ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.C_2011.099.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 99

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

54o anno
31 marzo 2011


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

PARERI

 

Banca centrale europea

2011/C 099/01

Parere della Banca centrale europea, del 16 febbraio 2011, su una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (rifusione) e su una proposta di direttiva recante modifica della direttiva 97/9/EC del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (CON/2011/12)

1

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2011/C 099/02

Tassi di cambio dell'euro

8

2011/C 099/03

Comunicazione della Commissione — Orientamenti per l'applicazione facoltativa dell'articolo 10 quater della direttiva 2003/87/CE

9

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

Commissione europea

2011/C 099/04

Invito a presentare domande di borse di ricerca nell'ambito del programma di lavoro del programma europeo congiunto di ricerca metrologica (EMPR)

29

2011/C 099/05

Invito specifico a presentare proposte — EAC/16/11 — Carta universitaria Erasmus 2012

30

 

Autorità europea per la sicurezza alimentare

2011/C 099/06

Invito a manifestare interesse a partecipare rivolto agli esperti scientifici interessati ai gruppi di esperti scientifici e al comitato scientifico dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (Parma, Italia)

31

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

 

Commissione europea

2011/C 099/07

Avviso concernente le misure antidumping in vigore sulle importazioni verso l'Unione di cavi di acciaio originari, tra l'altro, della Cina, estese alle importazioni di cavi di acciaio spediti dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari della Corea: cambiamento d'indirizzo di una società esentata dall'estensione delle misure

38

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

PARERI

Banca centrale europea

31.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 99/1


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 16 febbraio 2011

su una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (rifusione) e su una proposta di direttiva recante modifica della direttiva 97/9/EC del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori

(CON/2011/12)

2011/C 99/01

Introduzione e base giuridica

Il 22 settembre 2010, la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell’Unione europea una richiesta di parere in merito ad una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (rifusione) (1) (di seguito: «la proposta di direttiva di rifusione») e ad una proposta di direttiva recante modifica della direttiva 97/9/EC del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (2) (di seguito: «la proposta di direttiva di modifica»).

La BCE è competente a formulare un parere in virtù degli articoli 127, paragrafo 4, e 282, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in quanto la direttiva proposta contiene disposizioni che riguardano il contributo del Sistema europeo di banche centrali ad una buona conduzione delle politiche relative alla stabilità del sistema finanziario, di cui all’articolo 127, paragrafo 5, del trattato. Conformemente al primo periodo dell’articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

Osservazioni di carattere generale

1.

La BCE vede con favore l’obiettivo della proposta di direttiva di rifusione di fornire una disciplina completa e maggiormente armonizzata per i sistemi di garanzia dei depositi (DGS). La BCE apprezza che la proposta di direttiva di rifusione recepisca molte delle raccomandazioni effettuate: a) nel Parere della BCE CON/2008/70 (3) su una proposta preliminare di modifica della direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 1994 relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (4); e b) il contributo dell’Eurosistema alla consultazione pubblica della Commissione europea in merito alla revisione della direttiva 94/19/CE (5). La BCE apprezza il recepimento nella proposta di direttiva di rifusione delle sue raccomandazioni concernenti: a) l’ulteriore armonizzazione dei criteri di ammissibilità e dei livelli di copertura per le garanzie dei depositi (6); b) il rafforzamento degli obblighi informativi imposti agli enti creditizi con riferimento all’estensione della tutela dei depositi garantita per mezzo dei DGS pertinenti (7); e c) l’introduzione per tutti i DGS di sistemi di finanziamento parzialmente ex ante  (8). La BCE ritiene che tali elementi della disciplina normativa dei DGS abbiano un’importanza cruciale dal punto di vista della stabilità finanziaria.

2.

La BCE nota anche che la relazione della Commissione europea che accompagna la proposta di direttiva di rifusione (9) prende in considerazione lo sviluppo di ulteriori soluzioni pan-UE per il coordinamento delle garanzie dei depositi una volta raggiunto il livello obiettivo per i loro fondi. Al contempo, la recente Comunicazione della Commissione su un quadro dell'UE per la gestione delle crisi nel settore finanziario (10) fa riferimento alle sinergie che potrebbero essere esplorate tra i DGS e i fondi di risoluzione per le istituzioni finanziarie, di nuova istituzione. L’Eurosistema ha nell’area in questione un forte interesse, basato sul suo ruolo ai fini della stabilità finanziaria, e seguirà tali lavori in collaborazione con la Commissione.

3.

La BCE riconosce che la proposta di direttiva di modifica che introduce degli aggiornamenti alla direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 marzo 1997 relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (11) svilupperà l’armonizzazione dei sistemi di indennizzo degli investitori all’interno dell’Unione. Sebbene la BCE non produca commenti dettagliati su tale strumento legislativo, ritiene importante che la disciplina regolamentare dell'Unione constinui a basarsi sul presupposto della diversità dei profili di rischio di despositanti ed investitori.

Osservazioni di carattere specifico sui DGS

Portata della copertura

4.

La proposta di direttiva di rifusione obbligherà tutti gli enti creditizi a divenire membri di DGS a condizioni armonizzate (12) e che siano finanziati, in linea di principio, per mezzo di contributi individuali ex ante da perte dei membri dei DGS. La BCE ritiene che tali sistemi armonizzati siano necessari per assicurare condizioni di parità nell’ambito del mercato unico dei servizi finanziari dell’Unione. Anche il Comitato di Basilea sulla vigilanza bancaria (Basel Committee on Banking Supervision — BCBS) sostiene un’appartenenza possibilmente ampia ai DGS (13). Al contempo, la BCE riconosce che in alcuni Stati membri abbiano funzionato a lungo e con successo sistemi di mutuale garanzia e sistemi facoltativi, che ottengono la protezione dei depositi mediante soluzioni alternative rispetto alle garanzie predefinite dei depositi, ad esempio mediante disposizioni per il salvataggio reciproco. La BCE prende atto del fatto che la proposta di direttiva di rifusione non ha lo scopo di limitare la capacità per i sistemi di mutuale garanzia ed i sistemi facoltativi di offrire tutela agli enti che ne siano membri nella maniera propria di tali sistemi, che sarebbe offerta in parallelo alle garanzie dei depositi che ai clienti di tali enti membri saranno garantite ai sensi della proposta di direttiva di rifusione. In quest’ottica, la BCE vede con favore il periodo transitorio di 10 anni per il raggiungimento del livello-obiettivo di finanziamento ex ante fissato nella proposta di direttiva di rifusione, conl’obiettivo di alleggerire la tensione sugli enti creditizi che non siano stati obbligati a versare i contributi ai DGS in precedenza (14).

5.

La BCE raccomanda (15) che l’esclusione dalla diciplina della proposta di direttiva di rifusione dei depositi detenuti dalle pubbliche amministrazioni dovrebbe utilizzare il più preciso linguaggio originariamente usato nella Direttiva 94/19/CE, e dovrebbe riferirsi, di conseguenza, a «Stato ed amministrazioni centrali» e «enti regionali, provinciali, comunali e locali» (16).

Termine di rimborso

6.

La BCE vede con favore il principio dell’ulteriore riduzione del termine di rimborso dei depositi garantiti (17). Nondimeno, il raggiungimento della riduzione proposta a 7 giorni potrebbe risultare difficile, poiché dovrebbe essere introdotta a poca distanza dalla riduzione originaria a 20 giorni lavorativi, che doveva essere attuata dagli Stati membri entro la fine del 2010 (18). La BCE raccomanda (19) di modificare la proposta di direttiva di rifusione in maniera tale che la Commissione i) prepari un’analisi in relazione all’attuazione della riduzione originaria a 20 giorni lavorativi, e ii) sulla base dell’analisi, formuli delle poposte in relazione a possibili ulteriori riduzioni del del termine di rimborso.

Finanziamento

7.

Ai sensi della proposta di direttiva di rifusione, i DGS devono raggiungere un livello di finanziamento ex ante definito in termini di una percentuale dei depositi ammissibili entro un periodo transitorio di 10 anni (20). La BCE vede con favore l’introduzione di un esplicito livello-obiettivo di finanziamento ex ante, che consolida in maniera considerevole la stabilità finanziaria e la parità di condizioni mediante il trasferimento dell’onere del finanziamento dei DGS in capo agli enti creditizi membri, cioé ai soggetti che controllano i rischi che i DGS a loro volta assicurano. La BCE prende atto del fatto che il livello di finanziamento ex ante è oggetto di discussione nell'ambito del processo legislativo dell'Unione. La BCE raccomanda (21) che tale livello di finanziamento ex ante sia definito con riferimento ai «depositi coperti», ovvero i depositi ammissibili non superiori al livello di copertura (22), in considerazione del fatto che i depositi coperti rispecchiano il livello delle passività dei DGS più idoneamente dei depositi ammissibili.

8.

Quanto al calcolo dei contributi individuali dei membri dei DGS, la BCE accoglie con favore il modello proposto di contributi parzialmente basati sui rischi, con disposizioni che assicurino la comparabilità di varie classi di attività (23). Questo modello, che segue le indicazioni del Centro comune di ricerca (24), è volto a mantenere il calcolo sufficientemente semplice da consentire la comparabilità tra i contributi individuali, applicando al contempo un certo numero di indicatori di base (basati sul rischio) e supplementari (non basati sul rischio). La BCE raccomanda (25) che la proposta di direttiva di rifusione preveda che i dettagli della metodologia di calcolo siano ulteriormente specificati attraverso norme tecniche e orientamenti elaborati dall’Autorità bancaria europea (European Banking Authority, EBA), sulla base di dati empirici verificati e che promuovano la parità di condizioni.

9.

Se il finanziamento ex ante è insufficiente per il rimborso dei depositanti, la proposta di direttiva di rifusione delinea un sistema articolato in tre livelli aggiuntivi di finanziamento ex post La BCE ha da fare al riguardo le osservazioni che seguono.

9.1.

Come prima misura, i membri dei DGS devono pagare contributi straordinari, pari fino allo 0,5 % dei depositi ammissibili (26). La BCE accoglie con favore questa soluzione, che comporta per il settore finanziario stesso di dover fare fronte a richieste straordinarie, e limita così, da una parte, gli incentivi all’azzardo morale insiti nelle disposizioni dei DGS, e dall’altra pone le basi per un efficace controllo tra pari.

9.2.

Come seconda misura, può essere attivato un sistema di prestiti reciproci che consente che ogni sistema di garanzia dei depositi attivo in uno Stato membro possa concedere ad un altro DGS prestiti sino allo 0,5 % dei suoi depositi ammissibili ed essere rimborsato con interessi entro cinque anni (27). La BCE nota che il ricorso ai meccanismi di prestito transfrontaliero tra i DGS potrebbe condurre a casi in cui un DGS mutuante abbia successivamente bisogno di trovare copertura per i propri obblighi di rimborso o il DGS mutuatario abbia un numero di funzioni più ampio di quello dei DGS mutuanti, ad esempio qualora abbia il potere di ricapitalizzare o di concedere prestiti ad un ente creditizio in stato di dissesto nel suo Stato membro. Di conseguenza, la BCE accoglie favorevolmente le limitazioni introdotte dalla proposta di direttiva di rifusione, ivi inclusa la restrizione ai sensi della quale i fondi presi in prestito possono essere utilizzati esclusivamente per soddisfare i diritti dei depositanti (28). La BCE prende atto del fatto che allo stato attuale della discussione legislativa in merito alla proposta di direttiva di rifusione, i meccanismi di prestito tra i DGS sarebbero su base volontaria. Ulteriori elementi che dovrebbero essere presi in considerazione nel regolamento di tale materia includono: i) i prerequisiti minimi per attivare i meccanismi di prestito connessi all’esaurimento di altre risorse finanziarie da parte del DGS mutuatario; e ii) le condizioni ai sensi delle quali il prestito possa essere concesso, ivi incluse le garanzie del rimborso per il DGS mutuante. Al contempo, la questione se i DGS debbano essere rimborsati per il loro uso di fondi per finalità di gestione delle crisi, al di fuori dello stretto ambito del rimborso dei depositi, è ancora soggetta a discussione (29). La BCE ritiene che tale questione debba essere affrontata nel corso dei lavori legislativi avviati con la Comunicazione della Commissione sulla risoluzione delle crisi.

9.3.

Come terza misura, i DGS dovrebbero disporre di sistemi di finanziamento alternativi di ultima istanza. Tuttavia, per quanto riguarda il potenziale coinvolgimento delle banche centrali, la BCE nota che i sistemi di finanziamento dei DGS devono rispettare divieto di finanziamento monetario disposto dal trattato, ed in particolare il divieto per le banche centrali nazionali di concedere scoperti di conto o qualsiasi altra forma di facilitazione creditizia ai sensi dell’articolo 123 del trattafo, come ulteriormente specificato nella legislazione secondaria dell’Unione e nel costante orientamento della BCE (30).

10.

La BCE prende atto del fatto che che si sta prendendo in considerazione la possibilità che sia ritirata la proposta originaria di imporre limiti in relazione all'importo di depositi ed investimenti accumulato da un DGS con riferimento ad un unico soggetto (31). La BCE ritiene che tali limiti potenziali all'investimento debbano essere valutati, tra l'altro, alla luce dell'impatto che potrebbero avere sui mercati degli strumenti delle specifiche classi di attività. A tal riguardo, considerazioni specifiche potrebbero applicarsi in relazione agli investimenti dei DGS in strumenti emessi dai soggetti del settore pubblico degli Stati membri.

11.

Infine, la BCE supporta, dal punto di vista dell’integrazione finanziaria, la norma della proposta di direttiva di rifusione ai sensi della quale i contributi versati negli ultimi sei mesi dagli enti creditizi che cessino di essere membri di un sistema e diventino membri di un altro sistema vengano rimborsati o trasferiti al nuovo sistema (32). Tale disposizione potrebbe agevolare la riorganizzazione di enti creditizi su base transfrontaliera. Nondimeno, al fine di evitare possibili abusi, la soluzione dovrebbe limitarsi al trasferimento dei contributi versati al nuovo sistema (escludendo la possibilità di rimborso) e non dovrebbe includere i contributi straordinari versati per compensare le risorse insufficienti del DGS di origine (33).

Vigilanza

12.

La BCE vede con favore il fatto che la vigilanza sui DGS da parte degli Stati membri sia rafforzata mediante prove di stress, e che queste siano sottoposte ad esami tra pari svolti dall’EBAe dall’European Forum of Deposit Insurers  (34). Il fatto che l’EBA riceverà informazioni dai DGS e dalle autorità competenti, specialmente con riguardo al finanziamento dei DGS e alla concessione tra gli stessi, di prestiti transfrontalieri, può contribuire ad assicurare la parità di condizioni e ad affrontare alcune delle preoccupazioni sopra esposte con riferimento a tali sistemi di prestiti su base transfrontaliera.

Proposte redazionali

Laddove la BCE raccomandi che il regolamento proposto sia modificato, una proposta redazionale specifica a tal fine è contenuta nell’allegato ed è accompagnata da una nota esplicativa.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 16 febbraio 2011.

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2010) 368 definitivo.

(2)  COM(2010) 371 definitivo.

(3)  Parere della BCE CON/2008/70 sulle modifiche alla direttiva sui sistemi di garanzia dei depositi con riguardo al livello di copertura e al ritardo di pagamento (GU C 314 del 9.12.2008, pag. 1).

(4)  GU L 135 del 31.5.1994, pag. 5. Le proposte di modifica oggetto di commento nel parere CON/2008/70 sono state adottate nella direttiva 2009/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, recante modifica della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso (GU L 68 del 13.3.2009, pag. 3).

(5)  Si veda «The Eurosystem’s stance on the Commission’s consultation document on the review of Directive 94/19/EC on deposit-guarantee schemes», agosto 2009 (di seguito il «contributo dell’Eurosistema del 2009»), disponibile presso il sito internet della BCE all’indirizzo http://www.ecb.europa.eu

(6)  Si veda pag. 4 del contributo dell’Eurosistema del 2009.

(7)  Si veda pagina 7 del contributo dell’Eurosistema del 2009.

(8)  Si veda pagina 12 del contributo dell’Eurosistema del 2009.

(9)  Si veda la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio «Revisione della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi», del 12.7.2010, COM(2010) 369, definitivo, pag. 4.

(10)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle Regioni e alla Banca centrale europea «un quadro dell'UE per la gestione delle crisi nel settore finanziario» del 20.10.2010, COM(2010) 579 definitivo (di seguito la «Comunicazione della Commissione sulla risoluzione delle crisi»), paragrafo 5.2, pag. 15; si vedano anche l’ultimo periodo del considerando 22 della proposta di direttiva di rifusione e il paragrafo 7.4, pag. 8 della relazione illustrativa della proposta di direttiva di rifusione.

(11)  GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22.

(12)  Si veda l’articolo 3, paragrafo 1, della proposta di direttiva di rifusione.

(13)  Si veda BCBS, «Core Principles for Effective Deposit Insurance Systems. A proposed methodology for compliance assessment», documento di consultazione del 25 novembre 2010 rilasciato per commenti entro l’8 dicembre 2010 (di seguito, il «documento di consultazione del BCBS»), pag. 15 («Principle 8 — Compulsory membership»), disponibile presso il sito internet del BCBS all’indirizzo http://www.bis.org

(14)  Si veda il secondo comma dell’articolo 20, paragrafo 1, in combinato disposto con il terzo comma dell’articolo 9, paragrafo 1, e l’articolo 2, paragrafo 1, lettera h) della proposta di direttiva di rifusione; si veda anche il considerando 16 della proposta di direttiva di rifuzione e il paragrafo 7.5, pag. 8 della relazione illustrativa della proposta di direttiva di rifusione.

(15)  Si veda la modifica proposta n.2 di cui in allegato al presente parere.

(16)  Si vedano i punti 3 e 4 dell’allegato I della Direttiva 94/19/CE.

(17)  Si veda il primo comma dell’articolo 7, paragrafo 1, della proposta di direttiva di rifusione.

(18)  Si veda l’articolo 10 della direttiva 94/19/CE, modificato dall’articolo 1, paragrafo 6, lettera a), in combinato disposto con il secondo comma dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2009/14/CE.

(19)  Si veda la modifica proposta n. 3 di cui in allegato al presente parere.

(20)  Cfr. nota 14.

(21)  Si veda la modifica proposta n. 1 di cui in allegato al presente parere.

(22)  Articolo 2, paragrafo 1, lettera c) della proposta di direttiva di rifusione.

(23)  Si vedano l’articolo 11 e gli allegati I e II della proposta di direttiva di rifusione.

(24)  Centro comune di ricerca della Commissione europea (giugno 2009), «Possible Models for risk-based contributions to EU Deposit Guarantee Schemes».

(25)  Si veda la modifica proposta n. 4 di cui in allegato al presente parere.

(26)  Si veda l’articolo 9, paragrafo 3, della proposta di direttiva di rifusione.

(27)  Si veda l’articolo 10 della proposta di direttiva di rifusione.

(28)  Si veda l’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della proposta di direttiva di rifusione.

(29)  Si veda il documento di consultazione del BCBS, pag. 33.

(30)  Si veda pag. 11 del contributo dell’Eurosistema del 2009.

(31)  Articolo 9, paragrafo 2, della proposta di direttiva di rifusione.

(32)  Si veda l’articolo 12, paragrafo 3, della proposta di direttiva di rifusione.

(33)  Si veda la proposta di modifica n. 5 nell’allegato al presente parere.

(34)  Si veda l’articolo 3, paragrafo 6, della proposta di direttiva di rifusione.


ALLEGATO

Proposte redazionali

Testo proposto dalla Commissione

Modifiche proposte dallBCE (1)

Modifiche proposte dalla BCE alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relative ai sistemi di garanzia dei depositi (rifusione)

Modifica n. 1

Articolo 2, paragrafo 1, lettera h), della proposta di direttiva di rifusione

«h)   “livello-obiettivo”: l'1,5 % dei depositi ammissibili per la cui copertura è responsabile un sistema di garanzia dei depositi;»

«h)   “livello-obiettivo”: l'1,5 % dei depositi coperti per la cui copertura è responsabile un sistema di garanzia dei depositi;»

Nota esplicativa

Il finanziamento ex ante dovrebbe essere definito con riferimento ai «depositi coperti», in considerazione del fatto che i depositi coperti rispecchiano il livello delle passività dei DGS più idoneamente dei depositi ammissibili

Modifica n. 2

Articolo 4, paragrafo 1, lettera j, della proposta di direttiva di rifusione

«j)

i depositi delle autorità;»

«j)

i depositi dello Stato e delle amministrazioni centrali, nonché degli enti regionali, provinciali, comunali e locali

Nota esplicativa

L’esclusione dei depositi delle pubbliche amministrazioni dovrebbe utilizzare il più preciso linguaggio utilizzato originariamente nella Direttiva 94/19/CE.

Modifica n. 3

Articolo 7, paragrafo 1

«1.   I sistemi di garanzia dei depositi rimborsano i depositi indisponibili, entro 7 giorni a decorrere dalla data in cui le autorità competenti giungono alla conclusione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera e), punto i), o un’autorità giudiziaria adotta la decisione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera e, punto ii).»

«1.   I sistemi di garanzia dei depositi rimborsano i depositi indisponibili, entro 20 giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui le autorità competenti giungono alla conclusione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera e), punto i), o un’autorità giudiziaria adotta la decisione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera e, punto ii).

Entro il 1o aprile 2012, la Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio, sulla base di una consultazione, una relazione: a) finalizzata ad analizzare l'esecuzione della riduzione del termine di rimborso a 20 giorni lavorativi; e b) sulla base dei risultati di tale analisi, finalizzata a valutare la fattibilità di ulteriori riduzioni del termine di rimborso»

Nota esplicativa

Il raggiungimento della riduzione proposta a 7 giorni potrebbe risultare difficile, poiché dovrebbe essere introdotta a poca distanza dalla riduzione originaria a 20 giorni lavorativi, per cui il termine d’attuazione era la fine del 2010. La proposta di direttiva di rifusione dovrebbe prevedere che la Commissione sottoponga ad esame l’attuazione della riduzione originaria a 20 giorni lavorativi e proponga il nuovo quadro temporale per il proseguimento con una riduzione o delle riduzioni del termine di rimborso, sulla base dei risultati di tale esame.

Modifica n. 4

Articolo 11, paragrafi da 3 a 5, della proposta di direttiva di rifusione

«3.   Il paragrafo 2 non si applica ai sistemi di garanzia dei depositi di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

4.   Sono delegati alla Commissione i poteri per specificare gli elementi delle definizioni e dei metodi di cui all'allegato II, parte A. Questi progetti di standard regolamentari sono adottati conformemente agli articoli da 7 a 7 quinquies del [regolamento EBA]. L'Autorità bancaria europea può elaborare progetti di standard regolamentari da presentare alla Commissione.

5.   Entro il 31 dicembre 2012 l'Autorità bancaria europea emana orientamenti sull'applicazione dell'allegato II, parte B, conformemente all' [articolo 8 del regolamento EBA].»

«3.   Il paragrafo 2 non si applica ai sistemi di garanzia dei depositi di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

4.   Sono delegati alla Commissione i poteri di adottare norme tecniche di regolamentazione che specifichinole definizioni e i metodi per il calcolo degli indicatori di base di cui all'allegato II, parte A. Queste norme tecniche regolamentari sono adottate conformemente agli articoli da 10 a 14 del Regolamento (UE) n. 1093/2010.

La Commissione tiene conto in particolare del fatto che i metodi di calcolo per i contributi ponderati per il rischio dovrebbero basarsi su dati empirici verificati e dovrebbero promuovere la parità di condizioni.

5.   Entro il 31 dicembre 2011 l'Autorità bancaria europea (EBA) emana orientamenti sull'applicazione degli indicatori di rischio supplementari ai sensi dell'allegato II, parte B, conformemente all'articolo 16 del Regolamento (UE) n. 1093/2010

Nota esplicativa

Il metodo di calcolo proposto per i contributi ai DGS ponderati per il rischio è oggetto di dibattito. Affidare all’EBA l’elaborazione di orientamenti e norme tecniche in proposito consentirà che venga elaborato un metodo idoneo, sulla base di dati empirici verificati che al contempo promuovano la parità di condizioni.

Modifica n. 5

Articolo 12, paragrafo 3, della proposta di direttiva di rifusione

«3.   Se un ente creditizio cessa di essere membro di un sistema e diventa membro di un altro sistema, i contributi versati durante i 6 mesi precedenti l'uscita dal primo sistema vengono rimborsati o trasferiti all'altro sistema. Ciò non si applica se un ente creditizio è stato escluso da un sistema a norma dell'articolo 3, paragrafo 3.»

«3.   Se un ente creditizio cessa di essere membro di un sistema e diventa membro di un altro sistema, i contributi versati da tale ente creditizio durante i 6 mesi precedenti l'uscita dal primo sistema, ad eccezione dei contributi straordinari di cui all’articolo 9, paragrafo 3, vengono trasferiti all'altro sistema. Ciò non si applica se un ente creditizio è stato escluso da un sistema a norma dell'articolo 3, paragrafo 3.»

Nota esplicativa

Al fine di evitare possibili abusi di tale disposizione, il trasferimento dei contributi al nuovo sistema non dovrebbe riferirsi al pagamento di contributi straordinari effettuati per compensare le risorse insufficienti del DGS di origine, mentre il rimborso dei contributi pagati dovrebbe essere escluso.


(1)  Il grassetto nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di aggiungere. Il carattere barrato nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di eliminare.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

31.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 99/8


Tassi di cambio dell'euro (1)

30 marzo 2011

2011/C 99/02

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

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JPY

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(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


31.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 99/9


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Orientamenti per l'applicazione facoltativa dell'articolo 10 quater della direttiva 2003/87/CE

2011/C 99/03

1.   INTRODUZIONE

(1)

L'articolo 10 quater della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), consente agli Stati membri, i cui sistemi elettrici soddisfano determinati criteri, di assegnare quote di emissioni a titolo gratuito per un periodo transitorio agli impianti per la produzione di energia elettrica. Detti criteri riguardano la necessità di ammodernare i sistemi energetici e gli Stati membri che decidono di avvalersene devono avviare in parallelo azioni mirate a garantire investimenti in tali sistemi — miglioramento dell'infrastruttura, tecnologie pulite, ecc. — di importo corrispondente al valore delle quote di emissioni assegnate a titolo gratuito.

(2)

Va sottolineato che gli Stati membri che soddisfano i criteri non sono tenuti ad avvalersi di tale opzione e possono decidere di non farlo per non rinunciare ai proventi che otterrebbero vendendo all'asta le quote. Gli Stati membri che invece decidono di avvalersi di tale opzione devono conformarsi alle disposizioni dell'articolo 10 quater della direttiva 2003/87/CE.

(3)

Un sistema armonizzato di scambio delle quote di emissioni è essenziale per utilizzare al meglio i vantaggi dello scambio delle emissioni, evitando distorsioni della concorrenza nel mercato interno. A tal fine la direttiva 2003/87/CE ha stabilito che la vendita all'asta costituisce il principio fondamentale per l'assegnazione delle quote di emissioni, in quanto rappresenta il sistema più semplice ed è generalmente considerato il più efficace sotto il profilo economico. La vendita all'asta è funzionale inoltre alla creazione di condizioni eque per l'ulteriore sviluppo di concorrenza nel mercato interno dell'elettricità.

(4)

La direttiva 2003/87/CE sancisce inoltre esplicitamente che dal 2013 la messa all’asta integrale delle quote dovrebbe diventare la prassi nel settore dell'energia, tenendo conto del fatto che il settore riesce far gravare sui consumatori — mediante le tariffe elettriche — il costo di opportunità del CO2 e generare così utili supplementari («utili a cascata»). Il sistema delle aste permetterà di eliminare tali utili.

(5)

L'articolo 10 quater della direttiva 2003/87/CE contiene disposizioni che consentono di derogare a una serie di principi fondamentali della stessa direttiva, in particolare a quelli della metodologia pienamente armonizzata di assegnazione delle quote a livello dell'Unione, dell'introduzione del sistema d'asta come metodo standard per l'assegnazione delle quote e dell'esplicita esclusione dell'assegnazione di quote di emissioni a titolo gratuito per la produzione di elettricità. Si tratta di norme e principi finalizzati a garantire il livello massimo di efficienza economica nel sistema. Ne consegue che l'applicazione dell'articolo 10 quater non dovrebbe andare a detrimento delle norme generali e degli obiettivi della direttiva 2003/87/CE.

(6)

Date tali premesse, e tenendo conto delle preoccupazioni espresse da molti Stati membri in relazione al fatto che l'applicazione dell'articolo 10 quater della direttiva 2003/87/CE possa alimentare fenomeni di distorsione della concorrenza, la Commissione ritiene necessario fornire orientamenti sull'applicazione dell'articolo 10 quater per i motivi di seguito esposti:

la direttiva impone alla Commissione di valutare le singole domande presentate dagli Stati membri che intendono applicare l'articolo 10 quater della direttiva 2003/87/CE. Con i presenti orientamenti la Commissione definisce un quadro di valutazione trasparente,

l'articolo 10 quater della direttiva 2003/87/CE stabilisce una deroga ai principi fondamentali della stessa direttiva. È necessario pertanto garantire che la deroga sia interpretata e applicata in modo da non compromettere gli obiettivi generali stabiliti dalla direttiva,

se, da un lato, l'articolo 10 quater, paragrafo 3 della direttiva 2003/87/CE chiede alla Commissione di definire orientamenti per «garantire che il metodo di assegnazione eviti indebite distorsioni della concorrenza e riduca al minimo gli impatti negativi sugli incentivi per ridurre le emissioni» in base a una procedura di somatologia, anche altri elementi relativi alla metodologia di assegnazione, quali il numero massimo di quote di emissioni a titolo gratuito di cui all'articolo 10 quater, paragrafo 2, necessitano di un'interpretazione condivisa,

l'ambito di applicazione dell'articolo 10 quater, della direttiva 2003/87/CE riguarda esclusivamente il settore della produzione di energia elettrica. Per questo motivo è necessario inoltre stabilire di comune intesa quali impianti possano beneficiare dell'assegnazione di quote di emissioni a titolo gratuito per un periodo transitorio ai sensi della disposizione in parola,

un certo numero di termini tecnici introdotti dall'articolo 10 quater della direttiva 2003/87/CE (ad esempio, «consumo nazionale complessivo lordo», «valore di mercato delle quote di emissioni assegnate a titolo gratuito») non sono definiti dalla stessa direttiva. Per garantire un'applicazione coerente delle disposizioni in parola negli Stati membri che possono applicare l'articolo 10 quater sono necessari orientamenti chiari,

alcune disposizioni dell'articolo 10 quater della direttiva 2003/87/CE garantiscono agli Stati membri un margine di discrezionalità quanto alla loro applicazione. Ciò vale in particolare per i piani nazionali dei singoli Stati membri e per gli investimenti ad essi relativi; altre disposizioni introducono nella direttiva 2003/87/CE elementi nuovi che devono essere armonizzati con l'approccio basato sul mercato utilizzato dal sistema. L'applicazione dell'articolo 10 quater non deve ostacolare il conseguimento degli obiettivi della direttiva 2003/87/CE né compromettere le condizioni di equa concorrenza nel mercato interno dell'Unione europea.

2.   NUMERO MASSIMO DI QUOTE DI EMISSIONI ASSEGNATE A TITOLO GRATUITO PER UN PERIODO TRANSITORIO A LIVELLO DI STATI MEMBRI

2.1.   Determinazione del numero massimo

(7)

L'articolo 10 quater, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE determina il numero massimo di quote di emissioni assegnabili a titolo gratuito agli impianti e negli Stati membri che ne hanno titolo nel corso del 2013. Ai sensi di tale disposizione il numero di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito deve diminuire negli anni successivi fino ad arrivare alla cessazione dell’assegnazione a titolo gratuito nel 2020.

(8)

Nella valutazione delle domande ai sensi dell'articolo 10 quater, paragrafo 6, la Commissione verificherà se il numero massimo di quote di emissioni messe a disposizione a titolo gratuito a norma dell'articolo 10 quater della direttiva 2003/87/CE nel 2013 in un dato Stato membro sia superiore al numero risultante dal calcolo di cui all'allegato I, che si basa sull'articolo 10 quater, paragrafo 2.

2.2.   Riduzione graduale dell'assegnazione di quote a titolo gratuito

(9)

L'articolo 10 quater, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE stabilisce inequivocabilmente che «il totale delle quote assegnate a titolo gratuito per un periodo transitorio … [è] gradualmente ridotto fino ad arrivare alla cessazione dell’assegnazione a titolo gratuito nel 2020». Per questa ragione è imperativo stabilire un percorso graduale credibile e convincente dal momento d'inizio dell'assegnazione gratuita di quote di emissioni nel 2013 fino al termine di tale assegnazione gratuita nel 2020.

(10)

Alla luce del vincolo legale che impone di ridurre l'assegnazione gratuita di quote di emissioni da un livello massimo del 70 % a 0 % in un massimo di sette anni, un percorso graduale credibile e convincente verso la riduzione a zero (nel 2020) delle quote di emissioni assegnate a titolo gratuito implica un processo chiaro di riduzione (tra il 70 % e lo 0 %) che deve riflettersi in ciascuna delle fasi intermedie.

(11)

Nella valutazione delle domande presentate ai sensi dell'articolo 10 quater, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, la Commissione verificherà che gli Stati membri perseguano una transizione graduale credibile e convincente verso un sistema di vendita all'asta di tutte le quote di emissioni. Una eccessiva concentrazione delle riduzioni nella seconda parte del periodo si tradurrebbe in un numero complessivo maggiore di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito nell'intero periodo 2013-2020, provocando di conseguenza un'indebita distorsione della concorrenza nel mercato dell'Unione, in contrasto con le disposizioni dell'articolo 10 quater, paragrafo 5, della direttiva. La Commissione ritiene che gli Stati membri beneficino di un certo margine discrezionale per definire un adeguato percorso di riduzione. Ritiene infatti che, qualora uno Stato membro opti per un percorso di riduzione (lineare o non lineare) nell'ambito del quale la riduzione delle quote di emissioni assegnate a titolo gratuito tra due anni consecutivi nel corso del periodo 2013-2020 non supera il 50 % della riduzione annua media prevista per gli anni successivi al fine di giungere allo 0 % nel 2020, la condizione di una riduzione graduale sarebbe soddisfatta e non si verificherebbero indebite distorsioni della concorrenza.

3.   IMPIANTI AMMISSIBILI

3.1.   Termine ultimo

(12)

Per essere ammessi a beneficiare dell'assegnazione a titolo gratuito di quote di emissioni per la produzione di elettricità, gli impianti devono essere stati messi in funzione anteriormente al 31 dicembre 2008. Nella domanda presentata ai sensi dell'articolo 10 quater, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, gli Stati membri devono dimostrare che gli impianti situati sul loro territorio e considerati ammissibili a beneficiare di quote di emissioni a titolo gratuito per un periodo transitorio ai sensi dell'articolo 10 quater della direttiva 2003/87/CE rispettano tale requisito; a tal fine devono indicare le emissioni certificate per tali impianti nel periodo 2008-2010, nonché il numero dell'autorizzazione e il titolare del conto dell'impianto in questione quale registrato nel CITL. Tale informazione dovrebbe inoltre servire come prova che l'impianto è tuttora in attività e che non ha interrotto le operazioni nel frattempo.

(13)

In alternativa gli impianti possono beneficiare di quote di emissioni a titolo gratuito per un periodo transitorio ai sensi dell'articolo 10 quater della direttiva 2003/87/CE se il pertinente processo di investimento è stato «fisicamente avviato» entro il 31 dicembre 2008.

(14)

Ciò implica che la decisione di costruire una nuova centrale elettrica non deve essere stata adottata nella prospettiva di ricevere quote di emissioni a titolo gratuito per tale impianto.

(15)

Alla luce di quanto precede si ritiene che un processo di investimento sia stato fisicamente avviato entro il 31 dicembre 2008 se è possibile dimostrare che la decisione di procedere all'investimento non è stata influenzata dalla possibilità di ricevere quote di emissioni a titolo gratuito. A tal fine gli Stati membri possono dimostrare in modo convincente che:

i lavori di costruzione sono iniziati fisicamente in situ ed erano visibili al 31 dicembre 2008; oppure

anteriormente al 31 dicembre 2008 è stato firmato un contratto per la costruzione della centrale elettrica in questione tra un investitore (spesso il gestore dell'impianto) e una società incaricata dell'esecuzione dei lavori.

Alla Commissione risulta che, nel contesto in oggetto, delle opere di costruzione che sono fisicamente iniziate possono comprendere anche lavori preparatori in vista della costruzione della centrale elettrica in questione, ma laddove necessario devono sempre avviate con l'esplicito consenso dell'autorità nazionale competente. Gli Stati membri dovrebbero quindi produrre i pertinenti documenti di autorizzazione aventi status giuridico sostanziale e rilasciati in conformità del diritto nazionale o dell'Unione. Qualora per i lavori preparatori non sia necessario l’esplicito consenso, occorrerebbe fornire altri elementi per provare che i lavori di costruzione sono effettivamente iniziati.

L’elenco summenzionato non deve essere considerato esaustivo, in quanto gli Stati membri possono disporre di altri mezzi per produrre documenti che attestino che la decisione di investimento non è stata condizionata dalla prospettiva di beneficiare di un’assegnazione gratuita di quote di emissioni.

(16)

Ai fini delle verifiche di cui all'articolo 10 quater, paragrafo 6, della direttiva 2003/87/CE, la Commissione richiederà prove chiare e sostanziali del rispetto delle condizioni sopraelencate. Alle domande presentate ai sensi dell'articolo 10 quater, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, gli Stati membri dovranno allegare tutte le informazioni pertinenti a tal fine. In caso di inadempimento la Commissione non ammetterà l'elenco degli impianti oggetto della domanda.

3.2.   Impianti per la produzione di energia elettrica

(17)

Ai sensi dell'articolo 10 quater, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE gli Stati membri possono assegnare quote di emissioni a titolo gratuito per un periodo transitorio agli impianti per la produzione di energia elettrica. La definizione «impianti per la produzione di energia elettrica» non è oggetto di interpretazione nella direttiva 2003/87/CE. Derogando alla norma generale della direttiva 2003/87/CE, secondo cui non dovrebbero essere assegnate quote di emissioni a titolo gratuito per la produzione di energia elettrica, tale definizione deve essere interpretata in modo da non compromettere gli obiettivi della direttiva.

(18)

A favore di tale approccio depone inoltre la necessità di evitare che impatti negativi derivanti dall'applicazione dell'articolo 10 quater della direttiva 2003/87/CE abbiano ripercussioni sul settore industriale dello Stato membro interessato e sul mercato a livello dell'Unione.

(19)

Per definire la portata del termine «impianti per la produzione di energia elettrica» ci si richiama al concetto di «impianto di produzione di elettricità» di cui all'articolo 3, lettera u), della direttiva 2003/87/EC e anche all'articolo 10 quater, paragrafo 2, della stessa direttiva. In tale definizione rientrano tutti gli impianti che producono esclusivamente energia elettrica e quelli che producono elettricità e calore (2). Tuttavia non sono da includere in tale definizione gli impianti che svolgono un'altra attività industriale di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE in aggiunta alla combustione di carburanti, ovvero la produzione di elettricità e/o calore.

(20)

Alla luce di quanto precede la Commissione ritiene che siano ammessi a beneficiare dell'assegnazione a titolo gratuito di quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 quater, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE i seguenti impianti:

a)

gli impianti che rientrano nella definizione di «impianto di produzione di elettricità» di cui all'articolo 3, lettera u), della direttiva 2003/87/CE e

b)

nel caso di impianti che producono energia elettrica e calore, gli impianti per i quali siano prese in considerazione soltanto le emissioni riconducibili alla produzione di elettricità.

(21)

Nella valutazione ai sensi dell'articolo 10 quater, paragrafo 6, della direttiva 2003/87/CE, la Commissione accerterà che siano prodotti i giustificativi attestanti il rispetto dei criteri sopraindicati.

(22)

Per determinare le emissioni riconducibili alla produzione di energia elettrica negli impianti che producono sia elettricità che calore, gli Stati membri dovrebbero garantire la conformità con le misure di attuazione di cui all'articolo 10 bis, e in particolare 10 bis, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE e fare riferimento al metodo di assegnazione di cui all'articolo 10 quater, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE.

4.   REQUISITI DEL PIANO NAZIONALE

4.1.   Principi del piano nazionale

(23)

Ai sensi dell'articolo 10 quater, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, gli Stati membri interessati presentano alla Commissione un piano nazionale di investimenti. La Commissione raccomanda di basare i piani nazionali su una serie di principi comuni elaborati in modo da garantire al meglio un'attuazione equa e coerente degli obiettivi della direttiva 2003/87/CE in generale e dell'articolo 10 quater in particolare:

Principio 1: il piano nazionale dovrebbe individuare investimenti che in modo diretto o indiretto (investimenti in reti e servizi ausiliari) contribuiscano a ridurre le emissioni di gas serra con un buon rapporto costi-benefici.

Principio 2: gli investimenti indicati nel piano nazionale dovrebbero essere finalizzati a eliminare in futuro, nella misura del possibile, le situazioni di cui di cui all'articolo 10 quater, paragrafo 1, lettere a) (3), b (4) e c) (per quanto riguarda la prima condizione) (5) della direttiva 2003/87/CE.

Principio 3: gli investimenti dovrebbero essere compatibili tra di loro e con la pertinente legislazione dell'Unione e non rafforzare posizioni dominanti o provocare indebite distorsioni della concorrenza e degli scambi commerciali nel mercato interno; laddove possibile dovrebbero inoltre rafforzare la concorrenza sul mercato interno dell'elettricità.

Principio 4: gli investimenti indicati nel piano nazionale dovrebbero essere complementari rispetto agli investimenti che gli Stati membri sono tenuti a realizzare per conseguire altri obiettivi o conformarsi a requisiti giuridici previsti dal diritto dell'Unione. Essi non dovrebbero riguardare inoltre gli investimenti necessari per far fronte all'aumento dell'offerta e della domanda di energia elettrica.

Principio 5: gli investimenti indicati nel piano nazionale dovrebbero contribuire alla diversificazione e alla riduzione dell'intensità di carbonio del mix energetico e delle fonti di approvvigionamento energetico per la produzione di elettricità.

Principio 6: gli investimenti dovrebbero essere economicamente redditizi anche dopo che sarà terminato il periodo transitorio di assegnazione di quote di emissioni a titolo gratuito di cui all'articolo 10 quater della direttiva 2003/87/CE, fatta eccezione per le tecnologie emergenti specifiche e predefinite ancora in fase di dimostrazione elencate all'allegato III.

(24)

Gli investimenti riportati nel piano nazionale dovrebbero, nella misura del possibile, essere conformi a tali principi. Se, per un dato investimento, non può essere assicurata la conformità con tutti i principi, lo Stato membro interessato dovrebbe illustrarne nel dettaglio le ragioni. In ogni caso gli investimenti in parola non dovrebbero essere in contrasto con tali principi né comprometterne gli obiettivi. Analogamente gli investimenti non devono compromettere gli obiettivi di cui ai trattati o ad altri atti legislativi pertinenti dell'Unione europea.

(25)

Nella valutazione delle domande presentate ai sensi dell'articolo 10 quater, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, la Commissione analizzerà in che misura gli investimenti previsti siano compatibili con tali principi. Se le informazioni fornite dagli Stati membri nella domanda presentata ai sensi dell'articolo 10 quater, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, non sono sufficientemente dettagliate per consentire alla Commissione di effettuare una valutazione organica e formulare conclusioni argomentate, la Commissione può richiedere informazioni complementari. Qualora le informazioni complementari non siano presentate nei tempi previsti, la Commissione non accetterà le parti corrispondenti del piano nazionale. Ai fini della valutazione della domanda la Commissione può tenere conto di informazioni e pareri provenienti da altre fonti.

(26)

In virtù delle disposizioni della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (6), incombe agli Stati membri verificare l'eventuale necessità di una valutazione d'impatto del piano nazionale.

(27)

La Commissione rileva inoltre che l'assegnazione di quote di emissioni a titolo gratuito agli impianti di produzione di elettricità e il finanziamento degli investimenti corrispondenti previsti dall'articolo 10 quater della direttiva 2003/87/CE potrebbero comportare in linea di principio l'esistenza di aiuti di Stato a norma dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. A norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE gli Stati membri sono tenuti a notificare alla Commissione le misure che comportano aiuti di Stato. Una volta presentata la notifica gli Stati membri non possono adottare le misure proposte fino a quando la Commissione non abbia preso una decisione definitiva in materia. Nel prossimo futuro la Commissione intende adottare criteri di compatibilità per la valutazione di questo tipo di aiuti. Una domanda presentata ai sensi dell'articolo 10 quater, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, e ogni eventuale decisione successiva della Commissione, lasciano impregiudicato l'obbligo degli Stati membri (che quindi dovranno tenerne adeguatamente conto) di notificare aiuti di Stato a norma dell'articolo 108 del TFEU. Nel valutare l'assegnazione delle quote di emissioni a titolo gratuito e i piani nazionali alla luce dell'articolo 107, paragrafo 3, del TFUE, la Commissione verificherà che essi non determinino un'indebita distorsione della concorrenza, tenendo conto dell'obiettivo dell'interesse comune di cui all'articolo 10 quater della direttiva 2003/87/CE. In particolare, quando il piano nazionale assegna gli aiuti a un numero limitato di beneficiari o quando gli aiuti sono suscettibili di rafforzare la posizione di mercato dei beneficiari, incombe agli Stati membri dimostrare che l'aiuto non comporterà indebite distorsioni della concorrenza oltre a quanto sia strettamente necessario alla luce degli obiettivi generali della direttiva.

4.2.   Investimenti ammissibili

(28)

Alla luce del titolo e del contesto generale dell'articolo 10 quater della direttiva 2003/87/CE, gli investimenti ammissibili in virtù di tale disposizione dovrebbero riguardare il settore dell'energia elettrica ed essere realizzati a partire dal 25 giugno 2009. Tuttavia, in linea di principio, non sono esclusi gli investimenti in altri settori energetici a condizione che si basino su una giustificazione fondata alla luce dell'articolo 10 quater della direttiva 2003/87/CE.

(29)

Gli Stati membri sono nella posizione ideale per decidere quali investimenti possano contribuire al meglio all’ammodernamento del rispettivo settore della produzione di energia elettrica e spetta a loro individuare gli investimenti conformi agli obiettivi della direttiva. Essi devono altresì coordinare le attività di rendicontazione degli investimenti effettuati a norma dell'articolo 10 quater della direttiva 2003/87/CE a livello nazionale (7).

(30)

Gli Stati membri dovrebbero inoltre inserire nei rispettivi piani nazionali un elenco degli impianti selezionati e specificare l'elenco degli investimenti che dovrebbero essere realizzati grazie all'assegnazione a titolo gratuito di quote di emissioni. Dovrebbero altresì specificare in che misura essi saranno finanziati con gli introiti derivanti dalle quote di emissioni ottenute a titolo gratuito e in quale anno del ciclo saranno realizzati gli investimenti.

(31)

Gli investimenti finanziati con gli introiti provenienti dalle quote di emissioni ottenute a titolo gratuito a norma dell'articolo 10 quater della direttiva 2003/87/CE possono essere integrati da investimenti finanziati in parte da altre fonti dell'Unione (ad esempio, i fondi messi a disposizione dalla riserva per i nuovi entranti di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE, i fondi regionali, la TEN-E, il piano europeo di ripresa economica, il programma energetico europeo per la ripresa, il piano SET, ecc.) purché ciò sia conforme ai requisiti del presente documento e compatibile con le fonti o gli strumenti citati. In questi casi, tuttavia, solo la parte dell'investimento che beneficia di fondi derivanti dall'assegnazione a titolo gratuito di quote di emissioni di cui all'articolo 10 quater della direttiva 2003/87/CE è pertinente ai fini di detto articolo e a condizione che siano rispettate le norme dell'Unione sui limiti complessivi dei finanziamenti.

(32)

Nell'allegato IV sono forniti ulteriori chiarimenti sull'interpretazione che la Commissione dà dei termini «infrastruttura», «tecnologie pulite» e «diversificazione del mix energetico e delle fonti di approvvigionamento» utilizzati nell'articolo 10 quater, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE.

(33)

Nell'allegato V è contenuto un elenco non esaustivo dei tipi di investimenti ammissibili ai sensi dell'articolo 10 quater della direttiva 2003/87/CE.

4.3.   Valore di mercato

(34)

Ai sensi dell'articolo 10 quater, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, l'entità degli investimenti indicati nel piano nazionale deve essere, per quanto possibile, equivalente al valore di mercato delle quote assegnate a titolo gratuito. Il valore di mercato delle quote di emissioni deve essere utilizzato dagli Stati membri ammissibili come parametro per determinare, nei rispettivi piani nazionali, gli importi da investire a livello nazionale.

(35)

Poiché gli Stati membri dovrebbero essere in grado di indicare nei rispettivi piani nazionali gli importi precisi che intendono investire ai sensi dell'articolo 10 quater, della direttiva 2003/87/CE, il valore di mercato di tutte le quote di emissioni di cui si prevede l'assegnazione gratuita ai sensi dell'articolo 10 quater, della direttiva 2003/87/CE dovrebbe essere determinato in anticipo senza essere adeguato in una fase successiva (8).

(36)

La Commissione raccomanda di calcolare il valore delle emissioni assegnate a titolo gratuito utilizzando le proiezioni relative ai prezzi europei del carbonio basate sul modello illustrato nel documento di lavoro dei servizi della Commissione del 2010 allegato alla comunicazione della Commissione (2010) 265 definitivo (9). Il citato documento di lavoro fornisce proiezioni aggiornate che tengono conto dei nuovi sviluppi intervenuti nell'Unione.

(37)

Ne consegue che i valori annuali, quali fissati nell'allegato VI e che tengono conto della legislazione in vigore e degli obiettivi di riduzione delle emissioni, dovrebbero essere utilizzati come riferimento dagli Stati membri per determinare il valore annuo di mercato delle quote di emissioni assegnate a titolo gratuito di cui ai rispettivi piani nazionali. Tenendo conto della pertinente normativa sugli aiuti di Stato gli Stati membri possono decidere di utilizzare valori più elevati per determinare gli importi da investire: i dati riportati nell'allegato VI rappresentano soltanto un livello minimo da applicare.

(38)

Il valore degli investimenti effettuati con riferimento all'articolo 10 quater della direttiva in un dato Stato membro deve corrispondere al valore di mercato delle quote di emissioni assegnate a titolo gratuito in applicazione di detto articolo, a meno che lo Stato membro non riesca a dimostrare che ciò è obiettivamente impossibile. Nelle domande presentate ai sensi dell'articolo 10 quater, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, gli Stati membri devono fornire la documentazione necessaria per consentire alla Commissione di effettuare la valutazione di cui all'articolo 10 quater, paragrafo 6, della direttiva 2003/87/CE.

4.4.   Meccanismo per garantire l'equilibrio tra l'ammontare degli investimenti e le quote di emissioni assegnate a titolo gratuito

(39)

La direttiva 2003/87/CE riconosce implicitamente il fatto che l'assegnazione a titolo gratuito di quote di emissioni può tradursi in «utili a cascata», soprattutto quando gli operatori riescono a ripercuotere sui loro clienti il valore finanziario delle quote di emissioni. È questo il caso dei produttori di energia elettrica e una delle ragioni per cui la direttiva 2003/87/CE ha stabilito che la messa all'asta delle quote deve costituire il metodo standard per l'assegnazione delle stesse (per «eliminare gli utili a cascata») (10).

(40)

In deroga al principio della vendita all'asta come metodo standard di assegnazione delle quote di emissioni, l'articolo 10 quater della direttiva 2003/87/CE dispone l'assegnazione a titolo gratuito di quote di emissioni agli impianti di produzione di elettricità, accettando implicitamente il prodursi di utili a cascata. L'articolo 10 quater di tale direttiva, tuttavia, stabilisce in modo chiaro che tali utili dovrebbero essere impiegati ai fini dell’ammodernamento della produzione di energia elettrica negli Stati membri interessati.

(41)

Una disposizione del diritto dell'Unione deve essere interpretata alla luce dei suoi obiettivi. Sulla base delle disposizioni dell'articolo 10 quater della direttiva 2003/87/CE, e dati gli obiettivi ad esso soggiacenti, si può concludere che gli utili a cascata delle imprese che beneficano di assegnazione a titolo gratuito di quote di emissioni devono essere utilizzati ai fini dell’ammodernamento della produzione di energia elettrica. Analogamente, un impiego ottimale del valore delle quote di emissioni assegnate a titolo gratuito implica che esse non siano utilizzate per finanziare investimenti che le imprese interessate avrebbero comunque realizzato al fine di conformarsi ad altri obiettivi e requisiti giuridici del diritto dell'Unione. Se ciò non avvenisse si tratterebbe degli utili supplementari che la direttiva 2003/87/CE si propone di eliminare e sarebbe quindi in contrasto con gli obiettivi della stessa direttiva, determinando inoltre indebite distorsioni della concorrenza in violazione dell'articolo 10 quater, paragrafo 5, della direttiva.

(42)

Per questi motivi il beneficiario di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito ai sensi dell'articolo 10 quater della direttiva 2003/87/CE dovrebbe utilizzare il valore di tali quote per realizzare gli investimenti indicati nel piano nazionale di cui all'articolo 10 quater, paragrafo 1. Le imprese che ricevano quote di emissioni a titolo gratuito senza realizzare tali investimenti o che ricevano un numero di quote di emissioni superiore a quanto necessario per realizzare gli investimenti previsti dal piano nazionale, sono tenute a trasferire il valore delle quote in eccesso all'entità che realizza l'investimento.

(43)

Poiché il piano nazionale finalizzato all'ammodernamento del settore della produzione di energia elettrica degli Stati membri interessati può prevedere investimenti che saranno realizzati da imprese che non rientrano nell'ambito di applicazione del sistema dell'Unione (11), non tutte le società designate per realizzare gli investimenti individuati dal piano nazionale riceveranno quote di emissioni a titolo gratuito. In virtù delle disposizioni dell'articolo 10 quater, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2003/87/CE, i gestori del sistema di trasmissione e i gestori del sistema di distribuzione, nell'accezione di cui all'articolo 2, punti 4) e 6), della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (12), rappresentano i gestori di rete nell'accezione di cui all'articolo 10 quater, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE. Si tratta di imprese che di solito non intervengono nella produzione o fornitura di energia elettrica e che pertanto non possono beneficiare di quote di emissioni ma che potrebbero dover realizzare investimenti previsti dal piano nazionale.

(44)

Conformemente al principio 3 dei principi relativi al piano nazionale e al punto 27 dei presenti orientamenti, ogniqualvolta gli investimenti nella produzione o fornitura di energia elettrica, inseriti nel piano nazionale a norma dell'articolo 10 quater, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, possano determinare un'indebita distorsione della concorrenza o rischino di rafforzare una posizione dominante, gli Stati membri devono prendere in considerazione la possibilità di imporre ai beneficiari di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito di mettere a disposizione fondi per investimenti in sistemi di trasmissione e distribuzione, o nei settori della produzione e fornitura di energia elettrica, che non comportino distorsioni della concorrenza.

(45)

Non è inoltre da escludere l'eventualità che siano assegnate alle imprese un numero di quote di emissioni a titolo gratuito di valore inferiore a quello necessario per realizzare gli investimenti previsti dal piano nazionale. In questo caso può essere opportuno intervenire per consentire a tali imprese di realizzare i pertinenti investimenti indicati nel piano nazionale.

(46)

Per questi motivi gli Stati membri potrebbero istituire — se necessario e opportuno — un meccanismo per effettuare trasferimenti di fondi nei casi sopradescritti.

(47)

Tale meccanismo dovrebbe tuttavia rispondere ai seguenti requisiti:

a)

il valore delle quote di emissioni assegnate a titolo gratuito a norma dell'articolo 10 quater della direttiva 2003/87/CE deve tradursi negli investimenti ripresi nel piano nazionale, il cui valore deve corrispondere a quello delle quote di emissioni assegnate a titolo gratuito;

b)

gli investimenti inseriti nel piano nazionale e finanziati tramite il meccanismo devono essere conformi alla normativa sugli aiuti di Stato (13);

c)

adeguamenti annuali dei fondi e degli investimenti, compreso il riporto annuale di fondi o investimenti all'anno successivo, devono essere consentiti nella misura in cui l'importo da investire conformemente al piano nazionale sia pari o superiore al valore totale di mercato delle emissioni assegnate a titolo gratuito nell'intero periodo per il quale lo Stato membro ha presentato domanda di deroga ai sensi dell'articolo 10 quater della direttiva 2003/87/CE (cfr. anche il punto 2.2).

(48)

L'impiego degli utili che gli Stati membri possono ottenere dalla vendita all'asta (14) delle quote, o da altre entrate dello Stato, per finanziare gli investimenti previsti dal piano nazionale genererà utili a cascata per i produttori di energia elettrica che beneficiano di quote di emissioni a titolo gratuito ai sensi dell'articolo 10 quater della direttiva 2003/87/CE. Alla luce dei considerando 15 e 19 della direttiva di modifica (2009/29/CE), come pure dell'articolo 10 quater, paragrafo 5, lettera e), della direttiva 2003/87/CE, nonché della metodologia e degli obiettivi generali della direttiva, che prevede la messa all'asta delle quote come principio standard della loro assegnazione, la Commissione rifiuterà ogni domanda presentata ai sensi dell'articolo 10 quater della direttiva 2003/87/CE suscettibile di produrre la situazione di cui sopra.

5.   QUOTE DI EMISSIONI NON TRANSFERIBILI

(49)

Gli Stati membri che si avvalgono della possibilità di assegnare quote di emissioni a titolo gratuito ai sensi dell'articolo 10 quater della direttiva 2003/87/CE possono decidere che tali quote siano unicamente utilizzabili dall'impianto a fini di restituzione nell'anno in cui erano state assegnate (e per coprire le emissioni dell'impianto nello stesso anno). Un'impresa che riceva quote di emissioni alle condizioni sopraspecificate non potrà vendere tali quote sul mercato, inserirle nel bilancio di un altro esercizio o autorizzarne la restituzione da parte di un altro impianto (anche se facente capo alla stessa impresa).

(50)

Lo Stato membro che instaurasse condizioni di questo tipo correrebbe il rischio di applicare l’articolo 10 quater in un modo non compatibile con gli obiettivi né con l'architettura del sistema dell'Unione, che è finalizzato a conseguire riduzioni delle emissioni totali all’insegna dell’efficacia dei costi e dell’efficienza economica. Un'applicazione della direttiva 2003/87/CE contraria agli obiettivi della stessa da parte degli Stati membri costituirebbe un comportamento illegale.

(51)

Quote di emissioni non trasferibili eliminerebbero, per i titolari delle stesse, gli incentivi ad adottare misure di riduzione delle emissioni che presentino un costo inferiore al costo delle quote di emissioni. Dal punto di vista del detentore di quote non trasferibili l'adozione delle misure di riduzione di cui trattasi sembrerà sempre più onerosa che il fatto di limitarsi a coprire le emissioni con quote non trasferibili.

(52)

Alla luce di quanto precede, la Commissione raccomanda vivamente agli Stati membri di non avvalersi dell'opzione di assegnare quote di emissioni non trasferibili. Tuttavia, qualora gli Stati membri considerino necessaria tale opzione, dovranno avvalersene solo nella misura necessaria per conseguire un obiettivo insito nell’articolo 10 quater che non potrebbe essere conseguito più efficacemente con altri mezzi. Nel decidere di rendere non trasferibile una parte delle quote di emissioni gli Stati membri dovranno tener conto del carattere disincentivante di tale decisione per quanto riguarda la riduzione delle emissioni e del possibile aumento dei costi per conformarsi al sistema di scambio delle quote.

(53)

Fatto salvo quanto precede, la Commissione ritiene inoltre che quanto meno la maggior parte delle quote di emissioni assegnate a titolo gratuito ai sensi dell'articolo 10 quater della direttiva dovrebbe essere trasferibile. La Commissione raccomanda di limitare il numero delle quote di emissioni non trasferibili in modo che non superi le emissioni totali riconducibili alla fornitura di energia elettrica ai settori che non rischiano di comportare distorsioni della concorrenza nel settore industriale dello Stato membro interessato né in quello dell’Unione (ad esempio il settore domestico). Oltre alle disposizioni dell’articolo 10 quater, paragrafo 5, lettera e), e dell’articolo 10 quater, paragrafo 6, la Commissione dovrà respingere qualsiasi domanda che possa comportare distorsioni ingiustificate della concorrenza.

(54)

Nella valutazione delle domande presentate ai sensi dell'articolo 10 quater, paragrafo 5, la Commissione verificherà se, alla luce degli obiettivi della direttiva 2003/87/CE, in generale, e dell'articolo 10 quater della stessa direttiva, in particolare, sia giustificato il numero di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito reso non trasferibile, in altri termini se esso sia necessario e proporzionato e se non determini indebite distorsioni della concorrenza. La Commissione respingerà le domande presentate ai sensi dell'articolo 10 quater, paragrafo 5, che non rispettino tali condizioni.

6.   SORVEGLIANZA ED ESECUZIONE

6.1.   Valutazione della domanda

(55)

Ai sensi dell'articolo 10 quater, paragrafo 6, della direttiva 2003/87/CE, la Commissione valuterà le domande tenendo conto di tutti gli elementi pertinenti, tra cui quelli elencati all'articolo 10 quater, paragrafo 5. Prenderà inoltre in considerazione gli obblighi derivanti dai trattati e i principi generali del diritto dell'Unione. Al fine di garantire un processo di valutazione efficace, la domanda dovrebbe basarsi sul modello di cui all'allegato VII del presente documento. La Commissione avvierà la valutazione di una domanda soltanto quando sarà in possesso di tutte le pertinenti informazioni, compresi i necessari giustificativi.

(56)

L'articolo 10 quater della direttiva 2003/87/CE è stato introdotto per favorire l'ammodernamento del settore della produzione di energia elettrica negli Stati membri ammessi a beneficiarne. Per questo motivo l'articolo stabilisce una deroga a uno dei principi essenziali della direttiva. In conformità con la giurisprudenza prevalente tale deroga deve essere interpretata e applicata solo nei casi in cui sia necessaria per conseguire gli obiettivi fissati dall'articolo 10 quater, senza compromettere gli obiettivi generali della direttiva 2003/87/CE.

(57)

Per quanto riguarda il valore delle quote di emissioni assegnate a titolo gratuito in relazione all'importo degli investimenti previsti dall'articolo 10 quater, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, è importante rilevare che le quote di emissioni assegnate a titolo gratuito genereranno utili a cascata per le imprese che ne beneficiano se il valore delle stesse emissioni sarà utilizzato per investimenti che le imprese interessate avrebbero dovuto comunque realizzare al fine di conformarsi ad altri obiettivi e requisiti giuridici del diritto dell'Unione. In questo caso si sarebbe in presenza di un contributo non corrispondente al raggiungimento dell'obiettivo per il quale è stata ammessa l'assegnazione di quote di emissioni a titolo gratuito ai sensi dell'articolo 10 quater.

(58)

Vale inoltre la pena di rilevare che i vantaggi derivanti dall'assegnazione di quote di emissioni a titolo gratuito ai sensi dell'articolo 10 quater della direttiva 2003/87/CE potrebbero provocare indebite distorsioni della concorrenza non conformi all'articolo 10 quater, paragrafo 5, lettera e), qualora non siano utilizzati per gli obiettivi ad essi soggiacenti.

(59)

Per questi motivi la Commissione valuterà con particolare attenzione se il valore delle quote di emissioni assegnate a titolo gratuito agli impianti ammessi a beneficiarne ai sensi dell'articolo 10 quater della direttiva 2003/87/CE sia utilizzato per gli investimenti effettuati da tali impianti o, in caso contrario, verificherà che il valore delle quote di emissioni assegnate a titolo gratuito sia messo a disposizione di impianti/operatori o di imprese che non hanno ricevuto quote di emissioni o non ne hanno ricevute in numero sufficiente per realizzare gli investimenti indicati nel piano nazionale.

(60)

A beneficio della trasparenza e per consentire alla Commissione di effettuare una valutazione approfondita delle domande, gli Stati membri dovrebbero pubblicare il testo della domanda prima di presentarla alla Commissione per consentire a quest'ultima di valutare informazioni e pareri provenienti da altre fonti. Le domande presentate dagli Stati membri dovranno tenere conto delle informazioni ambientali e saranno soggette alle disposizioni della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (15) e del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (16). Gli Stati membri dovranno verificare inoltre l'eventuale necessità di una valutazione d'impatto del piano nazionale sulla base delle disposizioni della direttiva 2001/42/CE.

6.2.   Disposizioni in materia di sorveglianza ed esecuzione a norma dell'articolo 10 quater, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE

(61)

Per garantire un'esecuzione adeguata degli investimenti iscritti nel piano nazionale è necessario che gli Stati membri elaborino disposizioni chiare ed efficaci in materia di sorveglianza ed esecuzione. Ai sensi dell'articolo 10 quater, paragrafo 5, lettera d), della direttiva 2003/87/CE tali disposizioni devono essere illustrate nei dettagli nella domanda di assegnazione a titolo gratuito di quote di emissioni.

(62)

Le attività di sorveglianza ed esecuzione in relazione agli investimenti previsti dai piani nazionali sono di pertinenza degli Stati membri. Nella valutazione delle domande di assegnazione di quote di emissioni a titolo gratuito presentate dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 10 quater, paragrafo 6, della direttiva 2003/87/CE, la Commissione verificherà con particolare attenzione se gli Stati membri abbiano adottato disposizioni chiare ed efficaci in materia di sorveglianza ed esecuzione relativamente al piano nazionale, nonché un meccanismo per garantire un'attenta sorveglianza e un'efficace esecuzione degli investimenti inseriti nel piano nazionale. A tal fine gli Stati membri dovranno garantire che siano in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per assoggettare gli investimenti alla sorveglianza delle autorità nazionali competenti, chiaramente indicate nella domanda.

(63)

A tale proposito rivestono particolare importanza i seguenti elementi:

è opportuno che le disposizioni definiscano una serie di indicatori di conformità, esempi dei quali sono presentati nell'allegato VIII, che le autorità competenti dovranno utilizzare per valutare l'andamento e la compatibilità degli investimenti con le disposizioni della direttiva 2003/87/CE e i presenti orientamenti,

al fine di verificare l'attuazione dei progetti è opportuno prevedere la sorveglianza sul campo, comprendente controlli in situ e una verifica annua indipendente da parte di revisori esterni per ciascun investimento; i revisori dovranno rilasciare un documento ufficiale certificante la natura di ciascun investimento e l'importo esatto speso ogni anno. Tale documento dovrà inoltre attestare la veridicità delle spese dichiarate,

è necessario che le disposizioni prevedano l'esecuzione di una verifica qualitativa e quantitativa degli investimenti eseguita da una terza parte per dimostrare in modo documentato e indipendente che gli investimenti sono conformi alla direttiva 2003/87/CE, al presente documento di orientamento e al piano nazionale,

qualora le imprese non ottemperino al loro obbligo di investire (o non contribuiscano agli investimenti trasferendo il valore delle quote di emissioni assegnate a titolo gratuito e non investite al meccanismo che garantisce l'equilibrio tra l'importo degli investimenti e le quote di emissioni assegnate a titolo gratuito), gli Stati membri dovranno prevedere sanzioni e misure correttive al fine di ripristinare l'equilibrio tra il valore delle quote di emissioni assegnate a titolo gratuito di cui all'articolo 10 quater della direttiva 2003/87/CE e l'ammontare degli investimenti previsti dal piano nazionale. Tali misure, che dovranno essere efficaci, proporzionate e dissuasive, e includere tra l'altro:

l'obbligo di ripagare le quote di emissioni assegnate a titolo gratuito (fissandone il valore sulla base del valore di mercato al momento della restituzione) fino a raggiungere il valore del mancato investimento constatato,

la confisca automatica delle quote di emissioni alle imprese che non rispettino gli obblighi che incombono loro in virtù del piano nazionale e dei presenti orientamenti, tra cui la riconversione delle quote di emissioni assegnate a titolo gratuito in quote che lo Stato membro interessato può vendere all'asta,

sanzioni finanziarie dissuasive di natura punitiva,

dovrà essere possibile rinviare da un anno all'anno successivo parte degli investimenti previsti per un impianto per un importo equivalente a quello del valore del mancato investimento constatato. Spetta agli Stati membri garantire che un ammontare adeguato di fondi sia investito durante il periodo di applicazione.

(64)

I risultati del processo di sorveglianza ed esecuzione, corredati di documentazione completa, devono essere ripresi ogni anno nelle relazioni annuali che gli Stati membri presentano alla Commissione a norma dell'articolo 10 quater, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE. In particolare, alle relazioni devono essere allegate copie delle certificazioni rilasciate dai revisori esterni (munite di timbro ufficiale) corredate della traduzione inglese (qualora gli originali non siano in tale lingua). Gli Stati membri possono decidere di rendere pubbliche le relazioni annuali degli operatori.

6.3.   Relazioni annuali presentate a norma dell'articolo 10 quater, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE

(65)

Le relazioni annuali degli Stati membri sugli investimenti realizzarti ai fini dell’ammodernamento della produzione di energia elettrica ai sensi dell'articolo 10 quater, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, devono essere trasmesse alla Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno a decorrere dal 2014 e in esse gli Stati membri devono analizzare la natura e l'ammontare degli investimenti realizzati nel corso dell'anno precedente (17).

(66)

Le relazioni annuali devono confermare, sulla base di una documentazione organica, che gli investimenti sono stati realizzati sul terreno e che sono conformi ai requisiti della direttiva 2003/87/CE e dei presenti orientamenti e, in particolare, che essi contribuiscono a diminuire le emissioni di gas serra.

(67)

Nelle relazioni si deve dimostrare inoltre che gli importi annuali investiti sono coerenti con l'importo totale degli investimenti previsti per l'intero periodo di applicazione, quale stabilito nel piano nazionale degli Stati membri in riferimento al valore delle quote di emissioni assegnate a titolo gratuito di cui ai presenti orientamenti. Non è necessario che gli investimenti corrispondano su base annua al valore di mercato determinato per le quote di emissioni assegnate a titolo gratuito. Tuttavia, ogni discrepanza tra il valore delle quote di emissioni assegnate a titolo gratuito e l'importo degli investimenti dovrebbe essere rettificata nell'anno successivo a quello in cui si verifica, per mantenere un percorso di investimento credibile per tutto il periodo di applicazione, tenendo conto altresì che il numero di quote di emissioni assegnabili a titolo gratuito si riduce progressivamente.

(68)

Ai sensi dell'articolo 10 quater, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE, le relazioni annuali si basano sulle relazioni presentate ogni 12 mesi dagli operatori agli Stati membri sulla realizzazione degli investimenti che figurano nel piano nazionale. Tali relazioni devono basarsi inoltre su fonti di informazioni supplementari, in particolare dati ufficiali e dati sottoposti a verifiche indipendenti. Nelle relazioni devono essere indicate le fonti dei dati e i riferimenti dei documenti utilizzati.

(69)

Le relazioni annuali degli Stati membri alla Commissione devono essere presentate in modo trasparente. Ai sensi dell'articolo 10 quater, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE, le relazioni annuali degli Stati membri alla Commissione devono essere rese pubbliche, tenendo conto in ogni caso della riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.

(70)

Nella valutazione ai sensi dell'articolo 10 quater, paragrafo 6, della direttiva 2003/87/CE, la Commissione esaminerà la correttezza delle relazioni annuali sulla base della documentazione prodotta e potrà chiedere l'invio di informazioni supplementari qualora ritenga incompleta la documentazione prodotta.

(71)

Se uno Stato membro non produce nella relazione annuale una documentazione sufficiente a dimostrare che gli investimenti previsti dal piano nazionale sono realizzati nel rispetto del calendario previsto e rispecchiano il valore delle quote di emissioni assegnate a titolo gratuito come stabilito dal piano nazionale, e a meno che

lo Stato membro interessato non sia in grado di presentare, nella relazione annuale, una giustificazione plausibile dell'assenza di investimenti in un dato anno, oppure

lo Stato membro interessato non sia in grado di dimostrare di aver applicato le misure correttive illustrate nella domanda presentata ai sensi dell'articolo 10 quater, paragrafo 5, lettera d); oppure

la relazione dell'anno successivo non fornisca prove che è stato posto rimedio all'assenza di investimenti constatata nell'anno precedente,

la Commissione valuterà che si è in presenza di una violazione delle condizioni stabilite dall'articolo 10 quater della direttiva 2003/87/CE in relazione all'assegnazione di quote di emissioni a titolo gratuito e agli investimenti di cui all'articolo 10 quater, paragrafo 1. Poiché il rispetto di tali condizioni è fondamentale per conseguire gli obiettivi dell'articolo 10 quater, l'assenza di investimenti determina utili supplementari per l'impresa interessata e non contribuisce al conseguimento degli obiettivi della direttiva 2003/87/CE e, in particolare, dell'articolo 10 quater della stessa, configurandosi di conseguenza come un'applicazione illegale della direttiva 2003/87/CE in contrasto con gli obiettivi della stessa. In un siffatto caso la Commissione può inoltre chiedersi se sia rispettata la normativa sugli aiuti di Stato e, se del caso, avviare un'indagine formale a norma dell'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE e/o una procedimento di infrazione. Un procedimento a norma dell'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE può determinare la sospensione dell'assegnazione delle quote di emissioni a titolo gratuito, di cui all'articolo 10 quater della direttiva 2003/87/CE, per un numero di quote di emissioni corrispondente all'importo del mancato investimento. In caso di mancata applicazione di misure correttive, lo Stato membro interessato sarà tenuto a mettere all'asta il corrispondente numero di quote di emissioni in conformità del regolamento adottato a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE.


(1)  GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

(2)  È importante sottolineare inoltre che anche gli impianti che, da un punto di vista strettamente legale, potrebbero essere considerati impianti di produzione di elettricità conformemente all'articolo 3, lettera u), della direttiva 2003/87/CE, non sono considerati ammissibili a beneficiare dell'assegnazione di quote di emissioni a titolo gratuito di cui all'articolo 10 quater della direttiva 2003/87/CE qualora svolgano un'altra attività industriale e anche se quest'ultima non rientra nell'ambito di applicazione dell'allegato I della direttiva 2003/87/CE, in quanto potrebbe non essere elencata in tale allegato o non superare la soglia per la pertinente attività industriale come stabilito all'allegato I della direttiva 2003/87/CE.

(3)  Nel 2007 la rete elettrica nazionale non era collegata, direttamente o indirettamente, al sistema di rete interconnesso gestito dall’Unione europea per il Coordinamento della Trasmissione di Elettricità (UCTE).

(4)  Nel 2007 la rete elettrica nazionale era collegata, direttamente o indirettamente, alla rete gestita dall’UCTE solamente attraverso un’unica linea con una capacità inferiore a 400 MW.

(5)  Nel 2006 oltre il 30 % dell’energia elettrica era prodotto da un unico combustibile fossile.

(6)  GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30.

(7)  Cfr. inoltre il capitolo 6 e l'allegato VII.

(8)  La determinazione del valore di mercato delle quote di emissioni da assegnare a titolo gratuito prescinde dai valori di mercato da determinare ai fini della valutazione degli aiuti di Stato. Essa prescinde inoltre dall'evoluzione futura dei prezzi europei del carbonio nel corso del terzo periodo di scambio. La direttiva garantisce una certa flessibilità in questo ambito in quanto sancisce che l'entità degli investimenti deve essere «per quanto possibile» equivalente al valore di mercato delle quote assegnate a titolo gratuito. Ciò significa che la determinazione del valore di mercato delle quote assegnate a titolo gratuito ai fini dell'applicazione dell'articolo 10 quater, dovrebbe basarsi su una credibile e persuasiva ipotesi ex ante dell'andamento dei prezzi del carbonio; non ci si aspetta tuttavia che essa rifletta esattamente i valori giornalieri dei contratti spot, future e forward sui mercati europei del carbonio tra il 2013 e il 2020.

(9)  SEC(2010) 650, documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Analisi delle ipotesi di intervento per una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra superiore al 20 % e valutazione del rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, informazioni generali e analisi, parte II.

(10)  Cfr. considerando 15 della direttiva 2009/29/CE.

(11)  L'articolo 10 quater, paragrafo 4, menziona esplicitamente i gestori di rete che, in conformità della legislazione dell'Unione relativa al mercato interno dell’energia elettrica (direttiva 2009/72/CE), non devono assolutamente intervenire nella produzione di energia elettrica. Gli operatori attivi nella produzione di elettricità da fonti rinnovabili, che non potranno ricevere quote di emissioni, rientrano comunque, per quanto riguarda gli investimenti, nel campo di applicazione dell'articolo 10 quater, paragrafo 1.

(12)  GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55.

(13)  Cfr. punto 27.

(14)  L'articolo 10, paragrafo 3, stabilisce che almeno il 50 % dei proventi della vendita all’asta delle quote deve essere usato per finalità attinenti al clima mentre la destinazione del rimanente 50 % (massimo) è lasciata interamente alla discrezione degli Stati membri.

(15)  GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26.

(16)  GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13.

(17)  La prima relazione annuale, da presentarsi nel 2014, può riguardare gli investimenti realizzati dal 25 giugno 2009 al 31 dicembre 2013.


ALLEGATO I

Determinazione del numero massimo di quote di emissioni assegnabili a titolo gratuito

Al fine di determinare il numero di quote di emissioni assegnabili a titolo gratuito nel 2013 e negli anni successivi per gli Stati membri che sono ammessi a presentare domanda a norma dell'articolo 10 quater della direttiva 2003/87/CE, si applica la procedura di seguito indicata:

a)

si determina la media annua delle emissioni nel periodo 2005-2007 per tutti gli impianti ammissibili;

b)

si determina il rapporto tra la media annua nel periodo 2005-2007 del consumo nazionale complessivo lordo (GFNC) e la media annua nel periodo 2005-2007 della produzione lorda totale di energia elettrica (TGEP). Il risultato (espresso in %) indica la quota di emissioni corrispondente a GFNC05-07;

c)

si moltiplicano le emissioni annue medie nel periodo 2005-2007 [cfr. lettera a)] per la quota di emissioni corrispondente a GFNC05-07 [cfr. lettera b)];

d)

il risultato rifletterà la quantità di quote di emissioni necessarie per coprire il 100 % delle emissioni riconducibili alla produzione di energia elettrica corrispondente al GFNC; si moltiplica tale risultato per una variabile, che nel 2013 non deve superare lo 0,7 % (70 %) e che deve diminuire ogni anno per arrivare a 0 (0 %) nel 2020, così da consentire l'assegnazione di un numero massimo di quote di emissioni a titolo gratuito per un periodo transitorio, come previsto dalla direttiva 2003/87/CE, nel 2013 e negli anni successivi.

La seguente formula permette di determinare il quantitativo massimo di quote di emissioni assegnabili a titolo gratuito ai sensi dell'articolo 10 quater, paragrafo 2:

TQFAx = (GFNC05-07/TGEP05-07) × AAQEEI 05-07 × ax

Abbreviazione

Spiegazione

TQFAx

Numero totale di quote di emissioni assegnabili a titolo gratuito nell'anno x, dove x rappresenta ciascun anno dal 2013 al 2020

X

Variabile che rappresenta ciascun anno del periodo 2013-2020

GFNC05-07

Media annua del consumo nazionale complessivo lordo nel periodo 2005-2007

TGEP05-07

Media annua della produzione lorda totale di energia elettrica (codice Eurostat 107000, codice di prodotto 6000«elettricità») nel periodo 2005-2007

AAQEEI 05-07

Quantitativo medio annuo delle emissioni di impianti ammissibili nel periodo 2005-2007

ax

Variabile che rappresenta la quota della media annua di emissioni verificate nel periodo 2005-2007 corrispondente al consumo nazionale complessivo lordo dello Stato membro interessato. Il valore della variabile non deve superare lo 0,7 % (70 %) nel 2013 (a2013) e deve diminuire ogni anno per arrivare a 0 (0 %) nel 2020

Ai fini del calcolo gli Stati membri devono individuare gli impianti che possono essere ammessi a beneficiare di quote di emissioni a titolo gratuito ai sensi dell'articolo 10 quater della direttiva 2003/87/CE. Per gli impianti che producono anche calore oltre ad elettricità, devono essere prese in considerazione soltanto le emissioni riconducibili alla produzione di elettricità.

Nell'allegato II sono forniti ulteriori chiarimenti sul concetto di consumo nazionale complessivo lordo (GFNC) e sulla formula per calcolarlo.

Il quantitativo totale di quote di emissioni risultanti dalla formula di cui sopra rappresenta il numero massimo di quote assegnabili a titolo gratuito a livello nazionale nell'anno x.


ALLEGATO II

Consumo nazionale complessivo lordo e formula per calcolarlo

Il concetto di consumo nazionale complessivo lordo (GFNC) di energia elettrica è il fattore fondamentale per determinare il numero massimo di quote di emissioni assegnabili a titolo gratuito ai sensi dell'articolo 10 quater, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE. Esso non corrisponde tuttavia a un termine statistico definito o utilizzato da Eurostat e deve pertanto essere interpretato nel contesto dell'articolo 10 quater.

Alla luce delle pertinenti disposizioni dell'articolo 10 quater della direttiva, il consumo nazionale complessivo lordo dovrebbe comprendere il totale dell'energia elettrica fornita al domicilio del consumatore finale, ovvero il consumo totale di energia elettrica di tutta l'utenza privata in un dato paese, compresa la quota della produzione totale di energia elettrica necessaria per produrre, trasportare e distribuire l'energia ai consumatori.

Per quanto riguarda le esportazioni e importazioni di energia elettrica, ai fini del GFNC di un dato Stato membro si prendono in considerazione soltanto le importazioni che superano le esportazioni (importazioni nette). Poiché non è previsto che i produttori di energia elettrica di uno Stato membro ricevano quote di emissioni a titolo gratuito per l'energia elettrica consumata ma non prodotta nello stesso Stato membro, le importazioni nette devono essere escluse dalla determinazione del GFNC.

Il consumo nazionale complessivo lordo riguarda soltanto l'energia elettrica e non altre forme di energia. A fini di trasparenza esso dovrebbe basarsi su dati resi pubblici e concetti statistici diffusamente riconosciuti, come quelli forniti e utilizzati da Eurostat. Di seguito è indicata la formula per calcolare il GFNC:

GFNC = FEC – MNET + {[(FEC – MNET)/(TGEP + MNET)] × TDL} + {[(FEC – MNET)/TGEP] × CEG}

 

Concetti statistici

Codice Eurostat alla voce codice di prodotto 6000«energia elettrica»

GFNC

Consumo nazionale complessivo lordo di energia elettrica

Non pertinente

FEC

Consumo finale energetico (energia elettrica)

101700

MNET

Importazioni nette di energia elettrica

100600

TGEP

Produzione lorda totale di energia elettrica

107000

TDL

Perdite di trasmissione e di distribuzione

101400

CEG

Consumo di energia elettrica del settore dell'energia elettrica

101301

I valori da utilizzare nella formula sono i valori medi annui 2005-2007 dei concetti statistici riportati nella tabella. Il risultato ottenuto applicando la formula rappresenta il consumo nazionale complessivo lordo di energia elettrica — GFNC05-07 — quale utilizzato nell'allegato I.


ALLEGATO III

Tecnologie emergenti specifiche e predefinite ancora in fase di dimostrazione

A.   CATEGORIE DI PROGETTI

I.   Categorie di progetti dimostrativi CCS [con soglie di capacità minima  (1) ]:

produzione di energia elettrica: precombustione 250 MW,

produzione di energia elettrica: postcombustione 250 MW,

produzione di energia elettrica: ossicombustibile 250 MW,

II.   Categorie di progetti dimostrativi FER (con soglie di capacità minima):

bioenergie — sottocategorie di progetti:

conversione per pirolisi di lignocellulosa in vettori bioenergetici intermedi, solidi, liquidi o semiliquidi, con una capacità di 40 kt/a, di prodotto finale,

conversione per torrefazione di lignocellulosa in vettori bioenergetici intermedi, solidi, liquidi o semiliquidi, con una capacità di 40 kt/a, di prodotto finale,

conversione per gassificazione di lignocellulosa in gas naturale di sintesi o gas di sintesi e/o in energia elettrica con una capacità di 40 milioni di metri cubi normali per anno (M Nm3/a) di prodotto finale o 100 GWh/a di elettricità,

conversione per gassificazione, anche a riscaldamento diretto, di lignocellulosa in biocarburanti o bioliquidi e/o in energia con una capacità di 15 milioni di litri per anno (Ml/a) di prodotto finale o 100 GWh/a di elettricità. La produzione di gas naturale di sintesi è esclusa da questa sottocategoria,

conversione di materie prime lignocellulosiche, per esempio liscivio nero e/o prodotti da pirolisi o torrefazione, per gassificazione in corrente fluida, in biocarburanti generici con una capacità di 40 Ml/a di prodotto finale,

conversione di lignocellulosa in elettricità con efficienza pari al 48 % con valore calorico inferiore (umidità pari a 50 %) con una capacità uguale o superiore a 40 Mwe,

conversione di lignocellulosa in etanolo e alcoli superiori mediante processi chimici e biologici con una capacità di 40 Ml/a di prodotto finale,

conversione di lignocellulosa e/o rifiuti domestici in biogas, biocarburanti o bioliquidi mediante processi chimici e biologici con una capacità di 6 milioni Nm3/a di metano o 10 Ml/a di prodotto finale,

conversione di alghe e/o microrganismi in biocarburanti o bioliquidi mediante processi biologici e/o chimici con una capacità di 40 Ml/a (milioni di litri per anno) di prodotto finale.

N.B.: per i biocarburanti e i bioliquidi ai sensi della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) devono essere soddisfatti i criteri di sostenibilità di cui a detta direttiva sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili.

Energia solare concentrata — sottocategorie di progetti:

concentratore parabolico o sistema Fresnel che impiega sali fusi o altri fluidi di scambio del calore rispettosi dell’ambiente con una capacità nominale di 30 MW,

concentratore parabolico o sistema Fresnel a generazione diretta di vapore con una capacità nominale di 30 MW. La temperatura del vapore diretto deve essere superiore a 500 °C,

sistema a torre che impiega un ciclo di vapore surriscaldato (a torri multiple o combinazione di collettori lineari e una torre) con una capacità nominale di 50 MW,

sistema a torre che impiega aria pressurizzata con una temperatura superiore a 750 °C e una turbina ibrida solare e gas con una capacità nominale di 30 MW,

impianti a concentratori parabolici con motore Stirling su larga scala con efficienza di conversione solare-elettrica superiore a 20 % e una capacità nominale di almeno 25 MW.

N.B.: gli impianti dimostrativi non dovrebbero comprendere raffreddamento a secco, ibridazione e soluzioni (avanzate) di immagazzinamento del calore.

Energia fotovoltaica — sottocategorie di progetti:

centrali elettriche fotovoltaiche su larga scala a concentratori con una capacità di 20 MW,

centrali elettriche fotovoltaiche su larga scala a cellule multigiunzione con film di silicio sottile con una capacità di 40 MW,

centrali elettriche fotovoltaiche su larga scala a CIGS (diseleniuro di indio rame gallio) con una capacità di 40 MW.

Energia geotermica — sottocategorie di progetti:

sistemi geotermici avanzati in campi a sollecitazione di tensione con una capacità nominale di 5 MWe,

sistemi geotermici avanzati in campi a sollecitazione di compressione con una capacità nominale di 5 MWe,

sistemi geotermici avanzati in zone di rocce sedimentarie e granitiche profonde e altre strutture cristalline con una capacità nominale di 5 MWe,

sistemi geotermici avanzati in zone di calcare in profondità con una capacità nominale di 5 MWe,

N.B.: le applicazioni di cogenerazione aventi la medesima soglia di produzione elettrica sono ammissibili esclusivamente in relazione alla produzione di energia elettrica.

Energia eolica — sottocategorie di progetti:

impianti eolici al largo (potenza minima delle turbine 6 MW) con una capacità nominale di 40 MW,

impianti eolici al largo (potenza minima delle turbine 8 MW) con una capacità nominale di 40 MW,

impianti eolici al largo (potenza minima delle turbine 10 MW) con una capacità nominale di 40 MW,

sistemi eolici galleggianti al largo con una capacità nominale di 25 MW,

turbine eoliche a terra ottimizzate per terreni complessi (per esempio terreni ricoperti di foreste, aree montagnose): con una capacità nominale di 25 MW,

turbine eoliche a terra ottimizzate per climi freddi (compatibili con temperature inferiori a – 30 °C e importanti formazioni di ghiaccio) con una capacità nominale di 25 MW.

Energia marina — sottocategorie di progetti:

dispositivi che sfruttano il moto ondoso con una capacità nominale di 5 MW,

dispositivi che sfruttano le maree con una capacità nominale di 5 MW,

conversione dell'energia talassotermica (OTEC) con una capacità nominale di 10 MW.

Energia idroelettrica — sottocategorie di progetti:

generazione di elettricità mediante generatori superconduttori ad alta temperatura con una capacità nominale di 20 MW.

Gestione delle energie rinnovabili decentralizzate (reti intelligenti) — sottocategorie di progetti:

gestione e ottimizzazione delle energie rinnovabili per i generatori decentrati su piccola e media scala in ambiente rurale con generazione solare predominante: da 20 MW su rete a basso voltaggio + 50 MW su rete a medio voltaggio,

gestione e ottimizzazione delle energie rinnovabili per i generatori decentrati su piccola e media scala in ambiente rurale con generazione eolica predominante: da 20 MW su rete a basso voltaggio (LV) + 50 MW su rete a medio voltaggio (MV),

gestione e ottimizzazione delle energie rinnovabili per i generatori decentrati su piccola e media scala in ambiente urbano: da 20 MW su rete a basso voltaggio (LV) + 50 MW su rete a medio voltaggio (MV).

N.B.: non si esclude l'impiego di carichi attivi (sistemi di riscaldamento elettrici, pompe di calore, ecc.).


(1)  Le soglie di potenza CCS sono espresse come produzione lorda di elettricità prima della cattura.

(2)  GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.


ALLEGATO IV

Infrastruttura, tecnologie pulite, diversificazione del mix energetico e fonti di approvvigionamento

Dal contesto in cui la nozione di «infrastruttura» è utilizzata nella pertinente legislazione dell'Unione (1) emerge in modo chiaro che tale termine comprende tutte le strutture di rete necessarie per garantire il trasporto (trasmissione e distribuzione) dell'elettricità, senza escludere tuttavia che il termine «infrastruttura» possa essere utilizzato per riferirsi agli impianti di produzione di energia elettrica.

Per quanto ai fini dei presenti orientamenti non esista una definizione applicabile di «tecnologie pulite», la Commissione utilizza questo termine per riferirsi a tecnologie per la produzione di elettricità che generano un livello relativamente inferiore di emissioni di carbonio o garantiscono un livello più elevato di protezione dell'ambiente, inclusa l'energia prodotta a partire da fonti rinnovabili.

La Commissione ritiene che aumentare la quota delle fonti di energia rinnovabile sul totale dell'approvvigionamento di energia primaria e della produzione di energia elettrica contribuirà sempre alla diversificazione del mix energetico e delle fonti di approvvigionamento e in questo senso permetterà di rendere l'approvvigionamento energetico più equilibrato e meno dipendente dalle importazioni di combustibili fossili.

Con il calo della produzione locale di energia la dipendenza dalle importazioni è destinata ad aumentare (2). Ad esempio entro il 2020 le importazioni di gas nell'Unione raggiungeranno il 73 % rispetto al 61 % di oggi. Benché ciò rappresenti un equilibrio ragionevole a livello dell'Unione, diversi Stati membri, anche tra quelli che possono beneficiare dell'articolo 10 quater, dipendono da un unico fornitore per il 100 % del loro fabbisogno di gas. In questi casi gli investimenti destinati a diversificare le forniture di gas a tali Stati membri potrebbero contribuire in modo considerevole a diversificare il mix energetico e a rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento per gli stessi. Tali investimenti dovrebbero essere compatibili con l'obiettivo di ridurre l'intensità di carbonio dell'approvvigionamento energetico degli Stati membri in parola, così da rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento e allo stesso tempo ridurre le emissioni di gas serra.


(1)  Direttiva 2003/54/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE, direttiva 2009/72/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, regolamento (CE) n. 714/2009 relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 e direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

(2)  Cfr. comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Secondo riesame strategico della politica energetica, Piano d'azione dell'UE per la sicurezza e la solidarietà nel settore energetico, COM(2008) 781.


ALLEGATO V

Tipi di investimento ammissibili

Ai sensi dell'articolo 10 quater della direttiva 2003/87/CE sono ammissibili i seguenti tipi di investimento:

Tipi di investimento

A

Riadeguamento delle infrastrutture

B

Potenziamento delle infrastrutture

C

Tecnologie pulite

D

Diversificazione del mix energetico

E

Diversificazione delle fonti di approvvigionamento

Gli investimenti illustrati di seguito rappresentano esempi di investimenti ammissibili a norma dell'articolo 10 quater:

a)

ammodernamento della produzione di energia elettrica al fine di renderla più efficiente e di ridurne l'intensità di CO2 (un migliore rapporto tra consumo lordo e netto di energia elettrica, ovvero aumentare la parte del consumo netto nel consumo lordo e produrre meno emissioni di CO2 per Mwe);

b)

riduzione delle emissioni di CO2 mediante riadeguamento delle centrali elettriche a carbone (al più alto livello di sviluppo tecnologico);

c)

produzione di energia elettrica a partire da fonti di energia rinnovabili (andando oltre gli obiettivi stabiliti dalla direttiva FER), compresi i corrispondenti requisiti di rete;

d)

sostituzione degli impianti di produzione ad alta intensità di CO2 con impianti a minore intensità di CO2;

e)

cattura e stoccaggio del carbonio;

f)

reti intelligenti;

g)

impianti di cogenerazione con requisiti di rete corrispondenti.

L'elenco non è esaustivo e per tutti i progetti ammissibili dovrà essere verificata la compatibilità con la normativa sugli aiuti di Stato, qualora essi comportino aiuti di questo tipo.


ALLEGATO VI

Proiezioni — basate su un modello — relative ai prezzi del carbonio nel terzo periodo di scambio

Proiezioni relative ai prezzi del carbonio (media annua in EUR/tonnellata di CO2)

2010-2014

2015-2019

EUR (valore 2008)

14,5

20,0

EUR (valore 2005)

13,6

18,7

I valori indicati sono tratti dallo scenario di base definito nel documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la comunicazione della Commissione «Analisi delle ipotesi di intervento per una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra superiore al 20 % e valutazione del rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio», informazioni generali e analisi, parte II, SEC(2010) 650.


ALLEGATO VII

Modello per la presentazione della domanda a norma dell'articolo 10 quater, paragrafo 5

Per introdurre una domanda di quote di emissioni a titolo gratuito per un periodo transitorio ai sensi dell'articolo 10 quater, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, gli Stati membri sono invitati a utilizzare il modello e a specificare le informazioni che seguono:

A.   Ammissibilità degli Stati membri

Dimostrare che è soddisfatta almeno una delle condizioni di cui all'articolo 10 quater, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE.

B.   Ammissibilità degli impianti presi in considerazione per l'assegnazione a titolo gratuito di quote di emissioni per un periodo transitorio, numero massimo di quote di emissioni assegnabili a titolo gratuito e numero di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito a tali impianti, comprese le quote non trasferibili

1.

Elenco degli impianti che si ritiene possano beneficiare dell'assegnazione a titolo gratuito di quote di emissioni per un periodo transitorio ai sensi dell'articolo 10 quater della direttiva 2003/87/CE.

2.

Numero massimo di quote di emissioni da assegnare a titolo gratuito nel 2013 e negli anni successivi.

3.

Numero di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per un periodo transitorio a ciascun impianto.

3.1.

Numero di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito sulla base delle emissioni accertate nel periodo 2005-2007.

3.2.

Numero di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito sulla base di parametri di riferimento.

3.3.

Informazioni dettagliate sul numero di quote di emissioni rese non trasferibili e assegnate a impianti ammissibili.

C.   Piano nazionale e investimenti inseriti nello stesso, ammissibilità degli investimenti riportati nel piano nazionale, equilibrio tra il valore di mercato delle quote di emissioni assegnate a titolo gratuito e ammontare degli investimenti

Il piano nazionale illustra la strategia degli Stati membri interessati per l'ammodernamento del settore della produzione di energia elettrica nel periodo transitorio di assegnazione di quote di emissioni a titolo gratuito. Il piano individua gli investimenti funzionali a tale obiettivo come pure il ruolo delle tipologie di investimento per conseguire lo stesso. Il piano nazionale fissa inoltre per un anno specifico la realizzazione di ciascun investimento in esso riportato, tenendo conto del fatto che il numero di emissioni assegnate a titolo gratuito continuerà a diminuire per tutto il corso del periodo transitorio.

Per ciascun investimento inserito nel piano nazionale gli Stati membri dovranno indicare:

l'impresa che realizza l'investimento,

il tipo di investimento conformemente all'allegato V,

l'importo dell'investimento,

il numero e il valore di mercato delle quote di emissioni assegnate a titolo gratuito all'impresa ai fini dell'investimento in parola nonché,

i principi a cui è conforme l'investimento, fornendo le informazioni necessarie a verificare la conformità con i principi di investimento.

Quando gli Stati membri utilizzano un meccanismo per garantire che il valore delle quote di emissioni assegnate a titolo gratuito ai sensi dell'articolo 10 quater della direttiva 2003/87/CE corrisponda all'ammontare degli investimenti previsti dal piano nazionale, devono specificarne la metodologia generale, la base giuridica e i dettagli operativi. Gli Stati membri devono inoltre adottare disposizioni giuridiche per garantire che le informazioni relative ai flussi finanziari netti nell'ambito di detto meccanismo siano messe a disposizione della Commissione tramite le relazioni da presentare a norma dell'articolo 10 quater, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE.

D.   Disposizioni relative al controllo e all’esecuzione degli investimenti conformemente al piano nazionale

Gli Stati membri devono elaborare in modo dettagliato e fornire:

una descrizione delle disposizioni in materia di controllo ed esecuzione in vigore nello Stato membro interessato, compresi gli indicatori di conformità, i requisiti per le ispezioni in situ e la verifica indipendente degli investimenti; nonché,

le disposizioni per garantire il rispetto dell'obbligo fatto alle imprese di realizzare gli investimenti previsti dal piano nazionale e le sanzioni in caso di inadempienza.

E.   Trasparenza e consultazione pubblica

Gli Stati membri devono fornire una sintesi del processo che ha portato alla formulazione della domanda e del piano e delle modalità con cui l'opinione pubblica è stata informata e coinvolta.


ALLEGATO VIII

Esempi di indicatori di conformità

Le disposizioni in materia di controllo ed esecuzione devono contenere indicatori di conformità da utilizzarsi per dimostrare che gli investimenti sono conformi ai principi stabiliti negli orientamenti, in particolare per quanto riguarda i requisiti dei piani nazionali.

Di seguito è riportato un elenco non esaustivo di indicatori di conformità:

a)

confronto tra il fattore di emissione della tecnologia adottata da ciascun impianto a seguito degli investimenti realizzati ai sensi dell'articolo 10 quater della direttiva 2003/87/CE e il fattore di emissione della tecnologia utilizzata prima del riadeguamento/potenziamento;

b)

confronto tra il fattore di emissione della tecnologia adottata da ciascun impianto a seguito degli investimenti realizzati ai sensi dell'articolo 10 quater e il fattore di emissione della migliore tecnologia utilizzata a livello dell'Unione, tenendo conto del tipo di combustibile utilizzato;

c)

diminuzione — attesa ed effettiva — delle emissioni totali di gas serra dovute alla produzione nazionale di energia elettrica a seguito degli investimenti realizzati ai sensi dell'articolo 10 quater (rispetto a uno scenario immutato);

d)

diminuzione — attesa ed effettiva — della quota del combustibile fossile più diffuso nella produzione nazionale di energia elettrica a seguito degli investimenti realizzati ai sensi dell'articolo 10 quater;

e)

miglioramenti dell'efficienza — attesi ed effettivi — nelle reti di produzione/trasformazione/distribuzione di energia elettrica (in termini di MWh risparmiati) a seguito degli investimenti realizzati ai sensi dell'articolo 10 quater e corrispondente riduzione delle emissioni di CO2;

f)

aumento — atteso ed effettivo — della quota di combustibili a zero o ridotte emissioni di CO2 nel mix energetico nazionale a seguito degli investimenti realizzati ai sensi dell'articolo 10 quater;

g)

capacità installate (in MW) in funzione nel dicembre 2008 che saranno sostituite da impianti con minori emissioni di CO2 finanziati grazie agli investimenti realizzati ai sensi dell'articolo 10 quater;

h)

quota delle capacità installate (in MW) in funzione nel dicembre 2008 sostituite da impianti con minori emissioni di CO2 finanziati grazie agli investimenti realizzati ai sensi dell'articolo 10 quater in rapporto alle capacità totali installate in funzione nel dicembre 2008;

i)

capacità installate (in MW) di energia rinnovabile che dovrebbero essere messe in funzione grazie agli investimenti realizzati ai sensi dell'articolo 10 quater;

j)

quota dei fondi derivanti dall'articolo 10 quater sul totale del progetto di investimento;

k)

per gli investimenti finanziati da altre fonti dell'Unione e/o altre fonti pubbliche o private, quota di ciascuna fonte di finanziamento dell'Unione europea e delle altre fonti di finanziamento pubbliche e private sul totale del progetto di investimento;

l)

rendimento finanziario atteso degli investimenti realizzati ai sensi dell'articolo 10 quater (ad esempio, tasso di rendimento finanziario, costi/benefici, ecc.).


V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Commissione europea

31.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 99/29


Invito a presentare domande di borse di ricerca nell'ambito del programma di lavoro del programma europeo congiunto di ricerca metrologica (EMPR)

2011/C 99/04

Con il presente avviso si comunica la pubblicazione di un invito a presentare domande per borse di ricerca nell'ambito del programma di lavoro del programma europeo di ricerca metrologica.

A partire dal 31 marzo 2011 si sollecitano proposte concernenti:

la fase 3 dell'invito, a nome dei consorzi per progetti di ricerca congiunti (JRP), per borse di eccellenza per ricercatori (REG) e borse di mobilità per ricercatori (RMG).

Le borse per ricercatori EMRP sono collegate a progetti di ricerca congiunti (JRP) finanziati nell'ambito:

dell'invito EMRP 2009 — Energia,

dell'invito EMRP 2010 — Industria & Ambiente.

Termine ultimo: 6 maggio 2011.

Le informazioni e la documentazione sull'invito sono pubblicate nel sito web indicato qui di seguito:

http://www.emrponline.eu/adverts


31.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 99/30


INVITO SPECIFICO A PRESENTARE PROPOSTE — EAC/16/11

Carta universitaria Erasmus 2012

2011/C 99/05

1.   Obiettivi e Descrizione

La carta universitaria Erasmus inquadra a grandi linee le attività di cooperazione a livello europeo che un istituto d'istruzione superiore può svolgere nell'ambito del programma Erasmus, il quale fa parte del programma per l'apprendimento permanente (PAP). L’ottenere la Carta universitaria Erasmus è condizione preliminare per gli istituti d'istruzione superiore che vogliano organizzare la mobilità degli studenti e del personale docente o di altro tipo, impartire corsi di lingua e programmi Erasmus intensivi, presentare la propria candidatura a progetti multilaterali, reti e misure di accompagnamento, organizzare visite preparatorie. La Carta universitaria Erasmus si basa sulla decisione relativa al PAP (1) per il periodo 2007-2013. Gli obiettivi specifici del Programma per l'apprendimento permanente figurano all'articolo 1, paragrafo 3, della decisione.

2.   Candidati ammessi

La Carta universitaria Erasmus è valida per tutti gli istituti di istruzione superiore che rientrano nella definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 10, della decisione.

I candidati devono essere stabiliti in uno dei seguenti Paesi:

i 27 Stati membri dell'Unione europea,

i paesi EFTA: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera

i paesi candidati: Turchia, Croazia

3.   Termine per la presentazione delle candidature

Il termine per la presentazione delle candidature per la Carta universitaria Erasmus è il 25 maggio 2011.

4.   Altre informazioni

Ulteriori informazioni riguardo al programma Erasmus e alla Carta universitaria Erasmus sono disponibili al seguente indirizzo Internet:

http://ec.europa.eu/llp

Le candidature vanno presentate seguendo le istruzioni fornite dall'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura, disponibili al seguente indirizzo Internet:

http://eacea.ec.europa.eu/llp/index_en.htm


(1)  Decisione n. 1720/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2006 che stabilisce un programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente. Vedasi http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:327:0045:0068:IT:PDF


Autorità europea per la sicurezza alimentare

31.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 99/31


Invito a manifestare interesse a partecipare rivolto agli esperti scientifici interessati ai gruppi di esperti scientifici e al comitato scientifico dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (Parma, Italia)

2011/C 99/06

Gruppo di esperti scientifici sulla salute e benessere degli animali (AHAW)

Gruppo di esperti scientifici sugli additivi alimentari e sulle fonti di nutrienti aggiunti agli alimenti (ANS)

Gruppo di esperti scientifici sui pericoli biologici (BIOHAZ)

Gruppo di esperti scientifici sui materiali a contatto con gli alimenti, gli enzimi, gli aromatizzanti e i coadiuvanti tecnologici (CEF)

Gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare (CONTAM)

Gruppo di esperti scientifici sugli additivi, prodotti o sostanze usati nei mangimi (FEEDAP)

Gruppo di esperti scientifici sugli organismi geneticamente modificati (GMO)

Gruppo di esperti scientifici sui prodotti dietetici, l’alimentazione e le allergie (NDA)

Gruppo di esperti scientifici sulla salute dei vegetali (PLH)

Gruppo di esperti scientifici sui prodotti fitosanitari e i loro residui (PPR)

Comitato scientifico (SC)

Rif. EFSA/E/2011/001

1.   Oggetto dell’invito

Il presente invito si rivolge agli scienziati che desiderano partecipare al comitato scientifico (SC) dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) o a uno dei gruppi di esperti scientifici dell’EFSA in materia di salute e benessere degli animali (AHAW), additivi alimentari e fonti di nutrienti aggiunti agli alimenti (ANS), pericoli biologici (BIOHAZ), materiali a contatto con gli alimenti, gli enzimi, gli aromatizzanti e i coadiuvanti tecnologici (CEF), contaminanti nella catena alimentare (CONTAM), additivi, prodotti o sostanze usati nei mangimi (FEEDAP), organismi geneticamente modificati (GMO), prodotti dietetici, l’alimentazione e le allergie (NDA), salute dei vegetali (PLH), prodotti fitosanitari e i loro residui (PPR).

Gli attuali membri del comitato scientifico e degli otto gruppi di esperti scientifici (tutti tranne ANS e CEF) svolgono un mandato triennale con scadenza fissata verso la metà del 2012. I nuovi membri saranno nominati per il triennio successivo, che va dalla metà del 2012 alla metà del 2015.

Per quanto concerne i membri dei gruppi di esperti scientifici ANS e CEF, il mandato triennale, che avrà inizio a metà 2011, scadrà verso la metà del 2014. La nomina dei nuovi membri che occuperanno i posti vacanti in questi gruppi potrebbe avvenire sulla base della lista di riserva costituita a seguito dell’esito del presente invito. La stessa lista di riserva può essere ugualmente utilizzata per nominare i nuovi membri dei gruppi di esperti scientifici ANS e CEF per il mandato triennale, che va dalla metà del 2014 alla metà del 2017.

Gli esperti, i cui nomi figurano nelle liste di riserva esistenti, ovvero nelle liste costituite successivamente agli inviti EFSA/E/2009/001 («la lista di riserva del 2009»), EFSA/E/2010/001 ed EFSA/E/2010/002 («la lista di riserva del 2011») devono presentare una nuova candidatura nell’ambito di un nuovo invito se intendono partecipare al comitato scientifico o ai gruppi di esperti scientifici nel 2012 o se desiderano essere inseriti nella lista di riserva del 2012.

La lista di riserva del 2009 e la lista di riserva del 2011 saranno valide fino alla costituzione della lista di riserva del 2012.

2.   L’Autorità europea per la sicurezza alimentare

L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) è la chiave di volta dell’Unione europea (UE) per quanto riguarda la valutazione dei rischi in relazione alla sicurezza degli alimenti e dei mangimi. In stretta collaborazione con le autorità nazionali, e in aperta consultazione con le parti interessate, l’EFSA fornisce una consulenza scientifica indipendente nonché una comunicazione chiara sui rischi esistenti ed emergenti fondata sulle metodologie e sui dati scientifici esistenti più aggiornati. La sua consulenza scientifica è alla base delle politiche e delle decisioni dei gestori del rischio in seno alle istituzioni europee e agli Stati membri dell’UE.

L’EFSA riunisce i migliori esperti europei nella valutazione del rischio nel settore della sicurezza degli alimenti e dei mangimi, che operano in modo indipendente presso un’organizzazione autonoma e autogovernata, per fornire alle istituzioni europee e agli Stati membri una consulenza scientifica di massimo livello.

L’Autorità opera nel rispetto dei principi fondamentali dell’eccellenza scientifica, dell’apertura, della trasparenza, dell’indipendenza e della tempestività. Grazie alla sua filosofia di lavoro indipendente, aperta e trasparente, l’EFSA è in grado di fornire la migliore consulenza scientifica possibile e, quindi, di contribuire al rafforzamento del sistema europeo della sicurezza degli alimenti e dei mangimi.

Per maggiori informazioni sull’EFSA si rimanda al suo regolamento istitutivo:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002R0178:20090807:IT:PDF

3.   I gruppi di esperti scientifici e il comitato scientifico dell’EFSA

Il comitato scientifico e i gruppi di esperti scientifici hanno il compito di formulare i pareri scientifici dell’Autorità e di fornire consulenza a seconda delle necessità, ciascuno all’interno della propria sfera di competenza. Essi forniscono pareri scientifici e consulenze scientifiche ai gestori del rischio. Ciò contribuisce a fornire una solida base alla formulazione di politiche e normative europee, oltre a coadiuvare i responsabili della gestione dei rischi al momento di adottare le decisioni.

I gruppi di esperti scientifici sono costituiti di norma da ventuno (21) esperti scientifici indipendenti. Il comitato scientifico è composto dai presidenti dei gruppi di esperti scientifici e da altri sei esperti scientifici.

I membri del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici sono nominati con mandato triennale rinnovabile due volte. I membri devono partecipare e contribuire attivamente a tutte le riunioni del comitato scientifico o dei gruppi di esperti scientifici nelle quali vengono adottati pareri, relazioni scientifiche o documenti orientativi.

Tali pareri, relazioni e documenti orientativi scientifici sono pubblicati nell’EFSA Journal, una pubblicazione mensile indicizzata in banche dati bibliografiche riguardanti il lavoro dell’EFSA.

Per una descrizione dettagliata della sfera di competenza del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici, si invitano i candidati a consultare l’Allegato I pubblicato sul sito web dell’EFSA.

Si consiglia ai candidati di prestare particolare attenzione all’Allegato I al momento della preparazione della loro candidatura. Nell’ambito della valutazione del soddisfacimento dei requisiti di selezione (si veda la sezione 5 di seguito), si terrà in debita considerazione l’idoneità dei profili dei candidati in relazione alla sfera di competenza del comitato scientifico o dei gruppi di esperti scientifici.

Per maggiori informazioni riguardo alla selezione dei membri del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici si rimanda alla «Decisione della Direttrice esecutiva relativa alla selezione di membri del comitato scientifico, dei gruppi di esperti scientifici e di esperti esterni».

http://www.efsa.europa.eu/en/keydocs/docs/expertselection.pdf

Per maggiori informazioni sull’istituzione e sulle attività dei gruppi di esperti scientifici e dei loro gruppi di lavoro si rimanda alla «Decisione del consiglio di amministrazione relativa all’istituzione e alle attività del comitato scientifico, dei gruppi di esperti scientifici e dei loro gruppi di lavoro».

http://www.efsa.europa.eu/en/keydocs/docs/paneloperation.pdf

4.   Il ruolo dei membri dei gruppi di esperti scientifici e del comitato scientifico dell’EFSA

I membri del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici sono scienziati esperti e indipendenti, selezionati e nominati conformemente alle norme dell’EFSA e al regolamento istitutivo dell’EFSA.

Durante il loro mandato, ai membri del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici sarà chiesto di svolgere i seguenti compiti:

contribuire al dibattito, alla preparazione e all’adozione di pareri scientifici del gruppo di esperti scientifici e/o del comitato scientifico e dei loro gruppi di lavoro;

fornire una consulenza scientifica nella materia di competenza del gruppo di esperti scientifici e/o del comitato scientifico;

fornire una consulenza sulla conduzione e sull’organizzazione delle attività scientifiche del gruppo di esperti scientifici e/o del comitato scientifico.

I membri del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici possono essere scelti come presidenti, vicepresidenti e relatori del comitato scientifico, dei gruppi di esperti scientifici e dei loro gruppi di lavoro, in linea con la decisione del consiglio di amministrazione dell’EFSA (1) relativa all’istituzione e alle attività del comitato scientifico, dei gruppi di esperti scientifici e dei loro gruppi di lavoro.

Condizioni generali

 

I membri di un gruppo di esperti scientifici e del comitato scientifico saranno invitati a partecipare a riunioni di due giorni che si svolgono di solito a Parma, Italia. Queste riunioni saranno tenute sei o dieci volte all’anno.

 

Inoltre, i membri dei gruppi di esperti scientifici e del comitato scientifico sono tenuti a partecipare, ove del caso, ad alcune riunioni dei gruppi di lavoro costituiti dai gruppi di esperti scientifici o dal comitato scientifico. Solitamente, queste riunioni sono organizzate sei o tredici volte all’anno.

 

La partecipazione alle riunioni dei gruppi di esperti scientifici, del comitato scientifico o dei loro gruppi di lavoro richiede un certo grado di lavoro di preparazione, compresa la lettura preventiva e la redazione di documenti. Le riunioni si tengono in inglese e la maggior parte dei documenti è redatta in questa lingua.

 

I candidati sono tenuti a manifestare il loro impegno a partecipare, dopo l’eventuale nomina, alle attività del comitato scientifico o dei gruppi di esperti scientifici.

 

Ai sensi del suo regolamento finanziario, l’EFSA sostiene le spese di viaggio dei membri e corrisponde loro un’indennità di soggiorno giornaliera. Per ogni giornata completa di presenza alle riunioni sarà corrisposta un’indennità speciale (2).

5.   Procedura di selezione

Nel modulo di domanda i candidati sono invitati a indicare, in ordine di preferenza, la scelta di non più di tre (3) gruppi di esperti scientifici e/o del comitato scientifico per cui desiderano candidarsi.

I membri che hanno appena portato a termine tre mandati consecutivi nel comitato scientifico possono candidarsi a partecipare a un gruppo di esperti scientifici. Parimenti, i membri che hanno appena portato a termine tre mandati consecutivi in un gruppo di esperti scientifici possono candidarsi a partecipare al comitato scientifico o a un diverso gruppo di esperti scientifici.

Requisiti

A.   Criteri di ammissione

Per poter essere ammessi, i candidati devono soddisfare i seguenti requisiti:

i)

un livello di formazione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari della durata di almeno quattro (4) anni, certificato da un diploma, nei seguenti ambiti: agronomia/scienze agrarie, alimentazione animale, biochimica, biologia, chimica, ecotossicologia, scienze ambientali, epidemiologia, microbiologia degli alimenti, tecnologia alimentare, medicina umana, bioscienze, medicina del lavoro, farmacologia, farmacia, salute pubblica, tossicologia, medicina veterinaria e settori collegati;

ii)

oltre ai requisiti di cui sopra, almeno dieci (10) anni di esperienza professionale nell’ambito di attività pertinenti al gruppo o ai gruppi di esperti scientifici selezionati, maturati dopo il conseguimento del diploma richiesto;

iii)

eccellente conoscenza della lingua inglese (3);

iv)

i candidati devono compilare in modo dettagliato, accurato e completo la dichiarazione di interessi contenuta nella domanda (4). Si prega di notare che se questa parte del modulo non è compilata in modo completo, la candidatura sarà respinta (5);

v)

i candidati devono essere cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, di un paese dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA) o di uno dei paesi candidati all’adesione all’Unione. Anche gli esperti provenienti da paesi terzi possono presentare la propria candidatura, ma queste candidature saranno prese in considerazione per la partecipazione al comitato scientifico o ai gruppi di esperti scientifici, solo se tra gli esperti dei paesi di cui alla frase precedente non è possibile reperire il livello di esperienza richiesto.

B.   Criteri di selezione — valutazione

Gli atti di candidatura che soddisfano i requisiti di ammissibilità (cfr. la sezione 5. A) saranno sottoposti a una valutazione comparativa da parte dell’EFSA sulla base dei criteri di selezione indicati in appresso.

Si raccomanda vivamente ai candidati di compilare il modulo di domanda in tutte le sue parti con le informazioni e i documenti giustificativi necessari, dal momento che costituirà la base della loro valutazione.

La valutazione di tutte le domande ritenute ammissibili avverrà con l’assegnazione di un punteggio da 0 (zero) a 5 (cinque) per ciascuno dei criteri di selezione indicati di seguito. Per riflettere la relativa importanza dei diversi criteri di selezione, sarà attribuito un coefficiente di ponderazione (per il comitato scientifico sono stabiliti coefficienti specifici). Ciascuna candidatura otterrà un punteggio compreso tra 0 (zero) e 100 (cento).

Saranno esaminati i seguenti criteri di selezione:

esperienza di valutazione scientifica del rischio e/o formulazione di pareri scientifici in campi correlati alla sicurezza degli alimenti e dei mangimi nei settori di competenza del comitato scientifico o del gruppo di esperti scientifici selezionato (per i gruppi di esperti scientifici fino a 25 punti su 100 — coefficiente di ponderazione pari a 5; per il comitato scientifico fino a 30 punti su 100 — coefficiente di ponderazione pari a 6),

comprovata preparazione scientifica di alto livello in uno o, preferibilmente, diversi campi correlati all’area di competenza del comitato scientifico o del gruppo di esperti scientifici selezionato (per i gruppi di esperti scientifici fino a 20 punti su 100 — coefficiente di ponderazione pari a 4; per il comitato scientifico fino a 15 punti su 100 — coefficiente di ponderazione pari a 3),

esperienza di revisione paritetica (peer review) di pubblicazioni e lavori scientifici nei campi correlati al settore di competenza del comitato scientifico o del gruppo di esperti scientifici selezionato (fino a 15 punti su 100 — coefficiente di ponderazione pari a 3),

capacità di esaminare informazioni e fascicoli complessi, spesso provenienti da un’ampia gamma di discipline e fonti scientifiche, nonché di redigere bozze di relazioni e pareri scientifici (fino a 10 punti su 100 — coefficiente di ponderazione pari a 2),

esperienza professionale in un ambiente multidisciplinare, di preferenza in un contesto internazionale (fino a 10 punti su 100 — coefficiente di ponderazione pari a 2),

esperienza nella gestione di progetti in ambiti scientifici (fino a 10 punti su 100 — coefficiente di ponderazione pari a 2),

comprovate capacità comunicative derivanti da esperienze d’insegnamento, di presentazioni in pubblico, dalla partecipazione attiva a riunioni e da pubblicazioni (fino a 10 punti su 100 — coefficiente di ponderazione pari a 2).

I candidati possono aspirare di partecipare al comitato scientifico o a un gruppo di esperti scientifici solo se la loro candidatura ottiene un punteggio superiore alla soglia dei 66 punti (su 100). L’EFSA si riserva il diritto di chiedere il parere di terzi circa l’esperienza professionale dei candidati, ai fini della loro candidatura.

Oltre ai criteri summenzionati, la dichiarazione di interessi annuale sarà rivista in conformità della Procedura per identificare e gestire potenziali conflitti di interessi dell’EFSA (6). Il grado di un conflitto di interessi potenziale sarà preso in considerazione all’atto di decidere se un candidato passerà o meno alla fase di valutazione successiva.

Per maggiori informazioni riguardo alla selezione dei membri del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici si rimanda alla «Decisione della Direttrice esecutiva relativa alla selezione di membri del comitato scientifico, dei gruppi di esperti scientifici e di esperti esterni».

http://www.efsa.europa.eu/en/keydocs/docs/expertselection.pdf

6.   Lista di riserva e nomina

I candidati che soddisfano i requisiti per partecipare a uno dei gruppi di esperti scientifici o al comitato scientifico possono essere nominati membri con mandato triennale, sulla base della decisione del consiglio di amministrazione dell’EFSA su proposta della Direttrice esecutiva dell’EFSA.

Prima della nomina, l’EFSA si riserva il diritto di controllare la candidatura dei candidati selezionati a fronte di documenti e certificati per confermare l’accuratezza e l’ammissibilità della candidatura.

Per i candidati che, pur soddisfacendo i requisiti di idoneità, non siano stati nominati membri, sussiste la possibilità di essere inseriti nella lista di riserva.

Ove acconsenta, ciascun candidato può essere nominato per un gruppo di esperti scientifici per cui non abbia dato specifica preferenza. Possono inoltre essere invitati a contribuire in qualità di esperti esterni alle attività di un gruppo di esperti scientifici o del comitato scientifico o di uno dei gruppi di lavoro dei gruppi di esperti scientifici o del comitato scientifico.

Si può procedere alla sostituzione di membri dei gruppi di esperti scientifici o del comitato scientifico o, a seconda delle circostanze, all’aumento del loro numero. Le sostituzioni o i nuovi membri saranno selezionati dalla lista di riserva e saranno proposti dalla Direttrice esecutiva al consiglio di amministrazione, previa consultazione del presidente del comitato scientifico o del gruppo di esperti scientifici interessato.

7.   Banca dati degli esperti

Tutti i candidati idonei saranno invitati a iscriversi nella banca dati degli esperti dell’EFSA.

Per maggiori informazioni sulla banca dati degli esperti dell’EFSA:

http://www.efsa.europa.eu/EFSA/AboutEfsa/WhoWeAre/efsa_locale-1178620753812_1178712806106.htm

8.   Indipendenza e dichiarazioni di impegno e di interessi

I membri del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici sono nominati a titolo personale. I candidati sono tenuti a includere una dichiarazione con la quale si impegnano ad agire in modo indipendente da qualsiasi influenza esterna, unitamente a una dichiarazione di interessi suscettibili di pregiudicare la loro indipendenza (si veda il criterio di ammissione iv). I candidati sono responsabili del contenuto della dichiarazione presentata, che sarà valutata dall’EFSA ai sensi della Procedura per identificare e gestire potenziali conflitti di interessi dell’EFSA.

Di seguito sono riportati alcuni esempi di conflitti di interessi:

—   esempio 1: un membro di un dato gruppo di esperti scientifici possiede azioni in diverse società che producono o commercializzano prodotti la cui sicurezza è valutata proprio da quel gruppo di esperti scientifici/comitato scientifico,

—   esempio 2: un membro di un dato gruppo di esperti scientifici è assunto da un’associazione di produttori come consulente indipendente per fornire una consulenza scientifica sui prodotti la cui sicurezza è valutata proprio da quel gruppo di esperti scientifici/comitato scientifico.

Per maggiori informazioni sulla dichiarazione di interessi:

 

Politica dell’EFSA in materia di dichiarazioni di interessi

http://www.efsa.europa.eu/en/keydocs/docs/doipolicy.pdf

 

Documento guida relativo alle dichiarazioni di interessi

http://www.efsa.europa.eu/en/keydocs/docs/doiguidance.pdf

 

Procedura per identificare e gestire potenziali conflitti di interessi

http://www.efsa.europa.eu/en/keydocs/docs/doiconflicts.pdf

9.   Pari opportunità

Nell’ambito delle sue procedure l’EFSA applica i principi della parità di trattamento.

10.   Presentazione delle candidature

I candidati dovranno presentare la propria candidatura e la dichiarazione di interessi on-line, attraverso il sito web dell’EFSA: http://www.efsa.europa.eu

Le candidature saranno ritenute idonee solamente dietro presentazione di un modulo di domanda compilato on-line. Le candidature pervenute a mezzo raccomandata saranno accettate in via eccezionale, qualora si verifichi un guasto grave al sistema informatico on-line.

Le candidature inviate tramite posta elettronica non saranno accettate.

Per facilitare il processo di selezione, i candidati sono gentilmente invitati a compilare il modulo di candidatura in inglese.

Tutti i candidati saranno informati per posta ordinaria sull’esito del processo di selezione.

I dati personali richiesti dall’EFSA ai candidati saranno trattati nel rispetto del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi dell’UE, nonché la libera circolazione di tali dati (7).

Lo scopo dell’elaborazione dei dati è la gestione delle candidature per il comitato scientifico o i gruppi di esperti scientifici dell’EFSA.

11.   Termine ultimo per l’invio delle candidature

Le candidature devono essere inviate entro e non oltre il 31 maggio 2011 a mezzanotte (ora locale, GMT + 1). Per le candidature trasmesse tramite posta raccomandata farà fede il timbro postale.

Si noti che, a causa del numero elevato di candidature inviate all’Autorità, all’approssimarsi del termine per la presentazione delle stesse è possibile che il sistema riscontri problemi nell’elaborazione di considerevoli quantità di dati. Pertanto, i candidati sono invitati a inviare l’atto di candidatura con largo anticipo rispetto al termine ultimo.

Nota:

In caso di incoerenza o difformità tra la versione in lingua inglese e le versioni in altre lingue del presente documento, fa fede la versione inglese.


(1)  Per maggiori informazioni: http://www.efsa.europa.eu/en/keydocs/docs/paneloperation.pdf

(2)  Per maggiori informazioni: http://www.efsa.europa.eu/efsa_rep/repository/documents/Experts_compensation_guide.pdf

(3)  Per «eccellente conoscenza» si intende una conoscenza corrispondente a un livello pari o superiore al B2 (per es., livelli C1 e C2), secondo quanto specificato nel documento di riferimento del Consiglio d’Europa per il Portfolio europeo delle lingue («Quadro comune europeo di riferimento per le lingue: apprendimento, insegnamento, valutazione»). Per maggiori informazioni: http://www.coe.int/T/DG4/Portfolio/?M=/main_pages/levels.html

(4)  Per ulteriori indicazioni su come compilare la dichiarazione, si rimanda al documento orientativo sulle dichiarazioni di interessi, disponibile sul sito web dell’EFSA http://www.efsa.europa.eu/en/keydocs/docs/doiguidance.pdf

(5)  Si prega di leggere la sezione 8 del presente invito intitolata «Indipendenza e dichiarazioni di impegno e di interessi».

(6)  Disponibile sul sito web dell’EFSA http://www.efsa.europa.eu/en/keydocs/docs/doiconflicts.pdf

(7)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

31.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 99/38


Avviso concernente le misure antidumping in vigore sulle importazioni verso l'Unione di cavi di acciaio originari, tra l'altro, della Cina, estese alle importazioni di cavi di acciaio spediti dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari della Corea: cambiamento d'indirizzo di una società esentata dall'estensione delle misure

2011/C 99/07

Il dazio antidumping in vigore sulle importazioni di cavi di acciaio originari, tra l'altro, della Cina, imposto dal regolamento (CE) n. 1858/2005 (1) del Consiglio, è stato esteso alle importazioni di cavi di acciaio spediti dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari della Corea o meno, dal regolamento di esecuzione (UE) n. 400/2010 (2) del Consiglio [«regolamento (UE) n. 400/2010»].

Bosung Wire Rope Co. Ltd, una società situata nella Repubblica di Corea, le cui esportazioni di cavi di acciaio verso l'Unione sono state esentate dal dazio antidumping esteso a norma dell'articolo 1 del regolamento (UE) n. 400/2010, ha informato la Commissione europea («la Commissione») che il 3 gennaio 2011 ha cambiato il proprio indirizzo.

Secondo la società, il cambiamento d'indirizzo non pregiudica il suo diritto di beneficiare dell'aliquota di dazio individuale applicatale al suo precedente indirizzo, vale a dire:

972-5 Songhyun-Ri

Jinrae-Myeun

Kimhae-Si

Gyeungsangnam-Do

DAEHANMINGUK/REPUBLIC OF KOREA

La società ha presentato prove sufficienti per stabilire che il cambiamento d'indirizzo è stato dovuto allo spazio insufficiente della sua sede precedente.

La Commissione ha esaminato le informazioni fornite ed ha concluso che il cambiamento d'indirizzo non pregiudica in alcun modo le conclusioni del regolamento (UE) n. 400/2010. Il riferimento di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 400/2010 a:

Bosung Wire Rope Co. Ltd

972-5 Songhyun-Ri

Jinrae-Myeun

Kimhae-Si

Gyeungsangnam-Do

DAEHANMINGUK/REPUBLIC OF KOREA

va pertanto inteso come riferimento a:

Bosung Wire Rope Co. Ltd

568 Yongdeok-ri

Hallim-myeon

Gimhae-si

Gyeongsangnam-do

621-872

DAEHANMINGUK/REPUBLIC OF KOREA

Il codice addizionale TARIC A969 è applicabile a:

Bosung Wire Rope Co. Ltd

568 Yongdeok-ri

Hallim-myeon

Gimhae-si

Gyeongsangnam-do

621-872

DAEHANMINGUK/REPUBLIC OF KOREA


(1)  GU L 299 del 16.11.2005, pag. 1.

(2)  GU L 117 del 11.5.2010, pag. 1.