ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.C_2011.093.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 93

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

54o anno
25 marzo 2011


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2011/C 093/01

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6117 — Assa Abloy/Cardo) ( 1 )

1

2011/C 093/02

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6120 — APMT/PSA/COSCO/DPPC/DPCT) ( 1 )

1

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Parlamento europeo

2011/C 093/03

Decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, del 23 marzo 2011, recante modifica delle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo

2

 

Commissione europea

2011/C 093/04

Tassi di cambio dell'euro

4

2011/C 093/05

Elenco dei giorni festivi dell'anno 2011 per le istituzioni dell’Unione europea

5

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2011/C 093/06

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

7

2011/C 093/07

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

12

2011/C 093/08

Comunicazione della Commissione a norma dell’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità — Bando di gara per l’esercizio di servizi aerei di linea in conformità degli oneri di servizio pubblico ( 1 )

15

2011/C 093/09

Informazioni fornite dall'Estonia riguardo all'attuazione della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

16

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

Commissione europea

2011/C 093/10

Invito a presentare proposte — EACEA/15/11 — Nell’ambito del programma per l’apprendimento permanente — Sostegno alla cooperazione europea nel campo dell’istruzione e della formazione

17

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2011/C 093/11

Avviso del ministro degli Affari economici, dell'agricoltura e dell'innovazione del Regno dei Paesi Bassi a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

22

2011/C 093/12

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6202 — Samsung LED/Sumitomo Chemical/JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

24

2011/C 093/13

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6108 — EQT V/Dometic) ( 1 )

25

2011/C 093/14

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6164 — Barclays Bank/Egg Credit Card Assets) ( 1 )

26

2011/C 093/15

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6112 — Good Energies/NEIF/NEWCO) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

27

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

25.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 93/1


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.6117 — Assa Abloy/Cardo)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2011/C 93/01

In data 9 marzo 2011 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32011M6117. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


25.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 93/1


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.6120 — APMT/PSA/COSCO/DPPC/DPCT)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2011/C 93/02

In data 21 marzo 2011 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32011M6120. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Parlamento europeo

25.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 93/2


DECISIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 23 marzo 2011

recante modifica delle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo

2011/C 93/03

L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 223, paragrafo 2,

visto lo statuto dei deputati del Parlamento europeo (1),

visti gli articoli 8 e 23 del regolamento del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

I deputati e gli ex deputati beneficiari dell'indennità transitoria o di una pensione ottengono il rimborso delle spese mediche concernenti, inter alia, i figli a loro carico fino a che questi ultimi abbiano raggiunto i 21 anni di età o, al più tardi, i 25 anni di età ove seguano una formazione scolastica o professionale a tempo pieno. Nel caso di figli a carico affetti da una malattia grave o da un'infermità che impedisca loro di provvedere ai propri bisogni, sarebbe opportuno che il rimborso non fosse soggetto a limiti di età.

(2)

I deputati possono ricevere il rimborso delle spese sostenute per viaggi complementari, ossia viaggi effettuati nel quadro dell'esercizio del loro mandato al di fuori dello Stato membro di elezione, nell'osservanza di talune condizioni. Sarebbe opportuno che i deputati siano autorizzati a combinare tali viaggi complementari con attività non ufficiali accessorie, purché ciò non aumenti l'importo delle spese di viaggio e di soggiorno da rimborsare.

(3)

Se i deputati partecipano a un'attività ufficiale al di fuori del territorio dell'Unione europea, essi ricevono, in caso di circostanze eccezionali debitamente giustificate, il rimborso delle spese di soggiorno ragionevoli sostenute durante il tragitto, ad esclusione delle spese sostenute nello Stato membro di elezione. Tuttavia, dato che queste ultime formano parte integrante delle spese di viaggio derivanti dal viaggio ufficiale, non sembra opportuno detrarle dall'importo del rimborso delle spese di soggiorno ragionevoli sostenute durante il tragitto.

(4)

Con il bilancio rettificativo n. 1 dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2010 (2), l'indennità di assistenza parlamentare è stata aumentata di 1 500 EUR, per tenere conto del maggior carico di lavoro dei deputati generato dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona. Le misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo (3) («le misure di attuazione») sono state modificate di conseguenza mediante decisione dell'Ufficio di presidenza dell'11 e 23 novembre 2009, del 14 dicembre 2009, del 19 aprile 2010 e del 5 luglio 2010 (4). Per lo stesso motivo, nel bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2011 è stato incluso un secondo aumento di 1 500 EUR. Tale aumento, tuttavia, è stato mantenuto in riserva mediante risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2010 sulla posizione del Consiglio sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2011, tutte le sezioni (5). Nella riunione del 3 marzo 2011, la commissione per i bilanci ha deciso che il secondo aumento dovrebbe essere sbloccato dalla riserva. Nella riunione del 7 marzo 2011, l'Ufficio di presidenza ha preso atto di tale decisione e ha approvato la proposta secondo cui le misure di attuazione dovrebbero essere modificate di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le misure di attuazione sono modificate come segue:

1)

all’articolo 3, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

i deputati e gli ex deputati beneficiari dell'indennità transitoria di cui all'articolo 13 dello statuto o di una pensione a norma degli articoli 14 e 15 dello statuto, per quanto riguarda le loro spese e le spese sostenute:

i)

dal coniuge o dal membro stabile di un'unione di fatto, nei termini definiti all'articolo 58, paragrafo 2; e

ii)

dai figli a carico degli stessi nei termini definiti all'articolo 58, paragrafo 3, fino a che questi ultimi abbiano raggiunto i 21 anni di età o, al più tardi, dei 25 anni di età ove seguano una formazione scolastica o professionale a tempo pieno, o senza limiti di età se sono colpiti da una malattia grave o da un'infermità che impedisca loro di provvedere ai propri bisogni;

qualora il coniuge, il membro stabile di un'unione di fatto e i figli a carico non possano beneficiare di prestazioni della stessa natura e dello stesso livello dei deputati o degli ex deputati in applicazione di ogni altra eventuale disposizione legale o regolamentare;»;

2)

all’articolo 14, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), un invito o un programma della manifestazione alla quale il deputato ha presenziato o altri documenti giustificativi che comprovino che il viaggio è stato effettuato nel contesto dell'esercizio del suo mandato o, nei casi di cui all'articolo 22, paragrafo 2 bis, una dichiarazione del deputato in cui si precisi che il viaggio è stato effettuato nel contesto dell'esercizio del suo mandato;»;

3)

l’articolo 22 é così modificato:

a)

il paragrafo 2 ter é sostituito dal seguente:

«2 ter.   Le richieste di rimborso dei viaggi effettuati per partecipare a un'attività su invito di un deputato o di un gruppo politico del Parlamento europeo devono essere corredate anche di altri documenti giustificativi da cui risulti che il viaggio è stato effettuato nell'esercizio del mandato del deputato.»;

b)

sono inseriti i seguenti paragrafi:

«2 quinquies.   I deputati possono combinare un viaggio complementare con attività non ufficiali accessorie senza che, per questo motivo, aumentino le spese di viaggio e di soggiorno da rimborsare.

2 sexies.   Le attività oggetto di un viaggio complementare non possono dare luogo ad un'altra forma di rimborso pubblico o privato delle spese sostenute.»;

4)

all'articolo 24, paragrafo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

in caso di circostanze eccezionali, debitamente giustificate, il rimborso delle spese di soggiorno ragionevolmente sostenute durante il tragitto.»;

5)

all'articolo 33, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   L'importo mensile massimo delle spese rimborsate per tutti i collaboratori di cui all'articolo 34 è fissato a 18 189 EUR. A decorrere dal 1o maggio 2010 tale importo è pari a 19 689 EUR. A decorrere dal 1o luglio 2010 tale importo è pari a 19 709 EUR. A decorrere dal 1o gennaio 2011 tale importo è pari a 21 209 EUR.».

Articolo 2

1.   La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.   La presente decisione si applica a decorrere dallo stesso giorno, ad eccezione dell'articolo 1 che si applica a decorrere dal 14 luglio 2009.


(1)  Decisione 2005/684/CE, Euratom del Parlamento europeo, del 28 settembre 2005, che adotta lo statuto dei deputati del Parlamento europeo (GU L 262 del 7.10.2005, pag. 1).

(2)  GU L 183 del 16.7.2010, pag. 1.

(3)  Decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, del 19 maggio e 9 luglio 2008, recante misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo (GU C 159 del 13.7.2009, pag. 1).

(4)  GU C 180 del 6.7.2010, pag. 1.

(5)  Testi approvati, P7_TA-PROV(2010)0372.


Commissione europea

25.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 93/4


Tassi di cambio dell'euro (1)

24 marzo 2011

2011/C 93/04

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,4128

JPY

yen giapponesi

114,34

DKK

corone danesi

7,4572

GBP

sterline inglesi

0,87410

SEK

corone svedesi

8,9455

CHF

franchi svizzeri

1,2817

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

7,8830

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

24,558

HUF

fiorini ungheresi

267,78

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7094

PLN

zloty polacchi

4,0197

RON

leu rumeni

4,1020

TRY

lire turche

2,1930

AUD

dollari australiani

1,3888

CAD

dollari canadesi

1,3816

HKD

dollari di Hong Kong

11,0122

NZD

dollari neozelandesi

1,8893

SGD

dollari di Singapore

1,7830

KRW

won sudcoreani

1 581,61

ZAR

rand sudafricani

9,7521

CNY

renminbi Yuan cinese

9,2634

HRK

kuna croata

7,3865

IDR

rupia indonesiana

12 295,38

MYR

ringgit malese

4,2723

PHP

peso filippino

61,342

RUB

rublo russo

40,0485

THB

baht thailandese

42,737

BRL

real brasiliano

2,3412

MXN

peso messicano

16,9183

INR

rupia indiana

63,2230


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


25.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 93/5


ELENCO DEI GIORNI FESTIVI DELL'ANNO 2011 PER LE ISTITUZIONI DELL’UNIONE EUROPEA

2011/C 93/05

I giorni festivi dell'anno 2011 per il personale delle istituzioni dell’Unione europea nei siti di Ispra, Karlsrurhe, Petten e Siviglia sono i seguenti:

festività ufficiali e altri giorni non lavorativi per il sito di Ispra nel 2011:

6 gennaio

giovedì, Epifania

22 aprile

Venerdì santo

25 aprile

Lunedì dell'angelo

9 maggio

lunedì, festa dell'Europa

2 giugno

giovedì, Ascensione

3 giugno

venerdì, giorno dopo l'Ascensione

13 giugno

Lunedì di Pentecoste

15 agosto

lunedì, Assunzione

1o novembre

martedì, Ognissanti

2 novembre

mercoledì, commemorazione dei Defunti

8 dicembre

giovedì, festa dell'Immacolata Concezione

Dal 23 dicembre al

venerdì

(6 giorni per le feste di fine anno)

30 dicembre

venerdì

TOTALE: 17 giorni;

festività ufficiali e altri giorni non lavorativi per il sito di Karlsruhe nel 2011:

6 gennaio

giovedì, Epifania

22 aprile

Venerdì santo

25 aprile

Lunedì dell'angelo

9 maggio

lunedì, festa dell'Europa

2 giugno

giovedì, Ascensione

3 giugno

venerdì, giorno dopo l'Ascensione

13 giugno

Lunedì di Pentecoste

23 giugno

giovedì, Corpus Domini

24 giugno

venerdì, giorno dopo Corpus Domini

3 ottobre

lunedì, festa della Riunificazione

1o novembre

martedì, Ognissanti

Dal 23 dicembre al

venerdì

(6 giorni

per le feste di fine anno)

30 dicembre

venerdì

TOTALE: 17 giorni lavorativi;

festività ufficiali e altri giorni non lavorativi per il sito di Petten nel 2011:

21 aprile

Giovedì santo

22 aprile

Venerdì santo

25 aprile

Lunedì dell'angelo

26 aprile

martedì dopo Pasqua

9 maggio

lunedì, festa dell'Europa

2 giugno

giovedì, Ascensione

3 giugno

venerdì, giorno dopo l'Ascensione

13 giugno

Lunedì di Pentecoste

31 ottobre

lunedì

1o novembre

martedì, Ognissanti

2 novembre

mercoledì, commemorazione dei Defunti

Dal 23 dicembre al

venerdì

(feste di fine anno)

30 dicembre

venerdì

TOTALE: 17 giorni lavorativi;

festività ufficiali e altri giorni non lavorativi per il sito di Siviglia nel 2011:

6 gennaio

giovedì, Epifania

7 gennaio

venerdì, giorno dopo l'Epifania

28 febbraio

lunedì, festa dell’Andalusia

21 aprile

Giovedì santo

22 aprile

Venerdì santo

2 maggio

lunedì, giorno compensativo della festa del Lavoro

3 maggio

martedì

9 maggio

lunedì, festa dell'Europa

23 giugno

giovedì, Corpus Domini

12 ottobre

mercoledì, festa nazionale della Spagna

1o novembre

martedì, Ognissanti

6 dicembre

martedì, festa della Costituzione spagnola

Dal 26 dicembre al

lunedì

(feste di fine anno)

30 dicembre

venerdì

TOTALE: 17 giorni.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

25.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 93/7


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

2011/C 93/06

Aiuto n.: XA 143/10

Stato membro: Francia

Regione: département de l’Ain

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: aides en faveur du remplacement des agriculteurs (Ain)

Base giuridica: articles L 1511-2, L 3231-2 et 3232-1 du code général des collectivités territoriales; délibération du Conseil général de l’Ain.

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 35 000 EUR

Intensità massima di aiuti: 50 %

Data di applicazione: A decorrere dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione sul sito della direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione.

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2013.

Obiettivo dell'aiuto: La misura si inserisce nell'ambito dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006 relativo agli aiuti per la prestazione di assistenza tecnica nelle aziende agricole.

Tramite questo dispositivo che favorisce la creazione di servizi sostitutivi, il Consiglio generale desidera rendere interessante la professione di agricoltore, in particolare per i giovani, e anche contribuire a rendere stabile l’occupazione di lavoratori dipendenti in agricoltura.

Con la ristrutturazione delle aziende agricole, lo sviluppo del lavoro dipendente in agricoltura è divenuto una realtà: nel 2007 si contavano nel dipartimento 1 147 dipendenti permanenti e 10 servizi sostitutivi distinti. Il sostegno a livello di dipartimento ha lo scopo di indurre gli agricoltori a mettere in comune i servizi di sostituzione esistenti per rispondere al fabbisogno tanto a livello geografico quanto per tutte le filiere. Con il coordinamento della Confédération Générale de l’Agriculture, sarà condotta in tal senso una iniziativa intesa a istituire un polo di occupazione e un gruppo dipartimentale di datori di lavoro. Questa iniziativa dovrebbe associare la FDCUMA e i sindacati professionali che già dispongono di servizi sostitutivi.

Gli aiuti a livello di dipartimento saranno concessi alle seguenti condizioni:

gli aiuti sono determinati in base ai costi effettivi occasionati dalla sostituzione dell'agricoltore, del suo socio o partner o del lavoratore agricolo a causa di malattia o ferie,

gli aiuti sono erogati in natura sotto forma di servizi sovvenzionati, quindi non comportano pagamenti diretti ai produttori,

tutti gli agricoltori ammissibili del dipartimento possono accedere agli aiuti (al richiedente non è imposto alcun obbligo di appartenenza ad associazioni o ad altre organizzazioni),

ogni eventuale contributo ai costi amministrativi dell'associazione o dell'organizzazione deve essere limitato alle spese relative al servizio di sostituzione.

Inoltre, gli aiuti in questione sono riservati:

alle aziende le cui dimensioni non superano quelle delle PMI in base al diritto dell'Unione europea, definite nell'allegato I del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008,

alle aziende attive nella produzione primaria di prodotti agricoli,

alle aziende che non siano imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 244 del 1.10.2004).

Settore economico: Tutte le aziende agricole dell’Ain che costituiscono delle PMI.

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Monsieur le président du Conseil général de l’Ain

Direction de l’aménagement du territoire et de l’économie

45 avenue Alsace-Lorraine

01000 Bourg en Bresse

FRANCE

Sito web: http://www.ain.fr/jcms/int_81440/texte-du-regime-g-ain-bue-remplacem-modif-flc

Altre informazioni: —

Aiuto n.: XA 144/10

Stato membro: Francia

Regione: département de l'Ain

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: aides en appui technique aux coopératives d’utilisation de matériels en commun (CUMA) (Ain).

Base giuridica: articles L. 1511-2, L. 3231-2 et 3232-1 du code général des collectivités territoriales, délibération du Conseil général de l’Ain.

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 5 000 EUR

Intensità massima di aiuti: 50 %

Data di applicazione: A decorrere dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione sul sito della direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione.

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2013.

Obiettivo dell'aiuto: La misura rientra nell'ambito dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006 relativo agli aiuti sotto forma di assistenza tecnica a favore delle aziende agricole.

Il programma in oggetto consiste esclusivamente nel finanziare una parte dell'azione di sostegno tecnico e di consulenza che il Dipartimento intende intraprendere presso 206 cooperative CUMA (cooperative per l'utilizzo in comune di materiale agricolo) dell'Ain ai fini di una miglior gestione delle aziende ad esse aderenti.

Il ricorso ad un utilizzo più razionale del materiale agricolo, se non addirittura la condivisione delle risorse umane rappresentano, in un contesto difficile quale quello agricolo, soluzioni adeguate che permettono alle aziende di gestire opportunamente i loro investimenti in beni materiali e di razionalizzarne l'uso.

Il sostegno tecnico e l'azione di consulenza riguarderanno:

un sostegno giuridico e tecnico, ad esempio per l'adeguamento degli statuti delle CUMA,

un sostegno tecnico riguardante il materiale, ad esempio consulenze sull'opportunità dal punto di vista tecnico dell'uso del sistema GPS in agricoltura, dell'acquisto di nuovi trattori, della transizione verso tecniche colturali semplificate o di semina diretta, ovvero dell'introduzione di metodi di polverizzazione ecologicamente compatibili, ecc.,

riflessioni tematiche quali la condivisione delle attività di raccolta, laddove l'attività dei membri della CUMA vi si presti in modo particolare, l'organizzazione di azioni di formazione destinate agli amministratori o ai dipendenti delle CUMA.

A norma dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento di esenzione nel settore agricolo, gli aiuti saranno erogati in natura sotto forma di servizi agevolati e non comporteranno pagamenti a favore delle CUMA.

Per quanto riguarda le azioni di formazione, saranno ammissibili:

le spese inerenti all'organizzazione del programma di formazione,

le spese di viaggio dei partecipanti.

Quanto ai servizi di consulenza, le spese ammissibili consisteranno nei relativi onorari. Nessun aiuto verrà destinato ad azioni di consulenza di natura continuativa o periodica o a normali spese di gestione.

Gli aiuti proposti saranno riservati:

alle aziende le cui dimensioni non superino quelle delle PMI di diritto europeo, quali definite dall'allegato I del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008,

alle aziende operanti nel settore della produzione agricola primaria,

alle aziende che non siano imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 244 del 1.10.2004).

Settore economico: Tutte le CUMA del Dipartimento

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Monsieur le président du Conseil général de l'Ain

Direction de l'aménagement du territoire et de l'économie

45 avenue Alsace-Lorraine

01000 Bourg en Bresse

FRANCE

Sito web: http://www.ain.fr/upload/docs/application/msword/2010-07/g_ain_bue_cuma.doc

Altre informazioni: —

Aiuto n.: XA 156/10

Stato membro: Francia

Regione: département de la Moselle

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: aides aux investissements pour le développement de l’utilisation des énergies renouvelables, des bioénergies et des économies d'énergies dans le secteur agricole.

Base giuridica: Articles L 1511-2 et L 1511-5 du code général des collectivités territoriales.

Projet de délibération du Conseil général de la Moselle.

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: Importo massimo pari a 270 000 EUR, in base alle esigenze e in funzione dei mezzi finanziari disponibili.

Intensità massima di aiuti: L'importo dell'aiuto non dovrà superare l'intensità massima degli aiuti autorizzati, vale a dire il 40 % nelle regioni non svantaggiate e il 50 % degli investimenti ammissibili nelle zone svantaggiate (maggiorata del 10 % per i giovani agricoltori).

Data di applicazione: A partire dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione sul sito della direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione e compatibilmente con le risorse disponibili.

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Tre anni a decorrere dall'avviso di ricevimento della Commissione (compatibilmente con le risorse disponibili).

Obiettivo dell'aiuto: L'aiuto in oggetto rientra nell'ambito dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1857/2006, del 15 dicembre 2006, ed è conforme a tutte le norme in esso contenute.

L'obiettivo consiste nel sostituire le fonti energetiche non rinnovabili con sistemi di produzione di energie rinnovabili e di bioenergie e sviluppare l'efficienza energetica delle aziende agricole allo scopo di garantire il normale funzionamento dell'azienda, limitando nel contempo la produzione di gas ad effetto serra, senza vendita dell'energia prodotta. L'energia così prodotta sarà utilizzata dalle aziende per la loro produzione agricola.

Sono ammissibili gli investimenti menzionati in appresso, utili al miglioramento della qualità e alla conservazione e al miglioramento dell'ambiente naturale.

Progetti esemplari che presentano un bilancio ambientale positivo e che contribuiscono significativamente alla lotta contro i gas ad effetto serra (importo massimo dell'aiuto: 20 000 EUR).

a)

dispositivo per il recupero del calore da collocare sulle vasche da latte per la produzione di acqua calda ad uso sanitario;

b)

pre-refrigeratore per latte;

c)

pompa a vuoto per mungitrici automatiche e relative apparecchiature destinate al risparmio energetico.

a)

«aria-terra» o «pozzo canadese»;

b)

«aria-aria» o VMC «doppio flusso».

Le opere edificatorie realizzate in proprio non costituiscono un investimento ammissibile. I lavori possono essere comunque realizzati dal richiedente, ma in tal caso, nel calcolare la base dell'aiuto, si terrà conto solamente dei costi dei materiali e delle attrezzature.

Gli aiuti saranno inoltre riservati:

alle aziende le cui dimensioni non superino quelle delle PMI quali definite dal diritto dell'Unione europea (cfr. allegato I del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, GU L 214 del 9.8.2008);

alle aziende operanti nel settore della produzione agricola primaria;

alle aziende che non siano imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 244 del 1.10.2004).

Settore economico: Tutte le aziende agricole operanti nel Dipartimento della Mosella.

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Monsieur le Président du Conseil général de la Moselle

Direction de l'environnement et de l'aménagement du territoire

Division de l'environnement et de l'espace rural (SAEN)

Hôtel du département

1 rue du Pont Moreau

BP 11096

57036 Metz Cedex 1

FRANCE

Sito web: http://www.cg57.fr/SiteCollectionDocuments/LaMoselleEtVous/Agriculture/FichesUE/developpement_utilisation_energies_renouvelables.pdf

Altre informazioni: L'importo dell'aiuto sarà eventualmente ridotto fino a concorrenza della partecipazione degli altri finanziatori pubblici.

Gli aiuti saranno riservati alle aziende che non hanno beneficiato di aiuti analoghi nei cinque anni precedenti, salvo quelle che hanno già liquidato pratiche precedenti.

Aiuto n.: XA 168/10

Stato membro: Francia

Regione: département des Hautes-Pyrénées

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: aides du département des Hautes-Pyrénées en faveur de la lutte contre les maladies des animaux.

Base giuridica: Articles L 1511 et suivants du code général des collectivités territoriales.

Délibération du Conseil général des Hautes-Pyrénées.

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 142 000 EUR.

Intensità massima di aiuti: 100 %, entro i massimali stabiliti all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione.

Data di applicazione: a decorrere dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione sul sito della direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione.

Durata del regime o dell'aiuto individuale: fino al 31 dicembre 2013.

Obiettivo dell'aiuto: L'aiuto è concesso a norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione. Si prefigge l'obiettivo di rafforzare la tutela della salute pubblica attraverso il miglioramento della qualità sanitaria del bestiame, coerentemente con le missioni di sorveglianza epidemiologica e i piani di profilassi animale istituiti dallo Stato francese.

Infatti nel dipartimento degli Alti Pirenei, caratterizzato da un territorio montuoso, la pratica della transumanza estiva del bestiame richiede una protezione sanitaria adeguata del patrimonio zootecnico. A tal fine il Conseil général dipartimentale si farà parzialmente carico delle spese seguenti:

i prelievi e le analisi nell'ambito dello screening della brucellosi nei bovini e negli ovicaprini e della leucosi bovina, con particolare attenzione per il bestiame transumante (dal 10 al 50 % delle spese per gli interventi e le analisi),

le analisi nell'ambito dello screening della rinotracheite infettiva dei bovini (IBR) in caso di introduzione di animali (100 % delle spese di analisi),

la genotipizzazione dei montoni in relazione all'encefalopatia spongiforme trasmissibile (EST) o scrapie per eliminare gli animali sensibili (100 % delle spese di genotipizzazione),

gli interventi di vaccinazione contro l'influenza equina per gli animali che partecipano a manifestazioni (100 % delle spese per l'intervento veterinario).

Tali interventi saranno strettamente limitati alle zoonosi contemplate dalla decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (che ha sostituito la decisione 90/424/CEE del Consiglio del 26 giugno 1990).

Non saranno erogati aiuti diretti agli allevatori, che usufruiranno invece dei suddetti servizi, sovvenzionati dal Conseil général ed erogati dai veterinari, dai laboratori di analisi e dall'Associazione di protezione sanitaria.

Dall'importo massimo delle spese ammissibili agli aiuti dovranno essere sottratti:

gli importi eventualmente percepiti nell'ambito di regimi assicurativi, e

i costi non sostenuti a causa delle epizoozie che sarebbero stati altrimenti sostenuti.

Gli aiuti saranno riservati:

alle aziende le cui dimensioni non superino quelle delle PMI quali definite dal diritto dell'Unione europea [cfr. allegato I del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 — GU L 214 del 9.8.2008],

alle imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria,

alle imprese che non siano imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 244 del 1.10.2004).

Settore economico: allevamento di bovini, ovini, caprini ed equini.

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Conseil général des Hautes-Pyrénées

6 rue Gaston Manent

65000 Tarbes

FRANCE

Sito web: CG65 — Aides agricoles

Altre informazioni: —

Aiuto n.: SA.32128 (2010/XA)

Stato membro: Repubblica federale di Germania

Regione: Brandenburgo

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Gewährung von Beihilfen und sonstigen Leistungen durch die Tierseuchenkasse des Landes Brandenburg nach Artikel 10 der Verordnung (EG) Nr. 1857/2006

Base giuridica: § 71 Tierseuchengesetz der Bundesrepublik Deutschland

§ 8 des Gesetz zur Ausführung des Tierseuchengesetzes des Landes Brandenburg (AGTierSGBbg)

Erlass des Ministeriums für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz zur Gewährung von Beihilfen für Maßnahmen zur Tierseuchenverhütung und -bekämpfung sowie zur Verbesserung der Tiergesundheit

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: Aiuti complessivi annui di 4,2 milioni di EUR. Detto importo è finanziato tramite le risorse del Land e i contributi degli allevatori alla Tierseuchenkasse come imposta parafiscale ai sensi della decisione di autorizzazione della Commissione NN 23/97 del 31 ottobre 2000.

Intensità massima di aiuti: Fino al 100 %

Data di applicazione: A decorrere dal 1o gennaio 2011

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2013

Obiettivo dell'aiuto: Articolo 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1857/2006:

aiuti per la lotta contro le epizoozie,

aiuti che costituiscono un indennizzo per le perdite di animali dovute a malattie infettive,

aiuti a copertura di prestazioni per misure di prevenzione, individuazione e eradicazione di epizoozie,

aiuti destinati a compensare i costi delle analisi di laboratorio per la diagnosi delle malattie degli animali.

Settore economico: Agricoltura, allevamento.

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Landesamt für Umwelt

Gesundheit und Verbraucherschutz

Tierseuchenkasse Brandenburg

Groß Gaglow

Am Seegraben 18

03051 Cottbus

DEUTSCHLAND

E-mail: info@tsk-BB.de

Sito web:

Tierseuchengesetz

http://www.bgblportal.de/BGBL/bgbl1f/bgbl104s1260.pdf

Ausführungsgesetz zum Tierseuchengesetz des Landes Brandenburg (AGTierSGBbg)

http://www.bravors.brandenburg.de/sixcms/detail.php?gsid=land_bb_bravors_01.c.23595.de

Erlass des Ministeriums für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz zur Gewährung von Beihilfen für Maßnahmen zur Tierseuchenverhütung und -bekämpfung sowie zur Verbesserung der Tiergesundheit (Veröffentlichung im Amtsblatt des Landes Brandenburg)

http://www.mugv.brandenburg.de/v/lbsvet/TEILA/A1_2_2_1.PDF

Altre informazioni: —


25.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 93/12


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

2011/C 93/07

Aiuto n.: SA.31968 (2010/XA)

Stato membro: Paesi Bassi

Regione: Non applicabile.

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Investeringen op het terrein van energiebesparing (onderdeel van Regeling LNV-subsidies)

Base giuridica: Kaderwet LNV-subsidies: artikelen 2, 4 en 7

Regeling LNV-subsidies: artikelen 1:16, vierde lid, 2:1a, 2:2, 2:37, 2:40, vierde lid, 2:41, onderdeel d

Regeling LNV-subsidies: „Bijlage 2. Bijlage bij de artikelen 2:37, eerste lid, 2:38 en 2:40, vierde lid”, en „Hoofdstuk 1. Investeringen op het terrein van energiebesparing”

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 2011: 10 000 000 EUR.

2012: 10 000 000 EUR.

2013: 10 000 000 EUR.

Intensità massima di aiuti: 40 % degli investimenti ammissibili.

Data di applicazione: A partire dal 1o gennaio 2011.

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2013.

Obiettivo dell'aiuto: Obiettivo principale: aiuto alle piccole e medie imprese agricole attive nella produzione primaria di prodotti agricoli. Obiettivo secondario: tutela e miglioramento dell'ambiente naturale. L'aiuto è conforme a quanto disposto dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1857/2006, in particolare al paragrafo 2, lettera b), e al paragrafo 3, lettera d).

Settore economico: L'agricoltura, in particolare l'orticoltura in serra.

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Postbus 20401

2500 EK Den Haag

NEDERLAND

Sito web: http://wetten.overheid.nl/zoeken/

Altre informazioni: Il regime intitolato «Investeringen op het terrein van energiebesparing», (IRE — Investimenti nel settore del risparmio energetico) è stato recentemente registrato a norma del regolamento (CE) n. 1857/2006 con il XA 38/07 per il periodo 2007-2010. Poiché la concessione di sovvenzioni era altresì prevista per il 2011, 2012 e 2013, il regime è oggetto di una nuova notifica conformemente al regolamento (CE) n. 1857/2006.

I termini per la presentazione delle domande di sovvenzione per il periodo 2011-2013 sono fissati nella Openstellingsbesluit LNV-subsidies (decisione di apertura dei termini per la presentazione di domande di sovvenzione) pubblicata annualmente dal Ministro degli affari economici, dell'agricoltura e dell'innovazione (si veda anche l'articolo 1, paragrafo 3, del Regeling LNV-subsidies). Le decisioni di apertura dei termini sono pubblicate nello Staatscourant. Il titolo di riferimento per il 2011 è il seguente: Openstellingsbesluit LNV-subsidies 2011; le domande di sovvenzione IRE per il 2011 possono essere presentate dal 1o aprile al 13 maggio incluso. È possibile che l'intensità dell'aiuto fissata nella decisione di apertura dei termini sia inferiore alla percentuale del 40 % prevista per gli investimenti ammissibili.

Sito web: «http://wetten.overheid.nl/zoeken/»:

selezionare «Wetten» e, nel riquadro «In de titel», indicare: kaderwet lnv-subsidies,

selezionare «Ministeriële regelingen» e, nel riquadro «In de titel», indicare: regeling lnv-subsidies.

Aiuto n.: SA.32064 (2010/XA)

Stato membro: Belgio

Regione: Fiandre

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Bio zoekt Boer

Base giuridica: Ministerieel Besluit tot toekenning van een subsidie aan BioForum Vlaanderen vzw voor het project „Biolandbouw & agrobiodiversiteit” (v. allegato).

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 0,0379 milioni di EUR.

Intensità massima di aiuti: 100 % dei costi documentati del progetto.

Data di applicazione: L'aiuto sarà concesso solo dal momento della firma della decisione di sovvenzione da parte del ministro e dell'impegno dei relativi stanziamenti di bilancio (a metà dicembre 2010). Si applicherà il principio dello status quo.

Durata del regime o dell'aiuto individuale: L'aiuto è concesso per l'anno 2011 (dal 1o gennaio al 31 dicembre 2011).

Obiettivo dell'aiuto: L'aiuto è concesso al BioForum Vlaanderen per le seguenti finalità:

La misura di aiuto rientra nell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006. L'aiuto può coprire il 100 % dei seguenti costi:

articolo 15, paragrafo 2, lettera c), servizi di consulenza forniti da terzi;

articolo 15, paragrafo 2, lettera d), organizzazione e partecipazione a forum per lo scambio di conoscenze tra imprese, a concorsi, mostre e fiere.

Il progetto non prevede la concessione di aiuti per la pubblicità.

Sono rispettate tutte le disposizioni dell'articolo 15.

Settore economico: Agricoltura biologica.

L'aiuto è riservato esclusivamente alle piccole e medie imprese.

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Departement Landbouw en Visserij

Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling

Koning Albert II-laan 35, bus 40

1030 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Sito web: http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=1914

Altre informazioni: —

Jules VAN LIEFFERINGE

Secretaris-generaal

Aiuto n.: SA.32065 (2010/XA)

Stato membro: Belgio

Regione: Fiandre

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Ketenontwikkeling BioForum Vlaanderen

Base giuridica: Ministerieel Besluit tot toekenning van een subsidie aan BioForum Vlaanderen vzw voor het project „Ketenontwikkeling BioForum Vlaanderen” (v. allegato).

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 0,095 milioni di EUR.

Intensità massima di aiuti: 100 % dei costi documentati del progetto. Le spese generali non sono ammissibili.

Data di applicazione: L'aiuto sarà concesso solo dal momento della firma della decisione di sovvenzione da parte del ministro e dell'impegno dei relativi stanziamenti di bilancio. Il regime avrà inizio il 1o gennaio 2011. Si applicherà il principio dello status quo.

Durata del regime o dell'aiuto individuale: L'aiuto è concesso nel 2011 (1o gennaio-31 ottobre 2011).

Obiettivo dell'aiuto: L'aiuto è concesso al BioForum Vlaanderen vzw per la prospezione di nuovi sbocchi di mercato, per sostenere servizi di ristorazione, per seguire le tendenze del mercato e aggiornare gli studi di mercato e la relativa comunicazione.

La misura di aiuto rientra nell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006. L'aiuto può coprire il 100 % dei seguenti costi:

articolo 15, paragrafo 2, lettera c), servizi di consulenza forniti da terzi;

articolo 15, paragrafo 2, lettera d), organizzazione e partecipazione a forum per lo scambio di conoscenze tra imprese, a concorsi, mostre e fiere;

articolo 15, paragrafo 2, lettera e), informazioni sui sistemi di qualità aperti a prodotti di altri paesi, sui prodotti generici e sui benefici nutrizionali di tali prodotti e sugli utilizzi per essi proposti;

articolo 15, paragrafo 2, lettera f), pubblicazioni, quali cataloghi o siti web, contenenti informazioni sui produttori di una data regione o di un dato prodotto, purché le informazioni e la presentazione siano neutre e tutti i produttori interessati abbiano le stesse possibilità di figurare nelle pubblicazioni. L'aiuto sarà concesso solo per attività e materiale informativo che non facciano riferimento all'origine del prodotto.

Il progetto non prevede la concessione di aiuti per la pubblicità.

Sono rispettate tutte le disposizioni dell'articolo 15.

Settore economico: Agricoltura biologica.

L'aiuto è riservato esclusivamente alle piccole e medie imprese.

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Departement Landbouw en Visserij

Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling

Koning Albert II-laan 35, bus 40

1030 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Sito web: http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=1914

Altre informazioni: —

Jules VAN LIEFFERINGE

Secretaris-generaal

Aiuto n.: SA.32067 (2010/XA)

Stato membro: Repubblica federale tedesca

Regione: Schleswig-Holstein

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Entschädigung für Legehennen in Beständen mit Salmonellen-Befund.

Base giuridica:

1.

regolamento (CE) n. 2160/2003 del 17 novembre 2003 (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1);

2.

Verordnung zum Schutz gegen bestimmte Salmonelleninfektionen beim Haushuhn (Hühner-Salmonellen-Verordnung) vom 6. April 2009 (BGBl. I S. 752), zuletzt geändert durch Artikel 7 der Verordnung vom 18. Dezember 2009 (BGBl. I S. 3939);

3.

Leitlinien zum Schutz schleswig-holsteinischer Legehennenbestände vor dem Eintrag und der Verbreitung von Salmonellen der Typen S. enteritidis und S. typhimurium;

4.

Richtlinien für die Gewährung von Beihilfen zur Bekämpfung von Salmonellen in Legehennenbeständen (Legehennen-Salmonellen-Beihilfe-Richtlinien).

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 130 000 EUR.

Intensità massima di aiuti: 50 %.

Data di applicazione: L'aiuto è concesso a partire dalla data di pubblicazione su Internet di una sintesi delle informazioni relative al regime di Aiuti.

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2011.

Obiettivo dell'aiuto: La salmonellosi figura nell'allegato della direttiva 90/424/CEE del Consiglio.

L'esenzione si basa sull'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1857/2006 e può dunque essere considerata compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE.

La misura è volta a compensare gli agricoltori, in ragione della metà del valore di mercato, per gli animali abbattuti conformemente agli orientamenti in seguito a casi di salmonellosi ufficialmente constatati.

Settore economico: Agricoltura.

I beneficiari dell'aiuto, proprietari delle galline ovaiole interessate, sono piccole e medie imprese agricole ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006.

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume Schleswig-Holstein

Mercatorstraße 3

24106 Kiel

DEUTSCHLAND

Sito web: http://www.schleswig-holstein.de/cae/servlet/contentblob/954314/publicationFile/Beihilfe_Salmonellen_RiLi_2011_Freist.pdf

Altre informazioni: —

Birgitt FAIK


25.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 93/15


Comunicazione della Commissione a norma dell’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

Bando di gara per l’esercizio di servizi aerei di linea in conformità degli oneri di servizio pubblico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2011/C 93/08

Stato membro

Francia

Rotta interessata

La Rochelle–Poitiers–Lyon

Periodo di validità del contratto

1o novembre 2011-31 ottobre 2015

Termine ultimo per l’invio delle candidature e delle offerte

 

Per le candidature (1a fase):

6 maggio 2011, (ore 12, ora locale)

 

Per le offerte (2a fase):

17 giugno 2011, (ore 12, ora locale)

Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo del bando di gara e qualsivoglia informazione e/o documentazione pertinente correlata alla gara d’appalto e all’onere di servizio pubblico

Chambre de commerce et d’industrie de La Rochelle

Rue de Jura

17000 La Rochelle

FRANCE

Monsieur Thomas JUIN

Directeur de l'aéroport de La Rochelle — Île de Ré

Chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle

Rue de Jura

17000 La Rochelle

FRANCE

Tel. +33 546423026

Fax +33 546000484

E-mail: t.juin@larochelle.aeroport.fr


25.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 93/16


Informazioni fornite dall'Estonia riguardo all'attuazione della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

2011/C 93/09

La Repubblica di Estonia ha informato la Commissione conformemente all’allegato II, capo II.2.8, della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose, riguardo a quanto segue:

conformemente ai requisiti di cui all’allegato II, capo II.2.8, della direttiva 2008/68/CE, l'Estonia applica l’allegato II dell'accordo sul traffico internazionale di merci per ferrovia (SMGS) al trasporto di merci pericolose provenienti da o destinate a parti contraenti dell’Organizzazione per la cooperazione ferroviaria (OSJD) che non sono Stati membri dell’Unione europea.


V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Commissione europea

25.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 93/17


INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/15/11

Nell’ambito del programma per l’apprendimento permanente

Sostegno alla cooperazione europea nel campo dell’istruzione e della formazione

2011/C 93/10

Parte A

Sensibilizzazione a livello nazionale in merito alle strategie di apprendimento permanente e alla cooperazione europea nel campo dell’istruzione e della formazione.

Parte B

Sostegno alla cooperazione transnazionale nello sviluppo e nell’attuazione di strategie nazionali e regionali di apprendimento permanente.

1.   Obiettivi e descrizione

L’invito a presentare proposte ha come obiettivi generali il sostegno alla creazione e all’attuazione di strategie e politiche di apprendimento permanente complete e coerenti a livello nazionale, regionale e locale che riguardino e che mettano in collegamento tra loro tutti i tipi (formale, non formale, informale) e i livelli di apprendimento (prescolastico, primario, secondario, terziario, per adulti, istruzione e formazione professionale iniziale e continua), compresi collegamenti con altri settori politici pertinenti (per esempio l’occupazione e l’integrazione sociale), attraverso:

il sostegno alla sensibilizzazione e l’impegno istituzionale, il coordinamento e il partenariato con tutti i soggetti interessati allo scopo di favorire l’attuazione nazionale delle quattro priorità strategiche previste dal «quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della formazione (ET 2020)»;

il sostegno alla cooperazione transnazionale e lo scambio di esperienze e buone prassi nell’ambito dello sviluppo e dell’attuazione di strategie e politiche di apprendimento permanente complete e coerenti a livello sia nazionale che regionale, che riguardino tutti i tipi e i livelli di apprendimento;

il sostegno all’individuazione dei principali fattori critici e la sperimentazione, la verifica e il trasferimento comuni di elementi innovativi per l’attuazione positiva di strategie e politiche di apprendimento permanente.

2.   Candidati ammissibili

Il presente invito è aperto alle organizzazioni stabilite nei paesi partecipanti al Programma di apprendimento permanente. Per questa azione non è consentita la partecipazione di paesi terzi.

Le domande devono essere presentate da una persona giuridica avente capacità giuridica. Le persone fisiche non possono presentare la domanda di sovvenzione.

I beneficiari possono essere ministeri nazionali o regionali responsabili delle politiche di istruzione, formazione e apprendimento permanente, e altri organismi pubblici e organizzazioni di parti interessate attivi nello sviluppo e nell’attuazione delle politiche di apprendimento permanente. Le organizzazioni di parti interessate comprendono associazioni o organizzazioni europee, nazionali e regionali le cui principali attività o responsabilità fondamentali sono direttamente collegate a un qualunque settore relativo all’istruzione e alla formazione, in particolare organizzazioni di parti sociali e altre associazioni nazionali o regionali che rappresentano gli interessi di un gruppo sociale nell’ambito della creazione e dell’attuazione di politiche di apprendimento permanente.

Ai fini del presente invito, sono ritenuti organismi pubblici tutti gli istituti d’istruzione superiore indicati dagli Stati membri (paesi partecipanti), nonché tutti gli istituti o tutte le organizzazioni che offrono opportunità di apprendimento e che hanno percepito da fonti pubbliche oltre il 50 % del loro reddito annuale nel corso degli ultimi due anni (sono escluse altre sovvenzioni dell’Unione europea per un’azione), o che sono controllati da organismi pubblici o dai loro rappresentanti. Tali organizzazioni sono tenute ad attestare firmando una dichiarazione sull’onore (contenuta nel fascicolo di domanda) che la loro organizzazione rientra nella definizione di organismo pubblico di cui sopra. L’Agenzia si riserva il diritto di richiedere la documentazione comprovante la veridicità di tale dichiarazione.

Parte A.1 —   Sensibilizzazione a livello nazionale in merito alle strategie di apprendimento permanente e alla cooperazione europea nel campo dell’istruzione e della formazione.

Le domande di finanziamento possono essere presentate da una o più autorità nazionali o regionali dello stesso paese responsabili delle politiche in materia di istruzione, formazione e apprendimento permanente, o da altri organismi pubblici incaricati da tali autorità a rispondere all’invito.

Parte A.2 —   Sensibilizzazione a livello nazionale in merito alle strategie di apprendimento permanente e alla cooperazione europea nel campo dell’istruzione e della formazione.

Le domande di finanziamento possono essere presentate unicamente da partenariati nazionali composti da almeno tre organizzazioni coinvolte direttamente nello sviluppo e nell’attuazione di politiche di apprendimento permanente.

Parte B —   Sostegno alla cooperazione transnazionale nello sviluppo e nell’attuazione di strategie nazionali e regionali di apprendimento permanente.

Le domande di finanziamento possono essere presentate unicamente da partenariati transnazionali composti da almeno cinque organizzazioni coinvolte direttamente nello sviluppo e nell’attuazione di politiche di apprendimento permanente, cui partecipano tre o più paesi ammissibili.

Le domande possono essere presentate da organizzazioni (comprese tutte le organizzazioni partner) stabilite nei seguenti paesi:

i 27 Stati membri dell’UE,

i tre paesi del SEE/EFTA: Islanda, Liechtenstein, Norvegia

i paesi candidati: Turchia e Croazia, Svizzera.

Per questa azione non è consentita la partecipazione di paesi terzi.

Almeno un paese del partenariato deve essere uno Stato membro dell’UE (ciò si applica unicamente alla Parte B del presente invito).

3.   Attività ammissibili

Parte A.1 —   Sensibilizzazione a livello nazionale in merito alle strategie di apprendimento permanente e alla cooperazione europea nel campo dell’istruzione e della formazione (quadro di riferimento di ET 2020).

Le attività finanziabili nel quadro di questa parte dell’invito comprendono (obiettivi specifici):

attività di sensibilizzazione a sostegno dei dibattiti nazionali e del dialogo legato alla creazione e all’attuazione di strategie e politiche di apprendimento permanente (quali conferenze, seminari o workshop nazionali o regionali), in particolare il riconoscimento e la convalida di apprendimenti precedenti (non formali e informali);

l’istituzione di forum e altre attività che contribuiranno a migliorare la coerenza e il coordinamento del processo di creazione e attuazione di strategie nazionali complete e coerenti di apprendimento permanente, in particolare il riconoscimento e la convalida di apprendimenti precedenti (non formali e informali);

attività di sensibilizzazione e di diffusione, nel quadro di riferimento di ET 2020, di strumenti o materiale di riferimento (per esempio, attività d’informazione, incluse campagne mediatiche, eventi pubblicitari, ecc.), in particolare il riconoscimento e la convalida di apprendimenti precedenti (non formali e informali);

azioni di follow-up legate ai programmi nazionali esistenti finalizzate a creare e attuare il metodo aperto di coordinamento a livello nazionale nel campo dell’istruzione e della formazione a titolo del quadro strategico di ET 2020 a livello nazionale, in particolare il riconoscimento e la convalida di apprendimenti precedenti (non formali e informali).

Parte A.2 —   Sensibilizzazione a livello nazionale in merito alle strategie di apprendimento permanente e alla cooperazione europea nel campo dell’istruzione e della formazione.

Le attività finanziabili nel quadro di questa parte dell’invito comprendono (obiettivi specifici):

attività a sostegno dei dibattiti nazionali e del dialogo (quali conferenze, seminari o workshop nazionali o regionali), legato alla creazione e all’attuazione di strategie e politiche di apprendimento permanente, in particolare il riconoscimento e la convalida di apprendimenti precedenti (non formali e informali);

l’istituzione di forum e altre attività che contribuiranno a migliorare la coerenza e il coordinamento del processo di creazione e attuazione di strategie nazionali complete e coerenti di apprendimento permanente, in particolare il riconoscimento e la convalida di apprendimenti precedenti (non formali e informali);

azioni di follow-up legate ai programmi nazionali esistenti finalizzate a creare e attuare il metodo aperto di coordinamento a livello nazionale nel campo dell’istruzione e della formazione a titolo del quadro strategico di ET 2020 a livello nazionale, in particolare il riconoscimento e la convalida di apprendimenti precedenti (non formali e informali).

Parte B —   Sostegno alla cooperazione transnazionale nello sviluppo e nell’attuazione di strategie nazionali e regionali di apprendimento permanente.

Le attività finanziabili nell’ambito di questa parte dell’invito comprendono (obiettivi specifici):

sviluppo e verifiche comuni di prassi e strumenti innovativi;

trasferimento transnazionale di buone prassi (apprendimento tra pari) che preveda analisi, conferenze e seminari e inteso a sostenere direttamente le decisioni politiche e l’attuazione;

azioni volte a creare e sviluppare partenariati transnazionali a sostegno delle decisioni politiche e dell’attuazione a livello regionale, nazionale ed europeo.

Le attività devono essere avviate tra il 1o gennaio 2012 e il 31 marzo 2012.

La durata massima dei progetti è di 12 mesi per la Parte A e 24 mesi per la Parte B.

Non saranno accettate le domande per progetti pianificati per avere una durata superiore a quella specificata nel presente invito.

4.   Criteri di aggiudicazione

Le domande/i progetti ammissibili saranno valutate/i in base ai seguenti criteri:

Parte A —   Sensibilizzazione a livello nazionale in merito alle strategie di apprendimento permanente e alla cooperazione europea nel campo dell’istruzione e della formazione.

1.   Pertinenza: la domanda di sovvenzionamento e i risultati previsti sono chiaramente aderenti agli obiettivi generali, operativi e specifici dell’invito a presentare proposte. Gli obiettivi sono chiari, concreti e mirati a questioni e gruppi di beneficiari pertinenti, comprendenti una vasta gamma di operatori chiave a tutti i livelli interessati alla creazione e all’attuazione di strategie di apprendimento permanente, ivi compresi i responsabili delle politiche e delle decisioni, i professionisti, i fornitori, le parti sociali, i rappresentanti della società civile e gli studenti (40 %).

2.   Qualità del piano delle azioni: l’organizzazione del lavoro è chiara e adeguata al conseguimento degli obiettivi; compiti/attività sono definiti in modo tale che i risultati siano raggiunti nel rispetto delle tempistiche e del bilancio (10 %).

3.   Qualità della metodologia: gli strumenti e i metodi pratici proposti sono coerenti e adeguati a rispondere alle necessità rilevate per gruppi di beneficiari chiaramente individuati (10 %).

4.   Qualità del gruppo di progetto: il gruppo di progetto comprende tutte le competenze, comprovata esperienza e capacità necessarie a sviluppare tutti gli aspetti del piano delle azioni e vi è un’adeguata distribuzione delle missioni fra i membri del gruppo (10 %).

5.   Rapporto costi-benefici: la richiesta di sovvenzionamento dimostra un buon rapporto costi-benefici in termini delle attività pianificate in relazione al bilancio previsto (10 %).

6.   Impatto: l’impatto prevedibile sui metodi, sui gruppi di beneficiari e sui sistemi interessati è definito chiaramente e sono attuate misure al fine di garantire che tale impatto possa essere realizzato. I risultati delle attività sono verosimilmente significativi (10 %).

7.   Qualità del piano di valorizzazione (diffusione e utilizzo dei risultati): la misura in cui le attività di diffusione e utilizzo pianificate garantiranno, non solo ai partecipanti alla proposta, un uso ottimale dei risultati, sia durante che dopo la durata del progetto (10 %).

Parte B —   Sostegno alla cooperazione transnazionale nello sviluppo e nell’attuazione di strategie nazionali e regionali di apprendimento permanente

1.   Pertinenza: la domanda di sovvenzionamento e i risultati previsti sono chiaramente aderenti agli obiettivi generali, operativi e specifici dell’invito a presentare proposte. Gli obiettivi sono chiari, concreti e mirati a questioni e gruppi di beneficiari pertinenti, comprendenti operatori chiave coinvolti nell’attuazione e nella messa in opera di politiche di apprendimento permanente, ivi compresi i responsabili delle politiche e delle decisioni, i professionisti, i fornitori, i partner, i rappresentanti della società civile e gli studenti (40 %).

2.   Qualità del piano delle azioni: l’organizzazione del lavoro è chiara e adeguata al conseguimento degli obiettivi; i compiti/le attività sono distribuiti fra i partner in maniera tale da raggiungere i risultati nel rispetto delle tempistiche e del bilancio (10 %).

3.   Qualità della metodologia: gli strumenti e i metodi pratici proposti sono coerenti, innovativi e adeguati a rispondere alle necessità rilevate per gruppi di beneficiari chiaramente individuati (10 %).

4.   Qualità del consorzio: il consorzio comprende tutte le competenze, comprovata esperienza e capacità necessarie a sviluppare tutti gli aspetti del piano delle azioni e vi è un’adeguata distribuzione dei compiti fra i partner (10 %).

5.   Rapporto costi-benefici: la richiesta di sovvenzionamento dimostra un buon rapporto costi-benefici in termini delle attività pianificate in relazione al bilancio previsto (10 %).

6.   Impatto e valore aggiunto europeo: l’impatto prevedibile sui metodi, sui gruppi di beneficiari e sui sistemi interessati è definito chiaramente, e sono attuate misure al fine di garantire che tale impatto possa essere realizzato. I risultati delle attività sono presumibilmente significativi e i vantaggi e la necessità di una cooperazione europea (in aggiunta agli approcci nazionali, regionali o locali) sono chiaramente dimostrati (10 %).

7.   Qualità del piano di valorizzazione (diffusione e utilizzo dei risultati): la misura in cui le attività di diffusione e utilizzazione pianificate garantiranno, non solo ai partecipanti alla proposta, un uso ottimale dei risultati, sia durante che dopo la durata del progetto (10 %).

5.   Bilancio

Il bilancio complessivo assegnato al cofinanziamento di progetti ammonta a 2,8 milioni di EUR.

Il contributo finanziario dell’Unione europea non può superare il 75 % del totale dei costi ammissibili.

La sovvenzione massima per progetto sarà di 120 000 EUR per la Parte A (A.1 e A.2) e di 300 000 EUR per la Parte B.

L’Agenzia intende assegnare la somma disponibile secondo la proporzione indicativa che segue: 1/2 per la Parte A — 1/2 per la Parte B. Tuttavia, l’assegnazione finale dipenderà dal numero e dalla qualità delle proposte ricevute per la Parte A e per la Parte B.

L’Agenzia si riserva il diritto di non distribuire l’intero ammontare di fondi a disposizione.

6.   Termine di presentazione

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 30 giugno 2011, ore 12.00 (orario dell’Europa centrale).

Per essere completa, la domanda deve comprendere quanto segue:

Un fascicolo di domanda originale (modulo elettronico e i relativi quattro allegati) che deve essere trasmesso online , secondo le indicazioni contenute nella guida d’uso del modulo elettronico. Questa versione, compresi gli allegati, è ritenuta la versione facente fede.

una versione cartacea da inviare subito dopo la decorrenza del termine e contenente:

una copia cartacea del fascicolo di domanda con i relativi allegati che è stato trasmesso per via elettronica (recante il numero di presentazione ricevuto);

le lettere di mandato di tutti i partner (Parte A.2 e Parte B — accordo multibeneficiari). Le lettere devono rispettare i modelli forniti. In fase di proposta saranno accettati fax o versioni scansionate delle lettere di mandato debitamente firmati; tuttavia, gli originali dovranno essere disponibili all’atto di stipula del contratto;

la prova di esistenza legale (copia dello statuto e/o dei registri commerciali);

il bilancio dell’ultimo esercizio finanziario;

il modulo di capacità finanziaria (solamente per le organizzazioni private);

il modulo di identificazione finanziaria;

la partita IVA (ove applicabile);

La versione cartacea deve essere inviata per posta ordinaria o raccomandata al seguente indirizzo:

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

Unit P3 — LLP: Leonardo da Vinci, Grundtvig and Dissemination, Key Activity 1 — ECET

Call for Proposals EACEA/15/11 (Part A.1/Part A.2/Part B)

BOU2 02/145

Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1

1140 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Le domande presentate oltre il termine non saranno prese in considerazione.

Non saranno accettate le domande inviate via fax o solo per posta elettronica.

7.   Ulteriori informazioni

Le linee guida dettagliate dell’invito a presentare proposte unitamente al fascicolo di domanda sono disponibili sul seguente sito web:

http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2011/call_ecet_2011_en.php

Le domande devono essere presentate utilizzando i moduli previsti a tale effetto e devono contenere tutte le informazioni e tutti gli allegati richiesti nelle linee guida dettagliate.


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

25.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 93/22


Avviso del ministro degli Affari economici, dell'agricoltura e dell'innovazione del Regno dei Paesi Bassi a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

2011/C 93/11

Il ministro degli Affari economici, dell'agricoltura e dell'innovazione del Regno dei Paesi Bassi rende noto che è pervenuta una domanda di autorizzazione alla prospezione di idrocarburi per una zona denominata IJsselmuiden.

La zona interessata è situata nella provincia Overijssel ed è delimitata dalle rette che congiungono le seguenti coppie di punti: A-B, B-C, C-D, D-E, E-F, F-G e A-H, nonché dal confine tra le province Overijssel e Gelderland che congiunge i punti H e G.

Le coordinate dei punti summenzionati sono le seguenti:

Punto

X

Y

A

188000,00

512000,00

B

204982,97

512000,00

C

208443,86

507940,65

D

222164,41

507699,42

E

231525,76

500038,73

F

220500,00

500000,00

G

204662,32

490949,90

H

188000,00

503826,19

La posizione dei punti summenzionati è espressa in coordinate geografiche calcolate secondo il sistema di rilevamento planimetrico nazionale (Rijks Driehoeksmeting).

Sulla base di questa delimitazione la superficie risulta di 447,04 km2.

Vista la direttiva summenzionata e considerato l'articolo 15 della legge sulle attività estrattive (Mijnbouwwet, Stb. 2002, n. 542), il ministro degli Affari economici, dell'agricoltura e dell'innovazione indice un invito a presentare candidature in concorrenza per un'autorizzazione alla prospezione di idrocarburi nella zona delimitata dai punti e dalle coordinate di cui sopra.

L'autorità competente per la concessione dell'autorizzazione è il ministro degli Affari economici, dell'agricoltura e dell'innovazione. I criteri, le condizioni e i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva summenzionata sono specificati nella legge sulle attività estrattive (Mijnbouwwet, Stb. 2002, n. 542).

Il termine per la presentazione delle candidature è di 13 settimane dalla pubblicazione del presente invito nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le candidature devono essere inviate al seguente indirizzo:

De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

ter attentie van P. Jongerius, directie Energiemarkt

ALP A/562

Bezuidenhoutseweg 30

Postbus 20101

2500 EC Den Haag

NEDERLAND

Le domande presentate successivamente a tale data non saranno prese in considerazione.

La decisione in merito alle candidature sarà presa entro 12 mesi dalla scadenza del termine di cui sopra.

Per ulteriori informazioni contattare il sig. E. J. Hoppel al seguente numero di telefono: +31 703797088.


25.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 93/24


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6202 — Samsung LED/Sumitomo Chemical/JV)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2011/C 93/12

1.

In data 16 marzo 2011 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 (1). Con tale operazione le imprese Samsung LED Co., Ltd. («Samsung LED», Corea) e Sumitomo Chemical Co., Ltd. («Sumitomo Chemical», Giappone) acquisiscono, ai sensi dell’articolo3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune di una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune («JV»), che produrrà inizialmente substrati di zaffiro e a termine una serie di avanzati prodotti chimici e materiali per applicazioni LED in Corea.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Samsung LED: sviluppo e produzione di tecnologie LED (Light Emitting Diode),

Sumitomo Chemical: impresa madre di un gruppo di imprese operanti principalmente nei settori chimici (prodotti chimici di base, petrolchimici e materie plastiche, prodotti della chimica fine, prodotti chimici connessi alle IT, prodotti chimici agricoli e prodotti farmaceutici).

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6202 — Samsung LED/Sumitomo Chemical/JV, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).


25.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 93/25


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6108 — EQT V/Dometic)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2011/C 93/13

1.

In data 16 marzo 2011 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Allianz EQT V (Regno Unito) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell'impresa Dometic (Svezia) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

EQT V: fondo di private equity che detiene, tra l'altro, l'operatore di catene alberghiere Scandic,

Dometic: fornitura di prodotti per il tempo libero e servizi ausiliari per i mercati relativi a caravan, motorhome, autoveicoli, camion e settore marittimo; casseforti per alberghi e vari apparecchi per la refrigerazione compresi minibar.

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6108 — EQT V/Dometic, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).


25.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 93/26


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6164 — Barclays Bank/Egg Credit Card Assets)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2011/C 93/14

1.

In data 14 marzo 2011 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa Barclays Bank PLC («Barclays», Regno Unito) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo di parti dell'impresa Egg Banking plc («Egg», Regno Unito), controllata in ultima istanza da Citigroup Inc. («Citigroup»), mediante acquisto di attivi.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Barclays: servizi finanziari a livello mondiale,

impresa oggetto dell’operazione: emissione e gestione di carte di credito nel Regno Unito.

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6164 — Barclays Bank/Egg Credit Card Assets, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).


25.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 93/27


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6112 — Good Energies/NEIF/NEWCO)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2011/C 93/15

1.

In data 17 marzo 2011 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Good Energies II LP (The Channel Islands), controllata in ultima istanza da Avenia AG («Avenia», Svizzera), impresa detenuta interamente da vari membri della famiglia Brenninkmeijer, e NIBC European Infrastructure Fund I CV, («NEIF», Paesi Bassi), la cui impresa madre è in ultima istanza NEW NIB Limited («NEW NIB», Stati Uniti), acquiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune di FIWA II Projektgesellschaft mbH («FIWA II»), FIWA III Projektgesellschaft mbH («FIWA III») e FIWA II + III Umspannwerk GmbH («Umspannwerk GmbH») attraverso una nuova società di holding, Blue Forrest Solar Holdings BV («NewCo BV»), mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Good Energies/Avenia/famiglia Brenninkmeijer: commercio al dettaglio, beni immobili, servizi finanziari e investimenti in private equity, compresi investimenti in energie rinnovabili,

NEIF/NEW NIB: servizi finanziari,

FIWA II, FIWA III e Umspannwerk GmbH: generazione di energia fotovoltaica.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6112 — Good Energies/NEIF/NEWCO, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).