| 
                ISSN 1725-2466 doi:10.3000/17252466.C_2011.092.ita  | 
         ||
| 
                Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  | 
            
                C 92  | 
         |
                
             | 
            ||
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                Edizione in lingua italiana  | 
            
                Comunicazioni e informazioni  | 
            
                54o anno  | 
         
| 
                Numero d'informazione  | 
            
                Sommario  | 
            
                pagina  | 
         
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                II Comunicazioni  | 
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  | 
            
                COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA  | 
            |
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  | 
            
                Commissione europea  | 
            |
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                2011/C 092/01  | 
            
                Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 )  | 
            |
| 
                2011/C 092/02  | 
            
                Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 2 )  | 
            |
| 
                
  | 
            
                V Avvisi  | 
            |
| 
                
  | 
            
                PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA  | 
            |
| 
                
  | 
            
                Commissione europea  | 
            |
| 
                2011/C 092/14  | 
            
                Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6085 — Costa Crociere/Alpitour/Welcome JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )  | 
            |
| 
                
  | 
            
                Rettifiche  | 
            |
| 
                2011/C 092/15  | 
            ||
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                | 
         
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  | 
            
                (1) Testo rilevante ai fini del SEE  | 
         
| 
                
  | 
            
                (2) Testo rilevante ai fini del SEE, eccetto per i prodotti dell'allegato I del trattato  | 
         
| 
                IT  | 
            
                
  | 
         
II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
| 
                   24.3.2011  | 
               
                   IT  | 
               
                   Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  | 
               
                   C 92/1  | 
            
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE
Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2011/C 92/01
| 
                   Data di adozione della decisione  | 
               
                   9.6.2010  | 
            ||||||||||||
| 
                   Numero di riferimento dell'aiuto di Stato  | 
               
                   N 640/08  | 
            ||||||||||||
| 
                   Stato membro  | 
               
                   Germania  | 
            ||||||||||||
| 
                   Regione  | 
               
                   Freistaat Sachsen  | 
            ||||||||||||
| 
                   Titolo (e/o nome del beneficiario)  | 
               
                   Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft und Arbeit zur Förderung der Verkehrsinfrastruktur aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung  | 
            ||||||||||||
| 
                   Base giuridica  | 
               
                   §§ 23 und 24 der Sächsischen Haushaltsordnung. Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums für Finanzen zur Sächsischen Haushaltsordnung. Operationelles Programm des Freistaats Sachsen für den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung in der Förderperiode 2007-2013.  | 
            ||||||||||||
| 
                   Tipo di misura  | 
               
                   Regime  | 
            ||||||||||||
| 
                   Obiettivo  | 
               
                   Sviluppo settoriale  | 
            ||||||||||||
| 
                   Forma dell'aiuto  | 
               
                   Sovvenzione a fondo perduto  | 
            ||||||||||||
| 
                   Dotazione di bilancio  | 
               
                   Importo totale dell'aiuto previsto 125,25 Mio EUR  | 
            ||||||||||||
| 
                   Intensità  | 
               
                   70 %  | 
            ||||||||||||
| 
                   Durata  | 
               
                   1.1.2009-31.12.2015  | 
            ||||||||||||
| 
                   Settore economico  | 
               
                   Trasporti  | 
            ||||||||||||
| 
                   Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto  | 
               
                  
 
 
  | 
            ||||||||||||
| 
                   Altre informazioni  | 
               
                   —  | 
            
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm
| 
                   Data di adozione della decisione  | 
               
                   13.12.2010  | 
            
| 
                   Numero di riferimento dell'aiuto di Stato  | 
               
                   N 497/10  | 
            
| 
                   Stato membro  | 
               
                   Regno Unito  | 
            
| 
                   Regione  | 
               
                   Scotland  | 
            
| 
                   Titolo (e/o nome del beneficiario)  | 
               
                   SHEFA — 2 Interconnect  | 
            
| 
                   Base giuridica  | 
               
                   Local Government in Scotland Act (2003)  | 
            
| 
                   Tipo di misura  | 
               
                   Aiuto individuale  | 
            
| 
                   Obiettivo  | 
               
                   Sviluppo regionale  | 
            
| 
                   Forma dell'aiuto  | 
               
                   Sovvenzione a fondo perduto  | 
            
| 
                   Dotazione di bilancio  | 
               
                   Importo totale dell'aiuto previsto 1,47 Mio GBP  | 
            
| 
                   Intensità  | 
               
                   100 %  | 
            
| 
                   Durata  | 
               
                   Fino al 31.12.2011  | 
            
| 
                   Settore economico  | 
               
                   Poste e telecomunicazioni  | 
            
| 
                   Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto  | 
               
                   Shetlands Islands Council  | 
            
| 
                   Altre informazioni  | 
               
                   —  | 
            
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm
| 
                   24.3.2011  | 
               
                   IT  | 
               
                   Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  | 
               
                   C 92/3  | 
            
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE
Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni
(Testo rilevante ai fini del SEE, eccetto per i prodotti dell'allegato I del trattato)
2011/C 92/02
| 
                   Data di adozione della decisione  | 
               
                   11.12.2011  | 
            ||||
| 
                   Numero di riferimento dell'aiuto di Stato  | 
               
                   NN 7/07 (ex. N 370/01)  | 
            ||||
| 
                   Stato membro  | 
               
                   Paesi Bassi  | 
            ||||
| 
                   Regione  | 
               
                   Tutte  | 
            ||||
| 
                   Titolo (e/o nome del beneficiario)  | 
               
                   Steun voor het milieukeur  | 
            ||||
| 
                   Base giuridica  | 
               
                   Wet van 17 december 1997, houdende regels inzake de verstrekking van subsidies door de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, respectievelijk artikel 2 en artikel 5, §a (Kaderwet LNV-subsidies)  | 
            ||||
| 
                   Tipo di misura  | 
               
                   Regime di aiuti  | 
            ||||
| 
                   Obiettivo  | 
               
                   Promozione dei prodotti di qualità  | 
            ||||
| 
                   Forma dell'aiuto  | 
               
                   Servizi agevolati  | 
            ||||
| 
                   Dotazione di bilancio  | 
               
                   Importo massimo globale: 1,97 milioni di EUR  | 
            ||||
| 
                   Intensità  | 
               
                   Fino al 100 % delle spese ammissibili  | 
            ||||
| 
                   Durata  | 
               
                   Dal 1o gennaio 2001 al 31 dicembre 2004  | 
            ||||
| 
                   Settore economico  | 
               
                   Agricoltura  | 
            ||||
| 
                   Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto  | 
               
                  
  | 
            ||||
| 
                   Altre informazioni  | 
               
                   —  | 
            
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm
| 
                   Data di adozione della decisione  | 
               
                   24.3.2009  | 
            |||||
| 
                   Numero di riferimento dell'aiuto di Stato  | 
               
                   N 204/08  | 
            |||||
| 
                   Stato membro  | 
               
                   Lettonia  | 
            |||||
| 
                   Regione  | 
               
                   Latvia  | 
               
                   Articolo 107, paragrafo 3, lettera a)  | 
            ||||
| 
                   Titolo (e/o nome del beneficiario)  | 
               
                   Atbalsts kredītgarantiju veidā  | 
            |||||
| 
                   Base giuridica  | 
               
                   Ministru kabineta noteikumu “Lauksaimniecības un lauku attīstības kredītu garantēšanas kārtība” projekts; Ministru kabineta noteikumu “Kārtība, kādā, izstrādājot likumprojektu par valsts budžetu kārtējam gadam, tiek paredzētas valsts saistības par garantijām, kas sniegtas atbilstoši lauksaimniecības un lauku attīstības kredītu garantēšanas programmām, kā arī izsniegto garantiju uzraudzības kārtība” projekts.  | 
            |||||
| 
                   Tipo di misura  | 
               
                   Regime  | 
               
                   —  | 
            ||||
| 
                   Obiettivo  | 
               
                   Investimenti nelle aziende agricole, Insediamento dei giovani agricoltori, Investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione  | 
            |||||
| 
                   Forma dell'aiuto  | 
               
                   Garanzia  | 
            |||||
| 
                   Dotazione di bilancio  | 
               
                   Dotazione totale: 250,00 milioni di LVL  | 
            |||||
| 
                   Intensità  | 
               
                   60 %  | 
            |||||
| 
                   Durata  | 
               
                   24.3.2009-31.12.2013  | 
            |||||
| 
                   Settore economico  | 
               
                   Agricoltura, silvicoltura e pesca  | 
            |||||
| 
                   Nome e indirizzo dell’autorità che eroga l’aiuto  | 
               
                  
  | 
            |||||
| 
                   Altre informazioni  | 
               
                   —  | 
            |||||
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm
| 
                   Data di adozione della decisione  | 
               
                   1.2.2010  | 
            |||||
| 
                   Numero di riferimento dell'aiuto di Stato  | 
               
                   N 686/09  | 
            |||||
| 
                   Stato membro  | 
               
                   Lituania  | 
            |||||
| 
                   Regione  | 
               
                   Lithuania  | 
               
                   Articolo 107, paragrafo 3, lettera a)  | 
            ||||
| 
                   Titolo (e/o nome del beneficiario)  | 
               
                   Limited amounts of compatible aid under the Temporary Framework for agricultural entities active in the primary production of agricultural products  | 
            |||||
| 
                   Base giuridica  | 
               
                   Rules for granting of temporary State aid seeking to reduce an impact of finance and economic crisis for agricultural sector (draft version) (Annex 1, Annex 2)  | 
            |||||
| 
                   Tipo di misura  | 
               
                   Regime  | 
               
                   —  | 
            ||||
| 
                   Obiettivo  | 
               
                   Rimedio a un grave turbamento dell'economia  | 
            |||||
| 
                   Forma dell'aiuto  | 
               
                   Sovvenzione diretta  | 
            |||||
| 
                   Dotazione di bilancio  | 
               
                   Dotazione totale: 10,00 milioni di LTL  | 
            |||||
| 
                   Intensità  | 
               
                   0 %  | 
            |||||
| 
                   Durata  | 
               
                   1.2.2010-31.12.2010  | 
            |||||
| 
                   Settore economico  | 
               
                   Agricoltura, silvicoltura e pesca  | 
            |||||
| 
                   Nome e indirizzo dell’autorità che eroga l’aiuto  | 
               
                  
  | 
            |||||
| 
                   Altre informazioni  | 
               
                   —  | 
            |||||
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm
| 
                   Data di adozione della decisione  | 
               
                   3.9.2010  | 
            |||||
| 
                   Numero di riferimento dell'aiuto di Stato  | 
               
                   N 226/10  | 
            |||||
| 
                   Stato membro  | 
               
                   Lettonia  | 
            |||||
| 
                   Regione  | 
               
                   Latvia  | 
               
                   Articolo 107, paragrafo 3, lettera c)  | 
            ||||
| 
                   Titolo (e/o nome del beneficiario)  | 
               
                   Atbrīvojums no akcīzes nodokļa lauksaimniecības produkcijas ražotājiem  | 
            |||||
| 
                   Base giuridica  | 
               
                   Likums par akcīzes nodokli Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumi Nr. 444 “Kārtībā, kādā no nodokļa ir atbrīvota dīzeļdegviela (gāzeļļa) un dīzeļdegviela (gāzeļļa), kurai ir pievienota rapšu sēklu eļļa vai no rapšu sēklu eļļas iegūta biodīzeļdegviela un kuru lauksaimniecības produkcijas ražotājs izmanto lauksaimniecības zemes apstrādei, kā arī tādas meža un purva zemes apstrādei, uz kuras kultivē dzērvenes un mellenes”  | 
            |||||
| 
                   Tipo di misura  | 
               
                   Regime  | 
               
                   —  | 
            ||||
| 
                   Obiettivo  | 
               
                   Esenzioni fiscali di cui alla direttiva 2003/96/CE  | 
            |||||
| 
                   Forma dell'aiuto  | 
               
                   Riduzione dell'aliquota fiscale  | 
            |||||
| 
                   Dotazione di bilancio  | 
               
                   Dotazione totale: 71,36 milioni di LVL Dotazione annuale: 17,84 milioni di LVL  | 
            |||||
| 
                   Intensità  | 
               
                   100 %  | 
            |||||
| 
                   Durata  | 
               
                   Fino al 30.12.2013  | 
            |||||
| 
                   Settore economico  | 
               
                   Agricoltura, silvicoltura e pesca  | 
            |||||
| 
                   Nome e indirizzo dell’autorità che eroga l’aiuto  | 
               
                  
  | 
            |||||
| 
                   Altre informazioni  | 
               
                   —  | 
            |||||
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Consiglio
| 
                   24.3.2011  | 
               
                   IT  | 
               
                   Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  | 
               
                   C 92/6  | 
            
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 21 marzo 2011
relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori per l'Italia e l'Ungheria
2011/C 92/03
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (1), in particolare gli articoli 26 e 27,
visti gli elenchi delle candidature presentati al Consiglio dai governi degli Stati membri,
considerando quanto segue:
| 
                   (1)  | 
               
                   Con decisione del 21 ottobre 2010 (2) il Consiglio ha nominato i membri titolari e supplenti del comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori per il periodo dal 25 settembre 2010 al 24 settembre 2012, ad eccezione di taluni membri.  | 
            
| 
                   (2)  | 
               
                   I governi italiano e ungherese hanno presentato le candidature per alcuni seggi resisi vacanti,  | 
            
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Sono nominati membri titolari e membri supplenti del comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori per l'Italia e l'Ungheria per il periodo che scade il 24 settembre 2012:
I. RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI
| 
                   Paese  | 
               
                   Titolari  | 
               
                   Supplenti  | 
            
| 
                   Italia  | 
               
                   Grazia STRANO Natale FORLANI  | 
               
                   Daniele LUNETTA  | 
            
| 
                   Ungheria  | 
               
                   Eszter ENYEDI Orsolya KISGYÖRGY  | 
               
                   Hajnalka ERDŐS  | 
            
         
      
II. RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI DEI LAVORATORI
| 
                   Paese  | 
               
                   Titolari  | 
               
                   Supplenti  | 
            
| 
                   Italia  | 
               
                   Ornella CILONA Giuseppe CASUCCI  | 
               
                   Ilaria FONTANIN  | 
            
| 
                   Ungheria  | 
               
                   Judit IVÁNYI dr. CZUGLERNÉ Andrea AGÓCS  | 
               
                   László KOZÁK  | 
            
         
      
III. RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI DEI DATORI DI LAVORO
| 
                   Paese  | 
               
                   Titolari  | 
               
                   Supplenti  | 
            
| 
                   Italia  | 
               
                   Armando OCCHIPINTI Yasaman PARPINCHEE  | 
               
                   Paola ASTORRI  | 
            
| 
                   Ungheria  | 
               
                   Terézia BOROSNÉ BARTHA István KOMORÓCZKI  | 
               
                   Adrienn BÁLINT  | 
            
Articolo 2
Il Consiglio procederà successivamente alla nomina dei membri non ancora designati.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, addì 21 marzo 2011.
Per il Consiglio
Il presidente
MARTONYI J.
(1) GU L 257 del 19.10.1968, pag. 2.
(2) GU C 294 del 29.10.2010, pag. 1.
| 
                   24.3.2011  | 
               
                   IT  | 
               
                   Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  | 
               
                   C 92/8  | 
            
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 21 marzo 2011
relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del consiglio di direzione dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per il Lussemburgo, Malta e l'Austria
2011/C 92/04
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio, del 18 luglio 1994, relativo all'istituzione di un'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (1), in particolare l'articolo 8,
visti gli elenchi di candidature presentate al Consiglio per la nomina dai governi degli Stati membri, e dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori,
visti gli elenchi dei membri titolari e dei membri supplenti del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro,
considerando quanto segue:
| 
                   (1)  | 
               
                   Con decisione del 22 novembre 2010 (2) il Consiglio ha nominato i membri titolari e i membri supplenti del consiglio di direzione dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per il periodo dall'8 novembre 2010 al 7 novembre 2013.  | 
            
| 
                   (2)  | 
               
                   Il governo di Malta e le organizzazioni dei lavoratori hanno presentato le candidature per alcuni seggi resisi vacanti per il Lussemburgo, Malta e l'Austria.  | 
            
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Sono nominati membri titolari e membri supplenti del consiglio di direzione dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per il periodo che scade il 7 novembre 2013:
I. RAPPRESENTANTI DEL GOVERNO
| 
                   Paese  | 
               
                   Membri titolari  | 
               
                   Membri supplenti  | 
            
| 
                   Malta  | 
               
                   Mark GAUCI  | 
               
                   Vince ATTARD  | 
            
         
      
II. RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI DEI LAVORATORI
| 
                   Paese  | 
               
                   Membri titolari  | 
               
                   Membri supplenti  | 
            
| 
                   Lussemburgo  | 
               
                   Marcel GOEREND  | 
               
                   Raffaele PAOLETTI  | 
            
| 
                   Malta  | 
               
                   Jesmond BONELLO  | 
               
                   Joseph CARABOTT  | 
            
| 
                   Austria  | 
               
                   Julia NEDJELIK-LISCHKA  | 
               
                   Alexander HEIDER  | 
            
Articolo 2
Il Consiglio nominerà in un secondo tempo i membri titolari e i membri supplenti non ancora designati.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore alla data dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, addì 21 marzo 2011.
Per il Consiglio
Il presidente
MARTONYI J.
(1) GU L 216 del 20.8.1994, pag. 1.
(2) GU C 322 del 27.11.2010, pag. 3.
| 
                   24.3.2011  | 
               
                   IT  | 
               
                   Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  | 
               
                   C 92/9  | 
            
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 21 marzo 2011
relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro per il Lussemburgo e Malta
2011/C 92/05
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la decisione del Consiglio, del 22 luglio 2003, che istituisce un comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (1), in particolare l'articolo 3,
visto l'elenco di candidature presentate al Consiglio dai governi degli Stati membri,
considerando quanto segue:
| 
                   (1)  | 
               
                   Con decisione del 16 febbraio 2010 (2) il Consiglio ha nominato i membri titolari e i membri supplenti del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro per il periodo che dal 1o marzo 2010 al 28 febbraio 2013, ad eccezione di taluni membri.  | 
            
| 
                   (2)  | 
               
                   I governi lussemburghese e maltese hanno presentato le candidature per alcuni seggi resisi vacanti,  | 
            
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Sono nominati membri titolari e membri supplenti del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro per il periodo che scade il 28 febbraio 2013:
I. RAPPRESENTANTI DEL GOVERNO
| 
                   Paese  | 
               
                   Membri titolari  | 
               
                   Membri supplenti  | 
            
| 
                   Lussemburgo  | 
               
                   Paul WEBER  | 
               
                   Robert HUBERTY Carlo STEFFES  | 
            
         
      
II. RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI DEI LAVORATORI
| 
                   Paese  | 
               
                   Membri titolari  | 
               
                   Membri supplenti  | 
            
| 
                   Lussemburgo  | 
               
                   Marcel GOEREND  | 
               
                   Raffaele PAOLETTI Nico CLEMENT  | 
            
| 
                   Malta  | 
               
                   Joe CARABOTT  | 
               
                   Jesmond BONELLO  | 
            
         
      
III. RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI DEI DATORI DI LAVORO
| 
                   Paese  | 
               
                   Membri titolari  | 
               
                   Membri supplenti  | 
            
| 
                   Lussemburgo  | 
               
                   Pierre BLAISE  | 
               
                   François ENGELS Marc KIEFFER  | 
            
| 
                   Malta  | 
               
                   John SCICLUNA  | 
               
                   Joseph DELIA  | 
            
Articolo 2
Il Consiglio nominerà in un secondo tempo i membri titolari e i membri supplenti non ancora designati.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore alla data dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, addì 21 marzo 2011.
Per il Consiglio
Il presidente
MARTONYI J.
(1) GU C 218 del 13.9.2003, pag. 1.
(2) GU L 45 del 22.2.2010, pag. 5.
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                   24.3.2011  | 
               
                   IT  | 
               
                   Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  | 
               
                   C 92/10  | 
            
Avviso all'attenzione delle persone e delle entità cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2011/137/PESC, modificata dalla decisione 2011/178/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 204/2011, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2011 del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
2011/C 92/06
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone e delle entità che figurano negli allegati I e III della decisione 2011/137/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione 2011/178/PESC del Consiglio (1) e nell'allegato II regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2011 del Consiglio (2) concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Libia.
Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso che le persone e che figurano nell'allegato I della risoluzione 1973 (2011) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) saranno soggette alle shall be subject alle restrizioni di viaggio di cui ai punti 15 e 16 dell'UNSCR 1970 (2011) e che le persone e le entità che figurano nell'allegato II dell'UNSCR 1973 (2011) saranno soggette al congelamento dei beni di cui ai punti 17, 19, 20 e 21 dell'UNSCR 1970 (2011).
Le persone in questione possono in qualsiasi momento presentare al comitato delle Nazioni Unite istituito a norma del punto 24 dell'UNSCR 1970 (2011), unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nell'elenco delle Nazioni Unite. Tali richieste dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo:
| 
                   United Nations — Focal point for delisting  | 
            
| 
                   Security Council Subsidiary Organs Branch  | 
            
| 
                   Room S-3055 E  | 
            
| 
                   New York, NY 10017  | 
            
| 
                   UNITED STATES OF AMERICA  | 
            
Per maggiori informazioni consultare: http://www.un.org/sc/committees/751/comguide.shtml
Facendo seguito alla decisione delle Nazioni Unite, il Consiglio dell'Unione europea ha stabilito che le persone e le entità che figurano nei suddetti allegati della risoluzione 1973 (2011) dovranno essere incluse negli elenchi delle persone ed entità che sono oggetto delle misure restrittive contemplate dalla decisione 2011/137/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio. I motivi che hanno determinato l'indicazione delle persone in questione sono specificati alle voci corrispondenti degli allegati I e III della decisione del Consiglio e dell'allegato II del regolamento del Consiglio.
Si richiama l'attenzione delle persone e delle entità interessate sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all'allegato IV del regolamento (UE) n. 204/2011, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 7 del regolamento).
Le persone e le entità in questione possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include negli elenchi summenzionati al seguente indirizzo:
| 
                   Consiglio dell'Unione europea  | 
            
| 
                   Segretariato generale  | 
            
| 
                   Coordinamento TEFS  | 
            
| 
                   Rue de la Loi/Wetstraat 175  | 
            
| 
                   1048 Bruxelles/Brussel  | 
            
| 
                   BELGIQUE/BELGIË  | 
            
Si richiama inoltre l'attenzione delle persone e delle entità interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma e all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Commissione europea
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                   24.3.2011  | 
               
                   IT  | 
               
                   Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  | 
               
                   C 92/11  | 
            
Tassi di cambio dell'euro (1)
23 marzo 2011
2011/C 92/07
1 euro =
         
      
| 
                   
  | 
               
                   Moneta  | 
               
                   Tasso di cambio  | 
            
| 
                   USD  | 
               
                   dollari USA  | 
               
                   1,4136  | 
            
| 
                   JPY  | 
               
                   yen giapponesi  | 
               
                   114,42  | 
            
| 
                   DKK  | 
               
                   corone danesi  | 
               
                   7,4573  | 
            
| 
                   GBP  | 
               
                   sterline inglesi  | 
               
                   0,86990  | 
            
| 
                   SEK  | 
               
                   corone svedesi  | 
               
                   8,9310  | 
            
| 
                   CHF  | 
               
                   franchi svizzeri  | 
               
                   1,2746  | 
            
| 
                   ISK  | 
               
                   corone islandesi  | 
               
                   
  | 
            
| 
                   NOK  | 
               
                   corone norvegesi  | 
               
                   7,8910  | 
            
| 
                   BGN  | 
               
                   lev bulgari  | 
               
                   1,9558  | 
            
| 
                   CZK  | 
               
                   corone ceche  | 
               
                   24,417  | 
            
| 
                   HUF  | 
               
                   fiorini ungheresi  | 
               
                   269,60  | 
            
| 
                   LTL  | 
               
                   litas lituani  | 
               
                   3,4528  | 
            
| 
                   LVL  | 
               
                   lats lettoni  | 
               
                   0,7088  | 
            
| 
                   PLN  | 
               
                   zloty polacchi  | 
               
                   4,0410  | 
            
| 
                   RON  | 
               
                   leu rumeni  | 
               
                   4,1165  | 
            
| 
                   TRY  | 
               
                   lire turche  | 
               
                   2,2022  | 
            
| 
                   AUD  | 
               
                   dollari australiani  | 
               
                   1,4006  | 
            
| 
                   CAD  | 
               
                   dollari canadesi  | 
               
                   1,3890  | 
            
| 
                   HKD  | 
               
                   dollari di Hong Kong  | 
               
                   11,0186  | 
            
| 
                   NZD  | 
               
                   dollari neozelandesi  | 
               
                   1,9096  | 
            
| 
                   SGD  | 
               
                   dollari di Singapore  | 
               
                   1,7884  | 
            
| 
                   KRW  | 
               
                   won sudcoreani  | 
               
                   1 590,46  | 
            
| 
                   ZAR  | 
               
                   rand sudafricani  | 
               
                   9,7796  | 
            
| 
                   CNY  | 
               
                   renminbi Yuan cinese  | 
               
                   9,2633  | 
            
| 
                   HRK  | 
               
                   kuna croata  | 
               
                   7,3830  | 
            
| 
                   IDR  | 
               
                   rupia indonesiana  | 
               
                   12 312,12  | 
            
| 
                   MYR  | 
               
                   ringgit malese  | 
               
                   4,2814  | 
            
| 
                   PHP  | 
               
                   peso filippino  | 
               
                   61,345  | 
            
| 
                   RUB  | 
               
                   rublo russo  | 
               
                   40,0325  | 
            
| 
                   THB  | 
               
                   baht thailandese  | 
               
                   42,804  | 
            
| 
                   BRL  | 
               
                   real brasiliano  | 
               
                   2,3517  | 
            
| 
                   MXN  | 
               
                   peso messicano  | 
               
                   16,9646  | 
            
| 
                   INR  | 
               
                   rupia indiana  | 
               
                   63,3930  | 
            
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
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                   24.3.2011  | 
               
                   IT  | 
               
                   Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  | 
               
                   C 92/12  | 
            
Parere del comitato consultivo in materia di pratiche restrittive e posizioni dominanti formulato nella riunione del 22 novembre 2010 in relazione ad un progetto di decisione sul caso COMP/39.510 (1) — ONP
Relatore: Svezia
2011/C 92/08
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                   1.  | 
               
                   Il comitato consultivo concorda con la Commissione che i membri dell’Ordre National des Pharmaciens (ONP) che praticano una libera professione sono da considerarsi come imprese che svolgono attività economica.  | 
            
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                   2.  | 
               
                   Il comitato consultivo concorda con la Commissione che l’ONP è un’associazione di imprese.  | 
            
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                   3.  | 
               
                   Il comitato consultivo concorda come la Commissione che le decisioni adottate dall’ONP sono decisioni adottate da un’associazione di imprese.  | 
            
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                   4.  | 
               
                   Il comitato consultivo concorda con la Commissione che le decisioni dell’ONP di cui trattasi non riguardano questioni relative all’esercizio di poteri pubblici delegati.  | 
            
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                   5.  | 
               
                   Il comitato consultivo concorda come la Commissione che le decisioni adottate dall’ONP sono le decisioni di un’associazione di imprese ai sensi dell’articolo 101 del TFUE.  | 
            
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                   6.  | 
               
                   Il comitato consultivo concorda con la Commissione che le decisioni dell’ONP pregiudicano il commercio tra gli Stati membri.  | 
            
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                   7.  | 
               
                   Il comitato consultivo concorda con la Commissione che le decisioni dell’ONP costituiscono un’infrazione unica e continuata all’articolo 101 del TFUE.  | 
            
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                   8.  | 
               
                   Il comitato consultivo concorda con la Commissione che non sussistono motivi per una deroga ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 3, del TFUE.  | 
            
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                   9.  | 
               
                   Il comitato consultivo concorda con la Commissione che i tre destinatari (1) del progetto di decisione sono da ritenersi responsabili in solido del comportamento oggetto dell’indagine.  | 
            
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                   10.  | 
               
                   Il comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.  | 
            
(1) Ordre national des pharmaciens, Conseil national de l’Ordre des Pharmaciens, Conseil central de la Section G de l’Ordre des Pharmaciens.
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                   24.3.2011  | 
               
                   IT  | 
               
                   Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  | 
               
                   C 92/13  | 
            
Parere del comitato consultivo in materia di pratiche restrittive e posizioni dominanti formulato nella riunione del 3 dicembre 2010 in relazione ad un progetto di decisione sul caso COMP/39.510 (2) — ONP
Relatore: Svezia
2011/C 92/09
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                   1.  | 
               
                   Il comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere possibile che le condizioni di cui all’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 siano soddisfatte.  | 
            
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                   2.  | 
               
                   Il comitato consultivo concorda con la Commissione sulla valutazione delle circostanze attenuanti.  | 
            
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                   3.  | 
               
                   Il comitato consultivo concorda con la Commissione sulla valutazione complessiva della gravità dell’infrazione.  | 
            
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                   4.  | 
               
                   Il comitato consultivo concorda con la Commissione sulla valutazione della durata dell’infrazione.  | 
            
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                   5.  | 
               
                   Il comitato consultivo concorda con la Commissione circa la necessità di determinare correttamente l’importo dell’ammenda.  | 
            
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                   24.3.2011  | 
               
                   IT  | 
               
                   Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  | 
               
                   C 92/14  | 
            
Relazione finale del consigliere-auditore (1)
Caso COMP/39.510 — LABCO/ONP
2011/C 92/10
1. Il contesto
Il progetto di decisione riguarda una presunta violazione dell’articolo 101 del TFUE (ex articolo 81 CE) ad opera dell’associazione francese Ordre National des Pharmaciens (ONP) nel mercato delle analisi cliniche di laboratorio. L’ONP è un’associazione di farmacisti costituita in forza di un’ordinanza francese del 1945. Il caso ha avuto origine da un’indagine avviata dalla Commissione in risposta a una denuncia presentata il 12 ottobre 2007 da LABCO SAS (LABCO), un gruppo multinazionale di laboratori. Il 10 marzo 2008 la denuncia è stata trasmessa all’ONP, che ha inviato le proprie osservazioni il 15 aprile 2008. A seguito di indagini preliminari, il 13 novembre 2008 sono stati effettuati accertamenti senza preavviso nei locali dell’ONP e in un laboratorio.
2. Procedura orale e procedura scritta
A seguito della denuncia di LABCO, il 19 ottobre 2009 una comunicazione degli addebiti è stata notifica all’ONP e a tre suoi organi, ossia al Conseil national de l’Ordre des pharmaciens («CNOP»), alla Section G dell’ONP e al Conseil central de la Section G («CCG»). Nella comunicazione degli addebiti la Commissione è giunta alla conclusione preliminare che l’ONP ha seguito pratiche anticoncorrenziali mediante l’adozione di decisioni che perseguivano due obiettivi: innanzitutto, mantenere un alto livello dei prezzi, fissando un prezzo minimo; in secondo luogo, impedire a gruppi di laboratori di acquisire altri laboratori.
Inizialmente all’ONP erano state concesse 8 settimane per replicare. L’ONP ha chiesto una proroga che, tenuto conto delle festività natalizie, è stata parzialmente concessa dal consigliere-auditore (settimana aggiuntiva, termine prorogato all’11 gennaio 2010). L’ONP ha presentato le proprie osservazioni in merito alla comunicazione degli addebiti entro il termine prorogato.
Il 27 ottobre 2009 l’ONP aveva potuto accedere al fascicolo della Commissione tramite CD-ROM/DVD.
L’ONP ha inoltre esercitato il proprio diritto a essere sentito in un’audizione che si è svolta il 10 febbraio 2010 nell’arco di una mezza giornata, alla quale ha partecipato anche LABCO, l’autore della denuncia. All’audizione non erano presenti terzi. L’Ordre National de Medicins aveva chiesto di essere ammesso come terzo interessato, ma il consigliere-auditore ha respinto la richiesta, non essendo stato dimostrato interesse sufficiente a essere sentiti ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 773/2004.
Il procedimento ha sollevato due questioni che meritano di venir esaminate con attenzione. Innanzitutto, si tratta del primo caso in cui un’ammenda è stata imposta a un’associazione in applicazione dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003. Di conseguenza, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 4 di detto regolamento, i membri dell’ONP potrebbero essere obbligati a compensare l’importo dell’ammenda inflitta. Per garantire che i membri dell’ONP fossero messi a conoscenza di questa evenienza, il consigliere-auditore ha consigliato all’ONP di informare ciascun membro in merito al procedimento della Commissione e anche in merito alla presentazione di una richiesta per essere sentiti, prevista all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 773/2004. Al consigliere-auditore risulta che ciò sia stato fatto.
In secondo luogo, nella fattispecie la Corte di giustizia ha ricevuto due domande di annullamento delle decisioni di effettuare gli accertamenti (2). Il 26 ottobre 2010 il Tribunale ha respinto la domanda presentata da CNOP e da CCG. Se il Tribunale avesse accolto tale ricorso, ciò avrebbe eventualmente avuto ripercussioni sulle prove che la Commissione poteva apportare per stabilire la violazione delle norme sulla concorrenza da parte dell’ONP nel caso in oggetto. Considerando che il Tribunale ha respinto il ricorso, il consigliere-auditore ritiene che su questo punto i diritti della difesa non siano stati violati.
3. Il progetto di decisione
Il progetto di decisione che è indirizzato a tutti i destinatari della comunicazione degli addebiti, esclusa la sezione G dell’ONP, conferma sostanzialmente gli addebiti sollevati nella comunicazione degli addebiti. Secondo il consigliere-auditore, il progetto di decisione riguarda solo le obiezioni in merito alle quali la parte interessata ha avuto l’opportunità di esprimere le proprie osservazioni.
Alla luce di quanto sopra, il consigliere-auditore ritiene che nel caso in oggetto sia stato rispettato il diritto delle parti di essere sentite.
Bruxelles, 3 dicembre 2010.
Michael ALBERS
(1) A norma degli articoli 15 e 16 della decisione 2001/462/CE, CECA della Commissione, del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza — GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21.
(2) Cause T-23/09 CNOP e CCG/Commission e T-24/09 Biocaps/Commission, registrate entrambe il 21 gennaio 2009. La domanda di annullamento relativa alla causa T-24/09 è stata respinta dal Tribunale il 16 giugno 2010, mancando manifestamente di fondamento.
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                   24.3.2011  | 
               
                   IT  | 
               
                   Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  | 
               
                   C 92/16  | 
            
Sintesi della decisione della Commissione
dell’8 dicembre 2010
relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea
(Caso COMP/39.510 — LABCO/ONP)
[notificata con il numero C(2010) 8952]
(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2011/C 92/11
L’8 dicembre 2010 la Commissione ha adottato una decisione relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Conformemente al disposto dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (1), la Commissione pubblica i nomi delle parti e il contenuto essenziale della decisione, incluse le sanzioni irrogate, tenuto conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei propri segreti aziendali. La versione non riservata della decisione figura sul sito internet della direzione generale della Concorrenza al seguente indirizzo:
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/
1. INTRODUZIONE
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                   (1)  | 
               
                   La decisione stabilisce che l’Ordre national des pharmaciens (ONP) e i suoi organi, ovvero il Conseil national de l’Ordre des pharmaciens e il Conseil central de la Section G, hanno violato le disposizioni dell’articolo 101, paragrafo 1, del TFUE adottando alcune decisioni volte a imporre prezzi minimi sul mercato francese delle analisi biomediche e altre decisioni volte a limitare l’accesso a detto mercato da parte di gruppi di laboratori.  | 
            
2. DESCRIZIONE DEL CASO
2.1. Procedimento
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                   (2)  | 
               
                   Il 12 ottobre 2007 la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata da LABCO (2) contro l’ONP. Il 19 ottobre 2009 la Commissione ha avviato il procedimento e ha adottato una comunicazione degli addebiti che è stata notificata alle parti il 20 ottobre 2009. L’ONP ha esercitato il suo diritto ad essere sentito nel corso di un’audizione che si è svolta il 10 febbraio 2010. La relazione finale del consigliere-auditore è stata adottata il 3 dicembre 2010. Il comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti ha espresso parere favorevole sul progetto preliminare di decisione il 22 novembre 2010 e sull’importo dell’ammenda il 3 dicembre 2010. La decisione è stata adottata dalla Commissione l’8 dicembre 2010.  | 
            
2.2. Sintesi dell’infrazione
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                   (3)  | 
               
                   Il comportamento oggetto della presente indagine è costituito dall’insieme delle decisioni dell’ONP aventi per oggetto l’imposizione di un prezzo minimo sul mercato francese delle analisi biomediche e volte a impedire che alcuni gruppi di laboratori rafforzino la loro posizione sul mercato.  | 
            
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                   (4)  | 
               
                   La documentazione raccolta nel corso dell’indagine consente di affermare che, tra il 2004 e il 2008, l’ONP ha cercato di imporre con insistenza crescente un prezzo minimo di mercato. A questo scopo l’ONP ha inviato lettere a un gran numero di laboratori che, come impone la legge, avevano notificato contratti di collaborazione con altri laboratori o con istituti ospedalieri, contratti che prevedano riduzioni dei prezzi che l’ONP riteneva troppo importanti. In tutte le lettere inviate, l’ONP fa esplicito riferimento al codice deontologico e minaccia pertanto di ricorrere al suo potere di irrogare sanzioni disciplinari. Nel tentativo di dare alle sue richieste maggior peso e una parvenza di legalità, in più casi l’ONP ha addirittura messo in copia alle sue lettere i servizi decentrati dello Stato.  | 
            
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                   (5)  | 
               
                   Esercitando un controllo sistematico sulle Societés d’Exercise Libérale (SEL) dei gruppi di laboratori, dal 14 ottobre 2003 e almeno fino al 21 ottobre 2009, data della notifica della comunicazione degli addebiti, l’ONP ha adottato un gran numero di decisioni volte a impedire ai gruppi di laboratori di rafforzare la loro posizione sul mercato delle analisi biomediche. Le suddette decisioni si suddividono in quattro tipi: 1) le decisioni volte a vietare lo smembramento del capitale sociale delle SEL; 2) le decisioni intese a imporre che i movimenti di quote siano immediatamente notificati all’ONP; 3) le decisioni volte a imporre ai farmacisti biologi di detenere una partecipazione minima al capitale; 4) le comunicazioni volte a imporre che tutte le modifiche degli statuti o le nomine di direttori siano subordinate all’approvazione preventiva dell’ONP.  | 
            
| 
                   (6)  | 
               
                   Nella misura in cui l’ONP irroga o minaccia di irrogare sanzioni disciplinari, le decisioni dell’ONP di cui trattasi vengono applicate nel quadro dell’esercizio dei poteri di controllo sugli operatori di mercato conferiti dallo Stato all’ONP per l’esercizio delle sue funzioni. Tuttavia, dall’analisi del fascicolo emerge che dette decisioni hanno solo la parvenza di decisioni intese a far rispettare le norme deontologiche; infatti, laddove l’ONP fa appello alle norme deontologiche per giustificare le proprie decisioni, lo fa sempre con l’intento di adottare l’interpretazione più favorevole ai suoi obiettivi anticoncorrenziali, interpretazione che differisce pertanto sistematicamente dall’interpretazione ufficiale dello Stato francese e, spesso, anche da quella dei servizi interni dell’ONP.  | 
            
3. DECISIONE
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                   (7)  | 
               
                   L’Ordre national des pharmaciens e i suoi organi decisionali, ovvero il Conseil national de l’Ordre des pharmaciens e il Conseil central de la Section G, hanno violato le disposizioni dell’articolo 101, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, adottando alcune decisioni volte a imporre prezzi minimi sul mercato francese delle analisi biomediche e altre decisioni volte a limitare l’accesso a tale mercato da parte di gruppi di laboratori.  | 
            
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                   (8)  | 
               
                   L’Ordre national des pharmaciens e i suoi organi decisionali pongono immediatamente fine all’infrazione summenzionata e si astengono dal ripetere qualsiasi atto o comportamento che abbia oggetto o effetto identico o analogo.  | 
            
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                   (9)  | 
               
                   Per la violazione di cui sopra è erogata un’ammenda pari a 5 milioni di euro all’Ordre national des pharmaciens, al Conseil national de l’Ordre des pharmaciens e al Conseil central de la Section G de l’Ordre des pharmaciens, responsabili in solido.  | 
            
(1) GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.
(2) LABCO è un gruppo europeo di laboratori biomedici presente soprattutto in Francia e in Spagna ma che opera, tra l’altro, anche sul mercato tedesco e italiano.
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
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                   24.3.2011  | 
               
                   IT  | 
               
                   Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  | 
               
                   C 92/18  | 
            
Informazioni sintetiche trasmesse dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in conformità del regolamento (CE) n. 736/2008 della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2011/C 92/12
Aiuto n.: XF 17/09
Stato membro: Italia
Regione/Autorità che concede l’aiuto: Provincia Autonoma di Trento
Titolo del regime di aiuto: Agevolazioni per l’acquacoltura e l’elicicoltura
Base giuridica:
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                   —  | 
               
                   L.P. 28 marzo 2003, n. 4, articolo 45;  | 
            
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                   —  | 
               
                   deliberazione avente per oggetto: Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 e s.m.i., recante norme per il «Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati»: approvazione dei criteri e delle modalità per l'attuazione delle iniziative previste dall’art. 45 (Agevolazioni per l’acquacoltura e l’elicicoltura)  | 
            
Spesa annua prevista per il regime: 2 milioni di EUR
Intensità massima dell’aiuto: 70 %
Data di entrata in vigore:
Durata del regime di aiuto: Fino al 31 dicembre 2013
Obiettivo dell’aiuto: Il regime si pone lo scopo di migliorare la redditività e la competitività delle aziende operanti nel settore dell’acquacoltura sia attraverso interventi di miglioramento e rinnovamento delle strutture aziendali e delle relative dotazioni tecnologiche, sia attraverso aiuti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti dell’acquacoltura, che infine mediante il risanamento ed il successivo ripopolamento degli impianti di acquacoltura in cui si siano verificate patologie
Indicare l’articolo o gli articoli applicati (articoli da 8 a 24): 11 (Aiuti per gli investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura), 14 (Aiuti per misure veterinarie) 16 (Aiuti alla trasformazione e commercializzazione)
Attività interessata: Acquacoltura ed elicicoltura
Nome e indirizzo dell’autorità che concede l’aiuto:
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                   Provincia Autonoma di Trento  | 
            
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                   Servizio Aziende agricole e territorio rurale  | 
            
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                   Via G.B. Trener 3  | 
            
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                   38121 Trento TN  | 
            
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                   ITALIA  | 
            
Sito internet sul quale è reperibile il testo integrale del regime di aiuto oppure i criteri e le condizioni in base ai quali un aiuto ad hoc è concesso al di fuori di un regime di aiuto: http://www.trentinoagricoltura.it
Altre informazioni:
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                   —  | 
               
                   leggi provinciali disponibili sul sito: http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/codice_provinciale/clex_ricerca_per_campi.it.asp  | 
            
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                   —  | 
               
                   deliberazioni della GP disponibili al seguente indirizzo: http://www.delibere.provincia.tn.it  | 
            
Indicare per quale motivo è stato istituito un regime di aiuti di Stato piuttosto che un aiuto nell’ambito del Fondo europeo per la pesca: Il presente regime si affianca agli aiuti istituiti dalla Provincia autonoma di Trento nell’ambito del FEP per un duplice ordine di motivi:
innanzitutto di carattere finanziario, dato che le risorse del FEP sono limitate,
vi è inoltre la necessità di prevedere delle agevolazioni per i casi di risanamento delle pescicolture da malattie infettive, intervento non previsto dal FEP.
Aiuto n.: XF 38/10
Stato membro: Spagna
Regione/Autorità che concede l'aiuto: Comunitat Valenciana/Generalitat
Titolo del regime di aiuto/Nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto ad hoc: Convenio de colaboración entre la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Calpe y la Cofradía de pescadores de Calpe para la promoción de los productos pesqueros frescos en la Comunitat Valenciana
Base giuridica: Convenio de colaboración entre la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, el Ayuntamiento de Calpe y la Cofradía de pescadores de Calpe para la promoción de los productos pesqueros frescos en la Comunitat Valenciana
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo dell'aiuto ad hoc concesso all'impresa: 10 000 EUR
Intensità massima dell'aiuto: 50 % delle spese sovvenzionabili (il restante 50 % sarà a carico del bilancio del comune di Calpe)
Data di entrata in vigore:
Durata del regime o dell'aiuto individuale. Indicare:
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                   —  | 
               
                   nell'ambito del regime: la data entro la quale può essere concesso l'aiuto,  | 
            
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                   —  | 
               
                   per un aiuto ad hoc: la data prevista per il versamento dell'ultima rata: 31 dicembre 2010  | 
            
Obiettivo dell'aiuto: Sviluppo di una politica di qualità e di valorizzazione, sviluppo di nuovi mercati o realizzazione di campagne di promozione dei prodotti ittici freschi
Indicare l'articolo o gli articoli applicati (articoli da 8 a 24): articolo 20
Attività interessata: Promozione di prodotti ittici freschi
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:
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                   Generalitat de la Comunitat Valenciana  | 
            
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                   Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación  | 
            
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                   C/ Amadeo de Saboya, 2  | 
            
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                   46010 Valencia  | 
            
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                   ESPAÑA  | 
            
Sito internet sul quale è possibile consultare il testo integrale del regime di aiuto oppure i criteri e le condizioni in base ai quali è concesso un aiuto ad hoc al di fuori di un regime di aiuto: http://www.agricultura.gva.es/web/web/guest/pesca/areas-de-trabajo/actividades-de-promocion/convenios-con-ayuntamientos-y-cofradias-de-pescadores
Giustificazione: indicare per quale motivo si è fatto ricorso a un regime di aiuti di Stato piuttosto che a un aiuto nell'ambito del Fondo europeo per la pesca: Si tratta di un aiuto finanziato con fondi propri della Generalitat che non può beneficiare di un cofinanziamento del FEP
Aiuto n.: XF 39/10
Stato membro: Spagna
Regione/Autorità che concede l'aiuto: Comunitat Valenciana/Generalitat
Titolo del regime di aiuto/Nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto ad hoc: Convenio de colaboración entre la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento del Campello y la Cofradía de pescadores del Campello para la promoción de los productos pesqueros frescos en la Comunitat Valenciana
Base giuridica: Convenio de colaboración entre la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, el Ayuntamiento del Campello y la Cofradía de pescadores del Campello para la promoción de los productos pesqueros frescos en la Comunitat Valenciana
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo dell'aiuto ad hoc concesso all'impresa: 10 000 EUR
Intensità massima dell'aiuto: 50 % delle spese sovvenzionabili (il restante 50 % sarà a carico del bilancio del comune di El Campello)
Data di entrata in vigore:
Durata del regime o dell'aiuto individuale. Indicare:
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                   —  | 
               
                   nell'ambito del regime: la data entro la quale può essere concesso l'aiuto,  | 
            
| 
                   —  | 
               
                   per un aiuto ad hoc: la data prevista per il versamento dell'ultima rata: 31 dicembre 2010  | 
            
Obiettivo dell'aiuto: Sviluppo di una politica di qualità e di valorizzazione, sviluppo di nuovi mercati o realizzazione di campagne di promozione dei prodotti ittici freschi
Indicare l'articolo o gli articoli applicati (articoli da 8 a 24): articolo 20
Attività interessata: Promozione di prodotti ittici freschi
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:
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                   Generalitat de la Comunitat Valenciana  | 
            
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                   Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación  | 
            
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                   C/ Amadeo de Saboya, 2  | 
            
| 
                   46010 Valencia  | 
            
| 
                   ESPAÑA  | 
            
Sito internet sul quale è possibile consultare il testo integrale del regime di aiuto oppure i criteri e le condizioni in base ai quali è concesso un aiuto ad hoc al di fuori di un regime di aiuto: http://www.agricultura.gva.es/web/web/guest/pesca/areas-de-trabajo/actividades-de-promocion/convenios-con-ayuntamientos-y-cofradias-de-pescadores
Giustificazione: indicare per quale motivo si è fatto ricorso a un regime di aiuti di Stato piuttosto che a un aiuto nell'ambito del Fondo europeo per la pesca: Si tratta di un aiuto finanziato con fondi propri della Generalitat che non può beneficiare di un cofinanziamento del FEP
Aiuto n.: XF 40/10
Stato membro: Spagna
Regione/Autorità che concede l’aiuto: Comunitat Valenciana/Generalitat
Titolo del regime di aiuto/Nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto ad hoc: Convenio de colaboración entre la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Castellón y la Cofradía de pescadores de Castellón para la promoción de los productos pesqueros frescos en la Comunitat Valenciana
Base giuridica: Convenio de colaboración entre la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, el Ayuntamiento de Castellón y la Cofradía de pescadores de Castellón para la promoción de los productos pesqueros frescos en la Comunitat Valenciana
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo dell'aiuto ad hoc concesso all'impresa: 10 000 EUR
Intensità massima dell'aiuto: 50 % delle spese ammissibili (il restante 50 % è a carico del bilancio del comune di Castellón)
Data di entrata in vigore:
Durata del regime o dell'aiuto individuale. Indicare:
| 
                   —  | 
               
                   nell'ambito del regime: la data entro la quale può essere concesso l’aiuto,  | 
            
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                   —  | 
               
                   per un aiuto ad hoc: la data prevista per il versamento dell'ultima rata, 31 dicembre 2010.  | 
            
Obiettivo dell'aiuto: attuazione di una politica di qualità e di valorizzazione, conquista di nuovi mercati o realizzazione di campagne di promozione dei prodotti della pesca freschi
Indicare l'articolo o gli articoli applicati (articoli da 8 a 24): articolo 20
Attività interessata: Promozione dei prodotti della pesca freschi
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:
| 
                   Generalitat de la Comunitat Valenciana  | 
            
| 
                   Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación  | 
            
| 
                   C/ Amadeo de Saboya, 2  | 
            
| 
                   46010 Valencia  | 
            
| 
                   ESPAÑA  | 
            
Sito internet sul quale è possibile consultare il testo integrale del regime di aiuto nonché i criteri e le condizioni in base ai quali è concesso un aiuto ad hoc al di fuori di un regime di aiuto: http://www.agricultura.gva.es/web/web/guest/pesca/areas-de-trabajo/actividades-de-promocion/convenios-con-ayuntamientos-y-cofradias-de-pescadores
Giustificazione. Indicare per quale motivo si è fatto ricorso a un regime di aiuti di Stato piuttosto che a un aiuto nell'ambito del Fondo europeo per la pesca: si tratta di un aiuto finanziato con fondi propri della Generalitat, non cofinanziato dal FEP
Aiuto n.: XF 41/10
Stato membro: Spagna
Regione/Autorità che concede l'aiuto: Comunitat Valenciana/Generalitat
Titolo del regime di aiuto/Nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto ad hoc: Convenio de colaboración entre la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Peñíscola y la Cofradía de pescadores de Peñíscola para la promoción de los productos pesqueros frescos en la Comunitat Valenciana
Base giuridica: Convenio de colaboración entre la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, el Ayuntamiento de Peñíscola y la Cofradía de pescadores de Peñíscola para la promoción de los productos pesqueros frescos en la Comunitat Valenciana
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo dell'aiuto ad hoc concesso all'impresa: 10 000 EUR
Intensità massima dell'aiuto: 50 % delle spese sovvenzionabili (il restante 50 % sarà a carico del bilancio del comune di Peñíscola)
Data di entrata in vigore:
Durata del regime o dell'aiuto individuale. Indicare:
| 
                   —  | 
               
                   nell'ambito del regime: la data entro la quale può essere concesso l'aiuto,  | 
            
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                   —  | 
               
                   per un aiuto ad hoc: la data prevista per il versamento dell'ultima rata: 31 dicembre 2010.  | 
            
Obiettivo dell'aiuto: Sviluppo di una politica di qualità e di valorizzazione, sviluppo di nuovi mercati o realizzazione di campagne di promozione dei prodotti ittici freschi
Indicare l'articolo o gli articoli applicati (articoli da 8 a 24): articolo 20
Attività interessata: Promozione di prodotti ittici freschi
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:
| 
                   Generalitat de la Comunitat Valenciana  | 
            
| 
                   Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación  | 
            
| 
                   C/ Amadeo de Saboya, 2  | 
            
| 
                   46010 Valencia  | 
            
| 
                   ESPAÑA  | 
            
Sito internet sul quale è possibile consultare il testo integrale del regime di aiuto oppure i criteri e le condizioni in base ai quali è concesso un aiuto ad hoc al di fuori di un regime di aiuto: http://www.agricultura.gva.es/web/web/guest/pesca/areas-de-trabajo/actividades-de-promocion/convenios-con-ayuntamientos-y-cofradias-de-pescadores
Giustificazione: indicare per quale motivo si è fatto ricorso a un regime di aiuti di Stato piuttosto che a un aiuto nell'ambito del Fondo europeo per la pesca: Si tratta di un aiuto finanziato con fondi propri della Generalitat che non può beneficiare di un cofinanziamento del FEP.
| 
                   24.3.2011  | 
               
                   IT  | 
               
                   Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  | 
               
                   C 92/22  | 
            
Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 736/2008 della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2011/C 92/13
Aiuto n.: XF 42/10
Stato membro: Spagna
Regione/Autorità che concede l’aiuto: Comunitat Valenciana/Generalitat
Titolo del regime di aiuto/Nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto ad hoc: Convenio de colaboración entre la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Santa Pola y la Cofradía de pescadores de Santa Pola para la promoción de los productos pesqueros frescos en la Comunitat Valenciana
Base giuridica: Convenio de colaboración entre la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, el Ayuntamiento de Santa Pola y la Cofradía de pescadores de Santa Pola para la promoción de los productos pesqueros frescos en la Comunitat Valenciana
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo dell'aiuto ad hoc concesso all'impresa: 10 000 EUR
Intensità massima dell'aiuto: 50 % delle spese ammissibili (il restante 50 % sarà a carico del bilancio del comune di Santa Pola)
Data di entrata in vigore:
Durata del regime o dell'aiuto individuale. Indicare:
| 
                   —  | 
               
                   nell'ambito del regime: la data entro la quale può essere concesso l’aiuto  | 
            
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                   —  | 
               
                   per un aiuto ad hoc: la data prevista per il versamento dell'ultima rata: 31 dicembre 2010.  | 
            
Obiettivo dell'aiuto: attuazione di una politica di qualità e di valorizzazione, conquista di nuovi mercati o realizzazione di campagne di promozione dei prodotti della pesca freschi
Indicare l'articolo o gli articoli applicati (articoli da 8 a 24): articolo 20
Attività interessata: Promozione dei prodotti della pesca freschi
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:
| 
                   Generalitat de la Comunitat Valenciana  | 
            
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                   Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación  | 
            
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                   C/ Amadeo de Saboya, 2  | 
            
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                   46010 Valencia  | 
            
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                   ESPAÑA  | 
            
Sito internet sul quale è possibile consultare il testo integrale del regime di aiuto nonché i criteri e le condizioni in base ai quali è concesso un aiuto ad hoc al di fuori di un regime di aiuto: http://www.agricultura.gva.es/web/web/guest/pesca/areas-de-trabajo/actividades-de-promocion/convenios-con-ayuntamientos-y-cofradias-de-pescadores
Giustificazione: indicare per quale motivo si è fatto ricorso a un regime di aiuti di Stato piuttosto che a un aiuto nell'ambito del Fondo europeo per la pesca: si tratta di un aiuto finanziato con fondi propri della Generalitat, non cofinanziato dal FEP
Aiuto n.: XF 43/10
Stato membro: Spagna
Regione/Autorità che concede l'aiuto: Comunitat Valenciana/Generalitat
Titolo del regime di aiuto/Nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto ad hoc: Convenio de colaboración entre la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Vinaròs y la Cofradía de pescadores de Vinaròs para la promoción de los productos pesqueros frescos en la Comunitat Valenciana
Base giuridica: Convenio de colaboración entre la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, el Ayuntamiento de Vinaròs y la Cofradía de pescadores de Vinaròs para la promoción de los productos pesqueros frescos en la Comunitat Valenciana
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo dell'aiuto ad hoc concesso all'impresa: 10 000 EUR
Intensità massima dell'aiuto: 50 % delle spese sovvenzionabili (il restante 50 % sarà a carico del bilancio del comune di Vinaròs)
Data di entrata in vigore:
Durata del regime o dell'aiuto individuale. Indicare:
| 
                   —  | 
               
                   nell'ambito del regime: la data entro la quale può essere concesso l'aiuto  | 
            
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                   —  | 
               
                   per un aiuto ad hoc: la data prevista per il versamento dell'ultima rata: 31 dicembre 2010.  | 
            
Obiettivo dell'aiuto: Sviluppo di una politica di qualità e di valorizzazione, sviluppo di nuovi mercati o realizzazione di campagne di promozione dei prodotti ittici freschi
Indicare l'articolo o gli articoli applicati (articoli da 8 a 24): articolo 20
Attività interessata: Promozione di prodotti ittici freschi
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:
| 
                   Generalitat de la Comunitat Valenciana  | 
            
| 
                   Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación  | 
            
| 
                   C/ Amadeo de Saboya, 2  | 
            
| 
                   46010 Valencia  | 
            
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                   ESPAÑA  | 
            
Sito internet sul quale è possibile consultare il testo integrale del regime di aiuto oppure i criteri e le condizioni in base ai quali è concesso un aiuto ad hoc al di fuori di un regime di aiuto: http://www.agricultura.gva.es/web/web/guest/pesca/areas-de-trabajo/actividades-de-promocion/convenios-con-ayuntamientos-y-cofradias-de-pescadores
Giustificazione: indicare per quale motivo si è fatto ricorso a un regime di aiuti di Stato piuttosto che a un aiuto nell'ambito del Fondo europeo per la pesca: Si tratta di un aiuto finanziato con fondi propri della Generalitat che non può beneficiare di un cofinanziamento del FEP
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
| 
                   24.3.2011  | 
               
                   IT  | 
               
                   Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  | 
               
                   C 92/24  | 
            
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.6085 — Costa Crociere/Alpitour/Welcome JV)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2011/C 92/14
| 
                   1.  | 
               
                   In data 16 marzo 2011 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Costa Crociere SpA («Costa», Italia), controllata in ultima istanza da Carnival Corporation (Panama) e Carnival PLC (Regno Unito), e Alpitour SpA («Alpitour», Italia), controllata da Exor Group (Italia), acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune dell’impresa Welcome Travel Group SpA («Welcome», Italia), attualmente controllata da Alpitour, mediante acquisto di azioni.  | 
            
| 
                   2.  | 
               
                   Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: 
 
 
  | 
            
| 
                   3.  | 
               
                   A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.  | 
            
| 
                   4.  | 
               
                   La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6085 — Costa Crociere/Alpitour/Welcome JV, al seguente indirizzo: 
  | 
            
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).
(2) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).
Rettifiche
| 
                   24.3.2011  | 
               
                   IT  | 
               
                   Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  | 
               
                   C 92/25  | 
            
Rettifica degli aiuti di Stato — Decisioni di proporre opportune misure ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea qualora lo Stato membro interessato abbia accettato dette misure
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 79 del 12 marzo 2011 )
2011/C 92/15
A pagina 2, per gli aiuti di Stato N 481/10, N 520/10 e N 542/10 deve essere inserito il titolo seguente: