ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.C_2011.091.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 91

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

54o anno
23 marzo 2011


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

PARERI

 

Banca centrale europea

2011/C 091/01

Parere della Banca centrale europea, del 3 marzo 2011, concernente la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle vendite allo scoperto e ai credit default swap (CON/2011/17)

1

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2011/C 091/02

Tassi di cambio dell'euro

12

2011/C 091/03

Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione

13

2011/C 091/04

Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione

14

 

V   Avvisi

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2011/C 091/05

Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

15

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

PARERI

Banca centrale europea

23.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 91/1


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 3 marzo 2011

concernente la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle vendite allo scoperto e ai credit default swap

(CON/2011/17)

2011/C 91/01

Introduzione e base giuridica

Il 13 ottobre 2010, la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell’Unione europea una richiesta di parere in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle vendite allo scoperto e ai credit default swap (1) (di seguito la «proposta di regolamento»).

La BCE è competente a formulare un parere in virtù degli articoli 127, paragrafo 4, e 282, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in quanto la proposta di regolamento contiene disposizioni che riguardano in particolare il contributo del SEBC ad una buona conduzione delle politiche relative alla stabilità del sistema finanziario, di cui all'articolo 127, paragrafo 5, del trattato. Conformemente al primo periodo dell’articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

Osservazioni di carattere generale

1.

La BCE apprezza l’obiettivo principale della proposta di regolamento, ovvero quello di istituire un quadro normativo che disciplini le vendite allo scoperto e le pratiche equivalenti basate sull’uso di credit default swap (CDS). La BCE osserva come nella proposta di regolamento siano state accolte molte delle raccomandazioni effettuate nel contributo dell’Eurosistema del 2010 alla consultazione pubblica della Commissione sulle vendite allo scoperto (2). Il contributo dell’Eurosistema del 2010 riconosceva che, in normali condizioni di mercato, le vendite allo scoperto potrebbero contribuire all’efficiente fissazione dei prezzi degli strumenti negoziati ed al mantenimento della liquidità del mercato; tuttavia, esso metteva pure in risalto le preoccupazioni riguardanti i rischi associati alle vendite allo scoperto, quali il rischio di sviluppi disordinati del mercato, di abusi di mercato e di mancato regolamento (3). La BCE sostiene ampiamente il regime regolamentare dell’Unione messo a punto per far fronte a tali preoccupazioni, comprendente la proposta di regolamento e le modifiche alla direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) (4), attualmente in esame (5). Tale regime uniforme a livello dell’Unione è necessario per l’integrazione dei mercati finanziari nell’Unione, e promuoverà al contempo la convergenza con le norme adottate negli altri principali centri finanziari, come gli Stati Uniti (6). La BCE renderà dei commenti più dettagliati sulle modifiche alla direttiva 2003/6/CE quando sarà consultata, a tempo debito, sulle stesse.

2.

In linea con il contributo dell’Eurosistema del 2010 (7), la BCE accoglie con favore: a) il regime di trasparenza per le vendite allo scoperto di azioni che segue il modello a due livelli originariamente raccomandato dal Comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (8); e b) la comunicazione obbligatoria alle autorità competenti in relazione a posizioni corte nette relative ad emittenti di debito sovrano all’interno dell’Unione, ovvero posizioni scoperte equivalenti in credit default swap (9). La BCE è in favore di obblighi che affrontino i rischi di mancato regolamento causati da vendite allo scoperto senza provvista di titoli garantita (10), in forza dei quali non si debba permettere a persone fisiche e giuridiche di effettuare vendite allo scoperto, salvo che abbiano preso in prestito i titoli azionari o di debito sovrano in questione, abbiano concluso un accordo per prendere a prestito tali titoli, ovvero possano prendere a prestito i titoli in questione al momento del regolamento in virtù di accordi già oggetto di conferma. Inoltre, la BCE accoglie con favore le proposte ai sensi delle quali a) alle autorità competenti saranno assicurati poteri armonizzati quanto all’imposizione di restrizioni temporanee alle vendite allo scoperto e alle operazioni in CDS in situazioni eccezionali, sotto coordinamento dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) (11); e b) alla stessa ESMA saranno attribuiti poteri d’intervento specifici, laddove occorra una minaccia all'ordinato funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari dell’Unione (12).

3.

La BCE nota che diverse iniziative normative dell’Unione, ivi incluse la proposta di regolamento sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (13), nonché la revisione della direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID) (14), hanno di mira l’elevazione degli obblighi di comunicazione con riferimento a vari tipi di attività e soggetti segnalanti. La BCE apprezza questo indirizzo generale, purché si presti particolare attenzione ad assicurare la coerenza e ad evitare sovrapposizioni o lacune. L’Eurosistema ha un forte interesse in quest’area in virtù delle sue funzioni nell’ambito statistico e in quello della stabilità finanziaria, e seguirà le evoluzioni di tali lavori in collaborazione con la Commissione.

Osservazioni di carattere specifico

Campo di applicazione

4.

La BCE raccomanda (15) che gli strumenti di debito sovrano oggetto della proposta di regolamento siano definiti come quelli che sono emessi o garantiti da soggetti appartenenti al settore pubblico degli Stati membri o dell’Unione, ove la definizione applicabile di «settore pubblico» dovrebbe essere quella già utilizzata nella normativa secondaria dell’Unione (16). Tale tecnica legislativa avrà il vantaggio di escludere ogni lacuna indesiderata, assicurando al contempo che gli strumenti di debito emessi dalle banche centrali del SEBC in attuazione della politica monetaria non siano qualificati come strumenti di debito sovrano, il che risulterebbe contrario al divieto di finanziamento del settore pubblico da parte della banca centrale, enunciato all'articolo 123 del trattato.

5.

Talune attività specifiche di market making e di mercato primario sono esenti dalla disciplina in tema di trasparenza e di interventi regolamentari oggetto della proposta di regolamento (17). Tale esenzione è giustificata poiché, tra l’altro, il regolare funzionamento delle attività di market making è essenziale perché molte classi di attività, ivi inclusi gli strumenti di debito emessi da soggetti del settore pubblico degli Stati membri, rimangano liquide e disponibili come garanzie nelle operazioni di politica monetaria delle banche centrali. D’altra parte, dovrebbero essere evitati potenziali abusi dell'esenzione per l’attività di market making, in particolare assicurando che l’attività di negoziazione per conto proprio dei market maker non benefici di tale esenzione (18). La BCE raccomanda (19) che sia delegato alla Commissione il potere di adottare gli standard tecnici rilevanti, sulla base di una proposta dell’EMSA che compia un opportuno bilanciamento delle considerazioni di cui sopra. Tali standard tecnici potrebbero prendere in considerazione: a) le caratteristiche in dettaglio di quelle attività di market making che beneficino di tale esenzione; b) le procedure di segnalazione per comunicare alle autorità competenti le attività di market making; e c) le strutture di portafoglio e le procedure di registrazione che i market maker devono utilizzare al fine di identificare chiaramente il carattere di una operazione quale operazione di market making o di altro tipo, e di escludere la reimputazione di un'operazione senza notifica all'autorità competente.

6.

Un’ulteriore esenzione rispetto al regime regolamentare istituito dalla proposta di regolamento riguarda le attività a sostegno della stabilizzazione dei prezzi durante l’offerta di titoli per un periodo di tempo predeterminato, qualora tali titoli siano soggetti a pressione alla vendita (20). Come notato nel Contributo dell’Eurosistema del 2010 (21), la BCE condivide la valutazione della Commissione per cui i piani di stabilizzazione sono, come il market making, attività legittime, importanti per il corretto funzionamento dei mercati primari (22). La BCE apprezza il fatto che l’esenzione relativa alle misure di stabilizzazione nell’ambito del regime relativo alle vendite allo scoperto sia definita nella proposta di regolamento mediante un rinvio alla definizione utilizzata nel regime regolamentare dell’Unione per la prevenzione degli abusi di mercato (23). Al contempo, la BCE raccomanda (24) che sia delegato alla Commissione il potere di adottare, sulla base di una proposta dell’ESMA, degli standard tecnici di esecuzione che garantiscano una uniforme applicazione dell’esenzione per le misure di stabilizzazione nell’ambito della disciplina delle vendite allo scoperto. Tali standard tecnici si aggiungerebbero a quelli elaborati con riferimento all’esenzione per le misure di stabilizzazione nell’ambito della disciplina degli abusi di mercato (25). È auspicabile che si abbiano due insiemi di standard tecnici, per tener conto dei caratteri specifici delle due situazioni, nonché per rispondere ai canoni di una tecnica appropriata di legislazione.

Standard di segnalazione e di comunicazione al pubblico

7.

Ai sensi della proposta di regolamento, è delegata alla Commissione il potere di adottare, sulla base di una proposta dell’ESMA: a) standard tecnici di regolamentazione che specifichino le informazioni da fornire alle autorità competenti con riferimento alle posizioni corte nette eccedenti la soglia di segnalazione specificata (26); e b) standard tecnici di esecuzione che specifichino le modalità di comunicazione al pubblico delle informazioni con riferimento alle posizioni corte nette eccedenti la soglia di comunicazione al pubblico specificata (27). La BCE raccomanda (28) di specificare i termini della delega normativa in favore della Commissione, di modo che i formati utilizzati ai fini di segnalazione e comunicazione al pubblico in tali casi debbano consentire in maniera tempestiva e a livello dell’Unione il consolidamento e la valutazione delle posizioni di vendite allo scoperto che incidano su specifici emittenti. La coerenza dei formati di segnalazione sarà essenziale per garantire che potenziali turbolenze di mercato ricevano risposte efficaci da parte dell’ESMA e delle autorità nazionali competenti, nonché, relativamente alle rispettive competenze, da parte del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e dal Consiglio europeo per il rischio sistemico (CERS).

8.

In relazione alla questione specifica degli obblighi di comunicazione pubblica imposti ai soggetti attivi nelle vendite allo scoperto (29), la BCE prende atto del fatto che la proposta di regolamento prevede che tale comunicazione venga effettuata mediante ricorso al meccanismo ufficialmente stabilito per lo stoccaggio centrale delle informazioni previste dalla regolamentazione, introdotto nell’ambito del regime dell'Unione sulla trasparenza dei titoli (30). In linea di principio la BCE sostiene questo metodo di comunicazione, raccomandando (31) al contempo che dovrebbe essere basato su modalità di segnalazione interattive, che utilizzino formati standard per i dati, in maniera tale da consentire un consolidamento efficiente e un accesso flessibile alle informazioni a livello dell’Unione su base integrata. Ad esempio, tutte le informazioni oggetto di comunicazione potrebbero essere disponibili attraverso l’ESMA mediante accesso centralizzato ai meccanismi ufficialmente stabiliti. Tale soluzione rifletterebbe le implicazioni transfrontaliere dei rischi generati dalle vendite allo scoperto ed il ruolo di coordinamento previsto per l’ESMA ai sensi della proposta di regolamento.

Scambio di informazioni

9.1.

La proposta di regolamento prevede un sistema per la condivisione delle informazioni tra le autorità nazionali competenti e l’ESMA con riferimento alle posizioni corte nette segnalate a tali autorità. La BCE raccomanda in proposito quanto segue (32).

9.2.

In primo luogo, come minimo, le modalità proposte per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e l’ESMA dovrebbero divenire più efficienti, in particolare consentendo all’ESMA di effettuare richieste di condivisione in tempo reale delle informazioni quando sia necessario per l’esecuzione dei suoi compiti in maniera efficace. Nel più lungo termine, l’ESMA dovrebbe ottenere l’accesso automatico a tutte le informazioni segnalate ai sensi della proposta di regolamento. Di conseguenza, la BCE raccomanda che l’ESMA inizi i lavori per l’istituzione di meccanismi centralizzati di raccolta delle informazioni a livello dell’Unione che applichino identificatori comuni per i soggetti segnalanti e un livello minimo di armonizzazione per le classificazioni; tali meccanismi dovrebbero consentire un accesso flessibile e in tempo reale alle informazioni per fini di policy, garantendo al contempo la riservatezza dei dati ricevuti. La BCE ritiene che l’istituzione di tali meccanismi centralizzati aiuterebbe a superare i limiti connessi all’uso di insiemi di dati non coordinati e permetterebbe anche di utilizzare le informazioni raccolte ai sensi della proposta di regolamento in connessione ad altre serie di dati disponibili, minimizzando gli oneri amministrativi per i soggetti segnalanti e per le autorità pubbliche (33).

9.3.

In secondo luogo, la proposta di regolamento dovrebbe espressamente disporre in merito allo scambio di informazioni tra l’ESMA e le banche centrali del SEBC al fine di agevolare le funzioni del SEBC di raccolta di dati statistici (34) e di controllo e valutazione della stabilità finanziaria (35).

9.4.

In terzo luogo, la proposta di regolamento dovrebbe disporre in merito allo scambio di informazioni tra l’ESMA e il CERS, con il fine di agevolare il compito di raccolta delle informazioni da parte del CERS per l’esercizio delle sue funzioni e l’identificazione e classificazione dei rischi sistemici in base ad un ordine di priorità che possa risultare dagli sviluppi del sistema finanziario (36).

Poteri d’intervento

10.

La proposta di regolamento consente la consultazione facoltativa del CERS da parte dell'ESMA con riferimento a misure imposte in situazioni eccezionali dall'ESMA al fine di affrontare gli effetti indesiderati delle vendite allo scoperto (37). La BCE raccomanda (38) che l’ESMA debba avere anche il diritto di consultare il CERS quando ad esso siano notificate le misure adottate dalle autorità nazionali competenti. Potrebbero prevedersi idonei limiti temporali al fine di garantire un'efficiente gestione delle consultazioni del CERS (39). La BCE rileva che la consultazione del CERS in relazione a misure d’intervento adottate ai sensi della disciplina dell'Unione delle vendite allo scoperto consentirebbe un idoneo recepimento della prospettiva macroprudenziale negli interventi in parola. Inoltre, le Autorità europee di vigilanza (AEV), ivi inclusa l’ESMA, devono cooperare strettamente con il CERS e fornire ad esso tutte le informazioni necessarie per l’esercizio delle sue funzioni in maniera regolare e tempestiva (40), mentre il CERS ha facoltà di richiedere informazioni supplementari alle AEV (41). Le disposizioni che prevedano la consultazione del CERS da parte dell'ESMA in merito agli interventi in parola sulle vendite allo scoperto consentirebbero al CERS, in primo luogo, di effettuare una valutazione informata e tempestiva in merito al fatto se ulteriori informazioni siano necessarie in una situazione specifica, in considerazione dei potenziali rischi sistemici, e, in secondo luogo, di formulare tali richieste, se del caso, in maniera pragmatica e coerente.

Laddove la BCE raccomandi che la proposta di regolamento sia modificata, sono a tal fine esposte in allegato specifiche proposte redazionali, accompagnate da note esplicative.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 3 marzo 2011.

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2010) 482 definitivo.

(2)  Si veda la «Commission public consultation on short selling — Eurosystem reply», del 5 agosto 2010 (di seguito il «contributo dell’Eurosistema del 2010»), accessibile al sito della BCE, all’indirizzo Internet: http://www.ecb.europa.eu

(3)  Si veda il contributo dell’Eurosistema del 2010, risposta alla domanda n. 1, pag. 2.

(4)  GU L 96 del 12.4.2003, pag. 16.

(5)  Si veda il documento di consultazione della Commissione «Public consultation on the revision of the Market Abuse Directive», del 25 giugno 2010, disponibile presso il sito Internet della Commissione all’indirizzo http://www.ec.europa.eu

(6)  Si veda il contributo dell’Eurosistema del 2010, risposta alla domanda n. 3, pag. 4.

(7)  Si veda il contributo dell’Eurosistema del 2010, ultimo paragrafo della sezione introduttiva, pag. 2, nonché le risposte alle domande 4-5 e alla domanda 6, pagg. da 4 a 5.

(8)  La notifica e la comunicazione delle posizioni corte nette in titoli azionari devono essere effettuate rispettivamente in favore delle autorità di regolamentazione e dei mercati a due soglie diverse. La soglia per la notifica alle autorità di regolamentazione è la più bassa tra le due (si vedano gli articoli 5 e 7 della proposta di regolamento).

(9)  Si veda l’articolo 8 della proposta di regolamento.

(10)  Si vedano gli articoli 12 e 13 della proposta di regolamento.

(11)  Si vedano gli articoli da 16 a 23 della proposta di regolamento.

(12)  Si veda l’articolo 24 della proposta di regolamento.

(13)  Proposta di reglamento sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni, COM(2010) 484 definitivo.

(14)  Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive del Consiglio 85/611/CEE e 93/6/CEE e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).

(15)  Si veda la modifica proposta n. 5 in allegato al presente parere.

(16)  Si veda l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 3603/93, del 13 dicembre 1993, che precisa le definizioni necessarie all'applicazione dei divieti enunciati all'articolo 104 e all'articolo 104 B, paragrafo 1 del trattato; GU L 332 del 31.12.1993, pag. 1.

(17)  Si veda l’articolo 15 della proposta di regolamento.

(18)  Si veda il Contributo dell’Eurosistema del 2010, risposte alle domande da 7 a 9, pagg. 5-7; si veda anche il considerando 19 della proposta di regolamento.

(19)  Si veda la modifica proposta n. 8, di cui in allegato al presente parere.

(20)  Si veda l’articolo 15, paragrafo 4, della proposta di regolamento, letto congiuntamente al considerando 11 e all’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 2273/2003 della Commissione, del 22 dicembre 2003, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la deroga per i programmi di riacquisto di azioni proprie e per le operazioni di stabilizzazione di strumenti finanziari (GU L 336 del 23.12.2003, pag. 33).

(21)  Si veda il Contributo dell’Eurosistema del 2010, risposte alle domande da 7 a 9, ultimo periodo del secondo paragrafo, pag. 6.

(22)  Si veda la relazione introduttiva alla proposta di regolamento, in particolare l’ultimo periodo del paragrafo 3.3.4.

(23)  Ovvero il regolamento d’attuazione (CE) n. 2273/2003.

(24)  Si veda la modifica proposta n. 9 di cui in allegato al presente parere.

(25)  Si veda l'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2003/6/CE, introdotto dall’articolo 3, paragrafo 3, lettera b) della direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120).

(26)  Si veda l’articolo 9, paragrafo 5, della proposta di regolamento.

(27)  Si veda l’articolo 9, paragrafo 6, della proposta di regolamento.

(28)  Si vedano le modifiche proposte n. 2 (considerando) e n. 6 di cui in allegato al presente parere.

(29)  Si veda l’articolo 7 della proposta di regolamento.

(30)  Si veda l’articolo 9, paragrafo 4, della proposta di regolamento, in combinato con l’articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38).

(31)  Si vedano le modifiche proposte n. 1 (considerando) e n. 6 di cui in allegato al presente parere.

(32)  Si vedano le modifiche proposte n. 3 (considerando) e n. 7 di cui in allegato al presente parere.

(33)  Le iniziative pertinenti di armonizzazione comprendono: i) il quadro comune per i registri di imprese istituito dal regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici e abroga il regolamento (CEE) n. 2186/93 del Consiglio (GU L 61 del 5.3.2008, pag. 6); ii) i lavori in corso della Commissione concernente i registri delle imprese [si veda la consultazione della Commissione, «l’interconnessione dei registri delle imprese» [COM(2009) 614 definitivo]]; e iii) l’istituzione di registri di soggetti finanziari disposta nelle modifiche alle direttive pertinenti introdotte dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dall’articolo 4, paragrafo 16, e dall’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2010/78/UE, comprendenti rispettivamente l’elenco dei conglomerati finanziari individuati, il registro degli enti pensionistici aziendali o professionali, il registro delle imprese di investimento, l’elenco dei mercati regolamentati e l’elenco degli enti creditizi autorizzati. Inoltre, gli archivi di titoli comprendono, in particolare: i) l’elenco degli strumenti finanziari di cui all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi in materia di registrazioni per le imprese di investimento, la comunicazione delle operazioni, la trasparenza del mercato, l’ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva (GU L 241 del 2.9.2006, pag. 1); e ii) l'archivio centralizzato dei titoli della BCE (si veda BCE; «The “centralised securities database” in brief», febbraio 2010, disponibile sul sito Internet della BCE).

(34)  Si veda l’articolo 5 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito, lo «statuto SEBC»).

(35)  Si veda l’articolo 127, paragrafo 5, in combinato con l’articolo 139, paragrafo 2, lettera c) del trattato e con l’articolo 42.1 dello statuto SEBC.

(36)  Si veda l’articolo 3, paragrafo 2, lettera b, congiuntamente all’articolo 3, paragrafo 1, prima frase del regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1).

(37)  Si veda l’articolo 24, paragrafo 4, della proposta di regolamento.

(38)  Si vedano le modifiche proposte n. 4 (considerando) e n. 10 di cui in allegato al presente parere.

(39)  Si vedano le modifiche proposte n. 10 e n. 11 di cui in allegato al presente parere.

(40)  Si veda l’articolo 15, paragrafo 2, in combinato con l’articolo 36, paragrafo 2, dei regolamenti istitutivi delle AEV, ovvero il regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12); il regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48); il regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

(41)  Si veda l’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1092/2010.


ALLEGATO

Proposte redazionali

Testo proposto dalla Commissione

Modifiche proposte dalla BCE (1)

Modifica n. 1

Considerando 6 della proposta di regolamento

«(6)

Una maggiore trasparenza in relazione a importanti posizioni corte nette in strumenti finanziari specifici è probabilmente utile sia all'autorità di regolamentazione che ai partecipanti al mercato. Per i titoli azionari ammessi alla negoziazione in una sede di negoziazione nell'Unione, deve essere introdotto un modello a due livelli in grado di offrire una maggiore trasparenza per quanto riguarda importanti posizioni corte nette in titoli azionari al livello appropriato. Ad una soglia inferiore una posizione deve essere notificata privatamente alle autorità di regolamentazione interessate per consentire loro di monitorare e, se necessario, effettuare indagini su una vendita allo scoperto che potrebbe creare dei rischi sistemici o essere scorretta; ad un livello più alto, le posizioni devono essere comunicate al mercato per fornire utili informazioni agli altri partecipanti al mercato in merito a importanti posizioni individuali di vendita allo scoperto di titoli azionari.»

«(6)

Una maggiore trasparenza in relazione a importanti posizioni corte nette in strumenti finanziari specifici è probabilmente utile sia all'autorità di regolamentazione che ai partecipanti al mercato. Per i titoli azionari ammessi alla negoziazione in una sede di negoziazione nell'Unione, deve essere introdotto un modello a due livelli in grado di offrire una maggiore trasparenza per quanto riguarda importanti posizioni corte nette in titoli azionari al livello appropriato. Ad una soglia inferiore una posizione deve essere notificata privatamente alle autorità di regolamentazione interessate per consentire loro di monitorare e, se necessario, effettuare indagini su una vendita allo scoperto che potrebbe creare dei rischi sistemici o essere scorretta; ad un livello più alto, le posizioni devono essere comunicate al mercato, attraverso l’uso di meccanismi ufficialmente stabiliti, per fornire utili informazioni agli altri partecipanti al mercato in merito a importanti posizioni individuali di vendita allo scoperto di titoli azionari.»

Nota esplicativa

La comunicazione al pubblico attraverso meccanismi ufficialmente stabiliti contribuisce al meglio al tempestivo consolidamento dei dati comunicati sulle vendite allo scoperto. Questa modifica è connessa alla modifica n. 6, in quanto modifica l'articolo 9, paragrafo 4, della proposta di regolamento.

Modifica n. 2

Considerando 14-bis della proposta di regolamento (nuovo)

[nessun testo]

«14-bis

I formati utilizzati al fine della segnalazione e della comunicazione al pubblico dovrebbero consentire il tempestivo consolidamento a livello dell’UE e la valutazione delle posizioni di vendita allo scoperto che incidano su specifici emittenti. La coerenza degli standard di segnalazione e di comunicazione sono essenziali anche per garantire una risposta efficace a potenziali turbolenze di mercato.»

Nota esplicativa

La coerenza dei formati di segnalazione sarà essenziale per garantire che potenziali turbolenze di mercato ricevano risposte efficaci da parte dell’ESMA e delle autorità nazionali competenti, nonché, relativamente alle rispettive competenze, da parte del SEBC e del CERS. Questa modifica è connessa alla modifica n. 5, in quanto modifica l'articolo 9, paragrafi 5 e 6 della proposta di regolamento.

Modifica n. 3

Considerando 15-bis della proposta di regolamento (nuovo)

[nessun testo]

«15-bis

Lo scambio di informazioni in tempo reale tra le autorità competenti e l’ESMA in relazione alle posizioni corte può essere necessario per garantire l’esercizio efficace dei compiti dell’ESMA. Inoltre, lo scambio di informazioni tra l’ESMA e le banche centrali del SEBC agevolerà l'esercizio delle funzioni della banca centrale di controllo e valutazione della stabilità finanziaria. Infine, lo scambio di informazioni tra l’ESMA e il CERS agevolerà l’esercizio da parte del CERS delle sue funzioni di identificazione e classificazione dei rischi sistemici in base ad un ordine di priorità che possa risultare dagli sviluppi del sistema finanziario.»

Nota esplicativa

Questo nuovo considerando si riferisce ai sistemi di scambio di informazioni obbligatori più ampi che devono essere introdotti tra l’ESMA e le banche centrali del SEBC, e tra l’ESMA e il CERS. Questa modifica è connessa alla modifica n. 7.

Modifica n. 4

Considerando 27 della proposta di regolamento

«(27)

I poteri di intervento delle autorità competenti e dell'ESMA per limitare le vendite allo scoperto, le operazioni su credit default swap e altri tipi di operazioni dovrebbero essere solo di natura temporanea e venire esercitati solo per il periodo e nella misura necessari ad affrontare la minaccia specifica.»

«(27)

I poteri di intervento delle autorità competenti e dell'ESMA per limitare le vendite allo scoperto, le operazioni su credit default swap e altri tipi di operazioni dovrebbero essere solo di natura temporanea e venire esercitati solo per il periodo e nella misura necessari ad affrontare la minaccia specifica. La consultazione del CERS da parte dell'ESMA prima che quest’ultima eserciti i suoi poteri di intervento, o prima che dia il proprio parere in merito a simili misure che debbano essere applicate dalle autorità competenti, consentirà un idoneo recepimento della prospettiva macroprudenziale negli interventi in parola.»

Nota esplicativa

Questo nuovo considerando fa riferimento all'ambito più esteso della consultazione obbligatoria del CERS in merito alle misure d'intervento in parola, poste in essere dall'ESMA o dalle autorità competenti. La presente modifica è connessa alle modifiche 10 e 11.

Modifica n. 5

Articolo 2, paragrafo 1, lettera i), della proposta di regolamento

«i)

“debito sovrano emesso”:

i)

riferito ad uno Stato membro, il valore totale del debito sovrano emesso dallo Stato membro o da un ministero, un dipartimento, la banca centrale, un'agenzia o un ente di tale Stato membro che non è stato rimborsato;

ii)

riferito all'Unione, il valore totale del debito sovrano emesso dall'Unione che non è stato rimborsato;»

«i)

“debito sovrano emesso”:

i)

riferito ad uno Stato membro, il valore totale del debito sovrano emesso o garantito da soggetti appartenenti al settore pubblico dello Stato membro che non è stato rimborsato;

ii)

riferito all'Unione, il valore totale del debito emesso o garantito da soggetti appartenenti al settore pubblico dell'Unione che non è stato rimborsato,

laddove il “settore pubblico” è definito conformemente all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 3603/93;»

Nota esplicativa

Gli strumenti di debito sovrano oggetto della proposta di regolamento dovrebbero essere definiti coerentemente con la normativa secondaria dell’Unione esistente, ovvero il regolamento (CE) n. 3603/93. Tale tecnica legislativa avrà il vantaggio di escludere ogni lacuna indesiderata, assicurando al contempo che gli strumenti di debito emessi dalle banche centrali del SEBC in attuazione della politica monetaria non siano qualificati come strumenti di debito sovrano, il che risulterebbe contrario al divieto di finanziamento del settore pubblico da parte della banca centrale, enunciato all'articolo 123 del trattato.

Modifica n. 6

Articolo 9, paragrafi da 4 a 6 della proposta di regolamento

«4.   La comunicazione al pubblico delle informazioni di cui all'articolo 7 viene effettuata in modo da garantire un rapido accesso alle informazioni su base non discriminatoria. Le informazioni vengono messe a disposizione del meccanismo ufficialmente stabilito dallo Stato membro d'origine dell'emittente delle azioni di cui all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

5.   Viene delegato alla Commissione il potere di adottare standard tecnici di regolamentazione che specifichino le informazioni da fornire ai fini del paragrafo 1.

Gli standard di regolamentazione di cui al primo comma sono adottati in conformità agli articoli [da 7 a 7 quinquies] del regolamento (UE) n. …/… [regolamento ESMA].

L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di standard tecnici di regolamentazione entro e non oltre il [31 dicembre 2011].

6.   Al fine di garantire l'uniformità delle condizioni di applicazione del paragrafo 4, alla Commissione è conferito il potere di adottare standard tecnici di esecuzione che specifichino le modalità di comunicazione al pubblico delle informazioni.

Gli standard tecnici di esecuzione di cui al primo comma sono adottati in conformità all'articolo [7 sexies] del regolamento (UE) n. …/… [regolamento ESMA].

L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di standard tecnici di esecuzione entro e non oltre il [31 dicembre 2011].

«4.   La comunicazione al pubblico delle informazioni di cui all'articolo 7 viene effettuata in modo da garantire un rapido accesso alle informazioni inviate in formati di dati standard su base non discriminatoria,. attraverso l'uso del meccanismo ufficialmente stabilito dallo Stato membro d'origine dell'emittente delle azioni di cui all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Tutte le informazioni comunicate saranno anche disponibili mediante accesso centralizzato ai meccanismi ufficilamente stabiliti, istituito dall'ESMA.

5.   Viene delegato alla Commissione il potere di adottare standard tecnici di regolamentazione che specifichino le informazioni da fornire ai fini del paragrafo 1.

Gli standard di regolamentazione di cui al primo comma sono adottati in conformità agli articoli [da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

La Commissione terrà in conto in particolare la necessità di consentire a livello dell’UE il consolidamento e la valutazione efficaci delle posizioni di vendite allo scoperto che incidano su specifici emittenti.

L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di tali standard tecnici di regolamentazione entro e non oltre il [31 dicembre 2011].

6.   Al fine di garantire l'uniformità delle condizioni di applicazione del paragrafo 4, alla Commissione è conferito il potere di adottare standard tecnici di esecuzione che specifichino le modalità di comunicazione al pubblico delle informazioni.

La Commissione terrà in conto in particolare la necessità di consentire a livello dell’UE il consolidamento e la valutazione tempestivi delle posizioni di vendite allo scoperto che incidano su specifici emittenti.

Gli standard tecnici di esecuzione di cui al primo comma sono adottati in conformità all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di tali standard tecnici di esecuzione entro e non oltre il [31 dicembre 2011].

Nota esplicativa

La coerenza degli standard di segnalazione e di comunicazione utilizzati sarà essenziale per garantire che potenziali turbolenze di mercato ricevano risposte efficaci da parte dell’ESMA e delle autorità nazionali competenti, nonché, relativamente alle rispettive competenze, da parte dei membri del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e da parte del Consiglio europeo per il rischio sistemico (CERS). Questa modifica è connessa alle modifiche n. 1 e 2 (considerando).

Modifica n. 7

Articolo 11 della proposta di regolamento

«Articolo 11

Informazioni da fornire all'ESMA

1.   Le autorità competenti forniscono all'ESMA, in forma di sintesi e a intervalli trimestrali, le informazioni sulle posizioni corte nette relative a titoli azionari o del debito sovrano e sulle posizioni scoperte relative a credit default swap per le quali esse sono l'autorità competente pertinente e ricevono le notifiche di cui agli articoli da 5 a 8.

2.   L'ESMA può richiedere in qualsiasi momento, per l'espletamento delle sue funzioni a norma del presente regolamento, informazioni supplementari da una pertinente autorità competente di uno Stato membro in merito a posizioni corte nette relative a titoli azionari o di debito sovrano o posizioni scoperte relative a credit default swap.

L'autorità competente trasmette le informazioni richieste all'ESMA al più tardi entro sette giorni di calendario.»

«Articolo 11

Informazioni da fornire all'ESMA

1.   Le autorità competenti forniscono all'ESMA, in forma di sintesi e a intervalli trimestrali, le informazioni sulle posizioni corte nette relative a titoli azionari o del debito sovrano e sulle posizioni scoperte relative a credit default swap per le quali esse sono l'autorità competente pertinente e ricevono le notifiche di cui agli articoli da 5 a 8.

2.   L'ESMA può richiedere in qualsiasi momento, per l'espletamento delle sue funzioni a norma del presente regolamento, che una pertinente autorità competente di uno Stato membro scambi con l’ESMA in tempo reale le informazioni che possiede in merito a posizioni corte nette relative a titoli azionari o di debito sovrano o posizioni scoperte relative a credit default swap.

L'autorità competente ottempera alle richieste dell'ESMA .

3.   L’ESMA può scambiare le informazioni che ha ricevuto conformemente ai paragrafi 1 e 2 con i membri del SEBC e con il CERS, qualora necessario per agevolare l’esecuzione dei rispettivi compiti.

4.   Entro il [31 dicembre 2011] l’ESMA presenta alla Commissione una relazione che riveda la possibilità di istituire meccanismi centralizzati a livello dell’Unione di raccolta delle informazioni segnalate ai sensi del presente regolamento, che applichino idenfiticatori comuni per i soggetti segnalanti e un livello minimo di armonizzazione per le classificazioni; tali meccanismi dovrebbero consentire un accesso flessibile e in tempo reale alle informazioni per fini di policy, garantendo al contempo la riservatezza dei dati ricevuti. Sulla base delle conclusioni di tale relazione, la Commissione presenta proposte opportune.»

Nota esplicativa

Le modalità di scambio delle informazioni tra le autorità competenti e l’ESMA dovrebbero consentire che tale scambio avvenga in tempo reale quando ciò sia necessario all’ESMA per l’esecuzione dei suoi compiti in maniera efficace. Nel più lungo termine, l’ESMA dovrebbe ottenere accesso automatico a tutte le informazioni segnalate ai sensi della proposta di regolamento. A tal proposito, dovrebbe darsi inizio ai i lavori per l’istituzione di meccanismi centralizzati a livello dell’Unione di raccolta delle informazioni. Tali meccanismi centralizzati aiuterebbero a superare i limiti connessi all’uso di insiemi di dati non coordinati e permetterebbe anche di utilizzare le informazioni raccolte ai sensi della proposta di regolamento in connessione ad altre serie di dati disponibili, minimizzando gli oneri amministrativi per i soggetti notificanti e per le autorità pubbliche.

Inoltre, dovrebbe disporsi espressamente lo scambio di informazioni tra l’ESMA e le banche centrali del SEBC. Ciò agevolerà l’esercizio delle funzioni della banca centrale di raccolta di dati statistici, nonché di controllo e valutazione della stabilità finanziaria. Lo scambio di informazioni tra l’ESMA e il CERS dovrebbe essere anche disposto al fine di agevolare il CERS nell’esercizio delle sue funzioni di identificazione e classificazione dei rischi sistemici all’interno del sistema finanziario in base ad un ordine di priorità. La presente modifica è connessa alla modifica n. 3 (considerando).

Modifica n. 8

Articolo 15, paragrafo 12, della proposta di regolamento (nuovo)

[nessun testo]

«12.   Al fine di garantire condizioni uniformi di applicazione del paragrafo 1, è conferito alla Commissione il potere di adottare standard tecnici di regolamentazione che specifichino: a) le caratteristiche in dettaglio di quelle attività di market making che beneficino di tale esenzione; b) le procedure di segnalazione per comunicare alle autorità competenti le attività di market making; e c) le strutture di portafoglio e le procedure di registrazione che i market maker devono utilizzare al fine di identificare chiaramente il carattere di una operazione quale operazione di market making o di altro tipo, e di escludere la reimputazione di un'operazione senza notifica all'autorità competente.

Gli standard di regolamentazione di cui al primo comma sono adottati conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di tali standard di regolamentazione entro e non oltre il [31 dicembre 2011].»

Nota esplicativa

Talune attività specifiche di market making e di mercato primario sono esenti dalla disciplina in tema di trasparenza e di interventi regolamentari oggetto della proposta di regolamento. Dovrebbero essere evitati abusi di tale esenzione; in particolare, l’attività di negoziazione per conto proprio dei market maker non dovrebbe beneficiarne. La Commissione dovrebbe adottare i pertinenti standard tecnici di regolamentazione.

Modifica n. 9

Articolo 15, paragrafo 13, della proposta di regolamento (nuovo)

[nessun testo]

«13.   Al fine di garantire l'uniformità delle condizioni di applicazione del paragrafo 4, alla Commissione è conferito il potere di adottare standard tecnici di esecuzione che garantiscano l’applicazione uniforme dell’esenzione per gli schemi di stabilizzazione ai sensi della disciplina delle vendite allo scoperto. La Commissione terrà conto, in particolare, della necessità di garantire il regolare funzionamento delle attività di market making, prevenendo al contempo possibili abusi dell'esenzione per tale attività.

Gli standard di regolamentazione di cui al primo comma sono adottati conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di tali standard di regolamentazione entro e non oltre il [31 dicembre 2011].»

Nota esplicativa

L’esenzione relativa ai sistemi di stabilizzazione nell’ambito del regime relativo alle vendite allo scoperto è definita mediante un rinvio alla definizione utilizzata nel regime regolamentare dell’Unione per la prevenzione degli abusi di mercato. La Commissione dovrebbe adottare standard tecnici di esecuzione aventi di mira specificatamente l'applicazione uniforme di tale esenzione ai sensi della disciplina sulle vendite allo scoperto. È preferibile che si abbiano due insiemi di standard tecnici (ai sensi rispettivamente della disciplina delle vendite allo scoperto e di quella degli abusi di mercato), al fine di tener conto dei caratteri specifici delle due situazioni, nonché per rispondere ai canoni di una tecnica di legislazione appropriata.

Modifica n. 10

Articolo 23, paragrafo 2-bis, della proposta di regolamento (nuovo)

[nessun testo]

«2-bis    Prima che sia deciso di imporre o prorogare una misura di cui al paragrafo 1, l'ESMA può consultare il CERS. L’ESMA può fissare un termine per la risposta alla sua consultazione che non può essere inferiore alle 12 ore.»

Nota esplicativa

La consultazione del CERS in merito a misure d’intervento adottate ai sensi della disciplina dell'Unione sulle vendite allo scoperto consentirebbe un idoneo recepimento della prospettiva macroprudenziale negli interventi in parola. Inoltre, tale consultazione consentirebbe al CERS, in primo luogo, di effettuare una valutazione informata e tempestiva in merito al fatto se ulteriori informazioni siano necessarie in una situazione specifica, in considerazione dei potenziali rischi sistemici, e, in secondo luogo, di formulare tali richieste, se del caso, in maniera pragmatica e coerente. La presente modifica è connessa alle modifiche n. 4 (considerando) e n. 11.

Modifica n. 11

Articolo 24, paragrafo 4, della proposta di regolamento (nuovo)

«4.   Prima di decidere di imporre o prorogare una misura di cui al paragrafo 1 l'ESMA si consulta, se opportuno, con il Comitato europeo per il rischio sistemico e altre autorità competenti.»

«4.   Prima di decidere di imporre o prorogare una misura di cui al paragrafo 1 l'ESMA si consulta, se opportuno, con il Comitato europeo per il rischio sistemico e altre autorità competenti. L’ESMA può fissare un termine per la risposta alla sua consultazione che non può essere inferiore alle 24 ore.»

Nota esplicativa

La consultazione del CERS sulle misure imposte in situazioni eccezionali dall’ESMA consentirebbe un idoneo recepimento della prospettiva macroprudenziale negli interventi in parola. Inoltre, tale consultazione consentirebbe al CERS, in primo luogo, di effettuare una valutazione informata e tempestiva in merito al fatto se ulteriori informazioni siano necessarie in una situazione specifica, in considerazione dei potenziali rischi sistemici, e, in secondo luogo, di formulare tali richieste, se del caso, in maniera pragmatica e coerente. La presente modifica è connessa alle modifiche n. 4 (considerando) e n. 10.


(1)  Il grassetto nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di aggiungere. Il carattere barrato nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di eliminare.

(2)  GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38

(3)  GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

23.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 91/12


Tassi di cambio dell'euro (1)

22 marzo 2011

2011/C 91/02

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,4211

JPY

yen giapponesi

115,15

DKK

corone danesi

7,4572

GBP

sterline inglesi

0,86780

SEK

corone svedesi

8,9320

CHF

franchi svizzeri

1,2843

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

7,9060

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

24,450

HUF

fiorini ungheresi

270,43

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7089

PLN

zloty polacchi

4,0338

RON

leu rumeni

4,1288

TRY

lire turche

2,2311

AUD

dollari australiani

1,4039

CAD

dollari canadesi

1,3911

HKD

dollari di Hong Kong

11,0763

NZD

dollari neozelandesi

1,9120

SGD

dollari di Singapore

1,7950

KRW

won sudcoreani

1 597,64

ZAR

rand sudafricani

9,8138

CNY

renminbi Yuan cinese

9,3039

HRK

kuna croata

7,3750

IDR

rupia indonesiana

12 382,64

MYR

ringgit malese

4,3010

PHP

peso filippino

61,594

RUB

rublo russo

40,0990

THB

baht thailandese

42,974

BRL

real brasiliano

2,3655

MXN

peso messicano

17,0204

INR

rupia indiana

63,8860


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


23.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 91/13


Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione

2011/C 91/03

Image

Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 euro emessa dalla Grecia e destinata alla circolazione

Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta l’area dell’euro. Per informare i cittadini e quanti, nell’esercizio della loro professione, si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro (1). Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 (2), gli Stati membri dell’area dell’euro e i paesi che hanno concluso con la Comunità un accordo monetario relativo all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.

Paese di emissione: Grecia.

Oggetto della commemorazione: organizzazione dei Giochi Olimpici Estivi Speciali — Atene 2011.

Descrizione del disegno: Al centro della moneta è raffigurato un sole radioso, simbolo dei Giochi e sorgente di vita, che sottolinea l’eccellenza e la potenza dell’atleta che partecipa ai Giochi. L’eccellenza è rappresentata da un ramo di olivo, la potenza dalla spirale al centro del sole. L’immagine è incorniciata dalla scritta «XIII Special Olypmics W.S.G. Athens 2011» e dal nome del paese di emissione, «Ελληνικη Δημοκρατια», con il marchio della zecca inciso tra le due scritte.

Sull’anello esterno della moneta figurano le dodici stelle della bandiera dell’Unione europea.

Volume di emissione: 1 milione di monete.

Data di emissione: fine del secondo trimestre 2011.


(1)  Per la faccia nazionale delle altre monete in euro destinate alla circolazione, cfr. http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/cash/coins/index_en.htm

(2)  Cfr. le conclusioni del Consiglio «Affari economici e finanziari» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l’emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).


23.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 91/14


Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione

2011/C 91/04

Image

Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 euro emessa dalla Repubblica di San Marino e destinata alla circolazione

Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta l’area dell’euro. Per informare i cittadini e quanti, nell’esercizio della loro professione, si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro (1). Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 (2), gli Stati membri dell’area dell’euro e i paesi che hanno concluso con la Comunità un accordo monetario relativo all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.

Paese di emissione: Repubblica di San Marino

Oggetto della commemorazione: 500o anniversario della nascita del pittore Giorgio Vasari (30 luglio 1511-27 giugno 1574). Vasari, che fu anche scrittore, storico e architetto, è famoso per le sue biografie di artisti italiani ed è oggi considerato il padre fondatore della storiografia artistica.

Descrizione del disegno: La parte centrale della moneta raffigura un particolare del dipinto di Giorgio Vasari «Giuditta decapita Oloferne». In basso al centro appaiono le due date «1511-2011», a sinistra figurano il nome «G. Vasari» e il marchio della zecca «R» e a destra le iscrizioni «San Marino» e «C.M.», ovvero le iniziali dell’autrice del logo Claudia Momoni.

Sull’anello esterno della moneta figurano le dodici stelle della bandiera dell’Unione europea.

Volume di emissione: 130 000 monete.

Data di emissione: giugno 2011.


(1)  Per la faccia nazionale delle altre monete in euro destinate alla circolazione, cfr. http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/cash/coins/index_en.htm

(2)  Cfr. le conclusioni del Consiglio «Affari economici e finanziari» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l’emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).


V Avvisi

ALTRI ATTI

Commissione europea

23.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 91/15


Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

2011/C 91/05

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (1). Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOCUMENTO UNICO

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

«ΠΑΤΑΤΑ ΝΑΞΟΥ» (PATATA NAXOU)

N. CE: EL-PGI-0005-0708-27.06.2008

IGP ( X ) DOP ( )

1.   Denominazione:

«Πατάτα Νάξου» (Patata Naxou)

2.   Stato membro o paese terzo:

Grecia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare:

3.1.   Tipo di prodotto:

Classe 1.6 —

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1:

La «Πατάτα Νάξου» (Patata Naxou) è il tubero commestibile della pianta Solanum tuberosum, destinato al consumo umano senza alcuna trasformazione (patata commestibile). I tuberi hanno dimensioni variabili da 35 a 65 mm e sono di forma da tonda a oblunga. L'epidermide, di color giallo, è liscia e omogenea. Gli «occhi», circa 10 per tubero, sono superficiali e la polpa ha un caratteristico colore bianco giallastro.

Inoltre la «Πατάτα Νάξου» (Patata Naxou) si caratterizza per il calibro uniforme, l'aspetto pulito, l'assenza di attacchi e malattie, l'elevato contenuto di sostanza secca (> 18 %) e il ridotto contenuto in zuccheri (< 1 %); la coltura primaverile dà un raccolto molto precoce.

Le varietà di patate coltivate a Naxos sono le seguenti: Liseta, Spunta, Marfona, Vivaldi e Alaska.

Attualmente nell'isola di Naxos ci sono due stagioni di semina: per la coltura primaverile si semina da metà febbraio all'inizio di marzo, in autunno invece la semina avviene dall'inizio di agosto fino ai primi di settembre. La raccolta della coltura primaverile ha inizio a fine maggio e si conclude nella prima decade di luglio.

3.3.   Materie prime (solo per i prodotti trasformati):

3.4.   Alimenti per animali (solo per prodotti di origine animale):

3.5.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata:

Le fasi di produzione che avvengono nella zona geografica delimitata sono la semina, la coltivazione, la raccolta e la maturazione dei tuberi.

Queste fasi devono avvenire all'interno della zona geografica delimitata poiché le particolari competenze acquisite dai produttori locali garantiscono la precocità della raccolta sfruttando in modo ottimale le condizioni ambientali locali (stagione di semina in fase con le precipitazioni); inoltre, dopo la raccolta i tuberi sono conservati secondo la tecnica tradizionale di copertura con paglia, che contribuisce a far ispessire l'epidermide della patata, rendendola più resistente al trasporto, e contemporaneamente a guarire i vari piccoli traumi superficiali.

3.6.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, condizionamento, ecc.:

3.7.   Norme specifiche in materia di etichettatura:

Rispetto delle condizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale.

4.   Delimitazione concisa della zona geografica:

La «Πατάτα Νάξου» (Patata Naxou) è prodotta nell'isola omonima. Con una superficie di 428 km2, Naxos è l'isola più grande della Cicladi (regione dell'Egeo meridionale). La superficie totale investita a patate varia in funzione del periodo di coltura, da 150 a 170 ha in autunno e 300 ha in primavera.

5.   Legame con la zona geografica:

5.1.   Specificità della zona geografica:

A.

   Clima. I particolari fattori climatici che determinano la qualità della «Πατάτα Νάξου» (Patata Naxou) sono i seguenti:

I fattori climatici più importanti per la coltura della «Πατάτα Νάξου» (Patata Naxou) sono l'umidità atmosferica e le temperature elevate. Queste condizioni impediscono gli attacchi di peronospora della patata (Phytophthora sp.), la maggior responsabile delle perdite nella coltivazione della patata, la cui diffusione è favorita da un'umidità relativa superiore al 90 % e da temperature inferiori a 27 °C. Le condizioni climatiche dell'isola di Naxos contribuiscono pertanto in modo determinante alla prevenzione degli attacchi più gravi alla coltura della patata e, insieme alla quasi totale assenza di altri fattori patogeni, rendono minimo il ricorso ai prodotti di difesa delle piante.

Inoltre, le temperature elevate, insieme al forte soleggiamento dell'isola, permettono di estendere a tutto l'anno il ciclo di sviluppo vegetativo della patata e la maturazione ottimale dei tuberi. Infine, la differenza di temperatura tra il giorno e la notte favorisce la tuberificazione.

B.

   Suolo. Il substrato roccioso di Naxos è costituito da rocce cristalline, in particolare di granito, gneiss, marmo e scisto sulle parti montagnose dell'isola e da sedimenti terziari, principalmente marna, arenarie e conglomerati nelle pianure e sul litorale.

Il terreno è molto profondo, di composizione argillosa e sabbiosa e di aspetto granuloso, non presenta alcuna sodicità né rischi di erosione. Il contenuto di fosforo e potassio è sufficiente, quello di magnesio è medio e il tenore di materia organica è basso. La composizione sabbiosa e argillosa del terreno permette un buon drenaggio e il normale sviluppo di tuberi uniformi e regolari.

C.

   Fattori umani. Le pratiche colturali seguite dagli agricoltori dell'isola sono particolarmente adatte alle condizioni locali perché, combinando tutti i vantaggi sopra ricordati, riescono a sfruttare in maniera ottimale le precipitazioni stagionali. Il periodo di forti precipitazioni, che va da novembre a febbraio, coincide con il periodo di sviluppo dei tuberi della coltura autunnale e con la germinazione della coltura primaverile. A questo perfetto adattamento alle condizioni climatiche locali si deve peraltro una delle principali caratteristiche della coltura della patata nell'isola di Naxos, cioè la precocità.

Un'altra pratica colturale particolare dei produttori di Naxos è la maturazione in campo, sotto copertura, delle patate raccolte: dopo l'estrazione dei tuberi e una prima cernita delle patate per l'eliminazione delle sostanze estranee e dei tuberi danneggiati, i produttori della zona li ricoprono ancora sul campo con uno strato di paglia e quindi con le piante delle patate per proteggere i tuberi dal sole. Durante questo periodo la patata matura, l'epidermide si indurisce, si ispessisce e diventa quindi più resistente al trasporto e contemporaneamente si richiudono i piccoli traumi superficiali. Questa pratica riduce inoltre il rischio di un aumento del tenore di glicoalcaloidi nei tuberi nel corso delle successive manipolazioni.

5.2.   Specificità del prodotto:

La «Πατάτα Νάξου» (Patata Naxou) gode di una particolare rinomanza sul mercato, come prodotto avente caratteristiche di elevata qualità e stabilità. Tale rinomanza risale alle origini dello Stato greco moderno e perdura quindi da quasi due secoli. Il prodotto ha una grande importanza per la società locale e si identifica con l'isola di Naxos. Ormai la patata di Naxos è citata perfino nelle guide turistiche dell'isola, oltre che sulla stampa greca e straniera e trova riscontro nelle ricette di cuochi famosi.

Inoltre, la precocità della coltura primaverile della «Πατάτα Νάξου» (Patata Naxou) è una caratteristica che le conferisce un particolare valore commerciale.

5.3.   Legame causale tra la zona geografica e una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto:

Il legame del prodotto con una zona risiede nella sua rinomanza. La peculiarità della «Πατάτα Νάξου» (Patata Naxou) risulta dalla combinazione tra la particolari caratteristiche pedoclimatiche dell'isola e le pratiche di coltivazione adattatesi alle condizioni locali. Questa specificità ha conferito alla «Πατάτα Νάξου» (Patata Naxou) una rinomanza particolare sul territorio greco, come risulta da testimonianze risalenti alla prima metà del XIX secolo, quando la patata fu introdotta per la prima volta in Grecia.

La «Πατάτα Νάξου» (Patata Naxou) diventò famosa nel 1841 quando, in occasione di una sua visita all'isola, fu offerta al re Ottone di Baviera come specialità locale. In seguito, nel 1874 fu descritta da Dugit come uno dei prodotti agricoli locali degni di nota dell'isola di Naxos. Parecchi anni dopo, nel 1911, il primo censimento rurale della Grecia registra a Naxos una superficie di 111,9 ettari coltivati a patate. Nel 1926 la fama della «Πατάτα Νάξου» (Patata Naxou) si è già così estesa che il comune di Glinados sceglie la pianta della patata come proprio emblema.

L'eccellente qualità delle patate prodotte a Naxos motiva la decisione dello Stato greco di fondare nell'isola il Centro nazionale di produzione di tuberi-seme di patate nel 1953 e l'inserimento nel 1959 della «Πατάτα Νάξου» (Patata Naxou) nel registro dei prodotti di cui è obbligatoria la protezione a livello nazionale. Da allora e per anni la «Πατάτα Νάξου» (Patata Naxou) costituisce uno dei prodotti locali più lodati nelle guide turistiche nazionali e straniere.

Oggi la «Πατάτα Νάξου» (Patata Naxou) è famosissima in tutta la Grecia, come dimostrano le numerose citazioni in articoli di quotidiani e riviste. Vi si fa riferimento anche nelle guide turistiche e in riviste gastronomiche. Entra nelle ricette di famosi chef greci e negli scritti di critici gastronomici e figura nella carta di ristoranti di grido. Inoltre ogni anno le autorità locali di Naxos organizzano la festa della patata, il che conferma la fama di questo prodotto e la sua importanza storica per la comunità locale.

Caratteristica della «Πατάτα Νάξου» (Patata Naxou) è la precocità della coltura primaverile. In particolare, le pratiche colturali seguite dagli agricoltori sono importantissime in quanto la coltivazione (semina) ha luogo nei periodi che permettono di sfruttare in modo ottimale le precipitazioni stagionali e la disponibilità di risorse idriche. Inoltre, la precocità della coltura primaverile della «Πατάτα Νάξου» (Patata Naxou) è una caratteristica che conferisce al prodotto un particolare valore commerciale rendendola particolarmente richiesta all'inizio dell'estate, quando scarseggiano ancora le patate novelle.

Inoltre, dopo l'estrazione dei tuberi, i produttori di patate di Naxos procedono a una prima cernita in campo per eliminare le sostanze estranee e i tuberi danneggiati; in seguito li ammonticchiano sul campo e li ricoprono con uno strato di paglia e quindi con uno strato di piante di patata per proteggerli dal sole. Questo periodo di maturazione in campo permette di migliorare la serbevolezza della patata: l'epidermide si indurisce e diventa più spessa, e quindi più resistente al trasporto, e contemporaneamente si richiudono i vari traumi superficiali e si abbassa il contenuto di glicoalcaloidi tossici.

Le condizioni climatiche della zona che favoriscono la coltivazione della «Πατάτα Νάξου» (Patata Naxou) sono l'umidità e l'elevata temperatura, che impediscono gli attacchi da peronospora e minimizzano pertanto i rischi di perdite causate da questa grave patologia della patata; insieme alla quasi totale assenza di altri fattori patogeni sull'isola questi fattori riducono al minimo il ricorso ai prodotti di difesa delle piante. Inoltre, le temperature elevate, insieme al forte soleggiamento dell'isola, permettono di estendere a tutto l'anno il ciclo di sviluppo vegetativo della patata e determinano la maturazione ottimale dei tuberi. Infine, la differenza tra la temperatura diurna e notturna favorisce la tuberificazione e la composizione sabbiosa e argillosa del terreno permette un buon drenaggio e lo sviluppo normale di tuberi uniformi e regolari.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare:

[Articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006]

http://www.minagric.gr/greek/data/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ%20ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ%20YPAAT%2016%20ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ%202010.pdf


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.