ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.C_2011.085.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 85

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

54o anno
18 marzo 2011


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2011/C 085/01

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6121 — GEA Dutch Holding/CFS Holdings) ( 1 )

1

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2011/C 085/02

Progetto di bilancio rettificativo n. 1 dell'Unione europea per l'esercizio 2011 — Posizione del Consiglio

2

 

Commissione europea

2011/C 085/03

Tassi di cambio dell'euro

3

2011/C 085/04

Decisione della Commissione, del 17 marzo 2011, che conferisce alla Repubblica di Croazia la gestione degli aiuti a titolo della componente V sviluppo rurale dello strumento di assistenza preadesione per le misure preadesione 301 e 302 nel periodo precedente all'adesione

4

2011/C 085/05

Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione

8

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2011/C 085/06

Comunicazione della Commissione a norma dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità — Oneri di servizio pubblico in relazione a servizi aerei di linea ( 1 )

9

 

V   Avvisi

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2011/C 085/07

Principali requisiti della scheda tecnica della Újfehértói meggypálinka

10

 

Rettifiche

2011/C 085/08

Rettifica delle informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (GU C 78 dell’11.3.2011)

13

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

18.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 85/1


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.6121 — GEA Dutch Holding/CFS Holdings)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2011/C 85/01

In data 11 marzo 2011 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32011M6121. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

18.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 85/2


Progetto di bilancio rettificativo n. 1 dell'Unione europea per l'esercizio 2011 — Posizione del Consiglio

2011/C 85/02

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 314, in combinato disposto con il trattato che istituisce la Comunità europea per l'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1), modificato da ultimo dal regolamento (UE, Euratom) n. 1081/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010 (2), in particolare l'articolo 37,

considerando quanto segue:

il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2011 è stato adottato definitivamente il 15 dicembre 2010 (3),

il 14 gennaio 2011 la Commissione ha presentato una proposta contenente il progetto di bilancio rettificativo n. 1 al bilancio generale per l'esercizio 2011,

DECIDE:

Articolo unico

La posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 1 dell'Unione europea per l'esercizio 2011 è stata adottata il 15 marzo 2011.

Il testo integrale può essere consultato o scaricato visitando il sito web del Consiglio: http://www.consilium.europa.eu/

Fatto a Bruxelles, addì 15 marzo 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

MATOLCSY Gy.


(1)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1, con rettifica nella GU L 25 del 30.1.2003, pag. 43 e nella GU L 99 del 14.4.2007, pag. 18.

(2)  GU L 311 del 26.11.2010, pag. 9.

(3)  GU L 68 del 15.3.2011, pag. 1.


Commissione europea

18.3.2011   

IT

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C 85/3


Tassi di cambio dell'euro (1)

17 marzo 2011

2011/C 85/03

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,4004

JPY

yen giapponesi

110,42

DKK

corone danesi

7,4586

GBP

sterline inglesi

0,86745

SEK

corone svedesi

8,9905

CHF

franchi svizzeri

1,2625

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

7,8985

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

24,396

HUF

fiorini ungheresi

273,74

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7070

PLN

zloty polacchi

4,0790

RON

leu rumeni

4,1800

TRY

lire turche

2,2182

AUD

dollari australiani

1,4216

CAD

dollari canadesi

1,3808

HKD

dollari di Hong Kong

10,9252

NZD

dollari neozelandesi

1,9391

SGD

dollari di Singapore

1,7922

KRW

won sudcoreani

1 586,55

ZAR

rand sudafricani

9,9220

CNY

renminbi Yuan cinese

9,2076

HRK

kuna croata

7,3763

IDR

rupia indonesiana

12 298,92

MYR

ringgit malese

4,2803

PHP

peso filippino

61,477

RUB

rublo russo

40,0900

THB

baht thailandese

42,404

BRL

real brasiliano

2,3367

MXN

peso messicano

16,9434

INR

rupia indiana

63,2300


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


18.3.2011   

IT

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C 85/4


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 marzo 2011

che conferisce alla Repubblica di Croazia la gestione degli aiuti a titolo della componente V «sviluppo rurale» dello strumento di assistenza preadesione per le misure preadesione 301 e 302 nel periodo precedente all'adesione

2011/C 85/04

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (1),

visto il regolamento (CE) n. 718/2007 della Commissione, del 12 giugno 2007, che attua il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (2), in particolare l'articolo 14,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, (in appresso «il regolamento finanziario») (3), in particolare l'articolo 53 quater e l'articolo 56, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (in appresso «le modalità d'esecuzione«) (4), in particolare l'articolo 35,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1085/2006 stabilisce gli obiettivi e i principi fondamentali per l'assistenza preadesione ai paesi candidati effettivi e potenziali per il periodo dal 2007 al 2013 e ne assegna l'attuazione alla Commissione.

(2)

Gli articoli 11, 12, 13, 14, 18 e 186 del regolamento (CE) n. 718/2007 autorizzano la Commissione a conferire ai paesi beneficiari i poteri di gestione e definiscono le condizioni per tale conferimento per quanto riguarda la componente V «sviluppo rurale» dello strumento di assistenza preadesione.

(3)

A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 718/2007, la Commissione e il paese beneficiario concludono un accordo quadro al fine di definire e concordare le regole della cooperazione riguardante l'assistenza finanziaria dell'Unione a favore del paese beneficiario. Ove opportuno, l'accordo quadro può essere integrato da un accordo settoriale, o da accordi settoriali, contenenti le disposizioni specifiche relative alle singole componenti.

(4)

Per il conferimento dei poteri di gestione al paese beneficiario occorre che siano soddisfatte le condizioni stabilite dall'articolo 53 quater e dall'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento finanziario e dall'articolo 35 delle modalità d'esecuzione.

(5)

Il 17 dicembre 2007 tra il governo della Repubblica di Croazia e la Commissione dell'Unione europea è stato concluso un accordo quadro sulle regole della cooperazione relativa all'assistenza finanziaria comunitaria a favore della Repubblica di Croazia nell'ambito dello strumento di assistenza preadesione (IPA).

(6)

Il programma per l'agricoltura e lo sviluppo rurale della Repubblica di Croazia nell'ambito dell'IPA (in appresso «programma IPARD»), approvato con decisione C(2008) 690 della Commissione, del 25 febbraio 2008, in conformità all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio e all'articolo 184 del regolamento (CE) n. 718/2007, conteneva un piano per i contributi annuali dell'Unione nonché l'accordo di finanziamento.

(7)

L'accordo settoriale concluso il 12 gennaio 2009 tra la Commissione europea, in nome e per conto dell'Unione europea, e il governo della Repubblica di Croazia, per conto della Repubblica di Croazia, integra le disposizioni dell'accordo quadro, introducendo le disposizioni specifiche per l'attuazione e l'esecuzione del programma IPARD per l'agricoltura e lo sviluppo rurale della Repubblica di Croazia a titolo dello strumento di assistenza preadesione (IPA).

(8)

Il programma IPARD è stato modificato da ultimo il 26 novembre 2010 dalla decisione C(2010) 8462 della Commissione.

(9)

In base all'articolo 21 del regolamento (CE) n. 718/2007 della Commissione, il paese beneficiario designa le autorità e gli organismi responsabili dell'esecuzione del programma IPARD, ossia il funzionario accreditante competente, l'ordinatore nazionale, il fondo nazionale, l'autorità di gestione, l'agenzia IPARD e l'autorità di audit.

(10)

Il governo croato ha designato come fondo nazionale il Settore del fondo nazionale, un'entità organizzativa della Tesoreria di Stato all'interno del ministero delle Finanze, che assumerà le funzioni e le responsabilità indicate nell'allegato I dell'accordo settoriale.

(11)

Il governo croato ha designato come agenzia IPARD l'organismo pagatore per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale, che assumerà le funzioni e le responsabilità indicate nell'allegato I dell'accordo settoriale.

(12)

Il governo croato ha designato come autorità di gestione la Direzione per lo sviluppo rurale, autorità per la gestione del programma Sapard/IPARD, all'interno del ministero dell'Agricoltura, della pesca e dello sviluppo rurale, che assumerà le funzioni e le responsabilità indicate nell'allegato I dell'accordo settoriale.

(13)

Il funzionario accreditante competente ha comunicato alla Commissione europea, il 12 novembre 2008, l'accreditamento dell'ordinatore nazionale e del fondo nazionale in conformità dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 718/2007.

(14)

L'ordinatore nazionale ha comunicato alla Commissione europea il 12 novembre 2008 l'accreditamento della struttura operativa preposta alla gestione e all'attuazione della componente V «sviluppo rurale» dell'IPA per le misure 101, 103 e 301 in conformità all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 718/2007. Il 6 maggio 2010 l'ordinatore nazionale ha deciso di adottare un Addendum alla decisione sull'accreditamento nazionale per la misura IPARD 301.

(15)

Il 28 maggio 2010 l'ordinatore nazionale ha comunicato alla Commissione europea l'accreditamento della struttura operativa preposta alla gestione e all'attuazione della componente V «sviluppo rurale» dell'IPA — Sviluppo rurale per la sottomisura 202/1 «Acquisizione di competenze», e per le misure 302 «Diversificazione e sviluppo delle attività economiche rurali» e 501 «Assistenza tecnica», in conformità all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 718/2007.

(16)

Il 21 dicembre 2010 l'ordinatore nazionale ha comunicato alla Commissione europea la revoca del riconoscimento della Struttura operativa incaricata della gestione e dell'attuazione della componente V «sviluppo rurale» dell'IPA per la sottomisura 201/1.

(17)

Il 16 marzo 2009 le autorità croate hanno fornito alla Commissione l'elenco delle spese ammissibili per le misure 101, 103 e 301, in conformità all'articolo 32, paragrafo 3, dell'accordo settoriale. La Commissione ha approvato l'elenco l'8 aprile 2009.

(18)

Il 29 ottobre 2010 le autorità croate hanno fornito alla Commissione l'ultimo elenco modificato delle spese ammissibili per la misura 302, in conformità all'articolo 32, paragrafo 3, dell'accordo settoriale. La Commissione ha approvato l'elenco il 10 novembre 2010.

(19)

Il 24 novembre 2009 le autorità croate hanno fornito alla Commissione l'elenco delle spese ammissibili per la misura 501 in conformità all'articolo 32, paragrafo 3, dell'accordo settoriale. La Commissione ha approvato l'elenco il 29 marzo 2010.

(20)

L'organismo pagatore per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale, che funge da agenzia IPARD, e la Direzione per lo sviluppo rurale, che funge da autorità per la gestione del programma Sapard/IPARD, saranno incaricati di attuare le tre misure seguenti accreditate dall'ordinatore nazionale: 301 «Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali», 302 «Diversificazione e sviluppo delle attività economiche rurali» e 501 «Assistenza tecnica» come definito nel programma; oltre alle due misure la cui gestione era stata conferita nel 2009 sulle sette previste nel programma IPARD.

(21)

Per tenere conto di quanto disposto dall'articolo 19, paragrafo 1, dell'accordo quadro, le spese in conformità della presente decisione sono ammesse a beneficiare del cofinanziamento da parte dell'Unione solo se non sono pagate prima della data della decisione sul conferimento dei poteri di gestione, ad eccezione della misura 501 «Assistenza tecnica» di cui all'articolo 19, paragrafo 2, dell'accordo quadro e delle spese generali di cui all'articolo 172, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 718/2007. Le spese sono ammissibili se effettuate secondo i principi di una sana gestione finanziaria, in particolare i principi di economia e efficienza dei costi.

(22)

Il regolamento (CE) n. 718/2007 prevede all'articolo 18, paragrafo 2, la possibilità di derogare all'obbligo di effettuare i controlli ex ante a condizione che si esamini caso per caso l'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo, e stabilisce norme particolareggiate per eseguire detto esame.

(23)

In applicazione degli articoli 14 e 18 del regolamento (CE) n. 718/2007, sono stati esaminati gli accreditamenti di cui agli articoli 11, 12 e 13 del regolamento stesso e sono state controllate, anche mediante verifiche sul posto, le procedure e le strutture delle autorità e degli organismi interessati, indicate nella domanda presentata dall'ordinatore nazionale.

(24)

Le verifiche condotte dalla Commissione per la misura 301 «Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali» e per la misura 302 «Diversificazione e sviluppo delle attività economiche rurali» si basano su un sistema che è già predisposto, ma non ancora operativo per tutti gli elementi che servono allo scopo.

(25)

Sebbene l'autorità di audit non sia direttamente oggetto della presente decisione, mediante verifiche sul posto ne è stato valutato il livello di preparazione a fungere da organismo di audit funzionalmente indipendente alla data di presentazione alla Commissione del fascicolo di accreditamento per il conferimento dei poteri di gestione.

(26)

Il rispetto da parte della Croazia delle condizioni previste dall'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento finanziario e dagli articoli 11, 12 e 13 del regolamento (CE) n. 718/2007 è stato valutato per mezzo di verifiche sul posto.

(27)

Dalla valutazione è risultato che la Croazia rispetta le suddette condizioni per le misure 301 e 302. Tuttavia, l'organismo pagatore per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale, che funge da agenzia IPARD, non ha ancora applicato debitamente i criteri di accreditamento per le funzioni che è tenuta a svolgere nell'ambito dell'attuazione della misura 501.

(28)

È pertanto opportuno rinunciare a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 718/2007 all'approvazione ex ante prevista dall'articolo 165 del regolamento finanziario e conferire all'ordinatore nazionale, al fondo nazionale, all'agenzia IPARD e all'autorità di gestione i poteri di gestione in forma decentrata per le misure 301 e 302 del programma per la Croazia,

DECIDE:

Articolo 1

1.   La gestione dell'assistenza fornita nell'ambito della componente V «sviluppo rurale» dello strumento di assistenza preadesione (IPA) è conferita agli organismi interessati alle condizioni stabilite nella presente decisione.

2.   A norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 718/2007, per la misura 301 «Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali» e per la misura 302 «Diversificazione e sviluppo delle attività economiche rurali», si rinuncia ai controlli ex-ante, da parte della Commissione, delle funzioni di gestione, pagamento e attuazione svolte dalla Repubblica di Croazia.

Articolo 2

La presente decisione si applica con riferimento alle seguenti strutture, autorità e organismi designati dalla Repubblica di Croazia per la gestione delle misure 301 e 302 del programma previsto a titolo della componente V dell'IPA:

a)

ordinatore nazionale;

b)

fondo nazionale;

c)

struttura operativa per la componente V dell'IPA:

autorità di gestione,

agenzia IPARD.

Articolo 3

1.   I poteri di gestione sono conferiti alle strutture, agli organismi e alle autorità indicati nell'articolo 2 della presente decisione.

2.   Le autorità nazionali svolgono ulteriori verifiche in relazione alle strutture, agli organismi e alle autorità di cui all'articolo 2 della presente decisione, per accertarsi che i sistemi di gestione e controllo funzionino in modo soddisfacente. Le verifiche si effettuano prima che sia presentata la prima dichiarazione di spesa con cui è richiesto il rimborso relativo alle misure di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 4

1.   Le spese pagate prima della data della presente decisione non sono in alcun caso ammissibili, a eccezione delle spese generali di cui all'articolo 172, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 718/2007.

2.   Le spese sono ammissibili se effettuate secondo i principi di una sana gestione finanziaria, in particolare i principi di economia e efficienza dei costi.

Articolo 5

1.   Fatte salve eventuali decisioni di concessione di contributi a singoli beneficiari nell'ambito del programma IPARD, per la misura 301 si applicano le condizioni di ammissibilità delle spese proposte dalla Croazia con lettera n. «Class: NP 018-04/09-01/106, rif. numero: 525-12-3-0472/09-2» del 16 marzo 2009, protocollata alla Commissione il 26 marzo 2009 con il n. 8151.

2.   Fatte salve eventuali decisioni di concessione di contributi a singoli beneficiari nell'ambito del programma IPARD, per la misura 302 si applicano le condizioni di ammissibilità delle spese proposte dalla Croazia con lettera n. «Class: NP 011-02/09-01/72, rif. numero: 525-12-3-0473/10-30» del 19 ottobre 2010, protocollata alla Commissione il 29 ottobre 2010 con il n. 761752.

Articolo 6

1.   La Commissione controlla l'adempimento degli obblighi per il conferimento dei poteri di gestione di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 718/2007.

2.   La Commissione, qualora ritenga, in qualsiasi momento durante l'attuazione della presente decisione, che la Repubblica di Croazia non rispetti più gli obblighi prescritti dalla stessa, può decidere di sospendere o revocare il conferimento dei poteri di gestione, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 718/2007.

3.   Come previsto all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 718/2007 della Commissione la repubblica di Croazia garantisce:

lo svolgimento di indagini e un efficace trattamento dei casi sospetti di frode e irregolarità; garantisce inoltre il funzionamento di un meccanismo di controllo e di informazione equivalente a quello citato nel regolamento (CE) n. 1828/2006,

l'attuazione di misure di prevenzione delle frodi da parte dei propri organismi nazionali. Le misure di prevenzione delle frodi adottate sono comunicate anche alla Commissione.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2011.

Per la Commissione

Dacian CIOLOŞ

Membro della Commissione


(1)  GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82.

(2)  GU L 170 del 29.6.2007, pag. 1.

(3)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(4)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.


18.3.2011   

IT

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C 85/8


Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione

2011/C 85/05

Image

Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 euro emessa dall’Italia e destinata alla circolazione

Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta l’area dell’euro. Per informare i cittadini e quanti, nell’esercizio della loro professione, si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro (1). Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 (2), gli Stati membri dell’area dell’euro e i paesi che hanno concluso con la Comunità un accordo monetario relativo all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.

Paese di emissione: Italia.

Oggetto della commemorazione: 150o anniversario dell’Unità d’Italia.

Descrizione del disegno: Al centro della parte interna della moneta sono raffigurate tre bandiere italiane mosse dal vento, che rappresentano rispettivamente il cinquantesimo anniversario del 1911, del 1961 e del 2011 e simboleggiano la continuità nel tempo: è questo il logo del 150o anniversario dell’Unità d’Italia. In alto è riportata l’iscrizione «150o DELL’UNITÀ D’ITALIA», a destra il monogramma del paese di emissione «RI» (Repubblica Italiana), mentre in basso figurano le date «1861 › 2011 › › ». Sotto le date, al centro, è inserito il marchio della zecca «R» e sulla destra sono indicate le iniziali dell’incisore Ettore Lorenzo Frapiccini, seguite dalle prime tre lettere della sua professione: «ELF INC».

Sull’anello esterno della moneta figurano le dodici stelle della bandiera dell’Unione europea.

Volume di emissione: 10 milioni di monete.

Data di emissione: marzo 2011.


(1)  Per la faccia nazionale delle altre monete in euro destinate alla circolazione, cfr. http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/cash/coins/index_en.htm

(2)  Cfr. le conclusioni del Consiglio «Affari economici e finanziari» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l’emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

18.3.2011   

IT

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C 85/9


Comunicazione della Commissione a norma dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

Oneri di servizio pubblico in relazione a servizi aerei di linea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2011/C 85/06

Stato membro

Francia

Rotte interessate

Clermont-Ferrand–Lille

Clermont-Ferrand–Marsiglia

Clermont-Ferrand–Strasburgo

Clermont-Ferrand–Tolosa

Data di entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico

Abrogazione

Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo e qualsiasi informazione e/o documentazione pertinente correlata agli oneri di servizio pubblico

Decreto del 2 febbraio 2011 che abroga i decreti del 26 novembre 2009 relativi all’imposizione di oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea tra Clermont-Ferrand, da una parte, e Lille, Marsiglia, Strasburgo e Tolosa, dall’altra

NOR: DEVA1103124A

http://www.legifrance.gouv.fr/initRechTexte.do

Per qualsiasi informazione:

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V Avvisi

ALTRI ATTI

Commissione europea

18.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 85/10


PRINCIPALI REQUISITI DELLA SCHEDA TECNICA DELLA ÚJFEHÉRTÓI MEGGYPÁLINKA

2011/C 85/07

INTRODUZIONE

In data 8 giugno 2010 l'Ungheria ha presentato domanda di registrazione come indicazione geografica per «újfehértói meggypálinka» ai sensi del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio.

Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 110/2008 la Commissione verifica, entro dodici mesi dalla data di presentazione della domanda di cui al paragrafo 1 dello stesso articolo, la conformità della domanda stessa.

Detta verifica è stata fatta e ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 6, i servizi della Commissione hanno annunciato, durante la 101a riunione del comitato per le bevande spiritose del 17 novembre 2010, che la domanda è conforme alle disposizioni del regolamento.

Pertanto i principali requisiti della scheda tecnica sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.

Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 7, entro sei mesi dalla data di pubblicazione dei principali requisiti della scheda tecnica, qualsiasi persona fisica o giuridica titolare di un interesse legittimo può opporsi alla registrazione dell'indicazione geografica nell'allegato III se ritiene che non siano soddisfatte le condizioni prescritte dal presente regolamento. L'opposizione, che deve essere debitamente motivata, è presentata alla Commissione in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea o corredata di una traduzione in una di tali lingue.

PRINCIPALI REQUISITI DELLA SCHEDA TECNICA DELLA «ÚJFEHÉRTÓI MEGGYPÁLINKA»

A.   Denominazione e categoria della bevanda spiritosa contente l'indicazione geografica:

Nome: Újfehértói meggypálinka.

Categoria di bevande spiritose: acquavite di frutta [categoria 9 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008].

B.   Descrizione della bevanda spiritosa, incluse le principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche e organolettiche:

Caratteristiche organolettiche:

Acquavite chiara, incolore, con piacevole sapore e aroma di ciliegia acida, note agrumate della frutta e note di marzapane dei noccioli di ciliegia acida.

Caratteristiche fisico-chimiche:

titolo alcolometrico

:

min. 40 % vol;

tenore di alcole metilico

:

max. 1 000 g/hl di alc. a 100 % vol;

tenore di sostanze volatili

:

min. 200 g/hl di alc. a 100 % vol;

tenore di acido cianidrico

:

max. 7 g/hl di alc. a 100 % vol.

C.   Delimitazione della zona geografica:

La Újfehértói meggypálinka può essere originaria soltanto delle seguenti località della contea di Szabolcs-Szatmár-Bereg: Bálintbokor, Butyka, Császárszállás, Érpatak, Geszteréd, Kálmánháza, Kismicske, Kisszegegyháza, Lászlótanya, Ludastó, Petőfitanya, Szirond, Újfehértó, Újsortanya, Táncsicstag, Vadastag, Zsindelyes.

D.   Descrizione del metodo di ottenimento di Újfehértói meggypálinka:

La Újfehértói meggypálinka può essere prodotta solo con ciliegie acide delle varietà «Újfehértói fürtös» e «Debreceni bőtermő».

È vietata l'aggiunta di additivi o zucchero alla polpa di frutta.

Nella fase della riduzione in poltiglia, alla massa di ciliegie acide con nocciolo sono aggiunti lieviti appositamente trattati e reidratati.

Le acquaviti ottenute da frutta con nocciolo devono presentare un tipico «sapore da nocciolo di frutta». Pertanto, se necessario, oltre alla quantità consentita di frammenti di nocciolo (max. 3 %), la pasta in fermentazione è arricchita con frammenti di nocciolo essiccati.

La pasta fermentata di ciliegie acide può essere distillata con due metodi (la distillazione discontinua, «kisüsti», oppure la distillazione continua). Una volta terminata la distillazione, il distillato riposa e matura per almeno 3 mesi in contenitori di acciaio inossidabile.

E.   Elementi che dimostrano il legame con l'ambiente geografico o con l'origine geografica:

La zona geografica in oggetto è caratterizzata da un suolo prevalentemente sabbioso, con presenza di humus su rocce arenose. Il tenore di humus è superiore all'1 % e lo strato superficiale del suolo è pari a 40 cm. La ritenzione idrica e la permeabilità sono buone, il terreno è areato e raramente secco, e le sostanze nutritive sono sufficienti per ottenere un buon raccolto. Anche le proprietà del suolo in termini di gestione dell'umidità sono apprezzabili grazie alla combinazione tra una moderata permeabilità e una buona capacità di ritenzione idrica. L'aerazione e l'equilibrio dei nutrienti del terreno sono ulteriori fattori positivi.

Le caratteristiche della zona geografica si sposano perfettamente con i requisiti di produzione della varietà di ciliegie acide Újfehértói fürtös. Dunque non è un caso che queste terre abbiano dato origine alla coltivazione di ciliegie acide, inclusa la varietà Újfehértói fürtös, e che proprio qui si produca la maggior parte di ciliegie acide della contea di Szabolcs-Szatmár-Bereg.

A Újfehértó, come del resto in tutta la pianura ungherese, la frutta ha svolto un ruolo importante nella dieta della popolazione. Uno dei frutti locali è, per l'appunto, la ciliegia acida, le cui varietà selvatiche erano presenti nelle zone vicine già all'inizio del 17esimo secolo.

I piccoli agricoltori che possedevano i terreni e i frutteti più estesi producevano la propria «pálinka» nei mesi estivi, contemporaneamente alla «pálinka» del raccolto destinata alla popolazione locale.

Dall'inizio del XIX secolo nella zona di Újfehértó erano presenti numerosi ed estesi vigneti. Accanto alle vigne si coltivavano vari alberi da frutta, come ad esempio i ciliegi acidi semi-selvatici detti «cigànymeggy» e, in numero crescente, i ciliegi acidi Szilágyi e Pándy. A metà degli anni '70 del XX secolo i frutteti di ciliegi acidi hanno iniziato ad espandersi nelle piccole aziende agricole, soprattutto la varietà di ciliegie acide Pándy e la ciliegia acida «fürtös», creata nel 1965 nel centro di ricerca di Újfehértó.

A Újfehértó sorgevano due grandi distillerie: una era finanziata dalla collettività locale, l'altra dai proprietari terrieri locali. La prima era ubicata nella zona settentrionale della località, la seconda, fondata da Lőrinc Csernyus, primo luogotenente nella rivoluzione del 1848-1849, è ancora operativa in via Rákóczi út.

In generale possiamo sostenere che, tenendo conto delle condizioni climatiche favorevoli, la produzione e il consumo di «pálinka» di ciliegie acide vantano una lunga tradizione nell'area in oggetto.

La «Újfehértói meggypálinka» può essere prodotta e imbottigliata esclusivamente nelle distillerie della suddetta area geografica.

F.   Eventuali condizioni da rispettare in forza di disposizioni dell'Unione e/o nazionali e/o regionali:

articolo 17 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio,

legge LXXIII del 2008 sulla «pálinka» di frutta, sulla «pálinka» di vinacce e sul «Pálinka National Council».

G.   Nome e indirizzo del richiedente:

Nome

:

Zsindelyes Pálinkafőzde Kft.

Indirizzo postale

:

Érpatak

Zsindelyes tanya 1.

4245

MAGYARORSZÁG/HUNGARY

H.   Informazioni supplementari all'indicazione geografica e/o disposizioni specifiche di etichettatura:

Le indicazioni contengono le seguenti diciture oltre a quanto stabilito dalla normativa:

 

«Újfehértói meggypálinka»,

 

«Indicazione geografica».


Rettifiche

18.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 85/13


Rettifica delle informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 78 dell’11 marzo 2011 )

2011/C 85/08

A pagina 20:

anziché:

«Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.31163»,

leggi:

«Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

X 282/10 (SA.31163)».