ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.C_2011.077.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 77

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

54o anno
11 marzo 2011


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

PARERI

 

Commissione europea

2011/C 077/01

Parere della Commissione, del 10 marzo 2011, sul piano di smaltimento dei rifiuti radioattivi provenienti dall’impianto di smaltimento di rifiuti a bassa radioattività di Lillyhall, ubicato in Cumbria, Regno Unito, conformemente all'articolo 37 del trattato Euratom

1

2011/C 077/02

Parere della Commissione, del 10 marzo 2011, sul piano di smaltimento dei rifiuti radioattivi provenienti dall’impianto di smaltimento di rifiuti a bassa radioattività di Clifton Marsh, ubicato nel Lancashire, Regno Unito, conformemente all'articolo 37 del trattato Euratom

3

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2011/C 077/03

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6115 — Steinhoff/Conforama) ( 1 )

4

2011/C 077/04

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6137 — Citigroup/Maltby Acquisitions Limited) ( 1 )

4

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2011/C 077/05

Avviso all'attenzione delle persone e delle entità cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2011/137/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

5

 

Commissione europea

2011/C 077/06

Tassi di cambio dell'euro

6

2011/C 077/07

Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori(Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della direttiva)  ( 1 )

7

2011/C 077/08

Comunicazione della Commissione relativa alla procedura di cui all’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 96/67/CE del Consiglio

10

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2011/C 077/09

Elenco degli impianti autorizzati per il trattamento degli alimenti e dei loro ingredienti con radiazioni ionizzanti negli Stati membri (In conformità all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti) (Il presente testo annulla e sostituisce il testo pubblicato nella GU C 187 del 7.8.2003, pag. 13)

14

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

Consiglio

2011/C 077/10

Proroga della validità degli elenchi di idoneità stabiliti

18

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2011/C 077/11

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6149 — Suntory/Castel/GMdF/Savour Club/MAAF Subsidiaries) ( 1 )

19

2011/C 077/12

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6140 — DuPont/Danisco) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

20

2011/C 077/13

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6116 — Europ Assistance France/Malakoff Mederic/EAP France) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

21

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

PARERI

Commissione europea

11.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 77/1


PARERE DELLA COMMISSIONE

del 10 marzo 2011

sul piano di smaltimento dei rifiuti radioattivi provenienti dall’impianto di smaltimento di rifiuti a bassa radioattività di Lillyhall, ubicato in Cumbria, Regno Unito, conformemente all'articolo 37 del trattato Euratom

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

2011/C 77/01

Il 1o settembre 2010 la Commissione europea ha ricevuto dal governo britannico, a norma dell'articolo 37 del trattato Euratom, i dati generali del progetto relativo allo smaltimento dei rifiuti radioattivi provenienti dall’impianto di smaltimento di rifiuti a bassa radioattività di Lillyhall.

Sulla base di tali dati e di ulteriori informazioni richieste dalla Commissione l'8 ottobre 2010 e fornite dalle autorità britanniche il 13 dicembre 2010 e dopo aver consultato il gruppo di esperti, la Commissione ha formulato il seguente parere:

1)

la distanza tra l'impianto di smaltimento e il punto più vicino situato nel territorio di un altro Stato membro (nella fattispecie l'Irlanda) è di 180 km;

2)

durante il periodo di operatività dell’impianto di smaltimento:

i rifiuti radioattivi saranno collocati nell’impianto di smaltimento senza l’intenzione di recuperarli,

l’impianto di smaltimento non è soggetto ad un’autorizzazione di scarico per gli effluenti radioattivi liquidi e gassosi. Tuttavia l’impianto di smaltimento emetterà dei gas radioattivi che non comportano un'esposizione rilevante sotto il profilo sanitario della popolazione di un altro Stato membro,

in caso di scarichi non programmati di effluenti radioattivi, a seguito di un incidente del tipo e dell’entità contemplati nei dati generali, le dosi cui potrebbe essere esposto un altro Stato membro non sarebbero tali da avere effetti rilevanti, sotto il profilo sanitario, sulla popolazione di tale Stato;

3)

successivamente al periodo di operatività dell’impianto di smaltimento:

le misure previste per la chiusura definitiva dell’impianto di smaltimento, descritte nei dati generali, offrono l’assicurazione che le conclusioni di cui al punto 2 supra resteranno valide nel lungo termine.

In conclusione, la Commissione è del parere che la realizzazione del progetto relativo allo smaltimento dei rifiuti radioattivi, sotto qualsiasi forma, provenienti dall’impianto di smaltimento di rifiuti a bassa radioattività di Lillyhall, nel Regno Unito, non è tale da comportare, sia durante la sua normale vita operativa che dopo la sua chiusura definitiva, né in caso di incidenti del tipo e dell’entità contemplati nei dati generali, una contaminazione radioattiva delle acque, del suolo o dell’aria di un altro Stato membro.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2011.

Per la Commissione

Günther OETTINGER

Membro della Commissione


11.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 77/3


PARERE DELLA COMMISSIONE

del 10 marzo 2011

sul piano di smaltimento dei rifiuti radioattivi provenienti dall’impianto di smaltimento di rifiuti a bassa radioattività di Clifton Marsh, ubicato nel Lancashire, Regno Unito, conformemente all'articolo 37 del trattato Euratom

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

2011/C 77/02

Il 23 settembre 2010 la Commissione europea ha ricevuto dal governo britannico, a norma dell'articolo 37 del trattato Euratom, i dati generali del progetto relativo allo smaltimento dei rifiuti radioattivi provenienti dall’impianto di smaltimento di rifiuti a bassa radioattività Clifton Marsh.

Sulla base di tali dati e di ulteriori informazioni richieste l’11 ottobre 2010 e fornite dalle autorità britanniche il 25 novembre 2010, dopo aver consultato il gruppo di esperti, la Commissione ha formulato il seguente parere:

1)

la distanza tra l'impianto e il punto più vicino situato nel territorio di un altro Stato membro (nella fattispecie l'Irlanda) è di 180 km;

2)

durante il periodo di operatività dell’impianto di smaltimento:

i rifiuti radioattivi saranno immagazzinati nell’impianto di smaltimento senza l’intenzione di recuperarli,

l’impianto di smaltimento non è soggetto ad un’autorizzazione di scarico per gli effluenti radioattivi liquidi e gassosi. Tuttavia l’impianto di smaltimento emetterà dei gas radioattivi che non comportano un'esposizione rilevante sotto il profilo sanitario della popolazione di un altro Stato membro,

in caso di scarichi non programmati di effluenti radioattivi, a seguito di un incidente del tipo e dell’entità contemplati nei dati generali, le dosi cui potrebbe essere esposto un altro Stato membro non sarebbero tali da avere effetti rilevanti, sotto il profilo sanitario, sulla popolazione di tale Stato;

3)

successivamente al periodo di operatività dell’impianto di smaltimento:

le misure previste per la chiusura definitiva dell’impianto di smaltimento, descritte nei dati generali, offrono l’assicurazione che le conclusioni di cui al punto 2 supra resteranno valide nel lungo termine.

In conclusione, la Commissione è del parere che la realizzazione del progetto relativo allo smaltimento dei rifiuti radioattivi, sotto qualsiasi forma, provenienti dall’impianto di smaltimento di rifiuti a bassa radioattività di Clifton Marsh nel Regno Unito non è tale da comportare, sia durante la sua normale vita operativa che dopo la sua chiusura definitiva, né in caso di incidenti del tipo e dell’entità contemplati nei dati generali, una contaminazione radioattiva delle acque, del suolo o dell’aria di un altro Stato membro.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2011.

Per la Commissione

Günther OETTINGER

Membro della Commissione


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

11.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 77/4


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.6115 — Steinhoff/Conforama)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2011/C 77/03

In data 7 marzo 2011 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32011M6115. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


11.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 77/4


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.6137 — Citigroup/Maltby Acquisitions Limited)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2011/C 77/04

In data 1o marzo 2011 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32011M6137. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

11.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 77/5


Avviso all'attenzione delle persone e delle entità cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2011/137/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

2011/C 77/05

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone e delle entità che figurano nell'allegato della decisione di esecuzione 2011/156/PESC del Consiglio (1) e nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 233/2011 del Consiglio (2) concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Libia.

Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso che le persone e le entità che figurano nei suddetti allegati dovranno essere incluse nell'elenco delle persone e delle entità oggetto delle misure restrittive contemplate dalla decisione 2011/137/PESC del Consiglio (3) e dal regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio (4) concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Libia.

Si richiama l'attenzione delle persone e delle entità interessate sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all'allegato IV del regolamento (UE) n. 204/2011, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 7 del regolamento).

Le persone e le entità in questione possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nell'elenco summenzionato al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea

Segretariato generale

Coordinamento TEFS

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Si richiama inoltre l'attenzione delle persone e delle entità interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma e all'articolo 263, quarto e sesto comma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


(1)  GU L 64 dell’11.3.2001, pag. 29.

(2)  GU L 64 dell’11.3.2001, pag. 13.

(3)  GU L 58 del 3.3.2011, pag. 53.

(4)  GU L 58 del 3.3.2011, pag. 1.


Commissione europea

11.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 77/6


Tassi di cambio dell'euro (1)

10 marzo 2011

2011/C 77/06

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,3817

JPY

yen giapponesi

114,78

DKK

corone danesi

7,4581

GBP

sterline inglesi

0,85655

SEK

corone svedesi

8,8115

CHF

franchi svizzeri

1,2914

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

7,7820

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

24,362

HUF

fiorini ungheresi

272,98

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7065

PLN

zloty polacchi

3,9915

RON

leu rumeni

4,1920

TRY

lire turche

2,1823

AUD

dollari australiani

1,3782

CAD

dollari canadesi

1,3416

HKD

dollari di Hong Kong

10,7640

NZD

dollari neozelandesi

1,8795

SGD

dollari di Singapore

1,7566

KRW

won sudcoreani

1 551,67

ZAR

rand sudafricani

9,5160

CNY

renminbi Yuan cinese

9,0845

HRK

kuna croata

7,3925

IDR

rupia indonesiana

12 134,82

MYR

ringgit malese

4,1962

PHP

peso filippino

60,066

RUB

rublo russo

39,4100

THB

baht thailandese

41,976

BRL

real brasiliano

2,2919

MXN

peso messicano

16,4954

INR

rupia indiana

62,4290


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


11.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 77/7


Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della direttiva)

2011/C 77/07

OEN (1)

Riferimento e titolo della norma

(Documento di riferimento)

Prima pubblicazione GU

Riferimento della norma sostituita

Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita

Nota 1

CEN

EN 81-1:1998

Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori e dei montacarichi — Parte 1: Ascensori elettrici

31.3.1999

 

 

EN 81-1:1998/A1:2005

2.8.2006

Nota 3

Data scaduta

(2.8.2006)

EN 81-1:1998/A2:2004

6.8.2005

Nota 3

Data scaduta

(6.8.2005)

EN 81-1:1998/AC:1999

8.9.2009

 

 

Nota 4: la norma EN 81-28:2003, sostituisce parzialmente il punto 14.2.3 delle norme EN 81-1 e EN 81-2 per quanto riguarda i sistemi di allarme e le norme EN 81-1 e EN 81-2 saranno modificate di conseguenza alla prossima revisione.

CEN

EN 81-1:1998+A3:2009

Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori — Parte 1: Ascensori elettrici

2.3.2010

EN 81-1:1998

Nota 2.1

31.12.2011

La data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita, inizialmente fissata al 30 giugno 2011, è stata posticipata di sei mesi.

CEN

EN 81-2:1998

Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori e dei montacarichi — Parte 2: Ascensori idraulici

31.3.1999

 

 

EN 81-2:1998/A1:2005

2.8.2006

Nota 3

Data scaduta

(2.8.2006)

EN 81-2:1998/A2:2004

6.8.2005

Nota 3

Data scaduta

(6.8.2005)

EN 81-2:1998/AC:1999

8.9.2009

 

 

Nota 4: la norma EN 81-28:2003, sostituisce parzialmente il punto 14.2.3 delle norme EN 81-1 e EN 81-2 per quanto riguarda i sistemi di allarme e le norme EN 81-1 e EN 81-2 saranno modificate di conseguenza alla prossima revisione.

CEN

EN 81-2:1998+A3:2009

Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori — Parte 2: Ascensori idraulici

2.3.2010

EN 81-2:1998

Nota 2.1

31.12.2011

La data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita, inizialmente fissata al 30 giugno 2011, è stata posticipata di sei mesi.

CEN

EN 81-21:2009

Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori — Ascensori per il trasporto di persone e cose — Parte 21: Ascensori nuovi per persone e cose in edifici esistenti

5.11.2009

 

 

CEN

EN 81-28:2003

Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori — Ascensori per il trasporto di persone e merci — Parte 28: Teleallarmi per ascensori e ascensori per merci

10.2.2004

 

 

Nota 4: la norma EN 81-28:2003, sostituisce parzialmente il punto 14.2.3 delle norme EN 81-1 e EN 81-2 per quanto riguarda i sistemi di allarme e le norme EN 81-1 e EN 81-2 saranno modificate di conseguenza alla prossima revisione.

CEN

EN 81-58:2003

Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori — Controlli e prove — Parte 58: Prove di resistenza al fuoco per le porte di piano

10.2.2004

 

 

CEN

EN 81-70:2003

Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori — Applicazioni particolari per ascensori per passeggeri e per merci — Parte 70: Accessibilità agli ascensori delle persone, compresi i disabili

6.8.2005

 

 

EN 81-70:2003/A1:2004

6.8.2005

Nota 3

 

CEN

EN 81-71:2005+A1:2006

Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori — Applicazioni particolari per ascensori per trasporto di persone e merci — Parte 71: Ascensori resistenti ai vandali

11.10.2007

EN 81-71:2005

Nota 2.1

Data scaduta

(11.10.2007)

CEN

EN 81-72:2003

Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori — Applicazioni particolari per ascensori per passeggeri e per merci — Parte 72: Ascensori antincendio

10.2.2004

 

 

CEN

EN 81-73:2005

Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori — Applicazioni particolari per ascensori per trasporto di persone e merci — Parte 73: Comportamento degli ascensori in caso di incendio

2.8.2006

 

 

CEN

EN 12016:2004+A1:2008

Compatibilità elettromagnetica — Norma per famiglia di prodotti per ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili — Immunità

28.10.2008

EN 12016:2004

Nota 2.1

Data scaduta

(28.12.2009)

CEN

EN 12385-3:2004+A1:2008

Funi di acciaio — Sicurezza — Parte 3: Informazioni per l'uso e la manutenzione

28.10.2008

EN 12385-3:2004

Nota 2.1

Data scaduta

(28.12.2009)

CEN

EN 12385-5:2002

Funi di acciaio — Sicurezza — Parte 5: Funi a trefoli per ascensori

6.8.2005

 

 

EN 12385-5:2002/AC:2005

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13015:2001+A1:2008

Manutenzione di ascensori e scale mobili — Regole per le istruzioni di manutenzione

28.10.2008

EN 13015:2001

Nota 2.1

Data scaduta

(28.12.2009)

CEN

EN 13411-7:2006+A1:2008

Estremità per funi di acciaio — Sicurezza — Parte 7: Capicorda simmetrici a cuneo

8.9.2009

EN 13411-7:2006

Nota 2.1

Data scaduta

(28.12.2009)

Nota 1:

in genere la data di cessazione della presunzione di conformità coincide con la data di ritiro («dow»), fissata dall’organismo europeo di normalizzazione, ma è bene richiamare l’attenzione di coloro che utilizzano queste norme sul fatto che in alcuni casi eccezionali può avvenire diversamente.

Nota 2.1:

la norma nuova (o modificata) ha lo stesso campo di applicazione della norma sostituita. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva.

Nota 2.2:

la nuova norma ha un campo di applicazione più ampio delle norme sostituite. Alla data stabilita le norme sostituite cessano di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva.

Nota 2.3:

la nuova norma ha un campo di applicazione più limitato rispetto alla norma sostituita. Alla data stabilita la norma (parzialmente) sostituita cessa di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva per quei prodotti che rientrano nel campo di applicazione della nuova norma. La presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva per i prodotti che rientrano ancora nel campo di applicazione della norma (parzialmente) sostituita, ma non nel campo di applicazione della nuova norma, rimane inalterata.

Nota 3:

in caso di modifiche, la norma cui si fa riferimento è la EN CCCCC:YYYY, comprensiva delle sue precedenti eventuali modifiche, e la nuova modifica citata. La norma sostituita (colonna 3) perciò consiste nella EN CCCCC:YYYY e nelle sue precedenti eventuali modifiche, ma senza la nuova modifica citata. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva.

AVVERTIMENTO:

ogni informazione relativa alla disponibilità delle norme può essere ottenuta o presso gli organismi europei di normalizzazione o presso gli organismi nazionali di normalizzazione il cui l'elenco figura in annesso alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio modificata dalla direttiva 98/48/CE,

le norme armonizzate sono adottate dagli organismi europei di normazione in lingua inglese (il CEN e il Cenelec pubblicano norme anche in francese e tedesco). Successivamente i titoli delle norme armonizzate sono tradotti in tutte le altre lingue ufficiali richieste dell'Unione europea dagli organismi nazionali di normazione. La Commissione europea non è responsabile della correttezza dei titoli presentati per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale,

la pubblicazione dei riferimenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non implica che le norme siano disponibili in tutte le lingue della Comunità,

questa lista sostituisce tutte le precedenti liste pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La Commissione assicura l'aggiornamento della presente lista,

per ulteriori informazioni, consultare il sito Europa, al seguente indirizzo:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  OEN: Organismo europeo di Normalizzazione:

CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tel. +32 25500811; Fax +32 25500819 (http://www.cen.eu),

Cenelec: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tel. +32 25196871; Fax +32 25196919 (http://www.cenelec.eu),

ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, Tel. +33 492944200; Fax +33 493654716 (http://www.etsi.eu).


11.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 77/10


Comunicazione della Commissione relativa alla procedura di cui all’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 96/67/CE del Consiglio

2011/C 77/08

Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità (1), la Commissione è tenuta a pubblicare a titolo informativo l’elenco degli aeroporti di cui alla direttiva stessa.

 

Aeroporti con traffico annuale superiore ai 2 milioni di movimenti passeggeri o a 50 000 tonnellate di merci nel 2009

Altri aeroporti aperti al traffico commerciale nel 2009

Austria

Vienna-Schwechat

Linz, Graz, Salisburgo, Innsbruck, Klagenfurt

Belgio

Bruxelles National, Charleroi–Bruxelles Sud, Liegi, Ostenda–Bruges

Anversa, Kortrijk–Wevelgem

Bulgaria

Sofia

Varna, Bourgas, Plovdiv, Gorna Oriahvitsa

Cipro

Larnaca

Paphos

Danimarca

Copenaghen, Billund, Aarhus, Aalborg, Esbjerg, Bornholm

Karup og Sønderborg

Estonia

 

Lennart Meri Tallinn, Tartu, Pärnu, Kärdla, Kuressaare, Ruhnu, Kihnu

Finlandia

Helsinki–Vantaa/Helsingfors–Vanda

Enontekiö/Enontekis, Helsinki–Malmi/Helsingfors–Malm, Ivalo/Ivalo, Joensuu/Joensuu, Jyväskylä/Jyväskylä, Kajaani/Kajana, Kemi–Tornio/Kemi–Torneå, Kittilä/Kittilä, Kokkola–Pietarsaari/Karleby–Jakobstad (ex Kruunupyy/Kronoby), Kuopio/Kuopio, Kuusamo/Kuusamo, Lappenranta/Villmanstrand, Maarianhamina/Mariehamn, Mikkeli/St Michel, Oulu/Uleåborg, Pori/Björneborg, Rovaniemi/Rovaniemi, Savonlinna/Nyslott, Seinäjoki/Seinäjoki, Tampere–Pirkkala/Tammerfors–Birkala, Turku/Åbo, Vaasa/Vasa, Varkaus/Varkaus

Francia

Parigi–CDG, Parigi–Orly, Nizza–Costa Azzurra, Lione–Saint Exupéry, Marsiglia–Provenza, Tolosa–Blagnac, Basilea–Mulhouse, Bordeaux–Mérignac, Nantes–Atlantique, Beauvais–Tille

Pointe-à-Pitre–Le Raizet, Strasbourg Entzheim, Martinique Aimé Césaire, St. Denis de la Réunion, Montpellier–Méditerranée, Lille Lesquin, Ajaccio–Campo–Dell'oro, Bastia Poretta, Biarritz–Anglet–Bayonne, Brest–Bretagne, Pau Pyrénées, Toulon/Hyères, Tarbes–Lourdes–Pyrénées, Grenoble St Geoirs, Carcassonne, Rennes St Jacques, Perpignan–Rivesaltes, Figari Sud Corse, Cayenne Rochambeau, Clermont–Ferrand–Auvergne, Limoges, Calvi Ste Catherine, Bergerac Roumanière, Chambéry/Aix Les Bains, Dzaoudzi Pamanzi, Metz Nancy Lorraine, St Martin Grand Case, Lorient–Lann-Bihoue, Nîmes/Arles Camargue, La Rochelle Île-de-Ré, St Barthélemy, Dinard–Pleurtuit–St-Malo, Rodez Marcillac, St Pierre Pierrefonds, Quimper–Cornouaille, Tours–Val De Loire, Poitiers–Biard–Futuroscope, Paris Le Bourget, Caen Carpiquet, Béziers–Agde–Vias, Deauville St Gatien, Annecy–Haute–Savoie, Le Havre Octeville, St Pierre–Pointe Blanche, Lannion, Avignon Caumont, Castres Mazamet, Angoulême, Agen La Garenne, Maripasoula, Rouen Vallée De Seine, Aurillac Tronquières, Brive Laroche, St Etienne Bouthéon, Cannes Mandelieu, Miquelon, Saint Nazaire Montoir, Dijon Bourgogne, Le Puy-En-Velay–Loudes, Lyon Bron, Cherbourg–Maupertus, Port Grimaud, Ouessant, Le-Mans–Arnage, Périgueux–Bassilac, Saint-Tropez/La Mole, St Georges (Guyane Française), St Brieuc Armor, Saul, Le-Touquet–Côte–D'opale, Courchevel, Chateauroux Deols, Chalons–Vatry, Nancy Essey, Dole Tavaux, Valenciennes–Denain, Le Castellet, Valence–Chabeuil, Auxerre Branches, Marie Galante, Albert Bray, Calais Dunkerque, Colmar Houssen, Vannes Meucon, Angers/Marce, Laval Entrammes, Saint-Laurent-du Maroni, Troyes Barberey, Ile-D'Yeu–Grand-Phare, Montbéliard Courcelle, Merville-Calonne, Pontoise, Beauvoir Côte de Lumière/Hélistation, La Roche Sur Yon, Les Saintes/Terre De Haut, Orléans St Denis L'hôtel, Bourges, Epinal Mirecourt, Cannes Quai du Large Hélistation, Nevers–Fourchambault, Roanne Renaison, Arras–Roclincourt, Morlaix Ploujean, Albi Le Sequestre, Châlon Champforgeuil, Saint-Yan, Isola 2000/Hélistation, Grenoble Le Versoud, Moulins/Montbeugny, Vichy Charmeil, Cholet-Le-Pontreau, Amiens Glisy, Montluçon Guéret, Besançon-La-Vèze, Aubenas Ardèche Méridionale, Ancenis, Basse-Terre–Baillif, Belle Ile, Cahors Lalbenque, Rochefort–Saint-Agnant, Blois Le Breuil, Gap Tallard

Germania

Berlino-Tegel, Schönefeld, Brema, Düsseldorf, Francoforte, Hahn, Amburgo, Hannover-Langenhagen, Colonia-Bonn, Lipsia, Monaco, Norimberga, Stoccarda, Weeze

Dresden, Karlsruhe-Baden-Baden, Münster-Osnabrück, Paderborn-Lippstadt, Augsburg, Altenburg-Nobitz, Berlin-Tempelhof, Borkum, Braunschweig, Dortmund, Erfurt, Frankfurt-Hahn, Friedrichshafen, Heringsdorf, Hof-Plauen, Kassel-Calden, Kiel-Holtenau, Lübeck-Blankensee, Mannheim City, Memmingen, Mönchengladbach, Saarbrücken-Ensheim, Rostock-Laage, Schwerin-Parchim, Siegerland, Westerland-Sylt, Zweibrücken (2)

Grecia

Atene, Heraklion, Salonicco, Rodi

Corfù–Kerkyra, Kos, Chania, Zante, Alexandroupoulis, Aktio, Araxos, Kalamata, Kalymnos, Kastoria, Kavala, Kozani, Aghialos, Astypalaia, Chios, Ioannina, Ikaria, Karpathos, Kasos, Kastelorizo, Cefalonia, Kithira, Leros, Limnos, Mykonos, Milos, Mytilene, Naxos, Paros, Samos, Santorini, Syros, Sitia, Skiathos, Skyros

Irlanda

Dublino, Shannon, Cork

Donegal, Ireland West Airport Knock, Kerry, Galway, Sligo, Waterford

Italia

Roma–Fiumicino, Milano–Malpensa, Milano–Linate, Bergamo Orio al Serio, Venezia Tessera, Catania Fontanarossa, Napoli Capodichino, Bologna Borgo Panigale, Roma–Ciampino, Palermo Punta Raisi, Pisa San Giusto, Cagliari Elmas, Torino Caselle, Verona Villafranca, Bari Palese

Treviso, Firenze, Lamezia Terme, Olbia, Alghero, Genova, Brindisi, Trapani, Trieste, Forlì, Reggio Calabria, Ancona, Pescara, Rimini, Parma, Brescia, Lampedusa, Pantelleria, Cuneo, Perugia, Foggia, Crotone, Bolzano, Elba, Grosseto, Salerno, Albenga, Siena, Taranto, Biella

Lettonia

Aeroporto internazionale di Riga

Aeroporto regionale di Liepaja, Aeroporto regionale di Ventspils.

Lituania

 

Aeroporto internazionale di Vilnius, aeroporto internazionale di Palanga, aeroporto di Kaunas, aeroporto militare di Siauliai

Lussemburgo (3)

Lussemburgo (3)

 

Malta

Aeroporto internazionale Luqa–Malta

 

Paesi Bassi

Amsterdam–Schiphol, Maastricht–Aachen (Aquisgrana)

Eindhoven, Groningen, Rotterdam

Polonia

Aeroporto Chopin di Varsavia, Cracovia–Balice, Katowice–Pyrzowice

Aeroporto Lech Wałęsa di Gdańsk, Wrocław–Strachowice, Poznań–Ławica, Łódź–Lublino, Szczecin–Goleniow, Bydgoszcz–Szwederowo, Rzeszów–Jasionka, Zielona Góra–Babimost

Portogallo

Lisbona, Faro, Porto, Madeira

Ponta Delgada, Porto Santo, Horta, Santa Maria, Graciosa, Pico, São Jorge, Flores, Corvo, Bragança, Vila Real, Cascale, Lajes

Regno Unito

Heathrow, Gatwick, Stansted, Manchester, Luton, Birmingham, Edimburgo, Glasgow, Bristol, Liverpool, East Midlands International, Newcastle, Belfast International, Aberdeen, London City, Leeds Bradford, Belfast City

Prestwick, Southampton, Cardiff Galles, Kent International, Barra, Benbecula, Blackpool, Bournemouth, Cambridge, Campbeltown, City of Derry, Doncaster Sheffield, Dundee, Durham Tees Valley, Exeter, Gloucestershire, Humberside, Inverness, Islay, Isole Scilly, Kirkwall, Lands End, Lerwick, Lydd, Newquay, Norwich, Eliporto di Penzance, Plymouth, Scatsa, Shoreham, Southend, Stornoway, Sumburgh, Tiree, Wick

Repubblica ceca

Praga-Ruzyně

Brno/Tuřany, Karlovy Vary, Mnichovo Hradiště, Ostrava/Mošnov, Pardubice, Olomouc, Benešov, Broumov, Břeclav, Bubovice, Česká Lípa, České Budějovice, Dvůr Králové nad Labem, Frýdlant nad Ostravicí, Havlíčkův Brod, Hodkovice nad Mohelkou, Hořice, Hosín, Hradec Králové, Hranice, Chomutov, Chotěboř, Chrudim, Jaroměř, Jičín, Jihlava, Jindřichův Hradec, Kladno, Klatovy, Kolín, Krnov, Křížanov, Kyjov, Letkov, Letňany, Mariánské Lázně, Medlánky, Miku- lovice, Mladá Boleslav, Moravská Třebová, Most, Nové Město nad Metují, Panenský Týnec, Plasy, Podhořany, Polička, Příbram, Přibyslav, Rakovník, Raná, Roudnice, Sazená, Skuteč, Slaný, Soběslav, Staňkov, Strakonice, Strunkovice, Šumperk, Tábor, Točná, Toužim, Ústí nad Orlicí, Velké Poříčí, Vlašim, Vrchlabí, Vysoké Mýto, Vyškov, Zábřeh, Zbraslavice, Žamberk.

Romania

Aeroporto internazionale di București–Henri Coanda

Aeroporto internazionale di Bucarest Baneasa–Aurel Vlaicu, aeroporto internazionale di Timișoara–Traian Vuia, aeroporto internazionale di Constanța–Mihail Kogălniceanu, aeroporto di Arad, aeroporto di Bacău–George Enescu, aeroporto di Baia Mare, aeroporto di Cluj-Napoca, aeroporto di Craiova, aeroporto di Iași, aeroporto di Oradea, aeroporto di Satu Mare, aeroporto di Sibiu, aeroporto di Suceava–Ștefan cel Mare, aeroporto di Târgu Mureș–Transilvania, aeroporto di Tulcea–Delta Dunării

Slovacchia (3)

 

Bratislava (3), Košice (3)

Slovenia

 

Jože Pučnik Lubiana, Edvard Rusjan Maribor, Portorose

Spagna

Alicante, Barcellona, Bilbao, Fuerteventura, Girona, Gran Canaria, Ibiza, Lanzarote, Madrid/Barajas, Malaga, Minorca, Palma de Maiorca, Siviglia, Tenerife Nord, Tenerife Sud, Valencia

Asturie, Coruña (A), Granada, Jerez, Murcia/San Javier, Palma (La), Reus, Santiago de Compostela, Vigo, Vitoria, Albacete, Almería, Badajoz, Burgos, Eliporto di Ceuta, Ciudad Real, Cordoba, Madrid/Cuatro Vientos, Madrid/Torrejón, Gomera (La), Hierro (El), Huesca–Pirineos, León, Logroño, Melilla, Pamplona, Sabadell, Salamanca, San Sebastián, Santander, Son Bonet, Valladolid, Saragozza

Svezia

Göteborg–Landvetter, Stoccolma–Arlanda, Stoccolma/Skavsta

Stoccolma/Bromma, Malmö, Arvidsjaur, Arvika, Borlänge, Eskilstuna, Falköping, Gällivare, Gällivare/Vassare, Gävle, Göteborg/Säve, Hagfors, Halmstad, Helsingborg/Hamnen, Hemavan Tärnaby, Hultsfred–Vimmerby, Jokkmokk, Jönköping, Kalmar, Karlsborg, Karlskoga, Karlstad, Kiruna, Kiruna/Luosajärvi, Kramfors–Sollefteå, Kristianstad, Lidköping, Linköping/Malmen, Linköping/Saab, Ljungbyhed, Luleå/Kallax, Lycksele, Mora/Siljan, Norrköping/Kungsängen, Oskarshamn, Pajala-Ylläs, Ronneby, Skellefteå, Skövde, Stoccolma/Västerås, Storuman, Strömstad/Näsinge, Sundsvall-Härnösand, Sveg, Såtenäs, Söderhamn, Torsby/Fryklanda, Trollhättan–Vänesborg, Umeå, Uppsala, Vidsel, Vilhelmina, Visby, Växjö/Kronoberg, Åre–Östersund, Ängelholm, Örebro, Örnsköldsvik

Ungheria

Budapest Ferihegy

Aeroporto di Pécs–Pogány, Aeroporto di Győr–Pér, Aeroporto Fly Balaton di Sármellék, Aeroporto di Debrecen


(1)  GU L 272 del 25.10.1996, pag. 36.

(2)  Gli aeroporti con un traffico annuale inferiore ai 10 000 passeggeri non figurano nell’elenco.

(3)  Dati attinti da Eurostat a causa della mancata trasmissione di dati da parte degli Stati membri. Gli aeroporti con meno di 15 000 passeggeri possono non figurare nell’elenco.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

11.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 77/14


Elenco degli impianti autorizzati per il trattamento degli alimenti e dei loro ingredienti con radiazioni ionizzanti negli Stati membri

[In conformità all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (1)]

(Il presente testo annulla e sostituisce il testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 187 del 7 agosto 2003, pag. 13)

2011/C 77/09

Stato membro

Impianti di irradiazione autorizzati

Sorgente, numero di riferimento, nome, indirizzo

Altri particolari dell'autorizzazione

AT

Nessuno

 

BE

Sorgente: raggi gamma-60Co

N. di riferimento: 2110/91/0004

Sterigenics SA

Zoning industriel

6220 Fleurus

BELGIQUE/BELGIË

Autorizzazione per gli alimenti in conformità all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 1999/2/CE.

BG

Sorgente: raggi gamma-60Co

N. di riferimento: 1/23.5.2008

Bulgamma, Sopharma Ltd

Iliensko Shosse 16

Sofia

BULGARIA

Autorizzazione per il trattamento di spezie ed erbe aromatiche essiccate e condimenti vegetali essiccati in conformità all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 1999/2/CE.

CY

Nessuno

 

CZ

Sorgente: raggi gamma-60Co

N. di riferimento: IR-02-CZ

Bioster a.s.

Tejny 621

664 71 Veverská Bítýška

ČESKÁ REPUBLIKA

Autorizzazione per il trattamento di erbe aromatiche, spezie e condimenti essiccati in conformità all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 1999/2/CE.

DE

Sorgente: raggi gamma-60Co

a)

N. di riferimento: SN 01

Gamma Service Produkt-Bestrahlung GmbH

Just-Gagarin-Str. 15

01454 Radeberg

DEUTSCHLAND

b)

N. di riferimento: BY FS 01/2001

Isotron Deutschland GmbH

Kesselbodenstr 7

85391 Allershausen

DEUTSCHLAND

c)

N. di riferimento: NRW-GM 01

BGS Beta-Gamma-Service GmbH & Co. KG

Fritz-Kotz-Str. 16

51674 Wiehl

DEUTSCHLAND

Sorgente: radiazioni con elettroni accelerati

a)

Riferimento n.: D-BW-X-01

Beta-Gamma-Service GmbH & Co. KG

John-Deere-Str. 3

76646 Bruchsal

DEUTSCHLAND

b)

N. di riferimento: NRW-GM 02

BGS Beta-Gamma-Service GmbH & Co. KG

Fritz-Kotz-Str. 16

51674 Wiehl

DEUTSCHLAND

Autorizzazione per il trattamento di erbe aromatiche, spezie e condimenti essiccati in conformità all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 1999/2/CE.

DK

Nessuno

 

EE

Nessuno

 

ES

Sorgente: radiazioni con elettroni accelerati

a)

N. di riferimento: 500001/CU

Ionmed Esterilización SA

Santiago Rusiñol, 12

28040 Madrid

ESPAÑA

Antigua Ctra Madrid-Valencia, km 83,7

16400 Tarancón (Cuenca)

ESPAÑA

b)

N. di riferimento: 500002/B

Aragogamma SA

Salvador Mundi, 11, bajos

08017 Barcelona

ESPAÑA

Carretera Granollers a Cardedeu km 3,5

08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona)

ESPAÑA

Autorizzazione per il trattamento di erbe aromatiche, spezie e condimenti essiccati in conformità all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 1999/2/CE.

FI

Nessuno

 

FR

Sorgente: raggi gamma-60Co

a)

N. di riferimento: 13 055 F

Isotron France SAS

rue Jean Queillau, marché des Arnavaux

13014 Marseille Cedex 14

FRANCE

b)

N. di riferimento: 72 264 F

Ionisos SA

Zone industrielle de l'Aubrée

72300 Sablé-sur-Sarthe

FRANCE

c)

N. di riferimento: 85 182F

Ionisos SA

Z.I. Montifaud

85700 Pouzauges

FRANCE

Sorgente: radiazioni con elettroni accelerati

N. di riferimento: 10 093 F

Ionisos SA

Zone Industrielle

10500 Chaumesnil

FRANCE

Autorizzazione per gli alimenti in conformità all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 1999/2/CE.

GR

Nessuno

 

HU

Sorgente: raggi gamma-60Co

N. di riferimento: EU-AIF 04-2002

Agroster Besugárzó

Részvénytársaság

Budapest

Jászberényi út 5.

1106

MAGYARORSZÁG/HUNGARY

Autorizzazione in conformità all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 1999/2/CE.

IE

Nessuno

 

IT

Sorgente: raggi gamma-60Co

N. di riferimento: RAD 1/04 IT

Gammarad Italia SpA

Via Marzabotto 4

Minerbio BO

ITALIA

Autorizzazione in conformità all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 1999/2/CE.

LU

Nessuno

 

LT

Nessuno

 

LV

Nessuno

 

MT

Nessuno

 

NL

Sorgente: raggi gamma-60Co

a)

N. di riferimento: GZB/VVB-991393 Ede, VWS dossier 368959

Isotron Nederland BV

Morsestraat 3

6716 AH Ede

NEDERLAND

b)

N. di riferimento: GZB/VVB-991393 Etten-Leur, VWS dossier 368959

Isotron Nederland BV

Soevereinstraat 2

4879 NN Etten-Leur

NEDERLAND

Autorizzazione per il trattamento di frutta essiccata, leguminose, verdura essiccata, fiocchi di cereali, erbe, spezie, gamberetti, pollame, cosce di rana, gomma arabica e prodotti a base di uova in conformità all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 1999/2/CE.

PL

Sorgente: raggi gamma-60Co

N. di riferimento: GIS-HZ-4434-W.-2/MR/03

Institute of Applied Radiation Chemistry

Technical University of Lodz

ul. Wróblewskiego 15

39-590 Łodź

POLSKA/POLAND

Autorizzazione per il trattamento di cipolle, aglio, funghi, spezie essiccate, funghi essiccati, verdura essiccata.

Sorgente: radiazioni con elettroni accelerati

N. di riferimento: GIS-HZ-4434-W.-3/MR/03

Institute of Nuclear Chemistry and Technology

ul. Dorodna 16

03-195 Warszawa

POLSKA/POLAND

Autorizzazione per il trattamento di patate, cipolle, aglio, funghi, spezie essiccate, funghi essiccati, verdura essiccata.

PT

Nessuno

 

RO

Sorgente: raggi gamma-60Co

Multipurpose Irradiation Facility

IRASM Technological Irradiations Department

Horia Hulubei National Institute for Research and Development of Physics and Nuclear Engineering

Str. Atomistilor nr. 407

PO box MG-6

Măgurele, județul Ilfov

ROMÂNIA

Autorizzazione in conformità all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 1999/2/CE.

SE

Nessuno

 

SI

Nessuno

 

SK

Nessuno

 

UK

Sorgente: raggi gamma-60Co

N. di riferimento: EW/04

Isotron Limited

Moray Road

Elgin Industrial Estate

Swindon

Wiltshire SN2 8XS

UNITED KINGDOM

Autorizzazione per alcune erbe e spezie in conformità all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 1999/2/CE.


(1)  GU L 66 del 13.3.1999, pag. 16.


V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Consiglio

11.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 77/18


Proroga della validità degli elenchi di idoneità stabiliti

2011/C 77/10

Con decisione del Segretario Generale aggiunto del Consiglio dell'Unione europea, la validità degli elenchi di idoneità in appresso, stabiliti al termine dei concorsi generali seguenti, è prorogata:

Articolo 1: fino al 31 dicembre 2011:

Consiglio/420/AD5

organizzato per la costituzione di una riserva di assunzione di amministratori aggiunti nel settore della sicurezza (Gabinetto/Sicurezza: Servizio di sicurezza esterna/protezione delle missioni), il cui bando di concorso è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 316 A del 13 dicembre 2005;

Consiglio/421/AD5

organizzato per la costituzione di una riserva di assunzione di amministratori aggiunti nel settore della sicurezza (Gabinetto/Sicurezza: Servizio di protezione interna), il cui bando di concorso è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 316 A del 13 dicembre 2005;

Consiglio/422/AST3

organizzato per la costituzione di una riserva di assunzione di assistenti nel settore della sicurezza (Gabinetto/Sicurezza: Servizio di protezione interna), il cui bando di concorso è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 316 A del 13 dicembre 2005;

Consiglio/425/AD9

organizzato per la costituzione di una riserva di assunzione di amministratori confermati nel settore delle tecnologie dell'informazione (Direzione SIC: Unità «Soluzioni di produzione»), il cui bando di concorso è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 316 A del 13 dicembre 2005;

Consiglio/427/AD8

organizzato per coprire un posto vacante di amministratore nel settore della politica europea in materia di sicurezza e di difesa (PESD), il cui bando di concorso è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 108 A del 12 maggio 2007.


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

11.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 77/19


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6149 — Suntory/Castel/GMdF/Savour Club/MAAF Subsidiaries)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2011/C 77/11

1.

In data 25 febbraio 2011 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Suntory France SAS (Francia), appartenente al gruppo Suntory («Suntory», Giappone), e Groupe Castel («Castel», Francia) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune dell'impresa SA Grands Millesimes de France («GMdF», Francia) mediante acquisto di quote; contemporaneamente l'impresa Castel acquisisce il controllo esclusivo delle imprese Savour Club SA e controllate («Savour Club», Francia), nonché di SAS Appellations e sue controllate SAS Château Haut Caplane, SAS Tour Saint Christophe e SAS Distribution Bordeaux Grands Crus Références e relative controllate («MAAF Subsidiaries», Francia), mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Suntory: opera principalmente nella produzione e nella distribuzione di bevande alcoliche e analcoliche,

Castel: produttore e distributore di bevande alcoliche e analcoliche,

GMdF: holding con partecipazioni in diverse imprese che operano nel settore vinicolo,

Savour Club: vendita al dettaglio di vini e bevande alcoliche,

MAAF Subsidiaries: produzione e commercializzazione di vini.

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6149 — Suntory/Castel/GMdF/Savour Club/MAAF Subsidiaries, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).


11.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 77/20


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6140 — DuPont/Danisco)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2011/C 77/12

1.

In data 1o marzo 2011 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa E.I. du Pont de Nemours & Company («DuPont», Stati Uniti) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo dell’impresa Danisco A/S («Danisco», Danimarca) mediante offerta pubblica.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

DuPont: ricerca, sviluppo, produzione, distribuzione e vendita di una serie di prodotti chimici, materie plastiche, sostanze agrochimiche, vernici, sementi Ed altri materiali, compresi quelli sviluppati attraverso la biotecnologia,

Danisco: ricerca, sviluppo, produzione, distribuzione e vendita di ingredienti alimentari, compresi attivatori, culture, enzimi e dolcificanti, nonché enzimi industriali.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6140 — DuPont/Danisco, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).


11.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 77/21


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6116 — Europ Assistance France/Malakoff Mederic/EAP France)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2011/C 77/13

1.

In data 4 marzo 2011 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Malakoff Médéric Assurances («Malakoff Médéric», Francia), filiale del gruppo Malakoff Médéric, e Europ Assistance France SA («EAF», Francia), filiale del gruppo Generali, acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune di EAP France SAS («EAP», Francia) mediante acquisto di azioni.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Malakoff Médéric: opera nel settore delle pensioni integrative e nella gestione di enti pensionistici in Francia,

EAF: è specializzata in tutti i tipi di assistenza alle persone,

EAP: commercializza servizi di portierato aziendale.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6116 — Europ Assistance France/Malakoff Mederic/EAP France, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).