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ISSN 1725-2466 doi:10.3000/17252466.C_2011.077.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 77 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
54o anno |
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Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri |
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PARERI |
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Commissione europea |
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2011/C 077/01 |
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2011/C 077/02 |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2011/C 077/03 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6115 — Steinhoff/Conforama) ( 1 ) |
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2011/C 077/04 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6137 — Citigroup/Maltby Acquisitions Limited) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Consiglio |
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2011/C 077/05 |
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Commissione europea |
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2011/C 077/06 |
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2011/C 077/07 |
Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori(Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della direttiva) ( 1 ) |
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2011/C 077/08 |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI |
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2011/C 077/09 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI |
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Consiglio |
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2011/C 077/10 |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2011/C 077/11 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6149 — Suntory/Castel/GMdF/Savour Club/MAAF Subsidiaries) ( 1 ) |
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2011/C 077/12 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6140 — DuPont/Danisco) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2011/C 077/13 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6116 — Europ Assistance France/Malakoff Mederic/EAP France) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
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I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri
PARERI
Commissione europea
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11.3.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 77/1 |
PARERE DELLA COMMISSIONE
del 10 marzo 2011
sul piano di smaltimento dei rifiuti radioattivi provenienti dall’impianto di smaltimento di rifiuti a bassa radioattività di Lillyhall, ubicato in Cumbria, Regno Unito, conformemente all'articolo 37 del trattato Euratom
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
2011/C 77/01
Il 1o settembre 2010 la Commissione europea ha ricevuto dal governo britannico, a norma dell'articolo 37 del trattato Euratom, i dati generali del progetto relativo allo smaltimento dei rifiuti radioattivi provenienti dall’impianto di smaltimento di rifiuti a bassa radioattività di Lillyhall.
Sulla base di tali dati e di ulteriori informazioni richieste dalla Commissione l'8 ottobre 2010 e fornite dalle autorità britanniche il 13 dicembre 2010 e dopo aver consultato il gruppo di esperti, la Commissione ha formulato il seguente parere:
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1) |
la distanza tra l'impianto di smaltimento e il punto più vicino situato nel territorio di un altro Stato membro (nella fattispecie l'Irlanda) è di 180 km; |
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2) |
durante il periodo di operatività dell’impianto di smaltimento:
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3) |
successivamente al periodo di operatività dell’impianto di smaltimento: le misure previste per la chiusura definitiva dell’impianto di smaltimento, descritte nei dati generali, offrono l’assicurazione che le conclusioni di cui al punto 2 supra resteranno valide nel lungo termine. |
In conclusione, la Commissione è del parere che la realizzazione del progetto relativo allo smaltimento dei rifiuti radioattivi, sotto qualsiasi forma, provenienti dall’impianto di smaltimento di rifiuti a bassa radioattività di Lillyhall, nel Regno Unito, non è tale da comportare, sia durante la sua normale vita operativa che dopo la sua chiusura definitiva, né in caso di incidenti del tipo e dell’entità contemplati nei dati generali, una contaminazione radioattiva delle acque, del suolo o dell’aria di un altro Stato membro.
Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2011.
Per la Commissione
Günther OETTINGER
Membro della Commissione
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11.3.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 77/3 |
PARERE DELLA COMMISSIONE
del 10 marzo 2011
sul piano di smaltimento dei rifiuti radioattivi provenienti dall’impianto di smaltimento di rifiuti a bassa radioattività di Clifton Marsh, ubicato nel Lancashire, Regno Unito, conformemente all'articolo 37 del trattato Euratom
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
2011/C 77/02
Il 23 settembre 2010 la Commissione europea ha ricevuto dal governo britannico, a norma dell'articolo 37 del trattato Euratom, i dati generali del progetto relativo allo smaltimento dei rifiuti radioattivi provenienti dall’impianto di smaltimento di rifiuti a bassa radioattività Clifton Marsh.
Sulla base di tali dati e di ulteriori informazioni richieste l’11 ottobre 2010 e fornite dalle autorità britanniche il 25 novembre 2010, dopo aver consultato il gruppo di esperti, la Commissione ha formulato il seguente parere:
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1) |
la distanza tra l'impianto e il punto più vicino situato nel territorio di un altro Stato membro (nella fattispecie l'Irlanda) è di 180 km; |
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2) |
durante il periodo di operatività dell’impianto di smaltimento:
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|
3) |
successivamente al periodo di operatività dell’impianto di smaltimento: le misure previste per la chiusura definitiva dell’impianto di smaltimento, descritte nei dati generali, offrono l’assicurazione che le conclusioni di cui al punto 2 supra resteranno valide nel lungo termine. |
In conclusione, la Commissione è del parere che la realizzazione del progetto relativo allo smaltimento dei rifiuti radioattivi, sotto qualsiasi forma, provenienti dall’impianto di smaltimento di rifiuti a bassa radioattività di Clifton Marsh nel Regno Unito non è tale da comportare, sia durante la sua normale vita operativa che dopo la sua chiusura definitiva, né in caso di incidenti del tipo e dell’entità contemplati nei dati generali, una contaminazione radioattiva delle acque, del suolo o dell’aria di un altro Stato membro.
Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2011.
Per la Commissione
Günther OETTINGER
Membro della Commissione
II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
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11.3.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 77/4 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.6115 — Steinhoff/Conforama)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2011/C 77/03
In data 7 marzo 2011 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
|
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32011M6115. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
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11.3.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 77/4 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.6137 — Citigroup/Maltby Acquisitions Limited)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2011/C 77/04
In data 1o marzo 2011 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32011M6137. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Consiglio
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11.3.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 77/5 |
Avviso all'attenzione delle persone e delle entità cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2011/137/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
2011/C 77/05
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone e delle entità che figurano nell'allegato della decisione di esecuzione 2011/156/PESC del Consiglio (1) e nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 233/2011 del Consiglio (2) concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Libia.
Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso che le persone e le entità che figurano nei suddetti allegati dovranno essere incluse nell'elenco delle persone e delle entità oggetto delle misure restrittive contemplate dalla decisione 2011/137/PESC del Consiglio (3) e dal regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio (4) concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Libia.
Si richiama l'attenzione delle persone e delle entità interessate sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all'allegato IV del regolamento (UE) n. 204/2011, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 7 del regolamento).
Le persone e le entità in questione possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nell'elenco summenzionato al seguente indirizzo:
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Consiglio dell'Unione europea |
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Segretariato generale |
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Coordinamento TEFS |
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Rue de la Loi/Wetstraat 175 |
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1048 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
Si richiama inoltre l'attenzione delle persone e delle entità interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma e all'articolo 263, quarto e sesto comma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
(1) GU L 64 dell’11.3.2001, pag. 29.
(2) GU L 64 dell’11.3.2001, pag. 13.
(3) GU L 58 del 3.3.2011, pag. 53.
(4) GU L 58 del 3.3.2011, pag. 1.
Commissione europea
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11.3.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 77/6 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
10 marzo 2011
2011/C 77/06
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
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USD |
dollari USA |
1,3817 |
|
JPY |
yen giapponesi |
114,78 |
|
DKK |
corone danesi |
7,4581 |
|
GBP |
sterline inglesi |
0,85655 |
|
SEK |
corone svedesi |
8,8115 |
|
CHF |
franchi svizzeri |
1,2914 |
|
ISK |
corone islandesi |
|
|
NOK |
corone norvegesi |
7,7820 |
|
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
|
CZK |
corone ceche |
24,362 |
|
HUF |
fiorini ungheresi |
272,98 |
|
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
|
LVL |
lats lettoni |
0,7065 |
|
PLN |
zloty polacchi |
3,9915 |
|
RON |
leu rumeni |
4,1920 |
|
TRY |
lire turche |
2,1823 |
|
AUD |
dollari australiani |
1,3782 |
|
CAD |
dollari canadesi |
1,3416 |
|
HKD |
dollari di Hong Kong |
10,7640 |
|
NZD |
dollari neozelandesi |
1,8795 |
|
SGD |
dollari di Singapore |
1,7566 |
|
KRW |
won sudcoreani |
1 551,67 |
|
ZAR |
rand sudafricani |
9,5160 |
|
CNY |
renminbi Yuan cinese |
9,0845 |
|
HRK |
kuna croata |
7,3925 |
|
IDR |
rupia indonesiana |
12 134,82 |
|
MYR |
ringgit malese |
4,1962 |
|
PHP |
peso filippino |
60,066 |
|
RUB |
rublo russo |
39,4100 |
|
THB |
baht thailandese |
41,976 |
|
BRL |
real brasiliano |
2,2919 |
|
MXN |
peso messicano |
16,4954 |
|
INR |
rupia indiana |
62,4290 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
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11.3.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 77/7 |
Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della direttiva)
2011/C 77/07
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OEN (1) |
Riferimento e titolo della norma (Documento di riferimento) |
Prima pubblicazione GU |
Riferimento della norma sostituita |
Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1 |
|
CEN |
EN 81-1:1998 Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori e dei montacarichi — Parte 1: Ascensori elettrici |
31.3.1999 |
|
|
|
EN 81-1:1998/A1:2005 |
2.8.2006 |
Nota 3 |
Data scaduta (2.8.2006) |
|
|
EN 81-1:1998/A2:2004 |
6.8.2005 |
Nota 3 |
Data scaduta (6.8.2005) |
|
|
EN 81-1:1998/AC:1999 |
8.9.2009 |
|
|
|
|
Nota 4: la norma EN 81-28:2003, sostituisce parzialmente il punto 14.2.3 delle norme EN 81-1 e EN 81-2 per quanto riguarda i sistemi di allarme e le norme EN 81-1 e EN 81-2 saranno modificate di conseguenza alla prossima revisione. |
||||
|
CEN |
EN 81-1:1998+A3:2009 Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori — Parte 1: Ascensori elettrici |
2.3.2010 |
EN 81-1:1998 Nota 2.1 |
31.12.2011 |
|
La data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita, inizialmente fissata al 30 giugno 2011, è stata posticipata di sei mesi. |
||||
|
CEN |
EN 81-2:1998 Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori e dei montacarichi — Parte 2: Ascensori idraulici |
31.3.1999 |
|
|
|
EN 81-2:1998/A1:2005 |
2.8.2006 |
Nota 3 |
Data scaduta (2.8.2006) |
|
|
EN 81-2:1998/A2:2004 |
6.8.2005 |
Nota 3 |
Data scaduta (6.8.2005) |
|
|
EN 81-2:1998/AC:1999 |
8.9.2009 |
|
|
|
|
Nota 4: la norma EN 81-28:2003, sostituisce parzialmente il punto 14.2.3 delle norme EN 81-1 e EN 81-2 per quanto riguarda i sistemi di allarme e le norme EN 81-1 e EN 81-2 saranno modificate di conseguenza alla prossima revisione. |
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|
CEN |
EN 81-2:1998+A3:2009 Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori — Parte 2: Ascensori idraulici |
2.3.2010 |
EN 81-2:1998 Nota 2.1 |
31.12.2011 |
|
La data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita, inizialmente fissata al 30 giugno 2011, è stata posticipata di sei mesi. |
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|
CEN |
EN 81-21:2009 Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori — Ascensori per il trasporto di persone e cose — Parte 21: Ascensori nuovi per persone e cose in edifici esistenti |
5.11.2009 |
|
|
|
CEN |
EN 81-28:2003 Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori — Ascensori per il trasporto di persone e merci — Parte 28: Teleallarmi per ascensori e ascensori per merci |
10.2.2004 |
|
|
|
Nota 4: la norma EN 81-28:2003, sostituisce parzialmente il punto 14.2.3 delle norme EN 81-1 e EN 81-2 per quanto riguarda i sistemi di allarme e le norme EN 81-1 e EN 81-2 saranno modificate di conseguenza alla prossima revisione. |
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CEN |
EN 81-58:2003 Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori — Controlli e prove — Parte 58: Prove di resistenza al fuoco per le porte di piano |
10.2.2004 |
|
|
|
CEN |
EN 81-70:2003 Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori — Applicazioni particolari per ascensori per passeggeri e per merci — Parte 70: Accessibilità agli ascensori delle persone, compresi i disabili |
6.8.2005 |
|
|
|
EN 81-70:2003/A1:2004 |
6.8.2005 |
Nota 3 |
|
|
|
CEN |
EN 81-71:2005+A1:2006 Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori — Applicazioni particolari per ascensori per trasporto di persone e merci — Parte 71: Ascensori resistenti ai vandali |
11.10.2007 |
EN 81-71:2005 Nota 2.1 |
Data scaduta (11.10.2007) |
|
CEN |
EN 81-72:2003 Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori — Applicazioni particolari per ascensori per passeggeri e per merci — Parte 72: Ascensori antincendio |
10.2.2004 |
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|
|
CEN |
EN 81-73:2005 Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori — Applicazioni particolari per ascensori per trasporto di persone e merci — Parte 73: Comportamento degli ascensori in caso di incendio |
2.8.2006 |
|
|
|
CEN |
EN 12016:2004+A1:2008 Compatibilità elettromagnetica — Norma per famiglia di prodotti per ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili — Immunità |
28.10.2008 |
EN 12016:2004 Nota 2.1 |
Data scaduta (28.12.2009) |
|
CEN |
EN 12385-3:2004+A1:2008 Funi di acciaio — Sicurezza — Parte 3: Informazioni per l'uso e la manutenzione |
28.10.2008 |
EN 12385-3:2004 Nota 2.1 |
Data scaduta (28.12.2009) |
|
CEN |
EN 12385-5:2002 Funi di acciaio — Sicurezza — Parte 5: Funi a trefoli per ascensori |
6.8.2005 |
|
|
|
EN 12385-5:2002/AC:2005 |
8.9.2009 |
|
|
|
|
CEN |
EN 13015:2001+A1:2008 Manutenzione di ascensori e scale mobili — Regole per le istruzioni di manutenzione |
28.10.2008 |
EN 13015:2001 Nota 2.1 |
Data scaduta (28.12.2009) |
|
CEN |
EN 13411-7:2006+A1:2008 Estremità per funi di acciaio — Sicurezza — Parte 7: Capicorda simmetrici a cuneo |
8.9.2009 |
EN 13411-7:2006 Nota 2.1 |
Data scaduta (28.12.2009) |
|
Nota 1: |
in genere la data di cessazione della presunzione di conformità coincide con la data di ritiro («dow»), fissata dall’organismo europeo di normalizzazione, ma è bene richiamare l’attenzione di coloro che utilizzano queste norme sul fatto che in alcuni casi eccezionali può avvenire diversamente. |
|
Nota 2.1: |
la norma nuova (o modificata) ha lo stesso campo di applicazione della norma sostituita. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva. |
|
Nota 2.2: |
la nuova norma ha un campo di applicazione più ampio delle norme sostituite. Alla data stabilita le norme sostituite cessano di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva. |
|
Nota 2.3: |
la nuova norma ha un campo di applicazione più limitato rispetto alla norma sostituita. Alla data stabilita la norma (parzialmente) sostituita cessa di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva per quei prodotti che rientrano nel campo di applicazione della nuova norma. La presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva per i prodotti che rientrano ancora nel campo di applicazione della norma (parzialmente) sostituita, ma non nel campo di applicazione della nuova norma, rimane inalterata. |
|
Nota 3: |
in caso di modifiche, la norma cui si fa riferimento è la EN CCCCC:YYYY, comprensiva delle sue precedenti eventuali modifiche, e la nuova modifica citata. La norma sostituita (colonna 3) perciò consiste nella EN CCCCC:YYYY e nelle sue precedenti eventuali modifiche, ma senza la nuova modifica citata. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva. |
AVVERTIMENTO:
|
— |
ogni informazione relativa alla disponibilità delle norme può essere ottenuta o presso gli organismi europei di normalizzazione o presso gli organismi nazionali di normalizzazione il cui l'elenco figura in annesso alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio modificata dalla direttiva 98/48/CE, |
|
— |
le norme armonizzate sono adottate dagli organismi europei di normazione in lingua inglese (il CEN e il Cenelec pubblicano norme anche in francese e tedesco). Successivamente i titoli delle norme armonizzate sono tradotti in tutte le altre lingue ufficiali richieste dell'Unione europea dagli organismi nazionali di normazione. La Commissione europea non è responsabile della correttezza dei titoli presentati per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, |
|
— |
la pubblicazione dei riferimenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non implica che le norme siano disponibili in tutte le lingue della Comunità, |
|
— |
questa lista sostituisce tutte le precedenti liste pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La Commissione assicura l'aggiornamento della presente lista, |
|
— |
per ulteriori informazioni, consultare il sito Europa, al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm |
(1) OEN: Organismo europeo di Normalizzazione:
|
— |
CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tel. +32 25500811; Fax +32 25500819 (http://www.cen.eu), |
|
— |
Cenelec: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tel. +32 25196871; Fax +32 25196919 (http://www.cenelec.eu), |
|
— |
ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, Tel. +33 492944200; Fax +33 493654716 (http://www.etsi.eu). |
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11.3.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 77/10 |
Comunicazione della Commissione relativa alla procedura di cui all’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 96/67/CE del Consiglio
2011/C 77/08
Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità (1), la Commissione è tenuta a pubblicare a titolo informativo l’elenco degli aeroporti di cui alla direttiva stessa.
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Aeroporti con traffico annuale superiore ai 2 milioni di movimenti passeggeri o a 50 000 tonnellate di merci nel 2009 |
Altri aeroporti aperti al traffico commerciale nel 2009 |
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Austria |
Vienna-Schwechat |
Linz, Graz, Salisburgo, Innsbruck, Klagenfurt |
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Belgio |
Bruxelles National, Charleroi–Bruxelles Sud, Liegi, Ostenda–Bruges |
Anversa, Kortrijk–Wevelgem |
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Bulgaria |
Sofia |
Varna, Bourgas, Plovdiv, Gorna Oriahvitsa |
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Cipro |
Larnaca |
Paphos |
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Danimarca |
Copenaghen, Billund, Aarhus, Aalborg, Esbjerg, Bornholm |
Karup og Sønderborg |
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Estonia |
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Lennart Meri Tallinn, Tartu, Pärnu, Kärdla, Kuressaare, Ruhnu, Kihnu |
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Finlandia |
Helsinki–Vantaa/Helsingfors–Vanda |
Enontekiö/Enontekis, Helsinki–Malmi/Helsingfors–Malm, Ivalo/Ivalo, Joensuu/Joensuu, Jyväskylä/Jyväskylä, Kajaani/Kajana, Kemi–Tornio/Kemi–Torneå, Kittilä/Kittilä, Kokkola–Pietarsaari/Karleby–Jakobstad (ex Kruunupyy/Kronoby), Kuopio/Kuopio, Kuusamo/Kuusamo, Lappenranta/Villmanstrand, Maarianhamina/Mariehamn, Mikkeli/St Michel, Oulu/Uleåborg, Pori/Björneborg, Rovaniemi/Rovaniemi, Savonlinna/Nyslott, Seinäjoki/Seinäjoki, Tampere–Pirkkala/Tammerfors–Birkala, Turku/Åbo, Vaasa/Vasa, Varkaus/Varkaus |
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Francia |
Parigi–CDG, Parigi–Orly, Nizza–Costa Azzurra, Lione–Saint Exupéry, Marsiglia–Provenza, Tolosa–Blagnac, Basilea–Mulhouse, Bordeaux–Mérignac, Nantes–Atlantique, Beauvais–Tille |
Pointe-à-Pitre–Le Raizet, Strasbourg Entzheim, Martinique Aimé Césaire, St. Denis de la Réunion, Montpellier–Méditerranée, Lille Lesquin, Ajaccio–Campo–Dell'oro, Bastia Poretta, Biarritz–Anglet–Bayonne, Brest–Bretagne, Pau Pyrénées, Toulon/Hyères, Tarbes–Lourdes–Pyrénées, Grenoble St Geoirs, Carcassonne, Rennes St Jacques, Perpignan–Rivesaltes, Figari Sud Corse, Cayenne Rochambeau, Clermont–Ferrand–Auvergne, Limoges, Calvi Ste Catherine, Bergerac Roumanière, Chambéry/Aix Les Bains, Dzaoudzi Pamanzi, Metz Nancy Lorraine, St Martin Grand Case, Lorient–Lann-Bihoue, Nîmes/Arles Camargue, La Rochelle Île-de-Ré, St Barthélemy, Dinard–Pleurtuit–St-Malo, Rodez Marcillac, St Pierre Pierrefonds, Quimper–Cornouaille, Tours–Val De Loire, Poitiers–Biard–Futuroscope, Paris Le Bourget, Caen Carpiquet, Béziers–Agde–Vias, Deauville St Gatien, Annecy–Haute–Savoie, Le Havre Octeville, St Pierre–Pointe Blanche, Lannion, Avignon Caumont, Castres Mazamet, Angoulême, Agen La Garenne, Maripasoula, Rouen Vallée De Seine, Aurillac Tronquières, Brive Laroche, St Etienne Bouthéon, Cannes Mandelieu, Miquelon, Saint Nazaire Montoir, Dijon Bourgogne, Le Puy-En-Velay–Loudes, Lyon Bron, Cherbourg–Maupertus, Port Grimaud, Ouessant, Le-Mans–Arnage, Périgueux–Bassilac, Saint-Tropez/La Mole, St Georges (Guyane Française), St Brieuc Armor, Saul, Le-Touquet–Côte–D'opale, Courchevel, Chateauroux Deols, Chalons–Vatry, Nancy Essey, Dole Tavaux, Valenciennes–Denain, Le Castellet, Valence–Chabeuil, Auxerre Branches, Marie Galante, Albert Bray, Calais Dunkerque, Colmar Houssen, Vannes Meucon, Angers/Marce, Laval Entrammes, Saint-Laurent-du Maroni, Troyes Barberey, Ile-D'Yeu–Grand-Phare, Montbéliard Courcelle, Merville-Calonne, Pontoise, Beauvoir Côte de Lumière/Hélistation, La Roche Sur Yon, Les Saintes/Terre De Haut, Orléans St Denis L'hôtel, Bourges, Epinal Mirecourt, Cannes Quai du Large Hélistation, Nevers–Fourchambault, Roanne Renaison, Arras–Roclincourt, Morlaix Ploujean, Albi Le Sequestre, Châlon Champforgeuil, Saint-Yan, Isola 2000/Hélistation, Grenoble Le Versoud, Moulins/Montbeugny, Vichy Charmeil, Cholet-Le-Pontreau, Amiens Glisy, Montluçon Guéret, Besançon-La-Vèze, Aubenas Ardèche Méridionale, Ancenis, Basse-Terre–Baillif, Belle Ile, Cahors Lalbenque, Rochefort–Saint-Agnant, Blois Le Breuil, Gap Tallard |
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Germania |
Berlino-Tegel, Schönefeld, Brema, Düsseldorf, Francoforte, Hahn, Amburgo, Hannover-Langenhagen, Colonia-Bonn, Lipsia, Monaco, Norimberga, Stoccarda, Weeze |
Dresden, Karlsruhe-Baden-Baden, Münster-Osnabrück, Paderborn-Lippstadt, Augsburg, Altenburg-Nobitz, Berlin-Tempelhof, Borkum, Braunschweig, Dortmund, Erfurt, Frankfurt-Hahn, Friedrichshafen, Heringsdorf, Hof-Plauen, Kassel-Calden, Kiel-Holtenau, Lübeck-Blankensee, Mannheim City, Memmingen, Mönchengladbach, Saarbrücken-Ensheim, Rostock-Laage, Schwerin-Parchim, Siegerland, Westerland-Sylt, Zweibrücken (2) |
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Grecia |
Atene, Heraklion, Salonicco, Rodi |
Corfù–Kerkyra, Kos, Chania, Zante, Alexandroupoulis, Aktio, Araxos, Kalamata, Kalymnos, Kastoria, Kavala, Kozani, Aghialos, Astypalaia, Chios, Ioannina, Ikaria, Karpathos, Kasos, Kastelorizo, Cefalonia, Kithira, Leros, Limnos, Mykonos, Milos, Mytilene, Naxos, Paros, Samos, Santorini, Syros, Sitia, Skiathos, Skyros |
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Irlanda |
Dublino, Shannon, Cork |
Donegal, Ireland West Airport Knock, Kerry, Galway, Sligo, Waterford |
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Italia |
Roma–Fiumicino, Milano–Malpensa, Milano–Linate, Bergamo Orio al Serio, Venezia Tessera, Catania Fontanarossa, Napoli Capodichino, Bologna Borgo Panigale, Roma–Ciampino, Palermo Punta Raisi, Pisa San Giusto, Cagliari Elmas, Torino Caselle, Verona Villafranca, Bari Palese |
Treviso, Firenze, Lamezia Terme, Olbia, Alghero, Genova, Brindisi, Trapani, Trieste, Forlì, Reggio Calabria, Ancona, Pescara, Rimini, Parma, Brescia, Lampedusa, Pantelleria, Cuneo, Perugia, Foggia, Crotone, Bolzano, Elba, Grosseto, Salerno, Albenga, Siena, Taranto, Biella |
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Lettonia |
Aeroporto internazionale di Riga |
Aeroporto regionale di Liepaja, Aeroporto regionale di Ventspils. |
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Lituania |
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Aeroporto internazionale di Vilnius, aeroporto internazionale di Palanga, aeroporto di Kaunas, aeroporto militare di Siauliai |
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Lussemburgo (3) |
Lussemburgo (3) |
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Malta |
Aeroporto internazionale Luqa–Malta |
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Paesi Bassi |
Amsterdam–Schiphol, Maastricht–Aachen (Aquisgrana) |
Eindhoven, Groningen, Rotterdam |
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Polonia |
Aeroporto Chopin di Varsavia, Cracovia–Balice, Katowice–Pyrzowice |
Aeroporto Lech Wałęsa di Gdańsk, Wrocław–Strachowice, Poznań–Ławica, Łódź–Lublino, Szczecin–Goleniow, Bydgoszcz–Szwederowo, Rzeszów–Jasionka, Zielona Góra–Babimost |
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Portogallo |
Lisbona, Faro, Porto, Madeira |
Ponta Delgada, Porto Santo, Horta, Santa Maria, Graciosa, Pico, São Jorge, Flores, Corvo, Bragança, Vila Real, Cascale, Lajes |
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Regno Unito |
Heathrow, Gatwick, Stansted, Manchester, Luton, Birmingham, Edimburgo, Glasgow, Bristol, Liverpool, East Midlands International, Newcastle, Belfast International, Aberdeen, London City, Leeds Bradford, Belfast City |
Prestwick, Southampton, Cardiff Galles, Kent International, Barra, Benbecula, Blackpool, Bournemouth, Cambridge, Campbeltown, City of Derry, Doncaster Sheffield, Dundee, Durham Tees Valley, Exeter, Gloucestershire, Humberside, Inverness, Islay, Isole Scilly, Kirkwall, Lands End, Lerwick, Lydd, Newquay, Norwich, Eliporto di Penzance, Plymouth, Scatsa, Shoreham, Southend, Stornoway, Sumburgh, Tiree, Wick |
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Repubblica ceca |
Praga-Ruzyně |
Brno/Tuřany, Karlovy Vary, Mnichovo Hradiště, Ostrava/Mošnov, Pardubice, Olomouc, Benešov, Broumov, Břeclav, Bubovice, Česká Lípa, České Budějovice, Dvůr Králové nad Labem, Frýdlant nad Ostravicí, Havlíčkův Brod, Hodkovice nad Mohelkou, Hořice, Hosín, Hradec Králové, Hranice, Chomutov, Chotěboř, Chrudim, Jaroměř, Jičín, Jihlava, Jindřichův Hradec, Kladno, Klatovy, Kolín, Krnov, Křížanov, Kyjov, Letkov, Letňany, Mariánské Lázně, Medlánky, Miku- lovice, Mladá Boleslav, Moravská Třebová, Most, Nové Město nad Metují, Panenský Týnec, Plasy, Podhořany, Polička, Příbram, Přibyslav, Rakovník, Raná, Roudnice, Sazená, Skuteč, Slaný, Soběslav, Staňkov, Strakonice, Strunkovice, Šumperk, Tábor, Točná, Toužim, Ústí nad Orlicí, Velké Poříčí, Vlašim, Vrchlabí, Vysoké Mýto, Vyškov, Zábřeh, Zbraslavice, Žamberk. |
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Romania |
Aeroporto internazionale di București–Henri Coanda |
Aeroporto internazionale di Bucarest Baneasa–Aurel Vlaicu, aeroporto internazionale di Timișoara–Traian Vuia, aeroporto internazionale di Constanța–Mihail Kogălniceanu, aeroporto di Arad, aeroporto di Bacău–George Enescu, aeroporto di Baia Mare, aeroporto di Cluj-Napoca, aeroporto di Craiova, aeroporto di Iași, aeroporto di Oradea, aeroporto di Satu Mare, aeroporto di Sibiu, aeroporto di Suceava–Ștefan cel Mare, aeroporto di Târgu Mureș–Transilvania, aeroporto di Tulcea–Delta Dunării |
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Slovacchia (3) |
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Slovenia |
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Jože Pučnik Lubiana, Edvard Rusjan Maribor, Portorose |
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Spagna |
Alicante, Barcellona, Bilbao, Fuerteventura, Girona, Gran Canaria, Ibiza, Lanzarote, Madrid/Barajas, Malaga, Minorca, Palma de Maiorca, Siviglia, Tenerife Nord, Tenerife Sud, Valencia |
Asturie, Coruña (A), Granada, Jerez, Murcia/San Javier, Palma (La), Reus, Santiago de Compostela, Vigo, Vitoria, Albacete, Almería, Badajoz, Burgos, Eliporto di Ceuta, Ciudad Real, Cordoba, Madrid/Cuatro Vientos, Madrid/Torrejón, Gomera (La), Hierro (El), Huesca–Pirineos, León, Logroño, Melilla, Pamplona, Sabadell, Salamanca, San Sebastián, Santander, Son Bonet, Valladolid, Saragozza |
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Svezia |
Göteborg–Landvetter, Stoccolma–Arlanda, Stoccolma/Skavsta |
Stoccolma/Bromma, Malmö, Arvidsjaur, Arvika, Borlänge, Eskilstuna, Falköping, Gällivare, Gällivare/Vassare, Gävle, Göteborg/Säve, Hagfors, Halmstad, Helsingborg/Hamnen, Hemavan Tärnaby, Hultsfred–Vimmerby, Jokkmokk, Jönköping, Kalmar, Karlsborg, Karlskoga, Karlstad, Kiruna, Kiruna/Luosajärvi, Kramfors–Sollefteå, Kristianstad, Lidköping, Linköping/Malmen, Linköping/Saab, Ljungbyhed, Luleå/Kallax, Lycksele, Mora/Siljan, Norrköping/Kungsängen, Oskarshamn, Pajala-Ylläs, Ronneby, Skellefteå, Skövde, Stoccolma/Västerås, Storuman, Strömstad/Näsinge, Sundsvall-Härnösand, Sveg, Såtenäs, Söderhamn, Torsby/Fryklanda, Trollhättan–Vänesborg, Umeå, Uppsala, Vidsel, Vilhelmina, Visby, Växjö/Kronoberg, Åre–Östersund, Ängelholm, Örebro, Örnsköldsvik |
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Ungheria |
Budapest Ferihegy |
Aeroporto di Pécs–Pogány, Aeroporto di Győr–Pér, Aeroporto Fly Balaton di Sármellék, Aeroporto di Debrecen |
(1) GU L 272 del 25.10.1996, pag. 36.
(2) Gli aeroporti con un traffico annuale inferiore ai 10 000 passeggeri non figurano nell’elenco.
(3) Dati attinti da Eurostat a causa della mancata trasmissione di dati da parte degli Stati membri. Gli aeroporti con meno di 15 000 passeggeri possono non figurare nell’elenco.
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
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11.3.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 77/14 |
Elenco degli impianti autorizzati per il trattamento degli alimenti e dei loro ingredienti con radiazioni ionizzanti negli Stati membri
[In conformità all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (1)]
(Il presente testo annulla e sostituisce il testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 187 del 7 agosto 2003, pag. 13)
2011/C 77/09
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Stato membro |
Impianti di irradiazione autorizzati |
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Sorgente, numero di riferimento, nome, indirizzo |
Altri particolari dell'autorizzazione |
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AT |
Nessuno |
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BE |
Sorgente: raggi gamma-60Co N. di riferimento: 2110/91/0004
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Autorizzazione per gli alimenti in conformità all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 1999/2/CE. |
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BG |
Sorgente: raggi gamma-60Co N. di riferimento: 1/23.5.2008
|
Autorizzazione per il trattamento di spezie ed erbe aromatiche essiccate e condimenti vegetali essiccati in conformità all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 1999/2/CE. |
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CY |
Nessuno |
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CZ |
Sorgente: raggi gamma-60Co N. di riferimento: IR-02-CZ
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Autorizzazione per il trattamento di erbe aromatiche, spezie e condimenti essiccati in conformità all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 1999/2/CE. |
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DE |
Sorgente: raggi gamma-60Co
Sorgente: radiazioni con elettroni accelerati
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Autorizzazione per il trattamento di erbe aromatiche, spezie e condimenti essiccati in conformità all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 1999/2/CE. |
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DK |
Nessuno |
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EE |
Nessuno |
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ES |
Sorgente: radiazioni con elettroni accelerati
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Autorizzazione per il trattamento di erbe aromatiche, spezie e condimenti essiccati in conformità all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 1999/2/CE. |
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FI |
Nessuno |
|
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FR |
Sorgente: raggi gamma-60Co
Sorgente: radiazioni con elettroni accelerati N. di riferimento: 10 093 F
|
Autorizzazione per gli alimenti in conformità all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 1999/2/CE. |
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GR |
Nessuno |
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HU |
Sorgente: raggi gamma-60Co N. di riferimento: EU-AIF 04-2002
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Autorizzazione in conformità all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 1999/2/CE. |
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IE |
Nessuno |
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|
IT |
Sorgente: raggi gamma-60Co N. di riferimento: RAD 1/04 IT
|
Autorizzazione in conformità all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 1999/2/CE. |
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LU |
Nessuno |
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LT |
Nessuno |
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LV |
Nessuno |
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MT |
Nessuno |
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NL |
Sorgente: raggi gamma-60Co
|
Autorizzazione per il trattamento di frutta essiccata, leguminose, verdura essiccata, fiocchi di cereali, erbe, spezie, gamberetti, pollame, cosce di rana, gomma arabica e prodotti a base di uova in conformità all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 1999/2/CE. |
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PL |
Sorgente: raggi gamma-60Co N. di riferimento: GIS-HZ-4434-W.-2/MR/03
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Autorizzazione per il trattamento di cipolle, aglio, funghi, spezie essiccate, funghi essiccati, verdura essiccata. |
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Sorgente: radiazioni con elettroni accelerati N. di riferimento: GIS-HZ-4434-W.-3/MR/03
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Autorizzazione per il trattamento di patate, cipolle, aglio, funghi, spezie essiccate, funghi essiccati, verdura essiccata. |
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PT |
Nessuno |
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RO |
Sorgente: raggi gamma-60Co
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Autorizzazione in conformità all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 1999/2/CE. |
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SE |
Nessuno |
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SI |
Nessuno |
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SK |
Nessuno |
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UK |
Sorgente: raggi gamma-60Co N. di riferimento: EW/04
|
Autorizzazione per alcune erbe e spezie in conformità all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 1999/2/CE. |
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(1) GU L 66 del 13.3.1999, pag. 16.
V Avvisi
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Consiglio
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11.3.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 77/18 |
Proroga della validità degli elenchi di idoneità stabiliti
2011/C 77/10
Con decisione del Segretario Generale aggiunto del Consiglio dell'Unione europea, la validità degli elenchi di idoneità in appresso, stabiliti al termine dei concorsi generali seguenti, è prorogata:
Articolo 1: fino al 31 dicembre 2011:
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Consiglio/420/AD5 |
organizzato per la costituzione di una riserva di assunzione di amministratori aggiunti nel settore della sicurezza (Gabinetto/Sicurezza: Servizio di sicurezza esterna/protezione delle missioni), il cui bando di concorso è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 316 A del 13 dicembre 2005; |
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Consiglio/421/AD5 |
organizzato per la costituzione di una riserva di assunzione di amministratori aggiunti nel settore della sicurezza (Gabinetto/Sicurezza: Servizio di protezione interna), il cui bando di concorso è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 316 A del 13 dicembre 2005; |
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Consiglio/422/AST3 |
organizzato per la costituzione di una riserva di assunzione di assistenti nel settore della sicurezza (Gabinetto/Sicurezza: Servizio di protezione interna), il cui bando di concorso è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 316 A del 13 dicembre 2005; |
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Consiglio/425/AD9 |
organizzato per la costituzione di una riserva di assunzione di amministratori confermati nel settore delle tecnologie dell'informazione (Direzione SIC: Unità «Soluzioni di produzione»), il cui bando di concorso è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 316 A del 13 dicembre 2005; |
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Consiglio/427/AD8 |
organizzato per coprire un posto vacante di amministratore nel settore della politica europea in materia di sicurezza e di difesa (PESD), il cui bando di concorso è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 108 A del 12 maggio 2007. |
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
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11.3.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 77/19 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.6149 — Suntory/Castel/GMdF/Savour Club/MAAF Subsidiaries)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2011/C 77/11
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1. |
In data 25 febbraio 2011 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Suntory France SAS (Francia), appartenente al gruppo Suntory («Suntory», Giappone), e Groupe Castel («Castel», Francia) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune dell'impresa SA Grands Millesimes de France («GMdF», Francia) mediante acquisto di quote; contemporaneamente l'impresa Castel acquisisce il controllo esclusivo delle imprese Savour Club SA e controllate («Savour Club», Francia), nonché di SAS Appellations e sue controllate SAS Château Haut Caplane, SAS Tour Saint Christophe e SAS Distribution Bordeaux Grands Crus Références e relative controllate («MAAF Subsidiaries», Francia), mediante acquisto di quote. |
|
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
|
3. |
A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo. |
|
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6149 — Suntory/Castel/GMdF/Savour Club/MAAF Subsidiaries, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).
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11.3.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 77/20 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.6140 — DuPont/Danisco)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2011/C 77/12
|
1. |
In data 1o marzo 2011 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa E.I. du Pont de Nemours & Company («DuPont», Stati Uniti) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo dell’impresa Danisco A/S («Danisco», Danimarca) mediante offerta pubblica. |
|
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
|
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
|
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6140 — DuPont/Danisco, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).
(2) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).
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11.3.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 77/21 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.6116 — Europ Assistance France/Malakoff Mederic/EAP France)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2011/C 77/13
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1. |
In data 4 marzo 2011 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Malakoff Médéric Assurances («Malakoff Médéric», Francia), filiale del gruppo Malakoff Médéric, e Europ Assistance France SA («EAF», Francia), filiale del gruppo Generali, acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune di EAP France SAS («EAP», Francia) mediante acquisto di azioni. |
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2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
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3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
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4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6116 — Europ Assistance France/Malakoff Mederic/EAP France, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).
(2) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).