ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.C_2011.064.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 64

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

54o anno
1 marzo 2011


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2011/C 064/01

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 )

1

2011/C 064/02

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6045 — JCI/CRH) ( 2 )

5

2011/C 064/03

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6103 — CVC/Capio Sanidad) ( 2 )

5

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2011/C 064/04

Tassi di cambio dell'euro

6

2011/C 064/05

Decisione della Commissione, del 25 febbraio 2011, relativa all'estensione del finanziamento di misure speciali a carattere d'urgenza volte a proteggere l'Unione dalla rabbia

7

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

Commissione europea

2011/C 064/06

Invito a presentare proposte nell'ambito del programma di lavoro per l'ARTEMIS Joint Undertaking

9

2011/C 064/07

Inviti a presentare proposte a titolo del programma di lavoro per il 2011 del programma di sostegno alla politica in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione nel quadro del programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013)

10

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

 

Commissione europea

2011/C 064/08

Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping

11

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2011/C 064/09

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6076 — Orangina Schweppes/Européenne d'Embouteillage) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 2 )

12

2011/C 064/10

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6083 — Fiat/GM/VM Motori JV) ( 2 )

13

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2011/C 064/11

Avviso destinato a Khalil Ahmed Haqqani e Said Jan 'Abd Al-Salam, che sono stati aggiunti all'elenco di cui agli articoli 2, 3 e 7 del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talebani, in forza del regolamento (UE) n. 178/2011 della Commissione

14

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE, eccetto per i prodotti dell'allegato I del trattato

 

(2)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

1.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 64/1


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE, eccetto per i prodotti dell'allegato I del trattato)

2011/C 64/01

Data di adozione della decisione

4.6.2010

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

N 479/09

Stato membro

Italia

Regione

Sicilia

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Misura 223 del PSR Sicilia 2007-2013 «Primo imboschimento di terreni non agricoli»

Base giuridica

Misura 223 del PSR Sicilia 2007-2013 «Primo imboschimento di terreni agricoli»

Tipo di misura

Regime di aiuti

Obiettivo

Aiuti al settore forestale

Forma dell'aiuto

Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio

Importo massimo annuo: 14,87 milioni di EUR

Importo massimo totale: 89,2 milioni di EUR

Intensità

70 %, 80 % o 100 % dei costi ammissibili

Durata

2010-2013

Settore economico

Settore forestale

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Regione Siciliana

Assessorato Agricoltura e Foreste — Dipartimento foreste

Viale Regione Siciliana 2246

90145 Palermo PA

ITALIA

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione

17.5.2010

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

N 727/09

Stato membro

Slovenia

Regione

Articolo 107, paragrafo 3, lettera a)

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Pomoč za izgube zaradi neugodnih vremenskih razmer v letu 2008

Base giuridica

1.

Program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi neurja z močnim vetrom in točo 13. in 14. julija 2008, neurja s točo dne 8. avgusta 2008 in neurja z deževjem, močnim vetrom in točo 15. in 16. avgusta 2008

2.

Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN) (Uradni list RS, št. 75/2003 s spremembami 98/2005, 114/2005-UPB1, 90/2007 in 102/2007)

3.

Uredba o metodologiji za ocenjevanje škode (Uradni list RS, št. 67/2003, 79/04, 81/2006, 68/2008)

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Condizioni atmosferiche avverse

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto

Dotazione di bilancio

4,67 milioni di EUR

Intensità

50 %

Durata

Fino al 31.12.2011

Settore economico

Agricoltura, silvicoltura e pesca

Nome e indirizzo dell’autorità che eroga l’aiuto

Ministrstvo za okolje in prostor

Dunajska 48

SI-1000 Ljubljana

SLOVENIJA

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione

17.11.2010

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

N 341/10

Stato membro

Romania

Regione

Articolo 107, paragrafo 3, lettera a)

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Realizarea angajamentelor asumate în favoarea bunăstării și protecției porcinelor

Base giuridica

Ordonanța Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 74/2010;

Proiect de Hotărâre privind condițiile de acordare a ajutoarelor de stat pentru realizarea angajamentelor asumate în favoarea bunăstării și protecției porcinelor

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Impegni per il benessere degli animali

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto

Dotazione di bilancio

Dotazione totale: 1 582,10 milioni di ROL

Intensità

Durata

Fino al 31.12.2013

Settore economico

Agricoltura, silvicoltura e pesca

Nome e indirizzo dell’autorità che eroga l’aiuto

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Blvd. Carol I nr. 24, sector 3

București

ROMÂNIA

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione

17.11.2010

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

N 342/10

Stato membro

Romania

Regione

Articolo 107, paragrafo 3, lettera a)

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Acordarea unui ajutor de stat pentru realizarea angajamentelor asumate voluntar în favoarea bunăstării păsărilor

Base giuridica

Ordonanța Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 74/2010;

Legea nr. 74 din 26 aprilie 2010 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010;

Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de acordare a ajutoarelor de stat pentru realizarea angajamentelor asumate voluntar în favoarea bunăstării păsărilor

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Impegni per il benessere degli animali

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto

Dotazione di bilancio

Dotazione totale: 1 589,02 milioni di ROL

Intensità

Durata

Fino al 31.12.2013

Settore economico

Agricoltura, silvicoltura e pesca

Nome e indirizzo dell’autorità che eroga l’aiuto

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Blvd. Carol I nr. 24, sector 3

București

ROMÂNIA

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione

22.11.2010

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

N 396/10

Stato membro

Slovenia

Regione

Slovenia

Articolo 107, paragrafo 3, lettera a)

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Začasna shema omejene pomoči ob finančni in gospodarski krizi v kmetijstvu v letu 2009

Base giuridica

Uredba o začasni shemi omejene pomoči ob finančni in gospodarski krizi v kmetijstvu v letu 2009

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Rimedio a un grave turbamento dell'economia

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto

Dotazione di bilancio

Dotazione totale: 3,80 milioni di EUR

Intensità

12,70 %

Durata

Fino al 31.12.2010

Settore economico

Agricoltura, silvicoltura e pesca

Nome e indirizzo dell’autorità che eroga l’aiuto

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Dunajska 22

SI-1000 Ljubljana

SLOVENIJA

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm


1.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 64/5


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.6045 — JCI/CRH)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2011/C 64/02

In data 14 gennaio 2011 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32011M6045. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


1.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 64/5


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.6103 — CVC/Capio Sanidad)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2011/C 64/03

In data 23 febbraio 2011 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32011M6103. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

1.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 64/6


Tassi di cambio dell'euro (1)

28 febbraio 2011

2011/C 64/04

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,3834

JPY

yen giapponesi

113,26

DKK

corone danesi

7,4564

GBP

sterline inglesi

0,85280

SEK

corone svedesi

8,7445

CHF

franchi svizzeri

1,2840

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

7,7090

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

24,353

HUF

fiorini ungheresi

270,72

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7045

PLN

zloty polacchi

3,9548

RON

leu rumeni

4,2057

TRY

lire turche

2,2122

AUD

dollari australiani

1,3601

CAD

dollari canadesi

1,3535

HKD

dollari di Hong Kong

10,7771

NZD

dollari neozelandesi

1,8390

SGD

dollari di Singapore

1,7582

KRW

won sudcoreani

1 557,85

ZAR

rand sudafricani

9,6400

CNY

renminbi Yuan cinese

9,0912

HRK

kuna croata

7,4279

IDR

rupia indonesiana

12 196,50

MYR

ringgit malese

4,2166

PHP

peso filippino

60,228

RUB

rublo russo

39,9015

THB

baht thailandese

42,304

BRL

real brasiliano

2,2932

MXN

peso messicano

16,7350

INR

rupia indiana

62,6300


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


1.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 64/7


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 2011

relativa all'estensione del finanziamento di misure speciali a carattere d'urgenza volte a proteggere l'Unione dalla rabbia

2011/C 64/05

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2009/470/CE del Consiglio prevede che lo Stato membro direttamente minacciato dalla comparsa o dalla propagazione, nel territorio di un paese terzo, di una delle malattie di cui all'allegato di tale decisione, possa adottare tutte le misure per far fronte alla situazione, tra cui la concessione di un contributo finanziario dell'Unione a favore di misure specifiche ritenute necessarie per il successo dell'azione intrapresa.

(2)

Con la decisione 2009/582/CE della Commissione, del 29 luglio 2009, relativa al finanziamento di misure speciali a carattere d'urgenza volte a proteggere la Comunità dalla rabbia (2) è stato approvato il finanziamento di un programma triennale di eradicazione della rabbia sul territorio della regione di Kaliningrad, Federazione russa.

(3)

La rabbia è una malattia degli animali che colpisce principalmente gli animali carnivori selvatici e domestici e presenta gravi implicazioni per la salute pubblica. La rabbia figura nell'elenco di cui all'allegato della decisione 2009/470/CE.

(4)

La regione di Kaliningrad, una exclave russa in territorio dell'Unione, confina con alcuni Stati membri che sono impegnati a portare a compimento la definitiva eradicazione della malattia. È stato necessario adottare una misura speciale che impedisse il continuo ripetersi di infezioni negli Stati membri che confinano con la regione di Kaliningrad.

(5)

Tenuto conto della relativa estensione del territorio di Kaliningrad, è più opportuno ed efficiente in termini di costi sostenere gli sforzi per eliminare la rabbia a Kaliningrad che creare una zona cuscinetto vaccinale nel territorio degli Stati membri limitrofi da mantenersi a tempo indeterminato.

(6)

In seguito all'attuazione del suddetto programma, nelle zone della Lituania e della Polonia confinanti con il territorio di Kaliningrad non si sono più verificati casi di rabbia presso la fauna selvatica, secondo le relazioni trasmesse alla task force per il monitoraggio dell'eradicazione delle malattie animali.

(7)

Tuttavia il rischio per l'Unione sparirà solo se la rabbia verrà eradicata dal territorio di Kaliningrad, obiettivo raggiungibile a breve termine solo proseguendo senza interruzione le attività di vaccinazione nei prossimi anni.

(8)

Il programma triennale comprende attività a partire dal 1o giugno 2008 e pertanto scade il 31 maggio 2011.

(9)

È necessario estendere il sostegno finanziario al programma di eradicazione della rabbia nella regione di Kaliningrad per un ulteriore periodo di tre anni, al fine di raggiungere l'obiettivo stabilito.

(10)

Secondo il disposto dell'articolo 110 del regolamento finanziario (CE, Euratom) n. 1605/2002 (3), le sovvenzioni sono oggetto di una programmazione annuale. Il programma di lavoro annuale è attuato mediante la pubblicazione di inviti a presentare proposte, tranne in casi d'urgenza eccezionali e debitamente giustificati. A norma dell'articolo 168, paragrafo 1, lettera b), delle modalità d'esecuzione del regolamento finanziario stabilite dal regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 (4), in casi d'urgenza eccezionali e debitamente giustificati la Commissione decide di assegnare sovvenzioni senza invito a presentare proposte.

(11)

Il 25 ottobre 2010 la Russia ha presentato alla Commissione un programma di eradicazione della rabbia nella regione di Kaliningrad per il periodo 2011-2014 che è stato giudicato accettabile ai fini della protezione dell'Unione contro la rabbia. Dal momento che le azioni previste in tale programma sono essenziali ai fini della protezione dell’interesse dell'Unione, è auspicabile che l'UE sostenga finanziariamente talune misure. È opportuno pertanto che nel 2011 sia concesso un contributo finanziario dell'Unione all'attuazione del programma.

(12)

La presente decisione costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 75 del regolamento finanziario, dell'articolo 90 delle modalità di esecuzione del regolamento finanziario e dell'articolo 15 delle norme interne sull'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee (5).

(13)

Inoltre la decisione 2009/582/CE della Commissione diventerà obsoleta e dovrà essere abrogata.

(14)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

DECIDE:

Articolo 1

1.   Il programma triennale di eradicazione della rabbia nella regione di Kaliningrad («programma di eradicazione della rabbia»), presentato dalla Russia, è approvato per il periodo compreso tra il 1o giugno 2011 ed il 31 maggio 2014.

2.   Le misure previste dalla presente decisione interessano specificamente le seguenti azioni:

acquisto di esche vaccinali per l'immunizzazione per via orale dei carnivori selvatici,

distribuzione sul territorio della regione di Kaliningrad delle predette esche vaccinali.

Articolo 2

L'importo massimo del contributo dell'Unione europea, fissato a 1 800 000 EUR, è finanziato a titolo della linea 17 04 03 01 del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2011.

Articolo 3

1.   È autorizzata la concessione di una sovvenzione individuale all'agenzia veterinaria statale della regione di Kaliningrad, Federazione russa, «Regional Centre for Combating Animal Disease» (Государственное учреждение ветеринарии Калининградской области „Областная станция по борьбе с болезнями животных“).

2.   Le spese ammissibili corrispondenti alle azioni contemplate dalla presente decisione possono essere finanziate fino a concorrenza del 100 % dell'importo, a condizione che tali costi siano sostenuti in parte dall'agenzia veterinaria statale della regione di Kaliningrad, Federazione russa, «Regional Centre for Combating Animal Disease» (Государственное учреждение ветеринарии Калининградской области „Областная станция по борьбе с болезнями животных“) o siano coperti da contributi diversi da quello dell'UE.

Articolo 4

La decisione 2009/582/CE della Commissione è abrogata a decorrere dal 31 dicembre 2011.

Fatto a Bruxelles, addí 25 febbraio 2011.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.

(2)  GU L 198 del 30.7.2009, pag. 85.

(3)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(4)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

(5)  Decisione della Commissione del 6.4.2009 — C(2009) 2105.


V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Commissione europea

1.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 64/9


Invito a presentare proposte nell'ambito del programma di lavoro per l'ARTEMIS Joint Undertaking

2011/C 64/06

Si avvertono gli interessati della pubblicazione di un invito a presentare proposte nell'ambito del programma di lavoro per l'ARTEMIS Joint Undertaking.

Si sollecitano proposte per il seguente invito: ARTEMIS-2011-1.

La documentazione relativa all'invito, in cui si precisano le scadenze e la dotazione finanziaria, è disponibile sul seguente sito Internet:

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm


1.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 64/10


Inviti a presentare proposte a titolo del programma di lavoro per il 2011 del programma di sostegno alla politica in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione nel quadro del programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013)

2011/C 64/07

Si comunica il lancio di un invito a presentare proposte a titolo del programma di lavoro per il 2011 del programma di sostegno alla politica in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT PSP) nel quadro del programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013).

Si sollecitano proposte per il seguente invito: CIP-ICT PSP-2011-5.

La documentazione relativa all'invito, in cui si precisano il contenuto, le scadenze e la dotazione finanziaria, è disponibile sul sito web dell'ICT PSP:

http://ec.europa.eu/ict_psp


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

1.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 64/11


Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping

2011/C 64/08

1.   Conformemente a quanto disposto dall'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), la Commissione europea informa che, salvo avvio di un riesame secondo la procedura che segue, le misure antidumping sottoindicate scadranno alla data specificata nella tabella sottostante.

2.   Procedura

I produttori dell'Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto. La domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che, una volta scadute le misure, esiste il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio.

Qualora la Commissione decida di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori dell'Unione avranno la possibilità di sviluppare o confutare le questioni esposte nella domanda di riesame oppure di presentare osservazioni in merito.

3.   Termine

I produttori dell'Unione possono presentare una domanda scritta di riesame sulla base di quanto precede da far pervenire alla Commissione europea, direzione generale del Commercio (unità H-1), N-105 4/92, 1049 Bruxelles, Belgique (2) in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella sottostante.

4.   Il presente avviso è pubblicato in conformità con l'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009.

Prodotto

Paese/i di origine o di esportazione

Misure

Riferimento

Data di scadenza

Soluzioni di urea e nitrato d’ammonio

Algeria

Bielorussia

Russia

Ucraina

Dazio antidumping

Impegno

Regolamento (CE) n. 1911/2006 del Consiglio (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 26) modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 789/2008 del Consiglio (GU L 213 dell’8.8.2008, pag. 14)

22.12.2011


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  Fax +32 22956505.


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

1.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 64/12


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6076 — Orangina Schweppes/Européenne d'Embouteillage)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2011/C 64/09

1.

In data 17 febbraio 2011 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione il gruppo Orangina Schweppes («Orangina Schweppes», Francia), controllato dal gruppo Suntory («gruppo Suntory», Giappone), acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell'insieme dell'impresa Européenne d'Embouteillage («Européenne d'Embouteillage», Francia) mediante acquisto di azioni.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

gruppo Suntory: produzione e commercializzazione di prodotti alimentari e bevande dietetiche, analcoliche e alcoliche; servizi di ristorazione e altre attività connesse alla salute, alla natura e al benessere in Giappone, in Asia, in America e in Oceania. In Europa il gruppo Santory è presente in misura limitata nel settore delle bevande alcoliche,

gruppo Orangina: produzione e commercializzazione di bevande analcoliche (senza cola) in diversi paesi, in particolare in Europa,

Européenne d'Embouteillage: produzione di bevande analcoliche in Francia.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6076 — Orangina Schweppes/Européenne d'Embouteillage, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).


1.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 64/13


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6083 — Fiat/GM/VM Motori JV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2011/C 64/10

1.

In data 22 febbraio 2011 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Fiat Powertrain Technologies SpA, Italia («FPT»), controllata al 100 % di Fiat SpA, Italia («Fiat»), e General Motors Automotive Holdings, SL, Spagna («GMAH»), controllata al 100 % di General Motors Company, USA («GM»), acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune dell'impresa VM Motori SpA, Italia («VM Motori») mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Il gruppo Fiat opera nella produzione e nella fornitura di automobili, veicoli commerciali e macchine agricole e edili. Fiat opera inoltre sui mercati dei componenti auto e, attraverso FPT, nella progettazione, fabbricazione e distribuzione di motori per applicazioni agricole, industriali, marine e gruppi elettrogeni, nonché nella fabbricazione e nella vendita di trasmissioni,

GM è un costruttore auto che opera su scala mondiale nella progettazione, fabbricazione e commercializzazione di autoveicoli e nella fornitura dei servizi connessi,

VM Motori opera nella progettazione, fabbricazione e vendita di motori diesel per uso automobilistico, industriale, agricolo, stazionario e marino.

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6083 — Fiat/GM/VM Motori JV, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).


ALTRI ATTI

Commissione europea

1.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 64/14


Avviso destinato a Khalil Ahmed Haqqani e Said Jan 'Abd Al-Salam, che sono stati aggiunti all'elenco di cui agli articoli 2, 3 e 7 del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talebani, in forza del regolamento (UE) n. 178/2011 della Commissione

2011/C 64/11

1.

La posizione comune 2002/402/PESC (1) invita l'Unione a congelare i capitali e le risorse economiche di Osama bin Laden, dei membri dell'organizzazione Al-Qaida e dei Talebani e di altri individui, gruppi, imprese ed entità ad essi associati, quali figurano nell'elenco compilato conformemente alle UNSCR 1267(1999) e 1333(2000) e regolarmente aggiornato dal Comitato delle Nazioni Unite istituito ai sensi della UNSCR 1267(1999).

L'elenco compilato dal suddetto Comitato delle Nazioni Unite comprende:

Al-Qaeda, i Talebani e Osama bin Laden,

le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi associati a Al-Qaeda, ai Talebani e a Osama bin Laden, e

le persone giuridiche, le entità e gli organismi posseduti o controllati da uno/a qualsiasi di queste persone, entità, organismi e gruppi associati o che li sostengono in altro modo.

Gli atti o le attività che indicano che una persona, un gruppo, un'impresa o un'entità è «associata/o con» Al-Qaeda, Osama bin Laden o i Talebani consistono, tra l'altro, nel:

a)

partecipare al finanziamento, alla programmazione, all'agevolazione, alla preparazione o all'esecuzione di atti o attività in collegamento con, con il nome di, per conto di o a sostegno di Al-Qaeda, Osama bin Laden o i Talebani o di qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione;

b)

fornire, vendere o trasferire ad uno qualsiasi di essi armi e materiale connesso;

c)

arruolare per uno qualsiasi di essi; o

d)

sostenere in altro modo atti o attività di uno qualsiasi di essi.

2.

L'8 febbraio 2011 il Comitato delle Nazioni Unite ha deciso di aggiungere Khalil Ahmed Haqqani e Said Jan 'Abd Al-Salam all'elenco corrispondente. Queste persone possono presentare in qualsiasi momento al mediatore dell'ONU, unitamente ad eventuali documenti giustificativi, una richiesta di riesame della decisione di inserirle nel suddetto elenco delle Nazioni Unite. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:

United Nations — Office of the Ombudsperson

Room TB-08041D

New York, NY 10017

UNITED STATES OF AMERICA

Tel. +1 212 9632671

Fax +1 212 9631300 / 3778

E-mail: ombudsperson@un.org

Per ulteriori informazioni consultare http://www.un.org/sc/committees/1267/delisting.shtml

3.

Sulla base della decisione delle Nazioni Unite di cui al paragrafo 2, la Commissione ha adottato il regolamento (UE) n. 178/2011 (2), recante modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talebani (3). La modifica, eseguita a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 7 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 881/2002, aggiunge Khalil Ahmed Haqqani e Said Jan 'Abd Al-Salam all'elenco dell'allegato I del regolamento («allegato I»).

Le seguenti misure del regolamento (CE) n. 881/2002 si applicano alle persone e alle entità che figurano nell'allegato I:

1)

congelamento di tutti i fondi e risorse economiche appartenenti alle persone e alle entità interessate, o in loro possesso, e divieto (per tutti) di mettere direttamente o indirettamente fondi e risorse economiche a disposizione di una qualsiasi delle persone ed entità interessate o di destinarli a loro vantaggio (articolo 2 e articolo 2 bis) (4); e

2)

divieto di concedere, vendere, fornire o trasferire, direttamente o indirettamente, a una qualsiasi delle persone ed entità interessate consulenze tecniche, assistenza o formazione connesse ad attività militari (articolo 3).

4.

L'articolo 7 bis del regolamento (CE) n. 881/2002 (5) prevede una procedura di riesame che si applica qualora chi è stato inserito nell'elenco formuli osservazioni circa i motivi dell'inserimento. Le persone e le entità aggiunte all'allegato I con regolamento (UE) n. 178/2011 possono presentare alla Commissione una richiesta volta ad ottenere la motivazione del loro inserimento nell'elenco. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:

Commissione europea

«Misure restrittive»

Rue de la Loi/Wetstraat 200

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

5.

Si segnala inoltre alle persone e alle entità interessate che è possibile impugnare il regolamento (UE) n. 178/2011 dinanzi al Tribunale dell'Unione europea, alle condizioni di cui all'articolo 263, paragrafi 4 e 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

6.

I dati personali delle persone interessate saranno gestiti in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi della Comunità (attualmente Unione), nonché la libera circolazione di tali dati (6). Le eventuali richieste, ad esempio, di ulteriori informazioni o finalizzate all'esercizio dei diritti di cui al regolamento (CE) n. 45/2001 (accesso ai dati personali, rettifica di tali dati, ecc.) devono essere inviate alla Commissione, all'indirizzo indicato al paragrafo 4.

7.

Per completezza, si richiama l'attenzione delle persone e delle entità che figurano nell'allegato I sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri interessato/i, elencate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 881/2002, per ottenere l'autorizzazione di utilizzare i fondi e le risorse economiche congelati per soddisfare un fabbisogno fondamentale o per effettuare pagamenti specifici a norma dell'articolo 2 bis del medesimo regolamento.


(1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 4.

(2)  GU L 51 del 25.2.2011, pag. 10.

(3)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.

(4)  L'articolo 2 bis è stato inserito con regolamento (CE) n. 561/2003 del Consiglio (GU L 82 del 29.3.2003, pag. 1).

(5)  L'articolo 7 bis è stato inserito con regolamento (UE) n. 1286/2009 del Consiglio (GU L 346 del 23.12.2009, pag. 42).

(6)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.