ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.C_2011.063.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 63

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

54o anno
26 febbraio 2011


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia dell'Unione europea

2011/C 063/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione EuropeaGU C 55 del 19.2.2011

1

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2011/C 063/02

Causa C-120/08: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 22 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Bavaria NV/Bayerischer Brauerbund eV [Rinvio pregiudiziale — Regolamenti (CEE) n. 2081/92 e (CE) n. 510/2006 — Applicazione nel tempo — Art. 14 — Registrazione secondo la procedura semplificata — Rapporti tra marchi e indicazioni geografiche protette]

2

2011/C 063/03

Causa C-507/08: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 22 dicembre 2010 — Commissione europea/Repubblica slovacca (Inadempimento di uno Stato — Aiuto di Stato — Rimessione parziale di un debito fiscale di una società nell’ambito di una procedura di concordato — Decisione della Commissione che dichiara tale aiuto incompatibile con il mercato comune e dispone il suo recupero — Mancata esecuzione)

2

2011/C 063/04

Causa C-77/09: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 22 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio — Italia) — Gowan Comércio Internacional e Serviços Lda/Ministero della Salute (Prodotti fitosanitari — Direttiva 2006/134/CE — Validità — Limitazioni all’uso del fenarimol come sostanza attiva)

3

2011/C 063/05

Causa C-118/09: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 22 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission — Austria) — causa promossa da Robert Koller (Nozione di giurisdizione nazionale ai sensi dell’art. 234 CE — Riconoscimento dei diplomi — Direttiva 89/48/CEE — Avvocato — Iscrizione all’albo dell’ordine professionale di uno Stato membro diverso da quello in cui il diploma è stato omologato)

3

2011/C 063/06

Causa C-208/09: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 22 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Ilonka Sayn-Wittgenstein/Landeshauptmann von Wien (Cittadinanza europea — Libertà di circolare e di soggiornare negli Stati membri — Legge di rango costituzionale di uno Stato membro che dispone l’abolizione della nobiltà in quest’ultimo — Cognome di una persona maggiorenne, cittadina di tale Stato, ottenuto tramite adozione in un altro Stato membro, nel quale essa risiede — Titolo di nobiltà e particella nobiliare facenti parte del cognome — Iscrizione nel registro dello stato civile da parte delle autorità del primo Stato membro — Rettifica d’ufficio di tale iscrizione — Soppressione del titolo e della particella nobiliari)

4

2011/C 063/07

Causa C-215/09: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 22 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Markkinaoikeus — Finlandia) — Mehiläinen Oy, Terveystalo Healthcare Oy, già Suomen Terveystalo Oyj/Oulun kaupunki (Appalti pubblici di servizi — Direttiva 2004/18/CE — Contratto misto — Contratto concluso tra un’amministrazione aggiudicatrice ed una società privata indipendente da quest’ultima — Costituzione, a quote pari, di un’impresa comune che fornisce servizi sanitari — Impegno dei partecipanti ad acquistare presso l’impresa comune, per un periodo transitorio di quattro anni, i servizi sanitari di cui devono far beneficiare i loro dipendenti)

4

2011/C 063/08

Causa C-245/09: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 22 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbeidshof te Brussel — Belgio) — Omalet NV/Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (Libera prestazione dei servizi — Art. 49 CE — Imprenditore stabilito in uno Stato membro — Ricorso a controparti commerciali stabilite nello stesso Stato membro — Situazione puramente interna — Irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale)

5

2011/C 063/09

Causa C-273/09: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 22 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Haarlem — Paesi Bassi) — Premis Medical BV/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane Rotterdam, kantoor Laan op Zuid [Regolamento (CE) n. 729/2004 — Classificazione della merce deambulatore rollator nella nomenclatura combinata — Voce 9021 — Voce 8716 — Rettifica — Validità]

5

2011/C 063/10

Causa C-277/09: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 22 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Session (Scotland), Edinburgh — Regno Unito) — The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs/RBS Deutschland Holdings GmbH (Sesta direttiva IVA — Diritto alla detrazione — Acquisto di veicoli e utilizzazione per operazioni di leasing — Divergenze tra i regimi fiscali di due Stati membri — Divieto di pratiche abusive)

6

2011/C 063/11

Causa C-304/09: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 22 dicembre 2010 — Commissione europea/Repubblica italiana (Inadempimento da parte di uno Stato — Aiuti a favore di società recentemente quotate in Borsa — Recupero)

6

2011/C 063/12

Causa C-338/09: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 22 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungssenat Wien — Austria) — Yellow Cab Verkehrsbetriebs GmbH/Landeshauptmann von Wien (Libera prestazione dei servizi — Libertà di stabilimento — Regole di concorrenza — Trasporti di cabotaggio — Trasporti nazionali di persone effettuati con autobus di linea — Domanda di esercizio di una linea — Concessione — Autorizzazione — Presupposti — Sede o stabilimento permanente sul territorio nazionale — Diminuzione delle entrate tale da compromettere la redditività dell’esercizio di una linea già concessa)

7

2011/C 063/13

Causa C-351/09: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 22 dicembre 2010 — Commissione europea/Repubblica di Malta (Inadempimento di uno Stato — Ambiente — Direttiva 2006/60/CE — Articoli 8 e 15 — Stato delle acque superficiali interne — Istituzione e messa in opera di programmi di monitoraggio — Omissione — Presentazione di relazioni sintetiche su tali programmi di monitoraggio — Omissione)

7

2011/C 063/14

Causa C-393/09: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 22 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud — Repubblica ceca) — Bezpečnostní softwarová asociace — Svaz softwarové ochrany/Ministerstvo kultury (Proprietà intellettuale — Direttiva 91/250/CEE — Tutela giuridica dei programmi per elaboratore — Nozione di qualsiasi forma di espressione di un programma per elaboratore — Inclusione o meno dell’interfaccia utente grafica di un programma — Diritto d’autore — Direttiva 2001/29/CE — Diritto d’autore e diritti connessi nella società dell’informazione — Radiodiffusione televisiva di un’interfaccia utente grafica — Comunicazione di un’opera al pubblico)

8

2011/C 063/15

Causa C-438/09: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 22 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Repubblica di Polonia) — Bogusław Juliusz Dankowski/Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi (Sesta direttiva IVA — Diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte — Servizi prestati — Soggetto passivo non iscritto nel registro IVA — Indicazioni obbligatorie sulla fattura ai fini dell’IVA — Normativa tributaria nazionale — Esclusione del diritto alla detrazione in forza dell’art. 17, n. 6, della sesta direttiva IVA)

8

2011/C 063/16

Causa C-488/09: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 22 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Spagna) — Asociación de Transporte International por Carretera (ASTIC)/Administración General del Estado (Convenzione TIR — Codice doganale comunitario — Trasporto di merci con carnet TIR — Associazione garante — Scarico irregolare — Determinazione del luogo dell’infrazione — Recupero dei dazi all’importazione)

9

2011/C 063/17

Causa C-517/09: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 22 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Collège d’autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel — Belgio) nel procedimento riguardante la RTL Belgium SA, già TVi SA (Direttiva 89/552/CEE — Servizi di radiodiffusione televisiva — Collège d’autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel — Nozione di organo giurisdizionale nazionale ai sensi dell’art. 267 TFUE — Incompetenza della Corte)

9

2011/C 063/18

Causa C-524/09: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 22 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif de Paris — Francia) — Ville de Lyon/Caisse des dépôts et consignations [Rinvio pregiudiziale — Convenzione di Aarhus — Direttiva 2003/4/CE — Accesso del pubblico all’informazione in materia ambientale — Direttiva 2003/87/CE — Sistema di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra — Regolamento (CE) n. 2216/2004 — Sistema standardizzato e sicuro di registri — Accesso ai dati relativi alle operazioni in materia di quote di emissioni di gas a effetto serra — Diniego di comunicazione — Amministratore centrale — Amministratori dei registri nazionali — Riservatezza dei dati contenuti nei registri — Deroghe]

10

2011/C 063/19

Causa C-12/10: Sentenza della Corte (Settima Sezione) 22 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf — Germania) — Lecson Elektromobile GmbH/Hauptzollamt Dortmund (Tariffa doganale comune — Classificazione doganale — Nomenclatura combinata — Sezione XVII — Materiale da trasporto — Capitolo 87 — Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori — Voci 8703 e 8713 — Veicoli elettrici a tre o quattro ruote, costruiti per il trasporto di una persona, che raggiungono una velocità massima da 6 a 15 km/h, dotati di un piantone dello sterzo separato, regolabile, cosiddetti scooter elettrici per anziani o disabili)

11

2011/C 063/20

Causa C-116/10: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 22 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg) — État du Grand-Duché de Luxembourg, Administration de l’enregistrement et des domaines/Pierre Feltgen (agente in qualità di curatore fallimentare della Bacino Charter Company SA), Bacino Charter Company SA (Sesta direttiva IVA — Esenzioni — Art. 15, punti 4, lett. a), e 5 — Esenzione delle operazioni di noleggio di imbarcazioni — Portata)

11

2011/C 063/21

Causa C-276/10: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 22 dicembre 2010 — Commissione europea/Repubblica ceca (Inadempimento di uno Stato — Ambiente — Direttiva 2006/118/CE — Protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento — Mancata trasposizione nel termine prescritto)

12

2011/C 063/22

Causa C-287/10: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 22 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif — Lussemburgo) — Tankreederei I SA/Directeur de l’administration des contributions directes (Libera prestazione di servizi — Libera circolazione dei capitali — Abbuono di imposta per investimenti — Concessione collegata al fatto di mettere in opera fisicamente l’investimento nel territorio nazionale — Gestione di imbarcazioni per la navigazione fluviale utilizzate in altri Stati membri)

12

2011/C 063/23

Causa C-491/10 PPU: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 22 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Celle — Germania) — Joseba Andoni Aguirre Zarraga/Simone Pelz [Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 2201/2003 — Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale — Responsabilità genitoriale — Diritto di affidamento — Sottrazione di minore — Art. 42 — Esecuzione di una decisione certificata che prescrive il ritorno di un minore, adottata da un’autorità giudiziaria competente (spagnola) — Competenza dell’autorità giudiziaria richiesta (tedesca) a negare l’esecuzione di detta decisione in caso di violazione grave dei diritti del minore]

12

2011/C 063/24

Causa C-336/08: Ordinanza della Corte (Terza Sezione) 14 ottobre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landessozialgericht Berlin — Germania) — Christel Reinke/AOK Berlin (Rinvio pregiudiziale — Non luogo a statuire)

13

2011/C 063/25

Causa C-334/09: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 2 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Meiningen — Germania) — Frank Scheffler/Landkreis Wartburgkreis (Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura — Direttiva 91/439/CEE — Riconoscimento reciproco delle patenti di guida — Rinuncia alla patente di guida nazionale dopo aver esaurito il limite massimo di punti per varie infrazioni — Patente di guida rilasciata in un altro Stato membro — Perizia medico-psicologica negativa ottenuta nello Stato membro di residenza dopo il conseguimento di una nuova patente in un altro Stato membro — Revoca del diritto di guidare nel territorio del primo Stato membro — Facoltà per lo Stato membro di residenza del titolare della patente rilasciata da un altro Stato membro di applicare a tale patente le proprie disposizioni nazionali in materia di restrizione, sospensione, revoca o annullamento del diritto di guidare — Presupposti — Interpretazione della nozione di comportamento successivo all’ottenimento della nuova patente di guida)

13

2011/C 063/26

Causa C-20/10: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 11 novembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Trani) — Vino Cosimo Damiano/Poste Italiane SpA (Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura — Politica sociale — Direttiva 1999/70/CE — Clausole 3 e 8 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato — Contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico — Primo o unico contratto — Obbligo di indicare i motivi oggettivi — Abrogazione — Riduzione del livello generale di tutela dei lavoratori — Principio di non discriminazione — Artt. 82 CE e 86 CE)

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2011/C 063/27

Causa C-22/10 P: Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 27 ottobre 2010 — REWE-Zentral AG/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG [Impugnazione — Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo Clina — Marchio comunitario denominativo anteriore CLINAIR — Rifiuto di registrazione — Impedimento relativo alla registrazione — Esame del rischio di confusione — Regolamento (CE) n. 40/94 — Art. 8, n. 1, lett. b)]

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2011/C 063/28

Causa C-102/10: Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) 28 ottobre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Judecătoria Focșani — Romania) — Frăsina Bejan/Tudorel Mușat (Regolamento di procedura — Artt. 92, n. 1, 103, n. 1, e 104, n. 3, primo e secondo comma — Ravvicinamento delle legislazioni — Sistema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile automobilistica — Contratto di assicurazione facoltativa — Inapplicablità)

15

2011/C 063/29

Causa C-193/10: Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) 9 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf — Germania) — KMB Europe BV/Hauptzollamt Duisburg (Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura — Tariffa doganale comune — Nomenclatura combinata — Classificazione doganale — Lettore MP3/multimediale — Voce 8521 — Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione)

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2011/C 063/30

Causa C-199/10: Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 22 novembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo — Portogallo) — Secilpar — Sociedade Unipessoal SL/Fazenda Pública (Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura — Artt. 56 CE e 58 CE — Imposizione sui dividendi — Ritenuta alla fonte — Normativa tributaria nazionale che prevede l’esenzione dei dividendi versati alle società residenti)

16

2011/C 063/31

Causa C-377/10: Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 6 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Dolj — Romania) — Adrian Băilă/Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Craiova, Administrația Fondului pentru Mediu (Rinvio pregiudiziale — Assenza di relazione con l’effettività o l’oggetto della causa principale — Irricevibilità)

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2011/C 063/32

Causa C-439/10: Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 7 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bacău — Romania) — SC DRA SPEED SRL/Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău, Administrația Finanțelor Publice Bacău (Rinvio pregiudiziale — Mancanza di descrizione del quadro fattuale — Irricevibilità)

17

2011/C 063/33

Causa C-440/10: Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 7 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bacău — Romania) — SC SEMTEX SRL/Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău, Administrația Finanțelor Publice Bacău (Rinvio pregiudiziale — Mancanza di descrizione del quadro fattuale — Irricevibilità)

18

2011/C 063/34

Causa C-441/10: Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 7 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bacău — Romania) — Ioan Anghel/Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău, Administrația Finanțelor Publice Bacău (Rinvio pregiudiziale — Mancanza di descrizione del quadro fattuale — Irricevibilità)

18

2011/C 063/35

Causa C-262/88 INT: Domanda d'interpretazione della sentenza 17 maggio de 1990, Barber (C-262/88), presentata il 26 maggio de 2010 da Manuel Enrique Peinado Guitart

18

2011/C 063/36

Causa C-549/10 P: Impugnazione proposta il 22 novembre 2010 da Tomra Systems ASA, Tomra Europe AS, Tomra Systems GmbH, Tomra Systems BV, Tomra Leergutsysteme GmbH, Tomra Systems AB, Tomra Butikksystemer AS avverso la sentenza del Tribunale 9 settembre 2010, causa T-155/06, Tomra Systems ASA, Tomra Europe AS, Tomra Systems GmbH, Tomra Systems BV, Tomra Leergutsysteme GmbH, Tomra Systems AB, Tomra Butikksystemer AS/Commissione europea

18

2011/C 063/37

Causa C-562/10: Ricorso proposto il 30 novembre 2010 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania

19

2011/C 063/38

Causa C-566/10 P: Impugnazione proposta il 2 dicembre 2010 dalla Repubblica italiana avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) 13 settembre 2010, cause riunite T-166/07 e T-285/07, Repubblica italiana/Commissione europea

21

2011/C 063/39

Causa C-567/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour Constitutionnelle (Belgio) il 3 dicembre 2010 — Inter-Environnement Bruxelles ASBL, Pétitions-Patrimoine ASBL, Atelier de Recherche et d'Action Urbaines ASBL/Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

22

2011/C 063/40

Causa C-570/10: Ricorso proposto il 6 dicembre 2010 — Commissione europea/Irlanda

22

2011/C 063/41

Causa C-601/10: Ricorso proposto il 17 dicembre 2010 — Commissione europea/Repubblica ellenica

22

2011/C 063/42

Causa C-6/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division) (Regno Unito) il 5 gennaio 2011 — Daiichi Sankyo Company/Comptroller-General of Patents

23

2011/C 063/43

Causa C-16/11: Ricorso proposto l’11 gennaio 2011 — Commissione europea/Repubblica di Estonia

24

2011/C 063/44

Causa C-60/09: Ordinanza del presidente della Corte 1o dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale della Campania — Italia) — Lucio Rubano/Regione Campania, Comune di Cusano Mutri

24

2011/C 063/45

Causa C-116/09: Ordinanza del presidente dell’Ottava Sezione della Corte 7 dicembre 2010 — (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bezirksgericht Ried i. I. — Austria) — procedimento penale a carico di Antonio Formato, Lenka Rohackova, Torsten Kuntz, Gardel Jong Aten, Hubert Kanatschnig, Jarmila Szabova, Zdenka Powerova, Nousia Nettuno

24

2011/C 063/46

Causa C-387/09: Ordinanza del presidente della Corte 30 novembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado Mercantil n. 1 de Santa Cruz de Tenerife — Spagna) — Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA)/Magnatrading SL

24

2011/C 063/47

Causa C-33/10: Ordinanza del presidente della Corte 8 dicembre 2010 — Commissione europea/Regno di Danimarca

25

2011/C 063/48

Causa C-208/10: Ordinanza del presidente della Corte 23 novembre 2010 — Commissione europea/Repubblica portoghese

25

 

Tribunale

2011/C 063/49

Causa T-382/08: Sentenza del Tribunale 18 gennaio 2011 — Advance Magazine Publishers/UAMI — Capela & Irmãos (VOGUE) [Marchio comunitario — Procedura di opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo VOGUE — Marchio nazionale denominativo anteriore VOGUE Portugal — Assenza di uso serio del marchio anteriore — Art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 42, nn. 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009]]

26

2011/C 063/50

Causa T-336/09: Sentenza del Tribunale 19 gennaio 2011 — Häfele/UAMI — Topcom Europe (Topcom) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo Topcom — Marchi comunitario e del Benelux denominativi anteriori TOPCOM — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza dei prodotti — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

26

2011/C 063/51

Causa T-411/09: Ordinanza del Tribunale 12 gennaio 2011 — Terezakis/Commissione [Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Diniego parziale di accesso — Sostituzione dell’atto impugnato in corso di causa — Rifiuto di adeguamento delle conclusioni — Non luogo a provvedere]

26

2011/C 063/52

Causa T-563/10 P: Impugnazione proposta il 10 dicembre 2010 da Patrizia De Luca avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 30 settembre 2010, causa F-20/06, De Luca/Commissione

27

2011/C 063/53

Causa T-570/10: Ricorso proposto il 17 dicembre 2010 — Environmental Manufacturing/UAMI — Wolf (Raffigurazione di una testa di lupo)

27

2011/C 063/54

Causa T-571/10: Ricorso proposto il 16 dicembre 2010 — Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik/UAMI — Impexmetal (FŁT-1)

28

2011/C 063/55

Causa T-580/10: Ricorso proposto il 22 dicembre 2010 — Wohlfahrt/UAMI — Ferrero (Kindertraum)

29

2011/C 063/56

Causa T-581/10: Ricorso proposto il 23 dicembre 2010 — X Technology Swiss/UAMI — Brawn (X-Undergear)

29

2011/C 063/57

Causa T-585/10: Ricorso proposto il 17 dicembre 2010 — Aitic Penteo/UAMI — Atos Worldline (PENTEO)

30

2011/C 063/58

Causa T-7/11: Ricorso proposto il 7 gennaio 2011 — Bank Melli Iran/Consiglio

30

2011/C 063/59

Causa T-12/11: Ricorso proposto il 7 gennaio 2011 — Iran Insurance/Consiglio

31

2011/C 063/60

Causa T-13/11: Ricorso proposto il 7 gennaio 2011 — Post Bank/Consiglio

32

 

Tribunale della funzione pubblica

2011/C 063/61

Causa F-118/10: Ricorso proposto il 15 novembre 2010 — Psarras/ENISA

34

2011/C 063/62

Causa F-122/10: Ricorso proposto il 19 novembre 2010 — Cocchi e Falcione/Commissione

34

2011/C 063/63

Causa F-124/10: Ricorso proposto il 26 novembre 2010 — Labiri/CESE

34

2011/C 063/64

Causa F-128/10: Ricorso proposto il 30 dicembre 2010 — Mora Carrasco e altri/Parlamento

35

IT

 


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C 63/1


2011/C 63/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea

GU C 55 del 19.2.2011

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 46 del 12.2.2011

GU C 38 del 5.2.2011

GU C 30 del 29.1.2011

GU C 13 del 15.1.2011

GU C 346 del 18.12.2010

GU C 328 del 4.12.2010

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V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

26.2.2011   

IT

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C 63/2


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 22 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Bavaria NV/Bayerischer Brauerbund eV

(Causa C-120/08) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Regolamenti (CEE) n. 2081/92 e (CE) n. 510/2006 - Applicazione nel tempo - Art. 14 - Registrazione secondo la procedura semplificata - Rapporti tra marchi e indicazioni geografiche protette)

2011/C 63/02

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Bavaria NV

Convenuto: Bayerischer Brauerbund eV

Oggetto

Domanda di decisione pregiudiziale — Bundesgerichtsgof — Interpretazione dell’art. 13, n. 1, lett. b), e dell’art. 14, nn. 1 e 2, del regolamento (CE) del Consiglio 20 marzo 2006, n. 510, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 93, pag. 12), nonché dell’art. 17 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 luglio 1992, n. 2081, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari (GU L 208, pag. 1) — Validità del regolamento (CE) del Consiglio 28 giugno 2001, n. 1347, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (GU L 182, pag. 3) — Conflitto tra un’indicazione geografica protetta, registrata con la procedura semplificata di cui all’art. 17 del regolamento (CE) n. 2081/92 (nel caso di specie: «Bayerisches Bier») ed un marchio internazionale (nel caso di specie: marchio comprensivo del termine «Bavaria»)

Dispositivo

L’art. 14, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 luglio 1992, n. 2081, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari, è applicabile per disciplinare il conflitto tra una denominazione validamente registrata quale indicazione geografica protetta secondo la procedura semplificata di cui all’art. 17 di tale regolamento e un marchio corrispondente ad una delle situazioni di cui all’art. 13 del medesimo regolamento e concernente lo stesso tipo di prodotto, la cui domanda di registrazione sia stata presentata tanto anteriormente alla registrazione di tale denominazione quanto anteriormente all’entrata in vigore del regolamento (CE) del Consiglio 8 aprile 2003, n. 692, che modifica il regolamento n. 2081/92. La data dell’entrata in vigore della registrazione di tale denominazione rappresenta la data di riferimento ai fini del citato art. 14, n. 1.


(1)  GU C 197 del 2.8.2008.


26.2.2011   

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C 63/2


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 22 dicembre 2010 — Commissione europea/Repubblica slovacca

(Causa C-507/08) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Aiuto di Stato - Rimessione parziale di un debito fiscale di una società nell’ambito di una procedura di concordato - Decisione della Commissione che dichiara tale aiuto incompatibile con il mercato comune e dispone il suo recupero - Mancata esecuzione)

2011/C 63/03

Lingua processuale: lo slovacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: C. Giolito, J. Javorský e K. Walkerová, agenti)

Convenuta: Repubblica slovacca (rappresentante: B. Ricziová, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Omessa adozione, entro il termine impartito, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla decisione della Commissione 7 giugno 2006, C(2006) 2082 def., che ha dichiarato incompatibile con il mercato comune l’aiuto concesso dalla Repubblica slovacca a favore di Frucona Košice, sotto forma di cancellazione di un debito fiscale da parte dell’Ufficio delle imposte nell’ambito di una procedura di concordato con i creditori, e ne ha disposto il recupero (aiuto di Stato n. C-25/2005, ex NN/2005) (GU L 112 del 30.4.2007, pag. 14)

Dispositivo

1)

La Repubblica slovacca, non avendo adottato entro il termine stabilito tutte le misure necessarie per recuperare presso il suo beneficiario l’aiuto illegittimo di cui alla decisione della Commissione 7 giugno 2006, 2007/254/CE, relativa all’aiuto di Stato C-25/2005 (ex NN 21/2005) concesso dalla Repubblica slovacca a favore di Frucona Košice, a.s, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 249, quarto comma, CE nonché dell’art. 2 di detta decisione.

2)

La Repubblica slovacca è condannata alle spese.


(1)  GU C 102 dell’1.5.2009.


26.2.2011   

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C 63/3


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 22 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio — Italia) — Gowan Comércio Internacional e Serviços Lda/Ministero della Salute

(Causa C-77/09) (1)

(Prodotti fitosanitari - Direttiva 2006/134/CE - Validità - Limitazioni all’uso del fenarimol come sostanza attiva)

2011/C 63/04

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale amministrativo regionale del Lazio

Parti

Ricorrente: Gowan Comércio Internacional e Serviços Lda

Convenuto: Ministero della Salute

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale amministrativo regionale del Lazio — Validità, relativamente alle limitazioni poste all’iscrizione del fenarimol come sostanza attiva, dell’allegato I della direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230, pag. 1) come modificata dalla direttiva della Commissione 11 dicembre 2006, 2006/134/CE, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione del fenarimol come sostanza attiva (GU L 349, pag. 32)

Dispositivo

L’esame della questione pregiudiziale non ha rivelato alcun elemento che possa inficiare la validità della direttiva della Commissione 11 dicembre 2006, 2006/134/CE, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione del fenarimol come sostanza attiva.


(1)  GU C 102 dell’1.5.2009.


26.2.2011   

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C 63/3


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 22 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission — Austria) — causa promossa da Robert Koller

(Causa C-118/09) (1)

(Nozione di «giurisdizione nazionale» ai sensi dell’art. 234 CE - Riconoscimento dei diplomi - Direttiva 89/48/CEE - Avvocato - Iscrizione all’albo dell’ordine professionale di uno Stato membro diverso da quello in cui il diploma è stato omologato)

2011/C 63/05

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission

Partie dans la procédure au principal

Robert Koller

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission — Interpretazione della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU 1989, L 19, pag. 16) — Applicabilità della direttiva ad un cittadino austriaco, iscritto presso l’ordine degli avvocati in Spagna a seguito del riconoscimento del suo diploma austriaco e di studi complementari di una durata non inferiore a tre anni effettuati in una università spagnola, il quale, dopo aver esercitato in Spagna la sua professione per tre settimane, chiede di essere ammesso all’esame di idoneità per l’iscrizione presso l’ordine degli avvocati in Austria sulla base del titolo abilitante all’esercizio della professione rilasciato in Spagna

Dispositivo

1)

Al fine di accedere, previo superamento di una prova attitudinale, alla professione regolamentata di avvocato nello Stato membro ospitante, le disposizioni della direttiva del Consiglio 21 dicembre, 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, nel testo di cui alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 maggio 2001, 2001/19/CE, possono essere fatte valere dal possessore di un titolo rilasciato in detto Stato membro e attestante il compimento di un ciclo di studi post-secondari di oltre tre anni, nonché di un titolo equivalente rilasciato in un altro Stato membro, a seguito di una formazione complementare di durata inferiore a tre anni e che abilita detto possessore ad accedere, in quest’ultimo Stato, alla professione regolamentata di avvocato, professione che egli effettivamente vi esercitava al momento della richiesta di autorizzazione ad essere ammesso alla prova attitudinale.

2)

La direttiva 89/48, nel testo di cui alla direttiva 2001/19, deve essere interpretata nel senso che essa osta a che le autorità competenti dello Stato membro ospitante neghino ad una persona, che si trovi in una situazione come quella del ricorrente nella causa principale, l’autorizzazione a sostenere la prova attitudinale per l’accesso alla professione di avvocato in mancanza della prova del compimento del tirocinio richiesto dalla normativa di tale Stato membro.


(1)  GU C 141 del 20.6.2009.


26.2.2011   

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C 63/4


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 22 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Ilonka Sayn-Wittgenstein/Landeshauptmann von Wien

(Causa C-208/09) (1)

(Cittadinanza europea - Libertà di circolare e di soggiornare negli Stati membri - Legge di rango costituzionale di uno Stato membro che dispone l’abolizione della nobiltà in quest’ultimo - Cognome di una persona maggiorenne, cittadina di tale Stato, ottenuto tramite adozione in un altro Stato membro, nel quale essa risiede - Titolo di nobiltà e particella nobiliare facenti parte del cognome - Iscrizione nel registro dello stato civile da parte delle autorità del primo Stato membro - Rettifica d’ufficio di tale iscrizione - Soppressione del titolo e della particella nobiliari)

2011/C 63/06

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti nella causa principale

Ricorrente: Ilonka Sayn-Wittgenstein

Convenuto: Landeshauptmann von Wien

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Verwaltungsgerichtshof — Interpretazione dell’art. 18 CE — Legge costituzionale di uno Stato membro avente ad oggetto l’abolizione della nobiltà in tale Stato e che vieta ai suoi cittadini di portare titoli nobiliari stranieri — Rifiuto delle autorità di tale Stato membro di iscrivere nel registro delle nascite un titolo di nobiltà e una particella nobiliare facenti parte di un cognome che un adulto, cittadino di tale Stato, ha ottenuto in un altro Stato membro, in cui esso risiede, in seguito alla sua adozione da parte di un cittadino di quest’ultimo Stato

Dispositivo

L’art. 21 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che le autorità di uno Stato membro possano, in circostanze quali quelle di cui alla causa principale, rifiutare di riconoscere, in tutti i suoi elementi, il cognome di un cittadino di tale Stato, quale determinato in un altro Stato membro — dove il predetto risiede — al momento della sua adozione in età adulta da parte di un cittadino di questo secondo Stato, per il fatto che tale cognome comprende un titolo nobiliare non consentito nel primo Stato in base al suo diritto costituzionale, qualora le misure adottate in tale contesto dalle citate autorità siano giustificate da motivi attinenti all’ordine pubblico, vale a dire siano necessarie per la tutela degli interessi che esse mirano a garantire e siano proporzionate all’obiettivo legittimamente perseguito.


(1)  GU C 193 del 15.8.2009.


26.2.2011   

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C 63/4


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 22 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Markkinaoikeus — Finlandia) — Mehiläinen Oy, Terveystalo Healthcare Oy, già Suomen Terveystalo Oyj/Oulun kaupunki

(Causa C-215/09) (1)

(Appalti pubblici di servizi - Direttiva 2004/18/CE - Contratto misto - Contratto concluso tra un’amministrazione aggiudicatrice ed una società privata indipendente da quest’ultima - Costituzione, a quote pari, di un’impresa comune che fornisce servizi sanitari - Impegno dei partecipanti ad acquistare presso l’impresa comune, per un periodo transitorio di quattro anni, i servizi sanitari di cui devono far beneficiare i loro dipendenti)

2011/C 63/07

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Markkinaoikeus

Parti

Ricorrenti: Mehiläinen Oy, Terveystalo Healthcare Oy, già Suomen Terveystalo Oyj

Convenuto: Oulun kaupunki

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Markkinaoikeus — Interpretazione dell’art. 1, n. 2, lett. a) e d), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114) — Contratto tra un comune ed una società privata indipendente che prevede la creazione di un’impresa mista, ad essi appartenente in parti uguali, cui sono trasferite le loro rispettive attività in materia di salute e benessere sul luogo di lavoro — Contratto con cui il comune e la società privata si impegnano ad acquistare per un periodo transitorio dalla nuova impresa mista i servizi di assistenza sanitaria e benessere sul luogo di lavoro per i rispettivi dipendenti

Dispositivo

La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, deve essere interpretata nel senso che, quando un’amministrazione aggiudicatrice conclude con una società privata da essa indipendente un contratto che prevede la costituzione di un’impresa comune, sotto forma di società per azioni, il cui oggetto è la fornitura di servizi sanitari e di preservazione del benessere nel luogo di lavoro, l’attribuzione da parte della suddetta amministrazione aggiudicatrice dell’appalto relativo ai servizi destinati ai suoi dipendenti, di un valore che supera la soglia prevista dalla direttiva in parola, e scindibile dal contratto costitutivo di tale società, deve avere luogo nell’osservanza delle disposizioni della suddetta direttiva applicabili ai servizi rientranti nell’allegato II B di quest’ultima.


(1)  GU C 193 del 15.8.2009.


26.2.2011   

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C 63/5


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 22 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbeidshof te Brussel — Belgio) — Omalet NV/Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

(Causa C-245/09) (1)

(Libera prestazione dei servizi - Art. 49 CE - Imprenditore stabilito in uno Stato membro - Ricorso a controparti commerciali stabilite nello stesso Stato membro - Situazione puramente interna - Irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale)

2011/C 63/08

Lingua processuale: l’olandese

Giudice del rinvio

Arbeidshof te Brussel

Parti

Ricorrente: Omalet NV

Convenuto: Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Arbeidshof te Brussel — Interpretazione dell’art. 49 CE — Legislazione previdenziale — Imprenditore stabilito in Belgio che fa ricorso a contraenti stabiliti nello stesso Stato membro senza essere registrati presso le autorità nazionali — Applicazione o meno dell’art. 49 CE

Dispositivo

La domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dall’arbeidshof te Brussel (Belgio), con decisione 25 giugno 2009, è irricevibile.


(1)  GU C 220 del 12.9.2009.


26.2.2011   

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C 63/5


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 22 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Haarlem — Paesi Bassi) — Premis Medical BV/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane Rotterdam, kantoor Laan op Zuid

(Causa C-273/09) (1)

(Regolamento (CE) n. 729/2004 - Classificazione della merce «deambulatore rollator» nella nomenclatura combinata - Voce 9021 - Voce 8716 - Rettifica - Validità)

2011/C 63/09

Lingua processuale: l’olandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Haarlem

Parti

Ricorrente: Premis Medical BV

Convenuto: Inspecteur van de Belastingdienst/Douane Rotterdam, kantoor Laan op Zuid

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Rechtbank Haarlem (Paesi Bassi) — Interpretazione del regolamento (CE) della Commissione 15 aprile 2004, n. 729, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 113, pag. 5) — Articoli e apparecchi di ortopedia o destinati a compensare una deficienza o un’infermità ai sensi della voce 9021 della nomenclatura combinata — Deambulatori a rotelle concepiti per aiutare persone a mobilità ridotta

Dispositivo

Il regolamento (CE) della Commissione 15 aprile 2004, n. 729, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata, nella formulazione risultante da una rettifica pubblicata il 7 maggio 2004, è invalido in quanto, da un lato, la rettifica intervenuta ha esteso il campo di applicazione del regolamento iniziale ai deambulatori rollator a quattro ruote con struttura tubolare in alluminio, dotati di ruote anteriori girevoli, manopole e freni, e concepiti per aiutare le persone con difficoltà di deambulazione, e, dall’altro, classifica tali deambulatori rollator nella sottovoce 8716 80 00 della nomenclatura combinata.


(1)  GU C 267 del 7.11.2009.


26.2.2011   

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C 63/6


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 22 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Session (Scotland), Edinburgh — Regno Unito) — The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs/RBS Deutschland Holdings GmbH

(Causa C-277/09) (1)

(Sesta direttiva IVA - Diritto alla detrazione - Acquisto di veicoli e utilizzazione per operazioni di leasing - Divergenze tra i regimi fiscali di due Stati membri - Divieto di pratiche abusive)

2011/C 63/10

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

Court of Session (Scotland), Edinburgh

Parti

Ricorrenti: The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Resistente: RBS Deutschland Holdings GmbH

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Court of Session, Edinburgh (Scotland) — Interpretazione dell'art. 17, n. 3, lett. a), della direttiva 77/388/CEE: Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Operazioni effettuate allo scopo esclusivo di ottenere un vantaggio fiscale — Fornitura di servizi di locazione di automobili nel Regno Unito da parte di una società controllata tedesca di una banca stabilita nel Regno Unito

Dispositivo

1)

In presenza di un contesto di fatto come quello della causa principale, l’art. 17, n. 3, lett. a), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, dev’essere interpretato nel senso che uno Stato membro non può negare ad un soggetto passivo la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta a monte sull’acquisto di beni effettuato in tale Stato membro, quando tali beni siano stati utilizzati a fini di operazioni di leasing compiute in un altro Stato membro per il solo motivo che le operazioni effettuate a valle non hanno dato luogo al versamento dell’imposta sul valore aggiunto nel secondo Stato membro.

2)

Il principio del divieto di pratiche abusive non osta, in circostanze come quelle oggetto della causa principale, in cui un’impresa stabilita in uno Stato membro decide di effettuare, tramite la propria controllata stabilita in un altro Stato membro, operazioni di leasing su beni ad una società terza stabilita nel primo Stato membro, al fine di evitare l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto sui canoni relativi a tali operazioni, ove queste sono qualificate, nel primo Stato membro, come prestazioni di servizi di locazione effettuate nel secondo Stato membro e invece, in questo secondo Stato membro, come cessioni di beni effettuate nel primo Stato membro, al diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto sancito dall’art. 17, n. 3, lett. a), della direttiva 77/388.


(1)  GU C 267 del 7.11.2009.


26.2.2011   

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C 63/6


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 22 dicembre 2010 — Commissione europea/Repubblica italiana

(Causa C-304/09) (1)

(Inadempimento da parte di uno Stato - Aiuti a favore di società recentemente quotate in Borsa - Recupero)

2011/C 63/11

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn, E. Righini e V. Di Bucci, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri e P. Gentili, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Omessa presa in considerazione, entro il termine impartito, delle misure necessarie per conformarsi agli artt. 2, 3 e 4 della decisione della Commissione 16 marzo 2005, 2006/261/CE, relativa al regime di aiuti C 8/2004 (ex NN 164/2003) cui l’Italia ha dato esecuzione a favore di società recentemente quotate in borsa [notificata con il numero C(2005) 591], (GU L 94, pag. 42)

Dispositivo

1)

Non avendo adottato, entro i termini stabiliti, tutti i provvedimenti necessari al fine di sopprimere il regime di aiuti dichiarato illegittimo ed incompatibile con il mercato comune dalla decisione della Commissione 16 marzo 2005, 2006/261/CE, relativa al regime di aiuti C 8/2004 (ex NN 164/2003) cui l’Italia ha dato esecuzione a favore di società recentemente quotate in Borsa, e di recuperare presso i beneficiari gli aiuti concessi in virtù di tale regime, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 2 e 3 di tale decisione.

2)

La Repubblica italiana è condannata alle spese.


(1)  GU C 256 del 24.10.2009.


26.2.2011   

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C 63/7


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 22 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungssenat Wien — Austria) — Yellow Cab Verkehrsbetriebs GmbH/Landeshauptmann von Wien

(Causa C-338/09) (1)

(Libera prestazione dei servizi - Libertà di stabilimento - Regole di concorrenza - Trasporti di cabotaggio - Trasporti nazionali di persone effettuati con autobus di linea - Domanda di esercizio di una linea - Concessione - Autorizzazione - Presupposti - Sede o stabilimento permanente sul territorio nazionale - Diminuzione delle entrate tale da compromettere la redditività dell’esercizio di una linea già concessa)

2011/C 63/12

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Unabhängiger Verwaltungssenat Wien

Parti

Ricorrente: Yellow Cab Verkehrsbetriebs GmbH

Convenuto: Landeshauptmann von Wien

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Unabhängiger Verwaltungssenat Wien — Interpretazione degli artt. 49 e segg. CE, nonché 81 e segg. CE — Normativa di uno Stato membro che subordina l’attribuzione di una concessione per la gestione di una linea di trasporto pubblico alla doppia condizione che il richiedente la concessione sia stabilito in tale Stato e la nuova linea non metta in pericolo la redditività di una linea di trasporti analoga esistente

Dispositivo

1)

L’art. 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa di uno Stato membro, quale quella di cui trattasi nella causa principale, che, ai fini della concessione di un’autorizzazione all’esercizio di una linea urbana di trasporto pubblico di persone mediante autobus che serve regolarmente talune fermate determinate, secondo un orario prestabilito, impone che gli operatori economici richiedenti, stabiliti in altri Stati membri, dispongano di una sede o di un altro stabilimento sul territorio di tale Stato membro ancor prima che sia loro concessa l’autorizzazione all’esercizio di tale linea. Per contro, l’art. 49 TFUE dev’essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale che preveda un requisito di stabilimento, qualora tale requisito sia imposto dopo la concessione di tale autorizzazione e prima che il richiedente avvii l’esercizio della linea stessa.

2)

L’art. 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale che prevede il diniego di un’autorizzazione ai fini dell’esercizio di una linea d’autobus a scopi turistici in ragione della diminuzione della redditività di un’impresa concorrente, titolare di un’autorizzazione d’esercizio riguardante una linea totalmente o parzialmente identica a quella richiesta, e ciò sulla base delle mere affermazioni di tale impresa concorrente.


(1)  GU C 282 del 21.11.2009.


26.2.2011   

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C 63/7


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 22 dicembre 2010 — Commissione europea/Repubblica di Malta

(Causa C-351/09) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Ambiente - Direttiva 2006/60/CE - Articoli 8 e 15 - Stato delle acque superficiali interne - Istituzione e messa in opera di programmi di monitoraggio - Omissione - Presentazione di relazioni sintetiche su tali programmi di monitoraggio - Omissione)

2011/C 63/13

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: S. Pardo Quintillán e K. Xuereb, agenti)

Convenuta: Repubblica di Malta (rappresentanti: S. Camilleri, D. Mangion, P. Grech e Y. Rizzo, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 8 e 15 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2000, 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU L 327, pag. 1) — Obbligo di elaborare e rendere operativi programmi di monitoraggio dello stato delle acque superficiali — Obbligo di presentare relazioni sintetiche sui programmi di monitoraggio delle acque superficiali

Dispositivo

1)

Avendo omesso, in primo luogo, di istituire e di rendere operativi programmi di monitoraggio delle acque superficiali conformemente all’art. 8, nn. 1 e 2 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2000, 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque e, in secondo luogo, di presentare relazioni sintetiche sui programmi di monitoraggio dello stato delle acque superficiali interne, conformemente all’art. 15, n. 2, di tale direttiva, la Repubblica di Malta è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi degli artt. 8 e 15 della suddetta direttiva;

2)

La Repubblica di Malta è condannata alle spese.


(1)  GU C 267 del 7.11.2009.


26.2.2011   

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C 63/8


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 22 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud — Repubblica ceca) — Bezpečnostní softwarová asociace — Svaz softwarové ochrany/Ministerstvo kultury

(Causa C-393/09) (1)

(Proprietà intellettuale - Direttiva 91/250/CEE - Tutela giuridica dei programmi per elaboratore - Nozione di «qualsiasi forma di espressione di un programma per elaboratore» - Inclusione o meno dell’interfaccia utente grafica di un programma - Diritto d’autore - Direttiva 2001/29/CE - Diritto d’autore e diritti connessi nella società dell’informazione - Radiodiffusione televisiva di un’interfaccia utente grafica - Comunicazione di un’opera al pubblico)

2011/C 63/14

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Nejvyšší správní soud

Parti

Ricorrente: Bezpečnostní softwarová asociace — Svaz softwarové ochrany

Convenuto: Ministerstvo kultury

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Nejvyšší správní soud — Interpretazione dell’art. 1, n. 2, della direttiva del Consiglio 14 maggio 1991, 91/250/CEE, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (GU L 122, pag. 42), nonché dell’art. 3, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167, pag. 10) — Inclusione o meno dell’interfaccia utente grafica nella nozione di «qualsiasi forma di espressione di un programma per elaboratore» di cui all’art. 1, n. 2, della direttiva 91/250

Dispositivo

1)

L’interfaccia utente grafica non costituisce una forma di espressione di un programma per elaboratore ai sensi dell’art. 1, n. 2, della direttiva del Consiglio 14 maggio 1991, 91/250/CEE, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, e non può fruire della tutela mediante diritto d’autore sui programmi per elaboratore in virtù di detta direttiva. Nondimeno, essa può godere della tutela mediante diritto d’autore in quanto opera, ai sensi della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, qualora detta interfaccia costituisca una creazione intellettuale del suo autore.

2)

La radiodiffusione televisiva di un’interfaccia utente grafica non costituisce una comunicazione al pubblico di un’opera tutelata dal diritto d’autore, ai sensi dell’art. 3, n. 1, della direttiva 2001/29.


(1)  GU C 11 del 16.1.2010.


26.2.2011   

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C 63/8


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 22 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Repubblica di Polonia) — Bogusław Juliusz Dankowski/Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

(Causa C-438/09) (1)

(Sesta direttiva IVA - Diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte - Servizi prestati - Soggetto passivo non iscritto nel registro IVA - Indicazioni obbligatorie sulla fattura ai fini dell’IVA - Normativa tributaria nazionale - Esclusione del diritto alla detrazione in forza dell’art. 17, n. 6, della sesta direttiva IVA)

2011/C 63/15

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Naczelny Sąd Administracyjny

Parti

Ricorrente: Bogusław Juliusz Dankowski

Convenuto: Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Naczelny Sąd Administracyjny — Interpretazione dell’art. 17, n. 6, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Compatibilità con tale disposizione di una normativa nazionale che esclude il diritto di detrazione dell’IVA pagata a monte per una prestazione di servizio e sulla base di una fattura emessa, in violazione del diritto nazionale, da una persona non figurante nel registro dei soggetti passivi dell’IVA

Dispositivo

1)

Gli artt. 18, n. 1, lett. a), e 22, n. 3, lett. b), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva del Consiglio 14 febbraio 2006, 2006/18/CE, devono essere interpretati nel senso che un soggetto passivo beneficia del diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta per prestazioni di servizi fornite da un altro soggetto passivo che non è registrato ai fini di tale imposta, qualora le relative fatture presentino tutte le informazioni richieste da detto art. 22, n. 3, lett. b), in particolare quelle necessarie per l’identificazione della persona che le ha emesse e della natura dei servizi forniti.

2)

L’art. 17, n. 6, della sesta direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 2006/18, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che escluda il diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto pagata da un soggetto passivo a un altro soggetto passivo, fornitore di servizi, quando quest’ultimo non è registrato ai fini di tale imposta.


(1)  GU C 37 del 13.2.2010.


26.2.2011   

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C 63/9


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 22 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Spagna) — Asociación de Transporte International por Carretera (ASTIC)/Administración General del Estado

(Causa C-488/09) (1)

(Convenzione TIR - Codice doganale comunitario - Trasporto di merci con carnet TIR - Associazione garante - Scarico irregolare - Determinazione del luogo dell’infrazione - Recupero dei dazi all’importazione)

2011/C 63/16

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Parti

Ricorrente: Asociación de Transporte International por Carretera (ASTIC)

Convenuta: Administración General del Estado

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal Supremo — Interpretazione dell’art. 221, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1) e degli artt. 454, n. 3, e 455 del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1)–Trasporti effettuati con un carnet TIR — Infrazioni o irregolarità — Luogo — Procedimento — Recupero a posteriori dei dazi all’importazione o all’esportazione

Dispositivo

1)

Gli artt. 454 e 455 del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2913/92 che istituisce il codice doganale comunitario, devono essere interpretati nel senso che, allorché la presunzione di competenza per riscuotere un debito doganale dello Stato membro nel cui territorio un’infrazione commessa nel corso di un trasporto con carnet TIR è stata constatata viene meno in seguito ad una sentenza che stabilisce che tale infrazione è stata commessa nel territorio di un altro Stato membro, le autorità doganali di quest’ultimo Stato diventano competenti a riscuotere tale debito, a condizione che i fatti costitutivi di tale infrazione siano stati deferiti in giustizia entro due anni a decorrere dalla data in cui l’associazione garante per quanto riguarda il territorio in cui la stessa infrazione è stata constatata ha avuto notizia di quest’ultima.

2)

L’art. 455, n. 1, del regolamento n. 2454/93, in combinato disposto con l’art. 11, n. 1, della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnets TIR, firmata a Ginevra il 14 novembre 1975, deve essere interpretato nel senso che, in circostanze quali quelle nella causa principale, un’associazione garante non può far valere il termine di prescrizione previsto da tali disposizioni allorché le autorità doganali dello Stato membro nel cui territorio essa è responsabile le notificano, entro un anno a decorrere dalla data in cui tali autorità hanno avuto conoscenza della sentenza esecutiva che identifica la loro competenza, i fatti che hanno dato luogo al debito doganale che essa dovrà pagare per l’ammontare della somma che essa garantisce.


(1)  GU C 63 del 13.3.2010.


26.2.2011   

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C 63/9


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 22 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Collège d’autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel — Belgio) nel procedimento riguardante la RTL Belgium SA, già TVi SA

(Causa C-517/09) (1)

(Direttiva 89/552/CEE - Servizi di radiodiffusione televisiva - Collège d’autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel - Nozione di organo giurisdizionale nazionale ai sensi dell’art. 267 TFUE - Incompetenza della Corte)

2011/C 63/17

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Collège d’autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel

Parti

RTL Belgium SA, già TVi SA

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Collège d'autorisation et de contrôle du Conseil Superieur de l’audiovisuel (Belgio) — Interpretazione dell'art. 1, lett. c), della direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU L 298, pag. 23) — Libera prestazione di servizi — Servizi di radiodiffusione televisiva — Nozione di «fornitore» di servizi audiovisivi e di «controllo effettivo sia sulla selezione dei programmi sia sulla loro organizzazione» — Nozione di organo giurisdizionale nazionale ai sensi dell’art. 267 TFUE

Dispositivo

La Corte non è competente a risolvere la questione sollevata dal Collège d’autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel nella sua decisione del 3 dicembre 2009.


(1)  GU C 51 del 27.2.2010.


26.2.2011   

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C 63/10


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 22 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif de Paris — Francia) — Ville de Lyon/Caisse des dépôts et consignations

(Causa C-524/09) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Convenzione di Aarhus - Direttiva 2003/4/CE - Accesso del pubblico all’informazione in materia ambientale - Direttiva 2003/87/CE - Sistema di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra - Regolamento (CE) n. 2216/2004 - Sistema standardizzato e sicuro di registri - Accesso ai dati relativi alle operazioni in materia di quote di emissioni di gas a effetto serra - Diniego di comunicazione - Amministratore centrale - Amministratori dei registri nazionali - Riservatezza dei dati contenuti nei registri - Deroghe)

2011/C 63/18

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunale administraf de Paris

Parti

Ricorrente: Ville de Lyon

Resistente: Caisse des dépôts et consignations

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal administratif de Paris — Interpretazione delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2003, 2003/4/CE, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale (GU L 41, pag. 26) e 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità (GU L 275, pag. 32), nonché degli artt. 9 e 10 dell’allegato XVI del regolamento (CE) della Commissione 21 dicembre 2004, n. 2216, relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 386, pag. 1) — Accesso alle informazioni relative alle operazioni sulle quote di emissione dei gas a effetto serra — Rifiuto di comunicazione di tali informazioni — Rispettive competenze dell’amministratore centrale e dell’amministratore del registro nazionale — Riservatezza delle informazioni conservate nei registri e possibilità di deroga

Dispositivo

1)

La richiesta di comunicazione di informazioni relative ad operazioni, come quelle oggetto della causa principale, riguardanti i nominativi dei titolari dei conti di provenienza e di destinazione di trasferimenti di quote di emissioni, le quote o unità di Kyoto oggetto di tali operazioni nonché la data e l’ora delle operazioni medesime, ricade esclusivamente nella sfera delle specifiche regole di comunicazione al pubblico e di riservatezza contenute nella direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva del Consiglio 96/61/CE, nel testo risultante dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 ottobre 2004, 2004/101/CE, nonché di quelle contenute nel regolamento (CE) della Commissione 21 dicembre 2004, n. 2216, relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

2)

Informazioni relative ad operazioni come quelle richieste nella causa principale da un ente pubblico territoriale che intenda rinegoziare una concessione di servizio pubblico, costituiscono informazioni riservate ai sensi del regolamento n. 2216/2004 e, a termini degli artt. 9 e 10 del regolamento medesimo, nel combinato disposto con i punti 11 e 12 dell’allegato XVI al regolamento stesso, tali informazioni, in assenza di previo accordo dei titolari dei conti di cui trattasi, sono liberamente consultabili dal pubblico unicamente nell’area pubblica del sito Internet del catalogo indipendente comunitario delle operazioni a decorrere dal 15 gennaio del quinto anno (X + 5) successivo all’anno (X) di effettuazione delle operazioni relative ai trasferimenti di quote di emissioni.

3)

Se è pur vero che, ai fini dell’attuazione del regolamento n. 2216/2004, l’amministratore centrale dispone di competenza esclusiva per procedere alla comunicazione al pubblico delle informazioni menzionate al punto 12 dell’allegato XVI del detto regolamento, spetta tuttavia all’amministratore del registro nazionale, a fronte di una richiesta riguardante la comunicazione di tali informazioni relative ad operazioni, respingere egli stesso la richiesta, considerato che, in assenza di previo accordo dei titolari dei conti di cui trattasi, detto amministratore è tenuto a garantire la riservatezza di tali informazioni, fintantoché esse non siano legalmente divulgabili al pubblico da parte dell’amministratore centrale.


(1)  GU C 37 del 13.2.2010.


26.2.2011   

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C 63/11


Sentenza della Corte (Settima Sezione) 22 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf — Germania) — Lecson Elektromobile GmbH/Hauptzollamt Dortmund

(Causa C-12/10) (1)

(Tariffa doganale comune - Classificazione doganale - Nomenclatura combinata - Sezione XVII - Materiale da trasporto - Capitolo 87 - Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori - Voci 8703 e 8713 - Veicoli elettrici a tre o quattro ruote, costruiti per il trasporto di una persona, che raggiungono una velocità massima da 6 a 15 km/h, dotati di un piantone dello sterzo separato, regolabile, cosiddetti «scooter elettrici per anziani o disabili»)

2011/C 63/19

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: Lecson Elektromobile GmbH

Convenuto: Hauptzollamt Dortmund

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht Düsseldorf — Interpretazione dell’allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio, 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 7 settembre 2004, n. 1810 (GU L 327, pag. 1) — Veicoli elettrici a tre o quattro ruote, costruiti per il trasporto di una persona che raggiungono una velocità massima compresa tra i 6 e i 15 km/h — Classificazione nella voce 8713 o 8703 della nomenclatura combinata

Dispositivo

La voce 8703 della nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificata dal regolamento della Commissione 7 settembre 2004, n. 1810, deve essere interpretata nel senso che in essa rientrano veicoli a tre o quattro ruote, costruiti per il trasporto di una persona, che non è necessariamente una persona disabile, alimentati da un motore elettrico a batteria e che raggiungono una velocità massima da 6 a 15 km/h, dotati di piantone dello sterzo separato, regolabile, cosiddetti «scooter elettrici per disabili o anziani», come quelli di cui trattasi alla causa principale.


(1)  GU C 80 del 27.3.2010.


26.2.2011   

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C 63/11


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 22 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg) — État du Grand-Duché de Luxembourg, Administration de l’enregistrement et des domaines/Pierre Feltgen (agente in qualità di curatore fallimentare della Bacino Charter Company SA), Bacino Charter Company SA

(Causa C-116/10) (1)

(Sesta direttiva IVA - Esenzioni - Art. 15, punti 4, lett. a), e 5 - Esenzione delle operazioni di noleggio di imbarcazioni - Portata)

2011/C 63/20

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg

Parti

Ricorrenti: État du Grand-Duché de Luxembourg, Administration de l’enregistrement et des domaines

Convenuti: Pierre Feltgen (agente in qualità di curatore fallimentare della Bacino Charter Company SA), Bacino Charter Company SA

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg — Interpretazione dell’art. 15, nn. 4, lett. a), e 5 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Esenzione delle operazioni di noleggio di imbarcazioni marittime — Esenzione subordinata alla condizione che siffatte imbarcazioni siano destinate alla navigazione d’alto mare e assicurino un trasporto remunerato dei viaggiatori o l’esercizio di una attività commerciale, industriale o peschereccia

Dispositivo

L’art. 15, punto 5, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva del Consiglio 16 dicembre 1991, 91/680/CEE, deve essere interpretato nel senso che l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto prevista da tale disposizione non si applica alle prestazioni di servizi consistenti nel mettere a disposizione di persone fisiche a fini di diporto in alto mare, dietro pagamento, una nave con equipaggio.


(1)  GU C 113 del 1.5.2010.


26.2.2011   

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C 63/12


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 22 dicembre 2010 — Commissione europea/Repubblica ceca

(Causa C-276/10) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Ambiente - Direttiva 2006/118/CE - Protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento - Mancata trasposizione nel termine prescritto)

2011/C 63/21

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: S. Pardo Quintillán e L. Jelínek, agenti)

Convenuta: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek e J. Jirkalová, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione o comunicazione, entro il termine previsto, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006, 2006/118/CE, sulla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento (GU L 372, pag. 10)

Dispositivo

1)

Non avendo adottato tutte le disposizioni legislative regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006, 2006/118/CE sulla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento, la Repubblica ceca è venuta meno agli obblighi per essa incombenti ai sensi dell’art. 12 di tale direttiva.

2)

La Repubblica ceca è condannata alle spese.


(1)  GU C 209 del 31.7.2010.


26.2.2011   

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C 63/12


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 22 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif — Lussemburgo) — Tankreederei I SA/Directeur de l’administration des contributions directes

(Causa C-287/10) (1)

(Libera prestazione di servizi - Libera circolazione dei capitali - Abbuono di imposta per investimenti - Concessione collegata al fatto di mettere in opera fisicamente l’investimento nel territorio nazionale - Gestione di imbarcazioni per la navigazione fluviale utilizzate in altri Stati membri)

2011/C 63/22

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal administratif

Parti

Ricorrente: Tankreederei I SA

Convenuto: Directeur de l’administration des contributions directes

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal administratif di Lussemburgo — Interpretazione degli artt. 49 e 56 CE — Abbuono di imposta per investimenti — Normativa che riserva il beneficio di tale abbuono alla condizione che l’investimento sia effettuato in un centro di attività stabile situato nel territorio nazionale e messo in opera fisicamente in tale territorio — Società che svolge un’attività di traffico marittimo internazionale, stabilita e soggetta ad imposta in Lussemburgo, ma che ha effettuato un investimento consistente nell’acquisto di un bene utilizzato principalmente al di fuori del territorio nazionale — Ostacolo alla libera prestazione di servizi e alla libera circolazione dei capitali

Dispositivo

L’art. 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una disposizione di uno Stato membro a norma della quale ad un’impresa che è stabilita unicamente in tale Stato membro è negato un abbuono d’imposta per investimenti, per la sola ragione che il bene d’investimento, in relazione al quale si rivendica tale abbuono, è messo in opera fisicamente nel territorio di un altro Stato membro.


(1)  GU C 221 del 14.8.2010.


26.2.2011   

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C 63/12


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 22 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Celle — Germania) — Joseba Andoni Aguirre Zarraga/Simone Pelz

(Causa C-491/10 PPU) (1)

(Cooperazione giudiziaria in materia civile - Regolamento (CE) n. 2201/2003 - Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale - Responsabilità genitoriale - Diritto di affidamento - Sottrazione di minore - Art. 42 - Esecuzione di una decisione certificata che prescrive il ritorno di un minore, adottata da un’autorità giudiziaria competente (spagnola) - Competenza dell’autorità giudiziaria richiesta (tedesca) a negare l’esecuzione di detta decisione in caso di violazione grave dei diritti del minore)

2011/C 63/23

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Celle

Parti

Ricorrente: Joseba Andoni Aguirre Zarraga

Convenuta: Simone Pelz

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberlandesgericht Celle — Interpretazione dell’art. 42 del regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338, pag. 1) — Sottrazione di minore — Esecuzione di una decisione che dispone il ritorno di un minore, emessa da un giudice competente (spagnolo) — Competenza del giudice richiesto (tedesco) a negare l’esecuzione di tale decisione in caso di grave violazione dei diritti del minore

Dispositivo

In circostanze come quelle della causa principale, il giudice competente dello Stato membro dell’esecuzione non può opporsi all’esecuzione di una decisione certificata che prescrive il ritorno di un minore illecitamente trattenuto con la motivazione che il giudice dello Stato membro d’origine che ha emanato tale decisione avrebbe violato l’art. 42 del regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, interpretato conformemente all’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, poiché l’accertamento della sussistenza di una siffatta violazione compete esclusivamente ai giudici dello Stato membro d’origine.


(1)  GU C 346 del 18.12.2010.


26.2.2011   

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C 63/13


Ordinanza della Corte (Terza Sezione) 14 ottobre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landessozialgericht Berlin — Germania) — Christel Reinke/AOK Berlin

(Causa C-336/08) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Non luogo a statuire)

2011/C 63/24

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landessozialgericht Berlin — Germania

Parti

Ricorrente: Christel Reinke

Convenuta: AOK Berlin

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Landessozialgericht Berlin-Brandenburg — Interpretazione degli artt. 18, 49 e 50 CE, nonché dell’art. 34, nn. 4 e 5, del regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 74, pag. 1) — Rimborso delle spese mediche connesse alle cure urgenti di un cittadino di uno Stato membro in un istituto ospedaliero privato di un altro Stato membro a seguito del rifiuto dell’ospedale pubblico competente di fornire la suddetta prestazione a causa di capacità insufficienti — Normativa nazionale dello Stato membro competente che esclude il rimborso delle spese mediche sostenute per cure urgenti in un istituto ospedaliero privato di un altro Stato membro, ma che consente il rimborso delle dette spese fatturate da un istituto ospedaliero privato situato sul territorio nazionale

Dispositivo

Non occorre rispondere alla domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta dal Landessozialgericht Berlin — Brandenburg (Germania) con decisione 27 giugno 2008.


(1)  GU C 260 dell’11.10.2008.


26.2.2011   

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C 63/13


Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 2 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Meiningen — Germania) — Frank Scheffler/Landkreis Wartburgkreis

(Causa C-334/09) (1)

(Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura - Direttiva 91/439/CEE - Riconoscimento reciproco delle patenti di guida - Rinuncia alla patente di guida nazionale dopo aver esaurito il limite massimo di punti per varie infrazioni - Patente di guida rilasciata in un altro Stato membro - Perizia medico-psicologica negativa ottenuta nello Stato membro di residenza dopo il conseguimento di una nuova patente in un altro Stato membro - Revoca del diritto di guidare nel territorio del primo Stato membro - Facoltà per lo Stato membro di residenza del titolare della patente rilasciata da un altro Stato membro di applicare a tale patente le proprie disposizioni nazionali in materia di restrizione, sospensione, revoca o annullamento del diritto di guidare - Presupposti - Interpretazione della nozione di «comportamento successivo all’ottenimento della nuova patente di guida»)

2011/C 63/25

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Meiningen

Parti nella causa principale

Ricorrente: Frank Scheffler

Convenuto: Landkreis Wartburgkreis

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Verwaltungsgericht Meiningen — Interpretazione degli artt. 1, n. 2, e 8, nn. 2 e 4, della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida (GU L 237, pag. 1) — Patente di guida rilasciata da uno Stato membro a un cittadino di un altro Stato membro che ha rinunciato alla sua patente nazionale e che ha la sua residenza normale, al momento del rilascio della nuova patente, nel territorio dello Stato membro di rilascio — Rifiuto di riconoscimento di questa patente da parte delle autorità dello Stato membro del domicilio, basato su una perizia medico-psicologica redatta in questo Stato membro sulla base di un esame medico effettuato dopo il rilascio della nuova patente, ma riferentesi unicamente alle circostanze precedenti al conseguimento di quest’ultima — Possibilità di qualificare detta perizia come «circostanza successiva all’ottenimento della nuova patente di guida» idonea a giustificare l’applicazione delle disposizioni nazionali concernenti la restrizione, la sospensione, la revoca o l’annullamento del diritto di guidare

Dispositivo

Gli artt. 1, n. 2, e 8, nn. 2 e 4, della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida, come modificata dalla direttiva del Consiglio 20 novembre 2006, 2006/103/CE, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che uno Stato membro — avvalendosi della facoltà conferitagli dal citato art. 8, n. 2, di applicare al titolare di una patente di guida rilasciata in un altro Stato membro le proprie disposizioni nazionali riguardanti la restrizione, la sospensione, la revoca o l’annullamento del diritto di guidare — rifiuti di riconoscere, nel proprio territorio, il diritto di guidare derivante da una patente di guida valida rilasciata in un altro Stato membro, a motivo dell’esistenza di una perizia in merito all’idoneità alla guida presentata dal titolare di tale patente, qualora questa perizia, pur essendo stata approntata dopo la data di rilascio della patente di cui sopra e sulla base di un esame dell’interessato realizzato successivamente a questa stessa data, non presenti alcun nesso, neppure parziale, con un comportamento dell’interessato constatato dopo il rilascio di detta patente di guida e si riferisca esclusivamente a circostanze verificatesi prima della data summenzionata.


(1)  GU C 267 del 7.11.2009.


26.2.2011   

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C 63/14


Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 11 novembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Trani) — Vino Cosimo Damiano/Poste Italiane SpA

(Causa C-20/10) (1)

(Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura - Politica sociale - Direttiva 1999/70/CE - Clausole 3 e 8 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato - Contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico - Primo o unico contratto - Obbligo di indicare i motivi oggettivi - Abrogazione - Riduzione del livello generale di tutela dei lavoratori - Principio di non discriminazione - Artt. 82 CE e 86 CE)

2011/C 63/26

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Trani

Parti

Ricorrente: Vino Cosimo Damiano

Convenuta: Poste Italiane SpA

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale di Trani — Interpretazione delle clausole 3 e 8, punto 3, dell’allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175, pag. 43) — Compatibilità di una normativa statale che accoglie nell’ordinamento giuridico nazionale una clausola che non specifica la causa dell’impiego a tempo determinato per l'assunzione di lavoratori presso la società Poste Italiane SpA

Dispositivo

1)

La clausola 8, punto 3, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che compare in allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, dev’essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale, quale quella prevista dall’art. 2, comma 1 bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, recante attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CES, la quale, a differenza del regime giuridico applicabile prima dell’entrata in vigore di questo decreto, consente a un’impresa, quale la Poste Italiane SpA, di concludere, rispettando determinate condizioni, un primo o unico contratto di lavoro a tempo determinato con un lavoratore, quale il sig. Vino, senza dover indicare le ragioni obiettive che giustifichino il ricorso a un contratto concluso per una siffatta durata, dal momento che questa normativa non è collegata all’attuazione di detto accordo quadro. A questo proposito è irrilevante il fatto che lo scopo perseguito da tale normativa non sia degno di una protezione almeno equivalente alla tutela dei lavoratori a tempo determinato, cui mira detto accordo quadro.

2)

La Corte di giustizia dell’Unione europea è manifestamente incompetente a risolvere la quarta questione pregiudiziale proposta dal Tribunale di Trani.

3)

La quinta questione proposta dal Tribunale di Trani è manifestamente irricevibile.


(1)  GU C 134 del 22.5.2010.


26.2.2011   

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C 63/15


Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 27 ottobre 2010 — REWE-Zentral AG/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG

(Causa C-22/10 P) (1)

(Impugnazione - Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo Clina - Marchio comunitario denominativo anteriore CLINAIR - Rifiuto di registrazione - Impedimento relativo alla registrazione - Esame del rischio di confusione - Regolamento (CE) n. 40/94 - Art. 8, n. 1, lett. b))

2011/C 63/27

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: REWE-Zentral AG (rappresentanti: M. Kinkeldey e A. Bognár, Rechtsanwälte)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: R. Pethke, agente), Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG (rappresentante: N. Lützenrath, Rechtsanwalt)

Oggetto

Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale di primo grado 11 novembre 2009 (Sesta Sezione), causa T-150/08, REWE-Zentral/UAMI, con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 15 febbraio 2008, la quale ha rifiutato la registrazione del segno denominativo «Clina» come marchio comunitario per taluni prodotti delle classi 3 e 21, e ha accolto l'opposizione del titolare del marchio comunitario denominativo anteriore «CLINAIR» — Rischio di confusione tra due marchi — Omessa valutazione globale dei fattori pertinenti nell'ambito dell'esame del rischio di confusione — Violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La REWE-Zentral AG è condannata alle spese.


(1)  GU C 80 del 27.3.2010.


26.2.2011   

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C 63/15


Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) 28 ottobre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Judecătoria Focșani — Romania) — Frăsina Bejan/Tudorel Mușat

(Causa C-102/10) (1)

(Regolamento di procedura - Artt. 92, n. 1, 103, n. 1, e 104, n. 3, primo e secondo comma - Ravvicinamento delle legislazioni - Sistema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile automobilistica - Contratto di assicurazione facoltativa - Inapplicablità)

2011/C 63/28

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Judecătoria Focșani

Parti

Ricorrente: Frăsina Bejan

Convenuto: Tudorel Mușat

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Judecătoria Focșani — Interpretazione degli artt. 49 TFUE, 56 TFUE, 57 TFUE e 59, primo comma, TFUE, 169 TFUE, nonché delle direttive 30 dicembre 1986, 84/5/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU L 8, pag. 17), 18 giugno 1992, 92/49/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (GU L 311, pag. 42), 5 aprile 1993, 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29), 11 maggio 2005, 2005/14/CE, sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU L 149, pag. 14), e 16 settembre 2009, 2009/103/CE, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità (GU L 263, pag. 11) — Assicurazione della responsabilità civile automobilistica — Danni causati da veicoli assicurati — Normativa nazionale che stabilisce clausole di esclusione sfavorevoli al consumatore — Condizioni di esclusione che eccedono quelle previste dalle direttive — Possibilità per il giudice nazionale di rilevare la nullità della clausola di esclusione del rischio assicurato

Dispositivo

1)

Il sistema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli istituito

dalla direttiva del Consiglio 24 aprile 1972, 72/166/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità,

dalla seconda direttiva del Consiglio 30 dicembre 1983, 84/5/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli,

dalla terza direttiva del Consiglio 14 maggio 1990, 90/232/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli,

dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 maggio 2000, 2000/26/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE del Consiglio (Quarta direttiva assicurazione autoveicoli), e

dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 maggio 2005, 2005/14/CE, che modifica le direttive del Consiglio 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE e 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli,

non osta a una normativa nazionale che prevede che l’assicuratore escluda dalla copertura di un contratto di assicurazione facoltativa di un autoveicolo i danni cagionati da un conducente in stato di ebbrezza.

2)

Il sistema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli istituito dalle direttive 72/166, 84/5, 90/232, 200/26 e 2005/14 non osta a una normativa nazionale che non impone a un assicuratore di risarcire immediatamente, in forza di un contratto di assicurazione facoltativa di un autoveicolo, l’assicurato leso in seguito a un incidente e di rivalersi sul responsabile dell’incidente per recuperare l’importo versato all’assicurato, in circostanze in cui l’assicurazione non copre il rischio a causa di una clausola di esclusione.

3)

Una normativa nazionale che prevede che l’assicuratore escluda dalla copertura di un contratto di assicurazione facoltativa di un autoveicolo i danni cagionati da un conducente in stato di ebbrezza costituisce una restrizione tanto alla libertà di stabilimento quanto alla libera prestazione dei servizi. Spetta al giudice del rinvio esaminare in che misura tale restrizione sia comunque ammissibile a titolo delle misure derogatorie espressamente previste dal Trattato FUE o giustificata, conformemente alla giurisprudenza della Corte, da ragioni imperative d’interesse generale.


(1)  GU C 113 dell’1.5.2010.


26.2.2011   

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C 63/16


Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) 9 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf — Germania) — KMB Europe BV/Hauptzollamt Duisburg

(Causa C-193/10) (1)

(Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura - Tariffa doganale comune - Nomenclatura combinata - Classificazione doganale - Lettore MP3/multimediale - Voce 8521 - Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione)

2011/C 63/29

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: KMB Europe BV

Convenuto: Hauptzollamt Duisburg

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht Düsseldorf — Interpretazione dell'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), come modificato dal regolamento della Commissione 17 ottobre 2006, n. 1549 (GU L 301, pag. 1) — Lettore MP3 (MP3 Media Player) — Apparecchio che ha una capacità limitata di riprodurre immagini fisse e video ma la cui funzione principale è la riproduzione del suono — Classificazione nella voce 8519 («apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono») o 8521 («apparecchi di registrazione o di riproduzione videofonici») della nomenclatura combinata

Dispositivo

La voce 8521 della nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificata dal regolamento (CE) della Commissione 17 ottobre 2006, n. 1549, deve essere interpretata nel senso che sono esclusi dalla medesima i lettori MP3/multimediali, come quelli di cui alla causa principale, con riguardo ai quali il giudice del rinvio accerti che la funzione principale che caratterizza il complesso di tali apparecchi consiste nella registrazione e nella riproduzione di suoni.


(1)  GU C 209 del 31.7.2010.


26.2.2011   

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C 63/16


Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 22 novembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo — Portogallo) — Secilpar — Sociedade Unipessoal SL/Fazenda Pública

(Causa C-199/10) (1)

(Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura - Artt. 56 CE e 58 CE - Imposizione sui dividendi - Ritenuta alla fonte - Normativa tributaria nazionale che prevede l’esenzione dei dividendi versati alle società residenti)

2011/C 63/30

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Supremo Tribunal Administrativo

Parti

Ricorrente: Secilpar — Sociedade Unipessoal SL

Convenuta: Fazenda Pública

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Supremo Tribunal Administrativo — Compatibilità con gli artt. 12 CE, 43 CE, 46 CE, 56 CE e 58 CE, n. 3 (divenuti artt. 18, 49, 63 e 65, n. 3, TFUE), nonché con l’art. 5, n. 1, della direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati Membri diversi (GU L 225, pag. 6) di una normativa tributaria nazionale relativa all’imposizione sui dividendi distribuiti da una società residente ad una società beneficiaria non residente che detiene una partecipazione nel capitale della società distributrice inferiore al 25 % — Imposizione tramite ritenuta alla fonte con aliquota del 15 % prevista dalla convenzione intesa a prevenire la doppia imposizione conclusa fra i due Stati di cui trattasi — Esenzione per i dividendi versati alle società residenti

Dispositivo

Gli artt. 56 CE e 58 CE devono essere interpretati nel senso che ostano ad un regime fiscale derivante da una convenzione intesa a prevenire la doppia imposizione conclusa fra due Stati membri, la quale prevede una ritenuta alla fonte con aliquota del 15 % sui dividendi distribuiti da una società residente in uno Stato membro ad una società beneficiaria residente nell’altro Stato membro, quando la normativa nazionale del primo Stato membro esenta da tale ritenuta i dividendi versati ad una società beneficiaria residente. Diverso potrebbe essere il caso solo qualora l’imposta ritenuta alla fonte potesse essere imputata all’imposta dovuta nel secondo Stato membro fino a concorrenza dell’importo della differenza del trattamento. Spetta al giudice del rinvio verificare se siffatta neutralizzazione della differenza del trattamento sia realizzata applicando il complesso delle pattuizioni della convenzione intesa a prevenire la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, conclusa il 26 ottobre 1993 fra la Repubblica portoghese ed il Regno di Spagna.


(1)  GU C195 del 17.07.2010.


26.2.2011   

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C 63/17


Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 6 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Dolj — Romania) — Adrian Băilă/Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Craiova, Administrația Fondului pentru Mediu

(Causa C-377/10) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Assenza di relazione con l’effettività o l’oggetto della causa principale - Irricevibilità)

2011/C 63/31

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunalul Dolj

Parti

Ricorrente: Adrian Băilă

Convenuta: Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Craiova, Administrația Fondului pentru Mediu

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunalul Dolj — Immatricolazione di veicoli di seconda mano già immatricolati in altri Stati membri — Tassa ambientale sugli autoveicoli in occasione della loro prima immatricolazione in un determinato Stato membro — Compatibilità della normativa nazionale con l'art. 110 TFUE — Esenzione temporanea per i veicoli che possiedono certe caratteristiche

Dispositivo

La domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dal Tribualul Dolj, con decisione 9 giugno 2010, è manifestamente irricevibile.


(1)  GU C 274 del 9.10.2010.


26.2.2011   

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C 63/17


Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 7 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bacău — Romania) — SC DRA SPEED SRL/Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău, Administrația Finanțelor Publice Bacău

(Causa C-439/10) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Mancanza di descrizione del quadro fattuale - Irricevibilità)

2011/C 63/32

Lingua processuale: il romeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Bacău

Parti

Ricorrente: SC DRA SPEED SRL

Convenute: Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău, Administrația Finanțelor Publice Bacău

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Curtea de Apel Bacău Secția Comercială, Contencios Administrativ și Fiscal — Immatricolazione di veicoli di occasione precedentemente immatricolati in altri Stati membri — Tassa ambientale che grava sugli autoveicoli all’atto della loro prima immatricolazione in uno Stato membro — Compatibilità della normativa nazionale con l’art. 110 TFUE — Discriminazione rispetto ai veicoli di occasione già immatricolati sul territorio di detto Stato membro e non soggetti a detta tassa in occasione di una vendita successiva e di una nuova immatricolazione

Dispositivo

La domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dalla Curtea de Apel Bacău, con decisione 1o settembre 2010, è manifestamente irricevibile.


(1)  GU C 328 del 4.12.2010.


26.2.2011   

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C 63/18


Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 7 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bacău — Romania) — SC SEMTEX SRL/Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău, Administrația Finanțelor Publice Bacău

(Causa C-440/10) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Mancanza di descrizione del quadro fattuale - Irricevibilità)

2011/C 63/33

Lingua processuale: il romeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Bacău

Parti nel procedimento della causa principale

Ricorrente: SC SEMTEX SRL

Convenute: Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău, Administrația Finanțelor Publice Bacău

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Curtea de Apel Bacău Secția Comercială, Contencios Administrativ și Fiscal — Immatricolazione di veicoli di occasione precedentemente immatricolati in altri Stati membri — Tassa ambientale che grava sugli autoveicoli all’atto della loro prima immatricolazione in uno Stato membro — Compatibilità della normativa nazionale con l’art. 110 TFUE — Discriminazione rispetto ai veicoli di occasione già immatricolati sul territorio di detto Stato membro e non soggetti a detta tassa in occasione di una vendita successiva e di una nuova immatricolazione

Dispositivo

La domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dalla Curtea de Apel Bacău, con decisione 1o settembre 2010, è manifestamente irricevibile.


(1)  GU C 328 del 4.12.2010.


26.2.2011   

IT

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C 63/18


Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 7 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bacău — Romania) — Ioan Anghel/Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău, Administrația Finanțelor Publice Bacău

(Causa C-441/10) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Mancanza di descrizione del quadro fattuale - Irricevibilità)

2011/C 63/34

Lingua processuale: il romeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Bacău

Parti

Ricorrente: Ioan Anghel

Convenute: Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău, Administrația Finanțelor Publice Bacău

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Curtea de Apel Bacău Secția Comercială, Contencios Administrativ și Fiscal — Immatricolazione di veicoli di occasione precedentemente immatricolati in altri Stati membri — Tassa ambientale che grava sugli autoveicoli all’atto della loro prima immatricolazione in uno Stato membro — Compatibilità della normativa nazionale con l’art. 110 TFUE — Discriminazione rispetto ai veicoli di occasione già immatricolati sul territorio di detto Stato membro e non soggetti a detta tassa in occasione di una vendita successiva e di una nuova immatricolazione

Dispositivo

La domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dalla Curtea de Apel Bacău, con decisione 1o settembre 2010, è manifestamente irricevibile.


(1)  GU C 328 del 4.12.2010.


26.2.2011   

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C 63/18


Domanda d'interpretazione della sentenza 17 maggio de 1990, Barber (C-262/88), presentata il 26 maggio de 2010 da Manuel Enrique Peinado Guitart

(Causa C-262/88 INT)

2011/C 63/35

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Manuel Enrique Peinado Guitart

Con ordinanza 17 dicembre 2010, la Corte di giustizia (Settima Sezione) ha dichiarato l’inammissibilità della domanda di interpretazione.


26.2.2011   

IT

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C 63/18


Impugnazione proposta il 22 novembre 2010 da Tomra Systems ASA, Tomra Europe AS, Tomra Systems GmbH, Tomra Systems BV, Tomra Leergutsysteme GmbH, Tomra Systems AB, Tomra Butikksystemer AS avverso la sentenza del Tribunale 9 settembre 2010, causa T-155/06, Tomra Systems ASA, Tomra Europe AS, Tomra Systems GmbH, Tomra Systems BV, Tomra Leergutsysteme GmbH, Tomra Systems AB, Tomra Butikksystemer AS/Commissione europea

(Causa C-549/10 P)

2011/C 63/36

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Tomra Systems ASA, Tomra Europe AS, Tomra Systems GmbH, Tomra Systems BV, Tomra Leergutsysteme GmbH, Tomra Systems AB, Tomra Butikksystemer AS (rappresentanti: O. W. Brouwer, advocaat, A. J. Ryan, solicitor)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale, come richiesto nella presente impugnazione;

pronunciarsi sulla causa e annullare la decisione o, in ogni caso, ridurre l’ammenda, oppure, in subordine, qualora la Corte di giustizia non decida essa stessa nella causa, rinviare quest’ultima al Tribunale affinché esso decida conformemente alla pronuncia della Corte di giustizia; e

nell’ipotesi in cui le spese non siano riservate, condannare la Commissione europea alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale e alla Corte di giustizia.

Motivi e principali argomenti

L’impugnazione è diretta avverso la sentenza del Tribunale 9 settembre 2010, causa T-155/06, Tomra Systems ASA, Tomra Europe AS, Tomra Systems GmbH, Tomra Systems BV, Tomra Leergutsysteme GmbH, Tomra Systems AB, Tomra Butikksystemer AS/Commissione europea (in prosieguo: la «sentenza»), con la quale è stato respinto il loro ricorso avverso la decisione della Commissione europea che dichiara il comportamento delle ricorrenti idoneo ad escludere la concorrenza sul mercato delle macchine per la raccolta di imballaggi per bevande usati (reverse vending machines).

Le ricorrenti chiedono alla Corte di giustizia di annullare la sentenza, giacché il Tribunale ha commesso errori di diritto e procedurali nel constatare che il loro comportamento era idoneo a escludere la concorrenza sul mercato delle macchine per la raccolta di imballaggi per bevande usati. A tal proposito le ricorrenti hanno dedotto le seguenti censure:

i)

errore di diritto nel controllo effettuato dal Tribunale per valutare le constatazioni della Commissione circa la sussistenza dell’intento anticoncorrenziale di chiudere il mercato alla concorrenza: essendosi limitato a richiedere alla Commissione di non occultare documenti, il Tribunale avrebbe implicitamente negato la necessità di effettuare un controllo completo della decisione della Commissione europea adottata in applicazione dell’art. 82 CE (attualmente art. 102 TFUE) e inoltre non ha soddisfatto i requisiti di un controllo marginale per accertare che le prove sulle quali si era fondata la Commissione fossero accurate, attendibili, coerenti, complete e idonee a comprovare la conclusione da esse tratta;

ii)

errore di diritto e mancanza di adeguata e sufficiente motivazione in ordine alla quota della domanda complessiva che gli accordi dovevano coprire per essere abusivi: la sentenza si limita ad utilizzare termini non definiti e non circostanziati per descrivere la quota di domanda esclusa dalla concorrenza, mentre essa avrebbe dovuto dimostrare chiaramente che l’esclusione dalla concorrenza di un certo grado di domanda era abusiva e fornire una motivazione adeguata e sufficiente al riguardo;

iii)

vizio procedurale e errore di diritto nell’esaminare gli sconti retroattivi: il Tribunale ha frainteso e quindi non ha preso correttamente in considerazione gli argomenti delle ricorrenti sugli sconti retroattivi. Il Tribunale ha inoltre commesso un errore di diritto nel non esigere che la Commissione dimostrasse che gli sconti retroattivi utilizzati dalle ricorrenti avevano condotto a prezzi sottocosto;

iv)

errore di diritto e mancanza di motivazione adeguata nel determinare se gli accordi nei quali le ricorrenti erano indicate come fornitore preferito, principale o primo fornitore potessero essere qualificati come accordi esclusivi, non avendo considerato e determinato se tutti gli accordi di cui trattasi contenessero incentivi alla fonte esclusivamente da parte delle ricorrenti, dopo avere respinto il loro argomento secondo il quale nella sua valutazione il Tribunale doveva considerare se gli accordi fossero accordi di esclusiva vincolanti secondo la normativa nazionale; e

v)

errore di diritto nel controllo dell’ammenda con riferimento all’interpretazione e all’applicazione del principio della parità di trattamento: il Tribunale non ha applicato correttamente il principio della parità di trattamento non considerando se il livello generale delle ammende era aumentato allorché ha deciso che le ammende nei confronti delle ricorrenti non erano discriminatorie.


26.2.2011   

IT

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C 63/19


Ricorso proposto il 30 novembre 2010 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania

(Causa C-562/10)

2011/C 63/37

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: F. W. Bulst e I. Rogalski, agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia dichiarare che:

la Repubblica federale di Germania ha violato gli obblighi che le incombono in forza dell’art. 56 TFUE, in quanto:

1)

prevede che la persona non autosufficiente, che soggiorni temporaneamente in un altro Stato membro dell’Unione, abbia diritto a un assegno di assistenza limitatamente a un periodo massimo di sei settimane, conformemente a quanto disposto dall’art. 34, primo comma, n. 1, del Libro XI del Sozialgesetzbuch (codice della previdenza sociale; in prosieguo: il «SGB»).

2)

con riferimento alle prestazioni di assistenza, delle quali la persona non autosufficiente abbia beneficiato in occasione di un soggiorno temporaneo in un altro Stato membro dell’Unione e che sono fornite da un prestatore di servizi ivi stabilito, non prevede un rimborso dei costi nella misura pari alle prestazioni di assistenza in natura erogate in Germania oppure esclude tale rimborso attraverso il richiamo all’art. 34, primo comma, n. 1, del Libro XI del SGB;

3)

prevede che alla persona non autosufficiente, che soggiorni temporaneamente in un altro Stato membro dell’Unione, non vengano rimborsati i costi occasionati dal noleggio di apparecchiature medico sanitarie oppure esclude tale rimborso attraverso il richiamo all’art. 34, primo comma, n. 1, del Libro XI del SGB, anche qualora in Germania tali costi sarebbero rimborsati ovvero le apparecchiature medico sanitarie sarebbero messe a disposizione e il rimborso non avrebbe quale effetto la duplicazione ovvero un altro tipo di incremento delle prestazioni erogate in Germania.

condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso verte sulla normativa tedesca in materia di assicurazione per l’assistenza continuativa, secondo la quale le persone non autosufficienti, che fruiscono in Germania delle prestazioni dell’assicurazione (sociale) obbligatoria per l’assistenza continuativa, non avrebbero diritto nella stessa misura a tali prestazioni quando si recano temporaneamente in un altro Stato membro e ivi ricevono (o desiderano ricevere) prestazioni di assistenza o l’assegno di assistenza. Le disposizione controverse in materia di prestazioni di assistenza in natura, di assegno di assistenza e di apparecchiature medico sanitarie prevedono, in occasione di un soggiorno temporaneo in un altro Stato membro, prestazioni chiaramente inferiori a quelle che si avrebbero nel caso in cui l’assistenza fosse prestata all’interno della Germania.

Secondo la Commissione, la normativa controversa in esame non è compatibile con l’art. 56 TFUE, poiché rende considerevolmente più difficile la fruizione di prestazioni di assistenza in altri Stati membri dell’Unione europea e ciò non sarebbe necessario né giustificato da ragioni imperative di interesse generale. Le prestazioni di assistenza, al pari del noleggio di apparecchiature medico sanitarie per l’assistenza, sarebbero prestazioni fornite dietro il pagamento di un corrispettivo e costituirebbero in tal senso un servizio ai sensi dell’art. 56 TFUE. Esse rientrano quindi nell’ambito di applicazione delle disposizioni sulla libera prestazione dei servizi. Nella sua giurisprudenza in materia di rimborso dei costi occasionati dall’assistenza medica in un altro Stato membro dell’Unione, la Corte avrebbe sottolineato che gli Stati membri, nell’esercizio della loro competenza ad organizzare i loro regimi di sicurezza sociale, sono tenuti a osservare il diritto comunitario. Pertanto, il fatto che una norma appartenga al settore della sicurezza sociale non esclude l’applicazione dell’art. 56 TFUE.

Con riferimento alla normativa in materia di assegno di assistenza, sussisterebbe una restrizione (discriminatoria) consistente nel fatto che, quando l’assicurato soggiorna all’estero, il suo diritto all’assegno di assistenza è limitato a un periodo massimo di sei settimane. In questo modo, superato tale periodo, per la persona non autosufficiente diviene più difficile fruire delle prestazioni di assistenza all’estero.

Con riferimento alla normativa in materia di prestazioni di assistenza in natura, sussisterebbe una restrizione (discriminatoria) consistente nel fatto che non sarebbe previsto o sarebbe escluso un rimborso dei costi per prestazioni di assistenza in natura delle quali la persona non autosufficiente abbia beneficiato in occasione di un soggiorno temporaneo in un altro Stato membro dell’Unione e che vengano fornite da un prestatore di servizi ivi stabilito. Il fatto, addotto dal governo federale, che anche all’interno del proprio Stato non vengano rimborsati i costi delle prestazioni di assistenza in natura erogate da istituti che non siano convenzionati con la cassa competente in materia di assistenza non può determinare una valutazione differente. In Germania sarebbero infatti numerosi gli enti che hanno sottoscritto convenzioni. Invece, stando alle conoscenze di cui dispone la Commissione, negli altri Stati membri non vi sarebbero enti di tale tipo. Pertanto, per gli assicurati (o per le persone non autosufficienti) sarebbe in linea di principio impossibile ricevere in un altro Stato membro prestazioni di assistenza in natura conformemente all’assicurazione sociale per l’assistenza continuativa, mentre ciò sarebbe possibile in Germania, sebbene non presso tutti i prestatori.

Infine, con riferimento alla normativa in materia di cure che necessitano di apparecchiature medico sanitarie, sussisterebbe una restrizione (discriminatoria) consistente nel fatto che i costi del noleggio (e dell’utilizzo) di siffatte apparecchiature in un altro Stato membro non sono rimborsati neppure qualora, nel caso di assistenza all’interno della Germania, quest’ultima se ne facesse carico.

Secondo la costante giurisprudenza della Corte, la libera prestazione dei servizi garantita dall’art. 56 TFUE prescriverebbe non solo l’eliminazione di qualsiasi discriminazione nei confronti del prestatore di servizi a causa della sua nazionalità, ma anche la soppressione di qualsiasi restrizione, anche qualora essa si applichi indistintamente ai prestatori nazionali ed a quelli degli altri Stati membri, allorché essa sia tale da vietare o da ostacolare in altro modo le attività del prestatore stabilito in un altro Stato membro ove fornisce legittimamente servizi analoghi.

Le cause di giustificazione addotte dal governo federale — tutela della sanità pubblica e dell’equilibrio finanziario del settore dell’assicurazione per l’assistenza continuativa — non sono idonee a giustificare la restrizione alla libera prestazione dei servizi di cui trattasi.

Da un lato, le disposizioni restrittive andrebbero ben oltre quanto necessario alla tutela della qualità dei servizi in questione o alla tutela della sanità. In questo modo, il rimborso dei costi sopportati in altri Stati è escluso in modo generale e indipendentemente da qualsiasi valutazione qualitativa. Non viene quindi garantito nessun rimborso dei costi neppure ove venga assicurata una sufficiente qualità delle prestazioni di assistenza e venga esclusa l’esistenza di un rischio per la salute della persona non autosufficiente.

Dall’altro, la normativa tedesca, che esclude il rimborso dei costi sopportati all’estero e che in ogni caso sarebbero chiaramente inferiori a quanto sarebbe finanziato in Germania, non sarebbe necessaria al fine di evitare un rischio di grave pregiudizio all’equilibrio finanziario del regime di sicurezza sociale. In definitiva, per evitare una restrizione alla libera prestazione dei servizi, i costi sostenuti per beneficiare di una prestazione di assistenza all’estero dovrebbero essere rimborsati nei limiti del rimborso previsto per gli stessi in Germania.


26.2.2011   

IT

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C 63/21


Impugnazione proposta il 2 dicembre 2010 dalla Repubblica italiana avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) 13 settembre 2010, cause riunite T-166/07 e T-285/07, Repubblica italiana/Commissione europea

(Causa C-566/10 P)

2011/C 63/38

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, e P. Gentili, avvocato dello Stato)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Repubblica di Lituania e Repubblica ellenica

Conclusioni

Annullare ai sensi degli artt. 56, 58 e 61 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea la sentenza 13 settembre 2010, cause riunite T-166/07 e T-285/07, pronunciata dal Tribunale dell’Unione europea sui ricorsi proposti dalla Repubblica italiana per l’annullamento:

1)

del bando di concorso generale EPSO/AD/94/07 per la formazione di una graduatoria di assunzione a 125 posti di Amministratore (AD5) nel campo dell’informazione, della comunicazione e di media;

2)

del bando di concorso generale EPSO/AST/37/07 per la formazione di una graduatoria di assunzione a 110 posti di Assistente (AST3) nel campo della comunicazione e dell’informazione;

entrambi pubblicati nelle edizioni in lingua inglese, francese e tedesca della Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 28 febbraio 2007, numero C 45A;

3)

del bando di concorso generale EPSO/AD/95/07 per la formazione di una graduatoria di assunzione a 20 posti di Amministratore (AD5) nel campo delle scienze dell’informazione (Biblioteche/Documentazione);

pubblicato nelle sole edizioni in lingua inglese, francese e tedesca della Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee dell’8 maggio 2007, numero C 103,

statuire direttamente sulla controversia, annullando i bandi sopra indicati,

condannare la Commissione alle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della sua impugnazione la ricorrente invoca sette motivi.

Con il primo motivo essa lamenta che la sentenza impugnata comporta una violazione del sistema di competenze in materia di determinazione del regime linguistico risultante dal combinato disposto degli artt. 342 TFUE e 6 del regolamento (CE) del Consiglio n. 1 che stabilisce il regime linguistico (1). Invero, con l’art. 6 del regolamento n. 1/58 il Consiglio avrebbe riconosciuto alle istituzioni la competenza a determinare le modalità di applicazione del regime linguistico nei propri regolamenti interni. Il Tribunale avrebbe tuttavia illegittimamente ammesso che la Commissione possa disciplinare aspetti del proprio regime linguistico anche in meri bandi di concorso.

Il secondo motivo è diretto contro l'argomentazione con cui il Tribunale respinge una violazione degli artt. 1, 4, 5 del regolamento n. 1/58. La ricorrente contesta, sotto diversi profili, la tesi che i bandi di concorso non costituiscano testi a portata generale ai sensi dell'art. 4 e che quindi siano estranei al regime generale di cui al summenzionato regolamento. La tesi del Tribunale è, a suo giudizio, inficiata indirettamente anche da diversi elementi dello Statuto dei funzionari.

Con il terzo motivo d'impugnazione la ricorrente censura la sentenza impugnata relativamente alla parte in cui il Tribunale nega, con riferimento alla pubblicazione completa dei bandi di concorso in questione solo in tre lingue, una violazione del principio di non discriminazione di cui agli artt. 12 CE (divenuto art. 18 TFUE) nonché del principio del multilinguismo ai sensi degli artt. 22 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, 6, n. 3, UE, 5 del regolamento n. 1/58 nonché 1, commi 2 e 3, dell’Allegato III allo Statuto dei funzionari. A giudizio della ricorrente, la pubblicazione successiva in tutte le lingue di avvisi sintetici che rinviano alla pubblicazione completa dei bandi in francese tedesco e inglese non era idonea ad evitare una situazione di discriminazione a discapito dei candidati di lingue diverse da queste ultime come sostiene, invece, il Tribunale. Tenendo conto di detta pubblicazione successiva degli avvisi il Tribunale avrebbe oltretutto violato l’art. 263 TFUE, in quanto la legittimità di un atto al suo esame dovrebbe essere valutata unicamente con riferimento alla formulazione dell’atto nel momento della sua emanazione senza che possano rilevare elementi successivi.

Il quarto motivo dedotto dalla ricorrente verte sulla legittimità della scelta di sole tre lingue come «seconde lingue» per il concorso. Le considerazioni svolte dal Tribunale per giungere a negare il carattere discriminatorio e l'incongruità della scelta operata dalla Commissione comporterebbero, segnatamente, la violazione di una serie di norme (artt. 1 e 6 del regolamento n. 1/58 e degli artt. 1 quinquies, nn. 1 e 6, 27 n. 2, 28 lett. f), dello Statuto dei funzionari) che sanciscono il principio del multilinguismo anche all'interno delle istituzioni dell'Unione. Non sarebbe spettato alla ricorrente, come sostiene il Tribunale, dimostrare l'inapplicabilità di eventuali deroghe bensì alla Commissione motivare la sua scelta a tal fine.

Con il quinto motivo la ricorrente addebita al Tribunale di aver erroneamente respinto l'esistenza di una violazione del principio della tutela del legittimo affidamento negando che la prassi pluriennale della Commissione in materia di concorsi possa aver generato un legittimo affidamento in capo ai possibili candidati circa determinate modalità di concorso.

Con il sesto motivo la ricorrente sostiene che, affermando che l'amministrazione non era tenuta a giustificare, nei bandi di concorso controversi, la scelta delle tre lingue da utilizzare, il Tribunale ha violato l'art. 296, n. 2, TFUE ai sensi del quale tutti gli atti giuridici sono motivati.

Il settimo motivo riguarda infine una violazione delle norme sostanziali inerenti la natura e finalità dei bandi di concorso, in particolare degli artt. l quinquies, nn. l e 6, 28 lett. f) e 27 n. 2 dello Statuto dei funzionari. Il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto affermando che non spetta alla sola Commissione giudicatrice valutare le competenze linguistiche dei candidati perché l'autorità che emana il bando potrebbe in via preventiva operare una selezione preliminare degli interessati su base puramente linguistica.


(1)  Regolamento (CEE) del Consiglio, n. 1, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 1958 17, pag. 385).


26.2.2011   

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C 63/22


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour Constitutionnelle (Belgio) il 3 dicembre 2010 — Inter-Environnement Bruxelles ASBL, Pétitions-Patrimoine ASBL, Atelier de Recherche et d'Action Urbaines ASBL/Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

(Causa C-567/10)

2011/C 63/39

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour Constitutionnelle

Parti

Ricorrenti: Inter-Environnement Bruxelles ASBL, Pétitions-Patrimoine ASBL, Atelier de Recherche et d'Action Urbaines ASBL

Convenuto: Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Questioni pregiudiziali

1)

Se la definizione di «piani e programmi» di cui all’art. 2, lett. a), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 giugno 2001, 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (1), debba essere interpretata nel senso che essa esclude dal campo di applicazione della direttiva stessa una procedura di abrogazione totale o parziale di un piano regolatore particolare prevista dagli artt. 58-63 del Codice di Bruxelles sull’assetto del territorio

2)

Se il termine «previsti», contenuto nell’art. 2, lett. a), della stessa direttiva, debba essere interpretato nel senso che esclude dalla definizione di «piani e programmi» i piani che sono certamente previsti da disposizioni legislative, ma la cui adozione non è obbligatoria, come i piani regolatori particolari di cui all’art. 40 del Codice di Bruxelles sull’assetto del territorio.


(1)  GU L 197, pag. 30.


26.2.2011   

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C 63/22


Ricorso proposto il 6 dicembre 2010 — Commissione europea/Irlanda

(Causa C-570/10)

2011/C 63/40

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: N. Yerrell, Agent, M. Mac Aodha, Agent)

Convenuta: Irlanda

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 settembre 2008, 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose (1), o, comunque non avendole comunicate alla Commissione, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 10 di tale direttiva;

condannare l’Irlanda alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per recepire la direttiva è scaduto il 30 giugno 2009.


(1)  GU L 260, pag. 13.


26.2.2011   

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C 63/22


Ricorso proposto il 17 dicembre 2010 — Commissione europea/Repubblica ellenica

(Causa C-601/10)

2011/C 63/41

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Patakia e D. Kukovec)

Convenuta: Repubblica ellenica

Conclusioni della ricorrente

la Corte voglia dichiarare che la Repubblica ellenica, avendo stipulato, con la procedura negoziata e senza pubblicare il relativo bando di gara, contratti di appalti pubblici aventi ad oggetto servizi complementari di registrazione catastale e di pianificazione urbanistica non compresi nell’appalto iniziale dei comuni di Vasilika, Kassandra, Egnatia e Arethousa, ha violato gli obblighi che le incombono in forza degli artt. 8 e 11, n. 3, della direttiva 92/50/CEE (1), nonché in forza degli artt. 20 e 31, n. 4, della direttiva 2004/18/CE (2).

condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione ritiene che, poiché:

1)

i summenzionati comuni, in quanto enti locali sono compresi nella nozione di amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’art. 1, lett. b), della direttiva 92/50/CEE e dell’art. 1, n. 9, della direttiva 2004/18/CE;

2)

si tratta di contratti a titolo oneroso aventi ad oggetto la prestazione di servizi di urbanizzazione (art. 8 in combinato disposto con l’allegato IA, punto 12 della direttiva 92/50/CEE e art. 20, in combinato disposto con l’allegato II A, punto 12, della direttiva 2004/18/CE); e

3)

il valore preventivato di tutti i citati contratti, con riferimento a ciascun singolo contratto contestato supera le soglie minime previste dall’art. 7 della direttiva 92/50/CEE e dall’art. 7 della direttiva 2004/18/CE,

i contratti controversi rientrino nella sfera di applicazione delle direttive in parola.

i)    Violazione degli artt. 8 e 11 della direttiva 92/50/CEE

Con riferimento ai contratti controversi di prestazione di servizi complementari stipulati dal comune di Kassandra, la Commissione sottolinea che l’amministrazione aggiudicatrice ha scelto la procedura di aggiudicazione diretta senza previa pubblicazione del bando di gara, laddove non ricorrevano le condizioni previste dagli artt. 8 e 11, n. 3, lett. e), della direttiva 92/50/CEE, che consentono il ricorso a tale procedura eccezionale e che si applicano ai contratti di cui trattasi. In particolare, la condizione dell’esistenza di circostanze impreviste non ricorre rispetto ad alcuno dei contratti controversi di servizi complementari. In subordine, la Commissione sottolinea che anche nel caso in cui ricorressero le condizioni di applicazione della norma eccezionale dell’art. 11, n. 3, lett. e), della direttiva 92/50/CEE, l’importo dei contratti di servizi complementari stipulati supera la soglia del 50 % dell’appalto iniziale, introdotta dalla direttiva.

ii)    Violazione degli artt. 20 e 31, n. 4, della direttiva 2004/18/CE

Per quanto riguarda i contratti controversi di servizi complementari stipulati dai comuni di Vasilika, Kassandra, Egnatia e Arethousa, la Commissione ritiene che le amministrazioni aggiudicatici abbiano scelto la procedura dell’aggiudicazione diretta, senza previa pubblicazione del bando di gara, laddove non ricorrevano le condizioni previste dagli artt. 20 e 31, n. 4, lett. a), della direttiva 2004/18/CE, che consentono il ricorso a tale procedura eccezionale e che si applicano rispetto ai contratti di cui trattasi. In particolare la condizione dell’esistenza di circostanze impreviste non ricorre rispetto ad alcuno dei contratti controversi di servizi complementari. In subordine, la Commissione sottolinea che persino nel caso in cui ricorressero le condizioni di applicazione della norma eccezionale dell’art. 31, n. 4, lett. a), della direttiva 2004/18/CE, l’importo dei contratti di servizi complementari stipulati supera la soglia del 50 % dell’appalto iniziale, introdotta dalla direttiva.

Per quanto riguarda l’argomento della Repubblica ellenica secondo cui la procedura seguita per la stipulazione dei contratti contestati era conforme al quadro normativo nazionale allora vigente, la Commissione rileva che la procedura seguita era contraria alla direttiva 92/50/CEE, la quale era già stata recepita nel diritto nazionale al momento della stipulazione di tali contratti (nonché alla direttiva 2004/18/CE successivamente adottata). In ogni modo, la Commissione osserva che la procedura in parola non era compatibile neppure con il summenzionato quadro normativo nazionale.

Dal momento che gli Stati membri non posso addurre situazioni interne per giustificare il mancato adempimento degli obblighi e dei termini posti dal diritto dell’Unione, la Commissione ritiene che la Repubblica ellenica, avendo omesso di assicurare l’adozione e l’effettiva applicazione delle misure necessarie per conformarsi agli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione, abbia violato gli obblighi che le incombono in forza degli artt. 8 e 11 della direttiva 92/50/CEE, nonché in forza degli artt. 20 e 31, n. 4, della direttiva 2004/18/CE.


(1)  GU 209 del 24.7.1992, pag. 1.

(2)  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.


26.2.2011   

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C 63/23


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division) (Regno Unito) il 5 gennaio 2011 — Daiichi Sankyo Company/Comptroller-General of Patents

(Causa C-6/11)

2011/C 63/42

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice (Chancery Division)

Parti

Ricorrente: Daiichi Sankyo Company

Convenuto: Comptroller-General of Patents

Questioni pregiudiziali

1)

Il regolamento 469/2099 (1) (il regolamento) riconosce, tra gli altri suoi scopi elencati nella parte introduttiva, la necessità che ciascuno Stato membro della Comunità conceda un CPC ai titolari di brevetti nazionali o europei alle stesse condizioni, come previsto al settimo e all’ottavo ‘considerando’. In assenza di armonizzazione comunitaria del diritto dei brevetti, quale sia il significato dell’espressione «il prodotto è protetto da un brevetto di base in vigore» di cui all’art. 3, lett. a), del regolamento e quali siano i criteri per stabilirlo.

2)

In un caso come quello di specie che riguarda un medicinale che contiene più di un ingrediente attivo, se sussistano criteri ultronei o diversi per decidere se «il prodotto [sia] protetto da un brevetto di base» ai sensi dell’art. 3, lett. a), del regolamento e, in caso di risposta affermativa, quali siano tali criteri.

3)

Se la condizione, affinché un composto di principi attivi menzionato in un’autorizzazione di immettere un medicinale sul mercato costituisca oggetto di un CPC, che è rappresentata dal fatto che il prodotto sia «protetto da un brevetto di base» ai sensi degli artt. 1 e 3 di detto regolamento, sia soddisfatta, in considerazione della formulazione dell’art. 4 del regolamento CPC, qualora il prodotto violi il brevetto di base secondo il diritto nazionale.

4)

Se il fatto di soddisfare la condizione affinché un composto di principi attivi menzionato in un’autorizzazione di immettere un medicinale sul mercato costituisca oggetto di un CPC, che è rappresentata dal fatto che il prodotto sia «protetto da un brevetto di base» ai sensi degli artt. 1 e 3 di detto regolamento, dipenda, in considerazione della formulazione dell’art. 4 del regolamento CPC, dalla questione se il brevetto di base contenga uno o più rivendicazioni che menzionano specificamente un composto di 1) una classe di componenti che comprende uno dei principi attivi di detto prodotto e 2) una classe di altri principi attivi che può non essere specificata ma che comprende l’altro principio attivo di tale prodotto; o sia sufficiente che il brevetto di base contenga una o più rivendicazioni che 1) riguardano la classe di componenti che comprendono uno dei principi attivi di detto prodotto e che 2) utilizzino un linguaggio che, in diritto nazionale, estende la portata della protezione per comprendere la presenza di altri principi attivi non specificati che comprendono l’altro principio attivo di tale prodotto.


(1)  GU L 152, pag. 1.


26.2.2011   

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C 63/24


Ricorso proposto l’11 gennaio 2011 — Commissione europea/Repubblica di Estonia

(Causa C-16/11)

2011/C 63/43

Lingua processuale: l’estone

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Alcover San Pedro e E. Randvere)

Convenuta: Repubblica di Estonia

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che la Repubblica di Estonia, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 marzo 2007, 2007/2/CE, che istituisce un’infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (1) o, in ogni caso, non avendo comunicato dette disposizioni alla Commissione, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza della direttiva medesima.

condannare Repubblica di Estonia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva nell’ordinamento interno scadeva il 15 maggio 2009.


(1)  GU L 108, pag. 1.


26.2.2011   

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C 63/24


Ordinanza del presidente della Corte 1o dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale della Campania — Italia) — Lucio Rubano/Regione Campania, Comune di Cusano Mutri

(Causa C-60/09) (1)

2011/C 63/44

Lingua processuale: l’italiano

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 90 del 18.4.2009.


26.2.2011   

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C 63/24


Ordinanza del presidente dell’Ottava Sezione della Corte 7 dicembre 2010 — (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bezirksgericht Ried i. I. — Austria) — procedimento penale a carico di Antonio Formato, Lenka Rohackova, Torsten Kuntz, Gardel Jong Aten, Hubert Kanatschnig, Jarmila Szabova, Zdenka Powerova, Nousia Nettuno

(Causa C-116/09) (1)

2011/C 63/45

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente dell’Ottava Sezione della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 129 del 6.6.2009.


26.2.2011   

IT

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C 63/24


Ordinanza del presidente della Corte 30 novembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado Mercantil n. 1 de Santa Cruz de Tenerife — Spagna) — Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA)/Magnatrading SL

(Causa C-387/09) (1)

2011/C 63/46

Lingua processuale: lo spagnolo

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 312 del 19.12.2009.


26.2.2011   

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C 63/25


Ordinanza del presidente della Corte 8 dicembre 2010 — Commissione europea/Regno di Danimarca

(Causa C-33/10) (1)

2011/C 63/47

Lingua processuale: il danese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 113 dell’1.5.2010.


26.2.2011   

IT

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C 63/25


Ordinanza del presidente della Corte 23 novembre 2010 — Commissione europea/Repubblica portoghese

(Causa C-208/10) (1)

2011/C 63/48

Lingua processuale: il portoghese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 179 del 3.7.2010.


Tribunale

26.2.2011   

IT

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C 63/26


Sentenza del Tribunale 18 gennaio 2011 — Advance Magazine Publishers/UAMI — Capela & Irmãos (VOGUE)

(Causa T-382/08) (1)

(Marchio comunitario - Procedura di opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo VOGUE - Marchio nazionale denominativo anteriore VOGUE Portugal - Assenza di uso serio del marchio anteriore - Art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 42, nn. 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009])

2011/C 63/49

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Advance Magazine Publishers, Inc. (New York, Stati Uniti) (rappresentante: Esteve Sanz, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: J. Capela Irmãos, Lda (Porto, Portogallo)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 30 giugno 2008 (procedimento R 328/2003-2), relativa ad una procedura di opposizione tra la J. Capela Irmãos, Lda e la Advance Magazine Publishers, Inc.

Dispositivo

1)

La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 30 giugno 2008 (procedimento R 328/2003-2) è annullata.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

L’UAMI sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dall’Advance Magazine Publishers, Inc.


(1)  GU C 301 del 22.11.2008.


26.2.2011   

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C 63/26


Sentenza del Tribunale 19 gennaio 2011 — Häfele/UAMI — Topcom Europe (Topcom)

(Causa T-336/09) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo Topcom - Marchi comunitario e del Benelux denominativi anteriori TOPCOM - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Somiglianza dei prodotti - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009)

2011/C 63/50

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Häfele GmbH Co. KG (Nagold, Germania) (rappresentanti: avv.ti J. Dönch e M. Eck)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Topcom Europe (Heverlee, Belgio) (rappresentante: avv. P. Maeyaert)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 5 giugno 2009 (procedimento R 1500/2008-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Topcom Europe NV e la Häfele GmbH Co. KG

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Häfele GmbH Co. KG è condannata alle spese, comprese le spese indispensabili sostenute dalla Topcom Europe NV per il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).


(1)  GU C 256 del 24.10.2009.


26.2.2011   

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C 63/26


Ordinanza del Tribunale 12 gennaio 2011 — Terezakis/Commissione

(Causa T-411/09) (1)

(Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Diniego parziale di accesso - Sostituzione dell’atto impugnato in corso di causa - Rifiuto di adeguamento delle conclusioni - Non luogo a provvedere)

2011/C 63/51

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Ioannis Terezakis (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: inizialmente B. Lombart, successivamente P. Synoikis, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn e C. ten Dam, agenti)

Oggetto

Annullamento della decisione della Commissione 3 agosto 2009, la quale nega al ricorrente l’accesso a determinate parti nonché agli allegati di talune lettere scambiate tra l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e il Ministero dell’Economia e delle Finanze ellenico, riguardanti irregolarità fiscali connesse alla costruzione dell’aeroporto di Spata, ad Atene (Grecia).

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a provvedere sul ricorso.

2)

Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 312 del 19.12.2009.


26.2.2011   

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C 63/27


Impugnazione proposta il 10 dicembre 2010 da Patrizia De Luca avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 30 settembre 2010, causa F-20/06, De Luca/Commissione

(Causa T-563/10 P)

2011/C 63/52

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Patrizia De Luca (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi e J.-N. Louis)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea e Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 30 settembre 2010 (causa F-20/06, De Luca/Commissione) recante rigetto del ricorso della ricorrente;

statuendo ex-novo:

annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee 23 febbraio 2005, che nomina la ricorrente al posto di amministratore, nella parte in cui stabilisce il suo inquadramento nel grado A*9, secondo scatto;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce due motivi.

1)

Il primo motivo è relativo ad un errore di diritto, in quanto l’art. 12, n. 3, dell'allegato XIII dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea è stato dichiarato applicabile, laddove tale disposizione può essere applicata soltanto all’«assunzione» di funzionari e la ricorrente aveva già la qualità di funzionario al momento della sua nomina.

la ricorrente rileva che, dichiarando applicabile tale disposizione, il TFP non ha rispettato l'ambito di applicazione materiale dell’art. 12, n. 3, dell'allegato XIII dello Statuto, violando la norma d’interpretazione in base alla quale ogni disposizione di diritto transitorio dev’essere interpretata in senso restrittivo.

2)

Il secondo motivo è relativo ad un errore di diritto, in quanto è stata respinta l'eccezione di illegittimità dell’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto.

La ricorrente rileva che l'applicazione di tale disposizione comporta la violazione del principio fondamentale di parità di trattamento dei funzionari e del principio di vocazione alla carriera, in quanto la ricorrente sarebbe stata retrocessa in un grado inferiore dopo aver vinto un concorso di livello superiore, mentre i vincitori di concorsi di passaggio di categoria di grado B*10 avrebbero beneficiato di un trattamento più favorevole, poiché il loro inquadramento sarebbe avvenuto nel grado A*10.

La ricorrente rileva inoltre che il TFP ha commesso un errore di diritto nel considerare che un'eccezione di illegittimità degli artt. 5, n. 2, e 12, n. 3, dell'allegato XIII dello Statuto non fosse stata implicitamente sollevata nell’ambito del motivo relativo alla violazione dei principi di parità di trattamento, di proporzionalità e dell'obbligo di motivazione.


26.2.2011   

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C 63/27


Ricorso proposto il 17 dicembre 2010 — Environmental Manufacturing/UAMI — Wolf (Raffigurazione di una testa di lupo)

(Causa T-570/10)

2011/C 63/53

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Environmental Manufacturing LLP (Stowmarket, Regno Unito) (rappresentanti: avv.ti S. Malynicz, barrister, e M. Atkins, solicitor)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Société Elmar Wolf, SAS (Wissembourg, Francia)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 6 ottobre 2010, pratica R 425/2010-2; e

Condannare il convenuto e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo che rappresenta una testa di lupo, per beni della classe 7 — domanda di marchio comunitario n. 4971511

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: marchio figurativo francese registrato n. 99786007 «WOLF Jardin», per beni delle classi 1, 5, 7, 8, 12 e 31; marchio figurativo francese registrato n. 1480873 «Outils WOLF», per beni delle classi 7 e 8; marchio internazionale figurativo registrato n. 154431 «Outils WOLF», per beni delle classi 7 e 8; marchio internazionale figurativo registrato n. 352868 «Outils WOLF», per beni delle classi 7, 8, 12 e 21

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di opposizione

Motivi dedotti: la ricorrente asserisce che la decisione contestata viola gli artt. 42, nn. 2 e 3, del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso avrebbe omesso di individuare nell’ambito della classe di prodotti per i quali i marchi anteriori erano registrati una coerente sottocategoria atta ad essere presa in considerazione in modo indipendente rispetto alla classe più ampia, e non ha, pertanto, concluso che la prova che il marchio era stato posto in serio uso sussistesse soltanto in rapporto ad una parte dei prodotti per i quali detti marchi erano protetti.

Inoltre, la ricorrente asserisce che la decisione contestata viola l’art. 8, n. 5, del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha errato nell’identificazione del consumatore interessato, avendo concluso erroneamente che sussistesse un nesso rilevante ed avendo omesso di applicare il criterio dell’effetto sul comportamento economico del consumatore rilevante, nonché il criterio che il marchio, per essere considerato scorretto, deve comunicare qualche immagine, oppure conferire un incremento di marketing per i beni ad uso del consumatore più recente, il che non accade nella fattispecie. Inoltre, la commissione di ricorso non ha compreso che il titolare del marchio anteriore non aveva neppure correttamente lamentato il danno rilevante sulla base dell’art. 8, n. 5, ed ancor meno aveva dimostrato che esso era probabile, omettendo quindi di assolvere all’onere della prova.


26.2.2011   

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C 63/28


Ricorso proposto il 16 dicembre 2010 — Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik/UAMI — Impexmetal (FŁT-1)

(Causa T-571/10)

2011/C 63/54

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik S.A. (Kraśnik, Polonia) (rappresentante: avv. J. Sieklucki)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso: Impexmetal S.A. (Varsavia, Polonia)

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede al Tribunale di:

annullare in toto la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 6 ottobre 2010 nel caso R 1387/2009-1;

condannare il convenuto nonché la IMPEXMETAL S.A. alle spese del procedimento, comprese le spese sostenute dalla ricorrente nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso e alla divisione di opposizione dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo «FŁT-1» per prodotti della classe 7 — registrazione n. 5026372

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: IMPEXMETAL S.A.

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: marchio comunitario figurativo «FŁT» e marchi denominativi e figurativi nazionali «FŁT» per prodotti della classe 7

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento parziale dell’opposizione e rigetto della domanda di registrazione del marchio per alcuni prodotti della classe 7

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso diretto contro la decisione della divisione di opposizione

Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009 (1) in conseguenza del mancato riconoscimento della somiglianza dei marchi confrontati, mancata considerazione del fatto che il marchio richiesto è parte del nome della società ricorrente, è utilizzato da lungo tempo anteriormente alla data della domanda ed è un segno che storicamente la contraddistingue, nonché il fatto di non avere tenuto conto della coesistenza duratura e pacifica del marchio oggetto della domanda e dei marchi su cui si fonda l’opposizione.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (versione codificata), GU L 78, pag. 1.


26.2.2011   

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C 63/29


Ricorso proposto il 22 dicembre 2010 — Wohlfahrt/UAMI — Ferrero (Kindertraum)

(Causa T-580/10)

2011/C 63/55

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Harald Wohlfahrt (Rothenburg o.d. Tauber, Germania) (rappresentante: avv. N. Scholz-Recht)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Ferrero SpA (Alba, Italia)

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione della divisione di opposizione 27 maggio 2009 (opposizione n. B 668 600) e la decisione della commissione di ricorso 20 ottobre 2010, procedimento R 815/2009-4;

autorizzare la registrazione del marchio comunitario «Kindertraum», domanda n. 002773059, anche per tutti i prodotti delle classi 16 e 28 per i quali è stata chiesta la registrazione;

condannare l'Ufficio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: il ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «Kindertraum» per prodotti delle classi 15, 16, 20, 21 e 28.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la Ferrero SpA.

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: un complesso di 32 marchi anteriori contenenti la parola «kinder», in parte in senso figurativo, in parte come elemento costitutivo di un marchio denominativo composto e in parte come singola parola, in particolare, il marchio denominativo italiano «kinder» per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 28, 30 e 42.

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione e rigetto della domanda di registrazione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell’art. 42, n. 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 (1), in quanto non sarebbe stato dimostrato l'uso dopo la scadenza del periodo di grazia durante l'opposizione. Difetto di motivazione, sotto il profilo formale, della decisione impugnata, poiché la commissione di ricorso, nella sua decisione, non avrebbe assolutamente esaminato l'addebito relativo ad un deposito abusivo del marchio, dedotto nella memoria contenente i motivi del ricorso e motivato in modo esauriente. Inoltre, un deposito abusivo del marchio, dato che l'unico obiettivo del titolare del marchio fatto valere in sede di opposizione consisterebbe nel monopolizzare il termine «kinder» nella maniera più estesa possibile. Infine, violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009, in quanto non sussisterebbe alcun rischio di confusione tra i marchi in conflitto.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).


26.2.2011   

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C 63/29


Ricorso proposto il 23 dicembre 2010 — X Technology Swiss/UAMI — Brawn (X-Undergear)

(Causa T-581/10)

2011/C 63/56

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: X Technology Swiss GmbH (Wollerau, Svizzera) (rappresentanti avv.ti A. Herbertz e R. Jung)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Brawn LLC (Weekhawken, Stati Uniti)

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 6 ottobre 2010, procedimento R 1580/2009-1;

condannare il convenuto alle sue spese e a quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «X-Undergear» per prodotti e servizi delle classi 23 e 25.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la Brawn LLC.

Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: i marchi nazionale e comunitario «UNDERGEAR» per prodotti delle classe 25.

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell’opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 (1), poiché non sussisterebbe rischio di confusione tra i marchi in conflitto.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).


26.2.2011   

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C 63/30


Ricorso proposto il 17 dicembre 2010 — Aitic Penteo/UAMI — Atos Worldline (PENTEO)

(Causa T-585/10)

2011/C 63/57

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Aitic Penteo, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentante: avv. J. Carbonell)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Atos Worldline SA (Bruxelles, Belgio)

Conclusioni della ricorrente

Modificare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 23 settembre 2010, procedimento R 774/2010-1, ed accogliere la domanda di registrazione di marchio comunitario n. 5480561;

in subordine, annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 23 settembre 2010, procedimento R 774/2010-1; e

condannare il convenuto e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «PENTEO», per prodotti e servizi delle classi 9, 38 e 42 — domanda di registrazione di marchio comunitario n. 5480561

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione del Benelux n. 772120 del marchio denominativo «XENTEO», per prodotti e servizi delle classi 9, 36, 37, 38 e 42; registrazione internazionale n. 863851 del marchio denominativo «XENTEO», per prodotti e servizi delle classi 9, 36, 37, 38 e 42

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: la ricorrente deduce che la decisione impugnata viola, in primo luogo, l’art. 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, che vieta qualunque discriminazione, imponendo una parità di trattamento ai sensi di legge; in secondo luogo, l’art. 9 del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso non ha preso in considerazione i diritti anteriori della ricorrente; in terzo luogo, gli artt. 75 e 76 del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso non ha tenuto conto di fatti e prove presentati per tempo dalla ricorrente; e, in quarto luogo, dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso ha valutato erroneamente il rischio di confusione.


26.2.2011   

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C 63/30


Ricorso proposto il 7 gennaio 2011 — Bank Melli Iran/Consiglio

(Causa T-7/11)

2011/C 63/58

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Bank Melli Iran (Teheran, Iran) (rappresentanti: L. Defalque e S. Woog, lawyers)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

annullare il n. 5, sezione B, dell'allegato alla decisione del Consiglio 25 ottobre 2010, 2010/644/PESC, recante modifica della decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (1) nonché il n. 21, sezione B, dell'allegato VIII del regolamento (UE) del Consiglio 25 ottobre 2010, n. 961, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (2) e annullare la decisione contenuta nella lettera del Consiglio pervenuta il 28 ottobre 2010;

dichiarare illegittimi e inapplicabili alla ricorrente l’art. 20, n. 1, lett. b), della decisione del Consiglio 26 luglio 2010, 2010/413/PESC (3), nonché l'art. 16, n. 2, lett. a) del regolamento n. 961/2010, e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del proprio ricorso la ricorrente invoca i seguenti motivi:

1)

Il primo motivo riguarda la violazione dell’art. 215, nn. 2 e 3, TFUE, nonché dell’art. 40 TUE, che rappresenta una violazione di una forma sostanziale, posto che:

il Consiglio PESC ha adottato le misure restrittive senza lasciare alcuno spazio al potere discrezionale del Consiglio;

la decisione n. 2010/413, su cui si basa il regolamento n. 961/2010, è erroneamente basata sull’art. 29 TUE, laddove non definisce la posizione dell’Unione su una questione particolare di natura geografica o tematica, come richiesto dall’art. 29 TUE, ma impone obblighi precisi agli Stati membri e alle persone sottoposte alla giurisdizione degli stessi;

il regolamento n. 961/2010 non contiene le disposizioni necessarie in materia di garanzie giuridiche, in violazione dell’art. 215, n. 3, TFUE.

2)

Il secondo motivo verte su un errore del legislatore dell'Unione europea sulla scelta della base giuridica della decisione e del regolamento impugnati, posto che le sanzioni sono state adottate contro la ricorrente e contro le sue entità affiliate, vale a dire contro persone giuridiche ed entità non statali non citate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. A tal proposito la ricorrente sostiene che:

benché la scelta della base giuridica dell’art. 29 TUE e dell’art. 215 TFUE sia giustificata quando le istituzioni dell'Unione attuano una risoluzione delle Nazioni Unite, tale scelta non è necessariamente giustificata quando vengono adottate misure amministrative quali il congelamento dei capitali di persone giuridiche e di entità non statali;

gli atti impugnati dovevano essere adottati sulla base dell’art. 75 TFUE, con il relativo intervento del Parlamento europeo, nell'ambito della procedura di codecisione.

3)

Il terzo motivo verte sul fatto che, ad avviso della ricorrente, la decisione ed il regolamento impugnati sono stati adottati in violazione dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, posto che decisioni simili sono state adottate in forza di una diversa base giuridica, quale l’art. 75 TFUE, e di conseguenza in un ambito che presenta garanzie giurisdizionali poste dal Parlamento europeo e dal Consiglio, il che non è avvenuto per gli atti impugnati, che riguardano la ricorrente.

4)

Il quarto motivo verte sul fatto che gli atti impugnati sono stati adottati in violazione dei diritti della difesa della ricorrente e, in particolare, del suo diritto ad un equo processo, posto che:

la ricorrente non ha ricevuto alcuna prova né alcun documento a sostegno delle affermazioni del Consiglio, posto che le allegazioni supplementari svolte nel 2009 con riferimento alla decisione del 2008 e confermate nel 2010 erano assai vaghe e poco chiare, sicché era indubbiamente impossibile per la ricorrente replicarvi;

la ricorrente si è vista rifiutare l'accesso ai documenti nonché il diritto al contraddittorio;

gli atti impugnati non presentano una sufficiente motivazione, il che viola il diritto della ricorrente ad una tutela giurisdizionale effettiva.

5)

Il quinto motivo verte sul fatto che gli atti impugnati, per le stesse ragioni indicate relativamente al quarto motivo, rappresentano una violazione dei principi di buona amministrazione e di tutela del legittimo affidamento.

6)

Il sesto motivo riguarda il fatto che il Consiglio ha omesso di comunicare la propria decisione, ivi compresi i motivi dell'iscrizione della ricorrente nell'elenco, in violazione dell’art. 36, n. 3, nonché dell’art. 36, n. 4, del regolamento n. 961/2010, che prevede che il Consiglio riconsideri la propria decisione qualora siano formulate osservazioni.

7)

Il settimo motivo verte su un errore manifesto di interpretazione nonché uno sviamento di potere nell'applicazione alla ricorrente della decisione n. 2010/413, posto che il Consiglio ha fornito un'erronea interpretazione dell’art. 20, n. 1, lett. b), della stessa, decidendo che le attività della ricorrente, come descritte negli atti impugnati, sono tali da poter essere considerate come attività sanzionabili.

8)

L’ottavo motivo riguarda la violazione del principio di proporzionalità e del diritto di proprietà della ricorrente, posto che il Consiglio non ha tenuto conto della decisione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il che dovrebbe dar luogo all’inapplicabilità dell’art. 20, n. 1, lett. b), della decisione n. 2010/413.


(1)  GU L 281, pag. 81.

(2)  Regolamento (UE) del Consiglio 25 ottobre 2010, n. 961, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU L 281, pag. 1).

(3)  Decisione del Consiglio 26 luglio 2010, 2010/413/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39).


26.2.2011   

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C 63/31


Ricorso proposto il 7 gennaio 2011 — Iran Insurance/Consiglio

(Causa T-12/11)

2011/C 63/59

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Iran Insurance Company (Teheran, Iran) (rappresentante: D. Luff, lawyer)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

annullare il n. 21, sezione B, dell'allegato alla decisione del Consiglio 25 ottobre 2010, 2010/644/PESC (1) nonché il n. 21, sezione B, dell'allegato VIII del regolamento (UE) del Consiglio 25 ottobre 2010, n. 961, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (2) e annullare la decisione contenuta nella lettera del Consiglio pervenuta il 23 novembre 2010;

dichiarare inapplicabili alla ricorrente l’art. 20, n. 1, lett. b), della decisione del Consiglio 26 luglio 2010, 2010/413/PESC (3), nonché gli artt. 16, n. 2, e 26 del regolamento n. 961/2010, e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il proprio ricorso la ricorrente chiede, ai sensi dell’art. 263 TFUE, l'annullamento del n. 21 della sezione B dell'allegato alla decisione del Consiglio 25 ottobre 2010 e quella del n. 21 della sezione B dell'allegato VIII del regolamento (UE) del Consiglio 25 ottobre 2010, n. 961, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran, l'annullamento degli artt. 16, n. 2, e 26 del regolamento n. 961/2010, nei limiti in cui riguardano la ricorrente, nonché l'annullamento della decisione contenuta nella lettera del Consiglio alla ricorrente 28 ottobre 2010.

A sostegno dei propri argomenti la ricorrente deduce i seguenti motivi:

 

La ricorrente sostiene anzitutto che il Tribunale è competente a controllare il n. 21, sezione B, dell'allegato della decisione del Consiglio n. 2010/644, il n. 21, sezione B, dell'allegato VIII del regolamento del Consiglio n. 961/2010, e la decisione 28 ottobre 2010, nonché la conformità di questi ultimi con i principi generali del diritto dell'Unione.

 

Oltretutto, i motivi specifici dell'iscrizione della ricorrente nell'elenco non sono corretti e le condizioni previste dall’art. 20, n. 1, lett. b), della decisione n. 2010/413 e dell’art. 16, n. 2, lett. a) e b), del regolamento n. 961/2010 non sono soddisfatte. Le disposizioni dovrebbero essere dichiarate inapplicabili alla ricorrente. Il Consiglio è incorso in un manifesto errore di fatto e di diritto. Di conseguenza, il n. 21, sezione B, dell'allegato della decisione n. 2010/644 nonché il n. 21, sezione B, dell'allegato VIII del regolamento n. 961/2010 dovrebbero essere annullati.

 

A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente afferma altresì che il regolamento del 2010 e la decisione del 2010 violano i suoi diritti della difesa e, in particolare, il suo diritto ad un equo processo, dal momento che essa non ha ricevuto alcuna prova o documento a sostegno delle affermazioni del Consiglio e che le allegazioni indicate nella decisione e nel regolamento del 2010 sono assai generiche e poco chiare sicché è impossibile per la Iran Insurance Company replicarvi. Inoltre, alla ricorrente è stato negato l'accesso ai documenti e il diritto al contraddittorio. Anche tale circostanza rappresenta a sua volta una carenza di motivazione.

 

Peraltro, l’art. 24, n. 3, della decisione n. 2010/413 richiede che il Consiglio comunichi e notifichi la propria decisione alla persona o all'entità di cui trattasi, nonché i motivi dell'iscrizione della stessa nell'elenco, mentre l’art. 24, n. 4, della decisione n. 2010/413 prevede che il Consiglio riesamini la propria decisione qualora vengano formulate osservazioni. Nella fattispecie il Consiglio ha violato tali disposizioni. Posto che l’art. 24, nn. 3 e 4, della decisione n. 2010/413 è altresì ripreso all’art. 36, nn.3 e 4, del regolamento n. 961/2010, vi è inoltre una violazione di quest'ultima disposizione.

 

La ricorrente sostiene inoltre che il Consiglio ha violato il principio di buona amministrazione nel valutare la situazione della ricorrente.

 

Il Consiglio ha inoltre violato il principio del legittimo affidamento nel valutare la situazione della ricorrente.

 

La ricorrente sostiene peraltro che il Consiglio ha violato il suo diritto di proprietà nonché il principio di proporzionalità. L’art. 20, n. 1, lett. b), della decisione n. 2010/413 e l’art. 16, n. 2, del regolamento n. 961/2010 dovrebbero essere dichiarati inapplicabili alla ricorrente. Inoltre, vietando indistintamente la fornitura di servizi di assicurazione o di riassicurazione a tutte le entità costituite in Iran o rientranti nella giurisdizione di tale paese, l’art. 12 della decisione n. 2010/413 e l’art. 26 del regolamento n. 961/2010 violano altresì il principio di proporzionalità. Tali disposizioni dovrebbero, di conseguenza, altresì essere dichiarare inapplicabili alla ricorrente.

 

Peraltro, la ricorrente sostiene che il regolamento n. 961/2010 contrasta con l’art. 215, nn. 2 e 3, TFUE, quale fondamento giuridico di tale regolamento, nonché con l’art. 40 TUE.

 

Infine, la ricorrente sostiene che il regolamento del 2010 e la decisione del 2010 sono stati adottati in violazione del principio di parità di trattamento e di non discriminazione.


(1)  Decisione del Consiglio 25 ottobre 2010, 2010/644/PESC, recante modifica della decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 281, pag. 81).

(2)  Regolamento (UE) del Consiglio 25 ottobre 2010, n. 961, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU L 281, pag. 1).

(3)  Decisione del Consiglio 26 luglio 2010, 2010/413/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39).


26.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 63/32


Ricorso proposto il 7 gennaio 2011 — Post Bank/Consiglio

(Causa T-13/11)

2011/C 63/60

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Post Bank (Teheran, Iran) (rappresentante: D. Luff, lawyer)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

annullare il n. 34, sezione B, dell'allegato alla decisione del Consiglio 25 ottobre 2010, 2010/644/PESC (1) nonché il n. 40, sezione B, dell'allegato VIII del regolamento (UE) del Consiglio 25 ottobre 2010, n. 961, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (2);

dichiarare inapplicabili alla ricorrente l’art. 20, n. 1, lett. b), della decisione del Consiglio 26 luglio 2010, 2010/413/PESC (3), nonché l'art. 16 del regolamento n. 961/2010, e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il proprio ricorso la ricorrente chiede, ai sensi dell’art. 263 TFUE, l'annullamento del n. 34 della sezione B dell'allegato alla decisione del Consiglio 25 ottobre 2010 e quella del n. 40 della sezione B dell'allegato VIII del regolamento (UE) del Consiglio 25 ottobre 2010, n. 961, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran, nonché l'annullamento dell'art. 16, n. 2, del regolamento n. 961/2010, nei limiti in cui riguardano la ricorrente.

A sostegno dei propri argomenti la ricorrente deduce i seguenti motivi:

 

La ricorrente sostiene anzitutto che il Tribunale è competente a controllare il n. 34, sezione B, dell'allegato della decisione del Consiglio n. 2010/644, il n. 40, sezione B, dell'allegato VIII del regolamento del Consiglio n. 961/2010, e la decisione 28 ottobre 2010, nonché la conformità di questi ultimi con i principi generali del diritto dell'Unione.

 

Oltretutto, i motivi specifici dell'iscrizione della ricorrente nell'elenco non sono corretti e le condizioni previste dall’art. 20, n. 1, lett. b), della decisione n. 2010/413 e dell’art. 16, n. 2, lett. a) e b), del regolamento n. 961/2010 non sono soddisfatte. Le disposizioni dovrebbero essere dichiarate inapplicabili alla ricorrente. Il Consiglio è incorso in un manifesto errore di fatto e di diritto. Di conseguenza, il n. 34, sezione B, dell'allegato della decisione n. 2010/644 nonché il n. 40, sezione B, dell'allegato VIII del regolamento n. 961/2010 dovrebbero essere annullati.

 

A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente afferma altresì che il regolamento del 2010 e la decisione del 2010 violano i suoi diritti della difesa e, in particolare, il suo diritto ad un equo processo, dal momento che essa non ha ricevuto alcuna prova o documento a sostegno delle affermazioni del Consiglio e che le allegazioni indicate nella decisione e nel regolamento del 2010 sono assai generiche e poco chiare sicché è impossibile per la Post Bank replicarvi.

 

Peraltro, l’art. 24, n. 3, della decisione n. 2010/413 richiede che il Consiglio comunichi e notifichi la propria decisione alla persona o all'entità di cui trattasi, nonché i motivi dell'iscrizione della stessa nell'elenco, mentre l’art. 24, n. 4, della decisione n. 2010/413 prevede che il Consiglio riesamini la propria decisione qualora vengano formulate osservazioni. Nella fattispecie il Consiglio ha violato tali disposizioni. Posto che l’art. 24, nn. 3 e 4, della decisione n. 2010/413 è altresì ripreso all’art. 36, nn. 3 e 4, del regolamento n. 961/2010, vi è inoltre una violazione di quest'ultima disposizione.

 

La ricorrente sostiene inoltre che il Consiglio ha violato il principio di buona amministrazione nel valutare la situazione della ricorrente.

 

Il Consiglio ha inoltre violato il principio del legittimo affidamento nel valutare la situazione della ricorrente.

 

La ricorrente sostiene peraltro che il Consiglio ha violato il suo diritto di proprietà nonché il principio di proporzionalità. L’art. 20, n. 1, lett. b), della decisione n. 2010/413 e l’art. 16, n. 2, del regolamento n. 961/2010 dovrebbero essere dichiarati inapplicabili alla ricorrente.

 

Peraltro, la ricorrente sostiene che il regolamento n. 961/2010 contrasta con l’art. 215, nn. 2 e 3, TFUE, quale fondamento giuridico di tale regolamento, nonché con l’art. 40 TUE.

 

Infine, la ricorrente sostiene che il regolamento del 2010 e la decisione del 2010 sono stati adottati in violazione del principio di parità di trattamento e di non discriminazione.


(1)  Decisione del Consiglio 25 ottobre 2010, 2010/644/PESC, recante modifica della decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 281, pag. 81).

(2)  Regolamento (UE) del Consiglio 25 ottobre 2010, n. 961, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU L 281, pag. 1).

(3)  Decisione del Consiglio 26 luglio 2010, 2010/413/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39).


Tribunale della funzione pubblica

26.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 63/34


Ricorso proposto il 15 novembre 2010 — Psarras/ENISA

(Causa F-118/10)

2011/C 63/61

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Aristidis Psarras (Heraklion, Grecia) (rappresentanti: avv.ti E. Boigelot e S. Woog)

Convenuta: Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione (ENISA)

Oggetto e descrizione della controversia

Da un lato, l’annullamento della decisione di destituire il ricorrente dalle sue funzioni di contabile dell’Agenzia e di nominare un’altra persona a questo stesso posto. Dall’altro, la domanda di risarcire al ricorrente il danno subito in conseguenza degli atti impugnati e delle molestie psicologiche di cui asserisce essere stato vittima

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione del consiglio di amministrazione dell’ENISA 7 febbraio 2010 di destituire il ricorrente dalle sue funzioni di contabile dell’Agenzia con effetto immediato e di nominare un’altra persona al posto di contabile per una durata indeterminata;

annullare, quale atto preparatorio, l’allegato 1 di detta decisione 7 febbraio 2010; tale allegato 1 è la proposta del direttore esecutivo al consiglio di amministrazione di assegnare permanentemente le mansioni di contabile ad altra persona e di destituire il ricorrente dalle sue funzioni di contabile;

se necessario, annullare la decisione 1o marzo 2010, adottata di conseguenza dal direttore esecutivo, di riassegnare il ricorrente ad un nuovo posto ai sensi dell’art. 7 dello Statuto;

a seguito di tali annullamenti, riassegnare il ricorrente al posto di contabile dell’Agenzia;

condannare l’ENISA a versare al ricorrente l’importo di EUR 10 000 a titolo di risarcimento, da un lato, del danno subito in conseguenza delle decisioni impugnate e, dall’altro, del danno morale subito a causa delle molestie psicologiche di cui è stato vittima, con riserva di aumento nel corso del procedimento;

condannare l’ENISA alle spese.


26.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 63/34


Ricorso proposto il 19 novembre 2010 — Cocchi e Falcione/Commissione

(Causa F-122/10)

2011/C 63/62

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Giorgio Cocchi (Wezembeek-Oppem, Belgio) e Nicola Falcione (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi e J.-N. Louis)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento della decisione di ritiro di una proposta relativa al trasferimento dei diritti a pensione dei ricorrenti già accettata da questi ultimi.

Conclusioni dei ricorrenti

Annullare la decisione 12 febbraio 2010, recante «annullamento» della proposta del 16 settembre 2009, accettata dal sig. Falcione il 9 ottobre 2009, relativa al trasferimento, ai sensi dell’art. 11, n. 2, dell’allegato VIII dello Statuto, dei suoi diritti a pensione;

annullare la decisione 23 febbraio 2010, recante «annullamento» della proposta del 13 ottobre 2009, accettata dal sig. Cocchi il 10 novembre 2010, relativa al trasferimento, ai sensi dell’art. 11, n. 2, dell’allegato VIII dello Statuto, dei suoi diritti a pensione;

condannare la convenuta a versare EUR 200 000 al sig. Falcione e EUR 50 000 al sig. Cocchi

condannare la Commissione europea alle spese.


26.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 63/34


Ricorso proposto il 26 novembre 2010 — Labiri/CESE

(Causa F-124/10)

2011/C 63/63

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Vassiliki Labiri (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, e E. Marchal)

Convenuto: Comitato economico e sociale europeo

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento della decisione di archiviare senza seguito il procedimento di indagine amministrativa avviato a seguito della denuncia di molestie psicologiche depositata dal ricorrente

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione del segretario generale del Comitato economico e sociale 18 gennaio 2010 di non accogliere nessuna accusa nei confronti del capo unità del ricorrente e di archiviare senza seguito il procedimento d’indagine amministrativa avviato congiuntamente dal Comitato economico e sociale europeo e dal Comitato delle Regioni a seguito della denuncia di molestie psicologiche;

condannare il Comitato economico e sociale europeo alle spese.


26.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 63/35


Ricorso proposto il 30 dicembre 2010 — Mora Carrasco e altri/Parlamento

(Causa F-128/10)

2011/C 63/64

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Aurora Mora Carrasco (Lussemburgo, Lussemburgo) e altri (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, e E. Marchal)

Convenuto: Parlamento europeo

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento delle decisioni di non promuovere i ricorrenti a titolo dell’esercizio di promozione 2009

Conclusioni dei ricorrenti

Annullare le decisioni del Parlamento europeo di non promuovere i ricorrenti a titolo dell’esercizio di promozione 2009;

condannare il Parlamento europeo alle spese.