ISSN 1725-2466 doi:10.3000/17252466.C_2011.060.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 60 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
54o anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri |
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PARERI |
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Banca centrale europea |
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2011/C 060/01 |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2011/C 060/02 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 ) |
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2011/C 060/03 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 ) |
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2011/C 060/04 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6071 — Ineos/Ineos Nova) ( 1 ) |
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2011/C 060/05 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5978 — GDF Suez/International Power) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Consiglio |
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2011/C 060/06 |
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Commissione europea |
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2011/C 060/07 |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI |
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2011/C 060/08 |
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2011/C 060/09 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2011/C 060/10 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6138 — Banque Privée 1818/Messine Participations/Rothschild Assurance et Courtage/Rothschild & CIE Gestion) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2011/C 060/11 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6120 — APMT/PSA/COSCO/DPPC/DPCT) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2011/C 060/12 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6128 — Blackstone/Mivisa) ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
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I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri
PARERI
Banca centrale europea
25.2.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 60/1 |
PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
dell’11 febbraio 2011
su una raccomandazione per la decisione del Consiglio che definisce le modalità di rinegoziazione della convenzione monetaria con il Principato di Monaco
(CON/2011/8)
2011/C 60/01
Introduzione e base giuridica
Il 9 febbraio 2011 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell’Unione europea una richiesta di parere su una raccomandazione per la decisione del Consiglio che definisce le modalità di rinegoziazione della convenzione monetaria con il Principato (1) di Monaco (di seguito la «proposta di decisione»).
La BCE è competente a formulare un parere in virtù dell’articolo 219, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Conformemente al primo periodo dell’articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.
Osservazioni di carattere generale
La BCE accoglie con favore la proposta di decisione, che più di dieci anni dopo l’introduzione dell’euro intende modificare la convenzione monetaria con il Principato di Monaco per garantire una maggiore coerenza nelle relazioni tra l’Unione e i paesi terzi.
In particolare, la BCE guarda con favore al nuovo metodo rivisto per calcolare i massimali di emissione delle monete in euro per Monaco, e alla fissazione all’80 % della proporzione minima delle monete in euro monegasche da introdurre in circolazione al loro valore facciale.
La BCE rileva, tuttavia, che la formulazione del testo utilizzata nella proposta di decisione — e di conseguenza anche nella convenzione monetaria — dovrebbe essere adattata in considerazione degli sviluppi legislativi.
Laddove la BCE raccomandi che la proposta di decisione sia modificata, proposte redazionali specifiche sono contenute a tal fine nell’allegato ed accompagnate da note esplicative.
Fatto a Francoforte sul Meno, l’11 febbraio 2011.
Il vicepresidente della BCE
Vítor CONSTÂNCIO
(1) COM(2011) 23 definitivo.
ALLEGATO
Proposte redazionali
Testo proposto dalla Commissione |
Modifiche proposte dalla BCE (1) |
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Modifica n. 1 |
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Articolo 2 a) |
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Nota esplicativa Poiché uno degli obiettivi della rinegoziazione della convenzione con Monaco è quello di garantire una maggiore coerenza con le altre convenzioni monetarie, la BCE suggerisce di utilizzare la stessa formulazione del testo utilizzata nella convenzione monetaria con lo Stato della Città del Vaticano [firmata il 17 dicembre 2009 (2)] con riferimento al ruolo della BCE. Peraltro, la formulazione del testo proposta è coerente con l’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione (3), il quale dispone che la Commissione coopera con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali in stretta concertazione con la Banca centrale europea. |
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Modifica n. 2 |
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Articolo 2 b) |
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Nota esplicativa La BCE ritiene sia importante utilizzare nel mandato e conseguentemente nella stessa convenzione monetaria una terminologia precisa in terimini di diritto monetario. Più specificatamente, occorre debitamente riflettere le conclusioni della relazione redatta dal gruppo di lavoro costituito dai rappresentanti dei ministeri delle Finanze e delle banche centrali nazionali dell’area dell’euro (il gruppo di lavoro sul corso legale dell’euro, «Euro legal tender working group») distinguendo tra messa in circolazione (4) ed emissione (5) delle monete in euro. |
(1) Il grassetto nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di aggiungere. Il carattere barrato nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di eliminare.
(2) GU C 28 del 4.2.2010, pag. 13.
(3) GU L 181 del 4.7.2001, pag. 6.
(4) La messa in circolazione è un’attività meramente operativa e con carattere di materialità, che può essere delegata ad un agente.
(5) L’emissione in senso ampio, comprensiva della messa in circolazione e della iscrizione a bilancio dell’autorità emittente, è un atto pubblico d’autorità, che non può essere delegato a terzi.
II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
25.2.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 60/3 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE
Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2011/C 60/02
Data di adozione della decisione |
25.3.2010 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
N 72/10 |
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Stato membro |
Austria |
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Regione |
— |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Fonds zu Förderung des privaten Rundfunks |
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Base giuridica |
Bundesgesetz über die Einrichtung einer Kommunikationsbehörde Austria („KommAustria“) und eines Bundeskommunikationssenates (KommAustria-Gesetz); Richtlinien des Fonds zur Förderung des privaten Rundfunks |
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Tipo di misura |
Regime |
||||
Obiettivo |
Cultura |
||||
Forma dell'aiuto |
Sovvenzione a fondo perduto |
||||
Dotazione di bilancio |
|
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Intensità |
55 % |
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Durata |
1.7.2010-31.12.2014 |
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Settore economico |
Media |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
|
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm
Data di adozione della decisione |
25.3.2010 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
N 73/10 |
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Stato membro |
Austria |
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Regione |
— |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Fonds zu Förderung des nichtkommerziellen Rundfunks |
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Base giuridica |
Bundesgesetz über die Einrichtung einer Kommunikationsbehörde Austria („KommAustria“) und eines Bundeskommunikationssenates (KommAustria-Gesetz); Richtlinien des Fonds zur Förderung des nichtkommerziellen Rundfunks |
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Tipo di misura |
Regime |
||||
Obiettivo |
Cultura |
||||
Forma dell'aiuto |
Sovvenzione a fondo perduto |
||||
Dotazione di bilancio |
|
||||
Intensità |
90 % |
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Durata |
1.7.2010-31.12.2014 |
||||
Settore economico |
Media |
||||
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
|
||||
Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm
Data di adozione della decisione |
20.7.2010 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
N 196/10 |
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Stato membro |
Estonia |
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Regione |
— |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Eesti lairibaühenduste arendamiseks esialgse nimega Estonian Wideband Infrastructure Network (ESTWIN) |
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Base giuridica |
Infoühiskonna edendamise meetme tingimused avatud taotlemise alusel |
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Tipo di misura |
Regime |
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Obiettivo |
Sviluppo settoriale |
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Forma dell'aiuto |
Sovvenzione a fondo perduto |
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Dotazione di bilancio |
Importo totale dell'aiuto previsto 350 Mio EEK |
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Intensità |
100 % |
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Durata |
Fino al 31.12.2011 |
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Settore economico |
Poste e telecomunicazioni |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
|
||||||||||||
Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm
Data di adozione della decisione |
26.1.2011 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
N 343/10 |
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Stato membro |
Italia |
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Regione |
— |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Reti di impresa |
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Base giuridica |
Articolo 42 legge 122/2010 |
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Tipo di misura |
Regime |
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Obiettivo |
Innovazione |
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Forma dell'aiuto |
Agevolazione fiscale |
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Dotazione di bilancio |
|
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Intensità |
Misura che non costituisce aiuto |
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Durata |
31.7.2010-31.12.2013 |
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Settore economico |
Tutti i settori |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
— |
||||
Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm
Data di adozione della decisione |
21.12.2010 |
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
NN 50/10 |
Stato membro |
Irlanda |
Regione |
— |
Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Second emergency recapitalisation in favour of INBS |
Base giuridica |
The Credit Institutions (Financial Support) Act 2008 |
Tipo di misura |
Aiuto individuale |
Obiettivo |
Rimedio a un grave turbamento dell'economia |
Forma dell'aiuto |
Altre forme di apporto di capitale |
Dotazione di bilancio |
Importo totale dell'aiuto previsto 2 700 Mio EUR |
Intensità |
— |
Durata |
— |
Settore economico |
Intermediazione finanziaria |
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
Irish Minister of Finance |
Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm
25.2.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 60/7 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE
Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2011/C 60/03
Data di adozione della decisione |
12.10.2010 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
N 97/10 |
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Stato membro |
Francia |
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Regione |
— |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Mesure de réduction du coût d’usage de la musique en ligne |
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Base giuridica |
Projet de décret relatif à la «Carte musique» |
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Tipo di misura |
Regime |
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Obiettivo |
Sviluppo settoriale |
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Forma dell'aiuto |
Transazioni non a condizioni di mercato |
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Dotazione di bilancio |
|
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Intensità |
50 % |
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Durata |
Fino al 25.10.2012 |
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Settore economico |
Media |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
|
||||
Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm
Data di adozione della decisione |
11.1.2011 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
N 498/10 |
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Stato membro |
Italia |
||||
Regione |
— |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Film production in South Tyrol |
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Base giuridica |
Legge provinciale n. 66/2010 |
||||
Tipo di misura |
Regime |
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Obiettivo |
Cultura |
||||
Forma dell'aiuto |
Sovvenzione a fondo perduto |
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Dotazione di bilancio |
|
||||
Intensità |
80 % |
||||
Durata |
1.1.2011-31.12.2013 |
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Settore economico |
Media |
||||
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
Provincia autonoma di Bolzano |
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm
25.2.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 60/9 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.6071 — Ineos/Ineos Nova)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2011/C 60/04
In data 16 febbraio 2011 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32011M6071. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
25.2.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 60/9 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.5978 — GDF Suez/International Power)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2011/C 60/05
In data 26 gennaio 2011 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32011M5978. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Consiglio
25.2.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 60/10 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 20 dicembre 2010
relativa alla nomina e sostituzione di membri del consiglio di direzione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale
2011/C 60/06
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio, del 10 febbraio 1975, relativo all'istituzione di un centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, in particolare l'articolo 4 (1),
vista la candidatura presentata al Consiglio dalla Commissione nella categoria dei rappresentanti dei lavoratori,
viste le candidature presentate al Consiglio dalla Commissione nella categoria dei rappresentanti dei datori di lavoro,
considerando quanto segue:
(1) |
Con decisione del 14 settembre 2009 (2), il Consiglio ha nominato i membri del consiglio di direzione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per il periodo dal 18 settembre 2009 al 17 settembre 2012. |
(2) |
Un posto di membro del consiglio di direzione del Centro nella categoria dei rappresentanti dei lavoratori si è reso vacante a seguito delle dimissioni di Zygmunt CYBULSKI. |
(3) |
Due posti di membro del consiglio di direzione del Centro nella categoria dei rappresentanti dei datori di lavoro si sono resi vacanti a seguito delle dimissioni di Galia BOZHANOVA (BG) e di Jan Willem van den BRAAK (NL), |
DECIDE:
Articolo unico
Le persone seguenti sono nominate membri del consiglio di direzione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per la restante durata del mandato, ossia fino al 17 settembre 2012:
|
RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI DEI LAVORATORI:
|
|
RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI DEI DATORI DI LAVORO:
|
Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2010.
Per il Consiglio
La presidente
J. SCHAUVLIEGE
(1) GU L 39 del 13.2.1975, pag. 1.
(2) GU C 226 del 19.9.2009, pag. 2.
Commissione europea
25.2.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 60/11 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
24 febbraio 2011
2011/C 60/07
1 euro =
|
Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,3773 |
JPY |
yen giapponesi |
112,69 |
DKK |
corone danesi |
7,4547 |
GBP |
sterline inglesi |
0,85130 |
SEK |
corone svedesi |
8,7985 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,2748 |
ISK |
corone islandesi |
|
NOK |
corone norvegesi |
7,7190 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
24,529 |
HUF |
fiorini ungheresi |
273,40 |
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
LVL |
lats lettoni |
0,7037 |
PLN |
zloty polacchi |
3,9975 |
RON |
leu rumeni |
4,2320 |
TRY |
lire turche |
2,2132 |
AUD |
dollari australiani |
1,3682 |
CAD |
dollari canadesi |
1,3550 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
10,7370 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,8450 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,7606 |
KRW |
won sudcoreani |
1 563,18 |
ZAR |
rand sudafricani |
9,7389 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
9,0551 |
HRK |
kuna croata |
7,4225 |
IDR |
rupia indonesiana |
12 219,39 |
MYR |
ringgit malese |
4,2152 |
PHP |
peso filippino |
60,318 |
RUB |
rublo russo |
40,0115 |
THB |
baht thailandese |
42,159 |
BRL |
real brasiliano |
2,2979 |
MXN |
peso messicano |
16,7989 |
INR |
rupia indiana |
62,6230 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
25.2.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 60/12 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001
2011/C 60/08
Aiuto n.: XA 194/10
Stato membro: Germania
Regione: Baviera
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Richtlinie des Bayer. Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten für die Förderung der Tierzucht Nr. 7824-L
Base giuridica: Bayerisches Tierzuchtgesetz (BayTierZG);
Richtlinie des Bayer. Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten für die Förderung der Tierzucht Nr. 7824-L
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 0,7 milioni di EUR per promuovere le associazioni di allevatori riconosciute ufficialmente, ai sensi degli articoli 15, paragrafo 2, e 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1857/2006.
Intensità massima di aiuti: Fino al 50 %
Data di applicazione: Approvazione annua, previa autorizzazione/esonero dell'aiuto da parte della Commissione europea.
Durata del regime o dell'aiuto individuale:
Obiettivo dell'aiuto: Il finanziamento mira a consentire alle associazioni di allevatori riconosciute ufficialmente di effettuare attività zootecniche di interesse generale e di offrire servizi in materia.
Settore economico: Aziende agricole
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:
Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) |
Abteilung Förderwesen und Fachrecht |
Menzinger Str. 54 |
80638 München |
DEUTSCHLAND |
Sito web: http://www.stmelf.bayern.de/agrarpolitik/programme/26373/rili_tierzucht.pdf
Altre informazioni: —
Aiuto n.: XA 199/10
Stato membro: Italia
Regione: Veneto
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Interventi integrati a supporto delle imprese venete — Politiche attive per il contrasto alla crisi — Linea 3 — II fase — Alte professionalità.
Base giuridica: L.R. n. 10/90 «Ordinamento del sistema della formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro».
DGR n. 1566 del 26 maggio 2009«Politiche attive per il contrasto alla crisi occupazionale».
DGR n. 1568 dell'8 giugno 2010 della Regione del Veneto e DDR n. 1357 dell'8 ottobre 2010.
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 139 997,50 EUR
Intensità massima di aiuti: 100 %
Data di applicazione: A partire dalla data di pubblicazione del numero di registro della richiesta di esenzione sul sito della direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione
Durata del regime o dell'aiuto individuale:
Obiettivo dell'aiuto: Assistenza tecnica [articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006]
Settore economico: Agricoltura, Silvicoltura, Pesca
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:
Regione del Veneto |
Palazzo Balbi |
Dorsoduro 3901 |
30123 Venezia VE |
ITALIA |
Tel. +39 412795030 |
Fax +39 412795085 |
E-mail: dir.formazione@regione.veneto.it |
Sito web: http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Formazione+e+Lavoro/Modulistica+FSE+Formazione+2007-2013.htm
Altre informazioni: Per informazioni:
Direzione Regionale Formazione
Fondamenta S. Lucia
Cannaregio 23
30121 Venezia VE
ITALIA
Tel. +39 412795029 / 5030
Fax +39 412795085
E-mail: dir.formazione@regione.veneto.it
Aiuto n.: XA 200/10
Stato membro: Italia
Regione: Campania, Lazio, Piemonte, Sicilia
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Contributi per la realizzazione di progetti o programmi di attività proposti da Organismi della filiera del settore corilicolo volti al miglioramento della qualità del prodotto e alle iniziative di marketing, valorizzazione e promozione dei territori vocati alla coltivazione della nocciola: Campania, Lazio, Piemonte e Sicilia.
Base giuridica:
— |
Decreto ministeriale n. 0017188 del 4 novembre 2010 recante determinazione dei criteri e delle modalità per la realizzazione di progetti o programmi di attività di ricerca, sviluppo e valorizzazione della qualità e dell'innovazione di processo, nonché per la concessione dei relativi contributi concernenti la filiera del settore corilicolo, |
— |
Articolo 12 — L. 241/90: criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari, |
— |
Legge 7/3/03, n. 38: disposizioni in materia di agricoltura, |
— |
D.lgs 18/5/01, n. 228: orientamento e modernizzazione del settore agricolo, |
— |
D.lgs 27/5/05, n. 102: regolazione del mercato agroalimentare, |
— |
DPCM 5/8/05: disposizioni per la costituzione dei tavoli di filiera e successivo D.M. 1872 del 27 ottobre 2005, |
— |
D.M. 10013 del 1o luglio 2009: criteri e modalità per la concessione di aiuti alle Unioni nazionali e alle forme associate riconosciute, |
— |
Comma 1084 — L. 296/06 (finanziaria 2007), |
— |
Legge 22/12/08, n. 204: Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011, |
— |
Legge 30/12/08, n. 303: dotazione finanziaria per l’attuazione dei piani nazionali di settore, |
— |
Piano del settore Corilicolo 2010-2012. |
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 1 800 000 EUR
Intensità massima di aiuti: 100 %
Data di applicazione: Il regime entrerà in vigore a partire dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione sul sito della direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione.
Durata del regime o dell'aiuto individuale: L’aiuto sarà concesso fino al 31 dicembre 2013.
Obiettivo dell'aiuto: Promozione della produzione di prodotti agricoli di qualità [articolo 14 del regolamento (CE) n. 1857/2006].
Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo [articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006].
Settore economico: Agricoltura — Settore corilicolo
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali |
Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale |
Via XX Settembre 20 |
00187 Roma RM |
ITALIA |
Sito web: http://www.politicheagricole.gov.it
http://www.politicheagricole.it/ConcorsiGare/default.htm
http://www.politicheagricole.it/SettoriAgroalimentari/Corilicolo/default.htm
Altre informazioni: Si precisa che il decreto ministeriale n. 0017188 del 4 novembre 2010 sarà pubblicato sui sito web del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sulle pagine sopra indicate, non appena sarà stato registrato dalla Corte dei Conti. Ai fini della normativa nazionale, infatti, tale provvedimento, una volta registrato, entrerà in vigore a far data dalla pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e, pertanto, l’eventuale pubblicazione sul sito Internet di questo Ministero prima dell’avvenuta registrazione rischierebbe di ingenerare confusione tra i potenziali beneficiari.
Le Autorità italiane si impegnano a non modificare la base giuridica dell’aiuto allegata alla presente lettera e a pubblicarla sul sito sopra indicato, con il numero registrazione della domanda di esenzione assegnato dalla Commissione europea, non appena sarà stata registrata, secondo le procedure amministrative vigenti.
Aiuto n.: XA 205/10
Stato membro: Italia
Regione: Tutto il territorio nazionale
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Determinazione dei criteri e delle modalità per la realizzazione di progetti o programmi di per lo sviluppo e la valorizzazione della qualità e dell'innovazione di processo, nonchè per la concessione dei relativi contributi concernenti la filiera del settore florovivaistico.
Base giuridica: Decreto ministeriale n. 18227 del 23 novembre 2010.
Legge n. 38/03.
Decreto legislativo n. 228/2001.
Decreto legislativo n. 102/2005.
DPCM. del 5 agosto 2005, recante disposizioni per la costituzione dei tavoli di filiera.
Decreto ministeriale del 27 ottobre 2005, n. 1872, recante disposizioni sui tavoli di filiera.
DPCM dell'8 novembre 2005, recante disposizioni per la costituzione del tavolo di filiera florovivaistico.
Decreto ministeriale n. 121 del 24 febbraio 2006, concernente l’istituzione del tavolo di filiera florovivaistico.
Decreto ministeriale n. 10013 del 1o luglio 2009, riguardante criteri e modalità per la concessione di aiuti alle Unioni.
Piano di settore florovivaistico.
Verbale tavolo di filiera florovivaistica del 6 luglio 2010.
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 1 000 000 EUR
Intensità massima di aiuti: 100 %
Data di applicazione: Il regime entrerà in vigore a partire dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione sul sito della direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione.
Durata del regime o dell'aiuto individuale: L’aiuto sarà concesso fino al 31 dicembre 2013.
Obiettivo dell'aiuto: Promozione della produzione di prodotti agricoli di qualità [articolo 14 del regolamento (CE) n. 1857/2006].
Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo [articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006].
Settore economico: Agricoltura — Settore florovivaistico
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali |
Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale |
Via XX Settembre 20 |
00187 Roma RM |
ITALIA |
Sito web: http://www.politicheagricole.it/ConcorsiGare/default.htm
http://www.politicheagricole.it/SettoriAgroalimentari/Florovivaismo/default.htm
Altre informazioni: Si precisa che il decreto ministeriale di cui alla presente comunicazione sarà pubblicato sui sito web del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sulle pagine sopra indicate, non appena sarà stato registrato dalla Corte dei Conti.
Ai fini della normativa nazionale, infatti, tale provvedimento, una volta registrato, entrerà in vigore a far data dalla pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e, pertanto, l’eventuale pubblicazione sul sito Internet di questo Ministero prima dell’avvenuta registrazione rischierebbe di ingenerare confusione tra i potenziali beneficiari.
Le Autorità italiane si impegnano a non modificare la base giuridica dell’aiuto allegata alla presente comunicazione e a pubblicarla sul sito sopra indicato, con il numero registrazione della domanda di esenzione assegnato dalla Commissione europea, non appena sarà stata registrata, secondo le procedure amministrative vigenti.
25.2.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 60/15 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001
2011/C 60/09
Aiuto n.: XA 68/10.
Stato membro: Spagna.
Regione: Comunità autonoma delle Canarie.
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Ayudas urgentes y de carácter excepcional para reparar los daños producidos por el temporal en el Archipiélago los días 15 a 18 de febrero de 2010, previstas en el artículo 6, del Decreto no 21/2010, a excepción de las relativas a la reparación de daños en infraestructuras de industrialización y comercialización de productos agrícolas de las entidades comercializadoras (apartado 4 del artículo 6) que se acogen al Reglamento (CE) no 1998/2006, de «mínimis».
Base giuridica:
— |
artículo 6 del Decreto Territorial no 21/2010, de 25 de febrero, de ayudas y medidas urgentes y de carácter excepcional para reparar los daños producidos por el temporal en el Archipiélago los días 15 a 18 de febrero de 2010 (B.O.C. no 43 de 3 de marzo de 2010), a excepción de las destinadas a la reparación de daños en infraestructuras de industrialización y comercialización de productos agrícolas de las entidades comercializadoras que se acogen como ya se ha señalado al Reglamento (CE) no 1998/2006, de «mínimis». |
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: Cinquecentomila euro (500 000 EUR).
Intensità massima di aiuti: Ai sensi dell'articolo 6 del predetto Decreto n. 21/2010, del 25 febbraio 2010, l'intensità degli aiuti potrà essere pari al 90 % dei danni subiti.
Nel caso delle perdite di produzione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del Decreto n. 21/2010, del 25 febbraio 2010, l'intensità lorda degli aiuti non deve superare l'80 % [90 % nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005], della riduzione degli introiti derivati dalla vendita del prodotto, a causa delle avversità atmosferiche, e sarà calcolata secondo quanto disposto dall'articolo 11, paragrafi 2, 3, 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione.
Nel caso di danni a strumenti di produzione e infrastrutture nel settore agricolo, di cui all'articolo 6, comma 4, del Decreto n. 21/2010, del 4 febbraio 2010, l'ammontare del danno sarà calcolato applicando la prescrizione dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione. L'ammontare del danno sarà calcolato applicando la percentuale del danno valutato al costo approvato dalla DG Agricoltura in base alle modalità predisposte in tal senso. Tale percentuale sarà definita mediante una relazione dei danni subiti dal servizio corrispondente del Consiglio insulare competente in materia, purché in ogni caso non superi la differenza tra l'ammontare del danno causato e l'importo di altri aiuti o indennizzi dichiarati compatibili o complementari che, per le stesse ragioni, potranno essere concessi da altre amministrazioni, enti pubblici, nazionali o internazionali, o da qualsiasi ente finanziato con fondi pubblici o privati, o che siano versati in base a polizze di assicurazione.
Tale compensazione sarà tuttavia ridotta al 50 % nel caso in cui l'agricoltore o l'imprenditore agricolo non abbia sottoscritto una polizza assicurativa per assicurare almeno il 50 % della produzione media annuale, in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli.
La percentuale del finanziamento degli aiuti potrà quindi essere ridotta per tutti i richiedenti fino all'esaurimento dei finanziamenti disponibili, qualora l'aiuto dovesse rivelarsi insufficiente per soddisfare tutte le richieste.
Data di applicazione: A partire dal ricevimento della ricevuta di ritorno e del numero identificativo della misura e successivamente alla relativa pubblicazione sul portale internet della Commissione in applicazione dell'articolo 20 del Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, conformemente alla nona disposizione integrativa del decreto n. 21/2010, del 25 febbraio 2010, che definisce una condizione sospensiva degli aiuti disciplinati dall'articolo 6 del predetto decreto, fatti salvi quelli destinati a compensare i danni alle infrastrutture di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli delle imprese di commercializzazione (articolo 6, paragrafo 5, del decreto n. 167/2009) ammissibili ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore («de minimis»).
Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2010 o fino all'esaurimento dei fondi destinati a finanziare l'aiuto in oggetto (500 000 EUR).
Obiettivo dell'aiuto: Gli obiettivi previsti sono quelli fissati dal Decreto n. 21/2010 e conformi al disposto dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione.
L'intensità lorda degli aiuti non deve superare l'80 %, e il 90 % nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005, designate dagli Stati membri in conformità degli articoli 50 e 94 dello stesso regolamento, della riduzione del reddito proveniente dalla vendita dei prodotti causata dalle avversità atmosferiche. La riduzione di reddito è calcolata sottraendo:
Dall'importo massimo dei costi ammessi a beneficiare degli aiuti a norma del paragrafo 1 devono essere dedotti:
Ai sensi dell'articolo 6 del Decreto n. 21/2010, del 25 febbraio 2010, si sovvenziona quanto segue:
a) |
le perdite registrate nelle produzioni agricole e zootecniche per le quali, alla data del sinistro, non ha ancora avuto inizio il periodo d'applicazione dell'assicurazione corrispondente, a condizione che tale assicurazione sia stata sottoscritta nella campagna precedente; |
b) |
i danni non coperti dal piano di assicurazioni agricole combinate per le produzioni agricole e zootecniche che, alla data del sinistro, erano coperte da una polizza assicurativa nell'ambito di detto piano; |
c) |
i danni subiti dalle produzioni agricole e zootecniche che non rientrano nel piano di assicurazioni agricole combinate in vigore, salvo se garantite da un'altra modalità assicurativa. |
L'importo dell'indennizzo da corrispondere per le produzioni agricole è calcolato sulla base di una stima delle perdite in relazione alla produzione prevista per la campagna in corso. A tal fine si tiene conto per quanto possibile delle condizioni e procedure stabilite dal sistema di assicurazioni agricole.
Gli aiuti previsti per le produzioni agricole e zootecniche sono destinati ai titolari delle aziende agricole che hanno subito perdite pari o superiori al 30 % della produzione;
Settore economico:
— |
Per la produzione zootecnica: caprini, avicunicoli e apicoltura, |
— |
Per la produzione vegetale: frutta di clima temperato, frutta subtropicale (banana, papaya, avocado …), prodotti della vite, ortaggi (patate) e piante ornamentali. |
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (Dirección General de Agricultura) |
Avda. José Manuel Guimerá, 10 |
Edificio de Servicios Múltiples II, Planta 3a |
38071 Santa Cruz de Tenerife |
ESPAÑA |
Sito web: http://www.gobcan.es/agricultura/otros/reglamento_CE_pynes.htm
Altre informazioni: —
Aiuto n.: XA 131/10.
Stato membro: Regno di Spagna.
Regione: Comunidad Autónoma de Canarias.
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Subvenciones destinadas al fomento de la lucha integrada contra plagas y enfermedades en los cultivos agrícolas.
Base giuridica: Proyecto de Orden de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de las subvenciones destinadas al fomento de la lucha integrada contra plagas y enfermedades en los cultivos agrícolas.
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 1 000 000,00 EUR.
Intensità massima di aiuti: Conformemente a quanto disposto dall'articolo 5 del predetto Proyecto de Orden, l'ammontare della sovvenzione nel bilancio approvato dalla Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación non sarà superiore al 100 % e non inferiore al 35 % delle retribuzioni salariali del personale tecnico impiegato, con un massimale pari a 15 000 EUR per ciascun tecnico.
Data di applicazione: A partire dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione prevista dal regolamento (CE) n. 1857/2006 sul sito della direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea.
Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 2013.
Obiettivo dell'aiuto: Aiuti destinati a compensare gli agricoltori per le spese sostenute per la prevenzione e l'eradicazione di fitopatie ed epizoozie o infestazioni parassitarie, delle spese per controlli sanitari, test e altre analisi, per l'acquisto e la somministrazione di vaccini e medicinali e prodotti fitosanitari, delle spese per l'abbattimento e la distruzione di animali e per la distruzione di colture. Articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1857/2006:
Sono considerate spese ammissibili le retribuzioni corrisposte al personale tecnico addetto all'esecuzione dei programmi di lotta integrata ai parassiti nel corso dell'anno solare della misura;
I programmi di lotta integrata consisteranno nella realizzazione di analisi e di eradicazione, nonché nell'applicazione di prodotti fitosanitari adeguati e la distruzione delle colture, se del caso.
Settore economico: Conformemente a quanto disposto dall'articolo 4 del proyecto de Orden, beneficiari del pagamento diretto delle sovvenzioni saranno le Agrupaciones de Defensa Vegetal riconosciute dalla Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación e iscritte nel Registro de Agrupaciones de Defensa Vegetal anteriormente alla presentazione della domanda, ai sensi del decreto n. 221/2008, del 18 novembre 2008 (B.O.C no 239, de 28 de noviembre de 2008).
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente (Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural) |
Avda. José Manuel Guimerá, 8 |
Edificio Usos Múltiples II, Planta 3a |
38071 Santa Cruz de Tenerife |
ESPAÑA |
Sito web: http://www.gobcan.es/agricultura/doc/otros/Reglamento_CE_1857_2006/modificacion_orden_30_junio.pdf
Altre informazioni: Las Palmas de Gran Canaria, 2010.
Director General de Asuntos Económicos con la Unión Europea
Aiuto n.: XA 170/10.
Stato membro: Francia.
Regione: Dipartimenti francesi d’oltremare (DOM).
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Aides en faveur du secteur de l’élevage dans les départements d’Outre-mer (DOM).
Base giuridica:
— |
Articles L 621-1 à L 621-11, articles R 621-1 à R 621-43 et articles R 684-1 à R 684-12 du code rural, |
— |
Articolo 16 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, |
— |
Projet de décision du directeur de l’Odeadom. |
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 380 000 EUR,
Intensità massima di aiuti:
— |
fino al 100 % per gli aiuti alle spese amministrative connesse all’adozione e alla tenuta dei libri genealogici, |
— |
fino al 70 % per gli aiuti a copertura dei test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame, |
— |
fino al 40 % per gli aiuti agli investimenti relativi all’introduzione nelle aziende di tecniche o metodi di selezione innovativi. |
Data di applicazione: Dall’arrivo dell’avviso di ricevimento della Commissione.
Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2013 e fino al 31 dicembre 2011 per gli aiuti agli investimenti concernenti l’introduzione nelle aziende di tecniche o metodi di selezione innovativi.
Obiettivo dell'aiuto: Si tratta di aiuti a favore del settore dell’allevamento nei dipartimenti d’Oltremare, finanziati tramite il bilancio dell’Office de développement de l’économie agricole des départements d’Outre-mer (Odeadom). L’aiuto non può essere cumulato con eventuali aiuti dello stesso tipo finanziati dal programma POSEI France.
L’obiettivo degli aiuti sarà:
il miglioramento genetico del bestiame mediante l’utilizzazione di tecniche riproduttive innovative (trasferimento di embrioni, introduzione nelle aziende di tecniche o di metodi di selezione innovativi),
la costituzione, lo sviluppo e la tenuta dei libri genealogici di razze locali,
i test effettuati per determinare la qualità genetica o la resa del bestiame (controllo della resa, test di resistenza alla dermatofilosi …).
L’aiuto riguarderà le azioni di cui all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione.
Conformemente all’articolo 16, punto 3, non sarà erogato alcun aiuto agli allevatori.
Settore economico: Settore dei ruminanti e della produzione intensiva.
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:
ODEADOM |
12 rue Henri Rol-Tanguy |
TSA 60006 |
93555 Montreuil Cedex |
FRANCE |
Sito web: http://www.odeadom.fr/wp-content/uploads/2010/09/100817-elevage-bis.pdf
Altre informazioni: Il regime proposto permetterà di proseguire il regime XA 109/08 con un bilancio annuale più adatto alle esigenze dei produttori dei dipartimenti francesi d’oltremare.
Aiuto n.: XA 172/10.
Stato membro: Francia.
Regione: Départements d'Outre-mer (DOM).
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Aides aux investissements dans les exploitations agricoles des départements d'Outre-mer (DOM).
Base giuridica:
— |
articles L621-1 à L621-11, articles R621-1 à R621-43 et articles R684-1 à R684-12 du code rural, |
— |
articolo 4 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, |
— |
projet de décision du directeur de l’Odeadom. |
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 1 650 000 EUR.
Intensità massima di aiuti: Fino al 75 % degli investimenti ammissibili.
Data di applicazione: Dall'arrivo dell'avviso di ricevimento della Commissione.
Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2013.
Obiettivo dell'aiuto: Si tratta di aiuti agli investimenti nel settore agricolo a favore dei dipartimenti d'oltremare, finanziati tramite il bilancio dell'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer (Odeadom). Gli aiuti non possono essere cumulati con eventuali aiuti dello stesso tipo finanziati dal programma POSEI France.
L’obiettivo dell'aiuto nel settore degli ortofrutticoli dei DOM è assicurare il regolare approvvigionamento del mercato locale grazie allo sviluppo di produzioni adeguate per quantità e qualità nonché diversificare le colture fuori stagione. Si intende altresì migliorare la competitività dei prodotti destinati all’esportazione per il settore delle piante utilizzate in profumeria e delle piante aromatiche.
Nel settore delle filiere animali, tra gli obiettivi degli aiuti figurano l'aumento delle risorse foraggere, lo sviluppo delle produzioni, la fornitura degli impianti delle aziende nonché la costruzione e il miglioramento dei mezzi di produzione, il miglioramento delle condizioni igieniche e delle norme in materia di benessere degli animali, la riduzione dei costi di produzione.
Tra le spese ammissibili figurano segnatamente:
L'importo massimo dell'aiuto accordato a una singola impresa non può superare 500 000 EUR.
Settore economico: Il complesso delle produzioni agricole.
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:
ODEADOM |
12 rue Henri Rol-Tanguy |
TSA 60006 |
93555 Montreuil Cedex |
FRANCE |
Sito web: http://www.odeadom.fr/wp-content/uploads/2010/09/100924-investissement.pdf
Altre informazioni: Il regime proposto permetterà di proseguire il regime XA 112/08 con uno stanziamento annuale più adatto alle esigenze dei produttori dei dipartimenti d'oltremare.
Aiuto n.: XA 180/10.
Stato membro: Spagna.
Regione: Illes Balears.
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Ayudas para fomentar la producción de productos agrícolas de calidad.
Base giuridica: Orden de la Consejera de Agricultura y Pesca, de 10 de marzo de 2005, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones en el sector agrario y pesquero (BOIB no 43, de 17 de marzo de 2005).
Proyecto de Resolución de la Presidenta del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA), por la que se convocan las ayudas para fomentar la producción de productos agrícolas de calidad, correspondientes al año 2010.
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: Inizialmente è prevista una spesa annua di 169 386,73 EUR, con la possibilità di aumentare l'importo in questione.
Intensità massima di aiuti: L’importo degli aiuti è pari al 70 % delle spese sostenute per le azioni ammissibili. Il massimale della sovvenzione per ciascun beneficiario è stabilito a 50 000,00 EUR.
Data di applicazione: A decorrere dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione sul sito della direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione.
Durata del regime o dell'aiuto individuale: L'attuazione delle misure interessate dal regime di aiuti è prevista fino al 31 ottobre 2011.
Obiettivo dell'aiuto: La misura è basata sull'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione ed è intesa ad aumentare e consolidare nelle isole Baleari l'elaborazione di prodotti di qualità, al fine di aumentare la competitività e la qualità della produzione agricola primaria.
Settore economico: Agricoltura.
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:
Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA) |
C/ Foners, 10 |
07006 Palma |
Illes Balears |
ESPAÑA |
Sito web: https://intranet.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST469ZI79747&id=79747
Altre informazioni: —
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
25.2.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 60/21 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.6138 — Banque Privée 1818/Messine Participations/Rothschild Assurance et Courtage/Rothschild & CIE Gestion)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2011/C 60/10
1. |
In data 16 febbraio 2011 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Banque Privée 1818 (controllata da Groupe BPCE, Francia), Messine Participations, Rothschild Assurance et Courtage e Rothschild & Cie Gestion (controllate da Paris Orléans SA, Francia) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, mediante acquisto e conferimento di azioni, il controllo comune dell'impresa Sélection R (France), previo conferimento a Sélection R della società 1818 Partenaire ad opera di Banque Privée 1818. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6138 — Banque Privée 1818/Messine Participations/Rothschild Assurance et Courtage/Rothschild & CIE Gestion, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).
(2) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).
25.2.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 60/23 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.6120 — APMT/PSA/COSCO/DPPC/DPCT)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2011/C 60/11
1. |
In data 18 febbraio 2011 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese APM Terminals China Company Limited («APMT»), appartenente al gruppo A.P. Møller-Maersk A/S («APMM», Danimarca), PSA China Pte Ltd («PSA China»), appartenente a PSA International Pte Ltd («PSA», Singapore), COSCO Ports (Dalian) Limited («COSCO Dalian»), appartenente al gruppo China Ocean Shipping (Group) Company («COSCO»), e Dalian Port Company (PDA) Limited («DPPC», Cina) acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune dell'impresa Dalian Port Container Terminal Co. Ltd («DPCT», Cina) mediante acquisto di quote. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
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3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6120 — APMT/PSA/COSCO/DPPC/DPCT, al seguente indirizzo:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).
(2) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).
25.2.2011 |
IT |
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C 60/24 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.6128 — Blackstone/Mivisa)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2011/C 60/12
1. |
In data 18 febbraio 2011 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n.139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione fondi di investimento gestiti o guidati da affiliate di The Blackstone Group LP (denominati collettivamente «Blackstone», USA) acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo dell'insieme di Sofamen XXI, SAU (insieme alle sue controllate, «Mivisa», Spagna), mediante acquisto di quote. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
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3. |
A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6128 — Blackstone/Mivisa, al seguente indirizzo:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).