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ISSN 1725-2466 doi:10.3000/17252466.C_2011.038.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 38 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
54o anno |
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Numero d'informazione |
Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia dell'Unione europea |
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2011/C 038/01 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI |
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Corte di giustizia |
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2011/C 038/02 |
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2011/C 038/03 |
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2011/C 038/04 |
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2011/C 038/05 |
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2011/C 038/06 |
Causa C-545/10: Ricorso proposto il 23 novembre 2010 — Commissione europea/Repubblica ceca |
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2011/C 038/07 |
Causa C-556/10: Ricorso proposto il 26 novembre 2010 — Commissione europea/Germania |
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2011/C 038/08 |
Causa C-557/10: Ricorso proposto il 29 novembre 2010 — Commissione europea/Repubblica portoghese |
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2011/C 038/09 |
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2011/C 038/10 |
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Tribunale |
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2011/C 038/11 |
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2011/C 038/12 |
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2011/C 038/13 |
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2011/C 038/14 |
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2011/C 038/15 |
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2011/C 038/16 |
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2011/C 038/17 |
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2011/C 038/18 |
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2011/C 038/19 |
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2011/C 038/20 |
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2011/C 038/21 |
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2011/C 038/22 |
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2011/C 038/23 |
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2011/C 038/24 |
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2011/C 038/25 |
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2011/C 038/26 |
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2011/C 038/27 |
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2011/C 038/28 |
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2011/C 038/29 |
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2011/C 038/30 |
Causa T-559/10: Ricorso proposto il 7 dicembre 2010 — Laboratoire Garnier/UAMI (natural beauty) |
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2011/C 038/31 |
Causa T-560/10: Ricorso proposto il 10 dicembre 2010 — Nencini/Parlamento |
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2011/C 038/32 |
Causa T-561/10: Ricorso proposto l’8 dicembre 2010 — LG Electronics/UAMI (DIRECT DRIVE) |
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Tribunale della funzione pubblica |
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2011/C 038/33 |
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2011/C 038/34 |
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2011/C 038/35 |
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2011/C 038/36 |
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2011/C 038/37 |
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IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia dell'Unione europea
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5.2.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 38/1 |
2011/C 38/01
Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea
Cronistoria delle pubblicazioni precedenti
Questi testi sono disponibili su:
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V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
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5.2.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 38/2 |
Impugnazione proposta il 16 novembre 2010 dall’adp Gauselmann GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 9 settembre 2010, causa T-106/09, adp Gauselmann GmbH/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI) — Archer Maclean
(Causa C-532/10 P)
2011/C 38/02
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: adp Gauselmann GmbH (rappresentante: avv. P. Koch Moreno)
Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), Archer Maclean
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la sentenza impugnata del Tribunale (Settima Sezione) 9 settembre 2010, causa T-106/09. |
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Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 12 gennaio 2009 o, in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale di primo grado dell’Unione europea. |
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Condannare la controparte alle spese del procedimento di primo grado e del ricorso d’impugnazione. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente sostiene che la sentenza del Tribunale non era conforme alla giurisprudenza relativa all'interpretazione dell’art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento sul marchio comunitario (1). L'affermazione della ricorrente è basata sui seguenti motivi:
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La ricorrente afferma che il Tribunale ha erroneamente attribuito ai termini «Archer Maclean's», che hanno un significato chiaramente secondario o marginale nell’ambito del marchio richiesto nel suo complesso, tale da renderli pressoché illeggibili, lo stesso valore distintivo del termine «MERCURY», che è l’elemento distintivo e dominante, quando è giunto alla conclusione che non sussiste un rischio di confusione con il marchio contrapposto «MERKUR». |
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La ricorrente ritiene che la sentenza del Tribunale sia erronea nella sua valutazione dei due marchi, poiché il termine «MERCURY» che è l'elemento distintivo e dominante del marchio richiesto, non solo è privo di qualsiasi significato nella lingua del mercato rilevante, ossia la Germania, ma è altresì molto simile, dal punto di vista fonetico e visivo, al marchio contrapposto «MERKUR». |
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Infine, la ricorrente deduce che il Tribunale ha considerato erroneamente che le ridottissime differenze tra il termine «MERCURY», che è l’elemento distintivo e dominante del marchio richiesto, e «MERKUR», che è il simbolo del marchio contrapposto, fossero sufficienti per evitare un rischio di confusione dei due marchi da parte del pubblico. |
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207 sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).
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5.2.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 38/2 |
Impugnazione proposta il 17 dicembre 2010 da Brookfield New Zealand Ltd; Elaris SNC avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) 13 settembre 2010, causa T-135/08, Schniga/UCVV — Elaris e Brookfield New Zealand (Gala Schnitzer)
(Causa C-534/10 P)
2011/C 38/03
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Brookfield New Zealand Ltd; Elaris SNC (rappresentante: avv. M. Eller)
Altre parti nel procedimento: Ufficio delle varietà vegetali, Schniga GmbH
Conclusioni della ricorrente
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annullare la sentenza del Tribunale di primo grado; |
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rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché statuisca sul merito della causa o, in subordine, statuendo in via definitiva, respingere il ricorso della ricorrente Schniga GmbH e, di conseguenza, confermare la decisione della commissione di ricorso dell'UCVV 21 novembre 2007, nei procedimenti A-003/2007 e A-004/2007 |
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condannare al rimborso delle spese. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente chiede che la sentenza impugnata venga respinta per i seguenti motivi:
I. Irricevibilità del terzo motivo di ricorso invocato dalla ricorrente Schniga GmbH. Riesame illegittimo dei fatti constatati dalla commissione di ricorso. Violazione dell'art. 73, n. 2, del regolamento n. 2100/94 (1) (in prosieguo: il «regolamento»).
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Il terzo motivo dedotto dalla ricorrente Schniga GmbH, a sostegno del suo ricorso di annullamento della decisione della commissione di ricorso e confermato dalla sentenza impugnata, avrebbe dovuto essere respinto per irricevibilità, in quanto comportava un riesame dei fatti, non autorizzato ai sensi dell'art. 73, n. 2, del regolamento. |
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Il Tribunale ha violato l'art. 73, n. 2, del regolamento riesaminando illegittimamente gli accertamenti di fatto della commissione di ricorso in ordine al contenuto effettivo della domanda individuale ai sensi dell'art. 55, n. 4, del regolamento e alla loro comprensione da parte della ricorrente. |
II. Violazione del combinato disposto degli artt. 55, n. 4, 61, n. 1, lett. b), e 80 del regolamento n. 2100/94.
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Il Tribunale ha erroneamente affermato (o ha considerato implicitamente) che l'art. 55, n. 4, del regolamento conferisce all'UCVV il potere di presentare domande in casi individuali, la cui inosservanza comporta il rigetto di una domanda a norma dell'art. 61, n. 1, lett. b), del regolamento, non soltanto relativamente alla qualità del materiale da presentare entro un determinato termine, ma anche in merito ai documenti che attestano detta qualità. |
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Il Tribunale ha erroneamente affermato (o ha considerato implicitamente) che l'art. 55 n. 4, del regolamento conferisce all'UCVV il potere di scindere le proprie domande in casi individuali, la cui inosservanza comporta il rigetto di una domanda a norma dell'art. 61, n. 1, lett. b), in due domande autonome e indipendenti, una riguardante il materiale in quanto tale e l'altra riguardante i documenti comprovanti la qualità. |
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Il Tribunale ha erroneamente affermato (o ha considerato implicitamente) che il combinato disposto degli artt. 55 n. 4, e 61, n. 1, lett. b) del regolamento conferisce all'UCVV il potere di autorizzare una nuova presentazione del materiale allorquando il termine in precedenza fissato per presentare il materiale di una certa qualità è già scaduto, per il semplice fatto che il termine assegnato per presentare prove documentali, in ordine alla qualità di detto materiale, non è ancora scaduto. |
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Il Tribunale ha erroneamente affermato (o ha considerato implicitamente) che il combinato disposto degli artt. 55 n. 4, e 61, n. 1, lett. b), del regolamento conferisce all'UCVV il potere di autorizzare una nuova presentazione del materiale esente da virus, mentre il termine per presentare detto materiale è scaduto ed è apparso in definitiva che detto materiale non era esente da virus. |
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Il Tribunale ha affermato (o ha considerato implicitamente) erroneamente che — visto che il materiale presentato era infetto da un virus e che pertanto nessun certificato sanitario poteva o potrà mai essere inviato per tale materiale –l'espressione «non appena possibile» riguardante l'invito a produrre il certificato sanitario mancante per il materiale già presentato, non poteva essere inteso come termine massimo né, in alcun caso, come termine massimo scaduto in ordine ad una domanda individuale a norma dell'art. 55, n. 4, del regolamento, comportante il rigetto della domanda ai sensi dell'art. 61, n. 1, lett. b), del regolamento. |
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Inoltre, il Tribunale ha affermato (o ha considerato implicitamente) erroneamente che l'art. 55 n. 4, del regolamento conferisce all'UCVV un pieno potere discrezionale, senza alcun altro controllo gerarchico o giurisdizionale, per garantire l'esattezza giuridica e la chiarezza delle proprie domande in casi individuali, la cui inosservanza comporta il rigetto di una domanda a norma dell'art. 61, n. 1, lett. b) del regolamento e che l'UCVV può procedere ad una siffatta valutazione discrezionale a) a prescindere dal fatto che il richiedente abbia o meno chiesto formalmente e nei termini una restitutio in integrum ai sensi dell'art. 80 del regolamento e b) senza alcuna considerazione dell'effettiva comprensione che il richiedente ha di una tale domanda o della sua buona o cattiva fede nell'interpretazione di quest'ultima. |
(1) GU L 227, pag. 1.
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5.2.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 38/4 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance di Liegi (Belgio) il 19 novembre 2010 — Richard Lebrun, Marcelle Howet/Stato belga — SPF Finances
(Causa C-538/10)
2011/C 38/04
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Tribunal de première instance di Liegi
Parti
Ricorrenti: Richard Lebrun, Marcelle Howet
Convenuto: Stato belga — SPF Finances
Questione pregiudiziale
Se l’art. 6 del Titolo I, «Disposizioni comuni» del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, che modifica il Trattato sull’Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed in vigore dal 1o dicembre 2009 (che riprende [in buona parte] le disposizioni di cui all’art. 6, Titolo I, del Trattato sull’Unione europea firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992, entrato in vigore il 1o novembre 1993), nonché l’art. 234 (già art. 177) del Trattato che istituisce la Comunità europea (Trattato CE) del 25 marzo 1957, da un lato e/o l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 7 dicembre 2000, dall’altro, ostino a che una legge nazionale, quale quella del 12 luglio 2009 — a modifica dell’art. 26 della legge speciale 6 gennaio 1989 sulla Cour d’arbitrage (1) — imponga il previo ricorso dinanzi alla Corte costituzionale al giudice nazionale che accerti che un contribuente è privato con un’altra legge nazionale, ossia l’art. 2 della legge programmatica 24 luglio 2008, della tutela giurisdizionale effettiva garantita dall’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, integrato nel diritto comunitario, senza che siffatto giudice possa garantire l’immediata applicabilità diretta del diritto dell’Unione alla controversia su cui è chiamato a pronunciarsi e possa sempre esercitare un sindacato di convenzionalità allorché la Corte costituzionale ha riconosciuto la compatibilità della legge nazionale con i diritti fondamentali garantiti dal titolo II della Costituzione.
(1) Moniteur belge del 31 luglio 2009, pag. 51617.
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5.2.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 38/4 |
Ricorso proposto il 22 novembre 2010 dalla Quinta do Portal, SA contro la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 8 settembre 2010 nella causa T-369/09, Quinta do Portal, SA/UAMI
(Causa C-541/10 P)
2011/C 38/05
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Quinta do Portal, SA (rappresentante: Bolota Belchior, avvocato)
Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Vallegre — Vinhos do Porto, SA
Conclusioni
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Annullare totalmente la sentenza adottata dal Tribunale. |
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Dichiarare l’accoglimento integrale di quanto richiesto dalla ricorrente in primo grado, vale a dire, l’annullamento della decisione della prima commissione di ricorso 18 giugno 2009 dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno, con la quale è stato respinto il ricorso proposto contro la decisione della divisione di annullamento che, dal canto suo, ha dichiarato la nullità del marchio comunitario n. 004009908 PORTO ALEGRE, registrato il 16 maggio 2006, pubblicato nel Bollettino dei marchi comunitari 25 luglio 2005, n. 30/2005, (procedimento n. R 1012/2008-1). |
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— |
Condannare il convenuto alle spese in entrambe le istanze. |
Motivi e principali argomenti
Tra i vocaboli «Porto Alegre» e «Vista Alegre» vi è disparità concettuale, tanto per quanto attiene alla sua componente dominante, come all’insieme del marchio, e disparità grafica e fonetica, in quanto i due vocaboli dei due marchi sono diversi.
Il carattere distintivo del marchio comunitario richiesto risulta, in modo determinante, dalla combinazione dei termini «Porto» e «Alegre», che formano, congiuntamente, unità logica e concettuale propria.
Il termine «Alegre» non costituisce l’elemento dominante del marchio comunitario. Data la rilevanza che presenta questa questione per la valutazione della somiglianza fra i segni, occorre segnalare che ciò non si verifica nel caso in esame.
La sentenza impugnata effettua una scorretta interpretazione sia dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 (1) sia del regolamento (CE) 26 febbraio 2009, n. 207 (2) (la redazione è la stessa in entrambi i regolamenti), che risultano così violati.
La sentenza impugnata non prende in considerazione tali argomenti addotti nel ricorso proposto dinanzi al Tribunale, non avendo adottato tale argomentazione.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1)
(2) Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)
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5.2.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 38/5 |
Ricorso proposto il 23 novembre 2010 — Commissione europea/Repubblica ceca
(Causa C-545/10)
2011/C 38/06
Lingua processuale: il ceco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Šimerdová, e H. Støvlbæk, agenti)
Convenuta: Repubblica ceca
Conclusioni della ricorrente
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dichiarare che la Repubblica ceca è venuta meno agli obblighi per essa derivanti dagli artt. 4, n. 1, 6, n. 2, 7, n. 3, 11 e 30, n. 5, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, 26 febbraio 2001, 2001/14/CE, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (1), |
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dichiarare che la Repubblica ceca è venuta meno agli obblighi per essa derivanti dall’art. 10, n. 7 della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/440/CE, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (2), |
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condannare Repubblica ceca alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La Repubblica ceca ha violato l’art. 4, n. 1, della direttiva 2001/14/CE, avendo determinato l’importo massimo dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura, che non può essere superato dall’operatore dell’infrastruttura. Ai sensi dell’art. 4, n. 1, della stessa direttiva, il gestore dell'infrastruttura determina i diritti dovuti per l'utilizzo dell'infrastruttura e procede alla loro riscossione. Gli Stati membri possono istituire un quadro per l'imposizione dei diritti dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura.
La Repubblica ceca ha violato l’art. 6, n. 2, della direttiva 2001/14/CE, non avendo adottato le misure in base alle quali dovrebbero essere concessi incentivi ai gestori per ridurre i costi di fornitura dell'infrastruttura e il livello dei diritti di accesso.
La Repubblica ceca ha violato l’art. 7, n. 3, della direttiva 2001/14/CE, in quanto non ha assicurato che i diritti per il pacchetto minimo di accesso e per l'accesso ai servizi sulla linea siano stabiliti al costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario.
La Repubblica ceca ha violato l’art. 11, della direttiva 2001/14/CE, in quanto non ha istituito un sistema di prestazioni che incoraggi le imprese ferroviarie e il gestore dell'infrastruttura a ridurre al minimo le perturbazioni e a migliorare le prestazioni della rete ferroviaria.
La Repubblica ceca ha violato l’art. 30, n. 5, della direttiva 2001/14/CE, non avendola correttamente trasposta nel proprio ordinamento giuridico.
La Repubblica ceca ha violato l’art. 10, n. 7 della direttiva 91/440/CE, non avendo assicurato che nella Repubblica ceca fosse istituito un organismo che possa essere considerato organismo ai sensi di detto articolo e che svolga le funzioni che sono previste in tale disposizione.
(1) GU L 75, pag. 29
(2) GU L 237, pag. 25
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5.2.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 38/5 |
Ricorso proposto il 26 novembre 2010 — Commissione europea/Germania
(Causa C-556/10)
2011/C 38/07
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Braun e H. Støvlbæk, agenti)
Convenuta: Repubblica federale di Germania
Conclusioni della ricorrente
La Commissione chiede che la Corte voglia:
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1) |
constatare che la Repubblica federale di Germania, nella trasposizione del primo pacchetto normativo sulle strade ferrate, non ha adempiuto gli obblighi ad essa incombenti in base:
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2) |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Le direttive 91/440/CEE e 2001/14/CE miravano ad un accesso equo e non discriminatorio per tutte le imprese all’infrastruttura su rotaie e a promuovere in Europa un mercato delle ferrovie concorrenziale, dinamico e trasparente. L’art. 6, n. 3, della direttiva 91/440/CEE prescriverebbe che l’esercizio delle «funzioni essenziali» del gestore dell’infrastruttura deve essere «attribuito ad enti o società che non prestano a loro volta servizi di trasporto ferroviario».
Secondo la Commissione l’indipendenza del gestore dell’infrastruttura, prevista dalle dette direttive nell’esercizio di funzioni essenziali, non è garantita in Germania, in quanto diverse tra queste «funzioni essenziali» sarebbero state attribuite ad una società che è certamente giuridicamente indipendente ma che, tuttavia, appartiene ad una holding alla quale, tra l’altro, appartenevano imprese che svolgevano servizi di trasporto ferroviario.
L’indipendenza sancita nella direttiva 2001/14/CE dovrebbe esprimersi non soltanto giuridicamente, bensì anche a livello organizzativo e nell’adozione delle decisioni. Ne deriverebbe che l’impresa cui sono affidate funzioni essenziali potrebbe essere organizzata, in comune, nella stessa holding, con l’impresa che svolge prestazioni di servizio ferroviario, qualora essa ne sia separata non soltanto giuridicamente, ma sia altresì possibile dimostrare che essa non costituisce neanche con l’altra un’unità economica e cioè che ne è economicamente autonoma.
Qualora, nell’ambito della struttura di una holding, le funzioni essenziali fossero svolte da una controllata, occorrerebbe provvedere mediante misure di salvaguardia che controllante e controllata non possano agire in unità economica e quindi come una singola impresa.
Tali misure di salvaguardia, proporzionate e sufficienti, che potrebbero garantire anche l’indipendenza economica del gestore dell’infrastruttura dall’impresa ferroviaria non sarebbero tuttavia state attuate in Germania.
Le misure di salvaguardia portate a compimento dalla Germania non sono risultate sufficienti per garantire l’indipendenza delle funzioni essenziali, evitare conflitti di interessi e sottrarre alla holding il controllo sull’ente cui tali funzioni essenziali sono state affidate.
Da un lato, l’adempimento dei requisiti di indipendenza non sarebbe soggetto alla vigilanza di un’autorità indipendente e gli operatori in competizione non disporrebbero di una possibilità di ricorso in caso di violazione di tale dovere. Dall’altro, l’indipendenza dei collaboratori, con riferimento agli organi direttivi e al personale di direzione dell’ente cui sono affidate le funzioni essenziali della holding, non è garantita per i seguenti motivi:
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— |
ai membri della presidenza della holding e delle altre società che appartengono alla holding non sarebbe vietato disporre, anche, di un posto presso la presidenza dell’ente cui sono affidate le funzioni essenziali. |
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— |
non sarebbe previsto che i membri dell’organo di direzione dell’ente cui sono affidate le funzioni essenziali, nonché del suo personale direttivo e di quello incaricato di svolgere le funzioni essenziali in parola non possano rivestire, per i compiti svolti in base alla loro attività, per un certo numero di anni, una posizione direttiva nella holding o in altre entità controllate dalla holding stessa. |
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— |
l’organo direttivo dell’ente cui sono affidate funzioni essenziali non sarebbe nominato in condizioni chiaramente definite né collegato a corrispondenti obblighi giuridici con cui dovrebbe essere assicurata la completa indipendenza dell’adozione delle decisioni; |
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— |
l’ente cui sono affidate funzioni essenziali non disporrebbe, tuttavia, di un proprio personale che opera in ambienti separati e ad accesso riservato, i cui contatti con la holding e con le altre imprese da essa controllate siano circoscritti alle comunicazioni ufficiali collegate all’esercizio delle funzioni essenziali; |
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— |
l’accesso al sistema informatico non sarebbe securizzato, per cui non sarebbe escluso che la holding possa venire in possesso di informazioni concernenti l’esercizio delle funzioni essenziali. |
Accanto alla violazione sopradescritta del requisito di indipendenza del gestore dell’infrastruttura nell’esercizio delle funzioni essenziali, la Repubblica federale di Germania non avrebbe adempiuto gli obblighi ad essa incombenti derivanti dalle direttive 91/440 e 2001/14 anche in quanto:
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non avrebbe trasposto in modo sufficientemente chiaro le disposizioni della direttiva 2001/14/CE sui diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ed avrebbe permesso che sorgessero i presupposti di un’errata applicazione del principio dei costi integrali; |
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non avrebbe emanato i provvedimenti necessari per obbligare il gestore dell’infrastruttura ad abbassare i costi dell’infrastruttura e i diritti per il suo utilizzo ai fini dell’accesso alla rete ferroviaria; |
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— |
avrebbe omesso di attribuire all’autorità di regolamentazione il potere di esaudire la sua pretesa ad essere informata nei confronti del gestore dell’infrastruttura anche mediante idonee ipotesi sanzionatorie. |
(1) Direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/440/CEE, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (GU L 237, pag. 25).
(2) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 febbraio 2001, 2001/14/CE, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (GU L 75, pag. 29).
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5.2.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 38/7 |
Ricorso proposto il 29 novembre 2010 — Commissione europea/Repubblica portoghese
(Causa C-557/10)
2011/C 38/08
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: H. Støvlbæk e M. França, agenti)
Convenuta: Repubblica portoghese
Conclusioni
La Commissione chiede che la Corte voglia:
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— |
dichiarare che, per quanto attiene alla trasposizione del primo pacchetto ferroviario, la Repubblica portoghese non ha ottemperato agli obblighi impostile dall’art. 5, n. 3, della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/440/CEE (1), relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (come modificata dalla direttiva 2001/12/CE (2)), dall’art. 7, n. 3, della direttiva 81/440/CEE e dall’art. 6, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 febbraio 2001, 2001/14/CE (3), relativa alla ripartizione delle capacità dell’infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza, |
|
— |
condannare la Repubblica portoghese alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Indipendenza della gestione
L’art. 5, n. 3, della direttiva 91/440 contiene un elenco di decisioni che le imprese di trasposto ferroviario devono poter adottare senza interferenze dello Stato. Fra tali decisioni figurano quelle relative al personale, agli attivi e alle acquisizioni proprie. Tali decisioni tuttavia devono essere adottate nell’ambito delle linee direttrici della politica generale adottate dallo Stato. Orbene, in Portogallo, per quanto attiene all’impresa pubblica CP, non solo lo Stato stabilisce orientamenti strategici generali per l’acquisizione e l’alienazione di partecipazioni in altre imprese, da un lato, così come, d’altro lato, impone che le decisioni individuali di acquisizione o di alienazione di partecipazione del capitale di società dipendano dall’approvazione del Governo. Per questi motivi la Commissione considera che il Portogallo è venuto meno agli obblighi impostigli dall’art. 5, n. 3, della direttiva 91/440 (come modificata).
Tarificazione di accesso all’infrastruttura ferroviaria
Ai sensi degli artt. 7, n. 3, della direttiva 91/440 (come modificata) e 6, n. 1, della direttiva 2001/14, gli Stati membri devono definire le condizioni necessarie per garantire che i conti del gestore dell’infrastruttura ferroviaria siano in equilibrio. Tuttavia in Portogallo gli introiti provenienti dalle tasse di utilizzazione dell’infrastruttura, il finanziamento statale e gli altri rendimenti di attività commerciale sono insufficienti per equilibrare i conti del gestore dell’infrastruttura, vale a dire dell’impresa pubblica REFER E.P. Per questi motivi, la Commissione considera che il Portogallo è venuto meno agli obblighi impostigli dall’art. 7, n. 3, della direttiva 91/440 (come modificata) e dall’art. 6, n. 1, della direttiva 2001/14.
(1) GU L 237, pag. 25
(2) GU L 75, pag. 1
(3) GU L 75, pag. 29
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5.2.2011 |
IT |
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C 38/7 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberverwaltungsgericht del Land Nordrhein-Westfalen (Germania) il 1o dicembre 2010 — Kashayar Khavand/Repubblica federale di Germania
(Causa C-563/10)
2011/C 38/09
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberverwaltungsgericht del Land Nordrhein-Westfalen
Parti
Ricorrente: Kashayar Khavand
Convenuta: Repubblica federale di Germania
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l’omosessualità debba essere intesa quale orientamento sessuale ai sensi dell’art. 10, n. 1, lett. d), seconda frase, della direttiva 2004/83/CE (1), e se possa costituire un sufficiente motivo di persecuzione. |
|
2) |
In caso di soluzione affermativa della questione sub 1):
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(1) Direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 83/CE, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 304, pag. 12).
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5.2.2011 |
IT |
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C 38/8 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vestre Landsret (Danimarca) il 13 dicembre 2010 — Niels Møller/Comune di Haderslev
(Causa C-585/10)
2011/C 38/10
Lingua processuale: il danese
Giudice del rinvio
Vestre Landsret
Parti
Ricorrente: Niels Møller.
Convenuto: Comune di Haderslev.
Questioni pregiudiziali
Se il punto 6.6, lett. c), dell’allegato I, della direttiva del Consiglio 24 settembre 1996, 96/61/CE (1), sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento debba essere interpretato nel senso che comprende i posti per scrofette.
(1) GU L 257, pag. 26.
Tribunale
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5.2.2011 |
IT |
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C 38/9 |
Sentenza del Tribunale 16 dicembre 2010 — Paesi Bassi/Commissione
(Cause riunite T-231/06 e T-237/06) (1)
(Aiuti di Stato - Servizio pubblico delle emittenti - Misure adottate dalle autorità olandesi - Decisione che dichiara gli aiuti in parte compatibili e in parte incompatibili con il mercato comune - Aiuto nuovo o aiuto esistente - Nozione di aiuto di Stato - Nozione di impresa - Compensazione eccessiva dei costi della missione di servizio pubblico - Proporzionalità - Obbligo di motivazione - Diritti della difesa)
2011/C 38/11
Lingua processuale: l’olandese
Parti
Ricorrenti: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: H. Sevenster e M. de Grave, agenti) (causa T-231/06); e Nederlandse Omroep Stichting (NOS) (Hilversum, Paesi Bassi) (rappresentanti: J. Feenstra e H. Speyart van Woerden, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: N. Khan e H. van Vliet, agenti)
Oggetto
Domande di annullamento della decisione della Commissione 22 giugno 2006, 2008/136/CE, relativa al finanziamento ad hoc delle emittenti pubbliche dei Paesi Bassi Aiuto di Stato n. C 2/2004 (ex NN 170/2003) (GU 2008, L 49, pag. 1).
Dispositivo
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1) |
I ricorsi sono respinti. |
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2) |
Nella causa T-231/06 il Regno dei Paesi Bassi è condannato alle spese. |
|
3) |
Nella causa T-237/06 la Nederlandse Omroep Stichting (NOS) è condannata alle spese. |
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5.2.2011 |
IT |
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C 38/9 |
Sentenza del Tribunale 16 dicembre 2010 — Systran SA e Systran Luxembourg SA/Commissione europea
(Causa T-19/07) (1)
(Responsabilità extracontrattuale - Gara d’appalto per la realizzazione di un progetto relativo alla manutenzione e al miglioramento linguistico del sistema di traduzione automatica della Commissione - Codici sorgente di un programma per computer in commercio - Lesione del diritto d’autore - Divulgazione non autorizzata di know-how - Ricorso per risarcimento dei danni - Controversia di natura non contrattuale - Ricevibilità - Danno certo ed effettivo - Nesso di causalità - Valutazione forfettaria dell’ammontare del danno)
2011/C 38/12
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Systran SA (Parigi, Francia) e Systran Luxembourg SA (Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo) (rappresentanti: avv.ti J.-P. Spitzer e E De Boissieu)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente E. Montaguti e M. F. Benyon, successivamente E. Traversa e E. Montaguti, agenti, assistiti dagli avv.ti A. Berenboom e M. Isgour)
Oggetto
Ricorso per il risarcimento del danno che le ricorrenti asseriscono aver subito a causa degli illeciti commessi a seguito di una gara d’appalto della Commissione relativa alla manutenzione e al miglioramento linguistico del suo sistema di traduzione automatica
Dispositivo
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1) |
La Commissione europea è condannata a versare alla Systran SA un risarcimento forfettario di EUR 12 001 000. |
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2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
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3) |
La Commissione è condannata alle spese. |
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5.2.2011 |
IT |
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C 38/10 |
Sentenza del Tribunale 16 dicembre 2010 — Martin/Parlamento
(Causa T-276/07) (1)
(Normativa in materia di spese e indennità dei membri del Parlamento europeo - Ripetizione delle somme percepite indebitamente)
2011/C 38/13
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Hans-Peter Martin (Vienna, Austria) (rappresentanti: avv.ti É. Boigelot, T. Bontinck e S. Woog)
Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: inizialmente H. Krück, D. Moore e C. Karamarcos, poi H. Krück, D. Moore e M. Windisch, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione del segretario generale del Parlamento europeo 10 maggio 2007 e, per quanto necessario, della nota di addebito del direttore generale delle finanze del Parlamento europeo 13 giugno 2007, adottata in esecuzione della decisione 10 maggio 2007, nonché, eventualmente, di qualsiasi decisione esecutiva degli atti sopramenzionati adottata in pendenza del procedimento
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto |
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2) |
Il sig. Hans-Peter Martin è condannato alle spese. |
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5.2.2011 |
IT |
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C 38/10 |
Sentenza del Tribunale 15 dicembre 2010 — E. ON Energie/Commissione
(Causa T-141/08) (1)
(Concorrenza - Procedimento amministrativo - Decisione che constata una violazione di sigillo - Art. 23, n. 1, lett. e), del regolamento (CE) n. 1/2003 - Onere della prova - Presunzione di innocenza - Proporzionalità - Obbligo di motivazione)
2011/C 38/14
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: E. ON Energie AG (Monaco, Germania) (rappresentanti: inizialmente A. Röhling, C. Krohs, F. Dietrich e R. Pfromm, successivamente A. Röhling, F. Dietrich e R. Pfromm, avocats)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Bouquet, V. Bottka e R. Sauer, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione 30 gennaio 2008, C(2008) 377 def., concernente la fissazione di un’ammenda basata sull’art. 23, n. 1, lett. e), del regolamento (CE) del Consiglio, n. 1/2003, per violazione di sigillo (Procedimento COMP/B-1/39.326 — E. ON Energie AG)
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
|
2) |
E. ON Energie AG è condannata alle spese. |
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5.2.2011 |
IT |
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C 38/10 |
Sentenza del Tribunale 17 dicembre 2010 — EWRIA e a./Commissione
(Causa T-369/08) (1)
(Dumping - Importazioni di cavi in ferro e acciaio originari della Cina, dell’India, del Sudafrica, dell’Ukraina e della Russia - Rifiuto di procedere ad un riesame intermedio parziale del dazio antidumping istituito)
2011/C 38/15
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: European Wire Rope Importers Association (EWRIA) (Hemer, Germania); Câbleries namuroises SA (Namur, Belgio); Ropenhagen A/S (Vallensbaek Strand, Danimarca); ESH Eisen- und Stahlhandelsgesellschaft mbH (Kaarst, Germania); Heko Industrieerzeugnisse (Hemer); Interkabel Internationale Seil- und Kabel-Handels GmbH (Solms, Germania); Jose Casañ Colomar, SA (Valencia, Spagna); e Denwire Ltd (Dudley, Regno Unito) (rappresentante: avv. T. Lieber)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Clyne e H. van Vliet, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione 4 luglio 2008 mediante la quale quest’ultima ha respinto la domanda delle ricorrenti diretta all’avvio di un riesame intermedio parziale dei provvedimenti antidumping applicabili alle importazioni di cavi in ferro e acciaio.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
L’European Wire Rope Importers Association (EWRIA), le Câbleries namuroises SA, la Ropenhagen A/S, la ESH Eisen- und Stahlhandelsgesellschaft mbH, la Heko Industrieerzeugnisse GmbH, la Interkabel Internationale Seil- und Kabel-Handels GmbH, la Jose Casañ Colomar SA e la Denwire Ltd sono condannate alle spese. |
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5.2.2011 |
IT |
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C 38/11 |
Sentenza del Tribunale 15 dicembre 2010 — CEAHR/Commissione
(Causa T-427/08) (1)
(Intese - Abuso di posizione dominante - Decisione recante rigetto di una denuncia - Rifiuto da parte dei produttori di orologi svizzeri di fornire pezzi di ricambio agli orologiai indipendenti - Interesse comunitario - Mercato rilevante - Mercato primario e mercato dell’assistenza ai clienti - Obbligo di motivazione - Errore manifesto di valutazione)
2011/C 38/16
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Confédération européenne des associations d’horlogers-réparateurs (CEAHR) (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: P. Mathijsen, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente X. Lewis e F. Ronkes Agerbeek, successivamente F. Ronkes Agerbeek e F. Castilla Contreras, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Richemont International SA (Bellevue, Svizzera) (rappresentanti: J. Ysewyn, avvocato, e H. Crossley, solicitor)
Oggetto
Annullamento della decisione della Commissione 10 luglio 2008, C(2008) 3600, recante rigetto della denuncia depositata dalla ricorrente nel caso COMP/E-1/39.097
Dispositivo
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1) |
La decisione della Commissione 10 luglio 2008, C(2008) 3600, nel caso COMP/E-1/39.097, è annullata. |
|
2) |
La Richemont International SA sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Confédération européenne des associations d’horlogers-réparateurs (CEAHR), a causa dell’intervento. |
|
3) |
La Commissione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, il resto delle spese sostenute dalla CEAHR. |
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5.2.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 38/11 |
Sentenza del Tribunale 17 dicembre 2010 — Commissione/Acentro Turismo
(Causa T-460/08) (1)
(Clausola compromissoria - Contratto di prestazione di servizi riguardante l’organizzazione dei viaggi per missioni ufficiali - Inadempimento del contratto - Ricevibilità - Pagamento delle somme dovute a titolo di capitale - Interessi di mora)
2011/C 38/17
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Aresu e A. Caeiros, agenti)
Convenuta: Acentro Turismo SpA (Milano, Italia) (rappresentanti: avv.ti A. Carta e G. Murdolo)
Oggetto
Ricorso proposto dalla Commissione ai sensi dell’art. 153 EA, diretto alla condanna della convenuta al pagamento delle somme asseritamente dovute, maggiorate degli interessi di mora, in esecuzione del contratto di prestazione di servizi n. 349-90-04 TL ISP I, riguardante l’organizzazione dei viaggi dei funzionari incaricati di missioni ufficiali dal Centro comune di ricerca
Dispositivo
|
1) |
L’Acentro Turismo SpA è condannata a pagare alla Commissione europea la somma di EUR 13 497,46 dovuta a titolo di capitale, la somma di EUR 2 278,55 dovuta a titolo di interessi di mora scaduti alla data di deposito del ricorso, nonché gli interessi di mora su tali somme, calcolati secondo i tassi in vigore a partire dal 10 ottobre 2008 e fino al giorno del pagamento completo della somma dovuta a titolo di capitale. |
|
2) |
L’Acentro Turismo è condannata alle spese. |
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5.2.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 38/12 |
Sentenza del Tribunale 15 dicembre 2010 — Epcos/UAMI — Epco Sistemas (EPCOS)
(Causa T-132/09) (1)
(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo EPCOS - Marchio nazionale figurativo anteriore epco SISTEMAS - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009] - Uso effettivo del marchio anteriore - Art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 42, nn. 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009])
2011/C 38/18
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Epcos AG (Monaco, Germania) (rappresentante: avv.ti L. von Zumbusch e S. Schweyer)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: S. Schäffner, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Epco Sistemas, SL (Constanti, Spagna)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 19 gennaio 2009 (procedimento R 1088/2008-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra l’Epco Sistemas, SL e l’Epcos AG
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
L’Epcos AG è condannata alle spese. |
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5.2.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 38/12 |
Sentenza del Tribunale 16 dicembre 2010 — Commissione/Petrilli
(Causa T-143/09) (1)
(Impugnazione - Funzione pubblica - Agenti contrattuali ausiliari - Contratto con durata determinata - Regole relative alla durata massima di impiego di personale non permanente presso i servizi della Commissione - Decisione con cui si rifiuta di rinnovare il contratto)
2011/C 38/19
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (Rappresentanti: D. Martin e B. Eggers, agenti)
Altra parte nel procedimento: Nicole Petrilli (Woluwé Saint Étienne, Belgio) (Rappresentanti: inizialmente, J.-L. Lodomez e J. Lodomez, successivamente D. Dejehet e A. Depondt, avocats)
Oggetto
Impugnazione della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) 29 gennaio 2009, causa F-98/07, Petrilli/Commissione, (non ancora pubblicata nella Raccolta), diretta all’annullamento della citata sentenza
Dispositivo
|
1) |
L’impugnazione è respinta. |
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2) |
La Commissione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla sig.ra Nicole Petrilli nell’ambito del presente grado di giudizio. |
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5.2.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 38/12 |
Sentenza del Tribunale 16 dicembre 2010 — Consiglio/Stols
(Causa T-175/09 P) (1)
(Impugnazione - Funzione pubblica - Promozione - Scrutinio per merito comparativo - Errore manifesto di valutazione - Snaturamento delle prove)
2011/C 38/20
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e G. Kimberley, agenti)
Altra parte nel procedimento: Willem Stols (Halsteren, Paesi Bassi) (rappresentanti: S. Rodrigues e C. Bernard-Glanz, avocats)
Oggetto
Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) 17 febbraio 2009, causa F-51/08, Stols/Consiglio (non ancora pubblicata nella Raccolta) e volta all’annullamento di tale sentenza
Dispositivo
|
1) |
La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) 17 febbraio 2009, causa F-51/08, Stols/Consiglio (non ancora pubblicata nella Raccolta) è annullata. |
|
2) |
La causa è rinviata dinanzi al Tribunale della funzione pubblica. |
|
3) |
Le spese sono riservate. |
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5.2.2011 |
IT |
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C 38/13 |
Sentenza del Tribunale 16 dicembre 2010 — HIT Trading e Berkman Forwarding/Commissione
(Causa T-191/09) (1)
(Unione doganale - Importazione di lampade elettroniche fluorescenti compatte integrali (CFL-i) provenienti dal Pakistan - Recupero a posteriori dei dazi all’importazione - Domanda di sgravio posteriori dei dazi all’importazione - Art. 220, n. 2, lett. b), e art. 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92)
2011/C 38/21
Lingua processuale: l'olandese
Parti
Ricorrenti: HIT Trading BV (Lelystad, Paesi Bassi) e Berkman Forwarding BV Barendrecht, Paesi Bassi) (rappresentante: A.T.M. Jansen, avocat)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Bouyon e H. van Vliet, agenti, assistiti da Y. van Gerven, avocat)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione europea 12 febbraio 2009, C(2009) 747 def., con cui si constatava che la contabilizzazione a posteriori di taluni dazi all’importazione era giustificata e che lo sgravio di tali dazi non lo era (pratica REC 01/08)
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La HIT Trading BV e la Berkman Forwarding BV sono condannate alle spese. |
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5.2.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 38/13 |
Sentenza del Tribunale 16 dicembre 2010 — Commissione/Arci Nuova Associazione, Comitato di Cagliari, e Gessa
(Causa T-259/09) (1)
(Clausola compromissoria - Convenzione conclusa nell’ambito del sostegno ai progetti europei di iniziative svolte da organizzazioni non governative per il 2003 - Ricorso contro il presidente di un’associazione - Incompetenza - Inadempimento della convenzione - Rimborso delle somme anticipate)
2011/C 38/22
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A.-M. Rouchaud-Joët e N. Bambara, agenti, assistiti dall’avv. M. Moretto)
Convenuti: Arci Nuova Associazione, Comitato di Cagliari (Cagliari, Italia) (rappresentanti: inizialmente avv. S. Diana, successivamente avv. P. Aureli); Alberto Gessa (Cagliari, Italia)
Oggetto
Ricorso ai sensi dell’art. 238 CE, fondato su una clausola compromissoria e volto ad ottenere la condanna dell’Arci Nuova Associazione, Comitato di Cagliari, nonché, a titolo personale e in solido, del sig. Gessa a restituire un anticipo versato dalla Commissione, maggiorato degli interessi di mora, nell’ambito della convenzione 2003-1550/001-001
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto nella parte in cui è diretto contro il sig. Alberto Gessa. |
|
2) |
L’Arci Nuova Associazione, Comitato di Cagliari, è condannata a restituire alla Commissione europea la somma di EUR 15 675, dovuta a titolo principale, maggiorata degli interessi di mora al tasso del 7,32 % a partire dal 20 maggio 2007 e sino ad integrale pagamento del dovuto. |
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3) |
L’Arci Nuova Associazione, Comitato di Cagliari, è condannata alle spese. |
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5.2.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 38/14 |
Sentenza del Tribunale 24 novembre 2010 — Commissione/Irish Electricity Generating
(Causa T-323/09) (1)
(Clausola compromissoria - Contratto concluso nell’ambito di un programma specifico di ricerca e sviluppo tecnologico e di dimostrazione, nel settore dell'energia non nucleare (1994-1998) - Inadempimento del contratto - Rimborso delle somme anticipate - Interessi di mora - Procedimento in contumacia)
2011/C 38/23
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A.-M. Rouchaud-Joët e F. Mirza, agenti, assistiti da U. O’Dwyer e A. Martin, solicitors)
Convenuta: Irish Electricity Generating Co. Ltd (Waterford, Irlanda)
Oggetto
Ricorso fondato su una clausola compromissoria volta ad ottenere la condanna della Irish Electricity Generating Co. Ltd al rimborso della somma di EUR 180 664,70 corrispondenti ad una parte degli importi anticipatile dalla Commissione nell’ambito del contratto WE/178/97/IE/GB, unitamente agli interessi di mora
Dispositivo
|
1) |
La Irish Electricity Generating Co. Ltd è condannata a rimborsare alla Commissione europea la somma di EUR 180 664,70, unitamente agli interessi di mora:
|
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2) |
La Irish Electricity Generating Co. Ltd è condannata alle spese. |
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5.2.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 38/14 |
Sentenza del Tribunale 15 dicembre 2010 — Novartis/UAMI — Sanochemia Pharmazeutika (TOLPOSAN)
(Causa T-331/09) (1)
(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo TOLPOSAN - Marchio internazionale denominativo anteriore TONOPAN - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009)
2011/C 38/24
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Novartis AG (Basilea, Svizzera) (rappresentante: avv. N. Hebeis)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: B. Schmidt, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Sanochemia Pharmazeutika AG (Vienna, Austria)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 18 giugno 2009 (procedimento R 1601/2007-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Novartis AG e la Sanochemia Pharmazeutika AG
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Novartis AG è condannata alle spese. |
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5.2.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 38/14 |
Sentenza del Tribunale 16 dicembre 2010 — Lebedef/Commissione
(Causa T-364/09 P) (1)
(Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Congedo ordinario - Comando a metà tempo a fini di rappresentanza sindacale - Assenza ingiustificata - Detrazione dai giorni di congedo ordinario spettanti - Art. 60 dello Statuto)
2011/C 38/25
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Lussemburgo) (rappresentante: avv. F. Frabetti)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: G. Berscheid, agente, assistito dall’avv. B. Wägenbaur)
Oggetto
Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) 7 luglio 2009, causa F-39/08, Lebedef/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta) e intesa all'annullamento di tale sentenza.
Dispositivo
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1) |
L’impugnazione è respinta. |
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2) |
Il sig. Giorgio Lebedef sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell'ambito del presente procedimento. |
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5.2.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 38/15 |
Sentenza del Tribunale 15 dicembre 2010 — Bianchin/UAMI Grotto (GASOLINE)
(Causa T-380/09) (1)
(Marchio comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio comunitario denominativo GASOLINE - Marchio comunitario figurativo anteriore GAS - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009)
2011/C 38/26
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Luciano Bianchin (Asolo) (rappresentanti: avv.ti G. Massa e P. Massa)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: O. Montalto, agente)
Controinteressat dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Grotto SpA (Chiuppano) (rappresentante: avv. F. Jacobacci)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 13 luglio 2009 (procedimento R 1455/2008-2), relativa ad un procedimento di nullità tra la Grotto SpA e il sig. Luciano Bianchin
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
Luciano Bianchin è condannato alle spese. |
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5.2.2011 |
IT |
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C 38/15 |
Sentenza del Tribunale 15 dicembre 2010 — Wind/UAMI — Sanyang Industry (Wind)
(Causa T-451/09) (1)
(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo Wind - Marchio nazionale figurativo anteriore Wind - Impedimento relativo alla registrazione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Assenza di somiglianza dei prodotti e dei servizi)
2011/C 38/27
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Harry Wind (Selfkant, Germania) (rappresentante: avv. J. Sroka)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: sig. A. Folliard-Monguiral, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Sanyang Industry Co., Ltd (Hsinchu, Taiwan)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 3 settembre 2009 (procedimento R 1470/2008-4), relativa ad un'opposizione tra il sig. Harry Wind e la Sanyang Industry Co., Ltd.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
Il sig. Harry Wind è condannato alle spese. |
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5.2.2011 |
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C 38/15 |
Sentenza del Tribunale 16 dicembre 2010 — Lebedef/Commissione
(Causa T-52/10 P) (1)
(Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Congedo ordinario - Comando a metà tempo a fini di rappresentanza sindacale - Assenza ingiustificata - Detrazione dai giorni di congedo ordinario spettanti - Art. 60 dello Statuto)
2011/C 38/28
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Lussemburgo) (rappresentante: avv. F. Frabetti)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e G. Berscheid, agenti, assistiti dall’avv. B. Wägenbaur)
Oggetto
Impugnazione proposta avverso l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) 30 novembre 2009, causa F-54/09, Lebedef/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta) e intesa all’annullamento di tale ordinanza.
Dispositivo
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1) |
L’impugnazione è respinta. |
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2) |
Il sig. Giorgio Lebedef sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell’ambito del presente procedimento. |
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5.2.2011 |
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C 38/16 |
Sentenza del Tribunale 15 dicembre 2010 — DTL/UAMI — Gestión de Recursos y Soluciones Empresariales (Solaria)
(Causa T-188/10) (1)
(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo Solaria - Marchio nazionale figurativo anteriore SOLARTIA - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Somiglianza dei servizi - Somiglianza dei segni - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009)
2011/C 38/29
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: DTL Corporación, SL (Madrid, Spagna) (rappresentanti: avv.ti C. Rueda Pascual e A. Zuazo Araluze)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Gestión de Recursos y Soluciones Empresariales, SL (Pamplona, Spagna) (rappresentanti: avv.ti C. Gutiérrez Martínez, H. Granado Carpenter e M. Polo Carreño)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 17 febbraio 2010 (procedimento R 767/2009-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Gestión de Recursos y Soluciones Empresariales, SL e la DTL Corporación, SL
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La DTL Corporación, SL è condannata alle spese. |
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5.2.2011 |
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C 38/16 |
Ricorso proposto il 7 dicembre 2010 — Laboratoire Garnier/UAMI (natural beauty)
(Causa T-559/10)
2011/C 38/30
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Laboratoire Garnier et Cie (Parigi, Francia) (rappresentanti: avv.ti R. Dissmann e A. Steegmann)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni della ricorrente
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— |
Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 23 settembre 2010, procedimento R 971/2010-1; |
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— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «natural beauty», per prodotti della classe 3 — domanda di marchio comunitario n. 8294233
Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda di marchio comunitario
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione del combinato disposto degli artt. 7, n. 1, lett. b) e c), e 65, n. 2, del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente concluso che tali impedimenti assoluti alla registrazione si applicano al marchio in questione.
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5.2.2011 |
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C 38/17 |
Ricorso proposto il 10 dicembre 2010 — Nencini/Parlamento
(Causa T-560/10)
2011/C 38/31
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Riccardo Nencini (Firenze, Italia) (rappresentante: F. Bertini, avvocato)
Convenuto: Parlamento europeo
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
L’annullamento della decisione del Segretario generale del Parlamento europeo del 7 ottobre 2010, indirizzata al sig. Riccardo Nencini e della comunicazione del Direttore generale della Direzione generale delle Finanze del Parlamento europeo del 13 ottobre 2010, n. 315653, avente ad oggetto «Ripetizione dell’indebito relativo al pagamento delle indennità di assistenza parlamentare e di viaggio — Nota di addebito», nonché dei seguenti atti, già oggetto del precedente ricorso che pende davanti al Tribunale quale causa T-431/10: la decisione del Segretario generale del Parlamento europeo del 16 luglio 2010, indirizzata al ricorrente e, per quanto possa occorrere, degli atti presupposti, connessi e consequenziali alla decisione impugnata; la comunicazione del Direttore generale della Direzione generale delle finanze del Parlamento europeo del 4 agosto 2010, n. 312331, indirizzata al sig. Riccardo Nencini e atti presupposti connessi e conseguenti. |
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— |
L’annullamento della decisione impugnata con rinvio al Segretariato generale del Parlamento europeo per una equa rideterminazione della cifra in contestazione. |
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— |
In ogni caso, con vittoria delle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il ricorrente nella presente causa è lo stesso della causa T-431/10 Nencini/Parlamento (1).
A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce motivi e argomenti simili a quelli invocati in questa causa.
(1) GU C 317, p. 40.
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5.2.2011 |
IT |
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C 38/17 |
Ricorso proposto l’8 dicembre 2010 — LG Electronics/UAMI (DIRECT DRIVE)
(Causa T-561/10)
2011/C 38/32
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: LG Electronics, Inc. (Seul, Repubblica di Corea) (rappresentante: avv. M. Graf)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni della ricorrente
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— |
Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 22 settembre 2010, procedimento R 1027/2010-2; |
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— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «DIRECT DRIVE», per prodotti delle classi 7 e 11 — domanda di marchio comunitario n. 8797052
Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda di registrazione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso non ha preso in considerazione marchi comunitari anteriori e registrazioni nazionali nonché una domanda di registrazione nazionale.
Tribunale della funzione pubblica
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5.2.2011 |
IT |
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C 38/18 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 14 dicembre 2010 — Bleser/Corte di giustizia
(Causa F-25/07) (1)
(Funzione pubblica - Funzionari - Nomina - Inquadramento nel grado in applicazione delle nuove norme meno favorevole - Artt. 2 e 13 dell'allegato XIII allo Statuto - Principio di trasparenza - Principio di corrispondenza tra grado e impiego - Divieto di qualsiasi discriminazione a causa dell'età - Dovere di sollecitudine - Principio di buon andamento dell'amministrazione - Principi di certezza del diritto e di irretroattività - Divieto di reformatio in pejus - Principio di tutela del legittimo affidamento - Principio di buona fede - Principio patere legem quam ipse fecisti)
2011/C 38/33
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: sig. Thomas Bleser (Nittel, Germania) (rappresentanti: avv.ti P. Goergen e M. Wehrheim)
Convenuta: Corte di giustizia dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente sig. M. Schauss, agente, poi sigg. A.V. Placco e M. Glaeser, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: sigg. M. Arpio Santacruz e M.Simm, agenti)
Oggetto
Annullamento della decisione della Corte di giustizia, recante inquadramento del ricorrente, iscritto in una lista di riserva anteriormente all'entrata in vigore del nuovo Statuto, in applicazione delle norme meno favorevoli di quest'ultimo (art. 12 dell'allegato XIII al regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004, che modifica lo Statuto dei funzionari) — Domanda di risarcimento danni
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese. |
(1) GU C 117 del 26.5.2007, pag. 36.
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5.2.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 38/18 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 15 dicembre 2010 — Almeida Campos e a./Consiglio
(Causa F-14/09) (1)
(Funzione pubblica - Funzionari - Promozione - Esercizio di promozione 2008 - Scrutinio per merito comparativo tra amministratori che occupano posti da linguisti e amministratori che occupano posti da generalisti)
2011/C 38/34
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Ana Maria Almeida Campos (Bruxelles, Belgio) e altri (rappresentanti: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e É. Marchal, avocats)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bauer, G. Kimberley, agenti)
Oggetto
L’annullamento della decisione dell’APN di non promuovere le ricorrenti nel grado AD 12 per l’esercizio di promozione 2008 e, per quanto necessario, delle decisioni di promuovere in tale grado, per lo stesso esercizio di promozione, i funzionari i cui nomi sono menzionati nell’elenco dei promossi pubblicato nella CP (comunicazione al personale) 21 aprile 2008, n. 72/08
Dispositivo
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1) |
Le decisioni con le quali il Consiglio dell’Unione europea ha negato la promozione nel grado AD 12 alle sig.re Almeida Campos, Dariol, Morello e Verstreken a titolo dell’esercizio di promozione 2008 sono annullate. |
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2) |
Il ricorso è respinto per il resto. |
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3) |
Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà la totalità delle spese. |
(1) GU C 90 del 18.4.2009, pag. 40.
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5.2.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 38/19 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 15 dicembre 2010 — Saracco/BCE
(Causa F-66/09) (1)
(Funzione pubblica - Personale della BCE - Aspettativa per motivi personali - Durata massima - Diniego di proroga)
2011/C 38/35
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Roberta Saracco (Arona, Italia) (rappresentante: F. Parrat, avvocato)
Convenuta: Banca centrale europea (BCE) (rappresentanti: F. Malfrère, G. Nuvoli, agenti, assistiti da B. Wägenbaur, avocat)
Oggetto
L’annullamento della decisione della BCE recante il diniego di rinnovare un’aspettativa per motivi personali
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La sig.ra Saracco sopporterà la totalità delle spese. |
(1) GU C 205 del 29.8.2009, pag. 51.
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5.2.2011 |
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C 38/19 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 15 dicembre 2010 — Angelo Sánchez/Consiglio
(Causa F-67/09) (1)
(Funzione pubblica - Congedo speciale - Malattia grave di un ascendente - Metodo di calcolo del numero di giorni di congedo nel caso di pluralità di ascendenti gravemente malati)
2011/C 38/36
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Nicolás Angelo Sánchez (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e É. Marchal, avocats)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: K. Zieleśkiewicz, e M. Bauer, agenti)
Oggetto
L’annullamento delle decisioni adottate dal convenuto con le quali si respingono le domande di congedo speciale presentate dal ricorrente a causa della grave malattia da cui sono affetti i suoi genitori
Dispositivo
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1) |
Le decisioni del Consiglio dell’Unione europea 8 ottobre 2008 e 8 dicembre 2008 con le quali si respingono le domande di congedo speciale presentate dal sig. Angelo Sánchez sono annullate. |
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2) |
Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà la totalità delle spese. |
(1) GU C 220 del 12.9.2009, pag. 43.
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5.2.2011 |
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C 38/19 |
Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 16 dicembre 2010 — AG/Parlamento
(Causa F-25/10) (1)
(Funzione pubblica - Funzionari - Licenziamento al termine del periodo di prova - Irricevibilità manifesta - Tardività del ricorso - Notifica con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno)
2011/C 38/37
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: AG (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: S. Rodrigues e C. Bernard-Glanz, avocats)
Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: S. Seyr e V. Montebello-Demogeot, agenti)
Oggetto
La domanda volta all’annullamento della decisione di licenziamento della ricorrente al termine del periodo di prova nonché la domanda volta al risarcimento del danno asseritamente subito
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. |
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2) |
AG sopporterà la totalità delle spese. |
(1) GU C 161 del 19.6.2010, pag. 58.