ISSN 1725-2466 doi:10.3000/17252466.C_2011.037.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 37 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
54o anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2011/C 037/01 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 ) |
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2011/C 037/02 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5932 — News Corp/BSkyB) ( 1 ) |
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2011/C 037/03 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6100 — Gilde/Parcom/Gamma) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Consiglio |
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2011/C 037/04 |
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Commissione europea |
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2011/C 037/05 |
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Europol |
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2011/C 037/06 |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI |
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2011/C 037/07 |
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2011/C 037/08 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI |
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Consiglio |
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2011/C 037/09 |
Invito aperto — Cooperazione europea nei settori della scienza e della tecnica (COST) |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2011/C 037/10 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6101 — UPM/Myllykoski e Rhein Papier) ( 1 ) |
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ALTRI ATTI |
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Commissione europea |
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2011/C 037/11 |
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2011/C 037/12 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
5.2.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 37/1 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE
Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2011/C 37/01
Data di adozione della decisione |
17.12.2010 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
N 629/09 |
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Stato membro |
Romania |
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Regione |
Cele 8 Regiuni de Dezvoltare ale României |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
„Sprijinirea investițiilor în extinderea și modernizarea rețelelor de transport al energiei electrice și gazelor naturale” |
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Base giuridica |
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Tipo di misura |
Regime |
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Obiettivo |
Sviluppo settoriale, sviluppo regionale, tutela dell'ambiente |
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Forma dell'aiuto |
Sovvenzione a fondo perduto |
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Dotazione di bilancio |
Importo totale dell'aiuto previsto 57,7 Mio EUR |
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Intensità |
85 % |
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Durata |
Fino al 31.12.2013 |
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Settore economico |
Produzione e distribuzione di energia elettrica, di gas e acqua, trasporti |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm
Data di adozione della decisione |
14.12.2010 |
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
N 26/A/10 |
Stato membro |
Lettonia |
Regione |
— |
Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Grozījumi biodegvielas atbalsta shēmā (tiešais atbalsts) |
Base giuridica |
Ministru kabineta 2008. gada 15. aprīļa noteikumi Nr. 280 “Noteikumi par finansiāli atbalstāmajām kvotām biodegvielai” Ministru kabineta 2006. gada 18. aprīļa noteikumi Nr. 303 “Kārtība kāda uzrauga un administrē tiešo valsts atbalstu ikgadējā minimāli nepieciešamā biodegvielas daudzuma ražošanai” Biodegvielas likums, Likums “Par akcīzes nodokli” |
Tipo di misura |
Regime |
Obiettivo |
Tutela dell'ambiente |
Forma dell'aiuto |
Sovvenzione a fondo perduto |
Dotazione di bilancio |
Importo totale dell'aiuto previsto 64,77 Mio LVL |
Intensità |
— |
Durata |
Fino al 31.12.2010 |
Settore economico |
Industria manifatturiera |
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
Lauku atbalsta dienests, Republikas laukums 2 |
Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm
Data di adozione della decisione |
8.7.2010 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
N 205/10 |
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Stato membro |
Spagna |
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Regione |
Madrid |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Producción de cortometrajes — subvencionada por la Comunidad de Madrid |
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Base giuridica |
Ley 2/95, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid; Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones (Ley Estatal); Orden por la que se establecen las bases reguladores para la concesión de ayudas a empresas privadas dedicadas al sector audiovisual y cinematográfico; Proyecto de orden de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se convocan ayudas a la producción cinematográfica para el año 2010 |
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Tipo di misura |
Regime |
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Obiettivo |
Cultura |
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Forma dell'aiuto |
Sovvenzione a fondo perduto |
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Dotazione di bilancio |
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Intensità |
100 % |
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Durata |
28.11.2009-26.11.2010 |
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Settore economico |
Attività ricreative, culturali e sportive |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm
Data di adozione della decisione |
3.8.2010 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
N 331/10 |
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Stato membro |
Irlanda |
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Regione |
— |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Transfer of the first tranche of assets to NAMA |
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Base giuridica |
National Asset Management Agency Act 2009 |
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Tipo di misura |
Regime |
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Obiettivo |
Rimedio a un grave turbamento dell'economia |
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Forma dell'aiuto |
Altre forme di apporto di capitale |
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Dotazione di bilancio |
[…] (1) |
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Intensità |
— |
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Durata |
26.2.2010-26.2.2011 |
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Settore economico |
Intermediazione finanziaria |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm
Data di adozione della decisione |
21.9.2010 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
N 347/10 |
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Stato membro |
Irlanda |
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Regione |
— |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Prolongation of the guarantee for certain short-term liabilities and interbank deposits |
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Base giuridica |
The Credit Institutions (Financial Support) Act 2008 as amended |
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Tipo di misura |
Regime |
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Obiettivo |
Rimedio a un grave turbamento dell'economia |
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Forma dell'aiuto |
Garanzia |
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Dotazione di bilancio |
[…] (2) |
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Intensità |
— |
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Durata |
30.9.2010-31.12.2010 |
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Settore economico |
Intermediazione finanziaria |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm
(1) Informazioni riservate.
(2) Informazioni riservate.
5.2.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 37/5 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.5932 — News Corp/BSkyB)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2011/C 37/02
In data 21 dicembre 2010 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32010M5932. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
5.2.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 37/5 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.6100 — Gilde/Parcom/Gamma)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2011/C 37/03
In data 28 gennaio 2011 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32011M6100. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Consiglio
5.2.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 37/6 |
Avviso all'attenzione delle persone cui si applicano le misure previste dalla decisione 2011/72/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 101/2011 del Consiglio concernenti misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia
2011/C 37/04
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone che figurano nell'allegato della decisione 2011/72/PESC del Consiglio (1), modificata dalla decisione 2011/79/PESC (2), e nell'allegato I del regolamento (UE) n. 101/2011 del Consiglio (3), che impongono misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia.
Il Consiglio dell'Unione europea ha stabilito che le persone che figurano nei suddetti allegati dovranno essere incluse nell'elenco delle persone che sono oggetto delle misure restrittive contemplate dalla decisione 2011/72/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 101/2011.
Si richiama l'attenzione delle persone e delle entità in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 101/2011, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 4 del regolamento).
Le persone e le entità in questione possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include negli elenchi summenzionati, al seguente indirizzo:
Consiglio dell'Unione europea |
Segretariato generale |
Rue de la Loi/Wetstraat 175 |
1048 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
Si richiama inoltre l'attenzione delle persone interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell’Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma e all’articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
(1) GU L 28 del 2.2.2011, pag. 62.
(2) GU L 31 del 5.2.2001, pag. 40.
(3) GU L 31 del 5.2.2001, pag. 1.
Commissione europea
5.2.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 37/7 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
4 febbraio 2011
2011/C 37/05
1 euro =
|
Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,3631 |
JPY |
yen giapponesi |
111,42 |
DKK |
corone danesi |
7,4544 |
GBP |
sterline inglesi |
0,84720 |
SEK |
corone svedesi |
8,8185 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,2954 |
ISK |
corone islandesi |
|
NOK |
corone norvegesi |
7,8075 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
24,018 |
HUF |
fiorini ungheresi |
270,35 |
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
LVL |
lats lettoni |
0,7015 |
PLN |
zloty polacchi |
3,9008 |
RON |
leu rumeni |
4,2640 |
TRY |
lire turche |
2,1736 |
AUD |
dollari australiani |
1,3406 |
CAD |
dollari canadesi |
1,3448 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
10,6124 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,7685 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,7362 |
KRW |
won sudcoreani |
1 505,75 |
ZAR |
rand sudafricani |
9,9353 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
8,9760 |
HRK |
kuna croata |
7,4220 |
IDR |
rupia indonesiana |
12 210,64 |
MYR |
ringgit malese |
4,1302 |
PHP |
peso filippino |
59,575 |
RUB |
rublo russo |
40,0029 |
THB |
baht thailandese |
41,997 |
BRL |
real brasiliano |
2,2718 |
MXN |
peso messicano |
16,3538 |
INR |
rupia indiana |
62,1540 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
Europol
5.2.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 37/8 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’EUROPOL
che modifica la decisione del consiglio di amministrazione dell’Europol del 16 novembre 1999 concernente le imposte sugli stipendi e sugli emolumenti versati al personale dell’Europol a profitto dell’Europol e adotta le condizioni e le procedure stabilite dall’Europol per l’adeguamento degli importi citati nell’allegato alla stessa
2011/C 37/06
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’EUROPOL,
vista la decisione del Consiglio del 6 aprile 2009 che istituisce l’Ufficio europeo di polizia (in appresso «Europol») basata sull’articolo 30, paragrafo 1, lettera b), sull’articolo 30, paragrafo 2) e sull’articolo 34, paragrafo 2, lettera c) del trattato sull’Unione europea (1) (in appresso «decisione Europol») e in particolare l’articolo 57, paragrafo 5, l’articolo 62 e l’articolo 63,
visto il protocollo redatto sulla base dell’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea e dell’articolo 41, paragrafo 3, della convenzione Europol, relativo ai privilegi e alle immunità dell’Europol, dei membri dei suoi organi, dei suoi vicedirettori e agenti (2) (in appresso «Protocollo»), e in particolare l’articolo 10,
vista la decisione del consiglio di amministrazione del 16 novembre 1999 che adotta le condizioni e le procedure stabilite dall’Europol riguardanti l’imposta sugli stipendi e sugli emolumenti versati al personale dell’Europol a profitto dell’Europol (3),
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 5, della decisione Europol, lo statuto del personale applicabile ai dipendenti dell’Europol (4) e gli altri strumenti pertinenti continuano ad applicarsi ai membri del personale che non sono assunti a norma dell’articolo 57, paragrafo 2, della decisione Europol. |
(2) |
Fino al 2009, l’adeguamento annuale degli stipendi veniva effettuato a norma dell’articolo 44 dello statuto del personale Europol, applicando una formula approvata dal consiglio di amministrazione che tiene conto di due componenti:
|
(3) |
L’articolo 57, paragrafo 5, della decisione Europol prevede che, in deroga al capitolo 5 dello statuto del personale Europol, al personale dell’Europol si applica l’aliquota percentuale dell’adeguamento annuale delle retribuzioni decisa dal Consiglio a norma dell’articolo 65 dello statuto del personale delle Comunità europee (5). |
(4) |
L’articolo 57, paragrafo 5, della decisione Europol riguarda esclusivamente elementi della retribuzione del personale di cui al capitolo 5 (articoli 43-55) dello statuto del personale Europol e non si estende a imposte applicabili a stipendi ed emolumenti pagati a membri del personale dell’Europol soggetti allo statuto del personale Europol a profitto dell’Europol. |
(5) |
In considerazione della procedura modificata prevista all’articolo 57, paragrafo 5, della decisione Europol concernente l’adeguamento della retribuzione, è auspicabile adeguare le condizioni e le procedure per l’applicazione delle imposte agli stipendi ed emolumenti versati al personale dell’Europol soggetto allo statuto del personale Europol, eccettuati gli agenti locali, in conformità del sopra citato articolo 10 del Protocollo. |
(6) |
L’adeguamento annuale delle retribuzioni previsto all’articolo 57, paragrafo 5, della decisione Europol è stato attuato per la prima volta dall’Europol con effetto retroattivo il 1o luglio 2009 secondo le cifre stabilite nel regolamento (CE) n. 1296/2009 del Consiglio del 23 dicembre 2009 che adegua le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea e i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e pensioni. Il metodo di calcolo dell’adeguamento annuale per il personale dell’Europol soggetto allo statuto del personale Europol è stato presentato al consiglio di amministrazione in occasione della sua riunione del 24 marzo 2010 (come indicato nell’allegato alla presente decisione). |
(7) |
L’imposta applicabile al personale dell’Europol soggetto allo statuto del personale Europol dovrebbe essere modificata al fine di rispecchiare l’adeguamento delle retribuzioni attuato ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 5, della decisione Europol. |
(8) |
L’adeguamento dei valori citati all’articolo 4 dell’allegato alla decisione del consiglio di amministrazione dell’Europol del 16 novembre 1999 si limita a un adattamento tecnico in linea con la percentuale utilizzata per l’adeguamento delle retribuzioni ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 5, della decisione Europol. |
(9) |
Il direttore dell’Europol dovrebbe essere autorizzato ad adeguare ogni anno i valori menzionati nell’articolo 4 dell’allegato alla decisione del consiglio di amministrazione dell’Europol del 16 novembre 1999, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Con effetto dal 1o luglio 2009:
— |
l’importo indicato nella prima frase dell’articolo 4 dell’allegato alla decisione del consiglio di amministrazione dell’Europol del 16 novembre 1999 è sostituito con l’importo di 119,16 EUR, |
— |
gli importi in euro della tabella contenuta nell’articolo 4 dell’allegato alla decisione del consiglio di amministrazione dell’Europol del 16 novembre 1999 sono sostituiti come segue:
|
Articolo 2
La decisione del consiglio di amministrazione del 16 novembre 1999 viene modificata come segue:
dopo l’articolo 3, è aggiunto il seguente articolo 3 bis:
«Successivamente all’adeguamento delle retribuzioni deciso ogni anno dal Consiglio in conformità dell’articolo 65 dello statuto dei funzionari dell’Unione europea, il direttore dell’Europol provvede ad adeguare, per la prima volta con effetto dal 1o luglio 2010 e successivamente su base annua, gli importi indicati nell’articolo 4 dell’allegato alla presente decisione con la medesima percentuale applicata ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 5, della decisione del Consiglio del 6 aprile 2009 che istituisce l’Ufficio europeo di polizia (6). Gli importi stabiliti in conformità del presente articolo sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla sua adozione da parte del consiglio di amministrazione.
Fatto a L’Aia, addi 14 ottobre 2010.
Francisco José ARANDA
Per il consiglio di amministrazione
Il presidente
(1) GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37.
(2) GU C 221 del 19.7.1997, pag. 2.
(3) GU C 65 del 28.2.2001, pag. 6.
(4) Atto del Consiglio del 3 dicembre 1998 che stabilisce lo statuto del personale applicabile ai dipendenti dell’Europol (GU C 26 del 30.1.1999, pag. 23).
(5) Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).
(6) Cfr. nota 1.»
ALLEGATO
Adeguamento degli stipendi di base e delle indennità applicabili al personale dell’Europol soggetto allo statuto del personale Europol ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 5, della decisione del Consiglio con effetto dal 1o luglio 2009
Ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 5, della decisione Europol, in deroga al capitolo 5 dello statuto del personale Europol, al personale dell’Europol si applica l’aliquota percentuale dell’adeguamento annuale delle retribuzioni decisa dal Consiglio a norma dell’articolo 65 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee (1); quindi, con effetto dal 1o luglio 2009, per il personale dell’Europol soggetto allo statuto del personale Europol:
a) |
all’articolo 45 dello statuto del personale Europol la tabella degli stipendi base mensili è sostituita dalla seguente (aumento dell’1,85 %):
|
b) |
all’articolo 59, paragrafo 3, dello statuto del personale Europol l’importo «1 049,20 EUR» è sostituito da «1 068,61 EUR»; |
c) |
all’articolo 59, paragrafo 3, dello statuto del personale Europol l’importo «2 098,39 EUR» è sostituito da «2 137,21 EUR»; |
d) |
all’articolo 60, paragrafo 1, dello statuto del personale Europol l’importo «279,80 EUR» è sostituito da: «284,98 EUR»; |
e) |
all’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato 5 allo statuto del personale Europol, l’importo «292,50 EUR» è sostituito da: «297,91 EUR»; |
f) |
all’articolo 3, paragrafo 1, dell’allegato 5 allo statuto del personale Europol, l’importo «12 717,53 EUR» è sostituito da: «12 952,80 EUR»; |
g) |
all’articolo 3, paragrafo 1, dell’allegato 5 allo statuto del personale Europol, l’importo «2 861,45 EUR» è sostituito da: «2 914,39 EUR»; |
h) |
all’articolo 3, paragrafo 2, dell’allegato 5 allo statuto del personale Europol, l’importo «17 168,67 EUR» è sostituito da: «17 486,29 EUR»; |
i) |
all’articolo 4, paragrafo 1, dell’allegato 5 allo statuto del personale Europol, l’importo «1 271,76 EUR» è sostituito da: «1 295,29 EUR»; |
j) |
all’articolo 4, paragrafo 1, dell’allegato 5 allo statuto del personale Europol, l’importo «953,84 EUR» è sostituito da: «971,49 EUR»; |
k) |
all’articolo 4, paragrafo 1, dell’allegato 5 allo statuto del personale Europol, l’importo «635,87 EUR» è sostituito da: «647,63 EUR»; |
l) |
all’articolo 4, paragrafo 1, dell’allegato 5 allo statuto del personale Europol, l’importo «508,69 EUR» è sostituito da: «518,10 EUR»; |
m) |
all’articolo 5, paragrafo 3, dell’allegato 5 allo statuto del personale Europol, l’importo «1 794,70 EUR» è sostituito da: «1 827,90 EUR»; |
n) |
all’articolo 5, paragrafo 3, dell’allegato 5 allo statuto del personale Europol, l’importo «2 392,94 EUR» è sostituito da: «2 437,21 EUR»; |
o) |
all’articolo 5, paragrafo 3, dell’allegato 5 allo statuto del personale Europol, l’importo «2 991,17 EUR» è sostituito da: «3 046,51 EUR». |
Il coefficiente correttore stabilito all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1296/2009 del Consiglio per i Paesi Bassi (109,3) non si applica interamente agli stipendi del personale soggetto allo statuto del personale Europol. Si applica invece solo il rapporto tra questo coefficiente correttore e quello stabilito per l’anno precedente (109,1) per rispecchiare l’evoluzione del costo della vita nei Paesi Bassi.
Al fine di determinare il coefficiente correttore per la Francia e per gli Stati Uniti (Washington) si applica la differenza tra il coefficiente al 1o luglio 2009 come stabilito nel regolamento del Consiglio [115,8 per la Francia e 87,4 per gli Stati Uniti (Washington)] (2) e il coefficiente dei Paesi Bassi al 1o luglio 2007 (109,1). Pertanto, con effetto dal 1o luglio 2009 i coefficienti correttori sono i seguenti:
— |
Paesi Bassi 100,18, |
— |
Francia 106,14, |
— |
Stati Uniti (Washington) 80,11. |
Il risultato dell’applicazione del coefficiente correttore è soggetto a imposizione come stabilito dall’articolo 1 della presente decisione.
(1) Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).
(2) Regolamenti (CE) n. 613/2009 (GU L 181 del 14.7.2009, pag. 1) e (UE) n. 768/2010 del Consiglio (GU L 228 del 31.8.2010, pag. 1).
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
5.2.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 37/12 |
Aggiornamento dell'elenco dei valichi di frontiera di cui all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU C 316 del 28.12.2007, pag. 1; GU C 134 del 31.5.2008, pag. 16; GU C 177 del 12.7.2008, pag. 9; GU C 200 del 6.8.2008, pag. 10; GU C 331 del 31.12.2008, pag. 13; GU C 3 dell'8.1.2009, pag. 10; GU C 37 del 14.2.2009, pag. 10; GU C 64 del 19.3.2009, pag. 20; GU C 99 del 30.4.2009, pag. 7; GU C 229 del 23.9.2009, pag. 28; GU C 263 del 5.11.2009, pag. 22; GU C 298 dell'8.12.2009, pag. 17; GU C 74 del 24.3.2010, pag. 13; GU C 326 del 3.12.2010, pag. 17; GU C 355 del 29.12.2010, pag. 34; GU C 22 del 22.1.2011, pag. 22)
2011/C 37/07
La pubblicazione dell'elenco dei valichi di frontiera di cui all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), si basa sulle informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione a norma dell'articolo 34 del codice frontiere Schengen.
Oltre alle pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale, sul sito web della direzione generale degli Affari interni è possibile consultare un aggiornamento periodico.
POLONIA
Modifica le informazioni pubblicate nella GU C 316 del 28.12.2007
Frontiere terrestri
Nuovo valico di frontiera:
— |
Grzechotki–Mamonowo II. |
Frontiere aeree
Il seguente valico è soppresso:
— |
Lubin. |
5.2.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 37/13 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001
2011/C 37/08
Aiuto n.: XA 69/10.
Stato membro: Spagna.
Regione: Comunità autonoma delle Canarie.
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Ayudas urgentes y de carácter excepcional para reparar los daños producidos por las lluvias en el Archipiélago los días 31 de enero y 1 y 2 de febrero de 2010, previstas en el artículo 6, del Decreto no 12/2010, a excepción de las relativas a la reparación de daños en infraestructuras de industrialización y comercialización de productos agrícolas de las entidades comercializadoras (apartado 4 del artículo 6) que se acogen al Reglamento (CE) no 1998/2006, «de mínimis».
Base giuridica: Artículo 6 del Decreto Territorial no 12/2010, de 4 de febrero, de ayudas y medidas urgentes y de carácter excepcional para reparar los daños producidos por las lluvias en el Archipiélago los días 31 de enero y 1 y 2 de febrero de 2010 (B.O.C. no 26 de 9 de febrero de 2010), a excepción de las destinadas a la reparación de daños en infraestructuras de industrialización y comercialización de productos agrícolas de las entidades comercializadoras que se acogen como ya se ha señalado al Reglamento (CE) no 1998/2006, «de mínimis».
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: Quattrocentomila euro (400 000 EUR).
Intensità massima di aiuti: Conformemente alle disposizioni dell'articolo 6 del summenzionato decreto n. 12/2010 del 4 febbraio 2010, l'importo degli aiuti può interessare fino al 90 % dei danni subiti; tale percentuale sarà definita, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 6, lettera d), del predetto decreto, sulla base di una relazione sui danni subiti, stilata dal servizio responsabile del Consiglio insulare competente. L'aiuto non potrà in alcun caso eccedere la differenza tra il valore del danno prodotto e l'importo di altri aiuti o indennizzi compatibili o complementari che possono essere concessi, per gli stessi motivi, da altre amministrazioni, da enti pubblici nazionali o internazionali, o da qualsiasi soggetto finanziato con fondi pubblici o privati, o erogati nell'ambito di polizze assicurative.
Nel caso di aiuti per danni causati ai mezzi di produzione e alle infrastrutture nel settore agricolo, previsti all'articolo 6, paragrafo 4, del decreto n. 12/2010 del 4 febbraio 2010, la stima del danno è calcolata applicando la percentuale del danno stimato al costo approvato dalla direzione generale dell'Agricoltura in base alle tabelle stabilite a tal fine.
Tale compensazione sarà tuttavia ridotta al 50 % nel caso in cui l'imprenditore agricolo o l'allevatore non abbia sottoscritto una polizza assicurativa per assicurare almeno il 50 % della produzione media annuale, in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli.
La percentuale del finanziamento degli aiuti può pertanto essere ridotta per tutti i richiedenti fino all'esaurimento dei finanziamenti disponibili, qualora l'aiuto dovesse rivelarsi insufficiente per soddisfare tutte le richieste.
Data di applicazione: A partire dalla data di applicazione dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, conformemente alla nona disposizione integrativa del decreto n. 12/2010 del 4 febbraio 2010, che definisce una condizione sospensiva degli aiuti disciplinati dall'articolo 6 del suddetto decreto, fatti salvi quelli destinati a compensare i danni alle infrastrutture di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli delle imprese di commercializzazione (articolo 6, paragrafo 5, del decreto n. 167/2009), ammissibili ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore («de minimis»).
Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2010 o fino all'esaurimento dei fondi destinati a finanziare l'aiuto suddetto (400 000 EUR).
Obiettivo dell'aiuto: Gli obiettivi previsti sono quelli fissati dal Decreto n. 12/2010 e quelli conformi al disposto dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione.
L'intensità lorda degli aiuti non deve superare l'80 %, e il 90 % nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005, designate dagli Stati membri in conformità degli articoli 50 e 94 dello stesso regolamento, della riduzione del reddito proveniente dalla vendita dei prodotti causata dalle avversità atmosferiche. La riduzione di reddito è calcolata sottraendo:
Dall'importo massimo dei costi ammessi a beneficiare degli aiuti a norma del paragrafo 1 devono essere dedotti:
Ai sensi dell'articolo 6 del Decreto n. 12/2010 del 25 febbraio 2010, si sovvenziona quanto segue.
a) |
in relazione agli allevamenti, le perdite derivanti dai danni subiti nelle zone utilizzate per l'allevamento, a patto che gli animali di detti allevamenti siano coperti da una delle assicurazioni previste nel piano di assicurazioni agricole combinate; |
b) |
le perdite registrate nelle produzioni agricole e zootecniche per le quali, alla data del sinistro, non ha ancora avuto inizio il periodo d'applicazione dell'assicurazione corrispondente, a condizione che tale assicurazione sia stata sottoscritta nella campagna precedente; |
c) |
i danni non coperti dal piano di assicurazioni agricole combinate per le produzioni agricole e zootecniche che, alla data del sinistro, erano coperte da una polizza assicurativa nell'ambito di detto piano; |
d) |
i danni subiti dalle produzioni agricole e zootecniche che non rientrano nel Piano di assicurazioni agricole combinate in vigore, salvo se garantite da un'altra modalità assicurativa. |
Le perdite subite dalle aziende zootecniche a seguito dei danni causati alle zone utilizzate per l'allevamento sono compensate con un indennizzo per le spese straordinarie sostenute per l'alimentazione degli animali.
L'importo dell'indennizzo da corrispondere per le produzioni agricole è calcolato sulla base di una stima delle perdite in relazione alla produzione prevista per la campagna in corso. A tal fine si tiene conto per quanto possibile delle condizioni e procedure stabilite dal sistema di assicurazioni agricole.
Gli aiuti previsti per le produzioni agricole e zootecniche sono destinati ai titolari delle aziende agricole che hanno subito perdite pari o superiori al 30 % della produzione;
Settore economico:
— |
Per la produzione zootecnica: caprini, avicunicoli e apicoltura, |
— |
Per la produzione vegetale: prodotti ortofrutticoli, frutta subtropicale (banana, papaya, avocado …), prodotti della vite, ortaggi (patate) e ornamentali. |
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (Dirección General de Agricultura) |
Avda. José Manuel Guimerá, 10 |
Edificio de Servicios Múltiples II, Planta 3a |
38071 Santa Cruz de Tenerife |
ESPAÑA |
Sito web: http://www.gobcan.es/agricultura/otros/reglamento_CE_pynes.htm
Altre informazioni: —
Aiuto n.: XA 150/10.
Stato membro: Francia.
Regione: Département de l’Ain.
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Appui technique à l’amélioration des performances des filières (Ain).
Base giuridica: Articles L 1511-2, L 3231-2 et 3232-1 du code général des collectivités territoriales; délibération du Conseil général de l’Ain.
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 440 000 EUR.
Intensità massima di aiuti: 80 %.
Il tasso d'aiuto, in base ai tipi di azione, sarà il seguente:
50 % per i decaloghi di buone pratiche e l'assistenza tecnica ai produttori di latte,
70 % per il sostegno tecnico al miglioramento delle produzioni standard (articolo 15),
80 % per il sostegno tecnico al miglioramento della produzione di prodotti agricoli di qualità (articolo 14).
Data di applicazione: A decorrere dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione sul sito della direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione.
Durata del regime o dell'aiuto individuale: Entro e non oltre il 31 dicembre 2013.
Obiettivo dell'aiuto: La misura si inserisce nell'ambito degli articoli 14 e 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006 («Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo»).
Questo programma di aiuti intende migliorare le produzioni agricole nel dipartimento dell’Ain mediante sovvenzioni per la preparazione di decaloghi di buone pratiche e per la messa a disposizione di assistenza tecnica. Il dipartimento sovvenziona il sostegno agli allevamenti, preparando gli agricoltori alla registrazione DOC oppure mettendo a punto norme a livello del dipartimento.
Sostegno all'applicazione di decaloghi di buone pratiche:
le misure di promozione ed il sostegno tecnico sono utili strumenti per far sì che gli allevatori aderiscano al decalogo nazionale di buone pratiche zootecniche. Lo scopo è dare impulso a queste campagne di sensibilizzazione degli allevatori, di formazione e di animazione di un gruppo di esperti nel settore lattiero-caseario o nel controllo del latte nonché di gruppi di lavoro incaricati — a livello regionale e nazionale — dell'adeguamento ai nuovi sviluppi e, infine, collaborare ad una gestione informatica efficace delle visite ispettive.
Sostegno tecnico al miglioramento dei risultati: questo aiuto consiste nel sostenere le iniziative che possono assumere varie forme:
sostegno agli agricoltori attivi nella produzione di prodotti tutelati da una DOC o da un marchio dipendente da un determinato disciplinare, in base alle tematiche identificate,
sostegno all'elaborazione di un sistema di riferimenti tecnici (e di un sistema genetico per le imprese zootecniche), alla raccolta di dati tecnico-economici durante sessioni di formazione destinate agli agricoltori affinché questi ultimi possano trarre vantaggio dai più recenti progressi realizzati sotto il profilo tecnico nei rispettivi settori (bovino, ovino, caprino, avicolo, suino, equino, orticolo e biologico),
sostegno all'elaborazione di un sistema di riferimento in materia di alimentazione onde valorizzare il potenziale foraggero e limitare il livello di residui azotati nell'ambiente mediante analisi affidabili dell'urea realizzate mediante infrarossi. I risultati consentiranno di fornire consigli tecnici adeguati ad un'alimentazione efficiente ed equilibrata per ottimizzare le funzioni digestive dei ruminanti e la produzione di latte,
sostegno specifico agli allevatori mediante azioni relative alla messa a punto di un metodo semplice di follow-up tale da ridurre la durata dell'allevamento delle giovenche a due anni (cfr. tabella di riferimento), alla determinazione del tenore di omega 3 del latte secondo il metodo di alimentazione effettuato mediante misurazioni ad infrarossi, unitamente ad un sistema di riferimento, all'ottimizzazione della gestione dei pascoli allo scopo di diminuire i costi della produzione lattiera (sessioni di formazione, nei campi, con gli allevatori che possono diffondere le buone pratiche).
I servizi proposti saranno riservati:
alle aziende le cui dimensioni non superino quelle di una PMI secondo la definizione del diritto dell'UE [cfr. allegato I del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008],
alle aziende attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli,
alle aziende che non sono imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 244 dell'1.10.2004).
Settore economico: Tutti i settori agricoli del dipartimento (aziende agricole PMI).
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:
Monsieur le Président du Conseil général de l’Ain |
Direction de l’aménagement du territoire et de l’économie |
45 avenue Alsace-Lorraine |
01000 Bourg en Bresse |
FRANCE |
Sito web: http://www.ain.fr
http://www.ain.fr/jcms/int_50667/formulaires
http://www.ain.fr/upload/docs/application/msword/2010-07/b_ain_bue_a.t._ameliorperf_b2.doc
Altre informazioni: —
Aiuto n.: XA 210/10
Stato membro: Italia
Regione: Tutto il territorio nazionale
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Concessione di un contributo per la partecipazione del giovane imprenditore agricolo (o di un proprio collaboratore) a forum per lo scambio di conoscenze tra imprese, a concorsi, mostre e fiere.
Base giuridica: Legge 15 dicembre 1998, n. 441, recante «Norme per la diffusione e la valorizzazione dell’imprenditoria in agricoltura».
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), articolo 1, comma 1068 e comma 1074.
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: Spesa complessiva prevista 400 000,00 EUR.
Intensità massima di aiuti: 100 % dei costi ammissibili.
Data di applicazione: Dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione sul sito Internet della direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea.
Durata del regime o dell'aiuto individuale: L’aiuto sarà concesso fino al 31 dicembre 2013.
Obiettivo dell'aiuto: Incentivare la partecipazione di agricoltori e dei loro collaboratori a forum per lo scambio di conoscenze tra imprese, a concorsi, mostre e fiere ai sensi dell’articolo 15, comma 2, lettera d) del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001, pubblicato sulla GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3.
Settore economico: Imprenditoria giovanile in agricoltura.
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali |
Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità |
Direzione generale della competitività per lo sviluppo rurale |
Via XX Settembre 20 |
00187 Roma RM |
ITALIA |
Sito web: http://www.politicheagricole.gov.it/SviluppoRurale/GiovaniAgricoltura/default.htm
Altre informazioni: —
V Avvisi
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Consiglio
5.2.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 37/17 |
INVITO APERTO
Cooperazione europea nei settori della scienza e della tecnica (COST)
2011/C 37/09
La COST riunisce ricercatori ed esperti in vari paesi che lavorano su materie specifiche. La COST NON finanzia la ricerca in quanto tale, ma sostiene attività di collegamento in rete quali riunioni, conferenze, scambi scientifici a breve termine e azioni a largo raggio. Attualmente ricevono sostegno più di 280 reti scientifiche (azioni).
La COST invita a presentare proposte per azioni che contribuiscano allo sviluppo scientifico, tecnologico, economico, culturale e societale dell'Europa. Le proposte che svolgono un ruolo di precursore per altri programmi europei e/o che implicano le idee di ricercatori nella fase iniziale di ricerca sono particolarmente gradite.
Lo sviluppo di legami più forti tra ricercatori europei è essenziale per la creazione dello Spazio europeo della ricerca (SER). La COST incentiva in Europa reti di ricerca nuove, innovative, interdisciplinari e di ampio respiro. Le attività COST sono svolte da gruppi di ricerca allo scopo di rafforzare le fondamenta per creare l'eccellenza scientifica in Europa.
La COST è strutturata in nove vasti settori (biomedicina e scienze biologiche molecolari; chimica e scienze e tecnologie molecolari; scienza del sistema terrestre e gestione dell'ambiente; prodotti alimentari e agricoltura; foreste e relativi prodotti e servizi; persone, società, culture e salute; tecnologie dell'informazione e della comunicazione; materiali, fisica e nanoscienze; trasporti e sviluppo urbano). Il campo di applicazione previsto per ciascun settore è illustrato sul sito http://www.cost.eu
I candidati sono invitati a collocare il loro tema all'interno di un settore. Tuttavia, le proposte interdisciplinari che non corrispondono chiaramente ad un unico settore sono particolarmente gradite e saranno valutate separatamente.
Le proposte dovrebbero includere ricercatori provenienti da almeno cinque paesi della COST. È possibile prevedere la concessione di un sostegno finanziario di circa 100 000 EUR all'anno per un periodo di regola di 4 anni, in funzione del bilancio disponibile.
Le proposte saranno valutate in due fasi. Le proposte preliminari (al massimo 1 500 parole/3 pagine), presentate utilizzando il modello elettronico disponibile all'indirizzo http://www.cost.eu/opencall, dovrebbero fornire una sintesi della proposta e dell'impatto previsto. Le proposte non conformi ai criteri di ammissibilità della COST (per es. contenenti richieste di finanziamenti per la ricerca) saranno escluse. Le proposte ammissibili saranno valutate dai pertinenti comitati di settore conformemente ai criteri pubblicati sul sito http://www.cost.eu. I candidati che hanno presentato proposte preliminari selezionate saranno invitati a presentare una proposta completa. Le proposte complete saranno oggetto di una valutazione reciproca effettuata in base ai criteri che figurano all'indirizzo http://www.cost.eu/opencall. La decisione sarà di norma presa entro sei mesi dalla data limite di presentazione e le azioni dovrebbero iniziare entro il termine successivo di tre mesi.
La data limite di presentazione delle proposte preliminari è il 25 marzo 2011, ore 17.00 (ora di Bruxelles). Saranno ammesse 80 proposte complete al massimo, per la selezione finale di circa 30 nuove azioni, in funzione del bilancio disponibile. Le proposte complete saranno richieste entro il 13 maggio 2011 per essere presentate entro il 29 luglio 2011; le decisioni sono attese per dicembre 2011. La data prevista per la presentazione successiva è il 30 settembre 2011.
I candidati possono contattare il rispettivo coordinatore nazionale COST per ottenere informazioni e orientamenti — si veda http://www.cost.eu/cnc
Le proposte devono essere inviate elettronicamente al sito web dell'ufficio COST.
La COST riceve un sostegno finanziario per le sue attività di coordinamento dal programma quadro RST dell'UE. L'ufficio COST, istituito dalla Fondazione europea della scienza (FES) che agisce in qualità di agente operativo per la COST, fornisce e gestisce il segretariato amministrativo, scientifico e tecnico, per la COST, i settori e le azioni COST.
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
5.2.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 37/19 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.6101 — UPM/Myllykoski e Rhein Papier)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2011/C 37/10
1. |
In data 28 gennaio 2011 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione UPM Kymmene Corporation («UPM», Finlandia) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo esclusivo di Myllykoski Corporation («Myllykoski», Finlandia) e Rhein Papier GmbH («Rhein Papier», Germania) mediante acquisto di quote. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6101 — UPM/Myllykoski e Rhein Papier, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).
ALTRI ATTI
Commissione europea
5.2.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 37/20 |
Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari
2011/C 37/11
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (1). Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro un termine di sei mesi dalla data della presente pubblicazione.
DOCUMENTO UNICO
REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO
«
» (JINXIANG DA SUAN)
N. CE: CN-PGI-0005-0622-16.07.2007
IGP ( X ) DOP ( )
1. Denominazione:
«» (Jinxiang Da Suan)
2. Stato membro o paese terzo:
Cina
3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare:
3.1. Tipo di prodotto:
Classe 1.6. |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1:
Lo Jinxiang Da Suan è un tipo di aglio bianco locale coltivato nella contea di Jinxiang che presenta le seguenti caratteristiche: tunica di colore bianco brillante, forma appiattita regolare, 8-11 bulbilli nello strato esterno, sapore moderatamente piccante, calibro di 5-7 cm e peso di 40-80 gr.
3.3. Materie prime (solo per i prodotti trasformati):
—
3.4. Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale):
—
3.5. Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata:
3.5.1.
Innanzitutto il terreno viene arato ad una profondità di 20-25 cm al fine di assicurarne l’altezza, la sottigliezza, la permeabilità, la solidità e l’uniformità; successivamente vengono preparati solchi di 150-400 cm di ampiezza, delimitati da cumuli alti 10-30 cm e larghi 25-40 cm.
3.5.2.
Solo i bulbi caratterizzati da colore puro, di peso non inferiore a 5 gr, bulbilli non sovrapposti ed esenti da tracce di muffa, parassiti, lacerazioni, malattie e germogli, possono essere destinati alla semina. Prima dell’impianto, i bulbi da seme devono essere esposti al sole per 2-3 giorni.
3.5.3.
Il periodo della semina va dall’8 al 15 ottobre. Non possono essere piantati più di 350 000 bulbi per ettaro. Dopo l’impianto, i bulbi da seme devono essere ricoperti da uno strato di terreno di 1-1,5 cm di spessore.
3.5.4.
3.5.4.1. Fertilizzazione
La quantità di compost organico da distribuire sul terreno non deve essere inferiore a 67 500 kg/ha.
3.5.4.2. Copertura in film plastico
Dopo la semina i solchi vengono protetti da una copertura in film plastico, il quale viene perforato dall’agricoltore quando il germoglio sporge di 1-2 cm al di sopra della superficie.
3.5.4.3. Irrigazione
I bulbi possono essere innaffiati in momenti specifici durante la fase di crescita dell’anno successivo: a fine marzo, quando cominciano a diventare verdi, alla fine di aprile, quando gli scapi dell’aglio iniziano a crescere, e ai primi di maggio, quando i bulbi dell’aglio iniziano a formarsi in seguito alla raccolta degli scapi.
3.5.5.
L’aglio viene raccolto a metà maggio, quando le foglie della parte inferiore dello stelo appassiscono, solo 2-4 foglie rimangono verdi nella parte superiore dello stelo e quest’ultimo diventa morbido. L’aglio raccolto viene conservato mediante congelamento alla temperatura di – 2° ~ – 4° tra il 10 e il 30 luglio. Il periodo di conservazione non deve superare i 300 giorni.
3.6. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc.:
Le operazioni di classificazione, eliminazione dello scapo, sbucciatura, eliminazione dello stelo, controllo di qualità del prodotto semifinito, pesatura, confezionamento, stampa del codice di lavorazione e controllo di qualità del prodotto finito devono avvenire nella zona geografica delimitata.
L’aglio di Jinxiang viene confezionato in scatole di cartone biodegradabile che non presentano rischi o in reti biodegradabili per alimenti accompagnate da scatole in cartone a loro volta prive di rischi. Ai fini dell’imballaggio, i bulbi hanno dimensioni che vanno da 4,5-5 cm, 5-5,5 cm, 6-6,5 cm a 6,5 cm e oltre e un peso da 5 kg, 10 kg, 13 kg a 20 kg.
L’aglio destinato all’esportazione viene confezionato in scatole di cartone ondulato con una specifica di 40 × 30 × 20 cm o di 38 × 27 × 21 cm.
3.7. Norme specifiche in materia di etichettatura:
Le confezioni destinate alla vendita devono riportare l’etichetta recante la designazione dell’IGP nonché il nome delle regioni di coltivazione (contea di Jinxiang, provincia di Shandong), la denominazione del prodotto (aglio di Jinxiang), le specifiche del condizionamento, le specifiche relative alle dimensioni, il numero di autorizzazione del produttore, il marchio commerciale, il peso lordo, il peso netto, la data di produzione e la durata di conservazione.
4. Delimitazione concisa della zona geografica:
Il luogo di origine specifico dello Jinxiang Da Suan comprende le seguenti città: Jinxiang, Gaohe, Puji, Huji, Yangshan, Yushan, Mamiao, Jishu, Xinglong, Wangpi, Huayu, Sima e Xiaoyun, per una superficie globale di 885 chilometri quadrati.
La zona di produzione è delimitata in relazione alle condizioni del sub. Le proprietà del sub della regione di origine sono le seguenti:
1. |
lo strato superficiale è di tipo fluviale-aquico e presenta una tessitura franco-limosa o mediamente limosa; |
2. |
il valore pH del terreno, ad una profondità compresa tra 0 e 20 cm, è di 7-8; |
3. |
il contenuto di sostanze organiche nel suolo non è inferiore all’1,2 %. |
5. Legame con la zona geografica:
5.1. Specificità della zona geografica:
Nella regione di origine in cui viene coltivato l’aglio di Jinxiang si distinguono principalmente due tipi di rilievi geomorfologici: terreni in lieve pendenza e pendii gradualmente digradanti. Il terreno della regione, in cui si trovano anche alcuni bassopiani, è di tipo fluviale e fa parte della pianura alluvionale del fiume Giallo. La contea di Jinxiang presenta un ambiente favorevole alla produzione agricola e la qualità dell’aria, del suolo e dell’acqua è conforme alla norma NY/T744-2003, il requisito attestante che l’alimento è stato prodotto senza inquinare l’ambiente.
5.2. Specificità del prodotto:
Il bulbo dello Jinxiang Da Suan è di grandi dimensioni, ovvero ha un calibro di 5-7 cm, un peso di 40-80 gr e 8-11 bulbilli nello strato esterno. L’aglio, di forma appiattita regolare, presenta una tunica di colore bianco brillante e ha un sapore moderatamente piccante, in cui il contenuto di cellulosa non è superiore allo 0,7 % e lo zolfo totale non è inferiore allo 0,9 % mentre il tenore di acqua è pari o superiore al 60 %.
5.3. Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IP):
5.3.1.
Il seminativo predominante nella contea di Jinxiang è di tipo fluviale. La struttura del suolo superficiale è franco-limosa e mediamente limosa ed è caratterizzata da terreno sciolto, buona permeabilità, ottima capacità di trattenere acqua e compost e da un elevato contenuto di sostanze organiche. Grazie alle suddette caratteristiche, il terreno è adatto alla coltivazione di colture con un apparato radicale poco profondo, tra cui l’aglio, che in questo tipo di terreno può crescere bene e assumere una forma regolare.
5.3.2.
La contea di Jinxiang è situata nella zona temperata caratterizzata da un clima monsonico continentale semiumido e semiarido ed è contraddistinta da un sufficiente soleggiamento e da quattro stagioni diverse in cui l’inverno è secco e freddo, l’estate è calda e piovosa, l’autunno è fresco e la primavera è ventosa. Il periodo cruciale per la coltivazione dell’aglio va da marzo a maggio, quando l’escursione termica diurna può essere di 11-15°. Specialmente a maggio, la temperatura media supera i 20°, le ore medie di sole al giorno sono 8,4 e il tasso di soleggiamento è superiore al 60 %; inoltre, l’irraggiamento solare può raggiungere mediamente 14,88 kcal/cm2 nelle ore più calde.
Dal 10 dicembre al 10 febbraio dell’anno seguente la temperatura media è di circa 0,4° e la temperatura minima è superiore a – 7°, caratteristiche che permettono all’aglio di sopravvivere ai mesi invernali senza problemi. Un periodo di vernalizzazione più lungo, inoltre, favorisce la formazione di un maggior numero di bulbilli nell’aglio.
5.3.3.
La contea di Jinxiang vanta una lunga tradizione di coltivazione dell’aglio. Gli annali della contea riportano che l’aglio bianco di Jinxiang viene piantato fin dall’inizio della dinastia Han orientale, risalente a 2000 anni fa. La superficie destinata alla coltivazione di aglio era pari rispettivamente a circa 200 ettari all’inizio del secolo scorso, a 330-700 ettari alla metà del secolo scorso e in questo secolo è di 40 000 ettari.
Sulla base dell’ampia esperienza accumulata anno dopo anno nella coltivazione, essiccazione all’aria e lavorazione dell’aglio, è stato messo a punto un concetto avanzato di coltivazione dell’aglio, che prevede la selezione di bulbi da seme di prima scelta, semine poco profonde, la concimazione del terreno prima dell’impianto, annaffiature frequenti e la raccolta precoce in base alle condizioni meteorologiche. Affinché l’aglio mantenga il colore bianco brillante originale, vengono utilizzati vassoi di bambù, che ne consentono la completa e omogenea essiccazione. È stato inoltre inventato un coltello arcuato al fine di migliorare la qualità dell’aglio durante la lavorazione.
5.3.4.
Lo Jinxiang Da Suan ha vinto la medaglia d’argento alla prima Esposizione agricola cinese del 1992, che è il premio più prestigioso ricevuto finora dall’aglio bianco cinese, e ha ottenuto la certificazione di classe «A» per la produzione di alimenti biologici rilasciata dal ministero dell’Agricoltura nell’ottobre 1996. Il distretto di produzione di aglio di 20 000 ettari della contea di Jinxiang è stato designato dal ministero dell’Agricoltura come «Base di produzione in quanto norma nazionale per la produzione di alimenti biologici» mentre il commercio di aglio di Jinxiang è stato denominato «Commercio all’ingrosso centrale dei prodotti agricoli freschi» dal ministero dell’Agricoltura nel 2006. Venti società di importazione/esportazione della contea hanno ottenuto la certificazione Globalgap (Europa) per la loro base di produzione di aglio di 700 ettari. La produzione annua dei 40 000 ettari destinati alla coltivazione di aglio è pari a 700 000 tonnellate, che rappresentano circa un quarto della produzione totale di aglio in Cina.
Riferimento alla pubblicazione del disciplinare:
—
(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.
5.2.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 37/24 |
Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari
2011/C 37/12
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (1). Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione.
DOCUMENTO UNICO
REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO
«COPPA DI PARMA»
N. CE: IT-PGI-0005-0602-04.05.2007
IGP ( X ) DOP ( )
1. Denominazione:
«Coppa di Parma»
2. Stato membro o paese terzo:
Italia
3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare:
3.1. Tipo di prodotto:
Classe 1.2. |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc.) |
3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1:
All’atto dell’immissione al consumo la «Coppa di Parma» IGP si presenta di forma cilindrica non schiacciata. Le dimensioni variano da 25 a 40 cm circa di lunghezza, e il peso non deve essere inferiore a 1,3 Kg. Al taglio la fetta non deve presentare parti grasse di colore giallo o molle, indici di cattiva maturazione, non debbono essere presenti muffe all’interno. La «Coppa di Parma» IGP presenta inoltre le seguenti caratteristiche:
|
Organolettiche: il sapore tipico di un prodotto carneo con sufficiente degradazione proteolitica sulla parte magra e lipolitica nella parte grassa, dovute ad una buona stagionatura, non presenta sapori estranei di acido fenico, farina di pesce o altro, ed ha un giusto grado di sapidità; l’odore e il profumo di una gradevole fragranza caratteristica del prodotto, sono rilevanti mediante steccatura con osso di cavallo sulle parti grasse e non su quelle magre, vicino alla vena principale; la consistenza al tatto e al taglio media, facilità nel distacco del budello, non mostra untuosità o patina superficiale, presenta omogeneità tra le parti interne ed esterne, indice dell’avvenuta graduale disidratazione e stagionatura; il colore della fetta privo di macchie e uniforme; di colore rosso nella parte magra e tendenzialmente roseo nella parte grassa. La«Coppa di Parma»è un prodotto che prevede un periodo di stagionatura di minimo 60 giorni. |
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Chimiche e chimico-fisiche:
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Parametri microbiologici:
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Gli ingredienti impiegati per la preparazione della «Coppa di Parma» sono sale in percentuale da 2,6 a 3,5 e aromi naturali, e/o pepe e/o eventuali altre spezie. Possono essere inoltre impiegati: vino, destrosio e/o fruttosio e/o saccarosio, secondo le disposizioni di legge, colture starter secondo buona prassi, nitrito di sodio/potassio, nitrato di sodio/potassio, acido ascorbico e il suo sale, secondo le disposizioni di legge.
3.3. Materie prime (solo per i prodotti trasformati):
Per la preparazione della Coppa di Parma risulta fondamentale il tradizionale utilizzo di carni provenienti dal tipico suino pesante italiano. Questo suino tipico dell’Italia centrosettentrionale presenta infatti una determinata genetica e viene allevato per almeno 9 mesi in condizioni particolari che gli consentono di raggiungere pesi elevati e di avere carni con un elevato tenore di grasso intramuscolare ed elevati livelli di enzimi, in particolare le catepsine, che risultano fondamentali per la stagionatura della Coppa di Parma.
La «Coppa di Parma» IGP è ottenuta dalla carne di suino come sotto descritta:
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sono ammessi gli animali, in purezza o derivati, delle razze tradizionali di base Large White e Landrace, così come migliorate dal Libro Genealogico Italiano, |
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sono altresì ammessi gli animali derivati dalla razza Duroc, così come migliorata dal Libro Genealogico Italiano, |
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sono inoltre ammessi gli animali di altre razze, meticci e ibridi, purché provengano da schemi di selezione o incrocio attuati con finalità non incompatibili con quelle del Libro Genealogico Italiano per la produzione del suino pesante italiano, |
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in osservanza alla tradizione, restano comunque esclusi i portatori di caratteri antitetici, con particolare riferimento alla sensibilità agli stress (PSS), oggi rilevabili obiettivamente anche sugli animali «post mortem» e sui prodotti stagionati, |
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sono comunque esclusi gli animali in purezza delle razze Landrace Belga, Hampshire, Pietrain, Duroc e Spotted Poland, |
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i tipi genetici utilizzati devono assicurare il raggiungimento di pesi elevati con buone efficienze e, comunque, un peso medio per partita (peso vivo) di chilogrammi 160 più o meno 10 %, |
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l’età minima di macellazione è di nove mesi, |
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e’ esclusa l’utilizzazione di verri e scrofe, |
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i suini devono essere macellati in ottimo stato sanitario e perfettamente dissanguati. |
I tagli di carne utilizzati nella produzione della «Coppa di Parma» IGP sono costituiti dalla porzione muscolare del collo, aderente alle vertebre cervicali e parte delle toraciche (massa muscolare compresa nella doccia formata dalle apofisi spinose, dai corpi vertebrali e dalle apofisi traverse).
Le carni utilizzate non devono aver subito alcun processo di congelamento.
3.4. Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale):
Devono essere rispettate dettagliate regole sull’impiego e la composizione della razione alimentare. L'alimentazione dei suini si articola in due fasi ed è basata prevalentemente sulla produzione cerealicola e sui sottoprodotti della attività casearia. L’alimento, a base di cereali, è preferibilmente presentato in forma liquida (broda o pastone) e, per tradizione, con siero di latte. Nello specifico l’alimentazione è così costituita:
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fase fino a 80 chilogrammi di peso vivo: sono utilizzabili gli alimenti previsti per la successiva fase di ingrasso nonché quelli di seguito presentati in ordine decrescente. Farina di estrazione di soia; silomais; semola glutinata di mais e/o corn gluten feed; carrube denocciolate, distillers; lipidi con punto di fusione superiore a 36 °C; farina di pesce, lisati proteici; latticello. La presenza di sostanza secca da cereali non dovrà comunque essere inferiore al 45 % di quella totale, |
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fase di ingrasso: gli alimenti ammessi e riportati in ordine decrescente sono: Mais e pastone di granella e/o pannocchia; sorgo, orzo; frumento, triticale, avena e cereali minori; cruscami e altri prodotti della lavorazione del frumento; patata disidratata, polpe di bietola surpressate ed insilate, farina di estrazione di soia; farina di girasole; manioca, melasso, farina di estrazione di cocco, farina di estrazione di germe mais, pisello e/o altri semi di leguminose; polpe secche esauste di bietola; farina di sesamo; expeller di lino, marco mele e pere, buccette d'uva o di pomodori quali veicoli d'integratori, farina disidratata di medica, lievito di birra e/o di torula, lipidi con punto di fusione superiore a 40 gradi centigradi; siero di latte; latticello. La presenza di sostanza secca da cereali nella fase d’ingrasso non dovrà essere inferiore al 55 % di quella totale. |
3.5. Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata:
Le seguenti fasi della produzione della «Coppa di Parma» devono avvenire nell’area geografica delimitata:
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preparazione del taglio da destinare alla lavorazione, |
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salagione, che può essere effettuata sia manualmente che meccanicamente e può durare da 6 a 14 giorni, |
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insaccamento, che prevede l’utilizzo o di budello naturale per il prodotto destinato alla vendita tal quale e in tranci o di budello naturale ricostituito assemblando anche più pezzi anatomici in serie, per il prodotto destinato ad essere commercializzato previa affettatura, |
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legatura, che viene effettuata utilizzando o uno spago non a rete per il prodotto destinato alla vendita tal quale e in tranci, o una rete di corde elastiche per il prodotto destinato ad essere commercializzato previa affettatura, |
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stufatura per una durata compresa tra 8 e 10 ore, |
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asciugatura per una durata complessiva non inferiore a 15 giorni, |
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stagionatura per una durata minima compresa tra 60 e 90 giorni a seconda del peso della coppa. |
3.6. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc.:
Le operazioni di affettamento e confezionamento della «Coppa di Parma» IGP possono essere effettuate solo in strutture site nel territorio di produzione indicato al successivo punto 4 e sotto il controllo dell’organismo autorizzato secondo le modalità previste dal piano dei controlli.
Per la «Coppa di Parma» IGP, immessa al consumo per intera, l’affettatura non potrà essere effettuata che a livello di dettagliante al banco taglio e in presenza del consumatore finale.
Infatti per la delicatezza del prodotto, ricco di acidi grassi insaturi e povero di conservanti, e per la natura potenzialmente stressante delle fasi di taglio e confezionamento, è necessario che tali operazioni siano eseguite da personale dotato di specifica conoscenza del prodotto. In particolare è necessario che il tempo di permanenza della fetta a contatto con l’aria sia il più breve possibile, al fine di prevenire fenomeni di imbrunimento del colore.
3.7. Norme specifiche in materia di etichettatura:
La «Coppa di Parma» IGP può essere immessa al consumo: intero, con la sola etichetta; in trancio, sottovuoto o in atmosfera protettiva; affettato, sottovuoto o in atmosfera protettiva.
La denominazione «Coppa di Parma», seguita dalla menzione «Indicazione Geografica Protetta» o dall’acronimo «IGP» (tradotto nella lingua del Paese in cui il prodotto viene commercializzato) deve essere apposta sull’etichetta in caratteri chiari e indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra scritta che compare sulla stessa, seguita dal simbolo grafico comunitario e dal marchio aziendale.
4. Delimitazione concisa della zona geografica:
La zona di produzione della «Coppa di Parma» IGP è identificata dall’intero territorio amministrativo delle Province di Parma, Modena, Reggio Emilia, Mantova, Pavia, e dai comuni lungo la fascia del Po facenti parte del territorio amministrativo delle seguenti province:
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Lodi: Senna Lodigiano, Ospedaletto Lodigiano, Orio Litta, Livraga, Borghetto Lodigiano, Brembio, Segugnago, Somaglia, Casalpusterlengo, Cotogno, Gardamiglio, San Rocco al Porto, San Fiorano, S. Stefano Lodigiano, Cavacurta, Maleo, Corno Giovine, Corno Vecchio, Maccastorna, Meleti, Castelnuovo B. D’Adda, Caselle Landi, |
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Milano: San Colombano al Lambro, |
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Cremona: Pizzighettone, Crotta d’Adda, Spinadesco, Acquanegra Cremonese, Sesto ed Uniti, Cremona, Gerre de Caprioli, Stagno Lombardo, Pieve d’Olmi, San Daniele Po, Motta Baluffi, Torricella del Pizzo, Gussola, Casalmaggiore, Martignana Po, Rivarolo del Re, Scandolara Bovara, Casteldidone, Solarolo Rainerio, S. Giovanni in Croce, San Martino del Lago, Cingia de’ Botti, Cella Dati, Tornata, Calvatone, Piadina, Voltino, Derovere, Ca’ d’Andrea, Sospiro, Bonemerse, Malagnino, Pieve S. Giacomo, Torre de’ Picenardi, Drizzona, Isola Dovarese. |
Da un punto di vista geografico, l’areale di produzione è caratterizzato da zone collinari che degradano in pianura, estese fino alla fascia rivierasca settentrionale del fiume Po.
5. Legame con la zona geografica:
5.1. Specificità della zona geografica:
Il territorio di produzione della «Coppa di Parma» IGP, è contraddistinto dalla presenza di aree collinari e pianeggianti allo stesso tempo e dalla presenza di laghi e miniere di sale. Nelle colline parmigiane, è sempre stato possibile l’incontro tra la tecnologia della pianura ed il sale di Salsomaggiore. Infatti, anche per la presenza di tali miniere di sale, sin dal 1300, la salagione delle carni di maiale e la lavorazione delle stesse, ha portato alla produzione di prodotti riconosciuti sia a livello nazionale che internazionale. La «Coppa di Parma» nasce appunto in questo contesto, grazie alla formazione di maestranze nella zona che si sono specializzate nella sua produzione e che nel corso dei secoli hanno contribuito alla diffusione della sua ricetta oltre i confini del parmense consolidandosi anche nelle altre province indicate al punto 4.
5.2. Specificità del prodotto:
La «Coppa di Parma» IGP si distingue dagli altri prodotti della stessa categoria merceologica per il sapore tipico con il giusto grado di sapidità, per la consistenza media, per la sua omogeneità e magrezza, e per la sua colorazione uniforme, rossa nella parte magra e rosea nella parte grassa.
Altre caratteristiche che differenziano la «Coppa di Parma» da altre coppe prodotte nelle zone limitrofe sono la morbidezza della fetta e la scarsa rilevanza delle spezie adottate nella concia. Queste caratteristiche sono dovute al breve periodo di stagionatura e alla mancanza di una disciplina dettagliata sull’utilizzo delle spezie che permettono alla «Coppa di Parma» di mantenere un gusto e un profumo tipico della carne suina e una consistenza della fetta morbida.
5.3. Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP):
La reputazione della «Coppa di Parma» IGP è dimostrata da numerosi documenti recanti riferimenti e citazioni relative al prodotto in argomento.
Già alla fine del secolo XVII si trovano riferimenti alla «Coppa di Parma», quale «bondiola» o «salame investito», ovvero insaccato. All’inizio del 1700 la «Coppa di Parma» viene citata nelle memorie dei viaggiatori, quale prodotto tipico del luogo. In un inventario, redatto nel 1723 si enuncia che per poter entrare a far parte della corporazione dei «lardaroli» è necessario possedere un certo numero di salami e bondiole. Alla «Coppa di Parma» fa riferimento anche una stima degli ufficiali dell’arte dei lardaroli (1750) nonché una grida del 21 aprile 1764. Allo stesso periodo risalgono i contratti registrati dagli amministratori della Real Casa per la somministrazione dei generi alimentari delle Cucine Reali. Si hanno notizie certe sull’ammontare dei consumi di coppe e bondiole alla corte del Duca Don Ferdinando Borbone. Dal 1800 si hanno notizie delle quantità di coppe vendute nei mercati della zona, nel 1940 l’esportazione di coppe dalla Provincia di Parma ammontava a circa 200 pezzi.
La «Coppa di Parma» IGP deve le sue peculiari caratteristiche ad una serie di ben precisi collegamenti con l’ambiente, inteso in senso lato e comprensivo di fattori geografici naturali ed umani, che riguardano il maiale, la tecnologia di preparazione, gli ambienti di stagionatura e soprattutto il loro interagire. Una chiara linea unisce la produzione di «Coppa di Parma» IGP dalle sue origini fino ad oggi. L’industrializzazione della produzione di «Coppa di Parma» IGP è passata attraverso una fase di artigianato che ha mantenuto inalterate le caratteristiche tradizionali del prodotto. Il clima come le caratteristiche dell’aria (temperature e umidità) sono quelle tipiche della zona padano-collinare dove si è formato storicamente il prodotto «Coppa di Parma» IGP. L’area di provenienza della materia prima e di elaborazione è delimitata da quella effettivamente delineatasi e mantenutasi nel corso del tempo nel rispetto delle tradizioni che ne hanno determinato la fama.
La «Coppa di Parma» è tra i salumi più diffusi nell’area geografica ed è sempre presente nei listini dei prodotti proposti ai clienti dalle principali aziende salumiere presenti nell’area geografica. I produttori di «Coppa di Parma» sono soliti indicare nelle pubblicità commerciali tra le caratteristiche distintive la morbidezza delle sue fette che al taglio devono presentarsi morbide e mai secche a dimostrazione del rispetto dei brevi tempi di stagionatura e a garanzia del suo profumo tipico. La morbidezza delle sue carni rende la «Coppa di Parma» utilizzata come ingrediente di torte salate e pizze ripiene, così come testimoniato da alcune ricette nelle quali sono espliciti e ben evidenti i riferimenti a questa denominazione. Inoltre di notevole importanza è la presenza della «Coppa di Parma» negli stand dei produttori alle principali fiere agroalimentari del territorio.
Riferimento alla pubblicazione del disciplinare:
[Articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006]
Questa Amministrazione ha attivato la procedura nazionale di opposizione pubblicando la proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta «Coppa di Parma» nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile:
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sul seguente link http://www.politicheagricole.it/DocumentiPubblicazioni/Search_Documenti_Elenco.htm?txtTipoDocumento=Disciplinare%20in%20esame%20UE&txtDocArgomento=Prodotti%20di%20Qualit%E0>Prodotti%20Dop,%20Igp%20e%20Stg oppure |
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accedendo direttamente all’home page del sito del Ministero (http://www.politicheagricole.it) e cliccando poi su «Prodotti di Qualità» (a sinistra dello schermo) ed infine su «Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE [regolamento (CE) n. 510/2006]». |
(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.