ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.C_2011.035.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 35

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

54o anno
4 febbraio 2011


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2011/C 035/01

Comunicazione della Commissione relativa al quantitativo disponibile per il sottoperiodo di maggio 2011 nell'ambito di determinati contingenti aperti dall'Unione europea per prodotti del settore del riso

1

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2011/C 035/02

Tassi di cambio dell'euro

3

2011/C 035/03

Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti — Tasso di conversione delle monete in applicazione del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio

4

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2011/C 035/04

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

6

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

Commissione europea

2011/C 035/05

Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro del programma europeo congiunto di ricerca metrologica (EMPR)

11

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2011/C 035/06

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6038 — EDFT-L/ATIC/STMC6 JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

12

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2011/C 035/07

Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

13

2011/C 035/08

Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

19

2011/C 035/09

Avviso relativo a una domanda ai sensi dell’articolo 30 della direttiva 2004/17/CE — Proroga del termine — Domanda proveniente da uno Stato membro

24

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

4.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 35/1


Comunicazione della Commissione relativa al quantitativo disponibile per il sottoperiodo di maggio 2011 nell'ambito di determinati contingenti aperti dall'Unione europea per prodotti del settore del riso

2011/C 35/01

Il regolamento (UE) n. 1274/2009 della Commissione ha aperto contingenti tariffari di importazione di riso originario dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) (1). Non sono state presentate domande di titoli di importazione nei primi sette giorni del mese di gennaio 2011 per i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4189 e 09.4190.

A norma dell'articolo 7, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (2), i quantitativi per i quali non sono state presentate domande devono essere aggiunti al sottoperiodo successivo.

A norma dell'articolo 1, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1274/2009, i quantitativi disponibili per il sottoperiodo successivo sono comunicati dalla Commissione entro il giorno 25 dell'ultimo mese di un dato sottoperiodo.

Pertanto nell'allegato della presente comunicazione sono indicati i quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo di maggio 2011, nell'ambito dei contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4189 e 09.4190, di cui al regolamento (UE) n. 1274/2009.


(1)  GU L 344 del 23.12.2009, pag. 3.

(2)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.


ALLEGATO

Quantitativi disponibili per il sottoperiodo successivo a norma del regolamento (UE) n. 1274/2009

Origine

Numero d'ordine

Domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo di gennaio 2011

Quantitativo totale disponibile per il sottoperiodo di maggio 2011 (in kg)

Antille olandesi e Aruba

09.4189

 (1)

16 667 000

PTOM meno sviluppati

09.4190

 (1)

6 667 000


(1)  Per questo sottoperiodo non si applica alcun coefficiente di attribuzione: alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

4.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 35/3


Tassi di cambio dell'euro (1)

3 febbraio 2011

2011/C 35/02

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,3745

JPY

yen giapponesi

112,46

DKK

corone danesi

7,4557

GBP

sterline inglesi

0,84865

SEK

corone svedesi

8,8800

CHF

franchi svizzeri

1,2987

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

7,8585

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

24,088

HUF

fiorini ungheresi

269,75

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7015

PLN

zloty polacchi

3,9147

RON

leu rumeni

4,2630

TRY

lire turche

2,1885

AUD

dollari australiani

1,3582

CAD

dollari canadesi

1,3596

HKD

dollari di Hong Kong

10,6990

NZD

dollari neozelandesi

1,7821

SGD

dollari di Singapore

1,7493

KRW

won sudcoreani

1 518,90

ZAR

rand sudafricani

9,8951

CNY

renminbi Yuan cinese

9,0511

HRK

kuna croata

7,4207

IDR

rupia indonesiana

12 436,82

MYR

ringgit malese

4,1634

PHP

peso filippino

60,383

RUB

rublo russo

40,3630

THB

baht thailandese

42,431

BRL

real brasiliano

2,2917

MXN

peso messicano

16,5427

INR

rupia indiana

62,6700


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


4.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 35/4


Articolo 107, paragrafi 1, 2 e 4, del regolamento (CEE) n. 574/72

Periodo di riferimento: gennaio 2011

Periodo di applicazione: aprile, maggio e giugno 2011

01-2011

EUR

BGN

CZK

DKK

LVL

LTL

HUF

PLN

RON

1 EUR =

1

1,95580

24,4488

7,45184

0,703352

3,45280

275,326

3,88963

4,26244

1 BGN =

0,511300

1

12,5007

3,81012

0,359624

1,76542

140,774

1,98877

2,17939

1 CZK =

0,0409018

0,0799957

1

0,304793

0,0287684

0,141226

11,2613

0,159093

0,174342

1 DKK =

0,134195

0,262459

3,28091

1

0,094386

0,463349

36,9474

0,521970

0,571999

1 LVL =

1,42176

2,78068

34,7604

10,5947

1

4,90906

391,448

5,53013

6,06018

1 LTL =

0,289620

0,566439

7,08086

2,15820

0,203705

1

79,7400

1,12652

1,23449

1 HUF =

0,00363206

0,00710357

0,0887994

0,0270655

0,00255461

0,0125408

1

0,0141274

0,0154814

1 PLN =

0,257094

0,502824

6,28563

1,91582

0,180827

0,887693

70,7846

1

1,09585

1 RON =

0,234607

0,458845

5,73587

1,74826

0,165012

0,810052

64,5935

0,912536

1

1 SEK =

0,112206

0,219453

2,74330

0,836141

0,0789204

0,387425

30,8933

0,436440

0,478272

1 GBP =

1,18047

2,30877

28,8612

8,79670

0,830289

4,07594

325,015

4,59161

5,03170

1 NOK =

0,127878

0,250105

3,12647

0,952929

0,0899436

0,441539

35,2083

0,497400

0,545074

1 ISK =

0,00640746

0,0125317

0,156655

0,0477474

0,0045067

0,0221237

1,76414

0,0249227

0,0273114

1 CHF =

0,782508

1,53043

19,1314

5,83112

0,550379

2,70184

215,445

3,04367

3,33539


01-2011

SEK

GBP

NOK

ISK

CHF

1 EUR =

8,91218

0,847117

7,81993

156,068

1,27794

1 BGN =

4,55679

0,433131

3,99833

79,7976

0,653412

1 CZK =

0,364524

0,0346486

0,319849

6,38346

0,0522701

1 DKK =

1,19597

0,113679

1,04940

20,9436

0,171494

1 LVL =

12,6710

1,20440

11,1181

221,892

1,81693

1 LTL =

2,58114

0,245342

2,26481

45,2004

0,370118

1 HUF =

0,0323695

0,00307678

0,0284024

0,566848

0,00464156

1 PLN =

2,29126

0,217788

2,01045

40,1241

0,328551

1 RON =

2,09086

0,198740

1,83461

36,6147

0,299815

1 SEK =

1

0,0950517

0,877443

17,5118

0,143393

1 GBP =

10,5206

1

9,23122

184,234

1,50858

1 NOK =

1,13967

0,108328

1

19,9577

0,163421

1 ISK =

0,0571044

0,00542787

0,0501059

1

0,00818837

1 CHF =

6,97385

0,662876

6,11915

122,124

1

Note: all cross rates involving ISK are calculated using ISK/EUR rate data from the Central Bank of Iceland

reference: Jan-11

1 EUR in national currency

1 unit of N.C. in EUR

BGN

1,95580

0,511300

CZK

24,4488

0,0409018

DKK

7,45184

0,134195

LVL

0,703352

1,42176

LTL

3,45280

0,289620

HUF

275,326

0,00363206

PLN

3,88963

0,257094

RON

4,26244

0,234607

SEK

8,91218

0,112206

GBP

0,847117

1,18047

NOK

7,81993

0,127878

ISK

156,068

0,00640746

CHF

1,27794

0,782508

Note: ISK/EUR rates based on data from the Central Bank of Iceland

1.

Il regolamento (CEE) n. 574/72 stabilisce che il tasso di conversione in una valuta di importi fissati in un'altra valuta sarà il tasso calcolato dalla Commissione e basato sulla media mensile, nel corso del periodo di riferimento indicato al paragrafo 2, dei tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

2.

Il periodo di riferimento è:

il mese di gennaio per i tassi di conversione da applicarsi a decorrere dal 1o aprile successivo,

il mese di aprile per i tassi di conversione da applicarsi a decorrere dal 1o luglio successivo,

il mese di luglio per i tassi di conversione da applicarsi a decorrere dal 1o ottobre successivo,

il mese di ottobre per i tassi di conversione da applicarsi a decorrere dal 1o gennaio successivo.

I «tassi di conversione delle monete» saranno pubblicati nel secondo numero della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C) pubblicato in febbraio, maggio, agosto e novembre.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

4.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 35/6


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

2011/C 35/04

Aiuto n.: XA 142/10

Stato membro: Francia

Regione: Département de l’Ain

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Aides en assistance technique pour limiter l’impact de l’agriculture sur l’environnement et prise en compte de l’agriculture en urbanisme (Ain)

Base giuridica: Articles L1511-2, L3231-2 et 3232-1 du Code général des collectivités territoriales; délibération du Conseil général de l’Ain

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 115 000 EUR.

Intensità massima di aiuti: 50 %.

Data di applicazione: a decorrere dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione sul sito della direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione.

Durata del regime o dell'aiuto individuale: fino al 31 dicembre 2013 al più tardi.

Obiettivo dell'aiuto: la misura si inserisce nell'ambito dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006 (prestazioni di assistenza tecnica nelle aziende agricole).

Tramite detto programma di aiuti, il Conseil général intende rafforzare la presa in considerazione da parte dell'agricoltura delle sfide ambientali, energetiche e di gestione del territorio.

Sostegno tecnico per la presa in considerazione dell'ambiente da parte dell’agricoltura.

Questo dispositivo è inteso a finanziare studi tecnici a carattere ambientale nelle aziende nonché perizie su progetti di agricoltori a favore della tutela dell'ambiente.

Ciò concerne in particolare l'applicazione dei fanghi degli impianti di depurazione, il miglioramento delle tecniche di idraulica agricola, il collegamento tra agricoltura e bacino idrografico.

Sostegno tecnico per l’impiego di energie rinnovabili.

Ha lo scopo di sostenere le azioni di sensibilizzazione e d’informazione destinate agli agricoltori.

Queste azioni potranno segnatamente includere:

la realizzazione di schede descrittive sulle energie rinnovabili,

operazioni di sensibilizzazione ai dispositivi per le energie rinnovabili in occasione di eventi agricoli, la visita di progetti già realizzati, giornate di informazione sulle energie rinnovabili,

la realizzazione di diagnosi concernenti le aziende.

Gli aiuti proposti saranno riservati alle aziende aventi dimensioni che non superano quelle di una PMI ai sensi del diritto UE, quale definita nell'allegato I del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, e che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

Non potrà beneficiarne alcuna azienda che sia un'impresa in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 244 dell’1.10.2004).

Settore economico: tutte le aziende agricole del dipartimento dell’Ain che sono PMI.

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Monsieur le Président du Conseil général de l’Ain

Direction de l’aménagement du territoire et de l’économie

45 avenue Alsace-Lorraine

01000 Bourg en Bresse

FRANCE

Sito web: http://www.ain.fr

http://www.ain.fr/jcms/int_50667/formulaires

http://www.ain.fr/upload/docs/application/msword/2010-07/j_ain_bue_environn.doc

Altre informazioni: —

Aiuto n.: XA 145/10

Stato membro: Francia

Regione: Dipartimento dell’Ain

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Aide à la promotion et la communication en agriculture (Ain)

Base giuridica: Articles L1511-2, L3231-2 et 3232-1 du Code général des collectivités territoriales; délibération du Conseil général de l’Ain

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 140 000 EUR.

Intensità massima di aiuti: 50 %.

Data di applicazione: dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione sul sito della Direzione generale Agricoltura e sviluppo rurale della Commissione.

Durata del regime o dell'aiuto individuale: fino e non oltre il 31 dicembre 2013.

Obiettivo dell'aiuto: il provvedimento rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006 relativo alle prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo.

Il programma di aiuti è volto a incentivare le produzioni delle filiere agricole dell'Ain. L'agricoltura del dipartimento è ricca di prodotti tipici che hanno ottenuto la Denominazione d'origine protetta (DOC), ad esempio la Volaille de Bresse, il Comté, il Bleu de Gex, i Vins de Seyssel, i Vins du Bugey e, prossimamente, il Beurre e la Crème de Bresse.

Altre produzioni sono invece associate a marchi commerciali relativi a vari disciplinari, ad esempio il vitello da latte Bressou, il bue Mont Br’Ain d’herbe, l'agnello Gigotin, i prodotti Princes de la Dombes.

Complessivamente, un marchio Saveurs de l’Ain raggruppa le principali filiere della gastronomia tradizionale. È presente in occasione di grandi appuntamenti ed eventi per sponsorizzare i prodotti alimentari, organizzati in collaborazione con i protagonisti del turismo del dipartimento (il Salon de l’Agriculture a Parigi, la Foire de Printemps a Bourg-en-Bresse, le operazioni in collaborazione con il Comité départemental du tourisme…).

In questo contesto, il Consiglio generale ritiene importante sostenere le operazioni di promozione e comunicazione volte a far conoscere le varie filiere agricole, favorendo l'organizzazione degli eventi (assemblee degli allevatori di razze da carne), gli spostamenti degli allevatori ai concorsi regionali e nazionali, nonché le campagne volte a presentare a consumatori ed esperti i prodotti dell'agricoltura dell’Ain (ad esempio giornate «open day» presso le fattorie che praticano l'agricoltura biologica).

Settore economico: l'insieme delle filiere agricole nel dipartimento (aziende agricole sotto forma di PMI).

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Monsieur le Président du Conseil général de l’Ain

Direction de l’aménagement du territoire et de l’économie

45 avenue Alsace-Lorraine

01000 Bourg en Bresse

FRANCE

Sito web: http://www.ain.fr

http://www.ain.fr/jcms/int_50667/formulaires

http://www.ain.fr/upload/docs/application/msword/2010-07/a_ain_bue_promotion_b1.doc

Altre informazioni: —

Aiuto n.: XA 148/10

Stato membro: Francia

Regione: Département de l’Ain

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Aides en appui technique aux éleveurs (Ain)

Base giuridica: Articles L1511-2, L3231-2 et 3232-1 du Code général des collectivités territoriales; délibération du Conseil général de l’Ain

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 363 000 EUR.

Intensità massima di aiuti: il tasso massimo di aiuto sarà del 50 % a favore degli agricoltori per l'assistenza tecnica in generale ma sarà del 65 % per l'assistenza concentrata in modo particolare sui nuovi allevatori.

Data di applicazione: a decorrere dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione sul sito della Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione.

Durata del regime o dell'aiuto individuale: fino al 31 dicembre 2013 al più tardi.

Obiettivo dell'aiuto: la misura si inserisce nell'ambito dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006 (Prestazioni di assistenza tecnica nelle aziende agricole).

Il programma intende finanziare misure di assistenza tecnica destinate agli agricoltori onde favorire una gestione più efficace delle aziende agricole nel dipartimento. Una parte dell'aiuto si concentra in particolare sul sostegno degli agricoltori attivi in settori difficili.

Sostegno tecnico ai settori fragili.

La crisi del settore del latte ha un effetto destabilizzante sugli allevatori di bovini e di caprini sia a livello delle loro riflessioni che delle decisioni relative al futuro. Poiché i nuovi prezzi imposti mettono in discussione la situazione anteriore, è necessario riflettere sulle condizioni di produzione. Il sostegno del dipartimento intende stimolare la realizzazione di un «audit» delle aziende zootecniche, in regime di volontariato, su otto aspetti: autonomia alimentare, economia del razionamento alimentare, previsioni di produzione in armonia con il mercato, requisiti di qualità del latte, politiche pubbliche in materia ambientale/di fertilizzazione, condizionalità, esigenze delle Carte e benessere degli animali. I risultati e gli insegnamenti tratti da tali audit saranno messi a disposizione dell'intero settore interessato.

Sostegno tecnico ai nuovi allevatori.

Il sostegno a livello del dipartimento per i nuovi allevatori, nell'attuale contesto, intende assumere l'onere di una parte dei costi dell'assistenza tecnica prestata agli agricoltori dall’Etablissement départemental de l’Elevage per monitorare le aziende durante i primi tre anni di attività.

Tali aiuti saranno riservati:

alle aziende le cui dimensioni non superino quelle della PMI definita dal diritto dell'UE (cfr. allegato I del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008)

alle aziende attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli

alle aziende che non sono imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 244 dell’1.10.2004).

Settore economico: la totalità delle aziende agricole del dipartimento dell’Ain (aziende agricole PMI).

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Monsieur le Président du Conseil général de l’Ain

Direction de l’aménagement du territoire et de l’économie

45 avenue Alsace-Lorraine

01000 Bourg en Bresse

FRANCE

Sito web: http://www.ain.fr

http://www.ain.fr/jcms/int_50667/formulaires

http://www.ain.fr/upload/docs/application/msword/2010-07/g_ain_bue_appui_techn.doc

Altre informazioni: —

Aiuto n.: XA 149/10

Stato membro: Francia

Regione: Dipartimento dell'Ain

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Aides en faveur des investissements réalisés par les agriculteurs (Ain)

Base giuridica: Articles L1511-2, L3231-2 et 3232-1 du Code général des collectivités territoriales; délibération du Conseil général de l’Ain

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 533 000 EUR.

Intensità massima di aiuti: 50 %.

L'intensità dell'aiuto sarà pari al 40 %, sia per i piccoli ausili alla produzione, sia per gli edifici dell'azienda. Ove opportuno, detto tasso è maggiorato del 10 % a beneficio delle aziende site in zone svantaggiate o dei giovani agricoltori rispondenti alla definizione comunitaria. Non è ammesso il cumulo delle maggiorazioni.

Gli aiuti non potranno inoltre superare i seguenti massimali:

4 000 EUR per i piccoli ausili

400 000 EUR per gli edifici (o 500 000 EUR se l’azienda è sita in una zona svantaggiata).

Data di applicazione: a decorrere dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione sul sito della Direzione generale dell’Agricoltura e dello Sviluppo rurale della Commissione.

Durata del regime o dell'aiuto individuale: fino al 31 dicembre 2013.

Obiettivo dell'aiuto: la misura rientra nell'ambito dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1857/2006 relativo agli aiuti a favore degli investimenti nelle aziende agricole.

L'agricoltura nell'Ain, a immagine della diversità dei suoi territori, è particolarmente variegata. Tre orientamenti professionali raggruppano il 65 % del potenziale, con i cereali, l'allevamento lattiero e l'allevamento dei bovini per la produzione di carne, in ordine decrescente. In questo settore il Conseil général ritiene importante finanziare gli investimenti sostenuti dagli agricoltori delle filiere del dipartimento, nelle condizioni adeguate al progresso di ciascuna di esse.

Gli investimenti ammissibili sono quelli che mirano a ridurre i costi di produzione, a migliorare la produzione e la qualità, a tutelare e migliorare il benessere animale o le condizioni igieniche o le norme in materia di benessere animale, conformemente all'articolo 4, punto 3, del regolamento. Gli aiuti consentiranno di finanziare l'ammodernamento o la ricostruzione di edifici agricoli nonché gli investimenti materiali o informatici necessari alle aziende.

Piccoli ausili di complemento alla produzione.

Considerato che le iniziative in materia di qualità, come quelle destinate a migliorare il rendimento e la tracciabilità, richiedono l'acquisto di programmi informatici idonei per la gestione amministrativa, tecnica ed economica delle aziende, il Conseil général intende finanziare dette acquisizioni (40 % del prezzo d'acquisto) onde agevolare l'adesione degli agricoltori a tale tipo di interventi.

Ammodernamento, rinnovamento o ricostruzione di edifici di aziende agricole.

A titolo di esempio, nella filiera ovina l'aiuto dipartimentale verterà sull'ammodernamento delle aziende e sulla costruzione di recinti:

Nella filiera caprina il finanziamento dipartimentale verterà sull'adeguamento dei caseifici, fino al 30 % delle spese limitate a 13 333 EUR. Saranno ammissibili i soli investimenti di adeguamento relativi sia a nuove norme europee, nel rispetto dell'articolo 2, punto 10, e dell'articolo 4, punto 2, del regolamento di esenzione per gli aiuti agricoli, oppure a norme nazionali superiori.

Nella filiera avicola, il finanziamento dipartimentale verterà sul rinnovamento e sull'ammodernamento degli edifici della filiera. Saranno ammessi i finanziamenti di tipo sanitario (protezione contro l'avifauna, cementificazione dei pavimenti, gestione dell'acqua piovana, materiali per il trattamento dell'acqua …), gli investimenti per il risparmio energetico (riscaldamento, isolamento …), quelli destinati al benessere animale (atmosfera, nebulizzazione …) e alla sicurezza (allarmi telefonici, gruppi elettrogeni). L'eventuale sovvenzione ammonterà al 40 % della spesa ammissibile, limitata a 15 000 EUR per edificio, ossia un aiuto massimo pari a 6 000 EUR per edificio.

Nella filiera cunicola gli aiuti potranno interessare la creazione di gabbie-fattrici per l'attività (la sovvenzione ammonterà pertanto all'8,33 % della spesa, con un limite pari a 30,50 EUR per gabbia-fattrice).

Nella filiera dell'agricoltura biologica, i finanziamenti verteranno sull'acquisto di materiali caratteristici di tale tipo di agricoltura con un massimale pari al 20 % della spesa totale compresa fra 1 500 e 5 000 EUR. Fra gli attrezzi ammissibili si annoverano in particolare gli erpici strigliatori, le sarchiatrici e l'attrezzatura per il diserbo termico.

Gli aiuti proposti sono riservati alle aziende:

le cui dimensioni non superino quelle delle PMI di diritto europeo, quali definite dall'allegato I del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008

attive nella produzione primaria di prodotti agricoli

che non siano imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 244 dell’1.10.2004).

Gli aiuti non possono essere superiori al massimale fissato nell'articolo 4, punto 9, del regolamento (CE) n. 1857/2006, ossia 400 000 EUR nel corso di tre esercizi finanziari oppure 500 000 EUR se l'azienda è sita in una zona svantaggiata.

Settore economico: il complesso delle filiere agricole del dipartimento (aziende agricole sotto forma di PMI).

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Monsieur le Président du Conseil général de l’Ain

Direction de l’aménagement du territoire et de l’économie

45 avenue Alsace-Lorraine

01000 Bourg en Bresse

FRANCE

Sito web: http://www.ain.fr

http://www.ain.fr/jcms/int_50667/formulaires

http://www.ain.fr/upload/docs/application/msword/2010-07/c_ain_bue_invst.doc

Altre informazioni: —


V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Commissione europea

4.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 35/11


Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro del programma europeo congiunto di ricerca metrologica (EMPR)

2011/C 35/05

Con il presente avviso si comunica la pubblicazione di un invito a presentare proposte relative a determinate aree tematiche, seguito da un invito a presentare proposte concernenti progetti su queste tematiche e le borse per i ricercatori ad essi associati nell’ambito del programma di lavoro del programma europeo di ricerca metrologica (EMPR).

Sono sollecitate proposte per l’invito EMPR 2011 nelle seguenti aree tematiche:

metrologia per la salute,

ambito più ampio del Sistema internazionale di unità di misura (SI),

metrologia per le nuove tecnologie.

Il presente invito prevede un processo in due fasi per progetti di ricerca comuni e offre anche la possibilità di assegnare borse di ricerca.

 

Data di pubblicazione

Termine ultimo

Fase 1 —

Invito a proporre potenziali temi di ricerca

4 febbraio 2011

20 marzo 2011

Fase 2 —

Invito a presentare progetti di ricerca comuni e relative domande di borse di eccellenza per ricercatori

20 giugno 2011

3 ottobre 2011

La documentazione relativa a questo invito comprendente il bilancio, una descrizione delle aree tematiche e le modalità di partecipazione, è reperibile all’indirizzo seguente:

http://www.emrponline.eu/call2011


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

4.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 35/12


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6038 — EDFT-L/ATIC/STMC6 JV)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2011/C 35/06

1.

In data 31 gennaio 2011 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese EDF Trading Logistics («EDFT-L», Francia), appartenente al Gruppo EDF («EDF», Francia), e ATIC Services SA («ATIC», Francia) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune di Société du Terminal MC6 («STMC6», Francia) mediante acquisto di quote in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

EDF: produzione e vendita all'ingrosso di elettricità; trasporto, distribuzione e fornitura di elettricità al dettaglio,

EDFT-L: servizi logistici per rinfuse secche e olio combustibile,

ATIC: logistica marittima,

STMC6: gestione del terminal carboniero MC6 situato nel Grand Port Maritime di Le Havre.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6038 — EDFT-L/ATIC/STMC6 JV, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).


ALTRI ATTI

Commissione europea

4.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 35/13


Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

2011/C 35/07

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (1). Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOMANDA DI MODIFICA

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

DOMANDA DI MODIFICA AI SENSI DELL’ARTICOLO 9

«PÉLARDON»

N. CE: FR-PDO-0205-0140-13.03.2008

IGP ( ) DOP ( X )

1.   Voce del disciplinare interessata dalla modifica:

Denominazione del prodotto

Descrizione del prodotto

Image

Zona geografica

Prova dell’origine

Image

Metodo di ottenimento

Legame

Image

Etichettatura

Condizioni nazionali

Altro (da precisare)

2.   Tipo di modifica:

Image

Modifica del documento unico o della scheda riepilogativa

Modifica del disciplinare della DOP o IGP registrata per la quale né il documento unico né la scheda riepilogativa sono stati pubblicati

Modifica del disciplinare che non richiede alcuna modifica del documento unico pubblicato [articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 510/2006]

Modifica temporanea del disciplinare a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorità pubbliche [articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/2006]

3.   Modifica (modifiche):

3.1.   Punto 3 del disciplinare:

Zona geografica

L'associazione di produttori ha chiesto che all'area geografica siano aggiunti i comuni di: ALTIER; CALVISSON; CAMBON-ET-SALVERGUES; VISSEC. Il territorio di questi comuni presenta le caratteristiche della denominazione.

3.2.   Punto 5 del disciplinare:

Metodo di ottenimento

Il punto 5 del disciplinare, concernente la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto, e il punto 5-2 del documento unico, relativo alla specificità del prodotto, sono completati con le seguenti disposizioni:

 

[…] Oltre alle materie prime casearie, gli unici ingredienti o ausiliari di produzione o additivi autorizzati nel latte e durante il processo di produzione sono caglio, colture batteriche innocue, lieviti, muffe, cloruro di calcio e sale.

 

[…] È vietata la concentrazione del latte tramite eliminazione parziale della parte acquosa prima della coagulazione.

 

[…] L'operazione di coagulazione del latte può essere realizzata esclusivamente con l'aggiunta di caglio.

 

[…] Sono vietati l'impiego di cagliata congelata come anche la congelazione delle materie prime, dei prodotti in corso di fabbricazione e dei formaggi.

 

[…] È vietata la conservazione in atmosfera modificata dei formaggi freschi e dei formaggi in corso di stagionatura.

L'utilizzazione dei trattamenti e degli additivi per i formaggi era oggetto di una normativa generale.

Ora si è appurato che nuove tecniche, un certo numero delle quali riguarda trattamenti, come la microfiltrazione o la concentrazione parziale del latte, e additivi, come gli enzimi per la stagionatura, possono avere conseguenze sulle caratteristiche dei formaggi a denominazione d'origine. Alcuni additivi enzimatici, in particolare, sembrano incompatibili con il mantenimento delle caratteristiche essenziali delle produzioni tutelate da DOP.

È pertanto sembrato necessario precisare nei disciplinari delle denominazioni d'origine, al punto 4-5, le attuali pratiche in merito all'utilizzazione di trattamenti e additivi nel latte e nella fabbricazione dei formaggi, al fine di evitare che future pratiche non regolamentate possano alterare le caratteristiche dei formaggi a denominazione d'origine.

In seguito alla valutazione effettuata a livello nazionale, le autorità francesi ritengono che la domanda di modifica presentata dal Syndicat des Producteurs de Pélardon, associazione che può legittimamente proporre detta modifica, soddisfi le condizioni del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.

3.3.   Punto 8 del disciplinare:

Etichettatura

È stato aggiunto l'obbligo di apporre l'indicazione «Denominazione di origine protetta» e il logo DOP.

Sono state precisate le condizioni da soddisfare affinché un «Pélardon» possa beneficiare dell'indicazione «fermier».

DOCUMENTO UNICO

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

«PÉLARDON»

N. CE: FR-PDO-0205-0140-13.03.2008

IGP ( ) DOP ( X )

1.   Denominazione:

«Pélardon».

2.   Stato membro o paese terzo:

Francia.

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare:

3.1.   Tipo di prodotto:

Classe 1-3

Formaggi.

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1:

Il formaggio che beneficia della denominazione d'origine controllata «Pélardon» è un formaggio di capra a pasta morbida, ottenuto tramite coagulazione lenta, essenzialmente lattica, e sgocciolamento spontaneo del latte di capra crudo e intero non normalizzato a livello di proteine o di materie grasse. Il latte utilizzato deve provenire da greggi di capre di razza Alpina, Saanen, Rove o ottenute dall'incrocio di tali razze.

Il formaggio ha la forma di un cilindro con bordi arrotondati. Undici giorni dopo la cagliatura, il formaggio ha un peso superiore a 60 grammi, un diametro compreso tra 60 e 70 mm e un'altezza che va da 22 a 27 mm. Dopo completa asciugatura, 100 grammi di questo formaggio contengono come minimo 40 grammi di materia secca e 45 grammi di materie grasse.

La crosta è sottile e coperta in parte o completamente da muffe paglierine, bianche o blu. La pasta, di colore che varia dal bianco all'avorio, ha una consistenza omogenea e all'aspetto è liscia al taglio, ma può diventare friabile dopo una stagionatura prolungata.

3.3.   Materie prime (solo per i prodotti trasformati):

Non pertinente.

3.4.   Alimenti per animali (solo per prodotti di origine animale):

La base dell’alimentazione delle capre è il pascolo.

La distribuzione di fieno e il completamento delle razioni sotto forma di cereali e di panelli sono autorizzati. Una regolamentazione stabilisce tanto il completamento quanto i mangimi vietati.

3.5.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata:

Tutte le operazioni relative alla produzione della materia prima, alla fabbricazione, alla stagionatura e al condizionamento del Pélardon devono essere realizzate nella zona geografica definita.

3.6.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc.:

Il condizionamento deve essere effettuato nella zona, al fine di garantire la tracciabilità e mantenere la qualità del prodotto.

È vietata la conservazione in atmosfera modificata dei formaggi freschi e dei formaggi in corso di stagionatura.

3.7.   Norme specifiche in materia di etichettatura:

I formaggi posti in vendita per il consumo devono obbligatoriamente recare un'etichetta, ad eccezione dei lotti presentati in uno stesso imballaggio che possono avere un'unica etichetta se destinati alla vendita al consumatore finale.

L’etichettatura deve riportare la denominazione di origine, riportata con caratteri di dimensione almeno pari ai due terzi dei caratteri più grandi dell'etichetta, l'indicazione «Denominazione d'origine controllata» e il logo DOP nonché le indicazioni «formaggio di fattoria», «fabbricato in fattoria» o qualsiasi altra informazione necessaria per chiarire l'origine «di fattoria» quando il formaggio soddisfa le necessarie condizioni.

4.   Delimitazione concisa della zona geografica:

La zona geografica si estende su parte del territorio dei dipartimenti:

dell'Aude: comuni di Aragon, Bize-Minervois, Brousses-et-Villaret, Bugarach, Cabrespine, Camps-sur-l'Agly, Caudebronde, Caunes-Minervois, Caunettes-en-Val, Citou, Cubières-sur-Cinoble, Cucugnan, Cuxac-Cabardès, Davejean, Dernacueillette, Duilhac-sous-Peyrepertuse, Fajac-en-Val, Félines-Termenès, Fontiers-Cabardès, Fournes, Fraisse-Cabardès, Ilhes-Cabardès (Les), Labastide-en-Val, Labastide-Esparbairenque, Lairière, Lanet, Laroque-de-Fa, Lastours, Limousis, Maisons, Mas-Cabardès, Massac, Mayronnes, Miraval-Cabardès, Montgaillard, Montjoi, Montolieu, Mouthoumet, Palairac, Rieux-en-Val, Roquefère, Rouffiac-des-Corbières, Saint-Denis, Saint-Pierre-des-Champs, Sallèles-Cabardès, Salsigne, Salza, Saint-Martin-des-Puits, Soulatgé, Talairan, Taurize, Termes, Tourette-Cabardès (Les), Trassanel, Trausse, Vignevieille, Villanière, Villar-en-Val, Villardonnel, Villeneuve-Minervois, Villerouge-Termenès, Villetritouls,

del Gard: comuni di Aigaliers, Aiguèze, Alès, Allègre (sezioni da B1 a B6, da C1 a C4), Alzon, Anduze, Argilliers, Arphy, Arre, Arrigas, Aujac, Aulas, Aumessas, Avèze, Bagard (sezioni AB, AC, AD, AE, AN), Barjac (sezioni da B1 a B6), Baron, Bastide-d'Engras (La), Belvezet, Bernis (sezioni ZI, ZH, ZL, ZM, ZN, ZO, ZP), Bessèges, Bez-et-Esparon, Blandas, Bonnevaux, Bordezac, Boucoiran-et-Nozières, Bouquet, Bragassargues, Branoux-les-Taillades, Bréau-et-Salagosse, Brouzet-lès-Alès, Brouzet-lès-Quissac, Bruguière (La), Cabrières, Cadière-et-Cambo (La), Calmette (La), Calvisson (sezioni A et F), Cannes-et-Clairan, Capelle-et-Masmolène (La), Carnas, Carsan, Cassagnoles, Castillon-du-Gard, Caveirac, Cavillargues, Cendras, Chambon, Chamborigaud, Clarensac, Collias, Collorgues, Colognac, Combas, Concoules, Connaux, Conqueyrac, Corbès, Corconne, Cornillon, Courry, Crespian, Cros, Dions, Domessargues, Dourbies, Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac, Estréchure (L'), Euzet, Flaux, Foissac, Fons, Fons-sur-Lussan, Fontarèches, Fressac, Cagnières, Gajan, Garn (Le), Gaujac, Générargues, Génolhac, Goudargues, Grand-Combe (La), Issirac, Lamelouze, Langlade, Lasalle, Laval-Pradel, Laval-Saint-Roman, Lédenon (sezioni B1, B2, a C1 a C3, da D1 a D3, E1), Liouc, Logrian-Florian, Lussan, Mages (Les), Malons-et-Elze, Mandagout, Marguerittes (sezioni AB, AC, AD, BC, BD, BE, BH), Mars, Martinet (Le), Maruèjols-lès-Gardon, Massillargues-Attuech (sezioni AD, AE), Mauressargues, Méjannes-le-Clap, Meyrannes, Mialet, Milhaud (sezioni AB, AC, AD, AE, AH, AI), Molières-Cavaillac, Molières-sur-Cèze, Monoblet, Montagnac, Montaren-et-Saint-Médiers, Montclus, Montdardier, Montignargues, Montmirat, Montpezat, Moulezan, Nîmes (sezioni AB, AC, AD, AE, AH, AI, AM, AN, AO, AP, AR, AS, AT, AV, AW, AX, AY, AZ, BA, BC, BD, BE, BH, BI, BK, BL, BM, BN, BO, BP, BR, BS, BT, BV, BX, BY, CE), Notre-Dame-de-la-Rouvière, Orthoux-Sérignac-Quilhan, Parignargues, Peyremale, Peyroles, Pin (Le), Plantiers (Les), Pommiers, Pompignan, Ponteils-et-Brésis, Portes, Pougnadoresse, Poulx, Pouzilhac, Puechredon, Pujaut (sezioni A1, A4, da B1 a B3, C3), Quissac, Remoulins, Rivières, Robiac-Rochessadoule, Rochefort-du-Gard (sezioni da A1 a A3), Rochegude (sezioni da B1 a B4), Rogues, Roque-sur-Cèze (La), Roquedur, Rousson (sezioni AA, AB, AC, AD, AE, AH, AI, AK, AL, AM, AN, AO, AP AR, AS, AT AW, AX, CC, CD, CE, CH, CI, CK, CL), Rouvière (La), Sabran, Saint-Alexandre (sezioni C1, C2, D2), Saint-Ambroix, Saint-André-d'Olérargues, Saint-André-de-Majencoules, Saint-André-de-Roquepertuis, Saint-André-de-Valborgne, Saint-Bauzély, Saint-Bénezet, Saint-Bonnet-de-Salendrinque, Saint-Bonnet-du-Gard, Saint-Brès, Saint-Bresson, Saint-Christol-de-Rodières, Saint-Côme-et-Maruéjols, Saint-Félix-de-Pallières, Saint-Florent-sur-Auzonnet, Saint-Geniès-de-Malgoires, Saint-Gervais, Saint-Hilaire-d'Ozilhan, Saint-Hippolyte-de-Montaigu, Saint-Hippolyte-du-Fort, Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjean (sezioni da B1 a B3, da C1 a C3, ZB), Saint-Jean-de-Valériscle, Saint-Jean-du-Gard, Saint-Jean-du-Pin, Saint-Julien-de-la-Nef, Saint-Julien-de-Peyrolas (sezioni A1, A2, C2), Saint-Julien-les-Rosiers, Saint-Just-et-Vacquières, Saint-Laurent-de-Carnols, Saint-Laurent-la-Vernède, Saint-Laurent-le-Minier, Saint-Mamert-du-Gard, Saint-Marcel-de-Careiret, Saint-Martial, Saint-Martin-de-Valgalgues, Saint-Maximin, Saint-Michel-d'Euzet, Saint-Nazaire-des-Gardies (sezioni A1, A2, A3), Saint-Paul-la-Coste, Saint-Paul-les-Fonts, Saint-Paulet-de-Caisson (sezioni AM, AN), Saint-Privat-de-Champclos, Saint-Quentin-la-Poterie, Saint-Roman-de-Codières, Saint-Sauveur-Camprieu, Saint-Sébastien-d'Aigrefeuille, Saint-Siffret, Saint-Théodorit, Saint-Victor-des-Oules, Saint-Victor-la-Coste, Sainte-Anastasie, Sainte-Cécile-d'Andorge, Sainte-Croix-de-Caderle, Salazac, Salles-du-Gardon, Sanilhac-Sagriès, Sardan, Saumane, Sauve, Sauveterre (sezioni AA, AB, AO, AN, BB, BE, BH, BI), Sauzet, Sénéchas, Serviers-et-Labaume, Seynes, Soudorgues, Soustelle, Sumène, Tharaux, Thoiras, Tornac, Tresques (sezioni AB, AC, AP, AR), Uzès, Vabres, Vallabrix, Vallérargues, Valleraugue, Valliguières, Verfeuil, Vernarède (La), Vers-Pont-du-Gard, Vic-le-Fesq, Vigan (Le), Villeneuve-lès-Avignon (sezioni AB, AC, AD, AE, AV), Vissec,

dell'Herault: comuni di Agel, Agonès, Aigne, Aigues-Vives, Aires (Les), Arboras, Argelliers, Assas, Assignan, Aumelas, Avène, Azillanet, Babeau-Bouldoux, Bédarieux, Berlou, Boisset, Boissière (La), Bosc (Le), Bousquet-d'Orb (Le), Brenas, Brissac, Cabrerolles, Cabrières, Cambon-et-Salvergues (sezioni OE, OF, OG, OH, OI), Camplong, Carlencas-et-Levas, Castanet-le-Haut, Caunette (La), Causse-de-la-Selle, Caussiniojouls, Cazevieille, Cazilhac, Ceilhes-et-Rocozels, Celles, Cessenon-sur-Orb (sezioni AN, AO, AP, AR, AS, AT, AW), Cesseras, Claret, Clermont-l'Hérault, Colombières-sur-Orb, Combaillaux, Combes, Courniou, Dio-et-Valquières, Faugères, Félines-Minervois, Ferrals-les-Montagnes, Ferrières-les-Verreries, Ferrières-Poussarou, Fontanès, Fos, Fozières, Fraïsse-sur-Agout, Ganges, Gorniès, Grabels, Graissessac, Hérépian, Joncels, Lacoste, Lamalou-les-Bains, Laroque, Lauret, Lauroux, Lavalette, Liausson, Lieuran-Cabrières, Livinière (La), Lodève, Lunas, Mas-de-Londres, Matelles (Les), Mérifons, Minerve, Mons, Montarnaud, Montesquieu, Montoulieu, Montpeyroux, Moules-et-Baucels, Mourèze, Murles, Murviel-les-Montpellier, Neffiès, Notre-Dame-de-Londres, Octon, Olargues, Olmet-et-Villecun, Pardailhan, Pégairolles-de-Buèges, Pégairolles-de-l'Escalette, Péret, Pézènes-les-Mines, Pierrerue (sezioni AB, AC, AD, AE, AH, AI, AK), Plans (Les), Poujol-sur-Orb (Le), Poujols, Pradal (Le), Prades-sur-Vernazobre (sezioni AB, AC, AD, AE, AI, AH, AK, AL, AM, AV, AW, AX, AY), Prades-le-Lez, Premian, Puech (Le), Puéchabon, Rieussec, Riols, Roquebrun, Roqueredonde, Roquessels, Rosis, Rouet, Roujan (sezioni AL, AM, AN, AO), Saint-André-de-Buèges, Saint-Bauzille-de-Montmel, Saint-Bauzille-de-Putois, Saint-Chinian (sezioni AI, AK, AL, AM, AN, AO, AP), Saint-Clément-de-Rivière, Saint-Etienne-d'Albagnan, Saint-Etienne-de-Gourgas, Saint-Etienne-Estrechoux, Saint-Gely-du-Fesc, Saint-Geniès-de-Varensal, Saint-Gervais-sur-Mare, Saint-Guilhem-le-Désert, Saint-Guiraud, Saint-Jean-de-Buèges, Saint-Jean-de-Cuculles, Saint-Jean-de-la-Blaquière, Saint-Jean-de-Minervois, Saint-Julien, Saint-Martin-de-l'Arcon, Saint-Martin-de-Londres, Saint-Mathieu-de-Treviers, Saint-Maurice-Navacelles (sezioni AB, AK, AL, AM, AN, AO), Saint-Nazaire-de-Ladarez, Saint-Pargoire (sezioni AO, AP, AR, AS, AT, AX), Saint-Paul-et-Valmalle, Saint-Pierre-de-la-Fage, Saint-Pons-de-Thomières, Saint-Privat, Saint-Saturnin, Saint-Vincent-d'Olargues, Saint-Vincent-de-Barbeyrargues, Sainte-Croix-de-Quintillargues, Salasc, Sauteyrargues, Siran, Sorbs (sezione AE), Soubès, Soumont, Taussac-la-Billière, Tour-sur-Orb (La), Triadou (Le), Usclas-du-Bosc, Vacquières, Vailhan, Vailhauquès, Valflaunès, Valmascle, Vélieux, Vieussan, Villemagne, Villeneuvette, Villeveyrac (sezioni da B1 a B3, da C1 a C3, C5, D8), Viols-en-Laval, Viols-le-Fort,

della Lozère: comuni di Altier, Barre-des-Cévennes, Bassurels, Bastide-Puylaurent (La), Bédouès, Bondons (Les), Cassagnas, Cocurès, Collet-de-Dèze (Le), Florac (sezioni A, AA, AB, AC, da B1 a B4, C1, C2), Fraissinet-de-Fourques (sezioni da A3 a A5, da B1 a B4, da C1 a C3, D1), Fraissinet-de-Lozère, Gabriac, Gatuzières (sezioni C1, C2, da D1 a D3, E1, E2, da F1 a F3), Ispagnac (sezioni da B1 a B5, C, D1, D2, E2), Meyrueis (sezioni C2, C4, D1 da D8, E1 a E4, da F1 a F9, da G1 a G9, H4, H5, 1), Moissac-Vallée-Française, Molezon, Pied-de-Borne, Pompidou (Le), Pont-de-Montvert (Le), Pourcharesses, Prévenchères, Quézac (sezioni B1, B2, B6, C1, C2, da E1 a E3, da D1 a D3), Rousses (Les), Saint-Andéol-de-Clerguemort, Saint-André-Capcèze, Saint-André-de-Lancize, Saint-Etienne-du-Valdonnez (sezioni AA, B1, B2, C1, C2, D), Saint-Etienne-Vallée-Française, Saint-Frézal-de-Ventalon, Saint-Germain-de-Calberte, Saint-Hilaire-de-Lavit, Saint-Julien-d'Arpaon, Saint-Julien-des-Points, Saint-Laurent-de-Trèves (sezioni A2, A3, da B1 a B6, da C1 a C3), Saint-Martin-de-Boubaux, Saint-Martin-de-Lansuscle, Saint-Maurice-de-Ventalon, Saint-Michel-de-Dèze, Saint-Privat-de-Vallongue, Sainte-Croix-Vallée-Française, Salle-Prunet (La), Vebron (sezioni da C1 a C8, da D1 a D5), Vialas, Villefort,

e di un comune del Tarn: Murat-sur-Vèbre (sezioni da I1 a I4).

5.   Legame con la zona geografica:

5.1.   Specificità della zona geografica:

Detta zona è costituita: al nord dalle valli delle Cévennes, dal limite delle Causses fino alle pianure viticole; a est e al centro, dai massicci calcarei che formano le garighe del Gard e dell’Hérault; verso ovest, dalle alte valli della Lergue, dell’Orb, del Jaur, e dal versante meridionale della Montagne Noire a clima mediterraneo; infine, a sud, dalla parte centrale delle Hautes Corbières che termina col Grau de Maury.

La zona geografica presenta un clima tipicamente mediterraneo con temperature elevate, associate a importanti e irregolari precipitazioni che si verificano perlopiù in primavera e in autunno, e una conseguente spiccata siccità estiva. Si tratta soprattutto di settori di montagna e di garighe, pertanto zone difficili in cui può essere praticato l'allevamento di animali rustici. Peraltro, l'area geografica così definita è adeguata al metodo di allevamento: infatti la base dell’alimentazione delle capre è il pascolo. Le capre degli allevamenti insediati al di sotto degli 800 metri di altitudine devono pascolare regolarmente almeno 210 giorni all'anno e quelle degli allevamenti situati a un'altitudine superiore almeno 180 giorni all'anno.

Per ciascun capo, gli allevatori devono disporre, nella zona geografica, di almeno 2 000 m2 di pascolo in cui i foraggi sono rappresentati da specie spontanee annuali o perenni, arboree, arbustive o erbacee, da prati permanenti a flora autoctona e da prati temporanei di graminacee, leguminose o misti.

5.2.   Specificità del prodotto:

Il Pélardon è un formaggio fabbricato utilizzando latte di capra crudo e intero non normalizzato a livello di proteine o di materie grasse. Al latte vengono incorporati i fermenti lattici, provenienti dal siero di latte ottenuto dalla fabbricazione precedente. L’impiego di fermenti selezionati reperibili sul mercato è autorizzato soltanto all'inizio della lattazione, in caso di interruzione della fabbricazione o per gli operatori che procedono alla raccolta del latte.

Grazie al pascolo, il latte è naturalmente ricco di sostanze aromatiche e di microflora endemica, che variano in funzione delle stagioni e delle zone adibite al pascolo.

Pertanto l'inseminazione del latte crudo amplifica le caratteristiche tipiche del formaggio.

La cagliatura del latte è realizzata tramite acidificazione lenta, grazie all'attività della flora di acidificazione nonché in funzione della temperatura e dello stato del latte.

La messa in forma rispetta la struttura della cagliata, infatti non si procede a una preventiva frantumazione della cagliata, e tale operazione è effettuata manualmente, singolarmente o con l'ausilio di un ripartitore.

Questa tappa determina la struttura della pasta, che deve essere fine, e anche l'evoluzione dell'acidità del formaggio, che non deve mascherare la tipicità del prodotto. La qualità della flora di acidificazione è fondamentale.

Il Pélardon è un formaggio a crosta fiorita che presenta diversi aromi vegetali e aromi lattici di capra dovuti alla tipicità del territorio. A tale caratteristica possono aggiungersi note specifiche del luogo di fabbricazione e della stagione. Con l'attenta gestione dell'igrometria e della temperatura si definisce la stagionatura della pasta e la proteolisi e si giunge così a esprimere al meglio detta tipicità.

5.3.   Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP):

Le origini del Pélardon nel Languedoc sono assai antiche e la teoria più verosimile sull'origine del nome sarebbe quella di Plinio il Vecchio, che parla del «Péraldou» come di un formaggio molto apprezzato per il suo sapore particolare. Il nome deriverebbe da «pèbre», che significa pepe, a causa del gusto pungente. È citato con il nome di «Péraldou» nel dizionario lingua d'oc-francese elaborato nel 1756 dall'abate Boissier de Sauvages. La fabbricazione del Pélardon non è molto cambiata nel corso degli anni.

Il Pélardon è un formaggio che ha un forte legame con la sua origine, grazie al modo in cui l'allevamento caprino si è adeguato al territorio. Si tratta di un tipo di allevamento che valorizza il paesaggio e sfrutta la presenza di formazioni vegetali specifiche nel settore sudorientale del Massiccio centrale: foreste di lecci, di querce, di castagni e di pini, ma anche macchia da suolo acido e gariga da suolo calcareo.

L’allevamento utilizza vasti spazi destinati alla pastorizia (59 000 ettari di lande e pascoli boschivi). Alla notevole influenza esercitata dall'ambiente naturale sul prodotto vanno ad aggiungersi le particolari competenze degli allevatori.

L'allevamento caprino, associato tra l'altro a colture di frutta minuta o di castagne, contribuisce a mantenere un tessuto rurale agricolo in questi paesaggi che sono caratterizzati da forti rilievi e da una limitata accessibilità. Anche nelle garighe l'allevamento caprino permette di mantenere un paesaggio tipico, in quanto le greggi pascolano su terreni che sarebbero abbandonati senza la loro presenza.

Questa forte specificità naturale, che conferisce caratteristiche particolari al latte utilizzato per la fabbricazione del prodotto, unitamente a modalità di allevamento e a tecniche di elaborazione specifiche, collega il Pélardon al suo territorio d'origine e gli conferisce una innegabile tipicità.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare:

[Articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006].

https://www.inao.gouv.fr/fichier/CDCPelardon.pdf


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.


4.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 35/19


Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

2011/C 35/08

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (1). Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOCUMENTO UNICO

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

«BROVADA»

N. CE: IT-PDO-0005-0783-14.07.2009

IGP ( ) DOP ( X )

1.   Denominazione:

«Brovada».

Termine non geografico afferente al linguaggio dialettale e tradizionalmente utilizzato come sostantivo nella zona geografica di cui al punto 4 per indicare il prodotto alimentare in oggetto.

2.   Stato membro o paese terzo:

Italia.

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare:

3.1.   Tipo di prodotto:

Classe 1.6. —

ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati.

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1:

La DOP «Brovada» designa il prodotto ottenuto dalla trasformazione dell’ecotipo locale di rapa bianca dal colletto viola (Brassica rapa L. var. rapa Hart), «rapa da brovada», mediante un processo di macerazione e fermentazione in vinaccia.

Il prodotto viene immesso al consumo grattugiato a fettucce con le seguenti caratteristiche:

consistenza croccante ed elastica, mai dura,

colore bianco crema, tendente al rosa o al rosato o al rosso in una scala di colori legata alle caratteristiche della vinaccia utilizzata,

dimensione delle fettucce compresa tra i 3 e 7 mm,

pH compreso tra 3,4 e 3,8,

acidità volatile non superiore a 5,5 mg/g espressa come acido acetico,

sapore acido senza sentori di vegetale fresco,

aroma pungente di vinaccia.

3.3.   Materie prime (solo per i prodotti trasformati):

 

Rapa da brovada, ecotipo locale di rapa bianca dal colletto viola (Brassica rapa L. var. rapa Hart), iscritto al Registro regionale per la «tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario e forestale» della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia alla sezione vegetali, che deve presentare alla maturazione in campo le seguenti caratteristiche:

radice a forma cilindrica o tronco conica che facilita il lavoro di fettucciamento,

lunghezza minima 12 cm,

polpa soda e succosa di colore bianco,

epidermide con una colorazione rosso-violacea a partire dal colletto e fino a 2/3 della lunghezza complessiva, la parte restante bianca,

radice interrata almeno per 1/3 della sua lunghezza totale.

 

Vinaccia con le seguenti caratteristiche:

proveniente esclusivamente dalla vinificazione di uve appartenenti ai vitigni a bacca rossa dell’area di produzione di cui al punto 4,

priva di muffe e marciumi evidenti,

asciutta e facile da sminuzzare.

 

Acqua

Materie prime facoltative:

uva pigiata: proveniente da vitigni a bacca rossa coltivati nell’area di produzione di cui al punto 4, da mescolare esclusivamente alla vinaccia,

vino rosso: ottenuto da vitigni a bacca rossa coltivati e vinificati nell’area di produzione di cui al punto 4,

aceto di vino rosso,

sale marino grosso.

Non è ammesso l’uso di conservanti e coloranti.

3.4.   Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale):

3.5.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata:

La coltivazione delle rape e il processo di trasformazione della «Brovada» devono avvenire all’interno della zona delimitata.

3.6.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc.:

È necessario che il condizionamento della Brovada, prima dell’immissione al consumo, avvenga nel luogo di produzione al fine di preservare la «Brovada» e il suo liquido, rilasciato durante la fase di fettucciamento una volta concluso il processo fermentativo, da fenomeni di degradazione e da conseguenti alterazioni dei principali parametri chimico-organolettici.

La «Brovada» viene immessa al consumo nelle seguenti confezioni chiuse ermeticamente:

sacchetti di plastica per alimenti da 500 g, 600 g, 700 g, 800 g, 900 g, 1 kg, 1,1 kg, 1,2 kg, 1,3 kg, 1,4 kg, 1,5 kg,

vaschette di plastica per alimenti da 100 g, 150 g, 200 g, 250 g, 300 g, 350 g, 400 g, 450 g, 500 g, 550 g, 600 g, 650 g, 700 g, 750 g, 800 g, 850 g, 900 g, 950 g, 1 kg, 1,05 kg, 1,1 kg, 1,15 kg, 1,2 kg, 1,25 kg, 1,3 kg, 1,35 kg, 1,4 kg, 1,45 kg, 1,5 kg, 3 kg, 4 kg,

secchielli di plastica per alimenti da 2,5 kg, 5 kg, 10 kg,

vasi di vetro da 250 g, 400 g, 500 g, 600 g, 700 g, 800 g, 900 g, 1 kg, 1,1 kg, 1,2 kg, 1,3 kg, 1,4 kg, 1,5 kg.

3.7.   Norme specifiche in materia di etichettatura:

L’etichetta della «Brovada», deve essere obbligatoriamente apposta su ogni singola confezione.

Sulle etichette apposte sulle confezioni dovranno apparire:

il logo, la dicitura «Denominazione di Origine Protetta»; il simbolo comunitario, l’anno di produzione della vinaccia, l’indicazione del lotto di produzione.

La denominazione «Brovada» DOP è intraducibile.

E’ vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista.

E’ consentito l’utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno l’acquirente.

Il logo è composto sostanzialmente da due elementi principali, la grafica raffigurante la stilizzazione di una rapa e il testo «Brovada».

Il disegno della rapa si presenta con un segno grafico eseguito manualmente a cartoncino su una carta ruvida. Il disegno completo della rapa si presenta con una angolazione di circa 20 gradi rispetto al suo asse verticale e si interseca, con parte del suo fogliame, sotto la lettera «B» della dicitura «Brovada» scritta completamente in maiuscolo. Sotto l’insieme del logo, composto dai due elementi descritti in precedenza, trova posto la dicitura: «Denominazione di Origine Protetta».

Image

4.   Delimitazione concisa della zona geografica:

La zona di produzione e condizionamento della «Brovada» DOP è compresa all’interno del territorio censuario ed amministrativo dei comuni compresi nelle province di Gorizia, Pordenone e Udine della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; all’interno di quest’area sono esclusi i territori al di sopra dei 1 200 metri slm.

5.   Legame con la zona geografica:

5.1.   Specificità della zona geografica:

L’area dedicata alla coltivazione della rapa da brovada è caratterizzata da un clima temperato: l’andamento della temperatura è sostanzialmente omogeneo e accompagnato da una buona piovosità. Le precipitazioni nel periodo da luglio a novembre sono mediamente comprese tra i 500 mm e i 700 mm. Nel semestre più caldo dell’anno, da aprile a settembre, la frequenza dei temporali è di 0,5, ovvero un temporale ogni due giorni; sono più frequenti nel tardo pomeriggio (il 35 %), mentre la frequenza inferiore (15 %) si manifesta durante la mattinata.

La temperatura estiva è compresa tra 18,8 e 22,4 °C. La temperatura autunnale è caratterizzata da una buona escursione termica. In tutto il territorio di produzione sussistono temperature minime tendenzialmente elevate (medie di 8,2 °C).

I terreni dedicati alla coltura sono sciolti e con scarso contenuto di scheletro con una tessitura caratterizzata da permeabilità ed ottimo drenaggio che permettono una elevata presenza di ossigeno. Essi sono posti al di sotto del limite orografico dei 1 200 m slm. Nella zona delimitata, al di sopra di questa quota d’altitudine la rapa da brovada, specie biennale, non conclude opportunamente il ciclo vegetativo, produce radici scadenti, ha difficoltà a superare l’inverno e in taluni casi a produrre fiori fertili. I caratteri peculiari del suolo, uniti alla mitezza della temperatura nel periodo vegetativo, agiscono direttamente sull’accrescimento della rapa permettendo una produzione di ottimo livello qualitativo. In tutte le fasi dell’attività di elaborazione della «Brovada», la conoscenza e l’esperienza diretta dei produttori hanno un ruolo determinante. Nelle fasi di elaborazione cruciale è il contributo dell’uomo nel processo di acidificazione della vinaccia, nella sua «valutazione» in funzione del quantitativo da utilizzare, nella corretta esecuzione della stratificazione nei tini, nella determinazione della durata del processo fermentativo delle rape e nell’individuazione della sua conclusione.

5.2.   Specificità del prodotto:

La preparazione della Brovada è un’esclusiva della zona delimitata compresa nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

La «Brovada» al gusto si presenta di consistenza croccante ed elastica, mai dura, con un sapore acido e un aroma pungente e caratteristico di vinaccia. Il colore è bianco crema, tendente al rosa o al rosato o al rosso a seconda delle caratteristiche della vinaccia utilizzata.

5.3.   Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP):

Gli elementi di legame tra la Brovada e la zona geografica di produzione sono rappresentati dalla coltivazione dell’ecotipo «rapa da brovada» e dal particolare metodo di trasformazione di queste rape, unico nella Regione. La zona di produzione della «Brovada» è caratterizzata da un clima sostanzialmente temperato nei periodi più delicati di semina e di sviluppo della pianta e coincide con l’area tradizionalmente interessata alla coltivazione dell’ecotipo «rapa da brovada». Quest’ecotipo è il risultato di una lunga selezione massale fatta nel tempo dagli operatori locali per la produzione della «Brovada». Le caratteristiche del suolo, l’altimetria dei terreni di coltivazione, combinati alla mitezza della temperatura nel periodo vegetativo permettono una produzione di «rapa da brovada» con caratteristiche ottimali in termini di tenerezza e assenza di fibrosità, requisiti rilevanti ai fini della successiva lavorazione.

La vinaccia ed eventualmente l’uva e/o il vino utilizzati per la produzione della «Brovada» sono anch’essi il risultato della specifica interazione tra i vitigni rossi e l’area geografica. La flora microbica che naturalmente accompagna questi prodotti è caratteristica del territorio di produzione ed è in grado di condizionare significativamente i processi fermentativi della vinaccia e delle rape in modo percettibile anche dal punto di vista organolettico.

Inoltre, in molte fasi dell’attività di elaborazione della «Brovada», la conoscenza ed esperienza diretta dei produttori dell’area delimitata hanno un ruolo determinante.

Garantire una corretta fermentazione solo sulle basi dell’osservazione e dell’esperienza è certamente un fatto di cultura. Molti sono i fattori che interagiscono con il corretto evolversi dei due processi di inacidimento: delle vinacce ad opera dei batteri acetici e delle rape ad opera di batteri lattici. La conoscenza di questi fattori e la capacità di «guidarli» per ottenere una «Brovada» dalle caratteristiche chimiche definite e di consistenza, di sapore e di aroma così particolari è una competenza esclusiva dell’area produttiva come è confermato da una ricca documentazione.

Numerosi sono i riferimenti storici che testimoniano la presenza di questo prodotto nella zona delimitata: «Cronaca inedita» di Jacopo Valvasone di Maniago (Storico del XVI secolo) circa le «Incursioni dei turchi in Friuli» pubblicate a Udine nel 1860, Tip. Tombetti — Murero; una descrizione del modo di fare e conservare le rape in uno scritto del prof. Filippo Re negli «Annali dell’Agricoltura del Regno d’Italia» Tomo Quinto — Gennaio, Febbraio e Marzo 1810. Il procedimento, riportato quasi duecento anni fa, dall’illustre studioso di agraria, è per gli aspetti salienti quello seguito ancor oggi per produrre la «Brovada».

Vi sono varie opere di gastronomia e letteratura che citano la «Brovada», le due principali sono:

Ippolito Nievo (1831-1861) nelle «Confessioni di un italiano, 1867»,

Guido Piovene (1907-1974) in «Viaggio in Italia — 1957».

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare:

[Articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006]

Questa Amministrazione ha attivato la procedura nazionale di opposizione pubblicando la proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta «Brovada» sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 78 del 3 aprile 2009.

Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile cliccando sul seguente link:

http://www.politicheagricole.it/DocumentiPubblicazioni/Search_Documenti_Elenco.htm?txtTipoDocumento=Disciplinare%20in%20esame%20UE&txtDocArgomento=Prodotti%20di%20Qualit%E0>Prodotti%20Dop,%20Igp%20e%20Stg

oppure

accedendo direttamente all’home page del sito del Ministero (http://www.politicheagricole.it) e cliccando poi su «Prodotti di Qualità» (a sinistra dello schermo) ed infine su «Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE [regolamento (CE) n. 510/2006]».


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.


4.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 35/24


Avviso relativo a una domanda ai sensi dell’articolo 30 della direttiva 2004/17/CE — Proroga del termine

Domanda proveniente da uno Stato membro

2011/C 35/09

In data 22 novembre 2010 la Commissione ha ricevuto una domanda ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 4, della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (1).

Detta domanda, proveniente dalla Repubblica ceca, riguarda la prospezione e l’estrazione di carbone nel paese in questione ed è stata pubblicata nella GU C 324 dell’1.12.2010, pag. 27. Il termine iniziale scade il 23 febbraio 2011.

Considerato che i servizi della Commissione devono ottenere ed esaminare ulteriori informazioni, e conformemente alle disposizioni stabilite dall’articolo 30, paragrafo 6, seconda frase, il termine di cui dispone la Commissione per prendere una decisione relativa a tale domanda è prorogato di tre mesi.

Il termine finale scade quindi il 23 maggio 2011.


(1)  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1.