ISSN 1725-2466 doi:10.3000/17252466.C_2011.030.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 30 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
54o anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia dell'Unione europea |
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2011/C 030/01 |
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IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia dell'Unione europea
29.1.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 30/1 |
2011/C 30/01
Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea
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V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
29.1.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 30/2 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 25 novembre 2010 — Commissione europea/Repubblica italiana
(Causa C-47/09) (1)
(Ravvicinamento delle legislazioni - Prodotti di cacao e di cioccolato - Etichettatura - Aggiunta della parola «puro» o della dicitura «cioccolato puro» all’etichettatura di taluni prodotti)
2011/C 30/02
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: F. Clotuche-Duvieusart e D. Nardi, agenti)
Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, P. Gentili, avvocato dello Stato)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione dell’art. 3 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 giugno 2000, 2000/36/CE, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana (GU L 197, pag. 9) e dell’art. 2, n. 1, lett. a), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 marzo 2000, 2000/13/CE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (GU L 109, pag. 29) — Etichettatura dei prodotti di cioccolato — Aggiunta dell’aggettivo «puro» o della dicitura «cioccolato puro» all’etichettatura dei prodotti di cioccolato non contenenti grassi vegetali diversi dal burro di cacao.
Dispositivo
1) |
Prevedendo la possibilità di completare con l’aggettivo «puro» la denominazione di vendita dei prodotti di cioccolato che non contengono grassi vegetali diversi dal burro di cacao, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza, da una parte, dell’art. 3, n. 5, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 giugno 2000, 2000/36/CE, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all’alimentazione umana, e, dall’altra, del combinato disposto degli artt. 3, n. 1, di detta direttiva e 2, n. 1, lett. a), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 marzo 2000, 2000/13/CE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità. |
2) |
La Repubblica italiana è condannata alle spese. |
29.1.2011 |
IT |
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C 30/2 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 2 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Baranya Megyei Bíróság — Repubblica di Ungheria) — Ker-Optika Bt./ÀNTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézete
(Causa C-108/09) (1)
(Libera circolazione delle merci - Sanità pubblica - Commercializzazione delle lenti a contatto via Internet - Normativa nazionale che autorizza la vendita di lenti a contatto nei soli negozi specializzati in dispositivi medici - Direttiva 2000/31/CE - Società dell’informazione - Commercio elettronico)
2011/C 30/03
Lingua processuale: l’ungherese
Giudice del rinvio
Baranya Megyei Bíróság
Parti
Ricorrente: Ker-Optika Bt.
Convenuta: ÀNTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézete
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Baranya Megyei Bíróság — Interpretazione degli artt. 28 CE e 30 CE e della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (GU L 178, pag. 1) — Commercializzazione delle lenti a contatto via Internet — Normativa nazionale che riserva la vendita delle lenti a contatto ai soli negozi specializzati in dispositivi medici
Dispositivo
Le norme nazionali relative alla commercializzazione di lenti a contatto rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico»), nei limiti in cui riguardano l’atto di vendita via Internet di siffatte lenti. Per contro, le norme nazionali concernenti la consegna di dette lenti non rientrano nell’ambito di applicazione di tale direttiva.
Gli artt. 34 TFUE e 36 TFUE nonché la direttiva 2000/31 devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale che autorizzi la commercializzazione di lenti a contatto esclusivamente in negozi specializzati in dispositivi medici.
29.1.2011 |
IT |
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C 30/3 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 23 novembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg — Germania) — Land Baden-Württemberg/Panagiotis Tsakouridis
(Causa C-145/09) (1)
(Libera circolazione delle persone - Direttiva 2004/38/CE - Artt. 16, n. 4, e 28, n. 3, lett. a) - Cittadino dell’Unione nato e residente da più di 30 anni nello Stato membro ospitante - Assenze dal territorio dello Stato membro ospitante - Condanne penali - Decisione di allontanamento - Motivi imperativi di pubblica sicurezza)
2011/C 30/04
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg
Parti
Ricorrente: Land Baden-Württemberg
Convenuto: Panagiotis Tsakouridis
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg — Interpretazione degli artt. 16, n. 4, e 28, n. 3, lett. a), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77 e rettifiche GU L 229, pag. 35, GU L 197, pag. 34 nonché GU L 204, pag. 28) — Decisione di allontanamento adottata nei confronti di un cittadino comunitario, nato e residente da più di trenta anni nello Stato membro ospitante, a causa di diverse condanne penali — Interpretazione della nozione di «motivi imperativi di pubblica sicurezza» e delle condizioni che comportano la perdita della protezione contro l’allontanamento acquistata sulla base delle disposizioni sopra menzionate
Dispositivo
1) |
L’art. 28, n. 3, lett. a), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, deve essere interpretato nel senso che, per stabilire se un cittadino dell’Unione abbia soggiornato nello Stato membro ospitante durante i dieci anni precedenti la decisione di allontanamento, criterio determinante per la concessione della protezione rafforzata accordata da tale disposizione, occorre prendere in considerazione tutti gli aspetti rilevanti in ciascun caso di specie, in particolare la durata di ciascuna delle assenze dell’interessato dallo Stato membro ospitante, la durata cumulata e la frequenza di tali assenze, nonché le ragioni che hanno indotto l’interessato a lasciare tale Stato membro e che possono determinare se dette assenze comportino o meno lo spostamento verso un altro Stato del centro dei suoi interessi personali, familiari o professionali. |
2) |
Qualora il giudice del rinvio accerti che il cittadino dell’Unione di cui trattasi beneficia della protezione dell’art. 28, n. 3, della direttiva 2004/38, tale disposizione deve essere interpretata nel senso che la lotta contro la criminalità legata al traffico di stupefacenti in associazione criminale può rientrare nella nozione di «motivi imperativi di pubblica sicurezza» che possono giustificare un provvedimento di allontanamento di un cittadino dell’Unione che ha soggiornato nello Stato membro ospitante durante i precedenti dieci anni. Qualora il giudice del rinvio accerti che il cittadino dell’Unione di cui trattasi beneficia della protezione dell’art. 28, n. 2, della direttiva 2004/38, tale disposizione deve essere interpretata nel senso che la lotta contro la criminalità legata al traffico di stupefacenti in associazione criminale rientra nella nozione di «gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza». |
29.1.2011 |
IT |
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C 30/4 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 2 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Schwerin — Germania) — Agrargut Bäbelin GmbH & Co KG/Amt für Landwirtschaft Bützow
(Causa C-153/09) (1)
(Politica agricola comune - Sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti - Regolamento (CE) n. 1782/2003 - Regime di pagamento unico - Diritti di ritiro - Art. 54, n. 6 - Regolamento (CE) n. 796/2004 - Art. 50, n. 4 - Dichiarazione di tutta la superficie disponibile al fine di attivare i diritti di ritiro - Art. 51, n. 1 - Sanzione)
2011/C 30/05
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgericht Schwerin
Parti
Ricorrente: Agrargut Bäbelin GmbH & Co KG
Convenuto: Amt für Landwirtschaft Bützow
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Verwaltungsgericht Schwerin — Interpretazione dell'art. 54 del regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1782, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270, pag. 1) e degli art. 50 e 51 del regolamento (CE) della Commissione 21 aprile 2004 n. 796, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 141, pag. 18) — Aiuti all’agricoltura — Obbligo dell'agricoltore di reclamare i diritti di ritiro prima di qualsiasi altro diritto per prevenire le dichiarazioni in eccesso — Violazione di tale obbligo da parte di un agricoltore che, dopo il ritiro dei seminativi dalla produzione, non dispone più di alcun terreno coltivabile — Sanzioni
Dispositivo
1) |
L’art. 54, n. 6, del regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1782, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 20 febbraio 2006, n. 319, deve essere interpretato nel senso che un agricoltore può chiedere la concessione di un aiuto a titolo dei diritti all’aiuto di cui dispone, ivi inclusi quelli abbinati alle superfici non ammissibili al diritto di ritiro, soltanto se abbia preventivamente attivato tutti i suoi diritti di ritiro. |
2) |
L’art. 51 del regolamento (CE) della Commissione 21 aprile 2004, n. 796, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento n. 1782/2003, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 27 aprile 2006, n. 659, in combinato disposto con l’art. 50, n. 4, del medesimo regolamento, deve essere interpretato nel senso che, alla luce del principio di certezza del diritto, la sanzione di cui all’art. 51, n. 1, non è applicabile a un agricoltore che, pur avendo omesso di attivare tutti i suoi diritti di ritiro per il fatto che non disponeva di un numero sufficiente di ettari ammissibili al diritto di ritiro, abbia attivato diritti all’aiuto basati su pascoli permanenti. |
29.1.2011 |
IT |
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C 30/4 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 2 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākās tiesas Senāts — Repubblica di Lettonia) — Schenker SIA/Valsts ieņēmumu dienests
(Causa C-199/09) (1)
(Regolamento (CEE) n. 2454/93 - Disposizioni di attuazione del codice doganale comunitario - Art. 6, n. 2 - Richiesta di informazione tariffaria vincolante - Nozione di «un solo tipo di merci»)
2011/C 30/06
Lingua processuale: il lettone
Giudice del rinvio
Augstākās tiesas Senāts
Parti
Ricorrente: Schenker SIA
Convenuta: Valsts ieņēmumu dienests
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Augstākās tiesas Senāts — Interpretazione dell’art. 6, n. 2, del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1) — Nozione di «un solo tipo di merce» — Merci che presentano differenze di qualità o di caratteristiche ma che possono essere classificate nel medesimo codice della nomenclatura combinata — Rilascio di un’unica informazione tariffaria vincolante relativamente all’insieme di dette merci oppure di più informazioni tariffarie vincolanti specifiche per ognuna delle stesse
Dispositivo
L’art. 6, n. 2, del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 24 luglio 2000, n. 1602, deve essere interpretato nel senso che una richiesta di informazione tariffaria vincolante può riguardare svariate merci a condizione che queste costituiscano un solo tipo di merci. Solamente merci che presentino caratteristiche simili e i cui elementi di differenziazione siano privi di qualsivoglia rilevanza ai fini della loro classificazione tariffaria possono essere considerate come costituenti un solo tipo di merci ai sensi di tale disposizione.
29.1.2011 |
IT |
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C 30/5 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 25 novembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg — Germania) — Barsoum Chabo/Hauptzollamt Hamburg-Hafen
(Causa C-213/09) (1)
(Unione doganale - Regolamento (CE) n. 1719/2005 - Tariffa doganale comune - Riscossione di dazi doganali all’importazione - Importazione di prodotti alimentari trasformati - Conserve di funghi - Sottovoce NC 2003 10 30 - Percezione di un importo supplementare - Principio di proporzionalità)
2011/C 30/07
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Finanzgericht Hamburg
Parti
Ricorrente: Barsoum Chabo
Convenuto: Hauptzollamt Hamburg-Hafen
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht Hamburg — Validità del regolamento (CE) della Commissione 27 ottobre 2005, n. 1719, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 286, pag. 1) riguardo al livello dell’importo supplementare all'importazione dei prodotti contenuti nella sottovoce 20031030000 — Conserve di champignons — Principio di proporzionalità
Dispositivo
L’esame della questione sollevata non ha rivelato alcun elemento tale da inficiare la legittimità dell’importo del dazio doganale specifico di EUR 222 per 100 kg di peso netto sgocciolato, applicabile ai sensi del regolamento (CE) della Commissione 27 ottobre 2005, n. 1719, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, prelevato sulle importazioni di conserve di funghi del genere Agaricus che ricadono nella sottovoce 2003 10 30 della nomenclatura combinata, di cui a tale allegato, effettuate al di là del contingente istituito dal regolamento (CE) della Commissione 26 ottobre 2004, n. 1864, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per l’importazione di conserve di funghi dai paesi terzi, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 7 dicembre 2005, n. 1995.
29.1.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 30/5 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 2 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di pace di Cortona — Italia) — Edyta Joanna Jakubowska/Alessandro Maneggia
(Causa C-225/09) (1)
(Norme dell’Unione relative all’esercizio della professione di avvocato - Direttiva 98/5/CE - Art. 8 - Prevenzione dei conflitti d’interessi - Normativa nazionale che vieta l’esercizio concomitante della professione forense e di un impiego come dipendente pubblico a tempo parziale - Cancellazione dell’iscrizione all’albo degli Avvocati)
2011/C 30/08
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Giudice di pace di Cortona
Parti
Ricorrente: Edyta Joanna Jakubowska
Convenuto: Alessandro Maneggia
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Giudice di pace di Cortona — Interpretazione dell’art. 6 della direttiva del Consiglio 22 marzo 1977, 77/249/CEE, intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati (GU L 78, pag. 17), dell’art. 8 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/5/CE, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica (GU L 77, pag. 36) e degli artt. 3, 4, 10, 81 e 98 CE — Normativa nazionale che prevede l’incompatibilità tra l’esercizio della libera professione di avvocato ed il lavoro a tempo parziale presso un’amministrazione pubblica — Cancellazione dell’iscrizione all'albo dell’ordine professionale prevista per gli avvocati che non abbiano scelto fra la libera professione e il lavoro a tempo parziale
Dispositivo
1) |
Gli artt. 3, n. 1, lett. g), CE, 4 CE, 10 CE, 81 CE e 98 CE non ostano ad una normativa nazionale che neghi ai dipendenti pubblici impiegati in una relazione di lavoro a tempo parziale l’esercizio della professione di avvocato, anche qualora siano in possesso dell’apposita abilitazione, disponendo la loro cancellazione dall’albo degli Avvocati. |
2) |
L’art. 8 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/5/CE, volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica, dev’essere interpretato nel senso che lo Stato membro ospitante può imporre agli avvocati ivi iscritti che siano impiegati — vuoi a tempo pieno vuoi a tempo parziale — presso un altro avvocato, un’associazione o società di avvocati oppure un’impresa pubblica o privata, restrizioni all’esercizio concomitante della professione forense e di detto impiego, sempreché tali restrizioni non eccedano quanto necessario per conseguire l’obiettivo di prevenzione dei conflitti di interesse e si applichino a tutti gli avvocati iscritti in detto Stato membro. |
29.1.2011 |
IT |
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C 30/6 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 2 dicembre 2010 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division) — Regno Unito] — Everything Everywhere Limited (già T-Mobile UK Limited)/The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs
(Causa C-276/09) (1)
(Sesta direttiva IVA - Esenzione - Art. 13, parte B, lett. d), punti 1 e 3 - Negoziazione di crediti - Operazioni relative ai pagamenti ed ai giroconti - Esistenza di due prestazioni di servizi distinte o di una prestazione unica - Spese supplementari fatturate in caso di utilizzo di determinati metodi di pagamento per servizi di telefonia mobile)
2011/C 30/09
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
High Court of Justice (Chancery Division)
Parti
Ricorrente: Everything Everywhere Limited (già T-Mobile UK Limited)
Convenuto: The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — High Court of Justice, Chancery Division — Interpretazione dell’art. 13, parte B, lett. d), n. 3, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Esenzioni — Ambito d’applicazione — Nozione di «servizi idonei ad operare trasferimenti di fondi e a implicare modifiche giuridiche ed economiche» — Servizi che addebitano un conto corrente e accreditano un altro conto corrente dell’importo corrispondente — Servizi che non includono l’esecuzione di compiti che consistono nell’addebitare un conto corrente e nell’accreditare un altro conto corrente dell’importo corrispondente, ma che possono essere considerati la causa di tale trasferimento quando un trasferimento di fondi si produce — Sistema di pagamento delle telefonate effettuate mediante telefono cellulare
Dispositivo
Ai fini della riscossione dell’imposta sul valore aggiunto, le spese supplementari fatturate da un prestatore di servizi di telecomunicazioni ai suoi clienti, qualora questi ultimi paghino detti servizi non con il sistema dell’«addebito diretto» o con giroconto tramite il Bankers’ Automated Clearing System, ma con carta di credito, carta di debito, assegno oppure in contanti presso lo sportello di una banca o di un agente autorizzato a ricevere il pagamento per conto di tale prestatore di servizi, non costituiscono il corrispettivo di una prestazione di servizi distinta ed indipendente dalla prestazione di servizi principale, consistente nel fornire servizi di telecomunicazioni.
29.1.2011 |
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C 30/7 |
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 2 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias — Grecia) — Vassiliki Stylianou Vandorou (causa C-422/09), Vassilios Alexandrou Giankoulis (causa C-425/09), Ioannis Georgiou Askoxilakis (causa C-426/09)/Ypourgos Ethnikis paideias kai Thriskevmaton
(Cause riunite C-422/09, C-425/09 e C-426/09) (1)
(Artt. 39 CE e 43 CE - Direttiva 89/48/CE - Riconoscimento di diplomi - Nozione di «esperienza professionale»)
2011/C 30/10
Lingua processuale: il greco
Giudice del rinvio
Symvoulio tis Epikrateias
Parti
Ricorrenti: Vassiliki Stylianou Vandorou (causa C-422/09), Vassilios Alexandrou Giankoulis (causa C-425/09), Ioannis Georgiou Askoxilakis (causa C-426/09)
Convenuto: Ypourgos Ethnikis paideias kai Thriskevmaton
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Symvoulio tis Epikrateias — Interpretazione dell’art. 4, n. 1, lett. b), della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU L 19, pag. 16) — Interpretazione dell’art. 1, n. 3, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 maggio 2001, 2001/19/CE, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico (GU L 206, pag. 1) — Accesso ad una professione regolamentata o esercizio della medesima alle stesse condizioni dei cittadini nazionali — Professione di revisore contabile giurato — Nozione di «esperienza professionale»
Dispositivo
Un’autorità nazionale incaricata del riconoscimento di qualifiche professionali acquisite in un altro Stato membro è tenuta, in virtù degli artt. 39 CE e 43 CE, a prendere in considerazione, in sede di determinazione di eventuali misure compensative dirette a colmare le differenze sostanziali tra la formazione seguita da un richiedente e la formazione richiesta nello Stato membro ospitante, qualsiasi esperienza pratica idonea a coprire, in tutto o in parte, dette differenze.
29.1.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 30/7 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 25 novembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Halle — Germania) — Günter Fuß/Stadt Halle (Saale)
(Causa C-429/09) (1)
(Politica sociale - Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori - Direttive 93/104/CE e 2003/88/CE - Organizzazione dell’orario di lavoro - Vigili del fuoco occupati nel settore pubblico - Art. 6, lett. b), della direttiva 2003/88/CE - Durata massima dell’orario settimanale di lavoro - Superamento - Risarcimento del danno causato dalla violazione del diritto dell’Unione - Condizioni alle quali è subordinata l’esistenza di un diritto al risarcimento - Modalità procedurali - Obbligo di presentare previa domanda al datore di lavoro - Forma ed entità del risarcimento - Tempo libero aggiuntivo o indennità - Principi di equivalenza e di effettività)
2011/C 30/11
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgericht Halle
Parti
Ricorrente: Günter Fuß
Convenuta: Stadt Halle
Oggetto
Domanda di decisione pregiudiziale — Verwaltungsgericht Halle — Interpretazione delle direttive del Consiglio 23 novembre 1993, 93/104/CE (GU L 307, pag. 18) e del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU L 299, pag. 9) e, in particolare, degli artt. 6, lett. b), 16, lett. b), e 19, secondo comma, della direttiva 2003/88/CE — Normativa nazionale che prevede, in violazione di tali direttive, un orario di lavoro superiore a quarantotto ore settimanali per i pubblici dipendenti che lavorano nei servizi di pronto intervento dei vigili del fuoco professionisti — Diritto del pubblico dipendente che ha superato l’orario di lavoro massimo ad un riposo compensativo o ad un’indennità pecuniaria
Dispositivo
1) |
Un lavoratore, quale il sig. Fuß nella causa principale, che ha svolto, in qualità di vigile del fuoco impiegato in un servizio di pronto intervento rientrante nel settore pubblico, un orario di lavoro caratterizzato da una durata media settimanale superiore a quella prevista dall’art. 6, lett. b), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, può avvalersi del diritto dell’Unione per far dichiarare la responsabilità delle autorità dello Stato membro interessato al fine di ottenere il risarcimento del danno subito a causa della violazione di tale disposizione. |
2) |
Il diritto dell’Unione osta ad una normativa nazionale, come quella di cui alla causa principale, che:
|
3) |
Il risarcimento, a carico delle autorità degli Stati membri, dei danni che questi ultimi hanno cagionato ai singoli violando il diritto dell’Unione deve essere adeguato al danno subito. In mancanza di disposizioni del diritto dell’Unione in materia, spetta al diritto nazionale dello Stato membro interessato determinare, nel rispetto dei principi di equivalenza e di effettività, da un lato, se il danno subito da un lavoratore, quale il sig. Fuß nella causa principale, a causa della violazione di una norma del diritto dell’Unione debba essere risarcito mediante la concessione a quest’ultimo di tempo libero aggiuntivo ovvero di un’indennità pecuniaria, nonché, dall’altro, le regole relative alla modalità di calcolo di tale risarcimento. I periodi di riferimento previsti dagli artt. 16-19 della direttiva 2003/88 sono privi di pertinenza a tale riguardo. |
4) |
Le soluzioni alle questioni poste dal giudice del rinvio sono identiche, indipendentemente dalla circostanza che i fatti di cui alla causa principale siano soggetti alle disposizioni della direttiva del Consiglio 23 novembre 1993, 93/104/CE, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 2000, 2000/34/CE, o a quelle della direttiva 2003/88. |
29.1.2011 |
IT |
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C 30/8 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 2 dicembre 2010 — Holland Malt BV/Commissione europea, Regno dei Paesi Bassi
(Causa C-464/09 P) (1)
(Impugnazione - Aiuti di Stato - Orientamenti relativi agli aiuti nel settore agricolo - Punto 4.2.5 - Mercato del malto - Mancanza di sbocchi normali di mercato - Misura d’aiuto dichiarata incompatibile con il mercato comune)
2011/C 30/12
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Holland Malt BV (rappresentanti: O. Brouwer, A. Stoffer e P. Schepens, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn e A. Stobiecka-Kuik, agenti), Regno Unito dei Paesi Bassi (rappresentanti: C.M. Wissels e Y. de Vries, agenti)
Oggetto
Impugnazione della sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 9 settembre 2009, causa T-369/06, Holland Malt BV/Commissione, con la quale il Tribunale ha respinto un ricorso diretto all’annullamento della decisione della Commissione 26 settembre 2006, 2007/59/CE, che ha dichiarato incompatibile con il mercato comune l’aiuto cui i Paesi Bassi hanno dato esecuzione in favore della Holland Malt BV per la creazione di una fabbrica di malto ad Eemshaven (Groningen), sotto forma di investimento di EUR 7 425 000, sottoposto alla condizione sospensiva della sua approvazione da parte della Commissione (Aiuto di Stato n. C 14/2005 — ex N 149/2004) (GU L 32, pag. 76) — Applicazione degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato nel settore agricolo
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
La Holland Malt BV è condannata alle spese. |
29.1.2011 |
IT |
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C 30/9 |
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 2 dicembre 2010 — Commissione europea/Repubblica portoghese
(Causa C-526/09) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Ambiente - Direttiva 91/271/CEE - Trattamento delle acque reflue urbane - Art. 11, nn. 1 e 2 - Scarico di acque reflue industriali nei sistemi di raccolta e negli impianti di depurazione delle acque reflue urbane - Assoggettamento a previe regolamentazioni e/o ad autorizzazioni specifiche - Mancanza di autorizzazione)
2011/C 30/13
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: S. Pardo Quintillán e G. Braga da Cruz, agenti)
Convenuta: Repubblica portoghese (rappresentante: L. Inez Fernandez, agente
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione dell’art. 11, nn. 1 e 2, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135, pag. 40) — Licenza di scarico delle acque reflue — «Estação de Serviço Sobritos»
Dispositivo
1) |
La Repubblica portoghese, avendo consentito lo scarico delle acque reflue industriali del sito industriale nella zona di Matosinhos, «Estação de Serviço Sobritos» senza adeguata autorizzazione a tal fine rilasciata, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 11, nn. 1 e 2, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane. |
2) |
La Repubblica portoghese è condannata alle spese. |
29.1.2011 |
IT |
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C 30/9 |
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 2 dicembre 2010 — Commissione europea/Repubblica ellenica
(Causa C-534/09) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2008/1/CE - Prevenzione e riduzione dell’inquinamento - Requisiti di autorizzazione degli impianti esistenti)
2011/C 30/14
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Patakia e A. Alcover San Pedro, agenti)
Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentanti: E. Skandalou, agente)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione dell’art. 5, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 gennaio 2008, 2008/1/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (GU L 24, pag. 8) — Requisiti di autorizzazione degli impianti esistenti — Obbligo di garantire che tali impianti siano gestiti conformemente ai requisiti della direttiva
Dispositivo
1) |
La Repubblica ellenica, non avendo adottato le misure necessarie affinché le autorità nazionali competenti controllino, attraverso autorizzazioni rilasciate a norma degli articoli 6 e 8 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 gennaio 2008, 2008/1/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (versione codificata), ovvero, nei modi opportuni, mediante il riesame e, se del caso, l’aggiornamento delle prescrizioni, affinché entro il 30 ottobre 2007 gli impianti esistenti funzionino secondo i requisiti di cui agli articoli 3, 7, 9, 10 e 13, all’articolo 14, lettere a) e b), ed all’articolo 15, n. 2, di tale direttiva, fatte salve altre disposizioni comunitarie specifiche, ha violato gli obblighi che le incombono in forza dell’art. 5, n. 1, della direttiva in parola. |
2) |
La Repubblica ellenica è condannata alle spese. |
29.1.2011 |
IT |
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C 30/10 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 24 novembre 2010 — Commissione europea/Consiglio dell'Unione europea
(Causa C-40/10) (1)
(Ricorso di annullamento - Regolamento (UE, Euratom) n. 1296/2009 - Adeguamento annuale delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea - Metodo di adeguamento - Art. 65 dello Statuto dei funzionari - Artt. 1 e 3-7 dell’allegato XI dello Statuto - Clausola di eccezione - Art. 10 dell’allegato XI dello Statuto - Potere discrezionale del Consiglio - Adeguamento divergente da quello proposto dalla Commissione - Clausola di riesame che consente l’adeguamento intermedio delle retribuzioni)
2011/C 30/15
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall, G. Berscheid e J. P. Keppenne, agenti)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e D. Waelbroeck, agenti)
Interveniente a sostegno della ricorrente: Parlamento europeo (rappresentanti: S. Seyr e A. Neergaard, agenti)
Intervenienti a sostegno del convenuto: Regno di Danimarca (rappresentante: B. Weis Fogh, agente), Repubblica federale di Germania (rappresentanti: J. Möller e B. Klein, agenti), Repubblica ellenica (rappresentanti: A. Samoni Rantou e S. Chala, agenti), Repubblica di Lituania (rappresentanti: D. Kriaučiūnas e R. Krasuckaitė, agenti), Repubblica d’Austria (rappresentante: E. Riedl, agente), Repubblica di Polonia (rappresentante: M. Szpunar, agente), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: S. Behzadi Spencer e L. Seeboruth, agenti)
Oggetto
Ricorso di annullamento – Regolamento (UE, Euratom) del Consiglio 23 dicembre 2009, n. 1296, che adegua con effetto dal 1o luglio 2009 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea ed i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e pensioni (GU L 348, pag. 10) – Inosservanza del metodo di adeguamento annuale delle retribuzioni e delle pensioni per un periodo di riferimento – Violazione dell’art. 65 dello Statuto dei funzionari nonché degli artt. 1 e 3-7 dell’allegato XI dello Statuto – Potere discrezionale del Consiglio – Tutela del legittimo affidamento e principio «patere legem quam ipse fecisti» – Clausola di riesame che consente l’adeguamento intermedio delle retribuzioni.
Dispositivo
1) |
Gli artt. 2 e 4-18 del regolamento (UE, Euratom) del Consiglio 23 dicembre 2009, n. 1296, che adegua con effetto dal 1o luglio 2009 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea ed i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e pensioni, sono annullati. |
2) |
Gli effetti degli artt. 2 e 4-17 del regolamento n. 1296/2009 sono mantenuti fino all’entrata in vigore di un nuovo regolamento emanato dal Consiglio dell’Unione europea per garantire l’esecuzione della presente sentenza. |
3) |
Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese. |
4) |
Il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, la Repubblica di Lituania, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nonché il Parlamento europeo sopporteranno le proprie spese. |
29.1.2011 |
IT |
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C 30/10 |
Ordinanza della Corte (Settima Sezione) 6 ottobre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 2 de Granada — Spagna) — Carlos Sáez Sánchez, Patricia Rueda Vargas/Junta de Andalucía, Manuel Jalón Morente e a.
(Causa C-563/08) (1)
(Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura - Art. 49 TFUE - Libertà di stabilimento - Sanità pubblica - Farmacie - Prossimità - Approvvigionamento di medicinali alla popolazione - Licenze - Ripartizione territoriale delle farmacie - Introduzione di limiti fondati sul criterio della densità demografica - Distanza minima tra le farmacie)
2011/C 30/16
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 2 de Granada
Parti
Ricorrenti: Carlos Sáez Sánchez, Patricia Rueda Vargas
Convenuti: Junta de Andalucía, Manuel Jalón Morente e a.
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 2 de Granada — Interpretazione dell’art. 43 CE — Normativa che prevede le condizioni da soddisfare per l’apertura di nuove farmacie — Limiti in funzione del numero di abitanti e della necessità di mantenere una distanza minima tra farmacie
Dispositivo
L’art. 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che, in linea di principio, non osta ad una normativa nazionale, come quella oggetto della causa principale, che impone limiti al rilascio di licenze per nuove farmacie disponendo che:
— |
in ogni zona farmaceutica può essere creata un'unica farmacia, in linea di massima, per tranche di 2 800 abitanti; |
— |
può essere creata una farmacia supplementare solo quando tale soglia è oltrepassata. Tale farmacia è creata per la frazione superiore a 2 000 abitanti, e |
— |
ogni farmacia deve rispettare una distanza minima rispetto alle farmacie già esistenti. In linea di massima tale distanza è pari a 250 metri. |
Tuttavia, l’art. 49 TFUE osta a siffatta normativa nazionale nei limiti in cui le norme di base dei 2 800 abitanti o dei 250 metri impediscono, nelle zone geografiche aventi caratteristiche demografiche particolari, la creazione di un numero sufficiente di farmacie in grado di garantire un servizio farmaceutico adeguato, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
29.1.2011 |
IT |
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C 30/11 |
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 1 ottobre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Rossano) — Franco Affatato/Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza
(Causa C-3/10) (1)
(Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura - Politica sociale - Direttiva 1999/70/CE - Clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato - Contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico - Successione di contratti - Abuso - Misure di prevenzione - Sanzioni - Trasformazione dei contratti di lavoro a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato - Divieto - Risarcimento del danno - Principi di equivalenza e di effettività)
2011/C 30/17
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Tribunale di Rossano
Parti
Ricorrente: Franco Affatato
Convenuta: Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale di Rossano — Interpretazione delle clausole 2, 3, 4 e 5 dell'allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175, pag. 4) — Compatibilità di determinate norme nazionali riguardanti i lavoratori socialmente utili/lavoratori di pubblica utilità — Normativa nazionale che consente di omettere la causa del primo contratto a durata determinata per i lavoratori del settore della scuola — Nozione di ente statale — Inclusione di un soggetto che presenti le caratteristiche della società Poste Italiane SpA
Dispositivo
1) |
Le prime dodici questioni pregiudiziali sollevate dal Tribunale di Rossano, con ordinanza 21 dicembre 2009, sono manifestamente irricevibili. |
2) |
La clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, siglato il 18 marzo 1999, che compare in allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, dev’essere interpretata nel senso che:
|
3) |
Detto accordo quadro dev’essere interpretato nel senso che le misure previste da una normativa nazionale, come quella oggetto della causa principale, al fine di sanzionare il ricorso abusivo a contratti o a rapporti di lavoro a tempo determinato non devono essere meno favorevoli di quelle che disciplinano situazioni analoghe di natura interna, né rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti attribuiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione. Spetta al giudice del rinvio valutare in che misura le disposizioni di diritto nazionale miranti a sanzionare il ricorso abusivo, da parte della pubblica amministrazione, a contratti o a rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati in successione siano conformi a questi principi. |
29.1.2011 |
IT |
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C 30/12 |
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) 16 novembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský súd v Prešove — Repubblica slovacca) — Pohotovosť s.r.o./Iveta Korčkovská
(Causa C-76/10) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Tutela dei consumatori - Direttiva 93/13/CEE - Clausole abusive - Direttiva 2008/48/CE - Direttiva 87/102 - Contratti di credito al consumo - Tasso annuo effettivo globale - Procedimento arbitrale - Lodo arbitrale - Facoltà del giudice nazionale di valutare d’ufficio l’eventuale carattere abusivo di talune clausole)
2011/C 30/18
Lingua processuale: lo slovacco
Giudice del rinvio
Krajský súd v Prešove
Parti
Ricorrente: Pohotovosť s.r.o.
Convenuta: Iveta Korčkovská
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Krajský súd v Prešove — Interpretazione delle direttive del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29) e del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008, 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU L 133, pag. 66) — Contratto di credito al consumo che prevede un tasso di interesse usurario e il ricorso ad un procedimento di arbitrato in caso di controversia — Facoltà del giudice del rinvio, cui è sottoposto un procedimento mirante all’esecuzione di una sentenza arbitrale definitiva, di valutare d’ufficio l’eventuale carattere abusivo di queste clausole
Dispositivo
1) |
La direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, impone al giudice nazionale, investito di un ricorso volto all’esecuzione forzata di un lodo arbitrale avente forza di giudicato, pronunciato in assenza del consumatore, di valutare, anche d’ufficio, il carattere abusivo di una penalità contenuta nel contratto di credito concluso da un finanziatore con un consumatore, applicata nel citato lodo, ove tale giudice disponga a tal fine delle informazioni necessarie riguardo alla situazione giuridica e fattuale e possa, in forza delle disposizioni processuali nazionali, effettuare una tale valutazione nell’ambito di procedimenti analoghi basati sul diritto nazionale. |
2) |
Spetta al giudice nazionale adito determinare se una clausola di un contratto di credito, come quella oggetto della causa principale, la quale preveda, conformemente agli accertamenti effettuati da tale giudice, una penalità di importo sproporzionatamente elevato a carico del consumatore, debba essere considerata abusiva ai sensi degli artt. 3 e 4 della direttiva 93/13, alla luce delle circostanze che accompagnano la conclusione di tale contratto. In caso di soluzione affermativa, incombe pertanto a detto giudice trarre tutte le conseguenze che ne derivano secondo il diritto nazionale affinché tale consumatore non sia vincolato da detta clausola. |
3) |
In circostanze come quelle oggetto della causa principale, la mancata indicazione del tasso annuo effettivo globale in un contratto di credito al consumo, indicazione che riveste un’importanza fondamentale nell’ambito della direttiva del Consiglio 22 dicembre 1986, 87/102/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/7/CE, può costituire un elemento decisivo nell’ambito dell’accertamento, da parte del giudice nazionale, della circostanza se una clausola di un contratto di credito al consumo relativa al costo di quest’ultimo, nella quale non compaia una siffatta indicazione, sia formulata in modo chiaro e comprensibile ai sensi dell’art. 4 della direttiva 93/13. Se ciò non dovesse verificarsi, il giudice nazionale può valutare, anche d’ufficio, se, alla luce delle circostanze che accompagnano la conclusione di tale contratto, l’omessa indicazione del tasso annuo effettivo globale in una clausola dello stesso relativa al costo di tale credito sia tale da attribuire alla citata clausola un carattere abusivo ai sensi degli artt. 3 e 4 della direttiva 93/13. Tuttavia, nonostante la possibilità di valutare il citato contratto alla luce della direttiva 93/13, la citata direttiva 87/102 dev’essere interpretata nel senso che consente al giudice nazionale di applicare d’ufficio le disposizioni che traspongono nel diritto interno l’art. 4 di quest’ultima direttiva e in base alle quali la mancata indicazione del tasso annuo effettivo globale in un contratto di credito al consumo comporta che il credito concesso sia considerato esente da interessi e spese. |
29.1.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 30/13 |
Ordinanza della Corte (Settima Sezione) 29 settembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Breda — Paesi Bassi) — VAV-Autovermietung GmbH/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane Zuid/kantoor Roosendaal
(Causa C-91/10) (1)
(Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura - Libera prestazione dei servizi - Artt. 49 CE-55 CE - Autoveicoli - Utilizzazione in uno Stato membro di un autoveicolo immatricolato e noleggiato in un altro Stato membro - Tassazione di detto veicolo nel primo Stato membro in occasione della sua prima utilizzazione sulla rete stradale nazionale)
2011/C 30/19
Lingua processuale: l'olandese
Giudice del rinvio
Rechtbank Breda
Parti
Ricorrente: VAV-Autovermietung GmbH
Convenuto: Inspecteur van de Belastingdienst/Douane Zuid/kantoor Roosendaal
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Rechtbank Breda — Interpretazione degli artt. 56 TFUE-62 TFUE — Normativa nazionale che prevede la riscossione di una tassa di immatricolazione in occasione della prima utilizzazione di un veicolo sulla rete stradale nazionale
Dispositivo
Gli 49 CE-55 CE devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nella causa principale, in forza della quale una persona residente o stabilita in uno Stato membro che utilizza in detto Stato membro un autoveicolo immatricolato e noleggiato in un altro Stato membro deve, in occasione della prima utilizzazione di detto veicolo sulla rete stradale del primo Stato membro, versare l’intero ammontare di una tassa il cui saldo, calcolato in funzione della durata dell’utilizzazione del detto veicolo su tale rete, è rimborsato, senza gli interessi, dopo la fine di detta utilizzazione.
29.1.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 30/13 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Essen (Germania) il 15 ottobre 2010 — Dr. Biner Bähr/Hamburg-Bramfeld B.V. 1
(Causa C-494/10)
()
2011/C 30/20
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landgericht Essen
Parti
Ricorrente: Dr. Biner Bähr
Resistente: HIDD Hamburg-Bramfeld B.V. 1
Questioni pregiudiziali
1) |
Se la Corte di giustizia dell’Unione europea, in linea di principio, confermi la giurisprudenza derivante dalla sua sentenza nella causa C-339/07, Seagon/Deko, anche nel caso in cui, ai sensi dell’art. 3, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1346, relativo alle procedure di insolvenza (1), i giudici dello Stato membro sul territorio del quale la procedura di insolvenza sia stata avviata siano competenti a statuire su un’azione revocatoria fondata sull’insolvenza e diretta contro un resistente avente la sua sede societaria in un altro Stato membro, qualora a latere di una domanda revocatoria fondata sull’insolvenza vengano fatte valere, in primo luogo, domande fondate sulle norme relative alla salvaguardia dell’integrità del capitale e basate sul diritto societario nazionale, le quali tendano a conseguire il medesimo risultato dal punto di vista economico ovvero un quid pluris rispetto alla revocatoria fondata sull’insolvenza, e prescindano dall’avvio di una procedura di insolvenza. |
2) |
Nel caso di soluzione negativa alla prima questione: se un’azione revocatoria fondata sull’insolvenza, avente ad oggetto contestualmente ed in via principale una domanda indipendente dal procedimento di insolvenza, basata dal curatore fallimentare su un fondamento di diritto societario e volta a conseguire il medesimo risultato dal punto di vista economico ovvero un quid pluris, ricada nella deroga settoriale di cui all’art. 1, n. 2, lett. b), del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (2) ovvero se la relativa competenza giurisdizionale internazionale debba essere determinata in base al detto regolamento, diversamente da quanto stabilito nella sentenza della Corte di giustizia, causa C-339/07, Seagon/Deko. |
3) |
Se la materia contrattuale costituisca oggetto del procedimento ai sensi dell’art. 5, punto 1, lett. a), del regolamento n. 44/2001 anche qualora il collegamento tra le parti della controversia sia da ricondurre esclusivamente ad una relazione indiretta, consistente nella partecipazione totalitaria della capogruppo a ciascuna delle società in causa. |
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1346, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 160, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12, pag. 1).
29.1.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 30/14 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 15 ottobre 2010 — Centre hospitalier universitaire de Besançon/Thomas Dutrueux, Caisse primaire d’assurance maladie du Jura
(Causa C-495/10)
()
2011/C 30/21
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d'État
Parti
Ricorrente: Centre hospitalier universitaire de Besançon
Convenuti: Thomas Dutrueux, Caisse primaire d’assurance maladie du Jura
Questioni pregiudiziali
1) |
Se, tenuto conto delle disposizioni del suo art. 13, la direttiva 25 luglio 1985, 85/374/CEE (1), consenta l’attuazione di un regime di responsabilità fondato sulla situazione particolare dei pazienti dei centri sanitari pubblici che riconosca loro il diritto di ottenere da detti centri, anche in assenza di colpa, il risarcimento dei danni causati dal guasto dei prodotti e degli apparecchi da questi utilizzati, ferma restando la possibilità per il centro di esercitare un’azione di regresso in garanzia contro il produttore; |
2) |
se la direttiva limiti la possibilità per gli Stati membri di definire la responsabilità delle persone che utilizzino apparecchi o prodotti difettosi nel quadro di una prestazione di servizi, causando in tal modo danni al destinatario della prestazione. |
(1) Direttiva del Consiglio 25 luglio 1985, 85/374/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (GU L 210, pag. 29).
29.1.2011 |
IT |
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C 30/14 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Waldshut-Tiengen — Landwirtschaftsgericht — Germania) il 21 ottobre 2010 — Rico Graf e Rudolf Engel/Landratsamt Waldshut, Landwirtschaftsamt
(Causa C-506/10)
()
2011/C 30/22
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Amtsgericht Waldshut-Tiengen — Landwirtschaftsgericht
Parti
Ricorrenti: Rico Graf e Rudolf Engel
Resistente: Landratsamt Waldshut, Landwirtschaftsamt
Questioni pregiudiziali
Se l’art. 6, n. 1 a, del Baden Württembergisches Ausführungsgesetz zum Grundstückverkehrsgesetz und zum Landpachtverkehrsgesetz (legge di attuazione del Baden Württemberg della legge sulle transazioni fondiarie e della legge sull’affitto di fondi rustici), nel testo di cui al 21 febbraio 2006 (Gesetzblatt, pag. 85), sia compatibile con l'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (1).
29.1.2011 |
IT |
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C 30/14 |
Ricorso proposto il 25 ottobre 2010 — Commissione europea/Regno dei Paesi Bassi
(Causa C-508/10)
()
2011/C 30/23
Lingua processuale: l'olandese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Condou-Durande e R. Troosters, agenti)
Convenuto: Regno dei Paesi Bassi
Conclusioni della ricorrente
— |
Dichiarare che, richiedendo tasse elevate e non eque a cittadini di paesi terzi ed ai loro familiari che presentano domanda intesa al conseguimento dello status di soggiornante di lungo periodo, il Regno dei Paesi Bassi non ha adempiuto agli obblighi derivanti dalla direttiva 2003/109/CE (1), e pertanto è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’art. 258 TFUE. |
— |
Condannare il Regno dei Paesi Bassi alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La Commissione considera un importo che, a seconda dei casi, va da EUR 201 fino a EUR 830, richiesto per il trattamento della domanda intesa al conseguimento dello status di soggiornante di lungo periodo, come sproporzionato, a paragone dell’importo di EUR 30 che i cittadini dell’UE devono versare per la carta di soggiorno. Una siffatta procedura non può pertanto definirsi «equa». La Commissione sostiene che tali tasse elevate, a prescindere dalla questione se costituiscano un compenso per costi effettivamente sostenuti, possono rappresentare «un mezzo per ostacolare l'esercizio del diritto di soggiorno», ai sensi del decimo considerando della direttiva, e quindi esplicare un effetto dissuasivo su cittadini di paesi terzi che desidererebbero avvalersi dei diritti loro attribuiti dalla direttiva. Ciò è corroborato dalla circostanza che la Commissione ha ricevuto denunce di cittadini in tal senso.
(1) Direttiva del Consiglio 25 novembre 2003, 2003/109/CE, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU 2004 L 16, pag. 44).
29.1.2011 |
IT |
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C 30/15 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 26 ottobre 2010 — Josef Geistbeck e Thomas Geistbeck/Saatgut- Treuhandverwaltungs GmbH
(Causa C-509/10)
()
2011/C 30/24
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof
Parti
Ricorrenti: Josef Geistbeck e Thomas Geistbeck
Resistente: Saatgut- Treuhandverwaltungs GmbH
Questioni pregiudiziali
Alla Corte di giustizia dell’Unione europea vengono sottoposte in via pregiudiziale, ai sensi dell’art. 267, n. 1, lett. b), terzo comma, TFUE, le seguenti questioni, relative all’interpretazione del regolamento (CE) del Consiglio 27 luglio 1994, n. 2100, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (in prosieguo: il «regolamento n. 2100/94») (1) e del regolamento (CE) della Commissione 24 luglio 1995, n. 1768, che definisce le norme di attuazione dell’esenzione agricola prevista dall’articolo 14, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (in prosieguo: il «regolamento n. 1768/95») (2).
a) |
Se l’equa compensazione, che un agricoltore deve versare al titolare di un diritto alla privativa comunitaria per ritrovati vegetali ai sensi dell’art. 94, n. 1, del regolamento n. 2100/94, per avere utilizzato materiale di moltiplicazione di una varietà protetta, ottenuto mediante risemina, e per non avere adempiuto agli obblighi stabiliti dall’art. 14, n. 3, del regolamento n. 2100/94, e dall’art. 8, del regolamento n. 1768/95, debba essere calcolata in base all’importo medio della tassa imposta per la produzione, soggetta a licenza, di una quantità equivalente di materiale di moltiplicazione di varietà protette della rispettiva specie vegetale, nella stessa zona, o se invece essa debba essere calcolata in base alla (inferiore) remunerazione da versare in caso di risemina autorizzata, ai sensi dell’art. 14, n. 3, quarto trattino, del regolamento n. 2100/94, e dell’art. 5, del regolamento n. 1768/95. |
b) |
Qualora si debba fare riferimento solo alla remunerazione per una risemina autorizzata: se, nella predetta situazione, il titolare della privativa possa calcolare il danno risarcibile ai sensi dell’art. 94, n. 2, del regolamento n. 2100/94, per un’unica violazione commessa con dolo o colpa, in modo forfetario, in base alla tassa per la concessione di una licenza per la produzione di materiale di moltiplicazione. |
c) |
Se, in sede di calcolo dell’equa compensazione dovuta ai sensi dell’art. 94, n. 1, del regolamento n. 2100/94, o dell’ulteriore risarcimento del danno dovuto ai sensi dell’art. 94, n. 2, del medesimo regolamento, sia ammesso o addirittura necessario tenere conto della particolare onerosità del controllo eseguito da un organismo che tutela i diritti di numerosi titolari di privative, in modo da attribuire il doppio della compensazione solitamente concordata o della remunerazione dovuta ai sensi dell’art. 14, n. 3, quarto trattino, del regolamento n. 2100/94. |
(1) GU L 227, pag. 1.
(2) GU L 173, pag. 14.
29.1.2011 |
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C 30/16 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 27 ottobre 2010 — Finanzamt Hildesheim/BLC Baumarkt GmbH & Co. KG
(Causa C-511/10)
()
2011/C 30/25
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesfinanzhof
Parti
Ricorrente: Finanzamt Hildesheim
Resistente: BLC Baumarkt GmbH & Co. KG
Questione pregiudiziale
Se l’art. 17, n. 5, terzo comma, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE (1), in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, debba essere interpretato nel senso che esso autorizzi gli Stati membri a prevedere, ai fini della ripartizione dell’imposta assolta a monte sulla costruzione di un edificio adibito ad uso promiscuo, un criterio di ripartizione diverso da quello basato sulla natura dell’operazione.
(1) Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).
29.1.2011 |
IT |
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C 30/16 |
Ricorso presentato il 26 ottobre 2010 — Commissione europea/Repubblica di Polonia
(Causa C-512/10)
()
2011/C 30/26
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: H. Støvlbæk e K. Herrmann, agenti)
Convenuta: Repubblica di Polonia
Conclusioni della ricorrente
— |
dichiarare che, in rapporto alla trasposizione del primo pacchetto ferroviario, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi incombentile, in forza dell’art. 6, n. 3, e dell’allegato II della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/440/CE, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie come successivamente modificata (1) nonché degli artt. 4, n. 2, e 14, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 febbraio 2001, 2001/14/CE, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (2); nonché in forza dell’art. 6, nn. 2 e 3, della direttiva 2001/14/CE, dell’art. 6, n. 1, della direttiva 2001/14/CE in combinato disposto con gli artt. 7, nn. 3 e 4, della direttiva 91/440/CEE come successivamente modificata nonché degli artt. 7, n. 3, e 8, n. 1, della direttiva 2001/14/CE; |
— |
condannare la Repubblica di Polonia alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La Commissione ha sollevato quattro censure di inadempimento delle disposizioni del primo pacchetto ferroviario da parte della Repubblica di Polonia.
In primo luogo, ad avviso della Commissione, la Repubblica di Polonia non ha previsto meccanismi che assicurino l’autonomia decisionale ed organizzativa del gestore dell’infrastruttura che svolge le funzioni essenziali, vale a dire la PLK S.A. (Polskie Linie Kolejowe, Spółka Akcyjna) [Ferrovie Polacche Spa], dalla holding, cioè tanto dalla società controllante PKP S.A. quanto dalle altre società, dipendenti dalla stessa holding, che siano imprese di trasporto ferroviarie.
In secondo luogo, la Repubblica di Polonia non ha posto in essere, a parere della Commissione, le modalità appropriate — ex art. 6, n. 1, primo comma, della direttiva 2001/14/CE ed art. 7, nn. 3 e 4, della direttiva 91/440/CEE — al fine di garantire il conseguimento, da parte del gestore dell’infrastruttura PLK S.A., dell’equilibrio finanziario entro un periodo ragionevole. Lo Stato polacco ammette che la PLK S.A. cumuli perdite sino al 2012.
In terzo luogo, secondo la Commissione, la Repubblica di Polonia non ha previsto, a favore della PLK S.A., un sistema dettagliato di incentivi, conformemente all’art. 6, nn. 2 e 3, della direttiva 2001/14/CE, onde ridurre i costi ed i diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria.
In quarto luogo, secondo l’opinione della Commissione, la Repubblica di Polonia non ha adottato — di contro all’art. 7, n. 3, della direttiva 2001/14/CE — le misure necessarie affinché i diritti per il pacchetto minimo di accesso all’infrastruttura ferroviaria fossero calcolati sulla base dei costi direttamente connessi al servizio ferroviario. Inoltre lo Stato polacco non ha previsto il meccanismo di controllo richiesto all’art. 8, n. 1, della direttiva 2001/14/CE, il quale permette di verificare se i vari segmenti del mercato siano economicamente in grado di sostenere diritti maggiorati per l’accesso all’infrastruttura ferroviaria ed il suo utilizzo.
(1) GU L 237, pag. 25
(2) GU L 75, pag. 29
29.1.2011 |
IT |
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C 30/17 |
Ricorso proposto il 29 ottobre 2010 — Commissione europea/Repubblica francese
(Causa C-515/10)
()
2011/C 30/27
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Rozet e A. Marghelis, agenti)
Convenuta: Repubblica francese
Conclusioni della ricorrente
— |
Constatare che la Repubblica francese, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per garantire che i rifiuti dell’amianto cemento siano trattati in discariche appropriate, non ha adempiuto gli obblighi ad essa incombenti in forza delle disposizioni di cui all’art. 2, lett. e), dell’art. 3, n. 1, e dell’art. 6, lett. d), della direttiva del Consiglio 26 aprile 1999, 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti (1) e delle disposizioni di cui all’allegato della decisione del Consiglio 19 dicembre 2002, 2003/33/CE, che stabilisce criteri e procedure per l’ammissione dei rifiuti nelle discariche ai sensi dell’articolo 16 e dell’allegato II della direttiva 1999/31/CE (2); |
— |
condannare la Repubblica francese alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso la Commissione solleva un’unica censura vertente sulla non corretta interpretazione delle disposizioni della direttiva 1999/31/CE e, segnatamente, sulla definizione di «rifiuto».
Infatti, la ricorrente contesta l’interpretazione fornita dalle autorità francesi, secondo cui i rifiuti possono essere al tempo stesso rifiuti inerti e rifiuti pericolosi. Secondo la Commissione, la direttiva ammetterebbe al contrario l’esistenza di tre categorie distinte di rifiuti, «pericolosi», «non pericolosi» e «inerti», con obblighi diversi e con una distinzione precisa nelle condizioni di ammissione dei diversi rifiuti in discarica. Così, i rifiuti di amianto cemento dovrebbero essere considerati «rifiuti pericolosi» in forza dell’elenco dei rifiuti stabilito con la decisione 2000/532/CE (3), come modificata dalla decisione 2001/573/CE (4), e particolari precauzioni si imporrebbero per la loro eliminazione. La normativa nazionale che qualifica i rifiuti di amianto cemento come inerti e che autorizza la loro ammissione in una discarica per rifiuti inerti non sarebbe quindi conforme ai requisiti previsti dalla direttiva.
(1) GU L 182, pag. 1.
(3) Decisione della Commissione 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all’articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifuti pericolosi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 226, pag. 3).
(4) Decisione del Consiglio 23 luglio 2001, che modifica l’elenco di rifiuti contenuto nella decisione 2000/532/CE della Commissione (GU L 203, pag. 18).
29.1.2011 |
IT |
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C 30/17 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Spagna) il 2 novembre 2010 — María Luisa Gómez Cueto/Administración del Estado
(Causa C-517/10)
()
2011/C 30/28
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Tribunal Superior de Justicia de Canarias
Parti
Ricorrente: María Luisa Gómez Cueto
Convenuta: Administración del Estado
Questioni pregiudiziali
a) |
Se la direttiva del Consiglio 26 giugno 1970, 1999/70 (1), si applichi ai dipendenti della pubblica amministrazione, legati a quest’ultima da un rapporto di pubblico impiego; |
b) |
nel caso in cui la questione sub a) riceva una soluzione affermativa, se risulti contraria al diritto comunitario una legge nazionale che non estende la retroattività degli effetti di una disposizione, la quale traspone la suddetta direttiva, a partire dalla data in cui quest’ultima doveva essere trasposta nel diritto interno. |
(1) Direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175, pag. 43).
29.1.2011 |
IT |
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C 30/18 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Regno Unito) l’8 novembre 2010 — Lebara Ltd/The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs
(Causa C-520/10)
()
2011/C 30/29
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
First-tier Tribunal (Tax Chamber)
Parti
Ricorrente: Lebara Ltd
Convenuti: The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs
Questioni pregiudiziali
1) |
Ove un soggetto passivo (l’«operatore economico A») venda carte telefoniche che rappresentano il diritto di ricevere da detto soggetto servizi di telecomunicazioni, se l’art. 2, n. 1, della sesta direttiva IVA (1) debba essere interpretato nel senso che l’operatore economico A effettua due forniture ai fini dell’IVA: una al momento della vendita iniziale della carta da parte dell’operatore economico A ad un altro soggetto passivo (l’«operatore economico B») e una al momento del suo riscatto (vale a dire l’utilizzo della carta da parte di una persona — l’«utente finale» — per effettuare telefonate). |
2) |
In caso di risposta affermativa alla questione sub 1), come debba applicarsi l’IVA (nel rispetto del diritto dell’Unione in materia di IVA) nella catena di fornitura in cui l’operatore economico A vende la carta telefonica all’operatore economico B, quest’ultimo rivende la carta telefonica in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede l’operatore economico A, e la carta viene infine acquistata in quest’ultimo Stato membro dall’utente finale che la utilizza per effettuare telefonate. |
(1) Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).
29.1.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 30/18 |
Impugnazione proposta l’8 novembre 2010 dalla Grúas Abril Asistencia, S.L avverso l’ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) 24 agosto 2010, causa T-386/09, Grúas Abril Asistencia, S.L/Commissione europea
(Causa C-521/10P)
()
2011/C 30/30
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Grúas Abril Asistencia, S.L (rappresentante: R. García García, abogado)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia accogliere gli argomenti addotti, disporre, compiuti i necessari atti del caso, l’annullamento dell’ordinanza in questione, dichiarare ricevibile il ricorso per annullamento, essendo la ricorrente legittimata a proporlo, e infine accogliere il ricorso stesso.
Motivi e principali argomenti
Si impugna l’ordinanza del Tribunale che respinge in quanto irricevibile il ricorso per annullamento proposto avverso la decisione della Commissione europea di non avviare un procedimento relativamente alle infrazioni denunciate. Il Tribunale sostiene che tale decisione non può essere oggetto di ricorso da parte di un privato.
Ad avviso della ricorrente un privato può proporre ricorso per annullamento, ai sensi dell’art. 230 TCE dell’art. III-365 del trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa, nonché della giurisprudenza, quando è destinatario della decisione impugnata e questa lo riguarda direttamente e individualmente. La ricorrente chiede di dichiarare ricevibile il ricorso proposto e, di conseguenza, di dare seguito al medesimo.
29.1.2011 |
IT |
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C 30/18 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sozialgericht Würzburg (Germania) il 9 novembre 2010 — Doris Reichel-Albert/Deutsche Rentenversicherung Nordbayern
(Causa C-522/10)
()
2011/C 30/31
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Sozialgericht Würzburg
Parti
Ricorrente: Doris Reichel-Albert
Resistente: Deutsche Rentenversicherung Nordbayern
Questioni pregiudiziali
1) |
Se la disposizione dell’art. 44, n. 2, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 16 settembre 2009, n. 987, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (1), debba essere interpretata nel senso che essa osti ad una normativa di uno Stato membro in base alla quale i periodi dedicati all’educazione dei figli, maturati in un altro Stato membro dell’Unione europea, devono essere riconosciuti al pari di quelli maturati sul territorio nazionale, solo qualora il genitore che ha provveduto all’educazione abbia risieduto abitualmente all’estero con il figlio e, durante l’educazione o immediatamente prima della nascita del figlio, abbia maturato periodi di contribuzione obbligatoria per un’attività lavorativa dipendente o autonoma, ivi esercitata, oppure qualora, in caso di residenza comune all’estero dei coniugi o dei compagni di vita, il coniuge o il compagno del genitore che ha provveduto all’educazione abbia maturato tali periodi di contribuzione obbligatoria o non li abbia maturati solo per il fatto che egli apparteneva alla cerchia di persone citate nell’art. 5, nn. 1 e 4, del libro VI del Sozialgesetzbuch («libro VI del codice della previdenza sociale»; in prosieguo: lo «SGB VI») o, in base all’art. 6 dello SGB VI, era esentato dall’assicurazione obbligatoria (artt. 56, n. 3, secondo e terzo periodo, 57 e 249 dello SGB VI). |
2) |
Se la disposizione dell’art, 44, n. 2, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 16 settembre 2009, n. 987, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, debba essere interpretata oltre il suo tenore letterale, nel senso che, in via eccezionale, debbano essere tenuti in considerazione, anche in mancanza di un’attività lavorativa dipendente o autonoma, i periodi dedicati all’educazione dei figli qualora, altrimenti, in base ai rispettivi ordinamenti giuridici, tali periodi non vengano computati né nello Stato membro competente, né in un altro Stato membro nel quale il soggetto abbia risieduto abitualmente durante l’educazione dei figli. |
(1) GU L 284, pag. 1.
29.1.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 30/19 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria) il 10 novembre 2010 — Wintersteiger AG/Products 4U Sondermaschinenbau GmbH
(Causa C-523/10)
()
2011/C 30/32
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberster Gerichtshof (Austria)
Parti
Ricorrente: Wintersteiger AG
Convenuta: Products 4U Sondermaschinenbau GmbH
Questioni pregiudiziali
1) |
Se — in caso di asserita lesione di un marchio dello Stato del foro, da parte di un soggetto che ha la propria sede in un altro Stato membro, operata mediante l’utilizzo, in un motore di ricerca internet che offre i propri servizi attraverso diversi domini di primo livello, specifici per ciascuno Stato, di una parola chiave (AdWord) identica al predetto marchio — l’espressione «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire», contenuta nell’art. 5, n. 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 (1) (in prosieguo: il «regolamento Bruxelles I»), debba essere interpretata nel senso:
|
2) |
In caso di soluzione positiva della questione sub 1.3: In base a quali criteri si debba determinare se è fondata la competenza di cui all’art. 5, n. 3, del regolamento Bruxelles I in caso di utilizzo di un marchio dello Stato del foro quale AdWord sul sito Internet di un motore di ricerca avente un dominio nazionale di primo livello diverso da quello dello Stato del foro; |
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (JO L 12 del 16 gennaio 2001, pag. 1).
29.1.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 30/20 |
Ricorso proposto l’11 novembre 2010 — Commissione europea/Repubblica portoghese
(Causa C-524/10)
()
2011/C 30/33
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentante: M. Afonso, agente)
Convenuta: Repubblica portoghese
Domanda della ricorrente
La ricorrente conclude che la Corte voglia:
— |
dichiarare che avendo applicato ai produttori agricoli un regime speciale che non rispetta il regime istituito dalla direttiva IVA (1), in quanto li esonera dal pagamento dell’IVA e avendo applicato una percentuale forfettaria di compensazione di livello zero, procedendo contemporaneamente a una compensazione negativa sostanziale sulle loro risorse proprie per controbilanciare la riscossione dell’IVA, la Repubblica portoghese non ha dato attuazione alle disposizioni degli artt. 296-298 della direttiva IVA. |
— |
condannare la Repubblica portoghese alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La normativa portoghese non prevede una compensazione forfettaria dei produttori agricoli per l’IVA pagata a monte. A seguito di un’ispezione sulle ricorse proprie relativamente agli anni 2004 e 2005, effettuata in Portogallo il 13 e 14 novembre 2007, le autorità portoghesi facevano presente che l’IVA a monte non era dedotta dagli agricoltori soggetti al regime speciale, il cui ammontare era stato di circa il 5,3 % delle vendite nel 2004, e, rispettivamente, di circa il 7,9 % nel 2005. Nella considerazione che l’IVA riscossa nel settore agricolo sarebbe stata per tale ragione eccessiva, le autorità portoghesi precedevano ad una compensazione negativa di circa 70 milioni di euro nel 2004, nel loro calcolo della base imponibile delle ricorse proprie. Dopo aver esaminato in modo approfondito la compatibilità con la direttiva IVA del regime applicato ai produttori agricoli in Portogallo, la Commissione giungeva alla conclusione che la Repubblica portoghese viola gli obblighi imposti dagli artt. 296-298 della direttiva IVA. In effetti, il regime comune forfettario previsto dalla direttiva IVA esige la fissazione di una percentuale di compensazione adeguata purché i dati macroeconomici pertinenti indicano che l’onere dell’IVA che grava a monte sui produttori agricoli rientranti sotto tale regime speciale non sia stato zero o vicino allo zero.
Se è vero che gli Stati membri non sono autorizzati a fissare percentuali forfettarie di compensazione che eccedono l’onere fiscale dell’IVA a monte, dato che siffatte compensazioni eccessive integrerebbero un aiuto di Stato ai settori di cui trattasi, ciò non consente di dedurre la conformità con la direttiva IVA della normativa portoghese, la quale non prevede compensazioni a favore degli agricoltori soggetti al regime speciale. Gli Stati membri non sono liberi di ignorare i dati macroeconomici e decidere, sic et simpliciter, il non luogo al pagamento di qualsivoglia compensazione per l’IVA sopportata a monte. In tal caso lo Stato membro applicherebbe ai propri agricoltori un regime speciale sostanzialmente differente nella sua concezione e nei suoi obiettivi dal regime comune forfettario dei produttori agricoli, quale quello previsto e regolato nel capo 2 del titolo XII della direttiva IVA.
La Commissione considera che il regime speciale istituito dalla normativa portoghese per le transazioni operate dai produttori agricoli non ha costituito un’applicazione corretta e coerente di tale regime comune. Invero, la detta normativa si limita a esentare dall’imposta, e, quindi, a escludere totalmente dal sistema IVA tutti i produttori agricoli che non optano per il regime di imposizione normale. Tenuto conto che gli agricoltori rientranti sotto tale regime rappresentano una parte quantomeno considerevole del settore agricolo portoghese, tale opzione del legislatore nazionale lede gravemente il principio della generalità dell’imposta secondo cui l’IVA deve essere riscossa nella forma più generale possibile e nel suo ambito di applicazione rientrano tutte le fasi della produzione e della distribuzione dei beni, allo stesso modo della prestazione di servizi. Ciò detto, l’istituzione di un’esenzione applicabile alle transazioni effettuate dagli agricoltori non è prevista in nessuna disposizione della direttiva IVA ed è in diretto contrasto col disposto di cui all’art. 296, n. 1, il quale consente agli Stati membri di optare tra tre regimi ben definiti per quanto riguarda il trattamento dei produttori agricoli: l’applicazione del regime normale, l’applicazione del regime semplificato previsto nel capo 1 del titolo XII oppure l’applicazione del regime comune forfettario previsto nel capo II del medesimo titolo.
(1) Direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa la sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 247, pag. 1)
29.1.2011 |
IT |
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C 30/20 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága (Ungheria) il 15 novembre 2010 — ERSTE Bank Hungary Nyrt./Magyar Állam, B.C.L Trading GmbH, ERSTE Befektetési Zrt.
(Causa C-527/10)
()
2011/C 30/34
Lingua processuale: l’ungherese
Giudice del rinvio
Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága
Parti
Ricorrente: ERSTE Bank Hungary Nyrt.
Convenuti: Magyar Állam, B.C.L Trading GmbH, ERSTE Befektetési Zrt.
Interveniente: dr. Bárándy és Társai Ügyvédi Iroda, Komerční banka, a.s.
Questione pregiudiziale
Se l’art. 5, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1346 (1), relativo alle procedure di insolvenza, si applichi ad un procedimento civile relativo all’esistenza di un diritto reale (in particolare, di una garanzia finanziaria), nel caso in cui il paese in cui si trovava, prima, il titolo che serviva da garanzia e poi, l’importo in contanti che lo ha sostituito, non fosse ancora uno Stato membro dell’Unione europea alla data di apertura del procedimento di insolvenza, già pendente in un altro Stato membro, ma lo fosse al momento della presentazione del ricorso.
(1) GU L 160, del 30.6.2000, pag. 1.
29.1.2011 |
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C 30/21 |
Ricorso proposto il 15 novembre 2010 — Commissione europea/Repubblica ellenica
(Causa C-528/10)
()
2011/C 30/35
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Zavvos e H. Støvlbæk))
Convenuta: Repubblica ellenica
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte di giustizia dell’Unione europea voglia:
— |
dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato le misure necessarie all’applicazione del primo pacchetto per le ferrovie, ha violato gli obblighi che le incombono ai sensi degli artt. 6, n. 2-5, e 11 della direttiva 2001/14/CE (1), nonché degli artt. 30, nn. 1, 4 e 5 di tale direttiva; |
— |
condannare Repubblica ellenica alle spese. |
Motivi e principali argomenti
i) Mancata applicazione di un sistema di incentivi per la riduzione dei costi di fornitura dell’infrastruttura e dei diritti di accesso
La Commissione ritiene che la Repubblica ellenica, senza fornire una sufficiente giustificazione, abbia omesso di adottare le misure necessarie affinché fosse effettivamente applicato un sistema di incentivi ai gestori dell’infrastruttura per la riduzione dei costi di fornitura dell’infrastruttura e del livello dei diritti di accesso, violando in tal modo gli obblighi che le incombono ai sensi dell’art. 6, nn. 2-5, della direttiva 2001/14/CE.
ii) Mancata introduzione di un sistema di miglioramento delle prestazioni
Inoltre, la Commissione ritiene che la Repubblica ellenica, senza fornire una sufficiente giustificazione, abbia omesso di adottare le misure necessarie e di introdurre ufficialmente un complesso di meccanismi per garantire il funzionamento e l’applicazione di un sistema di miglioramento delle prestazioni diretto a ridurre al minimo le perturbazioni e a migliorare la resa della rete ferroviaria in Grecia e, di conseguenza, che abbia violato gli obblighi che le incombono in forza dell’art. 11 della direttiva 2001/14/CE.
iii) Mancata istituzione di un organismo di regolamentazione indipendente e della garanzia che esso possa applicare sanzioni
Inoltre, la Commissione ritiene che la Repubblica ellenica, senza fornire una sufficiente giustificazione, non abbia garantito l’istituzione di un organismo di regolamentazione competente in materia di trasporti, che sia indipendente sul piano organizzativo, giuridico, decisionale e della strategia finanziaria dai gestori dell’infrastruttura, dagli organismi preposti alla determinazione dei diritti, dagli organismi preposti all’assegnazione e dai, richiedenti. In particolare, il Consiglio nazionale delle ferrovie competente agisce sotto la vigilanza del Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni il quale, come è noto, esercita un’influenza decisiva sulla società ferroviaria TRAINOSE. Tale situazione provoca com’è evidente un conflitto di interessi in considerazione della posizione di tali dipendenti pubblici in quanto membri dell’organismo di regolamentazione che devono garantire che non vi sia un trattamento discriminatorio dei concorrenti della società ferroviaria statale, mentre contemporaneamente, nell’ambito delle loro funzioni regolamentari, devono tener conto degli interessi commerciali della società ferroviaria, soggetta alla vigilanza dello stesso Ministero. Alla luce di quanto esposto, la Commissione ritiene che la Repubblica ellenica abbia violato gli obblighi che le incombono in forza dell’art. 30, n. 1, della direttiva 2001/14/CE.
Inoltre, la Commissione ritiene che la Repubblica ellenica, senza fornire una sufficiente giustificazione, abbia omesso di adottare le misure necessarie per garantire che l’organismo di regolamentazione abbia la possibilità di imporre sanzioni nei casi di rifiuto di fornire informazioni o per rimediare a talune situazioni. In particolare, la Repubblica ellenica non ha adottato la decisione che definisce il tipo di sanzioni, l’ammontare delle ammende e la procedura per la loro applicazione e riscossione, con conseguente violazione degli obblighi che le incombono ai sensi dell’art. 30, nn. 1, 4 e 5 della direttiva 2001/14/CE.
(1) GU L 75 del 15 marzo 2001, pag. 29.
29.1.2011 |
IT |
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C 30/22 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 16 novembre 2010 — Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate/Safilo Spa
(Causa C-529/10)
()
2011/C 30/36
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Corte suprema di cassazione
Parti nella causa principale
Ricorrenti: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate
Convenuta: Safilo Spa
Questioni pregiudiziali
1) |
Se il principio del contrasto all’abuso del diritto in materia fiscale, così come definito nelle sentenze in cause C-255/02 e C-425/06, Halifax e Part Service, costituisca un principio fondamentale del diritto comunitario soltanto in materia di imposte armonizzate e nelle materie regolate da norme di diritto comunitario secondario, ovvero si estenda, quale ipotesi di abuso di libertà fondamentali, alle materie di imposte non armonizzate, quali le imposte dirette, quando l’imposizione ha per oggetto fatti economici transnazionali, quale l’acquisto di diritti di godimento da parte di una società su azioni di altra società avente sede in altro Stato membro o in uno Stato terzo; |
2) |
A prescindere dalla risposta al precedente quesito, se sussista un interesse di rilevanza comunitaria alla previsione, da parte degli Stati membri, di adeguati strumenti di contrasto all’elusione fiscale in materia di imposte non armonizzate; se a tale interesse osti una non applicazione — nell’ambito di una misura di condono — del principio dell’abuso del diritto riconosciuto anche come regola del diritto nazionale e se in tal caso ricorra una violazione dei principi ricavabili dall’art. 4, comma 3, del Trattato sull’Unione Europea; |
3) |
Se dai principi che governano il mercato unico possa ricavarsi un divieto di prevedere, oltre a misure straordinarie di rinuncia totale alla pretesa tributaria, una misura straordinaria di definizione di controversie tributarie, la cui applicazione è limitata nel tempo ed è condizionata al pagamento di una sola parte dell’imposta dovuta, notevolmente inferiore alla stessa; |
4) |
Se il principio di non discriminazione e la disciplina in materia di aiuti di Stato ostino al regime di definizione delle controversie fiscali di cui si tratta nella presente causa; |
5) |
Se il principio di effettività dell’applicazione del diritto comunitario osti ad una disciplina processuale straordinaria e limitata nel tempo, che sottrae il controllo di legittimità (e in particolare quello su una corretta interpretazione e applicazione del diritto comunitario) al giudice di vertice, cui incombe l’obbligo di rimettere questioni pregiudiziali di validità e d’interpretazione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. |
29.1.2011 |
IT |
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C 30/22 |
Ricorso proposto il 16 novembre 2010 — Commissione europea/Repubblica slovacca
(Causa C-531/10)
()
2011/C 30/37
Lingua processuale: lo slovacco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: C. Zadra e J. Javorský, agenti)
Convenuta: Repubblica slovacca
Conclusioni della ricorrente
— |
dichiarare che, poiché il Ministero dei Trasporti, delle Poste e delle Telecomunicazioni della Repubblica slovacca ha stipulato un contratto per la fornitura di servizi di consulenza che presenta un interesse transfrontaliero, senza previa pubblicazione di un bando di gara, la Repubblica slovacca è venuta meno agli obblighi per essa derivanti dal divieto di discriminazioni e dal principio di trasparenza, sanciti dagli artt. 49 e 56 TFUE e menzionati all’art. 2 della direttiva 2004/18/CE (1); |
— |
condannare la Repubblica slovacca alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il Ministero dei Trasporti, delle Poste e delle Telecomunicazioni della Repubblica slovacca ha stipulato un contratto per la fornitura di servizi che presenta un interesse transfrontaliero in ragione del valore del contratto, delle competenze specialistiche richieste e per il fatto che il precedente fornitore dei servizi era una società di un altro Stato membro. Il contratto è stato stipulato senza previa pubblicazione di un bando di gara. In tal modo è stato inequivocabilmente violato il principio di trasparenza, poiché gli altri soggetti, diversi da quelli di sua scelta a cui il Ministero si è rivolto, non sono stati informati dell’esistenza di tale appalto e non hanno avuto la possibilità di presentare la loro offerta. Violando il principio di trasparenza il Ministero è contravvenuto nel contempo anche al divieto di discriminazione, in quando ha trattato in modo diverso il gruppo di imprese alle quali il Ministero si è rivolto nel caso dell’appalto pubblico e un gruppo — al quale appartengono anche imprese stabilite al di fuori della Repubblica slovacca — che non sono state contattate, ma che potevano avere un interesse per tale appalto pubblico. Poiché l’aggiudicazione dell’appalto non è stata oggetto di una procedura aperta, il Ministero stesso ha rinunciato ai vantaggi che nel caso di specie sarebbero potuti derivare dall’esistenza del mercato interno e grazie ai quali esso avrebbe potuto ottenere un’offerta più conveniente per la fornitura di servizi di consulenza per effetto del numero più ampio di imprese provenienti dall’Unione europea.
(1) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114).
29.1.2011 |
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C 30/23 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal d'instance de Roubaix (Francia) il 17 novembre 2010 — CIVAD SA/Receveur des douanes de Roubaix, Directeur régional des douanes et droits indirects de Lille, Administration des douanes
(Causa C-533/10)
()
2011/C 30/38
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Tribunal d'instance de Roubaix
Parti
Ricorrente: CIVAD SA
Convenuti: Receveur des douanes de Roubaix, Directeur régional des douanes et droits indirects de Lille, Administration des douanes
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’illegittimità di un regolamento comunitario, che non può essere oggetto né in fatto né in diritto di un ricorso individuale per annullamento proposto da un operatore, costituisca per quest’ultimo un caso di forza maggiore che autorizza il superamento del termine previsto all’art. 236 [n. 2, secondo comma] del codice doganale comunitario (1). |
2) |
In caso di risposta negativa alla prima questione, se, quando sia stata constatata l’illegittimità del regolamento in seguito alla contestazione della sua legittimità da parte di uno Stato membro dell’OMC, le disposizioni dell’art. 236 [n. 2, terzo comma] del codice doganale comunitario impongano alle autorità doganali di procedere d’ufficio a un rimborso dei dazi antidumping:
|
(1) Regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1).
29.1.2011 |
IT |
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C 30/23 |
Impugnazione proposta il 19 novembre 2010 dalla 4care AG avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 8 settembre 2010, causa T-575/08, 4care AG/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
(Causa C-535/10 P)
()
2011/C 30/39
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: 4care AG (rappresentante: avv. S. Redeker)
Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), Laboratorios Diafarm, S.A.
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare la sentenza della Quarta Sezione del Tribunale 8 settembre 2010, causa T-575/08, e respingere l'opposizione dell'interveniente. |
— |
Condannare il convenuto e l'interveniente alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La presente impugnazione contesta la sentenza del Tribunale con la quale quest'ultimo aveva respinto il ricorso della ricorrente diretto ad ottenere l'annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 7 ottobre 2008, concernente il rigetto della sua domanda di registrazione del segno figurativo «Acumed». Il Tribunale, con la sua sentenza, confermava la decisione della commissione di ricorso, in base alla quale sussisterebbe un rischio di confusione con il marchio denominativo nazionale anteriore «AQUAMED ACTIVE».
La decisione impugnata del Tribunale si baserebbe su una violazione del diritto dell'Unione ai sensi dell'art. 58 dello Statuto della Corte di giustizia. Il Tribunale avrebbe valutato erroneamente il carattere distintivo del marchio opposto, la somiglianza dei segni in conflitto nonché la questione del rischio di confusione.
Nell'ambito dell'esame del carattere distintivo, il Tribunale non avrebbe sufficientemente tenuto conto del carattere descrittivo del termine «AQUAMED» che si trova nel marchio opposto. Inoltre, il Tribunale avrebbe disconosciuto l'importanza della molteplicità di marchi anteriori di terzi invocata dalla ricorrente. La denominazione «AQUAMED ACTIVE» avrebbe intrinsecamente un debole carattere distintivo non solo in base all'uso di elementi descrittivi e ampiamente diffusi nel settore dei prodotti. Inoltre, si avrebbe un indebolimento successivo del carattere distintivo a causa dell'uso nella prassi commerciale di segni simili di terzi. Se il Tribunale avesse esaminato adeguatamente tali profili, avrebbe concluso che il marchio opposto «AQUAMED ACTIVE» ha comunque un carattere distintivo molto debole e, di conseguenza, un ambito di protezione più limitato.
Nell'ambito dell'esame della somiglianza dei segni, il Tribunale avrebbe omesso di valutare circostanze essenziali e, di conseguenza, non avrebbe effettuato alcuna valutazione globale. Il Tribunale avrebbe ingiustamente ritenuto che l'elemento costitutivo «ACTIVE» del marchio opposto dovesse essere completamente trascurato nell'ambito del confronto tra i segni e che occorresse confrontare unicamente i termini «AQUAMED» e «Acumed». Inoltre, il Tribunale avrebbe disconosciuto che i termini «AQUAMED» e «ACTIVE» formano una stretta combinazione, ciò che osterebbe ad una completa cancellazione del termine «ACTIVE». Se il Tribunale avesse opposto il marchio anteriore «AQUAMED ACTIVE» nel suo complesso al marchio richiesto «Acumed», esso avrebbe dovuto negare una somiglianza dei segni.
Anche se — ingiustamente — si fosse voluto confrontare soltanto i termini «AQUAMED» e «Acumed», il Tribunale avrebbe comunque valutato erroneamente la questione del rischio di confusione. A tale riguardo, il Tribunale avrebbe ignorato una serie di decisioni precedenti nelle quali si era escluso un rischio di confusione in circostanze simili. Inoltre, il Tribunale non avrebbe considerato che, considerato il limitato ambito di protezione del marchio opposto, è sufficiente già una differenziazione minima dei segni per escludere un rischio di confusione. Se il Tribunale avesse tenuto conto di tale circostanza, esso avrebbe concluso che, a causa delle divergenze esistenti sul piano visivo, fonetico e concettuale, il marchio per cui è stata chiesta la registrazione manterrebbe comunque una differenziazione sufficiente rispetto al marchio opposto.
29.1.2011 |
IT |
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C 30/24 |
Impugnazione proposta il 19 novembre 2010 dalla MPDV Mikrolab GmbH, Mikroprozessdatenverarbeitung und Mikroprozessorlabor avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 10 settembre 2010, causa T-233/08, MPDV Mikrolab GmbH, Mikroprozessdatenverarbeitung und Mikroprozessorlabor/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(Causa C-536/10 P)
()
2011/C 30/40
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: MPDV Mikrolab GmbH, Mikroprozessdatenverarbeitung und Mikroprozessorlabor (rappresentante: avv. W. Göpfert)
Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni della ricorrente
1) |
Annullare la sentenza impugnata nella parte in cui viene respinto il ricorso per quanto riguarda le conclusioni formulate dinanzi al Tribunale; |
2) |
annullare la decisione della quarta commissione di ricorso 15 aprile 2008, procedimento R 1525/2006-4, e |
3) |
condannare il convenuto alle spese relative all’impugnazione. |
Motivi e principali argomenti
1) |
Con l’impugnazione la ricorrente chiede l’annullamento della sentenza con cui il Tribunale ha respinto il ricorso, avendo statuito che la quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) non aveva violato l’art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (in prosieguo: il «regolamento sul marchio comunitario»), negando la registrazione del marchio denominativo «ROI ANALYZER» per prodotti della classe 9 (software per computer) nonché per servizi delle classi 35 e 42 (consulenze professionali in materia d'affari nonché sviluppo, ecc., di programmi per elaborazione dati). |
2) |
Basandosi su fatti erronei, il Tribunale sarebbe partito dal presupposto che si tratta in special modo di prodotti e servizi rivolti esclusivamente a professionisti aventi conoscenze e interessi nel settore dell’economia aziendale. Così facendo, esso avrebbe ignorato il fatto che i prodotti (software per computer) della classe 9 vengono usati soltanto «in particolare» per la raccolta e l’elaborazione di dati aziendali. Pertanto, potrebbero formare oggetto del marchio richiesto anche ulteriori software. Inoltre, lavoravano con il software della richiedente anche ingegneri e altre persone che non conoscerebbero la terminologia tecnico- aziendale. La valutazione del Tribunale sarebbe stata pertanto operata in base a presupposti di fatto errati. |
Il Tribunale riterrebbe poi, ancora in base a fatti erronei che, sebbene l’elemento «ROI» abbia diversi significati nelle varie lingue, in combinazione con il termine «ANALYZER» il pubblico intenderebbe tuttavia l’elemento «ROI» sempre come «Return On Investment». L’argomentazione del Tribunale sarebbe errata in quanto, in tal caso, il pubblico di riferimento intenderebbe il marchio richiesto, senza ulteriori riflessioni, come designazione di «strumenti per l’analisi del tasso di rendimento di investimenti».
Inoltre, il Tribunale avrebbe valutato erroneamente i prodotti e servizi di cui trattasi se afferma l’esistenza di impedimenti alla registrazione in relazione agli hardware per computer. In seguito alla suddivisione del marchio, la designazione di questi prodotti e servizi delle classi 35 e 42 sarebbe già stata registrata definitivamente.
Infine, il riferimento a precedenti registrazioni nell’Unione europea, ossia come marchi comunitari, sarebbe già stato respinto con la motivazione che i marchi nazionali non potrebbero essere presi in considerazione. Anche tale assunto si fonderebbe su fatti errati.
29.1.2011 |
IT |
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C 30/25 |
Ricorso presentato il 17 novembre 2010 — Commissione europea/Repubblica di Polonia
(Causa C-542/10)
()
2011/C 30/41
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: Ł. Habiak e S. La Pergola, agenti)
Convenuta: Repubblica di Polonia
Conclusioni della ricorrente
— |
dichiarare che, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie alla piena attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 novembre 2007, 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE (1), e comunque non comunicandole alla Commissione, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi incombentile in forza dell’art. 94, n. 1, della menzionata direttiva; |
— |
condannare la Repubblica di Polonia alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il termine per la trasposizione della direttiva 2007/64 è scaduto il 1o novembre 2009.
(1) GU L 319, del 5 dicembre 2007, pag. 1
29.1.2011 |
IT |
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C 30/25 |
Impugnazione proposta il 23 novembre 2010 da Hans-Peter Wilfer avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 8 settembre 2010, causa T-458/08, Wilfer/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(Causa C-546/10 P)
()
2011/C 30/42
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Hans-Peter Wilfer (rappresentante: avv. W. Prinz)
Altra parte nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni del ricorrente
Il ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
annullare interamente la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 8 settembre 2010, causa T-458/08, |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La presente impugnazione è diretta avverso la sentenza del Tribunale con cui è stato respinto il ricorso presentato dal ricorrente avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno 25 luglio 2008, recante rigetto della sua domanda di registrazione del marchio figurativo raffigurante la paletta di una chitarra, di colore argento, grigio e marrone.
A sostegno della sua impugnazione il ricorrente deduce quattro motivi.
Il Tribunale non avrebbe preso in considerazione i documenti che erano stati inizialmente allegati al ricorso. Il ricorrente afferma che si trattava soltanto di integrazioni degli argomenti precedentemente dedotti e che pertanto avrebbero dovuto essere oggetto di esame.
Il Tribunale avrebbe violato l’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94, per non aver preso in considerazione il fatto che, per i marchi tridimensionali relativi alla forma del prodotto, si deve tracciare una distinzione tra, da un lato, i prodotti di consumo generale e, dall’altro, prodotti specializzati. I prodotti specializzati sono caratterizzati dal fatto che essi, secondo opinione generalmente condivisa del pubblico di riferimento, presentano determinate parti destinate a indicarne l’origine. Di conseguenza, a tale riguardo non potrebbero essere dedotti particolari requisiti relativi alla dimostrazione del carattere distintivo. In tale contesto, per siffatte parti di prodotti sarebbe già sufficiente un minimo di carattere distintivo. Inoltre, la questione del carattere distintivo non sarebbe stata affrontata alla luce della prassi comune che vuole che sia da sempre noto al pubblico di riferimento (musicisti professionisti e dilettanti) che, strumenti a corda, inclusi i violini, come uno Stradivari, si caratterizzano per una particolare forma della paletta. Il Tribunale non avrebbe inoltre preso in considerazione il fatto che, per il marchio figurativo che riproduce soltanto la parte di un prodotto, abitualmente utilizzata per designare tale prodotto, come una paletta di chitarra, è già sufficiente un minimo di carattere distintivo.
Il Tribunale avrebbe violato il principio dell’esame d’ufficio dei fatti di cui all’art. 74, n. 1, del regolamento (CE) n. 40/94, in quanto, con riferimento alla questione del modo in cui una paletta possa indicare l’origine di una chitarra, avrebbe trascurato il rapporto regola-eccezione.
Infine, il Tribunale avrebbe anche violato il principio della parità di trattamento, in quanto non avrebbe preso in considerazione l’esistenza di altri marchi comunitari e nazionali che, come il marchio in esame, si limitano a raffigurare la paletta di una chitarra.
29.1.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 30/26 |
Impugnazione proposta il 23 novembre 2010 dalla Confederazione svizzera avverso la sentenza del Tribunale 9 settembre 2010, causa T-319/05, Confederazione svizzera/Commissione europea; altre parti nel procedimento: Repubblica federale di Germania e Landkreis Waldshut
(Causa C-547/10 P)
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2011/C 30/43
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Confederazione svizzera (rappresentante: avv. S. Hirsbrunner)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Repubblica federale di Germania, Landkreis Waldshut
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
annullare la sentenza del Tribunale 9 settembre 2010, causa T-319/05, conformemente all’art. 61 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea; |
— |
qualora ritenga cha la causa sia matura per essere decisa, annullare la decisione della Commissione europea 5 dicembre 2003, 2004/12/CE, e, conformemente all’art. 122, primo comma, del regolamento di procedura della Corte di giustizia, condannare la Commissione europea alle spese di tutto il procedimento comprese quelle afferenti al primo grado; |
— |
qualora ritenga che la causa non sia matura per essere decisa, rinviare la stessa al Tribunale affinché esso statuisca conformemente alla sua analisi giuridica e riservare al Tribunale la decisione sulle spese del procedimento di impugnazione. |
Motivi e principali argomenti
L’impugnazione è proposta avverso la sentenza del Tribunale 9 settembre 2010, causa T-319/05 (in prosieguo: la «sentenza impugnata»). Con la sentenza impugnata è stato respinto il ricorso proposto dalla ricorrente avverso la decisione della Commissione 5 dicembre 2003, 2004/12/CE (in prosieguo: la «decisione impugnata»), relativa al 213o regolamento di applicazione della normativa tedesca in materia di traffico aereo, che stabilisce procedure per l’atterraggio e il decollo strumentali all’aeroporto di Zurigo del 15 gennaio 2003 (in prosieguo: il «213o regolamento di applicazione»), nella sua versione modificata dal primo regolamento 1o aprile 2003 di modifica del 213o regolamento di applicazione (in prosieguo: le «disposizioni tedesche di cui trattasi»).
La ricorrente deduce i seguenti motivi:
1) |
Il Tribunale sarebbe incorso in errore di diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dell’art. 9, n. 1, del regolamento n. 2408/92, in quanto avrebbe inteso il suo ambito di applicazione come comprendente esclusivamente limitazioni all’esercizio dei diritti di traffico. Il Tribunale avrebbe inoltre omesso di considerare che una tale interpretazione dell’art. 9, n. 1, del regolamento n. 2408/92, anche qualora fosse possibile nel contesto dell’Unione europea, non sarebbe opponibile alla ricorrente in virtù dell’art. 1, n. 2, dell’Accordo. |
2) |
Il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato e applicato l’obbligo di motivazione di cui all’art. 296 TFUE (ex art. 253 CE), astenendosi dal censurare che la Commissione aveva escluso senza motivo l’applicabilità dell’art. 9, n. 1, del regolamento n. 2408/92. Inoltre, il Tribunale riterrebbe erroneamente che non costituisca una sostituzione della motivazione in corso di giudizio il fatto che, in corso di giudizio, la Commissione abbia sostituito la motivazione fornita nella decisione impugnata con una «spiegazione» completamente nuova. |
3) |
Il Tribunale sarebbe incorso in errore di diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dell’art. 8, n. 3, del regolamento n. 2408/92, in quanto non avrebbe preso in considerazione i diritti dei gestori degli aeroporti e dei residenti nelle zone ad essi limitrofe. |
4) |
Il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato e applicato il principio di non discriminazione. Esso sarebbe incorso in errore di diritto escludendo dalla sua analisi i diritti dei gestori degli aeroporti e dei residenti svizzeri. Contrariamente alle conclusioni del ricorso, esso non avrebbe verificato la necessità delle misure. Esso avrebbe applicato in maniera troppo poco rigorosa il requisito di una giustificazione fondata su motivi oggettivi. L’interesse di favorire una zona a carattere turistico non sarebbe meritevole di tutela, dal momento che interessi di natura economica non potrebbero costituire una giustificazione obiettiva. |
5) |
L’esame di proporzionalità effettuato dal Tribunale sarebbe viziato da gravi errori di diritto. Il Tribunale snaturerebbe gli elementi di prova e descriverebbe i fatti in maniera incompleta. Esercitando indebitamente il proprio potere di controllo, esso sostituirebbe il proprio accertamento all’accertamento dei fatti effettuato dalla Commissione. Violando il diritto di essere sentiti, esso si baserebbe su presupposti di fatto in merito ai quali la ricorrente non sarebbe stata sentita. |
6) |
Per quanto riguarda l’esame delle restrizioni meno onerose, il Tribunale violerebbe le norme sulla ripartizione dell’onere della prova ed altri principi. |
7) |
Per quanto riguarda le spiegazioni relative all’alternativa a una soglia di rumore, il Tribunale dedurrebbe argomenti manifestamente contraddittori. |
29.1.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 30/27 |
Ricorso proposto il 23 novembre 2010 — Commissione europea/Repubblica d’Austria
(Causa C-548/10)
()
2011/C 30/44
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Alcover San Pedro e C. Egerer, agenti)
Convenuta: Repubblica d’Austria
Conclusioni della ricorrente
La Commissione europea chiede che la Corte voglia:
— |
dichiarare che la Repubblica d’Austria, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 marzo 2007, 2007/2/CE, che istituisce un’Infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (1), o in ogni caso non avendole comunicate alla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva; |
— |
condannare la Repubblica d’Austria alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il termine per trasporre la direttiva è scaduto il 15 maggio 2009.
(1) GU L 108, pag. 1.
29.1.2011 |
IT |
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C 30/27 |
Ricorso proposto il 26 novembre 2010 — Commissione europea/Repubblica d'Austria
(Causa C-555/10)
()
2011/C 30/45
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Braun e H. Støvlbæk, agenti)
Convenuta: Repubblica d'Austria
Conclusioni della ricorrente
— |
dichiarare che, nell’attuazione del primo pacchetto ferroviario, la Repubblica d’Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’art. 6, n. 3 e dell’allegato II della direttiva 91/440/CEE, come modificata, nonché degli artt. 4, n. 2 e 14, n. 2 della direttiva 2001/14/CE; |
— |
condannare la Repubblica d'Austria alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La Commissione ritiene che l’indipendenza del gestore dell’infrastruttura ferroviaria, richiesta dalla direttiva, non sia stata adeguatamente attuata nel diritto interno austriaco.
Da un lato, in via di principio, sarebbe ammissibile l’organizzazione esistente in Austria che riunisce in una holding comune l’impresa che svolge funzioni essenziali di gestione dell’infrastruttura ferroviaria e l’impresa che fornisce servizi ferroviari. Tuttavia, occorrerebbe garantire, in modo verificabile, che queste due imprese siano reciprocamente economicamente indipendenti.
In particolare, la holding non dovrebbe esercitare alcun controllo sulla filiale che svolge le funzioni essenziali di gestione dell’infrastruttura ferroviaria. Ciò non sarebbe garantito in Austria. L’indipendenza del gestore dell’infrastruttura non sarebbe soggetta ad alcun controllo da parte di un’autorità indipendente e i concorrenti non disporrebbero di alcuna effettiva possibilità di ricorso in caso di trattamento privilegiato di una determinata impresa.
Inoltre, non sussisterebbero disposizioni normative o contrattuali sufficienti dirette a disciplinare i rapporti tra la holding e la sua filiale che svolge funzioni essenziali di gestione dell’infrastruttura ferroviaria.
Secondo la Commissione i numerosi intrecci personali tra la holding e la sua filiale, quali doppi incarichi svolti nei rispettivi direttivi, solleverebbero dubbi in ordine all’indipendenza economica. A suo avviso, sarebbe necessario escludere i dirigenti di un’impresa da incarichi dirigenziali nell’altra impresa per alcuni anni. Inoltre, la nomina del personale dirigente dell’organismo che svolge funzioni essenziali di gestione dovrebbe avvenire sotto il controllo di un’autorità indipendente.
Per di più, anche la separazione fisica e personale dei rispettivi sistemi informatici appare necessaria per garantire la richiesta indipendenza dell’impresa cui vengono attribuite funzioni essenziali nella gestione dell’infrastruttura ferroviaria.
29.1.2011 |
IT |
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C 30/28 |
Ricorso presentato il 2 dicembre 2010 — Commissione europea/Repubblica italiana
(Causa C-565/10)
()
2011/C 30/46
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: S. Pardo Quintillán e D. Recchia, agenti)
Convenuta: Repubblica italiana
Conclusioni della ricorrente
La Commissione conclude che la Corte voglia:
— |
dichiarare che avendo omesso di
|
— |
condannare la Repubblica italiana alle spese del giudizio. |
Motivi e principali argomenti
Con il suo ricorso la Commissione lamenta che l’Italia non ha dato correttamente esecuzione, in varie parti del suo territorio nazionale, alla direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane..
La Commissione constata anzitutto varie violazioni dell’art. 3, nn. 1, primo trattino, e 2, della direttiva, ai sensi del quale gli Stati membri erano tenuti a provvedere affinché, entro il 31 dicembre 2000, tutti gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore a 15 000 fossero provvisti di reti fognarie per le acque urbane conformi ai requisiti dell’allegato I A. In vari agglomerati delle Regioni Abruzzo, Calabria, Campania, Friuli Venezia-Giulia, Lazio, Liguria, Molise, Puglia, Toscana e Sicilia rientranti nell’ambito di applicazione della disposizione di cui trattasi tale obbligo non sarebbe stato soddisfatto in modo corretto.
L’art. 4 della medesima direttiva prevede, inoltre, ai nn. 1 e 3, che, al più tardi entro il 31 dicembre 2000, gli Stati membri avrebbero dovuto provvedere affinché per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 15 000 abitanti, le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie fossero sottoposte, prima dello scarico ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, conformemente ai requisiti previsti dall’allegato I B della stessa direttiva. La Commissione ha constatato il mancato rispetto della disposizione in parola in una serie di agglomerati nelle Regioni Abruzzo, Calabria, Campania, Friuli Venezia-Giulia, Lazio, Liguria, Molise, Puglia, Veneto e Sicilia. Il mancato rispetto dell'art. 4 della direttiva comporterebbe nella maggior parte dei casi anche la violazione dell’art. 10 della summenzionata direttiva, secondo cui la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane dovrebbero essere condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali.
(1) GU L 135, pag. 40.
29.1.2011 |
IT |
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C 30/30 |
Ricorso proposto il 13 dicembre 2010 — Commissione europea/Repubblica d'Austria
(Causa C-582/10)
()
2011/C 30/47
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: sigg. N. Yerrell e B. Schöfer, agenti)
Convenuta: Repubblica d'Austria
Conclusioni della ricorrente
La Commissione chiede che la Corte voglia:
— |
dichiarare che la Repubblica d'Austria, non avendo adottato tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie a recepire la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 settembre 2008, 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose (1), o non avendo comunicato alla Commissione tutte le citate misure, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di detta direttiva; |
— |
condannare la Repubblica d'Austria alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il termine d’attuazione della direttiva 2008/68/CE è scaduto il 30 giugno 2009.
(1) GU L 260, pag. 13.
29.1.2011 |
IT |
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C 30/30 |
Ordinanza del presidente della Terza Sezione della Corte 16 novembre 2010 — Commissione europea/Repubblica italiana
(Causa C-383/08) (1)
()
2011/C 30/48
Lingua processuale: l'italiano
Il presidente della Terza Sezione della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
29.1.2011 |
IT |
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C 30/31 |
Ordinanza del presidente della Terza Sezione della Corte 16 novembre 2010 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania
(Causa C-244/09) (1)
()
2011/C 30/49
Lingua processuale: il tedesco
Il presidente della Terza Sezione della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
29.1.2011 |
IT |
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C 30/31 |
Ordinanza del presidente della Quinta Sezione della Corte 25 ottobre 2010 — Commissione europea/Repubblica di Estonia
(Causa C-528/09) (1)
()
2011/C 30/50
Lingua processuale: l'estone
Il presidente della Quinta Sezione della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
29.1.2011 |
IT |
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C 30/31 |
Ordinanza del presidente della Corte 8 novembre 2010 — Commissione europea/Repubblica portoghese
(Causa C-44/10) (1)
()
2011/C 30/51
Lingua processuale: il portoghese
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
29.1.2011 |
IT |
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C 30/31 |
Ordinanza del presidente della Corte 9 novembre 2010 — Commissione europea/Repubblica portoghese
(Causa C-103/10) (1)
()
2011/C 30/52
Lingua processuale: il portoghese
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
29.1.2011 |
IT |
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C 30/31 |
Ordinanza del presidente della Corte 16 novembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Brussel — Belgio) — Belpolis Benelux SA/Belgische Staat
(Causa C-114/10) (1)
()
2011/C 30/53
Lingua processuale: l'olandese
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
29.1.2011 |
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C 30/31 |
Ordinanza del presidente della Corte 11 novembre 2010 — Commissione europea/Repubblica d’Austria
(Causa C-146/10) (1)
()
2011/C 30/54
Lingua processuale: il tedesco
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
29.1.2011 |
IT |
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C 30/32 |
Ordinanza del presidente della Corte 8 novembre 2010 — Commissione europea/Repubblica di Estonia
(Causa C-195/10) (1)
()
2011/C 30/55
Lingua processuale: l'estone
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
29.1.2011 |
IT |
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C 30/32 |
Ordinanza del presidente della Corte 26 ottobre 2010 — Commissione europea/Repubblica d'Estonia
(Causa C-231/10) (1)
()
2011/C 30/56
Lingua processuale: l'estone
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
Tribunale
29.1.2011 |
IT |
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C 30/33 |
Sentenza del Tribunale 7 dicembre 2010 – Frucona Košice / Commissione
(Causa T-11/07) (1)
(Aiuti di Stato - Remissione parziale di un debito d’imposta nell’ambito di un concordato - Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato comune e ne ordina il recupero - Criterio del creditore privato in economia di mercato)
2011/C 30/57
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Frucona Košice a.s. (Košice, Slovacchia) (rappresentanti: B. Hartnett, barrister, e avv.ti O. H. Geiss e A. Barger)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Martenczuk e K. Walkerová, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: St. Nicolaus-trade a.s. (Bratislava, Slovacchia) (rappresentante: avv. N. Smaho)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione 7 giugno 2006, 2007/254/CE, relativa all’aiuto di Stato C 25/05 (ex NN 21/05), concesso dalla Repubblica slovacca a favore di Frucona Košice a.s. (GU 2007, L 112, pag. 14)
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Frucona Košice a.s. è condannata alle spese. |
29.1.2011 |
IT |
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C 30/33 |
Sentenza del Tribunale 7 dicembre 2010 — Fahas/Consiglio
(Causa T-49/07) (1)
(Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive nell’ambito della lotta contro il terrorismo - Congelamento dei capitali - Ricorso di annullamento - Diritti della difesa - Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva - Motivazione - Ricorso per risarcimento danni)
2011/C 30/58
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Sofiane Fahas (Mielkendorf, Germania) (rappresentante: F. Zillmer, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente M. Bishop, E. Finnegan e S. Marquardt, successivamente M. Bishop, J.-P. Hix ed E. Finnegan, agenti)
Interveniente a sostegno del convenuto: Repubblica italiana (rappresentanti: I. Bruni, agente, assistita dall’avv. G. Albenzio, avvocato dello Stato)
Oggetto
Da una parte, una domanda di parziale annullamento, da ultimo, della decisione del Consiglio 15 luglio 2008, 2008/583/CE, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga la decisione 2007/868/CE (GU L 188, pag. 21), nei limiti in cui riguarda il ricorrente, e la condanna del Consiglio a non menzionare più il nome del ricorrente nelle sue future decisioni in assenza di una decisione giurisdizionale definitiva, nonché, dall’altra, una domanda di risarcimento danni
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il sig. Sofiane Fahas sopporterà, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dal Consiglio dell’Unione europea. |
3) |
La Repubblica italiana sopporterà le proprie spese. |
29.1.2011 |
IT |
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C 30/34 |
Sentenza del Tribunale 7 dicembre 2010 — Nute Partecipazioni e La Perla/UAMI — Worldgem Brands Srl (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC)
(Causa T-59/08) (1)
(Marchio comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio comunitario denominativo NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC - Marchi nazionali figurativi anteriori la PERLA - Impedimento relativo alla registrazione - Lesione alla notorietà - Art. 8, n. 5, e art. 52, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuti art. 8, n. 5, e art. 53, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 207/2009])
2011/C 30/59
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Nute Partecipazioni SpA, già Gruppo La Perla SpA (Bologna), e La Perla Srl (Bologna) (rappresentanti: R. Morresi e A. Dal Ferro, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente L. Rampini, successivamente O. Montalto, agenti)
Controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale: Worldgem Brands Srl, già Worldgem Brands — Gestão e Investimentos Lda (Creazzo) (rappresentanti: V. Bilardo, M. Mazzitelli e C. Bacchini, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 19 novembre 2007 (procedimento R 537/2004-2), relativa ad un procedimento di nullità tra la Nute Partecipazioni SpA e la Worldgem Brands Srl.
Dispositivo
1) |
La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 19 novembre 2007 (procedimento R 537/2004-2) è annullata nella parte in cui l’UAMI ha respinto la domanda di dichiarazione di nullità e condannato la Nute Partecipazioni SpA a sopportare le proprie spese. |
2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
3) |
L’UAMI sopporterà le proprie spese nonché il 90 % delle spese della Nute Partecipazioni e della La Perla Srl dinanzi al Tribunale nonché tutte le spese della Nute Partecipazioni dinanzi alla commissione di ricorso. |
4) |
La Nute Partecipazioni e la La Perla sopporteranno il 10 % delle proprie spese dinanzi al Tribunale. |
5) |
La Worldgem Brands Srl sopporterà le proprie spese. |
29.1.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 30/34 |
Sentenza del Tribunale 9 dicembre 2010 — Polonia/ Commissione
(Causa T-69/08) (1)
(Ravvicinamento delle legislazioni - Direttiva 2001/18/CE - Disposizioni nazionali che derogano ad una misura di armonizzazione - Decisione di rigetto della Commissione - Mancata notifica entro il termine di sei mesi previsto dall’art. 95, n. 6, primo comma, CE)
2011/C 30/60
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentanti: inizialmente M. Dowgielewicz, successivamente M. Dowgielewicz, B. Majczyna e M. Jarosz, e infine M. Szpunar, agenti)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: M. Patakia, C. Zadra e K. Herrmann, agenti)
Intervenienti a sostegno della ricorrente: Repubblica ceca (rappresentante: M. Smolek, agente); Repubblica ellenica (rappresentanti: A. Samoni-Rantou e M. Tassopoulou, agenti); e Repubblica d’Austria (rappresentanti: inizialmente E. Riedl, successivamente E. Riedl e C. Pesendorfer, e infine E. Riedl, C. Pesendorfer, G. Hesse e M. Fruhmann, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione 12 ottobre 2007, 2008/62/CE, relativa agli articoli 111 e 172 del progetto di legge polacco sugli organismi geneticamente modificati, notificati dalla Repubblica di Polonia a norma dell’articolo 95, paragrafo 5, CE in deroga alle disposizioni della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati (GU 2008, L 16, pag. 17)
Dispositivo
1) |
La decisione della Commissione 12 ottobre 2007, 2008/62/CE, relativa agli articoli 111 e 172 del progetto di legge polacco sugli organismi geneticamente modificati, notificati dalla Repubblica di Polonia a norma dell’articolo 95, paragrafo 5, del Trattato CE in deroga alle disposizioni della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati, è annullata. |
2) |
La Commissione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Repubblica di Polonia. |
3) |
La Repubblica ceca, la Repubblica ellenica e la Repubblica d’Austria sopporteranno le proprie spese. |
29.1.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 30/35 |
Sentenza del Tribunale 7 dicembre 2010 — Commissione/Comune di Valbonne
(Causa T-238/08) (1)
(Clausola compromissoria - Contratto di ricerca e formazione vertente su un progetto di reciproco insegnamento tra la città di Valbonne e la provincia di Ascoli Piceno (Italia) - Domanda di rimborso delle somme anticipate)
2011/C 30/61
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Escobar Guerrero, successivamente F. Dintilhac e A. Sauka, agenti assisti dall'avv. E. Bouttier)
Convenuto: Comune di Valbonne (rappresentante: avv. B. Rapp-Jung)
Oggetto
Ricorso fondato su una clausola compromissoria, ai sensi dell’art. 238 CE diretto ad ottenere la condanna del comune di Valbonne al rimborso degli acconti versati dalla Comunità europea, unitamente agli interessi di mora, nell’ambito del contratto Valaspi MM 1027, del 29 dicembre 1997.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Commissione europea è condannata alle spese. |
29.1.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 30/35 |
Sentenza del Tribunale 9 dicembre 2010 — Tresplain Investments/UAMI — Hoo Hing (Golden Elephant Brand)
(Causa T-303/08) (1)
(Marchio comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio comunitario figurativo Golden Elephant Brand - Marchio nazionale figurativo non registrato GOLDEN ELEPHANT - Impedimento relativo alla registrazione - Rinvio al diritto nazionale che disciplina il marchio anteriore - Regime dell’azione di common law per abuso di denominazione (action for passing off) - Art. 74, n. 1, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 76, n. 1, del regolamento (CE) n. 207/2009] - Art. 73 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 75 del regolamento n. 207/2009) - Artt. 8, n. 4, e 52, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 (divenuti artt. 8, n. 4, e 53, n. 1, lett. c), del regolamento n. 207/2009) - Motivi nuovi - Art. 48, n. 2, del regolamento di procedura)
2011/C 30/62
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Tresplain Investments Ltd (Tsing Yi, Hong Kong, Cina) (rappresentante: D. McFarland, barrister)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Novais Gonçalves, agente)
Controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale: Hoo Hing Holdings Ltd (Romford, Essex, Regno Unito) (rappresentante: M. Edenborough, barrister)
Oggetto
Ricorso presentato avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 7 maggio 2008 (procedimento R 889/2007-1), relativa ad un procedimento di nullità tra la Hoo Hing Holdings Ltd e la Tresplain Investments Ltd
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La domanda della Hoo Hing Holdings Ltd diretta all’annullamento parziale e alla riforma della decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 7 maggio 2008 (procedimento R 889/2007-1), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Hoo Hing Holdings e la Tresplain Investments Ltd, è respinta. |
3) |
La Tresplain Investments sopporterà le proprie spese, quelle sostenute dall’UAMI nonché la metà delle spese sostenute dalla Hoo Hing Holdings. La Hoo Hing Holdings sopporterà la metà delle proprie spese. |
29.1.2011 |
IT |
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C 30/36 |
Sentenza del Tribunale 10 dicembre 2010 — Ryanair/Commissione
(Cause da T-494/08 a T-500/08 e T-509/08) (1)
(Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Documenti afferenti a procedimenti di controllo degli aiuti di Stato - Dinieghi impliciti di accesso - Dinieghi espliciti di accesso - Eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile - Obbligo di procedere a un esame specifico e concreto)
2011/C 30/63
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Ryanair Ltd (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: E. Vahida e I.-G. Metaxas-Maragkidis, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. O'Reilly e P. Costa de Oliveira, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento delle decisioni implicite della Commissione che negano alla ricorrente l’accesso a taluni documenti relativi a procedimenti di controllo di presunti aiuti di Stato che sarebbero stati concessi dai gestori degli aeroporti di Aarhus (Danimarca) (causa T-494/08), Alghero (Italia) (causa T-495/08), Berlino-Schönefeld (Germania) (causa T-496/08), Francoforte-Hahn (Germania) (causa T-497/08), Lubecca-Blankensee (Germania) (causa T-498/08), Pau-Béarn (Francia) (causa T-499/08), Tampere-Pirkkala (Finlandia) (causa T-500/08) e Bratislava (Slovacchia) (causa T-509/08), nonché, in subordine, la domanda di annullamento delle successive decisioni esplicite che negano l’accesso ai detti documenti
Dispositivo
1) |
Le cause T-494/08, T-495/08, T-496/08, T-497/08, T-498/08, T-499/08, T-500/08 e T-509/08 sono riunite ai fini della presente sentenza. |
2) |
I ricorsi sono irricevibili nella parte in cui sono diretti contro le decisioni implicite di diniego di accesso nelle cause T-494/08, T-495/08, T-499/08, T-500/08 e T-509/08. |
3) |
Non vi è luogo a provvedere sui ricorsi nelle cause T-496/08, T-497/08 e T-498/08 nella parte in cui sono diretti contro le decisioni implicite di diniego dell’accesso. |
4) |
I ricorsi sono respinti per il resto. |
5) |
La Ryanair Ltd è condannata alle spese nelle cause T-494/08, T-495/08, T-499/08, T-500/08 e T-509/08. |
6) |
La Commissione europea sopporta le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Ryanair Ltd nelle cause T-496/08, T-497/08 e T-498/08. |
29.1.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 30/36 |
Sentenza del Tribunale 9 dicembre 2010 — Commissione/Strack
(Causa T-526/08 P) (1)
(Impugnazione - Impugnazione incidentale - Funzione pubblica - Funzionari - Reclutamento - Avviso di posto vacante - Rigetto della candidatura - Nomina a un posto di capo unità - Ricorso di annullamento - Ricevibilità - Interesse ad agire - Ricorso per risarcimento danni - Danno morale)
2011/C 30/64
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (Rappresentanti: H. Krämer e B. Eggers, agenti)
Altra parte nel procedimento: Guido Strack (Colonia, Germania) (Rappresentante: avv. H. Tettenborn)
Oggetto
Impugnazione diretta all’annullamento parziale della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) 25 settembre 2008, causa F-44/05, Strack/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta).
Dispositivo
1) |
I punti 1, 2, 3, 5 e 6 del dispositivo della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) 25 settembre 2008, causa F-44/05, Strack/Commissione, sono annullati. |
2) |
Per il resto l’impugnazione incidentale è respinta. |
3) |
La causa è rinviata dinanzi al Tribunale della funzione pubblica affinché quest’ultimo statuisca sulla domanda di annullamento della decisione di nominare il sig. A al posto di capo dell’unità «Bandi di gara e contratti» dell’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee e della decisione di rigetto della candidatura del sig. Guido Strack a tale medesimo posto, sulla domanda di risarcimento del danno morale che il sig. Strack afferma di aver subito, per un importo di EUR 2 000, nonché sulle spese. |
4) |
Le spese sono riservate. |
29.1.2011 |
IT |
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C 30/37 |
Sentenza del Tribunale 25 novembre 2010 — Vidieffe/UAMI — Ellis International Group (GOTHA)
(Causa T-169/09) (1)
(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo GOTHA - Marchio comunitario figurativo anteriore gotcha - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Somiglianza dei segni - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009])
2011/C 30/65
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Vidieffe Srl (Bologna, Italia) (rappresentanti: avv.ti M. Lamandini, D. De Pasquale e M. Pappalardo)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Bullock, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Perry Ellis International Group Holdings, Ltd (Nassau, Bahamas)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 12 febbraio 2009 (procedimento R 657/2008-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Perry Ellis International Group Holdings, Ltd, e la Vidieffe Srl
Dispositivo
1) |
La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 12 febbraio 2009 (procedimento R 657/2008-1) è annullata nella parte in cui annulla la decisione della divisione d’opposizione che respinge l’opposizione, da un lato, per «articoli in [cuoio e sue imitazioni] non compresi in altre classi; bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni, [bastoni] e bastoni da passeggio» compresi nella classe 18 e, dall’altro, per tutti i prodotti compresi nella classe 25. |
2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
3) |
L’UAMI sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Vidieffe Srl. |
29.1.2011 |
IT |
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C 30/37 |
Ordinanza del Tribunale 9 dicembre 2010 — Wilo/UAMI (Carter a faccette di un motore elettrico e rappresentazione di faccette verdi)
(Cause riunite T-253/09 e T-254/09) (1)
(Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario tridimensionale - Carter a faccette di un motore elettrico - Domanda di marchio comunitario figurativo che rappresenta faccette verdi - Impedimento assoluti alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009])
2011/C 30/66
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Wilo SE (Dortmund, Germania) (rappresentante: avv. G. Braun)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: B. Schmidt e P. Quay, agenti)
Oggetto
Due ricorsi proposti contro le decisioni della prima commissione di ricorso dell’UAMI 30 marzo 2009 (procedimenti R 1184/2008-1 e R 1196/2008-1) relative alle domande di registrazione di un segno tridimensionale costituito dalla forma di un carter a faccette di un motore elettrico e di un segno figurativo che rappresenta faccette verdi.
Dispositivo
1) |
I ricorsi sono respinti. |
2) |
La Wilo SE è condannata alle spese. |
29.1.2011 |
IT |
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C 30/37 |
Sentenza del Tribunale 9 dicembre 2010 — Fédération internationale des logis/UAMI (Quadrato convesso verde)
(Causa T-282/09) (1)
(Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario figurativo che rappresenta un quadrato convesso verde - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009)
2011/C 30/67
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente:Fédération internationale des logis (Parigi, Francia) (rappresentante: B. Brisset, avocat)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)
Oggetto
Ricorso contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 22 aprile 2009 (procedimento R 1511/2008-1), in merito ad una domanda di registrazione di un quadrato convesso verde come marchio comunitario.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Fédération internationale des logis é condannata alle spese. |
29.1.2011 |
IT |
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C 30/38 |
Sentenza del Tribunale 9 dicembre 2010 — Earle Beauty/UAMI (NATURALLY ACTIVE)
(Causa T-307/09) (1)
(Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo NATURALLY ACTIVE - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo intrinseco - Assenza di carattere distintivo acquisito in seguito all’uso - Art. 7, n. 1, lett. b), e n. 3, del regolamento (CE) n. 207/2009)
2011/C 30/68
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Liz Earle Beauty Co. Ltd (Ryde, Isola di Wight, Regno Unito) (rappresentanti: inizialmente M. Cover, successivamente K. O’Rourke, solicitors)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 11 maggio 2009 (procedimento R 27/2009-2) relativa ad una domanda di registrazione del segno denominativo NATURALLY ACTIVE come marchio comunitario.
Dispositivo
1) |
La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 11 maggio 2009 (procedimento R 27/2009-2) è annullata nella parte in cui nega la registrazione come marchio comunitario del segno denominativo NATURALLY ACTIVE per borse per il bucato, borse e cofanetti per cosmetici, borse da spiaggia, borse a mano, zaini, borse con chiusura a cordino, portamonete, portafogli, «vanity case», borse trucco, borse di tela e astucci porta-specchi rientranti nella classe 18, ai sensi dell’Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato. |
2) |
Il ricorso è respinto per il resto. |
3) |
La Liz Earle Beauty Co. Ltd sopporterà le proprie spese nonché due terzi delle spese sostenute dall’UAMI. Quest’ultimo sopporterà un terzo delle proprie spese. |
29.1.2011 |
IT |
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C 30/38 |
Sentenza del Tribunale 9 dicembre 2010 — Fédération internationale des logis/UAMI (Sfumatura di marrone)
(Causa T-329/09) (1)
(Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario consistente in una sfumatura di marrone - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009)
2011/C 30/69
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Fédération internationale des logis (Parigi, Francia) (rappresentanti: inizialmente C. Champagner Katz, poi B. Brisset, avocat)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)
Oggetto
Ricorso contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 11 giugno 2009 (procedimento R 202/2009-1), in merito ad una domanda di registrazione di una sfumatura di marrone come marchio comunitario.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Fédération internationale des logis é condannata alle spese. |
29.1.2011 |
IT |
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C 30/39 |
Ordinanza del presidente del Tribunale 25 novembre 2010 — United Phosphorus/Commissione
(Causa T-95/09 R III)
(Procedimento sommario - Direttiva 91/414/CEE - Decisione riguardante la non iscrizione del napropamide nell'allegato I della direttiva 91/414 - Proroga di un provvedimento di sospensione dell’esecuzione)
2011/C 30/70
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Richiedente: United Phosphorus Ltd (Warrington, Cheshire, Regno Unito) (rappresentanti: avv.ti C. Mereu e K. Van Maldegem)
Resistente: Commissione europea (rappresentanti: sigg.ri L. Parpala e F. Wilman, agenti)
Oggetto
Domanda diretta ad ottenere la proroga del provvedimento di sospensione dell’esecuzione della decisione della Commissione 7 novembre 2008, 2008/902/CE, concernente la non iscrizione del napropamide nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza (GU L 326, pag. 35)
Dispositivo
1) |
Il provvedimento di sospensione dell’esecuzione di cui al punto 1 del dispositivo dell’ordinanza del presidente del Tribunale 28 aprile 2009, causa T-95/09 R, United Phosphorus/Commissione (non pubblicata nella Raccolta), è prorogato fino al 31 dicembre 2011, e comunque non oltre il giorno dell'adozione della decisione nella causa principale qualora questa intervenga prima di tale data. |
2) |
Le spese sono riservate. |
29.1.2011 |
IT |
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C 30/39 |
Ordinanza del Tribunale 24 novembre 2010 — Concord Power Nordal/Commissione
(Causa T-317/09) (1)
(Ricorso di annullamento - Mercato interno del gas naturale - Art. 22 della direttiva 2003/55/CE - Lettera della Commissione con cui si chiede ad un'autorità di regolamentazione di modificare la sua decisione relativa alla concessione di una deroga - Atto non soggetto a impugnazione - Irricevibilità)
2011/C 30/71
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Concord Power Nordal GmbH (Amburgo, Germania) (rappresentanti: avv.ti C. von Hammerstein, C.-S. Schweer e C. Wünschmann)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: sigg.ri G. Wilms, O. Beynet e B. Schima, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: OPAL NEL Transport GmbH (Kassel, Germania) (rappresentanti: avv.ti U. Quack e O. Fleischmann)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione asseritamente contenuta nella lettera della Commissione del 12 giugno 2009, inviata alla Bundesnetzagentur (autorità tedesca di regolamentazione) sul fondamento dell’art. 22, n. 4, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/55/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE (GU L 176, pag. 57)
Dispositivo
1) |
Non vi è luogo a statuire sulle domande di trattamento riservato presentate dalla Concord Power Nordal GmbH. |
2) |
Il ricorso è respinto. |
3) |
La Concord Power Nordal sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea. |
4) |
La OPAL NEL Transport GmbH sopporterà le proprie spese. |
29.1.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 30/39 |
Ordinanza del Tribunale 24 novembre 2010 — RWE Transgas/Commissione
(Causa T-381/09) (1)
(Ricorso di annullamento - Mercato interno del gas naturale - Art. 22 della direttiva 2003/55/CE - Lettera della Commissione con cui si chiede ad un'autorità di regolamentazione di modificare la sua decisione relativa alla concessione di una deroga - Atto non soggetto a impugnazione - Irricevibilità)
2011/C 30/72
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: RWE Transgas a.s. (Praga, Repubblica ceca) (rappresentanti: inizialmente avv.ti W. Deselaers, D. Seeliger e S. Einhaus, successivamente avv.ti W. Deselaers, D. Seeliger, S. Einhaus e T. Weck)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: sigg.ri G. Wilms, O. Beynet e B. Schima, agenti)
Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica ceca (rappresentante: sig. M. Smolek, agente)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione asseritamente contenuta nella lettera della Commissione del 12 giugno 2009, inviata alla Bundesnetzagentur (autorità tedesca di regolamentazione) sul fondamento dell’art. 22, n. 4, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/55/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE (GU L 176, pag. 57)
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La RWE Transgas a.s. sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea. |
3) |
La Repubblica ceca sopporterà le proprie spese. |
29.1.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 30/40 |
Ricorso proposto l’8 ottobre 2010 — Islamic Republic of Iran Shipping Lines e a./Consiglio
(Causa T-489/10)
()
2011/C 30/73
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Islamic Republic of Iran Shipping Lines (Teheran, Iran), Bushehr Shipping Co. Ltd (Valletta, Malta), Cisco Shipping Company Limited (Seoul, Corea del Sud), Hafize Darya Shipping Lines (HDSL) (Teheran, Iran), Irano Misr Shipping Co. (Teheran, Iran), Irinvestship Ltd (Londra, Regno Unito), IRISL (Malta) Ltd (Sliema, Malta), IRISL Club (Teheran, Iran), IRISL Europe GmbH (Amburgo, Germania), IRISL Marine Services and Engineering Co. (Teheran, Iran), IRISL Multimodal Transport Company (Teheran, Iran), ISI Maritime Ltd (Malta) (Valletta, Malta), Khazer Shipping Lines (Bandar Anzali) (Gilan, Iran), Leadmarine (Singapore), Marble Shipping Ltd (Malta) (Sliema, Malta), Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) (Teheran, Iran), Shipping Computer Services Co. (SCSCOL) (Teheran, Iran), Soroush Saramin Asatir (SSA) (Teheran, Iran), South Way Shipping Agency Co. Ltd (Teheran, Iran), Valfajr 8th Shipping Line Co. (Teheran, Iran) (Rappresentanti: F. Randolph, M. Lester, Barrister, e M. Taher, Solicitor)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni delle ricorrenti
— |
Annullare il regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio 26 luglio 2010, n. 668, che attua l’articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (1), nonché la decisione del Consiglio 26 luglio 2010, 2010/413/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (2), nei limiti in cui tali atti si applicano alle ricorrenti. |
— |
Condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Nella presente causa le ricorrenti, società di navigazione con sede in Iran, nel Regno Unito, a Malta, in Germania, a Singapore e nella Corea del Sud, chiedono il parziale annullamento del regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio n. 668/2010 e della decisione del Consiglio 2010/413/PESC, nei limiti in cui esse sono incluse nell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, degli organismi e delle entità cui sono congelati i capitali e le risorse economiche ai sensi di tali atti.
A sostegno del ricorso le ricorrenti deducono i seguenti motivi:
|
In primo luogo le ricorrenti affermano che le misure impugnate sono state adottate in violazione dei diritti delle ricorrenti alla difesa e ad una tutela giurisdizionale effettiva, in quanto non prevedono alcun procedimento per comunicare alle ricorrenti le prove su cui si basa la decisione di congelamento dei loro capitali ovvero per consentire loro di replicare opportunamente in merito a tali prove. Inoltre le ricorrenti osservano che la motivazione contenuta nel regolamento e nella decisione contiene allegazioni generiche, non dimostrate e vaghe in merito a comportamenti di solo due ricorrenti. Quanto alle altre ricorrenti, non è fornita alcun’altra prova o informazione se non quella riguardante un presunto e imprecisato rapporto con la prima ricorrente. Secondo le ricorrenti, il Consiglio non ha fornito informazioni sufficienti per consentire loro di replicare, il che non consente ad alcun tribunale di stabilire se la decisione e la valutazione del Consiglio siano corrette e basate su prove indiscutibili. |
|
In secondo luogo, le ricorrenti affermano che il Consiglio non ha fornito una motivazione sufficiente ai fini della loro sottoposizione alle misure controverse, violando l’obbligo di fornire una spiegazione chiara delle ragioni specifiche e attuali che giustificano la sua decisione, tra cui anche le ragioni specifiche e attuali che l’hanno portato a concludere che le ricorrenti hanno sostenuto la proliferazione nucleare. |
|
In terzo luogo, le ricorrenti deducono che le misure controverse rappresentano un’ingiustificata e sproporzionata limitazione al loro diritto di proprietà e alla libertà imprenditoriale. Le misure di congelamento dei capitali hanno un impatto rilevante e duraturo sui loro diritti fondamentali. Le ricorrenti affermano che la loro inclusione non è razionalmente collegata con l’obiettivo del regolamento e della decisione impugnati, in quanto le allegazioni contro le ricorrenti non si riferiscono alla proliferazione nucleare. In ogni caso, il Consiglio non ha dimostrato che un completo congelamento dei capitali sia il mezzo meno oneroso per ottenere un tale obiettivo, né che il danno estremamente grave alle ricorrenti sia giustificato o proporzionato. |
|
In quarto luogo, le ricorrenti affermano che il Consiglio è incorso in un manifesto errore di valutazione nello stabilire che i criteri indicati nel regolamento e nella decisione controversi risultavano soddisfatti dalle ricorrenti. Nessuna allegazione contro alcuna delle ricorrenti fa riferimento alla proliferazione nucleare o agli armamenti. La semplice affermazione che alcune ricorrenti sono possedute o controllate da agenti della prima ricorrente è insufficiente a soddisfare tali requisiti. Pertanto secondo le ricorrenti il Consiglio ha omesso di valutare gli elementi fattuali. |
(1) GU L 195, pag. 25.
(2) GU L 195, pag. 39.
29.1.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 30/41 |
Ricorso proposto il 9 novembre 2010 — Confortel Gestión/UAMI — Homargrup (CONFORTEL AQUA 4)
(Causa T-521/10)
()
2011/C 30/74
Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Confortel Gestión, SA (Madrid, Spagna) (rappresentante: sig. I. Valdelomar Serrano)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Homargrup, SA (Sta Susana, Spagna)
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso 5 agosto 2010, relativa al procedimento R 1359/2009-2, e, di conseguenza, la registrazione del marchio comunitario n. 5 276 951«CONFORTEL Aqua 4» in tutte le classi richieste, e |
— |
Condannare il convenuto a tutte le spese dei procedimenti. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «CONFORTEL Aqua 4» per servizi delle classi 41, 43 e 44.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Homargrup, SA.
Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: marchi comunitari denominativo e figurativo «AQUA» e «A AQUA HOTEL» e marchi spagnoli denominativi e figurativo «AQUAMARINA», «AQUATEL» e «AQUAMAR» per servizi della classe 42.
Decisione della divisione di opposizione: accoglimento del ricorso.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 (1), in quanto non sussiste rischio di confusione fra i marchi in conflitto.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).
29.1.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 30/41 |
Ricorso proposto il 12 novembre 2010 — Google/UAMI — Giersch Ventures (GMail)
(Causa T-527/10)
()
2011/C 30/75
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Google, Inc. (Wilmington, Stati Uniti) (rappresentanti: avv.ti M. Kinkeldey e A. Bognár)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Giersch Ventures LLC (Los Angeles, Stati Uniti)
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 8 settembre 2010, procedimento R 342/2010-4; e |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «GMail», per prodotti e servizi delle classi 9, 38 e 42 — domanda di marchio comunitario n. 5685136
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione tedesca n. 30666860 del marchio denominativo «G-mail», registrato, fra gli altri, per prodotti e servizi delle classi 9, 38 e 42; registrazione tedesca n. 30025697 del marchio figurativo «G-mail … und die Post geht richtig ab», per servizi delle classi 38, 39 e 42
Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: la ricorrente deduce che la decisione impugnata viola l’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso ha errato, in primo luogo, nel suo confronto visivo fra il marchio impugnato ed il marchio anteriore su cui si fonda l’opposizione, in secondo luogo, non tenendo conto della percezione delle cerchie di consumatori interessati, in terzo luogo, nell’affermare che gli elementi denominativi di marchi composti sono sempre più rilevanti degli elementi visivi e nell’ignorare la giurisprudenza a tale riguardo, in quarto luogo, nel ritenere che il marchio denominativo anteriore, complessivamente, non dovesse essere considerato intrinsecamente debole e, in quinto luogo, nel ritenere che gli argomenti della ricorrente relativi all’importanza del confronto visivo rispetto al confronto fonetico fossero inconcludenti.
29.1.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 30/42 |
Ricorso proposto il 15 novembre 2010 — Truvo Belgium/UAMI — AOL (TRUVO)
(Causa T-528/10)
()
2011/C 30/76
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Truvo Belgium (Anversa, Belgio) (rappresentante: avv. O. van Haperen)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: AOL LLC (Dulles, Stati Uniti)
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 31 agosto 2010, procedimento R 893/2009-2; |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «TRUVO», per prodotti e servizi delle classi 16, 35, 38 e 41 — domanda di marchio comunitario n. 5632948
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione comunitaria n. 4756169 del marchio figurativo «TRUVEO», per servizi della classe 42
Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell’opposizione e rigetto della domanda di marchio comunitario per l’intera classe 38
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: la ricorrente deduce che la decisione impugnata viola l’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha errato, in primo luogo, nel suo confronto visivo e fonetico dei segni, in secondo luogo, nel suo confronto dei segni in quanto essa ha rifiutato di attribuire un qualunque significato al marchio dell’opponente, in terzo luogo, nel suo confronto dei servizi e, in quarto luogo, nella sua valutazione del pubblico di riferimento.
29.1.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 30/42 |
Ricorso proposto il 15 novembre 2010 — Reber/UAMI — Klusmeier (Wolfgang Amadeus Mozart PREMIUM)
(Causa T-530/10)
()
2011/C 30/77
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Reber Holding GmbH & Co. KG (Bad Reichenhall, Germania) (rappresentanti: avv.ti O. Spuhler e M. Geitz)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: sig.ra Anna Klusmeier
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 14 settembre 2010, procedimento R 363/2008-4; |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: il dante causa della sig.ra Anna Klusmeier
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «Wolfgang Amadeus Mozart PREMIUM», per prodotti delle classi 30 e 32
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: i marchi figurativi tedeschi contenenti l’elemento denominativo «W. Amadeus Mozart», per i seguenti prodotti e servizi: prodotti da forno, pasticceria, prodotti di cioccolato, dolciumi, servizi di ristorazione nell’ambito di caffè e pasticcerie
Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’art. 42, n. 2, prima frase, in combinato disposto con il n. 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 (1), in quanto i documenti relativi all’uso prodotti dalla ricorrente costituiscono un’indicazione concreta della forma di utilizzo del marchio su cui si fonda l’opposizione «W. Amadeus Mozart», nonché dell’art. 15, nn. 1 e 2, lett. a), del regolamento (CE) n. 207/2009, poiché sarebbe stato provato che i marchi su cui si fonda l’opposizione sono stati utilizzati in modo univoco come marchi.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)
29.1.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 30/43 |
Ricorso proposto il 22 novembre 2010 — Häfele/UAMI (Vorfront)
(Causa T-531/10)
()
2011/C 30/78
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Häfele GmbH & Co. KG (Nagold, Germania) (rappresentanti: avv.ti M. Eck e J. Dönch)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 14 settembre 2010, procedimento R 570/2010-1; |
— |
condannare l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «Vorfront», per prodotti delle classi 6, 7, 19 e 20
Decisione dell’esaminatore: rigetto della domanda di registrazione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009 (1), poiché il marchio comunitario in questione ha carattere distintivo e non è meramente descrittivo.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).
29.1.2011 |
IT |
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C 30/43 |
Ricorso presentato il 13 novembre 2010 — Cosepuri/EFSA
(Causa T-532/10)
()
2011/C 30/79
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Cosepuri Soc. coop. p.a. (Bologna, Italia) (rappresentante: F. Fiorenza, avvocato)
Convenuta: Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare il diniego di accesso opposto agli atti opposto alla Cosepuri in data 15 settembre 2010. |
— |
Ordinare all’EFSA l’esibizione degli atti secretati. |
— |
Condannare EFSA al rimborso delle spese legali. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente nella presente causa, la stessa della causa T-339/10 (1), Cosepuri/EFSA, si oppone alla decisione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), del 15 settembre 2010, relativa alla gara d’appalto 2010/S 51-074689 distinta al protocollo CFT/EFSA/FIN/2010/01, avente ad oggetto l’affidamento del servizio di navetta in Italia e in Europa, che si è conclusa con l’aggiudicazione ad un’altra impresa.
Con la decisione impugnata l’EFSA ha rifiutato l’accesso a certi atti della gara ed in particolare ai documenti relativi ai requisiti di ammissione e di aggiudicazione dell’offerta giudicata economicamente più vantaggiosa.
A sostegno delle proprie pretensioni, la ricorrente fa valere la violazione delle disposizioni pertinenti dei regolamenti (CE) no 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002 (2), e (CE) no 1049/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2001 (3), nonché la violazione dell’obbligo di motivare la decisione, del principio di trasparenza e del diritto di accesso agli atti. In ultimo luogo la ricorrente fa valere uno sviamento di potere.
La ricorrente lamenta, in particolare, la mancata indicazione, da parte della Convenuta, del concreto pregiudizio arrecato all’aggiudicataria dall’accesso ai documenti richiesti e la mancata e carente motivazione della ragione del diniego parziale opposto all’istanza trattandosi di dati comparativi, nell’ottica di gara, inseriti nella documentazione dimessa per l’appalto dai concorrenti e, pertanto, esclusa dall’ambito delle informazioni commerciali riservate. Chiede, altresì, la riunione del presente procedimento con la causa T-339/10 tuttora pendente innanzi allo stesso giudice.
(1) GU C 288, pag. 47.
(2) Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 1049/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).
29.1.2011 |
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C 30/44 |
Ricorso proposto il 24 novembre 2010 — DTS Distribuidora de Televisión Digital/Commissione
(Causa T-533/10)
()
2011/C 30/80
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: DTS Distribuidora de Television Digital (Tres Cantos, Madrid, Spagna) (rappresentanti: H. Brokelmann, abogado, e M. Ganino, abogada)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare la decisione C(2010) 4925 def della Commissione, 20 luglio 2010, |
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente nel presente procedimento, un operatore di televisione satellitare a pagamento, si oppone alla decisione C(2010) 4925 def della Commissione, 20 luglio 2010, relativa al regime di aiuti n. C 38/2009 (ex NN 58/2009), che la Spagna ha previsto di concedere a favore della Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE), che ha dichiarato tale regime, nella sua versione modificata dalla legge 8/2009, del 28 agosto, di finanziamento della Corporación de Radio y Televisión Española, compatibile con il mercato comune senza che occorresse analizzare le sue modalità di finanziamento.
Secondo la ricorrente, la Commissione non poteva autorizzare detto regime di aiuti senza analizzare le modalità di finanziamento introdotte dalla summenzionata legge e, in concreto, l’imposta del 1,5 % sui ricavi lordi di gestione dei prestatori di servizi di televisione a pagamento.
A sostengo della sua domanda, la ricorrente deduce i seguenti motivi:
— |
errore di diritto nell’autorizzazione, da parte della Commissione, dell’aiuto oggetto della controversia senza analizzare le sue modalità di finanziamento. Al riguardo si afferma che, secondo constante giurisprudenza, l’esame di un aiuto non può essere disgiunto dalla valutazione delle sue modalità di finanziamento se esse costituiscono parte integrante dell’aiuto e che, per quanto riguarda il caso di specie, l’imposta del 1,5 % sui ricavi lordi di gestione dei prestatori di servizi di televisione a pagamento costituisce parte integrante del regime di aiuti, ragion per cui la Commissione avrebbe dovuto analizzarla unitamente all’aiuto. |
— |
Violazione dell’art. 106, § 2 TFUE, in quanto la Commissione ha autorizzato un regime di aiuti che non rispetta il principio di proporzionalità, ritenendo le imposte che lo finanziano una grave distorsione della concorrenza, nei mercati di acquisto dei contenuti e nel mercato a valle dei telespettatori, in contrasto con l’interesse comune. |
— |
Violazione degli artt. 49 e 63 TFUE. Secondo la ricorrente, la Commissione avrebbe violato tali disposizioni in quanto le modalità di finanziamento dell’aiuto autorizzato limita la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei capitali, rendendo meno attraente l’esercizio di tali libertà per gli operatori di televisioni a pagamento e altri investitori stabiliti in altri Stati membri. |
29.1.2011 |
IT |
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C 30/45 |
Ricorso proposto il 22 novembre 2010 — Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias/UAMI — Garmo (HELLIM)
(Causa T-534/10)
()
2011/C 30/81
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias (Lefkosia, Cipro) (rappresentanti: avv.ti C. Milbradt e H. Van Volxem)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Garmo AG (Stoccarda, Germania)
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 20 settembre 2010, procedimento R 794/2010-4; |
— |
condannare il convenuto alle spese, comprese quelle sostenute nel corso del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: Garmo AG
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «HELLIM», per prodotti della classe 29
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente
Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo collettivo «HALLOUMI», per prodotti della classe 29
Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 (1), poiché i marchi ed i prodotti contrapposti sarebbero simili e sussisterebbe rischio di confusione tra i marchi, nonché violazione dell’art. 63, n. 2, del regolamento n. 207/2009, in quanto la ricorrente avrebbe potuto attendersi che le sarebbe stata data l’occasione per poter replicare alle deduzioni della convenuta.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).
29.1.2011 |
IT |
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C 30/45 |
Ricorso proposto il 22 novembre 2010 — Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias/UAMI — Garmo (GAZI Hellim)
(Causa T-535/10)
()
2011/C 30/82
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias (Lefkosia, Cipro) (rappresentanti: avv.ti C. Milbradt e H. Van Volxem)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Garmo AG (Stoccarda, Germania)
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 20 settembre 2010, procedimento R 1497/2009-4; |
— |
condannare il convenuto alle spese, comprese quelle sostenute nel corso del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: Garmo AG
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «GAZI Hellim», per prodotti della classe 29
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente
Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo collettivo «HALLOUMI», per prodotti della classe 29
Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 (1), poiché i marchi ed i prodotti contrapposti sarebbero simili e sussisterebbe rischio di confusione tra i marchi.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).
29.1.2011 |
IT |
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C 30/46 |
Ricorso proposto il 23 novembre 2010 — Kessel/UAMI — Janssen-Cilag (Premeno)
(Causa T-536/10)
()
2011/C 30/83
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Kessel Marketing & Vertriebs GmbH (Mörfelden-Walldorf, Germania) (rappresentante: avv. S. Bund)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Janssen-Cilag GmbH (Neuss-Germania)
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 21 settembre 2010, procedimento R 708/2010-4; |
— |
condannare alle spese il convenuto e l’interveniente ai sensi dell’art. 87, nn. 2 e 5, del regolamento di procedura del Tribunale. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «Premeno» per prodotti della classe 5
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Janssen-Cilag GmbH
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: marchio denominativo tedesco «Pramino» per prodotti della classe 5
Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’art. 42, nn. 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 (1), poiché la prova dell’uso del marchio su cui si fonda l’opposizione è stata fornita in modo inesatto; violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009, in quanto non sussisterebbe rischio di confusione tra i marchi in conflitto.
La ricorrente contesta, inoltre, il rifiuto della ricevibilità della limitazione dell’elenco dei prodotti e dei servizi.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).
29.1.2011 |
IT |
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C 30/46 |
Ricorso proposto il 26 novembre 2010 — Adamowski/UAMI — Fagumit (FAGUMIT)
(Causa T-537/10)
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2011/C 30/84
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Ursula Adamowski (Amburgo, Germania) (rappresentante: avv. D. von Schultz)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Fabryka Węży Gumowych i Tworzyw Sztucznych Fagumit Sp. z o.o. (Wolbrom, Polonia)
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 3 settembre 2010, procedimento R 1002/2009-1; |
— |
rigettare la domanda di nullità del marchio comunitario n. 3 005 980; |
— |
condannare l'UAMI alle spese relative ai procedimenti dinanzi alla divisione d’annullamento e alla commissione di ricorso nonché relative al presente procedimento di ricorso. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: Il marchio figurativo contenente l'elemento denominativo «FAGUMIT», per prodotti delle classi 12 e 17.
Titolare del marchio comunitario: La ricorrente.
Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: La Fabryka Węży Gumowych i Tworzyw Sztucznych Fagumit Sp. z o.o.
Marchio del richiedente la dichiarazione di nullità: Il marchio figurativo nazionale contenente l'elemento denominativo «FAGUMIT», per prodotti della classe 17.
Decisione della divisione di annullamento: Rigetto della domanda di nullità.
Decisione della commissione di ricorso: Accoglimento del ricorso e dichiarazione di nullità del marchio.
Motivi dedotti: Violazione dell'art. 53, n. 1, lett. c), in combinato disposto con l’art. 8, n. 4, del regolamento (CE) n. 207/2009 (1), dato che la controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso avrebbe omesso di depositare documenti validi, dai quali risulti un uso effettivo del segno distintivo «FAGUMIT»; violazione dell'art. 53, n. 1, lett. b, in combinato disposto con l'art. 8, n. 3, del regolamento (CE) n. 207/2009, poiché la controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso avrebbe validamente dato il suo consenso per una registrazione dei diritti di marchio sotto la denominazione «FAGUMIT», nonché violazione dell'art. 52, n. 1, lett. b, del regolamento (CE) n. 207/2009, in quanto non si poteva addebitare alla ricorrente di aver agito in mala fede al momento del deposito della domanda di marchio comunitario contestato.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).
29.1.2011 |
IT |
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C 30/47 |
Ricorso proposto il 26 novembre 2010 — Adamowski/UAMI — Fagumit (Fagumit)
(Causa T-538/10)
()
2011/C 30/85
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Ursula Adamowski (Amburgo, Germania) (rappresentante: avv. D. von Schultz)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Fabryka Węży Gumowych i Tworzyw Sztucznych Fagumit Sp. z o.o. (Wolbrom, Polonia)
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 3 settembre 2010, procedimento R 1003/2009-1; |
— |
rigettare la domanda di nullità del marchio comunitario n. 3 093 226; |
— |
condannare l’UAMI alle spese relative ai procedimenti dinanzi alla divisione d’annullamento e alla commissione di ricorso nonché relative al presente procedimento di ricorso. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: Il marchio denominativo «Fagumit», per prodotti delle classi 12 e 17.
Titolare del marchio comunitario: La ricorrente.
Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: La Fabryka Węży Gumowych i Tworzyw Sztucznych Fagumit Sp. z o.o.
Marchio del richiedente la dichiarazione di nullità: Il marchio figurativo nazionale contenente l'elemento denominativo «FAGUMIT», per prodotti della classe 17.
Decisione della divisione di annullamento: Rigetto della domanda di nullità.
Decisione della commissione di ricorso: Accoglimento del ricorso e dichiarazione di nullità del marchio.
Motivi dedotti: Violazione dell'art. 53, n. 1, lett. c), in combinato disposto con l’art. 8, n. 4, del regolamento (CE) n. 207/2009 (1), dato che la controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso avrebbe omesso di depositare documenti validi, dai quali risulti un uso effettivo del segno distintivo «FAGUMIT»; violazione dell'art. 53, n. 1, lett. b, in combinato disposto con l'art. 8, n. 3, del regolamento (CE) n. 207/2009, poiché la controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso avrebbe validamente dato il suo consenso per una registrazione dei diritti di marchio sotto la denominazione «FAGUMIT», nonché violazione dell'art. 52, n. 1, lett. b, del regolamento (CE) n. 207/2009, in quanto non si poteva addebitare alla ricorrente di aver agito in mala fede al momento del deposito della domanda di marchio comunitario contestato.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).
29.1.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 30/48 |
Ricorso proposto il 24 novembre 2010 — Acino Pharma/Commissione
(Causa T-539/10)
()
2011/C 30/86
Lingua processuale: il tedesco.
Parti
Ricorrente: Acino Pahrma Gmbh (Miesbach, Germania) (rappresentante: avv. R. Buchner)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
— |
annullare le decisioni della Commissione 29 marzo 2010 recanti i numeri di riferimento C(2010) 2203, C(2010) 2204, C(2010) 2205, C(2010) 2206, C(2010) 2207, C(2010) 2208, C(2010) 2210, C(2010) 2218, nonché le decisioni della Commissione 16 settembre 2010 recanti i numeri di riferimento C(2010) 6428, C(2010) 6429, C(2010) 6430, C(2010) 6432, C(2010) 6433, C(2010) 6434, C(2010) 6435, C(2010) 6436; |
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente contesta innanzi tutto le decisioni della Commissione 29 marzo 2010 con cui è stata sospesa l’immissione in commercio di lotti dei medicinali «Clopidogrel Acino — Clopidogrel», «Clopidogrel Acino Pharma GmbH — Clopidogrel», «Clopidogrel ratiopharm — Clopidogrel», «Clopidogrel Sandoz — Clopidogrel», «Clopidogrel 1A Pharma — Clopidogrel», «Clopidogrel Acino Pharma — Clopidogrel», «Clopidogrel Hexal — Clopidogrel» e «Clopidogrel ratiopharm GmbH — Clopidogrel», e sono stati ritirati i lotti già presenti sul mercato dell’Unione. In secondo luogo, la ricorrente chiede l’annullamento delle decisioni della Commissione 16 settembre 2010, con cui è stata modificata l’autorizzazione dei succitati medicinali ed è stato disposto il divieto di immissione in commercio per determinati lotti.
A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
Nel contesto del primo motivo, essa lamenta l’assenza dei requisiti di cui all’art. 20 del regolamento (CE) n. 726/2004 (1), in combinato disposto con gli artt. 116 e 117 della direttiva 2001/83/CE (2), per la sospensione, il ritiro, la revoca o la modifica delle autorizzazioni comunitarie di immissione in commercio relative ai medicinali interessati. Nel corso del procedimento la ricorrente avrebbe invece dimostrato che le violazioni constatate non avrebbero inficiato la qualità dei medicinali.
Come secondo motivo la ricorrente deduce che la Commissione non avrebbe rispettato i requisiti probatori richiesti circa la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 116 e 117 della direttiva 2001/83/CE.
Come terzo motivo la ricorrente fa valere che la Commissione, scegliendo il livello di tutela applicabile, avrebbe violato il principio generale di proporzionalità.
Nel contesto del quarto motivo si eccepisce la violazione di forme sostanziali a causa dell’illegittimità della perizia del comitato per i medicinali per uso umano dell’Agenzia europea per i medicinali. Secondo la ricorrente l’illegittimità della suddetta perizia si ripercuote, a causa dell’importanza determinante che essa riveste per le decisioni della Commissione, sulla legittimità delle stesse. Inoltre, dalla motivazione delle decisioni impugnate non si evincerebbe che la Commissione abbia fatto uso del potere discrezionale ad essa riconosciuto.
Da ultimo, la ricorrente fa valere con il quinto motivo che la Commissione avrebbe motivato in modo insufficiente le decisioni impugnate, in quanto non le avrebbe corredate di una propria motivazione, bensì avrebbe fatto integralmente riferimento alla valutazione scientifica del comitato per i medicinali per uso umano dell’Agenzia europea per i medicinali.
(1) Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 21 marzo 2004, n. 726, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU L 136, pag. 1).
(2) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 novembre 2001, 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311, pag. 67).
29.1.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 30/48 |
Ricorso proposto il 24 novembre 2010 — Regno di Spagna/Commissione europea
(Causa T-540/10)
()
2011/C 30/87
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: M. Muñoz Pérez, Abogado)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni del ricorrente
— |
Annullamento della decisione della Commissione 13 settembre 2010, C(2010) 6154, recante riduzione del concorso finanziario del Fondo di coesione alle fasi di progetti
|
— |
In subordine, annullamento parziale, nella parte in cui si riferisce alle correzioni applicate alle modifiche derivanti dal superamento dei limiti di rumorosità (sottotratto IX-A.), del cambiamento del PGOU dell’Ayuntamiento de Santa Oliva (Sottotratto IX-A) e delle differenze nelle condizioni geotecniche (sottotratti X-B, XI-A y XI-B y IX-C), con riduzione dell’importo della correzione a EUR 2 348 201,96. |
— |
In ogni caso, condanna della convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Con la decisione impugnata, la Commissione ha ridotto l’aiuto del Fondo di coesione inizialmente concesso nella fase dei progetti sopra menzionati, per asserite irregolarità nell’applicazione della normativa in materia di appalti pubblici.
Secondo il Regno di Spagna, occorre dichiarare la nullità della decisione sulla base di tre diversi motivi:
a) |
Violazione dell’art. H, n. 2, dell’allegato II al regolamento 1164/94 (1), in quanto la Commissione ha emanato la decisione senza rispettare il termine di tre mesi a far data dall’udienza. |
b) |
Violazione dell’art. 20, n. 2, lett. f), della direttiva 93/38 (2), poiché la Commissione non ha correttamente applicato tale disposizione, atteso che l’aggiudicazione di prestazioni complementari costituisce un’operazione concettualmente distinta dalla modifica di un appalto in fase di esecuzione prevista dalla normativa spagnola sui pubblici appalti, sicché tale modifica non ricade nella sfera di applicazione della direttiva 93/38. |
c) |
In subordine, violazione dell’art. 20, n. 2, lett. f), della menzionata direttiva 93/38 in quanto ricorrono tutti i requisiti che consentono alle autorità spagnole di aggiudicare, secondo la procedura negoziata senza pubblicità, i lavori aggiuntivi effettuati nelle quattro fasi del progetto su cui incide la correzione. |
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 16 maggio 1994, n. 1164, che istituisce un Fondo di coesione (GU L 130, pag. 1).
(2) Direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/38/CEE, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 82, pag. 40).
29.1.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 30/49 |
Ricorso proposto il 22 novembre 2010 — ADEDY e a./Consiglio dell'Unione europea
(Causa T-541/10)
()
2011/C 30/88
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Anotati Dioikisi Enoseon Dimosion Ypallilon (ADEDY) (Atene, Grecia), Sp. Papaspiros (Atene, Grecia) e Il. Iliopoulos (Atene, Grecia) (rappresentante: avv. M. Tsipra)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea
Conclusioni dei ricorrenti
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione del Consiglio 7 settembre 2010, 2010/486/CE, «che modifica la decisione 2010/320/UE indirizzata alla Grecia allo scopo di rafforzare e approfondire la sorveglianza della disciplina di bilancio e che intima alla Grecia di adottare misure per la riduzione del disavanzo ritenute necessarie a correggere la situazione di disavanzo eccessivo» (GU L 241 del 14 settembre 2010, pag. 12); |
— |
annullare la decisione del Consiglio 8 giugno 2010, 2010/320/CE, «indirizzata alla Grecia allo scopo di rafforzare e approfondire la sorveglianza della disciplina di bilancio e che intima alla Grecia di adottare misure per la riduzione del disavanzo ritenute necessarie a correggere la situazione di disavanzo eccessivo» (GU L 145 dell’11 giugno 2010, pag. 6); |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Con il presente ricorso i ricorrenti chiedono l’annullamento della decisione del Consiglio dell’Unione europea 7 settembre 2010, 2010/486/CE, «che modifica la decisione 2010/320/UE indirizzata alla Grecia allo scopo di rafforzare e approfondire la sorveglianza della disciplina di bilancio e che intima alla Grecia di adottare misure per la riduzione del disavanzo ritenute necessarie a correggere la situazione di disavanzo eccessivo» (GU L 241 del 14 settembre 2010, pag. 12) e l’annullamento della decisione del Consiglio 8 giugno 2010, 2010/320/CE, «indirizzata alla Grecia allo scopo di rafforzare e approfondire la sorveglianza della disciplina di bilancio e che intima alla Grecia di adottare misure per la riduzione del disavanzo ritenute necessarie a correggere la situazione di disavanzo eccessivo» (GU L 145 dell’11 giugno 2010, pag. 6).
A sostegno dei loro argomenti i ricorrenti deducono i seguenti motivi:
— |
In primo luogo, i ricorrenti sostengono che le decisioni impugnate sono state adottate eccedendo le competenze attribuite dai Trattati alla Commissione europea e al Consiglio. In particolare, gli artt. 4 e 5 dei Trattati sanciscono i principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Inoltre, l’art. 5, n. 2, dei Trattati, prevede espressamente che qualsiasi competenza non attribuita dagli Stati membri all’Unione appartiene agli Stati membri. Ai sensi degli artt. 126 e ss. dei Trattati, le misure che possono essere adottate dal Consiglio nell’ambito della procedura per disavanzo eccessivo e che possono essere contenute nelle sue decisioni, non possono essere specificamente, espressamente e rigorosamente previste laddove tale potere non sia attribuito dai Trattati al Consiglio. |
— |
In secondo luogo, i ricorrenti sottolineano che le decisioni impugnate sono state adottate in violazione delle competenze attribuite dai Trattati alla Commissione europea e al Consiglio e che sono, quanto al loro contenuto, contrarie ad esse. In particolare, le decisioni impugnate indicano come fondamento giuridico della loro adozione gli artt. 126, n. 9, e 136 del Trattato. Tuttavia, gli atti impugnati sono stati adottati eccedendo le competenze attribuite da tali articoli alla Commissione europea e al Consiglio, semplicemente come una misura di applicazione di un accordo bilaterale tra i quindici Stati membri della zona Euro che avevano deciso la concessione dei prestiti bilaterali e la Grecia. Tuttavia, una competenza del Consiglio ad adottare un simile atto non è né riconosciuta né prevista dai Trattati. |
— |
In terzo luogo, i ricorrenti sottolineano che le decisioni impugnate, introducendo tagli agli stipendi e alle pensioni, violano diritti quesiti patrimoniali dei ricorrenti e perciò sono state adottate in violazione dell’art. 1 del primo protocollo aggiuntivo della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo. |
29.1.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 30/50 |
Ricorso proposto il 22 novembre 2010 — XXXLutz Marken/UAMI — Meyer Manufacturing (CIRCON)
(Causa T-542/10)
()
2011/C 30/89
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: XXXLutz Marken GmbH (Wels, Austria) (rappresentante: avv. H. Pannen)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Meyer Manufcaturing Co. Ltd (Hong Kong, Cina)
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 3 settembre 2010, procedimento R 40/2010-1; |
— |
condannare l’UAMI alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «CIRCON», per prodotti delle classi 7, 11 e 21
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Meyer Manufacturing Company Limited
Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo «CIRCULON», per prodotti delle classi 11 e 21
Decisione della divisione di opposizione: parziale rigetto della domanda di registrazione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 (1), poiché non sussisterebbe alcun rischio di confusione tra i marchi contrapposti, nonché violazione dell’art. 76, n. 2, seconda frase, del regolamento (CE) n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso nella propria decisione avrebbe preso in considerazione fatti che non erano stati esposti dalla controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).
29.1.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 30/50 |
Ricorso proposto il 29 novembre 2010 — Nordmilch/UAMI — Lactimilk (MILRAM)
(Causa T-546/10)
()
2011/C 30/90
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Nordmilch AG (Brema, Germania) (rappresentante: avv. R. Schneider)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Lactimilk, SA (Madrid, Spagna)
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 15 settembre 2010, procedimenti riuniti R 1041/2009-4 e R 1053/2009-4, nella parte in cui rigetta la domanda di marchio comunitario 002851384 per determinati prodotti delle classi 5 e 29; |
— |
condannare l'UAMI alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: La ricorrente.
Marchio comunitario di cui trattasi: Il marchio denominativo «MILRAM» per prodotti delle classi 5, 29, 30, 32, 33 e 43.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: La Lactimilk, SA.
Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: Il marchio figurativo nazionale contenente l'elemento denominativo «RAM» per prodotti della classe 29, nonché vari marchi denominativi nazionali «RAM» per prodotti delle classi 5, 29, 30 e 32.
Decisione della divisione di opposizione: Rigetto parziale dell'opposizione.
Decisione della commissione di ricorso: Annullamento della decisione della divisione di opposizione nella parte in cui respinge l'opposizione per determinati prodotti e rigetto della registrazione dei prodotti considerati.
Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b, del regolamento (CE) n. 207/2009 (1), dato che non esisterebbe alcun rischio di confusione tra i marchi in conflitto. Inoltre, la ricorrente lamenta che la commissione di ricorso non avrebbe tenuto conto del fatto che, per quanto riguarda un marchio opposto, la sua durata di protezione sarebbe scaduta al momento di adozione della decisione, il 15 settembre 2010.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).
29.1.2011 |
IT |
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C 30/51 |
Ricorso proposto il 29 novembre 2010 — Omya/UAMI — Alpha Calcit (CALCIMATT)
(Causa T-547/10)
()
2011/C 30/91
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Omya AG (Oftringen, Svizzera) (rappresentante: avv. F. Kuschmirek)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Alpha Calcit Füllstoffgesellschaft mbH (Colonia, Germania)
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 16 settembre 2010, procedimento R 1370/2009-1, e ingiungere al convenuto di procedere alla registrazione della domanda di marchio comunitario n. 5 200 654, «CALCIMATT», per l'insieme dei prodotti per i quali è domandata la registrazione; |
— |
condannare il convenuto alle spese; |
— |
in subordine, sospendere il procedimento fino all'adozione, da parte dell'Ufficio per l'armonizzazione, di una decisione definitiva sulla cancellazione del marchio opposto UE 003513488 «CALCILAN». |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: La ricorrente.
Marchio comunitario di cui trattasi: Il marchio denominativo «CALCIMATT» per prodotti delle classi 1 e 2.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: La Alpha Calcit Füllstoffgesellschaft mbH.
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: I marchi denominativi «CALCIPLAST», «CALCILIT», e «CALCICELL» che hanno formato oggetto di una registrazione internazionale, per prodotti delle classi 1 e 19, i marchi denominativi comunitari «Calcilit» e «CALCILAN» per prodotti delle classi 1 e 19, nonché i marchi denominativi nazionali «CALCICELL» e «CALCIPLAST» per prodotti della classe 1.
Decisione della divisione di opposizione: Rigetto dell’opposizione.
Decisione della commissione di ricorso: Annullamento della decisione della divisione di opposizione e rigetto della domanda.
Motivi dedotti: Violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 (1), poiché i marchi in conflitto non possono essere considerati simili al punto da essere confusi nel contesto dei prodotti rispettivamente designati.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).
29.1.2011 |
IT |
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C 30/52 |
Ricorso proposto il 26 novembre 2010 — Fri-El Acerra/Commissione
(Causa T-551/10)
()
2011/C 30/92
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Fri-El Acerra Srl (Acerra, Napoli, Italia) (rappresentanti: M. Todino, avvocato, P. Fattori, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
Annullare integralmente la Decisione emessa dalla Commissione europea in data 15 settembre 2010 relativa all’aiuto di Stato n. C 8/2009, con cui ha ritenuto incompatibile con il mercato interno la misura d’aiuto cui la Repubblica italiana intendeva dare esecuzione in favore di Fri-El Acerra s.r.l. |
— |
Condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Nella presente causa la ricorrente si rivolge contro una Decisione della Commissione che ha ritenuto incompatibile con il mercato comune un aiuto ad essa concesso dalle autorità italiane, riguardante la costruzione di una centrale di biomassa ad Acerra.
1) Primo motivo: Erronea applicazione dell’art. 107 (3) del TFUE, erronea applicazione degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale e travisamento della giurisprudenza sull’effetto incentivante.
Secondo la ricorrente, la Commissione avrebbe erroneamente applicato il requisito formale e cronologico di cui al punto 38 degli orientamenti sugli aiuti di stato a finalità regionale 2007-2013, attribuendo allo stesso un’efficacia di presunzione assoluta relativamente all’effetto incentivante dell’aiuto, e mancando di considerare la natura sostanziale di quest’ultimo. La Commissione avrebbe dunque fornito un’interpretazione formalistica di tale requisito, contraria a quanto stabilito dalla giurisprudenza sull’effetto di incentivo, e avrebbe mancato di valutare adeguatamente i documenti forniti dalle parti.
2) Secondo motivo: Violazione dei principi generali dell’ordinamento comunitario e in particolare violazione dei principi del tempus regit actum e del legittimo affidamento.
Secondo la ricorrente, la Commissione avrebbe erroneamente ritenuto applicabile il requisito formale prescritto dagli orientamenti 2007, pubblicati nel 2006, a dei fatti avvenuti antecedentemente alla pubblicazione di questi ultimi. Tale applicazione sarebbe contraria ai principi fondamentali dell’ordinamento comunitario, quali il principio del tempus regit actum, che sancisce l’irretroattività della norma di legge nel tempo, nonché il principio del legittimo affidamento.
3) Terzo motivo: Errore manifesto di valutazione, nella misura in cui la Commissione avrebbe travisato i fatti, valutando erroneamente il requisito dell’incremento occupazionale nonché il contributo energetico alla zona industriale di Acerra, e concludendo erroneamente che il progetto apportasse un contributo solo marginale alla politica energetica e allo sviluppo regionali.
Questo motivo riposa sulle considerazioni secondo cui la convenuta:
avrebbe valutato in modo formalistico, e contrario alla propria stessa prassi, il requisito dell’incremento occupazionale, decontestualizzando lo stesso dal tipo di mercato e dal contesto economico in cui si iscrive il progetto d’aiuto;
non avrebbe inoltre valutato adeguatamente il contributo diretto che l’energia elettrica prodotta da Fri-El fornisce alla zona industriale di Acerra, mancando di tenere in considerazione la normativa italiana in materia energetica e l’effetto indiretto di incentivo all’insediamento industriale e allo sviluppo regionale;
non avrebbe considerato il contributo di Fri-El Acerra alla politica energetica regionale, che prevede come obiettivo il raggiungimento entro il 2013 di una determinata quantità di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.
4) Quarto motivo: Errore manifesto di valutazione, nella misura in cui la Commissione avrebbe erroneamente valutato l’incompatibilità dell’aiuto ai sensi delle linee guida in materia ambientale.
Per la ricorrente, la Commissione avrebbe erroneamente sostenuto che le autorità italiane e Fri-El Acerra non avessero fornito una documentazione idonea. Inoltre, essa non avrebbe applicato il requisito di incentivazione così come previsto dalle linee guida, che prevedono un test di natura sostanziale e non meramente formale.
29.1.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 30/52 |
Ricorso proposto il 3 dicembre 2010 — riha Richard Hartinger Getränke/UAMI — Lidl Stiftung (VITAL&FIT)
(Causa T-552/10)
()
2011/C 30/93
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: riha Richard Hartinger Getränke GmbH & Co. Handels-KG (Rinteln, Germania) (rappresentanti: P. Goldenbaum, T. Melchert e I. Rohr, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Lidl Stiftung & Co. KG (Nekarsulm, Germania)
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 5 ottobre 2010, procedimento R 1229/2009-4; |
— |
condannare l’UAMI alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo contenente l’elemento denominativo «VITAL & FIT» per i prodotti della classe 32.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Lidl Stiftung & Co. KG.
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: cinque diritti anteriori tra cui il marchio denominativo nazionale «VITAFIT» per prodotti della classe 32.
Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell’opposizione.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento (CE) n. 207/2009 (1) poiché i marchi contrapposti non sarebbero tanto simili da poter essere confusi, nonché violazione delle norme procedurali poiché la commissione di ricorso stessa non avrebbe valutato l’asserita somiglianza fonetica dei marchi di cui trattasi, non avrebbe preso in considerazione e analizzato le decisioni dell’UAMI e del Tribunale, cui le parti avrebbero fatto riferimento, e non avrebbe chiarito se essa avesse effettivamente tenuto conto soltanto del pubblico tedesco e della percezione (del marchio) da parte di quest’ultimo.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario.
29.1.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 30/53 |
Ricorso proposto il 29 novembre 2010 — Biodes/UAMI — Manasul International (FARMASUL)
(Causa T-553/10)
()
2011/C 30/94
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Biodes, S.L. (Madrid, Spagna) (rappresentante: avv. E. Manresa Medina)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Manasul Internacional S.L. (Ponferrada, Spagna)
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 3 settembre 2010, procedimento R 1034/2009-1, e |
— |
Condannare il convenuto e gli eventuali intervenienti a sostegno di questo alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.
Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio figurativo «FARMASUL» per prodotti delle classi 5, 30 e 31.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Manasul Internacional S.L.
Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: Marchi figurativi nazionali «MANASUL» e «MANASUL ORO» per prodotti delle classi 5, 30 e 31.
Decisione della divisione di opposizione: Rigetto dell’opposizione e concessione del marchio richiesto.
Decisione della commissione di ricorso: Accoglimento del ricorso e diniego del marchio richiesto.
Motivi dedotti: Violazione dell’art. 8. n. 1, lett. b), e n. 5, del regolamento (CE) n. 207/2009 (1), in quanto non sussisterebbe somiglianza tra i marchi contrapposti, la controinteressata avrebbe omesso di tener conto del secondo contratto di licenza che ha modificato il primo contratto di licenza e il marchio contrapposto non avrebbe l’asserita notorietà.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).
29.1.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 30/54 |
Ricorso proposto il 26 novembre 2010 — Evropaïki Dynamiki/Frontex
(Causa T-554/10)
()
2011/C 30/95
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: N. Korogiannakis e M. Dermitzakis, avvocati)
Convenuta: Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (FRONTEX)
Conclusioni della ricorrente
— |
annullare la decisione della FRONTEX di respingere l’offerta presentata dalla ricorrente in risposta al bando di gara d’appalto con procedura aperta Frontex/OP/98/2010 -Progetto pilota di grandi dimensioni Eurosur (GU S 2010, 90-134098) nonché tutte le altre decisioni della FRONTEX ad essa collegate, comprese quelle di affidare il rispettivo contratto al concorrente risultato vincitore; |
— |
annullare la decisione della FRONTEX di respingere l’offerta presentata dalla ricorrente in relazione al lotto 1 e al lotto 6 del bando di gara d’appalto con procedura aperta Frontex/OP/87/2010 -Contratti quadro (GU 2010, S 66-098323), nonché tutte le altre decisioni della FRONTEX ad essa collegate, comprese quelle di affidare i rispettivi contratti ai concorrenti risultati vincitori; |
— |
condannare la FRONTEX a risarcire alla ricorrente il danno da essa sofferto a causa della gara d’appalto di cui trattasi, per un importo pari a EUR 9 358 915,00; |
— |
condannare la FRONTEX a risarcire alla ricorrente il danno da essa sofferto per avere perso un’opportunità e per il pregiudizio causato alla sua reputazione e credibilità, per un importo pari a EUR 935 891,00 |
— |
condannare la FRONTEX all’integralità delle spese sostenute dalla ricorrente nell’ambito del presente ricorso, anche qualora il medesimo fosse respinto. |
Motivi e principali argomenti
Nella specie, la ricorrente chiede l’annullamento delle decisioni della convenuta 16 settembre 2010 e 20 ottobre 2010, di respingere la sua offerta nell’ambito del bando di gara d’appalto con procedura aperta Frontex/OP/98/2010 — Progetto pilota di grandi dimensioni Eurosur (GU 2010, S 90-134098) e in relazione ai lotti 1 e 6 del bando di gara d’appalto con procedura aperta Frontex/OP/87/2010 — Contratto quadro (GU 2010, S 66-098323), nonché tutte le decisioni della FRONTEX ad essa collegate, comprese quelle di affidare i rispettivi contratti ai concorrenti risultati vincitori. La ricorrente chiede inoltre di essere risarcita del danno asseritamente subito a causa di tale procedura d’appalto.
A sostegno della sua domanda, la ricorrente deduce i seguenti motivi:
|
In primo luogo, la ricorrente sostiene che la convenuta ha violato l’art. 100, n. 2 del regolamento finanziario (1), l’obbligo di motivazione in quanto la FRONTEX si è rifiutata di fornire alla ricorrente un’adeguata giustificazione o spiegazione. |
|
Inoltre, la ricorrente sostiene che la convenuta ha commesso vari e gravi errori di valutazione, ha violato il divieto di discriminazione e non ha rispettato i criteri di esclusione trasgredendo gli artt. 93, n. 1, lett. f) e 94 del regolamento finanziario. |
|
Infine, la ricorrente afferma che la convenuta ha violato il principio di buona amministrazione mediante una commistione illecita dei criteri di selezione e dei criteri di aggiudicazione. |
(1) Regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 25 giugno 2002, n. 1605 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1).
29.1.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 30/54 |
Ricorso proposto il 3 dicembre 2010 — JBF RAK/Consiglio
(Causa T-555/10)
()
2011/C 30/96
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: JBF RAK LLC (Al Jazeerah Al Hamra, Ras Al Khaimah, Emirati arabi uniti) (rappresentata da: B. Servais, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare il regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio 27 settembre 2010, n. 857, che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di polietilene tereftalato originario dell’Iran, del Pakistan e degli Emirati arabi uniti (1). |
— |
Condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
1) |
Con il primo motivo la ricorrente sostiene che il Consiglio ha violato l’art. 15, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio n. 597/2009 (2), in quanto non ha tenuto conto del fatto che le importazioni di materie prime dal regno d’Arabia saudita non erano soggette a dazi all’importazione, commettendo così un errore nel calcolo del margine di sovvenzione. La ricorrente sostiene che nella fattispecie il Consiglio ha omesso di:
Pertanto, la ricorrente afferma che il dazio compensativo supera l’importo delle sovvenzioni passibili di dazi compensativi, come determinato nel corso dell'indagine. |
2) |
Con il suo secondo motivo la ricorrente sostiene che il Consiglio ha violato l’art. 30, n. 5, del regolamento (CE) n. 597/2009, in quanto si è rifiutato di prendere in considerazione le osservazioni presentate in tempo utile dalla ricorrente il 5 agosto 2010. |
3) |
Con il suo terzo motivo la ricorrente sostiene che il Consiglio ha violato l’art. 11, n. 8, del regolamento (CE) n. 597/2009, in quanto non ha verificato l'esattezza delle informazioni fornite dalla ricorrente il 5 agosto 2010. |
4) |
Con il suo quarto motivo la ricorrente sostiene che il Consiglio ha violato il principio di buona amministrazione, avendo adottato il regolamento impugnato senza temer conto di tutte le informazioni a sua disposizione. |
(1) GU L 254, pag. 10.
(2) Regolamento (CE) del Consiglio 11 giugno 2009, n. 597, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (GU L 188, pag. 93).
29.1.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 30/55 |
Ricorso proposto il 6 dicembre 2010 — Novatex/Consiglio
(Causa T-556/10)
()
2011/C 30/97
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Novatex Ltd (Karachi, Pakistan) (rappresentante: avv. B. Servais)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare il regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio 27 settembre 2010, n. 857, che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di polietilene tereftalato originario dell’Iran, del Pakistan e degli Emirati arabi uniti (1); |
— |
condannare il Consiglio alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente fa valere due motivi.
Con il primo motivo di ricorso essa asserisce che il Consiglio ha violato l’art. 3 del regolamento (CE) n. 597/2009 (2), concludendo erroneamente che il regime d’imposta finale (FTR) sia uno schema che rinuncia ad entrate della pubblica amministrazione, che, conseguentemente, costituisce un contributo finanziario e, quindi, che tale FTR conferisce inevitabilmente benefici alla ricorrente. La ricorrente sostiene che:
— |
non si può ritenere che il regime fiscale definitivo costituisca un contributo finanziario sulla base dell’art. 3, n. 1, lett. a), punto ii, del regolamento (CE) del Consiglio n. 597/2009, interpretato in combinato disposto con le disposizioni rilevanti dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative dell’OMC e con l’interpretazione che ne viene data dalla giurisprudenza dell’OMC; |
— |
il regolamento contestato viola l’art. 3, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio n. 597/2009, interpretato in combinato disposto con le disposizioni rilevanti dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative dell’OMC, nel concludere che il regime d’imposta finale conferisca un vantaggio alla ricorrente. |
Con il suo secondo motivo di ricorso, la ricorrente asserisce che il Consiglio ha violato:
— |
gli artt. 3, n. 2, e 6, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 597/2009 interpretati in combinato disposto con le diposizioni rilevanti dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative dell’OMC, in quanto si è avvalso del tasso commerciale applicabile prevalente durante il periodo di inchiesta, come riscontrato sul sito web della State Bank del Pakistan, piuttosto che del tasso commerciale prevalente al tempo in cui il mutuo è stato contratto dalla ricorrente; |
— |
l’art. 7, n. 2, del regolamento del Consiglio n. 597/2009, interpretato in combinato disposto con le disposizioni rilevanti dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative dell’OMC, in quanto ha applicato un denominatore inappropriato, cioè i movimenti di esportazione, mentre il denominatore appropriato consisteva nell’avvicendamento delle entrate. |
(2) Regolamento (CE) del Consiglio 11 giugno 2009, n. 597, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (GU L 188, pag. 93).
29.1.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 30/56 |
Ricorso proposto il 3 dicembre 2010 — H.Eich/UAMI — Arav (H.EICH)
(Causa T-557/10)
()
2011/C 30/98
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’italiano
Parti
Ricorrente: H.Eich Srl (Signa, Italia) (rappresentanti: D. Mainini, T. Rubin, A. Masetti Zannini de Concina, M. Bucarelli, G. Petrocchi, B. Passaretti, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Arav Holding Srl (Palma Campania, Italia)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
Annullare la decisione emessa dalla prima Commissione di Ricorso dell’UAMI in data 9 settembre 2010. |
— |
Dichiarare la validità del marchio H. EICH di cui alla domanda di registrazione n. 6 256 242. |
— |
Con rifusione delle spese, diritti ed onorari di tutto il procedimento, compresi i precedenti due gradi di ricorso presso l’UAMI. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: La ricorrente.
Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio verbale «H.EICH» (domanda di registrazione n. 6 256 242), per dei prodotti nelle classi 18 e 25.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Arav Holding Srl
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: Marchio figurativo continente l’elemento verbale «H- Silvian Heach» (marchio italiano 976 125, e marchio 880 562, ai sensi dell’Accordo e Protocollo di Madrid, per il Benelux, la Repubblica Ceca, la Germania, la Grecia, la Spagna, la Francia, l’Ungheria, l’Austria, la Polonia, il Portogallo, la Romania, il Regno Unito e la Svezia), per dei prodotti nelle classi 18 e 25.
Decisione della divisione d'opposizione: Rigetto dell’opposizione.
Decisione della commissione di ricorso: Annullamento della decisione impugnata e rigetto della richiesta di registrazione.
Motivi dedotti: Applicazione ed interpretazione erronee dell’articolo 8, par. 1, lett. b) del Regolamento n. 207/2009, sul marchio comunitario (Inesistenza del rischio di confusione).
29.1.2011 |
IT |
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C 30/56 |
Ordinanza del Tribunale 16 novembre 2010 — Regione autonoma della Sardegna e a./Commissione
(Cause riunite T-394/08, T-408/08, T-436/08, T-453/08 e T-454/08) (1)
()
2011/C 30/99
Lingua processuale: l'italiano
Il presidente della Quarta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
29.1.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 30/56 |
Ordinanza del Tribunale 29 novembre 2010 — DVB Project/UAMI-Eurotel (DVB)
(Causa T-578/08) (1)
()
2011/C 30/100
Lingua processuale: l'inglese
Il presidente della Quinta Sezione Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
29.1.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 30/57 |
Ordinanza del Tribunale 29 novembre 2010 — Eurotel/UAMI — DVB Project (DVB)
(Causa T-21/09) (1)
()
2011/C 30/101
Lingua processuale: il francese
Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
29.1.2011 |
IT |
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C 30/57 |
Ordinanza del Tribunale 11 novembre 2010 — Easycamp/UAMI — Oase Outdoors (EASYCAMP)
(Causa T-29/09) (1)
()
2011/C 30/102
Lingua processuale: l'inglese
Il presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
29.1.2011 |
IT |
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C 30/57 |
Ordinanza del Tribunale 1o dicembre 2010 — CEA/ Commissione
(Causa T-412/09) (1)
()
2011/C 30/103
Lingua processuale: il francese
Il presidente della Quarta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
29.1.2011 |
IT |
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C 30/57 |
Ordinanza del Tribunale 29 novembre 2010 — BASF/Commissione
(Causa T-105/10) (1)
()
2011/C 30/104
Lingua processuale: l’inglese
Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
29.1.2011 |
IT |
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C 30/57 |
Ordinanza del Tribunale 18 novembre 2010 — Ferracci/Commissione
(Causa T-192/10) (1)
()
2011/C 30/105
Lingua processuale: l'italiano
Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
29.1.2011 |
IT |
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C 30/57 |
Ordinanza del Tribunale 18 novembre 2010 — Scuola Elementare Maria Montessori/Commissione
(Causa T-193/10) (1)
()
2011/C 30/106
Lingua processuale: l'italiano
Il presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
Tribunale della funzione pubblica
29.1.2011 |
IT |
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C 30/58 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 29 settembre 2010 — Brune/Commissione
(Causa F-5/08) (1)
(Funzione pubblica - Concorso generale - Mancato inserimento nell’elenco di riserva - Svolgimento della prova orale - Stabilità della commissione giudicatrice)
2011/C 30/107
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Markus Brune (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. H. Mannes)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e B. Eggers, agenti)
Oggetto
Annullamento della decisione della Commissione di non inserire il ricorrente nell’elenco di riserva del concorso AD/26/05 a causa dell’insufficienza della sua prova orale.
Dispositivo
1) |
La decisione della Commissione europea 10 maggio 2007 di non inserire il sig. Brune nell’elenco di riserva del concorso EPSO/AD/26/05 è annullata. |
2) |
La Commissione europea è condannata alla totalità delle spese. |
(1) GU C 64 dell’8.3.2008, pag. 69.
29.1.2011 |
IT |
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C 30/58 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 29 settembre 2010 — Honnefelder/Commissione
(Causa F-41/08) (1)
(Funzione pubblica - Concorso generale - Mancata iscrizione nell’elenco di riserva - Svolgimento della prova orale - Stabilità della commissione giudicatrice)
2011/C 30/108
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Stephanie Honnefelder (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. C. Bode)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: Berardis-Kayser e B. Eggers, agenti)
Oggetto
Annullamento della decisione della Commissione di non inserire la ricorrente nell’elenco di riserva del concorso AD/26/05 a causa dell’insufficienza della sua prova orale
Dispositivo
1) |
La decisione della Commissione europea 10 maggio 2007 di non inserire la sig.ra Honnefelder nell’elenco di riserva del concorso EPSO/AD/26/05 è annullata. |
2) |
La Commissione europea è condannata alla totalità delle spese. |
(1) GU C 128 del 24.5.2008, pag. 38.
29.1.2011 |
IT |
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C 30/58 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 23 novembre 2010 — Bartha/Commissione
(Causa F-50/08) (1)
(Funzione pubblica - Funzionari - Concorso generale - Mancato inserimento nell’elenco di riserva - Rappresentanza equilibrata fra donne e uomini nelle commissioni giudicatrici)
2011/C 30/109
Lingua processuale: l'ungherese
Parti
Ricorrente: Gábor Bartha (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. P. Homoki)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall, V. Bottka e A. Sipos, agenti)
Oggetto
L’annullamento della decisione dell’EPSO di non inserire il ricorrente nell’elenco di riserva del concorso EPSO/AD/56/06.
Dispositivo
1) |
La decisione della commissione giudicatrice del concorso EPSO/AD/56/06 23 gennaio 2008, con cui è stata respinta la domanda del sig. Bartha diretta ad ottenere il riesame della decisione della detta commissione giudicatrice recante rigetto della sua candidatura, è annullata. |
2) |
Il ricorso è respinto per il resto. |
3) |
La Commissione europea è condannata alle spese. |
(1) GU C 209 del 15.08.2008, pag. 73.
29.1.2011 |
IT |
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C 30/59 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 9 dicembre 2010 — Schuerings/Fondazione europea per la formazione professionale (ETF)
(Causa F-87/08) (1)
(Funzione pubblica - Personale della Fondazione europea per la formazione professionale - Agente temporaneo - Contratto a tempo indeterminato - Licenziamento - Requisito del valido motivo - Soppressione di posto - Dovere di sollecitudine - Riassegnazione)
2011/C 30/110
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Gisela Schuerings (Nizza, Francia) (rappresentanti: avv.ti N. Lhoest e L. Delhaye)
Convenuta: Fondazione europea per la formazione professionale (ETF) (rappresentanti: T. Ciccarone, agente, assistito dall’avv. L. Levi)
Oggetto
Annullamento della decisione della convenuta di licenziare la ricorrente, nonché condanna della Fondazione europea per la formazione professionale a risarcire il danno materiale e morale sofferto dalla ricorrente.
Dispositivo
1) |
La decisione di licenziamento della sig.ra Schuerings 23 ottobre 2007 è annullata. |
2) |
Per il resto il ricorso è respinto. |
3) |
La Fondazione europea per la formazione professionale (ETF) è condannata alle spese. |
(1) GU C 327 del 20.12.2008, pag. 43.
29.1.2011 |
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C 30/59 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 9 dicembre 2010 — Vandeuren/Fondazione europea per la formazione professionale (ETF)
(Causa F-88/08) (1)
(Funzione pubblica - Personale della Fondazione europea per la formazione professionale - Agente temporaneo - Contratto a tempo indeterminato - Licenziamento - Requisito del valido motivo - Soppressione di posto - Dovere di sollecitudine - Riassegnazione)
2011/C 30/111
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Monique Vandeuren (Pino Torinese, Italia) (rappresentanti: inizialmente avv. N. Lhoest, in seguito avv.ti N. Lhoest e L. Delhaye)
Convenuta: Fondazione europea per la formazione professionale (ETF) (rappresentanti: T. Ciccarone, agente, assistito dall’avv. L. Levi)
Oggetto
Annullamento della decisione della convenuta di licenziare la ricorrente, nonché condanna della Fondazione europea per la formazione professionale a risarcire il danno materiale e morale sofferto dalla ricorrente.
Dispositivo
1) |
La decisione di licenziamento della sig.ra Vandeuren 23 ottobre 2007 è annullata. |
2) |
Per il resto il ricorso è respinto. |
3) |
La Fondazione europea per la formazione professionale (ETF) è condannata alle spese. |
(1) GU C 327 del 20.12.2008, pag. 44.
29.1.2011 |
IT |
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C 30/59 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 28 ottobre 2010 — Fares/Commissione
(Causa F-6/09) (1)
(Funzione pubblica - Agenti contrattuali - Inquadramento nel grado - Presa in considerazione dell’esperienza professionale)
2011/C 30/112
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Soukaïna Fares (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. L. Vogel)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e G. Berscheid, agenti)
Oggetto
La domanda di annullamento della decisione di inquadramento della ricorrente nel gruppo di funzioni III, grado 8.
Dispositivo
1) |
La decisione della Commissione con la quale la sig.ra Fares è stata inquadrata nel grado 8 del gruppo di funzioni III degli agenti contrattuali, come risultante dal contratto d’agente contrattuale della sig.ra Fares in data 28 marzo 2008, è annullata. |
2) |
La Commissione sopporta tutte le spese. |
(1) GU C 69 del 21 marzo 2009, pag. 54.
29.1.2011 |
IT |
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C 30/60 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 28 ottobre 2010 — Cerafogli/Banca centrale europea (BCE)
(Causa F-23/09) (1)
(Funzione pubblica - Personale della BCE - Nomina di un agente ad interim - Avviso di posto vacante - Atto che arreca pregiudizio - Collocamento in invalidità - Interesse ad agire)
2011/C 30/113
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Maria Concetta Cerafogli (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentanti: L. Levi e M. Vandenbussche, avocats)
Convenuta: Banca centrale europea (BCE) (rappresentanti: F. Feyerbacher e N. Urban, agenti, assistiti da B. Wägenbaur, avocat)
Oggetto
La domanda volta all’annullamento della decisione del Comitato esecutivo della Banca recante nomina di un consulente ad interim presso la Divisione OVS e dell'avviso di posto vacante ECB/074/08, nonché di ogni altra decisione adottata sulla base di quest’ultimo. Inoltre, la domanda volta a condannare la convenuta al risarcimento del danno morale e materiale subito dalla ricorrente.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese. |
(1) GU C 129 del 6.6.2009, pag. 21.
29.1.2011 |
IT |
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C 30/60 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 23 novembre 2010 — Luigi Marcuccio/Commissione
(Causa F-65/09) (1)
(Funzione pubblica - Funzionari - Previdenza sociale - Assicurazione malattia - Malattia grave - Eccezione di illegittimità dei criteri fissati dal consiglio medico - Rigetto di domande di rimborso di spese mediche)
2011/C 30/114
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: avv. G. Cipressa)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e C. Berardis-Kayser, agenti, assistiti dall’avv. A. Del Ferro)
Oggetto
Funzione pubblica — Annullamento della decisione recante diniego della presa a carico al 100 % delle spese mediche del ricorrente
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il sig. Marcuccio è condannato a tutte le spese. |
(1) GU C 220 del 12.9.2009, pag. 43.
29.1.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 30/60 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 14 dicembre 2010 — Gowitzke/Europol
(Causa F-74/09) (1)
(Funzione pubblica - Personale dell’Europol - Art. 27 dello Statuto del personale dell’Europol - Art. 4 della decisione che stabilisce la politica di determinazione dei gradi e degli scatti del personale dell’Europol - Rivalutazione di un posto al grado superiore - Classificazione in scatti)
2011/C 30/115
Lingua processuale: l’olandese
Parti
Ricorrente: Werner Siegfried Gowitzke (L’Aia, Paesi Bassi) (rappresentante: D. C. Coppens, avvocato)
Convenuto: Ufficio europeo di polizia (Europol) (rappresentanti: D. Neumann e D. El Khoury, agenti, assistiti dall’avv. B. Wägenbaur)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione dell’Europol 5 giugno 2009 che respinge la richiesta del ricorrente diretta alla modifica della sua classificazione al grado 5, primo scatto.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto |
2) |
Il ricorrente sopporta tutte le spese. |
(1) GU C 267 del 7.11.2009, pag. 85.
29.1.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 30/61 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 23 novembre 2010 — Wenig/Commissione
(Causa F-75/09) (1)
(Funzione pubblica - Funzionari - Domanda di assistenza - Offesa all’onore e rispetto della presunzione d’innocenza)
2011/C 30/116
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Fritz Harald Wenig (Woluwé-Saint-Pierre, Belgio) (rappresentanti: inizialmente G.-A. Dal e D. Voillemot, avocats, successivamente G.-A. Dal, D. Voillemot, T. Bontinck e S. Woog, avocats)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e D. Martin, agenti)
Oggetto
Da un lato, la domanda volta all’annullamento della decisione implicita di rigetto della domanda di assistenza 23 settembre 2008 presentata dal ricorrente alla Commissione europea e, dall’altro, la domanda volta all’annullamento della decisione di rigetto della Commissione europea 14 novembre 2008.
Dispositivo
1) |
Il ricorso del sig. Wenig è respinto. |
2) |
Il sig. Wenig sopporterà la totalità delle spese. |
(1) GU C 267 del 7.11.2009, pag. 85.
29.1.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 30/61 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 14 dicembre 2010 — Lenz/Commissione
(Causa F-80/09) (1)
(Funzione pubblica - Funzionari - Previdenza sociale - Presa a carico delle spese per cure prestate da un “Heilpraktiker” - Principio di non discriminazione)
2011/C 30/117
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Erika Lenz (Osnabrük, Germania) (rappresentanti: inizialmente V. Lenz e J. Römer, avocats, successivamente V. Lenz, J. Römer e P. Birden, avocats)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e B. Eggers, agenti)
Oggetto
Domanda volta all’annullamento della decisione della Commissione 4 maggio 2009 di non rimborsare le spese relative ad un trattamento medico prestato da un “Heilpraktiker”
Dispositivo
1) |
Il ricorso della sig.ra Lenz è respinto. |
2) |
La sig.ra Lenz sopporterà la totalità delle spese. |
(1) GU C 282 del 21.11.2009, pag. 66.
29.1.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 30/61 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 1o dicembre 2010 — Nolin/Commissione
(Causa F-82/09) (1)
(Funzione pubblica - Funzionari - Promozione - Soppressione dei punti di merito e di priorità)
2011/C 30/118
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Michel Nolin (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e É. Marchal)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: M.J. Baquero Cruz, agente, assistito dall’avv. D. Waelbroeck)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione dell’APN 19 dicembre 2008 relativa alla soppressione dei punti di promozione e di priorità del ricorrente.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il sig. Nolin sopporterà la totalità delle spese. |
(1) GU C 297 del 5.12.2009, pag. 37.
29.1.2011 |
IT |
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C 30/62 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 1o dicembre 2010 — Gagalis/Consiglio
(Causa F-89/09) (1)
(Funzione pubblica - Previdenza sociale - Infortunio sul lavoro - Invalidità permanente parziale - Decisione di assunzione dell’onere delle spese per le cure termali nella misura del 75 % - Rimborso delle cure mediche ai sensi dell’art. 72 dello Statuto e rimborso complementare ai sensi dell’art. 73 dello Statuto - Esclusione della copertura delle spese di ricovero - Rifiuto di rimborso complementare - Interpretazione dell’art. 73, n. 3, dello Statuto e dell’art. 9 della regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di incidente e di malattia professionale)
2011/C 30/119
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente Spyridon Gagalis (Kraainem, Belgio) (rappresentanti: avv. N. Lhoëst, in seguito avv.ti N. Lhoëst e L. Delhaye)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e K. Zieleśkiewicz, agenti)
Oggetto
La domanda volta all’annullamento della decisione del convenuto di rifiutare al ricorrente il rimborso della totalità delle spese per cure termali nei limiti del 75 % ai sensi dell’art. 73 dello Statuto.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il sig. Gagalis sopporterà la totalità delle spese. |
(1) GU C 312 del 19.12.2009, pag. 45.
29.1.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 30/62 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 30 novembre 2010 — Taillard/Parlamento
(Causa F-97/09) (1)
(Funzione pubblica - Funzionari - Congedi di malattia consecutivi - Arbitrato - Conclusioni che riconoscono l'idoneità al lavoro - Rigetto di un nuovo certificato medico regolarmente redatto - Mancanza di un controllo medico - Imputazione dei congedi di malattia alla durata del congedo annuale - Inammissibilità - Domanda di annullamento e di risarcimento danni)
2011/C 30/120
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Christine Taillard (Thionville, Francia) (rappresentanti: avv.ti N. Cambonie e C. Lelièvre)
Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: sigg. K. Zjdová e S. Seyr, agenti)
Oggetto
Da un lato, domanda diretta all'annullamento della decisione mediante la quale il Parlamento europeo ha dichiarato irricevibile un certificato medico, che attesta una inidoneità al lavoro della ricorrente, e della conseguente decisione di diminuzione dei giorni di congedo. Dall'altro, domanda diretta al risarcimento del danno sofferto dalla ricorrente.
Dispositivo
1) |
È annullata la decisione del Parlamento europeo 15 gennaio 2009, mediante la quale il Parlamento ha respinto il certificato medico datato 5 gennaio 2009 ed ha imputato l'assenza della sig.ra Taillard, dal 6 al 9 gennaio 2009, al congedo annuale della medesima. |
2) |
Per il resto, il ricorso è respinto. |
3) |
Il Parlamento è condannato alle proprie spese e a quelle sostenute dalla sig.ra Taillard. |
(1) GU C 24 del 30.1.2010, pag. 81.
29.1.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 30/62 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (giudice unico) 14 dicembre 2010 — Marcuccio/Commissione
(Causa F-1/10) (1)
(Funzione pubblica - Funzionari - Previdenza sociale - Assicurazione malattia - Domande di rimborso di spese mediche - Assenza di un atto che arreca pregiudizio - Irricevibilità - Difetto di motivazione)
2011/C 30/121
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: sig. J.Currall e sig.ra C. Berardis-Kayser, agenti, assistiti dall'avv. Dal Ferro)
Oggetto
Annullamento della decisione di rigetto dell’accollo al 100 % delle spese mediche del ricorrente.
Dispositivo
1) |
Le decisioni implicite con le quali la Commissione europea ha respinto le domande del sig. Marcuccio del 25 dicembre 2008 dirette al rimborso di talune spese mediche all’aliquota normale sono annullate. |
2) |
Per il resto, il ricorso è respinto. |
3) |
Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese. |
(1) GU C 63 del 13.3.2010, pag. 52.
29.1.2011 |
IT |
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C 30/63 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 23 novembre 2010 — Gheysens/Consiglio
(Causa F-8/10) (1)
(Funzione pubblica - Agente contrattuale ausiliario - Mancato rinnovo del contratto - Obbligo di motivazione)
2011/C 30/122
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Johan Gheysens (Malines, Belgio) (rappresentanti: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e É. Marchal, avocats)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Balta e K. Zieleśkiewicz, agenti)
Oggetto
La domanda volta all’annullamento della decisione del Consiglio di non rinnovare il contratto del ricorrente e, di conseguenza, di porre fine alla sua relazione di lavoro con il Consiglio.
Dispositivo
1) |
Il ricorso del sig. Gheysens è respinto. |
2) |
Il sig. Gheysens sopporterà la totalità delle spese. |
(1) GU C 100 del 17.04.2010, pag. 69.
29.1.2011 |
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C 30/63 |
Ricorso proposto il 5 ottobre 2010 — Andrecs e a./Commissione
(Causa F-96/10)
()
2011/C 30/123
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Stefan Robert Andrecs (Bruxelles, Belgio) e altri (rappresentante: avv. L. Vogel)
Convenuta: Commissione europea
Oggetto e descrizione della controversia
Annullamento della decisione della convenuta, che adegua le remunerazioni, le pensioni e gli altri assegni spettanti ai ricorrenti con effetto dal 1 luglio 2009, riportata nei loro fogli paga nell’ambito dell’adeguamento annuale delle retribuzioni e pensioni dei funzionari e degli altri agenti basato sul regolamento del Consiglio (UE, Euratom) 23 dicembre 2009, n. 1296.
Conclusioni dei ricorrenti
— |
Annullare la decisione con cui l’AIPN ha fissato il nuovo importo delle retribuzioni, delle pensioni e degli altri assegni statutari spettanti ai ricorrenti, come espressa in particolare con le buste paga R6/2009 e 01/2010 degli interessati, e annullare la decisione con cui l’AIPN, in data 24 giugno 2010, ha respinto il reclamo presentato dai ricorrenti il 29 marzo 2010, in quanto tali decisioni negano ai ricorrenti un aumento delle retribuzioni, pensioni e assegni statutari a concorrenza del 3,70 % dell’importo originario e respingono la domanda da essi diretta alla concessione di interessi calcolati sugli importi di cui permangono creditori, al tasso stabilito dalla Banca Centrale Europea per le operazioni principali di rifinanziamento, maggiorato di due punti a partire dalla data dell’esigibilità delle somme di cui trattasi, fino al loro completo pagamento; |
— |
condannare la Commissione europea alle spese. |
29.1.2011 |
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C 30/63 |
Ricorso proposto il 15 ottobre 2010 — Massez e a./Corte di giustizia
(Causa F-101/10)
()
2011/C 30/124
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Lieven Massez (Lussemburgo, Lussemburgo) e altri (rappresentanti: avv.ti A. Coolen, J.–N. Louis e E. Marchal)
Convenuta: Corte di giustizia dell’Unione europea
Oggetto e descrizione della controversia
L’annullamento dei fogli di conguaglio integrativo delle retribuzioni dei ricorrenti per il periodo luglio-dicembre 2009 e dei loro fogli paga emessi dal 1o gennaio 2010, nell’ambito dell’adeguamento annuale delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti in base al regolamento del Consiglio (EU, Euratom) 23 dicembre 2009, n. 1296.
Conclusioni dei ricorrenti
— |
Annullare la decisione del comitato per i reclami della Corte di giustizia 29 giugno 2010 recante rigetto dei reclami dei ricorrenti diretti contro i loro fogli di conguaglio integrativo delle retribuzioni per il periodo luglio-dicembre 2009 ed i loro fogli paga emessi dal 1o gennaio 2010; |
— |
qualora necessario, annullare le decisioni della Corte di giustizia relative ai fogli di conguaglio integrativo delle retribuzioni dei ricorrenti per il periodo luglio-dicembre 2009 e ai loro fogli paga emessi dal 1o gennaio 2010; |
— |
condannare la Corte di giustizia a pagare ai ricorrenti gli arretrati di retribuzione, maggiorati degli interessi dimora; |
— |
condannare la Corte di giustizia alle spese. |
29.1.2011 |
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C 30/64 |
Ricorso proposto il 18 ottobre 2010 — Geradon/Consiglio
(Causa F-102/10)
()
2011/C 30/125
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Félix Geradon (Sint Pieters Leeuw, Belgio) (rappresentanti: avv.ti A. Coolen, J.-N. Louis ed E. Marchal)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Oggetto e descrizione della controversia
Annullamento del foglio di regolarizzazione della retribuzione del ricorrente relativo al periodo che va dal luglio al dicembre 2009 e dei fogli di retribuzione emessi a partire dal 1o gennaio 2010 nell’ambito dell’adeguamento annuale delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti basato sul regolamento del Consiglio (UE, Euratom) 23 dicembre 2009, n. 1296.
Conclusioni del ricorrente
— |
Annullare la decisione del Consiglio 5 luglio 2010 che respinge il reclamo proposto dal ricorrente contro il foglio di regolarizzazione della sua retribuzione per il periodo che va dal luglio al dicembre 2009 e contro i suoi fogli di retribuzione emessi a partire dal 1o gennaio 2010; |
— |
Annullare, in quanto necessario, le decisioni del Consiglio relative all’emissione dei fogli di regolarizzazione della retribuzione per il periodo che va dal luglio al dicembre 2009 e dei fogli di retribuzione a partire dal 1o gennaio 2010; |
— |
Condannare il Consiglio a pagare al ricorrente gli arretrati di retribuzione, maggiorati degli interessi moratori; |
— |
Condannare il Consiglio alle spese. |
29.1.2011 |
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C 30/64 |
Ricorso proposto il 20 ottobre 2010 — Stephan Jaeger/FEACVT
(Causa F-103/10)
()
2011/C 30/126
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Stephan Jaeger (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: A. Coolen, J.-N. Louis e E. Marchal, avocats)
Convenuta: Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (FEACVT)
Oggetto e descrizione della controversia
L’annullamento del foglio paga di conguaglio del ricorrente relativo al periodo compreso tra il luglio e il dicembre 2009 e dei fogli paga emessi dal 1o gennaio 2010 nell’ambito dell’adeguamento annuale delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti sulla base del regolamento del Consiglio (UE, Euratom) 23 dicembre 2009, n. 1296/2009.
Conclusioni del ricorrente
— |
Annullare, per quanto necessario, le decisioni della FEACVT in base alle quali sono stati emessi fogli paga di conguaglio della retribuzione del ricorrente per il periodo compreso tra il luglio e il dicembre 2009 e i suoi fogli paga dal 1o gennaio 2010; |
— |
condannare la FEACVT a pagare al ricorrente gli arretrati di retribuzione, unitamente agli interessi di mora; |
— |
condannare la FEACVT alle spese. |
29.1.2011 |
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C 30/65 |
Ricorso proposto il 22 ottobre 2010 — Bömcke/BEI
(Causa F-105/10)
()
2011/C 30/127
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Eberhard Bömcke (Athus, Belgio) (rappresentante: avv. D. Lagasse)
Convenuta: Banca europea degli investimenti
Oggetto e descrizione della controversia
Annullamento della decisione adottata dal direttore delle risorse umane della convenuta che conferma che il mandato di rappresentanza del personale del ricorrente è scaduto, nonché domanda di risarcimento danni.
Conclusioni del ricorrente
— |
Annullare la decisione del direttore delle risorse umane della BEI notificata al ricorrente con lettera del 12 ottobre 2010, ricevuta il 15 ottobre 2010; |
— |
Condannare la BEI a risarcire il danno morale causato al ricorrente dalla suddetta decisione ed attribuirgli a questo titolo l’importo di EUR 25 000; |
— |
condannare la BEI alle spese. |
29.1.2011 |
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C 30/65 |
Ricorso proposto il 26 ottobre 2010 — Filice e a./Corte di giustizia
(Causa F-108/10)
()
2011/C 30/128
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Stefania Filice (Lussemburgo, Lussemburgo) e altri (rappresentanti: avv.ti B. Cortese, C. Cortese e F. Spitaleri)
Convenuta: Corte di giustizia dell’Unione europea
Oggetto e descrizione della controversia
L’annullamento delle decisioni della convenuta, riprese nei fogli paga dei ricorrenti, di limitare l’adeguamento delle loro retribuzioni, a partire dal luglio 2009, ad un aumento dell’1,85 % nell’ambito dell’adeguamento annuale delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti in base al regolamento del Consiglio (EU, Euratom) 23 dicembre 2009, n. 1296.
Conclusioni dei ricorrenti
— |
Annullare le decisioni della Corte di giustizia dell’Unione europea risultanti dai loro fogli paga dei mesi di gennaio 2010 e seguenti, nonché nei loro fogli di conguaglio integrativo per l’anno 2009, in quanto applicano un tasso di adeguamento dell’1,85 % invece di un tasso del 3,7 %; |
— |
condannare la Corte di giustizia a rimborsare la differenza tra gli importi delle retribuzioni pagati in applicazione del regolamento n. 1269/09 sino alla data di pronuncia della sentenza nella presente causa e quelli che avrebbero dovuto essere loro versati se l’adeguamento fosse stato calcolato correttamente, maggiorati degli interessi al tasso fissato dalla Banca centrale europea per le principali operazioni di rifinanziamento applicabile nei periodi interessati, aumentato di tre punti e mezzo, e ciò a partire dalla data in cui erano dovuti gli importi richiesti in via principale; |
— |
condannare la Corte di giustizia alle spese. |
29.1.2011 |
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C 30/65 |
Ricorso proposto il 29 ottobre 2010 — Bernaldo de Quirós/Commissione
(Causa F-111/10)
()
2011/C 30/129
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Belén Bernaldo de Quirós (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: L. Levi, avocat)
Convenuta: Commissione europea
Oggetto e descrizione della controversia
L’annullamento della decisione implicita di rigetto della nota della ricorrente con la quale quest’ultima chiede alla convenuta di tutelarla ai sensi dell’art. 22 bis, n. 3, dello Statuto, nonché la domanda di risarcimento dei danni.
Conclusioni della ricorrente
— |
L’annullamento della decisione implicita di rigetto della domanda della ricorrente 1o ottobre 2009 e, per quanto necessario, della lettera/decisione dell’IDOC 3 novembre 2009, nonché della lettera del direttore generale della Direzione generale Risorse Umane della Commissione europea 22 marzo 2010; |
— |
l’annullamento, per quanto necessario, della decisione di respingere il suo reclamo, adottata il 3 agosto 2010 e notificata il giorno dopo, 4 agosto 2010. |
Di conseguenza:
— |
che l’APN adotti le misure sollecitate dalla ricorrente nella sua domanda del 1o ottobre 2009; |
— |
che le sia accordata, in particolare, la tutela di cui all’art. 22 bis dello Statuto; |
— |
che gli addebiti formulati contro la ricorrente siano ritirati dalle note del 6 maggio e del 30 settembre 2008 e che sia risarcito il danno subito dalla ricorrente; |
— |
che la Commissione sia condannata alle spese. |
29.1.2011 |
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C 30/66 |
Ricorso proposto il 8 novembre 2010 — Jacques Biwer e altri/Commissione
(Causa F-115/10)
()
2011/C 30/130
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Jacques Biwer (Bascharage, Lussemburgo) e altri (rappresentante: avv. F. Frabetti)
Convenuta: Commissione europea
Oggetto e descrizione della controversia
Annullamento della decisione della Commissione, di considerare determinati aiuti economici di uno Stato membro agli studenti delle scuole superiori come assegni aventi la stessa natura degli assegni di famiglia e di dedurre detti aiuti economici dall'indennità scolastica concessa ai funzionari, genitori di detti studenti.
Conclusioni dei ricorrenti
— |
annullare la decisione del PMO di Lussemburgo, non comunicata ai ricorrenti, con la quale determinati aiuti economici dello Stato lussemburghese, concessi dal CEDIES agli studenti delle scuole superiori, all'interno del paese o all'estero, saranno d'ora in poi considerati come assegni aventi la stessa natura di quelli corrisposti in forza degli artt. 1, 2 e 3 dell'allegato VII allo Statuto e, in osservanza dell'art. 67, n. 2, verranno dedotti dalle indennità scolastiche concesse ai funzionari, genitori di detti studenti; |
— |
annullare le buste paga mensili dei ricorrenti calcolate in base alla citata decisione, a partire dal gennaio 2010 e per tutti i mesi seguenti, e adozione di nuove buste paga modificate, a partire dal gennaio 2010; |
— |
condannare la Commissione alle spese. |
29.1.2011 |
IT |
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C 30/66 |
Ricorso proposto il 12 novembre 2010 — Van Soest/Commissione
(Causa F-117/10)
()
2011/C 30/131
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Barry Van Soest (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: S. Pappas, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Oggetto e descrizione della controversia
Annullamento della decisione con cui la Commissione ha posto fine al procedimento di assunzione del ricorrente, vincitore di un concorso e incluso nell’elenco di riserva, per il fatto che non sarebbe titolare di un diploma di insegnamento secondario che dia accesso a studi superiori.
Conclusioni del ricorrente
— |
Annullare la decisione HRB.2/TV/iu (2010) 6293; |
— |
annullare la decisione HRD.2/AL/db Ares(2010) 511204 che respinge il reclamo del ricorrente contro detta decisione; |
— |
condannare la Commissione alle spese. |
29.1.2011 |
IT |
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C 30/66 |
Ricorso proposto il 15 novembre 2010 — Di Tullio/Commissione
(Causa F-119/10)
()
2011/C 30/132
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Roberto Di Tullio (Rovigo) (rappresentanti: E. Boigelot e S. Woog, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Oggetto e descrizione della controversia
Annullamento della decisione dei servizi dell’OLAF che rifiuta al ricorrente la concessione di un congedo per servizio nazionale in forza dell’art. 18 RAA.
Conclusioni del ricorrente
— |
Annullare la decisione 21 aprile 2010 dei servizi dell’OLAF di rifiutare al ricorrente la concessione di un congedo per servizio nazionale nonostante l’ordine di richiamo della Guardia di Finanza del 24 febbraio 2010; |
— |
annullare la decisione della Commissione 10 settembre 2010 che rigetta il reclamo del ricorrente in parte per motivi diversi da quelli invocati nella decisione impugnata del 27 aprile 2010; |
— |
conseguentemente a detti annullamenti, porre il ricorrente in posizione di congedo per servizio nazionale dal 1o luglio 2010 al 30 giugno 2012 inclusi; |
— |
condannare la Commissione europea alle spese. |
29.1.2011 |
IT |
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C 30/67 |
Ricorso proposto il 19 novembre 2010 — Heath/BCE
(Causa F-121/10)
()
2011/C 30/133
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Michael Heath (Southampton, Regno Unito) (rappresentanti: L. Levi e M. Vandenbussche, avvocati)
Convenuta: Banca centrale europea
Oggetto e descrizione della controversia
Annullamento dei bollettini relativi alla pensione del ricorrente del gennaio 2010 e dei mesi seguenti, in quanto applicano un aumento di pensione dello 0,6 % in seguito all’esercizio di adeguamento delle pensioni del 2010, e la compensazione del danno subito dal ricorrente
Conclusioni del ricorrente
— |
Annullare il foglio paga del gennaio 2010 e dei mesi seguenti in quanto applicano un aumento di pensione dello 0,6 %, al fine di applicare un aumento del 2,1 % calcolato conformemente ad un GSA (adeguamento generale delle retribuzioni) regolare; |
— |
se necessario, annullare le decisioni di rigetto delle domande di riesame e dei reclami presentati dal ricorrente, decisioni datate rispettivamente 11 maggio e 9 settembre 2010; |
— |
condannare la convenuta al pagamento della differenza tra l’aumento di pensione dello 0,6 % concesso irregolarmente al ricorrente dal gennaio 2010 e quello del 2,1 % cui egli avrebbe dovuto aver diritto, vale a dire un aumento di stipendio dell’1,5 % al mese a partire dal gennaio 2010. A questi importi si deve applicare un interesse a partire della loro scadenza rispettiva fino al giorno del pagamento effettivo, calcolato in base al tasso fissato dalla Banca centrale europea per le operazioni principali di rifinanziamento, applicabile durante il periodo considerato, maggiorato di due punti; |
— |
condannare la convenuta al pagamento di EUR 5 000, per risarcire il danno materiale del ricorrente risultante dalla perdita del suo potere d’acquisto; |
— |
condannare la convenuta al pagamento di EUR 5 000, valutati ex aequo et bono per risarcire il suo danno morale; |
— |
condannare la BCE alle spese. |
29.1.2011 |
IT |
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C 30/67 |
Ricorso proposto il 22 novembre 2010 — Bancale e Buccheri/Commissione
(Causa F-123/10)
()
2011/C 30/134
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Giovanni Bancale (Waterloo, Belgio) e Roberto Buccheri (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e E. Marchal)
Convenuta: Commissione europea
Oggetto e descrizione della controversia
Annullamento delle decisioni della commissione esaminatrice dei concorsi COM/INT/OLAF/09/AD8 e COM/INT/OLAF/09/AD10 di non ammettere i ricorrenti ai concorsi.
Conclusioni dei ricorrenti
— |
Dichiarare l’illegittimità del punto 4, titolo III, del bando di concorso EPSO/COM/INT/OLAF09, in quanto vieta che sia presa in considerazione un’esperienza di livello universitario conseguita prima dell’ottenimento di un diploma universitario; |
— |
Annullare le decisioni che respingono le candidature dei ricorrenti al concorso EPSO/COM/INT/OLAF/09; |
— |
condannare la Commissione alle spese. |
29.1.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 30/68 |
Ricorso proposto il 30 novembre 2010 — Schuerewegen/Parlamento
(Causa F-125/10)
()
2011/C 30/135
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Daniel Schuerewegen (Marienthal, Lussemburgo) (rappresentanti: P. Nelissen Grade e G. Leblanc, avvocati)
Convenuto: Parlamento europeo
Oggetto e descrizione della controversia
Annullamento della decisione dell’APN con la quale il ricorrente è stato allontanato dal suo luogo di lavoro e la sua tessera di servizio è stata ritirata, nonché gli atti consecutivi a detta decisione e il risarcimento dei danni
Conclusioni del ricorrente
— |
Annullare la decisione dell’APN del 30 agosto 2010 che respinge il reclamo del ricorrente; |
— |
annullare la decisione dell’APN 25 marzo 2010 con il quale il ricorrente è stato espulso con forza, senza giustificazione né notificazione scritta o verbale e senza preavviso, e con la quale gli è stato ritirato il suo distintivo di servizio, nonché gli atti consecutivi a detta decisione; |
— |
comunicare al convenuto gli effetti che comporteranno l’annullamento delle decisioni impugnate e in particolare il risarcimento del danno sofferto dal ricorrente; |
— |
condannare il convenuto a rimborsare integralmente le spese mediche dovute ai problemi di salute subiti dal ricorrente in seguito a detti eventi; |
— |
condannare il convenuto a restituire tutti i giorni di ferie annuali presi dal ricorrente dopo il 25 marzo 2010, aggiungendovi tutti i giorni di assenza per malattia; |
— |
condannare il convenuto a comunicare al ricorrente scuse pubbliche e per iscritto al fine di ripulire davanti a tutti il suo onore da qualsiasi illecito; |
— |
condannare il convenuto a provvedere affinché il ricorrente non subisca in seguito alcun trattamento o misura di natura vessatoria o discriminatoria a causa dell’atto impugnato lesivo; |
— |
condannare il convenuto a provvedere affinché nessuna traccia dell’atto lesivo, della sua motivazione o conseguenze sussista nel fascicolo personale del ricorrente; |
— |
condannare il convenuto a ricercare attivamente e rapidamente un posto per il ricorrente sufficientemente lontano dalla sua assegnazione attuale perché gli permetta di riprendere il lavoro in condizioni umanamente accettabili; |
— |
condannare il convenuto a provvedere affinché le persone che hanno partecipato, concettualmente, attivamente o indirettamente all’atto lesivo costituiscano oggetto degli avvertimenti o sanzioni adeguate; |
— |
condannare il convenuto a versare al ricorrente l’importo di EUR 10 000 a titolo di risarcimento morale nonché la somma provvisoria di EUR 5 000 a titolo di danno materiale, con riserva di aumento; |
— |
condannare il Parlamento europeo alle spese. |
29.1.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 30/68 |
Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 28 settembre 2010 — De Roos-Le Large/Commissione
(Cause F-39/10 e F-39/10 R)
()
2011/C 30/136
Lingua processuale: l’olandese
Il presidente del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
29.1.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 30/69 |
Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 24 novembre 2010 — Lebedef/Commissione
(Causa F-44/10) (1)
()
2011/C 30/137
Lingua processuale: il francese
Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
(1) GU C 209 del 31.7.2010, pag. 56.
29.1.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 30/69 |
Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 3 settembre 2010 — Hecq/Commissione
(Causa F-53/10)
()
2011/C 30/138
Lingua processuale: il francese
Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
29.1.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 30/69 |
Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 8 dicembre 2010 — Arroyo Redondo/Commissione
(Causa F-77/10) (1)
()
2011/C 30/139
Lingua processuale: il francese
Il presidente della Prima Sezione ha ordinato la cancellazione della causa dal ruolo in seguito alla composizione amichevole della controversia.
(1) GU C 301 del 6.11.2010, pag. 65.
29.1.2011 |
IT |
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C 30/69 |
Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 8 dicembre 2010 — Dubus/Commissione
(Causa F-79/10) (1)
()
2011/C 30/140
Lingua processuale: il francese
Il presidente della Prima Sezione ha ordinato la cancellazione della causa dal ruolo in seguito alla composizione amichevole della controversia.
(1) GU C 301 del 6.11.2010, pag. 66.