ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.C_2011.024.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 24

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

54o anno
26 gennaio 2011


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Parlamento europeo

2011/C 024/01

Decisione

1

 

Commissione europea

2011/C 024/02

Tassi di cambio dell'euro

2

2011/C 024/03

Decisione della Commissione, del 25 gennaio 2011, che istituisce il gruppo di esperti Forum congiunto dell'UE sui prezzi di trasferimento

3

2011/C 024/04

Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione

5

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2011/C 024/05

Aggiornamento degli importi di riferimento per l'attraversamento delle frontiere esterne, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU C 247 del 13.10.2006, pag. 19, GU C 153 del 6.7.2007, pag. 22, GU C 182 del 4.8.2007, pag. 18, GU C 57 dell'1.3.2008, pag. 38, GU C 134 del 31.5.2008, pag. 19, GU C 37 del 14.2.2009, pag. 8, GU C 98 del 29.4.2009, pag. 11, GU C 35 del 12.2.2010, pag. 7, GU C 304 del 10.11.2010, pag. 5)

6

2011/C 024/06

Informazioni fornite dalla Lettonia riguardo all'attuazione della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

7

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

 

Commissione europea

2011/C 024/07

Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di acido ossalico originario dell'India e della Repubblica popolare cinese

8

2011/C 024/08

Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza e di un riesame delle misure antidumping applicabili alle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese

14

2011/C 024/09

Avviso di chiusura dell'inchiesta di salvaguardia aperta a norma dei regolamenti (CE) n. 260/2009 e (CE) n. 625/2009 del Consiglio per quanto riguarda le importazioni di modem per rete geografica senza fili (WWAN)

19

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2011/C 024/10

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5976 — Lufthansa Technik/Panasonic Avionics/Idair JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

20

2011/C 024/11

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6071 — INEOS/INEOS NOVA) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

21

 

Rettifiche

2011/C 024/12

Rettifica dei giorni festivi nel 2011 (GU C 12 del 15.1.2011)

22

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Parlamento europeo

26.1.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 24/1


DECISIONE

2011/C 24/01

IL SEGRETARIO GENERALE DEL PARLAMENTO EUROPEO,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio e modificati da ultimo dal regolamento (CECA, CE, Euratom) n. 723/2004, in particolare l'articolo 30 di tale statuto,

vista la decisione dell'Ufficio di presidenza concernente la designazione dell'Autorità che ha il potere di nomina, modificata da ultimo il 26 ottobre 2004,

visti i bandi di concorso e di assunzione:

PE/94/A, PE/95/A, PE/96/A, PE/97/A, PE/98/A, PE/99/A, PE/66/S, PE/67/S, PE/72/S, PE/80/S, PE/91/S, PE/97/S, PE/99/S, PE/101/S, PE/103/S, PE/104/S, PE/106/S, A/94, A/95, A/96, EUR/A/167, EUR/A/169, EUR/LA/156, EUR/LA/157, PE/34/B, PE/69/S, B/174, B/175, B/176, PE/133/C, PE/134/C, C/348, AST/1/2005, AST/1/2006,

visto il parere della commissione paritetica emesso nella sua riunione del 20 ottobre 2010,

DECIDE:

Articolo 1

La durata di validità degli elenchi di riserva dei concorsi e di assunzione nn.

PE/96/A, PE/97/A, PE/80/S, PE/99/S, PE/101/S, PE/103/S, PE/104/S, PE/106/S, A/94, A/95, A/96, PE/69/S, B/174, B/175, B/176, C/348, AST/1/2005 e AST/1/2006

è prorogata fino al 31 dicembre 2011.

Articolo 2

La durata di validità degli elenchi di riserva dei concorsi e di assunzione nn.

PE/94/A, PE/95/A, PE/98/A, PE/99/A, PE/66/S, PE/67/S, PE/72/S, PE/91/S, PE/97/S, EUR/A/167, EUR/A/169, EUR/LA/156, EUR/LA/157, PE/34/B, PE/133/C e PE/134/C

non è prorogata.

Fatto a Lussemburgo, addì 16 dicembre 2010.

Klaus WELLE

Il segretario generale


Commissione europea

26.1.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 24/2


Tassi di cambio dell'euro (1)

25 gennaio 2011

2011/C 24/02

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,3596

JPY

yen giapponesi

112,08

DKK

corone danesi

7,4539

GBP

sterline inglesi

0,86200

SEK

corone svedesi

8,9074

CHF

franchi svizzeri

1,2871

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

7,8480

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

24,222

HUF

fiorini ungheresi

275,22

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7028

PLN

zloty polacchi

3,8755

RON

leu rumeni

4,2605

TRY

lire turche

2,1294

AUD

dollari australiani

1,3724

CAD

dollari canadesi

1,3595

HKD

dollari di Hong Kong

10,5967

NZD

dollari neozelandesi

1,7810

SGD

dollari di Singapore

1,7442

KRW

won sudcoreani

1 524,95

ZAR

rand sudafricani

9,6065

CNY

renminbi Yuan cinese

8,9498

HRK

kuna croata

7,4093

IDR

rupia indonesiana

12 305,86

MYR

ringgit malese

4,1536

PHP

peso filippino

60,624

RUB

rublo russo

40,5200

THB

baht thailandese

42,100

BRL

real brasiliano

2,2734

MXN

peso messicano

16,4593

INR

rupia indiana

62,3037


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


26.1.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 24/3


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 gennaio 2011

che istituisce il gruppo di esperti «Forum congiunto dell'UE sui prezzi di trasferimento»

2011/C 24/03

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2007/75/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, che istituisce un gruppo di esperti sui prezzi di trasferimento (1), ha istituito un gruppo di esperti denominato «Forum congiunto dell'UE sui prezzi di trasferimento». Tale decisione scade il 31 marzo 2011.

(2)

Nel 2002 è stato istituito a titolo informale il Forum congiunto dell'UE sui prezzi di trasferimento. A partire dalla sua creazione, esso ha offerto un utile spazio di dibattito fra gli Stati membri e il settore privato, il che ha spinto la Commissione a proporre tre codici di condotta che sono stati successivamente adottati dagli Stati membri in sede di Consiglio. La Commissione ha inoltre adottato vari documenti basati sul lavoro svolto dal Forum congiunto dell'UE sui prezzi di trasferimento.

(3)

Considerata l'importanza delle questioni fiscali connesse ai prezzi di trasferimento nell'ambito del mercato interno, l'esperienza positiva del Forum congiunto dell'UE sui prezzi di trasferimento nel fornire alla Commissione assistenza e consulenza e la necessità permanente della Commissione di disporre di un tale organismo, è necessario istituire un nuovo gruppo di esperti «Forum congiunto dell'UE sui prezzi di trasferimento» per la continuità dei lavori del forum e definirne i compiti e la struttura.

(4)

Il Forum congiunto dell'UE sui prezzi di trasferimento deve fornire alla Commissione assistenza e consulenza sulle questioni fiscali connesse ai prezzi di trasferimento.

(5)

È opportuno che il Forum congiunto dell'UE sui prezzi di trasferimento sia composto di esperti del settore pubblico e privato nel campo dei prezzi di trasferimento. È inoltre auspicabile introdurre la possibilità di sostituirne i membri al fine di mantenere una rappresentanza equilibrata delle rispettive aree di competenza e dei settori di interesse.

(6)

Occorre prevedere norme sulla divulgazione delle informazioni da parte dei membri del gruppo nel rispetto delle norme in materia di sicurezza fissate dalla Commissione nell’allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione (2).

(7)

I dati personali devono essere trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (3).

(8)

Occorre abrogare la decisione 2007/75/CE.

(9)

È opportuno fissare un termine per l’applicazione della presente decisione. La Commissione valuterà l’opportunità di una proroga a tempo debito,

DECIDE:

Articolo 1

Oggetto

È istituito il gruppo di esperti «Forum congiunto dell'UE sui prezzi di trasferimento», di seguito denominato il «gruppo».

Articolo 2

Missione

Il gruppo svolge i seguenti compiti:

1)

creare una piattaforma in cui gli esperti delle imprese e delle amministrazioni tributarie nazionali possano discutere i problemi legati ai prezzi di trasferimento che ostacolano le attività commerciali transfrontaliere nell'ambito dell'Unione;

2)

fornire alla Commissione una consulenza sulle questioni fiscali connesse ai prezzi di trasferimento;

3)

aiutare la Commissione a trovare soluzioni pratiche, compatibili con gli orientamenti dell'OCSE in materia di prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni tributarie, per giungere a un'applicazione più uniforme delle norme relative ai prezzi di trasferimento nell'ambito dell'Unione.

Articolo 3

Consultazione

1.   La Commissione può consultare il gruppo su qualsiasi questione relativa ai prezzi di trasferimento.

2.   Il presidente del gruppo può consigliare alla Commissione di consultare il gruppo su una questione specifica.

Articolo 4

Composizione — Nomina

1.   Il gruppo è costituito da:

a)

un rappresentante di ciascuno Stato membro;

b)

16 rappresentanti del settore privato;

c)

un presidente.

2.   I rappresentanti degli Stati membri sono nominati dalle autorità nazionali interessate. Essi sono funzionari pubblici che si occupano di questioni legate ai prezzi di trasferimento.

3.   I rappresentanti del settore privato sono nominati dal direttore generale della Direzione generale Fiscalità e unione doganale tra gli specialisti con esperienza e competenza nei settori di cui all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafo 1, che abbiano risposto al bando di invito.

4.   I candidati ritenuti idonei ma non nominati possono figurare in un elenco di riserva a cui la Commissione può attingere per la nomina di sostituti.

5.   I membri sono nominati per un periodo di due anni e restano in carica fino alla sostituzione oppure fino alla scadenza del mandato. Il mandato può essere rinnovato.

6.   I membri possono essere sostituiti per il periodo restante del loro mandato in uno dei casi seguenti:

a)

dimissioni;

b)

quando non risultano più in grado di contribuire efficacemente ai lavori del gruppo;

c)

quando non rispettano le condizioni di cui all'articolo 339 del trattato;

d)

quando non sono indipendenti da ogni influenza esterna;

e)

quando non hanno informato la Commissione in tempo utile in merito a un conflitto di interessi;

f)

quando è auspicabile per mantenere una rappresentanza equilibrata delle rispettive aree di competenza e dei settori di interesse.

7.   I rappresentanti del settore privato sono nominati a titolo personale e agiscono in piena indipendenza e nell'interesse pubblico.

8.   I nomi dei membri nominati a titolo personale sono pubblicati nel registro dei gruppi di esperti della Commissione e di altri organismi analoghi (di seguito «il registro») e su un apposito sito web.

9.   I dati personali sono raccolti, trattati e pubblicati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 5

Funzionamento

1.   Il direttore generale della Direzione generale Fiscalità e unione doganale nomina il presidente del gruppo.

2.   Sulla base di un mandato definito dal gruppo e d’accordo con i servizi della Commissione, il gruppo può istituire sottogruppi per l'esame di questioni specifiche. I sottogruppi sono sciolti non appena abbiano espletato il loro mandato.

3.   In funzione di specifiche esigenze, il rappresentante della Commissione può invitare a partecipare al lavoro del gruppo o del sottogruppo esperti ad essi esterni con competenze specifiche in una materia all’ordine del giorno. Inoltre, il rappresentante della Commissione può concedere lo status di osservatore a persone, organizzazioni come definite nelle regole orizzontali per i gruppi di esperti (regola 8, paragrafo 3), agenzie dell'UE e paesi candidati all'adesione. In particolare, possono essere invitati in qualità di osservatori rappresentanti dei paesi candidati all'adesione e del segretariato dell'OCSE.

4.   I membri dei gruppi di esperti e i loro rappresentanti, così come gli esperti e gli osservatori invitati, sono tenuti al rispetto degli obblighi del segreto professionale stabiliti dai trattati e dalle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni della Commissione in materia di sicurezza riguardanti la protezione delle informazioni classificate UE, stabilite nell’allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione. In caso di inosservanza di tali obblighi, la Commissione può prendere tutti i provvedimenti giudicati idonei.

5.   Le riunioni del gruppo e dei suoi sottogruppi si svolgono di norma presso i locali della Commissione. Quest’ultima assicura i servizi di segreteria. Altri funzionari della Commissione interessati ai lavori possono partecipare alle riunioni del gruppo o dei suoi sottogruppi.

6.   Il gruppo adotta il proprio regolamento interno basandosi sul modello di regolamento interno dei gruppi di esperti.

7.   La Commissione pubblica informazioni pertinenti sulle attività svolte dal gruppo nel registro o in un apposito sito web.

Articolo 6

Spese per le riunioni

1.   I partecipanti alle attività del gruppo non sono remunerati per i servizi resi.

2.   La Commissione rimborsa, in base alle proprie disposizioni interne, le spese di viaggio e, ove necessario, quelle di soggiorno sostenute dai partecipanti alle attività del gruppo.

3.   Le spese sono rimborsate nei limiti degli stanziamenti disponibili assegnati nel quadro della procedura annuale di assegnazione delle risorse.

Articolo 7

Abrogazione

La decisione 2007/75/CE è abrogata.

Articolo 8

Applicabilità

La presente decisione si applica fino al 31 marzo 2015.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2011.

Per la Commissione

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)  GU L 32 del 6.2.2007, pag. 189.

(2)  GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1.

(3)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


26.1.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 24/5


Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione

2011/C 24/04

Image

Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 euro emessa dalla Germania e destinata alla circolazione

Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta l’area dell’euro. Per informare i cittadini e quanti, nell’esercizio della loro professione, si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro (1). In conformità alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 (2), gli Stati membri dell’area dell’euro e i paesi che hanno concluso con la Comunità un accordo monetario relativo all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.

Stato di emissione

:

Germania.

Oggetto della commemorazione

:

Nordrhein-Westfalen.

Descrizione del disegno

:

Il disegno riporta integralmente l'immagine della cattedrale di Colonia, un capolavoro dell'architettura gotica, mettendo in rilievo la bellezza del portale sud. Il nome NORDRHEIN-WESTFALEN figura sotto l'edificio e collega l'immagine al Land. Il marchio della zecca, costituito dalle lettere A, D, F, G o J, è riportato nella parte superiore destra del cerchio interno, mentre le iniziali dell'artista, Heinz Hoyer, appaiono nella parte centrale destra.

Sull’anello esterno della moneta figurano le dodici stelle della bandiera dell'Unione europea. Tra le stelle, in basso c'è il millesimo «2011» e in alto la lettera che indica il paese di emissione «D».

Volume di emissione

:

30 milioni di monete.

Data di emissione

:

gennaio 2011.


(1)  Per la faccia nazionale delle altre monete in euro destinate alla circolazione, cfr. http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/cash/coins/index_en.htm

(2)  Cfr. le conclusioni del Consiglio «Affari economici e finanziari» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l’emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

26.1.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 24/6


Aggiornamento degli importi di riferimento per l'attraversamento delle frontiere esterne, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU C 247 del 13.10.2006, pag. 19, GU C 153 del 6.7.2007, pag. 22, GU C 182 del 4.8.2007, pag. 18, GU C 57 dell'1.3.2008, pag. 38, GU C 134 del 31.5.2008, pag. 19, GU C 37 del 14.2.2009, pag. 8, GU C 98 del 29.4.2009, pag. 11, GU C 35 del 12.2.2010, pag. 7, GU C 304 del 10.11.2010, pag. 5)

2011/C 24/05

La pubblicazione degli importi di riferimento per l'attraversamento delle frontiere esterne, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), si basa sulle informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione a norma dell'articolo 34 del codice frontiere Schengen.

Oltre alle pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale, sul sito web della Direzione generale Affari interni è possibile consultare un aggiornamento mensile.

SPAGNA

Sostituisce l'elenco pubblicato nella GU C 35 del 12.2.2010

L'ordinanza del Ministero della Presidenza (PRE/1282/2007) del 10 maggio 2007 sui mezzi economici che gli stranieri sono tenuti a comprovare per entrare in territorio spagnolo stabilisce l'entità di tali mezzi.

a)

Per il proprio sostentamento durante il soggiorno in Spagna si richiede un importo in euro equivalente al 10 % del salario minimo nazionale lordo (64,14 EUR per il 2011), o l'equivalente legale in moneta estera, moltiplicato per il numero di giorni da trascorrere in territorio spagnolo e per il numero di persone che viaggiano a carico dell'interessato. Tale importo sarà comunque pari ad almeno il 90 % del salario minimo nazionale lordo vigente (577,26 EUR per il 2011), o l'equivalente legale in moneta estera, per persona, indipendentemente dalla durata del soggiorno previsto.

b)

Per il rientro nel paese di provenienza o per il transito verso paesi terzi, è necessario comprovare di disporre di biglietto o biglietti nominativi, non trasferibili e chiusi per il mezzo di trasporto che si intende utilizzare.

Lo straniero deve dimostrare di disporre dei mezzi economici previsti mediante esibizione degli stessi in caso di denaro contante, o mediante presentazione di assegni certificati, travellers cheque, lettere di credito o carte di credito che dovranno essere accompagnate dall'estratto del conto bancario o da un libretto di banca aggiornato (non saranno accettate lettere di istituti di credito né estratti conto via Internet), o di qualunque altro strumento che permetta di comprovare inequivocabilmente il credito disponibile nel conto bancario o nella carta di credito di cui sopra.


26.1.2011   

IT

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C 24/7


Informazioni fornite dalla Lettonia riguardo all'attuazione della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

2011/C 24/06

La Repubblica di Lettonia ha informato la Commissione conformemente all’allegato II, capo II.2.8, della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 relativa al trasporto interno di merci pericolose, riguardo a quanto segue:

conformemente ai requisiti di cui all’allegato II, capo II.2.8, della direttiva 2008/68/CE, la Lettonia utilizza l’allegato II dell‘accordo sul traffico internazionale di merci per ferrovia, relativo al trasporto di merci pericolose in provenienza o destinate a parti contraenti dell’OSJD che non sono Stati membri dell’Unione europea.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

26.1.2011   

IT

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C 24/8


Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di acido ossalico originario dell'India e della Repubblica popolare cinese

2011/C 24/07

La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una denuncia ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), secondo la quale le importazioni di acido ossalico originario dell'India e della Repubblica popolare cinese sono oggetto di dumping e provocano quindi un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione.

1.   Denuncia

La denuncia è stata presentata il 13 dicembre 2010 dal Consiglio europeo dell'industria chimica (CEFIC) («il denunziante») a nome di un produttore che rappresenta una parte considerevole, in questo caso più del 25 %, della produzione comunitaria totale di acido ossalico.

2.   Prodotto in esame

Il prodotto in esame è l'acido ossalico, in forma diidratata (numero CUS 0028635-1 e numero CAS 6153-56-6) o anidra (numero CUS 0021238-4 e numero CAS 144-62-7) e in soluzione acquosa o meno («il prodotto in esame»).

3.   Denuncia di dumping  (2)

Il prodotto che secondo la denuncia sarebbe oggetto di dumping è il prodotto in esame originario dell'India e della Repubblica popolare cinese («i paesi interessati»), attualmente classificabile al codice NC ex 2917 11 00. Il codice NC è fornito a titolo puramente informativo.

Dato che ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, la Repubblica popolare cinese è considerata un paese non retto da un’economia di mercato, il denunziante ha determinato il valore normale per le importazioni dalla Repubblica popolare cinese in base al prezzo praticato in un paese terzo ad economia di mercato, in questo caso l'India. La denuncia di dumping si basa sul confronto tra il valore normale così stabilito e i prezzi all'esportazione (franco fabbrica) del prodotto in esame esportato nell'Unione.

La denuncia di dumping per l'India si basa sul confronto tra i prezzi sul mercato interno e i prezzi (franco fabbrica) all'esportazione del prodotto in esame esportato nell'Unione.

I margini di dumping così calcolati sono significativi per entrambi i paesi esportatori interessati.

4.   Denuncia di pregiudizio

Il denunziante ha dimostrato che le importazioni del prodotto in esame dai paesi interessati complessivamente sono aumentate sia in termini assoluti sia in termini di quota di mercato.

Secondo gli elementi di prova prima facie presentati dal denunziante, il volume e i prezzi delle importazioni del prodotto in esame avrebbero, tra l'altro, avuto ripercussioni negative sul livello dei prezzi praticati dall'industria dell'Unione, compromettendo gravemente la situazione finanziaria e occupazionale di quest'ultima.

5.   Procedimento

Dopo aver stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che la denuncia è stata presentata da o per conto dell'industria dell'Unione e che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione apre un'inchiesta a norma dell'articolo 5 del regolamento di base.

L'inchiesta stabilirà se il prodotto in esame originario dei paesi interessati sia oggetto di pratiche di dumping e se queste pratiche abbiano arrecato un pregiudizio all'industria dell'Unione. Se tali fatti saranno accertati, l'inchiesta valuterà se l'istituzione di misure sia contraria o meno all'interesse dell'Unione.

5.1.    Procedura di determinazione del dumping

I produttori esportatori (3) del prodotto in esame dei paesi interessati sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.

5.1.1.   Produttori esportatori oggetto dell'inchiesta

a)   Campionamento

In considerazione del numero potenzialmente elevato di produttori esportatori nei paesi interessati coinvolti nel presente procedimento e al fine di completare l’inchiesta entro i termini fissati, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori esportatori oggetto dell’inchiesta scegliendo un campione (tecnica nota anche come «campionamento»). Il campionamento è effettuato secondo quanto prevede l'articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a manifestarsi alla Commissione. Essi devono farlo entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo quanto diversamente indicato, fornendo le seguenti informazioni sulla o sulle loro società:

ragione sociale, indirizzo, e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare;

fatturato in valuta locale e volume in tonnellate delle esportazioni del prodotto in esame verso l'Unione durante il periodo dell'inchiesta («PI»), cioè nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2010 e il 31 dicembre 2010, indicati per ciascuno dei 27 Stati membri (4) separatamente e in totale;

fatturato in valuta locale e volume in tonnellate delle vendite del prodotto in esame effettuate sul mercato interno durante il PI, cioè tra il 1o gennaio 2010 e il 31 dicembre 2010;

descrizione dettagliata delle attività della società a livello mondiale relative al prodotto in esame;

ragione sociale e descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società collegate (5) coinvolte nella produzione e/o nella vendita (sul mercato interno e/o all'esportazione) del prodotto in esame;

qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione.

Nel caso in cui non siano stati inclusi nel campione, i produttori esportatori devono inoltre indicare se desiderano ricevere un questionario e altri moduli che vanno completati per richiedere un margine di dumping individuale, conformemente al punto b) sotto riportato.

Inviando le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disposta a essere eventualmente inclusa nel campione. Se viene scelta per far parte del campione, dovrà compilare un questionario ed accettare una visita nei propri locali per consentire la verifica delle risposte fornite («verifica in loco»). Se la società dichiara di non essere disposta a essere inclusa nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conclusioni della Commissione relative ai produttori esportatori non disposti a collaborare sono basate sui dati disponibili e possono risultare per loro meno favorevoli di quelle che sarebbero state raggiunte nel caso in cui avessero collaborato.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione di produttori esportatori, la Commissione contatterà inoltre le autorità dei paesi interessati e potrà anche contattare le associazioni note di produttori esportatori.

Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione (informazioni diverse da quelle sopraelencate) devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Se sarà necessario un campione, i produttori esportatori possono essere selezionati sulla base del massimo volume rappresentativo di esportazioni verso l'Unione che possa essere adeguatamente esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione comunicherà, se del caso tramite le autorità dei paesi interessati, le società selezionate per l'inserimento nel campione a tutti i produttori esportatori noti, alle autorità dei paesi interessati e alle associazioni di produttori esportatori.

Tutti i produttori esportatori inseriti nel campione devono presentare un questionario debitamente compilato entro 37 giorni dalla data di notifica del loro inserimento nel campione, salvo diversa indicazione.

Le società che hanno accettato di essere incluse nel campione, ma non sono state selezionate, saranno considerate disposte a collaborare («produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione»). Fatto salvo quanto indicato sub b), i dazi antidumping che possono essere applicati alle importazioni dei produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione non supereranno la media ponderata del margine di dumping stabilito per i produttori esportatori inclusi nel campione, come disposto dall'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base.

b)   Margine di dumping individuale per le società non incluse nel campione

I produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione possono richiedere, conformemente all'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento di base, che la Commissione fissi un margine di dumping individuale («margine di dumping individuale»). I produttori esportatori che desiderino chiedere l'applicazione di un margine di dumping individuale devono richiedere un questionario e altri moduli conformemente alla sezione a) riportata in precedenza e restituirli debitamente compilati entro i termini specificati qui di seguito. Le risposte al questionario vanno presentate entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diversa indicazione. Si sottolinea che, per consentire alla Commissione di determinare i margini di dumping individuali per i produttori esportatori del paese non retto da un'economia di mercato, occorre dimostrare che essi soddisfano i criteri per il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («TEM») o almeno quelli relativi al trattamento individuale («TI»), come specificato sotto al punto 5.1.2.2.

Si informano comunque i produttori esportatori che chiedono un margine di dumping individuale che la Commissione potrà decidere di non determinare per essi tale margine se, ad esempio, il numero di produttori esportatori è così elevato da rendere tale determinazione indebitamente gravosa e da impedire la tempestiva conclusione dell'inchiesta.

5.1.2.   Procedura relativa ai produttori esportatori del paese interessato non retto da un'economia di mercato

5.1.2.1.   Scelta di un paese a economia di mercato

Fatte salve le disposizioni di cui al punto 5.1.2.2, a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, nel caso di importazioni dalla Repubblica popolare cinese il valore normale è determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato. A tale scopo la Commissione seleziona un paese terzo ad economia di mercato adeguato La Commissione ha scelto in via provvisoria l'India. Le parti interessate sono invitate a comunicare se ritengano o meno appropriata questa scelta entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

5.1.2.2.   Trattamento dei produttori esportatori del paese interessato non retto da un'economia di mercato

A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, i singoli produttori esportatori del paese interessato che ritengano che nel loro caso prevalgano condizioni dell'economia di mercato relativamente alla produzione e alla vendita del prodotto in esame, possono presentare una richiesta debitamente motivata a tal fine («richiesta TEM»). Il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («TEM») sarà accordato se la valutazione della richiesta TEM mostrerà che i criteri stabiliti dall'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base (6) sono soddisfatti. Il margine di dumping dei produttori esportatori cui verrà accordato il TEM sarà calcolato, per quanto possibile e fatto salvo l'uso dei dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, utilizzando il loro valore normale e i loro prezzi all'esportazione, conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base.

I singoli produttori esportatori del paese interessato possono richiedere anche, o in alternativa, il trattamento individuale («TI»). Per ricevere il TI tali produttori esportatori devono dimostrare di soddisfare i criteri fissati dall'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base (7). Il margine di dumping dei produttori esportatori cui viene accordato il TI sarà calcolato sulla base dei loro prezzi all'esportazione. Il valore normale per i produttori esportatori cui viene accordato il TI si basa sui valori stabiliti per il paese terzo ad economia di mercato selezionato, come indicato sopra.

a)   Trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato (TEM)

La Commissione invierà moduli di richiesta TEM a tutti i produttori esportatori del paese interessato inclusi nel campione e ai produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione che desiderino fare domanda di un margine di dumping individuale, a tutte le associazioni note di produttori esportatori e alle autorità della Repubblica popolare cinese. Tutti i produttori esportatori che richiedono il TEM devono inviare un modulo compilato di richiesta TEM entro 15 giorni dalla data di notifica della selezione del campione o della decisione di non selezionare un campione, salvo diversa indicazione.

b)   Trattamento individuale (TI)

Ai fini della richiesta del TI, i produttori esportatori del paese interessato inclusi nel campione e i produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione che desiderino fare domanda di un margine di dumping individuale devono inviare il modulo di richiesta TEM debitamente compilato nelle sezioni relative al TI entro 15 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diversa indicazione.

5.1.3.   Inchiesta sugli importatori indipendenti  (8)  (9)

In considerazione del numero potenzialmente elevato di importatori indipendenti interessati dal presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro i termini fissati, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all'inchiesta selezionando un campione (tecnica nota anche come «campionamento»). Il campionamento è effettuato secondo quanto prevede l'articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a manifestarsi alla Commissione Salvo diversamente specificato, le suddette parti devono manifestarsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, comunicando i seguenti dati circa la o le loro società:

ragione sociale, indirizzo, e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare;

descrizione dettagliata delle attività societarie relative al prodotto in esame;

volume in tonnellate e valore in euro delle importazioni e delle rivendite del prodotto in esame originario dei paesi interessati, effettuate sul mercato dell'Unione nel periodo 1o gennaio 2010-31 dicembre 2010;

ragione sociale e descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società collegate (10) coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame;

qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione.

Inviando le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disposta a essere eventualmente inclusa nel campione. Se viene scelta per far parte del campione, dovrà compilare un questionario ed accettare una visita nei propri locali per consentire la verifica delle risposte fornite («verifica in loco»). Se la società dichiara di non essere disposta a essere inclusa nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conclusioni della Commissione relative agli importatori non disposti a collaborare si basano sui dati disponibili e l'esito dell'inchiesta potrebbe essere meno favorevole per tale parte rispetto a quanto lo sarebbe stato se essa avesse collaborato.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione degli importatori indipendenti, la Commissione potrà anche contattare le associazioni note di importatori.

Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione (informazioni diverse da quelle sopraelencate) devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Se il campionamento è necessario gli importatori possono essere selezionati in funzione del maggiore volume rappresentativo di vendite del prodotto in esame effettuate nell’Unione sul quale può ragionevolmente vertere l’inchiesta, tenuto conto del tempo disponibile. Tutti gli importatori indipendenti noti e le associazioni note di importatori saranno informati dalla Commissione relativamente alle società incluse nel campione.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari agli importatori indipendenti inclusi nel campione e a tutte le associazioni note di importatori. Tali parti devono inviare il questionario compilato entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diversa indicazione. Il questionario completato dovrà contenere informazioni riguardanti, tra l'altro, la struttura societaria, le attività societarie relative al prodotto in esame e le vendite del prodotto in esame.

5.2.    Procedura per la determinazione del pregiudizio

Per pregiudizio si intende un grave pregiudizio o la minaccia di un grave pregiudizio a danno dell'industria dell'Unione, oppure un notevole ritardo nella creazione di tale industria. L'accertamento del pregiudizio si basa su prove positive e implica un esame obiettivo del volume delle importazioni oggetto di dumping, dei loro effetti sui prezzi sul mercato dell'Unione e dell'incidenza di tali importazioni sull'industria dell'Unione. Per stabilire se tale industria subisca un grave pregiudizio, i produttori europei del prodotto in esame sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.

5.2.1.   Produttori dell'Unione oggetto dell'inchiesta

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta per quanto riguarda i produttori dell'Unione, la Commissione invierà questionari ai produttori noti dell'Unione e a tutte le associazioni note di produttori dell'Unione. Tutti i produttori dell'Unione e tutte le associazioni di produttori dell'Unione sono invitati a mettersi immediatamente in contatto con la Commissione, a mezzo fax o posta elettronica, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo indicazione contraria, al fine di farsi conoscere e di chiedere un questionario.

I produttori dell'Unione e le associazioni di produttori dell'Unione devono rinviare il questionario riempito entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo indicazione contraria. Il questionario compilato dovrà contenere informazioni riguardanti, tra l'altro, la struttura societaria, la situazione finanziaria societaria, le attività societarie relative al prodotto in esame, i costi di produzione e le vendite del prodotto in esame.

5.3.    Procedura di valutazione dell'interesse dell'Unione

Qualora venisse accertata l'esistenza del dumping e del pregiudizio, si deciderà, a norma dell'articolo 21 del regolamento di base, se l'adozione di misure antidumping sia contraria all'interesse dell'Unione. I produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utenti e le loro associazioni rappresentative e le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a manifestarsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo diversa indicazione. Ai fini della partecipazione all'inchiesta, le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare, entro lo stesso termine, l'esistenza di un collegamento oggettivo tra le loro attività e il prodotto in esame.

Salvo diversa indicazione, le parti che si manifestano entro il suddetto termine possono fornire alla Commissione, entro 37 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, informazioni quanto al fatto se l'istituzione di misure non sia contraria all'interesse dell'Unione. Queste informazioni possono essere fornite in formato libero o compilando un questionario elaborato dalla Commissione. In ogni caso, le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 saranno prese in considerazione unicamente se all'atto della presentazione sono sostenute da validi elementi di prova.

5.4.    Altre comunicazioni scritte

Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni, a presentare informazioni e a fornire i relativi elementi di prova. Salvo altrimenti disposto, tali informazioni ed elementi di prova dovranno pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

5.5.    Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione responsabili dell'inchiesta

Tutte le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione responsabili dell'inchiesta. La relativa richiesta, debitamente motivata, deve essere presentata per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta la richiesta deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le successive richieste di audizione vanno presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

5.6.    Procedura per la presentazione di comunicazioni scritte e per l'invio dei questionari compilati e della corrispondenza

Tutte le comunicazioni effettuate dalle parti interessate, comprese le informazioni fornite per la selezione del campione, i formulari riempiti di richiesta del trattamento di società che opera in condizioni di economia di mercato, i questionari riempiti e i loro aggiornamenti, devono essere presentate per iscritto, sia su carta che in formato elettronico, indicando il nome, l'indirizzo, l'indirizzo di posta elettronica, nonché i numeri di telefono e di fax delle parti interessate. Se una parte interessata non può inviare le sue comunicazioni e richieste in formato elettronico per motivi tecnici, deve informarne immediatamente la Commissione.

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate, compresi i dati richiesti nel presente avviso, i questionari compilati e la corrispondenza, per cui venga richiesto il trattamento riservato, devono recare la dicitura «Diffusione limitata (11)».

Le parti interessate che comunichino informazioni recanti tale dicitura sono invitate a presentare, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato contrassegnato dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate». Il riassunto deve essere sufficientemente particolareggiato affinché la sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato possa essere adeguatamente compresa. Se una parte interessata che comunica informazioni riservate non presenta un riassunto non riservato del formato e della qualità richiesti, tali informazioni riservate potranno non essere prese in considerazione.

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: N-105 04/92

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22967621

E-mail: TRADE-AD-OXALIC-ACID@ec.europa.eu

6.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie o non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, tali informazioni non saranno prese in considerazione e si utilizzeranno i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta potrà essere meno favorevole per tale parte rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se avesse collaborato.

7.   Consigliere-auditore

Le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della Direzione generale del Commercio che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione responsabili dell'inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le richieste di audizione di terzi. Può organizzare un'audizione con una singola parte interessata e mediare in modo da garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

La richiesta motivata di audizione con il consigliere-auditore deve essere presentata per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta la richiesta deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

Il consigliere-auditore si attiva anche per l'organizzazione di un'audizione delle parti che consenta la presentazione delle diverse posizioni e delle controdeduzioni su questioni concernenti, tra l'altro, l'esistenza del dumping, il pregiudizio, il nesso di causalità e l'interesse dell'Unione. Tale audizione si tiene di norma entro la fine della quarta settimana successiva alla comunicazione delle conclusioni provvisorie.

Per ulteriori informazioni e le modalità di contatto, le parti interessate possono consultare le pagine del sito Internet della Direzione generale del Commercio dedicate al consigliere-auditore: (http://ec.europa.eu/trade/issues/respectrules/ho/index_en.htm).

8.   Calendario dell'inchiesta

A norma dell'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base, l'inchiesta sarà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base, possono essere istituite misure provvisorie entro 9 mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

9.   Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (12).


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  Il dumping consiste nella pratica di vendere un prodotto all'esportazione («il prodotto in esame») a un prezzo inferiore al suo «valore normale». Per valore normale si intende di norma un prezzo comparabile del prodotto «simile» praticato sul mercato interno nel paese esportatore. Con il termine «prodotto simile» si intende un prodotto simile sotto tutti gli aspetti al prodotto in esame oppure, in mancanza di un tale prodotto, un altro prodotto che abbia caratteristiche molto somiglianti a quelle del prodotto in esame.

(3)  Per produttore esportatore si intende qualsiasi società dei paesi interessati che produca ed esporti il prodotto in esame sul mercato dell'Unione europea direttamente o tramite un terzo, compresa una sua società collegata che partecipi alla produzione, alle vendite sul mercato nazionale o alle esportazioni del prodotto in esame. Gli esportatori non produttori non hanno di norma diritto a un'aliquota del dazio individuale.

(4)  I 27 Stati membri dell'Unione europea sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca, Regno Unito, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

(5)  Ai sensi dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione riguardante l'applicazione del codice doganale comunitario, due o più persone sono considerate legate solo se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) una persona qualsiasi possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie; ii) ascendenti o discendenti, in linea diretta, di primo grado; iii) fratelli e sorelle (germani e unilineari); iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado; v) zii/zie e nipoti; vi) suoceri e generi o nuore; vii) cognati e cognate. (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1). In questo contesto, per «persona» s'intende qualsiasi persona fisica o giuridica.

(6)  In particolare i produttori esportatori devono dimostrare che: i) le decisioni in materia di politica commerciale e di costi sono adottate in risposta ai segnali del mercato e senza significative interferenze da parte dello Stato; ii) le imprese dispongono di una serie ben definita di documenti contabili di base soggetti a revisione contabile indipendente, in linea con le norme internazionali in materia di contabilità e d'applicazione in ogni caso; iii) non vi sono distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato; iv) le leggi in materia fallimentare e di proprietà garantiscono certezza del diritto e stabilità e v) le conversioni valutarie sono effettuate ai tassi di mercato.

(7)  In particolare i produttori esportatori devono dimostrare che: i) nel caso di imprese di proprietà interamente o parzialmente straniera o di joint venture, sono libere di rimpatriare i capitali e i profitti; ii) i prezzi e i quantitativi dei prodotti esportati, come pure le condizioni di vendita, sono determinati liberamente; iii) la maggior parte delle azioni appartiene a privati. I funzionari statali che ricoprono cariche nel consiglio di amministrazione o si trovano in una posizione direttiva chiave sono in minoranza o la società è sufficientemente libera dall'ingerenza dello Stato; iv) le conversioni del tasso di cambio vengono effettuate ai tassi di mercato e v) l'ingerenza dello Stato non è tale da consentire l'elusione dei dazi qualora si concedano aliquote diverse ai singoli esportatori.

(8)  Possono essere oggetto del campionamento solo gli importatori indipendenti dai produttori esportatori. Gli importatori collegati ai produttori esportatori devono compilare l'allegato 1 del questionario destinato a questi ultimi. Per la definizione di «parte collegata» si rinvia alla nota 5.

(9)  I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere utilizzati anche per aspetti di questa inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.

(10)  Per la definizione di «parte collegata» si rinvia alla nota 5.

(11)  Il presente documento è un documento riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (Accordo antidumping). Il documento è inoltre protetto in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(12)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


26.1.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 24/14


Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza e di un riesame delle misure antidumping applicabili alle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese

2011/C 24/08

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (1) delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese (in appresso «paese interessato»), la Commissione europea («Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (2) («regolamento di base»).

1.   Domanda di riesame

La richiesta è stata presentata il 27 ottobre dai seguenti produttori («i richiedenti»): Distillerie Bonollo SpA, Industria Chimica Valenzana SpA, Distillerie Mazzari SpA, Caviro Distillerie S.r.l. e Comercial Quimica Sarasa s.l., che rappresentano una percentuale rilevante, in questo caso più del 50 %, della produzione di acido tartarico dell'Unione.

2.   Prodotto

Il prodotto oggetto del riesame è l'acido tartarico, escluso l'acido D(-)-tartarico con rotazione ottica negativa di almeno 12,0 gradi misurata in una soluzione acquosa con il metodo descritto dalla Farmacopea europea, originario della Repubblica popolare cinese («prodotto in esame») che rientra attualmente nel codice NC ex 2918 12 00 (codice TARIC 2918120090).

3.   Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore sono i dazi antidumping definitivi stabiliti dal regolamento (CE) n. 130/2006 del Consiglio (3), modificato dal regolamento (CE) n. 150/2008 del Consiglio (4) [regolamento (CE) n. 130/2006 del Consiglio].

4.   Motivazione del riesame

La domanda è motivata dal fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare il persistere del dumping e del pregiudizio nei confronti dell'industria dell'Unione.

In conformità all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, il richiedente ha determinato il valore normale per i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese cui, durante l'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure in vigore, non era stato accordato il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato in base ai prezzi di vendita praticati in un paese a economia di mercato appropriato, indicato al punto 5.1, lettera d) del presente avviso. Per le società cui, durante l'inchiesta, era stato accordato il trattamento riservato alle imprese operanti in un'economia di mercato, il valore normale è stato stabilito in base al valore normale costruito nella Repubblica popolare cinese. La denuncia di persistenza del dumping si basa sul confronto tra il valore normale, stabilito come indicato sopra, e i prezzi all'esportazione del prodotto in esame venduto per l'esportazione nell'Unione europea.

I margini di dumping così calcolati sono significativi.

I richiedenti hanno presentato prove del fatto che le importazioni del prodotto in esame provenienti dalla Repubblica popolare cinese sono complessivamente aumentate sia in termini assoluti che di quota di mercato.

Gli elementi di prova presentati dai richiedenti dimostrano che i volumi e i prezzi delle importazioni del prodotto in esame hanno continuato, tra l'altro, a incidere negativamente sulla quota di mercato detenuta, sui quantitativi venduti e sul livello dei prezzi praticati dall'industria dell'Unione, con gravi effetti negativi sui risultati complessivi e sulla situazione finanziaria e occupazionale dell'industria dell'Unione.

5.   Procedura

Dopo aver stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione avvia un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

5.1.    Procedura per la valutazione del rischio di dumping e di pregiudizio

L'inchiesta determinerà se la scadenza delle misure implichi o no il rischio del persistere del dumping e del pregiudizio.

a)   Campionamento

Visto il considerevole numero di parti interessate dal presente procedimento, la Commissione può decidere di ricorrere al campionamento, a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.

i)   Campionamento dei produttori esportatori della Repubblica popolare cinese

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in caso affermativo, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a contattare la Commissione e a fornirle le seguenti informazioni sulle loro società entro il termine indicato al punto 6, lettera b), parte i) e nel formato indicato al punto 7:

 

ragione sociale, indirizzo, e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare;

 

fatturato in valuta locale e volume in tonnellate delle esportazioni del prodotto in esame verso l'Unione nel periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010, indicati per ciascuno dei 27 Stati membri (5) separatamente e in totale;

 

fatturato in valuta locale e volume in tonnellate delle vendite del prodotto in esame effettuate sul mercato interno nel periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010;

 

fatturato in valuta locale e volume in tonnellate delle vendite del prodotto in esame effettuate a destinazione di altri paesi terzi dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010;

 

descrizione dettagliata delle attività della società a livello internazionale relative al prodotto in esame;

 

ragione sociale e descrizione dettagliata delle attività di tutte le società collegate (6) coinvolte nella produzione e/o nella vendita (all'esportazione e/o sul mercato interno) del prodotto in esame;

 

qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione.

Inviando le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disposta a essere eventualmente inclusa nel campione. Se sarà scelta per far parte del campione, dovrà rispondere a un questionario e accettare una verifica in loco delle risposte fornite. Se la società indica che non è disposta a essere eventualmente inclusa nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze dell'omessa collaborazione sono indicate al punto 8.

Al fine di ottenere le informazioni che ritiene necessarie per la selezione del campione di produttori esportatori, la Commissione contatterà anche le autorità della Repubblica popolare cinese e tutte le associazioni note di produttori esportatori.

ii)   Campionamento degli importatori

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in caso affermativo, di selezionare un campione, tutti gli importatori o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a contattare la Commissione e a fornirle le seguenti informazioni sulle rispettive società entro il termine indicato al punto 6, lettera b), parte i), e nei formati indicati al punto 7:

 

ragione sociale, indirizzo, e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare;

 

descrizione dettagliata delle attività della società in relazione al prodotto in esame;

 

volume in tonnellate e valore in euro delle importazioni nell'Unione e delle rivendite sul mercato dell'Unione nel periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010 del prodotto in esame importato dalla Repubblica popolare cinese;

 

ragione sociale e descrizione dettagliata delle attività di tutte le società collegate (7) coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame;

 

qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione.

Inviando le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disposta a essere eventualmente inclusa nel campione. Se sarà scelta per far parte del campione, la società dovrà rispondere a un questionario e accettare una verifica in loco delle risposte fornite. Se la società indica che non è disposta a essere eventualmente inclusa nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze dell'omessa collaborazione sono indicate al punto 8.

Al fine di ottenere le informazioni che ritiene necessarie per la selezione del campione di importatori, la Commissione contatterà anche tutte le associazioni note di importatori.

iii)   Campionamento dei produttori dell'Unione

Considerato il numero elevato di produttori dell'Unione che hanno aderito alla domanda, la Commissione intende accertare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione ricorrendo ad un campionamento.

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in caso affermativo, di selezionare un campione, tutti i produttori dell'Unione, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, sono invitati a contattare la Commissione e a fornirle le seguenti informazioni sulla/e loro società entro il termine indicato al punto 6, lettera b), parte i) e nei formati indicati al punto 7:

 

ragione sociale, indirizzo, e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare;

 

descrizione dettagliata delle attività della società a livello internazionale in relazione al prodotto simile (fabbricato nell'Unione);

 

valore in euro delle vendite del prodotto simile realizzate sul mercato dell'Unione nel periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010;

 

volume in tonnellate delle vendite del prodotto simile realizzate sul mercato dell'Unione nel periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010;

 

volume in tonnellate della produzione del prodotto simile nel periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010;

 

volume in tonnellate delle importazioni nell'Unione del prodotto in esame fabbricato nel paese interessato nel periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010, se del caso;

 

ragioni sociali e descrizione dettagliata delle attività di tutte le società collegate (8) coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto simile (fabbricato nell'Unione) e del prodotto in esame (fabbricato nel paese interessato);

 

qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione.

Inviando le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disposta a essere eventualmente inclusa nel campione. Se sarà scelta per far parte del campione, la società dovrà rispondere a un questionario e accettare una verifica in loco delle risposte fornite. Se la società indica che non è disposta a essere eventualmente inclusa nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze dell'omessa collaborazione sono indicate al punto 8.

Al fine di ottenere le informazioni che ritiene necessarie per la selezione del campione di produttori dell'Unione, la Commissione contatterà anche tutte le associazioni note di produttori dell'Unione.

iv)   Selezione definitiva dei campioni

Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione dei campioni devono farlo entro il termine indicato al punto 6, lettera b), parte ii).

La Commissione intende procedere alla selezione definitiva dei campioni dopo aver consultato le parti interessate che si sono dichiarate disponibili ad essere incluse nel campione.

Le società incluse nei campioni devono rispondere a un questionario entro il termine indicato al punto 6, lettera b), parte iii) e collaborare nell'ambito dell'inchiesta.

In caso di insufficiente collaborazione, la Commissione può basare le proprie conclusioni sui dati disponibili, a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, e dell'articolo 18 del regolamento di base. Come indicato al punto 8, le conclusioni basate sui dati disponibili possono risultare meno vantaggiose per la parte interessata.

b)   Questionari

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari agli esponenti dell'industria dell'Unione inclusi nel campione e a tutte le associazioni note di produttori dell'Unione, ai produttori esportatori della Repubblica popolare cinese inclusi nel campione e a tutte le associazioni note di produttori esportatori, agli importatori inclusi nel campione e a tutte le associazioni note di importatori, nonché alle autorità del paese interessato.

c)   Raccolta di informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare osservazioni, a presentare informazioni non contenute nelle risposte al questionario e a fornire i relativi elementi di prova. Le informazioni e gli elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine indicato al punto 6, lettera a), parte ii).

La Commissione può inoltre procedere all'audizione delle parti interessate, a condizione che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta va presentata entro il termine indicato al punto 6, lettera a), parte iii).

d)   Selezione del paese ad economia di mercato

Nella precedente inchiesta era stata scelta l'Argentina come paese ad economia di mercato appropriato per stabilire il valore normale in relazione alla Repubblica popolare cinese. La Commissione intende utilizzare nuovamente l'Argentina a tal fine. Le parti interessate sono invitate a presentare le loro osservazioni sull'adeguatezza di questa scelta entro il termine specifico indicato al punto 6, lettera c).

5.2.    Procedura di valutazione dell'interesse dell'Unione

Nel caso venga confermato il rischio del persistere del dumping e del pregiudizio, conformemente all'articolo 21 del regolamento di base si deciderà se il mantenimento delle misure antidumping non sia contrario all'interesse dell'Unione. Per questo motivo la Commissione potrà inviare questionari agli esponenti noti dell'industria dell'Unione, agli importatori, alle loro associazioni di rappresentanza e alle organizzazioni di rappresentanza dei consumatori e degli utilizzatori. Queste parti e quelle non note alla Commissione che comprovino tuttavia l'esistenza di un legame obiettivo tra la loro attività e il prodotto in esame, possono contattare la Commissione e fornirle informazioni entro il termine di cui al punto 6, lettera a), parte ii). Le parti che hanno agito conformemente a quanto stabilito dalla frase precedente possono chiedere un'audizione, esponendo i motivi particolari per i quali chiedono di essere sentite, entro il termine indicato al punto 6, lettera a), parte iii). Si noti che le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 del regolamento di base sono prese in considerazione solo se sostenute da validi elementi di prova all'atto della presentazione.

6.   Termini

a)   Termini generali

Termine entro il quale le parti devono chiedere il questionario

Tutte le parti interessate che non hanno collaborato all'inchiesta che ha portato a istituire le misure oggetto del presente riesame devono chiedere un questionario o altri moduli al più presto e comunque entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, presentare le risposte al questionario e fornire ogni altra informazione

Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono contattare la Commissione, comunicare le loro osservazioni, rispondere al questionario e fornire ogni altra informazione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione ai fini dell'inchiesta. Si noti che l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali elencati nel regolamento di base è subordinato al rispetto di tale termine.

Le società incluse in un campione devono presentare le risposte al questionario entro il termine indicato al punto 6, lettera b), parte iii).

Audizioni

Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere un'audizione alla Commissione entro lo stesso termine di 37 giorni.

b)   Termine specifico per il campionamento

Le informazioni di cui al punto 5.1, lettera a), parti i), ii) e iii), devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, poiché la Commissione intende consultare le parti interessate che si sono dichiarate disponibili a far parte del campione, in merito alla selezione definitiva dello stesso, entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Qualsiasi altra informazione pertinente alla selezione del campione di cui al punto 5.1, lettera a), parte iv), deve pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Salvo altrimenti disposto, le risposte al questionario fornite dalle parti incluse nel campione devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di notifica della loro inclusione nel campione.

c)   Termine specifico per la selezione del paese a economia di mercato

Le parti interessate dall'inchiesta possono presentare osservazioni sull'adeguatezza della scelta dell'Argentina, di cui al punto 5.1, lettera d), come paese ad economia di mercato ai fini della determinazione del valore normale in relazione alla Repubblica popolare cinese. Tali osservazioni devono pervenire alla Commissione entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

7.   Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo indicazioni contrarie), complete di nome, indirizzo, e-mail e numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza fornite dalle parti interessate su base riservata devono recare la dicitura «Diffusione limitata» (9) e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata, contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: N-105 04/92

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22956505

8.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e potranno essere utilizzati i dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base. Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e si ricorre ai dati disponibili, l'esito dell'inchiesta potrà essere meno favorevole per tale parte rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se essa avesse collaborato.

9.   Calendario dell'inchiesta

A norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, l'inchiesta sarà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

10.   Possibilità di chiedere un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base

Poiché il presente riesame in previsione della scadenza è avviato conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, i relativi risultati non comporteranno una modifica del livello delle misure in vigore, ma l'abrogazione o il mantenimento di tali misure in conformità dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento di base.

Qualsiasi parte interessata dal procedimento che ritenga opportuno rivedere il livello delle misure al fine di modificarlo (cioè aumentarlo o ridurlo), può chiedere un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

Le parti che intendono chiedere tale riesame, da effettuare indipendentemente dal riesame in previsione della scadenza di cui al presente avviso, possono contattare la Commissione all'indirizzo sopraindicato.

11.   Riesame delle misure applicate alla Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd

In base al regolamento (CE) n. 130/2006 del Consiglio, l'aliquota del dazio per la Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd («Hangzhou Bioking») è dello 0 %.

Alla luce della relazione dell'organo d'appello dell'OMC sulla controversia Beef and rice (Mexico) (10), non è più opportuno mantenere in vigore le misure imposte alla Hangzhou Bioking dal regolamento (CE) n. 130/2006 e detto regolamento va modificato di conseguenza. Occorre quindi avviare un riesame del regolamento (CE) n. 130/2006 del Consiglio per consentire le modifiche necessarie alla luce della relazione dell'organo d'appello dell'OMC sulla controversia Beef and rice (Mexico).

La Commissione avvia pertanto, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1515/2001, un riesame del regolamento (CE) n. 130/2006 del Consiglio.

12.   Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (11).

13.   Consigliere-auditore

Le parti interessate che ritengano di incontrare difficoltà nell'esercizio dei loro diritti di difesa, possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della DG Commercio, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione offrendo, se necessario, una mediazione su questioni procedurali relative alla tutela degli interessi delle parti nel presente procedimento, in particolare per quanto riguarda l'accesso alla pratica, la riservatezza, la proroga dei termini e il trattamento delle comunicazioni scritte e/o orali. Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine web dedicate al consigliere-auditore sul sito della DG Commercio (http://ec.europa.eu/trade).


(1)  GU C 211 del 4.8.2010, pag. 11.

(2)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(3)  GU L 23 del 27.1.2006, pag. 1.

(4)  GU L 48 del 22.2.2008, pag. 1.

(5)  I 27 Stati membri dell'Unione europea sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca, Regno Unito, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

(6)  Per chiarimenti sul significato dell'espressione «società collegate» si rimanda all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

(7)  Cfr. nota 5.

(8)  Cfr. nota 5.

(9)  La dicitura significa che il documento è destinato unicamente a uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). Si tratta di un documento riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).

(10)  Mexico — Definitive Anti-dumping Measures on Beef and Rice, Report of the Appellate Body, WT/DS295/AB/R, 29 novembre 2005.

(11)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


26.1.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 24/19


Avviso di chiusura dell'inchiesta di salvaguardia aperta a norma dei regolamenti (CE) n. 260/2009 e (CE) n. 625/2009 del Consiglio per quanto riguarda le importazioni di modem per rete geografica senza fili (WWAN)

2011/C 24/09

A seguito di una richiesta del Regno del Belgio, il 30 giugno 2010 si è aperta un'inchiesta di salvaguardia a norma dei regolamenti (CE) n. 260/2009 e (CE) n. 625/2009 del Consiglio, pubblicata nell'avviso 2010/C 171/07, per quanto riguarda le importazioni di modem per rete geografica senza fili (WWAN) (1).

Conformemente alle disposizioni applicabili di cui al capitolo III del regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio e al capo III del regolamento (CE) n. 625/2009 del Consiglio, la Commissione ha avviato una procedura di inchiesta per accertare se, a seguito di sviluppi imprevisti, il forte aumento delle importazioni di modem WWAN nell'Unione e/o le condizioni in cui avviene l'importazione siano tali da causare o rischiare di causare un grave pregiudizio per i produttori dell'Unione interessati.

Il 29 ottobre 2010 il Regno del Belgio ha ritirato la richiesta di misure di salvaguardia.

Considerando il ritiro della richiesta di misure di salvaguardia e il risultato delle consultazioni con gli Stati membri, la Commissione ritiene che non vi sia motivo di continuare l'attuale inchiesta. È quindi chiusa l'inchiesta di salvaguardia aperta il 30 giugno 2010 per quanto riguarda le importazioni di modem WWAN.


(1)  GU C 171 del 30.6.2010, pag. 6.


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

26.1.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 24/20


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.5976 — Lufthansa Technik/Panasonic Avionics/Idair JV)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2011/C 24/10

1.

In data 18 gennaio 2011 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Lufthansa Technik AG («LHT», Germania) e Panasonic Avionics Corporation («PAC», Stati Uniti d'America) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune dell'impresa Idair GmbH («Idair», Germania) mediante acquisto di quote in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

LHT: manutenzione, riparazione e revisione di aeromobili, motori e componenti. Le attività di LHT comprendono anche lo sviluppo, la progettazione, la fabbricazione e la fornitura di sistemi di gestione della cabina e di intrattenimento in volo (CMS/IFE) e dei relativi componenti,

PAC: integratore di sistemi CMS/IFE,

Idair: progettazione, fabbricazione e fornitura di equipaggiamenti speciali per cabine di aeromobili.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5976 — Lufthansa Technik/Panasonic Avionics/Idair JV, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).


26.1.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 24/21


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6071 — INEOS/INEOS NOVA)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2011/C 24/11

1.

In data 17 gennaio 2011 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa INEOS Industries Holdings Limited (Regno Unito), appartenente al gruppo INEOS («INEOS», Svizzera), acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo dell'insieme dell’impresa INEOS NOVA (Svizzera) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

INEOS: produttore a livello mondiale di petrolchimici, specialità chimiche e prodotti petroliferi,

INEOS NOVA: produttore di stirene monomero, polistirene, polistirene espanso e determinati prodotti correlati.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6071 — INEOS/INEOS NOVA, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).


Rettifiche

26.1.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 24/22


Rettifica dei giorni festivi nel 2011

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 12 del 15 gennaio 2011 )

2011/C 24/12

A pagina 10 «España»:

anziché:

«21.4, 22.4, 25.4, 9.5, 2.6, 3.6, 13.6, 21.7, 1.11, 26.12, 27.12, 28.12, 29.12, 30.12»,

leggi:

«1.1, 6.1, 21.4, 22.4, 25.7, 15.8, 12.10, 1.11, 6.12, 8.12».