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ISSN 1725-2466 doi:10.3000/17252466.C_2011.005.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 5 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
54o anno |
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Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2011/C 005/01 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6042 — Brose/SEW/JV) ( 1 ) |
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2011/C 005/02 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6029 — Danish Crown/D&S Fleisch) ( 1 ) |
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2011/C 005/03 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5943 — Abu Dhabi Mar/Thyssen Krupp Marine Systems) ( 1 ) |
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Banca centrale europea |
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2011/C 005/04 |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2011/C 005/05 |
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2011/C 005/06 |
Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione |
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Corte dei conti |
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2011/C 005/07 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE |
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Commissione europea |
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2011/C 005/08 |
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2011/C 005/09 |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2011/C 005/10 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6079 — BBVA/Dogus Holdings/Turkiye Garanti Bankasi JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2011/C 005/11 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6033 — Johnson & Johnson/Crucell) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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Rettifiche |
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2011/C 005/12 |
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2011/C 005/13 |
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2011/C 005/14 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
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8.1.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 5/1 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.6042 — Brose/SEW/JV)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2011/C 5/01
In data 21 dicembre 2010 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua tedesco e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
|
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32010M6042. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
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8.1.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 5/1 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.6029 — Danish Crown/D&S Fleisch)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2011/C 5/02
In data 22 dicembre 2010 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
|
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
|
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32010M6029. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
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8.1.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 5/2 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.5943 — Abu Dhabi Mar/Thyssen Krupp Marine Systems)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2011/C 5/03
In data 31 agosto 2010 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
|
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32010M5943. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
Banca centrale europea
|
8.1.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 5/3 |
ACCORDO
del 13 dicembre 2010
tra la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro che modifica l'accordo del 16 marzo 2006 tra la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro che stabilisce le procedure operative di un meccanismo di cambio per le terza fase dell'Unione economica e monetaria
2011/C 5/04
|
1. |
|
e
|
2. |
Banca centrale europea (BCE) |
(di seguito «le parti»)
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il Consiglio europeo, nella sua risoluzione del 16 giugno 1997 (di seguito «risoluzione»), ha deciso di istituire un meccanismo di cambio (di seguito «AEC II») all’avvio della terza fase dell’Unione economica e monetaria il 1o gennaio 1999. |
|
(2) |
Ai sensi della risoluzione, l’AEC II è volto a garantire che gli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro, ma partecipanti all’AEC II, orientino le rispettive politiche verso la stabilità e promuovano la convergenza, aiutandoli così nei loro sforzi per l’adozione dell’euro. |
|
(3) |
L’Estonia, quale Stato membro con deroga, è parte dell’AEC II dal 28 giugno 2004. La Eesti Pank è parte dell’accordo del 16 marzo 2006 tra la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro che stabilisce le procedure operative di un meccanismo di cambio per la terza fase dell’unione economica e monetaria (1), modificato dall’accordo del 21 dicembre 2006 (2), dall’accordo del 14 dicembre 2007 (3) e dall’accordo dell’8 dicembre 2008 (4) (di seguito congiuntamente denominati «Accordo tra le banche centrali sull’AEC II»). |
|
(4) |
Ai sensi dell’articolo 1 della decisione 2010/416/EU del Consiglio, del 13 luglio 2010, a norma dell’articolo 140, paragrafo 2, del trattato, relativa all’adozione dell’euro da parte dell’Estonia il 1o gennaio 2011 (5), la deroga in favore dell’Estonia di cui all’articolo 4 dell’atto d’adesione del 2003 è abrogata a far data dal 1o gennaio 2011. L’euro sarà la moneta dell’Estonia a partire dal 1o gennaio 2011 e la Eesti Pank non farà più parte dell’accordo tra le banche centrali sull’AEC II a decorrere da tale data. |
|
(5) |
È pertanto necessario modificare l’accordo tra le banche centrali sull’AEC II al fine di tener conto dell'abrogazione della deroga in favore dell’Estonia, |
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Modifica all’accordo tra le banche centrali sull’AEC II in vista dell’abrogazione della deroga dell’Estonia
La Eesti Pank cessa di esser parte dell’accordo tra le banche centrali sull’AEC II dal 1o gennaio 2011.
Articolo 2
Sostituzione dell’allegato II dell’accordo tra le banche centrali sull’AEC II
L’allegato II dell’accordo tra le banche centrali sull’AEC II è sostituito dal testo in allegato al presente accordo.
Articolo 3
Disposizioni finali
1. Il presente accordo modifica l’accordo tra le banche centrali sull’AEC II a far data dal 1o gennaio 2011.
2. Il presente accordo è redatto in inglese ed è debitamente sottoscritto dai rappresentanti, autorizzati dalle parti nelle forme dovute. La BCE, che è tenuta a conservare l’originale dell’accordo, invia una copia dello stesso conforme all’originale a tutte le BCN, appartenenti e non appartenenti all’area dell’euro. Il presente accordo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 13 dicembre 2010.
Per
la Българска народна банка (Banca centrale di Bulgaria)
…
Per
la Česká národní banka
…
Per
la Danmarks Nationalbank
…
Per
la Eesti Pank
…
Per
la Latvijas Banka
…
Per
la Lietuvos bankas
…
Per
la Magyar Nemzeti Bank
…
Per
la Narodowy Bank Polski
…
Per
la Banca Națională a României
…
Per
la Sveriges Riksbank
…
Per
la Bank of England
…
Per
la Banca centrale europea
…
(1) GU C 73 del 25.3.2006, pag. 21.
(2) GU C 14 del 20.1.2007, pag. 6.
(3) GU C 319 del 29.12.2007, pag. 7.
(4) GU C 16 del 22.1.2009, pag. 10.
(5) GU L 196 del 28.7.2010, pag. 24.
ALLEGATO
«ALLEGATO II
LIMITI MASSIMI PER L’ACCESSO ALLA LINEA DI CREDITO A BREVISSIMO TERMINE DI CUI AGLI ARTICOLI 8, 10 E 11 DELL’ACCORDO FRA BANCHE CENTRALI SULL’AEC II
con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2011
|
(milioni di EUR) |
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|
Banche centrali aderenti al presente accordo |
Limiti massimi (1) |
|
Българска народна банка (Banca centrale di Bulgaria) |
530 |
|
Česká národní banka |
710 |
|
Danmarks Nationalbank |
720 |
|
Latvijas Banka |
340 |
|
Lietuvos bankas |
380 |
|
Magyar Nemzeti Bank |
690 |
|
Narodowy Bank Polski |
1 800 |
|
Banca Națională a României |
1 030 |
|
Sveriges Riksbank |
960 |
|
Bank of England |
4 840 |
|
Banca centrale europea |
nessuno |
|
Banche centrali nazionali dell’area dell’euro |
Limiti massimi |
|
Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique |
nessuno |
|
Deutsche Bundesbank |
nessuno |
|
Eesti Pank |
nessuno |
|
Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland |
nessuno |
|
Bank di Grecia |
nessuno |
|
Banco de España |
nessuno |
|
Banque de France |
nessuno |
|
Banca d’Italia |
nessuno |
|
Banca centrale di Cipro |
nessuno |
|
Banque centrale du Luxembourg |
nessuno |
|
Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta |
nessuno |
|
De Nederlandsche Bank |
nessuno |
|
Oesterreichische Nationalbank |
nessuno |
|
Banco de Portugal |
nessuno |
|
Banka Slovenije |
nessuno |
|
Národná banka Slovenska |
nessuno |
|
Suomen Pankki |
nessuno» |
(1) Gli importi riportati sono puramente indicativi per le banche centrali che non partecipano all'AEC II.
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
|
8.1.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 5/7 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
7 gennaio 2011
2011/C 5/05
1 euro =
|
|
Moneta |
Tasso di cambio |
|
USD |
dollari USA |
1,2961 |
|
JPY |
yen giapponesi |
108,29 |
|
DKK |
corone danesi |
7,4503 |
|
GBP |
sterline inglesi |
0,83830 |
|
SEK |
corone svedesi |
8,9378 |
|
CHF |
franchi svizzeri |
1,2512 |
|
ISK |
corone islandesi |
|
|
NOK |
corone norvegesi |
7,7260 |
|
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
|
CZK |
corone ceche |
24,565 |
|
HUF |
fiorini ungheresi |
277,27 |
|
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
|
LVL |
lats lettoni |
0,7009 |
|
PLN |
zloty polacchi |
3,8768 |
|
RON |
leu rumeni |
4,2583 |
|
TRY |
lire turche |
2,0344 |
|
AUD |
dollari australiani |
1,3060 |
|
CAD |
dollari canadesi |
1,2867 |
|
HKD |
dollari di Hong Kong |
10,0738 |
|
NZD |
dollari neozelandesi |
1,7112 |
|
SGD |
dollari di Singapore |
1,6824 |
|
KRW |
won sudcoreani |
1 458,71 |
|
ZAR |
rand sudafricani |
8,8673 |
|
CNY |
renminbi Yuan cinese |
8,5906 |
|
HRK |
kuna croata |
7,4035 |
|
IDR |
rupia indonesiana |
11 703,25 |
|
MYR |
ringgit malese |
3,9784 |
|
PHP |
peso filippino |
57,455 |
|
RUB |
rublo russo |
39,8538 |
|
THB |
baht thailandese |
39,423 |
|
BRL |
real brasiliano |
2,1917 |
|
MXN |
peso messicano |
15,8369 |
|
INR |
rupia indiana |
58,9200 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
|
8.1.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 5/8 |
Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione
2011/C 5/06
Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 euro emessa dalla Slovacchia e destinata alla circolazione
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta l’area dell’euro. Per informare i cittadini e quanti, nell’esercizio della loro professione, si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro (1). Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 (2), gli Stati membri dell’area dell’euro e i paesi che hanno concluso con la Comunità un accordo monetario relativo all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.
Paese di emissione: Slovacchia.
Oggetto della commemorazione: ventesimo anniversario della formazione del gruppo di Visegrad.
Descrizione del disegno: nella parte interna della moneta è raffigurata una mappa dei quattro paesi comprendenti il gruppo di Visegrad: la Repubblica di Polonia, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca e la Repubblica di Ungheria. La mappa è integrata dall’abbreviazione stilizzata «V IV». Il nome dello Stato di emissione, «SLOVENSKO», è posto nella parte destra inferiore e l’indicazione dell’anno «2011» figura nella parte sinistra inferiore della moneta. Il disegno è circondato dalla leggenda «VYŠEHRADSKÁ SKUPINA • VISEGRAD GROUP» e dalla data della fondazione del gruppo di Visegrad «15.2.1991». Le iniziali dell’autore del disegno della moneta, Miroslav Rónai «MR», e il marchio della zecca di Kremnica (Kremnica Mint), «MK», figurano sotto il nome del paese.
Sull’anello esterno della moneta figurano le dodici stelle della bandiera dell’Unione europea.
Volume di emissione: 1 milione di monete.
Data di emissione: gennaio 2011.
(1) Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.
(2) Cfr. le conclusioni del Consiglio «Affari economici e finanziari» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l’emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).
Corte dei conti
|
8.1.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 5/9 |
Relazione speciale n. 10/2010 «Le misure specifiche a favore dell’agricoltura delle regioni ultraperiferiche e delle isole minori del Mar Egeo»
2011/C 5/07
La Corte dei conti europea informa che è stata pubblicata la sua relazione speciale n. 10/2010 «Le misure specifiche a favore dell’agricoltura delle regioni ultraperiferiche e delle isole minori del Mar Egeo».
La relazione è disponibile, per essere consultata o scaricata, sul sito Internet della Corte dei conti europea: http://www.eca.europa.eu
La relazione può anche essere ottenuta in versione cartacea, gratuitamente, facendone richiesta al seguente indirizzo:
|
European Court of Auditors |
|
Communication and Reports Unit |
|
12, rue Alcide De Gasperi |
|
1615 Luxembourg |
|
LUXEMBOURG |
|
Tel. +352 4398-1 |
|
E-mail: euraud@eca.europa.eu |
oppure compilando un buono d'ordine elettronico su EU-Bookshop.
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE
Commissione europea
|
8.1.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 5/10 |
Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping
2011/C 5/08
1. Conformemente a quanto disposto dall'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), la Commissione europea informa che, salvo avvio di un riesame secondo la procedura che segue, le misure antidumping sottoindicate scadranno alla data specificata nella tabella.
2. Procedura
I produttori dell'Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto. La domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che, una volta scadute le misure, esiste il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio.
Qualora la Commissione decida di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori dell'Unione avranno la possibilità di sviluppare, confutare o commentare gli argomenti avanzati nella domanda di riesame.
3. Termine
I produttori dell'Unione possono presentare per iscritto una domanda di riesame sulla base di quanto precede, da far pervenire alla Commissione europea, direzione generale del Commercio (unità H-1), N-105 4/92, B-1049 Bruxelles (2) in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella.
4. Il presente avviso è pubblicato in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009.
|
Prodotto |
Paese/i di origine o di esportazione |
Misure |
Riferimento |
Data di scadenza |
|
Alcuni frigoriferi «side-by-side» |
Repubblica di Corea |
Dazio antidumping |
Regolamento (CE) n. 1289/2006 del Consiglio (GU L 236 del 31.8.2006, pag. 11) |
1.9.2011 |
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
(2) Fax +32 22956505.
|
8.1.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 5/11 |
Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping
2011/C 5/09
1. Conformemente a quanto disposto dall'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), la Commissione europea informa che, salvo avvio di un riesame secondo la procedura che segue, le misure antidumping sottoindicate scadranno alla data specificata nella tabella.
2. Procedura
I produttori dell'Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto. La domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che, una volta scadute le misure, esiste il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio.
Qualora la Commissione decida di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori dell'Unione avranno la possibilità di sviluppare, confutare o commentare gli argomenti avanzati nella domanda di riesame.
3. Termine
I produttori dell'Unione possono presentare per iscritto una domanda di riesame sulla base di quanto precede, da far pervenire alla Commissione europea, direzione generale del Commercio (unità H-1), N-105 4/92, B-1049 Bruxelles (2) in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella.
4. Il presente avviso è pubblicato in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009.
|
Prodotto |
Paese/i di origine o di esportazione |
Misure |
Riferimento |
Data di scadenza |
|
Meccanismi a leva |
Repubblica popolare cinese |
Dazio antidumping |
Regolamento (CE) n. 1136/2006 del Consiglio (GU L 205 del 27.7.2006, pag. 1) |
28.7.2011 |
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
(2) Fax +32 22956505.
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
|
8.1.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 5/12 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.6079 — BBVA/Dogus Holdings/Turkiye Garanti Bankasi JV)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2011/C 5/10
|
1. |
In data 22 dicembre 2010 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA («gruppo BBVA», Spagna) e Dogus Holdings AS, appartenente al gruppo Dogus («gruppo Dogus», Turchia), acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune di Turkiye Garanti Bankasi AS («Garanti», Turchia) mediante acquisto di quote. |
|
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
|
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
|
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6079 — BBVA/Dogus Holdings/Turkiye Garanti Bankasi JV, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).
(2) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).
|
8.1.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 5/13 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.6033 — Johnson & Johnson/Crucell)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2011/C 5/11
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1. |
In data 20 dicembre 2010 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 e a seguito di un rinvio ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione Johnson & Johnson («JNJ», Stati Uniti) acquisisce ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni il controllo dell’insieme di Crucell N.V. («Crucell», Paesi Bassi) mediante offerta pubblica annunciata il 6 ottobre 2010. |
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2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
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3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
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4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6033 — Johnson & Johnson/Crucell, al seguente indirizzo:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).
(2) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).
Rettifiche
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8.1.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 5/14 |
Rettifica dell'autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 321 del 26 novembre 2010 )
2011/C 5/12
A pagina 2, aiuto di Stato N 164/10:
anziché:
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«Settore economico |
Costruzione navale», |
leggi:
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«Settore economico |
Servizi ricreativi, culturali e sportivi». |
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8.1.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 5/15 |
Rettifica dell'avviso all'attenzione delle persone e delle entità cui si applicano le misure restrittive di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2010/801/PESC del Consiglio che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio
(Il presente testo annulla e sostituisce il testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 353 del 28 dicembre 2010, pag. 11 )
2011/C 5/13
Avviso all'attenzione delle persone e delle entità cui si applicano le misure restrittive di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2010/656/PESC del Consiglio che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone e delle entità che figurano nell'allegato II della decisione 2010/656/PESC del Consiglio (1) che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio.
Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso che le persone e le entità che figurano nel suddetto allegato siano incluse nell'elenco delle persone e delle entità soggette alle misure restrittive di cui alla decisione 2010/656/PESC.
Le persone ed entità interessate possono presentare una richiesta al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, affinché sia riconsiderata la decisione concernente la loro inclusione nei suddetti elenchi. Tali richieste dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo:
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Consiglio dell'Unione europea |
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Segretariato generale |
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Rue de la Loi/Wetstraat 175 |
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1048 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
Si richiama inoltre l'attenzione delle persone e delle entità interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell’Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma e all’articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
(1) GU L 285 del 30.10.2010, pag. 28.
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8.1.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 5/16 |
Rettifica della decisione del Consiglio, del 31 maggio 2010, relativa alla nomina e sostituzione di membri del consiglio di direzione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 147 del 5 giugno 2010 )
2011/C 5/14
A pagina 19, articolo unico:
anziché:
«Free Trade Confederation of Latvia/Riga»,
leggi:
«Free Trade Union Confederation of Latvia/Riga».