ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.C_2011.005.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 5

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

54o anno
8 gennaio 2011


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2011/C 005/01

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6042 — Brose/SEW/JV) ( 1 )

1

2011/C 005/02

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6029 — Danish Crown/D&S Fleisch) ( 1 )

1

2011/C 005/03

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5943 — Abu Dhabi Mar/Thyssen Krupp Marine Systems) ( 1 )

2

 

Banca centrale europea

2011/C 005/04

Accordo, del 13 dicembre 2010, tra la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro che modifica l'accordo del 16 marzo 2006 tra la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro che stabilisce le procedure operative di un meccanismo di cambio per le terza fase dell'Unione economica e monetaria

3

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2011/C 005/05

Tassi di cambio dell'euro

7

2011/C 005/06

Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione

8

 

Corte dei conti

2011/C 005/07

Relazione speciale n. 10/2010 Le misure specifiche a favore dell’agricoltura delle regioni ultraperiferiche e delle isole minori del Mar Egeo

9

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

 

Commissione europea

2011/C 005/08

Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping

10

2011/C 005/09

Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping

11

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2011/C 005/10

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6079 — BBVA/Dogus Holdings/Turkiye Garanti Bankasi JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

12

2011/C 005/11

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6033 — Johnson & Johnson/Crucell) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

13

 

Rettifiche

2011/C 005/12

Rettifica dell'autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni (GU C 321 del 26.11.2010)

14

2011/C 005/13

Rettifica dell'avviso all'attenzione delle persone e delle entità cui si applicano le misure restrittive di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2010/801/PESC del Consiglio che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio (Il presente testo annulla e sostituisce il testo pubblicato nella GU C 353 del 28.12.2010, pag. 11)

15

2011/C 005/14

Rettifica della decisione del Consiglio, del 31 maggio 2010, relativa alla nomina e sostituzione di membri del consiglio di direzione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (GU C 147 del 5.6.2010)

16

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

8.1.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 5/1


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.6042 — Brose/SEW/JV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2011/C 5/01

In data 21 dicembre 2010 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua tedesco e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32010M6042. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


8.1.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 5/1


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.6029 — Danish Crown/D&S Fleisch)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2011/C 5/02

In data 22 dicembre 2010 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32010M6029. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


8.1.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 5/2


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.5943 — Abu Dhabi Mar/Thyssen Krupp Marine Systems)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2011/C 5/03

In data 31 agosto 2010 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32010M5943. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


Banca centrale europea

8.1.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 5/3


ACCORDO

del 13 dicembre 2010

tra la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro che modifica l'accordo del 16 marzo 2006 tra la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro che stabilisce le procedure operative di un meccanismo di cambio per le terza fase dell'Unione economica e monetaria

2011/C 5/04

1.

Българска народна банка (Banca centrale di Bulgaria)

1, Knyaz Alexander I Sq.

1000 София/Sofia

БЪЛГАРИЯ/BULGARIA

Česká národní banka

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA

Danmarks Nationalbank

Havnegade 5

1093 København K

DANMARK

Eesti Pank

Estonia pst. 13

15095 Tallinn

EESTI/ESTONIA

Latvijas Banka

K. Valdemara iela 2a

Rīga, LV-1050

LATVIJA

Lietuvos bankas

Totorių g. 4

LT-01121 Vilnius

LIETUVA/LITHUANIA

Magyar Nemzeti Bank

Budapest

Szabadság tér 8–9.

1054

MAGYARORSZÁG/HUNGARY

Narodowy Bank Polski

ul. Świętokrzyska 11/21

00-919 Warszawa

POLSKA/POLAND

Banca Națională a României

Str. Lipscani nr. 25, sector 3

030031 București

ROMÂNIA

Sveriges Riksbank

Brunkebergstorg 11

SE-103 37 Stockholm

SVERIGE

Bank of England

Threadneedle Street

London

EC2R 8AH

UNITED KINGDOM

e

2.

Banca centrale europea (BCE)

(di seguito «le parti»)

considerando quanto segue:

(1)

Il Consiglio europeo, nella sua risoluzione del 16 giugno 1997 (di seguito «risoluzione»), ha deciso di istituire un meccanismo di cambio (di seguito «AEC II») all’avvio della terza fase dell’Unione economica e monetaria il 1o gennaio 1999.

(2)

Ai sensi della risoluzione, l’AEC II è volto a garantire che gli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro, ma partecipanti all’AEC II, orientino le rispettive politiche verso la stabilità e promuovano la convergenza, aiutandoli così nei loro sforzi per l’adozione dell’euro.

(3)

L’Estonia, quale Stato membro con deroga, è parte dell’AEC II dal 28 giugno 2004. La Eesti Pank è parte dell’accordo del 16 marzo 2006 tra la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro che stabilisce le procedure operative di un meccanismo di cambio per la terza fase dell’unione economica e monetaria (1), modificato dall’accordo del 21 dicembre 2006 (2), dall’accordo del 14 dicembre 2007 (3) e dall’accordo dell’8 dicembre 2008 (4) (di seguito congiuntamente denominati «Accordo tra le banche centrali sull’AEC II»).

(4)

Ai sensi dell’articolo 1 della decisione 2010/416/EU del Consiglio, del 13 luglio 2010, a norma dell’articolo 140, paragrafo 2, del trattato, relativa all’adozione dell’euro da parte dell’Estonia il 1o gennaio 2011 (5), la deroga in favore dell’Estonia di cui all’articolo 4 dell’atto d’adesione del 2003 è abrogata a far data dal 1o gennaio 2011. L’euro sarà la moneta dell’Estonia a partire dal 1o gennaio 2011 e la Eesti Pank non farà più parte dell’accordo tra le banche centrali sull’AEC II a decorrere da tale data.

(5)

È pertanto necessario modificare l’accordo tra le banche centrali sull’AEC II al fine di tener conto dell'abrogazione della deroga in favore dell’Estonia,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Modifica all’accordo tra le banche centrali sull’AEC II in vista dell’abrogazione della deroga dell’Estonia

La Eesti Pank cessa di esser parte dell’accordo tra le banche centrali sull’AEC II dal 1o gennaio 2011.

Articolo 2

Sostituzione dell’allegato II dell’accordo tra le banche centrali sull’AEC II

L’allegato II dell’accordo tra le banche centrali sull’AEC II è sostituito dal testo in allegato al presente accordo.

Articolo 3

Disposizioni finali

1.   Il presente accordo modifica l’accordo tra le banche centrali sull’AEC II a far data dal 1o gennaio 2011.

2.   Il presente accordo è redatto in inglese ed è debitamente sottoscritto dai rappresentanti, autorizzati dalle parti nelle forme dovute. La BCE, che è tenuta a conservare l’originale dell’accordo, invia una copia dello stesso conforme all’originale a tutte le BCN, appartenenti e non appartenenti all’area dell’euro. Il presente accordo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 13 dicembre 2010.

Per

la Българска народна банка (Banca centrale di Bulgaria)

Per

la Česká národní banka

Per

la Danmarks Nationalbank

Per

la Eesti Pank

Per

la Latvijas Banka

Per

la Lietuvos bankas

Per

la Magyar Nemzeti Bank

Per

la Narodowy Bank Polski

Per

la Banca Națională a României

Per

la Sveriges Riksbank

Per

la Bank of England

Per

la Banca centrale europea


(1)  GU C 73 del 25.3.2006, pag. 21.

(2)  GU C 14 del 20.1.2007, pag. 6.

(3)  GU C 319 del 29.12.2007, pag. 7.

(4)  GU C 16 del 22.1.2009, pag. 10.

(5)  GU L 196 del 28.7.2010, pag. 24.


ALLEGATO

«ALLEGATO II

LIMITI MASSIMI PER L’ACCESSO ALLA LINEA DI CREDITO A BREVISSIMO TERMINE DI CUI AGLI ARTICOLI 8, 10 E 11 DELL’ACCORDO FRA BANCHE CENTRALI SULL’AEC II

con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2011

(milioni di EUR)

Banche centrali aderenti al presente accordo

Limiti massimi (1)

Българска народна банка (Banca centrale di Bulgaria)

530

Česká národní banka

710

Danmarks Nationalbank

720

Latvijas Banka

340

Lietuvos bankas

380

Magyar Nemzeti Bank

690

Narodowy Bank Polski

1 800

Banca Națională a României

1 030

Sveriges Riksbank

960

Bank of England

4 840

Banca centrale europea

nessuno


Banche centrali nazionali dell’area dell’euro

Limiti massimi

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

nessuno

Deutsche Bundesbank

nessuno

Eesti Pank

nessuno

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

nessuno

Bank di Grecia

nessuno

Banco de España

nessuno

Banque de France

nessuno

Banca d’Italia

nessuno

Banca centrale di Cipro

nessuno

Banque centrale du Luxembourg

nessuno

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

nessuno

De Nederlandsche Bank

nessuno

Oesterreichische Nationalbank

nessuno

Banco de Portugal

nessuno

Banka Slovenije

nessuno

Národná banka Slovenska

nessuno

Suomen Pankki

nessuno»


(1)  Gli importi riportati sono puramente indicativi per le banche centrali che non partecipano all'AEC II.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

8.1.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 5/7


Tassi di cambio dell'euro (1)

7 gennaio 2011

2011/C 5/05

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,2961

JPY

yen giapponesi

108,29

DKK

corone danesi

7,4503

GBP

sterline inglesi

0,83830

SEK

corone svedesi

8,9378

CHF

franchi svizzeri

1,2512

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

7,7260

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

24,565

HUF

fiorini ungheresi

277,27

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7009

PLN

zloty polacchi

3,8768

RON

leu rumeni

4,2583

TRY

lire turche

2,0344

AUD

dollari australiani

1,3060

CAD

dollari canadesi

1,2867

HKD

dollari di Hong Kong

10,0738

NZD

dollari neozelandesi

1,7112

SGD

dollari di Singapore

1,6824

KRW

won sudcoreani

1 458,71

ZAR

rand sudafricani

8,8673

CNY

renminbi Yuan cinese

8,5906

HRK

kuna croata

7,4035

IDR

rupia indonesiana

11 703,25

MYR

ringgit malese

3,9784

PHP

peso filippino

57,455

RUB

rublo russo

39,8538

THB

baht thailandese

39,423

BRL

real brasiliano

2,1917

MXN

peso messicano

15,8369

INR

rupia indiana

58,9200


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


8.1.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 5/8


Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione

2011/C 5/06

Image

Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 euro emessa dalla Slovacchia e destinata alla circolazione

Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta l’area dell’euro. Per informare i cittadini e quanti, nell’esercizio della loro professione, si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro (1). Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 (2), gli Stati membri dell’area dell’euro e i paesi che hanno concluso con la Comunità un accordo monetario relativo all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.

Paese di emissione: Slovacchia.

Oggetto della commemorazione: ventesimo anniversario della formazione del gruppo di Visegrad.

Descrizione del disegno: nella parte interna della moneta è raffigurata una mappa dei quattro paesi comprendenti il gruppo di Visegrad: la Repubblica di Polonia, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca e la Repubblica di Ungheria. La mappa è integrata dall’abbreviazione stilizzata «V IV». Il nome dello Stato di emissione, «SLOVENSKO», è posto nella parte destra inferiore e l’indicazione dell’anno «2011» figura nella parte sinistra inferiore della moneta. Il disegno è circondato dalla leggenda «VYŠEHRADSKÁ SKUPINA • VISEGRAD GROUP» e dalla data della fondazione del gruppo di Visegrad «15.2.1991». Le iniziali dell’autore del disegno della moneta, Miroslav Rónai «MR», e il marchio della zecca di Kremnica (Kremnica Mint), «MK», figurano sotto il nome del paese.

Sull’anello esterno della moneta figurano le dodici stelle della bandiera dell’Unione europea.

Volume di emissione: 1 milione di monete.

Data di emissione: gennaio 2011.


(1)  Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.

(2)  Cfr. le conclusioni del Consiglio «Affari economici e finanziari» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l’emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).


Corte dei conti

8.1.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 5/9


Relazione speciale n. 10/2010 «Le misure specifiche a favore dell’agricoltura delle regioni ultraperiferiche e delle isole minori del Mar Egeo»

2011/C 5/07

La Corte dei conti europea informa che è stata pubblicata la sua relazione speciale n. 10/2010 «Le misure specifiche a favore dell’agricoltura delle regioni ultraperiferiche e delle isole minori del Mar Egeo».

La relazione è disponibile, per essere consultata o scaricata, sul sito Internet della Corte dei conti europea: http://www.eca.europa.eu

La relazione può anche essere ottenuta in versione cartacea, gratuitamente, facendone richiesta al seguente indirizzo:

European Court of Auditors

Communication and Reports Unit

12, rue Alcide De Gasperi

1615 Luxembourg

LUXEMBOURG

Tel. +352 4398-1

E-mail: euraud@eca.europa.eu

oppure compilando un buono d'ordine elettronico su EU-Bookshop.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

8.1.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 5/10


Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping

2011/C 5/08

1.   Conformemente a quanto disposto dall'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), la Commissione europea informa che, salvo avvio di un riesame secondo la procedura che segue, le misure antidumping sottoindicate scadranno alla data specificata nella tabella.

2.   Procedura

I produttori dell'Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto. La domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che, una volta scadute le misure, esiste il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio.

Qualora la Commissione decida di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori dell'Unione avranno la possibilità di sviluppare, confutare o commentare gli argomenti avanzati nella domanda di riesame.

3.   Termine

I produttori dell'Unione possono presentare per iscritto una domanda di riesame sulla base di quanto precede, da far pervenire alla Commissione europea, direzione generale del Commercio (unità H-1), N-105 4/92, B-1049 Bruxelles (2) in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella.

4.   Il presente avviso è pubblicato in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009.

Prodotto

Paese/i di origine o di esportazione

Misure

Riferimento

Data di scadenza

Alcuni frigoriferi «side-by-side»

Repubblica di Corea

Dazio antidumping

Regolamento (CE) n. 1289/2006 del Consiglio (GU L 236 del 31.8.2006, pag. 11)

1.9.2011


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  Fax +32 22956505.


8.1.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 5/11


Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping

2011/C 5/09

1.   Conformemente a quanto disposto dall'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), la Commissione europea informa che, salvo avvio di un riesame secondo la procedura che segue, le misure antidumping sottoindicate scadranno alla data specificata nella tabella.

2.   Procedura

I produttori dell'Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto. La domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che, una volta scadute le misure, esiste il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio.

Qualora la Commissione decida di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori dell'Unione avranno la possibilità di sviluppare, confutare o commentare gli argomenti avanzati nella domanda di riesame.

3.   Termine

I produttori dell'Unione possono presentare per iscritto una domanda di riesame sulla base di quanto precede, da far pervenire alla Commissione europea, direzione generale del Commercio (unità H-1), N-105 4/92, B-1049 Bruxelles (2) in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella.

4.   Il presente avviso è pubblicato in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009.

Prodotto

Paese/i di origine o di esportazione

Misure

Riferimento

Data di scadenza

Meccanismi a leva

Repubblica popolare cinese

Dazio antidumping

Regolamento (CE) n. 1136/2006 del Consiglio (GU L 205 del 27.7.2006, pag. 1)

28.7.2011


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  Fax +32 22956505.


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

8.1.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 5/12


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6079 — BBVA/Dogus Holdings/Turkiye Garanti Bankasi JV)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2011/C 5/10

1.

In data 22 dicembre 2010 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA («gruppo BBVA», Spagna) e Dogus Holdings AS, appartenente al gruppo Dogus («gruppo Dogus», Turchia), acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune di Turkiye Garanti Bankasi AS («Garanti», Turchia) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

gruppo BBVA: gruppo bancario che opera a livello mondiale, prevalentemente in Spagna, in Portogallo, negli Stati Uniti e nell'America meridionale e centrale,

gruppo Dogus: conglomerato turco che opera nei settori edilizio, finanziario, automobilistico, turistico, dei media, immobiliare e dell'energia,

Garanti: banca turca che opera nei servizi bancari al dettaglio e alle imprese in Turchia.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6079 — BBVA/Dogus Holdings/Turkiye Garanti Bankasi JV, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).


8.1.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 5/13


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6033 — Johnson & Johnson/Crucell)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2011/C 5/11

1.

In data 20 dicembre 2010 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 e a seguito di un rinvio ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione Johnson & Johnson («JNJ», Stati Uniti) acquisisce ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni il controllo dell’insieme di Crucell N.V. («Crucell», Paesi Bassi) mediante offerta pubblica annunciata il 6 ottobre 2010.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

JNJ: prodotti per la salute e la cura della persona: prodotti di bellezza, per l'igiene orale, l'infanzia, prodotti per l'automedicazione, prodotti nutrizionali, per l'igiene femminile, il benessere e la prevenzione; dispositivi medici e diagnostici; prodotti farmaceutici,

Crucell: ricerca, sviluppo, produzione e vendita di prodotti medicinali biologici (vaccini, proteine e anticorpi) per la prevenzione e la cura delle malattie infettive.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6033 — Johnson & Johnson/Crucell, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).


Rettifiche

8.1.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 5/14


Rettifica dell'autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 321 del 26 novembre 2010 )

2011/C 5/12

A pagina 2, aiuto di Stato N 164/10:

anziché:

«Settore economico

Costruzione navale»,

leggi:

«Settore economico

Servizi ricreativi, culturali e sportivi».


8.1.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 5/15


Rettifica dell'avviso all'attenzione delle persone e delle entità cui si applicano le misure restrittive di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2010/801/PESC del Consiglio che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio

(Il presente testo annulla e sostituisce il testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 353 del 28 dicembre 2010, pag. 11 )

2011/C 5/13

Avviso all'attenzione delle persone e delle entità cui si applicano le misure restrittive di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2010/656/PESC del Consiglio che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone e delle entità che figurano nell'allegato II della decisione 2010/656/PESC del Consiglio (1) che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio.

Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso che le persone e le entità che figurano nel suddetto allegato siano incluse nell'elenco delle persone e delle entità soggette alle misure restrittive di cui alla decisione 2010/656/PESC.

Le persone ed entità interessate possono presentare una richiesta al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, affinché sia riconsiderata la decisione concernente la loro inclusione nei suddetti elenchi. Tali richieste dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea

Segretariato generale

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Si richiama inoltre l'attenzione delle persone e delle entità interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell’Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma e all’articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


(1)  GU L 285 del 30.10.2010, pag. 28.


8.1.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 5/16


Rettifica della decisione del Consiglio, del 31 maggio 2010, relativa alla nomina e sostituzione di membri del consiglio di direzione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 147 del 5 giugno 2010 )

2011/C 5/14

A pagina 19, articolo unico:

anziché:

«Free Trade Confederation of Latvia/Riga»,

leggi:

«Free Trade Union Confederation of Latvia/Riga».