ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.CE2010.349.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 349E

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

53o anno
22 dicembre 2010


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RISOLUZIONI

 

Parlamento europeo
SESSIONE 2010-2011
Sedute dal 9 all'11 marzo 2010
Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 131 E del 20.5.2010.
TESTI APPROVATI

 

Martedì 9 marzo 2010

2010/C 349E/01

Protezione dei consumatori
Risoluzione del Parlamento europeo del 9 marzo 2010 sulla protezione dei consumatori (2009/2137(INI))

1

2010/C 349E/02

SOLVIT
Risoluzione del Parlamento europeo del 9 marzo 2010 su SOLVIT (2009/2138(INI))

10

2010/C 349E/03

Relazione sulla politica di concorrenza 2008
Risoluzione del Parlamento europeo del 9 marzo 2010 concernente la relazione sulla politica di concorrenza 2008 (2009/2173(INI))

16

2010/C 349E/04

Tabella sul mercato interno
Risoluzione del Parlamento europeo del 9 marzo 2010 sul quadro di valutazione del mercato interno (2009/2141(INI))

25

 

Mercoledì 10 marzo 2010

2010/C 349E/05

UE 2020 - Seguito del Consiglio europeo informale dell'11 febbraio 2010
Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2010 sulla strategia UE 2020

30

2010/C 349E/06

Attuazione delle raccomandazioni di Goldstone su Israele/Palestina
Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2010 sull'attuazione delle raccomandazioni Goldstone su Israele/Palestina

34

2010/C 349E/07

Situazione della società civile e delle minoranze nazionali in Bielorussia
Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2010 sulla situazione della società civile e delle minoranze nazionali in Bielorussia

37

2010/C 349E/08

Tassazione delle transizioni finanziarie
Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2010 sulla tassazione delle operazioni finanziarie e una sua efficace applicazione

40

2010/C 349E/09

Area unica dei pagamenti in euro
Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2010 sull’attuazione dell’Area unica dei pagamenti in euro (SEPA)

43

2010/C 349E/10

Accordo commerciale anticontraffazione (ACTA)
Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2010 sulla trasparenza e la situazione dei negoziati ACTA

46

2010/C 349E/11

Regolamento relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate
Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2010 sul regolamento relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate

49

2010/C 349E/12

Relazione annuale 2008 sulla PESC
Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2010 sulla relazione annuale 2008 del Consiglio al Parlamento europeo sugli aspetti principali e le scelte di base della politica estera e di sicurezza comune (PESC), presentata al Parlamento europeo in applicazione della parte II, sezione G, punto 43, dell’Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 (2009/2057(INI))

51

2010/C 349E/13

Attuazione della Strategia europea di sicurezza e politica di sicurezza e difesa comune
Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2010 sull'attuazione della strategia europea di sicurezza e la politica di sicurezza e di difesa comune (2009/2198(INI))

63

2010/C 349E/14

Trattato di non proliferazione
Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2010 sul Trattato di non proliferazione delle armi nucleari

77

 

Giovedì 11 marzo 2010

2010/C 349E/15

Cuba
Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2010 sui prigionieri di coscienza a Cuba

82

2010/C 349E/16

Investire in tecnologie a basse emissioni di carbonio
Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2010 sull'opportunità di investire nello sviluppo di tecnologie a basse emissioni di carbonio (Piano SET)

84

2010/C 349E/17

Grave catastrofe naturale nella regione autonoma di Madeira e conseguenze della tempesta Xynthia in Europa
Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2010 sulla grande catastrofe naturale nella regione autonoma di Madeira e le conseguenze della tempesta Xynthia in Europa

88

2010/C 349E/18

Il caso di Gilad Shalit
Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2010 su Gilad Shalit

91

2010/C 349E/19

Escalation della violenza in Messico
Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2010 sull'escalation di violenza in Messico

92

2010/C 349E/20

Repubblica di Corea - la pena di morte dichiarata legale
Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2010 sulla dichiarazione della legalità della pena di morte nella Repubblica di Corea

95

 

III   Atti preparatori

 

Parlamento europeo

 

Martedì 9 marzo 2010

2010/C 349E/21

Ripartizione dei servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati (SIFIM) per la determinare il reddito nazionale lordo (RNL) *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 9 marzo 2010 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla ripartizione dei servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati (SIFIM) per la determinazione del reddito nazionale lordo (RNL) utilizzato ai fini del bilancio dell'Unione europea e delle sue risorse proprie (COM(2009)0238 – C7-0049/2009 – 2009/0068(CNS))

97

2010/C 349E/22

Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: Germania - licenziamenti
Risoluzione del Parlamento europeo del 9 marzo 2010 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (COM(2010)0007 – C7-0011/2010 – 2010/0005(BUD))

98

ALLEGATO

100

2010/C 349E/23

Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: Lituania - licenziamenti
Risoluzione del Parlamento europeo del 9 marzo 2010 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (COM(2010)0008 – C7-0012/2010 – 2010/0003(BUD))

101

ALLEGATO

102

2010/C 349E/24

Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: Lituania - costruzione di edifici
Risoluzione del Parlamento europeo del 9 marzo 2010 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (COM(2010)0009 – C7-0013/2010 – 2010/0002(BUD))

104

ALLEGATO

105

2010/C 349E/25

Protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione per la protezione delle coste e delle acque dell'Atlantico nordorientale contro l'inquinamento ***
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 9 marzo 2010 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome della Comunità europea, del Protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione per la protezione delle coste e delle acque dell'Atlantico Nord-orientale contro l'inquinamento (COM(2009)0436 – C7-0163/2009 – 2009/0120(NLE))

107

2010/C 349E/26

Condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 9 marzo 2010 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 998/2003 relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia (COM(2009)0268 – C7-0035/2009 – 2009/0077(COD))

107

P7_TC1-COD(2009)0077Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 9 marzo 2010 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 998/2003 relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia

108

ALLEGATO

109

2010/C 349E/27

Circolazione delle persone titolari di un visto di lunga durata ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 9 marzo 2010 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen e il regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda la circolazione dei titolari di visto per soggiorni di lunga durata (COM(2009)0091 – C6-0076/2009 – 2009/0028(COD))

109

P7_TC1-COD(2009)0028Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 9 marzo 2010 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e il regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda la circolazione dei titolari di visto per soggiorni di lunga durata

110

ALLEGATO

110

 

Mercoledì 10 marzo 2010

2010/C 349E/28

Conti annuali di talune forme di società per quanto riguarda le microentità ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 marzo 2010 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 78/660/CEE del Consiglio relativa ai conti annuali di taluni tipi di società per quanto riguarda le microentità (COM(2009)0083 – C6-0074/2009 – 2009/0035(COD))

111

P7_TC1-COD(2009)0035Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 10 marzo 2010 in vista dell'adozione della direttiva 2010/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 78/660/CEE del Consiglio relativa ai conti annuali di taluni tipi di società per quanto riguarda le microentità

112

Significato dei simboli utilizzati

*

procedura di consultazione

**I

procedura di cooperazione, prima lettura

**II

procedura di cooperazione, seconda lettura

***

parere conforme

***I

procedura di codecisione, prima lettura

***II

procedura di codecisione, seconda lettura

***III

procedura di codecisione, terza lettura

(La procedura di applicazione é fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione)

Emendamenti politici: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono indicate dal simbolo ▐ .

Correzioni e adeguamenti tecnici dei servizi: il testo nuovo o modificato è evidenziato in corsivo semplice e le soppressioni sono indicate dal simbolo ║.

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RISOLUZIONI

Parlamento europeo SESSIONE 2010-2011 Sedute dal 9 all'11 marzo 2010 Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 131 E del 20.5.2010. TESTI APPROVATI

Martedì 9 marzo 2010

22.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 349/1


Martedì 9 marzo 2010
Protezione dei consumatori

P7_TA(2010)0046

Risoluzione del Parlamento europeo del 9 marzo 2010 sulla protezione dei consumatori (2009/2137(INI))

2010/C 349 E/01

Il Parlamento europeo,

visti la comunicazione della Commissione, del 28 gennaio 2009, dal titolo «Monitoraggio dei risultati relativi ai consumatori nel mercato unico – Seconda edizione del quadro di valutazione dei mercati dei beni di consumo» (COM(2009)0025) e l'allegato documento di lavoro dei servizi della Commissione dal titolo «Seconda valutazione dei mercati dei beni di consumo» (SEC(2009)0076),

vista la comunicazione della Commissione, del 2 luglio 2009, sull'applicazione dell'acquis in materia di protezione dei consumatori (COM(2009)0330),

vista la relazione della Commissione, del 2 luglio 2009, concernente l'applicazione del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori («Regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori») (COM(2009)0336),

visti la comunicazione della Commissione, del 7 luglio 2009, relativa a una metodologia armonizzata per la classificazione e la notifica dei reclami e delle richieste dei consumatori (COM(2009)0346) e l'allegato progetto di raccomandazione della Commissione (SEC(2009)0949),

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 22 settembre 2009, sul seguito dato al quadro di valutazione dei mercati dei beni di consumo nel settore dei servizi finanziari al dettaglio (SEC(2009)1251),

vista la sua risoluzione del 18 novembre 2008 sulla pagella dei mercati dei beni al consumo (1),

visti l'articolo 48 e l'articolo 119, paragrafo 2, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0024/2010),

A.

considerando che il quadro di valutazione dei mercati dei beni di consumo (il «quadro di valutazione»), unitamente al quadro di valutazione del mercato interno, intende migliorare il funzionamento del mercato interno e renderlo maggiormente rispondente alle aspettative e agli interessi dei cittadini,

B.

considerando che, negli orientamenti politici per la prossima Commissione, il Presidente Barroso chiede un approccio più sistematico e integrato per quanto attiene al completamento del mercato interno, che preveda ad esempio un'«iniziativa di monitoraggio del mercato»,

C.

considerando che i 499 milioni di consumatori dell'UE sono fondamentali per il buon funzionamento del mercato interno e svolgono un ruolo decisivo ai fini del conseguimento degli obiettivi dell'agenda di Lisbona in materia di incremento della crescita, dell'occupazione e della competitività, dal momento che la spesa per i consumi genera metà della ricchezza dell'UE,

D.

considerando che, nel quadro della strategia post-Lisbona 2020, occorre collocare la politica dei consumatori nell'ambito di uno sviluppo sostenibile, rispettoso dell'ambiente e attento alla dimensione sociale del mercato interno,

E.

considerando che un mercato interno che risponde efficacemente alle esigenze dei consumatori contribuisce altresì a creare un'economia più innovativa e sana, dato che mercati dei beni di consumo efficienti e rispondenti alle esigenze dei consumatori per l'insieme del quadro economico sono motori fondamentali di competitività e benessere dei cittadini,

F.

considerando che un mercato interno ben funzionante dovrebbe offrire ai consumatori un'ampia gamma di prodotti e servizi di alta qualità a prezzi competitivi e, allo stesso tempo, un livello elevato di tutela del consumatore,

G.

considerando che è nel loro ruolo di consumatori che gran parte dei cittadini UE viene a contatto quotidiano con il mercato interno,

H.

considerando che, ai fini di una politica dei consumatori più efficace, occorre che i consumatori e le imprese conoscano i diritti e gli obblighi loro attribuiti dalla legislazione vigente e siano nelle condizioni di farli valere nelle transazioni commerciali,

I.

considerando che consumatori fiduciosi, ben informati e responsabili sono essenziali per un funzionamento efficace dei mercati, in quanto premiano i fornitori che operano onestamente e che soddisfano meglio le esigenze dei consumatori,

J.

considerando che un'attiva politica di protezione dei consumatori - con consumatori informati e responsabili che a loro volta esigono prodotti e servizi di elevata qualità - svolgerà un ruolo importante nel rendere l'Unione europea globalmente competitiva, dinamica ed innovativa,

K.

considerando che la maggiore complessità dei mercati al dettaglio, segnatamente dei mercati di servizi al dettaglio, rende sempre più difficile per i consumatori effettuare una scelta informata al momento di acquistare beni e servizi,

L.

considerando che un approccio coordinato all'educazione dei consumatori è necessario per consentire a questi ultimi di agire con fiducia quando esercitano i loro diritti,

M.

considerando che i consumatori hanno diritto a un rimborso quando subiscono pratiche illegali, ma che in realtà si trovano ad affrontare notevoli ostacoli nel fare causa in tali circostanze, per i costi elevati, le procedure lunghe e complesse e i rischi connessi alla vertenza,

N.

considerando che, stando al quadro di valutazione, solo quattro consumatori su dieci considerano facile risolvere le controversie con rivenditori e fornitori attraverso meccanismi alternativi di composizione delle controversie e solo tre su dieci considerano facile risolvere le controversie in tribunale,

O.

considerando che circa la metà dei consumatori dell'UE che presentano un reclamo non è soddisfatta del trattamento ad esso riservato e che solo la metà di essi intraprende ulteriori iniziative,

P.

considerando che la crisi economica ha peggiorato la situazione delle fasce di consumatori a basso reddito, che spendono la maggior parte delle loro entrate in alimenti e alloggio, e che quindi un numero crescente di consumatori è costretto a indebitarsi,

Q.

considerando che la dimensione transfrontaliera dei mercati di beni al consumo sta aumentando rapidamente con il diffondersi del commercio elettronico, ma che i consumatori sono tuttora riluttanti a cogliere i vantaggi connessi all'integrazione dei mercati, principalmente per mancanza di fiducia nella tutela dei loro diritti anche nel caso di acquisti transfrontalieri e a causa dell'incertezza che prevale in relazione al diritto di indennizzo,

R.

considerando che il fatto di garantire un elevato livello di protezione dei consumatori dell'UE è essenziale per lo sviluppo di un commercio transfrontaliero in seno a un mercato unico che risponde alle esigenze dei consumatori,

S.

considerando che la crescente dimensione transfrontaliera dei mercati di beni al consumo pone nuove sfide alle autorità preposte all'esecuzione delle norme, che si ritrovano vincolate dai confini degli ordinamenti nazionali e dalla frammentazione del quadro normativo,

T.

considerando che la Commissione e le autorità nazionali preposte all'esecuzione delle norme devono intensificare gli sforzi onde raggiungere un elevato livello di protezione dei consumatori e infondere in loro la fiducia necessaria affinché possano sfruttare appieno le potenzialità del mercato interno,

U.

considerando che le norme dell'UE in materia di protezione dei consumatori sono di ben poca utilità se non vengono adeguatamente recepite, applicate e fatte rispettare a livello nazionale,

V.

considerando che, dopo la messa a punto della normativa nazionale, la Commissione dovrebbe fornire un contributo attivo alle autorità nazionali nella corretta applicazione di tale normativa,

W.

considerando che, nel contesto dell'attuale crisi economica, il ferreo e coerente rispetto delle norme è tanto più importante in quanto la crisi determina una maggiore vulnerabilità dei consumatori e uno scarso rispetto delle norme può arrecare loro ulteriori svantaggi, mentre le autorità preposte all'esecuzione possono trovarsi ad affrontare maggiori pressioni sulle risorse loro assegnate e a dover valutare attentamente le priorità e ottimizzare gli effetti delle loro attività,

X.

considerando che il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali possono contribuire attivamente a migliorare il recepimento e l'applicazione delle leggi in materia di protezione dei consumatori continuando a lavorare in stretta collaborazione,

Introduzione

1.

ritiene che la nomina di un Commissario per la tutela dei consumatori nel 2007, unitamente al suo forte impegno personale e al suo atteggiamento molto aperto e proattivo, abbia contribuito a far avanzare la politica europea di protezione dei consumatori e le questioni relative ai consumi, a tutto vantaggio dei cittadini dell'Unione europea;

2.

teme che la suddivisione della sfera di competenza relativa ai consumatori tra due portafogli dei Commissari possa comportare una minor attenzione ai consumatori da parte della nuova Commissione e, allo stesso modo, che la nuova struttura organizzativa articolata in diverse direzioni generali possa determinare una frammentazione o comprometta la coerenza e l'efficacia della politica dei consumatori;

3.

sottolinea che, a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, l'articolo 12 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ribadisce, quale disposizione di applicazione generale, che nella definizione e nell'attuazione di altre politiche o attività dell'Unione sono prese in considerazione le esigenze inerenti alla protezione dei consumatori; chiede pertanto alla Commissione di garantire che gli interessi dei consumatori siano effettivamente integrati in tutte le politiche dell'UE e di esaminare nelle sue valutazioni d'impatto i potenziali effetti di qualsiasi nuova normativa e delle nuove politiche che interessano direttamente o indirettamente i consumatori; esorta ciascuna direzione generale pertinente della Commissione a pubblicare una relazione annuale sulle modalità di integrazione della politica dei consumatori nel proprio ambito di competenza;

4.

sottolinea che occorre una politica attiva dei consumatori per dare ai cittadini la possibilità di sfruttare appieno i vantaggi del mercato interno; ritiene che una politica attiva dei consumatori sia ancor più fondamentale nell'ambito dell'attuale crisi economica, per sostenere la politica sociale nella lotta contro le crescenti ineguaglianze e per proteggere i consumatori vulnerabili e le fasce di popolazione a basso reddito;

5.

rileva che i consumatori dovrebbero essere in grado di fare scelte informate e senza condizionamenti psicologici proposti dai produttori attraverso l'utilizzo di strumenti applicati ai prodotti in maniera tendenziosa o non veritiera, dal momento che questo fa aumentare la concorrenza tra i fornitori, che cercano di migliorare la qualità dei beni e dei servizi offerti e di mantenere i prezzi a livelli competitivi;

6.

è convinto che un comportamento responsabile da parte del mondo imprenditoriale, nel rispetto del principio della responsabilità sociale, delle regole della concorrenza e degli interessi economici dei consumatori, contribuirà a dare fiducia ai consumatori;

7.

ribadisce che le associazioni di consumatori svolgono un ruolo decisivo nell'allertare le autorità pubbliche in merito ai problemi incontrati dai consumatori nella loro quotidianità e che andrebbero ottimizzati gli strumenti a loro disposizione onde migliorarne la capacità di agire in modo efficace a livello di Unione e nazionale; chiede agli Stati membri di garantire che le associazioni di consumatori siano adeguatamente consultate in tutte le fasi del processo decisionale nel recepimento e nell'attuazione della legislazione concernente i consumatori;

8.

chiede alla Commissione e agli Stati membri di potenziare la consapevolezza e la formazione in materia di tutela dei consumatori, in modo da conferire loro più forza nel corso dell'intera esistenza; incoraggia gli Stati membri a garantire che siano fornite informazioni chiare e comprensibili, soprattutto ai giovani consumatori, per i prodotti e i servizi diretti a questi ultimi; incoraggia, in particolare, gli Stati membri a inserire nei programmi scolastici nazionali talune nozioni relative alla tutela dei consumatori a tutti i livelli di istruzione, in modo da trasmettere ai bambini le competenze necessarie per prendere decisioni complesse nella maturità, e a prendere in considerazione programmi di formazione per i genitori e i consumatori adulti con l'obiettivo a più lungo termine di sviluppare e consolidare la consapevolezza dei consumatori; evidenzia che tali programmi dovrebbero incentrarsi sui requisiti scolastici e le capacità degli studenti ad ogni livello sfruttando nel contempo moderni metodi di insegnamento basati sull'esperienza ed esempi di vita reale; rammenta che i consumatori informati, consapevoli dei propri diritti e che sanno a chi rivolgersi in caso di mancato rispetto delle norme svolgono altresì un ruolo importante ai fini del rilevamento dei comportamenti non conformi;

9.

sottolinea la necessità di promuovere il consumo sostenibile insistendo sul fatto che sia i prestatori di servizi e i dettaglianti che i consumatori devono essere formati e informati meglio riguardo al concetto di consumo sostenibile, affinché adottino un comportamento di questo tipo;

10.

esorta la Commissione e gli Stati membri ad avviare una strategia di comunicazione ben mirata, intesa a sensibilizzare i cittadini dell'Unione sui rischi di esposizione e sui loro diritti in qualità di consumatori, in particolare mediante la realizzazione di portali web di facile utilizzo, campagne di sensibilizzazione e punti informativi a livello locale, regionale e nazionale; sottolinea la necessità di avvalersi di specifici canali di comunicazione per raggiungere i consumatori più vulnerabili, vigilando sull'affidabilità, la credibilità e l'imparzialità degli organismi chiamati a garantire la gestione e l'organizzazione dei canali di comunicazione;

Quadro di valutazione dei mercati dei beni di consumo

11.

ribadisce che il quadro di valutazione è uno strumento importante per un migliore monitoraggio dei mercati dei beni di consumo al fine di offrire elementi utili a garantire un migliore processo decisionale e normativo, ma anche per dimostrare ai cittadini che i loro interessi sono debitamente presi in considerazione;

12.

valuta positivamente i cinque principali indicatori del quadro di valutazione, ossia reclami, prezzi, soddisfazione, cambiamento del fornitore e sicurezza, che sono importanti per individuare i mercati che presentano il rischio più elevato di disfunzioni in termini di risultati economici e sociali per i consumatori; ritiene tuttavia che bisognerebbe altresì applicare criteri che consentano di valutare in che misura i prodotti e i servizi siano adeguati rispetto all'obiettivo dello sviluppo sostenibile;

13.

riconosce che i cinque indicatori sopra elencati, sebbene non riflettano tutti gli aspetti del contesto in cui operano i consumatori, costituiscono una base sufficiente per fissare priorità e trarre conclusioni in merito alla necessità o meno di svolgere ulteriori analisi, purché i dati forniti dagli Stati membri siano completi e la loro aggregazione possa avvenire su una base facilmente comparabile;

14.

ritiene che i dati attualmente disponibili sui consumatori riguardo a reclami, prezzi, soddisfazione, cambiamento del fornitore e sicurezza non consentano ancora di trarre conclusioni definitive e che occorrano ulteriori dati di elevata qualità per sviluppare una solida base di conoscenze comprovate sui consumatori; sottolinea che gli indicatori necessitano pertanto di ulteriore elaborazione e che la raccolta di dati va strutturata in modo da tener conto delle differenze tra sistemi nazionali;

15.

suggerisce che, una volta sufficientemente sviluppati i cinque indicatori di base e la metodologia associata per ottenere risultati di elevata qualità, la Commissione prenda in considerazione l'opportunità di inserire nel quadro di valutazione indicatori aggiuntivi a lungo termine, come quelli relativi alle quote di mercato, alla qualità, alla pubblicità, alla trasparenza e comparabilità delle offerte, indicatori relativi al rispetto delle norme e alla responsabilizzazione del consumatore, indicatori sociali, ambientali ed etici, nonché indicatori che misurino i danni subiti dai consumatori e i loro ricorsi; ritiene tuttavia che l'operazione debba avvenire gradualmente, onde garantire che il quadro di valutazione sia mirato e comprensibile al fine di assicurare un approccio più globale alla protezione dei consumatori e consentire a questi ultimi di beneficiare appieno dei vantaggi offerti dal mercato interno;

16.

ribadisce l'opportunità che il quadro di valutazione contempli tutte le principali categorie di spesa per i consumi, al fine di identificare i mercati più problematici e porre le condizioni per condurre analisi più approfondite di settori specifici, segnatamente ove i dati segnalino problemi comuni a diversi mercati; chiede pertanto alla Commissione a agli Stati membri di garantire risorse finanziarie e di personale adeguate per il futuro sviluppo del quadro di valutazione;

17.

è consapevole del fatto che i consumatori sono meno soddisfatti e incontrano più problemi nel caso dei servizi rispetto ai beni, il che è in parte dovuto alla maggiore complessità delle relazioni contrattuali e della fornitura di servizi rispetto ai beni; esorta la Commissione a effettuare analisi approfondite di tutti i settori problematici individuati nel quadro di valutazione; invita altresì la Commissione a garantire che tale esercizio sia seguito eventualmente da specifiche iniziative legislative e raccomandazioni strategiche destinate agli Stati membri e a informarne il Parlamento;

18.

si compiace dell'interesse e della qualità del lavoro svolto dalla Commissione nel suo studio sui servizi finanziari al dettaglio, pubblicato quale seguito al quadro di valutazione; prende atto dei problemi individuati nel settore dei servizi finanziari, ulteriormente acuiti dalla crisi finanziaria; si compiace in particolare delle rivelazioni emerse da tale studio relative, ad esempio, ai gravi problemi in materia di trasparenza e comparabilità dei costi dei conti correnti nell'UE; ritiene che occorra trarre tutte le opportune conclusioni in merito alla necessità di una migliore regolamentazione di tale settore;

19.

rileva che, se i reclami dei consumatori sono importanti al fine di individuare disfunzioni del mercato, l'assenza di reclami non indica in assoluto un buon funzionamento del mercato, dato che in alcuni Stati membri i consumatori tendono a presentare meno reclami a causa di diverse tradizioni legate al consumo e di diverse percezioni circa la probabilità di esito positivo; rileva, d'altra parte, che un elevato numero di reclami in un unico Stato membro non va interpretato necessariamente come un segno di malfunzionamento del mercato, ma può essere dovuto alla presenza di organismi efficienti per il trattamento dei reclami o a una recente campagna d'informazione sui diritti dei consumatori;

20.

osserva che esistono nell'UE più di 700 organismi terzi che registrano i reclami dei consumatori, ma che le loro metodologie differiscono ampiamente e che relativamente pochi di tali organismi raccolgono dati sulla natura del reclamo e sul settore interessato; ritiene che, sebbene questi dati possano essere sufficienti per fornire consigli o informazioni, non sono assolutamente adeguati per individuare possibili carenze del mercato dal punto di vista del consumatore; chiede pertanto a tutti gli organismi che si occupano di reclami di adottare una metodologia armonizzata per la classificazione e la notifica dei dati riguardanti i reclami dei consumatori e li invita a comunicare dati sui reclami corrispondenti a tutti i campi, raccomandati e facoltativi, proposti dalla Commissione nel suo progetto di raccomandazione; ritiene che l'elaborazione di una metodologia armonizzata consentirà agli Stati membri di raccogliere dati più significativi e di ottenere un quadro più completo dei mercati nazionali dei beni al consumo, che condurrà all'istituzione di una banca dati a livello dell'Unione europea la quale consentirà di comparare i problemi dei consumatori in tutta l'UE;

21.

sottolinea che l'analisi dei dati disponibili relativamente ai prezzi fa emergere variazioni transfrontaliere inspiegabili per una serie di beni e servizi; è dell'avviso che, sebbene le differenze di prezzo siano spesso legate a differenze di domanda, di livelli di spesa, di imposte o di struttura dei costi, spesso costituiscono un segnale di frammentazione o di disfunzione del mercato interno; suggerisce che, qualora il livello dei prezzi di un dato prodotto sia superiore al parametro di riferimento, occorre esaminare la relazione tra i prezzi d'importazione e prezzi al consumo e analizzare attentamente i motivi che spiegano i diversi livelli di prezzo;

22.

ritiene che i dati disponibili relativamente ai prezzi non siano sufficienti per monitorare correttamente il mercato interno e chiede agli uffici statistici nazionali e ad Eurostat di lavorare con la Commissione per fornire più dati e sviluppare ulteriormente la loro metodologia di raccolta dei prezzi medi di beni e servizi comparabili e rappresentativi; ricorda in questo contesto che gli istituti statistici nazionali devono convalidare le operazioni di raccolta e di calcolo dei prezzi medi e partecipare più appieno ad esse; sottolinea che la fornitura di dati più trasparenti sui prezzi ispirerebbe maggior fiducia nei cittadini dimostrando a questi ultimi che le loro preoccupazioni quotidiane sono prese in considerazione;

23.

riconosce che la soddisfazione dei consumatori è un importante indicatore per comprendere se i mercati stiano rendendo un buon o cattivo servizio ai consumatori; chiede alla Commissione di sviluppare ulteriormente la sua metodologia e le sue tecniche di rilevamento volte a realizzare sondaggi sulla soddisfazione dei consumatori e di includere settori supplementari in futuro;

24.

è dell'avviso che, in un'economia di mercato, la capacità di cambiare fornitore sia una dimensione essenziale della concorrenza; esorta la Commissione e gli Stati membri a prendere misure che agevolino il passaggio ad altro fornitore in tutti i servizi al dettaglio importanti;

25.

rileva che, stando ai sondaggi, il livello di fiducia dei consumatori nella sicurezza dei prodotti è generalmente elevato, sebbene il modo in cui è percepita la sicurezza differisca ampiamente da uno Stato membro all'altro; chiede alla Commissione e agli Stati membri di migliorare i dati attualmente disponibili sulla sicurezza dei prodotti al consumo, che sono raccolti essenzialmente in base alle notifiche di incidenti e lesioni causati da prodotti difettosi o mediante sistemi di notifica del rischio; sottolinea in particolare la necessità di essere vigilanti per quanto riguarda la sicurezza dei giocattoli;

26.

incoraggia tutti gli Stati membri, al fine di rafforzare ancor più la sicurezza dei consumatori, a raccogliere sistematicamente e a registrare i casi di incidenti o lesioni avvalendosi di una base di dati comune;

27.

rileva che la prevalenza di attività transfrontaliera varia tuttora in modo significativo a livello dell'UE e che, sebbene la spesa media per acquisti transfrontalieri sia notevole (737 EUR annui procapite), la maggior parte (75 %) dei rivenditori al dettaglio ha come clienti unicamente consumatori del proprio paese, mentre solo il 25 % dei consumatori dell'UE effettua acquisti transfrontalieri; reputa che, sebbene esista una serie di barriere strutturali quali la lingua, la distanza e le differenze di legislazione in materia di norme a tutela dei consumatori, una maggiore fiducia da parte dei consumatori aumenterebbe sostanzialmente i livelli di commercio transfrontaliero; ritiene che lo sviluppo del commercio transfrontaliero non debba portare a un indebolimento della normativa, ma, al contrario, renda ancor più necessario che ci si adoperi per garantire un livello ottimale di protezione dei consumatori nell'UE;

28.

prende atto del fatto che si sta diffondendo l'acquisto online, ma il commercio elettronico transfrontaliero non si sta sviluppando rapidamente quanto quello nazionale; chiede alla Commissione di includere nei futuri quadri di valutazione dati più completi sul livello effettivo di vendite transfrontaliere e sui problemi incontrati dai consumatori transfrontalieri;

29.

rileva che poco più della metà dei consumatori dell'UE (51 %) si sente adeguatamente tutelata dalle misure vigenti in materia, più della metà (54 %) ritiene che i loro diritti siano ben tutelati dalle autorità pubbliche e una percentuale leggermente superiore (59 %) è dell'avviso che i loro diritti siano rispettati da rivenditori e fornitori;

30.

sottolinea che quasi un terzo (30 %) dei consumatori dell'UE che hanno effettuato un acquisto a distanza in Internet, al telefono o per corrispondenza riferisce di aver avuto problemi con la consegna; rileva però che nove su dieci tra coloro che hanno tentato di restituire un articolo acquistato o di annullare un contratto entro il periodo in cui vale il diritto di recesso sono riusciti nell'intento;

31.

rammenta che diversi Stati membri hanno approntato strumenti, come gli osservatori dei prezzi, per monitorare i mercati nazionali nell'ottica del consumatore o sistemi di reclamo esaustivi per l'elaborazione delle politiche, mentre altri Stati membri non si avvalgono dei dati per monitorare i mercati dei beni di consumo e incontrano difficoltà nell'aggregazione dei dati; sottolinea, per tale motivo, la necessità di uno scambio delle migliori prassi fra Stati membri;

32.

sottolinea che un contributo significativo da parte degli istituti statistici nazionali e di Eurostat come pure una stretta collaborazione fra tali organismi, la Commissione, i responsabili della politica dei consumatori, le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione delle norme, nonché le organizzazioni di consumatori e di imprese, sarà di importanza fondamentale nel garantire la qualità e la completezza dei dati e l'ulteriore elaborazione della necessaria base di conoscenze comprovate; invita Eurostat, gli Stati membri e tutti i soggetti interessati ad adottare misure volte ad agevolare tale cooperazione;

33.

è del parere che i dati relativi al mercato possano essere un motore essenziale sia dell'innovazione che della competitività; mette quindi in evidenza l'importanza del quadro di valutazione quale strumento che consente di individuare le preferenze e le richieste dei consumatori; osserva che questi dati possono stimolare l'innovazione incentivando le imprese a penetrare nuovi mercati ed esercitando pressioni sulle aziende affinché migliorino i loro prodotti e servizi;

34.

ritiene che il quadro di valutazione, una volta completo di dati affidabili e facilmente equiparabili fra i 27 Stati membri, dovrebbe servire quale fonte preziosa di dati comparabili per i responsabili dell'elaborazione di politiche nazionali in materia di concorrenza, tutela dei consumatori e in altri ambiti, e dovrebbe aiutarli a identificare a livello nazionale quei mercati che non funzionano correttamente per i consumatori;

35.

invita la Commissione a mettere a confronto la situazione dei consumatori in ciascuno Stato membro, tenendo conto delle differenze in fatto di diritto dei consumatori e di tradizioni di consumo; ribadisce che il raffronto tra gli esiti per i consumatori nei vari Stati membri e l'analisi comparativa del contesto in cui operano i consumatori a livello dell'UE contribuiscono all'identificazione delle migliori pratiche e, in ultima analisi, alla creazione di un mercato interno che sia al servizio dei consumatori;

36.

incoraggia tutti gli Stati membri a svolgere un'ampia operazione di monitoraggio del mercato su base annuale, al fine di individuare i mercati che funzionano in modo scorretto per i consumatori e di fornire dati completi che permettano alla Commissione di sorvegliare e comparare i problemi incontrati dai consumatori nel mercato interno;

37.

è dell'avviso che il quadro di valutazione non dovrebbe servire soltanto per realizzare una migliore politica dei consumatori, ma anche alimentare tutte le politiche che li riguardano, garantendo così una migliore integrazione dei loro interessi in tutte le politiche dell'UE, nonché un'integrazione dell'obiettivo dello sviluppo sostenibile nella politica di protezione dei consumatori; sottolinea che il quadro di valutazione dovrebbe inoltre stimolare un più ampio dibattito sulle questioni legate alla politica dei consumatori;

38.

chiede alla Commissione di elaborare, con l'aiuto degli Stati membri, una strategia intesa a una migliore comunicazione del quadro di valutazione presso una platea più ampia, assicurando tra l'altro che sia facilmente accessibile e visibile sui siti Internet pertinenti e promuovendo la sua corretta divulgazione presso i mezzi d'informazione, le autorità nazionali, le associazioni di consumatori e gli altri soggetti interessati; reputa che sia necessario proseguire la pubblicazione annuale del quadro di valutazione tramite un opuscolo da mettere a disposizione in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea; chiede alla Commissione e agli Stati membri di promuovere adeguatamente presso i cittadini europei il sito Internet «eYou Guide», appositamente creato dalla Commissione quale guida ai diritti dei cittadini;

Applicazione dell'acquis in materia di protezione dei consumatori

39.

si compiace dei cinque ambiti di intervento prioritari individuati dalla Commissione nella sua comunicazione sull'applicazione dell'acquis in materia di protezione dei consumatori;

40.

sottolinea che un'attuazione e un'esecuzione efficaci delle norme dell'UE a tutela dei consumatori stimolano in essi una maggiore fiducia e agiscono da forte deterrente nei confronti delle imprese che cercano di eludere le norme; invita la Commissione a monitorare da vicino e ad assistere gli Stati membri nella trasposizione e nell'attuazione dell'acquis dell'UE in materia di protezione dei consumatori; invita in tale contesto la Commissione a ricercare, utilizzando la base giuridica fornita dall'articolo 169 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, opzioni che permettano di mettere maggiormente in evidenza la politica di protezione dei consumatori attraverso misure di sostegno e di integrazione delle politiche degli Stati membri, che includano eventualmente la creazione di un'agenzia europea per i consumatori;

41.

osserva che nell'UE l'applicazione delle norme non è affatto uniforme e che la maggior parte dei paesi presenta punti forti e punti deboli; sottolinea che le cifre mostrano differenze significative tra gli Stati membri in termini di bilancio destinato alla vigilanza del mercato e numero di ispettori coinvolti; esorta gli Stati membri a raddoppiare gli sforzi e ad aumentare le risorse per assicurare l'applicazione, nei mercati al dettaglio, delle leggi che tutelano i consumatori e garantiscono la concorrenza;

42.

ritiene essenziale rafforzare i meccanismi di vigilanza del mercato e di applicazione delle norme, nonché i meccanismi che concorrono a un recepimento efficace ed esauriente, al fine di promuovere la fiducia dei consumatori, dal momento che la spesa per i consumi costituirà un fattore importante per la ripresa economica; è del parere che occorra assegnare alle autorità pubbliche maggiori risorse per svolgere indagini e mettere fine alle pratiche commerciali illegali;

43.

sottolinea che i mercati dei beni di consumo evolvono rapidamente e che le autorità incaricate di vigilare sull'esecuzione delle norme devono essere in grado di affrontare le nuove sfide che i cambiamenti economici e tecnologici comportano per quanto riguarda la loro capacità di operare efficacemente in un ambiente transfrontaliero quale il mercato interno, e che, allo scopo di conseguire tale obiettivo, è necessario adoperarsi per garantire che l'applicazione delle norme sia efficace e coerente in tutta l'UE; ritiene che sia necessaria anche una revisione del quadro normativo per colmare eventuali lacune;

44.

incoraggia la creazione, in tutti gli Stati membri, di agenzie indipendenti per la tutela dei consumatori, per fornire informazioni e avviare azioni giudiziarie dinanzi ai tribunali nazionali allo scopo di tutelare gli interessi dei consumatori; incoraggia quindi la cooperazione tra agenzie per la protezione dei consumatori in tutti gli Stati membri;

45.

esorta tutti gli Stati membri a esaminare i vantaggi derivanti dall'istituzione di un Mediatore per i consumatori; sottolinea che in determinati Stati membri tale istituzione esiste quale organo extragiudiziale che partecipa alla risoluzione amichevole delle controversie in materia di consumo, ma anche come istituzione consultiva che affianca lo Stato nella risoluzione di problemi rientranti fra le sue competenze;

46.

condivide il parere della Commissione, secondo cui sistemi alternativi di composizione delle controversie, quali la mediazione e l'arbitrato o la composizione extragiudiziale, possono rappresentare un'alternativa interessante e rapida per i consumatori che non sono riusciti a risolvere amichevolmente una controversia insorta con un professionista o un'organizzazione di proprietà pubblica che forniscano servizi; esorta gli Stati membri a promuovere lo sviluppo di sistemi alternativi di composizione delle controversie per raggiungere un più elevato livello di tutela dei consumatori e conseguire il massimo rispetto delle norme, ma sottolinea che tali sistemi dovrebbero costituire un'integrazione anziché sostituirsi agli strumenti giudiziari o amministrativi preposti a garantire il rispetto della legislazione; ritiene inoltre che la definizione di date e tempi certi sulle risposte che enti e aziende devono dare in relazione alle pratiche inoltrate possa aiutare sensibilmente i consumatori che intendono attivarsi per la risoluzione di una controversia;

47.

ricorda che tra i vari Stati membri sono presenti notevoli differenze e che vi è una possibilità di miglioramento per quanto concerne i meccanismi di ricorso; rammenta che attualmente esistono sistemi di ricorso giudiziario collettivo in 13 Stati membri e invita la Commissione a dare seguito il più rapidamente possibile al suo Libro verde del 27 novembre 2008 sui mezzi di ricorso collettivo dei consumatori (COM(2008)0794);

48.

sottolinea l'esigenza di un'adeguata formazione per i dipendenti dell'amministrazione pubblica e della magistratura relativamente alle norme dell'UE per la tutela dei consumatori;

49.

osserva che il riesame della rete di cooperazione per la tutela dei consumatori evidenzia che le autorità incaricate del trattamento delle controversie transfrontaliere sperimentano difficoltà riconducibili alla mancanza di risorse; invita la Commissione a studiare come garantire risorse adeguate per assicurare il rispetto degli obblighi vigenti, imposti dal regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori;

50.

esprime il proprio sostegno alla realizzazione di iniziative concertate finalizzate all'applicazione delle norme (indagini a tappeto), in cui le autorità nazionali verifichino contemporaneamente il rispetto della legislazione dell'UE in un dato settore; sottolinea che tali iniziative dovrebbero essere realizzate con maggiore frequenza (due volte all'anno) sulla base di una metodologia comune ed essere associate ad altri strumenti;

51.

prende atto della complessità giuridica relativa alla pubblicazione dei risultati conseguiti dalla vigilanza del mercato e dalle attività volte a garantire l'applicazione delle norme, nonché del fatto che il lavoro di indagine è spesso soggetto a severe regole di riservatezza, ma ritiene che la Commissione e gli Stati membri dovrebbero rendere pubblici tali risultati, fornendo una ripartizione in base alle singole aziende nei casi in cui sia stato identificato il ripetersi di pratiche illecite; ritiene che ciò assicurerà una maggiore trasparenza, conferirà più visibilità al lavoro svolto dalle autorità nazionali per garantire il rispetto delle norme e permetterà ai consumatori di operare scelte informate;

52.

chiede il rafforzamento delle strutture di vigilanza del mercato in tutti gli Stati membri, affinché i prodotti che circolano sui mercati nazionali soddisfino elevati requisiti di sicurezza e i prodotti difettosi o pericolosi siano rapidamente ritirati dal mercato; invita la Commissione a monitorare e rivedere periodicamente gli orientamenti di cui si avvale il sistema di allarme rapido RAPEX, al fine di migliorarne il funzionamento;

53.

invita in questo contesto la Commissione a controllare con maggiore rigore l'applicazione, da parte degli Stati membri, dei regolamenti sulla vigilanza del mercato, in particolare del regolamento (CE) n. 765/2008 e, se necessario, ad avviare rapidamente procedure per inadempimento;

54.

sostiene gli sforzi intrapresi dalla Commissione per valutare le opzioni più recenti in materia di vigilanza tecnica, al fine di garantire la tracciabilità globale dei prodotti lungo tutta la catena logistica (ad esempio, grazie alle etichette RFID o ai codici a barre); invita la Commissione a sottoporgli le sue iniziative attuali e le informazioni più recenti di cui dispone riguardo allo sviluppo di una rete globale di tracciabilità;

55.

ricorda che la rete dei centri europei dei consumatori necessita di un finanziamento adeguato per promuovere la fiducia dei consumatori, fornendo consulenza ai cittadini sui loro diritti in quanto consumatori e offrendo facile accesso al ricorso nel caso di acquisti transfrontalieri;

56.

sottolinea che, considerata la costante crescita del volume delle importazioni provenienti da paesi terzi nell'UE, le autorità doganali svolgono un ruolo importante nel proteggere i consumatori dall'importazione di prodotti non sicuri e che quindi è necessario un rafforzamento della cooperazione tra le autorità doganali e le autorità di vigilanza del mercato, nonché tra le autorità doganali dei diversi Stati membri;

57.

sottolinea che, per garantire la sicurezza dei prodotti che circolano nel mercato interno, occorrono sforzi congiunti con le autorità dei paesi terzi; sostiene pertanto l'iniziativa della Commissione di rafforzare la cooperazione internazionale e concludere accordi formali con le autorità preposte all'esecuzione delle norme nei paesi terzi, in particolare Cina, Stati Uniti e Giappone; rileva che la continuità del dialogo e della condivisione delle informazioni sulla sicurezza dei prodotti è nell'interesse di tutti ed è fondamentale per costruire la fiducia dei consumatori; invita la Commissione a presentare al Parlamento rendiconti periodici sul suo dialogo con i paesi terzi;

*

* *

58.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  Testi approvati, P6_TA(2008)0540.


22.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 349/10


Martedì 9 marzo 2010
SOLVIT

P7_TA(2010)0047

Risoluzione del Parlamento europeo del 9 marzo 2010 su SOLVIT (2009/2138(INI))

2010/C 349 E/02

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni dal titolo «Soluzione efficace dei problemi nel mercato interno» (SOLVIT) (1),

vista la raccomandazione della Commissione del 7 dicembre 2001 relativa ai principi per l’utilizzo di SOLVIT – la rete per la soluzione dei problemi nel mercato interno (2),

viste le conclusioni del Consiglio del 1o marzo 2002, nelle quali il Consiglio confermava l’impegno degli Stati membri ad attuare efficacemente il sistema e i principi di SOLVIT,

vista la raccomandazione della Commissione, del 12 luglio 2004, riguardante il recepimento nel diritto nazionale delle direttive che incidono sul mercato interno (3),

visto il documento di lavoro della Commissione del 20 luglio 2005 sul piano d’azione della Commissione relativo al miglioramento della Commissione sull’Europa (4), da ottenere tra l’altro integrando le reti di informazione e di assistenza sostenute dalla Commissione,

visto il documento di lavoro della Commissione dell’8 maggio 2008 su un piano d’azione per un approccio integrato per fornire i servizi di assistenza del mercato unico ai cittadini e alle imprese (5),

visto il documento di lavoro della Commissione sul quadro di valutazione del mercato interno n. 19 (6),

vista la sua risoluzione, del 4 settembre 2007, sul riesame del mercato unico: superare gli ostacoli e le inefficienze attraverso una migliore attuazione e applicazione (7),

vista la sua risoluzione, del 23 settembre 2008, sul quadro di valutazione del mercato interno (8),

vista la relazione 2008 SOLVIT «Sviluppo e i risultati della rete SOLVIT nel 2008» (9),

vista la raccomandazione della Commissione, del 29 giugno 2009, sulle misure per migliorare il funzionamento del mercato unico (10),

viste le conclusioni del Consiglio «Competitività (mercato interno, industria e ricerca)», del 24 settembre 2009, sul tema «Migliorare il funzionamento del mercato interno» (11),

visto il documento di lavoro della Commissione sulle misure della Commissione per migliorare il funzionamento del mercato unico (12),

visto il documento di lavoro della Commissione sulla cooperazione amministrativa per il mercato unico (13),

visto l'articolo 119, paragrafo 2 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e il parere della commissione per le petizioni (A7-0027/2010),

A.

considerando che la Commissione, il Parlamento, il Mediatore europeo e gli Stati membri devono fare di più per definire, e fornire informazioni sui diritti dei cittadini perché possano goderne; considerando che ciò consentirebbe anche un migliore funzionamento del mercato interno,

B.

considerando che una maggiore trasparenza è un fattore chiave per superare gli ostacoli alla circolazione tra le frontiere e rafforzare il diritto alla libera circolazione,

C.

considerando che occorre che la Commissione e gli Stati membri migliorino notevolmente le iniziative volte a divulgare maggiormente le opportunità che il mercato interno offre ai cittadini e alle imprese,

D.

considerando che il mercato interno ha fatto progressi importanti ma esistono ancora ostacoli al suo pieno e adeguato funzionamento,

E.

considerando che quando le regole del mercato interno non vengono applicate correttamente occorre poter disporre di mezzi di ricorso veloci senza dover necessariamente ricorrere ad azioni legali,

F.

considerando che la rete SOLVIT, una volta completamente operativa, sarà in grado di impedire un ricorso eccessivo al sistema giudiziario, nel cui ambito le procedure spesso sono complesse e i meccanismi di garanzia della difesa dei singoli di frequente ostacolano l'accesso alla giustizia,

G.

considerando che la formazione e gli scambi transfrontalieri, tra l'altro mediante le reti elettroniche create dalla Commissione, sono essenziali per una migliore applicazione dell'acquis del mercato interno comunitario,

H.

considerando che i cittadini e le imprese fanno affidamento sull'effettiva applicazione delle norme del mercato interno per poter trarre pieno beneficio dalle sue potenzialità,

I.

considerando che è opportuno inoltre che gli Stati membri, con il supporto della Commissione, migliorino l'efficienza dei sistemi di risoluzione dei problemi per aiutare i cittadini ad asserire i propri diritti,

J.

considerando che la rete SOLVIT è stata creata dalla Commissione e dagli Stati membri nel 2002 al fine di risolvere i problemi che si presentano ai cittadini e alle imprese a causa di una scorretta applicazione del diritto del mercato interno,

K.

considerando che SOLVIT è una rete on-line creata per risolvere i problemi, nell’ambito della quale gli Stati membri dell’UE (insieme alla Norvegia, all’Islanda e al Liechstenstein) cooperano per risolvere, senza procedure giuridiche, i problemi incontrati dai cittadini e dalle imprese a causa della scorretta applicazione delle norme per il mercato interno da parte delle autorità pubbliche,

L.

considerando che SOLVIT è considerato un sistema relativamente di successo che fornisce una soluzione, senza procedure formali, entro una media di dieci settimane e che il suo successo nel risolvere problemi del mercato interno potrebbe essere un modello di buona prassi anche per altri servizi di assistenza del mercato unico,

M.

considerando che, se ritenuto necessario da un singolo Stato membro, la capacità di SOLVIT a livello degli Stati membri dovrebbe essere aumentata per evitare problemi di scarsità di personale, soprattutto in vista di eventuali campagne pubblicitarie,

N.

considerando che SOLVIT non dovrebbe essere né un sostituto dell’attività giuridica della Commissione nel campo delle violazioni né una scusa per gli Stati membri di operare in modo meno ambizioso per trasporre le direttive UE tempestivamente e correttamente,

O.

considerando che molti cittadini che incontrano problemi relativi al mercato interno che rientrano nell'ambito di SOLVIT non sono consapevoli della sua esistenza e pertanto si rivolgono con i loro problemi al Mediatore europeo,

Introduzione

1.

si compiace dell’iniziativa della Commissione del luglio 2002 volta a creare la rete SOLVIT delle amministrazioni nazionali utilizzando una base dati on-line interattiva, che si è dimostrata uno strumento di successo in quanto ha promosso la trasparenza e ha creato una pressione sociale per accelerare la risoluzione dei problemi;

2.

invita la Commissione a utilizzare tutti i suoi poteri per garantire l'effettiva applicazione delle norme del mercato interno in modo da ridurre l'onere amministrativo per i cittadini e le imprese;

Soluzione efficace dei problemi nel mercato interno

3.

evidenzia che attraverso la rete SOLVIT vengono spesso individuati problemi di attuazione delle regole del mercato interno;

4.

sottolinea che l'esperienza acquisita da SOLVIT dovrebbe essere convogliata ai livelli decisionali nazionali e dell'UE, per apportare le necessarie modifiche strutturali o regolamentari;

5.

invita la Commissione a includere sistematicamente nel suo quadro di valutazione del mercato interno e del mercato dei consumatori informazioni più dettagliate sull'applicazione e l'attuazione della legislazione in materia di mercato interno, per aumentare la trasparenza e per fornire uno strumento utile al personale SOLVIT;

6.

chiede che il quadro di valutazione del mercato interno, la relazione SOLVIT, il Servizio di orientamento per i cittadini (CSS), e la Pagella dei Mercati dei Beni al consumo siano pubblicati contemporaneamente una volta l'anno (senza cambiarne la frequenza di pubblicazione) per fornire un quadro globale dello sviluppo del mercato interno e per coordinare meglio il lavoro che è stato fatto in questi settori pur mantenendo la natura specifica di questi strumenti; invita la Commissione a considerare la possibilità di includere nella Pagella dei Mercati dei Beni al consumo un resoconto dettagliato dei progressi, dei risultati e delle carenze di SOLVIT; invita la Commissione a prendere un'azione immediata per risolvere i problemi ricorrenti individuati nella rete SOLVIT;

Problemi orizzontali identificati a livello nazionale

7.

nota che i centri SOLVIT hanno carenza di personale e che nel 2008 è diminuiti il numero dei casi risolti mentre è aumentata la media del numero di giorni necessari per la loro soluzione; invita tutti i centri SOLVIT ad assumere personale adeguatamente qualificato e dotato dell'esperienza necessaria per la posizione da essi ricoperta; ritiene che dovrebbe essere offerta una maggiore formazione al personale impiegato da SOLVIT; apprezza il lavoro svolto da SOLVIT e, in particolare, il tasso dei casi risolti, che si è mantenuto elevato (83 %), benché nel 2008 il carico di lavoro sia aumentato (aumento a 1 000 casi, pari al 22 %) e nonostante alcuni centri SOLVIT si trovino ad affrontare problemi di personale;

8.

nota che molti cittadini e piccole imprese non sono adeguatamente consapevoli delle attività di SOLVIT e che le imprese o usano servizi giuridici commerciali nei casi in cui potrebbero a proprio vantaggio utilizzare SOLVIT oppure accettano richieste in questo senso degli Stati membri sebbene queste non siano conformi all'acquis comunitario relativo al mercato interno; si compiace per il fatto che le attività di SOLVIT hanno consentito ai cittadini e alle imprese europee risparmi sui costi stimati a 32,6 milioni di euro nel 2008;

9.

ritiene che le competenze dei ministeri che ospitano i rispettivi centri nazionali di SOLVIT possono incidere sulla percezione da parte del pubblico del tipo di lavoro svolto da SOLVIT nei rispettivi paesi e che il livello di soluzioni ottimali e di celere disbrigo di casi dipende alla volontà e capacità degli Stati membri di cooperare strettamente con i centri SOLVIT;

10.

invita gli Stati membri a garantire che i rispettivi centri SOLVIT godano di un forte appoggio politico in modo che essi possano persuadere l'autorità oggetto di lamentele a cooperare attivamente nel quadro della procedura SOLVIT e entro le scadenze pertinenti;

11.

ritiene che gli Stati membri dovrebbero promuovere una cooperazione efficiente tra le autorità nazionali, regionali, locali e SOLVIT; ritiene inoltre che gli Stati membri debbano avviare uno scambio più intenso e ampio delle prassi ottimali;

12.

sottolinea l'importanza dello scambio di informazioni tra i centri SOLVIT e pertanto raccomanda che i centri SOLVIT e gli Stati membri si incontrino regolarmente per consentire lo scambio di informazioni e condividere esempi di prassi e sistemi ottimali;

Misure da prevedere

13.

invita gli Stati membri a promuovere SOLVIT utilizzando tutti i tipi di media sopratutto per garantire di raggiungere un’ampia fascia di cittadini e di imprese comunicando loro come far valere i propri diritti e di assegnare risorse sufficienti per rendere più efficiente questa promozione; invita inoltre la Commissione e gli Stati membri a promuovere sistemi online alternativi per la soluzione dei problemi all'interno della rete SOLVIT; inoltre invita i membri del Parlamento europeo a promuovere il ruolo di SOLVIT nelle loro circoscrizioni elettorali;

14.

invita ciascun Stato membro a promuovere SOLVIT quale un meccanismo alternativo per le soluzioni delle liti, mediante campagne d'informazione a livello nazionale;

15.

invita gli Stati membri e la Commissione a promuovere SOLVIT su Internet e a facilitarne l'uso; invita la Commissione a mettere a disposizione un singolo indirizzo internet per tutti i centri SOLVIT nazionali - www.solvit.eu - per facilitare l'accesso da parte dei cittadini in attesa del nuovo lancio del Portale La tua Europa che potrà raggruppare tutti i servizi di assistenza del mercato unico, ad inclusione di SOLVIT;

16.

invita gli Stati membri a creare pagine web collegate al portale europeo SOLVIT, che riportino una lista dei casi conclusi con successo e delle prassi ottimali per quanto riguarda la soluzione di liti mediante questo meccanismo;

17.

invita gli Stati membri a aumentare l'efficienza dei centri SOLVIT mettendo a disposizione personale proveniente dai pertinenti servizi dell'amministrazione pubblica per agevolare la soluzione di casi al di fuori del mandato di SOLVIT (SOLVIT+) nonché garantendo un accesso adeguato alla consulenza giuridica per i centri SOLVIT all'interno delle rispettive amministrazioni; sollecita la Commissione a fornire celermente valutazioni giuridiche informali ai centri SOLVIT;

18.

invita gli Stati membri a non designare un funzionario di collegamento SOLVIT nei servizi pubblici coinvolto nell'attuazione delle regole di mercato interno per garantire una migliore cooperazione;

19.

invita gli Stati membri a organizzare campagne d'informazione su SOLVIT a livello locale, regionale o nazionale avendo come obiettivo gruppi specifici, quali le PMI, che attualmente sono meno informate dell'esistenza di SOLVIT e incoraggia gli Stati membri a cooperare e a scambiare le prassi ottimali per promuovere nel modo più efficiente possibile SOLVIT; rileva che la commissione per le petizioni del Parlamento, parallelamente alla propria procedura, rimanda i firmatari di petizioni a SOLVIT nei casi in cui ritiene che una soluzione possa essere raggiunta più rapidamente tramite SOLVIT;

20.

riconosce l'efficacia di SOLVIT come rete di cooperazione che si sforza di risolvere in modo informale i problemi di cittadini e imprese, dovuti a una scorretta applicazione, da parte delle autorità pubbliche, della legislazione in materia di mercato interno;

21.

constata che, stando alla relazione annuale 2008, SOLVIT attrae un grande numero di casi che non rientrano nelle sue competenze e che ciò intralcia l'esame degli altri reclami nei centri SOLVIT;

22.

rileva che esistono numerosi organismi attraverso i quali i cittadini dell'Unione europea possono dar voce ai loro problemi, inclusi la commissione per le petizioni del Parlamento, SOLVIT, la Commissione europea e il Mediatore europeo;

23.

chiede a SOLVIT di deferire i casi di scorretta applicazione della normativa comunitaria che sono troppo complessi da risolvere non solo alla Commissione europea, ma anche, se del caso, alla commissione per le petizioni del Parlamento;

24.

ricorda che le petizioni sono esaminate in modo aperto e trasparente, in stretta collaborazione con le competenti commissioni legislative, la Commissione europea e le varie autorità degli Stati membri;

25.

reputa che la procedura delle petizioni possa dare un contributo positivo a «legiferare meglio»; ricorda che, in seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Parlamento vedrà aumentare notevolmente i suoi poteri per plasmare, rivedere e migliorare attivamente e direttamente la normativa comunitaria; ricorda inoltre che andrebbe anche preso in considerazione il rafforzamento del ruolo dei parlamenti nazionali;

26.

osserva che non esiste un organismo unico per seguire l’iter dei reclami dei cittadini dall'inizio alla fine, dal momento che tali reclami sono presentati attraverso vari canali; sollecita un maggiore coordinamento fra i vari organismi incaricati di ricevere e trattare i reclami dei cittadini;

27.

esorta SOLVIT a inserire sul suo sito web un link verso la commissione per le petizioni del Parlamento e le commissioni competenti dei parlamenti nazionali, affinché i cittadini siano consapevoli del loro diritto di presentare petizioni al Parlamento, quale mezzo per ottenere rimedi e soluzioni extragiudiziali attraverso il processo politico e legislativo;

28.

sostiene inoltre la creazione di un sito web comune alle istituzioni europee per assistere i cittadini dell'UE e indirizzarli direttamente all’istituzione o all'organismo competente a trattare il loro reclamo;

29.

invita i membri del Parlamento europeo a prendere iniziative per promuovere SOLVIT nelle rispettive circoscrizioni elettorali e a prendere iniziative per aumentare la conoscenza di SOLVIT tra i membri dei parlamenti nazionali ad esempio presentando i risultati raggiunti da SOLVIT nelle riunioni COSAC; sottolinea inoltre che occorre che i governi e i parlamenti nazionali siano maggiormente coinvolti nella promozione di SOLVIT a livello nazionale; invita la Commissione e gli Stati membri a coordinare un'audizione dei centri SOLVIT per determinare una buona prassi e gli ostacoli esistenti nei confronti d i un adeguato funzionamento dei centri al fine di rendere più efficiente l'iter amministrativo e dei lavori;

30.

invita gli Stati membri ad aumentare il personale dei centri SOLVIT utilizzando tutti gli strumenti disponibili, inclusi mezzi alternativi di finanziamento, in modo da costruire nei rispettivi ministeri governativi una capacità amministrativa proporzionata alla popolazione del paese e al numero di casi già affrontati;

31.

invita gli Stati membri e la Commissione ad esaminare congiuntamente e ad analizzare le cause dei modesti tassi di successo di taluni centri SOLVIT, nonché le cause dei loro tempi relativamente lunghi di gestione dei casi, al fine di fornire utili informazioni da utilizzare come base per concepire una migliore strategia di soluzione di problemi a beneficio dei cittadini e delle imprese del mercato interno;

32.

invita la Commissione a presentare le relazioni annuali SOLVIT con un contenuto più dettagliato per quanto riguarda le informazioni e i dati statistici, consentendo così anche di valutare l'efficacia di ogni centro nazionale, in quanto altrimenti è difficile procedere a valutazioni di lungo termine delle tendenze e proporre specifiche misure volte a migliorare la situazione in singoli Stati membri;

33.

invita la Commissione a creare un singolo portale web per tutti i centri SOLVIT con un indirizzo quanto più facile possibile da trovare (www.solvit.eu); ritiene anche che un notevole miglioramento della visibilità della rete SOLVIT su Internet sia essenziale e che a tal fine occorre utilizzare sia i siti delle reti sociali che i motori di ricerca;

34.

ritiene che visto il gran numero di casi che coinvolgono singole persone e il riconoscimento delle qualifiche o benefici sociali e titoli di residenza, la rete SOLVIT debba cooperare molto più intensamente ampliando le proprie campagne d'informazione per includere le associazioni di espatriati e i consolati degli Stati membri;

35.

ritiene che visto il gran numero di casi che coinvolgono gli imprenditori la rete SOLVIT debba cooperare molto più intensamente ampliando le proprie campagne d'informazione per includere le associazioni commerciali europee e nazionali, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese;

36.

invita la Commissione a ultimare in via prioritaria il progetto relativo ai servizi di assistenza nel mercato unico, volto a rendere più efficaci ed accessibili i servizi di informazione, consulenza e soluzione dei problemi;

37.

invita il Mediatore europeo a cooperare più strettamente con i centri SOLVIT a trasmettere senza indugi e ritardi burocratici tutte le lamentele a lui indirizzate sulle quali non ha competenza, al centro SOLVIT ritenuto competente, qualora dette lamentele si riferiscano al mercato interno e possano rientrare nel quadro di SOLVIT; invita la Commissione a iniziare una procedura accelerata di violazione del trattato qualora un ricorso SOLVIT non risolto riveli una violazione «prima facie» del diritto comunitario;

*

* *

38.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  COM(2001)0702.

(2)  OJ L 331, 15.12.2001, pag. 79.

(3)  GU L 98 del 16.4.2005, pag. 47.

(4)  SEC(2005)0985.

(5)  SEC(2008)1882.

(6)  SEC(2009)1007.

(7)  GU C 187 E del 24.7.2008, pag.80.

(8)  Testi approvati, P6_TA(2008)0421.

(9)  SEC(2009)0142.

(10)  GU L 176 del 7.7.2009, pag. 17.

(11)  Documento del Consiglio 13024/09.

(12)  SEC(2009)0881.

(13)  SEC(2009)0882.


22.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 349/16


Martedì 9 marzo 2010
Relazione sulla politica di concorrenza 2008

P7_TA(2010)0050

Risoluzione del Parlamento europeo del 9 marzo 2010 concernente la relazione sulla politica di concorrenza 2008 (2009/2173(INI))

2010/C 349 E/03

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 107, paragrafo 3, lettere b) e c) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (ex articolo 87, paragrafo 3, lettere b) e c) del trattato CE),

vista la relazione della Commissione sulla politica di concorrenza 2008 (1),

visto il regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002 concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (2),

visto il regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (regolamento CE sulle concentrazioni) (3),

visto il regolamento (CE) n. 2790/1999 della Commissione del 22 dicembre 1999 relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate (4),

visto il regolamento (CE) n. 1400/2002 della Commissione, del 31 luglio 2002, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico (5),

vista la decisione della Commissione 2005/842/CE del 28 novembre 2005 sull'applicazione dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico concessa a talune imprese incaricate di gestire servizi d'interesse economico generale (6) (decisione della Commissione sugli aiuti di Stato nel settore dei servizi pubblici),

vista la comunicazione della Commissione del 5 dicembre 2008 intitolata «La ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie nel contesto dell'attuale crisi finanziaria: limitazione degli aiuti al minimo necessario e misure di salvaguardia contro indebite distorsioni della concorrenza» (7),

vista la comunicazione della Commissione del 17 dicembre 2008 su un quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica (8),

vista la comunicazione della Commissione del 9 febbraio 2009 intitolata «Orientamenti sulle priorità della Commissione nell'applicazione dell'articolo 82 del trattato CE al comportamento abusivo delle imprese dominanti volto all'esclusione dei concorrenti» (9),

vista la comunicazione della Commissione del 25 febbraio 2009 sul trattamento delle attività che hanno subito una riduzione di valore nel settore bancario comunitario (10),

vista la comunicazione della Commissione del 23 luglio 2009 sul ripristino della redditività e la valutazione delle misure di ristrutturazione del settore finanziario nel contesto dell’attuale crisi in conformità alle norme sugli aiuti di Stato (11),

vista la comunicazione della Commissione del 13 agosto 2009 sull’applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato alle misure adottate per le istituzioni finanziarie nel contesto dell’attuale crisi finanziaria mondiale (2008/C 270/02) (12),

visti il libro bianco della Commissione del 2 aprile 2008 in materia di azioni di risarcimento del danno per violazione delle norme antitrust comunitarie (13) (Libro bianco sul danno antitrust) e la risoluzione del Parlamento del 26 marzo 2009 a tal riguardo (14),

visti la comunicazione della Commissione su un codice delle migliori pratiche applicabili nei procedimenti di controllo degli aiuti di Stato (15), la comunicazione della Commissione relativa a una procedura di esame semplificata per determinati tipi di aiuti di Stato (16) e la comunicazione della Commissione relativa all'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali (17) (pacchetto di semplificazione),

visti gli orientamenti della Commissione sugli aiuti di Stato in materia di tutela ambientale (18),

visti i quadri di valutazione degli aiuti di Stato per il 2008 e il 2009,

visto l'esame della Commissione del 7 agosto 2009 dei sistemi nazionali di garanzia e ricapitalizzazione nel settore finanziario nel contesto della crisi attuale,

vista la sua risoluzione del 22 febbraio 2005 sugli aiuti di Stato sotto forma di compensazione di servizio pubblico (19),

vista la sua risoluzione del 10 marzo 2009 concernente la relazione sulla politica di concorrenza 2006 e 2007 (20),

vista la sua risoluzione del 26 marzo 2009 sui prezzi dei prodotti alimentari in Europa (21),

vista la dichiarazione scritta del Parlamento del 19 febbraio 2008 su uno studio e soluzioni all'abuso di potere dei grandi supermercati operanti nell'Unione europea (22),

visti l'articolo 48 e l'articolo 119, paragrafo 2, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0025/2010),

A.

considerando che l'eccezionalità della situazione economica degli ultimi due anni ha richiesto interventi altrettanto eccezionali,

B.

considerando che l'Unione europea ha per la prima volta in assoluto fatto ricorso all'articolo 107, paragrafo 3, lettere b) e c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

C.

considerando che in tempi di crisi è indispensabile che i mercati funzionino correttamente e che le regole di concorrenza siano applicate in modo flessibile ma rigoroso,

D.

considerando che il protezionismo e le distorsioni di concorrenza non farebbero che approfondire e prolungare la crisi,

E.

considerando che il crescente deficit di bilancio e il crescente debito pubblico in molti Stati membri rischia di rallentare la ripresa e la crescita economica per gli anni e forse i decenni a venire,

F.

considerando che dall'ottobre 2008 i governi degli Stati membri concedono garanzie su crediti bancari in risposta alla crisi finanziaria; considerando che l'emissione di titoli garantiti è stata consistente ed ha fornito alle banche una fonte importante di finanziamenti assicurando protezione contro i rischi che minacciano il sistema finanziario,

G.

considerando che le analisi empiriche indicano come le garanzie dei governi degli Stati membri abbiano prodotto un certo numero di effetti e di distorsioni, come il restringimento dello spread dei titoli privati, effetti di cui si dovrà tener conto al momento di decidere se prorogare le garanzie nel 2010,

H.

considerando che la capacità delle imprese multinazionali di fare ampio uso dei paradisi fiscali e dei centri off-shore nel quadro delle loro strategie di elusione fiscale contravviene al principio di concorrenza leale,

I.

considerando che la governance fiscale è un fattore importante per mantenere condizioni favorevoli a una concorrenza leale e per migliorare il funzionamento del mercato interno,

Considerazioni generali

1.

accoglie con favore la relazione sulla politica di concorrenza 2008, e in particolare il suo capitolo di approfondimento sui cartelli e i consumatori; sostiene la creazione dell'Unità per le relazioni con i consumatori; fa presente che l'esistenza di cartelli danneggia i consumatori; deplora la difficoltà per i consumatori di trarre benefici dalla concorrenza;

2.

evidenzia il fatto che i cartelli costituiscono una delle più gravi violazioni delle norme di concorrenza, perturbano la catena del valore, danneggiano i consumatori e hanno forti ripercussioni negative sull'economia; esorta la Commissione a proseguire nella sua energica azione di contrasto e di prevenzione dei cartelli; saluta con soddisfazione strumenti quali il pacchetto «transattivo» (settlement package) che permette alla Commissione di chiudere i casi di cartello mediante una procedura semplificata in virtù della quale le imprese, viste le prove a loro carico, optano per il riconoscimento della loro partecipazione al cartello ottenendo una riduzione dell'ammenda; ricorda che la politica di concorrenza e l'applicazione sistematica delle norme in materia sono fattori essenziali per un mercato interno europeo ben funzionante e competitivo che favorisca l'efficienza, l'eccellenza imprenditoriale e la protezione dei consumatori; ritiene in particolare che la lotta contro i cartelli sia fondamentale per garantire che i consumatori traggano beneficio da un regime di concorrenza grazie a prezzi più bassi e a una più ampia scelta di prodotti e servizi;

3.

chiede che il Parlamento sia ampiamente associato all'elaborazione della politica di concorrenza, anche mediante l'introduzione di un ruolo colegislativo e dell'obbligo di tenerlo informato in merito a ogni iniziativa in tale settore;

4.

invita la Commissione a informare il Parlamento nel corso del 2010 sulle azioni specifiche che intende adottare in materia di concorrenza a seguito dell'entrata in vigore del nuovo trattato di Lisbona;

5.

chiede alla Commissione di riferire al Parlamento in dettaglio e con periodicità annuale circa il seguito dato alla raccomandazioni da esso formulate e di spiegare ogni divergenza rispetto ad esse;

6.

incoraggia la Commissione ad avviare un dialogo costante e permanente con le associazioni dei consumatori al fine di individuare i problemi della concorrenza e le priorità in materia di applicazione della legislazione; chiede una relazione completa sulle attività dell'Unità per le relazioni con i consumatori della DG Concorrenza;

7.

invita la Commissione a mettere a disposizione del pubblico tutte le valutazioni e tutti gli studi che saranno citati nella sue future relazioni annuali sulla concorrenza e a ricorrere a esperti indipendenti e affidabili per la loro elaborazione;

8.

chiede nuovamente alla Commissione di effettuare con urgenza una verifica delle risorse umane in forza presso la Direzione generale per la concorrenza e di assicurare che gli effettivi assegnati siano in grado di far fronte al crescente carico di lavoro;

9.

rileva l'esigenza di regole di concorrenza precise, solide e rispettose delle PMI, basate sul principio «pensare innanzitutto in piccolo», sancito nell'Atto sulle piccole imprese per l'Europa;

10.

invita la Commissione ad includere nella sua prossima relazione uno specifico capitolo di approfondimento sulle PMI e la concorrenza; sottolinea l'elevato costo del sistema dei brevetti per le PMI, dovuto in particolare al rischio di contenziosi da parte di entità non operanti; richiama l'attenzione sull'innovazione aperta e sul patrimonio comune di conoscenza; chiede alle PMI di sfruttare i risultati del Settimo programma quadro in termini di accesso aperto;

11.

invita la Commissione ad avvalersi dell'articolo 12 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (ex articolo 153, paragrafo 2, del trattato CE), in cui si afferma chiaramente che «nella definizione e nell'attuazione di altre politiche o attività dell'Unione sono prese in considerazione le esigenze inerenti alla tutela dei consumatori», quale base giuridica per la futura legislazione sul mercato interno;

12.

chiede alla Commissione di insistere sull'attuazione del pacchetto telecomunicazioni;

13.

giudica positivamente la pubblicazione della comunicazione della Commissione dal titolo «Orientamenti sulle priorità della Commissione nell'applicazione dell'articolo 82 del trattato CE al comportamento abusivo delle imprese dominanti volto all'esclusione dei concorrenti»; ritiene che gli Orientamenti rappresentino un passo avanti in quanto prevedono maggiore trasparenza e prevedibilità riguardo a un possibile intervento della Commissione, ma che essi non dovrebbero mai limitare o condizionare la capacità della Commissione di agire in tale ambito sulla base di quello che è ora il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

14.

sottolinea che nel 2008, per la prima volta nella storia della politica di concorrenza dell’UE, sono state comminate ammende per inosservanza di una precedente decisione della Commissione;

Aiuti di Stato

15.

sottolinea che è importante che la Commissione sorvegli attentamente l'utilizzo degli aiuti di Stato per assicurare che tali misure di sostegno non siano impiegate per proteggere le industrie nazionali a detrimento del mercato interno e dei consumatori europei;

16.

ritiene quindi essenziale, in sede di valutazione della conformità degli aiuti di Stato con il trattato, trovare il giusto equilibrio tra gli effetti negativi di tali aiuti sulla concorrenza e sulle finanze pubbliche e i loro effetti positivi in termini di interessi comuni;

17.

invita la Commissione a valutare la dimensione esterna degli effetti della prevista disciplina bancaria, soprattutto sulla competitività delle banche europee;

18.

ritiene che le politiche in materia di aiuti di Stato adottate in relazione agli istituti di credito e a favore del processo di ripresa economica abbiano contribuito a stabilizzare il mercato finanziario e a contrastare gli effetti della stretta creditizia sull'economia reale;

19.

nota che la politica degli aiuti di Stato è parte integrante della politica di concorrenza e che il controllo degli aiuti di Stato riflette la necessità di mantenere condizioni concorrenziali omogenee per tutte le imprese che operano nel mercato interno; si chiede in tale contesto in quale misura gli aiuti di Stato erogati a favore del mercato finanziario abbiano provocato distorsioni della concorrenza; chiede che venga redatta una relazione indipendente sui potenziali effetti distorsivi dell'intervento dello Stato nel settore finanziario; chiede alla Commissione di riferire in merito al processo di ristrutturazione condotto dai beneficiari di aiuti di Stato e di fornire maggiore chiarezza relativamente alla restituzione degli aiuti di Stato e alle possibili sanzioni in caso di mancato ripagamento; sollecita la Commissione a precisare i provvedimenti obbligatori di ristrutturazione in relazione ai potenziali effetti distorsivi in termini di differenti condizioni di rimborso fra i vari Stati membri; chiede maggiore chiarezza in merito ai criteri di disinvestimento e al loro impatto a medio termine per le società interessate;

20.

è preoccupato per le sovvenzioni e le distorsioni generate dalle garanzie sui finanziamenti bancari concesse dagli Stati membri; sollecita la Commissione a valutare l'entità del sovvenzionamento rappresentato da dette garanzie, ad analizzarne la compatibilità con il diritto della concorrenza UE e a studiare gli interventi necessari per rettificare ogni distorsione legata alle garanzie in questione;

21.

chiede alla Commissione di esaminare ulteriormente con urgenza il motivo per cui gli aiuti statali concessi alle banche non si trasmettano all'economia reale e di adottare misure nei confronti delle banche che manifestamente non trasmettono i benefici apportati dagli aiuti di Stato o si rifiutano di farlo;

22.

rileva che la Commissione ha già avviato il processo di eliminazione progressiva dell'assistenza statale e di imposizione di ristrutturazioni e dismissioni; riconosce che, per conseguire i suoi scopi, tale processo deve essere flessibile, ma che la Commissione deve comunque dare orientamenti in merito; è persuaso che l'intervento statale non debba prolungarsi oltre misura e che sia necessario elaborare quanto prima possibile delle strategie di uscita;

23.

insiste sulla necessità di coordinare le strategia di uscita, soprattutto per quanto riguarda l'abbandono progressivo del sostegno al settore bancario; sottolinea che tale coordinamento è essenziale per evitare eventuali distorsioni della concorrenza risultanti da una situazione che vede da un lato banche sovvenzionate in certa misura nei paesi che mantengono i programmi di sostegno a loro favore e dall'altro banche prive di tali benefici nei paesi che eliminano progressivamente tali aiuti;

24.

ritiene che il sistema di norme di concorrenza abbia attenuato finora i problemi ma che la crisi abbia fatto emergere l'urgente necessità di un quadro di riferimento dell'UE per la gestione di crisi transfrontaliere nel settore finanziario, che contempli una soluzione per le istituzioni «troppo grandi per fallire» e la piena e rapida attuazione delle raccomandazioni della relazione Larosière, fra cui quelle relative a un regolatore europeo unico, a un sistema di garanzia depositi e a un fondo di salvataggio o un sistema equivalente;

25.

chiede che la Commissione riferisca in merito alle misure nazionali di aiuti di Stato, alle differenze tra i regimi nazionali, ai loro possibili effetti di distorsione della concorrenza e alle divergenze economiche che ne potrebbero derivare; chiede alla Commissione di elaborare proposte ai fini di un approccio europeo unico che sia più coerente;

26.

invita la Commissione a intensificare l'indagine relativa alla possibilità di cumulo illegale di aiuti di Stato da una parte e strumenti comunitari dall'altra, come i fondi strutturali o il fondo di adeguamento alla globalizzazione, in modo da garantire la coerenza della sua azione;

27.

invita la Commissione a spiegare su quali criteri si baserà una possibile estensione del quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuti di Stato;

28.

ribadisce che gli aiuti di stato dovrebbero essere compatibili con gli obiettivi della strategia di Lisbona-Göteborg e con il pacchetto di misure clima-energia; sollecita gli Stati membri ad eliminare le sovvenzioni dannose che incentivano, tra l'altro, il consumo o la produzione di combustibili fossili, con conseguente aumento delle emissioni di gas serra; sottolinea più in generale la necessità di intraprendere valutazioni ambientali strategiche (VAS) delle politiche e valutazioni di impatto ambientale (VIA) dei progetti previsti nell'ambito del pacchetto di ripresa economica;

29.

accoglie con favore i nuovi orientamenti in materia di aiuti di Stato a favore della tutela ambientale nel quadro del pacchetto clima-energia, che introduce una valutazione standard per questioni minori e una valutazione approfondita per i casi importanti;

30.

chiede alla Commissione di pubblicare nel 2010 una relazione esauriente sull'efficacia degli aiuti di Stato concessi per una «ripresa verde» (ai fini di un passaggio sostanziale verso la sostenibilità, in particolare nel settore automobilistico) e per la protezione ambientale;

31.

chiede una relazione analoga sugli aiuti di Stato accordati per il sostegno alle PMI, alla formazione, alla ricerca e sviluppo e all'innovazione;

32.

suggerisce che la graduale soppressione del quadro di riferimento comunitario temporaneo per misure di aiuti di Stato atte a sostenere l'accesso alle finanze nell'attuale crisi economica e finanziaria dovrebbe tenere conto della situazione economica (durata della ripresa e entità del calo del PIL) dello Stato membro interessato;

33.

chiede alla Commissione di perseverare, nel settore delle telecomunicazioni, nei suoi sforzi intesi a conseguire maggiore trasparenza in relazione alle tariffe per quanto riguarda gli operatori di reti fisse e in particolare quelli di reti mobili;

34.

sottolinea la necessità di esaminare la sfida rappresentata dai paradisi fiscali e dai centri offshore per quanto riguarda, tra l'altro, la concorrenza sleale e la stabilità finanziaria;

35.

chiede nuovamente l'introduzione di una base imponibile consolidata comune per le società;

36.

esorta la Commissione a informare il Parlamento circa la sua verifica della decisione della Commissione sugli aiuti di Stato nel settore dei servizi pubblici, attesa sin dal 19 dicembre 2008 e che ora dovrebbe tenere conto dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona;

37.

rileva con preoccupazione che il recupero degli aiuti di Stato illegali è un processo lungo e gravoso e che un numero ristretto di Stati membri è responsabile per quasi tutte le cause in corso; incoraggia la Commissione a rafforzare ulteriormente le procedure e a mantenere la pressione sugli Stati membri, in particolare su quelli recidivi;

38.

chiede alla Commissione di eseguire un'indagine approfondita sull'uso generalizzato su larga scala, da parte di alcune imprese europee, di contratti e tirocini di lavoratori altamente qualificati assunti temporaneamente a basso costo, in quanto strategia economica abusiva che pregiudica il principio di un lavoro dignitoso ed è fonte di distorsioni della concorrenza;

39.

sottolinea che il fatto di facilitare il finanziamento del capitale di rischio per le PMI è essenziale per promuovere una concorrenza leale;

40.

chiede alla Commissione di valutare in che misura i diversi regimi nazionali di sostegno dell'industria automobilistica hanno eventualmente contribuito alla realizzazione di altri obiettivi comunitari, in particolare in relazione alla sostenibilità e alle tecnologie ecocompatibili, e di riferire al riguardo; esorta la Commissione a valutare la competitività all'interno di tale mercato, segnatamente il rapporto tra gli OEM e i fornitori di primo e secondo livello;

41.

plaude alla pubblicazione del pacchetto di semplificazione;

Antitrust

42.

si compiace dell'approvazione, da parte della Commissione, del Libro Bianco sulle azioni di risarcimento del danno per violazione delle norme antitrust, che considera una vittoria per la protezione dei consumatori all'interno dell'Unione europea;

43.

ricorda che i cartelli danneggiano l'economia e rappresentano una delle più gravi violazioni del diritto della concorrenza; ritiene che tali infrazioni del diritto della concorrenza siano contrarie agli interessi dei cittadini dell'Unione, poiché implicano che i vantaggi di prezzi inferiori derivanti da un regime concorrenziale non possono essere trasferiti sui consumatori; ribadisce in tale contesto che qualsiasi futura proposta sui ricorsi collettivi deve rispettare la posizione del Parlamento espressa nella risoluzione del 26 marzo 2009, relativa alle azioni di risarcimento del danno per violazione delle norme antitrust comunitarie, e insiste sul fatto che il Parlamento deve essere coinvolto nell'adozione di tale atto mediante la procedura di codecisione;

44.

invita la Commissione a migliorare il coordinamento tra un approccio basato sul diritto della concorrenza e un approccio basato sul diritto dei consumatori nel quadro delle sue iniziative;

45.

plaude alla salda posizione adottata dalla Commissione riguardo al comportamento anticoncorrenziale negli ultimi anni, che arreca grande danno ai consumatori e all'economia; evidenzia la necessità di un ampio sostegno dell'opinione pubblica a favore della politica della concorrenza e di una legittimità democratica assicurata dalla partecipazione del Parlamento europeo; esprime preoccupazione per il fatto che il ricorso ad ammende sempre più elevate quale unico strumento possa essere troppo poco incisivo, in particolare considerando la potenziale perdita di posti di lavoro dovuta all'incapacità di pagare, e chiede che sia elaborata un'ampia gamma di strumenti più sofisticati, che affrontino questioni quali la responsabilità individuale, la trasparenza e la responsabilità delle imprese, procedure più brevi, il diritto alla difesa e a un giusto processo, meccanismi per assicurare una gestione efficace delle domande di trattamento favorevole (in particolare per superare l'interferenza causata dai processi di scoperta negli Stati Uniti), programmi di conformità delle imprese e lo sviluppo di norme europee; favorisce un approccio «bastone e carota», con sanzioni che fungano da vero deterrente, in particolare per i recidivi, incoraggiando al contempo il rispetto delle regole;

46.

ritiene che, quando una stessa impresa commette una serie di infrazioni multiple del diritto della concorrenza, siano necessarie misure deterrenti più severe per applicare le norme antitrust nei casi relativi ai cartelli o per combattere gli abusi di posizione dominante;

47.

invita la Commissione e gli Stati membri a introdurre il principio della responsabilità individuale;

48.

invita la Commissione a considerare il ruolo dei programmi di conformità come strumento di lotta contro i comportamenti anticoncorrenziali;

49.

invita la Commissione a definire criteri specifici in base ai quali stabilire se un'impresa abbia agito intenzionalmente o con negligenza;

50.

invita la Commissione a definire criteri specifici in base ai quali le società madri dovrebbero essere considerate solidalmente responsabili del comportamento di cartello delle loro filiali;

51.

segnala che in termini comparativi le PMI risentono più duramente di ammende sproporzionate rispetto alle imprese di grandi dimensioni;

52.

ritiene che le ammende dovrebbero essere proporzionate alla violazione; propone altresì che, in determinate circostanze, al momento del calcolo dell'ammenda si tenga conto dei pertinenti importi versati a titolo di risarcimento; chiede alla Commissione di rivedere la base di calcolo delle ammende e, se del caso, di incorporare i nuovi principi in materia di ammende nel regolamento (CE) n. 1/2003;

53.

invita la Commissione a introdurre uno «sportello unico» per le richieste di trattamento favorevole;

54.

si aspetta di essere debitamente informato e consultato riguardo a eventuali modifiche al regolamento di esenzione per categoria nel settore automobilistico, entro tempi che gli consentano di effettuare un controllo adeguato e di apportare un contributo approfondito, tenendo conto della necessità urgente di dare a tale settore una prospettiva prevedibile che gli consenta di adottare le misure adeguate;

55.

sottolinea la necessità di un'effettiva cooperazione con il Parlamento nonché con le organizzazioni dei consumatori e delle piccole imprese in merito ad eventuali modifiche del regolamento di esenzione per categoria applicabile agli accordi verticali; rileva che un quadro regolamentare tale da incoraggiare un'azione coesa da parte dei vari operatori del mercato costituisce il modo migliore per affrontare il danno potenziale causato ai consumatori dalla mancanza di scelta;

56.

ribadisce la richiesta di effettuare una verifica adeguata, comprendente un'audizione in Parlamento delle organizzazioni di utenti finali, del progetto di regolamento della Commissione concernente l'esenzione per categoria applicabile al settore automobilistico e del progetto di orientamenti supplementari; chiede alla Commissione di garantire norme resistenti al tempo a partire dal 1o giugno 2010;

57.

si compiace al riguardo della proposta della Commissione relativa a un quadro regolamentare più rigoroso applicabile ai servizi post-vendita, al fine di ridurre l'elevato livello di spesa dei consumatori per operazioni di riparazione e manutenzione, dovuto a pratiche distorsive della concorrenza come l'esclusione di prestatori di servizi indipendenti;

58.

si aspetta che gli interessi dei piccoli e medi concessionari di autoveicoli siano tenuti in considerazione nel prossimo regime normativo sulla concorrenza per il settore dei veicoli a motore; ritiene, in caso contrario, che il regolamento di esenzione per categoria applicabile al settore automobilistico dovrebbe essere mantenuto nella sua forma attuale;

59.

chiede di essere consultato su eventuali modifiche proposte al regolamento di esenzione per categoria applicabile agli accordi verticali, entro tempi che gli consentano di effettuare un controllo adeguato e di apportare un contributo approfondito;

Controllo delle concentrazioni

60.

accoglie con soddisfazione l'obiettivo di un ulteriore miglioramento dei meccanismi di riferimento e di una maggiore coerenza nella valutazione delle operazioni di concentrazione, e incoraggia la Commissione a esaminare ulteriormente gli effetti della regola dei due terzi;

61.

plaude alla revisione della comunicazione della Commissione concernente le misure correttive considerate adeguate a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione, che codifica sentenze recenti della Corte di giustizia, tiene conto delle conclusioni tratte dallo studio sulle misure correttive e affronta i punti sollevati durante la consultazione pubblica;

62.

chiede alla Commissione di elaborare una relazione paese per paese sull'applicazione dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento CE sulle concentrazioni, secondo il quale le considerazioni di politica pubblica prevalgono sulle considerazioni in materia di concorrenza;

63.

sottolinea che l'attuale crisi economica non giustifica un rilassamento delle politiche UE di controllo delle concentrazioni;

Indagini settoriali

64.

invita la Commissione a definire i criteri applicabili per l'avvio di un'indagine settoriale; ritiene che la Commissione dovrebbe agire non solo in seguito alle denunce provenienti dal settore o dai consumatori ma anche su raccomandazione del Parlamento;

65.

chiede alla Commissione di indagare sulla ripartizione dei margini nelle catene di produzione e distribuzione, in linea con la risoluzione del Parlamento del 26 marzo 2009 sui prezzi dei prodotti alimentari in Europa; chiede alla Commissione di proporre misure adeguate, tra cui un regolamento, per proteggere i consumatori, i lavoratori e i produttori da qualsiasi abuso di posizione dominante o da impatti negativi identificati nel corso dell'indagine di cui sopra;

66.

chiede ancora una volta a tale riguardo che vengano condotte indagini settoriali nell'ambito della pubblicità on-line e delle relazioni tra i produttori di beni agricoli (in particolare di prodotti lattiero-caseari), gli acquirenti intermedi, i grandi distributori e i consumatori finali; chiede che venga condotta un'indagine sulle concentrazioni mediatiche, compresi tutti i canali di distribuzione del contenuto, come la stampa, la radiotelevisione e l'internet; chiede che la Commissione presenti un'analisi della concorrenza nei settori delle telecomunicazioni, degli autoveicoli e dei servizi finanziari;

67.

insiste sulla necessità di indagini settoriali esaustive e di misure di controllo, in stretta cooperazione con le autorità della Rete europea della concorrenza (REC), nel settore alimentare e in particolare nella catena di distribuzione dei prodotti lattiero-caseari;

68.

chiede alla Commissione di continuare a monitorare i prezzi dei prodotti alimentari nell'Unione europea e le condizioni di concorrenza nell'industria alimentare;

69.

sottolinea la necessità di migliorare la concorrenza nel settore farmaceutico, adottando misure appropriate per combattere le pratiche delle imprese farmaceutiche che, secondo quanto risulta dall'indagine settoriale condotta dalla DG Concorrenza, possono portare a ritardare o bloccare l'ingresso di farmaci generici sul mercato;

70.

si compiace dell'analisi effettuata dalla Commissione nel settore energetico; chiede alla Commissione di esaminare in quale misura la mancanza di investimenti infrastrutturali, in particolare nelle interconnessioni per il gas e l'elettricità, stia ostacolando la concorrenza; fa presente che la sicurezza dell'approvvigionamento e un'effettiva concorrenza nel mercato energetico non possono essere realizzate senza un'infrastruttura energetica interconnessa e ben funzionante;

71.

esprime preoccupazione per l'insufficiente concorrenza nel settore delle telecomunicazioni; chiede che venga condotta un'ulteriore indagine settoriale; insiste affinché l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) promuova la concorrenza soprattutto attraverso analisi di mercato pertinenti; insiste quindi affinché il suo segretariato sia dotato di risorse sufficienti a tal fine;

72.

deplora il fatto che la Commissione, nella sua relazione, affronti solo sommariamente la questione della cooperazione interistituzionale con il Parlamento e non risponda alle seguenti richieste formulate dal Parlamento nella sua risoluzione del 10 marzo 2009:

esame delle prassi abusive nel settore dei servizi che potrebbero impedire alle piccole imprese di partecipare agli appalti;

adeguata vigilanza sul comportamento concorrenziale nei mercati di carburante dell'Unione;

adozione di misure a favore della concorrenza tariffaria piuttosto che di misure di regolamentazione dei prezzi al dettaglio nel settore delle telecomunicazioni;

73.

chiede ancora una volta che venga effettuata un'indagine sull'applicazione delle norme sugli appalti pubblici e si analizzi se le differenze nazionali conducano a una distorsione della concorrenza;

*

* *

74.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  COM(2009)0374.

(2)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.

(3)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(4)  GU L 336 del 29.12.1999, pag. 21.

(5)  GU L 203 dell'1.8.2002, pag. 30.

(6)  GU L 312 del 29.11.2005, pag. 67.

(7)  GU C 10 del 15.1.2009, pag. 2.

(8)  GU C 16 del 22.1.2009, pag. 1.

(9)  GU C 45 del 24.2.2009, pag. 7.

(10)  GU C 72 del 26.3.2009, pag. 1.

(11)  GU C 195 del 19.8.2009, pag. 9.

(12)  GU C 270 del 25.10.2008, pag. 8.

(13)  COM(2008)0165.

(14)  Testi approvati, P6_TA(2009)0187.

(15)  GU C 136 del 16.6.2009, pag. 13.

(16)  GU C 136 del 16.6.2009, pag. 3.

(17)  GU C 85 del 9.4.2009, pag. 1.

(18)  GU C 82 dell'1.4.2008, pag. 1.

(19)  Testi approvati, P6_TA(2005)0033.

(20)  Testi approvati, P6_TA(2009)0099.

(21)  Testi approvati, P6_TA(2009)0191.

(22)  GU C 184 E del 6.8.2009, pag. 23.


22.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 349/25


Martedì 9 marzo 2010
Tabella sul mercato interno

P7_TA(2010)0051

Risoluzione del Parlamento europeo del 9 marzo 2010 sul quadro di valutazione del mercato interno (2009/2141(INI))

2010/C 349 E/04

Il Parlamento europeo,

vista la raccomandazione della Commissione, del 29 giugno 2009, sulle misure per migliorare il funzionamento del mercato unico (1),

vista la raccomandazione della Commissione, del 12 luglio 2004, riguardante il recepimento nel diritto nazionale delle direttive che incidono sul mercato interno (2),

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione sul quadro di valutazione del mercato interno (SEC(2009)1007),

vista la sua risoluzione, del 4 settembre 2007, sul riesame del mercato unico: affrontare le barriere e le inefficienze attraverso una migliore attuazione ed applicazione (3),

vista la sua risoluzione, del 23 settembre 2008, sul quadro di valutazione del mercato interno (4),

vista la sua risoluzione, del 9 luglio 2008, sul ruolo del giudice nazionale nel sistema giudiziario europeo (5),

viste le conclusioni del Consiglio «Competitività (mercato interno, industria e ricerca)», del 24 settembre 2009, sul tema «Migliorare il funzionamento del mercato interno» (6),

visti l'articolo 48 e l'articolo 119, paragrafo 2, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0084/2009),

A.

considerando che il buon funzionamento del mercato interno è fondamentale per la creazione di un ambiente economico stabile e innovativo nel quale i consumatori possano acquistare prodotti e servizi di alta qualità e le imprese possano creare nuovi posti di lavoro,

B.

considerando che, sebbene il mercato interno abbia compiuto grandi progressi, rimane ancora molto lavoro da svolgere per far sì che raggiunga il suo pieno potenziale,

C.

considerando che il mercato interno non può funzionare in modo adeguato se non vengono correttamente recepite, applicate e attuate le norme che incidono sul suo funzionamento,

D.

considerando che è indispensabile che gli Stati membri recepiscano tempestivamente la legislazione relativa al mercato interno,

E.

considerando che il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali possono contribuire attivamente a un migliore recepimento della legislazione in materia di mercato interno continuando a lavorare in stretta collaborazione nelle fasi di negoziato e di recepimento,

F.

considerando che è opportuno che i rappresentanti delle istituzioni e degli Stati membri dell'Unione europea si incontrino periodicamente per verificare lo stato di avanzamento dell'applicazione della legislazione in materia di mercato interno,

G.

considerando che la pubblicazione del quadro di valutazione del mercato interno contribuisce a ridurre il deficit di recepimento, ma che è necessario adottare un approccio maggiormente qualitativo con l'obiettivo di guardare oltre le cifre e di individuare le ragioni di questo deficit,

H.

considerando che, sebbene il quadro di valutazione del mercato interno e il quadro di valutazione dei mercati dei beni di consumo abbiano metodologie differenti con campi di applicazione e serie di indicatori diversi, essi condividono l'obiettivo generale di migliorare il funzionamento del mercato interno,

I.

considerando che l'attuale deficit medio dell'1 % è in linea con l'obiettivo dell'1 % concordato dai capi di Stato e di governo nel 2007, ma che nove Stati membri ancora non hanno raggiunto tale obiettivo,

J.

considerando che vi è un fattore di frammentazione del 6 %, ovvero che 100 direttive non sono state recepite in almeno uno Stato membro,

K.

considerando che per 22 direttive vi è un ritardo di oltre due anni rispetto al termine di recepimento, il che costituisce una violazione diretta dell'obiettivo «tolleranza zero» fissato dai capi di Stato e di governo nel 2002,

L.

considerando che risulta particolarmente importante monitorare il recepimento di determinate direttive, che sono fondamentali per lo sviluppo del mercato interno,

M.

considerando che maggiori informazioni accessibili pubblicamente su quali direttive non sono state recepite dai singoli Stati membri potrebbero costituire un utile strumento per sensibilizzare l'opinione pubblica ed esercitare una pressione reciproca, anche da parte dei deputati al Parlamento europeo nei confronti dei deputati nazionali,

N.

considerando che i continui casi di non recepimento o recepimento errato non necessariamente dipendono dalla riluttanza degli Stati membri, ma possono essere dovuti a una mancanza di chiarezza o coerenza della legislazione dell'Unione europea pertinente e che pertanto è auspicabile che il quadro di valutazione del mercato interno non rappresenti soltanto un mezzo di pressione nei confronti degli Stati membri, ma anche uno strumento di dialogo in grado di migliorare la comprensione delle difficoltà incontrate dagli Stati membri nel recepimento della legislazione,

O.

considerando che è necessario disporre di maggiori informazioni sulla qualità del recepimento,

P.

considerando che, visto il generale spostamento dalla legislazione verso l'attuazione che si registra per quanto riguarda il mercato interno, il quadro di valutazione del mercato interno dovrebbe fornire periodicamente informazioni più dettagliate sull'applicazione e l'attuazione della legislazione in materia di mercato interno, compresi gli indicatori oggettivi relativi al funzionamento del mercato interno, consentendo così un migliore monitoraggio dell'attuazione e delle tendenze,

Q.

considerando che i deputati al Parlamento europeo devono informare i loro elettori dell'attuazione della legislazione in materia di mercato interno che li riguarda e dei modi in cui essi possono far valere i loro diritti,

R.

considerando che il lavoro della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori ha permesso di mettere a fuoco l'attuazione, il recepimento e l'applicazione delle principali disposizioni in materia di mercato interno attraverso relazioni d'iniziativa, studi, seminari e audizioni, e che continuerà a fare altrettanto in futuro,

S.

considerando che la formazione e gli scambi transfrontalieri, anche tramite le reti elettroniche predisposte dalla Commissione, sono fondamentali ai fini di una migliore applicazione dell'acquis in materia di mercato interno,

T.

considerando che i cittadini e le imprese fanno affidamento sull'effettiva applicazione delle norme del mercato interno per poter trarre pieno beneficio dalle sue potenzialità,

Introduzione

1.

plaude alla summenzionata raccomandazione della Commissione sulle misure per migliorare il funzionamento del mercato unico; sottolinea che gli Stati membri non devono selezionare solo le misure a loro più convenienti, ma impegnarsi ad applicarle in toto;

2.

sollecita una stretta collaborazione tra Stati membri e tra la Commissione e gli Stati membri, come pure una loro condivisione di responsabilità e di impegno ai fini della piena realizzazione delle potenzialità del mercato interno; invita la Commissione a utilizzare tutte le sue competenze per assicurare l'effettiva applicazione delle norme del mercato interno, avvalendosi di strumenti quali un reale monitoraggio del mercato, l'armonizzazione, l'ulteriore semplificazione delle leggi ed altri strumenti volti a ridurre l'onere amministrativo che grava sui cittadini e sulle imprese;

3.

ritiene che sia importante agire fin dall'inizio per limitare il rischio di un deficit di recepimento e che la Commissione debba sostenere maggiormente gli Stati membri durante il periodo di recepimento; è del parere che ciò richieda in particolare un dialogo e un maggior scambio di informazioni con l'obiettivo di prevedere gli eventuali problemi e di risolverli prima della scadenza fissata per il recepimento;

4.

condivide in particolare l'idea di una partecipazione attiva dei parlamenti nazionali e di una maggiore collaborazione con gli altri soggetti interessati, ad esempio le parti sociali, alle fasi di negoziato e di recepimento;

5.

sottolinea l'importanza di un dialogo aperto e di una più stretta cooperazione tra i parlamenti nazionali e il Parlamento europeo, con l'obiettivo di discutere ulteriormente e di esaminare nel dettaglio i problemi incontrati dagli Stati membri nel processo di recepimento, dal momento che il recepimento e l'attuazione corretti delle direttive a livello nazionale sono requisiti indispensabili per garantire l'efficace funzionamento del mercato interno, la concorrenza e la stabilità economica e sociale all'interno dell'UE;

6.

invita la Commissione a organizzare un forum annuale sul mercato interno che riunisca i rappresentanti delle istituzioni europee e degli Stati membri assieme agli altri soggetti interessati, onde instaurare un impegno più chiaro per il recepimento, l'applicazione e l'attuazione della legislazione in materia di mercato interno;

7.

sottolinea che tale forum sul mercato interno dovrebbe tenere riunioni a livello di gruppi di lavoro come pure a livello ministeriale, al fine di mettere a disposizione un'importante piattaforma per la condivisione delle migliori pratiche tra le amministrazioni nazionali;

8.

invita la Commissione a includere sistematicamente nel suo quadro di valutazione del mercato interno informazioni più dettagliate sull'applicazione e l'attuazione della legislazione in materia di mercato interno, compresi gli indicatori oggettivi relativi al funzionamento del mercato interno;

9.

chiede che le pubblicazioni del quadro di valutazione del mercato interno, della relazione SOLVIT, del Servizio di orientamento per i cittadini e del quadro di valutazione dei mercati dei beni di consumo siano simultanee una volta all'anno, senza modificarne la frequenza, allo scopo di fornire una visione d'insieme dello sviluppo del mercato interno e di coordinare meglio il lavoro svolto nei rispettivi ambiti preservando, nel contempo, la natura particolare di ognuno di questi strumenti;

10.

invita la Commissione a ricercare nuove soluzioni per eliminare le barriere che ancora ostacolano il completamento del mercato interno, compresa l'elaborazione di una «prova del mercato interno» per tutte le nuove normative proposte, al fine di garantire che le nuove misure proposte non danneggino il mercato interno;

11.

ritiene che il quadro di valutazione del mercato interno si sovrapponga in misura considerevole alla revisione annuale della Commissione relativa all'applicazione del diritto comunitario; incoraggia pertanto la Commissione a utilizzare in maniera più strategica la relazione annuale, concentrandosi sui settori politici verticali che potrebbero migliorare l'analisi qualitativa del quadro di valutazione del mercato interno;

12.

invita la Commissione a presentare, assieme al quadro di valutazione del mercato interno, un comunicato stampa di più facile lettura, volto a sensibilizzare maggiormente sui risultati ottenuti e ad aumentare la pressione sugli Stati membri onde garantire il corretto e tempestivo recepimento delle direttive;

Recepimento

13.

plaude al fatto che il deficit di recepimento si è attestato, per la terza volta consecutiva, sull'1 %; esorta i nove Stati membri che non hanno raggiunto questo obiettivo ad adoperarsi per migliorare il proprio rendimento;

14.

ritiene che vi sia una chiara correlazione tra il recepimento corretto e tempestivo delle direttive in materia di mercato interno e la qualità della legislazione originale; osserva pertanto l'importanza del lavoro svolto a monte, compreso l'impegno a rispettare i principi di una migliore regolamentazione, la piena consultazione con gli Stati membri sui metodi di recepimento e di applicazione nonché la necessità di effettuare valutazioni d'impatto accurate e di esaminare la pertinente giurisprudenza della Corte europea di giustizia prima di proporre nuova legislazione;

15.

rammenta che il numero di direttive che non sono ancora state recepite da uno o più Stati membri rimane troppo elevato e invita la Commissione e gli Stati membri a unire gli sforzi onde ridurre questo numero quanto prima, cominciando dalle direttive il cui termine di recepimento è scaduto almeno da due anni;

16.

invita la Commissione a fornire sul suo sito web informazioni più dettagliate sulle direttive che non sono state applicate nei singoli Stati membri;

17.

esorta gli Stati membri a fornire alla Commissione delle tabelle di raffronto contenenti informazioni dettagliate sulle misure adottate a livello nazionale per recepire le direttive, consentendo così alla Commissione di fornire dati più specifici sulla qualità del recepimento; invita la Commissione a riconoscere le migliori pratiche per il recepimento tempestivo e corretto e di comunicarle agli Stati membri;

Applicazione

18.

è dell'avviso che gli Stati membri debbano migliorare l'efficienza della cooperazione tra le autorità nazionali, regionali e locali coinvolte nell'applicazione delle norme del mercato interno, assicurando e consolidando la funzione di coordinamento del mercato interno nell'ambito delle proprie amministrazioni nazionali;

19.

invita gli Stati membri a provvedere a una regolare formazione dei dipendenti dell'amministrazione pubblica e della magistratura a livello nazionale e locale relativamente alle norme del mercato interno nel quadro degli attuali programmi e reti dell'Unione europea;

20.

concorda con la Commissione sulla necessità che gli Stati membri assicurino l'operatività dei sistemi di reti d'informazione elettroniche transfrontaliere istituiti dalla Commissione (quali il Sistema d’informazione del mercato interno (IMI), il Sistema d'allarme rapido sui prodotti pericolosi di origine non alimentare (RAPEX), il Sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF), o la Rete di cooperazione per la tutela dei consumatori (CPC)), adottando le misure necessarie, compreso lo stanziamento di risorse;

21.

invita la Commissione a considerare la legislazione in materia di mercato interno come un processo circolare, nel quale le valutazioni ex post devono avere un ruolo importante ed essere utilizzate per determinare se la legislazione è conforme o superiore alla valutazione d'impatto originale e, in caso contrario, per stabilire come modificarla o rifonderla allo scopo di garantire che soddisfi i suoi obiettivi originali;

Attuazione

22.

ritiene che gli Stati membri dovrebbero intensificare i propri sforzi per fornire informazioni ai cittadini e alle imprese circa i loro diritti nell'ambito del mercato interno, permettendo loro di esercitare concretamente tali diritti; invita la Commissione a ultimare in modo prioritario il progetto relativo ai servizi di assistenza nel mercato unico, volto a rendere più efficienti e accessibili i servizi di informazione, consulenza e soluzione dei problemi;

23.

è dell'avviso che le informazioni in materia di mercato interno che la Commissione pubblica su Internet siano complete ma eccessivamente frammentate; invita la Commissione, con la partecipazione della «Enterprise Europe Network», a definire e potenziare il portale «La tua Europa – Imprese» come sportello unico d'informazione delle imprese in materia di mercato interno, allo scopo di evitare strutture parallele inutili e costose e di sfruttare le possibili sinergie, particolarmente in relazione alle informazioni da fornire nel quadro della direttiva sui servizi (7);

24.

sottolinea il ruolo chiave della «Enterprise Europe Network» nel consentire alle PMI di sfruttare le opportunità offerte dal mercato interno; mette in evidenza che gli obblighi burocratici bloccano risorse preziose e impediscono quindi di prestare maggiore attenzione al compito principale di «Enterprise Europe Network» di offrire un'assistenza personalizzata alle PMI; invita la Commissione a utilizzare maggiormente la «Enterprise Europe Network» per distribuire le informazioni in modo mirato e per ridurre la burocrazia per i partner di tale rete;

25.

ritiene opportuno che gli Stati membri, con il supporto della Commissione, migliorino l'efficienza dei sistemi di risoluzione dei problemi, in particolare la rete SOLVIT, onde assicurare soluzioni più efficaci; sottolinea che l'esperienza acquisita attraverso la rete SOLVIT dovrebbe essere integrata nel processo di elaborazione politica nazionale e a livello dell'Unione europea e tradursi, se del caso, in modifiche strutturali o regolamentari; invita gli Stati membri a rafforzare ulteriormente le reti dei centri SOLVIT destinandovi risorse aggiuntive, sia finanziarie che umane;

26.

invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare le misure necessarie al fine di rendere più visibili alle imprese e ai cittadini europei i centri SOLVIT e i loro servizi gratuiti di risoluzione dei problemi;

*

* *

27.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU L 176 del 7.7.2009, pag. 17.

(2)  GU L 98 del 16.4.2005, pag. 47.

(3)  GU C 187 E del 24.7.2008, pag. 80.

(4)  Testi approvati, P6_TA(2008)0421.

(5)  Testi approvati, P6_TA(2008)0352.

(6)  Documento del Consiglio 13024/09.

(7)  Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).


Mercoledì 10 marzo 2010

22.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 349/30


Mercoledì 10 marzo 2010
UE 2020 - Seguito del Consiglio europeo informale dell'11 febbraio 2010

P7_TA(2010)0053

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2010 sulla strategia UE 2020

2010/C 349 E/05

Il Parlamento europeo,

vista la riunione informale del Consiglio europeo dell'11 febbraio 2010,

visti la consultazione pubblica sull'UE 2020 lanciata dalla Commissione e il suo esito (SEC(2010)0116),

vista la valutazione della Commissione sulla strategia di Lisbona (SEC(2010)0114),

visto il documento del Consiglio europeo intitolato «Seven steps to deliver on the European strategy for growth and jobs» (Sette fasi per realizzare la strategia europea per la crescita e l'occupazione),

visto l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che la strategia UE 2020 dovrebbe concorrere alla crescita economica e alla creazione di posti di lavoro, dal momento che la caduta del PIL del 4 %, il crollo della produzione industriale e un totale di più di 23 milioni di donne e uomini disoccupati rappresentano un disastro sotto il profilo umano ed economico,

B.

considerando che la strategia di Lisbona non ha dato i risultati auspicati a causa della debole struttura di gestione, di una scarsa assunzione di responsabilità da parte degli Stati membri, della complessità dell'obiettivo perché troppo articolato, delle mire troppo ambiziose e della mancanza di chiarezza, messa a fuoco e trasparenza, e considerando che plaude pertanto alla proposta di strategia UE 2020 della Commissione e agli obiettivi e al quadro di riferimento che la accompagnano,

Osservazioni generali

1.

ritiene che la strategia UE 2020 debba fornire una risposta efficace alla crisi economica e finanziaria, conferendo una nuova ambizione e una coerenza europea al processo di ripresa dell'UE, tramite la mobilitazione e il coordinamento di strumenti nazionali ed europei;

2.

accoglie con favore la decisione del Consiglio europeo di definire una quantità minore di obiettivi ma di renderli più chiari, più realistici e più quantificabili, dato che nella precedente strategia di Lisbona sono stati troppi gli obiettivi europei non realizzati;

Un'economia sociale di mercato

3.

ritiene che una piena occupazione sostenibile e di elevata qualità per uomini e donne nell'UE costituisca un obiettivo importante da perseguire, che può essere realizzato soltanto se le istituzioni dell'UE e gli Stati membri attuano le riforme necessarie;

4.

rileva che la disoccupazione è una questione centrale nelle discussioni in corso nel contesto della crisi; ritiene che, per affrontare pienamente l'elevata e crescente disoccupazione, l'UE debba mettere in atto un programma sociale ambizioso che preveda sforzi per promuovere una vita più lunga e più sana, combattere la povertà e l'emarginazione sociale, aiutare i lavoratori a conciliare l'occupazione con le responsabilità di assistenza, ridurre l'abbandono scolastico precoce, favorire l'apprendimento permanente, lottare contro la discriminazione e promuovere l'integrazione della dimensione di genere, la parità tra donne e uomini e i diritti dei lavoratori nonché buone condizioni di lavoro; esorta gli Stati membri ad affrontare la disoccupazione creando maggiori opportunità di formazione e tirocinio per i giovani, proteggendoli al contempo da pratiche lavorative abusive;

5.

sottolinea che per affrontare il problema dell'elevata e crescente disoccupazione, l'UE deve mettere in atto un'ambiziosa agenda sociale e una strategia forte per la parità di genere e la politica di integrazione;

6.

ritiene che l'UE abbia bisogno di creare mercati del lavoro inclusivi e competitivi mediante la ristrutturazione dei sistemi di sicurezza sociale e una maggiore flessibilità per i lavoratori, in combinazione con adeguate indennità di disoccupazione a breve termine e un appropriato sostegno al reinserimento professionale;

7.

invita l'UE a facilitare la libera circolazione di tutti i cittadini, inclusi lavoratori, professionisti, imprenditori, ricercatori, studenti e pensionati;

8.

esorta l'UE a studiare la possibilità di applicare sistemi europei concepiti per facilitare la migrazione delle conoscenze e prevenire la «fuga di cervelli» europei, promuovere l'eccellenza e sviluppare una rete di università di primo piano a livello internazionale; ritiene che la creazione della «quinta libertà» della conoscenza dovrebbe contribuire a tal fine;

9.

è deluso del fatto che nelle proposte iniziali per la strategia UE 2020 non venga fatta menzione alcuna del settore agricolo, nonostante l'agricoltura possa contribuire attivamente ad affrontare le sfide principali future; è convinto che con il giusto quadro strategico e risorse di bilancio adeguate, l'agricoltura e la silvicoltura possano rivestire un ruolo importante nella strategia complessiva europea concepita per assicurare la ripresa economica e il conseguimento degli obiettivi climatici, contribuendo al contempo alla sicurezza alimentare, alla crescita e all'occupazione tanto a livello UE quanto globale;

Una forte governance europea per la riuscita della strategia 2020

10.

ritiene che la strategia 2020 dovrebbe fornire un approccio alla crisi economica ambizioso, più coerente e mirato, assicurando maggiore congruenza tra le strategie che coprono gli stessi ambiti, quali la strategia per lo sviluppo sostenibile e il patto di stabilità e crescita (PSC), onde contribuire a costruire un'Europa giusta, sostenibile e prospera;

11.

ritiene che la strategia di Lisbona non abbia avuto buon esito a causa della mancanza di impegno e di senso di appropriazione da parte degli Stati membri in relazione all'attuazione dei piani d'azione concordati e a causa dell'assenza di incentivi efficaci e di strumenti vincolanti a livello comunitario;

12.

esorta il Consiglio europeo ad abbandonare il «metodo aperto di coordinamento», basato sullo «scambio di migliori pratiche» e sulla «pressione tra pari» nel campo della politica economica; esorta la Commissione ad utilizzare tutte le pertinenti disposizioni del trattato di Lisbona, come gli articoli 121, 122, 136, 172, 173 e 194, per coordinare le riforme economiche e i piani d'azione degli Stati membri;

13.

sottolinea che la Commissione dovrebbe elaborare un preciso quadro di valutazione degli ostacoli e proporre provvedimenti mirati alle difficoltà principali ai fini del completamento del mercato interno;

14.

chiede alla Commissione, nel rispetto del principio di sussidiarietà, di proporre nuove misure, quali regolamenti e direttive, nonché possibili sanzioni per gli Stati membri che non attuano la strategia UE 2020 e incentivi per quanti invece lo fanno;

15.

ricorda che sia la Commissione sia il Consiglio europeo hanno sottolineato il ruolo cruciale del Parlamento nella strategia UE 2020 e che quindi dovrebbero rispettarne le prerogative presentandogli raccomandazioni politiche annuali prima che il Consiglio europeo prenda una decisione; sollecita il Consiglio e la Commissione a riconoscere il ruolo chiave del Parlamento nell'attuazione della strategia 2020; ritiene necessaria l'elaborazione di un accordo interistituzionale al fine di istituire e formalizzare un percorso democratico ed efficace, che includa l'impegno da parte del Consiglio di non decidere in merito a modifiche alla strategia nei prossimi anni senza previa consultazione formale del Parlamento;

16.

sottolinea la necessità di una cooperazione migliore con i parlamenti nazionali e la società civile; ritiene che il coinvolgimento di più attori aumenterà la pressione sulle amministrazioni nazionali affinché realizzino risultati;

17.

ritiene che gli Stati membri dovrebbero, in stretta cooperazione con la Commissione, elaborare piani d'azione nazionali che stipulino valori massimi e minimi per certi aspetti macroeconomici delle loro economie;

18.

rileva che l'esecuzione del bilancio UE da parte della Commissione e degli Stati membri è stata oggetto di critica da parte della Corte dei conti europea; ritiene che, dato che gli Stati membri stessi gestiscono l'80 % del bilancio UE, la Commissione dovrebbe esercitare maggiore pressione su di essi affinché si assumano la responsabilità di spendere correttamente i fondi, e dovrebbe prendere in considerazione sanzioni finanziarie nel caso di Stati membri che rifiutino di cooperare;

19.

è dell'avviso che gli Stati membri dovrebbero indicare come utilizzano i fondi UE per conseguire i vari obiettivi UE 2020 e ritiene che i finanziamenti dell'UE dovrebbero essere subordinati ai risultati e alla compatibilità con gli obiettivi della strategia UE 2020;

Proteggere la forza dell'euro intensificando la vigilanza finanziaria

20.

sottolinea che il consolidamento di bilancio e le politiche economiche devono essere strettamente coordinate al fine di rafforzare la crescita, creare occupazione e assicurare la futura stabilità dell'euro; è del parere che gli Stati membri debbano conformarsi ai criteri del patto europeo di stabilità e di crescita (PSC), cercando al contempo un equilibrio tra la riduzione dei disavanzi nazionali, gli investimenti e le esigenze sociali;

21.

ritiene che la mancata osservanza del PSC da parte di numerosi Stati membri della zona euro evidenzi la necessità di rafforzare il coordinamento economico tra i paesi dell'UEM; ritiene che i problemi della zona euro richiedano una soluzione europea e giudica inopportuna l'assenza di meccanismi per salvaguardare la stabilità dell'euro;

22.

rileva che gli attacchi speculativi sferrati contro paesi in difficoltà economica aggravano ulteriormente i problemi economici di questi ultimi rendendo loro oltremodo oneroso il ricorso a prestiti monetari;

23.

sottolinea la necessità di un supervisore europeo unico per assicurare un'efficace vigilanza micro e macroprudenziale, prevenendo in tal modo crisi future; sottolinea la necessità di istituire un sistema bancario europeo efficace, in grado di finanziare l'economia reale e di assicurare che l'Europa rimanga a livello mondiale uno dei maggiori centri finanziari e una delle principali economie; sottolinea che il controllo non può rimanere una questione puramente nazionale, dato che i mercati sono internazionali e le istituzioni finanziarie operano oltre le frontiere;

Liberare il potenziale del mercato interno europeo

24.

rileva che il mercato unico contribuisce considerevolmente alla prosperità europea e plaude all'assegnazione a Mario Monti del compito di proporre idee nuove ed equilibrate al fine di spronare il mercato comune europeo; è dell'avviso che, data la centralità del mercato interno nella strategia UE 2020, il Consiglio e la Commissione dovrebbero presentare proposte ai fini del suo completamento;

25.

rileva che alcuni governi stanno praticando protezionismo economico, minacciando di smantellare il lavoro di cinquant'anni di integrazione economica e di solidarietà;

26.

ricorda agli Stati membri che essi possono ricorrere al metodo della cooperazione rafforzata in ambiti in cui i negoziati hanno raggiunto una fase di stallo;

27.

ritiene essenziale completare il mercato intero dell'energia onde assicurare la crescita economica, l'integrazione delle energie rinnovabili e la sicurezza dell'approvvigionamento; è dell'avviso che le fonti energetiche sostenibili a basse emissioni di carbonio dovrebbero rappresentare una quota significativa del mix energetico dell'UE;

28.

ritiene che l'industria europea dovrebbe trarre vantaggio dal suo ruolo di guida nell'economia sostenibile e nelle tecnologie verdi di mobilità sfruttando il proprio potenziale d'esportazione; ritiene che al contempo ciò ridurrebbe la dipendenza dalle risorse e faciliterebbe l'adempimento dei necessari obiettivi 20-20-20 in materia di cambiamenti climatici; evidenzia tuttavia che l'economia dell'UE necessita di sufficienti materie prime di alta tecnologia per raggiungere questo obiettivo;

Promozione delle PMI e dell'occupazione

29.

ritiene che la Commissione avrebbe dovuto porre maggiormente l'accento sulla promozione e il sostegno delle piccole e medie imprese (PMI), dal momento che questo settore è quello in cui vengono creati più posti di lavoro e in cui l'innovazione e il progresso tecnologico svolgono un ruolo cruciale per rinvigorire la nostra economia; giudica necessarie ulteriori proposte volte a ridurre il carico burocratico e promuovere idee innovative;

30.

sottolinea che la normativa sulle piccole imprese (Small Business Act) rappresenta un primo passo ma che occorre darvi seguito in modo più ambizioso; ritiene che occorra attribuire priorità a una legislazione favorevole alle PMI, che incoraggi l'imprenditorialità e un migliore accesso ai finanziamenti;

31.

sottolinea che, per avere successo, la strategia 2020 dovrebbe concentrarsi sulla promozione delle PMI e sull'occupazione non solo nel settore del commercio e dei servizi, ma anche in quelli industriale e agricolo, in quanto essenziali per la nostra futura economia;

32.

ritiene che l'invecchiamento della popolazione europea richieda politiche in materia di apprendimento permanente e un'età pensionabile più flessibile (se i lavoratori così scelgono), in modo da mantenere un numero sufficiente di persone attive sul mercato del lavoro e rafforzare la loro inclusione sociale; ritiene che il potenziale occupazionale delle persone anziane e dei lavoratori disabili venga spesso trascurato e si aspetta proposte volte a metterne in evidenzia il potenziale; esorta inoltre la Commissione a presentare una strategia per combattere la disoccupazione giovanile;

Un bilancio che rifletta una crescita intelligente, inclusiva e sostenibile quale priorità per il XXI secolo

33.

ritiene che il bilancio attuale non rifletta adeguatamente il fabbisogno finanziario per affrontare le sfide del XXI secolo; sollecita la Commissione a presentare una proposta ambiziosa per portare a buon fine la strategia UE 2020;

34.

sollecita la Commissione a mantenere nella nuova strategia, sia per il bilancio dell'UE che per i bilanci nazionali, l'obiettivo della strategia di Lisbona del 3 % del PIL a favore della R&S; chiede alla Commissione di presentare una proposta per accrescere l'efficienza della ricerca europea semplificando le strutture esistenti, riducendo il carico burocratico e creando un clima di investimenti più favorevole alla ricerca e all'innovazione nel settore pubblico e in quello privato; è del parere che, per raggiungere un buon funzionamento del triangolo della conoscenza, sia essenziale migliorare i sistemi d'istruzione e strutturare in modo migliore e più efficace i sistemi di innovazione, sostenendo al contempo le tecnologie abilitanti fondamentali; invita gli Stati membri a fare migliore uso della potenziale sinergia tra i fondi della politica di coesione e quelli relativi alla R&S;

35.

ritiene che la Banca europea per gli investimenti e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo dovrebbero svolgere un ruolo più incisivo nel sostenere gli investimenti in infrastrutture, tecnologie verdi, innovazione e PMI;

36.

sottolinea che l'innovazione inizia con migliori sistemi di istruzione e sollecita la Commissione a incoraggiare nuovi partenariati tra imprese, scienza e ricerca universitaria;

37.

invita ad adottare un'impostazione di ampio respiro per la futura politica dell'innovazione dell'UE; ritiene che le tecnologie abilitanti fondamentali dovrebbero essere dotate di finanziamenti adeguati per fare dell'Europa un leader mondiale in tali ambiti;

38.

ritiene che il settore dei trasporti rivesta un ruolo importante ai fini del raggiungimento della crescita sostenibile prevista nella strategia 2020 e contribuisca in misura considerevole alla crescita economica necessaria per l'attuazione di UE 2020; reputa importante, in tale contesto, combinare varie misure, ad esempio in materia di mix energetico, di formazione dei prezzi e di approccio realistico all'internalizzazione dei costi esterni, e ritiene che tali misure debbano essere accompagnate da obiettivi più chiari e realistici da riesaminare periodicamente;

39.

ricorda che la coesione economica, sociale e territoriale è il fondamento del progetto europeo, attualmente messo a rischio dagli effetti della crisi economica; ritiene che la strategia UE 2020 offra un'opportunità storica per preservare e rafforzare la coesione europea, specialmente mediante una politica di coesione trasparente, semplificata e intelligente, al riparo dalla rinazionalizzazione, e un piano finanziario sostenibile a lungo termine per le reti transeuropee di trasporto, l'energia e l'accesso libero ed equo alle TIC e alla banda larga, al fine di mettere le persone, specialmente i giovani, in grado di utilizzare i moderni mezzi di comunicazione con facilità e nel contempo con atteggiamento autocritico;

40.

giudica la politica industriale oltremodo importante al fine di agevolare la transizione verso un'economia sostenibile; ritiene che l'UE debba promuovere l'innovazione nell'intento di sviluppare modalità di produzione ecocompatibili e, ove necessario, prevedere incentivi temporanei per rendere più verde l'industria europea nel contesto dei mercati globali;

41.

ritiene che l'UE dovrebbe intraprendere grandi progetti economici, come ad esempio una rete energetica veramente europea, il completamento del progetto Galileo e una diffusa applicazione delle tecnologie verdi, compreso il restauro sistematico del patrimonio edilizio dell'UE, la telemedicina e il miglioramento e l'ammodernamento delle infrastrutture delle TIC;

42.

sottolinea che ritiene la presente risoluzione un primo passo in questa direzione e che intende presentare in tempo utile per il vertice di giugno una risoluzione più dettagliata concernente le strozzature, i problemi e i progetti trainanti;

*

* *

43.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo e alla Commissione.


22.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 349/34


Mercoledì 10 marzo 2010
Attuazione delle raccomandazioni di Goldstone su Israele/Palestina

P7_TA(2010)0054

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2010 sull'attuazione delle raccomandazioni Goldstone su Israele/Palestina

2010/C 349 E/06

Il Parlamento europeo,

visti i valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, su cui si fonda l'Unione, enunciati all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea,

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,

viste le Convenzioni di Ginevra,

viste le sue precedenti risoluzioni sul Medio Oriente,

viste le conclusioni del Consiglio sul processo di pace in Medio Oriente adottate l'8 dicembre 2009,

visti i risultati della missione delle Nazioni Unite per l'accertamento dei fatti accaduti nel conflitto di Gaza,

vista la risoluzione 64/10 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite,

vista la relazione del Segretario generale delle Nazioni Unite del 5 febbraio 2010 all'Assemblea generale delle Nazioni Unite,

vista la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 26 febbraio 2010,

visto il fatto che Hamas figura nell'elenco dell'UE delle organizzazioni terroristiche,

visto l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che il conflitto armato a Gaza, iniziato il 27 dicembre 2008 e terminato il 18 gennaio 2009, ha comportato l'uccisione di oltre 1 400 palestinesi e di 13 israeliani e vaste distruzioni di infrastrutture civili,

B.

considerando che l'Assemblea generale delle Nazioni Unite, nella sua risoluzione 64/10 del 5 novembre 2009, ha chiesto a tutte le parti di intraprendere indagini che siano indipendenti, credibili e conformi agli standard internazionali,

C.

considerando che il 3 dicembre 2009 il Segretario generale delle Nazioni Unite ha richiamato l'attenzione di tutte le parti sulle disposizioni pertinenti della risoluzione 64/10 dell'Assemblea generale dell'ONU e ha richiesto informazioni scritte entro un termine di tre mesi su ogni iniziativa che le parti abbiano eventualmente adottato o stiano adottando,

D.

considerando che il Segretario generale delle Nazioni Unite, nella sua dichiarazione del 4 febbraio 2010, ha invitato le parti a svolgere un'indagine interna credibile sul modo in cui è stato condotto il conflitto di Gaza,

E.

considerando che, nella sua risoluzione del 26 febbraio 2010, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha ribadito il suo invito a Israele e alla parte palestinese a procedere a indagini attendibili e ha chiesto nuove relazioni entro cinque mesi,

F.

considerando che l'azione dell'Unione europea sulla scena internazionale deve essere guidata dal rigoroso rispetto dei principi e degli obiettivi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale; e che, al tempo stesso, il diritto internazionale stabilisce l'obbligo per gli Stati non soltanto di rispettare e proteggere il diritto umanitario internazionale, ma anche di garantirne il rispetto,

G.

considerando che il governo israeliano ha avviato un procedimento e ha inoltre indagato su 150 singoli episodi verificatisi durante l'operazione di Gaza,

H.

considerando che il 25 gennaio 2010 le autorità palestinesi hanno istituito una commissione investigativa indipendente,

I.

considerando che la crisi umanitaria nella Striscia di Gaza si è ulteriormente aggravata a causa dell'embargo, che è in violazione del diritto internazionale umanitario,

1.

sottolinea nuovamente l'importanza di raggiungere una pace giusta e duratura in Medio Oriente, e tra israeliani e palestinesi in particolare; rileva che il rispetto del diritto umanitario internazionale e del diritto internazionale sui diritti umani da parte di tutte le parti e in qualsiasi circostanza, nonché la creazione di un clima di fiducia tra israeliani e palestinesi, sono componenti essenziali di un processo di pace che porti a due Stati che vivano fianco a fianco in pace e sicurezza;

2.

ribadisce il proprio invito alla Vicepresidente della Commissione europea/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e agli Stati membri a impegnarsi affinché l'Unione europea adotti una ferma posizione comune sul seguito da dare alla relazione sulla missione d'inchiesta, condotta dal giudice Goldstone, sul conflitto a Gaza e nel sud di Israele, chiedendo pubblicamente l'attuazione delle sue raccomandazioni e la responsabilità per tutte le violazioni del diritto internazionale, tra cui i presunti crimini di guerra;

3.

esorta entrambe le parti a svolgere, entro cinque mesi, indagini che soddisfino gli standard internazionali di indipendenza, imparzialità, trasparenza, tempestività ed efficacia, in linea con le risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite adottate il 5 novembre 2009 e il 26 febbraio 2010; sottolinea che il rispetto del diritto internazionale in materia di diritti umani e del diritto umanitario internazionale, da parte di tutti i soggetti e in qualunque circostanza, costituisce un prerequisito essenziale per il conseguimento di una pace giusta e duratura nel Medio Oriente;

4.

Ribadisce il proprio invito alla Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e agli Stati membri a monitorare attivamente l'attuazione delle raccomandazioni contenute nella relazione Goldstone mediante la consultazione delle missioni esterne dell'UE e delle ONG del settore; invita a includere le raccomandazioni e le relative osservazioni nei dialoghi dell'UE con entrambe le parti, così come nei forum multilaterali;

5.

invita la Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza a valutare i risultati delle indagini effettuate da tutte le parti e a riferire in merito al Parlamento europeo;

6.

accoglie con favore gli sforzi compiuti dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite affinché i responsabili di tutte le violazioni del diritto umanitario internazionale e del diritto internazionale sui diritti umani, perpetrate durante il conflitto di Gaza, rispondano dei loro atti, e incoraggia l'Assemblea a proseguire detti sforzi;

7.

sottolinea che il rispetto dello Stato di diritto è un valore fondamentale nell'Unione europea e nelle sue relazioni con i paesi terzi e con i terzi in generale; rileva che la responsabilità e la credibilità dell'Unione europea e dei suoi Stati membri richiedono che l'Unione controlli in modo esauriente tali indagini;

8.

esorta l'Unione europea e i suoi Stati membri a prendere in considerazione i risultati delle indagini sul seguito e l'attuazione delle raccomandazioni contenute nella relazione Goldstone nelle loro relazioni con tutte le parti a cui si riferisce la relazione;

9.

sottolinea l'importanza della cooperazione tra le autorità ufficiali e le organizzazioni non governative nelle indagini di follow-up e nell'attuazione delle raccomandazioni contenute nella relazione Goldstone, da parte di tutte le parti; esprime la sua preoccupazione per i recenti attacchi contro le ONG che hanno partecipato all'elaborazione della relazione Goldstone e alle indagini di follow-up, e invita le autorità di tutte le parti ad astenersi da qualsiasi azione che possa avere un impatto negativo sulle attività di tali organizzazioni;

10.

riconosce la persistente, difficile situazione della popolazione di Gaza a causa dell'embargo e accoglie con favore l'invito fatto dal Consiglio, in data 8 dicembre 2009, per un'apertura immediata, sostenuta e incondizionata dei valichi;

11.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Segretario generale ONU, al Quartetto, all'Inviato del Quartetto in Medio Oriente, all'Assemblea parlamentare Euromediterranea, al governo e alla Knesset israeliani, al Presidente dell'Autorità palestinese e al Consiglio legislativo palestinese.


22.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 349/37


Mercoledì 10 marzo 2010
Situazione della società civile e delle minoranze nazionali in Bielorussia

P7_TA(2010)0055

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2010 sulla situazione della società civile e delle minoranze nazionali in Bielorussia

2010/C 349 E/07

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sulla situazione in Bielorussia, in particolare quella del 17 dicembre 2009 (1),

viste le conclusioni sulla Bielorussia raggiunte dal Consiglio «Affari generali e relazioni esterne» nella riunione del 17 novembre 2009, che prevedono una sospensione ulteriore dell'applicazione del divieto di visto nei confronti di taluni funzionari bielorussi, tra cui il Presidente Alexander Lukashenko, e la proroga delle misure restrittive sino all'ottobre del 2010,

visti l'esito della 2996a riunione del Consiglio «Affari esteri», del 22 febbraio 2010, e la dichiarazione dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Catherine Ashton, sulla situazione dell'Unione dei polacchi di Bielorussia, del 16 febbraio 2010,

viste la dichiarazione del Consiglio europeo sul partenariato orientale, del 19 marzo 2009, e la dichiarazione congiunta del vertice di Praga sul partenariato orientale, del 7 maggio 2009,

vista la convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali del Consiglio d'Europa, del 1o febbraio 1995,

visti i principi e gli standard internazionali relativi ai diritti delle minoranze nazionali, in particolare quelli contenuti nelle convenzioni internazionali in materia di diritti umani come l'Atto finale di Helsinki, del 1o agosto 1975 (Sezione 1.VII), il documento della conferenza di Copenaghen sulla dimensione umana, del 29 giugno 1990 e la Carta di Parigi per una nuova Europa, del 21 novembre 1990,

visti il suo dibattito sulla Bielorussia, del 24 febbraio 2010, e la missione della delegazione ad hoc del Parlamento europeo in Bielorussia dal 25 al 27 febbraio 2010 nonché le relative risultanze,

visto l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che il 15 febbraio 2010 sono stati arrestati in Bielorussia 40 attivisti, per la maggior parte membri dell'Unione dei polacchi di Bielorussia (UPB), tra cui Angelika Borys (presidente dell'UPB), Igor Bancer (portavoce dell'UPB), Mieczysław Jaśkiewicz (vicepresidente), Andrzej Poczobut (presidente del consiglio di vigilanza dell'UPB) e Anatol Lebedzka, leader del partito di opposizione bielorusso, il Partito civico unito, allo scopo di impedire loro di partecipare al processo concernente la Casa dei polacchi di Ivyanets; considerando che entro il 20 febbraio tutti gli attivisti erano stati rilasciati,

B.

considerando che l'UPB sotto la presidenza di Angelika Borys, che è stata democraticamente eletta due volte, nel 2005 e nel 2009, non è riconosciuta dalle autorità dello Stato; che dal 2005 è sistematicamente oggetto di molestie e persecuzioni e che i suoi membri sono continuamente accusati di attività illegali e devono far fronte a denunce penali,

C.

considerando che le autorità bielorusse hanno fatto ricorso alle forze di polizia contro i membri dell'UPB a Hrodna nel 2005 e a Ivyanets nel 2010,

D.

considerando che le autorità bielorusse hanno impedito ai rappresentanti dell'UPB, che erano stati convocati a un'udienza come testimoni per Teresa Sobol, presidente della sezione locale dell'UPB di Ivyanets, di comparire al processo,

E.

considerando che la discriminazione nei confronti dell'Unione dei polacchi, la maggiore ONG attiva in Bielorussia, che è guidata da Angelika Borys, è sintomatica del trattamento generalmente riservato alla società civile e all'opposizione democratica in Bielorussia,

F.

considerando che «Polonica», una società con sede a Hrodna diretta da Angelika Borys e unica fonte di finanziamento dell'UPB, ha ricevuto una multa di 71 milioni di rubli per presunta violazione delle norme fiscali e rischia ora il fallimento,

G.

considerando che le autorità bielorusse reputano Stanislaw Siemaszko il leader legittimo dell'Unione dei polacchi e dichiarano il proprio sostegno all'organizzazione sotto la sua guida, ritenuta illegittima dalla comunità polacca,

H.

considerando che i rappresentanti delle istituzioni europee, tra cui Jerzy Buzek, Presidente del Parlamento europeo, la Baronessa Ashton, Vicepresidente della Commissione e Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, e Cecilia Malmström, commissario per gli Affari interni, come pure il parlamento polacco e il ministero degli Affari esteri francese hanno espresso preoccupazione per le recenti azioni delle autorità bielorusse contro l'UPB e condannato l'intervento della polizia contro i suoi membri,

I.

considerando che tali azioni delle autorità bielorusse sono in contrasto con le norme internazionali di protezione delle minoranze nazionali, sancite fra l'altro dalla convenzione quadro del Consiglio d'Europa per la protezione delle minoranze nazionali del 1o febbraio 1995, e che per contro la Bielorussia ha intensificato i suoi interventi contro i membri dell'organizzazione,

J.

considerando che la dichiarazione congiunta del vertice di Praga per il partenariato orientale, sottoscritta anche dalla Bielorussia, al paragrafo 1 afferma che «i partecipanti al vertice di Praga convengono che il partenariato orientale si fonderà sull'impegno nei confronti dei principi del diritto internazionale e dei valori fondamentali, tra i quali la democrazia, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali»,

K.

considerando che, nelle sue conclusioni del 17 novembre 2009, il Consiglio europeo riconosce che si profilano nuove opportunità di dialogo e di approfondimento della cooperazione tra l'Unione europea e la Bielorussia per promuovere un effettivo avanzamento verso la democrazia e il rispetto dei diritti dell'uomo e ribadisce, in tale contesto, la sua disponibilità ad approfondire le relazioni dell'Unione europea con la Bielorussia, a condizione che siano compiuti ulteriori progressi verso la democrazia, i diritti dell'uomo e lo Stato di diritto, come pure ad assistere il paese nel conseguimento di tali obiettivi,

1.

esprime profonda preoccupazione per le recenti violazioni dei diritti umani perpetrate nella Repubblica di Bielorussia contro membri della società civile, in particolare contro membri dell'Unione dei polacchi, e dichiara la propria solidarietà ai cittadini cui non è concesso di godere appieno dei propri diritti civili;

2.

condanna l'intervento della polizia e della magistratura ai danni dell'Unione dei polacchi e ogni tentativo da parte delle autorità bielorusse di imporre una nuova leadership alla comunità polacca; chiede che le autorità bielorusse conferiscano nuovamente status legale all'UPB guidato da Angelika Borys e provvedano affinché siano restituite all'organizzazione, a tempo debito, le relative proprietà;

3.

ribadisce il suo interesse per un dialogo aperto e strutturato con la Bielorussia a condizione che la democratizzazione del sistema politico del paese porti a risultati concreti che riflettano il rispetto dei diritti dell'uomo e dello Stato di diritto;

4.

esorta la Bielorussia ad adempiere agli impegni assunti in seno all'OSCE e alla comunità internazionale per quanto riguarda la tutela e la promozione dei diritti delle sue minoranze; invita nel contempo le autorità a migliorare le condizioni per il funzionamento della società civile, con particolare riferimento alla libertà di espressione e di riunione, alla situazione dei mezzi d'informazione indipendenti, compreso l'accesso a Internet, e alla registrazione delle ONG, con l'obiettivo di preparare e consentire un processo elettorale libero ed equo per le elezioni comunali del 25 aprile 2010;

5.

rammenta le richieste formulate in recenti risoluzioni, in particolare quelle del 15 gennaio e del 17 dicembre 2009, ovvero che sia garantita la libertà di espressione e di associazione e la libertà di registrare partiti politici come la Democrazia cristiana bielorussa, la libertà di religione e l'instaurazione di condizioni che permettano ai soggetti della società civile, alle ONG (come «Viasna») e ai mezzi d'informazione indipendenti di operare in Bielorussia;

6.

esorta le autorità bielorusse a rilasciare gli attivisti politici come Andrei Bandarenko e i prigionieri di coscienza come Ivan Mikhailau e Aristyom Dubski, a revocare le misure restrittive messe in atto contro gli attivisti della società civile come Tatiana Shaputsko, che ha partecipato al Forum della società civile del partenariato orientale, e ad astenersi dall'adottare misure intese a controllare il contenuto dei siti web bielorussi;

7.

sottolinea che il dialogo fra UE e Bielorussia può essere vantaggioso per entrambi e ritiene che la Bielorussia possa essere assistita nell'ottenere il massimo beneficio dal partenariato orientale, in particolare ai fini del miglior uso dei fondi assegnati nel quadro di tale programma a progetti infrastrutturali, energetici e sociali e mediante l'applicazione di altri strumenti e politiche UE, purché le autorità bielorusse si assumano l'impegno di conseguire concreti cambiamenti nei settori delle libertà, della democrazia, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti dell'uomo e soprattutto in materia di diritti delle minoranze nazionali;

8.

ricorda che l'Unione europea ha già dimostrato una notevole apertura a un impegno nei confronti della Bielorussia, che ha trovato espressione anche nell'inserimento della Bielorussia nel partenariato orientale; rammenta che il successo di tale impegno dipende dai progressi del governo bielorusso verso la democratizzazione e la difesa dei diritti umani, compresi i diritti delle minoranze;

9.

precisa che, se le autorità bielorusse rispetteranno i requisiti fondamentali in materia di diritti umani fondamentali e di democrazia, il paese beneficerà dei seguenti elementi:

conclusione e ratifica dell'Accordo di partenariato e cooperazione UE-Bielorussia;

effettivo utilizzo degli strumenti finanziari UE, come quelli della Banca europea per gli investimenti e lo Strumento europeo di vicinato e partenariato;

estensione dei finanziamenti della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo a progetti in Bielorussia che prevedano la partecipazione statale;

ripristino del sistema di preferenze generalizzate (SPG+) per la Bielorussia;

assegnazione di un'altra tranche del credito di stabilizzazione dal Fondo monetario internazionale;

ripresa dei negoziati per l'adesione della Bielorussia all'OMC;

sostegno all'estensione del programma OCSE alla Bielorussia;

10.

annette grande importanza al processo di liberalizzazione della vita civile e politica in Bielorussia e sottolinea che nuove violazioni dei diritti dell'uomo e della legalità nel paese potranno condurre a una revisione della posizione dell'UE verso la Bielorussia, fra cui la reintroduzione di sanzioni;

11.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai parlamenti e ai governi degli Stati membri, al Segretario generale delle Nazioni Unite, alle Assemblee parlamentari dell'OSCE e del Consiglio d'Europa, al Segretariato della Comunità di Stati indipendenti e al parlamento e al governo della Bielorussia.


(1)  Testi approvati, P7_TA(2009)0117.


22.12.2010   

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CE 349/40


Mercoledì 10 marzo 2010
Tassazione delle transizioni finanziarie

P7_TA(2010)0056

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2010 sulla tassazione delle operazioni finanziarie e una sua efficace applicazione

2010/C 349 E/08

Il Parlamento europeo,

vista la sua risoluzione del 24 aprile 2009 sul vertice del G20 tenutosi a Londra il 2 aprile 2009 (1),

vista la Dichiarazione dei Leader rilasciata a margine del Vertice del Gruppo dei venti (G20) tenutosi a Pittsburgh il 24 e 25 settembre 2009,

vista la sua risoluzione dell'8 ottobre 2009 sul vertice del G20 tenutosi a Pittsburgh il 24 e 25 settembre 2009 (2),

visto il comunicato della riunione dei ministri delle Finanze e dei governatori delle banche centrali del G20 a St Andrews, del 7 novembre 2009,

viste le conclusioni della riunione del Consiglio europeo del 10 e 11 dicembre 2009, e in particolare il paragrafo 15,

vista la dichiarazione del Presidente Barroso, del 15 dicembre 2009, al Parlamento europeo,

vista la lettera del 18 gennaio 2010 del ministro delle Finanze svedese alla Presidenza del Consiglio in merito all'introduzione di una tassa di stabilità negli Stati membri,

vista la direttiva 2008/7/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (3),

vista la proposta della Commissione recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il trattamento dei servizi assicurativi e finanziari (COM(2007)0747),

vista l'interrogazione del 24 febbraio 2010 alla Commissione sulla tassazione delle operazioni finanziarie (O-0025/2010 – B7-0019/2010),

visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che il Parlamento ha accolto con favore il lavoro investigativo avviato a livello di G20, in seguito al vertice di Pittsburgh del settembre 2009, per un quadro internazionale in materia di tassazione delle operazioni finanziarie,

B.

considerando che il Parlamento ha auspicato rapidi progressi per assicurare che il settore finanziario contribuisca in modo equo alla ripresa economica e allo sviluppo, dal momento che i notevoli costi e le conseguenze della crisi finanziaria sono ricaduti sull'economia reale, i contribuenti, i consumatori, i servizi pubblici e la società in generale,

C.

considerando che il Consiglio europeo ha sottolineato l'importanza di rinnovare il contratto economico e sociale tra le istituzioni finanziarie e la società che essi servono e di assicurare che i benefici pubblici realizzati nei periodi positivi siano protetti dal rischio; considerando che, date le circostanze, il Consiglio europeo ha incoraggiato l'FMI a prendere in considerazione, nella sua revisione, l'intera gamma di opzioni, tra cui un prelievo sulle operazioni finanziarie a livello mondiale; considerando che, a tale riguardo, il Consiglio europeo ha altresì invitato il Consiglio e la Commissione a individuare i principi chiave cui le nuove disposizioni a livello mondiale dovranno essere improntate,

D.

considerando che numerosi Stati membri hanno chiesto una tassazione delle operazioni finanziarie,

E.

considerando che le nuove iniziative di regolamentazione, quali l'azione contro i paradisi fiscali, la rimozione dei conti fuori bilancio, i requisiti relativi alle operazioni borsistiche e l'utilizzo di repertori di dati relativi alle negoziazioni per la registrazione dei derivati, hanno chiaramente cambiato il contesto dell'intervento politico in questo settore,

F.

considerando che la Commissione, in seguito alle questioni sollevate nel corso della riunione della commissione per i problemi economici e monetari con il Commissario alla fiscalità, il 6 ottobre 2009, e come confermato dal Presidente Barroso nel suo intervento al Parlamento del 15 dicembre 2009, sta attualmente elaborando idee in materia di «finanziamento innovativo» nel contesto delle sfide globali, ivi compresa la tassazione delle operazioni finanziarie, al fine di poter presentare proposte al momento opportuno,

G.

considerando che, in seguito alla richiesta avanzata dal G20 al vertice di Pittsburgh del 24 e 25 settembre 2009, l'FMI sta attualmente raccogliendo i pareri del pubblico sulla tassazione del settore finanziario,

H.

considerando che esistono imposte e tasse sulle operazioni finanziarie sotto diverse forme negli Stati membri e che tali imposte e tasse nazionali solitamente coprono soltanto le transazioni di attività selezionate; e che il Belgio e la Francia hanno adottato una legislazione in materia di tassazione delle transazioni valutarie a livello nazionale, riservandosi di applicarla soltanto se tale attuazione avverrà a livello di UE,

I.

considerando che, a differenza di altre forme di tassazione, le imposte indirette sulla raccolta di capitali, come ad esempio l'imposta sui conferimenti, l'imposta di bollo sui titoli e l'imposta sulle operazioni di ristrutturazione, danno luogo a discriminazioni, doppie imposizioni e disparità che ostacolano la libera circolazione dei capitali,

J.

considerando che, negli ultimi dieci anni, si è registrato un notevole e rapido aumento nel volume delle transazioni finanziarie rispetto al volume degli scambi di beni e servizi, che può essere spiegato, tra l'altro, con la rapida crescita del mercato dei derivati,

K.

considerando che i leader del G20 hanno la responsabilità collettiva di attenuare l'impatto sociale della crisi, sia nei rispettivi Stati membri che nei paesi in via di sviluppo, che sono stati duramente colpiti dalle conseguenze indirette della crisi; e che una tassa sulle operazioni finanziarie potrebbe contribuire a coprire i costi generati dalla crisi,

1.

è del parere che l'Unione europea dovrebbe concordare una posizione comune nel quadro internazionale delle riunioni del G20 per quanto riguarda le modalità con cui il settore finanziario potrebbe fornire un contributo equo e sostanziale alla copertura degli eventuali oneri da esso generati per l'economia reale o che sono associati agli interventi governativi finalizzati a stabilizzare il sistema bancario; ritiene che l'Unione europea, parallelamente ai lavori del G20 e coerentemente con essi, dovrebbe sviluppare una propria strategia per quanto riguarda la gamma dei possibili interventi;

2.

ritiene che, nell'intento di giungere a una posizione coerente dell'UE, basata su un'analisi obiettiva, la Commissione dovrebbe elaborare, con sufficiente anticipo rispetto al prossimo vertice del G20, una valutazione d'impatto della tassazione delle operazioni finanziarie a livello mondiale, esaminandone vantaggi e svantaggi;

3.

esorta la Commissione a considerare attentamente, nella sua valutazione, i seguenti aspetti:

a)

le esperienze passate in materia di tassazione delle operazioni finanziarie, soprattutto in termini di evasione fiscale e migrazione di capitali o fornitura di servizi in ubicazioni alternative, in particolare l'impatto di tale tassazione sui singoli investitori e sulle PMI;

b)

i vantaggi e gli svantaggi dell'introduzione di una tassa sulle operazioni finanziarie nella sola Unione europea, rispetto a una sua introduzione a livello globale e alla situazione attuale;

c)

il potenziale di generare entrate sostanziali rispetto ad altre fonti di gettito fiscale, i costi di riscossione e la distribuzione dei ricavi tra i paesi;

d)

il fatto che, nel valutare il potenziale gettito fiscale derivante dalla tassazione delle operazioni finanziarie a livello mondiale o europeo, è opportuno tenere conto delle diverse opzioni di concezione, quantificando al contempo l'aumento dei costi di transazione in tutti i mercati potenzialmente interessati (operazioni nei sistemi di scambi organizzati, operazioni fuori borsa) nonché per le transazioni tra imprese (B2B) o tra imprese e consumatori (B2C);

e)

il fatto che la valutazione deve tenere conto anche del potenziale delle diverse opzioni di influire sia sui livelli dei prezzi sia sulla stabilità a breve e a lungo termine, come pure sulle operazioni finanziarie e sulla liquidità;

f)

come concepire una tassa sulle operazioni finanziarie in modo da attenuare gli effetti collaterali negativi solitamente associati alle imposte indirette sulla raccolta di capitali;

g)

in che misura una tassa sulle operazioni finanziarie possa contribuire alla stabilizzazione dei mercati finanziari, vale a dire i suoi effetti per quanto riguarda l'eccessivo trading a breve termine, la speculazione e la trasparenza;

h)

se una tassa sulle operazioni finanziarie possa prevenire una futura crisi finanziaria prendendo di mira alcuni tipi di operazioni «indesiderabili», che dovrebbero essere definite dalla Commissione;

4.

sottolinea che qualunque soluzione deve assolutamente evitare di ridurre la competitività dell'Unione europea o di ostacolare gli investimenti sostenibili, l'innovazione e la crescita, che sono vantaggiosi per l'economia reale e la società;

5.

sottolinea l'importanza di tenere conto della necessità che il settore bancario crei capitali sani, garantendo la sua capacità di finanziare investimenti nell'economia reale, nonché di prevenire l'eccessiva assunzione di rischi;

6.

invita la Commissione e il Consiglio a valutare il potenziale di diverse opzioni fiscali per le transazioni finanziarie ai fini del contributo al bilancio dell'Unione europea;

7.

invita la Commissione e il Consiglio a valutare in quale misura le opzioni in esame possano essere utilizzate anche come meccanismi finanziari innovativi per sostenere l'adattamento ai cambiamenti climatici e la loro attenuazione nei paesi in via di sviluppo, nonché per finanziare la cooperazione allo sviluppo;

8.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla Banca centrale europea nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  Testi approvati, P6_TA(2009)0330.

(2)  Testi approvati, P7_TA(2009)0028.

(3)  GU L 46 del 21.2.2008, pag. 11.


22.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 349/43


Mercoledì 10 marzo 2010
Area unica dei pagamenti in euro

P7_TA(2010)0057

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2010 sull’attuazione dell’Area unica dei pagamenti in euro (SEPA)

2010/C 349 E/09

Il Parlamento europeo,

vista la dichiarazione congiunta della Commissione e della Banca centrale europea del 4 maggio 2006 sull’Area unica dei pagamenti in euro,

visto l'Occasional Paper della Banca centrale europea n. 71, dell’agosto 2007, sull’impatto economico dell’Area unica dei pagamenti in euro («The economic impact of the Single Euro Payments Area»),

vista la direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (1) (direttiva sui servizi di pagamento),

vista la risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 2009 sull’attuazione dell’Area unica dei pagamenti in euro (SEPA) (2),

vista la dichiarazione congiunta del 24 marzo 2009 della Commissione europea e della Banca centrale europea, che chiarisce taluni principi alla base del futuro modello commerciale di addebito diretto della SEPA,

visto il secondo sondaggio della Commissione sullo stato di preparazione delle amministrazioni pubbliche rispetto alla SEPA e alla migrazione verso tale sistema, del 22 luglio 2009,

vista la comunicazione della Commissione del 10 settembre 2009 intitolata «Completare la SEPA: una roadmap per il 2009-2012» (COM(2009)0471),

visto il regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità e che abroga il regolamento (CE) n. 2560/2001 (3),

visto il documento di lavoro della Commissione del 30 ottobre 2009 sull’applicabilità dell’articolo 81 del trattato CE ai pagamenti interbancari multilaterali nell'ambito del sistema di addebito diretto SEPA (SEC(2009)1472),

vista la seconda relazione annuale della Commissione sullo stato di avanzamento della migrazione alla SEPA nel 2009, del 9 novembre 2009,

viste le conclusioni del Consiglio del 2 dicembre 2009 sulla SEPA,

visti, l'articolo 115, paragrafo 5, e l’articolo 110, paragrafo 2 del suo regolamento,

A.

considerando che l’Area unica dei pagamenti in euro (SEPA) è concepita come un mercato integrato dei servizi di pagamento, aperto a un’effettiva concorrenza e in cui non sussistono distinzioni fra pagamenti nazionali e transfrontalieri in euro,

B.

considerando che la SEPA non è soltanto un’iniziativa di autoregolamentazione del Consiglio europeo per i pagamenti (EPC), ma anche un’importante iniziativa di politica pubblica che rafforza l’Unione economica e monetaria e la futura strategia UE 2020; considerando che la SEPA è sostenuta dalla direttiva sui servizi di pagamento, che fornisce il necessario quadro giuridico armonizzato; considerando che, pertanto, il successo della SEPA riveste particolare interesse per il Parlamento,

C.

considerando che il processo decisionale relativo alla SEPA è attualmente nelle mani del Consiglio europeo per i pagamenti, nell'ambito del quale soltanto le banche prendono decisioni sui prodotti SEPA trascurando le richieste degli utilizzatori finali,

D.

considerando che la SEPA è stata avviata ufficialmente il 28 gennaio 2008 con l'introduzione dello strumento di pagamento SEPA per i bonifici, mentre il quadro di riferimento SEPA per le carte di pagamento è in vigore dal 1o gennaio 2008 e il sistema degli addebiti diretti SEPA è operante dal 2 novembre 2009,

E.

considerando che i consumatori auspicano che le caratteristiche dei prodotti SEPA rispondano alle esigenze degli utenti finali, in particolare relativamente al controllo dei mandati di addebito diretto, e considerando opportuno che si compiano passi avanti in tale ambito,

F.

considerando che per la migrazione agli strumenti SEPA non sono state fissate scadenze giuridicamente vincolanti e che un'ampia maggioranza delle parti interessate che hanno partecipato alla consultazione pubblica della Commissione sostengono l'idea di fissare una tale scadenza per stimolare una migrazione verso la SEPA,

G.

considerando che il Commissario designato per il mercato interno e i servizi ha affermato, nelle sue risposte scritte al questionario del Parlamento, che intende proporre all'adozione della Commissione un'iniziativa legislativa mirante a fissare una o più scadenze per la migrazione verso i prodotti SEPA per gli addebiti diretti e i bonifici, nonché un'iniziativa per migliorare la governance,

H.

considerando che la migrazione verso la SEPA è stata finora lenta, all'agosto 2009 soltanto il 4,5 % del totale delle transazioni era stato effettuato mediante il formato dei bonifici SEPA, e considerando che la scadenza originariamente prevista, ossia la fine del 2010 per la migrazione di una massa critica per i bonifici SEPA, gli addebiti diretti SEPA e i pagamenti mediante carta, non è più realistica,

I.

considerando che la migrazione verso gli strumenti SEPA da parte delle amministrazioni pubbliche è in ritardo rispetto alle aspettative in numerosi Stati membri, sebbene tali organismi debbano fungere da catalizzatori nella creazione della massa critica necessaria per accelerare la migrazione verso la SEPA,

J.

considerando che è importante che tutte le parti interessate – legislatori, settore bancario e utenti dei servizi di pagamento – partecipino alla realizzazione della SEPA,

K.

considerando che l’utilizzazione di strumenti SEPA unicamente per le operazioni di pagamento transfrontaliere non porterebbe al successo del progetto SEPA, poiché persisterebbe la frammentazione e non potrebbero realizzarsi i benefici previsti per il settore bancario e per i suoi clienti,

L.

considerando che il regolamento (CE) n. 924/2009 fornisce certezza giuridica per quanto concerne l'applicazione di commissioni interbancarie multilaterali (MIF) durante un periodo transitorio, fino al 31 ottobre 2012, durante il quale il settore dovrebbe elaborare e concordare un modello commerciale a lungo termine per il funzionamento del sistema di addebito diretto SEPA che sia conforme al diritto di concorrenza dell'UE e al quadro regolamentare dell'UE,

M.

considerando che nel marzo 2009 la Commissione e la Banca centrale europea hanno indicato che non sembrano sussistere motivi chiari e convincenti per l'esistenza dopo il 31 ottobre 2012 di MIF sulle transazioni, e considerando che la Commissione ha condotto una consultazione pubblica sull'applicabilità dell'articolo 81 del trattato CE ai pagamenti interbancari multilaterali nel sistema di addebito diretto SEPA,

N.

considerando che occorre anche risolvere definitivamente la questione dell’applicazione di una MIF per quanto riguarda la soluzione di una carta UE basata sul quadro di riferimento SEPA per le carte di pagamento,

O.

considerando che occorre assicurare in tutti gli Stati membri la continuità della validità giuridica dei mandati di addebito diretto esistenti, poiché l’obbligo di firmare nuovi mandati al momento di passare dai sistemi nazionali di addebito diretto al sistema degli addebiti diretti SEPA sarebbe troppo gravoso; considerando tuttavia che il mantenimento di tali mandati non contribuisce a un'applicazione anticipata del sistema degli addebiti diretti SEPA, a meno che non si trovi una soluzione per la migrazione dei mandati vigenti,

1.

sottolinea il suo costante sostegno alla creazione della SEPA, che sia aperta a un’effettiva concorrenza e in cui non sussistano distinzioni fra pagamenti nazionali e transfrontalieri in euro;

2.

deplora che non sia stato realizzato quasi nessun progresso per quanto riguarda le questioni menzionate nella risoluzione del Parlamento del 12 marzo 2009 sull’attuazione della SEPA e chiede che tutte le parti interessate partecipino alla promozione della SEPA e contribuiscano alla sua realizzazione;

3.

accoglie con favore la roadmap adottata dalla Commissione nel settembre 2009 e appoggia completamente le azioni ivi esposte nei sei ambiti prioritari (ossia favorire la migrazione alla SEPA, promuovere una campagna d’informazione e promuovere i prodotti SEPA, creare un quadro giuridico solido e garantirne il rispetto, promuovere l’innovazione, garantire standardizzazione, interoperabilità e sicurezza, chiarire e migliorare la governance del progetto SEPA);

4.

invita nuovamente la Commissione a fissare un termine ultimo chiaro, appropriato e vincolante, che non sia successivo al 31 dicembre 2012, per la migrazione agli strumenti SEPA, scaduto il quale tutti i pagamenti in euro dovranno essere effettuati utilizzando gli standard SEPA;

5.

chiede al Consiglio europeo per i pagamenti di prendere in considerazione le richieste degli utenti finali e di conseguenza modificare la propria regolamentazione;

6.

appoggia pienamente l'intenzione della Commissione di favorire il processo di migrazione delle amministrazioni pubbliche mediante l'elaborazione di piani di migrazione nazionali integrati e sincronizzati; plaude a tal riguardo agli sforzi compiuti dalla Commissione per esaminare lo stato di preparazione delle amministrazioni degli Stati membri rispetto alla migrazione verso la SEPA e pubblicarne i risultati, e invita gli Stati membri a partecipare a tali sondaggi;

7.

chiede alla Commissione di chiarire definitivamente entro il 30 settembre 2010, sulla base dell'esito della rispettiva consultazione comprendente tutte le parti interessate, la questione di un modello commerciale armonizzato a lungo termine per gli addebiti diretti SEPA, che deve essere applicabile su scala europea, efficace sotto il profilo dei costi e conveniente per il consumatore finale; insiste sulla necessità di mettere a punto tale modello mediante la stretta collaborazione tra il settore dei pagamenti e la Commissione e in conformità del diritto di concorrenza dell'UE e del quadro regolamentare dell'UE;

8.

invita tutte le parti interessate a sostenere l'instaurazione di un sistema europeo di carte di pagamento, che consista in un nuovo sistema complementare o in un'alleanza tra sistemi esistenti o in un'estensione di un sistema vigente; invita nuovamente la Commissione, a tal proposito, a chiarire ulteriormente la questione di una MIF per i pagamenti tramite carta e invita il settore a trovare soluzioni adeguate in stretta cooperazione con la Commissione e in conformità del diritto di concorrenza dell'UE e del quadro regolamentare dell'UE;

9.

invita gli Stati membri ad assicurare la continuità della validità giuridica dei mandati di addebito diretto esistenti nel sistema di addebiti diretti SEPA; sottolinea che la transizione dall'attuale sistema di addebiti diretti al sistema di addebiti diretti SEPA non dovrebbe causare nessun onere per i consumatori;

10.

insiste affinché i consumatori siano chiaramente informati circa le differenze tra il sistema precedente e quello nuovo;

11.

invita la Commissione a vegliare sulla migrazione verso gli strumenti SEPA e assicurare che non risulti in un sistema di pagamenti più costoso per i cittadini dell'UE;

12.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla Banca centrale europea e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1.

(2)  Testi approvati, P6_TA(2009)0139.

(3)  GU L 266 del 9.10.2009, pag. 11.


22.12.2010   

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CE 349/46


Mercoledì 10 marzo 2010
Accordo commerciale anticontraffazione (ACTA)

P7_TA(2010)0058

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2010 sulla trasparenza e la situazione dei negoziati ACTA

2010/C 349 E/10

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli 207 e 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

vista la sua risoluzione del 9 febbraio 2010 sulla revisione dell'accordo quadro tra il Parlamento europeo e la Commissione per la prossima legislatura (1),

vista la sua risoluzione dell'11 marzo 2009 relativa all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (rifusione), da considerare quale posizione del Parlamento in prima lettura (2) (COM(2008)0229 – C6-0184/2008 – 2008/0090(COD)),

vista la sua risoluzione del 18 dicembre 2008 sull'impatto della contraffazione sul commercio internazionale (3),

visto il parere del Garante europeo della protezione dei dati, del 22 febbraio 2010, sugli attuali negoziati condotti dall'Unione europea sull'Accordo commerciale anticontraffazione (ACTA),

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 8,

vista la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, quale modificata da ultimo dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009,

vista la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico»),

visto l'articolo 115, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.

considerando che nel 2008 l'Unione europea e altri paesi OCSE hanno avviato negoziati su un nuovo accordo multilaterale inteso a rafforzare l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale (DPI) e a combattere la contraffazione e la pirateria (Accordo commerciale anticontraffazione – ACTA), decidendo di comune accordo su una clausola di confidenzialità,

B.

considerando che, nella sua relazione dell'11 marzo 2009, il Parlamento ha affermato che «la Commissione dovrebbe senza indugio rendere disponibili al pubblico tutti i documenti relativi ai negoziati internazionali in corso sull'Accordo commerciale anticontraffazione (ACTA)»,

C.

considerando che il 27 gennaio 2010 la Commissione ha dato rassicurazioni in merito al suo impegno per un'associazione rafforzata con il Parlamento, in linea con la risoluzione del Parlamento del 9 febbraio 2010 sulla revisione dell'accordo quadro con la Commissione, in cui il Parlamento chiede che gli siano comunicate «immediatamente informazioni complete durante tutte la fasi dei negoziati sugli accordi internazionali […], in particolare in materia commerciale e relativamente ad altri negoziati che prevedono la procedura di approvazione, in modo da dare piena attuazione all'articolo 218 del TFUE»,

D.

considerando che i rappresentanti del Consiglio hanno preso parte ai cicli dei negoziati ACTA accanto ai rappresentanti della Commissione,

E.

considerando che la Commissione, quale custode dei trattati, è obbligata a rispettare l'acquis dell'Unione nell'ambito di negoziati relativi ad accordi internazionali che incidono sulla legislazione nell'Unione europea,

F.

considerando che, secondo informazioni ufficiose, i negoziati ACTA riguardano tra l'altro la legislazione pendente dell'UE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (2005/0127(COD) – Misure penali finalizzate ad assicurare il rispetto dei diritti sulla proprietà intellettuale (IPRED-II)) e sul cosiddetto «pacchetto Telecom» nonché la legislazione vigente dell'UE in materia di commercio elettronico e di protezione dei dati,

G.

considerando che gli sforzi che l'UE sta mettendo in campo al fine di armonizzare le misure volte ad assicurare il rispetto dei DPI non devono essere insidiati da negoziati commerciali che esulano dall'ambito dei normali processi decisionali dell'UE,

H.

considerando l'importanza decisiva di provvedere affinché lo sviluppo delle misure per assicurare il rispetto dei DPI si compia in modo da non ostacolare l'innovazione o la concorrenza, mettere in discussione i limiti dei DPI e la protezione dei dati personali, limitare la libera circolazione delle informazioni o gravare indebitamente sui legittimi scambi commerciali,

I.

considerando che, qualsiasi accordo l'Unione europea raggiunga sull'ACTA, esso deve ottemperare agli obblighi giuridici imposti all'UE con riferimento alla legislazione sulla privacy e la protezione dei dati, come stabilito in particolare nelle direttive 95/46/CE e 2002/58/CE e nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Corte di giustizia dell'Unione europea,

J.

considerando che il trattato di Lisbona è entrato in vigore il 1o dicembre 2009,

K.

considerando che, a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Parlamento europeo è tenuto a dare la sua approvazione al testo del trattato ACTA prima che esso entri in vigore nell'Unione europea,

L.

considerando che la Commissione si è impegnata a fornire immediatamente informazioni complete al Parlamento europeo durante tutte le fasi dei negoziati sugli accordi internazionali,

1.

segnala che dal 1o dicembre 2009 la Commissione ha l'obbligo giuridico di fornire immediatamente informazioni complete al Parlamento in tutte le fasi dei negoziati internazionali;

2.

esprime la sua preoccupazione per la mancanza di un processo trasparente nello svolgimento dei negoziati ACTA, in contrasto con il contenuto e lo spirito del TFUE; è profondamente turbato dal fatto che non sia stata stabilita una base giuridica prima dell'avvio dei negoziati ACTA e che non sia stata richiesta l'approvazione del Parlamento per il mandato negoziale;

3.

invita la Commissione e il Consiglio a concedere l'accesso al pubblico e al Parlamento ai testi e alle sintesi dei negoziati sull'ACTA, in conformità del trattato e del regolamento (CE) n. 1049/2001, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;

4.

invita la Commissione e il Consiglio ad assumere un impegno proattivo con i partner negoziali dell'ACTA per sospendere, in linea di principio, ogni ulteriore accordo confidenziale, e a informare il Parlamento, pienamente e a tempo debito, in merito alle iniziative prese a tale riguardo; si attende che la Commissione presenti delle proposte prima del prossimo ciclo negoziale che si terrà in Nuova Zelanda nell'aprile 2010, che chieda l'inserimento all'ordine del giorno di detta riunione della questione della trasparenza e che comunichi i risultati del ciclo negoziale al Parlamento immediatamente dopo la sua conclusione;

5.

sottolinea che, ove non sia informato immediatamente e pienamente in tutte le fasi dei negoziati, il Parlamento si riserva il diritto di intraprendere un'opportuna azione, anche presentando ricorso alla Corte di giustizia al fine di salvaguardare le proprie prerogative;

6.

deplora la scelta calcolata delle parti di non negoziare tramite gli organi internazionali consolidati, quali l'OMPI e l'OMC, che hanno creato quadri per l'informazione e la consultazione del pubblico;

7.

invita la Commissione a svolgere una valutazione dell'impatto dell'attuazione dell'ACTA sui diritti fondamentali e la protezione dei dati, sugli attuali sforzi dell'UE per armonizzare le misure volte ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e sul commercio elettronico, prima di giungere a un accordo in seno all'UE su un testo consolidato dell'ACTA, e a consultarsi a tempo debito con il Parlamento sui risultati della valutazione;

8.

accoglie con favore le affermazioni della Commissione secondo le quali l'accordo ACTA si limiterà a garantire il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale esistenti, senza pregiudicare lo sviluppo del diritto sostanziale di proprietà intellettuale nell'Unione europea;

9.

invita la Commissione a proseguire i negoziati sull'ACTA e a limitarli all'attuale sistema europeo di applicazione dei diritti di proprietà intellettuale (DPI) contro la contraffazione; ritiene che i futuri negoziati sull'ACTA debbano includere un maggior numero di paesi emergenti e in via di sviluppo, con l'obiettivo di raggiungere possibilmente un livello di negoziazione multilaterale;

10.

esorta la Commissione a garantire che l'applicazione delle disposizioni dell'ACTA, in particolare quelle sulle procedure di rispetto del diritto di autore nell'ambiente digitale, sia pienamente in linea con l'acquis dell'Unione; chiede che alle frontiere dell'UE non siano effettuate perquisizioni e chiede pieno chiarimento su eventuali clausole che consentirebbero alle autorità di frontiera e doganali di perquisire e confiscare senza mandato dispositivi di memorizzazione di informazioni quali computer portatili, telefoni cellulari e lettori MP3;

11.

ritiene che per tutelare diritti fondamentali quali la libertà di espressione e il diritto alla privacy nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà, l'accordo proposto non dovrebbe consentire in nessun caso l'imposizione delle cosiddette procedure di risposta graduale «three strikes», in piena conformità con la decisione del Parlamento in merito all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/140/CE (recante modifica), in cui si chiede l'inserimento di un nuovo paragrafo 3 bis nell'articolo 1 della direttiva 2002/21/CE sulla questione della politica di risposta graduale «three strikes»; ritiene che l'accordo debba includere una clausola secondo la quale l'esclusione dell'accesso individuale a Internet deve essere preceduta dalla verifica da parte di un organo giudiziario;

12.

sottolinea che la privacy e la protezione dei dati sono valori centrali dell'Unione europea, riconosciuti all'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e agli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, e che devono essere rispettati in tutte le politiche e le norme adottate dall'Unione europea in conformità dell'articolo 16 del TFUE;

13.

sottolinea che le disposizioni dell'accordo ACTA, segnatamente le misure destinate a rafforzare i poteri delle ispezioni transfrontaliere e i sequestri di beni, non devono condizionare l'accesso globale a medicinali legali, sicuri e a un prezzo ragionevole – compresi i prodotti innovativi e quelli generici – con il pretesto della lotta alla contraffazione;

14.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati partecipanti ai negoziati ACTA.


(1)  Testi approvati, P7_TA(2010)0009.

(2)  Testi approvati, P6_TA(2009)0114.

(3)  Testi approvati, P6_TA(2008)0634.


22.12.2010   

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CE 349/49


Mercoledì 10 marzo 2010
Regolamento relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate

P7_TA(2010)0059

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2010 sul regolamento relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate

2010/C 349 E/11

Il Parlamento europeo,

visto l'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) e, in particolare, la «clausola di abilitazione» del 1979,

vista la sua risoluzione legislativa del 5 giugno 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 (2007/0289(CNS)),

visto il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, del 22 luglio 2008,

visto il Capo 1 del Titolo V del trattato sull'Unione europea (TEU),

visto l'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

visto l'articolo 115, paragrafo 5, del regolamento,

A.

considerando che la «clausola di abilitazione» è la base giuridica dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) per il sistema di preferenze generalizzate (SPG),

B.

considerando che dal 1971 la Comunità concede preferenze commerciali ai paesi in via di sviluppo nel quadro del suo SPG,

C.

considerando che il Parlamento è stato consultato sulla proposta della Commissione di regolamento del Consiglio relativo al SPG per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 (COM(2007)0857),

D.

considerando che il trattato di Lisbona è entrato in vigore il 1o dicembre 2009,

E.

considerando che, a norma del Capo 1 del Titolo V del TEU, l'azione dell'Unione europea sulla scena internazionale si fonda sui principi della democrazia, dello Stato di diritto e l'universalità e l'indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e deve favorire lo sviluppo sostenibile dei paesi in via di sviluppo sul piano economico, sociale e ambientale, con l'obiettivo primo di eliminare la povertà,

F.

considerando che, a norma dell'articolo 207 del TFUE, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure che definiscono il quadro di attuazione della politica commerciale comune,

1.

riconosce l'importanza del sistema di preferenze tariffarie generalizzate, che consente ai paesi sviluppati di offrire un trattamento preferenziale non reciproco ai prodotti provenienti dai paesi in via di sviluppo;

2.

osserva che il SPG, creato dalla Comunità europea nel 1971, fu giustificato in quanto strumento finalizzato a risolvere gli squilibri commerciali tra i paesi sviluppati e i paesi in via di sviluppo ed inteso a contribuire al loro sviluppo sostenibile; ritiene che sia stato uno strumento commerciale comunitario e dell'Unione europea inteso ad assistere i paesi in via di sviluppo generando reddito attraverso il commercio internazionale, contribuendo così al loro sviluppo sostenibile e al buon governo;

3.

osserva che l'attuale regolamento relativo al SPG scadrà il 31 dicembre 2011; pertanto, tenendo conto del tempo necessario per l'adozione di un nuovo regolamento secondo la procedura legislativa ordinaria, invita la Commissione a proporre al Parlamento europeo e al Consiglio un regolamento rivisto relativo al SPG entro il 1o giugno 2010;

4.

ritiene che le preferenze concesse nel quadro del SPG debbano essere mirate ai paesi in via di sviluppo che ne hanno maggiormente bisogno e che la nuova lista di paesi beneficiari debba pertanto riflettere la reale situazione economica dei paesi in via di sviluppo;

5.

sottolinea che, a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, tutti i paesi beneficiari del SPG+ dovrebbero non solamente ratificare, ma anche mettere in atto tutte le 27 convenzioni dell'OIL e delle Nazioni Unite elencate all'allegato III del regolamento relativo al SPG;

6.

sottolinea la necessità di maggiore trasparenza e responsabilità democratica sulle modalità di avvio e di svolgimento delle indagini; chiede pertanto di essere tenuto pienamente informato e di essere adeguatamente coinvolto, da parte della Commissione, in tutte le fasi delle procedure SPG e SPG+, anche per quanto riguarda la proposta del Consiglio relativa agli elenchi di paesi beneficiari;

7.

esorta la Commissione a perseguire una politica coerente in materia di SPG +, in particolare quando si tratti di eventuali sospensioni del sistema in caso di violazioni dei diritti dell'uomo, e di coinvolgere pienamente il Parlamento europeo in tale processo;

8.

invita la Commissione a monitorare attentamente la situazione in Sri Lanka e invita il governo dello Sri Lanka a reagire rapidamente per normalizzare la situazione nel paese prima dell'effettiva sospensione del SPG+;

9.

invita la Commissione a monitorare attentamente la situazione dei diritti dell'uomo in Colombia e a riferire in proposito al Parlamento;

10.

sollecita la Commissione a presentare al Parlamento europeo e al Consiglio - prima della scadenza del regolamento attuale e in tempo utile per le discussioni circa il prossimo regolamento - una relazione sullo stato di ratifica e di attuazione delle 27 convenzioni da parte di ciascun paese beneficiario dei regimi speciali di incentivazione; invita la Commissione a definire, nel suo regolamento rivisto relativo al SPG, gli organismi di controllo che dovranno raccomandare se un paese specifico debba prendere ulteriori misure per l'effettiva attuazione di una convenzione; precisa che, in tale relazione, la Commissione dovrà altresì valutare la misura in cui i regimi speciali di incentivazione hanno raggiunto i propri obiettivi e raccomandare, se del caso, la revisione dell'allegato III;

11.

chiede alla Commissione di prevedere nel suo regolamento rivisto relativo al SPG una valutazione periodica del rispetto, da parte di ciascun paese beneficiario, degli impegni assunti nel quadro del sistema SPG +, assicurando così che non si debba ricorrere a nessuno dei motivi di cui all'articolo 15, paragrafi 1 e 2 e all'articolo 16, paragrafi 1 e 2 per la revoca temporanea del regime preferenziale; chiede che tale relazione annuale sia trasmessa al Parlamento e al Consiglio;

12.

invita la Commissione ad effettuare, prima della revisione del sistema, una valutazione d'impatto degli effetti del SPG nel periodo dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2009 e a valutare in che misura i suoi obiettivi iniziali siano stati raggiunti per quanto riguarda gli specifici indicatori socio-economici rilevanti per ciascun paese e, in particolare, la riduzione della povertà; precisa che tale studio dovrà essere successivamente presentato al Parlamento e al Consiglio; precisa che la nuova proposta di regolamento rivisto relativo al SPG dovrà tenere debitamente in considerazione i risultati della valutazione d'impatto;

13.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


22.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 349/51


Mercoledì 10 marzo 2010
Relazione annuale 2008 sulla PESC

P7_TA(2010)0060

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2010 sulla relazione annuale 2008 del Consiglio al Parlamento europeo sugli aspetti principali e le scelte di base della politica estera e di sicurezza comune (PESC), presentata al Parlamento europeo in applicazione della parte II, sezione G, punto 43, dell’Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 (2009/2057(INI))

2010/C 349 E/12

Il Parlamento europeo,

vista la relazione annuale 2008 del Consiglio al Parlamento europeo sugli aspetti principali e le scelte di base della politica estera e di sicurezza comune (PESC), presentata al Parlamento europeo in applicazione della parte II, sezione G, punto 43, dell’Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 (1),

visto il trattato di Lisbona, che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare il titolo V del trattato sull'Unione europea, così modificato, intitolato «Disposizioni generali sull'azione esterna dell'Unione e disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune»,

vista la strategia europea in materia di sicurezza (European Security Strategy (ESS)) adottata dal Consiglio europeo il 12 dicembre 2003 e la relazione del Consiglio sull'attuazione della ESS, adottata in data 11 dicembre 2008,

visto il suddetto Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria,

viste le sue risoluzioni relative alle relazioni annuali 2006 e 2007 sulla PESC, rispettivamente del 5 giugno 2008 (2) e del 19 febbraio 2009 (3),

vista la sua risoluzione del 22 ottobre 2009 sugli aspetti istituzionali per l'istituzione del servizio europeo per l’azione esterna (4),

visto l'articolo 119, paragrafo 1, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per gli affari esteri e il parere della commissione per i bilanci (A7-0023/2010),

A.

considerando che il ruolo dell'Unione europea come attore globale si è ampliato negli ultimi decenni e che sono necessari un nuovo approccio ed ulteriori mezzi finanziari se l'UE vuole agire collettivamente e affrontare le sfide globali in modo democratico coerente, pertinente ed efficace,

B.

considerando che, nelle sue relazioni con il resto del mondo, l'Unione europea dovrebbe sviluppare ulteriormente i suoi obiettivi di politica estera, affermare e promuovere i suoi valori e interessi, contribuire alla protezione dei suoi cittadini e far avanzare tali valori in tutto il mondo al fine di contribuire alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile della Terra, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli, al commercio libero ed equo, all'eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti del minore, nonché alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite, considerando che la promozione dei diritti umani, in particolare l'universalità e l'indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, è al centro dell'azione esterna dell'UE e considerando che la Carta dei diritti fondamentali è ora vincolante per le attività esterne dell'UE,

C.

considerando che il trattato di Lisbona conferisce una nuova dimensione all'azione esterna dell'Unione nel suo complesso, compresa la PESC, che congiuntamente alla personalità giuridica dell'Unione europea e alle pertinenti innovazioni istituzionali, in particolare la creazione della carica di Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («la Vicepresidente/Alto rappresentante») e l'istituzione del Servizio europeo per l'azione esterna (EEAS), potrebbero costituire un fattore importante per la coerenza, la sistematicità e l'efficacia dell'azione esterna dell'Unione e migliorare significativamente la propria capacità di intervento sulla scena internazionale,

D.

considerando che sono necessari ulteriori sforzi per migliorare la tempestività della risposta dell'UE alle crisi politiche e ai conflitti regionali; considerando che gli attuali meccanismi decisionali e di finanziamento possono ostacolare reazioni complete e tempestive e che occorre individuare modalità intese a limitare ulteriormente e a superare la regola dell'unanimità,

E.

considerando che è essenziale identificare correttamente gli interessi comuni europei, ed agire in conformità di tali interessi, al fine di raggiungere gli obiettivi delle azioni esterne dell'Unione, in particolare quelli della sua politica estera e di sicurezza comune (PESC); considerando che è essenziale garantire che tutte le politiche decise e le azioni intraprese siano anche conformi al diritto internazionale, compresi i principi sanciti nella Carta delle Nazioni Unite,

F.

considerando che la promozione della pace, dei diritti umani e dello stato di diritto in tutto il mondo costituiscono gli obiettivi principali delle politiche esterne dell'UE,

G.

considerando che il trattato di Lisbona conferisce al Vicepresidente/ Alto rappresentante il mandato di assistere il Consiglio e la Commissione nel garantire la coerenza tra i diversi settori dell'azione esterna e tra questi e gli altri ambiti politici dell'Unione,

H.

considerando che a decorrere dalla data di entrata in vigore del trattato di Lisbona, l'Unione europea esercita tutti i diritti e assume tutti gli obblighi della Comunità europea, pur continuando ad esercitare i diritti esistenti e ad assumere gli obblighi dell'UE,

I.

considerando che le nuove sfide in materia di sicurezza esigono che si ponga una maggiore attenzione sul potenziamento, sulla combinazione e sull'equilibrio di diversi strumenti civili e militari in tutto lo spettro della prevenzione dei conflitti, della composizione delle controversie e della gestione delle crisi e della attività di costruzione della pace,

J.

considerando che circa 10 anni dopo l'avvio della politica europea di sicurezza e di difesa (PESD), periodo durante il quale circa 23 missioni sono state dispiegate in aree di crisi, vi è la necessità di potenziare le capacità militari e civili e consolidare le strutture in modo da riflettere adeguatamente il ruolo che la politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) svolge a sostegno della PESC e a favore della sicurezza internazionale,

Principi di azione esterna europea

1.

invita la Vicepresidente/Alto rappresentante e i suoi servizi a sviluppare - al fine dell'approfondimento del pensiero strategico collettivo dell'Unione - una coerente strategia dell'UE in materia di politica estera basata sugli obiettivi e i principi di cui all'articolo 21 del TUE; ritiene che tale strategia potrebbe identificare chiaramente gli interessi comuni dell'UE in materia di sicurezza e quindi fungere da quadro di riferimento per il processo decisionale e per la formulazione, il finanziamento, l'attuazione e il monitoraggio dell'azione esterna dell'UE; invita la Vicepresidente/Alto rappresentante ad associare pienamente gli organi competenti del Parlamento europeo a tale impresa; ritiene che il concetto di sicurezza umana, come definito dalla relazione di Madrid elaborata nel 2007 dal Gruppo di studio sulla sicurezza umana, e il concetto di «responsabilità di proteggere», come definito dal documento finale del vertice mondiale del 2005, dovrebbero diventare due dei suoi principi guida;

La relazione annuale 2008 del Consiglio sulla PESC

2.

si compiace per l'ambizione del Consiglio di adottare un approccio più strategico, focalizzato e razionale alle questioni PESC nell'elaborazione della relazione annuale 2008; elogia anche l'introduzione da parte del Consiglio di una struttura più trasparente i cui capitoli principali riguardino le attività passate e, in particolare, le prospettive future nel settore della PESC; nota anche il miglioramento della relazione per quanto riguarda l'elaborazione del contesto regionale delle azioni esterne;

3.

sottolinea ancora una volta che la portata della relazione non dovrebbe essere limitata semplicemente a una descrizione delle attività della PESC, ma deve offrire la possibilità di stabilire un dialogo con il Parlamento europeo volto a sviluppare un approccio più strategico alla PESC; raccomanda che la relazione annuale della PESC sia trasformata in una relazione annuale che analizzi l'attuazione della strategia UE in materia di politica estera, ne valuti l'efficacia e ne definisca il futuro orientamento; raccomanda, inoltre, che in essa vengano presentati maggiori riferimenti alle esigenze di bilancio e all'impatto finanziario delle azioni esterne;

4.

manifesta fiducia nel valore aggiunto di un approccio più ampio e globale nel quadro delle relazioni annuali della PESC e, in particolare, nei loro capitoli sui gruppi e soci regionali e sulle interconnessioni tra le missioni PESC/PESD e altri strumenti di promozione del ruolo dell'UE quale attore globale; ritiene che tale prospettiva permetterebbe, tra l'altro, di conseguire una migliore visione generale del contributo totale del bilancio dell'UE in una determinata regione;

5.

ribadisce la sua posizione secondo la quale, al fine di rafforzare la legittimità democratica della PESC, gli organi competenti del Parlamento dovrebbe essere consultati in merito all'avvio delle missioni PESD e le decisioni dovrebbero, se del caso, tener conto delle posizioni adottate dal Parlamento e contenere riferimenti in merito alle stesse; ritiene che tale consultazione dovrebbe comprendere informazioni circa la logica sottesa alla scelta del corso di azione e una spiegazione sulle modalità con cui la missione si rapporta alle pertinenti azioni comunitarie e internazionali, sulle sue implicazioni finanziarie e sulla sinergia con altri strumenti comunitari;

Implicazioni del trattato di Lisbona

6.

accoglie con favore l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, che fornisce all'UE gli strumenti per l'ulteriore rafforzamento del suo ruolo e della sua visibilità sulla scena internazionale; sottolinea, a tale riguardo, il ruolo fondamentale che ciascuno Stato membro, il Consiglio e il nuovo Vicepresidente/Alto rappresentante devono svolgere quanto alla trasposizione in fatti concreti e azione sostanziale delle disposizioni scritte del trattato, rafforzando le relazioni dell'UE con i suoi partner strategici e consolidando la propria leadership nelle sedi multilaterali; sottolinea l'importanza della disposizione del trattato in virtù della quale le competenze dell'Unione in materia di PESC abbracceranno ora tutti i settori della politica estera e tutte le questioni relative alla sicurezza dell'Unione, ivi compresa la definizione progressiva di una politica di difesa comune che possa condurre a una difesa comune;

7.

prende atto che il Presidente del Consiglio europeo «assicura, al suo livello e in tale veste, la rappresentanza esterna dell'Unione per le materie relative alla politica estera e di sicurezza comune»; avverte, tuttavia, che ciò deve avvenire senza arrecare pregiudizio ai poteri della Vicepresidente/Alto rappresentante, e nel pieno riconoscimento del ruolo chiave svolto dalla Commissione europea, non soltanto nello stabilire e nel mantenere l'acquis comunitario in termini di relazioni esterne, bensì anche nel garantire la rappresentanza esterna dell'Unione, ad eccezione della PESC;

8.

accoglie con favore il ruolo che deve essere svolto dal Vicepresidente/Alto rappresentante nella guida del Consiglio Affari esteri e il fatto che il suo rappresentante sia chiamato a presiedere il Comitato politico e di sicurezza (CPS); si aspetta che queste nuove funzioni consolidino i contatti interistituzionali e promuovano un dialogo più stabile tra le istituzioni; invita il Vicepresidente/Alto rappresentante a fare tesoro dell'esperienza delle periodiche apparizioni dell'Alto rappresentante e dei Commissari per le relazioni esterne uscenti dinanzi al Parlamento riunito in seduta plenaria e dinanzi alla sua commissione per gli affari esteri, e della pratica di tenere riunioni informali, al fine di instaurare e sviluppare consultazioni regolari, sistematiche e sostanziali con il Parlamento e i suoi organi competenti;

9.

è del parere che la fusione dei pilastri e delle funzioni intergovernativi e comunitari nella singola carica di Vicepresidente/Alto rappresentante, sottoposta al voto collettivo di approvazione del Parlamento europeo, possa aumentare la legittimità democratica delle attività della PESC a patto che venga istituito un continuo dialogo strategico su un piano di parità tra il Parlamento, il Consiglio e la Commissione a tutti i livelli;

10.

sottolinea che gli Stati membri dovrebbero collaborare in uno spirito di reciproca solidarietà politica per il raggiungimento di un livello sempre maggiore di convergenza delle azioni nel campo della PESC;

11.

ribadisce che, al fine di consentire all'Unione europea di svolgere un ruolo attivo nel mondo, il bilancio dell'UE deve stanziare fondi sufficienti; deplora che il bilancio necessario continui ad essere non sufficientemente finanziato ed esprime la sua profonda preoccupazione per le conseguenze di tale sottofinanziamento sulla capacità dell'Unione di condurre una politica estera credibile e proattiva; sottolinea la necessità di dotare l'Unione dei mezzi finanziari necessari ai fini di una risposta coerente ed adeguata alle sfide globali impreviste e, a questo proposito, auspica di essere consultato in merito alle procedure per la concessione di un rapido accesso agli stanziamenti del bilancio dell'Unione destinati al finanziamento urgente di iniziative PESC e di prendervi pienamente parte; invita la Vicepresidente/Alto Rappresentante a sviluppare, allo stesso tempo, una efficace strategia di comunicazione per meglio informare i cittadini europei quanto alle finalità e ai risultati della PESC e, a tale proposito, ribadisce con forza l'importanza della legittimità e del controllo democratici della politica estera e di sicurezza dell'Unione europea;

12.

ribadisce la propria preoccupazione sulla mancanza di trasparenza e informazione per quanto riguarda il finanziamento dei costi comuni delle operazioni UE con implicazioni militari o di difesa, dal momento che il meccanismo Athena non offre, chiaramente, una visione generale di tutte le conseguenze finanziarie delle missioni effettuate nell'ambito della PESC; plaude, pertanto, alla creazione del fondo di avvio ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 3, del TUE, e chiede di essere consultato sulla gestione di tale fondo, conformemente alle prerogative generali del PE in relazione alla PESC e alla PESD quali definite all’articolo 42 del TUE; segnala che una maggiore partecipazione del Parlamento nella definizione, nel controllo e nel monitoraggio della PESC deriva dall'interconnessione tra la PESC e la PESD, conformemente a quanto messo in evidenza all'articolo 42 del TUE, come pure dal maggiore controllo parlamentare su scala europea e nazionale sancito al rispettivo Protocollo n. 1;

13.

invita il Consiglio, la Commissione e la Vicepresidente/Alto rappresentante a cogliere l'opportunità offerta dall'istituzione del SEAE per creare una politica estera più coerente ed efficace; si aspetta a tale proposito che la struttura del SEAE, comprese le risorse umane, rispecchi debitamente i valori e gli obiettivi fondamentali della politica estera dell'Unione, quali il rispetto e la promozione dei diritti dell'uomo, sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali, ora vincolante, e le priorità di detta politica, quali la gestione delle crisi e la costruzione della pace; ribadisce che la costituzione e il funzionamento del SEAE devono salvaguardare i diritti di controllo democratico e di bilancio del Parlamento europeo;

14.

rileva che il trattato di Lisbona comporta importanti conseguenze per la PESC, mediante la riorganizzazione delle responsabilità amministrative, e invita pertanto il Consiglio e la Commissione a garantire che le economie di scala in termini di strutture di sostegno determinino una riduzione dei costi amministrativi;

15.

sottolinea la necessità di stabilire una maggiore chiarezza sui criteri per la nomina e la valutazione dei rappresentanti speciali dell'Unione europea (RSUE), tenendo conto altresì della necessità di una adeguata rappresentanza di entrambi i generi; ricorda che il Parlamento non dispone attualmente di possibilità di porre in questione il mandato individuale di un RSUE, dal momento che gli stanziamenti per l'esercizio di tale mandato sono inclusi nell'articolo 19 03 06, che copre tutti i mandati RSUE; chiede pertanto un maggior esame e controllo parlamentare delle nomine e dei mandati dei RSUE; ritiene che i pertinenti RSUE dovrebbero essere progressivamente eliminati e che le loro funzioni dovrebbero essere svolte dai capi delegazione dell'UE dislocati nei vari paesi mentre i RSUE con competenze regionali devono coordinare e fornire un orientamento politico ai capi delegazione dell'UE sotto l'autorità della Vicepresidente/Alto rappresentante nei paesi interessati al fine di garantire un'azione esterna europea coerente e pertinente; indica che il conferimento di «doppi incarichi» è, a tale rispetto, il primo passo – ma non l'unico – da compiere per realizzare economie di scala e dotare la PESC di maggiore efficacia; invita la Vicepresidente/Alto rappresentante ad adottare misure al fine di affidare ai RSUE il compito di coordinare e di fornire un orientamento politico anche per quanto riguarda le missioni PESD di loro competenza;

16.

chiede alla Vicepresidente/Alto rappresentante di impegnarsi a consultare la commissione competente del Parlamento in merito alle sue nomine per i posti dirigenziali in seno al SEAE, compresi i RSUE; decide di invitare alcuni RSUE e capi delegazione a comparire dinanzi alla commissione in occasione della loro nomina;

17.

rileva che il trattato di Lisbona prevede nuove procedure finanziarie per la PESC, rafforza il dialogo tra Consiglio e Parlamento europeo su detta politica PESC, con l'introduzione di due dibattiti annuali da tenersi con la Vicepresidente/Alto rappresentante, e illustra il ruolo e le responsabilità del Parlamento in relazione alla PESD; chiede pertanto una revisione e un ampliamento degli accordi interistituzionali esistenti, con il coinvolgimento della sua commissione per gli affari esteri, al fine di garantire la corretta ed efficace applicazione delle procedure di bilancio, di consultazione e di vigilanza per la PESC e la PESD e di ampliare l'accesso alle informazioni sensibili; richiama a tale proposito in modo particolare l'attenzione sul suddetto accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 e sull'accordo interistituzionale del 20 novembre 2002 tra il Parlamento europeo e il Consiglio relativo all'accesso da parte del Parlamento europeo alle informazioni sensibili del Consiglio nel settore della politica di sicurezza e di difesa (5); esprime la propria determinazione ad esercitare il suo potere di bilancio e il suo controllo democratico per quanto riguarda la PESC, in connessione con tutte le innovazioni istituzionali, comprese le modalità di finanziamento per il SEAE;

18.

osserva che il trattato di Lisbona estende la procedura di approvazione a tutti gli accordi riguardanti settori cui si applica la procedura legislativa ordinaria e rafforza il diritto del Parlamento di essere debitamente informato dalla Commissione in merito all'andamento dei negoziati su accordi internazionali quale previsto dall'articolo 218 del TFUE; ritiene quindi che dovrebbe essere valutata la possibilità di negoziare un nuovo accordo interistituzionale con il Parlamento, così da fornire a quest'ultimo una definizione sostanziale del suo coinvolgimento in ogni fase dei negoziati in vista della conclusione di un accordo internazionale;

19.

sollecita il Consiglio dei ministri degli affari esteri a deliberare a maggioranza qualificata ogniqualvolta il trattato lo prevede;

20.

è del parere che l'articolo 42, paragrafi 2 e 7, del trattato sull'Unione europea, insieme all'articolo 10 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, renda obsolete le funzioni residue dell'Unione dell'Europa occidentale; invita pertanto gli Stati membri dell'Unione europea interessati ad agire a norma dell'articolo XII del trattato di Bruxelles e a comunicare con un preavviso di un anno la loro intenzione di denunciare tale trattato; ricorda che il diritto di controllo parlamentare sulle attività PESC e PESD spetta al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali degli Stati membri dell'Unione europea;

Questioni PESC di natura tematica

21.

continua ad essere preoccupato in relazione alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico e al ripetersi delle crisi del gas, come la crisi russo-ucraina del gennaio 2009, che ha evidenziato la sempre crescente dipendenza energetica dell'Unione europea dalle fonti di approvvigionamento e dai canali di transito; sottolinea, inoltre, la necessità di evitare che la dipendenza energetica dell'Unione europea da paesi terzi indebolisca l'indipendenza della sua politica estera; ricorda la necessità urgente di raccogliere le sfide energetiche ponendo in atto una politica estera europea comune in materia di energia; invita a tale proposito la Vicepresidente/Alto rappresentante a seguire con determinazione le raccomandazioni del Parlamento concernenti lo sviluppo di una politica coerente e coordinata, in particolare promuovendo la coesione dell'Unione europea nel dialogo costruttivo con i paesi fornitori di energia, segnatamente la Russia, e i paesi di transito, sostenendo le priorità energetiche dell'Unione europea e difendendo gli interessi comuni degli Stati membri, sviluppando un'efficace attività diplomatica nel settore energetico e adottando meccanismi più efficaci di risposta alle situazioni di crisi e, infine, promuovendo la diversificazione dei fornitori di energia, l'utilizzazione dell'energia in modo sostenibile e lo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili; sottolinea che solo un approccio comune dell'Unione europea potrebbe evitare in futuro insufficienze nelle forniture di petrolio e gas destinate agli Stati membri e accrescere la sicurezza energetica dell'Unione europea nel suo complesso;

22.

si compiace della firma dell'accordo sul progetto Nabucco; invita la Commissione e il Consiglio ad adoperarsi per l'efficace applicazione di tale accordo; sottolinea l'importanza di garantire la sicurezza energetica dell'Unione europea mediante la promozione di un corridoio meridionale per la fornitura di greggio all'Europa, anche attraverso l'oleodotto paneuropeo Costanza - Trieste;

23.

ritiene che da una forte concorrenza per l'accesso alle risorse naturali ed energetiche e per il loro controllo derivino potenzialmente importanti minacce e conflitti e, di conseguenza, che l'UE dovrebbe sviluppare ulteriormente politiche di mitigazione, adattamento e conservazione energetica al fine di affrontare i rischi per la sicurezza posti dal degrado ambientale e dal cambiamento climatico; sottolinea, a tale proposito, che l'Unione europea deve continuare a rafforzare la propria leadership nella governance del clima globale e sviluppare ulteriormente un dialogo con altri attori chiave quali le potenze emergenti (Cina, Brasile, Russia e India), gli Stati Uniti e i paesi in via di sviluppo, dato che il cambiamento climatico è diventato un elemento chiave delle relazioni internazionali;

24.

esprime il proprio sostegno a che l'Unione continui a contribuire attivamente ed efficacemente alla soluzione dei problemi globali, segnatamente mediante un rafforzamento del sistema delle Nazioni Unite e accordando una particolare importanza al consolidamento del Consiglio dei diritti umani e all'abolizione della pena di morte;

25.

evidenzia l'importanza che rivestono la prevenzione e la gestione dei conflitti, compresi il risanamento e la ricostruzione successivi a situazioni di crisi; sottolinea che è necessario per l'Unione europea procedere allo sviluppo di strategie preventive, al miglioramento del sistema di allarme rapido e al rafforzamento della cooperazione con le organizzazioni regionali in linea con la Carta delle Nazioni Unite;

26.

sottolinea che la dimensione esterna è determinante per realizzare con successo uno Spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia; ribadisce l'importanza di una gestione ordinata dei flussi migratori; accoglie favorevolmente, in tale ottica, l'adozione del Programma di Stoccolma da parte del Consiglio europeo di dicembre 2009; ritiene essenziale garantire la cooperazione tra il paese di origine e quello di transito, e incoraggiare un atteggiamento di solida cooperazione ponendo in atto una politica di condizionalità positiva; evidenzia la necessità di prevenire l'immigrazione illegale promuovendo lo sviluppo locale nei paesi di origine e combattendo le organizzazioni criminali dedite alla tratta di esseri umani; insiste sul fatto che la dimensione esterna dello Spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia deve essere presa pienamente in considerazione nella politica estera europea;

27.

sottolinea la necessità di potenziare le capacità così da assicurare un miglior controllo delle missioni civili e militari dell'Unione e da poter trarre insegnamento dal modo in cui esse sono condotte, al fine di migliorare la pianificazione e la gestione delle missioni future; a tale proposito, sottolinea anche la necessità di un approccio maggiormente strategico per quanto riguarda le missioni PESD; ritiene che le periodiche riunioni congiunte di consultazione siano intese anche a valutare i successi e le carenze delle missioni già concluse onde contribuire a sviluppare un approccio orientato alle necessità future che comprenda tutti gli aspetti (finanze, attuazione, organizzazione amministrativa);

28.

invita la Vicepresidente/Alto rappresentante, il Consiglio e gli Stati membri a garantire un adeguato equilibrio tra capacità di pianificazione civili e militari presso il Segretariato del Consiglio ed a prevedere un'adeguata quantità di personale nei settori della giustizia, dell'amministrazione civile, delle dogane e della mediazione in modo tale da garantire che le missioni PESD possano disporre di competenze adeguate e sufficienti;

29.

chiede, a questo proposito, un'adeguata disponibilità di personale per la componente civile e sollecita gli Stati membri ad utilizzare la grande opportunità fornita dal Servizio europeo per l'azione esterna (EEAS) riunendo le risorse attualmente disponibili al fine di ottenere una capacità di pianificazione della gestione delle crisi coerente, efficace ed efficiente;

30.

invita gli Stati membri a raddoppiare gli sforzi per individuare e dislocare una quantità sufficiente di personale competente, qualificato ed equilibrato sotto il profilo del genere per partecipare a iniziative civili e militari nel quadro della PESD in tutto il mondo, nell'ambito di un quadro coerente e ben coordinato, anche in specifiche aree ad alto rischio, dato che il successo delle missioni PESD dipende in gran parte dalle competenze e dalle conoscenze di un personale ben addestrato; chiede a tale proposito di prevedere una formazione comune del personale preposto alle missioni PESD; appoggia senza riserve gli sforzi già espletati per l'elaborazione di orientamenti e lo scambio di migliori prassi in modo da migliorare la formazione comune del personale; è convinto che una maggiore coerenza e coesione per quanto riguarda il personale sul terreno migliorerà lo svolgersi delle missioni e faciliterà anche il distaccamento di cittadini comunitari, il che, sotto un profilo meramente di bilancio, è preferibile all'impiego di personale internazionale a contratto;

31.

invita il Consiglio europeo e la Commissione a intensificare l'impegno dell'Unione europea nei negoziati multilaterali al fine di ridurre la rilevanza delle armi nucleari;

32.

ribadisce la necessità del disarmo e di maggiori garanzie internazionali in materia di non proliferazione; valuta positivamente, a questo proposito, la dichiarazione congiunta del 4 dicembre 2009, con la quale il Presidente degli Stati Uniti d'America e il Presidente della Federazione Russa si sono impegnati a continuare a cooperare anche dopo lo scadere del trattato sulla riduzione delle armi strategiche (trattato START) e auspica che quanto prima venga firmato ed entri in vigore un nuovo accordo sulle armi strategiche; invita nel contempo l'UE e i suoi Stati membri a intensificare i propri sforzi diplomatici affinché il riesame del trattato di non proliferazione delle armi nucleari previsto nel maggio 2010 sia coronato da successo;

33.

sottolinea l'importanza di integrare pienamente gli obiettivi in materia di pari opportunità, diritti umani e buona governance nella pianificazione e nello svolgimento di tutte le missioni e operazioni PESD, comprese le missioni conoscitive, poiché la consapevolezza e la sensibilità di genere contribuiscono all'efficacia operativa e alla consapevolezza della situazione; accoglie con favore, in questo contesto, la nomina di un consulente di genere per quasi tutte le missioni PESD; si rammarica che non vi siano donne tra gli 11 RSUE; invita la Vicepresidente/Alto rappresentante ad inserire sistematicamente le pari opportunità e l'emancipazione femminile nel dialogo politico dell'UE e nelle discussioni politiche con i paesi partner;

34.

esprime apprezzamento per l'importante ruolo svolto dai difensori dei diritti umani su scala mondiale; plaude vivamente al fatto che il Consiglio Affari esteri, nella sua riunione dell'8 dicembre 2009, si è impegnato a sostenere i difensori dei diritti umani, incontrandoli pubblicamente e assicurando visibilità alle loro attività;

35.

invita il Consiglio ad integrare gli aspetti relativi ai diritti umani e alla buona governance nei mandati dei RSUE e a creare posti di consulenza in materia in seno ai RSUE;

Principali priorità per aree geografiche

36.

raccomanda il rafforzamento del dialogo politico dell'UE con le regioni e i paesi terzi, in particolare con i partner strategici, per coordinare con essi le posizioni in seno alle organizzazioni internazionali e sostenere e promuovere la democrazia, lo stato di diritto e il rispetto dei diritti umani; ribadisce al riguardo l'importanza del ruolo che la diplomazia parlamentare svolge come strumento supplementare nelle relazioni dell'Unione con detti paesi e regioni; ritiene pertanto che la Vicepresidente/Alto rappresentante e i suoi servizi, compresi i rappresentanti speciali dell'UE (RSUE), debbano impegnarsi insieme al Parlamento per definire strategie comuni nei confronti dei paesi e delle regioni partner e debbano essere disponibili ad assistere il Parlamento oralmente e per iscritto riguardo a specifiche questioni e per le visite;

37.

invita il Consiglio, gli Stati membri e la Vicepresidente/Alto rappresentate a ricercare attivamente soluzioni pacifiche ai conflitti internazionali e a rafforzare i meccanismi dell'UE in materia di prevenzione dei conflitti;

Organizzazioni internazionali

38.

pone l'accento sul ruolo centrale delle Nazioni Unite in quanto principali garanti della pace e della sicurezza internazionali e massimo contesto per la cooperazione multilaterale; ritiene che il rafforzamento della governance mondiale,delle istituzioni internazionali e del rispetto del diritto internazionale rivesta un'enorme importanza per un effettivo multilateralismo e debba rappresentare pertanto una priorità strategica primaria per l'Unione; ritiene che le istituzioni dell'UE e gli Stati membri debbano continuare ad adoperarsi per approfondire la cooperazione e il coordinamento con i partner strategici che esercitano un'influenza a livello mondiale, in particolare in seno alle Nazioni Unite; sottolinea a questo proposito la pressante necessità di affrontare questioni globali che sono fonte comune di inquietudine per l'UE e la stabilità mondiale, come il terrorismo, la criminalità organizzata, la sicurezza energetica, il cambiamento climatico, il conseguimento degli Obiettivi di sviluppo del Millennio e l'eliminazione della povertà, la gestione delle crisi, la prevenzione e la risoluzione dei conflitti, la non proliferazione delle armi di distruzione di massa e il disarmo, la gestione dei flussi migratori e la promozione dei diritti umani e delle libertà civili;

39.

ritiene essenziale che le competenti delegazioni dell'UE presso le sedi dell'ONU a New York e a Ginevra siano dotate di personale e di mezzi adeguati per poter applicare concretamente, in modo credibile ed efficace, i nuovi meccanismi istituzionali previsti dal trattato di Lisbona; rileva perciò con preoccupazione che un'impostazione di neutralità di bilancio va in senso contrario a questa urgente necessità di stabilire in modo rapido ed efficiente la presenza dell'UE alle Nazioni Unite durante la fase iniziale dell'attuazione del trattato di Lisbona;

40.

ritiene che l'OSCE costituisca un contesto importante per ripristinare la fiducia e rafforzare la cooperazione tra i paesi dell'Europa, dell'Asia centrale e del Nord America su una serie di questioni fra cui la non proliferazione, il disarmo, la cooperazione economica e la difesa e la promozione dei diritti umani e dello stato di diritto; appoggia quindi il potenziamento dell'OSCE, anche nel senso dell'apertura di una discussione sull'idea di conferire a tale organizzazione una personalità giuridica;

41.

ritiene che l'UE e la NATO debbano sviluppare un partenariato più intenso ed efficace, fatti salvi gli obblighi internazionali dell'UE ai sensi della Carta delle Nazioni Unite, tenendo conto del progressivo sviluppo della politica estera, di sicurezza e di difesa dell'UE e rispettando l'autonomia decisionale delle due organizzazioni; raccomanda a tal fine una revisione dei cosiddetti accordi «Berlin Plus» e lo sviluppo di un dialogo più strategico sugli interessi strategici comuni e sulla «pianificazione di contingenza»; chiede urgentemente che si agevoli una più ampia cooperazione pratica sul terreno a livello militare o civile, segnatamente quando entrambe le organizzazioni sono presenti sullo stesso teatro di missioni; deplora, al riguardo, i perduranti contrasti tra Turchia e Cipro che compromettono sempre più l'efficacia e la credibilità dell'UE e della NATO;

Relazioni transatlantiche

42.

ribadisce la propria fedeltà al partenariato transatlantico come importante elemento e uno dei pilastri principali dell'azione esterna dell'UE; sollecita la Vicepresidente/Alto rappresentante a garantire che l'UE agisca come partner coerente, attivo, paritario ma autonomo degli Stati Uniti nel rafforzamento della sicurezza e della stabilità globale, nella promozione della pace e del rispetto dei diritti umani e del raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo del Millennio, nonché nell'adozione di un approccio unitario a sfide globali quali la proliferazione nucleare, il terrorismo, il cambiamento climatico e la sicurezza energetica; è dell'avviso che il trattato di Lisbona dischiuda un'opportunità favorevole per migliorare e rinnovare il quadro delle relazioni UE-USA; incoraggia la Vicepresidente/Alto rappresentante a lavorare al rafforzamento dei meccanismi istituzionali UE-USA in accordo con le risoluzioni del Parlamento; sottolinea che occorre intensificare l'attività del Consiglio economico transatlantico perseguendo l'obiettivo della realizzazione di un vero mercato transatlantico integrato e che tale mercato dovrebbe costituire la base di un partenariato transatlantico rafforzato; appoggia fortemente il dialogo transatlantico dei legislatori nel suo ampio sforzo volto a creare efficaci relazioni a livello di legislatori tra il PE e il Congresso USA;

43.

invita entrambi i partner, UE e USA, a incoraggiare la Cina, l'India, la Russia, il Brasile e le altre potenze emergenti a condividere la responsabilità dell'ordine mondiale e della prevenzione e composizione pacifica dei conflitti in conformità del diritto internazionale; insiste sul fatto che l'UE e gli Usa dovrebbero sostenere pienamente lo sviluppo economico e sociale di tali paesi sulla base di una cooperazione equa, mentre questi ultimi dovrebbero a loro volta accettare le proprie responsabilità mondiali, in particolare con riferimento alla lotta contro il cambiamento climatico e allo sviluppo sostenibile;

Balcani occidentali

44.

sottolinea che i paesi dei Balcani occidentali sono parte del processo di allargamento; ritiene che la stabilità nei Balcani occidentali, fondata sullo Stato di diritto, debba restare una priorità essenziale dell'azione esterna dell'UE, e attribuisce pertanto la massima importanza agli sforzi volti ad avvicinare i paesi di questa regione all'Unione europea, puntando all'obiettivo comune dell'integrazione europea, promuovendo le riforme e incrementando la cooperazione regionale e la riconciliazione interetnica al fine di rispettare i criteri di Copenaghen e preparare la loro adesione; raccomanda di convocare una conferenza internazionale sul futuro dei Balcani occidentali, che riunisca i paesi della regione e i soggetti interessati sul piano regionale e mondiale, per identificare e affrontare le sfide cui attualmente la regione si confronta;

45.

prende atto con soddisfazione della situazione sempre più pacifica e stabile che si osserva in Kosovo e degli sforzi volti a costruire una società multietnica, di cui è prova lo svolgimento calmo e ordinato delle elezioni locali del 15 novembre 2009; è consapevole del fatto che non tutti gli Stati membri hanno riconosciuto l'indipendenza del Kosovo; si rallegra del fatto che la missione EULEX per lo stato di diritto in Kosovo, che è la più grande missione civile della PSDC mai varata dall'UE, stia lavorando nella pienezza della sua capacità operativa sulla base dello status neutrale adottato dalle Nazioni Unite; sottolinea l'importanza della missione nel promuovere la riconciliazione interetnica, lo stato di diritto, l'ordine pubblico e la sicurezza in tutto il Kosovo, assistendo le locali istituzioni, autorità giudiziarie e autorità preposte all'applicazione della legge nei loro progressi verso la sostenibilità e la trasparenza delle responsabilità; a tale riguardo valuta positivamente la decisione di aprire un nuovo ufficio EULEX nel nord; rileva tuttavia la necessità di aumentare il numero dei pubblici ministeri che lavorano in seno a EULEX e invita gli Stati membri a fornire personale aggiuntivo;

46.

esorta il Consiglio a continuare ad adoperarsi, col sostegno della comunità internazionale, per portare avanti un dialogo con i leader politici in Bosnia-Erzegovina, al fine di aiutare questo paese e le sue popolazioni a proseguire sulla via dell'integrazione europea; prende atto degli sforzi diplomatici congiunti della Presidenza dell'UE, della Commissione europea e dell'Amministrazione statunitense, e raccomanda lo svolgimento di ulteriori negoziati che tengano conto dei precedenti accordi conclusi tra i politici in Bosnia-Erzegovina; ricorda la necessità di coinvolgere più strettamente i parlamentari e la società civile nel sostegno a un paese capace di esistenza autonoma;

Partenariato orientale, cooperazione del Mar Nero

47.

continua a sostenere lo sviluppo del partenariato orientale con i vicini dell'Unione europea, attraverso la loro integrazione economica nel mercato interno e l'intensificazione della cooperazione politica, economica e culturale; sottolinea l'importanza di offrire a questo partenariato progetti credibili e incentivi tangibili - a medio e lungo termine - per le riforme, che rafforzerebbero l'adesione delle società dei paesi partner al processo di modernizzazione e integrazione con l'UE; in particolare richiama l'attenzione sulla necessità di rimuovere progressivamente - pur mantenendo la sicurezza per tutti i cittadini dell'UE - tutti gli ostacoli alla libera circolazione delle persone (compreso eventualmente l'obbligo del visto) e di aumentare la cooperazione su tutti gli aspetti della sicurezza, in particolare quella energetica; ribadisce la propria opinione che il partenariato dev'essere dotato di adeguate risorse finanziarie;sottolinea la necessità di assicurare la complementarità del partenariato con le iniziative regionali, in particolare la Sinergia del Mar Nero;

48.

ribadisce l'importanza per l'UE di una cooperazione regionale più efficace nei paesi orientali limitrofi e che, in questo spirito, l'Unione europea sosterrà l'attuazione di progetti orientati ai risultati nel quadro sia del partenariato orientale che della Sinergia del Mar Nero, in piena complementarità;

49.

invita la Vice Presidente/Alto Rappresentante ad intensificare gli sforzi per attuare progetti nel quadro della Sinergia del Mar Nero; sollecita, inoltre, la Vicepresidente/Alto rappresentante a elaborare nuove idee per una efficace strategia di cooperazione del Mar Nero;

50.

accoglie favorevolmente la posizione filoeuropea del nuovo governo della Repubblica di Moldavia e auspica un'accelerazione delle riforme interne del paese, al fine di raggiungere l'integrazione economica, l'associazione politica e il ravvicinamento istituzionale tra la Repubblica di Moldavia e l'UE; incoraggia la Vicepresidente/Alto rappresentante a cercare soluzioni multilaterali per sbloccare la situazione della Transnistria;

51.

prende atto dello svolgimento e dell'esito delle elezioni presidenziali in Ucraina; invita tutte le parti a contribuire alla necessaria stabilità politica, economica e sociale in Ucraina potenziando gli sforzi di riforma; incoraggia il paese a giungere ad una maggiore interoperabilità con l'Unione europea, consolidando in tal modo le sue prospettive europee;

Russia

52.

invita la Vicepresidente/Alto rappresentante ad assicurare che l'approccio dell'UE nei confronti della Russia, compresi i negoziati per un nuovo accordo di partenariato e cooperazione, sia coerente e guidato dalla fedeltà ai valori della democrazia, del rispetto dei diritti umani e dello stato di diritto, compreso il diritto internazionale; sottolinea nel contempo la necessità di intensificare il partenariato con la Russia, basato sul mutuo rispetto e sulla reciprocità, per quanto riguarda la lotta contro il terrorismo, la sicurezza e l'approvvigionamento energetici, i cambiamenti climatici, il disarmo, la prevenzione dei conflitti e la non proliferazione nucleare, nonché l'Iran, l'Afghanistan e il Medio Oriente, avendo come obiettivo il rafforzamento della sicurezza e della stabilità mondiali; ritiene che la cooperazione su tali aspetti dovrebbe costituire la base per il nuovo accordo UE-Russia ed auspica quindi rapidi progressi nei negoziati in corso su un nuovo accordo di vasta portata che dovrebbe migliorare in modo sostanziale le relazioni UE-Russia; invita la Vicepresidente/Alto rappresentante a coordinare le azioni, agevolare le consultazioni e migliorare la comunicazione tra gli Stati membri per quanto riguarda le questioni bilaterali di interesse comune con la Federazione russa; sottolinea la necessità che gli Stati membri coordinino le proprie relazioni con la Federazione russa in base agli interessi generali dell'Unione e in modo da riflettere e promuovere tali interessi adeguatamente e coerentemente;

Caucaso meridionale

53.

sollecita il Consiglio a insistere per la piena attuazione dell'accordo di cessate il fuoco tra la Federazione russa e la Georgia e invita l'UE a difendere il principio dell'integrità territoriale della Georgia e il rispetto delle minoranze; valuta positivamente il rinnovo del mandato della missione di monitoraggio dell'UE e sollecita il Consiglio a garantire che ai componenti della missione sia accordato pieno accesso a tutte le zone interessate dal conflitto, comprese le regioni separatiste dell'Abkhazia e dell'Ossezia meridionale, e a utilizzare a tal fine gli strumenti finanziari dell'UE per assistere le popolazioni nell'intera zona in conflitto; invita l'UE, in riferimento al rapporto della missione d'inchiesta internazionale indipendente sul conflitto in Georgia, a trarre insegnamenti dal passato per mettere a punto meccanismi efficaci di prevenzione dei conflitti che comprendano la promozione dei contatti tra le popolazioni;

54.

sollecita la Vicepresidente/Alto rappresentante ad intensificare l'impegno profuso dall'UE nell'adoperarsi per una efficace prevenzione bellica e una soluzione pacifica, conforme al diritto internazionale, dei conflitti nel Nagorno-Karabakh e nella Transnistria, e soprattutto di quello fra la Russia e la Georgia e le sue regioni separatiste dell'Ossezia meridionale e dell'Abkhazia, rilanciando i colloqui di Ginevra; sottolinea il rischio potenziale che si riaccendano conflitti sopiti nella regione; a questo proposito, raccomanda l'avvio di una Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione nel Caucaso meridionale, che comprenda i paesi interessati e le parti interessate regionali e mondiali, al fine di elaborare un patto di stabilità per il Caucaso meridionale; accoglie con favore il recente riavvicinamento tra i governi della Turchia e dell'Armenia, e sollecita la ratifica degli accordi da parte dei rispettivi parlamenti;

Medio Oriente

55.

sottolinea la necessità che i negoziati del processo di pace siano condotti entro un periodo di tempo delimitato e in un clima di reciproca fiducia; ritiene che i negoziati debbano puntare alla creazione di uno Stato palestinese nei confini del 1967, indipendente, democratico e capace di esistenza autonoma, che viva in pace e sicurezza accanto allo Stato d'Israele entro frontiere internazionalmente riconosciute in conformità di tutte le pertinenti risoluzioni delle Nazioni Unite;

56.

invita l'UE, in conformità con le conclusioni del Consiglio del 12 dicembre 2009, ad assumere un ruolo politico più forte nel quadro degli sforzi in corso a livello internazionale per rilanciare il processo di pace, un ruolo commisurato all'impegno finanziario che l'UE si è assunta per sostenere la ripresa economica palestinese e porre rimedio alla drammatica crisi umanitaria di Gaza; invita la Vicepresidente/Alto rappresentante a studiare tutti i modi possibili di promuovere una pace duratura nella regione;

57.

valuta positivamente la decisione del Consiglio di prorogare fino al dicembre 2010 il mandato della missione di polizia dell'UE per i territori palestinesi (EUPOL COPPS); ritiene che occorra un sostegno più vigoroso allo sviluppo dello stato di diritto e delle capacità di controllo del territorio e chiede di intensificare gli sforzi al riguardo; prende atto della decisione del Consiglio di prorogare il mandato della missione UE di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EUBAM Rafah), e rileva la determinazione e la prontezza da esso dimostrate nel riattivare la missione; ritiene che tale determinazione debba tradursi in iniziative concrete per ripristinare la libertà di circolazione nei territori palestinesi e per riattivare l'accordo sulla circolazione e l'accesso, negoziato nel 2005 e sottoscritto dalle parti;

Unione per il Mediterraneo

58.

considera importante intensificare il dialogo politico a tutti i livelli tra i membri dell'Unione per il Mediterraneo al fine di superare tensioni che hanno ritardato l'istituzione del Segretariato con sede a Barcellona e la promozione di progetti concreti di reciproco interesse sul piano sociale, economico ed ecologico; auspica che l'Unione per il Mediterraneo possa contribuire positivamente alla risoluzione dei conflitti nel Medio Oriente, al riavvicinamento tra la Turchia e Cipro e allo sviluppo democratico degli Stati arabi;

59.

ritiene che l'Unione per il Mediterraneo potrebbe contribuire a un allentamento delle tensioni in Medio Oriente promuovendo progetti concreti di cooperazione per l'intera regione; sottolinea allo stesso tempo che le misure di promozione della fiducia tra palestinesi e israeliani onde giungere a una pace giusta e duratura in Medio Oriente rivestono la massima importanza per facilitare il corretto funzionamento di questa nuova istituzione;

60.

sottolinea che dal punto di vista dell'UE, la copresidenza dev'essere compatibile con la rappresentanza esterna dell'UE in conformità del trattato di Lisbona; ricorda che il trattato di Lisbona fornisce all'UE l'opportunità di garantire la coerenza e la continuità della sua rappresentanza nelle nuove istituzioni dell'Unione per il Mediterraneo;

Asia

61.

prende atto del fatto che l'Afghanistan post-elezioni sta ora entrando in un periodo decisivo e critico, poiché la formazione di un nuovo governo a Kabul offre l'opportunità di formulare un nuovo ordine del giorno ed un nuovo contratto con il popolo afgano;

62.

valuta positivamente il Piano d'azione del Consiglio per un rafforzamento dell'azione dell'UE in Afghanistan e in Pakistan, adottato durante il Consiglio Affari generali e relazioni esterne dell'ottobre 2009, e la sua dichiarazione di rinnovata disponibilità a dare il proprio contributo per far fronte ai problemi della regione, in cooperazione con i paesi interessati e con i partner internazionali, ma sottolinea che il Piano resterà sulla carta se non vi sarà un chiaro impegno degli Stati membri dell'UE per contribuire alla sua attuazione; invita il Consiglio, la Commissione e la Presidenza a compiere uno sforzo concertato per attuare il Piano senza ritardi; sollecita il Consiglio a compiere ulteriori passi per il completamento dell'assegnazione del personale di EUPOL alle rispettive destinazioni, al fine di creare dispositivi civili di mantenimento dell'ordine che siano sostenibili ed efficaci, tali da migliorare la situazione della sicurezza;

63.

riconosce che il Pakistan continua a dover affrontare problemi gravissimi e approva il fermo sostegno dell'UE a un governo del Pakistan forte, laico e civile; sottolinea il ruolo chiave che il Pakistan svolge nella regione e ribadisce che un Pakistan stabile, democratico e prospero ha un'importanza centrale anche per questioni di rilievo mondiale quali la lotta al terrorismo, la non proliferazione nucleare, la lotta al narcotraffico e i diritti umani, e incoraggia fortemente questo paese ad adottare un'ampia strategia di lotta al terrorismo e di azione nei confronti delle sue cause profonde;

64.

approva l'impegno dell'UE a sostenere la democrazia in un Iraq unificato e federale; sottolinea il proprio appoggio a un forte e costante impegno dell'UE per lo sviluppo dello stato di diritto in Iraq; valuta positivamente la proroga di un anno del mandato di EUJUST LEX e le attività pilota svolte da questa missione in territorio iracheno; resta in viva attesa delle ulteriori attività programmate in tale contesto, secondo quanto promesso dal Consiglio; chiede una maggiore interazione istituzionale, in particolare sulle questioni economiche, con le autorità del governo regionale curdo; invita la Commissione ad accelerare la messa in funzione delle proprie sedi a Baghdad;

65.

esprime forte preoccupazione per gli sviluppi politici in Iran e per i gravissimi brogli elettorali che si sarebbero verificati durante le elezioni presidenziali del giugno 2009, che hanno provocato il più grande movimento di protesta nei 30 anni di storia della Repubblica islamica, con dimostrazioni e violente repressioni ancora in atto da parte delle forze di sicurezza; è molto preoccupato non solo per gli arresti, le torture e gli omicidi di oppositori politici, ma anche per il protrarsi della situazione di stallo nei negoziati sul programma nucleare dell'Iran e chiede al governo iraniano di avviare seri negoziati sulla questione nucleare; si rammarica del fatto che la visita della delegazione iraniana al Parlamento europeo nel gennaio 2010 sia stata annullata dalle autorità iraniane ed esprime solidarietà con i cittadini iraniani che, rischiando la propria vita, continuano a chiedere pubblicamente il rispetto dei diritti umani e maggiori libertà democratiche in Iran; condanna i tentativi dell'Iran di bloccare la libertà di informazione disturbando le trasmissioni straniere e oscurando i siti Internet; invita il Consiglio e la Commissione a valutare la possibilità di imporre sanzioni contro singoli membri dell'amministrazione e dei servizi di sicurezza, responsabili delle diffuse violazioni dei diritti umani e ad elaborare misure a sostegno dei partecipati al «Movimento verde» che sono oggetto di persecuzioni e/o costretti all'esilio;

66.

prende atto della costante crescita delle relazioni economiche UE-Cina e del fatto che i contatti fra le due popolazioni sono aumentati in dimensione e ampiezza; al tempo stesso è gravemente preoccupato per la mancanza di volontà da parte delle autorità cinesi di affrontare la questione delle numerose violazioni dei diritti umani e di assicurare che la popolazione possa fruire dei diritti e delle libertà fondamentali;

67.

esprime l'aspettativa che venga sviluppata una relazione strategica tra UE e Cina e afferma il proprio desiderio di esplorare vie per rafforzare le relazioni su questioni di reciproco interesse che vadano al di là dei settori economico e commerciale;

68.

plaude agli sforzi intrapresi da Taipei e da Pechino per migliorare le relazioni tra le due sponde, che contribuiscono a rafforzare la stabilità e la sicurezza nell'Asia orientale e incoraggia entrambe la parti a potenziare ulteriormente il dialogo, la cooperazione pratica e lo sviluppo della fiducia; plaude alla dichiarazione del Consiglio dell'8 maggio 2009, in cui esso ribadisce il suo sostegno all'adesione di Taiwan all'OMS; sostiene fortemente la partecipazione di Taiwan in qualità di osservatore alle organizzazioni e attività internazionali quali ICAO e UNFCCC, in cui la partecipazione di Taiwan è importante per gli interessi dell'UE e quelli globali;

69.

ribadisce il suo fermo sostegno al rafforzamento della relazione strategica tra l'Unione europea e l'India e alla ricerca di ulteriori modi per migliorare tale relazione nelle aree di reciproco interesse nei settori economico, politico, della sicurezza e del commercio;

70.

riconosce il crescente ruolo che l'ASEAN sta assumendo come forza per la stabilità regionale e la prosperità; ritiene che l'Unione europea e l'ASEAN, entrambe impegnate sul fronte dell'integrazione regionale, abbiano consistenti possibilità di cooperazione; sottolinea che sono necessarie misure volte a intensificare le relazioni economiche e commerciali tra l'Unione europea e l'ASEAN al fine di contribuire al rafforzamento delle relazioni globali tra le due regioni e di favorire ulteriori progressi nella cooperazione politica e di sicurezza, nella promozione della democrazia e dei diritti umani e un ulteriore miglioramento nell'ambito dell'energia e dell'ambiente, nel campo socioculturale e nel settore della cooperazione allo sviluppo;

Africa

71.

prende atto con soddisfazione del fatto che EUNAVFOR Atalanta continua a dare un utile contributo alla sicurezza marittima al largo delle coste della Somalia, proteggendo le navi noleggiate dal Programma alimentare mondiale (PAM) per consegnare aiuti alla Somalia, le navi che consegnano carichi d'importanza cruciale per l'operazione dell'Unione africana di sostegno alla pace in Somalia ed altre navi vulnerabili; accoglie con favore la decisione del Consiglio di prolungare la durata dell'operazione sino al 12 dicembre 2010; esprime il proprio appoggio all'avvio di un'operazione di gestione della crisi per contribuire all'addestramento delle Forze di sicurezza nazionale del governo federale transitorio della Somalia; sottolinea la necessità di integrare le forze di sicurezza addestrate nelle strutture dello Stato e nelle strutture di comando in modo tale che, una volta rientrate, esse non si rivoltino contro il governo che dovrebbero proteggere;

America latina

72.

ricorda ancora una volta la proposta formulata nella sua risoluzione del 15 novembre 2001 su una partnership globale e una strategia comune per le relazioni tra l’Unione europea e l’America latina (6) - successivamente ripetuta nelle risoluzioni del 27 aprile 2006 (7) e del 24 aprile 2008 (8), approvate rispettivamente in vista dei vertici UE-ALC (Unione europea - America Latina e Caraibi) di Vienna e di Lima - di redigere una Carta euro-latinoamericana per la pace e la sicurezza che, partendo dalla Carta delle Nazioni Unite, consenta di svolgere congiuntamente azioni e iniziative politiche, strategiche e in materia di sicurezza; invita il Consiglio e la Commissione ad attivarsi, compiendo passi che portino alla realizzazione di questo ambizioso obiettivo, e a sostenere questa proposta al prossimo Vertice UE-ALC, che si svolgerà a Madrid nel maggio 2010;

73.

ritiene che i negoziati sull'accordo di associazione con i paesi dell'America centrale e i progressi verso una ripresa sull'accordo di associazione con il Mercosur costituiscano delle priorità; constata che sono stati conclusi i negoziati con i paesi della Comunità andina; intende adoperarsi per condurre a termine con la debita accuratezza la procedura di ratifica parlamentare su tali accordi onde assicurare che esercitino un impatto positivo su tutti gli aspetti di reciproco interesse;

*

* *

74.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Segretario generale della NATO, al Presidente dell'Assemblea parlamentare della NATO, al Presidente in carica dell'OSCE, al Presidente dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE, al Presidente dell'Assemblea parlamentare UEO, al Presidente del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa e al Presidente dell'Assembla parlamentare del Consiglio d'Europa.


(1)  GU C 139, del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  Testi approvati, P6_TA(2008)0254.

(3)  Testi approvati, P6_TA(2009)0074.

(4)  Testi approvati, P7_TA(2009)0057.

(5)  GU C 298 del 30.11.2002, pag. 1.

(6)  GU C 140 E del 13.6.2002, pag. 569.

(7)  GU C 296 E del 6.12.2006, pag. 123.

(8)  Testi approvati, P6_TA(2008)0177.


22.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 349/63


Mercoledì 10 marzo 2010
Attuazione della Strategia europea di sicurezza e politica di sicurezza e difesa comune

P7_TA(2010)0061

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2010 sull'attuazione della strategia europea di sicurezza e la politica di sicurezza e di difesa comune (2009/2198(INI))

2010/C 349 E/13

Il Parlamento europeo,

visti il titolo V del trattato sull’Unione europea, l'articolo 346 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e i protocolli 10 e 11,

vista la strategia di sicurezza europea (SES) dal titolo «Un'Europa sicura in un mondo migliore», approvata dal Consiglio europeo il 12 dicembre 2003,

vista la relazione sull’attuazione della SES «Garantire sicurezza in un mondo in piena evoluzione», approvata dal Consiglio europeo il 12 dicembre 2008,

viste le relazioni della Presidenza del Consiglio dell’UE sulla politica europea di sicurezza e di difesa (PESD) del 9 dicembre 2008 e del 16 giugno 2009,

viste le conclusioni PESD e la dichiarazione: Dieci anni di PESD – Sfide e opportunità, adottate dal Consiglio il 17 novembre 2009,

viste le sue precedenti risoluzioni sull’argomento, in particolare quella del 14 aprile 2005 sulla strategia europea di sicurezza (1), quella del 16 novembre 2006 sull’attuazione della strategia europea in materia di sicurezza nell’ambito della PESD (2), quella del 5 giugno 2008 sull’attuazione della strategia europea in materia di sicurezza e la PESD (3), e quella del 19 febbraio 2009 sulla strategia europea in materia di sicurezza e la PESD (4),

vista la sua risoluzione del 19 febbraio 2009 sul ruolo della NATO nell'architettura di sicurezza dell'UE (5),

vista la sua risoluzione del 26 novembre 2009 su una soluzione politica al problema della pirateria al largo della Somalia (6),

visto lo scambio di lettere tra l'Unione europea e i governi del Kenya e della Repubblica delle Seychelles, relativo al trasferimento in tali paesi delle persone sospettate di aver commesso atti di pirateria o rapine a mano armata arrestate nella zona di operazione dall'EUNAVFOR,

vista la sua risoluzione del 22 ottobre 2009 sugli aspetti istituzionali dell’attuazione del servizio europeo per l’azione esterna (7),

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A7-0026/2010),

Strategia europea in materia di sicurezza e approccio globale

1.

ricorda che la strategia europea di sicurezza (SES) e la sua relazione sull’attuazione evidenziano le minacce e le sfide più significative che incombono sull’Unione europea:

proliferazione delle armi di distruzione di massa,

terrorismo e criminalità organizzata,

conflitti regionali,

fallimento dello Stato,

pirateria marittima,

armi leggere e di piccolo calibro, munizioni a grappolo e mine terrestri,

sicurezza energetica,

conseguenze del cambiamento climatico e calamità naturali,

cybersicurezza,

povertà;

2.

sottolinea che tramite la politica estera e di sicurezza comune (PESC) e la politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) l’Unione agisce per affrontare le sfide e le minacce evidenziate nella SES, contribuendo in tal modo a migliorare la sicurezza dei cittadini europei;

3.

osserva che l'Unione deve sviluppare la propria autonomia strategica mediante una politica estera, di sicurezza e di difesa forte ed efficace, in modo da preservare la pace, prevenire i conflitti, rafforzare la sicurezza internazionale, garantire la sicurezza dei cittadini europei e dei cittadini interessati dalle missioni della PSDC, difendere i propri interessi sulla scena mondiale e far rispettare i propri valori fondamentali, contribuendo al contempo ad attuare un multilateralismo efficace a sostegno del diritto internazionale e a rafforzare il rispetto dei diritti dell'uomo e dei valori democratici in tutto il mondo, in conformità degli obiettivi di cui all'articolo 21, paragrafo 2, lettera e) del TUE, degli obiettivi e i principi della Carta delle Nazioni Unite, dei principi dell'Atto finale di Helsinki e degli obiettivi della Carta di Parigi, inclusi quelli relativi alle frontiere esterne;

4.

sottolinea che la responsabilità principale del mantenimento della pace e della sicurezza nel mondo spetta al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e ribadisce la necessità di una riforma dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, al fine di consentirle di svolgere meglio le sue funzioni e di fornire soluzioni efficaci alle sfide e alle minacce globali;

5.

riconosce che l’Unione deve necessariamente perseguire tali obiettivi rafforzando la propria capacità istituzionale di rispondere a tali sfide e attraverso la cooperazione multilaterale con le organizzazioni internazionali e in seno ad esse, in particolare le Nazioni Unite, e regionali, soprattutto l'OSCE e l'Unione africana, nel rispetto della Carta delle Nazioni Unite;

6.

ribadisce il suo sostegno allo sviluppo di un approccio globale e proattivo dell’Unione per rispondere a dette minacce e sfide, vale a dire una sinergia dei diversi strumenti d’azione sia civili che militari di cui dispongono l’Unione e i suoi Stati membri: la prevenzione dei conflitti e la gestione delle crisi, l'assistenza finanziaria e la cooperazione allo sviluppo, le politiche sociali e ambientali, gli strumenti diplomatici e di politica commerciale e l'allargamento; sottolinea che tale coordinamento degli strumenti civili e militari conferisce un reale plusvalore alla politica di gestione delle crisi dell'Unione;

7.

invita gli Stati membri, in tale contesto, a coordinare in maniera più efficace le proprie strategie e i propri strumenti nazionali con quelli dell’Unione, al fine di garantire coerenza ed efficacia e avere maggiore impatto e maggiore visibilità sul territorio;

8.

sostiene, per quanto riguarda la lotta al terrorismo, il mantenimento dell'agenda indicata nella strategia antiterrorismo e nella strategia dell'UE contro la radicalizzazione e il reclutamento, in particolare relativamente all'uso di Internet per fini terroristici e di radicalizzazione; propone di stimolare il dibattito sulla protezione e la promozione dei diritti umani, concentrandosi in particolare sulle vittime;

9.

plaude agli sforzi degli Stati membri di contrastare le minacce in campo informatico; invita il Consiglio e la Commissione a presentare un'analisi delle sfide di natura informatica e a proporre misure per una risposta efficiente e coordinata a tali minacce, basate sulle migliori prassi, che si traducano, in futuro, in una strategia europea per la sicurezza informatica;

10.

riconosce che la sicurezza energetica è essenziale per il funzionamento degli Stati membri dell'UE e incoraggia pertanto questi ultimi a cooperare strettamente su tale aspetto della politica di sicurezza;

11.

ribadisce la sua raccomandazione per una revisione regolare della SES ogni cinque anni, in concomitanza con l'inizio della nuova legislatura e dopo aver debitamente consultato il Parlamento europeo;

12.

rileva che un «Libro bianco», che consente di dare origine a un ampio dibattito pubblico, permetterebbe di rafforzare la visibilità della PSDC e la cooperazione in materia di sicurezza e di difesa, definendo più precisamente gli obiettivi e gli interessi in materia di sicurezza e di difesa dell’Unione in relazione agli strumenti e alle risorse disponibili, e di conseguenza potrebbe rendere più efficace e più concreta l’attuazione della SES nonché la pianificazione e la condotta delle operazioni di gestione delle crisi dell’Unione;

Trattato di Lisbona e strutture della politica di sicurezza e di difesa comune

13.

invita il Consiglio ad avviare nel 2010 un dibattito sostanziale con il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali sull’attuazione delle nuove disposizioni del trattato di Lisbona sulla PSDC, in particolare:

a)

la clausola di assistenza reciproca in caso di aggressione armata sul territorio di uno Stato membro,

b)

la clausola di solidarietà in caso di attacco terroristico o di catastrofe, naturale o di origine umana,

c)

il ruolo dell'Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza/Vicepresidente della Commissione, sostenuto dall’attuazione di un servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) comprendente, in modo completo, le strutture di prevenzione dei conflitti, di gestione delle crisi civili e militari e di sviluppo della pace,

d)

l’estensione delle missioni affidate alla PSDC,

e)

la cooperazione strutturata permanente per gli Stati membri che soddisfano i criteri più elevati in termini di capacità militari e che hanno assunto degli impegni maggiormente vincolanti in materia in vista di missioni molto più esigenti, nonché la cooperazione rafforzata,

f)

la creazione di un fondo di avvio per le attività preparatorie delle operazioni;

14.

invita i paesi dell’Unione europea membri dell’Unione dell’Europa occidentale (UEO) a porre termine al trattato di Bruxelles modificato del 1954, compresa l'Assemblea parlamentare dell'UEO, vista l’introduzione di una clausola di mutua assistenza ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 7, del trattato di Lisbona;

15.

invita il Consiglio, vista l’introduzione di una clausola di solidarietà nel nuovo trattato, a riaprire il dibattito sulla costituzione di una forza europea di protezione civile, sulla base in particolare della relazione Barnier del maggio 2006, mettendo in comune gli strumenti degli Stati membri per offrire una risposta collettiva ed efficace in caso di catastrofi naturali o di origine umana; ritiene che la PSDC militare debba permettere anche di far fronte ai rischi civili;

16.

sottolinea, in considerazione dei progressi consentiti dal trattato di Lisbona nell’ambito della PSDC, la legittimità e l’utilità di istituire un Consiglio della difesa nel quadro del Consiglio degli affari esteri, composto dai ministri della difesa, sotto la presidenza dell'Alto rappresentante/Vicepresidente, con un ruolo particolare nel rafforzare la cooperazione e nell'armonizzare e integrare le capacità militari;

17.

ritiene che l'Alto rappresentante/Vicepresidente debba agire quanto prima per rafforzare la coerenza delle diverse politiche esterne dell’Unione e che tale coerenza debba riflettersi concretamente tramite rappresentanti speciali/capi delegazione sotto l'autorità dell'UE in grado di dimostrare la necessaria autorità nei confronti delle parti interessate e della comunità internazionale;

18.

sostiene la necessità di costituire una direzione di gestione delle crisi e di pianificazione civile e militare (Crisis Management and Planning Directorate – CMPD) che sia responsabile della gestione delle crisi e della pianificazione strategica delle operazioni civili e militari dell’Unione e che partecipi allo sviluppo della PSDC, in particolare per quanto concerne le capacità civili e militari; deplora tuttavia i gravi ritardi registrati nella concretizzazione di questa nuova struttura; chiede che sia istaurato un maggiore coordinamento all'interno del servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) tra la direzione di gestione delle crisi e di pianificazione militare e civile (CMPD) e le altre strutture della PSDC, da un lato, e la piattaforma di crisi e gli altri pertinenti servizi della Commissione, dall'altro, che dovrebbero essere annessi al SEAE, al fine di creare una capacità coordinata di pianificazione strategica per definire un approccio europeo globale;

19.

invita l'Alto rappresentante/Vicepresidente della Commissione, il Consiglio e gli Stati membri a superare lo squilibrio fra capacità di pianificazione civili e militari e a garantire che le missioni della PESD siano dotate di competenze adeguate e sufficienti, fra l'altro, in materia di giustizia, amministrazione civile, doganale e mediazione;

20.

reitera la richiesta di creare un centro operativo permanente dell’Unione, posto sotto l’autorità dell'Alto rappresentante/Vicepresidente e incaricato della pianificazione operativa e della condotta delle operazioni militari; chiede che tale centro operativo sia inquadrato nell’ambito del SEAE; sottolinea che la divisione dell’attuale sistema in sette stati maggiori comporta una perdita di efficacia e di reattività nonché costi elevati e che è necessario un interlocutore permanente sulle questioni militari per il coordinamento civile e militare in loco; ritiene che il centro operativo permanente potrebbe pertanto essere classificato come una forma di capacità militare di pianificazione e di condotta e potrebbe avere la medesima localizzazione della CPCC, per consentire il dispiego delle sinergie indispensabili a un efficace coordinamento civile e militare; ribadisce che il centro operativo dell'Unione faciliterebbe la cooperazione con la NATO, senza compromettere l'autonomia decisionale delle due organizzazioni;

21.

insiste sulla necessità di mettere a punto con urgenza la cooperazione strutturata permanente, sulla base di criteri il più inclusivi possibile, la qual cosa dovrebbe consentire un maggiore impegno degli Stati membri in seno alla PSDC;

22.

sottolinea che i progressi e lo sviluppo della PSDC devono rispettare appieno e non pregiudicare la neutralità e il non allineamento di alcuni Stati membri dell'UE;

23.

insiste sull’importanza di queste riforme per raggiungere l'ambizioso livello fissato per la PSDC, ribadito nel dicembre 2008 e approvato dal Consiglio europeo, nonché per aumentare l’efficacia e il plusvalore della PSDC in un contesto in cui tale strumento risulta sempre più sollecitato;

Operazioni militari e missioni civili

24.

si compiace dell’acquis della PESD/PSDC in occasione del suo decimo anniversario e ricorda che l’Unione lancia delle operazioni civili e militari nel quadro della PSDC per rispondere alle minacce che gravano sulla sicurezza internazionale e europea; prende atto che la maggioranza di tali missioni si sono svolte nel settore della gestione delle crisi civili; rende omaggio ai 70 000 membri del personale che hanno partecipato e partecipano alle 23 missioni e operazioni della PESD (in corso e concluse); rende omaggio a Javier Solana, il precedente Segretario generale del Consiglio e Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, per l'impegno a favore dello sviluppo della PESD; invita di nuovo gli Stati membri a procedere alla definizione dei criteri per l'invio di missioni PESD e a valutare la questione delle «clausole restrittive» nazionali;

Somalia – Corno d'Africa

25.

si compiace per il contributo positivo dell’operazione navale dell’Unione europea in Somalia (EUNAVFOR Somalia – operazione Atalanta) nella lotta contro la pirateria nel golfo di Aden e al largo delle coste della Somalia, impegnata in particolare a garantire che gli aiuti umanitari raggiungano tutti coloro che ne hanno bisogno in tale paese; sottolinea che l'operazione Atalanta si è imposta come un attore centrale nella lotta contro la pirateria, in particolare attraverso il Centro di sicurezza marittima (Corno d’Africa); plaude alla decisione del Consiglio di prolungare la missione di un altro anno fino al dicembre 2010 e prende atto dell'estensione del mandato di tale operazione, che risponde a un interesse diretto di sicurezza dell’Unione (sicurezza dei cittadini e degli approvvigionamenti, protezione delle navi vulnerabili) e a un’emergenza umanitaria e operativa (scortando le navi utilizzate dal Programma alimentare mondiale per fornire alimenti destinati alla popolazione somala e le navi che consegnano il supporto logistico per la missione di osservazione militare dell’Unione africana in Somalia (AMISOM)); loda nel contempo il suo contributo al rafforzamento della cooperazione navale in Europa e l'ulteriore sviluppo della dimensione navale della PSDC; si compiace altresì per la partecipazione di paesi terzi (Norvegia, Croazia e Montenegro) all’operazione e l’eccellente cooperazione con le altre forze navali presenti nella regione, in particolare nel quadro dei processi SHADE (Shared Awareness and Deconfliction); deplora, tuttavia, i perduranti problemi nel promuovere l'azione penale contro le persone sospettate di atti di pirateria e di rapine a mano armata e catturate nella zona dell'operazione, in quanto ciò compromette la credibilità degli sforzi internazionali contro la pirateria;

26.

insiste sulla necessità di prendere in esame le cause del fenomeno della pirateria, generate dall’instabilità e dalla povertà che dominano in Somalia, e ritiene pertanto che l’Unione debba impegnarsi a sostegno del governo federale di transizione (GFT) in azioni intese a ripristinare la sicurezza, la stabilità politica e lo Stato di diritto e a promuovere lo sviluppo sostenibile, in partenariato con l'Unione africana e le Nazioni Unite, e sviluppare una strategia congiunta allo scopo di avviare un processo di pace regionale;

27.

chiede che l'approccio dell'UE alla Somalia tenga presente che solo una strategia di consolidamento dello Stato di ampia portata e a lungo termine, che vada al di là della costituzione delle forze di sicurezza del GFT, contribuirà alla pace e alla sicurezza nel paese in modo sostenibile; invita pertanto il Consiglio e la Commissione a proporre una «strategia dell'UE per la Somalia» che sia ambiziosa, congiunta e di ampio respiro;

28.

sottolinea in particolare l’impellente necessità di agire per consentire al GFT di conservare il proprio mandato e di estendere il controllo sul territorio somalo; plaude, a tal fine, alla decisione del Consiglio del 25 gennaio 2010 di istituire una missione militare della PSDC (missione UE di addestramento, EUTM Somalia) per contribuire all'addestramento delle forze di sicurezza somale in Uganda, in stretto coordinamento con i partner dell'UE, ivi compresi il GFT, l'Uganda, l'Unione africana, le Nazioni Unite e gli Stati Uniti; esorta l'Alto rappresentante a informare e consultare il Parlamento europeo di conseguenza;

29.

sottolinea altresì l’importanza di rafforzare le capacità di sorveglianza marittima nella regione, in particolare attraverso la formazione e la messa in rete dei guardiacoste dei paesi della regione e ritiene che l’Unione debba partecipare a tale impegno sostenendo il codice di condotta di Gibuti e il suo piano di attuazione sviluppato dall’Organizzazione marittima internazionale, come concordato dagli Stati della regione (compresa la creazione di un centro di scambio di informazioni in Yemen e di un centro di addestramento del personale navigante a Gibuti);

30.

ricorda, per quanto riguarda la situazione nello Yemen, la sua risoluzione del 10 febbraio 2010 ed esorta la Commissione e il Consiglio, congiuntamente con i partner internazionali, compresi i paesi confinanti con lo Yemen, ad assistere il governo con un approccio globale che includa la riforma del settore della sicurezza, l'antiterrorismo, il dialogo politico, l'assistenza umanitaria ed economica e l'istruzione;

Afghanistan e Pakistan

31.

ribadisce la necessità di stabilizzare la situazione politica e di sicurezza in Afghanistan e in Pakistan per contenere le minacce globali che gravano direttamente sulla sicurezza dei cittadini europei (terrorismo, traffico di droga, proliferazione delle armi di distruzione di massa) e, a tal fine, accoglie con soddisfazione il piano d’azione dell’Unione per l’Afghanistan e il Pakistan, approvato il 27 ottobre 2009 dal Consiglio; reitera la necessità di un approccio globale nel trattare tali questioni, in modo da impostare una più stretta correlazione tra sicurezza e sviluppo, Stato di diritto e rispetto dei diritti umani, nonché gli aspetti di genere; invita, pertanto, il Consiglio e la Commissione a adottare iniziative più concrete in tale direzione, anche aumentando il contributo dell’Unione e garantendo una maggiore integrazione delle azioni dell’Unione con quelle dei suoi Stati membri e della comunità internazionale;

32.

ritiene che il rafforzamento delle capacità istituzionali e amministrative dello Stato afgano, in particolare il sistema giudiziario e le forze addette al mantenimento dell'ordine pubblico diverse dalla polizia, debba costituire una priorità nell’attuazione di una nuova strategia europea;

33.

esorta il Consiglio e la Commissione ad accrescere sostanzialmente le risorse per la partecipazione civile in Afghanistan ai fini della credibilità e della visibilità della priorità civile dell'Unione europea agli occhi sia dei cittadini afgani sia dei partner internazionali; evidenzia l’importanza di costituire una polizia civile efficace e affidabile per la costituzione di uno Stato di diritto in Afghanistan e si compiace dell’attività della missione EUPOL Afghanistan; chiede al Consiglio di colmare rapidamente le lacune persistenti in termini di personale della missione EUPOL e di facilitarne i trasferimenti alle province fornendo ulteriori alloggi e un adeguato supporto logistico alla missione; invita la NATO a cooperare maggiormente con la missione e a coordinare le sue azioni nel settore della polizia con EUPOL, sotto l'egida dell’Ufficio internazionale di coordinamento della polizia (IPCB);

34.

sostiene la proposta del Consiglio di esaminare la possibilità di inviare una missione di assistenza in Pakistan per seguire la riforma del settore della sicurezza e la costruzione di una capacità di lotta contro il terrorismo, al fine di aiutare il paese a definire una strategia antiterrorismo, e per avviare un dialogo sullo Stato di diritto e i diritti dell’uomo;

Balcani

35.

si compiace per il riuscito dispiegamento della missione EULEX Kosovo nel Kosovo e insiste sull’importanza che tutte le componenti della missione (polizia, giustizia, dogana) possano continuare a operare senza ostacoli in tutto il territorio del Kosovo, compresa la parte settentrionale;

36.

si compiace, a tale riguardo, per la firma dell'accordo di cooperazione di polizia tra EULEX Kosovo e la Serbia, e ricorda la natura strettamente tecnica di tale accordo, destinato a facilitare la lotta contro la criminalità organizzata;

37.

condanna tutte le azioni ostili nei confronti di EULEX Kosovo, la cui missione è quella di operare con le autorità del Kosovo per stabilire e rinforzare lo Stato di diritto a favore di tutte le comunità del Kosovo;

38.

chiede al Consiglio di prendere in considerazione l’eventuale lancio di un’operazione militare della PSDC per sostituirsi alla KFOR;

39.

osserva, per quanto concerne la Bosnia-Erzegovina, nonostante persistano difficoltà di ordine politico, che la situazione in materia di sicurezza è relativamente tranquilla e stabile, e sottolinea il contributo dell’operazione militare dell’Unione (EUFOR ALTHEA) al riguardo; sostiene la decisione del Consiglio di incentrare nuovamente le attività della missione di polizia dell’Unione europea (MPUE) sulla lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione e sottolinea la necessità di un approccio globale al settore dello stato di diritto (polizia – giustizia – penitenziari); incoraggia il Consiglio a adottare rapidamente una decisione volta a imperniare l’operazione militare Althea sull'addestramento delle forze armate bosniache; deplora l’assenza di un processo decisionale politico concertato sul futuro della forza internazionale in Bosnia-Erzegovina, il che comporta un ritiro unilaterale di taluni Stati partecipanti a detta forza e rischia di pregiudicare la credibilità e la coerenza dell’azione dell'UE in Bosnia-Erzegovina; rammenta al Consiglio di sostenere la prospettiva di adesione all'Unione europea, come convenuto a Salonicco nel 2003;

Caucaso

40.

ricorda il ruolo determinante dell’Unione nell'evitare un’escalation del conflitto tra la Georgia e la Russia, in particolare grazie all’impiego rapido di una missione di osservazione incaricata di vigilare sull’attuazione degli accordi del 12 agosto e dell’8 settembre 2008; deplora che la Federazione russa non abbia finora onorato gli impegni assunti nell'ambito di detti accordi; sottolinea che il ruolo della missione di osservazione dell’Unione in Georgia è divenuto ancora più essenziale successivamente alla partenza delle missioni dell’OSCE e delle Nazioni Unite;

41.

è favorevole a prolungare la missione per un anno e ne chiede il potenziamento della capacità di osservazione, tra cui la dotazione tecnica; deplora il fatto che le forze russe e locali abbiano impedito ai membri del personale della missione di recarsi nelle regioni separatiste dell'Ossezia del sud e dell'Abkhazia;

Medio Oriente

42.

ritiene che l’Unione debba potenziare le sue azioni nei territori palestinesi; si compiace per il lavoro svolto dalla missione di polizia EUPOL COPPS e invita il Consiglio a prendere in considerazione il rafforzamento di tale missione e a proporre un nuovo formato allo scopo di mantenere la missione di assistenza al posto di frontiera di Rafah (EUBAM Rafah) e di renderla più efficace nonché alleviare la drammatica situazione umanitaria nella Striscia di gaza;

43.

sostiene, per quanto concerne la missione EUJUST LEX in Iraq, la progressiva concretizzazione di attività sul territorio iracheno in funzione della situazione locale sotto il profilo della sicurezza;

Africa subsahariana

44.

riconosce la necessità della partecipazione dell’Unione alla riforma del settore della sicurezza in vari paesi africani, come la Repubblica democratica del Congo e la Guinea-Bissau, e invita il Consiglio a improntare la propria azione su un approccio globale alla riforma del settore della sicurezza e a valutare con regolarità l'efficacia e l'impatto di tali missioni;

Haiti

45.

sottolinea, per quanto riguarda la situazione ad Haiti, l'importanza di coordinare le misure di sostegno europee; accoglie con favore, in tale contesto, il contributo collettivo dell'UE, pari ad almeno 300 agenti di polizia, volto a fornire un rinforzo temporaneo alla capacità di polizia della missione di stabilizzazione ad Haiti delle Nazioni Unite (MINUSTAH) e plaude alla decisione del Consiglio di creare una cellula a Bruxelles (EUCO Haiti) per il coordinamento dei contributi in risorse militari e di sicurezza da parte degli Stati membri per affrontare le necessità individuate dall'ONU, affiancandosi in tal modo al centro di monitoraggio e informazione (MIC); si rammarica, tuttavia, della mancanza di coordinamento tra gli Stati membri e l'Unione europea nelle azioni sul territorio ad Haiti; invita l'Alto rappresentante/Vicepresidente ad assumere un ruolo guida per concertare gli sforzi europei in questo settore;

Insegnamenti tratti

46.

rimarca l’importanza del processo di trarre insegnamenti sulle operazioni dell'UE ed esorta il Consiglio a riflettere sull’opportunità di istituire un meccanismo che gli consenta di partecipare a tale processo; auspica, a questo proposito, di essere informato della prima relazione annuale sull'identificazione e il seguito da dare agli insegnamenti tratti sulle missioni civili; invita l'Alto rappresentante/Vicepresidente ad avviare una revisione contabile approfondita e trasparente delle missioni PESD/PSDC passate e presenti al fine di identificarne i punti forti e le carenze;

47.

si compiace per la riuscita transizione dall'operazione dell'UE nel Ciad e nella Repubblica centroafricana (operazione EUFOR Ciad/RCA) alla missione delle Nazioni Unite nella Repubblica centroafricana e nel Ciad (MINURCAT), e auspica sin d’ora essere di informato sull'attuale processo di insegnamenti tratti, specialmente in merito alle possibilità di evitare nelle missioni future le carenze e le difficoltà riscontrate nella cooperazione concreta con l'Unione africana e con le Nazioni Unite;

Politica in materia di esercitazioni

48.

sottolinea che la pianificazione e l'attuazione delle esercitazioni dell'UE nel settore della PSDC, nel quadro di una politica dell'UE più ambiziosa in tale ambito, comprendente la possibilità di eseguire esercitazioni di vita reale (LIVEX), contribuirebbe notevolmente a un coordinamento più efficace delle capacità degli Stati membri favorendo una maggiore interoperabilità e lo scambio di esperienza;

Integrazione della dimensione di genere e dei diritti umani

49.

ricorda l'importanza di affrontare sistematicamente gli aspetti relativi ai diritti umani e alla parità di genere in tutte le fasi delle operazioni della PSDC, sia nella fase di pianificazione che in quella di attuazione; chiede che le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1325(2000) e 1889(2009) sulle donne, la pace e la sicurezza siano prese in considerazione sia nella formazione del personale che in fase operativa e che la percentuale di personale femminile inviato in missione sia maggiore; raccomanda di approfondire la formazione del personale sui diritti umani e la conoscenza della società civile;

Non proliferazione e disarmo

50.

si compiace della risoluzione 1887(2009) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e sostiene pienamente il suo appello alla cessazione della diffusione delle armi nucleari e all'intensificazione degli sforzi per realizzare il disarmo sotto un controllo internazionale rigoroso ed efficace; invita gli Stati membri ad adottare una posizione comune ferma in vista della conferenza di revisione del Trattato di non proliferazione nucleare (TNP) nel 2010 e ribadisce la propria raccomandazione al Consiglio del 24 aprile 2009 sulla non proliferazione e sul futuro del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari (8), sottolineando la necessità di rafforzare ulteriormente i tre pilastri del TNP, precisamente la non proliferazione, il disarmo e la cooperazione per gli usi civili dell'energia nucleare; sollecita, inoltre, la ratifica e l'entrata in vigore del trattato sull'interdizione totale degli esperimenti nucleari (CTBT);

51.

sottolinea l'importanza di porre in essere un sistema internazionale di approvvigionamento sicuro e garantito del combustibile nucleare (cioè un sistema internazionale per una banca del combustibile, sotto il controllo dell'AIEA) e meccanismi per una migliore applicazione della cosiddetta «clausola ADM» che rientra negli accordi di cooperazione dell'Unione europea con i paesi terzi;

52.

si compiace delle dichiarazioni e degli obiettivi enunciati dalla nuova amministrazione americana e del suo impegno per far avanzare il disarmo nucleare e auspica una stretta collaborazione tra Unione europea e Stati Uniti per promuovere la non proliferazione nucleare; invita le due potenze nucleari europee a esprimere il loro sostegno esplicito a tale impegno e a presentare nuove misure per realizzarlo; accoglie con favore, nel contempo, l'impegno assunto dalla Federazione russa e dagli Stati Uniti di proseguire i negoziati per concludere un nuovo accordo globale giuridicamente vincolante, in sostituzione del trattato sulla riduzione e la limitazione delle armi strategiche offensive (START I), che è giunto a scadenza nel dicembre 2009; si attende al più presto risultati tangibili in tal senso;

53.

prende atto dell'accordo di coalizione in Germania del 24 ottobre 2009 sul ritiro delle armi nucleari statunitensi dalla Germania nel contesto del suo sostegno alla politica del Presidente Obama per un mondo senza armi nucleari, degli auspicabili passi intermedi necessari per conseguire detto obiettivo e della necessità di avviare nuove dinamiche riguardanti il controllo degli armamenti e il disarmo nella conferenza di riesame del trattato di non proliferazione nel 2010; invita gli altri Stati membri con armi nucleari statunitensi nel proprio territorio ad assumere analoghi impegni chiari; accoglie con favore, a tale riguardo, la lettera inviata il 26 febbraio 2010 dai ministri degli esteri di Germania, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo e Norvegia al Segretario generale della NATO con l'invito a un'ampia discussione nell'alleanza sulle modalità per avvicinarsi all'obiettivo politico generale di un mondo senza armi nucleari;

54.

ribadisce la sua preoccupazione di fronte alla situazione in Iran e nella Corea del Nord e rammenta l'impegno assunto dall'Unione di utilizzare tutti gli strumenti a sua disposizione per prevenire, scoraggiare, sospendere e, ove possibile, annullare tutti i programmi di proliferazione che sono fonte di preoccupazione a livello mondiale; ricorda tuttavia che il processo di disarmo avviato da taluni Stati non ha un nesso diretto con la volontà di altri Stati di fermare o di proseguire i loro programmi di proliferazione; ne deriva la necessità di una politica di fermezza nei confronti degli Stati o delle organizzazioni disposti a impegnarsi, o già impegnati, in programmi per la proliferazione delle armi di distruzione di massa; sottolinea l'importanza che tutti gli Stati membri agiscano di conseguenza, in base alla linea di condotta seguita al riguardo dall'Unione europea;

55.

ribadisce che, nell'ambito del disarmo convenzionale, occorrerà adoperarsi in particolare per far progredire le discussioni su un futuro trattato internazionale che regoli il commercio di armi;

56.

ribadisce il proprio sostegno incondizionato a favore di un disarmo più vasto e di una totale messa al bando delle armi, come quelle chimiche e biologiche, delle mine antiuomo, delle munizioni a grappolo e all'uranio impoverito, che causano grandi sofferenze alla popolazione civile; sollecita pertanto un maggiore impegno a livello multilaterale per garantire la piena attuazione della Convenzione sulle armi chimiche (CWC), della Convenzione sull'interdizione delle armi biologiche e tossiche (BTWC), della Convenzione sulle munizioni a grappolo (CCM), della Convenzione sulle mine antiuomo (APMC) e l'ulteriore sviluppo del regime internazionale contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa; si compiace, a tale riguardo, dell'impegno assunto da tutti gli Stati membri dell'Unione europea con l'approvazione della posizione comune dell'Unione sulle esportazioni di armi, nonché delle disposizioni dell'articolo 28 B, paragrafo 1, del trattato di Lisbona, che affida all'Unione europea le azioni congiunte in materia di disarmo;

Sviluppo delle capacità

57.

ricorda che, per rispondere alle crescenti esigenze operative e per imprimere maggiore professionalità alla gestione delle crisi, l'Unione deve sviluppare le proprie capacità civili e militari; invita il Consiglio a definire un nuovo obiettivo globale che potrebbe comprendere sia la dimensione civile che militare e che dovrebbe essere organizzato soprattutto ai fini di un'efficace produzione di capacità;

58.

sottolinea la necessità di cercare sinergie tra capacità civili e militari e di identificare i settori in cui gli Stati membri possono mettere in comune le attività e le capacità a livello dell'UE in una congiuntura economica difficile, trattandosi di un aspetto essenziale per neutralizzare l'effetto combinato dell'aumento dei costi degli equipaggiamenti di difesa e degli attuali vincoli di spesa in tale settore, anche avvalendosi delle opportunità offerte dalla creazione del SEAE che dovrebbe disporre di'unica unità addetta alla vigilanza dello sviluppo delle capacità civili e militari;

59.

rinnova il suo sostegno agli ambiziosi obiettivi di potenziamento delle capacità civili e militari definiti in sede di Consiglio europeo nel dicembre 2008; chiede al Consiglio di progredire nella realizzazione dei progetti proposti in tale ambito nonostante l'attuale crisi economica; invita il Consiglio a tenerlo regolarmente informato in merito agli sforzi profusi dagli Stati membri per conseguire detti obiettivi;

60.

sottolinea i numerosi ostacoli individuati per il dispiegamento rapido delle missioni civili; sollecita gli Stati membri a mobilitare i rispettivi ministeri della giustizia e degli interni affinché si facciano carico delle loro responsabilità in materia; sostiene a tal fine gli sforzi del Consiglio intesi a facilitare la disponibilità e il dispiegamento di personale civile qualificato, opportunamente addestrato ed equilibrato dal punto di vista di genere (adozione di strategie nazionali e criteri comuni, miglioramento del processo di generazione di forze e della formazione prima del dispiegamento, revisione dello schema dei gruppi di intervento civile - CRT) nonché la disponibilità rapida di equipaggiamenti per le nuove missioni civili (stesura di contratti quadro e progetto di magazzino permanente di equipaggiamenti); plaude al riguardo alla decisione di istituire, a titolo provvisorio, un magazzino di equipaggiamenti all'interno della missione di polizia dell'Unione in Bosnia Erzegovina;

61.

sottolinea l'esigenza di mettere a disposizione delle missioni civili strumenti integrati e sicuri di comunicazione compatibili con i sistemi di comunicazione militari;

62.

invita il Consiglio a equipaggiare il SEAE con una struttura permanente in cui siano centralizzate le funzioni comuni di sostegno alle missioni civili e alle operazioni militari (comprese le procedure di assunzione e di aggiudicazione degli appalti) affinché queste ultime possano concentrarsi sulla loro finalità primaria;

63.

insiste sull'esigenza di uno stretto coordinamento tra le missioni civili della PSDC e gli altri strumenti dell'Unione onde razionalizzare l'uso delle risorse; chiede all'Alto rappresentante/Vicepresidente di coordinarsi con la Commissione per pianificare assieme al SEAE le azioni da essa attuate in settori analoghi; sollecita un continuo scambio di informazioni tra le missioni civili della PSDC e gli organi responsabili della cooperazione di polizia e giudiziaria intraeuropea, compreso Europol, in particolare nella lotta contro la criminalità organizzata;

64.

rileva che finora i raggruppamenti tattici, nonostante rappresentino un investimento significativo, non sono stati utilizzati, in parte per ragioni politiche, ma anche perché le condizioni per il loro dispiegamento sono assai rigorose; sostiene un'utilizzazione più efficace e flessibile dei raggruppamenti tattici affinché essi possano essere utilizzati anche come forza di riserva o come sostituto parziale in caso di un deludente processo di generazione di forze, tenendo al contempo in dovuta considerazione la volontà dei paesi che hanno costituito congiuntamente i raggruppamenti indicati; chiede la proroga dell'accordo provvisorio preposto a coprire le spese derivanti dal dispiegamento strategico dei raggruppamenti tattici, ma anche l'estensione dei costi comuni per il ricorso a detti raggruppamenti tattici; invita il Consiglio a dispiegarli nel contesto di manovre militari su vasta scala; plaude ai lavori realizzati su impulso della Presidenza svedese nel contesto dell'impiego e della flessibilità di impiego dei raggruppamenti tattici e invita gli Stati membri ad attuare su detta base le raccomandazioni adottate;

65.

accoglie con favore i progressi compiuti in termini di capacità militari e civili e sollecita rapidi miglioramenti per quanto riguarda:

i progetti intesi a una più rapida dislocazione delle missioni PESD e delle forze dell'Unione, precisamente:

la creazione di una flotta europea di trasporto aereo, il progetto di governance approvato da 14 Stati membri nel Consiglio «affari generali e relazioni esterne», del 17 novembre 2009, riunitosi in composizione comprendente i ministri della difesa, l'istituzione di un comando europeo di trasporto aereo a Eindhoven e la creazione di un'unità multinazionale di apparecchi A400M, pur deplorando i notevoli ritardi nella consegna e sollecitando gli Stati membri interessati e l'EADS a completare con successo il progetto A400M affinché l'unità multinazionale possa essere costituita rapidamente; sottolinea l'importanza di utilizzare le capacità militari di trasporto a sostegno delle operazioni di protezione civile e di gestione delle crisi,

la modernizzazione degli elicotteri e l'addestramento degli equipaggi, nonché il progetto di elicottero pesante da trasporto;

i progetti finalizzati a una migliore informazione dei reparti militari dispiegati dall'Unione europea:

la nuova generazione di satelliti di osservazione (programma MUSIS),

gli accordi tra taluni Stati membri e il centro satellitare dell'Unione europea (EU Satellite Centre, EUSC) intesi a facilitare l'accesso di detto centro satellitare alle immagini governative (Hélios II, Cosmo-Skymed e SAR-Lupe),

i lavori dell’Agenzia europea di difesa (AED) riguardanti l'enunciazione delle esigenze militari nel settore della sorveglianza dello spazio,

il progetto di sistema di monitoraggio mondiale per l'ambiente e la sicurezza (GMES), pur deplorando il fatto che esso non tiene in adeguata considerazione le esigenze specifiche del settore della sicurezza e della difesa, segnatamente in termini di risoluzione delle immagini, propone che il centro satellitare possa assumere il ruolo di interfaccia in materia;

i progetti intesi a rafforzare la dimensione marittima dell'Unione mettendo al suo servizio gli strumenti militari della PSDC:

la creazione di una sistema di monitoraggio marittimo sulla base del modello baltico (SUBCAS) onde aumentare la sicurezza dei trasporti marittimi, ridurre l'immigrazione illegale e la tratta di esseri umani e infine combattere l'inquinamento marino,

la tabella di marcia per il monitoraggio marittimo integrato previsto per il 2010; ritiene che la mancata cooperazione tra i vari attori europei non deve in alcun caso ostacolare la realizzazione di detti progetti;

66.

plaude al ruolo determinante svolto dall'AED nello sviluppo di dette capacità critiche di difesa, in particolare grazie alla realizzazione di programmi comuni; invita gli Stati membri a valorizzare maggiormente le potenzialità dell'AED in conformità del nuovo trattato, a dotarla di un bilancio all'altezza delle attese in essa riposte e a facilitare la sua pianificazione tramite l'adozione di un quadro finanziario e di un programma di lavoro su base triennale; invita gli Stati membri a concludere quanto prima l'intesa amministrativa tra l'AED e l'organizzazione congiunta di cooperazione in materia di armamento (OCCAR) nonché l'accordo di sicurezza tra l'Unione e l'OCCAR, in modo da organizzare in modo efficace la loro cooperazione in materia di armamento;

67.

sostiene la creazione di una base industriale e tecnologica di difesa europea competitiva e di un mercato europeo degli equipaggiamenti di difesa aperto e trasparente; invita a tal fine gli Stati membri a proseguire gli sforzi di ricerca e sviluppo, rispettando l'impegno assunto di destinarvi il 2 % delle spese di difesa, nonché ad attuare in modo armonizzato le direttive del pacchetto difesa;

68.

invita le agenzie europee per gli appalti di difesa nazionale a compiere passi concreti, con il sostegno dell'AED, per aumentare gli acquisti in Europa, in particolare grazie alla firma di un codice di condotta volontario che introdurrebbe il principio della 'preferenza europea' in alcuni settori degli equipaggiamenti di difesa in cui è importante mantenere l'autonomia strategica e la sovranità operativa in un'ottica europea, e a sostenere la preminenza industriale e tecnologica dell'Europa;

69.

sostiene fermamente l'introduzione di sinergie civili-militari nel settore delle capacità; auspica che la CMPD e l'AED possano rapidamente definire i rispettivi ruoli complementari; sotto l'egida dell'Alto rappresentante/Vicepresidente, la CMPD nell'ambito del SEAE dovrebbe assumere un ruolo strategico di impulso e di coordinamento dei lavori, segnatamente per quanto riguarda l'identificazione delle esigenze comuni, mentre l'AED dovrebbe svolgere un ruolo operativo per lo sviluppo delle tecnologie a doppio uso e delle capacità civili e militari; ritiene che dette sinergie possono essere in particolare sviluppate sulla base dell'elemento «sicurezza» del programma quadro di ricerca e sviluppo;

70.

si compiace dei progressi realizzati nel corso della Presidenza svedese per la creazione di un vivaio di esperti civili-militari da mobilitare per la riforma del settore della sicurezza, deplorando nel contempo i ritardi nell'applicazione di questa misura proposta nell'autunno 2008, e auspica fin da ora la creazione rapida di detto vivaio;

71.

sostiene, per facilitare la capacità del personale europeo di lavorare assieme, iniziative in materia di formazione, segnatamente:

lo sviluppo di un programma di scambio per i giovani ufficiali europei secondo il modello del programma Erasmus;

il rafforzamento delle capacità di formazione a livello dell'Unione; in particolare, insiste sulla necessità di istituire quanto prima l'Accademia europea per la sicurezza e la difesa, nella sua nuova configurazione, come ha deciso il Consiglio nel dicembre 2008;

sforzi per rafforzare le capacità istituzionali di formazione a livello dell'Unione; sottolinea in particolare la necessità di istituire l'Accademia europea per l'azione esterna, nella sua nuova configurazione, che, in stretta cooperazione con gli organi competenti degli Stati membri e integrando le esistenti strutture di formazione come l'Accademia europea per la difesa, fornirebbe ai funzionari dell'Unione e ai funzionari degli Stati membri chiamati ad operare nel settore delle relazioni esterne nonché al personale delle missioni della PSDC una preparazione basata su programmi di studio armonizzati e uniformi, con una formazione comune e globale per tutti i funzionari e una formazione adeguata sulle procedure consolari e di legazione nonché in materia di diplomazia, mediazione dei conflitti e relazioni internazionali, da affiancare alla conoscenza della storia e all'esperienza dell'Unione europea;

72.

ritiene che per migliorare la formazione del personale dispiegato e valorizzare al massimo i mezzi di formazione occorra istituire un collegamento più sistematico tra la partecipazione alle formazioni e il dispiego nelle missioni; invita il Consiglio ad elaborare un progetto di statuto comune europeo per il personale inviato in missione con cui disciplinare gli standard di formazione, la dottrina di impiego e i margini di manovra operativa, le questioni attinenti ai diritti e ai doveri nonché il livello qualitativo dell'equipaggiamento, dell'assistenza sanitaria e della previdenza sociale in caso di decesso, ferimento e invalidità;

73.

si compiace della firma, il 26 febbraio 2009, del trattato di Strasburgo che conferisce al corpo d'armata europeo (Eurocorps) personalità giuridica; invita l'Unione a fare ricorso a detta forza multinazionale qualora necessario;

Finanziamento della PSDC

74.

ricorda che il trattato di Lisbona non introduce modifiche rilevanti nel finanziamento delle missioni e delle operazioni condotte nel quadro della PSDC, segnatamente:

le missioni civili sono finanziate dal bilancio dell'Unione,

le operazioni militari sono finanziate dal meccanismo ATHENA per quanto riguarda i costi comuni;

75.

ricorda la disposizione del trattato di Lisbona relativa al fondo di lancio, messo a disposizione dell'Alto rappresentante/Vicepresidente e destinato a finanziare le attività preparatorie delle missioni della PSDC ove per qualsivoglia ragione non siano imputate al bilancio dell'Unione; evidenzia il plusvalore di detto fondo che dovrebbe consentire di rafforzare la capacità dell'Alto rappresentante/Vicepresidente in materia di preparazione efficace e rapida delle azioni della PSDC; sollecita gli Stati membri ad avviare rapidamente i lavori di attuazione al riguardo;

76.

chiede agli Stati membri di ampliare l'elenco dei costi comuni finanziati dal meccanismo ATHENA al fine di generare una solidarietà reciproca maggiore e indurre un numero maggiore di Stati membri a partecipare alle operazioni militari dell'Unione;

77.

suggerisce, nel contesto della revisione del regolamento finanziario, di rendere più flessibili le norme e le procedure applicabili alla gestione delle crisi, in quanto settore che deve rispondere a esigenze specifiche (rapidità di dispiegamento e considerazioni legate alla sicurezza);

78.

ricorda la natura determinante degli strumenti finanziari gestiti dalla Commissione nella gestione delle crisi, segnatamente lo strumento di stabilità e il Fondo europeo di sviluppo (di cui lo strumento di pace per l'Africa); sottolinea l'importanza di coordinare questi diversi strumenti;

Partenariati

UE-NATO

79.

ricorda l'importanza di consolidare l'associazione strategica e di garantire una proficua cooperazione tra l'Unione europea e la NATO; raccomanda di evitare blocchi e chiede una revisione delle attuali disposizioni in materia di cooperazione operativa UE-NATO (accordo Berlin plus) nonché lo sviluppo di un nuovo quadro funzionale che faciliti una più ampia collaborazione, quando le due organizzazioni intervengono nello stesso teatro operativo;

80.

insiste sul fatto che il Vicepresidente/Alto rappresentante dovrebbe instaurare un dialogo rigoroso con il Segretario generale della NATO riguardo all'attuale revisione, da parte della NATO, del suo concetto strategico, onde garantire che l'organizzazione atlantica tenga pienamente conto dello sviluppo della politica di sicurezza e di difesa comune dell'UE, compresa la potenziale cooperazione strutturata a carattere permanente in materia di difesa;

81.

deplora che gli accordi tecnici tra le operazioni della NATO e dell'Unione europea in Afghanistan e in Kosovo non siano stati ancora firmati; invita il Consiglio e gli Stati membri a far valere la loro influenza politica negli organi competenti dell'UE e della NATO per garantirne l'applicazione;

82.

sottolinea la buona cooperazione tra le due organizzazioni nella lotta contro la pirateria (operazione Atalanta e operazione Ocean Shield della NATO);

83.

si congratula con il Segretario generale della NATO per l'intenzione di associare l'Unione, Parlamento europeo compreso, alle discussioni sulla revisione dell'approccio strategico di detta organizzazione; auspica che la volontà dichiarata si traduca rapidamente in iniziative concrete;

84.

plaude alla cooperazione tra l'Unione e la NATO nel settore delle capacità militari, quali i lavori per il miglioramento delle capacità operative degli elicotteri;

UE-ONU

85.

ricorda la necessità di una stretta cooperazione tra l'Unione europea e le Nazioni Unite nella gestione delle crisi, in particolare nei teatri operativi in cui le due organizzazioni sono presenti e/o devono subentrare l'una all'altra; invita a rafforzare tale cooperazione nelle fasi iniziali delle crisi, segnatamente nel settore della pianificazione;

UE-Unione africana

86.

sottolinea l'importanza di una buona cooperazione tra l'Unione europea e l'Unione africana, in conformità degli impegni assunti nel quadro del partenariato di pace e sicurezza associato alla strategia congiunta UE-Africa; ritiene che l'Unione europea dovrebbe per quanto possibile sostenere l'Unione africana, in particolare sui teatri operativi in cui quest'ultima è, come in Somalia, l'unica organizzazione in loco, esortando nel contempo l'Unione africana ad adoperarsi per sviluppare le capacità di reazione alle crisi dell'Africa e aumentare l'efficacia con cui vengono utilizzati gli aiuti ricevuti dai partner internazionali; esorta la Commissione e gli Stati membri a dedicare un'attenzione particolare al problema della diffusione incontrollata delle armi leggere e di piccolo calibro, specialmente in Africa, e in detto contesto ad attribuire la priorità al rispetto da parte di tutti gli Stati membri delle norme vigenti in materia di armi nelle regioni in crisi;

UE-USA

87.

invita il Consiglio a sviluppare la relazione tra l'Unione e gli Stati Uniti nel settore della costruzione della pace e della gestione delle crisi, comprese le questioni di tipo militare e le catastrofi naturali, in quanto una siffatta cooperazione è particolarmente importante nella lotta contro la pirateria in Somalia, per il rafforzamento delle capacità africane di mantenimento della pace, ma anche per le operazioni in Kosovo e in Afghanistan; plaude in particolare alla partecipazione degli Stati Uniti alla missione EULEX Kosovo, sotto il comando europeo;

88.

ritiene che la nuova versione dello scudo antimissile prospettata dall'amministrazione americana debba essere studiata e verificata in modo approfondito e, se detto sistema viene sviluppato, dovrebbe essere tenuta in considerazione una visione comune dei paesi europei per la protezione dell'Europa dalle minacce balistiche, in un dialogo su scala continentale, e favorendo la partecipazione dell'industria di difesa europea alla realizzazione dello scudo;

Partecipazione di paesi terzi alla PESD

89.

ricorda che finora 24 paesi di cinque continenti hanno partecipato a 16 operazioni civili e militari dell'Unione; sottolinea che la partecipazione di paesi terzi rappresenta un notevole valore aggiunto, tanto politico quanto operativo, per le operazioni dell'Unione; ritiene che l'Unione debba proseguire in tale direzione e valutare le possibilità di aumentare la partecipazione di detti paesi terzi, senza pregiudicare la propria autonomia decisionale;

Prerogative parlamentari

90.

si compiace della maggiore partecipazione del Consiglio ai lavori del Parlamento europeo in materia di sicurezza e di difesa, segnatamente in seno alla sottocommissione specializzata; accoglie con favore l'inserimento di una sezione sulle relazioni con il Parlamento nelle ultime conclusioni del Consiglio sulla PESD; incoraggia l'Alto rappresentante/Vicepresidente a proseguire su detta via, nel quadro del trattato di Lisbona, al fine di imprimere alla PSDC una marcata legittimità democratica;

91.

ricorda che il Parlamento europeo è l'unica istituzione sovranazionale che possa legittimamente rivendicare un monitoraggio democratico della politica di sicurezza e di difesa dell'Unione e che detto ruolo è potenziato dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona; ritiene che l'Assemblea dell'UEO - la quale deve la propria esistenza a un trattato, il trattato di Bruxelles modificato, che non è stato firmato da tutti gli Stati membri dell'Unione europea - non sia politicamente dotata né legalmente abilitata a esercitare un monitoraggio parlamentare sulla PSDC;

92.

incoraggia pertanto il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali, viste le possibilità offerte dal trattato di Lisbona, a fare pieno uso del protocollo n. 1 di detto trattato per potenziare la loro cooperazione in materia di PESC e PSDC tramite lo sviluppo di relazioni di lavoro più strette e più articolate in merito alle questioni della sicurezza e della difesa, tra le rispettive commissioni competenti; sottolinea che detta cooperazione più stretta tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali si sostituirà alle prerogative di cui l'Assemblea parlamentare dell'UEO si è indebitamente appropriata; sottolinea anche la necessità di adattare le proprie strutture onde provvedere a un migliore monitoraggio della PSDC; esorta il Consiglio e l'Alto Rappresentante/Vice-Presidente a trovare il modo di coinvolgere il Parlamento europeo e la sua commissione competente sin dalle prime fasi della creazione di concetti e piani operativi per la gestione civile delle crisi;

93.

chiede al Consiglio di informarlo previamente in merito alle preparazione e allo svolgimento delle missioni e delle operazioni; suggerisce al Consiglio, a fini di trasparenza, di informarlo regolarmente sull'utilizzazione del meccanismo ATHENA e del fondo di lancio, come ha già avviene per l'utilizzazione degli stanziamenti della PESC per le missioni civili; ritiene che in primo luogo, a fini di trasparenza di bilancio, tutte le spese non militari vadano riportate nel bilancio dell'UE e che, come passo successivo, anche le spese militari dovrebbero esservi iscritte, dopo la necessaria rettifica del trattato;

94.

chiede la revisione degli accordi interistituzionali del 2002 tra il Parlamento europeo e il Consiglio concernenti l'accesso del Parlamento alle informazioni sensibili del Consiglio nei settori della PESD e della PSDC, affinché i deputati responsabili, compresi i presidenti delle sottocommissioni per la sicurezza e la difesa e per i diritti dell'uomo, possano disporre dei dati necessari per esercitare le proprie prerogative con cognizione di causa;

*

* *

95.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai parlamenti degli Stati membri, all'Assemblea parlamentare della NATO nonché ai Segretari generali delle Nazioni Unite e della NATO.


(1)  GU C 33 E del 9.2.2006, pag. 580.

(2)  GU C 314 E del 21.12.2006, pag. 334.

(3)  GU C 285 E del 26.11.2009, pag. 23.

(4)  Testi approvati, P6_TA(2009)0075.

(5)  Testi approvati, P6_TA(2009)0076.

(6)  Testi approvati, P7_TA(2009)0099.

(7)  Testi approvati, P7_TA(2009)0057.

(8)  Testi approvati, P6_TA(2009)0333.


22.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 349/77


Mercoledì 10 marzo 2010
Trattato di non proliferazione

P7_TA(2010)0062

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2010 sul Trattato di non proliferazione delle armi nucleari

2010/C 349 E/14

Il Parlamento europeo,

vista la raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio del 24 aprile 2009 sulla non proliferazione e sul futuro del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari (TNP) (2008/2324(INI)) (1),

viste le sue precedenti risoluzioni del 26 febbraio 2004 (2), 10 marzo 2005 (3), 17 novembre 2005 (4) e 14 marzo 2007 (5), concernenti la non proliferazione nucleare e il disarmo nucleare,

vista la sua risoluzione del 10 febbraio 2010 sull'Iran (6),

vista la prossima Conferenza di revisione 2010 delle parti del trattato di non proliferazione delle armi nucleari,

viste le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sui temi della non proliferazione e del disarmo, segnatamente le risoluzioni 1540 (2004), 1673 (2006) e 1887 (2009),

vista la dichiarazione del vertice UE-Stati Uniti del 3 novembre 2009 (allegato 3),

vista la sua risoluzione del 5 giugno 2008 sull'attuazione della strategia europea in materia di sicurezza e la PESD (7),

vista la strategia dell'Unione europea contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (ADM), adottata dal Consiglio europeo il 12 dicembre 2003,

vista la recente relazione interlocutoria semestrale sull'attuazione della strategia UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (2009/II),

vista la dichiarazione del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, sul rafforzamento della sicurezza internazionale e segnatamente i punti 6, 8 e 9, in cui si esprime la determinazione dell'Unione europea a «lottare contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei loro vettori»,

visti il trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBT), gli accordi di salvaguardia globali e i protocolli addizionali dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), la convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, la convenzione internazionale per la repressione degli atti di terrorismo nucleare, il codice di condotta dell'Aia contro la proliferazione dei missili balistici, il trattato per la riduzione delle armi strategiche (START I), che è scaduto nel 2009, e il trattato per la riduzione delle offese strategiche (SORT),

vista la relazione sull'attuazione della strategia europea in materia di sicurezza approvata dal Consiglio europeo l'11 dicembre 2008,

viste le interrogazioni alla Commissione e al Consiglio sul TNP (O-0170/2009 – B7-0010/2010, O-0169/2009 – B7-0009/2010), del 21 dicembre 2009,

vista la dichiarazione sull'Iran adottata dal Consiglio europeo durante il vertice del 10 e 11 dicembre 2009,

visto l'articolo 115, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.

considerando che la proliferazione delle ADM e dei loro vettori rappresenta una delle più gravi minacce alla pace e alla sicurezza internazionali e che le priorità più urgenti in materia di sicurezza consistono nell'impedire ai terroristi o a ulteriori Stati di ottenere o utilizzare armi nucleari, nel ridurre le scorte a livello mondiale e nell'avanzare verso un mondo privo di armi nucleari,

B.

considerando che vi è stata una netta mancanza di progressi nel conseguimento di obiettivi concreti (come, ad esempio, le cosiddette «13 misure concrete» (8) nel perseguimento delle finalità del trattato sulla non proliferazione nucleare, come concordato in occasione delle precedenti conferenze di revisione, soprattutto ora che le minacce derivano da una varietà di fonti, tra cui la crescente proliferazione; che ciò si aggiunge ad una maggiore domanda e disponibilità di tecnologia nucleare nonché all'eventualità che tale tecnologia e materiali radioattivi vadano a finire nelle mani di organizzazioni criminali e terroristi,

C.

considerando che il TNP, come cardine del regime globale di non proliferazione, deve essere potenziato, mentre vi è l'urgente necessità di un'audace leadership politica e di una serie di conseguenti misure progressive al fine di riaffermare la validità del TNP e di rafforzare gli accordi, i trattati e le agenzie che compongono l'attuale regime di proliferazione e disarmo, in particolare il trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica,

D.

considerando la necessità di rafforzare ulteriormente tutti e tre i pilastri del TNP, ovvero la non proliferazione, il disarmo e la cooperazione nell'ambito dell'uso dell'energia nucleare a scopi civili,

E.

considerando che gli Stati in possesso di armi nucleari firmatari del TNP sono riluttanti a ridurre o eliminare i propri arsenali nucleari e a staccarsi dalla dottrina militare di deterrenza nucleare,

F.

auspicando un ulteriore avanzamento in tutti gli aspetti del disarmo, che si traduca in un miglioramento della sicurezza a livello mondiale,

G.

considerando che l'Unione europea si è impegnata ad avvalersi di tutti gli strumenti a sua disposizione per prevenire, scoraggiare, arrestare e, ove possibile, eliminare i programmi di proliferazione che rappresentano un motivo di preoccupazione su scala globale, come emerge chiaramente dalla strategia UE contro la proliferazione delle ADM adottata dal Consiglio europeo il 12 dicembre 2003,

H.

considerando la necessità che l'Unione europea intensifichi gli sforzi per contrastare i flussi di proliferazione e il finanziamento di quest'ultima, sanzionare gli atti di proliferazione e sviluppare misure volte a combattere i trasferimenti intangibili di conoscenze e know-how con tutti i mezzi disponibili, fra cui i trattati multilaterali e i meccanismi di verifica, i controlli delle esportazioni coordinati a livello nazionale e internazionale, i programmi cooperativi di riduzione delle minacce nonché le leve politiche ed economiche,

I.

rilevando con soddisfazione la dichiarazione sulla non proliferazione e il disarmo (allegato 3) adottata nel corso del vertice UE-Stati Uniti del 3 novembre 2009, che sottolinea la necessità di mantenere e rafforzare le pertinenti misure multilaterali e segnatamente il TNP, esprime sostegno all'entrata in vigore del CTBT e auspica l'avvio di negoziati per un trattato sulla messa al bando della produzione di materiale fissile nel gennaio 2010; rilevando inoltre che la dichiarazione ribadisce la necessità che l'Iran e la Repubblica democratica popolare di Corea rispettino i loro obblighi internazionali in materia nucleare,

J.

considerando che l'Iran non ha rispettato la scadenza di fine anno per accogliere le richieste di aprire i suoi impianti nucleari agli ispettori dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica; che l'Iran non ha a tutt'oggi compiuto alcun gesto per ripristinare la fiducia della comunità internazionale nella natura esclusivamente pacifica del suo programma nucleare,

K.

incoraggiato dalle proposte in materia di disarmo evocate da Henry Kissinger, George P. Shultz, William J. Perry e Sam Nunn nel gennaio 2007 e nel gennaio 2008, da analoghe adesioni espresse in Europa da ex uomini di stato nel Regno Unito, in Francia, Germania, Italia, nei Paesi Bassi e in Belgio, dalla convenzione modello sulle armi nucleari e dal protocollo Hiroshima-Nagasaki, promossi a livello mondiale da organizzazioni della società civile e da leader politici, nonché da campagne quali «Zero globale»,

L.

considerando che la revisione del Concetto strategico della NATO rappresenta l'occasione per rivalutare la politica nucleare dell'Alleanza nel suo insieme onde conseguire l'obiettivo di un mondo denuclearizzato; che nell'ambito degli accordi di condivisione nucleare o degli accordi bilaterali in ambito NATO sono a tutt'oggi schierate in cinque paesi membri non nucleari dell'Alleanza 150-200 armi tattiche nucleari (Belgio, Germania, Italia, Paesi Bassi e Turchia),

M.

considerando la necessità di uno stretto coordinamento e di una intensa collaborazione tra l'Unione europea e i suoi partner, soprattutto gli Stati Uniti e la Russia, al fine di rafforzare il regime di non proliferazione, dandogli un nuovo impulso,

N.

rallegrandosi al riguardo dell'iniziativa congiunta britannico-norvegese volta a verificare la praticabilità di un possibile smantellamento delle armi nucleari e della definizione delle relative procedure di verifica, istituendo al contempo chiari adempimenti procedurali al riguardo, che rappresenta un contributo concreto nella giusta direzione,

O.

considerando che nel 2008 i governi francese e britannico hanno annunciato una riduzione delle loro testate operative ma hanno contemporaneamente deciso di ammodernare i rispettivi arsenali nucleari; che tutti gli Stati membri hanno l'obbligo di contribuire positivamente alle politiche di non proliferazione e disarmo dell'UE,

1.

invita tutte le parti interessate a cogliere l'occasione offerta dalla prossima Conferenza di revisione del TNP, che sarà organizzata dalle Nazioni Unite nel 2010, per promuovere l'obiettivo di un disarmo nucleare completo sulla base di un trattato internazionale per la progressiva eliminazione delle armi nucleari a livello mondiale e perseguire l'obiettivo di concretizzare gradualmente a livello globale il disarmo nucleare completo su una base concertata multilaterale;

2.

sottolinea la necessità di definire, in occasione della Conferenza di revisione del TNP nel 2010, strategie volte al raggiungimento di un accordo su un trattato che ponga fine, in modo non discriminatorio, alla produzione di materiale fissile destinato alle armi, il che significa che il trattato negoziato su tali basi dovrà imporre agli Stati non dotati di armi nucleari o a quelli che non sono parti contraenti dell'attuale TNP di rinunciare alla produzione di materiale fissile destinato alle armi e di smantellare tutti i loro attuali impianti di produzione di materiale fissile per scopi militari;

3.

sottolinea che i cinque paesi membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, tutti possessori di armi nucleari, dovrebbero impegnarsi a rinunciare progressivamente alla produzione di materiale fissile per scopi militari e a smantellare tutti i loro attuali impianti di produzione di detto materiale per tali scopi;

4.

invita tutte le parti a rivedere la propria dottrina militare per rinunciare all'opzione dell'attacco preventivo;

5.

invita il Consiglio e gli Stati membri a contribuire in modo coordinato, positivo e visibile alle discussioni della Conferenza di revisione del TNP nel 2010, proponendo in particolare un ambizioso calendario per un mondo denuclearizzato e concrete iniziative per dare nuovo impulso alla Conferenza ONU sul disarmo e promuovendo iniziative al riguardo, basate sulla «Dichiarazione di principi e di obiettivi» concordata alla fine della Conferenza di revisione del TNP tenutasi nel 1995 e sulle «13 misure concrete» approvate all'unanimità in occasione della Conferenza di revisione del 2000;

6.

esprime la propria preoccupazione per il fatto che Israele, India e Pakistan non siano firmatari del trattato di non proliferazione nucleare e che la Corea del Nord lo abbia denunciato nel 2003; invita tali paesi ad aderire al trattato;

7.

sollecita il Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, il Consiglio e la Commissione a mantenere regolarmente informato il Parlamento in merito a tutte le riunioni preparatorie in vista della Conferenza di revisione del TNP nel 2010 e a tenere debitamente conto delle sue posizioni sulle questioni di non proliferazione e disarmo in relazione a detta Conferenza;

8.

esorta, a questo proposito, il Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, il Consiglio e la Commissione a impegnarsi al massimo per accrescere in Europa la consapevolezza sulle questioni attinenti alla non proliferazione, in collaborazione con tutte le parti e gli attori non statali che lavorano per costruire un mondo libero dal nucleare, in particolare la rete dei sindaci per la pace;

9.

si compiace dell'inclusione di clausole di non proliferazione delle ADM negli accordi con paesi terzi e nei piani di azione dell'UE; evidenzia che tali misure devono essere attuate da tutti i paesi partner dell'UE senza eccezione;

10.

accoglie con estremo favore il discorso del Presidente degli Stati Uniti Barack Obama tenuto a Praga il 5 aprile 2009, in cui si è impegnato a portare avanti il disarmo nucleare e ha illustrato la propria visione di un mondo privo di armi nucleari in un concertato sforzo proteso in avanti; invita il Consiglio ad appoggiare esplicitamente tale impegno;

11.

ribadisce l'importanza che il Consiglio sostenga attivamente, in cooperazione con i suoi partner, proposte concrete intese a porre sotto il controllo dell'AIEA la produzione, l'impiego e il ritrattamento di tutto il combustibile nucleare, compresa la creazione di una banca internazionale del combustibile nucleare; appoggia inoltre altre iniziative volte alla multilateralizzazione del ciclo del combustibile nucleare in vista dell'utilizzo pacifico dell'energia nucleare, tenendo presente che il Parlamento apprezza la disponibilità del Consiglio e della Commissione a contribuire con un importo massimo di 25 milioni EUR alla creazione di una banca internazionale del combustibile nucleare sotto il controllo dell'AIEA e che auspica una rapida approvazione dell'azione comune in materia;

12.

appoggia gli ulteriori sforzi intesi a rafforzare il mandato dell'AIEA, compresa la generalizzazione dei protocolli aggiuntivi agli accordi di salvaguardia dell'AIEA, e altre iniziative finalizzate a definire misure volte a creare un clima di fiducia; intende garantire che siano messe a disposizione di tale organizzazione risorse sufficienti che le consentano di adempiere al suo mandato fondamentale, vale a dire rendere sicure le attività nucleari; incoraggia il Consiglio e la Commissione a proseguire i loro sforzi per rafforzare le capacità dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica, compreso l'ammodernamento del Laboratorio analitico di salvaguardia situato a Seibersdorf in Austria;

13.

sottolinea l'importanza dell'entrata in vigore, quanto prima possibile, del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari; accoglie con favore a tale riguardo l'intenzione del governo statunitense di garantirne la ratifica; invita il Consiglio a dare pieno sostegno ai negoziati per la firma di un trattato volto a vietare quanto prima la produzione di materiale fissile per armi nucleari o per altri congegni nucleari; attende con interesse il nuovo Nuclear Posture Review (documento di revisione della strategia nucleare), in base al quale gli Stati Uniti dovrebbero impegnarsi a non sviluppare nuove armi nucleari, incluse le bombe nucleari «bunker buster», ossia in grado di sfondare postazioni fortificate, a prevedere una drastica riduzione degli arsenali nucleari e orientarsi verso una difesa più incentrata su soluzioni alternative al nucleare;

14.

chiede di approfondire il dialogo con la nuova amministrazione statunitense e con tutte le potenze nucleari, al fine di rispettare un'agenda comune che miri alla progressiva riduzione degli arsenali di testate nucleari; sostiene in particolare le misure degli USA e della Russia volte a una riduzione significativa dei loro arsenali nucleari, come convenuto nel quadro di START I e di SORT;

15.

plaude a tale riguardo alla decisione della Federazione Russa e degli Stati Uniti di intraprendere negoziati volti alla conclusione di un nuovo accordo globale giuridicamente vincolante destinato a sostituire il trattato di riduzione delle armi strategiche (START), che è scaduto nel dicembre 2009, nonché alla firma, il 6 luglio 2009 a Mosca, da parte dei Presidenti Barack Obama e Dmitri Medvedev, di un protocollo di intesa comune su un accordo successivo allo START I; si compiace dei progressi recentemente compiuti nei negoziati russo-americani e attende con impazienza la conclusione di un accordo finale nel contesto del prossimo ciclo di negoziati che avrà inizio il 9 marzo 2010 a Ginevra;

16.

prende atto della rinuncia da parte degli Stati Uniti al loro progetto iniziale per uno scudo di difesa antimissile in Europa; sostiene un nuovo approccio che coinvolga tutta l'Europa e la Russia;

17.

chiede l'istituzione di zone denuclearizzate come primo passo positivo verso la costruzione di un mondo libero dal nucleare; ritiene, a tale proposito, che una zona denuclearizzata in Medio Oriente sia fondamentale per conseguire una pace duratura e globale nella regione; rileva che il ritiro di tutte le testate tattiche in Europa potrebbe nel frattempo costituire un precedente per un ulteriore disarmo nucleare;

18.

richiama l'attenzione sull'anacronismo strategico delle armi tattiche nucleari e sulla necessità che l'Europa contribuisca alla loro riduzione ed eliminazione dal proprio territorio nel contesto di un dialogo di più ampio respiro con la Russia; prende atto in tale contesto della decisione adottata il 24 ottobre 2009 dal governo di coalizione tedesco di adoperarsi per il ritiro delle armi nucleari dalla Germania nell'ambito del processo globale di conseguimento di un mondo denuclearizzato; si compiace della lettera inviata il 26 febbraio 2010 dai Ministri degli Esteri di Germania, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo e Norvegia al Segretario generale della NATO, in cui si chiede l'avvio di un ampio dibattito in seno all'Alleanza sulle modalità di conseguimento dell'obiettivo politico generale di un mondo senza armi nucleari;

19.

sostiene il duplice approccio per quanto concerne il programma nucleare iraniano; esorta ancora una volta l'Iran a conformarsi pienamente e senza ulteriori indugi agli obblighi che gli derivano dalle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e dell'AIEA, e segnatamente a osservare i requisiti stabiliti nella risoluzione del Consiglio dei governatori dell'AIEA del 27 novembre 2009; sollecita il Consiglio a sostenere l'azione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite qualora l'Iran continui a non cooperare con la comunità internazionale in merito al suo programma nucleare; invita il Consiglio a essere pronto ad adottare le necessarie misure «intelligenti» e mirate in materia di non proliferazione, comprese sanzioni per accompagnare questo processo del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;

20.

deplora i recenti esperimenti nucleari condotti dalla Repubblica democratica popolare di Corea e il rifiuto, da parte di quest'ultima, della risoluzione 1887 (2009) del 24 settembre 2009 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; appoggia nondimeno la strategia statunitense di dialogo bilaterale, nel quadro dei Colloqui a sei, per pervenire alla denuclearizzazione della penisola coreana e osserva che la Cina svolge un ruolo particolare al riguardo;

21.

approva la convocazione, nell'aprile 2010, del Vertice sulla sicurezza nucleare, riconoscendo che il commercio non autorizzato e l'impiego di materiale nucleare rappresentano una minaccia grave e immediata per la sicurezza globale, e auspica che si formulino proposte concrete atte a migliorare la sicurezza dei materiali nucleari vulnerabili, cosa che potrebbe includere misure che permettano di svolgere inchieste efficaci presso le entità in possesso di materiali dirottati illegalmente e di perseguire i responsabili;

22.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione agli Stati membri, al Vicepresidente della Commissione/Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio, alla Commissione, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Presidente della Conferenza di revisione del TNP nel 2010 e al Direttore generale dell'AIEA.


(1)  Testi approvati, P6_TA(2009)0333.

(2)  GU C 98 E del 23.4.2004, pag. 152.

(3)  GU C 320 E del 15.12.2005, pag. 253.

(4)  GU C 280 E del 18.11.2006, pag. 453.

(5)  GU C 301 E del 13.12.2007, pag. 146.

(6)  Testi approvati, P7_TA(2010)0016.

(7)  Testi approvati, P6_TA(2008)0255.

(8)  Nazioni Unite: conferenza di revisione del 2000 delle parti del trattato di non proliferazione delle armi nucleari, NPT/CONF.2000/28 (parti I e II).


Giovedì 11 marzo 2010

22.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 349/82


Giovedì 11 marzo 2010
Cuba

P7_TA(2010)0063

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2010 sui prigionieri di coscienza a Cuba

2010/C 349 E/15

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sulla situazione a Cuba, in particolare quelle del 17 novembre 2004, del 2 febbraio 2006 e del 21 giugno 2007,

viste le sue precedenti risoluzioni relative alle relazioni annuali sulla situazione dei diritti umani nel mondo per gli anni 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008, e la politica dell'Unione in materia di diritti umani,

vista la sua risoluzione sul seguito del Premio Sacharov del 14 dicembre 2006 (1),

viste la dichiarazione della Presidenza del Consiglio del 14 dicembre 2005 sulle «Damas de blanco», così come le precedenti dichiarazioni del 26 marzo 2003 e del 5 giugno 2003 sulla situazione a Cuba,

vista la posizione comune 96/697/PESC del Consiglio, adottata il 2 dicembre 1996 e periodicamente aggiornata,

viste le conclusioni del Consiglio Affari generali e relazioni esterne del 18 giugno 2007, del giugno 2008 e del 15 giugno 2009, su Cuba,

viste le dichiarazioni rilasciate dal portavoce della Vicepresidente della Commissione/Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Baronessa Catherine Ashton, e dal Presidente del Parlamento, Jerzy Buzek, sulla morte a Cuba del prigioniero politico e prigioniero di coscienza Orlando Zapata Tamayo,

visto l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che la difesa dell'universalità e dell'indivisibilità dei diritti umani, inclusi i diritti civili, politici, economici, sociali e culturali, continua a essere uno dei principali obiettivi dell'Unione europea,

B.

considerando che dozzine di giornalisti indipendenti, dissidenti pacifici e difensori dei diritti umani, per lo più membri dell'opposizione democratica, sono ancora detenuti a Cuba per aver esercitato i diritti fondamentali di espressione e di assemblea nonché il diritto di riunione,

C.

considerando che nel 2005 il Parlamento ha conferito il Premio Sacharov per la libertà di pensiero al movimento cubano delle Damas de blanco; considerando che il rifiuto da parte delle autorità cubane di autorizzare le Damas de blanco a recarsi presso la sede del Parlamento per ritirare il premio viola uno dei diritti umani fondamentali, ossia il diritto di lasciare liberamente il proprio paese e di farvi ritorno liberamente, sancito dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,

D.

considerando che le istituzioni comunitarie hanno effettuato sforzi per garantire la liberazione e il trattamento umano dei prigionieri politici e di coscienza di Cuba,

E.

considerando che il decesso di Orlando Zapata Tamayo - il primo caso da quasi 40 anni di un attivista cubano morto a causa di uno sciopero della fame per protestare contro gli abusi del governo - va considerato come un grave regresso dei diritti umani a Cuba ed è sfociato in un'ondata di proteste a livello internazionale nonché nello sciopero della fame da parte di molti prigionieri politici e dissidenti cubani detenuti,

1.

condanna fermamente la morte evitabile e crudele del prigioniero politico dissidente Orlando Zapata Tamayo, avvenuta dopo uno sciopero della fame di 85 giorni, ed esprime la propria solidarietà e le proprie condoglianze alla sua famiglia;

2.

condanna la detenzione preventiva degli attivisti e il tentativo del governo di impedire alla famiglia di Orlando Zapata Tamayo di tenere i suoi funerali e di rendergli l'ultimo omaggio;

3.

deplora l'assenza di segnali significativi da parte delle autorità cubane in risposta alle richieste dell'Unione europea e della comunità internazionale di rilasciare tutti i prigionieri politici e di rispettare pienamente le libertà fondamentali, in particolare la libertà di espressione e di associazione politica;

4.

invita il governo cubano a rilasciare immediatamente e incondizionatamente tutti i prigionieri politici e i prigionieri di coscienza;

5.

esprime la propria preoccupazione per la situazione dei prigionieri e dei dissidenti politici che hanno iniziato lo sciopero della fame in seguito alla morte di Zapata; si compiace del fatto che la maggior parte di essi si alimenta nuovamente, ma richiama l'attenzione sulla preoccupante situazione del giornalista e psicologo Guillermo Fariñas, che continua lo sciopero della fame con possibile conseguenze fatali;

6.

deplora che non sia stato dato seguito alle reiterate richieste del Consiglio e del Parlamento in relazione all’immediato rilascio di tutti i prigionieri politici e di coscienza e sottolinea che l’incarcerazione dei dissidenti cubani a causa dei loro ideali e delle loro pacifiche attività politiche viola la Dichiarazione universale dei diritti umani;

7.

esorta il Consiglio e la Commissione ad intensificare le iniziative per chiedere la liberazione dei prigionieri politici e promuovere e fornire garanzie per il lavoro dei difensori dei diritti umani, secondo le linee approvate dal Consiglio Affari esteri, nelle sue conclusioni dell'8 dicembre 2009;

8.

esorta le istituzioni dell'UE ad appoggiare incondizionatamente e a incoraggiare senza riserve l'avvio di un processo pacifico di transizione politica verso una democrazia pluripartitica a Cuba;

9.

esprime la sua profonda solidarietà a tutto il popolo cubano e il suo sostegno nel cammino verso la democrazia e il rispetto e la promozione delle libertà fondamentali;

10.

esorta l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e il Commissario responsabile della cooperazione ad avviare immediatamente un dialogo strutturato con la società civile cubana e con quei settori che sostengono una transizione pacifica nell'isola, conformemente alle conclusioni approvate in seguito dal Consiglio dell'UE, utilizzando i meccanismi comunitari di cooperazione allo sviluppo, in particolare attraverso l'Iniziativa europea per la democrazia e i diritti umani;

11.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla Presidenza di turno dell'Unione europea, alla Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, all'Assemblea EUROLAT nonché al governo cubano e all'Assemblea nazionale del potere popolare.


(1)  Testi approvati, P6_TA(2006)0601.


22.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 349/84


Giovedì 11 marzo 2010
Investire in tecnologie a basse emissioni di carbonio

P7_TA(2010)0064

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2010 sull'opportunità di investire nello sviluppo di tecnologie a basse emissioni di carbonio (Piano SET)

2010/C 349 E/16

Il Parlamento europeo,

viste le conclusioni del Consiglio del 28 febbraio 2008,

visti la comunicazione della Commissione dal titolo investire nello sviluppo di tecnologie a basse emissioni di carbonio (Piano SET) (COM(2009)0519) nonché i documenti di lavoro che elaborano le tabelle di marcia tecnologiche 2010-2020 per l'attuazione del piano SET (SEC(2009)1295) e gli investimenti R&S nelle tecnologie prioritarie (SEC(2009)1296),

vista la sua risoluzione del 9 luglio 2008 sul piano strategico europeo per le tecnologie energetiche (2008/2005(INI) (1),

vista la decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il Settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007–2013) (2),

vista la decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007–2013) (3),

visto il regolamento (CE) n. 663/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un programma per favorire la ripresa economica tramite la concessione di un sostegno finanziario comunitario a favore di progetti nel settore dell'energia (4),

vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (5),

vista la direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra (6),

vista la comunicazione della Commissione del 10 gennaio 2007 su una politica energetica per l'Europa secondo la quale gli obiettivi fondamentali UE per l'energia sono la sostenibilità, la competitività e la sicurezza energetica (COM(2007)0001),

vista la sua risoluzione del 10 febbraio 2010 sui risultati del vertice di Copenaghen sul cambiamento climatico (COP 15) (7),

viste le interrogazioni in data 12 febbraio 2010 sulla necessità di investire nello sviluppo di tecnologie a basse emissioni di carbonio (Piano SET) (O-0015/2010 – B7-0011/2010, O-0016/2010 – B7-0012/2010),

visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che l'Unione europea può raggiungere il suo obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra del 20 % e del 30 % in caso di un accordo internazionale, di ridurre l'uso di energia primaria rispetto ai livelli previsti del 20 % e raggiungere una cifra di almeno il 20 % di energia prodotta da fonti rinnovabili entro il 2020 soltanto se aumenta i propri sforzi per sviluppare un portafoglio di tecnologie energetiche a basse emissioni di carbonio abbordabili, pulite, efficienti e sostenibili,

B.

considerando che tali tecnologie possono essere parte della soluzione per affrontare adeguatamente le sfide del cambiamento climatico, garantire l'approvvigionamento energetico dell'UE e garantire la competitività delle nostre economie,

C.

considerando che a partire dagli anni Ottanta i finanziamenti pubblici e privati destinati alla ricerca sull'energia hanno registrato un calo e che l'attuale livello delle risorse non corrisponde all'entità delle sfide verso il conseguimento di un sistema energetico sostenibile a basse emissioni di carbonio,

D.

considerando che il finanziamento è una delle grandi sfide nella promozione delle innovazioni nel settore dell'energia nell'UE,

E.

considerando che nel campo delle sei iniziative industriali europee (IIE), la Commissione individua l'esigenza di investimenti pubblici e privati nell'arco dei prossimi 10 anni pari a 6 miliardi di EUR per l'energia eolica, 16 miliardi di EUR per l'energia solare, 2 miliardi di EUR per le reti elettriche, 9 miliardi di EUR per la bioenergia, 13 miliardi di EUR per la cattura e lo stoccaggio del CO2 (CCS), 7 miliardi di EUR per la fissione nucleare e 5 miliardi di EUR per l'iniziativa tecnologica congiunta sulle celle a combustibile e l'idrogeno,

F.

considerando che il piano SET ha l'obiettivo e il potenziale di trasformare l'UE in un'economia innovativa, creando quindi centinaia di migliaia di nuovi posti qualificati nel prossimo decennio e spingendo un settore industriale in rapida crescita,

G.

considerando che il passaggio assolutamente necessario nel paradigma energetico richiede un approccio di condivisione dei rischi in cui tutti i soggetti interessati, pubblici e privati, devono assumersi una responsabilità condivisa, il che significa che è necessario più sostegno finanziario pubblico ma anche che l'industria, le banche e gli investitori privati si assumano una maggiore responsabilità per la condivisione dei rischi tecnologici e di mercato,

H.

considerando che la ricerca è cronicamente soggetta a scarsi finanziamenti nell'UE,

1.

valuta positivamente il piano SET, che descrive azioni concrete per la ricerca nel settore di tecnologie energetiche a basse emissioni di carbonio, pulite, sostenibili ed efficienti; sottolinea che esso può trasformare l'UE in un'economia innovativa; evidenzia peraltro che senza questo nuovo approccio l'UE non conseguirà i suoi obiettivi energetici e climatici per il 2020;

2.

riconosce l'esigenza di incrementare sostanzialmente gli investimenti pubblici e privati nello sviluppo di tecnologie energetiche a basse emissioni di carbonio sostenibili, al fine di accelerare lo sviluppo, l'impiego efficiente sotto il profilo dei costi, e una rapida e diffusa applicazione di queste tecnologie nell'arco dei prossimi 10 anni;

3.

ritiene fermamente che i finanziamenti necessari per l'attuazione del piano SET possono essere reperiti solo se verranno messe a disposizione risorse pubbliche e private e che il piano SET sia credibile solo se gli verranno riassegnati nuovi fondi a titolo del bilancio UE;

4.

chiede ai soggetti interessati, sia pubblici che privati, di assegnare immediatamente risorse aggiuntive all'attuazione delle tabelle di marcia concordate, nell'ambito delle quali la parte preponderante deve provenire dal settore privato con un sostanziale aumento della quota di investimenti pubblici, sia a livello UE che nazionale;

5.

sottolinea che, alla luce della crisi economica, gli investimenti nelle nuove tecnologie con un maggior potenziale in termini occupazionali dovrebbero essere prioritari; sottolinea che ciò porterà alla creazione di mercati, genererà nuovi flussi di reddito e contribuirà allo sviluppo dell'economia e della competitività dell'UE; sottolinea infine che esso rafforzerà inoltre la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'UE e ne ridurrà la dipendenza energetica da una serie limitata di risorse, fornitori e rotte di trasporto dell'energia;

6.

ribadisce la sua richiesta di garantire un adeguato finanziamento a sostegno di tecnologie energetiche a basse emissioni di carbonio pulite, sostenibili ed efficienti, il che è pari in totale ad almeno 2 miliardi di EUR all'anno del bilancio UE oltre al VII Programma quadro e al Programma quadro per la competitività e l'innovazione dal 2010 in poi; chiede in tale contesto l'urgente definizione di uno scadenziario di finanziamento da parte della Commissione e degli Stati membri delle risorse che essi impegneranno per garantire che tali fondi comincino ad arrivare a partire dal 2010;

7.

chiede inoltre al Consiglio e alla Commissione di sfruttare il dibattito sulla revisione intermedia delle attuali prospettive finanziarie e il dibattito sulle prossime prospettive finanziarie per allineare meglio gli attuali e i futuri bilanci dell'UE alle priorità strategiche dell'UE, soprattutto per quanto riguarda ricerca, azione in materia di clima e sicurezza dell'approvvigionamento energetico;

8.

ritiene assolutamente necessario utilizzare rapidamente i 300 milioni di quote UE accantonati dalla riserva destinata agli impianti nuovi entranti prevista dal sistema UE di scambio delle quote di emissione (ETS) per sostenere la cattura e lo stoccaggio del CO2 e le fonti energetiche rinnovabili innovative; esorta la Banca europea per gli investimenti (BEI) ad allineare i propri criteri di elaborazione dei prestiti sugli impianti rinnovabili innovativi ammissibili al sostegno;

9.

ricorda agli Stati membri che, a partire dal 2013, le entrate dell'asta ETS saranno una fonte indispensabile per finanziare l'attenuazione dei cambiamenti climatici, nonché per impiegare e sviluppare tecnologie energetiche sostenibili a basse emissioni di carbonio;

10.

chiede di rafforzare il ruolo della BEI nel finanziamento dei progetti connessi all'energia, soprattutto incrementandone l'obiettivo nel settore energetico, rafforzando la sua capacità di offrire garanzie ai prestiti ai progetti energetici e migliorando il coordinamento e la continuità dei finanziamenti destinati ai progetti energetici di ricerca e sviluppo a rischio più elevato;

11.

chiede alla BEI di accordare un'adeguata priorità all'esame di tali progetti i quali miglioreranno concretamente la validità della dimostrazione delle tecnologie sostenibili a basse emissioni di carbonio (ad esempio, lo sviluppo di reti intelligenti e microimpianti a idrogeno);

12.

si compiace delle attuali iniziative quali il meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi (RSFF), il «Fondo Marguerite» (Fondo azionario europeo 2020 per l'energia, il cambiamento climatico e le Infrastrutture), il capitale di rischio e lo strumento PMI ad alta crescita e innovative (GIF), il cui ruolo nel contribuire al finanziamento delle iniziative del piano SET dovrebbe essere quello di rafforzare e presentare un adeguato processo di valutazione a titolo della revisione intermedia;

13.

invita la Commissione, in stretta cooperazione con la BEI, ad avanzare senza indugio, e comunque entro il 2011, una proposta globale relativa a uno strumento per finanziare l'energia rinnovabile e i progetti di efficienza energetica, nonché lo sviluppo di reti intelligenti;

14.

sottolinea che la capacità della base di ricerca UE deve essere ampliata e che è indispensabile un'ulteriore istruzione e formazione per fornire la quantità e la qualità di risorse umane richieste per sfruttare appieno le nuove opportunità tecnologiche che si stanno aprendo;

15.

sottolinea la necessità di creare le giuste condizioni e un quadro regolamentare stabile e favorevole a sostegno della istituzione di partenariati pubblico-privato, che sono un requisito preliminare per attuare il piano SET e le iniziative industriali europee (IIE);

16.

invita la Commissione a garantire che i produttori di tecnologia possano chiedere direttamente finanziamenti del piano SET, non solo come membri di consorzi con servizi energetici, come per quanto riguarda il programma di ripresa economica e il NER300;

17.

riconosce che le PMI costituiscono una grande forza impulsiva per lo sviluppo di varie tecnologie energetiche sostenibili a basse emissioni di carbonio, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo di sistemi energetici più decentrati, e sottolinea quindi che l'accesso alle sovvenzioni e ai prestiti pubblici, compreso il finanziamento previsto dal piano SET, deve essere concepito in un modo agevole per le PMI; chiede che una quota assai significativa del finanziamento UE disponibile a titolo del piano SET sia stanziata a favore delle PMI;

18.

si compiace dell'accento sul finanziamento dei progetti di dimostrazione (su ampia scala); sottolinea però l'esigenza di mettere a disposizione fondi anche per la ricerca rischiosa di base a medio e lungo termine e la ricerca applicata;

19.

invita l'Alleanza europea per la ricerca nel settore dell'energia (EERA) a lanciare e attuare programmi congiunti per eseguire il piano SET sviluppando forti legami con le IIE e a espandere le proprie attività; sottolinea che se si vuole che l'EERA si faccia pienamente carico di questo ruolo, dovranno essere stanziati fondi sufficienti a titolo dei bilanci dell'UE e nazionali;

20.

esprime la propria preoccupazione per il fatto che il Consiglio europeo della ricerca (CER) non sta pianificando alcun programma specifico connesso all'energia, dimostrando quindi la mancanza di adeguati investimenti nella ricerca di base;

21.

si compiace dell'iniziativa dell'Istituto europeo per la tecnologia e l'innovazione (IET) volta a lanciare specifiche Comunità della conoscenza e dell'innovazione (CCI) in materia di energia sostenibile e di adattamento ai cambiamenti climatici e mitigazione degli stessi;

22.

si compiace della proposta che prevede di aggiungere alle attuali sei IIE la nuova iniziativa sulle città intelligenti che si concentra sull'efficienza energetica nelle città europee (in particolare tra quelle che hanno firmato il Patto dei sindaci), allo scopo di creare le condizioni per far partire l'adozione di massa delle tecnologie a favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili, nonché reti di distribuzione intelligenti nelle zone urbane; esorta la Commissione e gli Stati membri ad attuare rapidamente tale nuova iniziativa, che stimola l'economia e promuove la coesione sociale, coinvolgendo pienamente gli enti locali e regionali, che hanno un ruolo cruciale da svolgere nella promozione e l'utilizzo delle tecnologie energetiche sostenibili a basse emissioni di carbonio;

23.

ricorda alla Commissione i suoi obblighi di notifica previsti dal regolamento sul Programma energetico per la ripresa e il suo impegno ad avanzare proposte ulteriori che consentano il finanziamento dei progetti nei settori dell'efficienza energetica e delle fonti di energia rinnovabile, qualora rimangano fondi dopo gli inviti a presentare proposte; auspica che 116,19 milioni di EUR dell'importo non impegnato siano disponibili per tali progetti;

24.

invita la Commissione e gli Stati membri a esplorare e divulgare ulteriormente approcci innovativi nei confronti della pianificazione e dello sviluppo urbani, soprattutto la pianificazione urbana integrata che risponde alle esigenze di una maggiore inclusione sociale, coesione territoriale e forte impiego di energia sostenibile e trasporti puliti, al fine di costruire sistemi urbani resistenti;

25.

esorta la Commissione ad avanzare iniziative complementari per sfruttare il grande potenziale di altre sedi tecnologiche menzionate nella sua comunicazione dal titolo «investire nello sviluppo di tecnologie a basse emissioni di carbonio (Piano SET)», del 7 ottobre 2009, nonché dei gradienti di salinità e dell'energia geotermica; sottolinea la necessità di mettere a disposizione ulteriori risorse a titolo del bilancio UE per finanziarle;

26.

si compiace della scelta delle sei IIE e dell'elaborazione delle tabelle di marcia tecnologiche per il 2010–2020 che forniscono concreti obiettivi per rendere ogni tecnologia sostenibile a basse emissioni di carbonio competitiva sul piano dei costi, e invita la Commissione a lanciare IIE mature, garantendo che la loro struttura di governance sia leggera, non burocratica e trasparente e che una caratteristica fondamentale comune sia il contatto regolare con il gruppo direttivo del piano SET e la BEI;

27.

invita il gruppo direttivo del piano SET a riferire al Parlamento europeo una volta all'anno e a prevedere una più ampia struttura di perizia creando gruppi tecnici di lavoro nei settori di interesse, al fine di coinvolgere un più ampio numero di soggetti nella discussione e nel processo decisionale;

28.

invita la Commissione a promuovere la cooperazione internazionale con altri partner strategici fondamentali nei paesi avanzati, emergenti e in via di sviluppo nel campo dello sviluppo, l'impiego e la diffusione di tecnologie energetiche sostenibili a basse emissioni di carbonio, soprattutto attraverso fondi come il GEEREF, che si concentra sui progetti su scala ridotta;

29.

si compiace dei passi volti a favorire la cooperazione nel settore delle tecnologie energetiche, come quello avviato dalla recente istituzione del Consiglio energetico UE-USA; chiede in tale contesto al Consiglio energetico di sfruttare le sinergie per attuare il piano SET;

30.

invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere lo scambio globale di emissioni di carbonio per creare un ambiente competitivo stabile ed equo per lo sviluppo e l'impiego di tecnologie sostenibili a basse emissioni di carbonio;

31.

invita la Commissione a monitorare l'effettiva applicazione del piano SET, di introdurre a tal fine un sistema valutativo di accompagnamento, a valutare eventuali ostacoli incontrati nella attuazione delle tabelle di marcia e ad informare il Parlamento regolarmente in merito ai progressi compiuti nell'attuazione del piano SET e delle sue tabelle di marcia;

32.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi e parlamenti degli Stati membri.


(1)  Testi approvati, P6_TA(2008)0354.

(2)  GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.

(3)  GU L 310 del 9.11.2006, pag. 15.

(4)  GU L 200 del 31.7.2009, pag. 31.

(5)  GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.

(6)  GU L 140 del 5.6.2009, pag. 63.

(7)  Testi approvati, P7_TA(2010)0019.


22.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 349/88


Giovedì 11 marzo 2010
Grave catastrofe naturale nella regione autonoma di Madeira e conseguenze della tempesta Xynthia in Europa

P7_TA(2010)0065

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2010 sulla grande catastrofe naturale nella regione autonoma di Madeira e le conseguenze della tempesta Xynthia in Europa

2010/C 349 E/17

Il Parlamento europeo,

visti l'articolo 3 del trattato sull'Unione europea e gli articoli 191 e 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

viste la proposta della Commissione concernente il regolamento che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (COM(2005)0108) e la posizione del Parlamento del 18 maggio 2006 (1),

viste le sue risoluzioni del 5 settembre 2002 sulle inondazioni in Europa (2), dell'8 settembre 2005 sulle calamità naturali (incendi e inondazioni) in Europa (3), del 7 settembre 2006 sugli incendi boschivi e le inondazioni (4) e le sue risoluzioni del 18 maggio 2006 sulle calamità naturali (incendi boschivi, siccità e inondazioni) – aspetti attinenti all'agricoltura (5), allo sviluppo regionale (6) e all'ambiente (7),

visto il Libro bianco dal titolo «L'adattamento ai cambiamenti climatici: verso un quadro d'azione europeo» (COM(2009)0147) e la comunicazione della Commissione dal titolo «Un approccio comunitario alla prevenzione delle catastrofi naturali e di origine umana» (COM(2009)0082),

vista la dichiarazione della Commissione sulla grande catastrofe naturale nella regione autonoma di Madeira, rilasciata il 24 febbraio 2010,

visto l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando la grande catastrofe naturale che ha colpito Madeira il 20 febbraio 2010, con precipitazioni fortissime e senza precedenti, forti venti e onde altissime, che ha causato la morte di almeno 42 persone, molti dispersi, centinaia di sfollati e dozzine di feriti,

B.

considerando che il 27 e il 28 febbraio 2010, una tempesta violenta ed estremamente distruttiva, denominata Xynthia, si è abbattuta sulla Francia occidentale, in particolare nelle regioni Poitou-Charentes, Pays-de-la-Loire e Bretagna, causando la morte di circa 60 persone, numeri dispersi e migliaia di senza tetto,

C.

considerando che una serie di fenomeni meteorologici, in particolare la tempesta Xynthia, ha colpito varie regioni della Spagna, segnatamente le isole Canarie e l'Andalusia, nonché il Belgio, la Germania, i Paesi Bassi e il Portogallo, causando molti decessi e ingenti danni materiali,

D.

considerando che il disastro ha causato grandi sofferenze umane per le famiglie delle vittime e la popolazione colpita,

E.

considerando che la catastrofe ha causato distruzione su larga scala, con danni considerevoli alle infrastrutture pubbliche - tra cui strade, porti, impianti idrici, elettrici, igienico-sanitari e delle telecomunicazioni - come pure agli edifici privati, agli stabilimenti commerciali e industriali nonché ai terreni agricoli, danneggiando altresì il patrimonio naturale e culturale, considerando che i danni alla rete idrica e fognaria, in particolare, potrebbero dar luogo a una minaccia alla salute pubblica,

F.

considerando che il disastro impedisce attualmente alle persone di riprendere una vita normale e potrebbe avere un impatto economico e sociale a lungo termine,

G.

considerando che occorre ripulire e ricostruire le zone colpite dalla catastrofe nonché ripristinare il loro potenziale produttivo e compensare i costi sociali causati dalla catastrofe,

H.

considerando che è diventato chiaro, negli ultimi anni, che i problemi di alluvioni, tempeste e altri fenomeni meteorologici estremi potrebbero essere sempre più frequenti; considerando che gli investimenti nell'attenuazione dei cambiamenti climatici sono importanti anche ai fini della prevenzione delle catastrofi,

I.

considerando che le catastrofi naturali provocano dannose conseguenze economiche e sociali per le economie regionali, l'attività produttiva, l'acquacoltura, il turismo, l'ambiente e la biodiversità,

1.

esprime il suo profondo cordoglio e la propria solidarietà alle regioni colpite, deplora le gravi conseguenze economiche di tali disastri e trasmette, in modo particolare, le sue condoglianze alle famiglie delle vittime;

2.

rende omaggio alle squadre di ricerca e di soccorso che hanno lavorato ininterrottamente per salvare le persone e limitare i danni umani e materiali;

3.

invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere le persone colpite dalle conseguenze economiche e sociali della catastrofe;

4.

ritiene che le autorità nazionali, regionali e locali dovrebbero concentrarsi su efficaci politiche di prevenzione e prestare maggiore attenzione a prassi e legislazione adeguate in materia di programmi di rimboschimento, uso del suolo, gestione delle acque ed efficace gestione dei rischi, in relazione, segnatamente, all'edilizia urbana nelle zone lungo il mare e alla costruzione di dighe, nonché ai settori agricolo e forestale;

5.

invita la Commissione, non appena i governi dei paesi interessati avranno presentato le rispettive richieste, ad avviare tutte le azioni necessarie per mobilitare il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) nel modo più urgente e più flessibile e per il massimo importo possibile;

6.

invita la Commissione a tener conto della specificità delle singole regioni colpite, segnatamente della fragilità delle regioni insulari e ultraperiferiche, al fine di aiutare le vittime del disastro nel modo migliore possibile;

7.

esorta la Commissione, oltre a mobilitare il Fondo di solidarietà dell'Unione europea, a dar prova di disponibilità e flessibilità per quanto riguarda i negoziati con le autorità competenti in merito ad una revisione dei programmi operativi regionali Intervir + (FESR) e Rumos (FSE) e dei loro equivalenti francesi, nonché della sezione del Programma operativo tematico per la promozione territoriale, finanziato dal Fondo di coesione, destinata a Madeira; invita la Commissione a procedere con la revisione il più rapidamente possibile e ad analizzare anche la possibilità di aumentare il tasso di cofinanziamento comunitario nel 2010 per progetti specifici all'interno dei rispettivi programmi operativi, in conformità delle norme e dei massimali stabiliti nel regolamento generale sui Fondi strutturali 2007-2013 (regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio), e senza rimettere in discussione la dotazione finanziaria annuale assegnata agli Stati membri in questione;

8.

ribadisce che, al fine di affrontare i problemi causati dalle catastrofi naturali in modo più flessibile ed efficace, è assolutamente necessario un nuovo regolamento FSUE, sulla base della proposta della Commissione (COM(2005)0108); critica il fatto che il Consiglio abbia bloccato il dossier, sebbene, nel maggio 2006, in prima lettura, il Parlamento abbia adottato la sua posizione con una schiacciante maggioranza; esorta la Presidenza spagnola e la Commissione ad individuare senza indugio una soluzione per riattivare la revisione del regolamento, al fine di creare uno strumento più forte e più flessibile, in grado di rispondere efficacemente alle nuove sfide del cambiamento climatico;

9.

invita gli Stati membri e le regioni interessate ad istituire piani di recupero e risanamento sostenibili per le zone colpite; invita gli Stati membri ad esaminare l'opportunità di effettuare investimenti a lungo termine in politiche volte a prevenire siffatte catastrofi e limitarne i danni;

10.

invita gli Stati membri ad adattarsi alle conseguenze dei cambiamenti climatici rispettando la legislazione esistente attraverso un approccio integrato in tutti i settori interessati;

11.

insiste sulla necessità di tradurre le raccomandazioni del Libro bianco sull'adeguamento al cambiamento climatico in misure concrete e sulla necessità di passare ai fatti affinché l'adeguamento al cambiamento climatico diventi una realtà nell'Unione europea;

12.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi degli Stati membri e al governo della Regione autonoma di Madeira.


(1)  GU C 297 E del 7.12.06, pag. 331.

(2)  GU C 272 E del 13.11.2003, pag. 471.

(3)  GU C 193 E del 17.8.2006, pag. 322.

(4)  Testi approvati, P6_TA(2006)0349.

(5)  Testi approvati, P6_TA(2006)0222.

(6)  Testi approvati, P6_TA(2006)0223.

(7)  Testi approvati, P6_TA(2006)0224.


22.12.2010   

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CE 349/91


Giovedì 11 marzo 2010
Il caso di Gilad Shalit

P7_TA(2010)0066

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2010 su Gilad Shalit

2010/C 349 E/18

Il Parlamento europeo,

vista la terza Convenzione di Ginevra del 1949, in particolare l'articolo 3, comune alle Convenzioni di Ginevra del 1949,

vista la Convenzione internazionale del 1979 contro la presa degli ostaggi,

vista la dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sulla situazione umanitaria a Gaza, del 18 novembre 2009, nella quale si «chiede a coloro che tengono prigioniero il soldato israeliano rapito, Gilad Shalit, di liberarlo senza indugio»,

vista la risoluzione del Congresso degli Stati Uniti del 18 luglio 2006,

viste le sue precedenti risoluzioni sulla situazione in Medio Oriente in cui figurava un appello per la liberazione di Gilad Shalit,

visto l'articolo 122, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.

considerando che il caporale (ora sergente) Gilad Shalit è stato rapito il 25 giugno 2006 da Hamas in territorio israeliano,

B.

considerando che il sergente Shalit ha la cittadinanza europea (francese) e israeliana,

C.

considerando che, da quando è stato preso in ostaggio, il sergente Shalit è tenuto segregato a Gaza e privato dei diritti fondamentali previsti dall'articolo 3, comune alle Convenzioni di Ginevra del 1949, e dalla terza Convenzione di Ginevra,

D.

considerando che Hamas ha rivendicato la responsabilità dell'attuale detenzione del sergente Shalit e ha dichiarato che questi è tenuto prigioniero in conformità della terza Convenzione di Ginevra del 1949,

E.

considerando che il diritto internazionale umanitario e il diritto internazionale in materia di diritti umani devono essere rispettati da tutte le parti coinvolte nel conflitto mediorientale e in ogni circostanza,

F.

considerando che la creazione di un clima di fiducia tra israeliani e palestinesi è un elemento essenziale per un processo di pace che porti i due Stati a vivere fianco a fianco in pace e sicurezza,

G.

considerando che il video ricevuto nell'ottobre 2009, che mostra il soldato catturato con un quotidiano di Gaza datato lunedì 14 settembre 2009, è la prova più decisiva del fatto che il sergente Shalit è ancora vivo,

1.

chiede l'immediata liberazione del sergente Gilad Shalit;

2.

invita Hamas a tenere fede alla parola data e a concedere al sergente Shalit i diritti e i privilegi previsti dalla terza Convenzione di Ginevra del 1949;

3.

deplora che i diritti umani fondamentali del sergente Shalit continuino a non essere rispettati e che alla famiglia e alle autorità israeliane e francesi sia stato impedito di ottenere informazioni riguardo alle sue condizioni di salute; esorta pertanto Hamas a consentire al Comitato internazionale della Croce Rossa di rendere senza indugio visita al sergente Shalit e a permettere a quest'ultimo di comunicare con la famiglia, conformemente alla terza Convenzione di Ginevra del 1949;

4.

sottolinea l'importanza di progredire verso una soluzione fondata sull'esistenza di due Stati e si compiace del riavvio dei negoziati indiretti tra Israele e l'Autorità palestinese;

5.

sottolinea che le misure messe in atto da tutte le parti e volte all'instaurazione di un clima di fiducia reciproca, incluso il rilascio di un numero significativo di prigionieri palestinesi, possono contribuire a creare condizioni favorevoli alla liberazione del sergente Shalit;

6.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché agli Stati membri, al Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al governo israeliano, all'Autorità palestinese e all'Assemblea parlamentare euromediterranea.


22.12.2010   

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CE 349/92


Giovedì 11 marzo 2010
Escalation della violenza in Messico

P7_TA(2010)0067

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2010 sull'escalation di violenza in Messico

2010/C 349 E/19

Il Parlamento europeo,

visto l'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra l'Unione europea e gli Stati Uniti del Messico,

vista la raccomandazione del Parlamento europeo del 12 marzo 2009 destinata al Consiglio su un Partenariato strategico UE-Messico,

vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 15 luglio 2008, «Verso un partenariato strategico UE – Messico» (COM(2008)0447),

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 30 settembre 2009, su «L'Unione europea e l'America latina: attori globali in partenariato» (COM(2009)0495),

vista la sua risoluzione dell'11 ottobre 2007 sugli assassinii di donne (femminicidi) in Messico e America Centrale e sul ruolo dell'Unione europea nella lotta contro questo fenomeno,

vista la dichiarazione dell'UE sull'uccisione dei giornalisti José Luis Romero, Valentín Valdés Espinosa e Jorge Ochoa Martínez,

viste le dichiarazioni dei cinque vertici dei Capi di stato e di governo dell'Unione europea, dell'America latina e dei Caraibi (UE-ALC) di Rio de Janeiro (28 e 29 giugno 1999), Madrid (17 e 18 maggio 2002), Guadalajara (28 e 29 maggio 2004), Vienna (12 e 13 maggio 2006) e Lima (16 e 17 maggio 2008),

vista la dichiarazione congiunta, del 17 maggio 2008, del quarto vertice UE-Messico tenutosi a Lima,

vista la dichiarazione congiunta della nona riunione della commissione parlamentare mista UE-Messico, tenutasi a Bruxelles nel novembre 2009,

visto l'articolo 122, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.

considerando che il Messico e l'Unione europea condividono un insieme di valori che trova espressione nelle nostre società democratiche, pluraliste, garanti delle libertà fondamentali, dei diritti umani, della tutela dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile, nonché nell'impegno per consolidare la democrazia, la certezza del diritto, la lotta contro la povertà e un equo sviluppo economico e sociale,

B.

considerando che i nostri sistemi democratici hanno il dovere e l'obbligo di garantire il funzionamento dello Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani e che, di conseguenza, il godimento e il pieno esercizio delle libertà e il diritto all'integrità fisica costituiscono uno dei pilastri fondamentali dello Stato di diritto,

C.

considerando che le cause della violenza e dell'insicurezza in Messico non possono essere disgiunte dal problema strutturale della povertà, della disuguaglianza e dell'emarginazione, aspetti nei quali si sono fatti passi indietro dopo l'inizio della crisi economica mondiale e che è necessaria una visione strategica di sviluppo a trecentosessanta gradi, anche a lungo termine, perché la coesione sociale possa avanzare,

D.

considerando che il partenariato strategico UE-Messico apre le porte a una più stretta cooperazione tra il Messico e l'Unione europea su questioni di importanza mondiale e, in particolare, a un dialogo più intenso, a un maggiore coordinamento e allo sviluppo di scambi in settori quali la sicurezza, i diritti umani, la riforma elettorale, lo sviluppo regionale e le politiche commerciali e di regolamentazione,

E.

considerando quindi che il partenariato strategico comprenderà una maggiore cooperazione in materia di diritti umani e che entrambe le parti hanno confermato la propria volontà di cooperare strettamente con l'obiettivo comune di raggiungere gli standard più elevati in tale ambito,

F.

considerando che il Messico partecipa a tutte le opportunità d'incontro regionali e mondiali e ha firmato tutti gli accordi internazionali in materia di diritti umani e di libertà fondamentali, compresi naturalmente quelli relativi alla lotta contro la violenza nei confronti delle donne; che inoltre il Messico promuove la legislazione in favore della parità di genere,

G.

considerando che nel 2008 è stato lanciato il programma di cooperazione UE-Messico in materia di diritti umani nel quadro del programma di cooperazione bilaterale UE-Messico per il periodo 2007–2013, che comprende in primo luogo la prevenzione della violenza contro le donne e la promozione dei diritti della donna, con una serie di programmi specifici al riguardo,

H.

considerando che la creazione dello strumento europeo per la democrazia e i diritti umani, la cui priorità è il sostegno all'eliminazione della violenza contro le donne e i bambini, la promozione del rispetto dei diritti umani da parte dei membri delle forze di pubblica sicurezza, il sostegno al superamento della discriminazione e l'inclusione di norme internazionali in materia di giustizia e diritti umani,

I.

considerando che il Messico sta vivendo, soprattutto nella zona di frontiera con gli Stati Uniti, una escalation di violenza dovuta principalmente al traffico di stupefacenti, conseguenza in primo luogo della lotta tra gruppi criminali per il controllo dell'offerta, in termini di produzione e di traffico, verso l'immenso mercato rappresentato dagli Stati Uniti e, in secondo luogo, risultato dell'impatto dell'offensiva del governo messicano che reagisce dinanzi a questa situazione,

J.

considerando l'importanza del piano varato dal governo in materia di sanità, istruzione e coesione sociale, nonché il rafforzamento della strategia politica volta a recuperare Ciudad Juárez; che tale piano, dotato di un importo di 200 milioni di euro, contribuirà ad eliminare le cause sociali della violenza, ma che sarà ciò nondimeno necessario raddoppiare gli sforzi in questo senso,

K.

considerando che il governo messicano ha dimostrato il proprio forte impegno per migliorare la situazione della sicurezza nel paese, tra l'altro con un marcato aumento del bilancio destinato alle forze di sicurezza e la riforma delle istituzioni di pubblica sicurezza, con l'obiettivo di aumentare l'efficacia dell'applicazione della legge e l'efficienza del settore della giustizia, affrontando con decisione la criminalità organizzata,

L.

considerando che, secondo i dati della Federazione internazionale dei giornalisti, il Messico è uno dei luoghi più pericolosi al mondo per esercitare il mestiere di giornalista, con almeno 53 giornalisti assassinati dal 2000 (13 giornalisti uccisi nel solo 2009), come è stato denunciato anche nelle relazioni della commissione nazionale sui diritti umani del Messico,

M.

considerando che sono frequenti le pressioni e le minacce nei confronti di membri di organizzazioni attive nella difesa e nella promozione dei diritti umani e che molte delle indagini preliminari su aggressioni o uccisioni di difensori dei diritti umani risentono di ritardi ingiustificati a livello statale e federale,

N.

considerando che organizzazioni nazionali e internazionali per i diritti umani hanno sporto denuncie in relazione a violazioni di diritti umani a seguito di determinati comportamenti delle forze di sicurezza,

1.

condivide con le autorità del Messico la preoccupazione per l'escalation di violenza ed esprime la propria solidarietà ai cittadini messicani nella lotta contro il traffico di stupefacenti;

2.

esprime le sue condoglianze e la sua solidarietà alle famiglie e agli amici delle vittime, nonché ai cittadini messicani, che incoraggia a continuare a lottare in difesa del sistema democratico e dello Stato di diritto;

3.

appoggia il governo messicano nella sua determinazione a lottare contro la criminalità organizzata e il traffico di stupefacenti, ma esprime profonda preoccupazione per l'aumento della violenza connessa a tale traffico e per la mancanza di rispetto e il senso di impunità mostrato dai cartelli della droga dinanzi a qualsiasi tipo di autorità, soprattutto negli Stati del Messico vicini al confine con gli Stati Uniti;

4.

condanna ogni tipo di violenza, compresa la violenza e le continue minacce di morte di cui sono oggetto gli attivisti che si dedicano alla promozione e alla difesa dei diritti umani in Messico e chiede che le autorità messicane intensifichino gli sforzi in difesa di tali associazioni e la protezione giuridica e personale nei loro confronti; chiede altresì all'Unione europea di attuare in modo efficace le linee guida per la protezione dei difensori dei diritti umani;

5.

incoraggia le autorità del Messico a continuare a rafforzare il contesto istituzionale, rivolgendo particolare attenzione all'insieme delle donne, che sono più drammaticamente oggetto di violenza; considera il governo responsabile della lotta contro i «femminicidi» e lo esorta ad assicurare che i responsabili e i complici di tali casi siano consegnati alla giustizia; chiede altresì che si continui ad attuare misure efficaci di prevenzione di tali crimini;

6.

condanna, in questo stesso contesto, la violenza e gli assassini di cui sono vittima gli operatori dei mezzi di comunicazione e sostiene le autorità competenti nell'attuazione di tutte le misure necessarie per individuare, arrestare e consegnare alla giustizia i responsabili di questi delitti; accoglie con favore l'adozione da parte del potere legislativo messicano di misure legislative e istituzionali volte a garantire la libertà di espressione e la sicurezza dei giornalisti;

7.

raccomanda a questo proposito al governo del Messico di continuare a impegnarsi per rafforzare lo Stato di diritto, con l'obiettivo di affrontare alcuni dei problemi strutturali all'origine delle violazioni di diritti umani e, in concreto, quelli relativi alla riforma del sistema giudiziario; sottolinea, a questo proposito, l'importanza di un potere giudiziario indipendente, che garantisca l'imparzialità e lotti risolutamente contro l'impunità;

8.

chiede ai governi degli Stati membri, nel quadro delle loro relazioni bilaterali con gli Stati del Messico, nonché alle istituzioni europee, di raddoppiare il loro sostegno alla difesa dei diritti umani attraverso programmi di cooperazione e risorse finanziarie e tecniche; chiede altresì che si preveda un aumento delle risorse di bilancio per contribuire a rafforzare e riformare gli organismi giudiziari, i corpi di polizia e i pubblici ministeri, al fine di perseguire e punire i responsabili, nonché creare un'efficace regime di protezione dei testimoni, delle vittime e delle loro famiglie;

9.

sottolinea la disponibilità del governo messicano per promuovere un multilateralismo efficace e rafforzare la capacità di mantenere e rafforzare la pace, così come il rispetto dei diritti umani, da parte delle Nazioni Unite, nonché per affrontare, nel quadro del diritto internazionale, minacce comuni alla pace e alla sicurezza, tra cui il traffico di stupefacenti, il traffico di armi, la criminalità organizzata, il terrorismo e la tratta di esseri umani, in linea con la dichiarazione di Lima;

10.

auspica che il partenariato strategico costituisca un'opportunità per discutere il modo di rendere maggiormente operativa la clausola sui diritti umani e la democrazia, valori essenziali in tutti gli accordi per ambo le parti, e per valutarne l'attuazione, anche sviluppandone la dimensione positiva;

11.

ritiene che l'integrazione sociale dei giovani rappresenti uno degli elementi chiave affinché essi si riconoscano nel sistema democratico; che la frustrazione giovanile sia una delle cause che maggiormente contribuisce a generare uno stato di violenza e che, pertanto, sia necessario intensificare la cooperazione dell'UE in materia di coesione sociale; chiede altresì alle autorità messicane di destinare le risorse necessarie per aiutare i giovani a trovare una posizione nella società, nonché a adottare programmi di prevenzione, di riabilitazione e di reinserimento sociale dei tossicodipendenti;

12.

invita la Commissione europea e il governo del Messico, nella revisione di medio termine (2007-2013) dello strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI), a definire prioritari nel settore di concentrazione 1 (coesione sociale) i temi della sicurezza e del rafforzamento della governance e delle istituzioni;

13.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, all'Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza dell'Unione europea, agli Stati membri, al Segretario generale dell'Organizzazione degli Stati Americani (OAS), all'Assemblea parlamentare EUROLAT, nonché al Presidente e al Congresso degli Stati Uniti del Messico.


22.12.2010   

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CE 349/95


Giovedì 11 marzo 2010
Repubblica di Corea - la pena di morte dichiarata legale

P7_TA(2010)0068

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2010 sulla dichiarazione della legalità della pena di morte nella Repubblica di Corea

2010/C 349 E/20

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sull'abolizione della pena di morte e sulla necessità di un'immediata moratoria sulle esecuzioni capitali nei paesi in cui la pena di morte è ancora applicata,

vista la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite 62/149 del 18 dicembre 2007 che chiede una moratoria sul ricorso alla pena di morte (basata sulla relazione della terza commissione (A/62/439/Add.2)),

vista la versione riveduta e aggiornata degli orientamenti dell’Unione europea in materia di pena di morte, adottata dal Consiglio il 3 giugno 1998,

vista la dichiarazione finale adottata dal Quarto congresso mondiale contro la pena di morte, tenutosi a Ginevra dal 24 al 26 febbraio 2010, che chiede l'abolizione universale della pena di morte,

visto l'articolo 122, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.

considerando che l'Unione europea è tenacemente impegnata a favore dell'abolizione della pena di morte e si adopera affinché tale principio ottenga un riconoscimento universale,

B.

considerando che il 25 febbraio 2010 la Corte costituzionale della Repubblica di Corea ha stabilito a maggioranza di 5 voti a 4 la costituzionalità della pena capitale e che, tuttavia, i giudici hanno altresì sottolineato che la questione inerente al mantenimento o all'abolizione della pena di morte dovrebbe essere discussa in seno all'Assemblea nazionale anziché nel corso di deliberazioni dell'organo giurisdizionale costituzionale,

C.

considerando che la Corte costituzionale ha adottato la sua sentenza a maggioranza di 5 voti a 4 e che la sentenza del 1996 fu adottata con 7 voti a 2,

D.

considerando che la Corte costituzionale ha adottato la sua decisione in risposta a una petizione presentata da un cittadino coreano settantaduenne condannato per l'uccisione di quattro turisti nel 2007, il quale sosteneva che la pena di morte violava la sua garanzia costituzionale della dignità,

E.

considerando che nella Repubblica di Corea sono detenuti oltre 55 prigionieri nei confronti dei quali è stata pronunciata e confermata una condanna alla pena capitale,

F.

considerando che l'ultima esecuzione capitale nella Repubblica di Corea è avvenuta nel dicembre 1997; che durante il mandato del nuovo Presidente Kim Dae-jung, il quale era stato lui stesso condannato a morte nel 1980 prima di essere graziato, la pena capitale non è stata più applicata e che durante gli ultimi 13 anni la Repubblica di Corea appartiene al gruppo di paesi che hanno de facto abolito la pena di morte,

G.

considerando che nel 2006 la Commissione nazionale per i diritti umani ha proposto una progetto di legge sull'abolizione della pena di morte,

H.

considerando che il 18 dicembre 2007 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato, a larga maggioranza, una risoluzione che invita i paesi che praticano la pena di morte a «stabilire una moratoria sulle esecuzioni nella prospettiva di abolire la pena di morte», il cui contenuto è stato ribadito in una seconda risoluzione adottata il 18 dicembre 2008,

1.

riconosce che nella Repubblica di Corea non sono avvenute esecuzioni dal 1998, il che la rende un paese che de facto ha abolito la pena di morte; si compiace dei miglioramenti registrati in quel paese nella protezione e nella promozione dei diritti umani;

2.

è profondamente deluso della decisione della Corte costituzionale della Repubblica di Corea di difendere la pena di morte, ma prende atto che tale decisione è stata adottata a strettissima maggioranza, contrariamente al verdetto pronunciato nel 1996 con una maggioranza di 7 voti a 2;

3.

esprime il proprio sostegno ai movimenti che combattono per l'abolizione della pena di morte nella Repubblica di Corea;

4.

riafferma la sua generale opposizione alla pena di morte, la quale è incompatibile con un ordinamento giudiziario penale moderno, e, contrariamente a quanto in genere si pensa, non riduce la criminalità;

5.

incoraggia la Repubblica di Corea a istituire una moratoria giuridica su tutte le esecuzioni finché il Parlamento non abbia varato una legge che abolisce la pena di morte;

6.

chiede al governo della Repubblica di Corea di sostenere la risoluzione delle Nazioni Unite sull'abolizione della pena di morte e di decidere di patrocinare o di votare a favore di una risoluzione da presentare all'esame dell'Assemblea generale;

7.

prende atto con soddisfazione che una netta maggioranza dei paesi del mondo, che rappresentano oltre i due terzi della comunità internazionale, ha completamente abolito la pena capitale de iure o ha introdotto una moratoria de facto sulle esecuzioni;

8.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al governo della Repubblica di Corea e alla Commissione nazionale per i diritti umani di Corea (NHRCK).


III Atti preparatori

Parlamento europeo

Martedì 9 marzo 2010

22.12.2010   

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CE 349/97


Martedì 9 marzo 2010
Ripartizione dei servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati (SIFIM) per la determinare il reddito nazionale lordo (RNL) *

P7_TA(2010)0041

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 9 marzo 2010 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla ripartizione dei servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati (SIFIM) per la determinazione del reddito nazionale lordo (RNL) utilizzato ai fini del bilancio dell'Unione europea e delle sue risorse proprie (COM(2009)0238 – C7-0049/2009 – 2009/0068(CNS))

2010/C 349 E/21

(Procedura legislativa speciale - Consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2009)0238),

visti l'articolo 2, paragrafo 7, secondo comma, della decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (1) e l'articolo 2, paragrafo 7, secondo comma, della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (2),

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0022/2010),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 1

Proposta di decisione

Articolo 2

Articolo 2

La ripartizione dei servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati (SIFIM) a norma dell’articolo 1 si applica, ai fini della decisione 2000/597/CE, Euratom, dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2006.

soppresso

Emendamento 2

Proposta di decisione

Articolo 3

La ripartizione dei servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati (SIFIM) a norma dell’articolo 1 si applica, ai fini della decisione 2007/436/CE, Euratom, a decorrere dal 1o gennaio 2007 .

La ripartizione dei servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati (SIFIM) a norma dell’articolo 1 si applica, ai fini della decisione 2007/436/CE, Euratom, a decorrere dal 1o gennaio 2010 .


(1)  GU L 253 del 7.10.2000, pag. 42.

(2)  GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17.


22.12.2010   

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CE 349/98


Martedì 9 marzo 2010
Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: Germania - licenziamenti

P7_TA(2010)0042

Risoluzione del Parlamento europeo del 9 marzo 2010 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (COM(2010)0007 – C7-0011/2010 – 2010/0005(BUD))

2010/C 349 E/22

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0007 – C7-0011/2010),

visto l’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1) (AII del 17 maggio 2006), in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2) (regolamento FEG),

visti la relazione della commissione per i bilanci e il parere della commissione per l’occupazione e gli affari sociali (A7-0020/2010),

A.

considerando che l’Unione europea ha predisposto appositi strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei principali cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali e per agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro,

B.

considerando che il sostegno finanziario dell’Unione ai lavoratori licenziati per esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e rispettando debitamente l’AII del 17 maggio 2006 con riferimento all’adozione di decisioni di mobilitazione del FEG,

C.

considerando che la Germania ha richiesto assistenza in relazione ai casi concernenti gli esuberi nell’industria automobilistica verificatisi in un’impresa - Karmann Group (3),

D.

considerando che la domanda di assistenza presentata soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal regolamento FEG,

1.

chiede alle istituzioni interessate di compiere gli sforzi necessari per accelerare la mobilitazione del FEG;

2.

ricorda l’impegno delle istituzioni mirante a garantire una procedura agevole e rapida per l’adozione delle decisioni relative alla mobilitazione del FEG, apportando un aiuto specifico, una tantum e limitato nel tempo ai lavoratori in esubero a causa della globalizzazione;

3.

sottolinea che l’Unione europea dovrebbe avvalersi di tutti gli strumenti a sua disposizione per far fronte alle conseguenze della crisi economica e finanziaria mondiale; sottolinea il ruolo che il FEG può svolgere ai fini del reinserimento dei lavoratori in esubero nel mercato del lavoro;

4.

sottolinea che, in conformità dell’articolo 6 del regolamento FEG, occorre garantire che il Fondo sostenga il reinserimento nel mercato del lavoro dei singoli lavoratori in esubero; ribadisce che l’assistenza del FEG non sostituisce le azioni che sono di competenza delle imprese in forza della legislazione nazionale o dei contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di imprese o settori;

5.

invita la Commissione a includere, nelle proposte di mobilitazione del FEG nonché nelle sue relazioni annuali, informazioni precise sui finanziamenti complementari ricevuti dal Fondo sociale europeo (FSE) e da altri Fondi strutturali;

6.

ricorda alla Commissione, nel quadro della mobilitazione del FEG, di non effettuare sistematicamente storni di stanziamenti di pagamento dal FSE, in quanto il FEG è stato creato come strumento specifico e distinto con obiettivi e scadenze propri;

7.

sottolinea che il funzionamento e il valore aggiunto del FEG dovrebbero essere misurati nel contesto della valutazione generale dei programmi e degli altri vari strumenti creati dall’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006, nell’ambito della revisione di bilancio intermedia del quadro finanziario pluriennale 2007-2013;

8.

osserva che le nuove proposte di decisione della Commissione relative alla mobilitazione del FEG fanno riferimento alla domanda di un solo Stato membro, in linea con le richieste del Parlamento europeo;

9.

approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

10.

incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea;

11.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l’allegato, al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.

(3)  EGF/2009/013 DE/Karmann.


Martedì 9 marzo 2010
ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1), in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2), in particolare l’articolo 12, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (“FEG”) è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori licenziati che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.

(2)

L’ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e a partire dal 1o maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori in esubero a causa della crisi economica e finanziaria mondiale.

(3)

L’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il Fondo nei limiti di un importo annuo massimo di 500 milioni di EUR.

(4)

Il 13 agosto 2009 la Germania ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG, relativamente a licenziamenti nel settore automobilistico, e fino al 23 ottobre 2009 ha inviato ulteriori informazioni a completamento della stessa. Dal momento che la domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006, la Commissione propone di mobilitare un importo di 6 199 341 EUR.

(5)

Pertanto, si dovrebbe procedere alla mobilitazione del FEG per fornire un contributo finanziario in relazione alla domanda presentata dalla Germania,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell’Unione europea stabilito per l’esercizio 2010, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è mobilitato per fornire l’importo di 6 199 341 EUR in stanziamenti d’impegno e di pagamento.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a …, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.


22.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 349/101


Martedì 9 marzo 2010
Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: Lituania - licenziamenti

P7_TA(2010)0043

Risoluzione del Parlamento europeo del 9 marzo 2010 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (COM(2010)0008 – C7-0012/2010 – 2010/0003(BUD))

2010/C 349 E/23

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0008 – C7-0012/2010),

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1) (AII del 17 maggio 2006), in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2) (regolamento FEG),

visti la relazione della commissione per i bilanci e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7-0021/2010),

A.

considerando che l'Unione europea ha predisposto appositi strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei principali cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali e per agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro,

B.

considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori licenziati per esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e rispettando debitamente l'AII del 17 maggio 2006 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del FEG,

C.

considerando che la Lituania ha richiesto assistenza in relazione a casi concernenti degli esuberi nel settore della produzione dei frigoriferi, che hanno interessato in un'impresa – AB «Snaigė» plc – e in due dei suoi fornitori (3),

D.

considerando che le domande di assistenza presentate soddisfano le condizioni di ammissibilità stabilite dal regolamento FEG,

1.

chiede alle istituzioni interessate di compiere gli sforzi necessari per accelerare la mobilitazione del FEG;

2.

ricorda l'impegno delle istituzioni mirante a garantire una procedura agevole e rapida per l'adozione delle decisioni relative alla mobilitazione del FEG, apportando un aiuto specifico, una tantum e limitato nel tempo ai lavoratori in esubero a causa della globalizzazione;

3.

sottolinea che l'Unione europea dovrebbe avvalersi di tutti gli strumenti a sua disposizione per far fronte alle conseguenze della crisi economica e finanziaria mondiale; sottolinea il ruolo che può svolgere il FEG ai fini del reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in esubero;

4.

sottolinea che, in conformità dell'articolo 6 del regolamento FEG, occorre garantire che il Fondo sostenga il reinserimento nel mercato del lavoro dei singoli lavoratori in esubero; ribadisce che l'assistenza del FEG non sostituisce le azioni che sono di competenza delle imprese in forza della legislazione nazionale o dei contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di imprese o settori;

5.

invita la Commissione a includere, nelle proposte per la mobilitazione del FEG, nonché nelle sue relazioni annuali, informazioni precise sui finanziamenti complementari ricevuti dal Fondo sociale europeo (FSE)e da altri Fondi strutturali;

6.

ricorda alla Commissione, nel quadro della mobilitazione del FEG, di non effettuare sistematicamente storni di stanziamenti di pagamento dal FSE, in quanto il FEG è stato creato come strumento specifico e distinto con obiettivi e scadenze propri;

7.

ritiene che il funzionamento e il finanziamento del FEG debbano essere esaminati nel contesto della valutazione generale dei programmi e dei diversi strumenti creati dall'AII del 17 maggio 2006, nell'ambito del riesame di medio termine del quadro finanziario pluriennale 2007-2013;

8.

osserva che le nuove proposte di decisione della Commissione relative alla mobilizzazione del FEG fanno riferimento alla domanda di un solo Stato membro, in linea con le richieste del Parlamento europeo;

9.

approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

10.

incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

11.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.

(3)  EGF/2009/010 LT/Snaigė.


Martedì 9 marzo 2010
ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto l’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1), in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2), in particolare l’articolo 12, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

1)

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori licenziati che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.

2)

L’ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e a partire dal 1o maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori in esubero a causa della crisi economica e finanziaria mondiale.

3)

L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il Fondo nei limiti di un importo annuo massimo di 500 milioni di EUR.

4)

Il 23 luglio 2009 la Lituania ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG relativamente ai licenziamenti effettuati presso AB Snaigė e due dei suoi fornitori. Dal momento che la domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006, la Commissione propone di mobilitare un importo di 258 163 EUR.

5)

Pertanto, si dovrebbe procedere alla mobilitazione del FEG per fornire un contributo finanziario in relazione alla domanda presentata dalla Lituania,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell’Unione europea stabilito per l’esercizio 2010, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è mobilitato per fornire l’importo di 258 163 EUR in stanziamenti d’impegno e di pagamento.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a…, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.


22.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 349/104


Martedì 9 marzo 2010
Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: Lituania - costruzione di edifici

P7_TA(2010)0044

Risoluzione del Parlamento europeo del 9 marzo 2010 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (COM(2010)0009 – C7-0013/2010 – 2010/0002(BUD))

2010/C 349 E/24

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0009 – C7-0013/2010),

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1) (AII del 17 maggio 2006), in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2) (regolamento FEG),

visti la relazione della commissione per i bilanci e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7-0019/2010),

A.

considerando che l'Unione europea ha predisposto appositi strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei principali cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali e per agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro,

B.

considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori licenziati per esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e rispettando debitamente l'AII del 17 maggio 2006 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del FEG,

C.

considerando che la Lituania ha richiesto assistenza a titolo del FEG in relazione a casi concernenti esuberi in 128 imprese che operano nel settore edile (3),

D.

considerando che la domanda di assistenza presentata soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal regolamento FEG,

1.

chiede alle istituzioni interessate di compiere gli sforzi necessari per accelerare la mobilitazione del FEG;

2.

ricorda l'impegno delle istituzioni mirante a garantire una procedura agevole e rapida per l'adozione delle decisioni relative alla mobilitazione del FEG, apportando un aiuto specifico, una tantum e limitato nel tempo ai lavoratori in esubero a causa della globalizzazione;

3.

sottolinea che l'Unione europea dovrebbe avvalersi di tutti gli strumenti a sua disposizione per far fronte alle conseguenze della crisi economica e finanziaria mondiale; sottolinea il ruolo che il FEG può svolgere ai fini del reinserimento dei lavoratori in esubero nel mercato del lavoro;

4.

sottolinea che, in conformità dell'articolo 6 del regolamento FEG, occorre garantire che il Fondo sostenga il reinserimento nel mercato del lavoro dei singoli lavoratori in esubero; ribadisce che l'assistenza del FEG non sostituisce le azioni che sono di competenza delle imprese in forza della legislazione nazionale o dei contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di imprese o settori;

5.

invita la Commissione a includere, nelle proposte di mobilitazione del FEG nonché nelle sue relazioni annuali, informazioni precise sui finanziamenti complementari ricevuti dal Fondo sociale europeo (FSE) e da altri Fondi strutturali;

6.

ricorda alla Commissione, nel quadro della mobilitazione del FEG, di non effettuare sistematicamente storni di stanziamenti di pagamento dal FSE, in quanto il FEG è stato creato come strumento specifico e distinto con obiettivi e scadenze propri;

7.

ritiene che il funzionamento e il finanziamento del FEG debbano essere esaminati nel contesto della valutazione generale dei programmi e dei diversi strumenti creati dall'AII del 17 maggio 2006, nell'ambito del riesame di medio termine del quadro finanziario pluriennale 2007-2013;

8.

osserva che le nuove proposte della Commissione relative a una decisione sulla mobilizzazione del FEG fanno riferimento alla domanda di un solo Stato membro, in linea con le richieste del Parlamento europeo;

9.

approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

10.

incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

11.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.

(3)  EGF/2009/017 LT/Construction of buildings.


Martedì 9 marzo 2010
ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto l’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1), in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2), in particolare l’articolo 12, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori licenziati che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.

(2)

L’ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e a partire dal 1o maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori in esubero a causa della crisi economica e finanziaria mondiale.

(3)

L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il Fondo nei limiti di un importo annuo massimo di 500 milioni di EUR.

(4)

Il 23 settembre 2009 la Lituania ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG relativamente ai licenziamenti nel settore edile. Dal momento che la domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006, la Commissione propone di mobilitare un importo di 1 118 893 EUR.

(5)

Pertanto, si dovrebbe procedere alla mobilitazione del FEG per fornire un contributo finanziario in relazione alla domanda presentata dalla Lituania.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell’Unione europea stabilito per l’esercizio 2010, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è mobilitato per fornire l’importo di 1 118 893 EUR in stanziamenti d’impegno e di pagamento.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a …, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.


22.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 349/107


Martedì 9 marzo 2010
Protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione per la protezione delle coste e delle acque dell'Atlantico nordorientale contro l'inquinamento ***

P7_TA(2010)0045

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 9 marzo 2010 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome della Comunità europea, del Protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione per la protezione delle coste e delle acque dell'Atlantico Nord-orientale contro l'inquinamento (COM(2009)0436 – C7-0163/2009 – 2009/0120(NLE))

2010/C 349 E/25

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2009)0436),

visti l'articolo 175, paragrafo 1, e l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma e paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma dei quali il Parlamento europeo è stato consultato dal Consiglio (C7-0163/2009),

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso» (COM(2009)0665),

visto l'articolo 196, paragrafo 2 e l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 8, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0009/2010),

1.

approva la conclusione del Protocollo aggiuntivo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


22.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 349/107


Martedì 9 marzo 2010
Condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia ***I

P7_TA(2010)0048

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 9 marzo 2010 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 998/2003 relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia (COM(2009)0268 – C7-0035/2009 – 2009/0077(COD))

2010/C 349 E/26

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2009)0268),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 37 e 152, paragrafo 4, lettera b), del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0035/2009),

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso» (COM(2009)0665),

visto l'articolo 294, paragrafo 3 e gli articoli 43, paragrafo 2 e 168, paragrafo 4, lettera b) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del 6 ottobre 2009 del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0082/2009),

1.

adotta la posizione in prima lettura indicata in appresso;

2.

approva la dichiarazione comune e attira l'attenzione sulle dichiarazioni della Commissione qui di seguito allegate, che saranno pubblicate nella Gazzetta dell'Unione europea insieme all'atto legislativo definitivo;

3.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 318 del 23.12.2009, pag. 121.


Martedì 9 marzo 2010
P7_TC1-COD(2009)0077

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 9 marzo 2010 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 998/2003 relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 438/2010)


Martedì 9 marzo 2010
ALLEGATO

Dichiarazione della Commissione

La Commissione intende proporre una revisione dell'intero regolamento (CE) n. 998/2003 prima del 30 giugno 2011 e, in particolare, per quanto riguarda gli aspetti degli atti delegati e di esecuzione.

Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sull'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dichiarano che le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano eventuali posizioni future delle istituzioni per quanto riguarda l'attuazione dell'articolo 290 del TFUE o singoli atti legislativi che contengano disposizioni di questo tipo.

Dichiarazione della Commissione che riguarda la notifica degli atti delegati

La Commissione europea prende atto del fatto che, tranne i casi per i quali l'atto legislativo prevede una procedura d'urgenza, il Parlamento europeo e il Consiglio ritengono che la notifica degli atti delegati debba tenere conto dei periodi di inattività delle istituzioni (inverno, estate ed elezioni europee) per garantire che il Parlamento europeo e il Consiglio possano esercitare le rispettive prerogative entro le scadenze fissate nei relativi atti legislativi ed è pronta ad agire di conseguenza.


22.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 349/109


Martedì 9 marzo 2010
Circolazione delle persone titolari di un visto di lunga durata ***I

P7_TA(2010)0049

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 9 marzo 2010 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen e il regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda la circolazione dei titolari di visto per soggiorni di lunga durata (COM(2009)0091 – C6-0076/2009 – 2009/0028(COD))

2010/C 349 E/27

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2009)0091),

visti l’articolo 251, paragrafo 2, e l’articolo 62, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 3, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0076/2009),

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2009)0090),

visti l’articolo 67 e l’articolo 63, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio sulla suddetta proposta (C6-0107/2009),

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Ripercussioni dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso» (COM(2009)0665),

visti l’articolo 294, paragrafo 3, l’articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e c), e l’articolo 79, paragrafo 2, lettera a), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

visto l’impegno assunto dal rappresentante del Consiglio con lettera del 24 febbraio 2010 ad approvare la posizione del Parlamento europeo in conformità dell’articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visti gli articoli 55 e 37 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione giuridica (A7-0015/2010),

1.

adotta la posizione in prima lettura indicata in appresso;

2.

considera caduca la procedura 2009/0025 (COD) a seguito dell’inclusione nella procedura 2009/0028 (COD) del contenuto della proposta della Commissione (COM(2009)0090) e dei relativi progetti di relazione;

3.

approva la dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio allegata alla presente risoluzione;

4.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


Martedì 9 marzo 2010
P7_TC1-COD(2009)0028

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 9 marzo 2010 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e il regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda la circolazione dei titolari di visto per soggiorni di lunga durata

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 265/2010)


Martedì 9 marzo 2010
ALLEGATO

DICHIARAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Il Consiglio e il Parlamento europeo riconoscono l'importanza dell'esistenza di un insieme di norme completo e coerente, a livello di Unione europea, che garantisca un elevato livello di protezione dei dati personali nel quadro del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II).

Qualora nell'attuazione del SIS II si dovessero registrare ulteriori importanti ritardi oltre il 2012, il Parlamento europeo e il Consiglio invitano la Commissione a presentare le necessarie proposte legislative per modificare le pertinenti disposizioni della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, al fine di garantire un adeguato livello di protezione dei dati personali inseriti nel sistema d'informazione Schengen equivalente agli standard fissati per il SIS II.


Mercoledì 10 marzo 2010

22.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 349/111


Mercoledì 10 marzo 2010
Conti annuali di talune forme di società per quanto riguarda le microentità ***I

P7_TA(2010)0052

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 marzo 2010 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 78/660/CEE del Consiglio relativa ai conti annuali di taluni tipi di società per quanto riguarda le microentità (COM(2009)0083 – C6-0074/2009 – 2009/0035(COD))

2010/C 349 E/28

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2009)0083),

visti l’articolo 251, paragrafo 2, e l’articolo 44, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0074/2009),

vista la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso» (COM(2009)0665),

visti gli articoli 294, paragrafo 3, e 50, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del 15 luglio 2009 del Comitato economico e sociale (1),

visto l’articolo 55 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0011/2010),

1.

adotta la posizione in prima lettura indicata in appresso;

2.

chiede che nel 2010 venga effettuata una revisione generale della quarta e della settima direttiva sul diritto societario;

3.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 317 del 23.12.2009, pag. 67.


Mercoledì 10 marzo 2010
P7_TC1-COD(2009)0035

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 10 marzo 2010 in vista dell'adozione della direttiva 2010/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 78/660/CEE del Consiglio relativa ai conti annuali di taluni tipi di società per quanto riguarda le microentità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 50, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il Consiglio europeo dell'8 e 9 marzo 2007 ha sottolineato nelle sue conclusioni l'importanza della riduzione degli oneri amministrativi per stimolare l'economia europea e la necessità di un forte impegno comune per ridurre gli oneri amministrativi nell'ambito dell'Unione europea.

(2)

La contabilità è stata individuata come uno dei settori prioritari su cui intervenire per ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese nell'Unione.

(3)

Nella sua comunicazione su una semplificazione del contesto in cui operano le imprese in materia di diritto societario, contabilità e revisione contabile, la Commissione ha individuato possibili modifiche da apportare alla quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (3), ivi compresa la facoltà concessa agli Stati membri di esentare le microentità dall'obbligo di redigere conti annuali ai sensi della predetta direttiva.

(4)

La raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (4) definisce le microimprese e le piccole e medie imprese. Tuttavia, dalle consultazioni con gli Stati membri è emerso che le soglie per le microimprese definite nella raccomandazione potrebbero essere troppo elevate a fini contabili. Pertanto, occorre introdurre un sottogruppo di microimprese, le cosiddette microentità, con limiti inferiori per quanto riguarda il totale dello stato patrimoniale e l'importo netto del volume di affari rispetto ai limiti previsti per le microimprese.

(5)

Nella maggior parte dei casi le microentità operano a livello locale o regionale, non sono presenti o sono presenti in maniera limitata a livello transfrontaliero e dispongono di risorse limitate per rispettare i crescenti obblighi di legge. Inoltre, le microentità sono importanti per la creazione di nuovi posti di lavoro, per promuovere la ricerca e lo sviluppo e per creare nuove attività economiche.

(6)

Tuttavia, le microentità sono spesso soggette agli stessi obblighi di informativa delle imprese più grandi. Dette norme creano un onere a loro carico che non è proporzionato alle loro dimensioni ed è pertanto sproporzionato per le imprese più piccole rispetto alle imprese più grandi. Pertanto, dovrebbe essere possibile esentare le microentità dall'obbligo di redigere conti annuali, anche se tali conti forniscono informazioni utili a fini statistici. Tuttavia le microentità devono ancora essere soggette all'obbligo di tenere registrazioni che indichino le transazioni commerciali e la situazione finanziaria delle società quale criterio minimo, cui gli Stati membri possono aggiungere ulteriori obblighi.

(7)

Nel parere del 10 luglio 2008 il gruppo ad alto livello di parti interessate indipendenti sugli oneri amministrativi ha chiesto di concedere rapidamente agli Stati membri la facoltà di esentare le microentità dall'obbligo di redigere conti annuali conformemente alla direttiva 78/660/CEE.

(8)

Nella sua risoluzione del 18 dicembre 2008 sui requisiti contabili per quanto riguarda le piccole e medie imprese, segnatamente le microentità (5), il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a presentare una proposta legislativa che consentirebbe agli Stati membri di esentare le microentità dall'ambito di applicazione della direttiva 78/660/CEE.

(9)

Visto che i limiti numerici definiti dalla presente direttiva si applicheranno a società il cui numero varierà molto da uno Stato membro all'altro e visto che l'attività delle microentità è priva di impatto sul commercio transfrontaliero e sul funzionamento del mercato interno, occorre che gli Stati membri tengano conto di questa differenza di impatto in fase di attuazione della presente direttiva a livello nazionale.

(10)

Anche se è imperativo assicurare la trasparenza anche per le microentità, al fine di garantire che le stesse siano aperte ed abbiano accesso ai mercati finanziari, occorre che gli Stati membri tengano conto delle condizioni ed esigenze specifiche dei rispettivi mercati nella fase di attuazione della direttiva 78/660/CEE.

(11)

Poiché l'obiettivo della presente direttiva, ossia ridurre gli oneri amministrativi a carico delle microentità, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'azione, essere realizzato meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire il predetto obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(12)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 78/660/CEE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifica della direttiva 78/660/CEE

Nella direttiva 78/660/CEE è inserito il seguente articolo:

«Articolo 1 bis

1.    Pur mantenendo l'obbligo di tenere registrazioni che indicano le transazioni commerciali e la situazione finanziaria delle società, gli Stati membri possono disporre l'esenzione dagli obblighi di cui alla presente direttiva per le società che, alla data di chiusura del bilancio, non superano i limiti numerici di due dei tre criteri seguenti:

a)

totale dello stato patrimoniale: 500 000 EUR;

b)

importo netto del volume di affari: 1 000 000 EUR;

c)

numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10.

2.   Quando, alla data di chiusura del bilancio, una società supera i limiti numerici di due dei tre criteri di cui al paragrafo 1 in due esercizi consecutivi, la stessa non può più beneficiare dell'esenzione di cui allo stesso paragrafo.

Quando, alla data di chiusura del bilancio, una società non supera più i limiti numerici di due dei tre criteri di cui al paragrafo 1, la stessa può beneficiare dell'esenzione di cui allo stesso paragrafo, purché non abbia superato detti limiti in due esercizi consecutivi.

3.   Per gli Stati membri che non hanno adottato l'euro, gli importi in moneta nazionale equivalenti agli importi specificati al paragrafo 1 sono ottenuti applicando il tasso di cambio pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea alla data di entrata in vigore di qualsiasi direttiva che stabilisce tali importi.

4.   Lo stato patrimoniale di cui al paragrafo 1, lettera a), è composto o dall'attivo di cui alle lettere da A a E della rubrica «Attivo» dell'articolo 9 o dall'attivo di cui alle lettere da A a E dell'articolo 10.».

Articolo 2

Attuazione

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva se e quando decidono di avvalersi della facoltà definita dall'articolo 1 bis della direttiva 78/660/CEE , tenendo conto in particolare delle situazione a livello nazionale riguardante il numero di società che rientrano nei limiti numerici fissati da tale articolo . Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri decidono le modalità del riferimento.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a…, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 317 del 23.12.2009, pag. 67.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 10 marzo 2010.

(3)  GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11.

(4)  GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

(5)  GU C 45 E del 23.2.2010, pag. 58.