ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.CE2010.348.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 348E

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

53o anno
21 dicembre 2010


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RISOLUZIONI

 

Parlamento europeo
SESSIONE 2009-2010
Seduta del 25 febbraio 2010
Il processo verbale della sessione è stato pubblicato nella GU C 111 E del 30.4.2010.
TESTI APPROVATI

 

Giovedì 25 febbraio 2010

2010/C 348E/01

Situazione in Ucraina
Risoluzione del Parlamento europeo del 25 febbraio 2010 sulla situazione in Ucraina

1

2010/C 348E/02

Priorità del Parlamento in vista della sessione del Consiglio per i diritti umani nelle Nazioni Unite (Ginevra, 1-26 marzo 2010)
Risoluzione del Parlamento europeo del 25 febbraio 2010 sulla tredicesima sessione del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite

6

2010/C 348E/03

Pechino 15 anni dopo - Piattaforma delle Nazioni Unite per la parità di genere
Risoluzione del Parlamento europeo del 25 febbraio 2010 su Pechino +15: Piattaforma d'azione delle Nazioni Unite per l'uguaglianza di genere

11

2010/C 348E/04

Libro verde sulla riforma della politica comune della pesca
Risoluzione del Parlamento europeo del 25 febbraio 2010 sul Libro verde sulla riforma della politica comune della pesca (2009/2106(INI))

15

2010/C 348E/05

Trasporto di cavalli da macello nell'Unione europea
Dichiarazione del Parlamento europeo del 25 febbraio 2010 sul trasporto di cavalli da macello nell'Unione europea

37

 

III   Atti preparatori

 

Parlamento europeo

 

Giovedì 25 febbraio 2010

2010/C 348E/06

Progetti d'investimento nelle infrastrutture per l'energia ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 febbraio 2010 sulla proposta di regolamento del Consiglio sulla comunicazione alla Commissione di progetti di investimento nelle infrastrutture per l'energia nella Comunità europea e che abroga il regolamento (CE) n. 736/96 (COM(2009)0361 – C7-0125/2009 – 2009/0106(COD))

38

P7_TC1-COD(2009)0106Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 25 febbraio 2010 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla comunicazione alla Commissione di progetti di investimento nelle infrastrutture per l'energia nell'Unione europea e che abroga il regolamento (CE) n. 736/96 del Consiglio

39

ALLEGATO

47

2010/C 348E/07

Modifica dello stato di previsione del Parlamento per il bilancio 2010
Risoluzione del Parlamento europeo del 25 febbraio 2010 sullo stato di previsione delle entrate e delle spese relativo al bilancio rettificativo n. 1/2010 (Sezione I – Parlamento europeo) (2010/2014(BUD))

50

Significato dei simboli utilizzati

*

procedura di consultazione

**I

procedura di cooperazione, prima lettura

**II

procedura di cooperazione, seconda lettura

***

parere conforme

***I

procedura di codecisione, prima lettura

***II

procedura di codecisione, seconda lettura

***III

procedura di codecisione, terza lettura

(La procedura di applicazione é fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione)

Emendamenti politici: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono indicate dal simbolo ▐ .

Correzioni e adeguamenti tecnici dei servizi: il testo nuovo o modificato è evidenziato in corsivo semplice e le soppressioni sono indicate dal simbolo ║.

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RISOLUZIONI

Parlamento europeo SESSIONE 2009-2010 Seduta del 25 febbraio 2010 Il processo verbale della sessione è stato pubblicato nella GU C 111 E del 30.4.2010. TESTI APPROVATI

Giovedì 25 febbraio 2010

21.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 348/1


Giovedì 25 febbraio 2010
Situazione in Ucraina

P7_TA(2010)0035

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 febbraio 2010 sulla situazione in Ucraina

2010/C 348 E/01

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sull'Ucraina,

vista la dichiarazione comune sul partenariato orientale inaugurato a Praga, in data 7 maggio 2009,

viste la dichiarazione e le raccomandazioni della commissione di cooperazione parlamentare UE-Ucraina, che si è riunita il 26 e 27 ottobre 2009,

vista l'adesione dell'Ucraina all'Organizzazione mondiale del commercio a partire dal marzo 2008,

vista l'adesione dell'Ucraina al trattato della Comunità dell'energia, approvata dal Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia che si è riunito a Zagabria nel dicembre 2009,

visti l'Accordo di partenariato e di cooperazione (APC) tra l'Unione europea e l'Ucraina, entrato in vigore il 1o marzo 1998, e i negoziati in corso sull'Accordo di associazione (AA), inteso a sostituire l'APC,

vista l'Agenda di associazione UE-Ucraina, che sostituisce il piano d'azione, approvata dal Consiglio di cooperazione UE-Ucraina nel giugno 2009,

visti l'accordo tra la Comunità europea e l'Ucraina sull'agevolazione dei visti, sottoscritto il 18 giugno 2007 ed entrato in vigore il 1o gennaio 2008, e il dialogo UE-Ucraina in materia di visti avviato nell'ottobre 2008,

visto il memorandum d'intesa per l'istituzione di un dialogo sulla politica regionale e lo sviluppo della cooperazione regionale tra il Ministero dello sviluppo regionale e dell'edilizia ucraino e la Commissione europea, sottoscritto il 22 luglio 2009,

visto il regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato (1),

visto il memorandum d’intesa sulla cooperazione nel settore dell'energia tra l'Unione europea e l'Ucraina, sottoscritto il 1o dicembre 2005,

vista la dichiarazione comune adottata dalla Conferenza internazionale comune sugli investimenti UE-Ucraina in materia di modernizzazione del sistema di trasporto del gas, svoltasi il 23 marzo 2009,

visto l'accordo tra Naftogaz e Gazprom in materia di tasse di transito sulle forniture di petrolio per il 2010, stipulato nel dicembre 2009,

visti i risultati delle elezioni presidenziali in Ucraina, di cui il primo turno si è tenuto il 17 gennaio e il secondo turno il 7 febbraio 2010,

viste le dichiarazioni rese dalla missione OSCE/ODHIR di osservazione delle elezioni presidenziali del 17 gennaio e del 7 febbraio 2010, le cui conclusioni asseriscono che la maggior parte delle norme internazionali è stata rispettata,

vista la dichiarazione di Catherine Ashton, Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, dell'8 febbraio 2010, sulle elezioni presidenziali in Ucraina,

viste le modifiche apportate all'ultimo minuto alla legge elettorale ucraina dalla Verkhovna Rada (parlamento ucraino) il 3 febbraio 2010, prima del secondo turno delle elezioni presidenziali,

visto il programma indicativo nazionale 2011-2013 dell'Ucraina,

visti i risultati dei recenti vertici UE-Ucraina, compreso il riconoscimento da parte del vertice UE-Ucraina di Parigi del 2008 dell'Ucraina quale paese europeo che condivide una storia comune e valori comuni con i paesi dell'Unione europea, e le conclusioni del vertice UE-Ucraina tenutosi a Kiev il 4 dicembre 2009,

visto l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che l'Ucraina è un vicino di importanza strategica per l'UE e che le sue dimensioni, risorse, popolazione e posizione geografica conferiscono al paese un ruolo peculiare in Europa e ne fanno un attore regionale d'importanza chiave,

B.

considerando che l'Ucraina è uno Stato europeo e che, a norma dell'articolo 49 del trattato sull'Unione europea, può presentare domanda di adesione all'Unione europea, come tutti gli Stati europei che si attengono ai principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali nonché dello Stato di diritto,

C.

considerando le conclusioni della missione di osservazione elettorale OSCE/ODHIR, secondo cui le elezioni sarebbero state generalmente conformi alle norme internazionali,

D.

considerando che lo svolgimento regolare delle elezioni presidenziali del 17 gennaio e del 7 febbraio 2010, condotte nel rispetto dei diritti civili e politici comprendenti la libertà di assemblea, di associazione e di espressione, dimostra che l'Ucraina è in grado di tenere elezioni libere ed eque,

E.

considerando che, sebbene le organizzazioni non governative non siano state formalmente autorizzate a monitorare le elezioni, la presenza di osservatori nazionali e internazionali ha contribuito notevolmente ad aumentare la trasparenza durante il processo elettorale e il giorno delle elezioni,

F.

considerando che il 17 febbraio 2010, in seguito a un ricorso presentato dal primo ministro Tymoshenko, la Corte suprema dell’Ucraina ha sospeso la decisione adottata dalla Commissione elettorale centrale che dichiarava definitivi i risultati delle elezioni presidenziali riconoscendo Victor Yanukovich come Presidente dell'Ucraina, e che il primo ministro ha ritirato il ricorso il 20 febbraio 2010 asserendo che la Corte suprema non era disposta a renderle giustizia,

G.

considerando che il clima della campagna per il secondo turno elettorale ha risentito negativamente delle reciproche accuse di frode e del fatto che la legge elettorale è stata modificata all'ultimo minuto,

H.

considerando che è opportuno ricordare che l'Ucraina è un paese che ha vissuto la dominazione sovietica e ha compiuto notevoli progressi nel superare il retaggio negativo che ne deriva,

I.

considerando che uno dei principali obiettivi di politica estera del Parlamento europeo è quello di potenziare e promuovere la politica europea di vicinato, che mira a rafforzare le relazioni politiche, economiche e culturali dei paesi interessati con l'Unione europea e i suoi Stati membri,

J.

considerando che il partenariato orientale è in via di definizione e che il Parlamento europeo si attende che le nuove autorità ucraine si adoperino per realizzare i suoi obiettivi; considerando che il successo del partenariato orientale e la sua capacità di contribuire a uno sviluppo pacifico, alla stabilità e alla prosperità di tutti i paesi limitrofi orientali – Ucraina compresa – possono verificarsi soltanto sulla base di progetti concreti e credibili e di finanziamenti adeguati,

K.

considerando che l'Unione europea sostiene un'Ucraina stabile e democratica che rispetti i principi dell'economia sociale di mercato, lo Stato di diritto, i diritti dell'uomo e la tutela delle minoranze e che garantisca i diritti fondamentali; considerando che la stabilità politica interna dell'Ucraina e l'impegno ad attuare la riforma interna rappresentano un requisito fondamentale per l'ulteriore sviluppo delle relazioni tra l'Unione europea e l'Ucraina,

L.

considerando che, dalla Rivoluzione arancione, l'Ucraina ha purtroppo fatto passare più di cinque anni senza riuscire ad affrontare adeguatamente le sue notevoli carenze sul piano costituzionale e istituzionale, soprattutto per quanto riguarda il conflitto di competenze tra il Presidente e il primo ministro, e che pertanto gli importanti progetti di riforma nei settori pubblico, economico e sociale hanno subito un ritardo, sono stati attuati in modo frammentario o assolutamente incompleto,

M.

considerando che, indipendentemente dai risultati delle elezioni presidenziali, l'Ucraina deve ora dare inizio all'attuazione delle riforme costituzionali, al fine di instaurare un sistema di equilibrio dei poteri valido ed efficiente per definire una chiara ripartizione delle competenze tra il Presidente, il Gabinetto dei Ministri e la Verkhovna Rada,

N.

considerando che le relazioni UE-Ucraina hanno registrato in generale progressi significativi nel corso degli ultimi anni, in particolare nei settori della politica estera e di sicurezza e sulle questioni commerciali, finanziarie ed economiche, mentre i progressi compiuti nei settori dell'energia e dell'ambiente risultano insufficienti,

O.

considerando che l'adesione dell'Ucraina all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) segna una tappa importante per l'accettazione, da parte del paese, delle norme economiche internazionali ed europee e per l'intensificazione dei rapporti commerciali con l'Unione europea, accelerando nel contempo i negoziati relativi all'istituzione di una zona di libero scambio ampia e generalizzata quale parte integrante dell'accordo di associazione,

P.

considerando che l'adesione dell'Ucraina al trattato della Comunità dell'energia riveste una grande importanza per tutte le parti interessate,

Q.

considerando che l'accordo di associazione tra l'Unione europea e l'Ucraina deve servire quale strumento del processo di riforma e conferire un ruolo più rilevante alla società civile,

1.

accoglie con favore le relazioni della missione internazionale di osservazione delle elezioni presidenziali in Ucraina, secondo cui sono stati compiuti importanti progressi rispetto alle elezioni precedenti, in quanto le elezioni sono state conformi alla maggior parte degli standard dell'OSCE e dell'Unione europea in materia di elezioni libere ed eque;

2.

si compiace della dichiarazione resa dalla missione di osservazione elettorale dell'OSCE/ODIHR sul rispetto dei diritti civili e politici, ivi incluse le libertà di riunione, di associazione e di espressione in un contesto di pluralismo dei media;

3.

si compiace per l'elevata affluenza alle urne, a testimonianza dell'impegno attivo dei cittadini ucraini nel decidere il corso del loro paese; si compiace della varietà di candidati che hanno rappresentato opinioni politiche alternative durante le elezioni presidenziali, offrendo agli elettori una reale possibilità di scelta;

4.

si rammarica del fatto che le norme elettorali continuino ad essere argomento di discussione e sottolinea che la legge elettorale in vigore, modificata nell'agosto 2009, è considerata dall'OSCE/ODHIR come un regresso rispetto alla legislazione precedente, che ha creato un quadro giuridico poco chiaro e incompleto; esprime rammarico per l'approvazione, da parte della Verkhovna Rada (parlamento ucraino), di taluni emendamenti molto controversi alla legge concernente le elezioni presidenziali proposti dal Partito delle regioni appena pochi giorni prima del secondo turno; esorta pertanto le autorità ucraine a rivedere e a completare la legislazione elettorale del paese; chiede urgentemente maggiore trasparenza nel finanziamento dei partiti politici e un finanziamento più trasparente delle campagne nei periodi pre-elettorali;

5.

invita le autorità ucraine, riconoscendo al contempo che l'Ucraina ha ratificato la convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali e la Carta europea delle lingue regionali e minoritarie del Consiglio d'Europa, a compiere ulteriori sforzi per tendere la mano alle comunità minoritarie dell'Ucraina, integrandole ulteriormente agli sviluppi politici del paese e rispettando il diritto all'istruzione nelle lingue minoritarie;

6.

è consapevole che l'Ucraina, in quanto paese europeo, condivide una storia e valori comuni con i paesi dell'Unione europea e riconosce le aspirazioni europee dell'Ucraina;

7.

si aspetta che i politici e le autorità ucraine riconoscano la necessità di una stabilizzazione politica ed economica, in particolare attraverso la riforma costituzionale, il consolidamento dello Stato di diritto e la creazione di un'economia sociale di mercato, e che si adoperino per questi fini, nonché rinnovino gli sforzi per combattere la corruzione e per migliorare il clima imprenditoriale e degli investimenti;

8.

rileva l'importanza di rafforzare la cooperazione tra l'Ucraina e l'Unione europea in ambito energetico e chiede ulteriori accordi tra l'Unione e l'Ucraina onde garantire l'approvvigionamento energetico per entrambe le parti, ivi incluso un sistema di trasporto affidabile per il petrolio e il gas;

9.

invita l'Ucraina a dare piena attuazione e a ratificare la sua adesione al trattato della Comunità dell'energia e ad adottare rapidamente una nuova legge sul gas conforme alla direttiva dell'UE 2003/55/CE;

10.

sottolinea che, nonostante i progressi compiuti, l'attuale accordo di agevolazione in materia di visti andrebbe riesaminato nella prospettiva di obiettivi a lungo termine e chiede al Consiglio di dare mandato alla Commissione di riesaminare tale accordo insieme alle autorità ucraine onde collaborare a una tabella di marcia verso l'obiettivo di viaggi esenti da visti per l'Ucraina, incluso l'obiettivo intermedio di abolire le attuali spese per l'ottenimento dei visti;

11.

invita la Commissione a cooperare con gli Stati membri e con l'Ucraina per elaborare misure speciali da introdurre in occasione del campionato europeo di calcio 2012, al fine di agevolare gli spostamenti dei possessori di biglietto;

12.

valuta positivamente il sostegno attivo dell'Ucraina al partenariato orientale e all'Assemblea parlamentare Euronest, come pure il suo impegno a consolidare i propri sforzi al fine di garantire una maggiore democrazia, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nonché, in questo contesto, il suo impegno a favore dell'economia sociale di mercato, di uno sviluppo sostenibile e del buon governo;

13.

sostiene pienamente le iniziative di punta del partenariato orientale sulla gestione integrata delle frontiere e dell'energia, su una zona di libero scambio e su un potenziamento globale delle istituzioni;

14.

si attende che l'Ucraina ribadisca la sua determinazione a proseguire nel cammino verso l'integrazione europea, nonché verso una forte cooperazione con l'UE in materia di vicinato nel quadro del partenariato orientale e delle politiche di sinergia del Mar Nero;

15.

invita la Commissione e il Consiglio a ribadire la volontà dell'Unione europea di aiutare l'Ucraina in questa direzione mediante gli strumenti proposti dal Partenariato orientale e dall'Agenda di associazione UE-Ucraina;invita la Commissione ad allineare strettamente il programma indicativo nazionale per il 2011-2013 all'Agenda di associazione;

16.

sottolinea che l'accordo di una zona di libero scambio ampia e generalizzata dovrebbe garantire la progressiva integrazione dell'Ucraina nel mercato interno dell'Unione europea; compresa l'estensione all'Ucraina delle quattro libertà;

17.

accoglie con favore l'intenzione di insediare una rappresentanza della Banca europea per gli investimenti (BEI) a Kiev e sottolinea l'importanza di estendere ulteriormente l'impegno della BEI in Ucraina;

18.

sottolinea l'importanza di rafforzare la cooperazione in materia di gioventù e di scambi di studenti e lo sviluppo di programmi di borse di studio che permettano agli ucraini di familiarizzarsi con paesi liberi e democratici e con l'Unione europea e i suoi Stati membri;

19.

esorta tutti i paesi vicini a rispettare pienamente il sistema democratico dello Stato ucraino e ad astenersi dall'esercitare pressioni o ingerenze volte a sovvertire la volontà democratica e le decisioni adottate dal paese riguardo al proprio sviluppo politico, sociale ed economico;

20.

deplora profondamente la decisione del Presidente uscente dell'Ucraina, Viktor Yushchenko, di attribuire a Stepan Bandera, uno dei leader dell'Organizzazione dei nazionalisti ucraini (OUN), che ha collaborato con la Germania nazista, il titolo postumo di «Eroe nazionale dell'Ucraina»; auspica, a questo proposito, che la nuova dirigenza ucraina riveda tali decisioni e mantenga il suo impegno nei confronti dei valori europei;

21.

invita la Commissione a fornire l'assistenza tecnica necessaria per migliorare radicalmente l'efficienza energetica della rete elettrica ucraina e potenziare la cooperazione per quanto concerne la riforma del settore del gas, al fine di renderlo conforme alle norme dell'Unione europea; chiede all'Europa un congruo sostegno a una strategia ucraina per il contenimento dei consumi e l'aumento dell'efficienza in ambito energetico, quale modo ideale per ridurre la spesa per il gas e la dipendenza dalle importazioni energetiche;

22.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, agli Stati membri, al governo e al parlamento dell'Ucraina nonché alle assemblee parlamentari del Consiglio d'Europa, dell'OSCE e della NATO.


(1)  GU L 310 del 9.11.2006, pag. 1.


21.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 348/6


Giovedì 25 febbraio 2010
Priorità del Parlamento in vista della sessione del Consiglio per i diritti umani nelle Nazioni Unite (Ginevra, 1-26 marzo 2010)

P7_TA(2010)0036

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 febbraio 2010 sulla tredicesima sessione del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite

2010/C 348 E/02

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sul Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite (UNHRC), in particolare la sua risoluzione del 14 gennaio 2009 sullo sviluppo del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite e il ruolo dell'Unione europea (1), nonché quelle del 16 marzo 2006 sul risultato dei negoziati relativi al Consiglio per i diritti umani e sulla 62a sessione dell'UNHRC (2), del 29 gennaio 2004 sulle relazioni tra l'Unione europea e l'Organizzazione delle Nazioni Unite (3), del 9 giugno 2005 sulla riforma delle Nazioni Unite (4), del 29 settembre 2005 sui risultati del Vertice mondiale delle Nazioni Unite del 14-16 settembre 2005 (5) e del 7 maggio 2009 sulla relazione annuale sui diritti umani nel mondo nel 2008 e sulla politica dell'Unione europea in materia (6),

viste le sue risoluzioni d'urgenza sui diritti umani e la democrazia,

vista la risoluzione A/RES/60/251 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite che istituisce il Consiglio per i diritti umani (UNHRC),

viste le precedenti sessioni regolari e speciali dell'UNHRC nonché le precedenti fasi del riesame periodico universale (UPR),

viste l'imminente tredicesima sessione dell'UNHRC, prevista per il marzo 2010, e l'ottava fase del riesame periodico universale (UPR) che si terrà dal 3 al 14 maggio 2010,

visto il riesame dell'UNHRC che si terrà nel 2011,

visti i mutamenti istituzionali derivati dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona,

visti gli articoli 2 e 3, paragrafo 5, e gli articoli 18, 21, 27 e 47 del trattato sull'Unione europea nella versione risultante dal trattato di Lisbona,

visto l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che il rispetto, la promozione e la salvaguardia dell'universalità dei diritti dell'uomo sono parte integrante dell'acquis etico e giuridico dell'Unione europea e costituiscono una delle pietre miliari dell'unità e dell'integrità europee (7),

B.

considerando che l'UNHRC costituisce una piattaforma dalle caratteristiche uniche specializzata nei diritti umani universali nonché un forum specifico che si occupa di diritti umani nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite,

C.

considerando che il riesame dell'UNHRC procederà su due binari, poiché lo status dell'organismo sarà discusso a New York e le procedure a Ginevra, e che nel corso dell'anno si svolgeranno diverse iniziative e riunioni informali,

D.

considerando che il ruolo dell'Unione europea quale attore globale si è accresciuto nel corso degli ultimi decenni e che un nuovo approccio mediante il nuovo Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) potrebbe essere cruciale nell'aiutare l'Unione ad agire in modo più efficace per rispondere alle sfide globali in modo coerente, conseguente ed efficace,

E.

considerando che una delegazione della sottocommissione per i diritti dell'uomo del Parlamento europeo si recherà a Ginevra durante la tredicesima sessione dell'UNHRC, come già avvenuto negli anni precedenti per le sessioni dell'UNHRC e, ancora prima, per quelle dell'organismo che l'ha preceduto, ossia la Commissione delle Nazioni Unite per i diritti umani,

1.

rileva l'importanza della tredicesima sessione dell'UNHRC – la sessione fondamentale di tale organismo nel 2010; si compiace del segmento ad alto livello dell'imminente tredicesima sessione ordinaria, con la partecipazione dei ministri governativi e di altri rappresentanti di alto livello; prende atto che durante le riunioni del segmento ad alto livello saranno discusse due questioni – le crisi economiche e finanziarie e la dichiarazione delle Nazioni Unite sull'istruzione e la formazione in materia di diritti umani (HRET);

2.

accoglie con favore il fatto che all'ordine del giorno della tredicesima sessione dell'UNHRC figuri la relazione dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani sull'impatto della crisi economica e finanziaria globale sull'attuazione di tutti i diritti umani e sulle possibili azioni necessarie per attenuarlo; invita gli Stati membri dell'UE a contribuire attivamente a tale dibattito;

3.

invita gli Stati membri dell'UE a partecipare attivamente al dibattito interattivo annuale sui diritti delle persone con disabilità nonché alle discussioni sul diritto alla verità (avviate dal GRULAC – Gruppo dei paesi dell'America latina e dei Caraibi – e incentrate sulla verità storica in merito alla repressione) e alla riunione annuale sui diritti del fanciullo;

4.

sottolinea l'importanza di posizioni comuni dell'UE sulle questioni che si discuteranno durante la tredicesima sessione dell'UNHRC, anche se le modalità riguardanti le azioni degli Stati membri dell'UE in seno all'UNHRC a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona non sono ancora perfettamente chiare;

L'opera del Consiglio per i diritti umani

5.

rinnova il suo appello agli Stati membri affinché si oppongano attivamente a qualsiasi tentativo di indebolire il concetto di universalità, indivisibilità e interdipendenza dei diritti umani e incoraggino attivamente l'UNHRC a riservare la stessa attenzione a tutte le forme di discriminazione, quali che siano i motivi su cui si basano, inclusi il genere, la razza, l'età, l'orientamento sessuale, la religione o il credo;

6.

mette in guardia contro una politicizzazione estrema dell'UNHRC giacché impedisce a tale organismo di adempiere al proprio mandato; sottolinea l'importanza di risoluzioni specifiche per paese al fine di affrontare gravi violazioni dei diritti umani; condanna con forza, a tale proposito, l'uso delle cosiddette «no-action motions» (mozioni procedurali per evitare il dibattito e il voto sulle risoluzioni) ed esprime il suo disappunto per il ricorso a tale procedura durante l'undicesima sessione speciale del Consiglio, il che ha impedito l'adozione di una risoluzione finale sistematica e coerente che avrebbe affrontato la situazione nello Sri Lanka;

7.

plaude all'organizzazione, su iniziativa del Brasile, della 13a sessione speciale dedicata ad Haiti, il cui obiettivo era quello di focalizzare l'attenzione sull'inclusione di un approccio basato sui diritti umani negli sforzi di ricostruzione intrapresi dopo il devastante terremoto, e plaude anche ai suoi aspetti innovativi, quali l'organizzazione di una sessione speciale in seguito a una catastrofe naturale e la partecipazione di agenzie specializzate dell'ONU per disporre del parere di esperti quale base sui cui poggiare la discussione; sottolinea l'importanza del ruolo dell'esperto indipendente sui diritti umani ad Haiti nel fornire orientamenti per integrare i diritti umani nei più ampi sforzi dell'ONU o nelle iniziative dei paesi donatori per sostenere Haiti e invita gli Stati membri delle Nazioni Unite a dare seguito a tale sessione, includendo l'approccio basato sui diritti umani nelle più vaste attività di sostegno ad Haiti da parte delle Nazioni Unite, riservando particolare attenzione ai soggetti vulnerabili, quali i bambini;

8.

invita gli Stati membri dell'UE a dare priorità a misure concrete dell'UNHRC per mettere fine alle violazioni dei diritti umani contro la popolazione civile nelle guerre e nei conflitti, compresa in particolare la violenza contro le donne e i bambini nonché il problema dei bambini soldato;

9.

deplora la mancata capacità dell'UNHRC di affrontare in maniera adeguata e tempestiva altre gravi situazioni in materia di diritti umani; chiede agli Stati membri dell'Unione europea di condannare le violazioni dei diritti umani e di impegnarsi attivamente a favore della creazione di appositi meccanismi dell'UNHRC per far fronte alle crisi nell'ambito dei diritti umani in Afghanistan, nella Repubblica di Guinea, in Iran, nello Yemen, in Iraq e nel Sahara occidentale; ritiene che nel mandato delle Nazioni Unite rientri anche il monitoraggio della situazione relativa ai diritti umani nel Sahara occidentale;

10.

ribadisce la propria posizione per quanto riguarda la nozione di «diffamazione delle religioni» e, pur riconoscendo la necessità di affrontare appieno il problema della discriminazione nei confronti delle minoranze religiose, non ritiene appropriata l'inclusione di tale nozione nel protocollo recante norme complementari sul razzismo, sulla discriminazione razziale, sulla xenofobia e su tutte le forme di discriminazione; invita gli Stati membri delle Nazioni Unite ad applicare integralmente le norme esistenti in materia di libertà di espressione e libertà di religione e di credo;

11.

rinnova la propria richiesta agli Stati membri dell'Unione europea di garantire il rispetto dei diritti umani nelle proprie politiche interne giacché, in caso contrario, la posizione dell'Unione in seno all'UNHRC ne sarebbe indebolita;

12.

plaude al rinnovato impegno degli Stati Uniti in seno agli organismi delle Nazioni Unite e alla loro successiva elezione a membro dell'UNHRC, nonché al lavoro costruttivo svolto per quanto riguarda la libertà di espressione in occasione della 64a Assemblea generale dell'ONU e il piano d'azione sul seguito da dare alla conferenze di riesame di Durban; chiede agli Stati Uniti e agli Stati membri dell'Unione europea di continuare a procedere in tal senso e di cooperare appieno su tali iniziative in futuro;

13.

esprime preoccupazione per la candidatura dell'Iran alle prossime elezioni dell'UNHRC previste per il maggio 2010; ribadisce la propria opposizione al concetto di «tabula rasa» in relazione alle elezioni dell'UNHRC e chiede elezioni competitive per tutti i gruppi regionali, invitando altresì l'Unione europea a fare il possibile per impedire l'elezione all'UNHRC di paesi con un passato particolarmente problematico per quanto riguarda i diritti umani;

14.

invita l'Unione europea e i suoi Stati membri di continuare a insistere sulla definizione di determinati criteri che i membri debbono soddisfare per l'elezione all'UNHRC, con particolare riferimento al requisito minimo di cooperare in materia di procedure speciali in base al loro rispettivo mandato; invita altresì l'Unione ad assumere un ruolo guida, elaborando con partner di regioni diverse una serie di orientamenti da utilizzare in sede di elezioni;

15.

chiede un monitoraggio efficace dell'applicazione effettiva delle conclusioni e raccomandazioni delle procedure speciali e degli organi previsti dal trattato nel quadro del processo di riesame periodico universale per ogni paese;

16.

invita gli Stati membri dell'Unione europea di fare tutto il possibile per preservare tutti i mandati specifici relativi alle procedure speciali; chiede il rinnovo del mandato del relatore speciale delle Nazioni Unite su Myanmar e sulla Repubblica popolare democratica di Corea (RPDC), nonché un nuovo mandato nazionale specifico per la Repubblica democratica del Congo (RDC), alla luce del deterioramento della situazione umanitaria in tali paesi;

17.

plaude al Joint study on global practices in relation to secret detention in the context of countering terrorism (studio comune sulle prassi globali in relazione alla detenzione segreta nel contesto della lotta al terrorismo) che sarà discusso nel corso della tredicesima sessione; invita gli Stati membri dell'Unione europea a sostenere tale studio e a dare un idoneo seguito alla relazione, in linea con le precedenti posizioni del Parlamento al riguardo, in particolare nelle sue risoluzioni del 19 febbraio 2009 (8) e del 14 febbraio 2007 (9) sul presunto utilizzo di paesi europei da parte della CIA per il trasporto e la detenzione illegale di prigionieri;

18.

invita l'Unione europea a impegnarsi attivamente nell'ambito delle prossime sessioni del riesame periodico universale al fine di garantire un processo equo e un esito che sostenga le conclusioni e le raccomandazioni degli organi previsti dal trattato e delle procedure speciali delle Nazioni Unite e vi si conformi, anche fornendo l'assistenza tecnica necessaria per consentirne l'attuazione;

19.

invita l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e gli Stati membri a impegnarsi affinché l'Unione europea adotti una posizione comune ferma sul seguito da dare alla relazione sulla missione d'inchiesta sul conflitto a Gaza e nel sud di Israele, che esiga pubblicamente l'applicazione delle sue raccomandazioni e la rendicontabilità per le violazioni del diritto internazionale, tra cui presunti crimini di guerra, e solleciti entrambe le parti a condurre indagini che rispettino i principi internazionali di indipendenza, imparzialità, trasparenza, rapidità ed efficacia, in linea con la risoluzione A/64/L.11 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite; sottolinea che il rispetto universale e in qualsiasi circostanza della normativa internazionale sui diritti umani e del diritto umanitario internazionale resta una premessa fondamentale per il conseguimento di una pace giusta e duratura in Medio Oriente;

20.

invita l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e gli Stati membri a monitorare attivamente l'attuazione delle raccomandazioni contenute nella relazione Goldstone, consultando le missioni esterne dell'Unione e le ONG che operano in loco; chiede che le raccomandazioni e le osservazioni ad esse inerenti siano integrate nel dialogo dell'Unione con entrambe le parti, nonché nelle posizioni assunte dall'Unione nei consessi multilaterali;

21.

sottolinea la necessità, sebbene il riesame dell'UNHRC non sia una questione da affrontare direttamente durante la tredicesima sessione dell'UNHRC, di un processo di riesame trasparente ed esaustivo, che tenga conto delle ONG, della società civile e di tutti gli altri soggetti interessati;

22.

rileva che il riesame dell'UNHRC non dovrebbe impedire a tale organismo di proseguire il suo importante lavoro sulle violazioni dei diritti umani;

23.

invita gli Stati membri dell'Unione europea, in vista dell'imminente prima riunione del gruppo di lavoro sul riesame dell'UNHRC, istituito dalla risoluzione A/HRC/12/L.28, a trovare una posizione comune sulla questione e a elaborare una strategia negoziale efficiente e proattiva; rileva l'importanza di una posizione comune dell'Unione europea sul processo di riesame dell'UNHRC e invita gli Stati membri dell'Unione a rispettare le cosiddette «linee di demarcazione» stabilite di comune accordo;

24.

invita la propria commissione per gli affari esteri a elaborare una raccomandazione destinata al Consiglio affinché esso apporti un contributo tempestivo alla posizione dell'Unione europea sul prossimo riesame;

25.

ritiene, pur riconoscendo la necessità di un dibattito di più ampio respiro, che il riesame debba preservare l'indipendenza dell'ufficio dell'Alto commissariato per i diritti umani (OHCHR), tutelare e possibilmente rafforzare le procedure speciali e garantire la possibilità per l'UNHRC di affrontare specifiche violazioni dei diritti umani mediante risoluzioni su singoli paesi e mandati nazionali; sottolinea l'importanza della indivisibilità dei diritti umani, siano essi diritti sociali, economici, culturali, civili o politici; prende atto del dibattito sulle possibilità di rafforzare l'UNHRC senza ricorrere al pacchetto sul rafforzamento istituzionale;

Partecipazione dell'Unione europea

26.

riconosce il coinvolgimento attivo dell'Unione e dei suoi Stati membri nel lavoro dell'UNHRC e si congratula con il Belgio per il successo finora riportato dalla sua Presidenza, valutando altresì positivamente le priorità della Presidenza spagnola in materia di diritti umani;

27.

invita il Consiglio e la Commissione a proseguire gli sforzi volti a promuovere la ratifica universale dello Statuto di Roma e la legislazione nazionale di esecuzione, in conformità con la posizione comune del Consiglio 2003/444/PESC, del 16 giugno 2003, sulla Corte penale internazionale (10) e il piano d'azione 2004 per il seguito da dare alla posizione comune; prende atto dell'Accordo di cooperazione e assistenza tra l'Unione europea e la Corte penale internazionale e, su tale base, invita l'Unione ei suoi Stati membri a cooperare pienamente con la Corte e a fornirle l'assistenza necessaria; constata che la prima conferenza di riesame dello Statuto di Roma si terrà a Kampala, in Uganda, dal 31 maggio all'11 giugno 2010 e rappresenterà un passo decisivo per l'ulteriore evoluzione della Corte;

28.

è del parere che la nuova struttura istituzionale dell'Unione europea offra la possibilità di conferire maggiore coerenza, visibilità e credibilità all'azione dell'Unione in seno all'UNHRC; invita l'Alto rappresentante/Vicepresidente della Commissione a garantire che siano adottate misure concrete per l'attuazione del trattato di Lisbona, onde evitare un periodo di transizione eccessivamente protratto che nuocerebbe alla credibilità e all'efficacia dell'Unione e garantire che i nuovi meccanismi accrescano la sua capacità di coinvolgere e di cooperare, a livello transregionale, con paesi di altri blocchi su iniziative comuni;

29.

incarica la sua propria alla tredicesima sessione dell'UNHRC di dar voce alle preoccupazioni espresse nella presente risoluzione; invita tale delegazione a riferire alla sottocommissione per i diritti dell'uomo in merito alla sua visita e considera opportuno continuare a inviare una delegazione del Parlamento europeo alle pertinenti sessioni dell'UNHRC;

*

* *

30.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, all'Alto rappresentante/Vicepresidente della Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al presidente della 64a Assemblea generale, al presidente del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani, all'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani e al gruppo di lavoro UE-ONU istituito dalla commissione per gli affari esteri.


(1)  Testi approvati, P6_TA(2009)0021.

(2)  Testi approvati, P6_TA(2006)0097.

(3)  Testi approvati, P5_TA(2004)0037.

(4)  Testi approvati, P6_TA(2005)0237.

(5)  Testi approvati, P6_TA(2005)0362.

(6)  Testi approvati, P6_TA(2009)0385.

(7)  Articolo 2, articolo 3, paragrafo 5, e articolo 6 del TUE.

(8)  Testi approvati, P6_TA(2009)0073.

(9)  Testi approvati, P6_TA(2007)0032.

(10)  http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/l_15020030618it00670069.pdf


21.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 348/11


Giovedì 25 febbraio 2010
Pechino 15 anni dopo - Piattaforma delle Nazioni Unite per la parità di genere

P7_TA(2010)0037

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 febbraio 2010 su Pechino +15: Piattaforma d'azione delle Nazioni Unite per l'uguaglianza di genere

2010/C 348 E/03

Il Parlamento europeo,

visti la Quarta conferenza mondiale sulle donne, svoltasi a Pechino nel settembre 1995, la dichiarazione e la piattaforma d'azione approvate a Pechino e i successivi documenti finali adottati in occasione delle sessioni speciali delle Nazioni Unite Pechino +5 e Pechino +10 sulle ulteriori azioni e iniziative per attuare la dichiarazione di Pechino e la piattaforma d'azione, adottate rispettivamente il 9 giugno 2000 e l'11 marzo 2005,

vista la Convenzione delle Nazioni Unite del 1979 sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW),

vista la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 14 settembre 2009, sul processo di coordinamento del sistema operativo (System-wide coherence) (A/RES/63/311), in cui si sostiene fermamente la creazione di un'entità composita che raggruppi diverse entità competenti in materia di uguaglianza di genere,

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 21 e 23,

visto l'articolo 2 del trattato sull'Unione europea, che sottolinea i valori comuni degli Stati membri quali il pluralismo, la non discriminazione, la tolleranza, la giustizia, la solidarietà e la parità tra donne e uomini,

visto l'articolo 19 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che fa riferimento alla lotta contro le discriminazioni fondate sul sesso,

vista la comunicazione della Commissione del 1° marzo 2006 intitolata «Una tabella di marcia per la parità tra donne e uomini 2006-2010» (COM(2006)0092),

viste le conclusioni del Consiglio del 2 dicembre 1998, in virtù delle quali la valutazione annuale dell'attuazione della piattaforma d'azione di Pechino includerà indicatori quantitativi e qualitativi e parametri di riferimento,

vista la dichiarazione comune adottata il 4 febbraio 2005 dai ministri dell'UE per le pari opportunità nel quadro della revisione decennale della piattaforma d'azione di Pechino, nella quale essi ribadiscono, tra l'altro, il fermo sostegno e l'impegno a favore di una piena ed efficace attuazione della dichiarazione e della piattaforma d'azione di Pechino,

viste le conclusioni del Consiglio del 2 e 3 giugno 2005, in cui gli Stati membri e la Commissione sono invitati a rafforzare i meccanismi istituzionali di promozione dell'uguaglianza di genere e a istituire un quadro di valutazione per la piattaforma d'azione di Pechino, ai fini di un monitoraggio più coerente e sistematico dei progressi compiuti,

visto il patto europeo per la parità di genere adottato dal Consiglio europeo nel marzo 2006 (1),

viste le conclusioni del Consiglio del 14 maggio 2007 sulla parità di genere e l'emancipazione femminile nella cooperazione allo sviluppo,

vista la relazione generale preparata dalla Presidenza svedese dell'Unione europea, intitolata «Pechino 15 anni dopo: la piattaforma d'azione e l'Unione europea», che mette in evidenza gli ostacoli che a tutt'oggi impediscono la piena realizzazione dell'uguaglianza di genere,

viste le sue risoluzioni del 15 giugno 1995 sulla Quarta conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne: «Lotta per l'uguaglianza, lo sviluppo e la pace» (2) e del 10 marzo 2005 sul seguito della Quarta Conferenza mondiale sulla piattaforma d'azione per le donne (Pechino +10) (3),

viste le interrogazioni del 26 gennaio 2010 alla Commissione e al Consiglio su Pechino +15: Piattaforma d'azione delle Nazioni Unite per l'uguaglianza di genere (O-0006/2010 – B7-0007/2010, O-0007/2010 – B7-0008/2010),

visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che, nonostante gli sforzi messi in atto, gli obiettivi strategici della piattaforma d'azione di Pechino non sono stati raggiunti, che permangono l'ineguaglianza e gli stereotipi di genere e le donne si trovano ancora in una posizione subordinata rispetto agli uomini nei settori affrontati nella piattaforma,

B.

considerando che l'uguaglianza di genere è un principio fondamentale dell'Unione sancito nel trattato UE, nonché uno dei suoi compiti e obiettivi, e che integrare la parità tra donne e uomini in tutte le sue attività rappresenta per l'Unione una missione precisa,

C.

considerando che la piena fruizione di tutti i diritti umani da parte di donne e ragazze è parte integrante, inalienabile e indivisibile dei diritti umani universali ed è fondamentale per il progresso delle donne e delle ragazze nonché per la pace, la sicurezza e lo sviluppo,

D.

considerando che è essenziale che uomini e ragazzi partecipino attivamente alle politiche e ai programmi volti a promuovere l'uguaglianza di genere e che agli uomini siano offerte opportunità concrete, soprattutto in termini di congedo parentale, per condividere con le donne le responsabilità familiari e domestiche su un piano di parità,

E.

considerando che si possono rilevare notevoli sinergie nei contenuti sostanziali tra la CEDAW e la piattaforma d'azione di Pechino, dal momento che molti dei settori critici indicati nella piattaforma sono trattati esplicitamente dalla Convenzione,

F.

considerando che la CEDAW ha celebrato il trentennale della firma, avvenuta il 18 dicembre 1979, come pure il decennale del protocollo facoltativo alla Convenzione, che conferisce al comitato CEDAW il mandato per raccogliere denunce di violazioni di diritti sporte da singoli individui; considerando che ad oggi la CEDAW è stata ratificata da 186 paesi, 98 dei quali hanno ratificato anche il protocollo facoltativo,

G.

considerando che il tema scelto per la 54a sessione della Commissione delle Nazioni Unite sulle condizioni della donna (la cosiddetta riunione «Pechino +15») è la revisione della piattaforma d'azione di Pechino e il contributo alla definizione di una prospettiva di genere intesa a garantire la piena realizzazione degli Obiettivi di sviluppo del Millennio,

1.

sottolinea che, nonostante i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi strategici della piattaforma d'azione di Pechino, l'ineguaglianza e gli stereotipi di genere permangono e le donne si trovano ancora in una posizione subordinata rispetto agli uomini nei settori affrontati nella piattaforma;

2.

deplora la carenza di dati tempestivi, affidabili e comparabili, a livello tanto nazionale che dell'Unione, per gli indicatori stabiliti per la verifica della piattaforma di azione di Pechino già messi a punto in molti dei settori critici d'interesse individuati in tale piattaforma, tra cui le donne e la povertà, la violenza contro le donne, i meccanismi istituzionali, le donne e i conflitti armati e le bambine;

3.

invita la Commissione a elaborare ulteriormente il bilancio annuale dell'attuazione della piattaforma d'azione di Pechino e a utilizzare effettivamente gli indicatori e le relazioni analitiche quali contributo ai diversi ambiti d'azione politica e come base per nuove iniziative volte a realizzare l'uguaglianza di genere;

4.

ritiene necessario che la Commissione presenti un piano a medio termine per il controllo e la revisione periodici delle serie di indicatori già messi a punto per la verifica della piattaforma d'azione di Pechino, utilizzando tutte le risorse disponibili, comprese le competenze del gruppo di alto livello della Commissione sull'integrazione della prospettiva di genere;

5.

esorta la Commissione a tenere conto, nell'elaborare la strategia di monitoraggio per la sua tabella di marcia, della crisi economica e finanziaria, dell'impatto del cambiamento climatico sulle donne, dello sviluppo sostenibile, dell'invecchiamento della società, della condizione delle donne appartenenti a minoranze etniche, segnatamente delle donne Rom, nonché delle priorità dell'attuale tabella di marcia: la pari indipendenza economica di donne e uomini, tra cui il sottopunto 1.6 sulla lotta alla discriminazione multipla subita dalle donne appartenenti a minoranze etniche e dalle migranti; la conciliazione della vita professionale con quella familiare e privata, la pari partecipazione di donne e uomini al processo decisionale, l'eliminazione della violenza di genere; l'eliminazione degli stereotipi di genere nella società e la promozione dell'uguaglianza di genere nelle politiche esterne e di sviluppo;

6.

chiede agli Stati membri e alla Commissione di intraprendere ulteriori passi per far progredire l'emancipazione femminile, l'uguaglianza di genere e l'integrazione della dimensione di genere nella cooperazione allo sviluppo, anche mediante il completamento e l'adozione di un piano d'azione dell'UE per l'uguaglianza di genere, conformemente alla dichiarazione di Parigi sull’efficacia dell’aiuto e al programma d'azione di Accra;

7.

esorta la Commissione a stabilire, nell'elaborazione della strategia di monitoraggio della sua tabella di marcia, legami più forti con la piattaforma d'azione di Pechino, garantendo una maggiore coerenza tra la strategia dell'Unione europea per l'uguaglianza di genere e gli sforzi tesi al conseguimento degli obiettivi identificati nella piattaforma d'azione di Pechino;

8.

sostiene fermamente l'istituzione della nuova entità delle Nazioni Unite per l'uguaglianza di genere, che riunisce mansioni strategiche e operative, e invita tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite, in particolare gli Stati membri dell'Unione europea, a garantire che la nuova entità disponga di congrue risorse finanziarie e umane e sia guidata da un sottosegretario generale dell'ONU competente per l'uguaglianza di genere;

9.

sottolinea che la salute e i diritti sessuali e riproduttivi costituiscono parte integrante del piano d'azione per i diritti delle donne e che è fondamentale intensificare gli sforzi per migliorare i diritti e la salute delle donne in ambito riproduttivo, a livello sia europeo sia mondiale;

10.

sottolinea che la salute sessuale e riproduttiva costituisce parte integrante del programma d'azione per la salute delle donne;

11.

sottolinea che non si deve promuovere l'aborto come metodo di pianificazione familiare e che in tutti i casi si deve provvedere affinché le donne che hanno fatto ricorso all'aborto ricevano consulenza e un trattamento umano;

12.

invita l'Unione europea, nel contesto del nuovo quadro giuridico stabilito dal trattato di Lisbona, ad aderire alla Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW) e al suo protocollo facoltativo;

13.

incoraggia l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere a promuovere lo scambio di conoscenze tra gli Stati membri in tutti i settori affrontati nella piattaforma d'azione di Pechino, attraverso il programma di scambio di prassi corrette in materia di uguaglianza di genere, al fine di rafforzare l'attuazione degli impegni indicati nella piattaforma;

14.

chiede che in sede di revisione della strategia di Lisbona nel 2010, si preveda anche un'importante priorità/un importante capitolo in tema di uguaglianza di genere, con nuovi obiettivi, che siano rafforzati i legami con la piattaforma d'azione di Pechino e che gli indicatori di Pechino sviluppati per la verifica di tale piattaforma siano utilizzati per potenziare la prospettiva di genere nei programmi nazionali di riforma e nelle relazioni nazionali sulle strategie di protezione e integrazione sociali;

15.

chiede alla Commissione di esaminare periodicamente i progressi compiuti nei settori critici indicati nella piattaforma d'azione di Pechino, per i quali sono già stati adottati indicatori messi a punto per la sua verifica;

16.

esorta la Commissione e gli Stati membri ad adottare e mettere in atto specifiche politiche di uguaglianza di genere, che comprendano misure attive, al fine di accelerare il conseguimento di un'effettiva uguaglianza di genere e favorire la piena fruizione di tutti i diritti umani da parte di donne e ragazze;

17.

si compiace dell'importanza annessa all'uguaglianza di genere nei programmi della futura Presidenza spagnola;

18.

riconosce che l'integrazione della prospettiva di genere e le azioni specifiche mirate a promuovere l'uguaglianza di genere costituiscono strategie sinergiche e che le strutture e i metodi devono essere rafforzati ed effettivamente utilizzati a livello sia nazionale sia di Unione;

19.

incoraggia l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere a concepire ulteriori strategie e strumenti per l'integrazione della prospettiva di genere, in particolare negli ambiti della valutazione di impatto di genere e del bilancio di genere;

20.

ribadisce la necessità di mettere in atto e monitorare sistematicamente l'integrazione della prospettiva di genere nei processi legislativi, di bilancio e in altri importanti processi, nonché strategie, programmi e progetti in vari ambiti, tra cui la politica economica, le politiche d'integrazione, il metodo aperto di coordinamento per l'occupazione e per la protezione e l'integrazione sociali, la strategia dell'Unione europea per lo sviluppo sostenibile, il quadro di cooperazione europea in materia di gioventù, le politiche esterne e di sviluppo, come pure la politica europea di sicurezza e di difesa, e la necessità di promuovere l'uso sistematico degli indicatori messi a punto per monitorare la piattaforma d'azione di Pechino in tutti i pertinenti ambiti tematici e processi;

21.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri e al Segretario generale delle Nazioni Unite.


(1)  Bollettino UE 3-2002, punto I.13.

(2)  GU C 166 del 3.7.1995, pag.92.

(3)  GU C 320 E del 15.12.2005, pag. 247.


21.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 348/15


Giovedì 25 febbraio 2010
Libro verde sulla riforma della politica comune della pesca

P7_TA(2010)0039

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 febbraio 2010 sul Libro verde sulla riforma della politica comune della pesca (2009/2106(INI))

2010/C 348 E/04

Il Parlamento europeo,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1),

vista la sua risoluzione del 17 gennaio 2002 sul Libro verde sulla riforma della politica comune della pesca (2),

vista la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982,

visto l'accordo del 1995 ai fini dell'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982, relativo alla conservazione ed alla gestione degli stock transzonali ed alle specie altamente migratrici (accordo di New York, approvato il 4 agosto 1995),

visto il codice di condotta per una pesca responsabile della FAO, approvato il 31 ottobre 1995,

visto il codice di condotta dell'EIFAC (Commissione consultiva europea per la pesca nelle acque interne) per la pesca ricreativa, adottato nel maggio 2008,

vista la dichiarazione finale del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile, riunito a Johannesburg dal 26 agosto al 4 settembre 2002,

vista la nuova strategia dell'UE in materia di sviluppo sostenibile, adottata dal Consiglio europeo il 15/16 giugno 2006,

vista la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino) (3),

viste la comunicazione della Commissione sul ruolo della PCP nell’attuazione di un approccio ecosistemico alla gestione dell’ambiente marino (COM(2008)0187) e la sua risoluzione del 13 gennaio 2009 sulla PCP e l'approccio ecosistemico alla gestione della pesca (4),

viste la comunicazione della Commissione relativa agli strumenti di gestione basati sui diritti di pesca (COM(2007)0073) e la risoluzione del Parlamento, del 10 aprile 2008, sugli strumenti di gestione basati sui diritti della pesca (5),

viste la comunicazione della Commissione dal titolo «Conseguire la sostenibilità della pesca nell’UE tramite l’applicazione del rendimento massimo sostenibile» (COM(2006)0360) e la risoluzione del Parlamento, del 6 settembre 2007, sul conseguimento della sostenibilità della pesca nell'UE tramite l'applicazione del rendimento massimo sostenibile (RMS) (6),

viste la comunicazione della Commissione dal titolo «Una politica per ridurre le catture accessorie ed eliminare i rigetti nella pesca europea» (COM(2007)0136) e la risoluzione del Parlamento, del 31 gennaio 2008, su detta comunicazione (7),

viste le sue risoluzioni del 24 aprile 2009 sulla governance nell'ambito della PCP: il Parlamento europeo, i consigli consultivi regionali e gli altri attori (8), e del 6 settembre 2006 sul piano d'azione 2006-2008 per la semplificazione e il miglioramento della politica comune della pesca (9),

viste la comunicazione della Commissione, del 3 settembre 2008, dal titolo «Una strategia europea per la ricerca marina e marittima: Uno spazio europeo della ricerca coerente per promuovere l'uso sostenibile degli oceani e dei mari» (COM(2008)0534) e la risoluzione del Parlamento, del 19 febbraio 2009, sulla ricerca applicata nel campo della politica comune della pesca (10),

viste le sue risoluzioni del 6 luglio 2005 sulla proposta di regolamento del Consiglio concernente il Fondo europeo per la pesca (11), del 15 giugno 2006 sulla pesca costiera e i problemi cui sono confrontate le comunità di pescatori che la praticano (12), del 15 dicembre 2005 sulle reti di donne: pesca, agricoltura e diversificazione (13) e del 28 settembre 2006 sul miglioramento della situazione economica nell'industria della pesca (14),

visti la relazione speciale n. 7/2007 della Corte dei conti sui sistemi di controllo, ispezione e sanzionamento relativi alle norme di conservazione delle risorse ittiche comunitarie, il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (15), il regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all’accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie (16), e il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (17), nonché le sue risoluzioni del 23 febbraio 2005 (18), del 15 febbraio 2007 (19), del 5 giugno 2008 (20), del 10 aprile 2008 (21) e del 22 aprile 2009 (22),

vista la sua risoluzione del 12 dicembre 2007 sull'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (23),

viste la comunicazione della Commissione dal titolo «Avviare un dibattito su un approccio comunitario in materia di marchio di qualità ecologica per i prodotti della pesca» (COM(2005)0275) e la sua risoluzione del 7 settembre 2006 sulla materia (24),

visti il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e la sua risoluzione del 7 maggio 2009 sulle nuove competenze e prerogative del Parlamento nell'applicazione del trattato di Lisbona (25),

vista la sua risoluzione del 12 luglio 2007 sul Libro verde intitolato: «Verso una politica marittima dell'Unione: una visione europea degli oceani e dei mari» (26), nonché la sua risoluzione del 2 settembre 2008 sulla pesca e l'acquacoltura nel contesto della gestione integrata delle zone costiere in Europa (27),

vista la sua risoluzione del 4 febbraio 2009, dal titolo «2050: il futuro inizia oggi – Raccomandazioni per una futura politica integrata dell'Unione europea sul cambiamento climatico» (28),

vista la sua risoluzione del 25 novembre 2009 sulla strategia dell'Unione europea per la conferenza di Copenaghen sui cambiamenti climatici (29),

vista la sua risoluzione del 4 dicembre 2008 sull'adozione di un Piano europeo di gestione della popolazione di cormorani al fine di ridurre il loro impatto crescente sulle risorse ittiche, la pesca e l'acquacoltura (30),

viste la comunicazione della Commissione dal titolo «Orientamenti per un approccio integrato della politica marittima: verso migliori pratiche di governance marittima integrata e di consultazione delle parti interessate» (COM(2008)0395) e le comunicazioni dal titolo «Tabella di marcia per la pianificazione dello spazio marittimo: definizione di principi comuni nell'UE» (COM(2008)0791) e «Sviluppare la dimensione internazionale della politica marittima integrata dell'Unione europea» (COM(2009)0536), nonché la recente relazione intermedia sulla politica marittima integrata dell'UE (COM(2009)0540),

vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Costruire un futuro sostenibile per l’acquacoltura – Un nuovo impulso alla strategia per lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura europea» (COM(2009)0162),

visto il Libro verde della Commissione dal titolo «Riforma della politica comune della pesca» (COM(2009)0163),

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

la relazione della commissione per la pesca (A7-0014/2010),

A.

considerando la fondamentale necessità di conservare le risorse alieutiche se il settore della pesca deve essere in grado di fornire gli approvvigionamenti pubblici di pesce e l'equilibrio della bilancia alimentare sia nei singoli Stati membri che nell'Unione europea nel suo insieme, nonché il suo rilevante contributo in termini di benessere socioeconomico delle comunità costiere, sviluppo locale, occupazione, conservazione e creazione di attività economiche a monte e a valle, rifornimenti di pesce fresco e conservazione delle tradizioni culturali locali,

B.

considerando che la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 deve costituire la base permanente per la regolamentazione in materia di politica comune della pesca (PCP), segnatamente per quanto riguarda la gestione internazionale del settore della pesca,

C.

considerando che la riforma della PCP deve fare riferimento alla politica ambientale dell'UE, sancita dai trattati, nonché alla dichiarazione di Bali del dicembre 2007,

D.

considerando che l'Unione europea è un soggetto di diritto internazionale e che, in conformità di quanto è stabilito nei suoi trattati e nelle sue regole di funzionamento, esiste l'intenzione esplicita di garantire l'integrazione economica, sociale e politica delle sue politiche, PCP compresa,

E.

considerando che l'obiettivo principale della PCP, definito dal regolamento (CE) n. 2371/2002, è di garantire uno sviluppo sostenibile del settore della pesca, rilanciandolo a livello economico e sociale, nonché assicurare la continuità biologica delle risorse marine, in quanto premessa fondamentale per l'esercizio presente e futuro delle attività del settore,

F.

considerando che la PCP ha fallito il suo obiettivo fondamentale e ha dimostrato che una politica verticistica ed eccessivamente centralizzata non funziona,

G.

considerando la diversità dei mari europei e le specificità della flotta e della pesca praticata in ognuno di essi,

H.

considerando che, nella sua risoluzione del 3 novembre 1976, in particolare nell'allegato VII, il Consiglio ha previsto misure per tutelare le particolari esigenze delle regioni le cui popolazioni sono particolarmente dipendenti dalla pesca e dalle attività connesse,

I.

considerando che, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2371/2002, la politica comune della pesca riguarda la conservazione, gestione e sfruttamento delle risorse acquatiche vive, l'acquacoltura, nonché la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura laddove tali attività sono praticate nel territorio degli Stati membri o nelle acque comunitarie ovvero da parte di pescherecci comunitari o di cittadini degli Stati membri, fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera,

J.

considerando che l'88 % degli stock dell'UE sono pescati oltre il livello di MSY e che il 30 % di tali stock si trova al di sotto dei limiti biologici di sicurezza, con gravi conseguenze per la redditività del settore,

K.

considerando che l'applicazione della PCP interagisce direttamente con settori tanto vasti come la protezione ambientale, il cambiamento climatico, la sicurezza, la salute pubblica, la protezione dei consumatori e lo sviluppo regionale, il commercio interno e internazionale, le relazioni con i paesi terzi e la cooperazione allo sviluppo, per cui risulta fondamentale garantire un'armonizzazione equa ed accurata tra tutti questi settori, pur nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà,

L.

considerando che, conformemente alla direttiva 2008/56/CE, gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per conseguire o mantenere un buono stato ecologico delle acque marine dell'Unione europea entro il 2020, il che renderà necessaria la regolamentazione delle attività di pesca nel quadro della PCP,

M.

considerando l'esistenza di una netta disuguaglianza tra il reddito di coloro che vivono della pesca e gli altri strati della popolazione, nonché la necessità di garantire ai primi un livello di vita equo, specialmente tramite l'incremento del reddito individuale,

N.

considerando che l'attuale congiuntura geopolitica, economica e sociale, così come la definizione di un piano strategico e di azione per la conservazione e lo sviluppo sostenibile degli oceani e dei mari in Europa e nel mondo (politica marittima integrata - PMI), giustificano il nostro impegno in vista di una PCP sostenibile dal punto di vista ambientale e socioeconomico, rispetto alla quale i poteri decisionali del Parlamento sono rafforzati, come prevede il trattato di Lisbona,

O.

considerando che la pesca è fra le attività che utilizzano maggiormente il mare e le sue risorse, e che deve pertanto essere considerata come una parte essenziale della gestione della politica marittima integrata,

P.

considerando che il gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), che riunisce ricercatori di tutto il mondo, ha valutato l'impatto del cambiamento climatico concludendo che molti ecosistemi sono minacciati da una combinazione senza precedenti di perturbazioni associate con il cambiamento climatico,

Q.

considerando che le caratteristiche dei vincoli che pesano sulle regioni ultraperiferiche, la cui persistenza, intensità e interazione le rendono differenti dalle altre regioni dell'UE con svantaggi geografici e/o con problemi demografici, sono state riconosciute nel diritto primario comunitario e da ultimo recepite nel TFUE,

R.

considerando che, per essere più inclusiva ed efficace, la PCP andrebbe organizzata in modo da beneficiare della partecipazione pluridisciplinare di tutte le parti direttamente o indirettamente legate al settore, segnatamente i pescatori dediti alla pesca commerciale e ricreativa, gli acquacoltori, l'industria di trasformazione alimentare, i dettaglianti, gli armatori, i rappresentanti di questi gruppi, la società civile (comprese le ONG che operano nel campo dell'ambiente e dello sviluppo), la comunità scientifica e gli interlocutori istituzionali,

S.

considerando che questa nuova riforma della PCP dovrebbe già tradursi in un maggiore adeguamento della politica della pesca alle regole del mercato unico,

T.

considerando che, nonostante alcuni progressi compiuti in seguito alla revisione della PCP del 2002, in misura diversa secondo gli Stati membri persistono - e negli anni si sono perfino aggravati - i problemi fondamentali di capacità eccedenti della flotta e scarsità di talune risorse alieutiche, con gravi impatti negativi sulle specie non bersaglio e sull'ambiente marino in generale, deteriorando lo stato di salute degli ecosistemi,

U.

considerando che problemi quali le capacità eccedenti della flotta e la scarsità delle risorse alieutiche non dovrebbero essere considerati endemici o universali, date le notevolissime variazioni che esistono tra le diverse flotte e attività di pesca, e che è necessario elaborare e mettere in atto soluzioni a tali problemi in modo da tenere conto delle ampie variazioni presenti a livello regionale nell'UE,

V.

considerando che i nostri mari sono in grado di sostentare volumi di pesce maggiori di quelli attuali e che, se gli stock potessero ricostituirsi, si potrebbero stabilire limiti che consentirebbero la cattura di quantità notevolmente maggiori di pesci, nel rispetto della sostenibilità,

W.

considerando che i livelli dei rigetti sono in'accettabilmente elevati e in casi estremi, secondo quanto affermano i pescatori, rappresentano fino all'80 % delle loro catture,

X.

considerando che la politica di conservazione e di gestione ha rappresentato il più grande fallimento della PCP, che non è stata né modificata né aggiornata dopo la sua creazione, e che è pertanto necessario concentrarsi sulla definizione di un nuovo modello di conservazione e di gestione della pesca,

Y.

considerando che l'Unione europea, in virtù di impegni assunti nel quadro di forum internazionali, ha definito come obiettivi della sua politica della pesca la gestione attraverso il rendimento massimo sostenibile (MSY), l'approccio precauzionale e quello ecosistemico,

Z.

considerando che la conservazione di moderne flotte da pesca, competitive, rispettose dell'ambiente e sicure, non è incompatibile con una riduzione delle capacità di pesca, la quale peraltro è stata effettuata in varia misura da diversi Stati membri sulla base di un'affidabile ricerca scientifica, per adattarsi meglio alla disponibilità di risorse, e che i portatori d’interessi hanno proposto misure non depressive ma attive e graduali, come le misure volte ad accrescere la biomassa pescabile, la riduzione delle giornate di pesca, l’istituzione delle zone di tutela biologica e la valorizzazione della pesca artigianale,

AA.

considerando che la pesca è una delle attività economiche più penalizzate dal depauperamento delle risorse ittiche determinato dal cattivo stato di salute degli ecosistemi marini e che la sostenibilità futura della stessa dipenderà dalla capacità di invertire tale tendenza, restituendo salubrità ed equilibrio all’intero ecosistema marino; e che, pertanto, il settore deve contribuire, per la propria parte, all’azione di recupero di un equilibrio che consenta la sostenibilità futura dell’attività ed alla crescita della redditività nel medio lungo periodo,

AB.

considerando che la pesca è alla base del sostentamento di innumerevoli comunità costiere che da sempre si sono tramandate l'attività di generazione in generazione, concorrendo così anche alla dinamica economica e sociale delle regioni interessate e al patrimonio culturale dell'UE, e che la politica della pesca deve essere concepita in modo tale da tutelare il sostentamento di tutte le regioni europee tradizionalmente dedite alla pesca, rispettando i diritti storici,

AC.

considerando che i diritti storici sono stati finora tutelati dal principio della stabilità relativa e che, a prescindere dalla forma dei futuri regimi di gestione, i benefici che le comunità costiere hanno tratto dalla stabilità relativa devono restare acquisiti,

AD.

considerando che la flotta di pesca artigianale e le zone fortemente dipendenti dalla pesca necessitano, nell'ambito della nuova PCP, di un trattamento differenziato e di un sostegno socioeconomico maggiore,

AE.

considerando che le donne, nonostante la rappresentanza ridotta nel sottosettore delle catture, sono un gruppo importante per il ruolo fondamentale svolto in settori direttamente legati alla PCP quali l'acquacoltura, la trasformazione, la commercializzazione, la ricerca, la gestione delle transazioni, la formazione e la sicurezza marittima,

AF.

considerando che, come è già stato riconosciuto nel settore agricolo, anche in quello della pesca le donne sono vittime di disuguaglianze, che si traducono in salari più bassi (o addirittura assenza di retribuzione), minori prestazioni previdenziali e, in alcuni casi, perfino ostacoli alla loro piena partecipazione negli organismi dirigenziali di talune comunità o associazioni,

AG.

considerando che i prodotti della pesca e dell'acquacoltura costituiscono una fonte importante e crescente di approvvigionamento in proteine di alta qualità e grassi salubri, indispensabili per i bisogni alimentari dell'Unione europea,

AH.

considerando che la flotta comunitaria e il settore della pesca dell'Unione assicurano un approvvigionamento alimentare di qualità superiore e svolgono un ruolo fondamentale in termini di occupazione, coesione sociale e dinamismo delle regioni litoranee, periferiche, ultraperiferiche e insulari dell'UE,

AI.

considerando che l'immissione sul mercato di prodotti della pesca corredati da un certificato alimentare riconosciuto, dalla cattura, attraverso le fasi di ingrasso o trasformazione (a seconda dell'industria in questione) e fino alla commercializzazione, dovrà avvenire secondo criteri di sostenibilità ambientale e concorrere a una migliore sensibilizzazione sia dei produttori, sia dei consumatori, a favore di una pesca sostenibile,

AJ.

considerando che la FAO ha realizzato importanti lavori in materia di etichettatura ecologica dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e che nel marzo 2005 il suo comitato della pesca (COFI) ha elaborato orientamenti in materia che la Commissione dovrebbe esaminare,

AK.

considerando che la promozione dello sviluppo sostenibile di una determinata regione dovrà valorizzare l'interazione tra le componenti ambientali naturali e umane e favorire la qualità della vita delle comunità rivierasche; considerando altresì che ogni politica della pesca deve partire dalla premessa dell'interdipendenza tra il benessere delle comunità di pescatori e la sostenibilità degli ecosistemi di cui sono parte integrante,

AL.

considerando che le flotte artigianali e quelle a carattere più professionale e industriale presentano caratteristiche e problematiche molto diverse che non possono rientrare in un modello uniforme, ed esigono pertanto trattamenti differenziati,

AM.

considerando che oggi è generalmente riconosciuta l'esistenza di una serie di strumenti atti a permettere un approccio differente alla gestione della pesca, a integrare proficuamente gli attuali sistemi e a svolgere un ruolo rilevante nella gestione comunitaria del settore,

AN.

considerando che alcuni Stati membri hanno già istituito meccanismi propri, quali i meccanismi di credito per la conservazione, intesi a incoraggiare le innovazioni positive nell'industria del settore, e che tali azioni intraprese a livello nazionale possono essere adeguate in collaborazione con le parti interessate per tenere conto delle circostanze locali,

AO.

considerando che a una riflessione sui modelli di gestione della pesca va riservata un'accurata ponderazione, tenendo in conto le diverse realtà economiche, sociali e operative tra gli Stati membri, senza trascurare il ruolo della sussidiarietà, nell'ottica di una gestione globale equilibrata delle risorse e della promozione di un accesso proporzionale delle diverse flotte,

AP.

considerando che le attività nel settore della pesca si concentrano soprattutto in regioni con un'economia fragile – in maggioranza rientranti nell'obiettivo 1 – e che la situazione di crisi del settore incide profondamente sul livello della coesione economica e sociale di dette regioni,

AQ.

considerando che il valore delle riserve marine chiuse alla pesca come strumento efficace per proteggere gli ecosistemi marini e favorire la gestione delle attività di pesca è ampiamente riconosciuto, a condizione che la loro creazione e tutela soddisfi una serie di requisiti minimi,

AR.

considerando che dovrà essere riservata la massima attenzione all'importanza strategica del settore dell'acquacoltura e alla sua evoluzione a livello dell'Unione, in termini sia socioeconomici e ambientali che di sicurezza alimentare, e che, tuttavia, l'industria deve evitare danni all'ambiente marino locale o l'esaurimento degli stock selvatici, in particolare delle piccole specie pelagiche catturate come mangime per numerose specie allevate in acquacoltura,

AS.

considerando che le attività di raccolta dei molluschi costituiscono parte integrante del settore e rivestono grande importanza in determinate zone costiere, e che, nel caso della raccolta manuale, tali attività sono generalmente svolte da donne e devono inserirsi pienamente nel contesto della nuova PCP,

AT.

considerando che l'UE dovrà coordinare la sua politica di sviluppo della PCP, destinando maggiori risorse materiali, umane, tecniche e finanziarie nel contesto della sua politica di cooperazione allo sviluppo con paesi terzi nel settore della pesca,

AU.

considerando che le organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e gli accordi di partenariato conclusi nel settore dovrebbero svolgere un ruolo essenziale e sempre più rilevante nella valorizzazione e nello sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche, nelle acque dell'Unione e internazionali, sebbene recenti analisi dei risultati delle ORGP abbiano individuato gravi carenze nel loro funzionamento, inducendo l'Assemblea generale delle Nazioni Unite a chiedere urgenti misure per migliorarne i risultati,

AV.

considerato che gli organi di gestione regionali dovrebbero svolgere un ruolo essenziale e rilevante nella valorizzazione e nello sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche nelle acque dell'UE, permettendo che le decisioni di gestione siano adottate a un livello più adeguato e con il coinvolgimento delle parti interessate,

AW.

considerando che la dimensione esterna della PCP è essenziale per garantire l'approvvigionamento dell'industria e dei consumatori, dal momento che più di un terzo della produzione comunitaria proviene da zone di pesca internazionali e da acque che rientrano nelle ZEE di paesi terzi,

AX.

considerando che la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) costituisce una delle più gravi minacce allo sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche viventi e compromette non solo il fondamento stesso della PCP, ma anche gli sforzi profusi a livello internazionale per promuovere una migliore governance degli oceani e che il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario, di prossima attuazione, ha lo scopo di favorire ulteriormente un’attività di vigilanza e deterrenza,

AY.

considerando che il 60 % del pesce consumato nell'Unione europea è catturato al di fuori delle acque dell'UE e che questa percentuale così elevata è dovuta in parte al fatto che la PCP non ha consentito di mantenere i livelli di stock ittici necessari a soddisfare la domanda dei cittadini dell'UE,

AZ.

considerando che la Commissione ha già riconosciuto l'ingresso sul mercato comunitario di prodotti che non rispettano le dimensioni minime definite nell'Unione europea, a causa soprattutto della mancata applicazione delle norme di commercializzazione ai prodotti congelati,

BA.

considerando che buona parte dell'occupazione nel settore estrattivo della pesca si alimenta attualmente con mano d'opera proveniente da paesi terzi, essendo questo tipo di attività sempre meno attraente per i giovani dell'Unione,

BB.

considerando che il forte calo dei prezzi registrato per la maggior parte delle specie ittiche negli ultimi anni ha avuto ripercussioni molto negative sul reddito dei produttori che, nel contempo, hanno assistito all'aumento dei loro costi di produzione, costi che non possono ripercuotere sul prezzo di prima vendita,

BC.

considerando che le strutture del mercato dei prodotti della pesca si sono modificate, passando da un equilibrio accettabile fra produttori e acquirenti ad una situazione che può essere sempre più considerata come un oligopolio da parte di questi ultimi, per via della concentrazione delle catene di distribuzione e di acquisto,

BD.

considerando che molte delle esportazioni dei paesi terzi stanno creando un grave problema di competitività al settore comunitario, dal momento che non rispettano le norme e i sistemi di controllo che invece si applicano ai produttori e ai consumatori dell'Unione, con un conseguente aumento dei costi di produzione per i produttori europei,

BE.

considerando che a lungo termine questa situazione di prezzi al ribasso non sarà vantaggiosa nemmeno per il consumatore,

Aspetti generali

1.

si compiace dell'iniziativa della Commissione di presentare il Libro verde, attualmente alla base di una procedura di consultazione e di un'importante discussione sui vincoli e le sfide poste oggi alla PCP, in vista di una sua profonda e urgente riforma, e auspica che vengano considerate anche le posizioni dei portatori di interessi;

2.

ritiene che l'attuale riforma sia essenziale per il futuro dell'industria europea della pesca e che, se non si adotta e non si mette in atto una riforma radicale, si rischia di ritrovarsi senza risorse ittiche e senza industria della pesca al momento della prossima riforma;

3.

condivide il punto di vista espresso nel Libro verde secondo cui la sostenibilità socioeconomica non può prescindere dall'esistenza di stock ittici produttivi e da ecosistemi marini sani, la qual cosa fa della sostenibilità ecologica del settore un presupposto fondamentale per il futuro economico e sociale della pesca europea;

4.

accoglie con pari favore i due principali orientamenti enunciati dalla Commissione in vista di una riforma efficace e proficua della PCP, segnatamente la responsabilizzazione del settore, basata sull'introduzione di condizioni favorevoli al rispetto delle buone prassi di pesca, nonché un riassetto e una definizione di modelli di gestione a lungo termine, al fine di prefigurare strumenti volti a completare e migliorare il tradizionale sistema unico di TAC e quote attualmente in vigore e di affrontare il problema della sovraccapacità della flotta;

5.

accoglie con favore l'analisi presentata dalla Commissione delle cinque carenze strutturali dell'attuale PCP, e condivide la valutazione secondo la quale al centro della riforma devono esservi specialmente cinque aspetti, vale a dire il problema profondamente radicato di sovraccapacità della flotta; la mancanza di obiettivi politici precisi, e quindi di orientamenti chiari per quanti sono chiamati a prendere e ad applicare le decisioni; un sistema decisionale che incoraggia una visione di scarso respiro; un quadro che non responsabilizza il settore in misura sufficiente; una scarsa volontà politica di garantire il rispetto delle norme e un basso livello di adempimento dal parte del settore;

6.

si compiace che si riconosca la necessità di porre in atto un quadro semplificato per far sì che le azioni da intraprendere abbiano un risultato ottimale, e sottolinea di conseguenza l'importanza di intensificare gli sforzi a tal fine;

7.

ribadisce che il principale obiettivo della PCP deve essere di garantire il futuro della pesca, tanto delle risorse quanto dei pescatori, recuperando gli stock ittici e ripristinando la sostenibilità economica del settore;

8.

ribadisce che la PCP deve garantire la sostenibilità a lungo termine della pesca se l'industria deve essere in grado di contribuire ad assicurare la continuità socioeconomica delle comunità costiere, garantire gli approvvigionamenti pubblici di pesce, la sovranità e la sicurezza alimentare, la salvaguardia dei posti di lavoro e il miglioramento delle condizioni di vita dei pescatori, garantendo così lo sviluppo sostenibile delle zone costiere maggiormente dipendenti dalla pesca;

9.

ritiene che la gestione della pesca debba essere concepita in modo da ridurre al minimo l'impatto delle attività di pesca sulle specie associate e dipendenti e che l'adozione delle decisioni più importanti debba essere preceduta da una valutazione d'impatto ambientale, come avviene nella maggior parte degli altri settori;

10.

ritiene che l'attuale PCP sia una delle politiche dell'Unione maggiormente integrate, la quale conferisce all'Unione ampie competenze, e quindi responsabilità, in materia di gestione e conservazione delle risorse marine e auspica un maggiore coinvolgimento dei portatori di interessi;

11.

rileva che, nonostante la profonda riforma di cui è stata oggetto nel 2002, 27 anni dopo la sua introduzione, la PCP continua a scontrarsi, in relazione a determinate attività di pesca, con gravi problemi, le cui caratteristiche sono, in genere, la pesca eccessiva, la capacità eccessiva in alcuni segmenti di flotta, da definire chiaramente, l'inefficienza e lo spreco energetico, la mancanza di una ricerca affidabile sugli stock ittici, nonché altri fattori quali il declino economico e sociale osservato attualmente nel settore, la globalizzazione del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, le conseguenze dei cambiamenti climatici e il progressivo depauperamento delle risorse determinato dal cattivo stato di salute degli ecosistemi marini;

12.

ritiene che ogni politica della pesca dovrà considerare molteplici dimensioni – sociale, ambientale ed economica – le quali esigono un approccio integrato ed equilibrato, incompatibile con una concezione intesa a fissarle in una gerarchia basata su schemi aprioristici di priorità;

13.

sottolinea che la salvaguardia della sopravvivenza del settore strategico della pesca e delle comunità di pescatori e la conservazione della sostenibilità degli ecosistemi marini non sono obiettivi inconciliabili;

14.

ritiene che problemi quali la pesca eccessiva, la capacità eccessiva, gli investimenti eccessivi e lo spreco non debbano essere considerati come problemi endemici o universali bensì specifici, legati a particolari flotte e attività di pesca, e che dovrebbero essere trovate soluzioni che tengano conto di queste specificità;

15.

osserva che il Parlamento, nel corso di precedenti legislature, ha richiamato l'attenzione sulla circostanza che le regole della PCP non sono osservate in misura sufficiente da tutti gli operatori e ha chiesto più volte agli organismi competenti e a tutti gli Stati membri un miglioramento dei controlli, l'armonizzazione dei criteri di ispezione e di sanzione nonché dei sistemi di dichiarazione delle catture, la trasparenza dei risultati delle ispezioni e il potenziamento del sistema comunitario di ispezione al fine di sviluppare una cultura del rispetto, coinvolgendo i soggetti protagonisti mediante una loro maggiore responsabilizzazione;

16.

osserva che il nuovo regolamento sul regime di controllo mantiene una serie di disposizioni la cui utilità e il cui rapporto costi/benefici nel quadro della riforma della PCP andrebbero valutati criticamente;

17.

sottolinea che molti dei problemi della PCP derivano dalla mancata applicazione dei principi di buona governance;

18.

rileva che, con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Parlamento non è più soltanto un organo consultivo ma diventa colegislatore nel settore della pesca, condividendo il potere decisionale con il Consiglio, tranne in materia di fissazione di TAC e quote;

19.

osserva che le ORGP e gli accordi di partenariato conclusi nel settore della pesca dovrebbero svolgere un ruolo essenziale nella governance e nell'applicazione delle buone prassi di pesca nelle rispettive aree di competenza e nei rispettivi campi di applicazione, e che la posizione dell'UE dovrebbe essere di promuovere gli standard più elevati possibili in materia di conservazione e gestione delle risorse della pesca;

20.

ritiene che nelle acque dell'UE si dovrebbero creare organismi regionali di gestione - con la partecipazione degli Stati membri e delle parti interessate - che dovrebbero svolgere un ruolo chiave nella governance e nell'applicazione delle buone prassi di pesca nelle rispettive aree di giurisdizione dell'UE;

21.

ritiene che il processo di riforma della PCP debba concludersi all'inizio del 2011, in modo da essere debitamente contabilizzato al momento della discussione del prossimo quadro finanziario dell'UE e garantire la piena applicazione della PCP riformata;

22.

ritiene che la conoscenza scientifica e la ricerca tecnica applicata alle esigenze del settore andrebbero tenute in considerazione al fine di ridurre al minimo gli impatti negativi sugli ecosistemi marini e che occorra stabilire e successivamente perfezionare una politica di conservazione e gestione sostenibile delle risorse alieutiche, con il coinvolgimento e la partecipazione della ricerca del mondo cooperativo come osservatori e dei rappresentanti dei consigli consultivi regionali (CCR) a titolo pieno; sottolinea inoltre che l'eventuale mancanza di dati scientifici precisi sulle risorse alieutiche e sugli ecosistemi marini non dovrebbe ostacolare l'adozione di un approccio precauzionale nell'ambito della nuova politica comune della pesca;

23.

sottolinea che, nonostante il grado di complessità di ogni processo di modifica dei modelli di gestione della pesca e delle difficoltà, segnatamente di natura giuridica, che possono profilarsi in detto processo, non si tratta di problemi insuperabili, come si evince dalla proficua applicazione di altri modelli di gestione in altre regioni del mondo; invita la Commissione a esaminare attentamente la possibilità di introdurre nuovi modelli di gestione della pesca a integrazione di quelli esistenti;

24.

richiama l'attenzione sul fatto che, nonostante le operazioni di ritiro già eseguite, la sovraccapacità rimane un serio problema e sussistono segmenti della flotta europea, segnatamente della flotta artigianale, non ancora rinnovati in misura adeguata ed esistono imbarcazioni obsolete o molto vecchie le quali devono essere modernizzate o sostituite ai fini di una maggiore sicurezza a bordo e un minor impatto inquinante, senza comportare un aumento della capacità di pesca;

25.

evidenzia l'importanza che rivestono per il buon funzionamento e lo sviluppo del settore le associazioni di pescatori, le organizzazioni di produttori e le altre associazioni del settore;

26.

sottolinea che il successo di un'acquacoltura sostenibile dipende da un ambiente favorevole alle imprese a livello nazionale e/o locale, e che gli Stati membri e le autorità regionali devono poter disporre di un quadro comunitario adeguato per lo sviluppo armonioso del settore e lo sfruttamento di tutto il suo potenziale di creazione di ricchezza e occupazione, favorendo le imprese e i pescatori le cui attività sono in declino;

27.

ritiene che l'espansione demografica dell'Unione europea e i futuri allargamenti dell'UE, così come i fenomeni di cambiamento climatico, potranno avere una profonda incidenza sull'attuale struttura di gestione delle produzioni legate alla pesca e alla pescicoltura;

28.

è sorpreso di notare che nel Libro verde non si accenna al ruolo cruciale che i porti di pesca svolgono nel settore della pesca, visto che i porti sono attori di primo piano in fatto di strutture per lo sbarco, lo stoccaggio e la distribuzione del pesce; chiede pertanto alla Commissione di mettere in risalto il ruolo dei porti nel settore della pesca, alla luce degli sviluppi che hanno determinato una necessità di miglioramento delle infrastrutture; ritiene inoltre che i porti di pesca europei potranno contribuire in futuro allo sviluppo e alla fornitura di sistemi di certificazione e al miglioramento della tracciabilità delle catture;

29.

sottolinea che la piena partecipazione delle donne alle attività del settore, a parità di diritti e condizioni rispetto agli uomini, sia un obiettivo fondamentale che deve riflettersi in tutte le politiche e le misure definite e adottate per il settore;

30.

ribadisce che la pesca è un'attività fondamentale, a livello non solo alimentare, ma anche sociale, ricreativo e culturale, che in molte regioni costiere dell'Europa è anche un mezzo di sussistenza fondamentale e, in alcuni casi, l'unico per un grande numero di famiglie da essa dipendenti direttamente o indirettamente e che concorre al contempo a dinamizzare il litorale e integrare nel tessuto socioeconomico la fascia costiera, congiuntamente con altre attività marittime;

31.

ritiene necessario valutare e rispettare il ruolo delle donne nella pesca e nello sviluppo sostenibile delle zone di pesca; invita gli Stati membri ad adottare i provvedimenti necessari per far sì che i coniugi coadiuvanti beneficino di un livello di protezione almeno equivalente a quello dei lavoratori autonomi, alle stesse condizioni che si applicano a questi ultimi, ivi compreso l'accesso alla professione e il diritto di pesca; chiede alla Commissione e agli Stati membri di cooperare per garantire la promozione e l'integrazione del principio delle pari opportunità nelle varie fasi di esecuzione del Fondo europeo per la pesca (progettazione, attuazione, sorveglianza e valutazione), in linea con quanto previsto all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1198/2006;

32.

sollecita la Commissione a garantire che i gruppi più vulnerabili del settore della pesca, segnatamente le donne lavoratrici e le donne dedite all'attività di pesca e di raccolta dei molluschi non subiscano discriminazioni al momento dell'attribuzione dei diritti di accesso alle risorse, promuovendo la loro partecipazione ai consigli consultivi regionali (CCR);

33.

è del parere che le future misure finanziarie di accompagnamento debbano tenere conto dei nuovi obiettivi della PCP, ritiene, a tale proposito, che le risorse finanziarie da negoziare nell'ambito del nuovo quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 debbano comprendere una dotazione finanziaria maggiore per la PCP, che crei le premesse finanziarie necessarie per la piena attuazione e concretizzazione degli orientamenti adottati per la riforma; sottolinea che una politica comune della pesca presuppone un equo finanziamento comunitario volto a garantire che le risorse acquatiche siano sfruttate in modo da salvaguardare la sostenibilità in termini economici, ambientali e sociali; respinge ogni tentativo di rinazionalizzare i costi della PCP;

34.

ritiene che le riduzioni consecutive del sostegno comunitario al settore, previste nell'attuale quadro finanziario pluriennale 2007-2013 e, in particolare, la riduzione degli stanziamenti destinati al Fondo europeo per la pesca e all'organizzazione comune dei mercati, siano tra i fattori che hanno contribuito al peggioramento della situazione del settore;

35.

ritiene debba essere mantenuto il principio di convergenza nell'assegnazione dei fondi strutturali e di coesione, incluso il FEP, in linea con i principi di solidarietà e di coesione economica e sociale;

36.

ritiene necessario stabilire un periodo transitorio affinché questa riforma della PCP possa essere adeguatamente armonizzata con l'attuale quadro di questa politica comune;

Aspetti specifici

Protezione e conservazione delle risorse e conoscenze scientifiche

37.

ritiene che gli impegni assunti dalla PCP per invertire le ripercussioni economiche e sociali derivanti dalla riduzione delle possibilità di pesca nonché gli elevati livelli d'inquinamento e un'accresciuta concorrenza internazionale debbano essere compatibili con la sostenibilità a lungo termine del settore;

38.

sostiene l'adozione di un approccio ecosistemico nella PCP, nel quale dovranno rientrare gli sforzi di tutte le attività economiche che vengono effettuate e hanno impatto nell'ambiente marino, valorizzando la gestione integrata della fascia costiera, ove si concentrano ecosistemi complessi con equilibri ecologici altamente delicati quali interessi ambientali, economici, sociali, ricreativi e culturali; invita, a tale riguardo, la Commissione a fare in modo che la riforma della PCP comprenda le misure adottate per combattere il cambiamento climatico e che preveda congrui finanziamenti ai fini della loro applicazione;

39.

sostiene che la riforma della PCP deve continuare a rispettare il principio di precauzione enunciato nel codice di condotta per la pesca responsabile e nell'accordo di New York, in modo tale da impedire che sia messa eventualmente a repentaglio la sopravvivenza e/o la sostenibilità delle specie;

40.

ritiene che l'accesso prioritario agli stock ittici debba essere sempre accordato alle comunità locali di pescatori, sebbene i diritti di accesso debbano basarsi su criteri aggiornati e non più unicamente sul criterio delle catture storiche, e che dovrebbero essere gradualmente introdotti criteri ambientali e sociali per determinare chi ha il diritto di catturare pesce, tra cui la selettività degli attrezzi da pesca e le catture accessorie e i rigetti che ne risultano, il disturbo arrecato all'habitat marino, il contributo all'economia locale, il consumo d'energia e le emissioni di CO2, la qualità del prodotto finale, l'occupazione generata nonché il rispetto delle norme della PCP, e che la priorità debba andare alla pesca per il consumo umano; è convinto che il ricorso a criteri siffatti potrebbe favorire dinamiche che condurrebbero a migliori prassi di pesca e a un'industria della pesca più sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale ed economico;

41.

ritiene che in passato i diritti storici siano stati protetti dal principio della stabilità relativa e che ogni nuovo regime di gestione debba mantenere i benefici per le comunità costiere maturati dalla stabilità relativa;

42.

considera che i rigetti di pesce in mare rappresentino una pratica di pesca insostenibile che dovrebbe essere sostituita il più rapidamente possibile da una politica di sbarco totale del pesce catturato, e che tale obiettivo vada realizzato introducendo incentivi sia positivi sia, ove necessario, negativi, che inducano i pescatori a migliorare la loro selettività;

43.

afferma che la suddetta sostenibilità a lungo termine del settore, l'adozione dell'approccio ecosistemico, l'applicazione del principio di precauzione e la selezione di attrezzi appropriati diverranno realtà solo nel contesto di una politica della pesca decentrata, in cui si prendano decisioni adeguate alla situazione delle specifiche attività di pesca e delle singole regioni marittime;

44.

sostiene la necessità di garantire una protezione effettiva nelle zone costiere molto sensibili in campo ambientale (principali zone di riproduzione e allevamento delle risorse biologiche);

45.

sollecita la Commissione a valutare, in applicazione delle misure adottate in materia di lotta al cambiamento climatico, l'impatto che può verificarsi sulla pesca e l'ambiente marino;

46.

ritiene che un censimento esauriente della flotta debba essere confrontato con le risorse ittiche disponibili per la cattura, per determinare quali flotte siano in equilibrio con le risorse e quali vadano ridotte e in che misura, come stabilisce il regolamento (CE) n. 2371/2002;

47.

sottolinea che gli Stati membri, a norma del nuovo regolamento sul regime di controllo adottato il 20 novembre 2009 (regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, articolo 55, paragrafo 1), sono tenuti a provvedere «affinché la pesca ricreativa sul rispettivo territorio e nelle acque comunitarie sia effettuata in maniera compatibile con gli obiettivi e le norme della politica comune della pesca»;

48.

sollecita la Commissione a considerare le implicazioni sociali e i gravi danni alla pesca determinati dalle popolazioni di alcuni predatori di pesci, come le popolazioni in sovrannumero di foche e cormorani;

49.

insiste sulla necessità di garantire maggiori investimenti, a livello nazionale ed europeo, nella ricerca applicata e nelle conoscenze scientifiche nel settore della pesca, per incoraggiare le organizzazioni di ricerca collettiva, la cui competenza ed esperienza sono aumentate negli ultimi anni, nonché sulla necessità di un migliore inquadramento del settore della pesca nei contenuti tematici dei programmi quadro di sostegno alla ricerca; considera necessario a livello europeo il coordinamento della ricerca e delle conoscenze in materia di pesca; considera essenziale ridurre le incertezze presenti nelle valutazioni scientifiche e generare dati socioeconomici appropriati da introdurre nelle valutazioni stesse; ritiene che sarebbe opportuno cercare inoltre di integrare nelle valutazioni le informazioni fornite dai portatori d'interessi; sottolinea che il nuovo approccio ecosistemico implicherà una ricerca pluridisciplinare;

50.

sottolinea che la ricerca scientifica in materia di pesca è uno strumento essenziale per la gestione della pesca, indispensabile per individuare i fattori che condizionano l'evoluzione delle risorse alieutiche, per procedere a una valutazione quantitativa e per sviluppare modelli che consentano di prevederne l'evoluzione, e anche per migliorare le attrezzature di pesca, le imbarcazioni e le condizioni di lavoro e di sicurezza dei pescatori, alla luce delle conoscenze e delle esperienze di questi ultimi;

51.

evidenzia che la ricerca scientifica dovrà considerare le dimensioni sociali, ambientali ed economiche delle attività di pesca; ritiene essenziale procedere alla valutazione dell'impatto dei diversi sistemi/strumenti di gestione della pesca sull'occupazione e sul reddito delle comunità di pescatori;

52.

insiste sulla necessità di predisporre condizioni di lavoro, diritti adeguati e condizioni retributive appropriate per i ricercatori e i tecnici impegnati nella ricerca scientifica legata alla pesca;

53.

sostiene un ricorso sempre maggiore alle tecnologie dell'informazione legate al settore, nonché all'informatizzazione dei sistemi di raccolta e trasferimento di dati, sia per le amministrazioni regionali e nazionali, sia per gli operatori professionali e le organizzazioni di produttori, onde consentire una maggiore accessibilità all'informazione e la trasparenza della stessa;

54.

sostiene che il ricorso alle nuove tecnologie (a fini di monitoraggio e controllo della pesca) di tipo obbligatorio a bordo delle navi da pesca deve avvenire in modo graduale e transitorio, onde facilitare l'adattamento del settore;

55.

riconosce che le specie bersaglio e quelle non bersaglio, come pesci, squali, tartarughe, uccelli e mammiferi marini, sono creature senzienti, e invita la Commissione a destinare finanziamenti allo sviluppo di metodi di cattura e di uccisione che riducano le sofferenze inutili della fauna marina;

Rendimento delle attività e valorizzazione professionale

56.

ricorda che la riforma della PCP dovrà tenere conto del fatto che l'Unione europea ha deciso che lo sfruttamento delle risorse alieutiche sia gestito per il tramite dell'obiettivo del rendimento massimo sostenibile, inteso come limite superiore al livello di sfruttamento e non come obiettivo, ma insiste sulla necessità che ciò sia compatibile con un approccio multispecifico che tenga conto della realtà di tutte le specie presenti in una zona di pesca, evitando l'approccio attuale che consiste nell'applicare il rendimento massimo sostenibile stock per stock; ritiene consigliabile applicare tale obiettivo in maniera operativa, basarlo su dati scientifici e misurare le conseguenze socioeconomiche che comporta;

57.

sottolinea l'importanza del sostegno economico e politico alla cooperazione tra pescatori e ricercatori, affinché le raccomandazioni si basino su elementi più aderenti alle condizioni in mare e possano essere attuate con maggiore rapidità;

58.

sottolinea l'importanza del settore della pesca per la situazione socioeconomica, l'occupazione e la promozione della coesione economica e sociale delle regioni ultraperiferiche; ricorda che le regioni ultraperiferiche dell'Unione presentano un ritardo sotto il profilo socioeconomico a causa della loro distanza, insularità e isolamento, delle loro modeste dimensioni e della topografia e del clima difficili, della loro dipendenza economica da un numero limitato di prodotti, in particolare i prodotti della pesca, della limitatezza dei loro mercati e della duplice natura di queste regioni (in quanto regioni comunitarie e, simultaneamente, territori situati in contesti di paesi in via di sviluppo) e che tali caratteristiche giustificano una discriminazione positiva in alcuni settori della PCP, in particolare per quanto riguarda il sostegno all'ammodernamento e al rinnovo dei pescherecci;

59.

sollecita la Commissione a riconoscere le specificità e le differenze tra le regioni ultraperiferiche e le comunità insulari remote la cui sopravvivenza economica dipende quasi interamente dalla pesca nonché a promuovere adeguate misure di sostegno alla sostenibilità biologica e sociale della pesca in dette regioni;

60.

è favorevole al proseguimento di POSEI-Pesca (regime di compensazione dei costi aggiuntivi legati allo smercio di taluni prodotti ittici nelle regioni ultraperiferiche) analogamente alla situazione vigente per POSEI-Agricoltura; ritiene, a tale proposito, che tale programma dovrebbe continuare a tempo indeterminato dato che la condizione di ultraperifericità è un fattore permanente;

61.

ritiene necessario creare raggruppamenti interprofessionali nel settore della pesca, con la partecipazione di proprietari, lavoratori, trasformatori, intermediari, ecc, il che promuoverebbe il dialogo tra i vari attori del settore a monte e a valle;

62.

sollecita la Commissione a istituire programmi comunitari specifici di sostegno alla piccola pesca costiera e artigianale e alla pesca di molluschi - attività che sono prevalentemente svolte da unità piccole e medie - al fine di aiutare queste flotte a superare le loro tradizionali difficoltà strutturali sfruttando maggiormente le opportunità offerte dal FEP, molte delle cui misure sono già destinate esclusivamente alle piccole e medie imprese, e in particolare aiutandoli a ottenere un maggiore accesso ai mercati e aumentare il valore dei loro prodotti;

63.

sollecita la Commissione e gli Stati membri a promuovere una formazione adeguata dei pescatori e dei comandanti, compresi moduli di formazione obbligatori in «buone pratiche» di pesca e sui fondamenti dell'ecologia marina per coloro che desiderano ottenere una qualifica professionale, tale da valorizzare gli attestati, dare prestigio alla professione e attrarre giovani capaci di maggiore versatilità e mobilità professionale e pronti ad adottare un atteggiamento più imprenditoriale nel settore e inserendo tutti quegli elementi tecnici, scientifici e culturali idonei a superare la percezione collettiva del pescatore come attività marginale;

64.

sottolinea che le qualifiche professionali costituiscono un elemento cardine sia per migliorare la produttività che per aumentare le retribuzioni; sottolinea che posti di lavoro qualificati sono una caratteristica di imprese tecnologicamente avanzate e implicano una migliore retribuzione, una migliore conoscenza delle norme (e quindi una maggiore probabilità di conformità ad esse) e una migliore comprensione e rispetto per l'interazione tra la pesca e gli ecosistemi;

65.

ritiene necessario garantire un accesso più agevole agli strumenti finanziari dell'Unione europea nonché lo stesso statuto a tutti i pescatori e ai pescatori di molluschi, siano essi uomini o donne, in tutti gli Stati membri, al fine di garantire loro la previdenza sociale e una tutela nel sistema previdenziale di ciascuno Stato membro; chiede con insistenza che sia articolata una strategia di sostegno finanziario agli operatori professionali della pesca che potrebbero veder ridotta la loro attività o perdere il posto di lavoro in seguito all'adattamento delle capacità di pesca alle disponibilità di risorse alieutiche o a piani di ricostituzione delle risorse;

66.

invita vivamente gli Stati membri, nell'ambito del loro rispettivo diritto del lavoro, a concludere accordi collettivi che devono essere accettati dalle flotte europee al fine di migliorare le loro condizioni di lavoro e di sicurezza;

67.

considera necessario associare più strettamente i produttori alla catena commerciale per il pesce fresco e altri prodotti della pesca, riducendo il numero di intermediari nella filiera tra produttore e consumatore e coinvolgendo sempre più le organizzazioni di produttori e le altri parti interessate nella gestione delle risorse e nella commercializzazione del pesce, al fine di remunerare il più possibile il sottosettore delle catture ed incentivare e sostenere tutte le attività di vendita diretta o di commercializzazione da parte del produttore idonee ad accorciare la filiera;

68.

sollecita la Commissione ad accrescere le informazioni rivolte ai consumatori sull'origine e la qualità dei prodotti della pesca, nonché a istituire un programma specifico di contrassegno ed etichettatura ecologica ai fini della valorizzazione dei prodotti della pesca e della promozione della salute dei consumatori, tramite un monitoraggio rigoroso e una tracciabilità completa, dall'ottenimento della materia prima alla commercializzazione del prodotto finito, sia per la vendita di catture fresche che di prodotti trasformati derivanti da attività di pesca o dall'acquacoltura;

69.

ribadisce la necessità di garantire il rigoroso rispetto delle misure relative al monitoraggio e alla certificazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura immessi nel mercato comunitario, comprese le importazioni, onde accertarne l'identità e assicurare che provengano da attività di pesca sostenibili e, in tal caso, che siano adeguatamente trasformati; sottolinea altresì la necessità di assicurare la tracciabilità dei prodotti importati e la loro conformità ai medesimi requisiti sanitari, ambientali e sociali cui sono tenuti i produttori comunitari, al fine di istituire un regime di parità di condizioni nel mercato comunitario;

Modelli di gestione decentramento, responsabilizzazione e controllo

70.

sottolinea che il primo e principale compito della gestione della pesca, in quanto attività che sfrutta risorse auto-rinnovabili, consiste nel controllare direttamente o indirettamente lo sforzo totale di pesca in modo da raggiungere l'obiettivo di garantire l'approvvigionamento di pesce del pubblico in un contesto di sostenibilità delle risorse;

71.

ritiene indispensabile istituire un inquadramento politico atto a garantire un sistema decisionale a medio e lungo termine per il settore, applicando differenti piani operativi commisurati alle specificità degli ecosistemi marini, della pesca e alle caratteristiche particolari delle diverse flotte e settori della pesca europei;

72.

ritiene che, mentre gli obiettivi strategici a lungo termine possono essere formulati a livello dell'UE, le reali responsabilità a livello di sviluppo e attuazione dei singoli piani operativi debbano essere affidate agli Stati membri e agli organismi regionali, lasciando alle istituzioni europee il compito di garantire che gli obiettivi chiave siano raggiunti;

73.

ritiene che debbano essere elaborati piani di gestione e di recupero a lungo termine per tutte le attività di pesca nell'UE e/o nelle regioni geografiche dedite alla pesca; chiede che tali piani siano di carattere precauzionale, si basino su consulenze scientifiche, rispondano a criteri coerenti tali da garantire un approccio all'ecosistema; ritiene che detti piani debbano essere monitorati con regolarità, al fine di adattarli rapidamente a eventuali nuove circostanze;

74.

ritiene che i piani di gestione e di recupero debbano essere soggetti a una valutazione scientifica e a test rigorosi, mediante simulazioni, onde garantire che essi abbiano un'elevata probabilità di centrare i loro obiettivi nonostante le numerose incertezze che sono intrinseche alle nostre conoscenze scientifiche dell'ambiente marino e delle caratteristiche degli stock ittici;

75.

esorta vivamente la Commissione a esaminare tutte le misure alternative per affrontare lo sfruttamento eccessivo nonché le possibilità di ammodernare talune parti delle flotte senza aumentarne la capacità di pesca;

76.

ritiene che una partecipazione più diretta del settore della pesca alla formulazione della PCP e alla sua gestione potrebbe tradursi in un calo significativo degli scarti; ritiene che, nei limiti del possibile, occorra sostenere gli esperimenti relativi alla gestione basata sui risultati; considera che ciò richiederà la revisione del regolamento sul controllo (regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio), sebbene sia stato adottato soltanto alla fine del 2009;

77.

sostiene un sistema di gestione per il settore della pesca che si discosti dall'approccio verticale tradizionale (top-down), puntando invece sul principio della regionalizzazione e della sussidiarietà (decentramento a livello orizzontale), senza comportare una discriminazione regionale o alterare l'attuazione comune della politica della pesca, e sulla valutazione del principio della stabilità relativa, come pure dell'eventualità che le conclusioni della valutazione richiedano un'applicazione più flessibile di tale principio, nonché sulla partecipazione degli operatori del settore e di altri portatori d'interessi; anche alla luce delle molteplici specificità della flotta comunitaria, respinge fermamente ogni tentativo inteso ad adottare un modello comunitario unico di gestione della pesca; e chiede invece che si tenga debitamente conto delle caratteristiche specifiche dei vari mari europei; sottolinea tuttavia la necessità di evitare di mettere a repentaglio la parità di opportunità tra i produttori sul mercato europeo o l'armonizzazione delle condizioni di concorrenza;

78.

sollecita la Commissione a lavorare in vista di un modello distinto, chiaramente definito, liberale, de-burocratizzato e semplificato per la gestione della pesca artigianale, costiera, in cui le istituzioni europee fissano gli obiettivi generali che gli Stati membri devono conseguire secondo una propria strategia;

79.

riconosce il potenziale dell'auto-gestione e della regionalizzazione per la creazione di una cultura di conformità alle norme;

80.

ritiene che il coinvolgimento dei soggetti interessati nella definizione e nella messa in atto delle politiche di gestione della pesca possa condurre a misure di gestione più efficaci e che, pertanto, le innovazioni positive a livello individuale, locale o di Stato membro dovrebbero essere riconosciute, incoraggiate e incentivate;

81.

ritiene importante intensificare il dibattito e l'analisi per quanto riguarda un eventuale decentramento della PCP, con la partecipazione di tutte le parti interessate a livello istituzionale e settoriale;

82.

sollecita la Commissione a esaminare nei dettagli la possibilità di adottare nuovi modelli di gestione della pesca, che siano complementari al sistema di TAC e quote, ad eccezione dei casi in cui questo sistema continui ad essere adeguato, dal momento che tali meccanismi faciliterebbero l'introduzione della politica di non-rigetto e consentirebbero un adattamento più flessibile della flotta allo stato effettivo delle risorse nella loro diversità e distribuzione; sollecita la Commissione a studiare quali eventuali modifiche apportare al principio di stabilità relativa e, in particolare, come le comunità costiere altamente dipendenti dalla pesca possano essere privilegiate nella ripartizione delle risorse di pesca;

83.

ritiene che un meccanismo di gestione basato sullo sforzo di pesca permetterebbe di sviluppare un'efficace politica di non-rigetto e di semplificare le attuali procedure amministrative e di controllo, eccessivamente lunghe ed onerose sia per il settore che per le amministrazioni degli Stati membri;

84.

considera inadeguato misurare lo sforzo di pesca in modo uniforme senza tenere conto della diversità delle flotte e dei metodi di pesca; considera che le azioni finalizzate al controllo dello sforzo di pesca debbano tener conto delle diverse specie, dei vari attrezzi di pesca e dell'impatto stimato delle catture sugli stock di ogni specie;

85.

ritiene che qualsiasi modifica del modello di gestione dovrebbe comportare un periodo transitorio di applicazione esclusivamente all'interno di ciascuno Stato membro, al fine di evitare alterazioni improvvise, per valutarne i risultati prima di estenderne l'applicazione a livello comunitario;

86.

ritiene, inoltre, che ogni nuovo modello di gestione dovrà partire dalle attuali disposizioni basate sulla stabilità relativa, ma considera inevitabile che, in futuro, la PCP dovrà riconoscere la realtà attuale per quanto riguarda l'uso delle quote di pesca, dotando il sistema della flessibilità sufficiente per smettere di ostacolare l'efficacia economica e la redditività degli investimenti;

87.

ritiene che le varie misure di gestione delle risorse alieutiche sarebbero comprese, accettate e concretizzate in modo tanto migliore quanto maggiori fossero il livello di partecipazione, la chiarezza degli obiettivi e la portata del sostegno economico e sociale previsto per le persone interessate; insiste sulla necessità di applicare meccanismi di sovvenzione o compensazione per i pescatori colpiti dalle ripercussioni economiche e sociali dei piani pluriennali di ricostituzione e di gestione e dalle misure di protezione degli ecosistemi;

88.

sostiene una partecipazione più attiva dei consigli consultivi regionali (CCR), degli altri portatori d'interessi e dell'agenzia di controllo della pesca sia durante il processo di riforma della PCP che successivamente ad esso, assegnando loro le risorse logistiche e finanziare necessarie per un esercizio pieno ed efficace delle nuove competenze attribuite, come auspicato nelle precedenti risoluzioni del Parlamento, quali la summenzionata risoluzione del 24 aprile 2009,

89.

chiede un più forte elemento regionale nel processo decisionale, che tenga maggiormente conto delle specificità regionali degli ecosistemi e delle condizioni naturali di produzione, con un ruolo sostenibilmente rafforzato per gli organismi consultivi regionali;

90.

sottolinea l'importanza, nel contesto della riforma della PCP, dell'agenzia europea per il controllo e l'ispezione della pesca e pone l'accento sulla necessità di garantire l'armonizzazione e l'obiettività del controllo della pesca e di applicare un sistema equo ed uniforme di norme e sanzioni, rafforzando così la fiducia degli armatori e dei pescatori nei confronti del principio fondamentale della parità di trattamento;

91.

ritiene che la politica di controllo della PCP dovrebbe tener conto di quanto segue:

un controllo più diretto da parte della Commissione europea, sfruttando al massimo le possibilità offerte dalla creazione dell'Agenzia di controllo della pesca,

semplificazione legislativa attraverso l'adozione di norme più idonee al raggiungimento degli obiettivi,

applicazione del principio in virtù del quale la parte che viola la legislazione deve riparare il danno causato ad altri operatori, e

un processo decisionale «dal basso verso l'alto», che faciliterà l'attuazione del sistema di controllo;

92.

sostiene il potenziamento di una politica di responsabilizzazione degli Stati membri, in virtù della quale gli Stati membri che non abbiano rispettato gli impegni assunti in materia di controllo e conservazione non potranno beneficiare di fondi strutturali e di altri sostegni comunitari, ai sensi dell'articolo 95 del nuovo regolamento di controllo; ritiene indispensabile dirigere i finanziamenti comunitari e nazionali destinati alla pesca in modo flessibile solo verso attività e misure basate su attività di pesca ecologicamente, economicamente e socialmente sostenibili;

93.

rileva che la pesca INN costituisce una forma di concorrenza sleale che danneggia gravemente tutti i pescatori europei che rispettano la legislazione comunitaria, nazionale e dei paesi terzi e che svolgono la propria attività in modo responsabile;

94.

ricorda che la pesca INN pregiudica il corretto funzionamento del mercato del pesce e minaccia l'equilibrio degli ecosistemi;

95.

incoraggia l'UE ad assumersi le proprie responsabilità come primo importatore mondiale di pesce e mercato e ad assumere la guida nell'affrontare il problema mondiale della pesca illegale, utilizzando tutte le opportunità disponibili per porre la lotta contro la pesca INN in cima all'agenda internazionale, visti i gravi danni ambientali che provoca, tra cui l'indebolimento della capacità di resistenza degli ecosistemi marini all'impatto dei cambiamenti climatici e la minaccia che rappresenta per la sicurezza alimentare;

Gestione delle flotte di pesca comunitarie

96.

sottolinea che nel quadro della riforma della PCP si dovranno cercare soluzioni in grado di garantire un equilibrio stabile e permanente tra le risorse ittiche e la capacità della flotta;

97.

ribadisce l'importanza di adeguare la capacità della flotta alle risorse disponibili, ma sottolinea che la Commissione e gli Stati membri devono quantificare l'effettivo eccesso di capacità, individuando quali flotte sono sovradimensionate rispetto alle loro attuali possibilità di pesca;

98.

è favorevole a trattare in modo differenziato, da un lato, i segmenti della pesca di altura e quelli con una struttura e una capacità professionale più equiparabile a quelle di altre attività economiche e, dall'altro, la pesca a carattere più artigianale, maggiormente legata a zone litorali e a mercati concreti, con un minore volume di produzione per unità e strutture di costi e occupazione differenti;

99.

appoggia l'elaborazione di nuove definizioni di pesca artigianale e pesca industriale e di criteri più flessibili su cui basare tali definizioni al fine di garantire un migliore adeguamento di queste forme di pesca alle diverse realtà della pesca comunitaria; sollecita a tal fine la Commissione a procedere a uno studio dettagliato ed esaustivo delle dimensioni, delle caratteristiche e della distribuzione dell'attuale flotta comunitaria, valutando accuratamente i criteri della rispettiva definizione, cosicché non vi siano discriminazioni tra flotte simili o tra flotte di Stati membri diversi che operano nelle stesse acque;

100.

invita la Commissione a definire in modo chiaro la sovraccapacità; considera necessario accertare le ragioni della sovraccapacità e in particolare quali sono i moventi economici che influiscono sulla capacità, nonché esplorare gli eventuali nessi con la politica di mercato, tenendo presente che in certi casi le forze di mercato possono rappresentare il criterio essenziale di cui tener conto; è del parere che i criteri per la definizione della flotta comunitaria debbano andare oltre i semplici parametri numerici e includere fattori differenziati di ponderazione per ciascuna regione, in modo da articolare un modello uniforme e flessibile, atto a corrispondere con giustizia alla diversità di situazioni della flotta comunitaria;

101.

ritiene che l'attuale FEP e i futuri fondi strutturali per il settore della pesca debbano continuare a sostenere il rinnovo e l'ammodernamento dei pescherecci, in particolare per quanto riguarda la piccola pesca costiera e artigianale, in quanto tale sostegno si basa su criteri di sicurezza (che riducono al minimo gli infortuni sul lavoro), di igiene e comfort, come pure sulla tutela dell'ambiente, sul risparmio di carburante e altri criteri che non comportano un aumento della capacità di pesca per le flotte interessate;

102.

ritiene che la politica di sostegno alle flotte di pesca debba tener conto di criteri basati sul merito, quali lo sviluppo di buone pratiche di pesca «ecocompatibili», il rispetto per la cultura dell'osservanza delle norme e l'attuazione di modelli organizzativi (associazioni di produttori);

103.

è favorevole alla creazione di un Fondo per il disarmo, quale soluzione efficace e a breve termine ai problemi di eccesso di capacità, con regole volte ad evitare che gli Stati membri possano bloccarne l'attuazione;

104.

ritiene che la flotta di pesca sarà in grado, a lungo termine, di autofinanziarsi e di rimanere competitiva in un mercato liberalizzato dei prodotti ittici, ma sottolinea che ciò potrà verificarsi solo nel contesto di una PCP il cui modello di gestione della pesca faciliti la redditività delle imprese;

Acquacoltura e prodotti trasformati

105.

esprime la convinzione che un settore dell'acquacoltura forte, di qualità e sostenibile dal punto di vista ambientale sarebbe il catalizzatore di una crescita in settori collegati e contribuirebbe allo sviluppo delle zone costiere, di alto mare e rurali, con rilevanti benefici anche per i consumatori, sotto forma di prodotti alimentari lavorati in modo ecologico, nutrienti e di elevata qualità;

106.

ritiene che la protezione e la competitività dell'acquacoltura comunitaria dovranno essere rafforzate con un sostegno forte e continuo alla ricerca e allo sviluppo tecnologico, il miglioramento dell'assetto delle zone costiere e dei bacini idrografici, onde facilitare l'accesso agli spazi necessari, e l'inserimento delle esigenze specifiche dell'acquacoltura nella politica di mercato dell'UE; riconosce l'importante ruolo svolto dalle organizzazioni di produttori (OP) istituite nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati e sollecita la Commissione ad affrontare specificamente i bisogni e le esigenze specialistiche del settore dell'acquacoltura nelle relative norme;

107.

ritiene che lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura richieda impianti e metodi produttivi rispettosi dell'ambiente, incluse fonti alimentari sostenibili, per evitare problemi quali l'eutrofizzazione delle acque e per promuovere la produzione di prodotti di qualità superiore attraverso norme sanitarie migliorate e l'introduzione di standard elevati in materia di acquacoltura biologica e benessere animale, nonché un elevato livello di protezione dei consumatori; sottolinea altresì l'importanza di prevedere incentivi a favore della produzione di acquacoltura biologica e di iniziative volte ad incrementare l'efficienza degli impianti di piscicoltura;

108.

ritiene che l'acquacoltura costituisca un elemento integrante della PCP che svolge un ruolo complementare rispetto al sottosettore delle catture, in particolare per quanto riguarda la disponibilità di approvvigionamento alimentare, l'occupabilità e il ripopolamento, soprattutto delle specie maggiormente sottoposte a un eccessivo sfruttamento allo stato libero;

109.

chiede che siano sostenuti gli investimenti in nuove tecnologie dell'acquacoltura piscicola, segnatamente sistemi intensivi con riciclaggio dell'acqua, piscicoltura marina off-shore e piscicoltura d'acqua dolce, nonché nella ricerca sull'allevamento di nuove specie di interesse economico e sulla produzione di mangimi a minor impatto ambientale;sostenendo in via prioritaria il miglioramento della sostenibilità ambientale; riconosce il potenziale di scala dell'acquacoltura in mare aperto e sollecita la Commissione a esaminare meccanismi specifici volti a sostenere lo sviluppo di tale piscicoltura marina off-shore;

110.

ritiene necessario introdurre norme che stabiliscano buone prassi di mercato (controlli di qualità dei prodotti, tutela dei consumatori, dazi doganali) e la concorrenza leale quanto riguarda i prodotti della pesca provenienti da paesi esterni all'Unione europea, esclusi i prodotti coperti da normative contenute in accordi dell'UE con paesi terzi;

111.

ritiene essenziale che, in caso di periodi di riposo biologico per la flotta al fine di preservare gli stock ittici, si tenga debitamente conto anche dell'industria conserviera, la quale non dispone di fonti alternative di approvvigionamento delle specie interessate da dette misure;

112.

sollecita la Commissione a presentare proposte al Consiglio e al Parlamento europeo volte a promuovere l'individuazione di nuove specie acquicole, in particolare specie erbivore, di elevata qualità ed elevato valore aggiunto, promuovendo la ricerca e gli scambi reciproci delle prassi migliori a livello comunitario in merito a dette specie e ai relativi metodi di produzione e di commercializzazione, al fine di dare risposta alle preoccupazioni ambientali e consentire una migliore posizione concorrenziale nei confronti di altri prodotti alimentari innovativi;

113.

sottolinea l'importanza di fornire finanziamenti alle imprese di acquacoltura a prescindere dalle loro dimensioni, considerando quale criterio principale il loro contributo allo sviluppo sociale ed economico della vita costiera;

Mercati ittici e commercializzazione del pesce

114.

fa eco alle proteste espresse dal settore in merito al fatto che la riforma della OCM per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura sia vincolata al processo di riforma della PCP, a differenza di quanto avvenuto per la politica di controllo della pesca, il che significa che si dovrà probabilmente attendere fino al 2013 prima che i produttori comunitari dispongano di un nuovo quadro che consenta loro di migliorare la redditività della propria attività; auspica che la comunicazione della Commissione sul futuro della attuale OCM sia presentata senza ulteriori ritardi;

115.

sostiene l'urgente necessità di un'ambiziosa revisione dell'OCM dei prodotti della pesca per incrementarne il contributo alla garanzia dei redditi nel settore, alla stabilità dei mercati, al miglioramento della commercializzazione dei prodotti della pesca e all'incremento del suo valore aggiunto;

116.

sottolinea la necessità di creare meccanismi per promuovere la concentrazione dell'offerta, in particolare creando e rivitalizzando le organizzazioni di produttori;

117.

chiede, inoltre, l'elaborazione di uno studio che fornisca un'analisi dettagliata della situazione generale riguardante la concentrazione della domanda nel mercato dei prodotti ittici, al fine di verificare l'esistenza di strategie di mercato che possano violare le regole della concorrenza e spingere verso il basso i prezzi per la maggior parte delle specie;

118.

ritiene necessario creare meccanismi di intervento sul mercato, in particolare nel settore della pesca in cui si è utilizzato un modello di gestione basato sul principio di diritti di pesca trasferibili, al fine di evitare l'eccessiva concentrazione di tali diritti nelle mani di un ristretto numero di operatori (clausole di salvaguardia), in quanto, se si verificasse una situazione del genere in uno Stato membro, potrebbe essere messa a repentaglio la sopravvivenza della sua flotta artigianale, e se diversi Stati membri fossero coinvolti potrebbe essere messa a rischio la sostenibilità del settore in alcuni di essi;

119.

chiede nel contempo che, nei suoi futuri piani di recupero e di gestione, la Commissione analizzi i possibili effetti e le ripercussioni della riduzione delle catture sul mercato europeo e la conseguente importazione di sostituti da paesi terzi per colmare le carenze di mercato;

120.

insiste sulla necessità di garantire la coerenza della politica commerciale comune con gli obiettivi perseguiti nel quadro della PCP per impedire che nuove concessioni (multilaterali, regionali o bilaterali) a livello della protezione esterna, tariffaria e non tariffaria dell'UE per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura non vanifichino o compromettano gli sforzi esplicati per garantire sbocchi alla produzione comunitaria a prezzi sufficientemente remunerativi;

121.

ritiene che occorra adoperarsi al massimo per evitare di aggravare la già forte dipendenza dell'UE dalle importazioni da paesi terzi per il proprio approvvigionamento di prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

122.

ritiene necessario che l'UE garantisca la promozione esterna dei prodotti della pesca comunitaria quali le conserve di pesce e i prodotti dell'acquacoltura, in particolare promuovendone la certificazione e finanziandone la presentazione a concorsi e fiere internazionali;

Relazioni esterne

123.

ritiene che l'azione esterna della PCP debba essere improntata all'obiettivo di difendere gli interessi della pesca comunitaria in linea con la politica estera dell'UE;

124.

sostiene il potenziamento della presenza comunitaria presso le ORG, la FAO, l'ONU e altri organismi internazionali al fine di promuovere una gestione sostenibile delle attività di pesca internazionali, combattere la pesca illegale e garantire una maggiore tutela degli ecosistemi marini nonché salvaguardare il futuro delle attività di pesca;

125.

sostiene la necessità di istituire meccanismi per promuovere i prodotti della pesca provenienti da fonti ambientalmente sostenibili e socialmente eque dentro e fuori dell'UE;

126.

insiste sul fatto che, come sancito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, l'UE dovrebbe accettare di accedere agli stock ittici nelle acque di paesi terzi solo quando è stato scientificamente dimostrato che è disponibile un'eccedenza che non può essere catturata dai pescatori di tale paese e che può essere pescata in modo sostenibile, applicando almeno le stesse norme in vigore nell'Unione europea (selettività delle attrezzature, ecc.);

127.

sostiene che i nuovi accordi di pesca con paesi terzi dovrebbero essere oggetto di una valutazione complessiva, sulla base di criteri definiti dal Parlamento europeo; ritiene che tali criteri dovrebbero essere finalizzati a bilanciare gli interessi economici con la promozione di una pesca sostenibile, rafforzando la capacità dei nostri partner di garantire una pesca sostenibile nelle proprie acque territoriali e contribuendo così a migliorare la governance in materia di pesca al di fuori dell'UE, migliorando l'occupazione locale nel settore e mantenendo la credibilità dell'Unione europea quale difensore globale dei diritti dell'uomo, coerentemente con la politica estera dell'UE;

128.

chiede inoltre che, negli accordi di partenariato per la pesca, sia prevista una netta distinzione tra la parte di compensazione finanziaria relativa alla componente commerciale e quella riguardante la cooperazione allo sviluppo in materia di pesca con i paesi terzi, ai fini di una maggiore trasparenza di bilancio;

129.

considera che gli accordi di partenariato debbano favorire la creazione di posti di lavoro nei paesi terzi e ridurre i livelli di povertà, sviluppare strutture di sostegno per il settore (porti di pesca, strutture per lo stoccaggio e la lavorazione del pesce, ecc.) e, pertanto, anche ridurre i flussi di immigrazione nell'UE;

130.

ritiene che le compensazioni finanziarie concesse nel quadro degli accordi di pesca con i paesi terzi debbano essere impiegate per promuovere e sviluppare il settore della pesca in tali paesi, destinando obbligatoriamente i finanziamenti alla costruzione di infrastrutture (porti di pesca, locali di stoccaggio, impianti di trasformazione del pesce, ecc.) o, altrimenti, fornendo mezzi operativi (imbarcazioni, attrezzature, ecc.) che consentano di svolgere l'attività di pesca in modo responsabile e sostenibile;

131.

è convinto che gli accordi di partenariato in materia di pesca debbano essere negoziati su una solida base scientifica e ritiene che altri progressi necessari richiedano l'inclusione di tutte le misure tecniche nel processo negoziale e sostanziali miglioramenti dei meccanismi di attuazione delle disposizioni contenute nell'accordo;

132.

chiede che il settore interessato sia consultato durante il processo negoziale e che il CCR per la flotta d'altura partecipi quale osservatore in seno alle commissioni paritetiche previste dagli accordi;

133.

ritiene che la situazione sempre più complessa, la necessità di seguire più efficacemente gli accordi e il crescente numero di compiti necessari per partecipare adeguatamente alle organizzazioni regionali per la pesca (ORP) rendano necessario un aumento delle risorse umane e materiali della DG MARE e che si debba esaminare la possibilità di un decentramento della gestione esecutiva presso gli Stati membri;

Politica marittima integrata

134.

ritiene che la PCP imponga un approccio globale della gestione del patrimonio alieutico e debba quindi coordinarsi con le politiche ambientali e di sviluppo e con la politica marittima integrata;

135.

considera positivo che la Commissione abbia deciso di adottare la politica marittima integrata tra le sue priorità e sottolinea che il nuovo approccio ecosistemico stabilisce un legame diretto tra le priorità della PCP e la politica marittima integrata;

136.

ritiene che l'attività di pesca debba essere adeguatamente inquadrata e strutturata nell'ambito di un più ampio contesto di attività marittime quali il trasporto marittimo, il turismo nautico, i parchi eolici off-shore e l'acquacoltura, e dovrebbe essere integrata in cluster di attività marittime;

137.

sottolinea che la pesca è una delle attività economiche con il maggior impatto sugli ecosistemi, in quanto ne deriva importanti risorse, e che è la più colpita dall'incidenza delle altre attività -quali il turismo, i trasporti marittimi e lo sviluppo urbano costiero - in tali ecosistemi;

138.

esprime la convinzione che l'integrazione effettiva della PCP nella politica marittima integrata esiga una volontà politica e la disponibilità degli organi nazionali, regionali e locali del settore della pesca ad assumere impegni in materia; sottolinea che, tenendo conto dei propri obiettivi, pur riconoscendo la necessità di un adeguato collegamento tra le diverse politiche che hanno un impatto sull'ambiente marino, una PCP non deve essere subordinata ad altre politiche comunitarie definite successivamente; ritiene invece che queste ultime debbano salvaguardare e incorporare gli obiettivi della politica della pesca;

139.

sottolinea la necessità di destinare adeguate risorse finanziarie alla politica marittima integrata e ribadisce il principio secondo il quale nuove priorità devono essere accompagnate da nuovi finanziamenti; respinge l'idea che la politica marittima integrata sia finanziata a titolo del FEP;

140.

ritiene necessario procedere a una programmazione corretta e rigorosa dello spazio marittimo europeo, al fine di determinare zone biogeografiche in quanto forma di preservazione degli ecosistemi marini più sensibili; sottolinea, a questo proposito, che la pesca artigianale, l'acquacoltura marittima e la pesca di molluschi marini sono prevalentemente svolte negli ecosistemi più vulnerabili in prossimità della costa, cioè laddove l'interazione è ancora più diretta e immediata;

141.

rileva come nel Libro verde la Commissione riconosca che il regime delle 12 miglia nautiche nel complesso ha dato buoni risultati e quindi che uno dei pochi ambiti in cui la PCP ha funzionato relativamente bene è quello controllato dagli Stati membri; chiede pertanto che tale principio assuma natura permanente;

*

* *

142.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Comitato delle regioni, al Comitato economico e sociale europeo, al comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura, ai consigli consultivi regionali, al comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca, al comitato di dialogo sociale settoriale per la pesca marittima, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU C 271 E del 7.11.2002, pag. 67.

(3)  GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19.

(4)  Testi approvati, P6_TA(2009)0009.

(5)  GU C 247 E del 15.10.2009, pag. 1.

(6)  GU C 187 E del 24.7.2008, pag. 228.

(7)  GU C 68 E del 21.3.2009, pag. 26.

(8)  Testi approvati, P6_TA(2009)0317.

(9)  GU C 305 E del 14.12.2006, pag. 155.

(10)  Testi approvati, P6_TA(2009)0065.

(11)  GU C 157 E del 6.7.2006, pag. 324.

(12)  GU C 300 E del 9.12.2006, pag. 504.

(13)  GU C 286 E del 23.11.2006, pag. 519.

(14)  GU C 306 E del 15.12.2006, pag. 417.

(15)  GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.

(16)  GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33.

(17)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(18)  GU C 304 E dell'1.12.2005, pag. 258.

(19)  GU C 287 E del 29.11.2007, pag. 502.

(20)  Testi approvati, P6_TA(2008)0245.

(21)  GU C 247 E del 15.10.2009, pag. 87.

(22)  Testi approvati, P6_TA(2009)0255.

(23)  GU C 305 E del 18.12.2008, pag. 271

(24)  GU C 305 E del 14.12.2006, pag. 233.

(25)  Testi approvati, P6_TA(2009)0373.

(26)  GU C 175 E del 10.7.2008, pag. 531.

(27)  Testi approvati, P6_TA(2008)0382.

(28)  Testi approvati, P6_TA(2009)0042.

(29)  Testi approvati, P7_TA(2009)0089.

(30)  Testi approvati, P6_TA(2008)0583.


21.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 348/37


Giovedì 25 febbraio 2010
Trasporto di cavalli da macello nell'Unione europea

P7_TA(2010)0040

Dichiarazione del Parlamento europeo del 25 febbraio 2010 sul trasporto di cavalli da macello nell'Unione europea

2010/C 348 E/05

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 123 del suo regolamento,

A.

considerando che ogni anno circa 100 000 cavalli destinati al macello sono trasportati, in condizioni disumane, su distanze inutilmente lunghe verso l'Unione europea e in tutto il suo territorio,

B.

considerando che esistono prove ben documentate che i cavalli sono trasportati su lunghe distanze, il che causa vari problemi a livello di benessere quali gravi ferite, malattie, sfinimento e disidratazione, a causa delle carenze della legislazione esistente,

C.

considerando che esistono prove solide che il regolamento (CE) n. 1/2005 del 22 dicembre 2004 del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate non è applicato con rigore,

D.

considerando che la Commissione sta lavorando a una revisione del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio,

1.

prende atto della petizione presentata dal 'World Horse Welfare' sul trasporto di lunga distanza di cavalli da macello in Europa;

2.

invita la Commissione e gli Stati membri ad esaminare con attenzione il fascicolo di prove del World Horse Welfare nell'ambito della revisione da parte della Commissione del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio;

3.

esorta gli Stati membri e l'Unione europea ad applicare con rigore il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente dichiarazione, con l'indicazione dei nomi dei firmatari (1), al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.


(1)  L'elenco dei firmatari è pubblicato nell'allegato I del processo verbale del 25 febbraio 2010 (P7_PV(2010)02-25(ANN1)).


III Atti preparatori

Parlamento europeo

Giovedì 25 febbraio 2010

21.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 348/38


Giovedì 25 febbraio 2010
Progetti d'investimento nelle infrastrutture per l'energia ***I

P7_TA(2010)0034

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 febbraio 2010 sulla proposta di regolamento del Consiglio sulla comunicazione alla Commissione di progetti di investimento nelle infrastrutture per l'energia nella Comunità europea e che abroga il regolamento (CE) n. 736/96 (COM(2009)0361 – C7-0125/2009 – 2009/0106(COD))

2010/C 348 E/06

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2009)0361),

vista la consultazione del Parlamento da parte del Consiglio (C7-0125/2009),

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso» (COM(2009)0665),

visto l'articolo 294, paragrafo 3 e l'articolo 194, paragrafi 1 e 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

visti gli articoli 55 e 37 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0016/2010),

1.

adotta la posizione in prima lettura indicata in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.


Giovedì 25 febbraio 2010
P7_TC1-COD(2009)0106

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 25 febbraio 2010 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla comunicazione alla Commissione di progetti di investimento nelle infrastrutture per l'energia nell'Unione europea e che abroga il regolamento (CE) n. 736/96 del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194, paragrafi 1 e 2,

vista la proposta della Commissione europea,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

L'introduzione di una politica energetica comune e solidale diretta ad assicurare le forniture di energia dell'Unione, la transizione verso un'economia altamente efficiente sotto il profilo energetico e il funzionamento solidale di mercati dell'energia fondati sul principio di un'equa concorrenza nel quadro del mercato interno , costituisce un obiettivo che si è fissata l'Unione.

(2)

Ottenere un quadro complessivo dello sviluppo degli investimenti nelle infrastrutture dell'energia nell'Unione è un prerequisito per lo sviluppo della politica europea dell’energia . Esso dovrebbe consentire alla Commissione di fare i necessari raffronti e valutazioni o di proporre le misure pertinenti sulla base di cifre e analisi adeguate, in particolare per quanto riguarda il futuro equilibrio fra domanda e offerta di energia. Tutte le misure proposte o prese a livello dell'Unione dovrebbero essere neutrali e non costituire interventi sul funzionamento del mercato.

(3)

Il contesto energetico all'interno e all'esterno dell'Unione è notevolmente mutato negli ultimi anni e fa degli investimenti nelle infrastrutture dell'energia una questione cruciale che deve essere risolta con lo scopo di garantire la sicurezza energetica dell'Unione, in particolare attraverso l'efficienza e il risparmio energetici, di individuare potenziali penurie e/o eccedenze future a livello delle forniture e di assicurare un approvvigionamento energetico regolare all'Unione nonché il funzionamento ininterrotto del mercato interno e la transizione a un'economia altamente efficiente sotto il profilo energetico verso cui l'Unione si è avviata.

(4)

Il nuovo contesto energetico richiede importanti investimenti in tutte le infrastrutture, soprattutto nei settori dell'energia rinnovabile e dell'efficienza energetica , nonché lo sviluppo di nuovi tipi di infrastrutture e di nuove tecnologie che vengono assorbite dal mercato. La liberalizzazione del settore energetico e l'ulteriore integrazione del mercato interno attribuiscono maggiormente un ruolo di primo piano agli operatori per gli investimenti e, al tempo stesso, nuovi requisiti di politica energetica come gli obiettivi che influenzano il mix di carburanti, modificheranno le politiche degli Stati membri indirizzandole verso nuove e/o più moderne infrastrutture dell'energia.

(5)

A tal fine, gli Stati membri dovrebbero sempre tenere in considerazione la riduzione del consumo di energia, in linea con l'obiettivo del 20 % fissato dall'Unione europea per quanto concerne l'efficienza energetica, in quanto rappresenta il mezzo più economico per raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra, nonché il miglioramento e il rinnovo delle infrastrutture esistenti prima di investire in nuove infrastrutture. I progetti di investimento in infrastrutture energetiche dovrebbero essere pienamente in linea con l'obiettivo fissato per il 2020 di almeno il 20 % di energia da fonti rinnovabili.

(6)

Visti i nuovi obiettivi della politica energetica e gli sviluppi di mercato, è necessario attribuire una maggiore attenzione agli investimenti prioritari nelle infrastrutture dell'energia nell'Unione, in particolare allo scopo di anticipare i problemi connessi alla sicurezza dell'approvvigionamento , promuovere le migliori prassi e istituire una maggiore trasparenza sui futuri sviluppi di sistemi energetici interconnessi nell'Unione.

(7)

La Commissione e in particolare il suo Osservatorio del mercato dell'energia dovrebbero quindi, onde fornire le garanzie necessarie per gli investimenti prioritari, disporre di informazioni e dati accurati sui progetti di investimento presenti e futuri , inclusa la disattivazione parziale , nei componenti più importanti del sistema energetico dell'Unione.

(8)

I dati e le informazioni relativi ai prevedibili sviluppi nella produzione, nel trasporto e nella capacità di stoccaggio e i progetti nei vari settori dell'energia sono importanti per i futuri investimenti dell'Unione. È quindi necessario garantire che siano comunicati alla Commissione, e in particolare all'Osservatorio del mercato dell'energia, i progetti e i piani d'investimento già avviati o il cui inizio è previsto entro cinque anni e quelli che mirano a disattivare tutta l'infrastruttura o parte di essa entro tre anni.

(9)

Affinché la Commissione possa disporre di una visione coerente dei futuri sviluppi dell'intero sistema energetico dell'Unione, è necessario disporre di un quadro armonizzato di comunicazione per i progetti di investimento basato su categorie aggiornate per dati e informazioni ufficiali che gli Stati membri devono trasmettere.

(10)

Le informazioni ottenute dalla Commissione ai sensi del presente regolamento possono essere utilizzate per monitorare la conformità degli Stati membri nel quadro di norme specifiche dell'Unione europea, segnatamente la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (2).

(11)

Gli Stati membri, a questo fine, comunicano alla Commissione dati e informazioni sui progetti d'investimento in infrastrutture energetiche concernenti produzione, stoccaggio e trasporto di petrolio, gas, carbone, energie rinnovabili, energia elettrica, nonché sui grandi progetti di teleriscaldamento e raffreddamento e cattura, trasporto e stoccaggio di anidride carbonica, programmati o in costruzione sul loro territorio, incluse le interconnessioni con i paesi terzi . Le imprese interessate dovrebbero essere tenute a comunicare ai rispettivi Stati membri i dati e le informazioni in questione, al fine di consentire alla Commissione di monitorare l'infrastruttura energetica dell'Unione. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero essere tenuti a garantire la riservatezza dei dati forniti dalle imprese .

(12)

Dato l'orizzonte temporale dei progetti di investimento nel settore dell'energia, comunicazioni effettuate a intervalli biennali dovrebbero essere sufficienti.

(13)

Allo scopo di evitare un onere amministrativo sproporzionato e minimizzare i costi per gli Stati membri e le imprese, in particolare le piccole e medie imprese, il presente regolamento dovrebbe offrire la possibilità di esentare gli Stati membri e le imprese dagli obblighi di notifica, a condizione che informazioni equivalenti e comparabili vengano fornite alla Commissione a norma della legislazione specifica del settore dell'energia, adottata dalle istituzioni dell'Unione europea e finalizzata a realizzare gli obiettivi di mercati europei dell'energia competitivi, della sostenibilità del sistema europeo dell'energia e della sicurezza delle forniture di energia all'Unione europea. Occorre pertanto evitare ogni duplicazione degli obblighi di comunicazione specificati nel terzo pacchetto sulla liberalizzazione nel settore dell'energia (direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica (3), direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (4), regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (5), regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica (6) e regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale (7). La Commissione dovrebbe chiarire l’applicazione di questa esenzione, in modo da facilitare realmente l’onere di comunicazione e indicare chiaramente contenuto, forma e scadenze degli obblighi di comunicazione, le persone o gli organismi soggetti a tali obblighi e i responsabili della gestione del sistema di comunicazione.

(14)

Gli Stati membri, gli organismi da essi delegati o, ove opportuno, gli organismi incaricati dei programmi di investimento specifici nei settori dell'energia dell'Unione, dovrebbero assicurare la qualità, la pertinenza, l'accuratezza, la chiarezza, la tempestività e la coerenza dei dati e delle informazioni che essi trasmettono alla Commissione, garantendo al tempo stesso la riservatezza dei dati e delle informazioni commercialmente sensibili.

(15)

Al fine di elaborare i dati e semplificare e rendere sicura la notifica dei dati, la Commissione e in particolare il suo Osservatorio del mercato dell'energia, dovrebbero essere in grado di adottare tutte le misure appropriate a questo fine, in particolare attraverso l'utilizzo di strumenti e procedure informatici integrati. La Commissione dovrebbe garantire che tali risorse informatiche assicurino la riservatezza dei dati e delle informazioni notificati alla Commissione.

(16)

La tutela delle persone in relazione al trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri è disciplinata dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (8), mentre la tutela delle persone in relazione al trattamento dei dati personali da parte della Commissione è disciplinata dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (9). Il presente regolamento lascia impregiudicate le suddette norme.

(17)

L'accesso alle informazioni ambientali è disciplinato dal regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (10), nonché dalla direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale (11). Il presente regolamento lascia impregiudicate le suddette norme.

(18)

La Commissione e in particolare il suo Osservatorio del mercato dell'energia dovrebbero effettuare delle analisi periodiche e transettoriali dell'andamento strutturale e delle prospettive del sistema energetico dell'Unione e, se opportuno, delle analisi maggiormente focalizzate su taluni aspetti di questo sistema dell'energia. Queste analisi dovrebbero integrare gli approcci nazionali, sviluppare le dimensioni regionali e in particolare contribuire a rafforzare la sicurezza energetica, individuando eventuali carenze nelle infrastrutture e negli investimenti e i rischi connessi, ai fini dell'equilibrio a lungo termine di domanda e offerta di energia. Tale analisi dovrebbe altresì contribuire a un costante dibattito a livello dell'Unione europea sulla necessità di infrastrutture energetiche e occorre pertanto trasmetterla alle parti interessate per fare oggetto di un dibattito.

(19)

Le piccole e medie imprese dovrebbero poter beneficiare dell'opera di monitoraggio e comunicazione sui progetti di investimento energetico prevista dal presente regolamento, grazie alla quale i dati raccolti saranno messi a disposizione del pubblico, contribuendo a termine a nuovi e più coordinati trend di investimento.

(20)

La Commissione può essere assistita da esperti degli Stati membri o da eventuali altri esperti competenti, allo scopo di sviluppare una visione comune dei possibili divari in termini di infrastrutture e dei rischi associati e di promuovere la trasparenza per quanto riguarda i futuri sviluppi, il che è di particolare interesse per i nuovi entranti sul mercato.

(21)

Le disposizioni tecniche, incluse ulteriori definizioni tecniche necessarie ai fini dell'attuazione del presente regolamento, dovrebbero essere adottate dalla Commissione.

(22)

In considerazione degli emendamenti necessari per adeguarlo alle sfide odierne nel settore dell'energia e a fini di maggiore chiarezza, è necessario abrogare il regolamento (CE) n. 736/96 del Consiglio (12) e sostituirlo con un nuovo regolamento,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1.   Il presente regolamento istituisce un quadro comune per la notifica alla Commissione di dati e informazioni sui progetti di investimento in infrastrutture nei settori del petrolio, del gas, del carbone, delle energie rinnovabili e dell'energia elettrica ▐ e sui principali progetti di investimento connessi al teleriscaldamento e raffreddamento, nonché alla cattura e allo stoccaggio dell’anidride carbonica prodotta da questi settori.

2.     Il presente regolamento si applica altresì alle imprese dell'Unione europea che investono in progetti relativi a infrastrutture per l'energia in paesi terzi che sono direttamente legati alle reti dell'energia di uno o più Stati membri o che hanno un impatto su di esse.

3.   Il regolamento si applica ai tipi di investimenti elencati nell'allegato la cui costruzione è già iniziata o deve iniziare entro i prossimi cinque anni o a impianti di cui è prevista la disattivazione entro i prossimi tre anni.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)   «infrastruttura»: qualsiasi tipo di impianto o parti di impianto connesso alla produzione, al trasporto e allo stoccaggio dell'energia e delle fonti di energia, o di anidride carbonica;

2)   «progetti di investimento»: progetti finalizzati

3)   «progetti di investimento programmati»: i progetti di investimento allo stato prima che inizi la costruzione e che vengano sostenute spese in conto capitale o che la disattivazione dell'impianto divenga effettiva, inclusi i progetti di investimento per i quali una richiesta iniziale di autorizzazione è stata ricevuta dalle autorità competenti, ma i cui aspetti principali (ubicazione, impresa, alcuni aspetti tecnici e operativi di base , ecc.) possono, in tutto o in parte, essere soggetti ad ulteriore revisione o ad autorizzazione definitiva;

4)   «progetti di investimento in costruzione»: i progetti di investimento quando è già iniziata la costruzione e vengono sostenute spese in conto capitale;

5)   «disattivazione»: la fase nella quale un'infrastruttura viene smantellata in via definitiva;

6)   «produzione»: la generazione di energia elettrica e il trattamento di carburanti, inclusi i biocarburanti;

7)   «trasporto»: la trasmissione di energia elettrica, di gas, di combustibili liquidi o di anidride carbonica, attraverso una rete, in particolare:

8)   «stoccaggio»: stoccaggio su base permanente o temporanea di energia termica ed elettrica o di fonti di energia ▐ in infrastrutture in superficie o sotterranee o in siti geologici oppure confinamento di biossido di carbonio in formazioni geologiche sotterranee ;

9)     «sito di stoccaggio» :

un sistema di serbatoi chiusi o una struttura geologica che forma uno spazio di stoccaggio chiuso;

10)   «imprese»: persone fisiche o giuridiche, private o pubbliche, che decidono o realizzano progetti di investimento;

11)   «fonti di energia»:

a)

fonti primarie di energia, come petrolio, gas naturale, carbone o combustibili nucleari , oppure fonti trasformate di energia, come l'energia elettrica;

b)

fonti di energia rinnovabili fra cui l'energia idroelettrica, da biomasse, eolica, dalle maree e geotermica;

c)

prodotti dell'energia, come prodotti petroliferi raffinati e bio carburanti;

12)     «dati aggregati» :

dati aggregati a livello nazionale o regionale; qualora l'aggregazione a livello nazionale riveli informazioni commercialmente sensibili di una data impresa, si può procedere all'aggregazione a livello regionale;

13)     «organismo specifico» :

un organismo cui la normativa settoriale dell'Unione europea in campo energetico affida l'incarico di predisporre ed approvare piani pluriennali di sviluppo della rete e di investimenti in infrastrutture energetiche a livello dell'Unione, come la rete europea dei gestori di sistemi di trasmissione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 714/2009 e la rete europea dei gestori del sistema di trasporto del gas di cui all'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 715/2009;

14)     «teleriscaldamento» o «teleraffreddamento» :

la distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati, da una fonte centrale di produzione verso una pluralità di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il raffreddamento di spazi o di processi di lavorazione.

Articolo 3

Comunicazione dei dati

1.   Pur mantenendo proporzionato l'onere amministrativo relativo alla raccolta e alla comunicazione, gli Stati membri o l'organismo al quale essi delegano questo compito, compilano tutti i dati e le informazioni specificati nel presente regolamento a partire dall'inizio del 2011 e, successivamente, ogni due anni.

Essi comunicano i dati aggregati e le informazioni rilevanti relative al progetto alla Commissione nel 2011 , che diviene il primo anno di riferimento e, successivamente, ogni due anni.

Gli Stati membri o i loro organismi delegati, comunicano i dati aggregati e le informazioni rilevanti relative al progetto entro il 31 luglio dell'anno di riferimento in questione.

2.   La Commissione esenta gli Stati membri o i loro organismi delegati dall'obbligo di cui al paragrafo 1 quando, ai sensi della legislazione specifica della dell'Unione europea per il settore dell'energia:

a)

lo Stato membro in questione o il suo organo delegato ha già comunicato i dati o le informazioni richiesti e ha indicato la data della notifica e la pertinente normativa specifica;

b)

un organismo specifico è incaricato della preparazione di un piano di investimenti pluriennale nelle infrastrutture dell'energia a livello dell'Unione europea e compila a questo fine dati e informazioni equivalenti; in questo caso, tale organismo specifico comunica tutti i dati e le informazioni pertinenti alla Commissione, entro il termine stabilito al paragrafo 1.

Articolo 4

Fonti dei dati

1.   Le imprese interessate comunicano i dati o le informazioni di cui all'articolo 3 agli Stati membri, o all'organismo da essi delegato, sul cui territorio intendono realizzare dei progetti di investimento, entro il 31 maggio di ogni anno di riferimento. I dati o le informazioni comunicati riflettono la situazione dei progetti di investimento a partire dal 31 marzo dell'anno di riferimento in questione.

Il primo comma, tuttavia, non si applica alle imprese quando lo Stato membro interessato decide di ricorrere ad altri mezzi per trasmettere alla Commissione i dati e le informazioni di cui all'articolo 3, a condizione che i dati o le informazioni forniti siano comparabili ed equivalenti .

2.   Gli Stati membri evitano duplicazioni nella raccolta dei dati se il loro rilevamento è già prescritto dalla vigente legislazione dell'Unione e riducono al minimo i costi per le imprese.

Articolo 5

Contenuto della notifica

1.   In merito ai progetti di investimento di cui all'allegato, la notifica di cui all'articolo 3 indica, ove opportuno:

a)

il volume delle capacità programmate o in costruzione;

b)

l'ubicazione, il nome, il tipo e le caratteristiche principali dell'infrastruttura o le capacità programmate o in costruzione, con indicazione delle capacità che si trovano ancora nella fase di programmazione e di quelle che si trovano già in fase di realizzazione ;

c)

la data in cui la richiesta iniziale di autorizzazione è stata ricevuta dalle autorità competenti e la data prevista in cui tutte le autorizzazioni e i permessi di costruzione necessari saranno stati concessi;

d)

la data probabile di entrata in servizio;

e)

il tipo di fonti di energia utilizzate;

f)

le tecnologie di interesse per la sicurezza delle forniture, come flussi inversi, dispositivi per il cambio di combustibile o eventuali altri impianti pertinenti;

g)

l'installazione di sistemi di cattura del carbonio o di meccanismi di messa in conformità;

h)

la non disponibilità o l'interruzione temporanea del funzionamento di un'infrastruttura per un periodo superiore a tre anni.

2.   In merito a eventuali disattivazioni di impianti, la notifica di cui all'articolo 3 precisa:

a)

la natura e la capacità dell'infrastruttura interessata;

b)

la data probabile di disattivazione, comprese, se del caso, le date intermedie per la cessazione graduale del funzionamento dell’infrastruttura;

c)

l'elenco delle misure pianificate per il risanamento ambientale, qualora tale risanamento sia richiesto dalla legislazione specifica.

3.   Le notifiche di cui all'articolo 3 includono il volume delle capacità installate di produzione, trasporto e stoccaggio, che sono presenti all'inizio dell'anno di riferimento in questione.

Se gli Stati membri sono in possesso di informazioni concernenti ritardi e/o ostacoli alla realizzazione dei progetti di investimento , i loro organismi delegati o l'organismo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, includono tali informazioni nella notifica .

Articolo 6

Qualità e pubblicità dei dati

1.   Gli Stati membri, gli organismi da essi delegati o, ove opportuno, gli organismi specifici incaricati dei programmi di investimento specifici nei settori dell'energia dell'Unione europea, assicurano la qualità, la pertinenza, l'accuratezza, la chiarezza, la tempestività e la coerenza dei dati e delle informazioni che essi trasmettono alla Commissione. Se le informazioni non sono sufficientemente chiare ed esaustive, la Commissione può chiedere ai suddetti organismi di fornire informazioni supplementari.

Nel caso di organismi specifici incaricati dei programmi di investimento specifici nei settori dell'energia dell'Unione europea, i dati e le informazioni trasmesse devono essere accompagnati da osservazioni degli Stati membri sulla qualità e la pertinenza dei dati e delle informazioni raccolte.

2.   La Commissione pubblica dati e informazioni aggregati ad essa trasmessi ai sensi del presente regolamento, in particolare nelle analisi di cui all'articolo 10, paragrafo 3, a condizione che dati e informazioni siano pubblicati in forma aggregata a livello nazionale o regionale (in particolare nei casi in cui vi sia una sola impresa in uno Stato membro) e che non vengano diffusi o possano essere dedotti particolari concernenti singole imprese.

Tale pubblicazione non pregiudica la pertinente legislazione nazionale e dell'Unione europea concernente l'accesso del pubblico alle informazioni, in particolare le informazioni ambientali, le informazioni relative alle società quotate in borsa o le informazioni sul finanziamento pubblico di progetti di investimento.

Gli Stati membri, gli organismi da essi delegati e la Commissione sono individualmente responsabili della tutela della riservatezza di dati e informazioni sensibili sotto il profilo commerciale di cui siano in possesso .

Articolo 7

Misure di esecuzione

La Commissione adotta le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento. Tali misure includono in particolare le metodologie di calcolo da utilizzare, le definizioni tecniche, la forma, il contenuto e altri particolari della notifica di dati e informazioni di cui all’articolo 3, inclusa l’applicazione dell’esenzione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, e in particolare le disposizioni concernenti le scadenze e il contenuto delle notifiche e gli organismi soggetti agli obblighi di comunicazione .

Articolo 8

Trattamento dei dati

1.    La Commissione è responsabile dello sviluppo, della custodia, della gestione e del mantenimento delle risorse informatiche finalizzate alla pianificazione, necessarie per ricevere, immagazzinare ed eseguire il trattamento dei dati e delle informazioni sulle infrastrutture energetiche notificati alla Commissione ai sensi del presente regolamento.

2.     La Commissione inoltre fa sì che le risorse informatiche, necessarie ai fini di cui al paragrafo 1, garantiscano la riservatezza dei dati e delle informazioni notificati alla Commissione a norma del presente regolamento.

Articolo 9

Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali

Il presente regolamento non pregiudica le disposizioni del diritto dell'Unione e, in particolare, non modifica gli obblighi degli Stati membri in merito al trattamento dei dati personali, come stabilito dalla direttiva 95/46/CE o gli obblighi incombenti alle istituzioni e organismi dell'Unione europea a norma del regolamento (CE) n. 45/2001 in relazione al trattamento dei dati personali nell'esercizio delle loro attività.

Articolo 10

Monitoraggio e relazioni

1.   Sulla base dei dati e delle informazioni ricevute e, se opportuno, di eventuali altre fonti di dati, inclusi quelli acquistati dalla Commissione, quest'ultima procede almeno ogni due anni ad una analisi transettoriale dell'andamento strutturale e delle prospettive del sistema dell'energia dell'Unione europea, in particolare allo scopo di:

a)

individuare potenziali futuri divari e/o surplus tra domanda e offerta di energia, con particolare attenzione alle potenziali future carenze e inadeguatezze nell'infrastruttura di produzione e di trasmissione, in particolare quelle dovute al deterioramento dell'infrastruttura ;

b)

monitorare l'evoluzione dei progetti di investimento dalla data di notifica all'effettiva attuazione e in particolare lo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili e promuovere le migliori prassi per superare gli ostacoli individuati ;

c)

aumentare la trasparenza per gli attori di mercato e i potenziali nuovi operatori ;

d)

monitorare i progetti di investimento dell'Unione europea nei paesi terzi che hanno un impatto sul mercato e sulla sicurezza energetici dell'Unione;

e)

identificare il rischio di una dipendenza eccessiva da un'unica infrastruttura energetica nonché i rischi legati alle connessioni con i paesi terzi;

f)

individuare il fabbisogno di investimenti per migliorare il funzionamento del mercato interno dell'energia (ad esempio flussi inversi e interconnettori).

La Commissione può inoltre fornire, sulla base di questi dati e informazioni, le analisi specifiche che essa reputi necessarie o opportune.

2.   Nel preparare le analisi di cui al paragrafo 1, la Commissione coordina gli organismi specifici preposti ai programmi di investimento nei settori dell'energia dell'Unione europea e può farsi assistere da esperti di Stati membri e/o eventuali altri esperti, gruppi o associazioni con competenze specifiche nel settore interessato.

3.   La Commissione discute le analisi con le parti interessate. Essa trasmette le analisi effettuate al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo e provvede alla loro pubblicazione.

4.     Per garantire una certa coerenza fra le varie pubblicazioni relative al monitoraggio, la Commissione tiene conto dei piani pluriennali di investimento nelle infrastrutture energetiche elaborati dagli organismi specifici.

Articolo 11

Riesame

1.    Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione procede ad un riesame della sua applicazione.

2.     Per migliorare la qualità dei dati, la Commissione, quando procede al riesame di cui al paragrafo 1, valuta se del caso le soglie minime indicate nell'allegato e può eventualmente obbligare gli Stati membri a precisare le caratteristiche principali dell'infrastruttura o le capacità programmate o in costruzione.

Articolo 12

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 736/96 è abrogato.

Articolo 13

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …,

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 25 febbraio 2010.

(2)   GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16 .

(3)   GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55 .

(4)   GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94 .

(5)   GU L 211 del 14.8.2009, pag. 1 .

(6)   GU L 211 del 14.8.2009, pag. 15 .

(7)   GU L 211 del 14.8.2009, pag. 36 .

(8)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(9)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(10)   GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13 .

(11)   GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26 .

(12)  GU L 102 del 25.4.1996, pag. 1.

Giovedì 25 febbraio 2010
ALLEGATO

PROGETTI D'INVESTIMENTO

1.   PETROLIO

1.1.     Produzione

Impianti di estrazione con una capacità di almeno 20 000 barili al giorno.

1.2.   Raffinazione

Impianti di distillazione con una capacità di almeno 1 000 000 t/anno;

Aumento delle capacità di distillazione oltre 1 000 000 t/anno;

Impianti di reforming/cracking con una capacità minima di 500 t/giorno;

Impianti di desolforazione per oli combustibili residui/gasolio/vari altri prodotti petroliferi.

Sono esclusi gli impianti chimici che non producono olio combustibile e/o carburante o che li producono soltanto come prodotti sussidiari.

1.3.   Trasporto

Oleodotti per petrolio grezzo con una capacità di almeno 3 milioni di tonnellate metriche all'anno ed estensione di questi oleodotti di lunghezza non inferiore a 30 chilometri;

Oleodotti per prodotti petroliferi con una capacità di almeno 1,5 milioni t/anno ed estensione di questi oleodotti di lunghezza non inferiore a 30 chilometri;

Condotte che costituiscono collegamenti essenziali nelle reti di interconnessione nazionali o internazionali, nonché condotte e progetti di interesse comune identificati negli orientamenti stabiliti a norma dell'articolo 171 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Sono escluse le condotte destinate a fini militari e quelle che riforniscono impianti al di fuori del campo di applicazione del punto 1.2.

1.4.   Stoccaggio

Impianti di stoccaggio per petrolio grezzo e prodotti petroliferi (impianti con una capacità di 150 milioni di m3 o più o, nel caso di serbatoi, con una capacità non inferiore a 100 000 m3).

Sono esclusi i serbatoi destinati a fini militari e quelli che riforniscono impianti al di fuori del campo di applicazione del punto 1.2.

2.   GAS

2.1.     Produzione

Impianti di estrazione con una capacità di almeno 0,1 milioni di m3 al giorno.

2.2.   Trasporto

Gas, incluso gas naturale e biogas, gasdotti;

Gasdotti che costituiscono collegamenti essenziali nelle reti di interconnessione nazionali o internazionali, gasdotti e progetti d'interesse comune identificati negli orientamenti stabiliti a norma dell'articolo 171 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e progetti indicati nell'allegato del regolamento (CE) n. 663/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un programma per favorire la ripresa economica tramite la concessione di un sostegno finanziario comunitario a favore di progetti nel settore dell’energia (1).

2.3.   ▐ GNL

Stazioni di testa per l'importazione e l'esportazione di gas naturale liquefatto;

Capacità di rigassificazione, stoccaggio e liquefazione.

2.4.   Stoccaggio

Impianti di stoccaggio collegati alle condotte di trasporto di cui al punto 2.2;

Software e hardware informatici che permettano di monitorare e informare in tempo reale le competenti agenzie dell'Unione europea sulle scorte di gas.

Sono esclusi i gasdotti, le stazioni di testa e gli impianti destinati a fini militari, nonché quelli che riforniscono gli impianti chimici che non producono prodotti energetici o che li producono soltanto come prodotti sussidiari.

3.     CARBONE, LIGNITE E SCISTI BITUMINOSI

3.1.     Produzione

Miniere a cielo aperto nuove o ampliate con una produzione annua non inferiore a 1 milione di tonnellate;

Miniere sotterranee nuove o ampliate con una produzione annua non inferiore a 1 milione di tonnellate.

4.   ENERGIA ELETTRICA

4.1.   Produzione

Centrali termoelettriche e nucleari (gruppi di una potenza di 100 MW o più);

Centrali idroelettriche (centrali con una potenza di 30 MW o più);

Centrali eoliche (con una potenza di 20 MW o più per centrali offshore o con una potenza di 5 MW o più per centrali onshore);

Sistemi solari termici e geotermici ▐ concentrati (gruppi di una potenza di 10 MW o più) e sistemi fotovoltaici (con una capacità di 5 MW o più) ;

Sistemi di produzione di energia da biomassa /bioliquidi/ rifiuti (gruppi di una potenza di 5 MW o più);

Centrali a cogenerazione di energia elettrica e calore utile (gruppi di una potenza elettrica di 10 MW o più);

Impianti decentrati per la produzione di energia rinnovabile collegati a una rete elettrica o per i quali è stato concluso un contratto di acquisto da parte di un'impresa, con una capacità di produzione cumulata superiore ai 10 MW.

4.2.   Trasporto

Linee di trasmissione aeree, purché siano progettate per una tensione di 100 kV o più;

Linee di trasmissione sotterranee o sottomarine, purché siano progettate per una tensione di 100 kV o più;

Progetti d'interesse comune identificati negli orientamenti stabiliti a norma dell'articolo 171 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e progetti di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 663/2009 ;

Reti di teleriscaldamento con un diametro di almeno 300 mm.

4.3.     Stoccaggio

Impianti di stoccaggio di elettricità.

5.   BIOCARBURANTI

5.1.   Produzione

Impianti per la produzione di biocarburanti (raffinerie con una capacità di 50 000 t/anno o più).

6.   ANIDRIDE CARBONICA

6.1.   Trasporto

Condotte per CO2 connesse agli impianti di produzione di cui ai punti 1.2. e 4.1.

6.2.   Stoccaggio

Rientrano in tale sezione anche i progetti di stoccaggio di anidride carbonica in siti geologici, previsti dal regolamento (CE) n. 663/2009.

Impianti di stoccaggio (sito di stoccaggio o complesso con una potenza di 100 kt o più).

Sono esclusi gli impianti di stoccaggio destinati a ricerca e sviluppo tecnologico.


(1)   GU L 200 del 31.7.2009, pag. 31.


21.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 348/50


Giovedì 25 febbraio 2010
Modifica dello stato di previsione del Parlamento per il bilancio 2010

P7_TA(2010)0038

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 febbraio 2010 sullo stato di previsione delle entrate e delle spese relativo al bilancio rettificativo n. 1/2010 (Sezione I – Parlamento europeo) (2010/2014(BUD))

2010/C 348 E/07

Il Parlamento europeo,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 314,

vista la decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (1),

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2),

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (AII) (3), e in particolare il quadro finanziario pluriennale (QFP) di cui alla parte 1 e all'allegato I di tale accordo,

visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2010,

vista la relazione del Segretario generale all'Ufficio di presidenza sulla definizione del progetto preliminare di stato di previsione in vista di un bilancio rettificativo per il 2010,

visto il progetto preliminare di stato di previsione relativo a tale bilancio rettificativo stabilito dall'Ufficio di presidenza il 14 dicembre 2009 a norma dell'articolo 23, paragrafo 6, e dell'articolo 79, paragrafo 1 del regolamento del Parlamento,

visto il progetto di stato di previsione redatto dalla commissione per i bilanci il 27 gennaio 2009 a norma dell'articolo 79, paragrafo 2, del regolamento del Parlamento,

visto l'articolo 79 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0017/2010),

A.

considerando che nel corso della procedura di bilancio 2010 è stato deciso che le spese collegate in modo specifico all'entrata in vigore del trattato di Lisbona che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea sarebbero state coperte, se necessario, ricorrendo agli strumenti di bilancio esistenti, quali un bilancio rettificativo, successivamente all'adozione del bilancio 2010,

B.

considerando che è stato sottolineato come, in una simile eventualità, prima di richiedere risorse supplementari occorra prendere pienamente in considerazione, nella misura più ampia possibile, una riorganizzazione delle risorse esistenti,

C.

considerando che è stato particolarmente evidenziato come il livello iniziale del bilancio del Parlamento quale adottato, che ammonta al 19,87 % delle spese autorizzate nell'ambito della rubrica 5 (stanziamenti amministrativi) del QFP, non comprendeva gli adeguamenti che avrebbero potuto rendersi necessari a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, soprattutto nel settore legislativo,

D.

considerando che al contempo si è rilevato che, a causa dei ristretti margini disponibili, saranno necessarie ulteriori economie e operazioni di riassegnazione per poter far fronte a fabbisogni aggiuntivi,

1.

accoglie con favore la proposta dell'Ufficio di presidenza relativa a un bilancio rettificativo per il 2010 concernente il bilancio del Parlamento (sezione 1 del bilancio generale dell'Unione) e ricorda che ciò è pienamente conforme all'accordo in base al quale gli eventuali fabbisogni aggiuntivi a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona devono essere coperti separatamente, ricorrendo agli strumenti di bilancio esistenti;

2.

sottolinea che l'eccellenza legislativa rappresenta una priorità per il Parlamento e che occorre dotare i deputati, le commissioni e i gruppi politici dei mezzi necessari per conseguire tale obiettivo; concorda con l'orientamento generale della proposta dell'Ufficio di presidenza e con le priorità per gli aumenti proposti; ritiene, inoltre, che la portata generale della proposta sia giustificata viste le motivazioni fornite e le nuove sfide che il Parlamento dovrà affrontare;

3.

chiede, alla luce dell'impatto finanziario pluriennale prevedibile per queste ed eventuali altre proposte connesse al trattato di Lisbona, una valutazione dell'utilizzo delle indennità per l'assistenza di segreteria;

4.

osserva che il livello complessivo del bilancio proposto dall'Ufficio di presidenza ammonterebbe a 1 620 760 399 EUR, importo che corrisponde al 20,04 % della rubrica 5 originale; constata che, visto il contesto sopra illustrato e il volume totale del bilancio, nella proposta dell'Ufficio di presidenza il massimale da tempo autoimposto del 20 % è stato superato di 0,04 punti percentuali, vale a dire di 3,2 milioni di EUR;

5.

ritiene che il riferimento globale del proprio bilancio dovrebbe continuare ad essere la programmazione pluriennale originale del QPF, al fine di garantire la salvaguardia dei propri interessi, mantenendo nel contempo la disciplina di bilancio;

6.

ritiene che l'attuale aliquota del 20 % per la rubrica 5 sia ormai più restrittiva rispetto alla precedente situazione, in quanto dovrà coprire spese non previste nella dichiarazione autoimposta del 1988; ricorda che dal 2006 il Parlamento ha incluso spese come lo statuto dei deputati (con conseguenti economie per gli Stati membri), lo statuto degli assistenti, le spese attinenti al suo nuovo ruolo dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona nonché una politica immobiliare ampliata per far fronte al proprio fabbisogno globale, fra cui gli allargamenti;

7.

ritiene che, sulla base dei riferimenti del QPF originale, negoziati nel 2006 e in vigore dal 2007, la propria spesa dovrebbe rimanere entro il tradizionale limite del 20 %, come termine indicativo di riferimento;

8.

ritiene che, su un volume totale di oltre 1 600 000 000 EUR, dovrebbe essere possibile rimanere al di sotto del 20 % (vale a dire arrivare al 19,99 %) pur rispettando i fabbisogni aggiuntivi indicati nella proposta dell'Ufficio di presidenza; osserva che ciò comporterebbe una riduzione del bilancio complessivo pari a 4 milioni di EUR;

9.

decide di procedere a tale adeguamento, senza toccare gli elementi contenuti nella proposta dell'Ufficio di presidenza, riducendo la riserva immobiliare da 15 a 11 milioni di EUR; rileva che ciò porterà il livello complessivo del bilancio a 1 616 760 399 EUR, importo che corrisponde al 19,99 % della rubrica 5; insiste sulla necessità di una pianificazione a lungo termine della sua politica immobiliare;

10.

sottolinea che sarebbe opportuno adottare misure intese a garantire la sostenibilità di bilancio negli anni futuri; ribadisce l'importanza di elaborare una politica di bilancio che non comporti maggiorazioni della spesa e garantisca più rigore e trasparenza; chiede che vengano fornite quanto prima informazioni chiare sull'importo totale delle spese fisse nel bilancio del Parlamento, secondo quanto indicato nella risoluzione del Parlamento europeo del 22 ottobre 2009 sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2010 (4);

11.

adotta lo stato di previsione relativo al bilancio rettificativo n. 1/2010;

12.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e lo stato di previsione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17.

(2)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(4)  Testi approvati, P7_TA(2009)0052.