ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.C_2010.340.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 340

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

53o anno
15 dicembre 2010


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2010/C 340/01

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5753 — DSB/First/DSBFirst Vast) ( 1 )

1

2010/C 340/02

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6036 — Barclays/BPCE/Hexagone France 3) ( 1 )

1

2010/C 340/03

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6018 — KKR/HgCapital/Archangel) ( 1 )

2

2010/C 340/04

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 )

3

2010/C 340/05

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6057 — Carlyle/Commscope) ( 1 )

5

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Parlamento europeo

2010/C 340/06

Decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, del 13 dicembre 2010, recante modifica delle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo

6

2010/C 340/07

Contributo della XLIVa COSAC — Bruxelles, 24-26 ottobre 2010

9

 

Consiglio

2010/C 340/08

Codice di condotta tra il Consiglio, gli Stati membri e la Commissione che stabilisce le disposizioni interne per l'applicazione della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità da parte dell'Unione europea e per la rappresentanza dell'Unione europea relativamente alla convenzione stessa

11

 

Commissione europea

2010/C 340/09

Tassi di cambio dell'euro

16

2010/C 340/10

Decisione della Commissione, del 14 dicembre 2010, relativa alla nomina di due rappresentanti della Commissione e di due supplenti presso il consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea dei medicinali

17

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2010/C 340/11

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

18

2010/C 340/12

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

19

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

Commissione europea

2010/C 340/13

Invito a presentare proposte nell'ambito del programma di lavoro Persone del Settimo programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione

20

2010/C 340/14

Invito a presentare proposte 2010 — Programma Europa per i cittadini (2007-2013) — Attuazione delle azioni del programma: Cittadini attivi per l'Europa, Società civile attiva in Europa e Memoria europea attiva

21

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2010/C 340/15

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6053 — CVC/Apollo/Brit Insurance) ( 1 )

27

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2010/C 340/16

Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

28

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

15.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 340/1


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.5753 — DSB/First/DSBFirst Vast)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2010/C 340/01

In data 6 dicembre 2010 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32010M5753. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


15.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 340/1


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.6036 — Barclays/BPCE/Hexagone France 3)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2010/C 340/02

In data 6 dicembre 2010 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32010M6036. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


15.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 340/2


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.6018 — KKR/HgCapital/Archangel)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2010/C 340/03

In data 29 novembre 2010 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32010M6018. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


15.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 340/3


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2010/C 340/04

Data di adozione della decisione

17.11.2010

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

N 124/10

Stato membro

Francia

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Modification de la carte des aides à finalité régionale (AFR) à moyen terme, prévue à l'article 104 des lignes directrices AFR pour la période 2007-2013

Base giuridica

Décret no 2007-732 du 7 mai 2007 modifié relatif aux zones d’aide à finalité régionale et aux zones d’aide à l’investissement des petites et moyennes entreprises

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Sviluppo regionale

Forma dell'aiuto

Contratti ad hoc

Dotazione di bilancio

Intensità

15 %

Durata

1.1.2011-31.12.2013

Settore economico

Tutti i settori

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

DATAR

8 rue de Penthièvre

75800 Paris Cedex 08

FRANCE

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione

15.11.2010

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

N 340/10

Stato membro

Spagna

Regione

País Vasco

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Subvenciones a empresas para la realización de inversiones destinadas a la protección del medio ambiente

Base giuridica

Decreto 91/2002, de 23 de abril, por el que se regula la concesión de subvenciones a empresas para la realización de inversiones destinadas a la protección del medio ambiente

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Tutela dell'ambiente

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto

Dotazione di bilancio

Importo totale dell'aiuto previsto 3 Mio EUR

Intensità

100 %

Durata

Settore economico

Tutti i settori

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm


15.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 340/5


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.6057 — Carlyle/Commscope)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2010/C 340/05

In data 9 dicembre 2010 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32010M6057. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Parlamento europeo

15.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 340/6


DECISIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 13 dicembre 2010

recante modifica delle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo

2010/C 340/06

L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e segnatamente il suo articolo 223, paragrafo 2,

visto lo statuto dei deputati del Parlamento europeo (1) («lo statuto»),

visti l'articolo 8 e l'articolo 23 del regolamento del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisioni dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo dell'11 e del 23 novembre 2009, del 14 dicembre 2009, del 19 aprile 2010 e del 5 luglio 2010 (2), le misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo (3) («le misure di attuazione») sono state modificate, inter alia per consentire ai deputati di rinunciare al diritto al rimborso delle spese mediche. Al fine di garantire la stabilità del sistema, è opportuno che le decisioni di rinuncia a detto diritto o di revoca della rinuncia siano valide per almeno dodici mesi. Analogamente alla precedente modifica che aggiungeva i paragrafi 4 e 5 all'articolo 3 delle misure di attuazione, la modifica di tali disposizioni introdotta dalla presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dal 7 luglio 2010.

(2)

In virtù della regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati del Parlamento europeo (la «regolamentazione SID»), i presidenti di commissione o di sottocommissione ricevevano un'indennità annua per far fronte alle spese sostenute in ragione di viaggi effettuati per partecipare a conferenze o manifestazioni aventi una dimensione parlamentare e riguardanti una tematica di interesse europeo rientrante nelle competenze della rispettiva commissione o sottocommissione. Nel primo semestre del 2009, l'indennità totale ammontava a 4 148 EUR. Tale sistema ha continuato ad applicarsi in vigenza delle misure d'attuazione. Tuttavia, a causa di un infelice errore di trascrizione, figura la cifra di 4 000 EUR. L'errore dovrebbe essere rettificato con effetto dal 1o gennaio 2010.

(3)

In conformità dell'articolo 23 delle misure di attuazione, i deputati hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio sostenute nello Stato membro di elezione. Per i viaggi in aereo, treno o nave, il limite è fissato a 24 viaggi di andata e ritorno; per i viaggi in auto privata, la distanza massima specificata dipende dalla superficie dello Stato membro interessato. Al fine di garantire una maggiore flessibilità ai deputati, quanti di loro hanno esaurito il diritto al rimborso delle spese per i viaggi in aereo, treno o nave dovrebbero poter convertire parte della loro indennità per i viaggi in auto privata in viaggi in aereo, treno o nave, sulla base della seguente formula: un viaggio in aereo, treno o nave equivale al 2 % del numero massimo di chilometri autorizzato per lo Stato membro di elezione del deputato interessato. La stessa disposizione dovrebbe applicarsi, mutatis mutandis, ai deputati che abbiano esaurito il loro diritto al rimborso delle spese per i viaggi in auto privata. La modifica dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2011.

(4)

Al fine di garantire una sana gestione finanziaria, è opportuno che le domande di liquidazione della pensione cui i deputati hanno diritto siano presentate entro sei mesi dalla nascita del diritto, salvo in caso di forza maggiore. Se tale termine non è rispettato, la data di effetto del beneficio della pensione dovrebbe essere fissata al primo giorno del mese di ricevimento della domanda.

(5)

È necessario adattare la disposizione delle misure di applicazione relativa ai bonifici bancari al fine di allinearla alla direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (4).

(6)

In caso di decesso dell'ex deputato che beneficiava della pensione di invalidità in base alla regolamentazione SID, i suoi aventi diritto dovrebbero ricevere la pensione di reversibilità alle stesse condizioni applicate prima dell'entrata in vigore dello statuto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le misure di attuazione sono modificate come segue:

1.

All'articolo 3, i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«4.   I deputati e gli ex deputati beneficiari dell'indennità transitoria di cui all'articolo 13 dello statuto o di una pensione a norma degli articoli 14 e 15 dello statuto possono rinunciare al diritto al rimborso delle spese mediche previsto al paragrafo 1 a partire dal primo giorno del mese che segue la data di presentazione della domanda. In tal caso, essi hanno diritto al rimborso dei 2/3 del contributo dovuto al regime di assicurazione malattia, purché il totale dell'importo rimborsato non superi 400 EUR al mese.

5.   Il deputato o l'ex deputato che, ai sensi del paragrafo 4, rinunci al diritto al rimborso delle spese mediche può rientrare nel sistema di rimborso di cui al paragrafo 1 solo dopo un periodo di dodici mesi dalla data in cui la rinuncia ha effetto. Analogamente, ogni ulteriore modifica, sia essa relativa ad una rintegrazione nel sistema di rimborso di cui al paragrafo 1 o ad una rinuncia ad esso, potrà essere effettuata solo dopo un periodo minimo di dodici mesi.»;

2.

All'articolo 22, paragrafo 3, il primo comma, è sostituito dal seguente:

«3.   L'importo massimo del rimborso annuale a titolo di spese di viaggio effettivamente sostenute in occasione di viaggi effettuati dai presidenti di commissione o di sottocommissione per partecipare a conferenze o manifestazioni riguardanti una tematica di interesse europeo rientrante nelle competenze della rispettiva commissione o sottocommissione e che hanno una dimensione parlamentare è fissato a 4 148 EUR. La partecipazione richiede la previa autorizzazione del Presidente del Parlamento dopo verifica dei fondi disponibili nei limiti del massimale summenzionato.»;

3.

All'articolo 23, è inserito il seguente paragrafo:

«1 bis.   Qualora un deputato abbia esaurito il suo diritto al rimborso delle spese per i viaggi in aereo, treno o nave di cui al paragrafo 1, lettera a), può, previa richiesta scritta, convertire la sua dotazione per i viaggi in auto privata, di cui al paragrafo 1, lettera b), in viaggi in aereo, treno o nave, sulla base della seguente formula: un viaggio in aereo, treno o nave di sola andata equivale al 2 % del numero massimo di chilometri autorizzato per il suo Stato membro di elezione.

La stessa disposizione si applica, mutatis mutandis, ai deputati che abbiano esaurito il loro diritto al rimborso delle spese per i viaggi in auto privata.»;

4.

All'articolo 49, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

«L'ex deputato o il suo rappresentante legale, salvo casi di forza maggiore, presenta la domanda di liquidazione della pensione di anzianità entro sei mesi dalla data di inizio del diritto. Trascorso tale termine, la data in cui diventa effettivo il godimento della pensione di anzianità è fissata al primo giorno del mese di ricevimento della domanda.»;

5.

All'articolo 63, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   I pagamenti a titolo delle presenti misure di attuazione sono effettuati tramite bonifico bancario in conformità delle disposizioni della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (5). Il Parlamento sostiene le spese a carico dell'ordinante. Le altre eventuali spese sono a carico del beneficiario.

6.

All'articolo 75, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

«Qualora l'ex deputato che beneficia della pensione d'invalidità deceda dopo il 14 luglio 2009, la pensione di reversibilità è versata al suo coniuge, membro stabile di un'unione di fatto o figli a carico, alle condizioni stabilite all'allegato I della regolamentazione SID.»;

7.

È aggiunto il seguente articolo:

«Articolo 82

Regime transitorio per la rinuncia al rimborso delle spese mediche

I deputati che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, rinunciano al loro diritto al rimborso delle spese mediche entro 15 marzo 2011, sono rimborsati alle condizioni di cui al predetto paragrafo con effetto retroattivo dal 14 luglio 2009, oppure dal primo mese successivo alla data dell'ultimo rimborso delle spese mediche effettuato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1.».

Articolo 2

1.   La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.   La presente decisione si applica a decorrere dallo stesso giorno, ad eccezione delle disposizioni seguenti:

a)

articolo 1, punto 1, che si applica a decorrere dal 7 luglio 2010;

b)

articolo 1, punto 2, che si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010;

c)

articolo 1, punto 3, che si applica a decorrere dal 1o gennaio 2011.


(1)  Decisione 2005/684/CE, Euratom del Parlamento europeo, del 28 settembre 2005, che adotta lo statuto dei deputati del Parlamento europeo (GU L 262 del 7.10.2005, pag. 1).

(2)  GU C 180 del 6.7.2010, pag. 1.

(3)  Decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, del 19 maggio e 9 luglio 2008, recante misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo (GU C 159 del 13.7.2009, pag. 1).

(4)  GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1.

(5)  GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1.»;


15.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 340/9


Contributo della XLIVa COSAC

Bruxelles, 24-26 ottobre 2010

2010/C 340/07

1.   Sviluppo sostenibile nella strategia Europa 2020

1.1.

La COSAC ritiene che la strategia Europa 2020 fornisca un approccio ben integrato e coordinato che deve condurre a una crescita solida, sostenibile e inclusiva, che tenga sufficientemente conto degli sviluppi economici e scientifici all'interno e all'esterno dell'UE, delle sue conseguenze sociali e ambientali e del rispetto dei diritti umani.

1.2.

Il sostegno della COSAC alla strategia Europa 2020 non è incondizionato. La Commissione europea e il Consiglio sono quindi invitati, nel futuro processo legislativo, a considerare la necessità di limitare il numero di obiettivi, a coordinare la strategia con altre iniziative dell'UE, a garantire la sicurezza energetica dell'Europa e a evitare perdite di produttività. La strategia Europa 2020 deve essere tenuta debitamente in considerazione nel processo di riforma della governance economica europea.

1.3.

La COSAC invita i parlamenti nazionali e il Parlamento europeo a fare propria, in termini politici, la strategia Europa 2020 monitorandone attivamente l'attuazione.

1.4.

La COSAC invita altresì la Commissione europea, il Consiglio e il Parlamento europeo a migliorare l'integrazione delle sfide previste dalla strategia dell'Unione europea per lo sviluppo sostenibile nelle proposte legislative e in altre iniziative.

1.5.

La COSAC rileva con soddisfazione il fatto che, secondo i parlamenti nazionali, il processo decisionale è sufficientemente rigoroso e il controllo parlamentare è garantito a sufficienza. In tale contesto la pressione esercitata da soggetti di pari influenza è particolarmente importante.

1.6.

Infine, nell'ambito del seguito da dare alla strategia Europa 2020, la COSAC invita i parlamenti nazionali a riflettere sul loro futuro ruolo in riferimento ai piani nazionali di riforma.

2.   Controllo parlamentare della politica estera e di sicurezza comune e della politica comune di sicurezza e difesa (di seguito «PESC» e «PSDC»)

2.1.

La COSAC sottolinea la necessità di un controllo parlamentare sia della PESC sia della PSDC:

i)

Tale controllo parlamentare dovrebbe impegnare i parlamenti nazionali e il Parlamento europeo;

ii)

il meccanismo del controllo parlamentare della PESC e della PSDC dovrebbe risultare conveniente e valorizzare l'attività già svolta dai parlamenti in questo ambito;

iii)

è opportuno non creare nuove istituzioni o nuovi organismi;

iv)

nell'attività di controllo parlamentare dovrebbero essere coinvolti deputati specializzati in settori quali affari esteri, difesa e affari dell'Unione europea.

2.2.

La COSAC auspica pertanto che il nuovo meccanismo di controllo parlamentare della PSDC sia istituito nel corso del 2011.

3.   Governance economica nell'Unione europea

3.1.

Pur accogliendo con favore le recenti proposte sulla governance economica e sollecitando l'adozione di un approccio basato su una rapida attuazione, la COSAC evidenzia che l'ampio impatto di tali proposte rende necessario un attento controllo e sottolinea la necessità di un rigoroso processo decisionale che conduca a un vero impegno politico sia a livello nazionale sia dell'UE. L'efficacia del controllo parlamentare esercitato dai parlamenti nazionali e dal Parlamento europeo non deve in alcun caso essere compromessa.

4.   Il futuro ruolo della COSAC

4.1.

La COSAC evidenzia il ruolo di supervisione che essa può svolgere attraverso lo scambio di informazioni e migliori pratiche e, in particolare, attraverso le eventuali relazioni biennali.

4.2.

La COSAC ritiene che un ampio dibattito sul programma di lavoro della Commissione europea rappresenti un punto essenziale e ricorrente della sua agenda. Essa incoraggia pertanto le prossime Presidenze a inserire nell'ordine del giorno delle riunioni ordinarie della Conferenza un dibattito sul programma di lavoro della Commissione europea. Nel fissare le date delle riunioni le Presidenze della COSAC sono invitate a tener conto dei tempi di pubblicazione di tale programma di lavoro.

4.3.

In quanto sede di scambio, la COSAC è l'organo appropriato per discutere di politiche e questioni europee specifiche. Dalle discussioni tenute nell'ambito della COSAC è emerso un interesse convergente dei parlamenti nazionali e del Parlamento europeo per tale tipo di dibattito.

4.4.

La COSAC incoraggia i parlamenti nazionali a svolgere un ruolo attivo a favore di un agevole funzionamento dell'Unione europea facendo ricorso a tutte le possibilità offerte loro dal trattato di Lisbona. In particolare, la COSAC incoraggia le camere dei parlamenti dell'UE a:

a)

verificare l'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità secondo le procedure di cui al protocollo 2 allegato ai trattati;

b)

proseguire il dialogo politico con la Commissione europea non soltanto in relazione alle proposte legislative, ma estendendolo oltre il tema della sussidiarietà.

La COSAC prenderà atto dei risultati di tali attività al fine di diffondere informazioni e buone pratiche tra i parlamenti nazionali.

5.   Cooperazione con le istituzioni dell'Unione europea

5.1.

La COSAC esprime grande apprezzamento per la partecipazione, per la prima volta, del presidente del Consiglio europeo Herman VAN ROMPUY ed è convinta che la cooperazione con il Consiglio e il Consiglio europeo continuerà a essere tanto cordiale quanto efficace.

5.2.

In riferimento alla definizione di «progetto di atto legislativo», la COSAC rimanda al Contributo della XLIII COSAC invitando il Consiglio a riesaminare la sua posizione iniziale.

5.3.

La COSAC è onorata di aver ascoltato il discorso del presidente della Commissione europea José Manuel BARROSO e accoglie con favore il dibattito che ne seguirà sulle sfide cui l'Unione dovrà far fronte il prossimo anno. La COSAC auspica che tale dialogo diretto diventi un elemento costante dell'ordine del giorno della Conferenza in modo tale che i parlamenti nazionali e il Parlamento europeo possano portare avanti un dibattito aperto con la Commissione europea.

5.4.

La COSAC sottolinea che l'applicazione dell'accordo quadro tra il Parlamento europeo e la Commissione europea deve essere soggetta a un continuo controllo giuridico.

5.5.

La COSAC sottolinea altresì che tutte le istituzioni devono rispettare l'equilibrio istituzionale derivante dallo spirito e dalla lettera dei trattati.

5.6.

Alla luce dei documenti di consultazione e delle proposte legislative su Europol ed Eurojust a venire, la COSAC rammenta la pressante necessità di un'ampia e tempestiva consultazione preliminare con i parlamenti nazionali da parte della Commissione europea. La COSAC chiede a quest'ultima di pubblicare contemporaneamente le proposte legislative su Europol ed Eurojust.

5.7.

La COSAC invita infine la Commissione europea, la Presidenza del Consiglio e il Parlamento europeo a fornire una risposta al presente contributo.


Consiglio

15.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 340/11


Codice di condotta tra il Consiglio, gli Stati membri e la Commissione che stabilisce le disposizioni interne per l'applicazione della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità da parte dell'Unione europea e per la rappresentanza dell'Unione europea relativamente alla convenzione stessa

2010/C 340/08

Nel rammentare che gli articoli 3 e 4 della decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (1) prevedono l'esigenza di convenire un codice di condotta prima del deposito dello strumento di conferma formale a nome dell'Unione.

Nel rammentare che, ai sensi dei predetti articoli della decisione 2010/48/CE, il codice di condotta definirà le disposizioni dettagliate per l'applicazione della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità («la convenzione») da parte dell'Unione, tra cui le disposizioni inerenti al ruolo di punto di contatto della Commissione per l’applicazione della convenzione a nome dell'Unione, alla rappresentanza dell'Unione nelle riunioni degli organismi istituiti dalla convenzione, alla rappresentanza della posizione dell'Unione in tali riunioni, nonché alla stretta cooperazione, nelle stesse riunioni, in particolare sulle questioni di monitoraggio, rapporto e voto.

Inoltre, le disposizioni del presente codice di condotta che trattano le questioni di coordinamento tra il Consiglio, gli Stati membri e la Commissione devono considerarsi parte integrante della struttura di coordinamento di cui all'articolo 33, paragrafo 1 della convenzione.

Consapevoli della necessità dell'unità della rappresentanza internazionale dell'Unione e dei suoi Stati membri conformemente al trattato sull'Unione europea (TUE) e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, anche allo stadio dell'attuazione degli obblighi internazionali,

IL CONSIGLIO, GLI STATI MEMBRI E LA COMMISSIONE CONVENGONO IL SEGUENTE CODICE DI CONDOTTA:

NATURA E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE

1.

a)

Il presente codice di condotta stabilisce le disposizioni tra il Consiglio, gli Stati membri e la Commissione per la cooperazione su vari aspetti dell'applicazione della convenzione adottata dall'assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 13 dicembre 2006.

Fatto salvo l'obbligo generale di stretta cooperazione il codice si applicherà alla preparazione delle riunioni degli organismi istituiti dalla convenzione e alla partecipazione a tali riunioni.

b)

Il codice definisce i dettagli della funzione di punto di contatto.

DIVISIONE DEI COMPITI SULLA BASE DELLE COMPETENZE

2.

Le istituzione dell'Unione e gli Stati membri assicureranno una stretta cooperazione nell'applicazione della convenzione, tenendo conto dei principi di sincera cooperazione e di sussidiarietà, nonché dell'esigenza di rispettare le diverse competenze delle istituzioni dell'Unione e degli Stati membri come stabilito dai trattati e tenendo conto del fatto che la portata e l'esercizio delle competenze dell'Unione sono soggetti, per loro stessa natura, ad una continua evoluzione.

3.

Per le questioni di competenza degli Stati membri, questi ultimi si prefiggono di elaborare posizioni coordinate ogniqualvolta ciò sia ritenuto opportuno.

4.

Per le questioni di competenza esclusiva dell'Unione, questa si prefigge di elaborare le posizioni dell'Unione in particolare per ciò che riguarda:

a)

la compatibilità degli aiuti di Stato con il mercato interno (articolo 108 del TFUE, ex articolo 88 del TCE);

b)

la tariffa doganale comune (articolo 31 del TFUE, ex articolo 26 del TCE);

c)

la propria pubblica amministrazione (articolo 336 del TFUE, ex articolo 283 del TCE);

d)

eventuali altre questioni, nella misura in cui le disposizioni della convenzione o i relativi strumenti giuridici di esecuzione incidono su norme comuni precedentemente stabilite dall'Unione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 del TFUE o le modificano.

5.

Per le questioni di competenza condivisa e le questioni in cui l'Unione coordina, sostiene e/o integra le azioni degli Stati membri, l'Unione e gli Stati membri si prefiggono di elaborare posizioni comuni, in particolare per ciò che riguarda:

a)

gli atti legislativi inclusi nell'appendice della dichiarazione relativa alle competenze allegata alla decisione 2010/48/CE o nuovi atti o misure programmatiche adottati nelle seguenti materie:

lotta alla discriminazione fondata sulla disabilità (articolo 19 del TFUE, ex articolo 13 del TCE),

libera circolazione di beni, persone, servizi e capitali (articoli da 28 a 32 e da 34 a 37 del TFUE, ex articoli da 23 a 31 del TCE e articoli da 45 a 66 del TFUE, ex articoli da 39 a 60 del TCE),

agricoltura (articoli 42-43 del TFUE, ex articoli 36-37 del TCE),

trasporti ferroviari, stradali, marittimi e aerei (articolo 91 del TFUE, ex articolo 71 del TCE, e articolo 100 del TFUE, ex articolo 80 del TCE),

fiscalità (articolo 113 del TFUE, ex articolo 93 del TCE),

mercato interno (articoli 114-115 del TFUE, ex articoli 94-95 del TCE),

parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile (articolo 157 del TFUE, ex articolo 141 del TCE),

reti transeuropee (articoli da 170 a 172 del TFUE, ex articoli da 154 a 156 del TCE),

statistiche (articoli 337-338 del TFUE, ex articoli 284-285 del TCE);

b)

gli atti legislativi o le misure programmatiche dell'Unione che presentano un nesso stretto e sostanziale con l'applicazione della convenzione adottati nelle seguenti materie:

occupazione (articoli da 145 a 150 del TFUE, ex articoli da 125 a 130 del TCE),

sviluppo dell'istruzione di qualità e attuazione della politica di formazione professionale (articoli 165-166 del TFUE, ex articoli 149-150 del TCE),

coesione economica e sociale (articoli da 174 a 178 del TFUE, ex articoli da 158 a 162 del TCE),

cooperazione allo sviluppo (articoli da 208 a 211 del TFUE, ex articoli da 177 a 181 del TCE), e

cooperazione con i paesi industrializzati (articolo 212 del TFUE, ex articolo 181 A del TCE).

DEFINIZIONE DELLE POSIZIONI

6.

Tutte le posizioni dell'Unione e dei suoi Stati membri di cui ai punti 3, 4 e 5 saranno debitamente coordinate.

a)

Per le questioni di cui al punto 3 la presidenza può indire, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione o di uno Stato membro, riunioni di coordinamento (che nei casi urgenti possono consistere in un coordinamento per via elettronica) degli Stati membri e della Commissione in seno al gruppo competente del Consiglio prima e durante ogni riunione di cui al punto 1.

Le posizioni coordinate saranno presentate dalla presidenza e, se necessario, da uno Stato membro nominato dalla presidenza o dalla Commissione con l'accordo di tutti gli Stati membri presenti.

b)

Per le questioni di cui al punto 4, saranno indette riunioni di coordinamento della Commissione e degli Stati membri in seno al gruppo del Consiglio competente su iniziativa della presidenza o su richiesta della Commissione o di uno Stato membro, prima e durante ogni riunione di cui al punto 1, facendo eventualmente riferimento al gruppo di alto livello sulla disabilità per il settore di sua competenza. In casi urgenti queste riunioni di coordinamento possono consistere in un coordinamento per via elettronica.

Le posizioni dell'Unione saranno presentate dalla Commissione.

c)

Per le questioni di cui al punto 5, saranno indette riunioni di coordinamento della Commissione e degli Stati membri in seno al gruppo del Consiglio competente su iniziativa della presidenza o su richiesta della Commissione o di uno Stato membro, prima e durante ogni riunione di cui al punto 1, facendo eventualmente riferimento al gruppo di alto livello sulla disabilità per il settore di sua competenza. In casi urgenti queste riunioni di coordinamento possono consistere in un coordinamento per via elettronica.

La Commissione e gli Stati membri, in riunioni di coordinamento con il gruppo competente del Consiglio, decideranno chi presenterà eventuali dichiarazioni a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri nei casi in cui le rispettive competenze sono inscindibili.

Le posizioni comuni saranno presentate dalla Commissione allorché la questione rientra in maniera preponderante nelle competenze dell'Unione, e dalla presidenza o da uno Stato membro allorché la questione rientra in maniera preponderante nelle competenze degli Stati membri.

Per definire le posizioni [di cui alle lettere a, b) e c)] si applicano le disposizioni seguenti:

i)

a Bruxelles, in seno al gruppo competente del Consiglio, il più presto possibile prima dell'inizio delle riunioni di cui al punto 1.

Quando riceve l'ordine del giorno delle riunioni di cui al punto 1, la Commissione invierà al Segretariato del Consiglio per la distribuzione agli Stati membri, un'indicazione dei punti sui quali sono previste dichiarazioni e su chi debba farle, ossia la Commissione e/o la presidenza.

Il Segretariato del Consiglio distribuirà i progetti di dichiarazioni ricevuti dalla presidenza (in relazione al punto 3) e dalla Commissione (in relazione ai punti 4 e 5) agli Stati membri e alla Commissione almeno una settimana prima della riunione di coordinamento. Il Segretariato del Consiglio provvederà affinché i progetti di dichiarazioni siano prontamente trasmessi al gruppo di lavoro competente del Consiglio;

ii)

fatte salve le disposizioni locali per il coordinamento dell'Unione, in loco [New York o Ginevra (2)], in particolare all'inizio e se occorre alla fine delle riunioni di cui al punto 1, con ulteriori riunioni di coordinamento indette ogniqualvolta necessario durante l'intera serie di riunioni.

Qualora non sia possibile definire una posizione, tra l'altro per motivi legati al disaccordo sulla ripartizione delle competenze tra l'Unione e i suoi Stati membri, la questione sarà deferita senza indebito ritardo al gruppo competente del Consiglio e/o, in caso, ad altri organi del Consiglio. Se neppure questi organi raggiungono un accordo la questione sarà deferita al Comitato dei Rappresentanti permanenti (Coreper). Tuttavia, quando non sia possibile indire per tempo riunioni del gruppo competente e, in caso, degli organi competenti del Consiglio, la questione è deferita direttamente al Coreper, il quale decide la posizione in base alle modalità di voto fissate nel pertinente trattato UE che disciplina la materia in oggetto;

iii)

la presidenza individuerà il «gruppo competente del Consiglio». Essa provvederà altresì ad informare e a stabilire un collegamento in tempo utile con tutti i gruppi del Consiglio che abbiano un interesse significativo per la questione considerata, compreso il gruppo «Questioni fiscali» nel caso in cui si discuta in materia fiscale. Su richiesta di uno Stato membro o della Commissione la presidenza dovrebbe sottoporre le questioni discusse secondo il presente codice all'attenzione di altri gruppi interessati in misura significativa.

INTERVENTO IN CASO DI POSIZIONI COORDINATE E CONVENUTE, POSIZIONI DELL'UNIONE O POSIZIONI COMUNI

7.

Fatte salve le disposizioni sugli interventi di cui al punto 6, uno Stato membro o la Commissione può intervenire, previo debito coordinamento, per sostenere e/o sviluppare la posizione coordinata, la posizione dell'Unione o la posizione comune.

VOTAZIONE IN CASO DI POSIZIONI COORDINATE E CONVENUTE, POSIZIONI DELL'UNIONE O POSIZIONI COMUNI

8.

a)

Fatto salvo il punto 6, e conformemente all'articolo 44, paragrafo 4 della convenzione, la Commissione eserciterà, a nome dell'Unione, il diritto di voto dell'Unione in base alle posizioni dell'Unione o alle posizioni comuni definite nel processo di coordinamento sulle questioni di cui al punto 4 e al punto 5, allorché la questione rientri in maniera preponderante nelle competenze dell'Unione. Qualora l'Unione non sia rappresentata, può essere convenuto che gli Stati membri esercitino il loro diritto di voto su tali questioni in base alle posizioni dell'Unione e/o alle posizioni comuni.

b)

Fatto salvo il punto 6, e conformemente all'articolo 44, paragrafo 4 della convenzione, gli Stati membri eserciteranno il loro diritto di voto sulle questioni di cui al punto 3 e al punto 5, allorché la questione rientri in maniera preponderante nelle competenze degli Stati membri in base alle posizioni coordinate o alle posizioni comuni definite nel processo di coordinamento.

c)

Il presente punto non si applica al diritto di voto degli Stati membri ai sensi dell'articolo 34 della convenzione.

INTERVENTO E VOTAZIONE IN CASO DI POSIZIONI NON COORDINATE, POSIZIONI DELL'UNIONE O POSIZIONI COMUNI

9.

Qualora la Commissione e gli Stati membri non raggiungano un accordo ai sensi del punto 6, gli Stati membri possono intervenire e votare su questioni attinenti chiaramente alle loro competenze a condizione che la posizione sia coerente con le politiche dell'Unione e in conformità del diritto dell'Unione. La Commissione può esprimersi e votare su questioni attinenti chiaramente alla competenza dell'Unione nella misura necessaria a difendere l'acquis dell'Unione stessa.

CANDIDATURE

10.

Fatto salvo il diritto degli Stati membri a candidare esperti conformemente all'articolo 34, paragrafo 5 della convenzione e il loro diritto di voto conformemente all'articolo 34, paragrafo 5 della convenzione, l'Unione può candidare, sulla base di una proposta della Commissione, che deve essere approvata per consenso dagli Stati membri all'interno del gruppo competente del Consiglio, un esperto per il comitato sui diritti delle persone con disabilità a nome dell'Unione. Questa procedura si applica anche alla nuova designazione di candidati dell'Unione.

Il candidato dell'Unione è cittadino dell'Unione e ha la cittadinanza di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1 del TFUE.

PUNTO DI CONTATTO

11.

Conformemente all'articolo 3 della decisione 2010/48/CE e all'articolo 33, paragrafo 1 della convenzione:

a)

per le questioni che rientrano nella sfera di competenza dell'Unione di cui ai punti 4 e 5, e fatte salve le rispettive competenze degli Stati membri, la Commissione è il punto di contatto per le questioni relative all'applicazione della convenzione;

b)

gli Stati membri notificano alla Commissione i loro punti di contatto;

c)

Quando riceve una notifica dalle Nazioni Uniti o altri Stati parti della convenzione, allorché si tratti di questioni di competenza condivisa di cui al punto 5, la Commissione o il punto di contatto di uno Stato membro informerà, a seconda dei casi, gli altri punti di contatto di cui alle lettere a) e b);

d)

Laddove necessario, la Commissione indirà, di propria iniziativa o su richiesta del punto di contatto di uno Stato membro, una riunione di coordinamento con i punti di contatto degli Stati membri.

MONITORAGGIO E RELAZIONI

12.

a)

Le relazioni dell'Unione e dei suoi Stati membri si riferiscono alle rispettive competenze di cui ai punti 3, 4 e 5 e sono complementari.

b)

Per le questioni di cui ai punti 3 e 5 (allorché la questione rientri in maniera preponderante nelle competenze degli Stati membri) gli Stati membri elaboreranno le proprie relazioni conformemente all'articolo 35 della convenzione.

c)

Per le questioni che rientrano nelle competenze dell'Unione di cui ai punti 4 e 5 (allorché la questione rientri in maniera preponderante nelle competenze dell'UE), la Commissione elaborerà la relazione dell'Unione e converrà, se necessario, con gli Stati membri in merito alle informazioni che essi forniscono a tal fine. La relazione dell'Unione riguarda le questioni disciplinate dalla convenzione che rientrano nelle disposizioni precise di ciascun atto adottato dall'Unione figurante nell'appendice della dichiarazione relativa alle competenze di cui all'allegato II della decisione 2010/48/CE.

d)

In linea con l'obbligo di stretta cooperazione gli Stati membri e la Commissione si scambieranno le relazioni di cui alle lettere b) e c), prima di presentarle al comitato sui diritti delle persone con disabilità, per informazione e, in via riservata.

e)

Ogni Stato membro è responsabile del proprio esame dinnanzi al comitato sui diritti delle persone con disabilità. La Commissione, in qualità di punto di contatto dell'Unione, è responsabile per l'Unione. Gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di mettere a disposizione un esperto che faccia parte delle loro delegazioni e la Commissione, a sua volta, può chiedere agli Stati membri di mettere a disposizione esperti per la propria delegazione.

f)

La Commissione informerà gli Stati membri e si consulterà con essi durante la preparazione della sua presentazione orale dinnanzi al comitato sui diritti delle persone con disabilità. Analogamente, gli Stati membri informeranno la Commissione e si consulteranno con questa durante la preparazione della loro presentazione orale nazionale.

13.

La Commissione proporrà a tempo debito una struttura appropriata per uno o più meccanismi indipendenti conformemente all'articolo 33, paragrafo 2 della convenzione e, per il coinvolgimento della società civile conformemente all'articolo 33, paragrafo 3 della convenzione, tenendo conto di tutte le istituzioni, gli organi, e gli organismi competenti dell'Unione.

RIESAME DELLE DISPOSIZIONI

14.

Su richiesta del Consiglio, di uno Stato membro o della Commissione, le disposizioni saranno riesaminate, tenendo conto dell'esperienza acquisita nel corso dell'applicazione.


(1)  GU L 23 del 27.1.2010, pag. 35.

(2)  O nel luogo in cui si tiene la riunione, se diverso da New York o Ginevra.


ALLEGATO

Obiettivo programmatico dell'Unione e dei suoi Stati membri in ordine all'applicazione della convenzione

Fatto salvo il punto 13 del codice di condotta, e in vista di un monitoraggio e di relazioni adeguati, l'Unione e i suoi Stati membri, se e nella misura necessaria, rafforzeranno e coordineranno le capacità sia a livello nazionale che dell'Unione, al fine di raccogliere e analizzare le informazioni appropriate, compresi i dati statistici comparativi e di ricerca, nel rispetto delle garanzie giuridiche e delle norme di protezione dei dati.


Commissione europea

15.12.2010   

IT

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C 340/16


Tassi di cambio dell'euro (1)

14 dicembre 2010

2010/C 340/09

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,3435

JPY

yen giapponesi

111,63

DKK

corone danesi

7,4536

GBP

sterline inglesi

0,84865

SEK

corone svedesi

9,1284

CHF

franchi svizzeri

1,2916

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

7,8960

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,162

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

277,33

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7097

PLN

zloty polacchi

3,9900

RON

leu rumeni

4,2915

TRY

lire turche

2,0196

AUD

dollari australiani

1,3433

CAD

dollari canadesi

1,3531

HKD

dollari di Hong Kong

10,4441

NZD

dollari neozelandesi

1,7788

SGD

dollari di Singapore

1,7457

KRW

won sudcoreani

1 531,16

ZAR

rand sudafricani

9,1663

CNY

renminbi Yuan cinese

8,9411

HRK

kuna croata

7,4040

IDR

rupia indonesiana

12 104,46

MYR

ringgit malese

4,2000

PHP

peso filippino

58,698

RUB

rublo russo

41,2450

THB

baht thailandese

40,312

BRL

real brasiliano

2,2802

MXN

peso messicano

16,6511

INR

rupia indiana

60,3060


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


15.12.2010   

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C 340/17


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2010

relativa alla nomina di due rappresentanti della Commissione e di due supplenti presso il consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea dei medicinali

2010/C 340/10

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (1), in particolare l'articolo 65,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 65 del regolamento (CE) n. 726/2004, il consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per i medicinali (in appresso «l'Agenzia») comprende due rappresentanti della Commissione.

(2)

A seguito di una ridistribuzione delle funzioni nell'ambito della Commissione, occorre nominare due nuovi membri del consiglio di amministrazione dell'Agenzia appartenenti alla direzione generale «Salute e consumatori» e alla direzione generale «Imprese e industria» e due supplenti che li sostituiscano in caso di assenza ed esercitino il loro diritto di voto,

DECIDE:

Articolo 1

I rappresentanti della Commissione presso il consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per i medicinali sono le persone che occupano le seguenti posizioni ed esercitano le seguenti funzioni:

 

presso la direzione generale «Salute e consumatori»:

a)

direttore generale della direzione generale «Salute e consumatori».

 

Il rappresentante supplente è la persona che occupa la seguente posizione ed esercita le seguenti funzioni:

b)

direttore della direzione responsabile dell'autorizzazione dei medicinali sulla base del programma di lavoro della direzione generale «Salute e consumatori».

 

Presso la direzione generale «Imprese e industria»:

c)

direttore della direzione responsabile dei prodotti farmaceutici sulla base del programma di lavoro della direzione generale «Imprese e industria».

 

Il rappresentante supplente è la persona che occupa la seguente posizione ed esercita le seguenti funzioni:

d)

capo dell'unità responsabile dei prodotti farmaceutici sulla base del programma di lavoro della direzione generale «Imprese e industria».

Articolo 2

La presente decisione si applica alle persone che occupano, anche temporaneamente, le posizioni di cui all'articolo 1 alla data di adozione della presente decisione, o ai loro successori in tali posizioni.

Articolo 3

I direttori generali della direzione generale «Salute e consumatori» e della direzione generale «Imprese e industria» comunicano al presidente del consiglio di amministrazione e al direttore esecutivo dell'Agenzia i nominativi delle persone che occupano le posizioni di cui all'articolo 1 ed eventuali modifiche.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2010.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

15.12.2010   

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C 340/18


Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

2010/C 340/11

A norma dell'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura

10.6.2010

Durata

10.6.2010-31.12.2010

Stato membro

Spagna

Stock o gruppo di stock

ANE/08.

Specie

Acciuga (Engraulis encrasicolus)

Zona

VIII

Tipo(i) di pescherecci

Numero di riferimento

Link alla pagina web della decisione dello Stato membro:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_en.htm


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.


15.12.2010   

IT

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C 340/19


Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

2010/C 340/12

A norma dell'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura

13.11.2010

Durata

13.11.2010-31.12.2010

Stato membro

Paesi Bassi

Stock o gruppo di stock

SRX/2AC4-C

Specie

Razze (Rajidae)

Zona

Acque UE delle zone IIa e IV

Tipo(i) di pescherecci

Numero di riferimento

Link alla pagina web della decisione dello Stato membro:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_en.htm


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.


V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Commissione europea

15.12.2010   

IT

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C 340/20


Invito a presentare proposte nell'ambito del programma di lavoro «Persone» del Settimo programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione

2010/C 340/13

Si avvertono gli interessati della pubblicazione di un invito a presentare proposte, nell'ambito del programma di lavoro «Persone» del Settimo programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013).

Si sollecitano proposte per l'invito seguente concernente l'operazione transnazionale della rete EURAXESS Services. Il termine ultimo e lo stanziamento di bilancio sono riportati nell'invito che è pubblicato nel sito web CORDIS.

Programma specifico «Persone»:

Codice identificativo dell'invito: FP7-PEOPLE-2011-EURAXESS-II

Questo invito a presentare proposte riguarda il programma di lavoro adottato dalla Commissione con decisione C(2010) 8940 del 14 dicembre 2010.

Per le informazioni sull'invito, il programma di lavoro e le indicazioni destinate ai proponenti sulle modalità per la presentazione delle proposte, consultare il sito web CORDIS: http://cordis.europa.eu/fp7/calls/


15.12.2010   

IT

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C 340/21


Invito a presentare proposte 2010 — Programma «Europa per i cittadini» (2007-2013)

Attuazione delle azioni del programma: Cittadini attivi per l'Europa, Società civile attiva in Europa e Memoria europea attiva

2010/C 340/14

INTRODUZIONE

Il presente invito a presentare proposte si basa sulla decisione n. 1904/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce, per il periodo 2007-2013, il programma «Europa per i cittadini» mirante a promuovere la cittadinanza europea attiva (1). Le condizioni dettagliate del presente invito a presentare proposte sono reperibili nella guida al programma «Europa per i cittadini», pubblicata sul sito web Europa (vedi punto VII). La guida al programma costituisce parte integrante del presente invito a presentare proposte.

I.   Obiettivi

Il programma «Europa per i cittadini» si pone i seguenti obiettivi specifici:

riunire le persone delle comunità locali di tutta Europa affinché condividano e scambino esperienze, opinioni e valori, traggano insegnamenti dalla storia e operino per costruire il proprio futuro,

promuovere iniziative, dibattiti e riflessioni in materia di cittadinanza e democrazia, di valori condivisi, di storia e cultura comuni in Europa, grazie alla cooperazione delle organizzazioni della società civile a livello europeo,

rendere l’idea dell'Europa più tangibile per i suoi cittadini, promuovendo i valori e i risultati europei e conservando al tempo stesso la memoria del passato,

incoraggiare l’interazione tra i cittadini e le organizzazioni della società civile di tutti i paesi partecipanti, contribuendo al dialogo interculturale e mettendo in evidenza la diversità e l’unità dell’Europa con un’attenzione particolare per le attività finalizzate a facilitare l’intreccio di legami tra i cittadini degli Stati membri che facevano già parte dell’Unione europea il 30 aprile 2004, e quelli degli Stati membri che hanno aderito successivamente.

II.   Candidati ammissibili

Il programma è aperto a tutti i promotori che risiedano in uno dei paesi partecipanti al programma e siano, a seconda della misura:

un ente pubblico, o

un’organizzazione senza fini di lucro dotata di status giuridico (personalità giuridica).

Ciascuna azione del programma è però indirizzata a una gamma di organizzazioni più specifica. L'ammissibilità delle organizzazioni che si candidano viene quindi definita in maniera specifica per ogni misura/sottomisura nella guida al programma.

Per questo programma, i paesi ammissibili sono:

gli Stati membri dell’Unione europea (2),

la Croazia,

l’Albania,

l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

III.   Azioni ammissibili

Il programma «Europa per i cittadini» sostiene progetti che promuovono la cittadinanza europea attiva.

Il presente invito riguarda le seguenti azioni del programma «Europa per i cittadini» che vengono finanziate nell’ambito di due tipi di sovvenzioni: sovvenzioni di progetto e sovvenzioni operative.

Azione 1:   Cittadini attivi per l’Europa

Misura 1:   Gemellaggio tra città

Questa misura comprende attività che prevedono o promuovono scambi diretti fra cittadini europei, per mezzo della partecipazione dei cittadini stessi ad attività di gemellaggio tra città.

Misura 1.1:   Incontri fra cittadini nell’ambito del gemellaggio tra città (sovvenzione di progetto)

Questa misura comprende attività che prevedono o promuovono scambi diretti fra cittadini europei, per mezzo della partecipazione dei cittadini stessi ad attività di gemellaggio tra città. Un progetto deve interessare municipalità di almeno due paesi partecipanti, dei quali almeno uno sia uno Stato membro dell’Unione europea. Del progetto devono far parte come minimo 25 partecipanti internazionali, provenienti dalle municipalità invitate. La durata massima della manifestazione è di 21 giorni. La sovvenzione massima erogabile è di 25 000 EUR per progetto. La sovvenzione minima erogata è di 5 000 EUR.

Le sovvenzioni destinate a incontri fra cittadini nell’ambito del gemellaggio tra città servono a cofinanziare i costi organizzativi sostenuti dalla città ospite e le spese di viaggio dei partecipanti invitati. Il calcolo della sovvenzione è basato su tassi forfettari.

Misura 1.2:   Collegamento in rete telematico tra le città gemellate (sovvenzione di progetto)

Questa misura sostiene la formazione di reti istituite sulla base dei legami fra città gemellate. Si tratta di un elemento importante per garantire una cooperazione articolata, intensa e multiforme tra le municipalità e contribuire di conseguenza ad amplificare al massimo l’impatto del programma. Un progetto deve prevedere almeno tre eventi, e devono prendervi parte municipalità di almeno quattro paesi partecipanti, di cui almeno uno sia uno Stato membro dell’Unione europea. Del progetto devono far parte come minimo 30 partecipanti internazionali provenienti dalle municipalità invitate. La durata massima del progetto è di 24 mesi e la durata massima di ciascun evento è di 21 giorni.

L’importo massimo ammissibile per un progetto che rientri in questa misura è di 150 000 EUR. L’importo minimo ammissibile è di 10 000 EUR. Il calcolo della sovvenzione è basato su tassi forfettari.

Misura 2:   «Progetti dei cittadini» e «Misure di sostegno»

Misura 2.1:   Progetti dei cittadini (sovvenzione di progetto)

Questa misura affronta uno dei più gravi problemi cui oggi l’UE deve dare risposta: come colmare il divario che separa i cittadini dall’Unione europea. Si intende quindi esplorare metodologie originali e innovative per incoraggiare la partecipazione dei cittadini e stimolare il dialogo tra i cittadini europei e le istituzioni dell’Unione.

Un progetto deve prevedere almeno cinque paesi partecipanti, di cui almeno uno sia uno Stato membro dell’Unione europea. Al progetto devono prendere parte almeno 200 partecipanti. La durata massima del progetto è di 12 mesi.

L’importo della sovvenzione verrà calcolato sulla base di un bilancio di previsione equilibrato e dettagliato, formulato in euro. La sovvenzione erogata non può superare il 60 % del totale dei costi ammissibili del progetto. La sovvenzione minima sarà di 100 000 EUR; la sovvenzione massima ammissibile per un progetto che rientri in questa misura è invece di 250 000 EUR.

Misura 2.2:   Misure di sostegno (sovvenzione di progetto)

Questa misura si propone di sostenere le attività che possono sfociare nella formazione di partenariati e reti di lunga durata, coinvolgendo un gran numero di parti interessate nella promozione della cittadinanza attiva europea, contribuendo così a dare una risposta più efficace agli obiettivi dei programmi e ampliando l’impatto complessivo del programma e la sua efficacia.

Un progetto deve prevedere almeno due paesi partecipanti, di cui almeno uno sia uno Stato membro dell’Unione europea. Il periodo massimo è di 12 mesi; si richiedono almeno due eventi per ogni progetto.

L’importo della sovvenzione verrà calcolato sulla base di un bilancio di previsione equilibrato e dettagliato, formulato in euro. La sovvenzione non può superare un importo massimo pari all’80 % dei costi ammissibili dell’azione in questione. La sovvenzione minima ammissibile è di 30 000 EUR; la sovvenzione massima ammissibile per un progetto che rientri in questa misura è di 100 000 EUR.

Azione 2:   Società civile attiva in Europa

Misure 1 e 2:   Sostegno strutturale ai centri di ricerca sulle politiche europee e alle organizzazioni della società civile a livello di Unione europea [sovvenzioni operative (3)]

Misura 1— Il sostegno strutturale ai centri di ricerca sulle politiche europee (think tank — strutture di riflessione) intende sostenere l’opera dei centri di ricerca sulle politiche europee (think tank), che possono fornire nuove idee e riflessioni sui temi europei, sulla cittadinanza attiva a livello europeo o sui valori europei.

Misura 2— Il sostegno strutturale alle organizzazioni della società civile a livello di Unione europea offrirà alle organizzazioni della società civile di portata europea la capacità e la stabilità per sviluppare la propria attività a livello europeo. Si intende infatti contribuire alla realizzazione di una società civile attiva, coerente e articolata a livello europeo.

Il periodo di ammissibilità deve corrispondere all’esercizio finanziario del candidato, quale risulta dai conti certificati dell’organizzazione. Se l’esercizio finanziario del candidato coincide con l’anno solare, il periodo di ammissibilità andrà dal 1o gennaio al 31 dicembre. Se l’esercizio finanziario del candidato è diverso dall’anno solare, il periodo di ammissibilità sarà di 12 mesi decorrenti dalla data in cui avrà inizio l’esercizio finanziario.

La sovvenzione può essere calcolata in base a due metodi differenti:

a)

bilancio basato su tassi forfettari;

b)

bilancio basato su costi reali. L’importo della sovvenzione verrà calcolato sulla base di un bilancio di previsione equilibrato e dettagliato, formulato in euro. La sovvenzione non può superare un importo massimo pari all’80 % dei costi ammissibili dell’azione in questione.

La sovvenzione massima è di 100 000 EUR.

Misura 3:   Sostegno a progetti promossi da organizzazioni della società civile (sovvenzione di progetto)

Obiettivo di questa misura è il sostegno a progetti concreti promossi da organizzazioni della società civile che appartengano a differenti paesi partecipanti. Tali progetti devono svolgere opera di sensibilizzazione su questioni di interesse europeo e contribuire a diffondere la reciproca comprensione tra diverse culture, nonché a individuare valori comuni tramite la cooperazione a livello europeo.

Un progetto deve prevedere almeno due paesi partecipanti, di cui almeno uno sia uno Stato membro dell’Unione europea; la durata massima dei progetti è di 18 mesi.

La sovvenzione può essere calcolata in base a due metodi differenti che corrispondono ad approcci diversi ai quali si applicano regole specifiche:

a)

bilancio basato su tassi forfettari per i «progetti di eventi»;

b)

bilancio basato sui costi reali per i «progetti di produzione e realizzazione». In questo caso la sovvenzione richiesta non può superare il 70 % dei costi ammissibili dell’azione in questione.

La sovvenzione massima è di 150 000 EUR. La sovvenzione minima ammissibile è di 10 000 EUR.

Azione 4:   Memoria europea attiva (sovvenzione di progetto)

L’obiettivo dei progetti sostenuti nell’ambito di questa azione è mantenere viva la memoria delle vittime del nazismo e dello stalinismo e migliorare la conoscenza e la comprensione da parte delle generazioni attuali e future di ciò che è avvenuto nei campi di concentramento e in altri siti di sterminio di massa, e delle cause che hanno provocato tali eventi.

La durata massima del progetto è di 12 mesi.

La sovvenzione può essere calcolata in base a due metodi differenti:

a)

bilancio basato su tassi e importi forfettari per i «progetti di eventi»;

b)

bilancio basato sui costi reali per i «progetti di produzione e realizzazione». In questo caso la sovvenzione richiesta non può superare il 60 % dei costi ammissibili dell’azione in questione.

La sovvenzione massima è di 55 000 EUR. La sovvenzione minima ammissibile è di 10 000 EUR.

IV.   Criteri di aggiudicazione

 

Per le sovvenzioni di progetto:

 

criteri qualitativi (80 % dei punti disponibili):

pertinenza del progetto in relazione agli obiettivi e alle priorità del programma «Europa per i cittadini» (25 %),

qualità del progetto e dei metodi proposti (25 %),

impatto (15 %),

visibilità e valutazione (15 %),

 

criteri quantitativi (20 % dei punti disponibili):

impatto geografico (10 %),

gruppo di destinatari (10 %),

 

Per le sovvenzioni operative:

 

criteri qualitativi (80 % dei punti disponibili):

pertinenza del progetto in relazione agli obiettivi e alle priorità del programma «Europa per i cittadini» (30 %),

adeguatezza, coerenza e completezza del programma di lavoro (20 %),

impatto del programma di lavoro (10 %),

valore aggiunto europeo (10 %),

visibilità delle attività, divulgazione e valorizzazione dei risultati verso i cittadini europei e le altre parti interessate (10 %),

 

criteri quantitativi (20 % dei punti disponibili):

impatto geografico (10 %),

gruppo di destinatari (10 %).

V.   Bilancio

Bilancio 2011 previsto per le azioni seguenti

Azione 1 Misura 1.1

Incontri fra cittadini nell’ambito del gemellaggio tra città

7 043 000 EUR

Azione 1 Misura 1.2

Collegamento in rete telematico tra le città gemellate

4 528 000 EUR

Azione 1 Misura 2.1

Progetti dei cittadini

1 308 000 EUR

Azione 1 Misura 2.2

Misure di sostegno

1 207 000 EUR

Azione 2 Misura 3

Sostegno a favore di progetti promossi dalle organizzazioni della società civile

2 807 000 EUR

Azione 4

Memoria europea attiva

1 781 000 EUR

L’attuazione di questo invito a presentare proposte è soggetta all’adozione del bilancio dell’Unione europea per il 2011 da parte dell’autorità di bilancio.

VI.   Scadenze per la presentazione delle candidature

Azioni

Scadenza per la presentazione delle candidature

Azione 1 Misura 1.1

Incontri fra cittadini nell’ambito del gemellaggio tra città

1o febbraio

1o giugno

1o settembre

Azione 1 Misura 1.2

Collegamento in rete tematico tra le città gemellate

1o febbraio

1o settembre

Azione 1 Misura 2.1

Progetti dei cittadini

1o giugno

Azione 1 Misura 2.2

Misure di sostegno

1o giugno

Azione 2 Misura 1 e 2

Sostegno strutturale ai centri di ricerca sulle politiche europee (think tank) e alle organizzazioni della società civile a livello di Unione europea

15 ottobre

Azione 2 Misura 3

Sostegno a favore di progetti promossi dalle organizzazioni della società civile

1o febbraio

Azione 4

Memoria europea attiva

1o giugno

Le domande devono essere presentate entro e non oltre le ore 12:00 (mezzogiorno, ora di Bruxelles) della data di scadenza delle candidature. Se la scadenza per la presentazione delle candidature cade di sabato o di domenica, il primo giorno lavorativo successivo alla domenica verrà considerato il giorno della scadenza.

Le domande dovranno essere inviate al seguente indirizzo:

EACEA

Unit P7 Citizenship

Applications — ‘Measure XXX’

Avenue du Bourget 1 (BOUR 01/17)

1140 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Verranno prese in considerazione soltanto le proposte presentate utilizzando il modulo di candidatura ufficiale (modulo elettronico) debitamente compilato e firmato dalla persona autorizzata ad assumersi impegni giuridicamente vincolanti a nome del candidato.

Le candidature presentate su supporto cartaceo per posta, a mezzo fax o direttamente tramite posta elettronica non saranno prese in considerazione.

VII.   Ulteriori informazioni

Le condizioni dettagliate per la presentazione delle proposte relative ai progetti e ai moduli di candidatura sono reperibili nella guida al programma «Europa per i cittadini» sui seguenti siti Internet:

http://ec.europa.eu/citizenship/index_en.html

Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura:

http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm


(1)  GU L 378 del 27.12.2006, pag. 32.

(2)  I 27 Stati membri dell'Unione europea sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Regno Unito, Repubblica ceca, Ungheria.

(3)  Il presente invito a presentare proposte riguarda le sovvenzioni annuali operative per l’esercizio finanziario 2012.


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

15.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 340/27


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6053 — CVC/Apollo/Brit Insurance)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2010/C 340/15

1.

In data 6 dicembre 2010 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese CVC Capital Partners SICAV-FIS SA e relative controllate e affiliate («CVC», Lussemburgo) e AIF VII Euro Holdings, L.P., un fondo gestito da un’affiliata di Apollo Management L.P. («Apollo», USA), acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune dell’impresa Brit Insurance Holdings N.V. («Brit Insurance», Paesi Bassi) mediante offerta pubblica annunciata il 26 ottobre 2010.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

CVC: gestione di fondi d'investimento e consulenza in materia,

Apollo: gestione di fondi d'investimento e consulenza in materia,

Brit Insurance: assicurazione non vita e riassicurazione.

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6053 — CVC/Apollo/Brit Insurance, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).


ALTRI ATTI

Commissione europea

15.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 340/28


Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

2010/C 340/16

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (1). Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

SCHEDA RIEPILOGATIVA

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

«NANOŠKI SIR»

N. CE: SI-PDO-005-0421-29.10.2004

DOP ( X ) IGP ( )

La presente scheda riepilogativa presenta a fini informativi gli elementi principali del disciplinare.

1.   Servizio competente dello Stato membro:

Nome:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Indirizzo:

Dunajska cesta 22

SI-1000 Ljubljana

SLOVENIJA

Tel.

+386 14789000

Fax

+386 14789055

E-mail:

varnahrana.mkgp@gov.si

2.   Associazione richiedente:

Nome:

Gospodarsko interesno združenje Nanoški sir (gruppo d'interesse economico Nanoški sir)

Indirizzo:

Goriška cesta 13

SI-5271 Vipava

SLOVENIJA

Tel.

+386 53671280

Fax

+386 53671314

E-mail:

alenka.stopar@vipava1894.si

Composizione:

produttori/trasformatori ( X ) altro ( )

3.   Tipo di prodotto:

Classe 1.3:

formaggi

4.   Disciplinare:

[sintesi dei requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006]

4.1.   Nome:

«Nanoški sir»

4.2.   Descrizione:

Il Nanoški sir è un formaggio a pasta dura preparato con latte vaccino.

Ha forma circolare con diametro di 32-34 cm e un'altezza di 7-12 cm. La forma circolare è leggermente arrotondata. Al taglio si presenta di colore giallo intenso, la sua pasta è elastica, morbida, liscia e soda; può talvolta presentare occhi di forma irregolare e di dimensioni medio-piccole.

Dopo almeno sessanta giorni di stagionatura il peso oscilla fra 8 e 11 kg.

La crosta del Nanoški sir è gialla con sfumature che variano tra il rosso mattone e il bruno; in alcune zone sono visibili tracce di muffa dovute alla stagionatura tradizionale. La crosta è liscia, asciutta, priva di imperfezioni e crepe.

Il prodotto è commercializzato dopo almeno sessanta giorni di stagionatura e deve contenere almeno il 60 % di materia secca, con un contenuto lipidico non inferiore al 45 %.

L'aroma del formaggio è pulito e discreto, tipico del Nanoški sir; il sapore è leggermente piccante e gradevolmente salato. Con la stagionatura l'aroma si fa più intenso e il sapore più piccante.

4.3.   Zona geografica:

Il latte destinato al Nanoški sir proviene da una zona geografica situata all'interno della regione lungo la frontiera italo-slovena, fra le località di Sežana e di Nova Gorica, lungo il fiume Isonzo fino a Most na Soči, il fiume Idrijca da Most na Soči a Idrija, la strada Idrija-Godovič-Kalce-Planina-Postojna, e la strada Postojna-Pivka-Divača-Sežana.

La zona geografica delimitata per la produzione del Nanoški sir (trasformazione del latte in Nanoški sir) è situata all'interno della zona geografica di produzione lattiera. Si situa nella parte superiore della zona vitivinicola della valle di Vipava, in particolare sul territorio della valle del rio Močilnik da Lozice a Vipava e su quello della valle del fiume Vipava da Vipava a Ajdovščina. Il Nanoški sir è prodotto in stabilimenti posti a non oltre 500 m sul livello del mare.

Tutti gli stabilimenti menzionati si trovano all'interno della zona geografica delimitata.

4.4.   Prova dell'origine:

Per garantire che il Nanoški sir sia originario della zona geografica delimitata, i seguenti elementi sono soggetti a controllo:

la produzione lattiera: il latte deve essere prodotto nelle aziende agricole situate nella zona geografica delimitata; gli agricoltori tengono un registro del bestiame nel quale è iscritta la composizione della mandria e in cui sono annotati i relativi acquisti di foraggio e di mangime,

la raccolta del latte: i percorsi di raccolta del latte destinato alla produzione del Nanoški sir devono essere separati da quelli delle altre raccolte. Durante la raccolta del latte sono registrate le quantità di latte prelevate presso ciascuna azienda agricola e la quantità complessiva di latte raccolto,

nei caseifici sono registrate le quantità quotidiane di latte lavorato. La pastorizzazione del latte a bassa temperatura, compresa fra 63 °C e 69 °C, è garantita dai registri che annotano la temperatura di pastorizzazione del latte,

la trasformazione del latte e la pressatura del formaggio sono conformi ai requisiti del disciplinare; questo elemento è garantito dalla registrazione dei dati relativi alla trasformazione del latte e alla pressatura del formaggio. Ciascun lotto è contrassegnato da un apposito numero di serie, dal giorno e dal mese di produzione,

la stagionatura del formaggio: per ciascun lotto si registrano la quantità di formaggio e la data di inizio della stagionatura. La temperatura e l'umidità degli ambienti di stagionatura sono controllate. Ciascun lotto è stagionato per almeno sessanta giorni. Si registrano i progressi nella stagionatura del formaggio per soddisfare i requisiti del disciplinare.

4.5.   Metodo di ottenimento:

Almeno l'80 % del latte destinato al Nanoški sir è ottenuto da vacche di razza bruna nutrite con foraggi grossolani (erbe da pascolo, fieno, erbe e insilato di cereali) provenienti dalla zona geografica delimitata, nei quali ciascuna razione deve contenere il 75 % di materia secca.

Si adottano le precauzioni necessarie affinché il latte destinato alla produzione di Nanoški sir sia raccolto e conservato separatamente. Non possono trascorrere più di 72 ore fra la prima mungitura e la pastorizzazione. Il latte è quindi trattato a bassa temperatura e conservato al fresco. Il latte è riscaldato nel tino fino al raggiungimento della temperatura di coagulazione. Si versa nel latte una soluzione di presame che è mescolata per cinque minuti, in seguito si attende che il latte cagli. La cagliata è tagliata in quadrati e compressa in forme dal diametro di 35 cm e di 15 cm di altezza. Il formaggio fresco è successivamente pressato e la fermentazione avviene durante la pressatura. Al termine della fermentazione e della pressatura il numero di serie (giorno e mese) è etichettato su ciascuna forma di formaggio.

Le forme etichettate sono quindi immerse in una salamoia a base di sale marino a una temperatura compresa fra 12 e 18 °C per tre giorni, durante i quali le forme sono rigirate quotidianamente per garantire una salatura uniforme. Al termine dei tre giorni di salatura, le forme sono estratte dalla salamoia e poste nei locali di stagionatura. Il Nanoški sir è stagionato per almeno sessanta giorni oppure fino a che contenga almeno il 60 % di materia secca, con un contenuto lipidico non inferiore al 45 %. Durante i primi 14 giorni di stagionatura, il formaggio è pulito e rigirato ogni tre giorni e successivamente è rigirato almeno una volta alla settimana e pulito se necessario. Prima che il formaggio sia distribuito, viene lavato per rimuovere la muffa dalla crosta. Quando raggiunge l'età di sessanta giorni, si esamina l'aspetto esteriore delle singole forme e si selezionano quelle che soddisfano i requisiti. Sul medesimo lotto di forme selezionate si esegue una valutazione organolettica e un'analisi chimica.

Ogni forma conforme ai requisiti del disciplinare è marchiata su una delle facce orizzontali con un marchio che reca il simbolo di un narciso e la scritta «Nanoški sir» in modo che, al momento di tagliare la forma in parti, ogni porzione contenga una parte del simbolo del narciso. Ciascuna porzione preconfezionata di Nanoški sir deve recare anche il numero di serie.

4.6.   Legame:

Il territorio della valle di Vipava è caratterizzato dall'incontro del clima prealpino con quello mediterraneo. Nella valle di Vipava si verificano siccità frequenti a causa del vento che asciuga il suolo umido molto rapidamente. Il territorio è violentemente spazzato dalla bora, un vento freddo proveniente da nord che soffia dal Monte Nanos con forza notevole. Le estati sono calde. Le condizioni naturali e il clima rigido hanno favorito l'introduzione della razza bovina bruna, forte e più resistente. La razza bruna può ingerire una notevole quantità di foraggio sfuso; il latte prodotto ha un elevato contenuto di grassi e proteine, che incide sulla qualità della produzione casearia e sul colore, sapore e aroma del Nanoški sir.

La stagionatura avviene nella parte superiore della zona vitivinicola della valle di Vipava, in locali di stagionatura che non devono essere situati oltre 500 m sul livello del mare, poiché anche le vigne crescono molto bene fino a quest'altitudine. La parte superiore della zona vitivinicola della valle di Vipava esercita un'influenza notevole sul contenuto della microflora autoctona dell'aria, che contribuisce alla stagionatura del Nanoški sir e al suo aroma caratteristico nonché al sapore piccante. Il contenuto della microflora autoctona nell'aria è influenzato dal clima caratteristico, dalla vicinanza del mare e dai vigneti.

Il formaggio è prodotto in loco fin dal sedicesimo secolo. I registri fondiari del castello di Vipava dal sedicesimo secolo presentano annotazioni sulla locazione di terreni situati sull'altopiano e indicano che i fruitori dei pascoli pagavano i signori del castello con formaggi. Questi dati dimostrano che il pascolo e l'arte casearia sull'altopiano del Nanos erano già sviluppati all'epoca. Dal 1986 il Nanoški sir ha cominciato a essere prodotto con latte vaccino in riferimento ai metodi caseari tradizionali della zona. Appare chiaro che fin dall'inizio il latte era mescolato al caglio a bassa temperatura per conservare la maggior parte dei microorganismi dell'acido lattico naturalmente presenti nel latte. Il processo caseario avveniva inoltre in tini aperti, consentendo in tal modo alla microflora autoctona, essenzialmente lieviti, di penetrare nel cuore della cagliata.

4.7.   Organismo di controllo:

Nome:

Bureau Veritas d.o.o.

Indirizzo:

Linhartova cesta 49a

SI-1000 Ljubljana

SLOVENIJA

Tel.

+386 14757600

Fax

+386 14757601

E-mail:

info@si.bureauveritas.com

4.8.   Etichettatura:

I formaggi che soddisfano i requisiti del disciplinare sono marchiati con la denominazione Nanoški sir, il simbolo di un narciso, il corrispondente marchio comunitario e il marchio nazionale di qualità.


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.