ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.C_2010.329.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 329

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

53o anno
7 dicembre 2010


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2010/C 329/01

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6014 — GDF Suez/Certain Assets of Acea Electrabel) ( 1 )

1

2010/C 329/02

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5875 — Lactalis/Puleva Dairy) ( 1 )

1

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2010/C 329/03

Tassi di cambio dell'euro

2

2010/C 329/04

Comunicazione della Commissione concernente il quantitativo per il quale non sono state presentate domande, da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o aprile 2011 al 30 giugno 2011 nell'ambito di taluni contingenti aperti dalla Comunità per prodotti dei settori delle carni di pollame

3

2010/C 329/05

Comunicazione della Commissione recante modifica degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese ( 1 )

4

2010/C 329/06

Comunicazione della Commissione recante modifica del periodo di applicazione della comunicazione della Commissione agli Stati membri, a norma dell'articolo 93, paragrafo 1, del trattato CE, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine ( 1 )

6

2010/C 329/07

Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione, dal 1o gennaio 2011, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria ( 1 )

7

2010/C 329/08

Infrazione 2006/4524 — AUMSA — lettera di pre-archiviazione

11

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2010/C 329/09

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5999 — Sanofi-Aventis/Genzyme) ( 1 )

12

2010/C 329/10

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5984 — Intel/McAfee) ( 1 )

13

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

7.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 329/1


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.6014 — GDF Suez/Certain Assets of Acea Electrabel)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2010/C 329/01

In data 24 novembre 2010 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32010M6014. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


7.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 329/1


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.5875 — Lactalis/Puleva Dairy)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2010/C 329/02

In data 23 agosto 2010 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua francese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32010M5875. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

7.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 329/2


Tassi di cambio dell'euro (1)

6 dicembre 2010

2010/C 329/03

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,3280

JPY

yen giapponesi

110,06

DKK

corone danesi

7,4525

GBP

sterline inglesi

0,84720

SEK

corone svedesi

9,1115

CHF

franchi svizzeri

1,3084

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

7,9785

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,043

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

280,15

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7098

PLN

zloty polacchi

4,0190

RON

leu rumeni

4,3060

TRY

lire turche

1,9722

AUD

dollari australiani

1,3454

CAD

dollari canadesi

1,3366

HKD

dollari di Hong Kong

10,3113

NZD

dollari neozelandesi

1,7469

SGD

dollari di Singapore

1,7345

KRW

won sudcoreani

1 507,76

ZAR

rand sudafricani

9,1756

CNY

renminbi Yuan cinese

8,8291

HRK

kuna croata

7,3753

IDR

rupia indonesiana

11 983,86

MYR

ringgit malese

4,1790

PHP

peso filippino

58,097

RUB

rublo russo

41,5395

THB

baht thailandese

39,860

BRL

real brasiliano

2,2405

MXN

peso messicano

16,4460

INR

rupia indiana

59,6700


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


7.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 329/3


Comunicazione della Commissione concernente il quantitativo per il quale non sono state presentate domande, da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o aprile 2011 al 30 giugno 2011 nell'ambito di taluni contingenti aperti dalla Comunità per prodotti dei settori delle carni di pollame

2010/C 329/04

Il regolamento (CE) n. 616/2007 della Commissione (1) ha aperto alcuni contingenti tariffari per l'importazione di prodotti dei settori delle carni di pollame. Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di ottobre 2010 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2011 riguardano, per i contingenti 09.4212, 09.4214, 09.4217 e 09.4218, quantitativi inferiori a quelli disponibili. Conformemente all'articolo 7, paragrafo 4, seconda frase, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (2), i quantitativi per i quali non sono state presentate domande vengono aggiunti al sottoperiodo contingentale successivo, dal 1o aprile al 30 giugno 2011, e figurano in allegato alla presente comunicazione.


(1)  GU L 142 del 5.6.2007, pag. 3.

(2)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.


ALLEGATO

Numero del contingente

Quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o aprile 2011 al 30 giugno 2011

(in kg)

09.4212

74 088 000

09.4214

3 269 290

09.4217

18 202 000

09.4218

9 276 800


7.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 329/4


Comunicazione della Commissione recante modifica degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2010/C 329/05

1.   INTRODUZIONE

Gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (1) (gli orientamenti) stabiliscono le condizioni che gli Stati membri devono rispettare quando concedono aiuti di Stato per promuovere gli investimenti in capitale di rischio, in particolare per garantire che detti aiuti non scoraggino gli investitori e gli intermediari privati.

Gli orientamenti sono d'applicazione dal 18 agosto 2006. Talune disposizioni degli orientamenti sono state integrate nel regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (2), che è entrato in vigore il 29 agosto 2008.

La comunicazione della Commissione — Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica (3), d'applicazione dal 17 dicembre 2008, comprende una modifica temporanea di determinate soglie fissate dagli orientamenti comunitari, che consiste nella riduzione dell'importo minimo di finanziamento che deve provenire da investitori privati e nell'aumento delle tranche massime di investimento consentite.

La Commissione ha avviato un riesame per valutare l'opportunità di rendere definitive alcune delle modifiche introdotte dal quadro di riferimento temporaneo. I dati relativi al mercato del capitale di rischio indicano che quest'ultimo non si è ancora completamente ripreso e non ha ancora raggiunto i livelli pre-crisi. Rispetto al 2008, il numero di investitori è diminuito, verosimilmente a causa dell'avversione al rischio. Dai più recenti dati disponibili e dall'esperienza passata emergono chiari indizi che le imprese, in particolare le imprese tecnologiche in fase di avvio, incontreranno per un periodo prolungato difficoltà a reperire capitale di rischio, pur in presenza di prospettive di crescita.

Inoltre, alcuni recenti studi indicano che il limite superiore della carenza di capitale proprio delle PMI potrebbe rivelarsi maggiore di quanto inizialmente previsto.

Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che sia opportuno apportare agli orientamenti le modifiche indicate in appresso.

2.   MODIFICHE DEGLI ORIENTAMENTI

A partire dal 1o gennaio 2011 sono d'applicazione le seguenti modifiche degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese:

1)

Il punto 4.3.1 è sostituito dal testo seguente:

«4.3.1.   Livello massimo delle tranche di investimento

La misura a favore del capitale di rischio deve prevedere tranche di investimento, finanziate in tutto o in parte attraverso l’aiuto di Stato, che non superino 2,5 milioni di EUR per PMI destinataria su un periodo di dodici mesi.»

2)

Il punto 5.1, lettera a), è sostituito dal testo seguente:

«a)   Misure che prevedono tranche di investimento superiori alla soglia di sicurezza di 2,5 milioni di EUR per PMI destinataria su un periodo di dodici mesi

La Commissione è consapevole delle fluttuazioni costanti del mercato del capitale di rischio e dell'insufficiente disponibilità di capitale proprio, nonché del fatto che il diverso grado in cui le imprese risentono del disfunzionamento di mercato dipende dalle loro dimensioni, dalla loro fase di sviluppo e dal loro settore economico. La Commissione è pertanto disposta a considerare compatibili col mercato comune misure a favore del capitale di rischio che prevedono tranche di investimento superiori alla soglia di 2,5 milioni di EUR annui per impresa, a condizione che siano presentate le necessarie prove del disfunzionamento del mercato.»

3)

Al punto 5.2.1, il titolo e l'alinea sono sostituiti dal testo seguente:

«5.2.1.   Esistenza e prova di un disfunzionamento del mercato

Per le misure a favore del capitale di rischio che prevedono tranche di investimento nelle imprese destinatarie superiori a quanto previsto alla sezione 4, in particolare le misure che prevedono tranche superiori a 2,5 milioni di EUR per PMI destinataria su un periodo di dodici mesi, investimenti ulteriori o il finanziamento della fase di espansione di medie imprese in zone non assistite, nonché per le misure che prevedono specificamente l'intervento di un veicolo di investimento, la Commissione richiederà prove aggiuntive del disfunzionamento del mercato in questione, ad ogni livello in cui può essere presente l'aiuto, prima di dichiarare compatibile col mercato comune la misura proposta a favore del capitale di rischio. Tali elementi di prova devono basarsi su uno studio che indichi l’ampiezza della “carenza di capitale proprio” per quanto riguarda le imprese ed i settori destinatari della misura a favore del capitale di rischio. Le informazioni pertinenti riguardano la fornitura di capitale di rischio e di capitale proveniente dalla raccolta di fondi (fundraising capital), nonché dall'importanza del settore del venture capital nell'economia locale. Esse dovrebbero idealmente essere fornite per periodi di tre-cinque anni per gli anni che precedono l’attuazione della misura, nonché per il futuro, sulla base di proiezioni ragionevoli, ove disponibili. Le prove presentate potrebbero includere anche i seguenti elementi:»


(1)  GU C 194 del 18.8.2006, pag. 2.

(2)  GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3.

(3)  GU C 16 del 21.1.2009, pag. 1.


7.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 329/6


Comunicazione della Commissione recante modifica del periodo di applicazione della comunicazione della Commissione agli Stati membri, a norma dell'articolo 93, paragrafo 1, del trattato CE, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2010/C 329/06

I.   INTRODUZIONE

La comunicazione della Commissione agli Stati membri, a norma dell'articolo 93, paragrafo 1, del trattato CE, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine (1) (comunicazione del 1997) è stata adottata nel 1997 con validità quinquennale, a decorrere dal 1o gennaio 1998. Successivamente, la comunicazione è stata modificata — e il suo periodo di applicazione prorogato — nel 2001 (2), nel 2004 (3) e nel 2005 (4). Attualmente, essa è d'applicazione fino al 31 dicembre 2010.

La comunicazione del 1997 stabilisce che i rischi assicurabili sul mercato non possono essere coperti dall'assicurazione del credito all'esportazione col sostegno degli Stati membri. I rischi assicurabili sul mercato sono rischi commerciali e politici inerenti a debitori pubblici e non pubblici stabiliti nei paesi elencati in allegato a detta comunicazione, con una durata di credito inferiore a due anni. Il punto 4.4 della comunicazione prevede tuttavia che a certe condizioni detti rischi possano essere assunti temporaneamente da un assicuratore del credito all'esportazione pubblico o a sostegno pubblico.

Nel dicembre 2008, nel contesto della crisi finanziaria, la Commissione ha adottato la comunicazione della Commissione — Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica (5), con cui ha temporaneamente semplificato la procedura di dimostrazione dell'indisponibilità di copertura per il credito all'esportazione a breve termine, prevista dal punto 4.4 della comunicazione del 1997.

Dalla sua adozione nel 1997 alla crisi finanziaria, la Commissione ha applicato le disposizioni della comunicazione del 1997 in pochi casi. La maggior parte dell'esperienza pertinente in materia di valutazione degli interventi pubblici sul mercato del credito all'esportazione a breve termine è recentissima e non è ancora stata valutata integralmente. A causa della crisi finanziaria attuale, in alcuni Stati membri potrebbe inoltre esistere una carenza di assicurazione o di riassicurazione dei rischi assicurabili sul mercato tale da giustificare l'intervento dello Stato.

Alla luce dei limitati elementi disponibili e della necessità di garantire la continuità e la certezza del diritto nel trattamento dell'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine con il sostegno dello Stato in situazioni di incertezza economica, la Commissione ha deciso di prorogare fino al 31 dicembre 2012 il periodo di applicazione della comunicazione del 1997.

II.   MODIFICA DELLA COMUNICAZIONE DEL 1997

A decorrere dal 1o gennaio 2011 è d'applicazione la seguente modifica della comunicazione della Commissione agli Stati membri, a norma dell'articolo 93, paragrafo 1, del trattato CE, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine:

il punto 4.5 è sostituito dal seguente:

«La presente comunicazione si applica fino al 31 dicembre 2012».


(1)  GU C 281 del 17.9.1997, pag. 4.

(2)  GU C 217 del 2.8.2001, pag. 2.

(3)  GU C 307 dell'11.12.2004, pag. 12.

(4)  GU C 325 del 22.12.2005, pag. 22.

(5)  GU C 16 del 22.1.2009, pag. 1.


7.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 329/7


Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione, dal 1o gennaio 2011, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2010/C 329/07

1.   INTRODUZIONE

1.

Dall’autunno 2008, quando è iniziata la crisi finanziaria mondiale, la Commissione ha pubblicato quattro comunicazioni che contengono orientamenti dettagliati sui criteri per la valutazione della compatibilità del sostegno pubblico alle istituzioni finanziarie (1) con il disposto dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Si tratta della comunicazione relativa all’applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato alle misure adottate per le istituzioni finanziarie nel contesto dell'attuale crisi finanziaria mondiale [comunicazione sul settore bancario] (2), della comunicazione relativa alla ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie nel contesto dell'attuale crisi finanziaria: limitazione degli aiuti al minimo necessario e misure di salvaguardia contro indebite distorsioni della concorrenza [comunicazione sulla ricapitalizzazione] (3), della comunicazione sul trattamento delle attività che hanno subito una riduzione di valore nel settore bancario comunitario [comunicazione sulle attività deteriorate] (4) e della comunicazione sul ripristino della redditività e la valutazione delle misure di ristrutturazione del settore finanziario nel contesto dell’attuale crisi in conformità alle norme sugli aiuti di Stato [comunicazione sulla ristrutturazione (5)]. Tre di dette quattro comunicazioni, cioè quelle sul settore bancario, sulla ricapitalizzazione e sulle attività deteriorate, stabilivano le condizioni essenziali per la compatibilità dei principali tipi di assistenza concessi dagli Stati membri (garanzie sulle passività, ricapitalizzazioni e misure di sostegno a fronte di attività deteriorate), mentre la comunicazione sulla ristrutturazione indica le caratteristiche particolari che un piano di ristrutturazione (o un piano di redditività) deve presentare nello specifico contesto degli aiuti di Stato collegati alla crisi concessi alle istituzioni finanziarie in base all’articolo 103, paragrafo 3, lettera b), del trattato.

2.

Le quattro comunicazioni sottolineano tutte che le misure di aiuto hanno carattere esclusivamente temporaneo e ciascuna precisa che esse possono essere giustificate unicamente come risposta di emergenza a uno stress senza precedenti sui mercati finanziari e solo per la durata di tali circostanze eccezionali. La comunicazione sulla ristrutturazione si applica agli aiuti alla ristrutturazione notificati entro il 31 dicembre 2010, mentre le altre comunicazioni non hanno una data di scadenza.

3.

La presente comunicazione stabilisce i parametri per l’accettabilità temporanea dell’assistenza, collegata alla crisi, che viene fornita alle banche dal 1o gennaio 2011.

2.   MANTENIMENTO DELL'APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 107, PARAGRAFO 3, LETTERA B), DEL TRATTATO E PROROGA DELLA COMMUNICAZIONE SULLA RISTRUTTURAZIONE

4.

La base giuridica delle comunicazioni della Commissione sugli aiuti collegati alla crisi forniti alle banche e delle singole decisioni sulle misure e sui regimi di aiuto che rientrano nel loro ambito è l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato, che autorizza in via eccezionale gli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro. Nella fase più acuta della crisi, la condizione relativa al grave turbamento risultava indiscutibilmente soddisfatta in tutta l’Unione a causa dello stress eccezionale presente sui mercati finanziari, successivamente aggravato da una contrazione eccezionalmente grave dell'economia reale.

5.

La ripresa economica, avviatasi lentamente all'inizio del 2010, durante l'anno si è fatta strada alquanto più celermente del previsto. Malgrado tale ripresa appaia ancora fragile e disomogenea nell'Unione, alcuni Stati membri vantano tassi di crescita moderati o anche più elevati. Inoltre, nonostante alcuni casi di vulnerabilità, il settore bancario nel suo complesso sembra più vigoroso di quanto fosse un anno fa. Di conseguenza, l’esistenza di un grave turbamento dell’economia di tutti gli Stati membri non è più inconfutabile come nelle fasi iniziali della crisi. Pur essendo consapevole di tali sviluppi, la Commissione ritiene che le condizioni per l’approvazione degli aiuti di Stato a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sussistano ancora, in considerazione dello stress che di recente ha colpito nuovamente i mercati finanziari e del rischio di ricadute negative più ampie, per i motivi indicati nella presente comunicazione.

6.

Il riemergere di tensioni sui mercati del debito sovrano evidenzia in modo eclatante la persistente volatilità dei mercati finanziari. L’elevato livello di interconnessione e di interdipendenza che caratterizza il settore finanziario unionale ha fatto sì che sui mercati venisse ampiamente percepito un grave rischio di contagio. La grande instabilità dei mercati finanziari e l'incertezza sulle prospettive economiche giustificano il mantenimento della rete di sicurezza costituita dalla possibilità per gli Stati membri di addurre la necessità di ricorrere a misure di sostegno collegate alla crisi a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato.

7.

Ciò significa che le comunicazioni sul settore bancario, sulla ricapitalizzazione e sulle attività deteriorate che forniscono orientamenti sui criteri per valutare la compatibilità degli aiuti collegati alla crisi forniti alle banche a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato — essenzialmente sotto forma di garanzie pubbliche, ricapitalizzazione e misure di sostegno a fronte di attività deteriorate — devono rimanere in vigore anche dopo il 31 dicembre 2010. Ciò vale anche per la comunicazione sulla ristrutturazione, che riguarda il follow-up di tali misure di sostegno. Occorre quindi estendere la validità della comunicazione sulla ristrutturazione, l’unica delle quattro per la quale sia stata specificata una data di scadenza, vale a dire il 31 dicembre 2010, agli aiuti alla ristrutturazione notificati entro il 31 dicembre 2011.

8.

Le comunicazioni suddette, tuttavia, devono essere adattate per preparare la transizione al quadro normativo post-crisi. Parallelamente, occorrerà definire nuove norme permanenti in materia di aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle banche in condizioni di mercato normali; dette norme dovrebbero applicarsi dal 1o gennaio 2012, sempre che le condizioni del mercato lo permettano. Tale obiettivo va tenuto presente nel valutare l’eventuale necessità di mantenere gli aiuti di Stato straordinari concessi al settore finanziario a seguito della crisi. Pertanto, occorre stabilire i criteri di compatibilità di tale assistenza nel modo più atto a preparare il nuovo quadro normativo per il salvataggio e la ristrutturazione delle banche in forza dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

3.   IL PROCESSO DI USCITA DALLA CRISI

9.

Il mantenimento della possibilità di beneficiare di misure di aiuto a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato in presenza di condizioni di mercato eccezionali non deve ostacolare il processo di abbandono graduale delle misure di sostegno temporaneo straordinario alle banche. Nella riunione del 2 dicembre 2009, il Consiglio «Economia e finanza» ha riconosciuto la necessità di definire una strategia per la riduzione graduale delle misure di sostegno, strategia che dovrebbe essere trasparente e debitamente coordinata tra gli Stati membri per evitare ricadute negative, tenendo però conto delle specificità di ciascuno Stato membro (6). Nelle conclusioni si precisava inoltre che, in linea di massima, il processo di riduzione graduale delle diverse forme di assistenza alle banche dovrebbe iniziare dai regimi di garanzie pubbliche, incentivando l'uscita delle banche in posizione solida e stimolando le altre ad affrontare le loro debolezze.

10.

Dal 1o luglio 2010 la Commissione applica condizioni più rigorose per valutare la compatibilità delle garanzie pubbliche a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato (7), mediante l’introduzione di una commissione di garanzia maggiorata e il nuovo obbligo di presentare un piano di redditività per i beneficiari che si avvalgono delle nuove garanzie e superano una certa soglia di tutte le passività in essere garantite, sia in termini assoluti che in relazione alle passività totali (8). La Commissione ha espressamente limitato la portata di tali regimi di garanzia modificati alla seconda metà del 2010. Considerata l’attuale situazione del mercato e visto il breve lasso di tempo trascorso dall’introduzione delle nuove condizioni di prezzo, allo stato attuale non si ritiene necessario adeguare ulteriormente le condizioni suddette. I regimi di garanzie pubbliche per i quali l’approvazione degli aiuti di Stato scade alla fine del 2010 possono pertanto essere autorizzati per altri sei mesi, cioè fino al 30 giugno 2011, alle condizioni introdotte dal luglio 2010 (9). Secondo la prassi abituale, la Commissione valuterà nuovamente le condizioni di compatibilità delle garanzie pubbliche oltre il 30 giugno 2011 nella prima metà del 2011.

11.

Nei paragrafi seguenti, la Commissione definisce le fasi di una graduale riduzione delle misure di ricapitalizzazione e di sostegno a fronte di attività deteriorate, poiché per tali misure non era ancora stato previsto nulla, oltre agli incentivi all'uscita già introdotti mediante la fissazione dei prezzi.

4.   ELIMINAZIONE DELLA DISTINZIONE TRA BANCHE SANE E BANCHE IN DIFFICOLTÀ AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DI UN PIANO DI RISTRUTTURAZIONE

12.

All’inizio della crisi, la Commissione ha fatto una distinzione tra le istituzioni finanziarie non sane/in difficoltà e quelle fondamentalmente sane, vale a dire tra le istituzioni finanziarie che risentono di problemi strutturali endogeni legati, ad esempio, al loro particolare modello aziendale o alla loro strategia di investimento e le istituzioni finanziarie i cui problemi derivano per lo più da una situazione gravissima nel contesto della crisi finanziaria e non dalla solidità del loro modello commerciale, da inefficienze o da un comportamento eccessivamente imprudente. Tale distinzione si basa, in particolare, su una serie di indicatori definiti nella comunicazione sulla ricapitalizzazione: adeguatezza patrimoniale, spread dei credit default swap (CDs), rating attuale delle banche e relative prospettive, tra cui l’entità relativa della ricapitalizzazione. Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, la Commissione ritiene che gli aiuti ricevuti sotto forma di ricapitalizzazione e di misure di sostegno a fronte di attività deteriorate che superano il 2 % delle attività delle banche ponderate per il rischio possano fungere da indicatore per distinguere le banche fondamentalmente sane da quelle in difficoltà. La ricapitalizzazione di una banca in difficoltà comporta l’obbligo di presentare un piano di ristrutturazione alla Commissione, mentre per la ricapitalizzazione di una banca sana occorre presentare un piano di redditività.

13.

La motivazione iniziale all’origine di tale distinzione e della fissazione di una serie di indicatori, tra cui una soglia del 2 % delle attività delle banche ponderate per il rischio, era il timore che il fabbisogno di capitale derivante dal deterioramento delle attività, dalle maggiori aspettative dei mercati riguardo ai livelli patrimoniali delle banche e dalle difficoltà temporanee di reperimento di capitali sui mercati inducesse le banche sane a ridurre i prestiti all'economia reale per evitare di dover presentare un piano di ristrutturazione al momento di ricorrere alle risorse statali. Attualmente, tuttavia, le banche hanno minori problemi a reperire capitale sui mercati o, ad esempio, attraverso una mancata distribuzione degli utili (10), e possono pertanto soddisfare il proprio fabbisogno di capitale senza ricorrere agli aiuti di Stato (11). L’ammontare del capitale reperito dalle istituzioni finanziarie sul mercato è notevolmente aumentato nel 2009 e nel 2010, a dimostrazione del rinnovato accesso delle istituzioni finanziarie ai mercati dei capitali e della preparazione ai nuovi requisiti normativi (12).

14.

Si ritiene pertanto che la distinzione tra banche sane e banche in difficoltà non sia più pertinente per individuare le banche che devono discutere con la Commissione in merito alla loro ristrutturazione. Di conseguenza, alle banche che nel 2011 ricorreranno ancora allo Stato per il reperimento di capitale o per misure di sostegno a fronte di attività deteriorate dovrebbe essere imposto di presentare alla Commissione un piano di ristrutturazione da cui risulti che le banche sono fermamente decise a intraprendere gli sforzi di ristrutturazione necessari e a ripristinare la redditività senza indebiti ritardi. A decorrere dal 1o gennaio 2011, pertanto, tutti i beneficiari di nuove ricapitalizzazioni o di misure di sostegno a fronte di attività deteriorate (13) saranno tenuti a presentare un piano di ristrutturazione.

15.

Nel valutare le esigenze di ristrutturazione delle banche, la Commissione terrà conto della situazione specifica di ciascuna istituzione, della misura in cui tale ristrutturazione è necessaria per ripristinare la redditività senza un ulteriore sostegno statale e della precedente dipendenza dagli aiuti di Stato. In linea generale, il bisogno di ricorrere ad aiuti di Stato è direttamente proporzionale alla necessità di effettuare una ristrutturazione approfondita per garantire la redditività a lungo termine. Inoltre, la valutazione individuale terrà conto di qualsiasi situazione specifica sui mercati e applicherà il quadro di ristrutturazione con la debita flessibilità nel caso di una grave crisi che rischi di compromettere la stabilità finanziaria in uno o più Stati membri.

16.

Chiedendo alle banche che beneficiano di aiuti strutturali (misure di ricapitalizzazione e/o misure di sostegno a fronte di attività deteriorate) di presentare un piano di ristrutturazione, accettando al tempo stesso che il semplice uso di garanzie di rifinanziamento non determini l’obbligo di presentare tale piano (14), si indica alle banche che devono prepararsi a ritornare a normali condizioni di mercato senza sostegno da parte dello Stato a mano a mano che il settore finanziario emerge dalla crisi. Ciò costituisce un incentivo per le singole istituzioni che hanno ancora bisogno di aiuti ad accelerare la necessaria ristrutturazione, consentendo al tempo stesso una flessibilità sufficiente per tenere debitamente conto di circostanze potenzialmente diverse che incidano sulla situazione di varie banche o di mercati finanziari nazionali. Si contempla inoltre la possibilità di un deterioramento generale o nazionale della stabilità finanziaria, che al momento non può essere escluso, considerata la fragilità che ancora caratterizza la situazione dei mercati finanziari.

5.   DURATA E QUADRO GENERALE

17.

Il mantenimento dell’applicabilità dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato e la proroga della comunicazione sulla ristrutturazione si protrarrà per un anno, cioè fino al 31 dicembre 2011 (15). Tale proroga in presenza di mutate condizioni va vista anche nel contesto di un graduale passaggio a un regime più permanente di orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle banche basato sull’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, che dovrebbe applicarsi dal 1o gennaio 2012, sempre che le condizioni del mercato lo consentano.


(1)  Per facilità di lettura, nei presenti orientamenti le istituzioni finanziarie vengono semplicemente denominate «banche».

(2)  GU C 270 del 25.10.2008, pag. 8.

(3)  GU C 10 del 15.1.2009, pag. 2.

(4)  GU C 72 del 26.3.2009, pag. 1.

(5)  GU C 195 del 19.8.2009, pag. 9.

(6)  Tali conclusioni sono state avallate dal Consiglio europeo nella riunione dell'11 dicembre 2009. Analogamente, nella risoluzione del 9 marzo 2010 concernente la relazione sulla politica di concorrenza 2008 (http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=IT&reference=P7-TA-2010-0050), il Parlamento europeo ha insistito sul fatto che l'intervento statale non deve prolungarsi oltre misura e che è necessario elaborare quanto prima possibile delle strategie di uscita.

(7)  Cfr. il documento di lavoro del 30 aprile 2010 della Direzione generale Concorrenza della Commissione europea sull'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato ai regimi di garanzie pubbliche a favore del debito bancario da emettere dopo il 30 giugno 2010: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/phase_out_bank_guarantees.pdf

(8)  Con una clausola di flessibilità che consenta di riesaminare la situazione e di adottare misure correttive adeguate nel caso di una nuova grave crisi dei mercati finanziari in tutta l’Unione o in uno o più Stati membri. Tale clausola di flessibilità non è stata invocata da nessuno degli Stati membri che hanno notificato una proroga dei propri regimi di garanzia fino alla fine del 2010.

(9)  Ciò vale anche per i regimi di liquidità.

(10)  Per aumentare i buffer di capitale, le banche hanno deciso di vendere attività non strategiche, quali le partecipazioni industriali, o di concentrarsi su settori geografici specifici. Su questo punto cfr. Banca centrale europea, EU Banking Sector Stability, settembre 2010.

(11)  Secondo la Banca centrale europea, nel 2009 il coefficiente di solvibilità generale delle banche è notevolmente aumentato in tutti gli Stati membri. Dalle informazioni relative a un campione di grandi banche dell’Unione risulta inoltre che il miglioramento dei coefficienti patrimoniali è proseguito nel primo semestre del 2010, sostenuto da un incremento degli utili non distribuiti e, per alcune banche, dal maggiore reperimento di capitale privato e da ulteriori conferimenti di capitale. Cfr. Banca centrale europea: EU Banking Sector Stability, settembre 2010.

(12)  Il futuro contesto normativo stabilito dal comitato di Basilea delle autorità europee di vigilanza bancaria (Basel Committee on Banking Supervision — BCBS), il cosiddetto Basilea III, fornisce indicazioni per l’applicazione delle nuove norme patrimoniali che dovrebbero permettere alle banche di soddisfare, col tempo, il nuovo fabbisogno di capitale. In tale contesto, va sottolineato che negli ultimi due anni la maggior parte delle principali banche dell'Unione ha rafforzato i propri buffer di capitale per aumentare la propria capacità di assorbimento delle perdite e che le altre banche dell’Unione dovrebbero disporre di tempo sufficiente (fino al 2019) per costituire il proprio buffer di capitale utilizzando, tra l'altro, gli utili non distribuiti. Va osservato anche che il «regime transitorio» previsto dal nuovo quadro normativo ha fissato un periodo di «grandfathering» fino al 1o gennaio 2018 per gli attuali conferimenti di capitale del settore pubblico. Inoltre, una valutazione quantitativa di impatto svolta dal Comitato di Basilea, confermata da calcoli della Commissione, indica un impatto alquanto moderato sui prestiti bancari. Di conseguenza, i nuovi requisiti patrimoniali non dovrebbero avere alcuna incidenza sulla proposta contenuta nella presente comunicazione.

(13)  Tale disposizione si applicherà a tutte le misure di ricapitalizzazione o di sostegno a fronte di attività deteriorate, a prescindere dal fatto che siano concepite come misure individuali o concesse nell'ambito di un regime.

(14)  Ciò nonostante, il documento di lavoro della Direzione generale Concorrenza della Commissione europea sull'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato ai regimi di garanzie pubbliche a favore del debito bancario da emettere dopo il 30 giugno 2010 fissa una soglia del 5 % per tutte le passività in essere garantite e un importo totale di debito garantito di 500 milioni di euro al di là del quale è necessaria una valutazione della redditività («viability review»).

(15)  In linea con la prassi abituale della Commissione, i regimi già esistenti o nuovi di sostegno alle banche (a prescindere dagli strumenti di sostegno che contengono, cioè garanzie, ricapitalizzazione, liquidità, sostegno a fronte di attività deteriorate ecc.) saranno prorogati/approvati solo per un periodo di sei mesi onde consentire di apportare gli ulteriori adeguamenti eventualmente necessari a metà del 2011.


7.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 329/11


Infrazione 2006/4524 — AUMSA — lettera di pre-archiviazione

2010/C 329/08

L'oggetto dell'infrazione 2006/4524 è costituito dalla creazione di società miste da parte dell'AUMSA, in particolare della società a capitali misti Cabanyal 2010 SA, in contravvenzione della regolamentazione comunitaria in materia di appalti pubblici, in quanto la creazione di tale azienda equivaleva all'attribuzione di un appalto pubblico in infrazione delle suddette norme.

La Commissione constata che allo scadere del termine fissato nell'ambito del parere motivato trasmesso alle autorità spagnole la società mista Cabanyal 2010 SA era diventata un'azienda pubblica al 100 % (senza capitali privati), e di conseguenza la presunta infrazione cessava di esistere.

Pertanto, al momento di adire la Corte di giustizia in relazione alle cause congiunte 2006/2366 e 2006/4524V la Commissione ha interrotto la procedura relativa alla presunta infrazione.

Di conseguenza, prossimamente i servizi della Commissione proporranno al Collegio dei commissari la chiusura formale di tale causa.

Qualora i ricorrenti disponessero di informazioni suscettibili di modificare la valutazione della Commissione, essi sono invitati a trasmettergliele quanto prima, e comunque entro e non oltre quattro settimane dalla pubblicazione della presente nota.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

7.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 329/12


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.5999 — Sanofi-Aventis/Genzyme)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2010/C 329/09

1.

In data 29 novembre 2010 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa Sanofi-Aventis (Francia) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme dell’impresa Genzyme (Stati Uniti) mediante offerta pubblica annunciata il 4 ottobre 2010.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Sanofi-Aventis: sviluppo, produzione, distribuzione e commercializzazione di prodotti farmaceutici, vaccini umani e prodotti zoosanitari,

Genzyme: ricerca, sviluppo, produzione e vendita di prodotti farmaceutici, in particolare prodotti biotecnologici utilizzati nel trattamento di malattie genetiche rare, malattie cardiometaboliche e renali, biochirurgia e oncologia ematologica e sclerosi multipla.

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5999 — Sanofi-Aventis/Genzyme, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).


7.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 329/13


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.5984 — Intel/McAfee)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2010/C 329/10

1.

In data 29 novembre 2010 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa Intel Corporation («Intel», USA) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme dell’impresa McAfee Inc. («McAfee») mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Intel: sviluppo e produzione di prodotti avanzati della tecnologia digitale integrata, principalmente circuiti integrati, per settori come l’informatica e le comunicazioni,

McAfee: progettazione e sviluppo di prodotti e servizi di sicurezza applicati alle tecnologie dell’informazione.

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5984 — Intel/McAfee, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).