ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.C_2010.325.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 325

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

53o anno
2 dicembre 2010


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2010/C 325/01

Conclusioni del Consiglio e dei Rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sul piano di lavoro per la cultura 2011-2014

1

 

Commissione europea

2010/C 325/02

Tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento: 1,00 % al 1o dicembre 2010 — Tassi di cambio dell'euro

10

2010/C 325/03

Comunicazione della Commissione sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e di riferimento/attualizzazione in vigore per i 27 Stati membri con decorrenza 1o dicembre 2010 [Pubblicato ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004 (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1)]

11

 

INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

Autorità di vigilanza EFTA

2010/C 325/04

Invito a presentare osservazioni ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della parte I del protocollo 3 dell’accordo tra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, in materia di aiuti di Stato, in relazione alla vendita di alcuni edifici del campo interno della base di Haslemoen Leir

12

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte EFTA

2010/C 325/05

Domanda di parere consultivo alla Corte EFTA da parte del Héraðsdómur Reykjavíkur presentata in data 26 marzo 2010 in relazione alla causa Þór Kolbeinsson contro lo Stato islandese (Causa E-2/10)

21

2010/C 325/06

Domanda di parere consultivo della Corte EFTA presentata dal Fürstliches Obergericht in data 19 maggio 2010 nella causa Dr. Joachim Kottke contro Präsidial Anstalt e Sweetlye Stiftung (Causa E-5/10)

22

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2010/C 325/07

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6029 — Danish Crown/D&S Fleisch) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

23

2010/C 325/08

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6054 — First Reserve Corporation/Blackstone/PBF Energy) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

24

2010/C 325/09

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6052 — London & Continental Railways/Lend Lease Europe/Stratford City Business District) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

25

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

2.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 325/1


Conclusioni del Consiglio e dei Rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sul piano di lavoro per la cultura 2011-2014

2010/C 325/01

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

1.

ricordando gli obiettivi assegnati all'Unione europea nel campo della cultura ai sensi dell'articolo 167 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

2.

ricordando la risoluzione del Consiglio, del 16 novembre 2007, su un'agenda europea per la cultura (1) e i suoi obiettivi strategici, ovvero la promozione della diversità culturale e del dialogo interculturale, la promozione della cultura quale catalizzatore della creatività nel quadro della strategia di Lisbona per la crescita, l'occupazione, la competitività e l'innovazione, e la promozione della cultura quale elemento essenziale delle relazioni internazionali dell'UE;

3.

vista la relazione della Commissione del 19 luglio 2010 sull'attuazione dell'Agenda europea per la cultura (2) e il relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione (3);

4.

nella convinzione che la cultura possa contribuire alla realizzazione degli obiettivi di Europa 2020, una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva (4);

5.

considerando che il piano di lavoro per la cultura 2008-2010 del Consiglio, specialmente grazie all'uso del metodo aperto di coordinamento (MCA), ha rappresentato una nuova fase importante dello sviluppo della cooperazione tra Stati membri in materia di cultura e ha migliorato la coerenza e la visibilità dell'azione europea in questo campo, sottolineando il ruolo orizzontale della cultura;

6.

prendendo atto dei risultati dei lavori svolti nel quadro del piano di lavoro del Consiglio per la cultura 2008-2010, in particolare dell'individuazione e della condivisione di buone prassi da parte dei gruppi di lavoro istituiti dagli Stati membri nonché delle raccomandazioni formulate da tali gruppi;

7.

condividendo l'opinione che il piano di lavoro riportato nell'allegato I dovrebbe portare avanti questi lavori e le raccomandazioni che ne risultano coprendo un periodo di quattro anni, con un riesame a metà percorso,

CONVENGONO:

di adottare, nel rispetto del principio di sussidiarietà, il piano di lavoro per la cultura 2011-2014 quale figura nell'allegato I nonché i principi per l'istituzione e il funzionamento dei gruppi di lavoro istituiti dagli Stati membri quali figurano nell'allegato II,

di istituire gruppi di lavoro costituiti da esperti incaricati dagli Stati membri in base ai principi e ai mandati definiti negli allegati I e II e di seguire i loro lavori,

di attuare le priorità del piano di lavoro enumerate nell'allegato I,

—   priorità A: diversità culturale, dialogo interculturale e cultura accessibile e inclusiva,

—   priorità B: industrie culturali e creative,

—   priorità C: competenze e mobilità,

—   priorità D: patrimonio culturale, compresa la mobilità delle collezioni,

—   priorità E: cultura nelle relazioni esterne,

—   priorità F: statistiche culturali.

Tali priorità saranno affrontate in modo da produrre risultati concreti e utilizzabili, in particolare per quanto riguarda i gruppi di lavoro,

INVITA LA COMMISSIONE E GLI STATI MEMBRI:

a consultare e informare regolarmente le parti interessate sull'avanzamento dei lavori, i risultati ottenuti e l'attuazione delle raccomandazioni dei gruppi di lavoro al fine di garantire la pertinenza e la visibilità delle attività,

a procedere a un esame intermedio dell'attuazione del piano di lavoro in vista di eventuali adattamenti o riorientamenti alla luce dei risultati raccolti e degli sviluppi politici intervenuti all'interno dell'Unione,

INVITANO LA COMMISSIONE E LE PRESIDENZE DEL CONSIGLIO:

a consultare gli Stati membri sulle iniziative attuate in altri settori di intervento della Commissione e/o del Consiglio e che hanno un impatto sulla cultura,

INVITANTO LE PRESIDENZE DEL CONSIGLIO:

a tener conto, nel contesto del trio di presidenza, delle priorità del piano di lavoro nell'elaborazione del loro programma, a riferire sulla sua attuazione e a prendere spunto dai risultati ottenuti nell'ambito di tale piano,

a valutare l'opportunità di organizzare in particolare:

una riunione di alti funzionari dei ministeri della cultura per discutere e portare avanti i risultati ottenuti nell'ambito del piano di lavoro,

una riunione congiunta informale tra gli alti funzionari dei ministeri della cultura e gli alti funzionari responsabili della cultura presso i ministeri degli affari esteri, al fine di elaborare un approccio strategico in materia di cultura nel quadro delle relazioni esterne e di rafforzare la cooperazione in tale ambito,

a considerare la possibilità di organizzare, nel contesto della realizzazione del piano di lavoro, riunioni tra alti funzionari dei ministeri della cultura e alti funzionari di altri settori,

INVITANO LA COMMISSIONE:

a informare regolarmente, da un lato, gli Stati membri in merito ai lavori delle piattaforme di dialogo strutturato della società civile e, dall'altro, le stesse piattaforme in merito ai lavori svolti nel contesto del piano di lavoro,

a organizzare una riunione annuale con i paesi candidati, i membri dell'Associazione europea di libero scambio e gli altri paesi che partecipano al programma Cultura per informarli dei lavori svolti nel contesto del piano di lavoro e per permettere una discussione con gli Stati membri, i presidenti dei gruppi di lavoro e la Commissione,

ad adottare, entro la fine del primo semestre 2014, una relazione finale sull'attuazione e la pertinenza del piano di lavoro sulla scorta dei contributi volontari degli Stati membri. Tale relazione servirà da base per l'elaborazione di un nuovo piano di lavoro nel corso del secondo semestre del 2014,

ACCOLGONO CON FAVORE

l'intenzione della Commissione di sostenere le iniziative adottate dagli Stati membri per attuare il piano di lavoro di cui all'allegato I.


(1)  GU C 287 del 29.11.2007, pag. 1.

(2)  COM(2010) 390 definitivo.

(3)  SEC(2010) 904.

(4)  Conclusioni del Consiglio europeo del 17 giugno 2010 (doc. EUCO 13/1/10 REV 1).


ALLEGATO I

Priorità A:   Diversità culturale, dialogo interculturale e cultura accessibile e inclusiva

Agenda europea per la cultura — promozione della diversità culturale e del dialogo interculturale (obiettivo strategico 1)

Europa 2020 — crescita inclusiva (priorità 3)

Attori

Tematiche

Strumenti e metodi di lavoro

Risultati attesi e calendario indicativo

Stati membri:

Tematica n. 1:

Il ruolo delle istituzioni artistiche e culturali pubbliche nella promozione:

Gruppo di lavoro composto di esperti degli Stati membri (MCA) (1).

 

i)

di un migliore accesso e di una partecipazione più ampia alla cultura;

Gli esperti individueranno le politiche e le buone prassi attuate dalla istituzioni artistiche e culturali pubbliche per promuovere un migliore accesso e una partecipazione più ampia alla cultura, compreso da parte dei gruppi vulnerabili o in situazione di povertà e di esclusione sociale (2).

2011-2012

Individuazione di politiche e manuale di buone prassi destinato alle istituzioni artistiche e culturali pubbliche.

ii)

della diversità culturale e del dialogo interculturale.

Gli esperti individueranno le politiche e le buone prassi relative alla creazione, all'interno delle istituzioni artistiche e culturali pubbliche, di spazi destinati a favorire gli scambi tra culture e tra gruppi sociali, in particolare mettendo in rilievo la dimensione interculturale del patrimonio e promuovendo l'educazione artistica e culturale e lo sviluppo di competenze interculturali.

2012-2013

Individuazione di politiche e manuale di buone prassi destinato alle istituzioni artistiche e culturali pubbliche.

Stati membri:

Tematica n. 2:

Sviluppo della competenza chiave «consapevolezza ed espressione culturali» (3).

Gruppo di lavoro composto di esperti degli Stati membri (MCA) (1).

Gli esperti (4) individueranno le buone prassi da attuare per sviluppare questa competenza chiave e integrarla nelle politiche dell'istruzione, sulla base delle conoscenze e degli orientamenti individuati nella raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente (5).

2013-2014

Manuale di buone prassi destinato alle autorità nazionali ed europee in ambito culturale ed educativo.

Commissione:

Promozione di città culturalmente inclusive.

La Commissione individuerà buone prassi e strumenti destinati a promuovere le città culturalmente inclusive basandosi sui risultati dei progetti cofinanziati dall'UE riguardo alla gestione della diversità nelle città (6).

A partire dal 2011.

Individuazione di buone prassi.

Commissione:

Promozione del multilinguismo.

Studio delle potenzialità dell'uso di sottotitoli per incoraggiare l'apprendimento delle lingue straniere: lo studio mira a valutare come e in che misura l'uso dei sottotitoli incoraggi e faciliti l'apprendimento delle lingue straniere e contribuisca alla padronanza di tali lingue, creando così un ambiente linguistico più favorevole e valorizzando in particolare la dimensione culturale.

Relazione finale attesa nel secondo trimestre del 2011.


Priorità B:   Industrie culturali e creative (ICC)

Agenda europea per la cultura — promozione della cultura come catalizzatore della creatività (obiettivo strategico 2)

Europa 2020 — una crescita intelligente e sostenibile (priorità 1 e 2)

Attori

Tematiche

Strumenti e metodi di lavoro

Risultati attesi e calendario indicativo

Stati membri:

Tematica n. 1:

Utilizzo strategico dei programmi di sostegno dell'Unione, compresi i fondi strutturali, per stimolare il potenziale della cultura ai fini dello sviluppo locale e regionale e gli effetti di ricaduta sull'economia in senso lato.

Gruppo di lavoro composto di esperti degli Stati membri (MCA) (7).

Gli esperti individueranno, confronteranno e modellizzeranno buone prassi in materia, destinate alle autorità di gestione e agli operatori del settore culturale, in particolare le ICC, sulla scorta delle conclusioni del Consiglio del 10 maggio 2010 (8) e dello studio sul contributo della cultura allo sviluppo regionale e locale.

Gli esperti esamineranno inoltre gli «effetti di ricaduta» delle industrie culturali e creative sull'economia in senso lato, in particolare in termini di innovazione, e il potenziale di un migliore uso dei programmi di sostegno dell'Unione per promuovere tali effetti.

2011

Guida alle politiche.

Riflessione su un'iniziativa di sensibilizzazione su scala europea, da organizzare congiuntamente tra la Commissione e gli Stati membri, al fine di promuovere l'integrazione della cultura nelle politiche di sviluppo regionale e locale e di sostenere strategie di specializzazione intelligente.

Stati membri:

Tematica n. 2:

Strategie di esportazione delle ICC e di sostegno all'internazionalizzazione.

Gruppo di lavoro composto di esperti degli Stati membri (MCA) (7).

Gli esperti individueranno le buone prassi in materia di sostegno all'internazionalizzazione e all'esportazione delle ICC.

2012-2013

Manuale di buone prassi.

Stati membri:

Tematica n. 3:

Buone prassi in materia di ingegneria finanziaria delle PMI attive nel settore culturale e creativo.

Gruppo di lavoro composto di esperti degli Stati membri (MCA) (7).

Gli esperti elaboreranno un manuale destinato ai finanziatori delle ICC e agli utilizzatori dei fondi, sulla base di un'analisi dei meccanismi di finanziamento e delle misure fiscali esistenti realizzata nell'ambito di due studi condotti su richiesta della Commissione (9). Tale lavoro terrà conto delle altre iniziative avviate in questo campo a livello europeo, come annunciato nel Libro verde della Commissione intitolato «Le industrie culturali e creative, un potenziale da sfruttare» (10).

2013-2014

Manuale di buone prassi con studi di casi concreti.

Commissione:

Follow-up del Libro verde «Le industrie culturali e creative, un Potenziale da sfruttare».

La Commissione esaminerà i risultati della consultazione pubblica e pubblicherà, entro la fine del 2010, un'analisi dei contributi ricevuti al fine di proporre, nel primo semestre del 2011, un'iniziativa per la promozione e il sostegno delle industrie culturali e creative.

A partire dal 2011.

Commissione:

Istituzione dell'Alleanza europea delle industrie creative.

La Commissione istituirà l'Alleanza europea delle industrie creative sulla base di una stretta collaborazione tra i suoi servizi, compresa la DG Imprese.

A partire dal 2011.

Commissione:

Promozione del turismo culturale come motore di sviluppo sociale ed economico sostenibile.

Nel contesto della comunicazione della Commissione su un nuovo quadro politico per il turismo europeo (11), la Commissione realizzerà una stretta collaborazione tra i suoi servizi, compresa la DG Imprese, per promuovere lo sviluppo del turismo culturale e delle industrie collegate e individuare buone prassi per una gestione sostenibile del turismo culturale, compreso del patrimonio materiale e immateriale, nell'ambito delle strategie integrate di sviluppo regionale.

A partire dal 2011.


Priorità C:   Competenze e mobilità

Agenda europea per la cultura — promozione della diversità culturale e del dialogo interculturale e promozione della cultura quale catalizzatore della creatività (obiettivi strategici 1 e 2)

Europa 2020 — una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva (priorità 1, 2 e 3)

Attori

Tematiche

Strumenti e metodi di lavoro

Risultati attesi e calendario indicativo

Stati membri:

Tematica n. 1:

Programmi di sostegno alla mobilità.

Gruppo di lavoro composto di esperti degli Stati membri (MCA) (12).

Gli esperti analizzeranno e valuteranno i programmi e i piani di sostegno alla mobilità al fine di individuare gli ostacoli e i problemi che si pongono in particolare per i piccoli operatori e i giovani artisti e per i professionisti della cultura, basandosi sullo studio «Mobility matters» del 2008. Individueranno altresì le buone prassi che consentono di risolvere tali difficoltà.

2011-2012

Risultati dell'analisi: individuazione degli ostacoli e delle buone prassi.

Stati membri:

Tematica n. 2:

Promozione dei partenariati creativi (13).

Gruppo di lavoro composto di esperti degli Stati membri (MCA) (12).

Gli esperti individueranno e modellizzeranno i tipi di partnership e prassi riusciti e i relativi impatti positivi.

2012-2013

Guida alle politiche.

Riflessione su un'iniziativa su scala europea, da organizzare congiuntamente tra la Commissione e i partner nazionali, regionali e locali degli Stati membri, per incoraggiare i partenariati creativi.

Stati membri:

Tematica n. 3:

Residenze di artisti.

Gruppo di lavoro composto di esperti degli Stati membri (MCA) (12).

Gli esperti individueranno i fattori di successo nella preparazione, nella realizzazione e nel follow up delle residenze di artisti, concentrando l'attenzione sullo sviluppo di capacità e sull'obiettivo di ridurre gli squilibri tra residenze interne ed esterne. Le buone prassi individuate dovrebbero contribuire a sviluppare capacità sia all'interno dell'UE che nell'organizzazione di residenze di artisti nei paesi terzi, nonché facilitare il collegamento in rete a livello di UE.

2013-2014

Manuale di buone prassi sulla preparazione, l'organizzazione e il follow-up delle residenze nonché sulla messa a punto delle reti e dei meccanismi di sostegno.

Commissione:

Individuazione e sviluppo delle competenze mediante il ricorso ai consigli settoriali «cultura» (14).

La Commissione esplorerà, avvalendosi di una stretta collaborazione tra i suoi servizi, compresa la DG Occupazione e affari sociali, la possibilità d'istituire consigli settoriali «cultura» a livello di UE. Tali consigli mirano a favorire l'elaborazione di politiche relative al settore interessato fornendo un'analisi dei probabili sviluppi del mercato del lavoro nel settore e permettendo di soddisfare più efficacemente le esigenze di quest'ultimo in termini di competenze.

A partire dal 2011.

Scambio di informazioni e di buone prassi.

Commissione:

Promozione dell'alfabetizzazione mediatica.

Studio sull'alfabetizzazione mediatica: lo studio analizzerà e migliorerà i criteri per la valutazione dei livelli di alfabetizzazione mediatica negli Stati membri conformemente alle disposizioni della direttiva «servizi di media audiovisivi» (15), che prevedono una relazione della Commissione sui livelli di alfabetizzazione mediatica negli Stati membri.

2010-2011

Commissione:

Prosecuzione dell'elaborazione di proposte di normalizzazione delle informazioni nel campo della mobilità.

Un gruppo di esperti istituito dalla Commissione svilupperà proposte di normalizzazione delle informazioni, sulla scorta delle raccomandazioni formulate nel giugno 2010 dal gruppo di lavoro dell'MCA (piano di lavoro 2008-2010) sulla mobilità dei professionisti della cultura. Nel 2011 la Commissione presenterà una proposta di raccomandazione del Consiglio sui servizi d'informazione alla mobilità.

2011

Proposta dettagliata di contenuti e norme per i servizi di informazione e consulenza.

Commissione:

Analisi di prassi amministrative in materia di mobilità degli artisti (compresi visti, questioni fiscali, sicurezza sociale).

La Commissione organizzerà seminari tematici cui parteciperanno autorità pubbliche degli Stati membri, servizi della Commissione e «utenti finali» e promuoverà lo scambio di informazioni e di buone prassi.

2011-2014

Manuale di buone prassi destinato alle autorità pubbliche nazionali.


Priorità D:   Patrimonio culturale, compresa la mobilità delle collezioni

Agenda europea per la cultura — promozione della diversità culturale e del dialogo interculturale (obiettivo strategico 1)

Europa 2020 — una crescita sostenibile e inclusiva (priorità 2 e 3)

Attori

Tematiche

Strumenti e metodi di lavoro

Risultati attesi e calendario indicativo

Stati membri:

Esame dei modi e mezzi volti a semplificare il processo di concessione e di assunzione di prestiti.

Gruppo di lavoro composto da esperti degli Stati membri (MCA) (16).

Gli esperti individueranno le buone prassi relative a tutte le questioni pertinenti nel contesto della mobilità delle collezioni.

2011-2012

Kit di strumenti sul funzionamento delle garanzie di Stato (comprendente orientamenti sulle buone prassi, modelli e manuali).

Manuale di buone prassi per le autorità nazionali riguardo alle altre questioni pertinenti.

Stati membri e Commissione:

Continuazione della digitalizzazione del patrimonio culturale, incluso il patrimonio cinematografico.

Il Gruppo di riflessione della Commissione («comité des sages») presenterà entro la fine del 2010 raccomandazioni per la digitalizzazione, l'accessibilità on line e la conservazione del patrimonio culturale europeo nell'era digitale.

Relazione entro fine 2010, follow up nel 2011.

Il Gruppo di esperti degli Stati membri sulla digitalizzazione e la conservazione numerica proseguirà i lavori relativi al finanziamento e alla governance di Europeana dopo il 2013.

2011-2012

La Commissione proporrà, entro il 2012, un modello sostenibile per il finanziamento di Europeana, conformemente all'Agenda digitale europea (17) e alla sua azione fondamentale 15 nonché alle conclusioni del Consiglio, del 10 maggio 2010, su Europeana: le prossime tappe (18).

2012

I membri del Gruppo di esperti di cinema (sottogruppo «patrimonio cinematografico») scambieranno le buone prassi relative al follow up delle conclusioni del Consiglio, del 18 novembre 2010, sul patrimonio cinematografico europeo, ivi comprese le sfide dell'era digitale (19).

Dal 2011.

Stati membri e Commissione:

Introduzione di un marchio del patrimonio europeo (20).

La Commissione elaborerà i moduli per la candidatura e gli orientamenti volti a facilitare le procedure di selezione e di controllo, in stretta cooperazione con il panel europeo.

2011-2012

Prime selezioni di siti, nel contesto della procedura transitoria.

2013-2014

Commissione:

Prevenzione e lotta al traffico illecito di beni culturali.

Dopo la conclusione dello studio attualmente in corso sulla prevenzione e la lotta al traffico illecito di beni culturali (relazione prevista per metà 2011), la Commissione istaurerà una collaborazione intensificata tra i suoi servizi. Uno o più gruppi di esperti convocati dalla Commissione (21), in cooperazione con gli Stati membri, possono proporre un kit di strumenti comprendente orientamenti sulle buone prassi e un codice etico sulla dovuta diligenza nella lotta contro il traffico illecito e il furto, sulla base dei documenti e dei codici esistenti e tenendo conto degli strumenti pertinenti dell'Unione in materia.

2012-2013

Kit di strumenti contro il traffico illecito e il furto.

Commissione:

Analisi dei sistemi di stima delle opere d'arte.

Sarà condotta una ricerca comparativa sui sistemi di stima delle opere d'arte, per quanto concerne le garanzie di Stato, le assicurazioni e la responsabilità condivisa.

Relazione nel 2012.


Priorità E:   Cultura nelle relazioni esterne

Agenda europea per la cultura — promozione della cultura quale elemento essenziale delle relazioni internazionali dell'UE (obiettivo strategico 3)

Europa 2020 — utilizzare i nostri strumenti di politica estera

Attori

Tematiche

Strumenti e metodi di lavoro

Risultati attesi e calendario indicativo

Stati membri e Commissione:

Sviluppo dell'approccio strategico e della cooperazione.

Le presidenze del Consiglio sono invitate a valutare l'opportunità di organizzare una riunione congiunta informale tra gli alti funzionari dei ministeri della cultura e gli alti funzionari responsabili della cultura presso i ministeri degli affari esteri, al fine di elaborare un approccio strategico in materia di cultura nel quadro delle relazioni esterne e di rafforzare la cooperazione in tale ambito. Gli alti funzionari stessi definiranno il calendario dei lavori, gli argomenti da esaminare e i risultati attesi.

2011-2014

Sviluppo degli strumenti di condivisione delle informazioni.

A seguito della riunione delle direzioni generali per la cultura dei ministeri degli affari esteri a Maiorca nel maggio 2010, la Commissione fornirà uno spazio Internet per la condivisione di informazioni, sulla base del modello concordato. Gli Stati membri e la Commissione terranno regolarmente aggiornati i rispettivi contenuti in modo che questo materiale possa servire come base di discussione e di cooperazione pratica.

Istituzione dello strumento di informazione nel 2011.

Stati membri e Commissione:

Promozione della ratifica e dell'attuazione della convenzione UNESCO del 2005 sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali.

Continuare a promuovere la ratifica della convenzione e i suoi obiettivi nelle relazioni con i paesi terzi.

Proseguire l'attuazione della convenzione e integrarne gli obiettivi nelle politiche europee e nazionali interessate.

In modo continuativo.

Commissione:

Promozione delle relazioni culturali con i paesi terzi.

Convocare gruppi di esperti ogniqualvolta necessario per alimentare la riflessione su una questione specifica e facilitare la definizione di strategie riguardo alle relazioni culturali con i paesi terzi. I gruppi di esperti (22) saranno invitati ad affrontare compiti specifici su base regionale, ad es. la cultura nel vicinato (Euromed, Partenariato orientale, regione del Danubio, ecc.), la cultura nelle economie emergenti, la cultura e lo sviluppo.

A partire dal 2011, se necessario.


Priorità F:   Statistiche culturali

Attori

Tematiche

Strumenti e metodi di lavoro

Risultati attesi e calendario indicativo

Stati membri e Commissione:

Miglioramento delle metodologie relative alle statistiche culturali.

La relazione dell'ESSnet alla fine del 2011 sulle statistiche culturali sarà la base di una discussione sulla realizzazione delle raccomandazioni, sulle future priorità e metodi di lavoro.

A partire dal 2012.

Proposta di un quadro metodologico.

Commissione:

Miglioramento dell'informazione relativa alle statistiche culturali.

Nuova edizione del «tascabile» di Eurostat sulle statistiche culturali.

Pubblicazione nel 2011.

Commissione:

Miglioramento della produzione di statistiche sulla mobilità.

Un gruppo di esperti sotto l'egida della Commissione proporrà un approccio condiviso «per campione» nella raccolta dei dati sulla mobilità degli artisti e dei professionisti della cultura (23).

2012-2013

Kit di strumenti per le amministrazioni e istituzioni culturali sulle modalità di campionatura dei dati sulla mobilità.


(1)  I principi per la creazione e il funzionamento dei gruppi di lavoro sono esposti nell'allegato II.

(2)  Cfr. al riguardo le conclusioni del Consiglio, del 18 novembre 2010, sul ruolo della cultura nella lotta contro la povertà e l'esclusione sociale (doc. 15448/10).

(3)  Sulla scorta della raccomandazioni elaborate nel giugno 2010 dal gruppo di lavoro del metodo di coordinamento aperto sulle sinergie tra la cultura e l'istruzione, in particolare l'educazione artistica (piano di lavoro 2008-2010).

(4)  La composizione del gruppo sarà un elemento chiave ai fini della considerazione dei suoi risultati nel contesto del futuro ciclo di lavoro del quadro «Istruzione e formazione 2020» (quadro strategico per la cooperazione europea nel campo dell'istruzione e della formazione); sarà pertanto raccomandata la partecipazione di esperti dei ministeri dell'istruzione. Il gruppo sarà assistito dai competenti servizi della Commissione.

(5)  GU L 394 del 30.12.2006, pag. 10.

(6)  Ad esempio: Città interculturali (cofinanziato dal programma Cultura), Open Cities (cofinanziato da URBACT II) o la rete CLIP (Cities for local integration policies — cofinanziata da Eurofound).

(7)  I principi per la creazione e il funzionamento dei gruppi di lavoro sono esposti nell'allegato II.

(8)  Conclusioni del Consiglio, del 10 maggio 2010, sul contributo della cultura allo sviluppo locale e regionale (GU C 135 del 26.5.2010, pag. 15).

(9)  «The entrepreneurial dimension of the cultural and creative industries», Utrecht School of the Arts, ottobre 2010, e «Access to finance activities of the European Creative Industry Alliance», Jenny Tooth, gennaio 2010.

(10)  COM(2010) 183 definitivo.

(11)  COM(2010) 352 definitivo.

(12)  I principi per la creazione e il funzionamento dei gruppi di lavoro sono esposti nell'allegato II.

(13)  I «partenariati creativi» tra cultura e settori come l'istruzione e la formazione, gli affari, la ricerca o il settore pubblico permettono il trasferimento di competenze creative dal settore culturale ad altri settori.

(14)  I consigli settoriali per l'occupazione e le competenze a livello dell'UE riuniscono gli attori chiave di un determinato settore economico, compresi i rappresentanti dei sindacati e delle organizzazioni di datori di lavoro o gli attori del settore dell'istruzione e della formazione e altri attori, come quelli che svolgono un ruolo nello sviluppo economico.

(15)  GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1.

(16)  I principi per la creazione e il funzionamento dei gruppi di lavoro sono esposti nell'allegato II.

(17)  COM(2010) 245 definitivo/2.

(18)  GU C 137 del 27.5.2010, pag. 19.

(19)  Doc. 14711/10.

(20)  Fatta salva l'adozione della proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'azione dell'Unione europea per il marchio del patrimonio europeo.

(21)  Poiché in questo campo è necessaria una combinazione di competenze, il gruppo di lavoro riunirà segnatamente gli esperti dei ministeri della cultura, dei musei, delle autorità giudiziarie, delle autorità doganali e dei servizi di contrasto.

(22)  Se del caso, altri servizi della Commissione saranno strettamente associati a questi compiti.

(23)  Il gruppo includerà membri della rete ESSnet e rappresentanti dei progetti pilota pertinenti.


ALLEGATO II

Principi relativi alla creazione e al funzionamento dei gruppi di lavoro istituiti dagli Stati membri nel quadro del piano di lavoro per la cultura 2011-2014

La partecipazione degli Stati membri al lavoro dei gruppi è volontaria e gli Stati membri possono unirsi ai lavori ad ogni momento.

Ogni Stato membro interessato a partecipare ai lavori dei gruppi nomina un esperto quale membro di un gruppo di lavoro. Lo Stato membro garantirà che l'esperto nominato abbia un'esperienza pratica nell'ambito di cui trattasi a livello nazionale e assicuri una comunicazione efficace con le autorità nazionali competenti. La Commissione coordinerà le procedure di nomina degli esperti. Per individuare il profilo di esperto più adatto per ogni tema, gli Stati membri potranno nominare, se necessario, un esperto diverso per ogni settore tematico.

I gruppi affrontano in successione gli obiettivi definiti nel piano di lavoro, rispettando per quanto possibile il calendario indicato nell'allegato I.

La definizione e il calendario di realizzazione degli obiettivi possono essere riveduti nel contesto dell'esame a metà percorso alla luce dei risultati conseguiti e degli sviluppi delle politiche a livello di UE.

Ogni gruppo è responsabile della nomina del suo presidente o dei suoi copresidenti per ogni settore tematico che rientri fra le rispettive priorità.

Ciascun gruppo di lavoro può decidere di invitare esperti indipendenti di altri settori a contribuire ai lavori del gruppo.

I gruppi possono invitare rappresentanti delle piattaforme del dialogo strutturato della società civile a partecipare, se del caso, a punti precisi dei loro lavori.

I presidenti dei gruppi di lavoro riferiscono se del caso al comitato per gli affari culturali sullo stato dei lavori nei rispettivi gruppi. Il Comitato per gli affari culturali ha la possibilità di fornire orientamenti ai gruppi di lavoro al fine di garantire i risultati auspicati e il coordinamento dei lavori dei gruppi.

Per ogni obiettivo menzionato nell'allegato I i gruppi presentano una relazione sul lavoro svolto, contenente risultati concreti e utilizzabili. A seconda dell'obiettivo i risultati possono prendere la forma di un manuale di buone prassi, di una guida alle politiche o di raccomandazioni di azioni. Le relazioni possono anche raccomandare l'elaborazione di uno strumento pertinente, in qualsiasi forma appropriata, utilizzabile dalla Commissione o dagli Stati membri.

Gli ordini del giorno e i verbali delle riunioni di tutti i gruppi sono messi a disposizione di tutti gli Stati membri, a prescindere dal grado di partecipazione in un determinato settore. Le relazioni dei gruppi sono pubblicate.

La Commissione fornisce ai lavori dei gruppi sostegno logistico e di segretariato. Nella misura del possibile, fornisce ai gruppi assistenza con altri mezzi appropriati (compresi studi relativi ai rispettivi campi d'azione).

Le relazioni summenzionate servono di base per la relazione finale della Commissione sull'attuazione del piano di lavoro.


Commissione europea

2.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 325/10


Tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento (1):

1,00 % al 1o dicembre 2010

Tassi di cambio dell'euro (2)

1o dicembre 2010

2010/C 325/02

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,3115

JPY

yen giapponesi

110,37

DKK

corone danesi

7,4528

GBP

sterline inglesi

0,83930

SEK

corone svedesi

9,1540

CHF

franchi svizzeri

1,3178

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

8,0600

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

24,961

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

280,45

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7097

PLN

zloty polacchi

4,0202

RON

leu rumeni

4,2973

TRY

lire turche

1,9610

AUD

dollari australiani

1,3615

CAD

dollari canadesi

1,3360

HKD

dollari di Hong Kong

10,1864

NZD

dollari neozelandesi

1,7589

SGD

dollari di Singapore

1,7176

KRW

won sudcoreani

1 508,78

ZAR

rand sudafricani

9,2045

CNY

renminbi Yuan cinese

8,7390

HRK

kuna croata

7,4243

IDR

rupia indonesiana

11 812,03

MYR

ringgit malese

4,1338

PHP

peso filippino

57,184

RUB

rublo russo

41,2445

THB

baht thailandese

39,443

BRL

real brasiliano

2,2349

MXN

peso messicano

16,2214

INR

rupia indiana

59,4664


(1)  Tasso applicato all'operazione più recente rispetto alla data indicata. Nel caso di appalto a tasso variabile, il tasso di interesse è il tasso di interesse marginale.

(2)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


2.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 325/11


Comunicazione della Commissione sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e di riferimento/attualizzazione in vigore per i 27 Stati membri con decorrenza 1o dicembre 2010

[Pubblicato ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004 (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1)]

2010/C 325/03

Tassi di base calcolati ai sensi della comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6). A seconda dell’uso del tasso di riferimento, vanno ancora aggiunti gli opportuni margini come definiti nella presente comunicazione. Per il tasso di sconto questo comporta l’aggiunta di un margine di 100 punti base. Il regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione, del 30 gennaio 2008, che modifica il regolamento di esecuzione (CE) n. 794/2004, prevede che, se non diversamente stabilito in una decisione specifica, anche il tasso di recupero venga calcolato aggiungendo 100 punti base al tasso di base.

I tassi modificati sono indicati in grassetto.

La tabella precedente è stata pubblicata nella GU C 265 del 30.9.2010, pag. 5.

Dal

Al

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR

HU

IE

IT

LT

LU

LV

MT

NL

PL

PT

RO

SE

SI

SK

UK

1.12.2010

31.12.2010

1,45

1,45

4,15

1,45

2,03

1,45

1,88

1,85

1,45

1,45

1,45

1,45

5,97

1,45

1,45

2,85

1,45

3,15

1,45

1,45

4,49

1,45

7,82

1,38

1,45

1,45

1,35

1.10.2010

30.11.2010

1,24

1,24

4,15

1,24

2,03

1,24

1,88

2,27

1,24

1,24

1,24

1,24

5,97

1,24

1,24

2,85

1,24

3,99

1,24

1,24

4,49

1,24

7,82

1,38

1,24

1,24

1,35

1.9.2010

30.9.2010

1,24

1,24

4,15

1,24

2,03

1,24

1,88

2,27

1,24

1,24

1,24

1,24

5,97

1,24

1,24

2,85

1,24

3,99

1,24

1,24

4,49

1,24

7,82

1,18

1,24

1,24

1,35

1.8.2010

31.8.2010

1,24

1,24

4,92

1,24

2,03

1,24

1,88

2,27

1,24

1,24

1,24

1,24

5,97

1,24

1,24

2,85

1,24

3,99

1,24

1,24

4,49

1,24

7,82

1,18

1,24

1,24

1,35

1.7.2010

31.7.2010

1,24

1,24

4,92

1,24

2,03

1,24

1,88

2,27

1,24

1,24

1,24

1,24

5,97

1,24

1,24

2,85

1,24

3,99

1,24

1,24

4,49

1,24

7,82

1,02

1,24

1,24

1,35

1.6.2010

30.6.2010

1,24

1,24

4,92

1,24

2,03

1,24

1,88

2,77

1,24

1,24

1,24

1,24

5,97

1,24

1,24

3,45

1,24

4,72

1,24

1,24

4,49

1,24

7,82

1,02

1,24

1,24

1,16

1.5.2010

31.5.2010

1,24

1,24

4,92

1,24

2,03

1,24

1,88

2,77

1,24

1,24

1,24

1,24

5,97

1,24

1,24

4,46

1,24

6,47

1,24

1,24

4,49

1,24

7,82

1,02

1,24

1,24

1,16

1.4.2010

30.4.2010

1,24

1,24

4,92

1,24

2,39

1,24

1,88

3,47

1,24

1,24

1,24

1,24

5,97

1,24

1,24

5,90

1,24

8,97

1,24

1,24

4,49

1,24

9,92

1,02

1,24

1,24

1,16

1.3.2010

31.3.2010

1,24

1,24

4,92

1,24

2,39

1,24

1,88

4,73

1,24

1,24

1,24

1,24

7,03

1,24

1,24

7,17

1,24

11,76

1,24

1,24

4,49

1,24

9,92

1,02

1,24

1,24

1,16

1.1.2010

28.2.2010

1,24

1,24

4,92

1,24

2,39

1,24

1,88

6,94

1,24

1,24

1,24

1,24

7,03

1,24

1,24

8,70

1,24

15,11

1,24

1,24

4,49

1,24

9,92

1,02

1,24

1,24

1,16


INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Autorità di vigilanza EFTA

2.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 325/12


Invito a presentare osservazioni ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della parte I del protocollo 3 dell’accordo tra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, in materia di aiuti di Stato, in relazione alla vendita di alcuni edifici del campo interno della base di Haslemoen Leir

2010/C 325/04

Con decisione n. 96/10/COL del 24 marzo 2010, riprodotta nella lingua facente fede dopo la presente sintesi, l’Autorità di vigilanza EFTA ha avviato un procedimento ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della parte I del protocollo 3 dell’accordo tra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia. Le autorità norvegesi sono state informate mediante invio di una copia della suddetta decisione.

L’Autorità di vigilanza EFTA (l'Autorità) invita con la presente gli Stati EFTA, gli Stati membri dell'UE e le parti interessate a inviare eventuali osservazioni sulla misura in questione, entro un mese dalla pubblicazione della presente comunicazione, al seguente indirizzo:

Autorità di vigilanza EFTA

Registro

Rue Belliard 35

1040 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Le osservazioni saranno comunicate alle autorità norvegesi. Su richiesta scritta e motivata degli autori delle osservazioni, la loro identità non sarà rivelata.

SINTESI

Procedimento

Con lettera in data 5 febbraio 2007 l'Autorità ha ricevuto una denuncia concernente la vendita di 29 edifici del campo interno della base militare Haslemoen Leir dal Comune di Våler a Haslemoen AS. Con lettera in data 25 maggio 2007 (Event n. 14), l'Autorità ha chiesto alle autorità norvegesi ulteriori informazioni in merito.

Con lettere in data 6 luglio 2007 e 21 dicembre 2007, le autorità norvegesi hanno risposto alla richiesta di informazioni.

Valutazione della misura

L'Autorità rileva che non è stata effettuata una valutazione individuale ai fini della vendita dei 29 edifici acquistati da Haslemoen AS. Inoltre, all'Autorità non è pervenuta alcuna spiegazione o informazione in merito al motivo per cui il prezzo di vendita di 4 milioni NOK corrisponderebbe al prezzo di mercato.

Tuttavia, la proprietà in questione era stata da poco trasferita dallo Stato norvegese al Comune di Våler, e in virtù delle linee direttrici dell'Autorità di vigilanza sulla vendita di terreni e fabbricati, nella misura in cui una vendita precedente ha determinato il valore di mercato, i costi iniziali sostenuti da un'autorità pubblica per l'acquisizione di un terreno costituiscono un parametro del valore di mercato, a meno che tra l'acquisto e la vendita del terreno sia trascorso un sostanziale lasso di tempo (1).

Pertanto, nel caso in esame si pongono due problemi: anzitutto, accertare se la transazione precedente tra lo Stato e il comune di Våler è stata effettuata alle condizioni di mercato. In caso affermativo, appurare se il comune di Våler ha successivamente venduto la proprietà a Haslemoen AS ad un prezzo corrispondente, almeno, ai costi iniziali sostenuti.

Per quanto concerne la prima questione, l'Autorità ritiene che vi sia una notevole incertezza in merito al valore di mercato delle proprietà in esame nell'ambito delle trattative tra lo Stato e il comune di Våler, come dimostrato dal divario tra la prima relazione di Agdestein, che stimava il valore del campo interno a 39 milioni di NOK (29 milioni di NOK se venduto in blocco) e la seconda valutazione di Alhaug and Bakke, che ne aveva fissato il valore a 0 NOK.

Secondo il parere dell'Autorità, tale divario evidenzia l'incertezza di una valutazione di questo genere di terreno, un'ex base militare con vecchi edifici di tipo residenziale e di altro genere, come cinema e installazioni sportive, situato in una zona decentrata. Il governo norvegese e il comune Våler hanno deciso di incaricare Agdestein di riesaminare le conclusioni della sua prima relazione. La seconda relazione Agdestein, opportunamente modificata, ha determinato un nuovo valore della proprietà, basato sulla media degli importi figuranti nelle due relazioni precedenti («valore ponte»).

Tuttavia, ci si continua a chiedere se il comune abbia venduto i 29 fabbricati della base interna a Haslemoen AS per un prezzo corrispondente almeno al suo costo iniziale.

Il «valore ponte» della seconda relazione Agdestein, modificata per varie ragioni, ammonta a 12,4 milioni di NOK per la totalità degli edifici del campo interno. Applicando il metodo del «valore ponte» ai 29 fabbricati in questione, il valore sembra ammontare a 11 920 000 NOK (23 840 000/2).Tale importo è sostanzialmente più elevato dell'attuale prezzo di vendita di 4 milioni di NOK.

Le autorità norvegesi hanno sostenuto che il prezzo di 4 milioni di NOK pagato da Haslemoen AS per gli edifici riflette il valore di mercato, dopo aver tenuto conto: i) del prezzo inizialmente pagato dal comune di Våler per l'insieme della base militare Haslemoen Leir, ii) il valore di un'offerta fatta oralmente per alcuni dei restanti edifici del campo interno e iii) il valore stimato di altri edifici del campo interno che resteranno di proprietà del comune di Våler.

Per quanto concerne la supposta offerta orale, l'Autorità rileva che, a sua conoscenza, nessun accordo è stato concluso. Inoltre, all'Autorità non è pervenuta alcuna documentazione in merito.

Infine, l'Autorità dubita che gli sconti inizialmente accordati al comune di Våler debbano essere applicati alla vendita degli edifici a Haslemoen AS.

Alla luce di quanto sopra espresso, l'Autorità nutre seri dubbi che i 4 milioni di NOK pagati da Haslemoen AS per l'acquisto dei 29 edifici del campo interno al comune di Våler costituissero il valore di mercato.

Conclusioni

Alla luce delle suddette considerazioni, l'Autorità di vigilanza ha deciso di avviare il procedimento d’indagine formale di cui all’articolo 1, paragrafo 2, dell’accordo SEE. Le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni entro un mese dalla pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

EFTA SURVEILLANCE AUTHORITY DECISION

No 96/10/COL

of 24 March 2010

to initiate the procedure provided for in Article 1(2) in Part I of Protocol 3 to the Surveillance and Court Agreement with regard to the sale of certain buildings at the Inner Camp at Haslemoen Leir

(Norway)

THE EFTA SURVEILLANCE AUTHORITY (2),

Having regard to the Agreement on the European Economic Area (3), in particular to Articles 61 to 63 and Protocol 26 thereof,

Having regard to the Agreement between the EFTA States on the Establishment of a Surveillance Authority and a Court of Justice (4), in particular to Article 24 thereof,

Having regard to Article 1(2) of Part I and Articles 4(4) and 6 of Part II of Protocol 3 to the Surveillance and Court Agreement (5),

Having regard to the Authority’s Guidelines on the application and interpretation of Articles 61 and 62 of the EEA Agreement (6), and in particular the Chapter on State Aid Elements in Sales of Land and Buildings by Public Authorities thereof,

Whereas:

I.   FACTS

1.   Procedure

By letter dated 5 February 2007, the Authority received a complaint regarding a sale of land by the Municipality of Våler. The letter was received and registered by the Authority on 22 February 2007 (Event No 427226).

By letters dated 25 May 2007 and 14 November 2007 (Event No 422506 and Event No 449988), the Authority requested information from the Norwegian authorities.

By letters dated 6 July 2007 and 21 December 2007 (Event No 428521 and Event No 458787 respectively), the Norwegian authorities replied to the information requests.

Various mail correspondence has also taken place with the complainant.

2.   Description of the sale and the contested measure

2.1.   Background: the sale of the military camp Haslemoen Leir to the municipality

Following a decision by the Norwegian Parliament, the Norwegian Government was requested to sell military properties that were no longer used for military purposes. The relevant local municipalities were given a right of first refusal to the properties.

The military camp Haslemoen Leir, had been an army base since the 1950s and it is composed of (i) forest areas; (ii) cultivated area; (iii) housing area (Storskjaeret); and (iv) an area called the Inner Camp. Military activities at Haslemoen were terminated on 30 June 2003 and a sales process for the camp was initiated thereafter with Haslemoen Leir being put on the market in October 2004. The property was subsequently sold by the Norwegian State to Våler Municipality by a sales contract dated 16 April 2005. The price paid by Våler Municipality for the entire military camp was NOK 46 million.

Prior to the sale, the value of the camp had been estimated by several asset valuers.

The Norwegian State had commissioned Agdestein Takst & Eiendomsrådgivning to undertake a value assessment of the property and their report was presented on 22 December 2004 (hereinafter the first Agdestein Report). The first Agdestein Report focussed on the part of Haslemoen Leir called Inner Camp and examined each of the 44 buildings on that plot, before concluding that the estimated value of the entire Inner Camp was NOK 39 million. The first Agdestein Report also concluded that the estimated value should be reduced with NOK 10 million to NOK 29 million (i.e. almost 30 %), if all buildings were sold as one unit (7).

Våler Municipality had engaged the asset valuers Mr Alhaug and Mr Bakke to evaluate the buildings in the Inner Camp. Based on the fact that the new owner would assume the risk related to developing the entire property and the refurbishment costs that were necessary for the area, the Alhaug and Bakke Report dated 18 January 2005 (hereinafter the Alhaug and Bakke Report) concluded that the value of the Inner Camp was NOK 0 (zero).

In order to reconcile the findings in the two valuation reports and reach an estimated sales price, the Norwegian State requested Agdestein Takst & Eiendomsrådgivning to make a second value assessment of the property, taking into account the diverging value assessments. The new assessment is set out in a report dated 3 March 2005 (hereinafter the second Agdestein Report). In this document, a new estimated value (a ‘bridge value’) of NOK 14,5 million was reached based on the average of the sum of the two separate assessments (8). The second Agdestein Report thereafter made an upwards adjustment of NOK 1 million, reflecting inter alia the value of undeveloped land and the conditions of the buildings in question, fixing the estimated value at NOK 15,5 million.

An additional reduction of 20 % of the estimated value of the property was thereafter made, based on the assumption that all the different areas (i.e. the forest areas, the cultivated area, the housing area, and the Inner Camp) in the Haslemoen Leir would be sold together in one single package. The Inner Camp was valued at NOK 12,4 million (15,5 – 20 % = 12,4).

As mentioned above, Våler Municipality paid NOK 46 million for the entire Haslemoen Leir.

2.2.   The sale by Våler Municipality of several buildings at the Inner Camp to Haslemoen AS

Våler Municipality had prior to the acquisition of Haslemoen Leir declared that it did not intend to carry out any activities on the military camp itself, but would instead involve external operators to develop the area in an appropriate manner and to generate as many new job opportunities as possible.

2.2.1.   The sales process

The Norwegian authorities have explained that several parties showed interest in the different properties at the Inner Camp at Haslemoen Leir when they were put up for sale. However, Våler Municipality wanted to find a buyer that would ensure a uniform development and optimal utilisation of the Inner Camp. It was, according to Våler Municipality, important for the Municipality to sell the Inner Camp as a whole package, even if this would reduce the overall price as the buyer would allegedly take on an increased risk when acquiring the entire property.

Some prospective buyers decided to cooperate and established a new company together named Haslemoen AS. Allegedly, the company was an attractive buyer for Våler Municipality, as it had the intention to use the property for accommodation as well as different cultural and sporting activities and events. Target groups were the army, security services providers, and the car industry.

By a contract dated 22 May 2006, Våler Municipality agreed to sell 29 out of the total 44 buildings in the Inner Camp area at the Haslemoen military camp to the company Haslemoen AS for a total amount of NOK 4 million (9). The buildings covered by the contract of 22 May 2006 include barracks, mess halls for officers and soldiers with kitchen facilities, auditorium, movie theatre, school building, central heating, garages, office building and a hospital ward.

2.2.2.   Assessments

The Norwegian authorities have explained that the asset valuer Mr Bakke, who had previously carried out a value assessment on behalf of the Municipality when the property was purchased from the Norwegian State, assisted the Municipality in the sales process with Haslemoen AS. However, no specific value assessment was carried out of the buildings covered by the contract between Våler Municipality and Haslemoen AS. The Norwegian authorities have explained that the valuations carried out when Våler Municipality initially bought the property were partially used again.

Mr. Bakke made an overview of sales prices dated 2 May 2006, which provides a justification for the purchase price of NOK 4 million. This report explains that the value of the buildings that Våler Municipality will maintain ownership over at the Inner Camp is estimated at NOK 3,6 million. This conclusion is partially based on the individual valuations carried out in the first Agdestein report (10). Moreover, the report indicates that Våler Municipality received an offer of NOK 5 million presented orally from another buyer for 11 buildings at the Inner Camp (11). Considering that the second Agdestein Report had evaluated all the buildings at the Inner Camp at NOK 12,4 million, Våler Municipality is of the opinion that the sales price of NOK 4 million for the 29 buildings sold to Haslemoen AS corresponds to their market price. It is argued that the total amount for all the buildings is NOK 12,6 million (3,6 + 5 + 4) and this is even more than what Våler Municipality paid for the buildings when they were initially bought from the Norwegian State (i.e. NOK 12,4 million).

3.   Comments by the Norwegian authorities

The Norwegian authorities acknowledge that Våler Municipality applied a formal procedure to calculate the price of the buildings that differed slightly from the method described in the Authority’s Guidelines in order to exclude the presence of state aid. However, the Norwegian authorities are of the opinion that the sales price of NOK 4 million for the 29 buildings in the Inner Camp represents the market value and the procedure chosen for ensuring this was considered rational and secure.

Moreover, the Norwegian authorities are of the opinion that the sales contract between Våler Municipality and Haslemoen AS contains several elements that have a price reducing effect. One of these elements is an obligation imposed on the buyer to rent out the purchased school building for a period of one year for free.

The Norwegian authorities argue that although only part of the 44 buildings were bought, the sales contract between Våler Municipality and Haslemoen AS is nevertheless based on the assumption that the buyer would develop and operate the entire Inner Camp as well as the areas outside as one unit together with Våler Municipality (12).

The sales price of NOK 4 million reflects this assumption and this is the reason why the application of a 30 % and an additional 20 % rebate was justified when reaching the final price.

The Norwegian authorities have stressed that Våler Municipality endeavoured to handle the sale in a manner that would not raise problems with regard to the EEA state aid rules.

II.   ASSESSMENT

1.   Assessment of state aid

1.1.   State aid within the meaning of Article 61(1) EEA

Article 61(1) EEA reads as follows:

‘Save as otherwise provided in this Agreement, any aid granted by EC Member States, EFTA States or through State resources in any form whatsoever which distorts or threatens to distort competition by favouring certain undertakings or the production of certain goods shall, in so far as it affects trade between Contracting Parties, be incompatible with the functioning of this Agreement.’

Aid falling within this provision is, as a rule, incompatible with the EEA Agreement and hence prohibited, provided that the following four conditions are fulfilled:

1.

the aid is granted by ‘EC Member States, EFTA States or through state resources in any form whatsoever’;

2.

the aid ‘distorts or threatens to distort competition’;

3.

the aid favours ‘certain undertakings or the production of certain goods’; and

4.

the aid ‘affects trade between the Contracting Parties’.

The State Aid Guidelines, and its Chapter on State aid elements in sales of land and buildings by public authorities, explains how the Authority interprets and applies the provisions of the EEA Agreement governing state aid when it comes to assessing sale of public land and buildings. Section 2.1 describes a sale through an unconditional bidding procedure, while Section 2.2 describes a sale without an unconditional bidding procedure (by way of an independent expert evaluation). These two procedures allow EFTA States to handle sales of land and buildings in a way that precludes the existence of state aid.

In the case at hand, none of these procedures was followed and therefore it cannot be excluded that state aid was granted in connection with the sale of the 29 buildings from Våler Municipality to Haslemoen AS.

The Authority considers that the sale of the 29 buildings at the Inner Camp could amount to state aid if the sale took place at a price below market value.

1.2.   Market investor principle

1.2.1.   Introduction

If the transaction was carried out in accordance with the market economy investor principle, i.e., if the municipality sold the land at its market value and the conditions of the transaction would have been acceptable for a private seller, the transaction would not involve the grant of state aid.

1.2.2.   Doubts on the value

The Authority notes that no separate valuation of the buildings that were purchased by Haslemoen AS was carried out for the purpose of this sale. Furthermore, no explanation or information has been presented to the Authority as to why the price of NOK 4 million corresponded to market value.

However, the property in question had shortly before been transferred from the Norwegian state to the municipality and in that process no less than 3 different value assessments were collected in order to determine the market value. It follows from the Authority’s guidelines on sale of land that, to the extent a preceding sales process has determined the market value, a public authority may use its primary cost as an indication for the market value unless a significant period of time has elapsed between the purchase and the sale of the land (13). This is further explained so that the market value may not be set below the public authority’s primary cost during at least three years after the acquisition unless an independent valuer specifically identifies a general decline in market prices.

Thus, in the present case two questions arise. First whether the preceding transaction between the state and Våler Municipality was carried out on market terms. Second, if it did, whether Våler Municipality subsequently sold the property to Haslemoen AS for a price corresponding at least to its primary cost.

As regards the first question the Authority considers that there was great uncertainty about the market value of the properties in question in the negotiations between the state and Våler Municipality. This is illustrated by the gap between the first Agdestein report, which estimated the value of the Inner camp at NOK 39 million (NOK 29 million if sold en bloc) and the second assessment by Alhaug and Bakke, which considered the value to be 0.

In the view of the Authority, this gap illustrates the uncertainty inherent in an assessment of this type of land, namely a former military camp with old buildings, both residential housing and other buildings such as a cinema and sports facilities, located in a remote area. Although an alternative could have been to appoint a third, independent expert to review the estimated value, the Government and Våler Municipality agreed to ask the first value assessor to re-examine the conclusions reached under the first Agdestein report. The second Agdestein report estimated a new value for the property based on the average of the sum of the two previous reports (‘bridge value’) and adjusted it accordingly.

The question arises however whether the municipality sold the 29 buildings in the Inner camp to Haslemoen AS for a price corresponding at least to its primary cost.

The ‘bridge value’ in the second Agdestein Report, adjusted for various reasons, concluded that the value was NOK 12,4 million for all the buildings at the Inner Camp. If one applies the bridge value method to the 29 buildings in question, the value seems to amount to NOK 11 920 000 (23 840 000/2) (14).This amount is substantially higher than the actual sales price of NOK 4 million. The Norwegian authorities have argued that the price of NOK 4 million paid by Haslemoen AS for the 29 buildings reflects the market value after taking into account (i) the price Våler Municipality initially paid when it purchased the entire Haslemoen Leir, (ii) the value of an oral offer made for some of the remaining buildings in the Inner Camp, and (iii) the estimated value of other buildings in the Inner Camp that Våler Municipality will keep.

As for the alleged oral offer, the Authority notes that to its knowledge no agreement has been concluded. Moreover, the Authority has not received any documentation for such an offer.

1.2.3.   Rebates

Moreover, the Authority notes that the Norwegian Authorities argue that the same rebate which were granted to Våler Municipality when the property was initially bought should be applicable to the sale of the 29 buildings to Haslemoen AS.

First, the Norwegian State granted a 30 % rebate to Våler Municipality for acquiring all buildings in the Inner Camp. Based on the information submitted, it is not clear to the Authority why that rebate, which was based on a sale en bloc, should be granted by Våler Municipality when it resold 29 of the 44 buildings to Haslemoen AS.

Second, the additional 20 % rebate granted by the Norwegian State to Våler Municipality was based on the acquisition of all properties in the Haslemoen Leir military camp (Inner Camp, forest areas, cultivated areas, etc.). In the opinion of the Authority, this rebate is not applicable to the sale of only some buildings at the Inner Camp of the military camp.

Thus, even if the Authority would accept that a sale of the military camp en bloc would reduce the market value, it is in doubt that similar rebates would reflect market conditions when only parts of the camp were sold.

1.2.4.   Conclusion on the market investor principle

In light of all the above, the Authority has doubts as to whether the NOK 4 million that Haslemoen AS paid for acquiring the 29 buildings at the Inner Camp from Våler Municipality represented the market value. Consequently, on the basis of the information provided by the Norwegian authorities, the Authority cannot conclude that the sale of the buildings in question to Haslemoen AS for the sales price of NOK 4 million was carried out in accordance with the market investor principle.

1.3.   The presence of state aid

1.3.1.   State resources

In order to qualify as state aid, the measure must be granted by the State or through state resources. The concept of the State does not only refer to the central government but embraces all levels of the state administration (including municipalities) as well as public undertakings.

If the municipality sold the buildings below their market price, it would have foregone income. Under this assumption, Haslemoen AS should have paid more for the buildings and therefore there would be a transfer of resources from Våler Municipality. For these reasons, the Authority considers that if the sale did not take place in accordance with conditions acceptable for a private market investor, as set out above, state resources within the meaning of Article 61(1) of the EEA Agreement would be involved.

1.3.2.   Favouring certain undertakings or the production of certain goods

Second, the measure must be selective in that it favours ‘certain undertakings or the production of certain goods’.

To constitute state aid, the measure must confer on Haslemoen AS advantages that relieve it of charges that are normally borne from its budget. If the transaction was carried out under favourable terms, in the sense that Haslemoen AS would most likely have had to pay a higher price for the properties if the sale had been conducted according to the market investor principle, the company would have received an advantage within the meaning of the state aid rules. The Authority considers that if Haslemoen AS was able to buy the property for less than its market value, the difference between the price actually paid and the fair market value would constitute an advantage.

Third, the aid measure must be selective in that it favours ‘certain undertakings or the production of certain goods’. In the case at hand, there is only one possible beneficiary of the measure under assessment, i.e. Haslemoen AS. The measure is thus selective.

1.3.3.   Distortion of competition and effect on trade between Contracting Parties

Finally, to be considered state aid, the measure must distort competition and affect trade between the Contracting Parties. Under settled case law (15) for the purpose of these provisions, the mere fact that an aid strengthens a firm’s position compared with that of other firms, which are competitors in intra-EEA trade, is enough to allow the conclusion to be drawn that intra-EEA trade is affected.

The Authority considers that the real estate market in central eastern Norway is not limited to local undertakings. Haslemoen AS is in competition with similar undertakings in Norway and other EEA States. A sales price below market value favouring Haslemoen AS would distort or threaten to distort competition and affect trade between Contracting Parties. Consequently, the Authority considers that conditions two and four set out in section 4.1 above, are fulfilled.

1.3.4.   Conclusion on the presence of state aid

In light of what has been found above, the Authority considers that it cannot be excluded that state aid was involved in the context of the Muncipality of Våler’s sale of buildings to Haslemoen AS.

2.   Procedural requirements

Pursuant to Article 1(3) of Part I of Protocol 3, ‘the EFTA Surveillance Authority shall be informed, in sufficient time to enable it to submit its comments, of any plans to grant or alter aid. … The State concerned shall not put its proposed measures into effect until the procedure has resulted in a final decision’.

The Norwegian authorities did not notify the sale of certain buildings at the Inner Camp in the Haslemoen Leir to the Authority. The Authority therefore concludes that the Norwegian authorities have not respected their obligations pursuant to Article 1(3) of Part I of Protocol 3.

3.   Compatibility of the aid

Should aid have been granted regarding the sale of certain buildings at the Inner Camp in Haslemoen Leir, it has to be considered whether such aid could be compatible with the EEA Agreement by virtue of Article 61(3) of the EEA Agreement.

On the basis of the information the Authority has received, Article 61(3)(a)-(c) of the EEA Agreement appears to be inapplicable. In the view of the Authority, the sale is not designed to promote the economic development of areas where the standard of living is abnormally low or where there is serious underemployment, to promote a project of common European interest or to facilitate the development of certain economic activities or of certain economic areas.

The Authority therefore doubts that the transaction under assessment can be justified under the state aid provisions of the EEA Agreement.

4.   Conclusion

Based on the information submitted by the Norwegian authorities, the Authority cannot exclude the possibility that the measure under scrutiny constitute aid within the meaning of Article 61(1) of the EEA Agreement. Furthermore, the Authority has doubts as to whether this measures can be regarded as complying with Article 61(3) of the EEA Agreement. The Authority thus doubts that the above measure is compatible with the functioning of the EEA Agreement.

Consequently, and in accordance with Article 10 in Part II of Protocol 3 to the Surveillance and Court Agreement, the Authority is obliged to open the procedure provided for in Article 1(2) in Part I of Protocol 3 of the Surveillance and Court Agreement. The decision to open proceedings is without prejudice to the final decision of the Authority, which may conclude that the measure in question is compatible with the functioning of the EEA Agreement.

In light of the foregoing considerations, the Authority, acting under the procedure laid down in Article 1(2) in Part I of Protocol 3 to the Surveillance and Court Agreement, requests the Norwegian authorities to submit their comments within one month of the date of receipt of this Decision.

In light of the foregoing consideration, the Authority requires that, within one month of receipt of this decision, the Norwegian authorities provide all documents, information and data needed for assessment of the compatibility of the sale of certain buildings at the Inner Camp at the Haslemoen Leir to Haslemoen AS. It requests the Norwegian authorities to forward a copy of this letter to Haslemoen AS immediately.

The Authority would like to remind the Norwegian authorities that, according to the provisions of Protocol 3 to the Surveillance and Court Agreement, any incompatible aid unlawfully put at the disposal of the beneficiaries will have to be recovered, unless this recovery would be contrary to a general principle of EEA law.

HAS ADOPTED THIS DECISION:

Article 1

The EFTA Surveillance Authority has decided to open the formal investigation procedure provided for in Article 1(2) of Part I of Protocol 3 against Norway regarding the sale of certain buildings at the Inner Camp in the Haslemoen Leir.

Article 2

The Norwegian authorities are invited, pursuant to Article 6(1) of Part II of Protocol 3, to submit their comments on the opening of the formal investigation procedure within one month from the notification of this Decision.

Article 3

The Norwegian authorities are requested to provide within one month from notification of this decision, all documents, information and data needed for assessment of the compatibility of the aid measure.

Article 4

This Decision is addressed to the Kingdom of Norway.

Article 5

Only the English version is authentic.

Done at Brussels, 24 March 2010.

For the EFTA Surveillance Authority

Per SANDERUD

President

Kurt JÄGER

College Member


(1)  Sezione 2.2.d) delle linee direttrici dell'Autorità di vigilanza EFTA sulla vendita di terreni e fabbricati «Costi sostenuti dalle pubbliche autorità».

(2)  Hereinafter referred to as the Authority.

(3)  Hereinafter referred to as the EEA Agreement.

(4)  Hereinafter referred to as the Surveillance and Court Agreement.

(5)  Hereinafter referred to as Protocol 3.

(6)  Guidelines on the application and interpretation of Articles 61 and 62 of the EEA Agreement and Article 1 of Protocol 3 to the Surveillance and Court Agreement, adopted and issued by the Authority on 19.1.1994, published in the Official Journal of the European Union (hereinafter referred to as OJ) L 231 of 3.9.1994 p. 1 and EEA Supplement No 32 of 3.9.1994 p. 1. Hereinafter referred to as the State Aid Guidelines. The updated version of the State Aid Guidelines is published on the Authority’s website: http://www.eftasurv.int/state-aid/legal-framework/state-aid-guidelines/

(7)  Storskjaeret was valued at NOK 15 million if sold as one unit. The forest and cultivated areas were not valued at this time.

(8)  The price estimated at NOK 29 million in the first Agdestein Report was added to the price of NOK 0 in the Alhaug and Bakke Report, and was then divided by two. A new price of NOK 14,5 million for the Inner Camp was thus reached.

(9)  When examining the sales contract and counting the buildings concerned, it is however not entirely clear to the Authority whether the contract covers 29 or 30 buildings.

(10)  This evaluation was also based on an assessment carried out by Mr Alhaug for the municipality. This assessment does however not appear to be included in the evaluation report, dated 15.3.2006, that has been provided to the Authority.

(11)  Details of the terms of this offer or any finalised and signed contract has not been communicated to the Authority.

(12)  The sales contract relates however only to the purchase of 29 of the 44 buildings at the Inner Camp.

(13)  Section 2.2.d) of the Authority’s Guidelines on sale of land and buildings, ‘Cost to the Authorities’.

(14)  This reflects the sum of the estimated value for the 29 buildings as derived from the first Agdestein Report, divided by two in order to reflect the ‘bridge value’ logic. This is however a conservatively calculated value as some of the estimates in the first Agdestein Report group several buildings together. It is therefore unclear what the estimated value of the individual buildings were. Since not all of these buildings grouped together have been sold by Våler Municipality, the Authority has disregarded the entire estimated value of these buildings grouped together. In this way, the calculated value reflects a conservative interpretation of the most favourable scenario for the Norwegian authorities.

(15)  See e.g. Case C 730/79, Philip Morris Holland BV v EC Commission, ECR 1980, p. 2671.


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte EFTA

2.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 325/21


Domanda di parere consultivo alla Corte EFTA da parte del Héraðsdómur Reykjavíkur presentata in data 26 marzo 2010 in relazione alla causa Þór Kolbeinsson contro lo Stato islandese

(Causa E-2/10)

2010/C 325/05

Il Héraðsdómur Reykjavíkur (Tribunale distrettuale di Reykjavík), con lettera del 26 marzo 2010, protocollata presso la Corte in data 6 aprile 2010, ha presentato alla Corte EFTA una domanda di parere consultivo relativa alla causa Þór Kolbeinsson contro lo Stato islandese, in merito alle seguenti questioni:

1.

Risulta conforme alle disposizioni della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro e della direttiva 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) che un lavoratore sia considerato responsabile, per concorso di colpa, delle perdite subite a seguito di un incidente sul lavoro, se si è stabilito che il datore di lavoro di sua iniziativa non ha rispettato le norme relative alla sicurezza e alle condizioni sul posto di lavoro?

2.

In caso di risposta negativa al quesito precedente, è disposto lo Stato islandese ad accordare un risarcimento dei danni a un lavoratore che ha subito un incidente sul lavoro e ha dovuto, contrariamente alle summenzionate direttive, sostenere parzialmente o totalmente le perdite subite, per concorso di colpa, considerato che lo Stato non ha garantito la corretta attuazione delle direttive nella legislazione islandese?


2.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 325/22


Domanda di parere consultivo della Corte EFTA presentata dal Fürstliches Obergericht in data 19 maggio 2010 nella causa Dr. Joachim Kottke contro Präsidial Anstalt e Sweetlye Stiftung

(Causa E-5/10)

2010/C 325/06

Con lettera del 19 maggio 2010, protocollata presso la cancelleria della Corte il 27 maggio 2010, il Fürstliches Obergericht (Corte d'appello del Principato) ha inviato alla Corte EFTA una domanda di parere consultivo nella causa Dr. Joachim Kottke contro Präsidial Anstalt e Sweetlye Stiftung, in merito ai seguenti quesiti:

1.

se l'accordo sullo spazio economico europeo, entrato in vigore in Liechtenstein il 1o maggio 1995, costituisca un trattato (multilaterale) che, in conseguenza del divieto di discriminazione sancito in particolare dall'articolo 4, vieta di imporre ai ricorrenti residenti in uno Stato membro SEE diverso dal Liechtenstein l'obbligo di fornire garanzie per le spese processuali se i ricorrenti residenti in Liechtenstein non sono obbligati a fornire tali garanzie.

In caso di risposta negativa al primo quesito:

2.

se la disposizione di cui alla sezione 57, paragrafo 2, punto 1, del Zivilprozessordnung (codice di procedura civile) del Liechtenstein, secondo la quale l'esenzione dall'obbligo che incombe ai ricorrenti residenti in uno Stato membro SEE diverso dal Liechtenstein di fornire garanzie è subordinata alla possibilità di procedere all'esecuzione forzata nel paese di residenza, sia compatibile con l'accordo SEE, in particolare con il divieto generale di discriminazione sancito dall'articolo 4, nella parte in cui si applica ai ricorrenti residenti in uno Stato membro SEE.


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 325/23


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6029 — Danish Crown/D&S Fleisch)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2010/C 325/07

1.

In data 23 novembre 2010 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione Danish Crown AmbA («Danish Crown,» Danimarca) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo di parte di D&S Fleisch GmbH («D&S», Germania) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Danish Crown: macellazione di suini e bovini, lavorazione e commercio della carne,

D&S: macellazione e lavorazione di carni suine.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6029 — Danish Crown/D&S Fleisch, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).


2.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 325/24


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6054 — First Reserve Corporation/Blackstone/PBF Energy)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2010/C 325/08

1.

In data 24 novembre 2010 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese («Blackstone», Stati Uniti) e First Reserve Corporation («FRC», Stati Uniti), acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune dell'impresa PBF Energy Company LLC («PBF», Stati Uniti), mediante un accordo.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

FRC: investimenti in imprese operanti a livello mondiale nel settore dell’energia, compresi servizi petroliferi, infrastrutture energetiche e riserve di elettricità e energia,

Blackstone: gestione alternativa degli attivi e prestazione di servizi di consulenza finanziaria a livello mondiale,

PBF: raffinazione petrolifera negli Stati Uniti.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6054 — First Reserve Corporation/Blackstone/PBF Energy, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).


2.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 325/25


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6052 — London & Continental Railways/Lend Lease Europe/Stratford City Business District)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2010/C 325/09

1.

In data 25 novembre 2010 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese London & Continental Railways Limited («LCR», Regno Unito) e Lend Lease Europe Limited, appartenente al gruppo Lend Lease («Lend Lease», Australia), acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune dell’impresa Stratford City Business District Limited («SCBD», Regno Unito) mediante acquisto di quote in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

LCR: partecipazione azionaria in Eurostar International Limited e interessi di sviluppo immobiliare a King's cross e Stratford (Londra),

Lend Lease: società immobiliare che opera a livello internazionale nello sviluppo e nella gestione di investimenti, progetti, costruzioni, attivi e proprietà,

SCBD: sviluppo e gestione di terreni a Stratford City (Londra).

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6052 — London & Continental Railways/Lend Lease Europe/Stratford City Business District, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).