ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.C_2010.323.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 323

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

53o anno
30 novembre 2010


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

PARERI

 

Garante europeo della protezione dei dati

2010/C 323/01

Parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'iniziativa dei cittadini

1

2010/C 323/02

Parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia, che abroga la decisione quadro 2004/68/GAI

6

2010/C 323/03

Parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai sistemi di garanzia dei depositi

9

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2010/C 323/04

Conclusioni del Consiglio sul miglioramento del livello delle competenze di base nel contesto della cooperazione europea sulle scuole per il XXI secolo

11

2010/C 323/05

Conclusioni del Consiglio, del 18 novembre 2010, sulle opportunità e le sfide per il cinema europeo nell'era digitale

15

 

Commissione europea

2010/C 323/06

Tassi di cambio dell'euro

18

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2010/C 323/07

Procedure di liquidazione — Decisione di aprire una procedura di liquidazione nei confronti della International Insurance Corporation (IIC) NV (Pubblicazione ai sensi dell’articolo 14 della direttiva 2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione e dell'articolo 213 h della legge fallimentare dei Paesi Bassi)

19

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

Commissione europea

2010/C 323/08

Invito a presentare proposte — EACEA/37/10 — Programma UE-Canada per la cooperazione in materia di istruzione superiore, formazione e gioventù — Partenariati transatlantici di scambio — Partenariati transatlantici di laurea

20

2010/C 323/09

Inviti a presentare proposte e a manifestare interesse — Programma ESPON 2013

23

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

 

Commissione europea

2010/C 323/10

Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di cloruro di potassio originarie della Bielorussia e della Russia

24

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2010/C 323/11

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5846 — Shell/Cosan/JV) ( 1 )

28

2010/C 323/12

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6069 — Mitsui Renewable/FCCE/Guzman) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

29

2010/C 323/13

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6042 — Brose/SEW/JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

30

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2010/C 323/14

Pubblicazione di una domanda di registrazione, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

31

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

PARERI

Garante europeo della protezione dei dati

30.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 323/1


Parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'iniziativa dei cittadini

2010/C 323/01

IL GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 16,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare l’articolo 8,

vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (1),

vista la richiesta di parere a norma dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (2), inviata al GEPD il 31 marzo 2010,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE:

I.   INTRODUZIONE

1.

Il 31 marzo 2010, la Commissione ha adottato la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l’iniziativa dei cittadini (3), a seguito di una consultazione pubblica sulla materia, svoltasi tra l’11 novembre 2009 e il 31 gennaio 2010 (4).

2.

L’iniziativa dei cittadini rappresenta una delle innumerevoli innovazioni introdotte dal trattato di Lisbona nella legislazione dell’UE; grazie ad essa, cittadini in numero di almeno un milione, che abbiano la cittadinanza di un numero significativo di Stati membri, possono invitare la Commissione a presentare una proposta legislativa. La proposta di regolamento si basa sull’articolo 11, paragrafo 4, del TUE e sull’articolo 24, primo comma, del TFUE. Tali articoli stabiliscono che le procedure e le condizioni necessarie per l’iniziativa dei cittadini devono essere determinate conformemente alla procedura legislativa ordinaria.

3.

Ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001, la proposta è stata inviata al GEPD il medesimo giorno in cui è stata adottata. Prima dell’adozione della proposta, il GEPD è stato consultato in modo informale. Esso valuta positivamente tale consultazione e constata con piacere che la proposta definitiva tiene conto della maggior parte delle sue osservazioni.

4.

In generale, il GEPD è soddisfatto del modo in cui la proposta di regolamento affronta la questione relativa alla protezione dei dati. Nel dettaglio, il GEPD offre alcuni suggerimenti relativi a modifiche, illustrati al capo II del presente parere.

5.

A titolo preliminare, il GEPD desidera sottolineare che il pieno rispetto della normativa concernente la protezione dei dati contribuisce notevolmente all’affidabilità, alla forza e al successo di questo nuovo importante strumento.

II.   ANALISI DETTAGLIATA DELLA PROPOSTA

6.

Conformemente all’articolo 11, paragrafo 4, del TUE e all’articolo 24, primo comma, del TFUE, la proposta stabilisce le procedure e le condizioni per l’iniziativa dei cittadini. La proposta di regolamento stabilisce il numero minimo di Stati membri, il numero minimo di cittadini per Stato membro, nonché l’età minima richiesta perché i cittadini possano partecipare ad un’iniziativa. La proposta, inoltre, stabilisce le condizioni sostanziali e procedurali per l’esame di un’iniziativa da parte della Commissione.

7.

Il presente parere è incentrato esclusivamente sulle disposizioni pertinenti sotto il profilo della protezione dei dati. Tali disposizioni riguardano le norme per la registrazione delle proposte d’iniziativa dei cittadini (articolo 4), le procedure di raccolta delle dichiarazioni di sostegno (articoli 5 e 6) e i requisiti di verifica e certificazione delle dichiarazioni di sostegno (articolo 9). L’articolo 12 della proposta riserva particolare attenzione alla protezione dei dati. Inoltre, l’articolo 13 concerne la responsabilità degli organizzatori di un’iniziativa dei cittadini. Di seguito si procede a un’analisi dettagliata di tali disposizioni.

Articolo 4 —   Registrazione di una proposta d'iniziativa dei cittadini

8.

Prima di raccogliere le dichiarazioni di sostegno dei firmatari per una proposta d’iniziativa, l’organizzatore ne chiede la registrazione alla Commissione attraverso un registro elettronico; a tal fine deve fornire le informazioni indicate nell'allegato II della proposta di regolamento, riguardanti i dati personali dell’organizzatore, ovvero: nome e cognome, indirizzo postale e indirizzo elettronico. Secondo quanto disposto dall’articolo 4, paragrafo 5, della proposta, una proposta d’iniziativa dei cittadini è resa nota al pubblico nel registro. Benché il testo non lo espliciti chiaramente, il GEPD presume che, in linea di principio, l’indirizzo postale e l’indirizzo elettronico dell’organizzatore non siano disponibili al pubblico attraverso il registro. In caso contrario, il Garante invita il legislatore a valutare e precisare la necessità della pubblicazione, nonché a chiarire il testo dell’articolo 4 a tale riguardo.

Articolo 5 —   Procedure e condizioni di raccolta delle dichiarazioni di sostegno

9.

L'organizzatore è responsabile della raccolta delle necessarie dichiarazioni di sostegno dei firmatari per una proposta d'iniziativa dei cittadini. Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, i moduli di dichiarazione di sostegno devono essere conformi al modello figurante nell'allegato III della proposta di regolamento. Tale modello prevede che un organizzatore fornisca alcune informazioni personali (ovvie), quali nome, cognome e, in caso di modulo cartaceo, firma autentica. Affinché l’autorità competente possa verificare l’autenticità di una dichiarazione di sostegno, il firmatario deve rilasciare anche altre informazioni obbligatorie, ovvero: località e Stato di residenza, data e luogo di nascita, cittadinanza, numero personale d’identità, tipo di numero/documento d’identità e Stato membro che lo ha rilasciato. Altre informazioni, non obbligatorie, presenti sul modulo sono costituite dall’indirizzo di residenza (via) e dall’indirizzo di posta elettronica del firmatario.

10.

Il GEPD ritiene che i campi relativi alle informazioni obbligatorie presenti nel modulo siano tutti necessari al fine di organizzare l’iniziativa dei cittadini e garantire l’autenticità delle dichiarazioni di sostegno, fatto salvo il numero personale d’identità. Esistono differenze fra gli Stati membri per quanto concerne il modo in cui viene regolamentato l’utilizzo di tali numeri personali d’identità, se esistono. In ogni caso, il GEPD non individua un valore aggiunto nell’identificazione personale ai fini della verifica dell’autenticità delle dichiarazioni di sostegno. Le altre informazioni richieste possono già essere considerate sufficienti al raggiungimento dello scopo. Pertanto, il GEPD raccomanda di cancellare questo campo d’informazione dal modulo di cui all’allegato III.

11.

Il Garante si interroga altresì sulla necessità di inserire i campi di informazioni non obbligatorie nel modulo standard e raccomanda di cancellare tali campi dal modulo di cui all’allegato III qualora tale esigenza non venga dimostrata.

12.

Il GEPD, inoltre, raccomanda l’aggiunta di una dichiarazione standard sulla privacy in calce al modulo, nella quale indicare l’identità del responsabile del trattamento dei dati, lo scopo della raccolta, gli altri destinatari dei dati e il periodo della loro conservazione. L’offerta di tali informazioni alla persona interessata è richiesta ai sensi dell’articolo 10 della direttiva 95/46/CE.

Articolo 6 —   Sistemi di raccolta online

13.

L’articolo 6 della proposta di regolamento riguarda la raccolta di dichiarazioni di sostegno mediante l’utilizzo di sistemi online. L’articolo prevede che l’organizzatore, prima di raccogliere le dichiarazioni, si accerti che nel sistema di raccolta online siano incorporati dispositivi tecnici e di sicurezza atti ad assicurare che, tra l’altro, i dati immessi online siano salvaguardati «(in modo da impedire)[…] che possano essere modificati o utilizzati per scopi diversi da quello di sostenere l'iniziativa dei cittadini in oggetto e in modo da proteggere i dati personali da distruzione accidentale o dolosa o da perdita accidentale, da alterazioni o da diffusione e accesso non autorizzati» (5).

14.

L’articolo 6, paragrafo 2, stabilisce inoltre che, in qualsiasi momento, l'organizzatore può chiedere all'autorità competente di certificare che il sistema di raccolta online rispetta tali requisiti. In ogni caso, l’organizzatore chiede questa certificazione prima di presentare le dichiarazioni di sostegno ai fini della verifica (v. di seguito articolo 9).

15.

In aggiunta, l’articolo 6, paragrafo 5, obbliga la Commissione ad adottare specifiche tecniche per l’attuazione delle norme di sicurezza citate, conformemente alla procedura di comitatologia di cui all’articolo 19, paragrafo 2, della proposta.

16.

Il GEPD accoglie con favore il rilievo che, all’articolo 6 della proposta, viene dato alla sicurezza dei sistemi di raccolta online. L’obbligo di garantire la sicurezza del trattamento dei dati costituisce uno dei requisiti della protezione dei dati, oggetto dell’articolo 17 della direttiva 95/46/CE. Il GEPD constata con piacere che, a seguito dei suoi pareri informali, la Commissione ha allineato il testo dell’articolo 6, paragrafo 4, della proposta, al testo dell’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE. Inoltre, relativamente all’articolo 6, paragrafo 4, il Garante accoglie con favore la previsione dell’obbligo di garantire che l’utilizzo dei dati non avvenga per scopi diversi da quello di sostenere l'iniziativa dei cittadini in oggetto. Tuttavia, il GEPD esorta il legislatore a prevedere nell’articolo 12 un obbligo analogo avente una portata generale (v. di seguito punto 27).

17.

Il GEPD nutre perplessità in merito ai tempi di certificazione da parte dell’autorità competente. L'unico obbligo dell'organizzatore consiste nel richiedere tale certificazione in via definitiva prima di presentare all’autorità stessa per la verifica le dichiarazioni di sostegno raccolte. L'organizzatore potrebbe agire in questi termini in una fase preliminare. Supponendo che la certificazione del sistema elettronico abbia un valore aggiunto, il GEPD ritiene che essa debba avvenire prima della raccolta delle dichiarazioni, al fine di evitare che la raccolta dei dati personali relativi ad almeno un milione di cittadini avvenga attraverso un sistema che, in seguito, si riveli non sufficientemente sicuro. Pertanto, il Garante invita il legislatore a prevedere tale obbligo nel testo dell'articolo 6, paragrafo 2. Ovviamente, occorre garantire che la procedura di certificazione non costituisca un inutile onere amministrativo per l'organizzatore.

18.

A tale riguardo, il GEPD desidera richiamare l'attenzione sull'articolo 18 della direttiva 95/46/CE, che obbliga i responsabili dei trattamenti a notificare le operazioni all'autorità nazionale preposta al controllo dei dati prima di procedere alla realizzazione di un trattamento se non ricorrono talune condizioni per l’esonero. Non è chiaro come quest'obbligo di notificazione, suscettibile di deroga, possa riferirsi alla certificazione da parte dell’autorità nazionale competente prevista dalla proposta di regolamento. Nell'intento di evitare per quanto possibile oneri amministrativi, il GEPD invita il legislatore a chiarire il nesso fra la procedura di notificazione di cui all'articolo 18 della direttiva 95/46/CE e la procedura di certificazione di cui all'articolo 6 della proposta di regolamento.

19.

Per quanto concerne le norme attuative per le specifiche tecniche, il GEPD si aspetta di essere consultato prima della loro adozione. In particolare, poiché il documento di lavoro dei servizi della Commissione sull'esito del Libro verde cita diversi sistemi proposti durante la consultazione pubblica atti a garantire l'autenticità delle firme elettroniche, e uno di tali sistemi si basa sull'idea di una smart card del cittadino europeo che consente di apporre firme elettroniche, sorgono nuove considerazioni in merito alla protezione dei dati (6).

Articolo 9 —   Verifica e certificazione delle dichiarazioni di sostegno da parte degli Stati membri

20.

Dopo aver raccolto le necessarie dichiarazioni di sostegno dei firmatari, l'organizzatore è tenuto a presentarle all'autorità competente per la verifica e certificazione. Egli trasmette i dati personali dei firmatari all'autorità competente dello Stato membro che ha rilasciato il documento d'identità, come indicato nella dichiarazione di sostegno. Entro un periodo di tre mesi, l'autorità competente deve verificare mediante «adeguati controlli» le dichiarazioni di sostegno e rilasciare un certificato all'organizzatore (7). L'utilizzo del certificato ha inizio con la reale presentazione dell'iniziativa alla Commissione.

21.

Il GEPD accoglie con favore questo sistema decentralizzato in base al quale la Commissione non entrerà in possesso delle informazioni personali dei firmatari, bensì soltanto dei certificati rilasciati dalle autorità nazionali competenti. Riducendo al minimo il numero di destinatari dei dati, un simile sistema riduce i rischi di trattamento illecito dei dati personali.

22.

Il testo non chiarisce cosa si intenda esattamente per «adeguati controlli» spettanti all'autorità competente. Neanche il quindicesimo considerando vertente su tale aspetto fa luce sulla questione. Il GEPD si chiede come le autorità competenti controlleranno l’autenticità delle dichiarazioni di sostegno. In particolare, gli interessa sapere se tali autorità saranno in grado di controllare le dichiarazioni raffrontandole a informazioni relative all’identità dei cittadini rese disponibili da altre fonti, quali registri nazionali o regionali. Il GEPD invita il legislatore a precisare questo punto.

Articolo 12 —   Protezione dei dati personali

23.

L’articolo 12 della proposta di regolamento è interamente dedicato alla protezione dei dati personali. La disposizione evidenzia che l’organizzatore e l’autorità competente ottemperano alla direttiva 95/46/CE e alle disposizioni nazionali adottate per il suo recepimento. Il ventesimo considerando, inoltre, fa menzione dell’applicabilità del regolamento (CE) n. 45/2001 nel momento in cui la Commissione effettua un trattamento dei dati personali registrando l’organizzatore di un’iniziativa. Il GEPD accoglie con favore tali dichiarazioni.

24.

Inoltre, la disposizione precisa che, nelle loro rispettive operazioni di trattamento dei dati personali, l’organizzatore e l’autorità competente devono essere considerati come responsabili del trattamento dei dati. Il GEPD è soddisfatto di tale precisazione. Il responsabile del trattamento dei dati è il soggetto principale a cui spetta il compito di garantire la conformità alla normativa concernente la protezione dei dati. L’articolo 12 della proposta fuga ogni dubbio su chi debba essere considerato quale responsabile del trattamento dei dati.

25.

L’articolo 12 riguarda altresì i periodi massimi di conservazione dei dati personali raccolti. Per l’organizzatore, il termine ultimo è fissato a un mese dopo la presentazione dell’iniziativa alla Commissione oppure ad almeno 18 mesi dopo la data di registrazione di una proposta d'iniziativa. Le autorità competenti devono distruggere i dati un mese dopo il rilascio del certificato. Il GEPD è favorevole a tali limitazioni, poiché esse garantiscono conformità all’obbligo stabilito all’articolo 6, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 95/46/CE.

26.

Il GEPD, inoltre, nota con soddisfazione che l’articolo 12 riprende il testo tratto dall’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE, relativo alla sicurezza dei trattamenti dei dati. In tal modo si chiarisce che questi obblighi non si applicano soltanto in caso di utilizzo di un sistema di raccolta elettronica online (v. punti 13 e seguenti), ma in tutte le situazioni previste dalla proposta di regolamento.

27.

Come stabilito al punto 16, il GEPD raccomanda al legislatore di aggiungere un paragrafo all’articolo 12, in cui si garantisca che i dati personali raccolti dall’organizzatore (sia attraverso un sistema di raccolta online che attraverso altri mezzi) non sono utilizzati per scopi diversi da quello di sostenere l'iniziativa dei cittadini in oggetto e, inoltre, che i dati ricevuti dall’autorità competente sono utilizzati esclusivamente al fine di verificare l’autenticità delle dichiarazioni di sostegno per una determinata iniziativa dei cittadini.

Articolo 13 —   Responsabilità

28.

A norma dell’articolo 13, gli Stati membri dispongono che gli organizzatori residenti o dimoranti nel loro territorio siano responsabili a titolo civile e penale in caso di violazione della proposta di regolamento, in particolare, fra l’altro, in caso di non ottemperanza delle prescrizioni relative ai sistemi di raccolta online o di utilizzo fraudolento dei dati. Il diciannovesimo considerando cita il capo III della direttiva 95/46/CE relativo a ricorsi giurisdizionali, responsabilità e sanzioni e stabilisce che tale capo si applica integralmente al trattamento dei dati personali effettuato in applicazione del regolamento. Facendo riferimento esplicito al diritto civile e penale degli Stati membri, contrariamente al capo III della direttiva 95/46/CE, l’articolo 13 della proposta va interpretato come un’integrazione del regolamento stesso. Il GEPD, ovviamente, accoglie con favore tale disposizione.

III.   CONCLUSIONE E RACCOMANDAZIONI

29.

Come si afferma nell’introduzione e come illustrato nell’analisi al capo II del presente parere, in linea generale il GEPD è soddisfatto del modo in cui la proposta di regolamento riguardante l’iniziativa dei cittadini ha affrontato la questione relativa alla protezione dei dati. Si è chiaramente tenuto conto della questione e la proposta è redatta in modo da garantire conformità alla normativa concernente la protezione dei dati. Il GEPD è particolarmente soddisfatto dell’articolo 12, interamente dedicato alla protezione dei dati e finalizzato al chiarimento di responsabilità e periodi di conservazione. Il Garante desidera sottolineare che il pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati contribuisce notevolmente all’affidabilità, alla forza e al successo di questo nuovo importante strumento. Pur essendo complessivamente soddisfatto della proposta, il GEPD ritiene che vi sia spazio per ulteriori miglioramenti.

30.

Il Garante raccomanda che il legislatore modifichi l’articolo 6 in modo tale che l’organizzatore sia obbligato a chiedere la certificazione relativa alla sicurezza del sistema di raccolta per via elettronica prima di iniziare a raccogliere le dichiarazioni di sostegno. Inoltre, tali procedure di certificazione non devono costituire un inutile onere amministrativo per l’organizzatore. Il GEPD raccomanda altresì di chiarire il nesso fra la procedura di notificazione di cui all'articolo 18 della direttiva 95/46/CE e la procedura di certificazione di cui all'articolo 6 della proposta di regolamento.

31.

Al fine di migliorare ulteriormente la proposta, il GEPD raccomanda al legislatore di:

valutare la necessità di pubblicare l’indirizzo postale e l’indirizzo elettronico dell’organizzatore di un’iniziativa e, nel caso in cui si preveda la pubblicazione, di chiarire il testo dell’articolo 4 della proposta,

cancellare dal modulo di cui all’allegato III la voce in cui viene richiesto il numero personale d’identità, nonché i campi relativi a informazioni non obbligatorie,

aggiungere una dichiarazione standard sulla privacy al modulo di cui all’allegato III, che garantisca conformità all’articolo 10 della direttiva 95/46/CE,

chiarire all’articolo 9, paragrafo 2, il significato di «adeguati controlli» spettanti all’autorità competente al momento di verificare l’autenticità delle dichiarazioni di sostegno,

aggiungere un paragrafo all’articolo 12, in cui si garantisca che i dati personali raccolti dall’organizzatore non sono utilizzati per scopi diversi da quello di sostenere l'iniziativa dei cittadini in oggetto e che i dati ricevuti dall’autorità competente sono utilizzati esclusivamente al fine di verificare l’autenticità delle dichiarazioni di sostegno per una determinata iniziativa dei cittadini.

Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2010.

Peter HUSTINX

Garante europeo della protezione dei dati


(1)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(2)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(3)  V. COM(2010) 119 definitivo, recante un documento di lavoro dei servizi della Commissione che descrive l’esito della consultazione pubblica sul Libro verde: diritto d’iniziativa dei cittadini europei, SEC(2010) 730.

(4)  Per il Libro verde, v. COM(2009) 622.

(5)  V. articolo 6, paragrafo 4, della proposta.

(6)  V. SEC(2010) 730, pag. 4.

(7)  V. articolo 9, paragrafo 2, della proposta.


30.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 323/6


Parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia, che abroga la decisione quadro 2004/68/GAI

2010/C 323/02

IL GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 16,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare l’articolo 8,

vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (1),

visto il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché alla libera circolazione di tali dati (2), in particolare l’articolo 41,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE:

I.   INTRODUZIONE

1.

Il 29 marzo 2010, la Commissione ha adottato la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia, che abroga la decisione quadro 2004/68/GAI (3) (in prosieguo: «la proposta»).

2.

La proposta mira ad abrogare una decisione quadro, adottata il 22 dicembre 2003, in ragione di alcune carenze presenti nel documento. Il nuovo testo mira a migliorare la lotta contro l’abuso dei minori in relazione ai seguenti aspetti: qualifica di reato per gravi forme di abuso dei minori per quanto concerne, ad esempio, il turismo sessuale a danno di minori e la protezione di minori non accompagnati; indagine penale e coordinamento del procedimento giudiziario; nuove fattispecie di reato in ambiente IT; protezione delle vittime; prevenzione dei reati.

3.

Per quanto riguarda l’obiettivo di prevenire i reati, uno degli strumenti da utilizzare sarà costituito dalla limitazione dell’accesso alla pedopornografia a mezzo Internet.

4.

Il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) ha preso atto dello scopo principale della proposta. Pur non mettendo in discussione l’esigenza di porre in atto un quadro giuridico che preveda misure idonee a proteggere i minori dagli abusi sessuali, il GEPD reputa necessario attirare l’attenzione sulle ripercussioni di alcune misure contenute nella proposta (quali il blocco di siti web e l’istituzione di linee telefoniche di assistenza diretta) a scapito dei diritti fondamentali alla vita privata e alla protezione dei dati dei soggetti interessati. Per questa ragione, il Garante ha deciso di propria iniziativa di formulare il presente parere sintetico.

II.   ANALISI DELLA PROPOSTA

5.

Le questioni concernenti la protezione dei dati si riferiscono a due aspetti della proposta che non sono specifici della lotta contro l’abuso dei minori, ma riguardano qualsiasi iniziativa a fini di contrasto che si avvalga della collaborazione del settore privato. Il GEPD ha già analizzato tali questioni in vari contesti, connessi in particolare alla lotta contro i contenuti illeciti diffusi su Internet (4).

6.

Relativamente alla proposta, i due elementi in esame sono trattati nel tredicesimo considerando e nell’articolo 21 e possono essere descritti come segue.

II.1.   Il ruolo dei fornitori di servizi Internet in relazione al blocco di siti web

7.

La proposta prevede due possibili alternative onde impedire l’accesso, dal territorio dell’Unione, alle pagine Internet che contengono o diffondono materiale pedopornografico, vale a dire: meccanismi atti ad agevolare le competenti autorità giudiziarie o di polizia nel disporre il blocco degli accessi oppure a sostenere e sollecitare i fornitori di servizi Internet a sviluppare, su base volontaria, codici di condotta e linee guida per bloccare l’accesso a tali pagine.

8.

Il GEPD si interroga sui criteri e i presupposti che consentirebbero di comminare il blocco degli accessi in quanto, pur sostenendo le azioni intraprese da parte di autorità giudiziarie o di polizia in un quadro giuridico ben definito, ritiene sussistere forti perplessità in merito alla certezza giuridica di qualsiasi operazione di blocco messa in atto da privati.

9.

In primo luogo, il Garante s’interroga sull’eventuale monitoraggio di Internet che potrebbe determinare il blocco in questione. Sia il monitoraggio che il blocco degli accessi possono implicare diverse attività, fra cui: scansione di Internet, individuazione di siti web con contenuti illeciti o sospetti, blocco dell’accesso degli utenti finali nonché monitoraggio del comportamento in rete di utenti che tentano di consultare o scaricare i contenuti di cui sopra. Gli strumenti a disposizione sono diversi e comportano vari livelli di invasività, tuttavia inducono a porsi questioni analoghe circa il ruolo ricoperto dai fornitori di servizi Internet in ordine al trattamento dei dati relativi ai contenuti.

10.

Tali attività di sorveglianza incidono sulla protezione dei dati, in quanto le operazioni di trattamento riguarderanno i dati personali di diversi interessati, che si tratti di informazioni relative a vittime, testimoni, utenti o fornitori di contenuti. In pareri precedenti, il GEPD ha espresso preoccupazione in relazione al controllo degli individui da parte di soggetti privati (per esempio, fornitori di servizi Internet — ISP o beneficiari del diritto d’autore) in ambiti che dovrebbero ricadere sotto la competenza delle autorità incaricate dell’applicazione della legge (5). Il Garante:

sottolinea che il monitoraggio della rete e il blocco dell’accesso ai siti web rappresentano uno scopo estraneo al fine commerciale degli ISP; ciò farebbe insorgere questioni sul versante dei trattamenti leciti e dell’uso compatibile dei dati personali, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 7 della direttiva sulla protezione dei dati (6),

s’interroga sui criteri atti a bloccare l’accesso ed evidenzia che, a tale riguardo, un codice di condotta o degli orientamenti su base volontaria non garantiscono un sufficiente grado di certezza giuridica,

sottolinea altresì i rischi connessi all’eventuale inserimento di singoli in liste nere e le loro facoltà di presentare ricorso dinanzi a un’autorità indipendente.

11.

Già in diverse occasioni il GEPD ha asserito che «il controllo del comportamento degli utenti di Internet, sommato alla raccolta dei loro indirizzi IP, costituisce un’interferenza nel loro diritto al rispetto della vita privata e della corrispondenza […]. Questo parere è in linea con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (7)». Tenuto conto di tale interferenza, occorrono garanzie più appropriate affinché l’attuazione del controllo e/o del blocco degli accessi avvenga soltanto in modo strettamente mirato e sotto controllo giudiziario, e affinché adeguate misure di sicurezza impediscano l’uso improprio di tale meccanismo.

II.2.   L’istituzione di una rete di linee di assistenza telefonica diretta

12.

Come indicato al tredicesimo considerando della proposta, il programma «Internet più sicuro», sul quale il GEPD ha presentato il parere summenzionato, prevede l’istituzione di una rete di linee di assistenza telefonica diretta. Una delle osservazioni del Garante si riferisce proprio alle condizioni in base alle quali è possibile raccogliere, centralizzare e scambiare informazioni; si avverte l’esigenza di una puntuale definizione dei contenuti da ritenersi illeciti o dannosi, del soggetto preposto alla raccolta e alla conservazione delle informazioni nonché delle relative garanzie.

13.

Ciò risulta particolarmente importante se si considerano le conseguenze delle segnalazioni. Oltre alle informazioni riguardanti i minori, anche i dati personali di qualsiasi individuo, connessi in qualche modo alle informazioni diffuse in rete, potrebbero essere a rischio. Tali dati, ad esempio, potrebbero comprendere informazioni su un individuo sospettato di comportamento illecito, che si tratti di un utente di Internet o di un fornitore di contenuti, ma anche informazioni relative a colui che denuncia un contenuto sospetto o che rivelano la vittima dell’abuso. I diritti di tutte queste persone non dovrebbero essere trascurati al momento di stabilire le procedure di segnalazione; occorrerebbe anzi tenerne conto alla luce del quadro vigente in materia di protezione dei dati.

14.

Le informazioni raccolte dalle linee di assistenza telefonica diretta di cui trattasi saranno utilizzate verosimilmente anche a fini processuali nella fase giurisdizionale delle cause. In termini di requisiti di qualità e integrità, sussiste l’esigenza di attuare ulteriori garanzie a conferma del fatto che tali informazioni, considerate prove digitali, siano state raccolte e conservate correttamente e che siano, pertanto, ammissibili in giudizio.

15.

Le garanzie legate alla sorveglianza del sistema, in linea di principio appannaggio delle autorità incaricate dell’applicazione della legge, costituiscono elementi decisivi ai quali conformarsi. Altri elementi essenziali da integrare in un simile sistema sono rappresentati dalla trasparenza e dalle possibilità di ricorso indipendente offerte agli interessati.

III.   CONCLUSIONE

16.

Pur non sussistendo motivo di mettere in discussione l’elaborazione di un quadro solido ed efficace mirato alla lotta contro l’abuso sessuale, lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia, il GEPD ribadisce la necessità di garantire certezza giuridica a tutti i soggetti interessati, ivi compresi fornitori di servizi Internet e utenti della rete.

17.

Il GEPD accoglie con favore l’accenno alla necessità di tenere conto dei diritti fondamentali degli utenti finali inserito nella proposta, ma ritiene che debba essere corredato dell’obbligo, per gli Stati membri, di dotarsi di procedure armonizzate, chiare e dettagliate miranti a debellare i contenuti illeciti, sotto la sorveglianza di autorità pubbliche indipendenti.

Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 2010.

Peter HUSTINX

Garante europeo della protezione dei dati


(1)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(2)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(3)  COM(2010) 94 definitivo.

(4)  In particolare, il GEPD ha formulato i seguenti pareri comprendenti osservazioni pertinenti all’attuale iniziativa:

parere del Garante europeo della protezione dei dati, del 23 giugno 2008, sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma comunitario pluriennale per la protezione dei minori che usano Internet e le altre tecnologie di comunicazione, GU C 2 del 7.1.2009, pag. 2,

parere del Garante europeo della protezione dei dati, del 22 febbraio 2010, in merito ai negoziati attualmente condotti dall’Unione europea per il raggiungimento di un accordo commerciale anticontraffazione (ACTA).

V. anche il documento di lavoro del Gruppo «Articolo 29» sulle questioni relative alla protezione dei dati per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale (WP 104), adottato il 18 gennaio 2005.

(5)  V. entrambi i pareri del GEPD precedentemente citati.

(6)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(7)  Parere del GEPD sull’ACTA, pag. 6.


30.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 323/9


Parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai sistemi di garanzia dei depositi

(rifusione)

2010/C 323/03

IL GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 16,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare l’articolo 8,

vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (1),

vista la richiesta di parere a norma dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (2),

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE:

I.   INTRODUZIONE

1.

Il 12 luglio 2010, la Commissione ha adottato la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (rifusione) (3).

2.

Conformemente all’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001, la proposta è stata inviata al GEPD il medesimo giorno in cui è stata adottata. Prima dell’adozione della proposta, il GEPD è stato consultato in modo informale. Esso valuta positivamente tale consultazione e constata con soddisfazione che la proposta definitiva tiene conto di tutte le sue osservazioni.

3.

Nel presente parere il GEPD chiarisce e analizza brevemente gli aspetti della proposta relativi alla protezione dei dati.

II.   GLI ASPETTI DELLA PROPOSTA RELATIVI ALLA PROTEZIONE DEI DATI

4.

I sistemi di garanzia dei depositi (DGS) rimborsano i depositanti fino a una certa somma in caso di liquidazione coatta di un ente creditizio. Il 30 maggio 1994, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la direttiva 94/19/CE, che impone agli Stati membri di istituire uno o più DGS nei propri territori. Poco dopo l’insorgere della crisi finanziaria nel 2008, il Consiglio ha esortato la Commissione a presentare una proposta adeguata per promuovere la convergenza dei DGS in modo da contribuire a ristabilire la fiducia nei confronti del settore finanziario. L’11 marzo 2009, come misura di emergenza, la direttiva 94/19/CE è stata modificata dalla direttiva 2009/14/CE. L’intervento più evidente riguarda l’aumento del livello di copertura garantito ai depositanti in caso di liquidazione coatta di una banca, passato da 20 000 EUR a 100 000 EUR. Alla pagina 5 della relazione dell’attuale proposta, la Commissione evidenzia che, non essendo ancora completata l’attuazione della direttiva 2009/14/CE, occorre codificare e modificare tramite rifusione le direttive 94/19/CE e 2009/14/CE.

5.

La proposta mira a semplificare e armonizzare le normative nazionali pertinenti, in particolare per quanto concerne l’ambito di copertura e le modalità di rimborso. Le disposizioni vengono modificate per ridurre ulteriormente il termine per il rimborso dei depositanti e garantire ai DGS migliore accesso alle informazioni relative ai loro membri (gli enti creditizi, come le banche). Inoltre, alcune modifiche mirano a garantire la creazione di DGS solidi e credibili, finanziati in misura sufficiente (4).

6.

Il miglioramento della procedura relativa al rimborso dei depositanti implica un maggiore trattamento dei dati personali dei depositanti all’interno di uno Stato membro, ma anche fra diversi Stati membri. L’articolo 3, paragrafo 7, stabilisce che «gli Stati membri assicurano che i sistemi di garanzia dei depositi; in qualunque momento e su loro richiesta, ricevano dai loro membri tutte le informazioni necessarie per preparare il rimborso di depositanti». Come si evince dall’articolo 12, paragrafo 4, della proposta, è anche possibile che tali informazioni siano scambiate fra i DGS dei diversi Stati membri.

7.

Ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 95/46/CE, nel caso in cui il depositante sia una persona fisica, le informazioni sul suo conto rappresentano dati personali. A norma dell’articolo 2, lettera b), della direttiva, il trasferimento di tali informazioni fra enti creditizi e DGS o fra DGS costituisce un trattamento di dati personali. Pertanto, le disposizioni della direttiva 95/46/CE, così come recepite nella legislazione nazionale pertinente, sono applicabili a queste operazioni di trattamento dei dati. Il GEPD si compiace di constatare che tale aspetto sia confermato e messo in rilievo al ventinovesimo considerando della proposta.

8.

Inoltre, il GEPD constata con piacere che, nella proposta, taluni aspetti relativi alla protezione dei dati sono stati affrontati sotto il profilo sostanziale. L’articolo 3, paragrafo 7, stabilisce che le informazioni ottenute per la preparazione di rimborsi possono essere utilizzate solo a tal fine e che non sono conservate più a lungo di quanto sia necessario per il raggiungimento dello scopo. In tal modo si specifica ulteriormente il principio di limitazione della finalità di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b, della direttiva 95/46/CE, nonché l’obbligo di conservare i dati per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento della finalità per la quale sono rilevati o sono successivamente trattati, come si evince dall’articolo 6, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 95/46/CE.

9.

L’articolo 3, paragrafo 7, sottolinea esplicitamente che le informazioni ottenute per la preparazione di rimborsi riguardano anche i contrassegni di cui all’articolo 4, paragrafo 2. Ai sensi di quest’ultimo articolo, gli enti creditizi sono obbligati a contrassegnare i depositi qualora, per qualche motivo, essi non siano suscettibili di rimborso perché, ad esempio, derivano da transazioni in relazione alle quali ci sia stata una condanna per un reato di riciclaggio dei proventi di attività illecite di cui all’articolo 1, terzo trattino, della direttiva 91/308/CEE del Consiglio (v. articolo 4, paragrafo 1, della proposta). Poiché lo scopo dello scambio di informazioni consiste precisamente nel rimborso dei depositi, la comunicazione di un tale contrassegno può essere considerata come un provvedimento necessario. Pertanto, il GEPD ritiene che, relativamente ai dati personali, la comunicazione di un simile contrassegno, ove considerato un dato personale, avviene in conformità della normativa concernente la protezione dei dati, purché il contrassegno stesso non riveli più informazioni del dovuto. È possibile raggiungere lo scopo con un semplice contrassegno che attesti la non suscettibilità di rimborso del deposito. Pertanto, occorre applicare in tal senso l’obbligo di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della proposta, al fine di ottemperare alle norme derivanti dalla direttiva 95/46/CE.

10.

L’articolo 3, paragrafo 7, fa anche riferimento alla raccolta di informazioni da parte dei DGS, che risulta necessaria per eseguire con regolarità prove di stress dei loro meccanismi. Gli enti creditizi provvedono a presentare tali informazioni ai DGS su base continuativa. Durante la consultazione informale, il GEPD ha espresso le proprie preoccupazioni concernenti l’inserimento dei dati personali all’interno di tali informazioni. Il Garante ha rivelato i propri dubbi sulla reale necessità di sottoporre a trattamento i dati personali per l’esecuzione di prove di stress. La Commissione ha modificato questo punto della proposta, aggiungendo che tali informazioni sono rese anonime. In termini di protezione dei dati, ciò implica che, tenuto conto di tutti i mezzi utilizzabili, le informazioni non possono riferirsi a una persona fisica identificata (5). Il GEPD è soddisfatto di tale garanzia.

11.

Inoltre, in merito alle informazioni ricevute per eseguire prove di stress, l’articolo 3, paragrafo 7, stabilisce che tali informazioni possono essere utilizzate solo a tal fine e che non sono conservate più a lungo di quanto sia necessario per lo scopo previsto. Il GEPD desidera rilevare che, se rese anonime, le informazioni non rientrano più nella definizione di dati personali ai quali si applicano le norme contenute nella direttiva 95/46/CE. L’uso limitato di tali informazioni può essere giustificato da valide ragioni. Tuttavia, il GEPD intende chiarire che la normativa concernente la protezione dei dati non contempla tale aspetto.

12.

Per favorire una cooperazione efficace fra DGS, tenuto conto anche dello scambio di informazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 7, l’articolo 12, paragrafo 5, della proposta stabilisce che i DGS o, laddove appropriato, le autorità competenti, dispongono di accordi scritti di cooperazione. È proprio in tali accordi che occorre delineare più approfonditamente l’applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali. Pertanto, il GEPD si compiace di constatare l’aggiunta di una frase all’articolo 12, paragrafo 5, la quale sottolinea che «tali accordi tengono conto dei requisiti fissati dalla direttiva 95/46/CE».

III.   CONCLUSIONE

13.

Il GEPD è soddisfatto del modo in cui sono stati trattati gli aspetti relativi alla protezione dei dati nella direttiva proposta, e desidera soltanto richiamare le osservazioni formulate ai punti 9 e 11 del presente parere.

Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 2010.

Peter HUSTINX

Garante europeo della protezione dei dati


(1)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(2)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(3)  V. COM(2010) 368 definitivo.

(4)  V. pagg. 2-3 della relazione della proposta.

(5)  Per quanto concerne la nozione di «anonimato», si leggano anche i punti 11-28 del parere del GEPD del 5 marzo 2009, concernente il trapianto di organi (GU C 192 del 15.8.2009, pag. 6). Il parere è consultabile anche sul sito Internet http://www.edps.europa.eu >> Consultation >> Opinions >> 2009.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

30.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 323/11


Conclusioni del Consiglio sul miglioramento del livello delle competenze di base nel contesto della cooperazione europea sulle scuole per il XXI secolo

2010/C 323/04

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

VISTO QUANTO SEGUE:

La raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2006, relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente (1), che presenta il quadro europeo di riferimento per otto competenze chiave che tutti i giovani dovrebbero sviluppare durante la fase iniziale della loro istruzione e formazione. L'acquisizione di competenze di base (2) nella lettura, nella matematica e nelle scienze a livello scolastico è fondamentale per lo sviluppo di competenze chiave in tutto il corso dell'apprendimento permanente. Tali competenze evolvono lungo tutto il processo di acquisizione di competenze chiave, in quanto gli allievi lavorano con informazioni sempre più complesse con scrupolo ed intelligenza, fortificando quindi qualità come la capacità di risoluzione di problemi, il pensiero critico, lo spirito di iniziativa e la creatività;

E CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

1.

Il miglioramento della competenza di lettura costituiva uno dei tredici obiettivi stabiliti nel 2002 dal programma di lavoro «Istruzione e formazione 2010», nonché uno dei cinque livelli di riferimento del rendimento medio europeo («criteri di riferimento europei») fissati dal Consiglio nel 2003: ossia che, entro il 2010, la percentuale dei quindicenni con scarse capacità di lettura nell'Unione europea dovesse diminuire almeno del 20 % rispetto al 2000. Un altro criterio di riferimento da raggiungere entro il 2010 riguardo alla matematica, alle scienze e alle tecnologie (MST), era quello di aumentare il totale dei laureati in queste materie almeno del 15 %.

2.

Il Consiglio europeo del marzo 2008 ha rinnovato l'invito a ridurre sostanzialmente il numero dei giovani che sono incapaci di leggere correntemente e a migliorare i livelli di istruzione degli allievi appartenenti a famiglie migranti o a categorie svantaggiate (3).

3.

Le conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio (4), del novembre 2008, hanno stabilito un programma per la cooperazione europea in materia scolastica ed hanno ribadito che i progressi rimangono insufficienti rispetto agli obiettivi fissati per le competenze di lettura. Il Consiglio ha convenuto sulla necessità di garantire e migliorare l'acquisizione della competenza di lettura e della competenza aritmetico-matematica quali componenti indispensabili delle competenze di base. Gli Stati membri erano invitati a incentrare la cooperazione sul miglioramento dei livelli delle competenze funzionali, sia alfabetiche che artimetico-matematiche, e a stimolare l'interesse nelle MST.

4.

Le conclusioni del Consiglio, del maggio 2009, su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione («ET 2020») (5) hanno ribadito l'importanza delle competenze alfabetiche e matematiche quali elementi fondamentali delle competenze di base, nonché l'importanza di rendere la matematica, le scienze e la tecnologia più allettanti. Il nuovo criterio di riferimento adottato dal Consiglio nell'ambito di tale quadro è volto ad assicurare un livello adeguato nelle competenze di base come la lettura, la matematica e le scienze, chiedendo che la percentuale di alunni aventi risultati insufficienti in lettura, matematica e scienze scenda al di sotto del 15 % entro il 2020.

5.

La relazione congiunta 2010 del Consiglio e della Commissione sull'attuazione del programma di lavoro «Istruzione e formazione 2010» (6) ha sottolineato l'importanza dei partenariati tra gli istituti di istruzione e il mondo del lavoro quale mezzo per migliorare le competenze e capire la vita professionale e le carriere. Gli esperti hanno riconosciuto che i meccanismi di collaborazione tra scuole, università e industria hanno un impatto positivo sull'apprendimento delle MST.

6.

Più di recente, in occasione della riunione del Consiglio europeo del giugno 2010, gli Stati membri hanno convenuto l'obiettivo di migliorare i livelli d'istruzione nel contesto della strategia Europa 2020 per la crescita e l'occupazione (7) in cui la questione delle competenze di base è parte integrante di entrambi i programmi di «crescita intelligente» e di «crescita inclusiva», e contribuisce ad iniziative faro quali l'agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro e l'agenda del digitale;

RILEVANDO CHE:

1.

Pur essendoci stato un generale miglioramento dei risultati nel campo dell'istruzione e della formazione dell'UE nell'ultimo decennio, i progressi non hanno permesso di raggiungere i criteri di riferimento europei convenuti per il 2010. Le competenze in lettura e matematica dei quindicenni in Europa sono in effetti in media diminuite. La quota di alunni con competenze di lettura insufficienti è aumentata dal 21,3 % nel 2000 al 24,1 % nel 2006 (8) mentre per la matematica è cresciuta dal 20,2 % al 24 % (9). Negli Stati membri, la quota media di alunni aventi scarsi risultati nelle scienze era del 20,2 % nel 2006 (10).

2.

E' altresì dimostrato che il rendimento degli allievi nelle competenze di base subisce le influenze dell'ambiente socio-economico da cui provengono e del livello di istruzione dei loro genitori. In lettura, matematica e scienze i risultati degli studenti provenienti da famiglie immigrate sono inferiori a quelli degli studenti autoctoni in tutti gli Stati membri in cui si dispone di dati comparabili (11).

3.

Nel corso degli ultimi decenni l'Europa ha dovuto far fronte ad una crescente domanda di risorse umane qualificate in matematica, scienze e tecnologie. Pur essendo stato rispettato il corrispondente criterio di riferimento europeo per il 2010 le necessità cui esso si riferisce sono ancora pertinenti. Nel complesso i tassi di diplomati sono aumentati grazie in gran parte all'informatica e all'allargamento; la crescita è stata tuttavia molto più scarsa per la matematica, la statistica e l'ingegneria ed è in effetti crollata per la fisica. In tali materie le studentesse continuano inoltre ad essere fortemente sottorappresentate (12).

4.

Esistono numerose iniziative volte a migliorare la competenza di lettura negli Stati membri oltre a misure nazionali, regionali e locali intese a migliorare sia l'atteggiamento nei confronti della matematica e delle scienze che i risultati in questi settori. Negli ultimi anni molti Stati membri hanno inoltre incluso nelle loro agende politiche questioni relative ai risultati e all'atteggiamento nei confronti della matematica e delle scienze, destinando anche notevoli risorse al miglioramento dell'insegnamento scolastico delle scienze. Nella maggior parte dei paesi si va precisando una strategia di programmi che punta all'acquisizione precoce delle competenze di base e ad approcci personalizzati all'apprendimento (13).

E RAMMENTANDO QUANTO SEGUE:

in specifico riferimento alla matematica, alle scienze e alla tecnologia:

1.

I lavori relativi alle MST nel quadro del metodo di coordinamento aperto hanno mostrato che pedagogie innovative e insegnanti molto qualificati possono migliorare l'atteggiamento e i risultati degli allievi riguardo a tali discipline. A sua volta da ciò può derivare un aumento degli allievi che proseguono gli studi in questi campi a livelli superiori e, in definitiva, una crescita del numero di laureati nelle discipline MST.

2.

La relazione della Commissione del 2007 «L'insegnamento scientifico oggi: una pedagogia rinnovata per il futuro dell'Europa» (14) raccomandava di ricorrere maggiormente all'insegnamento delle scienze basato sull'indagine, di rompere, grazie ad un sistema di reti, l'isolamento degli insegnanti di scienze, di concentrarsi in particolare sull'interesse delle ragazze nei confronti della matematica, delle scienze e delle tecnologie e di aprire le scuole ad una comunità allargata.

RICONOSCE QUANTO SEGUE:

1.

L'acquisizione di competenze di base — elemento fondamentale per lo sviluppo di competenze chiave in un'ottica di apprendimento permanente — rivestirà un'importanza cruciale per migliorare l'occupabilità, l'inclusione sociale e la realizzazione personale dei cittadini. Occorre pertanto agire per combattere il rischio di ottenere risultati al di sotto delle potenzialità nel campo dell'istruzione e l'esclusione sociale.

2.

Un buon livello di competenze sia di lettura, sia aritmetico-matematiche, unito ad una salda comprensione dei principi di base del mondo naturale e dei concetti scientifici fondamentali, sono la base per acquisire le competenze chiave dell'apprendimento permanente: devono quindi essere costruiti sin dalla giovane età.

3.

Le competenze di base in lettura e matematica sono altresì le componenti strutturali per «imparare ad imparare»: consentono alla persona di acquisire, procurarsi, elaborare, assimilare e comunicare nuove conoscenze e abilità e la aiutano ad acquisire autonomia nell'apprendimento.

4.

Alcuni dati internazionali, compresi gli studi PISA e TIMSS, hanno individuato che le questioni sistemiche, quali le differenze tra gli istituti scolastici e le diverse origini degli studenti (ad es. a causa di circostanze socioeconomiche, del livello d'istruzione dei genitori, della disponibilità di strumenti informatici in casa, etc.) sono fattori che incidono sui risultati nella lettura, matematica e scienze.

5.

Le qualifiche, le competenze e l'impegno degli insegnanti, dei capi istituto e dei formatori degli insegnanti sono fattori importanti per raggiungere risultati di elevata qualità in materia d'istruzione. È pertanto indispensabile fornire i massimi standard di istruzione iniziale, addestramento e sviluppo professionale continuo al personale docente e ai direttori scolastici, con il supporto dei necessari servizi di sostegno educativo e professionale.

6.

Raggiungere il nuovo, ambizioso criterio fissato nell'ambito del quadro strategico «ET 2020» richiederà iniziative nazionali più efficaci. La crisi economica, combinata con l'evoluzione demografica, mette in rilievo l'urgenza di migliorare al massimo grado possibile l'efficienza e l'equità dei sistemi scolastici, continuando ad investire efficacemente nell'istruzione e nella formazione, di modo da rispondere alle sfide socioeconomiche presenti e future.

CONVIENE CHE:

Nell'affrontare il complesso problema del miglioramento dei risultati nella competenza di lettura e nelle MST, occorre prestare attenzione a quanto segue:

1.   Concezione dei piani di studio

Vi si potrebbero includere: un avvio precoce all’acquisizione di competenze di base, un approccio olistico all'istruzione che comporti lo sviluppo di tutte le capacità di ogni bambino, l'uso di nuovi metodi di valutazione e gli effetti sul piano di studio, l'uso di approcci pedagogici innovativi, quali l'insegnamento delle scienze basato sull'indagine (IBSE) e l'apprendimento basato sui problemi (PBL) per la matematica e le scienze, l'attenzione permanente alle competenze di lettura in tutti i livelli del percorso scolastico, anziché soltanto nelle fasi prescolastica e primaria, e approcci più personalizzati all'insegnamento e all'apprendimento.

2.   Motivazione per la lettura e le MST

Avere una cultura della lettura in casa (libri, giornali, libri per bambini) e a scuola, le attività di lettura in età prescolastica, la lettura e l'atteggiamento dei genitori, gli interessi degli allievi, l'auto-efficacia e l'impegno nelle attività di lettura sia all'interno che all'esterno della scuola sono tutti fattori che hanno dato prova di avere un impatto decisivo nel migliorare i livelli di lettura. I metodi di apprendimento dovrebbero sfruttare meglio, sin dalla più giovane età, la curiosità naturale dei bambini per la matematica e le scienze. È importante aiutare i bambini a diventare lettori autonomi e motivati per i quali la lettura e l'uso delle competenze matematiche e scientifiche diventano parte della vita quotidiana.

3.   Impatto delle nuove tecnologie sulle competenze di base e loro uso per aiutare gli allievi ad acquisire autonomia e a mantenere la motivazione

Tali tecnologie, quali l'uso diffuso di Internet e delle tecnologie per le comunicazioni mobili, hanno cambiato la natura e la percezione della lettura nel XXI secolo. Occorre studiare l'influenza delle nuove tecnologie sulla lettura e le competenze matematiche e scientifiche dei bambini in modo da garantire metodi adeguati volti a sfruttare il potenziale di tali tecnologie per nuove forme di apprendimento.

4.   La dimensione di genere

Vi sono notevoli differenze di genere in materia di lettura, matematica e scienze sia in termini di atteggiamento che di risultato. Le femmine sono spesso più motivate alla lettura dei maschi e ottengono migliori risultati. Le differenze di genere nei risultati nelle discipline MST non sono tuttavia altrettanto significative di quelle nella lettura. Le scelte scolastiche sono ancora ampiamente oggetto di discriminazione in base al genere. I maschi mostrano tendenzialmente un maggiore interesse rispetto alle femmine a proseguire gli studi e ad una carriera in ambito MST. Occorre esaminare ulteriormente i motivi di queste tendenze ed individuare strategie efficaci intese a ridurre il divario tra i sessi sia nei risultati che nell'atteggiamento (15).

5.   Natura del nesso tra le differenze di origine degli studenti (aspetti socioeconomici e culturali) e il livello di padronanza delle competenze di base

Gli allievi che provengono da ambienti svantaggiati sotto il profilo socio-economico o da famiglie immigrate — specialmente se parlano una lingua diversa da quella del paese ospitante — sono a maggiore rischio di risultati scolastici insoddisfacenti. L'impatto del profilo sociale degli alunni e delle loro famiglie sembra essere maggiore nelle scuole che contano più allievi svantaggiati (16).

6.   Insegnanti e formatori degli insegnanti

La formazione iniziale dell'insegnante, l'introduzione alla professione e la formazione professionale continua dovrebbero incentrarsi sullo sviluppo e sulla pratica delle competenze necessarie per consentire agli insegnanti di qualsiasi materia di potenziare l'acquisizione delle competenze di base (in particolare quelle di lettura), a livello primario e secondario. Per colmare le carenze nelle qualifiche occorre inoltre dedicare maggiore attenzione all'istruzione specifica per materia per coloro che si specializzano nell'insegnamento delle competenze di base (in particolare delle MST). In proposito potrebbe dimostrarsi utile anche incoraggiare il collegamento in rete tra insegnanti di MST e connessioni tra l'istruzione in MST, la comunità dei ricercatori e degli scienziati e il mondo del lavoro. Infine, occorrono ulteriori sforzi per affrontare il generale squilibrio che si registra nell'attività dell'insegnamento rendendo le carriere in questo settore più attraenti per i maschi, per far sì che gli allievi dispongano di modelli di ruolo di entrambi i generi.

7.   Etica scolastica e sue caratteristiche

Comprende un'attenzione particolare all'addestramento alla lettura, all'innovazione nell'insegnamento e nell'apprendimento, alla qualità della vita scolastica e ubicazione della scuola, dimensione e apertura al mondo esterno alla scuola, alla collaborazione con i genitori e con un ampio numero di operatori del settore.

INVITA PERTANTO GLI STATI MEMBRI A:

1.

Creare o sviluppare ulteriormente approcci nazionali strategici per migliorare i risultati degli alunni nella lettura, nella matematica e nelle scienze, prestando particolare attenzione agli allievi provenienti da ambienti socio-economicamente svantaggiati.

2.

Esaminare e valutare l'efficacia degli approcci esistenti a livello nazionale per sviluppare ulteriormente una base comprovata per l'elaborazione delle politiche.

INVITA LA COMMISSIONE A

1.

Istituire un gruppo d'esperti di alto livello aventi il compito di analizzare la ricerca, gli studi e le relazioni internazionali esistenti in tema di competenza di lettura incentrandosi sulle questioni delineate nelle presenti conclusioni. Tale gruppo dovrebbe esaminare i modi più efficaci ed efficienti per sostenere la lettura nel corso dell'apprendimento permanente e, sulla base di esempi di buone prassi, dovrebbe trarre conclusioni e formulare proposte volte a sostenere la politica degli Stati membri entro il primo semestre del 2012.

2.

Quale seguito ai lavori del gruppo MST nell'ambito del metodo di coordinamento aperto, istituire un gruppo tematico di responsabili politici ed esperti degli Stati membri per sostenere i progressi verso il nuovo criterio di riferimento fissato nell'ambito dell'«ET 2020».

3.

Agevolare l'apprendimento tra pari e l'individuazione e la diffusione di buone prassi tra gli Stati membri per raggiungere risultati nelle competenze di base e monitorare ed informare sui progressi compiuti verso il criterio fissato nell'ambito dell'«ET 2020».

ED INVITA GLI STATI MEMBRI E LA COMMISSIONE A:

1.

Garantire che le riunioni dei Direttori generali responsabili dell'istruzione scolastica si tengono secondo opportunità al fine di prendere atto dei progressi conseguiti nella cooperazione politica a livello europeo in materia di istruzione, informare i responsabili politici nazionali e discutere priorità per i futuri lavori a livello dell'UE in tale settore, e che i risultati delle discussioni abbiano ampia diffusione tra tutte le pertinenti parti interessate e, se del caso, siano discussi a livello ministeriale.

2.

Promuovere le opportunità di elaborare progetti pilota comuni tra gli Stati membri finalizzati al miglioramento delle competenze di base per tutti i giovani mediante approcci innovativi. I progetti saranno organizzati su base volontaria secondo criteri stabiliti congiuntamente, saranno oggetto di valutazione comune e si avvarranno degli strumenti UE in vigore.

3.

Avvalersi di tutti gli strumenti pertinenti, quali quelli del metodo di coordinamento aperto, il programma di apprendimento permanente, il settimo programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico e, secondo le priorità nazionali, i Fondi strutturali europei, per promuovere i summenzionati obiettivi.


(1)  Raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30.12.2006 (GU L 394 del 30.12.2006, pag. 10).

(2)  Ai fini del presente testo, le «competenze di base» devono essere intese nel senso delle competenze di base nella lettura, nella matematica e nelle scienze a cui si riferisce il nuovo criterio di riferimento europeo nell'ambito del quadro strategico «ET 2020».

(3)  Doc. 7652/08, punto 15, pag. 10.

(4)  GU C 319 del 13.12.2008.

(5)  GU C 119 del 28.5.2009.

(6)  GU C 117 del 6.5.2010.

(7)  Docc. EUCO 7/10 del 26 marzo 2010 e 13/10 del 17 giugno 2010.

(8)  http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc34_en.htm

(9)  PISA 2006. (BG e RO sono incluse nei dati del 2006 ma non del 2003.).

(10)  N.B. Dato comparabile relativo al 2000 non disponibile.

(11)  PISA 2006.

(12)  Cfr. «Progress towards the Lisbon objectives in education and training: Indicators and benchmarks — 2009» (Progressi compiuti verso gli obiettivi di Lisbona in materia di istruzione e formazione: Indicatori e parametri di riferimento — 2009), capitolo III, pag. 97 sullo squilibrio tra donne e uomini nell'ambito dei laureati in discipline matematiche, scientifiche e tecnologiche (MST).

(13)  Relazione congiunta sui progressi compiuti verso gli obiettivi di Lisbona [COM(2009) 640].

(14)  Preparata dal gruppo di esperti ad alto livello nell'insegnamento delle scienze presieduto da Michel Rocard, membro del Parlamento europeo. cfr.: http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/report-rocard-on-science-education_en.pdf

(15)  Cfr.: Differenze di genere nei risultati scolastici: uno studio sulle misure adottate e l'attuale situazione in Europa (Eurydice, 2010).

(16)  PISA 2006 (OCSE, 2007), Messaggi da PISA 2000 (OCSE, 2004).


30.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 323/15


Conclusioni del Consiglio del 18 novembre 2010 sulle opportunità e le sfide per il cinema europeo nell'era digitale

2010/C 323/05

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

1.   VISTI:

il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 2 luglio 2010 sulle sfide per il patrimonio cinematografico europeo dell'era analogica e digitale (seconda relazione di attuazione della raccomandazione sul patrimonio cinematografico) (1);

la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Un'agenda digitale europea» (2), in particolare l'affermazione secondo cui «per tutelare la diversità culturale occorre (…) garantire un sostegno alla digitalizzazione dei cinema»;

il Libro verde della Commissione del 27 aprile 2010 intitolato «Le industrie culturali e creative, un potenziale da sfruttare» (3);

la convenzione dell'UNESCO del 20 ottobre 2005 sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali (4).

2.   ACCOGLIE CON INTERESSE:

la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni sulle opportunità e le sfide per il cinema europeo nell'era digitale (5).

3.   CONSTATA CHE:

le tecnologie digitali offrono nuove opportunità per la distribuzione dei film, anche per le sale cinematografiche che proiettano film d'autore e quelle situate nelle zone meno popolate, contribuendo in tal modo a realizzare obiettivi europei e nazionali correlati alla promozione e all'accessibilità delle opere europee, nonché alla promozione della diversità culturale e linguistica e alla coesione sociale;

il mercato europeo per le proiezioni cinematografiche è frammentario e ciò pone una serie di sfide che possono avere un impatto sulla definizione e attuazione di piani di portata nazionale e/o europea per la transizione al cinema digitale;

la digitalizzazione delle sale cinematografiche genera costi significativi che devono essere sostenuti dai gestori, mentre alcuni distributori possono realizzare delle economie grazie al costo ridotto delle copie digitali. Al fine di superare tale disparità, il mercato ha istituito modelli di finanziamento che prevedono il ricorso a fondi privati per la digitalizzazione delle sale cinematografiche, come i cosiddetti «modelli VPF» (6). Tuttavia tali modelli non sempre si adattano ai cinema di piccole dimensioni, specialmente quelli monosala, quelli che programmano film d'autore e/o film del patrimonio cinematografico e i cinema di revival. Tali impianti possono pertanto incontrare maggiori problemi finanziari nel procurarsi attrezzature di proiezione digitali, anche se svolgono un ruolo sociale e culturale significativo, ad esempio nelle aree meno popolate dove gli avvenimenti culturali sono limitati.

4.   SOTTOLINEA IN QUESTO CONTESTO CHE:

la proiezione digitale consente un utilizzo più flessibile e meno costoso delle diverse versioni linguistiche (inclusi la sottotitolatura e il doppiaggio) e delle tecniche di descrizione sonora, contribuendo in tal modo ad una migliore accessibilità e circolazione delle opere, incluse quelle provenienti da paesi o regioni le cui lingue sono meno diffuse;

la digitalizzazione delle sale cinematografiche offre opportunità senza precedenti per il cinema europeo, ma può comportare una ristrutturazione del mercato; ciò avrà un impatto sproporzionato sulle suddette sale cinematografiche, pregiudicando in tal modo la diversità dei film proiettati e l'accesso alla produzione cinematografica da parte di una fascia della popolazione. Potrebbe inoltre nuocere alla coesione sociale, nella misura in cui i cinema svolgono un ruolo importante in alcune regioni come luoghi di scambio e incontro. Potrebbe infine comportare dei costi sociali, in particolare per quanto riguarda l'occupazione nei settori tecnici e della proiezione dei film in sale cinematografiche;

la digitalizzazione delle sale cinematografiche offre inoltre opportunità per la promozione e l'accessibilità del patrimonio cinematografico europeo. Pertanto sono necessarie misure a vari livelli per massimizzare tali opportunità, anche a fini educativi;

per facilitare il più possibile la transizione verso la proiezione digitale occorre garantire un'aggregazione e una flessibilità delle fonti di finanziamento, siano esse di origine pubblica o privata, a livello locale, nazionale o europeo, al fine di consentire ai diversi tipi di sale cinematografiche di ottenere un sostegno adeguato alle situazioni specifiche.

5.   RICONOSCE CHE:

la digitalizzazione di una sala cinematografica richiede anche una serie di apparecchiature e strumenti oltre all'attrezzatura di proiezione propriamente detta (server, suono, schermo, adattamento della sala di proiezione, ecc.);

la durata di vita di tali attrezzature è ancora sconosciuta, il che pone l'incognita dei costi di manutenzione e del finanziamento del loro ammodernamento e/o sostituzione a medio e lungo termine, inclusa la potenziale migrazione delle produzioni digitali verso nuovi formati.

6.   È CONVINTO IN QUESTO CONTESTO CHE:

la transizione al cinema digitale sia urgente e necessaria. Le politiche pubbliche dovrebbero sostenere tale transizione tenendo conto dei seguenti obiettivi di interesse generale:

garantire l'accessibilità e la promozione delle opere europee, comprese le opere appartenenti al patrimonio cinematografico europeo,

promuovere la diversità culturale e linguistica, segnatamente migliorando la circolazione delle opere,

rafforzare la competitività degli operatori europei coinvolti nel processo di digitalizzazione,

contribuire alla coesione sociale, anche mediante l'esistenza di una varietà di sale cinematografiche in tutta l'Unione europea.

7.   SI COMPIACE DELL'INTENZIONE DELLA COMMISSIONE DI:

attuare il piano d'azione per la transizione alla proiezione digitale per le sale cinematografiche europee, come indicato nella comunicazione sulle opportunità e le sfide per il cinema europeo nell'era digitale, e in particolare:

avviare un nuovo meccanismo prima della fine del 2010, nel quadro del programma MEDIA esistente, per sostenere la digitalizzazione delle sale cinematografiche che programmano una percentuale significativa di opere europee non nazionali,

esaminare nel 2011 la possibilità di consentire ai gestori di sale cinematografiche di accedere al Fondo di garanzia MEDIA o di trovare un modo analogo di facilitare il loro accesso al credito,

adottare una raccomandazione nel 2011 sulla promozione della digitalizzazione delle sale cinematografiche europee,

proporre orientamenti appropriati nell'imminente comunicazione sul cinema nel 2012 per valutare il sostegno pubblico alla digitalizzazione delle sale cinematografiche.

8.   INVITA GLI STATI MEMBRI A:

considerare la necessità di sostenere la digitalizzazione delle sale cinematografiche, tenendo conto degli obiettivi di interesse generale summenzionati;

considerare in tale contesto e conformemente alle norme europee in materia di concorrenza, l'attuazione di sistemi di sostegno per la digitalizzazione delle sale cinematografiche in modo complementare con i finanziamenti privati. Tali piani dovrebbero prendere in considerazione le specificità di ciascuno Stato membro. Le opzioni potrebbero includere:

a)

un sostegno per le sale cinematografiche che non sono in grado di finanziare il costo della digitalizzazione, al fine di digitalizzarle e consentire loro di rimanere competitive con gli impianti che sono in grado di procedere alla digitalizzazione, ad esempio mediante i modelli VPF;

b)

un sostegno per i cinema situati in aree meno popolate dove gli eventi culturali sono limitati;

c)

un sostegno per i cinema che promuovono le opere europee, ad esempio offrendo una proporzione significativa di pellicole europee nella loro programmazione;

d)

un sostegno per le cineteche dedicate al patrimonio cinematografico, conformemente alle conclusioni del Consiglio del 18 novembre 2010 sul patrimonio cinematografico europeo, comprese le sfide dell'era digitale (7);

e)

incentivi alla messa a punto di meccanismi di solidarietà tra distributori e gestori di sale cinematografiche e/o tra gestori;

f)

incentivi ai cinema di minori dimensioni ad unirsi e affrontare in comune i costi relativi alle attrezzature digitali;

prendere in considerazione l'idea di subordinare l'aiuto pubblico a favore dei film alla produzione di un originale digitale, in modo da incrementare l'offerta globale di opere europee digitalizzate;

esaminare come i fondi strutturali dell'Unione europea possano essere utilizzati per finanziare i progetti di digitalizzazione e le attività di formazione, se del caso.

9.   INVITA GLI STATI MEMBRI E LA COMMISSIONE, NELL'AMBITO DEI RISPETTIVI SETTORI DI COMPETENZA, A:

proseguire la riflessione, tenendo conto delle norme ISO esistenti per la proiezione cinematografica digitale, su come ottenere i risultati necessari e appropriati in termini di qualità della proiezione e di circolazione dei film per soddisfare le rispettive domande; tale riflessione dovrebbe essere condotta conformemente al principio di neutralità tecnologica;

tenere conto che le tecnologie evolvono e si rinnovano continuamente e che le questioni relative al finanziamento della proiezione digitale non si limiteranno al periodo di transizione in corso;

assicurare, nella misura del possibile e tenuto conto delle norme in materia di concorrenza, che l'attuazione di meccanismi di finanziamento per la digitalizzazione delle sale cinematografiche, sia privati sia pubblici, non ostacoli la libertà dei gestori di decidere in merito alla programmazione cinematografica nelle loro sale;

incoraggiare programmi di aggiornamento e di formazione in materia di tecnologie digitali, segnatamente per i proprietari di cinema e i distributori di film, in particolare per quanto riguarda la proiezione, i nuovi modelli commerciali per il cinema digitale, la commercializzazione di repertori alternativi e la manutenzione tecnica;

esaminare la possibilità di facilitare l'accesso al credito da parte dei gestori di sale cinematografiche ed altre imprese coinvolte nella transizione verso la proiezione digitale, in particolare mediante la Banca europea per gli investimenti non appena ciò si renderà possibile.


(1)  SEC(2010) 853 definitivo.

(2)  COM(2010) 245 definitivo.

(3)  COM(2010) 183 definitivo.

(4)  Decisione 2006/515/CE del Consiglio, del 18 maggio 2006, relativa alla conclusione della convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali (GU L 201 del 25.7.2006, pag. 15).

(5)  COM(2010) 487 definitivo.

(6)  Il modello VPF (Virtual Print Fee, contributo alle spese di copia virtuale) si basa sul coinvolgimento di investitori terzi nella questione delle modalità di ripartizione dei costi e dei benefici. Questi soggetti terzi raccolgono (parte) dei fondi risparmiati dai distributori cinematografici sotto forma di VPF per contribuire alle attrezzature digitali degli schermi partecipanti.

(7)  Doc. 14711/10.


Commissione europea

30.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 323/18


Tassi di cambio dell'euro (1)

29 novembre 2010

2010/C 323/06

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,3146

JPY

yen giapponesi

110,73

DKK

corone danesi

7,4543

GBP

sterline inglesi

0,84400

SEK

corone svedesi

9,2205

CHF

franchi svizzeri

1,3186

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

8,1285

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

24,758

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

280,58

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7096

PLN

zloty polacchi

4,0476

RON

leu rumeni

4,2943

TRY

lire turche

1,9745

AUD

dollari australiani

1,3662

CAD

dollari canadesi

1,3429

HKD

dollari di Hong Kong

10,2056

NZD

dollari neozelandesi

1,7640

SGD

dollari di Singapore

1,7350

KRW

won sudcoreani

1 523,23

ZAR

rand sudafricani

9,3852

CNY

renminbi Yuan cinese

8,7560

HRK

kuna croata

7,4275

IDR

rupia indonesiana

11 867,78

MYR

ringgit malese

4,1535

PHP

peso filippino

58,310

RUB

rublo russo

41,1575

THB

baht thailandese

39,694

BRL

real brasiliano

2,2739

MXN

peso messicano

16,4621

INR

rupia indiana

60,3950


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

30.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 323/19


Procedure di liquidazione

Decisione di aprire una procedura di liquidazione nei confronti della International Insurance Corporation (IIC) NV

(Pubblicazione ai sensi dell’articolo 14 della direttiva 2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione e dell'articolo 213 h della legge fallimentare dei Paesi Bassi)

2010/C 323/07

Impresa di assicurazione

International Insurance Corporation (IIC) NV (operante come INEAS e LadyCarOnline)

Entrada 123

1096 EB Amsterdam

NEDERLAND

Data di entrata in vigore e natura della decisione

20 ottobre 2010, data in cui è stato dichiarato il fallimento

Autorità competenti

Tribunale di Amsterdam

Autorità di vigilanza

Giudice di sorveglianza M.J.E. Geradts

Liquidatore designato

M. Pannevis

Amstelveenseweg 638

1081 JJ Amsterdam (curatore fallimentare)

NEDERLAND

Legge applicabile

Legislazione dei Paesi Bassi (legge fallimentare dei Paesi Bassi)


V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Commissione europea

30.11.2010   

IT

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C 323/20


INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/37/10

Programma UE-Canada per la cooperazione in materia di istruzione superiore, formazione e gioventù

Partenariati transatlantici di scambio — Partenariati transatlantici di laurea

2010/C 323/08

1.   Obiettivi e descrizione

Gli obiettivi generali del programma e del presente invito a presentare proposte consistono nel promuovere la comprensione reciproca fra i cittadini dell’Unione europea (UE) e del Canada, anche attraverso una conoscenza più diffusa delle loro lingue, culture e istituzioni nonché nel migliorare la qualità delle risorse umane nell’Unione europea e in Canada.

2.   Candidati ammissibili

Possono presentare richieste di sovvenzioni a titolo del presente invito gli istituti d’istruzione superiore e quelli di istruzione e formazione professionali. I candidati ammissibili devono avere sede in uno dei 27 Stati membri dell’Unione europea.

Ciascun progetto deve avere un istituto capofila nell’UE e uno in Canada, responsabili di presentare la proposta comune e di gestire il progetto. Gli istituti capofila devono essere istituti di istruzione superiore o di formazione.

Il consorzio deve essere costituito da almeno quattro istituti in totale, ossia due dell’UE e due del Canada. Gli istituti possono essere di istruzione superiore o di formazione, così come precedentemente definiti, ovvero una combinazione di entrambi, a seconda del progetto.

È inoltre richiesto che gli istituti appartengano a due diversi Stati membri dell’UE e a due province/territori differenti del Canada.

3.   Attività ammissibili

Nell’ambito di questo invito a presentare proposte sono previsti due tipi di attività, nello specifico i programmi relativi ai partenariati transatlantici di scambio (TEP) e quelli relativi ai partenariati transatlantici di laurea (TDP).

 

Per quanto riguarda i progetti relativi ai partenariati transatlantici di scambio (TEP), il sostegno è inteso a consentire ai consorzi di istituti d’istruzione superiore e di formazione dell’UE e del Canada di eseguire programmi congiunti di studio e di formazione e di realizzare la mobilità degli studenti e del personale docente e amministrativo. Include sostegno per l’amministrazione e sovvenzioni per gli studenti e i membri del personale docente e amministrativo. La durata massima dei progetti TEP è di 36 mesi.

Le attività sono illustrate in dettaglio nella sezione 5 della guida al programma.

 

Per quanto concerne i progetti relativi ai partenariati transatlantici di laurea (TDP), il sostegno è volto a sviluppare e realizzare programmi per il conseguimento di una laurea doppia o comune. Include sostegno per l’attività di sviluppo e l’amministrazione e sovvenzioni per gli studenti e i membri del personale docente e amministrativo. La durata massima dei progetti TDP è di 48 mesi.

Le attività sono illustrate in dettaglio nella sezione 6 della guida al programma.

Le attività riguardanti i partenariati transatlantici di scambio (TEP) dovrebbero iniziare il 1o ottobre 2011 e terminare il 30 settembre 2014.

Le attività riguardanti i partenariati transatlantici di laurea (TDP) dovrebbero iniziare il 1o ottobre 2011 e terminare il 30 settembre 2015.

4.   Criteri di attribuzione

Nel valutare la qualità globale delle proposte saranno applicati i due criteri di attribuzione specificati di seguito.

4.1.   Pertinenza del progetto

Il criterio della pertinenza del progetto rappresenta il 30 % del punteggio complessivo relativo alla qualità.

4.2.   Qualità della concezione del progetto e relative modalità di gestione

Il criterio della qualità rappresenta il 70 % del punteggio complessivo relativo alla qualità; i criteri di attribuzione dettagliati sono suddivisi nei seguenti tre gruppi: innovazione e metodologia del progetto (25 %), consorzio di progetto (25 %) e mobilità (20 %).

I particolari relativi ai criteri di attribuzione sono illustrati nella sezione 7 della guida al programma.

Nella selezione finale dei progetti si cercherà in generale di sostenere una gamma diversificata di istituti, materie e aree geografiche all’interno dell’Unione europea e del Canada. Si incoraggia in particolar modo la presentazione di proposte per i partenariati transatlantici di laurea (TDP).

5.   Bilancio

Il bilancio UE disponibile per cofinanziare i progetti ammonta a 1 546 000 EUR. Si prevede che nel 2011 saranno finanziati circa due progetti di partenariato transatlantico di laurea e cinque progetti di partenariato transatlantico di scambio. Due di questi ultimi dovrebbero incentrarsi sulla formazione professionale, ove presentino una qualità sufficiente. L’importo massimo del finanziamento da parte dell’UE sarà di 428 000 EUR per un progetto TDP quadriennale e di 138 000 EUR per un progetto TEP triennale.

6.   Termine ultimo di presentazione

Le proposte devono essere presentate sia all’UE sia al Canada. Le proposte da parte dell’istituto capofila dell’UE devono essere inviate all’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura entro e non oltre il 31 marzo 2011 (fa fede la data del timbro postale).

Le proposte vanno inviate al seguente indirizzo:

Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura

Invito a presentare proposte UE-CANADA 2011

Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1 — BOUR 02/17

1140 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Le proposte da parte dell’istituto capofila dell’UE devono essere presentate utilizzando l’apposito modulo, debitamente compilato, datato e firmato dalla persona autorizzata a rappresentare legalmente l’organizzazione richiedente.

I candidati canadesi devono inviare la proposta al seguente indirizzo in Canada:

Canada-EU Programme for Co-operation in Higher Education, Training and Youth

International Academic Mobility

Learning Branch

Human Resources and Skills Development Canada

200 Montcalm Street, Tower 2, Ground Floor

Gatineau, Québec

K1A OJ9

CANADA

7.   Ulteriori informazioni

La guida al programma e i moduli per la presentazione delle proposte sono disponibili nel seguente sito Internet: http://eacea.ec.europa.eu/extcoop/canada/index_en.htm. Le proposte devono essere presentate utilizzando l’apposito modulo e devono contenere le informazioni e gli allegati richiesti.


30.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 323/23


Inviti a presentare proposte e a manifestare interesse — Programma ESPON 2013

2010/C 323/09

Nel quadro del programma ESPON 2013, il 24 gennaio 2011 saranno banditi inviti a presentare proposte e a manifestare interesse. Nel febbraio 2011 si organizzeranno un Info Day e un Partner Café all'indirizzo dei partner potenziali. Si invita a consultare regolarmente il sito http://www.espon.eu per ulteriori informazioni.


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

30.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 323/24


Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di cloruro di potassio originarie della Bielorussia e della Russia

2010/C 323/10

La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»).

1.   Domanda di riesame

La domanda è stata presentata dalla Fintec UK Limited («il richiedente»), un importatore e distributore di cloruro di potassio originario della Bielorussia e della Russia.

Il riesame è limitato all'esame del livello di pregiudizio.

2.   Prodotto

I prodotti oggetto del riesame sono il cloruro di potassio attualmente classificabile ai codici NC 3104 20 10, 3104 20 50, 3104 20 90 e i miscugli speciali (vale a dire cloruro di potassio contenente elementi fertilizzanti supplementari, con un tenore di potassio corrispondente a un tenore di K2O pari o superiore al 35 % ma non superiore al 62 % del peso del prodotto anidro allo stato secco) attualmente classificabili ai codici NC ex 3105 20 10 (codici TARIC 3105201010 e 3105201020), ex 3105 20 90 (codici TARIC 3105209010 e 3105209020), ex 3105 60 90 (codici TARIC 3105609010 e 3105609020), ex 3105 90 91 (codici TARIC 3105909110 e 3105909120), ex 3105 90 99 (codici TARIC 3105909910 e 3105909920), originari della Bielorussia e della Russia («il prodotto in esame»).

3.   Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore sono i dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento (CE) n. 1050/2006 del Consiglio (2) sulle importazioni di cloruro di potassio originarie della Bielorussia e della Russia.

4.   Motivazione del riesame

La domanda, presentata a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, si fonda sugli elementi di prova prima facie, forniti dal richiedente, da cui risulta che, per quanto riguarda il pregiudizio, le circostanze che hanno portato all'istituzione delle misure sono cambiate e che tali cambiamenti sono di carattere duraturo.

Il richiedente ha fornito elementi di prova prima facie del fatto che non è più necessario mantenere la misura al livello attuale per compensare gli effetti del dumping pregiudizievole. Il richiedente sostiene in particolare che, a causa di una crescita a lungo termine della domanda e dello stretto margine tra domanda e offerta, dopo l'ultima inchiesta di riesame in previsione della scadenza i prezzi del cloruro di potassio nell'Unione sono rimasti costantemente ben al di sopra del livello di eliminazione del pregiudizio e la redditività dell'industria dell'Unione è stata notevolmente superiore al normale tasso di redditività. Un confronto tra i prezzi applicati dall'industria dell'Unione e i prezzi delle importazioni dalla Bielorussia e dalla Russia indica che il margine di pregiudizio risulta notevolmente più basso rispetto all'attuale livello delle misure.

Per compensare gli effetti del dumping pregiudizievole non sembra quindi più necessario mantenere le misure ai livelli attuali.

5.   Procedura per la determinazione del pregiudizio

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame intermedio parziale, la Commissione avvia il riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

L'inchiesta deve determinare se l'attuale livello delle misure consente di impedire un dumping pregiudizievole.

a)   Campionamento

Dato il numero elevato di parti interessate dal presente procedimento, la Commissione può decidere di ricorrere al campionamento a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.

i)   Campionamento degli importatori

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in caso affermativo, di selezionare un campione, tutti gli importatori o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a contattare la Commissione e a fornirle le seguenti informazioni sulle loro società entro il termine fissato al punto 6, lettera b), sottopunto i), e nei formati indicati al punto 7:

ragione sociale, indirizzo, e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare,

fatturato totale nel periodo compreso tra il 1o ottobre 2009 e il 30 settembre 2010,

descrizione dettagliata delle attività della società in relazione al prodotto in esame,

volume in tonnellate e valore in euro delle importazioni e delle rivendite del prodotto in esame originario della Bielorussia e della Russia effettuate sul mercato dell'Unione nel periodo compreso tra il 1o ottobre 2009 e il 30 settembre 2010,

ragione sociale e descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società collegate (3) coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame,

qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione.

Inviando le informazioni di cui sopra, una società si dichiara disposta a essere eventualmente inclusa nel campione. Se viene scelta per far parte del campione, dovrà rispondere a un questionario e accettare una verifica in loco delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disponibile all'inserimento nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze dell'omessa collaborazione sono indicate al punto 8.

Al fine di ottenere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione di importatori, la Commissione contatterà anche tutte le associazioni note di importatori.

ii)   Selezione definitiva del campione

Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione devono farlo entro il termine indicato al punto 6, lettera b), sottopunto ii).

La Commissione intende procedere alla selezione definitiva del campione dopo aver consultato le parti interessate che si sono dichiarate disposte a farne parte.

Le società inserite nel campione devono rispondere a un questionario entro il termine fissato al punto 6, lettera b), sottopunto iii), del presente avviso e devono collaborare nel quadro dell'inchiesta.

In caso di insufficiente collaborazione la Commissione può basare le proprie conclusioni sui dati disponibili, a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, e dell'articolo 18 del regolamento di base. Come indicato al punto 8, una conclusione basata sui dati disponibili può risultare meno vantaggiosa per la parte interessata.

b)   Questionari

Al fine di ottenere le informazioni ritenute necessarie per l'inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori dell'Unione, ai produttori esportatori noti della Bielorussia e della Russia, agli importatori inclusi nel campione e a tutte le associazioni note di importatori, nonché alle autorità dei paesi esportatori in questione. Le informazioni e gli elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine indicato al punto 6, lettera a), sottopunto ii).

c)   Raccolta di informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare osservazioni, a presentare informazioni non contenute nelle risposte al questionario e a fornire i relativi elementi di prova. Le informazioni e gli elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine indicato al punto 6, lettera a), sottopunto ii).

La Commissione può inoltre procedere all'audizione delle parti interessate, a condizione che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta va presentata entro il termine indicato al punto 6, lettera a), sottopunto iii).

6.   Termini

a)   Termini generali

i)   Termine entro cui le parti devono chiedere il questionario

Tutte le parti interessate devono chiedere il questionario al più presto e comunque entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

ii)   Termine entro cui le parti devono manifestarsi, rispondere al questionario e fornire ogni altra informazione

Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi contattando la Commissione, comunicare le loro osservazioni, presentare le risposte al questionario e fornire qualsiasi altra informazione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, affinché sia possibile tener conto di tali osservazioni e informazioni nel corso dell'inchiesta. Si noti che l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali elencati nel regolamento di base è subordinato al rispetto di tale termine.

Le società incluse in un campione devono presentare le risposte al questionario entro il termine indicato al punto 6, lettera b), sottopunto iii).

iii)   Audizioni

Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere un'audizione alla Commissione entro lo stesso termine di 37 giorni.

b)   Termine specifico per il campionamento

i)

Tutte le informazioni specificate al punto 5, lettera a), sottopunto i), devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, poiché la Commissione intende consultare le parti interessate che si sono dichiarate disponibili a far parte del campione in merito alla selezione definitiva dello stesso entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

ii)

Qualsiasi altra informazione pertinente per la selezione del campione di cui al punto 5, lettera a), sottopunto ii), deve pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

iii)

Le risposte al questionario fornite dalle parti incluse nel campione devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di notifica del loro inserimento nel campione.

7.   Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo indicazioni contrarie), complete di nome, indirizzo, indirizzo e-mail e numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza trasmesse dalle parti interessate su base riservata devono recare la dicitura «Diffusione limitata» (4) e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata, contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: N-105 4/92

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22956505

8.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e si potranno utilizzare i dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base. Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e si ricorre ai dati disponibili, l'esito dell'inchiesta potrà essere meno favorevole per tale parte rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se essa avesse collaborato.

9.   Calendario dell'inchiesta

Secondo quanto disposto dall'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, l'inchiesta si concluderà entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

10.   Trattamento dei dati personali

Si ricorda che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (5).

11.   Consigliere auditore

Se le parti interessate ritengono di incontrare difficoltà nell'esercizio dei propri diritti di difesa, possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della direzione generale del Commercio, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione offrendo, se necessario, la sua mediazione su questioni procedurali attinenti alla tutela dei loro interessi nel presente procedimento, in particolare per quanto riguarda l'accesso alla pratica, la riservatezza, la proroga dei termini e il trattamento delle osservazioni presentate in forma scritta e/o orale. Per ulteriori informazioni e le modalità di contatto, le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito Internet della DG Commercio (http://ec.europa.eu/trade).


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU L 191 del 12.7.2006, pag. 1.

(3)  Per chiarimenti sul significato dell'espressione «società collegate» si rimanda all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

(4)  La dicitura significa che il documento è destinato unicamente all'uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). Si tratta di un documento riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).

(5)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

30.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 323/28


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.5846 — Shell/Cosan/JV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2010/C 323/11

1.

In data 18 novembre 2010 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Shell Brazil Holding BV (Regno Unito), appartenente al gruppo Shell («Shell»), e Cosan SA Indústria e Comércio (Brasile), appartenente al gruppo Cosan («Cosan»), acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune di JV CO (Brasile), mediante acquisto di quote in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Shell: impresa che opera su scala mondiale nel settore dell'energia e petrolchimico,

Cosan: produzione e commercio di zucchero e etanolo; cogenerazione di elettricità a partire dalla canna da zucchero; distribuzione di carburanti e lubrificanti in Brasile,

JV CO: distribuzione di carburanti in Brasile, produzione e vendita di energia da cogenerazione in Brasile, produzione di etanolo e zucchero in Brasile e in tutto il mondo, produzione e commercio di etanolo in Brasile e in tutto il mondo.

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5846 — Shell/Cosan/JV, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).


30.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 323/29


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6069 — Mitsui Renewable/FCCE/Guzman)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2010/C 323/12

1.

In data 17 novembre 2010 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione Mitsui Renewable Energy Europe Limited («Mitsui Renewable», Regno Unito), controllata da Mitsui Group («Mitsui», Giappone), e FCC Energia, SA («FCCE», Spagna), controllata da Fomento de Construcciones y Contratas, SA («FCC Group», Spagna), acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune di Guzman Energia, SL, («Guzman», Spagna), mediante acquisto di quote in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Mitsui Renewable: fornitura di elettricità generata dall'energia solare,

FCCE: fornitura di servizi attinenti all’energia rinnovabile.

3.

Guzman opererà nella generazione di energia solare termica in Spagna.

4.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

5.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6069 — Mitsui Renewable/FCCE/Guzman, al seguente indirizzo:

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Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

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(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).


30.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 323/30


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6042 — Brose/SEW/JV)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2010/C 323/13

1.

In data 23 novembre 2010 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Brose Fahrzeugteile GmbH & Co. KG («Brose», Germania), appartenente al gruppo Brose, e l'impresa SEW-Eurodrive GmbH & Co KG («SEW», Germania) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune di una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Brose: sviluppo, produzione e distribuzione di sistemi di porte per autoveicoli, componenti per porte di autoveicoli, sistemi di sedili e componenti per sedili di autoveicoli,

SEW: sviluppo, produzione e distribuzione di motori di trasmissione, convertitori di frequenza, tecnologia servo, sistemi di propulsione per installazioni decentrate, ingranaggi industriali e relativi prodotti, servizi e attrezzature,

l'impresa comune di nuova costituzione: sviluppo, produzione e distribuzione di sistemi di propulsione e di ricarica (motori elettrici, elettronica di potenza, elettronica di regolazione e elettronica di controllo e relativa tecnica di ricarica) per autoveicoli elettrici (ad esempio autovetture).

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6042 — Brose/SEW/JV, al seguente indirizzo:

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1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).


ALTRI ATTI

Commissione europea

30.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 323/31


Pubblicazione di una domanda di registrazione, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

2010/C 323/14

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (1). Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOCUMENTO UNICO

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

«CORDERO DE EXTREMADURA»

N. CE: ES-PGI-0005-0725-09.10.2008

IGP ( X ) DOP ( )

1.   Denominazione:

«Cordero de Extremadura».

2.   Stato membro o paese terzo:

Spagna.

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare:

3.1.   tipo di prodotto:

classe 1.1.

Carni fresche (e frattaglie).

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1:

carni provenienti da carcasse, o loro tagli, di agnelli controllati, che hanno come origine ovini che presentano le peculiarità descritte al punto 5.2.

Le carcasse di questi animali presentano le caratteristiche di seguito indicate:

a)

Peso: carcasse di peso inferiore a 16 kg se ottenute da agnelli maschi e a 14 kg se ottenute da agnelli femmine;

b)

Stato d'ingrassamento: da scarso (2) a medio (3), secondo il regolamento (CE) n. 1249/2008;

c)

Colore da rosa a rosa chiaro;

d)

Conformazione: classe «O» (Abbastanza buona) e superiore, secondo il regolamento (CE) n. 1249/2008;

e)

Senza difetti alla lavorazione ed esenti da ematomi;

f)

Caratteristiche del grasso:

grasso esterno di colore bianco e di consistenza ferma,

grasso della cassa toracica di colore bianco, che copre soltanto la metà e mai la totalità dei reni.

Le caratteristiche della carne d'agnello con IGP «Cordero de Extremadura» sono:

carne di colore da rosa a rosa chiaro,

caratteristiche organolettiche: presenta un'eccellente consistenza, assai piacevole al palato, e una leggera infiltrazione di grasso intramuscolare. La carne è assai tenera e poco grassa. Data la buona ripartizione del grasso e la sua qualità, l'aroma, il profumo e la succosità della carne sono eccellenti.

3.3.   Materie prime (solo per i prodotti trasformati):

3.4.   Alimenti per animali (solo per prodotti di origine animale):

3.5.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata:

il sistema di produzione delle aziende interessate dalla IGP è di tipo estensivo e semi-estensivo, tradizionale della zona geografica, in quanto è estensivo il sistema o il regime applicato ai riproduttori e agli agnelli durante l'allattamento.

Le pratiche di allevamento dei riproduttori sono conformi alle tecniche, all'uso e allo sfruttamento delle risorse naturali nel regime estensivo tradizionale. L'alimentazione dei riproduttori è basata sullo sfruttamento delle risorse naturali della dehesa (prateria arborata), consumate a volontà durante l'intero anno e completate, se necessario, da paglia, granello, foraggi, sottoprodotti e concentrati, composti soprattutto da cereali, semi oleosi e piante proteiche. Il periodo di somministrazione e i quantitativi dei complementi alimentari dipendono dalle risorse esistenti e dal fabbisogno degli animali nel periodo in esame.

Gli agnelli restano con la madre e fino allo svezzamento (all'età di 40-50 giorni) hanno un'alimentazione basata sul latte materno. A partire da tre settimane di età, la loro alimentazione può essere completata con starter adeguati. Dopo lo svezzamento, gli agnelli restano sotto controllo in locali di stabulazione, nella stessa azienda agricola o in imprese d'ingrassamento e in centri di finissaggio iscritti nel corrispondente registro. La loro alimentazione deve essere a base di concentrati prodotti in particolare a partire da cereali, semi oleosi e piante proteiche nonché paglia di cereali. Per l'alimentazione complementare degli agnelli destinati alla macellazione si possono utilizzare soltanto mangimi, composti soprattutto da cereali, semi oleosi e piante proteiche.

Gli agnelli destinati alla macellazione tutelati dall'IGP devono provenire da allevamenti iscritti nei registri del Consejo Regulador e giungere al mattatoio perfettamente identificati.

La macellazione degli agnelli e la lavorazione delle carcasse sono effettuate nei mattatoi e nelle sardigne in grado di dimostrare che il prodotto rispetta le disposizioni del disciplinare e che i loro impianti soddisfano la legislazione in vigore, che detengono registri adeguati per garantire la tracciabilità del prodotto e permettono la realizzazione di controlli periodici. Questa misura è intesa a garantire la protezione e l'integrità della IGP «Cordero de Extremadura». Il tempo necessario per trasportare gli agnelli dall'azienda di allevamento fino al mattatoio non può superare le due ore. In questo modo si evita che il trasporto sia fonte di stress per gli animali e che modifiche del Ph da questo causate compromettano la qualità della carne.

Il Consejo Regulador interviene anche in fase di ottenimento del prodotto, che comprende la lavorazione della carne e il sezionamento, verificando che la presentazione delle carcasse o il sezionamento non nuocciano alla qualità della carne.

3.6.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc.:

3.7.   Norme specifiche in materia di etichettatura:

le carni con IGP immesse sul mercato devono recare il marchio di certificazione, su cui figura obbligatoriamente, oltre alla denominazione commerciale, la menzione Indicación Geográfica Protegida«Cordero de Extremadura» o il simbolo comunitario e il logo del Consejo Regulador.

Indipendentemente dalla forma scelta per commercializzarle, sulle carni tutelate destinate al consumo deve figurare il marchio di certificazione, consistente in un'etichetta numerata grazie alla quale il prodotto può essere identificato con esattezza, per evitare di ingenerare confusione nel consumatore.

4.   Delimitazione concisa della zona geografica:

la zona di produzione dell'IGP «Cordero de Extremadura» coincide con la regione dell'Estremadura.

5.   Legame con la zona geografica:

5.1.   Specificità della zona geografica:

le civiltà fenicia, romana e araba hanno tutelato e diffuso la pastorizia nella regione, fino alla creazione del «Honrado Concejo de la Mesta de los Pastores» (associazione degli allevatori transumanti) all'epoca del re Alfonso X, evento che costituisce una pietra miliare nell'allevamento ovino in Spagna

La zona geografica può contare, oltre che sulla presenza della razza richiesta, anche su una tradizione storica nell'allevamento ovino basata su metodi e pratiche tradizionali. Detta zona ha infatti le caratteristiche geofisiche delle dehesas e di altri prativi che possono essere sfruttati a volontà come pascoli estensivi, e si estende inoltre su territori regionali con caratteristiche specifiche che presentano i seguenti elementi di differenziazione rispetto ad altre zone geografiche: aspetti geofisici e pedologici, fauna e flora autoctone, produzioni pastorali, pluviometria, livello di soleggiamento e climatologia.

La zona in questione presenta piani e penepiani a un'altitudine compresa tra 200 e 800 metri, ha un clima mediterraneo semiarido, temperato dall'influenza oceanica, e una temperatura media annua di 16-17 °C, inverni freddi ed estati calde. La pluviometria annua varia da 450 a 850 mm e le precipitazioni più abbondanti si verificano in inverno e a inizio primavera, mentre le estati sono asciutte. Il periodo di soleggiamento supera le 3 000 ore all'anno.

L'ecosistema della dehesa, dovuto all'azione dell'uomo sulla foresta mediterranea nel corso dei secoli, occupa vaste zone dell'Estremadura dove per tradizione le produzioni delle aziende d'allevamento sono state incentrate su un regime di tipo estensivo, mantenendo sempre un equilibrio tra specie animali (domestiche e selvatiche), ambiente naturale e intervento umano. Il pascolo, che rappresenta la principale fonte di risorse energetiche di questo sistema, è costituito da una composizione variata di flora in cui abbondano specie annuali ad autosemina.

5.2.   Specificità del prodotto:

la carne con IGP «Cordero de Extremadura» proviene da animali che presentano le caratteristiche di seguito descritte.

a)

Sistema di allevamento

L'alimentazione degli agnelli è assicurata dall'allattamento materno in regime estensivo e fino allo svezzamento può essere completata con concentrati, composti soprattutto da cereali e leguminose.

Il finissaggio degli animali destinati alla macellazione può essere realizzato soltanto in regime di stabulazione ed è a base di concentrati e di paglia di cereali.

L'età di macellazione degli agnelli non può superare i 100 giorni.

b)

Caratteristiche razziali dei progenitori degli agnelli con IGP Cordero de Extremadura.

 

Femmine riproduttrici: di razza Merino o ottenute tramite incroci tra la razza Merino e le razze Merino precoce, Merino Fleischschaf e Ile de France, a condizione che almeno il 50 % dei progenitori sia di razza Merino.

 

Maschi riproduttori: esemplari puri o ibridi semplici di tutte le razze del ceppo Merino (Merino, Merino precoce, Merino Fleischschaf, Ile de France e Berrichon del Cher).

5.3.   Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP):

La domanda di riconoscimento della IGP per le carni «Cordero de Extremadura» è giustificata dalle caratteristiche specifiche di tali carni e dalla reputazione del prodotto.

a)   Caratteristiche specifiche del prodotto:

la consistenza tenera, la succosità, il colore e il tenore di grasso della carne sono dovuti al sistema di produzione caratteristico dell'Estremadura, come risulta dagli studi realizzati:

«Questo sistema di produzione caratteristico della regione di Estremadura, collegato agli ecosistemi agroforestali tipici di questa regione (dehesas) e i cui i sistemi di allevamento e di alimentazione, come pure la razza utilizzata, sono specifici della zona protetta, influisce sulla composizione e sulle caratteristiche organolettiche della carne di agnello» (Sañudo y col, 1997 — Díaz y col, 2005).

Tale sistema di produzione caratteristico dell'Estremadura, basato sullo sfruttamento delle risorse naturali degli ecosistemi di pascolo (dehesas), sulla consuetudine di lasciare gli agnelli con le madri durante l'allattamento, sull'alimentazione e sull'età di macellazione, conferisce alla carne ottenuta da questi agnelli caratteristiche particolari quanto a consistenza tenera, colore e succosità.

b)   Reputazione del Cordero de Extremadura:

In Estremadura il sottosettore dell'allevamento ha sempre svolto un ruolo fondamentale nell'economia regionale e in particolare l'allevamento ovino vi ha sempre occupato una posizione di primo piano come attestano i riferimenti storici, tra cui «El Catastro del Marqués de la Ensenada» che si riferisce al XVIII secolo e secondo il quale gli ovini ammontavano a oltre 1 300 000 capi.

Inoltre, vi sono numerosi riferimenti che descrivono con dovizia di particolari i collegamenti esistenti tra la qualità della carne ovina (segnatamente per la razza Merino) e i pascoli di Estremadura:

«Extremadura è un sostantivo che definisce gli spazi utilizzati dalla pastorizia transumante durante l'inverno per il pascolo stagionale degli erbivori. La separazione degli agnelli dalle madri per metterli in un stazzo è detta extremar el rebaño (dividere il gregge). Da questa operazione deriva il nome extremadura. La regione può essere definita come la parte della Traslasierra in cui si trovano i pascoli invernali: i grandi sistemi agroforestali “difesi” delle aspirazioni degli autoctoni, “Ya se van los pastores a la extremadura …” (con minuscola)» da La Historia de Extremadura, edizioni Hoy, Diario de Extremadura, 1997.

Nel libro del 1616 «Medicina española contenida en proverbios vulgares de nuestra lengua», Ivan Sorapan riferendosi all'Estremadura dice:

«la buona qualità dei suoi pascoli e delle sue ghiande, produce carne per l'intera Castilla La Vieja, per la Corte, la Mácha, il regno di Toledo, Siviglia e Granada …»

«Si dice che giustamente il bestiame allevato in Estremadura sia famoso in tutto il mondo e che soltanto sulle rive della Guadiana ogni anno pascolino più di cinquecentomila capi di bestiame grande e piccolo …».

Non vi sono dubbi sull'importanza della carne d'agnello in Estremadura, come pure sul fatto che parte della storia di questa regione coincida con la storia della sua cucina, la storia dell'alimentazione dei popoli che hanno in epoche successive abitato queste terre. Lo attestano numerose citazioni di storici che nel corso del tempo hanno tessuto le lodi dell'agnello di Estremadura:

nella Historia Universal de la Primitiva y Milagrosa Imagen de Ntra. Sra. de Guadalupe, 1743, si trovano riferimenti ai gusti gastronomici dell'imperatore Carlo V:

«Il Priore gli rendeva visita ogni mese, dopo che si era ritirato nel nostro monastero di Yuste, per il grande affetto che provava sempre per questa casa e perché Sua Maestà Imperiale amava la carne degli agnelli che vi venivano ingrassati …»,

nella «Guía del buen comer español» di Dionisio Perez del 1952, il famoso dottor Thebusse evoca la cucina di Estremadura e indica come eccezionali due piatti: la «caldereta de los pastores» e il «pollo caminero».

Reputazione odierna del Cordero de Extremadura:

sono innumerevoli le ricette popolari di cui l'agnello costituisce l'ingrediente principale: Caldereta extremeña, Cochifrito de borrego, Carnero con orégano, Chanfaina, Manos de cordero, ecc. (Recetario de Cocina extremeña: Estudio de sus orígenes. Edizioni Universitas, 1985).

Ancor oggi la IGP «Cordero de Extremadura» mantiene la propria tradizione e reputazione. È infatti in continuo aumento la domanda di questo prodotto da parte di ristoranti e di gastronomi della regione e questa particolare carne d'agnello è spesso utilizzata nei piatti della nuova cucina (Nuevo Recetario de Cocina Extremeña, 2001).

Le particolari caratteristiche della carne con IGP Cordero de Extremadura sono messe in evidenza anche da studi recenti:

Caracterización de la calidad de la canal de los corderos con D. E.«Cordero de Extremadura» y «Cordero Manchego» Alonso, I.; Sánchez, C.; Pardos, J. F.; Pardos, J. J.; Delfa, R.; Sierrra, I.; Fisher, A., 1999),

Identificación y adecuación de la calidad y la composición de la carne de diferentes tipos ovinos europeos. Adaptación a las preferencias de los consumidores. Proyecto FAIR3-CT96-1768 «OVAX» (Sañudo, C y col., 1999),

Evaluación de los caracteres cuantitativos y cualitativos de las canales de corderos obtenidas en distintos sistemas de explotación. (Maria de la Montaña López Parra., 2006).

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare:

[Articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006].

http://aym.juntaex.es/NR/rdonlyres/694B12E7-A6EF-41B3-971A-2F72813DF862/0/PliegoIGP_Cordero.pdf


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.