ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.C_2010.322.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 322

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

53o anno
27 novembre 2010


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

PARERI

 

Consiglio

2010/C 322/01

Risoluzione del Consiglio, del 18 novembre 2010, relativa al dialogo strutturato dell'UE in materia di sport

1

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2010/C 322/02

Decisione del Consiglio, del 22 novembre 2010, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del consiglio di direzione dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro

3

2010/C 322/03

Decisione del Consiglio, del 22 novembre 2010, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del consiglio di direzione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

8

 

Commissione europea

2010/C 322/04

Tassi di cambio dell'euro

12

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2010/C 322/05

Imposta sul valore aggiunto (IVA) (oro da Investimento esente) — Elenco delle monete d’oro che soddisfano i criteri stabiliti all’articolo 344, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (Regime speciale applicabile all’oro da investimento) — Valido per l’anno 2011

13

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

 

Commissione europea

2010/C 322/06

Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping

27

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2010/C 322/07

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6039 — GE/Dresser) ( 1 )

28

2010/C 322/08

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6074 — ČEZ/EPH/Mibrag Group) ( 1 )

29

2010/C 322/09

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6072 — Carlyle/Primondo Operations) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

30

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2010/C 322/10

Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

31

2010/C 322/11

Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

35

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

PARERI

Consiglio

27.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 322/1


RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO

del 18 novembre 2010

relativa al dialogo strutturato dell'UE in materia di sport

2010/C 322/01

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

1.   RICORDANDO:

i)

l'articolo 165 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che prevede tra l'altro che l'Unione contribuisca «alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa» e sviluppi «la dimensione europea dello sport»;

ii)

la dichiarazione del Consiglio europeo sullo sport, contenuta nell'allegato 5 delle conclusioni della presidenza (Bruxelles, 12 dicembre 2008), che invitano a rafforzare il dialogo costruttivo con il Comitato olimpico internazionale e con i rappresentanti del mondo sportivo.

2.   CONSAPEVOLE:

i)

che nel corso degli anni sono stati istituiti a livello nazionale, regionale e locale meccanismi di dialogo diversi nel settore dello sport;

ii)

che varie presidenze dell'UE hanno organizzato una serie di incontri informali dei ministri dello sport e dei dirigenti in materia di sport;

iii)

che il dialogo al livello dell'UE ha avuto luogo con le parti interessate in materia di sport a vari livelli, in particolare nell'ambito del Forum europeo dello sport;

iv)

del dialogo sociale europeo in materia di sport, con un comitato di dialogo settoriale sul calcio istituito nel 2008.

3.   RITIENE:

i)

che, a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, sia iniziata una nuova era per le priorità dell'UE in materia di sport;

ii)

che un dialogo rafforzato dell'UE con le parti interessate del settore dello sport costituirebbe un'opportunità per uno scambio di opinioni continuo e ben strutturato sulle priorità, l'attuazione ed il follow up della cooperazione UE in materia di sport;

iii)

che occorra sviluppare ulteriormente tale dialogo consolidando le strutture e pratiche esistenti, in particolare gli incontri annuali del Forum europeo dello sport;

iv)

che vi sia inoltre una necessità specifica di sviluppare la componente ad alto livello del dialogo già esistente, in collegamento con le sessioni del Consiglio.

4.   CONVIENE DI CONSEGUENZA SULL'OPPORTUNITÀ CHE LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO:

i)

convochi periodicamente, di norma a margine di una sessione del Consiglio, una riunione informale dei principali rappresentanti delle autorità pubbliche UE e del movimento sportivo al fine di procedere a uno scambio di opinioni sulle questioni relative allo sport nell'UE;

ii)

stabilisca, al termine delle necessarie consultazioni, un ordine del giorno per ciascuna riunione, che dovrebbe incentrarsi in particolare sulle questioni affrontate o da affrontare in recenti o prossime sessioni del Consiglio;

iii)

inviti alla riunione un numero di partecipanti limitato, cercando di assicurare una partecipazione equilibrata delle autorità pubbliche UE, da un lato, e dei rappresentanti del movimento sportivo, dall'altro;

iv)

inviti a tale riunione rappresentanti del Consiglio (il trio di presidenza, un rappresentante del prossimo trio di presidenza, con l'assistenza del segretariato del Consiglio), la Commissione europea e il Parlamento europeo;

v)

cerchi di ottenere una partecipazione rappresentativa, ampia ed equilibrata da parte del movimento sportivo alla riunione, con particolare riguardo agli organi dell'UE e dell'Europa.

Nel definire l'elenco dei partecipanti in rappresentanza del movimento sportivo, la presidenza dovrebbe tenere pienamente conto dell'ordine del giorno della sessione del Consiglio, delle priorità del trio di presidenza e di eventuali questioni urgenti o d'attualità, comprese quelle sollevate nel contesto degli incontri annuali del Forum europeo dello sport. Si dovrebbe inoltre esaminare, ove opportuno, la questione della continuità della rappresentanza.

A questo riguardo, la presidenza dovrebbe inoltre conformarsi ai seguenti orientamenti:

tenere conto della diversità del mondo dello sport, considerando in particolare i seguenti aspetti: discipline sportive olimpiche e non olimpiche; pratiche sportive professionali e dilettantistiche; attività sportive competitive e ricreative, nonché sport di base e per persone con disabilità,

tenere conto degli interessi delle varie parti coinvolte nel settore dello sport, comprese quelle aventi dimensioni europea, per esempio le organizzazioni centrali, le federazioni europee e nazionali, i club e gli sportivi,

tenere conto delle specificità del settore dello sport,

tenere anche conto della dimensione internazionale della cooperazione dell'UE in materia di sport.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

27.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 322/3


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 novembre 2010

relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del consiglio di direzione dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro

2010/C 322/02

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio, del 18 luglio 1994, relativo all'istituzione di un'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (1), in particolare l'articolo 8,

visti gli elenchi dei candidati presentati al Consiglio dai governi degli Stati membri, e dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori,

visti gli elenchi dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato consultivo per la sicurezza, e la salute sul luogo di lavoro,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione dell'8 novembre 2007 (2) il Consiglio ha nominato i membri titolari e i membri supplenti del consiglio di direzione dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per il periodo dall'8 novembre 2007 al 7 novembre 2010.

(2)

È opportuno nominare, per un periodo di tre anni, i membri titolari e i membri supplenti del consiglio di direzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati membri titolari e membri supplenti del consiglio di direzione dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per il periodo dall'8 novembre 2010 al 7 novembre 2013:

I.   RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI

Paese

Membri titolari

Membri supplenti

Belgio

Sig. Willy IMBRECHTS

Sig. Christian DENEVE

Bulgaria

Sig. Atanas KOLCHAKOV

Sig.ra Darina KONOVA

Repubblica ceca

Sig.ra Daniela KUBÍČKOVÁ

Sig.ra Anežka SIXTOVÁ

Danimarca

Sig.ra Charlotte SKJOLDAGER

Sig.ra Annemarie KNUDSEN

Germania

Sig. Ulrich RIESE

Sig. Kai SCHÄFER

Estonia

Sig. Tiit KAADU

Sig.ra Pille STRAUSS-RAATS

Irlanda

Sig. Daniel KELLY

Sig.ra Mary DORGAN

Grecia

Sig.ra Elissavet GALANOPOULOU

Sig. Antonios CHRISTODOULOU

Spagna

Sig.ra Conceptión PASCUAL LIZANA

Sig. Mario GRAU RIOS

Francia

Sig.ra Mireille JARRY

Sig. Laurent GRANGERET

Italia

 

 

Cipro

Sig. Leandros NICOLAIDES

Sig. Anastassios YIANNAKI

Lettonia

Sig. Renārs LŪSIS

Sig.ra Jolanta GEDUŠA

Lituania

Sig.ra Aldona SABAITIENĖ

Sig.ra Vilija KONDROTIENĖ

Lussemburgo

 

 

Ungheria

 

 

Malta

 

 

Paesi Bassi

Sig. M. P. FLIER

Sig. M. G. DEN HELD

Austria

Sig.ra Gertrud BREINDL

Sig.ra Eva-Elisabeth SZYMANSKI

Polonia

Sig.ra Danuta KORADECKA

Sig. Daniel Andrzej PODGÓRSKI

Portogallo

Sig. Luís Filipe NASCIMENTO LOPES

Sig. José Manuel dos SANTOS

Romania

Sig. Marian TĂNASE

Sig.ra Anca Mihaela PRICOP

Slovenia

Sig.ra Tatjana PETRIČEK

Sig. Jože HAUKO

Slovacchia

Sig.ra Laurencia JANČUROVÁ

Sig.ra Elena PALIKOVÁ

Finlandia

Sig. Leo SUOMAA

Sig. Erkki YRJÄNHEIKKI

Svezia

Sig. Mikael SJÖBERG

Sig. Stefan HULT

Regno Unito

Sig. Clive FLEMING

Sig. Stuart BRISTOW


II.   RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI DEI LAVORATORI

Paese

Membri titolari

Membri supplenti

Belgio

Sig. François PHILIPS

Sig. Herman FONCK

Bulgaria

Sig. Aleksander ZAGOROV

Sig. Ivan KOKALOV

Repubblica ceca

Sig. Jaroslav ZAVADIL

Sig. Miroslav KOSINA

Danimarca

Sig. Jan KAHR FREDERIKSEN

Sig.ra Lone JACOBSEN

Germania

 

 

Estonia

Sig. Argo SOON

Sig. Ülo KRISTJUHAN

Irlanda

Sig. Sylvester CRONIN

Sig. ra Esther LYNCH

Grecia

Sig. Ioannis ADAMAKIS

Sig. Ioannis VASSILOPOULOS

Spagna

Sig. ra Marisa RUFINO

Sig. Pedro J. LINARES

Francia

Sig. Gilles SEITZ

Sig. Henri FOREST

Italia

Sig. Sebastiano CALLERI

Sig.ra Gabriella GALLI

Cipro

Sig.ra Maria THEOCHARIDOU

Sig. Nicos ANDREOU

Lettonia

Sig. Ziedonis ANTAPSONS

Sig. Mārtiņš PUŽULS

Lituania

Sig. Vitalius JARMONTOVIČIUS

Sig. Gediminas MOZŪRA

Lussemburgo

 

 

Ungheria

Sig. Károly GYÖRGY

Sig.ra Erika KOLLER

Malta

 

 

Paesi Bassi

Sig. H. VAN STEENBERGEN

Sig.ra Sonja BALJEU

Austria

 

 

Polonia

Sig. Mariusz ŁUSZCZYK

Sig.ra Iwona PAWLACZYK

Portogallo

 

 

Romania

 

 

Slovenia

Sig.ra Lučka BÖHM

Sig.ra Andreja MRAK

Slovacchia

Sig. Bohuslav BENDÍK

Sig. Alexander ŤAŽÍK

Finlandia

Sig.ra Raili PERIMÄKI

Sig. Erkki AUVINEN

Svezia

Sig.ra Christina JÄRNSTEDT

Sig. Börje SJÖHOLM

Regno Unito

Sig. Hugh ROBERTSON

Sig.ra Liz SNAPE


III.   RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI DEI DATORI DI LAVORO

Paese

Membri titolari

Membri supplenti

Belgio

Sig. Kris DE MEESTER

Sig. André PELEGRIN

Bulgaria

Sig. Georgi STOEV

 

Repubblica ceca

Sig. Karel PETRŽELKA

Sig. Martin RÖHRICH

Danimarca

Sig. Thomas PHILBERT NIELSEN

 

Germania

Sig. Eckhard METZE

Sig. Herbert BENDER

Estonia

Sig. Marek SEPP

Sig.ra Veronika KAIDIS

Irlanda

Sig.ra Theresa DOYLE

Sig. Kevin ENRIGHT

Grecia

Sig. Pavlos KYRIAKONGGONAS

Sig.ra Natassa AVLONITOU

Spagna

Sig.ra Pilar IGLESIAS VALCARCE

Sig.ra Laura CASTRILLO NÚŇEZ

Francia

Sig.ra Nathalie BUET

Sig. Patrick LÉVY

Italia

Sig.ra Fabiola LEUZZI

 

Cipro

Sig. Polyvios POLYVIOU

Sig.ra Lena PANAYIOTOU

Lettonia

Sig.ra Liene VANCĀNE

 

Lituania

Sig. Vaidotas LEVICKIS

Sig. Jonas GUZAVIČIUS

Lussemburgo

Sig. François ENGELS

Sig. Pierre BLAISE

Ungheria

Sig. Géza BOMBERA

 

Malta

Sig. Joe DELIA

Sig. John SCICLUNA

Paesi Bassi

Sig. W. M. J. M. VAN MIERLO

Sig. G. O. H. MEIJER

Austria

Sig.ra Christa SCHWENG

Sig.ra Alexandra SCHÖNGRUNDNER

Polonia

 

 

Portogallo

Sig. Marcelino PENA E COSTA

Sig. Luís HENRIQUE

Romania

Sig. Ovidiu NICOLESCU

Sig. Adrian IZVORANU

Slovenia

Sig. Igor ANTAUER

Sig. ra Maja SKORUPAN

Slovacchia

Sig. Róbert MAJTNER

 

Finlandia

Sig.ra Katja LEPPÄNEN

Sig. Rauno TOIVONEN

Svezia

Sig.ra Bodil MELLBLOM

Sig.ra Cecilia ANDERSON

Regno Unito

Sig. Neil CARBERRY

Sig. Keith SEXTON

Articolo 2

Il Consiglio nominerà in una data successiva i membri titolari e i membri supplenti non ancora designati.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore alla data dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 22 novembre 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

S. VANACKERE


(1)  GU L 216 del 20.8.1994, pag. 1.

(2)  GU C 271 del 14.11.2007, pag. 4.


27.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 322/8


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 novembre 2010

relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del consiglio di direzione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

2010/C 322/03

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio, del 26 maggio 1975, concernente l'istituzione di una Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (1), in particolare l'articolo 6,

visti gli elenchi dei candidati presentati al Consiglio dai governi degli Stati membri e dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro,

considerando quanto segue:

(1)

Il Consiglio, con decisione del 19 novembre 2007 (2), ha nominato i membri titolari e i membri supplenti del consiglio di direzione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per il periodo dal 1o dicembre 2007 al 30 novembre 2010.

(2)

È opportuno provvedere alla nomina per un periodo di tre anni dei membri titolari e dei membri supplenti del consiglio di direzione in rappresentanza dei governi degli Stati membri e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro.

(3)

Spetta alla Commissione nominare i propri rappresentanti in seno al consiglio di direzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati membri titolari e membri supplenti del consiglio di direzione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per il periodo dal 1o dicembre 2010 al 30 novembre 2013:

I.   RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI

Paese

Membri titolari

Membri supplenti

Belgio

Sig. Michel DE GOLS

Sig. Jan BATEN

Bulgaria

Sig. Dragomir DRAGANOV

Sig.ra Teodora DEMIREVA

Repubblica ceca

Sig. Vlastimil VÁŇA

Sig.ra Martina KAJÁNKOVÁ

Danimarca

Sig.ra Lone HENRIKSEN

Sig.ra Lisbet MØLLER NIELSEN

Germania

Sig. Andreas HORST

Sig. Sebastian JOBELIUS

Estonia

Sig. Märt MASSO

Sig.ra Ester RÜNKLA

Irlanda

Sig. Paul CULLEN

 

Grecia

Sig.ra Stamatia PISSIMISSI

Sig. Ioannis KONSTANTAKOPOULOS

Spagna

Sig.ra María de MINGO CORRAL

Sig. José ZAPATERO RANZ

Francia

Sig.ra Valérie DELAHAYE-GUILLOCHEAU

Sig.ra Marie-Soline CHOMEL

Italia

 

 

Cipro

Sig. Orestis MESSIOS

Sig.ra Yiota KAMBOURIDOU

Lettonia

Sig.ra Ineta TĀRE

Sig.ra Ineta VJAKSE

Lituania

Sig.ra Rita SKREBIŠKIENĖ

Sig. Evaldas BACEVIČIUS

Lussemburgo

 

 

Ungheria

 

 

Malta

 

 

Paesi Bassi

Sig. Lauris BEETS

Sig. Martin BLOMSMA

Austria

Sig. Andreas SCHALLER

Sig.ra Petra HRIBERNIG

Polonia

Sig. Jerzy CIECHAŃSKI

Sig.ra Joanna MACIEJEWSKA

Portogallo

Sig. José Luís FORTE

Sig. Fernando RIBEIRO LOPES

Romania

Sig. Sorin Ioan BOTEZATU

Sig.ra Liana Ramona MOSTENESCU

Slovenia

Sig.ra Vladka KOMEL

Sig.ra Metka ŠTOKA-DEBEVEC

Slovacchia

 

 

Finlandia

Sig.ra Pirjo HARJUNEN

Sig. Antti NÄRHINEN

Svezia

Sig. Per NYSTRÖM

Sig.ra Åsa FORSSELL

Regno Unito

 

 


II.   RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI DEI LAVORATORI

Paese

Membri titolari

Membri Supplenti

Belgio

Sig. Herman FONCK

Sig. François PHILIPS

Bulgaria

Sig.ra Keti KOYNAKOVA

Sig. Ivan KOKALOV

Repubblica ceca

Sig.ra Hana MÁLKOVÁ

Sig. Tomáš PAVELKA

Danimarca

Sig. Ole PRASZ

 

Germania

Sig. Dieter POUGIN

Sig.ra Friederike POSSELT

Estonia

Sig. Kalle KALDA

Sig.ra Kadi ALATALU

Irlanda

Sig.ra Sally Anne KINAHAN

Sig. Liam BERNEY

Grecia

 

 

Spagna

Sig.ra Antonia RAMOS

Sig. Ramón BAEZA

Francia

Sig. Emmanuel COUVREUR

 

Italia

Sig. Uliano STENDARDI

Sig.ra Giulia BARBUICCI

Cipro

Sig. Nicolaos EPISTITHIOU

Sig. Andreas MATSAS

Lettonia

Sig.ra Ruta PORNIECE

Sig.ra Linda ROMELE

Lituania

Sig.ra Kristina KRUPAVIČIENĖ

Sig.ra Danutė ŠLIONSKIENĖ

Lussemburgo

Sig.ra Viviane GOERGEN

Sig. René PIZZAFERRI

Ungheria

Sig.ra Erzsébet HANTI

 

Malta

Sig. William PORTELLI

 

Paesi Bassi

Sig. Erik PENTENGA

Sig. Leon MEIJER

Austria

Sig.ra Karin ZIMMERMANN

Sig.ra Sonja FREITAG

Polonia

Sig. Bogdan OLSZEWSKI

Sig. Piotr OSTROWSKI

Portogallo

Sig. Vítor Manuel Vicente COELHO

Sig. Armando FARIAS

Romania

Sig.ra Cecilia GOSTIN

 

Slovenia

Sig. Pavle VRHOVEC

Sig.ra Maja KONJAR

Slovacchia

Sig. Erik MACÁK

Sig.ra Margarita DÖMÉNYOVÁ

Finlandia

Sig. Juha ANTILA

Sig.ra Leila KURKI

Svezia

Sig. Mats ESSEMYR

Sig. Sten GELLERSTEDT

Regno Unito

Sig. Hugh ROBERTSON

Sig.ra Elena CRASTA


III.   RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI DEI DATORI DI LAVORO

Paese

Membri titolari

Membri supplenti

Belgio

Sig. Kris DE MEESTER

Sig. Roland WAEYAERT

Bulgaria

Sig. Dimitar BRANKOV

Sig. Nikola ZIKATANOV

Repubblica ceca

Sig.ra Vladimíra DRBALOVÁ

Sig.ra Pavla BŘEČKOVÁ

Danimarca

Sig. Benjamin HOLST

Sig. Nils Juhl ANDREASEN

Germania

Sig. Lutz MÜHL

Sig.ra Renate HORNUNG-DRAUS

Estonia

Sig.ra Eve PÄÄRENDSON

Sig. Tarmo KRIIS

Irlanda

Sig. Brendan McGINTY

Sig. Eamonn McCOY

Grecia

Sig.ra Rena BARDANI

Sig.ra Christina GEORGANTA

Spagna

Sig. Miguel CANALES GUTIÉRREZ

Sig.ra Rosario ESCOLAR POLO

Francia

Sig. Emmanuel JAHAN

Sig. Emmanuel JULIEN

Italia

Sig.ra Stefania ROSSI

Sig.ra Paola ASTORRI

Cipro

Sig.ra Lena PANAYIOTOU

Sig. Polyvios POLYVIOU

Lettonia

Sig. Eduards FILIPPOVS

Sig.ra Anita LICE

Lituania

Sig. Andrius GUZAVIČIUS

Sig.ra Dovilė BAŠKYTĖ

Lussemburgo

Sig. Pierre OESCH

Sig.ra Magalie LYSIAK

Ungheria

Sig. Antal CSUPORT

Sig. Istvan KOMOROCZKI

Malta

Sig. Santo PORTERA

 

Paesi Bassi

Sig. W. M. J. M. VAN MIERLO

Sig. Gerard A. M. VAN DER GRIND

Austria

Sig.ra Ruth LIST

Sig.ra Heidrun MAIER-DE-KRUIJFF

Polonia

Sig. Piotr SARNECKI

Sig. Adam AMBROZIK

Portogallo

Sig. Marcelino PENA E COSTA

Sig. António VERGUEIRO

Romania

 

 

Slovenia

Sig.ra Tatjana PAJNKIHAR

Sig. Igor ANTAUER

Slovacchia

Sig. Martin HOŠTÁK

Sig.ra Viola KROMEROVÁ

Finlandia

Sig. Seppo SAUKKONEN

Sig.ra Anu SAJAVAARA

Svezia

Sig. Sverker RUDEBERG

Sig. Niklas BECKMAN

Regno Unito

Sig. Neil CARBERRY

Sig. Ben DIGBY

Articolo 2

Il Consiglio procederà in una data successiva alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti non ancora designati.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore alla data di adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 22 novembre 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

S. VANACKERE


(1)  GU L 139 del 30.5.1975, pag. 1.

(2)  GU C 282 del 24.11.2007, pag. 10.


Commissione europea

27.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 322/12


Tassi di cambio dell'euro (1)

26 novembre 2010

2010/C 322/04

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,3225

JPY

yen giapponesi

110,92

DKK

corone danesi

7,4540

GBP

sterline inglesi

0,84470

SEK

corone svedesi

9,3070

CHF

franchi svizzeri

1,3252

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

8,1770

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

24,725

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

279,90

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7096

PLN

zloty polacchi

4,0275

RON

leu rumeni

4,3125

TRY

lire turche

1,9707

AUD

dollari australiani

1,3715

CAD

dollari canadesi

1,3523

HKD

dollari di Hong Kong

10,2671

NZD

dollari neozelandesi

1,7653

SGD

dollari di Singapore

1,7455

KRW

won sudcoreani

1 539,23

ZAR

rand sudafricani

9,4290

CNY

renminbi Yuan cinese

8,8178

HRK

kuna croata

7,4218

IDR

rupia indonesiana

11 919,98

MYR

ringgit malese

4,1830

PHP

peso filippino

58,626

RUB

rublo russo

41,5390

THB

baht thailandese

40,065

BRL

real brasiliano

2,2862

MXN

peso messicano

16,5244

INR

rupia indiana

60,6430


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

27.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 322/13


IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA)

(ORO DA INVESTIMENTO ESENTE)

Elenco delle monete d’oro che soddisfano i criteri stabiliti all’articolo 344, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (Regime speciale applicabile all’oro da investimento)

Valido per l’anno 2011

2010/C 322/05

NOTA ESPLICATIVA

a)

Il presente elenco rispecchia i contributi inviati dagli Stati membri alla Commissione entro il termine fissato dall’articolo 345 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto.

b)

Le monete incluse nel presente elenco sono ritenute conformi ai criteri di cui all’articolo 344 e sono quindi trattate come oro da investimento negli Stati membri. La loro fornitura è pertanto esente da IVA per tutto il 2011.

c)

L’esenzione si applica a tutte le emissioni di una determinata moneta indicata nell’elenco, ad eccezione di quelle con purezza inferiore a 900 millesimi.

d)

Possono tuttavia godere dell’esenzione anche monete non presenti nell’elenco, purché rispettino i criteri della direttiva IVA.

e)

L’elenco è redatto in ordine alfabetico per paese e denominazione delle monete. All'interno della medesima categoria di monete, queste sono elencate per valore crescente.

f)

La denominazione delle monete rispecchia la valuta indicata sulle monete stesse. Laddove la valuta non sia indicata sulla moneta in caratteri romani, la sua denominazione è menzionata, ove possibile, tra parentesi.

PAESE DI EMISSIONE

MONETE

AFGHANISTAN

(20 AFGHANI)

10 000 AFGHANI

(1/2 AMANI)

(1 AMANI)

(2 AMANI)

(4 GRAMS)

(8 GRAMS)

1 TILLA

2 TILLAS

ALBANIA

20 LEKE

50 LEKE

100 LEKE

200 LEKE

500 LEKE

ALDERNEY

5 POUNDS

25 POUNDS

1 000 POUNDS

ANDORRA

50 DINERS

100 DINERS

250 DINERS

1 SOVEREIGN

ANGUILLA

5 DOLLARS

10 DOLLARS

20 DOLLARS

100 DOLLARS

ANTILLE OLANDESI

5 GULDEN

10 GULDEN

50 GULDEN

100 GULDEN

300 GULDEN

ARABIA SAUDITA

1 GUINEA (= 1 SAUDI POUND)

ARGENTINA

1 ARGENTINO

ARUBA

10 FLORIN

25 FLORIN

AUSTRALIA

5 DOLLARS

15 DOLLARS

25 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

150 DOLLARS

200 DOLLARS

250 DOLLARS

500 DOLLARS

1 000 DOLLARS

2 500 DOLLARS

3 000 DOLLARS

10 000 DOLLARS

1/2 SOVEREIGN (= 1/2 POUND)

1 SOVEREIGN (= 1 POUND)

AUSTRIA

10 CORONA (= 10 KRONEN)

20 CORONA (= 20 KRONEN)

100 CORONA (= 100 KRONEN)

1 DUCAT

(4 DUCATS)

10 EURO

25 EURO

50 EURO

100 EURO

4 FLORIN = 10 FRANCS (= 4 GULDEN)

8 FLORIN = 20 FRANCS (= 8 GULDEN)

25 SCHILLING

100 SCHILLING

200 SCHILLING

200 SHILLING/10 EURO

500 SCHILLING

1 000 SCHILLING

2 000 SCHILLING

BAHAMAS

10 DOLLARS

20 DOLLARS

25 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

150 DOLLARS

200 DOLLARS

250 DOLLARS

2 500 DOLLARS

BELGIO

10 ECU

20 ECU

25 ECU

50 ECU

100 ECU

50 EURO GOLD

100 EURO

10 FRANCS

20 FRANCS

5 000 FRANCS

BELIZE

25 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

250 DOLLARS

BERMUDA

10 DOLLARS

25 DOLLARS

30 DOLLARS

50 DOLLARS

60 DOLLARS

100 DOLLARS

200 DOLLARS

250 DOLLARS

BHUTAN

1 SERTUM

2 SERTUMS

5 SERTUMS

BOLIVIA

4 000 PESOS BOLIVIANOS

BOTSWANA

5 PULA

150 PULA

10 THEBE

BRASILE

300 CRUZEIROS

(4 000 REIS)

(5 000 REIS)

(6 400 REIS)

(10 000 REIS)

(20 000 REIS)

BULGARIA

(1 LEV)

(5 LEVA)

(10 LEVA)

(20 LEVA)

(100 LEVA)

(125 LEVA)

(1 000 LEVA)

(10 000 LEVA)

(20 000 LEVA)

BURUNDI

10 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

CANADA

1 DOLLAR

2 DOLLARS

5 DOLLARS

10 DOLLARS

20 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

175 DOLLARS

200 DOLLARS

350 DOLLARS

1 SOVEREIGN

CECOSLOVACCHIA

1 DUKÁT

2 DUKÁT

5 DUKÁT

10 DUKÁT

CIAD

3 000 FRANCS

5 000 FRANCS

10 000 FRANCS

20 000 FRANCS

CILE

2 PESOS

5 PESOS

10 PESOS

20 PESOS

50 PESOS

100 PESOS

200 PESOS

CINA

5/20 YUAN (1/20 oz)

10/50 YUAN (1/10 oz)

25/100 YUAN (1/4 oz)

50/200 YUAN (1/2 oz)

100/500 YUAN (1 oz)

5 (YUAN)

10 (YUAN)

20 (YUAN)

25 (YUAN)

50 (YUAN)

100 (YUAN)

150 (YUAN)

200 (YUAN)

250 (YUAN)

300 (YUAN)

400 (YUAN)

450 (YUAN)

500 (YUAN)

1 000 (YUAN)

CIPRO

50 POUNDS

COLOMBIA

1 PESO

2 PESOS

2 1/2 PESOS

5 PESOS

10 PESOS

20 PESOS

100 PESOS

200 PESOS

300 PESOS

500 PESOS

1 000 PESOS

1 500 PESOS

2 000 PESOS

15 000 PESOS

CONGO

10 FRANCS

20 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

COREA DEL SUD

2 500 WON

20 000 WON

25 000 WON

30 000 WON

50 000 WON

COSTA D'AVORIO

10 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

COSTA RICA

5 COLONES

10 COLONES

20 COLONES

50 COLONES

100 COLONES

200 COLONES

1 500 COLONES

5 000 COLONES

25 000 COLONES

CUBA

4 PESOS

5 PESOS

10 PESOS

20 PESOS

50 PESOS

100 PESOS

DANIMARCA

10 KRONER

20 KRONER

ECUADOR

1 CONDOR

10 SUCRES

EL SALVADOR

25 COLONES

50 COLONES

100 COLONES

200 COLONES

250 COLONES

EMIRATI ARABI UNITI

(500 DIRHAMS)

(750 DIRHAMS)

(1 000 DIRHAMS)

ETIOPIA

400 BIRR

600 BIRR

10 (DOLLARS)

20 (DOLLARS)

50 (DOLLARS)

100 (DOLLARS)

200 (DOLLARS)

FIGI

5 DOLLARS

10 DOLLARS

200 DOLLARS

250 DOLLARS

FILIPPINE

1 000 PISO

1 500 PISO

5 000 PISO

FINLANDIA

100 EURO

1 000 MARKKAA

2 000 MARKKAA

FRANCIA

1/4 EURO

10 EURO

20 EURO

50 EURO

100 EURO

200 EURO

250 EURO

500 EURO

1 000 EURO

5 000 EURO

5 FRANCS

10 FRANCS

20 FRANCS

40 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

500 FRANCS

655,97 FRANCS

GABON

10 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

1 000 FRANCS

3 000 FRANCS

5 000 FRANCS

10 000 FRANCS

20 000 FRANCS

GAMBIA

200 DALASIS

500 DALASIS

1 000 DALASIS

GERMANIA

1 DM

100 EURO

GIAMAICA

100 DOLLARS

250 DOLLARS

GIBILTERRA

1/25 CROWN

1/10 CROWN

1/5 CROWN

1/2 CROWN

1 CROWN

2 CROWNS

50 PENCE

1 POUND

5 POUNDS

25 POUNDS

50 POUNDS

100 POUNDS

1/25 ROYAL

1/10 ROYAL

1/5 ROYAL

1/2 ROYAL

1 ROYAL

GIORDANIA

2 DINARS

5 DINARS

10 DINARS

25 DINARS

50 DINARS

60 DINARS

GUATEMALA

5 QUETZALES

10 QUETZALES

20 QUETZALES

GUERNSEY

1 POUND

5 POUNDS

10 POUNDS

25 POUNDS

50 POUNDS

100 POUNDS

GUINEA

1 000 FRANCS

2 000 FRANCS

5 000 FRANCS

10 000 FRANCS

GUINEA EQUATORIALE

250 PESETAS

500 PESETAS

750 PESETAS

1 000 PESETAS

5 000 PESETAS

HAITI

20 GOURDES

50 GOURDES

100 GOURDES

200 GOURDES

500 GOURDES

1 000 GOURDES

HONDURAS

200 LEMPIRAS

500 LEMPIRAS

HONG KONG

1 000 DOLLARS

INDIA

1 MOHUR

15 RUPEES

1 SOVEREIGN

INDONESIA

2 000 RUPIAH

5 000 RUPIAH

10 000 RUPIAH

20 000 RUPIAH

25 000 RUPIAH

100 000 RUPIAH

200 000 RUPIAH

IRAN

(1/2 AZADI)

(1 AZADI)

(1/4 PAHLAVI)

(1/2 PAHLAVI)

(1 PAHLAVI)

(2 1/2 PAHLAVI)

(5 PAHLAVI)

(10 PAHLAVI)

50 POUND

500 RIALS

750 RIALS

1 000 RIALS

2 000 RIALS

IRAQ

(5 DINARS)

(50 DINARS)

(100 DINARS)

ISLANDA

500 KRONUR

10 000 KRONUR

ISOLA DI MAN

1/20 ANGEL

1/10 ANGEL

1/4 ANGEL

1/2 ANGEL

1 ANGEL

5 ANGEL

10 ANGEL

15 ANGEL

20 ANGEL

1/25 CROWN

1/10 CROWN

1/5 CROWN

1/2 CROWN

1 CROWN

50 PENCE

1 POUND

2 POUNDS

5 POUNDS

50 POUNDS

(1/2 SOVEREIGN)

(1 SOVEREIGN)

(2 SOVEREIGNS)

(5 SOVEREIGNS)

ISOLE CAYMAN

25 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

250 DOLLARS

ISOLE COOK

100 DOLLARS

200 DOLLARS

250 DOLLARS

ISOLE MARSHALL

20 DOLLARS

50 DOLLARS

200 DOLLARS

ISOLE SALOMONE

10 DOLLARS

25 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

ISOLE TURKS E CAICOS

100 CROWNS

ISOLE VERGINI BRITANNICHE

100 DOLLARS

ISRAELE

20 LIROT

50 LIROT

100 LIROT

200 LIROT

500 LIROT

1 000 LIROT

5 000 LIROT

5 NEW SHEQALIM

10 NEW SHEQALIM

20 NEW SHEQALIM

5 SHEQALIM

10 SHEQALIM

500 SHEQEL

ITALIA

20 EURO

50 EURO

IUGOSLAVIA

20 DINARA

100 DINARA

200 DINARA

500 DINARA

1 000 DINARA

1 500 DINARA

2 000 DINARA

2 500 DINARA

5 000 DINARA

1 DUCAT

4 DUCATS

JERSEY

1 POUND

2 POUNDS

5 POUNDS

10 POUNDS

20 POUNDS

25 POUNDS

50 POUNDS

100 POUNDS

1 SOVEREIGN

KATANGA

5 FRANCS

KENYA

100 SHILLINGS

250 SHILLINGS

500 SHILLINGS

KIRIBATI

150 DOLLARS

LESOTHO

1 LOTI

2 MALOTI

4 MALOTI

10 MALOTI

20 MALOTI

50 MALOTI

100 MALOTI

250 MALOTI

500 MALOTI

LETTONIA

100 LATU

LIBERIA

12 DOLLARS

20 DOLLARS

25 DOLLARS

30 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

200 DOLLARS

250 DOLLARS

500 DOLLARS

2 500 DOLLARS

LUSSEMBURGO

5 EURO

10 EURO

20 FRANCS

40 FRANCS

MACAU

250 PATACAS

500 PATACAS

1 000 PATACAS

10 000 PATACAS

MALAWI

250 KWACHA

MALAYSIA

100 RINGGIT

200 RINGGIT

250 RINGGIT

500 RINGGIT

MALI

10 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

MALTA

50 EURO

5 (LIRI)

10 (LIRI)

20 (LIRI)

25 (LIRI)

50 (LIRI)

100 (LIRI)

LM 25

MAURIZIO

100 RUPEES

200 RUPEES

250 RUPEES

500 RUPEES

1 000 RUPEES

MESSICO

1/20 ONZA

1/10 ONZA

1/4 ONZA

1/2 ONZA

1 ONZA

2 PESOS

2 1/2 PESOS

5 PESOS

10 PESOS

20 PESOS

50 PESOS

250 PESOS

500 PESOS

1 000 PESOS

2 000 PESOS

MONACO

10 EURO

20 EURO

100 EURO

20 FRANCS

100 FRANCS

200 FRANCS

MONGOLIA

750 (TUGRIK)

1 000 (TUGRIK)

NEPAL

1 ASARPHI

1 000 RUPEES

NICARAGUA

50 CORDOBAS

NIGER

10 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

NORVEGIA

10 KRONER

20 KRONER

1 500 KRONER

NUOVA ZELANDA

5 DOLLARS

10 DOLLARS

150 DOLLARS

1,56 grammes/1/20 ounce

3,11 grammes/1/10 ounce

7,77 grammes/1/4 ounce

15,56 grammes/1/2 ounce

31,1 grammes/1 ounce

OMAN

25 BAISA

50 BAISA

100 BAISA

1/4 OMANI RIAL

1/2 OMANI RIAL

OMANI RIAL

5 OMANI RIALS

10 OMANI RIALS

15 OMANI RIALS

20 OMANI RIALS

25 OMANI RIALS

75 OMANI RIALS

PAESI BASSI

(1 DUKAAT)

(2 DUKAAT)

10 EURO

20 EURO

50 EURO

1 GULDEN

5 GULDEN

10 GULDEN

PAKISTAN

3 000 RUPEES

PANAMA

100 BALBOAS

500 BALBOAS

PAPUA NUOVA GUINEA

100 KINA

PERÙ

1/5 LIBRA

1/2 LIBRA

1 LIBRA

5 SOLES

10 SOLES

20 SOLES

50 SOLES

100 SOLES

POLONIA

50 ZŁOTYCH (orzeł bielik)

50 ZŁOTYCH

100 ZŁOTYCH (orzeł bielik)

100 ZŁOTYCH

200 ZŁOTYCH (orzeł bielik)

200 ZŁOTYCH

500 ZŁOTYCH (orzeł bielik)

PORTOGALLO

1 ESCUDO

100 ESCUDOS

200 ESCUDOS

500 ESCUDOS

5 EURO

8 EURO

10 000 REIS

REGNO UNITO

(1/3 GUINEA)

(1/2 GUINEA)

50 PENCE

2 POUNDS

5 POUNDS

10 POUNDS

25 POUNDS

50 POUNDS

100 POUNDS

QUARTER SOVEREIGN

(1/2 SOVEREIGN) (= 1/2 POUND)

(1 SOVEREIGN) (= 1 POUND)

(2 SOVEREIGNS)

(5 SOVEREIGNS)

REPUBBLICA CECA

1 000 KORUN (1 000 Kč)

2 000 KORUN (2 000 Kč)

2 500 KORUN (2 500 Kč)

5 000 KORUN (5 000 Kč)

10 000 KORUN (10 000 Kč)

REPUBBLICA DOMINICANA

30 PESOS

100 PESOS

200 PESOS

250 PESOS

REPUBBLICA SLOVACCA

100 EURO

5 000 KORUN (5 000 Sk)

10 000 KORUN (10 000 Sk)

RODESIA

1 POUND

5 POUNDS

10 SHILLINGS

ROMANIA

12 1/2 LEI

20 LEI

25 LEI

50 LEI

100 LEI

500 LEI

1 000 LEI

2 000 LEI

5 000 LEI

RUANDA

10 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

RUSSIA

10 (ROUBLES)

15 (ROUBLES)

25 (ROUBLES)

50 (ROUBLES)

100 (ROUBLES)

200 (ROUBLES)

1 000 (ROUBLES)

10 000 (ROUBLES)

SAMOA OCCIDENTALE

50 TALA

100 TALA

SAN MARINO

20 EURO

50 EURO

1 SCUDO

2 SCUDI

5 SCUDI

10 SCUDI

SENEGAL

10 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

250 FRANCS

500 FRANCS

1 000 FRANCS

2 500 FRANCS

SERBIA

10 DINARA

20 DINARA

SEYCHELLES

1 000 RUPEES

1 500 RUPEES

SIERRA LEONE

20 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

250 DOLLARS

500 DOLLARS

2 500 DOLLARS

1/4 GOLDE

1/2 GOLDE

1 GOLDE

5 GOLDE

10 GOLDE

1 LEONE

SINGAPORE

1 DOLLAR

2 DOLLARS

5 DOLLARS

10 DOLLARS

20 DOLLARS

25 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

150 DOLLARS

250 DOLLARS

500 DOLLARS

SIRIA

(1/2 POUND)

(1 POUND)

SLOVENIA

100 EURO

5 000 TOLARS

20 000 TOLARS

25 000 TOLARS

SOMALIA

20 SHILLINGS

50 SHILLINGS

100 SHILLINGS

200 SHILLINGS

500 SHILLINGS

1 500 SHILLINGS

SPAGNA

2 (ESCUDOS)

10 (ESCUDOS)

20 EURO

100 EURO

200 EURO

400 EURO

10 PESETAS

20 PESETAS

25 PESETAS

5 000 PESETAS

10 000 PESETAS

20 000 PESETAS

40 000 PESETAS

80 000 PESETAS

100 (REALES)

SUD AFRICA

1/10 KRUGERRAND

1/4 KRUGERRAND

1/2 KRUGERRAND

1 KRUGERRAND

1/10 oz NATURA

1/4 oz NATURA

1/2 oz NATURA

1 oz NATURA

1/2 POND

1 POND

1/10 PROTEA

1 PROTEA

1 RAND

2 RAND

5 RAND

25 RAND

1/2 SOVEREIGN (= 1/2 POUND)

1 SOVEREIGN (= 1 POUND)

SUDAN

25 POUNDS

50 POUNDS

100 POUNDS

SURINAME

20 DOLLARS

50 DOLLARS

100 GULDEN

SVEZIA

10 KRONOR

20 KRONOR

1 000 KRONOR

2 000 KRONOR

SVIZZERA

10 FRANCS

20 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

SWAZILAND

2 EMALANGENI

5 EMALANGENI

10 EMALANGENI

20 EMALANGENI

25 EMALANGENI

50 EMALANGENI

100 EMALAGENI

250 EMALAGENI

1 LILANGENI

TANZANIA

1 500 SHILINGI

2 000 SHILINGI

THAILANDIA

(150 BAHT)

(300 BAHT)

(400 BAHT)

(600 BAHT)

(800 BAHT)

(1 500 BAHT)

(2 500 BAHT)

(3 000 BAHT)

(4 000 BAHT)

(5 000 BAHT)

(6 000 BAHT)

TONGA

1/2 HAU

1 HAU

5 HAU

1/4 KOULA

1/2 KOULA

1 KOULA

TUNISIA

2 DINARS

5 DINARS

10 DINARS

20 DINARS

40 DINARS

75 DINARS

10 FRANCS

20 FRANCS

100 FRANCS

5 PIASTRES

TURCHIA

(25 KURUSH) (= 25 PIASTRES)

(50 KURUSH) (= 50 PIASTRES)

(100 KURUSH) (= 100 PIASTRES)

(250 KURUSH) (= 250 PIASTRES)

(500 KURUSH) (= 500 PIASTRES)

1/2 LIRA

1 LIRA

500 LIRA

1 000 LIRA

10 000 LIRA

50 000 LIRA

100 000 LIRA

200 000 LIRA

1 000 000 LIRA

60 000 000 LIRA

TUVALU

50 DOLLARS

UGANDA

50 SHILLINGS

100 SHILLINGS

500 SHILLINGS

1 000 SHILLINGS

UNGHERIA

1 DUKAT

4 FORINT = 10 FRANCS

8 FORINT = 20 FRANCS

50 FORINT

100 FORINT

200 FORINT

500 FORINT

1 000 FORINT

5 000 FORINT

10 000 FORINT

20 000 FORINT

50 000 FORINT

100 000 FORINT

500 000 FORINT

10 KORONA

20 KORONA

100 KORONA

URUGUAY

5 000 NUEVO PESOS

20 000 NUEVO PESOS

5 PESOS

USA

2,5 DOLLARS

5 DOLLARS

10 DOLLARS (AMERICAN EAGLE)

20 DOLLARS

25 DOLLARS

50 DOLLARS

VATICANO

20 EURO

50 EURO

10 LIRE GOLD

20 LIRE

100 LIRE GOLD

VENEZUELA

(10 BOLIVARES)

(20 BOLIVARES)

(100 BOLIVARES)

1 000 BOLIVARES

3 000 BOLIVARES

5 000 BOLIVARES

10 000 BOLIVARES

5 VENEZOLANOS

ZAIRE

100 ZAIRES

ZAMBIA

250 KWACHA


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

27.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 322/27


Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping

2010/C 322/06

1.   Conformemente a quanto disposto dall'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), la Commissione europea informa che, salvo avvio di un riesame secondo la procedura che segue, le misure antidumping sottoindicate scadranno alla data specificata nella tabella.

2.   Procedura

I produttori dell'Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto. La domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che, una volta scadute le misure, esiste il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio.

Qualora la Commissione decida di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori dell'Unione avranno la possibilità di sviluppare, confutare o commentare gli argomenti avanzati nella domanda di riesame.

3.   Termine

I produttori dell'Unione possono presentare per iscritto una domanda di riesame sulla base di quanto precede, da far pervenire alla Commissione europea, direzione generale del Commercio (unità H-1), N-105 4/92, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË (2) in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella.

4.   Il presente avviso è pubblicato a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009.

Prodotto

Paese/i di origine o di esportazione

Misure

Riferimento

Data di scadenza

Magnesite calcinata a morte (sinterizzata)

Repubblica popolare cinese

Dazio antidumping

Regolamento (CE) n. 716/2006 del Consiglio (GU L 125 del 12.5.2006, pag. 1)

13.5.2011


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  Fax +32 22956505.


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

27.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 322/28


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6039 — GE/Dresser)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2010/C 322/07

1.

In data 19 novembre 2010 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione General Electric Group («GE», USA) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di Dresser Holdings, Inc («Dresser», USA) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

GE: impresa diversificata che opera a livello mondiale nei settori manifatturiero, tecnologico e terziario,

Dresser: opera a livello mondiale nella produzione di infrastrutture energetiche e nella fornitura di prodotti e servizi connessi al petrolio e al gas (sistemi energetici, sistemi di compressione, valvole ecc.).

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6039 — GE/Dresser, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).


27.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 322/29


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6074 — ČEZ/EPH/Mibrag Group)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2010/C 322/08

1.

In data 19 novembre 2010 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione HC Fin3 NV (Paesi Bassi), di proprietà esclusiva di Energetický a průmyslový holding, a.s. («EPH», Repubblica ceca), e ČEZ, a.s. («ČEZ», Repubblica ceca) acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune di JTSD Braunkohlebergbau GmbH («JTSD», Germania) e della sua controllata al 100 % Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH («Mibrag», Germania; Mibrag e le sue controllate sono denominate collettivamente «gruppo Mibrag»), attualmente controllate dalla controllata di ČEZ Severočeské doly a.s. («SD», Repubblica ceca) e dalla società veicolo di proprietà esclusiva del sig. Křetínský, cioè Lignite Investments (Cipro), mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

EPH: investitore strategico nel settore dell’energia e investitore importante nell’industria,

JTSD: società a responsabilità limitata che detiene il pieno controllo di Mibrag,

Mibrag Group: opera prevalentemente nell’estrazione di ortolignite, nel teleriscaldamento e nella gestione di centrali a lignite in Germania,

SD: estrazione di lignite nella Repubblica ceca,

ČEZ: diverse attività nel settore dell'energia, tra cui i) generazione, ii) distribuzione e iii) vendita di energia elettrica e di calore nella Repubblica ceca e iv) commercio di energia elettrica e gestione di centrali in altri paesi europei.

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6074 — ČEZ/EPH/Mibrag Group, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).


27.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 322/30


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6072 — Carlyle/Primondo Operations)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2010/C 322/09

1.

In data 19 novembre 2010 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione The Carlyle Group («Carlyle», USA), tramite la sua controllata CEP III Participations S.à r.l. SICAR («CEP III», USA), acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo di determinate attività di vendita al dettaglio con i marchi «Walz» (Germania), «Bon’A Parte» (Danimarca), «Elégance» (Germania), «Mirabeau» (Germania), «Planet Sports» (Germania), e «Vertbaudet» (Germania) («Primondo Operations»), controllata dal Primondo Specialty Group («Primondo», Germania), mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Carlyle: opera nella gestione alternativa degli attivi finanziando fondi che investono su scala mondiale in quattro ambiti di investimento (buyout, alternative al credito, capitale di crescita e immobiliare) in un gran numero di settori,

Primondo Operations: vendite al dettaglio per corrispondenza o via Internet (commercio elettronico; vendita al dettaglio in negozi di capi di abbigliamento, calzature, tessili, prodotti per la cura del bambino, articoli sportivi, giochi e giocattoli; vendita all’ingrosso di capi di abbigliamento e calzature.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6072 — Carlyle/Primondo Operations, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).


ALTRI ATTI

Commissione europea

27.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 322/31


Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

2010/C 322/10

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (1). Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione

DOCUMENTO UNICO

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

«ΚΑΤΣΙΚΑΚΙ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ» (KATSIKAKI ELASSONAS)

N. CE: EL-PDO-0005-0734-14.01.2009

IGP ( ) DOP ( X )

1.   Denominazione:

«Κατσικάκι Ελασσόνας» (Katsikaki Elassonas)

2.   Stato membro o paese terzo:

Grecia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare:

3.1.   Tipo di prodotto:

Classe 1.1.

Carni fresche (e frattaglie)

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1:

Carne fresca di capretti da latte di età compresa tra 30 e 55 giorni, di peso compreso tra 5,5 e 9,0 kg, nati da capre che presentano le caratteristiche fenotipiche delle razze greche autoctone diffuse in tutta la Grecia continentale. Tali caratteristiche sono: altezza media, buono sviluppo corporeo, struttura fisica armoniosa, mantello di colori vari ma con predominanza del nero, pelo lungo, presenza di corna, orecchie di dimensioni medie, zampe robuste di dimensioni ridotte, resistenza eccezionale e forte temperamento, dieta frugale, resistenza a climi secchi e caldi, con pascoli scarsi e allevamento estensivo, maturità sessuale tardiva, ridotta incidenza di parti plurimi, scarsa produzione di latte [che presenta elevati livelli di grassi (5 %) e proteine (3,5 %)], resistenza alle condizioni climatiche estreme e alle malattie e capacità di operare lunghi spostamenti. Le popolazioni caprine in parola appartengono alla varietà greca locale (Capra Prisca) o sono il risultato di incroci con maschi della razza «Skopelos». Le capre vivono nella provincia di Elassona (i cui confini sono definiti di seguito) in allevamenti estensivi o semiestensivi e si nutrono in pascoli montani ad altitudini superiori ai 250 m.

Le carni del capretto da latte Elassonas sono vendute solo fresche sotto forma di: a) carcasse intere; b) mezzene; c) tagli.

Caratteri organolettici delle carni del «Κατσικάκι Ελασσόνας» (Katsikaki Elassonas)

Le carni del «Κατσικάκι Ελασσόνας» hanno un aroma caratteristico e profumo e sapore gradevoli, sono tenere e succose e hanno un pH compreso tra 7,0 e 7,2. Lo strato adiposo, quando presente, è sottilissimo, non è presente grasso sottocutaneo, la carcassa è leggera ed è presente un'alta percentuale di acido linolenico. La carne presenta un colore che varia dal bianco al rosa tenue, secondo la normativa dell'Unione europea. In base a tale normativa, queste carni appartengono alla categoria dei capretti leggeri.

Caratteristiche chimiche delle carni del «Κατσικάκι Ελασσόνας» (Katsikaki Elassonas) — valori medi

Κατσικάκι Ελασσόνας (Katsikaki Elassonas)

Umidità (%)

Valore medio

Proteine (%)

Valore medio

Grasso (%)

Valore medio

Ceneri (%)

Valore medio

 

77,71

19,63

1,02

1,18


Colore delle carni

L = 43,17 + 0,46

Luminosità

a = 7,28 + 0,79

Rosso

b = 10,40 + 0,63

Giallo

3.3.   Materie prime (solo per i prodotti trasformati):

3.4.   Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale):

Fino all'età della macellazione i capretti sono nutriti esclusivamente con il latte materno. L'alimentazione delle capre si basa sul pascolo libero in pascoli di montagna (ad altitudine superiore a 250 m) e su prati artificiali. Per 3-5 mesi l'anno sono somministrati alle capre mangimi di complemento, costituiti per lo più da cereali, leguminose, verdura, paglia, trifoglio, prodotti a base di semi oleosi, ottenuti in massima parte all'interno della zona geografica delimitata, nonché vitamine e oligoelementi. I pochissimi prati artificiali sono concimati con il letame naturale degli animali della zona geografica ed è vietato l'uso di insetticidi, erbicidi e fertilizzanti di altra provenienza.

3.5.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata:

Per potersi fregiare della denominazione «Κατσικάκι Ελασσόνας» (Katsikaki Elassonas), l'animale macellato deve soddisfare le condizioni seguenti:

a)

i suoi genitori devono avere trascorso nella zona geografica delimitata almeno otto mesi prima dell'accoppiamento;

b)

i capretti di Elassona devono nascere, essere allevati ed essere macellati nella regione delimitata.

3.6.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc.:

3.7.   Norme specifiche in materia di etichettatura:

Sulle carcasse intere, sulle mezzene e sui tagli deve essere apposto il marchio seguente:

Image

4.   Delimitazione concisa della zona geografica:

La zona geografica comprende:

a)

la provincia di Elassona, che fa parte del nomos di Larissa;

b)

la frazione di Damasi, appartenente al demo di Tirnavos nel nomos di Larissa.

5.   Legame con la zona geografica:

5.1.   Specificità della zona geografica:

La zona geografica delimitata è montuosa e collinosa; l'altitudine varia da 250 a 2 550 m. Il 60 % della superficie è ricoperto di pascoli in cui si trova una grande varietà di erbe e di piante aromatiche. Le aree pascolabili della provincia di Elassona comprendono pascoli naturali, terreni agricoli coltivati a foraggio, terreni a riposo e pascoli stagionali. I pascoli naturali sono costituiti da prati, cespugli e, in parte, da superfici boschive. La peculiarità di queste zone è data dalla grande biodiversità vegetale e dalle numerose varietà di piante aromatiche.

Tra le specie erbacee dominano le graminacee, accompagnate da leguminose e composite. Tra le graminacee sono presenti principalmente le sottofamiglie Festuceae, Hordeae, Pemineae, Aerostideae, Phalatideae e Aneneae. Tra le specie erbacee caratteristiche vi sono Festuca rubra, Dactylis glomerata, Bromus sp., Trifolium sp., Stipa sp. e Lolium. I pascoli cespugliosi contribuiscono in modo significativo a coprire il fabbisogno alimentare degli animali, grazie sia ai germogli sia alla vegetazione erbacea che si sviluppa all'ombra del fogliame, con una capacità di pascolo di 1,39 unità di bestiame.

Le popolazioni caprine locali sono di piccola corporatura, frugali e adattate a vivere nelle aree montuose e collinose della zona geografica delimitata. L'allevamento estensivo dei caprini costituisce un aspetto integrante della cultura e della salvaguardia dell'ambiente naturale, ma anche un aspetto necessario della vita quotidiana della provincia di Elassona.

5.2.   Specificità del prodotto:

La carcassa del «Κατσικάκι Ελασσόνας» (Katsikaki Elassonas) presenta una copertura muscolare uniforme. Si tratta di una carcassa leggera con uno strato adiposo sottilissimo (quando è presente) e senza grasso sottocutaneo. Il Κατσικάκι Ελασσόνας (Katsikaki Elassonas) presenta un tenore di proteine più elevato (19,63 %) rispetto a quello dei capretti di altre zone (18,9 %), e i grassi totali sono inferiori all'1,02 %, rispetto al 4,83 % dei capretti di altre zone; il colore della carne varia tra bianco e rosa tenue mentre nei capretti di pianura è rosso tenue. Inoltre, le analisi degli acidi grassi svolte sulle carcasse hanno evidenziato che i capretti di Elassona contengono acido linolenico (C18:3) in percentuali maggiori rispetto ai capretti che pascolano in pianura. I capretti di Elassona hanno carni tenere e succose, aroma caratteristico e profumo e sapore gradevoli, anche quando raggiungono un'età più avanzata. Per i motivi sopraelencati i capretti di Elassona sono molto richiesti in diversi centri urbani: a Larissa, Katerini, Atene, Salonicco, Creta e anche all'estero.

5.3.   Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP):

Le caratteristiche qualitative delle carni del «Κατσικάκι Ελασσόνας» (Katsikaki Elassonas) sono dovute alle particolari condizioni pedoclimatiche della zona (aree montuose e collinose), che è contraddistinta da una vegetazione ricca, con una grande varietà di specie vegetali (solo sul Monte Olimpo se ne contano 1 700) e molte specie aromatiche. Gli animali che pascolano nelle aree montuose e collinose di Elassona si nutrono di una grande varietà di erbe e di piante aromatiche. Tali animali percorrono spesso grandi distanze e hanno perciò una conformazione fisica diversa da quella degli animali che vivono ad altitudini più basse, e soprattutto di quelli che vivono nelle stalle. Le sostanze antiossidanti di molte piante aromatiche conferiscono al latte, e soprattutto alla carne dei capretti, un aroma e un sapore inconfondibili che fanno di queste carni un prodotto ricercato dal consumatore.

Vi è un legame positivo tra l'intensità dell'aroma e l'acido linolenico (C18:3), presente in percentuali maggiori negli animali che pascolano liberamente, e tra tali caratteristiche, ricercate nelle carni dei capretti da latte, e il terreno, la vegetazione e il microclima della regione di Elassona.

Analisi degli acidi grassi svolte sui capretti di Elassona hanno evidenziato la presenza di quantità più elevate di acido linolenico (C18:3) rispetto ai capretti che pascolano in pianura. Sull'aroma incide anche una serie di altri fattori, ossia il tipo di alimentazione, la razza, il metodo di allevamento, l'età e la situazione riproduttiva dell'animale.

I caratteri organolettici delle carni del «Κατσικάκι Ελασσόνας» (Katsikaki Elassonas) sono dovuti:

a)

all'appartenenza a razze caprine locali di piccola corporatura che hanno abitudini frugali, sono resistenti e pienamente adattate al particolare ambiente geografico;

b)

all'allevamento non stabulato e al fatto che le capre pascolano regolarmente in tali aree;

c)

alla grande varietà delle piante (erbe e piante aromatiche) presenti nei pascoli;

d)

al variare dell'altitudine (da 250 a 2 550 m);

e)

al terreno e al microclima della zona;

f)

al fatto che gli animali solo alimentati esclusivamente con latte materno;

g)

alle percentuali elevate di acido linolenico (C18:3);

h)

alla brevità del periodo in cui alle madri (capre) sono somministrati alimenti complementari, i quali sono maggioritariamente ottenuti da materie prime prodotte nella provincia di Elassona.

L'allevamento dei caprini e la produzione delle carni del «Κατσικάκι Ελασσόνας» (Katsikaki Elassonas) sono attività vecchie di secoli. Il prodotto è venduto a Larissa, Katerini, Atene, Salonicco e sui mercati esteri (Italia, Spagna e Cipro).

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare:

[Articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006]

http://www.minagric.gr/greek/data/Προδιαγραφές%20προϊόντος%20ΚΑΤΣΙΚΑΚΙ%20ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ.doc


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.


27.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 322/35


Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

2010/C 322/11

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (1). Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOCUMENTO UNICO

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

«JABŁKA GRÓJECKIE»

N. CE: PL-PGI-0005-0730-01.12.2008

IGP ( X ) DOP ( )

1.   Denominazione:

«Jabłka grójeckie».

2.   Stato membro o paese terzo:

Polonia.

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare:

3.1.   Tipo di prodotto:

Classe 1.6.

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati.

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1:

Possono essere vendute con la denominazione «jabłka grójeckie» le varietà di mele delle categorie commerciali «Extra» e «I» elencate di seguito se, al momento della vendita, sono rispondenti ai requisiti minimi — figuranti nella tabella in appresso — in termini di colore, calibro e compattezza della polpa. Le mele «jabłka grójeckie» sono caratterizzate anche da un livello di acidità che, in linea di massima, è superiore del 5 % circa alla media della varietà di cui trattasi. Tuttavia, questo valore dipende dalle condizioni atmosferiche nel corso del periodo vegetativo.

Varietà

Colorazione in % della superficie

Calibro categoria com. «Extra» (in mm)

Calibro categoria com. «I» (in mm)

Livello minimo di compattezza della polpa (kg/cm2)

Alwa

55

60

55

5,5

Belle de Boskoop e mutanti

38

70

65

6

Braeburn

55

70

65

6

Cortland

55

70

65

4,5

Celeste

38

70

65

5,5

Delikates

55

70

65

5

Derlrbaleestival e mutanti

38

60

55

5,5

Early Geneva

55

60

55

6

Elise

80

70

65

6

Elstar

38

60

55

4,5

Empire

80

60

55

5

Fuji

55

70

65

6

Gala e mutanti

38

60

55

5,5

Gloster

55

70

65

5,5

Golden Delicious e mutanti

10

70

65

5

Idared

55

70

65

5,5

Jerseymac

55

60

55

5,5

Jonagold e mutanti

38

70

65

5

Jonagored e mutanti

80

70

65

5

Lobo

55

70

65

4,5

Ligol

55

70

65

5,5

Mutsu

10

70

65

6

Paula Red

55

70

65

5,5

Pinova e mutanti

38

70

65

5,5

Piros

38

60

55

5,5

Rubin

80

70

65

4,5

Shampion e mutanti

55

70

65

4,5

3.3.   Materie prime (solo per i prodotti trasformati):

3.4.   Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale):

3.5.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata:

Le fasi di produzione delle mele «jabłka grójeckie» elencate in appresso devono avere luogo nella zona descritta al punto 4:

preparazione del sito,

impianto,

potatura e modellatura,

concimazione,

irrigazione,

protezione delle piante,

trattamenti di miglioramento della qualità,

raccolta.

Le mele «jabłka grójeckie» devono essere prodotte nella zona delimitata di cui al punto 4, conformemente ai principi del metodo di Produzione Integrata per le mele oppure in base al disciplinare di GLOBALGAP.

3.6.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc.:

Senza oggetto.

3.7.   Norme specifiche in materia di etichettatura:

4.   Delimitazione concisa della zona geografica:

Voivodato di Mazovie:

l'intero distretto di Grójec (comuni: Belsk Duży, Błędów, Chynów, Goszczyn, Grójec, Jasieniec, Mogielnica, Nowe Miasto nad Pilicą, Pniewy, Warka),

comune di Mszczonów nel distretto di Żyrardów,

comuni di Tarczyn, Prażmów e Góra Kalwaria nel distretto di Piaseczno,

comune di Sobienie Jeziory nel distretto di Otwock,

comune di Wilga nel distretto di Garwolin,

comuni di Grabów nad Pilicą e Magnuszew nel distretto di Kozienice,

comuni di Stromiec, Białobrzegi e Promna nel distretto di Białobrzeg.

Voivodato di Łódz:

comuni di Biała Rawska, Sadkowice, Regnów, Cielądz nel distretto di Rawa Mazowiecka,

comune di Kowiesy nel distretto di Skierniewice.

5.   Legame con la zona geografica:

5.1.   Specificità della zona geografica:

5.1.1.   Fattori naturali

La zona di produzione delle mele «jabłka grójeckie» è ubicata nella Polonia centrale e si estende sulla pianura di Varsavia (Równina Warszawska), sull'altopiano di Rawa (Wysoczyzna Rawska), sulla valle di Białobrzegi (Dolina Białobrzeska) e sulla valle centrale della Vistola (Dolina Środkowa Wisły). Queste regioni geografiche fanno parte della pianura della Mazovia centrale (Nizina Środkowomazowiecka) nonché della Mazovia meridionale (Nizina Południowomazowiecka).

In queste zone predominano i suoli podzolici e pseudo-podzolici formatisi su strati sabbiosi nonché su depositi argillosi appartenenti a categorie qualitative medio-basse, ideali alla melicoltura. Il livello di precipitazioni annue è di 600 mm. La durata del periodo vegetativo è di circa 200 giorni, il che consente la coltivazione di quasi tutte le varierà di mele. Il clima relativamente mite di questa regione, simile a quello continentale, protegge le piante da perdite significative anche nel caso di varietà sensibili al gelo.

Questa regione è caratterizzata da un microclima che si distingue per le basse temperature notturne (addirittura 0 °C) durante il periodo di maturazione (settembre, inizio di ottobre).

Un aspetto significativo della zona di produzione delimitata delle mele «jabłka grójeckie» è l'alto grado di omogeneità. Dal centro della regione geografica delimitata, costituito dalla città di Grójec, fino ai suoi confini, i meli sono presenti in ogni località. La densità dei frutteti, che arriva fino al 70 % nelle vicinanze di Grójec, diminuisce man mano che ci si allontana da questa città, fino a diventare sporadica oltre i confini della zona geografica delimitata. La regione, pertanto, viene comunemente denominata il «più grande frutteto d'Europa».

5.1.2.   Fattori storici e umani

Le origini del «più grande frutteto d'Europa», come vengono denominati i dintorni di Grójec, risalgono al regno della regina Bona, nota per il suo interesse per l'orticoltura e la frutticoltura. Nel 1545 questa regina venne in possesso di grandi estensioni di terre nel distretto di Grójec; successivamente la regina concesse numerosi privilegi ai locali proprietari di giardini. Lo statuto giuridico della frutticoltura venne poi rafforzato mediante il decreto reale emanato nel 1578 dal figlio della regina Bona. Questo evento segnò l'inizio dello sviluppo dei frutteti, in particolare dei meleti. In numerose opere storiche si trovano molteplici riferimenti all'origine dei frutteti nelle tenute e nelle campagne della regione di Grójec.

Anche i membri del clero hanno svolto un ruolo non trascurabile nella storia della coltivazione delle mele «jabłka grójeckie» (Roch Wójcicki di Belsk, Niedźwiedzki di Łęczeszyc, Stefan Roguski di Goszczyn e Edward Kawiński di Konary) che contribuirono, durante il XIX secolo, a diffondere la frutticoltura in questa regione.

All'inizio del XX secolo numerosi erano già i frutteti, simbolizzati da Jan Cieślak di Podgórzyce, il quale apportò un grande contributo qualitativo in materia di tecnica di coltivazione nonché di conservazione delle mele (nel 1918 costruì il primo deposito di frutta della Polonia).

All'inizio del XX secolo fecero la loro comparsa anche i primi consulenti del settore, il più noto dei quali a livello regionale fu Witalis Urbanowicz, diventato famoso nel 1909 grazie all'elaborazione dei suoi cosiddetti dieci comandamenti dell'orticoltura.

La fine della seconda guerra mondiale segnò l'inizio dell'enorme espansione della frutticoltura nella regione di Grójec grazie al professor Szczepan Pieniążek; a lui si deve infatti la fondazione dell' «Istituto della frutticoltura e della floricoltura» che mise a disposizione dei locali arboricoltori le conoscenze più aggiornate in materia di melicoltura. Per incarico del professore, il suo discepolo, un certo Eligius Gajewski, fondò a Nowa Wieś l'istituto della pomicoltura e della floricoltura, diventato col tempo un'impresa modello nonché fonte di conoscenze pratiche cui attingevano i frutticoltori della regione di Grójec.

Col trascorrere del tempo la produzione delle mele «jabłka grójeckie» si andò sempre più diffondendo e, già nel 1958, gli agricoltori locali si trovarono di fronte ad una sorprendente raccolta. Ciò indusse Wacław Przytocki, vice presidente del consiglio comunale di Grójec, ad organizzare la «festa dei meli in fiore» (Dni Kwitnących Jabłoni) per promuovere le mele e dare impulso alla regione. Inizialmente, la festa dei meli in fiore veniva celebrata ogni anno in una diversa località con nomi di volta in volta diversi: Dni Kwitnących Jabłoni, Dni Kwitnącej Jabłoni, Grójeckie Dni Kwitnącej Jabłoni, Grójeckie Dni Kwitnących Jabłoni, Kwitnące Jabłonie, «Święto Kwitnących Jabłoni». Quest'ultima è la denominazione ormai adoperata da oltre dieci anni.

5.2.   Specificità del prodotto:

Le mele «jabłka grójeckie» sono caratterizzate da una colorazione rossa più accesa del 5 % circa rispetto alla media. La magnifica colorazione rossa contribuisce non soltanto a conferire alla mela un aspetto piacevole ma riflette anche il più elevato contenuto di pigmenti — principalmente di antociani e carotenoidi — nello strato al di sotto della buccia. Altra peculiarità delle mele «jabłka grójeckie» è inoltre un'acidità superiore del 5 % circa rispetto alla media della varietà in questione. Tuttavia, il valore di questo parametro dipende dalle condizioni atmosferiche verificatesi nel corso del relativo periodo vegetativo.

5.3.   Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP):

Il legame tra le mele «jabłka grojeckie» e la zona geografica delimitata di cui al punto 4 poggia sulle qualità precipue dei frutti, descritte al punto 5.2, a loro volta derivanti dai fattori naturali descritti al punto 5.1.1 nonché sulla loro reputazione che descriveremo in appresso.

Le condizioni naturali presenti nella zona di produzione delle mele «jabłka grojeckie», in particolare le condizioni del terreno nonché il microclima specifico, fanno sì che i frutti acquistino più rapidamente il loro colore rosso — più intenso rispetto alla media — ed un elevato tasso di acidità apprezzato dai trasformatori di tutt'Europa. Le basse temperature notturne incidono favorevolmente sui processi fisiologici che si producono nelle mele immediatamente prima della raccolta. Ciò è dovuto al fatto che il processo di ossidazione nella fase di riposo delle mele durante le ore notturne è meno intenso e, di conseguenza, il rapporto zucchero-acidi migliora, il che, a sua volta, contribuisce in larga misura a conferire alla «jabłka grojeckie» il suo gusto eccellente.

La zona di coltivazione e le caratteristiche uniche della «jabłka grojeckie» sono strettamente correlate al microclima della regione. A ciò si aggiunge la drastica diminuzione delle temperatore nella regione di Grójec durante il periodo di maturazione dei frutti (a settembre e all'inizio di ottobre la temperatura può infatti scendere fino 0 °C). La natura dei terreni ed il particolare microclima sfociano in condizioni naturali davvero uniche grazie alle quali la mela «jabłka grojeckie» acquista più rapidamente la sua colorazione, più intensa rispetto alla media. Queste mele possiedono inoltre un elevato tasso di acidità, molto apprezzato dai produttori di tutt'Europa.

L'eccellente reputazione di cui godono le mele della regione di Grójec, che si è andata costantemente rafforzando da quasi 500 anni a questa parte, è il risultato di queste condizioni ideali per la coltivazione della mela. Per la maggior parte degli abitanti del voivodato di Mazovia e dei voivodati vicini, infatti, Grójec è sinonimo di melicoltura. In tutta la regione si trovano riferimenti alla frutticoltura: nello stemma del distretto di Grójec e di numerosi comuni (Chynów, Belsk Duÿy, Bÿÿdów, Jasieniec, Kowiesy, Sadkowice), nei nomi di località quali Sadków e Sadkowice, nel basso-rilievo della Casa dell'orticoltura (Dom Ogrodnika) di Grójec in cui è raffigurata, per l'appunto, la raccolta delle mele, nell'annuale festa dei fiori di melo, estremamente popolare, nella Conferenza polacca della frutta (Ogólnopolskie spotkania sadownicze), che si tiene ogni anno a Grójec, nonché nei nomi attribuiti a quartieri cittadini come, ad esempio, «Zielony Sad» (Frutteti verdi).

La tradizione plurisecolare permette agli arboricoltori locali di padroneggiare quasi alla perfezione le tecniche della melicoltura. Anche l'industria locale è essenzialmente orientata verso questo settore. Esistono pertanto nella regione impianti di trasformazione della frutta, imprese commerciali, gruppi di produttori, negozi specializzati nel settore, produttori di macchinari, ecc.

Attualmente la coltivazione intensiva di meli nani nella regione di Grójec costituisce quasi il 40 % della produzione nazionale di mele e, in alcuni comuni, addirittura il 70 %.

Le condizioni climatiche e la lunga tradizione di melicoltura hanno permesso al prodotto di acquisire un'eccellente reputazione, confermata dai risultati dell'indagine realizzata presso i consumatori nel settembre 2008 in tutta la Polonia. Come indicano i risultati, gli intervistati associano strettamente la regione di Grójec alla frutticoltura, in particolare alla melicoltura. Il 27,7 % degli intervistati fa un parallelo tra la regione di Grójec e la frutticoltura mentre il 19 % dei cittadini polacchi collega la regione di Grójec alla melicoltura. Il numero di abitanti nei voivodati vicini al voivodato di Mazovia che mette in relazione la regione di Grójec con le mele è ancora più elevato: 32 % nel vicino voivodato di Łódzkie e 36 % in quello di Święokrzyskie.

La reputazione delle mele «jabÿka grójeckie» è confermata altresì dalla loro presenza in vari articoli stampa. Eccone alcuni esempi: «Co czwarte jabÿko z Grójca» (1991), «Z Grójca do Szwecji» (1992), «Jabÿko ekologiczne» (1993), «Eurojabÿka Z Grójeckiego» (1995), «Sady po klÿsce» (2000), «Jabÿkowe centrum Europy?» (2001), e «Grójeckie jabÿka najlepsze» (2007).

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare:

[articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006].

http://www.minrol.gov.pl/index.php?/pol/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne/Wnioski-przeslane-do-UE-od-kwietnia-2006-roku


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.