ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.C_2010.309.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 309

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

53o anno
13 novembre 2010


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2010/C 309/01

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 )

1

2010/C 309/02

Aiuti di Stato — Decisioni di proporre opportune misure ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 1, del trattato CE qualora lo Stato membro interessato abbia accettato dette misure ( 2 )

3

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2010/C 309/03

Tassi di cambio dell'euro

4

2010/C 309/04

Nuove facce nazionali delle monete in euro destinate alla circolazione

5

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

 

Commissione europea

2010/C 309/05

Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di cavi d'acciaio originari della Repubblica popolare cinese, del Sudafrica e dell'Ucraina

6

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2010/C 309/06

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5996 — Thomas Cook/Travel business of Co-operative Group/Travel business of Midlands Co-operative Society) ( 2 )

12

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2010/C 309/07

Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

13

2010/C 309/08

Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

16

2010/C 309/09

Avviso destinato a Agha Jan Alizai e Saleh Mohammad Kakar, che sono stati aggiunti all'elenco di cui agli articoli 2, 3 e 7 del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talebani, in forza del regolamento (UE) n. 1027/2010 della Commissione

19

 

2010/C 309/10

Nota per il lettore (vedi terza pagina di copertina)

s3

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE, eccetto per i prodotti dell'allegato I del trattato

 

(2)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

13.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 309/1


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE, eccetto per i prodotti dell'allegato I del trattato)

2010/C 309/01

Data di adozione della decisione

1.10.2010

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

N 235b/10

Stato membro

Polonia

Regione

Regioni elencate nel progetto di regolamento del 28 maggio 2010 recante modifica del regolamento sui comuni e le località in cui si applicano norme speciali in materia di ricostruzione, rinnovo e demolizione di fabbricati distrutti o danneggiati da calamità naturali (Dziennik Ustaw nr 92, poz. 597)

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Program pomocy dotyczący rekompensaty za szkody spowodowane przez powodzie w Polsce w maju i czerwcu 2010 r. (w zakresie załącznika I do Traktatu oraz części sektora leśnego objętej Wytycznymi Wspólnoty w sprawie pomocy państwa w sektorze rolnym i leśnym w latach 2007–2013)

Base giuridica

Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r.

Tipo di misura

Regime di aiuti

Obiettivo

Compensazione per danni arrecati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali

Forma dell'aiuto

Sovvenzione diretta, abbuono di interessi, esenzione fiscale, prestito agevolato, conversione del debito

Dotazione di bilancio

Stanziamento complessivo: 500 milioni di PLN

Intensità

100 %

Durata

Fino al 31.12.2012

Settore economico

Il settore agricolo e la parte del settore forestale contemplata dagli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Fondo di trasferimenti garantiti per lavoratori dipendenti (Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych)

Fondo del lavoro (Fundusz Pracy)

Fondo statale per la riabilitazione dei disabili (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)

Ufficio della previdenza sociale (Zakład Ubezpieczeń Społecznych)

Capo dell'ufficio delle imposte, capo dell'ufficio doganale, sindaco e presidente del consiglio municipale

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione

1.10.2010

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

N 258/10

Stato membro

Austria

Regione

Niederösterreich

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Beihilfe zur Behebung von Katastrophenschäden

Base giuridica

§ 3 Katastrophenfondsgesetz 1996, BGBl. Nr. 201/1996 i.d.g.F.

Richtlinien für die Gewährung von Beihilfen zur Behebung von Katastrophenschäden

Tipo di misura

Regime di aiuti

Obiettivo

Calamità naturali od eventi eccezionali

Forma dell'aiuto

Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio

Stanziamento complessivo: 2,50 EUR (in milioni)

Intensità

Fino ad un massimo del 50 %

Durata

Fino al 15.6.2011

Settore economico

Agricoltura, Silvicoltura e Pesca

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

NÖ Landesregierung, Landhausplatz 1

3109 St. Pölten

ÖSTERREICH

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm


13.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 309/3


Aiuti di Stato — Decisioni di proporre opportune misure ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 1, del trattato CE qualora lo Stato membro interessato abbia accettato dette misure

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2010/C 309/02

Data di adozione della decisione

28.10.2009

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

E 2/08

Stato membro

Austria

Regione

Austria

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Finanzierung des öffentlichen Rundfunks (ORF)

Base giuridica

ORF-Gesetz

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Servizi di interessi economico generale

Forma dell'aiuto

Tributo parafiscale

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista 503,9 Mio EUR

Importo totale dell'aiuto previsto 2 519,5 Mio EUR

Intensità

Durata

2008-2012

Settore economico

Media

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

13.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 309/4


Tassi di cambio dell'euro (1)

12 novembre 2010

2010/C 309/03

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,3711

JPY

yen giapponesi

112,59

DKK

corone danesi

7,4542

GBP

sterline inglesi

0,85070

SEK

corone svedesi

9,3582

CHF

franchi svizzeri

1,3357

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

8,1330

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

24,630

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

276,01

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7092

PLN

zloty polacchi

3,9289

RON

leu rumeni

4,2950

TRY

lire turche

1,9620

AUD

dollari australiani

1,3835

CAD

dollari canadesi

1,3851

HKD

dollari di Hong Kong

10,6279

NZD

dollari neozelandesi

1,7653

SGD

dollari di Singapore

1,7746

KRW

won sudcoreani

1 545,35

ZAR

rand sudafricani

9,5260

CNY

renminbi Yuan cinese

9,1000

HRK

kuna croata

7,3805

IDR

rupia indonesiana

12 235,68

MYR

ringgit malese

4,2652

PHP

peso filippino

59,976

RUB

rublo russo

42,1700

THB

baht thailandese

40,859

BRL

real brasiliano

2,3560

MXN

peso messicano

16,7919

INR

rupia indiana

61,1800


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


13.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 309/5


Nuove facce nazionali delle monete in euro destinate alla circolazione

2010/C 309/04

Il 13 luglio 2010 il Consiglio dell'Unione europea ha deciso che la Repubblica di Estonia soddisfa le condizioni necessarie per l'adozione dell'euro a decorrere dal 1o gennaio 2011 (1).

Dal 1o gennaio 2011 la Repubblica di Estonia potrà pertanto emettere monete in euro con l'approvazione della BCE per quanto riguarda il volume del conio (cfr. articolo 128, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea).

Le monete in euro in circolazione hanno corso legale in tutta l'area dell'euro. Per informare i cittadini e quanti, nell'esercizio della loro professione, si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro (2).

Le monete da 10, 20 e 50 centesimi e quelle da 1 e 2 euro emesse dalla Repubblica di Estonia riporteranno le nuove facce comuni delle monete in euro (3). Le monete di valore inferiore (1, 2 e 5 centesimi) saranno emesse con la faccia comune originale, poiché la faccia comune di questi valori non è stata modificata.

Image

Paese di emissione: Repubblica di Estonia

Data di emissione: gennaio 2011

Descrizione del disegno: Al centro della moneta è raffigurata l'area geografica dell'Estonia. La scritta «Eesti», che significa «Estonia», è indicata in basso, mentre l'anno di emissione «2011» è indicato in alto.

Sull'anello esterno della moneta figurano le dodici stelle della bandiera europea.

L'incisione sul taglio della moneta da 2 euro riporta la scritta: «EESTI» ripetuta due volte, a orientazione alternata dal basso in alto e dall'alto in basso.


(1)  Decisione del Consiglio, del 13 luglio 2010, a norma dell'articolo 140, paragrafo 2, del trattato, relativa all'adozione dell'euro da parte dell'Estonia il 1o gennaio 2011 (GU L 196 del 28.7.2010, pag. 24).

(2)  Per la descrizione delle altre monete, cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, GU C 254 del 20.10.2006, pag. 6, e GU C 248 del 23.10.2007, pag. 8, per la descrizione delle altre monete.

(3)  Cfr. GU C 225 del 19.9.2006, pag. 7.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

13.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 309/6


Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di cavi d'acciaio originari della Repubblica popolare cinese, del Sudafrica e dell'Ucraina

2010/C 309/05

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (1) delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di cavi d'acciaio originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese, del Sudafrica e dell'Ucraina («paesi interessati»), la Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (2) («regolamento di base»).

1.   Domanda di riesame

La domanda è stata presentata il 29 luglio 2010 dal Comitato di collegamento dell'unione delle industrie europee di trefoli e cavi d'acciaio (EWRIS) («il richiedente») per conto di produttori che rappresentano una quota considerevole, in questo caso più del 25 %, della produzione dell'Unione complessiva di cavi di acciaio.

2.   Prodotto

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da cavi di acciaio, compresi i cavi chiusi, esclusi i cavi di acciaio inossidabile, con sezione trasversale massima superiore a 3 mm originari della Repubblica popolare cinese, del Sudafrica e dell'Ucraina («il prodotto in esame»), attualmente classificati ai codici NC ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 ed ex 7312 10 98.

3.   Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1858/2005 del Consiglio (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 283/2009 del Consiglio (4) ed esteso alle importazioni spedite dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarate originarie della Repubblica di Corea, dal regolamento (CE) n. 400/2010 del Consiglio (5). Il regolamento (CE) n. 1858/2005 del Consiglio ha mantenuto l'estensione alle importazioni spedite dalla Moldova, indipendentemente dal fatto che siano dichiarate o meno originarie della Moldova, disposta dal regolamento (CE) n. 760/2004 del Consiglio (6), nonché alle importazioni spedite dal Marocco, anche se non dichiarate originarie del Marocco, disposta dal regolamento (CE) n. 1886/2004 del Consiglio (7).

4.   Motivazione del riesame

La motivazione della domanda di riesame risiede nel fatto che la scadenza delle misure rischierebbe di comportare il persistere o la reiterazione del dumping e del pregiudizio nei confronti dell'industria dell'Unione.

In conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, il richiedente ha determinato il valore normale per i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese in base ai prezzi di vendita praticati sul mercato interno in un paese ad economia di mercato appropriato, indicato al punto 5.1, lettera d), del presente avviso. La denuncia di persistenza del dumping da parte della Repubblica popolare cinese si basa sul confronto tra il valore normale, di cui alla frase precedente, e i prezzi all'esportazione del prodotto in esame venduto per l'esportazione nell'Unione.

Su tale base il margine di dumping calcolato risulta significativo.

Nel dimostrare la probabilità di reiterazione del dumping da parte del Sudafrica e dell'Ucraina è stato fatto il confronto tra il valore normale e i prezzi all'esportazione. Il valore normale è stato stabilito sulla base dei prezzi applicati sul mercato interno di questi due paesi. In considerazione dell'attuale assenza di un significativo volume di importazioni nell'UE dal Sudafrica e dall'Ucraina, il richiedente ha utilizzato i prezzi all'esportazione dall'Ucraina alla Russia e dal Sudafrica al Canada.

L'asserzione relativa alla reiterazione delle pratiche di dumping da parte del Sudafrica e dell'Ucraina si basa sul confronto tra il valore normale e i prezzi all'esportazione del prodotto in esame verso i summenzionati paesi terzi.

In base al confronto di cui sopra, che dimostra il dumping, il richiedente afferma che esiste un rischio di reiterazione del dumping da parte del Sudafrica e dell'Ucraina.

Inoltre, secondo il richiedente, esiste la probabilità di reiterazione del dumping pregiudizievole da parte del Sudafrica e dell'Ucraina. A tale riguardo il richiedente ha presentato prove del fatto che, date le potenzialità delle strutture di produzione dei produttori esportatori nei paesi interessati, l'eventuale venir meno delle misure renderebbe probabile l'aumento del livello delle importazioni del prodotto in esame.

Per quanto riguarda la Repubblica popolare cinese, il richiedente afferma che le importazioni del prodotto in esame hanno continuato ad arrecare pregiudizio all'industria dell'Unione in ragione del volume stabile, della quota di mercato e del basso livello dei prezzi. Il richiedente sostiene inoltre che le importazioni dalla Repubblica popolare cinese rimarrebbero probabilmente ai livelli attuali, o addirittura aumenterebbero, a causa, tra l'altro, delle potenzialità delle strutture di produzione dei produttori esportatori cinesi e dei continui tentativi di eludere le misure attraverso paesi terzi.

Inoltre, il richiedente sostiene che la situazione già fragile dell'industria dell'Unione sarebbe ulteriormente aggravata se l'eliminazione delle misure fosse autorizzata e che l'eventuale riapparizione di importazioni sostanziali a prezzi di dumping da parte dei paesi interessati comporterebbe probabilmente il persistere o la reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione.

5.   Procedimento

Dopo aver stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione avvia un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

5.1.    Procedura per determinare la probabilità di dumping e di pregiudizio

L'inchiesta determinerà il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio legato alla scadenza delle misure.

a)   Campionamento

Dato il numero elevato di parti interessate dal presente procedimento, la Commissione può decidere di ricorrere al campionamento a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.

i)   Campionamento dei produttori esportatori della Repubblica popolare cinese

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in caso affermativo, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a contattare la Commissione e a fornirle le seguenti informazioni sulla/e loro società entro il termine indicato al punto 6, lettera b), punto i), e nei formati indicati al punto 7:

ragione sociale, indirizzo, e-mail, numeri di telefono e fax e nome della persona da contattare,

fatturato in valuta locale e volume in tonnellate delle esportazioni del prodotto in esame verso l'Unione nel periodo compreso tra il 1o ottobre 2009 e il 30 settembre 2010, indicati per ciascuno dei 27 Stati membri (8) separatamente e in totale,

fatturato in valuta locale e volume in tonnellate delle vendite del prodotto in esame effettuate sul mercato interno nel periodo tra il 1o ottobre 2009 e il 30 settembre 2010,

fatturato in valuta locale e volume in tonnellate delle vendite del prodotto in esame effettuate a destinazione di altri paesi terzi tra il 1o ottobre 2009 ed il 30 settembre 2010,

descrizione dettagliata delle attività della società a livello mondiale relative al prodotto in esame,

ragione sociale e descrizione dettagliata delle attività di tutte le società collegate (9) coinvolte nella produzione e/o nella vendita (sul mercato interno e/o all'esportazione) del prodotto in esame,

qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione.

Inviando le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disposta a essere inclusa nel campione. Se viene scelta per far parte del campione, dovrà rispondere a un questionario e accettare una verifica in loco delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disposta a essere inclusa nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono indicate al punto 8.

Al fine di ottenere le informazioni che ritiene necessarie per la selezione del campione di produttori esportatori, la Commissione contatterà anche le autorità della Repubblica popolare cinese e tutte le associazioni note di produttori esportatori.

ii)   Campionamento degli importatori

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti gli importatori o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a contattare la Commissione e a fornirle le seguenti informazioni sulle loro società entro il termine indicato al punto 6, lettera b), punto i), del presente avviso e nei formati indicati al punto 7:

ragione sociale, indirizzo, e-mail, numeri di telefono e fax e nome della persona da contattare,

descrizione dettagliata delle attività della società in relazione al prodotto in esame,

volume in tonnellate e valore in euro delle importazioni e delle rivendite del prodotto in esame originario dei paesi interessati, effettuate sul mercato dell'Unione nel periodo 1o ottobre 2009-30 settembre 2010,

ragione sociale e descrizione dettagliata delle attività di tutte le società collegate (10) coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame,

qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione.

Inviando le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disposta a essere inclusa nel campione. Se viene scelta per far parte del campione, dovrà rispondere a un questionario e accettare una verifica in loco delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disposta a essere inclusa nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono indicate al punto 8.

Al fine di ottenere le informazioni che ritiene necessarie per la selezione del campione di importatori, la Commissione contatterà anche tutte le associazioni note di importatori.

iii)   Campionamento dei produttori dell'Unione

Considerato il numero elevato di produttori dell'Unione che hanno aderito alla domanda, la Commissione intende accertare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione ricorrendo ad un campionamento.

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in caso affermativo, di selezionare un campione, tutti i produttori dell'Unione, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, sono invitati a contattare la Commissione e a fornirle le seguenti informazioni sulla/e loro società entro il termine indicato al punto 6, lettera b), punto i) e nei formati indicati al punto 7:

ragione sociale, indirizzo, e-mail, numeri di telefono e fax e nome della persona da contattare,

descrizione dettagliata delle attività della società a livello internazionale in relazione al prodotto simile,

valore in euro delle vendite del prodotto simile realizzate sul mercato dell'Unione nel periodo compreso tra il 1o ottobre 2009 e il 30 settembre 2010,

volume in tonnellate delle vendite del prodotto simile realizzate sul mercato dell'Unione nel periodo compreso tra il 1o ottobre 2009 e il 30 settembre 2010,

volume in tonnellate della produzione del prodotto simile tra il 1o ottobre 2009 e il 30 settembre 2010,

se del caso, volume in tonnellate delle importazioni nell'Unione del prodotto in esame fabbricato nei paesi interessati nel periodo compreso tra il 1o ottobre 2009 e il 30 settembre 2010,

ragione sociale e descrizione dettagliata delle attività di tutte le società collegate (11) coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto simile (prodotto nell'Unione) e del prodotto in esame (prodotto nei paesi interessati),

qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione.

Inviando le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disposta a essere inclusa nel campione. Se viene scelta per far parte del campione, dovrà rispondere a un questionario e accettare una verifica in loco delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disposta a essere inclusa nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono indicate al punto 8.

Al fine di ottenere le informazioni che ritiene necessarie per la selezione del campione di produttori dell'Unione, la Commissione contatterà anche tutte le associazioni note di produttori dell'UE.

iv)   Selezione definitiva dei campioni

Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione dei campioni devono farlo entro il termine indicato al paragrafo 6, lettera b), punto ii).

La Commissione intende procedere alla selezione definitiva dei campioni dopo aver consultato le parti interessate che si sono dichiarate disponibili ad essere incluse nel campione.

Le società inserite nel campione devono rispondere ad un questionario entro il termine indicato al punto 6, lettera b), punto iii), e collaborare nell'ambito dell'inchiesta.

In caso di insufficiente collaborazione la Commissione baserà le sue conclusioni sui dati disponibili, a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, e dell'articolo 18 del regolamento di base. Come indicato al punto 8, una conclusione basata sui dati disponibili può risultare meno vantaggiosa per la parte interessata.

b)   Questionari

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari agli esponenti dell'industria dell'Unione inclusi nel campione e a tutte le associazioni note di produttori dell'Unione, ai produttori esportatori della Repubblica popolare cinese inclusi nel campione, ai produttori esportatori noti del Sudafrica e dell'Ucraina e a tutte le associazioni note di produttori esportatori dei paesi interessati, agli importatori inclusi nel campione e a tutte le associazioni note di importatori, nonché alle autorità dei paesi interessati.

c)   Raccolta delle informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare osservazioni, presentare eventuali informazioni non contenute nelle risposte al questionario e fornire i relativi elementi di prova. Le informazioni e gli elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine indicato al punto 6, lettera a), punto ii).

La Commissione può inoltre procedere all'audizione delle parti interessate, a condizione che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta va presentata entro il termine indicato al punto 6, lettera a), punto iii).

d)   Selezione del paese ad economia di mercato

Nella precedente inchiesta era stata scelta la Turchia come paese ad economia di mercato appropriato per stabilire il valore normale in relazione alla Repubblica popolare cinese. La Commissione intende utilizzare nuovamente la Turchia a tal fine. Le parti interessate sono invitate a presentare le loro osservazioni sull'adeguatezza di questa scelta entro il termine specifico indicato al punto 6, lettera c).

5.2.    Procedura di valutazione dell'interesse dell'Unione

Qualora fosse confermata la probabilità della del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio, conformemente all'articolo 21 del regolamento di base, si deciderà se il mantenimento delle misure antidumping non sia contrario all'interesse dell'Unione. Per tale motivo la Commissione potrà inviare questionari agli esponenti noti dell'industria dell'Unione, agli importatori, alle loro associazioni di rappresentanza e alle associazioni di rappresentanza dei consumatori e degli utilizzatori. Queste parti e quelle non note alla Commissione che comprovino l'esistenza di un legame oggettivo tra la loro attività e il prodotto in esame, possono contattare la Commissione e fornirle informazioni entro il termine di cui al punto 6, lettera a), punto ii). Le parti che abbiano agito conformemente a quanto stabilito dalla frase precedente possono chiedere un'audizione, indicando i motivi particolari per i quali chiedono di essere sentite, entro il termine indicato al punto 6, lettera a), punto iii). Si noti che le informazioni comunicate in conformità all'articolo 21 del regolamento di base saranno prese in considerazione unicamente se suffragate da validi elementi di prova all'atto della presentazione.

6.   Termini

a)   Termini generali

i)   Termine entro il quale le parti devono chiedere il questionario

Tutte le parti interessate che non hanno collaborato all'inchiesta che ha portato a istituire le misure oggetto del presente riesame devono chiedere il questionario o altri moduli quanto prima e comunque entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

ii)   Termine entro cui le parti devono manifestarsi, rispondere al questionario e fornire ogni altra informazione

Salvo disposizioni diverse, tutte le parti interessate devono contattare la Commissione, comunicare le loro osservazioni, rispondere al questionario o fornire qualsiasi altra informazione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, affinché sia possibile tener conto di tali osservazioni e informazioni nel corso dell'inchiesta. Si sottolinea che l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali fissati dal regolamento di base è subordinato al rispetto di tale termine.

Le società incluse in un campione devono presentare le risposte al questionario entro il termine indicato al punto 6, lettera b), punto iii).

iii)   Audizioni

Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere un'audizione alla Commissione entro lo stesso termine di 37 giorni.

b)   Termine specifico per il campionamento

i)

Le informazioni di cui al punto 5.1, lettera a), punti i), ii) e iii), devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, poiché la Commissione intende consultare le parti che si sono dichiarate disponibili a far parte del campione in merito alla selezione definitiva dello stesso entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

ii)

Ogni altra informazione relativa alla selezione del campione di cui al punto 5.1, lettera a), punto iv), deve pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

iii)

Salvo altrimenti disposto, le risposte al questionario fornite dalle parti incluse nel campione devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di notifica della loro inclusione nel campione.

c)   Termine specifico per la selezione del paese a economia di mercato

Le parti interessate dall'inchiesta possono presentare osservazioni in merito all'opportunità della scelta della Turchia, di cui al punto 5.1, lettera d), quale paese ad economia di mercato ai fini della determinazione del valore normale in relazione alla Repubblica popolare cinese. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

7.   Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto), complete di nome, indirizzo, indirizzo e-mail e numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza fornite dalle parti interessate su base riservata devono recare la dicitura «Diffusione limitata» (12) e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata, contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: N-105 04/92

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22956505

8.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e potranno essere utilizzati i dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base. Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e si ricorre ai dati disponibili, l'esito dell'inchiesta potrà essere meno favorevole per tale parte rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se essa avesse collaborato.

9.   Calendario dell'inchiesta

A norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, l'inchiesta sarà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

10.   Possibilità di chiedere un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base

Poiché il presente riesame in previsione della scadenza è aperto conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, i relativi risultati non comportano una modifica del livello delle misure in vigore, ma l'abrogazione o il mantenimento di tali misure in conformità all'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento di base.

Qualsiasi parte interessata dal procedimento che ritenga opportuno rivedere il livello delle misure al fine di modificarlo (cioè aumentarlo o ridurlo), può chiedere un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

Le parti che intendono chiedere tale riesame, da effettuare indipendentemente dal riesame in previsione della scadenza di cui al presente avviso, possono contattare la Commissione all'indirizzo sopraindicato.

11.   Trattamento dei dati personali

Si fa presente che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (13).

12.   Consigliere-auditore

Le parti interessate che ritengano di incontrare difficoltà nell'esercizio dei loro diritti di difesa, possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della DG Commercio. Il consigliere-auditore funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione offrendo, se necessario, una mediazione su questioni procedurali relative alla tutela degli interessi delle parti nel presente procedimento, in particolare per quanto riguarda l'accesso al fascicolo, la riservatezza, la proroga dei termini e il trattamento delle comunicazioni scritte e/o orali. Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine Web dedicate al consigliere-auditore sul sito della DG Commercio (http://ec.europa.eu/trade).


(1)  GU C 123 del 12.5.2010, pag. 10.

(2)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(3)  GU L 299 del 16.11.2005, pag. 1.

(4)  GU L 94 dell'8.4.2009, pag. 5.

(5)  GU L 117 dell'11.5.2010, pag. 1.

(6)  GU L 120 del 24.4.2004, pag. 1.

(7)  GU L 328 del 30.10.2004, pag. 1.

(8)  I 27 Stati membri dell'Unione europea sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca, Regno Unito, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

(9)  Per chiarimenti sul significato dell'espressione «società collegate» si rimanda all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

(10)  Vedasi nota 9.

(11)  Vedasi nota 9.

(12)  La dicitura significa che il documento è destinato esclusivamente a uso interno. Esso è protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). Si tratta di un documento riservato ai sensi dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).

(13)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

13.11.2010   

IT

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C 309/12


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.5996 — Thomas Cook/Travel business of Co-operative Group/Travel business of Midlands Co-operative Society)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2010/C 309/06

1.

In data 9 novembre 2010 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Thomas Cook plc («Thomas Cook», Regno Unito) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme dell’attività relativa ai viaggi di Midlands Co-operative Society Limited («Midlands», Regno Unito) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Thomas Cook: impresa integrata di viaggi turistici che opera nella fornitura e nella distribuzione di servizi di viaggio in Europa, America settentrionale, India e Egitto,

CGL: opera nel settore viaggi, principalmente nella distribuzione al dettaglio e online di prodotti vacanze nel Regno Unito,

Midlands: opera nel settore viaggi, principalmente nella distribuzione al dettaglio e online di prodotti vacanze nel Regno Unito (Midlands).

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5996 — Thomas Cook/Travel business of Co-operative Group/Travel business of Midlands Co-operative Society, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).


ALTRI ATTI

Commissione europea

13.11.2010   

IT

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C 309/13


Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

2010/C 309/07

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (1). Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOCUMENTO UNICO

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

«GÖTTINGER STRACKE»

N. CE: DE-PGI-0005-0703-17.06.2008

IGP ( X ) DOP ( )

1.   Denominazione:

«Göttinger Stracke»

2.   Stato membro o Paese terzo:

Germania

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare:

3.1.   Tipo di prodotto:

Classe 1.2

preparazioni a base di carne (riscaldate, salate, affumicate, ecc.)

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1:

La «Göttinger Stracke» è una salsiccia di carne suina, essiccata all'aria, che corrisponde sostanzialmente, per la consistenza e il colore, a una salsiccia di tipo Mettwurst. Questa salsiccia è preparata con carne di suini appena macellati. Per ottenere una qualità ottimale si privilegia l'utilizzo di carni di maiali giunti a maturità e che hanno beneficiato di un periodo di ingrasso più lungo rispetto alla norma. Si tratta di maschi castrati e di scrofe riproduttrici. Il 65 % di questa carne proviene obbligatoriamente da queste due categorie di animali di cui, tuttavia, la percentuale di carne proveniente dalle scrofe riproduttrici non deve essere superiore al 40 %. La percentuale di carne proveniente dai suini maschi castrati deve essere quindi del 25 %. Per maiali si intendono in questa sede esemplari di maschi castrati. Per la produzione della «Göttinger Stracke» il peso dei maschi castrati e delle scrofe deve essere di 150 kg. I maschi castrati e le scrofe devono avere almeno un anno di età. La carne di questi animali giunti a maturità e ingrassati più a lungo è complessivamente più compatta e resta tale durante la fase di lavorazione. Essa è quindi particolarmente adatta alla produzione della «Göttinger Stracke». Sebbene sia possibile adoperare anche carne di suini giovani nella preparazione della «Göttinger Stracke», la percentuale di carne proveniente da animali giovani non deve superare il 30-35 %. Per la preparazione di questa salsiccia si adoperano le parti nobili del maiale, ossia la spalla, il prosciutto e la pancetta. La struttura di queste parti, infatti, si presta molto bene alla lavorazione e contribuisce a conferire alla «Göttinger Stracke» quell'aspetto così tipico al taglio. Alla carne, opportunamente tritata, si aggiungono spezie (pepe, coriandolo, noce moscata, aglio), eventualmente del rum e, in piccole quantità, sostanze glucidiche (destrosio, saccarosio), fermenti lattici con l'aggiunta di lievito e di nitrato di sodio. Al termine del periodo di stagionatura, la salsiccia acquista una consistenza semidura e rimane soda al taglio. La struttura è a grana piuttosto grossa, il colore è rosso intenso. La «Göttinger Stracke» è caratterizzata dalla mancanza di acidità, dal gusto di carne aromatica, con una nota pepata. La «Göttinger Stracke» è di forma cilindrica; in linea di massima il calibro dei budelli oscilla fra i 40 e i 60 mm, mentre la loro lunghezza può variare.

La «Göttinger Stracke» è una salsiccia particolarmente secca. Il grado di essiccamento non può essere inferiore al 35 % e il tasso di umidità massimo è di 0,88, talvolta meno. Il tenore di materie grasse è di 28 g per 100 g di prodotto, di cui 11,5 g di acidi grassi. Il valore energetico è di 356 kcal, ovvero 1 478 kJ per 100 g, il tenore di proteine (g) è pari a 25, il tenore di carboidrati (g) è inferiore a 1 [di cui il tenore di zuccheri (g) è inferiore a 0,5], il tenore di fibre è inferiore a 1 e quello di sodio è pari a 1,6 g.

La «Göttinger Stracke» si differenzia dalla «Göttinger Feldkieker» per la forma, il calibro e il peso. Va osservato che la «Göttinger Stracke» è diritta e di calibro omogeneo laddove la salsiccia denominata «Feldkieker» si caratterizza per un calibro non omogeneo. Questa differenza influisce sul processo di stagionatura e, quindi, sul gusto finale del prodotto stagionato.

3.3.   Materie prime (solo per i prodotti trasformati):

La «Göttinger Stracke» viene elaborata principalmente a partire da carne suina non essudativa e compatta di animali adulti. La percentuale di carne suina proveniente da animali adulti non può essere inferiore al 65 %. La qualità del grasso contenuto in questo tipo di carne è eccellente grazie ad un'alimentazione mirata dei suini. Ciò presenta il vantaggio di poter evitare alterazioni ossidative durante la fase di stagionatura. Per di più la salsiccia non irrancidisce.

3.4.   Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale):

3.5.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata:

Tutte le fasi della produzione.

3.6.   Norme specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata:

3.7.   Norme specifiche in materia di etichettatura:

4.   Delimitazione concisa della zona geografica:

Territorio comunale di Göttingen

5.   Legame con la zona geografica:

5.1.   Specificità della zona geografica:

La città di Göttingen ed i suoi dintorni sono tradizionalmente noti per le competenze ed i metodi altamente sviluppati nella preparazione di prodotti a base di carne. Testimonianze della popolarità della «Göttinger Mettwurst» risalgono addirittura al XVIII secolo [cfr. in particolare l'opera di Günther Meinhardt dal titolo «Die ‚chute Ghöttinger Wurst‘ — eine geschichtliche Dokumentation über die ‚Echte Göttinger Wurst‘» (La buona salsiccia di Göttingen — raccolta di documenti storici sulla «Echte Göttinger Wurst») ed altri documenti che stanno a dimostrare tale reputazione, ad esempio un'indagine del ministro di Stato von Münchhausen relativa alla Mettwurst di Göttingen, del 25 marzo 1760, il cui originale si trova negli archivi municipali di Göttingen].

La salsiccia «Göttinger Stracke» viene prodotta su larga scala a Göttingen e commercializzata nell'omonima regione sotto questo nome almeno a partire dagli anni ottanta.

5.2.   Specificità del prodotto:

La «Göttinger Stracke» gode di ottima reputazione nella città e nella regione di Göttingen e i consumatori acquistano molto volentieri questo tipo di salsiccia che considerano una specialità regionale.

Da un sondaggio effettuato nel 2005 è risultato che l'83 % di un gruppo rappresentativo di consumatori che si intendevano di salumi e che abitavano la regione di Göttingen da almeno cinque anni conosceva la «Göttinger Stracke». Da tale sondaggio è emerso inoltre che la «Göttinger Stracke» rappresentava per i consumatori della regione un prodotto particolare a base di Mettwurst, che si distingue dai prodotti regionali simili soprattutto per il sapore, l'aspetto e la consistenza, facilmente riconoscibili. Alla domanda: in che cosa la «Göttinger Stracke» si distingue dagli altri tipi di salsiccia, gli interpellati hanno risposto citando come caratteristiche distintive la forma allungata e la consistenza dura. È stato inoltre chiesto loro di dire in che misura fossero esatte certe affermazioni relative alla «Göttinger Stracke». Come si prevedeva, i consumatori interpellati hanno associato, quasi sistematicamente, il concetto di «Göttinger Stracke» a quello di Mettwurst (88,1 %). Fra le peculiarità vengono citate anche l'aspetto e la consistenza: il 10,7 % degli interpellati definisce la «Göttinger Stracke» lunga, il 10,3 % la definisce «dura/soda» e l'8,7 % vi associa l'aggettivo «sottile». Il 7,5 % degli interpellati afferma che il prodotto viene essiccato «all'aria» mentre il 5,1 % ne mette in evidenza l'«ottimo sapore». Soltanto l'1,6 % degli interpellati afferma che la «Göttinger Stracke» è simile alla salsiccia denominata «Feldkieker».

Il fatto che la «Göttinger Stracke» goda di particolare notorietà si deduce anche dai risultati mediamente ottenuti in uno dei test che faceva parte del sondaggio, nel quale si chiedeva alle persone prescelte di confermare o di contestare 14 affermazioni, previamente preparate, relative all'immagine del prodotto. Una maggioranza relativamente ampia di persone si è dichiarata d'accordo con l'affermazione secondo la quale la «Göttinger Stracke» è una «salsiccia tipica della regione di Göttingen» e, viceversa, soltanto un numero esiguo di persone ha aderito all'affermazione secondo cui la «Göttinger Stracke»«non è una salsiccia tradizionale».

Riassumendo, dal sondaggio emerge che i consumatori interpellati associano per lo più la «Göttinger Stracke» alla regione di Göttingen.

Da questa indagine empirica si desume, insomma, che la «Göttinger Stracke» è una specialità di Mettwurst della regione di Göttingen, nota a tutti nella regione, e che gode di grande reputazione [cfr. la perizia scientifica di Andreas Scharf: «Göttinger Stracke» — Bekanntheit und regionales Ansehen, Ergebnisse einer empirischen Untersuchung («Göttinger Stracke» — Reputazione e notorietà regionale, risultanze di una ricerca empirica) del 18 marzo 2005 ].

5.3.   Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP):

La reputazione della «Göttinger Stracke» è dovuta al fatto che si tratta di un prodotto regionale tradizionale. L'importanza del fattore regionale emerge soprattutto dal sondaggio di cui sopra, dal quale si desume che, agli occhi del consumatore, la «Göttinger Stracke» è una varietà di Mettwurst tipica della regione di Göttingen, al punto da poter essere definita specialità regionale.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare:

[Articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006]

Markenblatt, volume 32, del 10.8.2007, parte 7a-aa, pag. 14628

(http://publikationen.dpma.de/DPMApublikationen/dld_gd_file.do?id=83)


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.


13.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 309/16


Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

2010/C 309/08

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (1). Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOCUMENTO UNICO

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

«GÖTTINGER FELDKIEKER»

N. CE: DE-PGI-0005-0721-10.10.2008

IGP ( X ) DOP ( )

1.   Denominazione:

«Göttinger Feldkieker»

2.   Stato membro o paese terzo:

Germania

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare:

3.1.   Tipo di prodotto:

Classe 1.2

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati)

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1:

Il prodotto «Göttinger Feldkieker» è una salsiccia di carne suina, compatta al taglio, essiccata all'aria, che corrisponde sostanzialmente alla salsiccia di tipo Mettwurst, caratterizzata da una struttura a grana grossa e da una colorazione di un rosso intenso dovuta alla stagionatura. Questa salsiccia è preparata con carne di suini appena macellati. Per ottenere una qualità ottimale si privilegia l'utilizzo di carni di maiali giunti a maturità e che hanno beneficiato di un periodo di ingrasso più lungo rispetto alla norma. Si tratta di maschi castrati, pesanti ed ingrassati più a lungo rispetto agli altri, e di scrofe riproduttrici. Il 65 % di questa carne proviene obbligatoriamente da queste due categorie di animali di cui, tuttavia, la percentuale di carne proveniente dalle scrofe riproduttrici non deve essere superiore al 40 %. La percentuale di carne proveniente dai suini maschi castrati deve essere quindi del 25 %. Per la produzione della «Göttinger Feldkieker» il peso dei maschi castrati e delle scrofe deve essere di 150 kg. I maschi castrati e le scrofe devono avere almeno un anno di età. La carne di questi animali giunti a maturità e ingrassati più a lungo è complessivamente più compatta e resta tale durante la fase di lavorazione. Essa è quindi particolarmente adatta alla produzione della «Göttinger Feldkieker». Sebbene sia possibile adoperare anche carne di suini giovani nella preparazione della «Göttinger Feldkieker», la percentuale di carne proveniente da animali giovani non deve superare il 30-35%. Per la preparazione di questa salsiccia si adoperano le parti nobili del maiale, ossia la spalla, il prosciutto e la pancetta. La struttura di queste parti, infatti, si presta molto bene alla lavorazione e contribuisce a conferire alla «Göttinger Feldkieker» quell'aspetto così tipico al taglio. Alla carne, opportunamente tritata, si aggiungono spezie (pepe, coriandolo, noce moscata, aglio), eventualmente del rum e, in piccole quantità, sostanze glucidiche (destrosio, saccarosio), fermenti lattici con l'aggiunta di lievito e di nitrato di sodio, eventualmente anche di sale da cucina e di nitrato di potassio. L'impasto viene quindi insaccato, evitando accuratamente la formazione di bolle d'aria, preferibilmente in budelli di calibro compreso fra 70 e 105 mm. L'insaccatura tipica avviene in budelli a forma di vescica, poiché questa può essere sia tesa che pressata. Da questo punto di vista sono infatti note ed autorizzate varianti nella forma del prodotto. La «Göttinger Feldkieker» è caratterizzata dalla mancanza di acidità, dal gusto di carne, particolarmente aromatico, nel quale si possono distinguere gli ingredienti adoperati, ovvero il pepe, il coriandolo, la noce moscata e l'aglio.

La «Göttinger Feldkieker» è una salsiccia particolarmente secca. Il grado di essiccamento non può essere inferiore al 35 %, il tasso di umidità massimo autorizzato è di 0,88, talvolta meno. Il tenore di materie grasse è di 25 g per 100 g di prodotto, di cui 9,4 g di acidi grassi. Il valore energetico è di 329 kcal, ovvero 1 367 kJ per 100 g, il tenore di proteine (g) è pari a 25, il tenore di carboidrati (g) è inferiore a 1 [di cui il tenore di zuccheri (g) è inferiore a 0,5], il tenore di fibre è inferiore a 1 e quello di sodio è pari a 1,6 g.

La «Göttinger Feldkieker» si differenzia dalla «Göttinger Stracke» per la forma, il calibro ed il peso. Va osservato, in particolare, che il calibro della «Göttinger Feldkieker» non è omogeneo mentre la «Göttinger Stracke» è diritta e di calibro omogeneo. Questa differenza influisce sul processo di stagionatura e, quindi, sul gusto finale del prodotto.

3.3.   Materie prime (solo per i prodotti trasformati):

La «Göttinger Feldkieker» viene elaborata principalmente a partire da carne suina non essudativa e compatta di animali adulti. La percentuale di carne suina proveniente da animali adulti non può essere inferiore al 65 %. La qualità del grasso contenuto in questo tipo di carne è eccellente grazie ad un'alimentazione mirata dei suini. Ciò presenta il vantaggio di poter evitare alterazioni ossidative durante la fase di stagionatura. Per di più la salsiccia non irrancidisce.

3.4.   Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale):

3.5.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata:

Tutte le fasi della produzione.

3.6.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc.:

3.7.   Norme specifiche in materia di etichettatura:

4.   Delimitazione concisa della zona geografica:

Territorio comunale di Göttingen

5.   Legame con la zona geografica;

5.1.   Specificità della zona geografica:

La città di Göttingen e i suoi dintorni sono tradizionalmente noti per le competenze e i metodi altamente sviluppati nella preparazione di prodotti a base di carne. Testimonianze della popolarità di quella che viene denominata anche «Göttinger Blasenwurst» risalgono addirittura al XVIII secolo [cfr. in particolare l'opera di Günther Meinhardt dal titolo «Die chute Ghöttinger Wurst» — eine geschichtliche Dokumentation über die «Echte Göttinger Wurst» (La buona salsiccia di Göttingen — raccolta di documenti storici sulla «Echte Göttinger Wurst») che contiene ulteriori prove di questa popolarità; basti pensare ad un elenco stilato dal controllore delle accise Hohmann relativo alle spedizioni di questo tipo di salsiccia effettuate fra il 1o ottobre 1793 e il 30 settembre 1794].

La salsiccia «Göttinger Feldkieker» viene prodotta su larga scala a Göttingen e commercializzata nell'omonima regione sotto questo nome a partire dagli anni sessanta.

5.2.   Specificità del prodotto:

La «Göttinger Feldkieker» è una specialità della salumeria di Göttingen, molto nota ed apprezzata, che gode di ottima reputazione. I consumatori della regione la considerano un prodotto del tutto particolare tra le diverse varietà di Mettwurst, che si distingue dai prodotti analoghi soprattutto per il gusto particolare e l'aspetto sui generis [cfr. la perizia scientifica di Andreas Scharf dal titolo «Göttinger Feldkieker» — Bekanntheit und regionales Ansehen, Ergebnisse einer empirischen Untersuchung, («Göttinger Feldkieker» — Reputazione e notorietà regionale, risultanze di una ricerca empirica) del 18 marzo 2005].

Da un sondaggio effettuato nel 2005 è risultato che il 58 % delle persone interpellate conosceva la «Göttinger Feldkieker» mentre l'81,1 % associava il prodotto ad un tipo di Mettwurst. Inoltre, l'8,3 % riteneva che la forma (a pera/ovale/a forma di vescica) costituisse una caratteristica peculiare del prodotto. Per il 6,5 % degli interpellati, invece, la principale caratteristica consisteva nelle sue «piccole dimensioni». Il 5,3 % citava come caratteristica saliente del prodotto il fatto che esso venga «essiccato all'aria»; il 4,1 %, infine, considerava caratteristiche distintive della «Göttinger Feldkieker» la sua «sottigliezza», «durezza» e «compattezza».

Inoltre, durante il sondaggio, ai consumatori è stato chiesto quali fossero, a loro parere, le caratteristiche distintive della «Göttinger Feldkieker» rispetto ad altre salsicce crude (Mettwurst). Dal sondaggio si evince che tali caratteristiche sarebbero: il sapore (ad esempio intenso/speziato; gradevole), l'aspetto (ad esempio la forma particolare, forma di vescica). In particolare, l'aspetto/la forma costituiscono importanti criteri che consentono di identificare con esattezza la «Göttinger Feldkieker», come è stato particolarmente evidenziato dagli intervistati. Si rimanda segnatamente alla figura n. 8 della sopra citata opera di Andreas Scharf dal titolo «Göttinger Feldkieker» — Bekanntheit und regionales Ansehen, Ergebnisse einer empirischen Untersuchung, («Göttinger Feldkieker» — Reputazione e notorietà regionale, risultanze di una ricerca empirica) del 18 marzo 2005.

Il fatto che la «Göttinger Feldkieker» goda di particolare notorietà si deduce anche dai risultati mediamente ottenuti in uno dei test che faceva parte del sondaggio, nel quale si chiedeva alle persone prescelte di confermare o di contestare 13 affermazioni, previamente preparate, relative all'immagine del prodotto. Una maggioranza relativamente ampia di persone si è dichiarata d'accordo con l'affermazione secondo la quale la «Göttinger Feldkieker» è una «salsiccia tipica della regione di Göttingen» e, viceversa, soltanto un numero esiguo di persone ha aderito all'affermazione secondo cui la «Göttinger Feldkieker»«non è una salsiccia tradizionale».

Riassumendo, dal sondaggio emerge che i consumatori interpellati associano per lo più la «Göttinger Feldkieker» alla regione di Göttingen.

5.3.   Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP):

La reputazione della «Göttinger Feldkieker» è dovuta al fatto che si tratta di un prodotto regionale tradizionale. L'importanza del fattore regionale emerge soprattutto dal sondaggio di cui sopra, dal quale si desume che, agli occhi del consumatore, la «Göttinger Feldkieker» è una varietà di Mettwurst tipica della regione di Göttingen, al punto da poter essere definita specialità regionale.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare:

[Articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006]

Markenblatt, vol.32 del 10.8.2007, parte 7a-aa, pag. 14626

(http://publikationen.dpma.de/DPMApublikationen/dld_gd_file.do?id=82)


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.


13.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 309/19


Avviso destinato a Agha Jan Alizai e Saleh Mohammad Kakar, che sono stati aggiunti all'elenco di cui agli articoli 2, 3 e 7 del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talebani, in forza del regolamento (UE) n. 1027/2010 della Commissione

2010/C 309/09

1.

La posizione comune 2002/402/PESC (1) invita l'Unione a congelare i capitali e le risorse economiche di Osama bin Laden, dei membri dell'organizzazione Al-Qaida e dei Taliban e di altri individui, gruppi, imprese ed entità ad essi associati, quali figurano nell'elenco compilato conformemente alle UNSCR 1267(1999) e 1333(2000) e regolarmente aggiornato dal comitato delle Nazioni Unite istituito ai sensi della UNSCR 1267(1999).

L'elenco compilato dal suddetto comitato delle Nazioni Unite comprende:

Al-Qaeda, i Talibani e Osama bin Laden,

le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi associati a Al-Qaeda, ai Talibani e a Osama bin Laden,

e

le persone giuridiche, le entità e gli organismi posseduti o controllati da uno/a qualsiasi di queste persone, entità, organismi e gruppi associati o che li sostengono in altro modo.

Gli atti o le attività che indicano che una persona, un gruppo, un'impresa o un'entità è «associata/o con» Al-Qaeda, Osama bin Laden o i Talibani consistono, tra l'altro, nel:

a)

partecipare al finanziamento, alla programmazione, all'agevolazione, alla preparazione o all'esecuzione di atti o attività in collegamento con, con il nome di, per conto di o a sostegno di Al-Qaeda, Osama bin Laden o i Talibani o di qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione;

b)

fornire, vendere o trasferire ad uno qualsiasi di essi armi e materiale connesso;

c)

arruolare per uno qualsiasi di essi;

o

d)

sostenere in altro modo atti o attività di uno qualsiasi di essi.

2.

Il 4 novembre 2010 il Comitato delle Nazioni Unite ha deciso di aggiungere Agha Jan Alizai e Saleh Mohammad Kakar all'elenco corrispondente. Queste persone possono presentare in qualsiasi momento al mediatore dell’ONU, unitamente ad eventuali documenti giustificativi, una richiesta di riesame della decisione di inserirle nel suddetto elenco delle Nazioni Unite. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:

United Nations — Office of the Ombudsperson

Room TB-08041D

New York, NY 10017

UNITED STATES OF AMERICA

Tel. +1 212 9632671

Fax +1 212 9631300 / 9633778

E-mail: ombudsperson@un.org

Per ulteriori informazioni consultare http://www.un.org/sc/committees/1267/delisting.shtml

3.

Sulla base della decisione delle Nazioni Unite di cui al paragrafo 2, la Commissione ha adottato il regolamento (UE) n. 1027/2010 (2), recante modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani (3). La modifica, eseguita a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 7 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 881/2002, aggiunge Agha Jan Alizai e Saleh Mohammad Kakar all'elenco dell'allegato I del regolamento («allegato I»).

Le seguenti misure del regolamento (CE) n. 881/2002 si applicano alle persone e alle entità che figurano nell'allegato I:

1)

congelamento di tutti i fondi e risorse economiche appartenenti alle persone e alle entità interessate, o in loro possesso, e divieto (per tutti) di mettere direttamente o indirettamente fondi e risorse economiche a disposizione di una qualsiasi delle persone ed entità interessate o di destinarli a loro vantaggio (articolo 2 e articolo 2 bis) (4);

e

2)

divieto di concedere, vendere, fornire o trasferire, direttamente o indirettamente, a una qualsiasi delle persone ed entità interessate consulenze tecniche, assistenza o formazione connesse ad attività militari (articolo 3).

4.

L'articolo 7 bis del regolamento (CE) n. 881/2002 (5) prevede una procedura di riesame che si applica qualora chi è stato inserito nell'elenco formuli osservazioni circa i motivi dell'inserimento. Le persone e le entità aggiunte all'allegato I con regolamento (UE) n. 1027/2010 possono presentare alla Commissione una richiesta volta ad ottenere la motivazione del loro inserimento nell’elenco. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:

Commissione europea

«Misure restrittive»

Rue de la Loi/Wetstraat 200

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

5.

Si segnala inoltre alle persone e alle entità interessate che è possibile impugnare il regolamento (UE) n. 1027/2010 dinanzi al Tribunale dell'Unione europea, alle condizioni di cui all'articolo 263, paragrafi 4 e 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

6.

I dati personali delle persone interessate saranno gestiti in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi della Comunità (attualmente Unione), nonché la libera circolazione di tali dati (6). Le eventuali richieste, ad esempio, di ulteriori informazioni o finalizzate all'esercizio dei diritti di cui al regolamento (CE) n. 45/2001 (accesso ai dati personali, rettifica di tali dati, ecc.) devono essere inviate alla Commissione, all'indirizzo indicato al paragrafo 4.

7.

Per completezza, si richiama l'attenzione delle persone e delle entità che figurano nell'allegato I sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri interessato/i, elencate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 881/2002, per ottenere l'autorizzazione di utilizzare i fondi e le risorse economiche congelati per soddisfare un fabbisogno fondamentale o per effettuare pagamenti specifici a norma dell'articolo 2 bis del medesimo regolamento.


(1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 4.

(2)  GU L 296 del 13.11.2010, pag. 13.

(3)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.

(4)  L'articolo 2 bis è stato inserito con regolamento (CE) n. 561/2003 del Consiglio (GU L 82 del 29.3.2003, pag. 1)

(5)  L'articolo 7 bis è stato inserito con regolamento (UE) n. 1286/2009 del Consiglio (GU L 346 del 23.12.2009, pag. 42).

(6)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


13.11.2010   

IT

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C 309/s3


AVVISO

Il 13 dicembre 2010 sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 309 A il «Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole — Settimo supplemento alla ventottesima edizione integrale».

Gli abbonati possono ottenere gratuitamente la suddetta Gazzetta ufficiale nei limiti del numero e della(e) versione(i) linguistica(che) del(dei) loro abbonamento(i). Gli abbonati sono pregati di rispedire la cedola di ordinazione che si trova in calce, debitamente compilata, specificando il numero di matricola dell’abbonamento (il codice che figura a sinistra di ogni etichetta e che comincia per O/…). La gratuità e la disponibilità sono assicurate per un anno a decorrere dalla data di pubblicazione della Gazzetta ufficiale in questione.

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