ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.C_2010.307.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 307

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

53o anno
12 novembre 2010


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2010/C 307/01

Tassi di cambio dell'euro

1

2010/C 307/02

Parere del comitato consultivo in materia di accordi restrittivi e posizioni dominanti formulato nella riunione, del 15 ottobre 2009, in relazione ad un progetto di decisione sul caso COMP/38.589 — Stabilizzanti termici (1) — Relatore: Malta

2

2010/C 307/03

Parere del comitato consultivo in materia di accordi restrittivi e posizioni dominanti formulato nella riunione, del 6 novembre 2009, in relazione ad un progetto di decisione sul caso COMP/38.589 — Stabilizzanti termici (2) — Relatore: Malta

3

2010/C 307/04

Relazione finale del consigliere-auditore — Caso COMP/38.589 — Stabilizzanti termici

4

2010/C 307/05

Sintesi della decisione della Commissione, dell’11 novembre 2009, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/38.589 — Stabilizzanti termici) [notificata con il numero C(2009) 8682]  ( 1 )

9

 

Corte dei conti

2010/C 307/06

Relazione speciale n. 6/2010 La riforma del mercato dello zucchero ha raggiunto i propri obiettivi principali?

13

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2010/C 307/07

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

14

2010/C 307/08

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

17

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2010/C 307/09

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5986 — Schindler/Droege/ALSO/Actebis) ( 1 )

20

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2010/C 307/10

Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

21

2010/C 307/11

Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari

24

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

12.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 307/1


Tassi di cambio dell'euro (1)

11 novembre 2010

2010/C 307/01

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,3700

JPY

yen giapponesi

112,78

DKK

corone danesi

7,4538

GBP

sterline inglesi

0,84910

SEK

corone svedesi

9,3102

CHF

franchi svizzeri

1,3282

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

8,0910

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

24,634

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

276,54

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7093

PLN

zloty polacchi

3,9329

RON

leu rumeni

4,2865

TRY

lire turche

1,9540

AUD

dollari australiani

1,3682

CAD

dollari canadesi

1,3742

HKD

dollari di Hong Kong

10,6198

NZD

dollari neozelandesi

1,7495

SGD

dollari di Singapore

1,7646

KRW

won sudcoreani

1 520,57

ZAR

rand sudafricani

9,4674

CNY

renminbi Yuan cinese

9,0772

HRK

kuna croata

7,3727

IDR

rupia indonesiana

12 206,66

MYR

ringgit malese

4,2442

PHP

peso filippino

60,089

RUB

rublo russo

41,9220

THB

baht thailandese

40,710

BRL

real brasiliano

2,3491

MXN

peso messicano

16,7769

INR

rupia indiana

60,9310


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


12.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 307/2


Parere del comitato consultivo in materia di accordi restrittivi e posizioni dominanti formulato nella riunione del 15 ottobre 2009 in relazione ad un progetto di decisione sul caso COMP/38.589 — Stabilizzanti termici (1)

Relatore: Malta

2010/C 307/02

1.

Il Comitato consultivo condivide la valutazione della Commissione europea secondo cui i fatti costituiscono accordo e/o pratica concordata ai sensi dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE.

2.

Il Comitato consultivo concorda sul fatto che l'insieme di accordi e/o pratiche concordate si articola in due infrazioni distinte, relative agli stabilizzanti a base di stagno e agli ESBO/esteri, di carattere unico e continuato per il periodo della loro durata.

3.

Il Comitato consultivo concorda con la Commissione europea sul fatto che gli accordi e/o le pratiche concordate hanno come oggetto una restrizione della concorrenza.

4.

Il Comitato consultivo condivide la valutazione della Commissione europea per quanto riguarda la durata delle infrazioni in relazione ad ogni singolo destinatario.

5.

Il Comitato consultivo concorda con la conclusione, formulata nel progetto di decisione della Commissione europea, secondo la quale gli accordi e le pratiche concordate tra i destinatari potevano produrre un effetto rilevante sugli scambi tra Stati membri dell'UE e tra parti contraenti all'accordo SEE.

6.

Il Comitato consultivo concorda con il progetto di decisione della Commissione europea relativamente ai destinatari della decisione, in particolare per quanto riguarda l'attribuzione della responsabilità alle società madri dei gruppi interessati.

7.

Il Comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


12.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 307/3


Parere del comitato consultivo in materia di accordi restrittivi e posizioni dominanti formulato nella riunione del 6 novembre 2009 in relazione ad un progetto di decisione sul caso COMP/38.589 — Stabilizzanti termici (2)

Relatore: Malta

2010/C 307/03

1.

Il Comitato consultivo concorda con la Commissione europea sulla necessità di infliggere un’ammenda ai destinatari del progetto di decisione per le infrazioni commesse.

2.

Il Comitato consultivo concorda con il ragionamento della Commissione europea in merito all'importo di base delle ammende.

3.

Il Comitato consultivo concorda con la Commissione europea in merito all'aumento dell'importo di base delle ammende, motivato da circostanze aggravanti.

4.

Il Comitato consultivo concorda con la Commissione europea in merito all'applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole del 2002 («comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese»).

5.

Il Comitato consultivo concorda con la Commissione europea in merito agli importi definitivi delle ammende.

6.

Il Comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


12.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 307/4


Relazione finale del consigliere-auditore (1)

Caso COMP/38.589 — Stabilizzanti termici

2010/C 307/04

Il presente caso di concorrenza riguarda un accordo di cartello tra produttori di due categorie di stabilizzanti termici utilizzati nella produzione di prodotti in PVC: gli stabilizzanti a base di stagno e gli ESBO/esteri.

Il progetto di decisione dà adito alle seguenti osservazioni:

Comunicazione degli addebiti

L’indagine della Commissione è stata avviata nel novembre 2002 sulla base di una richiesta di immunità, a seguito della quale sono stati effettuati accertamenti in loco. Oltre alla richiesta di immunità, erano pervenute nell’ambito di questo caso quattro domande di trattamento favorevole.

Il 18 marzo 2009 la Commissione ha notificato una comunicazione degli addebiti a 15 imprese o gruppi di imprese («le parti») (2).

Nella comunicazione degli addebiti la Commissione è giunta alla conclusione preliminare che le parti hanno partecipato ad un’infrazione unica e continuata all’articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE e all’articolo 53, paragrafo 1, dell’accordo SEE durata 13 anni, dal 1987 al 2000, per quanto riguarda gli stabilizzanti a base di stagno e 9 anni, dal 1991 al 2000, per quanto concerne gli ESBO/esteri.

Periodo concesso per rispondere alla comunicazione degli addebiti

Inizialmente il termine per rispondere alla comunicazione degli addebiti era il 14 maggio 2009. Tredici parti hanno presentato una richiesta motivata di proroga, che è stata accolta dal consigliere-auditore. È stata poi accordata l’ulteriore proroga, motivata, chiesta da tre parti. Tutte le imprese coinvolte, tranne una, hanno risposto entro i termini.

Accesso al fascicolo

Le parti hanno potuto accedere al fascicolo mediante CD-ROM. Inoltre, hanno potuto consultare nei locali della Commissione le dichiarazioni orali e scritte rilasciate dalle imprese che hanno presentato domanda di trattamento favorevole.

Baerlocher ha chiesto di consultare nuovamente il fascicolo. Nella sua risposta, il consigliere-auditore ha accettato parzialmente la richiesta consentendo nuovamente l’accesso ad alcune dichiarazioni orali affinché l’impresa verificasse eventuali discrepanze tra le varie versioni dei documenti. Le altre richieste sono state respinte perché i documenti in questione erano all’epoca all’esame della Corte giustizia nell’ambito di un procedimento per il riconoscimento della riservatezza delle comunicazioni tra avvocato e cliente. Nelle varie fasi della procedura diverse imprese hanno chiesto di conoscere le risposte delle altri parti, ma l’accesso alla documentazione è stato negato dal consigliere-auditore ai sensi della comunicazione della Commissione riguardante le regole per l'accesso al fascicolo istruttorio e della giurisprudenza applicabile (3).

Audizione

Nel giugno 2009 si è svolta un'audizione. Vi hanno partecipato tutte le parti, tranne una.

Le principali questioni inerenti ai diritti della difesa sollevate dalle parti

Nelle loro osservazioni scritte e orali le parti hanno sollevato numerose questioni riguardo ai diritti della difesa: in particolare, la violazione dell’obbligo di informazione, la durata eccessiva del procedimento e l’incompletezza dell’indagine.

Diritto delle parti di essere informate dell’inchiesta

AC Treuhand, Elementis, Chemson, GEA e Faci sostengono che i diritti della difesa sono stati violati perché non sono state informate tempestivamente dell’indagine in corso. Per questo motivo, AC Treuhand e Elementis hanno chiesto alla Commissione di chiudere il procedimento nei loro confronti, mentre Chemson e Gea hanno chiesto di estendere l’indagine a ChemTrade Roth. Faci non ha presentato richieste specifiche.

i)   AC Treuhand

AC Treuhand è stata informata per la prima volta della sua situazione di possibile destinataria di una comunicazione degli addebiti per il caso sugli stabilizzanti termici nel febbraio 2009, cioè un anno e mezzo dopo la prima richiesta di informazioni e sei mesi dopo la sentenza del Tribunale di primo grado che stabiliva il precedente dell’obbligo di informazione da parte della Commissione nei confronti della medesima impresa nel caso sui perossidi organici (4), e ciò malgrado le ripetute richieste di chiarimenti sulla sua posizione nei procedimenti rivolte alla DG Concorrenza sia prima che dopo la sentenza del Tribunale di primo grado.

Sulla base di quanto stabilito dal Tribunale di primo grado, la Commissione avrebbe dovuto informare AC Treuhand della sua situazione all’epoca della prima richiesta di informazioni nell’ottobre 2007. Il fatto che la sentenza del Tribunale che sancisce tale obbligo risalga soltanto al luglio 2008 non ha alcuna rilevanza poiché oggettivamente l’obbligo sussisteva già prima della sentenza. Inoltre, dato che la comunicazione degli addebiti per il caso perossidi organici era stata inviata a AC Treuhand nel marzo 2003, la DG Concorrenza doveva essere al corrente della situazione dell’impresa nel caso di specie quando ha inviato la prima richiesta di informazioni ai servizi di consulenza. Pertanto, si è verificata un’irregolarità.

Non è necessario stabilire se l’obbligo di informazione poteva decorrere addirittura da una data anteriore (5), poiché AC Treuhand non ha dimostrato che l’informazione tardiva poteva effettivamente compromettere i diritti della difesa nel procedimento in questione.

Secondo il Tribunale, la decisione contestata non può essere annullata per il semplice fatto che una persona giuridica non ha ricevuto tempestivamente tali informazioni. È invece necessario stabilire se l’irregolarità commessa dalla Commissione poteva effettivamente compromettere i diritti della difesa nel procedimento in questione (6).

A tale proposito, AC Treuhand ha fatto valere tre argomenti: innanzitutto, il pensionamento di un dipendente chiamato a testimoniare risalente al 31 agosto 2002; poi, i ricordi ormai sbiaditi dello stesso dipendente; infine, la scadenza del termine di 10 anni previsto dalla normativa svizzera per la conservazione degli atti societari (Aufbewahrungspflicht). La prima argomentazione può essere respinta poiché il dipendente è andato in pensione addirittura prima che la Commissione ricevesse la richiesta di immunità di Chemtura e vi sarebbe andato comunque, anche se AC Treuhand fosse stata debitamente informata delle indagini della Commissione. La seconda e la terza argomentazione risultano piuttosto astratte e imprecise poiché AC Treuhand non ha specificato la natura e la portata delle informazioni o dei dettagli necessari alla sua difesa che il dipendente avrebbe potuto ricordare o avrebbe potuto ricavare dagli archivi dell'impresa. In questo contesto, potrebbe essere opportuno anche tenere presente che, dopo aver ricevuto la notifica della comunicazione degli addebiti per il caso perossidi organici nel 2003, AC Treuhand era al corrente o poteva ragionevolmente rendersi conto di essere oggetto di controlli da parte della Commissione. Pertanto, la conclusione del consigliere-auditore è che i diritti della difesa della AC Treuhand non sono stati violati.

ii)   Elementis

La Commissione ha debitamente informato Elementis in merito ai suoi presunti addebiti in occasione della prima richiesta di informazioni inviata nel maggio 2008. Non è necessario stabilire se Elementis avrebbe dovuto essere informata prima di tale data, perché le argomentazioni avanzate dall’impresa per sostenere che nel suo caso i diritti della difesa sono stati compromessi non soddisfano i criteri prescritti. Elementis ha fatto presente il decesso di un testimone avvenuto il 24 gennaio 2008 sostenendo inoltre che era stato impossibile rintracciare e contattare vari testimoni citati nella comunicazione degli addebiti o altrimenti considerati utili. Infine, ha ribadito che era stato difficile ritrovare la documentazione e che i ricordi dei testimoni rimasti erano sbiaditi.

La tesi di Elementis secondo cui non è stato possibile contattare alcuni testimoni è sorprendente perché almeno due di loro hanno testimoniato per un'altra delle parti coinvolte nel caso. Inoltre, Elementis ha descritto solo sommariamente le questioni in merito alle quali i testimoni avrebbero potuto fornire particolari aggiuntivi. Non è stato però per nulla specificato in che modo la loro testimonianza avrebbe potuto contribuire alla sua difesa dall’accusa di infrazione, come richiesto dalle norme in vigore.

iii)   Faci

Anche Faci è stata correttamente informata sulla sua situazione quando la Commissione le ha inviato la prima richiesta di informazioni nell’ottobre 2007. L’impresa sostiene che, se fosse stata informata nel 2003 o almeno prima del 2007, avrebbe potuto valutare se presentare una richiesta di trattamento favorevole, valutazione diventata impossibile dopo che il personale interessato aveva lasciato la società.

Faci non ha dimostrato né la violazione di un obbligo d’informazione, né la violazione dei diritti della difesa e pertanto le sue argomentazioni devono essere respinte.

Obbligo di svolgere un’indagine

Sia GEA che Chemson hanno ribadito che la Commissione aveva e ha tuttora l’obbligo di estendere l’indagine a ChemTrade Roth. Nella loro risposta alla comunicazione degli addebiti entrambe le imprese hanno collegato il diritto di essere informate della loro situazione all'obbligo della Commissione di svolgere un'indagine completa.

GEA e Chemson si sono ritirate dal mercato in questione nel periodo della presunta infrazione. GEA ha ceduto il suo comparto ESBO nel maggio 2000 e la stessa sorte è toccata poi alle ex società madre dell’impresa direttamente coinvolte nelle attività contestate (Dynamit Nobel AG e Chemetall GmbH). Nel 2002 Chemson ha ceduto a ChemTrade Roth tramite un’acquisizione dall'interno (management buy-out) tutte le attività e la documentazione riguardanti il comparto ESBO e ha dichiarato di non avere più avuto accesso a prove documentali e a testimoni a partire da quel momento. Per quanto riguarda l'obbligo di informazione della Commissione, va notato che i presunti addebiti erano stati debitamente comunicati a Chemson e GEA nella richiesta di informazioni inviata rispettivamente nell'ottobre 2007 e nel luglio 2008. Chemson ha però sottolineato una particolarità di questo caso sostenendo che non si può escludere e che forse è addirittura probabile che, se il suo comparto ESBO fosse stato ceduto tramite un accordo azionario anziché un'acquisizione dall'interno (management buy-out), la Commissione avrebbe sottoposto ad indagine ChemTrade Roth.

Secondo una giurisprudenza costante, spetta alla Commissione decidere se, per far luce su una violazione delle norme sulla concorrenza, sia necessaria una certa informazione (7). Nella fattispecie, non è risultato strettamente necessario svolgere un'indagine su ChemTrade Roth per ottenere elementi di prova a carico sufficienti a dimostrare l'esistenza del cartello.

Per quanto riguarda le prove a discarico, tuttavia, la situazione è meno chiara. Da una parte, si potrebbe affermare che i destinatari della comunicazione degli addebiti devono innanzitutto presentare prove a discarico e sia la GEA che Chemson non hanno precisato in alcun modo quali informazioni utili si potrebbero raccogliere estendendo l’indagine a ChemTrade Roth. Inoltre, negli accordi di trasferimento si possono inserire clausole per continuare ad accedere alle informazioni e/o per spostare a livello interno la responsabilità per il pagamento delle ammende dovute per le violazioni delle norme sui cartelli. D’altra parte, è anche vero che la Commissione è tenuta a svolgere un’indagine obiettiva che in linea di principio avrebbe dovuto riguardare anche ChemTrade Roth. Infine, Chemson e GEA si sarebbero potute trovare in una situazione più favorevole se l’indagine non fosse stata sospesa nel 2003 o se la Commissione avesse informato con maggiore anticipo le parti in merito all’indagine.

In ogni caso, non è parso utile dopo l’audizone inviare una richiesta di informazioni a ChemTrade Roth oppure effettuare nei locali dell’impresa accertamenti senza preavviso. Non ci si poteva realisticamente aspettare che queste misure portassero risultati tali da ovviare alla precedente omissione, poiché è molto probabile che tutti i documenti utili (se mai sono esistiti) non siano più conservati. Tra l’altro, i colloqui con gli ex rappresentanti dell’impresa ceduta si sarebbero potuti svolgere soltanto con il consenso degli interessati.

Inoltre, l’accesso ai documenti non è più possibile già dal 2002, cioè da prima che iniziasse l’indagine. Pertanto, nessuna iniziativa nei confronti di ChemTrade Roth avrebbe permesso di recuperare l’accesso agli archivi degli ex rappresentanti (che si sarebbe potuto garantire su base contrattuale).

Tenuto conto di queste circostanze, il consigliere-auditore non ritiene che la Commissione debba svolgere un’indagine su ChemTrade Roth come richiesto da Chemson e GEA e non riscontra alcuna violazione dei diritti della difesa.

Durata dei procedimenti

Nove parti su quindici hanno denunciato la violazione dei diritti della difesa chiamando in causa la durata dei procedimenti (8). Effettivamente, l'indagine preliminare è durata più di sei anni. Di per sé, potrebbe sembrare una durata eccessiva.

I giudici hanno statuito che i procedimenti amministrativi devono avere una durata ragionevole (9). Questo principio si applica pienamente all'indagine in questione (10).

Tuttavia, in quel periodo il caso è stato sospeso per più di quattro anni per via dei procedimenti Akzo/Ackros. Durante gli accertamenti effettuati presso Ackros, i rappresentanti della società hanno dichiarato che alcuni documenti erano coperti dalla riservatezza delle comunicazioni tra avvocato e cliente. Nell'aprile 2003 Akzo e Ackros hanno avviato un procedimento giudiziario per sostenere la loro tesi. Per tutta la durata del procedimento giudiziario, l'indagine della Commissione è stata sospesa. Quattro anni dopo, nel settembre 2007, il Tribunale di primo grado ha dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato il ricorso dei denuncianti (11).

La DG Concorrenza ha dovuto attendere la sentenza del Tribunale di primo grado per poter valutare il valore aggiunto delle domande di trattamento favorevole (12). Questa valutazione era imperniata sulla possibilità o meno di usare come documento dell'accertamento un determinato elemento di prova. Il documento in questione è in effetti una prova importante sulla quale si basano la comunicazione degli addebiti e la decisione.

Pertanto, la durata del procedimento non è stata eccessivamente lunga e i diritti della difesa delle nove parti non sono stati violati.

Il progetto di decisione

Nel progetto di decisione, la Commissione mantiene sostanzialmente gli addebiti pur con qualche cambiamento rispetto alla comunicazione degli addebiti:

ritira gli addebiti contro Akzo Nobel Chemicals International BV e Addichem SA.,

pur riconoscendo che Arkema non ha preso parte al cartello degli stabilizzanti a base di stagno dal 1o aprile 1996 all’8 settembre 1997, la ritiene responsabile per il primo periodo di partecipazione (dal 16 marzo 1994 al 31 marzo 1996) per il fatto di aver poi partecipato allo stesso cartello (dal 9 settembre 1997 al 21 marzo 2000); tuttavia, avvalendosi dei suoi poteri discrezionali, non infligge ammende ad Arkema per il primo periodo di infrazione ritenendo che gli accordi per gli stabilizzanti a base di stagno e gli ESBO/esteri costituiscano due infrazioni separate,

conclude di non poter essere considerata responsabile di irregolarità procedurali, in particolare di non aver informato i potenziali destinatari della comunicazione degli addebiti che un’inchiesta era in corso e che l’inchiesta era stata sospesa. Per quanto riguarda AC Treuhand, ritiene che nel caso specifico l’impresa avrebbe potuto capire di essere un possibile obiettivo dell’indagine e giunge alla conclusione di aver agito con diligenza e ragionevolezza nel corso della procedura,

per l’ammenda da infliggere ad Arkema, tiene conto di tre decisioni precedenti relative a casi di recidiva (anziché delle due decisioni precedenti menzionate nella comunicazione degli addebiti). Il 20 ottobre 2009 è stata inviata ad Arkema una lettera di esposizione dei fatti in cui la si informava dell’omissione nella comunicazione degli addebiti dandole l’opportunità di formulare osservazioni in proposito,

dato il protrarsi dei procedimenti, ritiene giustificata una riduzione dell’ammenda. La riduzione non si applica però alle società Akros e Akzo poiché la causa principale dei ritardi nel procedimento è stata il loro ricorso per annullamento presentato al Tribunale di primo grado per il riconoscimento della riservatezza delle comunicazioni tra avvocato e cliente.

Secondo il consigliere-auditore, il progetto di decisione riguarda soltanto gli addebiti per i quali è stata data alle parti la possibilità di far conoscere la loro posizione.

Conclusioni

In considerazione delle suddette osservazioni, il consigliere-auditore ritiene che nel procedimento relativo al presente caso sia stato rispettato il diritto di tutte le parti a essere sentite.

Bruxelles, 5 novembre 2009.

Michael ALBERS


(1)  A norma degli articoli 15 e 16 della decisione 2001/462/CE, CECA della Commissione, del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza, (GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21).

(2)  (i) Akzo Nobel Chemicals GmbH, Akzo Nobel Chemicals BV, Akzo Nobel Chemicals International BV e la loro impresa madre, Akzo Nobel N.V. («Akzo»); (ii) Ackros Chemicals Ltd («Ackros»); (iii) Elementis plc, Elementis Holdings Ltd, Elementis UK Ltd, Elementis Services Ltd («Elementis»); (iv) Elf Aquitaine SA («Elf»); (v) CECA SA e la sua impresa madre Arkema France SA («Arkema»); (vi) Baerlocher GmbH, Baerlocher Italia SpA, Baerlocher UK Ltd e la loro impresa madre MRF Michael Rosenthal GmbH («Baerlocher»); (vii) GEA Group AG («GEA»); (viii) Chemson GmbH and Chemson Polymer-Additive AG («Chemson»); (ix) Aachener Chemische Werke Gesellschaft für glastechnische Produkte und Verfahren mbH («ACW»); (x) Addichem SA («Addichem»); (xi) Chemtura Vinyl Additives GmbH e la sua impresa madre Chemtura Corporation («Chemtura»); (xii) Ciba Lampertheim GmbH e la sua impresa madre Ciba Holding AG («Ciba»); (xiii) Faci SpA («Faci»); (xiv) Reagens SpA («Reagens»); e (xv) AC Treuhand AG («AC Treuhand»).

(3)  Cfr., per esempio, la causa C-204/00 Aalborg Portland A/S, Racc. 2004, pag. I-123, punto 70: (non sussiste) «alcun principio generale ed astratto secondo cui le parti devono avere, in ogni caso, la facoltà di assistere ai colloqui svolti o di ricevere comunicazione di tutti i documenti presi in considerazione che coinvolgono altri soggetti».

(4)  Causa T-99/04, AC Treuhand/Commissione, punto 56; cfr. anche articolo 6, paragrafo 3, lettera a) CEDU e causa n. 13972/88 della Corte europea dei diritti dell'uomo, Imbrioscia/Svizzera, sentenza del 24 novembre 1993, punto 36.

(5)  AC Treuhand sostiene che la Commissione avrebbe dovuto informarla dopo aver concluso la sua valutazione delle domande di trattamento favorevole, cioè all’incirca verso la metà del 2003.

(6)  Causa T-99/04, AC Treuhand/Commissione, punto 58; cfr. anche cause riunite C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P e C-219/00 P, Aalborg Portland e altri/Commissione, Racc. 2004, pag. I-123 e causa C-105/04 P, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Commissione, Racc. 2006, pag. I-8725.

(7)  Causa C-94/00, Roquette Frères/Commissione, Racc. 2002, pag. I-9011, punto 78.

(8)  AC Treuhand, ACW, controllate di Akzo, Arkema, Baerlocher, Chemson, Elementis, GEA, Reagens.

(9)  Cause riunite C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-250/99 P a C-252/99 P e C-254/2000 P, Limburgse Vinyl Maatschappij e altri./Commissione, Racc. 2000, pag. I-8375, punto 179; cfr. anche causa C-167/04 P, JCB Service/Commissione, Racc. 2006, pag. I-8935, punto 60.

(10)  Causa C-113/04 P, Technische Unie BV/Commissione, Racc. 2006, pag. I-8831, punto 54 e segg.

(11)  Causa T-112/05, Akzo Nobel e altri/Commissione, Racc. 2007, pag. II-05049.

(12)  Punto 26 della comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole.


12.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 307/9


Sintesi della decisione della Commissione

dell’11 novembre 2009

relativa a un procedimento a norma dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell’accordo SEE

(Caso COMP/38.589 — Stabilizzanti termici)

[notificata con il numero C(2009) 8682]

(I testi in lingua inglese, tedesca e francese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2010/C 307/05

L’11 novembre 2009 la Commissione ha adottato una decisione relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 81 del trattato CE. Conformemente al disposto dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, la Commissione con la presente pubblicazione divulga i nomi delle parti interessate e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate, tenuto conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei loro segreti aziendali. Una versione non riservata della decisione figura sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza al seguente indirizzo:

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/

1.   INTRODUZIONE

(1)

La presente decisione è notificata a 27 soggetti giuridici, appartenenti all’epoca delle infrazioni a 11 imprese, per aver violato l'articolo 81 del trattato CE e l'articolo 53 dell'accordo SEE. I destinatari della decisione hanno partecipato ad una o a due infrazioni concernenti gli stabilizzanti a base di stagno e gli ESBO/esteri rispettivamente. Le infrazioni si sono verificate tra febbraio 1987 e marzo 2000 (stabilizzanti a base di stagno) e tra settembre 1991 e settembre 2000 (ESBO/esteri) e hanno riguardato il territorio SEE (come costituito all’epoca delle infrazioni).

2.   DESCRIZIONE DEL CASO

2.1.   Procedura

(2)

Il caso è stato avviato sulla base di una domanda di immunità di Chemtura. La Commissione ha acquisito ulteriori elementi di prova svolgendo accertamenti nel febbraio 2003. Inoltre, la Commissione ha ricevuto quattro domande di trattamento favorevole (Arkema France, Baerlocher, Akzo Nobel e BASF). Durante gli accertamenti effettuati presso Akcros Chemicals (Regno Unito), i rappresentanti dell’impresa hanno sostenuto che alcuni documenti erano coperti da segreto professionale. Dopo il ricorso contro varie decisioni della Commissione presentato da Akzo Nobel e Akcros Chemicals nell’aprile 2003, il Tribunale di primo grado (l’attuale Tribunale) ha statuito in merito ai documenti coperti dal segreto professionale nella sentenza del 17 settembre 2007. I ricorsi delle due imprese sono stati respinti. La Commissione ha inviato diverse richieste di informazioni.

(3)

Il 17 marzo 2009 è stata inviata una comunicazione degli addebiti; tutte le società interessate hanno avuto la possibilità di accedere al fascicolo e di contestare le conclusioni preliminari dei servizi della Commissione, sia per iscritto che nel corso di un'audizione tenutasi nei giorni 17 e 18 giugno 2009. Il comitato consultivo in materia di pratiche restrittive e posizioni dominanti ha formulato un parere favorevole il 15 ottobre 2009 e il 6 novembre 2009. La Commissione ha adottato la decisione l’11 novembre 2009.

2.2.   Sintesi delle infrazioni

(4)

La decisione riguarda due violazioni distinte di carattere unico e continuato all'articolo 81 del trattato CE e all'articolo 53 dell'accordo SEE relative a due categorie di stabilizzanti termici: gli stabilizzanti a base di stagno e gli ESBO/esteri. Gli stabilizzanti a base di stagno sono utilizzati per evitare la decomposizione dovuta al calore nel processo di trasformazione del PVC in prodotto finito. Le loro due applicazioni principali sono i prodotti in PVC rigido e plastificato. Gli ESBO/esteri sono usati come plastificanti e stabilizzanti termici per i prodotti in PVC plastificato.

(5)

L’obiettivo dei due accordi anticoncorrenziali consisteva nell’aumentare e nel mantenere ad un livello superiore a quello prevalente in condizioni di normale concorrenza i prezzi degli stabilizzanti a base di stagno e degli ESBO/esteri ripartendosi i volumi di vendita e i clienti per questi prodotti. Le decisioni più importanti sono state prese nel quadro di riunioni organizzate da AC Treuhand, che per la maggior parte della durata dei cartelli ha monitorato l'attuazione degli accordi sulle quote di vendita e sui prezzi fissati.

(6)

Le linee generali dei due cartelli nell’ambito del SEE erano stabilite durante le riunioni in Svizzera che si svolgevano con cadenza mensile per gli stabilizzanti a base di stagno e trimestrale per gli ESBO/esteri. Le infrazioni sulla fissazione dei prezzi e sulla ripartizione dei clienti e dei mercati venivano negoziate e tradotte in azioni specifiche durante riunioni a livello nazionale che si tenevano in tutta Europa. I partecipanti quindi si assicuravano che le loro decisioni coordinate fossero attuate in tutti i paesi SEE.

(7)

Fino al 1996 i fornitori di stabilizzanti termici verificavano che tutti i membri del cartello applicassero gli accordi anticoncorrenziali direttamente presso AC Treuhand, la quale durante le riunioni segrete nei suoi locali distribuiva anche fogli «rossi» e «rosa» con i dettagli sui prezzi fissati e sulla ripartizione dei volumi di vendita. Questi documenti non potevano essere portati fuori della sala riunioni.

(8)

Ciascuna società destinataria della decisione è considerata responsabile in proporzione al suo coinvolgimento negli accordi di cartello, vale a dire o perché vi ha preso parte direttamente oppure, nel caso di una società madre, perché la responsabilità del comportamento della controllata è attribuita alla società di controllo, dal momento che quest'ultima ha esercitato un'influenza determinante sul comportamento delle sue controllate durante il periodo dell'infrazione.

2.3.   Società destinatarie e durata delle infrazioni

(9)

Stabilizzanti a base di stagno: Akzo Nobel N.V. (24.2.1987-21.3.2000), Akzo Nobel Chemicals GmbH (24.2.1987-28.6.1993), Akcros Chemicals Ltd (28.6.1993-21.3.2000), Elementis Holdings Limited (28.9.1988-2.10.1998), Elementis plc (23.2.1998-2.10.1998), Elementis UK Limited (28.9.1988-2.7.1993), Elementis Services Limited (2.7.1993-2.10.1998), Elf Aquitaine SA (16.3.1994-31.3.1996 e 9.9.1997-21.3.2000), Arkema France (16.3.1994-31.3.1996 e 9.9.1997-21.3.2000), CECA SA (16.3.1994-31.3.1996 e 9.9.1997-21.3.2000), MRF Michael Rosenthal GmbH, (12.10.1990-21.3.2000), Baerlocher GmbH, (24.2.1987-21.3.2000), Baerlocher Italia SpA, (22.6.1994-21.3.2000), Baerlocher UK Limited, (28.3.1995-17.9.1997), Chemtura Corporation, (29.5.1998-21.3.2000), Chemtura Vinyl Additives GmbH, (12.12.1997-21.3.2000), BASF Specialty Chemicals Holding GmbH, (24.2.1987-29.5.1998; BASF Lampertheim GmbH, (24.2.1987-29.5.1998), Reagens SpA, (20.11.1992-21.3.2000), AC-Treuhand AG, (1.12.1993-21.3.2000).

(10)

ESBO/esteri: Akzo Nobel N.V. (11.9.1991-22.3.2000), Akzo Nobel Chemicals B. V. (11.9.1991-28.6.1993), Akcros Chemicals Ltd (28.6.1993-22.3.2000), Elementis Holdings Limited (11.9.1991-2.10.1998), Elementis plc (23.2.1998-2.10.1998), Elementis UK Limited (11.9.1991-2.7.1993), Elementis Services Limited (2.7.1993-2.10.1998), Elf Aquitaine SA (11.9.1991-26.9.2000), Arkema France (11.9.1991-26.9.2000), CECA SA (11.9.1991-26.9.2000), GEA Group AG, (11.9.1991-17.5.2000), Chemson Polymer-Additive AG, (30.9.1995-26.9.2000), Aachener Chemische Werke Gesellschaft für glastechnische Produkte und Verfahren mbH, (11.9.1991-17.5.2000), Chemson GmbH, (17.5.2000-26.9.2000), Chemtura Corporation, (29.5.1998-26.9.2000), Chemtura Vinyl Additives GmbH, (12.12.1997-26.9.2000), BASF Specialty Chemicals Holding GmbH, (11.9.1991-29.5.1998), BASF Lampertheim GmbH, (11.9.1991-29.5.1998), Faci SpA, (6.11.1996-26.9.2000), AC-Treuhand AG, (1.12.1993-26.9.2000).

2.4.   Misure correttive

(11)

La decisione relativa al presente caso applica gli orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006. Fatta eccezione per Chemtura Corporation e Chemtura Vinyl Additives GmbH, la decisione infligge un’ammenda a tutte le società elencate ai punti 9 e 10.

2.4.1.   Importo di base dell'ammenda

(12)

L’importo di base dell’ammenda è fissato al 20 % del valore delle vendite realizzate dalle imprese nel settore degli stabilizzanti a base di stagno. Soltanto la percentuale da applicare a Chemtura e Arkema France è fissata al 19 % perché queste società non hanno partecipato all’applicazione rigorosa del cartello che è durata fino al 1996. L’importo di base è fissato al 19 % del valore delle vendite realizzate dalle imprese nel settore degli ESBO/esteri. Soltanto la percentuale da applicare a Chemtura e Faci è fissata al 18 % perché queste società non hanno partecipato all’applicazione rigorosa del cartello che è durata fino al 1996.

(13)

L’importo di base viene moltiplicato per il numero di anni di partecipazione all'infrazione, tenendo ben presente la durata esatta della partecipazione di ciascuna impresa all’infrazione stessa.

2.4.2.   Adeguamenti dell'importo di base

2.4.2.1.   Circostanze aggravanti

(14)

La recidiva costituisce una circostanza aggravante per quanto riguarda Arkema France (tenuto conto di tre precedenti decisioni relative a casi di cartello).

2.4.2.2.   Aumento specifico allo scopo di garantire l'effetto dissuasivo

(15)

All’ammenda da comminare a Elf Aquitaine SA è applicato un fattore moltiplicatore di 1,7 per scoraggiare l’impresa dal concludere accordi orizzontali di fissazione dei prezzi e di ripartizione del mercato.

2.4.3.   Applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole del 2002: riduzione dell'importo delle ammende

(16)

Per quanto riguarda l’applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole del 2002, sono concesse a Chemtura una riduzione dell’importo dell’ammenda del 100 % per gli stabilizzanti a base di stagno e del 100 % per gli ESBO/esteri, a CECA/Arkema France/Elf Aquitaine una riduzione dell’importo dell’ammenda del 30 % per gli stabilizzanti a base di stagno e del 50 % per gli ESBO/esteri, a Baerlocher una riduzione dell’importo dell’ammenda del 20 % per gli stabilizzanti a base di stagno, a Akzo una riduzione dell’importo dell’ammenda dello 0 % per gli stabilizzanti a base di stagno e dello 0 % per gli ESBO/esteri e a BASF una riduzione dell’importo dell’ammenda del 15 % per gli stabilizzanti a base di stagno e del 25 % per gli ESBO/esteri.

2.4.4.   Incapacità contributiva

(17)

Tre imprese hanno fatto valere la mancanza di capacità contributiva di cui al punto 35 degli orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006. La Commissione ha preso in esame le loro richieste e ha analizzato attentamente la loro situazione finanziaria e il loro specifico contesto sociale ed economico.

(18)

A seguito dell’analisi effettuata dalla Commissione, l'ammenda di una società è stata notevolmente ridotta a causa della sua difficile situazione economica.

3.   AMMENDE IMPOSTE IN FORZA DELLA DECISIONE

(19)

Per l'infrazione nel settore degli stabilizzanti a base di stagno sono state inflitte le ammende seguenti:

1)

Elementis plc, Elementis Holdings Limited, Elementis Services Limited, Akzo Nobel N.V. e Akcros Chemicals Ltd in solido:

875 200 EUR

2)

Elementis Holdings Limited, Elementis Services Limited, Akzo Nobel N.V. e Akcros Chemicals Ltd in solido:

2 601 500 EUR

3)

Elementis Holdings Limited, Elementis Services Limited e Akzo Nobel N.V. in solido:

4 546 300 EUR

4)

Akzo Nobel N.V., Akzo Nobel Chemicals GmbH e Akcros Chemicals Ltd in solido:

1 580 000 EUR

5)

Akzo Nobel N.V. e Akcros Chemicals Ltd in solido:

944 300 EUR

6)

Akzo Nobel N.V. e Akzo Nobel Chemicals GmbH in solido:

9 820 000 EUR

7)

Akzo Nobel N.V.:

1 432 700 EUR

8)

Elementis plc, Elementis Holdings Limited, Elementis UK Limited e Elementis Services Limited in solido:

1 580 000 EUR

9)

Elementis Holdings Limited e Elementis UK Limited in solido:

7 231 000 EUR

10)

MRF Michael Rosenthal GmbH, Baerlocher GmbH, Baerlocher Italia SpA e Baerlocher UK Limited in solido:

1 000 000 EUR

11)

Elf Aquitaine SA, Arkema France e CECA SA in solido:

3 864 000 EUR

12)

Arkema France:

3 477 600 EUR

13)

Elf Aquitaine SA:

2 704 800 EUR

14)

Chemtura Corporation e Chemtura Vinyl Additives GmbH in solido:

0 EUR

15)

BASF Specialty Chemicals Holding GmbH e BASF Lampertheim GmbH in solido:

61 320 000 EUR

16)

Reagens SpA:

10 791 000 EUR

17)

AC-Treuhand AG:

174 000 EUR

(20)

Per l'infrazione nel settore degli ESBO/esteri sono state inflitte le ammende seguenti:

18)

Elementis plc, Elementis Holdings Limited, Elementis Services Limited, Akzo Nobel N.V. e Akcros Chemicals Ltd in solido:

1 115 200 EUR

19)

Elementis Holdings Limited, Elementis Services Limited, Akzo Nobel N.V. e Akcros Chemicals Ltd in solido:

2 011 103 EUR

20)

Elementis Holdings Limited, Elementis Services Limited e Akzo Nobel N.V. in solido:

7 116 697 EUR

21)

Akzo Nobel N.V., Akzo Nobel Chemicals B.V. e Akcros Chemicals Ltd in solido:

2 033 000 EUR

22)

Akzo Nobel N.V. e Akcros Chemicals Ltd in solido:

841 697 EUR

23)

Akzo Nobel N.V. e Akzo Nobel Chemicals B.V. in solido:

3 467 000 EUR

24)

Akzo Nobel N.V.:

2 215 303 EUR

25)

Elementis plc, Elementis Holdings Limited, Elementis UK Limited, e Elementis Services Limited in solido:

2 033 000 EUR

26)

Elementis Holdings Limited e Elementis UK Limited in solido:

3 412 000 EUR

27)

Elementis Holdings Limited:

53 000 EUR

28)

Elf Aquitaine SA, Arkema France e CECA SA, in solido:

7 154 000 EUR

29)

Arkema France:

6 438 600 EUR

30)

Elf Aquitaine SA:

5 007 800 EUR

31) a)

GEA Group AG, Aachener Chemische Werke Gesellschaft für glastechnische Produkte und Verfahren mbH e Chemson Polymer-Additive AG in solido:

1 086 129 EUR

31) b)

GEA Group AG e Chemson Polymer-Additive AG in solido:

827 842 EUR

32)

GEA Group AG:

1 432 229 EUR

33)

Chemson Polymer-Additive AG e Chemson GmbH in solido:

137 606 EUR

34)

Chemson GmbH:

317 794 EUR

35)

Chemtura Corporation e Chemtura Vinyl Additives GmbH in solido:

0 EUR

36)

BASF Specialty Chemicals Holding GmbH e BASF Lampertheim GmbH in solido:

7 104 000 EUR

37)

Faci SpA:

5 940 000 EUR

38)

AC-Treuhand AG:

174 000 EUR


Corte dei conti

12.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 307/13


Relazione speciale n. 6/2010 «La riforma del mercato dello zucchero ha raggiunto i propri obiettivi principali?»

2010/C 307/06

La Corte dei conti europea informa che è stata pubblicata la sua relazione speciale n. 6/2010 «La riforma del mercato dello zucchero ha raggiunto i propri obiettivi principali?»

La relazione è disponibile, per essere consultata o scaricata, sul sito Internet della Corte dei conti europea: http://www.eca.europa.eu

La relazione può anche essere ottenuta in versione cartacea, gratuitamente, facendone richiesta al seguente indirizzo:

Cour des comptes européenne

Unité «Communication et rapports»

12, rue Alcide De Gasperi

1615 Luxembourg

LUXEMBOURG

Tel. +352 4398-1

E-mail: euraud@eca.europa.eu

oppure compilando un buono d'ordine elettronico su EU-Bookshop.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

12.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 307/14


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

2010/C 307/07

Aiuto n.: XA 166/10

Stato membro: Francia

Regione: Département des Hautes-Pyrénées

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Aides du département des Hautes-Pyrénées aux investissements en matériels des coopératives d’utilisation de matériel en commun (CUMA).

Base giuridica:

Articles L 1511-1 et suivants du code général des collectivités territoriales

Délibération du Conseil général des Hautes-Pyrénées

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 130 000 EUR

Intensità massima di aiuti: il 20 % dell'importo degli investimenti è destinato all'acquisto di trattori, di attrezzature per la preparazione del terreno o di attrezzature che consentano di adottare pratiche rispettose dell'ambiente; il 10 % è invece destinato all'acquisto di altri strumenti.

Data di applicazione: a decorrere dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione sul sito della Direzione generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo rurale.

Durata del regime o dell'aiuto individuale: fino al 31 dicembre 2013.

Obiettivo dell'aiuto: incentivare l'uso in comune delle attrezzature da parte delle aziende agricole. In effetti, le aziende del dipartimento Hautes-Pyrénées, essendo di piccole dimensioni (23 ettari in media), non possono procurarsi da sole tutte le necessarie attrezzature. Tale aiuto consentirà quindi di migliorare il reddito complessivo dell'azienda, di ridurre i costi di produzione e di migliorare le condizioni lavorative, ambientali ed igieniche grazie ad attrezzature più efficienti.

Saranno ammissibili all'aiuto tutte le attrezzature nuove destinate alla coltivazione ed all'allevamento, fra cui le attrezzature per la raccolta e l'imballaggio dei foraggi, la preparazione del terreno, la trazione, la raccolta dei cereali, la manutenzione delle zone circostanti le aziende, la contenzione del bestiame, ecc.

Tale dispositivo sarà attuato ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1857/2006 del 15 dicembre 2006 e la collettività garantirà il rispetto delle condizioni del testo comunitario in materia.

Gli aiuti saranno quindi riservati:

alle aziende le cui dimensioni non superino quelle di una PMI nell'accezione della normativa comunitaria [cfr. allegato I del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, GU L 214 del 9.8.2008],

alle aziende attive nella produzione primaria dei prodotti agricoli,

alle aziende che non sono imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 244 dell'1.10.2004).

Nessun aiuto potrà superare il massimale di cui all'articolo 4, punto 9, del regolamento (CE) n. 1857/2006.

Settore economico: settore agricolo, tutte le filiere

L'aiuto è concesso alle CUMA (cooperative per l'uso in comune di materiale agricolo), a prescindere dal loro settore di attività, a condizione che rispettino la definizione delle PMI conformemente all'accezione dei testi comunitari.

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Conseil général des Hautes-Pyrénées

6 rue Gaston Manent

65000 Tarbes

FRANCE

Sito web: http://www.cg65.fr/front.aspx?publiId=321

Altre informazioni: —

Aiuto n.: XA 167/10

Stato membro: Francia

Regione: Département des Hautes-Pyrénées

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Aides à l’assistance technique et aides destinées à encourager la production de produits agricoles de qualité du département des Hautes-Pyrénées.

Base giuridica: Articles L 1511-1 et suivants du code général des collectivités territoriales;

Délibération du Conseil général des Hautes-Pyrénées;

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 300 000 EUR

Intensità massima di aiuti: 80 %

Data di applicazione: a partire dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione sul sito della Direzione generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo rurale della Commissione.

Durata del regime o dell'aiuto individuale: fino al 31 dicembre 2013

Obiettivo dell'aiuto: quest'aiuto è destinato a incoraggiare tutte le operazioni di sostegno tecnico, compresa la promozione, che possano risultare utili per il settore agricolo del dipartimento, indipendentemente dal tipo di produzione. Saranno tuttavia privilegiate le azioni in favore dei prodotti di qualità e le azioni condotte in un'ottica di filiera. Gli aiuti saranno accordati agli organismi di sviluppo agricolo incaricati di condurre tali azioni (camera dell'agricoltura, associazioni interprofessionali, ecc).

Alcune azioni saranno destinate al finanziamento di studi di mercato, all'elaborazione di fascicoli preparatori per la domanda di riconoscimento, alle operazioni promozionali dei prodotti (fiere, saloni) al fine di incoraggiare un'agricoltura di qualità sostenendo i prodotti recanti il marchio ufficiale di qualità o in corso di riconoscimento.

Altre saranno destinate a favorire presso gli agricoltori la diffusione di conoscenze, di esperienze e riferimenti, nonché a fornire consigli su produzioni nuove o molto specializzate (ad esempio prodotti recanti il marchio ufficiale di qualità e agricoltura biologica).

I principali prodotti recanti il marchio ufficiale di qualità nel dipartimento sono: Haricot Tarbais (IGP e Label Rouge), Mouton Barèges-Gavarnie (DOC e DOP), Agneau des Pyrénées (Label Rouge), Bœuf Blond d’Aquitaine (Label Rouge), Jambon de Bayonne (IGP), Produit Jambon Noir de Bigorre (certificato di conformità), Vin de Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh (DOC), Canard à foie gras du Sud Ouest (IGP). Per altri prodotti, ad esempio l’Oignon Doux de Trébons o la Poule Gascogne, sono in corso pratiche per l'ottenimento del marchio ufficiale di qualità.

Il tasso d'aiuto del Consiglio generale varierà dal 10 all'80 %.

L'aiuto del Consiglio generale sarà fornito per un tempo limitato.

Detti aiuti saranno riservati:

alle aziende agricole le cui dimensioni non superano quelle della PMI quale definita dal diritto dell'Unione europea [cfr. allegato I del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, GU L 214 del 9.8.2008],

alle aziende attive nella produzione primaria di prodotti agricoli,

alle imprese che non siano in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell'Unione sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 244 del 1.10.2004).

In conformità all'articolo 14, paragrafo 6 e all'articolo 15, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1857/2006, del 15 dicembre 2006, il Consiglio generale farà in modo che gli aiuti siano accessibili a tutti i soggetti ammissibili del dipartimento degli Hautes Pyrénées senza alcun obbligo di appartenenza ad organizzazioni o altre strutture, e che il contributo sia limitato esclusivamente all'azione per la quale è destinato.

Settore economico: Aziende agricole (PMI)

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Conseil général des Hautes-Pyrénées

6 rue Gaston Manent

65000 Tarbes

FRANCE

Sito web: http://www.cg65.fr/front.aspx?publiId=321

Altre informazioni: —

Aiuto n.: XA 171/10

Stato membro: Francia

Regione: dipartimenti francesi d'oltremare (DOM)

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Aides aux groupements de producteurs dans les départements d'Outre-mer (DOM)

Base giuridica:

Articles L621-1 à L621-11, articles R621-1 à R621-43 et articles R684-1 à R684-12 du code rural

Articolo 9 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione

Projet de décision du directeur de l'ODEADOM

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 2 300 000 EUR (di cui beneficiano diverse associazioni).

Intensità massima di aiuti: fino al 95 % (con un tetto di 400 000 EUR per beneficiario nel corso dell'intero periodo). Inoltre, l'aiuto decrescerà da un anno all'altro nella misura di 5 punti percentuali all'anno.

Data di applicazione: dall'arrivo dell'avviso di ricevimento della Commissione.

Durata del regime o dell'aiuto individuale: fino al 31 dicembre 2013

Obiettivo dell'aiuto: si tratta di aiuti a favore delle associazioni di produttori nei dipartimenti d'oltremare, finanziati tramite il bilancio dell'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer (ODEADOM). L'aiuto non può essere cumulato con eventuali aiuti dello stesso tipo finanziati dal programma POSEI per la Francia.

L'obiettivo degli aiuti è di consentire la costituzione e l'avvio delle attività per le associazioni di produttori. A termine, la costituzione e l'efficace avviamento di tali associazioni dovrebbero permettere l'ammodernamento tecnico ed economico dei produttori, l'adeguamento alle richieste del mercato, il potenziamento del potere contrattuale dei produttori rispetto alla distribuzione organizzata nonché della professionalità degli agricoltori.

L'aiuto concernerà le azioni elencate all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1857/2006, segnatamente: il canone d'affitto di locali idonei, l'acquisto di attrezzatura per ufficio, compreso il materiale informatico (hardware e software), le spese amministrative per il personale, le spese generali e gli oneri legali e amministrativi. In caso di acquisto dei locali, le spese ammissibili sono limitate ai canoni d'affitto dei locali a prezzi di mercato.

Settore economico: settore degli ortofrutticoli (colture di prodotti alimentari e orticoli, radici e tuberi, frutta fresca, agrumi, frutta secca), della frutticoltura semipermanente, della viticoltura, dell'orticoltura, delle piante aromatiche, medicinali, utilizzate in profumeria ed eccitanti nonché del riso.

Settore dei ruminanti e delle produzioni senza terra.

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

ODEADOM

12 rue Henri Rol-Tanguy

TSA 60006

93555 Montreuil Cedex

FRANCE

Sito web: http://www.odeadom.fr/wp-content/uploads/2010/08/100817-groupements-de-producteurs.pdf

Altre informazioni: il regime proposto permetterà di proseguire il regime XA 110/08 con un bilancio annuale più adatto ai bisogni delle associazioni di produttori dei dipartimenti francesi d'oltremare.


12.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 307/17


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

2010/C 307/08

Aiuto n.: XA 212/09

Stato membro: Paesi Bassi

Regione: Provincie Fryslân (Friesland)

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale:: Subsidie agrarische bedrijfsverplaatsing en daaraan gerelateerde investeringskosten

Base giuridica: Kadersubsidieverordening pMJP Fryslân 2009

Subsidieverordening pMJP Fryslân 2009, Hoofdstuk 1.1.3.

Subsidie agrarische bedrijfsverplaatsing en daaraan gerelateerde investeringskosten te vinden op:

http://www.fryslan.nl/regelgevingeuropa

nome dell'utente: europa

password: regelgeving

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: Spese annue previste:

stima delle spese annue: 1 600 000 EUR,

spese stimate 2009-2013: 8 milioni di EUR.

Intensità massima di aiuti: Conformemente agli articoli 4 e 6 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, l’aiuto è concesso in base alle seguenti modalità:

Gli aiuti complessivi corrispondenti ai punti 1 a 4 ammontano ad un massimo di 400 000 EUR nel corso di tre esercizi finanziari.

Data di applicazione: L'attuazione avrà inizio dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione.

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2013.

Obiettivo dell'aiuto: Obiettivo principale: sostegno alle PMI attive nella produzione di prodotti agricoli.

Obiettivo secondario: trasferimento delle aziende agricole nell'interesse pubblico, ovvero miglioramento delle strutture spaziali ed agricole, miglioramento della natura, del paesaggio, della qualità delle acque o dell'ambiente ed investimenti connessi.

Gli articoli 4 e 6 del regolamento (CE) n. 1857/2006 sono d'applicazione.

Settore economico: Tutte le piccole e medie imprese agricole che forniscono i prodotti di cui al'allegato I del trattato CE.

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Provincie Fryslân (Friesland)

Sneekertrekweg 1

Leeuwarden

Postbus 20120

8900 HM Leeuwarden

NEDERLAND

Sito web: http://www.fryslan.nl/regelgevingeuropa

nome dell'utente: europa

password: regelgeving.

Altre informazioni: —

Aiuto n.: XA 152/10

Stato membro: Spagna

Regione: Catalogna

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Ayudas para proyectos de inversión en materia de ahorro y eficiencia energética y auditorias en explotaciones agrarias, en el marco del Plan de Acción de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética.

Base giuridica: Orden ECF/XXX/2010, de xx de xxx, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones de ahorro y eficiencia energética en régimen de concurrencia competitiva y en régimen reglado en el marco del Plan de Acción de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética, y se abre la convocatoria para el año 2010.

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: Le spese annue previste nell'ambito del regime ammontano a 1,4 milioni di EUR.

Intensità massima di aiuti: Gli importi dell'aiuto ed i limiti massimi per ciascuna tipologia di aiuti previsti nel decreto (cfr. articolo 3, paragrafo 3) variano ma in nessun caso possono essere superiori alle intensità ed agli importi massimi in appresso:

L'importo massimo dell'aiuto concesso ad una determinata impresa non deve superare i 400 000 EUR per un periodo di tre esercizi fiscali, importo che potrà essere portato a 500 000 EUR se l'impresa è ubicata in una zona svantaggiata oppure in una delle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) o iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005.

Un aiuto in natura pari al 75 % degli onorari relativi alla realizzazione dell'audit energetico sarà concesso e versato direttamente al controllore o all'impresa che ha realizzato l'audit. L'importo massimo dell'aiuto dipende dal consumo dell'impianto o della sezione da sottoporre ad audit, e comunque entro i limiti di un massimale assoluto pari a 8 000 EUR per audit, tranne nel caso delle Comunità di irrigazione che coprono un'area superiore a 700 ha; in tal caso il massimale è fissato a 10 000 EUR.

Data di applicazione: A decorrere dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione di cui al regolamento (CE) n. 1857/2006 sulla pagina web della direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea.

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 30 giugno 2011. A partire da questa data non sarà concesso alcun aiuto nell'ambito del presente regime.

Si prevede che il pagamento degli aiuti sarà effettuato dal 1o gennaio 2012 al 30 dicembre 2013.

Obiettivo dell'aiuto: L'aiuto mira a preservare ed a migliorare l'ambiente naturale incoraggiando il risparmio e l'efficacia energetici nelle aziende agricole.

Articolo 4: investimenti nelle aziende agricole. Le spese sovvenzionabili sono:

I costi relativi al contratto di leasing diversi da quelli di cui di alle lettere a) e b), come tasse, margini del locatore, costi di rifinanziamento, spese generali, oneri assicurativi, ecc., non costituiscono spese ammissibili.

Articolo 15: prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo. I costi sovvenzionabili sono quelli relativi ai servizi di consulenza forniti da terzi.

Si sovvenzionano gli onorari del controllore oppure i costi del servizio prestato da un'impresa per la realizzazione dell'audit energetico. Questo aiuto è concesso in natura e non comporta alcun pagamento diretto a favore dei produttori.

Settore economico: Qualsiasi sottosettore dei settori della produzione vegetale e della produzione animale.

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Institut Català d’Energia

Calle Pamplona, 113, tercera planta

08018 Barcelona

ESPAÑA

Sito web: http://www.gencat.cat/icaen/ajuts/Ordre_EE_enviadaDOGCcastella.pdf

Altre informazioni: —

Aiuto n.: XA 153/10

Stato membro: Romania

Regione: Romania

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Regime di aiuto di Stato.

Base giuridica: Ordonanța nr. 14 din 29 ianuarie 2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010;

Legea nr. 74 din 26 aprilie 2010 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010;

Hotărârea nr. 756/2010 pentru aprobarea normelor metodologice referitoare la modul de acordare a ajutorului de stat în agricultură pentru plata primelor de asigurare.

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: Gli importi devono essere espressi in euro o in valuta nazionale, se del caso: 600 000 000 RON.

Intensità massima di aiuti:

a)

70 % del costo delle polizze assicurative che prevedono la copertura delle perdite causate da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, ossia gelo, grandine, ghiaccio, pioggia o siccità;

b)

50 % del costo delle polizze assicurative che prevedono la copertura delle perdite di cui alla lettera a) nonché delle altre perdite causate da avversità atmosferiche e/o di quelle causate da epizoozie o fitopatie o infestazioni parassitarie.

Data di applicazione: Dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione sul sito della direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione.

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Quattro anni, ossia fino al 31 dicembre 2013.

Obiettivo dell'aiuto: Premi assicurativi conformi all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1857/2006.

Settore economico: Agricoltura.

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Bd. Carol I nr. 24, sector 3

București

ROMÂNIA

Sito web: http://www.madr.ro/pages/arhiva_legislativa.php?offset=0&limit=20

Altre informazioni: I pagamenti relativi alla copertura dei costi delle polizze assicurative riferibili al 2013 possono essere effettuati anche nel 2014.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

12.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 307/20


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.5986 — Schindler/Droege/ALSO/Actebis)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2010/C 307/09

1.

In data 5 novembre 2010 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa ALSO Holding AG («ALSO», Svizzera), controllata di Schindler Holding AG («Schindler», Svizzera), acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni il controllo dell'insieme dell'impresa Actebis GmbH («Actebis», Germania), controllata del gruppo Droege International AG («Droege», Germania) mediante l'acquisto di quote. Contestualmente Droege e Schindler acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni il controllo comune dell'impresa ALSO mediante l'acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

ALSO: commercio all'ingrosso e logistica per le tecnologie dell'informazione e l'elettronica di consumo in Europa,

Schindler: ascensori e scale mobili e commercio all'ingrosso di tecnologia informatica,

Actebis: commercio all'ingrosso di prodotti, soluzioni e servizi nei settori della tecnologia dell'informazione, delle telecomunicazione e dell'elettronica di consumo in Europa,

Droege: consulenze e partecipazioni. Droege offre servizi consulenziali alle imprese e partecipa come socio di maggioranza a imprese operanti nei settori farmaceutico, dei sistemi di sicurezza e della distribuzione ICT.

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5986 — Schindler/Droege/ALSO/Actebis, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).


ALTRI ATTI

Commissione europea

12.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 307/21


Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

2010/C 307/10

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (1). Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOCUMENTO UNICO

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

«PROSCIUTTO AMATRICIANO»

N. CE: IT-PGI-0005-0780-29.06.2009

IGP ( X ) DOP ( )

1.   Denominazione:

«Prosciutto Amatriciano».

2.   Stato membro o paese terzo:

Italia.

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare:

3.1.   Tipo di prodotto:

Classe 1.2 —

Prodotti a base di carne.

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1:

Il Prosciutto Amatriciano IGP, all’atto dell’immissione al consumo, presenta le seguenti caratteristiche chimico-fisiche, organolettiche e qualitative: una percentuale di umidità non superiore al 60 % su tal quale; un contenuto di proteine minimo del 25 % sulla sostanza secca; la forma a pera con esclusione dello zampo; la faccia frontale caratterizzata da una ampia parte scoperta che si estende in senso verticale fino ad oltre la metà della altezza della coscia secondo una tradizionale rifilatura alta; il peso minimo non inferiore a 8 kg alla conclusione del periodo minimo di stagionatura; minimo 12 mesi di stagionatura dalla data di I salatura.

3.3.   Materie prime (solo per i prodotti trasformati):

La materia prima destinata alla produzione del Prosciutto Amatriciano IGP è rappresentata esclusivamente dalla coscia fresca di suini delle razze tradizionali Large White Italiana e Landrace Italiana, così come migliorate dal Libro Genealogico Italiano, o figli di verri delle stesse razze, ovvero di suini figli di verri di razza Duroc Italiana, così come migliorata dal Libro Genealogico Italiano, oppure di suini figli di verri di altre razze ovvero di verri ibridi, purché provengano da schemi di selezione o incrocio attuati con finalità non incompatibili con quelle del Libro Genealogico Italiano per la produzione del suino pesante. I suini, avviati alla macellazione tra il 9o ed il 15o mese dalla nascita, devono avere un ottimo stato sanitario attestato dalla competente Autorità sanitaria. Le cosce fresche devono provenire da mezzene classificate commercialmente secondo il metodo SEUROP ed appartenenti alle classi E, U, R, O e P. Inoltre, la coscia fresca, caratterizzata da cotenna bianca, deve avere base ossea costituita da una parte del coxale (anchetta), dal femore, dalla tibia, dalla rotula e dalla prima fila delle ossa tarsiche ed un peso compreso tra 12,50 e 16,00 kg. Lo spessore del grasso della parte esterna della coscia fresca rifilata deve essere compreso tra i 15 ed i 30 millimetri, cotenna compresa, in funzione della pezzatura.

3.4.   Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale):

Gli alimenti consentiti, le loro quantità e modalità di impiego sono finalizzate ad ottenere un suino pesante tradizionale, obiettivo che deve essere perseguito nel tempo attraverso moderati accrescimenti giornalieri.

3.5.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata:

Le fasi specifiche di produzione del Prosciutto Amatriciano IGP che devono avvenire nella zona geografica identificata, sono ricevimento e rifilatura; selezione e raffreddamento; salagione; dissalatura; toelettatura e riposo; lavaggio; asciugatura; pre-stagionatura e sugnatura; stagionatura e marchiatura.

3.6.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc.:

3.7.   Norme specifiche in materia di etichettatura:

Il Prosciutto Amatriciano IGP, deve recare obbligatoriamente sul collarino, sulle etichette o sulle buste utilizzate, a caratteri di stampa chiari e leggibili, il simbolo grafico comunitario identificativo delle produzioni IGP, la denominazione seguita dalla sigla IGP e il logo della denominazione. La designazione «Prosciutto Amatriciano» è intraducibile.

4.   Delimitazione concisa della zona geografica:

L’area di produzione del Prosciutto Amatriciano IGP è rappresentata dai seguenti Comuni della provincia di Rieti, con il limite altimetrico non superiore a 1 200 metri s. l. m.: Amatrice, Accumoli, Antrodoco, Borgo Velino, Cantalice, Castel Sant’Angelo, Cittaducale, Cittareale, Configni, Contigliano, Colli sul Velino, Cottanello, Greccio, Labro, Leonessa, Micigliano, Morro Reatino, Petrella Salto, Poggio Bustone, Posta, Rieti e Rivodutri.

5.   Legame con la zona geografica:

5.1.   Specificità della zona geografica:

La zona di produzione del Prosciutto Amatriciano IGP presenta particolari caratteristiche geografiche e morfologiche. Il comprensorio è essenzialmente montano con una scarsa presenza di aree di pianura. La zona di produzione del Prosciutto Amatriciano IGPè caratterizzata da una situazione pedoclimatica piuttosto favorevole alla buona riuscita di tale preparazione alimentare. Oltre alla tecnica di lavorazione, al tipo ed ai tempi di stagionatura, le altitudini fino a 1 200 metri s.l.m., il clima rigido nelle aree d’alta montagna e relativamente rigido nelle aree basse e vallive della zona montana, l’aria fresca e pulita che si respira in tutto il comprensorio interessato dalla produzione e soprattutto l’umidità relativa generalmente inferiore al 70 %, agiscono in modo positivo durante tutte le fasi di lavorazione ed in modo particolare nella lunga ed accurata stagionatura, consentendo al prodotto finito di avere quel particolare aroma dal profumo gradevole, dolce ma intenso, che lo contraddistingue.

5.2.   Specificità del prodotto:

Il Prosciutto Amatriciano IGP presenta una consistenza elastica e compatta con ottima tenuta della fetta. E’ caratterizzato da un colore rosso/roseo inframmezzato dal bianco puro del grasso di marezzatura e presenta un profumo gradevole, dolce ma intenso anche nelle prove all’ago; il sapore è sapido, ma non salato; profumo gradevole, dolce ma intenso. Visivamente il Prosciutto Amatriciano IGP si distingue dalle altre preparazioni alimentari dello stesso tipo per la presenza sulla faccia frontale di una rifilatura particolarmente alta che si estende in senso verticale fino ad oltre la metà della altezza della coscia. Tale caratteristica consente di ottenere un prosciutto con più basso contenuto di umidità (non superiore al 60 % su tal quale) ed un più elevato tenore in proteine (minimo 25 % sulla sostanza secca).

5.3.   Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP):

Il Prosciutto Amatriciano IGP vanta una qualità specifica che deriva dalla tradizionale tecnica di rifilatura particolarmente alta della coscia fresca effettuata in tutto l’areale di produzione nella fase di ricevimento della materia prima. Tale operazione, dovuta alla secolare esperienza maturata dai produttori della zona specifica, consiste nell’asportare grasso e cotenna con un deciso taglio semi-circolare arrivando fino ad oltre la metà dell’altezza della coscia. In questo modo si conferisce al prosciutto la classica forma tondeggiante «a pera» e si caratterizza la sua faccia frontale con un’ ampia parte scoperta che si estende in senso verticale fino ad oltre la metà della altezza della coscia.

Oltre all’aspetto visivo esteriore, grazie a questa operazione viene aumentata la superficie esposta non protetta da cotenna e grasso permettendo in fase di salagione un omogeneo assorbimento della concia salina ed in fase di stagionatura una migliore azione di asciugamento dell’aria. Si ottiene così un prodotto finito contraddistinto, rispetto agli altri prodotti meno scoperti, da un più basso contenuto di umidità ed un più elevato tenore in proteine che sono indice di qualità del prodotto; tali caratteristiche sono in accordo con le buone caratteristiche olfattive e di consistenza del prodotto, connotato da una significativa compattezza al tatto e da un intenso aroma di stagionatura.

L’apprezzamento verso questa preparazione alimentare viene confermato dalla reputazione che il Prosciutto Amatriciano si è costruito a partire già dall’inizio del novecento, quando si comincia ad identificare il prodotto proprio con Amatrice. Questa località infatti può considerarsi il punto di riferimento del territorio che corre lungo le alte valli del Velino e del Tronto caratterizzato da un'antica produzione di prosciutti. Prova ne è il testo riguardante la «civiltà amatriciana», datato 1932 in cui Cesare De Berardinis qualifica la preparazione dei «prelibati prosciutti» attribuendola «alle mani» e «alle cure» delle instancabili donne di Amatrice.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare:

[Articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006].

Si comunica che questa Amministrazione ha attivato la procedura di cui all’articolo 5 paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 510/2006 pubblicando la proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta «Prosciutto Amatriciano» sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 56 del 9 marzo 2009.

Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile:

sul seguente link: http://www.politicheagricole.it/DocumentiPubblicazioni/Search_Documenti_Elenco.htm?txtTipoDocumento=Disciplinare%20in%20esame%20UE&txtDocArgomento=Prodotti%20di%20Qualit%E0>Prodotti%20Dop,%20Igp%20e%20Stg

oppure

accedendo direttamente all'home page del sito del Ministero (http://www.politicheagricole.it) e cliccando poi su «Prodotti di Qualità» (a sinistra dello schermo) ed infine su «Disciplinari di Produzione all'esame dell'UE [regolamento (CE) n. 510/2006]».


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.


12.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 307/24


Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari

2010/C 307/11

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (1). Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOCUMENTO UNICO

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

«ΑΡΝAΚΙ ΕΛΑΣΣOΝΑΣ» (ARNAKI ELASSONAS)

N. CE: EL-PDO-0005-0735-14.01.2009

IGP ( ) DOP ( X )

1.   Denominazione:

«Αρνάκι Ελασσόνας» (Arnaki Elassonas).

2.   Stato membro o paese terzo:

Grecia.

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare:

3.1.   Tipo di prodotto:

Classe 1.1.

Carni fresche (e frattaglie).

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1:

Si tratta di carni fresche di agnello da latte di 30-45 giorni, del peso di 6,5-10,5 kg, di agnelli nati da pecore con i caratteri fenotipici delle razze greche autoctone che vivono nella Grecia continentale (corporatura piccola, zampe corte ma robuste, temperamento forte, resistenza a condizioni atmosferiche estreme e alle malattie e capacità di percorrere lunghe distanze). Queste popolazioni ovine appartengono alle razze autoctone della Grecia continentale Karangouniko, Vlahiko, Sarakatsaniko e Boutsiko oppure sono il risultato di incroci di tali razze tra loro o con le razze greche Hiotiko, Serron, Mitilinis e Frizartas. Le pecore vivono nella provincia di Elassona (i cui confini sono definiti di seguito) in allevamenti estensivi o semiestensivi e si nutrono in pascoli montani ad altitudini superiori ai 250 m.

Le carni di agnello da latte sono vendute solo fresche sotto forma di: a) carcasse intere; b) mezzene; c) tagli.

Caratteri organolettici delle carni dell’Αρνάκι Ελασσόνας (Arnaki Elassonas)

Le carni dell’Αρνάκι Ελασσόνας (Arnaki Elassonas) hanno un aroma caratteristico e profumo e sapore gradevoli, sono tenere e succose, hanno un pH compreso tra 7,1 e 7,3, un sottilissimo strato adiposo, un’alta percentuale di acido linolenico, un colore da bianco a rosa tenue, secondo la normativa comunitaria. In base a tale normativa, queste carni appartengono alla categoria degli agnelli leggeri.

Caratteristiche chimiche delle carni dell’Αρνάκι Ελασσόνας (Arnaki Elassonas)

Caratteristiche chimiche delle carni dell’Αρνάκι Ελασσόνας (Arnaki Elassonas) — valori medi:

Agnello da latte

DOP

Umidità (%)

Valore medio

Proteine (%)

Valore medio

Grasso (%)

Valore medio

Ceneri (%)

Valore medio

 

76,7

20,13

1,36

1,2

Colore delle carni

L = 38,32 + 0,32

Luminosità

a = 13,40 + 0,319

Rosso

b = 10,39 + 0,28

Giallo

3.3.   Materie prime (solo per i prodotti trasformati):

3.4.   Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale):

Fino all’età della macellazione gli agnelli sono nutriti esclusivamente con il latte materno. L’alimentazione delle pecore si basa sul pascolo libero in pascoli di montagna (ad altitudine superiore a 250 m) e su prati artificiali. Per 3-5 mesi l’anno alle pecore sono somministrati mangimi di complemento, costituiti per lo più da cereali, leguminose, verdura, paglia, trifoglio, prodotti a base di semi oleosi, ottenuti soprattutto all’interno della zona geografica delimitata, nonché vitamine e oligoelementi. I prati artificiali sono concimati con il letame naturale degli animali della zona geografica ed è vietato l’uso di insetticidi, erbicidi e fertilizzanti di altra provenienza.

3.5.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata:

Per potersi fregiare della denominazione «Αρνάκι Ελασσόνας (Arnaki Elassonas)», l’animale macellato deve soddisfare le condizioni seguenti:

a)

i suoi genitori devono avere trascorso nella zona geografica delimitata almeno otto mesi prima dell’accoppiamento;

b)

gli agnellini di Elassona devono nascere, essere allevati ed essere macellati nella regione delimitata.

3.6.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc.:

3.7.   Norme specifiche in materia di etichettatura:

Oltre a quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria, sulle carcasse intere, sulle mezzene e sui tagli deve essere apposto il marchio seguente:

Image

4.   Delimitazione concisa della zona geografica:

La zona geografica nella quale sono prodotte le carni dell’ΑΡΝΆΚΙ ΕΛΑΣΣΌΝΑΣ (Arnaki Elassonas) comprende:

a)

la provincia di Elassona, che fa parte del nomos di Larisa;

b)

la frazione di Damasi, appartenente al demo di Tirnavos nel nomos di Larisa.

5.   Legame con la zona geografica:

5.1.   Specificità della zona geografica:

La zona geografica delimitata è montuosa e collinosa; l’altitudine varia da 250 a 2 550 m. Il 60 % della superficie è ricoperto di pascoli in cui si trova una grande varietà di erbe e di piante aromatiche. Le aree pascolabili della provincia di Elassona comprendono pascoli naturali, terreni agricoli coltivati a foraggio, terreni a riposo e pascoli stagionali. I pascoli naturali sono costituiti da prati, cespugli e in parte da superfici boschive. La peculiarità di queste zone è data dalla grande biodiversità vegetale e dalle numerose varietà di piante aromatiche.

Tra le specie erbacee dominano le graminacee, accompagnate da leguminose e composite. Tra le graminacee sono presenti principalmente le sottofamiglie Festuceae, Hordeae, Pemineae, Aerostideae, Phalatideae e Aneneae. Tra le specie erbacee caratteristiche vi sono Festuca rubra, Dactylis glomerata, Bromus sp., Trifolium sp., Stipa sp. e Lolium. I pascoli cespugliosi contribuiscono in modo significativo a coprire il fabbisogno alimentare degli animali, grazie sia ai germogli sia alla vegetazione erbacea che si sviluppa all’ombra del fogliame, con una capacità di pascolo di 1,39 unità di bestiame.

Le popolazioni ovine locali sono di piccola corporatura, frugali e adattate a vivere nelle aree montuose e collinose della zona geografica delimitata. L’allevamento estensivo degli ovini costituisce un aspetto integrante della cultura e della salvaguardia dell’ambiente naturale, ma anche un aspetto necessario della vita quotidiana della provincia di Elassona.

5.2.   Specificità del prodotto:

La carcassa dell’Αρνάκι Ελασσόνας (Arnaki Elassonas) presenta una copertura muscolare uniforme. È coperta da un sottile strato adiposo sottocutaneo uniformemente distribuito. Si tratta di una carcassa leggera (6,5-10,5 kg), con una percentuale di grasso molto bassa (1,5 %) rispetto agli animali allevati in altre zone (nei quali tale percentuale può raggiungere il 3 %). Il suo colore da bianco a rosa tenue è dovuto al pH, all’età dell’animale, all’alimentazione e alla razza. Gli agnellini di Elassona hanno carni tenere e succose, aroma caratteristico e profumo e sapore gradevoli, anche quando raggiungono un’età più avanzata.

5.3.   Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP):

Le caratteristiche qualitative delle carni dell’Αρνάκι Ελασσόνας (Arnaki Elassonas) sono dovute alle particolari condizioni pedoclimatiche della zona (aree montuose e collinose), che è contraddistinta da una vegetazione ricca, con una grande varietà di specie vegetali (solo sul Monte Olimpo se ne contano 1 700) e molte specie aromatiche. Gli animali che si alimentano nei pascoli della zona percorrono spesso grandi distanze e hanno perciò una conformazione fisica diversa da quella degli animali che vivono ad altitudini più basse, e soprattutto degli animali che vivono nelle stalle. Le sostanze antiossidanti di molte piante aromatiche conferiscono al latte, e soprattutto alla carne degli agnelli, un aroma e un sapore inconfondibili che fanno di queste carni un prodotto ricercato dal consumatore.

Vi è un legame positivo tra l’intensità dell’aroma e l’acido linolenico (C18:3), presente in percentuali maggiori negli animali che pascolano liberamente e tra tali caratteristiche ricercate nelle carni degli agnelli da latte e il terreno, la vegetazione e il microclima della zona di Elassona. Analisi degli acidi grassi svolte sugli agnelli di Elassona hanno evidenziato la presenza di quantità più elevate di acido linolenico (C18:3) rispetto agli agnelli che pascolano in pianura. Sull’aroma incide anche una serie di altri fattori, ossia il tipo di alimentazione, la razza, il metodo di allevamento, l’età e la situazione riproduttiva dell’animale.

I caratteri organolettici delle carni dell’Αρνάκι Ελασσόνας (Arnaki Elassonas) sono dovuti:

a)

all’appartenenza a razze ovine locali di piccola corporatura che, pascolando regolarmente nei pascoli naturali di montagna, hanno abitudini frugali, sono resistenti e pienamente adattate al particolare ambiente geografico;

b)

al fatto che le madri pascolino regolarmente in tali aree;

c)

alla grande varietà delle piante presenti nei pascoli (erbe e piante aromatiche);

d)

al variare dell’altitudine (da 250 a 2 550 m);

e)

al terreno e al microclima della zona;

f)

al fatto che gli animali solo alimentati esclusivamente con latte materno;

g)

alle percentuali elevate di acido linolenico (C18:3);

h)

alla brevità del periodo in cui alle madri (pecore) sono somministrati alimenti complementari, i quali sono maggioritariamente ottenuti da materie prime prodotte nella provincia di Elassona.

L’allevamento degli ovini e la produzione delle carni dell’Αρνάκι Ελασσόνας (Arnaki Elassonas) sono attività vecchie di secoli. Il prodotto è venduto a Larisa, Katerini, Atene, Salonicco e sui mercati esteri (Italia, Spagna e Cipro).

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare:

[Articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006].

http://www.minagric.gr/greek/data/ΑΡΝΑΚΙ%20ΤΕΛΙΚΕΣ%20ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-%20τελικό.doc


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.