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ISSN 1725-2466 doi:10.3000/17252466.C_2010.301.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 301 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
53o anno |
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Numero d'informazione |
Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia dell'Unione europea |
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2010/C 301/01 |
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IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia dell'Unione europea
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6.11.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 301/1 |
2010/C 301/01
Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea
Cronistoria delle pubblicazioni precedenti
Questi testi sono disponibili su:
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V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
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6.11.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 301/2 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 14 settembre 2010 — Akzo Nobel Chemicals Ltd, Akcros Chemicals Ltd/Commissione europea, Council of the Bars and Law Societies of the European Union, Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten, Association européenne des juristes d’entreprise (AEJE), American Corporate Counsel Association (ACCA) — European Chapter, International Bar Association
(Causa C-550/07 P) (1)
(Impugnazione - Concorrenza - Provvedimenti istruttori - Poteri di accertamento della Commissione - Tutela della riservatezza delle comunicazioni - Rapporto di lavoro tra un avvocato ed un’impresa - Scambi di messaggi di posta elettronica)
2010/C 301/02
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Akzo Nobel Chemicals Ltd, Akcros Chemicals Ltd (rappresentanti: M. Mollica, M. van der Woude e C. Swaak, advocaat)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre e X. Lewis, agenti), Council of the Bars and Law Societies of the European Union (rappresentante: J. Flynn QC), Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten (rappresentanti: O. Brouwer e C.E. Schillemans, advocaten), Association européenne des juristes d’entreprise (AEJE) (rappresentanti: M. Dolmans e K. Nordlander, avocats, J. Temple Lang, solicitor), American Corporate Counsel Association (ACCA) — European Chapter (rappresentanti: G. Berrisch, Rechtsanwalt, D. W. Hull, Solicitor), International Bar Association (rappresentanti: J. Buhart e I. Michou, avocats)
Parti intervenienti a sostegno della ricorrente: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: V. Jackson, E. Jenkinson, agenti e M. Hoskins, barrister), Irlanda (rappresentanti: D. O’Hagan, agente, D. O’Donnel, SC e R. Casey, BL), Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: C. Wissels, Y. de Vries e M. de Grave, agenti)
Oggetto
Ricorso proposto contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione ampliata) 17 settembre 2007, causa T-253/03, Akzo Nobel Chemicals e Akcros Chemicals/Commissione, con cui il Tribunale ha respinto il ricorso diretto all’annullamento della decisione della Commissione 8 maggio 2003, C(2003) 1533 def., con la quale era stata respinta una richiesta di tutela di taluni documenti sulla base della riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti, nell’ambito di un’indagine disposta ai sensi dell'art. 14, n. 3, del regolamento n. 17 (procedimento COMP/E-1/38.589)
Dispositivo
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1) |
L’impugnazione è respinta. |
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2) |
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, l’Irlanda e il Regno dei Paesi Bassi sopportano ciascuno le proprie spese. |
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3) |
Il Conseil des barreaux européens, l’Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten, l’European Company Lawyers Association, l’American Corporate Counsel Association (ACCA) — European Chapter e l’International Bar Association sopportano ciascuno le proprie spese. |
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4) |
Per il resto, l’Akzo Nobel Chemicals Ltd. e l’Akcros Chemicals Ltd. sono condannate in solido alle spese. |
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6.11.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 301/3 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 14 settembre 2010 — Lego Juris A/S/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Mega Brands Inc.
(Causa C-48/09 P) (1)
(Impugnazione - Regolamento (CE) n. 40/94 - Marchio comunitario - Idoneità della forma di un prodotto alla registrazione come marchio - Registrazione del segno tridimensionale costituito dalla superficie superiore e dai due lati di un mattoncino Lego - Annullamento di detta registrazione su domanda di un’impresa che commercializza mattoncini giocattolo aventi la medesima forma e dimensione - Art. 7, n. 1, lett. e), sub ii), di tale regolamento - Segno costituito esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico)
2010/C 301/03
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Lego Juris A/S (rappresentanti: V. von Bomhard e T. Dolde, Rechtsanwälte)
Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: D. Botis, agente), Mega Brands Inc. (rappresentanti: P. Cappuyns e C. Meyer, advocaten)
Oggetto
Impugnazione della sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione) 12 novembre 2008, causa T-270/06, Lego Juris A/S/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), con la quale il Tribunale ha respinto un ricorso di annullamento proposto dal titolare del marchio tridimensionale comunitario che si presenta in forma di un mattoncino di Lego, per prodotti delle classi 9 e 28, avverso la decisione della commissione di ricorso allargata dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 10 luglio 2006 (procedimento R 856/2004-G), di rigetto del ricorso proposto avverso la decisione della divisione di annullamento che ha dichiarato la nullità parziale del detto marchio, nel contesto della domanda di annullamento proposta dalla Mega Brands — Interpretazione dell’art. 7, n. 1, lett. e), punto ii), del regolamento (CE) n. 40/94
Dispositivo
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1) |
L’impugnazione è respinta. |
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2) |
La Lego Juris A/S è condannata alle spese. |
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6.11.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 301/3 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 16 settembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Dioikitiko Efeteio Thessalonikis (Grecia) — Zoi Chatzi/Ypourgos Oikonomikon
(Causa C-149/10) (1)
(Politica sociale - Direttiva 96/34/CE - Accordo quadro sul congedo parentale - Interpretazione della clausola 2.1 dell’accordo quadro - Titolare del diritto al congedo parentale - Congedo parentale in caso di nascita di gemelli - Nozione di «nascita» - Presa in considerazione del numero di figli nati - Principio della parità di trattamento)
2010/C 301/04
Lingua processuale: il greco
Giudice del rinvio
Dioikitiko Efeteio Thessalonikis
Parti
Ricorrente: Zoi Chatzi
Convenuto: Ypourgos Oikonomikon
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Dioikitiko Efeteio Thessalonikis — Interpretazione della clausola 2.1 della direttiva del Consiglio 3 giugno 1996, 96/34/CE, concernente l’accordo quadro sul congedo parentale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES (GU L 145, pag. 4), alla luce dell’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU C 83, pag. 389) — Congedo parentale in caso di nascita di gemelli — Concessione di un unico congedo parentale in caso di nascita di gemelli — Possibile violazione dell’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali per discriminazione in base alla nascita e limitazione dei diritti dei gemelli incompatibile con il principio di proporzionalità.
Dispositivo
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1) |
La clausola 2.1 dell’accordo quadro sul congedo parentale, concluso il 14 dicembre 1995, contenuto nell’allegato della direttiva del Consiglio 3 giugno 1996, 96/34/CE, concernente l’accordo quadro concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES, come modificata dalla direttiva del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/75/CE, non può essere interpretata nel senso che conferisce al figlio un diritto individuale al congedo parentale. |
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2) |
La clausola 2.1 di detto accordo quadro non deve essere interpretata nel senso che la nascita di gemelli conferisce un diritto a tanti congedi parentali quanti sono i figli nati. Tuttavia tale clausola, letta alla luce del principio della parità di trattamento, obbliga il legislatore nazionale ad istituire un regime di congedo parentale che, in funzione della situazione esistente nello Stato membro interessato, garantisca ai genitori di gemelli un trattamento che tenga debitamente conto delle loro particolari esigenze. È compito del giudice nazionale verificare se la normativa nazionale risponda a tale requisito e, all’occorrenza, fornire un’interpretazione di tale normativa nazionale quanto più possibile conforme al diritto dell’Unione. |
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6.11.2010 |
IT |
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C 301/4 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Frankfurt am Main il 7 luglio 2010 — Georg Neidel/Stadt Frankfurt am Main
(Causa C-337/10)
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2010/C 301/05
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgericht Frankfurt am Main
Parti
Ricorrente: Georg Neidel
Convenuto: Stadt Frankfurt am Main
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l’art. 7 della direttiva 2003/88/CE (1) sia applicabile anche ai rapporti di pubblico impiego. |
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2) |
Se l’art. 7, n. 1, della direttiva 2003/88/CE comprenda anche diritti alle ferie annuali ovvero al congedo ordinario per riposo qualora la normativa nazionale sancisca un siffatto diritto di durata superiore a 4 settimane. |
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3) |
Se siano soggetti all’art. 7, n. 1, della direttiva 2003/88/EG anche i diritti all’astensione dal lavoro conferiti secondo la normativa nazionale a causa di una ripartizione discontinua dell’orario di lavoro, per compensare le festività oltre alle ferie annuali ovvero al congedo ordinario per riposo. |
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4) |
Se un pubblico dipendente in pensione possa fondare un diritto ad un’indennità finanziaria sostitutiva del congedo ordinario per riposo ovvero delle ferie annuali direttamente sull’art. 7, n. 2, della direttiva 2003/88/CE, qualora non abbia prestato servizio per motivi di salute e, pertanto, non sia stato in grado di fruire delle ferie sotto forma di astensione dal servizio. |
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5) |
Se ad un siffatto diritto ad un’indennità finanziaria sostitutiva possa essere eccepita, almeno in parte, la decadenza anticipata dal diritto al congedo ordinario prescritta dalla normativa nazionale. |
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6) |
Se la portata del diritto ad un’indennità finanziaria sostitutiva fondato sull’art. 7, n. 2, della direttiva 2003/88/CE si estenda esclusivamente alle ferie minime di quattro settimane garantite dall’art. 7, n. 1, della medesima direttiva o se valga anche per i diritti alle ferie ulteriormente previsti dalla normativa nazionale. Se fra questi diritti ampliati alle ferie siano annoverabili anche quelli in cui il diritto ad astenersi dal lavoro risulti solo da una particolare ripartizione dell'orario di lavoro. |
(1) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 299, pag. 9).
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6.11.2010 |
IT |
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C 301/4 |
Ricorso proposto il 20 luglio 2010 — Commissione europea/Repubblica di Polonia
(Causa C-362/10)
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2010/C 301/06
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: S. La Pergola e K. Herrmann, agenti)
Convenuta: Repubblica di Polonia
Conclusioni della ricorrente
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— |
dichiarare che, non avendo adottato tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per trasporre correttamente gli artt. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10 e 11 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 17 novembre 2003, 2003/98/CE, relativa al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico (1), la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi di tali disposizioni della direttiva. |
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— |
condannare la Repubblica di Polonia alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Secondo la ricorrente la Repubblica di Polonia non ha finora adottato le misure nazionali per effettuare una corretta trasposizione della direttiva 2003/98/CE nell’ordinamento giuridico nazionale. La legge 6 settembre 2001, sull’accesso alle informazioni pubbliche, notificata alla Commissione, non riguarda il riutilizzo delle informazioni del settore pubblico, in quanto essa non contiene neppure una definizione di «riutilizzo». Già per questa ragione i diritti e gli obblighi risultanti da tale legge non possono costituire una corretta trasposizione della direttiva 2003/98/CE.
(1) GU L 345, pag. 90.
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6.11.2010 |
IT |
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C 301/5 |
Ricorso proposto l’8 luglio 2010 — Repubblica di Ungheria/Repubblica slovacca
(Causa C-364/10)
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2010/C 301/07
Lingua processuale: lo slovacco
Parti
Ricorrente: Repubblica di Ungheria (rappresentanti: M. Fehér e E. Orgován, in qualità di agenti)
Convenuta: Repubblica slovacca
Conclusioni della ricorrente
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Dichiarare che la Repubblica slovacca, non avendo consentito, il 21 agosto 2009, l’ingresso del presidente della Repubblica di Ungheria László Sólyom nel suo territorio, in violazione delle disposizioni della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE (1), relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (in prosieguo, semplicemente: la «direttiva 2004/38»), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di detta direttiva e dell’art. 18, n. 1, TFUE; |
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dichiarare inoltre che il diritto dell’Unione europea, segnatamente gli artt. 3, n. 2, TUE, e 21, n. 1, TFUE, osta alla tesi della Repubblica slovacca, sostenuta anche al momento dell’introduzione del presente ricorso, secondo cui la direttiva 2004/38 la legittimerebbe a vietare l’ingresso nel territorio slovacco ad un rappresentante della Repubblica di Ungheria, nella fattispecie il suo Presidente, cosicché una simile violazione potrebbe essere nuovamente commessa; |
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dichiarare che la Repubblica slovacca ha erroneamente applicato la normativa dell’Unione là dove le sue autorità non hanno consentito l’ingresso del presidente della Repubblica di Ungheria László Sólyom nel loro territorio invocando la direttiva 2004/38; |
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qualora la Corte di giustizia, contrariamente a quanto sostenuto dalla Repubblica di Ungheria nelle conclusioni sopra esposte, dichiari che una concreta disposizione del diritto internazionale può limitare l’ambito soggettivo di applicazione della direttiva 2004/38, tesi che la Repubblica di Ungheria non condivide, definire la portata e l’ambito di applicazione di una tale limitazione; |
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condannare la Repubblica slovacca alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Con nota verbale del 21 agosto 2009 il Ministro degli Esteri della Repubblica slovacca comunicava al suo omologo ungherese, relativamente alla visita che il presidente della Repubblica di Ungheria László Sólyom effettuava lo stesso giorno, che le autorità competenti della Repubblica slovacca avevano deciso di vietare a quest’ultimo l’ingresso nel loro territorio.
Il governo ungherese afferma che la Repubblica slovacca, non avendo consentito l’ingresso del presidente László Sólyom, ha violato l’art. 18 TFUE nonché la direttiva 2004/38. Secondo la Repubblica di Ungheria, la condotta del presidente della Repubblica László Sólyom, sia in generale sia nel contesto della visita in questione, non costituiva una minaccia reale, diretta e sufficientemente seria contro un interesse fondamentale della società, tale da poter giustificare l’adozione di un provvedimento restrittivo. Il governo ungherese ritiene che, ammesso e non concesso che un provvedimento restrittivo fosse giustificato, una misura come quella adottata nella fattispecie, ossia vietare l’ingresso al Presidente della Repubblica, non soddisfi il requisito della proporzionalità ed ecceda lo scopo perseguito, che la Repubblica slovacca potrebbe conseguire con misure meno restrittive.
La Repubblica slovacca non avrebbe neppure rispettato le norme procedurali della direttiva 2004/38, dal momento che il divieto d’ingresso al presidente László Sólyom non è stato adottato sul fondamento di una decisione conforme alla direttiva e non è stato notificato; la nota verbale informava della decisione di vietare l’ingresso, ma non conteneva una motivazione sufficiente né indicava presso quale organo amministrativo o giudiziario ed entro quale termine sarebbe stato possibile proporre un ricorso.
Il governo ungherese teme una nuova violazione da parte della Repubblica slovacca, la quale si dichiara ancora dell’avviso che il divieto di ingresso del presidente László Sólyom nel suo territorio fosse giustificato.
A parere del governo ungherese, non solo l’applicazione del diritto effettuata dalle autorità slovacche integra una violazione della direttiva 2004/38, ma lo stesso riferimento alla direttiva è ingiustificato, poiché le autorità slovacche non hanno inteso realizzare gli scopi di quest’ultima, ma — con tale pretesto — hanno perseguito soltanto meri fini politici. Dalle dichiarazioni del governo slovacco è possibile inferire che esso non ha vietato l’ingresso del presidente László Sólyom nel territorio della Repubblica slovacca per motivi di sicurezza o di ordine pubblico, come prevede la normativa dell’Unione, in particolare la direttiva 2004/38, bensì per motivi puramente politici, prevalentemente di politica estera.
Secondo il governo ungherese, la Commissione europea avrebbe erroneamente affermato, nel corso del procedimento, che nel caso di visite ufficiali di capi di Stato degli Stati membri devono essere applicate le norme del diritto nazionale e non il diritto dell’Unione. A suo avviso, la direttiva 2004/38 si applica indistintamente a qualsiasi gruppo di persone e a qualsiasi genere di visita, tanto ufficiale quanto privata. Detta direttiva riconosce in generale e a tutti i cittadini dell’Unione il diritto fondamentale di entrare nel territorio di qualsiasi Stato membro, quale conferito ad ogni singolo cittadino dal diritto primario. La direttiva 2004/38 stabilisce anche in generale e tassativamente i casi in cui è possibile limitare la libertà di circolazione dei cittadini dell’Unione. Essa non introduce una deroga che consente di escludere dall’ambito di applicazione della regola generale i capi di Stato o un’altra categoria di cittadini degli Stati membri. Se il Consiglio e il Parlamento europeo avessero inteso subordinare l’esercizio della libertà di circolazione a una norma di diritto internazionale, incluso il diritto internazionale consuetudinario, certamente avrebbero provveduto in tal senso già al momento dell’adozione della direttiva.
Il governo ungherese ritiene che nell’ambito del diritto internazionale, codificato o consuetudinario, una norma giuridica applicabile nella fattispecie non esista e che, seppure esistesse, gli Stati membri, con la loro adesione all’Unione, hanno riconosciuto a quest’ultima la competenza a regolamentare la libera circolazione delle persone e hanno acconsentito ad esercitare i poteri ad essi sottratti in tale materia in conformità alle decisioni e al diritto dell’Unione. Qualora, nel caso dell’ingresso di un cittadino di uno Stato membro in un altro Stato membro, una disposizione del diritto internazionale possa limitare l’ambito soggettivo di applicazione della direttiva 2004/38, è necessario che la Corte di giustizia definisca esattamente la portata di tale limitazione, tenendo conto del fatto che la direttiva 2004/38 non prevede eccezioni o deroghe in tal senso.
(1) GU L 158, pag. 77.
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6.11.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 301/6 |
Ricorso presentato il 29 luglio 2010 — Commissione europea/Repubblica italiana
(Causa C-379/10)
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2010/C 301/08
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Pignataro e M. Nolin, agenti)
Convenuta: Repubblica italiana
Conclusioni
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Dichiarare che nell'escludere qualsiasi responsabilità dello Stato italiano per i danni arrecati ai singoli a seguito di una violazione del diritto dell'Unione imputabile a un organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado, qualora tale violazione risulti da attività di interpretazione di norme di diritto o di valutazione di fatti e prove effettuate da tale organo giurisdizionale, e nel limitare tale responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave, in forza dell'articolo 2, paragrafi l e 2, della legge italiana 13 aprile 1988, n. 117, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del principio generale della responsabilità degli Stati enunciato dalla Corte nella sua giurisprudenza per violazione del diritto dell'Unione da parte di uno dei loro organi giurisdizionali di ultimo grado, principio sancito dalla Corte di giustizia dell'Unione. |
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Condannare la convenuta al pagamento delle spese processuali. |
Motivi e principali argomenti
La legge 13 aprile 1988, n. 117, sul risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati esclude qualsiasi responsabilità dello Stato italiano per i danni arrecati ai singoli a seguito di una violazione del diritto dell'Unione imputabile a un organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado, qualora tale violazione risulti da attività di interpretazione di norme di diritto o di valutazione di fatti e prove effettuate da tale organo giurisdizionale. Inoltre, limita tale responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave.
Nella sentenza Traghetti, pronunciata nella causa C-173/03 (1), la Corte conclude che:
«Il diritto comunitario osta ad una legislazione nazionale che escluda, in maniera generale, la responsabilità dello Stato membro per i danni arrecati ai singoli a seguito di una violazione del diritto comunitario imputabile a un organo giurisdizionale di ultimo grado per il motivo che la violazione controversa risulta da un’interpretazione delle norme giuridiche o da una valutazione dei fatti e delle prove operate da tale organo giurisdizionale.
Il diritto comunitario osta altresì ad una legislazione nazionale che limiti la sussistenza di tale responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave del giudice, ove una tale limitazione conducesse ad escludere la sussistenza della responsabilità dello Stato membro interessato in altri casi in cui sia stata commessa una violazione manifesta del diritto vigente, quale precisata ai punti 53-56 della sentenza 30 settembre 2003, causa C-224/01, Köbler (2)».
La Corte ha dunque ritenuto la legge 117 incompatibile con la propria giurisprudenza. Quest'ultima è tuttora vigente ed applicata. Sussiste quindi l'incompatibilità con la giurisprudenza della Corte.
(1) Racc. 2006, pag. I-5177
(2) Racc. 2003, pag. I-10239
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6.11.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 301/7 |
Impugnazione proposta il 2 agosto 2010 da Félix Muñoz Arraiza avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 9 giugno 2010, causa T-138/09, Félix Muñoz Arraiza/UAMI e Consejo Regulador de la Denominación de Origen calificada Rioja
(Causa C-388/10 P)
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2010/C 301/09
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Félix Muñoz Arraiza (rappresentanti: avv.ti J. Gruimau Muñoz e J. Villamor Muguerza)
Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja
Conclusioni del ricorrente
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L'annullamento della sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 9 giugno 2010, causa T-138/09, con la quale i marchi opponenti sono stati considerati pienamente compatibili con il marchio oggetto della domanda di marchio comunitario n. 4 121 621«Riojavina». |
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La condanna dei convenuti alle spese. |
Motivi e principali argomenti
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A. |
Il primo motivo di impugnazione si basa sulla violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento 207/2009 (1) sul marchio comunitario (in prosieguo: l'«RMC»), a sua volta fondata su due censure:
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B. |
Il secondo motivo di impugnazione si basa sulla violazione, per analogia, dell'art. 43 dell'RMC 40/94 (5), ora art. 42 dell'RMC 207/2009. Si contesta in tale sede al Tribunale di aver limitato l'elenco dei prodotti e servizi realmente designati a causa della dichiarazione di uso futuro del marchio richiesto, il che è unicamente possibile per i marchi registrati da almeno cinque anni e previa prova dell'uso richiesta dal titolare del marchio impugnato ai sensi dell'art. 42, n. 2, RMC. |
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207 (GU L 78, pag. 1).
(2) Racc. pag. I-5507.
(3) Racc. pag. I-5421.
(4) Racc. pag. I-2779.
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6.11.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 301/8 |
Ricorso proposto il 4 agosto 2010 — Commissione europea/Regno del Belgio
(Causa C-397/10)
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2010/C 301/10
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J.-P. Keppenne e I.V. Rogalski, agenti)
Convenuto: Regno del Belgio
Conclusioni della ricorrente
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constatare che il Regno del Belgio, imponendo i seguenti obblighi relativi alle attività delle agenzie di lavoro interinale: l'esclusività dell'attività di fornitura di lavoro nell'oggetto sociale dell'impresa (sul territorio della regione di Bruxelles-Capitale); una forma giuridica particolare (sul territorio della regione di Bruxelles-Capitale) e la detenzione di un capitale sociale minimo di EUR 30 987 (nella regione fiamminga), è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù dell'art. 56 TFUE; |
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condannare il Regno del Belgio alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La Commissione solleva tre censure a sostegno del proprio ricorso, relative alla violazione dell'art. 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Con la sua prima censura, la ricorrente fa valere che il requisito di esclusività dell'attività di fornitura di lavoro nell'oggetto sociale dell'impresa costituisce un ostacolo rilevante per le imprese stabilite in altri Stati membri che sarebbero autorizzate ad esercitarvi le attività di altra natura. Infatti, tale misura obbliga dette imprese a modificare il loro statuto per fornire una prestazione di servizi, anche a titolo temporaneo, nella regione di Bruxelles — Capitale.
Con la sua seconda censura, la Commissione rileva che l'obbligo per un'impresa stabilita in un altro Stato membro di possedere una forma uno status giuridico particolare costituisce una restrizione rilevante alla libera prestazione di servizi. L'obiettivo di protezione dei lavoratori, fatto valere dal convenuto a titolo di giustificazione, potrebbe infatti essere raggiunto mediante misure meno restrittive, quali l'obbligo per un'impresa di dimostrare che essa dispone di un'assicurazione adeguata.
Con la sua terza censura, la ricorrente contesta infine l'obbligo, previsto dalla regione fiamminga, di detenere un capitale sociale minimo di EUR 30 987 in quanto tale obbligo implicherebbe che talune imprese stabilite in altri Stati membri potrebbero essere indotte a modificare il loro capitale sociale per fornire una prestazione di servizi in Belgio anche a titolo temporaneo. Orbene, mezzi meno restrittivi, come la costituzione di una cauzione o la sottoscrizione di un contratto di assicurazione, consentirebbero di raggiungere l'obiettivo di protezione del lavoratore perseguito dal convenuto.
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6.11.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 301/8 |
Ricorso proposto il 6 agosto 2010 dalla Mediaset SpA contro la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 15 giugno 2010, nella causa T-177/07, Mediaset SpA/Commissione europea, sostenuta da Sky Italia Srl
(Causa C-403/10 P)
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2010/C 301/11
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Mediaset SpA (rappresentanti: K. Adamantopoulos, Digikoros e G. Rossi, avvocato)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Sky Italia Srl
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente conclude che la Corte voglia:
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annullare la sentenza pronunciata dal Tribunale il 15 giugno 2010 nella causa T-177/10; |
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accogliere, statuendo in via definitiva, la domanda proposta in primo grado, diretta all’annullamento della decisione della Commissione europea impugnata nella specie ovvero, in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale; e |
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— |
condannare la convenuta e l’interveniente in primo grado a tutte le spese sostenute nell’ambito del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
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1) |
La ricorrente sostiene che il Tribunale sia incorso in un duplice errore di diritto, laddove ha ritenuto inammissibili i riferimenti della ricorrente alla sfera di applicazione dell’art. 4, n. 1, della legge italiana n. 350/2003, nonché i motivi della ricorrente attinenti alla differenza tra le nozioni di i) selettività, ai sensi dell’art. 107, n. 1, TFUE e di ii) discriminazione, nozione distinta dalla neutralità tecnologica. Conseguentemente, il Tribunale è incorso in un manifesto errore di diritto, qualificando sotto il profilo giuridico la legge italiana come non tecnologicamente neutra. |
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2) |
Il Tribunale è incorso in un errore di diritto nell’applicazione dell’art. 107, n. 1, TFUE laddove ha presunto che la pretesa natura «non tecnologicamente neutra» della legge italiana procurasse necessariamente un vantaggio economico selettivo alla ricorrente. Inoltre, il Tribunale ha commesso un errore di diritto laddove ha dichiarato fondata l’affermazione della convenuta in ordine all’esistenza di un vantaggio economico per la Mediaset, mentre ha omesso di qualificare giuridicamente le nozioni astratte, e solo presunte, di «audience estesa» e di «penetrazione sul mercato a minor costo» quali specifici vantaggi economici per la Mediaset. Il Tribunale ha inoltre fornito una motivazione inadeguata, contrariamente a quanto previsto dall’art. 36 dello Statuto della Corte, snaturando manifestamente i fatti ed incorrendo in un errore di diritto laddove ha proceduto ad un’erronea e falsa interpretazione della decisione impugnata ai punti 62-68 e 74-79 della sentenza. Il Tribunale ha infatti commesso un errore di diritto avendo sostituito il proprio ragionamento a quello esposto nella decisione impugnata per quanto attiene al preteso vantaggio per la Mediaset ed interpretando gli elementi dedotti in modo contrario al tenore dei punti 82-95 della decisione impugnata nonché all’analisi ivi contenuta,distorcendo tali elementi. Il Tribunale ha parimenti commesso un errore di diritto per quanto riguarda la nozione di «beneficiario indiretto» nonché la sua applicazione e qualificazione giuridica nella specie. |
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3) |
Inoltre, il Tribunale è incorso in un errore di diritto omettendo totalmente l’esame dei distinti motivi dedotti, da un lato, ai punti 93-96 e, dall’altro, ai punti 121-129 del ricorso, relativi all’esame della compatibilità della legge italiana alla luce dell’art. 107, n. 3, lett. c), TFUE. Il Tribunale non ha nemmeno fornito sufficiente motivazione al riguardo. Peraltro, esso è incorso in un errore di diritto nell’applicazione dell’art. 107, n. 3, lett. c), TFUE, laddove ha dichiarato la legge italiana incompatibile con il mercato comune, unicamente in considerazione del preteso mancato rispetto del principio di neutralità tecnologica fondato sulla asserita esclusione dei decoder satellitari dalla sfera di applicazione della legge italiana, quod non; nonché accettando che la convenuta non procedesse ad una valutazione giuridica dei pretesi effetti distorsivi della misura de qua sul mercato della pay tv sulla base di un controllo giuridico, economico e comparativo adeguato dei seguenti elementi: a) distorsioni della concorrenza specifiche sul mercato della pay tv; e b) della pretesa effettività del vantaggio economico. Quest’ultimo è stato semplicemente supposto e ritenuto incompatibile con il mercato comune sulla base della sua pretesa non neutralità tecnologica. Parimenti, il Tribunale è incorso in un errore di diritto fornendo una motivazione inadeguata laddove ha respinto il terzo motivo del ricorso. Esso non ha solamente esposto in termini inesatti ed ha interpretato erroneamente tale motivo pertinente e gli argomenti relativi alla contraddittorietà del ragionamento della decisione impugnata, ma non ha nemmeno esaminato tali elementi e li ha, conseguentemente, illegittimamente respinti come infondati. |
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4) |
In ultimo luogo, il Tribunale è incorso in un errore di diritto nell’applicazione dell’art. 14 del regolamento n. 659/1999 (1), astenendosi dall’esaminare il fatto che i vizi della decisione impugnata relativi al preteso vantaggio economico derivante per la ricorrente rendono, in realtà, impossibile il recupero dell’asserito aiuto di Stato, contrariamente al principio della certezza del diritto. La decisione impugnata è quindi rimasta priva di rimedi efficaci e trasparenti nonché di una metodologia di recupero adeguata. Inoltre, il Tribunale ha erroneamente interpretato i motivi dedotti dalla ricorrente a tal riguardo, commettendo un errore di diritto laddove ha ritenuto che la decisione impugnata consentisse il ripristino della situazione ex ante. |
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell’art. 93 del Trattato CE, GU L 83, pag. 1.
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6.11.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 301/9 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Queen’s Bench Division) (Regno Unito) il 18 agosto 2010 — Deo Antoine Homawoo/GMF Assurances SA
(Causa C-412/10)
()
2010/C 301/12
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
High Court of Justice (Queen's Bench Division)
Parti
Ricorrente: Deo Antoine Homawoo
Resistente: GMF Assurances SA
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se gli artt. 31 e 32 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 luglio 2007, n. 864/2007 (1), sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II»), in combinato disposto con l’art. 297 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, debbano essere interpretati nel senso che un giudice nazionale è tenuto ad applicare il regolamento Roma II e, in particolare, l’art. 15, lett. c) del medesimo, nel caso in cui il fatto all’origine del danno si sia verificato il 29 agosto 2007. |
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2) |
Se sulla soluzione alla prima questione incida uno dei seguenti fatti:
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(1) GU L 199, pag. 40.
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6.11.2010 |
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C 301/10 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Francia) il 19 agosto 2010 — Société Veleclair/Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État
(Causa C-414/10)
()
2010/C 301/13
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d'État
Parti
Ricorrente: Société Veleclair
Convenuto: Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat
Questione pregiudiziale
Se l’art. 17, n. 2, lett. b), della sesta direttiva (1) consenta ad uno Stato membro di subordinare il diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto all’importazione, tenuto conto in particolare dei rischi di frode, al pagamento effettivo di tale imposta da parte del debitore, qualora il debitore dell’imposta sul valore aggiunto all’importazione e il titolare del corrispondente diritto a detrazione siano, come in Francia, la stessa persona.
(1) Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).
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6.11.2010 |
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C 301/10 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht (Germania) il 20 agosto 2010 — Galina Meister/Speech Design Carrier Systems GmbH
(Causa C-415/10)
()
2010/C 301/14
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesarbeitsgericht
Parti
Ricorrente: Galina Meister
Convenuta: Speech Design Carrier Systems GmbH
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l’art. 19, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 luglio 2006, 2006/54/CE, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione) (1), e l’art. 8, n. 1, della direttiva del Consiglio 29 giugno 2000, 2000/43/CE, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica (2), nonché l’art. 10, n. 1, della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (3), debbano essere interpretati nel senso che deve essere riconosciuto ad un lavoratore, il quale affermi di soddisfare i requisiti per un posto offerto da un datore di lavoro, nel caso che venga respinta la sua candidatura, un diritto ad essere informato, da parte del datore di lavoro, se questi abbia assunto un altro candidato e, in caso affermativo, sulla base di quali criteri sia avvenuta l’assunzione. |
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2) |
In caso di soluzione affermativa della prima questione: Se la circostanza che il datore di lavoro non comunichi l’informazione richiesta faccia presumere la sussistenza della discriminazione asserita dal lavoratore. |
(1) GU L 204, pag. 23.
(2) GU L 180, pag. 22.
(3) GU L 303, pag. 16.
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6.11.2010 |
IT |
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C 301/11 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Najvyšší súd Slovenskej republiky (Repubblica slovacca) il 23 agosto 2010 — Jozef Križan e a.
(Causa C-416/10)
()
2010/C 301/15
Lingua processuale: lo slovacco
Giudice del rinvio
Najvyšší súd Slovenskej republiky
Parti
Ricorrenti: Jozef Križan, Katarína Aksamitová, Gabriela Kokošková, Jozef Kokoška, Martina Strezenická, Jozef Strezenický, Peter Šidlo, Lenka Šidlová, Drahoslava Šidlová, Milan Šimovič, Elena Šimovičová, Stanislav Aksamit, Tomáš Pitoňák, Petra Pitoňáková, Mária Križanová, Vladimír Mizerák, Ľubomír Pevný, Darina Brunovská, Mária Fišerová, Lenka Fišerová, Peter Zvolenský, Katarína Zvolenská, Kamila Mizeráková, Anna Konfráterová, Milan Konfráter, Michaela Konfráterová, Tomáš Pavlovič, Jozef Krivošík, Ema Krivošíková, Eva Pavlovičová, Jaroslav Pavlovič, Pavol Šipoš, Martina Šipošová, Jozefína Šipošová, Zuzana Šipošová, Ivan Čaputa, Zuzana Čaputová, Štefan Strapák, Katarína Strapáková, František Slezák, Agnesa Slezáková, Vincent Zimka, Elena Zimková, Marián Šipoš e mesto Pezinok (comune di Pezinok)
Convenuta: Slovenská inšpekcia životného prostredia (Ispettorato slovacco dell’Ambiente)
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se il diritto comunitario (segnatamente l’art. 267 TFUE) obblighi oppure consenta alla corte suprema di uno Stato membro di proporre d’ufficio alla Corte di giustizia dell’Unione europea una domanda di pronuncia pregiudiziale anche quando la situazione del procedimento principale sia la seguente: il giudice costituzionale ha annullato la sentenza della corte suprema, fondata principalmente sull’applicazione della normativa comunitaria in materia di tutela dell’ambiente, imponendo a tale corte l’obbligo di attenersi alle valutazioni giuridiche del giudice costituzionale medesimo, fondate sulla violazione dei diritti costituzionali processuali e sostanziali di una parte del procedimento giurisdizionale, senza punto considerare i profili di diritto comunitario della controversia. Altrimenti detto: quando il giudice costituzionale come giudice di ultima istanza nella fattispecie non sia giunto alla conclusione di dover sottoporre alla Corte di giustizia dell’Unione europea una questione pregiudiziale e abbia provvisoriamente escluso l’applicazione del diritto ad un ambiente adeguato e alla sua tutela nel procedimento principale. |
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2) |
Se sia possibile realizzare lo scopo fondamentale della prevenzione integrata — quale risulta anzitutto dai «considerando» 8, 9 e 23 del preambolo, dagli artt. 1 e 15 della direttiva del Consiglio 96/61/CE (1), sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento, e dal diritto comunitario dell’ambiente in generale —, ossia la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento anche tramite la partecipazione del pubblico all’obiettivo di raggiungere un elevato livello di tutela dell’ambiente nel suo complesso, mediante una procedura in cui il pubblico interessato non abbia, alla data di inizio di un procedimento sulla prevenzione integrata, accesso garantito a tutta la documentazione pertinente (art. 6 in combinato disposto con l’art. 15 della direttiva 96/61/CE), soprattutto alla decisione sull’ubicazione di un impianto di discarica di rifiuti, e nel seguito del procedimento di primo grado il documento mancante venga allegato dal soggetto istante a condizione che non lo si divulghi alle altre parti processuali, poiché si tratta di materiale coperto da segreto commerciale. Altrimenti detto: se si possa fondatamente ritenere che la decisione sull’ubicazione dell’impianto (soprattutto la sua motivazione) influisca in modo sostanziale sulla presentazione di argomenti, osservazioni o altri rilievi.. |
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3) |
Se siano soddisfatte le finalità della direttiva del Consiglio 85/337/CEE (2), concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, soprattutto sotto il profilo del diritto comunitario dell’ambiente, e più specificamente della condizione enunciata all’art. 2, secondo la quale, prima di essere autorizzati, determinati progetti devono essere stati valutati con riferimento al loro impatto sull’ambiente, nel caso in cui il parere inizialmente formulato dal Ministero dell’Ambiente nel 1999, con il quale si concludeva in passato una procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA), venga prorogato a distanza di diversi anni con una semplice decisione, senza prima condurre una nuova procedura VIA. Altrimenti detto: se si possa ritenere che, una volta emanata, una decisione adottata ai sensi della direttiva del Consiglio 85/337/CEE abbia validità illimitata. |
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4) |
Se la condizione generale posta dalla direttiva 96/61/CE (segnatamente dal suo preambolo e dagli artt. 1 e 15 bis) — in base alla quale ogni Stato membro assicura la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento anche con l’offrire al pubblico interessato procedure di ricorso amministrativo o giurisdizionale giuste, eque e tempestive —, in combinato disposto con l’art. 10 bis della direttiva 85/337/CEE, e dagli artt. 6 e 9, nn. 2 e 4, della Convenzione di Aahrus comprenda anche la possibilità per detto pubblico di richiedere l’adozione di una misura provvisoria, amministrativa o giurisdizionale, conforme al diritto nazionale (per esempio, un’ordinanza di sospensione dell’esecuzione di una decisione integrata), che consenta provvisoriamente, ossia fino alla decisione nel merito, di interrompere la realizzazione di un impianto progettato. |
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5) |
Se sia possibile che con una decisione giudiziaria con la quale si realizza la condizione posta dalla direttiva 96/61/CE ovvero dalla direttiva 85/337/CEE o dall’art. 9, nn. 2 e 4, della Convenzione di Aahrus — cioè in applicazione del diritto, ivi sancito, del pubblico ad un’equa tutela giurisdizionale ai sensi dell’art. 191, nn. 1 e 2, TFUE, relativo alla politica dell’Unione europea in materia ambientale — venga illegittimamente leso il diritto di proprietà, quale garantito tra l’altro dall’art. 1 del Protocollo aggiuntivo della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, di un gestore su uno stabilimento, ad esempio per il fatto che, nel corso di un procedimento giurisdizionale, venga annullata al richiedente un’autorizzazione integrata definitiva per un nuovo impianto. |
(1) GU L 257, pag. 26.
(2) GU L 175, pag. 40.
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6.11.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 301/12 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Germania) il 23 agosto 2010 — Wolfgang Hofmann/Freistaat Bayern
(Causa C-419/10)
()
2010/C 301/16
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bayerischer Verwaltungsgerichtshof
Parti
Ricorrente: Wolfgang Hofmann
Convenuto: Freistaat Bayern
Questione pregiudiziale
Se gli artt. 2, n. 1, e 11, n. 4, seconda frase, della direttiva 2006/126/CE debbano essere interpretati nel senso che uno Stato membro deve rifiutarsi di riconoscere la validità di una patente (1) di guida rilasciata da un altro Stato membro ad una persona, al di fuori di qualsiasi periodo di divieto per essa vigente di chiedere una nuova patente, qualora la sua patente di guida sia stata ritirata nel territorio del primo Stato membro, e, all’atto del rilascio della patente di guida, tale persona abbia avuto la propria residenza normale nel territorio dello Stato membro di rilascio.
(1) GU L 403, pag. 18.
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6.11.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 301/12 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division) (Regno Unito) il 27 agosto 2010 — Georgetown University, University of Rochester, Loyola University of Chicago/Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks
(Causa C-422/10)
()
2010/C 301/17
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
High Court of Justice (Chancery Division)
Parti
Ricorrenti: Georgetown University, University of Rochester, Loyola University of Chicago
Convenuto: Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks
Questioni pregiudiziali
Se il regolamento CPC e, in particolare, l’art. 3, lett. b), consentano la concessione di un certificato protettivo complementare per un singolo ingrediente attivo o una combinazione di ingredienti attivi qualora:
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a) |
un brevetto di base in vigore protegga il singolo ingrediente attivo o una combinazione di ingredienti attivi ai sensi dell’art. 3, lett. a), del regolamento CPC; e |
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b) |
un medicinale che contiene il singolo ingrediente attivo o una combinazione di ingredienti attivi unitamente a uno o più altri ingredienti attivi costituisca oggetto di una valida autorizzazione concessa ai sensi delle direttive 2001/83/CE (1) o 2001/82/CE (2), che è la prima autorizzazione di immissione in commercio del singolo ingrediente attivo o della combinazione di ingredienti attivi. |
(1) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 novembre 2001, 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).
(2) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 novembre 2001, 2001/82/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1).
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6.11.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 301/13 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 31 agosto 2010 — Tomasz Ziolkowski/Land Berlin
(Causa C-424/10)
()
2010/C 301/18
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesverwaltungsgericht
Parti
Ricorrente: Tomasz Ziolkowski
Convenuto: Land Berlin
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l’art. 16, n. 1, prima frase, della direttiva 2004/38/CE (1) debba essere interpretato nel senso che conferisce al cittadino dell’Unione, che abbia soggiornato legalmente per oltre cinque anni in uno Stato membro soltanto sulla base del diritto nazionale ma che in tale periodo non soddisfaceva i presupposti di cui all’art. 7, n. 1, della direttiva 2004/38/CE, un diritto di soggiorno permanente in tale Stato membro. |
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2) |
Se, ai fini del soggiorno legale ai sensi dell’art. 16, n. 1, della direttiva 2004/38/CE, debbano essere computati anche i periodi di soggiorno del cittadino dell’Unione nello Stato membro ospitante anteriori all’adesione del suo Stato d’origine all’Unione europea. |
(1) GU L 158, pag. 77
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6.11.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 301/13 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 31 agosto 2010 — Barbara Szeja, Maria-Magdalena Szeja, Marlon Szeja/Land Berlin
(Causa C-425/10)
()
2010/C 301/19
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesverwaltungsgericht
Parti
Ricorrenti: Barbara Szeja, Maria-Magdalena Szeja, Marlon Szeja
Convenuto: Land Berlin
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l’art. 16, n. 1, prima frase, della direttiva 2004/38/CE (1) debba essere interpretato nel senso che conferisce al cittadino dell’Unione, che abbia soggiornato legalmente per oltre cinque anni in uno Stato membro soltanto sulla base del diritto nazionale ma che in tale periodo non soddisfaceva i presupposti di cui all’art. 7, n. 1, della direttiva 2004/38/CE, un diritto di soggiorno permanente in tale Stato membro. |
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2) |
Se, ai fini del soggiorno legale ai sensi dell’art. 16, n. 1, della direttiva 2004/38/CE, debbano essere computati anche i periodi di soggiorno del cittadino dell’Unione nello Stato membro ospitante anteriori all’adesione del suo Stato d’origine all’Unione europea. |
(1) GU L 158, pag. 77
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6.11.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 301/13 |
Impugnazione proposta il 2 settembre 2010 dalla X Technology Swiss GmbH avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) del 15 giugno 2010, causa T-547/08, X Technology Swiss GmbH/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(Causa C-429/10 P)
()
2010/C 301/20
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: X Technology Swiss GmbH (rappresentanti: avv. A. Herbertz e R. Jung)
Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la sentenza del Tribunale 16 giugno 2010, causa T-547/08, X Technology Swiss GmbH/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 6 ottobre 2008 (procedimento R 846/2008-4), |
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Condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La presente impugnazione verte sulla sentenza del Tribunale con cui quest'ultimo ha respinto il ricorso della ricorrente teso all'annullamento della decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 6 ottobre 2008, che respinge la sua domanda di registrazione di un marchio di posizione, consistente nella colorazione arancione della punta di un calzino.
La ricorrente deduce che il Tribunale ha interpretato in maniera non pertinente e giuridicamente erronea l’impedimento assoluto alla registrazione dei marchi privi di carattere distintivo, di cui all’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario. Ad avviso della ricorrente, il Tribunale è incorso in un errore di diritto imponendo, nella decisione impugnata, condizioni troppo restrittive per quanto concerne il carattere distintivo.
La ricorrente ritiene che, nel valutare il carattere distintivo, non rilevano solo le caratteristiche del marchio, individualmente considerate, ma anche l'impressione complessiva del marchio con riferimento alla merce di cui trattasi. Ciò significa che il carattere distintivo del marchio richiesto va esaminato, per un verso, rispetto ai diversi elementi costitutivi dello stesso, quali la forma, la posizione o il colore ma anche, per altro verso, rispetto all’impressione generale prodotta dal marchio, il che non è stato fatto dal Tribunale. Nell'ambito di un tale esame si deve peraltro tener conto, in linea di principio, del fatto che un certo grado di carattere distintivo è già sufficiente per consentire la registrazione di un marchio.
La ricorrente deduce che il Tribunale è incorso in un errore di diritto avendo ampliato i requisiti relativi al carattere distintivo del marchio richiesto, facendo riferimento alla giurisprudenza relativa ai marchi tridimensionali, consistenti nell'aspetto stesso del marchio, e ai marchi figurativi, che consistono in una rappresentazione bidimensionale della merce. Tale giurisprudenza non sarebbe applicabile al marchio richiesto, posto che il marchio della ricorrente non è un marchio tridimensionale e che non sussiste quindi la possibilità di compararlo ad altri tipi di marchio cui si riferisce la giurisprudenza. Contrariamente ai marchi di cui alla giurisprudenza citata, il marchio della ricorrente è apposto su una parte minima della merce in questione. Ad avviso della ricorrente, non si può confrontare un segno precisamente delimitato e definito sul piano del colore, che è piccolo rispetto alla merce di cui trattasi, con un marchio interamente consistente nell'aspetto del marchio stesso.
La ricorrente afferma che, anche se si volesse ritenere applicabile al marchio richiesto la giurisprudenza relativa ai marchi tridimensionali, la decisione del Tribunale sarebbe comunque viziata da un errore di diritto. La ricorrente ritiene infatti che il proprio marchio soddisfi le condizioni richieste dalla giurisprudenza in materia di marchi tridimensionali. Esso si distinguerebbe fortemente dalla norma e dagli usi del settore e assolverebbe alla propria essenziale funzione di indicazione d'origine. Non sarebbe possibile condividere il ragionamento del Tribunale in merito al grado di attenzione del pubblico rilevante: il consumatore è particolarmente attento e tiene particolarmente in considerazione il marchio proprio quando si è in presenza di articoli che non possono essere provati prima dell'acquisto. Inoltre, il Tribunale non ha esaminato in maniera sufficientemente approfondita l'argomento della ricorrente vertente sul fatto che il marchio richiesto ha ad oggetto una sfumatura di colore definita con precisione. Poiché il Tribunale ritiene che l’apposizione di marchi nei calzini sportivi è prassi comune, non si capisce la ragione per la quale una colorazione che, a titolo di segnale, si trova sempre nello stesso posto e che presenta sempre la stessa sfumatura di colore non possa rappresentare un marchio idoneo ad essere registrato.
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6.11.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 301/14 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria) il 2 settembre 2010 — Hristo Gaydarov/Direktor na Glavna direktsia «Ohranitelna politsia» pri Ministerstvo na vatreshnite raboti
(Causa C-430/10)
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2010/C 301/21
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Administrativen sad Sofia-grad
Parti
Ricorrente: Hristo Gaydarov
Convenuta: Direktor na Glavna direktsia «Ohranitelna politsia» pri Ministerstvo na vatreshnite raboti
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l’art. 27, nn. 1 e 2, della direttiva (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (1), dev’essere interpretato, nelle circostanze della causa principale, nel senso che esso è applicabile nel caso in cui venga vietato ad un cittadino di uno Stato membro di lasciare il territorio del proprio Stato, per aver commesso in uno Stato terzo un reato avente ad oggetto stupefacenti, in presenza delle seguenti circostanze:
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2) |
Se, dalle limitazioni e condizioni previste per l’esercizio del diritto alla libera circolazione dei cittadini dell’Unione, nonché dai provvedimenti adottati per la loro attuazione conformemente con il diritto dell’Unione, tra cui l’art. 71, nn. 1, 2 e 5 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen in combinato disposto con il quinto ed il ventesimo «considerando» del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 15 marzo 2006, n. 562, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), risulti, nelle circostanze della causa principale, che è ammissibile una disciplina normativa nazionale che consente ad uno Stato membro di applicare il provvedimento amministrativo coercitivo di «non lasciare il Paese» ad un proprio cittadino per aver commesso un reato avente ad oggetto stupefacenti, laddove il cittadino de quo sia stato condannato da un giudice di uno Stato terzo in ragione di tale fatto. |
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3) |
Se le limitazioni e le condizioni previste per l’esercizio del diritto alla libera circolazione dei cittadini dell’Unione, nonché i provvedimenti adottati per la loro attuazione conformemente al diritto dell’Unione, tra cui l’art. 71, nn. 1, 2 e 5 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, in combinato disposto con il quinto ed il ventesimo «considerando» del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 15 marzo 2006, n. 562, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), nelle circostanze della causa principale, devono essere interpretati nel senso, che con la condanna di un cittadino di uno Stato membro da parte di un giudice di uno Stato terzo in ragione di un atto che, per il diritto dello Stato membro, costituisce un reato doloso grave avente ad oggetto stupefacenti, è stabilito, per motivi di prevenzione generale e speciale, inclusa la garanzia di un più alto livello di tutela della salute altrui in base al principio di precauzione, che il comportamento personale di tale cittadino costituisce una minaccia effettiva, attuale e sufficientemente grave per un interesse fondamentale della società e in particolare per un periodo successivo precisamente determinato per legge e non collegato con la durata dell’espiazione della pena inflitta, ma rientrante nell’ambito del termine di riabilitazione. |
(1) GU L 158, pag. 77.
(2) GU L 105, pag. 1.
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6.11.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 301/15 |
Ricorso proposto il 1o settembre 2010 — Commissione europea/Irlanda
(Causa C-431/10)
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2010/C 301/22
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M Condou-Durande e A.-A. Gilly, agenti)
Convenuta: Irlanda
Conclusioni della ricorrente
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— |
dichiarare che l’Irlanda, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 1o dicembre 2005, 2005/85/CE (1), recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, o, comunque, non avendole notificato i provvedimenti necessari per dare piena attuazione nell’ordinamento nazionale a tali disposizioni, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva; |
|
— |
condannare l’Irlanda alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il termine per recepire la direttiva è scaduto il 1o dicembre 2007. Il termine per recepire l’art. 15 della direttiva è scaduto il 1o dicembre 2008.
(1) GU L 326, pag. 13.
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6.11.2010 |
IT |
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C 301/15 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgio) il 26 agosto 2010 — Ministero delle Finanze e Pubblico ministero/Aboulkacem Chihabi e a.
(Causa C-432/10)
()
2010/C 301/23
Lingua processuale: l’olandese
Giudice del rinvio
Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen
Parti
Ricorrenti: Ministero delle Finanze e Pubblico ministero
Convenuti: Aboulkacem Chihabi e a.
Questioni pregiudiziali
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a) |
Riguardo all’art. 221 del codice doganale comunitario
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b) |
Riguardo all’art. 202 del codice doganale comunitario
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(1) Regolamento che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1).
(2) Regolamento che modifica il regolamento (CEE) del Consiglio n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 311, pag. 17).
(3) Legge generale sulla dogana e le accise.
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6.11.2010 |
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C 301/17 |
Impugnazione proposta il 3 settembre 2010 da Volker Mauerhofer avverso l’ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) 29 giugno 2010, causa T-515/08, Volker Mauerhofer/Commissione europea
(Causa C-433/10 P)
()
2010/C 301/24
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Volker Mauerhofer (rappresentante: avv. J. Schartmüller, Rechtsanwalt)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni del ricorrente
Il ricorrente chiede che la Corte voglia:
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— |
annullare l’ordinanza impugnata; |
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— |
statuire definitivamente nel merito e annullare la misura controversa o, in subordine, rinviare la causa al Tribunale affinché statuisca nuovamente sulla causa; |
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— |
esercitare la sua competenza anche di merito e concedergli un risarcimento pari ad EUR 5 500 per il danno economico risultante dal comportamento illegittimo tenuto adottando la misura controversa e dalla mancanza di istruzioni appropriate al team leader (esperto 1); |
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— |
ordinare al team di supporto del contratto quadro di produrre il formulario di valutazione dell'appaltatore relativo al progetto oggetto della controversia; |
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— |
condannare la convenuta alle spese relative al procedimento di primo grado e di appello. |
Motivi e principali argomenti
Il ricorrente afferma che l’ordinanza impugnata dev'essere annullata per i seguenti motivi:
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— |
snaturamento degli elementi di fatto in relazione alla revisione linguistica del contributo del ricorrente; |
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— |
analisi inadeguata della motivazione dell’ordinanza impugnata relativamente alla revisione linguistica; |
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— |
analisi inadeguata del punto controverso della prestazione del ricorrente; |
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— |
constatazione illegittima che la decisione controversa non pregiudica la posizione del ricorrente in quanto terzo; |
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— |
constatazione illegittima che la misura controversa non comporta un cambiamento qualificato nella posizione giuridica del ricorrente; |
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— |
constatazione illegittima che la misura controversa non è stata adottata dal convenuto nell’esercizio dei suoi poteri in quanto autorità pubblica; |
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— |
constatazione illegittima che la misura controversa sia stata formalizzata tempestivamente e correttamente; |
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— |
violazione illegittima degli interessi del ricorrente a causa del mancato rispetto delle procedure prescritte; |
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— |
violazione del principio generale del diritto comunitario della parità di trattamento e violazione dei diritti fondamentali del ricorrente; |
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— |
constatazione illegittima di un cambiamento non rilevante nella distribuzione dei giorni tra esperti; |
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— |
violazione del generale principio comunitario del diritto ad essere sentito. |
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6.11.2010 |
IT |
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C 301/17 |
Ricorso proposto il 15 settembre 2010 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania
(Causa C-445/10)
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2010/C 301/25
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: C. Egerer e A. Alcover San Pedro, agenti)
Convenuta: Repubblica federale di Germania
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
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1) |
dichiarare che la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 marzo 2007, 2007/2/CE, che istituisce un’Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (1), avendo omesso di adottare tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per trasporre tale direttiva o avendo omesso di comunicare integralmente tali misure alla Commissione; |
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2) |
condannare la Repubblica federale di Germania alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il termine di trasposizione della direttiva sarebbe scaduto il 14 maggio 2009.
(1) GU L 108, pag. 1.
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6.11.2010 |
IT |
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C 301/18 |
Impugnazione proposta il 15 settembre 2010 dalla Grain Millers, Inc. avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 9 luglio 2010, causa T-430/08, Grain Millers, Inc./Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e Grain Millers GmbH & Co. KG
(Causa C-447/10 P)
()
2010/C 301/26
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Grain Millers, Inc. (rappresentanti: L.-E. Ström, K. Martinsson, advokater)
Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Grain Millers GmbH & Co. KG
Conclusioni della ricorrente
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— |
La Grain Millers, Inc. chiede che sia annullata la sentenza del Tribunale dell’Unione europea (Settima Sezione) 9 luglio 2010, causa T-430/08 con la quale è confermata la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 23 luglio 2008 (procedimento R 478/2007-2) relativa al procedimento di opposizione tra la Grain Millers GmbH & Co. KG e la Grain Millers, Inc., che l’UAMI sia condannato alle spese del procedimento dinanzi alla Corte di giustizia e al Tribunale e che i convenuti siamo condannati alle spese sostenute dinanzi all commissione di ricorso dell’UAMI e alla divisione di opposzione dell’UAMI. |
Motivi e principali argomenti
La presente causa verte sulla questione se la Grain Millers GmbH & Co. KG abbia sufficientemente dimostrato l’uso effettivo del segno GRAIN MILLERS in modo da soddisfare le condizioni di cui all'art. 8, n. 4, del regolamento (1), cosicché detto segno possa ostacolare la registrazione del marchio comunitario della ricorrente n. 003650256 GRAIN MILLERS.
Il Tribunale, nella sentenza 24 marszo 2009, cause riunite da T-318/06 a T-321/06, Alberto Jorge Moreira da Fonsecal/UAMI–General Óptica (GENERAL OPTICA) (Racc. pag. II-649, punti 33-35), si è già espresso sull’interpretazione della finalità del requisito della «portata non puramente locale», enunciato all'art. 8, n. 4, del regolamento, che ha lo scopo di limitare le possibilità di conflitto a quelle fra segni che sono realmente significativi, precisando che tale valutazione deve tener conto non soltanto della dimensione geografica ma anche della dimensione economica della portata del segno, valutata in base al periodo durante il quale esso ha assolto la propria funzione nella normale prassi commerciale e all’intensità del suo uso. Il Tribunale non ha però seguito tale approccio nella sentenza impugnata e da nessun elemento risulta che esso conoscesse i principi stabiliti in tale sentenza.
La ricorrente sostiene che il Tribunale ha erroneamente considerato che l'art. 8, n. 4, non esigesse la prova di un uso effettivo del segno a sostegno dell’opposizione come imposto dall’art. 43, n. 2, del regolamento.
Il Tribunale ha errato nel non tenere conto della precedente giurisprudenza relativa alla valutazione della prova e al livello di prova necessario.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1).
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6.11.2010 |
IT |
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C 301/18 |
Impugnazione proposta il 16 settembre 2010 da AstraZeneca AB, AstraZeneca plc avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione ampliata) 1o luglio 2010, causa T-321/05, AstraZeneca AB, AstraZeneca plc/Commissione europea
(Causa C-457/10 P)
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2010/C 301/27
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: AstraZeneca AB, AstraZeneca plc (rappresentanti: M. Brealey, QC, M. Hoskins, QC, e D. Jowell, barristers, nonché F. Murphy, solicitor)
Altre parti nel procedimento: European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA), Commissione europea
Conclusioni delle ricorrenti
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— |
annullare la sentenza del Tribunale 1o luglio 2010, causa T-321/05; |
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— |
annullare la decisione della Commissione 15 giugno 2005, C(2005) 1757 def. (procedimento COMP/A.37.507/F3 — AstraZeneca); |
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— |
in subordine, ridurre, nella misura che la Corte riterrà opportuna, l’ammenda inflitta alle ricorrenti all’art. 2 della decisione della Commissione impugnata; |
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— |
condannare la Commissione europea alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Le ricorrenti fanno valere numerosi errori di diritto nella sentenza, quali descritti sommariamente nelle rubriche seguenti.
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Definizione del mercato pertinente — Il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nell’accogliere le conclusioni della Commissione esposte nella decisione impugnata circa il mercato pertinente, a termini delle quali gli inibitori della pompa protonica (in prosieguo: gli «IPP») avrebbero avuto un proprio mercato nel periodo compreso tra il 1993 e il 2000. Due i motivi di ricorso. Il primo motivo consta di due capi. In primo luogo, il Tribunale avrebbe commesso un errore a non condurre un’analisi temporale delle prove e ad argomentare, così, quanto al mercato pertinente nel 1993, sulla base dello stato della concorrenza tra gli IPP e gli anti-H2 nel 2000. In secondo luogo, il Tribunale avrebbe sbagliato a non considerare che il ricorso agli IPP fosse aumentato gradualmente, partendo dall’assunto che l’«inerzia» dei medici in fatto di prescrizione non avesse alcuna importanza per la definizione del mercato. Il secondo motivo di ricorso è la rilevanza della questione dei costi complessivi di un trattamento a base di anti-H2 rispetto ad uno mediante IPP allorché si pretende di determinare il mercato pertinente facendo riferimento alla differenza di prezzi. Il Tribunale avrebbe commesso un errore nel non tener conto dei costi complessivi di trattamento. |
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Il primo abuso di posizione dominante, relativo ai certificati di protezione complementari — I motivi di ricorso concernenti il primo abuso si articolano in due capi. In primo luogo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di definizione della nozione di concorrenza fondata sui meriti. Nel verificare se le dichiarazioni delle ricorrenti dinanzi all’ufficio brevetti fossero davvero mendaci, a torto esso avrebbe negato la loro plausibilità e correttezza ai fini dell’ottenimento di un certificato di protezione complementare. Perché si possa parlare di un abuso di diritto non basta un difetto di trasparenza, ma deve sussistere una frode o un inganno. In secondo luogo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di definizione della nozione di comportamento anticoncorrenziale. A torto esso avrebbe dichiarato che costituisce un comportamento anticoncorrenziale la mera domanda di riconoscimento di un diritto di proprietà intellettuale che diventerà effettivo solo 5 o 6 anni più tardi, senza considerare se tale diritto venga poi riconosciuto e/o riceva esecuzione. Il fatto è che il comportamento di cui trattasi non è in alcuna relazione e anzi è avulso dal mercato ritenuto pertinente. |
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Il secondo abuso di posizione dominante: la revoca delle autorizzazioni all’immissione in commercio — I motivi di ricorso concernenti il secondo abuso si articolano in due capi. In primo luogo, il Tribunale sarebbe incorso in errore nella definizione della concorrenza fondata sui meriti. A torto esso avrebbe deciso che l’esercizio di un diritto illimitato conferito dall’ordinamento comunitario è contrario ad una concorrenza fondata sui meriti. In secondo luogo, il Tribunale sarebbe incorso in errore nella definizione di comportamento anticoncorrenziale. A torto esso avrebbe dichiarato che il mero esercizio di un diritto legittimamente tratto dall’ordinamento comunitario tendenzialmente restringe la concorrenza. In ogni caso, qualora la Corte di giustizia dovesse considerare che l’esercizio di un diritto sancito dall’ordinamento comunitario può in linea di principio condurre ad un abuso, dovrebbe esserci qualcosa di più di un mero comportamento tendenzialmente anticoncorrenziale perché effettivamente sussista un abuso. Le ricorrenti sono dell’avviso che occorra invitare la Commissione a dimostrare che l’esercizio del loro legittimo diritto fosse inteso ad escludere una concorrenza effettiva. La fattispecie sarebbe simile a quella delle licenze obbligatorie, cui si riferisce il secondo abuso. |
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Ammende — Il Tribunale avrebbe erroneamente applicato l’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 (1), in quanto non avrebbe contestato il calcolo dell’ammenda operato dalla Commissione e non avrebbe tenuto debito conto della novità degli asseriti abusi, dell’assenza di qualsivoglia effetto materiale sul mercato e di altre circostanze attenuanti. |
(1) Regolamento (CEE) del Consiglio: Primo regolamento d’applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato (GU P 13 del 21.2.1962, pag. 204).
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6.11.2010 |
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C 301/19 |
Ordinanza del presidente della Corte 3 settembre 2010 — Commissione europea/Repubblica italiana
(Causa C-366/09) (1)
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2010/C 301/28
Lingua processuale: l'italiano
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
Tribunale
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6.11.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 301/20 |
Sentenza del Tribunale 13 settembre 2010 — Éditions Jacob/Commissione
(Causa T-279/04) (1)
(Concorrenza - Concentrazioni - Editoria francofona - Decisione che dichiara la concentrazione compatibile con il mercato comune a condizione di retrocessioni di elementi dell’attivo - Ricorso di annullamento di un candidato la cui domanda di acquisto non è stata accolta - Obbligo di motivazione - Frode - Errore di diritto - Errore manifesto di valutazione - Regolamento (CEE) n. 4064/89)
2010/C 301/29
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Éditions Odile Jacob SAS (Parigi, Francia) (rappresentanti: O. Fréget, W. van Weert, I. de Seze, M. Struys, M. Potel e L. Eskenazi, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente A. Whelan, O. Beynet, A. Bouquet e F. Arbault, successivamente A. Bouquet e O. Beynet, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Lagardère SCA (Parigi) (rappresentanti: inizialmente A. Winckler e I. Girgenson, successivamente A. Winckler, F. de Bure e J.-B. Pinçon, avvocati)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione 7 gennaio 2004, 2004/422/CE che dichiara un’operazione di concentrazione compatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell’accordo sullo Spazio economico europeo (Caso n. COMP/M.2978 — Lagardère/Natexis/VUP) (GU L 125, pag. 54)
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Éditions Odile Jacob SAS è condannata alle proprie spese, nonché a quelle sostenute dalla Commissione europea e dalla Lagardère SCA. |
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6.11.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 301/20 |
Sentenza del Tribunale 13 settembre 2010 — Éditions Jacob/Commissione
(Causa T-452/04) (1)
(Concorrenza - Concentrazioni - Edizione francofona - Decisione che dichiara la concentrazione compatibile con il mercato comune a condizione di retrocessioni di elementi dell’attivo - Decisione di autorizzazione dell’acquirente degli elementi dell’attivo retrocessi - Ricorso di annullamento di un candidato la cui domanda di acquisto non è stata accolta - Indipendenza del mandatario - Regolamento (CEE) n. 4064/89)
2010/C 301/30
Lingua processuale: francese
Parti
Ricorrente: Éditions Odile Jacob SAS (Parigi, Francia) (rappresentanti: avv.ti W. van Weert, O. Fréget, M. Struys, M. Potel e L. Eskenazi)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente A. Whelan, O. Beynet, A. Bouquet e F. Arbault, successivamente M. Bouquet e O. Beynet, agenti)
Intervenienti a sostegno della convenuta: Wendel Investissement SA (Parigi) (rappresentanti: inizialmente avv.ti C. Couadou e M. Trabucchi, successivamente M. Trabucchi e F. Gordon); e Lagardère SCA (Parigi) (rappresentanti: inizialmente avv.ti A. Winckler, I. Girgenson e S. Sorinas Jimeno, successivamente A. Winckler, F. de Bure e J.-B. Pinçon)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione 30 luglio 2004, (2004) D/203365, relativa all’autorizzazione della Wendel Investissement quale acquirente degli elementi dell’attivo ceduti conformemente alla decisione della Commissione 7 gennaio 2004, 2004/422/CE, che dichiara un’operazione di concentrazione compatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell’accordo sullo Spazio economico europeo (caso COMP/M.2978 — Lagardère/Natexis/VUP) (GU L 125, pag. 54)
Dispositivo
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1) |
La decisione della Commissione 30 luglio 2004, (2004)D/203365, relativa all’autorizzazione della Wendel Investissement SA quale acquirente degli elementi dell’attivo ceduti conformemente alla decisione della Commissione 7 gennaio 2004, 2004/422/CEE, che dichiara un’operazione di concentrazione compatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell’accordo sullo spazio economico europeo (caso COMP/M.2978 — Lagardère/Natexis/VUP) è annullata. |
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2) |
La Commissione europea e la Lagardère SCA sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Éditions Odile Jacob SAS. |
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3) |
La Wendel Investissement sopporterà le proprie spese. |
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6.11.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 301/21 |
Sentenza del Tribunale 13 settembre 2010 — Grecia e a./Commissione
(Cause riunite T-415/05, T-416/05 e T-423/05) (1)
(Aiuti di Stato - Settore aereo - Aiuti connessi con la ristrutturazione e la privatizzazione della compagnia aerea nazionale ellenica - Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato comune e ne ordina il recupero - Continuità economica tra due società - Identificazione dell’effettivo beneficiario di un aiuto ai fini del suo recupero - Criterio dell’operatore privato - Compatibilità dell’aiuto con il mercato comune - Obbligo di motivazione)
2010/C 301/31
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrenti: Repubblica ellenica (rappresentanti: A. Samoni-Rantou e P. Mylonopoulos, agenti) (causa T-415/05); Olympiakes Aerogrammes AE (Kallithéa, Grecia) (rappresentante: V. Christianos, avvocato) (causa T-416/05); e Olympiaki Aeroporia Ypiresies AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: P. Anestis, S. Mavroghenis, avvocati, S. Jordan, T. Soames, solicitors, e D. Geradin, avvocato) (causa T-423/05)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Triantafyllou e T. Scharf, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Aeroporia Aigaiou Aeroporiki AE (Atene) (rappresentanti: N. Keramidas e, nella causa T-416/05, anche N. Korogiannakis, I. Dryllerakis e E. Dryllerakis, avvocati) (cause T-416/05 e T-423/05)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione 14 settembre 2005 C(2005) 2706 def., relativa ad aiuti di Stato a favore della Olympiaki Aeroporia Ypiresies AE [C 11/2004 (ex NN 4/2003) — Olympiaki Aeroporia — Ristrutturazione e privatizzazione]
Dispositivo
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1) |
L’art. 1, n. 1, della decisione della Commissione 14 settembre 2005, C(2005) 2706 def.) relativa a aiuti di Stato a favore della Olympiaki Aeroporia Ypiresies AE [C 11/2004 (ex NN 4/2003) — Olympiaki Aeroporia — Ristrutturazione e privatizzazione] è annullata. |
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2) |
L’art. 1 n. 2, della decisione C(2005) 2706 def. è annullato nella parte in cui ha ad oggetto l’importo corrispondente al valore dell’insieme degli elementi immateriali dell’attivo iscritti nel bilancio di trasformazione della Olympiaki Aeroporia Ypiresies a titolo di avviamento, di valore degli aerei trasferiti alla Olympiakes Aerogrammes AE nonché di ricavi attesi dalla vendita di due aerei ancora iscritti nel bilancio della Olympiaki Aeroporia Ypiresies. |
|
3) |
L’art. 2, della decisione C(2005) 2706 def., è annullato nella parte in cui ha ad oggetto le misure di cui all’art. 1, nn. 1 e 2, nei limiti in cui queste ultime disposizioni sono annullate. |
|
4) |
Per il resto il ricorso è respinto. |
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5) |
Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese, comprese quelle sostenute nell’ambito dei procedimenti sommari. |
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6.11.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 301/21 |
Sentenza del Tribunale 13 settembre 2010 — Trioplast Wittenheim/Commissione
(Causa T-26/06) (1)
(Concorrenza - Intese - Mercato dei sacchi industriali in plastica - Decisione che constata una violazione all’art. 81 CE - Durata dell’infrazione - Ammende - Gravità dell’infrazione - Circostanze attenuanti - Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo - Proporzionalità)
2010/C 301/32
Lingua processuale: lo svedese
Parti
Ricorrente: Trioplast Wittenheim SA (Wittenheim, Francia) (rappresentanti: avv.ti T. Pettersson e O. Larsson)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente F. Castillo de la Torre, P. Hellström e V. Bottka, quindi F. Castillo de la Torre, L. Parpala V. Bottka, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 30 novembre 2005, C(2005) 4634 def., relativa ad un procedimento di applicazione dell’art. 81 [CE] (caso COMP/F/38.354 — Sacchi industriali) riguardante un’intesa sul mercato dei sacchi industriali in plastica, nonché, in subordine, una domanda diretta alla riduzione dell’ammenda inflitta alla ricorrente.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Trioplast Wittenheim SA è condannata alle spese. |
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6.11.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 301/22 |
Sentenza del Tribunale 13 settembre 2010 — Trioplast Industrier/Commissione
(Causa T-40/06) (1)
(Concorrenza - Intese - Mercato dei sacchetti industriali di plastica - Decisione che constata una violazione dell’art. 81, CE - Durata dell’infrazione - Ammende - Gravità dell’infrazione - Circostanze attenuanti - Cooperazione durante il procedimento amministrativo - Proporzionalità - Responsabilità solidale - Principio di certezza del diritto)
2010/C 301/33
Lingua processuale: lo svedese
Parti
Ricorrente: Trioplast Industrier (Smålandsstenar, Svezia) (rappresentanti: T. Pettersson e O. Larsson, avvocati)
Convenuto: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente F. Castillo de la Torre, P. Hellström e V. Bottka, successivamente F. Castillo de la Torre, L. Parpala e V. Bottka, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 30 novembre 2005, C(2005) 4634 def., relativa ad una procedura di applicazione dell’art. 81, CE (caso COMP/F/38.354 — sacchetti industriali) concernente un’intesa sul mercato dei sacchetti industriali di plastica, nonché, in subordine, una domanda mirante alla riduzione dell’ammenda inflitta alla ricorrente.
Dispositivo
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1) |
L’art. 2, primo comma, lett. f) della decisione della Commissione 30 novembre 2005, C(2005) 4634 def., relativa ad una procedura di applicazione dell’art. 81, CE (caso COMP/F/38.354 — sacchetti industriali) è annullata per quanto riguarda la Trioplast Industrier AB. |
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2) |
Viene fissato a 2,73 milioni di euro l’importo attribuito alla Trioplast Industrier, sulla base del quale dev’essere determinata la sua quota nelle responsabilità solidali delle società madri successive per il pagamento dell’ammenda inflitta alla Trioplast Wittenheim SA. |
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3) |
Il ricorso è respinto per il resto. |
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4) |
La Trioplast Industrier sopporterà la metà delle proprie spese e la metà delle spese sostenute dalla Commissione. |
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5) |
La Commissione sopporterà la metà delle proprie spese e la metà delle spese sostenute dalla Trioplast Industrier. |
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6.11.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 301/22 |
Sentenza del Tribunale 13 settembre 2010 — TF1/Commissione
(Causa T-193/06) (1)
(Aiuti di Stato - Regimi di aiuto alla produzione cinematografica e audiovisiva - Decisione di non sollevare obiezioni - Ricorso di annullamento - Mancanza di pregiudizio sostanziale alla posizione concorrenziale - Irricevibilità)
2010/C 301/34
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Télévision française 1 SA (TF1) (Boulogne-Billancourt, Francia) (rappresentanti: J.-P. Hordies e C. Smits, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Giolito, T. Scharf e B. Stromsky, agenti)
Parte interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e L. Butel, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione 22 marzo 2006, C(2006) 832 def., relativa alle misure di sostegno alla produzione cinematografica e audiovisiva in Francia (aiuti NN 84/2004 e N 95/2004 — Francia, Regimi di aiuti alla produzione cinematografica e audiovisiva).
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
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2) |
La Télévision française 1 SA (TF1) è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea. |
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3) |
La Repubblica francese sopporterà le proprie spese. |
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6.11.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 301/23 |
Sentenza del Tribunale 13 settembre 2010 — Whirlpool Europe/Consiglio
(Causa T-314/06) (1)
(Dumping - Importazioni di talune combinazioni di frigoriferi e di congelatori-conservatori originarie della Corea del Sud - Definizione del prodotto in esame - Diritti della difesa - Comitato consultivo - Obbligo di motivazione - Scelta del metodo di definizione del prodotto in esame - Artt. 15, n. 2, e 20, n. 5, del regolamento (CE) n. 384/96 [divenuti artt. 15, n. 2, e 20, n. 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009])
2010/C 301/35
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Whirlpool Europe Srl (Comerio, Italia) (rappresentanti: M. Bronckers e F. Louis, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix, agente, assistito da G. Berrisch, avvocato)
Intervenienti a sostegno della ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Albenzio, avvocato dello Stato); e Conseil européen de la construction d'appareils domestiques (CECED) (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: Y. Desmedt e A. Verheyden, avvocati)
Intervenienti a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: H. van Vliet e T. Scharf, agenti); e LG Electronics, Inc. (Seul, Corea del Sud) (rappresentanti: inizialmente L. Ruessmann e P. Hecker, successivamente L. Ruessmann e A. Willems, avvocati)
Oggetto
Domanda di annullamento parziale del regolamento (CE) del Consiglio 25 agosto 2006, n. 1289, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni frigoriferi side-by-side originari della Repubblica di Corea (GU L 236, pag. 11)
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Whirlpool Europe Srl sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea e dalla LG Electronics, Inc. |
|
3) |
La Repubblica italiana, la Commissione europea e il Conseil européen de la construction d’appareils domestiques (CECED) sopporteranno le proprie spese. |
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6.11.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 301/23 |
Sentenza del Tribunale 13 settembre 2010 — Mohr & Sohn/Commissione
(Causa T-131/07) (1)
(Navigazione interna - Capacità delle flotte comunitarie - Condizioni per l'entrata in servizio di battelli nuovi (regime “vecchio per nuovo”) - Decisione della Commissione recante il rifiuto di applicare l’esclusione prevista per battelli specializzati - Art. 4, n. 6, del regolamento (CE) n. 718/1999)
2010/C 301/36
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Paul Mohr Sohn, Baggerei und Schiffahrt (Niederwalluf, Germania) (Rappresentante: F. von Waldstein, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Braun e K. Simonsson, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione 28 febbraio 2007, SG- (2007) D/200972, di non applicare al battello «Niclas» l’esclusione prevista per i battelli specializzati dall’art. 4, n. 6, del regolamento (CE) del Consiglio 29 marzo 1999, n. 718, relativo ad una politica di regolazione delle capacità delle flotte comunitarie nella navigazione interna, al fine di promuovere il trasporto per via navigabile (GU L 90, pag. 1)
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Paul Mohr & Sohn, Baggerei und Schiffahrt è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea. |
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6.11.2010 |
IT |
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C 301/24 |
Sentenza del Tribunale 13 settembre 2010 — Spagna/Commissione
(Cause riunite T-156/07 e T-232/07) (1)
(Regime linguistico - Avviso di bandi di concorso generali per la selezione di amministratori - Pubblicazione in tutte le lingue ufficiali - Modifiche - Regolamento n. 1 - Artt. 27, 28 e art. 29, n. 1, dello statuto - Art. 1, nn. 1 e 2, dell’allegato III dello statuto - Obbligo di motivazione - Principio di non discriminazione)
2010/C 301/37
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentanti: causa T-156/07, F. Díez Moreno e, causa T-232/07, F. Díez Moreno e N. Díaz Abad, abogados del Estado)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente J. Currall, L. Escobar Guerrero e H. Krämer, in seguito J. Currall, H. Krämer e J. Baquero Cruz, agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato)
Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica di Lituania (rappresentante: D. Kriaučiūnas, agente) (cause riunite T-156/07 e T-232/07); e Repubblica ellenica (rappresentanti: S. Vodina e M. Michelogiannaki, agenti) (causa T-156/07)
Oggetto
Domanda di annullamento, da un lato, dell’avviso di concorso generale EPSO/AD/94/07, diretto alla costituzione di un elenco di nomina di amministratori (AD 5) nell’ambito dell’informazione, della comunicazione e dei mezzi di comunicazione (GU C 45 A, 2007, pag. 3), e, dall’altro, dell’avviso di concorso generale EPSO/AD/95/07, diretto alla costituzione di un elenco di nomina di amministratori (AD 5) nell’ambito dell’informazione (biblioteca/documentazione) (GU 2007 C 103 A, pag. 7)
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
Il Regno di Spagna sopporterà le proprie spese nonché quelle della Commissione europea. |
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3) |
La Repubblica di Lituania e la Repubblica ellenica sopporteranno le proprie spese. |
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6.11.2010 |
IT |
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C 301/24 |
Sentenza del Tribunale 13 settembre 2010 — Italia/Commissione
(Cause riunite T-166/07 e T-285/07) (1)
(Regime linguistico - Bandi di concorsi generali per l’assunzione di amministratori e di assistenti - Pubblicazione in tre lingue ufficiali - Modifiche - Pubblicazione in tutte le lingue ufficiali - Scelta della seconda lingua tra tre lingue - Regolamento n. 1 - Artt. 27, 28 e 29, n. 1, dello Statuto - Art. 1, nn. 1 e 2, dell’allegato III dello Statuto - Obbligo di motivazione - Principio di non discriminazione - Sviamento di potere)
2010/C 301/38
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: nella causa T-166/07, sig. P. Gentili, avvocato dello Stato, e, nella causa T-285/07, inizialmente sigg. P. Gentili e I. Braguglia, agente, successivamente sigg. P. Gentili e R. Adam, agente, e infine sig. P. Gentili e sig.ra I. Bruni, agente)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: nella causa T-166/07, inizialmente sigg. J. Currall, H. Krämer, e sig.ra M. Velardo, agenti, successivamente sigg. J. Currall e I. Baquero Cruz, agente, assistiti dall’avv. A. Dal Ferro, e, nella causa T-285/07, inizialmente sigg. J. Currall e A. Aresu, agente, successivamente sigg. J. Currall e I. Baquero Cruz, assistiti dall’avv. A. Dal Ferro)
Intervenienti a sostegno della ricorrente: Repubblica di Lituania (rappresentante: sig. D. Kriaučiūnas, agente) (causa T-166/07); e Repubblica ellenica (rappresentanti: S. Vodina e M. Michelogiannaki, agenti) (causa T-285/07)
Oggetto
Domanda di annullamento dei bandi dei concorsi generali EPSO/AD/94/07, per la costituzione di un elenco di riserva per l’assunzione di amministratori (AD 5) nel settore dell’informazione, della comunicazione e dei media (GU 2007, C 45 A, pag. 3); EPSO/AST/37/07, per la costituzione di un elenco di riserva per l’assunzione di assistenti (AST 3) nel settore della comunicazione e dell’informazione (GU 2007, C 45 A, pag. 15), ed EPSO/AD/95/07, per la costituzione di un elenco di riserva per l’assunzione di amministratori (AD 5) nel settore dell’informazione (biblioteca/documentazione) (GU 2007, C 103 A, pag. 7)
Dispositivo
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1) |
I ricorsi sono respinti. |
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2) |
La Repubblica italiana sopporterà le proprie spese nonché quelle della Commissione europea. |
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3) |
La Repubblica di Lituania e la Repubblica ellenica sopporteranno le proprie spese. |
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6.11.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 301/25 |
Sentenza del Tribunale 13 settembre 2010 — Procter & Gamble/UAMI — Prestige Cosmetics (P&G PRESTIGE BEAUTE)
(Causa T-366/07) (1)
(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo Prestige Cosmetics PG PRESTIGE BEAUTE - Marchi nazionali figurativi anteriori Prestige - Diniego parziale di registrazione - Impedimento relativo - Assenza di rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009])
2010/C 301/39
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Procter & Gamble Company (Cincinnati, Ohio, Stati Uniti d'America) (rappresentanti: avv.ti K. Sandberg e B. Klingberg)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Laporta Insa, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Prestige Cosmetics SpA (Anzola Emilia) (rappresentanti: avv.ti A. Mugnoz, M. Andreolini e A. Parini)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 19 luglio 2007 (R 681/2006-2), relativa al procedimento di opposizione tra la Prestige Cosmetics Srl e The Procter & Gamble Company.
Dispositivo
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1) |
La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 19 luglio 2007 (R 681/2006-2) è annullata. |
|
2) |
L’UAMI sopporterà, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla The Procter & Gamble Company nel procedimento dinanzi al Tribunale. |
|
3) |
La Prestige Cosmetics SpA sopporterà, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla The Procter & Gamble Company nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. |
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4) |
Il ricorso è respinto per il resto. |
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6.11.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 301/25 |
Sentenza del Tribunale 13 settembre 2010 — Travel Service/UAMI — Eurowings Luftverkehrs (smartWings)
(Causa T-72/08) (1)
(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo smartWings - Marchi nazionali e internazionali denominativi e figurativi anteriori EUROWINGS e EuroWings - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Somiglianza dei segni - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009] - Obbligo di motivazione - Art. 73 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 75 del regolamento n. 207/2009) - Art. 79 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 83 del regolamento n. 207/2009))
2010/C 301/40
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Travel Service a.s. (Praga, Repubblica ceca) (rappresentanti: S. Hejdová e R. Charvát, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Eurowings Luftverkehrs AG (Norimberga, Germania) (rappresentante: J. Schmidt, avvocato)
Oggetto
Eurowings Luftverkehrs AG (Norimberga, Germania) (rappresentante: J. Schmidt, avvocato)
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
|
2) |
La Travel Service a.s. è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e della Eurowings Luftverkehrs AG. |
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6.11.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 301/26 |
Sentenza del Tribunale 13 settembre 2010 — KUKA Roboter/UAMI (Tonalità di arancione)
(Causa T-97/08) (1)
(Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario consistente in una tonalità di arancione - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009])
2010/C 301/41
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: KUKA Roboter GmbH (Augsbourg, Germania) (rappresentanti: A. Kohn e B. Hannemann, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: R. Pethke, agente)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 14 dicembre 2007 (procedimento R 1572/2007-4), riguardante una domanda di registrazione come marchio comunitario di una tonalità di arancione
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La KUKA Roboter GmbH è condannata alle spese. |
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6.11.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 301/26 |
Sentenza del Tribunale 13 settembre 2010 — Schniga/UCVV — Elaris e Brookfield New Zealand (Gala Schnitzer)
(Causa T-135/08) (1)
(Ritrovati vegetali - Domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali per la varietà di mela Gala Schnitzer - Esame tecnico - Potere discrezionale dell’UCVV - Opposizioni - Art. 55, n. 4, del regolamento (CE) n. 2100/94)
2010/C 301/42
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Schniga GmbH (Bolzano, Italia) (rappresentanti: G. Würtenberger e R. Kunze, avvocati)
Convenuto: Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) (rappresentanti: B. Kiewiet e M. Ekvad, agenti)
Controinteressati dinanzi alla commissione di ricorso dell’UCVV, intervenienti dinanzi al Tribunale: Elaris SNC (Angers, Francia) e Brookfield New Zealand Ltd (Havelock North, Nuova Zelanda) (rappresentante: M. Eller, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della commissione di ricorso dell’UCVV 21 novembre 2007 (procedimenti A 003/2007 e A 004/2007), riguardante la concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali per la varietà vegetale Gala Schnitzer
Dispositivo
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1) |
La decisione della commissione di ricorso dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) 21 novembre 2007 (procedimenti A 003/2007 e A 004/2007) è annullata. |
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2) |
L’UCVV sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Schniga GmbH. |
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3) |
La Elaris SNC e la Brookfield New Zealand Ltd sopporteranno le proprie spese. |
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6.11.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 301/26 |
Sentenza del Tribunale 13 settembre 2010 — Abbott Laboratories/UAMI — aRigen (Sorvir)
(Causa T-149/08) (1)
(Marchio comunitario - Procedura d’opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo Sorvir - Marchio comunitario denominativo anteriore NORVIR - Impedimento relativo alla registrazione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009])
2010/C 301/43
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Abbott Laboratories (Abbott Park, Illinois, Stati Uniti) (rappresentante: avv. S. Schäffler)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: J. Crespo Carrillo e A. Folliard-Monguiral, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: aRigen, Inc. (Tokyo, Giappone)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 6 febbraio 2008 (pratica R 809/2007-2), relativa ad una procedura di opposizione tra la Abbott Laboratories e la aRigen, Inc.
Dispositivo
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1) |
La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 6 febbraio 2008 (pratica R 809/2007-2) è annullata. |
|
2) |
L’UAMI sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Abbott Laboratories. |
(1) GU C 142 del 7 giugno 2008.
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6.11.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 301/27 |
Sentenza del Tribunale 13 settembre 2010 — Inditex/UAMI — Marín Díaz de Cerio (OFTEN)
(Causa T-292/08) (1)
(Marchio comunitario - Procedimento di opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo OFTEN - Marchio nazionale denominativo anteriore OLTEN - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Somiglianza dei segni - Somiglianza dei prodotti - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009] - Prova del serio utilizzo del marchio anteriore - Art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 42, nn. 2 e 3, del regolamento n. 207/2009) - Oggetto della controversia dinanzi alla commissione di ricorso - Artt. 61 e 62 del regolamento n. 40/94 (divenuti artt. 63 e 64 del regolamento n. 207/2009))
2010/C 301/44
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Industria de Diseño Textil (Inditex), SA (Arteixo, Spagna) (rappresentanti: E. Armijo Chávarri e A. Castán Pérez-Gómez, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: O. Mondéjar Ortuño, agente)
Altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Roberto Fernando Marín Díaz de Cerio (Logroño, Spagna)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 24 aprile 2008 (procedimento R 484/2007-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra il sig. Roberto Fernando Marín Díaz de Cerio e l’Industria de Diseño Textil (Inditex), SA.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Industria de Diseño Textil (Inditex), SA è condannata alle spese. |
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6.11.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 301/27 |
Sentenza del Tribunale 13 settembre 2010 — Enercon/UAMI — BP (ENERCON)
(Causa T-400/08) (1)
(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo ENERCON - Marchio comunitario denominativo anteriore ENERGOL - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009] - Parziale rifiuto di registrazione)
2010/C 301/45
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Enercon GmbH (Aurich, Germania) (rappresentante: avv. R. Böhm)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Botis, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: BP plc (Londra, Regno Unito)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 14 luglio 2008 (procedimento R 957/2006-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la BP plc e la Enercon GmbH.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Enercon GmbH è condannata alle spese. |
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6.11.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 301/28 |
Sentenza del Tribunale 21 settembre 2010 — Villa Almè/UAMI — Marqués de Murrieta (i GAI)
(Causa T-546/08) (1)
(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo i GAI - Marchio nazionale denominativo YGAY e marchi comunitari figurativo e denominativo MARQUÉS DE MURRIETA YGAY - Impedimenti relativi alla registrazione - Uso effettivo del marchio anteriore - Art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 42, nn. 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009] - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009])
2010/C 301/46
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Villa Almè/UAMI (Mansuè, Italia) (rappresentanti: avv.ti G. Massa e P. Massa)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: O. Montalto e A. Sempio, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Marqués de Murrieta, SA, (Logroño, Spagna), (rappresentanti: avv.ti P. López Ronda e G. Macias Bonilla)
Oggetto
Ricorso contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 24 settembre 2008 (procedimento R 1695/2007-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Bodegas Marqués de Murrieta, SA, e la Villa Almè Azienda vitivinicola di Vizzotto Giuseppe
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Villa Almè Azienda vitivinicola di Vizzotto Giuseppe è condannata alle spese. |
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6.11.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 301/28 |
Ordinanza del Tribunale 6 settembre 2010 — Portogallo/Transnáutica e Commissione
(Causa T-385/05 TO) (1)
(Opposizione di terzo - Possibilità per il terzo opponente di partecipare alla controversia principale - Mancanza di lesione dei diritti del terzo opponente - Irricevibilità)
2010/C 301/47
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Terzo opponente: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes, A. C. Santos, J. Gomes e P. Rocha, agenti)
Altre parti del procedimento: Transnáutica — Transportes e Navegação, SA (Matosinhos, Portogallo) (rappresentanti: C. Fernández Vicién, D. Ortigão Ramos, P. Carmona Botana, M. T. López Garrido e P. Vidal Matos, avvocati); e Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal e L. Bouyon, avvocati)
Oggetto
Domanda di opposizione di terzo contro la sentenza del Tribunale 23 settembre 2009, causa T-385/05, Transnáutica/Commissione (non pubblicata nella Raccolta).
Dispositivo
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1) |
La domanda di opposizione di terzo è irricevibile. |
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2) |
La Repubblica portoghese sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Transnáutica — Transportes e Navegação, SA, comprese quelle inerenti al procedimento sommario. |
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3) |
La Commissione europea sopporterà le proprie spese. |
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6.11.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 301/29 |
Ordinanza del Tribunale 2 settembre 2010 — Spitzer/UAMI — Homeland Housewares (Magic Butler)
(Causa T-123/08) (1)
(Ricorso di annullamento - Inerzia della ricorrente - Non luogo a provvedere)
2010/C 301/48
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Harald Spitzer (Hörsching, Austria) (rappresentante: avv. T. H. Schmitz)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: S. Schäffner, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Homeland Housewares LLC (Los Angeles, California, Stati Uniti)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 7 gennaio 2008 (procedimento R 1508/2006-1) relativa ad un procedimento di opposizione tra la Homeland Housewares, LLC e Harald Spitzer
Dispositivo
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1) |
Non vi è più luogo a provvedere sul presente ricorso. |
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2) |
Il sig. Harald Spitzer è condannato alle spese. |
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6.11.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 301/29 |
Ordinanza del Tribunale 7 settembre 2010 — Norilsk Nickel Harjavalta e Umicore/Commissione
(Causa T-532/08) (1)
(Ricorso di annullamento - Ambiente e protezione della salute umana - Classificazione, imballaggio ed etichettatura di taluni composti di carbonato di nickel come sostanze pericolose - Direttiva 2008/58/CE - Direttiva 67/548/CEE - Regolamento (CE) n. 790/2009 - Regolamento (CE) n. 1272/2008 - Adeguamento delle conclusioni - Applicazione nel tempo dell'art. 263, quarto comma, TFUE - Difetto di incidenza individuale - Irricevibilità)
2010/C 301/49
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Norilsk Nickel Harjavalta Oy (Espoo, Finlandia); e Umicore SA/NV (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. K. Nordlander)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Oliver e D. Kukovec, agenti)
Interveniente a sostegno delle ricorrenti: Nickel Institute (Toronto, Canada) (rappresentanti: avv. K. Nordlander, D. Anderson QC, S. Kinsella e H. Pearson, solicitors)
Interveniente a sostegno della convenuta: Regno di Danimarca (rappresentante: B. Weis Fogh, agente)
Oggetto
Domanda di annullamento parziale, da una parte, della direttiva della Commissione 21 agosto 2008, 2008/58/CE, recante trentesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 246, pag. 1) e, dall'altra, del regolamento (CE) della Commissione 10 agosto 2009, n. 790, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 235, pag. 1) nella parte in cui tali atti modificano la classificazione di taluni composti di carbonato di nickel.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è dichiarato irricevibile. |
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2) |
La Norilsk Nickel Harjavalta Oy e la Umicore SA/NV sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea. |
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3) |
Il Regno di Danimarca e la Nickel Institute sopporteranno le proprie spese. |
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6.11.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 301/30 |
Ordinanza del Tribunale 7 settembre 2010 — Etimine e Etiproducts/Commissione
(Causa T-539/08) (1)
(Ricorso di annullamento - Ambiente e protezione della salute umana - Classificazione, imballaggio ed etichettatura di taluni borati come sostanze pericolose - Direttiva 2008/58/CE - Direttiva 67/548/CEE - Regolamento (CE) n. 790/2009 - Regolamento (CE) n. 1272/2008 - Adeguamento delle conclusioni - Applicazione nel tempo dell'art. 263, quarto comma, TFUE - Difetto di incidenza individuale - Irricevibilità)
2010/C 301/50
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Etimine SA (Bettembourg, Lussemburgo); e AB Etiproducts Oy (Espoo, Finlandia) (rappresentanti: avv.ti C. Mereu e K. Van Maldegem)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Oliver e D. Kukovec, agenti)
Interveniente a sostegno delle ricorrenti: Borax Europe Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: avv. N. Nordlander e S. Kinsella, solicitor)
Interveniente a sostegno della convenuta: Regno di Danimarca (rappresentante: B. Weis Fogh, agente)
Oggetto
Domanda di annullamento parziale, da una parte, della direttiva della Commissione 21 agosto 2008, 2008/58/CE, recante trentesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 246, pag. 1) e, dall'altra, del regolamento (CE) della Commissione 10 agosto 2009, n. 790, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 235, pag. 1) nella parte in cui tali atti modificano la classificazione di taluni borati.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è dichiarato irricevibile. |
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2) |
La Esimine SA e la AB Etiproducts Oy sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea. |
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3) |
Il Regno di Danimarca e la Borax Europe Ltd sopporteranno le proprie spese. |
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6.11.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 301/30 |
Ordinanza del Tribunale 9 settembre 2010 — Phoenix-Reisen e DRV/Commissione
(Causa T-120/09) (1)
(Aiuti di Stato - Sovvenzione prevista dalla legislazione tedesca a favore delle imprese insolventi - Denuncia per presunta violazione del diritto comunitario - Rigetto della denuncia - Adozione di una decisione successiva - Non luogo a statuire)
2010/C 301/51
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: Phoenix-Reisen GmbH (Bonn, Germania) e Deutscher Reiseverband eV (DRV) (Berlino, Germania) (rappresentanti: avv.ti R. Gerharz e A. Funke)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn e B. Martenczuk, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: J. Möller e B. Klein, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della lettera della Commissione 13 febbraio 2009 con la quale quest’ultima comunica la propria intenzione di non intervenire nei confronti di presunti aiuti di Stato concessi dalla Repubblica federale di Germania mediante il versamento di indennità di insolvenza
Dispositivo
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1) |
Non vi è più luogo a statuire sul ricorso. |
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2) |
Non vi è più luogo a statuire sulla domanda di riunione del presente procedimento alla causa T-58/10 introdotta dai ricorrenti. |
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3) |
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese. |
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6.11.2010 |
IT |
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C 301/31 |
Ordinanza del Tribunale 15 settembre 2010 — Marcuccio/Commissione
(Causa T-157/09 P) (1)
(Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Termine ragionevole per presentare una domanda di risarcimento danni - Tardività - Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata)
2010/C 301/52
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase) (rappresentante: avv. G. Cipressa)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e C. Berardis-Kayser, agenti, assistiti dall’avv. A. Dal Ferro)
Oggetto
Ricorso di impugnazione diretto all’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) 18 febbraio 2009, causa F-42/08, Marcuccio/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta)
Dispositivo
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1) |
L’impugnazione è respinta. |
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2) |
Il sig. Luigi Marcuccio sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell’ambito del presente grado di giudizio. |
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6.11.2010 |
IT |
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C 301/31 |
Ordinanza del presidente del Tribunale 31 agosto 2010 — Babcock Noell/Impresa comune per l’energia da fusione
(Causa T-299/10 R)
(Procedimento sommario - Appalti pubblici - Gara d’appalto - Rigetto di un’offerta - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Fumus boni iuris - Urgenza - Ponderazione degli interessi)
2010/C 301/53
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Richiedente: Babcock Noell GmbH (Würzburg, Germania) (rappresentanti: avv.ti M. Werner e C. Ebrecht)
Resistente: Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione (rappresentante: A. Verpont, agente, assistito dagli avv.ti C. Kennedy-Loest, K. Wilson e C. Thomas, solicitors, e N. Pourbaix)
Oggetto
Domanda di sospensione dell’esecuzione delle decisioni adottate dalla resistente nell’ambito di una gara d’appalto recanti rigetto delle offerte della ricorrente e aggiudicazione ad un altro offerente del lotto D dell’appalto di fornitura di pacchi di bobine per campi toroidali ITER
Dispositivo
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1) |
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. |
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2) |
Le spese sono riservate. |
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6.11.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 301/31 |
Ricorso presentato il 10 agosto 2010 — Viaguara/UAMI — Pfizer (VIAGUARA)
(Causa T-332/10)
()
2010/C 301/54
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Viaguara S.A. (Varsavia, Polonia) (rappresentante: avv. R. Skubisz)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso era anche: Pfizer Inc.
Conclusioni della ricorrente
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— |
annullare in toto la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 20 maggio 2010, emessa nel caso R 964/2009-1; |
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— |
condannare il convenuto nonché la Pfizer Inc. alle spese del procedimento |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «VIAGUARA» per merci delle classi 32 e 33 — registrazione n. 4630562
Titolare del marchio o del segno su cui si è fondata l’opposizione: Pfizer Inc.
Marchio o segno invocato a sostegno dell’opposizione: marchio comunitario denominativo «VIAGRA» per merci della classe 5
Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di opposizione e diniego assoluto di registrazione del marchio
Motivi sollevati: violazione dell’art. 8, n. 5, del regolamento n. 207/2009 (1) a causa di un metodo errato di valutazione del rapporto tra i marchi nonché di un accertamento carente quanto al rischio di fruizione della notorietà e dell’immagine del marchio su cui si è fondata l’opposizione.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (Versione codificata), GU L 78, pag. 1.
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6.11.2010 |
IT |
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C 301/32 |
Ricorso proposto il 20 agosto 2010 — F91 Diddeléng e a./Commissione
(Causa T-341/10)
()
2010/C 301/55
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: F91 Diddeléng (Dudelange, Lussemburgo), Julien Bonnetaud (Yutz, Francia), Thomas Gruszczynski (Amnéville, Francia), Rainer Hauck (Maxdorf, Germania), Stéphane Martine (Esch-sur-Alzette, Lussemburgo), Grégory Molnar (Moyeuvre-Grande, Francia) e Yann Thibout (Algrange, Francia) (rappresentanti: avv.ti L. Misson, C. Delrée e G. Ernes)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni dei ricorrenti
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— |
annullare la decisione controversa della Commissione europea emessa il 3 giugno 2010; |
|
— |
annullare i regolamenti che violano gli artt. 45 e 101 TFUE; |
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— |
disporre tutte le sanzioni opportune. |
Motivi e principali argomenti
I ricorrenti (la squadra di calcio di Dudelange e alcuni suoi giocatori non lussemburghesi) chiedono l'annullamento della decisione della Commissione 3 giugno 2010, notificata con lettera 21 giugno 2010, con la quale la Commissione ha informato i ricorrenti dell'archiviazione della loro denuncia contro la Fédération Luxembourgeoise de Football (FLF) basata sugli artt. 45 e 101 TFUE e relativa al regolamento della FLF che vieta ai ricorrenti di partecipare a talune partite di calcio se il numero di giocatori stranieri che figurano nell'elenco da presentare all'inizio della partita è superiore ad un certo numero stabilito nel regolamento della FLF.
A sostegno del loro ricorso i ricorrenti fanno valere due motivi concernenti:
|
— |
la violazione dell’art. 45 TFUE, in quanto l’obbligo attualmente previsto dal regolamento della FLF di indicare, nell'elenco ufficiale dei giocatori della partita, sette giocatori che abbiano sottoscritto la prima licenza di gioco in Lussemburgo, nonché il divieto di indicare, nello stesso elenco, più di quattro giocatori trasferiti nella stagione sportiva, comporterebbe una discriminazione diretta che impedisce al cittadino di uno Stato membro di esercitare un'attività economica nel territorio lussemburghese. I ricorrenti affermano inoltre che, se il regolamento della FLF comportasse non tanto una discriminazione diretta, quanto piuttosto indiretta, gli obiettivi addotti dalla FLF, tra cui l'obiettivo sociale di promuovere il gioco del calcio come sport dilettantistico, sarebbero infondati e non possono pertanto essere considerati obiettivi legittimi. Le restrizioni sarebbero inoltre sproporzionate rispetto all'obiettivo fatto valere; |
|
— |
la violazione dell’art. 101 TFUE, in quanto la FLF dovrebbe essere considerata alla stregua di un'associazione d'impresa che viola il diritto della concorrenza e, in particolare, l’art. 101 TFUE, dato che le restrizioni relative al numero di giocatori stranieri produrrebbero conseguenze economiche per gli sportivi professionisti e arrecherebbero pregiudizio alla libertà di concorrenza delle squadre di calcio lussemburghese. |
|
6.11.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 301/32 |
Ricorso proposto il 25 agosto 2010 — Repubblica portoghese/Commissione
(Causa T-345/10)
()
2010/C 301/56
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes e J. Saraiva de Almeida, agenti, assistiti dall’avv. M. Figueiredo)
Convenuta Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
|
— |
In via principale: |
|
— |
annullare la decisione della Commissione 29 giugno 2010 C(2010) 4255 def., relativa all’applicazione di rettifiche finanziarie al contributo del FEAOG — Orientamento nel programma operativo CCI 1999.PT.06.1.PO.007 (Portogallo — Programma nazionale, Obiettivo 1), per quel che riguarda la misura intitolata «Investimenti nelle aziende agricole» che ha diminuito a EUR 16 411 829,46 l’intervento del FEAOG — Orientamento per le spese concesse ai sensi della decisione della Commissione 30 ottobre 2000, C(2000) 2878, nell'ambito del programma di aiuti CCI 1999.PT.06.1.PO.007 (Portogallo — Programma nazionale, Obiettivo 1); e |
|
— |
In subordine
|
|
— |
condannare la Commissione europea alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente deduce gli argomenti seguenti:
|
a) |
violazione dell'art. 250 TFUE e incompetenza; |
|
b) |
violazione dell'art. 39, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio 21 giugno 1991, n. 1260 (1); |
|
c) |
applicazione retroattiva dell'art. 5, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1257 (2); |
|
d) |
violazione dell'art. 4, n. 2, del regolamento (CE) della Commissione 26 febbraio 2002, n. 445 (3); |
|
e) |
violazione dell'art. 4 del regolamento (CE) della Commissione 2 marzo 2001, n. 438 (4); |
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f) |
violazione dell'art. 5, n. 2, del regolamento n. 1257/99; |
|
g) |
violazione del principio di uguaglianza; |
|
h) |
violazione dei principi di uguaglianza e di legittimo affidamento nonché errore circa le conseguenze finanziarie che dovevano essere tratte dalla violazione delle norme comunitarie; |
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i) |
violazione del principio di proporzionalità. |
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 21 giugno 1999, n. 1260, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1257, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU L 160, pag. 80).
(3) Regolamento (CE) della Commissione 26 febbraio 2002, n. 445, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) (GU L 74, pag. 1).
(4) Regolamento (CE) della Commissione 2 marzo 2001, n. 438, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei fondi strutturali (GU L 63, pag. 21).
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6.11.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 301/33 |
Impugnazione proposta il 25 agosto 2010 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica pronunciata il 15 giugno 2010, causa F-35/08, Pachtitis/Commissione
(Causa T-361/10 P)
()
2010/C 301/57
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Curral e I. Chatzigiannis)
Altra parte nel procedimento: Dimitrios Pachtitis (Atene, Grecia), sostenuto dal garante europeo della protezione dei dati
Conclusioni della ricorrente
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— |
annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 15 giugno 2010, causa F-35/08, Pachtitis/Commissione; |
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— |
rinviare la causa al Tribunale della funzione pubblica per l’esame degli altri motivi di annullamento; |
|
— |
condannare il convenuto alle spese dell’impugnazione e del giudizio di primo grado. |
Motivi e principali argomenti
Con la presente impugnazione la ricorrente chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica 15 giugno 2010, causa F-35/08, Pachtitis/Commissione, che ha annullato le decisioni dell’Ufficio europeo di selezione del personale del 31 maggio 2007 e del 6 dicembre 2007, con cui il sig. Pachtitis è stato escluso dalla lista dei 110 candidati che hanno ottenuto i migliori punteggi nelle prove di preselezione del concorso generale EPSO/AD/77/06, e che ha condannato la Commissione a sopportare le proprie spese e quelle del ricorrente.
A sostegno della propria impugnazione la Commissione deduce i seguenti motivi di annullamento:
|
— |
violazione degli artt. 1, 5 e 7 dell’allegato III dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea; |
|
— |
violazione del diritto comunitario e, in particolare, dell’art. 2 della decisione 2002/620/CE (1) e dell’art. 1 della decisione 2002/621/CE (2), relative all’istituzione dell’Ufficio europeo di selezione del personale; |
|
— |
violazione dell’obbligo di motivazione delle sentenze. |
(1) 2002/620/CE: decisione del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e del Mediatore, del 25 luglio 2002, che istituisce l'Ufficio di selezione del personale delle Comunità europee Dichiarazione dell'Ufficio del Parlamento europeo (GU L 197 del 26 luglio 2002, pagg. 53-55).
(2) 2002/621/CE: decisione dei segretari generali del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, del cancelliere della Corte di giustizia, dei segretari generali della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e del rappresentante del Mediatore, del 25 luglio 2002, relativa all'organizzazione e al funzionamento dell'Ufficio di selezione del personale delle Comunità europee (GU L 197 del 26.7.2002, pagg. 56-59).
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6.11.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 301/34 |
Ricorso proposto il 3 settembre 2010 — Bloufin Touna Ellas Naftiki Etaireia e a./Commissione
(Causa T-367/10)
()
2010/C 301/58
Lingua processuale: l’ inglese
Parti
Ricorrenti: Bloufin Touna Ellas Naftiki Etaireia (Atene, Grecia), Chrisderic (St Cyprien, Francia), André Sébastien Fortassier (Grau D’Agde, Francia) (rappresentanti: avv.ti V. Akritidis e E. Petritsi)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni delle ricorrenti
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— |
Annullare il regolamento (UE) della Commissione 9 giugno 2010, n. 498, relativo al divieto di pesca del tonno rosso nell’Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine ovest, e nel Mar Mediterraneo per le tonniere con reti a circuizione battenti bandiera della Francia o della Grecia o immatricolate in Francia o in Grecia (1); |
|
— |
condannare la Commissione alle spese sostenute dalle ricorrenti nell’ambito del presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Le ricorrenti deducono tre motivi a sostegno del loro ricorso.
In primo luogo, esse deducono che il regolamento impugnato è stato adottato in violazione del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione sancito dall’art. 18 TFUE, il quale vieta qualsiasi discriminazione in base alla cittadinanza e dall’art. 40, n. 2, TFUE, il quale vieta qualsiasi discriminazione tra produttori e consumatori nel settore agricolo, nonché in violazione del principio generale del diritto dell’Unione europea ai sensi dell’art. 21, n. 2, della carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
A tal riguardo, le ricorrenti affermano che la Commissione ha commesso una discriminazione per due ordini di motivi. In primo luogo, ha vietato la prosecuzione della pesca in Grecia, Francia e Spagna (2) prima della fine del periodo di pesca, benché il grado di esaurimento della quota greca fosse senz’altro inferiore a quello della Spagna. In secondo luogo, sebbene la Commissione avesse informato tutti e tre gli Stati membri che sarebbe stato posto un termine alla pesca, essa ha pubblicato a tale proposito due diversi regolamenti vincolanti, uno per la Grecia e per la Francia e un altro per la Spagna, nel quale la flotta spagnola viene di fatto autorizzata a continuare la pesca fino alla fine del periodo di pesca. Le ricorrenti sostengono che, per quanto di loro conoscenza, non sussisteva alcuna ragione obiettiva per giustificare una tale disparità di trattamento.
In secondo luogo, le ricorrenti affermano che la Commissione ha violato il principio generale della proporzionalità sancito dall’art. 5, n. 4 TFUE e dal Protocollo n. 2 allegato al Trattato e riconosciuto da una giurisprudenza costante come norma di diritto superiore a tutela dei singoli. A giudizio delle ricorrenti, la Commissione avrebbe potuto adottare provvedimenti più proporzionati per garantire l’attuazione, da parte degli Stati membri, del regime delineato dal regolamento n. 1224/2009 (3) e vietare la pesca del tonno rosso vivo quando le quote nazionali avrebbero raggiunto un livello più critico, prossimo al 100 %. Essa avrebbe anche potuto vietare tale attività alla stessa data per tutti gli Stati membri interessati.
In terzo luogo, le ricorrenti deducono che il regolamento impugnato è stato adottato in violazione dei principi generali di buona amministrazione e/o del dovere di diligenza, quali sanciti da una giurisprudenza ben consolidata e previsti dall’art. 41 della carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
(1) GU L 142, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) della Commissione 14 giugno 2010, n. 508 relativo al divieto di pesca del tonno rosso nell’Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine ovest, e nel Mar Mediterraneo per le tonniere con reti a circuizione battenti bandiera spagnola o immatricolate in Spagna (GU L 149, pag. 7).
(3) Regolamento (CE) del Consiglio 20 novembre 2009, n. 1224, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006, GU L 343, pag. 1.
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6.11.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 301/35 |
Ricorso proposto il 2 settembre 2010 — Handicare/UAMI — Apple Corps (BEATLE)
(Causa T-369/10)
()
2010/C 301/59
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Handicare Holding BV (Helmond, Paesi Bassi) (rappresentante: avv. G. van Roeyen)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Apple Corps Ltd (Londra, Regno Unito)
Conclusioni della ricorrente
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— |
Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 31 maggio 2010, procedimento R 1276/2009-2; e |
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— |
condannare la convenuta alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo «BEATLE» per prodotti della classe 12
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: registrazione del Regno Unito n. 1341242 dei marchi figurativi «BEATLES» e «THE BEATLES», per prodotti della classe 9; registrazione spagnola n. 1737191 del marchio figurativo «BEATLES», per prodotti della classe 9; registrazioni tedesche nn. 1148166 e 2072741 del marchio figurativo «BEATLES», per prodotti della classe 9; registrazione portoghese n. 312175 del marchio figurativo «BEATLES», per prodotti della classe 9; registrazione francese n. 1584857 del marchio figurativo «BEATLES», per prodotti della classe 9; registrazione italiana n. 839105 del marchio figurativo «BEATLES», per prodotti della classe 9; registrazione comunitaria n. 219048 del marchio denominativo «BEATLES», per prodotti delle classi 6, 9, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 34, e 41; registrazione comunitaria n. 219014 del marchio figurativo «BEATLES», per prodotti delle classi 6, 9, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 34, e 41.
Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: accoglimento del ricorso e annullamento della decisione della divisione di opposizione
Motivi dedotti: violazione degli artt. 8, n. 1, lett. b) e 8, n. 4, del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso non ha respinto l’opposizione per suddetti motivi, pur avendo accertato che non sussiste una vera somiglianza tra i prodotti interessati; violazione dell’art. 8, n. 5, del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente concluso che ricorressero i presupposti per l’applicazione di suddetto articolo.
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6.11.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 301/35 |
Ricorso proposto il 3 settembre 2010 — Bolloré/Commissione
(Causa T-372/10)
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2010/C 301/60
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Bolloré (Ergué-Gabéric, Francia) (rappresentanti: avv.ti P. Gassenbach, C. Lemaire e O. de Juvigny)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni del ricorrente
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annullare gli artt. 1 e 2 della decisione della Commissione 23 giugno 2010, C(2010) 4160 def., relativa ad un procedimento di applicazione dell’art. 101 TFUE e dell’art. 53 dell’Accordo SEE (caso COMP/36.212-Carta autocopiante); |
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in subordine, ridurre notevolmente l’importo dell’ammenda inflitta alla Bolloré dall’art. 2 di detta decisione; |
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— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Con il presente ricorso, la ricorrente chiede, in via principale, l’annullamento della decisione della Commissione 23 giugno 2010, C(2010) 4160 def., relativa ad un procedimento di applicazione dell’art. 101 TFUE e dell’art. 53 dell’Accordo SEE (caso COMP/36.212-Carta autocopiante), adottata dalla Commissione in seguito alla sentenza della Corte di giustizia pronunciata nella causa C-327/07 P, Bolloré/Commissione, in cui la Corte aveva dichiarato che i diritti di difesa della Bolloré non erano stati rispettati, poiché la Bolloré era stata sanzionata non solo in quanto società madre della Copigraph, ma anche in quanto coautrice diretta e personale dell’infrazione, mentre la comunicazione degli addebiti riguardava esclusivamente la sua responsabilità in quanto società madre della Copigraph.
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi vertenti:
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1) |
sulla violazione degli artt. 6 e 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la «CEDU») e degli artt. 41, 47 e 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), in quanto la sanzione inflitta alla Bolloré è stata pronunciata in violazione dei principi di legalità dei delitti e delle pene, di certezza del diritto, di personalità delle pene e del diritto ad un equo processo, poiché:
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2) |
sulla violazione dell’art. 101 TFUE e dell’art. 25 del regolamento n. 1/2003 (1), in quanto la Commissione avrebbe sanzionato la Bolloré per infrazioni attualmente prescritte; |
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3) |
sulla violazione del principi di parità di trattamento per aver sanzionato la Bolloré in quanto società madre di Copigraph al momento dei fatti; |
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4) |
sulla violazione dell’art. 101 TFUE, dell’art. 6 della CEDU e degli artt. 41 e 47 della Carta, per aver notificato una seconda comunicazione degli addebiti entro un termine evidentemente irragionevole, impedendo definitivamente alla Bolloré di difendersi dagli addebiti riguardanti, da un lato, la sua responsabilità in quanto società madre della Copigraph e, dall’altro lato, la sua partecipazione personale all’infrazione; |
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5) |
in subordine, sulla violazione degli orientamenti del 1998 per il calcolo delle ammende (2), dei principi di individualizzazione delle pene e di proporzionalità nella determinazione dell’importo dell’ammenda e dell’obbligo di motivazione, nonché |
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6) |
in subordine, sulla violazione della comunicazione del 1996 sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende (3) e dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento. |
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 TFUE] e [102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1).
(2) Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento n. 17 e dell'articolo 65, paragrafo 5, del trattato CECA (GU 1998, C 9, pag. 3).
(3) Comunicazione della Commissione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d'intesa tra imprese (GU 1996, C 207, pag. 4).
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6.11.2010 |
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C 301/36 |
Ricorso proposto l’8 settembre 2010 — Villeroy & Boch Austria/Commissione
(Causa T-373/10)
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2010/C 301/61
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Villeroy & Boch Austria GmbH (Mondsee, Austria) (rappresentanti: avv.ti A. Reidlinger e S. Dethof)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la decisione impugnata nella parte riguardante la ricorrente; |
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in subordine, ridurre adeguatamente l’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente nella decisione impugnata; |
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condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente contesta la decisione della Commissione 23 giugno 2010, C(2010) 4185 def., caso COMP/39092 — impianti sanitari. Nella decisione impugnata sono state imposte ammende alla ricorrente e ad altre imprese per violazione dell’art. 101 del TFUE nonché dell’art. 53 dell’accordo SEE. A parere della Commissione, la ricorrente avrebbe partecipato ad un accordo continuato o a pratiche concertate nel settore degli impianti sanitari in Belgio, in Germania, in Francia, in Italia, nei Paesi Bassi e in Austria.
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce sette motivi.
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Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 101 del TFUE e dell’art. 53 dell’accordo SEE in seguito all’accertamento di un'unica infrazione complessa e continuata. Con tale inammissibile valutazione globale, la convenuta avrebbe violato il suo obbligo di valutare giuridicamente le condotte individuali dei singoli destinatari della decisione e avrebbe effettuato un’imputazione giuridicamente inammissibile di comportamenti non imputabili di terzi. |
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Con il secondo motivo, la ricorrente eccepisce, in subordine, una violazione dell’obbligo di motivazione di cui all’art. 296, n. 2, del TFUE, per mancanza di una motivazione individuale della decisione. |
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Con il terzo motivo, la ricorrente fa valere inoltre che la decisione impugnata dovrebbe essere annullata, poiché essa non avrebbe preso parte alle infrazioni contestate sui mercati rilevanti del prodotto e geografici considerati nella decisione e non sarebbe stata dimostrata un’infrazione della ricorrente alla normativa antitrust. |
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Con il quarto motivo, la ricorrente afferma che le sarebbe stata imposta illegittimamente un’ammenda in solido con la sua società madre. Una siffatta imposizione in solido della sanzione violerebbe il principio nulla poena sine lege di cui all’art. 49, n. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e il principio di proporzionalità della pena ai sensi dell’art. 49, n. 3, in combinato disposto con l’art. 48, n. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché l’art. 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 (1). |
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Con il quinto motivo, la ricorrente lamenta il calcolo erroneo dell’ammenda. Al riguardo, essa afferma che la convenuta avrebbe compreso nel suo calcolo i fatturati della ricorrente che non possono riguardare a priori le accuse formulate. |
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Con il sesto motivo, la ricorrente eccepisce la durata eccessiva del procedimento e la sua omessa considerazione in sede di calcolo dell’ammenda come violazione dell’art.41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. |
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Con il settimo motivo, la ricorrente lamenta gli errori di valutazione nel calcolo dell’ammenda in sede di accertamento dell’asserito contributo della ricorrente all’infrazione. La ricorrente constata a tal proposito che, anche ad ammettere una violazione dell’art. 101 del TFUE conformemente a quanto sostenuto dalla convenuta, l’ammenda sarebbe di per sé irragionevolmente elevata e sproporzionata. A parere della ricorrente, la convenuta avrebbe violato il principio di proporzionalità della pena codificato dall’art. 49, n. 3, in combinato disposto con l’art. 48, n. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. |
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1).
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6.11.2010 |
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C 301/37 |
Ricorso proposto l’8 settembre 2010 — Villeroy & Boch/Commissione
(Causa T-374/10)
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2010/C 301/62
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Villeroy & Boch AG (Mettlach, Germania) (rappresentanti: avv. M. Klusmann e prof. S. Thomas)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la decisione impugnata nella parte riguardante la ricorrente; |
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in subordine, ridurre adeguatamente l’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente nella decisione impugnata; |
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condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente contesta la decisione della Commissione 23 giugno 2010, C(2010) 4185 def., caso COMP/39092 — impianti sanitari. Nella decisione impugnata sono state imposte ammende alla ricorrente e ad altre imprese per violazione dell’art. 101 del TFUE nonché dell’art. 53 dell’accordo SEE. A parere della Commissione, la ricorrente avrebbe partecipato ad un accordo continuato o a pratiche concertate nel settore degli impianti sanitari in Belgio, in Germania, in Francia, in Italia, nei Paesi Bassi e in Austria.
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce sette motivi.
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Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 101 del TFUE e dell’art. 53 dell’accordo SEE in seguito all’accertamento di un'unica infrazione complessa e continuata. Con tale inammissibile valutazione globale, la convenuta avrebbe violato il suo obbligo di valutare giuridicamente le condotte individuali dei singoli destinatari della decisione e avrebbe effettuato un’imputazione giuridicamente inammissibile di comportamenti non imputabili di terzi, violando il principio nulla poena sine lege. |
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Con il secondo motivo, la ricorrente eccepisce, in subordine, la violazione dell’obbligo di motivazione di cui all’art. 296, n. 2, del TFUE, per mancanza di una motivazione individuale della decisione. |
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Con il terzo motivo, la ricorrente fa valere inoltre che la decisione impugnata dovrebbe essere annullata, poiché essa non avrebbe preso parte alle infrazioni contestate sui mercati rilevanti del prodotto e geografici considerati nella decisione e non sarebbe stata dimostrata un’infrazione della ricorrente alla normativa antitrust. |
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Con il quarto motivo, la ricorrente afferma che le sarebbe stata imposta illegittimamente un’ammenda in solido con le sue filiali in Francia, in Belgio e in Austria. Una siffatta imposizione in solido della sanzione violerebbe il principio nulla poena sine lege di cui all’art. 49, n. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e il principio di proporzionalità della pena ai sensi dell’art. 49, n. 3, in combinato disposto con l’art. 48, n. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché l’art. 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 (1). |
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Con il quinto motivo, la ricorrente lamenta il calcolo erroneo dell’ammenda. Al riguardo, essa afferma che la convenuta avrebbe compreso nel suo calcolo i fatturati della ricorrente che non possono riguardare a priori le accuse formulate. |
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Con il sesto motivo, la ricorrente eccepisce la durata eccessiva del procedimento e la sua omessa considerazione in sede di calcolo dell’ammenda come violazione dell’art.41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. |
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Con il settimo motivo, la ricorrente lamenta gli errori di valutazione nel calcolo dell’ammenda in sede di accertamento dell’asserito contributo della ricorrente all’infrazione. La ricorrente constata a tal proposito che, anche ad ammettere una violazione dell’art. 101 del TFUE conformemente a quanto sostenuto dalla convenuta, l’ammenda sarebbe di per sé irragionevolmente elevata e sproporzionata. A parere della ricorrente, la convenuta avrebbe violato il principio di proporzionalità della pena codificato dall’art. 49, n. 3, in combinato disposto con l’art. 48, n. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Inoltre, la convenuta non avrebbe potuto imporre nel caso di specie l’importo massimo dell’ammenda del 10 % del fatturato del gruppo. |
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1).
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6.11.2010 |
IT |
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C 301/38 |
Ricorso proposto l’8 settembre 2010 — Hansa Metallwerke e a./Commissione
(Causa T-375/10)
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2010/C 301/63
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: Hansa Metallwerke AG (Stoccarda, Germania), Hansa Nederland BV (Nijkerk, Paesi Bassi), Hansa Italiana Srl (Castelnuovo del Garda), Hansa Belgium Sprl (Asse, Belgio), Hansa Austria GmbH (Salisburgo, Austria) (rappresentante: avv. H.-J. Hellmann)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni delle ricorrenti
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Annullare la decisione della convenuta 23 giugno 2010, notificata alle ricorrenti il 30 giugno 2010, in un procedimento di applicazione dell’art. 101 TFUE e dell’art. 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39092 — attrezzature per sale da bagno), nella parte che riguarda le ricorrenti; |
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in subordine, ridurre l’ammenda delle ricorrenti; |
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condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Le ricorrenti contestano la decisione della Commissione 23 giugno 2010, C(2010) 4185 def., caso COMP/39092 — attrezzature per sale da bagno. Nella decisione impugnata sono state inflitte alle ricorrenti e ad altre imprese ammende per violazione dell’art. 101 TFUE nonché dell’art. 53 dell’accordo SEE. La Commissione ritiene che le ricorrenti abbiano partecipato ad un accordo continuato o ad una pratica concordata continuata nel settore delle attrezzature per sale da bagno in Belgio, Germania, Francia, Italia, Paesi Bassi e Austria.
Con il primo motivo di ricorso le ricorrenti affermano che le ammende inflitte superano illegittimamente il massimo importo consentito ai sensi dell’art. 23, n. 2, secondo periodo, del regolamento (CE) n. 1/2003 (1), in quanto la convenuta nella sua decisione è partita da un erroneo fatturato mondiale della Hansa Metallwerke AG.
Il secondo motivo di ricorso riguarda una violazione del principio della tutela del legittimo affidamento. A giudizio delle ricorrenti la convenuta ha commesso gravi errori di procedura nel corso del procedimento amministrativo e in tal modo le avrebbe svantaggiate rispetto alle altre parti del procedimento. Nella decisione impugnata non sarebbe stata mantenuta la promessa fatta dalla convenuta nel corso del procedimento di tener conto di detta circostanza.
In terzo luogo le ricorrenti affermano che la convenuta ha violato l’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003 a causa di un erroneo calcolo dell’ammenda in relazione alla comunicazione sulla cooperazione (2). Esse lamentano la mancata concessione di uno sconto dell’ammenda inflitta nonostante la loro cooperazione.
Con il loro quarto motivo le ricorrenti asseriscono che l’applicazione degli orientamenti per il calcolo delle ammende (3) a fatti conclusisi molto tempo prima della loro pubblicazione contrasterebbe con il principio di irretroattività.
Viene inoltre affermato che la prassi della convenuta in materia di ammende non è legittimata dall’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003. Le ricorrenti lamentano al riguardo che la decisione impugnata viola i principi di non discriminazione e di proporzionalità. L’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003 così come concretizzato nella prassi della ricorrente sulla scorta dei suoi orientamenti per il calcolo delle ammende violerebbe poi il principio della legalità delle pene ai sensi dell’art. 7 CEDU e dell’art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Le ricorrenti lamentano infine l’erronea applicazione dell’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003 e degli orientamenti per il calcolo delle ammende a causa di numerosi errori nell’applicazione degli stessi e nell’esercizio del potere discrezionale conferito a danno delle ricorrenti. Affermano in particolare che la produzione e la valutazione delle prove relativamente ai singoli elementi dei fatti nei loro confronti siano viziate da errori.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1).
(2) Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3).
(3) Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2).
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6.11.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 301/39 |
Ricorso proposto il 6 settembre 2010 — Preparados Alimenticios/UAMI — Rila Feinkost-Importe (Jambo Afrika)
(Causa T-377/10)
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2010/C 301/64
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Preparados Alimenticios, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentante: avv. D. Pellisé Urquiza)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Rila Feinkost-Importe GmbH & Co. KG (Stemwede-Levern, Germania)
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 9 giugno 2010, procedimento R 1144/2009-1; |
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dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato; e |
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dichiarare che occorre respingere la domanda di registrazione di marchio comunitario impugnata. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «Jambo Afrika», per prodotti delle classi 29, 30 e 33
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente
Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: registrazioni spagnole n. 2573221, n. 2573219 e n. 2573216, del marchio figurativo «JUMBO», per prodotti delle classi 29 e 30; registrazione comunitaria n. 2217404 del marchio figurativo «JUMBO CUBE», per prodotti della classe 29; registrazione comunitaria n. 2412823 del marchio figurativo «JUMBO MARINADE», per prodotti delle classi 29 e 30; registrazione comunitaria n. 2413391 del marchio figurativo «JUMBO NOKKOS», per prodotti delle classi 29 e 30; registrazioni comunitarie n. 2413581, n. 2423275, n. 2970754, n. 3246139, n. 3754462 e n. 4088761 del marchio figurativo «JUMBO» per prodotti delle classi 29 e 30
Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell’opposizione per una parte dei prodotti controversi
Decisione della commissione di ricorso: rigetto dell’opposizione nella sua interezza
Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009 in quanto la commissione di ricorso ha errato escludendo il rischio di confusione.
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6.11.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 301/40 |
Ricorso proposto il 7 settembre 2010 — Masco e altri/Commissione
(Causa T-378/10)
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2010/C 301/65
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Masco Corp. (Taylor, Stati Uniti d’America), Hansgrohe AG (Schiltach, Germania), Hansgrohe Deutschland Vertriebs GmbH (Schiltach, Germania), Hansgrohe Handelsgesellschaft m.b.H. (Wiener Neudorf, Austria), Hansgrohe SA/NV (Anderlecht, Belgio), Hansgrohe B.V. (Westknollendam, Paesi Bassi), Hansgrohe SARL (Antony, Francia), Hansgrohe Srl (Villanova d’Asti, Italia), Hüppe GmbH (Bad Zwischenahn, Germania), Hüppe Gesellschaft m.b.H. (Laxenburg, Austria), Hüppe Belgium SA/NV (Zaventem, Belgio) e Hüppe B.V. (Alblasserdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: avv. D. Schroeder, e J. Temple Lang, Solicitor)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni dei ricorrenti
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annullare l’art. 1 della decisione della Commissione 23 giugno 2010, C(2010) 4185 def., caso COMP/39092 — Arredi sanitari, nella parte in cui si imputa alle ricorrenti di aver partecipato ad un accordo continuato o a pratiche concordate nel settore degli arredi sanitari e |
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condannare la Commissione al pagamento delle spese sostenute dalle ricorrenti e alle altre spese connesse al procedimento di cui trattasi. |
Motivi e principali argomenti
Con il loro ricorso, le ricorrenti chiedono l’annullamento parziale dell’art. 1 della decisione della Commissione 23 giugno 2010, C(2010) 4185 def., caso COMP/39092 — Arredi sanitari, in cui la Commissione ha ritenuto che le ricorrenti, unitamente ad altre imprese, avessero violato l’art. 101 TFUE e l’art. 53 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo, partecipando ad un accordo continuato o a pratiche concordate nel settore degli arredi sanitari in Germania, Austria, Italia, Francia, Belgio e nei Paesi Bassi.
Le ricorrenti deducono un unico motivo a sostegno del loro ricorso.
Le ricorrenti contestano la qualificazione giuridica, da parte della Commissione, della condotta, di cui trattasi, come unica infrazione complessa, comprendente tre diversi gruppi di prodotti, ossia la rubinetteria, le pareti per doccia e gli impianti sanitari in ceramica, anziché ravvisarvi tre infrazioni distinte.
Le ricorrenti non producono impianti sanitari in ceramica. Esse sostengono che la Commissione è incorsa in errori di valutazione dei fatti e in errori di diritto nel ritenere che avessero partecipato ad un’unica infrazione complessa riguardante i tre gruppi di prodotti, compresi gli impianti sanitari in ceramica. L’accertamento, da parte della Commissione, nella decisione di cui trattasi, di un’unica infrazione complessa non è in linea con precedenti decisioni della Commissione (né con la giurisprudenza dei giudici comunitari). Pertanto, la Commissione ha violato i principi della trasparenza, della certezza del diritto e della parità di trattamento. In particolare, i fatti e le prove dedotti nella decisione non avvalorano la conclusione della Commissione in merito alla sussistenza di un’unica infrazione complessa riguardante tre gruppi di prodotti.
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6.11.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 301/40 |
Ricorso proposto l’8 settembre 2010 — Keramag Keramische Werke e a./Commissione
(Causa T-379/10)
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2010/C 301/66
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Keramag Keramische Werke AG (Ratingen, Germania); Koralle Sanitärprodukte GmbH (Vlotho, Germania); Koninklijke Sphinx BV (Maastricht, Paesi Bassi); Allia SAS (Avon, Francia); Produits Céramique de Touraine SA (PCT) (Selles sur Cher, Francia); e Pozzi Ginori SpA (Milano, Italia) (rappresentanti: J. Killick, Barrister, avv. P. Lindfelt, I. Reynolds, Solicitor, e avv. K. Struckmann)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni delle ricorrenti
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Annullare, in tutto o in parte, la decisione impugnata; |
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dichiarare che le ricorrenti non si sono affatto rese responsabili di un’attività anticoncorrenziale nel settore della rubinetteria e, ove necessario, annullare la decisione nella parte in cui le ricorrenti vengono considerate responsabili; |
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inoltre, o in subordine, ridurre l’importo dell’ammenda; |
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condannare la Commissione alle spese; |
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ordinare qualsiasi misura che risulterà opportuna nel presente caso di specie. |
Motivi e principali argomenti
Le ricorrenti chiedono l’annullamento della decisione della Commissione 23 giugno 2010, C(2010) 4185 def., relativa ad una procedura ai sensi dell’art. 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (caso COMP/39.092), nella parte in cui vengono ritenute responsabili della partecipazione ad un accordo continuato o ad una pratica concordata nel settore degli arredi sanitari in Germania, Austria, Italia, Francia, Belgio e Paesi Bassi.
Le ricorrenti deducono sette motivi a sostegno del loro ricorso.
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In primo luogo, esse affermano che la Commissione non ha valutato o esaminato il contesto economico e non ha quindi sufficientemente dimostrato lo scopo anticoncorrenziale delle asserite infrazioni. Le ricorrenti sostengono che la Commissione non era legittimata a presumere (o parimenti a considerare) che le discussioni (i) tra non concorrenti e (ii) a proposito di un prezzo non economico, che nessun operatore del mercato paga, perseguissero un obiettivo anticoncorrenziale. |
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In secondo luogo, esse deducono che la Commissione ha erroneamente imputato alle ricorrenti un’infrazione nel settore della rubinetteria tenuto conto del primo motivo e del fatto che le ricorrenti non producono rubinetti. |
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In terzo luogo, le ricorrenti affermano che la Commissione non ha adeguatamente dimostrato la sussistenza dell’asserita infrazione, segnatamente a causa del suo erroneo esame delle prove in Francia, in Italia e, in ordine alla Keramag Keramische Werke Aktiengesellschaft, in Germania. |
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In quarto luogo, esse sostengono che la Commissione non ha dimostrato un interesse ad accertare un’infrazione nei Paesi Bassi che era caduta in prescrizione. |
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In quinto luogo, le ricorrenti sostengono che la Commissione non ha
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In sesto luogo, le ricorrenti sostengono che nel procedimento, di cui trattasi, l’indagine era per sua natura selettiva ed arbitraria tenuto conto che numerose imprese, di cui si asserisce che abbiano partecipato alle riunioni o discussioni asseritamente illegali, non sono mai state chiamate in causa. |
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Infine, esse deducono che l’importo dell’ammenda era ingiustificabilmente e sproporzionatamente elevato, in particolare per la mancata attuazione o per la mancanza di effetti sul mercato. Le ricorrenti invitano pertanto il Tribunale ad esercitare la sua competenza di merito, ai sensi dell’art. 261 TFUE, per ridurre l’ammenda. |
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6.11.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 301/41 |
Ricorso proposto l’8 settembre 2010 — Sanitec Europe/Commissione
(Causa T-381/10)
()
2010/C 301/67
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Sanitec Europe Oy (Helsinki, Finlandia) (rappresentanti: J. Killick, Barrister, I. Reynolds, Solicitor, P. Lindfelt e K. Struckmann, lawyers)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
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Annullare, in tutto o in parte, la decisione della Commissione 23 giugno 2010, C(2010) 4185 def., caso COMP/39092 — Arredi sanitari per bagni; |
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— |
dichiarare che la ricorrente non si è affatto resa responsabile di un’attività anticoncorrenziale nel settore della rubinetteria e, ove necessario, annullare la decisione nella parte in cui la ricorrente (o le sue filiali) viene considerata responsabile; |
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— |
inoltre, o in subordine, ridurre l’importo dell’ammenda; |
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condannare la Commissione alle spese; |
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— |
ordinare qualsiasi misura che risulterà opportuna nel presente caso di specie. |
Motivi e principali argomenti
Con il presente ricorso, la ricorrente chiede, ai sensi dell’art. 263 TFUE, l’annullamento della decisione della Commissione 23 giugno 2010, C(2010) 4185 def, caso COMP/39092 — Arredi sanitari per bagni — relativa ad un accordo tra imprese riguardante i mercati belga, tedesco, francese, italiano, olandese ed austriaco nel settore degli arredi sanitari per bagni e vertente sui prezzi di vendita e sullo scambio di informazioni commerciali sensibili, nonché in subordine, la riduzione dell’importo dell’ammenda inflittale.
A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi:
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In primo luogo, la Commissione non avrebbe valutato o esaminato il contesto economico e, pertanto, non avrebbe dimostrato adeguatamente lo scopo anticoncorrenziale delle asserite infrazioni. Essa non sarebbe stata legittimata a presumere (o parimenti a considerare) che le discussioni (i) tra non concorrenti e (ii) a proposito di un prezzo non economico, che nessun operatore del mercato paga, perseguissero un obiettivo anticoncorrenziale. |
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In secondo luogo, la Commissione avrebbe a torto imputato alla ricorrente un’infrazione nel settore della rubinetteria, tenuto conto del primo motivo e del fatto che né la ricorrente né le sue filiali producono rubinetti. |
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In aggiunta, la Commissione non avrebbe dimostrato adeguatamente la sussistenza dell’asserita infrazione, segnatamente a causa del suo erroneo esame delle prove in Francia, in Italia e, con riguardo alla Keramag Keramisce Werke AG, in Germania, per la quale essa è stata ritenuta responsabile. |
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In quarto luogo, la Commissione non avrebbe dimostrato un interesse ad accertare un’infrazione nei Paesi Bassi, la quale era caduta in prescrizione. |
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Peraltro, la Commissione non ha (i) adeguatamente esposto i fatti nella comunicazione degli addebiti e (ii) preso in considerazione e divulgato prove rilevanti e potenzialmente discolpanti. Queste omissioni procedurali avrebbero leso i diritti della difesa della ricorrente. |
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Come ulteriore motivo di ricorso, la ricorrente non dovrebbe essere ritenuta direttamente e individualmente responsabile per un’ammenda di EUR 9 873,060. La responsabilità della ricorrente stessa non è stata accertata per nessuna condotta illegale. Essa è stata ritenuta responsabile unicamente in quanto società madre e, pertanto, non può essere direttamente e individualmente responsabile per un’ammenda. Inoltre, la possibilità di una responsabilità diretta ed individuale non è stata contemplata nella comunicazione degli addebiti, il che integra un’irregolarità procedurale che giustifica l’annullamento. |
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La ricorrente è stata poi erroneamente ritenuta responsabile in solido per le azioni della sua filiale Keramag Keramische Werke Ag. La ricorrente non deteneva tutte le quote della Kermag Keramische Werke AG nel periodo rilevante e non era in condizione di esercitare, e non ha esercitato, un’influenza decisiva su quest’ultima. |
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Al contempo, l’indagine condotta nel presente procedimento risulta per sua natura selettiva ed arbitraria, tenuto conto che numerose imprese, di cui si asserisce che abbiano partecipato alle riunioni o discussioni asseritamente illegali, non sono mai state chiamate in causa. |
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Infine, l’importo dell’ammenda era ingiustificabilmente e sproporzionatamente elevato, in particolare per la mancata attuazione o per la mancanza di effetti sul mercato. La ricorrente invita, pertanto, il Tribunale ad esercitare la sua competenza di merito, ai sensi dell’art. 261 TFUE, per ridurre l’ammenda. |
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6.11.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 301/42 |
Ricorso proposto il 9 settembre 2010 — Villeroy e Boch/Commissione
(Causa T-382/10)
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2010/C 301/68
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Villeroy e Boch (Parigi, Francia) (rappresentanti: avv.ti J. Philippe e K. Blau-Hansen, e A. Villette, Solicitor)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la decisione impugnata nella parte riguardante la ricorrente; |
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in subordine, ridurre di conseguenza l’ammenda imposta alla ricorrente nella decisione impugnata; |
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condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente chiede, in via principale, il parziale annullamento della decisione della Commissione 23 giugno 2010, C(2010) 4185 def., relativa ad un procedimento di applicazione dell’art. 101 del TFUE e dell’art. 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: il «SEE») (caso COMP/39092 — Impianti sanitari), riguardante un’intesa sui mercati belga, tedesco, francese, italiano, olandese e austriaco degli impianti sanitari per bagno, vertente sulla coordinazione dei prezzi di vendita e sullo scambio di importanti informazioni commerciali.
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce sette motivi relativi:
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alla violazione dell’art. 101 del TFUE e dell’art. 53 del SEE a seguito della qualifica dell’infrazione come infrazione unica, complessa e continuata, poiché la convenuta ha violato il proprio obbligo di valutare giuridicamente le condotte individuali dei destinatari della decisione impugnata; |
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— |
alla violazione dell’obbligo di motivazione ai sensi dell’art. 296, secondo comma, del TFUE, dato che la convenuta non ha fornito nella decisione impugnata una definizione sufficientemente precisa dei mercati pertinenti; |
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all'assenza di una prova adeguata della partecipazione della ricorrente alle infrazioni in Francia; |
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alla violazione del principio nulla poena sine lege di cui all’art. 49, primo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: «la Carta»), nonché del principio di proporzionalità della sanzione al reato, sancito all’art. 49, terzo comma, della Carta, letto in combinato disposto con l’art. 48, primo comma, della Carta e con l’art. 23 del regolamento n. 1/2003 (1), in quanto la convenuta ha imposto un’ammenda alla ricorrente in solido con la sua società madre; |
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al calcolo erroneo dell’ammenda, dato che la convenuta ha incluso il fatturato della ricorrente, che non ha alcun rapporto con gli addebiti formulati in sede di calcolo dell’ammenda; |
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alla violazione dell’art. 41 della Carta, poiché la durata eccessivamente lunga del procedimento non è stata presa in considerazione in sede di calcolo dell’ammenda; |
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alla violazione del principio di proporzionalità delle pene e degli errori di valutazione in sede di calcolo dell’ammenda, in quanto l’importo di base è stato fissato al 15 % e l’importo assoluto dell’ammenda supera il limite del 10 % rispetto al fatturato della ricorrente. |
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 del TFUE] e [102 del TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1).
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6.11.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 301/43 |
Ricorso proposto il 7 settembre 2010 — Continental Bulldog Club Deutschland/UAMI (CONTINENTAL)
(Causa T-383/10)
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2010/C 301/69
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Continental Bulldog Club Deutschland eV (Berlino, Germania) (rappresentante: avv. S. Vollmer)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 23 giugno 2010, procedimento R 300/2010-1; |
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in subordine, annullare la decisione impugnata nella parte in cui riguarda i prodotti ed i servizi della classe 44; |
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condannare il convenuto alle spese del presente procedimento e di quello dinanzi alla commissione di ricorso. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «CONTINENTAL», per prodotti delle classi 31 e 44
Decisione dell’esaminatore: rigetto della domanda di registrazione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009 (1), in quanto il marchio interessato avrebbe carattere distintivo e non sarebbe descrittivo.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).
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6.11.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 301/43 |
Ricorso proposto il 13 settembre 2010 — ArcelorMittal Wire France e a./Commissione
(Causa T-385/10)
()
2010/C 301/70
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: ArcelorMittal Wire France (Bourg-en-Bresse, Francia), ArcelorMittal Fontane (Fontane-L’Evêque, Belgio), ArcelorMittal Verderio Srl (Verderio Inferiore, Italia) (rappresentanti: H. Calvet, O. Billard e M. Pittie, avocats)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni delle ricorrenti
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in via principale, annullare la decisione della Commissione 30 giugno 2010, relativa al procedimento COMP/38344 — Acciaio da precompressione, nella parte in cui, (i) al suo art. 1, condanna la AMWF, la AM Fontaine e la AM Verderio per aver partecipato a un’infrazione unica e continuata e/o ad una prassi concertata nel settore dell’acciaio da precompressione in violazione degli artt. 101 TFUE e 53 dell’accordo SEE, rispettivamente, dal 1o gennaio 1984 al 19 settembre 2002, dal 20 dicembre 1984 al 19 settembre 2002, e dal 3 aprile 1995 al 19 settembre 2002; (ii) impone loro, conseguentemente, al suo art. 2, il pagamento di ammende pari a EUR 276,48 milioni per quanto riguarda la AMWF, di cui EUR 268,8 milioni congiuntamente e solidalmente con la AM Fontane, e di cui EUR 72 milioni congiuntamente e solidalmente con la AM Verderio; (iii) ingiunge loro, al suo art. 3, di porre immediatamente termine a tale infrazione, se non hanno già agito in tal senso, e di astenersi per il futuro da qualsiasi atto o comportamento di cui al punto (i) nonché da qualsiasi atto o comportamento che abbia un oggetto o un effetto identico o simile; e (iv) al suo art. 4, le considera come destinatarie della decisione; |
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— |
in subordine, nel contesto della sua competenza esclusiva estesa anche al merito, riformare la decisione riducendo in modo sostanziale gli importi delle ammende inflitte a ciascuna delle ricorrenti, come risultano dall’art. 2, e |
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in ogni caso, condannare la Commissione a tutte le spese del giudizio. |
Motivi e principali argomenti
Le ricorrenti chiedono, in via principale, l’annullamento della decisione C(2010) 4387 def della Commissione 30 giugno 2010, relativa a un procedimento di applicazione dell'art. 101 TFUE e dell'art. 53 dell'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «SEE», Caso COMP/38344 — Acciaio da precompressione), concernente un’intesa sul mercato europeo dell’acciaio da precompressione relativa alla fissazione dei prezzi, alla ripartizione del mercato ed allo scambio di informazioni commerciali sensibili.
A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti fanno valere diversi motivi, attinenti:
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— |
alla violazione del diritto fondamentale delle ricorrenti ad un giudice imparziale ed alla violazione dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, atteso che la Commissione esercita sia l’esercizio dell’azione penale sia la funzione decisoria; |
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alla violazione dell’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003 (1), nonché dei principi di proporzionalità della pena, di proporzionalità e di parità di trattamento, dal momento che la Commissione ha inflitto alle ricorrenti ammende per un importo che eccede manifestamente il limite ex lege del 10 % del fatturato totale realizzato dalle stesse nel corso del precedente esercizio contabile; |
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all’insufficienza delle prove che dimostrino l’esistenza di una violazione degli artt. 101 TFUE e 53 SEE per il periodo dal 1o gennaio 1984 al novembre 1992 o, quantomeno, a un difetto di motivazione; |
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— |
a un difetto di motivazione e alla violazione degli orientamenti per il calcolo delle ammende (2) nonché dei principi di legittimo affidamento e di buona amministrazione, ove la decisione impugnata presenta lacune che rendono incomprensibile la metodologia del calcolo delle ammende applicata dalla Commissione; |
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a un difetto di motivazione e ad errori manifesti di diritto e di fatto nell’aggravare del 60 % le ammende inflitte alla AMWF ed alla AM Fontaine a titolo di recidiva; e |
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all’insufficienza di motivazione e alla violazione dell’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003 nonché dei principi di uguaglianza e di proporzionalità per aver aumentato del 20 %, per conseguire un effetto dissuasivo, unicamente gli importi delle ammende delle ricorrenti, anche se altre parti dell’intesa si trovavano in una situazione identica. |
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 TFUE] e [102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1).
(2) Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2).
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6.11.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 301/44 |
Ricorso proposto l’8 settembre 2010 — Dornbracht/Commissione
(Causa T-386/10)
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2010/C 301/71
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG (Iserlohn, Germania) (rappresentanti: avv.ti H. Janssen, T. Kapp e M. Franz)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
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annullare la decisione impugnata nella parte riguardante essa ricorrente; |
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in subordine, ridurre adeguatamente l’importo dell’ammenda inflittale nella decisione impugnata; |
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condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente contesta la decisione della Commissione 23 giugno 2010, C(2010) 4185 def., caso COMP/39092 — impianti sanitari. Nella decisione impugnata sono state imposte ammende alla ricorrente e ad altre imprese per violazione dell’art. 101 TFUE nonché dell’art. 53 dell’accordo SEE. Secondo la Commissione, la ricorrente avrebbe partecipato ad un accordo continuato o a pratiche concordate nel settore degli impianti sanitari in Germania e in Austria.
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce otto motivi.
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Con il primo motivo, la ricorrente lamenta una violazione dell’art. 23, n. 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 (1), poiché la convenuta non avrebbe preso in considerazione numerose circostanze attenuanti a favore della ricorrente. |
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Con il secondo motivo, la ricorrente eccepisce una violazione dell’art. 23, n. 3, del regolamento n. 1/2003, in quanto la convenuta, per effetto della sua interpretazione dell’art. 23, n. 2, seconda frase, dello stesso regolamento come tetto massimo dell’ammenda, si sarebbe messa nell’impossibilità di valutare la gravità della violazione contestata alla ricorrente. |
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Con il terzo motivo, la ricorrente fa valere, inoltre, una violazione del principio di parità di trattamento, dato che la convenuta, mediante la determinazione di importi forfettari, non avrebbe preso in considerazione il contributo individuale della ricorrente all’infrazione. |
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Nell’ambito del quarto motivo, la ricorrente afferma che la convenuta, nel determinare l’importo dell’ammenda, non avrebbe messo in relazione la violazione oggi contestata con violazioni avvenute in altri casi da essa decisi, violando così il principio di parità di trattamento. |
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Con il quinto motivo, la ricorrente lamenta il carattere sproporzionato dell’importo dell’ammenda, poiché la convenuta non avrebbe tenuto conto della limitata capacità della ricorrente. |
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Nell’ambito del sesto motivo, la ricorrente afferma che, avendo la convenuta calcolato le ammende in base ai suoi orientamenti per il calcolo delle ammende (2) dell’anno 2006, la decisione impugnata violerebbe il divieto di effetti retroattivi. |
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Con il settimo motivo, la ricorrente eccepisce che l’art. 23, n. 3, del regolamento n. 1/2003 violerebbe il principio di determinatezza. |
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Infine, la ricorrente, con l’ottavo motivo, sostiene che la determinazione dell’ammenda è illegittima, dato che quest’ultima sarebbe stata calcolata sulla base di orientamenti per il calcolo delle ammende che concedono alla convenuta un ampio margine di discrezionalità. |
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1).
(2) Orientamenti per il calcolo delle ammende ai sensi dell’art. 23, n. 2, lett. a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2).
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6.11.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 301/45 |
Ricorso proposto il 9 settembre 2010 — Goutier/UAMI — Eurodata (ARANTAX)
(Causa T-387/10)
()
2010/C 301/72
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Klaus Goutier (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentante: avv. E. E. Happe)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Eurodata GmbH & Co. KG (Saarbrücken, Germania)
Conclusioni del ricorrente
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Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 1o luglio 2010, procedimento R 126/2009-4, nella parte in cui la domanda di marchio comunitario è stata respinta, previo annullamento della decisione impugnata, per i seguenti servizi: — classe 35– Consulenza fiscale, stesura di dichiarazioni fiscali, contabilità, revisione dei conti, consulenza amministrativa, consulenza aziendale; — classe 36– Preparazione di stime e valutazioni fiscali, fusioni e acquisizioni (Mergers & Acquisitions), ovvero consulenza finanziaria per l'acquisto o la vendita di aziende nonché di partecipazioni aziendali; — classe 42– Servizi giuridici, ricerche giuridiche; |
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condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: il ricorrente.
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «ARANTAX» per servizi delle classi 35, 36 e 42.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Eurodata GmbH & Co. KG.
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo tedesco «ANTAX» per servizi delle classi 35, 36, 41, 42 e 45.
Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell’opposizione.
Decisione della commissione di ricorso: annullamento parziale della decisione della divisione di opposizione e rigetto parziale della domanda di marchio comunitario.
Motivi dedotti: Violazione degli artt. 15 e 43 del regolamento (CE) n. 207/2009 (1), dato che non si sarebbe prodotta la prova dell’uso, nonché violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009, poiché non sussisterebbe alcun rischio di confusione tra i marchi in conflitto.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).
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6.11.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 301/46 |
Ricorso proposto il 6 settembre 2010 — Productos Derivados del Acero/Commissione
(Causa T-388/10)
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2010/C 301/73
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Productos Derivados del Acero, SA (Catarroja, Spagna) (rappresentanti: M. B. Escuder Tella, J. Viciano Pastor e F. Palau Ramirez, abogados)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la decisione impugnata poiché è trascorso il termine di 5 anni previsto per la prescrizione dell’imposizione di sanzioni di cui all’art. 25 del regolamento (CE) n. 1/2003; |
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in subordine, per la denegata ipotesi in cui non si accogliesse la summenzionata domanda, annullare parzialmente la decisione impugnata in quanto si considera che la Productos Derivados del Acero, S.A. (PRODERAC) partecipi agli accordi restrittivi della concorrenza specificati nella decisione in parola, dichiarando che detta impresa non ha preso parte alle condotte collusive addebitatele; |
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— |
in subordine, per la denegata ipotesi in cui non si accogliesse nemmeno la domanda immediatamente soprastante, annullare parzialmente la decisione impugnata in quanto riduce l’ammenda inflitta alla Productos Derivados del Acero, S.A. (PRODERAC) solo del 25 %, e dichiarare la società di cui trattasi esente dall’ammenda in applicazione degli orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 poiché é stata accertata la sua incapacità contributiva; |
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— |
in subordine, per la denegata ipotesi in cui non si accogliesse nemmeno la domanda immediatamente soprastante, annullare parzialmente la decisione impugnata in quanto riduce l’ammenda inflitta alla Productos Derivados del Acero, S.A. (PRODERAC) solo del 25 %, e invece la dichiari ridotta per il 75 % del suo importo; |
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— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La decisione impugnata nel presente procedimento è la stessa della causa T-385/10, ArcelorMittal Wire France e a./Commissione.
A sostegno del suo ricorso la ricorrente fa valere i seguenti argomenti:
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1) |
argomento preliminare: prescrizione dell’imposizione di sanzioni. A tale riguardo si afferma che l’imposizione di sanzioni si prescrive con riferimento alle condotte collusive per essere trascorsi cinque anni dall’ultimo atto istruttorio compiuto, e che dalla data finale del cartello, il 19 settembre 2002, e la comunicazione degli addebiti mossi, il 30 settembre 2008, la prescrizione non è stata interrotta. |
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2) |
Applicazione inadeguata dell’art. 101 TFUE, dell’art. 53 dell’accordo SEE e della giurisprudenza dei giudici comunitari relativamente alle menzionate disposizioni, nella misura in cui:
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3) |
Applicazione inadeguata del punto 35 degli orientamenti del 2006, a causa della scorretta applicazione per analogia della valutazione del «danno grave e irreparabile» nel contesto delle misure cautelari. |
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6.11.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 301/46 |
Ricorso presentato il 13 settembre 2010 — SLM/Commissione
(Causa T-389/10)
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2010/C 301/74
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Siderurgica Latina Martin SpA (SLM) (Ceprano, Italia) (rappresentanti: G. Belotti, avvocato, F. Covone, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
In via preliminare o principale:
l’annullamento della decisione della Commissione nel caso COMP. 38.344 — Acciaio per precompresso — C(2010) 4387 definitivo, adottata dalla Commissione il 30 giugno 2010
In via subordinata:
la riduzione dell’ammenda comminata.
Motivi e principali argomenti
La decisione impugnata nel presente procedimento è la stessa della causa T-385/10, Arcelormittal Wire France e.a./Commissione.
A sostegno delle proprie pretensioni la società ricorrente fa valere:
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Per l’annullamento della decisione: l’inusuale ed ingiustificata lunghezza del procedimento amministrativo, che ha gravemente pregiudicato l’esercizio dei diritti di difesa della ricorrente, soprattutto con riferimento a fatti del biennio 1997-1999, ossia antecedenti di 10 anni alla Comunicazione degli addebiti del settembre 2008. |
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Per la riduzione dell’ammenda comminata:
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6.11.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 301/47 |
Impugnazione proposta il 10 settembre 2010 da Paulette Füller-Tomlinson avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 1o luglio 2010, causa F-97/08, Füller-Tomlinson/Parlamento
(Causa T-390/10 P)
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2010/C 301/75
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Paulette Fuller-Tomlinson (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: L. Levi, avocat)
Altre parti nel procedimento: Parlamento europeo
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea 1o luglio 2010 nella causa F-97/08; |
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di conseguenza, accogliere le conclusioni presentate dalla ricorrente nel procedimento di primo grado e, pertanto,
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Condannare il convenuto alle spese dei due gradi di giudizio. |
Motivi e principali argomenti
Con la presente impugnazione la ricorrente chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica (in prosieguo: il «TFP») 1o luglio 2010 nella causa F-97/08, con la quale si respinge il ricorso mediante il quale la ricorrente aveva, in particolare, chiesto l’annullamento della decisione del Parlamento europeo che stabilisce al 20 % il tasso di invalidità permanente di origine professionale in applicazione della tabella a punteggio europea di valutazione a fini medici dei danni all’integrità fisica e psichica.
A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente solleva diversi motivi riguardanti:
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la violazione della portata del sindacato di legittimità del giudice sulle condizioni stabilite nella regolamentazione di copertura adottata in esecuzione dell’art. 73 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, in quanto il TFP ha limitato il suo sindacato agli errori manifesti di valutazione e all’accertamento se le istituzioni abbiano oltrepassato i limiti del loro potere discrezionale, mentre il sindacato dovrebbe essere completo e avare ad oggetto la legittimità dell’atto nel merito; |
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— |
la violazione del sindacato sull’errore manifesto di valutazione, lo snaturamento degli elementi del fascicolo, la violazione dell’obbligo di motivazione del giudice di primo grado e la violazione dell’art. 73 dello statuto e del regime di copertura, in quanto:
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— |
la violazione della nozione di termine ragionevole e lo snaturamento degli elementi del fascicolo in quanto il TFP avrebbe, nell’enunciare i fatti, menzionato un esame medico che non si sarebbe mai verificato, per concludere poi che i termini del trattamento del fascicolo della ricorrente non erano irragionevoli. |
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6.11.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 301/48 |
Ricorso proposto il 13 settembre 2010 — Nedri Spanstaal/Commissione
(Causa T-391/10)
()
2010/C 301/76
Lingua processuale: l'olandese
Parti
Ricorrente: Nedri Spanstaal BV (Venlo, Paesi Bassi) (rappresentanti: M. Slotboom e B. Haan, advocaten)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
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Dichiarare il ricorso ricevibile; |
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Annullare l’art. 1, n. 9 della decisione relativamente al termine afferente al sorgere della responsabilità della Hit Groep, e dell’art. 2, n. 9 della decisione relativamente all’ammenda inflitta alla Nedri; |
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condannare la Commissione alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente chiede l’annullamento parziale della decisione della Commissione 30 giugno 2010 relativa ad un procedimento ex artt. 101 TFUE e 53 dell’accordo SEE nel procedimento COMP/38.344 — Acciaio di precompressione.
A sostegno del ricorso la ricorrente deduce tre motivi.
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In primo luogo, la ricorrente fa valere una violazione degli artt. 101 TFUE e 23, n. 2 del regolamento n. 1/2003 (1), nonché del principio dell’obbligo di motivazione. Ad avviso della ricorrente la Commissione ha commesso un errore di fatto e di diritto valutando scorrettamente la responsabilità solidale della Hit Groep solamente per il periodo dal 1ogennaio 1998 al 17 gennaio 2002. La ricorrente afferma che la Commissione avrebbe dovuto ritenere la Hit Groep responsabile per il periodo dal 1omaggio 1987 fino al 17 gennaio 2002 incluso. Durante tale periodo, infatti, la Hit Groep avrebbe avuto costantemente il controllo sulla ricorrente. |
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In secondo luogo, la ricorrente lamenta una violazione dell’art. 23, n. 2 del regolamento n. 1/2003, degli Orientamenti per il calcolo delle ammende (2), del principio di proporzionalità e del principio di obbligo di motivazione. Secondo la ricorrente la Commissione ha commesso un errore di fatto e di diritto in quanto ha calcolato il tetto massimo ex lege per l’ammenda, ossia il 10 % del volume d’affari dell’anno precedente, sul volume d’affari della ricorrente relativo al 2009. detto tetto massimo ex lege avrebbe dovuto essere correlato al volume d’affari della ricorrente del 2002. |
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In terzo luogo, la ricorrente fa valere una violazione del punto 23 della comunicazione sul trattamento favorevole (3) e dell’obbligo di motivazione. Essa afferma che la Commissione ha commesso un errore di fatto e di diritto concedendo alla ricorrente una riduzione dell’ammenda solamente del 25 % invece che del 30 %. |
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1).
(2) Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2).
(3) Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3).
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6.11.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 301/48 |
Ricorso proposto il 6 settembre 2010 — Euro-Information/UAMI (EURO AUTOMATIC CASH)
(Causa T-392/10)
()
2010/C 301/77
Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese
Parti
Ricorrente: Euro-Information — Européenne de traitement de l’information (Strasburgo, Francia) (rappresentante: avv. A. Grolée)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 17 giugno 2010, procedimento R 892/2010-2, nella parte in cui ha respinto la domanda di marchio n. 004114864 per prodotti e servizi delle classi 9, 35, 36, 37, 38 e 42; |
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condannare l’UAMI alle spese sostenute dalla ricorrente nel procedimento dinanzi all’UAMI e nel presente procedimento, ai sensi dell’art. 87 del regolamento di procedura. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «EURO AUTOMATIC CASH», per prodotti e servizi delle classi 9, 35, 36, 37, 38 e 42 — domanda n. 4114864
Decisione dell’esaminatore: rigetto della domanda di registrazione
Decisione della commissione di ricorso: annullamento parziale della decisione dell’esaminatore; diniego parziale della registrazione del marchio richiesto; decisione adottata a seguito della sentenza del Tribunale 9 marzo 2010, causa T-15/09, Euro-Information/UAMI (non pubblicata nella Raccolta)
Motivi dedotti: violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 207/2009, in quanto il marchio richiesto non è descrittivo ma, al contrario, è distintivo per tutti i prodotti e servizi rispetto ai quali la sua registrazione è stata negata.
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6.11.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 301/49 |
Ricorso proposto il 14 settembre 2010 — Westfälische Drahtindustrie e a./Commissione
(Causa T-393/10)
()
2010/C 301/78
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: Westfälische Drahtindustrie GmbH (Hamm, Germania) Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG (Hamm), Pampus Industriebeteiligungen GmbH & Co. KG (Iserlohn, Germania) (rappresentante: avv. C. Stadler)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni delle ricorrenti
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annullare l’art. 1, n. 8, lett. a) e b) della decisione, nei limiti in cui viene accertata la responsabilità delle ricorrenti 1) e 2 per una violazione dell’art. 101 TFUE e dell’art. 53 dell’accordo SEE per il periodo precedente al 12 maggio 1997; |
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annullare l’art. 2 della decisione, nei limiti in cui è irrogata alle ricorrenti da 1) a 3) solidalmente un’ammenda per l’importo d EUR 15 485 000, alle ricorrenti 1) e 2) solidalmente un’ammenda per l’importo di EUR 30 115 000 e alla ricorrente 1) un’ammenda per l’importo di EUR 10 450 000; |
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in subordine ridurre adeguatamente l’ammenda inflitta alle ricorrenti nell’art. 2 della decisione; |
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condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Le ricorrenti impugnano la decisione della Commissione 30 giugno 2010, C(2010) 4387, emanata nel procedimento COMP/38.344 — Acciaio per precompresso. Nella decisione impugnata sono state inflitte, alle ricorrenti e ad altre imprese, ammende per la violazione dell’art. 101 TFUE e dell’art. 53 dell’accordo SEE. Le ricorrenti, secondo la Commissione, avrebbero partecipato ad un accordo e/o a una pratica concordata continuati nel settore dell’acciaio per precompresso del mercato interno e del SEE.
A sostegno del loro ricorso le ricorrenti deducono otto motivi.
In primo luogo, le ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 25, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 1/2003 (1), in quanto sarebbe erronea l’asserzione di una partecipazione delle ricorrenti ad un’infrazione unica e continuata.
Nell’ambito del secondo motivo esse deducono, in subordine, una violazione dell’art. 23, n. 3, del regolamento n. 1/2003 in quanto sussisterebbe una violazione dei principi essenziali della determinazione dell’ammenda riguardo alla durata dell’infrazione accertata dalla convenuta per il fatto di avervi incluso il periodo di crisi dell’intesa.
Nel terzo motivo le ricorrenti deducono che la convenuta avrebbe violato l’art. 23, n. 3, del regolamento n. 1/2003, in quanto essa, avendo utilizzato contro le ricorrenti i dati contenuti nella domanda di riduzione dell’ammenda, avrebbe violato il principio del legittimo affidamento e il principio secondo cui l’amministrazione è vincolata alle proprie decisioni.
Nell’ambito del quarto motivo le ricorrenti affermano che sussisterebbe una violazione dell’art. 23, n. 3, del regolamento n. 1/2003 giacché, nel valutare la gravità dell’infrazione, vi sarebbero stati numerosi errori di valutazione della convenuta.
Nel quinto motivo le ricorrenti lamentano una violazione dell’art. 23, del regolamento n. 1/2003 e una violazione dell’obbligo di motivazione ai sensi dell’art. 296 TFUE e dell’art. 41, n. 2, lett. c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Al riguardo esse affermano che la convenuta nel determinare l’ammenda si sarebbe arbitrariamente discostata dal metodo di calcolo menzionato nella decisione impugnata.
Come sesto motivo, le ricorrenti deducono che la convenuta avrebbe violato l’art 23 del regolamento n. 1/2003 a causa di un eccesso di potere e di una violazione del principio di proporzionalità nel calcolo dell’ammenda.
Nell’ambito del settimo motivo le ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 296, n. 2, TFUE e dell’art. 41, n. 2, lett. c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in quanto la convenuta non avrebbe motivato la decisione impugnata in punti sostanziali.
Infine, quale ottavo motivo, si censura il fatto che la convenuta avrebbe violato il diritto delle ricorrenti ad essere sentite ai sensi dell’art. 27 del regolamento n. 1/2003 e dell’art. 41, n. 2, lett. c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in quanto la convenuta non avrebbe sentito le ricorrenti su punti essenziali.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1).
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6.11.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 301/50 |
Ricorso proposto il 13 settembre 2010 — Grebenshikova/UAMI — Volvo Trademark (SOLVO)
(Causa T-394/10)
()
2010/C 301/79
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Elena Grebenshikova (San Pietroburgo, Federazione russa) (rappresentante: avv. M. Björkenfeldt)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Volvo Trademark Holding AB (Göteborg, Svezia)
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 9 giugno 2010, nel procedimento R 861/2010-1; e |
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condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: Elena Grebenshikova
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «SOLVO», per prodotti appartenenti alla classe 9
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio figurativo del Regno Unito «VOLVO», n. 747361, per un’ampia gamma di prodotti o servizi; i marchi denominativi del Regno Unito «VOLVO», nn. 1552528, 1102971, 1552529 e 747362, per un’ampia gamma di prodotti o servizi; i marchi denominativi comunitari «VOLVO», nn. di registrazione 2361087 e 2347193, in particolare per prodotti o servizi appartenenti alle classi 9 e 12
Decisione della divisione di opposizione: integrale rigetto dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione d'opposizione e rigetto della domanda di registrazione
Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso avrebbe applicato in maniera erronea il disposto di tale articolo; violazione da parte della commissione di ricorso del principio generale di diritto comunitario in merito alla parità di trattamento e violazione dell’art. 1, dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS), così come violazione dell’art. 2 della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale.
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6.11.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 301/50 |
Ricorso proposto il 14 settembre 2010 — Stichting Corporate Europe Observatory/Commissione
(Causa T-395/10)
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2010/C 301/80
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Stichting Corporate Europe Observatory (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: S. Crosby, solicitor, e S. Santoro, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
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Annullare il rigetto implicito della domanda di conferma della ricorrente; |
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condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Con il presente ricorso, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione implicita della Commissione che ha respinto la domanda della ricorrente, ai sensi del regolamento n. 1049/2001 (1), di accedere a determinati documenti relativi ai negoziati commerciali tra l’Unione europea e l’India.
La ricorrente deduce tre motivi a sostegno del proprio ricorso.
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In primo luogo, essa afferma che la Commissione ha violato il regolamento n. 1049/2001 in quanto non ha risposto alla domanda di conferma entro il termine prescritto. |
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In secondo luogo, la ricorrente deduce che la Commissione ha violato il regolamento n. 1049/2001 ed il Trattato in quanto ha implicitamente respinto una domanda di conferma senza fornire motivi, o senza fornire motivi sufficienti in base ai requisiti posti dal Trattato e dalla Corte. |
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In terzo luogo, essa sostiene che non avendo fornito risposta alla domanda di conferma, la Commissione ha commesso una violazione di forme sostanziali e/o un errore di diritto. |
(1) Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).
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6.11.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 301/51 |
Ricorso presentato l’8 settembre 2010 — Zucchetti Rubinetteria/Commissione
(Causa T-396/10)
()
2010/C 301/81
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Zucchetti Rubinetteria SpA (Gozzano, Italia) (rappresentanti: M. Condinanzi, avvocato, P. Ziotti, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
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In via principale, annullare la Decisione impugnata. |
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In via di subordine, estinguere o ridurre l’ammontare dell’ammenda inflitta. |
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In ulteriore subordine, ridurre l’ammenda accogliendo la richiesta di applicazione dell’attenuante di cui al punto 29 degli Orientamenti per il calcolo delle ammende. |
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— |
In ogni caso, con la condanna della Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La decisione nel presente procedimento è la stessa della causa T-368/10, rubinetteria Cisal/Commissione.
I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati in questa causa. In particolare, la ricorrente fa valere che i prodotti considerati dalla decisione appartengono a tre mercati diversi e Zucchetti è presente solo nel mercato dei rubinetti, e che la Decisione della Commissione non procede ad una previa identificazione del mercato rilevante. La Decisone sarebbe anche carente sotto il profilo dell’analisi dell’estensione geografica del mercato nonché sotto il profilo degli effetti che l’intesa avrebbe prodotto sulle condizioni di funzionamento del mercato.
La ricorrente aggiunge che la ricostruzione degli accordi e/o delle pratiche concordate che ha condotto la Commissione ad addebitare alla ricorrente una violazione unica, complessa e continuata dell’art. 101 TFUE per effetto del solo comportamento collusivo in Italia sarebbe viziata e difetta di motivazione mancando ogni dimostrazione della consapevolezza della ricorrente dei comportamenti illeciti posti in essere dalle altre imprese asseritamente partecipanti al cartello.
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6.11.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 301/51 |
Ricorso proposto il 13 settembre 2010 — ara/UAMI — Allrounder (Rappresentazione di una scarpa da ginnastica con la lettera A sul lato)
(Causa T-397/10)
()
2010/C 301/82
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: ara AG (Langenfeld, Germania) (rappresentante: avv. M. Gail)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Allrounder SARL (Saarburg, Francia)
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 23 giugno 2010, procedimento R 1543/2009-1; |
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condannare l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: Allrounder SARL
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo che rappresenta una scarpa da ginnastica con la lettera «A» sul lato, per prodotti e servizi delle classi 16, 18 e 25
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: marchio denominativo nazionale «A», per prodotti delle classi 9, 18 e 25
Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso in quanto irricevibile
Motivi dedotti: violazione dell’art. 81 del regolamento (CE) n. 207/2009 (1), in quanto la commissione di ricorso avrebbe erroneamente dato per scontato che l’ufficio indicato dal rappresentante della ricorrente non fosse in grado di dimostrare che era stata osservata tutta la necessaria diligenza nelle circostanze date, e non avrebbe conseguentemente accolto la domanda di restituzione nel termine per la presentazione della motivazione del ricorso.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).
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6.11.2010 |
IT |
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C 301/52 |
Ricorso proposto l’8 settembre 2010 — Fapricela — Indústria de Trefilaria/Commissione
(Causa T-398/10)
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2010/C 301/83
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Fapricela — Indústria de Trefilaria, S.A. (Ançã, Portogallo) (rappresentanti: M. Gorjão-Henriques e S. Roux, avvocati)
Convenuta: Commissione
Conclusioni della ricorrente
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— |
Annullare gli artt. 1 e 2 della decisione della Commissione 30 giugno 2010, relativa a un procedimento di applicazione dell’art. 101 TFUE e dell’art. 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/38344 — Acciaio da precompressione), nella parte in riguardano la ricorrente; |
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— |
ridurre sostanzialmente l’ammenda; |
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condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La decisione impugnata dalla ricorrente nel presente procedimento è la medesima impugnata nella causa T-385/10, ArcelorMittal Wire France e a./Commissione.
La ricorrente invoca i seguenti motivi:
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i) |
la decisione impugnata è viziata da un difetto di motivazione, che pregiudica il diritto di difesa della Fapricela e ha comportato una rettifica della decisione stessa. Al riguardo, la ricorrente ritiene che la rettifica non abbia effetto, in quanto il riconoscimento di errori materiali da parte della Commissione lede l’esercizio completo del diritto di difesa della Fapricela e rimette in questione l’oggetto del presente ricorso; d’altra parte, ciò consente alla Commissione un’ulteriore possibilità di emanare una nuova decisione di modifica tenendo conto degli argomenti di diritto e di fatto esposti dalle imprese interessate dal presente ricorso; |
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ii) |
la Commissione non ha dimostrato che la ricorrente conosceva o era ragionevolmente tenuta a conoscere l’esistenza di cartelli aldilà dei confini iberici, il che esclude che essa potesse essere ritenuta responsabile dell’infrazione unica e continuata descritta nella decisione impugnata e, in subordine: |
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iii) |
la Commissione ha violato i principi di proporzionalità e di parità di trattamento nel determinare l’importo dell’ammenda inflitta a detta impresa, sicché l’importo stesso deve essere conseguentemente ridotto; |
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iv) |
la Commissione non ha correttamente calcolato la durata della partecipazione della ricorrente all’infrazione, non avendo tenuto conto del periodo durante il quale essa si è distanziata dal cartello, e |
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v) |
la Commissione è incorsa in errori di fatto e ha violato il principio di parità di trattamento in quanto non ha riconosciuto che la ricorrente non era in grado di far fronte all’ammenda. |
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6.11.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 301/53 |
Ricorso proposto il 14 settembre 2010 — ArcelorMittal España/Commissione
(Causa T-399/10)
()
2010/C 301/84
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: ArcelorMittal España, SA (Gozón, Spagna) (rappresentanti: avv.ti A. Creus Carreras e A. Valiente Martin)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
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Annullare gli artt. 1, 2, 3 e 4 della decisione nella parte che riguarda l’ArcelorMittal España, S.A.; |
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in subordine, annullare l’imposta inflitta all’ArcelorMittal España, S.A.; |
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in ulteriore subordine, ridurre l’importo dell’ammenda inflitta all’ArcelorMittal España, S.A. |
Motivi e principali argomenti
Con il suo ricorso la ricorrente chiede l’annullamento degli artt. 1, 2, 3 e 4 della decisione della Commissione 30 giugno 2010, C(2010) 4387 def. (caso COMP/38.344 — Acciaio di precompressione), con cui la Commissione ha dichiarato che la ricorrente, insieme ad altre imprese, ha violato l’art. 101 TFUE e l’art. 53 dell'accordo SEE partecipando ad un accordo continuato o ad una pratica concordata continuata nel settore dell'acciaio di precompressione a livello europeo e/o nazionale/regionale. Inoltre, chiede l’annullamento o la riduzione dell’ammenda ad essa inflitta.
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.
In primo luogo, la ricorrente afferma che la Commissione ha violato il diritto fondamentale a un giudice imparziale di cui all’art. 6, n. 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («CEDU») e all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali in quanto l’ammenda è stata inflitta da un’autorità amministrativa che detiene contemporaneamente poteri investigativi e sanzionatori.
In secondo luogo, essa accusa la Commissione di aver commesso errori nel calcolo dell’ammenda con la conseguenza dell’imposizione di un’ammenda elevata alla ricorrente.
In terzo luogo, essa lamenta che la Commissione ha commesso un errore dichiarando che la ricorrente ha esercitato un’influenza decisiva sull’Emesa e sulla Galycas prima del dicembre 1997.
In quarto luogo, essa sostiene che la Commissione ha illegittimamente rifiutato di concedere alla ricorrente la parziale immunità ai sensi del punto 23 della Comunicazione sulla cooperazione del 2002 (1), benché essa avesse fornito prove decisive per la durata e gravità della violazione e quindi avesse soddisfatto le prescrizioni della detta comunicazione.
Infine, la ricorrente afferma che la Commissione ha applicato erroneamente l’«Aumento specifico allo scopo di garantire l’effetto dissuasivo» previsto dal punto 30 degli orientamenti della Commissione per il calcolo delle ammende del 2006 (2), giungendo ad un illegittimo aumento del 20 % dell’ammenda inflitta alla ricorrente.
(1) Comunicazione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3).
(2) Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2).
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6.11.2010 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 301/53 |
Ricorso proposto il 9 settembre 2010 — Villeroy & Boch — Belgium/Commissione
(Causa T-402/10)
()
2010/C 301/85
Lingua processuale: l'olandese
Parti
Ricorrente: Villeroy & Boch — Belgium (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: O. Brouwer e J. Blockx, advocaten)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la decisione impugnata nella parte in cui riguarda Villeroy & Boch Belgium N.V./S.A.; |
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In subordine, ridurre l’ammenda inflitta alla ricorrente, e |
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condannare la Commissione alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente chiede l’annullamento parziale della decisione della Commissione europea 23 giugno 2010, K(2010) 4185, nel procedimento COMP/39092 — Badezimmeraussstattungen [Apparecchiature igienico-sanitarie], relativa ad una violazione dell’art. 101, n. 1 TFUE con riferimento al mercato di rubinetteria, cabine doccia e prodotti in ceramica.
A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce sette motivi:
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violazione dell’art. 101 TFUE e dell’art. 53 dell’accordo SEE nonché di consolidata giurisprudenza, in quanto la Commissione sarebbe a torto partita dal presupposto di un’infrazione unica e continuata; |
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violazione dell’obbligo di motivazione che discende dall’art. 296, n. 2 TFUE, a causa dell’insufficiente e poco chiara motivazione con riferimento alla presunzione di un’infrazione unica e continuata; |
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violazione dell’obbligo di motivazione con riferimento alla supposta partecipazione della ricorrente alla violazione addebitatale sul mercato belga, nonché assenza di prove circa il fatto che la ricorrente abbia preso parte all’infrazione di cui trattasi sul mercato belga; |
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la circostanza di ritenere la ricorrente solidalmente responsabile con la sua società controllante per l’ammenda è in contrasto con il principio nulla poena sine lege di cui all’art. 49, n. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ed il principio per cui le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato in conformità dell’art. 49, n. 3 in combinato disposto con l’art. 48, n. 1 della Carta stessa, così come viola l’art. 23, del regolamento (CE) n. 1/2003; |
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ingiusta determinazione dell’importo dell’ammenda, poiché quest’ultima è riferita anche a somme che non hanno a che vedere con l’infrazione addebitata; |
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ingiusta mancata concessione di una riduzione dell’ammenda a causa della durata sproporzionata del procedimento, in contrasto con l’art. 41 della menzionata Carta; |
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violazione dell’art. 23, n. 3, del regolamento n. 1/2003 a causa dell’ingiusta fissazione dell’ammenda rispetto alla gravità dell’infrazione e scorretta determinazione del «fattore di dissuasione», nonché sproporzione, in assoluto, dell’ammontare dell’ammenda. |
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6.11.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 301/54 |
Ricorso proposto il 10 settembre 2010 — Justice & Environment/Commissione
(Causa T-405/10)
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2010/C 301/86
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Justice & Environment (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentante: avv. P. Černý)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
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Annullare i provvedimenti contestati [decisioni della Commissione 2010/135/UE e 2010/136/UE e la risposta della Commissione C(2010) 4632]. |
Motivi e principali argomenti
Con il presente ricorso, la ricorrente chiede l’annullamento delle decisioni della Commissione 2010/135/UE (1) e 2010/136/UE (2), relative all’immissione in commercio, come alimento e come mangime, di una patata geneticamente modificata, nonché della decisione della Commissione C(2010) 4632 che respinge la richiesta di un ricorso interno presentata dalla ricorrente sulla base del Titolo IV del regolamento (CE) n. 1367/2006 (3).
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.
Essa sostiene che la Commissione, adottando le decisioni 2010/135/UE e 2010/136/UE, ha violato le forme sostanziali a norma dell’art. 263 del TFUE e i suoi obblighi ai sensi dell’art. 4, n. 2, della direttiva 2001/18/CE (4). A parere della ricorrente, le decisioni contestate violano alcuni principi generali del diritto dell’Unione, in quanto: la valutazione del rischio effettuata dalla Commissione era contraddittoria, la Commissione ha interpretato erroneamente l’art. 4, n. 2, della direttiva 2001/18/CE, la Commissione non ha esaminato in modo completo le prove e non ha tenuto conto della legge modificata. La ricorrente, inoltre, sostiene che la decisione della Commissione 2010/136/UE, autorizzando l’immissione in commercio di una patata geneticamente modificata, viola altresì il regolamento n. 1829/2003/CE (5).
La ricorrente afferma poi che la decisione della Commissione C(2010) 4632 è illegittima, poiché essa, respingendo la richiesta di un ricorso interno presentata dalla ricorrente, conferma l’illegittimità delle due decisioni contestate della Commissione di cui sopra. Inoltre, la ricorrente conclude che la Commissione non ha rispettato il principio di buona amministrazione della giustizia ed il suo obbligo di esaminare adeguatamente le prove nel processo decisionale amministrativo, avendo essa omesso di esaminare debitamente gli argomenti presentati dalla ricorrente nella propria richiesta di un ricorso interno.
(1) Decisione della Commissione 2 marzo 2010, relativa all’immissione in commercio, a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di una patata (Solanum tuberosum L. linea EH92-527-1) geneticamente modificata per aumentare il tenore di amilopectina nell’amido [notificata con il numero C(2010) 1193] (GU 2010, L 53, pag. 11).
(2) Decisione della Commissione 2 marzo 2010, che autorizza l’immissione in commercio di mangimi ottenuti dalla patata geneticamente modificata EH92-527-1 (BPS-25271-9) e la presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di tale patata in prodotti alimentari e in altri mangimi conformemente al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2010) 1196] (GU 2010, L 53, pag. 15).
(3) Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 6 settembre 2006, n. 1367, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU 2006, L 264, pag. 13).
(4) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/18/CE, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio, GU 2001, L 106, pag. 1.
(5) Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 22 settembre 2003, n. 1829, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU 2003, L 268, pag. 1).
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6.11.2010 |
IT |
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C 301/55 |
Ricorso proposto il 15 settembre 2010 — Emesa-Trefilería e Industrias Galyca/Commissione
(Causa T-406/10)
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2010/C 301/87
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Emesa-Trefilería, SA (Arteixo, Spagna) e Industrias Galyca, SA (Vitoria, Spagna) (rappresentanti: avv.ti A. Creus Carreras e A. Valiente Martin)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la decisione impugnata nella parte che riguarda le ricorrenti; |
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in subordine, annullare o ridurre l’ammenda inflitta alle ricorrenti; |
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condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Con il loro ricorso, le ricorrenti chiedono l’annullamento parziale della decisione della Commissione 30 giugno 2010, C(2010) 4387 def. (caso COMP/38.344 — Acciaio di precompressione), con cui la Commissione ha dichiarato che le ricorrenti, assieme ad altre imprese, hanno violato l’art. 101 TFUE e l'art. 53 EEA partecipando ad un accordo continuato o ad una pratica concordata continuata nel settore dell'accio di precompressione a livello europeo e/o nazionale/regionale. Inoltre, chiedono l’annullamento o la riduzione dell’ammenda inflitta ad esse.
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.
In primo luogo, esse affermano che la Commissione ha violato il diritto fondamentale ad un giudice imparziale di cui all’art. 6, n. 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («CEDU») e l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali in quanto l’imposta è stata inflitta da un’autorità amministrativa che detiene contemporaneamente poteri investigativi e sanzionatori.
In secondo luogo, esse lamentano che la Commissione ha rifiutato illegittimamente di accordare alle ricorrenti una riduzione delle loro ammende conformemente alla comunicazione sulla cooperazione del 2002 (1), dato che la decisione si basa in larga parte su prove fornite dalla Emesa.
Infine, esse sostengono che la Commissione ha rifiutato illegittimamente di accordare alle ricorrenti la parziale immunità ai sensi del punto 23 della comunicazione sulla cooperazione del 2002, benché l’Emesa abbia fornito elementi di prova decisivi che hanno avuto un’incidenza diretta sulla gravità e la durata della violazione.
(1) Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese, GU 2002 C 45, pag. 3.
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6.11.2010 |
IT |
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C 301/55 |
Ricorso proposto l’8 settembre 2010 — Roca Sanitario/Commissione
(Causa T-408/10)
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2010/C 301/88
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Roca Sanitario, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentanti: avv.ti J. Folguera Crespo e M. Merola)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
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— |
Dichiarare la nullità parziale degli artt. 1, 2 e 4 della decisione della Commissione europea 23 luglio 2010, nella parte in cui riguarda la Roca Sanitario; |
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— |
in subordine, ridurre l'ammenda inflitta alla Roca Sanitario, in conformità agli argomenti esposti nel ricorso, qualora il Tribunale lo ritenga opportuno per i motivi che vi sono illustrati o per altri motivi di cui il Tribunale valuti tener conto; |
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— |
in subordine, nell'ipotesi in cui Tribunale si pronunci negli altri ricorsi presentati dalla Roca France o dalla Laufen Austria concedendo una riduzione dell'ammenda inflitta dalla decisione della Commissione europea 23 giugno 2010 per infrazioni commesse da tali società per le quali la Roca Sanitario sia solidalmente responsabile, riconoscere il diritto della Roca Sanitario ad una riduzione pari all'importo dell'ammenda di cui è solidalmente responsabile; |
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— |
condannare la Commissione al pagamento delle spese sostenute dalla Roca Sanitario. |
Motivi e principali argomenti
La decisione impugnata nel presente ricorso è la stessa impugnata nelle cause T-364/10, Duravit e a./Commissione e T-368/10, Rubinetteria Cisal/Commissione.
I motivi e i principali argomenti sono analoghi a quelli addotti in tali cause.
La ricorrente sostiene in particolare un errore manifesto di valutazione in sede di determinazione della sua responsabilità solidale per le infrazioni asseritamente commesse dalla Roca France e Laufe Austria, posto che l'importo massimo dell'ammenda irrogabile in forza dell'art. 23, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (1) risulta ampiamente superato.
La ricorrente sostiene altresì che la decisione impugnata ignora, senza motivazione, le ampie prove esibite che confutano la presunzione dell'influenza decisiva della ricorrente sulla Roca France e sulla Laufen Austria ai fini della determinazione della responsabilità e del calcolo dell'ammenda.
Ad avviso della ricorrente, la decisione impugnata è contraria ai diritti della difesa, posto che fonda la responsabilità su elementi di fatto e valutazioni soggettive non contenute nella comunicazione degli addebiti, in merito alle quali la ricorrente non ha avuto la possibilità di presentare proprie osservazioni.
(1) GU L, pag. 1.
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6.11.2010 |
IT |
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C 301/56 |
Ricorso presentato il 13 settembre 2010 — Bottega Veneta International/OHMI (Forme d'un sac à main)
(Causa T-409/10)
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2010/C 301/89
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Bottega Veneta International Sàrl (Luxembourg, Lussemburgo) (rappresentanti: P. Roncaglia, avvocato, G. Lazzeretti, avvocato, M. Boletto, avvocato, E. Gavuzzi, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni del ricorrente
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Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno del 16 giugno 2010 nel procedimento R 1247/2009-1; |
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— |
Condannare l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno alle spese del presente procedimento e del procedimento di ricorso di fronte alla prima commissione di ricorso. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario interessato: Marchio avente ad oggetto un segno distintivo tridimensionale conosciuto come borsa «veneta» (domanda di registrazione n. 6632608), per dei prodotti nella classe 18 («borse e borsette»)
Decisione dell'esaminatore: Rigetto della domanda di registrazione.
Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: Violazione della regola 9, paragrafo 3, lettera a) del Regolamento n. 2868/95 e dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 3, del Regolamento n. 207/2009.
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6.11.2010 |
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C 301/56 |
Ricorso presentato il 13 settembre 2010 — Bottega Veneta International/UAMI (Forme d’un sac à main)
(Causa T-410/10)
()
2010/C 301/90
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Bottega Veneta International Sàrl (Luxembourg, Lussemburgo) (rappresentanti: P. Roncaglia, avvocato, G. Lazzeretti, avvocato, M. Boletto, avvocato, E. Gavuzzi, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno del 16 giugno 2010 nel procedimento R 1539/2009-1; |
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Condannare l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno alle spese del presente procedimento e del procedimento di ricorso di fronte alla prima commissione di ricorso. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario interessato: Marchio avente ad oggetto un segno distintivo tridimensionale conosciuto come borsa «Cabat» (domanda di registrazione n. 6632566), per dei prodotti nella classe 18 («borse e borsette»)
Decisione dell’esaminatore: Rigetto della domanda di registrazione.
Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: Violazione della regola 9, paragrafo 3, lettera a) del Regolamento n. 2868/95 e dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 3, del Regolamento n. 207/2009.
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6.11.2010 |
IT |
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C 301/57 |
Ricorso proposto l’8 settembre 2010 — Laufen Austria/Commissione
(Causa T-411/10)
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2010/C 301/91
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Laufen Austria AG (Wilhelmsburg, Austria) (rappresentante: avv. E. Navarro Varona)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
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Dichiarare la nullità parziale degli artt. 1 e 2 della decisione della Commissione europea 23 giugno 2010, per quanto riguarda l'ammenda inflitta alla Laufen Austria (sia considerata individualmente che in solido con la Roca Sanitario) per l'asserita violazione dell'art. 101 TFUE; e di conseguenza |
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— |
ridurre l'importo dell'ammenda inflitta alla Laufen Austria considerata individualmente nonché in solido con la Roca Sanitario, conformemente alle conclusioni del presente scritto, qualora il Tribunale lo ritenga opportuno per i motivi esposti o per altri motivi che il Tribunale ritenga opportuno prendere in considerazione; |
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— |
condannare la Commissione al pagamento delle spese sostenute dalla Laufen Austria. |
Motivi e principali argomenti
La decisione impugnata nel presente procedimento è la stessa della causa T-408/10, Roca Sanitario/Commissione.
I motivi e i principali argomenti sono simili a quelli fatti valere in tale causa.
In particolare la ricorrente afferma che la decisione incorre in un errore manifesto di valutazione, dal momento che la ricorrente non agiva autonomamente nel mercato, dichiarando la Roca Sanitario responsabile della sua condotta.
A tale riguardo, in subordine, la ricorrente sostiene una violazione dell'art. 23, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato, e dei principi di responsabilità individuale delle violazioni e di proporzionalità, relativamente all'importo della ammenda inflitta individualmente alla ricorrente per la violazione asseritamente commessa precedentemente alla sua acquisizione da parte della Roca Sanitario. Detto importo eccede del 10 % il suo fatturato nell'esercizio precedente all'adozione della decisione impugnata ed è stato determinato in modo non corretto.
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6.11.2010 |
IT |
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C 301/57 |
Ricorso proposto il 9 settembre 2010 — Roca/ Commissione
(Causa T-412/10)
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2010/C 301/92
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Roca (Saint Ouen L’Aumone, Francia) (rappresentante: avv. P. Vidal Martínez)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
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Dichiarare la nullità parziale degli artt. 1 e 2 della decisione della Commissione 23 giugno 2010, dal momento che infligge alla Roca France un'ammenda sproporzionata per violazione dell'art. 101 TFUE, e di conseguenza |
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— |
diminuire l'importo dell'ammenda inflitta alla Roca France in conformità agli argomenti del presente ricorso, qualora il Tribunale lo ritenga opportuno per i motivi che vi vengono esposti o per altri motivi che il Tribunale possa prendere in considerazione, |
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condannare la Commissione al pagamento delle spese sostenute dalla Roca France. |
Motivi e principali argomenti
La decisione impugnata nel presente procedimento è la stessa delle cause T-408/10, Roca Sanitario/Commissione, e T-411/10, Laufen Austria/Commissione.
I motivi e i principali argomenti sono analoghi a quelli fatti valere in dette cause.
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6.11.2010 |
IT |
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C 301/58 |
Ricorso proposto il 18 settembre 2010 — Nexans France/Impresa comune Fusion for Energy
(Causa T-415/10)
()
2010/C 301/93
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Nexans France SAS (Clichy, Francia) (rappresentanti: J.-P. Tran Thiet e J.-F. Le Corre, avvocati)
Convenuta: Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione
Conclusioni della ricorrente
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Dichiarare che l’appalto è stato aggiudicato a seguito di un procedimento nell’ambito del quale i principi di certezza del diritto, di fiducia legittima, di trasparenza, di parità di trattamento e di buona amministrazione sono stati violati; |
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dichiarare che la convenuta ha commesso un errore di diritto lasciando la ricorrente nell'incertezza quanto alla sua decisione di escludere la sua offerta prima di qualsiasi esame ed informandola soltanto con la lettera del 16 luglio 2010; |
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dichiarare che la convenuta ha commesso un errore di diritto respingendo l'offerta della ricorrente sulla base dell'art 20.4 del regolamento d'applicazione del suo regolamento finanziario; |
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dichiarare nulla e inesistente la decisione del 16 luglio; |
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dichiarare nulla e inesistente la decisione dell’8 luglio; |
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dichiarare nulli e inesistenti tutti gli atti adottati dalla convenuta successivamente alle decisioni dell’8 e del 16 luglio; |
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riconoscere alla ricorrente un giusto risarcimento pari ad EUR 175 453 oltre agli interessi da calcolarsi a partire dalla pronunzia della sentenza sino al saldo (con riserva della precisa determinazione dell'importo dell’appalto e del calcolo definitivo delle spese legali che potrà essere comunicato soltanto alla fine del presente procedimento); |
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in subordine, ove, al momento della pronunzia della sentenza, risulti improbabile l’indizione di una nuova gara per l’appalto, assegnare alla ricorrente un giusto risarcimento pari ad EUR 50 175 453 oltre agli interessi da calcolarsi a partire dalla pronunzia della sentenza sino al saldo (con riserva della precisa determinazione dell'importo dell’appalto e del calcolo definitivo delle spese legali che potrà essere comunicato soltanto alla fine del presente procedimento); |
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condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente chiede l'annullamento delle decisioni dell’Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione che respingono l'offerta presentata dalla ricorrente nell'ambito del procedimento di gara d'appalto F4E-2009-OPE-18 (MS-MG), avente ad oggetto la stipula dei contratti per la fornitura di materiale elettrico (GU 2009/S 149 218279), e che attribuiscono l'appalto ad un altro offerente. La ricorrente chiede inoltre il risarcimento del danno che si asserisce causato dalle decisioni impugnate.
A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente sostiene un certo numero di motivi relativi:
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alla violazione dei principi di certezza del diritto e di trasparenza, in quanto la convenuta avrebbe tenuto la ricorrente all’oscuro del fatto che la sua offerta sarebbe stata respinta senza essere valutata se essa avesse rifiutato di firmare il progetto di contratto allegato all'appalto, non permettendo così alla ricorrente di conoscere la portata degli obblighi che le incombevano in qualità di offerente; |
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alla violazione del principio di legittimo affidamento, nella misura in cui la convenuta avrebbe fornito garanzie alla ricorrente sul fatto che non avrebbe respinto automaticamente l'offerta presentata da quest’ultima; |
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alla violazione dei principi di parità di trattamento e di pari opportunità tra i candidati ad un appalto pubblico in quanto:
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della violazione del principio di buona amministrazione e degli artt. 84 e 94 del regolamento finanziario, dato che la procedura di valutazione è stata espletata nonostante rimanesse una sola offerta e dato che la convenuta non ha reagito sebbene la ricorrente le avesse comunicato l'esistenza di un conflitto di interessi atto a favorire il Consortium ICAS; |
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di un errore in diritto commesso dalla convenuta respingendo l'offerta della ricorrente sulla base dell'art. 120, n. 4, del regolamento d'applicazione del regolamento finanziario, dal momento che quest'articolo permette il rifiuto automatico di un'offerta senza esaminarla soltanto se quest’ultima non soddisfa una condizione essenziale o una condizione specifica del capitolato d'appalto; |
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per il fatto che le presunte violazioni delle norme di diritto hanno causato un danno diretto e certo alla ricorrente di cui sarebbe legittimata a chiedere il risarcimento. |
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6.11.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 301/59 |
Ricorso proposto il 13 settembre 2010 — Cortés del Valle López/UAMI (HIJOPUTA)
(Causa T-417/10)
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2010/C 301/94
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Federico Cortés del Valle López (Maliaño, Spagna) (rappresentante: J. Calderón Chavero, abogado)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni del ricorrente
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Annullare la decisione 18 giugno 2010 della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) nel procedimento R 175/2010-2; |
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Annullare, di conseguenza, la decisione 24 novembre 2009 dell’esaminatore dell’UAMI; |
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Accogliere gli argomenti del ricorrente, e |
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condannare il convenuto alle spese relative al presente procedimento in caso di opposizione al medesimo e rigetto delle sue richieste. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio figurativo che contiene l’elemento denominativo «¡Que buenu ye! HIJOPUTA» per prodotti e servizi delle classi 33, 35 e 39.
Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda di registrazione di marchio comunitario.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: Inesistenza della violazione dell’art. 7, n. 1, lett. f), del regolamento n.o207/2009 (1), dato che il marchio richiesto non è contrario al buon costume.
(1) Regolamento (CE) 2009 del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).
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6.11.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 301/59 |
Ricorso proposto il 15 settembre 2010 — voestalpine e voestalpine Austria Draht/Commissione
(Causa T-418/10)
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2010/C 301/95
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: voestalpine AG (Linz, Austria), voestalpine Austria Draht GmbH (Bruck an der Mur, Austria) (rappresentanti: avv.ti A. Ablasser-Neuhuber e G. Fussenegger)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni delle ricorrenti
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Annullare la decisione della Commissione 30 giugno 2010, C(2010) 4387 def., in un procedimento di applicazione dell’art. 101 TFUE e dell’art. 53 dell’accordo SEE (caso COMP/38.344 — Acciaio di precompressione), nella parte che riguarda le ricorrenti; |
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in subordine, ridurre le ammende inflitte alle ricorrenti all’art. 2 della decisione; |
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condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Le ricorrenti contestano la decisione della Commissione 30 giugno 2010, C(2010) 4387 def. (caso COMP/38.344 — Acciaio di precompressione). Nella decisione impugnata sono state inflitte alle ricorrenti e ad altre imprese ammende per violazione dell’art. 101 TFUE nonché dell’art. 53 dell’accordo SEE. Secondo la Commissione le ricorrenti hanno partecipato ad un accordo continuato e/o ad una pratica concordata continuata nel settore dell’acciaio di precompressione nel mercato interno e nel SEE.
Le ricorrenti deducono tre motivi di ricorso.
Con il loro primo motivo di ricorso le ricorrenti sostengono di non aver violato l’art. 101 TFUE. Al riguardo esse affermano che l’imputazione ad esse della partecipazione al cartello esclusivamente per il tramite di un agente di commercio in Italia sarebbe erronea in quanto detto agente di commercio non avrebbe affatto rappresentato le ricorrenti a incontri del «Club Italia», l'operato di un agente di commercio senza contratto in esclusiva non potrebbe essere imputato alle ricorrenti in quanto non sussisterebbe un'unità economica, l’imputazione automatica dell'operato di un agente di commercio senza contratto in esclusiva, cui ha proceduto la convenuta, contrasterebbe con la giurisprudenza del Tribunale e le ricorrenti non avrebbero avuto alcuna conoscenza dell'operato dell’agente di commercio. In subordine, viene dedotto che la durata della violazione per le ricorrenti sarebbe stata determinata in modo errato.
Con il loro secondo motivo le ricorrenti negano la loro partecipazione ad un’unica violazione complessa continuata. Al riguardo esse affermano tra l’altro che la violazione nel «Club Italia» dev’essere separata da altre violazioni riportate nella decisione impugnata. Inoltre, affermano di non aver partecipato ad un’unica violazione complessa continuata dal momento che non avevano avuto conoscenza del piano complessivo, non lo avrebbero neppure ragionevolmente potuto immaginare e non sarebbero state pronte ad assumersi il rischio che ne sarebbe derivato.
Con il terzo motivo vengono da ultimo censurati errori nel calcolo dell’ammenda. Al riguardo le ricorrenti lamentano una violazione del principio di proporzionalità in quanto sarebbe stata inflitta un’ammenda sproporzionatamente elevata in presenza di questioni giuridiche nuove (imprevedibili) e la stessa ammenda applicata ad altre imprese in presenza di una mera conoscenza delle violazioni a carico di dette imprese. Inoltre, sussisterebbero violazioni del principio di non discriminazione, degli orientamenti per il calcolo delle ammende (1) e del diritto di difesa nonché del diritto ad un equo processo.
(1) Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2)
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6.11.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 301/60 |
Ricorso presentato il 14 settembre 2010 — Ori Martin/Commissione
(Causa T-419/10)
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2010/C 301/96
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Ori Martin SA (Luxembourg, Lussemburgo) (rappresentante: P. Ziotti, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la decisione della Commissione europea del 30 giugno 2010 C(2010) 4387 def. relativa ad una procedura di applicazione dell’articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/38.344 — Acciaio per precompresso), nella parte in cui le imputa la responsabilità delle condotte sanzionate. |
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Annullare o ridurre l’ammenda comminata ai sensi dell’art. 2 della decisione medesima. |
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Condannare la Commissione al pagamento delle spese di giudizio. |
Motivi e principali argomenti
La decisione impugnata nella presente causa è la stessa della causa T-385/10 ArcelorMittal Wire France e.a./Commissione.
La ricorrente ritiene la decisione della Commissione europea del 30 giugno 2010 C(2010) 4387 def illegittima in quanto le attribuisce una responsabilità unicamente in ragione della proprietà (quasi) totalitaria della società cui sono stati addebitati i pretesi comportamenti collusivi sanzionati in base all’art. 101 TFUE.
In particolare, la ricorrente fa valere:
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La violazione dell’art. 25, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 1/2003, in quanto il potere della Commissione di comminare ammende era prescritto nel caso di specie. |
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La violazione dell’art. 101 TFUE, nonché dei principi del carattere personale della responsabilità e delle pene, di buona amministrazione e di non discriminazione, in quanto la Commissione giunge a configurare a carico della Ricorrente una vera e propria responsabilità oggettiva per i comportamenti eventualmente illeciti posti in essere dalla controllata, responsabilità oggetto di una presunzione assoluta, in realtà non suscettibile di prova contraria. Tale responsabilità collegata all’assetto proprietario non trova riscontro e si pone in contrasto con i principi fissati dalla giurisprudenza comunitaria in relazione all’applicazione dell’art. 101 TFUE nell’ambito di gruppi di società. |
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— |
La violazione del principio della responsabilità limitata delle società di capitali rinvenibile nel diritto delle società comune ai diritti degli Stati membri e allo stesso diritto dell’Unione. |
Ori Martin chiede poi l’annullamento o, quantomeno, la significativa riduzione dell’ammenda inflittale.
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6.11.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 301/61 |
Ricorso presentato il 17 settembre 2010 — Armani/OHMI — Annunziata Del Prete (AJ AMICI JUNIOR)
(Causa T-420/10)
()
2010/C 301/97
Lingua di deposito del ricorso: l’italiano
Parti
Ricorrente: Georgio Armani SpA (Milano, Italia) (rappresentante: M. Rapisardi, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso: Annunziata Del Prete (Napoli, Italia)
Conclusioni del ricorrente
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Annullare della decisione R1360/2009-2 della seconda Commissione di ricorso del 08/07/2010 per erronea e contraria applicazione dell’art. 8 (1) (b) del Regolamento UE 207/2009 in quanto non è stato riconosciuto sussistere il rischio di confusione tra i marchi in conflitto; |
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Accogliere le ragioni avanzate dalla ricorrente, cosi come articolate nel procedimento di opposizione e conformemente alla decisione resa dalla Divisione di opposizione; |
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Rigettare integralmente la domanda di marchio comunitaria n. 6 314 462 a nome «Annunziata del Prete» ex art. 8 (1) (b) del Regolamento UE 207/2009 per i prodotti e servizi da essa contraddistinti; |
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Ordinare all’UAMI di dare esecuzione alla decisione e non ammettere a registrazione il marchio «AJ AMICI JUNIOR»; |
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Condannare l’UAMI, congiuntamente e/o disgiuntamente con la richiedente Annunziata del Prete a rifondere integralmente a GIORGIO ARMANI SpA le spese sostenute per tutto il corso del procedimento; |
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— |
Decidere, in ragione dell’annullamento, che vengano liquidate a favore della ricorrente le spese sostenute nel corso di tale procedimento, incluse quelle in grado di appello conformemente all’art. 91B delle Regole di procedura del 2 maggio 1991. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: Annunziata del Prete.
Marchio comunitario interessato: Marchio figurativo che contiene l’elemento verbale «AJ Amici Junior» (domanda di registrazione n. 6 314 462) per contraddistinguere dei prodotti e servizi nelle classi 9, 25 e 35.
Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: La ricorrente.
Marchio o segno fatto valere: Marchio italiano figurativo che contiene l’elemento verbale «AJ Armani Jeans» (n. 912 114), per dei prodotti nelle classi 9, 25 e 35, e marchio italiano denominativo che contiene l’elemento verbale «ARMANI JUNIOR» (n. 998 554) per dei prodotti nelle classi 25 e 35.
Decisione della divisione di opposizione: Accoglimento dell’opposizione.
Decisione della commissione di ricorso: Accoglimento del ricorso.
Motivi dedotti: Violazione dell’articolo 8, par. 1, lettera b), del Regolamento Comunitari (EC) n. 207/2009 circa la sussistenza del rischio di confusione tra marchi in conflitto e prodotti da essi contraddistinti.
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6.11.2010 |
IT |
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C 301/61 |
Ricorso proposto il 20 settembre 2010 — Cooperativa Vitivinícola Arousana/UAMI — Constantina Sotelo Ares (ROSALIA DE CASTRO)
(Causa T-421/10)
()
2010/C 301/98
Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Cooperativa Vitivinícola Arousana, S. Coop. Galega (Meaño, Spagna) (rappresentante: E. Sánchez-Quiñones González, abogado)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: sig.ra Constantina Sotelo Ares (Cambados, Spagna)
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso 19 luglio 2010 nel procedimento R 1804/2008-4; |
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Ordinare che si proceda alla registrazione del marchio 5635867 ROSALIA DE CASTRO per le classi 32, 33 e 35, e |
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condannare il convenuto alle spese, annullando la condanna alle spese del ricorso a carico della ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente del marchio comunitario: la ricorrente.
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: marchio denominativo «ROSALIA DE CASTRO» per prodotti e servizi delle classi 32, 33 e 35.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: sig.ra Constantina Sotelo Ares.
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: marchio denominativo spagnolo «ROSALIA» per prodotti e servizi della classe 33.
Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell’opposizione.
Decisione della commissione di ricorso: accoglimento del ricorso e dell’opposizione.
Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 (1), in quanto non sussiste rischio di confusione tra i marchi in conflitto.
(1) Regolamento (CE) 2009 del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).
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6.11.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 301/62 |
Ricorso proposto il 17 settembre 2010 — Global Steel Wire/Commissione
(Causa T-429/10)
()
2010/C 301/99
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Global Steel Wire, SA (Cerdanyola del Vallés, Spagna) (rappresentanti: F. González Díaz e A. Tresandí Blanco, abogados)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
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In via principale, annullare, ai sensi dell’art. 263 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), la decisione della Commissione 30 giugno 2010, C(2010) 4387 def. nel procedimento COMP/38344-Acciaio di precompressione; |
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In subordine, annullare o ridurre, ai sensi dell’art. 261 TFUE, l’importo dell’ammenda comminata con la decisione impugnata e |
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In ogni caso, condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La decisione impugnata nel presente procedimento è la medesima di cui alla causa T-426/10, Moreda-Riviere Trefilerías/Commissione.
I motivi e i principali argomenti fatti valere sono analoghi a quelli dedotti nel menzionato procedimento.
In particolare, la ricorrente osserva che la Commissione europea non ha rispettato lo standard probatorio richiesto dalla giurisprudenza comunitaria al fine di determinare la responsabilità della GSW per la condotta delle sue controllate. La Commissione europea non ha dimostrato che la GSW abbia potuto esercitare un’influenza determinante nella condotta delle società da essa controllate.
Tribunale della funzione pubblica
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6.11.2010 |
IT |
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C 301/63 |
Ricorso proposto il 24 luglio 2010 — AF/Commissione
(Causa F-61/10)
()
2010/C 301/100
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: AF (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: avv. F. Frabetti)
Convenuta: Commissione europea
Oggetto e descrizione della controversia
L'annullamento della decisione della convenuta recante rigetto della domanda di assistenza relativa alle molestie psicologiche di cui la ricorrente ritiene di essere stata vittima, nonché una domanda di risarcimento del danno morale subito.
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la decisione dell'APN della Commissione 28 settembre 2009, n. 24938, recante rigetto della domanda di assistenza D/300/09 proposta dalla ricorrente ai sensi dell'art. 24 dello Statuto, riguardante le molestie psicologiche subite e/o vissute nel suo servizio nel periodo compreso, con ogni riserva, tra l'aprile 2004 e l'aprile 2009; |
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— |
accordare alla ricorrente un risarcimento del danno morale subito a causa delle molestie e del danno causato dalle ripercussioni sul suo stato di salute per un importo pari a EUR 600 000; |
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condannare la Commissione europea alle spese. |
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6.11.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 301/63 |
Ricorso proposto il 3 settembre 2010 — Coedo Suárez/Consiglio
(Causa F-73/10)
()
2010/C 301/101
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Ángel Coedo Suárez (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti S. Rodrigues, A. Blot e C. Bernard-Glanz)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea
Oggetto e descrizione della controversia
L'annullamento della decisione del convenuto che respinge la domanda di indennizzo del ricorrente e la domanda di risarcimento dei danni materiali e morali da lui subiti.
Conclusioni del ricorrente
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Annullare la decisione dell'APN recante rigetto della domanda di indennizzo del ricorrente e, se necessario, la decisione dell'APN recante rigetto del reclamo; |
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con riferimento al risarcimento del danno materiale, condannare il convenuto al pagamento di una somma fissata provvisoriamente e ex aequo et bono in EUR 450 000, maggiorata degli interessi di mora al tasso legale a decorrere dalla pronuncia che interverrà; |
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— |
con riferimento al risarcimento del danno morale, condannare il convenuto, in via principale, a riabilitare il ricorrente nelle forme dovute e a pagargli un euro simbolico ovvero, in subordine, a pagargli una somma fissata provvisoriamente e ex aequo et bono in EUR 300 000, maggiorata degli interessi di mora al tasso legale a decorrere dalla pronuncia che interverrà; |
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condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese. |
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6.11.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 301/63 |
Ricorso proposto il 9 settembre 2010 — Kimman/Commissione
(Causa F-74/10)
()
2010/C 301/102
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Eugène Emile Kimman (Overijse, Belgio) (rappresentante: avv. L. Levi)
Convenuta: Commissione europea
Oggetto e descrizione della controversia
L'annullamento del rapporto informativo del ricorrente per l'anno 2008.
Conclusioni del ricorrente
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Annullare il rapporto informativo per l'anno 2008. |
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Condannare la Commissione europea alle spese. |
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6.11.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 301/64 |
Ricorso proposto il 10 settembre 2010 — Scheefer/Parlamento
(Causa F-75/10)
()
2010/C 301/103
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Séverine Scheefer (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: avv. C. L'Hote-Tissier)
Convenuto: Parlamento europeo
Oggetto e descrizione della controversia
L'annullamento delle decisioni del convenuto di diniego dell'adozione di una decisione motivata sulla situazione giuridica della ricorrente e di diniego, infine, della riqualificazione del contratto di agente temporaneo della ricorrente in contratto di assunzione a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 8, n. 1, del RAA, nonché il risarcimento del danno subito dalla ricorrente.
Conclusioni della ricorrente
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— |
Sospendere il procedimento in attesa dell'esito della causa F-105/09 attualmente pendente dinanzi al Tribunale della funzione pubblica europea; |
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— |
altrimenti annullare le decisioni 11 febbraio 2010 e 10 giugno 2010 con le quali il Parlamento, limitandosi a rinviare alla sua lettera del 12 ottobre 2009, ha rifiutato di adottare una decisione motivata sulla situazione giuridica della ricorrente e ha infine rifiutato, nonostante due successive proroghe, la riqualificazione del contratto di agente temporaneo della ricorrente in contratto a tempo indeterminato; |
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annullare la decisione del Parlamento 12 febbraio 2009; |
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— |
annullare la decisione del Parlamento 12 ottobre 2009; |
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— |
annullare la qualificazione giuridica del contratto iniziale nonché la sua data di scadenza fissata al 31 marzo 2009; |
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— |
pertanto, riqualificare l'assunzione della ricorrente come assunzione a tempo indeterminato; |
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— |
risarcire il danno subito dalla ricorrente a causa del comportamento del Parlamento; |
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— |
in subordine, e nella denegata ipotesi in cui il Tribunale dovesse concludere che nonostante l'insorgere di un vincolo di impiego a tempo indeterminato il rapporto di lavoro fosse venuto meno, concedere il risarcimento dei danni per illecita risoluzione del vincolo contrattuale; |
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— |
in ulteriore subordine, e nella denegata ipotesi in cui il Tribunale dovesse concludere che non è possibile alcuna riqualificazione, concedere il risarcimento per il danno subito dalla ricorrente in ragione del comportamento scorretto del Parlamento europeo; |
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— |
riconoscere alla ricorrente ogni altro diritto, mezzo di ricorso o azione, segnatamente per quanto concerne la condanna del Parlamento al risarcimento dei danni cagionati; |
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condannare il Parlamento europeo alle spese. |
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6.11.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 301/64 |
Ricorso proposto il 10 settembre 2010 — Colart e a./Parlamento
(Causa F-76/10)
()
2010/C 301/104
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Philippe Colart (Bastogne, Belgio) e altri (rappresentante: avv. C. Morauto)
Convenuto: Parlamento europeo
Oggetto e descrizione della controversia
L'annullamento dei fogli paga contenenti i conguagli delle retribuzioni dei ricorrenti per il periodo luglio-dicembre 2009 e dei fogli paga emessi dal 1o gennaio 2010 nell'ambito dell'adeguamento annuale delle retribuzioni e pensioni dei funzionari e degli altri agenti in base al regolamento del Consiglio (UE, Euratom) 23 dicembre 2009, n. 1296.
Conclusioni dei ricorrenti
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Annullare i loro fogli paga RG 2009 (conguagli di adeguamento da luglio a dicembre 2009), i loro fogli paga di gennaio 2010 e quelli successivi, nei limiti in cui tali fogli paga applicano un tasso di adeguamento di 1, 85 % invece di 3,70 % in base al regolamento (UE, Euratom) del Consiglio 23 dicembre 2009, n. 1296, mantenendo l'efficacia di tali fogli paga sino all'adozione dei nuovi, recanti corretta applicazione degli artt. 65 e 65 bis dello Statuto nonché degli artt. 1 e 3 dell'allegato XI dello Statuto (versione 2010); |
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condannare il Parlamento europeo alle spese. |
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6.11.2010 |
IT |
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C 301/65 |
Ricorso proposto il 13 settembre 2010 — Arroyo Redondo/Commissione
(Causa F-77/10)
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2010/C 301/105
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Fernando Arroyo Redondo (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: avv.ti E. Boigelot e S. Woog)
Convenuta: Commissione europea
Oggetto e descrizione della controversia
L'annullamento della decisione della convenuta di non includere il ricorrente nell'elenco dei funzionari promossi al grado AD10 a titolo dell'esercizio di promozione 2009.
Conclusioni del ricorrente
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Annullare la decisione della Commissione, pubblicata il 20 novembre 2009, di non includere il ricorrente nell'elenco dei funzionari promossi dal grado AD9 al grado AD10 a titolo dell'esercizio di promozione 2009; |
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— |
in conseguenza di tale annullamento, procedere ad un nuovo esame comparativo dei meriti del ricorrente e dei meriti degli altri candidati a titolo dell'esercizio di promozione 2009 e riconoscere al ricorrente la promozione al grado AD10 con efficacia retroattiva al 1o marzo 2009, nonché il pagamento degli interessi sugli arretrati di retribuzione al tasso fissato dalla Banca centrale europea per le principali operazioni di rifinanziamento, a partire dal 1o marzo 2009, maggiorato di due punti, senza comunque rimettere in discussione la promozione degli altri funzionari promossi, i cui nomi figurano sull'elenco pubblicato il 20 novembre 2009; |
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condannare la Commissione europea alle spese. |
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6.11.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 301/65 |
Ricorso proposto il 18 settembre 2010 — Antelo Sanchez e a./Parlamento
(Causa F-78/10)
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2010/C 301/106
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Pilar Antelo Sanchez (Bruxelles, Belgio) e altri (rappresentante: avv. M. Casado García-Hirschfeld)
Convenuto: Parlamento europeo
Oggetto e descrizione della controversia
L'annullamento della decisione del convenuto, quale risultante dai fogli paga dei ricorrenti, di limitare l'adeguamento delle loro retribuzioni mensili a partire da luglio 2009 ad un aumento dell'1,85 % nell'ambito dell'adeguamento annuale delle retribuzioni e pensioni dei funzionari e degli altri agenti in base al regolamento del Consiglio (UE, Euratom) 23 dicembre 2009, n. 1296.
Conclusioni dei ricorrenti
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Annullare la decisione impugnata nella parte in cui fissa il tasso di adeguamento dei trattamenti salariali all'1,85 % in applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 1296/2009, che adegua con effetto dal 1o luglio 2009 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea ed i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e pensioni; |
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riconoscere ai ricorrenti il beneficio degli interessi di mora, calcolati in funzione del tasso fissato dalla Banca centrale europea, dovuti sulla totalità delle somme corrispondenti alla differenza tra il trattamento che figura nei fogli paga a partire da gennaio 2010, nonché gli importi di conguaglio per il periodo luglio 2009-dicembre 2010, e il trattamento cui essi avrebbero dovuto avere diritto, fino alla data in cui interverrà la tardiva regolarizzazione di detti trattamenti. |
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condannare il Parlamento europeo alle spese. |
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6.11.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 301/66 |
Ricorso proposto il 17 settembre 2010 — Dubus/Commissione
(Causa F-79/10)
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2010/C 301/107
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Charles Dubus (Tervuren, Belgio) (rappresentanti: avv.ti E. Boigelot e S. Woog)
Convenuta: Commissione europea
Oggetto e descrizione della controversia
L'annullamento della decisione della convenuta di non includere il ricorrente nell'elenco dei funzionari promossi al grado AST4/C a titolo dell'esercizio di promozione 2009 e la domanda di risarcimento del danno morale subito.
Conclusioni del ricorrente
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Annullare la decisione della Commissione, pubblicata il 20 novembre 2009, di non includere il ricorrente nell'elenco dei funzionari promossi dal grado AST3/4 al grado AST4/C a titolo dell'esercizio di promozione 2009; |
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in conseguenza di tale annullamento, procedere ad un nuovo esame comparativo dei meriti del ricorrente e degli altri candidati a titolo dell'esercizio di promozione 2009 e concedere al ricorrente la promozione al grado AST4/C con efficacia retroattiva al 1o gennaio 2009, nonché il pagamento degli interessi sui conguagli di retribuzione al tasso fissato dalla Banca centrale europea per le principali operazioni di rifinanziamento, a decorrere dal 1o gennaio 2009, maggiorato di due punti, senza tuttavia rimettere in discussione la promozione degli altri funzionari promossi, i cui nomi figurano sull'elenco pubblicato il 20 novembre 2009; |
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condannare la Commissione a versare al ricorrente l'importo di EUR 3 500 a titolo di risarcimento del danno morale da lui subito a causa della non avvenuta promozione al 1o gennaio 2009, con riserva di aumento in corso di causa; |
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condannare la Commissione europea alle spese. |
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6.11.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 301/66 |
Ricorso proposto il 24 settembre 2010 — Praskevicius/Parlamento
(Causa F-81/10)
()
2010/C 301/108
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Vidas Praskevicius (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: avv.ti P. Nelissen Grade e G. Leblanc)
Convenuto: Parlamento europeo
Oggetto e descrizione della controversia
L'annullamento della decisione del convenuto di non includere il ricorrente nell'elenco dei funzionari promossi al grado AD6 a titolo dell'esercizio di promozione 2009 e la domanda di risarcimento del danno morale da lui subito.
Conclusioni del ricorrente
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Annullare la decisione dell'autorità che ha il potere di nomina (APN) 21 giugno 2010 recante rigetto del reclamo del ricorrente; |
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annullare la decisione dell'APN 24 novembre 2009, notificata il 2 dicembre 2009, di non includere il ricorrente nell'elenco dei funzionari promossi al grado AD6 a titolo dell'esercizio di promozione 2009; |
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indicare all'APN gli effetti conseguenti all'annullamento delle decisioni impugnate e, segnatamente, l'inquadramento nel grado AD6, nonché la retroattività della promozione al grado AD6 alla data in cui essa avrebbe dovuto avere efficacia, vale a dire il 1o gennaio 2009; |
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concedere al ricorrente il risarcimento del danno subito per un importo pari a EUR 500; |
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condannare il Parlamento europeo alle spese. |