ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.C_2010.298.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 298

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

53o anno
4 novembre 2010


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2010/C 298/01

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 )

1

2010/C 298/02

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5975 — Lion Capital/Picard Groupe) ( 1 )

4

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2010/C 298/03

Tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento: 1,00 % al 1o novembre 2010 — Tassi di cambio dell'euro

5

 

Corte dei conti

2010/C 298/04

Relazione speciale n. 7/2010 L’audit della procedura di liquidazione dei conti

6

 

INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

Autorità di vigilanza EFTA

2010/C 298/05

Insussistenza di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 61 dell’accordo SEE

7

2010/C 298/06

Insussistenza di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 61 dell’accordo SEE

8

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

Commissione europea

2010/C 298/07

Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro Idee 2011 del settimo programma quadro comunitario per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e le attività di dimostrazione

9

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte EFTA

2010/C 298/08

Ricorso presentato il 18 agosto 2010 dall'Autorità di vigilanza EFTA contro la Repubblica d'Islanda (Causa E-12/10)

10

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2010/C 298/09

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5913 — CEZ/EPH/Mibrag Group) ( 1 )

11

2010/C 298/10

Notifica preventiva di concentrazione (Caso COMP/M.5785 — Sun Capital/DSM Special Products) ( 1 )

12

2010/C 298/11

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6025 — Ardagh/Impress) ( 1 )

13

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2010/C 298/12

Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

14

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

4.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 298/1


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2010/C 298/01

Data di adozione della decisione

29.9.2010

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

N 702/09

Stato membro

Repubblica ceca

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Podpora na rekonstrukci lanové dráhy na Sněžku

Base giuridica

Tipo di misura

Aiuto individuale

Obiettivo

Sviluppo regionale, Tutela dell'ambiente

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto

Dotazione di bilancio

Importo totale dell'aiuto previsto 250 Mio CZK

Intensità

Misura che non costituisce aiuto

Durata

2010-2013

Settore economico

Trasporti

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod

Pražská 320/8

500 04 Hradec Králové

ČESKÁ REPUBLIKA

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione

10.5.2010

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

N 35/10

Stato membro

Germania

Regione

Niedersachsen and Bremen

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Förderung von Film- und Fernsehproduktionen in den Bundesländern Niedersachsen und Bremen: Nordmedia Fonds GmbH — Verlängerung der Beihilferegelung N 411/04 und N 229/07

Base giuridica

§ 44 niedersäsische LHO, Richtlinie zur Kulturwirtschaftlichen Film- und Medienförderung der Nordmedia Fonds GmbH

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Cultura

Forma dell'aiuto

Sovvenzione rimborsabile

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista 12,2 Mio EUR

Importo totale dell'aiuto previsto 36,6 Mio EUR

Intensità

50 %

Durata

31.12.2012

Settore economico

Attività ricreative, culturali e sportive

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Nordmedia Fonds GmbH

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione

29.6.2010

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

N 245/10

Stato membro

Slovenia

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Third extension of the Slovenian guarantee scheme for credit institutions (N 531/08)

Base giuridica

Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002 – ZJU, 110/2002 – ZDT-B, 127/2006 – ZJZP, 14/2007 – ZSPDPO) Uredba o merilih in pogojih za izdajanje poroštev po 86. a členu Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 115/2008)

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Rimedio a un grave turbamento dell'economia

Forma dell'aiuto

Garanzia

Dotazione di bilancio

Importo totale dell'aiuto previsto 8 000 Mio EUR

Intensità

Durata

1.7.2010-31.12.2010

Settore economico

Intermediazione finanziaria

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Ministrstvo za finance

Župančičeva 3

SI-1000 Ljubljana

SLOVENIJA

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm


4.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 298/4


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.5975 — Lion Capital/Picard Groupe)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2010/C 298/02

In data 30 settembre 2010 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32010M5975. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

4.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 298/5


Tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento (1):

1,00 % al 1o novembre 2010

Tassi di cambio dell'euro (2)

3 novembre 2010

2010/C 298/03

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,4014

JPY

yen giapponesi

113,67

DKK

corone danesi

7,4553

GBP

sterline inglesi

0,87030

SEK

corone svedesi

9,3240

CHF

franchi svizzeri

1,3761

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

8,2080

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

24,497

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

272,00

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7097

PLN

zloty polacchi

3,9327

RON

leu rumeni

4,2978

TRY

lire turche

1,9768

AUD

dollari australiani

1,4058

CAD

dollari canadesi

1,4136

HKD

dollari di Hong Kong

10,8624

NZD

dollari neozelandesi

1,8093

SGD

dollari di Singapore

1,8049

KRW

won sudcoreani

1 555,48

ZAR

rand sudafricani

9,6805

CNY

renminbi Yuan cinese

9,3559

HRK

kuna croata

7,3432

IDR

rupia indonesiana

12 497,56

MYR

ringgit malese

4,3233

PHP

peso filippino

59,472

RUB

rublo russo

43,1885

THB

baht thailandese

41,694

BRL

real brasiliano

2,3706

MXN

peso messicano

17,2162

INR

rupia indiana

62,1240


(1)  Tasso applicato all'operazione più recente rispetto alla data indicata. Nel caso di appalto a tasso variabile, il tasso di interesse è il tasso di interesse marginale.

(2)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


Corte dei conti

4.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 298/6


Relazione speciale n. 7/2010 «L’audit della procedura di liquidazione dei conti»

2010/C 298/04

La Corte dei conti europea informa che è stata pubblicata la sua relazione speciale n. 7/2010 «L’audit della procedura di liquidazione dei conti».

La relazione è disponibile, per essere consultata o scaricata, sul sito Internet della Corte dei conti europea: http://www.eca.europa.eu

La relazione può anche essere ottenuta in versione cartacea, gratuitamente, facendone richiesta al seguente indirizzo:

Cour des comptes européenne

Unité «Communication et rapports»

12, rue Alcide De Gasperi

1615 Luxembourg

LUXEMBOURG

Tel. +352 4398-1

E-mail: euraud@eca.europa.eu

oppure compilando un buono d'ordine elettronico su EU-Bookshop.


INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Autorità di vigilanza EFTA

4.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 298/7


Insussistenza di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 61 dell’accordo SEE

2010/C 298/05

L'Autorità di vigilanza EFTA non solleva obiezioni riguardo alla seguente misura di aiuto di Stato:

Data di adozione della decisione

:

21 giugno 2010

Caso n.

:

67159

Numero della decisione

:

253/10/COL

Stato EFTA

:

Islanda

Titolo (e/o nome del beneficiario)

:

Regime di aiuto al salvataggio comprendente la liquidazione di crediti in possesso della Banca centrale d'Islanda relativi alle casse di risparmio

Base giuridica

:

articolo 61, paragrafo 3, lettera b), SEE

Tipo di misura

:

Regime di aiuti

Obiettivo

:

Rimediare a un grave turbamento dell’economia

Forma dell’aiuto

:

Liquidazione di crediti

Dotazione

:

9,345 milioni di ISK

Durata

:

Il regime di aiuti è stato temporaneamente approvato fino al 21 dicembre 2010

Settori economici

:

Settore finanziario

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

:

Ministry of Finance

Arnarhvoli

150 Reykjavik

ICELAND

Il testo della decisione nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito dell'Autorità di vigilanza EFTA:

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/


4.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 298/8


Insussistenza di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 61 dell’accordo SEE

2010/C 298/06

L'Autorità di vigilanza EFTA non solleva obiezioni riguardo alla seguente misura di aiuto di Stato:

Data di adozione della decisione

:

7 luglio 2010

Aiuto n.

:

67488

Numero della decisione

:

292/10/COL

Stato EFTA

:

Norvegia

Titolo (e/o nome del beneficiario)

:

Modifica dello speciale regime fiscale norvegese per la navigazione

Base giuridica

:

Articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE

Tipo di misura

:

Regime di aiuto

Obiettivo

:

Promozione del settore marittimo

Forma dell'aiuto

:

Esenzioni fiscali

Bilancio

:

0

Durata

:

Anno di reddito 2010

Settore economico

:

Settore marittimo

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

:

Ministero delle Finanze

PO Box 8008 Dep.

0030 Oslo

NORWAY

Il testo della decisione facente fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito dell'Autorità di vigilanza EFTA:

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/


V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Commissione europea

4.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 298/9


Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro «Idee» 2011 del settimo programma quadro comunitario per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e le attività di dimostrazione

2010/C 298/07

Si avvertono gli interessati che, nell’ambito del programma di lavoro «Idee» 2011 del settimo programma quadro comunitario per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e le attività di dimostrazione (2007-2013), è stato pubblicato un invito a presentare proposte.

Si sollecitano proposte per l’invito riportato di seguito. I termini ultimi per la presentazione e gli stanziamenti di bilancio sono riportati nel testo dell’invito, che è pubblicato nel sito web CORDIS e nel portale dei partecipanti.

Programma di lavoro «Idee»

Titolo dell’invito

Sovvenzione CER a favore di ricercatori avanzati

Codice identificativo dell’invito

ERC-2011-AdG

Questo invito a presentare proposte riguarda il programma di lavoro adottato dalla Commissione con decisione C(2010) 4898 del 19 luglio 2010.

Le informazioni sull’invito e sul programma di lavoro e le indicazioni destinate ai proponenti sulle modalità per la presentazione delle proposte sono disponibili nei siti web pertinenti della Commissione europea:

 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7CallsPage e

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/appmanager/participants/portal


PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte EFTA

4.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 298/10


Ricorso presentato il 18 agosto 2010 dall'Autorità di vigilanza EFTA contro la Repubblica d'Islanda

(Causa E-12/10)

2010/C 298/08

Il 18 agosto 2010 l'Autorità di vigilanza EFTA, rappresentata da Xavier Lewis e Ólafur Jóhannes Einarsson, in qualità di agenti della suddetta Autorità — che ha sede in rue Belliard/Belliardstraat 35, 1040 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË — ha presentato ricorso dinanzi alla Corte EFTA contro la Repubblica d'Islanda.

L'Autorità di vigilanza EFTA chiede alla Corte EFTA di dichiarare che:

1)

mantenendo in vigore gli articoli 5 e 7 dell'atto n. 45/2007 sui diritti e gli obblighi delle imprese estere che distaccano in Islanda loro dipendenti per svolgervi un lavoro temporaneo, l'Islanda è venuta meno agli obblighi derivanti dall'articolo 36 dell'accordo EFTA e dall'articolo 3 dell'atto cui si fa riferimento nell'allegato XVIII all'accordo SEE, punto 30, direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi, quale adattato all’accordo SEE dal suo protocollo 1;

2)

la repubblica d'Islanda è condannata a sostenere le spese del presente procedimento.

Circostanze di fatto e di diritto e motivi addotti:

l'istanza concerne i requisiti che gli Stati EFTA sono autorizzati ad imporre in merito alle condizioni di lavoro dei lavoratori distaccati nel loro territorio,

nell'istanza si sostiene che l'articolo 3 della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi, in combinato disposto con l'articolo 36 dell'accordo SEE, consente unicamente l'imposizione dei requisiti minimi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a g) della suddetta direttiva,

l'Autorità di sorveglianza EFTA afferma che i controversi articoli dell'atto n. 45/2007 (Atto sul distaccamento) impongano condizioni non previste in alcuno dei commi dell'articolo 3, e pertanto costituiscono una violazione degli articoli 3 e 36 dell'accordo SEE.


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

4.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 298/11


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.5913 — CEZ/EPH/Mibrag Group)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2010/C 298/09

1.

In data 25 ottobre 2010 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione HC Fin3 NV (Paesi Bassi), di proprietà esclusiva di Energetický a průmyslový holding, a.s. («EPH», Repubblica ceca), e ČEZ, a.s. («ČEZ», Repubblica ceca) acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune di JTSD Braunkohlebergbau GmbH («JTSD», Germania) e della sua controllata al 100 % Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH («Mibrag», Germania; Mibrag e le sue controllate sono denominate collettivamente «gruppo Mibrag»), attualmente controllate dalla controllata di ČEZ Severočeské doly a.s. («SD», Repubblica ceca) e dalla società veicolo di proprietà esclusiva del sig. Křetínský, cioè Lignite Investments (Cipro), mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

EPH: investitore strategico nel settore dell’energia e investitore importante nell’industria,

JTSD: società a responsabilità limitata che detiene il pieno controllo di Mibrag,

Mibrag Group: opera prevalentemente nell’estrazione di ortolignite, nel teleriscaldamento e nella gestione di centrali a lignite in Germania,

SD: estrazione di lignite nella Repubblica ceca,

ČEZ: diverse attività nel settore dell'energia, tra cui i) generazione, ii) distribuzione e iii) vendita di energia elettrica e di calore nella Repubblica ceca e iv) commercio di energia elettrica e gestione di centrali in altri paesi europei.

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5913 — CEZ/EPH/Mibrag Group, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).


4.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 298/12


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso COMP/M.5785 — Sun Capital/DSM Special Products)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2010/C 298/10

1.

In data 23 iuglio 2010 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 e a seguito di un rinvio ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Sun Capital Partners IV, LP («Sun Capital Partners Fund», Stati Uniti), appartenente al gruppo Sun Capital Partners, acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo di DSM Special Products BV («DSP», Paesi Bassi), controllata di Royal DSM NV, mediante acquisto di quote e attivi.

2.

Il 26 agosto 2010 la notifica è stata dichiarata incompleta. Le imprese in questione hanno quindi trasmesso le ulteriori informazioni richieste. Il 26 ottobre 2010 la notifica è stata dichiarata completa, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni.

3.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   Sun Capital Partners Fund: investimenti in private equity,

—   DSP: produzione di prodotti chimici fini, prodotti industriali intermedi e additivi alimentari.

4.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo.

5.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+ 3222964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5785 — Sun Capital/DSM Special Products, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).


4.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 298/13


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6025 — Ardagh/Impress)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2010/C 298/11

1.

In data 26 ottobre 2010 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Ardagh Glass Group SA («Ardagh», Lussemburgo) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di Impress Coöperatieve UA («Impress», Paesi Bassi) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Ardagh: fornitura di contenitori in vetro, tra cui bottiglie e vasi, e di macchine formatrici e di controllo per contenitori in vetro,

Impress: fornitura di contenitori metallici, comprese le lattine, utilizzati prevalentemente per alimenti lavorati (compresi i frutti di mare) e prodotti speciali (aerosol, vernici e rivestimenti, prodotti lattiero-caseari e contenitori personalizzati).

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6025 — Ardagh/Impress, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).


ALTRI ATTI

Commissione europea

4.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 298/14


Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

2010/C 298/12

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (1). Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione

DOCUMENTO UNICO

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

«GRUYÈRE»

N. CE: FR-PGI-0005-0612-25.06.2007

IGP ( X ) DOP ( )

1.   Denominazione:

«Gruyère»

2.   Stato membro o paese terzo:

Francia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare:

3.1.   Tipo di prodotto:

Classe 1.3 —

Formaggi

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1:

Il Gruyère è un formaggio di latte vaccino crudo; ha forma circolare, leggermente bombata, con scalzo convesso. Il diametro oscilla fra 53 e 63 centimetri e l'altezza fra 13 e 16 centimetri.

La crosta è solida e granulosa, di colore che va dal giallo dorato al marrone. Si tratta di un formaggio a pasta dura, pressata cotta, di color avorio fino a giallo pallido, che presenta obbligatoriamente occhiature di dimensioni che variano da quelle di un pisello a quelle di una ciliegia e dotato di aromi e sapori caratteristici, derivanti, in particolare, dalla fermentazione propionica.

Il suo tasso di materie grasse è compreso fra il 47 e il 52 % dopo essicazione completa. Il suo tenore di materia secca non può essere inferiore al 62 %.

Il suo tenore in sale è compreso fra 0,6 e 1,7 grammi di cloruro di sodio per 100 grammi di formaggio.

La stagionatura di questo formaggio ha una durata minima di 120 giorni.

Sullo scalzo di ogni singola forma venduta con l'indicazione geografica protetta Gruyère deve essere apposta, prima dell'uscita dal locale di stagionatura, una fascia di marcatura.

Il Gruyère può anche presentarsi porzionato o grattugiato.

La morge (combinazione di microflora naturale e locale) può essere tolta dalle porzioni, suddivise in confezioni del peso minimo di 40 grammi, purché esse presentino una parte granulosa munita di crosta sulla quale sia ancora visibile la traccia del tessuto o dello stampo in cui era racchiuso il formaggio.

3.3.   Materie prime (solo per i prodotti trasformati):

Il latte adoperato per la fabbricazione proviene unicamente da mandrie lattiere composte da vacche appartenenti alle tradizionali razze locali adattate al territorio: Abondance, Tarentaise, Montbéliarde, Vosgienne, Simmental française.

Allo scopo di preservare la qualità del latte, la durata della raccolta del latte dal primo produttore fino al deposito presso il caseificio non deve oltrepassare le sei ore.

Il latte adoperato per la fabbricazione del formaggio viene fatto fermentare mediante l'aggiunta di uno o più starter naturali coltivati su siero di latte e/o caglio naturale preparato su residuato della lavorazione. Queste preparazioni producono perlomeno lattobacilli termofili che contribuiscono al processo di acidificazione.

3.4.   Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale):

Per garantire uno stretto legame fra il territorio ed il prodotto mediante un'alimentazione specifica della zona geografica, l'alimentazione di base delle vacche da latte è costituita da erba e da fieno; la razione complessiva della mandria comporta almeno un 70 % calcolato sulla materia secca di alimenti prodotti presso l'azienda; i foraggi grossolani consumati dalla mandria provengono come minimo nella misura dell'80 % dalla zona geografica e gli alimenti complementari sono limitati a 1 800 kg per vacca da latte e all'anno.

I foraggi fermentati, sotto forma di insilati o di altro tipo, non possono essere utilizzati per l'alimentazione della mandria lattiera in qualsiasi epoca dell'anno a causa dei rischi tecnologici connessi a tali pratiche durante le fasi di fabbricazione e di stagionatura dei formaggi.

Nell'azienda è autorizzato unicamente il ricorso a materie prime e ad alimenti complementari provenienti da prodotti non transgenici onde preservare il carattere tradizionale dell'alimentazione.

Per mantenere la pratica tradizionale del pascolo sono vietati i sistemi di produzione nell'azienda agricola nei quali l'intera alimentazione viene somministrata nella mangiatoia. È obbligatorio un periodo minimo annuo di 150 giorni di pascolo.

3.5.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata:

La produzione di latte, la fabbricazione e la stagionatura dei formaggi avvengono nella zona geografica.

3.6.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc.:

Nessuna operazione simultanea su un altro prodotto che non sia il Gruyère deve interferire con le fasi di taglio e condizionamento.

Durante le operazioni di grattugiatura, è vietato il ricorso ad additivi o ad antiagglomeranti.

3.7.   Norme specifiche in materia di etichettatura:

L'etichettatura dei formaggi che beneficiano dell'indicazione geografica protetta Gruyère deve comportare il nome dell'indicazione geografica protetta iscritta a caratteri di dimensioni almeno pari a quelle dei caratteri più grandi che figurano sull'etichetta. L'impiego di qualsiasi aggettivo qualificativo o di altra menzione è vietato sull'etichetta, nel materiale pubblicitario, sulle fatture o sui documenti commerciali.

Il logo comunitario «IGP» deve figurare sull'etichetta.

4.   Delimitazione concisa della zona geografica:

La produzione del latte, la trasformazione in formaggio e la stagionatura devono avere luogo nella zona geografica che comprende i seguenti comuni:

 

Nel dipartimento dell'Ain

I cantoni di Ambérieu-en-Bugey, Bellegarde-sur-Valserine, Belley, Brénod, Ceyzériat, Champagne-en-Valromey, Coligny, Collonges, Ferney-Voltaire, Gex, Hauteville-Lompnes, Izernore, Lagnieu, Lhuis, Nantua, Oyonnax-Nord, Poncin, Pont-d'Ain, Saint-Rambert-en-Bugey, Seyssel, Treffort-Cuisiat, Virieu-le-Grand, Péronnas, Oyonnax-Sud, Viriat, Oyonnax, Bourg-en-Bresse.

 

Nel dipartimento della Côte-d’Or

I cantoni di Fontaine-Française, Saint-Jean-de-Losne, Seurre.

 

Nel dipartimento del Doubs

Tutti i comuni.

 

Nel dipartimento dell'Isère

I cantoni di Saint-Laurent-du-Pont e di Touvet.

 

Nel dipartimento del Jura

Tutti i comuni.

 

Nel dipartimento della Haute-Marne

I cantoni di Bourbonne-les-Bains, Bourmont, Clefmont, Fayl-la-Forêt, Laferté-sur-Amance, Langres, Longeau-Percey, Val-de-Meuse, Neuilly-l'Evêque, Nogent, Prauthoy, Terre-Natale.

 

Nel dipartimento della Haute-Saône

Tutti i comuni.

 

Nel dipartimento di Saône-et-Loire

I cantoni di Beaurepaire-en-Bresse, Cuiseaux, Pierre-de-Bresse, Saint-Germain-du-Bois.

 

Nel dipartimento della Savoia

Tutti i comuni.

 

Nel dipartimento della Haute-Savoie

Tutti i comuni.

 

Nel dipartimento dei Vosgi

I cantoni di Bains-les-Bains, Darney, Lamarche, Monthureux-sur-Saône, Plombières-les-Bains, Xertigny.

 

Nel dipartimento del Territoire de Belfort

I cantoni di Delle, Fontaine, Giromagny, Rougemont-le-Château, Valdoie, Châtenois-les-Forges, Danjoutin, Beaucourt, Grandvillars, Offemont, Belfort.

La produzione di latte e la trasformazione in formaggio fresco possono avvenire soltanto nei comuni che ancor oggi procedono a tali operazioni in modo tradizionale e che rispondono ai seguenti criteri:

clima a tendenza continentale, caratterizzato da grandi differenze di temperatura fra l'inverno e l'estate e, soprattutto, da un'elevata pluviometria annua, superiore a 900 mm. Questa pluviometria è ben ripartita nel corso dell'anno, con forti piogge estive che favoriscono la crescita dell'erba;

substrato a predominanza calcarea o molassica, eventualmente ricoperto da depositi glaciali. Substrato che consente lo sviluppo di una flora naturale di grande ricchezza, diversa da quella che si trova su sedimenti alluvionali geologicamente recenti o su formazioni cristalline.

5.   Legame con la zona geografica:

5.1.   Specificità della zona geografica:

5.1.1.   Fattori naturali

La zona geografica si estende su territori di montagna e su terreni calcarei difficilmente utilizzabili, adatti al pascolo di mandrie bovine abituate alle difficili condizioni delle zone di montagna, nonché sulle valli adiacenti, propizie alla stagionatura e alla diffusione di questo tipo di formaggio.

La zona geografica è costituita essenzialmente da rocce sedimentarie calcaree con suoli il più delle volte poco spessi.

Essa è caratterizzata da un lato da un clima di tipo continentale, con grandi escursioni termiche fra l'inverno e l'estate, e precipitazioni che, sebbene ripartite nel corso dell'anno, sono intense soprattutto d'estate e, dall'altro, da un clima settentrionale con temperature medie annue basse (malgrado ondate di caldo estremo durante l'estate) e molti giorni di gelate.

Il clima è montano o submontano e molto piovoso, con pluviometria annua superiore a 900 mm. Questa pluviometria è intensa già a bassa quota ed aumenta man mano che si procede verso l'interno delle montagne, laddove predominano le conifere quali le Picee. La ripartizione della pluviometria nel corso dell'anno è caratterizzata dalla mancanza di stagione secca, il che favorisce la crescita dell'erba.

Le cantine sono spesso site nelle valli o in pianura, all'incrocio di importanti vie di comunicazione. Questa localizzazione, che perdura ancora oggi, consentiva di trasportare facilmente il sale, il quale proveniva, in parte, dal Jura (ad esempio le saline di Arc-et-Senans, Salins les Bains, Poligny, Lons-le-Saunier, etc.). In effetti, per rendere possibile la delicata operazione di stagionatura, occorre strofinare il formaggio con una combinazione di microflora naturale e locale, sale ed acqua, chiamata «morge». Questa microflora si riproduce naturalmente in cantine dotate di un'atmosfera particolare favorita da un numero sufficiente di formaggi. L'ingente numero di formaggi è dovuto al fatto che si raggruppano in un solo luogo i formaggi provenienti dai vari caseifici. La «morge» costituisce un legame fra l'ambiente microscopico naturale e le specificità del formaggio.

5.1.2.   Fattori umani: il sistema dei caseifici

Il Gruyère viene prodotto da molti secoli ed è uno dei formaggi che può vantare la più antica tradizione. Il Gruyère è citato in numerosissimi documenti storici di tutta la regione centro-orientale della Francia, che confina con la Svizzera. Si tratta di una zona internazionale che include una parte del territorio francese ed una parte del territorio svizzero; le frontiere di queste due nazioni sono cambiate nel corso dei secoli. Il regno di Savoia includeva parte del territorio della Francia di oggi ed una parte dell'attuale territorio elvetico. La denominazione tradizionale «Gruyère» fa riferimento ai «gruyers», esattori delle imposte prelevate sul «frutto» della montagna, ovvero lo sfruttamento dei boschi.

La zona tradizionale di fabbricazione del Gruyère corrisponde, dalla fine del XIX secolo in poi, alla zona in cui sono ubicati i caseifici, ovvero una vasta parte delle regioni centro-orientali della Francia, incluse la Franche-Comté, la Savoia, l'Alta — Savoia nonché alcune regioni periferiche come Bassigny (Haute-Marne), Bugey o Vercors.

La tradizione casearia di questa regione si basa sulla pratica di mettere in comune il latte destinato alla produzione di formaggi di grandi dimensioni e trarre così vantaggio tutto l'anno del latte prodotto durante l'estate. Questo sistema poggia su una forte solidarietà e su norme particolari di vita in comune: mettendo in comune gli strumenti di produzione, infatti, si consente alle singole, piccole unità produttive di partecipare al processo di produzione dei formaggi da consumare nell'arco dell'anno. I produttori, riuniti in cooperative di produzione di formaggi, sono proprietari dei locali (denominati «fruitières» in francese) nonché responsabili dell'assunzione del personale che, fabbricando il formaggio, accrescerà il valore della produzione di latte.

Tradizionalmente, sia la produzione del latte che l'elaborazione del formaggio hanno luogo in siti diversi dai locali destinati alla stagionatura. Le caratteristiche dell'ambiente che descriveremo in appresso sono favorevoli alla produzione di un tipo di latte adatto ad essere trasformato in formaggio. Il latte viene munto, raccolto, consegnato e trasformato quotidianamente. La prima fase di trasformazione del latte avviene nelle vicinanze dei pascoli. Il complicato metodo di elaborazione del Gruyère nei suddetti siti di trasformazione richiede conoscenze e capacità del tutto particolari, segnatamente per quanto riguarda l'utilizzo dei vari starter naturali.

I formaggi denominati «en blanc» vengono quindi trasportati e raggruppati in apposite cantine di stagionatura adatte alla stagionatura del Gruyère, nelle quali gli stagionatori si prendono cura dei formaggi per molti mesi. Il processo di stagionatura richiede una solida conoscenza delle diverse fasi del processo ed una padronanza assoluta dei parametri (cinetica, temperatura, igrometria, durata) che consentono lo sviluppo della fermentazione propionica. Il trasporto dei formaggi «en blanc» verso i locali di stagionatura, talvolta distanti dal luogo di produzione, è caratteristico della tradizione di fabbricazione dei formaggi della zona «Gruyère»; esso fa parte dell'antica specializzazione dei fabbricanti di formaggio nella stagionatura di questo formaggio che sfocia in uno sviluppo di conoscenze altamente specializzate. Raggruppare i formaggi nello stesso luogo consente una cinetica particolare della stagionatura, segnatamente in cantine calde, e lo sviluppo di una microflora particolare nella morge.

Inoltre, la collocazione geografica strategica dei locali di stagionatura favorisce l'esportazione di formaggi finiti verso i grandi centri di consumo contribuendo ad una commercializzazione più facile del prodotto, dal momento che gli stagionatori si occupano anche, in certo qual modo, di promuovere il Gruyère.

5.2.   Specificità del prodotto:

Il Gruyère è un formaggio a pasta pressata cotta, fabbricato a partire da latte crudo, di grandi dimensioni e richiede un lungo periodo di stagionatura. La pasta, soda e al tempo stesso elastica, presenta obbligatoriamente delle aperture: si tratta del solo formaggio a pasta pressata cotta che può fregiarsi di un' indicazione geografica protetta a dover assolutamente presentare «forellini» nella pasta.

La stagionatura, per la quale si sono andate sviluppando competenze del tutto particolari, va effettuata in parte in locali caldi onde consentire la formazione delle aperture nella pasta (le dimensioni delle occhiature oscillano fra quelle di un pisello a quelle di una ciliegia) nonché la formazione di aromi e di sapori caratteristici della fermentazione propionica.

Il Gruyère è il formaggio «originale» alla base di molti formaggi di grandi dimensioni della regione centro-orientale, che si sono man mano trasformati in formaggi che generalmente presentano un minor numero di occhiature in seguito a lievi modifiche apportate alle tecniche di lavorazione e/o stagionatura.

5.3.   Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP):

La combinazione dei fattori naturali e delle conoscenze umane messe in atto per elaborare questo formaggio sfocia nella fabbricazione di un formaggio del tutto particolare.

Ciò si traduce innanzitutto con la produzione, nelle impervie zone di montagna, di un tipo di latte proveniente da animali nutriti essenzialmente con erba e fieno.

Le condizioni naturali dell'ambiente sono in effetti favorevoli alla produzione di latte. I suoli calcarei e poveri dei rilievi di montagna, associati al clima continentale e umido, sono all'origine dell'incremento dell'allevamento bovino che consente di valorizzare la produzione di erba della zona. I prati naturali di grande ricchezza floristica (segnatamente dicotiledoni) sono molto propizi allo sviluppo delle componenti aromatiche di questo formaggio. La valorizzazione ottimale dell'erba locale è favorita dall'utilizzo di razze locali di vacche da latte e dalla limitazione al minimo indispensabile dei concentrati nell'alimentazione del bestiame. Inoltre, il divieto di utilizzare alimenti fermentati consente di assicurare, durante la fase di stagionatura, il corretto svolgimento della fermentazione propionica che è all'origine delle occhiature e degli aromi caratteristici. La ricchezza aromatica della flora dei prati naturali si ritrova nella microflora del latte. Questo potenziale viene accresciuto durante la lavorazione del latte mediante il ricorso a fermenti naturali ed a pratiche tradizionali quali l'utilizzo di vasche in rame la cui capacità massima corrisponde alla produzione di 14 forme. Il potenziale aromatico si dispiega nella sua pienezza soltanto durante la fase della stagionatura la quale viene realizzata secondo modalità del tutto particolari ricorrendo a microrganismi specifici locali.

Nei caseifici, le conoscenze particolari del personale e l'utilizzo di fermenti per lo più autoctoni nonché del latte crudo contenente flora naturale consentono di preservare il potenziale aromatico nonché la qualità finale dei formaggi. La raccolta congiunta di latte e la necessità di conservare a lungo i formaggi (in modo da consentire il consumo del latte sotto forma di formaggio durante l'inverno) spiega perché i formaggi sono di grandi dimensioni.

Infine, la conservazione e la stagionatura del prodotto da parte degli stagionatori che fanno uso di microrganismi naturali nonché di legno di Picea (abbondante risorsa locale) e che padroneggiano le particolari cinetiche di stagionatura consentono di rivelare appieno le caratteristiche organolettiche del Gruyère, segnatamente le occhiature della pasta nonché gli aromi ed i sapori tipici della fermentazione propionica. Le competenze degli stagionatori del Gruyère sono ancestrali. Tuttavia, esse non sarebbero sufficienti senza le conoscenze e l'esperienza degli allevatori e dei produttori. I tre grandi protagonisti della produzione del Gruyère (produttore di latte, formaggiaio, stagionatore) devono essere indissolubilmente legati fra loro se si vuole conferire a questo particolare tipo di formaggio le sue qualità precipue connesse alla regione d'origine.

Il locali di stagionatura sono ubicati in posizione strategica lungo gli assi stradali e spesso a margine delle zone di produzione del latte e di trasformazione dei formaggi, nei pressi delle vie di comunicazione che agevolano l'esportazione dei formaggi, esportazione resa possibile dalla capacità dei medesimi di conservarsi a lungo.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare:

[Articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006]

https://www.inao.gouv.fr/fichier/CDCIGPGruyere.pdf


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.