ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.C_2010.290.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 290

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

53o anno
27 ottobre 2010


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2010/C 290/01

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 )

1

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2010/C 290/02

Decisione del Consiglio, del 21 ottobre 2010, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del comitato consultivo per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

5

 

Commissione europea

2010/C 290/03

Tassi di cambio dell'euro

9

 

Agenzia europea per la difesa

2010/C 290/04

Relazione sui conti annuali relativi all'esercizio 2009

10

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2010/C 290/05

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

11

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

Commissione europea

2010/C 290/06

Invito a presentare proposte 2011 — EAC/49/10 — Programma di apprendimento permanente (LLP)

13

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

 

Commissione europea

2010/C 290/07

Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di ferrosilicio originarie, tra l'altro, della Russia

15

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2010/C 290/08

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5998 — BDMI/FCPI/Blue Lion Mobile) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

17

 

ALTRI ATTI

 

Consiglio

2010/C 290/09

Avviso all'attenzione delle persone cui si applicano le misure previste dalla decisione 2010/638/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 1284/2009 del Consiglio

19

 

Commissione europea

2010/C 290/10

Parere riguardante una domanda a norma dell'articolo 30 della direttiva 2004/17/CE — Domanda proveniente da un ente aggiudicatore

20

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

27.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 290/1


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2010/C 290/01

Data di adozione della decisione

17.8.2010

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

N 372/09

Stato membro

Paesi Bassi

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Restructuring plan Aegon

Base giuridica

Term Sheet of 28.10.2008: ‘EUR 3 billion Non-voting convertible capital securities issuance by Aegon NV and senior loan by the State of the Netherlands’

Tipo di misura

Aiuto individuale

Obiettivo

Rimedio a un grave turbamento dell'economia

Forma dell'aiuto

Altre forme di apporto di capitale

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista 3 000 Mio EUR

Importo totale dell'aiuto previsto 3 000 Mio EUR

Intensità

100 %

Durata

Settore economico

Intermediazione finanziaria

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Ministerie van Financiën

Korte Voorhout 7

2511 CW Den Haag

NEDERLAND

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione

22.9.2010

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

N 469/09

Stato membro

Germania

Regione

Hamburg

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Beteiligungsfonds für junge innovative Unternehmen

Base giuridica

§§23 und 24 der Landeshaushaltsordnung der Freien und Hansestadt Hamburg vom 23. Dezember 1971, zuletzt geändert am 20. November 2007; Operationelles Programm der Freien und Hansestadt Hamburg für das Ziel „Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung“ (EFRE) in der Förderperiode 2007-2013; Richtlinie zur Finanzierung von jungen innovativen Hamburger Unternehmen

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Ricerca e sviluppo, Capitale di rischio

Forma dell'aiuto

Altre forme di apporto di capitale

Dotazione di bilancio

Importo totale dell'aiuto previsto 12 Mio EUR

Intensità

Durata

fino al 31.12.2016

Settore economico

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Freie und Hansenstadt Hamburg

Behörde für Wirtschaft und Arbeit

Alter Steinweg 4

20459 Hamburg/Fund for young innovative enterprises

DEUTSCHLAND

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione

15.9.2010

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

N 708/09

Stato membro

Germania

Regione

Brandenburg

Titolo (e/o nome del beneficiario)

KMU-Fonds

Base giuridica

Haushaltsordnung des Landes Brandenburg (Landeshaushaltsordnung — LHO) mit den dazugehörenden Verwaltungsvorschriften (VV-LHO)

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

PMI

Forma dell'aiuto

Prestito agevolato

Dotazione di bilancio

Importo totale dell'aiuto previsto 20 Mio EUR

Intensità

Durata

fino al 31.12.2013

Settore economico

Tutti I settori

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB)

Steinstraße 104-106

14480 Potsdam

DEUTSCHLAND

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione

1.9.2010

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

N 722/09

Stato membro

Italia

Regione

Lazio

Titolo (e/o nome del beneficiario)

POR 2007-2013 — Obiettivo competitività e Occupazione — Asse I Attività 3 — Fondo capitale di rischio

Base giuridica

Statuto del fondo capitale di rischio POR FESR I.3 Lazio 2001/2013

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Capitale di rischio, Innovazione

Forma dell'aiuto

Capitale di rischio

Dotazione di bilancio

Importo totale dell'aiuto previsto 20 Mio EUR

Intensità

Durata

fino al 2015

Settore economico

Tutti i settori

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Regione Lazio

Dipartimento Economico e Occupazionale

Direzione regionale Programmazione economica

Via Cristoforo Colombo 212

00147 Roma RM

ITALIA

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione

10.8.2010

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

NN 35/10

Stato membro

Irlanda

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Temporary approval of the third recapitalisation in favour of Anglo Irish Bank

Base giuridica

Credit Institutions (Financial Support) Act 2008

Tipo di misura

Aiuto individuale

Obiettivo

Rimedio a un grave turbamento dell'economia

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto

Dotazione di bilancio

Importo totale dell'aiuto previsto fino a 10,054 miliardi EUR

Intensità

Durata

Settore economico

Intermediazione finanziaria

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Irish Minister for Finance

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

27.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 290/5


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 ottobre 2010

relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del comitato consultivo per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

2010/C 290/02

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (1), in particolare l'articolo 75,

visti gli elenchi delle candidature presentati al Consiglio dai governi degli Stati membri,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 883/2004 ha istituito il comitato consultivo per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

(2)

Il regolamento (CE) n. 883/2004, che istituisce il comitato consultivo per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, non specifica la durata del mandato dei membri titolari e dei membri supplenti. Nella decisione relativa alla loro nomina il Consiglio dovrebbe quindi provvedere a stabilire tale durata. Per evitare inutili oneri amministrativi, la durata del mandato dovrebbe essere sufficientemente lunga, tenendo conto anche del fatto che i comitati consultivi di questo tipo sono soliti riunirsi soltanto una o due volte l'anno. Un mandato della durata di cinque anni eviterebbe rinnovi eccessivamente frequenti di tutti i membri del comitato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati membri titolari e membri supplenti del comitato consultivo per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale per il periodo che va dal 20 ottobre 2010 al 19 ottobre 2015:

I.   RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI

Paese

Membri titolari

Membri supplenti

Belgio

Sig. Keyina MPEYE

Sig.ra Alix GEYSELS

Bulgaria

Sig.ra Dobrinka BONEVA

Sig.ra Eva TOSHEVA

Repubblica ceca

Sig. Jiří BAUER

Sig.ra Gabriela PIKOROVÁ

Danimarca

Sig.ra Vibeke DALBRO

Sig.ra Karin MØHL LARSEN

Germania

Sig. Helmut WEBER

Sig. Matthias HAUSCHILD

Estonia

Sig.ra Evelyn HALLIKA

Sig.ra Inga PRONINA

Irlanda

 

 

Grecia

Sig.ra Anna RIZOU

Sig.ra Ioanna BOUZALAKOU

Spagna

Sig.ra Marta Lucía VIVES CABALLERO

Sig.ra Ainhoa LÓPEZ DE GOICOECHEA URZAINQUI

Francia

Sig.ra Christiane LABALME

Sig. Jean-Claude FILLON

Italia

 

 

Cipro

Sig. Nicolas ARTEMIS

Sig. Andreas KYRIAKIDES

Lettonia

Sig.ra Jana MUIŽNIECE

Sig. Reinis JOKSTS

Lituania

Sig.ra Mariana ŽIUKIENĖ

Sig.ra Romalda BARANAUSKIENĖ

Lussemburgo

Sig. Claude EWEN

Sig. Romain EWERT

Ungheria

 

 

Malta

 

 

Paesi Bassi

 

 

Austria

Sig. Manfred PÖLTL

Sig. Heinz WITTMANN

Polonia

Sig.ra Grażyna SYPNIEWSKA

Sig.ra Elżbieta TOMASZEWSKA

Portogallo

Sig. José Nuno RANGEL CID PROENÇA

Sig.ra Elisabete Maria SOUSA SILVEIRA

Romania

Sig.ra Adriana STOINEA

Sig.ra Raluca LUCHIAN

Slovenia

Sig.ra Alenka ŽAGAR

Sig.ra Zvezdana VEBER-HARTMAN

Slovacchia

Sig. Jaroslav KOVÁČ

Sig.ra Etela KISSOVÁ

Finlandia

Sig.ra Carin LINDQVIST-VIRTANEN

Sig. Pasi MUSTONEN

Svezia

Sig.ra Lena MALMBERG

Sig.ra Gunnel VILÉN

Regno Unito

Sig.ra Fiona KILPATRICK

Sig.ra Ute CHATTERJEE


II.   RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI DEI LAVORATORI

Paese

Membri titolari

Membri supplenti

Belgio

Sig. Koen MEESTERS

Sig.ra Estelle CEULEMANS

Bulgaria

Sig.ra Assia GONEVA

Sig.ra Velichka MIKOVA

Repubblica ceca

Sig.ra Jaroslava BAUEROVÁ

Sig.ra Helena ČORNEJOVÁ

Danimarca

Sig. Michael JACOBSEN

Sig. Christian SØLYST

Germania

Sig. Robert NAZAREK

Sig. Max EPPELEIN

Estonia

Sig.ra Kaja TOOMSALU

Sig. Margo KIKAS

Irlanda

 

 

Grecia

 

 

Spagna

Sig. Carlos BRAVO FERNÁNDEZ

Sig.ra Ana María CORRAL JUAN

Francia

Sig. Pierre Yves CHANU

Sig. Abdou ALI MOHAMED

Italia

 

 

Cipro

Sig. Nicos GREGORIOU

Sig. Nicos EPISTITHIOU

Lettonia

Sig.ra Irīna HOMKO

Sig.ra Natalja MICKEVIČA

Lituania

Sig. Vydas PUSKEPALIS

Sig. Ričardas GARUOLIS

Lussemburgo

Sig. Eduardo DIAS

Sig. Vincent JACQUET

Ungheria

 

 

Malta

 

 

Paesi Bassi

 

 

Austria

Sig.ra Martina THOMASBERGER

Sig.ra Dinah DJALINOUS-GLATZ

Polonia

Sig.ra Elżbieta TAMBORSKA

Sig.ra Katarzyna SOSNOWSKA

Portogallo

Sig.ra Ana Cecília SENA SIMÕES

Sig.ra Ana Paula BERNARDO

Romania

 

 

Slovenia

Sig. Goran LUKIČ

Sig. Aljoša ČEČ

Slovacchia

Sig.ra Mária SVOREŇOVÁ

Sig.ra Zdena DVORANOVÁ

Finlandia

Sig. Jarmo PÄTÄRI

Sig.ra Heli PUURA

Svezia

Sig.ra Ellen NYGREN

Sig. Samuel ENGBLOM

Regno Unito

Sig. Richard EXELL

Sig. Sean BAMFORD


III.   RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI DEI DATORI DI LAVORO

Paese

Membri titolari

Membri supplenti

Belgio

Sig.ra Monica DE JONGHE

Sig.ra Hilde THYS

Bulgaria

Sig. Rumen RADEV

Sig. Teodor DECHEV

Repubblica ceca

Sig. Luděk MAZUCH

Sig. Jiří SVOBODA

Danimarca

Sig. Flemming DREESEN

Sig. Henning GADE

Germania

Sig.ra Angela SCHNEIDER-BODIEN

Sig.ra Susanne LEXA

Estonia

Sig.ra Victoria METS

Sig.ra Katrin TRUVE

Irlanda

 

 

Grecia

 

 

Spagna

Sig.ra Pilar IGLESIAS VALCARCE

Sig. Roberto SUÁREZ SANTOS

Francia

 

 

Italia

 

 

Cipro

Sig.ra Lena PANAYIOTOU

Sig. Emilios MICHAEL

Lettonia

Sig.ra Anita LĪCE

Sig.ra Dace ŠAITERE

Lituania

Sig. Danukas ARLAUSKAS

Sig.ra Dovilė BAŠKYTĖ

Lussemburgo

 

 

Ungheria

 

 

Malta

 

 

Paesi Bassi

 

 

Austria

Sig.ra Ruth TAUDES

Sig.ra Ruth LIST

Polonia

Sig.ra Malgorzata RUSEWICZ

Sig. Zbigniew ŻUREK

Portogallo

Sig.ra Cristina NAGY MORAIS

Sig. Nuno BERNARDO

Romania

 

 

Slovenia

Sig. Tomaž BERNIK

Sig.ra Maja SKORUPAN

Slovacchia

Sig. Jozef ORGONÁŠ

Sig. Milan CHÚPEK

Finlandia

Sig. Johan ÅSTRÖM

Sig. Mikko RÄSÄNEN

Svezia

Sig.ra Sofia BERGSTRÖM

Sig.ra Catharina BÄCK

Regno Unito

Sig. Neil CARBERRY

Sig. Ben DIGBY

Articolo 2

Il Consiglio procederà in seguito alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti non ancora designati.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore alla data di adozione.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 ottobre 2010.

Per il Consiglio

La presidente

J. MILQUET


(1)  GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.


Commissione europea

27.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 290/9


Tassi di cambio dell'euro (1)

26 ottobre 2010

2010/C 290/03

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,3912

JPY

yen giapponesi

113,11

DKK

corone danesi

7,4577

GBP

sterline inglesi

0,87685

SEK

corone svedesi

9,3028

CHF

franchi svizzeri

1,3558

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

8,1200

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

24,618

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

274,60

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7097

PLN

zloty polacchi

3,9352

RON

leu rumeni

4,2750

TRY

lire turche

1,9785

AUD

dollari australiani

1,4108

CAD

dollari canadesi

1,4245

HKD

dollari di Hong Kong

10,7925

NZD

dollari neozelandesi

1,8549

SGD

dollari di Singapore

1,8053

KRW

won sudcoreani

1 558,32

ZAR

rand sudafricani

9,6340

CNY

renminbi Yuan cinese

9,2691

HRK

kuna croata

7,3423

IDR

rupia indonesiana

12 410,75

MYR

ringgit malese

4,3079

PHP

peso filippino

60,064

RUB

rublo russo

42,2875

THB

baht thailandese

41,611

BRL

real brasiliano

2,3674

MXN

peso messicano

17,2473

INR

rupia indiana

61,9850


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


Agenzia europea per la difesa

27.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 290/10


Relazione sui conti annuali relativi all'esercizio 2009

2010/C 290/04

La versione integrale dei conti annuali è reperibile sul seguente sito Internet:

http://www.eda.europa.eu/finance.aspx


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

27.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 290/11


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

2010/C 290/05

Aiuto n.: XA 138/10

Stato membro: Belgio

Regione: Fiandre

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Communicatiemiddelen voor de korte keten — de kortste link naar de consument, najaar 2010

Base giuridica: Subsidiebesluit voor het project „Communicatiemiddelen voor de korte keten — de kortste link naar de consument” van Bioforum Vlaanderen vzw (zie bijlage).

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 0,025 milioni di EUR

Intensità massima di aiuti: L'intensità massima dell'aiuto è pari al 93,81 % dei costi sostenuti per il progetto di sovvenzione presentato. Le spese generali non sono prese in considerazione ai fini della sovvenzione.

Data di applicazione: L’aiuto sarà concesso dopo la firma del relativo decreto da parte del ministro e lo stanziamento della dotazione di bilancio corrispondente (metà agosto-settembre 2010) ed entrerà in vigore all’atto della pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta ufficiale.

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2010

Obiettivo dell'aiuto: L’aiuto è concesso a Bioforum per sostenere, nell’autunno 2010, la campagna di marketing a favore della filiera breve dell’agricoltura e dell’alimentazione biologiche. Da un lato, si potenzierà la visibilità degli spacci aziendali e delle bancarelle nei mercati mediante materiale promozionale (bandierine, cartelli, autoadesivi da incollare sui veicoli, striscioni). Dall’altro, si promuoverà la conoscenza dell’agricoltura biologica mediante l’opuscolo «Vergeten biogroenten» di Velt, che verrà diffuso tra gli operatori di mercato della filiera breve, i quali potranno offrirlo ai loro clienti.

L’aiuto rientra nel campo di applicazione dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006. L'aiuto può coprire il 100 % delle spese seguenti:

Art. 15, lettera c) Aiuti connessi a servizi di consulenza prestati da terzi;

Art. 15, lettera e) Aiuti connessi ad informazioni fattuali sui sistemi di qualità aperti a prodotti di altri paesi, sui prodotti generici e sui benefici nutrizionali di tali prodotti e sugli utilizzi per essi proposti;

Art. 15, lettera f) Aiuti a favore delle pubblicazioni, quali cataloghi o siti web, contenenti informazioni fattuali sui produttori di una data regione o di un dato prodotto, purché le informazioni e la presentazione siano neutre e tutti i produttori interessati abbiano le stesse possibilità di figurare nelle pubblicazioni. L'aiuto sarà concesso unicamente ad attività e materiali informativi che non contengano riferimenti all'origine del prodotto.

Il progetto non prevede la concessione di aiuti a fini pubblicitari.

Saranno rispettate tutte le parti dell'articolo 15.

Settore economico: Agricoltura biologica

L’aiuto sarà erogato unicamente a piccole e medie imprese.

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Departement Landbouw en Visserij

Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling

Koning Albert II laan 35, bus 40

1030 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIE

Sito web: http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=1629

Altre informazioni: —

Jules VAN LIEFFERINGE

Segretario generale

Aiuto n.: XA 139/10

Stato membro: Belgio

Regione: Fiandre

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Facultatieve subsidie aan KVLV vzw

Base giuridica: Ministerieel Besluit houdende de toekenning van een facultatieve subsidie aan KVLV vzw.

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 25 000 EUR

Intensità massima di aiuti: 100 %

Data di applicazione:

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2010.

Obiettivo dell'aiuto: Assistenza tecnica [articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006].

Settore economico: A1 — Produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi.

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Vlaamse overheid — Departement Landbouw en Visserij

Koning Albert II laan 35, bus 40

1030 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Sito web: http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=1724

Altre informazioni: La base giuridica citata è in fase di progetto.


V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Commissione europea

27.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 290/13


INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2011 — EAC/49/10

Programma di apprendimento permanente (LLP)

2010/C 290/06

1.   Obiettivi e descrizione

Il presente invito a presentare proposte si fonda sulla decisione che istituisce il programma di apprendimento permanente, adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 15 novembre 2006 (decisione n. 1720/2006/CE) (1). Il programma riguarda il periodo 2007-2013. All'articolo 1, paragrafo 3 della decisione figurano gli obiettivi specifici del programma di apprendimento permanente.

2.   Ammissibilità

Il programma di apprendimento permanente si applica a tutti i tipi e livelli di istruzione, di insegnamento e di formazione professionali ed è accessibile a tutte le entità elencate nell'articolo 4 della decisione.

I candidati devono essere stabiliti in uno dei seguenti paesi (2):

i 27 Stati membri dell'Unione europea,

i paesi SEE/EFTA: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera (3),

i paesi candidati: Croazia (4), Turchia.

Conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, della decisione che stabilisce il programma LLP, i progetti e le reti multilaterali istituiti nel quadro dei programmi Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig e delle attività fondamentali del programma trasversale sono aperti anche a partner di paesi terzi che non partecipano già al programma di apprendimento permanente sulla base dell'articolo 7 della decisione. Si invita a consultare la guida LLP per i dettagli sulle azioni interessate e sulle modalità di partecipazione.

3.   Bilancio e durata dei progetti

Il bilancio totale destinato al presente invito è stimato a 1 065 milioni di EUR.

L'entità delle sovvenzioni e la durata dei progetti variano a seconda di fattori quali il tipo di progetto e il numero di paesi partecipanti.

4.   Termine per la presentazione delle candidature

I termini principali sono i seguenti:

Comenius, Grundtvig: Formazione permanente

Primo termine

:

14 gennaio 2011

Termini successivi

:

29 aprile 2011

16 settembre 2011

Comenius: Assistentati

31 gennaio 2011

Leonardo da Vinci: Mobilità (incluso il certificato di mobilità Leonardo da Vinci);

Erasmus: Corsi di lingue intensivi (CLIE)

4 febbraio 2011

Programma Jean Monnet

15 febbraio 2011

Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig: Partenariati;

Comenius: Partenariati Comenius Regio; Grundtvig: Seminari

21 febbraio 2011

Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig: Progetti multilaterali, reti e misure di accompagnamento

28 febbraio 2011

Leonardo da Vinci: Progetti multilaterali per il trasferimento dell'innovazione

28 febbraio 2011

Erasmus: Programmi intensivi (PI), mobilità degli studenti per studi e tirocini (incluso il certificato di tirocinio del consorzio Erasmus) e mobilità del personale (incarichi di insegnamento e formazione del personale)

11 marzo 2011

Grundtvig: Assistentati, progetti di volontariato degli anziani

31 marzo 2011

Programma trasversale: Attività chiave 1 — Visite di studio

Primo termine

:

31 marzo 2011

Secondo termine

:

14 ottobre 2011

Programma trasversale: altre attività

31 marzo 2011

Per le visite e gli scambi Grundtvig e per le visite preparatorie nel quadro di tutti i programmi settoriali, esistono vari termini specifici per ogni paese. Si invita a visitare il sito dell'agenzia nazionale pertinente del proprio paese.

5.   Altre informazioni

Il testo integrale dell'«Invito generale a presentare proposte LLP 2011-2013 — Priorità strategiche» nonché la «guida del programma LLP 2011» e le informazioni sulla disponibilità dei moduli di domanda si possono trovare al seguente indirizzo Internet: http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.htm

Le candidature devono soddisfare tutti i termini del testo integrale dell'invito e della guida del programma LLP ed essere presentate utilizzando i moduli previsti.


(1)  Decisione n. 1720/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce un programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente (GU L 327 del 24.11.2006, pag. 45) http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:327:0045:0068:EN:PDF e decisione n. 1357/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica la decisione n. 1720/2006/CE (GU L 350 del 30.12.2008 pag. 56): http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:350:0056:0057:EN:PDF

(2)  Ad eccezione del programma Jean Monnet che è aperto agli istituti di istruzione superiore di tutto il mondo.

(3)  Per l'anno accademico 2011-2012 e purché le fasi formali di partecipazione siano completate per tempo.

(4)  Purché le fasi formali di partecipazione siano completate per tempo.


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

27.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 290/15


Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di ferrosilicio originarie, tra l'altro, della Russia

2010/C 290/07

La Commissione europea (in appresso «Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»).

1.   Domanda di riesame

La richiesta è stata presentata dalla società per azioni Chelyabinsk Electrometallurgical Integrated Plant e dalla società collegata Kuznetsk Ferroalloy Works («il richiedente»), un esportatore russo.

La domanda si limita all'esame del dumping per quanto riguarda il richiedente.

2.   Prodotto

Il prodotto oggetto del riesame è il ferrosilicio attualmente classificato ai codici NC 7202 21 00, 7202 29 10 e 7202 29 20 e originario della Russia («prodotto in esame»).

3.   Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore sono i dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento (CE) n. 172/2008 del Consiglio (2) sulle importazioni di ferrosilicio originarie, fra l'altro, della Russia.

4.   Motivazione del riesame

La domanda, presentata a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, si basa su elementi di prova diretti forniti dal richiedente, da cui risulta che, per quanto riguarda quest'ultimo, le circostanze che hanno portato ad adottare le misure sono cambiate e che tali cambiamenti sono di carattere duraturo.

Il richiedente ha fornito prove dirette del fatto che, per quanto lo riguarda, non è più necessario continuare ad applicare la misura al livello attuale per eliminare il dumping. Dal confronto tra i prezzi applicati dal richiedente sul mercato interno e i suoi prezzi all'esportazione nell'Unione risulta che il margine di dumping è notevolmente inferiore all'attuale livello della misura.

Pertanto, per eliminare il dumping non sembra più essere necessario mantenere le misure al livello attuale, che è stato fissato in base al livello di dumping precedentemente accertato.

5.   Procedura di determinazione del dumping

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame intermedio parziale, la Commissione avvia il riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

L'inchiesta valuterà la necessità di mantenere, abrogare o modificare le misure esistenti per quanto concerne il richiedente.

Se si dovesse accertare che le misure vanno abrogate o modificate in relazione al richiedente, potrebbe essere necessario modificare l'aliquota del dazio attualmente applicabile alle importazioni del prodotto in esame da società della Russia non menzionate singolarmente all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 172/2008.

a)   Questionari

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari al richiedente e alle autorità del paese esportatore interessato. Le informazioni e i relativi elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine indicato al punto 6, lettera a).

b)   Raccolta di informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare osservazioni, a presentare informazioni non contenute nelle risposte al questionario e a fornire i relativi elementi di prova. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine indicato al punto 6, lettera a).

La Commissione può inoltre procedere all'audizione delle parti interessate, a condizione che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta va presentata entro il termine indicato al punto 6, lettera b).

6.   Termini

a)   Termine entro cui le parti devono manifestarsi, rispondere al questionario e fornire ogni altra informazione

Salvo diversa indicazione, tutte le parti interessate devono contattare la Commissione, comunicare le proprie osservazioni, rispondere al questionario e fornire qualsiasi altra informazione entro 37 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, affinché le loro osservazioni e informazioni possano essere prese in considerazione ai fini dell'inchiesta. Si noti che l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali elencati nel regolamento di base è subordinato al rispetto di tale termine.

b)   Audizioni

Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere un'audizione alla Commissione entro lo stesso termine di 37 giorni.

7.   Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto), indicando nome, indirizzo, e-mail e numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte al questionario e la corrispondenza fornite dalle parti interessate su base riservata, devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (3) e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata, contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: N-105 4/92

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22956505

8.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e si potranno utilizzare i dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base. Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e si ricorre ai dati disponibili, l'esito dell'inchiesta potrà essere meno favorevole per tale parte rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se essa avesse collaborato.

9.   Calendario dell'inchiesta

Secondo quanto disposto dall'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, l'inchiesta si concluderà entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

10.   Trattamento dei dati personali

Si ricorda che i dati personali raccolti durante la presente inchiesta sono trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (4).

11.   Consigliere auditore

Se le parti interessate ritengono di incontrare difficoltà nell'esercizio dei propri diritti di difesa, possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della direzione generale del Commercio, il quale funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione, offrendo, se necessario, la sua mediazione su questioni procedurali attinenti alla tutela dei loro interessi nel presente procedimento, in particolare per quanto riguarda l'accesso alla pratica, la riservatezza, la proroga dei termini e il trattamento delle osservazioni presentate in forma scritta e/o orale. Per ulteriori informazioni e le modalità di contatto, le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito Internet della DG Commercio (http://ec.europa.eu/trade).


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU L 55 del 28.2.2008, pag. 6.

(3)  La dicitura significa che il documento è destinato unicamente a uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). Si tratta di un documento riservato ai sensi dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).

(4)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

27.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 290/17


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.5998 — BDMI/FCPI/Blue Lion Mobile)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2010/C 290/08

1.

In data 20 ottobre 2010 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Bertelsmann Digital Media Investments, SA («BDMI», Lussemburgo), controllata da Bertelsmann AG («Bertelsmann», Germania), e le imprese FCPI la Banque Postale Innovation 6, FCPI la Banque Postale Innovation 9 e FCPI la Banque Postale Innovation 10 (collettivamente denominate «FCPI», Francia), controllate direttamente, attraverso XAnge Private Equity SA («XAnge», Francia), dal gruppo La Poste («La Poste», Francia), acquisiscono ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni il controllo comune dell'impresa Blue Lion mobile GmbH («Blue Lion», Germania) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Bertelsmann: gruppo internazionale del settore dei media che si occupa di radio, televisione, editoria e altri media e servizi di comunicazione,

BDMI: investitore di venture capital operante a livello mondiale principalmente in imprese e prodotti innovativi digitali delle tecnologie dei media e in imprese commerciali,

La Poste: impresa operante a livello internazionale nei settori postale, bancario, della spedizione espresso di pacchi, del commercio al dettaglio e altre attività,

FCPI: tre società di fondi,

Blue Lion: impresa di IT, che sviluppa e distribuisce esclusivamente il software per il social network e piattaforma di gioco online «QEEP».

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5998 — BDMI/FCPI/Blue Lion Mobile, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).


ALTRI ATTI

Consiglio

27.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 290/19


Avviso all'attenzione delle persone cui si applicano le misure previste dalla decisione 2010/638/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 1284/2009 del Consiglio

2010/C 290/09

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone che figurano nell'allegato I della decisione 2010/638/PESC del Consiglio e nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1284/2009 del Consiglio (1).

Il Consiglio dell'Unione europea ha stabilito che le persone figuranti nel summenzionato allegato continuano a soddisfare i criteri di cui alla decisione 2010/638/PESC e al regolamento (UE) n. 1284/2009 concernenti misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea, e dovrebbero pertanto restare soggette alle misure prorogate dalla decisione 2010/638/PESC.

Si attira l'attenzione delle persone in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 1284/2009, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 8 del regolamento).

Le persone in questione possono presentare al Consiglio, al seguente indirizzo, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nell'elenco summenzionato:

Consiglio dell'Unione europea

Segretariato generale

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Si richiama inoltre l'attenzione delle persone interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma e all'articolo 263, quarto e sesto comma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


(1)  GU L 346 del 23.12.2009, pag. 26.


Commissione europea

27.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 290/20


Parere riguardante una domanda a norma dell'articolo 30 della direttiva 2004/17/CE

Domanda proveniente da un ente aggiudicatore

2010/C 290/10

Il 18 ottobre 2010 la Commissione ha ricevuto una domanda a norma dell'articolo 30, paragrafo 5, della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (1). Il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della domanda è il 19 ottobre 2010.

La domanda, proveniente dall'Associazione dell'industria mineraria e petrolifera italiana — Assomineraria, per conto di enti aggiudicatori del settore, riguarda la prospezione e l'estrazione di petrolio e di gas in Italia. Il succitato articolo 30 della direttiva 2004/17/CE prevede che essa non si applichi alle attività direttamente esposte alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. La valutazione di queste condizioni è fatta esclusivamente a norma della direttiva 2004/17/CE e lascia impregiudicata l'applicazione delle regole di concorrenza.

Per prendere una decisione su tale domanda la Commissione dispone di un periodo di tre mesi a decorrere dal giorno lavorativo sopra indicato. Il termine scade quindi il 19 gennaio 2011.

Detto termine potrà eventualmente essere prorogato di tre mesi. Tale proroga sarà nel caso oggetto di pubblicazione.

Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 6, secondo comma, le nuove domande relative alla prospezione e all'estrazione di petrolio e di gas in Italia, pervenute prima della scadenza del termine previsto per la presente domanda, non sono considerate nuove procedure e verranno esaminate nell'ambito della presente domanda.


(1)  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1.