ISSN 1725-2466 doi:10.3000/17252466.C_2010.290.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 290 |
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![]() |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
53o anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2010/C 290/01 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Consiglio |
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2010/C 290/02 |
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Commissione europea |
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2010/C 290/03 |
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Agenzia europea per la difesa |
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2010/C 290/04 |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI |
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2010/C 290/05 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI |
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Commissione europea |
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2010/C 290/06 |
Invito a presentare proposte 2011 — EAC/49/10 — Programma di apprendimento permanente (LLP) |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE |
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Commissione europea |
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2010/C 290/07 |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2010/C 290/08 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5998 — BDMI/FCPI/Blue Lion Mobile) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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ALTRI ATTI |
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Consiglio |
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2010/C 290/09 |
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Commissione europea |
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2010/C 290/10 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
27.10.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 290/1 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE
Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2010/C 290/01
Data di adozione della decisione |
17.8.2010 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
N 372/09 |
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Stato membro |
Paesi Bassi |
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Regione |
— |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Restructuring plan Aegon |
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Base giuridica |
Term Sheet of 28.10.2008: ‘EUR 3 billion Non-voting convertible capital securities issuance by Aegon NV and senior loan by the State of the Netherlands’ |
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Tipo di misura |
Aiuto individuale |
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Obiettivo |
Rimedio a un grave turbamento dell'economia |
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Forma dell'aiuto |
Altre forme di apporto di capitale |
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Dotazione di bilancio |
Spesa annua prevista 3 000 Mio EUR Importo totale dell'aiuto previsto 3 000 Mio EUR |
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Intensità |
100 % |
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Durata |
— |
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Settore economico |
Intermediazione finanziaria |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm
Data di adozione della decisione |
22.9.2010 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
N 469/09 |
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Stato membro |
Germania |
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Regione |
Hamburg |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Beteiligungsfonds für junge innovative Unternehmen |
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Base giuridica |
§§23 und 24 der Landeshaushaltsordnung der Freien und Hansestadt Hamburg vom 23. Dezember 1971, zuletzt geändert am 20. November 2007; Operationelles Programm der Freien und Hansestadt Hamburg für das Ziel „Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung“ (EFRE) in der Förderperiode 2007-2013; Richtlinie zur Finanzierung von jungen innovativen Hamburger Unternehmen |
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Tipo di misura |
Regime |
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Obiettivo |
Ricerca e sviluppo, Capitale di rischio |
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Forma dell'aiuto |
Altre forme di apporto di capitale |
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Dotazione di bilancio |
Importo totale dell'aiuto previsto 12 Mio EUR |
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Intensità |
— |
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Durata |
fino al 31.12.2016 |
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Settore economico |
— |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm
Data di adozione della decisione |
15.9.2010 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
N 708/09 |
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Stato membro |
Germania |
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Regione |
Brandenburg |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
KMU-Fonds |
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Base giuridica |
Haushaltsordnung des Landes Brandenburg (Landeshaushaltsordnung — LHO) mit den dazugehörenden Verwaltungsvorschriften (VV-LHO) |
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Tipo di misura |
Regime |
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Obiettivo |
PMI |
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Forma dell'aiuto |
Prestito agevolato |
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Dotazione di bilancio |
Importo totale dell'aiuto previsto 20 Mio EUR |
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Intensità |
— |
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Durata |
fino al 31.12.2013 |
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Settore economico |
Tutti I settori |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm
Data di adozione della decisione |
1.9.2010 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
N 722/09 |
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Stato membro |
Italia |
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Regione |
Lazio |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
POR 2007-2013 — Obiettivo competitività e Occupazione — Asse I Attività 3 — Fondo capitale di rischio |
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Base giuridica |
Statuto del fondo capitale di rischio POR FESR I.3 Lazio 2001/2013 |
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Tipo di misura |
Regime |
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Obiettivo |
Capitale di rischio, Innovazione |
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Forma dell'aiuto |
Capitale di rischio |
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Dotazione di bilancio |
Importo totale dell'aiuto previsto 20 Mio EUR |
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Intensità |
— |
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Durata |
fino al 2015 |
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Settore economico |
Tutti i settori |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm
Data di adozione della decisione |
10.8.2010 |
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
NN 35/10 |
Stato membro |
Irlanda |
Regione |
— |
Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Temporary approval of the third recapitalisation in favour of Anglo Irish Bank |
Base giuridica |
Credit Institutions (Financial Support) Act 2008 |
Tipo di misura |
Aiuto individuale |
Obiettivo |
Rimedio a un grave turbamento dell'economia |
Forma dell'aiuto |
Sovvenzione a fondo perduto |
Dotazione di bilancio |
Importo totale dell'aiuto previsto fino a 10,054 miliardi EUR |
Intensità |
— |
Durata |
— |
Settore economico |
Intermediazione finanziaria |
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
Irish Minister for Finance |
Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Consiglio
27.10.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 290/5 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 21 ottobre 2010
relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del comitato consultivo per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
2010/C 290/02
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (1), in particolare l'articolo 75,
visti gli elenchi delle candidature presentati al Consiglio dai governi degli Stati membri,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 883/2004 ha istituito il comitato consultivo per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 883/2004, che istituisce il comitato consultivo per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, non specifica la durata del mandato dei membri titolari e dei membri supplenti. Nella decisione relativa alla loro nomina il Consiglio dovrebbe quindi provvedere a stabilire tale durata. Per evitare inutili oneri amministrativi, la durata del mandato dovrebbe essere sufficientemente lunga, tenendo conto anche del fatto che i comitati consultivi di questo tipo sono soliti riunirsi soltanto una o due volte l'anno. Un mandato della durata di cinque anni eviterebbe rinnovi eccessivamente frequenti di tutti i membri del comitato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Sono nominati membri titolari e membri supplenti del comitato consultivo per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale per il periodo che va dal 20 ottobre 2010 al 19 ottobre 2015:
I. RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI
Paese |
Membri titolari |
Membri supplenti |
Belgio |
Sig. Keyina MPEYE |
Sig.ra Alix GEYSELS |
Bulgaria |
Sig.ra Dobrinka BONEVA |
Sig.ra Eva TOSHEVA |
Repubblica ceca |
Sig. Jiří BAUER |
Sig.ra Gabriela PIKOROVÁ |
Danimarca |
Sig.ra Vibeke DALBRO |
Sig.ra Karin MØHL LARSEN |
Germania |
Sig. Helmut WEBER |
Sig. Matthias HAUSCHILD |
Estonia |
Sig.ra Evelyn HALLIKA |
Sig.ra Inga PRONINA |
Irlanda |
|
|
Grecia |
Sig.ra Anna RIZOU |
Sig.ra Ioanna BOUZALAKOU |
Spagna |
Sig.ra Marta Lucía VIVES CABALLERO |
Sig.ra Ainhoa LÓPEZ DE GOICOECHEA URZAINQUI |
Francia |
Sig.ra Christiane LABALME |
Sig. Jean-Claude FILLON |
Italia |
|
|
Cipro |
Sig. Nicolas ARTEMIS |
Sig. Andreas KYRIAKIDES |
Lettonia |
Sig.ra Jana MUIŽNIECE |
Sig. Reinis JOKSTS |
Lituania |
Sig.ra Mariana ŽIUKIENĖ |
Sig.ra Romalda BARANAUSKIENĖ |
Lussemburgo |
Sig. Claude EWEN |
Sig. Romain EWERT |
Ungheria |
|
|
Malta |
|
|
Paesi Bassi |
|
|
Austria |
Sig. Manfred PÖLTL |
Sig. Heinz WITTMANN |
Polonia |
Sig.ra Grażyna SYPNIEWSKA |
Sig.ra Elżbieta TOMASZEWSKA |
Portogallo |
Sig. José Nuno RANGEL CID PROENÇA |
Sig.ra Elisabete Maria SOUSA SILVEIRA |
Romania |
Sig.ra Adriana STOINEA |
Sig.ra Raluca LUCHIAN |
Slovenia |
Sig.ra Alenka ŽAGAR |
Sig.ra Zvezdana VEBER-HARTMAN |
Slovacchia |
Sig. Jaroslav KOVÁČ |
Sig.ra Etela KISSOVÁ |
Finlandia |
Sig.ra Carin LINDQVIST-VIRTANEN |
Sig. Pasi MUSTONEN |
Svezia |
Sig.ra Lena MALMBERG |
Sig.ra Gunnel VILÉN |
Regno Unito |
Sig.ra Fiona KILPATRICK |
Sig.ra Ute CHATTERJEE |
II. RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI DEI LAVORATORI
Paese |
Membri titolari |
Membri supplenti |
Belgio |
Sig. Koen MEESTERS |
Sig.ra Estelle CEULEMANS |
Bulgaria |
Sig.ra Assia GONEVA |
Sig.ra Velichka MIKOVA |
Repubblica ceca |
Sig.ra Jaroslava BAUEROVÁ |
Sig.ra Helena ČORNEJOVÁ |
Danimarca |
Sig. Michael JACOBSEN |
Sig. Christian SØLYST |
Germania |
Sig. Robert NAZAREK |
Sig. Max EPPELEIN |
Estonia |
Sig.ra Kaja TOOMSALU |
Sig. Margo KIKAS |
Irlanda |
|
|
Grecia |
|
|
Spagna |
Sig. Carlos BRAVO FERNÁNDEZ |
Sig.ra Ana María CORRAL JUAN |
Francia |
Sig. Pierre Yves CHANU |
Sig. Abdou ALI MOHAMED |
Italia |
|
|
Cipro |
Sig. Nicos GREGORIOU |
Sig. Nicos EPISTITHIOU |
Lettonia |
Sig.ra Irīna HOMKO |
Sig.ra Natalja MICKEVIČA |
Lituania |
Sig. Vydas PUSKEPALIS |
Sig. Ričardas GARUOLIS |
Lussemburgo |
Sig. Eduardo DIAS |
Sig. Vincent JACQUET |
Ungheria |
|
|
Malta |
|
|
Paesi Bassi |
|
|
Austria |
Sig.ra Martina THOMASBERGER |
Sig.ra Dinah DJALINOUS-GLATZ |
Polonia |
Sig.ra Elżbieta TAMBORSKA |
Sig.ra Katarzyna SOSNOWSKA |
Portogallo |
Sig.ra Ana Cecília SENA SIMÕES |
Sig.ra Ana Paula BERNARDO |
Romania |
|
|
Slovenia |
Sig. Goran LUKIČ |
Sig. Aljoša ČEČ |
Slovacchia |
Sig.ra Mária SVOREŇOVÁ |
Sig.ra Zdena DVORANOVÁ |
Finlandia |
Sig. Jarmo PÄTÄRI |
Sig.ra Heli PUURA |
Svezia |
Sig.ra Ellen NYGREN |
Sig. Samuel ENGBLOM |
Regno Unito |
Sig. Richard EXELL |
Sig. Sean BAMFORD |
III. RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI DEI DATORI DI LAVORO
Paese |
Membri titolari |
Membri supplenti |
Belgio |
Sig.ra Monica DE JONGHE |
Sig.ra Hilde THYS |
Bulgaria |
Sig. Rumen RADEV |
Sig. Teodor DECHEV |
Repubblica ceca |
Sig. Luděk MAZUCH |
Sig. Jiří SVOBODA |
Danimarca |
Sig. Flemming DREESEN |
Sig. Henning GADE |
Germania |
Sig.ra Angela SCHNEIDER-BODIEN |
Sig.ra Susanne LEXA |
Estonia |
Sig.ra Victoria METS |
Sig.ra Katrin TRUVE |
Irlanda |
|
|
Grecia |
|
|
Spagna |
Sig.ra Pilar IGLESIAS VALCARCE |
Sig. Roberto SUÁREZ SANTOS |
Francia |
|
|
Italia |
|
|
Cipro |
Sig.ra Lena PANAYIOTOU |
Sig. Emilios MICHAEL |
Lettonia |
Sig.ra Anita LĪCE |
Sig.ra Dace ŠAITERE |
Lituania |
Sig. Danukas ARLAUSKAS |
Sig.ra Dovilė BAŠKYTĖ |
Lussemburgo |
|
|
Ungheria |
|
|
Malta |
|
|
Paesi Bassi |
|
|
Austria |
Sig.ra Ruth TAUDES |
Sig.ra Ruth LIST |
Polonia |
Sig.ra Malgorzata RUSEWICZ |
Sig. Zbigniew ŻUREK |
Portogallo |
Sig.ra Cristina NAGY MORAIS |
Sig. Nuno BERNARDO |
Romania |
|
|
Slovenia |
Sig. Tomaž BERNIK |
Sig.ra Maja SKORUPAN |
Slovacchia |
Sig. Jozef ORGONÁŠ |
Sig. Milan CHÚPEK |
Finlandia |
Sig. Johan ÅSTRÖM |
Sig. Mikko RÄSÄNEN |
Svezia |
Sig.ra Sofia BERGSTRÖM |
Sig.ra Catharina BÄCK |
Regno Unito |
Sig. Neil CARBERRY |
Sig. Ben DIGBY |
Articolo 2
Il Consiglio procederà in seguito alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti non ancora designati.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore alla data di adozione.
Fatto a Lussemburgo, addì 21 ottobre 2010.
Per il Consiglio
La presidente
J. MILQUET
(1) GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.
Commissione europea
27.10.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 290/9 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
26 ottobre 2010
2010/C 290/03
1 euro =
|
Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,3912 |
JPY |
yen giapponesi |
113,11 |
DKK |
corone danesi |
7,4577 |
GBP |
sterline inglesi |
0,87685 |
SEK |
corone svedesi |
9,3028 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,3558 |
ISK |
corone islandesi |
|
NOK |
corone norvegesi |
8,1200 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
24,618 |
EEK |
corone estoni |
15,6466 |
HUF |
fiorini ungheresi |
274,60 |
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
LVL |
lats lettoni |
0,7097 |
PLN |
zloty polacchi |
3,9352 |
RON |
leu rumeni |
4,2750 |
TRY |
lire turche |
1,9785 |
AUD |
dollari australiani |
1,4108 |
CAD |
dollari canadesi |
1,4245 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
10,7925 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,8549 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,8053 |
KRW |
won sudcoreani |
1 558,32 |
ZAR |
rand sudafricani |
9,6340 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
9,2691 |
HRK |
kuna croata |
7,3423 |
IDR |
rupia indonesiana |
12 410,75 |
MYR |
ringgit malese |
4,3079 |
PHP |
peso filippino |
60,064 |
RUB |
rublo russo |
42,2875 |
THB |
baht thailandese |
41,611 |
BRL |
real brasiliano |
2,3674 |
MXN |
peso messicano |
17,2473 |
INR |
rupia indiana |
61,9850 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
Agenzia europea per la difesa
27.10.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 290/10 |
Relazione sui conti annuali relativi all'esercizio 2009
2010/C 290/04
La versione integrale dei conti annuali è reperibile sul seguente sito Internet:
http://www.eda.europa.eu/finance.aspx
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
27.10.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 290/11 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001
2010/C 290/05
Aiuto n.: XA 138/10
Stato membro: Belgio
Regione: Fiandre
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Communicatiemiddelen voor de korte keten — de kortste link naar de consument, najaar 2010
Base giuridica: Subsidiebesluit voor het project „Communicatiemiddelen voor de korte keten — de kortste link naar de consument” van Bioforum Vlaanderen vzw (zie bijlage).
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 0,025 milioni di EUR
Intensità massima di aiuti: L'intensità massima dell'aiuto è pari al 93,81 % dei costi sostenuti per il progetto di sovvenzione presentato. Le spese generali non sono prese in considerazione ai fini della sovvenzione.
Data di applicazione: L’aiuto sarà concesso dopo la firma del relativo decreto da parte del ministro e lo stanziamento della dotazione di bilancio corrispondente (metà agosto-settembre 2010) ed entrerà in vigore all’atto della pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta ufficiale.
Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2010
Obiettivo dell'aiuto: L’aiuto è concesso a Bioforum per sostenere, nell’autunno 2010, la campagna di marketing a favore della filiera breve dell’agricoltura e dell’alimentazione biologiche. Da un lato, si potenzierà la visibilità degli spacci aziendali e delle bancarelle nei mercati mediante materiale promozionale (bandierine, cartelli, autoadesivi da incollare sui veicoli, striscioni). Dall’altro, si promuoverà la conoscenza dell’agricoltura biologica mediante l’opuscolo «Vergeten biogroenten» di Velt, che verrà diffuso tra gli operatori di mercato della filiera breve, i quali potranno offrirlo ai loro clienti.
L’aiuto rientra nel campo di applicazione dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006. L'aiuto può coprire il 100 % delle spese seguenti:
Art. 15, lettera c) Aiuti connessi a servizi di consulenza prestati da terzi;
Art. 15, lettera e) Aiuti connessi ad informazioni fattuali sui sistemi di qualità aperti a prodotti di altri paesi, sui prodotti generici e sui benefici nutrizionali di tali prodotti e sugli utilizzi per essi proposti;
Art. 15, lettera f) Aiuti a favore delle pubblicazioni, quali cataloghi o siti web, contenenti informazioni fattuali sui produttori di una data regione o di un dato prodotto, purché le informazioni e la presentazione siano neutre e tutti i produttori interessati abbiano le stesse possibilità di figurare nelle pubblicazioni. L'aiuto sarà concesso unicamente ad attività e materiali informativi che non contengano riferimenti all'origine del prodotto.
Il progetto non prevede la concessione di aiuti a fini pubblicitari.
Saranno rispettate tutte le parti dell'articolo 15.
Settore economico: Agricoltura biologica
L’aiuto sarà erogato unicamente a piccole e medie imprese.
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:
Departement Landbouw en Visserij |
Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling |
Koning Albert II laan 35, bus 40 |
1030 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIE |
Sito web: http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=1629
Altre informazioni: —
Jules VAN LIEFFERINGE
Segretario generale
Aiuto n.: XA 139/10
Stato membro: Belgio
Regione: Fiandre
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Facultatieve subsidie aan KVLV vzw
Base giuridica: Ministerieel Besluit houdende de toekenning van een facultatieve subsidie aan KVLV vzw.
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 25 000 EUR
Intensità massima di aiuti: 100 %
Data di applicazione:
Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2010.
Obiettivo dell'aiuto: Assistenza tecnica [articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006].
Settore economico: A1 — Produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi.
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:
Vlaamse overheid — Departement Landbouw en Visserij |
Koning Albert II laan 35, bus 40 |
1030 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
Sito web: http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=1724
Altre informazioni: La base giuridica citata è in fase di progetto.
V Avvisi
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Commissione europea
27.10.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 290/13 |
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2011 — EAC/49/10
Programma di apprendimento permanente (LLP)
2010/C 290/06
1. Obiettivi e descrizione
Il presente invito a presentare proposte si fonda sulla decisione che istituisce il programma di apprendimento permanente, adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 15 novembre 2006 (decisione n. 1720/2006/CE) (1). Il programma riguarda il periodo 2007-2013. All'articolo 1, paragrafo 3 della decisione figurano gli obiettivi specifici del programma di apprendimento permanente.
2. Ammissibilità
Il programma di apprendimento permanente si applica a tutti i tipi e livelli di istruzione, di insegnamento e di formazione professionali ed è accessibile a tutte le entità elencate nell'articolo 4 della decisione.
I candidati devono essere stabiliti in uno dei seguenti paesi (2):
— |
i 27 Stati membri dell'Unione europea, |
— |
i paesi SEE/EFTA: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera (3), |
— |
i paesi candidati: Croazia (4), Turchia. |
Conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, della decisione che stabilisce il programma LLP, i progetti e le reti multilaterali istituiti nel quadro dei programmi Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig e delle attività fondamentali del programma trasversale sono aperti anche a partner di paesi terzi che non partecipano già al programma di apprendimento permanente sulla base dell'articolo 7 della decisione. Si invita a consultare la guida LLP per i dettagli sulle azioni interessate e sulle modalità di partecipazione.
3. Bilancio e durata dei progetti
Il bilancio totale destinato al presente invito è stimato a 1 065 milioni di EUR.
L'entità delle sovvenzioni e la durata dei progetti variano a seconda di fattori quali il tipo di progetto e il numero di paesi partecipanti.
4. Termine per la presentazione delle candidature
I termini principali sono i seguenti:
Comenius, Grundtvig: Formazione permanente |
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Comenius: Assistentati |
31 gennaio 2011 |
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Leonardo da Vinci: Mobilità (incluso il certificato di mobilità Leonardo da Vinci); Erasmus: Corsi di lingue intensivi (CLIE) |
4 febbraio 2011 |
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Programma Jean Monnet |
15 febbraio 2011 |
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Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig: Partenariati; Comenius: Partenariati Comenius Regio; Grundtvig: Seminari |
21 febbraio 2011 |
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Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig: Progetti multilaterali, reti e misure di accompagnamento |
28 febbraio 2011 |
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Leonardo da Vinci: Progetti multilaterali per il trasferimento dell'innovazione |
28 febbraio 2011 |
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Erasmus: Programmi intensivi (PI), mobilità degli studenti per studi e tirocini (incluso il certificato di tirocinio del consorzio Erasmus) e mobilità del personale (incarichi di insegnamento e formazione del personale) |
11 marzo 2011 |
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Grundtvig: Assistentati, progetti di volontariato degli anziani |
31 marzo 2011 |
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Programma trasversale: Attività chiave 1 — Visite di studio |
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Programma trasversale: altre attività |
31 marzo 2011 |
Per le visite e gli scambi Grundtvig e per le visite preparatorie nel quadro di tutti i programmi settoriali, esistono vari termini specifici per ogni paese. Si invita a visitare il sito dell'agenzia nazionale pertinente del proprio paese.
5. Altre informazioni
Il testo integrale dell'«Invito generale a presentare proposte LLP 2011-2013 — Priorità strategiche» nonché la «guida del programma LLP 2011» e le informazioni sulla disponibilità dei moduli di domanda si possono trovare al seguente indirizzo Internet: http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.htm
Le candidature devono soddisfare tutti i termini del testo integrale dell'invito e della guida del programma LLP ed essere presentate utilizzando i moduli previsti.
(1) Decisione n. 1720/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce un programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente (GU L 327 del 24.11.2006, pag. 45) http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:327:0045:0068:EN:PDF e decisione n. 1357/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica la decisione n. 1720/2006/CE (GU L 350 del 30.12.2008 pag. 56): http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:350:0056:0057:EN:PDF
(2) Ad eccezione del programma Jean Monnet che è aperto agli istituti di istruzione superiore di tutto il mondo.
(3) Per l'anno accademico 2011-2012 e purché le fasi formali di partecipazione siano completate per tempo.
(4) Purché le fasi formali di partecipazione siano completate per tempo.
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE
Commissione europea
27.10.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 290/15 |
Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di ferrosilicio originarie, tra l'altro, della Russia
2010/C 290/07
La Commissione europea (in appresso «Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»).
1. Domanda di riesame
La richiesta è stata presentata dalla società per azioni Chelyabinsk Electrometallurgical Integrated Plant e dalla società collegata Kuznetsk Ferroalloy Works («il richiedente»), un esportatore russo.
La domanda si limita all'esame del dumping per quanto riguarda il richiedente.
2. Prodotto
Il prodotto oggetto del riesame è il ferrosilicio attualmente classificato ai codici NC 7202 21 00, 7202 29 10 e 7202 29 20 e originario della Russia («prodotto in esame»).
3. Misure in vigore
Le misure attualmente in vigore sono i dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento (CE) n. 172/2008 del Consiglio (2) sulle importazioni di ferrosilicio originarie, fra l'altro, della Russia.
4. Motivazione del riesame
La domanda, presentata a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, si basa su elementi di prova diretti forniti dal richiedente, da cui risulta che, per quanto riguarda quest'ultimo, le circostanze che hanno portato ad adottare le misure sono cambiate e che tali cambiamenti sono di carattere duraturo.
Il richiedente ha fornito prove dirette del fatto che, per quanto lo riguarda, non è più necessario continuare ad applicare la misura al livello attuale per eliminare il dumping. Dal confronto tra i prezzi applicati dal richiedente sul mercato interno e i suoi prezzi all'esportazione nell'Unione risulta che il margine di dumping è notevolmente inferiore all'attuale livello della misura.
Pertanto, per eliminare il dumping non sembra più essere necessario mantenere le misure al livello attuale, che è stato fissato in base al livello di dumping precedentemente accertato.
5. Procedura di determinazione del dumping
Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame intermedio parziale, la Commissione avvia il riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.
L'inchiesta valuterà la necessità di mantenere, abrogare o modificare le misure esistenti per quanto concerne il richiedente.
Se si dovesse accertare che le misure vanno abrogate o modificate in relazione al richiedente, potrebbe essere necessario modificare l'aliquota del dazio attualmente applicabile alle importazioni del prodotto in esame da società della Russia non menzionate singolarmente all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 172/2008.
a) Questionari
Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari al richiedente e alle autorità del paese esportatore interessato. Le informazioni e i relativi elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine indicato al punto 6, lettera a).
b) Raccolta di informazioni e audizioni
Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare osservazioni, a presentare informazioni non contenute nelle risposte al questionario e a fornire i relativi elementi di prova. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine indicato al punto 6, lettera a).
La Commissione può inoltre procedere all'audizione delle parti interessate, a condizione che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta va presentata entro il termine indicato al punto 6, lettera b).
6. Termini
a) Termine entro cui le parti devono manifestarsi, rispondere al questionario e fornire ogni altra informazione
Salvo diversa indicazione, tutte le parti interessate devono contattare la Commissione, comunicare le proprie osservazioni, rispondere al questionario e fornire qualsiasi altra informazione entro 37 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, affinché le loro osservazioni e informazioni possano essere prese in considerazione ai fini dell'inchiesta. Si noti che l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali elencati nel regolamento di base è subordinato al rispetto di tale termine.
b) Audizioni
Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere un'audizione alla Commissione entro lo stesso termine di 37 giorni.
7. Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza
Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto), indicando nome, indirizzo, e-mail e numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte al questionario e la corrispondenza fornite dalle parti interessate su base riservata, devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (3) e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata, contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».
Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:
Commissione europea |
Direzione generale del Commercio |
Direzione H |
Ufficio: N-105 4/92 |
1049 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
Fax +32 22956505 |
8. Omessa collaborazione
Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.
Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e si potranno utilizzare i dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base. Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e si ricorre ai dati disponibili, l'esito dell'inchiesta potrà essere meno favorevole per tale parte rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se essa avesse collaborato.
9. Calendario dell'inchiesta
Secondo quanto disposto dall'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, l'inchiesta si concluderà entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
10. Trattamento dei dati personali
Si ricorda che i dati personali raccolti durante la presente inchiesta sono trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (4).
11. Consigliere auditore
Se le parti interessate ritengono di incontrare difficoltà nell'esercizio dei propri diritti di difesa, possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della direzione generale del Commercio, il quale funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione, offrendo, se necessario, la sua mediazione su questioni procedurali attinenti alla tutela dei loro interessi nel presente procedimento, in particolare per quanto riguarda l'accesso alla pratica, la riservatezza, la proroga dei termini e il trattamento delle osservazioni presentate in forma scritta e/o orale. Per ulteriori informazioni e le modalità di contatto, le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito Internet della DG Commercio (http://ec.europa.eu/trade).
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
(2) GU L 55 del 28.2.2008, pag. 6.
(3) La dicitura significa che il documento è destinato unicamente a uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). Si tratta di un documento riservato ai sensi dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).
(4) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
27.10.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 290/17 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.5998 — BDMI/FCPI/Blue Lion Mobile)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2010/C 290/08
1. |
In data 20 ottobre 2010 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Bertelsmann Digital Media Investments, SA («BDMI», Lussemburgo), controllata da Bertelsmann AG («Bertelsmann», Germania), e le imprese FCPI la Banque Postale Innovation 6, FCPI la Banque Postale Innovation 9 e FCPI la Banque Postale Innovation 10 (collettivamente denominate «FCPI», Francia), controllate direttamente, attraverso XAnge Private Equity SA («XAnge», Francia), dal gruppo La Poste («La Poste», Francia), acquisiscono ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni il controllo comune dell'impresa Blue Lion mobile GmbH («Blue Lion», Germania) mediante acquisto di quote. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5998 — BDMI/FCPI/Blue Lion Mobile, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).
(2) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).
ALTRI ATTI
Consiglio
27.10.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 290/19 |
Avviso all'attenzione delle persone cui si applicano le misure previste dalla decisione 2010/638/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 1284/2009 del Consiglio
2010/C 290/09
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone che figurano nell'allegato I della decisione 2010/638/PESC del Consiglio e nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1284/2009 del Consiglio (1).
Il Consiglio dell'Unione europea ha stabilito che le persone figuranti nel summenzionato allegato continuano a soddisfare i criteri di cui alla decisione 2010/638/PESC e al regolamento (UE) n. 1284/2009 concernenti misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea, e dovrebbero pertanto restare soggette alle misure prorogate dalla decisione 2010/638/PESC.
Si attira l'attenzione delle persone in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 1284/2009, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 8 del regolamento).
Le persone in questione possono presentare al Consiglio, al seguente indirizzo, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nell'elenco summenzionato:
Consiglio dell'Unione europea |
Segretariato generale |
Rue de la Loi/Wetstraat 175 |
1048 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
Si richiama inoltre l'attenzione delle persone interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma e all'articolo 263, quarto e sesto comma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
(1) GU L 346 del 23.12.2009, pag. 26.
Commissione europea
27.10.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 290/20 |
Parere riguardante una domanda a norma dell'articolo 30 della direttiva 2004/17/CE
Domanda proveniente da un ente aggiudicatore
2010/C 290/10
Il 18 ottobre 2010 la Commissione ha ricevuto una domanda a norma dell'articolo 30, paragrafo 5, della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (1). Il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della domanda è il 19 ottobre 2010.
La domanda, proveniente dall'Associazione dell'industria mineraria e petrolifera italiana — Assomineraria, per conto di enti aggiudicatori del settore, riguarda la prospezione e l'estrazione di petrolio e di gas in Italia. Il succitato articolo 30 della direttiva 2004/17/CE prevede che essa non si applichi alle attività direttamente esposte alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. La valutazione di queste condizioni è fatta esclusivamente a norma della direttiva 2004/17/CE e lascia impregiudicata l'applicazione delle regole di concorrenza.
Per prendere una decisione su tale domanda la Commissione dispone di un periodo di tre mesi a decorrere dal giorno lavorativo sopra indicato. Il termine scade quindi il 19 gennaio 2011.
Detto termine potrà eventualmente essere prorogato di tre mesi. Tale proroga sarà nel caso oggetto di pubblicazione.
Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 6, secondo comma, le nuove domande relative alla prospezione e all'estrazione di petrolio e di gas in Italia, pervenute prima della scadenza del termine previsto per la presente domanda, non sono considerate nuove procedure e verranno esaminate nell'ambito della presente domanda.
(1) GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1.