ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.C_2010.287.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 287

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

53o anno
23 ottobre 2010


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2010/C 287/01

Dichiarazione del Consiglio — Accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione

1

2010/C 287/02

Estratto delle nomine effettuate dal Consiglio — Aprile, maggio e giugno 2010 (settore sociale)

2

 

Commissione europea

2010/C 287/03

Tassi di cambio dell'euro

3

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2010/C 287/04

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

4

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

Commissione europea

2010/C 287/05

Invito a presentare proposte — EACEA/24/10 — Il sostegno del programma Jean Monnet alle associazioni europee attive a livello europeo nel settore dell'istruzione e della formazione e dell'integrazione europea

8

2010/C 287/06

Invito a presentare proposte — HOME/2010/ERFX/CA

13

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2010/C 287/07

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5930 — JCI/Michel Thierry Group) ( 1 )

14

2010/C 287/08

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5989 — HC/Naturgas) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

15

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2010/C 287/09

Pubblicazione di una domanda a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari

16

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

23.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 287/1


DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO

Accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione

2010/C 287/01

Il Consiglio ha preso atto dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione firmato il 20 ottobre 2010 da queste due istituzioni.

Il Consiglio, che non ha partecipato alla negoziazione dell'accordo quadro, ricorda che il rispetto dei trattati costitutivi dell'Unione, nei termini in cui sono stati ratificati dagli Stati membri, è il principio fondamentale che regola l'esistenza e il funzionamento dell'Unione. I trattati definiscono limitativamente le rispettive attribuzioni delle istituzioni (articolo 13, paragrafo 2 del TUE). Tali attribuzioni non possono essere modificate né completate dalle istituzioni stesse né in maniera unilaterale, né mediante un accordo tra loro.

Orbene, il Consiglio constata che varie disposizioni dell'accordo quadro tendono a modificare l'equilibrio istituzionale risultante dai trattati in vigore, a riconoscere al Parlamento europeo prerogative non previste dai trattati e a limitare l'autonomia della Commissione e del suo presidente. Il Consiglio è particolarmente preoccupato per le disposizioni concernenti gli accordi internazionali, le procedure di infrazione nei confronti degli Stati membri e la trasmissione di informazioni classificate al Parlamento europeo.

L'accordo quadro non è opponibile al Consiglio. Il Consiglio adirà la Corte di giustizia impugnando qualsiasi atto o azione del Parlamento europeo o della Commissione adottati in applicazione delle disposizioni di detto accordo quadro e tali da pregiudicare gli interessi del Consiglio o le prerogative ad esso conferite dai trattati.


23.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 287/2


Estratto delle nomine effettuate dal Consiglio

Aprile, maggio e giugno 2010 (settore sociale)

2010/C 287/02

Comitato

Scadenza del mandato

Pubblicazione nella GU

Persona sostituita

Dimissioni/Nomina

Membro titolare/supplente

Categoria

Paese

Persona nominata

Appartenenza

Data della decisione del Consiglio

Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro

28.2.2013

L 45 del 20.2.2010

Trifon GINALAS

Dimissioni

Supplente

Governo

Grecia

Stamatina PISSIMISSI

Ispettorato del lavoro

19.4.2010

Comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori

24.9.2010

C 253 del 4.10.2008

Ana KLINAR

Dimissioni

Supplente

Governo

Slovenia

Sonja OSTOJIC

Ministero del lavoro, della famiglia e degli affari sociali

25.5.2010

Consiglio di direzione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

30.11.2010

C 282 del 24.11.2007

Vera BADE

Dimissioni

Supplente

Governo

Germania

Sebastian JOBELIUS

Ministero federale del lavoro e degli affari sociali

25.5.2010


Commissione europea

23.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 287/3


Tassi di cambio dell'euro (1)

22 ottobre 2010

2010/C 287/03

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,3934

JPY

yen giapponesi

113,18

DKK

corone danesi

7,4577

GBP

sterline inglesi

0,88730

SEK

corone svedesi

9,2565

CHF

franchi svizzeri

1,3533

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

8,1430

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

24,626

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

275,35

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7097

PLN

zloty polacchi

3,9701

RON

leu rumeni

4,3013

TRY

lire turche

1,9896

AUD

dollari australiani

1,4198

CAD

dollari canadesi

1,4299

HKD

dollari di Hong Kong

10,8203

NZD

dollari neozelandesi

1,8636

SGD

dollari di Singapore

1,8137

KRW

won sudcoreani

1 571,80

ZAR

rand sudafricani

9,6876

CNY

renminbi Yuan cinese

9,2787

HRK

kuna croata

7,3365

IDR

rupia indonesiana

12 457,54

MYR

ringgit malese

4,3390

PHP

peso filippino

60,375

RUB

rublo russo

42,4507

THB

baht thailandese

41,722

BRL

real brasiliano

2,3594

MXN

peso messicano

17,2420

INR

rupia indiana

62,1030


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

23.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 287/4


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

2010/C 287/04

Aiuto n.: XA 134/10

Stato membro: Spagna

Regione: Comunitat Valenciana

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Asociación de caballos de pura raza española

Base giuridica: Resolución de … 2010, de la Consellera de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se concede una subvención nominativa a la Asociación de caballos de pura raza española (APREA)

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 30 000 EUR nel 2010.

Intensità massima di aiuti: 100 % delle spese ammissibili.

Data di applicazione: A partire dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione sul sito della direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione.

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Anno 2010.

Obiettivo dell'aiuto: Realizzazione del piano inteso a promuovere la diffusione del cavallo di razza pura prodotto nella Comunitat Valenciana [articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (GU L 358 del 16.12.2006)]:

i)

spese inerenti all'organizzazione del programma di formazione;

ii)

spese di viaggio e di soggiorno dei partecipanti;

i)

le spese di iscrizione;

ii)

le spese di viaggio;

iii)

le spese per le pubblicazioni;

iv)

l'affitto degli stand;

v)

I premi simbolici assegnati nell'ambito di concorsi fino a un valore massimo di 250 EUR per premio e per vincitore;

i)

la diffusione di conoscenze scientifiche;

ii)

le informazioni sui sistemi di qualità aperti a prodotti di altri paesi, sui prodotti generici e sui benefici nutrizionali di tali prodotti e sugli utilizzi per essi proposti.

Possono essere concessi aiuti anche a copertura dei costi di cui alla lettera c) se è indicata l'origine dei prodotti contemplati dal regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (16) e dagli articoli da 54 a 58 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio (17), purché i riferimenti all'origine corrispondano esattamente ai riferimenti registrati dalla Comunità;

Settore economico: Allevatori e proprietari di cavalli di razza pura spagnola.

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto: Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Sito web: http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/aprea2010.pdf

Altre informazioni: —

Aiuto n.: XA 135/10

Stato membro: Repubblica di Slovenia

Regione: Regione di Zasavje

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Podpore programom razvoja podeželja v občini Hrastnik 2011–2013.

Base giuridica: Pravilnik o dodeljevanju finančnih pomoči za programe razvoja podeželja in kmetijstva v občini Hrastnik.

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 2011: 20 303,00 EUR

2012: 20 303,00 EUR

2013: 20 303,00 EUR

Intensità massima di aiuti:

investimenti nelle aziende agricole: fino al 40 % dei costi ammissibili (50 % nelle zone svantaggiate),

conservazione di fabbricati tradizionali: fino al 50 % dei costi ammissibili per la protezione di elementi facenti parte dei fattori non produttivi delle aziende agricole, purché l'investimento non comporti un aumento della capacità produttiva dell'azienda,

ricomposizione fondiaria: fino al 10 % dei costi ammissibili,

assistenza tecnica nel settore agricolo: fino al 100 % dei costi ammissibili.

Data di applicazione: 1o gennaio 2011 (o la data della proroga dell'esenzione dalla notifica per il regime di aiuti XA 14/08 e della sua pubblicazione sul sito web della direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea, se successiva).

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2013.

Obiettivo dell'aiuto: Sostenere le PMI.

Riferimenti agli articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione e costi ammissibili: Le norme sulla concessione di aiuti ai programmi di sviluppo agricolo e rurale nel comune di Hrastnik (Pravilnik o dodeljevanju finančnih pomoči za programe razvoja podeželja in kmetijstva v občini Hrastnik) comprendono misure che costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dei seguenti articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3):

articolo 4: investimenti nelle aziende agricole,

costi ammissibili: costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili,

articolo 5: conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali,

costi ammissibili: investimenti intesi alla conservazione di elementi non produttivi del patrimonio situati in aziende agricole (siti di interesse archeologico o storico) e di elementi del patrimonio facenti parte dei fattori produttivi delle aziende, come ad esempio fabbricati agricoli, purché l'investimento non comporti un aumento della capacità produttiva dell'azienda,

articolo 13: aiuti per la ricomposizione fondiaria,

costi ammissibili: spese legali e amministrative,

articolo 15: prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo,

costi ammissibili: costi inerenti all'istruzione generale e alla formazione degli agricoltori e dei loro collaboratori, servizi di consulenza che non rivestono carattere continuativo o periodico, organizzazione di forum per lo scambio di conoscenze tra imprese, organizzazione e partecipazione a concorsi, mostre e fiere, nonché spese relative alle pubblicazioni. Gli aiuti devono essere erogati sotto forma di servizi agevolati e non devono comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori.

Settore economico: Tutto il comparto agricolo,

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Občina Hrastnik

Pot Vitka Pavliča 5

SI-1430 Hrastnik

SLOVENIJA

Sito web: http://sftp.slovenka.net/o-hrastnik/h/os/pravilnik_kmetijstvo_hrastnik_2007.doc

Altre informazioni: La presente notifica estende la validità del regime di aiuti XA 14/08. La proroga riguarda il periodo compreso fra il 2011 e il 2013 per un bilancio totale di 60 909 EUR. Tutte le altre disposizioni della base giuridica restano invariate.

Podpis odgovorne osebe

Župan občine Hrastnik

Miran JERIČ

Aiuto n.: XA 136/10

Stato membro: Italia

Regione: —

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Sostegno all’interprofessione e iniziative delle organizzazioni dei produttori.

Base giuridica: Decreto Ministeriale 26 luglio 2010 n. 11468.

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: La spesa massima prevista è di 1 500 000,00 EUR, articolata tra le azioni:

Si specifica che l’azione A prevede un importo complessivo di 1 000 000,00 EUR, di cui 600 000 EUR destinati ad interventi ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006.

Intensità massima di aiuti: Gli aiuti coprono massimo l’80 % del costo totale del progetto e non prevedono la concessione di pagamenti diretti ai singoli produttori.

Data di applicazione: Il regime entrerà in vigore a partire dalla data di conferma da parte della Commissione europea dell’avvenuto ricevimento della sintesi, mediante ricevuta contrassegnata da un numero di identificazione.

Durata del regime o dell'aiuto individuale: L’aiuto sarà concesso a partire dal 6 settembre 2010 fino al 31 dicembre 2010.

La realizzazione delle attività dovrà essere completata entro 20 mesi dalla data di registrazione, da parte dell’organo di controllo, del Decreto di concessione contributo.

Obiettivo dell'aiuto: In relazione agli obiettivi fissati dal «Programma di azione nazionale per l’agricoltura biologica e i prodotti biologici per l’anno 2008-2009», le iniziative da finanziare sono dirette a sostenere l’interprofessione (favorendo le conoscenze del sistema di produzione agricola biologica tra gli operatori della filiera e i consumatori finali) e le organizzazioni dei produttori (attraverso azioni di informazione e divulgazione, corsi di formazione diretti agli operatori biologici del settore primario, assistenza tecnica non ordinaria).

Le singole azioni rientrano tra quelle previste agli articoli 14 e 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006.

Settore economico: Tutti i prodotti agricoli primari di origine biologica.

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità

Via XX Settembre 20

00187 Roma RM

ITALIA

Sito web: http://www.politicheagricole.gov.it/ConcorsiGare

http://www.sinab.it/index.php?mod=documenti_utili&m2id=195&navId=1648

Altre informazioni: Una sintesi del provvedimento che disciplina le modalità attuative dell’aiuto sarà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della repubblica Italiana e nella sua interezza sul sito del Ministero all’indirizzo http://www.politicheagricole.it/ConcorsiGare

Nella stessa sezione saranno pubblicati documenti e informazioni di riferimento.

Aiuto n.: XA 137/10

Stato membro: Italia

Regione: Lombardia

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Servizio di Assistenza Tecnica agli Allevamenti (SATA) nel territorio della Regione Lombardia.

Base giuridica: L.R. 31/08 — Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale — articoli 13 e 15.

Deliberazione Giunta regionale n. 000334/2010 Servizio di Assistenza Tecnica agli Allevamenti (SATA) nel territorio della Regione Lombardia. Istituzione di un regime di aiuto ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006.

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 4 020 000 EUR/anno.

Intensità massima di aiuti: Fino al 100 % del costo ammissibile, ai sensi dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006.

Data di applicazione: Dal 1o gennaio 2011.

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2015.

Obiettivo dell'aiuto: Aiuti per la copertura dei costi ammissibili delle attività di assistenza tecnica.

Settore economico: A1 — Produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi.

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Regione Lombardia — DG Agricoltura

Via Pola 12/14

20124 Milano MI

ITALIA

Sito web: http://www.regione.lombardia.it, clicca di sequito «Settori e politiche», «Agricoltura», «Argomenti», «Aiuti di Stato nel settore agricolo: pubblicazione dei regimi di aiuto».

Altre informazioni: —


V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Commissione europea

23.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 287/8


INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/24/10

Il sostegno del programma Jean Monnet alle associazioni europee attive a livello europeo nel settore dell'istruzione e della formazione e dell'integrazione europea

2010/C 287/05

1.   Obiettivi e descrizione

L'obiettivo del presente invito consiste nel sostenere le associazioni europee attive nei settori dell'istruzione e della formazione in materia di:

integrazione europea, e/o

perseguimento degli obiettivi della politica europea su istruzione e formazione.

La base giuridica è il «Programma di apprendimento permanente» (1), e più specificamente il sottoprogramma Jean Monnet.

Per l'attuazione della terza attività chiave del programma Jean Monnet, gli obiettivi specifici del presente invito sono:

sostenere le associazioni europee di alta qualità che contribuiscono ad accrescere la conoscenza e la consapevolezza del processo di integrazione europea attraverso l'istruzione e la formazione,

sostenere le associazioni europee di alta qualità che contribuiscono all'attuazione di almeno uno degli obiettivi strategici del quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione («ET 2020») (2).

L'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura («l'Agenzia»), avvalendosi dei poteri che le sono stati conferiti dalla Commissione europea («la Commissione»), è responsabile della gestione del presente invito a presentare proposte.

2.   Candidati ammissibili

Un'associazione europea è ammissibile se soddisfa le condizioni seguenti:

è un'organizzazione senza fini di lucro,

è stabilita, con personalità giuridica e sede da più di due anni senza interruzione (alla data di scadenza dell'invito) in uno o più (3) dei paesi ammissibili al programma di apprendimento permanente (i 27 Stati membri dell'UE, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Turchia, Croazia e Svizzera),

svolge la maggior parte della propria attività negli Stati membri dell'Unione europea e/o in altri paesi ammissibili al programma di apprendimento permanente,

esiste come ente che persegue uno scopo d'interesse generale europeo, così come definito dall'articolo 162 delle modalità di esecuzione del regolamento finanziario di cui al regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione (4),

opera nel settore dell'istruzione e della formazione a livello europeo come attività principale,

le organizzazioni aderenti devono avere sede in diversi Stati membri dell'UE (5), in base alla seguente ripartizione:

se si candidano per un contratto quadro di partenariato, associazioni aderenti di almeno 9 diversi Stati membri dell'UE,

se si candidano per una sovvenzione operativa annuale, associazioni aderenti di almeno 6 diversi Stati membri dell'UE.

Tali associazioni aderenti devono avere lo status di «membri effettivi» (i membri associati e gli osservatori non sono considerati «membri effettivi»). Anche i membri di un'associazione europea devono avere una struttura basata sui membri, essere organizzazioni senza fini di lucro ed essere attive nell'istruzione e nella formazione.

Per quanto riguarda l'ammissibilità di organizzazioni aderenti alle associazioni europee, si avverte che i singoli individui, le singole organizzazioni senza una struttura basata sui membri, i singoli istituti di istruzione superiore, gli enti che perseguono scopi di lucro, gli enti e gli istituti pubblici che fanno parte della struttura amministrativa degli Stati membri non sono considerati organizzazioni aderenti ammissibili.

3.   Attività ammissibili

Il finanziamento dell'Unione europea nell'ambito del presente invito assume la forma di sovvenzioni operative a sostegno di determinate spese operative e amministrative dei beneficiari scelti per le attività europee svolte secondo un programma di lavoro concordato.

Le attività del programma di lavoro proposto devono contribuire a:

accrescere la conoscenza e la consapevolezza del processo di integrazione europea attraverso l'istruzione e la formazione, e/o

attuare almeno uno dei seguenti obiettivi strategici del quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione («ET 2020») (6):

1)

fare in modo che l'apprendimento permanente e la mobilità divengano una realtà;

2)

migliorare la qualità e l'efficacia dell'istruzione e della formazione;

3)

promuovere l'equità, la coesione sociale e la cittadinanza attiva;

4)

incoraggiare la creatività e l'innovazione, inclusa l'imprenditorialità, a tutti i livelli dell'istruzione e della formazione.

Il periodo di ammissibilità dei costi per un programma di lavoro avente una durata massima di 12 mesi avrà inizio tra il 1o gennaio 2011 e il 1o aprile 2011 e non potrà andare oltre il termine di un anno di bilancio del beneficiario.

Sono proposti due schemi per un possibile contratto:

3.1.   Contratto quadro di partenariato

Le organizzazioni che desiderano stabilire una relazione a lungo termine sono invitate a presentare la candidatura per un contratto quadro di partenariato. Questo tipo di contratto formalizza un partenariato per 3 anni.

Le candidature per un contratto quadro di partenariato devono contenere:

un programma di lavoro dettagliato da svolgere nell'arco di 12 mesi (7) per il 2011, unitamente ad un bilancio corrispondente,

un piano d'azione triennale (una descrizione della strategia e degli obiettivi a lungo termine) per il periodo 2011-2013.

Il piano d'azione deve delineare gli obiettivi specifici proposti secondo il sottosettore dell'istruzione e della formazione di cui alla candidatura (istruzione generale, formazione professionale, istruzione superiore, educazione degli adulti, ecc.), fissare chiare priorità per le attività previste e pianificate conformemente agli obiettivi cui contribuiscono (conoscenza e consapevolezza dell'integrazione europea o del quadro strategico ET 2020), definire i probabili risultati e il relativo scadenzario.

3.2.   Contratto per sovvenzioni operative annuali

Le organizzazioni che non desiderano assumersi un impegno a lungo termine nell'ambito di un contratto quadro di partenariato possono presentare la candidatura per una sovvenzione operativa annuale.

Le candidature per una sovvenzione operativa annuale devono contenere:

un programma di lavoro dettagliato da svolgere nell'arco di 12 mesi per il 2011, unitamente a un bilancio corrispondente.

È richiesto un programma di lavoro chiaro e scadenzato che specifichi il tipo e il livello di cooperazione europea, compresi i dettagli della popolazione bersaglio che beneficia delle attività.

NB

Un'organizzazione può candidarsi per un contratto quadro di partenariato o per un contratto di sovvenzione operativa annuale.

Un'organizzazione che si è candidata per un contratto quadro di partenariato e non è stata prescelta può essere presa in considerazione ed essere selezionata per un contratto di sovvenzione operativa annuale.

4.   Criteri di aggiudicazione

La decisione sull'aggiudicazione di un contratto quadro di partenariato è presa sulla base dei criteri, cui si applica la medesima ponderazione, indicati nei paragrafi A e B.

La decisione sull'aggiudicazione di una sovvenzione operativa annuale è presa sulla base dei criteri, cui si applica la medesima ponderazione, indicati nel solo paragrafo B.

A.

La qualità generale del piano d'azione triennale (2011-2013):

1)

la rilevanza, la chiarezza e la coerenza degli obiettivi a lungo termine (2011-2013); la coerenza fra il piano d'azione proposto e le azioni svolte dall'organizzazione in passato;

2)

la strategia per il conseguimento dei risultati previsti, la metodologia e la gestione, compreso il modello organizzativo (distribuzione di compiti fra i membri dell'associazione) per garantire che gli obiettivi e i risultati siano conseguiti grazie all'approccio europeo;

3)

il probabile impatto a medio e lungo termine delle attività sull'istruzione e/o sulla formazione a livello europeo (natura transnazionale delle attività), rilevanza per la strategia e gli obiettivi del programma «ET 2020»; rappresentatività dell'organizzazione per quanto riguarda i gruppi bersaglio che rappresenta, appropriatezza dei metodi previsti per garantire la qualità dei risultati e controllare e valutare le attività, la diffusione e l'utilizzazione dei risultati).

B.

La qualità del programma di lavoro per i primi 12 mesi nel 2011 e la sua coerenza con il piano d'azione triennale (2011-2013) (8):

la qualità del programma di lavoro di 12 mesi è valutata sulla base dei seguenti tre criteri di aggiudicazione:

1)

la rilevanza, la chiarezza e la coerenza degli obiettivi a breve termine (12 mesi);

2)

la qualità della gestione del programma di lavoro (chiarezza e coerenza delle attività e dei bilanci proposti per conseguire gli obiettivi, calendario);

3)

il probabile impatto delle attività sull'istruzione e/o sulla formazione a livello europeo (in particolare, la misura in cui l'associazione contribuisce all'attuazione del quadro strategico per la cooperazione europea in materia di istruzione e formazione («ET 2020») e/o all'aumento della conoscenza e della consapevolezza del processo di integrazione europea), la visibilità e la promozione delle attività previste e la divulgazione dei risultati, valore aggiunto europeo.

Una descrizione più dettagliata delle informazioni che il candidato deve fornire per ciascun criterio di assegnazione è contenuta nell'allegato 1 alla guida per i candidati.

5.   Bilancio

Il bilancio comunitario indicativo totale per il cofinanziamento delle associazioni europee di cui al presente invito ammonta a 1 700 000 EUR:

l'importo massimo della sovvenzione operativa per ogni associazione (corrispondente al primo anno di bilancio 2011) per un contratto quadro di partenariato non può essere superiore a 100 000 EUR. Tuttavia, è prevista la possibilità di aumentare l'importo massimo della sovvenzione per il secondo anno (2012) a 125 000 EUR e per il terzo anno (2013) a 150 000 EUR,

l'importo massimo della sovvenzione operativa per ogni associazione per un programma di lavoro annuale di 12 mesi (corrispondente all'anno di bilancio 2011) non può essere superiore a 100 000 EUR. Il medesimo massimale (100 000 EUR) è previsto per il 2012 e il 2013.

Le organizzazioni candidate possono scegliere fra questi due sistemi di cofinanziamento:

a)

finanziamento basato sul bilancio: i tradizionali costi ammissibili al finanziamento, per i quali l'aiuto finanziario comunitario non può essere superiore al 75 % del totale dei costi ammissibili indicati nel bilancio del programma di lavoro dell'associazione;

b)

finanziamento forfetario: un importo forfetario (sulla base del numero dei dipendenti) per il quale l'aiuto finanziario comunitario non può essere superiore al 75 % della previsione delle entrate e delle spese e del conto profitti e perdite per l'anno in questione.

Il periodo di ammissibilità dei costi per un programma di lavoro avente una durata massima di 12 mesi avrà inizio tra il 1o gennaio 2011 e il 1o aprile 2011 e non potrà andare oltre il termine di un anno di bilancio del beneficiario.

6.   Modalità e termine per la presentazione delle candidature

Il termine ultimo per la presentazione delle candidature online (modulo elettronico) è fissato al

15.12.2010 ore 12:00 — ora di Bruxelles

per:

la candidatura per un contratto quadro di partenariato (2011-2013), compresa la candidatura per una sovvenzione operativa specifica per il 2011,

la candidatura per una sovvenzione operativa per il 2011.

Le candidature per un contratto quadro di partenariato (2011-2013) e/o una sovvenzione operativa per l'anno di bilancio 2011 devono essere presentate usando il modulo di candidatura online (modulo elettronico). Questa presentazione online è considerata la copia originale di riferimento.

Il modulo per la candidatura ufficiale online (modulo elettronico) è reperibile al seguente indirizzo Internet: http://eacea.ec.europa.eu in inglese, francese e tedesco e deve essere debitamente compilato in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea.

Tuttavia, al fine di dare garanzie sia ai candidati sia all'Agenzia, e di trasmettere le informazioni complementari richieste, deve essere inviata per posta all'Agenzia, entro la data di scadenza (15.12.2010), anche una copia cartacea completa del fascicolo di candidatura (una copia cartacea del modulo elettronico, unitamente ai documenti supplementari — cfr. sezione 13 delle linee guida per i candidati):

Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura

Unità P2 — Apprendimento permanente: Erasmus, Jean Monnet

Invito a presentare proposte — EACEA/24/10

Ufficio: BOU2 3/165

Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1

1040 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

7.   Informazioni complete

Le linee guida per i candidati e i moduli di candidatura online e relativi allegati sono disponibili al seguente sito Internet http://eacea.ec.europa.eu


(1)  Cfr. decisione n. 1720/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce un programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente (GU L 327 del 24.11.2006, pag. 45):

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:327:0045:0068:IT:PDF

(2)  http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc1120_en.htm

(3)  Nel caso di trasferimento della persona giuridica.

(4)  Secondo questa definizione, sono organizzazioni che perseguono uno scopo d'interesse generale europeo:

gli organismi europei attivi in materia di istruzione, di formazione, d'informazione o di ricerca e di studio sulle politiche europee o organismi europei di normazione,

una rete europea rappresentativa di organismi senza scopo di lucro attivi negli Stati membri o in paesi terzi candidati, che promuovono principi e politiche rientranti negli obiettivi dei trattati.

(5)  Inoltre, le associazioni europee possono comprendere associazioni di membri con sede in altri Stati membri dell'UE e in altri paesi.

(6)  Vedasi nota 2.

(7)  Il livello di dettagli del programma di lavoro per il 2011 è lo stesso per le domande per una sovvenzione annuale e per un contratto quadro di partenariato.

(8)  Coerenza valutata solo nel caso di presentazione di una domanda per un contratto quadro di partenariato.


23.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 287/13


INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — HOME/2010/ERFX/CA

2010/C 287/06

La Commissione europea ha lanciato un invito a presentare proposte per assegnare sovvenzioni a favore di azioni volte a sostenere la politica di asilo.

L’importo indicativo complessivo a disposizione sarà di 3 577 449,88 EUR.

Il testo dell’invito, il modulo di domanda e tutti gli altri documenti pertinenti sono disponibli in inglese sul sito web della direzione generale degli Affari interni della Commissione europea:

http://ec.europa.eu/home-affairs/funding/refugee/funding_refugee_en.htm


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

23.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 287/14


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.5930 — JCI/Michel Thierry Group)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2010/C 287/07

1.

In data 15 ottobre 2010 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 e a seguito di un rinvio ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa Johnson Controls, Inc. («JCI», USA) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo di Michel Thierry Group SA («Michel Thierry Group», Francia) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

JCI: sistemi per automobili, sistemi e servizi di facility management control. La produzione di JCI nel settore automobilistico comprende sistemi di sedili e componenti per interni per veicoli leggeri, batterie e sistemi di accumulo dell’energia,

Michel Thierry Group: tessuti e pelle per tappezzeria auto utilizzati per sedili e altri interni, come i pannelli portiera.

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5930 — JCI/Michel Thierry Group, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).


23.10.2010   

IT

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C 287/15


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.5989 — HC/Naturgas)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2010/C 287/08

1.

In data 15 ottobre 2010 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione Hidroeléctrica Del Cantábrico, S.A. («HC», Spagna), controllata da EDP-Energias De Portugal, S.A. («EDP», Portogallo), acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo esclusivo di Naturgas Energía Grupo S.A. («Naturgas», Spagna) mediante acquisto di quote in un'impresa comune preesistente. Attualmente Naturgas è controllata congiuntamente da HC e Ente Vasco de la Energía («EVE», Spagna).

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

HC: generazione, trasmissione, distribuzione e fornitura di elettricità e energia rinnovabile in Spagna,

Naturgas: trasmissione e distribuzione di gas e fornitura di gas e elettricità in Spagna.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5989 — HC/Naturgas, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).


ALTRI ATTI

Commissione europea

23.10.2010   

IT

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C 287/16


Pubblicazione di una domanda a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari

2010/C 287/09

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (1). Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOCUMENTO UNICO

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

«ACEITE CAMPO DE CALATRAVA»

N. CE: ES-PDO-0005-0642-11.09.2007

IGP ( ) DOP ( X )

1.   Denominazione:

«Aceite Campo de Calatrava»

2.   Stato membro o paese terzo:

Spagna

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare:

3.1.   Tipo di prodotto:

Classe 1.5.

Oli e grassi.

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1:

Olio extra vergine di oliva ottenuto da frutti di ulivo (Olea europea L.) della varietà Cornicabra, in misura pari ad almeno l’80 %, e della seconda varietà riconosciuta, Picual, per la percentuale restante. Le due varietà sono sempre presenti negli oli Campo de Calatrava. L’olio è ottenuto mediante processi meccanici o altri processi fisici che non ne provocano l’alterazione e salvaguardano il sapore, l’aroma e le caratteristiche dei frutti da cui è prodotto.

Le olive sono raccolte direttamente sull’albero quando il loro grado di maturità si trova tra 3 e 6.

Valori massimi ammessi per gli oli extra vergine di oliva con denominazione di origine «Aceite Campo de Calatrava»:

tenore minimo di acido oleico: 70 %;

acidità: pari o inferiore a 0,5°;

indice di perossido: pari o inferiore a 15 meq O2/kg;

K232: massimo 2;

K270: pari o inferiore a 0,15°;

valutazione organolettica:

mediana del difetto: Md = 0;

mediana del fruttato: Mf > 3;

tenore di acqua: pari o inferiore a 0,1 per 100;

impurità: pari o inferiori a 0,1 per 100.

Dal punto di vista organolettico gli oli riflettono il contributo di ciascuna varietà protetta e offrono profili sensoriali con gusti fruttati assai complessi e intensi, chiaramente percepibili. Di conseguenza il gusto fruttato degli oli Campo de Calatrava deve avere un’intensità minima di 3 punti. Le sensazioni in bocca di amaro e piccante sono apprezzabili ed equilibrate, la loro intensità varia da 3 a 6 e non si discosta di oltre 2 punti dal valore del fruttato.

L’olio extra vergine di oliva prodotto nella regione di Campo de Calatrava è in genere caratterizzato dalla marcata presenza del gusto fruttato verde di olive e di altra frutta fresca e deve presentare almeno questi descrittori positivi.

Il tenore di acido grasso oleico degli oli Campo de Calatrava è del 79,64 %, mentre in altre zone di produzione secondo i dati trasmessi varia dal 56,9 % al 78,4 % (Uceda, Cultivo del Olivo). Il valore minimo ammesso è del 70 %.

3.3.   Materie prime (soltanto per i prodotti trasformati):

3.4.   Alimenti per animali (soltanto per prodotti di origine animale):

3.5.   Fasi specifiche della produzione che devono avvenire nella zona geografica identificata:

3.6.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, condizionamento, ecc.:

Al fine di mantenere le caratteristiche tipiche del prodotto in tutte le fasi e garantire il rispetto della catena qualitativa dell’olio DOP, il procedimento di condizionamento deve avvenire nella zona geografica riconosciuta. In tal modo gli organismi di controllo possono mantenere il controllo totale della produzione e la manipolazione finale del prodotto resta affidata ai produttori della zona. Questi conoscono infatti meglio di chiunque altro il comportamento degli oli sottoposti ai trattamenti specifici del condizionamento, come i tempi e le modalità di decantazione, l’utilizzazione dei filtri e dei materiali filtranti (tele tessili, fibre, carta, cellulosa, terre filtranti, perlite e terre diatomee), le temperature di condizionamento, la reazione al freddo e all’immagazzinamento. Tutto ciò al fine di mantenere le caratteristiche tipiche del prodotto. Un filtraggio corretto permette di presentare al consumatore un prodotto commerciale adeguato e migliorare le condizioni di conservazione, in quanto elimina i residui solidi disciolti e l’umidità che danno luogo a un uso culinario non corretto dell’olio e alla presenza di scorie con conseguente fermentazione anaerobica dei glucidi e delle sostanze proteiche.

Il responsabile del condizionamento deve disporre di sistemi che gli consentono di confezionare gli oli DOP indipendentemente dagli altri oli che può condizionare.

Deve pertanto disporre di sistemi omologati di misurazione dell’olio.

Il condizionamento deve essere effettuato utilizzando recipienti di vetro, plastica (PET), metallo con rivestimento, cartone brik o ceramica vetrificata.

3.7.   Norme particolari relative all’etichettatura:

L’etichettatura apposta sui contenitori dell’olio deve recare la denominazione di vendita, il logo della denominazione e la menzione «Denominación de Origen Protegida (DOP) Aceite Campo de Calatrava».

Sui recipienti utilizzati per la commercializzazione dell’olio DOP figurano etichette e controetichette che riportano la denominazione d’origine protetta. Le controetichette devono essere numerate, fornite e controllate dall’organismo di controllo, in modo da impedire eventuali riutilizzazioni. Il numero di etichette numerate che l’organismo di controllo distribuisce ai produttori di olio è limitato al quantitativo di olio d’oliva certificato e notificato per il condizionamento.

L’etichettatura deve essere conforme alla normativa generale in materia.

4.   Definizione concisa della zona geografica:

La zona di produzione, di elaborazione e di condizionamento è situata nella parte meridionale della Castilla La Mancha e occupa il centro della provincia di Ciudad Real, formando un’unità morfologica, geografica e storica assolutamente omogenea. Ne fanno parte i comuni di Aldea del Rey, Almagro, Argamasilla de Calatrava, Ballesteros de Calatrava, Bolaños de Calatrava, Calzada de Calatrava, Cañada de Calatrava, Carrión de Calatrava, Granátula de Calatrava, Miguelturra, Moral de Calatrava, Pozuelo de Calatrava, Torralba de Calatrava, Valenzuela de Calatrava, Villanueva de San Carlos e Villar del Pozo.

5.   Legame con la zona geografica:

5.1.   Specificità della zona geografica:

Campo de Calatrava si trova nella submeseta meridionale della penisola iberica, che ha un’altitudine media superiore a 600 m.

A causa della notevole e frequente presenza di zone di alta pressione e dell’ubicazione continentale, nella zona in questione gli anticicloni che si verificano d’inverno portano temperature molto basse e quelli estivi temperature molto elevate.

La piovosità non è particolarmente abbondante, in quanto la regione è situata a margine della zona di passaggio di fronti e tempeste sudoccidentali o dello stretto, che portano la maggior parte delle precipitazioni. In genere nella regione di Campo de Calatrava queste non raggiungono 500 mm.

Il suolo, di profondità media, è basico.

I materiali vulcanici del territorio sono basici e questo aspetto edafico costituisce un ulteriore elemento di differenziazione rispetto alle altre zone di produzione che influenza anche la composizione di questi particolari oli.

Il colore scuro dei terreni nella regione di Campo de Calatrava fa sì che questi assorbano in maggior misura le radiazioni solari e presentino quindi una temperatura più elevata. Pertanto da un punto di vista agronomico i suoli risultano più precoci, cioè accelerano lo sviluppo degli ulivi.

5.2.   Specificità del prodotto:

Qui di seguito sono elencate le caratteristiche dello «Aceite Campo de Calatrava»:

olio ottenuto in percentuale pari ad almeno l’80 % dalla varietà Cornicabra,

elevato tenore di acido oleico, che per questi tipi di olio ha un valore minimo del 70 %,

valore del fruttato superiore a 3, con presenza di descrittori del gusto verde di olive e di altra frutta fresca, e obbligo di presentare almeno questi descrittori positivi,

profilo sensoriale arrotondato, con evidenti percezioni gustative di amaro e piccante, che variano da 3 a 6 e che non si discostano di oltre 2 punti dal gusto di fruttato,

l’olio si distingue dagli altri oli con denominazione di origine in quanto è l’unico ottenuto dalle sole varietà Cornicabra e Picual.

5.3.   Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP):

Il suolo calcareo di profondità media, i materiali vulcanici, il basso livello idrico unito a precipitazioni limitate, le estati calde, i lunghi periodi di gelo durante l’inverno e un suolo precoce dal punto di vista agronomico danno vita a un ecosistema a tendenza arida che nei secoli ha mantenuto, tramite la selezione naturale, le varietà Cornicabra e Picual. Queste varietà si sono perfettamente adattate all’ambiente e assicurano un prodotto finale con caratteristiche specifiche che lo differenziano da prodotti di altre regioni oleicole. Queste condizioni pedoclimatiche sono all’origine di una concentrazione più elevata di acido grasso oleico (Civantos, 1999), il cui valore minimo è del 70 %, e ciò consente di produrre oli con una maggiore stabilità ossidativa.

I suoli secchi e basici e la scarsa pluviometria conferiscono all’olio Campo de Calatrava profili sensoriali fruttati, con un gusto verde di olive e di altra frutta fresca pari ad almeno 3 punti.

Lo stress idrico dovuto alle scarse precipitazioni nella fase di maturazione dei frutti genera apprezzabili ed equilibrate percezioni gustative di amaro e piccante, con un’intensità variabile da 3 a 6, che non si discostano di oltre 2 punti dal gusto fruttato.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare:

[articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006].

http://docm.jccm.es/portaldocm/verDisposicionAntigua.do?ruta=2007/08/13&idDisposicion=123061987650950829


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.