ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.CE2010.271.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 271E

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

53o anno
7 ottobre 2010


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RISOLUZIONI

 

Parlamento europeo
SESSIONE 2009-2010
Sedute dal 12 novembre 2009
Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 90 E del 8.4.2010.
TESTI APPROVATI

 

Giovedì 12 novembre 2009

2010/C 271E/01

Programma di lavoro annuale di Progress per il 2010 ed elenco delle attività per settore
Risoluzione del Parlamento europeo del 12 novembre 2009 sul progetto di programma di lavoro annuale di Progress per il 2010 e l'elenco delle attività per settore, proposto dalla Commissione

1

2010/C 271E/02

Vertice UE-Russia del 18 novembre 2009 a Stoccolma
Risoluzione del Parlamento europeo del 12 novembre 2009 sulla preparazione del vertice UE-Russia in programma il 18 novembre 2009 a Stoccolma

2

2010/C 271E/03

Programmazione congiunta delle attività di ricerca per combattere le malattie neurodegenerative
Risoluzione del Parlamento europeo del 12 novembre 2009 sulla programmazione congiunta della ricerca per lottare contro le malattie neurodegenerative, in particolare il morbo di Alzheimer

7

2010/C 271E/04

Attività del Mediatore europeo (2008)
Risoluzione del Parlamento europeo del 12 novembre 2009 sulla relazione annuale in merito alle attività del Mediatore europeo nel 2008 (2009/2088(INI))

9

2010/C 271E/05

Orientamenti transitori riguardanti le procedure in materia di bilancio in vista dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona
Risoluzione del Parlamento europeo del 12 novembre 2009 sugli orientamenti transitori riguardanti le procedure in materia di bilancio in vista dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona (2009/2168(INI))

14

 

III   Atti preparatori

 

Parlamento europeo

 

Giovedì 12 novembre 2009

2010/C 271E/06

Cittadini dei paesi terzi che devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e cittadini dei paesi terzi esenti da tale obbligo *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 novembre 2009 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (COM(2009)0366 – C7-0112/2009 – 2009/0104(CNS))

18

ALLEGATO

22

Significato dei simboli utilizzati

*

procedura di consultazione

**I

procedura di cooperazione, prima lettura

**II

procedura di cooperazione, seconda lettura

***

parere conforme

***I

procedura di codecisione, prima lettura

***II

procedura di codecisione, seconda lettura

***III

procedura di codecisione, terza lettura

(La procedura di applicazione é fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione)

Emendamenti politici: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono indicate dal simbolo ▐ .

Correzioni e adeguamenti tecnici dei servizi: il testo nuovo o modificato è evidenziato in corsivo semplice e le soppressioni sono indicate dal simbolo ║.

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RISOLUZIONI

Parlamento europeo SESSIONE 2009-2010 Sedute dal 12 novembre 2009 Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 90 E del 8.4.2010. TESTI APPROVATI

Giovedì 12 novembre 2009

7.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 271/1


Giovedì 12 novembre 2009
Programma di lavoro annuale di Progress per il 2010 ed elenco delle attività per settore

P7_TA(2009)0063

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 novembre 2009 sul progetto di programma di lavoro annuale di Progress per il 2010 e l'elenco delle attività per settore, proposto dalla Commissione

2010/C 271 E/01

Il Parlamento europeo,

vista la decisione n. 1672/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale – Progress (1),

visto il progetto di programma di lavoro annuale di Progress per il 2010 e l'elenco delle attività per settore, proposto dalla Commissione,

viste la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento europeo di microfinanziamento per l'occupazione e l'integrazione sociale (strumento di microfinanziamento Progress) (COM(2009)0333) e la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della decisione n. 1672/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale – Progress (COM(2009)0340),

visto l'articolo 8 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (2),

visto l'articolo 88, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che il Parlamento non ha ancora terminato l'esame delle proposte della Commissione concernenti lo strumento europeo di microfinanziamento; considerando inoltre che è opportuno che la Commissione si astenga dall'adottare misure specifiche relative allo stanziamento di risorse finanziarie a titolo dello strumento Progress fintanto che non sia concluso l'iter legislativo relativo a tale strumento,

1.

si oppone all'adozione del progetto di programma di lavoro annuale di Progress per il 2010 e l'elenco delle attività per settore, proposto dalla Commissione;

2.

è del parere che il progetto di programma di lavoro annuale ecceda le competenze di esecuzione previste nella decisione 1999/468/CE;

3.

invita la Commissione a ritirare il progetto di programma di lavoro annuale e a presentare al comitato un nuovo progetto non appena il Parlamento, il Consiglio e la Commissione avranno raggiunto un accordo sulla proposta della Commissione sullo strumento di microfinanziamento (COM(2009)0333) e sulla proposta di modifica della decisione 1672/2006/CE (COM(2009)0340);

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.


(1)  GU L 315 del 15.11.2006, pag. 1.

(2)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.


7.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 271/2


Giovedì 12 novembre 2009
Vertice UE-Russia del 18 novembre 2009 a Stoccolma

P7_TA(2009)0064

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 novembre 2009 sulla preparazione del vertice UE-Russia in programma il 18 novembre 2009 a Stoccolma

2010/C 271 E/02

Il Parlamento europeo,

visti l’attuale accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall’altra (1) e i negoziati avviati nel 2008 in vista di un nuovo trattato UE-Russia,

visto l’obiettivo dell’Unione europea e della Russia, enunciato nella dichiarazione comune diramata al termine dell’undicesimo vertice UE-Russia, svoltosi a San Pietroburgo il 31 maggio 2003, di istituire uno spazio economico comune, uno spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia, uno spazio comune di cooperazione nel settore della sicurezza esterna e uno spazio comune di ricerca e istruzione, che comprenda gli aspetti culturali (quattro spazi comuni),

viste le sue precedenti relazioni e risoluzioni sulla Russia e sulle relazioni UE-Russia, in particolare la risoluzione del 17 settembre 2009 sull’uccisione di attivisti per i diritti umani in Russia (2), la risoluzione del 17 settembre 2009 sugli aspetti esterni della sicurezza energetica (3) e la risoluzione del 19 giugno 2008 sul Vertice UE/Russia del 26 e 27 giugno 2008 a Khanty-Mansiisk (4),

viste la dichiarazione finale e le raccomandazioni del comitato di cooperazione parlamentare UE-Russia a seguito della sua undicesima riunione del 16 e 17 febbraio 2009 a Bruxelles,

visto l’esito della riunione del consiglio di partenariato permanente UE-Russia del 19 ottobre 2009 a Bruxelles,

viste le consultazioni UE-Russia in materia di diritti dell’uomo,

visto il progetto di ordine del giorno dell’imminente Vertice UE-Russia in programma il 18 novembre 2009 a Stoccolma,

visto l’articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che le relazioni tra l’Unione europea e la Russia si sono sviluppate con continuità nel corso dell’ultimo decennio, il che ha determinato un’ampia e profonda integrazione e interdipendenza economiche, destinate a intensificarsi ulteriormente nel prossimo futuro,

B.

considerando che la conclusione di un nuovo accordo globale di cooperazione tra l’Unione europea e la Russia, per il quale si è svolto il sesto ciclo negoziale all’inizio di ottobre 2009 e il prossimo ciclo è previsto a metà dicembre 2009, continua a rivestire la massima importanza per l’ulteriore sviluppo e intensificazione della cooperazione tra i due partner,

C.

considerando che l’Unione europea e la Russia, che è membro del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, condividono una responsabilità per il mantenimento della stabilità mondiale e che la cooperazione rafforzata e le relazioni di buon vicinato tra l’Unione europea e la Russia sono di particolare importanza per la stabilità, la sicurezza e la prosperità dell’Europa,

D.

considerando che l’adesione della Russia all’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) contribuirebbe concretamente a migliorare ulteriormente le relazioni economiche tra la Russia e l’Unione europea, purché subordinata a un impegno vincolante, da parte della Russia, al pieno rispetto e all’attuazione degli impegni e degli obblighi dell’OMC, e spianerebbe la strada a un accordo di integrazione economica profonda e ampia tra le due parti, sulla base di un’autentica reciprocità,

E.

considerando che la sicurezza dell’approvvigionamento energetico è una delle maggiori sfide per l’Europa e uno dei principali settori di cooperazione con la Russia e che occorre attivarsi congiuntamente per utilizzare appieno e in modo efficiente i sistemi di trasporto dell’energia, sia quelli già esistenti che quelli da sviluppare ulteriormente; considerando che la recente decisione della Russia di ritirare la sua firma dal trattato sulla Carta dell’energia (TCE) complica ulteriormente le relazioni in questo ambito, destando preoccupazione circa l’attuale dialogo sull’energia e i suoi futuri sviluppi; considerando altresì che la forte dipendenza dell’Unione europea dai combustibili fossili importati dalla Russia rischia di compromettere lo sviluppo di un approccio verso la Russia che sia equilibrato, coerente e fondato sui valori,

F.

considerando che è fondamentale che l’Unione europea si esprima con una sola voce, mostri una forte solidarietà interna, adotti una posizione comune, declini le offerte russe di promuovere relazioni bilaterali con gli Stati membri disponibili e fondi le sue relazioni con la Russia su interessi reciproci e valori comuni,

G.

considerando che permangono gravi apprensioni in merito agli sviluppi in Russia per quanto concerne la democrazia, i diritti dell’uomo, l’indipendenza della magistratura, l’accresciuto controllo dello Stato sui mezzi d’informazione, l’incapacità della polizia e delle autorità giudiziarie di individuare i responsabili dell’uccisione di giornalisti e di attivisti per i diritti dell’uomo, le misure repressive adottate nei confronti dell’opposizione, l’applicazione arbitraria della legge da parte delle autorità e la correttezza delle consultazioni elettorali, comprese le recenti elezioni regionali e locali dell’11 ottobre 2009; considerando anche che la Federazione russa è membro a pieno titolo del Consiglio d’Europa e dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e si è pertanto impegnata ad aderire ai principi della democrazia e del rispetto dei diritti dell’uomo; considerando inoltre che nel 2009 il Premio Sacharov per la libertà di pensiero del Parlamento europeo è stato conferito all’organizzazione russa «Memorial», che si adopera per la difesa dei diritti civili, e ai suoi rappresentanti,

H.

considerando che l’Unione europea e la Russia potrebbero e dovrebbero svolgere insieme un ruolo attivo nel consolidamento della pace e della stabilità nel continente europeo, segnatamente nella zona di «vicinato comune», e operare congiuntamente per conseguire una soluzione pacifica, nell’ambito del diritto internazionale, dei conflitti tra la Russia e la Georgia e le sue regioni secessioniste dell’Ossezia meridionale e dell’Abcasia, nonché nel Nagorno-Karabah e in Transnistria; considerando inoltre che la Russia dovrebbe rispettare totalmente il diritto all’autodeterminazione politica ed economica dei paesi vicini,

I.

considerando che il 19 ottobre 2009, a Ginevra, la Russia e gli Stati Uniti hanno ripreso i colloqui sul progetto di un nuovo accordo che subentri al trattato di riduzione delle armi strategiche (START), compiendo il primo passo concreto per il disgelo nelle relazioni Stati Uniti-Russia, annunciato dall’amministrazione Obama; considerando che, il 23 ottobre 2009, il segretario di Stato alla Difesa statunitense Robert Gates ha dichiarato in una conferenza stampa, in seguito alla riunione ministeriale della NATO a Bratislava, che le stazioni radar russe di Gabala e Armavir, per le quali la Russia proponeva un utilizzo congiunto, potrebbero rivelarsi un autentico vantaggio per il sistema di difesa missilistica globale in Europa che gli Stati Uniti stanno attualmente predisponendo, aprendo così la prospettiva di un partenariato tra Stati Uniti, NATO e Russia nella costruzione di un sistema comune di difesa missilistica; considerando altresì che tra il 18 settembre e il 5 ottobre 2009 la Russia e la Bielorussia hanno effettuato manovre strategiche che, pur essendo conformi alle procedure stabilite nel documento di Vienna dell’OSCE del 1999, hanno destato profonde preoccupazioni circa la loro conformità con lo spirito di buona cooperazione e di rispetto reciproco tra la Russia e l’Unione europea,

1.

riafferma il proprio convincimento che la Russia resta uno dei partner più importanti dell’Unione europea per lo sviluppo di una cooperazione sostenibile, con il quale l’Unione europea condivide non soltanto interessi economici e commerciali, ma anche l’obiettivo di agire in stretta concertazione, sia sulla scena mondiale che nella zona di «vicinato comune», nell’ambito del diritto internazionale;

2.

rileva che il vertice di Stoccolma si concentrerà sulla cooperazione economica in senso lato, soffermandosi in particolare sugli effetti della crisi economica e finanziaria e sulle misure per controllarli, nonché sui preparativi in vista della conferenza di Copenaghen sul cambiamento climatico in programma in dicembre 2009, sul tema dell’energia e della sicurezza energetica, sui colloqui in corso in merito a un’ulteriore liberalizzazione dei visti e sui progressi dei negoziati per la conclusione del nuovo accordo bilaterale di cooperazione rafforzata, e che verrà affrontata anche una serie di questioni internazionali quali il programma nucleare iraniano e il processo di pace in Medio Oriente;

3.

è favorevole a sviluppare con pragmatismo le future relazioni con la Russia, ponendo l’accento sulla cooperazione in corso sulla base dei quattro spazi comuni, sui negoziati per un nuovo accordo globale di cooperazione e sull’attuazione degli impegni e degli accordi sinora conclusi, ma rinnova con vigore il proprio sostegno a un nuovo accordo che vada oltre la mera cooperazione economica per abbracciare anche gli ambiti della democrazia, dello stato di diritto e del rispetto dei diritti dell’uomo e dei diritti fondamentali;

4.

rinnova il proprio sostegno all’obiettivo dell’adesione della Russia all’OMC, che determinerà condizioni di concorrenza eque per gli operatori economici di entrambe le parti e contribuirà notevolmente a sostenere gli sforzi della Russia per costruire un’economia moderna, diversificata e altamente tecnologica; invita la Russia a compiere i passi necessari per eliminare gli ostacoli che ancora si frappongono al processo di adesione, segnatamente i dazi russi all’esportazione, il livello delle tariffe ferroviarie applicate alle merci in transito attraverso la Russia, i pedaggi stradali per i mezzi destinati all’autotrasporto e le restrizioni sulle importazioni di carne, di prodotti lattiero-caseari e di prodotti vegetali, eliminati i quali l’Unione europea avvierebbe le discussioni sulla conclusione di un accordo di libero scambio con la Federazione russa; guarda con interesse all’attuazione di politiche più efficaci su diverse questioni aperte, tra le quali figurano i diritti di proprietà intellettuale, i rifiuti radioattivi, la sicurezza nucleare, i permessi di lavoro per i cittadini dell’Unione europea; sottolinea la necessità, che le autorità russe, assicurino che non applicheranno alcuna pratica discriminatoria nei confronti dei partner commerciali e degli investitori dell’Unione europea e che inoltre riesamineranno le misure volte ad affrontare la crisi economica alla luce dell’impegno assunto in occasione del recente vertice G20; deplora il fatto che la Russia non stia tuttora onorando il suo impegno di eliminare gradualmente il pagamento di diritti per il sorvolo della Siberia e la invita a firmare l’accordo raggiunto su questo tema in occasione del vertice di Samara nel 2007; apprezza, in questo contesto, la recente decisione della Russia, della Bielorussia e del Kazakhstan di accantonare il progetto di aderire all’OMC come unione doganale, il che avrebbe potuto comportare anni di rallentamento dei negoziati;

5.

osserva con interesse il dialogo in corso tra l’Unione europea e la Russia sull’ulteriore liberalizzazione dei visti; sollecita maggior cooperazione sull’immigrazione illegale, migliori controlli ai punti di frontiera e lo scambio di informazioni in materia di terrorismo e criminalità organizzata; sottolinea che Consiglio e Commissione devono garantire che la Russia si attenga a tutte le condizioni fissate in un eventuale accordo negoziato sulla soppressione dell’obbligo di visto tra le due parti, in modo da prevenire qualsiasi pregiudizio per la sicurezza in Europa; sottolinea, in tale contesto, l’importanza dei contatti interpersonali e i loro benefici effetti sullo sviluppo delle relazioni UE-Russia;

6.

invita il Consiglio e la Commissione a raddoppiare i loro sforzi per risolvere i problemi legati all’attraversamento delle frontiere tra l’Unione europea e la Russia, a impegnarsi in progetti concreti, ad avvalersi pienamente del nuovo strumento di vicinato e partenariato e dei fondi dell’iniziativa comunitaria Interreg per la cooperazione transfrontaliera;

7.

guarda con interesse alla firma di un accordo sull’istituzione di un meccanismo di allarme rapido tra l’Unione europea e la Russia in materia di sicurezza energetica che comprenda la notifica, la consultazione e l’applicazione e invita la Presidenza svedese e la Commissione a lavorare con le autorità russe e la Gazprom, come pure con le autorità ucraine e la Naftogaz Ukrainy, per evitare che si ripetano i tagli agli approvvigionamenti verificatisi negli ultimi anni;

8.

sottolinea l’importanza che la cooperazione in campo energetico riveste sia per la Russia che per l’Unione europea, in quanto rappresenta una potenziale opportunità per sviluppare ulteriormente la cooperazione economica e commerciale tra le due parti; sottolinea che tale cooperazione dovrebbe basarsi sui principi dell’interdipendenza e della trasparenza, nonché sulla parità di accesso ai mercati, alle infrastrutture e agli investimenti; chiede alla Presidenza svedese, al Consiglio e alla Commissione di cogliere l’occasione del vertice per richiamare chiaramente l’attenzione degli interlocutori russi sulle misure rafforzate di solidarietà interna in campo energetico che l’Unione europea sta adottando, nonché sulle conseguenze negative a lungo termine che i problemi di fornitura energetica potrebbero causare a entrambe le parti; invita la Russia a integrare rapidamente nella legislazione nazionale le migliori prassi a livello internazionale in materia di trasparenza e responsabilità pubblica e a ratificare la Convenzione di Espoo del 1991 relativa alla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero;

9.

invita il Consiglio e la Commissione a garantire che i principi enunciati nel TCE e nel Protocollo sul transito ad esso allegato siano inseriti nel nuovo accordo di partenariato e di cooperazione tra l’Unione europea e la Russia;

10.

sottolinea che lo sviluppo di rapporti in materia di infrastrutture fra l’Unione europea e la Federazione russa va a vantaggio di entrambe, donde l’opportunità di incoraggiare tale processo avendo quale obiettivo la riduzione al minimo dei costi economici e ambientali; esorta caldamente la Russia ad aderire, nei progetti di cooperazione energetica con l’Unione europea, ai principi fondamentali stabiliti nel TCE;

11.

riconosce che, onde garantirsi il 50 % di possibilità di mantenere il cambiamento climatico a +2 °C, i paesi industrializzati dovranno ridurre le loro emissioni entro il 2050 almeno dell’80-95 % rispetto ai livelli del 1990; ribadisce che i paesi sviluppati hanno la precisa responsabilità di guidare il processo di riduzione delle emissioni e ritiene che entro il 2020 i paesi industrializzati debbano raggiungere, nel complesso, i valori più alti della scala compresa tra il 25 e il 40 % raccomandati dal Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici; ritiene, in tale contesto, che tutti i paesi industrializzati debbano fissare obiettivi ambiziosi che prevedano una cospicua riduzione degli attuali livelli delle emissioni e chiede alla Russia di riesaminare la propria richiesta concernente un livello più elevato di emissioni, riformulandola in modo consono al proprio alto potenziale di attenuazione del cambiamento climatico e alle raccomandazioni del Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici, onde poter agevolare un rapido accordo a Copenaghen;

12.

sottolinea la necessità di un pieno sostegno da parte della Russia agli obiettivi vincolanti post-Kyoto in materia di cambiamento climatico; invita la Presidenza, il Consiglio e la Commissione a lavorare intensamente con la controparte russa per assicurare che, in occasione della Conferenza di Copenaghen sul cambiamento climatico del prossimo dicembre 2009, si pervenga a un accordo globale, ambizioso ed esaustivo, che impedisca che il riscaldamento del pianeta raggiunga livelli pericolosi;

13.

sottolinea l’importanza del costante scambio di opinioni con la Russia in materia di diritti dell’uomo, nel quadro delle consultazioni UE-Russia sui diritti dell’uomo, mantenendo vigile l’attenzione sulle iniziative adottate dalle autorità russe per garantire la sicurezza degli attivisti per i diritti dell’uomo, e la libertà dei mezzi di comunicazione, e chiede che si migliori la forma delle riunioni in questione al fine di aumentarne l’efficacia, con un’attenzione particolare per le azioni comuni contro il razzismo e la xenofobia, e che si apra tale processo all’effettivo contributo del Parlamento europeo, della Duma di Stato e delle ONG impegnate a favore dei diritti dell’uomo, sia che tale dialogo si svolga in Russia che in uno degli Stati membri dell’Unione europea; ribadisce che la tutela dei diritti dell’uomo dovrebbe costituire un punto fondamentale all’ordine del giorno del vertice UE-Russia, nonché parte integrante del nuovo accordo di cooperazione UE-Russia; invita le autorità russe a garantire che gli assassini di Natalia Estemirova, Andrei Kulagin, Zarema Sadulayeva, Alik Dzhabrailov, Maksharip Aushev, Stanislav Markelov, Anastasiya Baburova e Anna Politkovskaya siano rintracciati e consegnati alla giustizia;

14.

esorta il Consiglio e la Commissione a seguire con la massima attenzione il secondo processo in corso contro l’ex capo della Yukos Oil, Michail Chodorkovskij, che già presenta numerose gravi violazioni del principio del due process; esorta le autorità russe a contrastare l’arbitrarietà, a rispettare la legalità e a non utilizzare il sistema giudiziario come strumento politico;

15.

condanna il brutale assassinio di Maksharip Aushev, noto attivista impegnato a favore dei diritti umani ed esponente dell’opposizione ucciso a colpi di arma da fuoco in Inguscezia; in particolare, invita le autorità russe ad adottare misure preventive per la tutela dei difensori dei diritti umani, ad esempio l’apertura di un’inchiesta non appena una procura o un tribunale vengono a conoscenza di una minaccia nei loro confronti;

16.

invita le autorità russe a conformarsi a tutte le sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo e a ratificare senza indugio il protocollo sulla riforma di detta corte; attende con interesse che la Duma ratifichi anche il protocollo aggiuntivo n. 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo;

17.

invita la Presidenza svedese, il Consiglio e la Commissione a cogliere l’occasione del vertice per esprimere chiaramente le preoccupazioni dell’Unione europea in merito a una serie di questioni internazionali per le quali risulta fondamentale la cooperazione costruttiva della Russia, data la sua posizione nella politica internazionale, e a sottolineare la necessità di una maggior cooperazione per quanto concerne l’Iran, l’Afghanistan, il Medio Oriente e altre questioni cruciali dell’agenda internazionale;

18.

invita il Consiglio e la Commissione a promuovere iniziative congiunte con il governo russo volte a rafforzare la sicurezza e la stabilità nel mondo e in particolare nella zona di «vicinato comune» nonché a conseguire una soluzione pacifica, nell’ambito del diritto internazionale, dei conflitti nel Nagorno-Karabah e in Transnistria e, soprattutto, tra la Russia e la Georgia e le sue regioni secessioniste dell’Ossezia meridionale e dell’Abcasia;

19.

plaude, in questo contesto, ai risultati della missione di vigilanza dell’Unione europea (EUMM), che ha dimostrato la volontà e la capacità dell’Unione europea di agire con determinazione per promuovere la pace e la stabilità e ha concorso a creare le premesse necessarie per l’attuazione degli accordi di cessate il fuoco del 12 agosto e dell’8 settembre 2008; ribadisce il suo impegno a favore dell’integrità territoriale della Georgia e invita tutte le parti a rispettare in toto gli impegni assunti; sottolinea che il mandato dell’EUMM si estende all’intero paese e chiede che in Abcasia e in Ossezia meridionale le sia concesso l’accesso senza restrizioni finora negato; ribadisce la sua piena adesione ai colloqui di Ginevra e al proseguimento della copresidenza di questo forum da parte dell’Unione europea, delle Nazioni Unite e dell’OSCE;

20.

invita l’Unione europea e la Russia a continuare a impegnarsi per far avanzare il processo di pace in Medio Oriente e trovare una soluzione alla questione nucleare iraniana, in particolare alla luce dell’accordo, raggiunto a Ginevra il 1o ottobre 2009, tra Iran, Stati Uniti, Russia, Cina, Germania, Francia e Regno Unito, sul programma relativo al combustibile e le ispezioni da parte delle Nazioni Unite nel sito in costruzione per l’arricchimento dell’uranio del quale è stata da poco rivelata l’esistenza;

21.

è decisamente preoccupato delle implicazioni per la sicurezza internazionale dell’adozione, da parte della Duma, di modifiche alla legge «sulla difesa» presentate dal presidente russo, in cui si dichiara che la Russia può ricorrere alla forza militare in operazioni al di fuori dei suoi confini per contrastare un attacco contro forze russe o altre truppe dispiegate oltre i confini della Russia, per contrastare o impedire l’aggressione contro un altro paese o per proteggere i cittadini russi all’estero, laddove quest’ultima dichiarazione è particolarmente controversa dal momento che la Russia sta perseguendo una politica di rilascio illegale di passaporti nei territori scenari di «conflitti congelati» e nella Crimea ucraina;

22.

chiede alla Presidenza di esprimere il sostegno dell’Unione europea ai colloqui tra la Russia e gli Stati Uniti su un nuovo accordo che subentri allo START, nonché a iniziative volte a costruire un sistema comune di difesa missilistica tra Stati Uniti, Russia e NATO; esprime ottimismo circa la possibilità di giungere a un accordo START entro la fine del 2009;

23.

sollecita i governi di Stati Uniti e Russia a coinvolgere pienamente l’Unione europea e i suoi Stati membri nelle discussioni sul futuro dello scudo missilistico di difesa, compresa la valutazione del rischio missilistico, contribuendo in questo modo alla pace alla stabilità nel mondo e particolarmente in Europa;

24.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al governo e al Parlamento della Federazione Russa, al Consiglio d’Europa e all’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa.


(1)  GU L 327 del 28.11.1997, pag. 1.

(2)  Testi approvati, P7_TA(2009)0022.

(3)  Testi approvati, P7_TA(2009)0021.

(4)  Testi approvati, P6_TA(2008)0309.


7.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 271/7


Giovedì 12 novembre 2009
Programmazione congiunta delle attività di ricerca per combattere le malattie neurodegenerative

P7_TA(2009)0065

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 novembre 2009 sulla programmazione congiunta della ricerca per lottare contro le malattie neurodegenerative, in particolare il morbo di Alzheimer

2010/C 271 E/03

Il Parlamento europeo,

visto il rapporto mondiale del 2009 sull’Alzheimer dell'Alzheimer’s Disease International, pubblicato in occasione della Giornata mondiale dell’Alzheimer celebrata il 21 settembre 2009,

vista la proposta di raccomandazione del Consiglio del 22 luglio 2009 relativa a misure di lotta contro le malattie neurodegenerative, in particolare il morbo di Alzheimer, tramite la programmazione congiunta delle attività di ricerca (COM(2009)0379),

visto l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che le malattie neurodegenerative, come il morbo di Alzheimer e il morbo di Parkinson, sono tra le cause principali della disabilità a lungo termine, e che colpiscono più di sette milioni di cittadini dell'Unione europea, cifra che probabilmente raddoppierà nei prossimi decenni come conseguenza dell’invecchiamento della popolazione,

B.

considerando che attualmente non esistono cure per le malattie neurodegenerative e che le conoscenze in materia di prevenzione, trattamento e identificazione dei fattori di rischio sono molto limitate,

C.

considerando che il costo dei disturbi da demenza nell’UE-25 nel 2005 ammontava a circa 130 miliardi di euro, ossia approssimativamente una media di 21 000 EUR all’anno per persona affetta da demenza; considerando che tale media include i costi diretti e i costi risultanti dalle cure informali,

D.

considerando che l’Alzheimer e il Parkinson e le forme affini di demenza sono studiati sotto molteplici aspetti e in varie aree di ricerca, il che può contribuire ad accentuare la frammentazione delle attività di ricerca,

E.

considerando che la maggior parte degli sforzi di ricerca nel campo delle malattie neurodegenerative è esplicata dagli Stati membri, con un livello relativamente basso di coordinamento transnazionale, il che provoca una frammentazione e limita la condivisione delle conoscenze e degli migliori prassi tra gli Stati membri,

1.

accoglie favorevolmente la proposta di progetto pilota per la programmazione congiunta delle attività di ricerca nel campo delle malattie neurodegenerative; è convinto che la programmazione congiunta potrebbe rivelarsi estremamente preziosa per ridurre la frammentazione degli sforzi di ricerca, in quanto porterebbe a una messa in comune di una massa critica di competenze, conoscenze e risorse finanziarie;

2.

ritiene che le malattie neurodegenerative, come l’Alzheimer e il Parkinson, costituiscano una delle maggiori sfide nell'Unione europea in materia di salute mentale ed è dell’avviso che la lotta contro l’Alzheimer e il Parkinson debba, di conseguenza, far fronte a una duplice sfida: prestare assistenza su base giornaliera a un numero crescente di pazienti e assicurare maggiori risorse affinché in futuro il numero di pazienti diminuisca costantemente; appoggia pertanto l'adozione della proposta di raccomandazione del Consiglio;

3.

sottolinea la necessità urgente di intensificare gli sforzi necessari per far fronte agli effetti delle malattia neurodegenerative, in particolare del morbo di Alzheimer e del morbo di Parkinson, sul piano sociale e della salute pubblica, nel contesto dell’invecchiamento della popolazione europea e anche per garantire la futura sostenibilità dei sistemi sanitari nazionali;

4.

incoraggia tutti gli Stati membri a impegnarsi attivamente nella definizione, nello sviluppo e nell’attuazione di una agenda comune di ricerca nell’ambito delle malattie neurodegenerative;

5.

invita gli Stati membri a migliorare i dati epidemiologici sul morbo di Alzheimer, il morbo di Parkinson ed altre forme di demenza, in particolare nelle fasi asintomatiche e prima dell’insorgenza dell’inabilità;

6.

sottolinea l’importanza di un approccio multidisciplinare della ricerca in tale ambito, che includa la diagnosi, il trattamento, la prevenzione e la ricerca sociale sul benessere dei pazienti, delle loro famiglie e delle persone che prestano assistenza; è convinto che i test diagnostici precoci, la ricerca dei fattori di rischio (quali l’ambiente) e i criteri di diagnosi precoce siano fondamentali; ritiene, pertanto, che la realizzazione di studi epidemiologici e clinici su vasta scala nel quadro di una collaborazione transnazionale apporterebbe un chiaro valore aggiunto;

7.

ritiene che i programmi di ricerca dovrebbero incentrarsi, in via prioritaria, su prevenzione, biomarcatori (compresa la suscettibilità genetica), metodi di diagnostica per immagini, metodi di diagnosi precoce basati su un approccio multidisciplinare, standardizzazione dei criteri e degli strumenti diagnostici e creazione di vaste banche dati che possano essere utilizzate per studi sulla popolazione, strategie di trattamento e studi clinici su nuove sostanze chimiche e biologiche, vaccini e tecnologie;

8.

sottolinea l’importanza della ricerca sulla relazione tra il processo di invecchiamento e la demenza e tra la demenza e la depressione nelle persone anziane; incoraggia, inoltre, gli Stati membri a promuovere programmi di ricerca che accordino grande importanza alle scelte del paziente e al suo punto di vista;

9.

incoraggia il Consiglio a far tesoro delle strutture esistenti nell’impostare il progetto pilota per una programmazione congiunta delle attività di ricerca, evitando la creazione di nuove strutture burocratiche, e a collaborare ove possibile con l’industria per beneficiare di tutte le risorse ed esperienze disponibili garantendo, al contempo, l’indipendenza e l'autonomia;

10.

incoraggia la Commissione e il Consiglio ad includere i problemi della demenza in tutte le iniziative attuali e future dell'Unione europea relative alla prevenzione delle malattie, in particolare connesse con la diagnosi precoce, la salute cardiovascolare e l'attività fisica;

11.

ritiene importante che la Commissione adotti una raccomandazione per invitare gli Stati membri a informare l’opinione pubblica sui cambiamenti nello stile di vita che possono ritardare e prevenire l’insorgenza di malattie neurodegenerative, in particolare il morbo di Alzheimer e il morbo di Parkinson, e a promuovere “stili di vita che favoriscano una buona salute mentale”;

12.

propone che il Consiglio e la Commissione esaminino la possibilità di lanciare un Anno europeo del cervello per attirare l’attenzione sulle malattie neurodegenerative associate all'invecchiamento e sulle misure per prevenirle;

13.

chiede al Consiglio di associare adeguatamente i rappresentanti delle organizzazioni di pazienti e delle persone che prestano assistenza e i prestatori di servizi sanitari al progetto pilota di programmazione congiunta delle attività di ricerca in tale campo;

14.

invita il Consiglio a informare il Parlamento sui progressi e sui risultati relativi a tale progetto pilota;

15.

invita la Commissione ad associare in modo appropriato il Parlamento a qualsiasi decisione atta a sostenere il progetto pilota e qualsiasi iniziativa futura di programmazione congiunta nel settore della ricerca con finanziamenti del Settimo programma quadro di ricerca e sviluppo (FP7);

16.

è convinto che l’articolo 182, paragrafo 5, sul funzionamento dell'Unione europea, quale inserito dal trattato di Lisbona, che stabilisce le misure necessarie per l’attuazione dello Spazio europeo della ricerca, potrebbe costituire una base giuridica più appropriata per le future iniziative di programmazione congiunta nell’ambito della ricerca; invita la Commissione a considerare seriamente l’utilizzazione dell'articolo 182, paragrafo 5 come base giuridica per tutte le future proposte per una programmazione congiunta delle attività di ricerca;

17.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi e parlamenti degli Stati membri.


7.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 271/9


Giovedì 12 novembre 2009
Attività del Mediatore europeo (2008)

P7_TA(2009)0066

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 novembre 2009 sulla relazione annuale in merito alle attività del Mediatore europeo nel 2008 (2009/2088(INI))

2010/C 271 E/04

Il Parlamento europeo,

vista la relazione annuale d'attività del Mediatore europeo per il 2008,

visto l’articolo 195 del trattato CE,

visti gli articoli 41 e 43 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,

vista la decisione 94/262/CECA, CE, Euratom del Parlamento europeo, del 9 marzo 1994, sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore (1),

visto l'accordo quadro in materia di cooperazione concluso fra il Parlamento europeo e il Mediatore il 15 marzo 2006, entrato in vigore il 1o aprile 2006,

vista la comunicazione della Commissione del 5 ottobre 2005 intitolata «Procedimento di delegazione orizzontale per adottare e trasmettere comunicazioni al Mediatore europeo e autorizzare i funzionari a comparire presso il Mediatore europeo» (SEC(2005)1227),

vista la sua decisione 2008/587/CE, del 18 giugno 2008, che modifica la decisione 94/262/CECA, CE, Euratom concernente lo statuto e le condizioni generali per l’esercizio delle funzioni del Mediatore (2),

vista la revisione da parte del Mediatore delle sue disposizioni di esecuzione, finalizzata a riflettere le modifiche apportate allo statuto, con conseguente entrata in vigore, il 1o gennaio 2009, delle disposizioni di esecuzione così rivedute,

viste le sue precedenti risoluzioni sulle attività del Mediatore europeo,

visto l'articolo 205, paragrafo 2, seconda e terza frase, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le petizioni (A7-0020/2009),

A.

considerando che la relazione annuale d'attività del Mediatore europeo per il 2008 è stata ufficialmente trasmessa al Presidente del Parlamento il 21 aprile 2009 e che il Mediatore europeo, Nikiforos Diamandouros, l'ha presentata alla commissione per le petizioni il 14 settembre 2009 a Strasburgo,

B.

considerando che l'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali (versione del 2007) afferma: «Ogni persona ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale ed equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni, organi e organismi dell'Unione»,

C.

considerando che l’articolo 43 della Carta (versione del 2007) recita: «Ogni cittadino dell’Unione nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di sottoporre al mediatore europeo casi di cattiva amministrazione nell’azione delle istituzioni, organi od organismi dell'Unione, salvo la Corte di giustizia delle Comunità europee nell’esercizio delle sue funzioni giurisdizionali»,

D.

considerando essenziale che le istituzioni e gli organi europei utilizzino pienamente le risorse necessarie al fine di adempiere al loro obbligo di garantire che i cittadini ricevano risposte rapide e concrete alle loro richieste d'informazioni, denunce e petizioni,

E.

considerando che, nonostante siano trascorsi otto anni dall'approvazione della risoluzione del 6 settembre 2001 (3) con la quale il Parlamento ha approvato il Codice di buona condotta amministrativa del Mediatore europeo, le altre principali istituzioni non hanno ancora aderito pienamente all’invito del Parlamento di conformare le loro prassi alle disposizioni di detto codice,

F.

considerando che nel 2008 il Mediatore ha registrato 3 406 denunce, contro le 3 211 del 2007, e che 802 di esse, contro le 870 del 2007, sono state giudicate rientranti nel mandato del Mediatore,

G.

considerando che dalle 355 indagini completate, delle quali 352 connesse a denunce e tre avviate di propria iniziativa, risulta che in 110 casi (ovvero il 31 % delle denunce esaminate) non si è accertato alcun caso di cattiva amministrazione,

H.

considerando che in 129 casi (36 % del totale) chiusi nel 2008 l’istituzione interessata ha accettato una soluzione amichevole o ha risolto la questione, il che mostra una forte volontà da parte delle istituzioni e degli organi di vedere le denunce presentate al Mediatore come un'opportunità per rimediare agli errori verificatisi e cooperare con il Mediatore a beneficio dei cittadini,

I.

considerando che, nel 2008, quattro casi sono stati chiusi dopo il raggiungimento di una soluzione amichevole e che, alla fine dello stesso anno, erano ancora in corso d'esame 25 proposte di soluzione amichevole,

J.

considerando che la più comune accusa di cattiva amministrazione trattata dal Mediatore nel 2008 è consistita nella mancanza di trasparenza (nel 36 % delle indagini avviate),

K.

considerando che nel 2008 il Mediatore ha fatto crescente ricorso a procedure più informali intese alla veloce risoluzione delle denunce, il che dimostra l'ampio rispetto di cui gode il Mediatore e la volontà delle istituzioni di aiutare i cittadini,

L.

considerando che nel 2008 il Mediatore ha concluso 44 indagini con osservazioni critiche, e che un’osservazione critica conferma al denunciante che il proprio reclamo è fondato e segnala all’istituzione o organo interessato l’errore commesso, in modo che possa evitare il ripetersi di casi di cattiva amministrazione in futuro,

M.

considerando che è nell'ottica di migliorare il rendimento delle istituzioni dell'Unione europea in futuro che il Mediatore è ricorso con maggior frequenza a ulteriori osservazioni, con le quali individua l’opportunità di elevare la qualità dell’amministrazione, e considerando che nel 2008 sono state formulate ulteriori osservazioni in un totale di 41 casi,

N.

considerando che nel 2008 sono stati trasmessi 23 progetti di raccomandazione, otto dei quali sono stati accettati dall’istituzione interessata, mentre quattro progetti di raccomandazione risalenti al 2007 hanno condotto a una decisione nel 2008,

O.

considerando che nel 2008 un caso di cattiva amministrazione ha comportato la trasmissione di una relazione speciale al Parlamento europeo, e che la presentazione di una relazione speciale al Parlamento rappresenta per il Mediatore uno strumento prezioso con cui poter cercare il sostegno politico del Parlamento e della sua commissione per le petizioni al fine di dare soddisfazione ai cittadini i cui diritti sono stati lesi, oltre a promuovere il miglioramento degli standard dell’amministrazione dell’Unione europea,

P.

considerando che né le osservazioni critiche contenute in decisioni che chiudono casi irrimediabili di cattiva amministrazione né le raccomandazioni o le relazioni speciali del Mediatore hanno efficacia vincolante, in quanto i poteri del Mediatore non si spingono a porre direttamente rimedio ai casi di cattiva amministrazione bensì hanno la funzione di stimolare l'autoregolamentazione delle istituzioni e degli organi dell'Unione europea,

Q.

considerando che, dall'entrata in vigore del trattato di Nizza, il Parlamento gode dello stesso diritto degli Stati membri, del Consiglio e della Commissione di adire la Corte di giustizia delle Comunità europee per incompetenza, violazione di requisiti procedurali essenziali, violazione del trattato CE o di qualsiasi norma di diritto relativa alla sua applicazione, o per abuso di potere,

R.

considerando che i commenti critici in merito a casi di cattiva amministrazione formulati dal Mediatore nella relazione 2008 (osservazioni critiche, progetti di raccomandazione e relazione speciale) possono servire da base per evitare in futuro il ripetersi di errori e irregolarità attraverso l’attuazione delle opportune misure da parte delle istituzioni e di altri organi dell’Unione europea,

S.

considerando che la cooperazione instaurata dal Mediatore in seno alla rete europea dei difensori civici funziona da oltre dieci anni come un sistema flessibile per lo scambio di informazioni e di migliori prassi, nonché come mezzo per indirizzare i denuncianti ai difensori civici o ad altri organismi analoghi che sono meglio in grado di aiutarli,

T.

considerando che il ruolo del Mediatore a tutela degli interessi dei cittadini dell'Unione europea dinanzi alle istituzioni e agli organi dell’Unione europea si è evoluto nei 14 anni di attività dalla sua entrata in funzione, grazie all’autonomia del Mediatore e al controllo democratico svolto dal Parlamento sulla trasparenza del suo operato,

U.

considerando che le attività del Mediatore e della commissione per le petizioni devono rimanere distinte e dovrebbero comportare – come regola generale per evitare potenziali conflitti fra le rispettive prerogative – il deferimento reciproco dei loro rispettivi dossier,

1.

approva la relazione annuale per il 2008 presentata dal Mediatore europeo e la sua struttura, che combina una sintesi delle attività svolte durante l'anno con una rassegna delle denunce e delle indagini e con un'analisi tematica delle decisioni del Mediatore riguardante le conclusioni di fatto e di diritto più importanti contenute nelle sue decisioni del 2008, nonché i problemi emersi nelle varie fasi della procedura;

2.

ritiene che la più chiara presentazione dei dati statistici, anche grazie al nuovo metodo di calcolo e alla nuova veste grafica, abbia reso la relazione più comprensibile, accessibile e di più facile consultazione;

3.

chiede che tutte le istituzioni e gli organi dell'Unione europea siano dotati delle necessarie risorse umane e di bilancio al fine di garantire che i cittadini ricevano risposte rapide e concrete alle loro richieste d'informazioni, denunce e petizioni;

4.

ritiene che il Mediatore abbia continuato ad esercitare i suoi poteri in modo attivo ed equilibrato, per quanto riguarda sia l’esame e il trattamento delle denunce e la conduzione e conclusione delle indagini, sia il mantenimento di rapporti costruttivi con le istituzioni e gli organi dell’Unione europea e l’incoraggiamento dei cittadini ad avvalersi dei propri diritti nei confronti di tali istituzioni e organi;

5.

esorta il Mediatore a proseguire l'opera di sensibilizzazione dei cittadini al suo lavoro e a promuovere le sue attività in modo efficace e trasparente;

6.

ritiene che il termine «cattiva amministrazione» dovrebbe continuare a essere interpretato in senso lato, in modo da includere non solo le violazioni di norme giuridiche o di principi generali del diritto amministrativo europeo quali oggettività, proporzionalità e uguaglianza, non discriminazione e rispetto per i diritti umani e le libertà fondamentali, ma anche istanze in cui un'istituzione non agisce coerentemente e in buona fede, o non tiene conto di aspettative legittime dei cittadini, compreso quando un'istituzione si è impegnata a rispettare talune norme e requisiti senza esservi obbligata dai trattati o dalla legislazione secondaria;

7.

ritiene che il ruolo svolto dal Mediatore ai fini di una maggiore trasparenza e responsabilità nei processi decisionali e nell’amministrazione dell’Unione europea rappresenti un contributo essenziale per realizzare un’Unione in cui le decisioni siano prese «nel modo più trasparente possibile e il più vicino possibile ai cittadini», come prevede l’articolo 1, secondo comma, del trattato sull’Unione europea;

8.

rinnova il proprio appello, espresso in precedenti risoluzioni, affinché tutte le istituzioni e gli organi dell'Unione europea adottino un'impostazione comune rispetto al Codice di buona condotta amministrativa;

9.

rileva che il Codice di buona condotta amministrativa proposto dal Mediatore, quale approvato dal Parlamento il 6 settembre 2001, funge da guida e risorsa per il personale di tutte le istituzioni e gli organi comunitari ed è stato regolarmente aggiornato e pubblicato sul sito web del Mediatore;

10.

accoglie con favore la revisione dello statuto del Mediatore, in particolare il rafforzamento delle sue competenze investigative, che contribuirà ad assicurare la piena fiducia dei cittadini nella sua capacità di condurre un’indagine esauriente sulle loro denunce, senza restrizioni;

11.

sottolinea la necessità di contribuire alla comprensione da parte del pubblico dei compiti del Mediatore fornendo informazioni ai cittadini, alle imprese, alle organizzazioni non governative e ad altri organismi, e ritiene che un'informazione facilmente comprensibile, accurata e di buona qualità possa concorrere a ridurre il numero di denunce che esulano dal mandato del Mediatore;

12.

ritiene che le cifre relative alle denunce irricevibili rimangano insoddisfacenti, sebbene comprensibili, e alla luce di ciò raccomanda che venga condotta una campagna informativa continua rivolta ai cittadini europei, intesa a far sì che conoscano meglio le funzioni e le competenze dei membri della rete europea dei difensori civici;

13.

riconosce l'impegno del Mediatore per migliorare l’operato delle istituzioni e i suoi sforzi tesi a ridurre ulteriormente i tempi d'indagine, la cui durata media è attualmente di 13 mesi;

14.

valuta positivamente la cooperazione costruttiva tra il Mediatore e le istituzioni e gli organi dell’Unione europea, e sostiene il Mediatore nel suo ruolo di meccanismo di controllo esterno e, in aggiunta a ciò, di preziosa fonte di costante miglioramento per l’amministrazione europea;

15.

accoglie con favore la firma, avvenuta il 9 luglio 2008, di un Memorandum d’intesa tra il Mediatore e la Banca europea per gli investimenti, nonché la decisione delle agenzie dell’Unione di adottare il codice europeo di buona condotta amministrativa nelle loro relazioni con i cittadini;

16.

invita il Mediatore a continuare a vigilare e ad assicurare che la Commissione faccia un uso corretto dei suoi poteri discrezionali di avviare procedure d'infrazione a norma dell’articolo 226 del trattato CE o di proporre penalità a norma dell’articolo 228 del medesimo trattato, avendo cura di evitare ritardi o ingiustificabili inerzie, incompatibili con i poteri della Commissione di vegliare all’applicazione del diritto comunitario, e chiede che il Mediatore continui a tenersi in contatto con la commissione per le petizioni a tale riguardo;

17.

ribadisce il proprio punto di vista secondo cui, se un'istituzione rifiuta di seguire una raccomandazione contenuta in una relazione speciale del Mediatore benché il Parlamento abbia approvato tale raccomandazione, quest'ultimo possa legittimamente avvalersi della sua facoltà di adire la Corte di giustizia in ordine all'atto o all'omissione oggetto della raccomandazione del Mediatore; invita la commissione competente per il regolamento a proporre disposizioni appropriate, da inserire nel regolamento, per l'avvio di una siffatta azione;

18.

rileva che il Mediatore ha presentato una relazione speciale in cui critica la Commissione per non aver fornito giustificazioni adeguate per il trattamento da essa riservato agli ausiliari interpreti di conferenza indipendenti di età superiore a sessantacinque anni, questione su cui il Parlamento ha adottato una risoluzione il 5 maggio 2009 (4);

19.

ritiene che il Mediatore e la commissione per le petizioni, allorché nell’ambito dei rispettivi mandati e competenze esaminano questioni tra loro sovrapposte quali, rispettivamente, il modo in cui la Commissione ha condotto una procedura d'infrazione e la presunta infrazione stessa, possano realizzare sinergie molto più utili attraverso una stretta cooperazione;

20.

si compiace dell'eccellente rapporto che intercorre tra il Mediatore e la commissione per le petizioni all'interno del quadro istituzionale per quanto concerne il rispetto reciproco di competenze e prerogative;

21.

riconosce l’utile contributo apportato dalla rete europea dei difensori civici, di cui la commissione per le petizioni fa parte, conformemente al principio di sussidiarietà, nel garantire risoluzioni extragiudiziali; si compiace della collaborazione tra il Mediatore europeo e i difensori civici o organismi analoghi a livello nazionale, regionale e locale negli Stati membri, e sollecita un ulteriore rafforzamento dello scambio di migliori prassi, rendendo in tal modo possibile una loro rapida diffusione fra gli Stati membri;

22.

accoglie con favore la pubblicazione sul sito web del Mediatore, nel 2008, di due studi relativi al seguito dato dalle istituzioni interessate alle osservazioni critiche e alle «ulteriori osservazioni» formulate nel 2006 e 2007;

23.

incoraggia il Mediatore a continuare a dare grande risalto agli eventi d'interesse informativo per i cittadini, e dunque per i potenziali denuncianti, alla luce delle persistenti ed eccessive difficoltà incontrate da molti cittadini e da molte imprese nel comprendere la ripartizione delle responsabilità e dei processi decisionali tra il livello europeo, quello nazionale e quello regionale;

24.

accoglie con favore la campagna d'informazione potenziata promossa dalla strategia di comunicazione del Mediatore, in quanto conduce a una maggiore consapevolezza dei diritti dei cittadini e delle competenze della Comunità, nonché a una maggiore comprensione della sfera di competenza del Mediatore;

25.

rileva che ciascuna istituzione dispone del proprio sito internet attraverso il quale si possono inoltrare denunce, petizioni, ecc., e che ciò può rendere difficile per i cittadini distinguere tra le varie istituzioni; sostiene pertanto lo sviluppo di un manuale interattivo concepito per aiutare i cittadini ad individuare la sede più idonea alla soluzione dei loro problemi;

26.

plaude al nuovo sito web del Mediatore quale risposta molto concreta a tale problema;

27.

suggerisce di sviluppare ulteriormente questa idea e di creare un sito web comune alle varie istituzioni europee per aiutare i cittadini e indirizzarli direttamente verso l'istituzione competente a trattare la loro denuncia, riducendo in tal modo il numero di denunce irricevibili sottoposte al Mediatore europeo;

28.

chiede al Mediatore europeo di impegnarsi a trasmettere direttamente, previo consenso del denunciante, tutte le denunce che rientrano nella competenza di un difensore civico nazionale o regionale;

29.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e al Mediatore europeo, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e ai loro difensori civici o organismi competenti analoghi.


(1)  GU L 113 del 4.5.1994, pag. 15.

(2)  GU L 189 del 17.7.2008, pag. 25.

(3)  Risoluzione del Parlamento europeo sulla relazione speciale del Mediatore europeo al Parlamento europeo a seguito dell'indagine di propria iniziativa circa l'esistenza e l'accessibilità al pubblico, nelle varie istituzioni e organismi comunitari, di un codice di buona condotta amministrativa (GU C 72 E del 21.3.2002, pag. 331).

(4)  Testi approvati, P6_TA(2009)0340.


7.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 271/14


Giovedì 12 novembre 2009
Orientamenti transitori riguardanti le procedure in materia di bilancio in vista dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona

P7_TA(2009)0067

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 novembre 2009 sugli orientamenti transitori riguardanti le procedure in materia di bilancio in vista dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona (2009/2168(INI))

2010/C 271 E/05

Il Parlamento europeo,

visti il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di Lisbona,

visto l’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1) (AII),

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2) (regolamento finanziario),

vista la sua risoluzione del 7 maggio 2009 sugli aspetti finanziari del trattato di Lisbona (3);

vista la risoluzione del 25 marzo 2009 sulla revisione intermedia del quadro finanziario 2007-2013 (4),

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0045/2009),

A.

considerando che il trattato di Lisbona introduce importanti modifiche in materia finanziaria e di bilancio, in particolare rendendo il quadro finanziario pluriennale (QFP) un atto giuridicamente vincolante cui il bilancio annuale deve conformarsi, eliminando la distinzione tra spese obbligatorie e non obbligatorie e semplificando sostanzialmente la procedura di bilancio,

B.

considerando quindi che tali modifiche rendono obsolete alcune delle disposizioni dell'accordo interistituzionale e del regolamento finanziario,

C.

considerando che la sua entrata in vigore richiederà la rapida adozione di diversi atti giuridici necessari per mettere in pratica la nuova «costituzione finanziaria» dell'Unione, in particolare:

l'adozione del nuovo regolamento contenente il quadro finanziario pluriennale;

l'adeguamento del regolamento finanziario ai nuovi principi sulle modalità di adozione ed esecuzione del bilancio;

l'approvazione di un nuovo AII contenente principalmente le disposizioni relative alla collaborazione delle istituzioni nel corso della procedura annuale di bilancio che non sono incluse nei due strumenti giuridici summenzionati,

D.

considerando che, quand'anche le procedure di adozione di tali nuovi strumenti si svolgessero senza ostacoli, esse richiederanno lunghi negoziati e potrebbero protrarsi per diversi mesi dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona,

E.

considerando che, al fine di garantire la corretta applicazione dei principi del trattato di Lisbona, sarebbe opportuno che le istituzioni concordassero taluni orientamenti provvisori che consentano l'esecuzione del bilancio e, se del caso, l'adozione di bilanci rettificativi, nonché le modalità pratiche della collaborazione interistituzionale nel quadro della procedura di bilancio per il 2011,

F.

considerando che i presenti orientamenti transitori dovrebbero essere operativi all'inizio del 2010, per cui risulta necessario definirli consensualmente nel quadro della conciliazione di bilancio prima della seconda lettura del Consiglio, prevista il 19 novembre 2009,

G.

considerando che, al fine di garantire che la delegazione del Parlamento - che rappresenta un ramo dell'autorità di bilancio - disponga di una solida posizione per i futuri negoziati, occorre dotarla di orientamenti chiari basati su un mandato approvato dal Parlamento,

1.

accoglie con favore l'imminente entrata in vigore del trattato di Lisbona, che darà piena applicazione al principio di approvazione congiunta da parte dei due rami dell'autorità di bilancio - se necessario mediante la convocazione del comitato di conciliazione - di tutto il bilancio annuale; ritiene che tale principio dovrebbe essere applicato sic et simpliciter, con i necessari adeguamenti (come ad esempio una forma semplificata di conciliazione), a tutte le altre procedure di bilancio non espressamente menzionate nei trattati, quali l'adozione di bilanci rettificativi o di storni;

2.

ritiene necessario che entrambi i rami dell'autorità di bilancio si accordino su degli orientamenti transitori per l'esecuzione del bilancio, in particolare per l'autorizzazione degli storni e l'approvazione dei bilanci rettificativi, nonché dei principi di collaborazione interistituzionale pratica nel corso della procedura di bilancio annuale, che sarebbero applicabili fino all'adozione definitiva degli atti giuridici necessari per assicurare l'attuazione delle nuove disposizioni introdotte dal tratto di Lisbona;

3.

sottolinea che le condizioni per un accordo su tali orientamenti dovrebbero essere che questi ultimi rispettino pienamente l'equilibrio istituzionale, che garantiscano integralmente le nuove prerogative di bilancio del Parlamento nell'ambito del trattato di Lisbona (in termini di contenuti, procedure e calendario) e che siano applicati solo fino a quando gli atti giuridici pertinenti saranno stati adottati ed entreranno in vigore;

4.

ritiene che, in ogni caso, tali misure transitorie non possano né discostarsi dai principi generali sanciti dal nuovo trattato né pregiudicare le future procedure legislative, ma che esse dovrebbero consentire ai due rami dell'autorità di bilancio di concordare le necessarie modalità pratiche in attesa dell'adozione della legislazione;

5.

ritiene che tali orientamenti transitori siano necessari nei settori riguardanti la procedura di adozione dei bilanci rettificativi, l'autorizzazione degli storni e la definizione di un calendario pragmatico e di principi di collaborazione applicabili alla procedura di bilancio annuale, al fine di fornire un quadro per la cooperazione tra i due rami dell'autorità di bilancio e agevolare il regolare e positivo svolgimento delle procedure;

Bilanci rettificativi

6.

ricorda che i bilanci rettificativi possono essere adottati solamente, fatta eccezione per il calendario, seguendo la medesima procedura stabilita dai trattati per la procedura annuale di bilancio, ivi compreso, se del caso, il ricorso al comitato di conciliazione, e ritiene che, come per il bilancio annuale, l'autorità di bilancio abbia la facoltà di introdurre degli emendamenti su elementi non noti al momento dell'adozione del bilancio;

7.

sottolinea che il numero attuale di bilanci rettificativi è eccessivo e che dovrebbe essere ridotto il più possibile, al fine di attenersi ai requisiti di cui all'articolo 37 del regolamento finanziario in materia di presentazione degli stessi; giudica auspicabile che le istituzioni concordino determinati periodi dell'anno per la presentazione di bilanci rettificativi, salvo in caso di circostanze di grande urgenza;

8.

sottolinea che l'obiettivo degli orientamenti transitori per i bilanci rettificativi dovrebbe mirare a facilitare il raggiungimento di un accordo tra i due rami dell'autorità di bilancio, senza escludere il ricorso al comitato di conciliazione;ritiene che tale obiettivo potrebbe essere perseguito migliorando lo scambio d'informazioni tra la Commissione e i due rami dell'autorità di bilancio nonché tra questi ultimi; sottolinea, tuttavia, che tali orientamenti devono rispettare pienamente le prerogative del Parlamento relativamente alla procedura di bilancio che, come detto sopra, si applica in generale ai bilanci rettificativi;

Storni

9.

ritiene che il Parlamento e il Consiglio dovrebbero avere la possibilità di esprimere su un piano di parità la loro approvazione od opposizione a tutti gli storni che vengono attualmente presentati all'autorità di bilancio per approvazione, indipendentemente dalla loro natura (pagamenti o impegni) e dal loro importo, nella misura in cui tali storni rappresentano un discostamento dalla decisione dell'autorità di bilancio; ritiene pertanto che una procedura che rispetti l'equilibrio tra i due rami dell'autorità di bilancio, compresa, se del caso, una forma semplificata di conciliazione, sia l'unica soluzione compatibile con il trattato di Lisbona;

10.

è del parere che un eventuale accordo sugli storni debba mirare a prevenire i conflitti tra i due rami dell'autorità di bilancio, che hanno entrambi la facoltà di pronunciarsi su un piano di parità, evitando di complicare la loro normale gestione da parte dei servizi competenti, e armonizzando il calendario al fine di evitare, se possibile, la convocazione delle strutture di conciliazione, senza mettere in discussione l'attuale livello d'intervento del Parlamento nell'autorizzazione degli storni; ritiene auspicabile mantenere inalterata la soglia per gli storni;

Dodicesimi provvisori

11.

ritiene che il trattato di Lisbona contenga norme sufficientemente chiare sui dodicesimi provvisori, consentendone l'eventuale applicazione senza che siano necessari orientamenti transitori in materia;

Calendario e principi di collaborazione per la procedura annuale di bilancio

12.

ritiene che il calendario della procedura annuale dovrebbe continuare a consentire un'ampia consultazione dei diversi organi in seno al Parlamento e rispettare le esigenze del multilinguismo; sottolinea che non è disposto ad accettare alcuna riduzione del tempo di cui dispone per prendere le sue decisioni;

13.

è del parere che gli orientamenti transitori sui principi di collaborazione dovrebbero mirare a migliorare la cooperazione tra le istituzioni nelle varie fasi della procedura di bilancio nonché ad adeguare (e, se del caso, anticipare) le varie fasi del calendario pragmatico alle nuove regole sulla procedura di bilancio, al fine di trasformare quelle che sono divenute riunioni puramente formali in veri e propri scambi di pareri approfonditi; sottolinea tuttavia il suo auspicio che, prima dell'avvio della procedura di bilancio per il 2011, le istituzioni possano raggiungere un accordo su un nuovo AII ridotto che stabilisca regole sane in materia;

14.

invita la Commissione a presentare quanto prima proposte per raggiungere una comprensione comune su questi temi da parte dei due rami dell'autorità di bilancio, in base a quanto proposto nella presente risoluzione;

15.

invita inoltre la Commissione a presentare quanto prima proposte adeguate per l'adozione di un regolamento contenente il quadro finanziario pluriennale e per l'adeguamento del regolamento finanziario; sottolinea che tali proposte costituiscono un unico pacchetto politico e dovrebbero pertanto essere presentate ed esaminate assieme; auspica vivamente che tali proposte tengano conto delle richieste espresse dal Parlamento europeo nelle sue risoluzioni sugli aspetti finanziari del trattato di Lisbona e sulla revisione a medio termine;

16.

rammenta che, secondo il trattato di Lisbona, per l'adozione del nuovo regolamento contenente il quadro finanziario pluriennale è necessario il consenso del Parlamento e che le modifiche al regolamento finanziario rientreranno nell’ambito della procedura legislativa ordinaria (codecisione);

17.

conferisce mandato alla commissione per i bilanci di negoziare e concordare, in occasione della conciliazione di bilancio di novembre 2009, gli orientamenti transitori necessari per gli aspetti summenzionati, entro i limiti e alle condizioni previste nella presente risoluzione;

*

* *

18.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)  Testi approvati, P6_TA(2009)0374.

(4)  Testi approvati, P6_TA(2009)0174.


III Atti preparatori

Parlamento europeo

Giovedì 12 novembre 2009

7.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 271/18


Giovedì 12 novembre 2009
Cittadini dei paesi terzi che devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e cittadini dei paesi terzi esenti da tale obbligo *

P7_TA(2009)0062

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 novembre 2009 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (COM(2009)0366 – C7-0112/2009 – 2009/0104(CNS))

2010/C 271 E/06

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione (COM(2009)0366),

visti gli articoli 67 e 62, paragrafo 2, lettera b), punto i), del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C7-0112/2009),

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per gli affari esteri (A7-0042/2009),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

approva la dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio allegata;

3.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

4.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

5.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

6.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 1

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 1

(1)

La composizione degli elenchi di paesi terzi di cui agli allegati I e II del regolamento (CE) n. 539/2001 del 15 marzo 2001deve essere e deve rimanere coerente con i criteri dettati dal considerando 5 dello stesso. Alcuni paesi terzi , la cui situazione è mutata rispetto a tali criteri, dovrebbero essere spostati da un allegato all'altro.

(1)

La Commissione ha avviato l'attuale dialogo sulla liberalizzazione dei visti con un'impostazione regionale e in una prospettiva europea che prevede la partecipazione dei paesi dei Balcani occidentali su un piano di parità e senza alcuna discriminazione. La composizione degli elenchi di paesi terzi di cui agli allegati I e II del regolamento (CE) n. 539/2001 del 15 marzo 2001dovrebbe essere e dovrebbe rimanere coerente con i criteri dettati dal considerando 5 dello stesso. Alcuni paesi dei Balcani occidentali (Albania, Bosnia-Erzegovina, Ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro e Serbia), la cui situazione è mutata rispetto a tali criteri, dovrebbero essere spostati da un allegato all'altro. A tutti i paesi interessati dovrebbero essere applicati gli stessi criteri quali definiti nella tabella di marcia per la liberalizzazione dei visti .

Emendamento 2

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 1 bis (nuovo)

 

(1 bis)

È opportuno che tutti i paesi dei Balcani occidentali che sono in regola con i parametri di riferimento beneficino del regime di esenzione dall'obbligo del visto per gli spostamenti a partire dall'inizio del 2010. I paesi che, nonostante i notevoli progressi compiuti, ancora non rispettano pienamente i parametri di riferimento dovrebbero ottenere lo stesso privilegio non appena saranno in regola con i parametri previsti nella tabella di marcia per la liberalizzazione dei visti.

Emendamento 3

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 2

(2)

Il 1o gennaio 2008 sono entrati in vigore gli accordi di facilitazione del visto con cinque paesi dei Balcani occidentali (Albania, Bosnia-Erzegovina, Ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro e Serbia) , che costituiscono una prima tappa concreta del processo previsto dall'agenda di Salonicco verso un regime di esenzione dal visto per i cittadini dei paesi dei Balcani occidentali. Con ciascuno di questi paesi è stato avviato nel 2008 un dialogo sulla liberalizzazione dei visti, da realizzarsi mediante tabelle di marcia elaborate a tal fine. In sede di valutazione dell'attuazione delle tabelle di marcia nel maggio 2009, la Commissione ha ritenuto che l'Ex Repubblica iugoslava di Macedonia avesse rispettato tutti i parametri di riferimento stabiliti nella sua tabella di marcia e che il Montenegro e la Serbia hanno avessero la grande maggioranza dei parametri delle rispettive tabelle di marcia.

(2)

Il 1o gennaio 2008 sono entrati in vigore gli accordi di facilitazione del visto con cinque paesi dei Balcani occidentali, che costituiscono una prima tappa concreta del processo previsto dall'agenda di Salonicco verso un regime di esenzione dal visto per i cittadini dei paesi dei Balcani occidentali. Con ciascuno di questi paesi è stato avviato nel 2008 un dialogo sulla liberalizzazione dei visti, da realizzarsi mediante tabelle di marcia elaborate a tal fine. In sede di valutazione dell'attuazione delle tabelle di marcia nel maggio 2009, la Commissione ha ritenuto che l'Ex Repubblica iugoslava di Macedonia avesse rispettato tutti i parametri di riferimento stabiliti nella sua tabella di marcia . Il Montenegro e la Serbia hanno rispettato la grande maggioranza dei parametri nelle rispettive tabelle di marcia. Dalla valutazione della Commissione nel maggio 2009, l'Albania e la Bosnia-Erzegovina hanno compiuto ulteriori progressi per gran parte dei parametri in questione.

Emendamento 4

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 2 bis (nuovo)

 

(2 bis)

Al fine di portare avanti l'attuazione dell'agenda di Salonicco e nel quadro dell'impostazione regionale, è opportuno che la Commissione, entro i limiti delle sue competenze e tenuto conto della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1244(1999), avvii un dialogo in materia di visti con il Kosovo al fine di predisporre una tabella di marcia per la facilitazione e la liberalizzazione dei visti sul modello di quelle definite per i paesi dei Balcani occidentali.

Emendamento 5

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 3 bis (nuovo)

 

(3 bis)

In una prospettiva di rafforzamento del processo di stabilizzazione e di associazione, l'esenzione dall'obbligo del visto per gli spostamenti permetteranno di migliorare la partecipazione al mercato comune che si sta gradualmente instaurando con l'Albania, la Bosnia-Erzegovina, il Montenegro e l'Ex Repubblica iugoslava di Macedonia, contribuendo al commercio, all'innovazione e alla crescita.

Emendamento 14

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 4

(4)

Bisogna pertanto spostare l'Ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Montenegro e la Serbia [questi ultimi due a condizione che soddisfino tutti i parametri di riferimento entro la data di adozione del presente regolamento] nell'allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001. L'esenzione dal visto dovrebbe applicarsi soltanto ai titolari di passaporti biometrici rilasciati da uno dei tre paesi.

(4)

Bisogna pertanto spostare l'Ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Montenegro , la Serbia , l'Albania e la Bosnia-Erzegovina nell'allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001. Alla data di adozione del presente regolamento, l'Ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Montenegro e la Serbia erano in regola con tutti i parametri di riferimento. L'esenzione dall'obbligo di visto deve applicarsi all'Albania e alla Bosnia-Erzegovina dopo che la Commissione abbia con la sua valutazione confermato il rispetto da parte di ciascuno dei due paesi di tutti i parametri di riferimento stabiliti nella tabella di marcia per la liberalizzazione dei visti, e in conformità del trattato. L'esenzione dal visto dovrebbe applicarsi soltanto ai titolari di passaporti biometrici rilasciati da uno dei cinque paesi.

Emendamento 7

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 4 bis (nuovo)

 

(4 bis)

È opportuno che la Commissione presenti quanto prima, e comunque non oltre gli inizi del 2010, la sua relazione sui progressi compiuti dall'Albania e dalla Bosnia-Erzegovina in merito al rispetto dei parametri di riferimento stabiliti nella tabella di marcia.

Emendamento 8

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 4 ter (nuovo)

 

(4 ter)

Sebbene l'Albania e la Bosnia-Erzegovina abbiano compiuto progressi verso l'obiettivo della conformità con i rispettivi parametri di riferimento, le autorità competenti di detti paesi dovrebbero adottare senza indugio le riforme necessarie per essere pienamente in regola con detti parametri.

Emendamento 9

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 4 quater (nuovo)

 

(4 quater)

La Commissione dovrebbe assistere a tal fine le autorità competenti dell'Albania e della Bosnia-Erzegovina.

Emendamento 10

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 5 bis (nuovo)

 

(5 bis)

Il processo di liberalizzazione dei visti dovrebbe servire quale quadro di riferimento per definire le relazioni con i partner orientali dell'Unione europea.

Emendamento 11

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1 – lettera -a (nuova)

Regolamento (CE) n. 539/2001

Allegato I – parte 1

 

-a)

nella parte 1, il riferimento all'Albania e alla Bosnia-Erzegovina va modificato come segue:

 

«Albania (1)

 

Bosnia-Erzegovina (1)

Emendamento 12

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 539/2001

Allegato II – parte 1

2)

All'allegato II, parte 1, sono inserite le seguenti menzioni:

2)

All'allegato II, parte 1, sono inserite le seguenti menzioni:

 

 

«Albania (3)

 

Bosnia-Erzegovina (3)

«Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (2)

«Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (4)

Montenegro (2)

Montenegro (4)

Serbia [esclusi i titolari di passaporto serbo rilasciato dalla direzione di coordinamento serba (in serbo: Koordinaciona uprava)] (2)

Serbia [esclusi i titolari di passaporto serbo rilasciato dalla direzione di coordinamento serba (in serbo: Koordinaciona uprava)] (4)

 


(1)   Il nome del paese sarà cancellato e trasferito dal presente allegato all'allegato II non appena la Commissione abbia con la sua valutazione confermato il rispetto da parte del paese di tutti i parametri di riferimento stabiliti nella tabella di marcia per la liberalizzazione dei visti, in conformità con le disposizioni del trattato.»;

(2)  L'esenzione dall'obbligo del visto si applica soltanto ai titolari di passaporti biometrici».

(3)   Il nome del paese sarà trasferito dall'allegato I al presente allegato non appena la Commissione abbia con la sua valutazione confermato il rispetto da parte del paese in questione di tutti i parametri di riferimento stabiliti nella tabella di marcia per la liberalizzazione dei visti, in conformità con le disposizioni del trattato. L'esenzione dall'obbligo del visto si applica soltanto ai titolari di passaporti biometrici».

(4)  L'esenzione dall'obbligo del visto si applica soltanto ai titolari di passaporti biometrici.».


Giovedì 12 novembre 2009
ALLEGATO

Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio

L’Unione europea sostiene fermamente l’obiettivo dell’abolizione del regime dei visti per tutti i paesi dei Balcani occidentali.

Il Parlamento europeo e il Consiglio riconoscono che l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Montenegro e la Serbia soddisfano tutte le condizioni per la liberalizzazione dei visti. Ciò ha permesso l’adozione delle modifiche apportate al regolamento (CE) n. 539/2001 in tempo utile per consentire a questi tre paesi di aderire al regime di esenzione dal visto entro il 19 dicembre 2009.

Il Parlamento europeo e il Consiglio esprimono l’auspicio che anche l’Albania e la Bosnia-Erzegovina beneficino presto della liberalizzazione dei visti. A tal fine, il Parlamento europeo e il Consiglio esortano questi due paesi a compiere ogni sforzo per soddisfare i parametri di riferimento stabiliti nelle tabelle di marcia della Commissione.

Il Parlamento europeo e il Consiglio invitano la Commissione a presentare una proposta legislativa intesa a modificare il regolamento (CE) n. 539/2001 non appena avrà accertato che ciascun paese soddisfa i parametri di riferimento fissati nelle tabelle di marcia della Commissione, al fine di pervenire ad instaurare la liberalizzazione dei visti per i cittadini di tali paesi quanto prima possibile.

Il Parlamento europeo e il Consiglio esamineranno una proposta di modifica del regolamento (CE) n. 539/2001 riguardante l’Albania e la Bosnia-Erzegovina con la massima urgenza.