ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.C_2010.265.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 265

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

53o anno
30 settembre 2010


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2010/C 265/01

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 )

1

2010/C 265/02

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5886 — Emerson Electric/Chloride Group) ( 1 )

3

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2010/C 265/03

Tassi di cambio dell'euro

4

2010/C 265/04

Comunicazione della Commissione sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e di riferimento/attualizzazione in vigore per i 27 Stati membri con decorrenza 1o ottobre 2010[Pubblicato ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004 (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1)]

5

 

INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

Autorità di vigilanza EFTA

2010/C 265/05

Insussistenza di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 61 dell’accordo SEE

6

2010/C 265/06

Informazioni comunicate dagli Stati EFTA sugli aiuti di Stato concessi in virtù della legge di cui al punto 1, lettera j), dell'allegato XV dell'accordo SEE [regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)]

7

2010/C 265/07

Insussistenza di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 61 dell’accordo SEE

8

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

Commissione europea

2010/C 265/08

Bando di concorsi generali

9

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

 

Commissione europea

2010/C 265/09

Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature, in acciaio inossidabile, originari della Repubblica popolare cinese

10

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2010/C 265/10

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5934 — Veolia Water UK and Veolia Voda/Subsidiaries of United Utilities Group) ( 1 )

17

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2010/C 265/11

Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

18

2010/C 265/12

Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

23

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

30.9.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 265/1


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2010/C 265/01

Data di adozione della decisione

20.7.2010

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

N 197/10

Stato membro

Austria

Regione

Unterkärnten

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Individual Aid for the Remediation of the Contaminated Site in Unterkärnten (AT)

Base giuridica

Umweltförderungsgesetz, BGBl. Nr. 185/1993, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 74/2008

Altlastensanierungsgesetz, BGBl. Nr. 299/1989, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 40/2008

Förderungsrichtlinien 2002 für die Altlastensanierung oder -sicherung

Förderungsrichtlinien 2008 für die Altlastensanierung oder -sicherung

Tipo di misura

Aiuto individuale

Obiettivo

Tutela dell'ambiente

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto

Dotazione di bilancio

Importo totale dell'aiuto previsto 29 Mio EUR

Intensità

100 %

Durata

1.1.2010-31.12.2021

Settore economico

Industria chimico-farmaceutica

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

Stubenbastei 5

1010 Wien

ÖSTERREICH

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione

27.8.2010

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

N 337/10

Stato membro

Italia

Regione

Piemonte

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Incentivazione alla razionalizzazione dei consumi energetici e alla produzione/utilizzo di energia da fonti rinnovabili nel patrimonio immobiliare delle istituzioni pubbliche. Intervento Smat SpA

Base giuridica

Deliberazione della Giunta regionale 1o marzo 2010 n. 22-13416

Tipo di misura

Aiuto individuale

Obiettivo

Tutela dell'ambiente

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto

Dotazione di bilancio

Importo totale dell'aiuto previsto 0,6 Mio EUR

Intensità

60 %

Durata

Settore economico

Produzione e distribuzione di energia elettrica, di gas e acqua

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Regione Piemonte

Piazza Castello 165

10121 Torino TO

ITALIA

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm


30.9.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 265/3


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.5886 — Emerson Electric/Chloride Group)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2010/C 265/02

In data 24 agosto 2010 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32010M5886. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

30.9.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 265/4


Tassi di cambio dell'euro (1)

29 settembre 2010

2010/C 265/03

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,3611

JPY

yen giapponesi

113,85

DKK

corone danesi

7,4517

GBP

sterline inglesi

0,86180

SEK

corone svedesi

9,1545

CHF

franchi svizzeri

1,3295

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

7,9670

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

24,570

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

276,15

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7092

PLN

zloty polacchi

3,9743

RON

leu rumeni

4,2750

TRY

lire turche

1,9817

AUD

dollari australiani

1,3999

CAD

dollari canadesi

1,3978

HKD

dollari di Hong Kong

10,5607

NZD

dollari neozelandesi

1,8388

SGD

dollari di Singapore

1,7914

KRW

won sudcoreani

1 551,99

ZAR

rand sudafricani

9,4699

CNY

renminbi Yuan cinese

9,1014

HRK

kuna croata

7,2965

IDR

rupia indonesiana

12 151,22

MYR

ringgit malese

4,1990

PHP

peso filippino

59,752

RUB

rublo russo

41,3725

THB

baht thailandese

41,459

BRL

real brasiliano

2,3247

MXN

peso messicano

16,9450

INR

rupia indiana

61,1500


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


30.9.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 265/5


Comunicazione della Commissione sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e di riferimento/attualizzazione in vigore per i 27 Stati membri con decorrenza 1o ottobre 2010

[Pubblicato ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004 (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1)]

2010/C 265/04

Tassi di base calcolati ai sensi della comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6). A seconda dell’uso del tasso di riferimento, vanno ancora aggiunti gli opportuni margini come definiti nella presente comunicazione. Per il tasso di sconto questo comporta l’aggiunta di un margine di 100 punti base. Il regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione, del 30 gennaio 2008, che modifica il regolamento di esecuzione (CE) n. 794/2004, prevede che, se non diversamente stabilito in una decisione specifica, anche il tasso di recupero venga calcolato aggiungendo 100 punti base al tasso di base.

I tassi modificati sono indicati in grassetto

La tabella precedente è stata pubblicata nella GU C 220 del 14.8.2010, pag. 4.

Dal

Al

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR

HU

IE

IT

LT

LU

LV

MT

NL

PL

PT

RO

SE

SI

SK

UK

1.10.2010

1,24

1,24

4,15

1,24

2,03

1,24

1,88

2,27

1,24

1,24

1,24

1,24

5,97

1,24

1,24

2,85

1,24

3,99

1,24

1,24

4,49

1,24

7,82

1,38

1,24

1,24

1,35

1.9.2010

30.9.2010

1,24

1,24

4,15

1,24

2,03

1,24

1,88

2,27

1,24

1,24

1,24

1,24

5,97

1,24

1,24

2,85

1,24

3,99

1,24

1,24

4,49

1,24

7,82

1,18

1,24

1,24

1,35

1.8.2010

31.8.2010

1,24

1,24

4,92

1,24

2,03

1,24

1,88

2,27

1,24

1,24

1,24

1,24

5,97

1,24

1,24

2,85

1,24

3,99

1,24

1,24

4,49

1,24

7,82

1,18

1,24

1,24

1,35

1.7.2010

31.7.2010

1,24

1,24

4,92

1,24

2,03

1,24

1,88

2,27

1,24

1,24

1,24

1,24

5,97

1,24

1,24

2,85

1,24

3,99

1,24

1,24

4,49

1,24

7,82

1,02

1,24

1,24

1,35

1.6.2010

30.6.2010

1,24

1,24

4,92

1,24

2,03

1,24

1,88

2,77

1,24

1,24

1,24

1,24

5,97

1,24

1,24

3,45

1,24

4,72

1,24

1,24

4,49

1,24

7,82

1,02

1,24

1,24

1,16

1.5.2010

31.5.2010

1,24

1,24

4,92

1,24

2,03

1,24

1,88

2,77

1,24

1,24

1,24

1,24

5,97

1,24

1,24

4,46

1,24

6,47

1,24

1,24

4,49

1,24

7,82

1,02

1,24

1,24

1,16

1.4.2010

30.4.2010

1,24

1,24

4,92

1,24

2,39

1,24

1,88

3,47

1,24

1,24

1,24

1,24

5,97

1,24

1,24

5,90

1,24

8,97

1,24

1,24

4,49

1,24

9,92

1,02

1,24

1,24

1,16

1.3.2010

31.3.2010

1,24

1,24

4,92

1,24

2,39

1,24

1,88

4,73

1,24

1,24

1,24

1,24

7,03

1,24

1,24

7,17

1,24

11,76

1,24

1,24

4,49

1,24

9,92

1,02

1,24

1,24

1,16

1.1.2010

28.2.2010

1,24

1,24

4,92

1,24

2,39

1,24

1,88

6,94

1,24

1,24

1,24

1,24

7,03

1,24

1,24

8,70

1,24

15,11

1,24

1,24

4,49

1,24

9,92

1,02

1,24

1,24

1,16


INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Autorità di vigilanza EFTA

30.9.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 265/6


Insussistenza di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 61 dell’accordo SEE

2010/C 265/05

L'Autorità di vigilanza EFTA non solleva obiezioni riguardo alla seguente misura di aiuto di Stato:

Data di adozione della decisione

:

24 febbraio 2010

Aiuto n.

:

67099

Stato EFTA

:

Norvegia

Titolo (e/o nome del beneficiario)

:

Aiuti alla formazione concessi da Innovation Norway alle aziende romene SC Promex SA ed SC 24 Januarie SA

Base giuridica

:

accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia in merito a un programma di cooperazione per la crescita economica e lo sviluppo sostenibile in Romania, del 25 luglio 2007

Tipo di misura

:

Aiuti alla formazione

Forma dell’aiuto

:

Sovvenzione

Bilancio

:

247,051 EUR

Intensità

:

24 %

Durata

:

Fino al 30 aprile 2011

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

:

Innovation Norway

Akersgata 13

PO Box 448

0104 Oslo

NORWAY

Il testo della decisione facente fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito dell'Autorità di vigilanza EFTA:

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/


30.9.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 265/7


Informazioni comunicate dagli Stati EFTA sugli aiuti di Stato concessi in virtù della legge di cui al punto 1, lettera j), dell'allegato XV dell'accordo SEE [regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)]

2010/C 265/06

PARTE I

Aiuto n.

GBER 18/2009/TRA

Stato EFTA

Norvegia

Autorità che concede l'aiuto

Nome

Ministero dell’agricoltura e dell’alimentazione

Indirizzo

Pagina Web

Postboks 8007 Dep.

0030 Oslo

NORWAY

http://www.regjeringen.no/

Titolo della misura di aiuto

Misure riguardanti foreste, energia e cambiamento climatico

Base giuridica nazionale (riferimento alla pubblicazione nazionale ufficiale rilevante)

Bilancio dello Stato: St. Prp. 1 (2008-2009)

St. Prp. 37 (2008-2009)

Link Web al testo integrale della misura di aiuto

http://www.innovasjonnorge.no/Satsinger/Landbruk/Bioenergiprogrammet/

Tipo di misura

Regime

X

Durata

Regime

Dall'1.5.2009 all'1.1.2014

Settore/i economico/i interessato/i

Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti

X

Tipo di beneficiario

PMI

X

Grandi imprese

X

Dotazione finanziaria

Importo totale annuo della dotazione prevista ai sensi del regime

2 milioni di NOK

Strumento di aiuto (articolo 5)

Sovvenzione

X

PARTE II

Obiettivi generali (elenco)

Obiettivi (elenco)

Intensità massima di aiuto in % o importo massimo dell'aiuto in NOK

Aiuti alla formazione (articoli 38-39)

Formazione specifica (articolo 38, paragrafo 1)

25 %

 

Formazione generale (articolo 38, paragrafo 2)

60 %


30.9.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 265/8


Insussistenza di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 61 dell’accordo SEE

2010/C 265/07

L'Autorità di vigilanza EFTA non solleva obiezioni riguardo alla seguente misura di aiuto di Stato.

Data di adozione

:

10 marzo 2010

Aiuto n.

:

67806

Numero della decisione

:

75/10/COL

Stato EFTA

:

Norvegia

Base giuridica

:

Proposta parlamentare n. 1 (2009-2010)

Obiettivo

:

Aumentare l'approvvigionamento di calore ed energia rinnovabili. Contribuire al risparmio energetico.

Forma dell’aiuto

:

Concessione delle sovvenzioni

Bilancio

:

Circa 2,8 miliardi di NOK

Durata

:

Fino alla fine del 2010

Settori economici

:

Energia, elettricità

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

:

Enova SF

Professor Brochsgt. 2

7030 Trondheim

NORWAY

Il testo della decisione facente fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito dell'Autorità di vigilanza EFTA:

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/


V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Commissione europea

30.9.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 265/9


BANDO DI CONCORSI GENERALI

2010/C 265/08

La Commissione europea organizza i seguenti concorsi generali:

COM/AD/01/10 — Ricercatori amministratori (AD 6) in chimica, biologia e scienze della salute.

COM/AD/02/10 — Ricercatori amministratori (AD 7) in chimica, biologia e scienze della salute.

COM/AD/03/10 — Ricercatori amministratori (AD 6) in fisica.

COM/AD/04/10 — Ricercatori amministratori (AD 7) in fisica.

COM/AD/05/10 — Ricercatori amministratori (AD 6) in meccanica delle strutture.

COM/AD/06/10 — Ricercatori amministratori (AD 7) in meccanica delle strutture.

COM/AD/07/10 — Ricercatori amministratori (AD 6) in analisi quantitativa delle politiche.

COM/AD/08/10 — Ricercatori amministratori (AD 7) in analisi quantitativa delle politiche.

COM/AD/09/10 — Ricercatori amministratori (AD 6) in scienze dello spazio.

COM/AD/10/10 — Ricercatori amministratori (AD 7) in scienze dello spazio.

COM/AD/11/10 — Ricercatori amministratori (AD 6) in scienze ambientali.

COM/AD/12/10 — Ricercatori amministratori (AD 7) in scienze ambientali.

COM/AD/13/10 — Ricercatori amministratori (AD 6) in scienze dell'energia.

COM/AD/14/10 — Ricercatori amministratori (AD 7) in scienze dell'energia.

COM/AD/15/10 — Ricercatori amministratori(AD 6) in tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni.

COM/AD/16/10 — Ricercatori amministratori (AD 7) in tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni.

Il bando di concorso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale C 265 A del 30 settembre 2010.

Per informazioni supplementari invitiamo a visitare il sito dell'EPSO: http://eu-careers.eu


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

30.9.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 265/10


Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature, in acciaio inossidabile, originari della Repubblica popolare cinese

2010/C 265/09

La Commissione europea (in appresso «la Commissione») ha ricevuto una denuncia a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), secondo la quale le importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile, originari della Repubblica popolare cinese, sono oggetto di dumping e provocano quindi un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione.

1.   Denuncia

La denuncia è stata presentata il 16 agosto 2010 dal Comitato di difesa dell'industria dei tubi di acciaio senza saldature dell'Unione europea («il denunziante») per conto di produttori rappresentanti una quota maggioritaria, in questo caso più del 50 %, della produzione totale dell'Unione di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature, in acciaio inossidabile.

2.   Prodotto in esame

Il prodotto oggetto della presente inchiesta è costituito da alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature, in acciaio inossidabile, diversi da quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili, attualmente classificati ai codici NC 7304 11 00, 7304 22 00, 7304 24 00, ex 7304 41 00, 7304 49 10, ex 7304 49 93, ex 7304 49 95, ex 7304 49 99 ed ex 7304 90 00.

3.   Denuncia di dumping  (2)

Il prodotto che secondo la denuncia sarebbe oggetto di dumping è il prodotto in esame, originario della Repubblica popolare cinese («paese interessato»), attualmente classificato ai codici NC 7304 11 00, 7304 22 00, 7304 24 00, ex 7304 41 00, 7304 49 10, ex 7304 49 93, ex 7304 49 95, ex 7304 49 99 ed ex 7304 90 00. I codici NC vengono forniti a titolo puramente indicativo.

Dato che a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, la Repubblica popolare cinese è considerata come un paese non retto da un'economia di mercato, il denunziante ha determinato il valore normale per le importazioni dalla Repubblica popolare cinese in base al prezzo praticato in un paese terzo ad economia di mercato, in questo caso gli Stati Uniti d'America. La denuncia di dumping si basa sul confronto tra il valore normale così stabilito e i prezzi all'esportazione (franco fabbrica) del prodotto in esame esportato nell'Unione.

Su tale base, i margini di dumping calcolati risultano rilevanti per il paese esportatore interessato.

4.   Denuncia di pregiudizio

Il denunziante ha dimostrato che le importazioni del prodotto in esame dal paese interessato sono aumentate complessivamente sia in termini assoluti sia in termini di quota di mercato.

Gli elementi di prova presentati dal denunziante dimostrano che i volumi e i prezzi delle importazioni del prodotto in esame hanno avuto, tra l'altro, ripercussioni negative sui quantitativi venduti, sul livello dei prezzi praticati e sulla quota di mercato detenuta dall'industria dell'Unione, con gravi effetti negativi sull'andamento generale di quest'industria.

5.   Procedura

Dopo aver stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che la denuncia è stata presentata da o per conto dell'industria dell'Unione e che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione apre un'inchiesta a norma dell'articolo 5 del regolamento di base.

L'inchiesta determinerà se il prodotto in esame originario del paese interessato sia oggetto di dumping e se tale dumping abbia arrecato un pregiudizio all'industria dell'Unione. Se tali fatti saranno accertati, l'inchiesta valuterà se l'istituzione di misure sia contraria o meno all'interesse dell'Unione.

5.1.    Procedura di determinazione del dumping

I produttori esportatori (3) del prodotto in esame del paese interessato sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.

5.1.1.   Produttori esportatori oggetto dell'inchiesta

a)   Campionamento

In considerazione del numero potenzialmente elevato di produttori esportatori della Repubblica popolare cinese interessati dal presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro i termini fissati, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori esportatori da sottoporre all'inchiesta selezionando un campione (tecnica nota anche come «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo diversa indicazione, fornendo alla Commissione le seguenti informazioni sulla o sulle loro società:

ragione sociale, indirizzo, e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare,

fatturato in valuta locale e volume in tonnellate delle esportazioni del prodotto in esame verso l'Unione durante il periodo dell'inchiesta («PI»), cioè tra il 1o luglio 2009 e il 30 giugno 2010, indicati per ciascuno dei 27 Stati membri (4) separatamente e in totale,

fatturato in valuta locale e volume in tonnellate delle vendite del prodotto in esame effettuate sul mercato interno durante il PI, cioè tra il 1o luglio 2009 e il 30 giugno 2010,

descrizione dettagliata delle attività della società a livello mondiale relative al prodotto in esame,

ragione sociale e descrizione dettagliata delle attività di tutte le società collegate (5) coinvolte nella produzione e/o nella vendita (sul mercato interno e/o all'esportazione) del prodotto in esame,

qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione.

Nel caso in cui non siano stati inclusi nel campione, i produttori esportatori devono inoltre indicare se desiderano ricevere un questionario e altri moduli che vanno completati per richiedere un margine di dumping individuale, conformemente al punto b) sotto riportato.

Inviando le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disposta a essere eventualmente inclusa nel campione. Se viene scelta per far parte del campione, dovrà compilare un questionario e accettare una visita nei propri locali per consentire la verifica delle risposte fornite («verifica in loco»). Se la società dichiara che non è disposta a essere inclusa nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conclusioni della Commissione sui produttori esportatori che non collaborano si basano sui fatti disponibili e i risultati dell'inchiesta possono essere meno favorevoli per tali parti rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se avessero collaborato.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione di produttori esportatori, la Commissione contatterà inoltre le autorità del paese interessato e potrà anche contattare le associazioni note di produttori esportatori.

Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni sopraelencate, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo diversa indicazione.

Se sarà necessario un campione, i produttori esportatori possono essere selezionati sulla base del massimo volume rappresentativo di esportazioni verso l'Unione che possa essere adeguatamente esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione comunicherà, se del caso tramite le autorità del paese interessato, le società selezionate per l'inserimento nel campione a tutti i produttori esportatori noti, alle autorità del paese interessato e alle associazioni di produttori esportatori.

Tutti i produttori esportatori inclusi nel campione devono presentare un questionario debitamente compilato entro 37 giorni dalla data di notifica del loro inserimento nel campione, salvo diversa indicazione.

Le società che hanno accettato di essere incluse nel campione, ma non sono state selezionate, saranno considerate disposte a collaborare («produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione»). Fatto salvo il punto b) sotto riportato, il dazio antidumping che può essere applicato alle importazioni dei produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione non supererà la media ponderata del margine di dumping stabilito per i produttori esportatori inclusi nel campione, in conformità all'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base.

b)   Margine di dumping individuale per le società non incluse nel campione

I produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione possono richiedere, conformemente all'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento di base, che la Commissione fissi un margine di dumping individuale («margine di dumping individuale»). I produttori esportatori che desiderino chiedere tale margine devono richiedere un questionario e altri moduli in conformità al punto a) sopra riportato e consegnarli debitamente compilati entro i termini indicati qui di seguito. Le risposte al questionario vanno presentate entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diversa indicazione. Si sottolinea che, per consentire alla Commissione di determinare i margini di dumping individuali per i produttori esportatori del paese non retto da un'economia di mercato, occorre dimostrare che essi soddisfano i criteri per il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («TEM») o almeno quelli per al trattamento individuale («TI»), come specificato sotto al punto 5.1.2.2.

Si informano comunque i produttori esportatori che chiedono un margine di dumping individuale che la Commissione potrà decidere di non determinare per essi tale margine se, ad esempio, il numero di produttori esportatori è così elevato da rendere tale determinazione indebitamente gravosa e da impedire la tempestiva conclusione dell'inchiesta.

5.1.2.   Procedura relativa ai produttori esportatori del paese interessato non retto da un'economia di mercato

5.1.2.1.   Scelta di un paese a economia di mercato

Fatte salve le disposizioni riportate sotto al punto 5.1.2.2, a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, nel caso delle importazioni dalla Repubblica popolare cinese, il valore normale è determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato. A tale scopo la Commissione seleziona un paese terzo ad economia di mercato adeguato ed ha scelto provvisoriamente gli Stati Uniti d'America. Le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni in merito all'adeguatezza di questa scelta entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

5.1.2.2.   Trattamento dei produttori esportatori del paese interessato non retto da un'economia di mercato

In conformità all'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, i singoli produttori esportatori del paese interessato che ritengano che nel loro caso prevalgano condizioni di economia di mercato per quanto riguarda la produzione e la vendita del prodotto in esame, possono presentare una richiesta a tal fine debitamente motivata («richiesta TEM»). Il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («TEM») sarà accordato se la valutazione della richiesta TEM dimostra che sono soddisfatti i criteri stabiliti nell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base (6). Il margine di dumping dei produttori esportatori cui verrà accordato il TEM sarà calcolato, per quanto possibile e fatto salvo l'uso dei dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, utilizzando il loro valore normale e i loro prezzi all'esportazione, conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera b) del regolamento di base.

I singoli produttori esportatori del paese interessato possono richiedere anche, o in alternativa, il trattamento individuale («TI»). Per ottenere il tale trattamento, i produttori esportatori devono dimostrare che soddisfano i criteri stabiliti nell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base (7). Il margine di dumping dei produttori esportatori cui viene accordato il TI sarà calcolato sulla base dei loro prezzi all'esportazione. Il valore normale per i produttori esportatori cui viene accordato il TI si basa sui valori stabiliti per il paese terzo ad economia di mercato selezionato, come indicato sopra.

a)   Trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato (TEM)

La Commissione invierà moduli di richiesta TEM a tutti i produttori esportatori del paese interessato inclusi nel campione e ai produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione che desiderino chiedere un margine di dumping individuale, a tutte le associazioni note di produttori esportatori e alle autorità del paese interessato.

Tutti i produttori esportatori che richiedono il TEM devono inviare un modulo compilato di richiesta TEM entro 15 giorni dalla data di notifica della selezione del campione o della decisione di non selezionare un campione, salvo diversa indicazione.

b)   Trattamento individuale (TI)

Ai fini della richiesta del TI, i produttori esportatori del paese interessato inclusi nel campione e i produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione che desiderino fare domanda di un margine di dumping individuale devono inviare il modulo di richiesta TEM debitamente compilato nelle sezioni relative al TI entro 15 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diversa indicazione.

5.1.3.   Importatori indipendenti oggetto dell'inchiesta  (8)  (9)

In considerazione del numero potenzialmente elevato di importatori indipendenti interessati dal presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro i termini fissati, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all'inchiesta selezionando un campione (tecnica nota anche come «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo diversa indicazione, fornendo alla Commissione le seguenti informazioni sulla o sulle loro società:

ragione sociale, indirizzo, e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare,

descrizione dettagliata delle attività della società relative al prodotto in esame,

volume in tonnellate e valore in EUR delle importazioni e delle rivendite del prodotto in esame originario del paese interessato effettuate sul mercato dell'Unione nel periodo tra il 1o luglio 2009 e il 30 giugno 2010,

ragione sociale e descrizione dettagliata delle attività di tutte le società collegate (10) coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame,

qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione.

Inviando le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disposta a essere eventualmente inclusa nel campione. Se viene scelta per far parte del campione, dovrà compilare un questionario ed accettare una visita nei propri locali per consentire la verifica delle risposte fornite («verifica in loco»). Se la società dichiara che non è disposta a essere inclusa nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conclusioni della Commissione relative agli importatori che non collaborano si basano sui dati disponibili e i risultati dell'inchiesta possono essere meno favorevoli per tali parti rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se avessero collaborato.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione degli importatori indipendenti, la Commissione potrà anche contattare le associazioni note di importatori.

Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni sopraelencate, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo diversa indicazione.

Se sarà necessario un campione, gli importatori possono essere selezionati sulla base del massimo volume rappresentativo di vendite nell'Unione che possa essere adeguatamente esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione comunicherà le società incluse nel campione a tutti gli importatori indipendenti noti e alle associazioni note di importatori.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari agli importatori indipendenti inclusi nel campione e a tutte le associazioni note di importatori. Tali parti devono presentare il questionario compilato entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diversa indicazione. Il questionario compilato dovrà contenere informazioni riguardanti, tra l'altro, la struttura societaria, le attività societarie relative al prodotto in esame e le vendite del prodotto in esame.

5.2.    Procedura per la determinazione del pregiudizio

Per pregiudizio si intende un grave pregiudizio o la minaccia di un grave pregiudizio a danno dell'industria dell'Unione, oppure un notevole ritardo nella creazione di tale industria. L'accertamento del pregiudizio si basa su prove positive ed implica un esame obiettivo del volume delle importazioni oggetto di dumping, dei loro effetti sui prezzi sul mercato dell'Unione e dell'incidenza di tali importazioni sull'industria dell'Unione. Per stabilire se tale industria subisca un grave pregiudizio, i produttori europei del prodotto in esame sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.

5.2.1.   Produttori dell'Unione oggetto dell'inchiesta

In considerazione del numero potenzialmente elevato di produttori dell'Unione interessati dal presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro i termini fissati, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori dell'Unione da sottoporre all'inchiesta selezionando un campione (tecnica nota anche come «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori dell'Unione o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo diversa indicazione, fornendo alla Commissione le seguenti informazioni sulla o sulle loro società:

ragione sociale, indirizzo, e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare,

descrizione dettagliata delle attività della società a livello mondiale relative al prodotto in esame,

valore in EUR delle vendite del prodotto in esame effettuate sul mercato dell'Unione nel periodo tra il 1o luglio 2009 e il 30 giugno 2010,

volume in tonnellate delle vendite del prodotto in esame effettuate sul mercato dell'Unione nel periodo tra il 1o luglio 2009 e il 30 giugno 2010,

volume in tonnellate della produzione del prodotto in esame nel periodo tra il 1o luglio 2009 e il 30 giugno 2010,

volume in tonnellate delle importazioni nell'Unione del prodotto in esame fabbricato nel paese interessato nel periodo tra il 1o luglio 2009 e il 30 giugno 2010, se del caso,

ragione sociale e descrizione dettagliata delle attività di tutte le società collegate (11) coinvolte nella produzione e/o vendita del prodotto in esame (prodotto nell'Unione o nel paese interessato),

qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione.

Inviando le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disposta a essere eventualmente inclusa nel campione. Se viene scelta per far parte del campione, dovrà compilare un questionario ed accettare una visita nei propri locali per consentire la verifica delle risposte fornite («verifica in loco»). Se la società dichiara che non è disposta a essere inclusa nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conclusioni della Commissione relative ai produttori dell'Unione che non collaborano si basano sui dati disponibili e i risultati possono essere meno favorevoli per tali parti rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se avessero collaborato.

Al fine di ottenere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione di produttori dell'Unione, la Commissione può anche contattare le associazioni note di produttori dell'Unione.

Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni elencate sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo diversa indicazione.

Se sarà necessario un campione, i produttori dell'Unione possono essere selezionati sulla base del massimo volume rappresentativo di vendite nell'UE che possa essere adeguatamente esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione comunicherà le società selezionate per l'inserimento nel campione a tutti i produttori noti dell'Unione e a tutte le associazioni note di produttori dell'Unione.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori dell'Unione inclusi nel campione e alle associazioni note di produttori dell'Unione. Tali parti devono presentare il questionario compilato entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diversa indicazione. Il questionario compilato dovrà contenere informazioni riguardanti, tra l'altro, la struttura societaria, la situazione finanziaria societaria, le attività societarie relative al prodotto in esame, i costi di produzione e le vendite del prodotto in esame.

5.3.    Procedura di valutazione dell'interesse dell'Unione

Qualora venisse accertata l'esistenza del dumping e del pregiudizio, si deciderà, a norma dell'articolo 21 del regolamento di base, se l'adozione di misure antidumping sia contraria o meno all'interesse dell'Unione. I produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utenti e le loro associazioni rappresentative e le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a manifestarsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo diversa indicazione. Ai fini della partecipazione all'inchiesta, le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare, entro lo stesso termine, l'esistenza di un collegamento oggettivo tra le loro attività e il prodotto in esame.

Le parti che si manifestino entro il termine sopraindicato possono informare la Commissione se l'istituzione delle misure sia contraria o meno all'interesse dell'Unione entro 37 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo diversa indicazione. Queste informazioni possono essere fornite in formato libero o compilando un questionario elaborato dalla Commissione. In ogni caso, le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 saranno prese in considerazione unicamente se all'atto della presentazione sono sostenute da validi elementi di prova.

5.4.    Altre comunicazioni scritte

Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni, a presentare informazioni e a fornire i relativi elementi di prova. Salvo diversa indicazione, le informazioni e gli elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

5.5.    Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione responsabili dell'inchiesta

Tutte le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione responsabili dell'inchiesta. La relativa richiesta, debitamente motivata, deve essere presentata per iscritto. Per quanto concerne le audizioni relative alle questioni riguardanti la fase iniziale dell'inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le successive richieste di audizione vanno presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

5.6.    Procedura per la presentazione di comunicazioni scritte e per l'invio dei questionari compilati e della corrispondenza

Tutte le comunicazioni delle parti interessate, comprese le informazioni fornite per la selezione del campione, i moduli di richiesta TEM compilati, i questionari compilati e i relativi aggiornamenti, vanno presentate per iscritto in formato cartaceo ed elettronico, e devono indicare la ragione sociale, l'indirizzo, l'indirizzo e-mail e i numeri di telefono e di fax della parte interessata. Se una parte interessata non può inviare le sue comunicazioni e richieste in formato elettronico per motivi tecnici, deve informarne immediatamente la Commissione.

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate, compresi i dati richiesti nel presente avviso, i questionari compilati e la corrispondenza, per cui venga richiesto il trattamento riservato, devono recare la dicitura «Diffusione limitata» (12).

Le parti interessate che comunicano informazioni contrassegnate da tale dicitura sono invitate, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, a presentare un riassunto non riservato delle stesse, recante la dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate». Il riassunto deve essere sufficientemente particolareggiato affinché la sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato possa essere adeguatamente compresa. Se una parte interessata che comunica informazioni riservate non presenta un riassunto non riservato del formato e della qualità richiesti, tali informazioni riservate potranno non essere prese in considerazione.

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: N-105 04/092

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22956505

6.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie o non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, tali informazioni non saranno prese in considerazione e si utilizzeranno i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta potrà essere meno favorevole per tale parte rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se avesse collaborato.

7.   Consigliere-auditore

Le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della direzione generale del Commercio che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione che si occupano dell'inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le richieste di audizione di terzi. Può organizzare un'audizione con una singola parte interessata e mediare in modo da garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

La domanda di audizione con il consigliere-auditore deve essere motivata e presentata per iscritto. Per quanto concerne le audizioni su questioni riguardanti la fase iniziale dell'inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le successive domande di audizione vanno presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

Il consigliere-auditore offre inoltre la possibilità di organizzare un'audizione di più parti, il che consente la presentazione di pareri diversi e di controdeduzioni su questioni concernenti, tra l'altro, il dumping, il pregiudizio, il nesso di causalità e l'interesse dell'Unione. Tale audizione si tiene di norma entro la fine della quarta settimana successiva alla comunicazione delle conclusioni provvisorie.

Per ulteriori informazioni e le modalità di contatto, le parti interessate possono consultare le pagine del sito Internet della direzione generale del Commercio dedicate al consigliere-auditore: (http://ec.europa.eu/trade/issues/respectrules/ho/index_en.htm).

8.   Calendario dell'inchiesta

A norma dell'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base, l'inchiesta si conclude entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base, possono essere istituite misure provvisorie entro 9 mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

9.   Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (13).


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  Il dumping consiste nella pratica di vendere un prodotto all'esportazione («il prodotto in esame») a un prezzo inferiore al suo «valore normale». Per valore normale si intende di norma un prezzo comparabile del prodotto «simile» praticato sul mercato interno nel paese esportatore. Con il termine «prodotto simile» si intende un prodotto simile sotto tutti gli aspetti al prodotto in esame oppure, in mancanza di un tale prodotto, un altro prodotto che abbia caratteristiche molto somiglianti a quelle del prodotto in esame.

(3)  Per produttore esportatore si intende qualsiasi società nel paese interessato che produce ed esporta il prodotto in esame sul mercato dell'Unione, direttamente o tramite terzi, comprese le società a essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato interno o nelle esportazioni del prodotto in esame. Gli esportatori non produttori non hanno di norma diritto a un'aliquota del dazio individuale.

(4)  I 27 Stati membri dell'Unione europea sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca, Regno Unito, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

(5)  Ai sensi dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione riguardante l'applicazione del codice doganale comunitario, due o più persone sono considerate legate solo se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) una persona qualsiasi possegga, controlli o detenga, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) genitori e figli, iii) fratelli e sorelle (germani, consanguinei o uterini), iv) nonni e nipoti, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1). In questo contesto per «persona» si intendono persone fisiche o giuridiche.

(6)  In particolare i produttori esportatori devono dimostrare che: i) le decisioni in materia di politica commerciale e di costi sono adottate in risposta ai segnali del mercato e senza significative interferenze da parte dello Stato; ii) le imprese dispongono di una serie di documenti contabili di base soggetti a revisione contabile indipendente e che sono d'applicazione in ogni caso in linea con le norme internazionali in materia di contabilità; iii) non vi sono distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato; iv) le leggi in materia fallimentare e di proprietà garantiscono certezza del diritto e stabilità e v) le conversioni del tasso di cambio sono effettuate ai tassi di mercato.

(7)  In particolare i produttori esportatori devono dimostrare che: i) nel caso di imprese di proprietà interamente o parzialmente straniera o di joint venture, sono liberi di rimpatriare i capitali e i profitti; ii) i prezzi e i quantitativi dei prodotti esportati, come pure le condizioni di vendita, sono determinati liberamente; iii) la maggior parte delle azioni appartengono a privati. I funzionari statali che ricoprono cariche nel consiglio di amministrazione o si trovano in una posizione direttiva chiave sono in minoranza o la società è sufficientemente libera dall'ingerenza dello Stato; iv) le conversioni del tasso di cambio vengono effettuate ai tassi di mercato e v) l'ingerenza dello Stato non è tale da consentire l'elusione dei dazi qualora si concedano aliquote diverse ai singoli esportatori.

(8)  Possono essere oggetto del campionamento solo gli importatori indipendenti dai produttori esportatori. Gli importatori collegati ai produttori esportatori devono compilare l'allegato 1 del questionario di questi ultimi. Per la definizione di «parte collegata» si rinvia alla nota 5.

(9)  I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere utilizzati anche per aspetti di questa inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.

(10)  Per la definizione di «parte collegata» si rinvia alla nota 5.

(11)  Per la definizione di «parte collegata» si rinvia alla nota 5.

(12)  Il presente documento è un documento riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (Accordo antidumping). Questo tipo di documento è protetto inoltre in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(13)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

30.9.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 265/17


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.5934 — Veolia Water UK and Veolia Voda/Subsidiaries of United Utilities Group)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2010/C 265/10

1.

In data 23 settembre 2010 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione Veolia Water UK Plc («VWUK», Regno Unito) e Veolia Voda SA («VV», Repubblica ceca), entrambe controllate in ultima istanza da Veolia Environment SA («VE», Francia), acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo esclusivo di determinate attività di United Utilities Group PLC («attività obiettivo», Regno Unito) nel Regno Unito mediante acquisto di quote. VE Group acquisirà inoltre partecipazioni azionarie delle attività obiettivo in concessioni di gestione nel settore idrico in Bulgaria, Estonia e Polonia.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

VWUK: fornitura di servizi esternalizzati di gestione delle acque e delle acque reflue a imprese regolamentate di approvvigionamento idrico e di trattamento delle acque reflue e a clienti industriali nel Regno Unito e in Irlanda,

VV: fornitura di infrastrutture e servizi di approvvigionamento idrico e di trattamento delle acque reflue in Europa centrale e orientale,

gruppo VE: prestazione di servizi di gestione ambientale,

attività obiettivo: fornitura di servizi esternalizzati di gestione delle acque e delle acque reflue a imprese regolamentate di approvvigionamento idrico e di trattamento delle acque reflue e a clienti industriali nel Regno Unito e di allacciamenti nel Regno Unito. In Bulgaria, Polonia e Estonia, le attività obiettivo hanno interessi in imprese che gestiscono concessioni per la fornitura di infrastrutture e servizi di approvvigionamento idrico e di trattamento delle acque reflue a livello comunale.

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5934 — Veolia Water UK and Veolia Voda/Subsidiaries of United Utilities Group, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).


ALTRI ATTI

Commissione europea

30.9.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 265/18


Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

2010/C 265/11

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (1). Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOCUMENTO UNICO

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

«FICHI DI COSENZA»

N. CE: IT-PDO-0005-0682-25.02.2008

IGP ( ) DOP ( X )

1.   Denominazione:

«Fichi di Cosenza»

2.   Stato membro o paese terzo:

Italia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare:

3.1.   Tipo di prodotto:

Classe 1.6.

Ortofrutticoli e cereali freschi e trasformati.

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1:

La denominazione «Fichi di Cosenza» designa esclusivamente i frutti essiccati di fico domestico «Ficus carica sativa» (domestica L.), appartenenti alla varietà «Dottato» (o «Ottato»). I frutti della varietà «Dottato» coltivata nella zona geografica delimitata al punto 4 hanno, allo stato fresco, una forma ovoidale, tendente al globoso, l’ostiolo per lo più semiaperto, circondato da anello verde che con la maturazione tende sempre più al marrone. La loro buccia inizialmente verde paglierino, diventa gialla verdastra, talvolta ha costolature longitudinali poco evidenti. Il ricettacolo, di colore ambrato, contiene polpa ambrata, mediamente soda, leggermente aromatica, non molto succosa; il succo è poco denso, tuttavia, a maturazione, fuoriesce talvolta dall’ostiolo, a goccia. Il sapore è dolce mielato. Gli acheni, piccoli e vuoti, sono relativamente poco numerosi.

I «Fichi di Cosenza» al momento dell’ immissione al consumo presentano le seguenti caratteristiche:

Caratteristiche fisiche

a seconda della pezzatura i fichi sono selezionati in:

grandi: 55-65 frutti in 1 kg;

medi: 66-85 frutti in 1 kg;

piccoli: oltre 85 frutti in 1 kg;

forma: a goccia allungata, talvolta leggermente appiattita all’apice;

peduncolo: presente sempre, corto e sottile;

buccia: chiara dorata da colore giallo paglierino carico a beige chiaro, talvolta con limitata estensione di parti più scure;

costolature del frutto (linee scure longitudinali): percepibili solo leggermente;

acheni: relativamente molto pochi, sono piccoli (larghezza media 0,98 mm, lunghezza 1,30 mm), generalmente vuoti e poco numerosi, poco croccanti;

Caratteristiche chimiche

umidità: massima del 24 %; se condizionati 28 %;

zuccheri totali (g % sostanza secca): 48-57 negli essiccati al sole; 50-75 negli essiccati in serra;

Caratteristiche organolettiche

sapore: particolarmente dolce, quasi mielato.

3.3.   Materie prime (solo per i prodotti trasformati):

3.4.   Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale):

3.5.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata:

Tutte le fasi di produzione dei «Fichi di Cosenza» dalla raccolta all’essiccazione devono avvenire nella zona delimitata al punto 4.

3.6.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc.:

Il prodotto viene confezionato in vassoi di legno o materiale per uso alimentare di peso compreso tra 50 e 1 000 gr, oppure in contenitori di cartone o materiale per uso alimentare di peso compreso tra 1 e 25 kg. I contenitori devono essere ricoperti con pellicola trasparente.

3.7.   Norme specifiche in materia di etichettatura:

Le modalità di presentazione del prodotto all’atto dell’immissione al consumo prevedono che sull’etichetta compaiano, a caratteri chiari e leggibili, oltre al simbolo grafico comunitario, le seguenti indicazioni:

fichi di Cosenza eventualmente seguita dalla traduzione in altre lingue e dalla espressione traducibile «Denominazione di Origine Protetta»,

il logo del prodotto.

È consentito l’utilizzo delle seguenti menzioni aggiuntive, in lingua italiana o in dialetto locale, sulla confezione del prodotto:

Fichi secchi di Cosenza, Fichi essiccati del cosentino, Ficu siccati, Ficu Janchi

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista.

Image

4.   Delimitazione concisa della zona geografica:

L’area geografica di produzione dei «Fichi di Cosenza», è delimitata a Nord dall’ampio versante meridionale del Massiccio del Pollino che ne impedisce il contatto con la regione Basilicata, e verso sud è delimitato dall’altopiano della Sila e dai fiumi che da questa scendono verso SE, il fiume Nucà, e verso SO, il fiume Savuto. La suddetta area di produzione giace tra 0 e 800 m s.l.m., escludendo le pendenze superiori al 35 %. Comprende l’intera Valle del fiume Crati, che scorrendo da Sud a Nord sfocia a NE nel Mar Jonio; la Valle del fiume Savuto, interessando il versante destro del suo bacino che sfocia nel Mar Tirreno, verso SO.

5.   Legame con la zona geografica:

5.1.   Specificità della zona geografica:

Fattori naturali

Terreni

I terreni di gran lunga dominanti nell’areale dei «Fichi di Cosenza» sono tendenzialmente sciolti, scarsamente umidi, ricchi di calcio e dotati di media fertilità complessiva.

Clima

L’areale dei «Fichi di Cosenza» è caratterizzato da clima mite. Infatti esso è compreso fra due mari, il Tirreno e lo Jonio, a nord il Massiccio del Pollino lo difende dai venti freddi di Tramontana, l’Altopiano della Sila lo difende dai venti caldi ed impetuosi di SE.

I dati meteorologici disponibili indicano assenza di geli e nebbie intense e frequenti, temperature medie annuali moderate, piovosità di fine primavera ed inizio estate limitata ad eventi brevi e distanziati, una situazione di assenze di pioggia con temperature mai torride proprio nel periodo più favorevole al mantenimento delle caratteristiche qualitative del frutto, quello riguardante la maturazione, la raccolta e l’essiccazione, che si avvantaggia in modo determinante di una ventilazione moderata e quotidiana. Il verificarsi di queste condizioni climatiche fa sì che i fichi essiccano quasi completamente sull’albero fornendo una migliore qualità rispetto agli essiccati ottenuti dalla stessa varietà o da varietà simili coltivati in altre zone geografiche.

Fattori antropici

I fichi essiccati che dall’antichità costituiscono alimento utilissimo perché conservabile ed energetico, nell’area di Cosenza sono diventati un importante risorsa anche economica (ASN 1587), oggetto di una locale civiltà specifica, non sviluppatasi nelle province limitrofe, incentrata sulle tecniche locali di coltivazione e lavorazione della varietà Dottato.

Oggi come in passato (Ravasini 1911) gli agricoltori del cosentino adottano specifiche misure per evitare la caprificazione, eliminando le sporadiche piante di fico selvatico che possono nascere vicino ai frutteti.

Grazie alle particolari condizioni climatiche dell’areale, i fichi si lasciano appassire sulla pianta fino a che rimangono pendenti dal peduncolo (i passuluni). Gli operatori locali valutano il punto ottimale di disidratazione, raccolgono con cura i passuluni a mano e, al fine di evitare insorgenze di malattie parassitarie, tempestivamente li avviano a completare l’essiccazione, o al sole diretto (essiccazione tradizionale), o in serre con copertura in vetro o altro materiale trasparente (essiccazione protetta), su supporti artigianali fatti di canne o altro materiale traspirante per alimenti, per un periodo compreso fra 3-7 giorni.

Durante i 3-7 giorni (il periodo dipende dalla esperienza e valutazione dell’operatore locale) ai fichi in essiccazione sono dedicate molte attenzioni: valutazione sensoriale del grado e uniformità di maturazione, dello stato sanitario, delle qualità organolettiche, estetiche, per giungere a prodotto finale idoneo al consumo e alla successiva lavorazione (ad esempio, nei primi giorni i fichi devono essere rivoltati manualmente almeno due volte al giorno per consentire una essiccazione uniforme; si scartano quelli senza peduncolo, i macchiati da bruciature solari e così via).

La coltivazione, la lavorazione del fico Dottato, l’utilizzo del suo essiccato, costituiscono quindi una cultura specifica e tradizionale dell’area di Cosenza, riconosciuta in Italia nel tempo da studiosi e da commercianti, che descrivevano e riconoscevano le spiccate qualità dei famosi fichi secchi del cosentino (Casella, 1933; Pagano 1857):

«lavoro sapiente di una gente che nei secoli ha saputo sviluppare un’attività economica del tutto specifica basata sulla selezione delle migliori varietà, sulla messa appunto di tecniche e metodi agricoli più rispondenti allo scopo, sull’uso di attrezzi e macchine idonee, sull’applicazione opportuna di tempi e di lavori (manuali, industriali, che ancora oggi comportano un elevato apporto di manualità), su procedimenti di lavorazione ottimali, il tutto finalizzato a conseguire un prodotto finale tipico di alta qualità (organolettica, estetica, sanitaria, alimentare)».

Partendo dai fichi sfusi essiccati al sole, i contadini di Cosenza hanno inventato nei secoli una grande quantità di derivati, più o meno elaborati ed artistici.

5.2.   Specificità del prodotto:

I «Fichi di Cosenza» hanno pregevoli caratteristiche peculiari perché al termine dell’essiccazione si presentano pieni, carnosi, pastosi, morbidi, plastici, e di colore dal giallo chiaro all’ambrato chiaro. L’elemento che più distingue i «Fichi di Cosenza» dai fichi della stessa varietà Dottato coltivata all’esterno della zona di Cosenza, è costituito dagli acheni piccoli, sottili, quasi inavvertibili alla masticazione. A questo elemento si aggiungono altri elementi fenologici e organolettici, tra i quali sono evidenti l’alto grado zuccherino, la facile conservabilità e la grande attitudine ad essere lavorati secondo varie elaborazioni tradizionali.

5.3.   Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP):

La qualità e le caratteristiche dei «Fichi di Cosenza» sono dovute essenzialmente ai fattori naturali e antropici dell’ambiente geografico.

Fattori naturali

I terreni, di buona tessitura, non argillosi né pesanti, evitano ristagni idrici e favoriscono invece le migliori condizioni fisiologiche delle piante, la cui chioma è meno soggetta all’insorgenza di malattie fungine e batteriche.

I venti estivi moderati e continui che mitigano i picchi di calore durante i mesi estivi, fanno sì che la sottile buccia del fico non si disidrati troppo rapidamente e non assuma colore marrone scuro; così la velocità di migrazione dell’acqua dall’interno del frutto alla parte periferica della buccia è progressiva e continua, determinando la omogeneità e morbidezza della polpa del fico in essiccazione e favorendo il fenomeno per cui i fichi lentamente si asciugano, restando appesi all’albero (i passuluni): fenomeno importantissimo ai fini qualitativi perché permette ai coltivatori di raccoglierli al momento ottimale prevenendo che cadano da terra naturalmente, restando così esposti ai parassiti.

Inoltre, nel Cosentino i fichi selvatici sono scarsi e la caprificazione non attuata: questo permette alle piante di manifestare al massimo loro partenocarpia che rende la polpa dei fichi quasi priva di acheni e comunque con acheni non fertili e di piccole dimensioni.

Fattori antropici

Il fattore umano è determinante sulla qualità dei «Fichi di Cosenza». Infatti la loro produzione si caratterizza per un elevato apporto di manualità, di esperienza e di sapere, che sono presenti in tutte le fasi del processo di produzione, e che si rivela determinante ai fini della qualità del prodotto finale, tanto da ottenere riconoscimenti economici differenziati (C.U.P.E.C.C., 1936). Le operazioni manuali di raccolta e di lavorazione sono sempre effettuate da personale esperto e riflettono un abile «saper fare», che — tramandatosi di generazione in generazione — si è consolidato come patrimonio insostituibile del territorio. L’esperienza locale, antica, differenziata, consolidata e persino, talvolta secretata in famiglia, determina gli esiti finali anche della produzione delle molteplici elaborazioni tradizionali ottenute a partire dai «Fichi di Cosenza», che rappresentano altrettante forme di espressione della fantasia creativa della popolazione locale, riconosciute fin dal passato da una ricca bibliografia (Casella D. 1933; Casella L.A. 1915; Cerchiara 1933; Jacini 1877; R.E.D.A. 1960; Palopoli 1985).Nella zona di produzione dei «Fichi di Cosenza» si segnalano numerose fiere e manifestazioni folcloristiche dedicate al prodotto, fra le quali quella di S. Giuseppe, documentata a Cosenza almeno dalla metà del secolo XIX.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare:

[Articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006]

Questa Amministrazione ha attivato la procedura nazionale di opposizione pubblicando la proposta di riconoscimento della DOP «Fichi di Cosenza» sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 7 del 9 gennaio 2008.

Il testo del disciplinare di produzione è consultabile:

sul seguente link: http://www.politicheagricole.it/DocumentiPubblicazioni/Search_Documenti_Elenco.htm?txtTipoDocumento=Disciplinare%20in%20esame%20UE&txtDocArgomento=Prodotti%20di%20Qualit%E0>Prodotti%20Dop,%20Igp%20e%20Stg

oppure

accedendo direttamente all’home page del sito del Ministero (http://www.politicheagricole.it) e cliccando poi su «Prodotti di Qualità» (a sinistra dello schermo) ed infine su «Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE [regolamento (CE) n. 510/2006]».


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.


30.9.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 265/23


Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

2010/C 265/12

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (1). Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOCUMENTO UNICO

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

«CHORIZO DE CANTIMPALOS»

N. CE: ES-PGI-0005-0632-17.07.2007

IGP ( X ) DOP ( )

1.   Denominazione:

«Chorizo de Cantimpalos»

2.   Stato membro o paese terzo:

Spagna

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare:

3.1.   Tipo di prodotto:

Classe 1.2:

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc.)

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1:

Il Chorizo de Cantimpalos è un prodotto insaccato e stagionato, preparato con carni fresche di suino pesante, insaporite con sale e peperoncino quali ingredienti di base; è tuttavia possibile aggiungervi anche aglio e origano, successivamente essiccato e stagionato per oltre il 40 % del tempo in essiccatoi naturali. Si può presentare a pezzi o a fette.

I diversi formati di vendita del chorizo sono:

—   Sarta: chorizo insaccato il cui calibro è compreso fra 25 mm e 35 mm, in pezzo unico.

—   Achorizado: chorizo insaccato il cui calibro è compreso fra 30 mm e 50 mm, legato o raggruppato per formare una filza di diversi chorizo.

—   Cular: chorizo insaccato in budello suino di calibro superiore a 35 mm, con forma cilindrica irregolare, determinata dalla morfologia del budello stesso.

Il Chorizo de Cantimpalos deve presentare le seguenti caratteristiche:

Morfologiche, secondo il formato

—   Sarta: la superficie del budello è di colore rosso scuro, liscia o leggermente rugosa, dalla quale non traspaiono grumi di lardo.

—   Achorizado: la superficie del budello è di colore rosso scuro, liscia o leggermente rugosa, dalla quale non traspaiono grumi di lardo, con presenza di flora esterna di aspetto farinoso e biancastro.

—   Cular: la superficie del budello è ricoperta in parte o del tutto da una flora esterna farinosa e biancastra; un fondo verdastro derivato dall'ossidazione del budello stesso è considerato pregiato.

Caratteristiche fisico-chimiche

umidità compresa tra il 20 % e il 40 %;

contenuto lipidico sulla materia secca: massimo 57 %;

contenuto proteico sulla materia secca: minimo 30 %;

idrossiprolina sulla materia secca: massimo 0,5 %;

carboidrati totali espressi in percentuale di glucosio sulla materia secca: massimo 1,5 % per i formati Sarta e Achorizado, massimo 3 % per il formato Cular;

cloruri espressi come cloruro sodico sulla materia secca: massimo 6 %;

pH compreso fra 5,0 e 6,0.

Caratteristiche organolettiche

Consistenza: la resistenza al tatto sarà decisa, non eccessivamente dura né morbida ma uniforme lungo tutto il chorizo.

Aspetto al taglio: la sezione presenta un colore rosso intenso punteggiato di bianco rossastro dovuto a grumi di lardo pigmentati. La massa è complessivamente uniforme, ossia omogenea, compatta ed esente da grumi di grasso di diametro superiore a 0,5 mm.

Aroma: l'aroma interno riunisce diverse componenti generate dal processo di stagionatura delle carni, lievemente acidule, delicate e di intensità media, oltre agli aromi propri delle spezie autorizzate aggiunte, senza che predomini nessuna di esse.

Il palato ne apprezza la succosità e la pastosità, la facile masticabilità, la consistenza poco fibrosa e priva di elementi indesiderati, quali nervi, frammenti ossei, linfonodi o tendini; un complesso gradevole al palato, senza punte piccanti.

3.3.   Materie prime (solo per i prodotti trasformati):

Si impiega carne di suino pesante di razza bianca, senza distinzione di sesso purché i verri siano castrati; l'alimentazione durante gli ultimi tre mesi di vita è composta per almeno il 75 % da orzo, frumento e segale sul totale secco; i suini sono macellati a un'età compresa fra 7 e 10 mesi e con un peso vivo compreso fra 115 e 175 kg.

3.4.   Alimenti per animali (solo per prodotti di origine animale):

Non si applicano restrizioni all'origine dei mangimi.

3.5.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata:

Nella zona geografica delimitata si eseguono specificamente tutte le operazioni proprie di lavorazione, di stagionatura e di essiccatura del chorizo.

Oltre alle particolarità del proprio metodo di lavorazione, l'essiccatura naturale è la fase determinante maggiormente vincolata alla zona delimitata per ottenere un chorizo con le caratteristiche illustrate nella sezione «Descrizione del prodotto».

Il processo si svolge nel seguente ordine:

 

innanzitutto, le carni sono preparate in un laboratorio, a una temperatura ambiente inferiore a 12 °C per un tempo massimo di due ore, in cui si elimina l'eventuale eccesso di grasso o di tendini. Al momento della tritatura la carne ha una temperatura compresa fra 0 °C e 2 °C. Il tritacarne impiega piastre di diametro variabile. Per il chorizo di tipo Sarta e Achorizados il diametro è compreso fra 8 e 16 mm e per il chorizo di tipo Cular le dimensioni sono comprese fra 18 e 26 mm.

 

Al trito di carne sono aggiunti gli ingredienti e gli additivi autorizzati per formare una massa omogenea che è lasciata quindi riposare in celle frigorifere a una temperatura compresa fra 2 °C e 7 °C, per un periodo di 12-36 ore. Il pH dell'impasto si situa fra 5,5 e 6,5.

 

La carne è quindi insaccata nel budello prestando attenzione a evitare l'entrata di aria, si procede alla legatura o alla formazione di filze con filo tricolore (rosso, nero e bianco) secondo i formati e si lascia stagionare.

 

La stagionatura ha una durata complessiva minima di 21 giorni per il chorizo Sarta, 24 giorni per il tipo Achorizado e 40 giorni per il tipo Cular, poiché deve avvenire un calo di massa minimo pari al 25 % tra il prodotto iniziale e il chorizo finito. Sono previste due fasi: la maturazione e l'essiccatura.

 

La maturazione è realizzata in essiccatoi di temperatura compresa fra 6 °C e 16 °C e umidità relativa compresa fra il 60 e l'85 %.

 

L'essiccatura è effettuata in essiccatoi naturali per un tempo superiore al 40 % del tempo totale di stagionatura.

3.6.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc.:

Il chorizo può essere tagliato, affettato o confezionato presso le aziende produttrici.

3.7.   Norme specifiche in materia di etichettatura:

Nelle diciture, fasce o etichette identificative del Chorizo de Cantimpalos destinato al consumo devono trovarsi obbligatoriamente le menzioni «Indicazione geografica protetta» e «Chorizo de Cantimpalos».

Il prodotto deve inoltre essere provvisto di una fascetta, emessa dall'organismo di controllo e identificata mediante una stringa alfanumerica apposta dall'azienda produttrice, senza possibilità di riutilizzo, volta a garantire la tracciabilità del prodotto. In queste fascette si trova la dicitura «Indicación Geográfica Protegida Chorizo de Cantimpalos», il logo nonché il formato di chorizo in questione: Sarta, Achorizado o Cular.

I prodotti la cui lavorazione impiega il «Chorizo de Cantimpalos» IGP quale materia prima, anche se ha subito un procedimento di lavorazione e trasformazione, potranno essere proposti al consumo in confezioni che fanno riferimento alla denominazione in oggetto come «Elaborado con Indicación Geográfica Protegida Chorizo de Cantimpalos», senza recare il marchio europeo, sempre che il «Chorizo de Cantimpalos» IGP, certificato come tale, ne sia l'ingrediente esclusivo della categoria di prodotto corrispondente. I produttori o i trasformatori interessati sono invitati a comunicare tale evenienza all'organismo di controllo.

L'utilizzazione non esclusiva di «Chorizo de Cantimpalos» IGP consente soltanto il suo riferimento secondo la normativa vigente, tra gli ingredienti del prodotto che lo contiene, o in cui è trasformato o elaborato.

4.   Delimitazione concisa della zona geografica:

La zona geografica di produzione del chorizo comprende i seguenti comuni della provincia di Segovia:

Abades, Adrada de Pirón, Aldealengua de Pedraza, Arahuetes, Arcones, Armuña (eccettuata la frazione Carbonero de Ahusín), Basardilla, Bercial, Bernardos, Bernuy de Porreros, Brieva, Caballar, Cabañas de Polendos, Cantimpalos, Carbonero el Mayor, Casla, Collado Hermoso, Cubillo, Encinillas, El Espinar, Escobar de Polendos, Espirido, Gallegos, Garcillán, Ituero y Lama, Juarros de Riomoros, La Lastrilla, La Losa, La Matilla, Labajos, Lastras del Pozo, Marazoleja, Marazuela, Martín Miguel, Marugán, Matabuena, Monterrubio, Muñopedro, Navafría, Navas de Riofrío, Navas de San Antonio, Orejana, Ortigosa del Monte, Otero de Herreros, Palazuelos de Eresma, Pedraza, Pelayos del Arroyo, Prádena, Rebollo, Roda de Eresma, Sangarcía, San Ildefonso o La Granja, Santa María la Real de Nieva, Santiuste de Pedraza, Santo Domingo de Pirón, Segovia, Sotosalbos, Tabanera la Luenga, Torrecaballeros, Torreiglesias, Torre Val de San Pedro, Trescasas, Turégano, Valdeprados, Valleruela de Pedraza, Valleruela de Sepúlveda, Valseca, Valverde del Majano, Vegas de Matute, Ventosilla y Tejadilla, Villacastín e Zarzuela del Monte.

Questi 72 comuni formano una striscia larga 40 km sul versante nord della Sierra de Guadarrama, con una superficie di 2 574 km2.

La delimitazione della zona geografica è data dall'altitudine, che deve essere superiore a 900 m. e dalla tradizione di produzione degli insaccati, che deve risalire a oltre 50 anni.

La zona delimitata riunisce alcune condizioni di temperatura inferiore a 12 °C di media annuale, con un'umidità relativa media e meno di 15 giorni di nebbia all'anno, condizioni ideali per una stagionatura naturale del chorizo.

5.   Legame con la zona geografica:

5.1.   Specificità della zona geografica:

La zona geografica di produzione presenta caratteristiche orografiche e climatiche che creano le condizioni climatiche ideali per la stagionatura naturale del chorizo, per la quale sono essenziali un'altitudine superiore ai 900 metri, con temperature basse, un'umidità relativa media e pochi giorni di nebbia all'anno, rispetto alle zone limitrofe.

Le stesse caratteristiche non sono reperibili nelle zone circostanti, poiché a sud si trova la Sierra de Guadarrama, zona montagnosa di altitudine superiore, più fredda e umida; a nord invece la regione diventa pianeggiante, con altitudine inferiore e nebbie più frequenti, in tale regione non esiste la tradizione di produrre il chorizo.

5.2.   Specificità del prodotto:

La specificità del prodotto è data da:

l'uso di tagli di carne di suino ben precisi: falda, lombo, tagli di spalla e di prosciutto, prosciutti disossati e spalla disossata precedentemente rifilata, dalla quale sono stati eliminati le parti fibrose, i tendini e i nervi, di suini sottoposti a un'alimentazione composta per almeno il 75 % da cereali (orzo, frumento e segale);

il diametro esiguo delle piastre del tritacarne;

la frollatura delle carni prima dell'insaccatura, facilitandone il tal modo la miscela con gli altri ingredienti (sale, peperoncino, aglio, ecc.) e favorendo lo sviluppo di una flora batterica in grado di abbassare il pH, per agevolare così la successiva essiccatura;

almeno la metà del peperoncino impiegato è Pimentón de La Vera DOP.

Quest'ultimo conferisce al chorizo alcune delle caratteristiche specifiche, tra le quali si annoverano l'assenza di tendini, il colore rosso intenso, la presenza di grumi di lardo pigmentati di dimensioni ridotte, la consistenza soda e il gusto piccante.

5.3.   Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP):

La qualità del Chorizo de Cantimpalos è determinata dall'accurata selezione delle carni impiegate nella sua produzione, dalla frollatura delle stesse prima dell'insaccatura e dalle specifiche condizioni di lavorazione ed essiccatura in una zona geografica la cui altitudine e le scarse nebbie contribuiscono a un prodotto finito, adeguatamente preparato in condizioni naturali.

Questa qualità ha conferito al chorizo una reputazione confermata presso numerose fonti storiche e letterarie fin dall'inizio del ventesimo secolo, quando iniziò la trasformazione su scala industriale del chorizo della zona.

Esistono documenti commerciali, che risalgono agli anni 1928 e 1933 e testimoniano esportazioni di Chorizo de Cantimpalos verso il Messico, nei quali si fa riferimento alla comparsa di imitazioni dello stesso.

Anche il premio Nobel per la letteratura, D. Camilo José Cela, nella sua opera del 1956 «Judíos, moros y cristianos», menziona «Cantimpalos, famoso per il suo chorizo».

Detta reputazione si estende ai tre formati tradizionali che presentano al gusto le medesime caratteristiche organolettiche.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare:

[Articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006]

http://www.itacyl.es/opencms_wf/opencms/system/modules/es.jcyl.ita.extranet/elements/galleries/galeria_downloads/calidad/pliegos_IGP/IGP_Chorizo_de_Cantimpalos.pdf


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.