ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.CE2010.253.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 253E

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

53o anno
21 settembre 2010


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III   Atti preparatori

 

Consiglio

2010/C 253E/01

Posizione (UE) n. 13/2010 del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che estende il regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009 ai cittadini di paesi terzi cui tali regolamenti non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità
Adottata dal Consiglio il 26 luglio 2010

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IT

 


III Atti preparatori

Consiglio

21.9.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 253/1


POSIZIONE (UE) N. 13/2010 DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA

in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che estende il regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009 ai cittadini di paesi terzi cui tali regolamenti non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità

Adottata dal Consiglio il 26 luglio 2010

2010/C 253 E/01

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 79, paragrafo 2, lettera b),

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il Parlamento europeo (3), il Consiglio e il Comitato economico e sociale europeo (4) si sono espressi a favore di una migliore integrazione dei cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio degli Stati membri concedendo loro una serie di diritti uniformi che corrisponde il più possibile a quelli di cui godono i cittadini dell'Unione.

(2)

Il Consiglio «Giustizia e affari interni» del 1o dicembre 2005 ha sottolineato che l'Unione deve garantire l'equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio degli Stati membri e che una politica di integrazione più incisiva dovrebbe mirare a garantire loro diritti e obblighi analoghi a quelli dei cittadini dell'Unione.

(3)

Il regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio, del 14 maggio 2003 (5), ha esteso il regolamento (CEE) n. 1408/71 e il regolamento (CEE) n. 574/72, in materia di coordinamento dei regimi legali di sicurezza sociale degli Stati membri, ai cittadini di paesi terzi cui tali regolamenti non erano già applicabili unicamente a causa della nazionalità.

(4)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente all'articolo 34, paragrafo 2, della stessa.

(5)

Il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (6), sostituisce il regolamento (CEE) n. 1408/71. Il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 (7), sostituisce il regolamento (CEE) n. 574/72. I regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 sono abrogati con effetto a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009.

(6)

Il regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009 aggiornano e semplificano notevolmente le norme di coordinamento per le persone assicurate nonché per gli organismi di sicurezza sociale. Per questi ultimi le norme di coordinamento aggiornate intendono accelerare ed agevolare il trattamento dei dati relativi ai diritti alle prestazioni delle persone assicurate e ridurre i corrispondenti costi amministrativi.

(7)

La promozione di un alto livello di protezione sociale e l'innalzamento del tenore di vita e della qualità della vita negli Stati membri sono obiettivi dell'Unione.

(8)

Per evitare che i datori di lavoro e gli organismi nazionali di sicurezza sociale debbano gestire situazioni giuridiche e amministrative complesse riguardanti solo un gruppo limitato di persone, è importante trarre pieno vantaggio dall'ammodernamento e dalla semplificazione nel settore della sicurezza sociale avvalendosi di un unico strumento giuridico di coordinamento che unisca il regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009.

(9)

È pertanto necessario sostituire il regolamento (CE) n. 859/2003 con uno strumento giuridico volto essenzialmente a sostituire il regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009, rispettivamente, al regolamento (CEE) n. 1408/71 e al regolamento (CEE) n. 574/72.

(10)

L'applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009 ai cittadini di paesi terzi cui tali regolamenti non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità non deve conferire loro il diritto all'ingresso, al soggiorno o alla residenza in uno Stato membro, né il diritto all'accesso al mercato del lavoro di detto Stato. Di conseguenza, l'applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009 non dovrebbe pregiudicare il diritto degli Stati membri di rifiutare di concedere o di ritirare un permesso d'ingresso, di soggiorno, di residenza o di lavoro o di rifiutarne il rinnovo nello Stato membro interessato conformemente al diritto dell'Unione.

(11)

Il regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009 dovrebbero essere applicabili, in virtù del presente regolamento, solo a condizione che l'interessato risieda già legalmente nel territorio di uno Stato membro. La residenza legale dovrebbe pertanto costituire un presupposto per l'applicazione di tali regolamenti.

(12)

Il regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009 non dovrebbero applicarsi ad una situazione che sia confinata, in tutti i suoi aspetti, all'interno di un solo Stato membro. Ciò vale, in particolare, quando la situazione di un cittadino di un paese terzo presenta unicamente legami con un paese terzo e con un solo Stato membro.

(13)

La condizione di residente legale nel territorio di uno Stato membro non dovrebbe pregiudicare i diritti derivanti dall'applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relative alle pensioni d'invalidità, di vecchiaia o di superstite, a nome di uno o più Stati membri, a favore di un cittadino di un paese terzo che ha precedentemente soddisfatto le condizioni del presente regolamento o, nella misura in cui loro diritti derivino da un lavoratore, a favore di superstiti di tale cittadino di un paese terzo che soggiornino in un paese terzo.

(14)

Il mantenimento del diritto all'indennità di disoccupazione, previsto dall'articolo 64 del regolamento (CE) n. 883/2004, è subordinato alla condizione che l'interessato si iscriva come richiedente lavoro presso gli uffici del lavoro di ciascuno degli Stati membri in cui si reca. Tali disposizioni dovrebbero pertanto applicarsi ad un cittadino di un paese terzo soltanto a condizione che tale soggetto abbia il diritto, all'occorrenza tenuto conto del suo titolo di soggiorno o della sua situazione di soggiornante di lunga durata, di iscriversi come richiedente lavoro presso gli uffici del lavoro dello Stato membro in cui si reca e di esercitarvi legalmente un'occupazione.

(15)

Il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicati i diritti e gli obblighi derivanti da accordi internazionali conclusi con paesi terzi di cui l'Unione è parte e che conferiscono vantaggi in materia di sicurezza sociale.

(16)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri a causa delle situazioni transfrontaliere di cui trattasi e possono dunque, a motivo della portata su scala dell’Unione dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(17)

A norma dell'articolo 3 del protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l’Irlanda ha notificato, con lettera del 24 ottobre 2007, che desidera partecipare all’adozione e all’applicazione del presente regolamento.

(18)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l’articolo 4 di tale protocollo, il Regno Unito non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

(19)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009 si applicano ai cittadini di paesi terzi cui tali regolamenti non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità, nonché ai loro familiari e superstiti, purché risiedano legalmente nel territorio di uno Stato membro e si trovino in una situazione che non sia confinata, in tutti i suoi aspetti, all'interno di un solo Stato membro.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 859/2003 è abrogato tra gli Stati membri che sono vincolati dal presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a …, il …

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 151 del 17.6.2008, pag. 50.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 9 luglio 2008 (GU C 294 E del 3.12.2009, pag. 259) e posizione del Consiglio in prima lettura del 26 luglio 2010.

(3)  Risoluzione del Parlamento europeo del 27 ottobre 1999 sul Consiglio europeo di Tampere (GU C 154 del 5.6.2000, pag. 63).

(4)  Parere del CESE del 26 settembre 1991 in merito allo statuto dei lavoratori migranti dei paesi terzi (GU C 339 del 31.12.1991, pag. 82).

(5)  GU L 124 del 20.5.2003, pag. 1.

(6)  GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.

(7)  GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.


MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I.   INTRODUZIONE

Il 25 luglio 2007 la Commissione ha presentato la proposta in oggetto, intesa a sostituire il regolamento (CE) n. 859/2003 ed estendere le disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 e del relativo regolamento di applicazione (regolamento (CE) n. 987/2009 del Consiglio) ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità.

La proposta si basa sull'articolo 63, punto 4 del trattato (unanimità e procedura di consultazione). In seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona, la base giuridica è ora l'articolo 79, paragrafo 2, lettera b) del TFUE (maggioranza qualificata e procedura legislativa ordinaria).

Il Parlamento europeo ha reso il suo parere il 9 luglio 2008 nel quadro della procedura di consultazione. In seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il 5 maggio 2010 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione (1) in cui ha confermato la sua posizione nel quadro della procedura legislativa ordinaria.

Il Comitato economico e sociale europeo ha espresso il proprio parere il 16 gennaio 2008.

La Commissione non ha presentato formalmente alcuna proposta modificata a seguito del parere in prima lettura del Parlamento.

Conformemente all'articolo 294, paragrafo 5 del TFUE, il Consiglio ha adottato la posizione in prima lettura a maggioranza qualificata il 26 luglio 2010.

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l’Irlanda ha notificato, con lettera del 24 ottobre 2007, l’intenzione di partecipare all’adozione e all’applicazione del regolamento.

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l’articolo 4 di detto protocollo, il Regno Unito non partecipa all'adozione del regolamento e non è vincolato da esso, né è soggetto alla sua applicazione.

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento e non è vincolata da esso né è soggetta alla sua applicazione.

II.   FINALITÀ

Il regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio ha esteso l'applicazione delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio e del relativo regolamento d'applicazione (CEE) n. 574/72 ai cittadini dei paesi terzi. Questi ultimi sono stati semplificati ed aggiornati dai regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 rispettivamente, in vigore dal 1o maggio 2010.

La presente proposta di regolamento persegue gli stessi obiettivi del regolamento (CE) n. 859/2003, ovvero estendere il campo d'applicazione delle disposizioni comunitarie in vigore in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ai cittadini dei paesi terzi che non sono già coperti da tali disposizioni comunitarie unicamente a causa della loro nazionalità.

La proposta intende garantire ai cittadini di paesi terzi l'applicazione delle stesse regole di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale che si applicano ai cittadini europei a partire dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009. L'obiettivo è quello di evitare una situazione di estrema confusione per i cittadini e le amministrazioni nazionali, che si troverebbero di fronte a due diverse normative, ciascuna con i propri criteri di ammissibilità, relative al coordinamento dei regimi di sicurezza sociale tra gli Stati membri.

III.   ANALISI DELLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA

Il Parlamento europeo ha adottato due emendamenti alla proposta della Commissione al fine di introdurre due nuovi considerando (3 bis e 6 bis) nel preambolo in modo da sottolineare l'importanza della parità di trattamento.

Nel corso del dibattito in sessione plenaria la Commissione ha dichiarato di poter accettare tali emendamenti.

Il Consiglio ha potuto inoltre accettare due emendamenti (considerando 4 e 7 nella posizione del Consiglio in prima lettura).

Il Consiglio ha inoltre ritenuto necessario chiarire il considerando 8 della proposta (considerando 10 della posizione in prima lettura) per specificare che l'applicazione dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità non pregiudica il diritto degli Stati membri di rifiutare o di ritirare un permesso d'ingresso, di soggiorno, di residenza o di lavoro, o di rifiutarne il rinnovo, nello Stato membro interessato conformemente al diritto dell'Unione.

Inoltre, il considerando 13 nella posizione del Consiglio in prima lettura precisa che la condizione di soggiorno regolare nel territorio di uno Stato membro, stabilita all'articolo 1, non pregiudica i diritti derivanti dall'applicazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 riguardanti la pensione d'invalidità, di vecchiaia o di superstite, a nome di uno o più Stati membri, a favore di un cittadino di un paese terzo che ha precedentemente soddisfatto le condizioni del regolamento, o di superstiti di tale cittadino di un paese terzo.

Infine, i considerando 17, 18 e 19 della posizione del Consiglio in prima lettura si riferiscono alla posizione dell'Irlanda, del Regno Unito e della Danimarca per quanto riguarda l'adozione e l'applicazione del regolamento.

La Commissione ha accettato la posizione del Consiglio il prima lettura.

IV.   CONCLUSIONE

Il Consiglio ritiene che la sua posizione in prima lettura in merito alla proposta di regolamento del Consiglio che estende le disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità fornisce un'impostazione equilibrata per garantire la parità di trattamento e la non discriminazione dei cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente sul territorio dell'Unione europea.

Il Consiglio auspica una discussione costruttiva con il Parlamento europeo al fine di pervenire ad un accordo definitivo su questo importante regolamento.


(1)  Risoluzione del Parlamento europeo, del 5 maggio 2010, sulle ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso.