ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.C_2010.252.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 252

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

53o anno
18 settembre 2010


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

PARERI

 

Banca centrale europea

2010/C 252/01

Parere della Banca centrale europea, del 9 agosto 2010, relativo a una proposta di regolamento della Commissione che stabilisce disposizioni dettagliate per l’applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio riguardo ai requisiti minimi di qualità per la ponderazione degli IPCA e che abroga il regolamento (CE) n. 2454/97 della Commissione (CON/2010/67)

1

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2010/C 252/02

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 )

5

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2010/C 252/03

Tassi di cambio dell'euro

6

2010/C 252/04

Ritiro di proposte della Commissione che non hanno un carattere di attualità

7

 

V   Avvisi

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2010/C 252/05

Pubblicazione di una domanda a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari

12

2010/C 252/06

Pubblicazione di una domanda a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari

16

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

PARERI

Banca centrale europea

18.9.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 252/1


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 9 agosto 2010

relativo a una proposta di regolamento della Commissione che stabilisce disposizioni dettagliate per l’applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio riguardo ai requisiti minimi di qualità per la ponderazione degli IPCA e che abroga il regolamento (CE) n. 2454/97 della Commissione

(CON/2010/67)

2010/C 252/01

Introduzione e base giuridica

Il 13 luglio 2010 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dalla Commissione europea una richiesta di parere su una proposta di regolamento che stabilisce disposizioni dettagliate per l’applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 riguardo ai requisiti minimi di qualità per la ponderazione degli IPCA e che abroga il regolamento (CE) n. 2454/97 della Commissione (di seguito «regolamento proposto»).

La competenza della BCE a formulare un parere si basa sull’articolo 127, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e sull’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati (1), (di seguito «regolamento IPCA»). In conformità del primo periodo dell’articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

1.   Osservazioni di carattere generale

1.1.

In virtù del regolamento proposto, gli indici dei prezzi al consumo armonizzati (IPCA) saranno basati su ponderazioni dei prodotti che mirano a riflettere i modelli di spesa dell’anno precedente, ossia t-1, nel rispettivo Stato membro. La BCE accoglie con favore l’obiettivo del regolamento proposto di rendere più restrittivi i requisiti minimi di qualità cui devono rispondere le ponderazioni poste a base degli IPCA. L’attuazione del regolamento proposto farà sì che l’IPCA negli Stati membri costituisca un vero e proprio indice di prezzo del tipo Laspeyres concatenato annualmente, riconoscendo così che i consumatori possono cambiare il proprio comportamento di spesa nell’arco di un periodo di tempo più breve.

1.2.

La BCE rileva che i requisiti minimi di qualità degli IPCA aggiornati, specificati nel regolamento proposto, consentiranno una misurazione dell’inflazione più pertinente e accurata e presumibilmente miglioreranno sia la comparabilità tra gli Stati membri che l’affidabilità dei dati relativi agli IPCA.

2.   Proposte redazionali

Laddove la BCE raccomandi che il regolamento proposto sia modificato, proposte redazionali specifiche a tal fine sono contenute nell’allegato ed accompagnate da note esplicative.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 9 agosto 2010.

Il vicepresidente della BCE

Vítor CONSTÂNCIO


(1)  GU L 257 del 27.10.1995, pag. 1.


ALLEGATO

Proposte redazionali

Testo proposto dalla Commissione

Modifiche proposte dalla BCE (1)

Modifica n. 1

(nuovo riferimento proposto)

«visto il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il Regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati, in particolare l’articolo 3»,

«visto il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il Regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati, in particolare l’articolo 5, paragrafo 3,

visto il parere della Banca centrale europea,»

Nota esplicativa:

Il secondo riferimento del regolamento proposto riguarda la base giuridica della normativa proposta e si riferisce all’articolo 5, paragrafo 3 del regolamento IPCA, in virtù del quale la Commissione: i) adotta misure di applicazione necessarie per garantire la comparabilità degli IPCA nonché per preservarne e rafforzarne l'affidabilità e la pertinenza, e ii) richiede alla BCE di esprimere un parere sulle misure che intende sottoporre al comitato. Pertanto, il secondo riferimento del regolamento proposto dovrebbe riguardare l’articolo 5, paragrafo 3, del Regolamento IPCA e non l’articolo 3 dello stesso, che concerne il suo campo di applicazione.

Poiché la BCE deve essere consultata in merito al regolamento proposto in base a quanto disposto dall’articolo 127, paragrafo 4, del Trattato, dovrebbe essere inserito nel regolamento proposto un riferimento volto a chiarire tale punto, in linea con il secondo paragrafo dell’articolo 296 del Trattato, ai sensi del quale gli atti giuridici sono motivati e fanno riferimento, tra l’altro, a pareri previsti dai trattati.

Modifica n. 2

(proposta di modifica del considerando 1)

«(1)

Gli indici dei prezzi al consumo armonizzati (IPCA) sono dati armonizzati che misurano l’inflazione, necessari alla Commissione e alla Banca centrale europea per esercitare le loro funzioni in conformità dell’articolo 140 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Gli IPCA sono intesi ad agevolare i raffronti a livello internazionale dell’inflazione dei prezzi al consumo e costituiscono indicatori importanti per la gestione della politica monetaria.»

«(1)

Gli indici dei prezzi al consumo armonizzati (IPCA) sono dati armonizzati che misurano l’inflazione, necessari alla Commissione e alla Banca centrale europea per esercitare le loro funzioni in conformità dell’articolo 140 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Gli IPCA sono intesi ad agevolare i raffronti a livello internazionale dell’inflazione dei prezzi al consumo e costituiscono indicatori importanti utilizzati dal Sistema europeo di banche centrali per la conduzione della politica monetaria ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea

Nota esplicativa:

Il Sistema europeo di banche centrali utilizza gli IPCA non soltanto per le finalità di cui all’articolo 140 del Trattato, ma altresì per la conduzione della politica monetaria ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 2, del Trattato.

Modifica n. 3

(proposta di modifica del considerando 4)

«(4)

L’articolo 9 del Regolamento (CE) n. 2494/95 stabilisce che gli IPCA siano indici di prezzo del tipo Laspeyres. Se i prezzi relativi di vari beni e servizi cambiano, la struttura delle spese per consumo privato può variare al punto che diventa necessario aggiornare le ponderazioni dei gruppi di spesa corrispondenti, e in particolare le relative quantità, al fine di garantirne la pertinenza.»

«(4)

L’articolo 9 del Regolamento (CE) n. 2494/95 stabilisce che gli IPCA siano indici di prezzo del tipo Laspeyres. Se le condizioni economiche cambiano, la struttura delle spese per consumo privato può variare al punto che diventa necessario aggiornare le ponderazioni dei gruppi di spesa corrispondenti, , al fine di garantirne la pertinenza.»

Nota esplicativa:

Modifiche relative alle ponderazioni dei gruppi di spesa possono essere provocate non solo da modifiche dei prezzi relativi dei vari beni e servizi ma anche da qualunque modifica delle condizioni economiche.

Modifica n. 4

(proposta di modifica del considerando 8)

«(8)

Il presente regolamento non comporta l'obbligo per gli Stati membri di effettuare nuove indagini statistiche, né indagini sui bilanci familiari con frequenza superiore a quella quinquennale, tenuto conto del fatto che gli Stati membri sono tenuti a compilare i conti nazionali secondo il sistema europeo dei conti (SEC 1995)7 e che le ponderazioni dei paesi, necessarie per la produzione di aggregati per la zona euro e l'UE e di altri aggregati dell'IPCA, sono basate sui dati della contabilità»

«(8)

Il presente regolamento non comporta l'obbligo per gli Stati membri di effettuare nuove indagini statistiche, né indagini sui bilanci familiari con frequenza superiore a quella quinquennale, tenuto conto del fatto che gli Stati membri il potrebbero essere in grado di aggiornare i risultati delle indagini sui bilanci familiari sulla base di altre informazioni esistenti o di fare ricorso ai dati di contabilità nazionale compilati ai sensi del sistema europeo dei conti (SEC 1995)7 e che le ponderazioni dei paesi, necessarie per la produzione di aggregati per la zona euro e l'UE e di altri aggregati dell'IPCA, sono basate sui dati della contabilità nazionale.»

Nota esplicativa:

Al fine di evitare la conduzione di indagini statistiche ulteriori, dovrebbe essere palesato che gli Stati membri possono anche aggiornare i risultati delle indagini sui bilanci familiari sulla base di altre informazioni esistenti.

Modifica n. 5

(eliminazione del considerando 10)

«(10)

Come disposto dall’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2494/95, è stata consultata la Banca centrale europea.»

Nota esplicativa:

Poiché la BCE deve essere consultata in merito al regolamento proposto in base a quanto disposto dal trattato, in linea con l’articolo 296 dello stesso, dovrebbe essere inserito nel regolamento proposto un riferimento volto a chiarire tale punto e il considerando 10 dovrebbe essere eliminato.

Modifica n. 6

(proposta di modifica del considerando 3, paragrafo 2)

«2.   Pertanto, gli Stati membri esaminano e aggiornano annualmente le ponderazioni dei sottoindici IPCA, sulla base dei dati provvisori dei conti nazionali sulle abitudini di consumo dell'anno t-2 , salvo in caso di circostanze eccezionali e debitamente motivate, nonché di qualsiasi informazione disponibile e pertinente ottenuta dalle indagini sui bilanci familiari e da altre fonti di dati che siano sufficientemente affidabili ai fini dell'elaborazione degli IPCA.»

«2.   Pertanto, gli Stati membri esaminano e aggiornano annualmente le ponderazioni dei sottoindici IPCA, sulla base dei dati provvisori dei conti nazionali sulle abitudini di consumo dell'anno t-2 , salvo il caso in cui una informazione pertinente ottenuta dalle indagini sui bilanci familiari e da altre fonti di dati sia disponibile per l’anno t-2 e sia ritenuta più appropriata ai fini dell'elaborazione degli IPCA.»

Nota esplicativa:

La formulazione dell’articolo 3, paragrafo 2, dovrebbe essere modificata. Poiché fonti diverse rispetto ai dati di contabilità nazionale preliminari sui modelli di consumo dell’anno t-2 possono dimostrarsi più affidabili, dovrebbe essere palesato che tali altre informazioni possono essere utilizzate ove si ritenga più appropriato per i fini dell’elaborazione degli IPCA.


(1)  Il grassetto nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di aggiungere. Il carattere barrato nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di eliminare.


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

18.9.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 252/5


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2010/C 252/02

Data di adozione della decisione

20.5.2010

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

N 256/09

Stato membro

Belgio

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Ethias SA

Base giuridica

Tipo di misura

Aiuto individuale

Obiettivo

Rimedio a un grave turbamento dell'economia

Forma dell'aiuto

Altre forme di apporto di capitale

Dotazione di bilancio

Importo totale dell'aiuto previsto 1 500 Mio di EUR

Intensità

100 %

Durata

20.4.2009-31.12.2013

Settore economico

Intermediazione finanziaria

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Belgian Federal State, Flemish region and Walloon region

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

18.9.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 252/6


Tassi di cambio dell'euro (1)

17 settembre 2010

2010/C 252/03

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,3060

JPY

yen giapponesi

111,98

DKK

corone danesi

7,4468

GBP

sterline inglesi

0,83575

SEK

corone svedesi

9,2295

CHF

franchi svizzeri

1,3210

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

7,9650

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

24,680

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

282,82

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7087

PLN

zloty polacchi

3,9622

RON

leu rumeni

4,2580

TRY

lire turche

1,9606

AUD

dollari australiani

1,3886

CAD

dollari canadesi

1,3410

HKD

dollari di Hong Kong

10,1425

NZD

dollari neozelandesi

1,7940

SGD

dollari di Singapore

1,7442

KRW

won sudcoreani

1 515,90

ZAR

rand sudafricani

9,3307

CNY

renminbi Yuan cinese

8,7809

HRK

kuna croata

7,2845

IDR

rupia indonesiana

11 713,52

MYR

ringgit malese

4,0512

PHP

peso filippino

57,700

RUB

rublo russo

40,4850

THB

baht thailandese

40,153

BRL

real brasiliano

2,2419

MXN

peso messicano

16,7075

INR

rupia indiana

59,8530


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


18.9.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 252/7


RITIRO DI PROPOSTE DELLA COMMISSIONE CHE NON HANNO UN CARATTERE DI ATTUALITÀ

2010/C 252/04

Elenco di proposte ritirate

Documento

Procedura interistituzionale

Titolo

Pubblicazione GU (1)

Agricoltura

COM(1980) 298

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che fissa, per la campagna di commercializzazione 1980/1981, il prezzo di base, il prezzo di intervento e il prezzo di riferimento nel settore delle carni ovine

GU C/1980/148/3

Cooperazione internazionale allo sviluppo

COM(2007) 239

Proposta di decisione del Consiglio che adotta i contributi finanziari che devono versare gli Stati membri che contribuiscono al Fondo europeo di sviluppo (quota complementare 2007)

Bilancio

COM(1979) 345

Proposta di decisione del Consiglio che assegna alla Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA) un contributo finanziario speciale dal bilancio generale delle Comunità europee

GU C/1979/170/3

Azione per il clima

COM(1998) 96

Proposta di decisione del Consiglio concernente la firma, da parte della Comunità europea, del Protocollo della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici

COM(2006) 602

Proposta di decisione del Consiglio che stabilisce la posizione da adottare, a nome della Comunità europea, in relazione alla proposta di emendamento del protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici

Affari economici e monetari

COM(1980) 863/2

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo al bonifico d’interesse di certi prestiti concordati nel quadro dell’aiuto eccezionale della Comunità per la ricostruzione delle zone sinistrate dal terremoto avvenuto in Italia nel novembre 1980

GU C/1980/353/34

SEC(2002) 1110

Raccomandazione di raccomandazione del Consiglio al Portogallo intesa a porre fine alla situazione di disavanzo eccessivo — Applicazione dell’articolo 104, paragrafo 7 del trattato che istituisce la Comunità europea

SEC(2002) 1118

Raccomandazione di decisione del Consiglio sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Portogallo — Applicazione dell’articolo 104, paragrafo 6 del trattato che istituisce la Comunità europea

SEC(2002) 1246/1

Raccomandazione di decisione del Consiglio che rivolge un avvertimento alla Francia, nel quadro della procedura di allarme preventivo, al fine di evitare un disavanzo eccessivo

SEC(2002) 1246/2

Proposta di decisione del Consiglio che rende pubblica la raccomandazione che rivolge un avvertimento alla Francia, nel quadro della procedura di allarme preventivo, al fine di evitare un disavanzo eccessivo

SEC(2005) 994

Raccomandazione di raccomandazione del Consiglio al Portogallo intesa a porre fine alla situazione di disavanzo eccessivo

Allargamento

COM(2002) 615

2002/0262/ACC

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità in merito alla creazione di un comitato consultivo paritetico, che sarà decisa dal Consiglio di associazione istituito dall’accordo europeo tra le Comunità europee e la Lituania

GU C E/2003/45/270

Occupazione e affari sociali

COM(1986) 14

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1365/75 concernente l'istituzione di una Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

COM(2001) 344

2001/0137/COD

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica, a favore degli assistenti parlamentari europei, il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71

GU C E/2001/270/141

Energia

SEC(1993) 1465

Progetto di decisione del Consiglio che adotta le direttive riguardanti il negoziato da parte della Commissione di una Convenzione internazionale sulla sicurezza nucleare

COM(2003) 32/1

2003/0021/CNS

Proposta di direttiva (Euratom) del Consiglio che definisce gli obblighi fondamentali e i principi generali nel settore della sicurezza degli impianti nucleari

GU C/2003/311/37

COM(2004) 716

2004/0249/CNS

Proposta di direttiva del Consiglio relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito

GU C/2005/52/48

COM(2006) 179

Progetto di accordo interistituzionale relativo alla cooperazione interistituzionale nell’ambito delle convenzioni internazionali alle quali la Comunità europea dell’energia atomica e i suoi Stati membri sono parte

COM(2007) 748

Proposta di decisione del Consiglio che stabilisce la posizione della Comunità europea in seno al Consiglio ministeriale della Comunità dell’energia (Belgrado, 18 dicembre 2007)

GU C/2008/55/7

Ambiente

COM(1979) 179

Raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza la Commissione a partecipare ai negoziati per una convenzione sulla conservazione di specie migratrici della fauna selvatica

COM(1985) 281

Raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza la Commissione a negoziare, in nome della Comunità, l’adozione di programmi e misure nel quadro della convenzione per la prevenzione dell’inquinamento marino d’origine tellurica

COM(1986) 362/3

1986/1019/CNS

Raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza la Commissione a negoziare in nome della Comunità nel quadro dell’OCSE e dell’UNEP, le procedure di notifica e di consultazione relative al commercio di taluni prodotti chimici pericolosi

GU C/1986/177/9

COM(1995) 325/2

1995/0184/CNS

Progetto di risoluzione del Consiglio relativa allo stato di avanzamento dell'istituzione dell'Agenzia europea per l'ambiente

COM(1998) 344

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla sottoscrizione, da parte della Comunità europea, della convenzione UNECE sull’accesso all’informazione, sulla partecipazione dei cittadini e sull’accesso alla giustizia in materia ambientale

Agenda del digitale

COM(2007) 367

2007/0126/COD

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante abrogazione della direttiva 87/372/CEE del Consiglio sulle bande di frequenza da assegnare per l’introduzione coordinata del servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonia mobile terrestre nella Comunità

GU C/2007/191/14

Giustizia, libertà e sicurezza

COM(2006) 255

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Bulgaria sulla partecipazione della Bulgaria alle attività dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze

COM(2006) 256

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e la Romania sulla partecipazione della Romania alle attività dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze

COM(2006) 752/3

Proposta di decisione del Consiglio sulla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen

GU C/2007/181/3

COM(2005) 276/1

2005/0127/COD

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle misure penali finalizzate ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale

GU C/2006/49/37

COM(2007) 306

2007/0104/CNS

Proposta di decisione del Consiglio sull’installazione, sul funzionamento e sulla gestione di una infrastruttura di comunicazione per l’ambiente del sistema di informazione Schengen (SIS)

GU C/2007/246/5

COM(2007) 311

2007/0108/CNS

Proposta di regolamento del Consiglio sull’installazione, sul funzionamento e sulla gestione di una infrastruttura di comunicazione per l’ambiente del sistema di informazione Schengen (SIS)

GU C/2007/191/7

Politica marittima e della pesca

COM(1980) 722

1980/1031/CNS

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che stabilisce, per il 1981, il totale delle catture ammesse per talune popolazioni ittiche che si spostano nella zona di pesca della Comunità, nonché le condizioni di cattura e la parte disponibile per la Comunità

COM(2007) 595

2007/0222/APP

Proposta di regolamento del Consiglio che autorizza la Commissione ad approvare modifiche ai protocolli degli accordi di partenariato conclusi tra la Comunità europea e i paesi terzi nel settore della pesca

GU C/2008/4/10

COM(2007) 782

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla denuncia del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania

GU C/2008/106/7

COM(2008) 324

2008/0112/CNS

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche

GU C/2009/10/12

Trasporti

COM(1975) 490

1975/1012/CNS

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo ad un sistema di osservazione dei mercati dei trasporti di merci per ferrovia, su strada e per vie navigabili tra gli Stati membri

GU C/1976/1/37

COM(2005) 158/2

2005/0060/CNS

Proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

GU C/2005/146/12

COM(2005) 369/2

2005/0148/APP

Proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e la Romania su taluni aspetti relativi ai servizi aerei

GU C/2005/236/16

COM(2006) 79/2

2006/0025/COD

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento della sicurezza della catena logistica

Affari esteri

COM(2005) 468

2005/0198/APP

Proposta di decisione del Consiglio che autorizza la conclusione, a nome della Comunità europea, di un memorandum d’intesa tra la Comunità europea e il Consiglio federale svizzero su un contributo della Confederazione svizzera a favore della riduzione delle disparità economiche e sociali nell’Unione europea allargata e che autorizza alcuni Stati membri a concludere a titolo individuale accordi con la Confederazione svizzera sull’attuazione del memorandum

GU C/2006/49/37

Salute e politica dei consumatori

COM(1998) 339

Proposta di decisione del Consiglio concernente il divieto provvisorio di vendita in Austria del granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) sottoposto ad una modificazione combinata che garantisce proprietà insetticide conferite dal gene della Bt-endotossina e una maggiore tolleranza all’erbicida glufosinato-ammonio

COM(1998) 340

Proposta di decisione del Consiglio concernente il divieto provvisorio di uso vendita nel Lussemburgo del granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) sottoposto ad una modificazione combinata che garantisce proprietà insetticide conferite dal gene della Bt- endotossina e una maggiore tolleranza all’erbicida glufosinato-ammonio

Codificazione

COM(2003) 537

2003/0208/COD

Proposta di regolamento del Consiglio recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell’Unione europea (versione codificata)

GU C/2004/96/16

COM(2004) 232

2004/0074/COD

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie (versione codificata)

GU C/2004/122/54

COM(2006) 286

2006/0100/COD

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull’impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati

COM(2006) 497

2006/0164/COD

Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell’Atlantico nord-orientale (versione codificata)

GU C/2006/303/97

COM(2007) 344

2007/0119/COD

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio per le targhette e le iscrizioni regolamentari nonché la loro posizione e modo di fissaggio per i veicoli a motore e i loro rimorchi (versione codificata)

GU C/2007/191/8

COM(2007) 451

2007/0162/COD

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai dispositivi d’illuminazione della targa d’immatricolazione posteriore dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (versione codificata)

GU C/2007/246/6

COM(2007) 867

2007/0298/COD

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (versione codificata)

COM(2007) 873

2007/0299/COD

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro (versione codificata)

GU C/2008/106/10

Fiscalità e unione doganale

COM(2003) 841

2003/0331/CNS

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2003/49/CE concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi

GU C/2004/96/37

COM(2004) 227/2

2004/0072/CNS

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 92/12/CEE, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa

GU C/2004/122/54

SEC(2004) 1015

Progetto di decisione n. 1/2004 del comitato congiunto CE-EFTA «transito comune» che modifica la convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un regime comune di transito — Progetto di posizione comune della Comunità

COM(2006) 263

Proposta di decisione del Consiglio che autorizza la Grecia e il Portogallo ad introdurre misure particolari di deroga all’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari

GU C/2006/176/30

Commercio

COM(2007) 712

2007/0246/ACC

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e l’Australia sul commercio del vino

GU C/2008/55/5

COM(1995) 245/1

1996/0053/APP

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Turkmenistan, dall'altra

COM(2005) 326

2005/0132/COD

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla negoziazione di accordi sugli scambi di servizi diversi dai trasporti

GU C/2005/211/8

COM(2006) 559/2

2006/0176/NLE

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo aggiuntivo dell’accordo europeo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall’altra, sulla valutazione della conformità e l’accettazione dei prodotti industriali -PECA-

GU C/2007/181/2

COM(2006) 147

2006/0052/COD

Proposta di regolamento del Consiglio relativo all’attuazione dell’accordo concluso dalla CE a seguito di negoziati condotti ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994, recante modifica dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

GU C/2006/104/23


(1)  Per alcune proposte non era disponibile nessun dato relativo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.


V Avvisi

ALTRI ATTI

Commissione europea

18.9.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 252/12


Pubblicazione di una domanda a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari

2010/C 252/05

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (1). La dichiarazione di opposizione deve pervenire alla Commissione entro un termine di sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOCUMENTO UNICO

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

«FAGIOLO CUNEO»

N. CE: IT-PGI-0005-0775-18.05.2009

IGP ( X ) DOP ( )

1.   Denominazione:

«Fagiolo Cuneo»

2.   Stato membro o Paese terzo:

Italia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare:

3.1.   Tipo di prodotto:

Classe 1.6.

Ortofrutticoli e cereali freschi e trasformati.

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di (1):

L’indicazione Geografica Protetta (I.G.P.) «Fagiolo Cuneo» designa i baccelli allo stato ceroso da sgranare e la granella secca ottenuti dagli ecopiti Bianco di Bagnasco, Vedetta e dalle varietà Billò, Corona, Stregonta, Bingo, Rossano, Barbarossa, Solista e Millenium, appartenenti alle specie di fagiolo rampicante Phaseolus vulgaris L. e Phaseolus coccineus.

a)

Il baccello allo stato ceroso da sgranare deve avere le seguenti caratteristiche:

appartenente all’ecotipo Vedetta o alle varietà Stregonta, Bingo, Rossano, Solista e Millenium, Barbarossa,

la lunghezza del bacello allo stato ceroso per l’ecotipo Vedetta e le varietà Stregonta, Bingo, Rossano, Solista e Millenium è compresa tra 15 e 28 mm; per la varietà Barbarossa è compresa tra 12 e 22 mm,

intensamente striato di rosso.

La granella all’interno dei baccelli allo stato ceroso deve:

presentare striature rosa-rosse su fondo crema,

presentare il diametro minimo verticale e orizzontale non può essere rispettivamente inferiore a 9 e 15 mm,

deve essere esente da attacchi di parassiti o di malattie con una tolleranza massima del 1 % di prodotto con alterazioni visibili.

b)

La granella secca deve avere le seguenti caratteristiche:

appartenente all’ecotipo Bianco di Bagnasco o alle varietà Billò, Corona,

l’umidità massima consentita del seme è del 15 %,

il diametro minimo verticale e orizzontale della granella non può essere, rispettivamente, inferiore a 9 e 14 mm per il Billò, 13 e 20 mm per il Corona, 8 e 14 mm per il Bianco di Bagnasco,

il colore della granella deve essere per il Billò, con screziature bruno-violacea su fondo crema, per il Corona e il Bianco di Bagnasco bianco,

la granella secca non deve presentare alterazioni di colore e di aspetto esteriore tali da comprometterne le caratteristiche, con una tolleranza massima complessiva del 1,5 % di impurità intese come prodotto spaccato, macchiato, tonchiato o alterato a livello di colorazione. È consentita, inoltre, una percentuale massima di 1,5 di fagioli secchi fuori calibro,

contenuto in ferro che raggiunge valori compresi tra 80 e 105 ppm per il Billò e 65 e 75 ppm per il Corona e il Bianco di Bagnasco,

contenuto in proteine compreso tra 23 e 30 (% di proteina sul secco).

3.3.   Materie prime (solo per i prodotti trasformati):

3.4.   Alimenti per animali (solo per prodotti di origine animale):

3.5.   Fasi specifiche della produzione che devono avvenire nella zona geografica identificata:

Tutte le fasi di produzione dalla semina alla raccolta del «Fagiolo Cuneo» devono avvenire nell’area geografica definita al punto 4.

3.6.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, condizionamento, ecc.:

L’Igp «Fagiolo Cuneo» nella tipologia allo stato ceroso da sgranare, viene immesso al consumo in appositi imballaggi in plastica, in cartone o in confezioni sigillate (vassoi, cartoni, sacchetti e similari), in materiale per uso alimentare con un sigillo di garanzia non riutilizzabile della capacità di kg 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15.

L’Igp «Fagiolo Cuneo» nella tipologia in granella secca viene immesso al consumo in appositi imballaggi o confezioni in materiale per uso alimentare, con un sigillo di garanzia non riutilizzabile, della capacità di kg 0,100, 0,200, 0,300, 0,400, 0,500, 0,800, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 25.

3.7.   Norme specifiche relative all’etichettatura:

Le confezioni e gli imballaggi devono recare obbligatoriamente sull’etichetta, a carattere di stampa chiaro e leggibile, oltre al simbolo grafico comunitario e alle informazioni obbligatorie ai sensi della normativa vigente, l’indicazione «IGP Fagiolo Cuneo» con il logo di seguito descritto.

Il logo, a forma circolare, rappresenta sullo sfondo la catena delle Alpi marittime sovrastato dallo schizzo del fagiolo di colore bianco crema con striature rosse. Tutti i colori del logo sono ottenuti con la tecnica della quadricromia con diverse sfumature nelle tonalità.

Nel logo è inserita in forte evidenza la scritta «Fagiolo Cuneo I.G.P.», mentre lungo la circonferenza del logo stesso è presente la scritta «Indicazione Geografica Protetta».

Image

4.   Definizione concisa della zona geografica:

La zona di produzione dei fagioli ad Indicazione Geografica Protetta «Fagiolo Cuneo», comprende tutti i 183 comuni della Provincia di Cuneo. Il territorio è esclusivamente pedemontano e presenta una configurazione orografica compresa tra i 200 e gli 800 metri s.l.m., circondata dalla catena delle Alpi Marittime.

5.   Legame con la zona geografica:

5.1.   Specificità della zona geografica:

La zona di produzione, è l’unico areale italiano ed europeo di considerevole estensione (circa 4 000 ettari) in cui viene coltivato il fagiolo rampicante.

Questo è dovuto a condizioni pedoclimatiche favorevoli alla coltura così come a fattori storici e socioe-conomici che da oltre un secolo hanno determinato la diffusa coltivazione del «Fagiolo Cuneo».

In questo ambiente, caratterizzato da un clima fresco con un elevato numero di giornate soleggiate, leggermente ventilate, prive di afa e foschie durante l’estate e da escursioni termiche tra giorno e notte, le superfici investite a «Fagiolo Cuneo» risultano molto estese e producono fagioli di ottima qualità. Le escursioni termiche giornaliere associate ad elevata luminosità dell’ambiente conferiscono ai baccelli maggior colore e consistenza. Inoltre le temperature contenute nella fase tardo invernale determinano significativi posticipi delle semine-fioritura tanto da prolungare, rispetto alle altre aree di produzione italiane, le epoche di maturazione e quindi di commercializzazione.

5.2.   Specificità del prodotto:

Il «Fagiolo Cuneo» presenta caratteristiche peculiari rispetto agli altri fagioli. Infatti ha un ottima consistenza della granella secca e del bacello allo stato ceroso. Nella granella secca si evidenzia un elevato contenuto in ferro e proteine che raggiungono, rispettivamente, valori compresi tra 80 e 105 ppm per il Billò e 65 e 75 ppm per il Corona e il Bianco di Bagnasco, e 23 e 30 (% di proteina sul secco) per tutte le tipologie.

Il baccello allo stato ceroso si caratterizza invece per la marcata colorazione sia del baccello sia anche della granella in esso contenuta.

5.3.   Legame causale fra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP):

La domanda di riconoscimento del «Fagiolo Cuneo» come IGP è motivata dalla reputazione e dalla notorietà del prodotto. La reputazione del «Fagiolo Cuneo» è dimostrata dalla copiosa bibliografia che attesta la fama delle produzioni di questo fagiolo.

Alcuni mercuriali ritrovati nel comune di Centallo attestano commercializzazioni di questi fagioli già dal 1823. Da un regolamento circa l’occupazione di suolo pubblico deliberato dal Consiglio comunale di Cuneo nel 1894, si deduce l’ubicazione di un mercato specificamente dedicato ai fagioli che, come si evince da bollettini commerciali del 1901, per le loro peculiari caratteristiche già spuntavano prezzi superiori ai fagioli comuni.

Negli ultimi 50 anni la produzione di fagioli, sia per il consumo fresco che secco, ha subito uno sviluppo consistente per le buone produzioni, sia qualitative che quantitative, fornite dai genotipi utilizzati nell’area. Tutto ciò a dimostrazione dell’importanza della vocazionalità pedoclimatica dell’areale di Cuneo che presenta tutte le caratteristiche idonee per originare un prodotto diverso dagli altri. Il «Fagiolo Cuneo» infatti si distingue per il colore del baccello allo stato ceroso compresa la granella in esso contenuta, merito delle escursioni termiche giornaliere associate ad elevata luminosità dell’ambiente che favoriscono la sintesi di antociani, e per le caratteristiche organolettiche della granella secca. Di conseguenza aumentando le rese e le produzioni gli orticoltori hanno ritenuto sempre più opportuno recarsi a commercializzare i propri fagioli su aree mercatali appositamente costituite.

La storia passata e la realtà presente del «Fagiolo Cuneo» è stata ed è ancora fortemente sostenuta da questi importanti mercati alla produzione che si svolgono a Caraglio (CN), Boves (CN), Centallo (CN) e Castelletto Stura (CN), Valgrana (CN) e Roccavione (CN), alcuni dei quali iniziarono la loro attività tra gli anni 1960-1970 come dimostrano gli archivi comunali. Il rapporto della popolazione locale con il «Fagiolo Cuneo» è dimostrato anche da un evento curioso: nel Carnevale di Cuneo del 1982 il carro allegorico del comune di Castelletto Stura fu interamente dedicato al «Fagiolo Cuneo».

Importanti sono anche i fattori umani fortemente radicati sul territorio. Ne sono un esempio la tradizionalità che si tramanda da padre in figlio nel coltivare il «Fagiolo Cuneo». Una coltura che, trattandosi di un fagiolo rampicante, necessita di molta manodopera e che nell’areale di produzione è essenzialmente di tipo famigliare. Tutto ciò ha sempre determinato un certo legame umano con la coltura stessa: ne sono ancora un esempio oggi i «raduni famiglia» dove i componenti la famiglia stessa, i parenti e gli amici si ritrovano per aiutare il conduttore aziendale a «sfilare» le piante di «Fagiolo Cuneo» secco prima della trebbiatura, a seminare e piantare le canne. Questa operazione viene svolta con una particolare tecnica che esiste solo ed esclusivamente nell’areale cuneese e a cui i produttori sono particolarmente legati, cioè la tradizione di legare quattro canne insieme nella parte apicale a formare una specie di «tenda da indiano» al fine di rendere più rigidi e resistenti i tutori nei confronti delle avversità atmosferiche e del peso delle piante.

Alla specificità organolettica e nutrizionale di questo prodotto anche la RAI, Radio televisione italiana, ha dedicato al «Fagiolo Cuneo» un ampio spazio all’interno della trasmissione «Occhio alla spesa» del 15 ottobre 2003.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare:

Questa Amministrazione ha attivato la procedura nazionale di opposizione pubblicando la proposta di riconoscimento della IGP «Fagiolo Cuneo» sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 52 del 4 marzo 2009.

Il testo del disciplinare di produzione è consultabile:

sul seguente link: http://www.politicheagricole.it/DocumentiPubblicazioni/Search_Documenti_Elenco.htm?txtTipoDocumento=Disciplinare%20in%20esame%20UE&txtDocArgomento=Prodotti%20di%20Qualit%E0>Prodotti%20Dop,%20Igp%20e%20Stg

oppure

accedendo direttamente all’home page del sito del Ministero (http://www.politicheagricole.it) e cliccando poi su «Prodotti di Qualità» (a sinistra dello schermo) ed infine su «Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE [regolamento (CE) n. 510/2006]».


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.


18.9.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 252/16


Pubblicazione di una domanda a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari

2010/C 252/06

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (1). Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOCUMENTO UNICO

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

«Image»(SHAANXI PING GUO)

N. CE: CN-PDO-0005-0629-16.07.2007

IGP ( ) DOP ( X )

1.   Denominazione:

«Image» (Shaanxi ping guo)

2.   Stato membro o paese terzo:

Repubblica popolare cinese

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare:

3.1.   Tipo di prodotto:

Classe 1.6:

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto (1):

Le mele delle varietà «Shaanxi ping guo» crescono sull’altopiano del Loess nella regione Weibei, caratterizzato da altitudine elevata, abbondante insolazione e fertilità del terreno. Le condizioni naturali descritte contribuiscono alle caratteristiche di queste varietà, quali «colore acceso per le varietà rosse, bellezza delle varietà giallo-verdi, spessore dell’epicarpo, croccantezza della polpa, giusto equilibrio dolce-acidulo del gusto, lunga durata di serbevolezza e facilità di trasporto».

Gli indici organolettici delle cinque varietà di mele della denominazione Shaanxi sono i seguenti: la mela (per tutte e cinque le varietà) deve raggiungere le dimensioni ottimali, avere una buccia pulita e priva di sostanze e odori estranei e di un contenuto anomalo di umidità da fonti esterne. Il frutto deve raggiungere il giusto grado di maturazione che ne permetta il consumo immediato o la conservazione. Il frutto maturo deve possedere brillantezza e colore caratteristici. L’indice di «configurazione moderata» deve essere ≥ 0,7.

Gli indici fisio-chimici delle cinque varietà adatte alla produzione di mele «Shaanxi ping guo» sono i seguenti:

Varietà

Diametro minimo del frutto

(mm) (≥)

% minima di superficie colorata

(≥)

Durezza del frutto

(kg/cm2)

Solidi solubili

(%)

Acidità

(%)

Grado extra

Grado I

Grado II

Grado extra

Grado I

Grado II

Fuji

80

75

70

rosso vivo 85

rosso vivo 80

rosso vivo 70

7,5

14

0,4

Qinguan

80

75

70

rosso vivo 90

rosso vivo 85

rosso vivo 80

7

14

0,3

Yuanshuai

80

75

70

rosso vivo 95

rosso vivo 90

rosso vivo 80

7

13

0,3

Gala

75

70

65

rosso vivo 80

rosso vivo 70

rosso vivo 65

7

13

0,4

Jinguan

80

75

70

verde giallo

verde giallo

verde giallo

7

13

0,4

3.3.   Materie prime (solo per i prodotti trasformati):

3.4.   Alimenti per animali (solo per prodotti di origine animale):

3.5.   Fasi specifiche della produzione che devono avvenire nella zona geografica identificata:

3.6.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, condizionamento, ecc.:

Confezionamento, magazzinaggio e trasporto

Il prodotto è confezionato da aziende che hanno ottenuto la tutela dell’indicazione geografica «Shaanxi ping guo», sotto la supervisione dell’Organismo del luogo d’origine competente per la protezione delle indicazioni geografiche; una scheda di tracciabilità della qualità accompagna ogni confezione, facilitando la tracciabilità del prodotto per i controlli di qualità.

3.7.   Norme specifiche relative all’etichettatura:

3.7.1.   L’etichettatura delle singole partite deve essere uniforme per forma e contenuto.

3.7.2.   3.7.2. Oltre al marchio registrato dell’azienda, ogni confezione deve recare, sulla parte esterna, il marchio speciale del luogo d’origine (etichetta), a tutela dei prodotti «Shaanxi ping guo». L’etichetta deve indicare anche la varietà, la categoria (specifica), il peso netto, la zona di coltivazione e il commerciante o lo speditore. I caratteri devono essere chiari e corretti e di un colore vivace. Le indicazioni esterne devono corrispondere ai prodotti contenuti all’interno delle confezioni e ciascun frutto deve recare un marchio/un’etichetta speciale.

4.   Definizione concisa della zona geografica:

L’area protetta delimitata della «Shaanxi ping guo» si trova a una latitudine di 34° 38'-37° 02' nord e una longitudine di 105° 35'-110° 37' est, al centro dell’altopiano di Loess, nella Cina nordorientale. Si tratta di una regione caratterizzata da gole e vallate profonde con terreno loessico sciolto. Il clima varia da semi-umido a semi-arido.

La zona di produzione protetta delimitata per le varietà «Shaanxi ping guo» comprende tutte le città e i villaggi dei 15 dipartimenti e regioni della provincia di Shaanxi, incluse la regione di Baota, il dipartimento di Fu, Yichuan, Luochuan, Huangling, i distretti di Yintai e di Yaozhou, Yijun, Fengxiang, Baishui, Heyang, Xunyi, Yongshou, Changwu e Chunhua e anche alcune parti delle città e dei villaggi situati in ulteriori 14 dipartimenti (città o regioni), ossia i distretti di Chencang, di Jintai, di Weibin, oltre a Qishan, Fufeng, il dipartimento di Longxian, Qianyang, Pucheng, Chengcheng, Hancheng, Fuping, Liquan, i dipartimenti di Qianxian e Binxian.

5.   Legame con la zona geografica:

5.1.   Specificità della zona geografica:

L’altopiano del Loess che fa parte della regione Weibei di Shaanxi si estende (in base alla latitudine) dalla zona calda a quella temperata, fino ad abbracciare quella subtropicale settentrionale. Si trova poco più a sud del Fiume Giallo e poco più a nord del Fiume Yangtze. Si tratta di una regione a elevata altitudine caratterizzata da ampie variazioni della temperatura diurna; la superficie è ricoperta da uno strato di terreno polveroso ricco di microelementi quali K, Ca, Mn, Zn, Se, ecc. Il terreno consiste principalmente di gole e vallate profonde il cui suolo è composto prevalentemente da depositi di loess. Il clima varia da semi-umido a semi-arido.

5.2.   Specificità del prodotto:

5.2.1.   Colorazione accesa

La colorazione è uno dei più importanti indici dell’aspetto e del valore commerciale delle mele in questione. L’eccellenza del colore delle mele «Shaanxi ping guo» è dovuta principalmente alla precocità e alla facilità della colorazione, che produce un colore acceso su un’ampia superficie del frutto.

5.2.2.   Spesso strato cuticolare

Lo strato cuticolare fornisce molti degli elementi nutritivi e delle altre sostanze che contribuiscono all’alto valore nutrizionale di queste mele. Lo spessore dello strato cuticolare si rispecchia nello spessore della buccia, nell’epidermide pulita e integra e nell’elevato contenuto di pectina delle mele di Shaanxi.

5.2.3.   Gusto intenso

Il gusto è uno dei più importanti indici della qualità intrinseca delle mele in questione. Il gusto intenso delle mele «Shaanxi ping guo» deriva dall’alto contenuto di zucchero, dalla croccantezza della polpa, dall’aroma intenso e dagli abbondanti elementi nutrizionali.

5.2.4.   Resistenza al magazzinaggio e al trasporto

L’idoneità al magazzinaggio e al trasporto sono fattori molto importanti che consentono la vendita del prodotto in tutto l’arco dell’anno. L’alta conservabilità delle mele le rende più adatte al commercio internazionale e ne aumenta il valore. Le mele Shaanxi hanno un epicarpo spesso, contengono diverse sostanze cerose nella polpa, sono compatte, hanno una polpa molto soda e un alto contenuto di solidi solubili. Queste caratteristiche rendono le mele Shaanxi altamente idonee al magazzinaggio e al trasporto.

5.3.   Legame causale fra la zona geografica e una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto:

L’area dell’altipiano del Loess situata a nord del Fiume Weihe nella regione di Shaanxi è una zona caratterizzata da vallate e gole profonde che si intersecano, con uno spesso strato di suolo fertile che ricopre vaste cime collinari e altopiani aridi. Il clima di questa regione è ideale per la coltivazione del melo. L’unicità delle condizioni naturali e delle tradizioni culturali ha dato origine alla specificità delle mele «Shaanxi ping guo».

5.3.1.   Condizioni naturali

5.3.1.1.   Suolo

Lo spesso strato di terreno che ricopre la regione di Shaanxi dedicata alla melicoltura è profondo da 80 a 200 metri. Il soffice suolo loessico, oltre a contenere molti microelementi (es.: ferro, calcio, ecc.) che giovano alla salute umana, contribuisce anche a una buona circolazione dell’aria, all’umidità e alla fertilità, creando condizioni fortemente favorevoli allo sviluppo dell’apparato radicale dei meli. Esso garantisce anche l’approvvigionamento dell’acqua e degli elementi nutritivi necessari ai fabbisogni di crescita degli alberi e dei frutti. In tal senso, il suolo di questa particolare regione fornisce le condizioni essenziali per ottenere la qualità di frutta e le caratteristiche specifiche delle mele «Shaanxi ping guo».

5.3.1.2.   Clima

L’area di coltivazione delle mele Shaanxi si trova tra gli 800 e i 1 200 metri sul livello del mare, con un’intensità luminosa di 3 500-50 000 cd; essa gode di 2 200-2 400 ore di sole all’anno. Da agosto a settembre, vengono registrate più di 300 ore di sole. L’elevata altitudine garantisce una sufficiente esposizione dei frutti alla luce del sole, che ne favorisce la viva colorazione e li dota di uno spesso strato di cera cuticolare e di un elevato contenuto di zuccheri, acidi e vitamina C. Ciò contribuisce anche alla maggior rusticità della mela.

Le ampie variazioni nelle temperature diurne contribuiscono all’alta concentrazione di elementi nutritivi nel melo, nonché alla produzione di frutta con un alto contenuto di zuccheri e un gusto particolare, che l’hanno resa famosa.

L’acqua necessaria alla melicoltura proviene dalle precipitazioni naturali. La regione dedicata alla melicoltura nella provincia di Shaanxi registra moderate precipitazioni piovose durante tutto il corso dell’anno, con una media annuale di 560-750 mm. L’umidità atmosferica è relativamente bassa, un fattore che sfavorisce la crescita e la propagazione di parassiti e insetti, riducendo il numero di varietà e il rischio di fitopatie e infestazioni nella zona in questione.

5.3.2.   La dimensione umana

La diffusione e l’applicazione di quattro tecniche di coltura principali, cioè «potatura di formazione precisa, potatura di produzione decisa, fertilizzazione adeguata e difesa delle piante», hanno migliorato sensibilmente le norme qualitative e di sicurezza delle mele «Shaanxi ping guo».

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare:

LINK-UE alla domanda DOOR


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.