ISSN 1725-2466 doi:10.3000/17252466.C_2010.252.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 252 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
53o anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri |
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PARERI |
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Banca centrale europea |
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2010/C 252/01 |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2010/C 252/02 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2010/C 252/03 |
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2010/C 252/04 |
Ritiro di proposte della Commissione che non hanno un carattere di attualità |
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V Avvisi |
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ALTRI ATTI |
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Commissione europea |
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2010/C 252/05 |
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2010/C 252/06 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
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I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri
PARERI
Banca centrale europea
18.9.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 252/1 |
PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 9 agosto 2010
relativo a una proposta di regolamento della Commissione che stabilisce disposizioni dettagliate per l’applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio riguardo ai requisiti minimi di qualità per la ponderazione degli IPCA e che abroga il regolamento (CE) n. 2454/97 della Commissione
(CON/2010/67)
2010/C 252/01
Introduzione e base giuridica
Il 13 luglio 2010 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dalla Commissione europea una richiesta di parere su una proposta di regolamento che stabilisce disposizioni dettagliate per l’applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 riguardo ai requisiti minimi di qualità per la ponderazione degli IPCA e che abroga il regolamento (CE) n. 2454/97 della Commissione (di seguito «regolamento proposto»).
La competenza della BCE a formulare un parere si basa sull’articolo 127, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e sull’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati (1), (di seguito «regolamento IPCA»). In conformità del primo periodo dell’articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.
1. Osservazioni di carattere generale
1.1. |
In virtù del regolamento proposto, gli indici dei prezzi al consumo armonizzati (IPCA) saranno basati su ponderazioni dei prodotti che mirano a riflettere i modelli di spesa dell’anno precedente, ossia t-1, nel rispettivo Stato membro. La BCE accoglie con favore l’obiettivo del regolamento proposto di rendere più restrittivi i requisiti minimi di qualità cui devono rispondere le ponderazioni poste a base degli IPCA. L’attuazione del regolamento proposto farà sì che l’IPCA negli Stati membri costituisca un vero e proprio indice di prezzo del tipo Laspeyres concatenato annualmente, riconoscendo così che i consumatori possono cambiare il proprio comportamento di spesa nell’arco di un periodo di tempo più breve. |
1.2. |
La BCE rileva che i requisiti minimi di qualità degli IPCA aggiornati, specificati nel regolamento proposto, consentiranno una misurazione dell’inflazione più pertinente e accurata e presumibilmente miglioreranno sia la comparabilità tra gli Stati membri che l’affidabilità dei dati relativi agli IPCA. |
2. Proposte redazionali
Laddove la BCE raccomandi che il regolamento proposto sia modificato, proposte redazionali specifiche a tal fine sono contenute nell’allegato ed accompagnate da note esplicative.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 9 agosto 2010.
Il vicepresidente della BCE
Vítor CONSTÂNCIO
(1) GU L 257 del 27.10.1995, pag. 1.
ALLEGATO
Proposte redazionali
Testo proposto dalla Commissione |
Modifiche proposte dalla BCE (1) |
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Modifica n. 1 |
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(nuovo riferimento proposto) |
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«visto il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il Regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati, in particolare l’articolo 3», |
«visto il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il Regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati, in particolare l’articolo 5, paragrafo 3, visto il parere della Banca centrale europea,» |
||||
Nota esplicativa: Il secondo riferimento del regolamento proposto riguarda la base giuridica della normativa proposta e si riferisce all’articolo 5, paragrafo 3 del regolamento IPCA, in virtù del quale la Commissione: i) adotta misure di applicazione necessarie per garantire la comparabilità degli IPCA nonché per preservarne e rafforzarne l'affidabilità e la pertinenza, e ii) richiede alla BCE di esprimere un parere sulle misure che intende sottoporre al comitato. Pertanto, il secondo riferimento del regolamento proposto dovrebbe riguardare l’articolo 5, paragrafo 3, del Regolamento IPCA e non l’articolo 3 dello stesso, che concerne il suo campo di applicazione. Poiché la BCE deve essere consultata in merito al regolamento proposto in base a quanto disposto dall’articolo 127, paragrafo 4, del Trattato, dovrebbe essere inserito nel regolamento proposto un riferimento volto a chiarire tale punto, in linea con il secondo paragrafo dell’articolo 296 del Trattato, ai sensi del quale gli atti giuridici sono motivati e fanno riferimento, tra l’altro, a pareri previsti dai trattati. |
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Modifica n. 2 |
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(proposta di modifica del considerando 1) |
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Nota esplicativa: Il Sistema europeo di banche centrali utilizza gli IPCA non soltanto per le finalità di cui all’articolo 140 del Trattato, ma altresì per la conduzione della politica monetaria ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 2, del Trattato. |
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Modifica n. 3 |
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(proposta di modifica del considerando 4) |
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Nota esplicativa: Modifiche relative alle ponderazioni dei gruppi di spesa possono essere provocate non solo da modifiche dei prezzi relativi dei vari beni e servizi ma anche da qualunque modifica delle condizioni economiche. |
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Modifica n. 4 |
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(proposta di modifica del considerando 8) |
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Nota esplicativa: Al fine di evitare la conduzione di indagini statistiche ulteriori, dovrebbe essere palesato che gli Stati membri possono anche aggiornare i risultati delle indagini sui bilanci familiari sulla base di altre informazioni esistenti. |
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Modifica n. 5 |
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(eliminazione del considerando 10) |
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Nota esplicativa: Poiché la BCE deve essere consultata in merito al regolamento proposto in base a quanto disposto dal trattato, in linea con l’articolo 296 dello stesso, dovrebbe essere inserito nel regolamento proposto un riferimento volto a chiarire tale punto e il considerando 10 dovrebbe essere eliminato. |
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Modifica n. 6 |
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(proposta di modifica del considerando 3, paragrafo 2) |
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«2. Pertanto, gli Stati membri esaminano e aggiornano annualmente le ponderazioni dei sottoindici IPCA, sulla base dei dati provvisori dei conti nazionali sulle abitudini di consumo dell'anno t-2 , salvo in caso di circostanze eccezionali e debitamente motivate, nonché di qualsiasi informazione disponibile e pertinente ottenuta dalle indagini sui bilanci familiari e da altre fonti di dati che siano sufficientemente affidabili ai fini dell'elaborazione degli IPCA.» |
«2. Pertanto, gli Stati membri esaminano e aggiornano annualmente le ponderazioni dei sottoindici IPCA, sulla base dei dati provvisori dei conti nazionali sulle abitudini di consumo dell'anno t-2 , salvo il caso in cui una informazione pertinente ottenuta dalle indagini sui bilanci familiari e da altre fonti di dati sia disponibile per l’anno t-2 e sia ritenuta più appropriata ai fini dell'elaborazione degli IPCA.» |
||||
Nota esplicativa: La formulazione dell’articolo 3, paragrafo 2, dovrebbe essere modificata. Poiché fonti diverse rispetto ai dati di contabilità nazionale preliminari sui modelli di consumo dell’anno t-2 possono dimostrarsi più affidabili, dovrebbe essere palesato che tali altre informazioni possono essere utilizzate ove si ritenga più appropriato per i fini dell’elaborazione degli IPCA. |
(1) Il grassetto nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di aggiungere. Il carattere barrato nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di eliminare.
II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
18.9.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 252/5 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE
Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2010/C 252/02
Data di adozione della decisione |
20.5.2010 |
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
N 256/09 |
Stato membro |
Belgio |
Regione |
— |
Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Ethias SA |
Base giuridica |
— |
Tipo di misura |
Aiuto individuale |
Obiettivo |
Rimedio a un grave turbamento dell'economia |
Forma dell'aiuto |
Altre forme di apporto di capitale |
Dotazione di bilancio |
Importo totale dell'aiuto previsto 1 500 Mio di EUR |
Intensità |
100 % |
Durata |
20.4.2009-31.12.2013 |
Settore economico |
Intermediazione finanziaria |
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
Belgian Federal State, Flemish region and Walloon region |
Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
18.9.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 252/6 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
17 settembre 2010
2010/C 252/03
1 euro =
|
Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,3060 |
JPY |
yen giapponesi |
111,98 |
DKK |
corone danesi |
7,4468 |
GBP |
sterline inglesi |
0,83575 |
SEK |
corone svedesi |
9,2295 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,3210 |
ISK |
corone islandesi |
|
NOK |
corone norvegesi |
7,9650 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
24,680 |
EEK |
corone estoni |
15,6466 |
HUF |
fiorini ungheresi |
282,82 |
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
LVL |
lats lettoni |
0,7087 |
PLN |
zloty polacchi |
3,9622 |
RON |
leu rumeni |
4,2580 |
TRY |
lire turche |
1,9606 |
AUD |
dollari australiani |
1,3886 |
CAD |
dollari canadesi |
1,3410 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
10,1425 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,7940 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,7442 |
KRW |
won sudcoreani |
1 515,90 |
ZAR |
rand sudafricani |
9,3307 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
8,7809 |
HRK |
kuna croata |
7,2845 |
IDR |
rupia indonesiana |
11 713,52 |
MYR |
ringgit malese |
4,0512 |
PHP |
peso filippino |
57,700 |
RUB |
rublo russo |
40,4850 |
THB |
baht thailandese |
40,153 |
BRL |
real brasiliano |
2,2419 |
MXN |
peso messicano |
16,7075 |
INR |
rupia indiana |
59,8530 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
18.9.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 252/7 |
RITIRO DI PROPOSTE DELLA COMMISSIONE CHE NON HANNO UN CARATTERE DI ATTUALITÀ
2010/C 252/04
Elenco di proposte ritirate
Documento |
Procedura interistituzionale |
Titolo |
Pubblicazione GU (1) |
Agricoltura |
|||
COM(1980) 298 |
— |
Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che fissa, per la campagna di commercializzazione 1980/1981, il prezzo di base, il prezzo di intervento e il prezzo di riferimento nel settore delle carni ovine |
GU C/1980/148/3 |
Cooperazione internazionale allo sviluppo |
|||
COM(2007) 239 |
— |
Proposta di decisione del Consiglio che adotta i contributi finanziari che devono versare gli Stati membri che contribuiscono al Fondo europeo di sviluppo (quota complementare 2007) |
— |
Bilancio |
|||
COM(1979) 345 |
— |
Proposta di decisione del Consiglio che assegna alla Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA) un contributo finanziario speciale dal bilancio generale delle Comunità europee |
GU C/1979/170/3 |
Azione per il clima |
|||
COM(1998) 96 |
— |
Proposta di decisione del Consiglio concernente la firma, da parte della Comunità europea, del Protocollo della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici |
— |
COM(2006) 602 |
— |
Proposta di decisione del Consiglio che stabilisce la posizione da adottare, a nome della Comunità europea, in relazione alla proposta di emendamento del protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici |
— |
Affari economici e monetari |
|||
COM(1980) 863/2 |
— |
Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo al bonifico d’interesse di certi prestiti concordati nel quadro dell’aiuto eccezionale della Comunità per la ricostruzione delle zone sinistrate dal terremoto avvenuto in Italia nel novembre 1980 |
GU C/1980/353/34 |
SEC(2002) 1110 |
— |
Raccomandazione di raccomandazione del Consiglio al Portogallo intesa a porre fine alla situazione di disavanzo eccessivo — Applicazione dell’articolo 104, paragrafo 7 del trattato che istituisce la Comunità europea |
— |
SEC(2002) 1118 |
— |
Raccomandazione di decisione del Consiglio sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Portogallo — Applicazione dell’articolo 104, paragrafo 6 del trattato che istituisce la Comunità europea |
— |
SEC(2002) 1246/1 |
— |
Raccomandazione di decisione del Consiglio che rivolge un avvertimento alla Francia, nel quadro della procedura di allarme preventivo, al fine di evitare un disavanzo eccessivo |
— |
SEC(2002) 1246/2 |
— |
Proposta di decisione del Consiglio che rende pubblica la raccomandazione che rivolge un avvertimento alla Francia, nel quadro della procedura di allarme preventivo, al fine di evitare un disavanzo eccessivo |
— |
SEC(2005) 994 |
— |
Raccomandazione di raccomandazione del Consiglio al Portogallo intesa a porre fine alla situazione di disavanzo eccessivo |
— |
Allargamento |
|||
COM(2002) 615 |
2002/0262/ACC |
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità in merito alla creazione di un comitato consultivo paritetico, che sarà decisa dal Consiglio di associazione istituito dall’accordo europeo tra le Comunità europee e la Lituania |
GU C E/2003/45/270 |
Occupazione e affari sociali |
|||
COM(1986) 14 |
— |
Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1365/75 concernente l'istituzione di una Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro |
— |
COM(2001) 344 |
2001/0137/COD |
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica, a favore degli assistenti parlamentari europei, il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 |
GU C E/2001/270/141 |
Energia |
|||
SEC(1993) 1465 |
— |
Progetto di decisione del Consiglio che adotta le direttive riguardanti il negoziato da parte della Commissione di una Convenzione internazionale sulla sicurezza nucleare |
— |
COM(2003) 32/1 |
2003/0021/CNS |
Proposta di direttiva (Euratom) del Consiglio che definisce gli obblighi fondamentali e i principi generali nel settore della sicurezza degli impianti nucleari |
GU C/2003/311/37 |
COM(2004) 716 |
2004/0249/CNS |
Proposta di direttiva del Consiglio relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito |
GU C/2005/52/48 |
COM(2006) 179 |
— |
Progetto di accordo interistituzionale relativo alla cooperazione interistituzionale nell’ambito delle convenzioni internazionali alle quali la Comunità europea dell’energia atomica e i suoi Stati membri sono parte |
— |
COM(2007) 748 |
— |
Proposta di decisione del Consiglio che stabilisce la posizione della Comunità europea in seno al Consiglio ministeriale della Comunità dell’energia (Belgrado, 18 dicembre 2007) |
GU C/2008/55/7 |
Ambiente |
|||
COM(1979) 179 |
— |
Raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza la Commissione a partecipare ai negoziati per una convenzione sulla conservazione di specie migratrici della fauna selvatica |
— |
COM(1985) 281 |
— |
Raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza la Commissione a negoziare, in nome della Comunità, l’adozione di programmi e misure nel quadro della convenzione per la prevenzione dell’inquinamento marino d’origine tellurica |
— |
COM(1986) 362/3 |
1986/1019/CNS |
Raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza la Commissione a negoziare in nome della Comunità nel quadro dell’OCSE e dell’UNEP, le procedure di notifica e di consultazione relative al commercio di taluni prodotti chimici pericolosi |
GU C/1986/177/9 |
COM(1995) 325/2 |
1995/0184/CNS |
Progetto di risoluzione del Consiglio relativa allo stato di avanzamento dell'istituzione dell'Agenzia europea per l'ambiente |
— |
COM(1998) 344 |
— |
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla sottoscrizione, da parte della Comunità europea, della convenzione UNECE sull’accesso all’informazione, sulla partecipazione dei cittadini e sull’accesso alla giustizia in materia ambientale |
— |
Agenda del digitale |
|||
COM(2007) 367 |
2007/0126/COD |
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante abrogazione della direttiva 87/372/CEE del Consiglio sulle bande di frequenza da assegnare per l’introduzione coordinata del servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonia mobile terrestre nella Comunità |
GU C/2007/191/14 |
Giustizia, libertà e sicurezza |
|||
COM(2006) 255 |
— |
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Bulgaria sulla partecipazione della Bulgaria alle attività dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze |
— |
COM(2006) 256 |
— |
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e la Romania sulla partecipazione della Romania alle attività dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze |
— |
COM(2006) 752/3 |
— |
Proposta di decisione del Consiglio sulla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen |
GU C/2007/181/3 |
COM(2005) 276/1 |
2005/0127/COD |
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle misure penali finalizzate ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale |
GU C/2006/49/37 |
COM(2007) 306 |
2007/0104/CNS |
Proposta di decisione del Consiglio sull’installazione, sul funzionamento e sulla gestione di una infrastruttura di comunicazione per l’ambiente del sistema di informazione Schengen (SIS) |
GU C/2007/246/5 |
COM(2007) 311 |
2007/0108/CNS |
Proposta di regolamento del Consiglio sull’installazione, sul funzionamento e sulla gestione di una infrastruttura di comunicazione per l’ambiente del sistema di informazione Schengen (SIS) |
GU C/2007/191/7 |
Politica marittima e della pesca |
|||
COM(1980) 722 |
1980/1031/CNS |
Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che stabilisce, per il 1981, il totale delle catture ammesse per talune popolazioni ittiche che si spostano nella zona di pesca della Comunità, nonché le condizioni di cattura e la parte disponibile per la Comunità |
— |
COM(2007) 595 |
2007/0222/APP |
Proposta di regolamento del Consiglio che autorizza la Commissione ad approvare modifiche ai protocolli degli accordi di partenariato conclusi tra la Comunità europea e i paesi terzi nel settore della pesca |
GU C/2008/4/10 |
COM(2007) 782 |
— |
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla denuncia del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania |
GU C/2008/106/7 |
COM(2008) 324 |
2008/0112/CNS |
Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche |
GU C/2009/10/12 |
Trasporti |
|||
COM(1975) 490 |
1975/1012/CNS |
Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo ad un sistema di osservazione dei mercati dei trasporti di merci per ferrovia, su strada e per vie navigabili tra gli Stati membri |
GU C/1976/1/37 |
COM(2005) 158/2 |
2005/0060/CNS |
Proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei |
GU C/2005/146/12 |
COM(2005) 369/2 |
2005/0148/APP |
Proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e la Romania su taluni aspetti relativi ai servizi aerei |
GU C/2005/236/16 |
COM(2006) 79/2 |
2006/0025/COD |
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento della sicurezza della catena logistica |
— |
Affari esteri |
|||
COM(2005) 468 |
2005/0198/APP |
Proposta di decisione del Consiglio che autorizza la conclusione, a nome della Comunità europea, di un memorandum d’intesa tra la Comunità europea e il Consiglio federale svizzero su un contributo della Confederazione svizzera a favore della riduzione delle disparità economiche e sociali nell’Unione europea allargata e che autorizza alcuni Stati membri a concludere a titolo individuale accordi con la Confederazione svizzera sull’attuazione del memorandum |
GU C/2006/49/37 |
Salute e politica dei consumatori |
|||
COM(1998) 339 |
— |
Proposta di decisione del Consiglio concernente il divieto provvisorio di vendita in Austria del granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) sottoposto ad una modificazione combinata che garantisce proprietà insetticide conferite dal gene della Bt-endotossina e una maggiore tolleranza all’erbicida glufosinato-ammonio |
— |
COM(1998) 340 |
— |
Proposta di decisione del Consiglio concernente il divieto provvisorio di uso vendita nel Lussemburgo del granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) sottoposto ad una modificazione combinata che garantisce proprietà insetticide conferite dal gene della Bt- endotossina e una maggiore tolleranza all’erbicida glufosinato-ammonio |
— |
Codificazione |
|||
COM(2003) 537 |
2003/0208/COD |
Proposta di regolamento del Consiglio recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell’Unione europea (versione codificata) |
GU C/2004/96/16 |
COM(2004) 232 |
2004/0074/COD |
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie (versione codificata) |
GU C/2004/122/54 |
COM(2006) 286 |
2006/0100/COD |
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull’impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati |
— |
COM(2006) 497 |
2006/0164/COD |
Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell’Atlantico nord-orientale (versione codificata) |
GU C/2006/303/97 |
COM(2007) 344 |
2007/0119/COD |
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio per le targhette e le iscrizioni regolamentari nonché la loro posizione e modo di fissaggio per i veicoli a motore e i loro rimorchi (versione codificata) |
GU C/2007/191/8 |
COM(2007) 451 |
2007/0162/COD |
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai dispositivi d’illuminazione della targa d’immatricolazione posteriore dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (versione codificata) |
GU C/2007/246/6 |
COM(2007) 867 |
2007/0298/COD |
Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (versione codificata) |
— |
COM(2007) 873 |
2007/0299/COD |
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro (versione codificata) |
GU C/2008/106/10 |
Fiscalità e unione doganale |
|||
COM(2003) 841 |
2003/0331/CNS |
Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2003/49/CE concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi |
GU C/2004/96/37 |
COM(2004) 227/2 |
2004/0072/CNS |
Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 92/12/CEE, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa |
GU C/2004/122/54 |
SEC(2004) 1015 |
— |
Progetto di decisione n. 1/2004 del comitato congiunto CE-EFTA «transito comune» che modifica la convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un regime comune di transito — Progetto di posizione comune della Comunità |
— |
COM(2006) 263 |
— |
Proposta di decisione del Consiglio che autorizza la Grecia e il Portogallo ad introdurre misure particolari di deroga all’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari |
GU C/2006/176/30 |
Commercio |
|||
COM(2007) 712 |
2007/0246/ACC |
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e l’Australia sul commercio del vino |
GU C/2008/55/5 |
COM(1995) 245/1 |
1996/0053/APP |
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Turkmenistan, dall'altra |
— |
COM(2005) 326 |
2005/0132/COD |
Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla negoziazione di accordi sugli scambi di servizi diversi dai trasporti |
GU C/2005/211/8 |
COM(2006) 559/2 |
2006/0176/NLE |
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo aggiuntivo dell’accordo europeo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall’altra, sulla valutazione della conformità e l’accettazione dei prodotti industriali -PECA- |
GU C/2007/181/2 |
COM(2006) 147 |
2006/0052/COD |
Proposta di regolamento del Consiglio relativo all’attuazione dell’accordo concluso dalla CE a seguito di negoziati condotti ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994, recante modifica dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune |
GU C/2006/104/23 |
(1) Per alcune proposte non era disponibile nessun dato relativo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
V Avvisi
ALTRI ATTI
Commissione europea
18.9.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 252/12 |
Pubblicazione di una domanda a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari
2010/C 252/05
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (1). La dichiarazione di opposizione deve pervenire alla Commissione entro un termine di sei mesi dalla data della presente pubblicazione.
DOCUMENTO UNICO
REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO
«FAGIOLO CUNEO»
N. CE: IT-PGI-0005-0775-18.05.2009
IGP ( X ) DOP ( )
1. Denominazione:
«Fagiolo Cuneo»
2. Stato membro o Paese terzo:
Italia
3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare:
3.1. Tipo di prodotto:
Classe 1.6. |
Ortofrutticoli e cereali freschi e trasformati. |
3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di (1):
L’indicazione Geografica Protetta (I.G.P.) «Fagiolo Cuneo» designa i baccelli allo stato ceroso da sgranare e la granella secca ottenuti dagli ecopiti Bianco di Bagnasco, Vedetta e dalle varietà Billò, Corona, Stregonta, Bingo, Rossano, Barbarossa, Solista e Millenium, appartenenti alle specie di fagiolo rampicante Phaseolus vulgaris L. e Phaseolus coccineus.
a) |
Il baccello allo stato ceroso da sgranare deve avere le seguenti caratteristiche:
La granella all’interno dei baccelli allo stato ceroso deve:
|
b) |
La granella secca deve avere le seguenti caratteristiche:
|
3.3. Materie prime (solo per i prodotti trasformati):
—
3.4. Alimenti per animali (solo per prodotti di origine animale):
—
3.5. Fasi specifiche della produzione che devono avvenire nella zona geografica identificata:
Tutte le fasi di produzione dalla semina alla raccolta del «Fagiolo Cuneo» devono avvenire nell’area geografica definita al punto 4.
3.6. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, condizionamento, ecc.:
L’Igp «Fagiolo Cuneo» nella tipologia allo stato ceroso da sgranare, viene immesso al consumo in appositi imballaggi in plastica, in cartone o in confezioni sigillate (vassoi, cartoni, sacchetti e similari), in materiale per uso alimentare con un sigillo di garanzia non riutilizzabile della capacità di kg 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15.
L’Igp «Fagiolo Cuneo» nella tipologia in granella secca viene immesso al consumo in appositi imballaggi o confezioni in materiale per uso alimentare, con un sigillo di garanzia non riutilizzabile, della capacità di kg 0,100, 0,200, 0,300, 0,400, 0,500, 0,800, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 25.
3.7. Norme specifiche relative all’etichettatura:
Le confezioni e gli imballaggi devono recare obbligatoriamente sull’etichetta, a carattere di stampa chiaro e leggibile, oltre al simbolo grafico comunitario e alle informazioni obbligatorie ai sensi della normativa vigente, l’indicazione «IGP Fagiolo Cuneo» con il logo di seguito descritto.
Il logo, a forma circolare, rappresenta sullo sfondo la catena delle Alpi marittime sovrastato dallo schizzo del fagiolo di colore bianco crema con striature rosse. Tutti i colori del logo sono ottenuti con la tecnica della quadricromia con diverse sfumature nelle tonalità.
Nel logo è inserita in forte evidenza la scritta «Fagiolo Cuneo I.G.P.», mentre lungo la circonferenza del logo stesso è presente la scritta «Indicazione Geografica Protetta».
4. Definizione concisa della zona geografica:
La zona di produzione dei fagioli ad Indicazione Geografica Protetta «Fagiolo Cuneo», comprende tutti i 183 comuni della Provincia di Cuneo. Il territorio è esclusivamente pedemontano e presenta una configurazione orografica compresa tra i 200 e gli 800 metri s.l.m., circondata dalla catena delle Alpi Marittime.
5. Legame con la zona geografica:
5.1. Specificità della zona geografica:
La zona di produzione, è l’unico areale italiano ed europeo di considerevole estensione (circa 4 000 ettari) in cui viene coltivato il fagiolo rampicante.
Questo è dovuto a condizioni pedoclimatiche favorevoli alla coltura così come a fattori storici e socioe-conomici che da oltre un secolo hanno determinato la diffusa coltivazione del «Fagiolo Cuneo».
In questo ambiente, caratterizzato da un clima fresco con un elevato numero di giornate soleggiate, leggermente ventilate, prive di afa e foschie durante l’estate e da escursioni termiche tra giorno e notte, le superfici investite a «Fagiolo Cuneo» risultano molto estese e producono fagioli di ottima qualità. Le escursioni termiche giornaliere associate ad elevata luminosità dell’ambiente conferiscono ai baccelli maggior colore e consistenza. Inoltre le temperature contenute nella fase tardo invernale determinano significativi posticipi delle semine-fioritura tanto da prolungare, rispetto alle altre aree di produzione italiane, le epoche di maturazione e quindi di commercializzazione.
5.2. Specificità del prodotto:
Il «Fagiolo Cuneo» presenta caratteristiche peculiari rispetto agli altri fagioli. Infatti ha un ottima consistenza della granella secca e del bacello allo stato ceroso. Nella granella secca si evidenzia un elevato contenuto in ferro e proteine che raggiungono, rispettivamente, valori compresi tra 80 e 105 ppm per il Billò e 65 e 75 ppm per il Corona e il Bianco di Bagnasco, e 23 e 30 (% di proteina sul secco) per tutte le tipologie.
Il baccello allo stato ceroso si caratterizza invece per la marcata colorazione sia del baccello sia anche della granella in esso contenuta.
5.3. Legame causale fra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP):
La domanda di riconoscimento del «Fagiolo Cuneo» come IGP è motivata dalla reputazione e dalla notorietà del prodotto. La reputazione del «Fagiolo Cuneo» è dimostrata dalla copiosa bibliografia che attesta la fama delle produzioni di questo fagiolo.
Alcuni mercuriali ritrovati nel comune di Centallo attestano commercializzazioni di questi fagioli già dal 1823. Da un regolamento circa l’occupazione di suolo pubblico deliberato dal Consiglio comunale di Cuneo nel 1894, si deduce l’ubicazione di un mercato specificamente dedicato ai fagioli che, come si evince da bollettini commerciali del 1901, per le loro peculiari caratteristiche già spuntavano prezzi superiori ai fagioli comuni.
Negli ultimi 50 anni la produzione di fagioli, sia per il consumo fresco che secco, ha subito uno sviluppo consistente per le buone produzioni, sia qualitative che quantitative, fornite dai genotipi utilizzati nell’area. Tutto ciò a dimostrazione dell’importanza della vocazionalità pedoclimatica dell’areale di Cuneo che presenta tutte le caratteristiche idonee per originare un prodotto diverso dagli altri. Il «Fagiolo Cuneo» infatti si distingue per il colore del baccello allo stato ceroso compresa la granella in esso contenuta, merito delle escursioni termiche giornaliere associate ad elevata luminosità dell’ambiente che favoriscono la sintesi di antociani, e per le caratteristiche organolettiche della granella secca. Di conseguenza aumentando le rese e le produzioni gli orticoltori hanno ritenuto sempre più opportuno recarsi a commercializzare i propri fagioli su aree mercatali appositamente costituite.
La storia passata e la realtà presente del «Fagiolo Cuneo» è stata ed è ancora fortemente sostenuta da questi importanti mercati alla produzione che si svolgono a Caraglio (CN), Boves (CN), Centallo (CN) e Castelletto Stura (CN), Valgrana (CN) e Roccavione (CN), alcuni dei quali iniziarono la loro attività tra gli anni 1960-1970 come dimostrano gli archivi comunali. Il rapporto della popolazione locale con il «Fagiolo Cuneo» è dimostrato anche da un evento curioso: nel Carnevale di Cuneo del 1982 il carro allegorico del comune di Castelletto Stura fu interamente dedicato al «Fagiolo Cuneo».
Importanti sono anche i fattori umani fortemente radicati sul territorio. Ne sono un esempio la tradizionalità che si tramanda da padre in figlio nel coltivare il «Fagiolo Cuneo». Una coltura che, trattandosi di un fagiolo rampicante, necessita di molta manodopera e che nell’areale di produzione è essenzialmente di tipo famigliare. Tutto ciò ha sempre determinato un certo legame umano con la coltura stessa: ne sono ancora un esempio oggi i «raduni famiglia» dove i componenti la famiglia stessa, i parenti e gli amici si ritrovano per aiutare il conduttore aziendale a «sfilare» le piante di «Fagiolo Cuneo» secco prima della trebbiatura, a seminare e piantare le canne. Questa operazione viene svolta con una particolare tecnica che esiste solo ed esclusivamente nell’areale cuneese e a cui i produttori sono particolarmente legati, cioè la tradizione di legare quattro canne insieme nella parte apicale a formare una specie di «tenda da indiano» al fine di rendere più rigidi e resistenti i tutori nei confronti delle avversità atmosferiche e del peso delle piante.
Alla specificità organolettica e nutrizionale di questo prodotto anche la RAI, Radio televisione italiana, ha dedicato al «Fagiolo Cuneo» un ampio spazio all’interno della trasmissione «Occhio alla spesa» del 15 ottobre 2003.
Riferimento alla pubblicazione del disciplinare:
Questa Amministrazione ha attivato la procedura nazionale di opposizione pubblicando la proposta di riconoscimento della IGP «Fagiolo Cuneo» sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 52 del 4 marzo 2009.
Il testo del disciplinare di produzione è consultabile:
— |
sul seguente link: http://www.politicheagricole.it/DocumentiPubblicazioni/Search_Documenti_Elenco.htm?txtTipoDocumento=Disciplinare%20in%20esame%20UE&txtDocArgomento=Prodotti%20di%20Qualit%E0>Prodotti%20Dop,%20Igp%20e%20Stg oppure |
— |
accedendo direttamente all’home page del sito del Ministero (http://www.politicheagricole.it) e cliccando poi su «Prodotti di Qualità» (a sinistra dello schermo) ed infine su «Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE [regolamento (CE) n. 510/2006]». |
(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.
18.9.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 252/16 |
Pubblicazione di una domanda a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari
2010/C 252/06
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (1). Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione.
DOCUMENTO UNICO
REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO
«»(SHAANXI PING GUO)
N. CE: CN-PDO-0005-0629-16.07.2007
IGP ( ) DOP ( X )
1. Denominazione:
«» (Shaanxi ping guo)
2. Stato membro o paese terzo:
Repubblica popolare cinese
3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare:
3.1. Tipo di prodotto:
Classe 1.6: |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto (1):
Le mele delle varietà «Shaanxi ping guo» crescono sull’altopiano del Loess nella regione Weibei, caratterizzato da altitudine elevata, abbondante insolazione e fertilità del terreno. Le condizioni naturali descritte contribuiscono alle caratteristiche di queste varietà, quali «colore acceso per le varietà rosse, bellezza delle varietà giallo-verdi, spessore dell’epicarpo, croccantezza della polpa, giusto equilibrio dolce-acidulo del gusto, lunga durata di serbevolezza e facilità di trasporto».
Gli indici organolettici delle cinque varietà di mele della denominazione Shaanxi sono i seguenti: la mela (per tutte e cinque le varietà) deve raggiungere le dimensioni ottimali, avere una buccia pulita e priva di sostanze e odori estranei e di un contenuto anomalo di umidità da fonti esterne. Il frutto deve raggiungere il giusto grado di maturazione che ne permetta il consumo immediato o la conservazione. Il frutto maturo deve possedere brillantezza e colore caratteristici. L’indice di «configurazione moderata» deve essere ≥ 0,7.
Gli indici fisio-chimici delle cinque varietà adatte alla produzione di mele «Shaanxi ping guo» sono i seguenti:
Varietà |
Diametro minimo del frutto (mm) (≥) |
% minima di superficie colorata (≥) |
Durezza del frutto (kg/cm2) |
Solidi solubili (%) |
Acidità (%) |
||||
Grado extra |
Grado I |
Grado II |
Grado extra |
Grado I |
Grado II |
≥ |
≥ |
≤ |
|
Fuji |
80 |
75 |
70 |
rosso vivo 85 |
rosso vivo 80 |
rosso vivo 70 |
7,5 |
14 |
0,4 |
Qinguan |
80 |
75 |
70 |
rosso vivo 90 |
rosso vivo 85 |
rosso vivo 80 |
7 |
14 |
0,3 |
Yuanshuai |
80 |
75 |
70 |
rosso vivo 95 |
rosso vivo 90 |
rosso vivo 80 |
7 |
13 |
0,3 |
Gala |
75 |
70 |
65 |
rosso vivo 80 |
rosso vivo 70 |
rosso vivo 65 |
7 |
13 |
0,4 |
Jinguan |
80 |
75 |
70 |
verde giallo |
verde giallo |
verde giallo |
7 |
13 |
0,4 |
3.3. Materie prime (solo per i prodotti trasformati):
—
3.4. Alimenti per animali (solo per prodotti di origine animale):
—
3.5. Fasi specifiche della produzione che devono avvenire nella zona geografica identificata:
—
3.6. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, condizionamento, ecc.:
Confezionamento, magazzinaggio e trasporto
Il prodotto è confezionato da aziende che hanno ottenuto la tutela dell’indicazione geografica «Shaanxi ping guo», sotto la supervisione dell’Organismo del luogo d’origine competente per la protezione delle indicazioni geografiche; una scheda di tracciabilità della qualità accompagna ogni confezione, facilitando la tracciabilità del prodotto per i controlli di qualità.
3.7. Norme specifiche relative all’etichettatura:
3.7.1. L’etichettatura delle singole partite deve essere uniforme per forma e contenuto.
3.7.2. 3.7.2. Oltre al marchio registrato dell’azienda, ogni confezione deve recare, sulla parte esterna, il marchio speciale del luogo d’origine (etichetta), a tutela dei prodotti «Shaanxi ping guo». L’etichetta deve indicare anche la varietà, la categoria (specifica), il peso netto, la zona di coltivazione e il commerciante o lo speditore. I caratteri devono essere chiari e corretti e di un colore vivace. Le indicazioni esterne devono corrispondere ai prodotti contenuti all’interno delle confezioni e ciascun frutto deve recare un marchio/un’etichetta speciale.
4. Definizione concisa della zona geografica:
L’area protetta delimitata della «Shaanxi ping guo» si trova a una latitudine di 34° 38'-37° 02' nord e una longitudine di 105° 35'-110° 37' est, al centro dell’altopiano di Loess, nella Cina nordorientale. Si tratta di una regione caratterizzata da gole e vallate profonde con terreno loessico sciolto. Il clima varia da semi-umido a semi-arido.
La zona di produzione protetta delimitata per le varietà «Shaanxi ping guo» comprende tutte le città e i villaggi dei 15 dipartimenti e regioni della provincia di Shaanxi, incluse la regione di Baota, il dipartimento di Fu, Yichuan, Luochuan, Huangling, i distretti di Yintai e di Yaozhou, Yijun, Fengxiang, Baishui, Heyang, Xunyi, Yongshou, Changwu e Chunhua e anche alcune parti delle città e dei villaggi situati in ulteriori 14 dipartimenti (città o regioni), ossia i distretti di Chencang, di Jintai, di Weibin, oltre a Qishan, Fufeng, il dipartimento di Longxian, Qianyang, Pucheng, Chengcheng, Hancheng, Fuping, Liquan, i dipartimenti di Qianxian e Binxian.
5. Legame con la zona geografica:
5.1. Specificità della zona geografica:
L’altopiano del Loess che fa parte della regione Weibei di Shaanxi si estende (in base alla latitudine) dalla zona calda a quella temperata, fino ad abbracciare quella subtropicale settentrionale. Si trova poco più a sud del Fiume Giallo e poco più a nord del Fiume Yangtze. Si tratta di una regione a elevata altitudine caratterizzata da ampie variazioni della temperatura diurna; la superficie è ricoperta da uno strato di terreno polveroso ricco di microelementi quali K, Ca, Mn, Zn, Se, ecc. Il terreno consiste principalmente di gole e vallate profonde il cui suolo è composto prevalentemente da depositi di loess. Il clima varia da semi-umido a semi-arido.
5.2. Specificità del prodotto:
5.2.1.
La colorazione è uno dei più importanti indici dell’aspetto e del valore commerciale delle mele in questione. L’eccellenza del colore delle mele «Shaanxi ping guo» è dovuta principalmente alla precocità e alla facilità della colorazione, che produce un colore acceso su un’ampia superficie del frutto.
5.2.2.
Lo strato cuticolare fornisce molti degli elementi nutritivi e delle altre sostanze che contribuiscono all’alto valore nutrizionale di queste mele. Lo spessore dello strato cuticolare si rispecchia nello spessore della buccia, nell’epidermide pulita e integra e nell’elevato contenuto di pectina delle mele di Shaanxi.
5.2.3.
Il gusto è uno dei più importanti indici della qualità intrinseca delle mele in questione. Il gusto intenso delle mele «Shaanxi ping guo» deriva dall’alto contenuto di zucchero, dalla croccantezza della polpa, dall’aroma intenso e dagli abbondanti elementi nutrizionali.
5.2.4.
L’idoneità al magazzinaggio e al trasporto sono fattori molto importanti che consentono la vendita del prodotto in tutto l’arco dell’anno. L’alta conservabilità delle mele le rende più adatte al commercio internazionale e ne aumenta il valore. Le mele Shaanxi hanno un epicarpo spesso, contengono diverse sostanze cerose nella polpa, sono compatte, hanno una polpa molto soda e un alto contenuto di solidi solubili. Queste caratteristiche rendono le mele Shaanxi altamente idonee al magazzinaggio e al trasporto.
5.3. Legame causale fra la zona geografica e una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto:
L’area dell’altipiano del Loess situata a nord del Fiume Weihe nella regione di Shaanxi è una zona caratterizzata da vallate e gole profonde che si intersecano, con uno spesso strato di suolo fertile che ricopre vaste cime collinari e altopiani aridi. Il clima di questa regione è ideale per la coltivazione del melo. L’unicità delle condizioni naturali e delle tradizioni culturali ha dato origine alla specificità delle mele «Shaanxi ping guo».
5.3.1.
5.3.1.1. Suolo
Lo spesso strato di terreno che ricopre la regione di Shaanxi dedicata alla melicoltura è profondo da 80 a 200 metri. Il soffice suolo loessico, oltre a contenere molti microelementi (es.: ferro, calcio, ecc.) che giovano alla salute umana, contribuisce anche a una buona circolazione dell’aria, all’umidità e alla fertilità, creando condizioni fortemente favorevoli allo sviluppo dell’apparato radicale dei meli. Esso garantisce anche l’approvvigionamento dell’acqua e degli elementi nutritivi necessari ai fabbisogni di crescita degli alberi e dei frutti. In tal senso, il suolo di questa particolare regione fornisce le condizioni essenziali per ottenere la qualità di frutta e le caratteristiche specifiche delle mele «Shaanxi ping guo».
5.3.1.2. Clima
L’area di coltivazione delle mele Shaanxi si trova tra gli 800 e i 1 200 metri sul livello del mare, con un’intensità luminosa di 3 500-50 000 cd; essa gode di 2 200-2 400 ore di sole all’anno. Da agosto a settembre, vengono registrate più di 300 ore di sole. L’elevata altitudine garantisce una sufficiente esposizione dei frutti alla luce del sole, che ne favorisce la viva colorazione e li dota di uno spesso strato di cera cuticolare e di un elevato contenuto di zuccheri, acidi e vitamina C. Ciò contribuisce anche alla maggior rusticità della mela.
Le ampie variazioni nelle temperature diurne contribuiscono all’alta concentrazione di elementi nutritivi nel melo, nonché alla produzione di frutta con un alto contenuto di zuccheri e un gusto particolare, che l’hanno resa famosa.
L’acqua necessaria alla melicoltura proviene dalle precipitazioni naturali. La regione dedicata alla melicoltura nella provincia di Shaanxi registra moderate precipitazioni piovose durante tutto il corso dell’anno, con una media annuale di 560-750 mm. L’umidità atmosferica è relativamente bassa, un fattore che sfavorisce la crescita e la propagazione di parassiti e insetti, riducendo il numero di varietà e il rischio di fitopatie e infestazioni nella zona in questione.
5.3.2.
La diffusione e l’applicazione di quattro tecniche di coltura principali, cioè «potatura di formazione precisa, potatura di produzione decisa, fertilizzazione adeguata e difesa delle piante», hanno migliorato sensibilmente le norme qualitative e di sicurezza delle mele «Shaanxi ping guo».
Riferimento alla pubblicazione del disciplinare:
LINK-UE alla domanda DOOR
(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.