ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.C_2010.246.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 246

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

53o anno
11 settembre 2010


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia dell'Unione europea

2010/C 246/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione EuropeaGU C 234 del 28.8.2010

1

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2010/C 246/02

Causa C-271/08: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 15 luglio 2010 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania (Inadempimento di uno Stato — Direttive 92/50/CEE e 2004/18/CE — Appalti pubblici di servizi — Previdenza complementare aziendale dei pubblici dipendenti del comparto dei comuni e degli enti comunali — Attribuzione diretta di contratti, senza gara d’appalto a livello dell’Unione, ad organismi assicurativi designati in un accordo collettivo concluso tra parti sociali)

2

2010/C 246/03

Causa C-573/08: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 15 luglio 2010 — Commissione europea/Repubblica italiana (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 79/409/CEE — Conservazione degli uccelli selvatici — Provvedimenti di trasposizione)

3

2010/C 246/04

Causa C-577/08: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 29 luglio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbeidshof te Antwerpen — Belgio) — Rijksdienst voor Pensioenen/Elisabeth Brouwer (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di previdenza sociale — Direttiva 79/7/CEE — Lavoratori frontalieri — Calcolo delle pensioni)

3

2010/C 246/05

Causa C-582/08: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 15 luglio 2010 — Commissione europea/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Inadempimento di uno Stato — Imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Artt. 169-171 — Tredicesima direttiva 86/560/CEE — Art. 2 — Rimborso — Soggetto passivo non stabilito nell’Unione — Operazioni assicurative — Operazioni finanziarie)

4

2010/C 246/06

Causa C-40/09: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 29 luglio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal VAT and Duties Tribunal, Manchester — Regno Unito) — Astra Zeneca UK Ltd/Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (Sesta direttiva IVA — Art. 2, punto 1 — Nozione di prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso — Buoni acquisto forniti da una società ai propri dipendenti nell’ambito della retribuzione di questi ultimi)

4

2010/C 246/07

Causa C-54/09 P: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 29 luglio 2010 — Repubblica ellenica/Commissione europea [Impugnazione — Agricoltura — Organizzazione comune del mercato vitivinicolo — Aiuti alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti — Regolamento (CE) n. 1493/1999 — Fissazione delle dotazioni finanziarie definitive assegnate agli Stati membri — Regolamento (CE) n. 1227/2000 — Art. 16, n. 1 — Termine — Natura cogente]

5

2010/C 246/08

Causa C-70/09: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 15 luglio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Alexander Hengartner, Rudolf Gasser/Landesregierung Vorarlberg (Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone — Affitto di una zona venatoria — Tassa regionale — Nozione di attività economica — Principio della parità di trattamento)

5

2010/C 246/09

Causa C-74/09: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 15 luglio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Belgio) — Bâtiments et Ponts Construction SA, WISAG Produktionsservice GmbH, già ThyssenKrupp Industrieservice GmbH, già ThyssenKrupp Industrieservice GmbH/Berlaymont 2000 SA (Appalti pubblici di lavori — Direttiva 93/37/CEE — Art. 24 — Cause di esclusione — Obblighi relativi al versamento dei contributi previdenziali nonché di tasse e imposte — Obbligo di registrazione delle imprese offerenti, a pena di esclusione — Commissione di registrazione e relative competenze — Esame della validità di certificati rilasciati dalle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento delle imprese offerenti straniere)

6

2010/C 246/10

Causa C-151/09: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 29 luglio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social Único de Algeciras — Spagna) — Federación de Servicios Públicos de la UGT (UGT-FSP)/Ayuntamiento de la Línea de la Concepción, María del Rosario Vecino Uribe, Ministerio Fiscal (Trasferimento di imprese — Direttiva 2001/23/CE — Mantenimento dei diritti dei lavoratori — Rappresentanti dei lavoratori — Autonomia dell’entità trasferita)

6

2010/C 246/11

Causa C-188/09: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 29 luglio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Repubblica di Polonia) — Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku, Profaktor Kulesza, Frankowski, Jóźwiak, Orłowski spółka jawna w Białymstoku, già Profaktor Kulesza, Frankowski, Trzaska spółka jawna w Białymstoku) (Rinvio pregiudiziale — IVA — Diritto alla detrazione — Diminuzione dell’importo del diritto alla detrazione in caso di violazione dell’obbligo di utilizzare un registratore di cassa)

7

2010/C 246/12

Causa C-189/09: Sentenza della Corte (Settima Sezione) 29 luglio 2010 — Commissione europea/Repubblica d’Austria (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2006/24/CE — Tutela della vita privata — Conservazione di dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica — Mancata trasposizione nei termini prescritti)

8

2010/C 246/13

Causa C-214/09 P: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 29 luglio 2010 — Anheuser-Busch, Inc./Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Budějovický Budvar, národní podnik [Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Domanda di registrazione del marchio denominativo BUDWEISER — Opposizione — Art. 8, n. 1, lett. a) e b), del detto regolamento — Marchi internazionali denominativi e figurativi anteriori BUDWEISER e Budweiser Budvar — Uso effettivo del marchio anteriore — Art. 43, nn. 2 e 3, dello stesso regolamento — Produzione di prove in tempo utile — Certificato di rinnovo del marchio anteriore — Art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94]

8

2010/C 246/14

Causa C-234/09: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 15 luglio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vestre Landsret — Danimarca) — Skatteministeriet/DSV Road A/S [Codice doganale comunitario — Regolamento (CEE) n. 2913/92 — Art. 204, n. 1, lett. a) — Regolamento (CEE) n. 2454/93 — Art. 859 — Regime di transito esterno — Speditore autorizzato — Sorgere di un’obbligazione doganale — Documento di transito per merci inesistenti]

9

2010/C 246/15

Causa C-248/09: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 29 luglio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Augstākās tiesas Senāts — Repubblica di Lettonia) — SIA Pakora Pluss/Valsts ieņēmumu dienests (Atto di adesione all’Unione europea — Unione doganale — Misure transitorie — Immissione in libera pratica con esenzione dai dazi doganali — Merce che, alla data di adesione della Repubblica di Lettonia, era in fase di trasporto nella Comunità allargata — Formalità di esportazione — Dazi all’importazione — IVA)

9

2010/C 246/16

Causa C-256/09: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 15 luglio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Bianca Purrucker/Guillermo Vallés Pérez [Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale — Regolamento (CE) n. 2201/2003 — Provvedimenti provvisori o cautelari — Riconoscimento ed esecuzione]

10

2010/C 246/17

Causa C-354/09: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 15 luglio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Gaston Schul BV/Staatssecretaris van Financiën (Codice doganale comunitario — Art. 33 — Valore in dogana delle merci — Inclusione dei dazi doganali — Condizione di consegna Delivered Duty Paid)

11

2010/C 246/18

Causa C-368/09: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 15 luglio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Baranya Megyei Bíróság — Repubblica di Ungheria) — Pannon Gép Centrum Kft/APEH Központi Hivatal Hatósági Főosztály Dél-dunántúli Kihelyezett Hatósági Osztály (Sesta direttiva IVA — Direttiva 2006/112/CE — Diritto alla detrazione dell’imposta versata a monte — Normativa nazionale che sanziona una menzione erronea sulla fattura con la perdita del diritto alla detrazione)

11

2010/C 246/19

Causa C-371/09: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 29 luglio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division) — Regno Unito) — Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs/Isaac International Limited [Regolamento (CEE) n. 2913/92 — Codice doganale — Art. 212 bis — Regolamento (CEE) n. 2454/93 — Art. 292 — Regolamento (CE) n. 88/97 — Art. 14 — Dazio antidumping — Telai di biciclette]

12

2010/C 246/20

Causa C-377/09: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 29 luglio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal de commerce di Bruxelles — Belgio) — Françoise-Eléonor Hanssens-Ensch (curatrice fallimentare dell’Agenor SA)/Comunità europea (Artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE — Competenza della Corte a conoscere di un’azione di responsabilità extracontrattuale intentata contro la Comunità europea — Azione di ripianamento di passivo ai sensi dell’art. 530, n. 1, del code des sociétés belga — Azione intentata da un curatore fallimentare di una società per azioni contro la Comunità europea — Competenza dei giudici nazionali a conoscere di tale azione)

13

2010/C 246/21

Causa C-512/09: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 15 luglio 2010 — Commissione europea/Repubblica ellenica (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2006/66/CE — Pile e accumulatori nonché rifiuti di pile e accumulatori — Mancata trasposizione entro il termine prescritto)

13

2010/C 246/22

Causa C-513/09: Sentenza della Corte (Settima Sezione) 29 luglio 2010 — Commissione europea/Regno del Belgio (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2006/66/CE — Pile e accumulatori e rifiuti di pile e accumulatori — Mancata trasposizione entro il termine prescritto)

14

2010/C 246/23

Causa C-515/09: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 29 luglio 2010 — Commissione europea/Repubblica di Estonia (Inadempimento da parte di uno Stato — Direttiva 2006/21/CE — Gestione dei rifiuti dell’industria estrattiva — Omessa trasposizione nel termine prescritto)

14

2010/C 246/24

Causa C-6/10: Sentenza della Corte (Settima Sezione) 29 luglio 2010 — Commissione europea/Regno del Belgio (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2006/46/CE — Diritto delle società — Conti annuali e conti consolidati delle società — Mancata trasposizione o comunicazione dei provvedimenti nazionali di trasposizione)

14

2010/C 246/25

Causa C-8/10: Sentenza della Corte (Settima Sezione) 15 luglio 2010 — Commissione europea/Granducato di Lussemburgo (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2006/46/CE — Conti annuali e conti consolidati delle società — Trasposizione incompleta entro il termine prescritto)

15

2010/C 246/26

Causa C-19/10: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 29 luglio 2010 — Commissione europea/Repubblica italiana [Inadempimento di uno Stato — Regolamenti (CE) nn. 273/2004 e 111/2005 — Precursori di droghe — Controllo e monitoraggio all’interno dell’Unione — Controllo degli scambi tra l’Unione e i paesi terzi — Sanzioni]

15

2010/C 246/27

Causa C-35/10: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 29 luglio 2010 — Commissione europea/Repubblica francese (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2006/21/CE — Tutela dell’ambiente — Gestione dei rifiuti — Estrazione mineraria — Mancata trasposizione entro il termine prescritto)

16

2010/C 246/28

Causa C-254/10 P: Impugnazione proposta il 21 maggio 2010 dal Centre de Coordination Carrefour SNC avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 18 marzo 2010, causa T-94/08, Centre de Coordination Carrefour/Commissione

16

2010/C 246/29

Causa C-262/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 27 maggio 2010 — Döhler Neuenkirchen GmbH/Hauptzollamt Oldenburg

17

2010/C 246/30

Causa C-275/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden il 2 giugno 2010 — Residex Capital IV CV/Gemeente Rotterdam

18

2010/C 246/31

Causa C-277/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Handelsgericht Wien (Austria) il 3 giugno 2010 — Martin Luksan/Petrus van der Let

18

2010/C 246/32

Causa C-284/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 7 giugno 2010 — Telefónica de España S.A./Administración del Estado

19

2010/C 246/33

Causa C-285/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 7 giugno 2010 — Campsa Estaciones de Servicio S.A./Administración del Estado

20

2010/C 246/34

Causa C-288/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Rechtbank van Koophandel te Dendermonde (Belgio) il 2 giugno 2010 — Wamo BVBA/JBC NV e Modemakers Fashion NV

20

2010/C 246/35

Causa C-289/10 P: Impugnazione proposta il 10 giugno 2010 dalla European Dynamics SA avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 19 marzo 2010, causa T-50/05, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Commissione europea

20

2010/C 246/36

Causa C-301/10: Ricorso proposto il 16 giugno 2010 — Commissione europea/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

21

2010/C 246/37

Causa C-303/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 21 giugno 2010 — Administración General del Estado/Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE)

22

2010/C 246/38

Causa C-304/10: Ricorso proposto il 22 giugno 2010 — Commissione europea/Repubblica di Polonia

22

2010/C 246/39

Causa C-307/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da The Appointed Person by the Lord Chancellor (Regno Unito) il 28 giugno 2010 — The Chartered Institute of Patent Attorneys/Registrar of Trade Marks

23

2010/C 246/40

Causa C-308/10 P: Impugnazione proposta il 29 giugno 2010 dall’Union Investment Privatfonds GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 27 aprile 2010, causa T-392/06, Union Investment Privatfonds GmbH/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli); altra parte nel procedimento: Unicre-Cartaõ International De Crédito SA

23

2010/C 246/41

Causa C-311/10: Ricorso proposto il 29 giugno 2010 — Commissione europea/Repubblica di Polonia

24

2010/C 246/42

Causa C-314/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance de Liège (Belgio) il 30 giugno 2010 — Hubert Pagnoul/Stato belga — SPF Finances

24

2010/C 246/43

Causa C-317/10 P: Ricorso proposto il 2 luglio 2010 da Union Investment Privatfonds GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 27 aprile 2010 nelle cause riunite T-303/06 e T-337/06, UniCredito Italiano SpA/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi, disegni e modelli) (UAMI) e Union Investment Privatfonds GmbH

25

2010/C 246/44

Causa C-318/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Belgio) il 2 luglio 2010 — SIAT SA/Stato belga

26

2010/C 246/45

Causa C-319/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Haarlem (Paesi Bassi) il 2 luglio 2010 — X/Inspecteur der Belastingdienst/Y

26

2010/C 246/46

Causa C-320/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Haarlem (Paesi Bassi) il 2 luglio 2010 — X/Inspecteur der Belastingdienst P

27

2010/C 246/47

Causa C-321/10: Ricorso proposto il 5 luglio 2010 — Commissione europea/Regno del Belgio

28

2010/C 246/48

Causa C-322/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal of England and Wales (Civil Division) il 5 luglio 2010 — Medeva BV/Comptroller General of Patents

28

2010/C 246/49

Causa C-327/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Okresní soud v Chebu (Repubblica ceca) il 5 luglio 2010 — Hypoteční banka, a.s/Udo Mike Lindner

29

2010/C 246/50

Causa C-334/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden il 12 luglio 2010 — X, altra parte: Staatssecretaris van Financiën

30

2010/C 246/51

Causa C-340/10: Ricorso proposto il 29 giugno 2010 — Commissione europea/Repubblica di Cipro

30

2010/C 246/52

Causa C-346/10: Ricorso proposto il 8 luglio 2010 — Commissione europea/Repubblica ellenica

31

2010/C 246/53

Causa C-347/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam (Paesi Bassi) l’8 luglio 2010 — A. Salemink/Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV)

32

2010/C 246/54

Causa C-348/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments (Repubblica di Lettonia) il 9 luglio 2010 — SIA Norma-A e SIA Dekom/Ludzas novada dome

32

2010/C 246/55

Causa C-350/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) il 12 luglio 2010 — Nordea Pankki Suomi Oyj

33

2010/C 246/56

Causa C-353/10: Ricorso proposto il 13 luglio 2010 — Commissione europea/Repubblica ellenica

33

2010/C 246/57

Causa C-354/10: Ricorso proposto il 13 luglio 2010 — Commissione europea/Repubblica ellenica

34

2010/C 246/58

Causa C-355/10: Ricorso proposto il 14 luglio 2010 — Parlamento europeo/Consiglio dell'Unione europea

34

2010/C 246/59

Causa C-356/10: Ricorso proposto il 16 luglio 2010 — Commissione europea/Irlanda

35

2010/C 246/60

Causa C-374/10: Ricorso proposto il 27 luglio 2010 — Commissione europea/Regno di Svezia

35

 

Tribunale

2010/C 246/61

Causa T-165/10: Ordinanza del Tribunale 14 luglio 2010 — Grupo Osborne/UAMI — Confecciones Sanfertús (TORO) (Marchio comunitario — Opposizione — Revoca dell’opposizione — Non luogo a provvedere)

36

2010/C 246/62

Causa T-271/10 R: Ordinanza del presidente del Tribunale 22 luglio 2010 — H/Consiglio e a. (Procedimento sommario — Politica straniera e di sicurezza comune — Funzionario nazionale distaccato presso la missione di polizia dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina — Decisione di rassegnazione del posto e di retrocessione — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Ricevibiità — Insussistenza dell’urgenza)

36

2010/C 246/63

Causa T-297/10: Ricorso proposto l’8 luglio 2010 — DBV/Commissione

37

2010/C 246/64

Causa T-300/10: Ricorso proposto il 9 luglio 2010 — Internationaler Hilfsfonds/Commissione

37

2010/C 246/65

Causa T-303/10: Ricorso presentato il 19 luglio 2010 — Wam/Commissione

38

2010/C 246/66

Cause riunite T-440/07, T-465/07 e T-1/08: Ordinanza del Tribunale 7 luglio 2010 — Huta Buczek e a./Commissione

39

2010/C 246/67

Causa T-499/07: Ordinanza del Tribunale 12 luglio 2010 — Bulgaria/Commissione

39

 

Tribunale della funzione pubblica

2010/C 246/68

Causa F-126/06: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 8 luglio 2010 — Magazzu/Commissione (Funzione pubblica — Funzionari — Nomina — Agenti temporanei nominati funzionari — Candidati iscritti su una lista di riserva di un concorso pubblicato anteriormente all’entrata in vigore del nuovo Statuto — Inquadramento in applicazione delle nuove regole meno favorevoli — Diritti acquisiti — Principio di non discriminazione — Artt. 2, 5 e 12 dell’allegato XIII dello Statuto)

40

2010/C 246/69

Causa F-130/06: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 8 luglio 2010 — Sotgia/Commissione (Funzione pubblica — Funzionari — Nomina — Agenti temporanei nominati funzionari — Candidati iscritti su una lista di riserva anteriormente all’entrata in vigore del nuovo Statuto — Inquadramento in applicazione delle nuove regole meno favorevoli — Artt. 5, n. 4, e 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto)

40

2010/C 246/70

Causa F-17/08: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 8 luglio 2010 — Wybranowski/Commissione (Funzione pubblica — Concorso generale — Mancata iscrizione nell’elenco di riserva — Valutazione della prova orale — Bando di concorso EPSO/AD/60/06 — Motivazione — Competenze della commissione esaminatrice — Valutazione dei candidati)

41

2010/C 246/71

Causa F-37/10: Ricorso proposto il 27 maggio 2010 — Stratakis/Commissione

41

2010/C 246/72

Causa F-46/10: Ricorso proposto il 16 giugno 2010 — AD/Commissione

41

2010/C 246/73

Causa F-48/10: Ricorso proposto il 22 giugno 2010 — Z/Corte di giustizia

42

2010/C 246/74

Causa F-51/10: Ricorso proposto il 1o luglio 2010 — Bermejo Garde/CESE

42

2010/C 246/75

Causa F-54/10: Ricorso proposto il 9 luglio 2010 — Verheyden/Commissione

43

2010/C 246/76

Causa F-55/10: Ricorso proposto il 9 luglio 2010 — Moschonaki/Commissione

43

2010/C 246/77

Causa F-56/10: Ricorso proposto il 9 luglio 2010 — Hecq/Commissione

43

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

11.9.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 246/1


2010/C 246/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea

GU C 234 del 28.8.2010

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 221 del 14.8.2010

GU C 209 del 31.7.2010

GU C 195 del 17.7.2010

GU C 179 del 3.7.2010

GU C 161 del 19.6.2010

GU C 148 del 5.6.2010

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V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

11.9.2010   

IT

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C 246/2


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 15 luglio 2010 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania

(Causa C-271/08) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttive 92/50/CEE e 2004/18/CE - Appalti pubblici di servizi - Previdenza complementare aziendale dei pubblici dipendenti del comparto dei comuni e degli enti comunali - Attribuzione diretta di contratti, senza gara d’appalto a livello dell’Unione, ad organismi assicurativi designati in un accordo collettivo concluso tra parti sociali)

2010/C 246/02

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Wilms e D. Kukovec, agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: M. Lumma e N. Graf Vitzthum, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Regno di Danimarca (rappresentanti: B. Weis Fogh e C. Pilgaard Zinglersen, agenti), Regno di Svezia (rappresentanti: A. Falk e A. Engman, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell’art. 8, in combinato disposto con i titoli III-VI, della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209, pag. 1) e dell’art. 20, in combinato disposto con gli artt. 23-55 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114) — Prassi delle amministrazioni e delle imprese locali consistente nella stipulazione diretta, senza procedura di gara aperta, di appalti relativi alla previdenza integrativa aziendale

Dispositivo

1)

Nella misura in cui, senza previa indizione di una gara d’appalto a livello dell’Unione europea, è intervenuta l’attribuzione in via diretta, ad organismi o imprese contemplati all’art. 6 del contratto collettivo relativo alla conversione salariale a favore dei lavoratori/delle lavoratrici del comparto dei comuni e degli enti comunali (Tarifvertrag zur Entgeltumwandlung für Arbeitnehmer/-innen im kommunalen öffentlichen Dienst), di contratti relativi a servizi di previdenza complementare aziendale, ad opera, nel 2004, di amministrazioni o aziende comunali che contavano all’epoca più di 4 505 dipendenti, nel 2005, di amministrazioni o aziende comunali che contavano all’epoca più di 3 133 dipendenti e, nel 2006 e nel 2007, di amministrazioni o aziende comunali che contavano all’epoca più di 2 402 dipendenti, la Repubblica federale di Germania ha violato gli obblighi ad essa incombenti, fino al 31 gennaio 2006, in forza del combinato disposto dell’art. 8 e dei titoli III VI della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, e, a decorrere dal 1o febbraio 2006, in forza del combinato disposto degli artt. 20 e 23 55 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.

2)

Il ricorso è respinto per il resto.

3)

La Commissione europea, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Danimarca ed il Regno di Svezia sopporteranno ciascuno le proprie spese.


(1)  GU C 223 del 30.8.2008.


11.9.2010   

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C 246/3


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 15 luglio 2010 — Commissione europea/Repubblica italiana

(Causa C-573/08) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 79/409/CEE - Conservazione degli uccelli selvatici - Provvedimenti di trasposizione)

2010/C 246/03

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentante: D. Recchia, agente)

Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri e G. Fiengo, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13 e 18 della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103, pag. 1) — Recepimento non conforme — Deroghe — Requisiti

Dispositivo

1)

Poiché la normativa di trasposizione nell’ordinamento italiano della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, non è completamente conforme a tale direttiva e il sistema di recepimento dell’art. 9 di quest’ultima non garantisce che le deroghe adottate dalle autorità italiane competenti rispettino le condizioni e i requisiti previsti da tale articolo, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 2 7, 9 11, 13 e 18 della citata direttiva.

2)

La Repubblica italiana è condannata alle spese, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario.


(1)  GU C 55 del 7.3.2009.


11.9.2010   

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C 246/3


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 29 luglio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbeidshof te Antwerpen — Belgio) — Rijksdienst voor Pensioenen/Elisabeth Brouwer

(Causa C-577/08) (1)

(Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di previdenza sociale - Direttiva 79/7/CEE - Lavoratori frontalieri - Calcolo delle pensioni)

2010/C 246/04

Lingua processuale: l’olandese

Giudice del rinvio

Arbeidshof te Antwerpen

Parti

Ricorrente: Rijksdienst voor Pensioenen

Convenuta: Elisabeth Brouwer

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Arbeidshof te Antwerpen — Interpretazione dell’art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU 1979, L 6, pag. 24) — Normativa nazionale che prevede, per il calcolo del trattamento di fine lavoro dei lavoratori dipendenti frontalieri, retribuzioni forfettarie e fittizie giornalieri più basse per le donne rispetto agli uomini

Dispositivo

L’art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, osta a una normativa nazionale ai sensi della quale, per il periodo compreso tra il 1984 e il 1994, il calcolo delle pensioni di fine lavoro e di vecchiaia dei lavoratori frontalieri di sesso femminile si basava, per lavori identici o per lavori di pari valore, su retribuzioni giornaliere fittizie e/o forfettarie inferiori a quelle dei lavoratori frontalieri di sesso maschile.


(1)  GU C 55 del 7.3.2009.


11.9.2010   

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C 246/4


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 15 luglio 2010 — Commissione europea/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

(Causa C-582/08) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Imposta sul valore aggiunto - Direttiva 2006/112/CE - Artt. 169-171 - Tredicesima direttiva 86/560/CEE - Art. 2 - Rimborso - Soggetto passivo non stabilito nell’Unione - Operazioni assicurative - Operazioni finanziarie)

2010/C 246/05

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal e M. Afonso, agenti)

Convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: I. Rao, S. Hathaway, agenti, K. Lasok, QC)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 169, 170 e 171 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) e dell'art. 2, n. 1, della tredicesima direttiva del Consiglio del 17 novembre 1986, 86/560/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Modalità di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti nel territorio della Comunità (GU L 326, pag. 40) — Normativa nazionale che non consente il recupero dell’imposta versata a monte per quanto riguarda talune operazioni assicurative e finanziarie svolte da soggetti non residenti nel territorio della Comunità

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Commissione europea è condannata alle spese.


(1)  GU C 69 del 21.3.2009.


11.9.2010   

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C 246/4


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 29 luglio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal VAT and Duties Tribunal, Manchester — Regno Unito) — Astra Zeneca UK Ltd/Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

(Causa C-40/09) (1)

(Sesta direttiva IVA - Art. 2, punto 1 - Nozione di «prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso» - Buoni acquisto forniti da una società ai propri dipendenti nell’ambito della retribuzione di questi ultimi)

2010/C 246/06

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

VAT and Duties Tribunal, Manchester

Parti

Ricorrente: Astra Zeneca UK Ltd

Convenuti: Her Majesty’s Commissioners for Revenue and Customs

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — VAT and Duties Tribunal, Manchester — Interpretazione degli artt. 2, n. 1, 6, n. 2, lett. b), e 17, n. 2, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Nozione di prestazioni a titolo oneroso — Buoni di acquisto messi a disposizione di un dipendente conformemente al suo contratto di lavoro, il cui valore viene in parte assimilato alla retribuzione

Dispositivo

L’art. 2, punto 1, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva del Consiglio 10 aprile 1995, 95/7/CE, deve essere interpretato nel senso che la fornitura di un buono acquisto, da parte di una società che ha acquistato tale buono ad un prezzo che include l’imposta sul valore aggiunto, ai propri dipendenti in cambio della rinuncia, da parte di questi ultimi, ad una quota della loro retribuzione in denaro costituisce una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso ai sensi di tale disposizione.


(1)  GU C 90 del 18.4.2009.


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C 246/5


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 29 luglio 2010 — Repubblica ellenica/Commissione europea

(Causa C-54/09 P) (1)

(Impugnazione - Agricoltura - Organizzazione comune del mercato vitivinicolo - Aiuti alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti - Regolamento (CE) n. 1493/1999 - Fissazione delle dotazioni finanziarie definitive assegnate agli Stati membri - Regolamento (CE) n. 1227/2000 - Art. 16, n. 1 - Termine - Natura cogente)

2010/C 246/07

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: I. Chalkias e M. Tassopoulou, agenti)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: H. Tserepa-Lacombe e F. Jimeno Fernández, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 11 dicembre 2008, causa T-339/06, Grecia/Commissione, con cui il Tribunale ha respinto un ricorso diretto all’annullamento della decisione della Commissione 4 ottobre 2006, 2006/669/CE, recante fissazione per l’esercizio finanziario 2006 delle dotazioni finanziarie definitive assegnate agli Stati membri, per un determinato numero di ettari, ai fini della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti ai sensi del regolamento (CE) n 1493/1999 del Consiglio [notificata con il n. C(2006) 4348] (GU L 275, pag. 62), nella parte in cui fissa gli ettari e le dotazioni finanziarie definitive riguardanti la Grecia

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Repubblica ellenica è condannata alle spese.


(1)  GU C 82 del 4.4.2009.


11.9.2010   

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C 246/5


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 15 luglio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Alexander Hengartner, Rudolf Gasser/Landesregierung Vorarlberg

(Causa C-70/09) (1)

(Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone - Affitto di una zona venatoria - Tassa regionale - Nozione di attività economica - Principio della parità di trattamento)

2010/C 246/08

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrenti: Alexander Hengartner, Rudolf Gasser

Convenuta: Landesregierung Vorarlberg

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Verwaltungsgerichtshof (Austria) — Interpretazione dell’art. 43 CE — Nozione di attività economica — Caccia venatoria e senza fini di lucro — Vendita di selvaggina per coprire una parte dei costi legati alla caccia — Assenza di utili

Dispositivo

Con riferimento alla riscossione di una tassa per una prestazione di servizi, quale la messa a disposizione di un diritto di caccia, le disposizioni dell’Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, firmato a Lussemburgo il 21 giugno 1999, non ostano a che un cittadino di una parte contraente sia assoggettato, sul territorio dell’altra parte contraente, in veste di destinatario di servizi, a un trattamento diverso rispetto a quello riservato alle persone che hanno la loro residenza principale su detto territorio, ai cittadini dell’Unione nonché alle persone ad essi equiparati in forza del diritto dell’Unione.


(1)  GU C 102 dell’1.5.2009.


11.9.2010   

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C 246/6


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 15 luglio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Belgio) — Bâtiments et Ponts Construction SA, WISAG Produktionsservice GmbH, già ThyssenKrupp Industrieservice GmbH, già ThyssenKrupp Industrieservice GmbH/Berlaymont 2000 SA

(Causa C-74/09) (1)

(Appalti pubblici di lavori - Direttiva 93/37/CEE - Art. 24 - Cause di esclusione - Obblighi relativi al versamento dei contributi previdenziali nonché di tasse e imposte - Obbligo di registrazione delle imprese offerenti, a pena di esclusione - «Commissione di registrazione» e relative competenze - Esame della validità di certificati rilasciati dalle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento delle imprese offerenti straniere)

2010/C 246/09

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti

Ricorrente: Bâtiments et Ponts Construction SA, WISAG Produktionsservice GmbH, già ThyssenKrupp Industrieservice GmbH, già ThyssenKrupp Industrieservice GmbH

Resistente: Berlaymont 2000 SA

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour de cassation (Belgio) — Interpretazione dell'art. 24, secondo comma, della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori (GU L 199, pag. 54), nonché degli artt. 49 CE e 50 CE — Aggiudicazione degli appalti pubblici — Normativa nazionale che consente a un’amministrazione aggiudicatrice, da un alto, di escludere un offerente a causa della sua mancata registrazione in tale Stato, anche se il detto offerente ha presentato attestazioni equipollenti rilasciate dalle autorità di un altro Stato membro e, dall’altro, di sottoporre tali attestazioni ad un esame di validità — Compatibilità di tale normativa con le citate disposizioni del diritto comunitario

Dispositivo

1)

Il diritto dell’Unione dev’essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale che imponga all’imprenditore stabilito in un altro Stato membro, ai fini dell’attribuzione di un appalto nello Stato membro dell’amministrazione aggiudicatrice, l’obbligo di disporre, in quest’ultimo Stato membro, di una registrazione relativa all’assenza delle cause di esclusione indicate all’art. 24, primo comma, della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, a condizione che tale obbligo non ostacoli né ritardi la partecipazione dell’imprenditore medesimo all’appalto pubblico di cui trattasi, né sia fonte di oneri amministrativi eccessivi ed abbia unicamente ad oggetto la verifica delle qualità professionali dell’interessato, ai sensi di tale disposizione.

2)

Il diritto dell’Unione dev’essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale in base alla quale la verifica dei certificati rilasciati ad un imprenditore di un altro Stato membro dall’amministrazione finanziaria e previdenziale di quest’ultimo Stato membro sia attribuita ad un ente diverso dall’amministrazione aggiudicatrice qualora:

tale ente sia composto in maggioranza da persone nominate dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore edilizio della provincia di svolgimento dell’appalto pubblico di cui trattasi, e che

tale potere si estenda ad un controllo nel merito della validità dei certificati stessi.


(1)  GU C 102 dell’1.5.2009.


11.9.2010   

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C 246/6


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 29 luglio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social Único de Algeciras — Spagna) — Federación de Servicios Públicos de la UGT (UGT-FSP)/Ayuntamiento de la Línea de la Concepción, María del Rosario Vecino Uribe, Ministerio Fiscal

(Causa C-151/09) (1)

(Trasferimento di imprese - Direttiva 2001/23/CE - Mantenimento dei diritti dei lavoratori - Rappresentanti dei lavoratori - Autonomia dell’entità trasferita)

2010/C 246/10

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Social Único de Algeciras

Parti

Ricorrente: Federación de Servicios Públicos de la UGT (UGT-FSP)

Convenuti: Ayuntamiento de la Línea de la Concepción, María del Rosario Vecino Uribe, Ministerio Fiscal

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Juzgado de lo Social Único de Algeciras — Interpretazione dell’art. 6, n. 1, della direttiva del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/23/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti — Obbligo di conservare lo status e la funzione dei rappresentanti dei lavoratori dell’impresa, o dello stabilimento, che abbia conservato la propria autonomia dopo il trasferimento — Nozione di autonomia

Dispositivo

Un’entità economica trasferita conserva la sua autonomia, ai sensi dell’art. 6, n. 1, della direttiva del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/23/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, qualora i poteri riconosciuti ai responsabili di tale entità, in seno alle strutture organizzative del cedente, vale a dire il potere di organizzare, in modo relativamente libero e indipendente, il lavoro in seno alla citata entità nel perseguimento dell’attività economica che le è propria e, più in particolare, i poteri di impartire disposizioni e istruzioni, distribuire i compiti ai lavoratori subordinati impiegati nell’entità interessata nonché di decidere sull’allocazione delle risorse materiali messe a sua disposizione, e ciò senza intervento diretto da parte di altre strutture organizzative del datore di lavoro, rimangano sostanzialmente invariati in seno alle strutture organizzative del cessionario.

Il solo cambiamento dei superiori gerarchici di livello più elevato non può di per sé pregiudicare l’autonomia dell’entità trasferita, a meno che i nuovi superiori gerarchici di livello più elevato non dispongano di poteri che consentono loro di organizzare direttamente l’attività dei lavoratori di tale entità e di sostituirsi così ai superiori diretti di tali lavoratori nell’adozione di decisioni all’interno di quest’ultima.


(1)  GU C 167 del 18.7.2009.


11.9.2010   

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C 246/7


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 29 luglio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Repubblica di Polonia) — Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku, Profaktor Kulesza, Frankowski, Jóźwiak, Orłowski spółka jawna w Białymstoku, già Profaktor Kulesza, Frankowski, Trzaska spółka jawna w Białymstoku)

(Causa C-188/09) (1)

(Rinvio pregiudiziale - IVA - Diritto alla detrazione - Diminuzione dell’importo del diritto alla detrazione in caso di violazione dell’obbligo di utilizzare un registratore di cassa)

2010/C 246/11

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Naczelny Sąd Administracyjny

Parti

Ricorrente: Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku

Convenuta: Profaktor Kulesza, Frankowski, Jóźwiak, Orłowski spółka jawna w Białymstoku, già Profaktor Kulesza, Frankowski, Trzaska spółka jawna w Białymstoku

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Naczelny Sąd Administracyjny — Interpretazione dell’art. 2, primo e secondo comma, della prima direttiva del Consiglio 11 aprile 1967, 67/227/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari (GU 71, pag. 1301), nonché degli artt. 2, 10, nn. 1 e 2, 17, nn. 1 e 2, 27, n. 1, e 33, n. 1, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Compatibilità con tali disposizioni di una normativa nazionale che prevede l’utilizzazione obbligatoria di un registratore di cassa per le vendite effettuate dai soggetti passivi dell’IVA a soggetti non passivi e che sanzionano la violazione di tale obbligo con una perdita del diritto a detrazione pari al 30 % dell’imposta pagata a monte

Dispositivo

1)

Il sistema comune di imposta sul valore aggiunto, com’è stato definito all’art. 2, primo e secondo comma, della prima direttiva del Consiglio 11 aprile 1967, 67/227/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari, ed agli artt. 2 e 10, nn. 1 e 2, nonché all’art. 17, nn. 1 e 2, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva del Consiglio 20 gennaio 2004, 2004/7/CE, non osta a che uno Stato membro limiti temporaneamente l’importo del diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte per i soggetti passivi che non hanno osservato una formalità di registrazione nella contabilità delle loro vendite, purché la sanzione così prevista rispetti il principio di proporzionalità.

2)

Disposizioni come quelle di cui all’art. 111, nn. 1 e 2, della legge 11 marzo 2004, relativa all’imposta sulle merci e sui servizi (ustawa o podatku od towarów i usług) non costituiscono «misure particolari di deroga» dirette a evitare talune frodi o evasioni fiscali, ai sensi dell’art. 27, n. 1, della sesta direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 2004/7.

3)

L’art. 33 della sesta direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 2004/7, non osta al mantenimento di disposizioni come quelle di cui all’art. 111, nn. 1 e 2, della legge 11 marzo 2004, relativa all’imposta sulle merci e sui servizi.


(1)  GU C 193 del 15.8.2009


11.9.2010   

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C 246/8


Sentenza della Corte (Settima Sezione) 29 luglio 2010 — Commissione europea/Repubblica d’Austria

(Causa C-189/09) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2006/24/CE - Tutela della vita privata - Conservazione di dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica - Mancata trasposizione nei termini prescritti)

2010/C 246/12

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Balta e B. Schöfer, agenti)

Convenuta: Repubblica d’Austria (rappresentante: E. Riedl, agente)

Interveniente a sostegno della parte ricorrente: Consiglio dell’Unione europea

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione o comunicazione, entro il termine previsto, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 marzo 2006, 2006/24/CE, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE (GU L 105, pag. 54)

Dispositivo

1)

Non avendo adottato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 marzo 2006, 2006/24/CE, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE, e, in ogni caso, non avendole comunicate alla Commissione, la Repubblica d’Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva.

2)

La Repubblica d’Austria è condannata alle spese.


(1)  GU C 180 dell’1.8.2009


11.9.2010   

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C 246/8


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 29 luglio 2010 — Anheuser-Busch, Inc./Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Budějovický Budvar, národní podnik

(Causa C-214/09 P) (1)

(Impugnazione - Marchio comunitario - Regolamento (CE) n. 40/94 - Domanda di registrazione del marchio denominativo BUDWEISER - Opposizione - Art. 8, n. 1, lett. a) e b), del detto regolamento - Marchi internazionali denominativi e figurativi anteriori BUDWEISER e Budweiser Budvar - Uso effettivo del marchio anteriore - Art. 43, nn. 2 e 3, dello stesso regolamento - Produzione di prove «in tempo utile» - Certificato di rinnovo del marchio anteriore - Art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94)

2010/C 246/13

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Anheuser-Busch, Inc. (rappresentanti: V. von Bomhard e B. Goebel, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral), Budějovický Budvar, národní podnik (rappresentante: K. Čermák, avvocato)

Oggetto

Impugnazione della sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 25 marzo 2009, causa T-191/07, Anheuser-Busch/UAMI, con la quale il Tribunale ha respinto un ricorso di annullamento proposto dal richiedente il marchio denominativo «BUDWEISER» per prodotti della classe 32, avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 20 marzo 2007, R 299/2006-2, che ha respinto il ricorso proposto avverso la decisione della divisione di opposizione di diniego della registrazione del detto marchio nel quadro dell’opposizione proposta dal titolare dei marchi internazionali figurativi e denominativi «BUDWEISER» e «Budweiser Budvar» per prodotti delle classi 31 e 32

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Anheuser-Busch Inc. è condannata alle spese.


(1)  GU C 193 del 15.8.2009


11.9.2010   

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C 246/9


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 15 luglio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vestre Landsret — Danimarca) — Skatteministeriet/DSV Road A/S

(Causa C-234/09) (1)

(Codice doganale comunitario - Regolamento (CEE) n. 2913/92 - Art. 204, n. 1, lett. a) - Regolamento (CEE) n. 2454/93 - Art. 859 - Regime di transito esterno - Speditore autorizzato - Sorgere di un’obbligazione doganale - Documento di transito per merci inesistenti)

2010/C 246/14

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Vestre Landsret

Parti

Ricorrente: Skatteministeriet

Convenuta: DSV Road A/S

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Vestre Landsret — Interpretazione degli artt. 1 e 4, nn. 9 e 10, nonché degli artt. 92, 96 e 204, n. 1, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1) — Speditore autorizzato che ha erroneamente generato nel nuovo sistema di transito informatizzato (CNTS) due documenti di transito per una stessa partita di merci con la conseguente attribuzione ad una sola partita di merci di due differenti movement reference number — Sorgere di un’obbligazione doganale in seguito all’impossibilità di appurare il regime comunitario di transito esterno tramite la presentazione delle merci all’ufficio doganale di destinazione — Prelievo dei diritti doganali su merci dichiarate, ma fisicamente inesistenti

Dispositivo

L’art. 204, n. 1, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 13 aprile 2005, n. 648, dev’essere interpretato nel senso che non è applicabile ad una situazione quale quella della causa principale in cui uno speditore autorizzato abbia generato per errore due regimi di transito esterno per una sola e medesima merce, dato che il regime soprannumerario, avendo ad oggetto una merce non esistente, non può comportare il sorgere di un’obbligazione doganale in applicazione di tale disposizione.


(1)  GU C 205 del 29.8.2009.


11.9.2010   

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C 246/9


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 29 luglio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Augstākās tiesas Senāts — Repubblica di Lettonia) — SIA Pakora Pluss/Valsts ieņēmumu dienests

(Causa C-248/09) (1)

(Atto di adesione all’Unione europea - Unione doganale - Misure transitorie - Immissione in libera pratica con esenzione dai dazi doganali - Merce che, alla data di adesione della Repubblica di Lettonia, era in fase di trasporto nella Comunità allargata - Formalità di esportazione - Dazi all’importazione - IVA)

2010/C 246/15

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākās tiesas Senāts

Parti

Ricorrente: SIA Pakora Pluss

Convenuto: Valsts ieņēmumu dienests

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Augstākās tiesas Senāts — Interpretazione dell'art. 4, n. 10, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1), dell'art. 448, del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1) e dell’allegato IV, capo 5, punto 1, dell’Atto di adesione all’Unione europea 2003 — Importazione per via marittima di un autoveicolo — Immissione in libera pratica in esenzione dai dazi doganali o da altre misure doganali applicabili alle merci che, alla data di adesione, erano in fase di trasporto nella Comunità allargata dopo essere state assoggettate alle formalità di esportazione

Dispositivo

1)

L’allegato IV, capo 5, n. 1, dell’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che, al fine di verificare se le formalità di esportazione ivi stabilite siano state rispettate, è irrilevante sapere se gli atti previsti all’art. 448 del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 15 dicembre 2000, n. 2787, sono stati compiuti, anche qualora sia stato predisposto un manifesto di carico.

2)

Il regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 19 dicembre 1996, n. 82/97, e il regolamento n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 2787/2000, sono applicabili nei nuovi Stati membri a partire dal 1o maggio 2004, senza che si possa invocare il beneficio del regime di cui al capo 5, n. 1, dell’allegato IV dell’atto di adesione allorché le formalità di esportazione ivi stabilite non sono state rispettate relativamente a merci in fase di trasporto nella Comunità allargata alla data di adesione di detti nuovi Stati membri all’Unione europea.

3)

L’art. 4, n. 10, del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 82/97, deve essere interpretato nel senso che i dazi all’importazione non includono l’imposta sul valore aggiunto da riscuotere per l’importazione di beni.

4)

Quando una merce è importata, l’obbligo di versare l’imposta sul valore aggiunto incombe alla persona o alle persone designate o riconosciute dallo Stato membro di importazione.


(1)  GU C 220 del 12.9.2009.


11.9.2010   

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C 246/10


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 15 luglio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Bianca Purrucker/Guillermo Vallés Pérez

(Causa C-256/09) (1)

(Cooperazione giudiziaria in materia civile - Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale - Regolamento (CE) n. 2201/2003 - Provvedimenti provvisori o cautelari - Riconoscimento ed esecuzione)

2010/C 246/16

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Bianca Purrucker

Convenuto: Guillermo Vallés Pérez

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesgerichtshof — Interpretazione del capo III del regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338, pag. 1) — Applicazione delle norme di riconoscimento e di esecuzione del detto regolamento a una misura provvisoria che attribuisce l’affidamento di un minore al padre e che dispone il ritorno presso quest’ultimo del minore, trattenuto dalla madre in un altro Stato membro

Dispositivo

Le disposizioni stabilite dagli artt. 21 e segg. del regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, non si applicano a provvedimenti provvisori, in materia di diritto di affidamento, rientranti nell’art. 20 di detto regolamento.


(1)  GU C 220 del 12.9.2009.


11.9.2010   

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C 246/11


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 15 luglio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Gaston Schul BV/Staatssecretaris van Financiën

(Causa C-354/09) (1)

(Codice doganale comunitario - Art. 33 - Valore in dogana delle merci - Inclusione dei dazi doganali - Condizione di consegna «Delivered Duty Paid»)

2010/C 246/17

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Gaston Schul BV

Convenuto: Staatssecretaris van Financiën

Oggetto

Interpretazione degli artt. 33, primo comma, e lett. f), e 220 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag 1) — Valore in dogana — Contratto contenente la condizione di consegna «Delivery Duty Paid» concluso partendo dall’ipotesi che non fossero dovuti dazi doganali — Importo non menzionato — Esclusione o meno dal valore doganale

Dispositivo

La condizione di cui all’art. 33 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, secondo cui i dazi all’importazione devono essere «distinti» dal prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate, è soddisfatta qualora le parti contrattuali abbiano convenuto che tali merci saranno consegnate DDP («Delivered Duty Paid») e lo abbiano menzionato nella dichiarazione doganale, ma, a causa di un errore sull’origine preferenziale di dette merci, non abbiano comunicato l’importo dei dazi all’importazione.


(1)  GU C 282 del 21.11.2009.


11.9.2010   

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C 246/11


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 15 luglio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Baranya Megyei Bíróság — Repubblica di Ungheria) — Pannon Gép Centrum Kft/APEH Központi Hivatal Hatósági Főosztály Dél-dunántúli Kihelyezett Hatósági Osztály

(Causa C-368/09) (1)

(Sesta direttiva IVA - Direttiva 2006/112/CE - Diritto alla detrazione dell’imposta versata a monte - Normativa nazionale che sanziona una menzione erronea sulla fattura con la perdita del diritto alla detrazione)

2010/C 246/18

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Baranya Megyei Bíróság

Parti

Ricorrente: Pannon Gép Centrum Kft

Convenuta: APEH Központi Hivatal Hatósági Főosztály Dél-dunántúli Kihelyezett Hatósági Osztály

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Baranya Megyei Bíróság — Interpretazione degli artt. 17, n. 1, 18, n. 1, e 22, n. 3, lett. a) e b), della direttiva 77/388/CEE: Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), nonché della direttiva del Consiglio 20 dicembre 2001, 2001/115/CE, che modifica la direttiva 77/388/CEE al fine di semplificare, modernizzare e armonizzare le modalità di fatturazione previste in materia di imposta sul valore aggiunto (GU L 15, pag. 24) — Perdita, in capo al destinatario dei servizi, del diritto alla detrazione a motivo di un errore nella data di ultimazione dei lavori menzionata sulla fattura emessa dal prestatore — Normativa nazionale che sanziona qualsiasi vizio di forma della fattura con la perdita del diritto alla detrazione

Dispositivo

Gli artt. 167, 178, lett. a), 220, punto 1, e 226 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa o prassi nazionale in forza della quale le autorità nazionali negano ad un soggetto passivo il diritto di detrarre dall’importo dell’IVA di cui è debitore l’importo dell’imposta dovuta o pagata per i servizi che gli sono stati forniti, con la motivazione che la fattura iniziale, in suo possesso al momento della detrazione, comportava una data di conclusione della prestazione di servizi erronea e che non esisteva una numerazione continua della fattura rettificata successivamente e della nota di accredito che annullava la fattura iniziale, se ricorrono le condizioni materiali della detrazione e se, prima dell’adozione della decisione da parte dell’autorità interessata, il soggetto passivo le ha trasmesso una fattura rettificata, indicando la data esatta in cui tale prestazione è stata conclusa, anche qualora non esista una numerazione continua di tale fattura e della nota di accredito che annulla la fattura iniziale.


(1)  GU C 11 del 16.1.2010.


11.9.2010   

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C 246/12


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 29 luglio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division) — Regno Unito) — Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs/Isaac International Limited

(Causa C-371/09) (1)

(Regolamento (CEE) n. 2913/92 - Codice doganale - Art. 212 bis - Regolamento (CEE) n. 2454/93 - Art. 292 - Regolamento (CE) n. 88/97 - Art. 14 - Dazio antidumping - Telai di biciclette)

2010/C 246/19

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice (Chancery Division)

Parti

Ricorrente: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

Convenuta: Isaac International Limited

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — High Court of Justice (Chancery Division) — Interpretazione dell’art. 14, lett. c) del regolamento (CE) della Commissione 20 gennaio 1997, n. 88, relativo all’autorizzazione all’esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, dall’estensione in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 (GU L 17, pag. 17) — Interpretazione dell’art. 292, n. 3, del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1) — Interpretazione dell’art. 212, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913 (GU L 302, pag. 1) — Dazio antidumping sulle biciclette originarie della Repubblica popolare cinese — Requisiti a fini dell’esenzione di talune importazioni di parti essenziali di biciclette — Ottenimento di un’autorizzazione di destinazione particolare — Importatore che non ha ottenuto l’autorizzazione necessaria, per omessa verifica del tenore delle disposizione di cui all’art. 14, lett. c) del regolamento (CE) n. 88/97 e all’art. 292, n. 3 del regolamento (CEE) n. 2451/93 — Nozione di negligenza manifesta

Dispositivo

1)

La procedura di cui all’art. 292, n. 3, del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 24 luglio 2000, n. 1602, non può valere come autorizzazione concessa ad un importatore stabilito e operante in due Stati membri, il quale importi merci nel primo Stato membro per trasportarle immediatamente nel secondo Stato membro in modo da avvalersi di un’esenzione dai dazi antidumping ai sensi dell’art. 14, lett. c), del regolamento (CE) della Commissione 20 gennaio 1997, n. 88, relativo all’autorizzazione all’esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, dall’estensione in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93.

2)

L’art. 212 bis del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 16 novembre 2000, n. 2700, non consente di concedere l’esenzione dai dazi antidumping ad un importatore che non possieda l’autorizzazione preventiva per beneficiare di un’esenzione da tali dazi in base all’art. 14, lett. c), del regolamento n. 88/97.


(1)  GU C 267 del 7.11.2009.


11.9.2010   

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C 246/13


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 29 luglio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal de commerce di Bruxelles — Belgio) — Françoise-Eléonor Hanssens-Ensch (curatrice fallimentare dell’Agenor SA)/Comunità europea

(Causa C-377/09) (1)

(Artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE - Competenza della Corte a conoscere di un’azione di responsabilità extracontrattuale intentata contro la Comunità europea - Azione di ripianamento di passivo ai sensi dell’art. 530, n. 1, del code des sociétés belga - Azione intentata da un curatore fallimentare di una società per azioni contro la Comunità europea - Competenza dei giudici nazionali a conoscere di tale azione)

2010/C 246/20

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de commerce di Bruxelles

Parti

Ricorrente: Françoise-Eléonor Hanssens-Ensch (curatrice fallimentare dell’Agenor SA)

Convenuta: Comunità europea

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal de commerce di Bruxelles — Interpretazione dell’art. 228, secondo comma, del Trattato CE — Azione di responsabilità proposta da un curatore fallimentare contro la Comunità europea per colpa grave ed evidente assertivamente commessa da essa nella gestione di fatto di una società commerciale, che ha contribuito al suo fallimento — Competenza della Corte a conoscere di un’azione di responsabilità excontrattuale basata sull’applicazione di disposizioni nazionali che disciplinano il procedimento fallimentare

Dispositivo

Un’azione di responsabilità extracontrattuale diretta contro la Comunità europea, anche se si basa su una normativa nazionale che istituisce un particolare regime giuridico divergente dal regime comune dello Stato membro considerato in materia di responsabilità civile, non rientra, in forza dell’art. 235 CE, in combinato disposto con l’art. 288, secondo comma, CE, nella competenza dei giudici nazionali.


(1)  GU C 312 del 19.12.2009


11.9.2010   

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Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 15 luglio 2010 — Commissione europea/Repubblica ellenica

(Causa C-512/09) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2006/66/CE - Pile e accumulatori nonché rifiuti di pile e accumulatori - Mancata trasposizione entro il termine prescritto)

2010/C 246/21

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: I. Dimitriu e A. Margeli, agenti)

Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentante: N. Dafniou, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, entro il termine prescritto, delle disposizioni necessarie per adeguarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 settembre 2006, 2006/66/CE, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE (GU L 266, pag. 1)

Dispositivo

1)

La Repubblica ellenica, non avendo adottato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 settembre 2006, 2006/66/CE, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza della direttiva medesima.

2)

La Repubblica ellenica è condannata alle spese.


(1)  GU C 37 del 13.2.2010.


11.9.2010   

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C 246/14


Sentenza della Corte (Settima Sezione) 29 luglio 2010 — Commissione europea/Regno del Belgio

(Causa C-513/09) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2006/66/CE - Pile e accumulatori e rifiuti di pile e accumulatori - Mancata trasposizione entro il termine prescritto)

2010/C 246/22

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: V. Peere e A. Marghelis, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio (rappresentante: T. Materne, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione o notifica, entro il termine prescritto, di tutte le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 settembre 2006, 2006/66/CE, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE (GU L 266, pag. 1)

Dispositivo

1)

Non avendo adottato, entro il termine prescritto, tutte le disposizioni di legge, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 settembre 2006, 2006/66/CE, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva.

2)

Il Regno del Belgio è condannato alle spese.


(1)  GU C 37 del 13.2.2010


11.9.2010   

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C 246/14


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 29 luglio 2010 — Commissione europea/Repubblica di Estonia

(Causa C-515/09) (1)

(Inadempimento da parte di uno Stato - Direttiva 2006/21/CE - Gestione dei rifiuti dell’industria estrattiva - Omessa trasposizione nel termine prescritto)

2010/C 246/23

Lingua processuale: l’estone

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Marghelis e K. Saaremäel-Stoilov, agenti)

Convenuta: Repubblica di Estonia (rappresentante: L. Uibo, agente)

Oggetto

Inadempimento da parte di uno Stato — Omessa adozione, nel termine previsto, di tutte le disposizioni necessarie a conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 marzo 2006, 2006/21/CE, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE (GU L 102, pag. 15)

Dispositivo

1)

Non avendo adottato, nel termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 marzo 2006, 2006/21/CE, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE, la Repubblica di Estonia è venuta meno agli obblighi incombentile ai sensi di tale direttiva.

2)

La Repubblica di Estonia è condannata alle spese.


(1)  GU C 63 del 13.3.2010


11.9.2010   

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C 246/14


Sentenza della Corte (Settima Sezione) 29 luglio 2010 — Commissione europea/Regno del Belgio

(Causa C-6/10) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2006/46/CE - Diritto delle società - Conti annuali e conti consolidati delle società - Mancata trasposizione o comunicazione dei provvedimenti nazionali di trasposizione)

2010/C 246/24

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Braun e L. de Schietere de Lophem, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio (rappresentanti: M. Jacobs e J.-C. Halleux, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Omessa adozione o comunicazione, entro il termine previsto, di tutte le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 giugno 2006, 2006/46/CE, che modifica le direttive del Consiglio 78/660/CEE, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, 83/349/CEE, relativa ai conti consolidati, 86/635/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e 91/674/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione (GU L 224, pag. 1)

Dispositivo

1)

Il Regno del Belgio, non avendo adottato, entro il termine impartito, tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 giugno 2006, 2006/46/CE, che modifica le direttive del Consiglio 78/660/CEE, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, 83/349/CEE, relativa ai conti consolidati, 86/635/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e 91/674/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva.

2)

Il Regno del Belgio è condannato alle spese.


(1)  GU C 80 del 27.3.2010.


11.9.2010   

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C 246/15


Sentenza della Corte (Settima Sezione) 15 luglio 2010 — Commissione europea/Granducato di Lussemburgo

(Causa C-8/10) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2006/46/CE - Conti annuali e conti consolidati delle società - Trasposizione incompleta entro il termine prescritto)

2010/C 246/25

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Braun e L. de Schietere de Lophem, agenti)

Convenuto: Granducato di Lussemburgo (rappresentante: C. Schiltz, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Omessa adozione o comunicazione, entro il termine previsto, di tutte le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 giugno 2006, 2006/46/CE, che modifica le direttive del Consiglio 78/660/CEE, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, 83/349/CEE, relativa ai conti consolidati, 86/635/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e 91/674/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione (GU L 224, pag. 1)

Dispositivo

1)

Il Granducato di Lussemburgo, non avendo adottato, entro il termine impartito, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 giugno 2006, 2006/46/CE, che modifica le direttive del Consiglio 78/660/CEE, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, 83/349/CEE, relativa ai conti consolidati, 86/635/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e 91/674/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva.

2)

Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.


(1)  GU C 80 del 27.3.2010.


11.9.2010   

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C 246/15


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 29 luglio 2010 — Commissione europea/Repubblica italiana

(Causa C-19/10) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Regolamenti (CE) nn. 273/2004 e 111/2005 - Precursori di droghe - Controllo e monitoraggio all’interno dell’Unione - Controllo degli scambi tra l’Unione e i paesi terzi - Sanzioni)

2010/C 246/26

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Oliver e S. Mortoni, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente e S. Fiorentino, avvocato dello Stato)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, entro il termine prescritto, delle misure necessarie per conformarsi all’art. 12 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 273, relativo ai precursori di droghe (GU L 47, pag. 1) e all’art. 31 del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2004, n. 111/2005, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi (GU 2005, L 22, pag. 1)

Dispositivo

1)

La Repubblica italiana, non avendo adottato le misure nazionali necessarie per l’attuazione dell’art. 12 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 273, relativo ai precursori di droghe, nonché dell’art. 31 del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2004, n. 111/2005, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tali regolamenti.

2)

La Repubblica italiana è condannata alle spese.


(1)  GU C 80 del 27.3.2010


11.9.2010   

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C 246/16


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 29 luglio 2010 — Commissione europea/Repubblica francese

(Causa C-35/10) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2006/21/CE - Tutela dell’ambiente - Gestione dei rifiuti - Estrazione mineraria - Mancata trasposizione entro il termine prescritto)

2010/C 246/27

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Marghelis e J. Sénéchal, agenti)

Convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e S. Menez, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, entro il termine previsto, di tutte le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 marzo 2006, 2006/21/CE, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE (GU L 102, pag. 15)

Dispositivo

1)

La Repubblica francese, non avendo adottato, entro il termine impartito, tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 marzo 2006, 2006/21/CE, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù di tale direttiva.

2)

La Repubblica francese è condannata alle spese.


(1)  GU C 80 del 27.3.2010.


11.9.2010   

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C 246/16


Impugnazione proposta il 21 maggio 2010 dal Centre de Coordination Carrefour SNC avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 18 marzo 2010, causa T-94/08, Centre de Coordination Carrefour/Commissione

(Causa C-254/10 P)

()

2010/C 246/28

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Centre de Coordination Carrefour SNC (rappresentanti: X. Clarebout, C. Docclo e M. Pittie, avocats)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

dichiarare l’impugnazione ricevibile e fondata;

conseguentemente, annullare la sentenza impugnata;

conseguentemente:

rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché statuisca nuovamente; ovvero

statuire essa stessa in via definitiva, accogliendo le conclusioni proposte dalla ricorrente in primo grado e annullando la decisione controversa (1);

condannare la Commissione europea alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente deduce cinque motivi a sostegno della propria impugnazione.

Con il primo motivo, la ricorrente afferma che il Tribunale ha violato il proprio obbligo di motivazione, in quanto esso avrebbe ritenuto, da un lato, che la ricorrente non avesse interesse ad agire nei confronti della decisione controversa a causa della mancanza di valida autorizzazione alla luce del diritto belga e, dall’altro, che la ricevibilità del suo ricorso non fosse subordinata all’esistenza in capo ad essa di una valida autorizzazione. Siffatta motivazione sarebbe pertanto contraddittoria, poiché il Tribunale non poteva dichiarare contemporaneamente l’insussistenza di interesse ad agire per mancanza di valida autorizzazione e l’irrilevanza di una simile autorizzazione per la valutazione della ricevibilità del ricorso.

Con il secondo motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha snaturato i fatti che gli sono stati illustrati, violando il sistema della normativa belga sui centri di coordinamento, interpretando erroneamente il regio decreto 30 dicembre 1982, n. 187, relativo all’istituzione di centri di coordinamento (2), snaturando la sua portata e violando la gerarchia delle fonti dell’ordinamento belga. Il regio decreto in questione sarebbe infatti un decreto delegato il quale, nell’ordinamento belga, ha forza di legge e sarebbe sempre applicabile alla ricorrente, che godrebbe quindi di un’autorizzazione per un periodo di dieci anni.

Con il terzo motivo, la ricorrente censura la violazione, da parte del Tribunale, dell’autorità di cosa giudicata della sentenza della Corte 22 giugno 2006, cause riunite C-182/03 e C-217/03, Belgio e Forum 187/Commissione, in quanto esso riterrebbe che dall’annullamento, con tale sentenza, della decisione controversa sia conseguito il divieto di rinnovare le autorizzazioni dei centri di coordinamento a decorrere dalla notifica di detta decisione. Orbene, la sentenza della Corte avrebbe annullato la decisione controversa proprio a causa della mancanza di periodi transitori adeguati per i centri di coordinamento la cui domanda di rinnovo dell’autorizzazione era pendente alla data della suddetta notifica o la cui autorizzazione era in scadenza alla data della notifica della decisione controversa o poco dopo tale data.

Con il quarto motivo, la ricorrente addebita al Tribunale di avere violato la nozione di «interesse ad agire», in quanto esso avrebbe dichiarato che il ricorso proposto dalla ricorrente non era idoneo, con il suo esito, a procurarle un beneficio, non essendo certo che le autorità belghe consentano la conservazione, successivamente al 31 dicembre 2005, dello status di centro di coordinamento della ricorrente in caso di annullamento della decisione controversa. Orbene, da un lato, le autorità belghe non disponevano nel caso di specie di alcun potere discrezionale, dato che l’autorizzazione doveva essere concessa per dieci anni in caso di conformità ai requisiti posti dal regio decreto n. 187. Dall’altro lato, il Tribunale medesimo avrebbe rilevato, nella sentenza impugnata, che le autorità belghe non avevano escluso di concedere alla ricorrente il beneficio del regime in questione in data successiva al 31 dicembre 2005 e avevano deciso di non comminarle sanzioni fino a che non fosse intervenuta una pronuncia definitiva sul suo ricorso.

Con il quinto ed ultimo motivo, la ricorrente sostiene infine che il Tribunale ha commesso un errore di diritto, affermando che una misura transitoria non può avere efficacia retroattiva. Infatti, non è raro che un periodo transitorio inizi a decorrere da una data anteriore, specialmente in materia fiscale.


(1)  Decisione della Commissione 13 novembre 2007, 2008/283/CE, relativa al regime di aiuti al quale il Belgio ha dato esecuzione a favore dei centri di coordinamento stabiliti in Belgio e recante modifica della decisione 2003/757/CE (GU 2008, L 90, pag. 7).

(2)  Moniteur belge del 13 gennaio 1983, pag. 502.


11.9.2010   

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C 246/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 27 maggio 2010 — Döhler Neuenkirchen GmbH/Hauptzollamt Oldenburg

(Causa C-262/10)

()

2010/C 246/29

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Döhler Neuenkirchen GmbH

Convenuto: Hauptzollamt Oldenburg

Questioni pregiudiziali

Se l’art. 204, n. 1, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (1), debba essere interpretato nel senso che esso si applica anche al mancato assolvimento di quegli obblighi da adempiere solo successivamente all’appuramento del relativo regime doganale utilizzato, cosicché il mancato assolvimento dell’obbligo di presentare il conto di appuramento all’ufficio doganale di controllo entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per l’appuramento del regime, nel caso di merci d’importazione che, nel quadro di un regime di perfezionamento attivo nella forma del sistema della sospensione, vengano in parte riesportate nel termine stabilito, faccia sorgere un’obbligazione doganale per l’intero quantitativo di merci d’importazione da contabilizzare, laddove non sussistano le condizioni di cui all’art. 859, punto 9, del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 (2), nella versione modificata dall’art. 1, n. 30, lett. b), del regolamento (CE) della Commissione 4 maggio 2001, n. 993 (3).


(1)  GU L 302, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) della Commissione 4 maggio 2001, n. 993, recante modificazione del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 141, pag. 1).


11.9.2010   

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C 246/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden il 2 giugno 2010 — Residex Capital IV CV/Gemeente Rotterdam

(Causa C-275/10)

()

2010/C 246/30

Lingua processuale: l’olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Residex Capital IV CV

Convenuto: Gemeente Rotterdam

Questioni pregiudiziali

Se il disposto dell’ultima frase dell’art. 88, n. 3, CE, attualmente divenuto art. 108, n. 3, TFUE, in una fattispecie come quella in esame, in cui l’aiuto di Stato ha avuto attuazione in quanto al finanziatore è stata concessa una garanzia, con la conseguenza che il finanziato ha potuto ottenere da tale finanziatore un credito che in normali condizioni di mercato non avrebbe potuto ottenere, comporti che il giudice nazionale, nell’ambito del suo obbligo di abolire le conseguenze di siffatto aiuto illegittimo, abbia l’obbligo o la facoltà di revocare la garanzia, anche se ciò non comporta anche il recupero del credito concesso in forza di detta garanzia.


11.9.2010   

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C 246/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Handelsgericht Wien (Austria) il 3 giugno 2010 — Martin Luksan/Petrus van der Let

(Causa C-277/10)

()

2010/C 246/31

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Handelsgericht Wien

Parti

Ricorrente: Martin Luksan

Convenuto: Petrus van der Let

Questioni pregiudiziali

1)

Se, qualora le disposizioni del diritto dell’Unione europea in materia di tutela del diritto d’autore e dei diritti connessi, in particolare le disposizioni di cui all’art. 2, nn. 2, 5 e 6, della direttiva concernente il diritto di noleggio e il diritto di prestito (1), all’art. 1, n. 5, della direttiva concernente la radiodiffusione via satellite e la ritrasmissione via cavo (2), e all’art. 2, n. 1, della direttiva concernente la durata della protezione del diritto d’autore (3), in combinato disposto con l’art. 4 della direttiva concernente il diritto di noleggio e il diritto di prestito, l’art. 2 della direttiva concernente la radiodiffusione via satellite e la ritrasmissione via cavo, e gli artt. 2 e 3 nonché 5, n. 2, lett. b) concernente la società dell’informazione (4), siano da interpretare nel senso che i diritti di sfruttamento della riproduzione, della diffusione via satellite e di altra comunicazione al pubblico, mediante la messa a disposizione del pubblico, spettino in ogni caso, in virtù della legge, direttamente (ab origine) al regista principale di un'opera cinematografica o audiovisiva o ad altri autori di film, stabiliti dal legislatore degli Stati membri, e non — direttamente (ab origine) e in via esclusiva — al produttore del film, violino il diritto dell’Unione europea le leggi degli Stati membri che attribuiscono i diritti di sfruttamento, in virtù della legge, direttamente (ab origine) e in via esclusiva al produttore del film.

In caso di soluzione positiva della questione di cui al punto 1.:

2)

2a)

se, in base all’ordinamento dell’Unione europea, anche riguardo ad altri diritti, diversi dal diritto di noleggio e di prestito, riguardo ai diritti di sfruttamento spettanti al regista principale di un'opera cinematografica o audiovisiva o ad altri autori di film, stabiliti dal legislatore degli Stati membri, ai sensi del punto 1, sia riservato al legislatore degli Stati membri prevedere una presunzione di legge a favore di un trasferimento di tali diritti al produttore del film e se — in caso di soluzione positiva — siano da rispettare le condizioni di cui all’art. 2, nn. 5 e 6, della direttiva concernente il diritto di noleggio e il diritto di prestito in combinato disposto con l’art. 4 della medesima direttiva;

2b)

se l’originaria titolarità del diritto, con riferimento al regista principale di un'opera cinematografica o audiovisiva o ad altri autori di film, stabiliti dal legislatore degli Stati membri, si debba applicare anche ai diritti ad un’equa remunerazione, garantiti dal legislatore di uno Stato membro, come la cosiddetta remunerazione delle cassette vuote, di cui all’art. 42 b dell’Urheberrechtsgesetz (Legge sul diritto d’autore — in prosieguo «UrhG») austriaco, o ai diritti ad un equo compenso, ai sensi dell’art. 5, n. 2, lett. b), della direttiva concernente la società dell’informazione.

In caso di soluzione positiva della questione di cui al punto 2.b.:

3)

se, in base all’ordinamento dell’Unione europea, sia riservato al legislatore degli Stati membri prevedere, riguardo ai diritti spettanti al regista principale di un'opera cinematografica o audiovisiva o ad altri autori di film, stabiliti dal legislatore degli Stati membri, ai sensi del punto 2, una presunzione legale a favore di un trasferimento, al produttore del film, di tali diritti alla remunerazione e se — in caso di soluzione positiva — si debbano rispettare le condizioni di cui all’art. 2, nn. 5 e 6, della direttiva concernente il diritto di noleggio e il diritto di prestito in combinato disposto con l’art. 4 della medesima direttiva.

In caso di soluzione positiva della questione di cui al punto 3.:

4)

se sia in linea con le disposizioni dell’ordinamento dell’Unione europea in materia di tutela del diritto d’autore e dei diritti connessi, citate in precedenza, la norma di una legge di uno Stato membro in base alla quale viene certamente riconosciuto al regista principale di un'opera cinematografica o audiovisiva o ad altri autori di film, stabiliti dal legislatore degli Stati membri, un diritto alla metà dei diritti alla remunerazione previsti dalla legge, ma senza che tale diritto sia indisponibile e, quindi, non irrinunciabile.


(1)  Direttiva del Consiglio 19 novembre 1992, 92/100/CEE, concernente il diritto di noleggio e il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 346, pag. 61).

(2)  Direttiva del Consiglio 27 settembre 1993, 93/83/CEE, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo (GU L 248, pag. 15).

(3)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006, 2006/116/CE, concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi (GU L 372, pag. 12).

(4)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167, pag. 10).


11.9.2010   

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C 246/19


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 7 giugno 2010 — Telefónica de España S.A./Administración del Estado

(Causa C-284/10)

()

2010/C 246/32

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Parti

Ricorrente per cassazione: Telefónica de España S.A.

Resistente: Administración del Estado

Questione pregiudiziale

Se la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 10 aprile 1997, 97/13/CE (1), relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione, e segnatamente l’art. 6 della medesima, possa consentire agli Stati membri di imporre al titolare di un’autorizzazione generale il pagamento di una tassa annuale calcolata in base ad una percentuale degli introiti lordi per lo sfruttamento fatturati nell’anno corrispondente, senza oltrepassare la soglia del 2 ‰, destinata a finanziare i costi generati, compresi quelli di gestione, a carico dell’organismo per le telecomunicazioni, dall’applicazione del sistema di licenze e autorizzazioni generali, come disponeva l’art. 71 della legge 24 aprile 1998, n. 11, sulle telecomunicazioni.


(1)  GU L 117, pag. 5.


11.9.2010   

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C 246/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 7 giugno 2010 — Campsa Estaciones de Servicio S.A./Administración del Estado

(Causa C-285/10)

()

2010/C 246/33

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Parti

Ricorrente in cassazione: Campsa Estaciones de Servicio S.A.

Resistente: Administración del Estado

Questione pregiudiziale

Se la sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE (1), consentisse ad uno Stato membro di stabilire, per le operazioni realizzate tra soggetti tra loro collegati ad un prezzo manifestamente inferiore al normale prezzo di mercato, una base imponibile diversa da quella determinata in via generale dall’art. 11, parte A., n. 1, lett. a) — ossia il corrispettivo — estendendo l’applicazione delle norme sull’autoconsumo di beni e servizi (come disponeva l’art. 79, n. 5, della legge sull’IVA, prima della modifica apportata con legge 29 novembre 2006, n. 36), senza seguire la procedura specificamente prevista dall’art. 27 della detta direttiva per ottenerel’autorizzazione a derogare alla regola generale, autorizzazione che è stata ottenuta dalla Spagna soltanto dopo l’adozione della decisione del Consiglio 15 maggio 2006.


(1)  In materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).


11.9.2010   

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C 246/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Rechtbank van Koophandel te Dendermonde (Belgio) il 2 giugno 2010 — Wamo BVBA/JBC NV e Modemakers Fashion NV

(Causa C-288/10)

()

2010/C 246/34

Lingua processuale: l’olandese

Giudice del rinvio

Rechtbank van Koophandel te Dendermonde

Parti

Ricorrente: Wamo BVBA

Convenute: JBC NV e Modemakders Fashion NV

Questioni pregiudiziali

Se la direttiva (1)11 maggio 2005, 2005/29/CE, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori, osti ad un provvedimento nazionale, come quello di cui all’art. 53 della legge 14 luglio 1991, relativa alle pratiche commerciali e all’informazione e alla tutela del consumatore, che vieta annunci di diminuzioni di prezzo e allusioni al riguardo nel corso di periodi determinati.


(1)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 maggio 2005, 2005/29/CE, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva del Consiglio 84/450/CEE e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE e il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 2006/2004 («Direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149, pag. 22).


11.9.2010   

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C 246/20


Impugnazione proposta il 10 giugno 2010 dalla European Dynamics SA avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 19 marzo 2010, causa T-50/05, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Commissione europea

(Causa C-289/10 P)

()

2010/C 246/35

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: European Dynamisc SA (rappresentante: avv. N. Korogiannakis, Attorney at Law)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

annullare la sentenza del Tribunale

annullare la decisione della Commissione (DG Fiscalità ed unione doganale) di respingere l'offerta presentata dalla ricorrente in risposta al bando di gara TAXUD/2004/AO-004 per «Specifiche, sviluppo, manutenzione e supporto di sistemi telematici di controllo del movimento di prodotti soggetti ad accisa all’interno della Comunità europea nell’ambito dell’accordo di sospensione del regime di accisa (EMCS-DEV» (GU 2004/S 139-118603) e di attribuire l'appalto ad un altro offerente;

ordinare alla Commissione di pagare le spese legali della ricorrente e le altre spese, comprese quelle sostenute in relazione al procedimento di primo grado, anche se questo ricorso sarà respinto, nonché quelle di questo ricorso, se sarà accolto.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente afferma che la sentenza impugnata andrebbe annullata per i seguenti motivi:

 

In primo luogo, perché il Tribunale ha commesso un errore di diritto interpretando in modo errato l'art. 89, n. 1, del regolamento finanziario, nonché i principi della parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza e di libera concorrenza, quando ha respinto il motivo della ricorrente secondo cui non erano stati messi a disposizione della ricorrente due tipi di informazione tecnica necessari per formulare le offerte per l'appalto in oggetto, ossia l'esatta specificazione dell'EMCS e il codice sorgente dell'NCTS.

 

In secondo luogo, la ricorrente afferma che il Tribunale ha commesso un errore di diritto quando ha tratto la conclusione che la motivazione fornita dalla Commissione consentisse alla ricorrente di far valere i propri diritti. Più specificamente, il Tribunale ha commesso un errore ritenendo che la DG TAXUD avesse comunicato alla ricorrente informazioni sufficienti da «consenti[rle] di far valere i suoi diritti e [consentire] al Tribunale di esercitare il suo controllo».

 

In terzo luogo, il Tribunale avrebbe errato ai nn. 102-116 della sentenza, affermando che la ricorrente non aveva suffragato a sufficienza il suo argomento secondo cui i criteri di aggiudicazione erano «vaghi e soggettivi». La ricorrente ritiene, in particolare alla luce della totale incertezza in merito alla portata del lavoro e al grado di potenziale riutilizzo dell'NCTS richiesto dall'autorità aggiudicatrice, che siano stati violati l'art. 97, n. 1 del regolamento finanziario e l'art. 17, n. 1, della direttiva 92/50 (1).

 

Infine, la ricorrente ritiene che il Tribunale sia incorso in un errore di diritto avendo dichiarato, per quanto riguarda il motivo afferente ad un manifesto errore di valutazione, che la ricorrente nei suoi motivi si limita a formulare dichiarazioni generiche e, di conseguenza, non ha dimostrato se, e in che modo, i presunti errori abbiano inciso sull'esito della valutazione dell'offerta.


(1)  Direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209, pag. 1).


11.9.2010   

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C 246/21


Ricorso proposto il 16 giugno 2010 — Commissione europea/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

(Causa C-301/10)

()

2010/C 246/36

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: S. Pardo Quintillán, agente, A.-A. Gilly, agente)

Convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, non garantendo che siano installate reti fognarie appropriate ai sensi degli artt. 3, nn. 1 e 2, e dell’Allegato I, A, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (1), a Whitburn, nonché le reti fognarie londinesi di Beckton e Crossness, e che un trattamento appropriato sia svolto rispetto alle acque reflue provenienti dagli impianti di Beckton, Crossness e Mogden a norma degli artt. 4, n. 1, 4, n. 3, e 10, nonché dell’Allegato I, B, della direttiva, non ha adempiuto agli obblighi ad esso incombenti in base a tali disposizioni.

condannare Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alle spese.

Motivi e principali argomenti

Ai sensi degli artt. 3, nn. 1 e 2, e dell’Allegato I, A, della direttiva del Consiglio 91/271/CEE, il Regno Unito è tenuto a garantire che reti fognarie siano disposte per tutti gli agglomerati urbani di una densità di popolazione maggiore di 15 000 unità il 31 dicembre 2000, al più tardi, e che tali reti fognarie soddisfino i requisiti previsti all’Allegato I, A, della direttiva. Ai sensi degli artt. 4, nn. 1 e 3, dell’Allegato I, B, di detta direttiva, il Regno Unito è tenuto anche a garantire che le acque reflue urbane che entrano nei sistemi di raccolta siano soggette, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o un trattamento equivalente per tutti gli scarichi da agglomerati di una popolazione di densità di più di 15 000 abitanti entro il 31 dicembre 2000 e che gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane soddisfino gli standard che devono essere raggiunti per gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane nelle acque riceventi.

Poiché il Regno Unito opera un sistema fognario combinato sia delle acque reflue urbane sia dello scolo dell’acqua piovana nell’area di Londra, tale sistema deve essere concepito in modo tale da garantire che le acque raccolte siano trattenute e condotte ai fini del trattamento in conformità ai requisiti esposti nella direttiva. Il Regno Unito non ha garantito che le reti fognarie siano concepite e costruite in modo tale da raccogliere tutta l’acqua reflua urbana generata dagli agglomerati che esse servono e ai quali sono collegate ai fini del trattamento. La capacità della rete fognaria deve essere idonea a tenere in conto le condizioni climatiche naturali e le variazioni stagionali. Il Regno Unito ha violato i requisiti previsti dalla direttiva non predisponendo reti fognarie adeguate e strutture per il trattamento a Londra e nell’area di Whitburn, nonché consentendo che eccessive quantità di acque reflue non trattate fluissero nell’ambiente.


(1)  GU L 135, pag. 40.


11.9.2010   

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C 246/22


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 21 giugno 2010 — Administración General del Estado/Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE)

(Causa C-303/10)

()

2010/C 246/37

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Parti

Ricorrente: Administración General del Estado

Convenuta: Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE)

Questioni pregiudiziali

Se l’espressione «nel settore dei trasporti ferroviari di passeggeri e di merci», impiegata all’art. 8, n. 2, lett. c), della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/81/CEE (1), relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali, per definire l’esenzione che gli Stati membri possono disporre in tale ambito, debba essere interpretata in senso restrittivo, attenendosi al suo tenore letterale, o si imponga invece un’interpretazione ampia che estenda l’esenzione al carburante impiegato per i mezzi che circolano su binari ai fini della manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria


(1)  GU L 316, pag. 12


11.9.2010   

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C 246/22


Ricorso proposto il 22 giugno 2010 — Commissione europea/Repubblica di Polonia

(Causa C-304/10)

()

2010/C 246/38

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Wilderspin e D. Milanowska, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie all’applicazione della direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/82/CE, concernente l’obbligo di comunicare i dati relativi alle persone trasportate (1), e comunque non avendole comunicate alla Commissione, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi incombentile in forza dell’art. 7 della summenzionata direttiva;

condannare la Repubblica di Polonia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva 2004/82 è scaduto il 5 settembre 2006.


(1)  GU L 261, pag. 24


11.9.2010   

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C 246/23


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da The Appointed Person by the Lord Chancellor (Regno Unito) il 28 giugno 2010 — The Chartered Institute of Patent Attorneys/Registrar of Trade Marks

(Causa C-307/10)

()

2010/C 246/39

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

The Appointed Person by the Lord Chancellor

Parti

Ricorrente: The Chartered Institute of Patent Attorneys

Convenuta: Registrar of Trade Marks

Questioni pregiudiziali

Se, nell’ambito della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 ottobre 2008, 2008/95/CE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU 2008, L 299, pag. 25):

1)

sia necessario che i diversi prodotti o servizi cui si riferisce una domanda di marchio siano identificati con chiarezza e precisione e, in tal caso, con quale particolare grado di chiarezza e precisione.

2)

sia ammissibile utilizzare i termini generali dei titoli delle classi della classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi istituita ai sensi dell’Accordo di Nizza del 15 giugno 1957 (nella sua versione riveduta e modificata periodicamente), al fine di identificare i diversi prodotti o servizi cui si riferisce una domanda di marchio.

3)

sia necessario o ammissibile che tale utilizzo dei termini generali dei titoli delle classi di detta classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi sia interpretato in conformità della comunicazione del presidente dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno 16 giugno 2003, n. 4/03 (GU UAMI 2003, pag. 1647).


11.9.2010   

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C 246/23


Impugnazione proposta il 29 giugno 2010 dall’Union Investment Privatfonds GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 27 aprile 2010, causa T-392/06, Union Investment Privatfonds GmbH/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli); altra parte nel procedimento: Unicre-Cartaõ International De Crédito SA

(Causa C-308/10 P)

()

2010/C 246/40

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Union Investment Privatfonds GmbH (rappresentante: avv. J. Zindel)

Altre parti nel procedimento:

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Unicre-Cartaõ International De Crédito SA

Conclusioni della ricorrente

annullare la sentenza del Tribunale 27 aprile 2010, causa T-392/06;

annullare la decisione della commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno 10 ottobre 2006 (procedimento R 442/2004-2) e accogliere l’opposizione della ricorrente alla registrazione del marchio comunitario n. 1 871 896«unibanco».

Motivi e principali argomenti

Nel ricorso si allega l’applicazione erronea dell’art. 74, n. 2, del regolamento (CE) n. 40/94. Il Tribunale avrebbe erroneamente considerato che la ricorrente aveva presentato tardivamente le prove dell’uso dei marchi controversi. Inoltre, la valutazione discrezionale che la commissione di ricorso deve necessariamente compiere ai sensi dell’art. art. 74 del regolamento (CE) n. 40/94 non soddisferebbe i criteri stabiliti dalla Corte di giustizia nella sentenza 13 marzo 2007, causa C-29/05 P, UAMI/Kaul.

Una valutazione discrezionale corretta avrebbe implicato che si tenesse conto delle prove presentate dalla ricorrente relativamente all’uso dei marchi controversi, anche nel caso in cui esse fossero state effettivamente presentate in ritardo.

Il procedimento non si sarebbe eccessivamente protratto a causa della valutazione di tali prove, poiché la divisione di opposizione dell’UAMI avrebbe adottato una decisione solo dopo quindici mesi dalla presentazione delle stesse. Le prove sarebbero state altresì immediatamente rilevanti dal punto di vista giuridico. Inoltre, la ricorrente avrebbe presentato le prove oltre la scadenza del termine a causa di scritti erronei provenienti dalla divisione di opposizione dell’UAMI.

Oltre a ciò, il Tribunale non avrebbe preso in considerazione la valutazione della divisione di opposizione dell’UAMI, secondo cui le parti avevano presentato i loro argomenti e le loro prove entro i termini stabiliti. Infatti, la divisione di opposizione dell’UAMI non aveva ritenuto che si fosse verificato un ritardo. Pertanto, la commissione di ricorso dell’UAMI non era legittimata ad eccepire un ritardo. La commissione di ricorso avrebbe dovuto, al contrario, esaminare materialmente le prove presentate.

La ricorrente sostiene che né la commissione di ricorso né il Tribunale potevano sostituirsi nell’omessa valutazione discrezionale della divisione di opposizione. A causa della detta omissione della valutazione discrezionale, la commissione di ricorso avrebbe dovuto rinviare la questione alla divisione di opposizione, ai sensi dell’art. 62, n. 2, del regolamento (CE) n. 40/94.

D’altra parte, la ricorrente afferma di non aver presentato tardivamente le prove dell’uso dei marchi controversi, deducendo una serie di motivi. In primo luogo, è appurata la pubblicazione quotidiana nelle pagine finanziarie di giornali a diffusione ultraregionale con cui sarebbe stato provato l’uso dei marchi controversi e di altre serie di marchi per designare i fondi di investimento della ricorrente. L’UAMI avrebbe dovuto prendere in considerazione tale elemento d’ufficio. In secondo luogo, la richiedente non avrebbero contestato l’uso dei marchi controversia, né della serie di marchi. In terzo luogo, la divisione di opposizione dell’UAMI avrebbe erroneamente impedito alla ricorrente di presentare altre prove dell’uso del marchio. In particolare, l’UAMI avrebbe comunicato alla ricorrente che essa avrebbe dovuto esprimersi esclusivamente sugli argomenti della richiedente e che l’UAMI non avrebbe preso in considerazione nuove prove. Quindi era irrilevante che la ricorrente presentasse o meno altre prove dell’uso. In quarto luogo i termini sarebbero stati illegittimamente abbreviati. In tal modo, l’UAMI avrebbe altresì ignorato la regola 80 del regolamento (CE) della Commissione n. 2868/95, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94.


11.9.2010   

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C 246/24


Ricorso proposto il 29 giugno 2010 — Commissione europea/Repubblica di Polonia

(Causa C-311/10)

()

2010/C 246/41

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Zavvos e Ł. Habiak, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie ad attuare la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 settembre 2007, 2007/46/CE, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli («direttiva quadro») (1), e comunque non avendole comunicate alla Commissione, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi incombentile in forza della summenzionata direttiva;

condannare la Repubblica di Polonia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva 2007/46 è scaduto il 29 aprile 2009.


(1)  GU L 263, pag. 1


11.9.2010   

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C 246/24


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance de Liège (Belgio) il 30 giugno 2010 — Hubert Pagnoul/Stato belga — SPF Finances

(Causa C-314/10)

()

2010/C 246/42

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de première instance de Liège

Parti

Ricorrente: Hubert Pagnoul

Convenuto: Stato belga — SPF Finances

Questione pregiudiziale

Se l’art. 6, del Titolo I, «Disposizioni comuni», del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, che modifica il Trattato sull’Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 e in vigore dal 1o dicembre 2009 (che riprende in buona parte le disposizioni di cui all’art. 6, Titolo I, del Trattato sull’Unione europea firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992, entrato in vigore il 1o novembre 1993) nonché l’art. 234 (già art. 177) del Trattato che istituisce la Comunità europea (Trattato CE) del 25 marzo 1957, da un lato, e/o l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 7 dicembre 2000, dall’altro, ostino a che una legge nazionale, quale quella del 12 luglio 2009 — a modifica dell’art. 26 della legge speciale 6 gennaio 1989 sulla Cour d’arbitrage (1) — imponga con un’altra legge nazionale, ossia l’art. 49 della legge di programmazione 9 luglio 2004, il previo ricorso dinanzi alla Corte costituzionale da parte del giudice nazionale che accerti che un contribuente è privato della tutela giurisdizionale effettiva garantita dall’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, integrata nel diritto comunitario, senza che siffatto giudice possa garantire l’immediata applicabilità diretta del diritto dell’Unione alla controversia su cui è chiamato a pronunciarsi e possa sempre esercitare un sindacato di convenzionalità allorché la Corte costituzionale ha riconosciuto la compatibilità della legge nazionale con i diritti fondamentali garantiti dal titolo II della Costituzione.


(1)  Moniteur belge del 31 luglio 2009, pag. 51617.


11.9.2010   

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C 246/25


Ricorso proposto il 2 luglio 2010 da Union Investment Privatfonds GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 27 aprile 2010 nelle cause riunite T-303/06 e T-337/06, UniCredito Italiano SpA/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi, disegni e modelli) (UAMI) e Union Investment Privatfonds GmbH

(Causa C-317/10 P)

()

2010/C 246/43

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Union Investment Privatfonds GmbH (rappresentante: J. Zindel, Rechtsanwalt)

Altre parti nel procedimento: UniCredito Italiano SpA e Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Conclusioni

Annullare completamente la sentenza del 27 aprile 2010 — T-303/06 e T-337/06;

Rigettare le domande di azione in giudizio;

Annullare la delibera della commissione di ricorso dell’UAMI del 5 settembre 2006 nella causa R 156/2005-2 e accogliere i procedimenti di opposizione presentati dalla parte interveniente avverso la registrazione del marchio comunitario 2 236 164«UNIWEB» relativamente al servizio «affari immobiliari»;

Annullare la delibera della commissione di ricorso dell’UAMI del 25 settembre 2006 nella causa R 502/2005-2 e accogliere i procedimenti di opposizione presentati dalla parte interveniente avverso la registrazione del marchio comunitario 2 330 066«UniCredit Wealth Management» relativamente al servizio «affari immobiliari».

Motivi e principali argomenti

L’impugnazione richiama l’errata applicazione dell’articolo 8, par. 1, lett. b, ultima riga del Regolamento (CE) n. 40/94 (1). Inoltre si afferma che la decisione impugnata è stata presa in base a una fattispecie limitata e parzialmente non corrispondente ai fatti.

Il Tribunale, in maniera erronea e contrariamente all’UAMI, che aveva sostanzialmente accolto i ricorsi della parte ricorrente, ha mancato di riconoscere che i marchi oggetto dei ricorsi appartengono a una grande famiglia di marchi. Si afferma che tutti i marchi componenti detta famiglia sono caratterizzati dalla stessa sillaba iniziale, unita senza alcuna separazione ad un altro concetto del settore degli investimenti. Anche i marchi della parte notificante presentavano gli stessi caratteri distintivi di questa serie. Travisando la fattispecie, il Tribunale ha assunto che i marchi di raffronto si distinguessero a livello strutturale, poiché nei marchi della parte notificante la sillaba iniziale è unita a un elemento in lingua inglese, mentre nei marchi della parte ricorrente tale sillaba iniziale è unita a un elemento in lingua tedesca. Tuttavia, il Tribunale non ha debitamente considerato il fatto che nell’applicazione dell’articolo 8, par. 1, lett. b, ultima riga del Regolamento (CE) n. 40/94, a causa dell’integrazione in una serie di marchi, occorre tener presente tutti i marchi di una famiglia di marchi. In tal senso si afferma che occorre precisare che anche la parte ricorrente impiega elementi in lingua inglese e internazionali, per cui il punto di vista opposto del Tribunale è oggettivamente errato.

Si afferma inoltre che il Tribunale, nuovamente in errore, è partito dal presupposto che i marchi impiegati dalla parte ricorrente a denominazione dei fondi di investimento siano sempre impiegati congiuntamente all’indicazione dell’ente emittente. Ciò tuttavia viene confutato dalle prove che la parte ricorrente ha già prodotto presso l’UAMI, da cui si desume, come spiegato, che negli articoli della stampa in materia di fondi o anche in corso di consulenze di investimento il nome dell’ente emittente non viene citato.

Si ribadisce che la sentenza impugnata presenta una lacuna di motivazione nella misura in cui non è ravvisabile come il Tribunale abbia potuto stabilire il punto di vista del pubblico tedesco, di importanza decisiva per l’analisi del rischio di confusione.

Tuttavia, ciò sarebbe stato necessario alla luce del fatto che la parte ricorrente, presentando varie delibere dall’Ufficio tedesco dei brevetti e dei marchi <DPMA> e di altre corti tedesche, ha dimostrato che l’Ufficio <DPMA> e le corti tedesche partono dal presupposto che esiste nel pubblico tedesco una confusione laddove determinati marchi contenenti la stessa sillaba iniziale della serie dei marchi della parte ricorrente siano registrati o utilizzati da terzi per indicare servizi nel settore delle finanze.

Infine si sostiene che anche il Tribunale, come già l’UAMI, ha mancato di comprendere che esiste un rischio di confusione dovuto alla prossimità di servizi anche nel settore degli «affari immobiliari». Nel caso dei fondi immobiliari contrassegnati dai marchi della parte ricorrente, si dichiara che l’aumento di valore sperato dall’investitore viene realizzato attraverso operazione di gestione, nolo o anche vendita di immobili. Si dichiara quindi che sia l’UAMI che il Tribunale sono erroneamente partiti dal presupposto che la gestione di un fondo immobiliare si limiti alla raccolta di capitale. Nella misura in cui l’UAMI ha ascritto al servizio «affari immobiliari» solo attività analoghe a quelle di mediazione, ciò non tiene in debito conto del fatto che il concetto di «affari immobiliari» è molto più ampio.


(1)  Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario — GU L11, p. 1


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C 246/26


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Belgio) il 2 luglio 2010 — SIAT SA/Stato belga

(Causa C-318/10)

()

2010/C 246/44

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti

Ricorrente: SIAT SA

Convenuto: Stato belga

Questione pregiudiziale

Se l’art. 49 CE, nella sua versione applicabile al caso di specie, tenuto conto che i fatti all’origine della controversia si sono prodotti prima dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona in data 1o dicembre 2009, debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale di uno Stato membro secondo la quale i compensi di prestazioni o di servizi non vengono considerati spese professionali deducibili laddove sono pagati o attribuiti direttamente o indirettamente a un contribuente residente in un altro Stato membro o a un’impresa estera che, in virtù della legislazione del paese ove sono stabiliti, non sono ivi assoggettati a un’imposta sul reddito o sono assoggettati, per i redditi in oggetto, a un regime fiscale notevolmente più vantaggioso di quello a cui tali redditi sono assoggettati nello Stato membro la cui normativa è in esame, a meno che il contribuente non dimostri con qualsiasi mezzo giuridico che tali compensi rispondono a operazioni effettive e veritiere che non oltrepassano i limiti normali, laddove una tale prova non è richiesta per la deduzione dei compensi di prestazioni o di servizi versati a un contribuente residente in tale Stato membro, neppure nelle ipotesi in cui il contribuente non è assoggettato all’imposta sui redditi o è assoggettato a un regime fiscale notevolmente più vantaggioso di quello di diritto comune di tale Stato.


11.9.2010   

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C 246/26


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Haarlem (Paesi Bassi) il 2 luglio 2010 — X/Inspecteur der Belastingdienst/Y

(Causa C-319/10)

()

2010/C 246/45

Lingua processuale: l’olandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Haarlem

Parti

Ricorrente: X

Convenuto: Inspecteur der Belastingdienst/Y

Questioni pregiudiziali

1)

Se, ai fini della valutazione della validità e/o dell’interpretazione dei regolamenti nn. 535/94 (1), 1832/2002 (2), 1871/2003 (3) e 2344/2003 (4), con cui è stata introdotta (inizialmente con il numero 8) e quindi modificata la nota complementare 7 (NC) al capitolo 2, si possa invocare la decisione del DSB [Dispute Settlement Body]27 settembre 2005 sull’interpretazione del termine «salata» alla voce 0210, anche in cause in cui la dichiarazione per il regime doganale di «immissione in libera pratica» ha avuto luogo prima di quella data.

2)

In caso di soluzione in senso affermativo della prima questione:

Come si debba valutare se la natura della carne di pollo abbia subito una modifica.

3)

In caso di soluzione in senso affermativo della prima questione:

a)

Se i detti regolamenti, vista la decisione del DSB 27 settembre 2005, validi nella misura in cui stabiliscono che la carne, per l’applicazione della voce 0210, deve essere considerata «salata» se ha un tenore complessivo di sale pari o superiore a 1,2 % in peso.

b)

Se i menzionati regolamenti, alla luce della decisione del DSB del 27 settembre 2005, debbano essere interpretati nel senso che nella nota complementare 7 (NC) al capitolo 2 è stabilito che la carne con un tenore di sale pari o superiore a 1,2 % in peso si considera avere subito una modifica e si qualifica come «salata», ai sensi della voce 0210, e che la carne con un tenore di sale inferiore a 1,2 % in peso, la cui natura per l’aggiunta di sale ha subito un’evidente alterazione, non viene esclusa dalla classificazione alla voce 0210.

4)

In caso di soluzione in senso affermativo della questione 3.a):

Come si debba valutare se la conservazione a lungo termine della carne di pollo sia garantita dalla salatura.


(1)  Regolamento (CE) della Commissione 9 marzo 1994, n. 535, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune GU L 68, pag. 15).

(2)  Regolamento (CE) della Commissione 1o agosto 2002, n. 1832, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 290, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) della Commissione 23 ottobre 2003, n. 1871, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU L 275, pag. 5).

(4)  Regolamento (CE) della Commissione 30 dicembre 2003, n. 2344, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 346, pag. 38).


11.9.2010   

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C 246/27


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Haarlem (Paesi Bassi) il 2 luglio 2010 — X/Inspecteur der Belastingdienst P

(Causa C-320/10)

()

2010/C 246/46

Lingua processuale: l’olandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Haarlem

Parti

Ricorrente: X BV

Convenuto: Inspecteur der Belastingdienst P

Questioni pregiudiziali

1)

Se, ai fini della valutazione della validità e/o dell’interpretazione dei regolamenti nn. 535/94 (1), 1832/2002 (2), 1871/2003 (3) e 2344/2003 (4), con cui è stata introdotta (inizialmente con il numero 8) e quindi modificata la nota complementare 7 (NC) al capitolo 2, si possa invocare la decisione del DSB [Dispute Settlement Body] 27 settembre 2005 sull’interpretazione del termine «salata» alla voce 0210, anche in cause in cui la dichiarazione per il regime doganale di «immissione in libera pratica» ha avuto luogo prima di quella data.

2)

In caso di soluzione in senso affermativo della prima questione:

Come si debba valutare se la natura della carne di pollo abbia subito una modifica.

3)

In caso di soluzione in senso affermativo della prima questione:

a)

Se i detti regolamenti, vista la decisione del DSB 27 settembre 2005, siano validi nella misura in cui stabiliscono che la carne, per l’applicazione della voce 0210, deve essere considerata «salata» se ha un tenore complessivo di sale pari o superiore a 1,2 % in peso.

b)

Se i menzionati regolamenti, alla luce della decisione del DSB del 27 s settembre 2005, debbano essere interpretati nel senso che nella nota complementare 7 (NC) al capitolo 2 è stabilito che la carne con un tenore di sale pari o superiore a 1,2 % in peso si considera avere subito una modifica e si qualifica come «salata», ai sensi della voce 0210, e che la carne con un tenore di sale inferiore a 1,2 % in peso, la cui natura per l’aggiunta di sale ha subito un’evidente alterazione, non viene esclusa dalla classificazione alla voce 0210.

4)

In caso di soluzione in senso affermativo della questione 3.a):

Come si debba valutare se la conservazione a lungo termine della carne di pollo sia garantita dalla salatura.


(1)  Regolamento (CE) della Commissione 9 marzo 1994, n. 535, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune GU L 68, pag. 15).

(2)  Regolamento (CE) della Commissione 1o agosto 2002, n. 1832, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 290, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) della Commissione 23 ottobre 2003, n. 1871, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU L 275, pag. 5).

(4)  Regolamento (CE) della Commissione 30 dicembre 2003, n. 2344, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 346, pag. 38).


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C 246/28


Ricorso proposto il 5 luglio 2010 — Commissione europea/Regno del Belgio

(Causa C-321/10)

()

2010/C 246/47

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Alcover San Pedro e J. Sénéchal, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che, non avendo adottato i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 marzo 2007, 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE) (1), o, in ogni caso, non avendoli comunicati alla Commissione, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva;

condannare il Regno del Belgio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva 2007/2/CE è scaduto il 14 maggio 2009. Ora, alla data d’introduzione del presente ricorso, il convenuto non aveva ancora adottato tutte le misure di trasposizione necessarie o, in ogni caso, non le aveva comunicate alla Commissione.


(1)  GU L 108, pag. 1.


11.9.2010   

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C 246/28


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal of England and Wales (Civil Division) il 5 luglio 2010 — Medeva BV/Comptroller General of Patents

(Causa C-322/10)

()

2010/C 246/48

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Court of Appeal of England and Wales (Civil Division)

Parti

Appellante: Medeva BV

Appellato: Comptroller General of Patents.

Questioni pregiudiziali

1)

se il regolamento n. 469/2009 (1) (in prosieguo: il «regolamento») riconosca, tra gli altri suoi scopi elencati nella parte introduttiva, la necessità che ciascuno Stato membro della Comunità conceda un CPC ai titolari di brevetti nazionali o europei alle stesse condizioni, come previsto al settimo e all’ottavo «considerando». In assenza di armonizzazione comunitaria del diritto dei brevetti, quale sia il significato dell’espressione «il prodotto è protetto da un brevetto di base in vigore» di cui all’art. 3, lett. a), del regolamento e quali siano i criteri per stabilirlo.

2)

In un caso come quello di specie che riguarda un medicinale che contiene più di un ingrediente attivo, se sussistano criteri ultronei o diversi per decidere se «il prodotto [sia] protetto da un brevetto di base» ai sensi dell’art. 3, lett. a), del regolamento e, in caso di risposta affermativa, quali siano tali criteri;

3)

In un caso come quello di specie che riguarda un vaccino polivalente, se sussistano criteri ultronei o diversi per decidere se «il prodotto [sia] protetto da un brevetto di base» ai sensi dell’art. 3, lett. a), del regolamento e, in caso di risposta affermativa, quali siano tali criteri;

4)

se, ai fini dell’art. 3, lett. a), un vaccino polivalente contenente più antigeni sia «protetto da un brevetto di base» allorché un solo antigene di quest’ultimo è «protetto da un brevetto di base in vigore»;

5)

se, ai fini dell’art. 3, lett. a), un vaccino polivalente contenente più antigeni sia «protetto da un brevetto di base» allorché tutti gli antigeni contro una malattia sono «protetti da un brevetto di base in vigore».

6)

Se il regolamento CPC e, in particolare, l’art. 3, lett. b), consentano la concessione di un certificato protettivo complementare per un singolo ingrediente attivo o una combinazione di ingredienti attivi qualora:

a)

un brevetto di base in vigore protegga il singolo ingrediente attivo o una combinazione di ingredienti attivi ai sensi dell’art. 3, lett. a), del regolamento CPC; e

b)

un medicinale che contiene il singolo ingrediente attivo o una combinazione di ingredienti attivi unitamente a uno o più altri ingredienti attivi costituisca oggetto di una valida autorizzazione concessa ai sensi delle direttive 2001/83/CE o 2001/82/CE, che è la prima autorizzazione di immissione in commercio del singolo ingrediente attivo o della combinazione di ingredienti attivi


(1)  Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 6 maggio 2009, n. 469, sul certificato protettivo complementare per i medicinali (Versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 152, pag. 1).


11.9.2010   

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C 246/29


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Okresní soud v Chebu (Repubblica ceca) il 5 luglio 2010 — Hypoteční banka, a.s/Udo Mike Lindner

(Causa C-327/10)

()

2010/C 246/49

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Okresní soud v Chebu

Parti

Ricorrente: Hypoteční banka, a.s

Convenuto: Udo Mike Lindner

Questioni pregiudiziali

1)

Qualora una delle parti di un procedimento giudiziario sia cittadino di uno Stato membro diverso dallo Stato in cui tale procedimento si svolge, se detta circostanza rappresenti una implicazione transnazionale ai sensi dell’art. 81 (già art. 65) del Trattato, che costituisce una delle condizioni per l’applicabilità del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001 (1), concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (il regolamento Bruxelles I).

2)

Se il regolamento Bruxelles I osti all’applicazione di una disposizione di diritto nazionale che consente che si svolga un procedimento contro una persona di cui è ignota la dimora.

3)

Per l’ipotesi di soluzione negativa alla seconda questione, se le osservazioni presentate da un tutore designato nella causa dal giudice possano di per sé essere considerate accettazione, da parte del convenuto, della competenza giurisdizionale di tale giudice ai sensi dell’art. 24 del regolamento Bruxelles I, anche laddove oggetto del procedimento sia un diritto che trae origine da un contratto con un consumatore e, ai sensi dell’art. 16, n. 2, del regolamento Bruxelles I, gli organi giurisdizionali della Repubblica ceca non siano competenti a decidere su tale controversia.

4)

Se si possa considerare che un accordo sulla competenza territoriale di un determinato giudice possa fondare la competenza internazionale del foro prescelto ai sensi dell’art. 17, n. 3, del regolamento Bruxelles I, e, in caso di risposta affermativa, se ciò valga anche nell’ipotesi in cui si tratti di un accordo sulla competenza territoriale nullo in quanto contrario all’art. 6, n. 1, della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CE (2), concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.


(1)  GU 2001, L 12, pag. 1.

(2)  GU 1993, L 95, pag. 29.


11.9.2010   

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C 246/30


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden il 12 luglio 2010 — X, altra parte: Staatssecretaris van Financiën

(Causa C-334/10)

()

2010/C 246/50

Lingua processuale: l’olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: X

Altra parte: Staatssecretaris van Financiën

Questioni pregiudiziali

1)

Se un soggetto passivo che utilizzi temporaneamente a fini privati una parte di un bene di investimento facente parte della sua impresa — in considerazione degli artt. 6, n. 2, primo comma e lett. a) e b), 11, parte A, n. 1, parte iniziale e lett. c), e 17, n. 2, della sesta direttiva (1) — abbia diritto alla detrazione dell’IVA relativa a spese sostenute per modifiche durevoli, apportate esclusivamente a fini di uso privato.

2)

Se, ai fini della soluzione della questione, faccia differenza se nell’acquisto del bene di investimento al soggetto passivo sia stata fatturata l’IVA che egli ha successivamente detratto.


(1)  Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).


11.9.2010   

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C 246/30


Ricorso proposto il 29 giugno 2010 — Commissione europea/Repubblica di Cipro

(Causa C-340/10)

()

2010/C 246/51

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: Georgios Zavvos e Donatella Recchia)

Convenuta: Repubblica di Cipro

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia dichiarare che:

la Repubblica di Cipro, non avendo incluso l’area del lago di Paralimni nell’elenco nazionale di siti di importanza comunitaria proposti (in prosieguo: i «SICp»), ha violato gli obblighi che le incombono ai sensi dell’art. 4, n. 1, della direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

la Repubblica di Cipro, avendo tollerato attività che mettono seriamente a rischio le caratteristiche ecologiche del lago di Paralimni, e non avendo adottato le misure di tutela necessarie per preservare la popolazione della specie Natrix natrix cypriaca, che rappresenta l’interesse ecologico del lago di Paralimni e della diga di Xyliatos, ha violato gli obblighi che le incombono ai sensi della direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nell’interpretazione che la Corte di giustizia ne ha dato nelle sentenza C-117/03 e C-244/05;

non avendo adottato i provvedimenti necessari ad istituire un regime di rigorosa tutela della Natrix natrix cypriaca, la Repubblica di Cipro ha violato gli obblighi che le incombono ai sensi dell’art. 12, n. 1, della direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

condannare la Repubblica di Cipro alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione sostiene che la Repubblica di Cipro, non avendo al dicembre 2009 incluso tutta l’area del lago di Paralimni nell’elenco nazionale di SICp, ha violato gli obblighi che le incombono ai sensi dell’art. 4, n. 1, della direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. La Repubblica di Cipro non ha contestato la necessità di includere il lago di Paralimni tra i SICp. Ciò nonostante, il lago non è stato incluso nell’elenco nazionale di SICp entro la scadenza del termine fissato nel parere motivato. Il 24 novembre 2009 la Repubblica di Cipro ha comunicato alla Commissione che il lago di Paralimni era ufficialmente compreso nella rete «Natura 2000», ma l’importante riva settentrionale del lago è stata omessa dai SICp. Il 24 aprile 2009 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Cipro la modifica del piano territoriale lacustre, che ha trasformato la riva settentrionale del lago in area edificabile. La Commissione ritiene non sia giustificata alcuna limitazione all’estensione dell’habitat e che la Repubblica di Cipro, non avendo incluso l’intera area del lago di Paralimni nell’elenco nazionale dei SICp, abbia violato l’art. 4, n. 1, della direttiva 92/43/CEE.

Inoltre, la Commissione considera che determinate attività dannose svolte nell’area del lago di Paralimni (in particolare il prelievo illegale di acqua, lo sviluppo edilizio, lo svolgimento di gare motociclistiche e la presenza di un poligono di tiro) degradano e distruggono l’habitat della specie e che, di conseguenza, la Repubblica di Cipro, non avendo adottato le misure necessarie per la tutela della popolazione della specie Natrix natrix cyprica, ha violato gli obblighi che le incombono in forza della direttiva 92/43/CEE, come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia (sentenze pronunciate nelle cause C-117/03 e C-244/05).

Inoltre, la Commissione ritiene che attività quali lo sviluppo edilizio dell’area e la realizzazione di lotti edificabili sulla riva settentrionale del lago di Paralimni abbiano avuto l’effetto di danneggiare l’habitat della specie endemica e la sua popolazione. Di conseguenza, la Repubblica di Cipro, non avendo adottato le misure necessarie ad istituire e ad attuare un regime di rigorosa tutela della biscia d’acqua Natrix natrix cypriaca, attraverso l’applicazione di “misure preventive coerenti e coordinate”, viola gli obblighi che le incombono in forza dell’art. 12, n. 1, lett. a) e b), della direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.


11.9.2010   

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C 246/31


Ricorso proposto il 8 luglio 2010 — Commissione europea/Repubblica ellenica

(Causa C-346/10)

()

2010/C 246/52

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentante: G. Zavvos)

Convenuta: Repubblica ellenica

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che la Grecia, imponendo restrizioni al rilascio di licenze di circolazione per veicoli commerciali e autocisterne private, in particolare con l’art. 4 della legge n. 383/1976, gli artt. 6 e 7 della legge n. 3054/2002 e i decreti ministeriali di attuazione delle leggi in parola, nonché applicando tariffe fisse (entro determinate soglie) per i servizi di trasporto forniti da autoveicoli commerciali viola l’art. 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (ex art. 43 TCE);

condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione ritiene che condizionare il rilascio di nuove licenze di circolazione per autoveicoli commerciali a “esigenze del paese in materia di trasporti” non definite obiettivamente, limiti la libertà di stabilirsi in Grecia delle imprese di trasporto merci su strada e che, poiché tali restrizioni non sono giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, l’art. 4, n. 3, lett. a), della legge n. 383/1976 violi l’art. 49 TFUE (ex art. 43 TCE).

Inoltre, la Commissione considera che l’obbligo di applicare tariffe determinate con soglie minime e massime, da un lato, scoraggia le imprese straniere dall’accesso al mercato dei trasporti di merci su strada e/o al mercato greco del commercio di derivati dal petrolio e, dall’altro ostacola le imprese già stabilite nel territorio greco nello sviluppare le proprie attività, privandole della possibilità di fare concorrenza in modo più efficace alle imprese già consolidate sul mercato, risultato questo che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, viola la libertà di stabilimento. Tale determinazione di tariffe e di condizioni di trasporto non è compatibile con l’art. 96, n. 2, TFUE (dal momento che la Commissione non ha concesso l’autorizzazione necessaria) e non è neppure utile alla tutela di settori vulnerabili dell’economia e di regioni remote, mentre la fissazione da parte dello Stato greco esclusivamente di soglie minime per le tariffe di trasporto di combustibili liquidi con autoveicoli commerciali non è compatibile con le regole della libera concorrenza e di conseguenza deve essere immediatamente abolita.

Inoltre, la Commissione ritiene che la legge n. 3054/2002 conferisca al governo ellenico il potere di controllare il numero di autocisterne ad uso privato in circolazione e che, pertanto, la disposizione in esame violi la libertà di stabilimento (art. 49 TFUE), facendo parte di quel complesso di disposizioni della normativa ellenica che in definitiva hanno non solo lo scopo di mantenere il carattere chiuso della professione di trasportatore di prodotti derivati dal petrolio, ma anche quello mantenere il potere di mercato di ogni impresa attiva sul detto mercato. La determinazione per via amministrativa del numero delle autocisterne delle imprese che commerciano in prodotti derivati dal petrolio non è necessaria all’adeguamento di dette imprese alle condizioni di mercato e non è neppure giustificata da motivi di pubblica sicurezza (stradale) e di sanità pubblica.

La Commissione ritiene che la Repubblica ellenica non abbia fornito chiarimenti e prove sufficienti a giustificare l’adozione delle restrizioni precedentemente esposte e che, di conseguenza, l’art. 4 della legge n. 383/1976, gli artt. 6 e 7 della legge n. 3054/2002, con i relativi decreti ministeriali di attuazione e con l’imposizione di tariffe fisse (entro determinate soglie) per i servizi di trasporto forniti da autoveicoli commerciali, violino l’art. 49 (ex art. 43 TCE) del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.


11.9.2010   

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C 246/32


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam (Paesi Bassi) l’8 luglio 2010 — A. Salemink/Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV)

(Causa C-347/10)

()

2010/C 246/53

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Amsterdam

Parti

Ricorrente: A. Salemink

Convenuto: Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV)

Questione pregiudiziale

Se le norme del diritto dell’Unione europea che mirano ad instaurare la libera circolazione dei lavoratori, segnatamente le norme di cui ai titoli I e II del regolamento n. 1408/71 (1), nonché gli artt. 39 e 299 del Trattato CE (attualmente divenuti, rispettivamente, artt. 45 TFUE e 52 TFUE in combinato disposto con l’art. 355 TFUE), ostino a che il lavoratore subordinato che lavora fuori dal territorio olandese, in un impianto situato sulla parte olandese della piattaforma continentale, per un datore di lavoro avente sede nei Paesi Bassi, non sia assicurato in forza delle assicurazioni nazionali obbligatorie dei lavoratori, solo perche non risiede nei Paesi Bassi, bensì in un altro Stato membro (in casu: la Spagna), anche se ha la cittadinanza olandese e anche se gli è stata offerta la possibilità di un’assicurazione volontaria a condizioni sostanzialmente uguali a quelle vigenti per l’assicurazione obbligatoria.


(1)  Regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408/71, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2).


11.9.2010   

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C 246/32


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments (Repubblica di Lettonia) il 9 luglio 2010 — SIA Norma-A e SIA Dekom/Ludzas novada dome

(Causa C-348/10)

()

2010/C 246/54

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments

Parti

Ricorrenti: SIA Norma-A, SIA Dekom

Convenuta: Ludzas novada dome

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’art. 1, n. 3, lett. b), della direttiva 2004/17/CE (1) debba essere interpretato nel senso che costituisce una concessione di servizi pubblici il contratto con cui si attribuisce all’aggiudicatario il diritto a fornire servizi di trasporto pubblico mediante autobus, nel caso in cui una parte del corrispettivo consista nel diritto di gestire i servizi di trasporto pubblico, ma al contempo l’amministrazione aggiudicatrice compensi il prestatore di servizi per le perdite subite a causa della prestazione di tali servizi, e, inoltre, le disposizioni di diritto pubblico che disciplinano la prestazione del servizio nonché le clausole contrattuali limitino il rischio di gestione del servizio.

2)

In caso di soluzione in senso negativo della prima questione, se l’art. 2 quinquies, n. 1, lett. b), della direttiva 92/13/CEE, come modificata dalla direttiva 2007/66/CEE (2), sia direttamente applicabile in Lettonia a partire dal 21 dicembre 2009.

3)

In caso di soluzione in senso affermativo della seconda questione, se l’art. 2 quinquies, n. 1, lett. b), della direttiva 92/13/CEE debba essere interpretato nel senso che è applicabile agli appalti pubblici conclusi prima della scadenza del termine per l’adeguamento dell’ordinamento giuridico interno alla direttiva 2007/66/CE.


(1)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/17/CE, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU L 134, pag. 1).

(2)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 dicembre 2007, 2007/66/CE, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia d’aggiudicazione degli appalti pubblici (GU L 335, pag. 31).


11.9.2010   

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C 246/33


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) il 12 luglio 2010 — Nordea Pankki Suomi Oyj

(Causa C-350/10)

()

2010/C 246/55

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein hallinto-oikeus

Parti

Ricorrente: Nordea Pankki Suomi Oyj

Altra parte nel procedimento: Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

Questione pregiudiziale

Se l’art. 13 B, lett. d), punti 3 e 5, della sesta direttiva IVA 77/388/CEE (1) debba essere interpretato nel senso che sono esonerati dall’imposta sul valore aggiunto i servizi swift, descritti al punto 1 della presente ordinanza, ai quali si ricorre nello svolgimento di operazioni di pagamento e dell’attività di negoziazione di titoli tra istituti finanziari.


(1)  Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).


11.9.2010   

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C 246/33


Ricorso proposto il 13 luglio 2010 — Commissione europea/Repubblica ellenica

(Causa C-353/10)

()

2010/C 246/56

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentante: M. Patakia)

Convenuta: Repubblica ellenica

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva (Euratom) del Consiglio 20 novembre 2006, 2006/117, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito (1) (GU L 337 del 20.11.2006) o, in ogni caso, non avendo comunicato dette disposizioni alla Commissione, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza della direttiva medesima.

condannare Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva 2006/117 nell’ordinamento interno scadeva il 25 dicembre 2008.


(1)  GU L 337 del 5.12.2006, pag. 21.


11.9.2010   

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C 246/34


Ricorso proposto il 13 luglio 2010 — Commissione europea/Repubblica ellenica

(Causa C-354/10)

()

2010/C 246/57

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: D. Triantafillou e B. Stromsky)

Convenuta: Repubblica ellenica

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato entro il termine previsto tutte le misure necessarie per recuperare gli aiuti dichiarati illegali e incompatibili con il mercato comune in conformità dell’art. 1, n. 1 (tranne gli aiuti di cui al n. 2 e agli artt. 2 e 3) della decisione della Commissione 18 luglio 2007 [C(2007) 3251], relativa al fondo di riserva esente da imposta (aiuto di Stato C-37/05), e comunque non avendo adeguatamente informato la Commissione delle misure prese a tal titolo, è venuta meno agli obblighi che le derivano dagli artt. 4, 5 e 6 di detta decisione e dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

Le autorità elleniche non hanno fatto valere un’impossibilità assoluta di mettere in atto la decisione della Commissione e, a distanza di tre anni, non hanno indicato cosa hanno esattamente controllato, in quali casi è stata chiesta la restituzione e in quali casi quest’ultima ha avuto luogo. In particolare, esse:

 

non hanno precisato per ciascun beneficiario quali tipi di spese ha sostenuto per aver diritto all’aiuto in base ad un regolamento di esenzione generale;

 

non hanno calcolato l’entità dell’aiuto per ciascun beneficiario;

 

hanno esteso l’esenzione dall’obbligo di restituzione anche a situazioni non contemplate dalla decisione;

 

hanno calcolato erroneamente l’importo degli aiuti «de minimis», esenti dall’obbligo di restituzione;

 

non hanno accertato un eventuale cumulo con altri aiuti;

 

procedendo su un errato fondamento, non hanno calcolato correttamente l’importo da recuperare;

 

non hanno prodotto documentazione per le restituzioni che hanno avuto luogo.


11.9.2010   

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C 246/34


Ricorso proposto il 14 luglio 2010 — Parlamento europeo/Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-355/10)

()

2010/C 246/58

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Parlamento europeo (rappresentanti: M. Dean, A. Auersperger Matić, agenti)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione del Consiglio 26 aprile 2010, 2010/252/EU (1), che integra il codice frontiere Schengen per quanto riguarda la sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto della cooperazione operativa coordinata dall’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea;

ordinare che gli effetti della decisione del Consiglio siano mantenuti fino alla sua sostituzione;

condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il Parlamento chiede l’annullamento della decisione impugnata in quanto essa eccede la portata dei poteri di attuazione di cui all’art. 12, n. 5, del codice frontiere Schengen (2) perché introduce regole sull’«intercettazione», sulle «situazioni di ricerca e soccorso» e sullo «sbarco» che non possono essere considerate rientranti nel campo della «sorveglianza» come definita dall’art. 12 del codice frontiere Schengen e le quali non possono essere ritenute elementi non essenziali, e modifica elementi essenziali del codice frontiere Schengen che sono riservati al legislatore. In aggiunta, la decisione impugnata modifica gli obblighi degli Stati membri dell’UE nei confronti delle operazioni Frontex, che sono stabiliti nel regolamento Frontex (3).

Se la Corte annullerà la decisione impugnata, il Parlamento ritiene auspicabile che la Corte eserciti la propria discrezionalità per mantenere gli effetti della decisione impugnata, conformemente all’art. 264, secondo comma, TFEU, fino alla sua sostituzione.


(1)  Decisione del Consiglio 26 aprile 2010, 2010/252/EU, che integra il codice frontiere Schengen per quanto riguarda la sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto della cooperazione operativa coordinata dall’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea (GU L 111, pag. 20).

(2)  Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 15 marzo 2006, n. 562, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 105, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) del Consiglio 26 ottobre 2004, n. 2007, che istituisce un’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea (GU L 349, pag. 1).


11.9.2010   

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C 246/35


Ricorso proposto il 16 luglio 2010 — Commissione europea/Irlanda

(Causa C-356/10)

()

2010/C 246/59

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: S. Walker, D. Kokuvec, agenti)

Convenuta: Irlanda

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che l’Irlanda, avendo applicato come criteri di aggiudicazione — nell’ambito della procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di forniture di etichette per l’identificazione degli animali da parte del Department of Agriculture and Food (Ministero dell’Agricoltura e degli Alimenti) — criteri relativi all’idoneità degli offerenti ad eseguire l’appalto di cui trattasi, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’art. 53 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (1);

condannare l’ Irlanda alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione sostiene che i criteri di aggiudicazione applicati dal Department of Agriculture and Food comprendevano criteri riservati alla fase di selezione, in particolare quelli relativi all’idoneità degli offerenti ad eseguire l’appalto di cui trattasi e che, di conseguenza, l’Irlanda è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’art. 53 della direttiva 2004/18/CE.


(1)  GU L 134, pag. 114.


11.9.2010   

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C 246/35


Ricorso proposto il 27 luglio 2010 — Commissione europea/Regno di Svezia

(Causa C-374/10)

()

2010/C 246/60

Lingua processuale: lo svedese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Braun e M. Sundén)

Convenuto: Regno di Svezia

Conclusioni della ricorrente

Constatare che il Regno di Svezia non ha adempiuto gli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 luglio 2007, 2007/36/CE, relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate (1), non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per recepirla e non avendone inoltre informato la Commissione; nonché

condannare il Regno di Svezia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 3 agosto 2009.


(1)  GU L 184, pag. 17.


Tribunale

11.9.2010   

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C 246/36


Ordinanza del Tribunale 14 luglio 2010 — Grupo Osborne/UAMI — Confecciones Sanfertús (TORO)

(Causa T-165/10) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Revoca dell’opposizione - Non luogo a provvedere)

2010/C 246/61

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Grupo Osborne, SA (El Puerto de Santa María, Spagna) (rappresentante: J.M. Iglesias Monravá, avocat)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (rappresentante: D. Botis, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Confecciones Sanfertús, SL (Graus, Spagna)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 22 gennaio 2010 (procedimento R 638/2009-2), nell’ambito del procedimento di opposizione tra la Confecciones Sanfertús, SL e la Grupo Osborne, SA

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

2)

La ricorrente sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 148 del 5.6.2010.


11.9.2010   

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C 246/36


Ordinanza del presidente del Tribunale 22 luglio 2010 — H/Consiglio e a.

(Causa T-271/10 R)

(Procedimento sommario - Politica straniera e di sicurezza comune - Funzionario nazionale distaccato presso la missione di polizia dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina - Decisione di rassegnazione del posto e di retrocessione - Domanda di sospensione dell'esecuzione - Ricevibiità - Insussistenza dell’urgenza)

2010/C 246/62

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Richiedente: H (Catania, Italia) (rappresentanti: avv.ti C. Mereu e M. Velardo)

Resistente: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: A. Vitro e G. Marhic, agenti); e Commissione europea (rappresentanti: F. Erlbacher e B. Eggers, agenti)

Oggetto

Domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione del capo della missione di polizia dell’Unione europea (MPUE) in Bosnia-Erzegovina 7 aprile 2010, che retrocede la ricorrente con riassegnazione del posto.

Dispositivo

1)

Il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea sono considerati gli unici convenuti.

2)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

3)

Le spese sono riservate.


11.9.2010   

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C 246/37


Ricorso proposto l’8 luglio 2010 — DBV/Commissione

(Causa T-297/10)

()

2010/C 246/63

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: DBV Deutscher Brennstoffvertrieb Würzburg GmbH (Würzburg, Germania) (rappresentanti: avv.ti C. Rudolph e A. Günther)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare il regolamento (UE) della Commissione 10 maggio 2010, n. 404, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinate ruote di alluminio originarie della Repubblica popolare cinese;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente contesta il regolamento (UE) n. 404/2010 (1) con il quale la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinate ruote di alluminio originarie della Repubblica popolare cinese.

A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente fa valere, in primo luogo, la violazione di forme sostanziali e dei diritti della difesa, poiché essa non sarebbe stata informata o sentita nel corso del procedimento prima dell’adozione del regolamento impugnato e, pertanto, non avrebbe avuto alcuna possibilità di difendersi e di esporre il proprio punto di vista.

In secondo luogo, la ricorrente lamenta l'erronea constatazione dei fatti e lo sviamento di potere. Al riguardo, essa sostiene che i fatti sarebbero stati presentati e rilevati in modo inesatto. La ricorrente ritiene, ad esempio, che il corso del dollaro, divenuto nel frattempo più elevato, nonché gli aumenti dei prezzi del petrolio non sarebbero stati presi in considerazione. Inoltre, la ricorrente, riguardo allo sviamento di potere da essa lamentato, afferma che la Commissione avrebbe omesso di prendere in considerazione il principio di proporzionalità. A parere della ricorrente, uno sviamento di potere e la violazione del regolamento (CE) n. 1225/2009 (2) risiederebbero, tra l’altro, nel fatto che nel corso delle indagini non sarebbero state raccolte informazioni adeguate per stabilire dazi differenziati.


(1)  Regolamento (UE) della Commissione 10 maggio 2010, n. 404, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinate ruote di alluminio originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 117, pag. 64).

(2)  Regolamento (CE) del Consiglio 30 novembre 2009, n. 1225, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343, pag. 51).


11.9.2010   

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C 246/37


Ricorso proposto il 9 luglio 2010 — Internationaler Hilfsfonds/Commissione

(Causa T-300/10)

()

2010/C 246/64

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Internationaler Hilfsfonds eV (Rosbach, Germania) (rappresentante: avv. H. Kaltenecker)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della Commissione 29 aprile 2010, nella parte in cui nega alla ricorrente l’accesso a documenti non divulgati o divulgati solo in parte;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente contesta la decisione della Commissione 29 aprile 2010, che respinge parzialmente la sua seconda richiesta di accesso a documenti riguardanti il contratto LIEN 97-2001 e a cui non è stato dato alcun accesso.

A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente afferma sostanzialmente che la Commissione non poteva legittimamente negarle l’accesso ai documenti richiesti invocando le eccezioni di cui all’art. 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001, riguardanti la tutela del processo decisionale nonché la tutela della la vita privata e dell'integrità dell'individuo (1). A questo proposito viene altresì sostenuto che esisterebbe un interesse pubblico superiore alla divulgazione dei documenti non ancora resi pubblici.


(1)  Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).


11.9.2010   

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C 246/38


Ricorso presentato il 19 luglio 2010 — Wam/Commissione

(Causa T-303/10)

()

2010/C 246/65

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Wam SpA (Modena, Italia) (rappresentanti: G. Roberti, avvocato, I. Perego, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

annullare, in tutto e in parte, la decisione impugnata nella misura in cui:

dichiara che WAM ha beneficiato di un aiuto di Stato illegittimo, ai sensi dell’art. 107, par. 1, TFUE, in virtù dei contratto di finanziamento del 1995 e del contratto di finanziamento del 2000, stipulati entrambi in base all’art. 2 della legge 394/1981;

dichiara che gli aiuti di cui al contratto di finanziamento del 1995 ed al contratto di finanziamento del 2000 sono incompatibili con il mercato comune;

dispone il recupero degli aiuti incompatibili così come quantificati, prevedendo altresì che sugli importi da recuperare siano dovuti interessi calcolati alla data in cui detti aiuti sono stati erogati a WAM;

condannare la convenuta alle spese del presente giudizio.

Motivi e principali argomenti

La decisione impugnata è la stessa della causa T-257/10 Italia/Commissione (1).

WAM solleva sette motivi di ricorso, rilevando che la Commissione europea:

ha erroneamente applicato l’art. 107, par. 1, TFUE, al caso di specie ed è, in ogni caso, incorsa in una erronea valutazione dei fatti ed in un difetto di motivazione, nella misura in cui ha ritenuto che le agevolazioni in conto interesse percepite da WAM per iniziative di penetrazione commerciale in Paesi terzi fossero idonee a pregiudicare il commercio intracomunitario e a falsare la concorrenza, discostandosi dalle considerazioni già esposte al riguardo dalle sentenze già emesse della Corte (causa C-94/06 P) (2) e dal Tribunale (causa T-316/04) (3), in violazione dell’art. 266 TFUE;

ha erroneamente ed immotivatamente ritenuto applicabile ai finanziamenti di cui trattasi l’art. 107, par. 1, TFUE, senza tener conto che secondo i principi e le regole dalla stessa applicate ad analoghe misure di sostegno destinate ad iniziative di penetrazione commerciale verso Paesi terzi. La Commissione non ha considerato che gli stessi finanziamenti fossero stati concessi nell’ambito del regime disposto dalla legge 394/1981 ed ha altresì violato l’art. 108, par. 1, TFUE e l’art. 1, lett. b), del Regolamento 659/99;

ha erroneamente concluso, pur in assenza di una adeguata motivazione, che gli aiuti di cui WAM ha beneficiato erano in parte incompatibili con il mercato comune, violando di conseguenza l’art. 107, par. 3, lett. c), TFUE, nonché il regolamento de minimis ed i rilevanti regolamenti di esenzione per categoria;

ha erroneamente quantificato l’equivalente sovvenzione degli aiuti in conto interessi percepiti da WAM;

non ha disposto l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 108, par. 2, TFUE, per procedere alla riadozione della decisione già annullata dalla Corte e dal Tribunale, così violando i diritti della difesa spettanti a WAM;

ha violato i principi di buona amministrazione e diligenza in ragione, in particolare, dell’eccessiva durata del procedimento amministrativo.


(1)  Non ancora pubblicata nella G.U.U.E

(2)  C-494/06 P Commissione/Italia e Wam (Rec. 2009, p. I — 3639)

(3)  T-316/04 Wam/Commissione (Rec. 2004, p. II — 3917)


11.9.2010   

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C 246/39


Ordinanza del Tribunale 7 luglio 2010 — Huta Buczek e a./Commissione

(Cause riunite T-440/07, T-465/07 e T-1/08) (1)

()

2010/C 246/66

Lingua processuale: il polacco

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 64 dell’8.3.2008.


11.9.2010   

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C 246/39


Ordinanza del Tribunale 12 luglio 2010 — Bulgaria/Commissione

(Causa T-499/07) (1)

()

2010/C 246/67

Lingua processuale: il bulgaro

Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 64 dell’8.3.2008.


Tribunale della funzione pubblica

11.9.2010   

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C 246/40


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 8 luglio 2010 — Magazzu/Commissione

(Causa F-126/06) (1)

(Funzione pubblica - Funzionari - Nomina - Agenti temporanei nominati funzionari - Candidati iscritti su una lista di riserva di un concorso pubblicato anteriormente all’entrata in vigore del nuovo Statuto - Inquadramento in applicazione delle nuove regole meno favorevoli - Diritti acquisiti - Principio di non discriminazione - Artt. 2, 5 e 12 dell’ allegato XIII dello Statuto)

2010/C 246/68

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Salvatore Magazzu (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: inizialmente avv.ti T. Bontinck e J. Feld, quindi avv.ti T. Bontinck e S. Woog)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Curral e G. Berscheid, agenti)

Oggetto

Annullamento della decisione dell’AIPN 13 dicembre 2005, con cui il ricorrente, agente temporaneo inquadrato nel grado A*11 e vincitore del concorso generale COM/A/18/04, è stato nominato funzionario con inquadramento A* 6, scatto 2, in applicazione delle disposizioni dell'allegato XIII dello Statuto.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 310 del 16.12.2006, pag. 32.


11.9.2010   

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C 246/40


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 8 luglio 2010 — Sotgia/Commissione

(Causa F-130/06) (1)

(Funzione pubblica - Funzionari - Nomina - Agenti temporanei nominati funzionari - Candidati iscritti su una lista di riserva anteriormente all’entrata in vigore del nuovo Statuto - Inquadramento in applicazione delle nuove regole meno favorevoli - Artt. 5, n. 4, e 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto)

2010/C 246/69

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Stefano Sotgia (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: inizialmente avv.ti T. Bontinck e J. Feld, quindi avv.ti T. Bontinck e S. Woog)

Convenuta: Commissione europea (rappresentante: J. Curall e H. Krämer, agenti)

Oggetto

Annullamento della decisione dell’AIPN, con effetto a decorrere dal 16 aprile 2006 con cui il ricorrente, agente temporaneo inquadrato nel grado A* 11 e vincitore del concorso generale EPSO/A/18/04, è stato nominato funzionario con inquadramento A* 6, scatto 2, in applicazione delle disposizioni dell’allegato XIII dello Statuto.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 326 del 30.12.2006, pag. 86.


11.9.2010   

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C 246/41


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 8 luglio 2010 — Wybranowski/Commissione

(Causa F-17/08) (1)

(Funzione pubblica - Concorso generale - Mancata iscrizione nell’elenco di riserva - Valutazione della prova orale - Bando di concorso EPSO/AD/60/06 - Motivazione - Competenze della commissione esaminatrice - Valutazione dei candidati)

2010/C 246/70

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Andrzej Wybranowski (Varsavia, Polonia) (rappresentante: avv. Z. Wybranowski)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e K. Herrmann, agenti)

Oggetto

Modifica o annullamento della decisione della commissione esaminatrice del concorso EPSO/AD/60/06 AD5 di non iscrivere il ricorrente nell’elenco di riserva di detto concorso in seguito ai risultati della prova orale.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Wybranowski è condannato alle spese.


(1)  GU C 158 del 21.06.2008, pag. 25


11.9.2010   

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C 246/41


Ricorso proposto il 27 maggio 2010 — Stratakis/Commissione

(Causa F-37/10)

()

2010/C 246/71

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Sofoklis Stratakis (Atene, Grecia) (rappresentante: avv. F. Sigalas)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/AD/129/08 di non includere il nome del ricorrente nella lista di riserva pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione della commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/AD/129/08 30 luglio 2009 di non includere il nome del ricorrente nella lista di riserva pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea;

condannare la Commissione alle spese.


11.9.2010   

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C 246/41


Ricorso proposto il 16 giugno 2010 — AD/Commissione

(Causa F-46/10)

()

2010/C 246/72

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: AD (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. E. Boigelot)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Domanda di annullamento della decisione di non accordare al ricorrente l’assegno di famiglia.

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione dell’Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali (PMO) in data 13 novembre 2009 di non accordare al ricorrente l’assegno di famiglia previsto all’art. 1, n. 2, dell’allegato VII dello Statuto;

annullare a tutti gli effetti la decisione del PMO adottata in data 9 settembre 2009 di non accordare al ricorrente l’assegno di famiglia previsto all’art. 1, n. 2, dell’allegato VII dello Statuto, laddove si possa ritenere che quest’ultima «decisione» gli reca pregiudizio;

in subordine, nell’ipotesi in cui il Tribunale ritenesse che l’art. 1, n. 2, dell’allegato VII dello Statuto legittimasse l’autorità autorizzata a stipulare i contratti a rifiutare l’assegno di famiglia al ricorrente nel caso di una coppia che non può unirsi in matrimonio a causa dell’orientamento sessuale dei suoi componenti, represso dalla legge nazionale del partner, riconoscere l’illegittimità dell’art. 1, n. 2, lett. c), iv, dell’allegato VII dello Statuto, in quanto fa riferimento alla legge di uno Stato membro per valutare la possibilità di contrarre matrimonio e, di conseguenza, escludere l’applicazione di tale condizione al caso di specie;

condannare la Commissione alle spese.


11.9.2010   

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C 246/42


Ricorso proposto il 22 giugno 2010 — Z/Corte di giustizia

(Causa F-48/10)

()

2010/C 246/73

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Z (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: avv.ti L. Levi e M. Vandenbussche)

Convenuta: Corte di giustizia dell'Unione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione di infliggere al ricorrente la sanzione disciplinare dell’ammonimento scritto, nonché condanna della convenuta al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno morale.

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione dell’AIPN 10 luglio 2009 che infligge una sanzione disciplinare al ricorrente nella forma di un ammonimento scritto;

per quanto necessario, annullare la decisione 10 marzo 2010, ricevuta il 15 marzo 2010, con cui viene respinto il reclamo;

condannare la convenuta al pagamento di una somma dell’importo di EUR 50 000 a titolo di risarcimento del danno morale;

condannare la Corte di giustizia dell’Unione europea alle spese.


11.9.2010   

IT

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C 246/42


Ricorso proposto il 1o luglio 2010 — Bermejo Garde/CESE

(Causa F-51/10)

()

2010/C 246/74

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Moises Bermejo Garde (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. L. Levi)

Convenuto: Comitato economico e sociale europeo

Oggetto e descrizione della controversia

Da un lato, annullamento dell’avviso di posto vacante CES n. 43/09 diretto ad attribuire il posto di direttore della Direzione Affari generali e di qualsiasi decisione adottata sulla base di tale avviso di posto vacante. Dall’altro lato, condanna del convenuto a versare al ricorrente una somma a titolo di risarcimento danni

Conclusioni del ricorrente

annullare l’avviso di posto vacante del CES n. 43/09 diretto ad attribuire il posto di direttore della Direzione Affari generali;

annullare qualsiasi decisione adottata sulla base dell’avviso di posto vacante del CES n. 43/09;

condannare il convenuto al pagamento di EUR 1 000 a titolo di risarcimento danni;

condannare il Comitato economico e sociale europeo alle spese.


11.9.2010   

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C 246/43


Ricorso proposto il 9 luglio 2010 — Verheyden/Commissione

(Causa F-54/10)

()

2010/C 246/75

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Luc Verheyden (Angera, Italia) (rappresentante: avv. E. Boigelot)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione di rigetto della domanda del ricorrente diretta ad ottenere lo stesso trattamento applicato ai ricorrenti nelle cause F-5/05 e F-7/05

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione implicita di rigetto della domanda del ricorrente del 16 luglio 2009;

per quanto necessario, annullare la decisione esplicita di rigetto del reclamo proposto dal ricorrente il 28 dicembre 2009, intervenuta il 29 marzo 2010;

condannare la Commissione al pagamento dell’importo di EUR 3 000 a titolo di risarcimento;

condannare la Commissione alle spese.


11.9.2010   

IT

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C 246/43


Ricorso proposto il 9 luglio 2010 — Moschonaki/Commissione

(Causa F-55/10)

()

2010/C 246/76

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Chrysanthe Moschonaki (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: N. Lhoëst)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione con cui si rifiuta di prendere in considerazione la candidatura della ricorrente ad un posto di assistente bibliotecario e condanna della Commissione a versarle una somma a titolo di risarcimento del danno morale e materiale

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione dell’AIPN 30 settembre 2009, con cui essa rifiuta di prendere in considerazione la candidatura della ricorrente, in seguito alla pubblicazione dell’avviso di posto vacante COM/2009/1379, al posto di assistente bibliotecario nella DGT.D.3;

per quanto necessario, annullare la decisione dell’AIPN 31 marzo 2010, che respinge il reclamo proposto dalla ricorrente il 28 dicembre 2009, ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto;

concedere alla ricorrente un’indennità di EUR 30 000 per il danno materiale e morale che ha subito;

condannare la Commissione europea alle spese.


11.9.2010   

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C 246/43


Ricorso proposto il 9 luglio 2010 — Hecq/Commissione

(Causa F-56/10)

()

2010/C 246/77

Lingua processuale:il francese

Parti

Ricorrente: André Hecq (Chaumont-Gistoux, Belgio) (rappresentante: avv. L. Vogel)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione della Commissione con cui essa nega il rimborso integrale di talune spese e onorari medici.

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione dell’Ufficio liquidatore del regime comune di assicurazione malattia di Bruxelles, adottata il 20 ottobre 2009 in forma di distinta n. 171, con cui si nega al ricorrente il rimborso integrale di quattro consultazioni di un medico generalista, il 17 febbraio, il 2 aprile, il 23 aprile e l’11 maggio 2009, di due consultazioni di un medico specialista, il 6 aprile e il 15 giugno 2009, nonché di due acquisti di farmaci prescritti dal dott. Vandenborre, medico psichiatra, il 22 giugno e 22 settembre 2009;

per quanto necessario, annullare la decisione adottata dall’AIPN il 13 aprile 2010, in quanto respinge il reclamo proposto dal ricorrente il 20 gennaio 2010, contro la summenzionata decisione 20 ottobre 2009;

condannare la Commissione europea alle spese.