ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.CE2010.230.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 230E

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

53o anno
26 agosto 2010


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RISOLUZIONI

 

Parlamento europeo
SESSIONE 2009-2010
Sedute dal 7 e 8 ottobre 2009
Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 41 E del 18.2.2010.
TESTI APPROVATI

 

Giovedì 8 ottobre 2009

2010/C 230E/01

Vertice del G20 a Pittsburgh
Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 ottobre 2009 sul Vertice del G20 di Pittsburgh del 24 e 25 settembre 2009

1

2010/C 230E/02

Effetti della crisi economica e finanziaria sui paesi in via di sviluppo e sulla cooperazione allo sviluppo
Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 ottobre 2009 sulle conseguenze della crisi economica e finanziaria mondiale per i paesi in via di sviluppo e la cooperazione allo sviluppo

7

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Parlamento europeo

 

Mercoledì 7 ottobre 2009

2010/C 230E/03

Costituzione, attribuzioni, composizione e mandato della commissione speciale sulla crisi finanziaria, economica e sociale
Decisione del Parlamento europeo del 7 ottobre 2009 sulla costituzione, le attribuzioni, la composizione numerica e la durata del mandato della commissione speciale sulla crisi finanziaria, economica e sociale

11

 

III   Atti preparatori

 

Parlamento europeo

 

Giovedì 8 ottobre 2009

2010/C 230E/04

Mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'UE: Italia, terremoto in Abruzzo
Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 ottobre 2009 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, in conformità del punto 26 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (COM(2009)0445 – C7-0122/2009 – 2009/2083(BUD))

13

ALLEGATO

14

2010/C 230E/05

Prevenzione e risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 ottobre 2009 sull'iniziativa della Repubblica ceca, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca e del Regno di Svezia ai fini dell'adozione di una decisione quadro 2009/…/GAI del Consiglio sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali (08535/2009 – C7-0205/2009 – 2009/0802(CNS))

15

Significato dei simboli utilizzati

*

procedura di consultazione

**I

procedura di cooperazione, prima lettura

**II

procedura di cooperazione, seconda lettura

***

parere conforme

***I

procedura di codecisione, prima lettura

***II

procedura di codecisione, seconda lettura

***III

procedura di codecisione, terza lettura

(La procedura di applicazione é fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione)

Emendamenti politici: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono indicate dal simbolo ▐ .

Correzioni e adeguamenti tecnici dei servizi: il testo nuovo o modificato è evidenziato in corsivo semplice e le soppressioni sono indicate dal simbolo ║.

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RISOLUZIONI

Parlamento europeo SESSIONE 2009-2010 Sedute dal 7 e 8 ottobre 2009 Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 41 E del 18.2.2010. TESTI APPROVATI

Giovedì 8 ottobre 2009

26.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 230/1


Giovedì 8 ottobre 2009
Vertice del G20 a Pittsburgh

P7_TA(2009)0028

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 ottobre 2009 sul Vertice del G20 di Pittsburgh del 24 e 25 settembre 2009

2010/C 230 E/01

Il Parlamento europeo,

vista la Dichiarazione dei Leader rilasciata a margine del Vertice del Gruppo dei venti (G20) tenutosi a Pittsburgh il 24 e 25 settembre 2009,

vista la Dichiarazione dei Leader sul Piano globale per la ripresa e la riforma (Global Plan for Recovery and Reform) rilasciata a margine del Vertice del Gruppo dei venti (G20) e delle dichiarazioni rilasciate sul rafforzamento del sistema finanziario (Strengthening the financial System) e sulla distribuzione delle risorse attraverso le istituzioni finanziarie internazionali (Delivering resources through international financial institutions) il 2 aprile 2009 a Londra,

vista la sua risoluzione del 24 aprile 2009 sul Vertice del G20 di Londra del 2 aprile 2009 (1);

vista la dichiarazione rilasciata il 15 novembre 2008 a margine del Vertice del G20 di Washington sui mercati finanziari e l'economia mondiale,

vista la comunicazione della Commissione dell'8 aprile 2009 dal titolo «Aiutare i paesi in via di sviluppo nel far fronte alla crisi» (COM(2009)0160),

vista la comunicazione della Commissione del 20 agosto 2009 dal titolo «Non solo PIL Misurare il progresso in un mondo in cambiamento» (COM(2009)0433),

viste le sue risoluzioni sul cambiamento climatico, in particolare quelle del 4 febbraio 2009 dal titolo «2050: il futuro inizia oggi - raccomandazioni per la futura politica integrata dell'Unione europea sul cambiamento climatico» (2) e dell'11 marzo 2009 sulla «Strategia UE relativa ad un accordo organico sul cambiamento climatico a Copenaghen e alla predisposizione di un adeguato finanziamento alla politica in materia di cambiamento climatico» (3),

vista la risoluzione dell'Organizzazione Internazionale del lavoro (OIL) del 19 giugno 2009 dal titolo Global Jobs Pact,

visti gli obiettivi di sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite (United Nations Millenium Development Goals) e gli impegni assunti in materia di aiuti dagli Stati membri per lottare contro la fame e la povertà,

visto la dichiarazione rilasciata a margine della riunione informale dei capi di Stato e di governo dell'Unione europea tenutasi a Bruxelles il 17 settembre 2009 dal titolo «Agreed language for the Pittsburgh G20 Summit»,

vista la relazione definitiva della Commissione sulla misura delle prestazioni economiche e del progresso sociale sugli indicatori alternativi,

visto l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che il processo di ripresa economica rimane incompleto; che la lotta contro l'aumento della disoccupazione rimane una questione della massima importanza ed urgenza e che, in particolare, il tasso di disoccupazione nell'Unione europea ha raggiunto nel luglio 2009 un livello massimo decennale del 9,5 % e dovrebbe aumentare ulteriormente,

B.

considerando che il ripristino della domanda privata costituisce la principale sfida da affrontare per garantire il ritorno alla crescita economica e che progressi decisivi in materia di riforme sono essenziali per conseguire una forte crescita economica, che sia equilibrata e sostenibile,

C.

considerando che le attuali difficoltà economiche dovrebbero essere utilizzate come un'opportunità per promuovere gli obiettivi di Lisbona-Göteborg, per ribadire l'impegno nei confronti della lotta alla disoccupazione e al cambiamento climatico e per ridurre il consumo di energia, nonché per elaborare una strategia dell'Unione europea che consenta di passare da una gestione di emergenza delle crisi a una ripresa economica sostenibile sul lungo periodo,

D.

considerando che all'attuale crisi hanno contribuito in modo significativo le gravi inadempienze in materia di regolamentazione e vigilanza, oltre ad una sconsiderata e irresponsabile assunzione del rischio da parte di taluni istituti finanziari e all’eccesso di liquidità dovuto ad una politica monetaria lassista in alcune parti del mondo,

E.

considerando che il coordinamento internazionale è essenziale per l'economia, che una forte cooperazione multilaterale è necessaria per evitare eventuali tendenze protezionistiche e che la mancanza di azioni politiche può indurre gli istituti finanziari a ritornare al loro precedente modus operandi,

F.

considerando che ai leader del G20 incombe collettivamente la responsabilità di attenuare l'impatto sociale della crisi, in particolare nei paesi in via di sviluppo, duramente colpiti dagli effetti indiretti della crisi,

G.

considerando che l'attività offshore haindebolito la normativa finanziaria e costituisce un ostacolo al conseguimento dei MDGs,

Osservazioni generali: ripristinare la crescita

1.

accoglie con favore gli accordi raggiunti al Vertice del G20, compreso l'impegno ad evitare ogni prematura soppressione degli incentivi; osserva, tuttavia, con preoccupazione il rapido aumento del debito pubblico e dei disavanzi di bilancio; sottolinea l'importanza di risanare le finanze pubbliche e di garantire la sostenibilità fiscale a lungo termine al fine di evitare di imporre un onere troppo pesante alle generazioni future; esorta a mettere a punto immediatamente efficaci strategie di uscita, affinché esse possano essere attuate non appena la ripresa lo permetterà;

2.

ritiene che, per misurare il benessere e l'impatto ambientale delle attività antropiche, siano necessari nuovi indicatori e quadri contabili per lo sviluppo sostenibile diversi dal PIL, che fungono pertanto da linee guida per l'orientamento e la valutazione della ripresa mondiale;

3.

sottolinea che la priorità immediata deve essere quella di assicurare la crescita forte e sostenibile dell'economia reale, di garantire il corretto funzionamento dei mercati dei capitali e dei prestiti, di sostenere e promuovere l'occupazione e di tutelare i cittadini dagli effetti negativi della crisi, rivolgendo particolare attenzione ai più poveri e ai più vulnerabili;

4.

si compiace per il fatto che il Vertice del G20 abbia messo a fuoco gli squilibri globali, che sono alla radice della crisi finanziaria; sottolinea che, per evitare che in futuro si verifichino crisi finanziarie, è necessario affrontare le cause sottostanti (compresi un deficit o un surplus commerciale eccessivo) che hanno implicazioni che vanno ben oltre la sfera della regolamentazione bancaria e finanziaria e della governance istituzionale; ritiene che una risposta multilaterale efficace alla crisi debba affrontare le cause degli squilibri registrati nei tassi di cambio e della volatilità dei prezzi delle materie prime in quadri multilaterali;

5.

deplora che i leader del G20 non abbiano valutato i principali errori di regolamentazione e vigilanza che hanno causato la crisi finanziaria, al fine di evitare che questi stessi errori si ripetano e quindi una crisi analoga si verifichi; si rammarica del fatto i leader del G20 che non abbiano fatto progressi per quanto concerne il finanziamento della lotta globale contro il cambiamento climatico;

6.

plaude al rinnovato impegno a conseguire gli MDGs e gli impegni in materia di aiuto pubblico allo sviluppo (Official development assistance - ODA), compresi quelli sugli aiuti al commercio, la riduzione del debito e gli impegni di Gleneagles;

7.

plaude alla decisione dei leader del G20 di lavorare in direzione di un quadro internazionale per un'imposta sulle transazioni finanziarie e chiede un rapido conseguimento di progressi in merito, al fine di garantire che il settore finanziario contribuisca equamente alla ripresa economica e allo sviluppo, considerato che ad oggi i costi della crisi sono sostenuti dai contribuenti, dagli altri cittadini e dai servizi pubblici;

Parola chiave: occupazione

8.

plaude alla decisione dei leader del G20 di porre la creazione di posti di lavoro decorosi al centro del piano di ripresa e di riforma e si rallegra in particolare del ruolo che si è deciso di conferire all'OIL;

9.

si compiace dell'impegno dei leader del G20 di affrontare la crisi economica a livello internazionale e di rafforzare il sostegno a favore delle persone più vulnerabili, che sono quelle maggiormente colpite dalla crisi e maggiormente bisognose di un'azione comune; plaude in proposito all'istituzione del sistema di allerta globale in materia di impatto e vulnerabilità;

10.

chiede che l'impegno della comunità internazionale si traduca in azioni concrete e sia attuato, in particolare, sostenendo un'agenda forte in materia di posti di lavoro ecologici;

11.

concorda sull'importanza di istituire un quadro orientato all'occupazione per la crescita economica futura e di porre la promozione di posti di lavoro decorosi al centro dei piani di ripresa;

12.

plaude al Patto globale per l'occupazione dell'OIL e ne chiede l'attuazione immediata, segnatamente per quanto concerne la creazione di un fondo anticiclico per l'occupazione a livello internazionale e di pacchetti ambiziosi di stimolo fiscale, che sostengano la creazione e il mantenimento dei posti di lavoro, grazie a servizi per l'occupazione efficienti e politiche sociali forti, intese a sostenere i gruppi vulnerabili e ad assicurare il potere d'acquisto dei salari minimi;

13.

insiste sul fatto che la ratifica e l'attuazione delle convenzioni OIL sono fondamentali al riguardo e chiede che siano integrate negli accordi commerciali dell'OMC; chiede inoltre un ulteriore rafforzamento della cooperazione tra le maggiori organizzazioni internazionali;

14.

sostiene le iniziative relative a nuove forme di servizi finanziari quali la microfinanza, che si propone di migliorare l'accesso ai servizi finanziari da parte dei meno abbienti;

15.

sottolinea l'importanza di sostenere il dialogo sociale a tutti i livelli per evitare la deflazione dei salari e garantire che gli aumenti salariali siano in linea con l'aumento della produttività;

Rafforzare la vigilanza e la regolamentazione nel settore finanziario

16.

accoglie con favore l'appello lanciato ai ministri delle Finanze del G20 e ai governatori delle banche centrali al fine di raggiungere un accordo su un quadro internazionale di riforma nelle seguenti aree critiche del settore finanziario:

costruire capitale di alta qualità ed attenuare la prociclicità,

riformare le pratiche in materia di incentivi retributivi per sostenere la stabilità finanziaria,

migliorare i mercati dei derivati negoziati fuori borsa,

trattare problemi relativi a risoluzioni transfrontaliere e a istituti finanziari di importanza sistemica;

riformare della vigilanza nel settore finanziario conformemente al quadro globale;

17.

approva la volontà di trasformare il sistema di regolamentazione finanziaria globale e riconosce che sono stati conseguiti progressi sostanziali, ma ritiene che molti dei cambiamenti concordati non siano ancora stati attuati appieno e che resti ancora molto da fare;

18.

prende atto dell'impegno dei leader del G20 per una vigilanza completa di tutti gli istituti e gli strumenti finanziari di importanza sistemica; ritiene che sia necessario un approccio maggiormente centralizzato in materia di vigilanza dei mercati finanziari ai fini della prevenzione di altre crisi ed è del parere che l'Unione europea debba adoperarsi a favore di una struttura di vigilanza finanziaria più forte che miri all'istituzione di un'autorità unica in materia;

19.

è del parere che il coordinamento internazionale dovrebbe condurre a un progressivo miglioramento delle norme prudenziali a livello globale per evitare l'arbitraggio normativo; sottolinea che i progressi conseguiti nel contesto più ampio del G20 consistono di un approccio «di armonizzazione minima» che non deve impedire all'Unione europea di applicare standard più elevati; accoglie con favore, in tale contesto, il fatto che l'Unione europea dimostri maggiore ambizione per quanto riguarda la portata e le esigenze della regolamentazione e della vigilanza, come dimostrato dalle normative adottate di recente o in discussione;

20.

accoglie con favore il rinnovato impegno per dotare gli istituti finanziari di norme più severe in materia di assunzione del rischio e per una governance che adegui i compensi ai risultati a lungo termine e a una maggiore trasparenza generale; si rallegra dell'impegno inteso ad adottare il quadro normativo di Basilea II entro il 2011 e a introdurre un coefficiente di leva armonizzato a livello internazionale; ritiene che tali principi e obiettivi generali debbano essere rispettati da tutti i soggetti di mercato, ogniqualvolta sia in gioco la protezione di investitori, contribuenti o consumatori;

21.

invita la Commissione a trasporre rapidamente gli impegni assunti in occasione del Vertice del G20 per quanto riguarda i bonus in atti legislativi comunitari vincolanti; chiede ai leader del G20 di rafforzare le loro proposte in termini di costituzione di capitali e di riforma delle prassi di remunerazione e di garantire un approccio coerente da parte dei controllori di tutto il mondo in materia di sanzioni;

22.

ritiene che debbano essere attuati con urgenza i principi di cooperazione transfrontaliera in materia di gestione delle crisi; esorta il comitato esecutivo per la stabilità finanziaria a consultarsi con il Parlamento prima di approvare le proposte che dovranno essere adottate entro la fine di ottobre 2010 per gli istituti finanziari di importanza sistemica;

23.

riconosce che i risultati conseguiti nella lotta contro le giurisdizioni non cooperative (“paradisi fiscali”) sono stati notevoli, ma non sono ancora sufficienti; invita il Forum globale sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a migliorare la trasparenza fiscale e lo scambio di informazioni affinché i paesi possano applicare pienamente il loro diritto tributario per proteggere la propria base imponibile; appoggia il G20 nella sua intenzione di adottare misure contro i paradisi fiscali a partire dal marzo 2010, in caso di mancata collaborazione;

24.

si compiace dei progressi compiuti in relazione al segreto bancario e, in particolare, l'ampliamento del Forum globale dell'OCSE sulla trasparenza e lo scambio di informazioni; rileva tuttavia che numerose giurisdizioni che avevano promesso di applicare gli standard non hanno ancora mostrato risultati in tal senso; chiede l'istituzione di un sistema efficace inteso a prevenire, rilevare e perseguire l'evasione fiscale; sottolinea l'importanza di creare un sistema di relazione standardizzato;

25.

si rammarica che i leader del G20 non abbiano trattato il problema del rischio morale e che il legame tra le norme prudenziali per gli istituti sistemici e i costi correlati a un errore di tali istituti sia stato rinviato all'ottobre del 2010; chiede che siano elaborate proposte intese ad affrontare la ristrutturazione e che sia eseguita una revisione dei modelli di imprese nel settore finanziario per risolvere la questione delle società «troppo grandi per fallire»;

Rafforzare i nostri istituti finanziari globali

26.

plaude al piano di riforma del FMI e della Banca mondiale presentato dai leader del G20 e chiede che tali riforme vengano avviate quanto prima possibile; chiede una profonda riforma della governance globale economica e finanziaria; sostiene il miglioramento del FMI e della Banca mondiale come un elemento fondamentale dello sforzo volto a migliorare la credibilità, la legittimità e l'efficacia di tali istituzioni finanziarie; chiede un incremento della rappresentanza dei paesi in via di sviluppo nelle istituzioni finanziarie internazionali; accoglie con favore l'impegno assunto nei confronti dello spostamento di quote-parte a favore dei paesi con mercati emergenti e in via di sviluppo più dinamici; ricorda l'importanza di evitare politiche procicliche al fine di trovare la via della ripresa;

27.

chiede che sia creato un meccanismo inteso a trasferire una parte degli stanziamenti attribuiti agli Stati membri del FMI a titolo dei diritti speciali di prelievo del FMI (SDRs) a favore dei paesi a basso reddito, il che potrebbe raddoppiare la capacità di prestito a medio termine del FMI;

28.

accoglie con favore gli impegni assunti dai leader del G20 in vista di un'economia globale aperta; ritiene che la ripresa del commercio mondiale sia indispensabile per ripristinare la crescita globale; ribadisce, a questo proposito, il proprio rifiuto nei confronti di ogni forma di protezionismo e continua ad insistere a favore di progressi nel garantire un accesso al mercato che non vada a detrimento dei paesi in via di sviluppo, grazie all’eliminazione delle barriere tariffarie e non tariffarie indiscriminate e al rispetto delle regole per un commercio libero ed equo; permane determinato a individuare una conclusione globale, ambiziosa ed equilibrata del Doha Round per lo sviluppo, coerentemente con il proprio mandato e esorta i leader a non dimenticare il principale obiettivo di sviluppo di detto Round;

29.

accoglie con favore il riconoscimento da parte dei leader del G20 dell'importanza di un'economia più sostenibile a livello mondiale; ribadisce la cruciale importanza di conseguire un accordo vincolante sul cambiamento climatico alla prossima conferenza di Copenaghen prevista dalla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (conferenza UNFCCC); sottolinea, tuttavia, che i leader del G20 dovrebbero riconoscere la vasta portata delle sfide legate alla sostenibilità globale; invita i ministri delle Finanze del G20 a mobilitare risorse per sostenere gli interventi a breve termine in materia climatica nei paesi in via di sviluppo, quale componente chiave della risposta collettiva alla crisi economica mondiale;

30.

sottolinea il fatto che tutti gli impegni assunti dai leader del G20 devono essere rispettati appieno, messi in atto rapidamente e sviluppati, a livello nazionale e internazionale, al fine di ripristinare la fiducia e massimizzare la ripresa economica;

31.

ritiene che la rappresentanza dell'Unione europea in occasione delle riunioni del G20 dovrebbe essere oggetto di una discussione approfondita tra le tre principali istituzioni dell'Unione europea e gli Stati membri; è convinto che l'Unione europea debba concordare una posizione comune nei forum internazionali, in particolare per quanto riguarda le riunioni del G20, e ribadisce che la rappresentanza dell'Unione europea nei negoziati internazionali deve essere più coerente;

32.

sottolinea l'importanza di un accordo sui fondi per aiutare i paesi poveri ad adattarsi al cambiamento climatico, alla conferenza UNFCCC e della fornitura di meccanismi di finanziamento solidi e prevedibili che integrino gli aiuti ufficiali allo sviluppo; si rammarica che detta questione sia stata rinviata alla conferenza UNFCCC di Copenaghen e ribadisce che l'Unione europea dovrebbe contribuire in modo equo al finanziamento dell'attenuazione e dell'adeguamento, in base ai risultati delle ricerche scientifiche sulla gravità del cambiamento climatico e l'ampiezza dei suoi costi;

33.

richiama l'attenzione sulla persistente crisi alimentare e plaude alla decisione di appoggiare un'iniziativa alimentare della Banca mondiale; invita i paesi donatori a garantire la trasparenza e la responsabilità per quanto riguarda la distribuzione degli aiuti alimentari;

*

* *

34.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla Banca centrale europea, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, ai governi e ai parlamenti degli Stati del G20, nonché al Fondo monetario internazionale.


(1)  Testi approvati, P6_TA(2009)0330.

(2)  Testi approvati, P6_TA(2009)0042.

(3)  Testi approvati, P6_TA(2009)0121.


26.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 230/7


Giovedì 8 ottobre 2009
Effetti della crisi economica e finanziaria sui paesi in via di sviluppo e sulla cooperazione allo sviluppo

P7_TA(2009)0029

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 ottobre 2009 sulle conseguenze della crisi economica e finanziaria mondiale per i paesi in via di sviluppo e la cooperazione allo sviluppo

2010/C 230 E/02

Il Parlamento europeo,

vista la dichiarazione del G20, tenutosi il 2 aprile 2009 a Londra, sul Piano globale per la ripresa e la riforma,

vista la Dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite dell'8 settembre 2000, che stabilisce gli Obiettivi di sviluppo del Millennio (OSM) quali criteri fissati congiuntamente dalla comunità internazionale per l'eliminazione, tra l'altro, della povertà e della fame,

vista la relazione della Banca mondiale e del Fondo monetario internazionale (FMI) dal titolo «Global Monitoring Report 2009: A Development Emergency», pubblicata nell'aprile 2009,

vista la relazione della Banca mondiale dal titolo «Global Development Finance: Charting a Global Recovery 2009», pubblicata a giugno 2009,

viste la conferenza delle Nazioni Unite sulla crisi finanziaria ed economica mondiale e il suo impatto sullo sviluppo e l'approvazione delle relative conclusioni da parte dell'Assemblea generale dell'ONU mediante la risoluzione 63/303 del 9 luglio 2009,

vista la comunicazione della Commissione dell'8 aprile 2009 dal titolo «Aiutare i paesi in via di sviluppo nell'affrontare la crisi» (COM(2009)0160),

viste le conclusioni del Consiglio Affari generali e relazioni esterne del 18 e 19 maggio 2009: «Aiutare i paesi in via di sviluppo nel far fronte alla crisi»,

vista la sua risoluzione del 14 marzo 2006 sulla revisione strategica del Fondo monetario internazionale (1),

visto lo studio del Professor Ngaire Woods dal titolo «International Response to the global crisis and the reform of the international financial and aid architecture» (La risposta internazionale alla crisi globale e la riforma dell'architettura finanziaria e degli aiuti a livello mondiale) (2),

viste la Conferenza sui finanziamenti innovativi, tenutasi a Parigi dal 28 al 29 maggio 2009, e la Conferenza internazionale sul finanziamento dello sviluppo, svoltasi a Doha dal 28 novembre al 2 dicembre 2008,

vista la relazione del 17 marzo 2009 del comitato dei ministri delle Finanze africani e dei governatori delle banche centrali istituito per monitorare la crisi, intitolata «Impact of the Crisis on African Economies - Sustaining Growth and Poverty Reduction» (impatto della crisi sulle economie africane - sostenere la crescita e la riduzione della povertà),

vista l'interrogazione del 3 settembre 2009 alla Commissione sugli effetti della crisi finanziaria ed economica mondiale sui paesi in via di sviluppo e sulla cooperazione allo sviluppo (O-0088/2009 – B7-0209/2009),

visti gli articoli 115, paragrafo 5, e 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

1.

sottolinea che i paesi in via di sviluppo, pur non avendo provocato la crisi economica e finanziaria mondiale, ne stanno subendo le conseguenze in maniera sproporzionata, con un drastico calo della crescita e dell'occupazione, un impatto negativo sulla bilancia commerciale e su quella dei pagamenti, una sensibile riduzione dei flussi netti di capitale privato in entrata e degli investimenti stranieri diretti, ridotto accesso al credito e ai finanziamenti al commercio, diminuzione delle rimesse, tassi di cambio caratterizzati da ampie oscillazioni e volatilità, crollo delle riserve, prezzi più volatili e in ribasso per i prodotti di base, minori entrate derivanti dal turismo;

2.

condivide la valutazione espressa dal Segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-Moon secondo cui la crisi finanziaria mondiale ha causato un'emergenza sviluppo che mette a rischio o addirittura annulla i progressi ottenuti a caro prezzo per quanto riguarda la riduzione della povertà, della fame e della mortalità materna e infantile, come pure il miglioramento dell'istruzione di base, dell'uguaglianza di genere e dell'accesso all'acqua potabile e alle strutture igienico-sanitarie di base, compromettendo il raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo del Millennio, segnatamente quelli riguardanti la sanità;

3.

osserva con estrema preoccupazione che la crisi, che segue da molto vicini le crisi dei prezzi degli alimenti e dei carburanti, ha già comportato ingenti costi in termini di vite umane, con effetti devastanti per le fasce di popolazione vulnerabili nei paesi più poveri, con previsioni che danno 23 milioni di nuovi disoccupati, fino a 90 milioni in più di famiglie estremamente povere solo nel 2009, la messa a repentaglio delle cure salva-vita per 1,7 milioni di persone infette da HIV e una media annua di 200 000 e 400 000 vittime in più tra i bambini tra il 2009 e il 2015, anno obiettivo degli OSM per i paesi in via di sviluppo;

4.

fa notare che secondo molti paesi emergenti tutte le loro fonti di finanziamento allo sviluppo sono state colpite dalla crisi e non saranno in grado, senza un cospicuo aiuto esterno, di salvaguardare i progressi economici ottenuti con tanti sforzi;

5.

invita l’Unione europea ad adottare misure volte ad eliminare gli abusi dei paradisi fiscali, l’evasione fiscale e la fuga illegale di capitali dai paesi in via di sviluppo; chiede pertanto un nuovo accordo finanziario globale vincolante in virtù del quale le multinazionali siano tenute a rivelare automaticamente i profitti realizzati e le imposte pagate paese per paese, in modo da garantire la trasparenza sugli importi erogati in tutti i paesi in via di sviluppo in cui operano;

6.

prende atto del riconoscimento, da parte del G20, «della propria responsabilità collettiva nell'alleviare l’impatto sociale della crisi onde ridurre al minimo i danni a lungo termine arrecati al potenziale globale», e della conferma degli impegni di aiuto e delle promesse di nuovi stanziamenti, fra cui 50 000 milioni USD per sostenere la protezione sociale, promuovere il commercio e tutelare lo sviluppo nei paesi a basso reddito, un aumento significativo del sostegno per la crisi nei paesi in via di sviluppo e maggiori risorse per la protezione sociale nei paesi più poveri;

7.

accoglie con favore la decisione presa dai leader del G8 in occasione del vertice del luglio 2009 a L'Aquila, in Italia, di donare 20 000 milioni USD per lo sviluppo rurale e la sicurezza alimentare;

8.

teme che le risorse finanziarie impegnate non siano sufficienti, che non vengano concentrate sui paesi e sulle popolazioni più poveri e che non possano essere messe a disposizione con sufficiente flessibilità e rapidità per generare i miglioramenti che i paesi in via di sviluppo richiedono;

9.

appoggia la richiesta dei leader del G8 di effettuare, nel 2010, una rassegna internazionale delle politiche riguardanti gli OSM;

10.

prende atto dell'incremento delle risorse destinate all'FMI e ad altre istituzioni finanziarie internazionali; accoglie con favore le recenti riforme dell'FMI, che prevedono un ruolo più importante per i paesi emergenti;

11.

esprime grave preoccupazione per il fatto che, al luglio 2009, l'82 % dei nuovi prestiti dell'FMI risultava a favore di paesi europei, mentre solo l'1,6 % aveva come destinatari i paesi africani, circostanza che indica come, con ogni probabilità, la maggior parte delle risorse disponibili sia stata concessa a mercati emergenti ad alto reddito e a paesi a medio reddito in quanto potenzialmente in grado di rimborsare i prestiti ricevuti; sottolinea che l'interruzione dei processi di sviluppo provoca, a medio termine, effetti più distruttivi e duraturi per i paesi meno sviluppati di quelli subiti dai paesi più avanzati per un periodo di crisi limitato;

12.

invita a mettere rapidamente a disposizione gli ulteriori crediti agevolati e flessibili per 6 000 milioni USD a favore dei paesi più poveri, resi possibili dalla vendita delle riserve auree dell'FMI; prende atto con grande preoccupazione delle stime dell'FMI secondo cui il Fondo può coprire solo il 2 % circa del fabbisogno (lordo) di finanziamenti esterni dei paesi a basso reddito, un circostanza che evidenzia la necessità di nuove risorse agevolate o sovvenzioni provenienti da altri donatori e istituzioni;

13.

si rammarica per il fatto che, nonostante una risposta efficace alla crisi richieda una nuova e massiccia iniezione di capitali, e malgrado l'impegno del G20 di «mettere a disposizione risorse per la protezione sociale nei paesi più poveri, anche mediante investimenti nella sicurezza alimentare a lungo termine e attraverso contributi bilaterali volontari a favore del Quadro di vulnerabilità della Banca Mondiale, fra cui lo Strumento per le crisi infrastrutturali e il Fondo per una rapida risposta a livello sociale», la Banca mondiale sia stata lasciata sostanzialmente nella condizione di dover intervenire con le risorse e gli strumenti già esistenti;

14.

ritiene che la priorità principale dovrebbe essere semplicemente di sostenere le politiche volte a ridurre la povertà, con il miglior rendimento possibile del denaro dei contribuenti, nel riconoscimento della dignità umana assoluta di ogni singolo individuo del mondo in via di sviluppo;

15.

ritiene che il commercio equo e reciprocamente vantaggioso sia la pietra angolare della stabilità del mercato finanziario internazionale; rileva che l'Unione europea deve fare la sua parte mediante la riduzione delle sovvenzioni che distorcono il commercio e delle barriere commerciali che causano tanti danni alle economie dei paesi in via di sviluppo;

16.

riconosce i danni causati dalla «fuga di cervelli» alla struttura del capitale delle varie economie; rileva inoltre che questo è un problema grave, in atto in numerose regioni del mondo, che comporta la migrazione all'estero degli individui migliori e più intelligenti, che i paesi in via di sviluppo non possono permettersi di perdere; chiede pertanto che vengano prese misure per incoraggiare la migrazione circolare;

17.

osserva con notevole apprensione che tale situazione ha reso la Banca mondiale incapace di far fronte alle richieste di taluni paesi che, seppur resi particolarmente vulnerabili dalla crisi, non soddisfano i requisiti di idoneità della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (IBRD) o dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA) né possono essere ammessi ad altre forme di assegnazione di fondi che presuppongono la solvibilità del debitore e una buona performance passata dello stesso; ritiene che tale squilibrio nell'erogazione di finanziamenti metta in evidenza gravi problemi di governance della Banca mondiale, che riduce i propri rischi e quelli dei membri che non chiedono prestiti, a scapito dei paesi membri in via di sviluppo più bisognosi;

18.

sottolinea che l'incapacità delle istituzioni di Bretton Woods di aiutare i paesi a basso reddito a far fronte alla crisi è dovuta principalmente al ritardo nell'adozione di riforme della loro governance atte ad incrementarne l'importanza, la legittimità e l'efficacia oltre che la sensibilità e la capacità di risposta nei confronti dei paesi in via di sviluppo; esorta ad attuare tali riforme con urgenza;

19.

chiede all'Unione europea e ai suoi Stati membri di assumersi le proprie responsabilità di importanti attori internazionali e quindi di provvedere a una rapida attuazione della necessaria riforma delle istituzioni di Bretton Woods e di colmare al contempo le evidenti carenze nella risposta alla crisi da parte del G20, dell'FMI e della Banca mondiale, mettendo a disposizione quanto prima aiuti a favore dei paesi in via di sviluppo e garantendo una rapida erogazione degli stessi ai paesi i cui investimenti per il conseguimento degli OSM sono attualmente a rischio a causa di uno shock esterno (la crisi finanziaria), che non potevano in alcun modo prevedere né controllare; a tal fine, l'Unione europea e i suoi Stati membri dovranno in ogni momento rispettare le norme più stringenti in materia di responsabilità ed efficacia degli aiuti per quanto riguarda l'utilizzo di fondi pubblici da parte dei destinatari;

20.

esprime grave preoccupazione per il fatto che gli aiuti da parte di taluni Stati membri dell'Unione europea abbiano registrato una riduzione in termini reali nel 2008; invita gli Stati membri ad adempiere con urgenza ai loro impegni in materia di aiuto pubblico allo sviluppo (APS) entro il 2010, in considerazione del fatto che la maggior parte dei paesi in via di sviluppo sono stati gravemente colpiti dalle conseguenze della crisi finanziaria mondiale;

21.

si compiace dell'intenzione dell'Unione europea di anticipare 88 000 milioni EUR di aiuti allo sviluppo, sostegno al bilancio e finanziamenti agricoli per azioni immediate, e della proposta di stanziare 500 milioni EUR a favore della spesa sociale nei paesi in via di sviluppo attraverso il meccanismo ad hoc «FLEX vulnerabilità» destinato ai paesi dell'Africa dei Caraibi e del Pacifico (ACP); raccomanda di utilizzare il sostegno al bilancio in maniera mirata per promuovere la sanità, il lavoro dignitoso, l'istruzione, i servizi sociali e la crescita «verde» sotto forma di sostegno settoriale al bilancio; esorta l'Unione europea e i suoi Stati membri a rispettare gli impegni finanziari contenuti nel programma d’azione dell'Unione europea sugli OSM; riconosce il principio della titolarità, sottolineando il ruolo dei paesi in via di sviluppo nella determinazione delle proprie politiche, strategie e programmi di sviluppo, e la responsabilità reciproca dell'Unione europea e dei suoi partner nel garantire risultati in questo settore;

22.

rammenta le ripetute richieste del Parlamento di includere il FES nel bilancio comunitario al fine di garantire un controllo democratico del suo utilizzo;

23.

si rammarica tuttavia che, ad eccezione dei 100 milioni EUR del Fondo fiduciario UE-Africa per le infrastrutture, tutte le altre spese siano frutto di impegni assunti in precedenza e invita quindi ad aggiungere nuovi e più congrui finanziamenti; attende preoccupato di sapere come la Commissione intende colmare il vuoto di finanziamenti che verrà a determinarsi in futuro a causa dell'anticipo del sostegno al bilancio;

24.

sottolinea che i volumi di APS non sono sufficienti per rispondere all'urgenza richiesta dalla gravità della crisi e al notevole aumento dei fabbisogni che essa genera nei paesi in via di sviluppo, e invita la Commissione e gli Stati membri a rispettare i loro impegni internazionali e a continuare a contribuire al raggiungimento degli OSM; invita la Commissione a presentare con urgenza nuove proposte per meccanismi di finanziamento innovativi;

25.

sottolinea la necessità di una maggiore coerenza tra le politiche comunitarie in materia di commercio, bilancio, cambiamento climatico e sviluppo;

26.

raccomanda pertanto di utilizzare gli accordi di partenariato economico (APE) come mezzo per rispondere alle esigenze in materia di sviluppo, concedendo ai paesi ACP un vantaggio commerciale e favorendo il raggiungimento degli OSM, nonché consentendo agli Stati ACP di escludere dai negoziati prodotti e settori sensibili, come gli investimenti e i servizi;

27.

rammenta che, a tal fine, gli APE debbono servire come strumenti di promozione dell'integrazione regionale e di dinamizzazione delle economie dei paesi ACP, che le promesse di finanziamento vanno onorate;

28.

sottolinea che la Banca europea degli investimenti (BEI) deve essere coinvolta in maniera decisamente più attiva e trasparente come capofila nello sviluppo di nuovi meccanismi di finanziamento;

29.

esorta la Commissione ad assumere un ruolo di primo piano per migliorare tempestivamente questi meccanismi, compresi i micro-e meso-crediti, in particolare al fine di fornire accesso al finanziamento ai gruppi vulnerabili come le donne e gli agricoltori;

30.

esorta l'Unione europea a far sì che siano adottati a livello globale gli interventi normativi necessari a scongiurare il pericolo di una nuova crisi finanziaria;

31.

invita gli Stati membri ad osservare e rispettare i loro impegni in materia di APS;

32.

sottolinea l'importanza, in termini di sviluppo, della coerenza delle politiche in settori quali l'economia, il commercio, l'ambiente e l'agricoltura, al fine di evitare che la crisi finanziaria ed economica mondiale abbia effetti ancora più gravi nei paesi in via di sviluppo;

33.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, agli Stati membri, alle organizzazioni delle Nazioni Unite, all'FMI e alla Banca Mondiale, nonché ai governatori dell'FMI e della Banca mondiale provenienti dagli Stati membri dell'Unione europea, e ai paesi del G20.


(1)  GU C 291 E del 30.11.2006, pag. 118.

(2)  Studio di prossima pubblicazione commissionato dal dipartimento tematico della DG EXPO del Parlamento.


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Parlamento europeo

Mercoledì 7 ottobre 2009

26.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 230/11


Mercoledì 7 ottobre 2009
Costituzione, attribuzioni, composizione e mandato della commissione speciale sulla crisi finanziaria, economica e sociale

P7_TA(2009)0025

Decisione del Parlamento europeo del 7 ottobre 2009 sulla costituzione, le attribuzioni, la composizione numerica e la durata del mandato della commissione speciale sulla crisi finanziaria, economica e sociale

2010/C 230 E/03

Il Parlamento europeo,

vista la decisione della Conferenza dei presidenti del 17 settembre 2009 di proporre la costituzione di una commissione speciale sulla crisi finanziaria, economica e sociale e di definirne le competenze, la composizione numerica e la durata del mandato,

visto l'articolo 184 del suo regolamento,

1.

decide di costituire una commissione speciale sulla crisi finanziaria, economica e sociale con le seguenti attribuzioni:

a)

analizzare e valutare l'ampiezza della crisi finanziaria, economica e sociale, il suo impatto sull'Unione e sugli Stati membri, nonché la situazione a livello della governance mondiale, proporre misure appropriate al fine di ricostruire a lungo termine mercati finanziari sani e stabili, atti a sostenere la crescita sostenibile, la coesione sociale e l'occupazione, a tutti i livelli, e fornire una valutazione dell'incidenza di tali misure e dei costi dell'inazione;

b)

analizzare e valutare la situazione attuale dell'attuazione della legislazione comunitaria in tutti i settori interessati, nonché il coordinamento delle azioni avviate dagli Stati membri per sostenere una crescita sostenibile e qualitativa e gli investimenti a lungo termine, onde lottare contro la disoccupazione e rispondere alle sfide demografiche e climatiche, nel rispetto del principio di sussidiarietà;

c)

a tale scopo, stabilire i contatti necessari e organizzare audizioni con le istituzioni dell'Unione europea e le istituzioni e i forum nazionali, europei e internazionali, con i parlamenti e i governi nazionali degli Stati membri e di paesi terzi, nonché con rappresentanti della comunità scientifica, delle imprese e della società civile, comprese la parti sociali, in stretta cooperazione con le commissioni permanenti;

2.

decide che restano immutate le prerogative delle commissioni permanenti del Parlamento, competenti in materia di approvazione, controllo e applicazione della legislazione comunitaria relativa a detto settore e che la commissione speciale potrà esprimere raccomandazioni concernenti le misure o le iniziative da avviare, in stretta cooperazione con le commissioni permanenti;

3.

decide che la commissione speciale sarà composta di 45 membri;

4.

decide che la durata del mandato della commissione speciale sarà di dodici mesi a decorrere dall'8 ottobre 2009 e che la durata del mandato potrà essere prorogata; decide che la commissione speciale presenterà al Parlamento una relazione intermedia e una relazione finale in cui figureranno, se del caso, raccomandazioni in merito alle misure da adottare o alle iniziative da intraprendere.


III Atti preparatori

Parlamento europeo

Giovedì 8 ottobre 2009

26.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 230/13


Giovedì 8 ottobre 2009
Mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'UE: Italia, terremoto in Abruzzo

P7_TA(2009)0026

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 ottobre 2009 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, in conformità del punto 26 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (COM(2009)0445 – C7-0122/2009 – 2009/2083(BUD))

2010/C 230 E/04

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2009)0445 – C7-0122/2009),

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1), in particolare il punto 26,

visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (2),

vista la dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata il 17 luglio 2008 durante la riunione di concertazione sul Fondo di solidarietà,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per lo sviluppo regionale (A7-0021/2009),

1.

approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

2.

incarica il suo Presidente di firmare la decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, incluso il suo allegato, al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.


Giovedì 8 ottobre 2009
ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, in conformità del punto 26 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1), e in particolare il punto 26,

visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (2),

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

L’Unione europea ha istituito un Fondo di solidarietà (il «Fondo») per dimostrare la propria solidarietà alla popolazione delle regioni colpite da catastrofi.

(2)

L’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 prevede la mobilitazione del Fondo entro un massimale annuale di 1 miliardo EUR.

(3)

Il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio definisce le modalità per mobilitare gli stanziamenti del Fondo.

(4)

L'Italia ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo in relazione ad una catastrofe causata da un terremoto,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2009, una somma di 493 771 159 EUR di stanziamenti d’impegno e di pagamento è mobilitata nell’ambito del Fondo di solidarietà dell’Unione europea.

Articolo 2

La presente decisione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente


(1)  GU C 139 del 14.06.2006, pag. 1.

(2)  GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.


26.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 230/15


Giovedì 8 ottobre 2009
Prevenzione e risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali *

P7_TA(2009)0027

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 ottobre 2009 sull'iniziativa della Repubblica ceca, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca e del Regno di Svezia ai fini dell'adozione di una decisione quadro 2009/…/GAI del Consiglio sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali (08535/2009 – C7-0205/2009 – 2009/0802(CNS))

2010/C 230 E/05

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista l'iniziativa della Repubblica ceca, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca e del Regno di Svezia (08535/2009),

visti l'articolo 39, paragrafo 1, e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b), del trattato UE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C7-0205/2009),

visti gli articoli 100 e 55 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0011/2009),

1.

approva l'iniziativa della Repubblica ceca, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca e del Regno di Svezia quale emendata;

2.

invita il Consiglio a modificare di conseguenza l'iniziativa;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente l'iniziativa della Repubblica ceca, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca e del Regno di Svezia;

5.

invita il Consiglio a non adottare formalmente l'iniziativa prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona onde consentire che l'atto finale sia adottato garantendo il pieno esercizio del ruolo e della funzione di controllo della Corte di giustizia delle Comunità europee, della Commissione e del Parlamento (Protocollo al trattato di Lisbona sulle disposizioni transitorie); si dichiara intenzionato, a tali condizioni, ad esaminare eventuali altre proposte nel quadro della procedura d'urgenza;

6.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi della Repubblica ceca, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca e del Regno di Svezia.

PROGETTO DEL CONSIGLIO

EMENDAMENTO

Emendamento 1

Iniziativa della Repubblica ceca, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca e del Regno di Svezia

Considerando 4

(4)

Dovrebbero aver luogo consultazioni dirette tra le autorità competenti degli Stati membri allo scopo di raggiungere un consenso su una soluzione efficace volta ad evitare le conseguenze negative derivanti da procedimenti penali paralleli ed evitare perdite di tempo e risorse delle autorità competenti interessate. Tale soluzione potrebbe segnatamente consistere nella concentrazione dei procedimenti penali in un unico Stato membro, ad esempio mediante il trasferimento del procedimento penale. Potrebbe altresì consistere in qualsiasi altra azione che consenta un'efficiente e ragionevole gestione di tali procedimenti, anche per quanto riguarda la loro tempestiva gestione , ad esempio mediante rinvio del caso a Eurojust quando le autorità competenti non siano in grado di raggiungere un consenso . Al riguardo, dovrebbe essere rivolta particolare attenzione alla questione della raccolta di elementi di prova, sulla quale può influire lo svolgimento di due procedimenti paralleli.

(4)

Dovrebbero aver luogo consultazioni dirette tra le autorità competenti degli Stati membri allo scopo di raggiungere un consenso su una soluzione efficace volta ad evitare le conseguenze negative derivanti da procedimenti penali paralleli ed evitare perdite di tempo e risorse delle autorità competenti interessate. Tale soluzione potrebbe segnatamente consistere nella concentrazione dei procedimenti penali in un unico Stato membro, ad esempio mediante il trasferimento del procedimento penale. Potrebbe altresì consistere in qualsiasi altra azione che consenta un'efficiente e ragionevole gestione di tali procedimenti, anche per quanto riguarda la loro tempestiva gestione. Al riguardo, dovrebbe essere rivolta particolare attenzione alla questione della raccolta di elementi di prova, sulla quale può influire lo svolgimento di due procedimenti paralleli.

Emendamento 2

Iniziativa della Repubblica ceca, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca e del Regno di Svezia

Considerando 7

(7)

L'autorità competente che sia stata contattata da un'autorità competente di un altro Stato membro dovrebbe avere l'obbligo generale di rispondere alla richiesta presentata . L'autorità contattante è incoraggiata a stabilire un termine entro il quale l'autorità contattata dovrebbe rispondere, se possibile . La specifica situazione di una persona privata della libertà dovrebbe essere presa pienamente in considerazione dalle autorità competenti nel corso dell'intera procedura di presa di contatto.

(7)

L'autorità competente che sia stata contattata da un'autorità competente di un altro Stato membro dovrebbe rispondere alla richiesta presentata entro il termine stabilito . La specifica situazione di una persona privata della libertà dovrebbe essere presa pienamente in considerazione dalle autorità competenti nel corso dell'intera procedura di presa di contatto.

Emendamento 3

Iniziativa della Repubblica ceca, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca e del Regno di Svezia

Considerando 8

(8)

Il contatto diretto tra le autorità competenti dovrebbe essere il principio informatore della cooperazione istituita dalla presente decisione quadro. Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di decidere quali autorità siano competenti ad agire in virtù della presente decisione quadro, in ottemperanza al principio dell'autonomia procedurale nazionale, purché tali autorità abbiano la competenza per intervenire e decidere in conformità alle disposizioni della stessa decisione quadro.

(8)

Il contatto diretto tra le autorità competenti e la partecipazione di Eurojust dovrebbero essere i principi informatori della cooperazione istituita dalla presente decisione quadro.

Emendamento 4

Iniziativa della Repubblica ceca, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca e del Regno di Svezia

Considerando 9

(9)

Nel tentare di raggiungere un consenso su una soluzione efficace volta ad evitare le conseguenze negative derivanti da procedimenti paralleli condotti in due o più Stati membri, le autorità competenti dovrebbero tenere presente che ciascun caso ha un carattere specifico e prendere in considerazione tutti i fatti e il merito di ciascun caso. Al fine di raggiungere un consenso, le autorità competenti dovrebbero considerare criteri adeguati, che possono comprendere quelli che figurano negli orientamenti pubblicati nella relazione annuale 2003 di Eurojust ed elaborati a uso degli operatori del settore, e tenere in conto, per esempio, il luogo in cui si è verificato prevalentemente il fatto costituente reato, il luogo in cui si è subita la maggior parte dei danni, il luogo in cui si trova l'indagato o l'imputato e la possibilità di assicurare la sua consegna o estradizione in altre giurisdizioni, la cittadinanza o la residenza dell'indagato o dell'imputato, gli interessi rilevanti dell'indagato o dell'imputato, gli interessi rilevanti delle vittime e dei testimoni, l'ammissibilità degli elementi probatori o possibili ritardi.

(9)

Nel tentare di raggiungere un consenso su una soluzione efficace volta ad evitare le conseguenze negative derivanti da procedimenti paralleli condotti in due o più Stati membri, le autorità competenti dovrebbero tenere presente che ciascun caso ha un carattere specifico e prendere in considerazione tutti i fatti e il merito di ciascun caso.

Emendamento 5

Iniziativa della Repubblica ceca, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca e del Regno di Svezia

Considerando 16

(16)

La presente decisione quadro non dovrebbe comportare un inutile onere amministrativo laddove siano già disponibili opzioni più adatte ai problemi da essa trattati. Nel caso in cui vi siano tra gli Stati membri strumenti o accordi più flessibili, questi ultimi dovrebbero quindi prevalere sulla presente decisione quadro.

(16)

La presente decisione quadro non dovrebbe comportare un inutile onere amministrativo laddove siano già disponibili opzioni più adatte ai problemi da essa trattati. Nel caso in cui vi siano tra gli Stati membri strumenti o accordi più flessibili, questi ultimi dovrebbero quindi prevalere sulla presente decisione quadro , a condizione che non comportino una diminuzione del livello di protezione concesso all'indagato o all'imputato .

Emendamento 6

Iniziativa della Repubblica ceca, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca e del Regno di Svezia

Considerando 18

(18)

La decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, dovrebbe applicarsi al trattamento dei dati personali scambiati a norma della presente decisione quadro.

(18)

La decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, dovrebbe applicarsi al trattamento dei dati personali scambiati a norma della presente decisione quadro. La trasmissione di informazioni concernenti la cosiddetta origine razziale o etnica, la religione o le convinzioni personali e l'orientamento sessuale è espressamente vietata, tranne qualora sia strettamente necessaria ai fini della prevenzione e della soluzione di conflitti di giurisdizione nell'applicazione della decisione quadro.

Emendamento 7

Iniziativa della Repubblica ceca, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca e del Regno di Svezia

Considerando 20

(20)

La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

(20)

La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare all'articolo 50,

Emendamento 8

Iniziativa della Repubblica ceca, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca e del Regno di Svezia

Articolo 3 – lettera b

b)

«autorità competente» l'autorità giudiziaria o altra autorità che è competente in forza della legislazione del suo Stato membro a svolgere gli atti di cui all'articolo 2, paragrafo 1 della presente decisione quadro;

b)

«autorità competente» il giudice, il magistrato inquirente o il pubblico ministero o altra autorità giudiziaria che è competente in forza della legislazione del suo Stato membro a svolgere gli atti di cui all'articolo 2, paragrafo 1 della presente decisione quadro;

Emendamento 9

Iniziativa della Repubblica ceca, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca e del Regno di Svezia

Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

3 bis.     In conformità della decisione Eurojust, l'autorità contattante informa parallelamente anche Eurojust.

Emendamento 10

Iniziativa della Repubblica ceca, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca e del Regno di Svezia

Articolo 6 – paragrafo 1

1.   L'autorità contattata risponde alla richiesta presentata in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1, entro un termine ragionevole indicato dall'autorità contattante o, se non è stato indicato alcun termine, senza indebito ritardo , e comunica all'autorità contattante se siano in corso procedimenti paralleli nel suo Stato membro. Nei casi in cui l'autorità contattante abbia informato l'autorità contattata che l'indagato o imputato è sottoposto ad una misura detentiva preventiva o custodia cautelare, quest'ultima autorità tratta la richiesta con urgenza.

1.   L'autorità contattata risponde alla richiesta presentata in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1, entro un termine ragionevole indicato dall'autorità contattante o, se non è stato indicato alcun termine, entro trenta giorni , e comunica all'autorità contattante se siano in corso procedimenti paralleli nel suo Stato membro. Nei casi in cui l'autorità contattante abbia informato l'autorità contattata che l'indagato o imputato è sottoposto ad una misura detentiva preventiva o custodia cautelare, quest'ultima autorità tratta la richiesta con urgenza.

Emendamento 11

Iniziativa della Repubblica ceca, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca e del Regno di Svezia

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera c

c)

tutti gli elementi rilevanti in merito all'identità dell'indagato o imputato e, se del caso, in merito alle vittime;

c)

nome, cittadinanza, data di nascita e indirizzo dell'indagato o imputato e, se del caso, delle vittime , e altri dettagli pertinenti qualora si sospetti che l'identità dell'indagato o imputato sia falsa ;

Emendamento 12

Iniziativa della Repubblica ceca, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca e del Regno di Svezia

Articolo 10 – paragrafo 1

1.   Quando è accertata l'esistenza di procedimenti paralleli, le autorità competenti degli Stati membri interessati avviano consultazioni dirette al fine di pervenire ad un consenso su una soluzione efficace volta ad evitare le conseguenze negative derivanti da tali procedimenti paralleli, che possono eventualmente comportare la concentrazione dei procedimenti penali in un unico Stato membro.

1.   Quando è accertata l'esistenza di procedimenti paralleli, le autorità competenti degli Stati membri interessati avviano, senza indebito ritardo , consultazioni dirette al fine di pervenire ad un consenso su una soluzione efficace volta ad evitare le conseguenze negative derivanti da tali procedimenti paralleli, che possono eventualmente comportare la concentrazione dei procedimenti penali in un unico Stato membro. Nei casi in cui l'indagato o imputato è sottoposto a trattenimento detentivo preventiva o custodia cautelare, le consultazioni dirette sono volte a raggiungere con urgenza un consenso.

Emendamento 13

Iniziativa della Repubblica ceca, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca e del Regno di Svezia

Articolo 11

Quando procedono a consultazioni dirette su un caso al fine di raggiungere un consenso ai sensi dell'articolo 10, le autorità competenti degli Stati membri esaminano i fatti e il merito del caso e tutti i fattori che ritengono pertinenti.

Quando procedono a consultazioni dirette su un caso al fine di raggiungere un consenso ai sensi dell'articolo 10, le autorità competenti degli Stati membri esaminano i fatti e il merito del caso e fattori quali:

 

il luogo in cui si è verificato prevalentemente il fatto costituente reato,

il luogo in cui si è subita la maggior parte dei danni,

il luogo in cui si trova l'indagato o imputato e la possibilità di assicurare la sua consegna o estradizione in altre giurisdizioni,

la cittadinanza o residenza dell'indagato o imputato,

gli interessi rilevanti dell'indagato o imputato,

gli interessi rilevanti delle vittime e dei testimoni,

l'ammissibilità degli elementi probatori o

possibili ritardi.

Emendamento 14

Iniziativa della Repubblica ceca, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca e del Regno di Svezia

Articolo 11 bis (nuovo)

 

Articolo 11 bis

Garanzie procedurali

Nella fase processuale la persona formalmente accusata:

è messa al corrente degli scambi di informazioni e delle consultazioni tra le autorità degli Stati membri e tra le autorità di uno Stato membro ed Eurojust, delle soluzioni scelte o del mancato conseguimento di un accordo in virtù della presente decisione quadro, nonché degli attori coinvolti, dei contenuti e delle motivazioni;

ha il diritto di presentare osservazioni sulla giurisdizione più indicata prima che sia scelta una soluzione;

ha il diritto di ricorrere contro qualsiasi decisione adottata ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1 o, in caso di mancato conseguimento di un accordo, di chiederne il riesame.

Gli Stati membri garantiscono la prestazione di adeguati servizi di traduzione, interpretazione e assistenza legale.

Emendamento 15

Iniziativa della Repubblica ceca, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca e del Regno di Svezia

Articolo 11 ter (nuovo)

 

Articolo 11 ter

Diritti fondamentali

Qualsiasi consenso raggiunto sulla base dell'articolo 10, paragrafo 1 deve essere espressione di equità, indipendenza e oggettività ed essere conseguito applicando i principi sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, al fine di garantire la tutela dei diritti dell'indagato o imputato.

Emendamento 16

Iniziativa della Repubblica ceca, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca e del Regno di Svezia

Articolo 12 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

1 bis.     Le autorità nazionali sono libere, in qualsiasi fase di una procedura nazionale, di chiedere il parere di Eurojust e di deferire a Eurojust casi specifici che sollevano la questione della giurisdizione più indicata.

Emendamento 17

Iniziativa della Repubblica ceca, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca e del Regno di Svezia

Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

2 bis.     Qualora decidano di non conformarsi al parere di Eurojust, gli Stati membri informano quest'ultima per iscritto della loro decisione, conformemente all'articolo 7 della decisione Eurojust.

Emendamento 18

Iniziativa della Repubblica ceca, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca e del Regno di Svezia

Articolo 15 paragrafo 1 – alinea

1.   Qualora altri strumenti giuridici o intese consentano di estendere gli obiettivi della presente decisione quadro o contribuiscano a semplificare o agevolare la procedura in base alla quale le autorità nazionali si scambiano informazioni sui rispettivi procedimenti penali, avviano consultazioni dirette e cercano di raggiungere un consenso su eventuali soluzioni efficaci miranti ad evitare le conseguenze negative derivanti da procedimenti penali paralleli, gli Stati membri possono:

1.   Qualora altri strumenti giuridici o intese consentano di estendere gli obiettivi della presente decisione quadro o contribuiscano a semplificare o agevolare la procedura in base alla quale le autorità nazionali si scambiano informazioni sui rispettivi procedimenti penali, avviano consultazioni dirette e cercano di raggiungere un consenso su eventuali soluzioni efficaci miranti ad evitare le conseguenze negative derivanti da procedimenti penali paralleli e a condizione che il livello di protezione concesso all'indagato o imputato non venga ridotto , gli Stati membri possono:

Emendamento 19

Iniziativa della Repubblica ceca, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca e del Regno di Svezia

Articolo 15 bis (nuovo)

 

Articolo 15 bis

Inclusione nella relazione annuale

I casi deferiti a Eurojust sui quali non sia stato raggiunto un consenso a livello degli Stati membri sono inclusi nella relazione annuale di Eurojust.