ISSN 1725-2466 doi:10.3000/17252466.C_2010.222.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 222 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
53o anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2010/C 222/01 |
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2010/C 222/02 |
Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13) ( 1 ) |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI |
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2010/C 222/03 |
Elenco delle organizzazioni interprofessionali riconosciute nel settore del tabacco |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI |
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Consiglio |
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2010/C 222/04 |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2010/C 222/05 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5867 — Thomas Cook/Öger Tours) ( 1 ) |
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2010/C 222/06 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5922 — POSCO/Daewoo International) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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ALTRI ATTI |
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Commissione europea |
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2010/C 222/07 |
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2010/C 222/08 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
17.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 222/1 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
16 agosto 2010
2010/C 222/01
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,2820 |
JPY |
yen giapponesi |
109,49 |
DKK |
corone danesi |
7,4498 |
GBP |
sterline inglesi |
0,82110 |
SEK |
corone svedesi |
9,4943 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,3350 |
ISK |
corone islandesi |
|
NOK |
corone norvegesi |
7,9540 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
24,853 |
EEK |
corone estoni |
15,6466 |
HUF |
fiorini ungheresi |
280,20 |
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
LVL |
lats lettoni |
0,7085 |
PLN |
zloty polacchi |
3,9929 |
RON |
leu rumeni |
4,2313 |
TRY |
lire turche |
1,9382 |
AUD |
dollari australiani |
1,4379 |
CAD |
dollari canadesi |
1,3366 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
9,9642 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,8235 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,7464 |
KRW |
won sudcoreani |
1 521,95 |
ZAR |
rand sudafricani |
9,3551 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
8,7281 |
HRK |
kuna croata |
7,2350 |
IDR |
rupia indonesiana |
11 513,77 |
MYR |
ringgit malese |
4,0787 |
PHP |
peso filippino |
58,272 |
RUB |
rublo russo |
39,1325 |
THB |
baht thailandese |
40,787 |
BRL |
real brasiliano |
2,2682 |
MXN |
peso messicano |
16,2970 |
INR |
rupia indiana |
60,0040 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
17.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 222/2 |
Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013
(GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2010/C 222/02
Comunicazione della Commissione sul riesame dello status e dei massimali di aiuto di Stato delle regioni ad effetto statistico nelle seguenti carte nazionali degli aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 1.1.2011-31.12.2013
N 745/06 — Belgio — (pubblicata nella GU C 73 del 30.3.2007, pag. 15)
N 408/06 — Grecia — (pubblicata nella GU C 286 del 23.11.2006, pag. 5)
N 459/06 — Germania — (pubblicata nella GU C 295 del 5.12.2006, pag. 6)
N 324/07 — Italia — (pubblicata nella GU C 90 dell’11.4.2008, pag. 4)
N 626/06 — Spagna — (pubblicata nella GU C 35 del 17.2.2007, pag. 4)
N 492/06 — Austria — (pubblicata nella GU C 34 del 16.2.2007, pag. 5)
N 727/06 — Portogallo — (pubblicata nella GU C 68 del 24.3.2007, pag. 26)
N 673/06 — Regno Unito — (pubblicata nella GU C 55 del 10.3.2007, pag. 2)
1. |
In base al punto 20 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (in appresso «gli orientamenti»), le regioni ad effetto statistico beneficeranno dello status di aree assistite ex articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE fino alla fine del 2010. Tali regioni perderanno lo status di aree assistite ex articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE a partire dal 1o gennaio 2011 se il riesame compiuto d'ufficio dalla Commissione nel 2010 indica che il PIL pro capite in base alla media triennale dei dati più recenti supera il 75 % del PIL medio UE-25. Come già sancito nelle decisioni relative alle carte degli aiuti a finalità regionale 2007-2013, le regioni che cambiano di status beneficeranno, per il periodo 1.1.2011-31.12.2013, dell'ammissibilità agli aiuti a finalità regionale in base all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE. |
2. |
I dati statistici più recenti disponibili presso Eurostat (Comunicato stampa di Eurostat n. 25/2010 del 18.2.2010) relativi al PIL pro capite, misurato in standard di potere d'acquisto (SPA), calcolato su una media triennale (2005-2007) (UE-25 = 100) per le regioni ad effetto statistico riconosciute dagli orientamenti, sono i seguenti: Hainaut (74,0); Brandenburg-Südwest (84,1); Lüneburg (80,6); Leipzig (84,9); Sachsen-Anhalt (Halle) (79,5); Kentriki Makedonia (71,0); Dytiki Makedonia (73,8); Attiki (121,3); Principados de Asturias (90,5); Región de Murcia (83,6); Ciudad Autónoma de Ceuta (91,4); Ciudad Autónoma de Melilla (89,8); Basilicata (64,9); Burgenland (79,4); Algarve (77,7); Highlands and Islands (85,0). |
3. |
In base a tali dati, Hainaut, Kentriki Makedonia, Dytiki Makedonia e Basilicata mantengono il proprio status di aree assistite ex articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE con un'intensità di aiuto del 30 % in quanto il loro PIL pro capite in base alla media triennale dei dati più recenti è inferiore al 75 % del PIL medio UE-25. Tutte le altre regioni ad effetto statistico beneficeranno, per il periodo 1.1.2011-31.12.2013, dello status di aree assistite ex articolo 107, paragrafo 3, lettera c), con l'intensità di aiuto riportata nella tabella seguente, in quanto il loro PIL pro capite in base alla media triennale dei dati più recenti è superiore al 75 % del PIL medio UE-25. |
NUTS II |
Denominazione |
Massimale per gli aiuti a finalità regionale agli investimenti (1) (applicabile alle grandi imprese) |
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Regioni a effetto statistico |
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1. Regioni che rimangono ammissibili agli aiuti a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE fino al 31.12.2013 |
|||
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|
1.1.2007-31.12.2010 |
1.1.2011-31.12.2013 |
BE32 |
Hainaut |
30 % |
30 % |
GR12 |
Kentriki Makedonia |
30 % |
30 % |
GR13 |
Dytiki Makedonia |
30 % |
30 % |
ITF5 |
Basilicata |
30 % |
30 % |
2. Regioni che diventano ammissibili agli aiuti a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE dall’1.1.2011 al 31.12.2013 |
|||
DE42 |
Brandenburg-Südwest |
30 % |
20 % |
DED3 |
Leipzig |
30 % |
20 % |
DEE2 |
Halle |
30 % |
20 % |
DE93 |
Lüneburg |
|
|
DE934 |
LK Lüchow-Dannenberg |
30 % |
20 % |
DE93A |
LK Uelzen |
30 % |
20 % |
DE931 |
LK Celle |
15 % |
15 % |
DE932 |
LK Cuxhaven |
15 % |
15 % |
DE935 |
LK Lüneburg |
15 % |
15 % |
GR30 |
Attiki |
30 % |
20 % |
ES12 |
Principado de Asturias |
30 % |
20 % |
ES62 |
Región de Murcia |
30 % |
20 % |
ES63 |
Autónoma de Ceuta |
30 % |
20 % |
ES64 |
Autónoma de Melilla |
30 % |
20 % |
AT11 |
Burgenland |
30 % |
20 % |
PT15 |
Algarve |
30 % |
20 % |
UKM4 |
Highlands and Islands |
30 % |
20 % |
(1) Per i progetti di investimento con spese ammissibili non superiori a 50 milioni di EUR, tale massimale è aumentato di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese quali definite nella raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle micro imprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36). Per i grandi progetti di investimento con spese ammissibili superiori a 50 milioni di EUR, tale massimale è soggetto a correzione ai sensi del punto 67 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013.
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
17.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 222/4 |
ELENCO DELLE ORGANIZZAZIONI INTERPROFESSIONALI RICONOSCIUTE NEL SETTORE DEL TABACCO
2010/C 222/03
Tale pubblicazione è conforme all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 709/2008 della Commissione, del 24 luglio 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le organizzazioni e gli accordi interprofessionali nel settore del tabacco (GU L 197 del 25.7.2008, pag. 23) (Situazione al 17 agosto 2010).
|
Име на организацията Nombre y dirección Název a adresa Navn og adresse Name und Anschrift Nimi ja aadress Ονομασία και διεύθυνση Name and address Nom et adresse Nome e indirizzo Nosaukums un adrese Pavadinimas ir adresas Név és cím Isem u indirizz Naam en adres Nazwa i adres Nome e endereço Nume și adresă Názov a adresa Ime in naslov Nimi ja osoite Namn och adress |
Дата на признаване Fecha del reconocimento Datum uznání Dato for anerkendelsen Datum der Anerkennung Tunnustamise kuupäev Ημερονμηνία αναγνώρισης Date of recognition Date de reconnaissance Data del riconoscimento Atzīšanas diena Pripažinimo data Elismerés dátuma Data tar-rikonoxximent Datum van erkenning Data dopuszczenia Data de reconhecimento Data recunoașterii Dátum uznania Datum priznanja Hyväksymispäivä Datum för godkännandet |
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1 |
2 |
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ESPAÑA |
Nombre: ORGANIZACIÓN INTERPROFESIONAL DEL TABACO DE ESPAÑA –OITAB– Dirección de gestión:
Circunscripción económica o actividad: Nacional Medidas de extensión a los no afiliados: no Fecha de inicio: Fecha de vencimiento: Ámbito: En OITAB están integrados el conjunto de los cultivadores de tabaco españoles así como las empresas de primera transformación que operan en nuestro país. Se trata por tanto de una Organización que desarrolla su actividad a nivel nacional. Actividades:
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21.7.2005 |
|||||||||||||||||||||||||
FRANCE |
Dénomination: ASSOCIATION NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE ET TECHNIQUE DU TABAC — ANITTA- Siège social:
Zone économique ou activité: France Aquitaine, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Auvergne, Limousin, Poitou-Charentes, Bretagne, Pays de la Loire, Centre, Rhône-Alpes-Côte d'Azur, Franche-Comté, Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne, Picardie, Nord-Pas-de-Calais, Haute-Normandie, Basse-Normandie, Bourgogne, Réunion, Île-de-France. Actions d'extension aux non-membres: oui Début de validité: 1.1.2006 Fin de validité: 31.12.2008 Prolongation de la validité: jusqu'au 31.12.2009 Champ d'action: Actions techniques, économiques et vocation à intervenir pour coordonner la mise sur le marché des tabacs en feuilles. Actions poursuivies: Les activités de l'ANITTA, comme organisation interprofessionnelle, porteront notamment sur:
|
17.3.2006 |
V Avvisi
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Consiglio
17.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 222/6 |
POSIZIONE DEL CONSIGLIO SUL PROGETTO DI BILANCIO DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ESERCIZIO 2011
Spese ed entrate (1)
2010/C 222/04
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 314, in combinato disposto con il trattato che istituisce la Comunità europea per l'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,
vista la decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (2),
visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1525/2007 del Consiglio, del 17 dicembre 2007 (4),
visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria, modificato da ultimo dalla decisione 2009/1005/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2009 (5), in particolare il quadro finanziario pluriennale di cui alla parte I,
considerando quanto segue:
— |
il 16 giugno 2010 la Commissione ha presentato una proposta contenente il progetto di bilancio per l'esercizio 2011 (6), |
DECIDE:
Articolo unico
Il 12 agosto 2010 il Consiglio ha adottato la sua posizione sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2011.
Il testo integrale può essere consultato o scaricato visitando il sito web del Consiglio: http://www.consilium.europa.eu/
Fatto a Bruxelles, addì 12 agosto 2010.
Per il Consiglio
Il presidente
S. VANACKERE
(1) Per le spese amministrative, cfr. doc. 11662/10 FIN 293.
(2) GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17.
(3) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1, con rettifica nella GU L 25 del 30.1.2003, pag. 43 e nella GU L 99 del 14.4.2007, pag. 18.
(4) GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9.
(5) GU L 347 del 24.12.2009, pag. 26.
(6) COM(2010) 300.
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
17.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 222/7 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.5867 — Thomas Cook/Öger Tours)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2010/C 222/05
1. |
In data 10 agosto 2010 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa Thomas Cook AG («TC», Germania), controllata da Thomas Cook Group plc, acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo esclusivo di parte dell'impresa Öger Tours GmbH («Öger Tours», Germania) mediante acquisto di quote. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5867 — Thomas Cook/Öger Tours, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).
17.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 222/8 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.5922 — POSCO/Daewoo International)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2010/C 222/06
1. |
In data 9 agosto 2010 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n.139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa POSCO («POSCO», Repubblica di Corea) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell’insieme dell'impresa Daewoo International Corporation («Daewoo International», Repubblica di Corea). |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5922 — POSCO/Daewoo International, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).
(2) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).
ALTRI ATTI
Commissione europea
17.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 222/9 |
Pubblicazione di una domanda ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari
2010/C 222/07
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (1). Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione.
SCHEDA RIEPILOGATIVA
REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO
«ΦΙΡΙΚΙ ΠΗΛΙΟΥ» (FIRIKI PILIOU)
N. CE: EL-PDO-0005-0540-27.03.2006
DOP ( X ) IGP ( )
1. Servizio competente dello Stato membro:
Nome: |
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δ/νση Βιολογικής Γεωργίας, Τμήμα Προστατευόμενων Ονομασιών Προέλευσης (Π.Ο.Π) — Προστατευόμενων Γεωγραφικών Ενδείξεων (Π.Γ.Ε) — Ιδιότυπων και Παραδοσιακών Προϊόντων (Ministero dello Sviluppo rurale e dell'alimentazione, Dipartimento per l'Agricoltura biologica, Divisione DOP — IGP — specialità tradizionali) |
|||
Indirizzo: |
|
|||
Tel. |
+30 210212815053 |
|||
Fax |
+30 2108821241 |
|||
E-mail: |
ax29u030@minagric.gr, ax29u029@minagric.gr |
2. Richiedente:
Nome: |
Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Πηλίου & Βορείων Σποράδων (Unione delle cooperative agricole del Pelio e delle Sporadi settentrionali) |
Indirizzo: |
Ano Lechonia Magnesia |
Tel. |
+30 2428093963 / 2428093572 |
Fax |
+30 2428094654 / 2428094379 |
E-mail: |
copilspr@otenet.gr |
Internet: |
http://www.coop-pilion.gr |
Composizione: |
produttori/trasformatori ( X ) altro ( ) |
3. Tipo di prodotto:
Classe 1.6. |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati. |
4. Disciplinare:
[sintesi dei requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006].
4.1. Nome:
«Φιρίκι Πηλίου» (Firiki Piliou).
4.2. Descrizione:
La Φιρίκι Πηλίου (Firiki Piliou) appartiene alla specie Malus domestica Borkh e alla varietà φιρίκι, caratterizzata da frutti di piccole dimensioni. La Φιρίκι Πηλίου (Firiki Piliou) è una mela di grandezza medio-piccola, di forma cilindrica allungata, con un rapporto tra diametro e lunghezza inferiore a quello delle φιρίκια (firikia) di altre zone, di colore giallo-verde, con riflessi rossi intensi sul lato esposto al sole, polpa di durezza elevata (6-8 kg/cm2), forte tenore zuccherino e bassa acidità, caratteristiche che rendono la polpa dolce e succosa e le conferiscono una fragranza particolare e intensa.
Il condizionamento è effettuato a norma del regolamento (CE) n. 1221/2008.
Al momento della raccolta, la Φιρίκι Πηλίου (Firiki Piliou) deve avere le caratteristiche seguenti:
|
durezza: 6-8 kg/cm2; |
|
solidi solubili: 11,5-13 Brix; |
|
acidità: 0,10-0,20 % di acido citrico; |
|
dimensioni: perimetro di 14-18 cm. |
4.3. Zona geografica:
La zona geografica è quella montuosa del Pelio, ed è delimitata in base all'altitudine (la zona di coltivazione va dai 300 ai 900 metri), alle condizioni pedoclimatiche (vicinanza delle colture a boschi di castagno, di faggio e di corbezzolo, pendii ben drenati, contenuta escursione termica, elevata umidità relativa, elevato soleggiamento), all'uniformità delle pratiche colturali (quali la coltivazione a terrazze e la raccolta manuale) e alla presenza tradizionale della coltura della Φιρίκι Πηλίου (Firiki Piliou): tali fattori conferiscono a questo frutto le sue caratteristiche organolettiche specifiche.
Più precisamente, la Φιρίκι Πηλίου (Firiki Piliou) viene prodotta entro i confini amministrativi dei seguenti comuni:
demo di Portaria, koinotita di Makrinitsa, demo di Zagora, demo di Agria, demo di Artemida, demo di Mouresi, demo di Milies e demo di Afetes.
4.4. Prova dell'origine:
Le Φιρίκι Πηλίου (Firiki Piliou) sono ottenute da meli coltivati nella zona geografica delimitata di produzione e possono essere commercializzate come DOP solo dopo avere ottenuto l'approvazione specifica degli organismi competenti.
Gli appezzamenti in cui sono coltivate sono dichiarati presso l'Unione delle cooperative agricole del Pelio e delle Sporadi settentrionali e sono censiti in vista dell'istituzione di un registro degli appezzamenti che soddisfano i criteri stabiliti per la zona di coltivazione e di produzione. I relativi dati sono trasmessi agli organismi preposti al controllo.
Il produttore dichiara il proprio raccolto presso il magazzino di calibratura-condizionamento, situato all'interno della zona geografica delimitata, indicando la superficie di produzione e il quantitativo di mele Φιρίκι Πηλίου (Firiki Piliou) prodotte.
Nella fase di stoccaggio, sulla prima confezione (solitamente in casse di plastica o di legno) sono annotati il produttore e il quantitativo di prodotto; tali dati sono trasmessi agli organismi preposti al controllo.
La procedura si completa con il condizionamento, nel corso del quale l'organismo di controllo rilascia le etichette numerate corrispondenti ai quantitativi da condizionare.
4.5. Metodo di ottenimento:
La coltivazione prevede tutte le pratiche colturali necessarie a mantenere le piante vitali e in buone condizioni: concimazione di base con concime composto, diserbo mediante falciatura e applicazione di erbicidi, irrigazione con acque superficiali di buona qualità, potatura manuale di formazione e di fruttificazione, diradamento manuale dei frutti. Per sostituire le piante improduttive o creare nuovi frutteti si utilizzano piantine ottenute, all'interno della zona delimitata, da semi di Φιρίκι Πηλίου (Firiki Piliou) oppure alberelli di due anni ottenuti dall'innesto di portainnesti MM106 e MM111 con piantine prodotte, all'interno della zona delimitata, da semi di Φιρίκι Πηλίου (Firiki Piliou). La pianta che produce le Φιρίκι Πηλίου (Firiki Piliou) fruttifica ogni due anni. Inizia a produrre frutti dopo il sesto anno dall'impianto (solitamente il decimo anno) e raggiunge grandi dimensioni.
La raccolta delle mele Φιρίκι Πηλίου (Firiki Piliou) è effettuata a mano, malgrado i rilievi accidentati che caratterizzano la zona, com'è sempre avvenuto tradizionalmente da quando questa varietà è coltivata nella regione del Pelio. Le mele Φιρίκι Πηλίου (Firiki Piliou) raccolte nel campo sono solitamente poste in casse di plastica, dopo di che vengono trasportate ai magazzini frigoriferi, dove vengono refrigerate allo scopo di salvaguardarne la qualità e la genuinità, evitando le ammaccature e una durezza eccessiva della polpa.
Non è vietato il ricondizionamento al di fuori della zona geografica delimitata, per soddisfare le esigenze del mercato e per promuovere il prodotto.
4.6. Legame:
La zona geografica delimitata è caratterizzata da un'altitudine relativamente elevata (300-900 metri), un clima mite, estati fresche, escursioni termiche contenute, un'elevata umidità relativa (60,9 %), un elevato soleggiamento (210 ore/mese) e un'aria pura. Per quanto riguarda il terreno, sebbene la base sia costituita da scisto, che in genere determina suoli poveri, la vicinanza delle colture a boschi di castagno, di faggio e di corbezzolo concorre a formare terreni leggeri e fertili, ricchi di sostanze organiche (2-3 %), di tipo da sabbioso-limoso a sabbioso-argilloso, con un pH di 4-5 (acidi). I terreni, inoltre, sono ben drenati grazie ai pendii che caratterizzano la morfologia della zona: per tale motivo la coltura dei meli che producono la Φιρίκι Πηλίου (Firiki Piliou) avviene per lo più su terrazze.
E proprio la coltivazione a terrazze, che rende impossibile l'uso di trattori e di altre macchine agricole, fa sì che tutte le operazioni vengano svolte a mano. Grazie alla loro lunga esperienza e alla conoscenza delle potenzialità di ogni albero, i produttori eseguono a mano e con particolare cura le operazioni di diradamento per ottenere da ogni albero il numero di frutti ottimale per raggiungere la qualità ricercata. Anche la potatura è eseguita a mano con cesoie pneumatiche onde evitare di danneggiare l'albero. Infine, la raccolta è eseguita con cura evitando il distacco del picciolo e piccole lesioni del frutto, salvaguardandone così l'integrità che ne favorisce la conservazione.
Per sostituire le piante improduttive o creare nuovi frutteti si utilizzano piantine ottenute da semi di Φιρίκι Πηλίου (Firiki Piliou), prodotte dai produttori stessi del frutto all'interno della zona geografica delimitata.
Rispetto alle φιρίκια coltivate in altre zone, la Φιρίκι Πηλίου (Firiki Piliou) presenta le particolarità illustrate di seguito.
Dimensioni: è più piccola e più allungata, con un rapporto inferiore tra diametro e lunghezza. Le sue dimensioni la proteggono dalle ammaccature e dai danni provocati dal sole. Le piccole dimensioni sono dovute al particolare ecotipo di melo da φιρίκι coltivato da molti anni nella zona, alla intensa esposizione al sole, all'irrigazione né sistematica né abbondante, ai terreni ben drenati e alle sapienti pratiche di diradamento manuale.
Durezza: ha polpa più dura (6-8 kg/cm2) e croccante, con un'epidermide liscia e cerosa. La durezza della polpa è dovuta alle piccole dimensioni dei frutti, all'irrigazione né sistematica né abbondante e all'elevato tenore zuccherino.
Colore: ha un colore rosso più intenso in quanto, per l'effetto combinato del terreno in pendenza e del diradamento tradizionale, gode di un'esposizione più prolungata al sole.
Dolcezza e fragranza: è più dolce e saporita, con una consistenza succosa. La dolcezza e l'intensa fragranza sono il risultato della combinazione di fattori naturali e antropici della zona. Innanzitutto, l'elevato soleggiamento e il diradamento manuale tradizionale dei frutti aumentano l'esposizione al sole e la fotosintesi, determinando un'elevata concentrazione di carboidrati e di zuccheri solidi solubili. Inoltre, le temperature basse e l'elevata umidità che si registrano nella zona geografica delimitata nelle ore serali del mese di settembre, epoca di maturazione dei frutti, riducono al minimo la traspirazione e la perdita di carboidrati, che si accumulano nei frutti.
Queste peculiarità relative alla qualità e alle caratteristiche della Φιρίκι Πηλίου (Firiki Piliou), ossia la forma piccola e allungata, il colore rosso intenso, la polpa dura e croccante, il sapore dolce e la fragranza intensa, distinguono questa mela dalle φιρίκια prodotte in altre zone e ne spiegano il prezzo più elevato e la preferenza che il mercato le riserva.
Storia
La varietà di mele φιρίκι proverrebbe dalla regione del Mar Nero. Questo frutto, la cui denominazione latina è Malus domestica Borkh, è coltivato fin dal XVIII secolo sulle pendici montuose e collinose del Pelio da contadini esperti.
Nel 1889 Zosimas Esfigmenitis, nel suo libro Προμηθεύς (Prometeo) ci informa che a Drakeia e ad Agios Lavrentis ci sono 32 varietà di mele, tra le quali le φιρίκια, da lui chiamate φερίκια (ferikia), molto richieste sui mercati di Atene e Salonicco.
Kostas Liapis, nel suo libro Ο «μεγάλος» Αϊ–Γιώργης του Πηλίου (Il «grande» Agios Georgios del Pelio), pubblicato nel 1994, riferisce che ad Agios Georgios furono piantati circa 8 000 alberi di φιρίκι, che iniziarono a fruttificare attorno al 1915. Lo stesso autore fa riferimento alle rinomate φιρίκια del Pelio nel suo volume intitolato Διατροφή και μαγειρέματα στο παλιό παραδοσιακό Πήλιο (Alimentazione e cucina tradizionali del Pelio).
Diamantakos, nel suo volume dal titolo Το Πουρί, το πολύδροσο χωριό του Πηλίου (Il villaggio di Pouri nella frescura del Pelio) ci informa che la varietà più diffusa di mela fino al 1935 a Zagora e a Pouri era proprio la φιρίκι.
Infine, Dionysios Valassas, nel numero 10/2003 del periodico Εν Βόλω (A Volos), scrivendo della Cooperativa agricola di Zagora in base a dati forniti dalla cooperativa medesima, ci riferisce che nel 1938 il registro dei soci contava 222 iscritti.
Oltre alla commercializzazione delle patate e delle nocciole, la Cooperativa si occupava anche della vendita della varietà di mele ρενέδες (renedes), dette Κολιαμπασέϊκα (koliambaseika) dal nome di un certo Koliambasis, che le coltivò per primo. La Cooperativa commercializzava anche la φιρίκι, chiamata un tempo «la regina delle mele».
Questi elementi dimostrano al di là di ogni dubbio l'origine, la reputazione e l'ampia diffusione da lunga data della Φιρίκι Πηλίου (Firiki Piliou), per lo meno sul mercato nazionale.
4.7. Struttura di controllo:
Nome: |
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας, Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης (Amministrazione autonoma del Nomos di Magnesia, Direzione Sviluppo rurale) |
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Indirizzo: |
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Tel. |
+30 2421071345 |
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Fax |
+30 2421070970 |
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E-mail: |
u11614@minagric.gr |
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Internet: |
http://www.magnesia.gr |
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Nome: |
Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.) [Organismo di certificazione e di vigilanza dei prodotti agricoli (OPEGEP)] — Agrocert |
|||
Indirizzo: |
|
|||
Tel. |
+30 2108231277 |
|||
Fax |
+30 2108231438 |
|||
E-mail: |
agrocert@otenet.gr |
|||
Internet: |
http://www.agrocert.gr |
4.8. Etichettatura:
—
(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.
17.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 222/14 |
Pubblicazione di una domanda di modifica, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari
2010/C 222/08
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (1). Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione.
DOMANDA DI MODIFICA
REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO
DOMANDA DI MODIFICA AI SENSI DELL’ARTICOLO 9
«VALLE D'AOSTA LARD D'ARNAD»/«VALLÉE D'AOSTE LARD D'ARNAD»
N. CE: IT-PDO-0117-1493-21.10.2001
DOP ( X ) IGP ( )
1. Voce del disciplinare interessata dalla modifica:
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Denominazione del prodotto |
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Descrizione del prodotto |
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Zona geografica |
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Prova dell'origine |
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Metodo di ottenimento |
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Legame |
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Etichettatura |
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Condizioni nazionali |
— |
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Altro (Organismo di Controllo) |
2. Tipo di modifica:
— |
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Modifica del documento unico o della scheda riepilogativa |
— |
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Modifica del disciplinare della DOP o IGP registrata per la quale né il documento unico né la scheda riepilogativa sono stati pubblicati |
— |
|
Modifica del disciplinare che non richiede modifiche del documento unico pubblicato [articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 510/2006] |
— |
|
Modifica temporanea del disciplinare derivante dall’imposizione da parte delle autorità pubbliche di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie [articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/2006] |
3. Modifica (modifiche):
1. |
All’articolo 1, anziché: «La denominazione di origine protetta “Valle d'Aosta Lard D'Arnad” è riservata al prodotto di salumeria che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione», leggi: «La denominazione di origine protetta “Valle d'Aosta Lard d'Arnad” o “Vallée d'Aoste Lard d'Arnad” è riservata al prodotto di salumeria che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.» Considerato il bilinguismo italiano-francese riconosciuto alla Regione Autonoma della Valle d’Aosta, si precisa che la protezione ai sensi del regolamento. (CE) n. 510/2006 riguarda anche la versione in francese della denominazione. |
2. |
All'articolo 3, anziché: «Il “Valle d'Aosta Lard d'Arnad” è ottenuto dalla spalla e dal dorso dei suini di almeno un anno e all'immissione al consumo presenta uno spessore non inferiore a 3 cm. Nel procedimento di salatura si impiega una miscela composta da cloruro di sodio cristallizzato, acqua, aglio, foglie di lauro, rosmarino, salvia con l'aggiunta di altre erbe di montagna reperibili in loco.», leggi: «Il “Valle d'Aosta Lard d'Arnad” è ottenuto dalla spalla e dal dorso dei suini di almeno nove mesi e all'immissione al consumo presenta uno spessore non inferiore a 3 cm di lardo. Nel procedimento di salatura si impiegano, oltre alla salamoia composta da acqua e cloruro di sodio cristallizzato, aglio, lauro, rosmarino e salvia con l'eventuale presenza di altre erbe aromatiche ed eventualmente spezie non macinate quali ad esempio chiodi di garofano, noce moscata, bacche di ginepro. Sia le erbe aromatiche che le spezie non devono comunque essere predominanti su rosmarino, aglio, salvia e lauro. Possono altresì essere usate, in relazione all'andamento stagionale ed alle produzioni, erbe aromatiche locali, spontanee o coltivate, raccolte sul territorio regionale.» Con la modifica del primo paragrafo si tende a correggere, un mero errore di stesura del precedente disciplinare in quanto l'età minima dei suini destinati alla macellazione era già prevista all'articolo 2 in 9 mesi; pertanto anche nell'articolo 3 si riporta la stessa età minima di 9 mesi anziché un anno. Con la modifica del secondo paragrafo si rende facoltativo l'impiego delle erbe di montagna nel procedimento di salatura, in quanto il loro impiego è legato alle condizioni climatiche ambientali. Si permette anche l’utilizzo di altre erbe aromatiche e spezie, legate al tradizionale metodo di produzione del «Valle d’Aosta Lard d’Arnad». L’utilizzo di erbe e spezie, così come previsto dal disciplinare di produzione, non altera i marcatori gustativi e olfattivi caratteristici e riconoscibili del «Valle d’Aosta Lard d’Arnad» ovvero rosmarino, aglio, salvia e lauro, poiché questi devono essere sempre predominati. |
3. |
All'articolo 4, comma 3, anziché: «Il lardo deve essere tagliato e collocato negli appositi contenitori di legno (doils) non oltre 48 ore dall'avvenuta macellazione.», leggi: «Il lardo deve essere tagliato e collocato negli appositi contenitori di legno (doils) dopo non oltre 48 ore dal giorno successivo alla macellazione. Il legno usato per costruire i doils deve essere di castagno, rovere o larice.» Con tale modifica si rimanda di un giorno il termine per la pulitura e la salagione del lardo tagliato in pezzi e la relativa collocazione negli appositi contenitori di legno (doils); questo si rende necessario poiché dal punto di vista tecnico-operativo risultava assai difficile rispettare il periodo precedentemente previsto di sole 48 ore. Con la presente modifica vengono inoltre stabilite le specie botaniche da cui deve provenire il legno per la costruzione dei doils (castagno, rovere o larice), tenendo conto della realtà operativa consolidatasi. |
4. |
All'articolo 6, comma l, 2o capoverso, anziché: «Forma: in pezzi di diversa dimensione… con un'altezza non inferiore a 3 cm.», leggi: «Forma: in pezzi di diversa dimensione… con un'altezza del lardo non inferiore a 3 cm.» Trattasi di una semplice modifica con la quale si identifica meglio del passato lo spessore dei pezzi di lardo, precisando che l'altezza non inferiore a 3 cm e riferita al lardo, escludendo cosi l'altezza della cotenna. |
5. |
All'articolo 6, comma l, 3o capoverso, anziché: «Aspetto esterno: colore bianco con possibile presenza di un leggero strato di carne mai superiore ai grumi,...», leggi: «Aspetto esterno: colore bianco con possibile presenza di un leggero strato di carne,…» Trattasi di una modifica non sostanziale con la quale viene meglio descritto l'aspetto esterno, precisando la possibile presenza di un leggero strato di carne. |
6. |
All'articolo 6, comma l, 4o capoverso, anziché: «Profumo: ricco di aromi; Sapore: gusto piacevole che ricorda le erbe usate nella miscela per la salamoia.», leggi: «Odore: ricco di aromi; Gusto: gusto piacevole che ricorda le erbe usate nella miscela per la salamoia.» Trattasi di una modifica non sostanziale con la quale vengono meglio precisati taluni termini relativi alle caratteristiche organolettiche: si sostituisce rispettivamente profumo con odore e sapore con gusto. |
7. |
All’articolo 8, comma 1, anziché: «La designazione “Lard d'Arnad” deve essere apposta con caratteri chiari ed indelebili, nettamente distinti da ogni altra scritta ed essere seguita dalla menzione Denominazione di Origine Controllata», leggi: «La designazione “Lard d'Arnad” deve essere apposta con caratteri chiari ed indelebili, nettamente distinti da ogni altra scritta ed essere seguita dalla menzione Denominazione di Origine Protetta.» Si è provveduto a sostituire la dicitura «Denominazione di Origine Controllata» con la dicitura «Denominazione di Origine Protetta» in linea con il regolamento (CE) n. 510/2006. |
SCHEDA RIEPILOGATIVA
REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO
«VALLE D'AOSTA LARD D'ARNAD»/«VALLÉE D'AOSTE LARD D'ARNAD»
N. CE: IT-PDO-0117-1493-21.10.2001
DOP ( X ) IGP ( )
La presente scheda riepilogativa presenta a fini informativi gli elementi principali del disciplinare.
1. Servizio competente dello Stato membro:
Nome: |
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali |
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Indirizzo: |
|
|||
Tel. |
+39 0646655106 |
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Fax |
+39 0646655306 |
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E-mail: |
saco7@politicheagricole.gov.it |
2. Associazione:
Nome: |
Comité pour la valorisation des produits typiques d'Arnad «Lo Doil» |
||||
Indirizzo: |
|
||||
Tel. |
+39 0125966300 |
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Fax |
+39 0125966351 |
||||
E-mail: |
— |
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Composizione: |
produttori/trasformatori ( X ) altro ( ) |
3. Tipo di prodotto:
Classe 1.2 — |
Prodotti a base di carne. |
4. Disciplinare:
[sintesi dei requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006].
4.1. Nome:
«Valle d'Aosta Lard d'Arnad»/«Vallée d'Aoste Lard d'Arnad».
4.2. Descrizione:
Per «Valle d'Aosta Lard d'Arnad» si intende il prodotto ottenuto da maiali provenienti da allevamenti presenti nelle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia Romagna, in conformità con quanto previsto dal disciplinare di produzione utilizzando la spalla e il dorso di suini adulti di almeno nove mesi. I suini debbono essere di peso non inferiore ai 160 kg, più o meno 10 %. Il prodotto finito dopo la stagionatura si presenta di forma variabile, di altezza non inferiore ai 3 cm, di colore bianco con presenze di striature carne nello strato superficiale, mentre la parte interna è rosata senza venature.
4.3. Zona geografica:
I suini destinati alla produzione del «Valle d’Aosta Lard d’Arnad» debbono essere nati, allevati e macellati nel territorio delle seguenti regioni: Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto.
Il «Valle d’Aosta Lard d’Arnad» viene prodotto esclusivamente all'interno del territorio comunale di Arnad, nella Regione autonoma Valle d'Aosta.
4.4. Prova dell’origine:
Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l’iscrizione in appositi elenchi gestiti dalla struttura di controllo, degli allevatori, dei macellatori, dei sezionatori, e dei produttori, nonché attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo.
4.5. Metodo di ottenimento:
Le carni del maiale devono innanzitutto essere affinate tramite un'alimentazione che esclude mangimi integrati e prevede alcuni alimenti particolari. Il lardo si ottiene dalla spalla e dal dorso del maiale e non deve essere inferiore a tre centimetri di spessore.
Il lardo deve essere tagliato e collocato negli appositi contenitori di legno (doils) dopo non oltre 48 ore dal giorno successivo alla macellazione, alternando ad ogni strato di lardo uno strato di sale ed aromi e procedendo in tal modo quasi fino alla sommità del doil; il tutto deve essere successivamente ricoperto di acqua salata, portata fino ad ebollizione e fatta poi raffreddare. Il legno usato per costruire i doils deve essere di castagno, rovere o larice.
Il lardo deve riposare (stagionatura) all'interno del doil per un periodo non inferiore a tre mesi.
4.6. Legame:
I requisiti del prodotto a denominazione di origine dipendono dalle condizioni ambientali e dai fattori naturali ed umani. In particolare la caratterizzazione della materia prima è peculiare della macrozona geografica delimitata.
Nell'area di approvvigionamento della materia prima, l'evoluzione della zootecnia è legata alla larga presenza di coltivazioni cerealicole ed ai sistemi di lavorazione dell'industria casearia, particolarmente specializzata, che hanno determinato la vocazione produttiva della suinicoltura locale.
L'elaborazione localizzata del Lard d'Arnad trae origine da una pratica artigianale consolidata nel tempo e radicata nella tradizione degli abitanti del Comune di Arnad.
La particolarità del Lard d'Arnad è legata ad ogni sua fase del processo produttivo. Dalla alimentazione dei maiali, che esclude mangimi integrati per lasciare spazio ad alimenti naturali, alla trasformazione, taglio e pulitura fino alla lavorazione.
4.7. Organismo di controllo:
Nome: |
Istituto Nord Est Qualità — INEQ |
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Indirizzo: |
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Tel. |
+39 0432940349 |
|||
Fax |
+39 0432943357 |
|||
E-mail: |
info@ineq.it |
4.8. Etichettatura:
Il prodotto immesso al consumo deve recare la dicitura in italiano «Valle d'Aosta Lard d'Arnad» o in francese «Vallée d'Aoste Lard d'Arnad» seguita dalla menzione «Denominazione di Origine Protetta» e dell'eventuale contrassegno.
(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.