ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.C_2010.221.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 221

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

53o anno
14 agosto 2010


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia dell'Unione europea

2010/C 221/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione EuropeaGU C 209 del 31.7.2010

1

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2010/C 221/02

Causa C-105/08: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 17 giugno 2010 — Commissione europea/Repubblica portoghese (Inadempimento di uno Stato — Libera prestazione dei servizi e libera circolazione dei capitali — Artt. 49 CE e 56 CE nonché 36 e 40 dell’Accordo SEE — Fiscalità diretta — Assoggettamento ad imposta degli interessi percepiti — Trattamento sfavorevole dei non residenti — Onere della prova)

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2010/C 221/03

Causa C-211/08: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 15 giugno 2010 — Commissione europea/Regno di Spagna (Inadempimento di uno Stato — Art. 49 CE — Previdenza sociale — Cure ospedaliere necessarie durante un soggiorno temporaneo in un altro Stato membro — Assenza del diritto ad un intervento dell’istituzione competente complementare a quello dell’istituzione dello Stato membro di soggiorno)

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2010/C 221/04

Causa C-262/08: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 10 giugno 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret — Danimarca) — CopyGene A/S/Skatteministeriet (Sesta direttiva IVA — Esenzioni — Art. 13, parte A, n. 1, lett. b) — Ospedalizzazione e cure mediche — Operazioni ad esse strettamente connesse — Istituti debitamente riconosciuti aventi la stessa natura degli istituti ospedalieri e dei centri medici e diagnostici — Banca privata di cellule staminali — Servizi di prelievo, trasporto, analisi e stoccaggio di sangue del cordone ombelicale dei neonati — Eventuale applicazione autologa o allogenica delle cellule staminali)

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2010/C 221/05

Cause riunite C-338/08 e C-339/08: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 24 giugno 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria regionale di Torino) — P. Ferrero e C. SpA/Agenzia delle entrate — Ufficio di Alba (C-338/08), General Beverage Europe BV/Agenzia delle Entrate — Ufficio di Torino 1 (C-339/08) (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 90/435/CEE — Nozione di ritenuta alla fonte — Applicazione di un prelievo del 5 % in occasione del versamento di dividendi e del rimborso della maggiorazione dell’imposta a titolo di conguaglio da parte di una controllata italiana alla sua società controllante con sede nei Paesi Bassi, in applicazione di una convenzione bilaterale)

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2010/C 221/06

Causa C-375/08: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 24 giugno 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Treviso — Italia) — Procedimento penale a carico di Luigi Pontini, Emanuele Rech, Dino Bonora, Giovanni Forato, Laura Forato, Adele Adami, Sinergie sas di Rech & C., Impresa individuale Forato Giovanni, Forato srl, Giglio srl, Impresa individuale Rech Emanuele, Ivo Colomberotto, Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura — AVEPA, Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Agrirocca di Rech Emanuele, Asolat di Rech Emanuele & C. [Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Carni bovine — Regolamento (CE) n. 1254/1999 — Contributi finanziari comunitari relativi ai premi speciali ai bovini maschi e ai pagamenti per l’estensivizzazione — Presupposti per la concessione — Calcolo del coefficiente di densità dei capi detenuti nell’azienda — Nozione di superficie foraggera disponibile — Regolamenti (CEE) n. 3887/92 e (CE) n. 2419/2001 — Sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari — Normativa nazionale che subordina l’erogazione dei contributi finanziari comunitari alla produzione di un titolo giuridico valido che giustifichi l’utilizzazione delle superfici foraggere dell’azienda]

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2010/C 221/07

Causa C-413/08 P: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 17 giugno 2010 — Lafarge SA/Commissione europea, Consiglio dell'Unione europea (Impugnazione — Intesa — Cartongesso — Snaturamento degli elementi di prova — Onere della prova — Difetto di motivazione — Regolamento n. 17 — Art. 15, n. 2 — Sanzione — Recidiva — Fase in cui va preso in considerazione l’effetto dissuasivo dell’ammenda)

5

2010/C 221/08

Causa C-423/08: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 17 giugno 2010 — Commissione europea/Repubblica italiana (Inadempimento di uno Stato — Risorse proprie — Procedure dirette alla riscossione dei dazi all’importazione o all’esportazione — Inosservanza dei termini per l’iscrizione delle risorse proprie — Versamento tardivo delle risorse proprie relative a tali dazi)

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2010/C 221/09

Causa C-492/08: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 17 giugno 2010 — Commissione europea/Repubblica francese (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2006/112/CE — Imposta sul valore aggiunto — Aliquota ridotta — Artt. 96 e 98, n. 2 — Allegato III, punto 15 — Assistenza legale — Prestazioni di avvocati — Indennizzo totale o parziale da parte dello Stato)

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2010/C 221/10

Causa C-550/08: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 17 giugno 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht München — Germania) — British American Tobacco (Germany) GmbH/Hauptzollamt Schweinfurt. (Direttiva 92/12/CEE — Prodotti soggetti ad accisa — Importazione di tabacco greggio non soggetto ad accisa nell’ambito del regime di perfezionamento attivo — Trasformazione in tabacco spuntato — Circolazione tra Stati membri — Documento di accompagnamento)

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2010/C 221/11

Causa C-571/08: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 24 giugno 2010 — Commissione europea/Repubblica italiana (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 95/59/CE — Imposte diverse dall’imposta sul volume d’affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati — Art. 9, n. 1 — Libera determinazione, da parte dei produttori e degli importatori, dei prezzi massimi di vendita al minuto dei loro prodotti — Normativa nazionale che impone un prezzo minimo di vendita al minuto delle sigarette — Giustificazione — Tutela della sanità pubblica)

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2010/C 221/12

Causa C-2/09: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 3 giugno 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad — Bulgaria) — Regionalna Mitnicheska Direktsia — Plovdiv/Petar Dimitrov Kalinchev (Accise — Tassazione dei veicoli usati — Prelievo sui veicoli usati importati superiore a quello gravante sui veicoli a motore già circolanti nel territorio nazionale — Prelievo dipendente dall’anno di fabbricazione e dal chilometraggio dei veicoli — Nozione di prodotti nazionali similari)

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2010/C 221/13

Causa C-31/09: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 17 giugno 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Bíróság — Ungheria) — Nawras Bolbol/Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal [Direttiva 2004/83/CE — Norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato — Apolide di origine palestinese che non ha chiesto la protezione o l’assistenza dell’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei profughi palestinesi nei paesi del Vicino Oriente (UNRWA) — Domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato — Rigetto dovuto alla non sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 1, sezione A, della Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 — Diritto di detto apolide al riconoscimento dello status di rifugiato in forza dell’art. 12, n. 1, lett. a), secondo periodo, della direttiva 2004/83]

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2010/C 221/14

Causa C-37/09: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 10 giugno 2010 — Commissione europea/Repubblica portoghese (Inadempimento di uno Stato — Ambiente — Gestione dei rifiuti illegalmente conferiti in discarica — Direttiva 2006/12/CE — Direttiva 80/68/CEE)

9

2010/C 221/15

Causa C-51/09 P: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 24 giugno 2010 — Barbara Becker/Harman International Industries Inc., Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) [Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Art. 8, n. 1, lett. b) — Marchio denominativo Barbara Becker — Opposizione del titolare dei marchi denominativi comunitari BECKER e BECKER ONLINE PRO — Valutazione del rischio di confusione — Valutazione della somiglianza dei segni sul piano concettuale]

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2010/C 221/16

Causa C-58/09: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 10 giugno 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Leo-Libera GmbH/Finanzamt Buchholz in der Nordheide (Domanda di pronuncia pregiudiziale — Imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Art. 135, n. 1, lett. i) — Esenzione delle scommesse, lotterie e altri giochi di azzardo — Presupposti e limiti — Potere di determinazione degli Stati membri)

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2010/C 221/17

Causa C-75/09: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 17 giugno 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria) — Agra Srl/Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Alessandria [Regolamento (CEE) n. 2913/92 — Codice doganale comunitario — Art. 221, nn. 3 e 4 — Recupero dell’obbligazione doganale — Prescrizione — Atto perseguibile a norma di legge]

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2010/C 221/18

Causa C-86/09: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 10 giugno 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal VAT and Duties Tribunal, Manchester — Regno Unito) — Future Health Technologies Ltd/The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs (Imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Esenzioni — Art. 132, n. 1, lett. b) e c) — Ospedalizzazione e cure mediche nonché operazioni ad esse strettamente connesse — Prestazioni mediche effettuate nell’esercizio delle professioni mediche e paramediche — Raccolta, analisi e trattamento di sangue di cordone ombelicale — Conservazione delle cellule staminali — Eventuale futuro impiego terapeutico — Operazioni costituite da una serie di elementi e di atti)

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2010/C 221/19

Causa C-98/09: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 24 giugno 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Trani — Italia) — Francesca Sorge/Poste Italiane Spa (Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Direttiva 1999/70/CE — Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato — Clausola 8 — Indicazioni da includere in un contratto di lavoro a tempo determinato concluso per sostituire un lavoratore assente — Riduzione del livello generale di tutela offerto ai lavoratori — Interpretazione conforme)

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2010/C 221/20

Cause riunite C-105/09 e C-110/09: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 17 giugno 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État — Belgio) — Terre wallonne ASBL (C-105/09), Inter-Environnement Wallonie ASBL (C-110/09)/Région wallonne (Direttiva 2001/42/CE — Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente — Direttiva 91/676/CEE — Protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole — Programmi d’azione relativi alle zone vulnerabili)

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2010/C 221/21

Causa C-169/09: Sentenza della Corte (Settima Sezione) 25 marzo 2010 — Commissione europea/Repubblica ellenica (Inadempimento di uno Stato — Specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia — Mancata trasposizione entro il termine prescritto)

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2010/C 221/22

Causa C-478/09: Sentenza della Corte (Settima Sezione) 24 giugno 2010 — Commissione europea/Repubblica ellenica (Fusioni o scissioni di società per azioni — Obbligo di una relazione di un esperto indipendente — Mancata trasposizione entro il termine prescritto)

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2010/C 221/23

Cause riunite C-188/10 e C-189/10: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 22 giugno 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Francia) — procedimenti a carico di Aziz Melki (C-188/10), Sélim Abdeli (C-189/10) [Rinvio pregiudiziale — Art. 267 TFUE — Esame della conformità di una legge nazionale sia con il diritto dell’Unione, sia con la Costituzione nazionale — Regime nazionale che prevede il carattere prioritario di un procedimento incidentale di legittimità costituzionale — Art. 67 TFUE — Libera circolazione delle persone — Soppressione del controllo alle frontiere interne — Regolamento (CE) n. 562/2006 — Artt. 20 e 21 — Regime nazionale che autorizza controlli d’identità nella zona compresa tra la frontiera terrestre della Francia con gli Stati parti della convenzione di Schengen ed una linea tracciata a 20 chilometri da tale frontiera]

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2010/C 221/24

Causa C-507/09 P: Impugnazione proposta il 7 dicembre 2009 dalla Goldman Management AD avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado 16 novembre 2009, causa T-354/09

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2010/C 221/25

Causa C-218/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg (Germania) il 6 maggio 2010 — ADV Allround Vermittlungs AG in Liquidation/Finanzamt Hamburg-Bergedorf

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2010/C 221/26

Causa C-224/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Baden-Baden (Germania) il 10 maggio 2010 — Procedimento penale a carico di: Leo Apelt

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2010/C 221/27

Causa C-225/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sozialgericht Nürnberg (Germania) il 10 maggio 2010 — Juan Perez Garcia, Jose Arias Neira, Fernando Barrera Castro, Dolores Verdun Espinosa als Rechtsnachfolgerin des Jose Bernal Fernandez/Familienkasse Nürnberg

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2010/C 221/28

Causa C-234/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de Grande Instance de Nanterre (Francia) il 12 maggio 2010 — Società Tereos/Directeur général des douanes et droits indirects, Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers

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2010/C 221/29

Causa C-240/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Baden-Württemberg (Germania) il 14 maggio 2010 — Cathy Schulz-Delzers, Pascal Schulz/Finanzamt Stuttgart III

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2010/C 221/30

Causa C-241/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Unabhängiger Verwaltungssenat Salzburg (Austria) il 17 maggio 2010 — Harald Jung e Gerald Hellweger/Magistrat der Stadt Salzburg, altra parte: Finanzamt Salzburg-Stadt

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2010/C 221/31

Causa C-252/10 P: Impugnazione proposta il 18 maggio 2010 dall’Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) pronunciata il 2 marzo 2010 nella causa T-70/05: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Agenzia europea per la sicurezza marittima (AESM)

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2010/C 221/32

Causa C-256/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Spagna) il 25 maggio 2010 — David Barcenilla Fernández/Gerardo García S.L.

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2010/C 221/33

Causa C-258/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Dâmbovița (Romania) il 25 maggio 2010 — Grigore Nicușor/Regia Națională a Pădurilor Romsilva — Direcția Silvică București

20

2010/C 221/34

Causa C-261/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León il 25 maggio 2010 — Pedro Antonio Macedo Lozano/Gerardo García S.L.

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2010/C 221/35

Causa C-265/10: Ricorso proposto il 28 maggio 2010 — Commissione europea/Regno del Belgio

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2010/C 221/36

Causa C-267/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de Première Instance de Namur il 28 maggio 2010 — Rossius André/Stato belga, Ministro delle finanze

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2010/C 221/37

Causa C-268/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de Première Instance de Namur (Belgio) il 28 maggio 2010 — Marc Collard/Stato belga — Ministro delle finanze

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2010/C 221/38

Causa C-269/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif de Montreuil (Francia) il 28 maggio 2010 — Société Accor Services France/Le Chèque Déjeuner CCR, Etablissement Public de Santé de Ville-Evrard

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2010/C 221/39

Causa C-270/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein Hallinto-oikeus (Finlandia) il 31 maggio 2010 — Lotta Gistö

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2010/C 221/40

Causa C-272/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Dioikitiko Efeteio Thessalonikis (Grecia) il 31 maggio 2010 — Susana Berkizi-Nikolakaki/Anotato Symvoulio Epilogis Prosopikou (ASEP) e Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis (APT)

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2010/C 221/41

Causa C-273/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Spagna) il 1o giugno 2010 — David Montoya Medina/Fondo de Garantia Salarial e Universidad de Alicante

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2010/C 221/42

Causa C-274/10: Ricorso proposto il 1o giugno 2010 — Commissione europea/Repubblica di Ungheria

26

2010/C 221/43

Causa C-286/10: Ricorso proposto il 9 giugno 2010 — Commissione europea/Repubblica portoghese

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2010/C 221/44

Causa C-287/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif (Luxembourg) il 10 giugno 2010 — Tankreederei I SA/Directeur de l'administration des Contributions directes

28

2010/C 221/45

Causa C-291/10: Ricorso presentato l’11 giugno 2010 — Commissione europea/Repubblica italiana

28

2010/C 221/46

Causa C-294/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākās tiesas Senāta (Repubblica di Lettonia) il 15 giugno 2010 — Andrejs Eglītis e Edvards Ratnieks/Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

29

2010/C 221/47

Causa C-295/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Vyriausiasis Administracinis Teismas (Repubblica di Lituania) il 15 giugno 2010 — Genovaitė Valčiukienė, Julija Pekelienė, organizzazione d’interesse pubblico Il movimento dei Verdi di Lituania, Petras Girinskis e Laurynas Arimantas Lašas/Consiglio comunale del distretto di Pakruojas, Centro per la sanità pubblica di Šiauliai e Dipartimento regionale di Šiauliai per la tutela ambientale

29

2010/C 221/48

Causa C-296/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Stuttgart (Germania) il 16 giugno 2010 — Bianca Purrucker/Guillermo Vallés Pérez

30

2010/C 221/49

Causa C-302/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Højesteret (Danimarca) il 18 giugno 2010 — Infopaq International A/S/Danske Dagblades Forening

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2010/C 221/50

Causa C-306/10: Ricorso proposto il 25 giugno 2010 — Commissione europea/Repubblica di Estonia

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Tribunale

2010/C 221/51

Causa T-66/01: Sentenza del Tribunale 25 giugno 2010 — Imperial Chemical Industries/Commissione (Concorrenza — Abuso di posizione dominante — Mercato della soda nel Regno Unito — Decisione che accerta una violazione dell’art. 82 CE — Prescrizione del potere della Commissione di infliggere ammende o sanzioni — Termine ragionevole — Forme sostanziali — Autorità di cosa giudicata — Sussistenza di posizione dominante — Sfruttamento abusivo della posizione dominante — Pregiudizio per il commercio fra Stati membri — Ammenda — Gravità e durata dell’infrazione — Circostanze attenuanti)

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2010/C 221/52

Causa T-321/05: Sentenza del Tribunale 1o luglio 2010 — AstraZeneca/Commissione (Concorrenza — Abuso di posizione dominante — Mercato dei medicinali antiulcera — Decisione che constata una violazione dell’art. 82 CE — Definizione di mercato — Vincoli concorrenziali significativi — Abuso delle procedure attinenti ai certificati protettivi complementari per i medicinali e delle procedure di autorizzazione di immissione in commercio dei medicinali — Dichiarazioni ingannevoli — Revoca delle autorizzazioni di immissione in commercio — Ostacoli all’immissione in commercio dei farmaci generici ed alle importazioni parallele — Ammende)

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2010/C 221/53

Causa T-44/06: Sentenza del Tribunale 7 luglio 2010 — Commissione/Hellenic Ventures e a. (Clausola compromissoria — Azione per la creazione e lo sviluppo di fondi di capitale di avviamento — Risoluzione del contratto — Ricorso diretto contro i soci di una società — Irricevibilità — Rimborso degli anticipi versati — Interessi)

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2010/C 221/54

Causa T-111/07: Sentenza del Tribunale 7 luglio 2010 — Agrofert Holding/Commissione [Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti riguardanti un procedimento relativo ad un’operazione di concentrazione tra imprese — Diniego d’accesso]

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2010/C 221/55

Causa T-342/07: Sentenza del Tribunale 6 luglio 2010 — Ryanair/Commissione (Concorrenza — Concentrazioni — Trasporto aereo — Decisione che dichiara la concentrazione incompatibile con il mercato comune — Valutazione degli effetti dell’operazione sulla concorrenza — Barriere all’ingresso — Incrementi di efficienza — Impegni)

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2010/C 221/56

Causa T-411/07: Sentenza del Tribunale 6 luglio 2010 — Aer Lingus Group/Commissione (Concorrenza — Concentrazioni — Decisione che dichiara un’operazione di concentrazione incompatibile con il mercato comune — Nozione di concentrazione — Cessione di tutte le azioni acquisite in modo da ripristinare la situazione esistente prima della realizzazione della concentrazione — Rifiuto di ordinare misure opportune — Incompetenza della Commissione)

36

2010/C 221/57

Causa T-53/08: Sentenza del Tribunale 1o luglio 2010 — Italia/Commissione (Aiuti di Stato — Indennizzo per un esproprio a fini di pubblica utilità — Proroga di una tariffa agevolata per la fornitura di elettricità — Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato comune — Nozione di agevolazione — Principio del contraddittorio)

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2010/C 221/58

Causa T-62/08: Sentenza del Tribunale 1o luglio 2010 — ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni/Commissione (Aiuti di Stato — Indennizzo per un esproprio a fini di pubblica utilità — Proroga di una tariffa agevolata per la fornitura di elettricità — Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato comune e ne ordina il recupero — Nozione di agevolazione — Principio della tutela del legittimo affidamento — Esecuzione dell’aiuto)

37

2010/C 221/59

Causa T-63/08: Sentenza del Tribunale 1o luglio 2010 — Cementir Italia/Commissione (Aiuti di Stato — Indennizzo per un esproprio a fini di pubblica utilità — Proroga di una tariffa agevolata per la fornitura di elettricità — Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato comune e ne ordina il recupero — Nozione di agevolazione — Principio della tutela del legittimo affidamento — Esecuzione dell’aiuto)

37

2010/C 221/60

Causa T-64/08: Sentenza del Tribunale 1o luglio 2010 — Nuova Terni Industrie Chimiche/Commissione (Aiuti di Stato — Indennizzo per un esproprio a fini di pubblica utilità — Proroga di una tariffa agevolata per la fornitura di elettricità — Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato comune e ne ordina il recupero — Nozione di agevolazione — Principio della tutela del legittimo affidamento — Esecuzione dell’aiuto)

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2010/C 221/61

Causa T-266/08 P: Sentenza del Tribunale 2 luglio 2010 — Kerstens/Commissione (Impugnazione — Pubblico impiego — Dipendenti — Trasferimento — Art. 7 dello Statuto — Interesse del servizio — Snaturamento degli elementi di fatto e degli elementi di prova — Obbligo di motivazione del Tribunale della funzione pubblica — Diritti della difesa)

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2010/C 221/62

Causa T-335/08: Sentenza del Tribunale 1o luglio 2010 — BNP Paribas e BNL/Commissione (Aiuti di Stato — Misure adottate dalle autorità italiane nei confronti di talune banche ristrutturate — Regime di riallineamento dei valori fiscali degli attivi — Decisione che qualifica il regime di aiuto incompatibile con il mercato comune e dispone il recupero dell’aiuto — Ricorso di annullamento — Incidenza individuale — Ricevibilità — Nozione di aiuto di Stato — Vantaggio — Carattere selettivo — Obbligo di motivazione)

39

2010/C 221/63

Causa T-351/08: Sentenza del Tribunale 30 giugno 2010 — Matratzen Concord/UAMI — Barranco Schnitzler e Barranco Rodriguez (MATRATZEN CONCORD) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo MATRATZEN CONCORD — Marchio nazionale denominativo anteriore MATRATZEN — Impedimento relativo alla registrazione — Prova dell’uso del marchio anteriore — Obbligo di motivazione — Art. 73 del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 75 del regolamento (CE) n. 207/2009]]

39

2010/C 221/64

Causa T-407/08: Sentenza del Tribunale 25 giugno 2010 — MIP Metro/UAMI CBT Comunicación Multimedia, (Metromeet) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo Metromeet — Marchio nazionale denominativo anteriore meeting metro — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]]

40

2010/C 221/65

Causa T-485/08 P: Sentenza del Tribunale 2 luglio 2010 — Lafili/Commissione europea (Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Ricevibilità — Nozione di parte soccombente in primo grado — Promozione — Inquadramento nel grado e attribuzione dello scatto — Fattore di moltiplicazione superiore all’unità — Conversione in anzianità di scatto — Art. 7 dell’allegato XIII dello Statuto)

40

2010/C 221/66

Causa T-557/08: Sentenza del Tribunale 7 luglio 2010 — mPAY24/UAMI — Ultra (M PAY) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo M PAY — Marchi comunitario e nazionale denominativi anteriori MPAY24 — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]]

41

2010/C 221/67

Causa T-568/08 e T-573/08: Sentenza del Tribunale 1o luglio 2010 — M6 e TF1/Commissione (Aiuti di Stato — Servizio pubblico della radiodiffusione — Aiuto previsto dalla Repubblica francese in favore di France Télévisions — Dotazione in capitale di EUR 150 milioni — Decisione di non sollevare obiezioni — Servizio d’interesse economico generale — Criterio di proporzionalità — Assenza di difficoltà serie)

41

2010/C 221/68

Causa T-51/09: Sentenza del Tribunale 7 luglio 2010 — Commissione/Antiche Terre [Clausola compromissoria — Programma per la promozione di tecnologie energetiche in Europa (Thermie) — Contratto relativo al progetto di realizzazione a Umbertide (Italia) di una centrale di produzione di energia elettrica mediante una tecnologia innovativa di combustione di biomasse agro-forestali — Modifica sostanziale delle condizioni di esecuzione del contratto — Recesso — Rimborso delle somme versate — Interessi]

42

2010/C 221/69

Causa T-60/09: Sentenza del Tribunale 7 luglio 2010 — Herhof/UAMI — Stabilator (stabilator) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo stabilator — Marchio comunitario denominativo anteriore STABILAT — Impedimento relativo alla registrazione — Insussistenza di rischio di confusione — Assenza di somiglianza dei prodotti e dei servizi — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]]

42

2010/C 221/70

Causa T-124/09: Sentenza del Tribunale 7 luglio 2010 — Valigeria Roncato/UAMI — Roncato (CARLO RONCATO) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo CARLO RONCATO — Marchi nazionali figurativi RV RONCATO e denominativo RONCATO non registrati — Marchi nazionali figurativi anteriori RV RONCATO e denominativo anteriore RONCATO — Insussistenza di rischio di vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo e dalla notorietà dei marchi anteriori — Sussistenza di un giusto motivo per l’uso del marchio richiesto — Impedimenti relativi alla registrazione — Art. 8, nn. 4 e 5, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, nn. 4 e 5, del regolamento (CE) n. 207/2009]]

43

2010/C 221/71

Causa T-293/08: Ordinanza del Tribunale 9 giugno 2010 — BASF Plant Science e a./Commissione (Ravvicinamento delle legislazioni — Emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati — Procedimento di autorizzazione all’immissione in commercio — Mancata adozione di una decisione — Ricorso per carenza — Cessazione della materia del contendere — Non luogo a statuire)

43

2010/C 221/72

Causa T-515/08: Ordinanza del Tribunale 29 giugno 2010 — Mauerhofer/Commissione (Contratto-quadro multiplo Commissione 2007 — Assunzione di esperti nel quadro delle azioni relative all'aiuto accordato ai paesi terzi — Compiti di perizia — Provvedimento della Commissione vertente sul numero di giorni fatturabili prestati — Ricorso di annullamento — Insussistenza di atto impugnabile — Irricevibilità — Ricorso per risarcimento danni — Nesso causale — Ricorso manifestamente infondato in diritto)

44

2010/C 221/73

Causa T-24/09: Ordinanza del Tribunale 16 giugno 2010 — Biocaps/Commissione [Concorrenza — Procedimento amministrativo — Decisione con cui è ordinato un accertamento — Art. 20, n. 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 — Esistenza del destinatario della decisione — Ricorso manifestamente infondato in diritto]

44

2010/C 221/74

Causa T-284/09 P: Ordinanza del Tribunale 21 giugno 2010 — Meister/UAMI (Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Rapporto informativo — Tardiva redazione di rapporti di valutazione — Oggetto del ricorso di primo grado — Risposta tardiva ai reclami — Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata)

45

2010/C 221/75

Causa T-359/09: Ordinanza del Tribunale 17 giugno 2010 — Jurašinović/Consiglio [Ricorso d'annullamento — Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Relazioni degli osservatori dell'Unione europea presenti nella regione di Knin (Croazia) — Misura intermedia — Irricevibilità — Diniego implicito d'accesso — Interesse ad agire — Decisione esplicita assunta dopo la proposizione del ricorso — Non luogo a statuire]

45

2010/C 221/76

Causa T-61/10 R: Ordinanza del presidente del Tribunale 30 giugno 2010 — Victoria Sànchez/Parlamento e Commissione (Procedimento sommario — Domanda di provvedimenti provvisori — Inosservanza dei requisiti di forma — Irricevibilità)

46

2010/C 221/77

Impugnazione proposta il 21 maggio 2010 da Y avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 7 ottobre 2009, causa F-29/08, Y/Commissione (causa T-493/09 P)

46

2010/C 221/78

Causa T-242/10: Ricorso proposto il 27 maggio 2010 — Danzeisen/Commissione

47

2010/C 221/79

Causa T-244/10: Ricorso proposto il 26 maggio 2010 — Tsakiris-Mallas/UAMI — Seven (7 Seven Fashion Shoes)

49

2010/C 221/80

Causa T-256/10 P: Ricorso di Luigi Marcuccio proposto il 9 giugno 2010 avverso l’ordinanza del 25 marzo 2010 del Tribunale della funzione pubblica nella causa F-102/08, Marcuccio/Commissione

49

2010/C 221/81

Causa T-257/10: Ricorso presentato il 4 giugno 2010 — Italia/Commissione

50

2010/C 221/82

Causa T-262/10: Ricorso proposto il 7 giugno 2010 — Microban International e Microban (Europe)/Commissione

51

2010/C 221/83

Causa T-263/10: Ricorso proposto il 16 giugno 2010 — Spagna/Commissione

52

2010/C 221/84

Causa T-264/10: Ricorso proposto il 16 giugno 2010 — Spagna/Commissione

53

2010/C 221/85

Causa T-265/10: Ricorso proposto il 16 giugno 2010 — Spagna/Commissione

53

2010/C 221/86

Causa T-266/10: Ricorso proposto il 16 giugno 2010 — Spagna/Commissione

54

2010/C 221/87

Causa T-270/10: Ricorso presentato l’8 giugno 2010 — Conceria Kara/UAMI — Dima (KARRA)

54

2010/C 221/88

Causa T-271/10: Ricorso proposto il 16 giugno 2010 — H/Consiglio e a.

55

2010/C 221/89

Causa T-273/10: Ricorso proposto il 18 giugno 2010 — Olive Line International/UAMI — O. International (O·LIVE)

56

2010/C 221/90

Causa T-278/10: Ricorso proposto il 21 giugno 2010 — Wesergold Getränkeindustrie/UAMI — Lidl Stiftung (WESTERN GOLD)

56

2010/C 221/91

Causa T-286/10: Ricorso proposto il 30 giugno 2010 — Fondation de l’Institut de Recherche Idiap/Commissione

57

2010/C 221/92

Causa T-452/07: Ordinanza del Tribunale 18 giugno 2010 — Ecolean Research & Development/UAMI (CAPS)

58

2010/C 221/93

Causa T-96/08: Ordinanza del Tribunale 18 giugno 2010 — Global Digital Disc/Commissione

59

2010/C 221/94

Causa T-295/08: Ordinanza del Tribunale 16 giugno 2010 — CPS Color Group/UAMI — Fema Farben und Putze (TEMACOLOR)

59

 

Tribunale della funzione pubblica

2010/C 221/95

Causa F-56/09: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 9 giugno 2010 — Marcuccio/Commissione (Funzione pubblica — Funzionari — Ricorso per risarcimento danni — Accesso dell’amministrazione all’alloggio di servizio di un funzionario — Rispetto del domicilio e della vita privata)

60

2010/C 221/96

Causa F-45/10: Ricorso proposto l’11 giugno 2010 — Kaser/Commissione

60

2010/C 221/97

Causa F-47/10: Ricorso proposto il 18 giugno 2010 — Hecq/Commissione

61

2010/C 221/98

Causa F-49/10: Ricorso presentato il 24 giugno 2010 — De Nicola/BEI

61

2010/C 221/99

Causa F-52/10: Ricorso proposto il 3 luglio 2010 — Merhzaoui/Consiglio

61

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

14.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 221/1


2010/C 221/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea

GU C 209 del 31.7.2010

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 195 del 17.7.2010

GU C 179 del 3.7.2010

GU C 161 del 19.6.2010

GU C 148 del 5.6.2010

GU C 134 del 22.5.2010

GU C 113 del 1.5.2010

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

14.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 221/2


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 17 giugno 2010 — Commissione europea/Repubblica portoghese

(Causa C-105/08) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Libera prestazione dei servizi e libera circolazione dei capitali - Artt. 49 CE e 56 CE nonché 36 e 40 dell’Accordo SEE - Fiscalità diretta - Assoggettamento ad imposta degli interessi percepiti - Trattamento sfavorevole dei non residenti - Onere della prova)

2010/C 221/02

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal e M. Afonso, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes, J. Menezes Leitão e C. Guerra Santos, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica di Lituania (rappresentanti: D. Kriaučiūnas e V. Kazlauskaitė-Švenčionienė, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 49 CE e 56 CE — Disparità di trattamento per quanto riguarda la tassazione degli interessi versati a istituti finanziari a seconda che essi siano o meno residenti nel territorio portoghese

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Commissione europea è condannata alle spese.

3)

La Repubblica di Lituania sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 116 del 9.5.2008


14.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 221/2


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 15 giugno 2010 — Commissione europea/Regno di Spagna

(Causa C-211/08) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Art. 49 CE - Previdenza sociale - Cure ospedaliere necessarie durante un soggiorno temporaneo in un altro Stato membro - Assenza del diritto ad un intervento dell’istituzione competente complementare a quello dell’istituzione dello Stato membro di soggiorno)

2010/C 221/03

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: R. Vidal Puig e E. Traversa, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna (rappresentante: J.M. Rodríguez Cárcamo, agente)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Regno del Belgio (rappresentanti: M. Jacobs e L. Van den Broeck, agenti), Regno di Danimarca (rappresentanti: J. Bering Liisberg e R. Holdgaard, agenti), Repubblica di Finlandia (rappresentante: sig.ra A. Guimaraes-Purokoski, agente), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: sig.ra H. Walker, agente, M. Hoskins, barrister)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell’art. 49 CE e dell’art. 22, n. 1, lett. a) e i), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (GU L 149, pag. 2) — Mancato rimborso delle spese ospedaliere sostenute all’estero — Circostanze eccezionali

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Commissione europea è condannata alle spese.

3)

Il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia nonché il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopportano le proprie spese.


(1)  GU C 197 del 2.8.2008.


14.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 221/3


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 10 giugno 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret — Danimarca) — CopyGene A/S/Skatteministeriet

(Causa C-262/08) (1)

(Sesta direttiva IVA - Esenzioni - Art. 13, parte A, n. 1, lett. b) - Ospedalizzazione e cure mediche - Operazioni ad esse strettamente connesse - Istituti debitamente riconosciuti aventi la stessa natura degli istituti ospedalieri e dei centri medici e diagnostici - Banca privata di cellule staminali - Servizi di prelievo, trasporto, analisi e stoccaggio di sangue del cordone ombelicale dei neonati - Eventuale applicazione autologa o allogenica delle cellule staminali)

2010/C 221/04

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Østre Landsret

Parti

Ricorrente: CopyGene A/S

Convenuto: Skatteministeriet

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Østre Landsret — Interpretazione dell’art. 13, A, n. 1, lett. b), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), divenuto art. 132, n. 1, lett. b), della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Esenzione per l’ospedalizzazione e le cure mediche, nonché per le operazioni strettamente connesse — Servizi di prelievo, di trasporto, di analisi e di stoccaggio del sangue del cordone ombelicale dei neonati ai fini di un’applicazione autogena delle cellule staminali, potenzialmente strettamente connesse a un eventuale trattamento ospedaliero futuro, fornite da una banca privata di cellule staminali

Dispositivo

1)

La nozione di operazioni «strettamente connesse»«all’ospedalizzazione e [alle] cure mediche» ai sensi dell’art. 13, parte A, n. 1, lett. b), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretata nel senso che essa non include attività, quali quelle di cui trattasi nella causa principale, consistenti nel prelievo, nel trasporto, nell’analisi del sangue cordonale, nonché nello stoccaggio delle cellule staminali contenute in tale sangue, se le cure mediche prestate in ambito ospedaliero, con cui tali attività sono soltanto eventualmente connesse, non sono ancora esistenti, né iniziate o programmate.

2)

Quando le prestazioni delle banche di cellule staminali, quali quelle di cui trattasi nella causa principale, sono effettuate da personale medico autorizzato, allorché tali banche di cellule staminali, benché autorizzate dalle autorità sanitarie competenti di uno Stato membro, nell’ambito della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/23/CE, sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l’approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani, a trattare tessuti e cellule umani, non fruiscano di alcun aiuto del regime pubblico di previdenza sociale e la retribuzione ad esse versata non è presa a carico da detto regime, l’art. 13, parte A, n. 1, lett. b), della sesta direttiva 77/388 non osta a che le autorità nazionali considerino che un soggetto passivo quale la CopyGene A/S non è un «altro istituto della stessa natura [degli istituti ospedalieri, centri medici e diagnostici] (...) debitamente riconosciuto» ai sensi dell’art. 13, parte A, n. 1, lett. b), della sesta direttiva 77/388. Tuttavia, tale disposizione non può neppure essere interpretata nel senso che essa impone, di per sé, che le autorità competenti non considerino una banca privata di cellule staminali un istituto «debitamente riconosciuto» ai fini dell’esenzione di cui trattasi. Spetta, se necessario, al giudice del rinvio verificare che il diniego del riconoscimento ai fini dell’esenzione di cui all’art. 13, parte A, n. 1, lett. b), della sesta direttiva 77/388 è conforme al diritto dell’Unione, e in particolare al principio di neutralità fiscale.


(1)  GU C 209 del 15.8.2008.


14.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 221/4


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 24 giugno 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria regionale di Torino) — P. Ferrero e C. SpA/Agenzia delle entrate — Ufficio di Alba (C-338/08), General Beverage Europe BV/Agenzia delle Entrate — Ufficio di Torino 1 (C-339/08)

(Cause riunite C-338/08 e C-339/08) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Direttiva 90/435/CEE - Nozione di «ritenuta alla fonte» - Applicazione di un prelievo del 5 % in occasione del versamento di dividendi e del «rimborso della maggiorazione dell’imposta a titolo di conguaglio» da parte di una controllata italiana alla sua società controllante con sede nei Paesi Bassi, in applicazione di una convenzione bilaterale)

2010/C 221/05

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Commissione tributaria regionale di Torino

Parti

Ricorrenti: P. Ferrero e C. SpA (C-338/08), General Beverage Europe BV (C-339/08)

Convenuti: Agenzia delle entrate — Ufficio di Alba (C-338/08), Agenzia delle Entrate — Ufficio di Torino 1 (C-339/08)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Commissione tributaria regionale di Torino Interpretazione degli artt. 5, n. 1 e 7, n. 2 della direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati Membri diversi (GU L 225, pag. 6) — Nozione di ritenuta alla fonte — Società controllante nei Paesi Bassi che riceve dividendi dalla sua controllata in Italia previa deduzione di un prelievo del 5 % ai sensi dell’art. 10, n. 2, della Convenzione tra Italia e Regno dei Paesi Bassi volta a sopprimere la doppia imposizione economica dei dividendi — Ritenuta applicata sulle somme pagate a titolo di «maggioranza di conguaglio», prevista dall’art. 10, n. 3, della Convenzione

Dispositivo

1)

Con riserva, in particolare, della verifica, ad opera del giudice del rinvio — nei termini esplicitamente indicati al punto 38 della presente sentenza — circa la natura del «rimborso» della «maggiorazione dell’imposta a titolo di conguaglio» di cui trattasi nelle cause principali, effettuato da una società italiana nei confronti di una società olandese, in forza dell’art. 10, n. 3, della convenzione tra la Repubblica italiana e il Regno dei Paesi Bassi per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, fatta a L’Aia l’8 maggio 1990, si deve considerare che, nei limiti in cui si applica a detto rimborso, una ritenuta fiscale come quella di cui trattasi nelle cause principali non costituisce una ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti, vietata in linea di principio dall’art. 5, n. 1, della direttiva del Consiglio 3 luglio 1990, 90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, nella versione vigente all’epoca dei fatti delle cause principali. Tuttavia, qualora il giudice del rinvio dovesse ritenere che tale «rimborso» della «maggiorazione dell’imposta a titolo di conguaglio» di cui trattasi non abbia natura fiscale, una ritenuta fiscale come quella controversa nelle cause principali costituirebbe una ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti vietata, in linea di principio, dall’art. 5, n. 1, della stessa direttiva.

2)

Qualora il giudice del rinvio dovesse concludere che la ritenuta fiscale di cui trattasi nelle cause principali è una ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti ai sensi dell’art. 5, n. 1, della direttiva 90/435, nella versione vigente all’epoca dei fatti delle cause principali, tale ritenuta fiscale potrebbe essere considerata rientrante nell’ambito di applicazione dell’art. 7, n. 2, della direttiva 90/435 solo se, da un lato, detta convenzione prevedesse disposizioni dirette ad eliminare o ad attenuare la doppia imposizione del versamento di dividendi e, d’altro lato, l’applicazione di tale ritenuta non ne annullasse gli effetti, circostanza che competerebbe al giudice del rinvio valutare.


(1)  GU C 260 dell'11.10.2008.


14.8.2010   

IT

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C 221/5


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 24 giugno 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Treviso — Italia) — Procedimento penale a carico di Luigi Pontini, Emanuele Rech, Dino Bonora, Giovanni Forato, Laura Forato, Adele Adami, Sinergie sas di Rech & C., Impresa individuale Forato Giovanni, Forato srl, Giglio srl, Impresa individuale Rech Emanuele, Ivo Colomberotto, Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura — AVEPA, Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Agrirocca di Rech Emanuele, Asolat di Rech Emanuele & C.

(Causa C-375/08) (1)

(Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Carni bovine - Regolamento (CE) n. 1254/1999 - Contributi finanziari comunitari relativi ai premi speciali ai bovini maschi e ai pagamenti per l’estensivizzazione - Presupposti per la concessione - Calcolo del coefficiente di densità dei capi detenuti nell’azienda - Nozione di «superficie foraggera disponibile» - Regolamenti (CEE) n. 3887/92 e (CE) n. 2419/2001 - Sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari - Normativa nazionale che subordina l’erogazione dei contributi finanziari comunitari alla produzione di un titolo giuridico valido che giustifichi l’utilizzazione delle superfici foraggere dell’azienda)

2010/C 221/06

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Treviso

Imputati nel procedimento penale a quo

Luigi Pontini, Emanuele Rech, Dino Bonora, Giovanni Forato, Laura Forato, Adele Adami, Sinergie sas di Rech & C., Impresa individuale Forato Giovanni, Forato srl, Giglio srl, Impresa individuale Rech Emanuele, Ivo Colomberotto, Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura — AVEPA, Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Agrirocca di Rech Emanuele, Asolat di Rech Emanuele & C.

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale di Treviso — Interpretazione del regolamento del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1254, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU L 160, pag. 21) — Nozione di «superficie foraggera» — Normativa nazionale che subordina, in assenza del titolo di proprietà, l’erogazione dei contributi finanziari comunitari alla produzione di un titolo giuridico valido che giustifichi l’utilizzo delle superfici foraggere dell’azienda

Dispositivo

La normativa comunitaria, ed in particolare il regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1254, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, non subordina l’ammissibilità di una domanda di premi speciali ai bovini maschi e di pagamento per l’estensivizzazione alla produzione di un titolo giuridico valido che giustifichi il diritto del richiedente di utilizzare le superfici foraggere oggetto di tale domanda di aiuti. Tuttavia, la normativa comunitaria non osta a che gli Stati membri impongano nella loro normativa nazionale l’obbligo di produrre un titolo siffatto, a condizione che siano rispettati gli obiettivi perseguiti dalla normativa comunitaria e i principi generali del diritto comunitario, in particolare il principio di proporzionalità.


(1)  GU C 327 del 20.12.2008.


14.8.2010   

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C 221/5


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 17 giugno 2010 — Lafarge SA/Commissione europea, Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-413/08 P) (1)

(Impugnazione - Intesa - Cartongesso - Snaturamento degli elementi di prova - Onere della prova - Difetto di motivazione - Regolamento n. 17 - Art. 15, n. 2 - Sanzione - Recidiva - Fase in cui va preso in considerazione l’effetto dissuasivo dell’ammenda)

2010/C 221/07

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Lafarge SA (rappresentanti: A. Winckler, F. Brunet, E. Paroche, H. Kanellopulos e C. Medina, avocats)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre e N. von Lingen, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 8 luglio 2008, causa T-54/03, Lafarge SA/Commissione, con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso della ricorrente inteso all’annullamento della decisione della Commissione 27 novembre 2002, che ha inflitto alla ricorrente predetta un’ammenda ai sensi dell’art. 81 del Trattato CE — Intesa relativa alla fissazione dei prezzi nel settore dei pannelli in cartongesso — Violazione dell’obbligo di motivazione e delle regole in materia di onere della prova — Violazione dei principi di parità di trattamento e di proporzionalità per quanto riguarda il calcolo dell’importo dell’ammenda — Nozione di recidiva

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Lafarge SA è condannata alle spese.


(1)  GU C 327 del 20.12.2008.


14.8.2010   

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C 221/6


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 17 giugno 2010 — Commissione europea/Repubblica italiana

(Causa C-423/08) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Risorse proprie - Procedure dirette alla riscossione dei dazi all’importazione o all’esportazione - Inosservanza dei termini per l’iscrizione delle risorse proprie - Versamento tardivo delle risorse proprie relative a tali dazi)

2010/C 221/08

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Aresu e A. Caeiros, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: I. Bruni, agente, G. Albenzio e F. Arena, avvocati dello Stato)

Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica di finlandia (rappresentante: J. Heliskoski, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 2, 6, 9, 10 e 11 dei regolamenti (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 155, pag. 1), e 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (GU L 130, pag. 1), nonché dell’art. 220 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1) — Versamento tardivo delle risorse proprie delle Comunità in caso di riscossione a posteriori dei diritti all’importazione.

Dispositivo

1)

La Repubblica italiana, non avendo osservato i termini per l’iscrizione delle risorse proprie comunitarie in caso di riscossione a posteriori e avendo versato tardivamente tali risorse, è venuta meno agli obblighi che le incombono a norma degli artt. 2, 6 e 9-11 del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, e dei medesimi articoli del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità, nonché dell’art. 220 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario.

2)

La Repubblica italiana è condannata alle spese.

3)

La Repubblica di Finlandia sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 313 del 6.12.2008.


14.8.2010   

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C 221/6


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 17 giugno 2010 — Commissione europea/Repubblica francese

(Causa C-492/08) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2006/112/CE - Imposta sul valore aggiunto - Aliquota ridotta - Artt. 96 e 98, n. 2 - Allegato III, punto 15 - Assistenza legale - Prestazioni di avvocati - Indennizzo totale o parziale da parte dello Stato)

2010/C 221/09

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentante: M. Alfonso, agente)

Convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e J.-S. Pilczer, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 96 e 98, n. 2, della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (direttiva IVA) (GU L 347, pag. 1) — Aliquota ridotta dell’IVA — Categorie di servizi contemplate dall’allegato III della direttiva IVA che possono beneficiare di un’aliquota ridotta — Riduzione dell’aliquota IVA per prestazioni rese da avvocati che ricevono un indennizzo dallo Stato nell’ambito dell’assistenza legale

Dispositivo

1)

Applicando un’aliquota ridotta dell’imposta sul valore aggiunto alle prestazioni rese dagli avvocati, dagli avvocati presso il Conseil d’État e la Cour de cassation e dai procuratori legali, per le quali questi sono indennizzati totalmente o parzialmente dallo Stato nell’ambito dell’assistenza legale, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi impostile dagli artt. 96 e 98, n. 2, della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto.

2)

La Repubblica francese è condannata alle spese.


(1)  GU C 19 del 24.1.2009.


14.8.2010   

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C 221/7


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 17 giugno 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht München — Germania) — British American Tobacco (Germany) GmbH/Hauptzollamt Schweinfurt.

(Causa C-550/08) (1)

(Direttiva 92/12/CEE - Prodotti soggetti ad accisa - Importazione di tabacco greggio non soggetto ad accisa nell’ambito del regime di perfezionamento attivo - Trasformazione in tabacco spuntato - Circolazione tra Stati membri - Documento di accompagnamento)

2010/C 221/10

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht München

Parti

Ricorrente: British American Tobacco (Germany) GmbH

Convenuto: Hauptzollamt Schweinfurt

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht München — Interpretazione degli artt. 5, n. 2, e 15, n. 4, della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/12/CEE relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU L 76, pag. 1) — Tabacco spuntato soggetto ad accisa, prodotto in uno Stato membro nell’ambito del regime di perfezionamento attivo nella forma del sistema di sospensione, in base a tabacco greggio non soggetto ad accisa durante la sua importazione nel territorio comunitario — Necessità per l’applicazione del regime di sospensione dei dazi alla circolazione intracomunitaria di tale prodotto del tabacco, di un documento di accompagnamento fornito dallo speditore conformemente all’art. 18, n. 1, della direttiva 92/12/CEE.

Dispositivo

L’art. 5, n. 2, primo comma, primo trattino, della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/12/CEE, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, deve essere interpretato nel senso che prodotti soggetti ad accisa (come il tabacco lavorato), ricavati da prodotti non soggetti ad accisa (come il tabacco greggio) importati nella Comunità in regime di perfezionamento attivo, sono considerati in regime di sospensione dei diritti di accisa ai sensi di tale disposizione, sebbene essi siano diventati prodotti soggetti ad accisa solo in forza della loro trasformazione sul territorio della Comunità, in modo da poter circolare tra Stati membri senza che l’amministrazione possa richiedere il documento amministrativo o commerciale di cui all’art. 18, n. 1, di tale direttiva.


(1)  GU C 69 del 21.3.2009.


14.8.2010   

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C 221/7


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 24 giugno 2010 — Commissione europea/Repubblica italiana

(Causa C-571/08) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 95/59/CE - Imposte diverse dall’imposta sul volume d’affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati - Art. 9, n. 1 - Libera determinazione, da parte dei produttori e degli importatori, dei prezzi massimi di vendita al minuto dei loro prodotti - Normativa nazionale che impone un prezzo minimo di vendita al minuto delle sigarette - Giustificazione - Tutela della sanità pubblica)

2010/C 221/11

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: W. Mölls e L. Pignataro, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: I. Bruni, successivamente G. Palmieri, agenti e F. Arena, avvocato dello Stato)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell’art. 9 della direttiva del Consiglio 27 novembre 1995, 95/59/CE, per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati (GU L 291, pag. 40) — Fissazione di prezzi minimi — Omologazione dei prezzi

Dispositivo

1)

La Repubblica italiana, prevedendo un prezzo minimo di vendita per le sigarette, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’art. 9, n. 1, della direttiva del Consiglio 27 novembre 1995, 95/59/CE, relativa alle imposte diverse dall’imposta sul volume d’affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati, come modificata dalla direttiva del Consiglio 12 febbraio 2002, 2002/10/CE.

2)

La Repubblica italiana è condannata alle spese.


(1)  GU C 55 del 7.3.2009.


14.8.2010   

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C 221/8


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 3 giugno 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad — Bulgaria) — Regionalna Mitnicheska Direktsia — Plovdiv/Petar Dimitrov Kalinchev

(Causa C-2/09) (1)

(Accise - Tassazione dei veicoli usati - Prelievo sui veicoli usati importati superiore a quello gravante sui veicoli a motore già circolanti nel territorio nazionale - Prelievo dipendente dall’anno di fabbricazione e dal chilometraggio dei veicoli - Nozione di «prodotti nazionali similari»)

2010/C 221/12

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Varhoven administrativen sad

Parti

Ricorrente: Regionalna Mitnicheska Direktsia — Plovdiv

Convenuto: Petar Dimitrov Kalinchev

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Varhoven Administrativen Sad (Bulgaria) — Interpretazione degli artt. 25 e 90, primo comma, del Trattato CE e dell'art. 3, n. 3, della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/12/CEE, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU L 76, pag. 1) — Imposta nazionale (accisa) gravante sugli autoveicoli usati provenienti da uno Stato membro al momento della loro introduzione nel territorio nazionale, superiore all’accisa dovuta sugli autoveicoli nuovi introdotti nel medesimo territorio nazionale, i quali, essendo già in circolazione, non sono più soggetti ad accisa al momento della loro successiva rivendita come veicoli usati — Nozione di «prodotti nazionali similari» — Compatibilità della normativa nazionale con la normativa comunitaria

Dispositivo

1)

L’art. 3, n. 3, primo comma, della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/12/CEE, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, non trova applicazione in una controversia come quella di cui alla causa principale e non può pertanto ostare all’istituzione, da parte di uno Stato membro, di un regime di prelievo mediante accisa sugli autoveicoli usati all’atto della loro introduzione nel territorio di uno Stato membro, accisa che non è direttamente dovuta in caso di rivendita di autoveicoli che si trovano già nel territorio di tale Stato membro e per i quali detta accisa è stata già versata in occasione della loro iniziale introduzione nel territorio dello Stato membro, purché detto regime non dia luogo, negli scambi fra Stati membri, a formalità connesse al passaggio di una frontiera.

2)

L’art. 110, primo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che i veicoli usati importati in Bulgaria devono essere considerati come prodotti similari ai veicoli usati già immatricolati nel territorio di tale Stato e che sono stati importati nel territorio di detto Stato come veicoli nuovi, indipendentemente dalla loro origine.

3)

L’art. 110, primo comma, TFUE osta ad un regime differenziato dell’accisa applicato da uno Stato membro agli autoveicoli in circostanze analoghe a quelle della fattispecie, laddove tale regime gravi in modo diverso sui veicoli usati importati da altri Stati membri e sui veicoli usati già immatricolati nel territorio di detto Stato che sono stati importati in tale territorio come veicoli nuovi.


(1)  GU C 55 del 7.3.2009.


14.8.2010   

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C 221/9


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 17 giugno 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Bíróság — Ungheria) — Nawras Bolbol/Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

(Causa C-31/09) (1)

(Direttiva 2004/83/CE - Norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato - Apolide di origine palestinese che non ha chiesto la protezione o l’assistenza dell’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei profughi palestinesi nei paesi del Vicino Oriente (UNRWA) - Domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato - Rigetto dovuto alla non sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 1, sezione A, della Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 - Diritto di detto apolide al riconoscimento dello status di rifugiato in forza dell’art. 12, n. 1, lett. a), secondo periodo, della direttiva 2004/83)

2010/C 221/13

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Bíróság

Parti

Ricorrente: Nawras Bolbol

Convenuto: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Fövárosi Bíróság (Ungheria) — Interpretazione dell’art. 12, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/83/CE, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 304, pag. 12) — Apolide di origine palestinese che non ha chiesto la protezione o l’assistenza dell’Agenzia delle Nazioni Unite per l’assistenza e l’occupazione dei profughi palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA), la cui domanda di ottenimento dello status di rifugiato è stata negata poiché mancavano le condizioni previste all’art. 1, parte A, della Convenzione di Ginevra — Diritto di tale apolide al riconoscimento dello status di rifugiato sul fondamento dell’art. 12, n. 1, lett. a), seconda frase, della direttiva 2004/83/CE

Dispositivo

Ai fini dell’applicazione dell’art. 12, n. 1, lett. a), prima frase, della direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/83/CE, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, una persona fruisce della protezione o dell’assistenza di un’agenzia delle Nazioni Unite diversa dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati se è effettivamente ricorsa a detta protezione o a detta assistenza.


(1)  GU C 82 del 4.4.2009.


14.8.2010   

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Sentenza della Corte (Terza Sezione) 10 giugno 2010 — Commissione europea/Repubblica portoghese

(Causa C-37/09) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Ambiente - Gestione dei rifiuti illegalmente conferiti in discarica - Direttiva 2006/12/CE - Direttiva 80/68/CEE)

2010/C 221/14

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J.-B. Laignelot, S. Pardo Quintillán e P. Guerra e Andrade, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes, M. J. Lois e P. Lopes, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 4 e 8 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 aprile 2006, 2006/12/CE, relativa ai rifiuti (GU L 114, pag. 9), che ha codificato la direttiva 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, e degli artt. 3 e 5 della direttiva del Consiglio 17 dicembre 1979, 80/68/CEE, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose (GU L 20, pag. 43) — Deposito in discarica di rifiuti in cave abbandonate — Cave «dos Limas, dos Linos e dos Barreiras» [Lourosa] — Assenza di controllo

Dispositivo

1)

La Repubblica portoghese, non avendo adottato le misure necessarie nel contesto della gestione dei rifiuti illegalmente depositati nelle ex cave di dos Limas e dos Linos, situate nel comune di Lourosa, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza, rispettivamente, degli artt. 4 e 8 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 aprile 2006, 2006/12/CE, relativa ai rifiuti, che codifica la direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, nonché degli artt. 3, lett. b), e 5 della direttiva del Consiglio 17 dicembre 1979, 80/68/CEE, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose.

2)

Per il resto, il ricorso è respinto.

3)

La Repubblica portoghese sopporta, oltre alle proprie spese, i due terzi delle spese della Commissione europea. La Commissione sopporta un terzo delle proprie spese.


(1)  GU C 82 del 4.4.2009.


14.8.2010   

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C 221/10


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 24 giugno 2010 — Barbara Becker/Harman International Industries Inc., Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-51/09 P) (1)

(Impugnazione - Marchio comunitario - Regolamento (CE) n. 40/94 - Art. 8, n. 1, lett. b) - Marchio denominativo Barbara Becker - Opposizione del titolare dei marchi denominativi comunitari BECKER e BECKER ONLINE PRO - Valutazione del rischio di confusione - Valutazione della somiglianza dei segni sul piano concettuale)

2010/C 221/15

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Barbara Becker (rappresentante: P. Baronikians, Rechtsanwalt)

Altre parti nel procedimento: Harman International Industries Inc. (rappresentanti: M. Vanhegan, barrister), Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)

Oggetto

Impugnazione della sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 2 dicembre 2008, causa T-212/07, Harman International Industries/UAMI — Becker (Barbara Becker), con la quale il Tribunale ha annullato la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 7 marzo 2007, procedimento R 502/2006-1, che ha annullato la decisione della divisione di opposizione che rifiuta la registrazione del marchio denominativo «Barbara Becker» per prodotti della classe 9 nell’ambito dell’opposizione proposta dalla Harman International Industries, Inc.

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 2 dicembre 2008, causa T-212/07, Harman International Industries/UAMI — Becker (Barbara Becker) è annullata.

2)

La causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell’Unione europea.

3)

Le spese sono riservate.


(1)  GU C 82 del 4.4.2009


14.8.2010   

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C 221/10


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 10 giugno 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Leo-Libera GmbH/Finanzamt Buchholz in der Nordheide

(Causa C-58/09) (1)

(Domanda di pronuncia pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto - Direttiva 2006/112/CE - Art. 135, n. 1, lett. i) - Esenzione delle scommesse, lotterie e altri giochi di azzardo - Presupposti e limiti - Potere di determinazione degli Stati membri)

2010/C 221/16

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Leo-Libera GmbH

Convenuto: Finanzamt Buchholz in der Nordheide

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesfinanzhof — Interpretazione dell’art. 135, n. 1, lett. i), della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Normativa nazionale che esenta dall’IVA solo talune scommesse e lotterie, mentre esclude da detta esenzione tutti gli altri giochi d’azzardo o di denaro

Dispositivo

L’art. 135, n. 1, lett. i), della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che l’esercizio della facoltà di cui gli Stati membri dispongono nel fissare condizioni e limiti all’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto prevista da tale disposizione consente loro di esentare dall’IVA soltanto taluni giochi di azzardo o con poste in denaro.


(1)  GU C 113 del 16.5.2009


14.8.2010   

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C 221/11


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 17 giugno 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria) — Agra Srl/Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Alessandria

(Causa C-75/09) (1)

(Regolamento (CEE) n. 2913/92 - Codice doganale comunitario - Art. 221, nn. 3 e 4 - Recupero dell’obbligazione doganale - Prescrizione - Atto perseguibile a norma di legge)

2010/C 221/17

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria

Parti

Ricorrente: Agra Srl

Convenuta: Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Alessandria

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria — Interpretazione dell’art. 221, nn. 3 e 4, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1) — Recupero del debito doganale — Scadenza del termine per comunicare l’importo dei dazi da recuperare in caso di debito sorto a seguito di un atto passibile di un’azione giudiziaria repressiva — Normativa nazionale che prevede la sospensione di tale termine fino a quando è divenuta irrevocabile la sentenza pronunciata in un procedimento pensale instaurato in ragione dell’atto che ha fatto sorgere il debito doganale

Dispositivo

L’art. 221, nn. 3 e 4, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 16 novembre 2000, n. 2700, deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale in base alla quale, laddove il mancato pagamento dei diritti tragga origine da un reato, il termine di prescrizione dell’obbligazione doganale inizia a decorrere dalla data in cui il decreto o la sentenza, pronunciati nel procedimento penale, sono divenuti irrevocabili.


(1)  GU C 102 del 1.5.2009.


14.8.2010   

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C 221/11


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 10 giugno 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal VAT and Duties Tribunal, Manchester — Regno Unito) — Future Health Technologies Ltd/The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Causa C-86/09) (1)

(Imposta sul valore aggiunto - Direttiva 2006/112/CE - Esenzioni - Art. 132, n. 1, lett. b) e c) - Ospedalizzazione e cure mediche nonché operazioni ad esse strettamente connesse - Prestazioni mediche effettuate nell’esercizio delle professioni mediche e paramediche - Raccolta, analisi e trattamento di sangue di cordone ombelicale - Conservazione delle cellule staminali - Eventuale futuro impiego terapeutico - Operazioni costituite da una serie di elementi e di atti)

2010/C 221/18

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

VAT and Duties Tribunal, Manchester

Parti

Ricorrente: Future Health Technologies Ltd

Convenuti: The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — VAT and Duties Tribunal, Manchester — Interpretazione dell’art. 132, n. 1, lett. b) e c) della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzione — Nozione di «ospedalizzazione e le cure mediche nonché le operazioni ad esse strettamente connesse» e di «prestazioni mediche» — Servizi di prelievo, trasporto, analisi e conservazione del sangue e delle cellule staminali del cordone ombelicale dei neonati per la destinazione ad eventuali impieghi terapeutici

Dispositivo

1)

Qualora attività consistenti nell’invio di un materiale di raccolta di sangue di cordone ombelicale dei neonati, nonché nell’analisi e nel trattamento di detto sangue e, se del caso, nella conservazione delle cellule staminali contenute in tale sangue in vista di un eventuale futuro impiego terapeutico mirino unicamente a garantire la disponibilità di una risorsa in vista di un trattamento medico nell’ipotesi incerta in cui detto trattamento divenisse necessario e non, di per sé stesse, a diagnosticare, curare o guarire malattie o problemi di salute, attività siffatte, siano esse considerate nel loro complesso o separatamente, non rientrano né nella nozione di «ospedalizzazione e [di] cure mediche» di cui all’art. 132, n. 1, lett. b), della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, né in quella di «prestazioni mediche» contenuta all’art. 132, n. 1, lett. c), di tale direttiva. Potrebbe concludersi diversamente, con riferimento all’analisi del sangue di cordone ombelicale, solo qualora detta analisi mirasse effettivamente a consentire lo svolgimento di una diagnosi medica, il che dovrebbe essere eventualmente verificato dal giudice del rinvio.

2)

La nozione di operazioni «strettamente connesse» all’«ospedalizzazione e [alle] cure mediche» ai sensi dell’art. 132, n. 1, lett. b), della direttiva 2006/112 deve essere interpretata nel senso che essa non include attività, quali quelle di cui alla causa principale, consistenti nell’invio di un materiale di raccolta di sangue di cordone ombelicale dei neonati, nonché nell’analisi e nel trattamento di detto sangue e, se del caso, nella conservazione delle cellule staminali contenute in tale sangue in vista di un eventuale futuro impiego terapeutico cui tali attività sono soltanto eventualmente connesse e che non è esistente, né iniziato o neanche programmato.


(1)  GU C 102 del 1.5.2009.


14.8.2010   

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C 221/12


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 24 giugno 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Trani — Italia) — Francesca Sorge/Poste Italiane Spa

(Causa C-98/09) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Direttiva 1999/70/CE - Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato - Clausola 8 - Indicazioni da includere in un contratto di lavoro a tempo determinato concluso per sostituire un lavoratore assente - Riduzione del livello generale di tutela offerto ai lavoratori - Interpretazione conforme)

2010/C 221/19

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Trani

Parti

Ricorrente: Francesca Sorge

Convenuta: Poste Italiane Spa

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale di Trani — Interpretazione della clausola 8 dell’allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999//70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175, pag. 43) — Normativa nazionale che non prevede, per la sottoscrizione di un contratto di sostituzione a tempo determinato, l’indicazione dei nomi delle persone sostituite e i motivi della sostituzione

Dispositivo

1)

La clausola 8, n. 3, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che compare in allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una normativa nazionale, come quella di cui alla causa principale, che ha eliminato l’obbligo, per il datore di lavoro, di indicare nei contratti a tempo determinato conclusi per sostituire lavoratori assenti il nome di tali lavoratori e i motivi della loro sostituzione, e che si limita a prevedere che siffatti contratti a tempo determinato debbano risultare da atto scritto e debbano specificare le ragioni del ricorso a tali contratti, purché dette nuove condizioni siano compensate dall’adozione di altre garanzie o misure di tutela oppure riguardino unicamente una categoria circoscritta di lavoratori con un contratto di lavoro a tempo determinato, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

2)

Posto che la clausola 8, n. 3, dell’accordo quadro in parola è priva di efficacia diretta, spetta al giudice del rinvio, qualora ritenesse di concludere per l’incompatibilità con il diritto dell’Unione della normativa nazionale di cui alla causa principale, non escluderne l’applicazione, bensì operarne, per quanto possibile, un’interpretazione conforme sia alla direttiva 1999/70, sia allo scopo perseguito dal citato accordo quadro.


(1)  GU C 129 del 6.6.2009


14.8.2010   

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C 221/13


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 17 giugno 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État — Belgio) — Terre wallonne ASBL (C-105/09), Inter-Environnement Wallonie ASBL (C-110/09)/Région wallonne

(Cause riunite C-105/09 e C-110/09) (1)

(Direttiva 2001/42/CE - Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente - Direttiva 91/676/CEE - Protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole - Programmi d’azione relativi alle zone vulnerabili)

2010/C 221/20

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d’État

Parti

Ricorrenti: Terre wallonne ASBL (C-105/09), Inter-Environnement Wallonie ASBL (C-110/09)

Convenuta: Région wallonne

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Conseil d’État — Interpretazione dell'art. 5, n. 1, della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375, pag. 1) nonché degli artt. 3, 2 e 4 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 giugno 2001, 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197, pag. 30) — Determinazione dei programmi d’azione vertenti sulle zone vulnerabili designate — Natura e portata dell’obbligo — Necessaria valutazione dell’incidenza del programma di gestione dell’azoto sull’ambiente

Dispositivo

Un programma d’azione adottato in forza dell’art. 5, n. 1, della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, è, in linea di principio, un piano o un programma ai sensi dell’art. 3, n. 2, lett. a), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 giugno 2001, 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, in quanto costituisce un «piano» o un «programma» ai sensi dell’art. 2, lett. a), di quest’ultima direttiva e include misure il cui rispetto condiziona il rilascio dell’autorizzazione che può essere accordata per la realizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE.


(1)  GU C 129 del 6.6.2009.


14.8.2010   

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Sentenza della Corte (Settima Sezione) 25 marzo 2010 — Commissione europea/Repubblica ellenica

(Causa C-169/09) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia - Mancata trasposizione entro il termine prescritto)

2010/C 221/21

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: S. Schønberg e M. Karanasou Apostolopoulou, agenti)

Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentante: N. Dafniou, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, entro il termine previsto, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 6 luglio 2005, 2005/32/CE, relativa all’istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191, pag. 29).

Dispositivo

1)

Non avendo adottato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 6 luglio 2005, 2005/32/CE, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva.

2)

La Repubblica ellenica è condannata alle spese.


(1)  GU C 153 del 4.7.2009.


14.8.2010   

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Sentenza della Corte (Settima Sezione) 24 giugno 2010 — Commissione europea/Repubblica ellenica

(Causa C-478/09) (1)

(Fusioni o scissioni di società per azioni - Obbligo di una relazione di un esperto indipendente - Mancata trasposizione entro il termine prescritto)

2010/C 221/22

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: S. La Pergola e M. Karanasou Apostolopoulou, agenti)

Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentanti: N. Dafniou e V. Karra, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, entro il termine prescritto, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 novembre 2007, 2007/63/CEE, che modifica le direttive 78/855/CEE e 82/891/CEE del Consiglio per quanto riguarda l’obbligo di far elaborare ad un esperto indipendente una relazione in occasione di una fusione o di una scissione di società per azioni

Dispositivo

1)

Non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 novembre 2007, 2007/63/CEE, che modifica le direttive 78/855/CEE e 82/891/CEE del Consiglio per quanto riguarda l’obbligo di far elaborare ad un esperto indipendente una relazione in occasione di una fusione o di una scissione di società per azioni o, comunque, non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, la Repubblica ellenica ha violato gli obblighi che le incombono ai sensi di detta direttiva.

2)

La Repubblica ellenica è condannata alle spese.


(1)  GU C 24 del 30.01.2010.


14.8.2010   

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C 221/14


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 22 giugno 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Francia) — procedimenti a carico di Aziz Melki (C-188/10), Sélim Abdeli (C-189/10)

(Cause riunite C-188/10 e C-189/10) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Art. 267 TFUE - Esame della conformità di una legge nazionale sia con il diritto dell’Unione, sia con la Costituzione nazionale - Regime nazionale che prevede il carattere prioritario di un procedimento incidentale di legittimità costituzionale - Art. 67 TFUE - Libera circolazione delle persone - Soppressione del controllo alle frontiere interne - Regolamento (CE) n. 562/2006 - Artt. 20 e 21 - Regime nazionale che autorizza controlli d’identità nella zona compresa tra la frontiera terrestre della Francia con gli Stati parti della convenzione di Schengen ed una linea tracciata a 20 chilometri da tale frontiera)

2010/C 221/23

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti nel procedimento principale

Aziz Melki (C-188/10), Sélim Abdeli (C-189/10)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour de cassation — Interpretazione dei principi generali del diritto dell’Unione e degli artt. 67 e 267 TFUE — Previo rinvio obbligatorio al Conseil constitutionnel quando la contestata illegittimità costituzionale di una disposizione di diritto interno risulta dalla sua contrarietà alle disposizioni del diritto dell’Unione — Primato del diritto dell’Unione sul diritto nazionale — Libera circolazione delle persone — Assenza di controlli sulle persone alle frontiere interne

Dispositivo

1)

L’art. 267 TFUE osta ad una normativa di uno Stato membro che instaura un procedimento incidentale di controllo della legittimità costituzionale delle leggi nazionali, nei limiti in cui il carattere prioritario di siffatto procedimento abbia l’effetto di impedire — tanto prima della trasmissione di una questione di legittimità costituzionale all’organo giurisdizionale nazionale incaricato di esercitare il controllo di costituzionalità delle leggi, quanto, eventualmente, dopo la decisione di siffatto organo giurisdizionale su detta questione — a tutti gli altri organi giurisdizionali nazionali di esercitare la loro facoltà o di adempiere il loro obbligo di sottoporre questioni pregiudiziali alla Corte. Per contro, l’art. 267 TFUE non osta a siffatta normativa nazionale, purché gli altri organi giurisdizionali nazionali restino liberi:

di sottoporre alla Corte, in qualunque fase del procedimento che ritengano appropriata, ed anche al termine del procedimento incidentale di controllo della legittimità costituzionale, qualsiasi questione pregiudiziale che essi ritengano necessaria,

di adottare qualsiasi misura necessaria per garantire la tutela giurisdizionale provvisoria dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione, e

di disapplicare, al termine di siffatto procedimento incidentale, la disposizione legislativa nazionale in questione ove la ritengano contraria al diritto dell’Unione.

Spetta al giudice del rinvio verificare se la normativa nazionale di cui trattasi nei procedimenti principali possa essere interpretata conformemente a siffatti precetti del diritto dell’Unione.

2)

L’art. 67, paragrafo 2, TFUE, e gli artt. 20 e 21 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 15 marzo 2006, n. 562, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), ostano ad una normativa nazionale che conferisce alle autorità di polizia dello Stato membro considerato la competenza a controllare, esclusivamente in una zona di 20 chilometri a partire dalla frontiera terrestre di tale Stato con gli Stati parti della convenzione d’applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985, tra i governi degli Stati dell’Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, relativa all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen (Lussemburgo) il 19 giugno 1990, l’identità di qualsiasi persona — indipendentemente dal comportamento di quest’ultima e da circostanze particolari che dimostrino una minaccia per l’ordine pubblico — al fine di verificare il rispetto degli obblighi di legge riguardo al possesso, al porto e all’esibizione di titoli e documenti, senza prevedere la necessaria delimitazione di tale competenza, atta a garantire che l’esercizio pratico di quest’ultima non possa avere un effetto equivalente a quello delle verifiche di frontiera.


(1)  GU C 161 del 19.6.2010.


14.8.2010   

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C 221/15


Impugnazione proposta il 7 dicembre 2009 dalla Goldman Management AD avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado 16 novembre 2009, causa T-354/09

(Causa C-507/09 P)

()

2010/C 221/24

Lingua processuale: il bulgaro

Parti

Ricorrente: Goldman Management AD (rappresentante: sig. I. Lilkova, advokat)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Repubblica di Bulgaria

La Corte di giustizia (Settima Sezione), con ordinanza 6 maggio 2010, ha dichiarato l'impugnazione manifestamente irricevibile.


14.8.2010   

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C 221/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg (Germania) il 6 maggio 2010 — ADV Allround Vermittlungs AG in Liquidation/Finanzamt Hamburg-Bergedorf

(Causa C-218/10)

()

2010/C 221/25

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Hamburg

Parti

Ricorrente: ADV Allround Vermittlungs AG in Liquidation

Resistente: Finanzamt Hamburg-Bergedorf

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’art. 9, n. 2, lett. e), sesto trattino, della «Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative all’imposta sulla cifra d’affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme» (1) (in prosieguo: la «direttiva 77/388») [successivamente: art. 56, n. 1, lett. f), della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, nella versione applicabile fino al 31 dicembre 2009; in prosieguo: la «direttiva 2006/112»] debba essere interpretato nel senso che «la messa a disposizione di personale» comprenda anche la messa a disposizione di personale autonomo, non in rapporto di dipendenza con l’impresa fornitrice.

2)

Se l’art. 17, nn. 1, 2, lett. a), 3, lett. a), e l’art. 18, n. 1, lett. a), della direttiva 77/388 [medio tempore: artt. 167 e 168, lett. a), 169, lett. a), 178, lett. a), della direttiva 2006/112] debbano essere interpretati nel senso che l’ordinamento processuale nazionale deve adottare misure al fine di valutare nello stesso modo l’imponibilità e l’assoggettamento ad imposta della medesima prestazione presso l’impresa fornitrice e l’impresa destinataria anche nel caso in cui per le due imprese siano competenti amministrazioni finanziarie diverse.

Solo nel caso di soluzione affermativa alla seconda questione:

3)

Se l’art. 17, nn. 1, 2, lett. a), 3, lett. a), e l’art. 18, n. 1, lett. a), della direttiva 77/388 [medio tempore: artt. 167, 168, lett. a), 169, lett. a), e 178, lett. a), della direttiva 2006/112] debbano essere interpretati nel senso che il termine nel quale il destinatario può far valere la detrazione per una prestazione effettuata nei suoi confronti non può decorrere prima della decisione con efficacia di giudicato concernente l’imponibilità e l’assoggettamento ad imposta nei confronti dell’impresa fornitrice.


(1)  GU L 145, pag. 1.


14.8.2010   

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C 221/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Baden-Baden (Germania) il 10 maggio 2010 — Procedimento penale a carico di: Leo Apelt

(Causa C-224/10)

()

2010/C 221/26

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Baden-Baden

Parti

Parte procedente: Procura di Baden-Baden

Imputato: sig. Leo Apelt

Questioni pregiudiziali

1)

Se, alla luce dell’art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva 91/439/CEE (1), a norma del quale la patente per la categoria D può essere rilasciata unicamente ai conducenti già abilitati alla guida di veicoli della categoria B, uno Stato membro possa rifiutare, ai sensi degli artt. 1 e 8, nn. 2 e 4, della citata direttiva, di riconoscere la validità di una patente rilasciata da un altro Stato membro comprendente le categorie B e D, con particolare riguardo a quest’ultima categoria, nel caso in cui al titolare della patente in questione il permesso di guida per la categoria B sia stato rilasciato prima dell’adozione nel primo Stato membro di un provvedimento giudiziale di revoca dell’abilitazione alla guida, ma quello per la categoria D gli sia stato conferito soltanto dopo tale provvedimento giudiziale di revoca e dopo la scadenza del divieto, disposto simultaneamente alla revoca, di conseguire un nuovo permesso di guida.

2)

In caso di soluzione negativa della prima questione:

se il primo Stato membro possa rifiutare il riconoscimento dell’anzidetta patente — con particolare riguardo alla categoria D — in applicazione dell’art. 11, n. 4, della direttiva 2006/126/CE (2), a norma del quale uno Stato membro rifiuta di riconoscere ad una persona la cui patente sia stata ritirata nel suo territorio la validità di qualsiasi patente di guida rilasciata da un altro Stato membro, qualora il permesso di guida per la categoria B sia stato rilasciato il 1o marzo 2006 e quello per la categoria D il 30 aprile 2007 e la relativa patente sia stata emessa in quest’ultima data.


(1)  Direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida (GU L 237, pag. 1).

(2)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 dicembre 2006, 2006/126/CE, concernente la patente di guida (GU L 403, pag. 18).


14.8.2010   

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C 221/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sozialgericht Nürnberg (Germania) il 10 maggio 2010 — Juan Perez Garcia, Jose Arias Neira, Fernando Barrera Castro, Dolores Verdun Espinosa als Rechtsnachfolgerin des Jose Bernal Fernandez/Familienkasse Nürnberg

(Causa C-225/10)

()

2010/C 221/27

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Sozialgericht Nürnberg

Parti

Ricorrenti: Juan Perez Garcia, Jose Arias Neira, Fernando Barrera Castro, Dolores Verdun Espinosa als Rechtsnachfolgerin des Jose Bernal Fernandez.

Convenuta: Familienkasse Nürnberg

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’art. 77, n. 2, lett. b), sub i), del regolamento (CEE) n. 1408/71 (1) debba essere interpretato nel senso che lo Stato della precedente attività lavorativa non è tenuto a concedere assegni familiari ai titolari di una pensione o di una rendita di vecchiaia, di invalidità, per infortunio sul lavoro o malattia professionale che percepiscano pensioni dovute in base alle legislazioni di più Stati membri (c.d. soggetti titolari di due o più pensioni) e che abbiano acquisito il diritto alla pensione in base alla legislazione dello Stato della precedente attività lavorativa (diritto a pensione in base alla legislazione nazionale) qualora, nello Stato di residenza, sia prevista una prestazione analoga di importo superiore che tuttavia è incompatibile con un’altra prestazione per la quale l’interessato abbia optato avvalendosi di una possibilità di scelta.

2)

Se l’art. 78, n. 2, lett. b), sub i), del regolamento (CEE) n. 1408/71 debba essere interpretato nel senso che lo Stato della precedente attività lavorativa non è tenuto a concedere un assegno familiare all’orfano di un lavoratore subordinato o di un lavoratore autonomo defunto che sia stato soggetto alle legislazioni di più Stati membri e per cui sussista un potenziale diritto a una rendita per orfani in base alla legislazione dello Stato della precedente attività lavorativa (potenziale diritto a una rendita conformemente alla legislazione nazionale) qualora, nello Stato di residenza, sia prevista una prestazione analoga di importo superiore che tuttavia è incompatibile con un’altra prestazione per la quale l’interessato abbia optato avvalendosi di una possibilità di scelta.

3)

Se quanto sopra si applichi anche a una prestazione rientrante nel campo di applicazione degli artt. 77 o 78 del regolamento (CEE) n. 1408/71, se di fatto tale prestazione è prevista in linea di principio nello Stato di residenza dei minori, ma non viene offerta alcuna possibilità di scelta al riguardo.


(1)  Regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2).


14.8.2010   

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C 221/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de Grande Instance de Nanterre (Francia) il 12 maggio 2010 — Società Tereos/Directeur général des douanes et droits indirects, Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers

(Causa C-234/10)

()

2010/C 221/28

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de Grande Instance de Nanterre

Parti

Ricorrente: Società Tereos

Convenuti: Directeur général des douanes et droits indirects, Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’art. 15, n. 1, lett. d), del regolamento n. 1260/2001 (1) vada interpretato nel senso che, ai fini del calcolo della perdita media, occorre, per tutte le categorie di zucchero esportate, dividere la somma delle spese reali per la somma dei quantitativi esportati, a prescindere dalla circostanza che per tali quantitativi siano state effettivamente versate o meno restituzioni.

2)

Se, rispetto all’art. 15 del regolamento n. 1260/2001 del Consiglio, il regolamento n. 1193/2009 (2) sia invalido, nella parte in cui fissa un contributo alla produzione per lo zucchero calcolato sulla base di una perdita media nel calcolo della quale interviene, per quanto riguarda lo zucchero esportato nei prodotti trasformati, una moltiplicazione tra l’importo unitario della restituzione all’esportazione relativa a tali prodotti e i quantitativi totali esportati, compresi quelli esportati senza ricevere alcuna restituzione, invece che una divisione delle spese realmente effettuate per la somma dei quantitativi esportati, con o senza restituzione.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 19 giugno 2001, n. 1260, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 178, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) 3 novembre 2009, n. 1193, della Commissione che rettifica i regolamenti (CE) n. 1762/2003, (CE) n. 1775/2004, (CE) n. 1686/2005 e (CE) n. 164/2007 e fissa gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero per le campagne di commercializzazione 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006 (GU L 321, pag. 1).


14.8.2010   

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C 221/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Baden-Württemberg (Germania) il 14 maggio 2010 — Cathy Schulz-Delzers, Pascal Schulz/Finanzamt Stuttgart III

(Causa C-240/10)

()

2010/C 221/29

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Baden-Württemberg

Parti

Ricorrenti: Cathy Schulz-Delzers, Pascal Schulz

Convenuto: Finanzamt Stuttgart III

Questioni pregiudiziali

1)

a)

Se l’art. 3, n. 64, della legge tedesca relativa all’imposta sul reddito, nella versione in vigore nel 2005 e nel 2006, sia compatibile con la libera circolazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 45 della «versione consolidata del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea» TFUE (= art. 39 del Trattato che istituisce la Comunità europea — Trattato CE)

b)

Se l’art. 3, n. 64, della legge tedesca relativa all’imposta sul reddito, nella versione in vigore nel 2005 e nel 2006, configuri una discriminazione occulta fondata sulla nazionalità, vietata dall’art. 18 TFUE (= art. 12 CE).

2)

In caso di soluzione negativa della prima questione: se l’art. 3, n. 64, della legge tedesca relativa all’imposta sul reddito, nella versione in vigore nel 2005 e nel 2006, sia compatibile con la libera circolazione dei cittadini dell’Unione, sancita dall’art. 21 TFUE (= art. 18 CE).


14.8.2010   

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C 221/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Unabhängiger Verwaltungssenat Salzburg (Austria) il 17 maggio 2010 — Harald Jung e Gerald Hellweger/Magistrat der Stadt Salzburg, altra parte: Finanzamt Salzburg-Stadt

(Causa C-241/10)

()

2010/C 221/30

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Unabhängiger Verwaltungssenat Salzburg

Parti

Appellanti: Harald Jung e Gerald Hellweger

Appellato: Magistrat der Stadt Salzburg

Altra parte: Finanzamt Salzburg-Stadt

Questione pregiudiziale

Se l’allegato X dell’elenco di cui all’art. 24 dell’atto di adesione della Repubblica di Ungheria all’Unione europea (1. Libera circolazione delle persone) (1), GU 2003 L 236, pag. 846-848, debba essere inteso nel senso che la cessione temporanea di lavoratori dall’Ungheria all’Austria non sia da interpretare come un distacco di lavoratori e le restrizioni nazionali all’impiego di lavoratori ungheresi in Austria si applichino in modo analogo anche ai lavoratori ungheresi temporaneamente ceduti in Austria da parte di imprese ungheresi, presso le quali essi sono regolarmente impiegati.


(1)  GU 2003, L 236, pag. 846.


14.8.2010   

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C 221/19


Impugnazione proposta il 18 maggio 2010 dall’Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) pronunciata il 2 marzo 2010 nella causa T-70/05: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Agenzia europea per la sicurezza marittima (AESM)

(Causa C-252/10 P)

()

2010/C 221/31

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (rappresentante: N. Korogiannakis, M. Dermitzakis, dichigori)

Altra parte nel procedimento: Agenzia europea per la sicurezza marittima (AESM)

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale;

annullare la decisione dell’AESM di respingere l’offerta della ricorrente, presentata dalla ricorrente stessa nel procedimento di gara d’appalto AESM C-1/01/04, relativo all’appalto intitolato «Convalida ed ulteriore sviluppo dell’applicazione SafeSeaNet», e di aggiudicare l’appalto ad un altro offerente;

ordinare all’AESM di pagare le spese legali ed altre sostenute dalla ricorrente, incluse quelle relative al procedimento iniziale, anche se il presente ricorso venga respinto, al pari di quelle del presente ricorso, se accolto.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene che la sentenza impugnata debba essere annullata per i seguenti motivi:

 

In primo luogo, la ricorrente fa valere che il Tribunale ha commesso un errore di diritto interpretando in maniera errata il regolamento finanziario (1), le modalità di esecuzione e la direttiva 92/50 (2), specialmente l’art. 97 del regolamento finanziario, l’art. 138 delle modalità di esecuzione e l’art. 17, n. 1, della direttiva 92/50.

 

In secondo luogo, la ricorrente asserisce che il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando, al punto 178 della sentenza, che l’ED, poiché ha una conoscenza approfondita del capitolato d’oneri, era in grado di desumere i vantaggi relativi all’offerta prescelta. Il Tribunale sembra con ciò ammettere implicitamente che l’informazione fornita dall’amministrazione aggiudicatrice era limitata. Tuttavia, invece di annullare la decisione impugnata, il Tribunale fornisce un’interpretazione nuova e del tutto erronea dell’obbligo di motivazione in quanto lo ricollega alle qualità personali del destinatario della decisione. Inoltre l’assunto da cui muove il Tribunale è errato, dal momento che la ricorrente non era in grado (e non lo è nemmeno oggi) di comprendere i relativi vantaggi (se ve ne siano) dell’offerta prescelta, specialmente per la ragione che il Tribunale non motiva a sufficienza la sentenza onde individuare con chiarezza i vantaggi medesimi.

 

In terzo luogo, la ricorrente considera che il Tribunale sembra commettere un errore di diritto dichiarando, con riguardo all’addebito di manifesto errore di valutazione, che la ricorrente ha limitato i suoi argomenti ad asserzioni generali ed ha conseguentemente omesso di dimostrare se, ed in qual modo, i pretesi errori abbiano inciso sull’esito finale della valutazione delle offerte. Il Tribunale pare contraddirsi rigettando l’addebito circa l’insufficiente motivazione, mentre al contempo esige dall’ED di dimostrare «dettagliatamente» la maniera in cui tali pretesi errori si riflettano sulla relazione del comitato di valutazione.


(1)  Regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 25 giugno 2002, n. 1605, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1).

(2)  Direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209, pag. 1).


14.8.2010   

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C 221/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Spagna) il 25 maggio 2010 — David Barcenilla Fernández/Gerardo García S.L.

(Causa C-256/10)

()

2010/C 221/32

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León

Parti

Ricorrente: David Barcenilla Fernández

Resistente: Gerardo García S.L.

Questioni pregiudiziali

1)

Se gli artt. 3, 5, n. 2, 6 e 7 della direttiva 2003/10/CE (1) debbano essere interpretati nel senso che un’impresa, in cui il livello di esposizione giornaliera dei lavoratori al rumore (misurato senza tenere conto degli effetti dei dispositivi di protezione dell’udito) superi gli 85 dbA, soddisfa gli obblighi preventivi fissati dalla citata direttiva in relazione alle condizioni materiali di lavoro mettendo a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione dell’udito tali che, grazie all’effetto di attenuazione da essi prodotto, l’esposizione giornaliera di tali lavoratori al rumore risulti inferiore agli 80 dbA.

2)

Se l’art. 5, n. 2, della direttiva 2003/10/CE debba essere interpretato nel senso che il «programma di misure tecniche e/o organizzative» che deve adottare un’impresa in cui il livello di esposizione giornaliera dei lavoratori al rumore (misurato senza tenere conto dell’effetto dei dispositivi di protezione dell’udito) superi gli 85 dbA ha lo scopo di ridurre il livello di esposizione al rumore al di sotto degli 85 dbA.

3)

In caso di soluzione negativa della prima questione, se la direttiva 2003/10/CE debba essere interpretata nel senso che essa osta ad una disposizione o ad una prassi giurisprudenziale nazionale che esoneri l’impresa dall’obbligo di versare una compensazione in denaro, che di regola deve essere corrisposta ai lavoratori soggetti a livelli di esposizione giornaliera al rumore superiori agli 85 dbA, per il fatto di mettere a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione dell’udito il cui effetto di attenuazione riduce l’esposizione giornaliera al di sotto degli 80 dbA.


(1)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 febbraio 2003, 2003/10/CE, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) (diciassettesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 42, pag. 38).


14.8.2010   

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C 221/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Dâmbovița (Romania) il 25 maggio 2010 — Grigore Nicușor/Regia Națională a Pădurilor Romsilva — Direcția Silvică București

(Causa C-258/10)

()

2010/C 221/33

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunal Dâmbovița

Parti

Ricorrente: Grigore Nicușor

Convenuta: Regia Națională a Pădurilor — Romsilva — Direcția Silvică București (Amministrazione nazionale delle foreste Romsilva, Direzione di Bucarest)

Questioni pregiudiziali

1)

Se il periodo in cui una guardia forestale con un orario di otto ore di lavoro giornaliere, conformemente al contratto individuale di lavoro, ha l’obbligo di garantire la vigilanza di una determinata particella boschiva, di cui è responsabile sotto il profilo disciplinare, patrimoniale, contravvenzionale o penale, secondo il caso, per i danni constatati nella zona che si trova sotto la sua gestione, a prescindere dal momento in cui si producono i danni, rappresenti l’«orario di lavoro» ai sensi delle disposizioni dell’art. 2, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio [4 novembre 2003] 2003/88/CE (1), concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro.

2)

Se la soluzione della questione sub I sia diversa qualora la guardia forestale risieda in un alloggio di servizio ubicato all’interno della particella boschiva della cui gestione è incaricata.

3)

Se siano violate le disposizioni dell’art. 6 della direttiva 2003/88/CE, articolo intitolato «Durata massima settimanale del lavoro», nel caso in cui, sebbene il contratto individuale di lavoro preveda un orario di lavoro di massimo 8 ore al giorno per 40 ore settimanali, in realtà, per obblighi di legge, la guardia forestale debba garantire la vigilanza permanente della particella boschiva della cui gestione è incaricata.

4)

In caso di soluzione affermativa della questione sub I, se il datore di lavoro sia obbligato a corrispondere la retribuzione o emolumenti analoghi per il tempo in cui la guardia forestale è obbligata a garantire la vigilanza del bosco.

5)

In caso di soluzione negativa della questione sub I, quale sia la disciplina giuridica applicabile all’orario per il quale una guardia forestale è responsabile di vigilare il bosco della cui gestione è incaricata.


(1)  GU L 299, pag. 9.


14.8.2010   

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C 221/21


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León il 25 maggio 2010 — Pedro Antonio Macedo Lozano/Gerardo García S.L.

(Causa C-261/10)

()

2010/C 221/34

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León

Parti

Ricorrente: Pedro Antonio Macedo Lozano

Convenuta: Gerardo García S.L.

Questioni pregiudiziali

1)

Se gli artt. 3, 5, n. 2, 6 e 7 della direttiva 2003/10/CE (1) debbano essere interpretati nel senso che un’impresa, in cui il livello di esposizione giornaliera dei lavoratori al rumore (misurato senza tenere conto degli effetti dei dispositivi di protezione dell’udito) superi gli 85 dbA, soddisfa gli obblighi preventivi fissati dalla citata direttiva in relazione alle condizioni materiali di lavoro mettendo a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione dell’udito tali che, grazie all’effetto di attenuazione da essi prodotto, l’esposizione giornaliera di tali lavoratori al rumore risulti inferiore agli 80 dbA.

2)

Se l’art. 5, n. 2, della direttiva 2003/10/CE debba essere interpretato nel senso che il «programma di misure tecniche e/o organizzative» che deve adottare un’impresa in cui il livello di esposizione giornaliera dei lavoratori al rumore (misurato senza tenere conto dell’effetto dei dispositivi di protezione dell’udito) superi gli 85 dbA ha lo scopo di ridurre il livello di esposizione al rumore al di sotto degli 85 dbA.

3)

In caso di soluzione negativa della prima questione, se la direttiva 2003/10/CE debba essere interpretata nel senso che essa osta ad una disposizione o ad una prassi giurisprudenziale nazionale che esoneri l’impresa dall’obbligo di versare una compensazione in denaro, che di regola deve essere corrisposta ai lavoratori soggetti a livelli di esposizione giornaliera al rumore superiori agli 85 dbA, per il fatto di mettere a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione dell’udito il cui effetto di attenuazione riduce l’esposizione giornaliera al di sotto degli 80 dbA.


(1)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 febbraio 2003, 2003/10/CE, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) (diciassettesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 42, pag. 38).


14.8.2010   

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C 221/21


Ricorso proposto il 28 maggio 2010 — Commissione europea/Regno del Belgio

(Causa C-265/10)

()

2010/C 221/35

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Oliver e M. van Beek, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio

Conclusioni della ricorrente

[dichiarare] che il regno del Belgio, non avendo adottato entro il termine previsto tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per dare attuazione alle sanzioni per la violazione del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006, n. 1907, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, e, comunque, non avendo comunicato alla Commissione tali disposizioni, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza delle disposizioni dell’art. 126 del citato regolamento (CE) n. 1907/2006;

condannare il Regno del Belgio alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Tenuto conto della circostanza che il Regno del Belgio non ha adottato i provvedimenti per l’applicazione delle sanzioni per la violazione del regolamento-REACH, che avrebbero dovuto essere posti in essere entro il 1o dicembre 2008, o, in ogni caso, non avendoli ad essa comunicati, la Commissione europea è giunta alla conclusione che il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza delle disposizioni dell’art. 126 del regolamento di cui trattasi.


14.8.2010   

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C 221/22


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de Première Instance de Namur il 28 maggio 2010 — Rossius André/Stato belga, Ministro delle finanze

(Causa C-267/10)

()

2010/C 221/36

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de Première Instance de Namur

Parti

Ricorrente: Rossius André

Convenuto: Stato belga, Ministro delle finanze

Interveniente: Stato belga, Ministro delle finanze

Questioni pregiudiziali

1)

Se le disposizioni di diritto dell’Unione europea che seguono:

1)

L’art. 6 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 che modifica il Trattato sull’Unione europea firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992, in vigore dal 1° dicembre 2009, ai sensi del quale: «L’Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati (…)»;

2)

E l’art. 35 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (1), ai sensi del quale: «Ogni individuo ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche (…). Nella definizione e nell’attuazione di tutte le politiche ed attività dell’Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana»;

interpretate alla luce dei grandi principi sui quali si fonda l’Unione europea, richiamati nel preambolo del Trattato di Lisbona,

ostino alle seguenti disposizioni del diritto belga:

2)

Se le disposizioni di diritto dell’Unione europea che seguono:

1)

L’art. 6 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 che modifica il Trattato sull’Unione europea firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992, in vigore dal 1o dicembre 2009, ai sensi del quale: «L’Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati (…)»;

2)

E l’art. 35 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, ai sensi del quale: «Ogni individuo ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche (…). Nella definizione e nell’attuazione di tutte le politiche ed attività dell’Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana»;

interpretate alla luce dei grandi principi sui quali si fonda l’Unione europea, richiamati nel preambolo del Trattato di Lisbona,

ostino alle seguenti disposizioni del diritto belga:

 

La legge generale in materia di dogane e accise, coordinata dal regio decreto 18 luglio 1977 (Moniteur belge del 21 settembre 1977) e confermata dalla legge 6 luglio 1978, art. 1 (Moniteur belge del 12 agosto 1978);

 

La legge 10 giugno 1997 relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione e ai controlli dei prodotti sottoposti ad accisa (Moniteur belge del 1o agosto 1997);

 

La legge 3 aprile 1997 relativa al regime fiscale dei tabacchi lavorati (Moniteur belge del 1o agosto 1997), modificata dalla legge 26 novembre 2006 (Moniteur belge dell’8 dicembre 2006);

che autorizzano lo Stato belga a considerare i tabacchi lavorati da fumo come base imponibile per la riscossione di diritti di accisa, laddove:

 

Da una parte, il detto Stato riconosce ufficialmente che tali prodotti sono gravemente nocivi per la salute di coloro che ne fanno uso e identificati come causa di numerose malattie invalidanti e di numerosi decessi prematuri, il che, secondo logica, dovrebbe giustificarne la scomparsa;

 

Dall’altra parte, contrasta esso stesso l’adozione di misure capaci di provocare efficacemente tale scomparsa privilegiando il rendimento fiscale a qualsiasi effetto realmente dissuasivo.


(1)  GU 2000, C 364, pag. 1.


14.8.2010   

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C 221/23


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de Première Instance de Namur (Belgio) il 28 maggio 2010 — Marc Collard/Stato belga — Ministro delle finanze

(Causa C-268/10)

()

2010/C 221/37

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de Première Instance de Namur

Parti

Ricorrente: Marc Collard

Convenuto: Stato belga, Ministro delle finanze

Interveniente: Stato belga, Ministro della difesa

Questioni pregiudiziali

Prima questione:

«Se le disposizioni di diritto dell’Unione europea che seguono:

L’art. 6 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 che modifica il Trattato sull’Unione europea firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992, in vigore dal 1o dicembre 2009, ai sensi del quale: “L’Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati (…)”;

L’art. 35 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU C 364, 18 dicembre 2000), ai sensi del quale: “Ogni individuo ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche (…). Nella definizione e nell’attuazione di tutte le politiche ed attività dell’Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana”;

interpretate alla luce dei grandi principi sui quali si fonda l’Unione europea, enunciati nel preambolo del Trattato di Lisbona,

ostino al fatto che uno Stato membro, nella fattispecie lo Stato belga, lasci persistere sul proprio territorio la fabbricazione, importazione, promozione e vendita di tabacchi lavorati da fumo, laddove lo stesso Stato riconosce ufficialmente che tali prodotti sono gravemente nocivi per la salute di coloro che ne fanno uso e identificati come causa di numerose malattie invalidanti e di numerosi decessi prematuri, il che, secondo logica, dovrebbe giustificarne il divieto».

Seconda questione

«Se le disposizioni di diritto dell’Unione europea che seguono:

1)

L’art. 6 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 che modifica il Trattato sull’Unione europea firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992, in vigore dal 1o dicembre 2009, ai sensi del quale: “L’Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati (…)”;

2)

E l’art. 35 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU C 364, 18 dicembre 2000), ai sensi del quale: “Ogni individuo ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche (…). Nella definizione e nell’attuazione di tutte le politiche ed attività dell’Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana”;

interpretate alla luce dei grandi principi sui quali si fonda l’Unione europea, enunciati nel preambolo del Trattato di Lisbona,

ostino alle seguenti disposizioni del diritto belga:

 

La legge generale in materia di dogane e accise, coordinata dal regio decreto 18 luglio 1977 (Moniteur belge del 21 settembre 1977) e confermata dalla legge 6 luglio 1978, art. 1 (Moniteur belge del 12 agosto 1978);

 

La legge 10 giugno 1997 relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione e ai controlli dei prodotti sottoposti ad accisa (Moniteur belge del 1o agosto 1997);

 

La legge 3 aprile 1997 relativa al regime fiscale dei tabacchi lavorati (Moniteur belge del 1o agosto 1997), modificata dalla legge 26 novembre 2006 (Moniteur belge dell’8 dicembre 2006);

che autorizzano lo Stato belga a considerare i tabacchi lavorati da fumo come base imponibile per la riscossione di diritti di accisa, laddove:

 

Da una parte, il detto Stato riconosce ufficialmente che tali prodotti sono gravemente nocivi per la salute di coloro che ne fanno uso e identificati come causa di numerose malattie invalidanti e di numerosi decessi prematuri, il che, secondo logica, dovrebbe giustificarne la scomparsa;

 

Dall’altra parte, contrasta esso stesso l’adozione di misure capaci di provocare efficacemente tale scomparsa privilegiando il rendimento fiscale a qualsiasi effetto realmente dissuasivo».

(omissis)

Precisa che le questioni sottoposte con la presente ordinanza sono connesse a quelle poste con l’ordinanza emessa in data odierna per la causa (omissis) del sig. ROSSIUS André contro lo Stato belga (omissis), Ministro delle Finanze, e contro lo stesso Stato belga, (omissis) Ministro della Difesa.

(omissis)


14.8.2010   

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C 221/24


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif de Montreuil (Francia) il 28 maggio 2010 — Société Accor Services France/Le Chèque Déjeuner CCR, Etablissement Public de Santé de Ville-Evrard

(Causa C-269/10)

()

2010/C 221/38

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal administratif de Montreuil

Parti

Ricorrente: Société Accor Services France

Convenuto: Le Chèque Déjeuner CCR, Etablissement Public de Santé de Ville-Evrard.

Questione pregiudiziale

Se le citate disposizioni dell’art. 53 del codice degli appalti pubblici siano compatibili con quelle della direttiva 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (1) e del Trattato sull’Unione europea.


(1)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114).


14.8.2010   

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C 221/25


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein Hallinto-oikeus (Finlandia) il 31 maggio 2010 — Lotta Gistö

(Causa C-270/10)

()

2010/C 221/39

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein Hallinto-oikeus

Parti

Ricorrente: Lotta Gistö

Controinteressato: Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

Questioni pregiudiziali

Se l’art. 14 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità (1) debba essere interpretato, nella causa vertente su Lotta Gistö, nel senso che, in virtù delle disposizioni del Protocollo, il suo domicilio fiscale nel 2007 continua ad essere la Finlandia, oppure se si debba interpretare il Protocollo nel senso che, nella fattispecie, sono comunque le disposizioni della normativa nazionale dello Stato membro che, in definitiva, determinano un obbligo tributario illimitato in uno Stato membro, nella fattispecie la Finlandia.


(1)  Protocollo (n. 36) sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee (1965) (GU C 321 E, pag. 318).


14.8.2010   

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C 221/25


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Dioikitiko Efeteio Thessalonikis (Grecia) il 31 maggio 2010 — Susana Berkizi-Nikolakaki/Anotato Symvoulio Epilogis Prosopikou (ASEP) e Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis (APT)

(Causa C-272/10)

()

2010/C 221/40

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Dioikitiko Efeteio Thessalonikis (Corte d’appello amministrativa di Salonicco)

Parti

Ricorrente: Susana Berkizi-Nikolakaki

Resistenti: Anotato Symvoulio Epilogis Prosopikou (Consiglio superiore per la selezione del personale, ASEP) e Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis (Università Aristoteleio di Salonicco, APT)

Questioni pregiudiziali

1)

Se sia compatibile con lo scopo, ai sensi dell’art. 139, n. 2, CE, e con l’effetto utile, ai sensi dell’art. 249, terzo comma, CE, della direttiva del Consiglio 28 giugno 1979, 1999/70/CE, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, la disposizione dell’art. 11, n. 2, del decreto presidenziale 164/2004 secondo la quale, ai fini dell’accertamento della sussistenza dei presupposti per la conversione dei contratti di lavoro a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, il lavoratore deve presentare all’ente interessato, entro il termine perentorio di due (2) mesi dall’entrata in vigore dello stesso decreto, una domanda contenente i dati dai quali risultino soddisfatti detti presupposti, ove si consideri che in conseguenza della perentorietà del termine il lavoratore perde il diritto alla conversione del contratto se non presenta la domanda entro due mesi.

2)

Considerato lo scopo della direttiva 1999/70, ai sensi dell’art. 139, n. 2, CE, se la previsione di un termine di due mesi sia sufficiente a venire incontro alle esigenze dei lavoratori che rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 11 del decreto presidenziale 164/2004 e a conseguire l’effetto utile degli obiettivi della direttiva medesima ai sensi dell’art. 249, terzo comma, CE mediante la mera pubblicazione di detto art. 11 del decreto presidenziale 164/2004 nella Gazzetta Ufficiale.

3)

Se l’omessa proroga del termine di due mesi rappresenti un abbassamento del livello generale di tutela dei lavoratori, in violazione della clausola 8, n. 3, della direttiva 1999/70, rispetto alle proroghe dei corrispondenti termini che sono state concesse da disposizioni legislative analoghe anteriori al decreto presidenziale 164/2004.


14.8.2010   

IT

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C 221/26


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Spagna) il 1o giugno 2010 — David Montoya Medina/Fondo de Garantia Salarial e Universidad de Alicante

(Causa C-273/10)

()

2010/C 221/41

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana

Parti

Ricorrente: David Montoya Medina

Convenuti: Fondo de Garantia Salarial e Universidad de Alicante

Questioni pregiudiziali

Se il principio di non discriminazione stabilito alla clausola 4 della direttiva 28 giugno 1999, 99/70/CE (1), osti ad una disciplina come quella contenuta nel decreto 15 ottobre 2002, n. 174, del governo valenciano sul regime e le retribuzioni del personale docente e dei ricercatori a contratto presso le università pubbliche valenciane e sulle retribuzioni aggiuntive dei docenti universitari, in quanto non riconosce agli assistenti dottori la possibilità di percepire un supplemento di anzianità quali gli scatti triennali, quando il medesimo supplemento è riconosciuto ai professori dottori a contratto


(1)  Relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175, pag. 43)


14.8.2010   

IT

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C 221/26


Ricorso proposto il 1o giugno 2010 — Commissione europea/Repubblica di Ungheria

(Causa C-274/10)

()

2010/C 221/42

Lingua processuale: l'ungherese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: D. Triantafyllou e B. D. Simon, agenti)

Convenuta: Repubblica di Ungheria

Conclusioni della ricorrente

Constatare che la Repubblica di Ungheria non ha adempiuto agli obblighi che le incombono in forza della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, per il fatto di aver obbligato i soggetti passivi la cui dichiarazione fiscale fa emergere «un'eccedenza», ai sensi dell'art. 183 della direttiva, nel corso di un determinato periodo d’imposta, a procedere alla traslazione di tale eccedenza, integralmente o parzialmente, sul periodo d’imposta successivo se non hanno pagato la totalità di quanto acquistato dal loro fornitore, per il fatto che, in forza del suddetto obbligo, alcuni soggetti passivi dalla cui dichiarazione fiscale emergano sistematicamente «eccedenze» sono tenuti a effettuare la traslazione di tale eccedenza, in più di un'occasione, al periodo di imposizione successivo;

condannare la Repubblica di Ungheria alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso verte su una disposizione fiscale ungherese ai sensi della quale, al termine del periodo d’imposta, i soggetti passivi possono chiedere il rimborso dell'eccedenza dell'imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: l’«IVA)» solo qualora l'eccedenza sia superiore all’IVA gravante sugli acquisti non effettivamente pagati da tali soggetti. In tal senso, la normativa ungherese di cui trattasi comporta che il soggetto passivo non possa chiedere il rimborso della parte dell'eccedenza equivalente all'importo dell’IVA gravante sugli acquisti non ancora pagati ma che, invece, debba effettuare la traslazione al periodo d’imposta successivo. Qualora l'eccedenza dell’IVA constatata al termine del periodo d'imposta sia inferiore o uguale all'importo dell’IVA gravante sugli acquisti non pagati, il soggetto passivo deve effettuare la traslazione dell’intera eccedenza dell’IVA al periodo d'imposta successivo. Si deve procedere analogamente alla fine del periodo d'imposta successivo: la normativa non limita in alcun modo tale procedura in termini temporali ed è quindi possibile che il soggetto passivo sia tenuto a effettuare indefinitamente la traslazione dell'eccedenza del IVA.

La Commissione non contesta che l’art. 183 della direttiva 2006/112 (in prosieguo: la «direttiva») accordi agli Stati membri la facoltà di decidere in merito alla traslazione o al rimborso dell'eccedenza dell’IVA. Gli Stati membri possono esercitare tale facoltà solo ove si attengano ai principi del sistema comune dell'IVA complessivamente considerato, in particolare al principio di neutralità fiscale. Dato che l’art. 183 della direttiva, che consente agli Stati membri di effettuare una sola volta la traslazione dell'eccedenza dell’IVA al periodo d'imposta successivo, rappresenta una norma che ostacola la piena realizzazione del principio di neutralità fiscale, lo stesso deve essere interpretato in modo restrittivo e non può essere utilizzato come fondamento per l'adozione di norme nazionali contrarie al principio di neutralità fiscale o all'obiettivo del regime delle detrazioni.

Dal punto di vista del principio di neutralità fiscale, l'obiettivo del regime delle detrazioni consiste nello sgravare l'imprenditore dall'onere dell'IVA dovuta o pagata nell'ambito del contesto di tutte le sue attività economiche. Tale principio esclude che gli Stati membri subordinino il rimborso dell'eccedenza dell’IVA a requisiti che implicano un onere per il soggetto passivo e che influenzano la sua situazione finanziaria, la sua liquidità o le sue decisioni commerciali. Orbene, il fatto di non poter ottenere il rimborso dell'eccedenza dell’IVA, come previsto dalla normativa ungherese controversa, produce questi effetti negativi per il soggetto passivo sotto un duplice profilo.

Da un lato, in quanto l'eccedenza del IVA detraibile rispetto all’IVA dovuta deve essere considerata come un credito a favore del soggetto passivo, cosicché il ritardo nel pagamento di questo credito riduce le possibilità di profitto e la liquidità del soggetto passivo che chiede rimborso e ne accresce quindi il rischio commerciale. Il soggetto passivo deve pagare l’IVA per le forniture di beni o per le prestazioni di servizi che offre anche qualora le stesse non gli siano state pagate laddove può invece recuperare l’IVA per le forniture o le prestazioni ottenute solo nel caso in cui abbia effettivamente provveduto al relativo pagamento.

Dall'altro lato, il fatto di non poter ottenere il rimborso dell'eccedenza dell’IVA costituisce un onere non solo per il soggetto passivo che chiede il rimborso ma altresì per l'altro soggetto passivo che prende parte all'operazione soggetta a imposta, ossia il venditore. Infatti, riducendo la liquidità di cui dispone l'acquirente del bene, il fatto di non avere il rimborso aumenta contemporaneamente il rischio che il venditore non possa ottenere, o quantomeno soltanto in ritardo, la controprestazione dovuta per la fornitura dei beni acquistati o la prestazione di servizi, laddove invece, indipendentemente da ciò, egli dovrà pagare l’IVA gravante sulla fornitura di beni o la prestazione di servizi di cui trattasi.

Secondo la Commissione se la normativa impone un determinato onere per il soggetto passivo quest'ultimo non può essere compensato imponendogli un onere supplementare. L'equilibrio della normativa potrebbe essere garantito solo se l'onere gravante sul soggetto passivo considerato come pagatore, vale a dire il suo obbligo di pagare l'imposta, fosse controbilanciato dalla possibilità che il soggetto passivo considerato quale legittimato al rimborso recuperi l’IVA versata quale soggetto pagatore.

Infine, dal momento che l’art. 183 della direttiva consente di effettuare la traslazione dell'eccedenza dell’IVA soltanto una volta «sul periodo successivo», la disposizione ungherese di cui trattasi viola l’articolo in parola, dal momento che non permette al soggetto passivo di recuperare l'eccedenza al più tardi al termine del secondo periodo d'imposta. Inoltre, la normativa ungherese che, diminuendo la liquidità del acquirente dei beni, comporta in sostanza che sia ridotta la probabilità di un rimborso, non garantisce nemmeno che in futuro il soggetto passivo recuperi effettivamente l'eccedenza stessa. Infatti, se il soggetto passivo pone fine alle sue attività senza pagare tutti i suoi acquisti per insolvenza, non vi è modo per recuperare in un simile caso l’IVA che grava sulle operazioni insolute e quest'ultima viene definitivamente trattenuta dallo Stato.

Alla luce dei motivi menzionati supra, la Commissione ritiene che il legislatore ungherese abbia ecceduto i limiti del potere discrezionale che gli era stato riconosciuto e che abbia violato l’art. 183 della direttiva avendo adottato una normativa relativa ai requisiti per il rimborso dell'eccedenza dell’IVA che risulta in contrasto con il principio di neutralità fiscale e che consente molteplici traslazioni dell'eccedenza.


14.8.2010   

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C 221/27


Ricorso proposto il 9 giugno 2010 — Commissione europea/Repubblica portoghese

(Causa C-286/10)

()

2010/C 221/43

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Guerra e Andrade e M. van Beek, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che non avendo adottato i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari per recepire la direttiva del Consiglio 18 luglio 2005, 2005/47/CE (1), concernente l’accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario e, in ogni caso, non avendo comunicato tali provvedimenti alla Commissione, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza dell’art. 5 della direttiva.

Condannare la Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine di recepimento della direttiva è scaduto il 26 luglio 2008.


(1)  GU L 195, pag. 15.


14.8.2010   

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C 221/28


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif (Luxembourg) il 10 giugno 2010 — Tankreederei I SA/Directeur de l'administration des Contributions directes

(Causa C-287/10)

()

2010/C 221/44

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal administratif

Parti

Ricorrente: Tankreederei I SA

Convenuta: Directeur de l'administration des Contributions directes

Questione pregiudiziale

Se gli artt. 49 CE e 56 CE ostino alle disposizioni dell’art. 152bis, paragrafo 1, della legge modificata 4 dicembre 1967, avente ad oggetto l’imposta sul reddito, nella misura in cui esse riservano ai soggetti passivi lussemburghesi il beneficio dell’abbuono d’imposta per gli investimenti a condizione che siffatti investimenti siano effettuati in una sede situata nel Granducato e destinata a restarvi in maniera permanente, e siano messi in opera materialmente sul territorio lussemburghese.


14.8.2010   

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C 221/28


Ricorso presentato l’11 giugno 2010 — Commissione europea/Repubblica italiana

(Causa C-291/10)

()

2010/C 221/45

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. van Beek e S. Mortoni, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

Constatare che la Repubblica italiana, non adottando le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2005/47/CE (1) del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l’accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario, o comunque non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’art. 5 di tale direttiva.

Condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva 2005/47/CE è scaduto il 26 luglio 2008.


(1)  GU L 195, p. 15.


14.8.2010   

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C 221/29


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākās tiesas Senāta (Repubblica di Lettonia) il 15 giugno 2010 — Andrejs Eglītis e Edvards Ratnieks/Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

(Causa C-294/10)

()

2010/C 221/46

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākās tiesas Senāts

Parti

Ricorrenti: Andrejs Eglītis, Edvards Ratnieks

Convenuto: Ekonomika Ministrija

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’art. 5, n. 3, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261 (1), che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, debba essere interpretato nel senso che, perché si possa affermare che un vettore aereo ha adottato tutte le misure del caso per evitare le circostanze eccezionali, questo sia obbligato a pianificare opportunamente le proprie risorse affinché sia possibile effettuare il volo programmato una volta cessate le circostanze eccezionali impreviste, ossia in un momento determinato successivo all’ora di decollo prevista.

2)

In caso di soluzione affermativa della questione n. 1, se sia applicabile l’art. 6, n. 1, del suddetto regolamento per determinare la riserva di tempo minima che il vettore, nel pianificare le proprie risorse al momento opportuno, deve prevedere come eventuale ritardo prevedibile nell’ipotesi che si determinino circostanze eccezionali.


(1)  GU L 46, pag. 1.


14.8.2010   

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C 221/29


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Vyriausiasis Administracinis Teismas (Repubblica di Lituania) il 15 giugno 2010 — Genovaitė Valčiukienė, Julija Pekelienė, organizzazione d’interesse pubblico «Il movimento dei Verdi di Lituania», Petras Girinskis e Laurynas Arimantas Lašas/Consiglio comunale del distretto di Pakruojas, Centro per la sanità pubblica di Šiauliai e Dipartimento regionale di Šiauliai per la tutela ambientale

(Causa C-295/10)

()

2010/C 221/47

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos Vyriausiasis Administracinis Teismas (Corte suprema amministrativa di Lituania)

Parti

Appellanti: Genovaitė Valčiukienė, Julija Pekelienė, organizzazione d’interesse pubblico «Il movimento dei Verdi di Lituania», Petras Girinskis e Laurynas Arimantas Lašas

Appellati: Consiglio comunale del distretto di Pakruojas, Centro per la sanità pubblica di Šiauliai e Dipartimento regionale di Šiauliai per la tutela ambientale

Altre parti nel procedimento: società private «Sofita» e «Oltas», Ufficio del governatore della regione di Šiauliai, Rimvydas Gasparavičius e Rimantas Pašakinskas

Questioni pregiudiziali

1)

Se una disposizione come quella prevista dalla normativa della Repubblica di Lituania, in particolare al punto 3.4 del Decreto del governo della Repubblica di Lituania 18 agosto 2004, n. 967 «recante approvazione del Programma-quadro che disciplina la procedura per la valutazione strategica degli effetti ambientali dei piani e dei programmi», secondo la quale, nel caso di documenti relativi alla pianificazione territoriale a livello locale nei quali si faccia riferimento a un solo oggetto di attività economica, non si procede a una valutazione strategica degli effetti sull’ambiente, possa essere considerata come una determinazione dei tipi di piani e programmi ai sensi dell’art. 3, n. 5, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 giugno 2001, 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (1).

2)

Se le disposizioni di diritto nazionale applicabili nella presente causa, ai sensi delle quali, senza che sia stabilita in ciascun caso specifico la potenziale rilevanza degli effetti sull’ambiente, non occorre procedere a una valutazione strategica degli effetti sull’ambiente di documenti di pianificazione territoriale relativi a piccole porzioni di territorio a livello locale, come quelli di cui al caso di specie, allorché in tali documenti si fa riferimento ad un solo oggetto di attività economica, siano compatibili con le prescrizioni di cui agli artt. 3, n. 2, lett. a), n. 3, e n. 5, della direttiva 2001/42.

3)

Se le disposizioni della direttiva 2001/42, incluso il suo art. 11, n. 1, debbano essere interpretate nel senso che, in circostanze come quelle del caso di specie, quando viene effettuata una valutazione di impatto ambientale a norma della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, le prescrizioni di cui alla direttiva 2001/42 non sono applicabili.

4)

Se l’ambito di applicazione dell’art. 11, n. 2, della direttiva 2001/42 ricomprenda la direttiva 85/337.

5)

Qualora la questione n. 4) debba essere risolta in senso affermativo, se il fatto che una valutazione sia stata effettuata a norma della direttiva 85/337 comporti che l’obbligo di effettuare una valutazione degli effetti sull’ambiente in conformità delle prescrizioni della direttiva 2001/42, in una situazione come quella del caso di specie, dovrebbe essere considerato costitutivo di una duplicazione della valutazione ai sensi dell’art. 11, n. 2, della direttiva 2001/42.

6)

Qualora la questione n. 5 debba essere risolta in senso affermativo, se la direttiva 2001/42, incluso il suo art. 11, n. 2, imponga agli Stati membri l’obbligo di introdurre nel diritto nazionale procedure comuni o coordinate volte a disciplinare la valutazione che dev’essere effettuata in conformità delle prescrizioni della direttiva 2001/42 e della direttiva 85/337, allo scopo di evitare una duplicazione della valutazione.


(1)  GU 2001, L 197, pag. 30.


14.8.2010   

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C 221/30


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Stuttgart (Germania) il 16 giugno 2010 — Bianca Purrucker/Guillermo Vallés Pérez

(Causa C-296/10)

()

2010/C 221/48

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Stuttgart

Parti

Ricorrente: Bianca Purrucker

Convenuto: Guillermo Vallés Pérez

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’art. 19, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio n. 2201/2003 («Bruxelles II bis») (1) sia applicabile allorché l’autorità giurisdizionale di uno Stato membro preventivamente adita da una parte per decidere sulla responsabilità genitoriale è adita solo in via cautelare e l’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro, adita successivamente dall’altra parte per lo stesso oggetto della causa, è adita per conoscere del merito della causa.

2)

Se la medesima disposizione si applichi anche quando una decisione nel procedimento sommario separato emessa in uno Stato membro non può essere riconosciuta in un altro Stato membro ai sensi dell’art. 21 del regolamento n. 2201/2003.

3)

Se il ricorso presentato dinanzi al giudice in uno Stato membro in via cautelare possa essere equiparato a un ricorso nel merito ai sensi dell’art. 19, n. 2, del regolamento n. 2201/2003, allorché, secondo il diritto processuale interno di tale Stato, è necessario che detto giudice sia poi adito entro un certo termine per decidere il merito della causa onde evitare inconvenienti di diritto processuale.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 388, pag. 1).


14.8.2010   

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C 221/31


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Højesteret (Danimarca) il 18 giugno 2010 — Infopaq International A/S/Danske Dagblades Forening

(Causa C-302/10)

()

2010/C 221/49

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Højesteret

Parti

Ricorrente: Infopaq International A/S

Convenuta: Danske Dagblades Forening

Questioni pregiudiziali

1)

Se la fase del procedimento tecnologico nella quale si svolgono gli atti di riproduzione temporanea assuma rilievo al fine di stabilire se essi costituiscano «parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico» (art. 5, n. 1, della direttiva «Infosoc») (1).

2)

Se atti di riproduzione temporanea possano essere considerati «parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico» qualora consistano nella scansione manuale di interi articoli di giornale, mediante la quale questi ultimi vengono trasformati da documenti su carta stampata in documenti digitali.

3)

Se la nozione di «utilizzo legittimo» (art. 5, n. 1, della direttiva «Infosoc») comprenda qualsiasi forma di uso che non richiede il consenso del titolare del diritto d’autore.

4)

Se la nozione di «utilizzo legittimo» (art. 5, n. 1, della direttiva «Infosoc») comprenda la scansione di interi articoli di giornale e la successiva elaborazione della riproduzione, effettuate da un’impresa ai fini dell’attività di redazione di sintesi, anche qualora il titolare del diritto non vi abbia acconsentito, se sono soddisfatte le altre condizioni stabilite in tale disposizione.

Se rilevi per la soluzione della questione il fatto che le undici parole siano memorizzate dopo la fine del procedimento di raccolta dei dati.

5)

Quali criteri debbano essere utilizzati per stabilire se atti di riproduzione temporanea abbiano «rilievo economico proprio» (art. 5, n. 1, della direttiva «Infosoc»), se sono soddisfatte le altre condizioni stabilite in tale disposizione.

6)

Se l’incremento in termini di efficienza conseguito dall’utilizzatore attraverso atti di riproduzione temporanea possa essere preso in considerazione per stabilire se gli atti abbiano «rilievo economico proprio» (art. 5, n. 1, della direttiva «Infosoc»).

7)

Se la scansione di interi articoli di giornale effettuata da un’impresa e la successiva elaborazione della riproduzione possano essere considerate «determinati casi speciali che non sono in contrasto con lo sfruttamento normale» degli articoli di giornale e che non «arrecano ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare» (art. 5, n. 5), se sono soddisfatte le condizioni stabilite dall’art. 5, n. 1, della direttiva.

Se per la soluzione della questione rilevi il fatto che le undici parole siano memorizzate dopo la fine del procedimento di raccolta dei dati.


(1)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167, pag. 10).


14.8.2010   

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C 221/32


Ricorso proposto il 25 giugno 2010 — Commissione europea/Repubblica di Estonia

(Causa C-306/10)

()

2010/C 221/50

Lingua processuale: l'estone

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentante: E. Randvere, M. van Beek, agente)

Convenuta: Repubblica di Estonia

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che la Repubblica di Estonia, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 18 luglio 2005, 2005/47/CE (1), [concernente l’accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario] e non avendo vigilato affinché fosse concluso il relativo accordo fra le parti sociali, o non avendone informato la Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva;

condannare la Repubblica di Estonia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva nell’ordinamento giuridico nazionale è scaduto il 27 luglio 2008.


(1)  GU L 195, pag. 15.


Tribunale

14.8.2010   

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C 221/33


Sentenza del Tribunale 25 giugno 2010 — Imperial Chemical Industries/Commissione

(Causa T-66/01) (1)

(Concorrenza - Abuso di posizione dominante - Mercato della soda nel Regno Unito - Decisione che accerta una violazione dell’art. 82 CE - Prescrizione del potere della Commissione di infliggere ammende o sanzioni - Termine ragionevole - Forme sostanziali - Autorità di cosa giudicata - Sussistenza di posizione dominante - Sfruttamento abusivo della posizione dominante - Pregiudizio per il commercio fra Stati membri - Ammenda - Gravità e durata dell’infrazione - Circostanze attenuanti)

2010/C 221/51

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Imperial Chemical Industries Ltd, già Imperial Chemical Industries plc (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: inizialmente D. Vaughan, D. Anderson, QC, S. Lee, barrister, S. Turner, S. Berwick e R. Coles, solicitors, successivamente D. Vaughan, S. Lee, S. Berwick e S. Ford, barrister)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e P. Oliver, agenti, assistiti da J. Flynn, QC, e C. West, barrister)

Oggetto

In via principale, domanda di annullamento della decisione della Commissione 13 dicembre 2000, 2003/7/CE, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 82 [CE] (COMP/33.133 — D: Carbonato di sodio — ICI; GU 2003, L 10, pag. 33), e, in subordine, domanda di annullamento o di riduzione dell’ammenda inflitta alla ricorrente.

Dispositivo

1)

L’art. 1 della decisione della Commissione 13 dicembre 2000, 2003/7/CE, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 82 [CE] (COMP/33.133 — D: Carbonato di sodio — ICI), è annullato nella parte in cui dichiara che l’Imperial Chemical Industries Ltd ha violato l’art. 82 CE nel 1983.

2)

L’importo dell’ammenda inflitta all’Imperial Chemical Industries dall’art. 2 della decisione 2003/7 è fissato in 8 milioni di euro.

3)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

4)

L’Imperial Chemical Industries sopporterà quattro quinti delle proprie spese e quattro quinti delle spese della Commissione europea.

5)

La Commissione sopporterà un quinto delle proprie spese e un quinto delle spese dell’Imperial Chemical Industries.


(1)  GU C 150 del 19.5.2001.


14.8.2010   

IT

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C 221/33


Sentenza del Tribunale 1o luglio 2010 — AstraZeneca/Commissione

(Causa T-321/05) (1)

(Concorrenza - Abuso di posizione dominante - Mercato dei medicinali antiulcera - Decisione che constata una violazione dell’art. 82 CE - Definizione di mercato - Vincoli concorrenziali significativi - Abuso delle procedure attinenti ai certificati protettivi complementari per i medicinali e delle procedure di autorizzazione di immissione in commercio dei medicinali - Dichiarazioni ingannevoli - Revoca delle autorizzazioni di immissione in commercio - Ostacoli all’immissione in commercio dei farmaci generici ed alle importazioni parallele - Ammende)

2010/C 221/52

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: AstraZeneca AB (Södertälje, Svezia); e AstraZeneca plc (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: inizialmente M. Brealey, QC, M. Hoskins, D. Jowell, barristers, F. Murphy, G. Sproul, I. MacCallum e C. Brown, solicitors, successivamente M. Brealey, M. Hoskins, D. Jowell, F. Murphy e C. Brown, e infine M. Brealey, M. Hoskins, D. Jowell e F. Murphy)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente F. Castillo de la Torre, É. Gippini Fournier e A. Whelan, successivamente F. Castillo de la Torre, É. Gippini Fournier e J. Bourke, agenti)

Interveniente a sostegno delle ricorrenti: European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) (Ginevra, Svizzera) (rappresentante: avv. M. Van Kerckhove)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 15 giugno 2005, C(2005) 1757, finale, relativa ad un procedimento di applicazione dell’art. 82 [CE] e dell’art. 54 dell’accordo SEE (procedimento COMP/A. 37.507/F3 — AstraZeneca)

Dispositivo

1)

L’art. 1, n. 2, della decisione della Commissione 15 giugno 2005, C(2005) 1757, finale, relativa ad un procedimento di applicazione dell'art. 82 [CE] e dell'art. 54 dell'accordo SEE (procedimento COMP/A. 37.507/F3 — AstraZeneca) è annullata per la parte in cui constata che, avendo chiesto la revoca delle autorizzazioni di immissione in commercio delle capsule di Losec in Danimarca e in Norvegia, contemporaneamente al ritiro dal mercato delle capsule di Losec ed al lancio delle compresse di Losec MUPS in tali due paesi, la AstraZeneca AB e la AstraZeneca plc hanno violato l’art. 82 CE e l’art. 54 dell’accordo SEE, sebbene sia stato considerato che tali atti erano idonei a restringere le importazioni parallele di capsule di Losec verso detti paesi.

2)

L’ammenda inflitta dall’art. 2 di tale decisione, congiuntamente e in solido, alla AstraZeneca AB e alla AstraZeneca plc è fissata in EUR 40 250 000 e l’ammenda inflitta da tale articolo alla AstraZeneca AB è fissata in EUR 12 250 000.

3)

Il ricorso è respinto per il resto.

4)

La AstraZeneca AB e la AstraZeneca plc sopporteranno il 90 % delle proprie spese ed il 90 % delle spese della Commissione europea, ad eccezione delle spese di quest’ultima legate all’intervento della European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA).

5)

L’EFPIA sopporterà le proprie spese.

6)

La Commissione sopporterà le proprie spese legate all’intervento dell’EFPIA, nonché il 10 % del resto delle proprie spese ed il 10 % delle spese della AstraZeneca AB e della AstraZeneca plc.


(1)  GU C 271 del 29.10.2005.


14.8.2010   

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C 221/34


Sentenza del Tribunale 7 luglio 2010 — Commissione/Hellenic Ventures e a.

(Causa T-44/06) (1)

(Clausola compromissoria - Azione per la creazione e lo sviluppo di fondi di capitale di avviamento - Risoluzione del contratto - Ricorso diretto contro i soci di una società - Irricevibilità - Rimborso degli anticipi versati - Interessi)

2010/C 221/53

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Patakia, agente, assistita dall’avv. S. Chatzigiannis)

Convenuti: Hellenic Ventures — Elliniki Etaireia Epicheirimatikis Protovoulias AE (Atene, Grecia); Kostantinos Katsigiannis (Atene), Panagiotis Chronopoulos (Atene) e Nikolaos Poulakos (Atene) (rappresentanti: avv.ti V. Christianos e V. Vlassi)

Oggetto

Ricorso proposto ai sensi dell’art. 238 CE, con cui la Commissione chiede la condanna dei convenuti al rimborso di un anticipo versato in esecuzione del contratto «Seed Fund 601», stipulato tra la Commissione e la società convenuta.

Dispositivo

1)

La Hellenic Ventures — Elliniki Etaireia Epicheirimatikis Protovoulias AE è condannata a pagare alla Commissione europea l’importo di EUR 70 000, maggiorato degli interessi di mora calcolati al tasso di interesse legale belga, a decorrere dal 25 aprile 1999 e fino al saldo completo del debito.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La Hellenic Ventures è condannata a sopportare le spese, ad eccezione di quelle sostenute dai sigg. Kostantinos Katsigiannis, Panagiotis Chronopoulos e Nikolaos Poulakos.

4)

La Commissione è condannata a sopportare le spese dei sigg. Katsigiannis, Chronopoulos e Poulakos.


(1)  GU C 86 dell’8.4.2006.


14.8.2010   

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C 221/35


Sentenza del Tribunale 7 luglio 2010 — Agrofert Holding/Commissione

(Causa T-111/07) (1)

(Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Documenti riguardanti un procedimento relativo ad un’operazione di concentrazione tra imprese - Diniego d’accesso)

2010/C 221/54

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Agrofert Holding a.s. (Pyšelská, Repubblica ceca) (rappresentanti: avv.ti R. Pokorný e D. Šalek)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente X. Lewis e P. Costa de Oliveira, successivamente P. Costa de Oliveira e V. Bottka, agenti)

Intervenienti a sostegno della ricorrente: Regno di Svezia (rappresentanti: inizialmente A. Kruse e S. Johannesson, successivamente S. Johannesson, agenti); Repubblica di Finlandia (rappresentanti: J. Himmanen, A. Guimaraes-Purokoski, M. J. Heliskoski e M. Pere, agenti), e Regno di Danimarca (rappresentante: B. Weis Fogh, agente)

Interveniente a sostegno della convenuta: Polski Koncern Naftowy Orlen SA (Płock, Polonia) (rappresentanti: avv.ti S. Sołtysiński, K. Michałowska e M. Olechowski)

Oggetto

Domanda di annullamento, da una parte, della decisione della Commissione 2 agosto 2006, che nega alla ricorrente l’accesso ai documenti relativi al procedimento di notifica e di prenotifica dell’operazione di acquisizione della Unipetrol da parte della Polski Koncern Naftowy Orlen SA (caso COMP/M.3543) e, dall’altra, della decisione della Commissione 13 febbraio 2007, D(2007) 1360, che conferma detto diniego.

Dispositivo

1)

Le conclusioni dirette all’annullamento della risposta della Commissione europea del 2 agosto 2006, nonché quelle in cui si chiede che il Tribunale voglia ordinarle di comunicare i documenti richiesti sono irricevibili.

2)

La decisione della Commissione 13 febbraio 2007, D(2007) 1360, che nega l’accesso ai documenti del caso COMP/M.3543, riguardante l’operazione di concentrazione tra la Polski Koncern Naftowy Orlen SA e la Unipetrol, che si sono scambiati la Commissione e le parti notificanti e la Commissione e i terzi, nonché l’accesso ai documenti interni e ai pareri giuridici emessi in tale caso, è annullata.

3)

La Commissione è condannata alle spese.

4)

Il Regno di Svezia, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Danimarca, nonché la Polski Koncern Naftowy Orlen sosterranno ciascuna le proprie spese.


(1)  GU C 129 del 9.06.2007.


14.8.2010   

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C 221/35


Sentenza del Tribunale 6 luglio 2010 — Ryanair/Commissione

(Causa T-342/07) (1)

(Concorrenza - Concentrazioni - Trasporto aereo - Decisione che dichiara la concentrazione incompatibile con il mercato comune - Valutazione degli effetti dell’operazione sulla concorrenza - Barriere all’ingresso - Incrementi di efficienza - Impegni)

2010/C 221/55

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ryanair Holdings plc (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: J. Swift, QC, V. Power, A. McCarthy e D. Hull, solicitor, e avv. G. Berrisch)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: X. Lewis e S. Noë, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Aer Lingus Group plc (Dublino) (rappresentanti: inizialmente A. Burnside, solicitor, avv.ti B. van de Walle de Ghelcke e T. Snels, successivamente A. Burnside e B. van de Walle de Ghelcke); e Irlanda (rappresentanti: D. O’Hagan e J. Buttimore, agenti, assistiti dagli avv.ti M. Cush, D. Barniville e N. Travers)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 27 giugno 2007, C(2007) 3104, che dichiara l'incompatibilità di una concentrazione con il mercato comune e con l'accordo SEE (Caso COMP/M.4439 — Ryanair/Aer Lingus)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Ryanair Holdings plc sopporta le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea e dalla Aer Lingus Group plc.

3)

L'Irlanda sopporta le proprie spese


(1)  GU C 269 del 10.11.2007.


14.8.2010   

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C 221/36


Sentenza del Tribunale 6 luglio 2010 — Aer Lingus Group/Commissione

(Causa T-411/07) (1)

(Concorrenza - Concentrazioni - Decisione che dichiara un’operazione di concentrazione incompatibile con il mercato comune - Nozione di concentrazione - Cessione di tutte le azioni acquisite in modo da ripristinare la situazione esistente prima della realizzazione della concentrazione - Rifiuto di ordinare misure opportune - Incompetenza della Commissione)

2010/C 221/56

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Aer Lingus Group plc (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: inizialmente A. Burnside, solicitor, e avv.ti B. van de Walle de Ghelcke e T. Snels, successivamente A. Burnside e B. van de Walle de Ghelcke)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: X. Lewis, É. Gippini Fournier e S. Noë, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Ryanair Holdings plc (Dublino) (rappresentanti: J. Swift, QC, V. Power, A. McCarthy, D. Hull, solicitors, e avv. G. Berrisch)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 11 ottobre 2007, C(2007) 4600, con cui è stata respinta la domanda della ricorrente di avviare un procedimento a norma dell’art. 8, n. 4, del regolamento (CE) del Consiglio 20 gennaio 2004, n. 139, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 24, pag. 1), nonché di adottare misure provvisorie ai sensi dell’art. 8, n. 5, del medesimo regolamento.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Aer Lingus Group plc sopporta le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione e dalla Ryanair Holdings plc, comprese quelle inerenti al procedimento d’urgenza.


(1)  GU C 8 del 12.1.2008.


14.8.2010   

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C 221/36


Sentenza del Tribunale 1o luglio 2010 — Italia/Commissione

(Causa T-53/08) (1)

(Aiuti di Stato - Indennizzo per un esproprio a fini di pubblica utilità - Proroga di una tariffa agevolata per la fornitura di elettricità - Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato comune - Nozione di agevolazione - Principio del contraddittorio)

2010/C 221/57

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentante: S. Fiorentino, avvocato dello Stato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Giolito e G. Conte, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 20 novembre 2007, 2008/408/CE, relativa all’aiuto di Stato C 36/A/06 (ex NN 38/06) cui l’Italia ha dato esecuzione a favore di ThyssenKrupp, Cementir e Nuova Terni Industrie [Chimiche] (GU 2008, L 144, pag. 37).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Repubblica italiana è condannata alle spese.


(1)  GU C 79 del 29.3.2008.


14.8.2010   

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C 221/37


Sentenza del Tribunale 1o luglio 2010 — ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni/Commissione

(Causa T-62/08) (1)

(Aiuti di Stato - Indennizzo per un esproprio a fini di pubblica utilità - Proroga di una tariffa agevolata per la fornitura di elettricità - Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato comune e ne ordina il recupero - Nozione di agevolazione - Principio della tutela del legittimo affidamento - Esecuzione dell’aiuto)

2010/C 221/58

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni SpA (Terni) (rappresentanti: avv.ti T. Salonico, G. Pellegrino, G. Pellegrino e G. Barone)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Giolito e G. Conte, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 20 novembre 2007, 2008/408/CE, relativa all’aiuto di Stato C 36/A/06 (ex NN 38/06) cui l’Italia ha dato esecuzione a favore di ThyssenKrupp, Cementir e Nuova Terni Industrie [Chimiche] (GU 2008, L 144, pag. 37).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni SpA è condannata alle spese.


(1)  GU C 92 del 12.4.2008.


14.8.2010   

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C 221/37


Sentenza del Tribunale 1o luglio 2010 — Cementir Italia/Commissione

(Causa T-63/08) (1)

(Aiuti di Stato - Indennizzo per un esproprio a fini di pubblica utilità - Proroga di una tariffa agevolata per la fornitura di elettricità - Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato comune e ne ordina il recupero - Nozione di agevolazione - Principio della tutela del legittimo affidamento - Esecuzione dell’aiuto)

2010/C 221/59

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Cementir Italia Srl (Roma) (rappresentanti: avv.ti T. Salonico, G. Pellegrino, G. Pellegrino e G. Barone)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Giolito e G. Conte, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 20 novembre 2007, 2008/408/CE, relativa all’aiuto di Stato C 36/A/06 (ex NN 38/06) cui l’Italia ha dato esecuzione a favore di ThyssenKrupp, Cementir e Nuova Terni Industrie [Chimiche] (GU 2008, L 144, pag. 37).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Cementir Italia Srl è condannata alle spese.


(1)  GU C 92 del 12.4.2008.


14.8.2010   

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C 221/38


Sentenza del Tribunale 1o luglio 2010 — Nuova Terni Industrie Chimiche/Commissione

(Causa T-64/08) (1)

(Aiuti di Stato - Indennizzo per un esproprio a fini di pubblica utilità - Proroga di una tariffa agevolata per la fornitura di elettricità - Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato comune e ne ordina il recupero - Nozione di agevolazione - Principio della tutela del legittimo affidamento - Esecuzione dell’aiuto)

2010/C 221/60

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Nuova Terni Industrie Chimiche Spa (Milano) (rappresentanti: avv. ti T. Salonico, G. Pellegrino, G. Pellegrino e G. Barone)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Giolito e G. Conte, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 20 novembre 2007, 2008/408/CE, relativa all’aiuto di Stato C 36/A/06 (ex NN 38/06) cui l’Italia ha dato esecuzione a favore di ThyssenKrupp, Cementir e Nuova Terni Industrie [Chimiche] (GU 2008, L 144, pag. 37).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Nuova Terni Industrie Chimiche SpA è condannata alle spese.


(1)  GU C 92 del 12.4.2008.


14.8.2010   

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C 221/38


Sentenza del Tribunale 2 luglio 2010 — Kerstens/Commissione

(Causa T-266/08 P) (1)

(Impugnazione - Pubblico impiego - Dipendenti - Trasferimento - Art. 7 dello Statuto - Interesse del servizio - Snaturamento degli elementi di fatto e degli elementi di prova - Obbligo di motivazione del Tribunale della funzione pubblica - Diritti della difesa)

2010/C 221/61

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Petrus Kerstens (Overijse, Belgio) (Rappresentante: avv.to C. Mourato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (Rappresentanti: K. Herrmann e M.G. Berscheid, agenti)

Oggetto

Impugnazione contro la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) 8 maggio 2008, causa F-119/06, non ancora pubblicata nella Raccolta) e diretta all’annullamento di tale sentenza.

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

Petrus Kerstens sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione nell’ambito del presente grado di giudizio.


(1)  GU C 247 del 27.9.2008.


14.8.2010   

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C 221/39


Sentenza del Tribunale 1o luglio 2010 — BNP Paribas e BNL/Commissione

(Causa T-335/08) (1)

(Aiuti di Stato - Misure adottate dalle autorità italiane nei confronti di talune banche ristrutturate - Regime di riallineamento dei valori fiscali degli attivi - Decisione che qualifica il regime di aiuto incompatibile con il mercato comune e dispone il recupero dell’aiuto - Ricorso di annullamento - Incidenza individuale - Ricevibilità - Nozione di aiuto di Stato - Vantaggio - Carattere selettivo - Obbligo di motivazione)

2010/C 221/62

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: BNP Paribas (Parigi, Francia); e Banca Nazionale del Lavoro SpA (BNL) (Roma) (rappresentanti: R. Silvestri, G. Escalar e M. Todino, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci e E. Righini, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 11 marzo 2008, 2008/711/CE, relativa all’aiuto di Stato C 15/07 (ex NN 20/07) cui l’Italia ha dato esecuzione, concernente incentivi fiscali a favore di taluni istituti di credito oggetto di riorganizzazione societaria (GU L 237, pag. 70)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La BNP Paribas e la Banca Nazionale del Lavoro SpA (BNL) sono condannate alle spese.


(1)  GU C 272 del 25.10.2008.


14.8.2010   

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C 221/39


Sentenza del Tribunale 30 giugno 2010 — Matratzen Concord/UAMI — Barranco Schnitzler e Barranco Rodriguez (MATRATZEN CONCORD)

(Causa T-351/08) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo MATRATZEN CONCORD - Marchio nazionale denominativo anteriore MATRATZEN - Impedimento relativo alla registrazione - Prova dell’uso del marchio anteriore - Obbligo di motivazione - Art. 73 del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 75 del regolamento (CE) n. 207/2009])

2010/C 221/63

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Matratzen Concord GmbH (Colonia, Germania) (rappresentante: avv. J. Albrecht)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (rappresentante: G. Schneider, agente)

Controinteressati dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Pablo Barranco Schnitzler e Mariano Barranco Rodriguez (Sant Just Desvern, Spagna)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 30 maggio 2008 (procedimento R 1034/2007-2), relativa a un procedimento di opposizione tra, da un lato, Pablo Barranco Schnitzler e Mariano Barranco Rodriguez e, dall’altro, la Matratzen Concord GmbH.

Dispositivo

1)

La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 30 maggio 2008 (procedimento R 1034/2007-2) è annullata.

2)

L’UAMI è condannato alle spese.


(1)  GU C 285 dell’8.11.2008.


14.8.2010   

IT

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C 221/40


Sentenza del Tribunale 25 giugno 2010 — MIP Metro/UAMI CBT Comunicación Multimedia, (Metromeet)

(Causa T-407/08) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo Metromeet - Marchio nazionale denominativo anteriore meeting metro - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009])

2010/C 221/64

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH Co. KG (Düsseldorf — Germania) (rappresentanti: avv.ti J.-C. Plate e R. Kaase)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (rappresentante: S. Schäffner, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: CBT Comunicación Multimedia, SL (Getxo, Spagna),

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 12 giugno 2008 (procedimento R 387/2007-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la MIP Metro Group Intellectual Property GmbH Co. KG e la CBT Comunicación Multimedia, SL

Dispositivo

1)

La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 12 giugno 2008 (procedimento R 387/2007-1), relativa ad un procedimento d’opposizione tra la MIP Metro Group Intellectual Property GmbH Co. KG e la CBT Comunicación Multimedia, SL, è annullata.

2)

L’UAMI è condannato alle spese.


(1)  GU C 327 del 20.12.2008.


14.8.2010   

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C 221/40


Sentenza del Tribunale 2 luglio 2010 — Lafili/Commissione europea

(Causa T-485/08 P) (1)

(Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Ricevibilità - Nozione di parte soccombente in primo grado - Promozione - Inquadramento nel grado e attribuzione dello scatto - Fattore di moltiplicazione superiore all’unità - Conversione in anzianità di scatto - Art. 7 dell’allegato XIII dello Statuto)

2010/C 221/65

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Paul Lafili (Genk, Belgio) (Rappresentante: avv. L. Levi)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (Rappresentanti: J. Currall, H. Krämer e K. Hermann, agenti)

Oggetto

Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) 4 settembre 2008, causa F-22/07, Lafili/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

Il sig. Paul Lafili sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell’ambito della presente instanza.


(1)  GU C 19 del 24.1.2009.


14.8.2010   

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C 221/41


Sentenza del Tribunale 7 luglio 2010 — mPAY24/UAMI — Ultra (M PAY)

(Causa T-557/08) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo M PAY - Marchi comunitario e nazionale denominativi anteriori MPAY24 - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009])

2010/C 221/66

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: mPAY24 GmbH (Vienna, Austria) (rappresentante: H.-G. Zeiner)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI Ultra d.o.o. Proizvodnja elektronskih naprav (Zagorje ob Savi, Slovenia)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 30 settembre 2008 (procedimento R 221/2007-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la mPAY24 GmbH e l’Ultra d.o.o. Proizvodnja elektronskih naprav.

Dispositivo

1)

La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 30 settembre 2008 (procedimento R 221/2007-1) è annullata nella parte in cui tale decisione ha respinto l’opposizione proposta dalla mPAY24 GmbH.

2)

L’UAMI è condannato alle spese.


(1)  GU C 55 del 7.3.2009.


14.8.2010   

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C 221/41


Sentenza del Tribunale 1o luglio 2010 — M6 e TF1/Commissione

(Causa T-568/08 e T-573/08) (1)

(Aiuti di Stato - Servizio pubblico della radiodiffusione - Aiuto previsto dalla Repubblica francese in favore di France Télévisions - Dotazione in capitale di EUR 150 milioni - Decisione di non sollevare obiezioni - Servizio d’interesse economico generale - Criterio di proporzionalità - Assenza di difficoltà serie)

2010/C 221/67

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Métropole télévision (M6) (Neuilly-sur-Seine, Francia) (rappresentanti: avv.ti O. Freget, N. Chahid-Nouraï, R. Lazerges e M. Potel) e Télévision française 1 SA (TF1) (Boulogne-Billancourt, Francia) (rappresentanti: avv.ti J.-P. Hordies e C. Smits)

Convenuta: Commissione europea (rapppresentanti: B. Stromsky e B. Martenczuk, agenti)

Interveniente a sostegno delle ricorrenti: Canal + (Issy-les-Moulineaux, Francia) (rappresentante: avv. E. Guillaume)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: inizialmente G. de Bergues e A.-L. Vendrolini, successivamente G. de Bergues e L. Butel, agenti) e France Télévisions (Parigi, Francia) (rappresentanti: avv.ti J.-P. Gunther, D. Tayar, A. Giraud e S. Snoeck)

Oggetto

Domande di annullamento della decisione della Commissione 16 luglio 2008, C(2008) 3506 def., relativa al progetto di concessione da parte della Repubblica francese di una dotazione in capitale di EUR 150 milioni alla France Télévisions SA, e domande dirette ad ottenere che si ingiunga alla Commissione di avviare il procedimento d’indagine formale.

Dispositivo

1)

I ricorsi sono respinti.

2)

La Métropole télévision (M6) è condannata a sopportare le proprie spese nella causa T-568/08 nonché quelle sostenute dalla Commissione europea e dalla France Télévisions in tale causa.

3)

La Télévision française 1 SA (TF1) è condannata a sopportare le proprie spese nella causa T-573/08 nonché quelle sostenute dalla Commissione e dalla France Télévisions in tale causa.

4)

La Repubblica francese e la Canal + sopporteranno ciascuna le proprie spese nelle cause T-568/08 e T-573/08.


(1)  GU C 55 del 7.3.2009.


14.8.2010   

IT

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C 221/42


Sentenza del Tribunale 7 luglio 2010 — Commissione/Antiche Terre

(Causa T-51/09) (1)

(Clausola compromissoria - Programma per la promozione di tecnologie energetiche in Europa (Thermie) - Contratto relativo al progetto di realizzazione a Umbertide (Italia) di una centrale di produzione di energia elettrica mediante una tecnologia innovativa di combustione di biomasse agro-forestali - Modifica sostanziale delle condizioni di esecuzione del contratto - Recesso - Rimborso delle somme versate - Interessi)

2010/C 221/68

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: V. Joris, agente, assistito da A. dal Ferro, avvocato)

Convenuta: Antiche Terre Soc. coop. rl Società Agricola Cooperativa (Arezzo, Italia) (rappresentanti: L. Defalque e P. Van Leynseele, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto dalla Commissione ai sensi dell’art. 238 CE, diretto ad ottenere la condanna della Antiche Terre al rimborso delle somme versate dalla Comunità europea in esecuzione del contratto 23 dicembre 1996, n. BM/188/96, stipulato con tre società, tra cui la Antiche Terre, nell’ambito del programma Thermie.

Dispositivo

1)

La Antiche Terre Soc. coop. rl Società Agricola Cooperativa è condannata a pagare alla Commissione europea la somma di EUR 479 332,40, oltre agli interessi di mora al tasso legale italiano, calcolati conformemente ai tassi in vigore a partire dal 4 gennaio 2004 e fino a completo pagamento del debito, previa detrazione della somma di EUR 461 979 recuperata dalla Commissione in seguito all’escussione, il 25 gennaio 2005, della garanzia bancaria della quale era beneficiaria.

2)

Per il resto, il ricorso è respinto.

3)

La Antiche Terre è condannata alle spese.


(1)  GU C 82 del 4.4.2009.


14.8.2010   

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C 221/42


Sentenza del Tribunale 7 luglio 2010 — Herhof/UAMI — Stabilator (stabilator)

(Causa T-60/09) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo stabilator - Marchio comunitario denominativo anteriore STABILAT - Impedimento relativo alla registrazione - Insussistenza di rischio di confusione - Assenza di somiglianza dei prodotti e dei servizi - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009])

2010/C 221/69

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Herhof-Verwaltungsgesellschaft mbH (Solms, Germania) (rappresentanti: avv.ti A. Zinnecker e T. Bösling)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Stabilator sp. z o.o. (Gdynia, Polonia) (rappresentante: avv. M. Kacprzak)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 16 dicembre 2008 (procedimenti R 483/2008-4 e R 705/2008-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Herhof-Verwaltungsgesellschaft mbH e la Stabilator sp. z o.o.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Herhof-Verwaltungsgesellschaft mbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 102 del 1.5.2009.


14.8.2010   

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C 221/43


Sentenza del Tribunale 7 luglio 2010 — Valigeria Roncato/UAMI — Roncato (CARLO RONCATO)

(Causa T-124/09) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo CARLO RONCATO - Marchi nazionali figurativi RV RONCATO e denominativo RONCATO non registrati - Marchi nazionali figurativi anteriori RV RONCATO e denominativo anteriore RONCATO - Insussistenza di rischio di vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo e dalla notorietà dei marchi anteriori - Sussistenza di un giusto motivo per l’uso del marchio richiesto - Impedimenti relativi alla registrazione - Art. 8, nn. 4 e 5, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, nn. 4 e 5, del regolamento (CE) n. 207/2009])

2010/C 221/70

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Valigeria Roncato SpA (Campodarsego) (rappresentanti: avv.ti P. Perani e P. Pozzi)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Bullock, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale: Roncato Srl (Campodarsego) (rappresentanti: avv.ti M. Cartella e M. Fazzini)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 23 gennaio 2009 (procedimenti R 237/2008-1 e R 236/2008-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Valigeria Roncato SpA e la Roncato Srl

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Valigeria Roncato SpA è condannata alle spese.


(1)  GU C 129 del 6.6.2009.


14.8.2010   

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C 221/43


Ordinanza del Tribunale 9 giugno 2010 — BASF Plant Science e a./Commissione

(Causa T-293/08) (1)

(Ravvicinamento delle legislazioni - Emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati - Procedimento di autorizzazione all’immissione in commercio - Mancata adozione di una decisione - Ricorso per carenza - Cessazione della materia del contendere - Non luogo a statuire)

2010/C 221/71

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: BASF Plant Science GmbH (Ludwigshafen, Germania); Plant Science Sweden AB (Svalöv, Svezia); Amylogene HB (Svalöv); e BASF Plant Science Co. GmbH, già BASF Plant Science Holding GmbH (Ludwigshafen) (rappresentanti: avv.ti D. Waelbroeck e U. Zinsmeister, e D. Slater, solicitor)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. O’Reilly e M. C. Zadra, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Regno di Danimarca (rappresentanti: J. Bering Liisberg e R. Holdgaard, agenti)

Oggetto

Domanda diretta a far constatare che, omettendo di adottare una decisione sulla notifica delle ricorrenti, relativa all’immissione in commercio di una patata geneticamente modificata Amflora, la Commissione è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 18, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/18/CE, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 106, pag. 1), e dell’art. 5 della decisione del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/468/CE, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184, pag. 23).

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul presente ricorso.

2)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 272 del 25.10.2008.


14.8.2010   

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C 221/44


Ordinanza del Tribunale 29 giugno 2010 — Mauerhofer/Commissione

(Causa T-515/08) (1)

(Contratto-quadro multiplo “Commissione 2007” - Assunzione di esperti nel quadro delle azioni relative all'aiuto accordato ai paesi terzi - Compiti di perizia - Provvedimento della Commissione vertente sul numero di giorni fatturabili prestati - Ricorso di annullamento - Insussistenza di atto impugnabile - Irricevibilità - Ricorso per risarcimento danni - Nesso causale - Ricorso manifestamente infondato in diritto)

2010/C 221/72

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Volker Mauerhofer (Vienna, Austria) (rappresentante: avv. J. Schartmüller)

Convenuta: Commissione europea (rappresentante: S. Boelaert, agente)

Oggetto

Da una parte, domanda di annullamento della circolare di servizio della Commissione 9 settembre 2008, che modifica il contratto specifico 2007/146271, concluso tra essa ed il contraente-quadro del progetto «Analisi della cartografia della catena di valore» realizzato in Bosnia-Erzegovina, riducendo il numero di giorni di lavoro effettuati dal ricorrente, ai sensi di un contratto che lo vincola al contraente-quadro sopra citato, che quest'ultimo poteva fatturare alla Commissione, nonché, dall’altra, domanda di condanna al risarcimento dei danni

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Volker Mauerhofer è condannato alle spese.


(1)  GU C 44 del 21.2.2009.


14.8.2010   

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C 221/44


Ordinanza del Tribunale 16 giugno 2010 — Biocaps/Commissione

(Causa T-24/09) (1)

(Concorrenza - Procedimento amministrativo - Decisione con cui è ordinato un accertamento - Art. 20, n. 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 - Esistenza del destinatario della decisione - Ricorso manifestamente infondato in diritto)

2010/C 221/73

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Biocaps (Orsay, Francia) (rappresentanti: avv.ti Y.-R. Guillou, H. Speyart van Woerden e T. Verstraeten)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Bouquet e É. Gippini Fournier, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 29 ottobre 2008, C(2008) 6524, nel caso COMP/39510, con la quale è ordinato al Laboratoire Champagnat Desmoulins Philippakis, nonché a tutti gli enti da quest’ultimo direttamente o indirettamente controllati, di sottoporsi a un accertamento ai sensi dell’art. 20, n. 4, del regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU L 1, pag. 1).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato in diritto.

2)

Biocaps sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 55 del 7.3.2009.


14.8.2010   

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C 221/45


Ordinanza del Tribunale 21 giugno 2010 — Meister/UAMI

(Causa T-284/09 P) (1)

(Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Rapporto informativo - Tardiva redazione di rapporti di valutazione - Oggetto del ricorso di primo grado - Risposta tardiva ai reclami - Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata)

2010/C 221/74

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Herbert Meister (Muchamiel, Spagna) (Rappresentante: avv. H.-J. Zimmermann)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (Rappresentanti: I. de Medrano Caballero e G. Faedo, agenti, assistiti da D. Waelbroeck ed E. Winter, avvocati)

Oggetto

Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) 18 maggio 2009, cause riunite F-138/06 e F-37/08, Meister/UAMI (non ancora pubblicata nella Raccolta) e diretta all’annullamento di tale sentenza.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto

2)

Herbert Meister sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) nell’ambito della presente istanza.


(1)  GU C 244 del 10.10.2009.


14.8.2010   

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C 221/45


Ordinanza del Tribunale 17 giugno 2010 — Jurašinović/Consiglio

(Causa T-359/09) (1)

(Ricorso d'annullamento - Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Relazioni degli osservatori dell'Unione europea presenti nella regione di Knin (Croazia) - Misura intermedia - Irricevibilità - Diniego implicito d'accesso - Interesse ad agire - Decisione esplicita assunta dopo la proposizione del ricorso - Non luogo a statuire)

2010/C 221/75

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Ivan Jurašinović (Angers, Francia) (rappresentante: A. Beguin, avocat)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: C. Fekete e K. Zieleśkiewicz, agenti)

Oggetto

Per un verso, una domanda d'annullamento della decisione del Consiglio 17 giugno 2009 con cui è stato negato al ricorrente l'accesso alle relazioni degli osservatori dell'Unione europea presenti in Croazia, nella zona di Knin, dal 1 agosto al 31 agosto 1995, ed ai documenti indicati come «ECMM RC Knin Log Reports», nonché della decisione implicita di diniego assunta su domanda confermativa e, per altro verso, una domanda volta ad ottenere la condanna del Consiglio ad autorizzare l'accesso in forma elettronica ai documenti richiesti.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sulle conclusioni del ricorso del sig. Ivan Jurašinović tese all'annullamento della decisione implicita del Consiglio dell'Unione europea che respinge la sua domanda confermativa di accesso alle relazioni degli osservatori dell'Unione europea presenti in Croazia, nella zona di Knin, dal 1 agosto al 31 agosto 1995, ed ai documenti indicati come «ECMM RC Knin Log Reports».

2)

Per il resto, il ricorso è irricevibile.

3)

Ciascuna parte sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 267 del 7.11.2009


14.8.2010   

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C 221/46


Ordinanza del presidente del Tribunale 30 giugno 2010 — Victoria Sànchez/Parlamento e Commissione

(Causa T-61/10 R)

(Procedimento sommario - Domanda di provvedimenti provvisori - Inosservanza dei requisiti di forma - Irricevibilità)

2010/C 221/76

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Richiedente: Fernando Marcelino Victoria Sánchez (Siviglia, Spagna) (rappresentanti: inizialmente N. Domínguez Varela, in seguito P. Suarez Plácido, avvocati)

Resistenti: Parlamento europeo (rappresentanti: N. Lorenz, N. Görlitz e P. López-Carceller, agenti); e Commissione europea (rappresentanti: L. Lozano Palacios e I. Martínez del Peral, agenti)

Oggetto

Domanda di provvedimenti provvisori volti a garantire l’integrità fisica del richiedente, i suoi diritti fondamentali e quelli dei cittadini europei che potrebbero essere lesi

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


14.8.2010   

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C 221/46


Impugnazione proposta il 21 maggio 2010 da Y avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 7 ottobre 2009, causa F-29/08, Y/Commissione

(causa T-493/09 P)

()

2010/C 221/77

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Y (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. J. Van Rossum)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

Annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 7 ottobre 2009, causa F-29/08, Y/Commissione, recante rigetto del ricorso del ricorrente;

annullare la decisione 24 maggio 2007 di licenziare il ricorrente;

condannare la Commissione a versargli la retribuzione che egli avrebbe continuato a percepire se non fosse stato posto prematuramente fine al suo contratto, nonché tutte le indennità cui egli ha diritto;

condannare la Commissione a versargli un importo pari a EUR 500 000 a titolo di risarcimento del danno morale da egli subito;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con la presente impugnazione il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica (TFP) 7 ottobre 2009, causa F-29/08, Y/Commissione, recante rigetto del ricorso con cui il ricorrente aveva chiesto, da un lato, l’annullamento della decisione della Commissione di licenziarlo e, dall’altro, il risarcimento dei danni.

A sostegno della sua impugnazione il ricorrente rileva che il TFP ha commesso errori di diritto:

nel considerare che la Commissione non avesse l’obbligo di consultare il comitato dei rapporti, mentre la decisione della Commissione 7 aprile 2004, con la quale sono state stabilite le disposizioni generali di esecuzione relative alle procedure disciplinanti l’assunzione e l’impiego degli agenti contrattuali imporrebbe siffatta consultazione;

nel considerare che il ricorrente fosse stato validamente licenziato, mentre egli non aveva far potuto valere le sue osservazioni in merito al parere del comitato dei rapporti, che non gli sarebbe stato comunicato;

nel dichiarare che la mancata comunicazione al ricorrente del parere del comitato dei rapporti non violerebbe i suoi diritti di difesa;

nel considerare che la decisione di licenziamento non era basata sul parere del comitato dei rapporti, nonostante tale parere fosse espressamente indicato nella motivazione della decisione di licenziamento;

nel ritenere che l’istituzione si sia basata soltanto su censure ed elementi di fatto menzionati nel rapporto di fine prova del ricorrente, laddove dal testo di tale decisione risulterebbe che essa è basata su aspetti relativi alle allegazioni di corruzione passiva;

nel ritenere la decisione di licenziamento regolarmente fondata, mentre essa si baserebbe su censure e elementi di fatto intervenuti prima dell’entrata in servizio del ricorrente in qualità di agente contrattuale e

nel considerare che la decisione di licenziamento non fosse una sanzione disciplinare, laddove gli inadempimenti contestati al ricorrente hanno dato luogo all’avvio di un procedimento disciplinare avente ad oggetto gli stessi fatti e lo stesso comportamento addotti a giustificazione della decisione di licenziamento.


14.8.2010   

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C 221/47


Ricorso proposto il 27 maggio 2010 — Danzeisen/Commissione

(Causa T-242/10)

()

2010/C 221/78

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Werner Danzeisen (Eichstetten, Germania) (rappresentante: avv. H. Schmidt)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

Annullare il regolamento (UE) della Commissione n. 271/2010 nella parte in cui modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 prevedendo in maniera vincolante al suo allegato XI, parte A, n. 9, per quanto riguarda il logo biologico dell’UE di cui all’art. 57, che il suo uso debba «conformarsi alle norme che disciplinano la sua registrazione (…) nell’Ufficio di proprietà intellettuale del Benelux», in particolare nella parte in cui tali disposizioni (del regolamento d’uso del marchio collettivo) prevedono:

all’art. 2, n. 4, che nessuno, neppure il ricorrente, può utilizzare il logo biologico dell’UE «without empowerment from the Bodies designed or recognised in accordance with the Community Regulations», vale a dire senza autorizzazione all’utilizzo di detto logo da parte delle autorità o degli organi di controllo istituiti o riconosciuti in conformità al diritto dell’Unione;

all’art. 4, l’esonero da responsabilità, in forza del quale l’Unione europea non garantisce che il logo biologico dell’UE possa essere utilizzato nell’Unione europea, ad eccezione della propria esistenza giuridica dell’Unione europea e del suo diritto al logo biologico dell’UE, «except to the extent of its corporate existence and of its underlying entitlement to the Organic Farming Mark», il che rappresenta dunque una limitazione della responsabilità dell’Unione europea soltanto alla sua esistenza giuridica e al suo diritto alla registrazione del marchio che è stata effettuata;

all’art. 7, n. 2, seconda frase, che le disposizioni del regolamento d’uso del marchio collettivo relative all’utilizzo e alla gestione del logo biologico dell’UE possono coesistere con le norme dell’Unione europea e le leggi nazionali, prevedendo però che, in caso di conflitto relativo all’utilizzo del logo biologico dell’UE, prevale e deve essere applicato il regolamento d’uso del marchio, vale a dire che «in case of conflict concerning the use of the Organic Farming Mark» sono dunque applicabili le «provisions of the present Regulations on use and management», mentre le altre norme, in particolare quelle del regolamento (UE) n. 271/2010, passano in secondo piano;

all’art. 9, n. 3, che il logo biologico dell’UE non può essere utilizzato in modo critico o sprezzante nei confronti dell’Unione europea o del regolamento d’uso del marchio collettivo stabilito dall’Ufficio di proprietà intellettuale del Benelux;

all’art. 12, primo comma, che l’Unione europea si riserva il diritto di controllare direttamente i prodotti e i materiali pubblicitari aventi il logo biologico dell’UE o di richiedere regolarmente esempi di impiego;

all’art. 15, primo comma, che l’interpretazione delle disposizioni del regolamento d’uso del marchio collettivo dell’UE è riservata al suo rappresentante legale, la Commissione europea, escludendosi con ciò l’interpretazione affidata alla giurisdizione dell’Unione europea;

all’art. 15, secondo comma, che le norme sull’utilizzo e la gestione del logo biologico dell’UE sono soggette al diritto belga;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente impugna la nuova versione dell’allegato XI al regolamento (CE) n. 889/2008 (1) introdotta dal regolamento (UE) n. 271/2010 (2).

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente fa valere innanzitutto una violazione dell’art. 297, n. 1, terza frase, TFUE, poiché l’allegato XI, parte A, n. 9, del regolamento n. 889/2008, come modificato dal regolamento n. 271/2010, rinvia al regolamento d’uso del marchio collettivo, che la Commissione ha stabilito al momento della registrazione del logo di produzione biologica dell’UE nel registro dell’Ufficio di proprietà intellettuale del Benelux, e tale regolamento d’uso del marchio collettivo non è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale, benché, per effetto del rinvio, esso abbia forza vincolante pari a quella del testo stesso del regolamento della Commissione.

In secondo luogo, il ricorrente ritiene che il rinvio dinamico al regolamento d’uso del marchio collettivo della Commissione permetterebbe di modificare a discrezione il contenuto effettivo del regolamento n. 271/2010 escludendo gli Stati membri, di modo che sarebbe elusa la legittimità dell’atto legislativo basata sulla partecipazione degli Stati membri.

In terzo luogo, il ricorrente eccepisce che il regolamento d’uso del marchio collettivo prevede che nessuno può utilizzare il logo di produzione biologica dell’UE senza autorizzazione delle autorità o degli organi di controllo. Secondo il ricorrente, ciò sarebbe incompatibile con l’art. 24, n. 2, e l’art. 25, n. 1, del regolamento (CE) n. 834/2007 (3), dal momento che tali disposizioni prevedono che i produttori la cui attività biologica sia controllata possono utilizzare il logo di produzione biologica dell’UE per i prodotti biologici conformi al regolamento.

In quarto luogo, il ricorrente fa valere che il regolamento d’uso del marchio collettivo prevede un esonero da responsabilità a vantaggio della Commissione europea, mediante il quale la stessa si libera illegittimamente del suo obbligo di tutelare anche il ricorrente da possibili danni.

In quinto luogo, il ricorrente osserva che il regolamento d’uso del marchio collettivo, nella coesistenza delle sue disposizioni con gli altri atti legislativi dell’Unione europea e le leggi nazionali, prevede che, in caso di conflitto relativo all’utilizzo del logo biologico dell’UE prevale sempre il regolamento d’uso del marchio collettivo, con la conseguente violazione del primato del diritto dell’Unione.

In sesto luogo, il ricorrente eccepisce il fatto che il regolamento d’uso del marchio collettivo gli vieterebbe un utilizzo del logo di produzione biologica dell’UE in modo critico nei confronti dell’Unione europea. In questo modo si avrebbe un’interferenza arbitraria e ingiustificata nel suo diritto fondamentale alla libertà di espressione.

In settimo luogo, il ricorrente fa valere che il regolamento d’uso del marchio collettivo prevede che la Commissione europea potrebbe domandare agli utilizzatori del logo di produzione biologica esempi di impiego e sottoporli a controllo, di modo che la Commissione si concederebbe un diritto di accesso diretto alle imprese violando la ripartizione delle competenze nei confronti degli Stati membri.

In ottavo luogo, il ricorrente eccepisce la registrazione del logo di produzione biologica dell’UE quale marchio collettivo, in quanto ciò sarebbe tra l’altro incompatibile con il regolamento n. 834/2007.

In nono luogo, il ricorrente afferma che nel regolamento d’uso del marchio collettivo la Commissione si riserva il diritto di interpretare essa stessa il citato regolamento, violando in questo modo il monopolio dell’interpretazione riconosciuto alla Corte.

Infine, sarebbe arbitraria la previsione che il regolamento d’uso del marchio collettivo prescriva l’applicazione del diritto belga anche per il ricorrente.


(1)  Regolamento (CE) della Commissione 5 settembre 2008, n. 889, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) del Consiglio n. 834/2007 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli (GU L 250, pag. 1).

(2)  Regolamento (UE) della Commissione 24 marzo 2010, n. 271, recante modifica del regolamento (CE) n. 889/2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) del Consiglio n. 834/2007, per quanto riguarda il logo di produzione biologica dell’Unione europea (GU L 84, pag. 19).

(3)  Regolamento (CE) del Consiglio 28 giugno 2007, n. 834, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189, pag. 1).


14.8.2010   

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C 221/49


Ricorso proposto il 26 maggio 2010 — Tsakiris-Mallas/UAMI — Seven (7 Seven Fashion Shoes)

(Causa T-244/10)

()

2010/C 221/79

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Tsakiris-Mallas A.E. (Argiroupoli Attikis, Grecia)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Seven S.p.A. (Torino, Italia)

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 22 marzo 2010, procedimento R 1045/2009-2.

accogliere la domanda di registrazione n. 5445481, relativa al marchio figurativo comunitario «7Seven Fashion Shoes» per prodotti delle classi 18 e 25, e

condannare le controparti alle spese, incluse le spese dei procedimenti di opposizione e di ricorso dinanzi all’UAMI.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo «7Seven Fashion Shoes» per prodotti delle classi 18 e 25 — domanda di registrazione n. 5445481

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controparte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: marchio figurativo italiano «7Seven», numero di registrazione 769296, per prodotti delle classi 14, 16 e 18; marchio figurativo italiano «Seven», numero di registrazione 928116, per prodotti delle classi 16 e 18

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di opposizione e rigetto della domanda di registrazione per prodotti della classe 18

Motivi dedotti: Violazione dell’art. 8, n. 1, lett. a) e b), del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso erroneamente ha concluso che esiste un rischio di confusione tra i rispettivi segni; violazione dell’art. 65, n. 2, in combinato disposto con l’art. 8, n. 5, del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso si è completamente astenuta dall’esaminare se l’art. 8, n. 5, del regolamento dovesse essere o meno applicato.


14.8.2010   

IT

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C 221/49


Ricorso di Luigi Marcuccio proposto il 9 giugno 2010 avverso l’ordinanza del 25 marzo 2010 del Tribunale della funzione pubblica nella causa F-102/08, Marcuccio/Commissione

(Causa T-256/10 P)

()

2010/C 221/80

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

In ogni caso: annullare in toto e senza eccezione alcuna l’ordinanza impugnata.

Dichiarare che il ricorso in primo grado in relazione al quale fu emessa l’ordinanza impugnata, era perfettamente ricevibile.

In via principale: accogliere in toto e senza eccezione alcuna il petitum dell’attore contenuto nel ricorso in primo grado.

Condannare la convenuta alla rifusione, in favore dell’attore, di tutte le spese diritti ed onorari da quest’ultimo sopportati e sopportandi ed inerenti sia il giudizio di primo grado che questo giudizio d’appello.

In via subordinata: rinviare de causa de qua al Tribunale della funzione pubblica, in diversa composizione, perché statuisca di nuovo in merito alla medesima.

Motivi e principali argomenti

La presente impugnazione si rivolge contro l’ordinanza del Tribunale della Funzione Pubblica (TFP) del 25 marzo 2010. Questa ordinanza ha respinto in parte come manifestamente irricevibile e in parte come manifestamente non fondato, un ricorso avente per oggetto la declaratoria di inesistenza o, quantomeno, l’annullamento della decisione con cui la Commissione ha negato di inviare al ricorrente una copia delle fotografie scattate in occasione del trasloco dell’alloggio che occupava a Luanda (Angola) e di procedere alla distruzione di ogni documento relativo a tale trasloco, nonché la condanna della Commissione a risarcirlo del danno che sarebbe risultato dal fatto che la Convenuta avrebbe fatto procedere a detto trasloco contro la volontà del ricorrente stesso.

A sostegno delle proprie pretensioni il ricorrente fa valere un difetto assoluto di motivazione, nonché la violazione delle norme inerenti alla formazione della prova in giudizio, del principio di uguaglianza delle parti in giudizio, dell’articolo 94 del Regolamento di procedura del TFP, del dovere di sollecitudine della Convenuta nei confronti del ricorrente e del dovere di buona amministrazione.

Il ricorrente fa anche valere che il TFP avrebbe omesso di pronunciarsi su tre delle sue domande.


14.8.2010   

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C 221/50


Ricorso presentato il 4 giugno 2010 — Italia/Commissione

(Causa T-257/10)

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2010/C 221/81

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentante: P. Gentili, avvocato dello Stato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare la Decisione della Commissione del 24 marzo 2010 C(2010) 1711 definitivo, avente ad oggetto l’aiuto di Stato n. C 4/2003 (ex NN 102/2002).

Condannare la Commissione al pagamento delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

La Repubblica italiana ha impugnato dinanzi al Tribunale dell’Unione europea la Decisione della Commissione del 24 marzo 2010 C(2010) 1711 definitivo, avente ad oggetto l’aiuto di Stato n. C 4/2003 (ex NN 102/2002), notificata con lettera del 25 marzo 2010 SG Greffe (2010) D/4224. Questa decisione, adottata in seguito alla sentenza della Corte nella causa C-494/06 P Commissione/Italia e WAM, che ha respinto l’impugnazione della Commissione contro la sentenza del Tribunale che ha accolto i ricorsi introdotti dall’Italia e dalla WAM contro la Decisione 2006/177/CE della Commissione, riguardante l’aiuto di Stato C 4/2003 (ex NN 102/2002) concesso dall’Italia a favore della WAM, ha qualificati come incompatibili col mercato comune le misure di aiuto sui tassi d’interesse concessi a WAM S.p.A., a norma della legge 394/81, concernenti misure a sostegno delle esportazioni italiane nel 1995 e 2000.

A sostegno dell’impugnativa la Repubblica italiana ha dedotto:

 

Primo motivo. Violazione dell’art. 4 nn. 5 e del reg. CE 659/99 (1) e del principio ne bis in idem. Si afferma a questo riguardo che la precedente decisione della Commissione sul medesimo aiuto adottata nel 2004 è stata annullata integralmente e retroattivamente dal Tribunale di primo grado e dalla Corte di giustizia. Ciò ha determinato il silenzio assenso sull’aiuto, decorrente dalla decisione di avviare l’indagine formale nel gennaio 2003. Opera poi il principio ne bis in idem.

 

Secondo motivo. Violazione degli artt. 108 nn. 2 e 3 TFUE e degli artt. 4, 6, 7, 10, 13, 20 reg. CE 659/99. Secondo la Repubblica italiana la nuova decisione contiene un esame totalmente rinnovato dell’aiuto in questione. Essa avrebbe quindi dovuto essere adottata previa apertura di un procedimento di indagine formale in contraddittorio con lo Stato membro e con le parti interessate.

 

Terzo motivo. Violazione dell’autorità della cosa giudicata. Per la ricorrente le sentenze del Tribunale e della Corte pronunciate sul precedente aiuto hanno autorità di cosa giudicata sul fatto che l’aiuto non agevola esportazioni bensì spese di penetrazione commerciale su mercati terzi, e sul fatto che meri riferimenti generici ai principi in tema di aiuti di Stato incidenti direttamente sul mercato interno non sono sufficienti a motivare una decisione su un aiuto incidente direttamente su un mercato terzo, e per di più di importo esiguo. Tuttavia la Commissione nella nuova decisione ne ha eluso il giudicato, attenendosi solo apparentemente a questi principi.

 

Quarto motivo. Violazione del principio del contraddittorio e dell’art. 20 reg. CE 659/99. Difetto di istruttoria. Precisa la ricorrente su questo punto che la nuova decisione è stata adottata utilizzando come elemento istruttorio uno studio universitario del 2009 sull’impresa beneficiaria, che non è stato comunicato alle parti interessate né è stato discusso con queste dalla Commissione prima di adottare la nuova decisione.

 

Quinto motivo. Violazione dell’art. 107 n. 1 TFUE, e degli artt. 1 n. 1 lett. d) e 2 reg. CE n. 1998/2006. Violazione del giudicato. Contraddittorietà. Secondo la Repubblica italiana, gli aiuti in questione ricadevano nell’applicazione del regolamento 1998/2006 sugli aiuti «de minimis» in quanto inferiori ad EUR 200 000 nel triennio. Per questo essi non costituivano aiuti di Stato e non dovevano essere notificati. Quel regolamento si applicava perché era cosa giudicata che non si trattava di aiuti all’esportazione.

 

Sesto motivo. Violazione dell’art. 107 n. 3 lett. c) ed e) TFUE, e dell’art. 4 nn. 1 e 2 reg. CE n. 70/2001. In ogni caso si trattava di aiuti compatibili con il mercato comune ai sensi dell’art. 107 n. 3 lett. c) TFUE, perché diretti a favorire l’attività di internazionalizzazione delle imprese comunitarie. La decisione ha omesso questo esame.

 

Settimo motivo. Violazione dell’art. 14 reg. CE n. 659/99 e del principio di proporzionalità. In ogni caso, l’aiuto da recuperare è stato calcolato in eccesso: l’aiuto effettivo è dato dalla differenza tra il tasso di riferimento al momento delle singole erogazioni delle rate del finanziamento e il tasso agevolato, non dalla differenza tra il tasso di riferimento vigente nel momento (di molto anteriore) in cui i finanziamenti vennero concessi e il suddetto tasso agevolato.

La Repubblica italiana fa anche valere una violazione dell’obbligo di motivazione, nonché del principio di affidamento.


(1)  Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del Trattato CE (GU L 83, pag. 1)


14.8.2010   

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C 221/51


Ricorso proposto il 7 giugno 2010 — Microban International e Microban (Europe)/Commissione

(Causa T-262/10)

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2010/C 221/82

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Microban International Ltd. (Huntersville, Stati Uniti) e Microban (Europe) Ltd. (Heath Hayes, Regno Unito) (rappresentante: avv. M. S. Rydelski)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Annullare la decisione della Commissione 19 marzo 2010, 2010/169, concernente la non iscrizione del 2,4,4’-tricloro-2’-idrossibifenil etere nell’elenco dell’Unione degli additivi utilizzabili nella fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari a norma della direttiva 2002/72/CE (GU 2010, L 75, pag. 25); e

condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Con il loro ricorso le ricorrenti, in conformità dell’art. 263 del TFUE, chiedono l’annullamento della decisione della Commissione 19 marzo 2010, 2010/169, concernente la non iscrizione del 2,4,4’-tricloro-2’-idrossibifenil etere nell’elenco dell’Unione degli additivi utilizzabili nella fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari a norma della direttiva 2002/72/CE (1) (GU 2010, L 75, pag. 25), notificata con il numero C(2010) 1613.

A sostegno dei propri argomenti, le ricorrenti deducono i seguenti motivi:

 

In primo luogo, la decisione impugnata non è conforme alla procedura di autorizzazione ai sensi del regolamento quadro (2), poiché è priva di un fondamento giuridico adeguato per la sua adozione.

 

In secondo luogo, la decisione adottata dalla convenuta di non includere il prodotto di cui trattasi nell’elenco dell’Unione degli additivi senza una decisione di gestione del rischio, basata solamente sul ritiro della domanda iniziale di autorizzazione, viola la procedura di autorizzazione per il prodotto considerato.

 

In terzo luogo, la convenuta, non prevedendo la possibilità di sostituire il richiedente iniziale per il prodotto considerato, ha violato le legittime aspettative delle ricorrenti.

 

Infine, la procedura che ha condotto all’adozione della decisione impugnata non era conforme ai principi generali del diritto dell’Unione, quali i principi di buona amministrazione, di trasparenza e di certezza del diritto.


(1)  Direttiva della Commissione 6 agosto 2002, 2002/72/CE, relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU 2002, L 220, pag. 18).

(2)  Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 27 ottobre 2004, n. 1935, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (GU 2004, L 338, pag. 4).


14.8.2010   

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C 221/52


Ricorso proposto il 16 giugno 2010 — Spagna/Commissione

(Causa T-263/10)

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2010/C 221/83

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: sig.ra Nuria Díaz Abad, avvocato dello Stato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione della Commissione europea 11 maggio 2010, con la quale si stabilisce la sospensione della domanda di pagamento intermedio presentata dalla Spagna il 10 dicembre 2009, per i motivi richiamati nel primo punto dei motivi in diritto del presente atto;

dichiarare l’ammissibilità della domanda di pagamento degli interessi da parte della Commissione europea, derivanti da ritardo nell’effettivo pagamento relativamente alle domande di pagamento intermedio illegittimamente sospese;

condannare l’istituzione convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è diretto contro la decisione della Commissione di sospendere il termine di pagamento relativo alla domanda di pagamento intermedio inviata dalla Spagna il 17 dicembre 2009. Tale domanda di pagamento intermedio, per un importo pari a EUR 2 717 227,26, si riferisce al Programma Operativo di intervento comunitario del Fondo sociale europeo nell’ambito dell’obiettivo «Competitività regionale» della Comunità autonoma delle Baleari (CCI 2007ESO52PO005).

A sostegno del suo ricorso il ricorrente deduce i seguenti motivi:

Violazione dell’art. 91, n. 1, lett. a), del regolamento del Consiglio 11 luglio 2006, n. 1083 (1), recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, in quanto mediante la decisione impugnata la Commissione avrebbe proceduto, senza ricevere un rapporto da un organismo di audit nazionale o comunitario che evidenziasse l’esistenza di carenze significative nel funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo, e senza che esistessero tali carenze, a sospendere il termine di pagamento a seguito della domanda di pagamento intermedio presentata dalla Spagna.

Violazione della strategia di controllo approvata dalla Commissione, in quanto la Commissione ha interrotto il termine di pagamento relativo alla citata domanda di pagamento intermedio considerando che l’assenza di audit di sistema comportasse un ritardo significativo nell’esecuzione della strategia, laddove tale strategia consentiva al Regno di Spagna di presentare gli audit di sistema fino al 30 giugno 2010.

Violazione del principio della certezza del diritto, dal momento che ciò che la Commissione imputa al Regno di Spagna è di non aver accelerato gli audit di sistema rispetto al calendario stabilito di concerto con la Commissione stessa, tenuto conto che tale esigenza non era prevedibile da parte delle autorità spagnole;

Violazione del principio del legittimo affidamento, dal momento che le autorità nazionali hanno agito in base ad alcuni calendari di audit che la Commissione aveva approvato nella strategia, calendari che si stavano rispettando, senza che la Commissione rilevasse in nessun momento che ciò implicava carenze nel sistema di gestione e di controllo.

Violazione del principio di proporzionalità, dato che il provvedimento adottato dalla Commissione è sproporzionato e contrario ad un’efficace gestione finanziaria ed esistono altri strumenti giuridici meno onerosi per raggiungere lo stesso scopo.

Infine il Regno di Spagna chiede il pagamento di interessi di mora ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento 1083/2006, dell’art. 83 del regolamento 1605/2002 (2) e dell’art. 106, n. 5, del regolamento 2342/2002 della Commissione (3).


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 11 luglio 2006, n. 1083, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210, pag. 25).

(2)  Regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 25 giugno 2002, n. 1605, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 25, pag. 43).

(3)  Regolamento (CE, Euratom) della Commissione 23 dicembre 2002, n. 2342, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357, pag. 1).


14.8.2010   

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C 221/53


Ricorso proposto il 16 giugno 2010 — Spagna/Commissione

(Causa T-264/10)

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2010/C 221/84

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: sig.ra Nuria Díaz Abad, avvocato dello Stato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della Commissione europea 10 maggio 2010, con la quale si stabilisce la sospensione della domanda di pagamento intermedio presentata dalla Spagna il 18 dicembre 2009, per i motivi richiamati nel primo punto dei motivi in diritto del presente atto;

dichiarare l’ammissibilità della domanda di pagamento degli interessi da parte della Commissione europea, derivanti da ritardo nell’effettivo pagamento relativamente alle domande di pagamento intermedio illegittimamente sospese;

condannare l’istituzione convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è diretto contro la decisione della Commissione di sospendere il termine di pagamento relativo alla domanda di pagamento intermedio inviata dalla Spagna il 18 dicembre 2009. Tale domanda di pagamento intermedio, per un importo pari a EUR 37 320 854,12, si riferisce al Programma Operativo di intervento comunitario del Fondo sociale europeo di lotta contro la discriminazione, nell’ambito degli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione» in Spagna (CCI 2007ESO5UPO002).

I motivi e i principali argomenti sono quelli invocati nella causa T-263/10, Spagna/Commissione.


14.8.2010   

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C 221/53


Ricorso proposto il 16 giugno 2010 — Spagna/Commissione

(Causa T-265/10)

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2010/C 221/85

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: sig.ra Nuria Díaz Abad, avvocato dello Stato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione della Commissione europea 15 aprile 2010, con la quale si stabilisce la sospensione della domanda di pagamento intermedio presentata dalla Spagna l’11 dicembre 2009, per i motivi richiamati nel primo punto dei motivi in diritto del presente atto;

dichiarare l’ammissibilità della domanda di pagamento degli interessi da parte della Commissione europea, derivanti da ritardo nell’effettivo pagamento relativamente alle domande di pagamento intermedio illegittimamente sospese;

condannare l’istituzione convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è diretto contro la decisione della Commissione di sospendere il termine di pagamento relativo alla domanda di pagamento intermedio inviata dalla Spagna l’11 dicembre 2009. Tale domanda di pagamento intermedio, per un importo pari a EUR 27 754 408,38, si riferisce al Programma Operativo di intervento comunitario del Fondo sociale europeo nell’ambito dell’obiettivo «Convergenza» della Comunità autonoma di Galizia (CCI 2007ESO51PO004).

I motivi e i principali argomenti sono quelli invocati nella causa T-263/10, Spagna/Commissione.


14.8.2010   

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C 221/54


Ricorso proposto il 16 giugno 2010 — Spagna/Commissione

(Causa T-266/10)

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2010/C 221/86

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: sig.ra Nuria Díaz Abad, avvocato dello Stato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione della Commissione europea 11 maggio 2010, con la quale si stabilisce la sospensione della domanda di pagamento intermedio presentata dalla Spagna il 10 dicembre 2009, per i motivi richiamati nel primo punto dei motivi in diritto del presente atto;

dichiarare l’ammissibilità della domanda di pagamento degli interessi da parte della Commissione europea, derivanti da ritardo nell’effettivo pagamento relativamente alle domande di pagamento intermedio illegittimamente sospese;

condannare l’istituzione convenuta alle spese

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è diretto contro la decisione della Commissione di sospendere il termine di pagamento relativo alla domanda di pagamento intermedio inviata dalla Spagna il 10 dicembre 2009. Tale domanda di pagamento intermedio, per un importo pari a EUR 6 509 540,26, si riferisce al Programma Operativo di intervento comunitario del Fondo sociale europeo nell’ambito dell’obiettivo «Competitività regionale» del País Vasco (CCI 2007ESO52PO010).

I motivi e i principali argomenti sono quelli invocati nella causa T-263/10, Spagna/Commissione.


14.8.2010   

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C 221/54


Ricorso presentato l’8 giugno 2010 — Conceria Kara/UAMI — Dima (KARRA)

(Causa T-270/10)

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2010/C 221/87

Lingua di deposito del ricorso: l’italiano

Parti

Ricorrente: Conceria Kara Srl (Trezzano sul Naviglio, Italia) (rappresentante: P. Picciolini, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Altra(e) parte(i) dinanzi alla commissione di ricorso: Dima — Gida Tekstil Deri Insaat Maden Turizm Orman Urünleri Sanayi Ve Ticaret Ltd Sti

Conclusioni della ricorrente

Annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso del 29/03/10 che ha statuito sul ricorso avverso la decisione dell’UAMI in merito al procedimento di opposizione n. B 1171453 di Conceria Kara respingendo la domanda di marchio comunitario n. 5346457.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: DIMA — TEKSTIL DERI INSAAT MADEM TURIZM ORMAN URÜNLERE SANAYI VE TICARET LTD. STI.

Marchio comunitario interessato: Marchio denominativo «KARRA», per prodotti e servizi nelle classi 3, 9, 18, 20, 24, 25 e 35.

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: La ricorrente.

Marchio o segno fatto valere: Marchi italiani figurativi «KARA» (n. 765 532, per dei prodotti appartenenti alla classe 35, e n. 761 972, per dei prodotti e servizi appartenenti alle classi 18 e 25), marchio figurativo comunitario n. 887 810 («KARA»), per dei prodotti appartenenti, tra altri, alle classi 18 e 25, e la denominazione commerciale della società italiana «CONCERIA KARA S.R.L.», della quale si rivendica l’uso in relazione ai medesimi prodotti e servizi rilevanti dei marchi anteriori.

Decisione della divisione di opposizione: Accoglimento parziale dell’opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: Carenza di motivazione e interpretazione ed applicazione incorrette dell’art. 8, par. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009.


14.8.2010   

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C 221/55


Ricorso proposto il 16 giugno 2010 — H/Consiglio e a.

(Causa T-271/10)

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2010/C 221/88

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: H (Catania, Italia) (rappresentanti: avv.ti C. Mereu e M. Velardo,)

Convenuti: Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea e missione di polizia dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina («EUPM»)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione impugnata 7 aprile 2010 e, se del caso, la decisione 30 aprile 2010;

condannare i convenuti a rifondere i danni subìti dalla ricorrente, quantificati in EUR 30 000; e

condannare i convenuti alle spese del procedimento, nonché agli interessi in misura pari all’8 %.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso la ricorrente chiede, ai sensi dell’art. 263 TFUE, l’annullamento della decisione della missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina 7 aprile 2010 e, se del caso, della conseguente decisione 30 aprile 2010 che ha confermato la prima, con cui si è disposta la riassegnazione della ricorrente dal quartier generale principale della missione a Sarajevo all’ufficio regionale a Banja Luka, nonché la retrocessione della ricorrente. Inoltre, la ricorrente chiede la concessione di un risarcimento danni pari ad EUR 30 000, in base all’art. 340 TFUE.

La ricorrente afferma che il Tribunale è competente a statuire in questa causa in ossequio all’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 9 ottobre 2006, causa F-53/06, Gualtieri/Commissione.

A sostegno delle sue domande, la ricorrente deduce i seguenti motivi:

 

In primo luogo, la ricorrente lamenta uno sviamento di potere, in quanto non sussistevano ragioni obiettive a giustificazione della riassegnazione.

 

In secondo luogo, la ricorrente adduce che la decisione impugnata è viziata da un difetto di motivazione, dato che la missione di polizia dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina non ha indicato le ragioni operative a fondamento della riassegnazione.

 

In terzo luogo, la decisione sarebbe viziata da un manifesto errore di valutazione, in quanto non sussisteva la necessità di riassegnare urgentemente un procuratore all’ufficio regionale di Banja Luka.

 

Inoltre, la ricorrente lamenta una violazione della decisione del Consiglio 8 dicembre 2009, 2009/906/PESC (1), in quanto il capo della missione non era abilitato a riassegnare il personale, ma solo ad assicurare la gestione del personale su base quotidiana.

 

Infine, la ricorrente chiede il risarcimento dei danni derivanti da molestie psicologiche.


(1)  Decisione del Consiglio 8 dicembre 2009, 2009/906/PESC, relativa alla missione di polizia dell’Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina (GU L 3222, pag. 22).


14.8.2010   

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C 221/56


Ricorso proposto il 18 giugno 2010 — Olive Line International/UAMI — O. International (O·LIVE)

(Causa T-273/10)

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2010/C 221/89

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Olive Line International, S.L. (Madrid, Spagna) (rappresentante: avv. P. Koch Moreno)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: O. International, S.r.l. (Spoleto).

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 14 aprile 2010, nel procedimento R 4/2009-4:

condannare il convenuto alle spese del procedimento, e

condannare la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese del procedimento in caso di suo intervento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio figurativo «O·LIVE», per beni e servizi delle classi 3 e 44 — Domanda di marchio comunitario n. 5715008.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente.

Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: marchio figurativo comunitario «Olive Line», registrazione n. 5086657, per beni delle classi 3, 29 e 30; marchio figurativo spagnolo «Olive Line», registrazione n. 2741533, per beni delle classi 3, 29 e 30; marchio denominativo spagnolo «Olive Line», registrazione n. 2525564, per beni della classe 3.

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell’opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso avrebbe erroneamente stabilito che non vi fosse rischio di confusione tra i marchi interessati.


14.8.2010   

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C 221/56


Ricorso proposto il 21 giugno 2010 — Wesergold Getränkeindustrie/UAMI — Lidl Stiftung (WESTERN GOLD)

(Causa T-278/10)

()

2010/C 221/90

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG (Rinteln, Germania) (rappresentanti: avv.ti P. Goldenbaum, I. Rohr e T. Melchert)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Germania)

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’ Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 24 marzo 2010, procedimento R 770/2009-1;

condannare l’UAMI alle spese;

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Lidl Stiftung & Co. KG.

Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio denominativo WESTERN GOLD per i prodotti della classe 33.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente.

Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: Marchio denominativo nazionale e comunitario WeserGold per i prodotti rientranti nelle classi 29, 31 e 32; marchio denominativo nazionale e internazionale Wesergold per i prodotti delle classi 29, 31 e 32, e marchio denominativo nazionale WESERGOLD per i prodotti della classe 32.

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell’opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: accoglimento del ricorso e rigetto dell’opposizione.

Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 (1), in quanto esiste il rischio di confusione tra i marchi in conflitto, violazione dell'art. 64, n. 1, del regolamento (CE) n. 207/2009, perché la commissione di ricorso né ha respinto la pratica né del resto ha esaminato la fondatezza dell'opposizione, e violazione dell'art. 75, seconda frase, del regolamento (CE) n. 207/2009 per violazione del diritto al contraddittorio della ricorrente, nonché violazione dell'art. 75, prima frase, del regolamento (CE) n. 207/2009 in quanto la commissione ha omesso di motivare la propria decisione.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).


14.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 221/57


Ricorso proposto il 30 giugno 2010 — Fondation de l’Institut de Recherche Idiap/Commissione

(Causa T-286/10)

()

2010/C 221/91

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Fondation de l’Institut de Recherche Idiap (rappresentante: avv. G. Chapus-Rapin)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

in via preliminare, concedere effetto sospensivo al presente ricorso;

in via principale,

dichiarare il ricorso ricevibile;

accogliere il ricorso;

in conseguenza,

annullare la decisione della Commissione europea 11 maggio 2010;

dichiarare ammissibili ai fini del beneficio dei fondi esterni dell'Unione europea i costi dei ricercatori dell’IDIAP con contratto a tempo indeterminato che lavorano sui programmi AMIDA, BACS e DIRAC;

ordinare che l’IDIAP non debba rimborsare EUR 98 042,45 per DIRAC e EUR 251 505,76 per AMIDA;

porre tutte le spese della procedura a carico della Commissione europea;

porre a carico della Commissione europea le spese e gli onorari d’avvocato dell’IDIAP;

in subordine,

dichiarare il ricorso ricevibile;

accogliere il ricorso;

in conseguenza,

annullare la decisione della Commissione europea 11 maggio 2010;

disporre un nuovo controllo contabile sull’IDIAP da parte della Commissione europea e affidarlo ad una istituzione diversa dalla Treureva;

porre tutte le spese della procedura a carico della Commissione europea;

porre a carico della Commissione europea le spese e gli onorari d’avvocato dell’IDIAP.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, fondato su una clausola compromissoria, la ricorrente chiede in sostanza al Tribunale di constatare l'ammissibilità dei costi sostenuti per i ricercatori che beneficiano di contratti di lavoro a tempo indeterminato nel quadro dei contratti AMIDA, BACS e DIRAC rientranti nel quadro dei programmi specifici di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione intitolati «Integrare e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca (2002-2006)» e «Tecnologie per la società dell'informazione (2000-20006)».

A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente deduce che:

l'interpretazione della Commissione europea dei contratti AMIDA, BACS e DIRAC, secondo la quale i costi per i contratti di lavoro di ricercatori a tempo indeterminato sono costi di funzionamento ordinari non ammissibili e non costi supplementari legati ai progetti, è arbitraria o almeno infondata, nella misura in cui:

il modello di contratto alla base dei contratti AMIDA, BACS e DIRAC non escluderebbe dai costi ammissibili i contratti di lavoro a tempo indeterminato;

il legame tra i contratti di lavoro dei ricercatori ed i progetti AMIDA, BACS e DIRAC sarebbe espressamente menzionato nei contratti di lavoro;

i contratti di lavoro dei ricercatori esisterebbero soltanto a causa dei progetti, non avendo la ricorrente fondi propri per pagare ricercatori al di fuori dei progetti;

il migliore modo per garantirsi di potersi separare dai ricercatori alla fine di un progetto sarebbe il contratto a tempo indeterminato, poiché quest'ultimo nel diritto svizzero (luogo di stabilimento della ricorrente) può essere risolto in qualsiasi momento senza giustificazione, con un breve preavviso;

l'interpretazione della Commissione è contraria ai principi di buona fede e di legittimo affidamento, essendo questa interpretazione stata via via modificata;

in subordine, la procedura di controllo contabile oggetto della decisione impugnata, implica impossibili acrobazie che devono condurre al suo annullamento.


14.8.2010   

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C 221/58


Ordinanza del Tribunale 18 giugno 2010 — Ecolean Research & Development/UAMI (CAPS)

(Causa T-452/07) (1)

()

2010/C 221/92

Lingua processuale: lo svedese

Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 51 del 23.2.2008.


14.8.2010   

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C 221/59


Ordinanza del Tribunale 18 giugno 2010 — Global Digital Disc/Commissione

(Causa T-96/08) (1)

()

2010/C 221/93

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 107 del 26.4.2008.


14.8.2010   

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C 221/59


Ordinanza del Tribunale 16 giugno 2010 — CPS Color Group/UAMI — Fema Farben und Putze (TEMACOLOR)

(Causa T-295/08) (1)

()

2010/C 221/94

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 247 del 27.9.2008.


Tribunale della funzione pubblica

14.8.2010   

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C 221/60


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 9 giugno 2010 — Marcuccio/Commissione

(Causa F-56/09) (1)

(Funzione pubblica - Funzionari - Ricorso per risarcimento danni - Accesso dell’amministrazione all’alloggio di servizio di un funzionario - Rispetto del domicilio e della vita privata)

2010/C 221/95

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase) (rappresentanti: G. Cipressa, successivamente G. Cipressa e L. Mansullo, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e C. Berardis-Kayser, agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato)

Oggetto

L’annullamento della decisione della Commissione di respingere la domanda del ricorrente diretta ad ottenere, da un lato, il risarcimento dei danni che egli asserisce di aver subito per il fatto che l’8 aprile 2002 taluni agenti della Commissione si sarebbero introdotti nel suo alloggio di servizio in Luanda e, dall’altro, la trasmissione delle copie delle fotografie scattate in tale occasione nonché la distruzione di ogni documento correlato a tale evento.

Dispositivo

1)

La Commissione europea è condannata a versare al sig. Marcuccio la somma di EUR 5 000.

2)

La decisione della Commissione europea 11 settembre 2008 è annullata nella parte in cui ha respinto la domanda del sig. Marcuccio del 24 aprile 2008, diretta ad ottenere l’invio delle fotografie, la loro distruzione e la comunicazione di informazioni relative a tale distruzione.

3)

Per il resto, il ricorso è respinto.

4)

La Commissione europea è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, un quarto delle spese del sig. Marcuccio.

5)

Il sig. Marcuccio sopporterà i tre quarti delle proprie spese.


(1)  GU C 205 del 29.8.2009, pag. 48.


14.8.2010   

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C 221/60


Ricorso proposto l’11 giugno 2010 — Kaser/Commissione

(Causa F-45/10)

()

2010/C 221/96

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ferdinand Kaser (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: M. Schober, lawyer)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

In primo luogo, l’annullamento della decisione della Commissione europea CMS 07/046 che prevede la cessazione del servizio del ricorrente senza riduzione dei suoi diritti a pensione, con effetti a decorrere dal 15 agosto 2009, nonché l’annullamento di tutte le decisioni adottate nei confronti del ricorrente nel periodo tra il settembre 2003 e la data di cessazione del servizio e, in secondo luogo, la domanda di risarcimento.

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione CMS 07/046 per molestie psicologiche, carenze amministrative e violazione del diritto fondamentale del ricorrente al contraddittorio;

annullare tutte le decisioni adottate dall’APN nei confronti del ricorrente nel periodo tra il settembre 2003 e la data di cessazione del servizio per molestie psicologiche e carenze amministrative dovute alla violazione del diritto fondamentale del ricorrente al contraddittorio;

imporre che il ricorrente sia sentito conformemente agli artt. 7, n. 1 e 24 dello Statuto dei funzionari e in riferimento alle richieste presentate nei mesi di febbraio e marzo 2008;

condannare la convenuta al pagamento di 1 euro simbolico al ricorrente per risarcire il danno morale e professionale subito nella presente controversia, in quanto il presente ricorso non mira al risarcimento finanziario, bensì a ristabilire la dignità e la reputazione professionale del ricorrente.


14.8.2010   

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C 221/61


Ricorso proposto il 18 giugno 2010 — Hecq/Commissione

(Causa F-47/10)

()

2010/C 221/97

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: André Hecq (Chaumont-Gistoux, Belgio) (rappresentante: L. Vogel, avocat)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento delle decisioni della Commissione con le quali si nega il riconoscimento al ricorrente dell’invalidità permanente parziale ex art. 73 dello Statuto e si pongono a carico dello stesso una parte delle spese e degli onorari medici sostenute in occasione dei lavori della commissione medica.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione adottata dall’APN il 5 marzo 2010 (e notificata con messaggio di posta elettronico dell’8 marzo 2010), con la quale è stato respinto il reclamo proposto dal ricorrente, in data 9 dicembre 2009, avverso due decisioni amministrative del 7 settembre 2009 le quali, rispettivamente, negavano al ricorrente il riconoscimento in via definitiva di un’invalidità, nel contesto dell’art. 73 dello Statuto, e, peraltro, imponevano al ricorrente di sostenere la metà delle spese e degli onorari del medico che aveva presieduto la commissione medica, per un importo pari a EUR 500 (poi ridotto ad EUR 300), nonché la totalità (in un secondo tempo ridotta al 60 %) delle spese e degli onorari del medico che l’aveva rappresentato nel contesto dei lavori della commissione medica;

annullare parimenti le citate decisioni del 7 settembre 2009;

condannare la Commissione europea alle spese.


14.8.2010   

IT

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C 221/61


Ricorso presentato il 24 giugno 2010 — De Nicola/BEI

(Causa F-49/10)

()

2010/C 221/98

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Carlo De Nicola (Strassen, Lussemburgo) (Rappresentante: L. Isola, avvocato)

Convenuta: Banca europea per gli investimenti

Oggetto e descrizione della controversa

L'annullamento della decisione comunicata al ricorrente l’11 maggio 2010, nella parte in cui ha sostanzialmente impedito il tentativo di componimento bonario della vertenza rigettando implicitamente la domanda di rimborso di una spesa medica relativa ad una laser terapia, e la condanna della convenuta a pagare al ricorrente la somma di 3 000 EUR oltre gli interessi ed il danno da rivalutazione monetaria sul credito riconosciuto.

Conclusioni del ricorrente

Annullare il provvedimento comunicato con e-mail dell’11.05.10;

condannare la BEI a rimborsare al ricorrente la somma di 3 000 EUR, spesa per la laser terapia effettuata nel 2007, oltre al risarcimento del danno da svalutazione monetaria ed agli interessi sul credito riconosciuto;

condannare la BEI al pagamento delle spese di lite.


14.8.2010   

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C 221/61


Ricorso proposto il 3 luglio 2010 — Merhzaoui/Consiglio

(Causa F-52/10)

()

2010/C 221/99

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Mohamed Merhzaoui (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento della decisione 12 maggio 2010 con la quale è stato stabilito il rapporto informativo definitivo del ricorrente per il periodo 1o gennaio 2008 — 30 giugno 2009.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione 12 maggio 2010 con la quale è stato stabilito il rapporto informativo definitivo del ricorrente per il periodo 2008-2009;

condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese.