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ISSN 1725-2466 doi:10.3000/17252466.C_2010.219.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 219 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
53o anno |
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Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2010/C 219/01 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 ) |
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2010/C 219/02 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5924 — Trident/Hellman & Friedman/Sedgwick) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2010/C 219/03 |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI |
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2010/C 219/04 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE |
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Commissione europea |
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2010/C 219/05 |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2010/C 219/06 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5957 — CD&R Fund VIII/Goldman Sachs/HGI) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2010/C 219/07 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5959 — Carlyle/NBTY) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2010/C 219/08 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5881 — ProSiebenSat.1 Media/RTL interactive/JV) ( 1 ) |
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ALTRI ATTI |
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Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) |
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2010/C 219/09 |
Comunicazione relativa ai bandi di concorsi generali EPSO/AD/180/10-182/10 |
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2010/C 219/10 |
Comunicazione relativa al bando di concorso generale EPSO/AD/188/10 (AD 5) — EPSO/AD/189/10 (AD 7) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
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13.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 219/1 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE
Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2010/C 219/01
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Data di adozione della decisione |
23.9.2009 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
NN 22/09 |
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Stato membro |
Francia |
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Regione |
Sei regioni del litorale francese, 13 dipartimenti francesi |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Mesures de soutien accordées aux entreprises ostréicoles touchées par la mortalité des huîtres et naissains d'huîtres durant l'été 2008 |
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Base giuridica |
Article 4.4 des lignes directrices pour l'examen des aides d'Etat dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture du 3 avril 2008 |
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Tipo di misura |
Regime di aiuti |
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Obiettivo |
Compensazione di una parte della perdita di margine lordo subita dalle imprese ostrearie colpite dall'anomala mortalità delle ostriche durante l'estate 2008 |
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Forma dell'aiuto |
Istituzione di un Fondo di calamità agricole, rimborso di tasse, sgravio di oneri, bonifici d'interesse. |
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Dotazione di bilancio |
44 milioni di EUR |
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Intensità |
24 % |
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Durata |
2008-2009 |
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Settore economico |
Pesca, acquacoltura |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm
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Data di adozione della decisione |
31.5.2010 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
N 512/09 |
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Stato membro |
Italia |
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Regione |
Sardegna |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Compensazione dei danni subiti dall’acquacoltura nel gennaio 2009. |
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Base giuridica |
Decreto regionale dell’11 agosto 2009 |
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Tipo di misura |
Regime di aiuti |
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Obiettivo |
Compensazione dei danni subiti a seguito di una tempesta |
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Forma dell'aiuto |
Sovvenzione diretta |
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Dotazione di bilancio |
227 790 EUR |
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Intensità |
80 % |
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Durata |
2010 |
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Settore economico |
Acquacoltura |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm
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Data di adozione della decisione |
29.4.2010 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
NN 16/10 |
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Stato membro |
Francia |
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Regione |
Aquitania — Francia |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Mesures de soutien accordées aux entreprises conchylicoles et piscicoles touchées par la tempête Klaus du 24 janvier 2009 |
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Base giuridica |
Article 4.4 des lignes directrices pour l'examen des aides d'Etat dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture du 3 avril 2008 |
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Tipo di misura |
Regime di aiuti |
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Obiettivo |
Indennizzo dei danni causati dalla tempesta Klaus che ha colpito il litorale aquitano il 24 gennaio 2009 |
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Forma dell'aiuto |
Istituzione di un fondo per le calamità in agricoltura |
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Dotazione di bilancio |
1,9 milioni di EUR |
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Intensità |
18,8 % |
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Durata |
2010 |
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Settore economico |
Piscicoltura, molluschicoltura |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm
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Data di adozione della decisione |
6.5.2010 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
N 24/10 |
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Stato membro |
Francia |
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Regione |
Sei regioni costiere francesi |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Mesures de soutien accordées aux entreprises ostréicoles touchées par la mortalité des huîtres durant l’été 2009 |
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Base giuridica |
Article 4.4 des lignes directrices pour l'examen des aides d'Etat dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture du 3 avril 2008 |
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Tipo di misura |
Regime di aiuti |
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Obiettivo |
Compensazione di parte della perdita di utile lordo subita dalle aziende di ostreicoltura colpite da mortalità anomala delle ostriche nell’estate 2009 |
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Forma dell'aiuto |
Istituzione di un fondo per le calamità in agricoltura, esenzione dei canoni, riduzione degli oneri |
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Dotazione di bilancio |
29,9 milioni di EUR |
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Intensità |
16,3 % |
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Durata |
2010 |
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Settore economico |
Acquacoltura, ostreicoltura |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm
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Data di adozione della decisione |
22.4.2010 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
N 119/10 |
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Stato membro |
Francia |
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Regione |
Litorale francese dalla Charente-Maritime alle Ardenne |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Plan de soutien exceptionnel aux conchyliculteurs et pisciculteurs des départements touchés par la tempête Xynthia dans la nuit du 27 au 28 février 2010 |
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Base giuridica |
Article 4.4 des lignes directrices pour l'examen des aides d'Etat dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture du 3 avril 2008 |
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Tipo di misura |
Regime di aiuti |
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Obiettivo |
Concessione di un aiuto finanziario alle imprese francesi di molluschicoltura e piscicoltura colpite dalla tempesta Xynthia che ha attraversato la Francia nella notte dal 27 al 28 febbraio 2010. |
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Forma dell'aiuto |
Istituzione del fondo per le calamità in agricoltura, riduzione degli oneri e versamento di una sovvenzione diretta. |
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Dotazione di bilancio |
23 milioni di EUR |
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Intensità |
32,8 % |
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Durata |
2010 |
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Settore economico |
Molluschicoltura |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm
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13.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 219/5 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.5924 — Trident/Hellman & Friedman/Sedgwick)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2010/C 219/02
In data 20 luglio 2010 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32010M5924. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
|
13.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 219/6 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
12 agosto 2010
2010/C 219/03
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
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USD |
dollari USA |
1,2790 |
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JPY |
yen giapponesi |
109,50 |
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DKK |
corone danesi |
7,4507 |
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GBP |
sterline inglesi |
0,82060 |
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SEK |
corone svedesi |
9,4780 |
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CHF |
franchi svizzeri |
1,3492 |
|
ISK |
corone islandesi |
|
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NOK |
corone norvegesi |
7,9645 |
|
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
|
CZK |
corone ceche |
24,890 |
|
EEK |
corone estoni |
15,6466 |
|
HUF |
fiorini ungheresi |
282,43 |
|
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
|
LVL |
lats lettoni |
0,7084 |
|
PLN |
zloty polacchi |
4,0243 |
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RON |
leu rumeni |
4,2375 |
|
TRY |
lire turche |
1,9504 |
|
AUD |
dollari australiani |
1,4321 |
|
CAD |
dollari canadesi |
1,3398 |
|
HKD |
dollari di Hong Kong |
9,9344 |
|
NZD |
dollari neozelandesi |
1,8060 |
|
SGD |
dollari di Singapore |
1,7431 |
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KRW |
won sudcoreani |
1 523,00 |
|
ZAR |
rand sudafricani |
9,3832 |
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CNY |
renminbi Yuan cinese |
8,6781 |
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HRK |
kuna croata |
7,2313 |
|
IDR |
rupia indonesiana |
11 534,29 |
|
MYR |
ringgit malese |
4,0736 |
|
PHP |
peso filippino |
58,150 |
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RUB |
rublo russo |
39,1906 |
|
THB |
baht thailandese |
40,864 |
|
BRL |
real brasiliano |
2,2744 |
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MXN |
peso messicano |
16,3596 |
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INR |
rupia indiana |
59,8250 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
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13.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 219/7 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001
2010/C 219/04
Aiuto n.: XA 79/10
Stato membro: Spagna
Regione: Principado de Asturias (Principato delle Asturie).
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Laboratorio Interprofesional Lechero y Agroalimentario de Asturias (L.I.L.A.).
Base giuridica: Propuesta de Resolución de concesión de ayuda para el Laboratorio Interprofesional Lechero y Agroalimentario de Asturias (L.I.L.A.) para la realización de los análisis de control lechero oficial.
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 420 000 EUR per l’esercizio 2010.
Intensità massima di aiuti: Fino al 70 % delle spese sostenute per questa attività.
Data di applicazione: A decorrere dalla data di pubblicazione del numero di protocollo della domanda di esenzione nel sito Internet della direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea.
Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 1o dicembre 2010.
Obiettivo dell'aiuto: Realizzazione di analisi per il controllo ufficiale del latte nel Principato delle Asturie come strumento fondamentale di valutazione genetica dei riproduttori delle specie e razze a vocazione lattifera e, di conseguenza, elemento essenziale dei programmi di miglioramento zootecnico.
Si applica la seguente disposizione del regolamento (CE) n. 1857/2006:
articolo 16: sostegno al settore zootecnico. Costi sovvenzionabili: costi sostenuti per test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame, eccettuati i controlli di routine sulla qualità del latte.
Conformemente al disposto dell’articolo 15, paragrafo 3, e dell’articolo 16, paragrafo 3, del citato regolamento, gli aiuti saranno erogati in natura sotto forma di servizi agevolati e non comporteranno pagamenti diretti in denaro ai produttori.
Settore economico: Allevamento di bovini da latte.
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:
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Consejería de Medio Rural y Pesca del Principado de Asturias |
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C/ Coronel Aranda, s/n 4a planta |
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33005 Oviedo (Asturias) |
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ESPAÑA |
Sito web: Il testo del documento è consultabile presso il portale http://www.asturias.es, nel menù áreas temáticas/ganadería/ayudas, indirizzo URL:
http://www.asturias.es/Asturias/descargas/CONVENIOS%20GANADERIA/Propuesta%20de%20resolucion%20ayuda%20nominativa%20LILA%2010.pdf
Altre informazioni: —
Oviedo, 6 maggio 2010
José Manuel BENITO IGLESIAS
Jefe de Servicio de Producción y Bienestar Animal
Aiuto n.: XA 86/10
Stato membro: Belgio
Regione: Fiandre
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Vlaams Varkensstamboek vzw.
Base giuridica: Decreet van 18 december 2009 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010;
Koninklijk besluit van 2 september 1992 betreffende de verbetering van fokvarkens;
Ministerieel besluit van 3 september 1992 betreffende de verbetering van de fokvarkens;
Ministerieel besluit houdende de toekenning van een facultatieve subsidie aan de vzw Vlaams Varkensstamboek voor het werkingsjaar 2010.
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 0,441 milioni di EUR.
Intensità massima di aiuti: L'intensità massima dell'aiuto è del 100 % sulle spese amministrative inerenti alla costituzione e alla tenuta dei libri genealogici,
mentre è del 70 % per i test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame, effettuati da o per conto terzi; non sono esentati gli aiuti a copertura dei costi dei controlli effettuati dal proprietario del bestiame, né gli aiuti a copertura dei costi dei controlli di routine sulla qualità del latte.
Data di applicazione: L'aiuto può essere erogato a decorrere dal 1o giugno e non prima di 15 giorni dopo la notifica.
L'aiuto è concesso mediante un decreto di attuazione. Tali decreti attuativi vengono emanati annualmente. Un progetto di decreto di attuazione deve essere ancora elaborato. Nella decisione sarà inserita una clausola di standstill.
Durata del regime o dell'aiuto individuale: L'aiuto è concesso per un periodo che termina il 31 dicembre 2010.
Obiettivo dell'aiuto: L'associazione riconosciuta Vlaams Varkensstamboek (VVS) è incaricata della tenuta dei libri genealogici delle razze suine. Essa dichiara di utilizzare l'aiuto a copertura delle spese amministrative inerenti alla costituzione e alla tenuta dei libri genealogici, alla registrazione dei dati sulla nascita e sull'ascendenza degli animali nella banca dati, nonché alla stesura e al rilascio di certificati zootecnici e di certificati d'ascendenza.
L'associazione riconosciuta Vlaams Varkensstamboek (VVS) effettua anche dei test per determinare la qualità genetica o la resa dei capi riproduttori. Vengono eseguiti tre test:
fertilità;
capacità di ingrasso e qualità al macello;
produttività in termini di crescita e di percentuale di carne.
L'aiuto rientra nell'ambito dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1857/2006. Esso è conforme ai criteri di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1857/2006.
Articolo 16, paragrafo 1, lettera a): aiuto del 100 % sulle spese amministrative inerenti alla costituzione e alla tenuta dei libri genealogici.
Articolo 16, paragrafo 1, lettera b): aiuti fino al 70 % per i test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame, effettuati da o per conto terzi; non sono esentati gli aiuti a copertura dei costi dei controlli effettuati dal proprietario del bestiame, né gli aiuti a copertura dei costi dei controlli di routine sulla qualità del latte.
Settore economico: Produzioni animali.
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:
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Departement Landbouw en Visserij |
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Duurzame Landbouwontwikkeling |
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Ellips, 6e verdieping |
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Koning Albert II laan 35, bus 40 |
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1030 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
Sito web: http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=134
Altre informazioni: —
Jules VAN LIEFFERINGE
Secretaris-generaal
Aiuto n.: XA 87/10
Stato membro: Belgio
Regione: Vlaanderen (Fiandre)
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Vlaams Interprovinciaal Verbond van Fokkers van Neerhofdieren vzw.
Base giuridica: Decreet van 18 december 2009 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010;
Koninklijk besluit van 2 juni 1998 betreffende de zoötechnische en genealogische voorschriften voor de verbetering en de instandhouding van pluimvee- en konijnenrassen;
Ministerieel besluit van 17 maart 2005 houdende de erkenning en subsidiëring van organisaties in het kader van de aanmoediging en de verbetering van de pluimvee- en konijnenfokkerij;
Ministerieel besluit houdende de toekenning van een facultatieve subsidie aan de vzw Vlaams Interprovinciaal Verbond van Fokkers van Neerhofdieren voor het werkingsjaar 2010.
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 0,007 milioni di EUR.
Intensità massima di aiuti: L’intensità massima dell’aiuto è del 100 % sulle spese amministrative inerenti alla costituzione e alla tenuta dei libri genealogici.
Data di applicazione: L’aiuto può essere erogato a decorrere dal 1o giugno e non prima di 15 giorni dopo la notifica.
L’aiuto è concesso mediante un decreto di attuazione. Tali decreti attuativi vengono emanati annualmente. Un progetto di decreto attuativo deve essere ancora elaborato e includerà una clausola di attesa («stand-still»).
Durata del regime o dell'aiuto individuale: L’aiuto è concesso per un periodo che termina il 31 dicembre 2010.
Obiettivo dell'aiuto: L'associazione riconosciuta Vlaams Interprovinciaal Verbond van Fokkers van Neerhofdieren vzw (VIVFN) è incaricata della tenuta dei libri genealogici e dei registri di numerose razze di conigli e animali da cortile.
L’associazione VIVFN dichiara di utilizzare l’aiuto a copertura delle spese connesse alla raccolta, elaborazione, messa a disposizione e pubblicazione di dati.
L’aiuto rientra nel campo di applicazione dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1857/2006. Esso è conforme ai criteri di cui all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1857/2006.
Articolo 16, paragrafo 1, lettera a): aiuto del 100 % sulle spese amministrative inerenti alla costituzione e alla tenuta dei libri genealogici.
Settore economico: Produzioni animali.
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:
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Departement Landbouw en Visserij |
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Duurzame Landbouwontwikkeling |
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Ellips, 6e verdieping |
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Koning Albert II laan 35, bus 40 |
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1030 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
Sito web: http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=134
Altre informazioni: —
Jules VAN LIEFFERINGE
Secretaris-generaal
Aiuto n.: XA 88/10
Stato membro: Belgio
Regione: Vlaanderen (Fiandre)
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Steunpunt Levend Erfgoed vzw.
Base giuridica: Decreet van 18 december 2009 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010;
Koninklijk besluit van 20 oktober 1992 betreffende de verbetering van de schapen- en geitenrassen;
Ministerieel besluit van 21 oktober 1992 betreffende de verbetering van de schapen- en geitenrassen;
Ministerieel besluit houdende de toekenning van een facultatieve subsidie aan de vzw Steunpunt Levend Erfgoed voor het werkingsjaar 2010.
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 0,012 milioni di EUR.
Intensità massima di aiuti: L’intensità massima dell’aiuto è del 100 % sulle spese amministrative inerenti alla costituzione e alla tenuta dei libri genealogici.
L’intensità massima dell’aiuto è del 100 % sulle spese per i test TSE.
Data di applicazione: L’aiuto può essere erogato a decorrere dal 1o giugno e non prima di 15 giorni dopo la notifica.
L’aiuto è concesso mediante un decreto di attuazione. Tali decreti attuativi vengono emanati annualmente. Un progetto di decreto attuativo deve essere ancora elaborato e includerà una clausola di attesa («stand-still»).
Durata del regime o dell'aiuto individuale: L’aiuto è concesso per un periodo che termina il 31 dicembre 2010.
Obiettivo dell'aiuto: L’associazione riconosciuta Steunpunt Levend Erfgoed vzw (SLE) è incaricata della tenuta dei libri genealogici di dieci razze ovine rare e di due razze caprine. Nel 2010 potrebbe essere aggiunto un numero limitato di razze del settore dei piccoli ruminanti o di altri settori zootecnici. L’associazione SLE dichiara di utilizzare l’aiuto a copertura delle spese amministrative inerenti alla costituzione e alla tenuta dei libri genealogici, alla registrazione dei dati sulla nascita e sull’ascendenza degli animali nella banca dati, nonché alla stesura e al rilascio di certificati zootecnici e di certificati di ascendenza.
La SLE organizza altresì i test TSE presso gli allevatori di ovini.
L'aiuto in oggetto serve a coprire una parte delle spese sostenute dagli allevatori.
L’aiuto rientra nel campo di applicazione dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1857/2006. Esso è conforme ai criteri di cui all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1857/2006.
Articolo 16, paragrafo 1, lettera a): aiuto del 100 % sulle spese amministrative inerenti alla costituzione e alla tenuta dei libri genealogici.
Articolo 16, paragrafo 1, lettera g): aiuti fino al 100 % a copertura dei costi per i test TSE.
L’intervento totale pubblico, diretto e indiretto, compresi i contributi UE, relativo ai test TSE obbligatori sugli animali macellati per il consumo umano non può superare 40 EUR per test. L'importo si riferisce ai costi totali dell'analisi, ossia al kit di analisi, al prelievo, al trasporto, all'analisi, alla conservazione e alla distruzione del campione.
Un adeguato programma di sorveglianza permette di controllare e di garantire che tutti gli animali morti siano eliminati in modo sicuro.
L’aiuto non comporta pagamenti diretti in denaro ai produttori.
Settore economico: Produzioni animali.
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:
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Departement Landbouw en Visserij |
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Duurzame Landbouwontwikkeling |
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Ellips, 6e verdieping |
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Koning Albert II laan 35, bus 40 |
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1030 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
Sito web: http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=134
Altre informazioni: —
Jules VAN LIEFFERINGE
Secretaris-generaal
Aiuto n.: XA 90/10
Stato membro: Belgio
Regione: Fiandre
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Kleine Herkauwers Vlaanderen vzw.
Base giuridica: Decreet van 18 december 2009 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010;
Koninklijk besluit van 20 oktober 1992 betreffende de verbetering van de schapen- en geitenrassen;
Ministerieel besluit van 21 oktober 1992 betreffende de verbetering van de schapen- en geitenrassen;
Ministerieel besluit houdende de toekenning van een facultatieve subsidie aan de vzw Kleine Herkauwers Vlaanderen voor het werkingsjaar 2010.
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 0,0545 milioni di EUR.
Intensità massima di aiuti: L'intensità massima dell'aiuto è del 100 % sulle spese amministrative inerenti alla costituzione e alla tenuta dei libri genealogici.
L'intensità massima dell'aiuto è fino al 100 % a copertura dei costi per i test TSE.
Data di applicazione: L'aiuto può essere erogato a decorrere dal 1o giugno e non prima di 15 giorni dopo la notifica.
L'aiuto è concesso mediante un decreto di attuazione. Tali decreti attuativi vengono emanati annualmente. Un progetto di decreto di attuazione deve essere ancora elaborato. Nella decisione sarà inserita una clausola di standstill.
Durata del regime o dell'aiuto individuale: L'aiuto è concesso per un periodo che termina il 31 dicembre 2010.
Obiettivo dell'aiuto: L'associazione riconosciuta Kleine Herkauwers Vlaanderen vzw (KHV) tiene i libri genealogici di 14 razze ovine e 6 razze caprine. Nel 2010 dovrebbero essere aggiunte, normalmente, altre razze. Essa dichiara di utilizzare l'aiuto a copertura delle spese amministrative inerenti alla costituzione e alla tenuta dei libri genealogici, alla registrazione dei dati sulla nascita e sull'ascendenza degli animali nella banca dati, nonché alla stesura e al rilascio di certificati zootecnici e di certificati d'ascendenza.
Inoltre la KHV organizza test TSE presso gli allevatori di pecore suoi affiliati.
L'aiuto in oggetto serve a rifondere una parte dei costi sostenuti dagli allevatori.
L'aiuto rientra nell'ambito dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1857/2006. Esso è conforme ai criteri di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1857/2006.
Articolo 16, paragrafo 1, lettera a): aiuto fino al 100 % sulle spese amministrative inerenti alla costituzione e alla tenuta dei libri genealogici.
Articolo 16, paragrafo 1, lettera g): aiuti fino al 100 % a copertura dei costi per i test TSE.
Per i test TSE obbligatori su animali macellati per il consumo umano, il totale dell'aiuto diretto e indiretto, compreso l'aiuto comunitario, non è superiore a 40 EUR per test. L'importo si riferisce ai costi totali dell'analisi, compresi il kit di analisi e il prelievo, il trasporto, l'analisi, la conservazione e la distruzione del campione.
Esiste un programma coerente che consente di monitorare e garantire lo smaltimento sicuro di tutti i capi morti.
L'aiuto non è concesso sotto forma di pagamenti diretti in denaro al produttore.
Settore economico: Produzioni animali.
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:
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Departement Landbouw en Visserij |
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Duurzame Landbouwontwikkeling |
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Ellips, 6e verdieping |
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Koning Albert II laan 35, bus 40 |
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1030 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
Sito web: http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=134
Altre informazioni: —
Jules VAN LIEFFERINGE
Secretaris-generaal
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE
Commissione europea
|
13.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 219/12 |
Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinati alcoli grassi e delle relative miscele originari di India, Indonesia e Malaysia
2010/C 219/05
La Commissione europea (di seguito «la Commissione») ha ricevuto una denuncia a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (di seguito «regolamento di base»), secondo la quale le importazioni di determinati alcoli grassi e delle relative miscele originari di India, Indonesia e Malaysia sarebbero oggetto di pratiche di dumping e arrecherebbero quindi un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione.
1. Denuncia
La denuncia è stata presentata il 30 giugno 2010 da due produttori dell'Unione, Cognis GmbH e Sasol Olefins & Surfactants GmbH (di seguito «i denunzianti»), che rappresentano una «proporzione maggioritaria», in questo caso superiore al 50 %, della produzione complessiva dell'Unione di determinati alcoli grassi e delle relative miscele.
2. Prodotto in esame
Il prodotto oggetto della presente inchiesta sono gli alcoli grassi saturi con la catena di atomi di carbonio di lunghezza C8, C10, C12, C14, C16 o C18 (esclusi gli isomeri ramificati) compresi gli alcoli grassi saturi puri [denominati anche «frazioni pure» (single cuts)] e le miscele contenenti prevalentemente una combinazione di catene di atomi di carbonio di lunghezza C6-C8, C6-C10, C8-C10, C10-C12 (in genere classificate come C8-C10), le miscele contenenti prevalentemente una combinazione di catene di atomi di carbonio di lunghezza C12-C14, C12-C16, C12-C18, C14-C16 (in genere classificate come C12-C14) e le miscele contenenti prevalentemente una combinazione di catene di atomi di carbonio di lunghezza C16-C18 (di seguito «il prodotto in esame»).
3. Denuncia di dumping (2)
Il prodotto che secondo la denuncia sarebbe oggetto di dumping è il prodotto in esame, originario di India, Indonesia e Malaysia (di seguito «i paesi interessati»), attualmente classificabile ai codici NC ex 2905 16 85, 2905 17 00, ex 2905 19 00 ed ex 3823 70 00. I codici NC vengono forniti a titolo puramente indicativo.
In assenza di dati affidabili sui prezzi applicati sul mercato interno dei paesi interessati, la denuncia di dumping si basa su un confronto tra il valore normale costruito [costi di produzione, spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e profitti] e il prezzo all'esportazione (franco fabbrica) del prodotto in esame venduto all'esportazione nell'Unione.
I margini di dumping così calcolati sono significativi per tutti i paesi esportatori interessati.
4. Denuncia di pregiudizio
I denunzianti hanno dimostrato che le importazioni cumulate del prodotto in esame dai paesi interessati sono complessivamente aumentate sia in termini assoluti sia in termini di quota di mercato.
Secondo gli elementi di prova prima facie presentati dai denunzianti, il volume e i prezzi delle importazioni del prodotto in esame avrebbero, tra l'altro, avuto ripercussioni negative sui quantitativi venduti dall'industria dell'Unione e sulla quota di mercato da essa detenuta, compromettendo gravemente i risultati complessivi, la situazione finanziaria e la situazione occupazionale dell'industria dell'Unione.
5. Procedimento
Dopo aver stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che la denuncia è stata presentata da o per conto dell'industria dell'Unione e che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione apre un'inchiesta a norma dell'articolo 5 del regolamento di base.
L'inchiesta stabilirà se il prodotto in esame originario dei paesi interessati sia oggetto di pratiche di dumping e se queste pratiche abbiano arrecato un pregiudizio all'industria dell'Unione. In caso positivo, l'inchiesta valuterà se l'istituzione di misure non sia contraria all'interesse dell'Unione.
5.1. Procedura di determinazione del dumping
I produttori esportatori (3) del prodotto in esame dei paesi interessati sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.
5.1.1.
Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta relativa ai produttori esportatori dei paesi interessati, la Commissione invierà questionari ai produttori esportatori noti dei paesi interessati, a ogni associazione nota di produttori esportatori e alle autorità dei paesi esportatori. Salvo altrimenti disposto, tutti i produttori esportatori e tutte le associazioni di produttori esportatori sono invitati a contattare immediatamente la Commissione via fax o per posta elettronica, entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, per manifestarsi e richiedere un questionario.
Salvo diversa indicazione, i produttori esportatori e le associazioni di produttori esportatori devono presentare il questionario debitamente compilato entro 37 giorni della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il questionario compilato conterrà, tra l'altro, informazioni sulla struttura societaria del produttore esportatore, sulle attività societarie relative al prodotto in esame, sul costo di produzione, sulle vendite del prodotto in esame sul mercato nazionale del paese interessato e sulle vendite del prodotto in esame nell'Unione.
Considerato il numero potenzialmente elevato di importatori indipendenti interessati dal presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro i termini fissati, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all'inchiesta mediante la scelta di un campione (tecnica nota anche come «campionamento»). Il campionamento è effettuato secondo quanto prevede l'articolo 17 del regolamento di base.
Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in caso positivo, di selezionare un campione, tutti gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo altrimenti disposto, fornendo le seguenti informazioni sulle loro società:
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denominazione sociale, indirizzo postale, indirizzo e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare, |
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— |
descrizione dettagliata delle attività societarie relative al prodotto in esame, |
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volume in tonnellate e valore in euro delle importazioni e delle rivendite del prodotto in esame originario dei paesi interessati, effettuate sul mercato dell'Unione nel periodo 1o luglio 2009-30 giugno 2010, |
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denominazione sociale e descrizione dettagliata delle attività di tutte le società collegate (6) coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame, |
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qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione. |
Inviando le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disposta a essere inclusa nel campione. La società eventualmente scelta per far parte del campione dovrà rispondere a un questionario e accettare una visita nei propri locali per la verifica delle risposte fornite («verifica in loco»). Se la società dichiara di non essere disposta a essere inclusa nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conclusioni della Commissione relative agli importatori che non collaborano si basano sui dati disponibili e l'esito dell'inchiesta può essere meno favorevole rispetto alle conclusioni che eventualmente sarebbero state raggiunte se la parte avesse collaborato.
Al fine di raccogliere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione degli importatori indipendenti, la Commissione può contattare anche le associazioni note di importatori.
Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione (informazioni diverse da quelle sopraelencate) devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo quanto diversamente indicato.
Ove sia necessario costituire un campione, gli importatori potranno essere selezionati sulla base del massimo volume rappresentativo delle vendite nell'Unione che possa essere adeguatamente esaminato nel periodo di tempo disponibile. Tutti gli importatori indipendenti noti e le associazioni note di importatori saranno informati dalla Commissione relativamente alle società incluse nel campione.
Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari agli importatori indipendenti inclusi nel campione e a tutte le associazioni note di importatori. Tali parti devono inviare il questionario compilato entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo quanto diversamente indicato. Il questionario compilato dovrà contenere informazioni riguardanti, tra l'altro, la struttura societaria, le attività societarie relative al prodotto in esame e le vendite del prodotto in esame.
5.2. Procedura per la determinazione del pregiudizio
Per pregiudizio si intende un pregiudizio notevole o la minaccia di un pregiudizio notevole a danno dell'industria dell'Unione, oppure un grave ritardo nella creazione di tale industria. L'accertamento del pregiudizio si basa su prove positive e implica un esame obiettivo del volume delle importazioni oggetto di dumping, dei loro effetti sui prezzi sul mercato dell'Unione e dell'incidenza di tali importazioni sull'industria dell'Unione. Per stabilire se tale industria subisca un pregiudizio notevole, i produttori del prodotto in esame dell'Unione sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.
5.2.1.
Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta relativa ai produttori dell'Unione, la Commissione invierà questionari ai produttori noti dell'UE e a tutte le associazioni note di produttori dell'UE. Salvo altrimenti disposto, tutti i produttori dell'UE e tutte le associazioni di produttori dell'UE sono invitati a contattare immediatamente la Commissione via fax o per posta elettronica, entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, per manifestarsi e richiedere un questionario.
Salvo diversa indicazione, i produttori dell'UE e le associazioni di produttori dell'UE devono presentare il questionario debitamente compilato entro 37 giorni della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il questionario compilato dovrà contenere informazioni riguardanti, tra l'altro, la struttura societaria, la situazione finanziaria societaria, le attività societarie relative al prodotto in esame, i costi di produzione e le vendite del prodotto in esame.
5.3. Procedura di valutazione dell'interesse dell'Unione
Qualora venisse accertata l'esistenza del dumping e del pregiudizio, si deciderà, a norma dell'articolo 21 del regolamento di base, se l'adozione di misure antidumping sia contraria all'interesse dell'Unione. Salvo diversa indicazione, i produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utenti e le loro associazioni rappresentative e le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a manifestarsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Ai fini della partecipazione all'inchiesta, le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare, entro lo stesso termine, l'esistenza di un collegamento oggettivo tra le loro attività e il prodotto in esame.
Salvo diversa indicazione, le parti che si manifestino entro il suddetto termine possono fornire informazioni alla Commissione, entro 37 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, comunicando se l'istituzione di misure non sia contraria all'interesse dell'Unione. Queste informazioni possono essere fornite sia in formato di testo libero sia compilando un questionario elaborato dalla Commissione. Le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 saranno comunque prese in considerazione solo se suffragate, all'atto della loro presentazione, da elementi di prova oggettivi.
5.4. Altre comunicazioni scritte
Nel rispetto di quanto previsto dal presente avviso, tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni, a presentare informazioni e a fornire i relativi elementi di prova. Salvo altrimenti disposto, tali informazioni ed elementi di prova dovranno pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
5.5. Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione responsabili dell'inchiesta
Tutte le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione responsabili dell'inchiesta. La relativa richiesta, debitamente motivata, deve essere presentata per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta la richiesta deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le successive richieste di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.
5.6. Procedura per la presentazione di comunicazioni scritte e per l'invio dei questionari compilati e della corrispondenza
Tutte le comunicazioni delle parti interessate, compresi i dati presentati per la selezione del campione, i questionari compilati e i relativi aggiornamenti, vanno presentate per iscritto in formato cartaceo ed elettronico, complete di nome, indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica e numeri di telefono e di fax della parte interessata. La parte interessata che per motivi tecnici non sia in grado di presentare le comunicazioni e le richieste in formato elettronico ne deve dare immediata comunicazione alla Commissione.
Tutte le comunicazioni scritte per cui si richiede un trattamento riservato, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, i questionari compilati e la corrispondenza inviati dalle parti interessate, devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (7).
Le parti interessate che trasmettono informazioni recanti tale dicitura sono tenute, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, a presentare un riassunto non riservato contrassegnato dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate». Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato affinché la sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato possa essere adeguatamente compresa. Le informazioni riservate per le quali la parte interessata che le ha prodotte non fornisca un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta potranno non essere prese in considerazione.
Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:
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Commissione europea |
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Direzione generale del Commercio |
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Direzione H |
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Ufficio: N-105 04/092 |
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1049 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
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Fax +32 22956505 |
6. Omessa collaborazione
Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.
Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e potranno essere utilizzati i dati disponibili.
Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta può essere meno favorevole per tale parte rispetto alle conclusioni che sarebbero state eventualmente raggiunte se essa avesse collaborato.
7. Consigliere-auditore
Le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della DG Commercio che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione responsabili dell'inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le richieste di audizione dei terzi. Può organizzare un'audizione con una singola parte interessata e mediare in modo da garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.
La domanda di audizione con il consigliere-auditore deve essere motivata e presentata per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta la domanda deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.
Il consigliere-auditore si attiva anche per l'organizzazione di un'audizione delle parti che consenta la presentazione delle diverse posizioni e delle controdeduzioni su questioni concernenti, tra l'altro, l'esistenza del dumping, il pregiudizio, il nesso di causalità e l'interesse dell'Unione. Tale audizione si tiene di norma entro la fine della quarta settimana successiva alla comunicazione delle conclusioni provvisorie.
Per ulteriori informazioni, e le modalità di contatto, visitare le pagine dedicate al consigliere-auditore all'interno del sito web della DG Commercio: (http://ec.europa.eu/trade/issues/respectrules/ho/index_en.htm).
8. Calendario dell'inchiesta
A norma dell'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base, l'inchiesta sarà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base, possono essere istituite misure provvisorie entro nove mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
9. Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (8).
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
(2) Il dumping consiste nella pratica di vendere un prodotto all'esportazione («il prodotto in esame») a un prezzo inferiore al suo «valore normale». Per valore normale si intende di norma un prezzo comparabile del prodotto «simile» praticato sul mercato interno nel paese esportatore. Con il termine «prodotto simile» si intende un prodotto simile sotto tutti gli aspetti al prodotto in esame oppure, in mancanza di un tale prodotto, un altro prodotto che abbia caratteristiche molto somiglianti a quelle del prodotto in esame.
(3) Per produttore esportatore si intende una società dei paesi interessati che produca ed esporti il prodotto in esame sul mercato dell'Unione, direttamente o tramite terzi, comprese le società a essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato interno o nelle esportazioni del prodotto in esame. Gli esportatori non produttori non hanno di norma diritto a un'aliquota del dazio individuale.
(4) Possono essere oggetto del campionamento solo gli importatori indipendenti dai produttori esportatori. Gli importatori collegati ai produttori esportatori devono compilare l'allegato 1 del questionario di questi ultimi. Per la definizione di «parte collegata» si rinvia alla nota 6.
(5) I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere utilizzati anche per aspetti di questa inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.
(6) Ai sensi dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione riguardante l'applicazione del codice doganale comunitario, due o più persone sono considerate legate solo se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) una persona qualsiasi possegga, controlli o detenga, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1). In questo contesto per «persona» si intendono persone fisiche o giuridiche.
(7) Con ciò si intende un documento riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009 pag. 51 ) e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (Accordo antidumping). Questo tipo di documento è protetto inoltre in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
(8) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
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13.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 219/17 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.5957 — CD&R Fund VIII/Goldman Sachs/HGI)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2010/C 219/06
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1. |
In data 6 agosto 2010 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Clayton, Dubilier & Rice Fund VIII, L.P. («CD&R Fund VIII», Isole Cayman) e The Goldman Sachs Group, Inc. («Goldman Sachs», Stati Uniti d'America) acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune dell'impresa Harrington Group, Inc. («HGI», Stati Uniti), mediante acquisto di quote. |
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2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
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3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
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4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5957 — CD&R Fund VIII/Goldman Sachs/HGI, al seguente indirizzo:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).
(2) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).
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13.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 219/18 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.5959 — Carlyle/NBTY)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2010/C 219/07
|
1. |
In data 6 agosto 2010 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione il gruppo Carlyle («Carlyle», Stati Uniti) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme dell’impresa NTBY, Inc. («NTBY», Stati Uniti) mediante offerta pubblica annunciata il 15 luglio 2010. |
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2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
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3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
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4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5959 — Carlyle/NBTY, al seguente indirizzo:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).
(2) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).
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13.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 219/19 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.5881 — ProSiebenSat.1 Media/RTL interactive/JV)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2010/C 219/08
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1. |
In data 6 agosto 2010, è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese RTL interactive GmbH («RTL interactive», Germania), controllata da RTL Group S.A. («RTL», Lussemburgo), a sua volta di proprietà del gruppo Bertelsmann («Bertelsmann», Germania), e ProSiebenSat.1 Media AG («P7S1», Germania), controllata congiuntamente da Kohlberg, Kravis and Roberts & Co. («KKR», Stati Uniti) e Permira («Permira», Regno Unito), acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune di una società di nuova costituzione mediante acquisto di quote nella società di nuova costituzione che si configura come impresa comune. |
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2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
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3. |
A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo. |
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4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5881 — ProSiebenSat.1 Media/RTL interactive/JV, al seguente indirizzo:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).
ALTRI ATTI
Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO)
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13.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 219/20 |
Comunicazione relativa ai bandi di concorsi generali EPSO/AD/180/10-182/10
2010/C 219/09
L'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) pubblica una rettifica al bando di concorsi generali per amministratori (AD 7 e AD 8):
EPSO/AD/180/10—
Sicurezza dei sistemi d'informazione (INFOSEC)
EPSO/AD/181/10—
Diritto della concorrenza
EPSO/AD/182/10—
Economia industriale
La rettifica è pubblicata in 23 lingue nella Gazzetta ufficiale C 219 A del 13 agosto 2010.
Informazioni complementari sono consultabili sul sito dell'EPSO: http://eu-careers.eu
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13.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 219/21 |
Comunicazione relativa al bando di concorso generale EPSO/AD/188/10 (AD 5) — EPSO/AD/189/10 (AD 7)
2010/C 219/10
L'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) pubblica una rettifica al bando di concorsi generali:
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Interpreti per la lingua Bulgara (BG), |
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Interpreti di lingua Inglese (EN), |
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Interpreti di lingua Olandese (NL), |
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Interpreti per la lingua Rumena (RO), |
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Interpreti per la lingua Slovena (SL). |
Il bando di concorso è pubblicato unicamente in lingua slovena nella Gazzetta ufficiale C 219 A del 13 agosto 2010.
Per informazioni complementari consultare il sito EPSO http://eu-careers.eu