ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.C_2010.212.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 212

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

53o anno
5 agosto 2010


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2010/C 212/01

Tassi di cambio dell'euro

1

2010/C 212/02

Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione

2

2010/C 212/03

Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione

3

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2010/C 212/04

Comunicazione del governo francese concernente la direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni riguardo alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (Avviso relativo alle richieste di concessioni esclusive per la ricerca di idrocarburi liquidi o gassosi detta Permis de Pithiviers)  ( 1 )

4

2010/C 212/05

Comunicazione del governo francese concernente la direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni riguardo alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (Avviso relativo alle richieste di concessioni esclusive per la ricerca di idrocarburi liquidi o gassosi detta Permis de Champcenest)  ( 1 )

6

2010/C 212/06

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5766 — EnBW/PRE) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

8

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2010/C 212/07

Pubblicazione di una domanda di modifica, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

9

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

5.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 212/1


Tassi di cambio dell'euro (1)

4 agosto 2010

2010/C 212/01

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,3206

JPY

yen giapponesi

112,92

DKK

corone danesi

7,4513

GBP

sterline inglesi

0,82840

SEK

corone svedesi

9,3843

CHF

franchi svizzeri

1,3730

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

7,8870

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

24,735

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

281,89

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7086

PLN

zloty polacchi

4,0036

RON

leu rumeni

4,2562

TRY

lire turche

1,9819

AUD

dollari australiani

1,4464

CAD

dollari canadesi

1,3508

HKD

dollari di Hong Kong

10,2526

NZD

dollari neozelandesi

1,8025

SGD

dollari di Singapore

1,7860

KRW

won sudcoreani

1 543,27

ZAR

rand sudafricani

9,6275

CNY

renminbi Yuan cinese

8,9434

HRK

kuna croata

7,2317

IDR

rupia indonesiana

11 828,98

MYR

ringgit malese

4,1856

PHP

peso filippino

59,742

RUB

rublo russo

39,3261

THB

baht thailandese

42,455

BRL

real brasiliano

2,3218

MXN

peso messicano

16,6274

INR

rupia indiana

60,9650


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


5.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 212/2


Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione

2010/C 212/02

Image

Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 euro emessa dalla Repubblica di San Marino e destinata alla circolazione

Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta l'area dell'euro. Per informare i cittadini e quanti, nell'esercizio della loro professione, si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro (1). In conformità con le conclusioni del Consiglio del 10 febbraio 2009 (2), gli Stati membri e i paesi che hanno concluso con l'Unione un accordo monetario relativo all'emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione nel rispetto di determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.

Paese di emissione: Repubblica di San Marino.

Oggetto della commemorazione: Quinto centenario della morte di Sandro Botticelli.

Descrizione del disegno: La parte interna della moneta rappresenta un particolare della Voluttà, una delle Tre Grazie danzanti, liberamente ispirato al dipinto «La Primavera» di Sandro Botticelli. L'anno di emissione «2010» è indicato in alto. Sulla sinistra figurano lo Stato di emissione «SAN MARINO» e il marchio «R» della zecca. Sulla destra è indicata l'iniziale «m» dell'autore del bozzetto Roberto Mauri.

Sull'anello esterno della moneta figurano le dodici stelle della bandiera europea.

Tiratura: 130 000.

Data di emissione: 7 settembre 2010.


(1)  Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate tutte le facce nazionali delle monete emesse nel 2002.

(2)  Cfr. le conclusioni del Consiglio «Affari economici e monetari» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l'emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).


5.8.2010   

IT

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C 212/3


Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione

2010/C 212/03

Image

Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 euro emessa dallo Stato della Città del Vaticano e destinata alla circolazione

Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta l'area dell'euro. Per informare i cittadini e quanti, nell'esercizio della loro professione, si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro (1). In conformità con le conclusioni del Consiglio del 10 febbraio 2009 (2), gli Stati membri e i paesi che hanno concluso con l'Unione un accordo monetario relativo all'emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione nel rispetto di determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.

Paese di emissione: Stato della Città del Vaticano.

Oggetto della commemorazione: Anno sacerdotale.

Descrizione del disegno: La parte interna della moneta rappresenta un pastore che salva una pecora dalle fauci di un leone. Intorno al disegno figurano due incisioni: in alto lo Stato di emissione «CITTÀ DEL VATICANO» e in basso l'oggetto della commemorazione «ANNO SACERDOTALE». Sulla sinistra è indicato l'anno di emissione «2010», in basso il marchio «R» della zecca e sulla destra il nome dell'artista «VEROI».

Sull'anello esterno della moneta figurano le dodici stelle della bandiera europea.

Tiratura:

Data di emissione: 12 ottobre 2010.


(1)  Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportare le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.

(2)  Cfr. le conclusioni del Consiglio «Affari economici e monetari» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l'emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

5.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 212/4


Comunicazione del governo francese concernente la direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni riguardo alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (1)

(Avviso relativo alle richieste di concessioni esclusive per la ricerca di idrocarburi liquidi o gassosi detta «Permis de Pithiviers»)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2010/C 212/04

Con domanda presentata il 15 marzo 2010, la società Realm Energy International, con sede sociale in Berkeley Square House, secondo piano, Berkeley Square, London W1J 6BD, UNITED KINGDOM, ha fatto richiesta, per una durata di cinque (5) anni, di una concessione esclusiva per la ricerca di idrocarburi liquidi o gassosi; la richiesta, detta «Permis de Pithiviers», riguarda una superficie di circa 1 407 km2, situata sul territorio dei dipartimenti de l'Essonne, del Loiret e della Seine-et-Marne.

Il perimetro della concessione è delimitato dagli archi di meridiani e di paralleli che collegano i vertici qui di seguito definiti dalle rispettive coordinate geografiche. Il meridiano assunto come riferimento è quello di Parigi.

Vertice

Longitudine

Latitudine

A

00,30 gr O

53,70 gr N

B

00,00 gr

53,70 gr N

C

00,00 gr

53,60 gr N

D

00,40 gr E

53,60 gr N

E

00,40 gr E

53,50 gr N

F

00,30 gr E

53,50 gr N

G

00,30 gr E

53,70 gr N

H

00,20 gr E

53,70 gr N

I

00,20 gr E

53,40 gr N

J

00,30 gr E

53,40 gr N

K

00,30 gr E

53,30 gr N

L

00,30 gr O

53,30 gr N

Presentazione delle domande e criteri di assegnazione del titolo

I primi richiedenti e i richiedenti in concorrenza devono dimostrare di soddisfare le condizioni necessarie per la concessione del titolo, di cui agli articoli 4 e 5 del decreto n. 2006-648 del 2 giugno 2006 relativo ai titoli minerari e ai titoli di deposito sotterraneo (Journal officiel de la République française del 3 giugno 2006).

Le imprese interessate possono presentare domande in concorrenza entro un termine di 90 giorni a decorrere dalla pubblicazione del presente avviso, seguendo la procedura indicata nell'«Avviso relativo al rilascio di titoli minerari per idrocarburi in Francia», pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 374 del 30 dicembre 1994, pag. 11, e sancita dal decreto francese n. 2006-648 del 2 giugno 2006, relativo ai titoli minerari e ai titoli di deposito sotterraneo (Journal officiel de la République française del 3 giugno 2006).

Le domande in concorrenza devono essere indirizzate al Ministro competente per gli affari minerari, all'indirizzo sotto indicato. Le decisioni sulla domanda iniziale e sulle domande in concorrenza saranno adottate entro due anni a decorrere dalla data in cui le autorità francesi avranno ricevuto la domanda iniziale, ossia entro il 10 aprile 2012.

Condizioni e requisiti concernenti l'esercizio e la cessazione dell'attività

I richiedenti sono inviati a fare riferimento agli articoli 79 e 79.1 del codice minerario e al decreto n. 2006-649 del 2 giugno 2006 relativo alle attività minerarie, alle attività di stoccaggio sotterraneo e alla polizia delle miniere e degli stoccaggi sotterranei (Journal officiel de la République française del 3 giugno 2006).

Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile rivolgersi al Ministero dell'ecologia, dell'energia, dello sviluppo sostenibile e degli affari marittimi: Direction générale de l'énergie et du climat, Direction de l'énergie, Sous-direction de la sécurité d'approvisionnement et nouveaux produits énergétiques, Grande Arche de la Défense — Paroi Nord, 92055 La Défense Cedex, FRANCE (Tel. +33 140819529).

Le disposizioni regolamentari summenzionate sono reperibili sul sito Légifrance: http://www.legifrance.gouv.fr


(1)  GU L 164 del 30.6.1994, pag. 3.


5.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 212/6


Comunicazione del governo francese concernente la direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni riguardo alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (1)

(Avviso relativo alle richieste di concessioni esclusive per la ricerca di idrocarburi liquidi o gassosi detta «Permis de Champcenest»)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2010/C 212/05

Con domanda presentata il 15 marzo 2010, la società Realm Energy International, con sede sociale in Berkeley Square House, secondo piano, Berkeley Square, London W1J 6BD, UNITED KINGDOM, ha fatto richiesta, per una durata di cinque (5) anni, di una concessione esclusiva per la ricerca di idrocarburi liquidi o gassosi; la richiesta, detta «Permis de Champcenest», riguarda una superficie di circa 52 km2, situata sul territorio del dipartimento della Seine-et-Marne.

Il perimetro della concessione è delimitato dagli archi di meridiani e di paralleli che collegano i vertici qui di seguito definiti dalle rispettive coordinate geografiche. Il meridiano assunto come riferimento è quello di Parigi.

Vertice

Longitudine (grado est)

Latitudine (grado nord)

A

01,00

54,10

B

01,10

54,10

C

01,10

54,00

D

01,00

54,00

E

01,00

54,01

F

01,01

54,01

G

01,01

54,02

H

01,03

54,02

I

01,03

54,03

J

01,04

54,03

K

01,04

54,06

L

01,03

54,06

M

01,03

54,07

N

01,02

54,07

O

01,02

54,08

P

01,00

54,08

Presentazione delle domande e criteri di assegnazione del titolo

I primi richiedenti e i richiedenti in concorrenza devono dimostrare di soddisfare le condizioni necessarie per la concessione del titolo, di cui agli articoli 4 e 5 del decreto n. 2006-648 del 2 giugno 2006 relativo ai titoli minerari e ai titoli di deposito sotterraneo (Journal officiel de la République française del 3 giugno 2006).

Le imprese interessate possono presentare domande in concorrenza entro un termine di 90 giorni a decorrere dalla pubblicazione del presente avviso, seguendo la procedura indicata nell'«Avviso relativo al rilascio di titoli minerari per idrocarburi in Francia», pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 374 del 30 dicembre 1994, pag. 11, e sancita dal decreto francese n. 2006-648 del 2 giugno 2006, relativo ai titoli minerari e ai titoli di deposito sotterraneo (Journal officiel de la République française del 3 giugno 2006).

Le domande in concorrenza devono essere indirizzate al Ministro competente per gli affari minerari, all'indirizzo sotto indicato. Le decisioni sulla domanda iniziale e sulle domande in concorrenza saranno adottate entro due anni a decorrere dalla data in cui le autorità francesi avranno ricevuto la domanda iniziale, ossia entro il 10 aprile 2012.

Condizioni e requisiti concernenti l'esercizio e la cessazione dell'attività

I richiedenti sono inviati a fare riferimento agli articoli 79 e 79.1 del codice minerario e al decreto n. 2006-649 del 2 giugno 2006 relativo alle attività minerarie, alle attività di stoccaggio sotterraneo e alla polizia delle miniere e degli stoccaggi sotterranei (Journal officiel de la République française del 3 giugno 2006).

Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile rivolgersi al Ministero dell'ecologia, dell'energia, dello sviluppo sostenibile e degli affari marittimi: Direction générale de l'énergie et du climat, Direction de l'énergie, Sous-direction de la sécurité d'approvisionnement et nouveaux produits énergétiques, Grande Arche de la Défense — Paroi Nord, 92055 La Défense Cedex, FRANCE (tel. +33 140819529).

Le disposizioni regolamentari summenzionate sono reperibili sul sito Légifrance: http://www.legifrance.gouv.fr


(1)  GU L 164 del 30.6.1994, pag. 3.


5.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 212/8


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.5766 — EnBW/PRE)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2010/C 212/06

1.

In data 29 luglio 2010 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa EnBW Energie Baden-Wurttemberg AG («EnBW» Germania), controllata congiuntamente da Electricité de France S.A. («EdF», France) e Zweckverband Oberschwabische Elektrizitatswerke («OEW», Germania), acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo esclusivo di Pražska energetika, a.s. («PRE», Repubblica ceca) mediante scambio di quote con Honor Invest a.s («Honor Invest», Repubblica ceca). Attualmente PRE è controllata congiuntamente da EnBW e dalla città di Praga attraverso la holding Pražska energetika Holding a.s («PRE Holding», Repubblica ceca).

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

EnBW: generazione e fornitura all’ingrosso di energia elettrica; fornitura di servizi ausiliari; produzione di calore; manutenzione e riparazione di attrezzature tecnologiche nel settore dell’energia,

EdF: generazione e commercio all’ingrosso di energia elettrica; trasmissione, distribuzione e fornitura al dettaglio di energia elettrica; commercio e fornitura all’ingrosso di gas in Francia e in altri paesi,

OEW: associazione di nove distretti pubblici della Germania sudoccidentale; socio di imprese che operano nel settore dell’energia,

PRE: fornitura e distribuzione al dettaglio di energia elettrica; installazione e riparazione di macchinari e strumenti elettrici; vendita di apparecchiature di misurazione.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5766 — EnBW/PRE, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).


ALTRI ATTI

Commissione europea

5.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 212/9


Pubblicazione di una domanda di modifica, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

2010/C 212/07

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (1). Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOMANDA DI MODIFICA

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

Domanda di modifica ai sensi dell’articolo 9

«MONTASIO»

N. CE: IT-PDO-0217-0012-10.03.2006

IGP ( ) DOP ( X )

1.   Voce del disciplinare interessata dalla modifica:

Denominazione del prodotto

Descrizione del prodotto

Zona geografica

Prova dell'origine

Image

Metodo di ottenimento

Legame

Image

Etichettatura

Condizioni nazionali

Altro ( )

2.   Tipo di modifica:

Modifica del documento unico o della scheda riepilogativa

Image

Modifica del disciplinare della DOP o IGP registrata per la quale né il documento unico né la scheda riepilogativa sono stati pubblicati

Modifica del disciplinare che non richiede modifiche del documento unico pubblicato [articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 510/2006]

Modifica temporanea del disciplinare derivante dall’imposizione da parte delle autorità pubbliche di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie [articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/2006]

3.   Modifica (modifiche):

3.1.   Metodo di ottenimento:

Si introduce la possibilità di utilizzare latte proveniente da 4 mungiture.

La mancanza di mezzi adeguati per la conservazione del latte, soprattutto nei mesi estivi, ha comportato l’introduzione, presso le aziende, di sistemi di raffreddamento del latte al fine di conservare e migliorare la qualità del latte stesso.

Ormai quasi tutte le aziende si sono attrezzate in tal senso e conseguentemente i caseifici raccolgono latte che ha subito un trattamento di raffreddamento fino a raggiungere di norma una temperatura compresa tra + 4 e + 8 °C, temperature di stoccaggio previste dalla vigente disciplina di produzione. L’introduzione di sistemi di raffreddamento automatici e il contemporaneo miglioramento della qualità del latte consentono ormai che presso le aziende sia possibile utilizzare latte proveniente anche da quattro mungiture consecutive con sensibile economia di tempi e di costo.

Viene introdotta la frase «Per quanto attiene il tenore dei germi a 30 °C (x ml) e le cellule somatiche (x ml) il latte utilizzato deve essere conforme e rispettare il disposto del regolamento. (CE) n. 853/2004 del 29 aprile 2004». Detto regolamento CE supera e sostituisce quanto disposto dalla direttiva 92/46/CEE, recepita dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 54 del 14 dicembre 1997, allegato A, capitolo IV e successivamente abolito.

Viene eliminata l’inutile forviante limitazione «all’interno del caseificio» in quanto la stagionatura può avvenire ed interessa anche le aziende di stagionatura riconosciute e non solo lo stabilimento di produzione (caseificio).

Vengono modificate le temperature di riscaldamento del latte e di cottura, in quanto dopo anni di esperienza soprattutto nell’ambito dei controlli effettuati dall’organismo terzo, si è evidenziato che la forcella proposta era troppo stretta in quanto da una parte gli strumenti di misurazione presenti in caseificio (termometri a mano o quelli meccanici) presentavano differenza rispetto agli strumenti di precisione utilizzati dagli ispettori. Inoltre anche le differenti velocità di trasmissione di calore (vapore-rame, vapore-acciaio) e l’effetto di trascinamento ci hanno consigliato di ampliare le due forcelle di temperature in esame. Ampliamento che non ha particolare significato tecnico nel caso delle temperature di aggiunta del caglio, mentre un ampliamento della forcella della cottura permette, in considerazione della presenza di latte conforme e quindi con carica batterica bassa, di venire incontro e favorire lo sviluppo dei batteri lattice termofili presenti.

Viene introdotto un valore minimo di temperatura per i primi 60 giorni di stagionatura in quanto una ricerca condotta dal Consorzio per la tutela del formaggio «Montasio» con l’Istituto lattiero-caseario di Thiene ha accertato che una temperatura troppo bassa, oltre a rallentare i fenomeni biochimici del formaggio non permette la necessaria perdita di umidità, che caratterizza il formaggio Montasio. Inoltre temperature minime + 8 °C possono essere utilizzate fino al 30o giorno di stagionatura, superato il quale la temperatura deve essere innalzata per i motivi sopra accennati. Ha poco significato porre il divieto del superamento del limite della temperatura di 12 °C, considerato che resta invariato il periodo minimo di stagionatura.

Cambia leggermente il valore dell’umidità al decimo giorno di stagionatura in quanto si è ritenuto necessario introdurre una tolleranza massima del 2 % sui valori analitici dell’umidità accertati nel periodo di stagionatura compresa tra il 10o e il 60o giorno allo scopo di assorbire eventuali piccoli scostamenti derivati da misurazioni con strumentazioni. Inoltre vengono modificati alcuni parametri relativi alle caratteristiche al consumo al sessantesimo giorno di stagionatura quali umidità massima (sempre nell’ambito del 2 %), il peso della forma e il diametro (valori più restrittivi). La rettifica concerne l’introduzione della tolleranza del 2 %, simmetricamente a quanto definito in merito all’umidità massima prevista al 60o giorno di stagionatura. Il peso della forma prevede un intervallo di variabilità minore idoneo a mantenere con maggiore approssimazione lo standard di commercializzazione; anche il diametro viene fissato con maggior precisione non essendo di fatto commercializzate forme con diametro superiore a 35 cm.

Essendo il formaggio un prodotto biologico e quindi suscettibile di rese, cali peso ecc. estremamente condizionati dalla materia prima latte in primis, dalle condizioni metereologiche ambientali, ecc., anziché ampliare fittiziamente il parametro di analisi, si è ritenuto dal punto di vista scientifico e tecnico più corretto concedere un lasso di tempo maggiore di stagionatura affinché il prodotto perda la quantità di acqua necessaria per rientrare nei parametri a 60 giorni di stagionatura. Quindi il formaggio che a 10 giorni di stagionatura supera il valore fissato, comunque non può essere commercializzato prima del 60o giorno e deve subire al 60o giorno un’analisi per verificare se la perdita di peso nella stagionatura ha compensato il maggior valore iniziale. Qualora il prodotto non sia conforme al valore previsto, la partita dovrà essere privata della marchiatura di origine (smarchiatura). Analogamente per il formaggio che al 60o giorno di stagionatura non possiede i valori di umidità previsti, sarà sottoposto ad un’ulteriore controllo al 90o giorno di stagionatura prima di ottenere la denominazione Montasio. Anche in questo caso qualora il prodotto non sia conforme al valore previsto, la partita dovrà essere privata della marchiatura di origine.

E’ stata opportunamente inserita la disposizione ai sensi della quale è possibile procedere alla porzionatura e al preconfezionamento soltanto dopo che il formaggio abbia conseguito la stagionatura minima di sessanta giorni.

3.2.   Etichettatura:

Viene dettagliata la parte relativa alla designazione e presentazione del prodotto all’atto della sua immissione al consumo. Tale modifica si è resa necessaria per fornire una più puntuale e precisa informazione al consumatore.

E’ stata ammessa la possibilità di identificare in maniera univoca le forme di formaggio Montasio DOP «prodotto della montagna», attraverso l’apposizione sullo scalzo di una targhetta recante la dicitura PDM, qualora l’intero ciclo produttivo dalla produzione del latte alla stagionatura minima di 60 giorni avvenga nelle aree considerate di montagna così come definite dalla legislazione nazionale vigente, e comprese nella zona di produzione della DOP.

SCHEDA RIEPILOGATIVA

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

«MONTASIO»

N. CE: IT-PDO-0217-0012-10.03.2006

DOP ( X ) IGP ( )

La presente scheda riepilogativa presenta a fini informativi gli elementi principali del disciplinare.

1.   Servizio competente dello Stato membro:

Nome:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Indirizzo:

Via XX Settembre 20

00187 Roma RM

ITALIA

Tel.

+39 0646655104

Fax

+39 0646655306

E-mail:

saco7@politicheagricole.gov.it

2.   Associazione:

Nome:

Consorzio per la tutela del formaggio Montasio

Indirizzo:

Vicolo Resia ½

33030 Codroipo UD

ITALIA

Tel.

+39 0432905317

Fax

+39 0432912052

E-mail:

info@formaggiomontasio.net

Composizione:

produttori/trasformatori ( X ) altro ( )

3.   Tipo di prodotto:

Classe 1.3 —

Formaggi

4.   Disciplinare:

[sintesi dei requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006].

4.1.   Nome:

«Montasio»

4.2.   Descrizione:

Formaggio, di latte di vacca, di media e lunga stagionatura, di forma cilindrica a scalzo diritto o quasi diritto con facce piane o leggermente convesse. Il formaggio Montasio è prodotto a partire da latte non pastorizzato, utilizza solo lattoinnesti naturali o fermenti autorizzati; deve avere una stagionatura minima di 60 giorni con un tenore di umidità controllata a campione a 10 e a 60 giorni di stagionatura. Le razze principalmente allevate sono la Bruno alpina e la Pezzata Rossa Italiana e la Pezzata Nera.

Per quanto attiene all’alimentazione delle bovine, oltre ai cereali, soprattutto mais e orzo, essa si basa su foraggi verdi e secchi (polifiti e medicai), agli insilati (prevalentemente di mais). Questi prodotti concorrono per circa 80-85 % del totale e provengono principalmente dalla zona di produzione. I concentrati e i nuclei proteici sono acquistati da mangimifici situati generalmente nella zona di produzione che utilizzano prevalentemente i cerali locali, rifornendosi sul mercato delle farine proteiche (esempio soia e medica, prodotti però anche in loco) e degli integratori minerali e vitaminici.

Al sessantesimo giorno di stagionatura il formaggio a DOP «Montasio» deve presentare le seguenti caratteristiche: umidità massima non superiore a 36,72 %; grasso nella sostanza secca: minimo 40 %; peso: 6-8 kg; diametro: forma 30-35 cm; scalzo: massimo 8 cm; crosta: liscia, regolare ed elastica; pasta: compatta con leggera occhiatura; colore: naturale, leggermente paglierino; aroma: caratteristico; sapore: piccante e gradevole.

4.3.   Zona geografica:

La zona di produzione della DOP «Montasio» comprende: Friuli-Venezia Giulia: l’intero territorio; Veneto: l’intero territorio delle province di Belluno e Treviso e parte del territorio delle province di Padova e Venezia così come delimitato: «dall’intersecare della linea di confine della provincia di Treviso con quella di Padova, si prosegue lungo quest’ultima fino ad incontrare l’autostrada Serenissima. Si prosegue lungo questa linea fino al ponte autostradale sul fiume Brenta quindi lungo detto fiume fino alla foce».

4.4.   Prova dell’origine:

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l’iscrizione in appositi elenchi gestiti dalla struttura di controllo di tutti i componenti della filiera, nonché attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo.

La filiera è composta da stalle, riconosciute, identificate e a campione controllate. La raccolta del latte destinato alla DOP formaggio Montasio è tracciata giornalmente attraverso il controllo e riconoscimento dei mezzi utilizzati per il trasporto, dei tank di raccolta aziendali, dei sistemi di trattamento termico del latte (per il Montasio il latte non deve essere sottoposto a pastorizzazione). Quindi il Montasio prodotto viene da subito identificato con le apposite fascere marchianti che riportano, oltre il codice di identificazione del produttore, anno/mese e giorno di produzione. Tutte le registrazioni relative alla produzione del Montasio hanno adeguato supporto cartaceo e, dove possibile, anche on line per via informatica.

Le aziende di produzione del latte, i caseifici e quelle di solo stagionatura devono avere gli stabilimenti compresi nell’area di produzione.

4.5.   Metodo di ottenimento:

La produzione del latte, la trasformazione, la stagionatura e le operazioni di marchiatura del formaggio «Montasio» devono avvenire all’interno dell’areale indicato al punto 4.3.

Dopo la coagulazione del latte con caglio di vitello la cagliata viene rotta fino ad ottenere una pasta con grani di chicco di riso, che sottoposta a cottura viene avviata alla salatura e alla stagionatura di periodo medio-lungo. La stagionatura del Montasio deve essere fatta per un minimo di sessanta giorni a temperature non inferiori a 8 °C per i primi trenta giorni e superiori nel prosieguo della stagionatura.

Tutti i trasferimenti dei lotti di Montasio con meno di 60 giorni di stagionatura sono registrati sia da parte del Caseificio che da parte dell’Azienda di Stagionatura, utilizzando sia supporti cartacei che on line informatici.

4.6.   Legame con l’ambiente geografico:

I fattori naturali sono connessi con le condizioni climatiche della zona di produzione, in larga misura montana e pedemontana ove si pratica tuttora l’alpeggio e il pascolo, che influenzano la qualità dei foraggi destinati all’alimentazione delle lattifere.

Il formaggio Montasio viene inserito nel preziario di San Daniele e di Udine (1773/1775). Ciò dimostra che del Montasio si fa commercio e quindi non è una produzione locale o destinata solo all’autoconsumo. Inoltre dal confronto dei prezzi, il Montasio viene quotato molto di più degli altri formaggi simili prodotti nelle zone limitrofe. Questo è indubbiamente dovuto oltre al sapore e al gusto, alla sua caratteristica principale che è quella di essere un formaggio che dura nel tempo, che si stagiona e che quindi può diventare oggetto di scambio o commercio. Il forte legame del Montasio con la zona di produzione è dimostrato anche dal forte impulso che la produzione di questo formaggio ha dato allo sviluppo delle forme cooperative. Verso il 1880 in Cadore nasce la prima forma cooperativa anche nel settore caseario, le latterie turnarie che ben presto si diffondono nel Friuli e nel Veneto tanto da raggiungere verso il 1915 (alla vigilia della 1o Guerra Mondiale) la ragguardevole cifra di circa 350 strutture cooperative presenti nel territorio con lo scopo di produrre e commercializzare il formaggio Montasio.

Un ulteriore legame con il territorio di produzione della DOP Montasio è dato dall’istituzione della Scuola di Caseificio sorta nel 1925 nel Friuli Venezia Giulia che nel tempo ha preparato i tecnici caseari destinati ai caseifici del Veneto orientale e del Friuli Venezia Giulia. Negli anni venti la zona di produzione già era sovrapponibile a quella sancita dai successivi documenti.

Il formaggio Montasio e la sua specifica tecnica di produzione si diffondono velocemente nel Friuli e nel Veneto orientale non solo per fattori umani e strumentali (come l’invenzione dei caseifici turnari o la fondazione di una Scuola per Tecnici Caseari), tanto da raggiungere negli anni sessanta la ragguardevole cifra di oltre 650 caseifici attivi, ma questo sviluppo non avrebbe avuto la consistenza che ha avuto senza l’apporto dell’ambiente in cui la tecnica si è inizialmente diffusa.

Innanzi tutto l’area orientale dell’Italia è sempre stata e lo è tutt’oggi caratterizzata da un’alta piovosità primaverile ed autunnale e questo ha favorito la diffusione di prati e la coltivazione dei cereali (frumento e orzo) che sono la base alimentare delle bovine. Successivamente di notevole importanza deve essere annoverato lo sviluppo della maiscoltura e quindi dell’utilizzo del mais come alimento fresco ed insilato. Mentre da pochi anni l’area di produzione si è anche caratterizzata per la coltivazione della soia, integratore proteico.

Indubbiamente l’ambiente in cui il formaggio Montasio si è sviluppato possedeva delle caratteristiche microbiologiche adatte alla suo sviluppo e diffusione. Infatti il Montasio si è caratterizzato per la presenza di una flora microbica termofila che permetteva e permette tutt’ora di avere un prodotto unico nel panorama caseario, da consumare fresco (oggi con un minimo di 2 mesi ma pochi decenni fa anche da 1 mese in poi) ma anche stagionato, oltre 36 mesi senza alterarsi ma cambiando nel tempo caratteristiche organolettiche, sapori ed odori grazie proprio alla carica batterica presente naturalmente nei prati/pascoli dell’area di produzione.

E questo è ancor più evidente se confrontiamo il Montasio con i formaggi alpini confinanti che, per storia, tradizione e caratteristiche ambientali, hanno dovuto differenziare le lavorazioni a secondo del tipo di formaggio che intendevano produrre: fresco o stagionato 6/8 mesi.

Con il miglioramento delle tecniche di allevamento degli animali, della razionalizzazione delle coltivazioni e l’introduzione di modalità sempre più igieniche di mungitura, si è sentita la necessità di arricchire il latte solamente di questi microrganismi filocaseari utili per la produzione del Montasio e per questo si è sperimentato e diffuso l’uso dei lattoinnesti (ricco di cocchi e pochi bastoncini), a partire dal latte della zona di produzione, mentre in altre zone contigue si è ricorso all’uso del siero-innesto (ricco di bastoncini).

4.7.   Organismo di controllo:

Nome:

CSQA Certificazioni srl

Indirizzo:

Via San Gaetano 74

36016 Thiene VI

ITALIA

Tel.

+39 0445313011

Fax

+39 0445313070

E-mail:

csqa@csqa.it

4.8.   Etichettatura:

L’identificazione del prodotto avviene mediante marchiatura all’origine con fascere personalizzate con apposizione del codice del caseificio e della sigla della provincia e la data di produzione. Il «marchio di origine» della DOP Montasio è costituito dalla parola «Montasio» riportata in maniera obliqua in diritto e rovescio (fig. 1).

Detto «marchio di origine» si appone su tutta la produzione delle aziende associate o meno, purché ottenuta nel rispetto del Disciplinare di Produzione.

Fig. 1

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Il logo della denominazione, è composto da una M in carattere maiuscolo stilizzato e dalla sottostante scritta «Montasio».

Fig. 2

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Qualora l’intero processo produttivo, dalla produzione del latte alla stagionatura minima di 60 giorni, avvenga nelle aree considerate di montagna, così come definite dalla legislazione nazionale vigente, comprese nella zona di produzione della DOP formaggio Montasio, il formaggio può riportare in etichetta la dicitura «prodotto della montagna». A tale scopo, sullo scalzo verrà impressa una apposita targhetta recante la dicitura PDM, acronimo della dicitura «prodotto della montagna».

Sul formaggio DOP «Montasio» con età superiore a 100 giorni di stagionatura, può essere impresso a fuoco, su richiesta volontaria di tutti i produttori associati o meno, nell’apposita area dello scalzo, dal Consorzio per la tutela del formaggio Montasio, previa verifica dello stesso, il logo della denominazione (fig. 2).


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.