|
ISSN 1725-2466 doi:10.3000/17252466.C_2010.210.ita |
||
|
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 210 |
|
|
||
|
Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
53o anno |
|
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
|
|
IV Informazioni |
|
|
|
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
|
|
|
Consiglio |
|
|
2010/C 210/01 |
||
|
|
Commissione europea |
|
|
2010/C 210/02 |
||
|
2010/C 210/03 |
||
|
|
V Avvisi |
|
|
|
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
|
|
|
Commissione europea |
|
|
2010/C 210/04 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5941 — BDMI/DuMont Venture/Learnship) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
|
|
|
|
|
|
(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
|
IT |
|
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Consiglio
|
3.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 210/1 |
Adozione della decisione del Consiglio che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (SEAE)
2010/C 210/01
Progetto di dichiarazione dell'Alta rappresentante (1) sulla responsabilità politica
Nei suoi rapporti con il Parlamento europeo, l'Alta rappresentante si baserà sugli impegni in materia di consultazione, di informazione e di presentazione di relazioni assunti durante l'ultima legislatura dall'ex Commissario competente per le relazioni esterne, dall'ex Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune nonché dalla Presidenza di turno del Consiglio. All'occorrenza, gli impegni saranno adattati in funzione del ruolo del Parlamento sul piano del controllo politico e della ridefinizione del ruolo dell'Alto rappresentante, secondo quanto stabilito dai trattati e conformemente all'articolo 36 del TUE.
A tal riguardo:
|
1. |
Per quanto attiene alla PESC, l'Alta rappresentante consulterà il Parlamento europeo sui principali aspetti e le scelte fondamentali in materia, conformemente all'articolo 36 del TUE. Qualsiasi scambio di opinioni preliminare all'approvazione di mandati e di strategie nell'ambito della PESC avrà luogo nel formato opportuno, in funzione del grado di sensibilità e di riservatezza delle tematiche discusse. In tale contesto, sarà rafforzata la pratica delle riunioni di consultazione congiunte con gli uffici delle commissioni AFET e COBU. Le informazioni fornite durante tali riunioni riguarderanno, in particolare, le missioni PESC finanziate a titolo del bilancio UE, sia quelle in corso sia quelle in fase di preparazione. Qualora necessario, possono essere organizzate altre riunioni di consultazione congiunte, oltre alle riunioni regolari. La presenza del SEAE (a tutte le riunioni) includerà, oltre al presidente permanente del Comitato politico e di sicurezza (CPS), funzionari di alto livello in tale ambito. |
|
2. |
I risultati dei negoziati in corso sull'accordo quadro tra il Parlamento europeo e la Commissione sui negoziati relativi agli accordi internazionali saranno applicati mutatis mutandis dall'Alta rappresentante per gli accordi che rientrano nel suo ambito di competenza, ove sia richiesta l'approvazione del Parlamento. Il Parlamento europeo, conformemente all'articolo 218, paragrafo 10, del TFUE, sarà immediatamente e pienamente informato in tutte le fasi della procedura, anche per gli accordi conclusi nell'ambito della PESC. |
|
3. |
L'Alta rappresentante manterrà la pratica del dialogo approfondito sulle fasi strategiche di pianificazione degli strumenti finanziari (ad eccezione del Fondo europeo di sviluppo) e continuerà a comunicare tutti i documenti afferenti. Lo stesso dicasi per tutti i documenti consultivi trasmessi agli Stati membri durante la fase preparatoria, senza pregiudicare il risultato dei negoziati sul campo d'applicazione e l'attuazione dell'articolo 290 del TFUE sugli atti delegati. |
|
4. |
Sarà mantenuto l'attuale sistema di fornitura di informazioni confidenziali sulle missioni e le operazioni della PSDC (attraverso il Comitato speciale PESD del PE previsto nell'AII del 2002). Su richiesta del presidente dell'AFET e, se necessario, del presidente del PE, l'Alta rappresentante può altresì autorizzare l'accesso a altri documenti nell'ambito della PESC in caso di necessità a altri deputati che, per quanto riguarda i documenti classificati, siano debitamente autorizzati conformemente alle regole applicabili, quando tale accesso sia necessario per l'esercizio delle loro funzioni istituzionali. In tale contesto l'Alta rappresentante procederà alla revisione e, qualora necessario, proporrà l'adeguamento delle disposizioni vigenti sull'accesso dei deputati al Parlamento europeo a informazioni e documenti classificati nell'area della sicurezza e della difesa (PESD, AII 2002). In attesa di tale adeguamento, l'Alta rappresentante adotterà una decisione sulle misure transitorie che ritenga necessarie per facilitare l'accesso alle informazioni summenzionate ai deputati che abbiano ricevuto la debita designazione e notifica e che esercitino funzioni istituzionali. |
|
5. |
L'Alta rappresentante risponderà affermativamente a richieste del Parlamento europeo affinché i capi delegazione recentemente nominati in paesi e organizzazioni che il Parlamento ritenga strategicamente importanti compaiano dinanzi all'AFET per uno scambio di punti di vista (diverso dalle audizioni) prima di assumere le proprie funzioni. Lo stesso dicasi per i rappresentanti speciali dell'UE (RSUE). Questi scambi di opinione avranno luogo secondo modalità convenute con l'Alta rappresentante, in funzione della sensibilità e della confidenzialità dei temi discussi. |
|
6. |
Nei casi in cui non possa partecipare ad una discussione in sessione plenaria del Parlamento europeo, l'Alta rappresentante deciderà di essere sostituita da un membro di un'Istituzione dell'UE, ossia da un commissario competente per le questioni esclusivamente o prevalentemente di competenza della Commissione o da un membro del Consiglio «Affari esteri» competente per le questioni esclusivamente o prevalentemente di competenza della PESC. In quest'ultimo caso, il sostituto proverrà dalla Presidenza di turno o dal trio di presidenze, ai sensi dell'articolo 26 del regolamento interno del Consiglio. Il Parlamento europeo sarà informato della decisione dell'Alta rappresentante sulla sostituzione. |
|
7. |
L'Alta rappresentante faciliterà la presenza dei capi delegazione, di RSUE, di capi missione della PSDC e di alti funzionari del SEAE nelle commissioni e sottocommissioni parlamentari competenti in modo che forniscano informazioni regolari. |
|
8. |
Per quanto riguarda le operazioni militari PSDC finanziate dagli Stati membri, le informazioni continueranno ad essere comunicate attraverso il Comitato speciale PESD del PE previsto nell'AII 2002, fatta salva un'eventuale revisione dell'accordo interistituzionale, ai sensi del succitato punto 4. |
|
9. |
Il Parlamento europeo sarà consultato sull'individuazione e la pianificazione di missioni di osservazione elettorali e sul loro seguito – conformemente ai suoi diritti in materia di controllo del bilancio sullo strumento di finanziamento in causa, ossia l'Iniziativa europea per la democrazia e i diritti umani (IEDDU). La nomina dei capi missione delle osservazioni elettorali dell'UE avverrà in consultazione con il Gruppo di coordinamento elettorale, in tempo utile, prima dell'inizio della missione di osservazione elettorale. |
|
10. |
L'Alta rappresentante svolgerà un ruolo attivo nelle future discussioni sull'aggiornamento delle disposizioni vigenti relative al finanziamento della PESC previste nell'AII del 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria, in base agli impegni assunti per quanto attiene alle questioni definite al punto 1. La nuova procedura di bilancio introdotta dal trattato di Lisbona sarà applicata integralmente al bilancio della PESC. L'Alta rappresentante si adopererà altresì per una maggiore trasparenza nel bilancio della PESC compresa, tra l'altro, la possibilità di definire le principali missioni della PSDC nel bilancio (come le attuali missioni in Afghanistan, in Kosovo e in Georgia) preservando, al contempo, la flessibilità nel bilancio e la necessità di garantire la continuità dell'azione per le missioni già avviate. |
(1) Nella presente dichiarazione, il termine «Alta rappresentante» copre tutte le funzioni dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, che è altresì vicepresidente della Commissione europea, e del presidente del Consiglio «Affari esteri», fatte salve le responsabilità specifiche nell'ambito delle funzioni specifiche che svolge.
Commissione europea
|
3.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 210/3 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
2 agosto 2010
2010/C 210/02
1 euro =
|
|
Moneta |
Tasso di cambio |
|
USD |
dollari USA |
1,3073 |
|
JPY |
yen giapponesi |
113,27 |
|
DKK |
corone danesi |
7,4507 |
|
GBP |
sterline inglesi |
0,82600 |
|
SEK |
corone svedesi |
9,3570 |
|
CHF |
franchi svizzeri |
1,3660 |
|
ISK |
corone islandesi |
|
|
NOK |
corone norvegesi |
7,8595 |
|
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
|
CZK |
corone ceche |
24,680 |
|
EEK |
corone estoni |
15,6466 |
|
HUF |
fiorini ungheresi |
281,65 |
|
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
|
LVL |
lats lettoni |
0,7085 |
|
PLN |
zloty polacchi |
3,9890 |
|
RON |
leu rumeni |
4,2448 |
|
TRY |
lire turche |
1,9600 |
|
AUD |
dollari australiani |
1,4348 |
|
CAD |
dollari canadesi |
1,3372 |
|
HKD |
dollari di Hong Kong |
10,1499 |
|
NZD |
dollari neozelandesi |
1,7840 |
|
SGD |
dollari di Singapore |
1,7704 |
|
KRW |
won sudcoreani |
1 532,80 |
|
ZAR |
rand sudafricani |
9,5021 |
|
CNY |
renminbi Yuan cinese |
8,8559 |
|
HRK |
kuna croata |
7,2367 |
|
IDR |
rupia indonesiana |
11 687,40 |
|
MYR |
ringgit malese |
4,1330 |
|
PHP |
peso filippino |
59,214 |
|
RUB |
rublo russo |
39,4305 |
|
THB |
baht thailandese |
42,115 |
|
BRL |
real brasiliano |
2,2843 |
|
MXN |
peso messicano |
16,4432 |
|
INR |
rupia indiana |
60,4560 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
|
3.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 210/4 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 30 luglio 2010
che istituisce il Forum di alto livello per un migliore funzionamento della filiera alimentare
2010/C 210/03
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'articolo 173, paragrafo 1, del trattato assegna all'Unione e agli Stati membri il compito di garantire che le condizioni necessarie per la competitività dell'industria dell'Unione vengano assicurate, incoraggiando segnatamente un ambiente favorevole alla cooperazione fra le imprese. In particolare, l'articolo 173, paragrafo 2, invita gli Stati membri a consultarsi reciprocamente in collegamento con la Commissione e, ove necessario, a coordinare le loro azioni. La Commissione può assumere ogni iniziativa utile al fine di promuovere tale coordinamento. |
|
(2) |
Il gruppo di alto livello sulla competitività dell'industria agroalimentare, istituito con la decisione 2008/359/CE della Commissione (1), del 28 aprile 2008, ha redatto una relazione contenente trenta raccomandazioni ed una tabella di marcia di iniziative chiave, al fine di promuovere la competitività dell'industria alimentare europea. |
|
(3) |
Nella sua comunicazione «Un migliore funzionamento della filiera alimentare in Europa» (2), la Commissione ha presentato dieci iniziative politiche volte a correggere le disfunzioni constatate in occasione del riesame del mercato unico nel settore alimentare e si è impegnata a presentare una relazione sulla loro attuazione, sulla base di una discussione con le parti interessate. |
|
(4) |
È opportuno attualmente garantire il controllo degli sviluppi delle raccomandazioni del gruppo di alto livello sulla competitività dell'industria agroalimentare e delle iniziative della Commissione. A tal fine, è necessario istituire un nuovo gruppo di esperti con competenze ampliate, sotto forma di un Forum di alto livello per un migliore funzionamento della filiera alimentare, la cui composizione rifletta l'insieme degli operatori della filiera alimentare. Tale Forum permetterà di garantire la coerenza delle diverse iniziative della Commissione. |
|
(5) |
Il Forum deve essere composto da personalità di alto livello in rappresentanza degli Stati membri e dei settori dell'agricoltura, dell'industria di trasformazione agroalimentare e della distribuzione dei prodotti alimentari, nonché di organizzazioni non governative esperte nel campo della filiera alimentare. |
|
(6) |
È opportuno prevedere regole sulla divulgazione di informazioni da parte dei membri del Forum, senza pregiudicare la normativa della Commissione in materia di sicurezza di cui all'allegato della decisione 2001/844/CE, ECSC, Euratom della Commissione (3). |
|
(7) |
Ogni dato avente carattere personale riguardante i membri del Forum deve essere trattato in conformità con il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, relativo alla protezione delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei dati di natura personale da parte delle istituzioni e degli organi comunitari e alla libera circolazione di tali dati (4). |
|
(8) |
È opportuno abrogare la decisione 2008/359/CE. |
|
(9) |
È opportuno stabilire la durata di applicazione della presente decisione, |
DECIDE:
Articolo 1
Il Forum
Viene istituito un Forum di alto livello per un migliore funzionamento della filiera alimentare, denominato in appresso «il Forum».
Articolo 2
Compiti
Il Forum assiste la Commissione nell'elaborazione della politica industriale nel settore agroalimentare. A tal fine, segue tanto le raccomandazioni formulate dal gruppo di alto livello sulla competitività dell'industria agroalimentare, istituito con la decisione 2008/359/CE della Commissione, quanto l'attuazione delle iniziative proposte dalla Commissione nella sua comunicazione «Un migliore funzionamento della filiera alimentare in Europa».
Articolo 3
Consultazione
La Commissione può consultare il Forum su ogni questione attinente alla competitività e al funzionamento della filiera alimentare nel quadro del mercato interno e al fine di stabilire nuove raccomandazioni in funzione degli sviluppi della filiera alimentare.
Articolo 4
Composizione — Nomina
1. Il Forum è composto da non più di 45 membri.
2. Il Forum comprende:
|
— |
le autorità nazionali di Stati membri competenti per il settore alimentare a livello ministeriale, |
|
— |
imprese operanti nei settori dell'industria agroalimentare, del commercio e della distribuzione di prodotti agroalimentari nell'Unione, |
|
— |
associazioni e federazioni in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'industria agroalimentare e del commercio, nonché della distribuzione di prodotti agroalimentari nell'Unione, |
|
— |
organizzazioni non governative esperte nelle questioni attinenti alla filiera alimentare. |
3. Ogni membro del Forum designa un rappresentante permanente presso il gruppo preparatorio di cui all'articolo 5, paragrafo 2.
4. I membri vengono nominati per un mandato rinnovabile di un anno e rimangono nelle funzioni fino alla loro sostituzione in conformità con il paragrafo 5 del presente articolo ovvero fino alla fine del loro mandato.
5. I membri possono essere sostituiti per il resto del loro mandato nei casi seguenti:
|
a) |
quando presentano le dimissioni; |
|
b) |
quando non sono più in grado di contribuire efficacemente ai lavori del Forum; |
|
c) |
quando non rispettano l'articolo 339 del trattato. |
6. I nominativi dei membri vengono pubblicati sul sito Internet della direzione generale per le Imprese e industria e nel registro dei gruppi di esperti della Commissione.
La raccolta, la gestione e la pubblicazione dei nominativi dei membri vengono effettuate in conformità con il regolamento (CE) n. 45/2001.
Articolo 5
Funzionamento
1. Il Forum è presieduto dalla Commissione. Esso redige una relazione annuale sulle sue attività che viene indirizzata alla Commissione, al Consiglio e al Parlamento europeo.
2. Un gruppo preparatorio, in appresso denominato «gruppo di sherpa», prepara i dibattiti, i documenti di base e i pareri in vista dell'elaborazione della relazione annuale del Forum. Questo gruppo è presieduto dalla Commissione.
3. La Commissione può riunire gruppi di lavoro incaricati di esaminare questioni specifiche sulla base di un mandato definito con l'accordo del Forum ovvero del gruppo di sherpa. Tali gruppi di lavoro vengono sciolti una volta portato a termine il loro mandato.
4. La Commissione può invitare esperti o osservatori aventi una competenza particolare su un soggetto previsto dall'ordine del giorno, a partecipare ai lavori del Forum o alle deliberazioni o ai lavori del gruppo di sherpa ovvero dei gruppi di lavoro.
Su richiesta del Parlamento europeo, la Commissione può invitare il Parlamento europeo a designare uno o più rappresentanti per partecipare alle riunioni del Forum.
5. Il Forum, il gruppo di sherpa e i gruppi di lavoro si riuniscono di norma nei locali della Commissione, in base alle modalità e al calendario stabiliti da quest'ultima. L'attività di segreteria è garantita dalla Commissione. Funzionari della Commissione interessati ai lavori possono partecipare a riunioni del Forum, del gruppo di sherpa e dei gruppi di lavoro.
6. I membri del Forum, i loro rappresentanti e gli esperti, nonché gli osservatori invitati, devono attenersi agli obblighi di segreto professionale stabiliti dai trattati e dalle loro normative di attuazione, nonché alle norme di sicurezza della Commissione in materia di protezione delle informazioni classificate dell'UE di cui all'allegato della decisione della Commissione 2001/844/CE, CECA, Euratom.
7. La Commissione può pubblicare o presentare su Internet, nella lingua originale del documento di cui si tratta, ogni compendio, conclusione, parte di conclusione o documento di lavoro del Forum, nonché ogni resoconto e ogni relazione.
Ove necessario, la Commissione può tradurre in tutto o in parte tali documenti in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.
Articolo 6
Abrogazione
Viene abrogata la decisione 2008/359/CE.
Articolo 7
Applicabilità
La presente decisione è applicabile fino al 31 dicembre 2012.
Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2010.
Per la Commissione
Antonio TAJANI
Vicepresidente
(1) GU L 120 del 7.5.2008, pag. 15.
(2) COM(2009) 591 del 28.10.2009.
(3) GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1.
(4) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
|
3.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 210/6 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.5941 — BDMI/DuMont Venture/Learnship)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2010/C 210/04
|
1. |
In data 23 luglio 2010 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Bertelsmann AG («Bertelsmann», Germania), attraverso la sua controllata Bertelsmann Digital Media Investments, S.A. («BDMI», Germania), e Mediengruppe M. DuMont Schauberg GmbH & Co. KG («DuMont», Germania), attraverso la sua controllata DuMont Venture Holding GmbH & Co. KG («DuMont Venture», Germania), acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune dell’impresa Learnship Networks GmbH («Leanrship», Germania) mediante acquisto di quote. |
|
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
|
3. |
A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
|
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5941 — BDMI/DuMont Venture/Learnship, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).
(2) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).