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ISSN 1725-2466 doi:10.3000/17252466.C_2010.201.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 201 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
53o anno |
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Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2010/C 201/01 |
Note esplicative della nomenclatura combinata delle Comunità europee |
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2010/C 201/02 |
Note esplicative della nomenclatura combinata delle Comunità europee |
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2010/C 201/03 |
Note esplicative della nomenclatura combinata delle Comunità europee |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2010/C 201/04 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE |
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Commissione europea |
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2010/C 201/05 |
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IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
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23.7.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 201/1 |
Note esplicative della nomenclatura combinata delle Comunità europee
2010/C 201/01
A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), le note esplicative della nomenclatura combinata delle Comunità europee (2) sono modificate come segue:
Pagina 40
0703 20 00 (Agli)
Viene aggiunto il seguente paragrafo:
«Rientra in questa sottovoce anche l'aglio formato da un unico bulbo senza spicchi separati, con un diametro compreso all'incirca fra i 25 e i 50 mm e descritto nel commercio come “solo garlic”, “pearl garlic”, “single bulb garlic”, “single clove garlic” o “aglio monobulbo”, o qualsiasi altra denominazione commerciale analoga. Non rientra invece in questa sottovoce il cosiddetto “aglio cipollino cinese” o “aglio elefante” (Allium ampeloprasum, sottovoce 0703 90 00), che consiste in un solo bulbo dal diametro di circa 60 mm o più (ovvero notevolmente più grande e più pesante dell'aglio a più spicchi). Le specie Allium sativum ed Allium ampeloprasum differiscono anche dal punto di vista del patrimonio genetico.»
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(2) GU C 133 del 30.5.2008, pag. 1.
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23.7.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 201/2 |
Note esplicative della nomenclatura combinata delle Comunità europee
2010/C 201/02
A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), le note esplicative della nomenclatura combinata delle Comunità europee (2) sono così modificate:
Pagina 43
Le note esplicative della sottovoce 0711 40 00 (Cetrioli e cetriolini) sono così modificate:
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1. |
Il primo comma è sostituito dal seguente: «Rientrano in questa sottovoce i cetrioli e i cetriolini posti semplicemente in recipienti di grande capacità, contenenti una salamoia che, eventualmente addizionata d’aceto o d’acido citrico, garantisce temporaneamente la loro conservazione durante il trasporto e lo stoccaggio e purché questi prodotti non siano atti al consumo in tale stato di presentazione. Generalmente questi prodotti contengono almeno il 10 % di sale in peso.» |
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2. |
L’ultimo comma è sostituito dal seguente: «Tuttavia i cetrioli e i cetriolini, anche presentati in salamoia, che hanno subito una fermentazione lattica completa rientrano nel capitolo 20. I cetrioli e i cetriolini che hanno subito una fermentazione lattica completa sono caratterizzati dal fatto che, se sezionati, la loro polpa presenta un aspetto vitreo su tutta la sua superficie.» |
Pagina 84
Capitolo 20 (Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante)
Tra il titolo PREPARAZIONI DI ORTAGGI O DI LEGUMI, DI FRUTTA O DI ALTRE PARTI DI PIANTE e la Nota 4 è inserito il testo seguente:
«Considerazioni generali
Rientrano in questo capitolo anche i cetrioli e i cetriolini che hanno subito una fermentazione lattica completa.
Tuttavia, i cetrioli e i cetriolini che non hanno subito una fermentazione lattica completa e sono temporaneamente conservati in salamoia devono essere classificati al codice NC 0711 40 00 se non sono atti al consumo immediato. Generalmente questi prodotti contengono almeno il 10 % di sale in peso.»
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(2) GU C 133 del 30.5.2008, pag. 1.
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23.7.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 201/3 |
Note esplicative della nomenclatura combinata delle Comunità europee
2010/C 201/03
A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), le note esplicative della nomenclatura combinata delle Comunità europee (2) sono così modificate:
Pagina 47
0805 90 00 (altri)
È aggiunto il seguente punto 5:
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«5. |
oroblanco o “sweetie” (Citrus grandis Osbeck × Citrus paradisi Macf.), un ibrido tra un pomelo non acido e un pompelmo bianco, con una spessa buccia di color verde brillante o dorato; è leggermente più grande di un pompelmo, ma ha meno semi e un sapore più dolce.» |
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(2) GU C 133 del 30.5.2008, pag. 1.
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
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23.7.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 201/4 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
22 luglio 2010
2010/C 201/04
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
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USD |
dollari USA |
1,2850 |
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JPY |
yen giapponesi |
111,57 |
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DKK |
corone danesi |
7,4519 |
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GBP |
sterline inglesi |
0,84280 |
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SEK |
corone svedesi |
9,4495 |
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CHF |
franchi svizzeri |
1,3418 |
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ISK |
corone islandesi |
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NOK |
corone norvegesi |
7,9750 |
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BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
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CZK |
corone ceche |
25,179 |
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EEK |
corone estoni |
15,6466 |
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HUF |
fiorini ungheresi |
283,25 |
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LTL |
litas lituani |
3,4528 |
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LVL |
lats lettoni |
0,7089 |
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PLN |
zloty polacchi |
4,0974 |
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RON |
leu rumeni |
4,2670 |
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TRY |
lire turche |
1,9591 |
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AUD |
dollari australiani |
1,4476 |
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CAD |
dollari canadesi |
1,3388 |
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HKD |
dollari di Hong Kong |
9,9889 |
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NZD |
dollari neozelandesi |
1,7835 |
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SGD |
dollari di Singapore |
1,7648 |
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KRW |
won sudcoreani |
1 547,45 |
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ZAR |
rand sudafricani |
9,6863 |
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CNY |
renminbi Yuan cinese |
8,7123 |
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HRK |
kuna croata |
7,2485 |
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IDR |
rupia indonesiana |
11 634,64 |
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MYR |
ringgit malese |
4,1204 |
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PHP |
peso filippino |
59,756 |
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RUB |
rublo russo |
39,1355 |
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THB |
baht thailandese |
41,486 |
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BRL |
real brasiliano |
2,2765 |
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MXN |
peso messicano |
16,4462 |
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INR |
rupia indiana |
60,5700 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE
Commissione europea
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23.7.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 201/5 |
Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di fosfato di tris(2-cloro-1-metiletile) originario della Repubblica popolare cinese
2010/C 201/05
La Commissione ha ricevuto una denuncia a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), secondo la quale le importazioni di fosfato di tris(2-cloro-1-metiletile) originario della Repubblica popolare cinese sono oggetto di dumping e arrecano pertanto un notevole pregiudizio all'industria dell'Unione.
1. Denuncia
La denuncia è stata presentata il 9 giugno 2010 dal Consiglio europeo dell'industria chimica (CEFIC) («denunziante») per conto di produttori che rappresentano una parte considerevole, in questo caso più del 25 %, della produzione complessiva dell'Unione di fosfato di tris(2-cloro-1-metiletile).
2. Prodotto in esame
Il prodotto oggetto dell'inchiesta è il fosfato di tris(2-cloro-1-metiletile) («prodotto in esame»).
Il prodotto ha il numero Customs and Statistics (CUS) 0024577-2. È detto anche «TCPP» ed è noto con i seguenti sinonimi:
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2-Propanol, 1-cloro, fosfato (3:1) |
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tris(monocloroisopropil)fosfato (TMCP) |
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tris(2-cloroisopropil)fosfato (TCIP) |
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acido fosforico, tris(2-cloro-1-metiletile)estere |
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tris(beta-cloroisopropil)fosfato |
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1-cloro-2-propanol fosfato (3:1). |
3. Denuncia di dumping (2)
Il prodotto che secondo la denuncia è oggetto di dumping è il prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese («il paese interessato»), attualmente classificabile al codice NC 2919 90 00. Il codice NC è fornito unicamente a titolo indicativo.
Poiché, a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, la Repubblica popolare cinese è considerata come un paese non retto da un'economia di mercato, il denunziante ha determinato il valore normale per le importazioni dalla Repubblica popolare cinese in base al prezzo praticato in un paese terzo ad economia di mercato, in questo caso gli Stati Uniti d'America. La denuncia di dumping si basa sul confronto tra il valore normale così stabilito e i prezzi all'esportazione (franco fabbrica) del prodotto in esame esportato nell'Unione.
I margini di dumping calcolati su questa base risultano rilevanti per il paese interessato.
4. Denuncia di pregiudizio
Il denunziante ha dimostrato che le importazioni del prodotto in esame dal paese interessato sono complessivamente aumentate, in termini assoluti e in termini di quota di mercato.
Le prove addotte dai denunzianti dimostrano che il volume e i prezzi delle importazioni del prodotto in esame hanno avuto, tra le altre conseguenze, ripercussioni negative sui quantitativi venduti, sul livello dei prezzi praticati e sulla quota di mercato detenuta dall'industria dell'Unione, con gravi effetti negativi sui risultati complessivi e sulla situazione finanziaria e occupazionale dell'industria dell'Unione.
5. Procedura
Dopo aver stabilito, sentito il comitato consultivo, che la denuncia è stata presentata da o per conto dell'industria dell'Unione e che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione apre un'inchiesta a norma dell'articolo 5 del regolamento di base.
L'inchiesta determinerà se il prodotto in esame originario del paese interessato sia oggetto di dumping e se tale dumping abbia arrecato un pregiudizio all'industria dell'Unione. In caso affermativo, l'inchiesta valuterà se l'istituzione di misure non sia contraria all'interesse dell'Unione.
5.1. Procedura per la determinazione del dumping
I produttori esportatori (3) del prodotto in esame del paese interessato sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.
5.1.1. Produttori esportatori oggetto dell'inchiesta
a)
In considerazione del numero potenzialmente elevato di produttori esportatori del paese interessato coinvolti nel procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro i termini fissati, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori esportatori oggetto dell'inchiesta selezionandone un campione. Il campionamento sarà effettuato nei modi previsti dall'articolo 17 del regolamento di base.
Per dar modo alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, i produttori esportatori, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, sono invitati a contattare la Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo diversa indicazione, fornendo le seguenti informazioni sulle loro società:
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ragione sociale, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare, |
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— |
fatturato in valuta locale e volume in tonnellate delle esportazioni verso l'Unione del prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta («PI»), compreso tra il 1o luglio 2009 e il 30 giugno 2010, indicati per ciascuno dei 27 Stati membri (4) separatamente e in totale, |
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fatturato in valuta locale e volume in tonnellate delle vendite del prodotto in esame effettuate sul mercato interno durante il PI (1o luglio 2009-30 giugno 2010), |
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descrizione dettagliata delle attività a livello mondiale della società relative al prodotto in esame, |
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ragione sociale e descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società collegate (5) coinvolte nella produzione e/o nella vendita (sul mercato interno e/o all'esportazione) del prodotto in esame, |
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ogni altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione. |
I produttori esportatori devono inoltre indicare se, nel caso in cui non siano inclusi nel campione, desiderano ricevere un questionario e altri formulari da compilare per chiedere un margine di dumping individuale, come indicato sub b).
Comunicando le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disposta a essere inclusa nel campione. La società inclusa nel campione dovrà rispondere a un questionario e accettare una verifica delle risposte fornite effettuata presso la propria sede («verifica in loco»). Se la società dichiara di non essere disposta a far parte del campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conclusioni della Commissione relative ai produttori esportatori non disposti a collaborare sono basate sui dati disponibili e possono risultare per loro meno favorevoli di quelle che sarebbero state raggiunte nel caso in cui avessero collaborato.
Al fine di ottenere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione di produttori esportatori, la Commissione contatterà inoltre le autorità del paese interessato ed eventualmente le associazioni note di produttori esportatori.
Le parti interessate che desiderano fornire, oltre alle informazioni di cui sopra, altre informazioni relative alla selezione del campione, devono farlo, salvo diversa indicazione, entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Se sarà necessario selezionare un campione, i produttori esportatori potranno essere selezionati sulla base del massimo volume rappresentativo di esportazioni verso l'Unione che possa essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. Tutti i produttori esportatori noti, le autorità del paese interessato e le associazioni di produttori esportatori saranno informati dalla Commissione, se del caso tramite le autorità del paese interessato, delle società selezionate per far parte del campione.
I produttori esportatori inclusi nel campione dovranno trasmettere, salvo diversa indicazione entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, un questionario debitamente compilato.
Le società che avranno accettato di essere incluse nel campione ma che non saranno state selezionate saranno considerate disposte a collaborare («produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione»). Fatto salvo quanto indicato sub b), il dazio antidumping che può essere applicato alle importazioni dei produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione non supererà la media ponderata del margine di dumping stabilito per i produttori esportatori inclusi nel campione, come disposto dall'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base.
b)
I produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione possono chiedere, a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base, che la Commissione fissi il loro margine di dumping individuale. I produttori esportatori che desiderano chiedere l'applicazione di un margine di dumping individuale devono richiedere un questionario e gli altri formulari di cui sub a) e restituirli debitamente compilati entro i termini specificati qui di seguito. Le risposte al questionario devono essere trasmesse, salvo diversa indicazione, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione. Si sottolinea che, perché la Commissione possa determinare i margini di dumping individuali per i produttori esportatori di un paese non a economia di mercato, occorre dimostrare che essi rispondono ai criteri che giustificano il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («TEM») o almeno quelli relativi al trattamento individuale («TI»), come specificato al punto 5.1.2.2.
Si informano tuttavia i produttori esportatori che chiedono un margine di dumping individuale che la Commissione potrebbe decidere di non determinare per essi tale margine se, ad esempio, il numero di produttori esportatori è talmente elevato da rendere tale determinazione indebitamente gravosa e da impedire la tempestiva conclusione dell'inchiesta.
5.1.2. Procedura relativa ai produttori esportatori del paese interessato non a economia di mercato
5.1.2.1.
Fatte salve le disposizioni del punto 5.1.2.2, a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, nel caso delle importazioni dalla Repubblica popolare cinese il valore normale è determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo a economia di mercato. La Commissione sceglie a questo scopo un paese terzo a economia di mercato appropriato; il paese provvisoriamente scelto sono gli Stati Uniti d'America. Le parti interessate sono invitate a comunicare se ritengano o meno appropriata questa scelta entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
5.1.2.2.
A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, i singoli produttori esportatori del paese interessato che ritengono che nel loro caso prevalgono condizioni di economia di mercato relativamente alla produzione e alla vendita del prodotto in esame possono presentare a tal fine una domanda debitamente motivata («domanda di TEM») (6). Il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («TEM») sarà concesso se dall'esame della domanda risulterà che sono soddisfatti i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base. Il margine di dumping dei produttori esportatori a cui verrà concesso il TEM sarà calcolato, per quanto possibile e fatto salvo l'uso dei dati disponibili a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, impiegando il loro valore normale e i loro prezzi all'esportazione, come previsto dall'articolo 2, paragrafo 7, lettera b) del regolamento di base.
I singoli produttori esportatori del paese interessato possono inoltre, o in alternativa, chiedere il trattamento individuale («TI»). Per ottenere il TI tali produttori esportatori devono dimostrare di soddisfare i criteri di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base (7). Il margine di dumping dei produttori esportatori a cui viene concesso il TI sarà calcolato sulla base dei loro prezzi all'esportazione. Il valore normale per i produttori esportatori a cui viene concesso il TI sarà fondato sui valori fissati per il paese terzo a economia di mercato selezionato, come indicato in precedenza.
a)
La Commissione invierà i moduli per la domanda di TEM a tutti i produttori esportatori del paese interessato inclusi nel campione e ai produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione che desiderano chiedere un margine di dumping individuale, a tutte le associazioni note di produttori esportatori e alle autorità del paese interessato.
I produttori esportatori che chiedono il TEM devono inviare un modulo di domanda compilato entro 15 giorni dalla data di notifica della selezione del campione o della decisione di non selezionare un campione, salvo diversa indicazione.
b)
Per chiedere il TI, i produttori esportatori del paese interessato inclusi nel campione e i produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione che desiderino fare domanda di margine di dumping individuale devono inviare il modulo di domanda di TEM debitamente compilato nelle sezioni relative al TI entro 15 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diversa indicazione.
5.1.3. Importatori indipendenti oggetto dell'inchiesta (8) (9)
Considerato il numero potenzialmente elevato di importatori indipendenti interessati dal procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro i termini fissati, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all'inchiesta selezionandone un campione. Il campionamento sarà effettuato nei modi previsti dall'articolo 17 del regolamento di base.
Per dar modo alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, gli importatori indipendenti, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, sono invitati a contattare la Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo diversa indicazione, fornendo le seguenti informazioni sulle loro società:
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ragione sociale, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare, |
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descrizione dettagliata delle attività della società relative al prodotto in esame, |
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fatturato totale durante il PI (1o luglio 2009-30 giugno 2010), |
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volume in tonnellate e valore in euro delle importazioni e delle rivendite effettuate sul mercato dell'Unione del prodotto in esame originario del paese interessato durante il PI (1o luglio 2009-30 giugno 2010, |
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ragione sociale e descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società collegate (10) coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame, |
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ogni altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione. |
Comunicando le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disposta a essere inclusa nel campione. La società inclusa nel campione dovrà rispondere a un questionario e accettare una verifica delle risposte fornite effettuata presso la propria sede («verifica in loco»). Se la società dichiara di non essere disposta a far parte del campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conclusioni della Commissione relative agli importatori non disposti a collaborare sono basate sui dati disponibili e possono risultare per loro meno favorevoli di quelle che sarebbero state raggiunte nel caso in cui avessero collaborato.
Al fine di ottenere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione degli importatori indipendenti, la Commissione può inoltre contattare tutte le associazioni note di importatori.
Le parti interessate che desiderano fornire, oltre alle informazioni di cui sopra, altre informazioni relative alla selezione del campione, devono farlo, salvo diversa indicazione, entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Se sarà necessario selezionare un campione, gli importatori potranno essere selezionati sulla base del massimo volume rappresentativo di vendite del prodotto in esame nell'Unione che possa essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile.
Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari agli importatori indipendenti inclusi nel campione e a tutte le associazioni note di importatori. Queste parti dovranno inviare il questionario compilato entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diversa indicazione. Il questionario compilato dovrà contenere informazioni riguardanti, tra l'altro, la struttura e le attività delle società, relative al prodotto in esame e le vendite del prodotto in esame.
5.2. Procedura per la determinazione del pregiudizio
Per «pregiudizio» si intende un pregiudizio notevole o la minaccia di un pregiudizio notevole a danno dell'industria dell'Unione, oppure un grave ritardo nella creazione di tale industria. L'accertamento del pregiudizio si basa su prove positive e implica una determinazione obiettiva del volume delle importazioni oggetto di dumping, del loro effetto sui prezzi nel paese importatore e della conseguente incidenza di tali importazioni sull'industria dell'Unione. Per stabilire se tale industria subisce un pregiudizio notevole, i produttori dell'Unione del prodotto in esame sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.
5.2.1. Produttori dell'Unione oggetto dell'inchiesta
Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta per quanto riguarda i produttori dell'Unione, la Commissione invierà questionari ai produttori noti dell'Unione e a tutte le associazioni note di produttori dell'Unione. I produttori dell'Unione e le associazioni di produttori dell'Unione sono invitati a contattare immediatamente la Commissione via fax, salvo diversa indicazione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, per manifestarsi e richiedere un questionario.
I produttori dell'UE e le associazioni di produttori dell'UE, salvo diversa indicazione, devono presentare il questionario debitamente compilato entro 37 giorni della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il questionario compilato dovrà contenere informazioni riguardanti, tra l'altro, la struttura e la situazione finanziaria delle società, le loro attività relative al prodotto in esame, i costi di produzione e le vendite del prodotto in esame.
5.3. Procedura per la valutazione dell'interesse dell'Unione
Qualora sia accertata l'esistenza del dumping e del pregiudizio, si deciderà, a norma dell'articolo 21 del regolamento di base, se l'adozione di misure antidumping sia contraria o meno all'interesse dell'Unione. I produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utenti e le loro associazioni rappresentative, i fornitori e le loro associazioni rappresentative nonché le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a manifestarsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo diversa indicazione. Per partecipare all'inchiesta, le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare, entro lo stesso termine, l'esistenza di un collegamento oggettivo tra le loro attività e il prodotto in esame.
Le parti che si manifestano entro il suddetto termine possono fornire alla Commissione, salvo diversa indicazione entro 37 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, informazioni che permettano di stabilire se l'istituzione di misure sia o no contraria all'interesse dell'Unione. Tali informazioni possono essere fornite sia in formato libero sia compilando un questionario predisposto dalla Commissione. In ogni caso, le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 saranno prese in considerazione solo se suffragate da prove tangibili all'atto della presentazione.
5.4. Altre comunicazioni scritte
Nel rispetto di quanto previsto dal presente avviso, tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni, a presentare informazioni e a fornire le relative prove entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diversa indicazione.
5.5. Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione responsabili dell'inchiesta
Tutte le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione responsabili dell'inchiesta. La relativa richiesta, debitamente motivata, deve essere presentata per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta la richiesta deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le successive richieste di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.
5.6. Procedura per l'invio di comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza
Tutte le comunicazioni delle parti interessate (informazioni inviate per la selezione del campione, moduli di domanda di TEM compilati, questionari compilati e relativi aggiornamenti) devono avvenire per iscritto, in termini identici su carta e in forma elettronica, e devono contenere l'indicazione della ragione sociale, dell'indirizzo, dell'indirizzo e-mail e dei numeri di telefono e di fax della parte interessata. Se una parte interessata non è in grado per motivi tecnici di trasmettere le comunicazioni e le richieste in forma elettronica, ne informa immediatamente la Commissione.
Tutte le comunicazioni scritte inviate dalle parti interessate per le quali si chiede un trattamento riservato, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, i questionari compilati e la corrispondenza, devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (11).
Le parti interessate che comunicano informazioni recanti tale dicitura sono invitate a presentare, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato contrassegnato dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate». Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato affinché la sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato possa essere adeguatamente compresa. Nel caso in cui una parte interessata comunichi informazioni riservate senza fornire anche un riassunto non riservato nella forma e della qualità richieste, non si terrà conto di tali informazioni.
Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:
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Commissione europea |
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Direzione generale Commercio |
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Direzione H |
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Ufficio: N-105 04/092 |
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1049 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
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Fax +32 22956505 |
6. Omessa collaborazione
Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere tratte conclusioni provvisorie o definitive, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.
Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e si potranno utilizzare i dati disponibili.
Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, le conclusioni dell'inchiesta possono essere per tale parte meno favorevoli di quelle che sarebbero state raggiunte se avesse collaborato.
7. Consigliere-auditore
Le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della DG Commercio, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione che si occupano dell'inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le richieste di audizione di terzi. Può organizzare un'audizione con una singola parte interessata e mediare in modo da garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.
La richiesta motivata di audizione con il consigliere-auditore deve essere presentata per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta la richiesta deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le successive richieste di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.
Il consigliere-auditore offrirà inoltre la possibilità di organizzare un'audizione delle parti, nel corso della quale potranno essere esposti pareri diversi e controdeduzioni su questioni concernenti, tra l'altro, il dumping, il pregiudizio, il nesso di causalità e l'interesse dell'Unione. Tale audizione si tiene di norma entro la quarta settimana seguente la comunicazione delle conclusioni provvisorie.
Per ulteriori informazioni, e le modalità di contatto, le parti interessate possono consultare le pagine della DG Commercio dedicate al consigliere-auditore: (http://ec.europa.eu/trade/issues/respectrules/ho/index_en.htm).
8. Calendario dell'inchiesta
A norma dell'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base, l'inchiesta sarà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base, misure provvisorie possono essere istituite non oltre nove mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
9. Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti nel corso dell'inchiesta saranno trattati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (12).
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
(2) Il dumping consiste nella pratica di vendere un prodotto all'esportazione («il prodotto in esame») a un prezzo inferiore al suo «valore normale». Per valore normale si intende di norma un prezzo comparabile del prodotto «simile» praticato sul mercato interno del paese esportatore. Per «prodotto simile» si intende un prodotto simile sotto tutti gli aspetti al prodotto in esame oppure, in mancanza di un tale prodotto, un altro prodotto che abbia caratteristiche molto somiglianti a quelle del prodotto in esame.
(3) Per produttore esportatore si intende qualsiasi società del paese interessato che produca ed esporti il prodotto in esame sul mercato dell'Unione europea, direttamente o tramite un terzo, compresa una sua società collegata che partecipi alla produzione, alle vendite sul mercato nazionale o alle esportazioni del prodotto in esame. Gli esportatori non produttori non hanno solitamente diritto a un'aliquota di dazio individuale.
(4) I 27 Stati membri dell'Unione europea sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca, Regno Unito, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.
(5) A norma dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, relativo all'applicazione del codice doganale comunitario, due o più persone sono considerate legate solo se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) una persona qualsiasi possegga, controlli o detenga, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore vii) cognati e cognate. (GU L 253 del 11.10.1993, pag. 1). In questo contesto per «persona» si intende qualsiasi persona fisica o giuridica.
(6) In particolare i produttori esportatori devono dimostrare che: i) le decisioni in materia di politica commerciale e di costi sono adottate in risposta alle condizioni di mercato e senza significative interferenze statali; ii) le imprese dispongono di una serie di documenti contabili di base soggetti a revisione contabile indipendente e che sono d'applicazione in ogni caso in linea con le norme internazionali in materia di contabilità; iii) non vi sono distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato; iv) le leggi in materia fallimentare e di proprietà garantiscono certezza del diritto e stabilità e v) le conversioni valutarie sono effettuate ai tassi di mercato.
(7) In particolare i produttori esportatori devono dimostrare che: i) nel caso di imprese di proprietà interamente o parzialmente straniera o di joint venture, sono liberi di rimpatriare i capitali e i profitti; ii) i prezzi e i quantitativi dei prodotti esportati, come pure le condizioni di vendita, sono determinati liberamente; iii) la maggior parte delle azioni appartiene a privati. I funzionari statali che ricoprono cariche nel consiglio di amministrazione o si trovano in una posizione direttiva chiave sono in minoranza o che la società è sufficientemente libera dall'ingerenza dello Stato; iv) le conversioni valutarie sono effettuate ai tassi di mercato e v) l'ingerenza dello Stato non è tale da consentire l'elusione dei dazi qualora si concedano aliquote diverse ai singoli esportatori.
(8) Possono essere oggetto di campionamento solo gli importatori indipendenti dai produttori esportatori. Gli importatori collegati ai produttori esportatori devono compilare l'allegato 1 del questionario di questi ultimi. Per la definizione di «parte collegata» si rinvia alla nota 5.
(9) I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere utilizzati anche per aspetti dell'inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.
(10) Per la definizione di «parte collegata» si rinvia alla nota 5.
(11) Si tratta di un documento riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Il documento è inoltre protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43)
(12) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.