ISSN 1725-2466 doi:10.3000/17252466.C_2010.195.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 195 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
53o anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia dell'Unione europea |
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2010/C 195/01 |
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IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia dell'Unione europea
17.7.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 195/1 |
2010/C 195/01
Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea
Cronistoria delle pubblicazioni precedenti
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V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
17.7.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 195/2 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 20 maggio 2010 — Commissione europea/Repubblica di Polonia
(Causa C-228/09) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2006/112/CE - Artt. 78, 79, 83 e 86 - Base imponibile - Vendita di un’autovettura - Inclusione nella base imponibile di una tassa applicabile ad autovetture non immatricolate)
2010/C 195/02
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: D. Triantafyllou e A. Stobiecka-Kuik, agenti)
Convenuta: Repubblica di Polonia (rappresentanti: M. Dowgielewicz, M. Jarosz e A. Rutkowska, agenti)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 78, 79, 83 e 86 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Vendita di un automezzo — Inclusione nella base imponibile di una tassa dovuta per l’immatricolazione dell’automezzo
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Commissione europea è condannata alle spese. |
17.7.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 195/2 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Nederland) il 16 aprile 2010 — B. Unal/Staatssecretaris van Justitie
(Causa C-187/10)
2010/C 195/03
Lingua processuale: l'olandese
Giudice del rinvio
Raad van State
Parti
Ricorrente: B. Unal.
Convenuto: Staatssecretaris van Justitie
Questione pregiudiziale
Se l’art. 6, n. 1, primo trattino, della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione 19 settembre 1980, relativa allo sviluppo dell’Associazione [adottata dal Consiglio di associazione istituito dall’accordo di associazione fra la Comunità economica europea e la Turchia], anche in considerazione del principio della certezza del diritto, osti a che, in una situazione in cui non si configura un comportamento fraudolento, le competenti autorità nazionali, dopo lo scadere del termine di un anno di cui al citato art. 6, n. 1, primo trattino, revochino il permesso di soggiorno di un lavoratore turco con efficacia retroattiva dal momento in cui non era più soddisfatto il fondamento di diritto nazionale per il rilascio del permesso di soggiorno
17.7.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 195/3 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 16 aprile 2010 — Génesis Seguros Generales Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros (GÉNESIS)/Boys Toys S.A., Administración del Estado
(Causa C-190/10)
2010/C 195/04
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Tribunal Supremo
Parti
Ricorrente: Génesis Seguros Generales Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros (GÉNESIS)
Resistenti: Boys Toys S.A. e Administración del Estado
Questioni pregiudiziali
Se l’art. 27 del regolamento del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94 (1), sul marchio comunitario, debba essere interpretato nel senso che possano essere presi in considerazione non solo il giorno, ma anche l’ora e il minuto di presentazione della domanda di registrazione di un marchio comunitario dinanzi all’UAMI, sempreché tali elementi siano stati registrati, al fine di stabilire la priorità temporale rispetto a un marchio nazionale depositato alla stessa data, nel caso in cui la normativa interna che disciplina la registrazione dei marchi nazionali consideri rilevante l’ora della presentazione.
17.7.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 195/3 |
Ricorso proposto il 19 aprile 2010 — Commissione europea/Regno di Spagna
(Causa C-192/10)
2010/C 195/05
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: S. Pardo Quintillán e A. Marghelis, agenti)
Convenuto: Regno di Spagna
Conclusioni della ricorrente
— |
Dichiarare che, omettendo di adottare le misure nazionali necessarie per assicurare il rispetto degli obblighi relativi alla chiusura, alla gestione e al controllo successivi alla chiusura della discarica di Cova da Loba, situata a O Grove (Pontevedra, Galizia), il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 13 e 14 della direttiva del Consiglio 26 aprile 1999, 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti (1); |
— |
condannare il Regno di Spagna alle spese. |
Motivi e principali argomenti
1) |
Scopo principale della direttiva 1999/31/CE è prevenire o ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente, in particolare l'inquinamento delle acque superficiali, delle acque freatiche, del suolo e dell'atmosfera, nonché i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l'intero ciclo di vita della discarica. |
2) |
Come risulta dalle informazioni comunicate dalle proprie autorità spagnole, la discarica di Cova da Loba è stata autorizzata nel 2000. Si tratta pertanto di una discarica preesistente ai sensi dell'art. 14 della direttiva 1999/31/CE. |
3) |
La discarica di Cova da Loba è stata abbandonata, senza che si procedesse alla sua chiusura e senza che ne fossero assicurati la gestione e il controllo successivi a termini dell'art. 13 della direttiva. |
4) |
Di conseguenza, dalle informazioni trasmesse dalle autorità spagnole risulta che la procedura di chiusura della discarica di Cova da Loba non è stata completata. Pertanto, in base alle considerazioni che precedono, la situazione di tale discarica viola gli articoli 13 e 14 della direttiva 1999/31/CE. |
(1) GU L 182, pag. 1.
17.7.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 195/3 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht München I (Germania) il 21 aprile 2010 — Robert Nicolaus Abt, Daniela Kalwarowskyj, Mangusta Beteiligungs GmbH, Karsten Trippel, VC-Services GmbH, Henning Hahmann/Hypo Real Estate Holding AG
(Causa C-194/10)
2010/C 195/06
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landgericht München I
Parti
Ricorrenti: Robert Nicolaus Abt, Daniela Kalwarowskyj, Mangusta Beteiligungs GmbH, Karsten Trippel, VC-Services GmbH, Henning Hahmann
Convenuta: Hypo Real Estate Holding AG
Intervenienti: Klaus E. H. Zapf, Inge Jung-Arend
Questioni pregiudiziali
1) |
Se alla luce dei divieti connessi all’efficacia anticipata che caratterizza le direttive ai sensi del diritto europeo, l’art. 5, n. 1, della direttiva 2007/36/CE (1) sia già applicabile allorché il legislatore nazionale abbia adottato una disposizione, destinata a non essere più vincolante al momento della scadenza del termine di trasposizione della direttiva, la quale consenta di ridurre, in pendenza della trasposizione, ad un giorno il termine entro cui convocare l’assemblea generale, laddove l’assemblea generale assuma una deliberazione (aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione) che, una volta iscritta nel registro delle imprese, conserva ex lege la propria efficacia sebbene venga dichiarata nulla a seguito dell’accoglimento di un’azione di annullamento. |
2) |
In caso di soluzione affermativa della questione sub 1): se il diritto comunitario, ed in particolare l’art. 297 del Trattato CE, possa giustificare la violazione dell’art. 5, n. 1, della direttiva 2007/36/CE. |
(1) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 luglio 2007, 2007/36/CE, relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate (GU L 184, pag. 17).
17.7.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 195/4 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 23 aprile 2010 — Unio de Pagesos de Catalunya/Administración del Estado e Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos — Iniciativa Rural del Estado Español
(Causa C-197/10)
2010/C 195/07
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Tribunal Supremo
Parti
Ricorrente: Unio de Pagesos de Catalunya
Convenuti: Administración del Estado e Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos — Iniciativa Rural del Estado Español
Questioni pregiudiziali
Se l’art. 9, n. 2, lett. b), del regio decreto 2 novembre 2007, n. 1470, che riserva la possibilità di ottenere diritti al pagamento unico risultanti dalla riserva nazionale ai giovani agricoltori che abbiano realizzato il loro primo insediamento nell’ambito di un programma di sviluppo rurale istituito in base al regolamento del Consiglio n. 1698/2005 (1), sia conforme all’art. 42, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1782 (2).
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 20 settembre 2005, n. 1698, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1782, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270, pag. 1).
17.7.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 195/4 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) il 26 aprile 2010 — Secilpar — Sociedade Unipessoal SL/Fazenda Pública
(Causa C-199/10)
2010/C 195/08
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Supremo Tribunal Administrativo
Parti
Ricorrente: Secilpar — Sociedade Unipessoal SL
Convenuta: Fazenda Pública
Questioni pregiudiziali
Se la ritenuta alla fonte dell’imposta sui redditi delle società, relativa all’anno 2003, cui è stata assoggettata una società non residente nel territorio nazionale, prelevata ad un’aliquota del 15 %, in forza della Convenzione intesa a prevenire la doppia imposizione, stipulata tra il Portogallo e la Spagna, in conseguenza della percezione di dividendi in denaro che le sono stati versati in qualità di azionista di una società residente in questo Stato membro, conformemente agli artt. 80, n. 2, lett. c) e 88, nn. 3, lett. b), 4 e 5, del CIRC, nonché agli artt. 71, lett. a) e d), del CIRS e 59 dell’EBF, nella versione vigente all’epoca dei fatti, violi i principi di non discriminazione, della libertà di stabilimento e della libera circolazione di capitali, sanciti dagli artt. 12 CE, 43 CE, 46 CE, 56 CE e 58 CE, n. 3, nonché l’art. 5, n. 1, della direttiva 90/435/CEE (1).
(1) Direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (GU L 225, pag. 6)
17.7.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 195/5 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad na Republika Balgaria (Bulgaria) il 26 aprile 2010 — Direttore rappresentante della Direzione «Impugnazione e amministrazione dell’esecuzione» presso l’Amministrazione centrale dell’Agenzia nazionale delle Entrate/Auto Nikolovi OOD
(Causa C-203/10)
2010/C 195/09
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Varhoven administrativen sad na Republika Balgaria
Parti
Ricorrente: Direttore rappresentante della Direzione «Impugnazione e amministrazione dell’esecuzione» presso l’Amministrazione centrale dell’Agenzia nazionale delle Entrate
Convenuto: Auto Nikolovi OOD
Questioni pregiudiziali
1) |
Se la nozione di «beni d’occasione», definita all’art. 311, n. 1, sub 1) della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), comprenda anche beni mobili d’occasione non individualizzati in modo tale (tramite il marchio, il modello, il numero di serie, l’anno di produzione ecc.) da distinguersi da altri beni dello stesso genere, bensì determinati secondo caratteristiche generali; |
2) |
Se l’espressione «come definiti dagli Stati membri», contenuta nell’art. 311, n. 1, sub 1), della direttiva del Consiglio 2006/112/CE, attribuisca agli Stati membri la possibilità di definire autonomamente la nozione di «beni d’occasione» o se la definizione di questa nozione della direttiva debba essere rigorosamente riprodotta nella legge nazionale; |
3) |
Se il requisito presente nella disposizione nazionale, in base al quale i beni d’occasione sono individualmente identificati, corrisponda al contenuto e al senso della definizione comunitaria di «beni d’occasione»; |
4) |
Se, alla luce degli obiettivi menzionati nel cinquantunesimo “considerando” della direttiva del Consiglio 2006/112/CE, si possa considerare che l’espressione «quando tali beni gli siano stati ceduti nella Comunità», contenuta nell’art. 314, primo comma, della direttiva 2006/112/CE, comprenda anche l’importazione di beni d’occasione importati dal soggetto passivo-rivenditore stesso; |
5) |
Qualora la disciplina del regime del margine sia applicabile anche alle cessioni di beni d’occasione da parte di un soggetto passivo-rivenditore che abbia egli stesso importato tali beni, se il soggetto dal quale il soggetto passivo-rivenditore ha acquisito tali beni debba appartenere a uno dei gruppi di persone elencate all’art. 314 lett. a)-d); |
6) |
Se l’elenco di beni contenuto nell’art. 320, n. 1, della direttiva del Consiglio 2006/112/CE sia tassativo; |
7) |
Se l’art. 320, nn. 1, primo comma, e 2 della direttiva del Consiglio 2006/112/CE debba essere interpretato nel senso che osta ad una disposizione nazionale secondo cui il diritto del soggetto passivo-rivenditore a detrarre l’IVA assolta all’importazione di beni d’occasione sorge e può essere esercitato nel periodo in cui tali beni vengono ceduti nel contesto di una successiva cessione imponibile alla quale il soggetto passivo-rivenditore applica l’ordinaria normativa impositiva; |
8) |
Se gli artt. 314, lett. a)-d) e 320, nn. 1, primo comma, e 2 della direttiva 2006/112/CE producano effetto diretto e se il giudice nazionale, in una fattispecie come quella in esame, possa richiamarvisi direttamente. |
(1) (GU L 347, pag. 1).
17.7.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 195/6 |
Impugnazione proposta il 30 aprile 2010 da Heinz Helmuth Eriksen avverso l’ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) 24 marzo 2010, causa T-516/08, Heinz Helmuth Eriksen/Commissione europea
(Causa C-205/10 P)
2010/C 195/10
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Heinz Helmuth Eriksen (rappresentante: avv. I. Anderson)
Altra parta nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni del ricorrente
Il ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
annullare integralmente la decisione del Tribunale contenuta nell’ordinanza 24 marzo 2010 che dichiara manifestamente irricevibile il ricorso proposto dal ricorrente e lo condanna alle spese. |
— |
conservare la competenza a conoscere dell’impugnazione del ricorrente e condannare la Commissione a corrispondere al ricorrente:
|
Motivi e principali argomenti
1) |
Il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato irricevibile il ricorso per responsabilità extracontrattuale proposto dalla ricorrente, distorcendo sia la natura delle sue pretese sia i motivi da esso dedotti. Una siffatta distorsione, nel contesto dei falsi e arbitrari pretesti utilizzati dalla Commissione a sostegno del suo rifiuto di agire, avrebbe determinato un’errata valutazione dell’illecito da parte del Tribunale; l’inerzia della Commissione avrebbe svuotato del loro contenuto le norme di sicurezza uniformi relative alla protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione nei casi di incidenti con radiazioni causati dall’impiego di energia nucleare per fini militari. |
2) |
Omessa applicazione dei principi giuridici comuni agli Stati membri. Il Tribunale non avrebbe provveduto a valutare l’illegittimità della violazione da parte della Commissione dei principi di sollecitudine, diligenza e buona amministrazione con riferimento ai principi giuridici comuni agli ordinamenti degli Stati membri ai fini dell’accertamento della responsabilità amministrativa per danni cagionati ai singoli, come richiesto dall’art. 188 del trattato CEEA. |
3) |
Erronea applicazione del potere esclusivo della Commissione di concedere esenzioni, nell’ambito del diritto della concorrenza, alla ricevibilità dei ricorsi in materia di norme relative alla protezione sanitaria. Il Tribunale avrebbe inoltre errato nel valutare, alla luce dell’ampio ed esclusivo potere discrezionale della Commissione di formulare una politica di concorrenza dell’Unione europea tramite esenzioni discrezionali di accordi commerciali illegali, l’esenzione per ragioni militari, concessa dalla Commissione in ordine all’incidente radiologico di Thule, dalle misure di protezione sanitaria della direttiva. Così facendo il Tribunale avrebbe trascurato la giurisprudenza della Corte in materia di ricevibilità in altri settori dell’Unione in cui la Commissione non dispone di un tale esclusivo potere discrezionale e in cui ricorsi per carenza proposti contro la Commissione non sono stati considerati come manifestamente irricevibili. Il Tribunale avrebbe trascurato il fatto che la Commissione non gode di un potere discrezionale esclusivo e illimitato nell’applicazione delle norme di sicurezza uniformi relative alla protezione sanitaria, in quanto il trattato CEEA avrebbe definito restrittivamente il suo potere di concedere esenzioni e avrebbe espressamente previsto procedure che consentirebbero ai singoli di presentare ricorso per carenza nei confronti della Commissione in settori nei quali è stata riconosciuta loro una tutela. Ciò comprende le situazioni nelle quali il rifiuto ad agire è stato diretto a un’altra parte. |
4) |
Omessa valutazione della questione se il rifiuto di agire della Commissione configuri una violazione dell’espresso obiettivo del trattato CEEA di protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione. Il Tribunale avrebbe inoltre erroneamente omesso di accertare se il rifiuto di agire della Commissione abbia violato gli obiettivi del trattato CEEA di fissare norme di sicurezza uniformi relative alla protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione contro gli effetti nocivi a lungo termine derivanti dalle radiazioni ionizzanti e di vigilare sulla loro applicazione. In questo modo avrebbe trascurato l’obbligo attribuito alla Commissione dal trattato CEEA di vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni del Trattato, compreso il principio di precauzione ivi sancito. |
(1) Direttiva del Consiglio 13 maggio 1996, 96/29/Euratom, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (GU L 159, pag. 1)
17.7.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 195/7 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hajdú-Bihar Megyei Bíróság (Ungheria) il 3 maggio 2010 — Márton Urbán/Vám- és Pénzügyőrség Észak-alföldi Regionális Parancsnoksága
(Causa C-210/10)
2010/C 195/11
Lingua processuale: l’ungherese
Giudice del rinvio
Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
Parti
Ricorrente: Márton Urbán
Convenuto: Vám- és Pénzügyőrség Észak-alföldi Regionális Parancsnoksága
Questioni pregiudiziali
1) |
Se sia compatibile con il requisito di proporzionalità previsto dall’art. 19, nn. 1 e 4, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 15 marzo 2006, n. 561 (1), relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, un regime sanzionatorio che prescrive obbligatoriamente l’imposizione di una sanzione amministrativa di identico ammontare, pari a HUF 100 000, per qualsivoglia violazione degli artt. 13-16 del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3821, relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada. |
2) |
Se sia conforme al requisito della proporzionalità un regime sanzionatorio che non gradua l’importo della sanzione amministrativa in funzione della gravità dell’infrazione commessa. |
3) |
Se sia conforme al requisito della proporzionalità un regime sanzionatorio che non consente di tener conto di alcun motivo di giustificazione a favore dell’autore dell’infrazione. |
4) |
Se sia conforme al requisito della proporzionalità un regime sanzionatorio che non effettua alcuna differenziazione in base alle circostanze personali proprie dell’autore dell’infrazione. |
(1) Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 15 marzo 2006, n. 561, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio.
17.7.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 195/7 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituania) il 4 maggio 2010 — F-Tex SIA/Lietuvos-Anglijos UAB «Jadecloud-Vilma»
(Causa C-213/10)
2010/C 195/12
Lingua processuale: il lituano
Giudice del rinvio
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
Parti
Ricorrente: F-Tex SIA
Convenuta: Lietuvos-Anglijos UAB «Jadecloud-Vilma»
Questioni pregiudiziali
1) |
Tenuto conto delle sentenze della Corte di giustizia nelle cause Gourdain e Seagon, se l’art. 3, n. 1, del regolamento n. 1346/2000 (1) e l’art. 1, n. 2, lett. b), del regolamento n. 44/2001 (2) debbano essere interpretati nel senso che:
|
2) |
Se il diritto alla tutela giurisdizionale del ricorrente, riconosciuta dalla Corte di giustizia come principio generale del diritto dell’Unione europea e garantita dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, debba essere interpretato nel senso che:
|
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1346/2000, relativo alle procedure di insolvenza (GU 2000 L 160, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2004 L 12, pag. 1).
17.7.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 195/8 |
Impugnazione proposta il 5 maggio 2010 da Bent Hansen avverso l’ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) 24 marzo 2010, causa T-6/09, Bent Hansen/Commissione europea
(Causa C-217/10 P)
2010/C 195/13
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Bent Hansen (rappresentante: avv. I. Anderson)
Altra parta nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni del ricorrente
Il ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
annullare integralmente la decisione del Tribunale contenuta nell’ordinanza 24 marzo 2010 che dichiara manifestamente irricevibile il ricorso proposto dal ricorrente e lo condanna alle spese. |
— |
conservare la competenza a conoscere dell’impugnazione del ricorrente e condannare la Commissione a corrispondere al ricorrente:
|
Motivi e principali argomenti
1) |
Il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato irricevibile il ricorso per responsabilità extracontrattuale proposto dal ricorrente, distorcendo sia la natura delle sue pretese sia i motivi da esso dedotti. Una siffatta distorsione, nel contesto dei falsi e arbitrari pretesti utilizzati dalla Commissione a sostegno del suo rifiuto di agire, avrebbe determinato un’errata valutazione dell’illecito da parte del Tribunale; l’inerzia della Commissione avrebbe svuotato del loro contenuto le norme di sicurezza uniformi relative alla protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione nei casi di incidenti con radiazioni causati dall’impiego di energia nucleare per fini militari. |
2) |
Omessa applicazione dei principi giuridici comuni agli Stati membri. Il Tribunale non avrebbe provveduto a valutare l’illegittimità della violazione da parte della Commissione dei principi di sollecitudine, diligenza e buona amministrazione con riferimento ai principi giuridici comuni agli ordinamenti degli Stati membri ai fini dell’accertamento della responsabilità amministrativa per danni cagionati ai singoli, come richiesto dall’art. 188 del trattato CEEA. |
3) |
Erronea applicazione del potere esclusivo della Commissione di concedere esenzioni, nell’ambito del diritto della concorrenza, alla ricevibilità dei ricorsi in materia di norme relative alla protezione sanitaria. Il Tribunale avrebbe inoltre errato nel valutare, alla luce dell’ampio ed esclusivo potere discrezionale della Commissione di formulare una politica di concorrenza dell’Unione europea tramite esenzioni discrezionali di accordi commerciali illegali, l’esenzione per ragioni militari, concessa dalla Commissione in ordine all’incidente radiologico di Thule, dalle misure di protezione sanitaria della direttiva. Così facendo il Tribunale avrebbe trascurato la giurisprudenza della Corte in materia di ricevibilità in altri settori dell’Unione in cui la Commissione non dispone di un tale esclusivo potere discrezionale e in cui ricorsi per carenza proposti contro la Commissione non sono stati considerati come manifestamente irricevibili. Il Tribunale avrebbe trascurato il fatto che la Commissione non gode di un potere discrezionale esclusivo e illimitato nell’applicazione delle norme di sicurezza uniformi relative alla protezione sanitaria, in quanto il trattato CEEA avrebbe definito restrittivamente il suo potere di concedere esenzioni e avrebbe espressamente previsto procedure che consentirebbero ai singoli di presentare ricorso per carenza nei confronti della Commissione in settori nei quali è stata riconosciuta loro una tutela. Ciò comprende le situazioni nelle quali il rifiuto ad agire è stato diretto a un’altra parte. |
4) |
Omessa valutazione della questione se il rifiuto di agire della Commissione configuri violazione dell’espresso obiettivo del trattato CEEA di protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione. Il Tribunale avrebbe inoltre erroneamente omesso di accertare se il rifiuto di agire della Commissione abbia violato gli obiettivi del trattato CEEA di fissare norme di sicurezza uniformi relative alla protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione contro gli effetti nocivi a lungo termine derivanti dalle radiazioni ionizzanti e di vigilare sulla loro applicazione. In questo modo avrebbe trascurato l’obbligo attribuito alla Commissione dal trattato CEEA di vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni del Trattato, compreso il principio di precauzione ivi sancito. |
(1) Direttiva del Consiglio 13 maggio 1996, 96/29/Euratom, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (GU L 159, pag. 1)
17.7.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 195/9 |
Impugnazione proposta il 7 maggio 2010 dalla Artegodan GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) 3 marzo 2010, causa T-429/05, Artegodan GmbH/Commissione europea, altra parte nel procedimento: Repubblica federale di Germania
(Causa C-221/10 P)
2010/C 195/14
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Artegodan GmbH (rappresentanti: avv. ti U. Reese e A. Meyer-Sandrock)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea, Repubblica federale di Germania
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente conclude che la Corte voglia:
— |
annullare la sentenza del Tribunale 3 marzo 2010, causa T-429/05; |
— |
condannare la convenuta a versare alla ricorrente l’importo di EUR 1 430 821,36 maggiorato degli interessi, fissati forfetariamente all’8%, per il periodo compreso tra il giorno di pronuncia della sentenza e l’integrale versamento; in subordine, rinviare la causa al Tribunale perché determini il quantum di tale diritto; |
— |
dichiarare che la convenuta è tenuta a risarcire alla ricorrente tutti i danni che essa subirà ancora in futuro a causa delle spese di marketing necessarie a far recuperare al Tenuate Retard la posizione sul mercato detenuta prima del ritiro dell’autorizzazione all’immissione in commercio di tale medicinale; |
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Con sentenza 3 marzo 2010 il Tribunale dell’Unione europea ha respinto il ricorso proposto dalla ricorrente inteso ad ottenere il risarcimento del danno subito a causa dell’illegittima revoca dell’autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale. Il ricorso è stato respinto sulla base del rilievo che la Commissione non avrebbe commesso una violazione qualificata delle disposizioni di diritto comunitario. La violazione delle norme in materia di competenza non potrebbe determinare il sorgere di alcuna responsabilità, dal momento che tali norme non sarebbero preordinate alla tutela degli interessi economici delle imprese. Per di più, la normativa rilevante rappresentata dall’art. 11 della direttiva 65/65 sarebbe imprecisa. La mancanza di precedenti a tal riguardo potrebbe ragionevolmente spiegare l’errore di diritto commesso dalla Commissione. Inoltre, occorrerebbe prendere in considerazione la complessità dell’esame del parere medico-tecnico. In definitiva, le valutazioni di diritto e di fatto da compiersi sarebbero state talmente complesse che la violazione dell’art. 11 della direttiva 65/65 non potrebbe essere ritenuta una violazione sufficientemente qualificata.
Con la sua impugnazione la ricorrente fa valere che le norme in materia di competenza, che limitano la competenza alla revoca di cui dispongono le istituzioni europee incidendo su posizioni giuridiche esistenti, sono finalizzate a tutelare i diritti dei singoli e delle imprese. A suo avviso, la violazione delle norme in materia di competenza avrebbe dovuto essere presa in considerazione nella valutazione della sussistenza di una violazione qualificata.
Si dovrebbe poi tener conto del fatto che la Commissione nell’adottare la sua decisione non avrebbe disposto di alcun margine di discrezionalità. Inoltre, la Commissione non si sarebbe limitata ad adottare una norma astratta, ma avrebbe revocato in modo mirato alla ricorrente una posizione giuridica esistente, attraverso un’azione amministrativa. I danni subiti dalla ricorrente, quindi, non deriverebbero soltanto dalle conseguenze indirette o dirette dell’adozione di una norma astratta, ma costituirebbero la finalità e il contenuto dello stesso provvedimento amministrativo concreto. La ricorrente pertanto ritiene che la Commissione avrebbe dovuto valutare in modo particolarmente accurato se la revoca dell’autorizzazione si fondasse su una base sufficiente.
A ciò non si opporrebbero il principio di preminenza della tutela della salute e la particolare importanza del principio di precauzione. Secondo la ricorrente, è pur vero che tali principi potrebbero giustificare inizialmente l’adozione e l’imposizione di provvedimenti sfavorevoli nei confronti delle imprese, anche in presenza di una situazione di fatto incerta. Tuttavia, al fine di stabilire l’equilibrio proprio dello Stato di diritto e la tutela del principio di proporzionalità, il diritto secondario dovrebbe poter consentire un’adeguata compensazione del danno.
Ciò non potrebbe essere contestato dal fatto che l’esclusione della tutela del diritto derivato sarebbe necessaria affinché il principio di precauzione possa trovare effettiva attuazione. In circostanze come quelle di cui trattasi, la Commissione, infatti, non disporrebbe di alcun potere discrezionale. In tali casi, l’applicazione del principio di precauzione non rischierebbe a priori di essere compromessa dalle possibili conseguenze connesse alla responsabilità.
Del pari, l’imprecisione della disposizione di cui all’art. 11 della direttiva 65/65 non potrebbe essere addotta al fine di escludere il diritto al risarcimento. Infatti, la ricorrente ritiene che è la Comunità, e non l’impresa in questione, a dover rispondere di un’eventuale imprecisione. La Comunità non potrebbe respingere domande di risarcimento di danno adducendo il fatto che essa, violando i suoi obblighi, non ha adottato norme sufficientemente chiare e univoche.
Neppure l’assenza di precedenti potrebbe esonerarla dalla sua responsabilità. Alle istituzioni comunitarie non spetterebbe alcun privilegio in materia di diritto della responsabilità nel senso di un “diritto a un primo errore”. Inoltre, il Tribunale avrebbe già pronunciato una sentenza definitiva in cui dichiarava che la decisione della Commissione era illegale dal punto di vista formale e materiale. Pertanto, nel momento in cui tale decisione è stata eseguita, esisteva già un precedente.
Anche la complessità della situazione di fatto e di diritto non sarebbe stata sufficiente, da sola, ad escludere la sussistenza di una violazione qualificata. Ciò varrebbe in ogni caso nei confronti di un’azione puramente amministrativa senza alcun margine discrezionale e di manovra che pregiudica in modo mirato posizioni giuridiche esistenti e causa danni materiali considerevoli in modo diretto e prevedibile.
Inoltre, le autorità competenti per le questioni attinenti al diritto relativo ai medicinali possiederebbero la competenza in materia e giuridica corrispondente. Di conseguenza, una complessità soltanto media, che è caratteristica di discussioni sul profilo della sicurezza e dell’efficacia dei medicinali, non potrebbe essere sufficiente ad escludere la sussistenza di una violazione qualificata.
17.7.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 195/10 |
Impugnazione proposta il 7 maggio 2010 da Brigit Lind avverso l’ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) 24 marzo 2010, causa T-5/09, Brigit Lind/Commissione europea
(Causa C-222/10 P)
2010/C 195/15
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Brigit Lind (rappresentante: avv. I. Anderson)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
annullare integralmente la decisione del Tribunale contenuta nell’ordinanza 24 marzo 2010 che dichiara manifestamente irricevibile il ricorso proposto dalla ricorrente e la condanna alle spese. |
— |
ritenersi competente a conoscere dell’impugnazione della ricorrente e condannare la Commissione a corrispondere a quest’ultima:
|
Motivi e principali argomenti
1) |
Il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato irricevibile il ricorso per responsabilità extracontrattuale proposto dalla ricorrente, distorcendo sia la natura delle sue pretese sia i motivi da essa dedotti. Una siffatta distorsione, nel contesto dei falsi e arbitrari pretesti utilizzati dalla Commissione a sostegno del suo rifiuto di agire, avrebbe determinato un’errata valutazione dell’illecito da parte del Tribunale; l’inerzia della Commissione avrebbe svuotato del loro contenuto le norme di sicurezza uniformi relative alla protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione nei casi di incidenti con radiazioni causati dall’impiego di energia nucleare per fini militari. |
2) |
Mancata applicazione dei principi giuridici comuni agli Stati membri Il Tribunale non avrebbe provveduto a valutare l’illegittimità della violazione da parte della Commissione dei principi di sollecitudine, diligenza e buona amministrazione con riferimento ai principi giuridici comuni agli ordinamenti degli Stati membri ai fini dell’accertamento della responsabilità amministrativa per danni cagionati ai singoli, come richiesto dall’art. 188 del trattato CEEA. |
3) |
Erronea applicazione del potere esclusivo della Commissione di concedere esenzioni, nell’ambito del diritto della concorrenza, alla ricevibilità dei ricorsi in materia di norme relative alla protezione sanitaria. Il Tribunale avrebbe inoltre errato nel valutare, alla luce dell’ampio ed esclusivo potere discrezionale della Commissione di formulare una politica di concorrenza dell’Unione europea tramite esenzioni discrezionali di accordi commerciali illegali, l’esenzione per ragioni militari, concessa dalla Commissione in ordine all’incidente radiologico di Thule, dalle misure di protezione sanitaria della direttiva. Così facendo il Tribunale avrebbe trascurato la giurisprudenza della Corte in materia di ricevibilità in altri settori dell’Unione in cui la Commissione non dispone di un tale esclusivo potere discrezionale e in cui ricorsi per carenza proposti contro la Commissione non sono stati considerati come manifestamente irricevibili. Il Tribunale avrebbe trascurato il fatto che la Commissione non gode di un potere discrezionale esclusivo e illimitato nell’applicazione delle norme di sicurezza uniformi relative alla protezione sanitaria, in quanto il trattato CEEA avrebbe definito restrittivamente il suo potere di concedere esenzioni e avrebbe espressamente previsto procedure che consentirebbero ai singoli di presentare ricorso per carenza nei confronti della Commissione in settori nei quali è stata riconosciuta loro una tutela. Ciò comprende le situazioni nelle quali il rifiuto ad agire è stato diretto a un’altra parte. |
4) |
Omessa valutazione della questione se il rifiuto di agire della Commissione configuri una violazione dell’espresso obiettivo del trattato CEEA di protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione. Il Tribunale avrebbe inoltre erroneamente omesso di accertare se il rifiuto di agire della Commissione abbia violato gli obiettivi del trattato CEEA di fissare norme di sicurezza uniformi relative alla protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione contro gli effetti nocivi a lungo termine derivanti dalle radiazioni ionizzanti e di vigilare sulla loro applicazione. In questo modo avrebbe trascurato l’obbligo attribuito alla Commissione dal trattato CEEA di vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni del Trattato, compreso il principio di precauzione ivi sancito. |
5) |
Omessa valutazione della questione se l’inerzia della Commissione configuri violazione di una norma di rango superiore Con l’incorporazione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo nella giurisprudenza dell’Unione, il Tribunale avrebbe erroneamente trascurato di valutare se il rifiuto da parte della Commissione di dare esecuzione alle disposizioni sul controllo sanitario previste dalla direttiva 96/29 abbia violato l’art. 2 della Convenzione, esponendo consapevolmente la vita del fratello della ricorrente al rischio di sviluppo di tumori derivanti dall’esposizione a lungo termine a radiazioni non diagnosticati e non monitorati, come quello che ha causato la sua morte. |
(1) Direttiva del Consiglio 13 maggio 1996, 96/29/Euratom, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (GU L 159, pag. 1)
17.7.2010 |
IT |
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C 195/12 |
Ricorso proposto il 7 maggio 2010 — Commissione europea/Repubblica d'Austria
(Causa C-223/10)
2010/C 195/16
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Adam e I. Hadjiyiannis, agenti)
Convenuta: Repubblica d'Austria
Conclusioni della ricorrente
— |
Dichiarare la Repubblica d'Austria inadempiente per essere venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi della direttiva della Commissione 18 luglio 2008, 2008/74/CE, che modifica la direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2005/78/CE, riguardo all'omologazione dei veicoli a motore rispetto alle emissioni dei veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli, (1) per non aver adottato tutte le disposizioni legali, regolamentari e amministrative necessarie per trasporre tale direttiva o per non averle comunicate integralmente alla Commissione. |
— |
Condannare la Repubblica d'Austria alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il termine ultimo per la trasposizione della direttiva 2008/74 è scaduto il 2 gennaio 2009.
(1) GU L 192, pag. 51
17.7.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 195/12 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Cível da Comarca do Porto (Portogallo) il 10 maggio 2010 — Maria Alice Pendão Lapa Costa Ferreira, Alexandra Pendão Lapa Ferreira/Companhia de Seguros Tranquilidade SA
(Causa C-229/10)
2010/C 195/17
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Tribunal Cível da Comarca do Porto
Parti
Ricorrenti: Maria Alice Pendão Lapa Costa Ferreira, Alexandra Pendão Lapa Ferreira
Convenuta: Companhia de Seguros Tranquilidade SA
Questioni pregiudiziali
1) |
Se sia conforme alle direttive europee relative all’assicurazione obbligatoria degli autoveicoli [72/166/CEE (1), 84/5/CEE (2), 90/232/CEE (3), 2000/26/CE (4) e 2005/14/CE (5) e, in particolare, all'art. 1bis della direttiva 90/232/CEE, l’interpretazione dell'art. 505 del Código Civil [Codice civile portoghese], che esclude la responsabilità per rischio derivante dalla circolazione di veicoli in caso di incidente di cui il pedone sia responsabile unico ed esclusivo. |
2) |
Se sia conforme alle medesime direttive l’interpretazione dell'art. 570 dello stesso Còdigo Civil che consente la riduzione o l’esclusione del risarcimento, in base alla gravità della colpa di entrambe le parti, qualora il fatto colposo della persona lesa abbia concorso a produrre o aggravare il danno. |
3) |
In caso affermativo, se tali direttive ostino a un’interpretazione che consenta di limitare o ridurre il risarcimento, tenendosi conto della colpa del pedone, da un lato, e del rischio attribuibile all’autoveicolo, dall’altro, nel causare il sinistro. |
(1) Direttiva del Consiglio 24 aprile 1972, 72/166/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità.(GU L 103, pag. 1)
(2) Seconda direttiva del Consiglio 30 dicembre 1983, 84/5/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU 1984, L 8, pag. 17)
(3) Terza direttiva del Consiglio 14 maggio 1990, 90/232/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU L 129, pag. 33).
(4) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 maggio 2000, 2000/26/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE del Consiglio (Quarta direttiva assicurazione autoveicoli) (GU L 181, pag. 65).
(5) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 maggio 2005, 2005/14/CE, che modifica le direttive del Consiglio 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE e 90/232/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/26/CE sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU L 149, pag. 14).
17.7.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 195/13 |
Ricorso proposto il 11 maggio 2010 — Commissione europea/Regno dei Paesi Bassi
(Causa C-233/10)
2010/C 195/18
Lingua processuale: l’olandese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Nijenhuis e H. te Winkel, agenti)
Convenuto: Regno dei Paesi Bassi
Conclusioni della ricorrente
— |
Dichiarare che il Regno dei Paesi Bassi, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio Direttiva 5 settembre 2007, 2007/44/CE (1), che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario, o, comunque, non avendole comunicate alla Commissione, è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in base all’art. 7 della direttiva in questione; |
— |
condannare Regno dei Paesi Bassi alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il termine per la trasposizione della direttiva nel diritto nazionale è scaduto il 20 marzo 2009.
(1) GU L 247, pag. 1.
17.7.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 195/13 |
Ricorso proposto il 18 maggio 2010 — Commissione europea/Granducato di Lussemburgo
(Causa C-246/10)
2010/C 195/19
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: V. Peere e G. Zavvos, agenti)
Convenuto: Granducato di Lussemburgo
Domanda della ricorrente
— |
constatare che non avendo adottato le disposizioni di legge, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 17 maggio 2006, n. 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione) (1), e non avendole, comunque, comunicate alla Commissione, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di tale diritto; |
— |
condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il termine per la trasposizione della direttiva 2006/42/CE è scaduto il 29 giugno 2008. Orbene, alla data di presentazione del presente ricorso, la convenuta non aveva ancora adottato le misure necessarie per trasporre la direttiva o, comunque, non ne aveva informato la Commissione.
(1) GU L 157, pag. 24.
17.7.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 195/14 |
Impugnazione proposta il 20 maggio 2010 da KEK Diavlos avverso la sentenza del Tribunale (giudice unico) 18 marzo 2010, causa T-190/07, KEK Diavlos/Commissione europea
(Causa C-251/10 P)
2010/C 195/20
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: KEK Diavlos (rappresentante: avv.to D. Chatzimichalis)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
— |
accogliere la presente impugnazione in conformità alle conclusioni in essa formulate; |
— |
annullare per il motivi dedotti nell’atto di impugnazione la sentenza del Tribunale (giudice unico) 18 marzo 2010, causa T-190/07, accogliendo il ricorso proposto in primo grado dalla società ricorrente contro la decisione della Commissione 23 febbraio 2006, C(2006) 465 def., in conformità alle conclusioni in esso formulate, e annullando tale decisione e qualsiasi altro atto o/e decisione della Commissione ad essa connessi; |
— |
condannare la Commissione europea convenuta alle spese e agli onorari dell’avvocato della ricorrente relativi a entrambi i gradi del giudizio. |
Motivi e principali argomenti
Con la sua impugnazione in data 20 maggio 2010 la società KEK Diavlos contesta la sentenza del Tribunale (giudice unico) 18 marzo 2010, causa T-190/07, chiedendone l’annullamento, in modo da accogliere il summenzionato ricorso della società contro la decisione della Commissione 23 febbraio 2003, C(2006) 465 def., in conformità alle conclusioni in esso formulate, e annullare tale decisione e qualsiasi altro atto o/e decisione della Commissione ad essa connessi.
L’annullamento di detta sentenza è chiesto per i motivi sommariamente esposti qui di seguito:
|
Primo motivo di annullamento: è con una motivazione erronea e carente che la sentenza impugnata ha respinto nel suo complesso il ricorso proposto dalla ricorrente in tutti i motivi dedotti, mentre avrebbe dovuto accoglierlo integralmente o, in subordine, parzialmente. In particolare, la sentenza impugnata non prende affatto in considerazione il motivo, essenziale per l’esito della causa, secondo il quale la società ricorrente ha adempiuto il suo obbligo contrattuale di provvedere a stampare una pubblicazione informativa in 1 000 esemplari (per ogni lingua), contenente tutte le informazioni necessarie per preparare gli allievi delle scuole alla transizione all’euro, pubblicando uno specifico opuscolo informativo che constava di numerose pagine (allegati 8, 9 e 10). La sentenza impugnata è quindi viziata da una carenza di motivazione per quanto riguarda la valutazione degli opuscoli informativi pubblicati dalla ricorrente in adempimento dei suoi obblighi contrattuali. |
|
Secondo motivo di annullamento: la sentenza impugnata è viziata, poiché, in violazione della legge e, in particolare, dell’art. 48 del regolamento di procedura, ha respinto la deduzione di mezzi di prova integrativi da parte della società ricorrente e, segnatamente, ha rifiutato di concedere il termine da essa richiesto per la discussione della causa in udienza al fine di presentare determinati documenti riguardanti le asserite «irregolarità» accertate dalla Commissione, in particolare in merito al periodo in cui le spese controverse sono state registrate nei suoi libri contabili per essere giudicate «ammissibili» in base al contratto e all’allegato II del medesimo. |
|
Terzo motivo di annullamento: la sentenza impugnata del Tribunale (giudice unico) 18 marzo 2010, ha erroneamente condannato la ricorrente a sostenere le spese della Commissione, mentre, in applicazione dell’art. 87, n. 3, del regolamento di procedura, avrebbe dovuto ripartire le spese tra le parti, oppure, tenuto conto delle circostanze, condannare la ricorrente rimasta soccombente solo ad una parte delle spese della Commissione. |
17.7.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 195/14 |
Ricorso proposto il 19 maggio 2010 — Commissione europea/Repubblica slovacca
(Causa C-253/10)
2010/C 195/21
Lingua processuale: lo slovacco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Tokár e A. Marghelis, agenti)
Convenuta: Repubblica slovacca
Conclusioni della ricorrente
— |
dichiarare che, non avendo adottato una strategia nazionale al fine di procedere alla riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare a discarica ai sensi dell’art. 5, n. 1, della direttiva del Consiglio 26 aprile 1999, 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti, la Repubblica slovacca è venuta meno agli obblighi per essa derivanti dall’art. 5, n. 1 di suddetta direttiva. |
— |
condannare la Repubblica slovacca alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Ai sensi dell’art. 5, n. 1, della direttiva 1999/31/CE «[n]on oltre due anni dopo la data prevista nell'articolo 18, paragrafo 1, gli Stati membri elaborano una strategia nazionale al fine di procedere alla riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare a discarica e la notificano alla Commissione», mentre all’art. 18, n. 1, è enunciato che «[g]li Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro due anni dalla sua entrata in vigore». In base all’art. 19 della direttiva quest’ultima è entrata in vigore il 16 luglio 1999. Ci si doveva perciò conformare a tale direttiva entro il 16 luglio 2001 e quindi l’obbligo di elaborare una strategia nazionale doveva essere adempiuto entro il 16 luglio 2003, come prescritto dall’art. 5, n. 1.
Dal momento che nell’art. 54 dell’Atto relativo alle condizioni di adesione non era previsto un termine diverso per i nuovi Stati membri, ai sensi dell’art. 5, n. 1, la Repubblica slovacca doveva elaborare una strategia nazionale al fine di procedere alla riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare a discarica per la data dell’adesione, ossia per il 1o maggio 2004. Ciò non è stato fino ad oggi notificato alla Commissione dalla Repubblica slovacca.
La Commissione europea ritiene pertanto che la Repubblica slovacca sia venuta meno ai suoi obblighi ai sensi dell’art. 5, n. 1, della direttiva del Consiglio 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti.
17.7.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 195/15 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Regeringsrätten (Svezia) il 25 maggio 2010 — Försäkringskassan/Elisabeth Bergström
(Causa C-257/10)
2010/C 195/22
Lingua processuale: lo svedese
Giudice del rinvio
Regeringsrätten
Parti
Ricorrente: Försäkringskassan (istituto di previdenza sociale svedese)
Convenuta: Elisabeth Bergström
Questioni pregiudiziali
1) |
Se il diritto dell’Unione, in particolare l’Accordo con la Svizzera per la libera circolazione delle persone e l’art. 72 del regolamento n. 1408/71 (1), implichi che il periodo minimo di assicurazione richiesto per l’erogazione di prestazioni familiari sotto forma di assegno parentale basato sul reddito possa essere compiuto interamente mediante occupazione e assicurazione in Svizzera. |
2) |
Se il diritto dell’Unione, in particolare l’Accordo con la Svizzera per la libera circolazione delle persone e gli artt. 3, n. 1, e 72 del regolamento n. 1408/71, implichi che i redditi percepiti in Svizzera debbano essere equiparati ai redditi nazionali ai fini della determinazione del diritto a prestazioni familiari sotto forma di assegno parentale basato sul reddito. |
(1) GU L 149, pag. 2.
17.7.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 195/15 |
Ordinanza del presidente della Quarta Sezione della Corte 22 aprile 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Allemagne) — Prof. Dr. Claus Scholl/Stadtwerke Aachen AG
(Causa C-146/09) (1)
2010/C 195/23
Lingua processuale: il tedesco
Il presidente della Quarta Sezione della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
17.7.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 195/16 |
Ordinanza del presidente della Corte 6 aprile 2010 — Commissione europea/Regno del Belgio
(Causa C-491/09) (1)
2010/C 195/24
Lingua processuale: il francese
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
17.7.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 195/16 |
Ordinanza del presidente della Corte 21 aprile 2010 — BCS SpA/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Deere & Company, Deere & Company
(Causa C-553/09 P) (1)
2010/C 195/25
Lingua processuale: l'inglese
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
Tribunale
17.7.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 195/17 |
Sentenza del Tribunale 2 giugno 2010 — Procaps/UAMI — Biofarma (PROCAPS)
(Causa T-35/09) (1)
(«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio denominativo comunitario PROCAPS - Marchi denominativi nazionale ed internazionale anteriori PROCAPTAN - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Somiglianza dei segni - Somiglianza dei prodotti e dei servizi - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]»)
2010/C 195/26
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Procaps, SA (Barranquilla, Colombia) (rappresentante: M. VidalQuadras Trias de Bes, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (rappresentante: Ó. Mondéjar Ortuño, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Biofarma SAS (Neuilly-sur-Seine, Francia) (rappresentanti: A. Ruiz López e V. Gil Vega, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 24 novembre 2008 (caso R 867/2007-4), relativa ad un procedimento di opposizione fra la Biofarma SAS e la Procaps, SA.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Procaps, SA è condannata alle spese. |
17.7.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 195/17 |
Ordinanza del Tribunale 5 maggio 2010 — CBI e ABISP/Commissione
(Cause riunite T-128/08 e T-241/08) (1)
(«Aiuti di Stato - Sovvenzioni concesse dalle autorità belghe agli ospedali pubblici - Servizio d’interesse economico generale - Denuncia - Asserita decisione di archiviare la denuncia - Successiva adozione di una decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato comune - Non luogo a statuire»)
2010/C 195/27
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Coordination bruxelloise d'institutions sociales et de santé (CBI) (Bruxelles, Belgio); e Association bruxelloise des institutions de soins privées (ABISP) (Bruxelles) (rappresentanti: avv. D. Waelbroeck e D. Slater, solicitor)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Giolito, J.-P. Keppenne e B. Stromsky, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento di un’asserita decisione della Commissione risultante dalle sue lettere 10 gennaio e 10 aprile 2008, di non avviare il procedimento di cui all’art. 88, n. 2, CE, e di archiviare la denuncia delle ricorrenti relativa ai pretesi aiuti di Stato concessi dalle autorità belghe nell’ambito del finanziamento degli ospedali pubblici della rete IRIS (Interospedaliera regionale delle infrastrutture di assistenza) della Regione di Bruxelles-Capitale (Belgio).
Dispositivo
1) |
Le cause T-128/08 e T-241/08 sono riunite ai fini dell'ordinanza. |
2) |
Non occorre più statuire sul ricorso. |
3) |
Non occorre più statuire sulle istanze di intervento presentate dal comune di Saint-Gilles (Belgio), dal comune di Etterbeek (Belgio), dal comune d’Ixelles (Belgio), dal comune di Anderlecht (Belgio), dalla Regione di Bruxelles-Capitale (Belgio), dalla città di Bruxelles (Belgio), nonché dalla Repubblica di Finlandia. |
4) |
La Commissione europea è condannata alle spese. |
17.7.2010 |
IT |
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C 195/18 |
Ordinanza del Tribunale 21 maggio 2010 — ICO Services/Parlamento e Consiglio
(Causa T-441/08) (1)
(«Ricorso di annullamento - Decisione 606/2008/CE - Quadro comune per la selezione e l’autorizzazione degli operatori di sistemi mobili via satellite - Assenza di incidenza diretta - Irrecevibilità»)
2010/C 195/28
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: ICO Services Ltd (Slough, Berkshire, Regno Unito) (rappresentante: S. Tupper, solicitor)
Convenuti: Parlemento europeo (rappresentanti: J. Rodrigues e R. Kaškina, agenti) e Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: G. Kimberley e F. Florindo Gijón, agenti)
Interveniente a sostegno dei convenuti: Commissione europea (rappresentanti: M. Wilderspin e A. Nijenhuis, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 2008, 626/2008/CE, sulla selezione e l’autorizzazione dei sistemi che forniscono servizi mobili via satellite (MSS) (GU L 172, pag. 15)
Dispositivo
1) |
Il ricorso è irricevibile. |
2) |
La ICO Services Ltd sopporterà le proprie spese nonché le spese del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea. |
3) |
La Commissione europea sopporterà le proprie spese. |
(1) GU C 6 del 10 gennaio 2009.
17.7.2010 |
IT |
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C 195/18 |
Ordinanza del Tribunale 17 maggio 2010 — Volkswagen/UAMI — Deutsche BP (SunGasoline)
(Causa T-502/08) (1)
(«Marchio comunitario - Opposizione - Ritiro dell’opposizione - Non luogo a statuire»)
2010/C 195/29
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Volkswagen AG (Wolfsburg, Germania) (rappresentatnti: avv.ti H.-P. Schrammek, C. S. Drzymalla e S. Risthaus)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: S. Schäffner, agente)
Altra parte del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Deutsche BP AG (Gelsenkirchen, Germania)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 19 settembre 2008 (procedimento R 513/2007-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Deutsche BP AG e la Volkswagen AG
Dispositivo
1) |
Non vi è più luogo a statuire sul ricorso. |
2) |
La ricorrente e il convenuto sono condannati a sopportare ognuno le proprie spese. |
17.7.2010 |
IT |
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C 195/18 |
Ordinanza del Tribunale 18 maggio 2010 — Abertis Infraestructuras/Commissione
(Causa T-200/09) (1)
(«Ricorso per annullamento - Concentrazioni - Decisione di chiudere il procedimento avviato ai sensi dell’art. 21, n. 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 - Termine per il ricorso - Momento di inizio del calcolo del termine - Irricevibilità»)
2010/C 195/30
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Abertis Infraestructuras, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentanti: M. Roca Junyent e P. Callol García, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci e É. Gippini Fournier, agenti)
Oggetto
Annullamento della decisione della Commissione 13 agosto 2008, di chiudere il procedimento avviato ai sensi dell’art. 21, n. 4 del regolamento (CE) del Consiglio 20 gennaio 2004, n. 139, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 24, pag. 1), relativamente ad un’operazione di concentrazione fra la ricorrente e la Autostrade S.p.A. (caso COMP/M.4388 — Abertis/Autostrade)
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
2) |
La Abertis Infraestructuras, SA è condannata alle spese. |
17.7.2010 |
IT |
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C 195/19 |
Ordinanza del presidente del Tribunale 26 maggio 2010 — Noko Ngele/Commissione
(Causa T-15/10 R)
(«Procedimento sommario - Domanda di misure provvisorie - Requisiti di forma - Irricevibilità»)
2010/C 195/31
Lingua processuale: il francese
Parti
Richiedente: Mariyus Noko Ngele (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. F. Sabakunzi)
Resistente: Commissione europea (rappresentante: A. Bordes, agente)
Oggetto
In sostanza, domanda diretta a far dichiarare l’illegittimità dell’attività del Centro per lo sviluppo delle imprese (CSI) in Belgio, a vietare alla Commissione e ai suoi agenti di condurre relazioni finanziarie con il CSI o di ammettere la legittimità del CSI e a condannare la Commissione a pagare alla ricorrente una somma nel caso in cui essa ammettesse tale legittimità.
Dispositivo
1) |
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. |
2) |
Le spese sono riservate. |
17.7.2010 |
IT |
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C 195/19 |
Ricorso proposto il 28 aprile 2010 — Ungheria/Commissione europea
(Causa T-194/10)
2010/C 195/32
Lingua processuale: l'ungherese
Parti
Ricorrente: Repubblica di Ungheria (rappresentanti: J. Fazekas, M. Fehér, K. Szíjjártó, agents)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare l'iscrizione, da parte della Commissione, nella banca dati E-Bacchus, della denominazione d'origine protetta «Vinohradnícka oblast’ Tokaj», introdotta in luogo della precedente denominazione d’origine protetta slovacca «Tokajská vinohradnícka oblasť», e |
— |
condannare la Commissione europea alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente impugna l'iscrizione della denominazione d’origine protetta slovacca «Vinohradnícka oblast’ Tokaj» nel registro elettronico delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine protette in materia di vini (in prosieguo: il «registro E-Bacchus»), effettuata dalla Commissione ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio n. 1234/2007 (1).
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente sostiene che la Commissione, modificando l'iscrizione, ha violato le disposizioni del regolamento del Consiglio n. 1234/2007 e del regolamento (CE) della Commissione n. 607/2009 (2), dal momento che essa, con la modifica contestata dell'iscrizione che appariva originariamente nel registro E-Bacchus, ha garantito una protezione automatica, in conformità alla nuova disciplina, a una denominazione che non può essere considerata come «protetta», ai sensi dell’art. 118 vicies del regolamento n. 1234/2007.
A tale proposito la ricorrente ritiene infatti che, al momento dell'entrata in vigore, il 1 agosto 2009, della nuova disciplina relativa al mercato di vini dell'Unione, era la denominazione «Tokajská/Tokajské/Tokajský vinohradnícka oblasť» a beneficiare della protezione comunitaria, come emerge in particolare dall'elenco dei vini da tavola con indicazione geografica (3) e dall'elenco di vini di qualità (4).
La ricorrente aggiunge che tale conclusione è parimenti suffragata da un esame della normativa nazionale slovacca, dato che il 30 giugno 2009 è stata adottata la nuova legge slovacca sui vini, che include la denominazione «Tokajská vinohradnícka oblasť». Inoltre, anche se occorresse interpretare i regolamenti applicabili nel senso che l'entrata in vigore della legge nazionale (1 settembre 2009) rileva altresì nella determinazione della protezione esistente, dovrebbe essere allora applicato mutatis mutandis l'art. 73, n. 2, del regolamento n. 607/2009, ossia, anche in questo caso, si dovrebbe considerare la denominazione di cui alla nuova legge come «protetta», ai sensi dell’art. 118 vicies del regolamento n. 1234/2007.
Come secondo motivo la ricorrente deduce che la Commissione, nell'ambito della tenuta e della gestione del registro E-Bacchus, in particolare effettuando l'iscrizione contestata, ha violato i principi fondamentali della buona amministrazione, della leale cooperazione e della certezza del diritto, sanciti dal diritto dell'Unione.
Al riguardo secondo la ricorrente dal principio di buona amministrazione emerge che la Commissione, tenuto conto in particolare dell'importanza del registro di cui trattasi, è tenuta a garantire che quest'ultimo contenga dati autentici, affidabili ed esatti. In particolare, a questo proposito, la Commissione deve stabilire, in relazione al momento dell’entrata in vigore della nuova normativa sul mercato vitivinicolo, quali disposizioni nazionali risultavano applicabili e quali denominazioni dovevano considerarsi protette ed esistenti in conformità a tali norme. La ricorrente reputa inoltre che la Commissione abbia violato anche che i principi di leale cooperazione, dal momento che non ha comunicato in alcun modo alla Repubblica di Ungheria, né prima né successivamente al verificarsi dei fatti, la modifica delle iscrizioni nel registro E-Bacchus relativamente alla Slovacchia, sebbene dovesse sapere che questo avrebbe potuto incidere sugli interessi dell’Ungheria. Infine, la ricorrente sostiene che la Commissione ha altresì violato i principi della certezza del diritto avendo disposto l'organizzazione e la tenuta del registro in modo che le indicazioni che vi figurano possano essere modificate con effetto retroattivo in qualsiasi momento, cosicché risulta impossibile determinare la data precisa a cui risale la modifica.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 22 ottobre 2007, n. 1234, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) della Commissione 14 luglio 2009, n. 607, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli (GU L 193, pag. 60).
(3) Elenco dei nomi delle unità geografiche più piccole dello Stato membro di cui all'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999 (vini da tavola con indicazione geografica) (GU 2009, C 187, pag. 67).
(4) Elenco dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (GU 2009, C 187, pag. 1).
17.7.2010 |
IT |
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C 195/20 |
Ricorso proposto il 6 maggio 2010 — Deutsche Telekom/Commissione
(Causa T-207/10)
2010/C 195/33
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Deutsche Telekom AG (Bonn, Germania) (Rappresentanti: avv.ti A. Cordewener e J. Schönfeld)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
— |
annullare la decisione della Commissione 28 ottobre C(2009) 8107 def. rettificata (nel testo rettificato in data 8 dicembre 2009), nella parte riguardante la disciplina della tutela del legittimo affidamento prevista all’art. 1, nn. 2 e 3, a favore di taluni investitori spagnoli ivi indicati; |
— |
condannare la Commissione europea alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente contesta la decisione della Commissione 28 ottobre 2009 C(2009) 8107 def. rettificata, con cui la Commissione ha ritenuto che il regime di aiuti, sotto forma della normativa fiscale risultante dall’art. 12, n. 5, della legge spagnola sulle imposte sulle società (in prosieguo: la «TRLIS»), relativa all’ammortamento fiscale del valore dell’impresa e dell’avviamento in caso di acquisizione di significativa partecipazione in un’impresa straniera, sia incompatibile con il mercato comune con riguardo agli aiuti concessi ai beneficiari che effettuino acquisizioni all’interno della Comunità. La decisione indica gli aiuti che devono essere recuperati dal Regno di Spagna.
A sostegno del ricorso la ricorrente deduce, in primo luogo, che i vantaggi fiscali risultanti dall’applicazione dell’art. 12, n. 5, della TRLIS sono stati accordati illecitamente, sotto il profilo formale, in quanto il Regno di Spagna non avrebbe preventivamente notificato la legge di cui trattasi alla Commissione, così violando l’art. 88, n. 3, primo periodo, CE (attualmente art. 108, n. 3, primo periodo, TFUE) e vi avrebbe dato concreta applicazione, violando in tal modo la clausola sospensiva di cui all’art. 88, n. 3, terzo periodo, CE (attualmente art. 108, n. 3, terzo periodo TFUE). Inoltre, l’art. 12, n. 5, della TRLIS dovrebbe essere considerato illecito sotto il profilo sostanziale, atteso che tale disposizione non risulterebbe compatibile con il mercato comune alla luce dell’art. 87, n. 1, CE (attualmente art. 107, n. 1, TFUE) e non potrebbe ottenere autorizzazione ai sensi dell’art. 87, nn. 203, CE (attualmente art. 107, nn. 2 o 3 TFUE).
In secondo luogo, per quanto attiene alle conseguenze derivanti dall’accertamento dell’incompatibilità con il diritto comunitario di un regime nazionale di aiuti, la ricorrente sostiene che lo Stato membro di cui trattasi sarebbe tenuto a recuperare l’aiuto de quo nei confronti dei beneficiari. A tal riguardo, essa sostiene che tale principio, assolutamente fondamentale, sarebbe stato anzitutto concretamente espresso nell’art. 14, n. 1, primo periodo, del regolamento (CE) n. 659/99 (1).
Infine, la ricorrente deduce che, nella specie, non possa trovare applicazione alcuna deroga per quanto riguarda il recupero dell’aiuto, in assenza di legittimo affidamento dei beneficiari spagnoli. La ricorrente sostiene, a tal riguardo, inter alia, che, prevedendo una deroga fondata sul principio della tutela del legittimo affidamento nei confronti di taluni gruppi di investitori spagnoli, la Commissione avrebbe erroneamente applicato i principi generali del diritto primario nonché l’art. 14, n. 1, secondo periodo, del regolamento n. 659/99. Da un lato, essa deduce che il principio della tutela del legittimo affidamento di beneficiari degli aiuti non potrebbe trovare applicazione, considerato che il Regno di Spagna ha omesso di notificare debitamente l’art. 12, n. 5, della TRLIS. D’altro canto, essa sostiene che le condizioni per il riconoscimento del legittimo affidamento dei beneficiari degli aiuti non sussisterebbero nella specie. Inoltre, a parere della ricorrente, l’interesse della Comunità al ristabilimento di corrette condizioni di mercato mediante il recupero degli aiuti concessi prevarrebbe sull’interesse individuale del beneficiario ad ottenere un vantaggio fiscale per gli anni passati nonché futuri.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1).
17.7.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 195/21 |
Ricorso proposto il 3 maggio 2010 — Strålfors Aktiebolag/UAMI (ID SOLUTIONS)
(Causa T-211/10)
2010/C 195/34
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Strålfors AB (Malmö, Svezia) (rappresentante: avv. M. Nielsen)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 25 gennaio 2010, procedimento R 1111/2009-2; |
— |
accogliere la domanda di registrazione del marchio comunitario n. 8235202 «ID SOLUTIONS», per «etichette e scatole in carta e cartone (non per l’identificazione di persone); articoli per legatoria; adesivi per la cartoleria o per uso domestico, materiale per artisti; pennelli; macchine da scrivere ed articoli per ufficio (tranne i mobili); materiale didattico (tranne gli apparecchi); materie plastiche per l’imballaggio (non comprese in altre classi); caratteri tipografici; cliché», nella classe 16; e |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «ID SOLUTIONS», per prodotti della classe 16 — domanda di marchio comunitario n. 8235202
Decisione dell’esaminatore: parziale rigetto della domanda di registrazione di marchio comunitario
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso e conferma della decisione impugnata
Motivi dedotti: la ricorrente afferma che la domanda di marchio comunitario n. 8235202 «ID SOLUTIONS» dovrebbe essere ammessa alla registrazione per prodotti della classe 16, in quanto l’elemento «ID SOLUTIONS» è distintivo rispetto a tali prodotti e pertanto soddisfa i requisiti previsti dall’art. 4 del regolamento del Consiglio n. 207/2009.
17.7.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 195/21 |
Ricorso proposto il 3 maggio 2010 — Strålfors Aktiebolag/UAMI (IDENTIFICATION SOLUTIONS)
(Causa T-212/10)
2010/C 195/35
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Strålfors AB (Malmö, Svezia) (rappresentante: avv. M. Nielsen)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 22 gennaio 2010, procedimento R 1112/2009-2; |
— |
accogliere la domanda di registrazione del marchio comunitario n. 8235186 «IDENTIFICATION SOLUTIONS», per «etichette e scatole in carta e cartone (non per l’identificazione di persone); articoli per legatoria; adesivi per la cartoleria o per uso domestico, materiale per artisti; pennelli; macchine da scrivere ed articoli per ufficio (tranne i mobili); materiale didattico (tranne gli apparecchi); materie plastiche per l’imballaggio (non comprese in altre classi); caratteri tipografici; cliché», nella classe 16; e |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «IDENTIFICATION SOLUTIONS», per prodotti della classe 16 — domanda di marchio comunitario n. 8235186
Decisione dell’esaminatore: parziale rigetto della domanda di registrazione di marchio comunitario
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso e conferma della decisione impugnata
Motivi dedotti: la ricorrente afferma che la domanda di marchio comunitario n. 8235186 «IDENTIFICATION SOLUTIONS» dovrebbe essere ammessa alla registrazione per prodotti della classe 16, in quanto l’elemento «IDENTIFICATION SOLUTIONS» è distintivo rispetto a tali prodotti e pertanto soddisfa i requisiti previsti dall’art. 4 del regolamento del Consiglio n. 207/2009.
17.7.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 195/22 |
Impugnazione proposta il 10 maggio 2010 da P avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 24 febbraio 2010, causa F-89/08, P/Parlamento
(Causa T-213/10 P)
2010/C 195/36
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: P (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. E. Boigelot)
Altra parte nel procedimento: Parlamento europeo
Conclusioni del ricorrente
— |
Dichiarare la sua impugnazione ricevibile e fondata e, di conseguenza, |
— |
Annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Terza Sezione) 24 febbraio 2010, causa F-89/08, notificata alla ricorrente il 1° marzo 2010, con la quale è respinto, in quanto infondato, il ricorso della ricorrente diretto ad ottenere l’annullamento della decisione del Parlamento 15 aprile 2008 di licenziarla, e la condanna del Parlamento al risarcimento del danno che afferma di aver subito; |
— |
concedere alla ricorrente il beneficio delle conclusioni da essa formulate dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea; |
— |
condannare la convenuta alle spese dei due gradi di giudizio. |
Motivi e principali argomenti
Con la presente impugnazione la ricorrente chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica (TFP) 24 febbraio 2010, causa F-89/08, P/Parlamento, recante rigetto del ricorso con cui la ricorrente aveva chiesto, in particolare, l’annullamento della decisione del Parlamento europeo di risolvere il suo contratto di agente temporaneo e il risarcimento dei danni che afferma di aver subito.
A sostegno della sua impugnazione la ricorrente deduce tre motivi, relativi a:
— |
un errore di diritto e una motivazione contraddittoria, in quanto secondo il TFP l’avvenuta conoscenza dei motivi di una decisione unicamente mediante la consultazione del suo fascicolo personale sarebbe sufficiente e non comporterebbe l’annullamento della decisione, nonostante l’istituzione non abbia esposto tali motivi né nella decisione di licenziamento, né nella decisione di rigetto del reclamo; |
— |
la mancata considerazione da parte del TFP, in primo luogo, del sistema di separazione delle funzioni e dell’equilibrio istituzionale tra organi amministrativi e organi giurisdizionali, in secondo luogo, dell’art. 26 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea e, in terzo luogo, del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, in quanto il TFP si sarebbe sostituito al Parlamento europeo enunciando al suo posto i presunti motivi della decisione dinanzi ad esso impugnata; |
— |
una motivazione insufficiente della sentenza impugnata, dal momento che il TFP avrebbe taciuto il fatto che i documenti del fascicolo che hanno condotto alla decisione dinanzi ad esso impugnata erano contraddittori, e ciò malgrado la ricorrente avesse rilevato tali incoerenze nel suo ricorso in primo grado. |
17.7.2010 |
IT |
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C 195/23 |
Ricorso proposto il 7 maggio 2010 — Moselland eG/UAMI — Renta Siete (DIVINUS)
(Causa T-214/10)
2010/C 195/37
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Moselland eG — Winzergenossenschaft (Bernkastel-Kues, Germania) (rappresentante: avv. M. Dippelhofer)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Renta Siete, SL (Albacete, Spagna)
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 22 febbraio 2010, procedimento R 1204/2009-2; |
— |
condannare l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) alle spese, incluse quelle sostenute nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: Renta Siete, SL
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «DIVINUS», per prodotti e servizi delle classi 30, 33 e 35
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio nazionale figurativo contenente gli elementi denominativi «Moselland Divinum», per prodotti della classe 33
Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’art. 76, n. 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 (1) nonché delle regole 19, n. 2, e 20, n. 1, del regolamento (CE) n. 2868/95 (2), poiché la commissione di ricorso non ha correttamente e/o sufficientemente preso in considerazione la prova dell’esistenza di diritti antecedenti;
violazione dell’art. 76, n. 1, seconda frase, del regolamento (CE) n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso non si è limitata ad utilizzare i mezzi di prova prodotti dalla ricorrente;
violazione dell’art. 78, nn. 1, 3 e 4, del regolamento (CE) n. 207/2009, per insufficiente valutazione di prove e poiché la commissione di ricorso si è accontentata di ottenere un’informazione, nonostante disponesse già di una prova contraria all’informazione ottenuta;
violazione dell’art. 75, seconda frase, del regolamento (CE) n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso non ha consentito alla ricorrente di presentare le proprie deduzioni sui fatti raccolti d’ufficio;
violazione della regola 50, n. 1, del regolamento (CE) n. 2868/95, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che la produzione dell’attestazione del ricevimento non fosse una prova sufficiente del tempestivo deposito dei documenti;
violazione della regola 50, n. 1, terza frase, del regolamento (CE) n. 2868/95, per sviamento di potere;
infine, violazione della regola 51, lett. b), del regolamento (CE) n. 2868/95, poiché la commissione di ricorso, erroneamente, non ha disposto il rimborso della tassa di ricorso.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)
(2) Regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1)
17.7.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 195/23 |
Ricorso proposto l’11 maggio 2010 — Repubblica ellenica/Commissione
(Causa T-215/10)
2010/C 195/38
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti I. Chalkias, G. Skiani e E. Leftheriotou)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
— |
Accogliere il ricorso come fondato e annullare nel suo complesso la decisione della Commissione impugnata; |
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Con il suo ricorso la Repubblica ellenica chiede l’annullamento della decisione della Commissione dell’11 marzo 2010, «che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA)», notificata con il numero C(2010) 1317 e pubblicata il 12 marzo 2010 con il numero 2010/152/UE (GU L 63, pag. 7), nella parte in cui le impone rettifiche finanziarie nei seguenti settori: a) cotone; b) misure di sviluppo rurale e c) distribuzione di aiuti alimentari agli indigenti.
Per quanto riguarda le rettifiche nel settore del cotone, la ricorrente lamenta anzitutto un’errata valutazione dei fatti da parte della Commissione e un difetto di motivazione della decisione impugnata relativamente all’ambiente di controllo e alla compatibilità del regime di aiuti al cotone con il SIGC, da un lato, e al controllo in loco delle superfici e all’analisi del pericolo, dall’altro.
In secondo luogo, la ricorrente fa valere l’errata valutazione delle circostanze di fatto da parte della Commissione e la falsa interpretazione e applicazione degli artt. 13, n. 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001 (1) e 17 del regolamento (CE) n. 1051/2001 (2) relativamente alle misure ambientali e all’insufficiente sistema di controllo nonché al seguito dato ai controlli sulle superfici coltivate a cotone e sulle misure ambientali. In particolare, la ricorrente sostiene che l’accusa mossale dalla Commissione di non aver applicato le dovute sanzioni è infondata in diritto e in fatto, non trova riscontro nelle disposizioni dei regolamenti nn. 1051/2001 e 1591/2001 e in nessuna delle disposizioni in vigore nel periodo controverso e non può validamente giustificare la rettifica imposta con la decisione impugnata.
In terzo luogo, la ricorrente deplora la falsa interpretazione e applicazione delle linee direttrici sulle rettifiche forfettarie nonché la violazione del principio di uguaglianza, in quanto non sarebbe sussistito alcun rischio di perdite per il FEAGA e la situazione del sistema di controllo non sarebbe stata la stessa per tutte e tre le campagne controllate, cioè le campagne 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, cosicché anche la rettifica avrebbe dovuto essere graduata.
In quarto luogo, la ricorrente evidenzia l’errata interpretazione da parte della Commissione dell’art. 7, n. 4, del regolamento (CE) n. 1051/2001 e delle disposizioni dell’art. 1 dei regolamenti (CE) nn. 1123/2004 (3), 905/2005 (4), 871/2006 (5) e 1486/2002 (6), che fissano anno per anno il quantitativo di cotone effettivamente ammissibile all’aiuto, relativamente alle rettifiche una tantum a titolo degli esercizi 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006 per asserito superamento dei quantitativi stabiliti e conseguente pagamento indebito.
In quinto luogo, la ricorrente sostiene che la giustificazione delle rettifiche offerta nella decisione impugnata è in sé contraddittoria e che le rettifiche medesime sono viziate da errori di calcolo, in quanto sussistono sia discordanze sia incongruenze in relazione alle campagne di commercializzazione di cui trattasi.
Per quanto riguarda le misure di sviluppo rurale, la ricorrente invoca anzitutto la nullità della procedura di liquidazione dei conti per violazione delle forme sostanziali di cui all’art. 8, n. 1, terza frase, prima parte, del regolamento (CE) n. 1663/1995 (7), dal momento che non sarebbe stata convocata una discussione bilaterale in merito all’imposizione della rettifica finanziaria per le misure di sviluppo rurale.
In secondo luogo, la ricorrente accusa la Commissione di un errore materiale, un’erronea valutazione dei fatti, un difetto di motivazione e una violazione del principio di uguaglianza relativamente alle asserite carenze del SICG, dei controlli primari e di quelli complementari.
Per quanto riguarda il settore della distribuzione degli aiuti alimentari, la ricorrente osserva anzitutto che il comportamento della Commissione ha creato legittime aspettative che non le sarebbero stati addebitati i costi del programma di forniture gratuite di riso e che il cambiamento a posteriori della politica della Commissione viola i principi delle legittime aspettative, della certezza del diritto e del legittimo affidamento ed integra un eccesso di discrezionalità, se non un abuso di potere.
In secondo luogo, la ricorrente lamenta un errore di calcolo, a suo danno, delle spese di trasporto.
In terzo luogo, essa stigmatizza la falsa interpretazione e applicazione da parte della Commissione delle disposizioni comunitarie, segnatamente dell’art. 3, n. 2, del regolamento (CEE) n. 3149/1992 (8), la violazione del principio di uguaglianza e un eccesso di discrezionalità.
(1) Regolamento (CE) della Commissione 2 agosto 2001, n. 1591, recante modalità d'applicazione del regime di aiuti per il cotone (GU L 210, pag. 10).
(2) Regolamento (CE) del Consiglio 22 maggio 2001, n. 1051, relativo all'aiuto alla produzione di cotone (GU L 148, pag. 3).
(3) Regolamento (CE) della Commissione 17 giugno 2004, n. 1123, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2003/2004, la produzione effettiva del cotone non sgranato nonché la conseguente riduzione del prezzo d’obiettivo (GU L 218, pag. 3).
(4) Regolamento (CE) della Commissione 16 giugno 2005, n. 905, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, la produzione effettiva del cotone non sgranato nonché la conseguente riduzione del prezzo d’obiettivo (GU L 154, pag. 3).
(5) Regolamento (CE) della Commissione 15 giugno 2006, n. 871, recante fissazione, per la campagna di commercializzazione 2005/2006, della produzione effettiva di cotone non sgranato e della conseguente riduzione del prezzo d'obiettivo (GU L 164, pag. 3).
(6) Regolamento (CE) della Commissione 19 agosto 2002, n. 1486, che modifica il regolamento (CE) n. 1591/2001 recante modalità d'applicazione del regime di aiuti per il cotone (GU L 223, pag. 3).
(7) Regolamento (CE) della Commissione 7 luglio 1995, n. 1663, che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del Feaog, sezione «garanzia» (GU L 158, pag. 6).
(8) Regolamento (CEE) della Commissione 29 ottobre 1992, n. 3149, recante modalità d’esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento a favore degli indigenti nella Comunità.
17.7.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 195/25 |
Ricorso proposto il 10 maggio 2010 — Monster Cable Products/UAMI — Live Nation (Music) UK Ltd (MONSTER ROCK)
(Causa T-216/10)
2010/C 195/39
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Monster Cable Products, Inc. (Brisbane, USA) (rappresentanti: avv.ti O. Günzel e W. von der Osten-Sacken)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Live Nation (Music) UK Ltd (Londra, Regno Unito)
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 24 febbraio 2010, procedimento R 216/2009-1, nella parte in cui il ricorso è stato respinto; |
— |
respingere integralmente l’opposizione n. B 754335 avverso la domanda di marchio comunitario n. 3333804 «MONSTER ROCK»; e |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «MONSTER ROCK» per prodotti della classe 9.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.
Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo «MONSTERS OF ROCK» registrato nel Regno Unito con il n. 1313176, per prodotti della classe 16; il marchio denominativo «MONSTERS OF ROCK» registrato nel Regno Unito con il n. 1313177, per prodotti della classe 25; il marchio denominativo «MONSTERS OF ROCK» registrato nel Regno Unito con il n. 1313178, per prodotti della classe 26; il marchio denominativo «MONSTERS OF ROCK» registrato nel Regno Unito con il n. 2299141, per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 25, 41 e 43; il marchio «MONSTERS OF ROCK», notorio (ai sensi dell’art. 6 bis della Convenzione di Parigi) nei 15 vecchi Stati membri; il marchio non registrato «MONSTERS OF ROCK» utilizzato nel commercio nei 15 vecchi Stati membri; il nome commerciale «MONSTERS OF ROCK» utilizzato nel commercio nei 15 vecchi Stati membri.
Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell’opposizione per tutti i prodotti contestati e rigetto integrale della domanda.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti:
Violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso: (i) ha valutato erroneamente l’identità/la somiglianza dei prodotti, (ii) non ha preso in considerazione le differenze tra i marchi, in particolare le loro differenze concettuali, e (iii) non ha determinato la portata della tutela del segno anteriore.
17.7.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 195/26 |
Ricorso proposto l’11 maggio 2010 — Rautaruukki Oyj/UAMI — Manuel Vigil Pérez (MONTERREY)
(Causa T-217/10)
2010/C 195/40
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Rautaruukki Oyj (Helsinki, Finlandia) (rappresentante: avv. J. Tanhuanpää)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Manuel Vigil Pérez (Madrid, Spagna)
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 24 febbraio 2010, procedimento R 1001/2009-2; |
— |
annullare integralmente la decisione della divisione di opposizione n. B 1173707; |
— |
autorizzare la registrazione del marchio della ricorrente «MONTERREY» per tutti i prodotti delle classi 6 e 19 conformemente alla domanda di marchio comunitario della ricorrente n. 5276936; |
— |
condannare il convenuto alle spese del presente procedimento nonché a quelle sostenute dinanzi alla commissione di ricorso; e |
— |
condannare il controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso al pagamento delle spese del procedimento, incluse, qualora egli partecipasse al presente procedimento in qualità di interveniente, quelle sostenute dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «MONTERREY» per prodotti e servizi delle classi 6, 19 e 37.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: il controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso.
Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: il marchio figurativo «MONTERREY» registrato in Spagna con il n. 1695663, per servizi della classe 37; il marchio figurativo «MONTERREY» registrato in Spagna con il n. 1695662, per servizi della classe 36.
Decisione della divisione di opposizione: parziale accoglimento dell’opposizione.
Decisione della commissione di ricorso: parziale rigetto del ricorso.
Motivi dedotti:
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
Sulla base del primo motivo, la ricorrente sostiene che la decisione contestata viola l’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso ha valutato erroneamente la somiglianza dei prodotti e dei servizi.
Con il secondo motivo, la ricorrente considera che la decisione contestata viola la regola 99 del regolamento della Commissione n. 2868/95, recante modalità di esecuzione del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso ha ritenuto erroneamente che la traduzione di un diritto anteriore corrispondesse al testo originale.
Con il terzo motivo, la ricorrente sostiene che la decisione contestata viola i principi della tutela del legittimo affidamento, di parità di trattamento e di legalità.
17.7.2010 |
IT |
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C 195/26 |
Ricorso proposto il 12 maggio 2010 — DHL Internacional/UAMI — Service Point Solutions (SERVICEPOINT)
(Causa T-218/10)
2010/C 195/41
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: DHL International GmbH (Bonn, Germania) (rappresentante: avv. K.-U. Jonas)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Service Point Solutions, SA (Barcellona, Spagna)
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 25 febbraio 2010 (procedimento R 62/2009-2); |
— |
condannare il convenuto e, se del caso, la controinteressata alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo, contenente l’elemento denominativo «SERVICEPOINT», per prodotti e servizi delle classi 16, 20, 35 e 39
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Service Point Solutions S.A.
Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: marchio figurativo, contenente l’elemento denominativo «Service Point», per prodotti e servizi delle classi 8, 9, 16, 20, 35, 38, 39 e 42, marchio figurativo, contenente l’elemento denominativo «service point», per prodotti e servizi della classe 16 e marchio figurativo, contenente l’elemento denominativo «service point», per prodotti e servizi delle classi 9 e 42
Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 (1), dato che tra i marchi contrapposti non sussisterebbe alcun rischio di confusione nonché violazione dell’art. 76, nn. 1 e 2 del regolamento (CE) n. 207/2009, dato che a torto la commissione di ricorso avrebbe omesso di tener conto di diversi documenti.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207/2009, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).
17.7.2010 |
IT |
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C 195/27 |
Ricorso proposto il 12 maggio 2010 — ratiopharm/UAMI — Nycomed (ZUFAL)
(Causa T-222/10)
2010/C 195/42
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: ratiopharm GmbH (Ulm, Germania) (rappresentante: avv. S. Völker)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: nycomed GmbH (Costanza, Germania)
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 12 marzo 2010, procedimento R 874/2008-4; |
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condannare l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «ZUFAL» per prodotti della classe 5
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: nycomed GmbH
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo comunitario «ZURCAL» per prodotti della classe 5 e tre marchi denominativi nazionali «ZURCAL» per prodotti della classe 5.
Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 (1), atteso che non sussisterebbe alcun rischio di confusione tra i marchi in conflitto.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).
17.7.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 195/28 |
Ricorso proposto il 18 maggio 2010 — Banco Santander/Commissione
(Causa T-227/10)
2010/C 195/43
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Banco Santander (Santander, Spagna) (rappresentanti: avv.ti J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, M. Muñoz de Juan, R. Calvo Salinero)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare l’art. 1, primo comma, della decisione impugnata nella parte in cui dichiara che l’art. 12, quinto comma, del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (TRLIS) (testo consolidato della legge relativa all’imposta sulle società) contiene elementi che integrano un aiuto di Stato; |
— |
in subordine, annullare l’art. 1, primo comma, della decisione impugnata nella parte in cui dichiara che l’art. 12, quinto comma, TRLIS, contiene elementi che integrano un aiuto di Stato quando si applica all’acquisto di partecipazioni che comportano l’acquisto del controllo; |
— |
in subordine, annullare l’art. 4 della decisione impugnata nella parte in cui applica l’ordine di recupero a operazioni che hanno avuto luogo prima della pubblicazione nella GUUE della decisione finale oggetto del ricorso, e |
— |
condannare la Commissione alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
La decisione impugnata nel presente procedimento è la stessa impugnata nelle cause T-219/10, Autogrill España/Commissione, T-221/10, Iberdrola/Commissione, T-225/10, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria/Commissione.
I motivi e i principali argomenti sono simili a quelli fatti valere nell’ambito di tali cause.
Si deducono, in concreto, errori di diritto concernenti rispettivamente la qualificazione giuridica della misura come aiuto di Stato, l’identificazione del beneficiario di detta misura e la fissazione della data limite per riconoscere la sussistenza del legittimo affidamento. La ricorrente deduce quest’ultimo motivo in quanto la decisione impugnata riconosce l’esistenza di un legittimo affidamento, distinguendo al contempo tra le operazioni effettuate dall’entrata in vigore della misura fino alla data di pubblicazione della decisione di avvio del procedimento di indagine formale e quelle effettuate successivamente.
17.7.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 195/28 |
Ricorso proposto il 21 maggio 2010 — Telefónica/Commissione
(Causa T-228/10)
2010/C 195/44
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Telefónica, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: avv.ti J. Ruiz Calzado, M. Núñez Müller e J. Domínguez Pérez)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare il primo comma dell’art. 1 della decisione; |
— |
condannare la Commissione alla totalità delle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
La decisione impugnata nel presente procedimento è la stessa impugnata nelle cause T-219/10, Autogrill España/Commissione, T-221/10, Iberdrola/Commissione, T-225/10, Banco Bilbao Vizcaya/Commissione e T-227/10, Banco Santander/Commissione.
I motivi e i principali argomenti sono simili a quelli fatti valere nell’ambito di tali cause.
17.7.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 195/28 |
Ricorso proposto il 21 maggio 2010 — Graf-Syteco/UAMI — Teco Electric & Machinery (SYTECO)
(Causa T-229/10)
2010/C 195/45
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Graf-Syteco GmbH & Co. KG (Tuningen, Germania) (rappresentante: avv. T. Kieser)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Teco Electric & Machinery Co. Ltd (Taipai, Taiwan)
Conclusioni della ricorrente
— |
Riformare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 18 febbraio 2010, procedimento R 230/2009-1, in modo che venga respinta l’opposizione 5 febbraio 2007, n. B 1 112 889, fondata sul marchio denominativo e figurativo tedesco n. 30 327 439, sul marchio denominativo e figurativo britannico e dell’Irlanda del Nord n. 233 226, sul marchio denominativo del Benelux n. 742 535 e sul marchio denominativo spagnolo n. 2 545 860 TECO; |
— |
in subordine, annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 18 febbraio 2010, procedimento R 230/2009-1; |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «SYTECO» per prodotti e servizi delle classi 9, 37 e 42
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Teco Electric & Machinery Co. Ltd
Marchio o segno su cu si fonda l’opposizione: quattro marchi figurativi nazionali contenenti l’elemento denominativo «TECO» per prodotti delle classi 7, 9 e 11
Decisione della divisione di opposizione: accoglimento parziale dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 (1), atteso che non sussisterebbe alcun rischio di confusione tra i marchi in conflitto.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).
17.7.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 195/29 |
Ricorso proposto il 21 maggio 2010 — Couture Tech Limited/UAMI (rappresentazione di uno stemma contenente il globo terrestre, una stella, la falce ed il martello)
(Causa T-232/10)
2010/C 195/46
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Couture Tech Ltd (Tortola, Isole Vergini britanniche) (rappresentante: B. Whyatt, barrister)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 5 marzo 2010, procedimento R 1509/2008-2; e |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo a colori rappresentante uno stemma con il globo terrestre, una stella, la falce ed il martello, per prodotti e servizi delle classi 3, 14, 18, 23, 26 e 43 — domanda di marchio comunitario n. 5585898
Decisione dell’esaminatore: diniego di registrazione del marchio comunitario
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: la ricorrente deduce due motivi a sostegno del proprio ricorso.
Con il primo motivo, la ricorrente afferma che la decisione impugnata viola l’art. 7, nn. 1 e 2, del regolamento del Consiglio n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso ha erroneamente applicato tali disposizioni alla domanda di marchio comunitario.
Con il secondo motivo, la ricorrente ritiene che la decisione impugnata non applichi le regole di equità, in quanto essa non riconosce il legittimo affidamento del ricorrente nella registrazione del suo marchio comunitario.
17.7.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 195/30 |
Ricorso proposto il 20 maggio 2010 — Nike International Ltd/UAMI — Intermar Simanto Nahmias (JUMPMAN)
(Causa T-233/10)
2010/C 195/47
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Nike International Ltd (Beaverton, USA) (rappresentante: avv. M. De Justo Bailey)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Intermar Simanto Nahmias (Individual Company) (Istanbul, Turchia)
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 11 marzo 2010, procedimento R 738/2009-1, in quanto ha confermato la decisione della divisione di opposizione n. B 1326299 per tutti i prodotti controversi; |
— |
condannare il ricorrente alle spese; |
— |
in caso di intervento nella presente causa della controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, condannarla alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «JUMPMAN», per prodotti della classe 25
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: registrazione spagnola n. 2657489 del marchio denominativo «JUMP», per prodotti della classe 25; registrazione comunitaria n. 2752145 del marchio denominativo «JUMP», per prodotti della classe 25
Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell’opposizione per tutti i prodotti controversi e rigetto integrale della domanda di registrazione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che vi fosse rischio di confusione tra i marchi in questione.
17.7.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 195/30 |
Ricorso proposto il 18 maggio 2010 — Ebro Puleva/Commissione
(Causa T-234/10)
2010/C 195/48
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Ebro Puleva, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: avv.ti J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, M. Muñoz de Juan e R. Calvo Salinero)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare l’art. 1, primo comma, della decisione impugnata nella parte in cui dichiara che l’art. 12, quinto comma, del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (TRLIS) (testo consolidato della legge relativa all’imposta sulle società) contiene elementi che integrano un aiuto di Stato; |
— |
in subordine, annullare l’art. 1, primo comma, della decisione impugnata nella parte in cui dichiara che l’art. 12, quinto comma, TRLIS, contiene elementi che integrano un aiuto di Stato quando si applica all’acquisto di partecipazioni che comportano l’acquisto del controllo, e |
— |
condannare la Commissione alle spese del presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
La decisione impugnata nel presente procedimento è la stessa impugnata nelle cause T-219/10, Autogrill España/Commissione, T-221/10, Iberdrola/Commissione e T-225/10, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria/Commissione.
I motivi e i principali argomenti sono simili a quelli fatti valere nell’ambito di tali cause.
17.7.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 195/31 |
Ricorso proposto il 21 maggio 2010 — Asociación Española de Banca/Comissione
(Causa T-236/10)
2010/C 195/49
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Asociación Española de Banca (Madrid, Spagna) (rappresentanti: avv.ti J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, M. Muñoz de Juan e R. Calvo Salinero)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare l’art. 1, primo comma, della decisione impugnata nella parte in cui dichiara che l’art. 12, quinto comma, del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (TRLIS) (testo consolidato della legge relativa all’imposta sulle società) contiene elementi che integrano un aiuto di Stato; |
— |
in subordine, annullare l’art. 1, primo comma, della decisione impugnata nella parte in cui dichiara che l’art. 12, quinto comma, TRLIS, contiene elementi che integrano un aiuto di Stato quando si applica all’acquisto di partecipazioni che comportano l’acquisto del controllo; |
— |
in subordine, annullare l’art. 4 della decisione impugnata nella parte in cui applica l’ordine di recupero a operazioni che hanno avuto luogo prima della pubblicazione nella GUUE della decisione finale oggetto del ricorso, e |
— |
condannare la Commissione alle spese del presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
La decisione impugnata nel presente procedimento è la stessa impugnata nelle cause T-219/10, Autogrill España/Commissione, T-221/10, Iberdrola/Commissione e T-225/10, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria/Commissione.
I motivi e i principali argomenti sono simili a quelli fatti valere nell’ambito di tali cause.
17.7.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 195/31 |
Ricorso presentato il 20 maggio 2010 — Italia/Commissione
(Causa T-239/10)
2010/C 195/50
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, avvocato dello Stato, P. Gentili, avvocato dello Stato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
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Annullare ai sensi dell’art. 264 TFUE la Nota di addebito datata 1o marzo 2010 n. 3241001630, ricevuta l’11 marzo 2010, della Commissione europea, D.G. Politica regionale, emessa conseguenzialmente alla Decisione della Commissione europea n. C(2009) 10350 del 22.12.2009, notificata il 23.12.2009, relativa alla soppressione di una parte della partecipazione del Fondo europeo di sviluppo regionale destinata all’Italia per il programma operativo POR Puglia Obiettivo 1 2000-06. |
— |
Condannare la Commissione europea al pagamento delle spese di giudizio. |
Motivi e principali argomenti
I motivi e principali argomenti sono quelli invocati nella causa T-223/10 Regione Puglia/Commissione.
17.7.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 195/31 |
Ricorso proposto il 25 maggio 2010 — Industrias Francisco Ivars/UAMI — Motive (Riduttori di velocità)
(Causa T-246/10)
2010/C 195/51
Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Industrias Francisco Ivars SA (Xeraco, Spagna) (rappresentanti: avv.ti E. Caballero Oliver e A. Sanz-Bermell y Martínez)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Motive Srl
Conclusioni della ricorrente
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annullare la decisione impugnata e respingere di conseguenza l'opposizione proposta dalla Motive Srl, dichiarando la validità della concessione del modello o disegno comunitario n. 000625702-001 per «riduttore». |
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condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: Disegno o modello comunitario n. 625702-0001 per «riduttori» nella classe 15/01 (motori).
Titolare del marchio comunitario: La società ricorrente.
Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: Motive Srl
Marchio del richiedente la dichiarazione di nullità: Disegno o modello comunitario n. 73952-0001.
Decisione della divisione di annullamento: Rigetto della domanda di nullità.
Decisione della commissione di ricorso: Annullamento della decisione impugnata e dichiarazione di nullità del disegno o modello comunitario di cui trattasi.
Motivi dedotti: Interpretazione e applicazione erronee degli artt. 4, 5 e 7 del regolamento n. 6/2002, sui disegni e modelli comunitari.
17.7.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 195/32 |
Ordinanza del Tribunale 17 maggio 2010 — Francia/Commissione.
(Causa T-74/09) (1)
2010/C 195/52
Lingua processuale: il francese
Il presidente della Quarta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.