ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.CE2010.184.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 184E

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

53o anno
8 luglio 2010


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RISOLUZIONI

 

Parlamento europeo
SESSIONE 2009-2010
Sedute dal 22 al 24 aprile 2009
Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 252 E del 22.10.2009.
I testi approvati del 23 aprile 2009 concernenti i discarichi relativi all'esercizio 2007 sono stati pubblicati nella GU L 255 del 26.9.2009.
TESTI APPROVATI

 

Mercoledì 22 aprile 2009

2010/C 184E/01

Controllo dell'esecuzione di bilancio dello strumento di assistenza preadesione
Risoluzione del Parlamento europeo del 22 aprile 2009 sul controllo dell'esecuzione di bilancio dello strumento di assistenza preadesione (IPA) nel 2007 (2008/2206(INI))

1

2010/C 184E/02

Esecuzione effettiva delle decisioni giudiziarie nell'Unione europea: la trasparenza del patrimonio del debitore
Risoluzione del Parlamento europeo del 22 aprile 2009 sull'esecuzione effettiva delle decisioni giudiziarie nell'Unione europea: la trasparenza del patrimonio del debitore (2008/2233(INI))

7

2010/C 184E/03

Relazione annuale sulle deliberazioni della commissione per le petizioni 2008
Risoluzione del Parlamento europeo del 22 aprile 2009 sulle deliberazioni della commissione per le petizioni durante l'anno 2008 (2008/2301(INI))

12

2010/C 184E/04

Integrazione della dimensione di genere nell'ambito dei lavori delle commissioni e delle delegazioni
Risoluzione del Parlamento europeo del 22 aprile 2009 sull'integrazione della dimensione di genere nell'ambito dei lavori delle commissioni e delle delegazioni (2008/2245(INI))

18

2010/C 184E/05

Accordo commerciale interinale con il Turkmenistan
Risoluzione del Parlamento europeo del 22 aprile 2009 sull'accordo commerciale interinale con il Turkmenistan

20

2010/C 184E/06

Politica d'immigrazione comune per l'Europa
Risoluzione del Parlamento europeo del 22 aprile 2009 su una politica d'immigrazione comune per l'Europa: principi, azioni e strumenti (2008/2331(INI))

23

2010/C 184E/07

Libro verde sul futuro delle RTE-T
Risoluzione del Parlamento europeo del 22 aprile 2009 sul Libro verde sul futuro della politica nel campo delle reti transeuropee dei trasporti (RTE-T) (2008/2218(INI))

35

 

Giovedì 23 aprile 2009

2010/C 184E/08

Deforestazione e degrado forestale
Risoluzione del Parlamento europeo del 23 aprile 2009 sui problemi di deforestazione e degrado forestale da affrontare per combattere i cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità

41

2010/C 184E/09

Piano d'azione sulla mobilità urbana
Risoluzione del Parlamento europeo del 23 aprile 2009 su un piano d'azione sulla mobilità urbana (2008/2217(INI))

43

2010/C 184E/10

Piano d'azione per sistemi intelligenti di trasporto
Risoluzione del Parlamento europeo del 23 aprile 2009 su un piano d'azione per sistemi intelligenti di trasporto (2008/2216(INI))

50

 

Venerdi 24 aprile 2009

2010/C 184E/11

Diritti della donna in Afghanistan
Risoluzione del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sui diritti della donna in Afghanistan

57

2010/C 184E/12

Sostegno al Tribunale speciale per la Sierra Leone
Risoluzione del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sul sostegno al Tribunale speciale per la Sierra Leone

60

2010/C 184E/13

Situazione umanitaria dei residenti di Camp Ashraf
Risoluzione del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sulla situazione umanitaria dei residenti di Camp Ashraf

62

2010/C 184E/14

Protezione degli interessi finanziari delle Comunità - Lotta contro le frodi - Relazione annuale 2007
Risoluzione del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità e la lotta contro la frode – Relazione annuale 2007 (2008/2242(INI))

63

2010/C 184E/15

Immunità parlamentare in Polonia
Risoluzione del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sull'immunità parlamentare in Polonia (2008/2232(INI))

72

2010/C 184E/16

Governance nell'ambito della PCP: il Parlamento europeo, i consigli consultivi regionali e gli altri attori
Risoluzione del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sulla governance nell'ambito della PCP: il Parlamento europeo, i consigli consultivi regionali e gli altri attori (2008/2223(INI))

75

2010/C 184E/17

Meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri
Risoluzione del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sull'istituzione di un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri

79

2010/C 184E/18

Aspetti normativi in tema di nanomateriali
Risoluzione del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sugli aspetti normativi in tema di nanomateriali (2008/2208(INI))

82

2010/C 184E/19

Dibattito annuale sui progressi compiuti nel 2008 nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia
Risoluzione del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sul dibattito annuale sui progressi compiuti nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (AFSJ) (articoli 2 e 39 del trattato UE)

90

2010/C 184E/20

Conclusioni del Vertice del G20
Risoluzione del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sul Vertice del G20 a Londra del 2 aprile 2009

94

2010/C 184E/21

Consolidamento della stabilità e della prosperità nei Balcani occidentali
Risoluzione del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sul consolidamento della stabilità e della prosperità nei Balcani occidentali (2008/2200(INI))

100

2010/C 184E/22

Situazione in Bosnia-Erzegovina
Risoluzione del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sulla situazione in Bosnia-Erzegovina

107

2010/C 184E/23

Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e suo protocollo opzionale
Risoluzione del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sulla conclusione, da parte della Comunità europea, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e del suo protocollo opzionale

111

2010/C 184E/24

25a relazione annuale della Commissione sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario (2007)
Risoluzione del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sulla 25a relazione annuale della Commissione sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario (2007) (2008/2337(INI))

114

 

RACCOMANDAZIONI

 

Parlamento europeo

2010/C 184E/25

Profilo, in particolare sulla base dell'origine etnica e della razza, nelle operazioni antiterrorismo, di applicazione della legge, di controllo dell'immigrazione, dei servizi doganali e dei controlli alle frontiere
Raccomandazione del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 destinata al Consiglio sul problema di definire un profilo, in particolare sulla base dell'origine etnica o della razza, nelle operazioni antiterrorismo, di applicazione della legge, di controllo dell'immigrazione, dei servizi doganali e dei controlli alle frontiere (2008/2020(INI))

119

2010/C 184E/26

Non proliferazione e futuro del trattato di non proliferazione delle armi nucleari (TNP)
Raccomandazione del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 destinata al Consiglio sulla non proliferazione e sul futuro del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari (TNP) (2008/2324(INI))

127

 

PARERI

 

Parlamento europeo

 

Mercoledì 22 aprile 2009

2010/C 184E/27

Combattere la violenza contro le donne
Dichiarazione del Parlamento europeo sulla campagna Dire NO alla violenza contro le donne

131

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Parlamento europeo

 

Mercoledì 22 aprile 2009

2010/C 184E/28

Richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di Aldo Patriciello
Decisione del Parlamento europeo del 22 aprile 2009 sulla richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di Aldo Patriciello (2008/2323(IMM))

134

2010/C 184E/29

Richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di Renato Brunetta
Decisione del Parlamento europeo del 22 aprile 2009 sulla richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di Renato Brunetta (2008/2147(IMM))

135

2010/C 184E/30

Richiesta di consultazione sull'immunità e i privilegi di Antonio Di Pietro
Decisione del Parlamento europeo del 22 aprile 2009 sulla richiesta di consultazione sull'immunità e i privilegi di Antonio Di Pietro (2008/2146(IMM))

136

2010/C 184E/31

Richiesta di revoca dell'immunità di Hannes Swoboda
Decisione del Parlamento europeo del 22 aprile 2009 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Hannes Swoboda (2009/2014(IMM))

137

 

III   Atti preparatori

 

Parlamento europeo

 

Mercoledì 22 aprile 2009

2010/C 184E/32

Accordo CE/Repubblica islamica del Pakistan su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 aprile 2009 sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (COM(2008)0081 – C6-0080/2009 – 2008/0036(CNS))

138

2010/C 184E/33

Adesione della CE al regolamento UNECE n. 61 recante disposizioni uniformi per l'omologazione dei veicoli commerciali ***
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 aprile 2009 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'adesione della Comunità europea al regolamento n. 61 della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite recante disposizioni uniformi per l'omologazione dei veicoli commerciali per quanto riguarda le sporgenze esterne poste anteriormente al pannello posteriore della cabina (COM(2008)0675 – 7240/2009 – C6-0119/2009 – 2008/0205(AVC))

139

2010/C 184E/34

Condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 aprile 2009 sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (versione codificata) (COM(2008)0715 – C6-0479/2008 – 2008/0219(CNS))

140

2010/C 184E/35

Regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 aprile 2009 sulla proposta di regolamento del Consiglio sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (versione codificata) (COM(2008)0796 – C6-0018/2009 – 2008/0226(CNS))

141

2010/C 184E/36

Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ***II
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 aprile 2009 relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e determina il contenuto dei relativi allegati (14518/1/2008 – C6-0003/2009 – 2006/0008(COD))

142

P6_TC2-COD(2006)0008Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 22 aprile 2009 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e determina il contenuto dei relativi allegati

142

2010/C 184E/37

Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale: regolamento di applicazione ***II
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 aprile 2009 relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (14516/4/2008 – C6-0006/2009 – 2006/0006(COD))

143

P6_TC2-COD(2006)0006Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 22 aprile 2009 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

143

2010/C 184E/38

Programma europeo di ricerca e sviluppo in metrologia ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 aprile 2009 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la partecipazione della Comunità ad un programma europeo di ricerca e sviluppo in metrologia realizzato da alcuni Stati membri (COM(2008)0814 – C6-0468/2008 – 2008/0230(COD))

144

P6_TC1-COD(2008)0230Posizione del Parlamento europeo e del Consiglio definita in prima lettura il 22 aprile 2009 in vista dell'adozione della decisione n. …/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla partecipazione della Comunità ad un programma europeo di ricerca e sviluppo in metrologia realizzato da alcuni Stati membri

144

2010/C 184E/39

Obblighi degli operatori che commercializzano legname e prodotti del legno ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 aprile 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legname e prodotti del legno (COM(2008)0644 – C6-0373/2008 – 2008/0198(COD))

145

P6_TC1-COD(2008)0198Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 22 aprile 2009 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legname e prodotti del legno

145

ALLEGATO

161

2010/C 184E/40

Livello minimo degli stock di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 aprile 2009 sulla proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi (COM(2008)0775 – C6-0511/2008 – 2008/0220(CNS))

162

2010/C 184E/41

Rete informativa di allarme sulle infrastrutture tecniche (CIWIN) *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 aprile 2009 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa a una rete informativa di allarme sulle infrastrutture critiche (CIWIN) (COM(2008)0676 – C6-0399/2008 – 2008/0200(CNS))

174

2010/C 184E/42

Istituzione di una rete europea di protezione delle personalità *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 aprile 2009 sull'iniziativa del Regno dei Paesi Bassi per l'adozione di una decisione del Consiglio che modifica la decisione 2002/956/GAI relativa all'istituzione di una rete europea di protezione delle personalità (16437/2008 – C6-0029/2009 – 2009/0801(CNS))

181

2010/C 184E/43

Programmi nazionali per la ristrutturazione del settore del cotone *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 aprile 2009 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 637/2008 per quanto riguarda i programmi nazionali per la ristrutturazione del settore del cotone (COM(2009)0037 – C6-0063/2009 – 2009/0008(CNS))

182

2010/C 184E/44

Protocollo di attuazione della convenzione delle Alpi nell'ambito dei trasporti (protocollo sui trasporti) *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 aprile 2009 sulla proposta di decisione del Consiglio sulla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo di attuazione della convenzione delle Alpi nell'ambito dei trasporti (protocollo Trasporti) (COM(2008)0895 – C6-0073/2009 – 2008/0262(CNS))

183

2010/C 184E/45

Bilancio rettificativo n. 2/2009
Risoluzione del Parlamento europeo del 22 aprile 2009 sul progetto di bilancio rettificativo n. 2/2009 dell'Unione europea per l'esercizio 2009, sezione III - Commissione (6953/2009 – C6-0077/2009 – 2009/2010(BUD))

184

2010/C 184E/46

Progetto di bilancio rettificativo n. 3/2009
Risoluzione del Parlamento europeo del 22 aprile 2009 sul progetto di bilancio rettificativo n. 3/2009 dell'Unione europea per l'esercizio 2009, Sezione III - Commissione (8153/2009 – C6-0118/2009 – 2009/2017(BUD))

185

2010/C 184E/47

Norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ***II
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 aprile 2009 relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (14539/2/2008 – C6-0024/2009 – 2007/0195(COD))

186

P6_TC2-COD(2007)0195Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 22 aprile 2009 in vista dell'adozione della direttiva 2009/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE

186

2010/C 184E/48

Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia ***II
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 aprile 2009 relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (14541/1/2008 – C6-0020/2009 – 2007/0197(COD))

187

P6_TC2-COD(2007)0197Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 22 aprile 2009 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia

187

2010/C 184E/49

Accesso alla rete: scambi transfrontalieri di energia elettrica ***II
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 aprile 2009 relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 (14546/2/2008 – C6-0022/2009 – 2007/0198(COD))

188

P6_TC2-COD(2007)0198Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 22 aprile 2009 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003

188

2010/C 184E/50

Norme comuni per il mercato interno del gas naturale ***II
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 aprile 2009 relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (14540/2/2008 – C6-0021/2009 – 2007/0196(COD))

189

P6_TC2-COD(2007)0196Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 22 aprile 2009 in vista dell'adozione della direttiva 2009/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE

189

2010/C 184E/51

Accesso alle reti di trasporto del gas naturale ***II
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 aprile 2009 sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 (14548/2/2008 – C6-0023/2009 – 2007/0199(COD))

190

P6_TC2-COD(2007)0199Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 22 aprile 2009 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005

190

2010/C 184E/52

Interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee (ISA) ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 aprile 2009 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulle soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee (ISA) (COM(2008)0583 – C6-0337/2008 – 2008/0185(COD))

191

P6_TC1-COD(2008)0185Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 22 aprile 2009 in vista dell'adozione della decisione n. …/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee (ISA)

191

2010/C 184E/53

Macchine per l'applicazione di antiparassitari ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 aprile 2009 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente le macchine per l'applicazione di antiparassitari, che modifica la direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006 relativa alle macchine (COM(2008)0535 – C6-0307/2008 – 2008/0172(COD))

192

P6_TC1-COD(2008)0172Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 22 aprile 2009 in vista dell'adozione della direttiva 2009/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine per l'applicazione di pesticidi

192

ALLEGATO

193

2010/C 184E/54

Etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 aprile 2009 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali (COM(2008)0779 – C6-0411/2008 – 2008/0221(COD))

193

P6_TC1-COD(2008)0221Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 22 aprile 2009 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n…/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali

194

ALLEGATO I

204

ALLEGATO II

206

ALLEGATO III

211

ALLEGATO IV

211

2010/C 184E/55

Modifica del regolamento (CE) n. 717/2007 (telefonia mobile) e della direttiva 2002/21/CE (comunicazioni elettroniche) ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 aprile 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 717/2007 relativo al roaming sulle reti mobili pubbliche all'interno della Comunità e la direttiva 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (COM(2008)0580 – C6-0333/2008 – 2008/0187(COD))

212

P6_TC1-COD(2008)0187Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 22 aprile 2009 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 717/2007 relativo al roaming sulle reti mobili pubbliche all'interno della Comunità e la direttiva 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica

212

2010/C 184E/56

Obblighi in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e scissioni ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 aprile 2009 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 77/91/CEE, 78/855/CEE e 82/891/CEE del Consiglio e la direttiva 2005/56/CE per quanto riguarda gli obblighi in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e scissioni (COM(2008)0576 – C6-0330/2008 – 2008/0182(COD))

213

P6_TC1-COD(2008)0182Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 22 aprile 2009 in vista dell'adozione della direttiva 2009/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 77/91/CEE, 78/855/CEE e 82/891/CEE del Consiglio e la direttiva 2005/56/CE per quanto riguarda gli obblighi in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e scissioni

213

2010/C 184E/57

Accesso alle attività di assicurazione diretta e di riassicurazione e al loro esercizio (Solvibilità II) ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 aprile 2009 sulla proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accesso alle attività di assicurazione e di riassicurazione e al loro esercizio (rifusione) (COM(2008)0119 – C6-0231/2007 – 2007/0143(COD))

214

P6_TC1-COD(2007)0143Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 22 aprile 2009 in vista dell'adozione della direttiva 2009/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accesso alle attività di assicurazione e di riassicurazione e al loro esercizio (SOLVIBILITÀ II)

215

2010/C 184E/58

Accordo commerciale interinale con il Turkmenistan *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 aprile 2009 sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Turkmenistan, dall'altra (5144/1999 – COM(1998)0617 - C5-0338/1999 – 1998/0304(CNS))

215

2010/C 184E/59

Quadro comunitario per la sicurezza nucleare *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 aprile 2009 sulla proposta di direttiva del Consiglio che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare (COM(2008)0790 – C6-0026/2009 – 2008/0231(CNS))

216

2010/C 184E/60

Regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 aprile 2009 sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (COM(2008)0721 – C6-0510/2008 – 2008/0216(CNS))

232

2010/C 184E/61

Conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 aprile 2009 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche (COM(2008)0324 – C6-0282/2008 – 2008/0112(CNS))

253

 

Giovedì 23 aprile 2009

2010/C 184E/62

Accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus ***II
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 aprile 2009 relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus (11786/1/2008 – C6-0016/2009 – 2007/0097(COD))

260

P6_TC2-COD(2007)0097Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 23 aprile 2009 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme comuni per l'accesso al mercato dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006

260

2010/C 184E/63

Norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada ***II
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 aprile 2009 relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (11783/1/2008 – C6-0015/2009 – 2007/0098(COD))

261

P6_TC2-COD(2007)0098Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 23 aprile 2009 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio

261

2010/C 184E/64

Accesso al mercato internazionale del trasporto merci su strada ***II
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 aprile 2009 relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme comuni per l'accesso al mercato del trasporto internazionale di merci su strada (11788/1/2008 – C6-0014/2009 – 2007/0099(COD))

262

P6_TC2-COD(2007)0099Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 23 aprile 2009 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme comuni per l'accesso al mercato del trasporto internazionale di merci su strada

262

2010/C 184E/65

Rendimento energetico nell'edilizia ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 aprile 2009 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rendimento energetico nell'edilizia (COM(2008)0780 – C6-0413/2008 – 2008/0223(COD))

263

P6_TC1-COD(2008)0223Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 aprile 2009 in vista dell'adozione della direttiva 2009/…CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul rendimento energetico nell'edilizia

264

ALLEGATO I

286

ALLEGATO II

288

ALLEGATO III

289

ALLEGATO IV

289

ALLEGATO V

290

ALLEGATO VI

290

2010/C 184E/66

Agenzie di rating del credito ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 aprile 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (COM(2008)0704 – C6-0397/2008 – 2008/0217(COD))

292

P6_TC1-COD(2008)0217Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 aprile 2009 in vista in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito

292

2010/C 184E/67

Diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 aprile 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori (COM(2008)0816 – C6-0476/2008 – 2008/0246(COD))

293

P6_TC1-COD(2008)0246Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 aprile 2009 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori

294

ALLEGATO I

309

ALLEGATO II

309

ALLEGATO III

310

ALLEGATO IV

311

2010/C 184E/68

Diritti dei passeggeri nel trasporto con autobus ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 aprile 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori (COM(2008)0817 – C6-0469/2008 – 2008/0237(COD))

312

P6_TC1-COD(2008)0237Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 aprile 2009 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori

313

ALLEGATO I

329

ALLEGATO II

330

2010/C 184E/69

Durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 aprile 2009 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/116/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi (COM(2008)0464 – C6-0281/2008 – 2008/0157(COD))

331

P6_TC1-COD(2008)0157Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 aprile 2009 in vista dell'adozione della direttiva 2009/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi

332

2010/C 184E/70

Sistemi di trasporto intelligenti nel settore dei trasporti stradali e interfacce con altri modi di trasporto ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 aprile 2009 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto (COM(2008)0887 – C6-0512/2008 – 2008/0263(COD))

338

P6_TC1-COD(2008)0263Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 aprile 2009 in vista dell'adozione della direttiva 2009/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto

339

ALLEGATO I

348

ALLEGATO II

349

ALLEGATO III

352

2010/C 184E/71

Programma Marco Polo II ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 aprile 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1692/2006 che istituisce il secondo programma Marco Polo relativo alla concessione di contributi finanziari comunitari per migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporto merci (Marco Polo II) (COM(2008)0847 – C6-0482/2008 – 2008/0239(COD))

353

P6_TC1-COD(2008)0239Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 aprile 2009 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1692/2006 che istituisce il secondo programma Marco Polo relativo alla concessione di contributi finanziari comunitari per migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporto merci (Marco Polo II)

353

2010/C 184E/72

Rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 aprile 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo (COM(2008)0852 – C6-0509/2008 – 2008/0247(COD))

354

P6_TC1-COD(2008)0247Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 aprile 2009 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo

354

ALLEGATO

367

2010/C 184E/73

Diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 aprile 2009 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera (COM(2008)0414 – C6-0257/2008 – 2008/0142(COD))

368

P6_TC1-COD(2008)0142Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 aprile 2009 in vista dell'adozione della direttiva 2009/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera

369

2010/C 184E/74

Sicurezza dei pazienti *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 aprile 2009 sulla proposta di raccomandazione del Consiglio sulla sicurezza dei pazienti, comprese la prevenzione e la lotta contro le infezioni nosocomiali (COM(2008)0837 – C6-0032/2009 – 2009/0003(CNS))

395

2010/C 184E/75

Azione europea nel settore delle malattie rare *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 aprile 2009 sulla proposta di raccomandazione del Consiglio su un'azione europea nel settore delle malattie rare (COM(2008)0726 – C6-0455/2008 – 2008/0218(CNS))

404

 

Venerdi 24 aprile 2009

2010/C 184E/76

Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (COM(2008)0530 – C6-0116/2009 – 2008/0170(CNS))

413

2010/C 184E/77

Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (COM(2008)0530 – C6-0117/2009 – 2008/0171(CNS))

414

2010/C 184E/78

Statistiche sui prodotti fitosanitari ***II
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui prodotti fitosanitari (11120/2/2008 – C6-0004/2009 – 2006/0258(COD))

415

P6_TC2-COD(2006)0258Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 24 aprile 2009 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui prodotti fitosanitari

415

ALLEGATO I

422

ALLEGATO II

423

ALLEGATO III

425

2010/C 184E/79

Specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (COM(2008)0399 – C6-0277/2008 – 2008/0151(COD))

439

P6_TC1-COD(2008)0151Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 aprile 2009 in vista dell'adozione della direttiva 2009/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia

440

ALLEGATO

440

2010/C 184E/80

Condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione (COM(2008)0311 – C6-0203/2008 – 2008/0098(COD))

441

P6_TC1-COD(2008)0098Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 aprile 2009 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione

441

ALLEGATO I

472

ALLEGATO II

474

ALLEGATO III

476

ALLEGATO IV

477

ALLEGATO V

478

ALLEGATO VI

481

2010/C 184E/81

Pagamenti transfrontalieri nella Comunità ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità (COM(2008)0640 – C6-0352/2008 – 2008/0194(COD))

483

P6_TC1-COD(2008)0194Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 aprile 2009 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità e che abroga il regolamento (CE) n. 2560/2001

483

2010/C 184E/82

Attività degli istituti di moneta elettronica ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (COM(2008)0627 – C6-0350/2008 – 2008/0190(COD))

484

P6_TC1-COD(2008)0190Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 aprile 2009 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE

484

2010/C 184E/83

Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (COM(2008)0345 – C6-0220/2008 – 2008/0110(COD))

485

P6_TC1-COD(2008)0110Posizione del Parlamento europeo definito in prima lettura il 24 aprile 2009 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale)

485

2010/C 184E/84

Meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 332/2002 che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (COM(2009)0169 – C6-0134/2009 – 2009/0053(CNS))

486

2010/C 184E/85

Tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (COM(2008)0727 – C6-0464/2008 – 2008/0215(CNS))

488

2010/C 184E/86

Sistema comune IVA per quanto concerne la frode fiscale connessa alle importazioni e ad altre operazioni transfrontaliere *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto in relazione all'evasione fiscale connessa all'importazione e a altre operazioni transfrontaliere (COM(2008)0805 – C6-0039/2009 – 2008/0228(CNS))

519

Significato dei simboli utilizzati

*

procedura di consultazione

**I

procedura di cooperazione, prima lettura

**II

procedura di cooperazione, seconda lettura

***

parere conforme

***I

procedura di codecisione, prima lettura

***II

procedura di codecisione, seconda lettura

***III

procedura di codecisione, terza lettura

(La procedura di applicazione é fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione)

Emendamenti politici: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono indicate dal simbolo ▐ .

Correzioni e adeguamenti tecnici dei servizi: il testo nuovo o modificato è evidenziato in corsivo semplice e le soppressioni sono indicate dal simbolo ║.

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RISOLUZIONI

Parlamento europeo SESSIONE 2009-2010 Sedute dal 22 al 24 aprile 2009 Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 252 E del 22.10.2009. I testi approvati del 23 aprile 2009 concernenti i discarichi relativi all'esercizio 2007 sono stati pubblicati nella GU L 255 del 26.9.2009. TESTI APPROVATI

Mercoledì 22 aprile 2009

8.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 184/1


Mercoledì 22 aprile 2009
Controllo dell'esecuzione di bilancio dello strumento di assistenza preadesione

P6_TA(2009)0237

Risoluzione del Parlamento europeo del 22 aprile 2009 sul controllo dell'esecuzione di bilancio dello strumento di assistenza preadesione (IPA) nel 2007 (2008/2206(INI))

2010/C 184 E/01

Il Parlamento europeo,

visto il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (1),

visto il regolamento (CE) n. 718/2007 della Commissione, del 12 giugno 2007, che attua il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (2),

vista la comunicazione della Commissione, dell'8 novembre 2006, sul quadro finanziario indicativo pluriennale 2008-2010 per l'IPA (COM(2006)0672),

vista la comunicazione della Commissione, del 6 novembre 2007, sul quadro finanziario indicativo pluriennale 2009-2011 per l'IPA (COM(2007)0689),

vista la relazione annuale 2007 della Commissione sullo strumento di assistenza preadesione (IPA), del 15 dicembre 2008 (COM(2008)0850 e SEC(2008)3026),

viste la comunicazione della Commissione del 5 novembre 2008 su strategia di allargamento e sfide principali per il periodo 2008-2009 e le relazioni 2008 sui progressi compiuti dai singoli paesi che accompagnano tale comunicazione (COM(2008)0674 accompagnato dai documenti da SEC(2008)2692 a SEC(2008)2699),

vista la relazione della Commissione del 22 luglio 2008«Tutela degli interessi finanziari delle Comunità - Lotta contro la frode - Relazione annuale 2007» (COM(2008)0475, incluso SEC(2008)2300),

vista la relazione annuale della Commissione, del 27 ottobre 2008, sullo strumento per le politiche strutturali di preadesione (ISPA) 2007 (COM(2008)0671 e SEC(2008)2681),

vista la relazione annuale 2007 della Commissione, del 22 dicembre 2008, sul programma PHARE, lo strumento di preadesione per la Turchia, il programma CARDS e lo strumento di transizione (COM(2008)0880 e SEC(2008)3075),

vista la relazione della Corte dei conti sui rendiconti annuali dell'Agenzia europea per la ricostruzione relativi all'esercizio 2007, corredata delle risposte dell'Agenzia (3),

vista la relazione speciale della Corte dei conti n. 5/2007 sulla gestione del programma CARDS da parte della Commissione, corredata delle risposte della Commissione (4),

vista la relazione annuale di attività del 2007 del Direttore generale per l'allargamento della Commissione (5),

viste le sue precedenti risoluzioni sull'allargamento e, in particolare, la sua risoluzione del 10 luglio 2008 sul documento di strategia di allargamento 2007 presentato dalla Commissione (6),

vista la sua risoluzione del 10 aprile 2008 sulla relazione concernente i progressi compiuti dalla Croazia nel 2007 (7),

vista la sua risoluzione del 23 aprile 2008 sulla relazione 2007 sui progressi compiuti dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (8),

vista la sua risoluzione del 21 maggio 2008 sulla relazione 2007 relativa ai progressi compiuti dalla Turchia (9),

vista la sua risoluzione del 13 gennaio 2009 sulle relazioni economiche e commerciali con i Balcani occidentali (10),

vista la sua risoluzione del 4 dicembre 2008 sulla situazione delle donne nei Balcani (11),

vista la missione conoscitiva di una delegazione della sua commissione per il controllo dei bilanci in Kosovo (12) dal 22 al 25 giugno 2008 e la relativa relazione (13),

visti il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (14), in particolare l'articolo 53, e le sue modalità d'esecuzione,

visto l'articolo 45 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per gli affari esteri (A6-0181/2009),

A.

considerando che lo strumento di assistenza preadesione (IPA) è il nuovo strumento finanziario che sostituisce gli strumenti e i programmi destinati ai paesi candidati e ai potenziali paesi candidati, vale a dire Phare, SAPARD, ISPA, l'assistenza finanziaria preadesione per la Turchia, e CARDS, ed è volto a ottimizzare l'uso dei fondi dell'Unione europea adeguandolo in modo flessibile in modo da adattarlo alle esigenze specifiche e alle capacità gestionali di tali paesi,

B.

considerando che l'IPA è costituito dalle cinque componenti seguenti, che riguardano priorità definite in base alle esigenze dei paesi beneficiari, vale a dire:

I.

sostegno alla transizione e sviluppo istituzionale,

II.

cooperazione transfrontaliera,

III.

sviluppo regionale,

IV.

sviluppo delle risorse umane,

V.

sviluppo rurale,

C.

considerando che l'IPA è un fattore chiave per migliorare la qualità della vita dei cittadini, gli standard sociali, la cooperazione tra infrastrutture, nonché la cooperazione regionale e transfrontaliera e per promuovere il rispetto dei diritti umani nei paesi candidati e potenziali candidati,

D.

considerando che lo scopo del controllo parlamentare sull'esecuzione del bilancio nell'ambito della politica di allargamento non è unicamente quello di assicurare che i fondi dell'Unione europea siano stati utilizzati in conformità alle disposizioni vigenti e alle politiche dell'Unione, ma anche di verificare se essi siano stati effettivamente destinati alle priorità individuate per i paesi beneficiari nel documento di strategia e nelle relazioni sui progressi compiuti e se abbiano raggiunto i risultati auspicati a fronte degli interessi comuni dell'Unione,

E.

considerando che è essenziale esaminare rigorosamente l'attuazione dell'IPA fin dalle fasi iniziali, in modo da evitare i problemi che sono stati riscontrati tardivamente nell'attuazione di precedenti strumenti di preadesione, tenendo presente che le irregolarità che non sono prese in considerazione a tempo debito si moltiplicheranno e sarà molto difficile porvi rimedio in un secondo momento, quando saranno ormai diventate prassi illecite permanenti,

F.

considerando che la lotta alla corruzione e le riforme settoriali (nel sistema giudiziario e nei settori della polizia e della pubblica amministrazione) influiscono non soltanto sul buon governo e sullo Stato di diritto ma anche sul contesto generale in cui operano le imprese,

G.

considerando che l'IPA, in particolare attraverso la revisione dei documenti indicativi di pianificazione pluriennali (DPIP), offre considerevole flessibilità e consente di adeguarsi al mutare delle esigenze e delle capacità gestionali dei paesi beneficiari,

H.

considerando che, a norma dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1085/2006 («regolamento IPA»), la Commissione è tenuta a presentare al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 31 dicembre 2010, una relazione di valutazione intermedia dell'attuazione dell'IPA, corredandola se del caso di una proposta legislativa volta a modificare tale regolamento,

I.

considerando che, a seguito della richiesta del Parlamento, la Commissione si è impegnata a svolgere già nel 2009 un riesame intermedio del pacchetto di strumenti di assistenza esterna, incluso l'IPA,

J.

considerando che è opportuno che il Parlamento europeo comunichi fin d'ora con i parlamenti nazionali dei paesi beneficiari dell'IPA,

Osservazioni generali

1.

valuta con favore il dialogo strutturato instaurato con la Commissione sull'esecuzione dell'IPA e ricorda la propria posizione al riguardo, segnatamente la necessità di concedere a tutti i paesi beneficiari pari accesso alla gamma completa di strumenti politici disponibili nel quadro di tale strumento, di attribuire adeguata priorità alla lotta contro la corruzione e il crimine organizzato, nonché di prestare maggiore attenzione alla costruzione della capacità istituzionale, in particolare a livello parlamentare, allo sviluppo delle organizzazioni della società civile, alle misure volte a promuovere il principio di tolleranza e non discriminazione, allo sviluppo umano e alla cooperazione regionale nelle aree politiche essenziali;

2.

esprime soddisfazione per l'elevato tasso di esecuzione degli impegni dell'IPA nel 2007; si rammarica, tuttavia, che i primi programmi a titolo dell'IPA siano stati adottati solo alla fine del 2007 e che l'attuazione effettiva sia iniziata solo nel 2008, in parte a causa della tardiva adozione del nuovo strumento e in parte a causa dei ritardi con cui i paesi beneficiari hanno predisposto le strutture e i sistemi di gestione necessari; sollecita la Commissione ad avanzare nell'attuazione dei progetti e a monitorare l'assegnazione dei fondi e i risultati ottenuti, in modo da garantire che l'IPA abbia un impatto visibile nei paesi interessati;

3.

osserva che, a causa della tardiva adozione del regolamento IPA e del regolamento (CE) n. 718/2007 («regolamento di attuazione IPA») e, successivamente, del primo quadro finanziario indicativo pluriennale e dei DPIP, le attività di controllo, valutazione e presentazione di relazioni concernenti i programmi e i progetti IPA per il 2007 sono state limitate e non hanno ancora prodotto risultati; sottolinea che una transizione senza problemi dai precedenti strumenti di preadesione all'IPA richiede la continuità della programmazione, l'attuazione adeguata dei progetti e l'esecuzione dei pagamenti;

4.

ritiene che il livello di coerenza tra i programmi nazionali IPA per il 2007 e la politica di preadesione dell'Unione europea sia stato soddisfacente, poiché la maggior parte degli obiettivi enunciati nei programmi erano in linea con le priorità indicate nelle rispettive relazioni della Commissione sui progressi compiuti;

5.

osserva che l'aspetto fondamentale per i paesi candidati consiste nell'attuazione delle norme europee - norme di carattere statistico, ambientale e fiscale - il che è coerente con la politica di allargamento dell'Unione europea; sottolinea, peraltro, che non deve essere trascurata l'importanza dei criteri politici, in particolare la governance democratica, il rispetto dei diritti umani, la libertà di religione, i diritti delle donne, i diritti delle minoranze e lo Stato di diritto, poiché il mancato rispetto di tali criteri potrebbe complicare e ritardare i negoziati; ritiene che ci dovrebbe essere un migliore equilibrio tra i progetti destinati a soddisfare i criteri politici e quelli destinati all'attuazione dell'acquis comunitario;

6.

ricorda alla Commissione che la legittimazione dell'Unione e la sua capacità di promuovere riforme potranno essere grandemente rafforzate se l'assistenza dell'IPA sarà mirata a settori che portano benefici diretti ai cittadini dei paesi candidati e potenziali candidati, in particolare alla luce delle necessità e delle sfide generate dalla crisi finanziaria globale;

7.

ritiene pertanto che l'IPA debba sostenere i paesi beneficiari nei loro sforzi per soddisfare i requisiti indicati nella tabella di marcia per la liberalizzazione dei visti, cosicché i cittadini dei Balcani occidentali possano finalmente godere della libertà di circolazione e partecipare appieno ai programmi e ai regimi dell'Unione europea; valuta positivamente l'intenzione della Commissione di aumentare ulteriormente l'assegnazione di fondi IPA ai programmi Tempus, Erasmus Mundus e Gioventù in azione;

8.

prende atto del fatto che la Commissione era in condizione di concedere l'accreditamento per la gestione decentrata alla Croazia per le componenti da I a IV e alla Turchia per le componenti I e II verso la fine del 2008; esorta la Commissione a continuare a collaborare intensamente con i paesi candidati e potenziali candidati in modo che in un prossimo futuro essi siano in grado di gestire i fondi in maniera decentrata e avere pertanto pieno accesso a tutte le componenti dell'IPA; rileva tuttavia che il conferimento dei poteri di gestione è condizionato e subordinato al loro esercizio efficace;

9.

sottolinea che l'utilizzo dell'IPA è una responsabilità condivisa tra la Commissione e i governi nazionali dei paesi candidati e potenziali candidati; invita la Commissione a migliorare la cooperazione e la comunicazione tra le sue delegazioni e le rispettive autorità, a istituire un controllo permanente sulle procedure di attuazione dei progetti e ad operare affinché si giunga a misure comuni per il miglioramento della capacità amministrativa dei paesi beneficiari;

10.

sottolinea la necessità di una gestione e un controllo trasparenti ed efficaci dell'IPA, tenendo conto delle specificità dei sistemi di audit interno e di controllo di ciascun paese, nonché delle migliori prassi nelle procedure di preadesione seguite a suo tempo dagli ex paesi candidati;

11.

si attende che la Commissione riferisca ogni anno al Parlamento e alla sua commissione competente per il controllo dei bilanci in merito ai pagamenti e all'esecuzione dei fondi IPA, nonché in merito ai fondi ISPA, IPARD e SAPARD rimanenti, fornendo dettagli per ciascun paese beneficiario ed esempi di migliori prassi, e segnalando tutti i problemi o le irregolarità riscontrate;

12.

nota che nei progetti IPA per il 2007 non si dà sufficiente spazio e visibilità alle questioni orizzontali, quali la valutazione d'impatto ambientale, il buon governo, il coinvolgimento della società civile, le pari opportunità e la non discriminazione; invita la Commissione a elaborare, in particolare, programmi regionali o orizzontali con più beneficiari, segnatamente nei campi della lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata, del dialogo interculturale e della parità di genere;

13.

osserva che finanziamenti limitati sono assegnati a grandi aree geografiche o a vasti settori d'intervento e che tali risorse sono frammentate in tanti piccoli progetti, piuttosto che essere concentrate su un numero minore di progetti maggiormente visibili; sottolinea che i programmi nazionali annuali dovrebbero trovare il giusto equilibrio tra la necessità di dare una risposta adeguata alle priorità essenziali individuate nelle relazioni sui progressi compiuti e quella di evitare un'eccessiva frammentazione dei fondi;

Osservazioni specifiche per settore d'intervento e per paese

14.

mette in rilievo, come questione della massima importanza e urgenza, la necessità di usare l'IPA per rafforzare in tutti i paesi beneficiari la lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata, con particolare attenzione al riciclaggio di denaro, all'immigrazione illegale e alla tratta di esseri umani; osserva che, nonostante tutte le relazioni del 2008 sui progressi compiuti abbiano indicato nella corruzione un grave problema e un ambito prioritario d'intervento, non tutti i programmi IPA del 2007 prendono tale problema nella debita considerazione; suggerisce che parte dei fondi venga destinata specificamente a tale scopo, come nel caso della Croazia (15) e del Montenegro (16), e invita la Commissione a elaborare una strategia più coerente in materia, partendo dalle esperienze acquisite con i precedenti allargamenti;

15.

osserva che le organizzazioni della società civile (OSC) nei paesi beneficiari dovrebbero essere coinvolte più attivamente nello sviluppo e nell'avvio dei progetti; sottolinea che i futuri programmi IPA dovrebbero affrontare il problema della dipendenza sistematica delle OSC dai donatori, al fine di evitare l'esistenza di OSC «su richiesta», e dovrebbero anche promuovere lo sviluppo di alcune delle OSC lungo le linee di conflitto etnico-politico, in particolare in Bosnia Erzegovina, nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e in Kosovo (17); si attende che il nuovo strumento per la società civile si faccia carico di molti dei problemi connessi con la diversità, complessità e frammentazione dei programmi dell'Unione europea;

16.

insiste sulla necessità di un sostegno costante alle OSC nei paesi candidati e potenziali candidati, al fine di creare un ambiente competitivo tra loro e di garantire la sostenibilità della loro opera per un'attuazione dell'IPA orientata ai risultati e la continuità del loro attivo coinvolgimento nella gestione di progetti;

17.

nota che i progetti e le attività finanziati a titolo dell'IPA non hanno grandi riscontri in termini di visibilità dell'Unione europea «sul campo» e non hanno prodotto una legittimazione «dal basso verso l'alto» di un ulteriore ravvicinamento all'Unione;

18.

ritiene che non sia stata dedicata sufficiente attenzione all'istruzione e all'occupazione giovanile quali presupposti per lo sviluppo e la stabilità a lungo termine; evidenzia la necessità di combattere la disoccupazione, in particolare la disoccupazione giovanile e quella di lunga durata, quale problema traversale di grande importanza; suggerisce a tale proposito che la Commissione valuti la possibilità di sfruttare maggiormente la flessibilità concessa dall'IPA consentendo, ove opportuno, il finanziamento di misure relative alle componenti III-V attraverso le prime due componenti;

19.

osserva che il sostegno finanziario regionale nell'ambito dell'IPA è relativamente limitato (circa il 10 % del totale dell'IPA), soprattutto considerando che esso copre undici settori d'intervento in sei paesi, che vanno dall'istruzione e la gioventù alla sicurezza nucleare;

20.

esprime preoccupazione per il fatto che nel 2007 il totale gli stanziamenti IPA per la componente II fossero pari a soli 38 800 000 EUR su un totale IPA di 497 200 000 EUR (ossia meno dell'8 %); rileva che ciò è in contraddizione con l'affermazione della Commissione che la cooperazione transfrontaliera favorisce la riconciliazione e le relazioni di buon vicinato ed è particolarmente importante in una regione segnata da recenti conflitti; si rammarica che nella pratica sia stato difficile instaurare una cooperazione efficace, e ciò per vari motivi, tra cui la mancata corrispondenza di strutture e procedure fra alcuni partner, nonché difficoltà politiche; esorta i paesi beneficiari e la Commissione, nel quadro di tale componente, a portare avanti la cooperazione esistente e a svilupparne di nuova, in linea con l'obiettivo di incentivare relazioni di buon vicinato e di promuovere l'integrazione economica, in particolare in materia di ambiente, di patrimonio naturale e culturale e di lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata;

21.

è altresì preoccupato per il fatto che nessuno dei programmi IPA per il 2007 presentati dai paesi beneficiari riguardava direttamente i diritti delle donne o la parità di genere, sebbene le questioni di genere siano state indicate come problemi di grande importanza sia nelle relazioni sui progressi compiuti che nei DPIP; ribadisce ancora una volta l'invito alla Commissione a mettere a disposizione fondi preadesione per rafforzare i diritti delle donne nei Balcani, in particolare attraverso ONG di donne e organizzazioni femminili; invita la Commissione a destinare i fondi IPA di conseguenza, in modo da promuovere il bilancio di genere («gender budgeting») nella politica di preadesione e incoraggiare i paesi beneficiari a presentare proposte di progetti al riguardo;

22.

sottolinea la necessità di coinvolgere sempre più organizzazioni non governative nella convezione e nella realizzazione di progetti finanziati a titolo dell'IPA onde garantire che l'assistenza offerta da questo strumento rifletta le reali esigenze e aspettative, onde contribuire a una maggiore visibilità dei progetti IPA e promuovere lo sviluppo di una società civile vivace e proattiva nei paesi beneficiari;

23.

invita la Corte dei conti europea a presentare entro la fine del 2010 una relazione speciale di valutazione intermedia sull'attuazione dell'IPA;

*

* *

24.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, nonché ai governi, ai parlamenti e alle istituzioni nazionali di controllo contabile dei paesi beneficiari dell'IPA.


(1)  GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82.

(2)  GU L 170 del 29.6.2007, pag. 1.

(3)  GU C 311 del 5.12.2008, pag. 42.

(4)  GU C 285 del 27.11.2007, pag. 1.

(5)  31.3.2008, http//ec.europa.eu/atwork/synthesis/aar/doc/elarg_aar.pdf.

(6)  Testi approvati, P6_TA(2008)0363.

(7)  Testi approvati, P6_TA(2008)0120.

(8)  Testi approvati, P6_TA(2008)0172.

(9)  Testi approvati, P6_TA(2008)0224.

(10)  Testi approvati, P6_TA(2009)0005.

(11)  Testi approvati, P6_TA(2008)0582.

(12)  In base alla risoluzione 1244/1999 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

(13)  http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/publicationsCom.do?language=EN&body=CONT.

(14)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(15)  Progetto 2007/019-247: Migliorare la cooperazione tra agenzie contro la corruzione, un progetto da 2 500 000 EUR per rafforzare l'organo di coordinamento del Ministero della Giustizia responsabile della strategia anticorruzione e sensibilizzare l'opinione pubblica ai problemi della corruzione.

(16)  Progetto 2007/19300: Lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione; il progetto intende combattere la criminalità organizzata e la corruzione migliorando il rendimento e la cooperazione dei diversi organismi che sovraintendono all'applicazione della legge. Il progetto è collegato alla più ampia strategia anticorruzione e al piano d'azione del governo. A questo progetto sono stati destinati 3 000 000 EUR.

(17)  In conformità alla risoluzione 1244(1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.


8.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 184/7


Mercoledì 22 aprile 2009
Esecuzione effettiva delle decisioni giudiziarie nell'Unione europea: la trasparenza del patrimonio del debitore

P6_TA(2009)0238

Risoluzione del Parlamento europeo del 22 aprile 2009 sull'esecuzione effettiva delle decisioni giudiziarie nell'Unione europea: la trasparenza del patrimonio del debitore (2008/2233(INI))

2010/C 184 E/02

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 65 del trattato CE,

visto il Libro verde della Commissione, del 6 marzo 2008, dal titolo «Esecuzione effettiva delle decisioni giudiziarie nell'Unione europea: la trasparenza del patrimonio del debitore» (COM(2008)0128),

visti il Libro verde della Commissione, del 24 ottobre 2006, dal titolo «Migliorare l'efficienza nell'esecuzione delle decisioni nell'Unione europea: il sequestro conservativo dei depositi bancari» (COM(2006)0618) e la sua risoluzione del 25 ottobre 2007 (1),

vista la sua risoluzione del 18 dicembre 2008 recante raccomandazioni alla Commissione sulla giustizia elettronica (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 3 dicembre 2008,

visto il parere del Garante europeo per la protezione dei dati del 22 settembre 2008,

visto l'articolo 45 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0252/2009),

A.

considerando che, conformemente ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità, l'adozione di uno strumento comunitario nel quadro della cooperazione giudiziaria in materie civili aventi implicazioni transfrontaliere non può essere contemplata se non nel caso in cui venga dimostrata l'impossibilità di eliminare sul piano nazionale un ostacolo alla realizzazione o al funzionamento del mercato interno,

B.

considerando che i ritardi di pagamento o i mancati pagamenti pregiudicano gli interessi delle imprese e dei consumatori, specialmente laddove il creditore e le autorità esecutive non dispongano di alcuna informazione circa il luogo in cui si trova il debitore o la consistenza del suo patrimonio; che ciò è aggravato dall'attuale situazione economica, in cui la liquidità è essenziale per la sopravvivenza dell'impresa,

C.

considerando che i problemi inerenti al recupero transfrontaliero dei crediti possono costituire un grave ostacolo alla libera circolazione degli ordini di pagamento nell'Unione europea e possono impedire l'accesso alla giustizia; che inoltre, se le decisioni giudiziarie non possono essere eseguite, viene compromessa l'amministrazione della giustizia, al pari delle norme di integrità commerciale,

D.

considerando che, in generale, il recupero dei crediti costituisce un grave problema, ulteriormente aggravato allorché i crediti sono transfrontalieri, in particolare per le piccole imprese che non hanno a disposizione avvocati specializzati né servizi dedicati al recupero crediti e si trovano spesso nella spiacevole situazione di dover dedicare a questo problema personale, scarse risorse finanziarie e, soprattutto, tempo anziché dedicarsi ad attività produttive,

E.

considerando che, secondo le indicazioni esistenti, la direttiva sui ritardi di pagamento (3) non è sufficientemente nota o rispettata; che, se fosse aggiornata e correttamente attuata, tale direttiva potrebbe avere un impatto significativo sulla riduzione dei ritardi di pagamento o dei mancati pagamenti,

F.

considerando le enormi divergenze esistenti tra i sistemi nazionali per quanto riguarda il diritto applicabile al contratto e la legislazione in materia di insolvenza relativamente alle modalità con cui i creditori possono assicurare il proprio debito al momento del contratto, in particolare mediante l'utilizzo di clausole di riserva di proprietà o di altri meccanismi analoghi, che vengono talvolta elusi a causa di tali divergenze,

G.

considerando che l'adozione di una legislazione comunitaria concernente l'esecuzione effettiva delle decisioni giudiziarie deve riguardare l'insieme dei debitori, senza alcuna distinzione a priori dei debitori in buona o in cattiva fede,

H.

considerando che l'elusione, il ritardato e il mancato pagamento dei debiti sono spesso aggravati da una attenzione insufficiente delle parti nel definire i loro rapporti pre-contrattuali e contrattuali; che è necessario porre maggiore enfasi sulla consapevolezza a livello commerciale e sul possibile utilizzo di clausole facoltative di tipo «europeo» nell'ambito del quadro comune di riferimento (QCR), il che garantirebbe una adeguata considerazione di questi aspetti all'inizio della relazione commerciale tra le parti,

I.

considerando che il Parlamento è stato sensibilizzato in merito al fatto che potrebbe sussistere un grave problema nei casi transfrontalieri in cui siano coinvolti debitori recalcitranti, vale a dire persone che sarebbero in grado di pagare i propri debiti o di far fronte alle proprie responsabilità ma che non lo fanno, oppure persone rispetto alle quali esiste il rischio che non paghino quanto dovuto anche se nei loro confronti è stata pronunciata una sentenza; che, a quanto pare, tali persone spesso dispongono di consistenti beni in diversi enti, intestati e non, e che l'esecuzione è impossibile senza le necessarie informazioni; che sovente è necessario ottenere tali informazioni senza avvisare il debitore recalcitrante, che spesso sarà in grado di spostare velocemente i beni verso un'altra giurisdizione,

J.

considerando che al Parlamento è stato fatto altresì presente come alcuni Stati sovrani non onorano decisioni arbitrali o sentenze pronunciate dai tribunali di un altro Stato e che sono emersi «fondi avvoltoio» che acquisiscono questo debito sovrano per un importo ben inferiore e quindi cercano di realizzare un profitto dall'esecuzione; che forse sarebbe meglio e più onesto dare ai creditori originari gli strumenti per recuperarlo direttamente,

K.

considerando l'argomentazione secondo cui vi sono pochi Stati membri che non hanno assolutamente patrimoni al di fuori dei confini nazionali e che, se il creditore non ha alcuna speranza di ottenere l'esecuzione (solo) nel proprio Stato membro o nello Stato in questione, il ricorso è efficace solo attraverso tribunali all'estero, soprattutto quelli di altri Stati membri dell'Unione europea,

L.

considerando, che ai sensi del regolamento Bruxelles I (4), ogni Stato membro ha le proprie misure provvisorie concepite e disciplinate dal diritto nazionale e che, a norma di tale regolamento, le ordinanze ex parte non sono soggette né al riconoscimento reciproco né all'esecuzione reciproca; che le ordinanze inter partes sono attuate dal tribunale competente mediante la misura riparatoria più vicina che questo tribunale possa concedere,

M.

considerando che le misure provvisorie comprendono: (i) ordinanze per la divulgazione di informazioni sui patrimoni che possono essere oggetto di misure di esecuzione di una sentenza, (ii) ordinanze di conservazione di patrimoni in attesa di esecuzione, e (iii) possono anche assumere la forma di un'ordinanza provvisoria di pagamento che permette l'immediato pagamento del creditore in attesa di composizione della controversia,

N.

considerando che la concessione di misure provvisorie dovrebbe essere soggetta a condizioni analoghe a quelle applicate dalla Corte di giustizia, e cioè il creditore sarebbe tenuto a convincere il tribunale di avere una rivendicazione giustificabile nel merito (un diritto eseguibile sotto forma di ordinanza del tribunale o uno strumento autentico o prova della rivendicazione che formi un caso prima facie - fumus boni juris) e a dimostrare l'urgenza (il rischio effettivo che l'esecuzione della richiesta possa essere frustrata se la misura non viene concessa (periculum in mora)) e che la concessione di tali misure potrebbe essere assoggettata alla costituzione di una garanzia,

O.

considerando che, nelle cause minori, in particolare quando le spese legali sarebbero proibitive, una giustizia ritardata è una giustizia negata e che, nelle cause più importanti, è la mancanza di informazioni sui patrimoni che può rivelarsi il maggiore ostacolo; che quindi il ricorso a ordinanze di misure provvisorie potrebbe probabilmente fornire una soluzione ragionevole in entrambi i tipi di cause,

P.

considerando inoltre che anche qualsiasi misura comunitaria volta a rendere disponibili le informazioni va considerata nel contesto di questa tipologia in cui la mancanza di informazioni provoca gravi ingiustizie; che, salvo nel caso in cui il creditore non disponga di informazioni sul patrimonio di un debitore (e a fortiori di un debitore recalcitrante) che possono essere considerate nell'esecuzione di una sentenza, il creditore non sarà in grado di farla rispettare,

Q.

considerando che, in pratica, questo problema non è limitato ai casi in cui vi è già stata una sentenza che non è stata rispettata, ma può anche insorgere prima che i ricorrenti presentino il ricorso,

R.

considerando tuttavia assolutamente essenziale che qualsiasi misura proposta sia proporzionata e che inoltre non debba replicare soluzioni rese possibili da misure a livello nazionale, che devono limitarsi ad azioni di recupero transfrontaliere evitando inutili e inadeguate armonizzazioni,

S.

considerando che sono state espresse alcune preoccupazioni in merito al fatto che alcune idee sull'esecuzione effettiva di sentenze nell'Unione europea grazie alla trasparenza del patrimonio dei debitori potrebbero violare i diritti fondamentali, fra cui il diritto alla privacy (protezione dei dati), pregiudicare le garanzie procedurali ed essere contrarie alle tradizioni costituzionali di molti Stati membri,

T.

considerando che qualsiasi proposta avanzata deve essere vantaggiosa e integrata negli altri settori della politica comunitaria per evitare inutili doppioni,

1.

accoglie con favore il citato Libro verde della Commissione del 6 marzo 2008, in quanto contribuisce alla strategia di Lisbona;

2.

dichiara che la mancanza di trasparenza delle informazioni necessarie per obbligare il debitore ad adempiere ai propri obblighi è contraria ai comuni principi di buona fede e di responsabilità patrimoniale; insiste sul fatto che l'inadeguata conoscenza delle legislazioni nazionali relative alle vie d'esecuzione o la loro inefficacia rappresentano un freno alla realizzazione di un mercato interno unificato e comportano costi ingiustificati;

3.

rileva che i ritardi di pagamento, i mancati pagamenti e la difficoltà di recupero di tali debiti ledono gli interessi delle imprese e dei consumatori creditori, riducono la fiducia nel mercato interno e indeboliscono l'azione della giustizia;

4.

è favorevole ad una strategia integrata ed efficace secondo i principi del «legiferare meglio» e ritiene che l'obiettivo del pagamento debba essere raggiunto garantendo la non discriminazione, la tutela dei dati sensibili e le garanzie giudiziarie, con mezzi adeguati che garantiscano la necessaria trasparenza e riducano sostanzialmente i costi di trattamento e gestione;

5.

sostiene che, oltre alle informazioni pubblicamente disponibili, il creditore dovrebbe avere accesso - sotto il controllo o per il tramite di un'autorità competente - ai dati necessari per avviare il procedimento esecutivo e riuscire a recuperare il proprio debito con procedure facilmente applicabili in tutto il mercato interno;

6.

concorda con la Commissione che il recupero transfrontaliero dei crediti attraverso l'esecuzione delle decisioni giudiziarie è un'importante questione di mercato interno, ma ritiene che le soluzioni presentate dalla Commissione richiedano ulteriore riflessione per affrontare adeguatamente il problema più difficile, vale a dire quello dei debitori recalcitranti;

Proposta di elaborazione di un manuale dei diritti e delle pratiche nazionali in tema di esecuzione

7.

rileva che un manuale di questo tipo potrebbe essere impegnativo e costoso da elaborare e da aggiornare e che, per coloro i quali cercano giustizia, potrebbe essere più facile aver a che fare con un unico sistema e che, in gran parte dei casi, i creditori dovrebbero rivolgersi ad avvocati nella rispettiva giurisdizione straniera; ritiene tuttavia che una versione semplificata potrebbe rivelarsi utile in mancanza di un sistema transfrontaliero che possa funzionare;

8.

è fermamente convinto che potrebbe essere utile la pubblicazione di elenchi nazionali di avvocati stranieri che esercitano i loro diritti nel mercato interno a norma delle direttive 77/249/CEE (5) e 98/5/CE (6); rileva che tali elenchi nazionali potrebbero essere collegati ad un sito internet della Commissione ed integrare il manuale;

Incremento delle informazioni disponibili nei registri pubblici e miglioramento dell'accesso agli stessi

9.

è contrario a fornire accesso ingiustificato, indiscriminato e arbitrario ad ogni tipo di dati contenuti nei registri anagrafici, della sicurezza sociale e del fisco, ed è favorevole ad un quadro adeguato e proporzionato volto a garantire l'effettiva esecuzione delle sentenze nell'Unione europea;

10.

sostiene che l'accesso ai registri anagrafici, laddove esistano, potrebbe essere utile per rintracciare sfortunati cittadini che hanno insolvenze nel pagamento degli alimenti o dei prestiti personali e per evitare abusi;

11.

ritiene che, anche se un migliore accesso ai registri di sicurezza sociale e fiscali ha costituito una positiva innovazione in alcune giurisdizioni, sia necessario garantire altresì il rispetto delle norme sulla tutela degli atti e sulla riservatezza; sottolinea che si tratta di un argomento sensibile per l'opinione pubblica; rileva inoltre che ci potrebbero forse essere problemi giuridici se si utilizzassero le informazioni per uno scopo diverso da quello per il quale sono state raccolte;

12.

osserva inoltre che le dichiarazioni dei redditi e i dati di sicurezza sociale sono riservati in molti Stati membri e l'idea di un registro, con tutti i rischi di perdita degli stessi, non sarebbe ben accolta e potrebbe essere considerata come un abuso del potere esecutivo;

13.

sostiene che, se la proposta fosse sproporzionata rispetto al fine perseguito, potrebbe dare adito ad abusi e costituire una violazione del diritto alla privacy;

Scambio di informazioni tra autorità esecutive

14.

ritiene che l'ipotesi di una migliore cooperazione fra organismi pubblici di esecuzione vada ulteriormente esplorata, ma sottolinea che tali organismi non esistono in tutti gli Stati membri;

La dichiarazione del debitore

15.

ritiene che la dichiarazione del debitore possa utilmente far parte della procedura di esecuzione di una sentenza, laddove possa essere sostenuta da sanzioni a norma del diritto nazionale;

16.

ritiene che non vi sia alcuna necessità di un'azione comunitaria in questo settore, finché non sia provato che gli strumenti attuali degli Stati membri non sono efficaci;

Altre misure

17.

suggerisce di tenere in considerazione l'ipotesi di introdurre una forma di misura provvisoria comunitaria aggiuntiva a quelle dei tribunali nazionali; ritiene che essa potrebbe assumere la forma di una procedura semplice e flessibile da applicare in tutta l'Unione europea, evitando in tal modo ritardi e spese inutili; ritiene che essa sarebbe anche efficace ed equa per le non parti;

18.

propone che tale misura possa applicarsi anche alle richieste di arbitrato e che sia tenuta in considerazione nel contesto della prossima revisione del regolamento Bruxelles I;

19.

invita la Commissione a trattare la questione in via prioritaria e ad effettuare a) una valutazione dettagliata del problema; b) uno studio di fattibilità degli eventuali strumenti comunitari; c) una valutazione d'impatto delle eventuali misure di ricorso di diritto comunitario che si limitino agli aspetti transfrontalieri; ritiene che l'indagine della Commissione dovrebbe inoltre individuare e giustificare debitamente l'idonea base giuridica per l'eventuale strumento comunitario proposto che dovrebbe limitarsi ai casi transfrontalieri ed essere complementare e non di ostacolo all'applicazione di misure di ricorso strettamente nazionali in questo settore;

20.

esorta la Commissione a prendere in piena considerazione le misure pre-contrattuali e contrattuali che potrebbero essere collegate allo sviluppo del QCR e qualsiasi strumento facoltativo derivante dallo stesso, al fine di garantire che le parti di contratti transfrontalieri europei valutino le questioni dei ritardi di pagamento e dei mancati pagamenti durante la stipula del contratto;

21.

attende con ansia la revisione della direttiva sui ritardi di pagamento e sollecita la Commissione ad accelerare il più possibile questa procedura, a fronte del clima economico attuale;

22.

suggerisce l'esecuzione di uno studio in merito ai diversi approcci nazionali alla clausola di riserva di proprietà e ad altri meccanismi simili, al fine di garantirne il riconoscimento reciproco;

23.

suggerisce che la parte che acquisisce diritti patrimoniali riconosciuti in una decisione giudiziaria dovrebbe esercitare il proprio diritto alle stesse condizioni di chi li cede;

*

* *

24.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU C 263 E del 16.10.2008, pag. 655.

(2)  Testi approvati, P6_TA(2008)0637.

(3)  Direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (GU L 200 dell'8.8.2000, pag. 35).

(4)  Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, sulla giurisdizione e il riconoscimento e l'esecuzione di sentenze in questioni civili e commerciali (GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1).

(5)  Direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati (GU L 78 del 26.3.1977, pag. 17).

(6)  Direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998 volta a facilitare l'esercizio della professione di avvocato su base permanente in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica (GU L 77 del 14.3.1998, pag. 36).


8.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 184/12


Mercoledì 22 aprile 2009
Relazione annuale sulle deliberazioni della commissione per le petizioni 2008

P6_TA(2009)0239

Risoluzione del Parlamento europeo del 22 aprile 2009 sulle deliberazioni della commissione per le petizioni durante l'anno 2008 (2008/2301(INI))

2010/C 184 E/03

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sulle deliberazioni della commissione per le petizioni,

visti i risultati delle missioni conoscitive intraprese dalla commissione per le petizioni nel 2008 in Romania, in Bulgaria e in Francia e le relative relazioni e raccomandazioni approvate da detta commissione,

visti gli articoli 21 e 194 del trattato CE, che garantiscono a tutti i cittadini e a tutti i residenti dell'Unione europea il diritto di petizione dinanzi al Parlamento europeo,

visti l'articolo 45 e l'articolo 192, paragrafo 6, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le petizioni (A6-0232/2009),

A.

considerando l'importanza della procedura di petizione e le relative specifiche prerogative che abilitano la commissione competente a trovare soluzioni e fornire spiegazioni ai cittadini Unione europea che presentano petizioni al Parlamento,

B.

considerando il numero crescente di cittadini europei che presentano petizioni al Parlamento e gli sforzi compiuti dalla commissione per le petizioni per accelerare ulteriormente le procedure allo scopo di fornire un servizio migliore ai cittadini che chiedono la sua assistenza,

C.

considerando che diverse raccomandazioni approvate nella relazione annuale 2007 devono ancora essere attuate dalle autorità del Parlamento, come la richiesta di urgente rafforzamento delle risorse amministrative, comprese le competenze legali e linguistiche, della sua commissione per le petizioni, allo scopo di potenziare la capacità del Parlamento di condurre indagini indipendenti in merito alle petizioni indirizzategli, e come, ad esempio, una più stretta collaborazione con SOLVIT nel campo delle petizioni e delle denunce riguardanti il mercato interno, e l'istituzione di un portale comune UE per i cittadini europei,

D.

considerando che, nonostante i notevoli progressi compiuti nello sviluppo delle strutture e delle politiche dell'Unione durante questo periodo, i cittadini conoscono direttamente le numerose carenze nell'applicazione delle politiche e dei programmi dell'Unione, poiché ne sono toccati personalmente, e considerando che proprio tali carenze sono spesso l'oggetto delle petizioni ricevute,

E.

considerando che l'istituzione dell'«iniziativa dei cittadini» ai sensi del trattato di Lisbona porterà a una ancor maggiore partecipazione dei cittadini alle attività e all'azione dell'Unione europea,

F.

considerando che, di conseguenza, il Parlamento ha la responsabilità di garantire una migliore applicazione del diritto comunitario da parte dei singoli Stati membri, nell'interesse dei cittadini e dei residenti dell'Unione europea, e di operare quindi in collaborazione con gli Stati membri al raggiungimento di questo obiettivo,

G.

considerando, tuttavia, che molti Stati membri sono ancora riluttanti a collaborare attivamente con la commissione competente, in particolare mancando di partecipare alle riunioni della commissione, e considerando che ciò denota una mancanza di cooperazione leale con l'istituzione,

H.

considerando che la mancata cooperazione attiva e tempestiva alle attività della commissione competente al fine della corretta applicazione del diritto comunitario fa sorgere dubbi sulla volontà e l'intento dello Stato membro interessato di applicare correttamente le politiche e gli obiettivi europei, esponendo di conseguenza le autorità a misure previste dai trattati sotto forma di sanzioni e ammende, oltre che alle critiche del pubblico,

I.

riconoscendo, tuttavia, che molti Stati membri dimostrano un livello soddisfacente di cooperazione e operano con il Parlamento per rispondere alle preoccupazioni dei cittadini espresse attraverso le procedura di petizione,

J.

riconoscendo il contributo costruttivo alla procedura di petizione da parte dei servizi della Commissione, che forniscono regolarmente, su richiesta della commissione competente, valutazioni preliminari sulle numerose petizioni ricevute,

K.

considerando che tale cooperazione potrebbe e dovrebbe essere ulteriormente rafforzata, in particolare per quanto riguarda le procedure di cui agli articoli 226 e 228 del trattato CE, in casi debitamente giustificati,

L.

considerando che il Parlamento ha ritenuto legittimo il ricorso ai poteri conferitigli dall'articolo 230 del trattato CE, ove ciò fosse necessario per porre fine a gravi violazioni del diritto comunitario evidenziate nel corso dell'esame di una petizione e là dove persista, nonostante gli sforzi compiuti per risolverla, una significativa differenza d'interpretazione tra Parlamento e Commissione in merito all'azione necessaria a titolo del diritto comunitario per la protezione dei diritti dei cittadini nel caso specifico,

M.

considerando che la procedura d'infrazione non offre una riparazione agli autori della petizione neppure ove uno Stato membro sia obbligato dalla Corte di giustizia a modificare la propria legislazione per uniformarla agli atti legislativi UE,

N.

considerando che l'incapacità di fornire una riparazione extragiudiziale direttamente ai cittadini europei che sono stati o sono vittime della mancata corretta applicazione del diritto europeo costituisce un'ingiustizia di fondo che richiede un ulteriore esame da parte delle istituzioni dell'Unione europea e in particolare del Parlamento,

O.

considerando che, in base all'articolo 230 del trattato CE, il Parlamento ha il diritto di adire la Corte di giustizia alle stesse condizioni del Consiglio e della Commissione; che, conformemente all'articolo 201 di detto trattato CE, il Parlamento ha il potere di esercitare un controllo sulle attività della Commissione, e che pertanto dispone degli strumenti sia giuridici che politici necessari per rispondere più efficacemente alle legittime preoccupazioni dei cittadini,

P.

considerando che il Parlamento dovrebbe rivedere le proprie procedure per facilitare il ricorso, in particolare in conformità dell'articolo 121 del suo regolamento, alla Corte di giustizia quando sono in gioco i diritti degli autori di una petizione,

Q.

considerando che va rammentato che, a titolo dell'articolo 6 del trattato UE, l'Unione è fondata sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e sullo Stato di diritto, principi i quali costituiscono anche un elemento fondamentale dei criteri di Copenhagen per l'adesione all'Unione europea, e considerando che l'articolo 7 del trattato UE stabilisce specifiche procedure da avviare nel caso di gravi e persistenti violazioni dei summenzionati principi, o di evidente rischio al riguardo,

R.

considerando le proposte di risoluzione presentate in Aula nel 2008 e approvate a stragrande maggioranza dei deputati, in conformità dell'articolo 192, paragrafo 1, del regolamento del Parlamento, sulla base delle petizioni ricevute in materia di impatto del gasdotto Nord Stream sotto il Mar Baltico e di informazioni fuorvianti delle società di compilazione di elenchi,

S.

considerando che le accresciute preoccupazioni in materia di sicurezza dell'approvvigionamento energetico hanno dato luogo a progetti di gasdotti per il gas naturale e il gas naturale liquefatto che, proprio per essere stati approvati in fretta senza un'adeguata valutazione dei rischi e delle alternative, hanno sollevato le preoccupazioni degli autori di petizioni sulla mancata valutazione dei potenziali gravi rischi per l'ambiente e per la salute e la sicurezza umane, con particolare riguardo ai progetti nel Mar Baltico, nel Galles e in Irlanda,

T.

considerando che dall'esame delle petizioni è evidente che gli elenchi dei progetti che figurano negli allegati alla direttiva modificata 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, sulla valutazione d'impatto ambientale di taluni progetti pubblici e privati (1) non comprendono un certo numero di importanti impianti e progetti nati dopo le ultime modifiche degli allegati, come gli impianti di rigassificazione e per la produzione di biodiesel,

U.

considerando che le molte petizioni presentate concernenti la rete Natura 2000 hanno continuato a dimostrare che porre termine alla perdita di biodiversità costituisce una delle principali sfide dell'Unione, e che le direttive Habitat (2) e Uccelli (3) costituiscono strumenti basilari e indispensabili per adempiere all'impegno dell'Unione europea di porre termine alla perdita di biodiversità entro il 2010,

V.

considerando che l'esame delle petizioni ha dimostrato altresì che la carenza di sufficienti risorse d'acqua dolce è spesso aggravata da altri fattori come la crescente domanda di acqua dovuta a un eccessivo numero di progetti di urbanizzazione e ricreativi, all'inadeguata manutenzione delle condutture e prevenzione delle relative perdite, all'uso intensivo delle risorse idriche per l'agricoltura industriale e a politiche tariffarie che non incoraggiano l'uso sostenibile dell'acqua,

W.

considerando le raccomandazioni della commissione per le petizioni a seguito delle visite a Fos-sur-Mer, a Cipro e in Romania,

X.

considerando le preoccupazioni espresse dalla commissione per le petizioni in relazione a determinati progetti infrastrutturali nel complesso montuoso del Rila, in Bulgaria, osservati in una missione conoscitiva nel 2008,

Y.

considerando che sebbene Ann Abraham, Difensore civico parlamentare e per i servizi sanitari del Regno Unito, abbia parlato dinanzi alla commissione per le petizioni nel dicembre 2008 presentando le sue conclusioni, per le quali le sono stati necessari quattro anni, la successiva risposta da parte del governo del Regno Unito nel gennaio 2009, che comprendeva la possibilità di pagamenti a titolo grazioso a quanti fossero stati danneggiati in modo sproporzionato non può essere considerata un vero e proprio risarcimento per le molte vittime del disastro,

Z.

considerando la cooperazione positiva e costruttiva con il Mediatore europeo nel 2008, il sostegno fornito dalla commissione per le petizioni alle sue raccomandazioni contenute nella relazione speciale per il 2007 e nelle relazioni speciali sulle denunce 1487/2005/ e 3453/2005/ riguardanti rispettivamente l'uso delle lingue da parte del Consiglio e il ricorso alla procedura di infrazione da parte della Commissione e accogliendo con favore le modifiche al suo Statuto, approvate dal Parlamento,

AA.

considerando che, nel 2008, la commissione per le petizioni ha ricevuto 1.886 petizioni, di cui 1.065 dichiarate ricevibili e 821 dichiarate irricevibili, e che il numero delle petizioni non rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 191, paragrafo 1, del regolamento è notevolmente aumentato dall'inizio del 2007,

1.

accoglie con favore il coinvolgimento e il contributo dei firmatari in ogni riunione della commissione per le petizioni che consente un dialogo diretto e aperto con i rappresentanti del Parlamento europeo, e continua a incoraggiare i singoli cittadini europei e le associazioni di cittadini a segnalare questioni che interessano l'ambito di attività dell'Unione europea e che li riguardano direttamente, nella convinzione che questa procedura consente al Parlamento, come istituzione, di svolgere un ruolo significativo nel controllo dell'attuazione del diritto comunitario negli Stati membri e nel proteggere e promuovere meglio i diritti fondamentali di tutti i cittadini europei, quali definiti dal trattato UE;

2.

esorta i parlamenti nazionali e regionali in quanto rappresentanti dei cittadini europei, a rimanere vigili in relazione alle modalità di applicazione dei trattati e degli atti legislativi comunitari da parte degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda le questioni relative all'ambiente, ai diritti sociali e professionali, alla libera circolazione delle persone, dei beni e dei servizi, ai servizi finanziari, ai diritti fondamentali dei cittadini, incluso il diritto alla proprietà legittimamente acquisita, al riconoscimento delle qualifiche professionali e a tutte le forme di discriminazione, e invita le istituzioni europee a comunicare in modo efficace con i cittadini perché siano coscienti dei loro diritti e dei doveri delle istituzioni nazionali e locali;

3.

sottolinea che, in conformità del principio di sussidiarietà, il Parlamento non può dichiarare ricevibili petizioni che cercano di appellarsi contro decisioni delle autorità competenti o degli organi giudiziari degli Stati membri e che tali informazioni sono comunicate in maniera chiara e comprensibile ai firmatari; sottolinea, inoltre, che le denunce devono soddisfare ai requisiti dell'articolo 191, paragrafo 1, del regolamento del Parlamento prima di poter essere dichiarate ricevibili;

4.

chiede l'attuazione in tempi ragionevoli delle raccomandazioni approvate nella relazione annuale 2007 che non hanno ancora trovato attuazione;

5.

chiede alla Commissione, a tutti gli Stati membri e alle rispettive istituzioni nazionali, regionali e locali e rappresentanze permanenti, di collaborare pienamente con la commissione competente del Parlamento europeo durante l'esame delle denunce o delle proposte contenute nelle petizioni, su una base leale e costruttiva, al fine di trovare soluzioni alle questioni sollevate attraverso la procedura di petizione;

6.

chiede che si proceda a un riesame completo da parte dei competenti organi del Parlamento europeo, della Commissione e del Consiglio delle possibili procedure per garantire un'azione di risarcimento a favore dei cittadini dell'Unione europea, nonché la negoziazione di un nuovo accordo interistituzionale che includa poteri rafforzati per le commissioni d'inchiesta, al fine di rafforzare ulteriormente i diritti dei cittadini dell'Unione;

7.

ritiene che tale riesame servirebbe da complemento a qualsiasi eventuale attuazione del trattato di Lisbona fornendo ulteriori garanzie sulla base dei diritti e degli obblighi dichiarati dei cittadini e delle istituzioni dell'Unione europea;

8.

rammenta che come sottolineato dal Parlamento nella sua risoluzione del 20 aprile 2004 sulla comunicazione della Commissione sull'articolo 7 del trattato sull'Unione europea (4), il rispetto e la promozione dei valori su cui si fonda l'Unione e la difesa della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali sono prerogativa specifica del Parlamento in quanto rappresentante direttamente eletto dei cittadini europei, e ricorda inoltre che il Parlamento ha espresso nella medesima risoluzione il parere che «se si ignora l'eventuale necessità di sanzioni, si [dà] inevitabilmente l'impressione che l'Unione non intende o non è in grado di avvalersi di tutti i mezzi a sua disposizione per la tutela dei suoi valori»;

9.

rinnova la sua richiesta alla Commissione di far sì che sia dato maggior riconoscimento e maggiore enfasi alla procedura di petizione, in particolare per quanto riguarda l'applicazione delle procedure di infrazione e l'obbligo di informare la commissione per le petizioni direttamente e in via ufficiale ogniqualvolta sia presa la decisione di avviare una procedura a titolo dell'articolo 226 e/o 228 in relazione a questioni sollevate in singole petizioni;

10.

ricorda che il Parlamento ha espresso il parere che le accuse di grave violazione del diritto comunitario, giudicate ben fondate dalla commissione per le petizioni nel corso dell'esame delle petizioni stesse, ma che lo Stato membro in questione rifiuta di ammettere, e che sono suscettibili di costituire un precedente a livello nazionale, debbano infine essere esaminate dalla Corte di giustizia a garanzia della coerenza con il diritto comunitario e la realtà del mercato interno (5);

11.

riconosce che le procedure di infrazione, anche quando hanno esito positivo, possono non dar luogo ad alcun risarcimento immediato in relazione alle preoccupazioni specifiche sollevate dai singoli firmatari, e che ciò sovente mina la fiducia dei cittadini nella capacità delle istituzioni europee di rispondere alle loro aspettative;

12.

è del parere che, poiché sussistono chiare indicazioni che l'obiettivo di porre termine alla perdita di biodiversità nell'Unione europea entro il 2010 non potrà essere raggiunto, vanno intraprese misure urgenti al fine di rendere più efficace l'applicazione delle direttive Habitat e Uccelli, ed invita la Commissione a fare quanto necessario per garantire che dette direttive siano attuate dagli Stati membri in maniera coerente con questo obiettivo;

13.

chiede alla Commissione, in cooperazione con il Parlamento, di promuovere presso gli Stati membri l'importanza di un pensiero rivolto in avanti – specialmente nella fase di approvazione dei progetti – contribuendo a prevenire potenziali violazioni delle disposizioni del diritto comunitario approvate ma non ancora in vigore;

14.

riconosce che talvolta è impossibile trovare soluzioni ai reclami sollevati dagli autori delle petizioni, in ragione di punti deboli dello stesso diritto comunitario applicabile;

15.

è preoccupato per il gran numero di petizioni ricevute dalla commissione per le petizioni che chiedono il diritto di voto per i residenti non cittadini nelle elezioni locali della Lettonia; ricorda che la Commissione delle Nazioni Unite per i diritti umani, la Commissione delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione razziale, l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, il Congresso degli enti locali e regionali del Consiglio d'Europa, il Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, la Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza e l'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa hanno raccomandato di consentire ai non cittadini di partecipare alle elezioni locali; sollecita la Commissione a seguire da vicino e a favorire la regolarizzazione dello status dei «non cittadini» in Lettonia, la maggior parte dei quali è nata in Lettonia;

16.

rileva che un gran numero di petizioni ricevute dal Parlamento da parte di singoli e associazioni riguardano soprattutto questioni che non costituiscono violazione del diritto comunitario e devono pertanto essere risolte attraverso tutte le vie legali di riparazione esistenti negli Stati membri in questione; osserva inoltre che, una volta esaurite tutte le possibili vie di ricorso a livello nazionale, l'organo di appello appropriato è la Corte europea dei diritti umani;

17.

osserva che la petizione «sede unica», firmata da 1 500 000 persone, che chiede che il Parlamento europeo si riunisca in un unico luogo, non è ancora stata pienamente affrontata; raccomanda che la commissione per le petizioni si occupi della questione in via prioritaria nel corso della prossima legislatura;

18.

chiede pertanto alle commissioni legislative competenti di tener conto delle proposte o dei suggerimenti che di tanto in tanto possono essere formulati dalla commissione per le petizioni in merito all'applicazione da parte degli Stati membri di specifiche norme UE, in vista di una eventuale revisione o ulteriore indagine;

19.

rammenta la richiesta alla Commissione di intensificare il controllo dell'attuazione della direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa (6), con riferimento alle società che compilano elenchi commerciali ingannevoli, e di riferire al Parlamento sulla fattibilità e le possibili conseguenze di un ampliamento della portata della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno (7), sostituendo nella fattispecie la parola «consumatore» con l'espressione «destinatario della pratica»;

20.

sottoscrive la richiesta del Mediatore al Consiglio di estendere le opzioni linguistiche dei siti web delle sue Presidenze fino a comprende le lingue maggiormente diffuse dell'Unione europea, allo scopo di far sì che i cittadini abbiano accesso diretto alle attività delle Presidenze del Consiglio; a questo riguardo fa riferimento alla Presidenza del Consiglio francese, che ha pubblicato il suo sito web ufficiale conformemente alle raccomandazioni del Mediatore;

21.

sottoscrive la richiesta del Mediatore alla Commissione, con riferimento all'attuazione della direttiva sull'orario di lavoro (8), di trattare i ricorsi dei cittadini conformemente ai principi della buona amministrazione relativamente ai poteri discrezionali della Commissione in materia di apertura di procedure d'infrazione;

22.

accoglie con favore la cooperazione costruttiva tra il Mediatore e l'Unione europea inserita nell'appropriato quadro istituzionale; sottoscrive le ripetute richieste del Mediatore di approvare un codice di buona condotta amministrativa, comune a tutte le istituzioni e organi dell'Unione europea, come approvato dal Parlamento nella sua risoluzione del 6 settembre 2001 sulla relazione speciale del Mediatore al Parlamento europeo a seguito dell'indagine di propria iniziativa sull'esistenza e la pubblica accessibilità, nelle differenti istituzioni e organi comunitari, di un codice di buona condotta amministrativa (9); è del parere che il Mediatore, la Commissione e il Parlamento debbano sviluppare un portale UE comune per il trattamento dei reclami indirizzati alle istituzioni dell'Unione europea;

23.

sollecita tutte le parti all'attuazione della risoluzione 550 (1984) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla questione di Cipro, che porterebbe alla piena restituzione delle proprietà ai legittimi proprietari a Varosha; suggerisce che, ove non vi siano risultati visibili entro la fine del 2009, la commissione competente prenda in considerazione di portare in plenaria il problema dei firmatari di Famagosta;

24.

invita le autorità rumene ad adottare misure atte a preservare e salvaguardare il patrimonio culturale e architettonico della Romania, in conformità dell'articolo 151 del trattato CE, come richiesto nella dichiarazione del Parlamento dell’11 ottobre 2007 sulla necessità di misure a protezione della Cattedrale cattolica romana di San Giuseppe a Bucarest, Romania, monumento storico e architettonico in pericolo (10); con riferimento ai problemi concernenti la restituzione delle proprietà confiscate sotto il regime comunista, fa rilevare che, a titolo dell'articolo 295 del trattato CE, la proprietà privata è questione di competenza nazionale;

25.

chiede alle autorità francesi di predisporre una valutazione epidemiologica per determinare l'impatto sull'area prossima a Fos-Berre, nelle immediate vicinanze dell'inceneritore in costruzione a Fos-sur-Mer; riconosce che la direttiva 1999/30/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo (11) non vieta la costruzione di un inceneritore in un'area già colpita da inquinamento atmosferico, ma fa rilevare che, a titolo della direttiva 1999/30/CE e della direttiva 96/62/CE del Consiglio, del 27 settembre 1996, sulla valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente (12), vanno prese misure volte a garantire il rispetto dei requisiti europei per l'inquinamento atmosferico;

26.

rammenta le raccomandazioni contenute nella relazione annuale 2007 della commissione per le petizioni in vista del riesame delle procedure amministrative per il trattamento delle petizioni, quale ad esempio il trasferimento della registrazione delle petizioni alla segreteria della commissione per le petizioni, la stretta collaborazione con SOLVIT, l'ulteriore rafforzamento della base dati petizioni, lo sviluppo di un portale dell'Unione europea per i cittadini europei, ecc; accoglie con favore la redazione da parte dei deputati di un codice delle buone prassi per il trattamento delle petizioni, che entrerà in vigore all'inizio della prossima legislatura;

27.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione della commissione per le petizioni al Consiglio, alla Commissione, al Mediatore europeo, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, nonché alle loro commissioni per le petizioni e ai loro difensori civici nazionali o analoghi organi competenti.


(1)  GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.

(2)  Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

(3)  Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1).

(4)  GU C 104 E del 30.4.2004, pag. 408.

(5)  Cfr. risoluzione del Parlamento del 9 marzo 2005 sulle deliberazioni della commissione per le petizioni nel corso dell'anno parlamentare 2003-2004 (GU C 320 E del 15.12.2005, pag. 161).

(6)  GU L 376 del 27.12.2006, pag. 21.

(7)  GU L 149 dell’11.6.2005, pag. 22.

(8)  Direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 307 del 13.12.1993, pag. 18).

(9)  GU C 72 E del 21.3.2002, pag. 331.

(10)  GU C 227 E del 4.9.2008, pag. 162.

(11)  GU L 163 del 29.6.1999, pag. 41.

(12)  GU L 296 del 21.11.1996, pag. 55.


8.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 184/18


Mercoledì 22 aprile 2009
Integrazione della dimensione di genere nell'ambito dei lavori delle commissioni e delle delegazioni

P6_TA(2009)0240

Risoluzione del Parlamento europeo del 22 aprile 2009 sull'integrazione della dimensione di genere nell'ambito dei lavori delle commissioni e delle delegazioni (2008/2245(INI))

2010/C 184 E/04

Il Parlamento europeo,

visti l'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 2, l'articolo 13 e l'articolo 141, paragrafo 4, del trattato CE,

viste la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la carta sociale europea riveduta e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo,

visti i lavori della direzione generale dei diritti dell'uomo e degli affari giuridici del Consiglio d'Europa, e in particolare del comitato direttivo per l'uguaglianza di genere,

vista la direttiva 2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale e le condizioni di lavoro (1),

vista la sua risoluzione del 13 marzo 2003 sull'integrazione della dimensione di genere (gender mainstreaming) al Parlamento europeo (2),

vista la sua risoluzione del 18 gennaio 2007 sull'integrazione della dimensione di genere nell'ambito dei lavori delle commissioni (3),

visto l'articolo 45 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6-0198/2009),

A.

considerando che la parità fra uomini e donne è un principio fondamentale del diritto comunitario e che, a norma dell'articolo 2 del trattato, rientra fra i compiti della Comunità,

B.

considerando che l'articolo 3, paragrafo 2, del trattato stabilisce il principio dell'integrazione della dimensione di genere, affermando che in tutte le sue azioni la Comunità mira a eliminare le ineguaglianze e a promuovere la parità tra uomini e donne,

C.

considerando il costante incremento della percentuale di donne tra i deputati al Parlamento, passata dal 17,5 % del 1979 al 31,08 % del 2009,

D.

considerando l'esiguo numero di deputate che esercitano alte funzioni in seno agli organi del Parlamento europeo (ad esempio, presidenza o membri di commissioni o delegazioni),

E.

considerando che nell'ambito delle direzioni generali delle politiche interne ed esterne del Parlamento le donne sono sottorappresentate e costituiscono rispettivamente il 66,5 % e il 66 % del personale; rilevando nondimeno i notevoli progressi compiuti in questi ultimi anni in seno alla Direzione generale delle politiche interne, premiati con la consegna del «Premio della dimensione di genere 2007 - migliori pratiche» sia per la creazione di un ambiente di lavoro propizio alla parità e all'integrazione della dimensione di genere che per l'aumento considerevole del numero di donne che occupano alti posti direttivi (il numero di donne capo unità è passato, ad esempio, dal 5 % al 30 % dopo il 2005),

F.

considerando che la maggior parte delle commissioni parlamentari attribuisce, in generale, una certa importanza all'integrazione della dimensione di genere (ad esempio nel quadro dei lavori legislativi, delle relazioni ufficiali con la commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere o dell'elaborazione del piano d'azione per la dimensione di genere), mentre sono in minoranza le commissioni che non se ne interessano affatto o solo raramente,

G

sottolineando che l'utilizzo della rete responsabile dell'integrazione della dimensione di genere in seno alle commissioni parlamentari, composta di deputati e personale del segretariato, non ha prodotto finora i risultati auspicati,

H.

sottolineando che il gruppo di alto livello sull'uguaglianza di genere e la diversità ha proposto di creare una rete simile in seno alle delegazioni interparlamentari al fine di integrare le questioni di genere nelle relazioni esterne dell'Unione europea,

1.

sottolinea che la rivendicazione della parità fra uomini e donne si deve tradurre in un approccio pratico che non preveda la contrapposizione fra i sessi;

2.

rileva che l'integrazione della dimensione di genere rappresenta un'evoluzione positiva sia per le donne che per gli uomini;

3.

sottolinea che l'integrazione della dimensione di genere presuppone la riorganizzazione, il miglioramento, lo sviluppo e la valutazione delle politiche, così da consentire a quanti partecipano di norma al processo decisionale di recepire una prospettiva di genere in tutte le politiche, a tutti i livelli e in ogni fase;

4.

ricorda la necessità di adottare e applicare una strategia corredata di obiettivi concreti per l'integrazione della dimensione di genere nell'ambito delle politiche comunitarie di competenza delle commissioni e delle delegazioni parlamentari;

5.

sottolinea l'importanza del mandato del gruppo ad alto livello sulla parità di genere e la diversità e lo invita a continuare a incoraggiare e a promuovere tale processo nell'ambito di tutto il Parlamento nonché nelle relazioni e nella collaborazione con la Commissione, il Consiglio e le altre istituzioni;

6.

si compiace con le commissioni parlamentari che nell'ambito delle loro attività hanno reso operativa l'integrazione della dimensione di genere e chiede alle altre commissioni e alle delegazioni di seguirne l'esempio;

7.

chiede di rafforzare il ricorso alla rete responsabile dell'integrazione della dimensione di genere per quanto riguarda le delegazioni interparlamentari e le missioni di osservazione delle elezioni;

8.

incoraggia il Segretario generale a considerare prioritaria la formazione in materia di integrazione della dimensione di genere per i funzionari di tutti i livelli operanti nell'ambito delle commissioni e delle delegazioni parlamentari; rinnova la richiesta di prevedere, dall'inizio della prossima legislatura, la formazione in materia di parità di genere per tutti i deputati al Parlamento;

9.

continua a incoraggiare il collegamento in rete dei funzionari delle segreterie delle commissioni parlamentari e delle delegazioni interparlamentari che nelle direzioni generali delle politiche interne ed esterne devono ricevere un'apposita formazione sull'integrazione della dimensione di genere onde promuovere regolari scambi di buone pratiche;

10.

sottolinea la necessità, nell'ambito delle commissioni e delle delegazioni parlamentari, di disporre di idonei strumenti per una buona conoscenza dell'integrazione della dimensione di genere, fra cui gli indicatori, i dati e le statistiche disaggregati per sesso, nonché la distribuzione delle risorse di bilancio sotto il profilo dell'uguaglianza di genere;

11.

sottolinea che attuando l'integrazione della dimensione di genere è opportuno tener conto delle peculiarità di ogni commissione o delegazione parlamentare; chiede che le commissioni e le delegazioni partecipino attivamente alle valutazioni effettuate regolarmente sotto l'egida della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere, sulla scorta del questionario sottoposto ai presidenti e ai vicepresidenti preposti all'integrazione della dimensione di genere, ivi comprese le inadempienze contestuali ai lavori delle commissioni e delle delegazioni, nonché i progressi in sede di attuazione dell'integrazione della dimensione di genere in seno a ogni commissione;

12.

sottolinea l'importanza di definire con precisione il ruolo e le responsabilità delle commissioni e delle delegazioni parlamentari in materia di integrazione della dimensione di genere;

13.

sottolinea l'importanza di una collaborazione efficace e coordinata tra il gruppo di alto livello sull'uguaglianza di genere e la diversità e la rete responsabile dell'integrazione della dimensione di genere in seno alle commissioni e alle delegazioni interparlamentari nonché alla commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere;

14.

invita il Segretario generale a proseguire l'attuazione della strategia integrata intesa a conciliare la vita familiare con la vita professionale e a facilitare l'evoluzione della carriera delle funzionarie;

15.

invita i gruppi politici a tenere in considerazione gli obiettivi della partecipazione equilibrata di uomini e donne nel contesto delle nomine a incarichi di elevata responsabilità;

16.

invita l'Ufficio di presidenza del Parlamento, nei suoi contatti con i parlamenti degli Stati membri, a porre l'accento sul modello positivo rappresentato dal gruppo ad alto livello sulla parità di genere e la diversità;

17.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e al Consiglio d'Europa.


(1)  GU L 269 del 5.10.2002, pag. 15.

(2)  GU C 61 E del 10.3.2004, pag. 384.

(3)  GU C 244 E del 18.10.2007, pag. 225.


8.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 184/20


Mercoledì 22 aprile 2009
Accordo commerciale interinale con il Turkmenistan

P6_TA(2009)0252

Risoluzione del Parlamento europeo del 22 aprile 2009 sull'accordo commerciale interinale con il Turkmenistan

2010/C 184 E/05

Il Parlamento europeo,

vista la proposta di decisione del Consiglio e della Commissione (COM(1998)0617),

visto l'accordo interinale sul commercio e questioni connesse fra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, da un lato, e il Turkmenistan, dall'altra (5144/1999),

visto l'articolo 133 e l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, del trattato CE,

visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0338/1999),

vista la sua risoluzione del 20 febbraio 2008 su una strategia comunitaria per l'Asia centrale (1),

vista la sua posizione del 22 aprile 2009 sulla proposta summenzionata (2),

visto l'articolo 108, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.

considerando che le relazioni tra le Comunità europee e il Turkmenistan sono attualmente disciplinate dall'accordo sugli scambi e la cooperazione economica e commerciale tra la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica e l'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche, concluso nel dicembre 1989; considerando che detto accordo non contiene alcuna clausola sui diritti umani,

B.

considerando che l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, da un lato, e il Turkmenistan, dall'altra, del 2 dicembre 1998, è ora in corso di approvazione presso il Consiglio,

C.

considerando che un accordo di partenariato e cooperazione (APC) con il Turkmenistan è stato varato nel maggio 1997 e sottoscritto nel 1998; considerando che, da allora, 11 Stati membri hanno ratificato l'APC - Francia, Irlanda, Regno Unito e Grecia devono ancora farlo - e i 12 nuovi Stati membri lo ratificheranno con un unico protocollo; considerando che il Turkmenistan ha ratificato l'APC nel 2004,

D.

considerando che l'APC, una volta pienamente ratificato, sarà concluso per un periodo iniziale di 10 anni, dopo di che sarà rinnovato annualmente, a condizione che nessuna delle parti ne auspichi la risoluzione; considerando che le parti possono ampliare, modificare o elaborare ulteriormente l'accordo, al fine di tener conto dei nuovi sviluppi,

E.

considerando che il Turkmenistan svolge un ruolo importante nella regione dell'Asia centrale, rendendo auspicabile una stretta cooperazione con l'Unione europea,

F.

considerando che la situazione in Turkmenistan è migliorata da quando è cambiata la presidenza; considerando che il regime ha indicato la sua volontà di attuare importanti riforme; considerando che sono ancora necessari progressi sostanziali in molti settori chiave, quali i diritti umani, lo Stato di diritto, la democrazia e le libertà individuali,

G.

considerando che l'accordo commerciale interinale proposto tra le Comunità europee e il Turkmenistan prevede il rispetto della democrazia e dei diritti umani come condizione per la cooperazione,

H.

considerando che l'accordo commerciale interinale disporrebbe quindi del potenziale per contribuire al progresso delle riforme democratiche in corso in Turkmenistan,

I.

considerando che l'accordo commerciale interinale prevede un meccanismo che consente ad entrambe le parti di ritirarsi mediante notifica all'altra parte,

1.

prende atto del fatto che, successivamente al cambiamento della presidenza del Turkmenistan, vi sono segnali dell'ambizione di realizzare riforme in settori chiave; si compiace, in particolare, per la creazione di un Istituto nazionale per la democrazia e i diritti umani; prende atto del processo di revisione della Costituzione, che mira a rafforzare la democrazia, le libertà individuali e lo Stato di diritto; osserva, inoltre, la revisione della legge elettorale; apprezza l'adesione del Turkmenistan alle convenzioni internazionali, come il secondo protocollo facoltativo alla Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, volto all'abolizione della pena di morte, e la Convenzione sui diritti politici delle donne; accoglie con favore le riforme effettuate nel sistema educativo, volte ad un aumento della qualità e ad una maggiore equità per gli studenti;

2.

chiede al governo del Turkmenistan di avviarsi velocemente verso la democrazia e il rispetto dello Stato di diritto; chiede, in particolare, elezioni aperte e democratiche, la libertà religiosa, lo sviluppo di una vera società civile, la liberazione di tutti i prigionieri politici e di coscienza, la revoca delle restrizioni di viaggio e l'accesso di osservatori indipendenti;

3.

sottolinea la necessità che l'Unione europea incoraggi ulteriormente questi sviluppi; sottolinea che le attività del governo devono essere esaminate attentamente e sistematicamente;

4.

invita il Consiglio e la Commissione a tenerlo regolarmente ed esaurientemente informato in merito alla situazione dei diritti umani in Turkmenistan;

5.

si rammarica del fatto che, in molti settori, segnatamente i diritti umani e la democrazia, la situazione sia ancora insoddisfacente; attira l'attenzione, in particolare, sulla necessità di rilasciare incondizionatamente tutti i prigionieri politici; sottolinea l'importanza dell'abolizione di tutti gli ostacoli alla libertà di viaggio e al libero accesso di osservatori indipendenti, tra cui la Croce rossa internazionale; chiede un ulteriore miglioramento delle libertà civili, anche per le organizzazioni non governative; sottolinea la necessità di attuare le riforme a tutti i livelli e in tutti i settori dell'amministrazione;

6.

sottolinea l'importanza delle relazioni economiche e commerciali per l'apertura della società turkmena e il miglioramento della situazione democratica, economica e sociale dei cittadini di tale paese;

7.

ritiene che l'accordo commerciale interinale, oltre a definire le norme che disciplinano le relazioni economiche, costituisca un possibile trampolino di lancio per relazioni stabili e durature tra l'Unione europea e il Turkmenistan e una potenziale chiave di volta per rafforzare il processo di riforma nel paese;

8.

sottolinea che l'accordo commerciale interinale non è un assegno in bianco per il Turkmenistan; chiede quindi un rigoroso controllo e una revisione periodica degli sviluppi nei settori chiave del Turkmenistan e, eventualmente, la sospensione dell'accordo qualora possa essere dimostrato che le condizioni non vengono soddisfatte; chiede alla Commissione e al Consiglio di provvedere a periodici aggiornamenti in merito al controllo;

9.

invita il Consiglio e la Commissione ad inserire nell'APC una chiara clausola sospensiva in materia di diritti umani; sottolinea che deve essere rispettata la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite; invita il Consiglio ad accettare qualsiasi richiesta del Parlamento di sospendere l'accordo;

10.

invita il Consiglio e la Commissione ad inserire nell'APC anche una clausola di revisione; chiede di essere consultato per ogni revisione dell'APC;

11.

ricorda che l'entrata in vigore dell'APC esige il parere conforme del Parlamento; poiché sfortunatamente l'accordo commerciale interinale non prevede tale procedura, chiede che si tenga pienamente conto delle questioni sollevate nella presente risoluzione altrimenti potrebbe essere messo in discussione il proprio parere conforme nei confronti dell'APC; di conseguenza, intende basare il proprio parere in merito all'accordo commerciale interinale sulle risposte ricevute da parte del Consiglio e della Commissione nelle loro dichiarazioni;

12.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al governo e al parlamento del Turkmenistan.


(1)  Testi approvati, P6_TA(2008)0059.

(2)  Testi approvati, P6_TA(2009)0253.


8.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 184/23


Mercoledì 22 aprile 2009
Politica d'immigrazione comune per l'Europa

P6_TA(2009)0257

Risoluzione del Parlamento europeo del 22 aprile 2009 su una politica d'immigrazione comune per l'Europa: principi, azioni e strumenti (2008/2331(INI))

2010/C 184 E/06

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione, del 17 giugno 2008, intitolata «Una politica d'immigrazione comune per l'Europa: principi, azioni e strumenti» (COM(2008)0359),

visto il parere del Comitato delle regioni su una politica d'immigrazione comune per l'Europa, del 26 novembre 2008 (1),

visto il patto europeo sull'immigrazione e l'asilo, adottato dal Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre 2008 (2),

vista la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio dei cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente (direttiva sul rimpatrio) (3),

visto il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce uno strumento per la creazione di squadre di intervento rapido alle frontiere (4),

vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (COM(2008)0820),

vista la comunicazione della Commissione, del 17 ottobre 2008, intitolata «Un anno dopo Lisbona: il partenariato Africa-UE in azione» (COM(2008)0617),

vista la comunicazione della Commissione, del 13 febbraio 2008, intitolata «Preparare le prossime fasi della gestione delle frontiere nell'Unione europea» (COM(2008)0069),

visto il documento di lavoro della Commissione intitolato «Valutazione e monitoraggio dell'attuazione del piano UE sulle migliori pratiche, norme e procedure per contrastare ed evitare il traffico di esseri umani» (COM(2008)0657),

visti la strategia congiunta Africa-UE e il suo primo piano d'azione (2008-2010) – il partenariato strategico – approvati nel corso del Vertice Africa-UE dell' 8 e 9 dicembre 2007 a Lisbona (5),

vista la comunicazione della Commissione, del 30 novembre 2006, intitolata «L'approccio globale in materia di migrazione un anno dopo: verso una politica europea globale della migrazione» (COM(2006)0735),

visto il programma dell'Aia inteso a rafforzare la libertà, la sicurezza e la giustizia nell'Unione europea, approvato durante il Consiglio europeo del 4 e 5 novembre 2004,

visto il programma di Tampere, approvato durante il Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre 1999, che stabiliva un approccio coerente nel settore dell'immigrazione e dell'asilo,

vista la sua risoluzione del 10 marzo 2009 sul futuro del sistema comune europeo d'asilo (6),

vista la sua posizione del 19 febbraio 2009 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce sanzioni contro i datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente nell'Unione europea (7),

vista la sua risoluzione del 5 febbraio 2009 sull'attuazione nell'Unione europea della direttiva 2003/9/CE recante norme minime per l'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri: visite della commissione LIBE dal 2005 al 2008 (8),

vista la sua risoluzione del 18 dicembre 2008 sulla valutazione e sullo sviluppo futuro dell'agenzia FRONTEX e del sistema europeo di sorveglianza delle frontiere EUROSUR (9),

vista la sua posizione del 20 novembre 2008 sulla proposta di direttiva del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati (10),

vista la sua posizione del 20 novembre 2008 sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a una serie di diritti comuni per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro (11),

vista la sua risoluzione del 2 settembre 2008 sulla valutazione del sistema di Dublino (12),

vista la sua posizione del 23 aprile 2008 sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2003/109/CE per estenderne il campo di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale (13),

vista la sua risoluzione del 26 settembre 2007 sul programma politico in materia di migrazione legale (14),

vista la sua risoluzione del 26 settembre 2007 sulle priorità politiche nella lotta contro l'immigrazione illegale di cittadini di paesi terzi (15),

vista la sua risoluzione del 6 luglio 2006 sulle strategie e i mezzi per l'integrazione degli immigrati nell'Unione europea (16),

visti il trattato di Amsterdam che conferisce alla Comunità poteri e competenze nei settori dell'immigrazione e dell'asilo, e l'articolo 63 del trattato CE,

visto l'articolo 45 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per la cultura e l'istruzione e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6-0251/2009),

A.

considerando che il flusso migratorio verso l'Europa continuerà ad esistere fintantoché vi saranno considerevoli differenze nel benessere e nella qualità della vita tra l'Europa e altre regioni del mondo,

B.

considerando che è divenuto essenziale un approccio comune sull'immigrazione nell'Unione europea, ancor più in uno spazio comune senza controlli alle frontiere interne e nel quale l'azione o l'inazione di uno Stato membro può avere conseguenze dirette sugli altri e sull'intero territorio comunitario,

C.

considerando che un'immigrazione mal gestita potrebbe ostacolare la coesione sociale dei paesi di destinazione ed essere altresì lesiva nei confronti dei paesi di origine e per gli stessi migranti,

D.

considerando che l'immigrazione regolare rappresenta un'opportunità che può apportare benefici agli immigrati, ai loro paesi di origine (i quali beneficiano delle rimesse dei migranti) e agli Stati membri; considerando tuttavia che i progressi nell'ambito dell'immigrazione regolare devono andare di pari passo con un'efficace azione di contrasto all'immigrazione irregolare, rammentando in particolare che quest'ultima favorisce l'esistenza di organizzazioni criminali dedite al traffico di esseri umani,

E.

considerando che una reale politica d'immigrazione comune deve basarsi non soltanto sulla lotta all'immigrazione irregolare ma anche sulla cooperazione con i paesi terzi e i paesi di transito e su un'adeguata politica per l'integrazione degli immigrati,

F.

considerando che le politiche dell'immigrazione europee devono rispettare le norme del diritto internazionale, in particolare le norme sui diritti umani, sulla dignità dell'uomo e sul diritto di asilo,

G.

considerando che l'Unione europea è e deve rimanere un ambiente accogliente per coloro che ottengono il diritto di restarvi, che siano immigrati per motivi di lavoro, ricongiungimento familiare o studio, ovvero siano persone bisognose di protezione internazionale,

H.

considerando che gli immigrati hanno svolto negli ultimi decenni un ruolo di vitale importanza nello sviluppo dell'Unione europea e del progetto europeo, e che è essenziale riconoscere sia la loro importanza sia il fatto che l'Unione continua ad aver bisogno del lavoro degli immigrati,

I.

considerando che, in base ai dati Eurostat, l'invecchiamento demografico dell'Unione europea sarà una realtà nel medio termine (con una probabile diminuzione della popolazione attiva prevista di circa 50 milioni di unità entro il 2060) e che l'immigrazione potrebbe contribuire in modo significativo ad assicurare buoni risultati economici nell'Unione,

J.

considerando che la strategia di Lisbona, per quanto riguarda la crescita e l'occupazione, può essere ostacolata da una carenza di manodopera potenzialmente in grado di pregiudicare il conseguimento dei suoi obiettivi; che è in atto un aumento della disoccupazione; che tale carenza potrà essere contrastata nel breve termine attraverso una gestione adeguata e strutturata della migrazione economica,

K.

considerando che gli immigrati spesso devono accettare lavori occasionali a bassa qualifica o lavori per i quali sono iperqualificati,

L.

considerando che l'Unione europea dovrebbe anche intensificare gli sforzi per affrontare al suo interno i problemi della scarsità di manodopera e di competenze, attingendo a categorie che hanno attualmente un basso tasso di occupazione, come i disabili, le persone con scarsa scolarizzazione o i richiedenti asilo disoccupati da lungo tempo che sono già residenti,

M.

considerando che il numero delle donne immigrate è in costante aumento nell'Unione europea e che attualmente le donne rappresentano circa il 54 % del totale degli immigrati,

N.

considerando che per la maggior parte delle donne immigrate l'integrazione e l'accesso al mercato del lavoro sono problematici a causa del basso livello di istruzione e di pratiche e stereotipi negativi importati dai paesi di provenienza nonché per effetto degli stereotipi negativi e delle discriminazioni esistenti negli Stati membri; che, invece, molte giovani con un elevato livello d'istruzione vengono nell'Unione europea per occupare posti di lavoro relativamente non qualificati,

Considerazioni generali

1.

sostiene con forza l'istituzione di una politica d'immigrazione comune europea basata su un alto livello di solidarietà politica e operativa, reciproca fiducia, trasparenza, partenariato, condivisione delle responsabilità e impegno comune attraverso principi condivisi e azioni concrete, nonché sui valori - sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

2.

ribadisce che la gestione dei flussi migratori deve basarsi su un approccio coordinato che tenga conto della situazione demografica ed economica dell'Unione europea e dei suoi Stati membri;

3.

ritiene che lo sviluppo di una politica d'immigrazione comune potrebbe beneficiare ampiamente della crescente e regolare consultazione con i rappresentanti della società civile, quali le organizzazioni che operano a favore di e con le comunità di migranti;

4.

si rammarica del fatto che a tutt'oggi troppo poco è stato fatto per l'attuazione di una politica d'immigrazione legale comune e accoglie con favore i nuovi strumenti legislativi adottati nel quadro della politica comune europea di immigrazione legale;

5.

sottolinea che una politica d'immigrazione comune europea coerente ed equilibrata rafforza la credibilità dell'Unione europea nei suoi rapporti con i paesi terzi;

6.

ribadisce che la gestione efficiente della migrazione richiede il coinvolgimento delle autorità regionali e locali e forme di vero partenariato e cooperazione con i paesi terzi di origine e di transito, che spesso hanno l'impressione che le decisioni siano loro imposte unilateralmente; sottolinea che tale cooperazione può aver luogo solamente con paesi terzi che rispettino le leggi internazionali sui diritti umani e sulla protezione, e che siano inoltre firmatari della Convenzione di Ginevra del 1951 sullo statuto dei rifugiati;

7.

ritiene che l'immigrazione nell'Unione europea non sia la soluzione per superare le sfide che si trovano ad affrontare i paesi in via di sviluppo e che una politica d'immigrazione comune debba essere accompagnata da un'efficace politica per lo sviluppo dei paesi di origine;

8.

accoglie favorevolmente l'adozione del summenzionato patto europeo sull'immigrazione e l'asilo e le azioni, gli strumenti e le proposte avanzati dalla Commissione nella summenzionata comunicazione «Una politica d'immigrazione comune per l'Europa: principi, azioni e strumenti»; invita il Consiglio e la Commissione a passare rapidamente alla fase di attuazione di questi impegni;

9.

accoglie con favore le implicazioni istituzionali del trattato di Lisbona, in particolare l'estensione della procedura di codecisione e del voto a maggioranza qualificata a tutte le politiche in materia di immigrazione, il chiarimento sulle competenze dell'Unione europea in materia di visti e controlli alle frontiere, nonché l'estensione delle competenze dell'Unione europea in materia di asilo e di immigrazione legale e irregolare;

10.

ritiene che una politica d'immigrazione comune richieda anche necessariamente l'istituzione di una politica comune in materia di asilo e richiama la summenzionata risoluzione sul futuro del sistema europeo comune di asilo e la proposta di regolamento della Commissione per la creazione dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo;

Prosperità e immigrazione

Migrazione legale

11.

ritiene che la migrazione legale continui ad essere necessaria per far fronte alle esigenze demografiche e di competenze del mercato del lavoro dovute agli effetti del declino demografico e all'invecchiamento dell'economia; contribuisce inoltre allo sviluppo dei paesi terzi, attraverso il ciclo degli scambi di conoscenze e di know how e attraverso le rimesse dei migranti; invita ad attuare sistemi sicuri che facilitino tali trasferimenti finanziari verso paesi terzi;

12.

ritiene che la migrazione regolare debba costituire un'alternativa all'immigrazione irregolare poiché offre una via d'ingresso legale, sicura e organizzata nell'Unione europea;

13.

ricorda che le proiezioni presentate dalla Commissione prevedono un fabbisogno di 60 milioni di lavoratori immigrati entro il 2050 e ciò richiede l'apertura di canali per l'immigrazione legale;

14.

sottolinea la necessità di una valutazione complessiva delle qualifiche e delle esigenze del mercato dell'Unione europea; ritiene, tuttavia, che ciascuno Stato membro debba esercitare il controllo sul numero di persone necessarie alle esigenze del proprio mercato del lavoro e tener conto del principio della preferenza comunitaria per tutto il periodo di applicazione delle misure transitorie;

15.

sostiene lo sviluppo di «profili migratori» nazionali allo scopo di fornire un quadro integrato della situazione migratoria esistente in ogni Stato membro ad ogni dato momento, incentrato sulle necessità del mercato del lavoro;

16.

ribadisce la necessità di rendere più interessante l'Unione europea per i lavoratori altamente qualificati anche attraverso la disponibilità di informazioni sulle destinazioni e i mercati del lavoro ospiti, tenendo conto delle implicazioni che questo potrebbe avere sulla fuga dei cervelli dai paesi di origine; è del parere che il drenaggio del capitale di «cervelli» possa essere mitigato attraverso la migrazione temporanea o circolare, fornendo formazione nei paese d'origine allo scopo di preservare l'occupazione nei settori chiave, specialmente l'istruzione e la sanità, e attraverso la firma di accordi di cooperazione con i paesi d'origine; invita gli Stati membri ad astenersi da politiche attive di assunzione nei paesi in via di sviluppo che risentono della carenza di risorse umane in settori chiave come sanità e istruzione;

17.

invita la Commissione e gli Stati membri a definire meccanismi, orientamenti e altri strumenti idonei ad agevolare la migrazione circolare e temporanea e, in collaborazione con i paesi di origine, a definire misure atte a compensare la perdita di risorse umane, offrendo sostegno concreto per la formazione di professionisti nei settori chiave indeboliti dalla fuga dei cervelli;

18.

accoglie con favore la strada intrapresa con il testo della «carta blu» per una politica comune in materia d'immigrazione legale; sollecita tuttavia gli Stati membri a compiere ulteriori progressi verso regole comuni per una politica d'immigrazione che non si limiti ai soli lavoratori altamente qualificati;

19.

esprime la propria soddisfazione per l'adozione della carta blu in merito alle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi ai fini di un'occupazione altamente qualificata, ed esorta la Commissione a presentare quanto prima iniziative per le altre categorie di lavoratori, anche allo scopo di contrastare l'immigrazione illegale e lo sfruttamento degli immigrati sprovvisti di documenti;

20.

chiede nuove misure per facilitare ulteriormente l'accoglienza di studenti e ricercatori e i loro spostamenti all'interno dell'Unione europea;

21.

richiama l'attenzione sull'importanza di riconoscere le competenze dei migranti, in particolare tenendo conto delle qualifiche formali, non formali e informali conseguite nei paesi d'origine; ritiene che detto riconoscimento possa contrastare la perdita di competenze che attualmente interessa i migranti, in particolare donne, che spesso accettano mansioni per cui sono richieste qualifiche di molto inferiori a quelle in loro possesso;

22.

invita la Commissione a prendere in considerazione, nei futuri documenti in materia, le questioni del riconoscimento delle competenze e della promozione dell'apprendimento permanente, garantendo altresì agli immigrati l'apprendimento della lingua del paese ospitante come forma di integrazione sociale, professionale e culturale nell'Unione europea e migliorando la loro capacità di promuovere lo sviluppo dei figli; invita altresì la Commissione ad impiegare i risultati dei dibattiti sull'educazione linguistica dei bambini immigrati e l'insegnamento della lingua e della cultura del paese d'origine nello Stato membro di residenza, e chiede che il quadro che verrà proposto rispetti i principi di sussidiarietà e di proporzionalità;

23.

riafferma l'importanza della rete europea dei servizi dell'occupazione (EURES) come strumento di incontro trasparente, responsabile ed efficace tra offerta e domanda nel mercato del lavoro; suggerisce pertanto di ampliare il progetto EURES al fine di facilitare il contatto tra i datori di lavoro europei che ricercano lavoratori con determinate qualifiche e i candidati provenienti da paesi terzi; propone di utilizzare i centri specializzati (già esistenti o futuri) o le rappresentanze dell'Unione europea nei paesi terzi come piattaforme per l'ampliamento della rete EURES e di garantire la continuità dell'attività di consulenza e la relativa estensione agli strumenti e agli aiuti per il lavoro autonomo o al ricorso al microcredito; sottolinea che la necessità di forza lavoro specializzata in Europa non deve condurre al depauperamento di risorse umane nei paesi terzi e quindi al danneggiamento delle loro economie emergenti e della loro infrastruttura sociale;

24.

è del parere che agli immigrati provenienti dai cosiddetti paesi terzi vada concesso il diritto di mobilità all'interno dell'Unione europea, così da essere in grado, in quanto residenti legali in uno Stato membro, di svolgere un'attività come lavoratori frontalieri in un altro Stato membro senza la necessità di dover richiedere un permesso di lavoro, e ritiene che vada loro concessa, in quanto lavoratori, la piena libertà di circolazione dopo un periodo di residenza legale di cinque anni in uno Stato membro;

25.

ribadisce l'importanza di un coordinamento delle autorità locali, regionali – che hanno specifica competenza nella formazione – e nazionali ed europee nella gestione delle esigenze del mercato del lavoro, in linea con il principio della preferenza comunitaria; sottolinea il carattere fondamentale di una simile cooperazione in vista dell'efficace attuazione di una politica d'immigrazione in grado di rispondere alla carenza di manodopera che caratterizza determinati settori e Stati membri e di un'integrazione effettiva e adeguata dei migranti;

26.

invita la Commissione a rendere disponibili maggiori informazioni nei paesi di origine sulle possibilità offerte dalla migrazione legale nonché sui diritti e i doveri degli immigrati che giungono nell'Unione europea;

27.

invita gli Stati membri a sfruttare adeguatamente i meccanismi comunitari di finanziamento relativi alla politica d'immigrazione, in modo da creare nuovi e più qualificati posti di lavoro per gli immigrati;

Integrazione

28.

sottolinea che l'integrazione potenzia la diversità culturale nell'Unione europea e deve basarsi sull'inclusione sociale, su misure antidiscriminatorie e pari opportunità, segnatamente attraverso la possibilità di accedere all'assistenza sanitaria, all'istruzione, alla formazione linguistica e all'occupazione; è del parere che le politiche di integrazione debbano essere anch'esse fondate su programmi innovativi appropriati e riconosce il ruolo cruciale svolto dalle autorità locali e regionali, dai sindacati, dalle organizzazioni dei migranti, dalle confederazioni del lavoro e dalle associazioni per l'integrazione dei migranti;

29.

sostiene gli sforzi per l'integrazione degli Stati membri e degli immigrati legali nonché dei beneficiari di protezione internazionale, tenendo conto del rispetto dell'identità e dei valori dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, compresi il rispetto dei diritti umani, dello Stato di diritto, della democrazia, della tolleranza e dell'uguaglianza, della libertà di opinione e l'istruzione obbligatoria dei bambini; riconosce che l'integrazione è un processo a doppio senso che richiede adattamento sia da parte degli immigrati che da parte della popolazione ospite, come stabilito nei principi fondamentali comuni (CBP) approvati dal Consiglio, e può trarre beneficio dallo scambio di prassi migliori; riconosce che l'integrazione è più difficile da ottenere negli Stati membri che devono far fronte a forti pressioni migratorie in ragione della loro particolare situazione geografica, ma non deve tuttavia essere abbandonata come obiettivo; chiede agli altri Stati membri di contribuire ad alleviare tali pressioni in uno spirito di solidarietà, agevolando l'integrazione dei beneficiari della protezione internazionale che si trovano all'interno degli Stati membri dell'Unione europea, in parallelo con la promozione dell'immigrazione legale;

30.

pone l'accento sul fatto che un valido processo di integrazione sia lo strumento migliore per eliminare il clima di sfiducia e sospetto esistente tra i cittadini locali e gli immigrati, e sia fondamentale per rimuovere ogni idea o azione xenofoba;

31.

promuove lo sviluppo di meccanismi di apprendimento reciproco e lo scambio delle migliori prassi fra uno Stato membro e l'altro allo scopo di potenziare la capacità dei paesi ospiti di gestire la crescente diversità, come pure lo sviluppo di indicatori comuni e di un'adeguata capacità statistica, con cui gli Stati membri possano valutare i risultati della politica di integrazione;

32.

rammenta che l'inclusione delle organizzazioni di migranti rappresenta un elemento chiave, dato che le stesse rivestono un importante ruolo nel processo di integrazione concedendo ai migranti un'opportunità di partecipazione democratica; invita gli Stati membri a facilitare i sistemi per il sostegno della società civile nel processo di integrazione consentendo la presenza di migranti nella vita civile e politica della società ospite, consentendo loro la partecipazione nei partiti politici, nei sindacati e l'opportunità di votare alle elezioni locali;

33.

accoglie con favore l'iniziativa della Commissione e del Comitato economico e sociale europeo di migliorare la coerenza delle politiche di integrazione con l'avvio del Forum europeo dell'integrazione con la partecipazione e il coinvolgimento delle organizzazioni sociali e delle associazioni di immigrati, al fine di scambiare esperienze e definire raccomandazioni; invita gli Stati membri a coordinare i loro sforzi in materia di integrazione attraverso lo scambio delle migliori prassi contenute nei loro piani nazionali di integrazione;

34.

chiede alla Commissione di adottare le misure necessarie per assicurare il sostegno finanziario all'integrazione strutturale e culturale degli immigrati, anche attraverso l'attuazione di programmi comunitari quali «Apprendimento permanente», «Europa per i cittadini», «Gioventù in azione» e «Cultura 2007»; osserva che nella maggior parte dei casi gli insegnanti non sono sufficientemente preparati ad avere nelle classi un gran numero di alunni immigrati, e chiede una miglior formazione degli insegnanti e un adeguato sostegno finanziario;

35.

mette in risalto il fatto che i programmi scolastici e l'apprendimento permanente svolgono un ruolo importante nel processo d'integrazione attraverso lo sviluppo delle competenze, in particolare linguistiche; ritiene inoltre che la partecipazione senza ostacoli a programmi di formazione e di apprendimento permanente debba essere un diritto e un'opportunità per gli immigrati recenti;

36.

invita la Commissione e gli Stati membri a continuare a promuovere politiche contro le discriminazioni, anche operate dai poteri pubblici;

37.

chiede agli Stati membri di rispettare e sostenere le pertinenti direttive del Consiglio 2000/78/CE (17), 2000/43/CE (18) e 2004/113/CE (19), il cui obiettivo è la lotta alla discriminazione;

38.

invita gli Stati membri a ratificare la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 18 dicembre 1990 (20);

39.

invita la Commissione a raccogliere dati sull'immigrazione nell'Unione europea basati sul genere, e a promuoverne l'analisi da parte dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, onde sottolineare ulteriormente le particolari esigenze e i problemi delle donne immigrate e i modi più opportuni di integrarle socialmente nei paesi d'accoglienza;

40.

invita gli Stati membri a tenere in debita considerazione, nella definizione delle loro politiche di integrazione, la dimensione di genere nonché la specifica situazione e le esigenze delle donne immigrate;

41.

chiede agli Stati membri di garantire il rispetto dei diritti fondamentali delle donne immigrate, a prescindere dal loro status, legale o illegale;

42.

fa appello agli Stati membri affinché sostengano campagne d'informazione destinate alle donne migranti e finalizzate a sensibilizzare queste ultime riguardo ai loro diritti, alle possibilità di istruzione e formazione linguistica, di formazione professionale e di accesso al lavoro e affinché impediscano i matrimoni forzati, la mutilazione genitale femminile e altre forme di coercizione fisica o psichica;

Sicurezza e immigrazione

Gestione integrata delle frontiere

43.

sottolinea la necessità di un piano generale esaustivo, che definisca l'architettura globale della strategia dell'Unione europea in materia di gestione delle frontiere, nonché i dettagli di come tutti i programmi e i meccanismi correlati in questo settore possano essere ottimizzati; è del parere che, in fase di analisi dell'architettura della strategia comunitaria di gestione delle frontiere, la Commissione dovrebbe innanzitutto valutare l'efficacia dei sistemi esistenti di gestione delle frontiere negli Stati membri, al fine di creare sinergie ottimali fra gli stessi e fornire ogni informazione supplementare riguardo al migliore rapporto possibile tra costo ed efficacia dei nuovi sistemi proposti – ingressi/uscite, sistema elettronico di autorizzazione di viaggio, controlli di frontiera automatizzati, programma di registrazione dei viaggiatori – nel quadro della gestione integrata delle frontiere dell'Unione europea;

44.

sottolinea che la gestione integrata delle frontiere deve trovare il giusto mezzo tra garantire la libera circolazione di un sempre maggior numero di persone attraverso le frontiere e garantire maggiore sicurezza per i cittadini dell'Unione europea; non nega che l'uso dei dati fornisce chiari vantaggi; al contempo è del parere che la fiducia dell'opinione pubblica nelle azioni del governo possa essere preservata soltanto se nel settore della protezione dei dati vengono fornite sufficienti garanzie, meccanismi di vigilanza e mezzi di ricorso;

45.

chiede che sia valutata la fattibilità di un approccio integrato su quattro livelli, che permetta di controllare sistematicamente gli immigrati in ogni tappa del loro percorso verso l'Unione;

46.

sottolinea che la strategia dell'Unione europea in materia di frontiere dovrebbe essere integrata anche da misure concrete volte al rafforzamento delle frontiere dei paesi terzi, nel quadro del partenariato Africa-UE e della politica europea di vicinato (partenariato orientale, Euromed);

47.

invita a sostituire gli attuali visti nazionali del sistema Schengen con visti Schengen europei uniformi, consentendo un trattamento paritario di tutti i richiedenti il visto; desidera essere informato sull'esatto calendario e sui dettagli dello studio sia politico che tecnico della Commissione che valuterà la fattibilità, le implicazioni pratiche e l'impatto di un dispositivo che obblighi i cittadini di paesi terzi a ottenere un'autorizzazione elettronica per viaggiare prima di recarsi sul territorio dell'Unione europea (sistema elettronico di autorizzazione di viaggio, Electronic System for Travel Authorisation - ESTA); chiede il miglioramento della cooperazione tra i consolati degli Stati membri e l'istituzione graduale di servizi consolari congiunti per i visti;

48.

chiede al Consiglio di adottare meccanismi basati sulla solidarietà tra Stati membri in modo da ripartire gli oneri derivanti dal controllo delle frontiere e di coordinare le politiche nazionali degli stessi;

Migrazione irregolare

49.

ritiene che un efficace contrasto dell'immigrazione irregolare sia un elemento cruciale della politica complessiva dell'Unione europea sull'immigrazione, e si rammarica pertanto che un efficace processo decisionale sia stato intralciato dall'insufficiente capacità degli Stati membri di collaborare realmente nel loro reciproco interesse;

50.

esprime il proprio sgomento per la tragedia umana causata dalle rotte della migrazione illegale, in particolare alle frontiere marine meridionali dell'Unione europea, dove giungono i migranti illegali che si imbarcano dalle coste africane per affrontare pericolosi viaggi verso l'Europa; invita con forza a intraprendere azioni urgenti per mettere fine a questa tragedia umana una volta per tutte e per potenziare il dialogo e la cooperazione con i paesi di origine;

51.

ricorda che l'immigrazione irregolare è spesso gestita da reti criminali che, finora, si sono dimostrate più efficienti dell'azione comune europea; è convinto che tale rete sia responsabile della morte in mare di centinaia di persone ogni anno; rammenta la responsabilità comune degli Stati membri, conformemente agli obblighi internazionali, nel salvataggio delle vite in mare; invita, pertanto, la Commissione e il Consiglio a moltiplicare gli sforzi per contrastare il crimine organizzato, la tratta di esseri umani e il contrabbando che si verificano in molte parti dell'Unione europea, e in particolare a cercare di smantellare tutte le reti contrastando non solamente i trafficanti, che ne costituiscono il braccio operativo visibile, ma coloro i quali si trovano in cima alla scala e che traggono profitto da queste attività criminali;

52.

invita la Commissione a intensificare i programmi di sensibilizzazione nei paesi di transito e di origine in merito ai rischi dell'immigrazione irregolare;

53.

accoglie con favore la nuova direttiva sulle sanzioni contro i datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente nell'Unione europea, in quanto strumento efficace per tenere a freno lo sfruttamento dei lavoratori immigrati e per ridurre l'attrattiva di uno dei principali fattori di richiamo per l'immigrazione irregolare;

54.

sollecita gli Stati membri a non ritardare la trasposizione della nuova direttiva, la quale prevede sanzioni per i datori di lavoro che impiegano immigrati irregolari;

55.

ritiene essenziale potenziare i canali di dialogo con i paesi di origine e stabilire con essi accordi di cooperazione, allo scopo di eliminare il fenomeno disumano e catastrofico dell'immigrazione irregolare;

56.

ritiene che, nonostante i mezzi di bilancio siano stati ripetutamente aumentati sotto l'insistenza del Parlamento, l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (FRONTEX), a causa del suo mandato limitato, non sia ancora capace di fornire un coordinamento sufficiente delle attività di controllo delle frontiere esterne dell'Unione, soprattutto a causa della mancanza di impegno da parte dei paesi terzi, in particolare per quanto riguarda le operazioni marittime;

57.

accoglie con favore l'iniziativa della Commissione per una proposta di revisione del mandato di FRONTEX e ritiene che sia urgente un suo rafforzamento, in particolare estendendone la capacità di coordinamento, l'abilitazione di coordinare missioni permanenti in zone che subiscono forti pressioni migratorie, su richiesta degli Stati membri interessati, e la capacità di impegnarsi con i paesi terzi; è del parere che occorra dare particolare rilievo anche alla capacità di FRONTEX in materia di analisi del rischio e di raccolta di informazioni di intelligence;

58.

ritiene che FRONTEX necessiti di risorse adeguate, non solo finanziarie, per adempiere al suo mandato in modo significativo e chiede agli Stati membri la diffusione delle nuove tecnologie per contrastare l'immigrazione irregolare e per migliorare l'utilizzazione comune di mezzi tecnici e invita la Commissione ad avanzare proposte legislative per stabilire forme di solidarietà obbligatorie sulla stessa base di quelle previste per le squadre d'intervento rapido alle frontiere (RABIT);

59.

invita FRONTEX e la Commissione a condurre uno studio, corredato da valutazioni, sulla possibilità che FRONTEX possa acquistare le proprie attrezzature e sui requisiti per una possibile riqualificazione di FRONTEX, nell'ambito delle operazioni marittime, nel ruolo di una guardia costiera dell'Unione europea senza pregiudicare il controllo degli Stati membri sulle loro frontiere;

60.

ritiene che FRONTEX possa essere pienamente efficace solo se si intensificano gli sforzi su azioni complementari, come la riammissione e la cooperazione con paesi terzi; invita la Commissione a sostenere FRONTEX in questo senso;

61.

sostiene la creazione di uffici FRONTEX specializzati che valutino meglio le situazioni specifiche dei confini particolarmente sensibili, con particolare riguardo alle frontiere terrestri orientali e alle frontiere costiere meridionali;

62.

osserva che le differenze di interpretazione dei termini giuridici, di interpretazione del diritto marittimo internazionale e fra le legislazioni e procedure nazionali hanno ostacolato il funzionamento di FRONTEX; invita a condurre studi approfonditi allo scopo di raggiungere un accordo comune e appianare le differenze conflittuali esistenti tra legislazioni e procedure nazionali;

63.

chiede un'ulteriore e costante cooperazione tra il FRONTEX e gli organismi e le agenzie nazionali;

64.

chiede ulteriori sviluppi del concetto di sistema europeo di EUROSUR, anche tramite un migliore coordinamento tra gli Stati membri;

65.

rileva che sono spesso i pescatori, i singoli lavoratori del mare e le imbarcazioni ad uso privato ad avere contatti con gli immigrati illegali prima delle forze navali di uno Stato; sottolinea l'esigenza di una maggiore informazione di tali soggetti in merito ai loro obblighi, sanciti dal diritto internazionale, di aiutare gli immigrati in pericolo, e chiede un meccanismo di compensazione per il lavoro perduto a causa di operazioni di salvataggio;

66.

sottolinea che vi è la chiara necessità di statistiche affidabili per la lotta all'immigrazione irregolare a livello comunitario, e invita la Commissione ad attuare le misure necessarie per fornire tali statistiche;

Rimpatri

67.

ritiene che i migranti che non hanno diritto alla protezione internazionale o che soggiornano irregolarmente sul territorio degli Stati membri siano tenuti a lasciare il territorio dell'Unione europea; a tal proposito, prende atto dell'adozione della direttiva sul rimpatrio ed esorta gli Stati membri, nell'ambito della sua trasposizione, a mantenere le disposizioni più favorevoli già previste nel loro diritto nazionale; invita gli Stati membri a garantire che i rimpatri siano effettuati con il dovuto rispetto della legge e della dignità delle persone coinvolte, favorendo il rimpatrio volontario;

68.

chiede che nei centri di accoglienza chiusi e aperti sia istituito un sistema di servizi di assistenza al rimpatrio, che funga da punto di contatto per persone che desiderano avere maggiori informazioni sull'assistenza al rimpatrio;

69.

invita la Commissione a creare meccanismi di monitoraggio e di supporto per il reinserimento sociale e professionale nei paesi di origine per i migranti che vi abbiano fatto ritorno;

70.

invita gli Stati membri a privilegiare l'adeguamento della loro politica di riammissione nel quadro di una politica comune, preferendolo agli accordi bilaterali;

71.

riguardo agli accordi di riammissione, chiede che il Parlamento e le sue commissioni competenti siano costantemente informati, nel corso dei colloqui con i paesi terzi, sui progressi e sugli eventuali ostacoli incontrati dai negoziatori;

72.

invita la Commissione a garantire che gli Stati membri siglino accordi bilaterali in materia di riammissione esclusivamente con quei paesi terzi che presentano garanzie del pieno rispetto dei diritti umani delle persone riammesse, e che sono firmatari della Convenzione di Ginevra del 1951;

73.

invita la Commissione a perseguire l'effettiva applicazione dell'obbligo di riammissione dei paesi terzi nei confronti dei propri cittadini soggiornanti in maniera irregolare sul territorio dell'Unione europea, come previsto dall'articolo 13 dell'accordo di Cotonou del 23 giugno 2000; invita a rafforzare tali disposizioni durante i negoziati per il nuovo accordo ACP (Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico);

74.

sottolinea la necessità di un'autentica dimensione europea della politica di rimpatrio attraverso il riconoscimento reciproco delle decisioni di rimpatrio; sollecita una maggiore cooperazione tra Stati membri nell'attuazione dei rimpatri e nel rafforzamento del ruolo di FRONTEX nelle operazioni di rimpatrio congiunte;

75.

invita a rafforzare la cooperazione, anche tramite la cooperazione consolare, con i paesi di origine e di transito per facilitare le procedure di riammissione, e invita la Commissione a valutare gli accordi di riammissione vigenti allo scopo di agevolarne l'applicazione pratica e di trarre insegnamenti per i negoziati sui prossimi accordi;

76.

invita il Consiglio a prendere in considerazione l'attuazione di disposizioni legislative per l'istituzione di un lasciapassare europeo rilasciato ai cittadini di paesi terzi residenti illegalmente, allo scopo di facilitarne la riammissione nei paesi terzi; si dovrebbe agire per inserire il lasciapassare europeo negli accordi di riammissione dell'Unione, in modo da renderlo obbligatorio nei paesi terzi interessati;

Solidarietà e immigrazione

Coordinamento tra Stati membri

77.

si rammarica profondamente che gli Stati membri abbiano dimostrato un grado di solidarietà insufficiente di fronte alla crescente sfida dell'immigrazione; invita a riesaminare urgentemente il programma quadro sulla solidarietà e gestione dei flussi migratori per il periodo 2007-2013 (21) e i suoi quattro strumenti finanziari così che possano riflettere le nuove realtà derivanti dalla crescente pressione migratoria ed essere usati per affrontare le necessità stringenti, come nel caso di situazioni di afflussi migratori massicci;

78.

prende atto dell'impegno degli Stati membri nel summenzionato patto europeo sull'immigrazione e l'asilo in merito alla necessità di solidarietà; accoglie favorevolmente in particolare l'inclusione di un meccanismo di condivisione degli oneri che consenta la ridistribuzione intracomunitaria dei beneficiari di protezione internazionale dagli Stati membri che si trovano a sostenere pressioni specifiche e sproporzionate sui propri sistemi nazionali di asilo, dovute in particolare alla situazione geografica e demografica, verso altri Stati membri e invita gli Stati membri ad attuare tali impegni; ; accoglie positivamente la dotazione di 5 milioni di EUR nel bilancio Unione europea del 2009, prevista a tale scopo dal Fondo europeo per i rifugiati; insiste, tuttavia, sull'introduzione di tali strumenti obbligatori; invita la Commissione ad attuare tale meccanismo e a proporre immediatamente un'iniziativa legislativa al fine di istituire un simile meccanismo a livello europeo su base permanente;

79.

accoglie favorevolmente la rifusione del regolamento di Dublino e le disposizioni proposte in vista di un meccanismo di sospensione dei trasferimenti a titolo del sistema di Dublino qualora si tema che, a seguito di detti trasferimenti, i richiedenti possano non beneficiare di norme di protezione adeguate negli Stati membri competenti, in particolare per quanto attiene alle condizioni di accoglienza e di accesso alle procedure di asilo, come anche in casi in cui detti trasferimenti creerebbero ulteriori oneri per quegli Stati membri che sono sottoposti a pressioni specifiche e sproporzionate a causa, in particolare, della loro situazione geografica o demografica; sottolinea tuttavia che, in mancanza di un duplice strumento vincolante per tutti gli Stati membri, tali disposizioni potrebbero rivelarsi una dichiarazione politica piuttosto che uno strumento efficace atto a sostenere realmente uno Stato membro;

80.

accoglie con favore la proposta della Commissione di rifusione del regolamento che istituisce l'Eurodac per il confronto delle impronte digitali e rammenta agli Stati membri gli obblighi di rilevamento delle impronte digitali e di trasmissione dei dati conformemente all'attuale regolamento Eurodac; è del parere che i dati biometrici, come le impronte digitali, debbano essere sfruttati per migliorare l'efficacia delle operazioni di controllo alle frontiere;

Cooperazione con paesi terzi

81.

si rammarica che la cooperazione con i paesi terzi non abbia raggiunto risultati sufficienti, ad eccezione della cooperazione della Spagna con paesi terzi, quali il Senegal e altri paesi dell'Africa subsahariana e del Nordafrica; invita al sostegno mirato ai paesi terzi di transito e di origine per aiutarli a sviluppare un sistema per un'efficace gestione delle frontiere, coinvolgendo FRONTEX nelle missioni di assistenza alle frontiere in tali paesi;

82.

rammenta alla Commissione, al Consiglio e agli Stati membri che è essenziale proseguire il dialogo iniziato con i paesi di origine e di transito a seguito delle conferenze ministeriali UE-Africa in materia di immigrazione e sviluppo tenutesi a Tripoli, Rabat e Lisbona;

83.

chiede l'attuazione degli strumenti politici sviluppati nel quadro dell ‘Approccio globale in materia di migrazione» (22) così come del ‘Processo di Rabat» del 2006 in materia di migrazione e sviluppo e del partenariato UE-Africa in materia di migrazione, mobilità e occupazione approvato a Lisbona nel dicembre 2007;

84.

sottolinea l'importanza di una politica di sviluppo nei paesi terzi di origine o transito come mezzo per affrontare alla radice la sfida dell'immigrazione; invita a migliorare il coordinamento delle politiche di sviluppo e d'immigrazione dell'Unione europea, tenendo pienamente conto degli obiettivi strategici quali gli obiettivi di sviluppo del Millennio;

85.

nota, tuttavia, che la politica di sviluppo non può costituire l'unica alternativa alla migrazione poiché non vi può essere sviluppo solidale senza mobilità permanente;

86.

chiede il rafforzamento della cooperazione con l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) e con altre organizzazioni internazionali al fine di creare nuovi uffici regionali in aree sensibili dove è necessaria assistenza pratica per quel che attiene, tra l'altro, all'immigrazione legale o al rimpatrio volontario degli immigrati;

87.

sottolinea l'importanza di istituire centri d'informazione e di gestione delle migrazioni, come quello inaugurato nel Mali nell'ottobre 2008; è del parere che tali centri debbano poter contribuire in maniera considerevole a far fronte ai problemi connessi all'immigrazione affrontando i problemi dei potenziali migranti, di coloro che rientrano nel loro paese d'origine e dei migranti che risiedono nell'Unione europea; invita la Commissione a fornire le informazioni necessarie in merito ai progetti di istituzione di nuovi centri nel quadro del partenariato UE-Africa e chiede alla Commissione di esaminare a fondo la possibilità di creare tali centri nei paesi vicini orientali;

88.

sottolinea che tutti gli accordi con i paesi di origine e di transito debbano comprendere capitoli sulla cooperazione in materia di immigrazione e invita a sviluppare una politica ambiziosa con i paesi terzi sulla cooperazione di polizia e giudiziaria per contrastare le organizzazioni criminali internazionali impegnate nella tratta di esseri umani e per assicurare alla giustizia le persone coinvolte, con la partecipazione attiva di Europol e di Eurojust; invita inoltre la Commissione a intensificare il suo sostegno, compresa l'assistenza finanziaria e tecnica, a favore dei paesi terzi in modo da creare condizioni economiche e sociali tali da scoraggiare l'immigrazione irregolare, le attività connesse alla droga e il crimine organizzato;

89.

invita la Commissione a promuovere i negoziati di accordi globali europei, come quello firmato con Capo Verde, a compiere progressi nei negoziati globali che sta intrattenendo con il Marocco, il Senegal e la Libia, e a promuovere la conclusione degli accordi con i principali paesi d'origine degli immigrati;

90.

invita a sostenere i paesi terzi affinché sviluppino quadri normativi propri e istituiscano sistemi in materia di immigrazione e di asilo nel pieno rispetto del diritto internazionale; invita inoltre i paesi terzi di transito a sottoscrivere e rispettare la Convenzione di Ginevra del 1951;

91.

invita gli Stati membri ad esaminare la questione dei ‘profughi ambientali», migranti che non possono ancora essere considerati come migranti economici, né sono riconosciuti come rifugiati ai sensi della Convenzione di Ginevra;

*

* *

92.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU C 76 del 31.3.2009, pag. 34.

(2)  Documento del Consiglio 13440/08.

(3)  GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98.

(4)  GU L 199 del 31.7.2007, pag. 30.

(5)  Documento del Consiglio 7204/08.

(6)  Testi approvati, P6_TA(2009)0087.

(7)  Testi approvati, P6_TA(2009)0069.

(8)  Testi approvati, P6_TA(2009)0047.

(9)  Testi approvati, P6_TA(2008)0633.

(10)  Testi approvati, P6_TA(2008)0557.

(11)  Testi approvati, P6_TA(2008)0558.

(12)  Testi approvati, P6_TA(2008)0385.

(13)  Testi approvati, P6_TA(2008)0168.

(14)  GU C 219 E del 28.8.2008, pag. 215.

(15)  GU C 219 E del 28.8.2008, pag. 223.

(16)  GU C 303 E del 13.12.2006, pag. 845.

(17)  GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.

(18)  GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.

(19)  GU L 373 del 21.12.2004, pag. 37.

(20)  A/RES/45/158.

(21)  COM(2005)0123.

(22)  COM(2006)0735.


8.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 184/35


Mercoledì 22 aprile 2009
Libro verde sul futuro delle RTE-T

P6_TA(2009)0258

Risoluzione del Parlamento europeo del 22 aprile 2009 sul Libro verde sul futuro della politica nel campo delle reti transeuropee dei trasporti (RTE-T) (2008/2218(INI))

2010/C 184 E/07

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione, del 4 febbraio 2009, dal titolo « Libro verde: TEN-T: riesame della politica» (COM(2009)0044),

vista la comunicazione della Commissione, del 26 novembre 2008, dal titolo «Un piano europeo di ripresa economica» (COM(2008)0800),

viste le conclusioni del Consiglio «Rendere i trasporti più ecologici» che il Consiglio «Trasporti, telecomunicazioni ed energia» ha adottato nella sessione dell' 8 e 9 dicembre 2008,

vista la comunicazione della Commissione, del 22 giugno 2006, dal titolo «Mantenere l'Europa in movimento - Una mobilità sostenibile per il nostro continente - Riesame intermedio del Libro bianco sui trasporti pubblicato nel 2001 dalla Commissione europea» (COM(2006)0314),

vista la comunicazione della Commissione, del 23 gennaio 2008, dal titolo «Due volte 20 per il 2020 - L'opportunità del cambiamento climatico per l'Europa» (COM(2008)0030),

vista la comunicazione della Commissione, del 18 ottobre 2007, dal titolo «Piano d'azione per la logistica del trasporto merci» (COM(2007)0607),

vista la comunicazione della Commissione, del 14 maggio 2008, sui risultati dei negoziati relativi alle strategie e ai programmi della politica di coesione per il periodo di programmazione 2007-2013 (COM(2008)0301),

vista la relazione della Commissione, del 20 gennaio 2009, sull'attuazione degli orientamenti per la rete transeuropea di trasporto per il periodo 2004-2005 (COM(2009)0005),

vista la sua risoluzione dell 11 marzo 2009 sulla strategia di Lisbona (1),

vista la sua risoluzione del 5 settembre 2007 sulla logistica del trasporto merci in Europa, chiave della mobilità sostenibile (2),

visto l'articolo 45 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e il parere della commissione per lo sviluppo regionale (A6-0224/2009),

A.

considerando che la definizione politica della strategia in materia di reti transeuropee dei trasporti (RTE-T), come illustrata nella decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (3) e nella decisione n. 884/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica la decisione n. 1692/96/CE sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (4), ha condotto alla formulazione di un»elenco di desiderata« comprendente 30 progetti prioritari, essenzialmente ispirati da interessi nazionali,

B.

considerando che è necessario migliorare la competitività esterna dei trasporti ferroviari e per via navigabile rispetto a quelli su strada in modo da garantire uno sfruttamento equilibrato delle strade, delle rotte marittime e dei corridoi ferroviari per il trasporto merci,

C.

considerando che i 30 progetti prioritari hanno indotto la Commissione a fornire circa 20 000 000 000 EUR di finanziamento comunitario nell'ambito del quadro finanziario 2007-2013 per la rete transeuropea dei trasporti nel suo complesso, alla fine ridotto a circa 8 000 000 000 EUR, di cui solo 5 300 000 000 EUR per i 30 progetti prioritari, su insistenza del Consiglio,

D.

considerando l'ormai nota incapacità dell'Unione europea di rispettare le disposizioni in materia di finanziamento della RTE-T introdotte dal regolamento (CE) n. 680/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell'energia (5), e la conseguente incertezza in merito ai piani di finanziamento dei progetti in questione,

E.

considerando la necessità di migliorare la capacità della Commissione di portare avanti i grandi progetti transfrontalieri, in particolare quelli ferroviari, che richiedono un coordinamento rafforzato e continuo tra gli Stati membri coinvolti nonché un finanziamento pluriennale su un periodo più lungo rispetto a quello del quadro finanziario pluriennale,

F.

considerando che gli allegati alla suddetta comunicazione della Commissione del 14 maggio 2008, pur indicando che nell'ambito dei progetti nel settore della circolazione i finanziamenti sono spesi per il 49 % circa a favore del trasporto su strada, per il 31 % circa per i trasferimenti su rotaia mentre il restante 9 % circa è destinato agli spostamenti urbani, non stabiliscono chiaramente quali siano, in concreto, i progetti cofinanziati attraverso tali fondi,

1.

riconosce che i primi tentativi di sviluppare una politica comunitaria in materia di infrastrutture di trasporto, prendendo spunto dai «missing links» (collegamenti mancanti) segnalati dalla Tavola rotonda europea degli industriali (ERT), sono stati incoraggiati dalla comunicazione della Commissione, del 2 dicembre 1992, dal titolo «Lo sviluppo futuro della politica comune dei trasporti», con la giustificazione di «ottenere crescita economica, competitività e occupazione», e sono stati avviati dall'allora Commissario ai trasporti Karel Van Miert; prende atto dello sforzo di orientare sia il regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio, del 18 settembre 1995, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee (6), sia la decisione n. 884/2004/CE verso gli obiettivi summenzionati; attira l'attenzione sull'impulso dato a questa politica dalla ex Vicepresidente della Commissione nonché Commissario per l'energia e i trasporti, Loyola de Palacio;

2.

è del parere che le relazioni dei coordinatori della RTE-T rappresentino degli interessanti esempi per rafforzare il coordinamento e l'integrazione in relazione a una rosa ristretta di progetti importanti; chiede pertanto alla Commissione e agli Stati membri di proseguire gli sforzi in vista del miglioramento dei progetti prioritari esistenti; gli investimenti di medio/lungo termine devono infatti essere portati avanti senza perdere di vista l'obiettivo di completare l'intera rete;

3.

accoglie con favore la presentazione anticipata della suddetta comunicazione della Commissione del 4 febbraio 2009, che si prefigge essenzialmente di riesaminare le infrastrutture dell'Unione europea nel settore dei trasporti e la politica in materia di RTE-T sulla base delle sfide presenti e future riguardanti i trasporti e la mobilità transfrontaliera, nonché quelle finanziarie, economiche, regionali (comprese le regioni permanentemente svantaggiate), sociali, ambientali e della sicurezza;

4.

A tale proposito ritiene ingiustificata l'introduzione di una non meglio definita nozione di «pilastro teorico» della RTE-T da aggiungere alla già lunga lista delle priorità; in contrasto con l'obiettivo dichiarato dalla Commissione, un pilastro espressamente definito «teorico» non è infatti in grado di migliorare la credibilità della politica della RTE-T, che invece dipende dallo sviluppo di progetti concreti;

5.

si dichiara, pertanto, favorevole all'ipotesi di sviluppare un approccio di rete più coerente e integrato, che rispecchi le esigenze dei cittadini e le necessità delle merci riguardo ai collegamenti intermodali; sottolinea, dunque, la necessità di attribuire importanza prioritaria a ferrovie, porti, vie di navigazione marittime e interne sostenibili e ai loro collegamenti con l'entroterra o ai nodi intermodali nell'ambito dei collegamenti infrastrutturali con e all'interno dei nuovi Stati membri, nonché di prestare particolare attenzione ai collegamenti transfrontalieri e a migliori collegamenti con aeroporti e porti marittimi nelle reti transeuropee; sottolinea la necessità di prestare attenzione alle esigenze diverse ma complementari sia dei passeggeri che delle merci; raccomanda agli Stati membri e alle autorità regionali di potenziare le stazioni intermedie e le interconnessioni locali come collegamenti alle reti RTE-T, nell'ottica di ridurre al minimo i costi associati a situazioni periferiche;

6.

esorta la Commissione a sostenere in maniera particolare i progetti prioritari con collegamenti intermodali e interoperabilità generale che coinvolgono diversi Stati membri; fa notare che il collegamento delle aree economiche lungo le direttrici realizzate attraverso tali progetti prioritari è di competenza degli Stati membri;

7.

constata con soddisfazione che i sistemi di trasporto rispettosi dell'ambiente sono sovrarappresentati nella lista dei progetti prioritari; a tale proposito chiede alla Commissione di garantire il mantenimento di tale proporzione nell'ambito della futura attuazione dei progetti;

8.

sottolinea l'esigenza di introdurre la protezione del clima e lo sviluppo sostenibile per tutte le modalità di trasporto nella politica europea in materia di infrastrutture al fine di raggiungere gli obiettivi comunitari di ridurre le emissioni di CO2;

9.

esorta la Commissione a far sì che gli Stati membri, nell'ambito del processo decisionale e della pianificazione dei progetti RTE-T, integrino la legislazione in materia ambientale, fra cui le direttive Natura 2000, VAS, VIA, sulla qualità dell'aria, la direttiva quadro sulle acque e le direttive Habitat e Uccelli, nonché le relazioni TERM (Transport and Environmental Reporting Mechanism - meccanismo di relazioni sui trasporti e l'ambiente) dell'Agenzia europea dell'ambiente sugli indicatori per i trasporti e l'ambiente;

10.

insiste affinché la Commissione minimizzi le disposizioni non chiare o contraddittorie relative alle dichiarazioni d'interesse comune e all'applicazione della legislazione ambientale; è inoltre convinto che allorché ai progetti sarà garantito lo status RTE-T, gli Stati membri non abuseranno della legislazione europea a titolo del paragrafo 9, per bloccare l'attuazione di progetti RTE-T;

11.

invita la Commissione e gli Stati membri a prendere in considerazione come fattori rilevanti per la politica europea delle infrastrutture di trasporto nuovi sviluppi come la crisi finanziaria mondiale, il cambiamento demografico, l'allargamento, i nuovi paesi vicini e l'intensificarsi dei collegamenti con i paesi orientali e mediterranei;

12.

sottolinea che, specialmente nell'attuale contesto di crisi economica, lo sviluppo delle reti RTE-T e l'integrazione dei trasporti nell'Unione con quelli dei paesi vicini costituisca il mezzo più affidabile per garantire sia la sostenibilità a lungo termine del mercato interno che la coesione economica e sociale nell'Unione;

13.

esorta la Commissione a intensificare gli sforzi per migliorare il coordinamento dello sviluppo territoriale (Agenda territoriale dell'Unione europea, nonché principio della coesione territoriale) e della pianificazione dei trasporti, tenendo conto dell'accessibilità delle regioni attraverso migliori collegamenti tra le stesse; sottolinea che si deve tener conto delle notevoli differenze fra zone montuose, costiere/insulari, centrali, periferiche e altre zone transfrontaliere nonché della necessità di una migliore integrazione dei sistemi di mobilità urbana nelle RTE-T;

14.

invita la Commissione ad attribuire particolare importanza ai progetti prioritari relativi ai principali assi ferroviari, stradali e di navigazione interna che garantiscono i collegamenti transfrontalieri con i nuovi Stati membri e i paesi terzi;

15.

in tale contesto invita a integrare lo schema di sviluppo dello spazio comunitario (SDEC) come base per la programmazione e considera che gli studi ESPON (Osservatorio in rete dell'assetto del territorio europeo) debbano essere inclusi come informazioni scientifiche generali e orientate allo spazio sullo sviluppo dei trasporti;

16.

insiste sulla necessità di integrare sia gli obiettivi della strategia di Lisbona che quelli del piano di recupero nello sviluppo delle politiche RTE-T, non soltanto in considerazione dell'importanza capitale della mobilità, dell'accessibilità e della relativa logistica per la competitività dell'Unione europea, ma anche al fine di migliorare la coesione territoriale;

17.

invita la Commissione e gli Stati membri ad integrare i corridoi verdi, le reti ferroviarie per le merci, i corridoi del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS) e le «autostrade» del mare, come il trasporto marittimo a corto raggio e le attuali vie navigabili interne con limitate capacità o le chiuse dalla capacità insufficiente, gli interporti, le piattaforme logistiche e i nodi della mobilità urbana, nonché la prevista estensione della rete RTE-T ai paesi della politica europea di vicinato e ai paesi orientali e mediterranei, in un concetto RTE-T intermodale basato su azioni pianificate a favore di modi di trasporto più rispettosi dell'ambiente, più sicuri e a minor consumo di petrolio, per garantire un uso ottimale di tutti i modi di trasporto e promuovere la compatibilità dei collegamenti tra le varie modalità di trasporto, in particolare i collegamenti ferroviari nei porti; invita inoltre a mantenere la coerenza tra il quadro attuale e futuro in materia di RTE-T e le proposte legislative sui corridoi adibiti al trasporto ferroviario di merci;

18.

rileva che, fino a poco tempo fa, stando alle ultime ricerche, solo l'1 % dei fondi comunitari per le infrastrutture veniva utilizzato per le vie navigabili interne; è del parere che siano necessari finanziamenti comunitari sufficienti per sviluppare le infrastrutture di navigazione interna europee e poter quindi sfruttare pienamente il potenziale delle vie navigabili interne in quanto modalità di trasporto sostenibile e affidabile;

19.

chiede alla Commissione di adoperarsi affinché il trasporto delle merci su rotaia conosca una più rapida espansione in vista di una maggiore efficienza della rete e di un trasporto più veloce;

20.

in tale contesto accoglie con favore la proposta della commissione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo (COM(2008)0852) e la già citata comunicazione della Commissione del 18 ottobre 2007;

21.

sottolinea l'importanza di consentire lo scambio di informazioni sul trasporto intermodale, al fine di promuovere e sostenere l'interazione fra infrastrutture soft e hard (sistemi di informazione come ERTMS/RIS/ITS/SESAR/Galileo), di migliorare interoperabilità, materiale rotabile (strumentazione ERTMS hardware e software a bordo dei treni e riduzione dell'inquinamento acustico dei vagoni merci), logistica verde, connessioni e nodi intermodali, servizi decentrati porta a porta in relazione alla catena di approvvigionamento e gestione della mobilità;

22.

sottolinea l'importanza di sviluppare sistemi di trasporto intelligente armonizzati e standardizzati per la RTE-T al fine di conseguire una gestione dei trasporti più efficiente, rapida, sicura e rispettosa dell'ambiente;

23.

invita a migliorare l'attuazione della RTE-T garantendo un miglior accesso alle informazioni attraverso sistemi come il TENtec grazie all'istituzione di un metodo di coordinamento aperto che comprenda parametri di riferimento e lo scambio di migliori prassi;

24.

si concentra sull'esigenza di migliorare a breve termine l'efficienza delle infrastrutture esistenti nell'ambito dei progetti RTE-T, in particolare nei casi in cui l'attuazione dei progetti stessi è già in corso, al fine di rendere i corridoi più vitali ed efficienti senza limitarsi semplicemente ad attendere la realizzazione a lungo termine dei megaprogetti nell'ambito di tali corridoi;

25.

condivide l'opzione strutturale 3 sulla forma della RTE-T illustrata dal Libro verde, vale a dire un doppio livello, che preveda una rete globale basata sulle attuali mappe della RTE-T e una rete centrale, ancora da definire, in cui ferrovie, vie navigabili e porti sostenibili, nonché i rispettivi collegamenti con i nodi logistici, risultino prioritari;

26.

è favorevole all'idea di una «rete centrale» costituita da due pilastri, uno geografico e uno teorico; quest'ultimo dovrebbe prevedere criteri e procedure che consentano di non adottare una decisione definitiva in merito a progetti, corridoi e parti della rete all'inizio del periodo di programmazione finanziaria ma garantiscano piuttosto la possibilità di definire tali aspetti in maniera flessibile nel corso del tempo per tener conto delle mutevoli condizioni del mercato;

27.

riconosce il ruolo fondamentale degli Stati membri, in consultazione con le rispettive autorità regionali e locali, le fasce della società civile interessate e le popolazioni locali, quando si tratta di decidere, programmare e finanziare le infrastrutture di trasporto, inclusi il coordinamento e la cooperazione transfrontalieri a livello europeo; auspica maggiore coerenza da parte del Consiglio fra le richieste per i progetti RTE-T e le decisioni sulla dotazione di bilancio da destinare a tali progetti; in vista della revisione intermedia del quadro finanziario dell'Unione europea nonché alla luce dell'attuale discussione sul piano di ripresa dell'Unione, chiede agli Stati membri di considerare prioritaria la questione dei finanziamenti necessari per le infrastrutture di trasporto che rientrano nella RTE-T così come previsto dall'attuale politica comunitaria;

28.

concorda pienamente con l'obiettivo della Comunità di ridurre gli oneri amministrativi; esorta pertanto la Commissione a procedere a una revisione del quadro finanziario per i progetti prioritari RTE-T in vista di un'ulteriore semplificazione burocratica;

29.

chiede agli Stati membri e alla Commissione di rafforzare il coordinamento delle politiche perseguite a livello nazionale al fine di garantire la coerenza nel cofinanziamento e nella realizzazione del programma RTE-T ai sensi degli articoli 154 e 155 del trattato CE;

30.

evidenzia, al riguardo, che la crisi finanziaria impone una maggiore pressione su Unione europea, Stati membri e regioni rispetto all'esigenza di basare le decisioni concernenti i progetti infrastrutturali del settore dei trasporti su accurate valutazioni in termini di costi/benefici, sostenibilità e valore aggiunto transfrontaliero a livello europeo;

31.

rileva che gli investimenti sono di fondamentale importanza nel settore delle infrastrutture di trasporto per far fronte alla crisi economica e finanziaria, e invita pertanto la Commissione a velocizzare la realizzazione dei progetti infrastrutturali legati alla RTE-T e finanziati attraverso i fondi strutturali e/o di coesione; invita gli Stati membri a riconsiderare le proprie priorità d'investimento alla luce di tale approccio in modo da accelerare la realizzazione dei progetti RTE-T di loro competenza, in particolare per quanto riguarda le tratte transfrontaliere;

32.

ricorda alla Commissione che il cofinanziamento da parte dell'Unione europea dei progetti infrastrutturali nel settore dei trasporti tramite i finanziamenti RTE-T, i fondi regionali e di coesione e la BEI deve rispettare i seguenti criteri: validità economica, miglioramento della competitività, promozione del mercato unico, sostenibilità ambientale, trasparenza verso i contribuenti e coinvolgimento dei cittadini (principio del partenariato); sottolinea, in tal senso, l'importanza di sviluppare il partenariato pubblico-privato per il finanziamento dei progetti RTE-T e la necessità di proporre soluzioni flessibili per le difficoltà eventualmente riscontrate nell'ambito di opere di simile portata (problemi di natura geografica, tecnici, legati alle contestazioni da parte della cittadinanza, ecc.);

33.

chiede alla Commissione di garantire in questo contesto che i progetti valutati a titolo dei programmi finanziari dell'Unione europea tengano conto del loro possibile impatto sui finanziamenti nazionali per altri investimenti necessari che non siano sostenuti dai finanziamenti dell'Unione europea; è del parere, in particolare, che gli stanziamenti utilizzati dagli Stati membri per integrare i progetti finanziati dall'Unione europea non debbano essere assegnati alle spese di mantenimento o di investimento nelle linee di raccordo; è del parere piuttosto che i progetti vadano concepiti e valutati almeno parzialmente sulla base del loro potenziale d'integrare lo sviluppo (e non di trascurare) e di mantenere le necessarie infrastrutture di raccordo supplementari;

34.

sottolinea il rapido incremento delle esigenze di investimento imposte al mercato europeo dei trasporti aerei dal pacchetto «Cielo unico europeo II» e dal proposto «approccio globale al sistema aeronautico»; invita pertanto la Commissione a valutare l'opportunità di incrementare la quota di finanziamenti disponibili a favore di aeroporti e ATM/ANS (sistemi di gestione del traffico aereo/servizi di navigazione aerea) in sede di revisione del quadro finanziario della RTE-T;

35.

prende atto che occorre aumentare ricerca e sviluppo sulle prassi migliori e più efficienti riguardo al finanziamento delle infrastrutture dei trasporti e ai relativi effetti benefici su competitività e occupazione (sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo), comprese al riguardo le esperienze di partenariato pubblico-privato, come già avviene negli attuali studi della Commissione;

36.

sottolinea la necessità di istituire una task force in seno all'Agenzia esecutiva RTE-T con il compito di incrementare il ricorso al partenariato pubblico-privato al fine di finanziare determinati progetti o tratte prioritari e di divulgare le soluzioni elaborate come migliori prassi;

37.

sottolinea che un maggior ricorso ai partenariati pubblico-privato e alla Banca europea per gli investimenti non può sostituire i cospicui finanziamenti a carico del bilancio per i progetti di una certa portata con un periodo di ammortamento intergenerazionale;

38.

è favorevole a un riesame del bilancio della RTE-T da parte degli Stati membri nel quadro della revisione intermedia delle prospettive finanziarie 2009-2010 piuttosto che alla drastica riduzione di altri progetti e delle ambizioni di sviluppo di ferrovie e vie navigabili a essi connesse;

39.

sottolinea la necessità di assegnare una percentuale dei proventi derivanti dai pedaggi stradali al finanziamento di progetti di RTE-T in modo da incrementare l'effetto leva sui relativi prestiti;

40.

chiede alla Commissione di stabilire una selezione di esempi di connessioni regionali transfrontaliere, che sono state smantellate o abbandonate, favorendo specialmente quelle che potevano interconnettersi con la RTE-T;

41.

chiede alla Commissione e agli Stati membri di considerare la rete Eurovelo e l'Iron Curtain Trail come opportunità per promuovere le reti infrastrutturali ciclabili di tipo transfrontaliero, che favoriscono mobilità e turismo sostenibili;

42.

chiede alla Commissione, allo scopo di incentivare la competitività dell'intera rete ferroviaria RTE, di presentare, entro la fine del proprio mandato, una proposta legislativa sull'apertura del mercato interno del traffico ferroviario dei passeggeri a partire dal 1 gennaio 2012;

43.

deplora la lentezza nella realizzazione dei progetti prioritari con tratte transfrontaliere, in particolare quelle che attraversano i Pirenei, di vitale importanza per la penisola iberica e la Francia;

44.

sollecita la Commissione a coinvolgere Parlamento e Consiglio nelle sue proposte e nelle sue scelte annuali e pluriennali riguardo al cofinanziamento dei progetti RTE-T;

45.

chiede alla Commissione di riferire al Parlamento europeo e al Consiglio, regolarmente e comunque almeno una volta all'anno, in merito ai singoli progetti, all'affidabilità dei loro costi, alla fattibilità e ai tempi di realizzazione di ciascun progetto;

46.

chiede alla Commissione e alla BEI di trasmettere ogni anno al Parlamento e al Consiglio, analogamente a quanto avviene per il cofinanziamento RTE-T, una lista dei progetti cofinanziati nell'ambito del cofinanziamento regionale, di coesione e della BEI di progetti RTE-T;

47.

sostiene che, dal punto di vista ecologico ed economico, i sistemi di trasporto multimodale che consentono di impiegare diversi mezzi di trasporto in un dato percorso in molti casi rappresentano l'unica soluzione percorribile e sostenibile per il futuro;

48.

sottolinea che, entro l'area Schengen recentemente ampliata, l'infrastruttura di trasporto tra l'Europa occidentale e orientale riveste una enorme importanza date le potenzialità di crescita economica ad essa connesse, in particolare nei nuovi Stati membri; invita la Commissione e gli Stati membri a sviluppare e promuovere i collegamenti stradali e ferroviari tra l'Europa orientale e occidentale, sostenendo in particolare l'infrastruttura di trasporto transfrontaliera attraverso uno specifico programma d'azione attuato in cooperazione con le autorità locali, regionali e nazionali; sottolinea inoltre che una migliore interconnessione fra le RTE-T e le reti di trasporto di paesi terzi migliorerebbe la condizione soprattutto delle zone frontaliere recando valore aggiunto alla cooperazione interregionale e a tutta l'Unione europea;

49.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  Testi approvati, P6_TA(2009)0120.

(2)  GU C 187 E del 24.7.2008, pag. 154.

(3)  GU L 15 del 17.1.1997, pag. 1.

(4)  GU L 167 del 30.4.2004, pag. 1.

(5)  GU L 162 del 22.6.2007, pag. 1.

(6)  GU L 228 del 23.9.1995, pag. 1.


Giovedì 23 aprile 2009

8.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 184/41


Giovedì 23 aprile 2009
Deforestazione e degrado forestale

P6_TA(2009)0306

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 aprile 2009 sui problemi di deforestazione e degrado forestale da affrontare per combattere i cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità

2010/C 184 E/08

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione, del 17 ottobre 2008, relativa ai problemi di deforestazione e degrado forestale da affrontare per combattere i cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità (COM(2008)0645),

viste le decisioni adottate alla quinta Conferenza ministeriale per la protezione delle foreste europee, svoltasi nel novembre 2007 a Varsavia, Polonia, per quanto riguarda la valutazione degli effetti del cambiamento climatico sullo stato delle foreste e l'attuazione di una politica di silvicoltura sostenibile,

visto l'articolo 103, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che l'Unione europea vuole limitare il riscaldamento globale a 2 °C e dimezzare la perdita di biodiversità e che, secondo il rapporto Eliasch, dimezzare la deforestazione entro il 2030 costerà da 17 a 33 miliardi USD all'anno,

B.

considerando che una silvicoltura sostenibile è di fondamentale importanza per combattere la deforestazione e costituisce un aspetto essenziale dello sviluppo economico,

C.

considerando che la deforestazione è responsabile di circa il 20 % delle emissioni mondiali di gas a effetto serra, è una delle principali cause della perdita di biodiversità e rappresenta una seria minaccia per lo sviluppo, in particolare per le condizioni di vita dei poveri,

D.

considerando che la deforestazione procede al ritmo allarmante di 13 milioni di ettari all'anno, in primo luogo nelle foreste tropicali, ma anche in una certa misura in Europa, specialmente nell'Europa centrale e orientale,

E.

considerando che la deforestazione comporta danni ambientali difficilmente reversibili, come l'alterazione prolungata dell'equilibrio idrologico, la steppificazione, la desertificazione e la perdita di biodiversità, i cui costi economici complessivi sono di gran lunga superiori ai costi degli interventi preventivi e di recupero,

F.

considerando che il degrado forestale assume forme diverse ed è difficile da definire, ma ha importanti ripercussioni sul clima, sulla biodiversità e su altri beni e servizi,

G.

considerando che, conformemente alla quarta relazione di valutazione del gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici, oltre ad una riduzione delle emissioni nei paesi industrializzati, entro il 2020, del 25-40 % rispetto al 1990 per limitare il riscaldamento globale a 2 °C, è anche necessario che i paesi in via di sviluppo si discostino in misura significativa dall'aumento delle emissioni che corrisponde allo statu quo, compresa la riduzione delle emissioni connesse alla deforestazione,

H.

considerando che riducendo la deforestazione si contribuirà in modo importante non soltanto ad attenuare i cambiamenti climatici, ma anche a favorire l'adattamento a tali cambiamenti,

1.

sottolinea la necessità di una maggiore coerenza tra la conservazione delle foreste, le politiche di gestione sostenibile e le altre politiche interne ed esterne dell'Unione europea; chiede una valutazione quantitativa dell'impatto delle politiche forestali dell'Unione, per quanto concerne l'energia (in particolare i biocarburanti), l'agricoltura, la produzione e il consumo sostenibili, l'approvvigionamento, il commercio e la cooperazione allo sviluppo;

2.

invita la Commissione a presentare al Parlamento e al Consiglio proposte in merito a rigorosi requisiti di sostenibilità per il legname e tutti i prodotti del legno provenienti dalle foreste;

3.

invita la Commissione a pubblicare entro la fine del 2009 uno studio esaustivo che valuti l'impatto che le attività di produzione, consumo e commercio di prodotti alimentari e non alimentari dell'Unione europea hanno sulla deforestazione e sul degrado forestale; chiede che lo studio valuti e precisi gli eventuali apporti negativi dei diversi settori industriali e formuli raccomandazioni per ulteriori politiche e misure di innovazione, allo scopo di ridurre tali effetti;

4.

rimarca la necessità di affrontare con attenzione i problemi relativi alle condizioni idrologiche nell'ambito della silvicoltura e ritiene indispensabile una gestione comune delle risorse idriche e forestali e un'armonizzazione delle corrispondenti politiche Unione europea, per ripristinare e accrescere la capacità di ritenuta idrica degli ecosistemi;

5.

accoglie con favore le politiche in materia di appalti pubblici verdi e la promozione di strumenti quali l'etichettatura ecologica e i regimi di certificazione forestale; chiede la rapida adozione e attuazione delle relative politiche per i prodotti del legno in tutta l'Unione europea; invita gli Stati membri a basare la loro politica in materia di appalti pubblici su elevati standard di sostenibilità e, di conseguenza, a fissare obiettivi realistici in relazione a tali standard;

6.

ritiene che ai paesi in via di sviluppo debba essere fornito un notevole sostegno finanziario per fermare la deforestazione tropicale lorda al più tardi entro il 2020 e che la dimostrazione di un impegno in tal senso sarà decisiva nei negoziati internazionali in vista di un accordo globale sul clima post 2012;

7.

riconosce che la mobilitazione di congrui finanziamenti, nel quadro di un accordo globale sul clima, sarà assolutamente fondamentale per dimezzare e infine fermare la deforestazione globale; sostiene, in quest'ottica, la proposta della Commissione di creare un meccanismo mondiale per il carbonio forestale (GFCM) nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, basato su un regime di finanziamento permanente; invita gli Stati membri a sostenere il loro impegno a fermare la deforestazione e il degrado forestale globale destinando buona parte dei proventi della vendita all'asta di quote, nell'ambito del sistema di scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra (ETS), per ridurre le emissioni provocate dalla deforestazione nei paesi in via di sviluppo e facendo sì che i negoziati si concentrino sulle fonti di finanziamento secondo le indicazioni contenute nella comunicazione della Commissione, del 28 gennaio 2009, dal titolo «Verso un accordo organico sui cambiamenti climatici a Copenaghen» (COM(2009)0039); invita inoltre gli Stati membri ad accogliere il suggerimento della Commissione di aderire alla proposta di finanziamento avanzata dalla Norvegia destinando al GFCM parte dei futuri proventi della vendita all'asta di unità di quantità assegnate;

8.

sostiene che il supporto del GFCM debba basarsi sulle prestazioni ed essere fornito tenendo conto di risultati verificati in termini di riduzione della deforestazione lorda e del degrado forestale, e sottolinea che tale supporto deve altresì fornire ricadute positive in termini di protezione della biodiversità, aumento della resistenza e migliori mezzi di sussistenza nelle aree forestali;

9.

sottolinea la necessità che siano pienamente rispettati i diritti delle popolazioni locali che vivono nelle foreste, compreso quello delle popolazioni indigene di rendere disponibili foreste da loro tradizionalmente utilizzate solo previo il loro libero consenso informato; ritiene essenziale che le comunità locali e le popolazioni indigene siano effettivamente partecipi e pienamente coinvolte a tutti i livelli quando si tratta di valutare, pianificare ed attuare misure di riduzione delle emissioni derivanti dal degrado forestale e dalla deforestazione;

10.

sottolinea che qualunque meccanismo previsto dal programma di collaborazione delle Nazioni unite per la riduzione delle emissioni dovute alla deforestazione e al degrado forestale nei paesi in via di sviluppo, concluso nell'ambito dell'accordo internazionale sul clima post 2012, debba in primo luogo garantire la protezione delle foreste vergini;

11.

rileva che il processo di deforestazione nell'Europa orientale è un fattore che provoca danni all'ambiente naturale e ha anche ripercussioni sulla qualità della vita;

12.

rileva che i crediti forestali nel mercato del carbonio potrebbero, a medio e lungo termine, far parte di un pacchetto di politiche per contrastare la deforestazione se saranno garantiti accurate metodologie di calcolo del carbonio forestale e meccanismi di controllo affidabili; sottolinea che una decisione definitiva per l'inclusione dei crediti forestali nel sistema ETS dovrebbe essere preceduta da una rigorosa analisi di fattibilità di tutti i potenziali meccanismi di finanziamento e da una valutazione dei risultati della Conferenza delle parti di Copenaghen e delle conclusioni tratte dai progetti pilota;

13.

rammenta che i crediti derivanti da progetti forestali usati per compensare le emissioni di gas a effetto serra nei paesi industrializzati non possono essere conteggiati una seconda volta per raggiungere un'inversione della tendenza al mantenimento dello status quo, obiettivo che i paesi in via di sviluppo dovranno conseguire nell'ambito dell'accordo internazionale sul clima post 2012;

14.

sottolinea che, in un futuro regime climatico, qualsiasi sistema di compensazione volto a ridurre la deforestazione e il degrado forestale dovrà considerare che le foreste non forniscono solo serbatoi naturali di carbonio, ma anche servizi agli ecosistemi e vantaggi sociali;

15.

esorta l'Unione europea a promuovere standard socio-ambientali elevati per la riduzione delle emissioni originate dalla deforestazione e il degrado (REDD); invita l'Unione a promuovere i meccanismi REDD, che vanno oltre l'attuale progetto del meccanismo di sviluppo pulito (CDM) e che affrontano le cause più profonde della deforestazione, quali il malgoverno, la povertà, la corruzione e la mancata applicazione delle leggi, sostenendo riforme politiche e istituzionali a livello sia nazionale che locale;

16.

deplora che la comunicazione, contrariamente al titolo, non esamini il degrado forestale; invita la Commissione a mettere a punto piani d'azione e progetti pilota e ad impegnarsi nella propria politica forestale per fermare non solo la deforestazione, ma anche il degrado forestale (anche nell'Unione europea), sviluppando e istituendo inoltre opportuni sistemi di monitoraggio al fine di ottenere dati adeguati su suolo e biomassa nelle foreste;

17.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


8.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 184/43


Giovedì 23 aprile 2009
Piano d'azione sulla mobilità urbana

P6_TA(2009)0307

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 aprile 2009 su un piano d'azione sulla mobilità urbana (2008/2217(INI))

2010/C 184 E/09

Il Parlamento europeo,

visto il Libro verde della Commissione, del 25 settembre 2007, intitolato «Verso una nuova cultura della mobilità urbana» (COM(2007)0551),

visto il Libro bianco della Commissione, del 12 settembre 2001, intitolato «La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte» (COM(2001)0370),

vista la comunicazione della Commissione, del 18 ottobre 2007, intitolata «Piano d'azione per la logistica del trasporto merci» (COM(2007)0607),

vista la comunicazione della Commissione, del 17 settembre 2007, intitolata «Verso una mobilità più sicura, più pulita e più efficiente a livello europeo: prima relazione sull'iniziativa “automobili intelligenti”» (COM(2007)0541),

vista la comunicazione della Commissione, del 7 febbraio 2007, intitolata «Un quadro normativo competitivo nel settore automobilistico per il XXI secolo - Posizione della Commissione sulla relazione finale del gruppo ad alto livello CARS 21 - Un contributo alla strategia dell'UE per la crescita e l'occupazione» (COM(2007)0022),

vista la comunicazione della Commissione, del 28 giugno 2006, intitolata «La logistica delle merci in Europa – la chiave per una mobilità sostenibile» (COM(2006)0336),

vista la comunicazione della Commissione, del 22 giugno 2006, intitolata «Mantenere l'Europa in movimento - Una mobilità sostenibile per il nostro continente - Riesame intermedio del Libro bianco sui trasporti pubblicato nel 2001 dalla Commissione europea» (COM(2006)0314),

vista la comunicazione della Commissione, del 15 febbraio 2006, intitolata «Sull'iniziativa “automobile intelligente” - Sensibilizzazione all'uso delle TIC per dei veicoli più intelligenti, più sicuri e più puliti» (COM(2006)0059),

vista la comunicazione della Commissione, dell'11 gennaio 2006, intitolata «Una strategia tematica sull'ambiente urbano» (COM(2005)0718),

viste le proposte e le linee direttrici della Commissione nonché le posizioni del Parlamento sui Fondi strutturali, il Fondo di coesione e il settimo programma quadro di ricerca,

vista la proposta riveduta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada (COM(2007)0817),

vista la sua risoluzione del 9 luglio 2008 su «Verso una nuova cultura della mobilità urbana» (1),

vista la sua risoluzione del 19 giugno 2008 su « Verso una mobilità più sicura, più pulita e più efficiente a livello europeo: prima relazione sull'iniziativa “Automobile intelligente”» (2),

vista la sua risoluzione del 20 febbraio 2008 sul contributo al Consiglio di primavera del 2008 in relazione alla strategia di Lisbona (3),

vista la sua risoluzione del 12 ottobre 1988 sulla tutela del pedone e la carta europea dei diritti del pedone (4),

vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2008 su «CARS 21: un quadro normativo competitivo nel settore automobilistico» (5),

vista la sua risoluzione del 5 settembre 2007 sulla logistica delle merci in Europa - La chiave per una mobilità sostenibile (6),

vista la sua risoluzione del 12 luglio 2007 su «Mantenere l'Europa in movimento - Una mobilità sostenibile per il nostro continente» (7),

vista la direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (8),

visto il regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto dei passeggeri su strada e per ferrovia (9),

vista la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie (10) (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie),

vista la direttiva 2000/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione antiincastro anteriori dei veicoli a motore (11),

visto il parere del Comitato delle regioni, del 21 aprile 2009, su un piano d'azione sulla mobilità urbana (12),

visto l'annuncio della Commissione di pubblicare un piano d'azione sulla mobilità urbana, più volte differito e senza scadenza precisa,

viste le basi giuridiche costituite dagli articoli da 70 a 80 del trattato CE,

visto l'articolo 45 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e il parere della commissione per lo sviluppo regionale (A6-0199/2009),

A.

considerando che i trasporti urbani occupano un posto considerevole tra tutti i trasporti e che a tale titolo gli articoli da 70 a 80 del trattato CE costituiscono la base giuridica che conferisce all'Unione europea una competenza condivisa con gli Stati membri nel settore in questione,

B.

considerando che numerose direttive e regolamenti europei trasversali e modali hanno un impatto sui trasporti urbani e richiedono un'armonizzazione mediante un approccio specifico alla problematica dei trasporti urbani,

C.

considerando che il piano europeo sul clima, adottato dal Consiglio europeo dell'8 e 9 marzo 2007, fissa gli obiettivi ambiziosi di riduzione del 20 % del consumo di energia, riduzione del 20 % delle emissioni di gas a effetto serra e quota del 20 % di energie rinnovabili nel consumo totale di energia entro il 2020, e che tali obiettivi non potranno essere conseguiti senza una strategia adeguata di conseguenza ai trasporti urbani,

D.

considerando che il programma di ricerca e sviluppo CIVITAS ha registrato un grandissimo successo, che riflette l'interesse dei poteri locali e delle società organizzatrici di trasporto per gli investimenti europei nei programmi di trasporti urbani innovativi,

E.

considerando che il Fondo di coesione e i Fondi strutturali finanziano programmi di mobilità urbana ma presentano il doppio inconveniente di essere privi, da un lato, di strategia ed obiettivi europei in materia di mobilità urbana e di essere, dall'altro, inegualmente distribuiti sul territorio dell'Unione,

F.

considerando che le zone urbane costituiscono altrettanti poli di intermodalità e di connessione privilegiati tra le reti transeuropee di trasporto, che devono contribuire ai loro obiettivi generali a favore di una mobilità europea e di una competitività sostenibili delle reti urbane dell'Unione,

G.

considerando che le città sono centri importanti per le attività economiche e che il trasporto merci da un lato è essenziale per l'approvvigionamento della popolazione e, dall'altro, si trova ad affrontare le sfide imposte dalle ridotte superfici adibite allo stoccaggio e dai limitati orari di consegna,

H.

considerando che il rigoroso rispetto del principio di sussidiarietà e dell'autonomia comunale in materia di pianificazione non consente di programmare una politica europea prescrittiva ma permette all'Unione di adottare una strategia di stimolo dello stesso tipo della sua politica regionale e di coesione senza imposizioni dall'alto,

I.

considerando che la problematica delle zone urbane non può essere affrontata con politiche modali bensì con un approccio in termini di utenti e di sistemi di trasporto integrati,

J.

considerando che l'efficienza e la sostenibilità della politica urbana dei trasporti a beneficio sia dei cittadini che dell'economia dell'Europa sono possibili solo garantendo un trattamento equo del trasporto dei passeggeri e di quello delle merci nonché dei diversi modi di trasporto,

K.

considerando che l'urbanistica, laddove tenesse conto del cambiamento demografico della società, ad esempio mettendo a disposizione appositi alloggi per anziani nel centro delle città e offrendo la possibilità di far la spesa vicino a casa, potrebbe contribuire in maniera determinante alla riduzione del traffico,

L.

considerando la necessità di disporre di strategie solide di trasporto urbano per ottimizzarne gli strumenti, sviluppando piattaforme di scambi intermodali e integrando i vari sistemi di trasporto,

M.

considerando la necessità di disporre di un'informazione statistica affidabile e più sistematica, che permetta di valutare le politiche pubbliche locali e di scambiare le migliori pratiche in materia di trasporti urbani,

N.

considerando l'importanza economica e tecnologica, per la competitività e il commercio estero dell'Unione europea, delle diverse tecniche applicate nei trasporti urbani,

O.

considerando che la scadenza delle prossime elezioni legislative europee lo obbliga a rispettare il calendario inizialmente previsto per la discussione parlamentare sul piano d'azione sulla mobilità urbana annunciato dalla Commissione,

1.

deplora la mancata pubblicazione del piano d'azione sulla mobilità urbana annunciato dalla Commissione e, pur accettando iniziative distinte, insiste sulla necessità di un approccio coerente; decide di conseguenza di dare seguito alla sua relazione di iniziativa, rispettando pienamente i principi di sussidiarietà e proporzionalità, formulando proposte di un piano d'azione europeo sulla mobilità urbana;

2.

ricorda che i trasporti urbani sono soggetti al principio di sussidiarietà, ma sottolinea che le autorità locali spesso non sono in grado di affrontare tali sfide senza una cooperazione e un coordinamento a livello europeo; che la Commissione deve pertanto fornire studi in materia nonché un quadro giuridico, oltre a finanziare la ricerca e promuovere e diffondere le buone pratiche, secondo criteri generali di accessibilità in tutte le lingue dell'Unione europea;

3.

chiede alla Commissione di pubblicare una raccolta delle disposizioni regolamentari europee vincolanti in questo settore e di proporre alle regioni e alle città dei quadri di riferimento comuni che possano facilitare le loro decisioni in materia di pianificazione e di realizzazione delle strategie di sviluppo;

Accelerare la ricerca e l'innovazione europee in materia di mobilità urbana

4.

propone di lanciare immediatamente un programma di miglioramento delle statistiche e delle basi di dati sulla mobilità urbana ad opera di Eurostat, integrandovi in particolare:

dati sul traffico, anche dei modi di trasporto «dolce» (bicicletta, marcia a piedi, ecc.),

statistiche sull'inquinamento atmosferico e sonoro, l'infortunistica, gli intasamenti di traffico e la congestione,

statistiche e indicatori quantitativi e qualitativi sui servizi di trasporto e la rispettiva offerta;

5.

suggerisce di aprire immediatamente un portale e un forum Internet europei sulla mobilità urbana onde facilitare lo scambio e la diffusione di informazioni, di buone pratiche e di esperienze innovative, in particolare in materia di spostamenti dolci;

6.

suggerisce di istituire un premio annuale europeo che integri i trofei CIVITAS nel quadro della Settimana europea della mobilità, per premiare iniziative o progetti di trasporto urbano notevoli e imitabili;

7.

propone di sviluppare una nuova generazione di CIVITAS (CIVITAS IV), sulla base di inviti a presentare progetti comprendenti in particolare:

i servizi connessi al trasporto intermodale (tariffazione, ecc.),

programmi di ergonomia (confort) dei trasporti urbani,

innovazioni in termini di accessibilità intermodale, in particolare per le persone a mobilità ridotta (PMR),

programmi di informazione integrata sulla rete dei trasporti urbani per permettere agli utenti di ottimizzare i loro spostamenti e adeguarli in funzione dei rischi della rete;

8.

propone di rafforzare il programma di ricerca e sviluppo sui sistemi di trasporto intelligente (STI), di renderlo più rispondente alle esigenze e agli obiettivi di abitanti delle città e autorità locali e di orientarlo verso:

sistemi di gestione integrata di informazione e di gestione del traffico,

la riduzione dei disagi e degli incidenti,

l'utilizzo delle nuove tecnologie di informazione e di comunicazione interoperative, tra cui le tecnologie satellitari e NFC (13), mediante l'utilizzazione del GSM per l'informazione degli utenti e l'emissione di titoli di trasporto integrati,

la sicurezza e l'incolumità dei passeggeri nei trasporti pubblici,

lo sviluppo di una nuova generazione di veicoli urbani,

soluzioni innovative per un trasporto merci efficiente, in particolare per quanto riguarda la distribuzione capillare all'interno delle città;

9.

invita a incrementare i finanziamenti nazionali e comunitari a favore delle applicazioni STI in modo da incentivarne l'utilizzo da parte delle autorità locali;

Promuovere l'ottimizzazione dei vari modi di trasporto migliorando la programmazione urbana

10.

chiede che il principio dell'approccio integrato venga promosso nell'ambito di una governance fondata sul partenariato che associ i soggetti urbani e perurbani, nazionali ed europei e che tenga conto dei fattori delle tematiche connesse al trasporto, come l'inserimento sociale, il rumore, la sicurezza, la competitività, l'ambiente, ecc.; ribadisce la richiesta che la messa in atto di un approccio integrato sia obbligatoria nella programmazione e nella selezione dei progetti nell'ambito dei Fondi strutturali;

11.

raccomanda l'attuazione di piani di trasporto urbano sostenibili integrati nelle agglomerazioni di oltre 100 000 abitanti, che comportino:

diagnosi, indicatori ed obiettivi di mobilità con i relativi impatti economici, sociali ed ambientali,

un piano di sviluppo e di interconnessione delle reti di trasporto, coordinato con quello dei trasporti regionali e con le politiche urbanistiche,

un piano di sviluppo dell'infrastruttura della circolazione dolce (piste ciclabili, zone pedonali, ecc.) pienamente integrata con il trasporto pubblico,

un piano regolatore dei parcheggi e delle piattaforme di scambi intermodali,

un programma di adattamento della gestione delle reti di mobilità urbana e delle loro interconnessioni alle necessità degli utenti a mobilità ridotta,

un piano regolatore di logistica urbana, comprendente la possibilità di utilizzare l'infrastruttura pubblica per il trasporto di merci,

una procedura di partecipazione diretta dei cittadini;

12.

chiede che sia istituito un forum europeo permanente tra autorità organizzatrici dei trasporti rappresentative, che comprenda anche associazioni di utenti e di cittadini nonché federazioni professionali degli operatori di trasporto, sulla governance dei trasporti urbani al fine di scambiare e diffondere le buone pratiche;

13.

propone di subordinare i finanziamenti europei in materia di trasporti urbani all'esistenza di piani integrati di mobilità urbana (piani di trasporti urbani);

14.

incoraggia la cooperazione e l'integrazione operativa delle autorità organizzatrici dei trasporti pubblici, della circolazione e dei parcheggi nelle metropoli europee di oltre 250 000 abitanti, su territori coerenti in funzione dei flussi di persone e merci e nel rispetto delle specificità locali;

15.

invita le autorità organizzatrici dei trasporti a porsi obiettivi ambiziosi e coerenti e per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra attraverso politiche di mobilità che trovino riscontro nei summenzionati piani integrati dei trasporti urbani sostenibili, traducendo altresì tali obiettivi in obblighi specifici in termini di risultati per gli operatori dei servizi di trasporto pubblico o privato;

16.

propone di valutare esperienze di integrazione tariffaria (compreso il progetto «Interoperable Fare Management»), di informazione intermodale e di informazione tra le autorità organizzatrici dei trasporti nelle agglomerazioni urbane dell'Unione onde facilitare lo scambio di migliori pratiche;

Il valore aggiunto dell'Unione: un incentivo alla mobilità sostenibile negli spazi urbani

17.

incoraggia l'istituzione di un osservatorio della mobilità urbana presso la Commissione ma non auspica la creazione di una nuova agenzia;

18.

deplora che nel corso dell'attuale periodo di sostegno 2007-2013 si preveda di destinare al trasporto urbano soltanto circa il 9 % (ovvero 8 000 000 000 EUR) di tutte le risorse dei Fondi strutturali destinate ai trasporti (ovvero 82 000 000 000 EUR); ritiene che tale percentuale sia troppo modesta per poter affrontare le sfide connesse a una mobilità adeguata nelle città europee e alla protezione dell'ambiente e del clima;

19.

raccomanda vivamente lo studio, nel quadro finanziario 2014-2020, di uno strumento finanziario europeo dedicato alla mobilità urbana (programma integrato del tipo Marco Polo) che permetta di cofinanziare:

studi dei piani di trasporto urbano onde incentivare la generalizzazione dell'attuazione,

una parte degli investimenti nei modi di trasporto che rispondano agli obiettivi ambientali socioeconomici dell'Unione,

e propone che tali finanziamenti siano attribuiti a titolo di incentivo sulla base di bandi di gara con capitolato d'oneri europeo;

20.

chiede una relazione della Commissione sulle zone con limitazioni all'accesso nelle aree urbane al fine di valutarne l'impatto sulla mobilità, la qualità della vita, le emissioni e gli effetti esterni, la salute e la sicurezza, tenendo presente la necessità di istituire un sistema che consenta di procedere contro le infrazioni penali e non penali commesse nell'ambito della circolazione transfrontaliera;

21.

propone la creazione di una rete di informazione e di vendita di titoli di trasporto urbano delle principali città di destinazione dell'Unione nelle stazioni e aeroporti della località di partenza, ove questa sia ubicata nell'Unione;

22.

chiede la definizione di una «carta degli utenti» dei trasporti urbani, che comprenda i pedoni, i ciclisti e la distribuzione di merci e servizi, e che includa l'utilizzazione condivisa delle vie urbane, in modo da ridurre le disparità esistenti;

23.

ritiene che il modello di città caratterizzato da tragitti brevi è il più idoneo per la realizzazione di una mobilità rispettosa dell'ambiente e del clima nelle città;

24.

incoraggia la Commissione e le autorità locali a intensificare ed estendere le loro iniziative relative alle «giornate senza automobile», quali praticate ogni anno nel quadro della Giornata europea senza automobili;

25.

invita la Commissione a elaborare quanto prima un approccio armonizzato in vista della creazione di zone verdi e dell'introduzione di un'etichetta europea unica per le zone verdi al fine di evitare lo sviluppo di approcci diversi in funzione delle città o degli Stati membri e i notevoli inconvenienti che ne derivano per i cittadini e le imprese;

26.

ritiene importante che il concetto di mobilità urbana includa anche la creazione di reti interurbane che garantiscano il collegamento tra le grandi città e il loro sviluppo economico, e facilitino il trasporto fluido e rapido delle persone e delle merci;

I trasporti urbani: un settore industriale e delle tecnologie europee di cui tener conto nel quadro della strategia di Lisbona e del piano di rilancio dell'economia europea

27.

suggerisce l'attuazione di una politica europea di normalizzazione e certificazione dei materiali in ordine alla sicurezza e alla salute, al confort (rumore, vibrazioni, ecc.), all'interoperabilità delle reti (corsia riservata agli autobus, tram-treno, ecc.), all'accessibilità delle PMR o delle persone con passeggini per bambini, ai modi di trasporto dolce e alle tecnologie più ecologiche dei motori (autobus, taxi, ecc.) sulla base di un bilancio del carbonio e di un'analisi dell'impatto dei costi per operatori e utenti;

28.

esorta, in tutte le decisioni adottate, a provvedere costantemente a garantire la proporzionalità dei costi e dei benefici e la possibilità di concedere sovvenzioni agli utenti con possibilità finanziarie limitate;

29.

consiglia di emanare linee direttrici sui requisiti di minima in materia di qualità di servizio e di valutazione e partecipazione degli utenti e dei cittadini, nel quadro dell'apertura delle reti di trasporto urbano alla concorrenza, conformemente al regolamento (CE) n. 1370/2007;

30.

suggerisce di destinare una parte cospicua degli stanziamenti sbloccati dal piano di rilancio dell'economia europea al finanziamento degli investimenti e dei lavori in corso nel settore dei trasporti urbani e in quello dei trasporti pubblici immediatamente finanziabili e realizzabili entro il 31 dicembre 2009;

31.

osserva che, nel quadro del piano di rilancio dell'economia europea, le risorse dei Fondi strutturali sono destinate prioritariamente a progetti infrastrutturali sostenibili; invita con urgenza gli Stati membri e le regioni a destinare una parte rilevante di tali risorse al trasporto urbano compatibile con il clima;

32.

chiede alla Commissione di prendere atto delle proposte contenute nella presente risoluzione nonché della volontà del Parlamento che essa assuma l'iniziativa in tale settore per pervenire quanto prima ad un piano d'azione;

*

* *

33.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  Testi approvati, P6_TA(2008)0356.

(2)  Testi approvati, P6_TA(2008)0311.

(3)  Testi approvati, P6_TA(2008)0057

(4)  GU C 290 del 14.11.1988, pag. 51.

(5)  GU C 41 E del 19.2.2009, pag. 1.

(6)  GU C 187 E del 24.7.2008, pag. 154.

(7)  GU C 175 E del 10.7.2008, pag. 556.

(8)  GU L 152 dell' 11.6.2008, pag. 1.

(9)  GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1.

(10)  GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44.

(11)  GU L 203 del 10.8.2000, pag. 9.

(12)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(13)  NFC significa Near Field Communication ed è una tecnologia di scambio di dati a brevissima distanza che permette l'identificazione via radio.


8.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 184/50


Giovedì 23 aprile 2009
Piano d'azione per sistemi intelligenti di trasporto

P6_TA(2009)0308

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 aprile 2009 su un piano d'azione per sistemi intelligenti di trasporto (2008/2216(INI))

2010/C 184 E/10

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione, del 16 dicembre 2008, dal titolo «Piano d'azione per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti in Europa» (COM(2008)0886),

vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto (COM(2008)0887),

visto il Libro bianco della Commissione, del 12 settembre 2001, dal titolo «La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte» (COM(2001)0370),

vista la comunicazione della Commissione, dell’8 luglio 2008, dal titolo «Rendere i trasporti più ecologici» (COM(2008)0433),

vista la comunicazione della Commissione, dell’8 luglio 2008, dal titolo «Strategia sull'internalizzazione dei costi esterni» (COM(2008)0435),

visto il Libro verde della Commissione, del 25 settembre 2007, dal titolo «Verso una nuova cultura della mobilità urbana» (COM(2007)0551),

vista la comunicazione della Commissione, del 22 giugno 2006, dal titolo «Mantenere l'Europa in movimento - Una mobilità sostenibile per il nostro continente - Riesame intermedio del Libro bianco sui trasporti pubblicato nel 2001 dalla Commissione europea» (COM(2006)0314),

vista la comunicazione della Commissione, del 17 settembre 2007, dal titolo «Verso una mobilità più sicura, più pulita e più efficiente a livello europeo: prima relazione sull'iniziativa “automobile intelligente”» (COM(2007)0541),

vista la comunicazione della Commissione, del 7 febbraio 2007, dal titolo «Un quadro normativo competitivo nel settore automobilistico per il XXI secolo - Posizione della Commissione sulla relazione finale del gruppo ad alto livello CARS 21 - Un contributo alla strategia dell'UE per la crescita e l'occupazione» (COM(2007)0022),

vista la comunicazione della Commissione, del 15 febbraio 2006, sull'iniziativa «automobile intelligente» – «Sensibilizzazione all'uso delle TIC per dei veicoli più intelligenti, più sicuri e più puliti» (COM(2006)0059),

vista la comunicazione della Commissione, del 28 giugno 2006, dal titolo «La logistica delle merci in Europa – la chiave per una mobilità sostenibile» (COM(2006)0336),

vista la comunicazione della Commissione, del 18 ottobre 2007, dal titolo «Piano di azione per la logistica del trasporto merci» (COM(2007)0607),

vista la comunicazione della Commissione, dell’11 gennaio 2006, relativa ad una «Strategia tematica sull'ambiente urbano» (COM(2005)0718),

viste le proposte e gli orientamenti della Commissione e la posizione del Parlamento europeo in materia di Fondi strutturali, Fondo di coesione e Settimo programma quadro di ricerca,

vista la sua posizione del 22 ottobre 2008 sulla proposta riveduta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada (1),

vista la sua risoluzione del 20 febbraio 2008 sul contributo del Consiglio europeo di primavera 2008 in riferimento alla strategia di Lisbona (2),

vista la sua risoluzione dell'11 marzo 2008 sulla politica europea del trasporto sostenibile tenendo conto delle politiche europee dell'energia e dell'ambiente (3),

vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2008«CARS 21: Quadro normativo competitivo nel settore automobilistico» (4),

vista la sua risoluzione del 19 giugno 2008«Verso una mobilità più sicura, più pulita e più efficiente a livello europeo: prima relazione sull'iniziativa “automobile intelligente”» (5),

vista la sua risoluzione del 12 luglio 2007«Mantenere l'Europa in movimento – una mobilità sostenibile per il nostro continente» (6),

vista la sua risoluzione del 5 settembre 2007«La logistica delle merci in Europa – la chiave per una mobilità sostenibile» (7),

vista la sua risoluzione del 18 gennaio 2007«Programma di azione per la sicurezza stradale - bilancio intermedio» (8),

vista la sua risoluzione del 26 settembre 2006 sulla strategia tematica sull'ambiente urbano (9),

visto l'articolo 45 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e il parere della commissione per lo sviluppo regionale (A6-0227/2009),

A.

considerando che i sistemi di trasporto intelligenti (STI) sono applicazioni avanzate che utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) per il trasporto e forniscono servizi innovativi per i modi di trasporto e la gestione del traffico,

B.

considerando che gli STI hanno un grande potenziale per un utilizzo più efficiente di tutti i modi di trasporto onde rispondere alle necessità e alle sfide della politica europea dei trasporti,

C.

considerando che la congestione del traffico stradale interessa il 10 % della rete stradale e che i costi annuali ammontano all'1 % del PIL dell'Unione europea, che i decessi per incidenti stradali nel 2006 sono stati 42 953, molto al di sopra dell'obiettivo intermedio di ridurre i decessi a 25 000 entro il 2010; considerando che il trasporto su strada contribuisce per il 72 % al totale delle emissioni di CO2 imputabili ai trasporti, mentre il 40 % delle emissioni europee di CO2 riconducibili al trasporto su strada sono causate dal traffico urbano,

D.

considerando che gli STI si sono dimostrati essenziali per ridurre il consumo energetico e promuovere un trasporto ecocompatibile,

E.

considerando che sono state sviluppate applicazioni intelligenti per diverse modalità di trasporto, come quello ferroviario (ERTMS e TAF-STI), marittimo e per vie navigabili interne (LRITS, SafeSeaNet, VTMIS, RIS), aereo (SESAR) e su strada come, ad esempio, per il trasporto di bestiame,

1.

sottolinea che gli STI sono uno strumento fondamentale per utilizzare in modo efficace le infrastrutture esistenti e per rendere i trasporti più efficienti, sicuri, puliti ed ecocompatibili, contribuendo pertanto allo sviluppo di una mobilità sostenibile per i cittadini e l'economia;

2.

sottolinea l'impatto positivo degli STI sullo sviluppo sostenibile, nel migliorare il rendimento economico di tutte le regioni, zone urbane comprese, nel determinare condizioni di reciproca accessibilità, nell'incrementare l'attività del commercio locale ed interregionale, nello sviluppare il mercato interno dell'Unione europea e l'occupazione connessa alle attività che dipendono dalla realizzazione degli STI;

3.

ritiene che gli STI possano migliorare le condizioni di vita dei cittadini europei, soprattutto di quelli che vivono nelle zone urbane, nonché contribuire al miglioramento della sicurezza stradale, ridurre le emissioni di sostanze nocive e l'inquinamento ambientale, aumentare l'efficienza del traffico, migliorare l'accesso alle aree periferiche e perseguire l'obiettivo prioritario della riduzione del traffico;

4.

condanna il ritardo nella definizione di un quadro comune per l'introduzione degli STI a livello comunitario, nonché la mancanza di un'adozione coordinata degli STI con obiettivi specifici, dovuta principalmente a ostacoli all'interoperabilità, alla mancanza di una cooperazione efficiente tra tutti gli attori coinvolti, oltre che a problematiche ancora irrisolte relative alla tutela dei dati e alle responsabilità;

5.

accoglie con favore il piano d'azione sugli STI della Commissione (il «piano d'azione») come quadro comune di azioni e programmi nonché un chiaro calendario per il raggiungimento dei risultati;

6.

crede fermamente nella necessità di predisporre uno strumento che incoraggi l'utilizzo degli STI nella politica dei trasporti; è favorevole all'istituzione di uno strumento legislativo per la definizione di un quadro generale per la diffusione degli STI e chiede che la Commissione fornisca migliori informazioni in riferimento allo stato attuale di azioni, fondi e programmi del piano d'azione, così da garantire che la direttiva che istituisce un quadro d'azione per la diffusione degli STI stabilisca azioni chiare e scadenze precise;

7.

è consapevole della limitatezza degli aiuti finanziari comunitari concessi nel 2008 per l'azione EasyWay, un progetto per la diffusione a livello comunitario degli STI all'interno dei principali corridoi della rete stradale transeuropea (TERN) in 21 Stati membri dell'Unione gestito dalle autorità e dagli operatori stradali nazionali in collaborazione con i partner interessati del settore pubblico e privato;

Questioni orizzontali

8.

sottolinea che gli STI dovrebbero essere adottati per tutti i modi di trasporto e per tutti i viaggiatori in Europa mediante un approccio coordinato con le applicazioni Galileo; sostiene con forza l'immediata diffusione degli STI al fine di migliorare l'intermodalità fra il settore pubblico e privato e all'interno del trasporto pubblico mediante un miglioramento delle informazioni generali e una maggiore gestione delle capacità;

9.

esorta la Commissione e gli Stati membri ad affrontare il problema della responsabilità che costituisce un notevole ostacolo all'adozione lineare e coerente degli STI in Europa;

10.

ritiene che l'interoperabilità nello sviluppo degli STI sia fondamentale per la loro coerente ed efficace diffusione in Europa; sottolinea che in caso di investimenti nella TERN (costruzioni o manutenzione) occorre provvedere all'indispensabile introduzione di servizi STI;

11.

sollecita la Commissione – dato che esiste già ora una significativa offerta nel mercato europeo STI – a definire le specifiche per un livello minimo di applicazioni e servizi STI, alla portata di tutti gli Stati membri e necessario ai fini dell'efficacia dell'introduzione, dell'applicazione e del funzionamento dei sistemi STI;

12.

ritiene importante anticipare la domanda di mercato procedendo a una valutazione del fabbisogno effettivo oltre il livello minimo di applicazioni e servizi STI nonché rafforzare alcuni aspetti del mercato interno degli STI mediante una standardizzazione e un quadro normativo adeguato;

13.

sottolinea l'importanza della cooperazione transfrontaliera lungo le frontiere esterne dell'Unione europea sia a livello tecnico che amministrativo, in quanto elemento rilevante per l'efficacia dell'introduzione degli STI nell'Unione europea;

Uso ottimale della strada, del traffico e dei dati relativi alla circolazione (area di azione n. 1)

14.

sottolinea la necessità di fornire la massa critica di dati e informazioni nelle seguenti cinque aree fondamentali come condizione minima per un'efficace diffusione degli STI: informazioni sulla viabilità e i viaggi in tempo reale; dati relativi alla rete stradale; dati pubblici per piantine digitali; dati su servizi universali minimi sulla viabilità e navigatori multimodali «da porta a porta»;

15.

sollecita la creazione di servizi universali minimi sulla viabilità per coprire la rete transeuropea di trasporto (TEN-T);

16.

sottolinea che per l'adozione e l'introduzione su vasta scala degli STI è necessario considerare sia le informazioni attinenti al trasporto, sia i relativi orari previsti per i diversi mezzi di trasporto;

17.

sottolinea l'importanza di fornire informazioni in tempo reale ai viaggiatori e per le infrastrutture, garantendo una maggiore accuratezza, affidabilità e uniformità, nel rispetto delle specificità comunitarie (geografiche, culturali e linguistiche) e garantendo la continuità geografica;

18.

ritiene essenziale per lo sviluppo degli STI garantire al settore privato l'accesso a dati relativi a strade, viabilità e viaggi, pur nel rispetto della riservatezza e affrontando il problema dei diritti di proprietà intellettuale;

Continuità dei servizi STI per la gestione del traffico e delle merci nei corridoi di trasporto europei e nelle conurbazioni (area di azione n. 2)

19.

ritiene essenziale garantire STI armonizzati, interoperabili e affidabili, tutelando al contempo la libertà di scelta degli utenti in materia di STI;

20.

sollecita la Commissione e gli Stati membri a coordinare e collegare gli STI alle iniziative di mobilità urbana comunitarie, al fine di ottenere una mobilità dei trasporti e una fluidità della gestione più efficiente, riducendo la congestione da strade, corridoi TEN-T, corridoi di trasporto merci e agglomerati urbani;

21.

ritiene necessaria la cooperazione transfrontaliera e lo sviluppo di programmi per un efficace sviluppo e diffusione degli STI, come il progetto EasyWay;

22.

sollecita la Commissione ad identificare informazioni prioritarie, mezzi di trasporto e standard comuni per i veicoli per un miglioramento della diffusione degli STI e delle misure per la promozione di infrastrutture autostradali armonizzate;

23.

ritiene essenziale che la valutazione dei costi economici per veicoli e infrastrutture derivanti dalla diffusione degli STI si basi su un'analisi costi-benefici comprensiva di tutti i costi accessori (economici, sociali e ambientali);

STI per la mobilità urbana (area di azione n. 2 bis)

24.

auspica lo sviluppo di procedure e di sistemi d'informazione agli utenti sull'offerta di trasporti urbani disponibili e sullo stato delle relative reti, in particolare avvalendosi della tecnologia GSM;

25.

raccomanda di intensificare le ricerche sui sistemi tariffari integrati tra le competenti autorità di una regione e in particolare sui procedimenti tecnici;

26.

sostiene lo sviluppo di tecnologie intermodali intese a consentire alle persone con mobilità ridotta un migliore accesso ai mezzi di trasporto e alla mobilità urbana;

Sicurezza stradale (area di azione n. 3)

27.

chiede alla Commissione e agli Stati membri di predisporre una diffusione e un'integrazione armonizzata del sistema eCall in tutti i paesi dell'Unione europea entro il 2010, non appena saranno ultimati i test di standardizzazione;

28.

ritiene che le applicazioni STI e la loro diffusione debbano:

promuovere i sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) con sufficiente potenziale per migliorare la sicurezza stradale, come il controllo elettronico della stabilità (ESC) e il sistema eCall che, se completamente adottati, potrebbero salvare da soli fino a 6 500 vite ogni anno in tutta l'Unione europea;

migliorare la sicurezza stradale combattendo l'eccessiva velocità, la guida in stato di ebbrezza e senza cintura di sicurezza;

migliorare le condizioni sanitarie e di sicurezza, sostenendo l'utilizzo di parcheggi decorosi e sicuri grazie alla fornitura di servizi appropriati agli autotrasportatori mediante il portale truckinform (10); e

migliorare la protezione dei conducenti e dei loro carichi nel trasporto di merci contro furti, rapine, sequestri e conseguente lotta contro la criminalità organizzata, specialmente nelle zone di confine e nel trasporto internazionale di merci con Stati terzi;

29.

sollecita la Commissione a proseguire l'intervento volto a ridurre i costi delle comunicazioni, cosicché i dispositivi di comunicazione e di informazione basati sulle telecomunicazioni possano essere utilizzati con modalità più ampie;

30.

accoglie con favore l'iniziativa proposta «e-Freight» (trasporto elettronico di merci) e invita la Commissione a introdurre il principio del «cargo intelligente» per completare i servizi intermodali STI nel settore delle merci, con particolare attenzione per le merci pericolose;

31.

invita la Commissione e gli Stati membri a dedicare pari attenzione a passeggeri e merci, onde evitare discriminazioni a danno del trasporto di passeggeri, che si ripercuotono in modo particolarmente sfavorevole sulla mobilità delle persone;

32.

sollecita la creazione di un quadro normativo appropriato per l'interfaccia uomo-macchina (IUM) e gli altri protocolli STI, sottolineando la necessità di affrontare il problema della responsabilità;

33.

sollecita la Commissione ad affrontare il problema degli utenti più vulnerabili, compresi i cittadini a ridotta mobilità, e ampliando le azioni a favore della diffusione degli ADAS e non solo, quali le IUM e gli STI per i veicoli a due ruote mediante le sottoazioni del piano d'azione;

34.

invita la Commissione a valorizzare al massimo il potenziale STI nell'ottica di misure preventive contro lo smog e concentrazioni di ozono troppo elevate e per ridurre le emissioni acustiche, di polveri sottili, di NOx e di CO2;

Integrazione dei veicoli nelle infrastrutture di trasporto (area di azione n. 4)

35.

sottolinea l'importanza di definire una piattaforma comune per interfacce e protocolli standardizzati che faciliti l'utilizzo degli STI, di sistemi cooperativi e specifiche per lo scambio di informazioni da infrastruttura a infrastruttura (I2I), da veicolo a infrastruttura (V2I) e da veicolo a veicolo (V2V);

36.

sollecita la Commissione ad adottare una tabella di marcia per gli STI con piattaforme comuni per le applicazioni e la diffusione degli STI stessi e con la partecipazione del settore pubblico e privato, stabilendo altresì un quadro comune appropriato per la risoluzione delle problematiche degli STI relative alla responsabilità;

37.

evidenzia che la formazione relativa alle applicazioni degli STI dovrebbe essere incoraggiata al fine di migliorare la capacità degli utenti nei confronti del trasporto e facilitare l'interazione uomo-macchina;

38.

sollecita la Commissione e gli Stati membri affinché provvedano ad istituire un forum aperto per lo scambio di informazione e la risoluzione delle problematiche relative agli STI;

Sicurezza e protezione dei dati e questioni legate alla responsabilità (area di azione n. 5)

39.

sottolinea la necessità di rispettare la privacy e di considerare le problematiche relative alla privacy, alla sicurezza e alla protezione dei dati sin dalle fasi iniziali dello sviluppo della progettazione degli STI e che le relative questioni vanno considerate nell'ambito della definizione della struttura e delle misure di attuazione (progettazione rispettosa della riservatezza);

40.

invita tutte le parti coinvolte nelle applicazioni STI a rispettare le direttive comunitarie in materia di tutela dei dati personali e di riservatezza delle comunicazioni (direttive 95/46/CE (11) e 2002/58/CE (12)), sollecitando la Commissione affinché garantisca un utilizzo appropriato dei dati nelle applicazioni e per la diffusione degli STI;

41.

ritiene che l'utilizzo di dati anonimi nelle applicazioni STI sia necessario ai fini di uno sviluppo senza ostacoli degli stessi, garantendo al contempo la riservatezza e il rispetto del quadro normativo comunitario in materia di protezione dei dati;

Cooperazione e coordinamento europeo per gli STI (area di azione n. 6)

42.

sollecita la Commissione e gli Stati membri a sviluppare una forte leadership e una solida governance per la diffusione degli STI in Europa;

43.

sostiene la promozione dello sviluppo di navigatori nazionali ed europei «porta a porta» intermodali, con adeguata considerazione per le alternative del trasporto pubblico, e la loro interconnessione a livello europeo;

44.

sollecita la Commissione a utilizzare meglio le capacità dell'Unione europea grazie a programmi inseriti all'interno del sistema globale di navigazione via satellite (GNSS) EGNOS e Galileo, migliorando inoltre l'interconnettività multimodale;

45.

segnala che tali tecnologie vanno applicate evitando incompatibilità tra i diversi modi di trasporto e che l'utilizzazione delle stesse deve restare facoltativa;

46.

invita la Commissione e gli Stati membri a considerare che gli STI debbano coinvolgere attivamente nel processo di pianificazione e nel processo di realizzazione le autorità locali e regionali, nonché le parti interessate che operano sul territorio europeo;

47.

sottolinea l'importanza dei partenariati pubblico-privato (PPP) nella realizzazione degli STI ed invita la Commissione e gli Stati membri ad attivarsi per promuoverne e facilitarne l'utilizzo;

48.

sollecita la Commissione a giustificare in modo esaustivo lo stanziamento dei fondi concessi al piano d'azione e alla programmazione degli STI, nonché il Consiglio a garantire finanziamenti sufficienti;

49.

raccomanda agli Stati membri di affrontare, nell'imminenza della revisione intermedia dell'utilizzazione dei fondi strutturali, le questioni attinenti alla mobilità urbana e alla riduzione della congestione dei trasporti grazie agli STI e a inserirle nell'elenco delle priorità per il periodo 2010-2013;

50.

evidenzia la necessità di definire e valorizzare meglio il notevole potenziale delle aree urbane e sottolinea il ruolo che le aree rurali e periferiche possono svolgere per il raggiungimento di uno sviluppo equilibrato e di obiettivi di medio e lungo periodo;

51.

reputa di vitale importanza introdurre le reti di trasporto intelligente in aree ad elevato potenziale turistico, al fine di attenuare i flussi di traffico, ridurre gli incidenti e rafforzare la sicurezza; ritiene che gli STI contribuiscano allo sviluppo economico delle regioni, comprese quelle periferiche;

52.

sottolinea l'importanza della cooperazione interregionale, transfrontaliera e transnazionale per lo sviluppo e la realizzazione degli STI ed esorta la Commissione a sviluppare un sistema per lo scambio di buone prassi dandovi ampia diffusione in tutte le lingue dell'Unione europea; sollecita d'altro canto gli Stati membri alla condivisione e allo scambio tra le regioni stesse di migliori prassi, con il duplice obiettivo di ottenere il trasferimento della conoscenza nel settore degli STI e di evitare la frammentazione all'interno del sistema;

*

* *

53.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  Testi approvati, P6_TA(2008)0509.

(2)  Testi approvati, P6_TA(2008)0057.

(3)  Testi approvati, P6_TA(2008)0087.

(4)  GU C 41 E del 19.2.2009, pag. 1.

(5)  Testi approvati, P6_TA(2008)0311.

(6)  GU C 175 E del 10.7.2008, pag. 556.

(7)  GU C 187 E del 24.7.2008, pag. 154.

(8)  GU C 244 E del 18.10.2007, pag. 220.

(9)  GU C 306 E del 15.12.2006, pag. 182.

(10)  http//:www.truckinform.eu.

(11)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(12)  GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.


Venerdi 24 aprile 2009

8.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 184/57


Venerdi 24 aprile 2009
Diritti della donna in Afghanistan

P6_TA(2009)0309

Risoluzione del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sui diritti della donna in Afghanistan

2010/C 184 E/11

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sull'Afghanistan, in particolare quella del 15 gennaio 2009 sul controllo di bilancio dei fondi dell'Unione europea in Afghanistan (1),

vista la dichiarazione congiunta della delegazione del Parlamento europeo per le relazioni con l'Afghanistan e della Wolesi Jirga (camera bassa del parlamento afghano), del 12 febbraio 2009,

vista la dichiarazione finale della Conferenza internazionale sull'Afghanistan, svoltasi all'Aia il 31 marzo 2009,

vista la dichiarazione del Vertice NATO relativa all'Afghanistan, pronunciata dai capi di Stato e di governo che hanno partecipato alla riunione del Consiglio del Nord Atlantico, svoltasi a Strasburgo/Kehl il 4 aprile 2009,

vista la dichiarazione congiunta dei ministri degli Affari esteri dell'Unione europea e degli Stati Uniti sulla legislazione in Afghanistan, del 6 aprile 2009,

visto l'articolo 115, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.

considerando che l'Afghanistan ha sottoscritto parecchi strumenti internazionali relativi ai diritti dell'uomo e alle libertà fondamentali, segnatamente la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne e la Convenzione internazionale sui diritti del bambino,

B.

considerando che la Costituzione afghana del 4 gennaio 2004 stabilisce, all'articolo 22, che i cittadini dell'Afghanistan, uomini e donne, hanno uguali diritti e doveri dinanzi alla legge, e che è conforme ai trattati internazionali ratificati da tale paese,

C.

considerando che il codice afghano della famiglia contiene, dalla fine degli anni '70, talune disposizioni che riconoscono alle donne diritti in materia di salute e di istruzione, e che esso è attualmente sottoposto a revisione al fine di renderlo compatibile con la Costituzione del 2004,

D.

ricordando che nel giugno del 2002, a seguito dell' accordo di Bonn del 5 dicembre 2001, è stata istituita una commissione indipendente dei diritti dell'uomo presieduta da Sima Samar, e che essa svolge un ruolo chiave nella difesa dei diritti umani,

E.

considerando che il nuovo progetto di legge sullo status personale delle donne sciite, approvato recentemente dalle due camere del parlamento afghano, limita fortemente la libertà di movimento delle donne, negando loro il diritto di lasciare le loro case tranne che per «scopi legittimi» ed esigendo da esse che si sottomettano ai desideri sessuali del marito, legittimando in tal modo lo «stupro coniugale», nonché incoraggiando la discriminazione delle donne nel settore del matrimonio, del divorzio, della successione e dell'accesso all'istruzione, cosa che è in contrasto con le norme internazionali in materia di diritti umani e segnatamente di diritti della donna,

F.

considerando che tale progetto di legge, che interesserebbe dal 15 % al 20 % della popolazione, non è ancora applicato, in quanto non è stato ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale del governo, pur essendo già stato firmato dal Presidente dell'Afghanistan Hamid Karzai,

G.

considerando che, in seguito alle critiche che ha suscitato sia in Afghanistan che all'estero, questo stesso progetto di legge è stato rinviato al ministero afghano della Giustizia affinché se ne verificasse la conformità del testo con gli impegni contratti dal governo afghano in relazione alle convenzioni internazionali sui diritti della donna e ai diritti dell'uomo in generale, nonché alla Costituzione,

H.

considerando che gli attivisti, segnatamente quelli che difendono i diritti della donna, continuano ad essere vittime di violenze e che militanti, in particolare elementi radicali, se la sono presa con numerosi di essi, fra cui Sitara Achakzai, un'afghana che difende i diritti della donna, membro del consiglio provinciale di Kandahar, uccisa fuori della sua casa, Gul Pecha e Abdul Aziz, uccisi dopo essere stati accusati di atti immorali e condannati a morte da un consiglio di religiosi conservatori, e Malai Kakar, la prima donna poliziotto di Kandahar, che era a capo del dipartimento di polizia per i delitti contro le donne in questa città,

I.

considerando che Perwiz Kambakhsh, un giornalista afghano ventitreenne che era stato condannato a morte per aver diffuso un articolo sui diritti della donna nel mondo islamico, ha visto la sua pena commutata in 20 anni di reclusione, a seguito di vive proteste su scala internazionale,

J.

considerando che continuano ad essere denunciati casi di minacce e intimidazioni nei confronti di donne attive nella vita pubblica o che lavorano fuori di casa, e che ciò è stato confermato da relazioni delle Nazioni Unite; considerando che si è riferito di recente in merito alle difficoltà incontrate nell'accrescere la partecipazione delle ragazze al sistema educativo, cui si oppongono militanti ed elementi radicali,

K.

considerando che nel corso degli ultimi anni sono stati registrati numerosi casi di giovani donne che si sono immolate volontariamente per sfuggire a matrimoni forzati o a violenze coniugali,

1.

chiede l'annullamento del succitato progetto di legge sullo status personale delle donne sciite in Afghanistan, il cui tenore chiaramente non è conforme al principio di uguaglianza tra uomini e donne quale figura nella Costituzione e nelle convenzioni internazionali;

2.

sottolinea i pericoli che comporta l'adozione di una legislazione la cui applicazione è limitata a talune categorie della popolazione e che, per definizione, incoraggia la discriminazione e l'ingiustizia;

3.

raccomanda al ministero della Giustizia afghano di abrogare tutte le leggi che introducono una discriminazione nei confronti delle donne e che sono contrarie ai trattati internazionali di cui l'Afghanistan è parte;

4.

ritiene essenziale per lo sviluppo democratico dell'Afghanistan che il paese si impegni a favore dei diritti umani in generale, e in particolare dei diritti delle donne, che svolgono un ruolo fondamentale nello sviluppo del paese e che devono poter beneficiare pienamente dei loro diritti fondamentali e democratici; ribadisce il proprio sostegno alla lotta contro ogni forma di discriminazione, comprese le discriminazioni religiose e quelle legate al genere;

5.

ricorda che il documento di strategia dell'Unione europea relativo all'Afghanistan per il periodo 2007-2013 considera l'uguaglianza tra uomini e donne e i diritti della donna come una sfida fondamentale della strategia nazionale di sviluppo dell'Afghanistan;

6.

guarda con ammirazione al coraggio delle donne afghane che hanno manifestato a Kabul contro il nuovo progetto di legge ed esprime loro il proprio sostegno; condanna le violenze di cui esse sono state vittime durante tali manifestazioni e chiede alle autorità afghane di garantire la loro protezione;

7.

condanna l'uccisione di difensori dei diritti umani e dell'emancipazione delle donne afghane, in particolare il recente assassinio di Sitara Achikzai, parlamentare regionale;

8.

è costernato nell'apprendere che la Corte suprema afghana ha confermato la sentenza di 20 anni di reclusione, pronunciata contro Perwiz Kambakhsh per blasfemia, e invita il Presidente Karzai a graziare Perwiz Kambakhsh e ad autorizzarne la liberazione;

9.

invita le autorità afghane, comprese le autorità locali, a prendere tutte le misure possibili per proteggere le donne contro la violenza sessuale e altre forme di violenza basate sul genere, nonché a tradurre davanti alla giustizia gli autori di atti di questo tipo;

10.

ritiene che i progressi che con grandi sforzi sono stati compiuti negli ultimi anni nel settore dell'uguaglianza tra uomini e donne non dovrebbero in nessun caso essere sacrificati a mercanteggiamenti preelettorali tra partiti;

11.

incoraggia le candidature femminili alle elezioni presidenziali previste per il 20 agosto 2009 e insiste affinché le donne afghane possano partecipare pienamente al processo decisionale, un diritto, questo, che spetta loro fra altri diritti, tra cui quello di essere elette e nominate ad alte cariche statali;

12.

invita il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri a continuare a sollevare la questione della legge sullo status personale delle donne sciite e delle discriminazioni nei confronti delle donne e dei bambini in quanto inaccettabili e incompatibili con l'impegno di lungo termine contratto dalla comunità internazionale di aiutare l'Afghanistan nel suo sforzo di riabilitazione e di ricostruzione;

13.

invita la Commissione a fornire un aiuto diretto in materia di finanziamento e di programmazione al ministero afghano degli Affari femminili, nonché a promuovere l'integrazione sistematica della dimensione di genere in tutte le sue politiche di sviluppo in Afghanistan;

14.

invita il Fondo di sviluppo delle Nazioni Unite per la donna (UNIFEM) ad essere particolarmente vigilante;

15.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché al governo e al parlamento della Repubblica islamica dell'Afghanistan e alla presidente della commissione indipendente dei diritti umani.


(1)  Testi approvati, P6_TA(2009)0023.


8.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 184/60


Venerdi 24 aprile 2009
Sostegno al Tribunale speciale per la Sierra Leone

P6_TA(2009)0310

Risoluzione del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sul sostegno al Tribunale speciale per la Sierra Leone

2010/C 184 E/12

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sull'argomento, in particolare quella del 6 settembre 2007 sul finanziamento del Tribunale speciale per la Sierra Leone (1),

visti l'accordo di Cotonou tra la Comunità europea e i paesi ACP e l'impegno assunto dalle parti contraenti dell'accordo a favore della pace, della sicurezza e della stabilità, del rispetto dei diritti umani, dei principi democratici e dello Stato di diritto,

visto l'articolo 115, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.

considerando che il Tribunale speciale per la Sierra Leone (TSSL) è stato istituito nel 2000 dalle Nazioni Unite e dal governo della Sierra Leone, in conformità della risoluzione 1315 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, al fine di consegnare alla giustizia i responsabili di gravi violazioni del diritto umanitario internazionale, in particolare di crimini di guerra e di crimini contro l'umanità,

B.

considerando che il TSSL sta creando una serie di importanti precedenti nella giustizia penale internazionale, dal momento che è il primo tribunale internazionale a essere finanziato con contributi volontari, il primo a essere istituito nel paese in cui i presunti crimini sono stati commessi e, nel caso dell'ex presidente della Liberia, il primo ad avere accusato un Capo di Stato africano al potere di aver commesso crimini di guerra e crimini contro l'umanità,

C.

considerando che il mandato del TSSL scadrà nel 2010 e che il governo della Sierra Leone ha indicato di non essere in grado di eseguire le sentenze nei confronti delle persone condannate dal tribunale,

D.

considerando che l'esecuzione delle sentenze è una componente essenziale della giustizia internazionale, che svolge un ruolo importante per quanto riguarda la pace e l'ulteriore sviluppo dello Stato di diritto nel paese,

E.

considerando che, da un punto di vista politico, della sicurezza e istituzionale, per le persone condannate è attualmente problematico scontare la loro pena in Sierra Leone,

F.

considerando che il TSSL ha concluso un accordo con paesi tra cui il Regno Unito, la Svezia e l'Austria per garantire che alcune delle persone condannate scontino la loro pena in questi paesi, e considerando che sono necessari ulteriori accordi per garantire che tutte le persone già condannate, e quelle i cui processi sono ancora in corso e che potrebbero essere giudicate colpevoli, scontino effettivamente la pena,

G.

considerando che la mancata individuazione di penitenziari adeguati per le persone condannate per i peggiori crimini immaginabili pregiudicherebbe seriamente gli sforzi compiuti dalla comunità internazionale per attuare concretamente la lotta contro l'impunità,

H.

considerando che la lotta contro l'impunità è una delle pietre miliari della politica dell'Unione europea in materia di diritti umani e che la comunità internazionale ha la responsabilità di sostenere i vigenti meccanismi di responsabilizzazione,

I.

considerando che altri tribunali, quali il Tribunale penale internazionale per l'ex Iugoslavia e il Tribunale penale internazionale per il Ruanda, stanno affrontando problemi analoghi e che altri organismi internazionali, quali il Tribunale penale internazionale, il Tribunale speciale per il Libano e le sezioni straordinarie dei tribunali della Cambogia, saranno probabilmente confrontati agli stessi problemi nel prossimo futuro se i paesi non assumeranno un impegno più forte a favore dell'esecuzione della giustizia internazionale,

J.

considerando che tutti i tribunali internazionali stanno svolgendo un ruolo importante a favore della pace e della giustizia nelle rispettive regioni e che ciascuno di essi è impegnato ad assicurare un lascito duraturo e a contribuire all'ulteriore sviluppo dello Stato di diritto nella regione in cui i crimini sono stati commessi,

1.

si compiace dei progressi realizzati dai tribunali internazionali nel consegnare alla giustizia i responsabili delle atrocità commesse e ritiene che questi processi inviino un chiaro messaggio ai leader nel mondo intero e ad altri criminali di guerra quanto al fatto che l'impunità in caso di gravi violazioni dei diritti umani non sarà più tollerata;

2.

invita il Consiglio e gli Stati membri a trovare una soluzione assieme al TSSL onde garantire che le persone condannate scontino effettivamente la pena, poiché altrimenti lo sforzo compiuto dal TSSL e la credibilità della comunità internazionale, inclusa l'Unione europea, sarebbero seriamente compromessi;

3.

invita tutti gli Stati membri dell'Unione europea a rafforzare il loro contributo all'attività dei tribunali internazionali nel tentativo di giungere a una soluzione sostenibile per l'esecuzione delle sentenze, concludendo direttamente accordi con le istituzioni competenti per l'esecuzione delle sentenze nelle giurisdizioni degli Stati membri o aiutandoli a trovare soluzioni alternative per garantire l'esecuzione delle sentenze nelle regioni stesse;

4.

invita altresì gli Stati membri dell'Unione europea e le altre istituzioni internazionali a fornire un ulteriore sostegno finanziario al TSSL, onde permettere alle persone giudicate colpevoli dal tribunale di scontare le loro pene in paesi che hanno la capacità di eseguire le sentenze in conformità delle norme internazionali, ma non dispongono dei mezzi finanziari per farlo;

5.

ritiene che la mancanza di assistenza e di sostegno metterà seriamente a rischio l'attività dei tribunali internazionali, in quanto essi non saranno in grado di garantire che le persone condannate scontino effettivamente le pene imposte;

6.

chiede che venga realizzato uno studio esaustivo al fine di valutare il lavoro svolto dai tribunali penali internazionali, trarre insegnamenti da esso e formulare raccomandazioni su come migliorare il loro funzionamento e il loro futuro finanziamento;

7.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri dell'Unione europea, alla Corte speciale per la Sierra Leone, al Tribunale penale internazionale, all'Tribunale Penale Internazionale per l'ex Yugoslavia, al Tribunale penale internazionale per il Ruanda, alle Camere straordinarie dei tribunali della Cambogia, al Tribunale speciale per il Libano, al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, agli Stati membri dell'Unione africana e ai copresidenti dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE.


(1)  GU C 187 E del 24.7.2008, pag. 242.


8.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 184/62


Venerdi 24 aprile 2009
Situazione umanitaria dei residenti di Camp Ashraf

P6_TA(2009)0311

Risoluzione del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sulla situazione umanitaria dei residenti di Camp Ashraf

2010/C 184 E/13

Il Parlamento europeo,

viste le Convenzioni di Ginevra e, in particolare, l'articolo 27 della IV Convenzione di Ginevra sulla protezione delle persone civili in tempo di guerra,

visti la Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo status dei rifugiati e il Protocollo aggiuntivo del 1967,

visto l'Accordo sullo status delle forze armate tra il governo degli Stati Uniti e il governo iracheno firmato nel novembre 2008,

viste le sue risoluzioni del 12 luglio 2007 sulla situazione umanitaria dei rifugiati iracheni (1) e del 4 settembre 2008 sulle esecuzioni capitali in Iran (2) che contengono riferimenti ai residenti di Camp Ashraf, che hanno uno status giuridico di persone protette nel quadro della IV Convenzione di Ginevra,

visto l'articolo 115, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che Camp Ashraf, nell'Iraq settentrionale, è stato creato durante gli anni 80 per i membri del gruppo di opposizione iraniano «Organizzazione dei Mujaheddin del popolo dell'Iran» (PMOI),

B.

considerando che nel 2003 le forze statunitensi in Iraq hanno disarmato i residenti di Camp Ashraf accordando loro protezione, dal momento che tali residenti sono stati designati «persone protette» ai sensi delle Convenzioni di Ginevra,

C.

considerando che l'Alto commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite in una lettera datata 15 ottobre 2008 ha esortato il governo iracheno a proteggere i residenti di Camp Ashraf dalla deportazione, espulsione o rimpatrio forzati in violazione del principio di non respingimento e ad astenersi da qualsiasi azione che potrebbe mettere in pericolo la loro vita o sicurezza,

D.

considerando che, dopo l'accordo Stati Uniti/Iraq sullo status delle forze armate, Camp Ashraf è tornato sotto il controllo delle forze di sicurezza irachene a partire dal 1o gennaio 2009,

E.

considerando che secondo recenti dichiarazioni rilasciate, a quanto viene riferito, dal Consigliere iracheno per la sicurezza nazionale, le autorità intendono rendere gradualmente «intollerabile» la presenza permanente dei residenti di Camp Ashraf e considerando che, a quanto pare, ha fatto riferimento alla loro espulsione/estradizione e/o alla loro dislocazione forzata all'interno dell'Iraq,

1.

esorta il primo ministro iracheno ad assicurare che le autorità irachene non adottino alcuna azione in violazione dei diritti umani dei residenti di Camp Ashraf e a chiarire le intenzioni del governo iracheno nei loro confronti; invita le autorità irachene a proteggere la vita e l'integrità fisica e morale dei residenti di Camp Ashraf e a trattarli conformemente agli obblighi nel quadro delle Convenzioni di Ginevra, in particolare a non dislocarli, deportarli, espellerli o rimpatriarli con la forza in violazione del principio di non respingimento;

2.

nel rispetto dei desideri individuali di ogni persona che vive a Camp Ashraf per quanto attiene al proprio futuro, ritiene che coloro che vivono a Camp Ashraf e altri cittadini iraniani che attualmente risiedono in Iraq e che hanno lasciato l'Iran per ragioni politiche potrebbero essere a rischio di gravi violazioni dei diritti umani se venissero rimpatriati contro la loro volontà in Iran, e insiste che nessuna persona dovrebbe essere rimpatriata, direttamente o attraverso un paese terzo, in una situazione in cui si troverebbe a rischio di tortura o di altri gravi abusi dei diritti umani;

3.

invita il governo iracheno a porre fine al blocco del campo e a rispettare lo status giuridico dei residenti di Camp Ashraf quali «persone protette» ai sensi delle Convenzioni di Ginevra, e ad astenersi da qualsiasi azione che potrebbe mettere a rischio la loro vita o sicurezza e pertanto ad accordare pieno accesso al cibo, all'acqua, all'assistenza e alle forniture mediche, al carburante, ai familiari e alle organizzazioni umanitarie internazionali;

4.

invita il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri congiuntamente con i governi iracheno e statunitense, l'Alto commissario per i rifugiati delle Nazioni Unite e il Comitato internazionale della Croce rossa a lavorare insieme per trovare uno status giuridico soddisfacente a lungo termine per i residenti di Camp Ashraf;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, all'Alto commissario per i rifugiati delle Nazioni Unite, al Comitato internazionale della Croce rossa, al governo degli Stati Uniti e al governo e al parlamento dell'Iraq.


(1)  GU C 175 E del 10.7.2008, pag. 609.

(2)  Testi approvati, P6_TA(2008)0412.


8.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 184/63


Venerdi 24 aprile 2009
Protezione degli interessi finanziari delle Comunità - Lotta contro le frodi - Relazione annuale 2007

P6_TA(2009)0315

Risoluzione del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità e la lotta contro la frode – Relazione annuale 2007 (2008/2242(INI))

2010/C 184 E/14

Il Parlamento europeo,

viste le sue risoluzioni sulle precedenti relazioni annuali della Commissione e dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF),

visti la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 22 luglio 2008, dal titolo «Tutela degli interessi finanziari delle Comunità – Lotta contro la frode –Relazione annuale 2007» (COM(2008)0475) e i relativi allegati (SEC(2008)2300 e SEC(2008)2301),

visti la relazione d'attività dell'OLAF per il 2007 (1) e la sua seconda relazione del 19 giugno 2008 sull'applicazione del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità, nonché gli orientamenti che sostituiscono il vademecum dell'OLAF,

vista la relazione d'attività del Comitato di vigilanza dell'OLAF per il periodo da giugno 2007 a maggio 2008 (2),

vista la relazione annuale della Corte dei conti europea sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio finanziario 2007 (3),

visti l'articolo 276, paragrafo 3 e l'articolo 280, paragrafo 5 del trattato CE,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 del Consiglio, del 13 dicembre 2006, recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (4),

visto l'articolo 45 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri della commissione per lo sviluppo regionale e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6-0180/2009),

Importo delle irregolarità notificate

1.

si compiace dell'inclusione di un capitolo relativo alle spese dirette, ma sottolinea che si attende ulteriori miglioramenti mediante la presentazione di dati più completi nelle prossime relazioni;

2.

chiede nuovamente che le relazioni annuali sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee e le relative risoluzioni del Parlamento siano iscritte all'ordine del giorno del Consiglio e che quest'ultimo comunichi successivamente le sue osservazioni al Parlamento e alla Commissione; è profondamente deluso che il Consiglio non abbia ancora agito in tal senso, nonostante le richieste del Parlamento e l'insistenza della Commissione;

3.

constata che nei settori delle risorse proprie, delle spese agricole, delle misure strutturali e delle spese dirette, le irregolarità notificate nel 2007 ammontavano a 1 425 milioni di euro (rispetto ai 1 143 milioni di euro nel 2006); gli importi comunicati dagli Stati membri alla Commissione nel 2007 possono essere ripartiti nel modo seguente:

Risorse proprie: 377 milioni di euro (353 milioni di euro nel 2006),

Spese agricole: 155 milioni di euro (87 milioni di euro nel 2006),

Misure strutturali: 828 milioni di euro (703 milioni di euro nel 2006),

Fondi di preadesione: 32 milioni di euro (14 milioni nel 2006),

Spese dirette: 33 milioni di euro;

4.

si compiace del fatto che in seguito alla relazione parlamentare dello scorso anno la Commissione ha definito le differenze tra un'irregolarità e la frode; rileva tuttavia che la definizione di «sospetta frode» continua a causare difficoltà per gli Stati membri;

Considerazioni generali

5.

accoglie con favore gli sforzi compiuti dagli Stati membri ma sottolinea nuovamente che gli stessi dovrebbero garantire l'adeguatezza dei propri meccanismi di controllo finanziario ed evidenzia l'importanza di un'azione preventiva degli Stati membri, al fine di migliorare l'individuazione delle irregolarità, prima che siano effettuati i pagamenti a favore dei beneficiari; sottolinea che la lotta contro la frode e la corruzione è un dovere costante di tutti gli Stati membri e che è necessario uno sforzo concertato al fine di conseguire reali miglioramenti;

6.

sottolinea la necessità di conseguire una maggiore armonizzazione dei metodi di raccolta e utilizzo delle informazioni allo scopo di fornire un quadro standardizzato che consentirà, nel contesto di una strategia di prevenzione rafforzata, di valutare i rischi di frode in modo più efficace;

7.

si compiace del fatto che taluni Stati membri presentino dichiarazioni di gestione relative agli stanziamenti comunitari gestiti a livello nazionale; invita gli altri Stati membri a sviluppare iniziative similari e chiede alla Commissione di adottare le misure necessarie affinché tali dichiarazioni nazionali di gestione siano presentate in tutta l'Unione europea;

Risorse proprie

8.

osserva che l'importo stimato delle irregolarità ha registrato un aumento del 6 % e che i prodotti più colpiti sono stati, analogamente agli anni precedenti, i televisori e le sigarette;

9.

si rammarica del ritardo nell'adozione della proposta di regolamento relativo alla reciproca assistenza amministrativa per la tutela degli interessi finanziari della Comunità contro la frode e ogni altra attività illecita (COM(2006)0473) e invita pertanto il Consiglio ad adottare senza indugio il regolamento;

10.

si compiace del fatto che, successivamente alla sua comunicazione sulla necessità di sviluppare una strategia coordinata al fine di migliorare la lotta contro la frode fiscale (COM(2006)0254), la Commissione ha adottato una comunicazione su una strategia coordinata per migliorare la lotta antifrode in materia di IVA nell'Unione europea (COM(2007)0758), e segue con particolare attenzione sia la proposta della Commissione di direttiva del Consiglio sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte e altre misure (COM(2009)0028), sia la proposta della Commissione di direttiva del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (COM(2009)0029);

11.

sottolinea che è necessario un nuovo impulso politico per realizzare sostanziali miglioramenti nella cooperazione in materia di lotta contro la frode all'IVA;

12.

si rammarica del fatto che poiché l'OLAF non ha accesso al contenuto dello scambio di dati tra gli Stati membri ai sensi del regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio, del 7 ottobre 2003, relativo alla cooperazione amministrativa in materia d'imposta sul valore aggiunto (5), esso non può apportare un valore aggiunto nel settore delle attività di intelligence sulle frodi all'IVA, della prevenzione e del sostegno alle operazioni antifrode degli Stati membri; si rammarica a tale riguardo che l'OLAF non abbia trattato alcun caso di frode dell'IVA nel 2007;

13.

ricorda agli Stati membri la necessità di tener presente l'elevato numero di casi di frode all'IVA transnazionali;

14.

si rammarica per l'aggravarsi delle frodi relative all'origine dei prodotti per quanto riguarda non solo le misure tariffarie preferenziali, ma anche i contingenti tariffari del GATT;

15.

invita la Commissione a realizzare una valutazione specifica del potenziale rischio di frode, in base al prodotto e al paese, tenendo conto della possibilità di effettuare controlli sistematici, mirati e, all'occorrenza, permanenti, sia nel luogo di origine sia in quello di destinazione, prestando particolare attenzione al fenomeno delle frodi carosello;

Spese agricole

16.

ricorda che dal 1o gennaio 2007 gli Stati membri sono tenuti a informare la Commissione delle irregolarità per importi superiori a 10 000 EUR, che costituisce la soglia introdotta dal regolamento (CE) n. 1848/2006 della Commissione, del 14 dicembre 2006, alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore (6); osserva che il numero dei casi di irregolarità segnalate è diminuito del 53 % (1 548 casi rispetto ai 3 294 casi nel 2006); sottolinea che il numero relativamente basso di irregolarità può essere dovuto alla soglia più elevata prevista per la notifica dei casi;

17.

osserva che l'importo stimato delle irregolarità ha registrato un aumento del 44 %, che è in parte legato ai casi aventi una considerevole incidenza finanziaria che sono emersi o sono stati scoperti negli anni precedenti ma sono stati segnalati solo nel 2007; osserva che i settori più colpiti sono stati i settori lattiero-caseario, ortofrutticolo, dello zucchero, dello sviluppo rurale e delle carni bovine;

18.

rileva che i settori lattiero, ortofrutticolo, dello zucchero e dello sviluppo rurale considerati congiuntamente sono responsabili di circa il 77 % del totale delle irregolarità e che lo sviluppo rurale da solo rappresenta circa il 38 % di tutte le irregolarità segnalate; rileva inoltre che l'importo più elevato quanto alle irregolarità nell'ambito dello sviluppo rurale è segnalato in relazione alle misure di sostegno alla «silvicoltura» e il maggio numero di irregolarità è segnalato per le misure di sostegno «agroambientali»; chiede pertanto all'OLAF di accordare particolare attenzione, nella sua prossima relazione annuale, alle irregolarità concernenti lo sviluppo rurale;

19.

sottolinea che il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione delle informazioni, in particolare per quanto concerne il rispetto dei termini per la trasmissione, varia notevolmente da uno Stato membro all'altro; deplora il fatto che per l'Austria e la Svezia il tempo che intercorre tra l'individuazione e la comunicazione delle irregolarità sia molto superiore alla media (1,2 anni): è infatti pari rispettivamente a 3,4 e 2,3 anni;

20.

concorda con l'affermazione della Corte dei conti europea al punto 5.20 della summenzionata relazione annuale, secondo cui il sistema integrato di gestione e controllo (SIGC), se correttamente applicato e a condizione che vengano immessi dati esatti ed affidabili, rappresenta un sistema di controllo efficace per limitare il rischio di spese irregolari; chiede che l'applicazione del sistema venga estesa a settori attualmente non coperti; osserva tuttavia che si dovrà migliorare la quantità e la qualità dei controlli effettuati nell'ambito di tale sistema allo scopo di rafforzare le misure deterrenti contro la frode;

21.

invita la Commissione ad adottare una decisione politica ferma qualora le autorità greche non rispettino i termini fissati nel piano d'azione relativo alla creazione di un nuovo sistema di identificazione delle parcelle agricole e di informazione geografica;

22.

invita nuovamente la Commissione a valutare l'efficienza e la trasparenza dei sistemi di monitoraggio relativi ai pagamenti agli agricoltori nell'ambito della sua prossima relazione annuale;

Misure strutturali

23.

accoglie con favore le disposizioni più semplici e più precise del regolamento (CE) n. 1083/2006 (7) del Consiglio e del regolamento attuativo della Commissione (CE) n. 1828/2006 (8); è tuttavia preoccupato per l'affermazione della Corte dei conti europea al punto 6.32 della summenzionata relazione annuale, secondo cui i sistemi di supervisione e controllo vigenti negli Stati membri come pure i sistemi di supervisione della Commissione sono solo parzialmente efficaci;

24.

riconosce che in un gran numero di Stati membri si verificano irregolarità nell'utilizzo dei fondi UE dovute a cattiva gestione e talvolta persino a frode; osserva che nel 2007 gli Stati membri hanno comunicato 3 832 irregolarità (con un aumento del 19,2 % rispetto al 2006), che l'importo totale in questione è stato pari a circa 828 milioni di EUR (equivalente a poco meno dell'1,83 % degli stanziamenti d'impegno), che la percentuale delle frodi sospette sul totale delle irregolarità comunicate è pari al 12-15 % circa nel 2007 e che l'importo irregolare totale relativo al Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR) è aumentato del 48 % rispetto al 2006;

25.

sottolinea l'importanza del piano di azione, adottato dalla Commissione il 19 febbraio 2008, per il rafforzamento della funzione di supervisione della Commissione nel contesto della gestione condivisa delle azioni strutturali, inteso a ridurre gli errori nelle domande di pagamento presentate dagli Stati membri; confida che questo nuovo piano d'azione migliori la situazione in maniera significativa, anche e soprattutto aiutando gli Stati membri a sviluppare la loro abilità di verificare l'ammissibilità delle spese relative ai progetti; rileva che la prima relazione sullo stato di avanzamento relativa a questo piano d'azione presenta risultati iniziali positivi;

26.

approva la posizione della Commissione secondo la quale, laddove siano riscontrate gravi irregolarità, saranno adottate azioni correttive, comprendenti la sospensione dei pagamenti e il recupero di quelli indebiti o errati; rammenta che la Commissione deve riferire quattro volte l'anno sui progressi compiuti nell'attuazione del suo piano d'azione; esorta tuttavia la Commissione a intensificare gli sforzi volti a sostenere gli Stati membri nella prevenzione delle irregolarità e nel trasferimento delle competenze necessarie alle autorità nazionali e regionali competenti;

27.

accoglie con favore la qualità dei risultati ottenuti in praticamente tutti i progetti e, al fine di non compromettere il monitoraggio e la corretta attuazione dei Fondi strutturali, sottolinea la necessità di operare una distinzione tra:

le irregolarità amministrative che devono essere corrette,

le frodi (ovvero lo 0,16 % dei pagamenti effettuati dalla Commissione tra il 2000 e il 2007) che devono essere sanzionate;

28.

riconosce che l'efficace assorbimento dei Fondi strutturali ha posto delle importanti sfide, in special modo per i nuovi Stati membri, poiché viene loro richiesto di conformarsi a obblighi severi e spesso complessi per il loro utilizzo; accoglie pertanto con favore gli sforzi compiuti da questi Stati membri per migliorare la loro capacità di attuazione, invitandoli a intensificare tale impegno per poter dimostrare risultati tangibili in un arco di tempo ragionevole;

29.

esorta la Commissione a tener conto dei costi amministrativi sostenuti dalle amministrazioni nazionali, regionali e locali degli Stati membri per l'applicazione degli obblighi spesso complessi e onerosi connessi al monitoraggio e al controllo dei progetti cofinanziati;

30.

esorta a tal fine la Commissione e gli Stati membri a operare metodicamente per fornire assistenza su come evitare irregolarità nonché errori e carenze di tipo amministrativo;

31.

esorta la Commissione a procedere a un'ulteriore semplificazione delle procedure di gestione e controllo dei programmi dei Fondi strutturali, che sono responsabili in certa misura delle irregolarità da parte degli Stati membri nell'esecuzione di tali programmi;

32.

è profondamente colpito dalla mancanza di disciplina nella segnalazione dei casi da parte degli Stati membri dopo vari anni; ritiene inaccettabile che sei Stati membri (9) non utilizzino ancora i sistemi di segnalazione per via elettronica, che 14 (10) di essi non abbiano rispettato i termini per la segnalazione e che alcuni di essi (11) non abbiano classificato i casi di irregolarità segnalati; esorta la Commissione a individuare soluzioni efficaci, oltre alle procedure di infrazione, per risolvere questa situazione e invita la Commissione a considerare seriamente la possibilità di istituire un efficace sistema di sanzioni finanziarie da integrare nei futuri regolamenti, e ad applicarlo sistematicamente;

33.

sottolinea che occorre rafforzare la classificazione delle irregolarità (indicando se si tratti o meno di un caso di sospetta frode) nell'ambito della notifica da parte degli Stati membri, dal momento che alcuni di loro non hanno ancora fornito alcuna classificazione mentre altri sono stati in grado di fornire la classificazione soltanto per una parte ridotta delle irregolarità comunicate;

34.

esorta gli Stati membri che non utilizzano ancora i moduli AFIS/ECR per la notifica elettronica a farlo al più presto, al fine di migliorare la qualità dei propri dati e la tempestività della notifica, entro la fine del 2009; constata che la Commissione sta lavorando a nuovo sistema di segnalazione attraverso Internet – il Sistema di gestione delle irregolarità – che dovrà essere applicato a partire dall'estate 2009 e dovrebbe migliorare la disciplina in tale settore;

35.

chiede che siano messi in atto maggiori sforzi per migliorare l'armonizzazione della segnalazione delle irregolarità, specialmente per quanto riguarda il Fondo di coesione;

36.

esprime rammarico per il fatto che, sebbene i dati relativi a tutti i beneficiari della politica di coesione comunitaria debbano essere pubblicati dalle autorità di gestione ai sensi delle norme che disciplinano l'attuazione dei Fondi strutturali nel periodo 2007-2013 (regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione), la banca dati sul sito della Commissione è incompleta; esorta pertanto la Commissione a collaborare con gli Stati membri per accelerare il flusso di informazioni ai fini di un funzionamento più efficiente e più trasparente della banca dati; esorta inoltre gli Stati membri e la Commissione a conformarsi pienamente e tempestivamente a tale obbligo di trasparenza entro il giugno 2009, termine ultimo stabilito nella risoluzione del Parlamento del 19 febbraio 2008 sulla trasparenza nelle questioni finanziarie (12);

37.

sostiene, nel quadro della proposta di revisione del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (13), la richiesta che gli Stati membri informino sistematicamente l'OLAF sul seguito dato ai casi trasmessi dall'OLAF; sottolinea che ciò potrebbe migliorare l'informazione relativa alle sentenze dei tribunali nazionali sull'utilizzo fraudolento dei Fondi strutturali;

Fondi di preadesione

38.

sottolinea che, sebbene il numero delle irregolarità sia diminuito, la loro incidenza finanziaria è aumentata di 2,2 volte e quella dei casi di sospetta frode è aumentata di tre volte, il che è dovuto in gran parte alle spese «non ammissibili»;

39.

osserva che la Commissione ha pubblicato una serie di dettagliate e approfondite relazioni di valutazione critiche nei confronti dei progressi realizzati in Bulgaria e Romania in materia di riforma giudiziaria e lotta alla corruzione nell'ambito dei meccanismi di cooperazione e verifica, nonché una relazione distinta sulla gestione dei fondi comunitari in Bulgaria, che evidenziano la necessità di un risoluto impegno politico e una decisa attuazione sul campo, al fine di rispettare appieno i parametri fissati al momento dell'adesione; rileva inoltre che, nel caso della Bulgaria, la Commissione ha definitivamente sospeso parte dei fondi comunitari a titolo del programma Phare a causa delle irregolarità riscontrate attraverso il proprio sistema di controllo e verifica contabile; invita pertanto gli Stati membri in questione ad intervenire con urgenza per attuare le misure specifiche di follow-up presentate nelle suddette relazioni; appoggia infine gli sforzi compiuti finora da questi Stati membri e li esorta ad adottare ogni opportuna misura a tal fine;

40.

esprime riserve quanto all'indicazione dell'OLAF secondo cui non vi sono stati casi di sospetta frode relativi ai fondi di preadesione nel 2007; rileva che Cipro e la Lituania non hanno comunicato alcun caso nel 2007;

41.

sottolinea che la qualità insufficiente delle informazioni trasmesse rimane un problema irrisolto; osserva che il grado di affidabilità delle informazioni comunicate è il più basso in Bulgaria e Romania, ma che, in termini relativi, le informazioni meno affidabili sono quelle trasmesse dall'Ungheria; osserva altresì che il rispetto dei termini per la comunicazione delle informazioni causa problemi, in particolare, in quattro Stati membri e in un paese candidato (14);

42.

ritiene che esistano seri problemi circa l'affidabilità delle informazioni trasmesse e il rispetto degli obblighi in materia in alcuni Stati membri dell'UE-12 (ciò è a dire gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea nel 2004 e nel 2007) – ciò che indica la solidità o la debolezza della struttura amministrativa del sistema d'informazione del paese beneficiario – e che vi saranno problemi simili per quanto riguarda l'esecuzione dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione; esorta pertanto gli Stati membri interessati a cooperare con la Commissione per individuare le modalità per risolvere tale situazione;

Spese dirette

43.

sottolinea che l'assistenza esterna è un settore che è sempre più colpito da irregolarità e frodi;

44.

è preoccupato per le conclusioni della relazione annuale di attività dell'OLAF, secondo cui nel settore dell'assistenza esterna gli investigatori dell'OLAF incontrano spesso un modus operandi tipico della frode organizzata dovuta a lacune nel coordinamento tra le diverse organizzazioni di donatori internazionali;

45.

chiede alla Commissione di prestare attenzione al problema del doppio finanziamento dei progetti; chiede in particolare alla Commissione che, al momento di concludere o modificare accordi sulla gestione e l'attuazione di progetti da parte di organizzazioni internazionali, invii sistematicamente tutti i propri audit interni ed esterni sull'uso dei fondi comunitari alla Corte dei conti e al revisore contabile interno della Commissione;

Recuperi

46.

si rammarica che i tassi di recupero siano ancora molto bassi, specialmente nei settori in cui la gestione dei recuperi spetta agli Stati membri; sottolinea che, secondo la relazione dell'OLAF, attualmente restano ancora da recuperare 3,75 miliardi di euro;

47.

è favorevole all'iscrizione degli importi recuperati alla stessa linea di bilancio a titolo della quale sono stati indebitamente corrisposti;

48.

accoglie con favore la pubblicazione della nuova banca dati centrale per l'esclusione dei beneficiari dei fondi comunitari che hanno commesso frodi (15); sottolinea che essa è operativa a partire dal 1o gennaio 2009 e chiede alla Commissione di presentare una relazione di valutazione entro l'inizio del 2010;

49.

sottolinea che è necessaria una procedura di recupero più rapida e più efficace; ribadisce pertanto il proprio invito alla Commissione a includere elementi precauzionali vincolanti nella futura legislazione concernente la gestione condivisa, in modo tale che i pagamenti irregolari possano essere recuperati al termine della procedura di recupero;

50.

invita la Commissione a esaminare la possibilità di introdurre un sistema di garanzia, ad esempio mediante l'iscrizione in riserva o la destinazione di un determinato importo, al fine di accelerare il recupero degli importi dovuti;

Relazioni dell'OLAF con Europol ed Eurojust

51.

prende atto con soddisfazione della firma da parte di Eurojust e dell'OLAF, il 24 settembre 2008, di un Accordo pratico di cooperazione (16) che definisce le modalità per una cooperazione stretta e rafforzata e prevede disposizioni per lo scambio di dati generali e personali; è favorevole alla conclusione di un accordo analogo con Europol;

52.

considera indispensabile creare una solida base per sinergie operative e attività di intelligence con Eurojust ed Europol, ad esempio attraverso un team operativo e di intelligence comune, che apporterebbe sicuramente un valore aggiunto alla lotta contro la frode;

53.

sottolinea altresì che è opportuno risolvere il problema dell'attuale sovrapposizione di competenze tra questi organismi;

Cooperazione tra l'OLAF e gli Stati membri

54.

appoggia l'obiettivo principale della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1073/1999 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (COM(2006)0244) che consiste nel rafforzamento dell'indipendenza dell'OLAF; ricorda, tuttavia, l'importanza di creare collegamenti tra le attività e i risultati dell'OLAF, i servizi della Commissione e le autorità degli Stati membri attraverso canali di comunicazione efficaci, evitando duplicazioni del lavoro e l'assenza di informazioni;

55.

sottolinea che l'OLAF è l'unica autorità abilitata a esercitare tutti i poteri di indagine per contrastare e prevenire la frode, la corruzione e qualsiasi altra attività illegale che vada a scapito del bilancio generale dell'Unione europea; sottolinea pertanto che specialmente in relazione ai Fondi strutturali e all'assistenza esterna, che presentano il livello più elevato di irregolarità segnalate, la funzione investigativa dell'OLAF dovrebbe essere ulteriormente rafforzata;

56.

sottolinea che i casi di «follow-up» sono aumentati costantemente dal 2003 e che nel 2007 i dossier dell'OLAF sono stati generalmente chiusi con il recupero finanziario o con la formulazione di raccomandazioni relative a un seguito giudiziario; conclude che ciò significa che le indagini dell'OLAF producono risultati positivi per gli Stati membri e per le istituzioni dell'Unione europea;

57.

osserva che le raccomandazioni dell'OLAF non sono vincolanti, per cui le autorità nazionali adottano le pertinenti decisioni e applicano sanzioni indipendentemente da esse; ritiene che l'istituzione di una Procura europea contribuirebbe a superare le difficoltà derivanti dalla natura transfrontaliera dei casi;

58.

sottolinea la necessità di razionalizzare gli strumenti giuridici, in quanto le definizioni di frode, sospetta frode e altre irregolarità sono contenute in una serie di strumenti giuridici diversi, nonostante le ripetute richieste del Parlamento relative ad una rifusione delle norme antifrode;

59.

prende atto del problema della competenza degli Stati membri per quanto concerne l'applicazione degli articoli 4 e 5 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (17); ritiene che, in caso di dubbio, i tribunali nazionali dovrebbero adire la Corte di giustizia affinché si pronunci in via pregiudiziale;

60.

accoglie con favore la pubblicazione della summenzionata seconda relazione dell'OLAF sui controlli e le verifiche sul posto, che illustra le buone prassi per ciascuna fase dei controlli, nonché la nuova versione del Vademecum dell'OLAF (orientamenti); chiede alla Commissione di inviare alla propria commissione competente la versione aggiornata e completa del manuale dell'OLAF entro il settembre 2009;

61.

sottolinea la necessità di disposizioni più chiare circa le procedure e di termini vincolanti per le autorità competenti per quanto riguarda la prestazione dell'assistenza necessaria e, in generale, di disposizioni più vincolanti in materia di cooperazione che individuino l'autorità nazionale competente per la prestazione dell'assistenza; insiste, al fine di risolvere il problema, sull'utilità della sua posizione del 20 novembre 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1073/1999 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode(OLAF) (18);

62.

chiede alla Commissione di adottare le misure idonee, incluse le procedure di infrazione, nei confronti degli Stati membri che non assistono i suoi servizi nello svolgimento dei controlli sul posto, secondo quanto previsto dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (19);

63.

osserva che, poiché ai casi viene molto spesso dato un seguito giudiziario ma l'ammissibilità a livello di tribunali nazionali delle prove raccolte dall'OLAF è molto limitata, l'obiettivo deve essere quello di migliorare il supporto giudiziario alla funzione investigativa dell'OLAF; ritiene inoltre che Eurojust debba essere informato se sono trasmessi alle autorità giudiziarie informazioni o relazioni finali qualora riguardino gravi forme di reati transnazionali e siano coinvolti due o più Stati membri;

64.

ricorda alla Commissione la richiesta del Parlamento di includere nella relazione sulla tutela degli interessi finanziari per il 2008 un'analisi delle strutture degli Stati membri coinvolte nella lotta contro le irregolarità;

65.

deplora l'insufficiente notifica da parte degli Stati membri del seguito dato alle informazioni o alle relazioni finali trasmesse dall'OLAF; invita gli Stati membri a garantire che le loro autorità competenti presentino all'OLAF una relazione sui progressi compiuti per quanto riguarda le informazioni o le raccomandazioni trasmesse loro dall'OLAF;

66.

rileva che le autorità nazionali di audit sono dotate di notevoli competenze nelle revisioni contabili concernenti i fondi dell'Unione europea e costituiscono la prima fonte di informazioni per le autorità giudiziarie nazionali e le istituzioni dell'Unione europea; ritiene pertanto che massimizzare la cooperazione e il flusso di informazioni tra le autorità di audit, le autorità giudiziarie nazionali e l'OLAF rafforzerebbe ulteriormente la protezione degli interessi finanziari delle Comunità;

67.

rileva che, in base alla sua summenzionata risoluzione legislativa del 20 novembre 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1073/1999 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode OLAF gli Stati membri sono tenuti ad informare sistematicamente l'OLAF sul seguito dato ai casi trasmessi loro dall'OLAF e chiede pertanto all'OLAF di riferire al riguardo nella sua prossima relazione annuale;

68.

rileva che i servizi di coordinamento antifrode (AFCOS) istituiti per l'OLAF negli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea dopo il 2004 sono punti di contatto/informazione molto importanti per l'OLAF stesso; rileva, tuttavia, che, fino a quando tali uffici non saranno indipendenti dall'amministrazione nazionale, il loro valore aggiunto funzionale è minimo (soprattutto per quanto riguarda la comunicazione di irregolarità alla Commissione); invita pertanto la Commissione a presentare alla commissione competente del Parlamento proposte intese a rendere più utile il lavoro di tali uffici e ritiene altresì necessario rafforzare la cooperazione con i paesi candidati all'adesione;

Tabacco – Accordo con Philip Morris

69.

si rammarica del fatto che la Commissione non sia stata in grado di fornire una relazione completa sul seguito dato alla risoluzione del Parlamento dell'11 ottobre 2007 sulle implicazioni dell'accordo tra la Comunità, gli Stati membri e Philip Morris per l'intensificazione della lotta contro la frode e il contrabbando di sigarette e sui progressi realizzati nell'applicazione delle raccomandazioni della commissione d'inchiesta del Parlamento sul regime di transito comunitario (20), e in particolare al paragrafo 49, in cui il Parlamento ha esplicitamente invitato la Commissione a pubblicare tale relazione entro la fine del 2008; si attende che la Commissione presenti tale relazione prima della fine della procedura di discarico per l'esercizio finanziario 2007;

70.

non può accettare il fatto che, sebbene nel quadro degli accordi con Philip Morris e Japan Tobacco la Comunità abbia ricevuto 1,65 miliardi di dollari USA per la lotta contro la frode, la Commissione, invece di definire un approccio comune, ha assegnato circa il 90 % di tale importo direttamente ai Ministri delle finanze senza prevedere una destinazione specifica; invita il Consiglio e la Commissione a istituire un gruppo di lavoro tripartito con il Parlamento al fine di reperire soluzioni adeguate per un uso migliore e più razionale di questa e analoghe entrate dell'Unione europea; ritiene inaccettabile che in tempi di crisi economica miliardi di euro provenienti da sanzioni pecuniarie, pagate da importanti società che hanno violato le regole di concorrenza europee a scapito dei consumatori europei, non vengano utilizzati dall'Unione europea per stimolare l'economia a vantaggio dei disoccupati e/o per aiutare i paesi in via di sviluppo che saranno i più colpiti dalla crisi, ma siano invece semplicemente inviati alle tesorerie nazionali;

Criminalità organizzata

71.

accoglie con favore la pubblicazione della comunicazione della Commissione del 20 novembre 2008 sui proventi della criminalità organizzata (COM(2008)0766), che tratta la confisca dei proventi della criminalità, e concorda con la Commissione sul fatto che la confisca è uno dei mezzi più efficaci di lotta contro la criminalità organizzata e che è opportuno adottare misure per aumentare il numero limitato di casi di confisca e gli importi recuperati;

72.

sottolinea che è essenziale attuare meccanismi rapidi ed efficaci per congelare e confiscare i beni detenuti all'estero e che pertanto andrebbe presa in considerazione una rifusione dell'attuale quadro legislativo dell'Unione europea; sottolinea che la decisione del Consiglio 2007/845/GAI andrebbe attuata con urgenza al fine di garantire che gli Stati membri istituiscano o designino uffici per il recupero dei beni (ARO);

73.

ribadisce la sua richiesta alla Commissione di fornirgli un'analisi dettagliata del sistema o dei sistemi utilizzati dalla criminalità organizzata per danneggiare gli interessi finanziari delle Comunità; ritiene che la valutazione annuale della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata (OCTA), effettuata da Europol, sia utile ma non sufficiente al riguardo;

74.

deplora che la Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee del 1995 e i suoi protocolli del 1996 e del 2007 non siano ancora stati ratificati dalla Repubblica ceca, dell'Ungheria, da Malta e dalla Polonia, che uno dei due protocolli non sia stato ratificato dall'Estonia e dall'Italia e che in sette Stati membri il recepimento delle disposizioni presenti ancora delle lacune;

*

* *

75.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti europea, al Comitato di vigilanza dell'OLAF e all'OLAF.


(1)  http://ec.europa.eu/atwork/synthesis/aar/doc/olaf_aar.pdf.

(2)  http://ec.europa.eu/anti_fraud/reports/sup-com_en.html.

(3)  GU C 286 del 10.11.2008, pag. 1.

(4)  GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1.

(5)  GU L 264 del 15.10.2003, pag. 1.

(6)  GU L 355 del 15.12.2006, pag. 56.

(7)  Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).

(8)  GU L 371 del 27.12.2006, pag. 1.

(9)  Francia, Irlanda, Svezia, Spagna, Lettonia e Lussemburgo; dal novembre 2008 la situazione è migliorata: Germania ed Estonia utilizzano strumenti elettronici al posto del supporto cartaceo

(10)  Il rispetto dei termini per la segnalazione costituisce un problema in particolare in Spagna, Francia e Paesi Bassi.

(11)  Spagna, Francia, Irlanda e Lussemburgo.

(12)  Testi approvati, P6_TA(2008)0051.

(13)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

(14)  Croazia, Ungheria, Slovacchia, Bulgaria e Polonia non hanno rispettato i termini per la comunicazione delle informazioni.

(15)  GU L 344 del 20.12.2008, pag. 12.

(16)  GU C 314 del 9.12.2008, pag. 3.

(17)  GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

(18)  Testi approvati, P6_TA(2008)0553.

(19)  GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

(20)  GU C 227 E del 4.9.2008, p. 147.


8.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 184/72


Venerdi 24 aprile 2009
Immunità parlamentare in Polonia

P6_TA(2009)0316

Risoluzione del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sull'immunità parlamentare in Polonia (2008/2232(INI))

2010/C 184 E/15

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli 9 e 10 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 1965,

visto l'articolo 12, paragrafo 3, dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,

visto l'articolo 105 della costituzione della Repubblica di Polonia del 2 aprile 1997,

visto l'articolo 7 ter della legge polacca sull'esercizio del mandato di deputato o senatore, del 9 maggio 1996,

visti l'articolo 9 e l'articolo 142 della legge polacca sulle elezioni del Parlamento europeo, del 23 gennaio 2004,

vista la sua risoluzione del 23 giugno 2005 sulla modifica della decisione del 4 giugno 2003 che adotta lo statuto dei deputati al Parlamento europeo (1),

visti gli articoli 6, 7 e 45 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A6-0205/2009),

A.

considerando che, nell'attuale legislatura, il Parlamento e la sua commissione giuridica, in qualità di commissione competente, hanno preso in esame richieste di revoca dell'immunità parlamentare di deputati eletti in Polonia e hanno riscontrato alcune difficoltà circa l'interpretazione delle disposizioni di legge che potrebbero essere applicabili nel caso di tali deputati,

B.

considerando che la commissione competente è stata chiamata, in particolare, a decidere in merito alla ricevibilità di richieste di revoca dell'immunità parlamentare presentate direttamente da soggetti privati al Presidente del Parlamento europeo; considerando altresì che, ai sensi del diritto polacco, un soggetto privato ha il diritto di presentare al parlamento polacco (Sejm o Senat) una richiesta diretta di revoca dell'immunità di uno dei suoi membri, in caso di reati perseguiti mediante accusa privata, e che le disposizioni pertinenti della legge polacca non sembrano tenere in considerazione chiaramente tutti i possibili scenari in caso di procedimenti penali che riguardano reati perseguiti mediante accusa privata,

C.

considerando che tali disposizioni si applicano anche ai deputati del Parlamento europeo eletti in Polonia e che la ricevibilità di tali richieste solleva interrogativi complessi, che riguardano il regolamento del Parlamento, e i particolare l'articolo 6, paragrafo 2, che fa riferimento all'«autorità competente»,

D.

considerando che, a norma dell'articolo 7, paragrafo 7, del regolamento la commissione competente verifica la ricevibilità di una richiesta di revoca dell'immunità, compresa la questione della competenza dell'autorità nazionale a presentare tale richiesta; considerando, tuttavia, che, ai sensi delle disposizioni esistenti, il conflitto evidente tra le disposizioni della legge polacca e il regolamento a tale proposito dovrebbe essere risolto dichiarando irricevibili le richieste di revoca dell'immunità presentate da soggetti privati,

E.

considerando che lo scopo dell'articolo 6, paragrafo 2, è garantire che il Parlamento riceva soltanto richieste relative a procedimenti che siano stati sottoposti all'attenzione delle autorità di uno Stato membro; considerando altresì che tale articolo garantisce al Parlamento che le richieste di revoca dell'immunità ricevute da quest'ultimo siano conformi al diritto nazionale sia in termini sostanziali che procedurali, un aspetto che, a sua volta, fornisce un'ulteriore garanzia del fatto che, nel raggiungere la sua decisione nelle sue procedure relative all'immunità, il Parlamento osservi sia il diritto nazionale di uno Stato membro sia le proprie prerogative; considerando altresì che in altre disposizioni degli articoli 6 e 7 si fa un chiaro riferimento al concetto di «autorità» nel contesto delle procedure in materia di immunità,

F.

considerando che il fatto di considerare irricevibili le richieste di revoca dell'immunità presentate da soggetti privati sarebbe insoddisfacente, in quanto potrebbe interferire con i diritti di questi ultimi nell'ambito di procedimenti giudiziari e precludere ai pubblici ministeri che perseguono taluni reati di poter richiedere una revoca dell'immunità; considerando che ciò potrebbe essere considerato all'origine dell'iniquità e della disparità del trattamento dei richiedenti,

G.

considerando, tuttavia, che spetterebbe agli Stati membri definire le disposizioni relative all'esercizio di tali diritti per quanto riguarda i deputati del Parlamento europeo, alla luce delle regole e delle procedure che disciplinano il suo funzionamento,

H.

considerando che, con le lettere del 29 settembre 2004 e del 9 marzo 2005, 25 Stati membri sono stati invitati, a norma dell'articolo 7, paragrafo 12, a segnalare quali sono le autorità competenti a presentare richiesta di revoca dell'immunità di un deputato; considerando che, finora, hanno risposto soltanto l'Austria, il Belgio, Cipro, la Danimarca, l'Estonia, la Finlandia, la Germania, la Grecia, l'Italia, la Lituania, i Paesi Bassi, il Portogallo, il Regno Unito, la Repubblica ceca, la Slovenia, la Svezia e l'Ungheria,

I.

considerando che nelle sue discussioni, la commissione competente ha affrontato anche la questione delle possibili conseguenze di una revoca dell'immunità nel caso di deputati del Parlamento europeo eletti in Polonia,

J.

considerando che, nell'eventualità in cui un deputato sia giudicato colpevole e punito da un tribunale per un reato commesso intenzionalmente e perseguito mediante accusa pubblica, la revoca dell'immunità potrebbe comportare la perdita automatica della sua eleggibilità, che porterebbe, a sua volta, alla perdita del seggio del suo Stato membro,

K.

considerando che tale automatismo corrisponde, di fatto, a una sanzione penale supplementare che si aggiunge alla condanna,

L.

considerando che nella pratica, persino reati minori potrebbero portare a una perdita dell'eleggibilità, a dispetto del requisito che, affinché un reato comporti l'ineleggibilità, deve essere perseguito mediante accusa pubblica e commesso intenzionalmente,

M.

considerando che non esiste una disposizione equivalente applicabile ai membri del Sejm o Senat polacchi, i quali, in questi casi, non perdono l'eleggibilità,

N.

considerando che gli Stati membri sono liberi di prevedere il ritiro del mandato di un deputato al Parlamento europeo, nel qual caso il seggio del deputato si renderebbe vacante; considerando, tuttavia, che il principio della parità di trattamento, che costituisce uno dei principi basilari del diritto dell'Unione, prevede che situazioni simili siano trattate in modo simile, e che vi è un'evidente disparità di trattamento tra i membri del Sejm e Senat polacchi, da un lato, e i deputati al Parlamento europeo eletti in Polonia, dall'altro, quando si tratta della perdita dell'eleggibilità; considerando infine che la perdita dell'eleggibilità comporta direttamente e automaticamente la perdita del seggio per il deputato interessato e gli/le preclude la possibilità di essere rieletto,

O.

considerando che tale disparità di trattamento è stata portata all'attenzione della Commissione da un'interrogazione orale presentata a nome della commissione giuridica dal suo presidente e che è stata oggetto di discussione al Parlamento europeo; considerando che ciò nonostante la situazione giuridica rimane immutata,

P.

considerando che la parità di trattamento tra i deputati del parlamento nazionale e i deputati del Parlamento europeo dovrebbe essere assicurata quanto prima, in particolare alla luce delle prossime elezioni del 2009,

1.

incoraggia la Commissione ad analizzare le discrepanze tra la situazione giuridica dei deputati del Parlamento europeo eletti in Polonia e quella dei deputati del Sejm e Senat polacchi, e di avviare urgentemente contatti con le autorità competenti in Polonia, al fine di individuare come eliminare la palese discriminazione tra i deputati dei due parlamenti per quanto attiene alla loro eleggibilità;

2.

chiede separatamente alla Repubblica di Polonia di riesaminare l'attuale situazione, in cui le condizioni di eleggibilità e di perdita del mandato dei deputati delle due assemblee parlamentari sono chiaramente disuguali, e di prendere provvedimenti per porre fine a tale trattamento discriminatorio;

3.

invita la Commissione a effettuare uno studio comparativo per accertare se negli Stati membri che sono entrati a far parte dell'Unione europea il 1o maggio 2004, o dopo tale data, esistano disparità di trattamento tra i deputati dei parlamenti nazionali e i deputati al Parlamento europeo, e a comunicare i risultati di tale studio al Parlamento;

4.

invita gli Stati membri a rispettare i diritti derivanti dalla cittadinanza europea, compreso il diritto di voto e il diritto a candidarsi alle elezioni del Parlamento europeo, un aspetto che riveste un'importanza particolare nel periodo che precede le elezioni del 2009, nonché il principio della parità di trattamento tra persone in situazioni simili;

5.

chiede agli Stati membri e in particolare alla Repubblica di Polonia, di garantire che siano adottate misure procedurali per garantire che le richieste di revoca dell'immunità dei deputati del Parlamento europeo siano sempre trasmesse dall'«autorità competente» a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento, al fine di garantire l'osservanza dei diritti processuali dei soggetti privati, oltre che le prerogative del Parlamento;

6.

al fine di evitare dubbi, invita gli Stati membri a segnalare al Parlamento le autorità competenti a presentare richieste di revoca dell'immunità di un deputato;

7.

ribadisce la necessità di uno statuto uniforme per i deputati del Parlamento europeo e rammenta, in tale contesto, l'impegno assunto il 3 giugno 2005 dai rappresentanti degli Stati membri, riunitisi in seno al Consiglio per prendere in esame la richiesta del Parlamento di una revisione delle disposizioni pertinenti del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee del 1965, per quanto attiene alla parte relativa ai deputati al Parlamento europeo, al fine di giungere quanto prima a una conclusione;

8.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia delle Comunità europee, al Mediatore europeo e ai governi e parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU C 133 E dell'8.6.2006, pag. 48.


8.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 184/75


Venerdi 24 aprile 2009
Governance nell'ambito della PCP: il Parlamento europeo, i consigli consultivi regionali e gli altri attori

P6_TA(2009)0317

Risoluzione del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sulla governance nell'ambito della PCP: il Parlamento europeo, i consigli consultivi regionali e gli altri attori (2008/2223(INI))

2010/C 184 E/16

Il Parlamento europeo,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (1),

visto il regolamento (CE) n. 657/2000 del Consiglio, del 27 marzo 2000, relativo al rafforzamento del dialogo con il settore della pesca e gli ambienti interessati dalla politica comune della pesca (2),

viste le decisioni 71/128/CEE, 1999/478/CE e 2004/864/CE della Commissione,

vista la decisione 93/619/CE della Commissione, rinnovata nel 2005 dalla decisione 2005/629/CE della Commissione,

viste le decisioni 74/441/CEE e 98/500/CE della Commissione,

vista la decisione 2004/585/CE del Consiglio, del 19 luglio 2004, relativa all'istituzione di consigli consultivi regionali nell'ambito della politica comune della pesca (3), quale modificata dalla decisione 2007/409/CE del Consiglio dell'11 giugno 2007 (4),

vista la comunicazione della Commissione del 17 giugno 2008 sul riesame del funzionamento dei Consigli consultivi regionali (COM(2008)0364),

visto l'articolo 45 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per la pesca (A6-0187/2009),

A.

considerando che la governance istituzionale della politica comune della pesca (PCP) coinvolge la Commissione, il Parlamento europeo, il Consiglio, il Comitato delle regioni, il Comitato economico e sociale europeo, il comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura (CCPA), il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), il comitato di dialogo sociale settoriale per la pesca marittima e i consigli consultivi regionali (CCR),

B.

considerando che la governance della PCP coinvolge anche le amministrazioni nazionali e regionali degli Stati membri,

C.

considerando che la Comunità partecipa a varie organizzazioni regionali della pesca e che sono stati conclusi accordi di partenariato per la pesca anche con paesi terzi,

D.

considerando che, in conformità del trattato di Lisbona, il Parlamento continuerebbe a essere escluso dalla definizione del totale delle catture ammissibili (TAC) e delle quote,

E.

considerando che attualmente la partecipazione di membri del Parlamento alle riunioni delle organizzazioni regionali di pesca è effettuata su base ad hoc,

F.

considerando che la comunicazione relativa all'effettivo funzionamento degli accordi di partenariato nel settore della pesca, tra cui le attività dei comitati comuni di monitoraggio, potrebbe essere più soddisfacente,

G.

considerando che nel 1993 è stato istituito il CSTEP, nel 1971 è stato istituito un comitato consultivo per la pesca, rinominato nel 1999 Comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura (CCPA) e che nel 1999 è stato istituito un comitato di dialogo sociale settoriale per la pesca marittima, in sostituzione di un comitato congiunto esistente dal 1974,

H.

considerando che tutti i sette CCR sono ora operativi,

I.

considerando che è stato istituito un comitato inter-CCR che svolge riunioni di coordinamento con la Commissione,

J.

considerando che la Commissione ha di recente sottoposto a valutazione il CCPA e i CCR ma non ha proceduto finora in questo senso riguardo all'attività del CSTEP,

K.

considerando che la valutazione del CCPA ha prodotto una serie di raccomandazioni operative e suggerito varie opzioni per il suo futuro a lungo termine,

L.

considerando che la valutazione dei CCR è stata positiva, ma che la Commissione ha individuato una serie di azioni, che non richiedono nuova legislazione, volte a migliorarne il funzionamento,

M.

considerando che tutti le parti concordano sulla necessità di un dialogo più intenso tra gli scienziati e i pescatori e che i CCR hanno anche chiesto un contributo socioeconomico più adeguato al processo decisionale,

N.

considerando che alcuni CCR e deputati al Parlamento hanno espresso il desiderio di relazioni più formali,

O.

considerando che la crescente attività dei CCR è ostacolata da finanziamenti limitati e da un approccio eccessivamente burocratico e rigido della Commissione nella gestione e nel controllo finanziario dei fondi messi a disposizione degli stessi,

P.

considerando che la Commissione ha affermato che ascolterà le opinioni del Parlamento, del Consiglio e delle parti interessate, prima di introdurre nuove norme giuridiche,

Q.

considerando le frequenti assenze dei rappresentanti della Commissione alle riunioni dei gruppi di lavoro dei CCR,

R.

considerando che vi è tuttavia già prova che un maggiore rispetto delle regole della PCP deriva dal coinvolgimento delle parti interessate nel processo di elaborazione e attuazione delle stesse,

S.

considerando che esiste una molteplicità di attività di pesca comunitarie, ognuna con le proprie caratteristiche,

T.

considerando che sono già in corso le consultazioni sulla riforma della PCP,

U.

considerando che non sempre si tiene debitamente conto delle raccomandazioni dei CCR, specialmente quando queste non sono approvate all'unanimità dai comitati esecutivi,

1.

invita ad attribuire ai membri della sua commissione per la pesca lo status di osservatore alle riunioni del Consiglio dei ministri della Pesca;

2.

invita il Consiglio, la Commissione e il Parlamento europeo a completare i lavori sul raggiungimento di un accordo effettivo atto a regolarizzare la partecipazione dei membri della commissione per la pesca del Parlamento europeo nelle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e negli altri organi internazionali nelle cui riunioni si discutono temi che hanno ripercussioni sulla politica comune della pesca (PCP), senza che ciò pregiudichi il pieno rispetto del loro attuale status di osservatori nelle riunioni in cui si è così stabilito;

3.

invita al contempo il Consiglio, in accordo con la Commissione e il Parlamento, a consentire ai membri della commissione per la pesca del Parlamento europeo di partecipare alle commissioni miste previste dagli accordi di partenariato nel settore della pesca, in modo da poter effettuare un monitoraggio adeguato di tali accordi; rammenta, al riguardo, che l'entrata in vigore del trattato di Lisbona accrescerà in maniera considerevole le responsabilità del Parlamento europeo, visto che gli accordi di partenariato nel settore della pesca dovranno essere approvati con la procedura del parere conforme;

4.

sottolinea l'importanza di garantire una presenza più assidua dei rappresentanti della Commissione alle riunioni dei gruppi di lavoro e dei comitati esecutivi dei CCR;

5.

invita la Commissione a notificare al Parlamento tutte le consultazioni che sono in corso in merito alla CPC e alla politica marittima;

6.

esorta la Commissione a procedere a una valutazione del CSTEP;

7.

prende nota del risultato della valutazione del CCPA e del fatto che la Commissione è in attesa delle raccomandazioni di quest'ultimo concernenti:

una più precisa definizione del suo ruolo e dei suoi obiettivi, con una composizione che li rifletta adeguatamente e sia veramente rappresentativa, nonché una partecipazione più incisiva da parte degli Stati membri più nuovi;

i suoi metodi di lavoro in termini di ripartizione dell'attività tra riunioni plenarie e gruppi di lavoro, il loro numero e i loro mandati, nonché le relative procedure;

una migliore formulazione delle questioni che gli sono rivolte;

una migliore comunicazione e una più adeguata informazione grazie all'impiego di media elettronici, un accesso più diretto ai dati e strutture di traduzione e interpretazione avanzate;

l'adeguatezza del finanziamento e gli strumenti migliori a favore di funzioni di sostegno;

8.

sottolinea l'importanza di evitare sovrapposizioni, soprattutto con l'attività dei CCR;

9.

rammenta che il livello di partecipazione del settore della pesca alle decisioni che lo riguardano è ritenuto ancora insufficiente; sottolinea le divergenze tra le funzioni e il funzionamento del CCPA e quelle dei CCR, giacché mentre il primo ha una funzione consultiva in relazione all'intera PCP e copre tutto l'ambito comunitario, i secondi forniscono consulenza specializzata nell'ambito delle rispettive zone di influenza; ritiene in tal senso che la coesistenza dei diversi organismi consultivi contribuisca ad assicurare la compatibilità con la politica marittima e marina e la gestione integrata delle zone costiere;

10.

esorta la Commissione ad adottare le seguenti azioni riguardo ai CCR:

rafforzarne la visibilità e promuovere la partecipazione di una più ampia gamma di parti interessate;

migliorarne l'accesso alle prove scientifiche, ai dati e al collegamento con il CSTEP;

coinvolgerli quanto prima nel processo di consultazione;

fornire parametri di riferimento onde consentire di valutare la conformità della loro consulenza con gli obiettivi della PCP e informarli in merito al relativo utilizzo;

11.

ritiene che l'attuale finanziamento dei CCR non sia adeguato per il livello di lavoro che devono affrontare; constata che la Commissione ha elaborato linee guida in merito alla gestione finanziaria ma considera necessario approfondire il dialogo in materia nonché esplorare alternative al presente sistema;

12.

ritiene che una più ampia partecipazione ai CCR richieda un riesame della loro composizione ma che non si debba turbare l'equilibrio tra il settore della pesca e altre organizzazioni;

13.

esprime preoccupazione per il fatto che determinate organizzazioni che fanno parte dei CCR ai sensi del capitolo «altri gruppi d'interesse» si servano spesso della loro presenza, sebbene minoritaria, per bloccare decisioni che godono del sostegno della maggior parte dei rappresentanti del settore della pesca e per impedirne l'approvazione mediante consenso;

14.

chiede legami più stretti tra i CCR e il Parlamento, il Comitato delle regioni e il Comitato economico e sociale europeo;

15.

invita a distinguere le decisioni di natura tecnica da quelle di natura politica; per le decisioni politiche si dovrebbe adottare un approccio regionale mentre per le decisioni tecniche sarebbe opportuno un approccio scientifico;

16.

esorta la sua commissione per la pesca, fatte salve le procedure regolamentari di autorizzazione, a:

nominare membri della commissione quali collegamenti per ogni CCR e a riferire sulle relative attività;

garantire che, ad intervalli regolari e soprattutto quando all'ordine del giorno vi sono questioni nelle quali essi sono coinvolti per fornire un contributo o formulare raccomandazioni, i CCR siano invitati a partecipare ai lavori della commissione per fornire il loro parere o le loro raccomandazioni;

istituire un procedimento in base al quale il proprio segretariato, nonché i segretariati dei CCR e del comitato inter-CCR intrattengano contatti abituali finalizzati allo scambio e alla raccolta di informazioni su attività, consigli e raccomandazioni;

ospitare una conferenza annuale che coinvolga i CCR e la Commissione;

17.

invita le autorità di bilancio a stanziare risorse adeguate a favore di quanto indicato in precedenza;

18.

chiede ai CCR di tenere informati i membri della sua commissione per la pesca in merito alle loro attività, alla consulenza e alle raccomandazioni e di invitarli a partecipare alle riunioni;

19.

chiede che qualsiasi futura normativa sui CCR accordi ai deputati al Parlamento lo status formale di osservatori attivi alle loro riunioni;

20.

esorta la Commissione e la commissione inter-CCR ad autorizzare la presenza di membri della commissione per la pesca alle loro riunioni di coordinamento;

21.

ribadisce l'importanza della politica comune per la pesca quale strumento atto a garantire l'esistenza di norme, principi e regole applicabili alla totalità delle acque comunitarie e a tutti i pescherecci comunitari;

22.

chiede alla Commissione di riconoscere e rispettare pienamente la funzione consultiva dei CCR e di proporre, in vista della riforma della PCP, un loro maggiore coinvolgimento nelle responsabilità di gestione;

23.

è inoltre del parere che la prossima riforma della PCP dovrebbe avvalersi appieno del consolidamento dei CCR per ottenere un loro maggiore decentramento, in modo che le misure comuni adottate possano essere applicate nelle varie zone tenendo conto delle particolari specificità delle varie attività e condizioni di pesca;

24.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai consigli consultivi regionali, al comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura, al comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca, al Comitato delle regioni e al Comitato economico e sociale europeo, al comitato di dialogo sociale settoriale per la pesca marittima, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 80 del 31.3.2000, pag. 7.

(3)  GU L 256 del 3.8.2004, pag. 17.

(4)  GU L 155 del 15.6.2007, pag. 68.


8.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 184/79


Venerdi 24 aprile 2009
Meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri

P6_TA(2009)0327

Risoluzione del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sull'istituzione di un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri

2010/C 184 E/17

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione dell'8 aprile 2009 per un regolamento del Consiglio modificativo del regolamento (CE) n. 332/2002 che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (COM(2009)0169),

visto il regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (1) e la posizione del Parlamento del 6 settembre 2001 sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (2),

vista la sua posizione del 20 novembre 2008 (3) sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 332/2002 e vista la sua risoluzione in pari data sull'istituzione di un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (4),

visti gli articoli 100 e 119 del trattato CE,

visto l'articolo 103, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che, adottando il regolamento (CE) n. 1360/2008 del 2 dicembre 2008 (5) modificativo del regolamento (CE) n. 332/2002, il Consiglio ha già raddoppiato il massimale per l'assistenza finanziaria a medio termine sulla base degli articoli 119 e 308 del trattato, portandolo da 12 000 000 000 EUR a 25 000 000 000 EUR,

B.

considerando che, contestualmente all'intervento di altre istituzioni finanziarie internazionali, la Comunità ha concesso all'Ungheria un prestito di 6 500 000 000 EUR e di 3 100 000 000 EUR alla Lettonia, e che singoli Stati membri hanno impegnato per quest'ultimo Stato un'ulteriore cifra di 2 200 000 000 EUR,

C.

considerando che la Comunità ha deciso di fornire assistenza finanziaria a medio termine alla Romania per una cifra che potrà raggiungere 5 000 000 000 EUR in considerazione degli effetti avversi della crisi finanziaria globale sulla situazione economica e finanziaria di questo paese,

D.

considerando che è preferibile un approccio caso per caso al sostegno finanziario a medio termine per tutti gli Stati membri, onde tener conto della specificità della situazione dei singoli Stati,

E.

considerando l'opportunità di valutare l'impatto dell'attuale crisi finanziaria ed economica mondiale,

F.

considerando che occorre esercitare tutta la solidarietà necessaria a favore degli Stati membri che hanno più recentemente aderito all'Unione europea,

G.

considerando che, stante la crisi finanziaria globale e l'incalzare della recessione nell'Unione europea, è opportuno che gli interventi si concentrino sui problemi specifici delle economie di tali Stati membri,

1.

ritiene che l'attuale situazione sia una prova ulteriore dell'utilità dell'euro per la protezione degli Stati membri appartenenti all'area dell'euro e invita gli altri Stati membri ad aderirvi una volta in regola con i criteri di Maastricht;

2.

esige che la Commissione risponda ai suoi precedenti inviti a procedere a un'analisi degli effetti del comportamento delle banche che hanno trasferito gli attivi dagli Stati membri di più recente adesione;

3.

invita la Commissione a comunicare al più presto possibile i risultati di tale studio alla sua commissione per i problemi economici e monetari;

4.

riconosce la necessità di aumentare in modo consistente il massimale di credito nei confronti degli Stati membri, di cui al regolamento (CE) n. 332/2002, per via dell'attuale crisi finanziaria ed economica globale, tenendo debitamente conto del calendario di attività del Parlamento; sottolinea che un tale aumento rafforzerebbe altresì la capacità della Comunità di rispondere in maniera felssibile ad ulteriori richieste di sostegno finanziario a medio termine;

5.

saluta con favore gli accordi volontari fra le banche e gli Stati membri che più recentemente hanno aderito all'Unione europea, in virtù dei quali le banche si asterranno dal tagliare linee di credito (per es. per quanto riguarda la Romania e l'accordo di Vienna) ed incoraggia ulteriori iniziative in tal senso;

6.

nota che questo consistente aumento del massimale di credito permette di massimizzare la capacità di raccolta sul mercato dei capitali da parte della Commissione e la sua capacità di ottenere prestiti dalle istituzioni finanziarie; nota inoltre che non esiste una base giuridica specifica per l'emissione di obbligazioni sul mercato mondiale da parte della Comunità, ma che la Commissione ha avviato lavori preparatori finalizzati a consentire a due o più Stati membri di emettere bond denominati in euro;

7.

invita la Commissione ad esaminare insieme alla Banca europea per gli investimenti con quali modalità sia possibile superare la crisi del credito nell'economia reale avvalendosi di nuovi strumenti finanziari innovativi; ritiene che siano vari gli strumenti finanziari impiegabili per garantire flessibilità nell'assistenza finanziaria a medio termine a sostegno delle bilance dei pagamenti degli Stati membri;

8.

osserva che l'aumento del massimale di credito non avrebbe alcun impatto finanziario dal momento che la Commissione acquisirebbe i capitali sui mercati finanziari e che sarebbe lo Stato membro beneficiario a doverli rimborsare; sottolinea che l'aumento del massimale produrrebbe un impatto finanziario solo in caso di default dello Stato membro rispetto al proprio debito;

9.

saluta con favore il ruolo che la Commissione assegna all'occorrenza alla Corte dei conti nella proposta in esame;

10.

ritiene che le condizioni per la concessione dell'assistenza finanziaria debbano rispondere e contribuire a promuovere gli obiettivi della Comunità in termini di qualità della spesa pubblica, crescita sostenibile e tutela previdenziale, piena occupazione, lotta contro i mutamenti climatici ed efficienza energetica;

11.

ricorda che l'articolo 100 del trattato è applicabile a tutti gli Stati membri e invita la Commissione a presentare una proposta di regolamento che definisca le condizioni di esecuzione di questa norma; rammenta che secondo l'articolo 103 del trattato «gli Stati membri non sono responsabili né subentrano agli impegni dell'amministrazione statale, degli enti regionali, locali o degli altri enti pubblici, di altri organismi di diritto pubblico o di imprese pubbliche di un altro Stato membro, fatte salve le garanzie finanziarie reciproche per la realizzazione in comune di un progetto specifico» e che «se necessario, il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 252, può precisare definizioni per l'applicazione dei divieti di cui all'articolo 101 e al presente articolo»;

12.

chiede che il Parlamento sia informato in merito ai memorandum d'intesa che fissano le condizioni di concessione dei crediti, conclusi fra la Commissione e gli Stati membri interessati;

13.

invita la Commissione a garantire il coordinamento della politica economica a livello della Comunità in occasione di congiunture negative, a costituire un comitato di esperti insieme al Parlamento e a preparare orientamenti e disposizioni-quadro per i memorandum di intesa contenenti le condizioni di concessione del credito, conclusi fra la Commissione e gli Stati membri interessati;

14.

ricorda che, nelle summenzionate posizioni del 6 settembre 2001 e 20 novembre 2008, il Parlamento ha richiesto che il Consiglio esamini ogni due anni, in base ad una relazione della Commissione, previa consultazione del Parlamento e previo parere del Comitato economico e finanziario, se lo strumento creditizio istituito continui a rispondere alle necessità che hanno portato alla sua creazione; chiede al Consiglio e alla Commissione se siano state elaborate relazioni del tipo richiesto dopo l'adozione del regolamento (CE) n. 332/2002;

15.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla Banca centrale europea, all'Eurogruppo e ai governi degli Stati membri.


(1)  GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1.

(2)  GU C 72 E del 21.3.2002, pag. 312.

(3)  Testi approvati, P6_TA(2008)0560.

(4)  Testi approvati, P6_TA(2008)0562.

(5)  GU L 352 del 31.12.2008, pag. 11.


8.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 184/82


Venerdi 24 aprile 2009
Aspetti normativi in tema di nanomateriali

P6_TA(2009)0328

Risoluzione del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sugli aspetti normativi in tema di nanomateriali (2008/2208(INI))

2010/C 184 E/18

Il Parlamento europeo,

visti la comunicazione della Commissione, del 17 giugno 2008, dal titolo «Aspetti normativi in tema di nanomateriali» (COM(2008)0366), e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna tale comunicazione (SEC(2008)2036),

vista la comunicazione della Commissione, del 12 maggio 2004, dal titolo «Verso una strategia europea a favore delle nanotecnologie» (COM(2004)0338),

vista la comunicazione della Commissione, del 7 giugno 2005, dal titolo «Nanoscienze e nanotecnologie: un piano di azione per l'Europa 2005-2009» (COM(2005)0243) (in appresso «il piano d'azione») e la risoluzione del 28 settembre 2006 sul piano d'azione (1),

vista la comunicazione della Commissione, del 6 settembre 2007, dal titolo «Nanoscienze e nanotecnologie: un piano di azione per l'Europa 2005-2009. Prima relazione sull'attuazione, 2005-2007» (COM(2007)0505),

visti i pareri del Comitato scientifico sui rischi sanitari emergenti e recentemente identificati (CSRSERI) sulle definizioni e la valutazione del rischio per i nanomateriali (2),

visto il parere del Comitato scientifico per i prodotti di consumo (Scientific Committee on Consumer Products - SCCP) sulla sicurezza dei nanomateriali nei prodotti cosmetici (3),

vista la raccomandazione della Commissione sul codice di condotta per una ricerca responsabile nel settore delle nanoscienze e delle nanotecnologie (COM(2008)0424) («Codice di condotta»),

visto il parere del Gruppo europeo per l'etica delle scienze e delle nuove tecnologie della Commissione europea sugli aspetti etici della nanomedicina (4),

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (5),

vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (6),

vista la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (7), nonché le direttive che ne sono derivate,

vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (8) nonché la normativa relativa a prodotti specifici, in particolare la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (9),

visti il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (10), il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (11), la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (12), il regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati (13), e il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (14);

visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 (15),

vista la legislazione comunitaria in materia ambientale, segnatamente la direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (16), la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (17) e la direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti (18),

vista la direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa alla pubblicità ingannevole e comparativa (19),

visto l'articolo 45 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A6-0255/2009),

A.

considerando che l'utilizzo dei nanomateriali e delle nanotecnologie (in appresso denominati «nanomateriali») promette importanti progressi aventi molteplici vantaggi in numerose applicazioni destinate ai consumatori, ai pazienti e all'ambiente, dal momento che essi presentano proprietà diverse o nuove rispetto alla stessa sostanza o materiale nella sua forma normale,

B.

considerando che si prevede che tali progressi relativi ai nanomateriali avranno una notevole influenza sulle decisioni politiche nei settori della sanità pubblica, l'occupazione, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, la società dell'informazione, l'energia, i trasporti, la sicurezza e lo spazio,

C.

considerando che nonostante l'istituzione di una specifica strategia europea in materia di nanotecnologie e la conseguente assegnazione di circa 3 500 000 000 EUR al settimo programma quadro di attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (PQ7) per la ricerca sulle nanoscienze, l'Unione europea resta in ritardo rispetto ai suoi attuali concorrenti principali, ovvero Stati Uniti, Giappone e Corea del Sud, che rappresentano oltre la metà degli investimenti nonché i due terzi dei brevetti registrati a livello mondiale,

D.

considerando che, d'altro lato, a causa delle loro dimensioni infinitesimali, i nanomateriali potrebbero presentare nuovi rischi significativi, quali una maggiore reattività e mobilità, e che potrebbero eventualmente comportare una maggiore tossicità dal momento che possono penetrare liberamente nel corpo umano, e possibilmente condurre a meccanismi molto divergenti di interferenza con la fisiologia della specie umana e di altre specie presenti nell'ambiente,

E.

considerando che lo sviluppo sicuro di nanomateriali può offrire un importante contributo alla competitività dell'economia dell'Unione europea e alla realizzazione della strategia di Lisbona,

F.

considerando che l'attuale discussione sui nanomateriali è caratterizzata da una significativa mancanza di conoscenze e informazioni, che sono fonte di dissensi, a partire dal livello delle definizioni:

a)

in merito alle dimensioni: scelta tra un'indicazione approssimativa delle dimensioni («dell'ordine di 100 nm o meno») o un intervallo specifico («tra 1 e 100 nm»),

b)

in merito alle diverse/nuove proprietà: scelta tra diverse/nuove proprietà dovute agli effetti delle dimensioni, compresi il numero delle particelle, la struttura della superficie e l'attività superficiale, quale criterio a sé stante o l'adozione di un criterio aggiuntivo che utilizza tali proprietà ai fini della definizione dei nanomateriali,

c)

in merito alle proprietà problematiche: scelta tra la limitazione o meno della definizione dei nanomateriali a talune proprietà (ad esempio insolubile o persistente),

G.

considerando che attualmente non esiste una serie completa di definizioni interamente armonizzate, benché varie norme internazionali siano già disponibili o in fase di elaborazione e definiscano la «scala nanometrica» come «avente una o più dimensioni dell'ordine di 100 nm o meno», operando spesso una distinzione tra:

nano-oggetti, definiti come «pezzi distinti di materiali con una, due o tre dimensioni esterne nanometriche», cioè materiali composti di oggetti isolati di dimensioni molto ridotte,

materiali nanostrutturati, definiti come materiali «con una struttura nanometrica interna o superficiale», ad esempio dotati di cavità di piccole dimensioni,

H.

considerando che non vi sono informazioni chiare circa l'utilizzo effettivo dei nanomateriali nei prodotti di consumo, e che, ad esempio:

mentre gli inventari di istituti rinomati annoverano oltre 800 prodotti di consumo attualmente sul mercato identificati dai fabbricanti come basati sulle nanotecnologie, le associazioni di categoria degli stessi produttori mettono in dubbio queste cifre dichiarando che esse sono il risultato di una sovrastima, senza tuttavia fornire a loro volta alcun dato concreto,

mentre le imprese ricorrono volentieri a indicazioni recanti il suffisso «nano», dal momento che sembra avere un effetto positivo in termini di marketing, esse si oppongono strenuamente a requisiti obiettivi di etichettatura,

I.

considerando che chiari obblighi di notifica sull'utilizzo dei nanomateriali, informazioni ai consumatori come pure una piena applicazione della direttiva 2006/114/CE sono necessari per fornire informazioni affidabili sull'utilizzo dei nanomateriali,

J.

considerando che le presentazioni dei potenziali vantaggi delle nanotecnologie ipotizzano una varietà di applicazioni future dei nanomateriali pressoché illimitata, ma non offrono informazioni affidabili sui loro attuali impieghi,

K.

considerando che è in corso un importante dibattito in merito alla possibilità di valutare la sicurezza dei nanomateriali; che i comitati scientifici e le agenzie dell'Unione europea rilevano gravi carenze, non soltanto in termini di dati cruciali ma anche nei metodi per il loro ottenimento; che l'Unione europea deve pertanto investire maggiormente nell'adeguata valutazione dei nanomateriali per colmare la mancanza di conoscenze e definire e attuare quanto prima, e in collaborazione con le proprie agenzie e i partner internazionali, metodi di valutazione e unità di misura e una nomenclatura adeguate e armonizzate,

L.

considerando che, per alcuni nanomateriali, il CSRSERI ha identificato pericoli specifici per la salute ed effetti tossici su organismi ambientali; considerando che il CSRSERI ha altresì rilevato una generale carenza di dati qualitativamente validi sull'esposizione, tanto per gli esseri umani quanto per l'ambiente, concludendo pertanto che occorre approfondire, convalidare e standardizzare ulteriormente le conoscenze dei metodi di valutazione dell'esposizione e di identificazione dei pericoli,

M.

considerando che gli attuali finanziamenti per la ricerca a titolo del PQ7 destinati agli aspetti ambientali, sanitari e della sicurezza dei nanomateriali sono decisamente insufficienti; che, inoltre, i criteri di ammissibilità al finanziamento dei progetti di ricerca finalizzati a valutare la sicurezza dei nanomateriali nel quadro del PQ7 sono troppo restrittivi (cioè non tendono sufficientemente all'innovazione) e pertanto non promuovono adeguatamente l'urgente sviluppo di metodi scientifici di valutazione dei nanomateriali; che è essenziale destinare sufficienti risorse a favore della ricerca sullo sviluppo e l'utilizzo sicuri dei nanomateriali,

N.

considerando che la conoscenza dei potenziali effetti dei nanomateriali sulla salute e l'ambiente segna decisamente il passo rispetto alle evoluzioni del mercato alla luce degli sviluppi molto rapidi nel campo dei nanomateriali, sollevando questioni di fondo circa la capacità delle attuali regolamentazioni di affrontare «in tempo reale» le tecnologie emergenti quali i nanomateriali,

O.

considerando che nella sua risoluzione del 28 settembre 2006 su nanoscienze e nanotecnologie il Parlamento ha richiesto un'indagine, in conformità con il principio di precauzione, sugli effetti delle nanoparticelle che non sono facilmente solubili o biodegradabili, prima che siano messe in produzione e introdotte sul mercato,

P.

considerando che il valore della summenzionata comunicazione della Commissione dal titolo «Aspetti normativi in tema di nanomateriali» è piuttosto limitato per l'assenza di informazioni sulle proprietà specifiche dei nanomateriali, i loro impieghi effettivi e i loro potenziali rischi e benefici, per cui non vi è alcuna considerazione delle sfide legislative e politiche risultanti dalla natura specifica dei nanomateriali, il che porta soltanto a una visione generale della normativa comunitaria indicante che la legislazione comunitaria non prevede, per il momento, disposizioni specifiche in materia,

Q.

considerando che i nanomateriali dovrebbero essere disciplinati da un quadro legislativo articolato, differenziato e flessibile basato sul principio di precauzione (20), sul principio della responsabilità del fabbricante e sul principio «chi inquina paga» al fine di garantire la produzione, l'impiego e lo smaltimento sicuri dei nanomateriali prima dell'immissione sul mercato di tale tecnologia, evitando nel contempo il ricorso a moratorie generali o a un trattamento indifferenziato delle varie applicazioni dei nanomateriali,

R.

considerando che l'applicazione quasi illimitata delle nanotecnologie a settori tanto diversificati come l'elettronica, i prodotti tessili, la biomedicina, i prodotti per l'igiene personale, i prodotti per la pulizia domestica, i prodotti alimentari o l'energia, rende impossibile la definizione di un quadro regolamentare unico a livello comunitario,

S.

considerando che, nel contesto di REACH, è già stato deciso che sono necessari ulteriori orientamenti e consultazioni sui nanomateriali, in particolare per quanto concerne l'identificazione delle sostanze, nonché un adeguamento dei metodi per la valutazione dei rischi; considerando che, a un esame più attento, REACH presenta numerose lacune ulteriori per quanto riguarda i nanomateriali,

T.

considerando che, in assenza di disposizioni specifiche sui nanomateriali, la legislazione in materia di rifiuti rischia di non essere applicata correttamente,

U.

considerando che i nanomateriali durante il loro intero ciclo di vita, presentano sfide importanti per quanto concerne la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, dal momento che lungo la catena di produzione molti lavoratori sono esposti a tali materiali senza sapere se le procedure di sicurezza attuate e le misure di protezione adottate siano adeguate ed efficaci; rileva che per il futuro è previsto un incremento del numero e della diversità di lavoratori esposti agli effetti dei nanomateriali,

V.

considerando che gli importanti emendamenti relativi ai nanomateriali, adottati grazie all'accordo in prima lettura tra il Consiglio e il Parlamento europeo nel quadro della rifusione della direttiva sui cosmetici (21) e gli importanti emendamenti adottati dal Parlamento europeo in prima lettura sulla revisione del regolamento sui nuovi prodotti alimentari (22), evidenziano la necessità di modificare la legislazione comunitaria pertinente per tenere debito conto dei nanomateriali,

W.

considerando che l'attuale discussione sugli aspetti normativi dei nanomateriali è in gran parte limitata ai circoli di esperti, ma che i nanomateriali possono potenzialmente trasformare radicalmente la società ed è quindi necessario procedere ad un'ampia consultazione pubblica,

X.

considerando che un'applicazione troppo estesa dei diritti brevettuali ai nanomateriali nonché il costo eccessivo del brevetto e la mancanza di strumenti di accesso ai brevetti per le microimprese e le piccole e medie imprese (PMI) potrebbero ostacolare ulteriori innovazioni,

Y.

considerando che la probabile convergenza delle nanotecnologie con le biotecnologie, la biologia, le scienze cognitive e le tecnologie dell'informazione solleva gravi questioni in materia di etica, sicurezza e rispetto dei diritti fondamentali che devono essere oggetto di un nuovo parere del Gruppo europeo per l'etica delle scienze e delle nuove tecnologie,

Z.

considerando che il codice di condotta è uno strumento essenziale per condurre attività di ricerca sui nanomateriali sicure, integrate e responsabili; che il codice di condotta deve essere adottato e rispettato da tutti i produttori che intendono fabbricare o immettere merci sul mercato,

AA.

considerando che la revisione di tutta la legislazione comunitaria pertinente dovrebbe attuare il principio della commercializzazione solo previa disponibilità dei dati («no data, no market») per i nanomateriali,

1.

è convinto che l'impiego di nanomateriali dovrebbe rispondere alle reali esigenze dei cittadini e che i loro benefici dovrebbero essere meglio realizzati nell'ambito di un chiaro quadro regolamentare e politico (disposizioni legislative e di altro genere) che affronti espressamente le applicazioni esistenti e prevedibili dei nanomateriali nonché la natura stessa dei potenziali problemi di sicurezza relativi ai nanomateriali;

2.

deplora la mancanza di un'adeguata valutazione dell'applicazione de facto delle disposizioni generali del diritto comunitario alla luce della reale natura dei nanomateriali;

3.

dissente, prima di una valutazione appropriata dell'attuale legislazione comunitaria e in assenza di disposizioni specifiche al riguardo, dalle conclusioni della Commissione secondo cui a) la legislazione attuale copre, in linea di massima, i principali rischi connessi ai nanomateriali e b) la protezione della salute, della sicurezza e dell'ambiente necessita principalmente di essere accresciuta migliorando l'attuazione dell'attuale legislazione, quando, a causa della mancanza di dati e metodi adeguati per valutare i rischi connessi ai nanomateriali, essa non è in realtà in grado di affrontarne i rischi;

4.

ritiene che il concetto di «approccio sicuro, responsabile e integrato» alle nanotecnologie, sostenuto dall'Unione europea, sia compromesso dalla mancanza di informazioni sull'impiego e sulla sicurezza dei nanomateriali già presenti sul mercato, in particolare in applicazioni sensibili comportanti un'esposizione diretta dei consumatori;

5.

invita la Commissione a rivedere entro due anni l'intera normativa in materia al fine di garantire la sicurezza per tutte le applicazioni dei nanomateriali nei prodotti aventi un potenziale impatto sulla salute, l'ambiente o la sicurezza nel corso del loro ciclo di vita e di garantire che le disposizioni legislative e gli strumenti di attuazione corrispondano alle caratteristiche specifiche dei nanomateriali ai quali i lavoratori, i consumatori e/o l'ambiente potrebbero essere esposti;

6.

sottolinea che tale revisione non è solo necessaria per tutelare adeguatamente la salute umana e l'ambiente, ma anche per fornire certezza e prevedibilità agli operatori economici e rafforzare la fiducia del pubblico;

7.

chiede l'introduzione nella legislazione comunitaria di una definizione scientifica esaustiva di nanomateriale, nell'ambito delle modifiche della pertinente legislazione orizzontale e settoriale per tener conto delle specificità dei nanomateriali;

8.

chiede alla Commissione di promuovere l'adozione di una definizione dei nanomateriali a livello internazionale e di adeguare di conseguenza il quadro legislativo europeo in materia;

9.

reputa particolarmente importante affrontare espressamente i nanomateriali almeno nell'ambito della normativa sulle sostanze chimiche (REACH, biocidi), sugli alimenti (prodotti alimentari, additivi, alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati), della normativa relativa alla tutela dei lavoratori, nonché sulla qualità dell'aria, sulla qualità dell'acqua e sui rifiuti;

10.

chiede l'applicazione di un «obbligo di diligenza» per i produttori che intendono immettere sul mercato nanomateriali; li invita ad aderire al codice europeo di condotta per una ricerca responsabile nel settore delle nanoscienze e delle nanotecnologie;

11.

chiede in particolare alla Commissione di valutare la necessità di rivedere il regolamento REACH per quanto riguarda, fra l'altro:

una registrazione semplificata dei nanomateriali prodotti o importati al di sotto di una tonnellata,

una considerazione di tutti i nanomateriali quali nuove sostanze,

una relazione sulla sicurezza chimica con valutazione dell'esposizione per tutti i nanomateriali registrati,

obblighi di notifica per tutti i nanomateriali commercializzati come tali o contenuti in preparazioni o in articoli,

12.

chiede in particolare alla Commissione di valutare la necessità di rivedere la legislazione in materia di rifiuti per quanto riguarda, fra l'altro:

una voce specifica per i nanomateriali nell'elenco dei rifiuti stabilito dalla decisione 2000/532/CE (23),

una revisione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti nelle discariche di cui alla decisione 2003/33/CE (24),

una revisione dei pertinenti valori limite delle emissioni derivanti dall'incenerimento dei rifiuti, al fine di integrare le misurazioni in base alla massa con rilevamenti basati sul numero di particelle e/o sulla superficie;

13.

chiede in particolare alla Commissione di valutare la necessità di rivedere i valori limite di emissione e le norme di qualità ambientale della legislazione in materia di qualità dell'aria e dell'acqua, integrando le misurazioni in base alla massa con rilevamenti basati sul numero di particelle e/o sulla superficie, allo scopo di tenere in debito conto i nanomateriali;

14.

sottolinea l'importanza per la Commissione e/o gli Stati membri di garantire la piena conformità e il pieno rispetto dei principi della normativa comunitaria relativa alla salute e alla sicurezza dei lavoratori in sede di esame dei nanomateriali, compresa un'adeguata formazione di specialisti per la salute e la sicurezza, per evitare esposizioni ai nanomateriali potenzialmente nocive;

15.

chiede in particolare alla Commissione di valutare la necessità di rivedere la legislazione in materia di protezione dei lavoratori per quanto riguarda, fra l'altro:

l'uso dei nanomateriali soltanto in sistemi chiusi o in altri modi che escludano l'esposizione dei lavoratori fino a quando non sarà possibile rilevare e controllare l'esposizione in modo affidabile,

una chiara attribuzione delle responsabilità derivanti dall'uso dei nanomateriali a carico di produttori e datori di lavoro,

il valutare se sono trattate tutte le vie di esposizione (inalazione, contatto epidermico e altro);

16.

chiede alla Commissione di compilare entro giugno 2011 un inventario dei diversi tipi e impieghi dei nanomateriali sul mercato europeo, pur rispettando i giustificati segreti commerciali, come le formule, e di rendere pubblico tale inventario; chiede inoltre alla Commissione di riferire, nel contempo, sulla sicurezza di tali nanomateriali;

17.

reitera la sua richiesta di fornire informazioni ai consumatori sull'impiego di nanomateriali nei prodotti di consumo; ritiene che tutti gli ingredienti presenti sotto forma di nanomateriali nelle sostanze, miscele o articoli debbano essere chiaramente indicati nell'etichettatura del prodotto (ad esempio, nell'elenco degli ingredienti anteponendo al nome dell'ingrediente il prefisso «nano»);

18.

chiede la piena applicazione della direttiva 2006/114/CE al fine di evitare che i nanomateriali siano oggetto di pubblicità ingannevole;

19.

chiede l'urgente messa a punto di protocolli di sperimentazione adeguati e di norme metrologiche per valutare il rischio di esposizione dei lavoratori, dei consumatori e dell'ambiente ai nanomateriali durante tutto il loro ciclo di vita, anche in caso di incidenti, in base ad un approccio pluridisciplinare;

20.

chiede un incremento sostanziale dei finanziamenti destinati alla ricerca sugli aspetti ambientali, sanitari e della sicurezza dei nanomateriali durante il loro ciclo di vita, ad esempio istituendo un fondo speciale europeo nell'ambito del PQ7; esorta in particolare la Commissione a rivedere i criteri di ammissibilità del PQ7, affinché esso richiami e finanzi una quantità significativamente superiore di attività di ricerca finalizzate a migliorare i metodi scientifici di valutazione dei nanomateriali;

21.

chiede alla Commissione di promuovere il coordinamento e gli scambi tra Stati membri in materia di ricerca e sviluppo, valutazione del rischio, elaborazione di orientamenti e regolamentazione dei nanomateriali, avvalendosi dei meccanismi esistenti (p. es. il sottogruppo sui nanomateriali istituito dalle autorità competenti nel quadro di REACH) oppure, se necessario, creandone di nuovi;

22.

chiede alla Commissione e agli Stati membri di proporre quanto prima l'introduzione di una rete europea permanente e indipendente, incaricata di vigilare sulle nanotecnologie e i nanomateriali, nonché un programma di ricerca di base e applicato relativo alla metodologia di detta vigilanza (segnatamente metrologia, individuazione, tossicità ed epidemiologia);

23.

chiede alla Commissione e agli Stati membri di lanciare un dibattito pubblico europeo sulle nanotecnologie e i nanomateriali e sugli aspetti regolamentari dei nanomateriali;

24.

riconosce che è essenziale eliminare gli ostacoli all'accesso ai brevetti in particolare per le microimprese e per le PMI e nel contempo chiede che i diritti di brevetto siano limitati ad applicazioni specifiche o a determinati metodi di produzione dei nanomateriali, e che siano estesi ai nanomateriali stessi solo in via eccezionale, onde evitare di frenare l'innovazione;

25.

ritiene che sia necessario sviluppare, a tempo debito e specialmente per la nanomedicina, degli orientamenti etici rigorosi come il rispetto della vita privata, il consenso libero e informato, i limiti fissati agli interventi non terapeutici sul corpo umano, pur incoraggiando il promettente settore interdisciplinare che applica tecnologie d'avanguardia come la visualizzazione molecolare e la diagnostica molecolare, che possono avere ricadute spettacolari per la diagnosi precoce e il trattamento mirato ed efficace di numerose patologie; chiede al Gruppo europeo per l'etica delle scienze e delle nuove tecnologie di elaborare un parere sul tema, basandosi sul suo parere n. 21 del 17 gennaio 2007 dal titolo «Aspetti etici della nanomedicina» e ispirandosi sia ai pareri formulati dagli organismi etici nazionali dell'Unione europea sia ai lavori di organizzazioni internazionali, quali l'UNESCO;

26.

invita la Commissione e gli Stati membri a prestare un'attenzione particolare alla dimensione sociale dello sviluppo delle nanotecnologie; è inoltre del parere che sia opportuno assicurare, fin dalle primissime fasi, l'attiva partecipazione delle parti sociali interessate;

27.

chiede alla Commissione di valutare la necessità di rivedere la legislazione per affrontare, in modo economicamente conveniente, il problema dei nanomateriali che si vengono a creare come sottoprodotti involontari dei processi di combustione;

28.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU C 306 E del 15.12.2006, pag. 426.

(2)  Parere (in lingua inglese) su «Gli aspetti scientifici delle definizioni attuali e prospettate relative a prodotti delle nanoscienze e delle nanotecnologie; 29 novembre 2007»; http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_012.pdf). Informazioni complementari dei servizi della Commissione riguardo al parere del CSRSERI sugli aspetti scientifici delle definizioni attuali e prospettate relative a prodotti delle nanoscienze e delle nanotecnologie; http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_012.pdf). Parere in merito all'adeguatezza della scelta della metodologia di valutazione del rischio in conformità con le linee guida tecniche per le sostanze nuove ed esistenti al fine di valutare i rischi dei nanomateriali; 21-22 giugno 2007 http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_010.pdf). Parere modificato (dopo consultazione pubblica) sull'adeguatezza delle attuali metodologie di valutazione dei rischi potenziali associati ai prodotti di ingegneria e avventizi derivati dalle nanotecnologie; 10 marzo 2006; http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_003.pdf). Parere sulla valutazione dei rischi connessi ai prodotti delle nanotecnologie; 19 gennaio 2009; http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_023.pdf).

(3)  Parere sulla sicurezza dei nanomateriali nei prodotti cosmetici 18 dicembre 2007; http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_0123.pdf).

(4)  Parere n. 21 del 17 gennaio 2007.

(5)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(6)  GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

(7)  GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.

(8)  GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.

(9)  GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169.

(10)  GU L 31 del 1.2.2002, pag. 1.

(11)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

(12)  GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.

(13)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24.

(14)  GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.

(15)  GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

(16)  GU L 24 del 29.1.2008, pag. 8.

(17)  GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

(18)  GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9.

(19)  GU L 376 del 27.12.2006, pag. 21.

(20)  Comunicazione della Commissione, del 2 febbraio 2000, sul principio di precauzione (COM(2000)0001).

(21)  Posizione del Parlamento europeo del 24 marzo 2009, Testi approvati, P6_TA(2009)0158.

(22)  Posizione del Parlamento europeo del 25 marzo 2009, Testi approvati, P6_TA(2009)0171.

(23)  Decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3).

(24)  Decisione 2003/33/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che stabilisce criteri e procedure per l'ammissione dei rifiuti nelle discariche ai sensi dell'articolo 16 e dell'allegato II della direttiva 1999/31/CE (GU L 11 del 16.1.2003, pag. 27).


8.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 184/90


Venerdi 24 aprile 2009
Dibattito annuale sui progressi compiuti nel 2008 nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia

P6_TA(2009)0329

Risoluzione del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sul dibattito annuale sui progressi compiuti nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (AFSJ) (articoli 2 e 39 del trattato UE)

2010/C 184 E/19

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli 2, 6 e 39 del trattato UE e gli articoli 13, da 17 a 22, da 61 a 69, 255 e 286 del trattato CE, che costituiscono la principale base giuridica dello sviluppo dell'Unione europea e della Comunità come spazio di libertà, sicurezza e giustizia,

viste le interrogazioni orali al Consiglio (B6-0489/2008) e alla Commissione (B6-0494/2008), discusse in Aula il 17 dicembre 2008,

visto l'articolo 108, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.

considerando che, a dieci anni dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam:

l'acquis comunitario in materia di giustizia, libertà e sicurezza si è considerevolmente esteso, il che ha avvalorato la scelta degli Stati membri di coinvolgere a tutto campo le istituzioni dell'Unione europea nell'elaborazione delle politiche in quest'ambito, così da garantire libertà, sicurezza e giustizia ai cittadini dell'Unione,

una maggioranza di cittadini dell'Unione europea, stando ai sondaggi periodici dell'Eurobarometro, attribuisce in misura sempre crescente alle azioni intraprese a livello comunitario un valore aggiunto rispetto alle azioni esclusivamente nazionali, due terzi dei cittadini sono favorevoli alle azioni intraprese dall'Unione europea per sostenere e tutelare i diritti fondamentali (tra cui i diritti dei minori) nonché per combattere la criminalità organizzata e il terrorismo, mentre soltanto un 18 % ritiene che le azioni dell'Unione non abbiano avuto alcun beneficio aggiuntivo,

B.

considerando che i suddetti fattori positivi non possono compensare:

la fragilità giuridica e la complessità del processo decisionale dell'Unione europea che permangono a tutt'oggi, segnatamente in settori come quello della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, ove manca un adeguato controllo democratico e giudiziario a livello dell'Unione,

la riluttanza della maggior parte degli Stati membri a rafforzare le politiche legate ai diritti fondamentali e ai diritti dei cittadini; risulta, al contempo, sempre più importante non limitare l'attenzione alle sole cause transnazionali, onde evitare disparità di criteri all'interno degli stessi Stati membri,

la continua necessità di sviluppare ulteriormente e attuare correttamente le politiche comunitarie in materia di immigrazione e asilo, che attualmente accusano un ritardo rispetto al calendario concordato nell'ambito del programma dell'Aia e del patto europeo sull'immigrazione e l'asilo,

le difficoltà incontrate dalla Commissione nel garantire la tempestiva e corretta attuazione di buona parte della legislazione comunitaria adottata di recente, gestendo al contempo un'ingente mole di corrispondenza, denunce e un numero crescente di infrazioni,

l'esigenza di un maggiore coinvolgimento del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali nella valutazione dell'impatto effettivo del diritto comunitario sul territorio,

il livello di sviluppo tuttora insufficiente della rete che collega gli esponenti della società civile e le parti in causa in ognuna delle politiche AFSJ; giova notare che risale a tempi recenti la decisione dei ministri della Giustizia degli Stati membri di creare una rete volta al rafforzamento reciproco delle rispettive legislazioni nazionali e che occorre procedere nello stesso senso anche per gli altri settori dell'AFSJ,

il fatto che la cooperazione si stia sviluppando con lentezza persino tra le stesse agenzie dell'Unione europea e che la situazione rischi di complicarsi ulteriormente con la proliferazione di altri organi dotati di compiti operativi a livello dell'Unione,

C.

considerando la necessità di rammentare:

la posizione invariabilmente cauta assunta dal Consiglio e dalla Commissione in seguito all'approvazione, da parte del Parlamento, della risoluzione del 25 settembre 2008 sul dibattito annuale sui progressi compiuti nel 2007 nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (AFSJ) (articoli 2 e 39 del trattato UE) (1), e durante le discussioni in Aula del dicembre 2008 sulla tutela dei diritti fondamentali nell'Unione europea e sui progressi compiuti in ambito AFSJ,

il sostegno espresso dai parlamenti nazionali a una più ampia cooperazione interparlamentare, in particolare in ambito AFSJ, come dimostrato dai loro contributi alle discussioni generali e in occasioni specifiche, quali la revisione delle norme comunitarie in materia di trasparenza, la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (2), la nuova normativa in materia di dati del codice di prenotazione (PNR) (3), l'applicazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (4), la valutazione della direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo (5) e l'attuazione della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale,

1.

invita gli Stati membri che non hanno ancora ratificato il trattato di Lisbona a farlo quanto prima, poiché il trattato ovvierà alle carenze più significative nell'ambito dell'AFSJ, in quanto esso:

crea un quadro di riferimento più coerente, trasparente e giuridicamente solido,

rafforza la tutela dei diritti fondamentali, conferendo valore giuridico vincolante alla Carta europea dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in appresso: «la Carta») e consentendo all'Unione di aderire alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,

conferisce responsabilità ai cittadini dell'Unione e alla società civile, coinvolgendoli nel processo legislativo e accordando loro un più ampio accesso alla Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE),

coinvolge il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali nella valutazione delle politiche comunitarie, responsabilizzando così maggiormente le amministrazioni a livello europeo e nazionale;

2.

invita il Consiglio europeo, il Consiglio e la Commissione a:

a)

associare formalmente il neoeletto Parlamento europeo all'adozione del prossimo programma pluriennale AFSJ per il periodo 2010-2014, giacché tale programma, una volta entrato in vigore il trattato di Lisbona, dovrebbe essere attuato principalmente da Consiglio e Parlamento tramite la procedura di codecisione; se si considera che tale programma pluriennale dovrebbe ampiamente superare i suggerimenti contenuti nelle relazioni dei «gruppi del futuro» del Consiglio, i parlamenti nazionali dovrebbero essere coinvolti in vista del loro ruolo fondamentale nel definire le priorità e nell'attuarle a livello nazionale;

b)

concentrarsi sul futuro programma pluriennale, e soprattutto sul rafforzamento dei diritti fondamentali e dei cittadini, come recentemente raccomandato dal Parlamento nella risoluzione del 14 gennaio 2009 (6), sviluppando gli obiettivi e i principi sanciti dalla Carta, proclamati dalle istituzioni a Nizza nel 2000 e confermati a Strasburgo il 12 dicembre 2007;

3.

ritiene urgente e opportuno che la Commissione:

a)

adotti iniziative urgenti per migliorare la tutela dei diritti dei cittadini, come la protezione dei dati, la tutela diplomatica e consolare e la libertà di circolazione e di soggiorno;

b)

metta a punto un meccanismo volto ad assicurare una maggiore partecipazione dei cittadini alla definizione del contenuto di cittadinanza dell'Unione, sviluppando sistemi di consultazione e sostenendo le reti di collegamento tra le parti interessate;

c)

presenti un vero e proprio programma di misure comunitarie volto a rafforzare i diritti procedurali degli imputati e le necessarie garanzie nelle fasi pre- e post-processuali, segnatamente nel caso di imputati che non sono cittadini del paese in cui vengono processati e, più in generale, effettui un'analisi sistematica delle misure di sicurezza e di giustizia penale nell'Unione europea in riferimento alla tutela dei diritti dei cittadini;

d)

raccolga e divulghi periodicamente tutti i dati neutri del caso sullo sviluppo delle principali politiche AFSJ, quali i flussi migratori, l'evoluzione della criminalità organizzata e in particolare del terrorismo (cfr. la valutazione 2008 della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata nell'Unione europea (OCTA) e la relazione 2008 sulla situazione e sulle tendenze del terrorismo nell'Unione europea (TE-SAT) di Europol);

e)

presenti senza indugio gli strumenti giuridici mancanti relativi ad altre categorie di lavoratori dei paesi terzi aventi diritto alla «carta blu dell'UE», ad esempio i lavoratori stagionali, quelli interessati da distacchi intrasocietari e i tirocinanti retribuiti, oltre che al mandato di FRONTEX; in particolare, occorre garantire che FRONTEX disponga di risorse sufficienti in modo che possa conseguire i propri obiettivi e tenere il Parlamento informato di tutti i negoziati per la conclusione di accordi con i paesi terzi in materia di immigrazione;

f)

definisca una politica europea di sicurezza interna che sia complementare rispetto ai programmi di sicurezza nazionali, così da rendere chiari ai cittadini dell'Unione, nonché ai parlamenti nazionali, i vantaggi aggiuntivi insiti in un'azione a livello di Unione; in particolare, potenzi la politica comunitaria relativa al contrasto di alcuni tipi di criminalità organizzata, quali la cibercriminalità, la tratta di esseri umani, lo sfruttamento sessuale dei minori e la corruzione, adottando misure efficaci e avvalendosi di tutti gli strumenti di cooperazione disponibili per ottenere risultati quantificabili, ivi incluse iniziative finalizzate all'adozione di nuovi strumenti legislativi sulla confisca delle attività finanziarie e del patrimonio delle organizzazioni criminali internazionali e sul relativo riutilizzo per fini sociali;

g)

continui ad applicare il principio del riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie, in ambito sia civile che penale e in tutte le fasi della procedura giudiziaria, soprattutto in ambito penale, per garantire un sistema di riconoscimento e di reciproca accettabilità delle prove a livello di Unione europea, che tenga nella massima considerazione il rispetto dei diritti fondamentali;

h)

integri lo sviluppo del riconoscimento reciproco con una serie di misure volte a rafforzare la fiducia reciproca, in particolare operando un ravvicinamento del diritto penale, sia sostanziale che procedurale, e dei diritti procedurali, migliorando la valutazione reciproca del funzionamento dei rispettivi sistemi giudiziari e definendo modalità più efficaci per promuovere la fiducia reciproca nell'ambito della professione giudiziaria, anche attraverso il potenziamento della formazione giudiziaria e il sostegno alla creazione di reti;

i)

metta a punto una strategia esterna trasparente ed efficace a livello di Unione europea in materia di AFSJ, fondata su una politica credibile, specialmente negli ambiti di esclusiva competenza della Comunità, quali gli accordi di riammissione, la protezione delle frontiere esterne e le politiche in materia di visti (come nel caso dell'esenzione statunitense dall'obbligo del visto);

j)

inviti il Consiglio a consultare regolarmente il Parlamento, anche nel caso di accordi internazionali che trattino di cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, poiché l'attuale rifiuto del Consiglio di procedere in tal senso è contrario al principio della cooperazione leale e della responsabilità democratica dell'Unione europea; invita, in particolare, la Commissione a definire criteri per lo sviluppo di una vera politica europea in relazione agli accordi con i paesi terzi in materia di assistenza legale reciproca o di estradizione in ambito penale, tenendo conto del principio di non discriminazione tra cittadini dell'Unione europea e cittadini del paese terzo in questione;

k)

emani una normativa specifica che assicuri la protezione diplomatica e consolare per tutti i cittadini dell'Unione, indipendentemente dal fatto che lo Stato membro in questione sia rappresentato nel territorio del paese terzo;

l)

presenti nuove proposte per ottemperare alle sentenze della CGCE sulla tutela dei diritti fondamentali in caso di blocco dei beni di persone fisiche o giuridiche, anche in riferimento alle sentenze della CGCE relative ai soggetti di cui agli elenchi contenuti negli allegati alle decisioni che attuano l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (7);

m)

rinsaldi la fiducia e la solidarietà reciproche tra le amministrazioni degli Stati membri:

fissando, in cooperazione con il Consiglio d'Europa, norme di qualità più elevate per la cooperazione giudiziaria (8) e di polizia;

rendendo più solidi e democratici i meccanismi di valutazione reciproca già previsti nell'ambito della cooperazione Schengen e della lotta al terrorismo;

allargando il modello di reciproca valutazione e assistenza fra gli Stati membri, elaborato per il quadro Schengen, a tutte le politiche AFSJ ove siano coinvolti cittadini provenienti da altri Stati membri o da paesi terzi (ad esempio per le politiche di migrazione e integrazione, ma anche per l'attuazione di programmi contro il terrorismo e la radicalizzazione);

n)

potenzi il coordinamento e la complementarità tra le agenzie esistenti e future dell'Unione europea, quali Europol, Eurojust, Frontex, Cepol, affinché tali organi superino l'attuale livello di cooperazione incerta e solo abbozzata e rinsaldino i legami con i relativi servizi nazionali, conseguendo livelli più elevati di efficienza e sicurezza e aumentando il loro grado di responsabilità e trasparenza dinanzi al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali;

o)

continui a sviluppare e rafforzare, in maniera costante, la politica comunitaria in materia di gestione delle frontiere, evidenziando tuttavia la necessità di definire il più rapidamente possibile un'architettura globale per la strategia dell'Unione alle frontiere, nonché le modalità di interazione e funzionamento congiunto dei vari programmi e progetti tra loro connessi, in modo da ottimizzare i rapporti tra gli stessi ed evitare eventuali duplicazioni o incoerenze;

4.

chiede alla Commissione di porre in essere tutte le azioni necessarie affinché i progetti in corso siano portati a termine e il sistema d'informazione sui visti (VIS) nonché il sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) divenga operativo quanto prima;

5.

raccomanda alla Commissione di astenersi dal presentare prematuramente proposte legislative volte a introdurre nuovi sistemi, in particolare quello di ingresso-uscita, prima che siano entrati in funzione il VIS e il SIS II; auspica una valutazione dell'effettiva necessità del citato sistema alla luce della ovvia sovrapposizione con l'insieme dei sistemi già esistenti; considera indispensabile non solo analizzare le modifiche eventualmente necessarie per i sistemi esistenti ma anche effettuare una stima precisa dei reali costi dell'intero processo;

6.

invita la Commissione a inserire nella sua proposta di programma pluriennale le raccomandazioni sopra illustrate nonché quelle formulate dal Parlamento nelle succitate risoluzioni del 25 settembre 2008 e del 14 gennaio 2009, oltre che nelle risoluzioni seguenti:

risoluzione del 2 aprile 2009 sui problemi e prospettive della cittadinanza europea (9),

risoluzione del 27 settembre 2007 sull'applicazione della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (10),

risoluzione del 10 marzo 2009 sulle prossime fasi della gestione delle frontiere nell'Unione europea ed esperienze analoghe in paesi terzi (11), e

risoluzione del 10 marzo 2009 sul futuro del sistema europeo comune di asilo (12);

7.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  Testi approvati, P6_TA(2008)0458.

(2)  GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3..

(3)  Proposta di decisione quadro del Consiglio sull'uso dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) nelle attività di contrasto (COM(2007)0654).

(4)  GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77..

(5)  GU L 31 del 6.2.2003, pag. 18..

(6)  Testi approvati, P6_TA(2009)0019.

(7)  GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70.

(8)  Raccomandazione del Parlamento europeo destinata al Consiglio sulla qualità della giustizia penale e l'armonizzazione della legislazione penale negli Stati membri (GU C 304 E dell'1.12.2005, pag. 109).

(9)  Testi approvati, P6_TA(2009)0204.

(10)  GU C 219 E del 28.8.2008, pag. 317.

(11)  Testi approvati, P6_TA(2009)0085.

(12)  Testi approvati, P6_TA(2009)0087.


8.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 184/94


Venerdi 24 aprile 2009
Conclusioni del Vertice del G20

P6_TA(2009)0330

Risoluzione del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sul Vertice del G20 a Londra del 2 aprile 2009

2010/C 184 E/20

Il Parlamento europeo,

viste la dichiarazione dei leader (Piano globale per la ripresa e la riforma) a seguito del Vertice del G20 a Londra e le loro dichiarazioni sul rafforzamento del sistema finanziario e sulla messa a disposizione di risorse attraverso le istituzioni finanziarie internazionali, del 2 aprile 2009,

vista la relazione di controllo sui paesi esaminati dal Forum globale dell'OCSE sull'applicazione delle norme fiscali concordate a livello internazionali, che richiede lo scambio di informazioni fiscali per l'amministrazione e l'applicazione della normativa fiscale nazionale, del 2 aprile 2009,

viste le conclusioni della Presidenza a seguito del Consiglio europeo del 19 e 20 marzo 2009,

vista la comunicazione della Commissione, del 4 marzo 2009, dal titolo «Guidare la ripresa in Europa» (COM(2009)0114),

vista la relazione del gruppo di esperti di alto livello sulla vigilanza finanziaria nell'Unione europea, presieduto da Jacques de Larosière, del 25 febbraio 2009,

vista la comunicazione della Commissione, del 29 ottobre 2008, dal titolo «Dalla crisi finanziaria alla ripresa - Un quadro d'azione europeo» (COM (2008)0706),

vista la sua risoluzione dell'11 marzo 2009 sul piano europeo di ripresa economica (1),

vista la comunicazione della Commissione, dell'8 aprile 2009, dal titolo «Sostenere i paesi in via di sviluppo nell'affrontare la crisi» (COM(2009)0160),

vista la relazione pubblicata nel marzo 2009 dal Fondo monetario internazionale (FMI), dal titolo «Le conseguenze della crisi finanziaria globale per i paesi a basso reddito»,

visti gli obiettivi di sviluppo del Millennio (OSM) nonché gli impegni degli Stati membri a erogare aiuti per combattere la fame e la povertà,

vista la relazione del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, del 16 febbraio 2009, dal titolo «Uscire dalla crisi – Opportunità», che ha esortato il G20 a proporre un «New Deal verde globale»,

vista la relazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e dell'Istituto internazionale di studi sociali, del 24 marzo 2009, dal titolo «La crisi finanziaria ed economica: una prospettiva per il lavoro dignitoso», che esorta il G20 a presentare un pacchetto di incentivi coordinati volto a rafforzare la protezione sociale e a creare posti di lavoro,

visto l'articolo 103, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che il mondo sta sprofondando sempre più in una recessione i cui effetti nessun paese e nessun settore può aspettarsi di evitare, che le prestazioni economiche globali registrano nel 2009 un rapido declino e che le previsioni più ottimiste indicano una lenta ripresa soltanto nel corso del 2010,

B.

considerando che l'impatto della crisi finanziaria sull'economia reale si è tradotto in circostanze economiche eccezionali che richiedono misure e decisioni tempestive, mirate, temporanee e proporzionali al fine di trovare soluzioni ad una situazione economica e occupazionale globale senza precedenti,

C.

considerando che le sfide principali da affrontare per contrastare il rallentamento dell'economia internazionale ed europea sono oggi rappresentate dalla mancanza di fiducia nei mercati finanziari e dei capitali nonché dall'aumento della disoccupazione e dalla contrazione del commercio internazionale,

D.

considerando che l'attuale recessione dovrebbe essere sfruttata come un'opportunità per promuovere gli obiettivi di Lisbona-Göteborg e gli impegni globali di lotta contro la disoccupazione, il cambiamento climatico e per la riduzione del consumo energetico,

E.

considerando che il piano globale di ripresa e riforma (Piano globale) mira a: (1) ripristinare fiducia, crescita e posti di lavoro; (2) sanare il sistema finanziario per ripristinare l'erogazione di prestiti; (3) rafforzare la regolamentazione finanziaria e ricostruire la fiducia; (4) finanziare e riformare le istituzioni finanziarie internazionali al fine di superare la crisi e prevenirne altre in futuro; (5) promuovere il commercio e gli investimenti mondiali e sostenere la prosperità, opponendosi al contempo al protezionismo, nonché (6) conseguire una ripresa solidale, verde e sostenibile,

F.

considerando che il coordinamento internazionale è essenziale per il compito di risollevare e successivamente ricostruire l'economia mondiale,

G.

considerando che l'adesione all'area dell'euro ha dimostrato di migliorare la stabilità economica degli Stati membri aderenti, grazie al loro impegno di rispettare i parametri di Maastricht e le disposizioni del patto di stabilità e di crescita, nonché grazie alla protezione dalle fluttuazioni di valuta,

H.

considerando che vari Stati membri hanno affrontato gravi problemi di bilancia dei pagamenti e che alcuni essi hanno dovuto rivolgersi al FMI o all'Unione europea per ricevere assistenza,

I.

considerando che gli OSM, in particolare l'eliminazione della povertà estrema e della fame, devono essere alla base della cooperazione ACP-UE nel contesto dell'accordo di partenariato di Cotonou,

J.

considerando che, a causa della crisi finanziaria, alcuni paesi donatori hanno ridotto il loro contributo finanziario all'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) a favore dei paesi in via di sviluppo, il che mette a repentaglio gli OSM,

K.

considerando che i paesi ACP dipendono dalle esportazioni di prodotti di base per oltre il 50 % delle loro entrate valutarie estere e che la crisi finanziaria sta provocando una diminuzione delle esportazioni da molti paesi in via di sviluppo e dei flussi delle rimesse ad essi destinate, un minore accesso al credito, una riduzione degli investimenti esteri diretti e un crollo dei prezzi dei prodotti di base,

L.

considerando che i centri offshore rendono possibile l'evasione e l'elusione abusive sia della tassazione che delle normative finanziarie,

M.

considerando che la crescita del commercio internazionale sta decelerando a causa della mancanza di credito e di fondi e del rallentamento generale dell'economia mondiale,

N.

considerando che una solida cooperazione multilaterale è necessaria al fine di prevenire le misure protezionistiche che potrebbero derivare dalla crisi economica e finanziaria,

Osservazioni generali

1.

accoglie con favore il piano globale del G20; osserva che il piano globale è coerente con gli sforzi già compiuti nell'Unione europea per evitare politiche conflittuali i cui effetti si vanificherebbero a vicenda; giudica positivo che il G20 abbia riconosciuto che una crisi globale richiede una soluzione globale nonché una strategia integrata per ripristinare la fiducia e rilanciare la crescita e l'occupazione; ritiene che occorra dar seguito in modo serio a tale riconoscimento nella prossima riunione del G20, che si svolgerà all'inizio dell'autunno del 2009;

2.

ritiene che il compito che spetta ai leader mondiali non sia quello di rimettere insieme alla meglio l'attuale sistema finanziario ed economico, ma di riconoscere la necessità di creare un nuovo equilibrio nella struttura regolamentare che tenga conto della sostenibilità ambientale e sociale, delle opportunità, di una crescita economica globale rinvigorita e della creazione di posti di lavoro, nonché della giustizia sociale e della partecipazione; chiede un miglioramento della regolamentazione e una vigilanza generalizzata nonché lo sviluppo di un nuovo quadro regolamentare e di governance; ritiene che il G20 avrebbe dovuto affrontato il problema degli squilibri mondiali negli scambi e nella finanza, che hanno avuto un peso determinante nell'attuale crisi economica;

3.

sottolinea che tutti gli impegni assunti devono essere pienamente rispettati, messi in atto rapidamente e precisati, a livello nazionale e internazionale, al fine di ripristinare la fiducia e massimizzare l'efficacia; prende atto delle disposizioni del consiglio di stabilità finanziaria (FSB) e del FMI di monitorare i progressi compiuti sul piano globale e li invita a presentare la loro relazione al Parlamento europeo;

4.

sottolinea che la priorità immediata deve essere quella di rimettere in moto l'economia reale, assicurare il corretto funzionamento dei mercati dei capitali e dei prestiti, sostenere e promuovere l'occupazione e tutelare i cittadini dagli effetti negativi della crisi, rivolgendo particolare attenzione ai più poveri e ai più vulnerabili;

5.

si compiace con il G20 per aver in gran parte optato per soluzioni basate su prestiti e garanzie, il che consentirà di massimizzare gli effetti economici contribuendo nel contempo a ridurre l'impatto a lungo termine sulle casse governative del pacchetto di misure per mille miliardi di dollari;

Rilanciare la crescita e l'occupazione

6.

valuta positivamente l'accordo relativo all'erogazione di 832 miliardi EUR di risorse finanziarie supplementari a favore del FMI, di altri istituti finanziari e sotto forma di aiuti agli scambi commerciali nonché l'impegno a compiere, in materia fiscale, sforzi duraturi della portata richiesta per ripristinare il credito, la crescita e l'occupazione nell'economia mondiale, garantendo nel contempo la sostenibilità fiscale nel lungo periodo; osserva tuttavia che non sono stati decisi incentivi fiscali europei supplementari; riconosce che il margine d'azione è diverso per ogni paese, ma ritiene che ciascuno deve agire nell'ambito delle sue possibilità;

7.

riconosce il ruolo fondamentale delle banche centrali in tale sforzo e la loro rapida riduzione dei tassi di interesse e accoglie favorevolmente l'impegno del G20 di astenersi dall'attuare una svalutazione competitiva delle monete nazionali, che potrebbe provocare un circolo vizioso; plaude ai tagli successivi dei tassi operati dalla BCE, volti a sostenere la crescita, e alla rapida predisposizione di strumenti finanziari a breve termine destinati a rivitalizzare i prestiti interbancari; sottolinea la necessità di creare condizioni che facilitino la trasmissione dei tagli dei tassi di interesse ai mutuatari; chiede che siano prese tutte le misure per consentire ai mercati finanziari di riprendere a funzionare correttamente, compresa l'urgente ripresa del credito interno e dei flussi internazionali di capitali;

8.

osserva con preoccupazione il rapido aumento del debito pubblico e dei disavanzi di bilancio; sottolinea l'importanza di ripristinare quanto prima finanze di Stato solide e di garantire la sostenibilità fiscale a lungo termine al fine di non gravare sulle generazioni future con un onere eccessivo, osservando che, singolarmente, ciò dovrebbe essere considerato nel contesto dell'indebitamento complessivo;

9.

si rammarica del fatto che gli squilibri globali, che sono alla radice della crisi finanziaria, non siano stati trattati durante il Vertice del G20; ricorda che, per prevenire il verificarsi di crisi finanziarie in futuro, è necessario affrontare le cause soggiacenti (per esempio, un deficit eccessivo degli USA finanziato da surplus commerciali cinesi eccessivi), il che ha implicazioni che vanno ben oltre la sfera della regolamentazione bancaria e finanziaria e della governance istituzionale; ritiene che una risposta multilaterale efficace per affrontare la crisi renda necessario affrontare le cause degli squilibri dei tassi di cambio e la volatilità dei prezzi dei prodotti in contesti multilaterali; invita pertanto il Consiglio europeo ad adottare una posizione comune al fine di trattare tali questioni prima del prossimo Vertice del G20 a New York;

Rafforzare la vigilanza e la regolamentazione finanziaria

10.

accoglie con favore l'approccio comune ad una migliore regolamentazione del settore finanziario e ad un miglioramento della vigilanza finanziaria sulla base di una maggiore coerenza e di una cooperazione sistematica tra i paesi; esorta tutti i governi ad agire secondo gli impegni assunti alla riunione del G20; ritiene che le decisioni e gli impegni presi al Vertice del G20 rappresentino un minimo e non un massimo; considera positivo il fatto che l'Unione europea sia più ambiziosa per quanto riguarda la portata e i requisiti della regolamentazione e della vigilanza;

11.

sottolinea l'importanza di ricostruire la fiducia nel settore finanziario, trattandosi dell'elemento indispensabile per ripristinare l'erogazione di prestiti all'economia reale e i flussi di capitale internazionale; ribadisce la necessità di affrontare con urgenza il deterioramento degli attivi bancari, che sta limitando l'erogazione di prestiti; esorta i governi degli Stati membri e le autorità competenti ad assicurare che le banche divulghino pienamente e con trasparenza il deterioramento dei bilanci, tenendo in considerazione la comunicazione della Commissione sul trattamento delle attività che hanno subíto una riduzione di valore nel settore bancario comunitario (2), e ad agire in modo coordinato rispettando nel contempo le norme in materia di concorrenza; esorta i governi del G20 a comunicare il funzionamento dei loro programmi sugli attivi deteriorati e i relativi risultati; raccomanda di massimizzare la cooperazione internazionale e di opporsi al protezionismo finanziario e regolamentare;

12.

plaude alla decisione di regolamentare e controllare tutte le istituzioni, i mercati e gli strumenti (compresi i fondi speculativi) importanti sotto il profilo sistemico, ma ritiene che occorrano ulteriori misure per eliminare gli eccessi speculativi e che la regolamentazione e la vigilanza debbano riguardare le attività le cui dimensioni possono essere giudicate non sistemiche sul piano individuale, ma rappresentano, collettivamente, un rischio potenziale alla stabilità finanziaria; ribadisce la necessità di sviluppare efficienti meccanismi di cooperazione e di condivisione delle informazioni tra le autorità nazionali per garantire un'efficiente vigilanza transfrontaliera, difendendo al contempo l'apertura dei mercati;

13.

approva la decisione del G20 di adottare il quadro patrimoniale di Basilea II e gli sforzi volti a rafforzare con urgenza le norme prudenziali;

14.

è del parere che occorra attuare con urgenza, ad alto livello, i principi per la cooperazione transfrontaliera sulla gestione delle crisi; date le crescenti interazioni tra i sistemi finanziari nazionali, esorta le autorità pertinenti a cooperare a livello internazionale per prepararsi alle crisi finanziarie e per gestirle;

15.

accoglie con favore la decisione del G20 di promuovere l'integrità e la trasparenza nei mercati finanziari e una maggiore responsabilità degli attori finanziari; plaude alla promessa del G20 di riformare i sistemi di rimunerazione in modo più sostenibile come parte della revisione normativa in campo finanziario e ribadisce l'importanza di legare gli incentivi a prestazioni a lungo termine, evitando incentivi che inducono all'irresponsabilità e garantendo l'applicazione a livello settoriale dei nuovi principi al fine di assicurare condizioni di concorrenza uniformi; intende restare estremamente vigile sull'effettiva applicazione dei principi relativi ai pagamenti e alle rimunerazioni negli istituti finanziari e chiede che siano adottate misure più severe in questo campo;

16.

plaude alle misure relative alle agenzie di rating che mirano ad incrementare la trasparenza e a rafforzare la cooperazione tra le autorità nazionali di vigilanza; continua ad esprimere preoccupazione in merito alla mancanza di concorrenza in questo settore e chiede che le barriere all'accesso al mercato siano considerevolmente ridotte;

17.

apprezza l'intenzione di raggiungere un accordo su un insieme unico di principi contabili, deplora il fatto che il Financial Accounting Standard Board abbia modificato la definizione di valore equo per gli attori sul mercato statunitense ed esorta vivamente la Commissione ad adeguare lo IAS 39 a tale modifica senza attendere la decisione del Comitato sulle norme contabili internazionali;

18.

invita il prossimo Vertice del G20 a concordare un'azione coordinata e concreta per porre fine a tutti i paradisi fiscali e regolamentari ed eliminare le scappatoie fiscali e regolamentari in Europa che permettono una diffusa evasione fiscale anche nelle principali piazze finanziarie; si compiace della dichiarazione del G20 riguardante il segreto bancario ed elogia lo scambio automatico di informazioni, che ritiene essere lo strumento più efficace per affrontare l'evasione fiscale; raccomanda che l'Unione europea adotti al proprio interno un quadro legislativo appropriato per quanto concerne i paradisi fiscali e invita i suoi partner internazionali a fare altrettanto;

Rafforzare le nostre istituzioni finanziarie globali

19.

sostiene pienamente la decisione di assegnare il ruolo centrale di coordinamento dell'agenda concordata al FSB, recentemente rinominato e ampliato; sostiene la decisione del G20 di fornire al FSB una base istituzionale più forte e maggiori poteri; sottolinea l'importanza di condividere principi comuni e garantire la convergenza delle norme nel settore dei servizi finanziari per tener conto degli attori del mercato globale;

20.

accoglie con favore e sostiene pienamente la richiesta avanzata dall'Assemblea parlamentare EUROLAT l’8 aprile 2009 ai paesi UE-ALC di agire immediatamente per abolire tutti i paradisi fiscali sul loro territorio e di adoperarsi a livello internazionale per eliminare i restanti e imporre sanzioni alle imprese e alle persone che facciano ricorso ai loro servizi;

21.

accoglie positivamente il piano del G20 di riformare le istituzioni finanziarie internazionali e chiede che dette riforme siano avviate il prima possibile; si attende una riforma di vasta portata della governance economica e finanziaria globale, che promuova la democrazia, la trasparenza e la responsabilità e garantisca la coerenza tra le politiche e le procedure delle istituzioni economiche e finanziarie internazionali, e incita ad un riesame delle condizioni applicate alla maggior parte dei prestiti del FMI e della Banca mondiale;

22.

ritiene, inoltre, che la rappresentanza dei paesi in via di sviluppo in seno alle istituzioni finanziarie internazionali debba essere migliorata; plaude all'impegno a favore di un processo di selezione aperto, trasparente e meritocratico per la dirigenza delle istituzioni finanziarie internazionali; sollecita di conseguenza l'Unione europea a parlare con una voce sola;

23.

chiede alla Commissione di valutare l'aumento dei diritti speciali di prelievo del FMI in linea con quanto può rendersi necessario, e alla BCE di valutare gli effetti di questa espansione sulla stabilità dei prezzi a livello mondiale;

Resistere al protezionismo e promuovere il commercio mondiale e gli investimenti

24.

sostiene la promessa del G20 di aumentare le risorse a disposizione delle istituzioni finanziarie globali di 850 miliardi di dollari a sostegno della crescita nei mercati emergenti e nei paesi in via di sviluppo; accoglie con favore l'aumento sostanziale delle risorse del FMI, che è il principale fornitore di assistenza finanziaria a paesi con problemi di bilancia dei pagamenti, compresi gli Stati membri, e che opera per sostenere la crescita nei mercati emergenti e nei paesi in via di sviluppo;

25.

plaude ai progressi conseguiti dal FMI con la sua nuova linea di credito flessibile, che si allontana dal precedente quadro prescrittivo e rigido relativo all'erogazione di prestiti e all'imposizione di condizioni, come indicato nella recente relazione del FMI dal titolo «Le conseguenze della crisi finanziaria globale per i paesi a basso reddito» secondo cui «nella formulazione delle politiche di spesa occorre attribuire carattere prioritario alla protezione o all'estensione dei programmi sociali e all'avanzamento degli investimenti approvati nonché, in generale, al mantenimento dello slancio per il conseguimento degli OSM»;

26.

plaude alla riconferma nel piano globale dell'impegno per gli OSM e alla promessa di rendere disponibili altri 50 miliardi di dollari «per sostenere la protezione sociale, incentivare il commercio e salvaguardare lo sviluppo nei paesi a basso reddito»; chiede che questi finanziamenti siano erogati non solo sotto forma di prestiti ma anche, ove possibile, sotto forma di sovvenzioni dirette, per sostenere la tutela sociale e stimolare gli scambi;

27.

si rammarica del fatto che le promesse del G20 relative agli aiuti al commercio e all'APS si sono rivelate insufficienti; sottolinea che, sebbene il piano globale elenchi misure finanziarie volte ad aumentare le risorse destinate ai paesi in via di sviluppo attraverso la Banca mondiale e il FMI, non è stato espresso alcun impegno specifico per garantire che gli aiuti al commercio costituiscano un finanziamento aggiuntivo;

28.

plaude all'impegno di promuovere ulteriormente gli scambi mondiali e gli investimenti; è tuttavia preoccupato per il crollo del commercio mondiale, che minaccia un ulteriore aggravamento della recessione globale; sottolinea l'importanza di concludere rapidamente e con successo il ciclo di Doha, che serve a correggere gli squilibri nel sistema mondiale degli scambi che penalizza i paesi in via di sviluppo;

29.

rifiuta qualsiasi forma di protezionismo, sia nell'economia reale che nel settore finanziario, come risposta alla contrazione dell'economia e del commercio mondiale;

30.

chiede al prossimo Vertice del G20 di affrontare anche la riforma del sistema mondiale degli scambi e la governance dell'OMC al fine di promuovere il commercio equo e solidale, invertire gli squilibri tra Nord e Sud, migliorare la coerenza tra le politiche commerciali, sociali e ambientali e rendere l'OMC più democratico, trasparente e responsabile;

31.

chiede agli Stati membri di presentare le azioni e gli strumenti introdotti a seguito della crisi nei paesi in via di sviluppo affinché l'Unione europea possa formulare una risposta coordinata; chiede che l'attuazione delle azioni così individuate sia valutata nell'ambito della prossima relazione di Monterrey sul finanziamento dello sviluppo;

32.

richiama l'attenzione sulla persistente crisi alimentare, che richiede misure immediate e riforme per assicurare che la produzione agricola nei paesi in via di sviluppo sia sostenibile;

Garantire una ripresa equa e sostenibile per tutti

33.

plaude al fatto che il G20 abbia riconosciuto l'importanza di un'economia globale maggiormente sostenibile; sottolinea inoltre che un accordo vincolante sul cambiamento climatico alla prossima conferenza di Copenhagen è effettivamente critico; rimarca, tuttavia, che i leader del G20 dovrebbero riconoscere l'ampio carattere delle sfide di sostenibilità globale, quali quelle nei settori della pesca, delle foreste e dell'acqua, che colpiscono maggiormente le popolazioni nei paesi in via di sviluppo;

34.

invita la Commissione ad avviare, nel contesto della riflessione sul futuro della strategia di sviluppo sostenibile, i processi necessari a tenere pienamente conto delle conseguenze del cambiamento climatico per tutte le politiche esistenti;

35.

sottolinea la necessità di attuare in modo efficace il pacchetto sul clima e l'energia e di investire maggiormente nei settori delle energie rinnovabili, dell'eco-innovazione, dell'energia ecologica e dell'efficienza energetica, che dovrebbe costituire un aspetto centrale del piano d'azione per l'energia 2010-2014;

36.

chiede al prossimo Vertice del G20 di esaminare l'agenda sul lavoro dignitoso proposta dall'OIL, che dovrebbe prevedere in particolare un impegno concernente il rispetto universale dei diritti umani sul luogo di lavoro, norme fondamentali sul lavoro e l'eliminazione del lavoro minorile;

*

* *

37.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla Banca centrale europea, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, ai governi e ai parlamenti degli Stati del G20 e al Fondo monetario internazionale.


(1)  Testi approvati, P6_TA(2009)0123.

(2)  GU C 72 del 26.3.2009, pag. 1.


8.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 184/100


Venerdi 24 aprile 2009
Consolidamento della stabilità e della prosperità nei Balcani occidentali

P6_TA(2009)0331

Risoluzione del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sul consolidamento della stabilità e della prosperità nei Balcani occidentali (2008/2200(INI))

2010/C 184 E/21

Il Parlamento europeo,

viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Copenaghen del 21 e 22 giugno 1993,

vista la dichiarazione adottata a Salonicco il 21 giugno 2003 in occasione del Vertice UE-Balcani occidentali,

vista la comunicazione della Commissione, del 27 gennaio 2006, dal titolo «I Balcani occidentali sulla strada verso l'UE: consolidare la stabilità e rafforzare la prosperità» (COM(2006)0027),

vista la dichiarazione UE-Balcani occidentali, approvata all'unanimità l'11 marzo 2006 a Salisburgo dai ministri degli Esteri degli Stati membri e dai ministri degli Esteri dei paesi dei Balcani occidentali,

viste le conclusioni della Presidenza dei Consigli europei del 14 dicembre 2007 e del 19 e 20 giugno 2008 nonché la dichiarazione sui Balcani occidentali ad esse allegata, e le conclusioni dei Consigli «Affari generali e relazioni esterne» del 10 dicembre 2007, del 18 febbraio 2008 e dell' 8 e 9 dicembre 2008,

vista la comunicazione della Commissione, del 5 marzo 2008, dal titolo «Rafforzare la prospettiva europea dei Balcani occidentali» (COM(2008)0127),

vista la dichiarazione di Brdo su una «Nuova attenzione per i Balcani occidentali», resa dalla Presidenza dell'Unione europea il 29 marzo 2008, in cui si sottolinea la necessità di dare nuovo impulso all'agenda di Salonicco e alla dichiarazione di Salisburgo,

viste la strategia della Commissione sull'allargamento e le relazioni di novembre 2008 sui progressi compiuti dai singoli paesi,

vista la sua risoluzione del 18 dicembre 2008 sulle prospettive di sviluppo per la costruzione della pace e la ricostruzione della nazione nelle situazioni postconflittuali (1),

vista la sua risoluzione del 13 gennaio 2009 sulle relazioni economiche e commerciali con i Balcani occidentali (2),

visto l'articolo 45 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per gli affari esteri e il parere dalla commissione per il commercio internazionale (A6-0212/2009),

A.

considerando che i Balcani occidentali sono innegabilmente parte dell'Europa e che il futuro di tutti i paesi della regione sarà quello di Stati membri pienamente integrati dell'Unione europea,

B.

considerando che la prospettiva di un'adesione all'Unione europea e dei relativi benefici rappresenta la principale garanzia di stabilità, nonché il più importante motore delle riforme per i paesi dei Balcani occidentali, una regione dell'Europa che in tempi lontani e recenti è stata teatro di conflitti armati, pulizia etnica e regimi totalitari,

C.

considerando che il retaggio dei conflitti degli anni '90 rappresenta tuttora un importante ostacolo all'instaurazione di una sicurezza e di una stabilità politica durature nella regione; che ciò comporta nuove e singolari sfide per la politica di allargamento dell'Unione europea e che è indispensabile ricorrere a tutti gli strumenti di politica estera e di sicurezza comune (PESC)/politica europea di sicurezza e di difesa (PESD) a disposizione dell'Unione, nell'ambito di un approccio globale mirato alle esigenze delle società postbelliche,

D.

considerando che sussistono questioni bilaterali pendenti tra diversi partner regionali dell'Unione e i loro vicini; che l'Unione europea e i paesi dei Balcani occidentali concordano sul fatto che il mantenimento di relazioni di buon vicinato e la cooperazione regionale restano i fattori chiave per progredire verso l'adesione all'Unione,

1.

sottolinea che l'influenza dell'Unione europea e la sua capacità di fungere da stabilizzatore e da motore delle riforme nei Balcani occidentali dipendono dalla credibilità del suo impegno a permettere a quegli Stati della regione che soddisfino appieno i criteri di Copenaghen di diventare membri a pieno titolo dell'Unione europea; rimarca, pertanto, che la Commissione e gli Stati membri devono tenere saldamente fede all'impegno assunto per un futuro allargamento che comprenda i Balcani occidentali;

2.

sottolinea l'esigenza che i paesi del Balcani occidentali assumano la responsabilità del loro avvicinamento all'Unione europea; ribadisce che il processo d'integrazione deve essere spinto dall'interno e che un'adesione riuscita dipende dall'esistenza di una forte società civile, da un basso livello di corruzione e da un passaggio globale verso società ed economie basate sulla conoscenza;

3.

sottolinea che, in attesa dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, i vigenti trattati consentirebbero ancora tecnicamente di effettuare i richiesti adeguamenti istituzionali necessari per ulteriori allargamenti; ritiene nondimeno che la ratifica del trattato di Lisbona rivesta un'importanza fondamentale;

4.

sottolinea che gli Stati membri non devono ritardare indebitamente la preparazione del parere della Commissione sui potenziali paesi candidati che hanno presentato domanda di adesione, ed esorta il Consiglio e la Commissione a trattare con la dovuta rapidità le domande di adesione recenti e future;

5.

sottolinea che il processo di adesione dev'essere basato sull'equa e rigorosa applicazione del principio di condizionalità, in ragione del quale ciascun paese sarà giudicato unicamente alla luce della sua capacità di soddisfare i criteri di Copenaghen, le condizioni del processo di stabilizzazione e di associazione e tutti i parametri stabiliti in relazione a una specifica fase dei negoziati e che, di conseguenza, non si può rallentare o arrestare il processo di adesione per i paesi che hanno soddisfatto i requisiti precedentemente stabiliti;

6.

sottolinea che il processo di adesione deve mantenere una chiara prospettiva regionale e che si devono compiere gli sforzi necessari per evitare che eventuali differenze nel ritmo di integrazione conducano all'erezione di nuove barriere nella regione, con particolare riferimento al processo di liberalizzazione dei visti; sostiene il ruolo svolto dal Consiglio di cooperazione regionale nel rafforzamento della titolarità regionale e quale interlocutore principale dell'Unione europea in tutte le questioni concernenti la cooperazione regionale nell'Europa sudorientale;

7.

invita i parlamenti degli Stati membri ad approvare rapidamente gli accordi di stabilizzazione e di associazione che sono attualmente in fase di ratifica;

8.

sottolinea che tutte le parti interessate devono impegnarsi seriamente per trovare soluzioni reciprocamente accettabili alle controversie bilaterali rimaste irrisolte tra gli Stati membri dell'UE e i paesi dei Balcani occidentali come pure tra gli stessi paesi dei Balcani occidentali; sottolinea in questo contesto che le relazioni di buon vicinato e l'accettazione del rispettivo patrimonio culturale e storico sono estremamente importanti per salvaguardare la pace e migliorare la stabilità e la sicurezza; ritiene che l'apertura di negoziati di adesione con i paesi dei Balcani occidentali e l'apertura e la chiusura di singoli capitoli negoziali non dovrebbero essere intralciate o bloccate per questioni relative a controversie bilaterali e che per tale motivo i paesi dovrebbero concordare procedure per la soluzione delle questioni bilaterali prima dell'avvio dei negoziati di adesione;

9.

prende atto, a tale riguardo, della decisione di taluni paesi dei Balcani occidentali di adire la Corte internazionale di giustizia o di chiedere a tale giurisdizione un parere consultivo sulle controversie bilaterali; esprime l'opinione che l'Unione europea debba compiere ogni sforzo per appoggiare e facilitare una composizione globale e duratura delle questioni pendenti;

10.

ritiene necessario continuare a promuovere il dialogo interetnico e interculturale per superare sia l'onere del passato che le tensioni nelle relazioni tra i paesi della regione balcanica; ritiene che le organizzazioni della società civile (OSC) e i contatti interpersonali (sia tra i paesi dei Balcani occidentali che tra tali paesi e l'Unione) contribuiscano a far progredire la riconciliazione, a facilitare la comprensione reciproca e a promuovere una coabitazione interetnica pacifica; chiede pertanto alla Commissione di rivolgere maggiore attenzione e di accordare maggiori finanziamenti alle iniziative intese a promuovere la riconciliazione, la tolleranza e il dialogo fra i diversi gruppi etnici, e di sostenere l'attuazione di accordi interetnici;

11.

offre pieno sostegno alle missioni PESD e ai rappresentati speciali dell'Unione europea (RSUE) inviati nella regione, che rivestono ancora un ruolo primario ai fini del mantenimento della stabilità e dell'avanzamento del processo di costruzione di Stati funzionanti capaci di soddisfare i criteri di Copenaghen; sottolinea che nessuna missione PESD può essere sospesa e nessun ufficio di RSUE può essere chiuso finché i rispettivi mandati non siano stati inequivocabilmente assolti;

12.

appoggia pienamente gli sforzi volti a istituire, entro il 2010, un quadro globale per gli investimenti nei Balcani occidentali destinato a coordinare le sovvenzioni e i prestiti offerti dalla Commissione, dalle istituzioni finanziarie internazionali e da singoli paesi donatori; accoglie con favore lo strumento per i progetti infrastrutturali (IPF) e sottolinea che i progetti IPF nei settori dei trasporti, dell'ambiente, dell'energia e in campo sociale dovrebbero essere elaborati e portati avanti in una chiara prospettiva regionale; sottolinea la necessità di un più stretto coordinamento per assicurare veramente la complementarità, la coerenza e l'efficienza dell'assistenza nei Balcani occidentali; ritiene che tali strumenti coordinati di prestito/sovvenzione dovrebbero essere rivolti in particolare ai quei potenziali paesi candidati che non hanno accesso alle risorse di tutte e cinque le componenti dello strumento di assistenza preadesione (3) (IPA); sottolinea l'importanza della cooperazione regionale nel settore delle migliori pratiche per quanto riguarda l'accesso ai fondi di preadesione;

13.

ricorda che la controversia tra Russia e Ucraina riguardo alle forniture di gas nel gennaio 2009 ha causato gravi interruzioni dell'approvvigionamento energetico dei paesi dei Balcani occidentali; chiede che vengano diversificate le rotte di transito e che venga migliorata l'interconnessione delle reti energetiche nella regione con l'aiuto di finanziamenti dell'Unione europea;

14.

ricorda l'importanza delle infrastrutture di trasporto per lo sviluppo economico e la coesione sociale; esorta pertanto la Commissione a sostenere la realizzazione di un adeguato sistema intermodale per i trasporti fra l'Unione europea e i paesi dell'area dei Balcani occidentali e a favorire la libera e veloce circolazione di beni e persone all'interno di tale area, in particolare attraverso la realizzazione del corridoio paneuropeo di trasporto VII;

15.

accoglie con favore il nuovo strumento per la società civile creato nell'ambito dell'IPA e la conseguente triplicazione dei fondi disponibili per le OSC; invita la Commissione a rafforzare la titolarità locale dello sviluppo della società civile e a creare possibilità di interazione e consultazione su base regolare con le OSC locali al fine di tener conto dei pareri e delle esigenze di queste ultime nelle fasi di pianificazione e programmazione dell'assistenza nel quadro dell'IPA; esorta la Commissione ad incoraggiare la creazione di un forum regionale di discussione composto da OSC, quale strumento di diffusione delle migliori pratiche per quanto riguarda l'accesso ai fondi di preadesione;

16.

invita inoltre la Commissione a dedicare maggiore attenzione alla promozione delle OSC di piccole e medie dimensioni e non urbane nella regione, segnatamente assegnando una più elevata percentuale dei propri contributi finanziari a dette organizzazioni, facilitando le procedure per la richiesta di finanziamenti comunitari come pure rivedendo le regole e aumentando il cofinanziamento dei progetti destinati alle OSC di piccole e medie dimensioni;

17.

sottolinea l'importanza della liberalizzazione del regime di visto in ambito Schengen per i cittadini dei paesi dei Balcani occidentali come mezzo per far conoscere meglio l'Unione europea agli abitanti della regione; accoglie con favore il dialogo sulla liberalizzazione dei visti e invita il Consiglio e la Commissione a condurre il processo nel modo più trasparente possibile e sulla base di parametri chiaramente definiti, al fine di facilitare il monitoraggio esterno e di aumentare la responsabilità pubblica per quanto concerne tale processo;

18.

sottolinea che una procedura di visto gravosa, cui si aggiunge la carenza di personale nei consolati e nelle ambasciate nella regione, è suscettibile di generare ostilità nei confronti dell'Unione europea tra gli abitanti della regione, in un momento in cui la popolarità dell'Unione è implicitamente il più forte stimolo alla riforma;

19.

incoraggia i paesi dei Balcani occidentali ad accelerare gli sforzi per soddisfare i requisiti stabiliti nelle rispettive tabelle di marcia, in modo da assicurare che la soppressione del regime di visto per i loro cittadini avvenga quanto più rapidamente possibile; ritiene che il rispetto di tali condizioni sia indispensabile per un'accelerazione del processo di adesione all'Unione europea; è del parere, in tale contesto, che l'IPA dovrebbe appoggiare gli sforzi compiuti dai paesi beneficiari per rispondere ai requisiti stabiliti nella tabella di marcia per la liberalizzazione dei visti;

20.

appoggia pienamente l'aumento dei finanziamenti e del numero di borse di studio disponibili nell'Unione europea per studenti e ricercatori provenienti dai Balcani occidentali nel quadro del programma Erasmus Mundus, allo scopo di far conoscere ai cittadini e alle istituzioni degli Stati dei Balcani occidentali l'agenda dell'Unione europea e di rafforzare i livelli di istruzione; invita i paesi beneficiari ad adottare tutte le misure necessarie, comprese campagne pubblicitarie e informative, per consentire ai propri cittadini di sfruttare appieno tali opportunità; chiede ai paesi interessati di intensificare le misure amministrative preparatorie necessarie per soddisfare i criteri di accesso al programma di apprendimento permanente;

21.

sottolinea il ruolo vitale dell'istruzione e della formazione nelle odierne economie basate sulla conoscenza; evidenzia in questo contesto la necessità di rafforzare e stimolare le competenze imprenditoriali e innovative a tutti i livelli di istruzione;

22.

appoggia pienamente la partecipazione dei paesi dei Balcani occidentali ai programmi e alle agenzie della Comunità; indica, in particolare, la partecipazione di tali paesi al trattato della Comunità dell'energia e la loro prevista partecipazione al trattato della Comunità dei trasporti quali perfetti esempi di piena integrazione nelle strutture comunitarie di paesi candidati e potenzialmente candidati e di adeguamento della legislazione all'acquis comunitario in una fase precoce del processo di adesione;

23.

sottolinea che la protezione ambientale è un elemento importante dello sviluppo sostenibile nella regione dei Balcani occidentali; invita pertanto i governi dei paesi dei Balcani occidentali ad aderire ai principi e agli obiettivi della Comunità dell'energia dell'Europa sudorientale in modo da promuovere solide politiche e strategie ambientali, in particolare nel settore dell'energia rinnovabile, in linea con le norme ambientali dell'Unione europea e con la sua politica in materia di cambiamento climatico;

24.

appoggia il dialogo interparlamentare a livello regionale e sottolinea l'importanza di coinvolgere pienamente i parlamenti nazionali dei paesi dei Balcani occidentali nel processo di integrazione europea; ritiene che il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali degli Stati membri abbiano un importante ruolo da svolgere nell'instaurazione del dialogo e della cooperazione con i parlamenti dei paesi dei Balcani occidentali; ritiene che la natura delle riunioni interparlamentari del Parlamento europeo dovrebbe essere migliorata nell'ottica di poter costituire una struttura operativa ed efficiente per l'organizzazione di dibattiti e seminari più mirati e orientati alla pratica;

25.

sottolinea l'importanza di lavorare a una riduzione di tutti gli ostacoli tariffari e non tariffari agli scambi all'interno della regione e tra i Balcani occidentali e l'Unione europea, quale priorità fondamentale per promuovere lo sviluppo economico, l'integrazione regionale e i contatti interpersonali; pone l'accento sul ruolo centrale dell'Accordo centroeuropeo di libero scambio (CEFTA) nella promozione della liberalizzazione degli scambi nella regione e si compiace del sostegno finanziario offerto dalla Commissione al segretariato del CEFTA;

26.

esprime la sua solidarietà con i paesi dei Balcani occidentali nel contesto della crisi economica globale e ribadisce il suo sostegno al consolidamento economico e sociale della regione; accoglie pertanto con favore la recente proposta della Commissione di estendere il piano europeo di ripresa economica ai Balcani occidentali e la esorta a rimanere vigile e, se necessario, ad adottare misure adeguate per garantire un proseguimento regolare del processo di stabilizzazione e associazione;

27.

esorta le parti aderenti al CEFTA a continuare ad adoperarsi per una riduzione di tutti gli ostacoli non tariffari e di tutte le tariffe e i contingenti nell'ambito del commercio di prodotti agricoli; invita i membri del gruppo Pan-Euro-Med a continuare a lavorare a una soluzione delle questioni irrisolte che attualmente impediscono l'estensione del regime di cumulo diagonale paneuromediterraneo ai paesi dei Balcani occidentali;

28.

invita il Consiglio e la Commissione ad attuare ogni opportuna misura per favorire una più profonda integrazione dei Balcani occidentali nel sistema economico e commerciale internazionale, in particolare attraverso l'adesione all'Organizzazione mondiale del commercio; sottolinea che la liberalizzazione del commercio deve essere accompagnata dalla riduzione della povertà e dei tassi di disoccupazione, dalla promozione dei diritti economici e sociali e dal rispetto dell'ambiente; invita la Commissione a sottoporre tempestivamente all'approvazione del Parlamento eventuali nuove proposte volte a fornire un'assistenza di bilancio straordinaria agli Stati dei Balcani occidentali;

29.

invita gli Stati della regione ad attribuire una priorità elevata alla lotta contro la corruzione, in quanto la corruzione ostacola seriamente il progresso della società; invita detti Stati ad adottare tutte le misure necessarie per combattere la criminalità organizzata e il traffico di esseri umani e di droga;

30.

chiede che l'Unione europea continui ad appoggiare le iniziative di cooperazione regionale nel settore della giustizia e degli affari interni (GAI) e gli sforzi volti all'armonizzazione giuridica e giudiziaria, tra cui la Convenzione sulla cooperazione di polizia per l'Europa sudorientale, il Centro per l'applicazione della legge nell'Europa sudorientale (SELEC) e il Gruppo consultivo dei procuratori nell'Europa sudorientale (SEEPAG); prende atto dell'assistenza finanziaria in corso e in previsione per la Rete dei procuratori dell'Europa sudorientale (PROSECO) e per l'istituzione delle Unità di coordinamento per l'applicazione del diritto internazionale (ILECU), e invita la Commissione a coordinare tali progetti con le iniziative di cui sopra;

31.

esorta la Commissione a individuare i progetti prioritari e a chiarire i requisiti da essa imposti alle varie istituzioni nazionali e regionali ai fini della cooperazione interstatale e interistituzionale nel settore GAI; sottolinea l'importanza di sviluppare iniziative nel settore della giustizia elettronica nell'ambito del sostegno dell'Unione europea alle iniziative di governance elettronica, al fine di migliorare la cooperazione e aumentare la trasparenza dei procedimenti giudiziari e dei sistemi amministrativi interni;

32.

critica le disposizioni costituzionali e/o di legge vigenti in tutti i paesi dell'ex Jugoslavia che vietano l'estradizione dei propri cittadini sotto imputazione in altri Stati della regione, nonché gli ostacoli giuridici che impediscono il trasferimento di processi per crimini gravi fra tribunali di paesi diversi della regione; invita il Consiglio e la Commissione ad esortare i paesi della regione ad adottare provvedimenti in vista di un'abolizione coordinata di tutti i divieti e ostacoli giuridici di questo tipo;

33.

sottolinea che le disposizioni giuridiche che limitano l'estradizione possono favorire l'impunità per crimini particolarmente gravi, compresi i crimini contro l'umanità, le violazioni delle leggi o costumi di guerra, la criminalità organizzata transfrontaliera, i traffici illeciti e il terrorismo e che tali disposizioni rappresentano una delle principali cause della pratica ampiamente criticata, ma tuttora diffusa, di celebrare processi in contumacia; appoggia gli sforzi compiuti dai procuratori nazionali per superare gli ostacoli giuridici di cui sopra per mezzo di accordi pragmatici di cooperazione; elogia il lavoro svolto dall'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) nella promozione di una maggiore cooperazione e incoraggia gli Stati della regione ad agevolare ulteriormente l'assistenza giuridica reciproca e l'estradizione nel pieno rispetto delle norme in materia di diritti umani e di quelle del diritto internazionale;

34.

sottolinea che la piena collaborazione con il Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia (ICTY), per quanto riguarda l'arresto e l'estradizione degli imputati ancora latitanti, il trasferimento delle prove e la piena collaborazione prima e durante i procedimenti penali, costituisce un requisito fondamentale dell'intero processo di adesione; esorta la Commissione a sostenere, congiuntamente all'ICTY, all'OSCE e ai governi della regione, le iniziative volte a rafforzare le capacità e l'efficienza delle magistrature nazionali impegnate nell'accertamento delle responsabilità dei crimini di guerra e di altri crimini meno gravi e ad assicurare che i processi siano condotti in modo indipendente e imparziale e conformemente agli standard e alle norme del diritto internazionale;

35.

osserva il ruolo fondamentale dei programmi e delle strutture educative per promuovere l'inclusione e ridurre le tensioni interetniche; invita pertanto i governi dei paesi dei Balcani occidentali a migliorare la qualità dell'istruzione includendo i diritti civici, umani e democratici quali valori europei fondamentali nei relativi programmi e a porre fine alla segregazione nelle scuole; segnala che l'insegnamento della storia nelle scuole e nelle università dei Balcani occidentali deve basarsi su ricerche documentate e deve riflettere le diverse prospettive dei vari gruppi nazionali ed etnici della regione se si vogliono ottenere risultati duraturi nella promozione della riconciliazione e nel miglioramento delle relazioni interetniche; sostiene pienamente le iniziative, come il progetto storico congiunto del Centro per la democrazia e la riconciliazione nell'Europa sudorientale, aventi per obiettivo la stesura e la divulgazione di materiali di insegnamento della storia che presentino la storia dei Balcani da una prospettiva molteplice, e invita i ministeri competenti, le autorità nel campo dell'istruzione e gli istituti di insegnamento della regione a sostenere l'uso di materiali comuni per l'insegnamento della storia; invita la Commissione a sostenere tali iniziative sul piano finanziario e politico;

36.

sottolinea l'importanza di un quadro efficace per rafforzare, proteggere e garantire i diritti delle minoranze etniche e nazionali in una regione dal carattere multietnico che in passato è stata testimone di violenza diffusa e sistematica per motivi etnici; invita i governi della regione a potenziare gli sforzi intesi a garantire che tutte le leggi nel settore dei diritti umani e delle minoranze siano pienamente rispettate nella pratica e che, in caso di violazione di tali leggi, vengano prese le misure opportune; insiste perché si compiano ulteriori sforzi per garantire l'adeguato finanziamento e la corretta attuazione delle iniziative volte a migliorare l'inclusione delle minoranze e la situazione dei gruppi minoritari svantaggiati (segnatamente i rom);

37.

sottolinea la necessità di elaborare e attuare programmi che promuovano la parità di genere e rafforzino il ruolo delle donne nella società quale garanzia dello spirito democratico e dell'impegno a favore dei valori europei;

38.

sottolinea che occorre un maggiore impegno da parte dei governi della regione al fine di garantire il ritorno sostenibile dei rifugiati e degli sfollati interni, compresa la restituzione delle proprietà e delle abitazioni temporaneamente occupate, conformemente alla Dichiarazione di Sarajevo adottata il 31 gennaio 2005 dalla Conferenza ministeriale regionale sul ritorno dei rifugiati; invita il Consiglio e la Commissione a insistere affinché i governi della regione sviluppino e attuino programmi per l'accesso dei rimpatriati agli alloggi e ai servizi sociali, e a potenziare gli sforzi volti a combattere la discriminazione contro le minoranze rimpatriate; ritiene che tali misure dovrebbero essere già in vigore quando i paesi in questione acquisiscono lo status di candidato e dovrebbero essere applicate e ampliate con risolutezza durante il processo di adesione;

39.

esprime preoccupazione per l'interferenza politica cui sono soggetti i media in tutti gli Stati dei Balcani occidentali e per la commistione di interessi commerciali, politici e mediatici nonché per il clima di minaccia e vessazione nei confronti dei giornalisti investigativi; invita gli Stati dei Balcani occidentali e rispettare appieno i diritti dei giornalisti e dei media indipendenti quale potere legittimo in uno Stato europeo democratico;

40.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, ai governi e ai parlamenti di Albania, Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Kosovo, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Montenegro e Serbia, al presidente in carica dell'OSCE, al presidente dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE, al presidente del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, al presidente dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, al segretariato del Consiglio di cooperazione regionale, al Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia e al segretariato dell'Accordo centroeuropeo di libero scambio.


(1)  Testi approvati, P6_TA(2008)0639.

(2)  Testi approvati, P6_TA(2009)0005.

(3)  Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82).


8.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 184/107


Venerdi 24 aprile 2009
Situazione in Bosnia-Erzegovina

P6_TA(2009)0332

Risoluzione del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sulla situazione in Bosnia-Erzegovina

2010/C 184 E/22

Il Parlamento europeo,

viste le conclusioni del Consiglio «affari generali e relazioni esterne» del 16 giugno 2003 sui Balcani occidentali e l'allegato dal titolo «Agenda di Salonicco per i Balcani occidentali: verso l'integrazione europea», appoggiato dal Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003,

visto l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina dall'altra, firmato il 16 giugno 2008,

vista la sua risoluzione del 23 ottobre 2008 sull'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina dall'altra (1),

vista la nomina, l'11 marzo 2009, di S.E. Valentin Inzko a nuovo rappresentante dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina (2),

vista la dichiarazione congiunta riguardante la riforma costituzionale, la proprietà statale, un censimento della popolazione e il distretto di Brčko, rilasciata a Prud l'8 novembre 2008 dai leader dei partiti HDZ Bosnia-Erzegovina, SNSD e SDA, e visti i loro successivi incontri,

visto l'articolo 103, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che il continuo deterioramento del clima politico in Bosnia-Erzegovina (B-E) è fonte di profonda preoccupazione per il Parlamento europeo,

B.

considerando che la Repubblica di Bosnia-Erzegovina, come sancito dall'accordo di pace di Dayton (Dayton Peace Agreement - DPA), è la prova tangibile del desiderio di pervenire a una riconciliazione durevole fra le diverse comunità dopo il brutale conflitto degli anni '90,

C.

considerando che tale processo di riconciliazione è indissolubilmente legato ai progressi del paese verso l'integrazione europea, dato che si fonda essenzialmente sugli stessi valori sui quali poggia l'Unione europea,

D.

considerando che la firma del summenzionato accordo di stabilizzazione e di associazione tra la Comunità europea e la B-E ha lanciato un chiaro messaggio riguardo al fatto che la promessa di adesione all'Unione europea fatta alla B-E è reale e alla portata del paese, a patto che quest'ultimo soddisfi i criteri di Copenhagen e metta a punto le necessarie riforme illustrate nelle priorità del partenariato europeo,

E.

considerando che mettere in discussione in qualsiasi modo l'integrità territoriale della B-E non solo rappresenterebbe una violazione del DPA, che non prevede per nessuna entità il diritto di secessione dalla B-E, ma contrasterebbe anche con i principi di tolleranza e coabitazione pacifica fra le comunità etniche su cui si fonda la stabilità dell'intera regione dei Balcani occidentali,

F.

considerando che, pertanto, la comunità internazionale e l'Unione europea non intendono in nessun caso accettare o tollerare una ripartizione della B-E,

1.

ritiene che l'integrazione europea rientri tra i maggiori interessi dell'intera popolazione dei Balcani occidentali; si rammarica, pertanto, dell'incapacità della classe politica della B-E di raggiungere un'intesa su una visione politica comune per il loro paese, compromettendo per motivi di miope nazionalismo l'obiettivo dell'adesione all'Unione europea, un obiettivo che porterebbe pace, stabilità e prosperità ai cittadini della B-E;

2.

rammenta ai leader politici della B-E che aderire all'Unione europea significa accettare i valori e le norme su cui l'Unione è fondata, segnatamente il rispetto dei diritti umani, compreso delle minoranze, la solidarietà, anche tra popoli e comunità, la tolleranza, anche verso tradizioni e culture diverse, lo stato di diritto, che implica il rispetto dell'indipendenza della magistratura, e la democrazia, che implica l'accettazione della regola della maggioranza e della libertà di espressione; esorta i leader politici ad astenersi dal seguire una politica basata sull'odio, programmi nazionali e il secessionismo e condanna la rinuncia unilaterale alle riforme;

3.

rammenta, inoltre, che l'adesione all'Unione europea è stata prospettata alla B-E in qualità di paese unitario e non alle parti che lo compongono e che, conseguentemente, le minacce di secessione o ogni altro tentativo di ledere la sovranità dello Stato sono completamente inaccettabili;

4.

esorta, a tal proposito, tutte le autorità pertinenti e i leader politici a centrare maggiormente l'attenzione sulla riconciliazione, la comprensione reciproca e le misure di costruzione della pace, al fine di sostenere la stabilità del paese e la pace tra le diverse etnie;

5.

ribadisce che, qualora la B-E intenda seriamente aderire all'Unione europea, dovrà soddisfare i seguenti requisiti:

a)

le istituzioni dello Stato devono essere in grado di adottare e realizzare efficacemente le riforme richieste ai fini dell'adesione all'Unione europea,

b)

lo Stato dovrebbe, pertanto, costituire istituzioni pubbliche fondate sullo stato di diritto e in grado di gestire con efficienza il processo decisionale; tali istituzioni devono essere funzionali, autorevoli, indipendenti da influenze politiche e dotate di risorse adeguate;

6.

è dell'avviso che i requisiti di cui sopra possano essere soddisfatti solo con una riforma costituzionale del paese, basata sui seguenti criteri:

a)

lo Stato centrale dovrebbe avere sufficienti poteri legislativi, di bilancio, esecutivi e giudiziari per funzionare in qualità di membro dell'Unione europea, per creare e mantenere un mercato unico funzionale, per favorire la coesione economica e sociale nonché per rappresentare e difendere gli interessi nazionali all'estero;

b)

il numero di livelli amministrativi coinvolti nella gestione del paese dovrebbe essere proporzionale alle risorse finanziarie della B-E e basato su un'attribuzione efficiente, coerente ed efficace delle responsabilità;

c)

la tutela degli interessi nazionali vitali all'interno della B-E deve essere compatibile con la capacità di agire del paese;

d)

tutte le comunità minoritarie devono godere degli stessi diritti in qualità di popolazioni che compongono il paese, compresa l'eliminazione delle restrizioni al diritto ad essere eletto fondate sull'etnia, nel rispetto delle disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dei pertinenti pareri della commissione europea per la democrazia attraverso il diritto («commissione di Venezia») del Consiglio d'Europa;

7.

evidenzia, in tale contesto, l'esigenza di trovare una soluzione chiara alla questione della proprietà statale, che sia compatibile con le prerogative costituzionali dello Stato centrale;

8.

rammenta ai politici della B-E che è loro dovere giungere a un accordo sulle questioni sopra illustrate e che, se non dovessero riuscirvi, condannerebbero il paese e i cittadini alla stagnazione e all'isolamento, in un momento in cui la crisi finanziaria ed economica colpisce duramente la B-E, provocando ingenti perdite di posti di lavoro;

9.

sottolinea che la riforma costituzionale del paese e la relativa prospettiva europea dovrebbero essere soggette a un dibattito ampio e approfondito a cui partecipino tutte le componenti della società della B-E, evitando che siano monopolizzate dai leader dei principali partiti politici e delle maggiori comunità etniche;

10.

esorta il Consiglio dei ministri e l'Assemblea parlamentare della B-E a profondere maggiori e più efficaci sforzi volti ad adottare la legislazione necessaria a soddisfare i requisiti dell'integrazione europea e incoraggia i vari organismi e autorità della B-E a migliorare il proprio coordinamento in merito alle questioni relative all'Unione europea;

11.

chiede che sia finalmente nominato il nuovo capo dell'Ufficio integrazione dell'Unione europea e rammenta alle autorità della B-E che la scelta della persona designata dovrebbe essere imparziale e basarsi esclusivamente su esperienze professionali pertinenti, su competenze dimostrate e sulla conoscenza approfondita degli affari europei;

12.

esorta le autorità della B-E a soddisfare velocemente i requisiti indicati nella tabella di marcia per la liberalizzazione dei visti, al fine di garantire l'eliminazione dell'attuale obbligo di visto entro la fine del 2009;

13.

esprime preoccupazione per l'interferenza politica a cui sono soggetti i media nella B-E e per la commistione di interessi commerciali, politici e mediatici; invita, a tale riguardo, le autorità a rispettare appieno i diritti dei giornalisti e l'indipendenza dei media;

14.

ribadisce, al contempo, che la comunità internazionale e il suo Alto rappresentante, Valentin Inzko, si opporranno con fermezza, conformemente al mandato di quest'ultimo, a qualsiasi tentativo di indebolire i principi di base del DPA, in particolare la convivenza pacifica delle diverse comunità etniche nell'ambito di uno Stato unitario;

15.

reputa, pertanto, che l'Ufficio dell'Alto rappresentante dovrebbe assistere le autorità della B-E nel pieno conseguimento e nella corretta attuazione dei cinque obiettivi e dei due requisiti stabiliti dal Consiglio per l'attuazione della pace e che, fintanto che non saranno conseguiti tali obiettivi, l'Ufficio dovrebbe rimanere in funzione e garantire la corretta attuazione del DPA;

16.

sottolinea la necessità di compiere progressi in merito al conseguimento dei cinque obiettivi e dei due requisiti stabiliti dal Consiglio per l'attuazione della pace, anche allo scopo di proseguire nella realizzazione dell'agenda dell'Unione europea;

17.

si rammarica per la scarsa attenzione prestata dal Consiglio al deterioramento del clima politico nella B-E e per la mancanza di determinazione sinora mostrata dagli Stati membri ad affrontare in modo serio e coordinato la situazione del paese;

18.

invita il Consiglio a sottoscrivere i requisiti imposti alla B-E, quali menzionati nella presente risoluzione, e a impegnarsi a promuoverne l'attuazione; è del parere, a tale riguardo, che il Consiglio dovrebbe garantire al neonominato Rappresentante speciale dell'Unione europea:

a)

un mandato forte e chiaramente definito e le necessarie risorse umane per agevolare l'adozione delle riforme delineate nella presente risoluzione e favorire il dialogo con la società civile su tali questioni, anche attraverso campagne pubbliche mirate e attraverso attività volte a sostenere il dialogo interculturale e interreligioso;

b)

i mezzi per far valere tutti gli strumenti a disposizione dell'Unione europea, compresi i poteri sanzionatori (quali la sospensione dell'assistenza finanziaria dell'Unione), allo scopo di favorire un reale progresso nel paese;

c)

un pieno e solido appoggio politico e l'autorità necessaria per assicurare il coordinamento generale degli attori e degli strumenti di cui l'Unione europea dispone in B-E, garantendo così coesione e coerenza a tutte le azioni dell'Unione nonché il coordinamento con i pertinenti attori internazionali, non facenti parte dell'Unione, che sono impegnati in B-E;

d)

la facoltà di aggiornare mensilmente il comitato politico e di sicurezza sugli sviluppi in B-E e di formulare le raccomandazioni del caso su sanzioni mirate;

19.

invita l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza comune, Javier Solana, e il Commissario europeo per l'allargamento, Olli Rehn, ad assumere un ruolo molto più attivo e visibile in B-E, effettuando visite periodiche nel paese e promuovendo più efficacemente un dialogo con la società civile;

20.

si congratula con la società civile della Bosnia-Erzegovina per avere mostrato una maggiore buona volontà rispetto ai suoi leader politici e per essersi rivelata un attore favorevole al cambiamento e alla riconciliazione nel paese;

21.

esprime, inoltre, la convinzione che la presenza militare internazionale in B-E debba rimanere sostanziale e debba poter essere schierata rapidamente, così da dimostrare la determinazione della comunità internazionale a proteggere la sicurezza e l'integrità della B-E;

22.

ribadisce la sua richiesta di arrestare immediatamente i restanti imputati ricercati dal Tribunale penale internazionale per l'ex Iugoslavia e chiede alle autorità della B-E di agire con risolutezza al fine di eliminare le reti criminali che li assistono;

23.

auspica, infine, un rafforzamento del dialogo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti, come pure con altri attori internazionali pertinenti, al fine di conseguire un ampio sostegno per una politica coerente nei confronti della B-E e di scongiurare un ulteriore degrado della situazione politica nel paese nonché la destabilizzazione della regione sottolinea la necessità di un rafforzamento della cooperazione regionale per favorire il conseguimento di ulteriori progressi in B-E;

24.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti della Bosnia-Erzegovina e alle sue entità.


(1)  Testi approvati, P6_TA(2008)0522.

(2)  Azione comune 2009/181/PESC del Consiglio, dell'11 marzo 2009, che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina (GU L 67 del 12.3.2009, pag. 88).


8.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 184/111


Venerdi 24 aprile 2009
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e suo protocollo opzionale

P6_TA(2009)0334

Risoluzione del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sulla conclusione, da parte della Comunità europea, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e del suo protocollo opzionale

2010/C 184 E/23

Il Parlamento europeo,

vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2008)0530),

vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità («la Convenzione»), adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006,

visto il protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità («il Protocollo opzionale»), adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006,

vista la sua risoluzione del 3 settembre 2003 sulla comunicazione della Commissione destinata al Consiglio e al Parlamento, dal titolo «Verso uno strumento delle Nazioni Unite giuridicamente vincolante per la promozione e la tutela dei diritti e della dignità delle persone con disabilità» (1),

viste la comunicazione della Commissione del 30 ottobre 2003 dal titolo «Pari opportunità per le persone con disabilità: un piano d'azione europeo» (COM(2003)0650) e la risoluzione del Parlamento del 20 aprile 2004 (2) su tale comunicazione,

vista la sua risoluzione del 19 gennaio 2006 su disabilità e sviluppo (3),

vista la comunicazione della Commissione del 28 novembre 2005 dal titolo «La situazione dei disabili nell'Unione europea allargata: il piano d'azione europeo 2006-2007» (COM(2005)0604), e la risoluzione del Parlamento del 30 novembre 2006 (4) su tale comunicazione,

vista la sua risoluzione del 26 aprile 2007 sulla situazione delle donne disabili nell'Unione europea (5),

vista la sua risoluzione del 23 maggio 2007 sulla promozione di un lavoro dignitoso per tutti (6),

vista la comunicazione della Commissione del 26 novembre 2007 dal titolo «La situazione dei disabili nell'Unione europea: il piano d'azione europeo 2008-2009» (COM(2007)0738),

vista la sua posizione del 17 giugno 2008 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'Anno europeo di lotta contro la povertà e l'esclusione sociale (2010) (7),

vista la risoluzione del Consiglio dell'Unione europea e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 17 marzo 2008, sulla situazione delle persone con disabilità nell'Unione europea (8),

vista la sua risoluzione del 20 maggio 2008 sui progressi realizzati in materia di pari opportunità e non discriminazione nell'Unione europea (trasposizione delle direttive 2000/43/CE e 2000/78/CE) (9),

vista la sua posizione del 24 aprile 2009 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (10),

vista la sua posizione del 24 aprile 2009 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (11),

visti le relazioni della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e il parere della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6-0229/2009 e A6-0230/2009),

visto l'articolo 103, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che la Convenzione e il Protocollo opzionale, pur essendo stati firmati da tutti gli Stati membri, sono stati finora ratificati soltanto da sette di loro,

B.

considerando che la Convenzione sostiene e tutela i diritti umani di tutte le persone con disabilità, comprese quelle che necessitano di un sostegno più intensivo,

C.

considerando che il Protocollo opzionale fornisce la possibilità alle persone a gruppi di persone con disabilità, i quali sostengano che Stati parti della Convenzione violino le disposizioni della Convenzione, di inviare comunicazioni a un comitato,

1.

approva la conclusione, da parte della Comunità europea, della Convenzione e del suo Protocollo opzionale;

2.

invita la Commissione e il Consiglio, quali legali rappresentanti della Comunità, a procedere al deposito degli strumenti di ratifica presso le Nazioni Unite entro il 3 dicembre 2009;

3.

esorta tutti gli Stati membri a procedere rapidamente alla piena ratifica della Convenzione, a dare attuazione al suo contenuto e a predisporre le necessarie infrastrutture materiali;

4.

invita gli Stati membri ad aderire e/o a ratificare il Protocollo opzionale in modo da assicurare alle persone disabili i cui diritti siano violati ogni possibilità di contrastare tali violazioni e garantire la loro tutela da tutte le forme di discriminazione;

5.

esorta la Commissione a chiarire la potenziale portata delle competenze della Comunità rispetto alla Convenzione; suggerisce di sottolineare la natura indicativa delle azioni della Comunità elencate nelle dichiarazioni (12); sottolinea l'importanza di dare risalto, nelle dichiarazioni, alla competenza in capo alla Comunità di sostenere i diritti e l'inclusione delle persone con disabilità nella cooperazione allo sviluppo e nell'assistenza umanitaria, nella salute e nelle politiche dei consumatori;

6.

esorta la Commissione a utilizzare l'articolo 3 del trattato CE come base per definire l'ambito delle competenze della Comunità relativamente alla Convenzione enumerate nella dichiarazione della Comunità europea in applicazione dell'articolo 44, paragrafo 1 della Convenzione, figurante all'allegato 2 del progetto di decisione del Consiglio; sottolinea l'estrema importanza di dare rilievo alla cooperazione allo sviluppo, alla salute e alle politiche dei consumatori nell'attuazione di detta dichiarazione;

Attuazione della Convenzione e del Protocollo opzionale

7.

appoggia gli Stati membri che hanno avviato il processo di graduale applicazione della Convenzione e del Protocollo opzionale ed esorta gli altri Stati membri a procedere in tal senso;

8.

invita la Commissione e gli Stati membri a integrare tutte le disposizioni della Convenzione nella normativa e ad adottare le misure e fornire i mezzi finanziari necessari alla loro applicazione entro termini precisi, fissando obiettivi quantitativi al riguardo; incoraggia gli Stati membri a procedere a uno scambio di informazioni e di migliori prassi per quanto concerne l'attuazione;

9.

invita gli Stati membri a integrare la dimensione di genere nelle decisioni riguardanti le politiche e le iniziative finalizzate alle donne, agli uomini, alle minori e ai minori con disabilità e nella loro attuazione in tutti i settori, con particolare riferimento all'integrazione sul posto di lavoro, all'istruzione e alla lotta contro la discriminazione, e a predisporre normative a tutela dei diritti delle donne e delle minori con disabilità che abbiano subito abusi sessuali e violenze psicologiche e fisiche nel loro ambiente domestico e all'esterno, nonché a sostenere il recupero delle donne e delle minori con disabilità che abbiano subito tali violenze;

10.

invita gli Stati membri e le istituzioni comunitarie a garantire ai cittadini dell'Unione e alle organizzazioni di persone con disabilità il libero accesso alle informazioni circa i loro diritti sanciti dalla Convenzione e dal Protocollo opzionale, nonché la divulgazione di tali informazioni da parte di detti cittadini e organizzazioni, in una forma che sia accessibile ai cittadini;

11.

sottolinea l'importanza di dotare la Commissione di tutte le risorse finanziarie e umane necessarie per poter fungere da punto di contatto per le questioni riguardanti l'attuazione della Convenzione che rientrano nelle competenze della Comunità; chiede la definizione di una procedura che permetta di ottenere un'adeguata visione globale di tutte le politiche europee e nazionali che incidono sull'attuazione della Convenzione; chiede alla Commissione di presentare al Parlamento e al Consiglio relazioni periodiche sui progressi compiuti nell'attuazione;

12.

invita gli Stati membri a designare, in conformità del proprio sistema di governo, uno o più punti di contatto, in seno alla propria amministrazione, per le questioni relative all'attuazione e al monitoraggio a livello nazionale della Convenzione, e a prendere in esame la creazione o l'individuazione, in seno alla propria amministrazione, di una struttura di coordinamento incaricata di facilitare le azioni nei differenti settori ed a differenti livelli, in conformità dell'articolo 33, paragrafo 1, della Convenzione; richiede che venga riservata particolare attenzione alla creazione di un meccanismo indipendente di monitoraggio, conformemente all'articolo 33, paragrafo 2 della Convenzione e in linea con i principi relativi allo status delle istituzioni nazionali (i principi di Parigi) di cui alla risoluzione 48/134 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1993;

13.

esorta la Comunità e gli Stati membri a promuovere un dialogo sociale ben coordinato fra le parti interessate e a coinvolgere attivamente le organizzazioni delle persone con disabilità nel monitoraggio e nell'attuazione della Convenzione, conformemente agli articoli 4 e 33, paragrafo 2, della Convenzione;

*

* *

14.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale europeo, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU C 76 E del 25.3.2004, pag. 231.

(2)  GU C 104 E del 30.4.2004, pag. 148.

(3)  GU C 287 E del 24.11.2006, pag. 336.

(4)  GU C 316 E del 22.12.2006, pag. 370.

(5)  GU C 74 E del 20.3.2008, pag. 742.

(6)  GU C 102 E del 24.4.2008, pag. 321.

(7)  Testi approvati, P6_TA(2008)0286.

(8)  GU C 75 del 26.3.2008, pag. 1.

(9)  Testi approvati, P6_TA(2008)0212.

(10)  Testi approvati, P6_TA(2009)0312.

(11)  Testi approvati, P6_TA(2009)0313.

(12)  Dichiarazione della Comunità europea in applicazione dell'articolo 44, paragrafo 1 della Convenzione (allegato 2 al progetto di decisione del Consiglio, Vol. I) e dichiarazione della Comunità europea in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1 del Protocollo opzionale (allegato 2 al progetto di decisione del Consiglio, Vol. II).


8.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 184/114


Venerdi 24 aprile 2009
25a relazione annuale della Commissione sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario (2007)

P6_TA(2009)0335

Risoluzione del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sulla 25a relazione annuale della Commissione sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario (2007) (2008/2337(INI))

2010/C 184 E/24

Il Parlamento europeo,

vista la 25a relazione annuale della Commissione sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario (2007) (COM(2008)0777),

visti i documenti di lavoro dei servizi della Commissione (SEC(2008)2854 e SEC(2008)2855),

vista la comunicazione della Commissione del 5 settembre 2007 intitolata «Un'Europa dei risultati – Applicazione del diritto comunitario» (COM(2007)0502),

vista la comunicazione della Commissione del 20 marzo 2002 relativa ai rapporti con gli autori di denunce in materia di violazioni del diritto comunitario (COM(2002)0141),

vista la sua risoluzione del 21 febbraio 2008 sulla 23a relazione annuale della Commissione sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario (2005) (1),

visti l'articolo 45 e l'articolo 112, paragrafo 2, del suo regolamento,

visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per le petizioni (A6-0245/2009),

1.

deplora che, contrariamente al passato, la Commissione non abbia dato alcuna risposta alle questioni sollevate del Parlamento nelle sue risoluzioni precedenti, in particolare nella citata risoluzione del 21 febbraio 2008 ; constata la mancanza di significativi miglioramenti sulle tre questioni fondamentali della trasparenza, delle risorse e della lunghezza delle procedure;

2.

rammenta alla Commissione le richieste avanzate negli anni precedenti, segnatamente:

esaminare in via di urgenza la possibilità di un sistema che indichi chiaramente i diversi meccanismi di reclamo disponibili per i cittadini, sistema che potrebbe assumere la forma di un portale comune dell'Unione europea oppure di uno sportello unico online di assistenza ai cittadini;

adottare una comunicazione che presenti la sua interpretazione del principio della responsabilità dello Stato per la violazione del diritto comunitario, comprese le violazioni imputabili al settore giudiziario, permettendo così ai cittadini di contribuire in modo più efficace all'applicazione della legislazione comunitaria;

3.

chiede di conseguenza alla Commissione:

di rispettare l'impegno, assunto nella citata comunicazione del 20 marzo 2002, di pubblicare tutte le sue decisioni in materia di infrazioni (2), considerato che la pubblicazione di tali decisioni, a partire dalla registrazione di una denuncia e per tutti gli atti successivi, rappresenta uno strumento indispensabile per contrastare l'arbitrio politico nella gestione delle infrazioni;

di fornire al Parlamento, come più volte richiesto, dati chiari e esaustivi sulle risorse destinate al trattamento dei casi di infrazione nelle diverse Direzioni Generali;

di riflettere sull'opportunità di introdurre una procedura semplificata e meno burocratica nella formulazione delle messe in mora contro lo Stato membro inadempiente che permetta di approfittare dell'efficacia di questa misura in tempi rapidi;

chiede inoltre alla Commissione di applicare con fermezza l'articolo 228 del trattato CE, al fine di garantire la corretta esecuzione delle condanne pronunciate dalla Corte di giustizia;

4.

prende atto che la Commissione, come annunciato nella sua citata comunicazione del 5 settembre 2007 (3), ha proceduto nella relazione annuale in esame a illustrare le azioni prioritarie che intende perseguire in determinati settori della gestione delle denunce e delle infrazioni; accoglie favorevolmente le dichiarazioni secondo le quali «la priorità continuerà ad essere accordata ai problemi caratterizzati da un forte impatto sui diritti fondamentali e la libera circolazione» (4); sottolinea l'importanza di azioni urgenti e incisive in tali settori, dato che in alcuni Stati membri gli atti di violenza legati al razzismo e alla xenofobia sono diventati frequenti; apprezza inoltre la priorità accordata alle «infrazioni che comportano l'esposizione significativa o ripetuta dei cittadini ad un pregiudizio o al rischio di gravi danni a livello di qualità di vita» (5); chiede alla Commissione di accelerare la risoluzione e, se del caso, la chiusura delle procedure di infrazione che impediscono agli Stati membri di investire in infrastrutture che potrebbero influire sull'attuazione del piano europeo di ripresa economica; chiede altresì alla Commissione di fornire alle commissioni parlamentari competenti un piano dettagliato con termini e scadenze delle azioni specifiche che intende avviare in questi settori;

5.

prende atto che, fra i nuovi casi di infrazione nel 2007, 1 196 hanno riguardato la mancata notifica delle misure nazionali di recepimento di direttive comunitarie; considera inaccettabile che la Commissione si conceda dodici mesi di tempo (6) per affrontare meri casi di mancata comunicazione dell'avvenuto recepimento da parte dello Stato membro e chiede alla Commissione di prendere provvedimenti automatici e immediati per casi di questo tipo che non richiedono alcuna analisi o valutazione;

6.

ritiene che, allo stato, non vi siano ancora procedure chiare per intentare efficacemente azione contro uno Stato membro dinanzi alla Corte di giustizia per un'infrazione al diritto comunitario cui si sia, nel frattempo, posto rimedio e per ottenere un risarcimento per precedenti carenze ed omissioni; esorta la Commissione ad avanzare nuove proposte (entro la fine del 2010) per completare l'attuale procedura d'infrazione in modo tale da tenere conto di questa iniqua situazione;

7.

ricorda che, secondo il nuovo metodo di lavoro proposto dalla Commissione nella sua comunicazione del 2007, le richieste di informazioni e le denunce ricevute dalla Commissione saranno trasmesse direttamente allo Stato membro interessato nei «casi per i quali la situazione di fatto o di diritto richiede un chiarimento da parte di uno Stato membro. (…) Le autorità nazionali saranno tenute a rispettare tempi stretti per fornire i chiarimenti e le informazioni del caso, a prospettare una soluzione direttamente ai cittadini o alle imprese in causa, nonché a informarne la Commissione» (7);

8.

prende atto che la Commissione ha lanciato il progetto pilota «EU Pilot» per verificare il nuovo metodo di lavoro in alcuni Stati membri; osserva che al progetto, iniziato nell'aprile del 2008, partecipano 15 Stati membri e che dopo la valutazione del suo primo anno di funzionamento, lo stesso potrebbe venire esteso agli altri Stati membri;

9.

osserva che si tratta nondimeno di un progetto su base volontaria le cui caratteristiche hanno già sollevato perplessità e domande specifiche (menzionate nella sua citata risoluzione del 21 febbraio 2008);

10.

chiede in particolare alla Commissione se la mancanza di risorse negli Stati membri non rappresenti un segno preoccupante di problemi effettivi nel controllo dell'applicazione del diritto comunitario; invita inoltre la Commissione, nella valutazione del progetto, a verificare, per riferirne al Parlamento, le seguenti questioni:

che il denunciante abbia ricevuto dalla Commissione spiegazioni chiare ed esaustive sul trattamento della propria denuncia, che il nuovo metodo abbia effettivamente contribuito a risolvere il proprio caso e che non abbia comunque rappresentato una deresponsabilizzazione della Commissione rispetto al suo ruolo di «custode del trattato»;

che il nuovo metodo non abbia ulteriormente ritardato l'avvio di un procedimento di infrazione, la cui durata è già estremamente lunga e indeterminata;

che la Commissione non abbia mostrato alcuna indulgenza nei confronti degli Stati membri per quanto riguarda il rispetto dei termini fissati dalla Commissione (dieci settimane) e che, allo scadere di tale termine, la Commissione abbia comunicato allo Stato informazioni e termini precisi quanto alla sua futura azione, al fine di trovare una soluzione rapida e definitiva per il cittadino;

che il fatto che il progetto «EU Pilot» sia stato applicato solo a 15 Stati volontari non abbia comportato una minore attenzione nel trattamento delle infrazioni per quegli Stati che non hanno partecipato al progetto;

11.

chiede se, grazie all'applicazione del progetto «EU Pilot» e alla conseguente diminuzione del carico di lavoro per il trattamento delle infrazioni, la Commissione stia procedendo a un controllo più sistematico ed esauriente del recepimento delle direttive nei sistemi legislativi nazionali;

12.

chiede alla Commissione se il progetto «EU Pilot» abbia avuto un impatto sullo svolgimento delle riunioni «pacchetto» tenute dalla Commissione per gli Stati membri coinvolti nel progetto e per gli altri Stati che non vi partecipano, tenuto conto del fatto che tali riunioni sono considerate l'elemento fondamentale per affrontare e risolvere le procedure di infrazione;

13.

è del parere che i cittadini dell'Unione europea debbano potersi attendere dalla Commissione il medesimo livello di trasparenza, sia che presentino una denuncia formale sia che esercitino il loro diritto di petizione in base al trattato; chiede pertanto che siano messe a disposizione della commissione per le petizioni, con cadenza regolare, informazioni chiare sullo stato di avanzamento delle procedure d'infrazione che hanno rilevanza anche per le petizioni in sospeso, oppure, in mancanza di tale comunicazione, che alla stessa commissione sia dato accesso alla pertinente banca dati della Commissione su un piano di parità con il Consiglio;

14.

ricorda alla Commissione che qualsiasi corrispondenza suscettibile di denunciare una violazione reale del diritto comunitario deve essere registrata come denuncia a meno che non rientri tra le circostanze eccezionali di cui al punto 3 dell'allegato della citata comunicazione del 20 marzo 2002;

15.

prende atto che la Commissione ha dichiarato che una direttiva fondamentale quale la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (8), non è stata in pratica correttamente recepita in nessuno Stato membro; rileva che la Commissione ha ricevuto più di 1 800 denunce individuali in relazione a questa direttiva, registrandone 115 come denunce e aprendo 5 casi di infrazione per non corretta applicazione della direttiva (9); riconosce l'efficace collaborazione e trasparenza dimostrata dalla Commissione nei confronti del Parlamento in relazione a questa direttiva; condivide l'impostazione proposta dalla Commissione, che prevede la verifica continua ed esaustiva della stessa, il sostegno agli Stati membri nel garantire la piena e corretta applicazione attraverso la pubblicazione di appositi orientamenti nel primo semestre del 2009 e l'apertura di un procedimento di infrazione nei confronti degli Stati membri la cui legislazione nazionale non si allinei alla direttiva; manifesta tuttavia serie preoccupazioni quanto alla capacità della Commissione di espletare il proprio ruolo di «custode del Trattato» e quanto alla possibilità, per il Parlamento, di verificare la politica di registrazione delle denunce attuata dai diversi servizi della Commissione;

16.

sollecita tutti i servizi della Commissione a tenere i denuncianti pienamente informati riguardo allo stato di avanzamento delle loro denunce allo scadere di ciascun termine predefinito (lettere di costituzione in mora, pareri motivati, ricorsi alla Corte o chiusura del caso), a elaborare, ove opportuno, raccomandazioni sulla gestione dei casi attraverso meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie, a rendere noti i motivi delle loro decisioni e a comunicarli dettagliatamente al denunciante in conformità dei principi stabiliti nella citata comunicazione del 2002;

17.

accoglie con favore l'introduzione graduale, da parte della Commissione, di testi riepilogativi destinati ai cittadini, pubblicati unitamente alle principali proposte della Commissione; raccomanda che le sintesi per i cittadini siano rese accessibili tramite un unico punto di accesso e ritiene inaccettabile che tali testi scompaiano una volta conclusa la procedura legislativa, ovvero nell'istante in cui assumono più rilevanza per i cittadini e per le imprese;

18.

rammenta che il Consiglio ha assunto l'impegno di incoraggiare gli Stati membri a redigere e pubblicare tavole che illustrino la concordanza tra le direttive e le misure nazionali di recepimento; sottolinea che tali tavole sono essenziali per consentire alla Commissione di controllare in modo efficace le misure di attuazione in tutti gli Stati membri;

19.

constata con rammarico che in questa legislatura non vi è stato alcun progresso significativo per quanto concerne il ruolo fondamentale che il Parlamento dovrebbe svolgere nel controllo dell'applicazione del diritto comunitario; ritiene che la definizione di priorità da parte della Commissione in riferimento alle procedure di infrazione comporti decisioni politiche e non puramente tecniche che attualmente non sono oggetto di alcuna forma di verifica, controllo o meccanismo di trasparenza esterni; sollecita una rapida attuazione delle riforme connesse proposte dal gruppo di lavoro sulla riforma del Parlamento europeo, intese ad accrescere la capacità di quest'ultimo di controllare l'applicazione del diritto comunitario; a tale riguardo appoggia la decisione della Conferenza dei presidenti di commissione del 25 marzo 2009;

20.

chiede una maggiore cooperazione tra i parlamenti nazionali e il Parlamento europeo e i rispettivi deputati in modo da promuovere ed intensificare l'effettivo controllo delle questioni europee a livello nazionale, nonché agevolare il flusso di informazioni, in particolare in sede di adozione degli atti legislativi europei; ritiene che i membri dei parlamenti nazionali abbiano un ruolo prezioso da svolgere nel controllo dell'applicazione del diritto comunitario, contribuendo così a rafforzare la legittimità democratica dell'Unione europea e ad avvicinarla ai cittadini;

21.

ricorda l'impegno del Consiglio di incoraggiare gli Stati membri a elaborare e pubblicare tavole che illustrino la concordanza tra le direttive e le misure nazionali di recepimento; insiste sul fatto che tali tavole sono essenziali per consentire alla Commissione di controllare in modo efficace le misure di attuazione in tutti gli Stati membri; si ripromette, in qualità di colegislatore, di adottare tutte le misure necessarie per garantire che, durante il processo legislativo, le disposizioni concernenti dette tavole non vengano soppresse dal testo delle proposte della Commissione;

22.

prende atto che i tribunali nazionali svolgono un ruolo essenziale nell'applicazione del diritto comunitario e sostiene pienamente gli sforzi della Commissione volti ad individuare corsi di formazione complementari per i giudici nazionali, i professionisti forensi, i funzionari e gli altri funzionari delle amministrazioni nazionali; sottolinea che tale sostegno è indispensabile nei nuovi Stati membri, in particolare per quanto concerne l'accesso alle informazioni e alla letteratura di carattere giuridico in tutte le lingue ufficiali; sottolinea la necessità di sostenere una maggiore disponibilità di banche dati sulle decisioni delle autorità giudiziarie nazionali concernenti il diritto comunitario;

23.

incoraggia la Commissione ad esaminare più approfonditamente i meccanismi di azione collettiva nell'Unione europea, al fine di portare a termine le iniziative attualmente in corso nel settore del diritto dei consumatori e in quello del diritto della concorrenza; ritiene che tali meccanismi potrebbero essere utilizzati dai cittadini, compresi i firmatari di petizioni, per migliorare l'effettiva applicazione del diritto comunitario;

24.

invita la Commissione a garantire che sia attribuita maggiore priorità all'applicazione del diritto comunitario relativo all'ambiente, tenendo presenti le preoccupanti tendenze rivelate nella sua relazione e le numerose petizioni pervenute in materia e a tale riguardo raccomanda di rafforzare i controlli della fase attuativa e di dotare i servizi interessati di risorse adeguate; accoglie con favore la comunicazione della Commissione del 18 novembre 2008 sull'attuazione del diritto ambientale comunitario (COM(2008)0773) quale primo passo in questa direzione;

25.

concorda con la valutazione della Commissione secondo cui è necessario adottare un maggior numero di misure preventive per evitare violazioni della normativa comunitaria da parte degli Stati membri; incoraggia la Commissione ad accogliere le specifiche richieste avanzate dalla commissione per le petizioni, al fine di prevenire danni irreversibili all'ambiente e deplora che in troppe occasioni la Commissione abbia risposto che sia che prima di poter intervenire essa deve attendere una decisione definitiva delle autorità nazionali competenti.

26.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia, al Mediatore europeo, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  Testi approvati, P6_TA(2008)0060.

(2)  Punto 12: «Le decisioni della Commissione in materia di infrazioni sono pubblicate entro otto giorni dalla loro adozione sul sito Internet del segretariato generale della Commissione: http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/droit_com_en.htm.#infractions Le decisioni riguardanti l'adozione di un parere motivato rivolto allo Stato membro o la presentazione di un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia sono inoltre rese note mediante comunicato stampa, salvo decisione contraria della Commissione.»

(3)  Punto 3: «Dal 2008 in poi le relazioni annuali della Commissione illustreranno in dettaglio l'azione della Commissione in ordine a queste priorità».

(4)  COM(2008)0777, pag. 10.

(5)  Ibidem.

(6)  «Mancata comunicazione di misure di recepimento: tra l'invio della lettera di messa in mora e la risoluzione del caso o il suo deferimento alla Corte di giustizia non dovrebbero trascorrere più di 12 mesi» (COM(2007)0502).

(7)  COM(2007)0502, pag. 8.

(8)  GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.

(9)  «Nei trenta mesi di applicazione della direttiva, la Commissione ha ricevuto più di 1 800 denunce individuali, 40 interrogazioni parlamentari e 33 petizioni relative alla sua applicazione. Ha registrato 115 denunce e ha avviato 5 procedimenti d'infrazione per inadeguata applicazione della direttiva.» – Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri (COM(2008)0840), pag. 11.


RACCOMANDAZIONI

Parlamento europeo

8.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 184/119


Venerdi 24 aprile 2009
Profilo, in particolare sulla base dell'origine etnica e della razza, nelle operazioni antiterrorismo, di applicazione della legge, di controllo dell'immigrazione, dei servizi doganali e dei controlli alle frontiere

P6_TA(2009)0314

Raccomandazione del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 destinata al Consiglio sul problema di definire un profilo, in particolare sulla base dell'origine etnica o della razza, nelle operazioni antiterrorismo, di applicazione della legge, di controllo dell'immigrazione, dei servizi doganali e dei controlli alle frontiere (2008/2020(INI))

2010/C 184 E/25

Il Parlamento europeo,

vista la proposta di raccomandazione destinata al Consiglio, di Sarah Ludford a nome del gruppo ALDE, sul problema di definire un profilo, in particolare sulla base dell'origine etnica o della razza, nelle operazioni antiterrorismo, di applicazione della legge, di controllo dell'immigrazione, dei servizi doganali e dei controlli alle frontiere (B6-0483/2007),

visti gli strumenti internazionali, europei e nazionali in materia di diritti umani, in particolare il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR), la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), il trattato sull'Unione europea, il trattato che istituisce la Comunità europea (trattato CE), la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la Carta) e le costituzioni nazionali degli Stati membri, nonché i diritti e le garanzie che essi conferiscono ai cittadini nell'ambito della vita privata, della protezione dei dati, della non discriminazione e della libertà di circolazione,

viste le misure in materia di protezione europea dei dati del Consiglio d'Europa, tra cui l'articolo 8 della CEDU, la Convenzione n. 108 del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, le raccomandazioni del comitato dei ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri R(87) 15 tesa a regolamentare l'utilizzo dei dati a carattere personale nel settore della polizia (1), R (97) 18 relativa alla protezione dei dati personali raccolti e trattati per scopi statistici (2) e R(2001) 10 del codice europeo di etica della polizia (3) ,

viste le disposizioni dell'UE in materia di protezione dei dati, ossia gli articoli 7 e 8 della Carta, la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (4) e la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (5),

viste le misure per contrastare la discriminazione razziale, vale a dire la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione (ICERD), l'articolo 14 della CEDU e il suo protocollo 12, l'articolo 13 del trattato CE e la direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (6),

visti gli strumenti europei nell'ambito della sicurezza e della lotta contro il terrorismo, compresa la cooperazione di polizia e giudiziaria e lo scambio di informazioni fra Stati membri, come la decisione 2005/671/GAI del Consiglio, del 20 settembre 2005, concernente lo scambio di informazioni e la cooperazione in materia di atti terroristici (7), la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e di intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge (8), la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (9), e la relativa decisione di esecuzione 2008/616/GAI del 23 giugno 2008 (10),

viste le banche dati esistenti e progettate nell'Unione europea, quali il sistema d'informazione Schengen, Eurodac e il sistema d'informazione sui visti, nonché le misure per la raccolta dei dati biometrici, quali quelli relativi ai permessi di soggiorno e ai passaporti, nonché la comunicazione della Commissione, del 30 novembre 2006, intitolata «Rafforzare la gestione delle frontiere marittime meridionali dell'Unione europea» relativa all'istituzione di una rete permanente di pattuglie costiere per le frontiere esterne marittime meridionali (COM(2006)0733) e i proposti progetti di sorveglianza, quali Eurosur (sistema europeo di sorveglianza delle frontiere),

vista la proposta di creare «frontiere elettroniche», come menzionato nella comunicazione della Commissione, del 13 febbraio 2008, intitolata «Preparare le prossime fasi della gestione delle frontiere nell'Unione europea», dove si propongono una gestione integrata delle frontiere, con la creazione di controlli automatizzati alle frontiere, incluso un programma per viaggiatori registrati, nonché un sistema di ingresso/uscita (COM(2008)0069),

visto l'accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sull'elaborazione e il trasferimento dei dati del codice di prenotazione (PNR) da parte dei vettori aerei al ministero della Sicurezza interna (Department of Homeland Security - DHS) statunitense (accordo 2007 PNR) (11), la proposta di decisione quadro del Consiglio sull'uso del PNR nelle attività di contrasto (COM(2007)0654), nonché i pareri, relativi a tale proposta, dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (l'Agenzia per i diritti fondamentali), del Garante europeo della protezione dei dati, del gruppo di lavoro Articolo 29, nonché del gruppo di lavoro sulla polizia e la giustizia,

vista la relativa giurisprudenza costituzionale, tra cui la sentenza della Corte costituzionale tedesca in tema di polizeiliche präventive Rasterfahndung  (12) e la sentenza della Camera dei lord britannica sui rom cechi (13) nonché la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, in particolare Timishev contro Russia  (14), Nachova e altri contro Bulgaria  (15),D.H e altri contro Repubblica ceca  (16) e S. e Marper contro Regno Unito  (17) e della Corte di giustizia delle Comunità europee, in particolare Huber contro Germania  (18) ,

viste la relazione del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla promozione e protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali nell'ambito della lotta contro il terrorismo, Martin Scheinin (19), sul documento «Proteggere il diritto alla riservatezza nella lotta contro il terrorismo», elaborato da Thomas Hammarberg, Commissario del Consiglio d'Europa per i diritti dell'uomo (20), la raccomandazione di politica generale n. 8 sulla lotta al razzismo combattendo il terrorismo (21) e n. 11 sulla lotta al razzismo e alla discriminazione razziale nella politica (22), della commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI) del Consiglio d'Europa e la relazione sulla «Definizione di profili in base all'etnia» della rete comunitaria di esperti indipendenti in materia di diritti fondamentali (23),

visti l'articolo 114, paragrafo 3, e l'articolo 94 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per gli affari esteri (A6-0222/2009),

A.

considerando che gli Stati membri sempre più spesso ricorrono alle nuove tecnologie utilizzando programmi e sistemi che comportano la raccolta, l'uso, la conservazione e lo scambio di informazioni relative ai singoli come strumento per contrastare il terrorismo o affrontare altre minacce nell'ambito della lotta alla criminalità,

B.

considerando che è necessario stabilire chiaramente a livello europeo, tenendo conto dell'obiettivo concreto che si intende perseguire, in che cosa consistono le pratiche di definizione di profili, e che le pratiche di definizione di profili rappresentano una tecnica investigativa, resa possibile dalle nuove tecnologie, spesso utilizzata nel settore commerciale ma sfruttata con sempre maggiore frequenza anche come strumento di applicazione della legge, in particolare per l'individuazione e la prevenzione dei reati, oltre che nell'ambito del controllo delle frontiere,

C.

considerando che la pratica di definire profili, realizzata spesso attraverso l'estrapolazione automatizzata di dati contenuti nei computer, merita un esame approfondito e una discussione politica, dato che si discosta in modo controverso dalla regola generale che vuole che le decisioni relative all'applicazione della legge debbano essere prese sulla base della condotta di una persona; considerando altresì che la definizione di profili è una tecnica investigativa che raccoglie, da varie fonti, informazioni sulle persone (che possono riguardare anche la loro etnia, razza, nazionalità e religione) come base per cercare di identificare, e possibilmente applicare misure restrittive nei confronti di chi, tra di esse, potrebbe essere un criminale o un sospetto terrorista, e che tale pratica si può definire come:

«l'associazione sistematica di gruppi di caratteristiche fisiche, comportamentali o psicologiche a determinati reati e il loro utilizzo come base per prendere decisioni nelle attività di contrasto»  (24)

oppure, chiarendo il rapporto che intercorre tra estrapolazione dei dati e definizione dei profili:

«tecnica attraverso la quale una serie di caratteristiche di una particolare classe di persone viene estrapolata da esperienze passate e i dati registrati sono utilizzati per ricerche, al fine di individuare soggetti che abbiano una stretta correlazione con tale insieme di caratteristiche»  (25),

D.

considerando che la definizione di profili in base specificatamente all'etnia o alla razza e che fa sorgere quindi gravi preoccupazioni circa il conflitto con le norme antidiscriminazione, può essere definita come:

«la pratica di utilizzare la “razza” o l'origine etnica, la religione o l'origine nazionale, come l'unico fattore, o uno di vari fattori, nelle decisioni relative alle attività di contrasto su base sistematica, indipendentemente dal fatto che i soggetti interessati siano identificati mediante mezzi automatici»  (26)

oppure

«l'uso, da parte della polizia, senza alcuna giustificazione obiettiva e ragionevole, di elementi quali la razza, il colore, la lingua, la religione, la nazionalità, o l'origine nazionale o etnica, nelle attività di controllo, vigilanza o indagine»  (27),

E.

considerando che la definizione di profili, sia mediante estrapolazione dei dati che attraverso le prassi seguite dalle forze di polizia o da altre agenzie, si va diffondendo come strumento per le attività di contrasto e di controllo delle frontiere, e che viene rivolta un'attenzione insufficiente alla valutazione della sua efficacia e allo sviluppo e applicazione di tutele giuridiche che assicurino il rispetto dei diritti della vita privata e consentano di evitare discriminazioni,

F.

considerando che i profili possono essere:

i)

descrittivi, quando si basano su testimonianze e altre informazioni relative ai perpetratori o alle caratteristiche dei reati che sono stati commessi e fungono da ausilio, pertanto, all'arresto di specifici sospetti o all'individuazione di attività criminali attuali che ricalcano il medesimo modello; oppure

ii)

predittivi, quando mettono in relazione variabili osservabili di eventi passati e dati e informazioni di intelligence attuali, al fine di trarre conclusioni che, si ritiene, possano consentire di individuare le persone eventualmente coinvolte in alcuni reati futuri, o non ancora identificati (28),

G.

considerando che l'estrapolazione dei dati e la definizione di profili rendono più labile il confine tra le legittime attività di sorveglianza mirata e i problematici controlli di massa nell'ambito dei quali si procede alla raccolta di dati non per scopi specifici ma piuttosto in virtù della loro utilità, dando così luogo a una potenziale violazione della privacy,

H.

considerando che restrizioni di viaggio ingiustificate e pratiche di controllo intrusive potrebbero incidere negativamente su scambi vitali con i paesi terzi in campo economico, scientifico, culturale e sociale; sottolinea pertanto l'importanza di ridurre al minimo il rischio che determinati gruppi, comunità o nazionalità siano sottoposti a pratiche discriminatorie o a misure non giustificabili oggettivamente,

I.

considerando che esiste il rischio di sottoporre persone innocenti a provvedimenti arbitrari quali fermi, interrogatori, restrizioni della libertà di movimento e segnalazioni alle autorità di controllo o di sicurezza a causa dell'aggiunta di determinate informazioni ai loro profili da parte dei funzionari di uno Stato; e che, se le informazioni non sono tempestivamente eliminate, in seguito a scambi di dati e reciproco riconoscimento delle decisioni si potrebbero verificare, magari senza la possibilità di ricorrere contro i provvedimenti in questione, rifiuti di concedere visti o permessi di ingresso e soggiorno, inserimenti in elenchi di controllo o banche dati, divieti di svolgere attività lavorative o effettuare operazioni bancarie, arresti, privazioni della libertà o altre violazioni dei diritti,

J.

considerando che le attività di contrasto devono essere sempre condotte nel rispetto dei diritti fondamentali, compresi i diritti alla vita privata e familiare, alla protezione dei dati personali e alla non discriminazione, e che sebbene una stretta cooperazione internazionale sia indispensabile nella lotta contro il terrorismo e i gravi atti di criminalità, tale cooperazione deve rispettare il diritto internazionale, oltre alle norme europee e ai valori sulla parità di trattamento e la corretta tutela giuridica, tra l'altro per evitare che l'Unione europea metta a repentaglio la sua credibilità in veste di promotore dei diritti umani internazionali all'interno dei propri confini e a livello internazionale,

K.

considerando che l'Unione europea deve evitare strategie investigative che potrebbero inutilmente danneggiare le relazioni diplomatiche, ostacolare tale cooperazione internazionale o nuocere all'immagine dell'Unione europea nel mondo nonché alla sua credibilità come promotrice del diritto internazionale; e che le norme europee in materia di pari trattamento, non discriminazione e tutela giuridica debbono continuare a valere come esempio,

L.

considerando che la definizione di profili sia descrittivi che predittivi può costituire uno strumento d'indagine legittimo, laddove tali profili si basino su informazioni specifiche, affidabili e puntuali piuttosto che su generalizzazioni non comprovate basate su stereotipi, e qualora le azioni intraprese sulla base di tali profili superino i test giuridici di necessità e proporzionalità; e che, tuttavia, in assenza di adeguate restrizioni giuridiche e garanzie sull'uso dei dati relativi all'origine etnica, alla razza, alla religione, alla nazionalità e all'appartenenza politica, vi è un forte rischio che la definizione di profili possa dar luogo a pratiche discriminatorie,

M.

considerando che l'orientamento contenuto nel codice europeo di etica della polizia afferma che «le indagini di polizia si baseranno, come minimo, sul ragionevole sospetto di un reale o possibile illecito o reato» e che si afferma che, in assenza di tale ragionevole sospetto, emerge la probabilità di violazione dei diritti umani (29), che minaccia i singoli e la società nel suo complesso, qualora la definizione dei profili si basi su stereotipi o pregiudizi,

N.

considerando che la «definizione di profili predittivi», attraverso l'uso di profili generali sviluppati facendo ricorso a riferimenti incrociati tra banche dati e che riflette generalizzazioni non comprovate o modelli comportamentali giudicati indicativi della commissione di futuri (seppur non ancora scoperti) reati o atti terroristici, fa sorgere gravi preoccupazioni in materia di privacy e può costituire un'interferenza con i diritti al rispetto della vita privata ai sensi dell'articolo 8 della CEDU e dell'articolo 7 della Carta (30),

O.

considerando che la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo chiarisce che le deroghe all'articolo 8, paragrafo 2 della CEDU sono ammesse soltanto nel rispetto della legge e se necessarie in una società democratica (31), come confermato nella sua recente sentenza nella causa S. e Marper contro Regno Unito, menzionata in precedenza, in cui ha ritenuto che «i poteri di conservazione generalizzati e indiscriminati delle impronte, dei campioni cellulari e dei profili del DNA di persone sospettate, ma non condannate per reati» costituiscono una violazione dell'articolo 8 della CEDU,

P.

considerando che le conclusioni della Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa S. e Marper contro Regno Unito, menzionata in precedenza, di un «rischio di stigmatizzazione» che deriva dal fatto che persone non condannate per reati sono trattate allo stesso modo dei criminali condannati nella banca dati britannica del DNA deve sollevare, inoltre, interrogativi in merito alla legalità delle operazioni di definizione di profili basate sull'elaborazione di dati personali di persone non giudicate colpevoli dai tribunali (32),

Q.

considerando che il programma Rasterfahndung, che ha visto le autorità di polizia tedesche raccogliere da banche dati pubbliche e private le schede personali di uomini tra i 18 e 40 anni che erano all'epoca (o erano stati) studenti di presunta fede musulmana, nel tentativo (non riuscito) di identificare sospetti terroristi, è stato giudicato incostituzionale dalla Corte costituzionale tedesca nella sentenza menzionata in precedenza, giacché la Corte ha ritenuto l'estrapolazione dei dati un'intrusione illecita nei dati personali e nella vita privata, che non può essere giustificata come risposta a una situazione di minaccia generalizzata come quella che permane dagli attentati terroristici dall'11 settembre 2001, ma richiede la dimostrazione di un «pericolo concreto», come la preparazione o commissione di attentati terroristici,

R.

considerando che sono stati avanzati dubbi sull'utilità dell'estrapolazione dei dati e della definizione di profili in vari studi americani, tra cui:

i)

uno studio del Cato Institute che osserva:

“benché l'estrapolazione dei dati abbia molti utilizzi preziosi, non è adatta al problema della scoperta dei terroristi. Sarebbe triste se l'estrapolazione dei dati per la scoperta di terroristi trovasse un avallo all'interno degli ambienti della sicurezza nazionale, dell'applicazione della legge e delle tecnologie, dato che continuare con questo utilizzo dell'estrapolazione dei dati costituirebbe uno spreco del denaro dei contribuenti, violerebbe inutilmente la privacy e le libertà civili e porterebbe a un cattivo uso del tempo e delle energie preziose di donne e uomini che operano nell'ambito della sicurezza nazionale  (33) ;

ii)

uno studio del National Research Council statunitense sull'estrapolazione dei dati e le tecnologie di vigilanza comportamentale del ministero per la Sicurezza interna (Department of Homeland Security) hanno concluso che:

«l'identificazione automatizzata di terroristi attraverso l'estrapolazione dei dati (…) non è realizzabile come obiettivo, né desiderabile come finalità dello sviluppo di tecnologie  (34)»,

S.

considerando che l'efficacia dell'estrapolazione dei dati è indebolita dal problema del cosiddetto «ago in un pagliaio», riscontrato dagli analisti che devono filtrare l'enorme quantità di dati disponibili; considerando altresì che l'ampiezza delle «tracce digitali» lasciate dai cittadini rispettosi della legge è superiore a quella di criminali e terroristi, i quali compiono sforzi notevoli per nascondere la loro identità, e che vi sono percentuali significative di «falsi positivi», dove non solo persone del tutto innocenti diventano sospetti con possibili invasioni della vita privata del singolo, ma addirittura i sospetti reali, nel frattempo, restano non identificati,

T.

considerando che il problema opposto è dato dall'eventualità di lasciarsi sfuggire perpetratori che non rientrano nel profilo, come è avvenuto con il capo della banda degli attentatori di Londra, del 7 luglio 2005, che «era giunto all'attenzione dei servizi di intelligence in quanto associato ad altri uomini sospettati di coinvolgimento in un complotto per commettere un attentato terroristico (…) ma (…) non era stato perseguito perché non collimava sufficientemente con il profilo del sospetto terrorista precedente al luglio 2005» (35),

U.

considerando che la definizione di profili che perturba i buoni rapporti con le comunità e fa sì che determinate comunità non cooperino con le autorità di contrasto, sarebbe controproducente, in quanto ostacolerebbe la raccolta di informazioni di intelligence e azioni efficaci per contrastare la criminalità e il terrorismo (36),

V.

considerando che la raccolta efficiente di informazioni in merito a specifici sospetti e il fatto di seguire tracce specifiche costituisce l'approccio migliore per individuare e prevenire il terrorismo e, a integrazione di ciò, le verifiche e i controlli a campione che colpiscono tutti allo stesso modo e ai quali i terroristi non possano sottrarsi, potrebbero essere più efficaci rispetto alla definizione di profili negli sforzi preventivi contro il terrorismo (37),

W.

considerando che l'uso dell'etnia, dell'origine nazionale o della religione quali fattori nelle indagini di contrasto non è precluso, fintanto che tale uso è conforme agli standard in materia di non discriminazione, compreso l'articolo 14 CEDU, e deve superare le verifiche di efficacia, necessità e proporzionalità, se si vuole realizzare una differenza di trattamento legittimo che non costituisca discriminazione,

X.

considerando che la definizione di profili sulla base di presupposti stereotipati può esacerbare sentimenti di ostilità e xenofobia nell'opinione pubblica nei confronti di persone di una data origine etnica, nazionale o religiosa (38),

Y.

considerando che la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ha stabilito che laddove la discriminazione razziale costituisca una base esclusiva per l'azione di contrasto, ciò corrisponde a una discriminazione vietata (39), e che, nella pratica, non è sempre chiaro se la razza o l'etnia costituiscano la base esclusiva o decisiva per tale azione ed è spesso solo quando modelli di pratiche di contrasto sono analizzati che il peso predominante di tali fattori emerge chiaramente,

Z.

considerando che, benché non vi sia alcuna norma internazionale o europea che vieti espressamente la «definizione di profili su base etnica», la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo suggerirebbe tale conclusione e sia l'ICERD che l'ECRI hanno affermato chiaramente che tale pratica vìola effettivamente il divieto di discriminazione (40),

AA.

considerando che il programma d'azione approvato alla Conferenza mondiale contro il razzismo del 2000 ha sollecitato gli Stati a «progettare, attuare e applicare misure per eliminare la 'definizione di profili su base razziale'» (41); considerando che l'ECRI, nella summenzionata raccomandazione n. 8 sulla lotta al razzismo combattendo il terrorismo, ha chiesto ai governi di accertarsi che nessuna discriminazione sia presente nella legislazione e nella regolamentazione di applicazione della legge; considerando che la rete comunitaria di esperti indipendenti in materia di diritti fondamentali ritiene che i profili dei terroristi sulla base di caratteristiche quali la nazionalità, l'età o il luogo di nascita «presentino un rischio elevato di discriminazione» (42),

AB.

considerando che vi è l'esigenza di una valutazione completa delle pratiche investigative e dei sistemi di elaborazione dei dati all'interno dell'Unione europea e degli Stati membri che utilizzano o forniscono la base per le tecniche di definizione dei profili, al fine di assicurare il pieno rispetto degli obblighi giuridici nazionali, europei e internazionali ed evitare ingiustificati effetti discriminatori o invasivi della privacy,

AC.

considerando che i seguenti orientamenti dovrebbero essere applicati a tali operazioni e che è necessario combinare tutte queste tutele per fornire una protezione completa ed efficace,

1.

rivolge al Consiglio le seguenti raccomandazioni:

a)

qualunque elaborazione di dati personali per finalità di applicazione della legge e di lotta al terrorismo dovrebbe essere basata su norme giuridiche pubblicate che impongano limitazioni all'utilizzo, che siano chiare, specifiche e vincolanti, nonché soggette a una vigilanza rigorosa ed efficace da parte di autorità indipendenti di protezione dei dati, oltre che a severe sanzioni in caso di violazione; la conservazione di massa di dati per motivi precauzionali è una misura sproporzionata rispetto alle misure strettamente necessarie per un'efficace azione di contrasto del terrorismo;

b)

è necessario istituire un quadro giuridico che stabilisca chiaramente in che cosa consistono le pratiche di definizione di profili, o mediante l'estrapolazione automatizzata di informazioni elettroniche o in altro modo, allo scopo di fissare norme chiare in materia di legittimità dell'utilizzo e di limitazioni dello stesso; è necessario inoltre introdurre salvaguardie per la tutela dei diritti dei singoli e meccanismi di responsabilizzazione;

c)

la raccolta e la conservazione di dati personali e l'utilizzo di tecniche per la definizione di profili in merito a persone non sospettate di un reato o di una minaccia specifici dovrebbero essere sottoposti a test di «necessità» e «proporzionalità» particolarmente rigorosi;

d)

i dati relativi ai fatti e le informazioni di intelligence, nonché i dati relativi a diverse categorie di interessati, andrebbero distinti chiaramente;

e)

l'accesso ai fascicoli della polizia e dei servizi segreti andrebbe consentito soltanto caso per caso, per finalità specifiche, e dovrebbe essere soggetto a controllo giurisdizionale negli Stati membri;

f)

le attività di definizione di profili non dovrebbero distogliere i servizi di polizia degli Stati membri dalle operazioni investigative mirate, e una legislazione restrittiva in materia di definizione di profili non dovrebbe impedire l'accesso legittimo alle banche dati nell'ambito di tali indagini mirate;

g)

dovrebbe esservi un limite di tempo per la conservazione delle informazioni personali;

h)

le statistiche basate sull'etnia rappresentano uno strumento essenziale per identificare le azioni di contrasto che dimostrano una focalizzazione sproporzionata, illegittima e ingiustificata sulle minoranze etniche; l'introduzione di elevati standard di protezione dei dati personali (ovvero quelli legati a una persona fisica identificabile) non preclude pertanto la generazione di dati statistici anonimi, comprendenti anche variabili legate all'etnia, alla «razza», alla religione e alla nazionalità, necessari a individuare qualsiasi discriminazione nelle pratiche di contrasto; occorre invitare il Gruppo di lavoro Articolo 29 a fornire un orientamento in materia;

i)

la raccolta di dati sui singoli individui esclusivamente sulla base del fatto che abbiano una particolare origine razziale o etnica, convinzione religiosa, orientamento sessuale o comportamento, opinioni politiche o che siano membri di particolari movimenti o organizzazioni non proibite dalla legge andrebbe vietata; è necessario garantire forme di tutela e possibilità di ricorso contro l'utilizzo discriminatorio di strumenti di applicazione della legge;

j)

il ricorso, da parte di enti pubblici o privati, a computer per prendere decisioni sui singoli senza una valutazione umana andrebbe consentito soltanto in via eccezionale e associato a rigorose salvaguardie;

k)

vi dovrebbero essere solide salvaguardie, stabilite dalla legge, che assicurino un controllo giurisdizionale e parlamentare adeguato delle attività della polizia e dei servizi segreti, comprese le attività antiterrorismo;

l)

in considerazione delle possibili conseguenze per i singoli, i mezzi di ricorso dovrebbero essere efficaci e accessibili, con informazioni chiare agli interessati circa le procedure applicabili accompagnate dai diritti di accesso e rettifica;

m)

occorre stabilire una serie di criteri che consentano di verificare l'efficacia, la legittimità e la coerenza con i valori dell'Unione europea di tutte le pratiche di definizione di profili; le disposizioni di legge, attuali e future, nazionali ed europee, sull'uso della definizione dei profili andrebbero riviste onde accertare che soddisfino i requisiti giuridici fissati dal diritto comunitario e dai trattati internazionali; sarebbe opportuno valutare, se necessario, una riforma legislativa a livello comunitario, finalizzata a introdurre norme vincolanti volte a evitare qualunque violazione dei diritti fondamentali, tenendo altresì conto delle citate raccomandazioni del Consiglio d'Europa sulla definizione di profili;

n)

è necessario verificare fino a che punto la direttiva 2000/43/CE vieta o regolamenta le misure e le pratiche di definizione di profili, considerando altresì la possibilità di riformarla per includere anche gli aeroporti e i porti nel suo ambito di applicazione;

o)

il Consiglio dovrebbe commissionare uno studio, basato sul quadro normativo pertinente e sulle pratiche in vigore, che venga condotto sotto la responsabilità della Commissione, in collaborazione con l'Agenzia per i diritti fondamentali e, se del caso, con il Garante europeo della protezione dei dati, e previa consultazione delle autorità di contrasto e delle agenzie di intelligence, sull'applicazione reale e potenziale delle tecniche di definizione di profili, sulla loro efficacia nell'identificazione dei sospetti e sulla compatibilità di tali pratiche con le libertà civili, i diritti umani e le norme sulla privacy; è necessario chiedere agli Stati membri di fornire le cifre relative ai fermi, alle ricerche e agli altri provvedimenti derivanti dall'utilizzo delle tecniche di definizione di profili;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio e, per conoscenza, alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  Approvata dal comitato dei ministri il 17 settembre 1987 alla 410a riunione dei viceministri.

(2)  Approvata dal comitato dei ministri il 30 settembre 1997, alla 602a riunione dei viceministri.

(3)  Approvata dal comitato dei ministri il 19 settembre 2001, alla 765a riunione dei viceministri.

(4)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(5)  GU L 350 del 30.12.2008, pag. 60.

(6)  GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.

(7)  GU L 253 del 29.9.2005, pag. 22.

(8)  GU L 386 del 29.12.2006, pag. 89.

(9)  GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1.

(10)  GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12.

(11)  GU L 204 del 4.8.2007, pag. 18.

(12)  Decisione della Corte costituzionale tedesca, BVerfG, 1 BvR 518/02 del 4.4.2006, Absatz-Nr. (1-184).

(13)  Camera dei Lord, 9 dicembre 2004, R v. Immigration Office at Prague Airport and another (Respondents) ex parte European Roma Rights Centre and other (Appellants) [2004], UKHL 55, paragrafo 101.

(14)  Timishev contro Russia, 13 dicembre 2005, n. 55762/00 e 55974/00, CEDU 2005-XII.

(15)  Nachova e altri contro Bulgaria [GC], 26 febbraio 2004, n. 43577/98 e 43579/98, CEDU 2005-VII.

(16)  D.H. e altri contro Repubblica ceca, 13 novembre 2007, n. 57325/00.

(17)  S. e Marper contro Regno Unito, 4 dicembre 2008, n. 30562/04 e 30566/04.

(18)  Sentenza del 16 dicembre 2008, causa C-524/06, non ancora pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza.

(19)  Documento delle Nazioni Unite A/HRC/4/26, 29 gennaio 2007.

(20)  CommDH/Issue Paper (2008)3, Strasburgo, 17 novembre 2008.

(21)  CRI(2004) 26, approvata il 17 marzo 2004.

(22)  CRI(2007) 39, approvata il 29 giugno 2007.

(23)  CFR-CDF, parere 4.2006, disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/justice_home/cfr_cdf/doc/avis/2006_4_en.pdf.

(24)  Parere dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, del 28 ottobre 2008, sulla decisione quadro del Consiglio sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) nelle attività di contrasto, paragrafo 35.

(25)  Relazione della Camera dei Lord: Clarke R, «Profiling: A Hidden Challenge to the Regulation of Data Surveillance», 1993, paragrafo 33, nota 41.

(26)  De Schutter, Oliver and Ringelheim, Julie (2008), «Ethnic Profiling: A Rising Challenge for European Human Rights Law», Modern Law Review, 71(3):358-384.

(27)  Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI), raccomandazione di politica generale n. 11, menzionata in precedenza, paragrafo 1.

(28)  Relazione del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali nell'ambito della lotta contro il terrorismo, paragrafo 33.

(29)  Ibid., paragrafo 33. Cfr. inoltre la relazione sulla «Definizione di profili in base all'etnia» della rete comunitaria di esperti indipendenti in materia di diritti fondamentali, menzionata in precedenza, pagg. 9-13.

(30)  Parere dell'Agenzia europea per i diritti fondamentali, del 28 ottobre 2008, sulla decisione quadro del Consiglio sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) nelle attività di contrasto, paragrafo 4.

(31)  Per un breve quadro d'insieme della giurisprudenza pertinente cfr. E. Brouwer, «Towards a European PNR System?», studio eseguito per l'unità tematica C del Parlamento europeo, Diritti dei cittadini e affari costituzionali, documento PE 410.649, gennaio 2009, paragrafo 5, pagg. 16-17.

(32)  Summenzionata sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa S. e Marper contro Regno Unito, paragrafo 125.

(33)  Cato Institute Policy Analysis n. 584, 11 dicembre 2006, «Effective Terrorism and the limited role of predictive data-mining», di Jeff Jonas e Jim Harper.

(34)  “Protecting Individual Privacy in the Struggle Against Terrorists: A Framework for Program Assessment”. Sintesi gratuita disponibile all'indirizzo http://www.nap.edu/catalog/12452.html, pag. 4.

(35)  «Detectives draw up new brief in hunt for radicals», The Times, 28 dicembre 2005.

(36)  Relazione del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali nell'ambito della lotta contro il terrorismo, paragrafo 62.

(37)  Ibid., paragrafo 61.

(38)  Ibid., paragrafo 40.

(39)  Sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa Timishev contro Russia, menzionata in precedenza.

(40)  Parere dell'Agenzia europea per i diritti fondamentali, del 28 ottobre 2008, sulla decisione quadro del Consiglio sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) nelle attività di contrasto, paragrafo 39.

(41)  Relazione della Conferenza mondiale contro il razzismo, la discriminazione razziale, la xenofobia e ogni forma di intolleranza (A/CONF.189/12), programma d'azione, paragrafo 72.

(42)  Rete comunitaria di esperti indipendenti in materia di diritti fondamentali, «The balance between freedom and security in the response by the European Union and its member States to the Terrorist Threats» (2003), pag. 21.


8.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 184/127


Venerdi 24 aprile 2009
Non proliferazione e futuro del trattato di non proliferazione delle armi nucleari (TNP)

P6_TA(2009)0333

Raccomandazione del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 destinata al Consiglio sulla non proliferazione e sul futuro del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari (TNP) (2008/2324(INI))

2010/C 184 E/26

Il Parlamento europeo,

vista la proposta di raccomandazione al Consiglio presentata da Annemie Neyts-Uyttebroeck, a nome del gruppo ALDE, e da Angelika Beer, a nome del gruppo Verdi/ALE, sulla non proliferazione e sul futuro del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari (TNP) (B6-0421/2008),

vista la prossima conferenza di revisione del 2010 delle parti del trattato di non proliferazione delle armi nucleari,

viste le sue precedenti risoluzioni del 26 febbraio 2004 (1), 10 marzo 2005 (2), 17 novembre 2005 (3) e 14 marzo 2007 (4) concernenti la non proliferazione nucleare e il disarmo nucleare,

vista la sua risoluzione del 5 giugno 2008 sull'attuazione della strategia europea in materia di sicurezza e la PESD (5),

vista la strategia dell'Unione europea contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (WMD strategy), approvata dal Consiglio europeo il 12 dicembre 2003,

vista la dichiarazione del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, sul rafforzamento della sicurezza internazionale, in particolare i punti 6, 8 e 9, in cui si esprime la determinazione dell'Unione europea a «lottare contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei loro vettori»,

visto il ruolo centrale svolto dal gruppo di fornitori nucleari in materia di non proliferazione,

viste le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite relative alla non proliferazione e al disarmo nucleare, segnatamente la risoluzione 1540 (2004),

visti il trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari, gli accordi di salvaguardia globali dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) e i protocolli addizionali, la convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, la convenzione internazionale per la repressione degli atti di terrorismo nucleare, il codice di condotta dell'Aia contro la proliferazione dei missili balistici, il trattato per la riduzione delle armi strategiche (START I), che scadrà nel 2009, e il trattato per la riduzione delle offese strategiche (SORT),

vista la relazione sull'attuazione della strategia europea in materia di sicurezza convenuta dal Consiglio europeo l'11 dicembre 2008,

visti l'articolo 114, paragrafo 3, e l'articolo 90 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A6-0234/2009),

A.

sottolineando la necessità di rafforzare ulteriormente tutti e tre i pilastri del TNP, ovvero la non proliferazione, il disarmo e la cooperazione nell'ambito dell'uso civile dell'energia nucleare,

B.

esprimendo forte preoccupazione per la mancanza di progressi concreti (quali i cosiddetti «13 passi» (6)) nella realizzazione degli obiettivi del TNP, convenuti in occasione delle precedenti conferenze di revisione, specialmente ora che emergono minacce da una molteplicità di fonti, inclusi l'aumento della proliferazione, il potenziale rischio che la tecnologia nucleare e materiale radioattivo cadano nelle mani di organizzazioni criminali e di terroristi, e la riluttanza degli Stati in possesso di armi nucleari firmatari del TNP a ridurre o eliminare i propri arsenali nucleari e a staccarsi da una dottrina militare di deterrenza nucleare,

C.

considerando che la proliferazione delle WMD e dei loro vettori rappresenta, per gli attori statali e non statali, una delle minacce più serie alla stabilità e alla sicurezza internazionale,

D.

ricordando che l'Unione europea si è impegnata a utilizzare tutti i mezzi a sua disposizione per prevenire, scoraggiare, arrestare e, ove possibile, eliminare i programmi di proliferazione che rappresentano un motivo di preoccupazione su scala globale, come emerge chiaramente dalla strategia dell'Unione europea contro la proliferazione delle WMD, adottata dal Consiglio europeo il 12 dicembre 2003,

E.

sottolineando la necessità che l'Unione europea intensifichi i propri sforzi nella lotta contro i flussi di proliferazione e il finanziamento di quest'ultima, imponga sanzioni per gli atti di proliferazione e sviluppi misure volte a combattere i trasferimenti intangibili di conoscenze e know-how con tutti gli strumenti disponibili, tra cui i trattati multilaterali e i meccanismi di verifica, i controlli delle esportazioni coordinati a livello nazionale e internazionale, i programmi cooperativi di riduzione delle minacce nonché le leve politiche ed economiche,

F.

incoraggiato da nuove proposte in materia di disarmo, quali quelle invocate da Henry Kissinger, George P. Shultz, William J. Perry e Sam Nunn nel gennaio 2007 e nel gennaio 2008, dalla convenzione modello sulle armi nucleari e dal Protocollo Hiroshima-Nagasaki, promossi da organizzazioni della società civile e leader politici, nonché da campagne quali «Zero globale», secondo le quali una delle modalità indispensabili per garantire la prevenzione della proliferazione nucleare e il raggiungimento della sicurezza globale consiste nel passare con risolutezza all'eliminazione delle armi nucleari,

G.

accogliendo con favore, in tale ambito, le iniziative dei governi francese e britannico volte a ridurre i rispettivi arsenali nucleari,

H.

notevolmente incoraggiato, in particolare, dal fatto che il Presidente degli Stati Uniti Barack Obama, abbia chiaramente illustrato il proprio approccio alla questione nucleare il 5 aprile 2009 a Praga, nonché dal suo impegno a portare avanti il disarmo nucleare e dalla sua visione di un mondo senza armi nucleari; accogliendo con favore la costruttiva cooperazione tra gli Stati Uniti e la Russia per rinnovare l'accordo START, togliere i missili balistici statunitensi e russi dallo stato di pronto uso e ridurre drasticamente i depositi statunitensi di armi e materiale nucleare; esprimendo apprezzamento per la decisione degli Stati Uniti di partecipare pienamente al processo E3+3 con l'Iran; plaudendo alla ratifica da parte degli Stati Uniti del protocollo aggiuntivo agli accordi di salvaguardia dell'AIEA, quale positivo passo avanti che contribuisce al rafforzamento della fiducia; accogliendo con estremo favore l'intenzione del Presidente Obama di ultimare la ratifica da parte degli Stati Uniti del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBT) e di avviare i negoziati per un trattato sul bando di produzione di materiale fissile,

I.

sottolineando la necessità di uno stretto coordinamento e di un'intensa collaborazione tra l'Unione europea e i suoi partner, soprattutto gli Stati Uniti e la Russia, al fine di rafforzare e imprimere nuovo slancio al regime di non proliferazione,

J.

sottolineando che il rafforzamento del TNP in quanto pietra angolare del regime globale di non proliferazione è della massima importanza, e riconoscendo che una leadership politica coraggiosa e una serie di misure progressive e consecutive costituiscono una necessità urgente per riaffermare la validità del TNP e per rafforzare i trattati e le agenzie che compongono l'attuale regime di proliferazione e disarmo, ivi compresi, in particolare, il TNP, il CTBT e l'AIEA,

K.

accogliendo con favore, a tale riguardo, l'iniziativa congiunta britannico-norvegese volta a verificare la praticabilità di un possibile smantellamento delle armi nucleari e delle relative procedure di verifica, istituendo al contempo chiari adempimenti procedurali; considerando tale iniziativa estremamente positiva per l'Unione europea, per la NATO e per altri partner coinvolti,

L.

accogliendo con favore la lettera datata 5 dicembre 2008 della Presidenza francese dell'Unione europea al Segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moonn, che illustra le proposte dell'Unione europea in materia di disarmo adottate dal Consiglio europeo nel dicembre 2008,

M.

accogliendo con favore il discorso pronunciato il 9 dicembre 2008 da Javier Solana, Alto Rappresentante della PESC, a una conferenza su «Pace e disarmo: un mondo senza armi nucleari», durante il quale si è felicitato del fatto che la questione del disarmo nucleare occupi nuovamente una posizione prioritaria nell'agenda internazionale, sottolineando al contempo la necessità che l'Unione europea integri nelle sue politiche generali il tema della non proliferazione,

N.

accogliendo con favore il discorso pronunciato a Praga il 5 aprile 2009 dal Presidente degli Stati Uniti Barak Obama, il quale ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno la responsabilità morale di condurre una campagna per sbarazzare il mondo di tutte le armi nucleari, pur ammettendo che quest'obiettivo potrebbe non essere raggiunto in questa vita, e ha sottolineato la necessità di rafforzare il TNP come base per la cooperazione e per una soluzione graduale; considerando che la nuova amministrazione statunitense dovrebbe coinvolgere pienamente l'Unione europea in questa campagna, segnatamente nella riunione a livello mondiale prevista per il 2009 per affrontare la minaccia delle armi nucleari,

O.

ponendo l'accento sull'introduzione generalizzata, a partire dal 2003, delle «clausole di non proliferazione» in tutti gli accordi conclusi tra l'Unione europea e i paesi terzi,

P.

viste le iniziative concernenti la non proliferazione e il disarmo che non rientrano nel campo d'azione delle Nazioni Unite e che l'Unione europea ha approvato, tra cui l'iniziativa di sicurezza contro la proliferazione e il partenariato mondiale del G8,

Q.

accogliendo con favore il fatto che la Commissione goda dello status di osservatore all'interno del gruppo dei fornitori nucleari e nella conferenza di revisione del TNP e che anche il segretariato del Consiglio partecipi alla conferenza sul TNP, nell'ambito della delegazione della Commissione o con la Presidenza dell'Unione europea,

1.

rivolge al Consiglio le seguenti raccomandazioni:

a)

rivedere e aggiornare la posizione comune del Consiglio 2005/329/PESC del 25 aprile 2005 relativa alla conferenza di revisione del 2005 delle parti del trattato di non proliferazione delle armi nucleari (7), che il Consiglio europeo approverà nella riunione del dicembre 2009, per assicurare l'esito positivo della conferenza di revisione del TNP del 2010, che rafforzerà ulteriormente gli attuali tre pilastri del TNP; adoperarsi per conseguire l'obiettivo finale di un disarmo nucleare totale, conformemente alla proposta di convenzione sulle armi nucleari;

b)

intensificare gli sforzi volti a garantire l'universalizzazione e l'efficace attuazione delle norme e degli strumenti del regime di non proliferazione, segnatamente migliorandone gli strumenti di verifica;

c)

sostenere attivamente, in cooperazione con i suoi partner, le proposte concrete intese a porre la produzione, l'impiego e il ritrattamento di tutto il combustibile nucleare sotto il controllo dell'AIEA, compresa la creazione di una banca internazionale di combustibile nucleare; sostenere anche altre iniziative per la multilateralizzazione del ciclo del combustibile nucleare finalizzato all'uso pacifico dell'energia nucleare, tenendo conto, a tale riguardo, che il Parlamento apprezza la disponibilità del Consiglio e della Commissione a contribuire con un importo massimo di 25 milioni EUR alla creazione di una banca internazionale di combustibile nucleare sotto il controllo dell'AIEA e auspica una rapida approvazione dell'azione comune in materia;

d)

sostenere gli ulteriori sforzi intesi a rafforzare il mandato dell'AIEA, compresa la generalizzazione dei protocolli addizionali agli accordi di salvaguardia dell'AIEA, unitamente a ulteriori azioni intese a sviluppare misure di costruzione della fiducia; garantire che risorse sufficienti siano messe a disposizione di tale organizzazione, affinché possa adempiere al suo essenziale mandato, vale a dire rendere sicure le attività nucleari;

e)

far progredire in modo sostanziale l'iniziativa di partenariato globale del G8, l'iniziativa di sicurezza contro la proliferazione e l'iniziativa per la riduzione della minaccia globale; promuovere la rapida entrata in vigore del CTBT;

f)

approfondire il dialogo con la nuova amministrazione statunitense e con tutte le potenze nucleari, al fine di perseguire un'agenda comune mirata alla progressiva riduzione dei depositi di testate nucleari; appoggiare in particolare le misure degli USA e della Russia volte a una riduzione sostanziale dei loro arsenali nucleari, come convenuto nel quadro di START I e di SORT; esercitare pressioni ai fini della ratifica del CTBT e del rinnovo dell'accordo START;

g)

sviluppare strategie, durante la conferenza di revisione del TNP del 2010, mirate a pervenire a un accordo su un trattato per porre fine, con modalità non discriminatorie, alla produzione di materiale fissile destinato alle armi, il che comporta che il trattato così negoziato dovrebbe imporre non soltanto agli Stati non dotati di armi nucleari o agli Stati attualmente al di fuori del TNP ma anche ai cinque membri del Consiglio di sicurezza dell'ONU, tutti detentori di armi nucleari, di rinunciare alla produzione di materiale fissile destinato alle armi e di smantellare tutti i loro impianti esistenti di produzione di materiale fissile per tali armi;

h)

sostenere pienamente il rafforzamento e il miglioramento dei mezzi di verifica della conformità a tutti gli strumenti in vigore in materia di non proliferazione;

i)

richiedere uno studio di valutazione dell'efficacia delle clausole di non proliferazione delle armi di distruzione di massa negli accordi conclusi tra l'Unione europea e i paesi terzi;

j)

aggiornare regolarmente il Parlamento in merito a tutte le riunioni preparatorie in vista della conferenza di revisione del TNP del 2010 e tenere debitamente conto delle sue posizioni nelle misure di non proliferazione e disarmo relative a tale conferenza;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio e, per conoscenza, alla Commissione, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Presidente della conferenza di revisione del TNP del 2010, ai parlamenti degli Stati membri, ai Parlamentari per la non proliferazione nucleare e il disarmo e ai Sindaci per la pace.


(1)  GU C 98 E del 23.4.2004, pag. 152.

(2)  GU C 320 E del 15.12.2005, pag. 253.

(3)  GU C 280 E del 18.11.2006, pag. 453.

(4)  GU C 301 E del 13.12.2007, pag. 146.

(5)  Testi approvati, P6_TA(2008)0255.

(6)  Nazioni Unite: Conferenza di revisione del 2000 delle parti del trattato di non proliferazione delle armi nucleari, NPT/CONF.2000/28 (parti I e II).

(7)  GU L 106 del 27.4.2005, pag. 32.


PARERI

Parlamento europeo

Mercoledì 22 aprile 2009

8.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 184/131


Mercoledì 22 aprile 2009
Combattere la violenza contro le donne

P6_TA(2009)0259

Dichiarazione del Parlamento europeo sulla campagna «Dire NO alla violenza contro le donne»

2010/C 184 E/27

Il Parlamento europeo,

viste la dichiarazione dell'ONU sull'eliminazione della violenza contro le donne del 20 dicembre 1993 e la risoluzione sull'eliminazione della violenza domestica contro le donne, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 22 dicembre 2003, che riconosce l'urgente necessità di eliminare la violenza contro le donne,

viste le sue risoluzioni del 16 settembre 1997 sulla necessità di organizzare una campagna a livello dell'Unione europea per la totale intransigenza nei confronti della violenza contro le donne (1) e del 2 febbraio 2006 sulla situazione attuale nella lotta alla violenza contro le donne ed eventuali azioni future (2),

vista la campagna del Fondo di sviluppo delle Nazioni Unite per la donna (UNIFEM) «Dire NO alla violenza contro le donne», che sottolinea la necessità di un'iniziativa per la protezione delle donne contro la violenza,

visto l'articolo 116 del suo regolamento,

A.

considerando che la violenza contro le donne è un problema universale che ha raggiunto proporzioni pandemiche,

B.

considerando che, nelle risoluzioni summenzionate, il Parlamento europeo ha sottolineato la necessità di organizzare una campagna a livello dell'Unione europea per la totale intransigenza nei confronti della violenza contro le donne,

C.

considerando che la recente campagna del Consiglio d'Europa «Fermare la violenza domestica contro le donne» conferma la necessità di un'iniziativa per la protezione delle donne contro la violenza,

1.

chiede alla Commissione di dichiarare, entro i prossimi cinque anni, un «Anno europeo per la totale intransigenza nei confronti della violenza contro le donne», come ripetutamente sollecitato dal Parlamento;

2.

sollecita gli Stati membri a sostenere la campagna dell'UNIFEM «Dire NO alla violenza contro le donne», firmandone la petizione;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente dichiarazione, con l'indicazione dei nomi dei firmatari, al Consiglio e alla Commissione, nonché all'UNIFEM.

Elenco dei firmatari

Adamos Adamou, Vittorio Agnoletto, Vincenzo Aita, Gabriele Albertini, Alexander Alvaro, Jan Andersson, Georgs Andrejevs, Roberta Angelilli, Rapisardo Antinucci, Kader Arif, Elspeth Attwooll, Marie-Hélène Aubert, Jean-Pierre Audy, Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Liam Aylward, Mariela Velichkova Baeva, Katerina Batzeli, Edit Bauer, Jean Marie Beaupuy, Christopher Beazley, Zsolt László Becsey, Angelika Beer, Ivo Belet, Irena Belohorská, Monika Beňová, Maria Berger, Giovanni Berlinguer, Thijs Berman, Šarūnas Birutis, Sebastian Valentin Bodu, Herbert Bösch, Josep Borrell Fontelles, Costas Botopoulos, Catherine Boursier, John Bowis, Emine Bozkurt, Mihael Brejc, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, André Brie, Danutė Budreikaitė, Kathalijne Maria Buitenweg, Wolfgang Bulfon, Nicodim Bulzesc, Colm Burke, Niels Busk, Cristian Silviu Bușoi, Simon Busuttil, Maddalena Calia, Mogens Camre, Luis Manuel Capoulas Santos, Marco Cappato, Marie-Arlette Carlotti, Carlos Carnero González, Giorgio Carollo, David Casa, Paulo Casaca, Michael Cashman, Françoise Castex, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Giulietto Chiesa, Călin Cătălin Chiriță, Ole Christensen, Sylwester Chruszcz, Fabio Ciani, Richard Corbett, Dorette Corbey, Giovanna Corda, Michael Cramer, Jan Cremers, Gabriela Crețu, Brian Crowley, Hanne Dahl, Daniel Dăianu, Dragoș Florin David, Bairbre de Brún, Arūnas Degutis, Jean-Luc Dehaene, Véronique De Keyser, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Proinsias De Rossa, Marie-Hélène Descamps, Harlem Désir, Christine De Veyrac, Mia De Vits, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jolanta Dičkutė, Gintaras Didžiokas, Brigitte Douay, Den Dover, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Konstantinos Droutsas, Bárbara Dührkop Dührkop, Andrew Duff, Árpád Duka-Zólyomi, Constantin Dumitriu, Lena Ek, Saïd El Khadraoui, Edite Estrela, Harald Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Göran Färm, Markus Ferber, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Ilda Figueiredo, Roberto Fiore, Věra Flasarová, Hélène Flautre, Alessandro Foglietta, Glyn Ford, Janelly Fourtou, Juan Fraile Cantón, Armando França, Monica Frassoni, Urszula Gacek, Kinga Gál, Milan Gaľa, Vicente Miguel Garcés Ramón, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Evelyne Gebhardt, Eugenijus Gentvilas, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Claire Gibault, Neena Gill, Monica Giuntini, Robert Goebbels, Bogdan Golik, Ana Maria Gomes, Donata Gottardi, Hélène Goudin, Genowefa Grabowska, Luis de Grandes Pascual, Martí Grau i Segú, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Lissy Gröner, Elly de Groen-Kouwenhoven, Mathieu Grosch, Pedro Guerreiro, Umberto Guidoni, Zita Gurmai, Fiona Hall, Ioan Lucian Hămbășan, David Hammerstein, Benoît Hamon, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Marian Harkin, Rebecca Harms, Satu Hassi, Anna Hedh, Jacky Hénin, Erna Hennicot-Schoepges, Jeanine Hennis-Plasschaert, Edit Herczog, Esther Herranz García, Jim Higgins, Jens Holm, Mary Honeyball, Richard Howitt, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Alain Hutchinson, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Mikel Irujo Amezaga, Marie Anne Isler Béguin, Ville Itälä, Lily Jacobs, Anneli Jäätteenmäki, Lívia Járóka, Dan Jørgensen, Pierre Jonckheer, Romana Jordan Cizelj, Madeleine Jouye de Grandmaison, Aurelio Juri, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Gisela Kallenbach, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Piia-Noora Kauppi, Metin Kazak, Tunne Kelam, Glenys Kinnock, Evgeni Kirilov, Silvana Koch-Mehrin, Jaromír Kohlíček, Eija-Riitta Korhola, Magda Kósáné Kovács, Guntars Krasts, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Ģirts Valdis Kristovskis, Urszula Krupa, Wiesław Stefan Kuc, Aldis Kušķis, Sepp Kusstatscher, Joost Lagendijk, Alain Lamassoure, Jean Lambert, Stavros Lambrinidis, Vytautas Landsbergis, Raymond Langendries, Anne Laperrouze, Henrik Lax, Johannes Lebech, Stéphane Le Foll, Roselyne Lefrançois, Bernard Lehideux, Lasse Lehtinen, Jörg Leichtfried, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Alain Lipietz, Pia Elda Locatelli, Eleonora Lo Curto, Andrea Losco, Caroline Lucas, Sarah Ludford, Astrid Lulling, Nils Lundgren, Elizabeth Lynne, Marusya Ivanova Lyubcheva, Jules Maaten, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Mary Lou McDonald, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Jamila Madeira, Toine Manders, Ramona Nicole Mănescu, Erika Mann, Catiuscia Marini, Helmuth Markov, David Martin, Miguel Angel Martínez Martínez, Jiří Maštálka, Maria Matsouka, Iosif Matula, Mario Mauro, Erik Meijer, Willy Meyer Pleite, Rosa Miguélez Ramos, Marianne Mikko, Claude Moraes, Eluned Morgan, Luisa Morgantini, Roberto Musacchio, Cristiana Muscardini, Antonio Mussa, Riitta Myller, Pasqualina Napoletano, Alexandru Nazare, Catherine Neris, Ljudmila Novak, Péter Olajos, Gérard Onesta, Dumitru Oprea, Josu Ortuondo Larrea, Siiri Oviir, Reino Paasilinna, Athanasios Pafilis, Maria Grazia Pagano, Justas Vincas Paleckis, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Marco Pannella, Pier Antonio Panzeri, Dimitrios Papadimoulis, Atanas Paparizov, Neil Parish, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Maria Petre, Tobias Pflüger, Sirpa Pietikäinen, Rihards Pīks, João de Deus Pinheiro, Józef Pinior, Gianni Pittella, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Zita Pleštinská, Anni Podimata, Samuli Pohjamo, Bernard Poignant, Lydie Polfer, Miguel Portas, Christa Prets, Pierre Pribetich, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, John Purvis, Miloslav Ransdorf, Poul Nyrup Rasmussen, Vladimír Remek, Karin Resetarits, Teresa Riera Madurell, Karin Riis-Jørgensen, Giovanni Rivera, Marco Rizzo, Maria Robsahm, Giovanni Robusti, Bogusław Rogalski, Zuzana Roithová, Raül Romeva i Rueda, Dariusz Rosati, Mechtild Rothe, Libor Rouček, Martine Roure, Heide Rühle, Flaviu Călin Rus, Leopold Józef Rutowicz, Eoin Ryan, Tokia Saïfi, Aloyzas Sakalas, Katrin Saks, María Isabel Salinas García, Antolín Sánchez Presedo, Daciana Octavia Sârbu, Amalia Sartori, Gilles Savary, Christel Schaldemose, Pierre Schapira, Lydia Schenardi, Carl Schlyter, Olle Schmidt, Elisabeth Schroedter, Inger Segelström, Esko Seppänen, Czesław Adam Siekierski, Eva-Riitta Siitonen, Brian Simpson, Kathy Sinnott, Peter Skinner, Nina Škottová, Alyn Smith, Csaba Sógor, Søren Bo Søndergaard, María Sornosa Martínez, Jean Spautz, Bart Staes, Grażyna Staniszewska, Peter Šťastný, Petya Stavreva, Dirk Sterckx, Catherine Stihler, Daniel Strož, Margie Sudre, Eva-Britt Svensson, Konrad Szymański, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Charles Tannock, Andres Tarand, Michel Teychenné, Britta Thomsen, Marianne Thyssen, Gary Titley, Patrizia Toia, László Tőkés, Ewa Tomaszewska, Jacques Toubon, Georgios Toussas, Kyriacos Triantaphyllides, Helga Trüpel, Claude Turmes, Feleknas Uca, Vladimir Urutchev, Inese Vaidere, Anne Van Lancker, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Ari Vatanen, Yannick Vaugrenard, Donato Tommaso Veraldi, Bernadette Vergnaud, Alejo Vidal-Quadras, Kyösti Virrankoski, Oldřich Vlasák, Dominique Vlasto, Johannes Voggenhuber, Sahra Wagenknecht, Diana Wallis, Graham Watson, Henri Weber, Renate Weber, Åsa Westlund, Anders Wijkman, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Janusz Wojciechowski, Francis Wurtz, Anna Záborská, Jan Zahradil, Iva Zanicchi, Tatjana Ždanoka, Dushana Zdravkova, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka


(1)  GU C 304 del 6.10.1997, pag. 55.

(2)  GU C 288 E del 25.11.2006, pag. 66.


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Parlamento europeo

Mercoledì 22 aprile 2009

8.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 184/134


Mercoledì 22 aprile 2009
Richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di Aldo Patriciello

P6_TA(2009)0233

Decisione del Parlamento europeo del 22 aprile 2009 sulla richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di Aldo Patriciello (2008/2323(IMM))

2010/C 184 E/28

Il Parlamento europeo,

vista la richiesta presentata da Aldo Patriciello in difesa della sua immunità nel quadro di un procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale di Campobasso, in data 11 novembre 2008, annunciata in seduta plenaria il 20 novembre 2008,

avendo ascoltato Aldo Patriciello, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del suo regolamento,

visti gli articoli 9 e 10 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 1965 (in appresso «il protocollo») e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto del 20 settembre 1976,

viste le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee del 12 maggio 1964, del 10 luglio 1986 e del 21 ottobre 2008 (1),

visti l'articolo 6, paragrafo 3, e l'articolo 7 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A6-0196/2009),

A.

considerando che. Aldo Patriciello è deputato al Parlamento europeo e che il 15 giugno 2006 il Parlamento ha proceduto alla verifica dei suoi poteri,

B.

considerando che, secondo la Corte di giustizia, il Parlamento europeo e le autorità giudiziarie nazionali devono cooperare in modo da evitare qualsiasi conflitto di interpretazione e applicazione delle disposizioni del Protocollo; che pertanto quando un'azione legale è stata avviata nei confronti di un deputato al Parlamento europeo presso un tribunale nazionale e il tribunale è informato dell'avvio di una procedura in difesa dei privilegi e delle immunità di tale deputato, a norma dell'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento, il tribunale deve sospendere il procedimento giudiziario e chiedere al Parlamento di emettere un parere quanto prima (2),

C.

considerando che, in virtù dell'articolo 10 del Protocollo, per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i suoi membri beneficiano sul territorio nazionale delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese, che l'immunità non può essere invocata in flagranza di reato e non può pregiudicare il diritto del Parlamento di togliere l'immunità a uno dei suoi membri,

D.

considerando che la disposizione applicabile nella fattispecie è l'articolo 68, secondo comma della Costituzione italiana, che consente di avviare, senza particolari formalità, un procedimento penale contro un membro del Parlamento, in quanto stabilisce che, senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza,

E.

considerando che nella sua stesura attuale, il Protocollo non offre al Parlamento europeo i mezzi per adottare provvedimenti vincolanti per proteggere Aldo Patriciello,

1.

decide di non difendere i privilegi e le immunità di Aldo Patriciello;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente alle pertinenti autorità della Repubblica italiana.


(1)  Causa 101/63, Wagner/Fohrmann e Krier, Raccolta 1964, pag. 383, causa 149/85, Wybot/Faure e altri, Raccolta 1986, pag. 2391 e cause congiunte C-200/07 e C-201/07 Marra/De Gregorio e Clemente, non ancora pubblicata nella Raccolta.

(2)  Sentenza nelle cause congiunte C-200/07 e C-201/07 Marra, paragrafi 42 e 43.


8.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 184/135


Mercoledì 22 aprile 2009
Richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di Renato Brunetta

P6_TA(2009)0234

Decisione del Parlamento europeo del 22 aprile 2009 sulla richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di Renato Brunetta (2008/2147(IMM))

2010/C 184 E/29

Il Parlamento europeo,

vista la richiesta presentata da Renato Brunetta in difesa della sua immunità nel quadro di un procedimento penale pendente davanti a un tribunale di Firenze, in data 15 maggio 2008, comunicata in seduta plenaria il 4 giugno 2008,

visti gli articoli 9 e 10 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 1965 e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto del 20 settembre 1976,

viste le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee del 12 maggio 1964, del 10 luglio 1986 e del 21 ottobre 2008 (1),

visti l'articolo 6, paragrafo 3, e l'articolo 7 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A6-0195/2009),

1.

decide di difendere i privilegi e le immunità di Renato Brunetta;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente alle pertinenti autorità della Repubblica italiana.


(1)  Causa 101/63, Wagner/Fohrmann e Krier, Raccolta 1964, pag. 383, causa 149/85, Wybot/Faure e altri, Raccolta 1986, pag. 2391 e cause congiunte C-200/07 e C-201/07 Marra/De Gregorio e Clemente, non ancora inserite nella Raccolta.


8.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 184/136


Mercoledì 22 aprile 2009
Richiesta di consultazione sull'immunità e i privilegi di Antonio Di Pietro

P6_TA(2009)0235

Decisione del Parlamento europeo del 22 aprile 2009 sulla richiesta di consultazione sull'immunità e i privilegi di Antonio Di Pietro (2008/2146(IMM))

2010/C 184 E/30

Il Parlamento europeo,

vista la richiesta di consultazione sull'immunità parlamentare di Antonio Di Pietro, trasmessa dall'autorità competente della Repubblica italiana in data 15 maggio 2008, e comunicata in seduta plenaria il 5 giugno 2008,

avendo ascoltato Antonio Di Pietro, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del suo regolamento,

visti gli articoli 9 e 10 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 1965 e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto del 20 settembre 1976,

viste le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee del 12 maggio 1964, del 10 luglio 1986 e del 21 ottobre 2008 (1),

visto l'articolo 68, primo comma, della Costituzione della Repubblica italiana,

visti l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 13, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A6-0197/2009),

1.

decide di non revocare l'immunità di Antonio Di Pietro;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente alle autorità competenti della Repubblica italiana.


(1)  Causa 101/63, Wagner/Fohrmann e Krier, Raccolta 1964, pag. 383, causa 149/85, Wybot/Faure e altri, Raccolta 1986, pag. 2391 e cause congiunte C-200/07 e C-201/07 Marra/De Gregorio e Clemente, non ancora pubblicate nella Raccolta.


8.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 184/137


Mercoledì 22 aprile 2009
Richiesta di revoca dell'immunità di Hannes Swoboda

P6_TA(2009)0236

Decisione del Parlamento europeo del 22 aprile 2009 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Hannes Swoboda (2009/2014(IMM))

2010/C 184 E/31

Il Parlamento europeo,

consultato sulla richiesta del Tribunale penale del Land di Vienna, in data 5 dicembre 2008, di revoca dell'immunità di Hannes Swoboda, trasmessa il 20 gennaio 2009 e comunicata in seduta plenaria il 5 febbraio 2009,

avendo ascoltato Hannes Swoboda, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del suo regolamento,

visti gli articoli 9 e 10 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, dell'8 aprile 1965, e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,

viste le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee del 12 maggio 1964 e del 10 luglio 1986 (1),

visto l'articolo 57 della Legge costituzionale federale della Repubblica d'Austria,

visti l'articolo 6, paragrafo 2, e l'articolo 7 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A6-0190/2009),

1.

decide di non revocare l'immunità di Hannes Swoboda;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente alle autorità competenti della Repubblica d'Austria.


(1)  Causa 101/63, Wagner/Fohrmann e Krier, Raccolta 1964, pag. 383, e causa 149/85, Wybot/Faure e altri, Raccolta 1986, pag. 2391.


III Atti preparatori

Parlamento europeo

Mercoledì 22 aprile 2009

8.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 184/138


Mercoledì 22 aprile 2009
Accordo CE/Repubblica islamica del Pakistan su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei *

P6_TA(2009)0218

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 aprile 2009 sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (COM(2008)0081 – C6-0080/2009 – 2008/0036(CNS))

2010/C 184 E/32

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2008)0081),

visti l'articolo 80, paragrafo 2 e l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, del trattato CE,

visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0080/2009),

visti l'articolo 51, l'articolo 83, paragrafo 7 e l'articolo 43, paragrafo 1, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0188/2009),

1.

approva la conclusione dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica islamica del Pakistan.


8.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 184/139


Mercoledì 22 aprile 2009
Adesione della CE al regolamento UNECE n. 61 recante disposizioni uniformi per l'omologazione dei veicoli commerciali ***

P6_TA(2009)0219

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 aprile 2009 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'adesione della Comunità europea al regolamento n. 61 della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite recante disposizioni uniformi per l'omologazione dei veicoli commerciali per quanto riguarda le sporgenze esterne poste anteriormente al pannello posteriore della cabina (COM(2008)0675 – 7240/2009 – C6-0119/2009 – 2008/0205(AVC))

2010/C 184 E/33

(Procedura del parere conforme)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2008)0675 – 7240/2009),

vista la richiesta di parere conforme presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, della decisione 97/836/CE del Consiglio (C6-0119/2009) (1),

visti l'articolo 75, paragrafo 1 e l'articolo 43, paragrafo 1, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale (A6-0243/2009),

1.

esprime il suo parere conforme sulla proposta di decisione del Consiglio;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Decisione del Consiglio del 27 novembre 1997 ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («Accordo del 1958 riveduto») (GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78).


8.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 184/140


Mercoledì 22 aprile 2009
Condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (versione codificata) *

P6_TA(2009)0220

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 aprile 2009 sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (versione codificata) (COM(2008)0715 – C6-0479/2008 – 2008/0219(CNS))

2010/C 184 E/34

(Procedura di consultazione – codificazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0715),

visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0479/2008),

visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi (1),

visti gli articoli 80 e 51 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A6-0248/2009),

A.

considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali,

1.

approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.


8.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 184/141


Mercoledì 22 aprile 2009
Regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (versione codificata) *

P6_TA(2009)0221

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 aprile 2009 sulla proposta di regolamento del Consiglio sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (versione codificata) (COM(2008)0796 – C6-0018/2009 – 2008/0226(CNS))

2010/C 184 E/35

(Procedura di consultazione – codificazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0796),

visti l'articolo 37 e l'articolo 133 del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C6-0018/2009),

visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi (1),

visti gli articoli 80 e 51 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A6-0249/2009),

A.

considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali,

1.

approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.


8.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 184/142


Mercoledì 22 aprile 2009
Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ***II

P6_TA(2009)0222

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 aprile 2009 relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e determina il contenuto dei relativi allegati (14518/1/2008 – C6-0003/2009 – 2006/0008(COD))

2010/C 184 E/36

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione comune del Consiglio (14518/1/2008 – C6-0003/2009),

vista la sua posizione in prima lettura (1) sulle proposte della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0007) e (COM(2007)0376),

vista la proposta modificata della Commissione (COM(2008)0648),

visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE

visto l'articolo 62 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A6-0207/2009),

1.

approva la posizione comune quale emendata;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Testi approvati del 9.7.2008, P6_TA(2008)0349.


Mercoledì 22 aprile 2009
P6_TC2-COD(2006)0008

Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 22 aprile 2009 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e determina il contenuto dei relativi allegati

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in seconda lettura corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (CE) n. 988/2009)


8.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 184/143


Mercoledì 22 aprile 2009
Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale: regolamento di applicazione ***II

P6_TA(2009)0223

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 aprile 2009 relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (14516/4/2008 – C6-0006/2009 – 2006/0006(COD))

2010/C 184 E/37

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione comune del Consiglio (14516/4/2008 – C6-0006/2009),

vista la sua posizione in prima lettura (1) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0016),

vista la proposta modificata della Commissione (COM(2008)0647),

visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE

visto l'articolo 62 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A6-0204/2009),

1.

approva la posizione comune quale emendata;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Testi approvati del 9.7.2008, P6_TA(2008)0348.


Mercoledì 22 aprile 2009
P6_TC2-COD(2006)0006

Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 22 aprile 2009 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in seconda lettura corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (CE) n. 987/2009)


8.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 184/144


Mercoledì 22 aprile 2009
Programma europeo di ricerca e sviluppo in metrologia ***I

P6_TA(2009)0224

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 aprile 2009 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la partecipazione della Comunità ad un programma europeo di ricerca e sviluppo in metrologia realizzato da alcuni Stati membri (COM(2008)0814 – C6-0468/2008 – 2008/0230(COD))

2010/C 184 E/38

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0814),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, l'articolo 169 e il secondo paragrafo dell'articolo 172 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0468/2008),

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio con la lettera del 7 aprile 2009 ad adottare la proposta quale emendata, in conformità dell'articolo 251, paragrafo 2, comma 2, primo trattino del trattato CE,

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6-0221/2009),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


Mercoledì 22 aprile 2009
P6_TC1-COD(2008)0230

Posizione del Parlamento europeo e del Consiglio definita in prima lettura il 22 aprile 2009 in vista dell'adozione della decisione n. …/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla partecipazione della Comunità ad un programma europeo di ricerca e sviluppo in metrologia realizzato da alcuni Stati membri

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, la decisione n. 912/2009/CE)


8.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 184/145


Mercoledì 22 aprile 2009
Obblighi degli operatori che commercializzano legname e prodotti del legno ***I

P6_TA(2009)0225

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 aprile 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legname e prodotti del legno (COM(2008)0644 – C6-0373/2008 – 2008/0198(COD))

2010/C 184 E/39

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0644),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 175, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0373/2008),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione per il commercio internazionale (A6-0115/2009),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


Mercoledì 22 aprile 2009
P6_TC1-COD(2008)0198

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 22 aprile 2009 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legname e prodotti del legno

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione ║,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

Le foreste sono fonte di numerosi benefici ambientali, economici e sociali, tra cui la produzione di legno e di prodotti forestali non legnosi e l'offerta di servizi ambientali e habitat per le comunità locali .

(2)

L'ambiente forestale è un patrimonio prezioso che va protetto, preservato e, ove possibile, ripristinato, con il fine ultimo di mantenere la biodiversità e le funzioni ecosistemiche, proteggere il clima e salvaguardare i diritti delle popolazioni indigene e delle comunità locali e dipendenti dalla foresta.

(3)

Le foreste sono una risorsa economica, la cui coltivazione genera benessere e occupazione. La coltivazione di foreste ha anche effetti positivi sul clima, poiché i prodotti forestali possono sostituire prodotti che consumano maggiore energia.

(4)

È di grande importanza, segnatamente da un punto di vista climatico, che i subappaltatori che operano nel mercato comunitario commercializzino solo legname ottenuto legalmente, poiché tale legname garantisce che l'importante funzione delle foreste come pozzi di assorbimento di anidride carbonica non sia perturbata. Inoltre, l'uso di legname ottenuto legalmente come materiale da costruzione, in case di legno, ad esempio, contribuisce a catturare a lungo termine il biossido di carbonio.

(5)

La silvicoltura contribuisce in larghissima misura allo sviluppo sociale ed economico nei paesi in via di sviluppo e costituisce la principale fonte di reddito in tali paesi per molte persone. È quindi importante non ostacolare questo sviluppo e questa fonte di reddito e concentrarsi su come promuovere uno sviluppo più sostenibile della silvicoltura in tali paesi.

(6)

Dato l'aumento della domanda mondiale di legname e prodotti del legno, e le lacune istituzionali e di gestione nel settore forestale in un certo numero di paesi produttori di legname, il disboscamento illegale e il connesso commercio di legname ottenuto illegalmente sono divenuti motivo di crescentepreoccupazione.

(7)

È evidente che le pressioni sulle risorse forestali naturali e la domanda di legname e prodotti del legno sono spesso troppo elevate e che la Comunità deve ridurre il suo impatto sugli ecosistemi forestali indipendentemente da dove se ne manifestino gli effetti.

(8)

Il disboscamento illegale , congiuntamente alle carenze istituzionali e amministrative nel settore forestale di un numero significativo di paesi produttori di legname, è un problema diffuso che suscita notevoli preoccupazioni a livello internazionale. Il disboscamento illegale rappresenta una seria minaccia per le foreste, in quanto contribuisce al processo di deforestazione e al degrado forestale , responsabile di circa il 20 % delle emissioni di CO2, influenza la desertificazione e il processo di formazione di steppe, aumentando l'erosione del suolo e aggravando i fenomeni meteorologici estremi e le inondazioni che ne conseguono, minaccia la biodiversità , danneggia gli habitat delle popolazioni indigene e rischia di compromettere la gestione e lo sviluppo sostenibili delle foreste. Esso presenta inoltre anche implicazioni di tipo sociale, politico ed economico , spesso compromettendo i progressi verso obiettivi di buon governo, e minaccia le comunità locali che dipendono dalla foresta e i diritti dei popoli indigeni .

(9)

Scopo del presente regolamento è di far cessare il commercio nell'Unione europea di legname e prodotti del legno provenienti da attività di taglio illegale e di contribuire ad arrestare la deforestazione e il degrado delle foreste, le connesse emissioni di carbonio e la perdita globale di biodiversità, promuovendo al tempo stesso la crescita economica sostenibile, lo sviluppo umano sostenibile e il rispetto delle popolazioni indigene e locali. Il presente regolamento dovrebbe contribuire all'assolvimento degli obblighi e degli impegni contenuti, tra l'altro, nella Convenzione sulla diversità biologica del 1992 (CDB); nella Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione del 1973 (CITES); negli accordi internazionali sui legni tropicali (ITTA) del 1983, 1994 e 2006; nella Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 2002 (UNFCCC); nella Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta contro la desertificazione del 1994; la Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo del 1992; nella Dichiarazione di Johannesburg e il Piano d'attuazione quali adottati dal Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile del 4 settembre 2002; nelle proposte d'azione del Gruppo intergovernativo ONU di esperti sulle foreste, approvate dalla Sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite tenutasi nel 1997 (Ungass), e del Forum internazionale ONU sulle foreste; nella dichiarazione di principi della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo (UNCED), giuridicamente non vincolante ma facente testo, per un consenso mondiale sulla gestione, la conservazione e lo sviluppo sostenibile di tutti i tipi di foreste, del 1992; nell'Agenda 21 quale adottata dall'UNCED nel giugno 1992; nella risoluzione dell'Ungass sul «Programma per l'ulteriore attuazione di Agenda 21», del 1997; nella Dichiarazione del Millennio, del 2000; nella Carta mondiale della natura, del 1982; nella Dichiarazione della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente umano, del 1972; nel Piano d'azione per l'ambiente umano, del 1972; nella risoluzione 4/2 del Forum delle Nazioni Unite sulle foreste; nella Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, del 1979; nella convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC), del 2003.

(10)

La decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente  (4) , ha individuato come azioni prioritarie l'esame della possibilità di adottare provvedimenti operativi per prevenire e combattere il traffico di legname raccolto illegalmente e il proseguimento dell'attiva partecipazione della Comunità e degli Stati membri all'attuazione delle risoluzioni e degli accordi a livello mondiale e regionale sulle questioni concernenti le foreste.

(11)

La comunicazione della Commissione del 21 maggio 2003 intitolata «L'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT) - Proposta di un piano d'azione nell'Unione europea» ha proposto un pacchetto di misure per sostenere l'impegno internazionale per affrontare il problema del disboscamento illegale e del relativo commercio e per contribuire al più ampio obiettivo di una gestione sostenibile delle risorse forestali  (5).

(12)

Il Consiglio e il Parlamento europeo, riconoscendo la necessità che la Comunità contribuisca agli interventi in atto a livello mondiale per contrastare il fenomeno del disboscamento illegale e per sostenere il disboscamento legale sostenibile nel quadro dello sviluppo sostenibile, della gestione sostenibile delle foreste e della lotta contro la povertà, nonché dell'uguaglianza sociale e della sovranità nazionale , hanno accolto con favore tale comunicazione.

(13)

In linea con l'obiettivo della comunicazione, ovvero assicurare che solo il legname e i prodotti del legno ottenuti legalmente in conformità della legislazione nazionale del paese produttore possano entrare nella Comunità, quest'ultima ha negoziato accordi volontari di partenariato (VPA) con paesi produttori di legname (paesi partner), che impongono alle parti l'obbligo di attuare un regime di licenze e di regolamentare il commercio del legname e dei prodotti del legno indicati nei VPA.

(14)

La Comunità dovrebbe inoltre insistere, nel quadro dei colloqui bilaterali con i maggiori paesi consumatori di legname, quali Stati Uniti, Cina, Russia e Giappone, affinché si tengano discussioni sul problema del disboscamento illegale, si raggiunga una convergenza su obblighi adeguati e armonizzati per gli operatori sui rispettivi mercati del legname e si istituisca un sistema indipendente di allerta e registrazione dei disboscamenti illegali su scala globale, costituito ad esempio da Interpol e da un organismo ad hoc delle Nazioni Unite, che beneficerebbe delle ultime tecnologie di rilevamento satellitare.

(15)

Gli operatori di paesi con foreste di importanza internazionale dal punto di vista ecologico dovrebbero avere una responsabilità particolare per uno sfruttamento sostenibile del legname.

(16)

Data la notevole portata e urgenza del problema, è necessario sostenere attivamente le iniziative internazionali per combattere il disboscamento illegale e il relativo commercio, ridurre l'impatto della Comunità sugli ecosistemi forestali, integrare e rafforzare l'iniziativa VPA e migliorare le sinergie tra le politiche mirate alla riduzione della povertà, alla conservazione delle foreste e al raggiungimento di un livello elevato di protezione dell'ambiente, contrastando i cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità.

(17)

Sulla base del principio dell'azione preventiva, tutti i soggetti che intervengono nella filiera di approvvigionamento dovrebbero condividere la responsabilità di eliminare il rischio che vengano messi a disposizione sul mercato legname e prodotti del legno di provenienza illegale.

(18)

È opportuno riconoscere gli sforzi compiuti dai paesi che hanno concluso VPA FLEGT con la Comunità e i principi sanciti da tali accordi, in particolare per quanto riguarda la definizione di legname di provenienza legale. È opportuno inoltre tenere presente che, nel quadro del sistema di licenze FLEGT, solo il legname e i prodotti del legno ottenuti in conformità della pertinente legislazione nazionale sono esportati verso la Comunità. A tal fine i prodotti elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 2173/2005 ║, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea (6) e originari dei paesi partner di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 2173/2005 ║, dovrebbero essere considerati come ottenuti legalmente, purché conformi con tale regolamento e le eventuali disposizioni di esecuzione. I principi enunciati nei VPA, in particolare per quanto riguarda la definizione di «legname di provenienza legale», devono comprendere e garantire la gestione sostenibile delle foreste, il mantenimento della biodiversità, la protezione delle comunità che dipendono dalla foresta e delle popolazioni indigene e la salvaguardia dei diritti di dette comunità e popolazioni.

(19)

È opportuno inoltre tenere conto del fatto che la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) richiede alle parti contraenti solo di rilasciare un permesso di esportazione CITES solo quando una delle specie presenti nell'elenco CITES è stata ottenuta in conformità, tra l'altro, della legislazione nazionale del paese di esportazione. A tal fine è opportuno che i prodotti del legno ottenuti dalle specie elencate negli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (7), siano considerati come ottenuti legalmente se conformi con tale regolamento e le eventuali disposizioni di esecuzione.

(20)

Tenendo conto della complessità del fenomeno del disboscamento illegale, per quanto riguarda i fattori soggiacenti e le conseguenze, è opportuno intervenire sul comportamento degli operatori e ridurre i fattori che incentivano comportamenti illegali. Il rafforzamento dei requisiti e degli obblighi e il potenziamento degli strumenti giuridici atti a perseguire gli operatori per il possesso e la vendita illegali di legname e di prodotti del legno o per la commercializzazione o messa a disposizione di tale legname e prodotti del legno sul mercato comunitario sono tra le soluzioni più efficaci per dissuadere gli operatori dall'intrattenere rapporti commerciali con fornitori illegali.

(21)

In assenza di una definizione accettata a livello internazionale, per definire il concetto di disboscamento illegale è opportuno prendere come base primaria la legislazione del paese di produzione. L'applicazione di criteri di legalità deve comportare un'ulteriore considerazione delle norme internazionali, comprese, tra l'altro, quelle dell'Organizzazione africana per il legno, dell'Organizzazione internazionale per il legno tropicale, del Processo di Montreal su criteri e indicatori per la conservazione e la gestione sostenibile delle foreste temperate e boreali e del Processo paneuropeo per le foreste su criteri e indicatori per la gestione sostenibile delle foreste. Tale applicazione di criteri di legalità deve contribuire all'attuazione di impegni, principi e raccomandazioni internazionali, tra cui quelli riguardanti la mitigazione del cambiamento climatico, la riduzione della biodiversità, l'alleviamento della povertà, la riduzione della desertificazione e la tutela e promozione dei diritti dei popoli indigeni e delle comunità locali e dipendenti dalla foresta. Il paese produttore di legname deve fornire un inventario della totalità delle operazioni di disboscamento legale, compresi i dettagli delle specie arboree e la produzione massima di legname.

(22)

Molti prodotti del legno sono soggetti a numerosi processi prima e dopo la loro prima commercializzazione sul mercato. Per evitare di imporre oneri amministrativi non necessari, è opportuno che solo gli operatori che commercializzano per la prima volta legname e prodotti del legno sul mercato e non tutti gli operatori attivi nella catena di distribuzione siano soggetti all'obbligo di istituire un sistema completo di misure e procedure (il sistema della dovuta diligenza) per ridurre al minimo il rischio di commercializzare legname e prodotti del legno di provenienza illegale . Tutti gli operatori nella catena di approvvigionamento dovrebbero, tuttavia, sottostare al divieto generale di mettere a disposizione sul mercato legname o prodotti del legno provenienti da fonti illegali e devono esercitare dovuta cautela a tal fine .

(23)

Tutti gli operatori (commercianti e produttori) delle catene di approvvigionamento del legno e dei prodotti del legno sul mercato comunitario devono indicare chiaramente sui prodotti offerti la fonte o il fornitore da cui proviene il legname.

(24)

È opportuno che gli operatori che commercializzano per la prima volta legname e prodotti del legno sul mercato comunitario esercitino la dovuta diligenza ║ attraverso un sistema della dovuta diligenza che consenta loro di minimizzare il rischio di commercializzare sul mercato comunitario legname e prodotti del legno di provenienza illegale.

(25)

È opportuno che il sistema della dovuta diligenza permetta di accedere alle fonti e ai fornitori di legname e prodotti del legno commercializzati sul mercato comunitario e alle informazioni relative alla conformità con la legislazione applicabile.

(26)

Nell'applicare il presente regolamento, la Commissione e gli Stati membri devono prestare speciale attenzione alla particolare vulnerabilità e alla limitatezza delle risorse delle piccole e medie imprese (PMI). È estremamente importante che le PMI non vengano gravate da norme complicate che ne ostacolano lo sviluppo. La Commissione dovrebbe, quindi, per quanto possibile e sulla base dei meccanismi e dei principi fissati nel prossimo Small Business Act, elaborare sistemi semplificati per quanto riguarda gli obblighi delle PMI ai sensi del presente regolamento, senza metterne a repentaglio l'oggetto e lo scopo, e offrire alle PMI alternative valide per operare in linea con la normativa comunitaria.

(27)

▐ Per facilitare l'attuazione del presente regolamento e contribuire allo sviluppo di buone pratiche è opportuno riconoscere gli organismi che hanno elaborato norme adeguate ed efficaci per la realizzazione di sistemi di dovuta diligenza. L'elenco degli organismi riconosciuti sarà reso pubblico. ▐

(28)

Allo stesso scopo l'Unione europea dovrebbe incoraggiare le suddette organizzazioni a cooperare con le organizzazioni ambientaliste e per i diritti umani al fine di supportare i sistemi di dovuta diligenza e il loro monitoraggio.

(29)

È opportuno che le autorità competenti verifichino il rispetto degli obblighi di cui al presente regolamento e che effettuino al tal fine controlli ufficiali , fra cui i controlli doganali, e richiedano agli operatori di adottare misure correttive laddove necessario.

(30)

È opportuno che le autorità competenti tengano un registro dei controlli e rendano pubblico un sommario degli stessi, conformemente alla direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale (8).

(31)

Tenendo conto della dimensione internazionale del disboscamento illegale e del connesso commercio di legno ottenuto illegalmente, è opportuno che le autorità pubbliche collaborino tra di loro , con le organizzazioni ambientaliste e per i diritti umani e con le autorità amministrative di paesi terzi e/o con la Commissione.

(32)

È opportuno che gli Stati membri garantiscano che le violazioni delle disposizioni del presente regolamento siano punite in modo efficace, proporzionato e dissuasivo.

(33)

Occorre adottare le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (9).

(34)

In particolare è opportuno che la Commissione sia autorizzata a adottare modalità di applicazione del sistema di dovuta diligenza e principalmente dei criteri per valutare il rischio che il legname e i prodotti del legno immessi sul mercato siano di provenienza illegale, a definire criteri per il riconoscimento dei sistemi di dovuta diligenza messi a punto dagli organismi di controllo e ad adeguare gli elenchi del legname e dei prodotti del legno cui si applica il presente regolamento, qualora le caratteristiche tecniche, gli usi finali o i processi di produzione richiedano tali adeguamenti. È opportuno che tali misure, di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo con nuovi elementi non essenziali, siano adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(35)

Lo sviluppo nel campo della silvicoltura sostenibile è un processo continuo, ragion per cui è opportuno che il presente regolamento sia valutato, aggiornato e modificato con periodicità regolare sulla scorta dei risultati delle nuove ricerche. La Commissione dovrebbe pertanto analizzare regolarmente i più recenti dati di ricerca e sviluppo disponibili e presentare le conclusioni delle sue analisi e le proposte di modifica in una relazione al Parlamento europeo.

(36)

Per garantire il corretto funzionamento del mercato interno dei prodotti forestali, è necessario che la Commissione analizzi sistematicamente l'impatto del presente regolamento. Si dovrà tener conto in particolare delle implicazioni del regolamento per le PMI che operano nel mercato comunitario. La Commissione dovrebbe pertanto con periodicità regolare effettuare uno studio e un'analisi dell'impatto del regolamento sul mercato interno, con specifico riguardo alle PMI, e sulla gestione forestale sostenibile. La Commissione dovrebbe in seguito presentare al Parlamento europeo una relazione contenente la sua analisi, le sue conclusioni e le proposte di intervento.

(37)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'integrazione e il rafforzamento del quadro esistente e il sostegno alle iniziative per combattere il disboscamento illegale e il relativo commercio, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, in ragione della loro portata, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e obiettivo

Il presente regolamento stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano o mettono a disposizione sul mercato legname e prodotti del legno.

Gli operatori provvedono affinché siano messi a disposizione sul mercato solo legname e prodotti del legno di provenienza legale.

Gli operatori che commercializzano legname e prodotti del legno utilizzano un sistema di dovuta diligenza.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)   «legname e prodotti del legno»: il legname e i prodotti del legno riportati in allegato, senza eccezioni ;

b)     «messa a disposizione sul mercato» :

la fornitura di legname e prodotti del legno sul mercato comunitario per la distribuzione o l'uso nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

c)   «commercializzazione»: la prima messa a disposizione di legname e prodotti del legno sul mercato comunitario; la successiva trasformazione o distribuzione di legname non costituisce «commercializzazione» ;

d)   «operatore»: una persona fisica o giuridica che commercializza o mette a disposizione sul mercato legname o prodotti del legno;

e)   «di provenienza legale»: ottenuto conformemente alla legislazione applicabile nel paese di produzione;

f)     «rischio» :

una funzione della probabilità che legname o prodotti del legno di provenienza illegale siano oggetto di importazione, esportazione o commercio nel territorio della Comunità, e della gravità di tale evento;

g)   «gestione del rischio»: l'identificazione sistematica dei rischi e l'applicazione di una serie di misure e procedure ▐ per minimizzare il rischio di commercializzare legname e prodotti del legno di provenienza illegale;

h)   «legislazione applicabile»: la legislazione nazionale, regionale o internazionale, in particolare quella concernente la conservazione della diversità biologica, la gestione delle foreste, i diritti di utilizzo delle risorse e la riduzione al minimo degli impatti ambientali negativi ; essa deve tener conto anche dei diritti di proprietà, dei diritti delle popolazioni indigene, della legislazione del lavoro e della legislazione sociale, delle imposte, dei dazi doganali su importazioni ed esportazioni e delle percentuali sugli utili o dei diritti connessi con la produzione, il trasporto e la distribuzione ;

i)     «gestione sostenibile delle foreste» :

la gestione e l'utilizzazione delle foreste e dei terreni boscosi, in un modo e a un'intensità tali da mantenerne la biodiversità, la produttività, la capacità di rigenerazione, la vitalità e la capacità di svolgere, attualmente e in futuro, le funzioni ecologiche, economiche e sociali pertinenti, a livello locale, nazionale e mondiale, senza causare pregiudizio ad altri ecosistemi;

j)   «paese di produzione»: il paese in cui è stato prodotto il legname o il legno contenuto in prodotti del legno;

k)   «organismo di controllo»: una persona giuridica o un'associazione ▐ che presuppone l'adesione degli operatori, dotata della capacità giuridica e della competenza adeguata per controllare e garantire che gli operatori che hanno ottenuto la pertinente certificazione applicano i sistemi di dovuta diligenza , e giuridicamente indipendente rispetto agli operatori cui rilascia la certificazione ;

l)     «tracciabilità» :

la possibilità di rintracciare e seguire il percorso del legname o dei prodotti del legno attraverso tutte le fasi della produzione, lavorazione e distribuzione.

Articolo 3

Obblighi degli operatori

1.   Gli operatori assicurano di commercializzare o mettere a disposizione sul mercato soltanto legname e prodotti del legno di provenienza legale .

2.   Gli operatori che commercializzano legname e prodotti del legno mettono a punto un sistema di dovuta diligenza contenente gli elementi di cui all'articolo 4 ║ o utilizzano un sistema di dovuta diligenza elaborato da un organismo di controllo riconosciuto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1.

La supervisione legislativa nazionale in vigore e qualsiasi catena volontaria di meccanismi di custodia rispondenti ai requisiti del presente regolamento possono fungere da base per il sistema di dovuta diligenza.

3.     Lungo l'intera catena di approvvigionamento gli operatori che mettono a disposizione sul mercato legname e prodotti del legno sono in grado di:

i)

identificare l'operatore che ha fornito il legname e i prodotti del legno e l'operatore al quale il legname e i prodotti del legno sono stati forniti;

ii)

fornire su richiesta informazioni concernenti il nome della specie, il paese o i paesi di produzione e, ove possibile, la concessione d'origine;

iii)

controllare, ove necessario, che l'operatore che ha commercializzato il legname e i prodotti del legno abbia adempiuto agli obblighi di cui al presente regolamento.

4.   I prodotti del legno elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 2173/2005, originari dei paesi partner di cui all'allegato I di detto regolamento e conformi al predetto regolamento e alle sue modalità di esecuzione, ai fini del presente regolamento si considerano ottenuti legalmente.

5.   I prodotti del legno ottenuti dalle specie elencate negli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 338/97 e conformi con tale regolamento e le sue disposizioni di esecuzione, ai fini del presente regolamento si considerano ottenuti legalmente.

Articolo 4

Sistemi della dovuta diligenza

1.   Il sistema della dovuta diligenza di cui all'articolo 3, paragrafo 2:

a)

assicura che sul mercato siano commercializzati solo legname e prodotti del legno di provenienza legale, mediante il ricorso da parte dell'organismo di controllo di un sistema di tracciabilità e di verifica di terzi;

b)

comprende misure per accertare :

i)

il paese d'origine, la foresta d'origine e, ove possibile, la concessione di taglio ;

ii)

il nome della specie, compresa la denominazione scientifica ;

iii)

il valore ;

iv)

il volume e/o il peso ;

v)

la legalità della raccolta del legname o del legno contenuto nei prodotti derivati ;

vi)

il nominativo e l'indirizzo dell'operatore che ha fornito il legname e i prodotti del legno;

vii)

la persona fisica o giuridica responsabile della raccolta del legname;

viii)

l'operatore al quale sono stati forniti il legname e i prodotti del legno.

Queste misure sono supportate da documentazione adeguata conservata in una banca dati dall'operatore o dall'organismo di controllo;

c)

prevede una procedura di gestione del rischio che consiste nei seguenti elementi:

i)

identificazione sistematica dei rischi, tra l'altro mediante la raccolta di dati e informazioni e il ricorso a fonti internazionali, comunitarie o nazionali;

ii)

applicazione di tutte le misure necessarie per limitare l'esposizione ai rischi;

iii)

fissazione di procedure da espletare regolarmente per verificare l'efficace funzionamento delle misure di cui ai punti i) e ii) e per il loro riesame ove necessario;

iv)

elaborazione di documenti per dimostrare l'effettiva applicazione delle misure di cui ai punti da i) e iii);

d)

stabilisce i controlli da effettuare per garantire un'applicazione efficace del sistema della dovuta diligenza.

2.   La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo al fine di garantire un'interpretazione uniforme delle norme e un'effettiva osservanza da parte degli operatori . La Commissione stabilisce, in particolare, i criteri per valutare se sussista il rischio che siano commercializzati legname e prodotti del legno prodotti illegalmente. Nel far ciò, la Commissione tiene segnatamente conto della particolare posizione e capacità delle PMI e, per quanto possibile, offre a dette imprese alternative adattate e semplificate ai sistemi di notifica e controllo in modo che tali sistemi non risultino troppo gravosi.

Sulla base di fattori correlati al tipo di prodotto, alla fonte o alla complessità della catena di approvvigionamento, talune categorie di legname e di prodotti del legno o di fornitori sono considerate «ad alto rischio» e richiedono da parte degli operatori obblighi supplementari di dovuta diligenza.

Gli obblighi supplementari di dovuta diligenza possono tra l'altro includere:

la richiesta di documenti, dati e informazioni aggiuntivi;

la richiesta di verifiche effettuate da terzi.

Il legname e i prodotti del legno provenienti dall'elenco di seguito riportato, sono considerati ad «alto rischio» dagli operatori ai sensi del presente regolamento:

zone di conflitto o paesi/regioni coperti da un divieto del Consiglio di sicurezza dell'ONU di esportare legname,

paesi riguardo ai quali si dispone di informazioni coerenti e affidabili concernenti considerevoli inadempienze in materia di gestione forestale, un basso livello di applicazione della legislazione forestale o un livello elevato di corruzione,

paesi riguardo ai quali le statistiche dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) mostrano una diminuzione delle aree boschive,

forniture per le quali clienti o parti esterne hanno messo a disposizione informazioni su potenziali irregolarità corroborate da prove affidabili e non smentite da indagini.

La Commissione mette a disposizione un registro delle fonti o dei fornitori di legname e prodotti del legno ad alto rischio.

Le misure volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

Le pertinenti parti interessate sono consultate prima dell'adozione di ulteriori misure di applicazione.

3.     Ai singoli Stati membri non viene impedito, riguardo all'accesso al mercato del legname e dei prodotti del legno, di stabilire requisiti più rigorosi per la produzione e l'origine del legname rispetto a quelli contemplati nel presente regolamento per quanto concerne la sostenibilità, la protezione dell'ambiente, la conservazione della biodiversità e dell'ecosistema, la protezione degli habitat delle comunità locali, la protezione delle comunità dipendenti dalle foreste, la protezione e i diritti delle popolazioni indigene e i diritti umani.

Articolo 5

Etichettatura

Gli Stati membri provvedono a che entro …  (10) tutto il legname e i prodotti del legno commercializzati e messi a disposizione sul mercato siano etichettati riportando, se del caso, le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3.

Articolo 6

Riconoscimento degli organismi di controllo

1.    La Commissione, conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 12, paragrafo 3, riconosce quale organismo di controllo un ente privato o pubblico che abbia istituito un sistema di dovuta diligenza contenente gli elementi di cui all'articolo 4, paragrafo 1 .

2.     Gli enti pubblici che richiedono il riconoscimento di cui al paragrafo 1 ottemperano ai seguenti requisiti:

a)

sono dotati di personalità giuridica;

b)

sono disciplinati dal diritto pubblico;

c)

sono stati istituiti per espletare funzioni particolari riguardanti il settore forestale ;

d)

sono finanziati per la maggior parte da autorità statali, regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico;

e)

obbligano gli operatori cui rilasciano la pertinente certificazione ad applicare il proprio sistema di dovuta diligenza;

f)

si avvalgono di un meccanismo di controllo per assicurare che gli operatori da essi certificati per l'uso del proprio sistema di dovuta diligenza utilizzino effettivamente tale sistema;

g)

adottano le opportune misure disciplinari nei confronti degli operatori certificati che non rispettino il loro sistema della dovuta diligenza ; le misure disciplinari includono la trasmissione della questione alla competente autorità nazionale;

h)

non hanno alcun conflitto di interessi con le autorità competenti.

3.     Gli enti privati che chiedono il riconoscimento di cui al paragrafo 1 ottemperano ai seguenti requisiti:

a)

sono dotati di personalità giuridica;

b)

sono disciplinati dal diritto privato;

c)

sono dotati di adeguata competenza;

d)

sono giuridicamente indipendenti dagli operatori da essi certificati;

e)

gli operatori da essi certificati sono tenuti a osservare gli articoli di associazione dell'ente per utilizzarne il proprio sistema di dovuta diligenza;

f)

si avvalgono di un meccanismo di controllo per assicurare che gli operatori da essi certificati per l'uso del proprio sistema di dovuta diligenza utilizzino effettivamente tale sistema;

g)

prendono le appropriate misure disciplinari nei confronti di qualsiasi operatore certificato che non osservi il loro sistema di dovuta diligenza; le misure disciplinari includono la trasmissione della questione alla competente autorità nazionale.

4.   Unitamente alla domanda di riconoscimento, l'organismo di controllo trasmette alla Commissione le seguenti informazioni:

a)

il proprio statuto;

b)

i nominativi delle persone autorizzate a operare in suo nome;

c)

la documentazione atta a dimostrare le sue competenze specifiche;

d)

una descrizione dettagliata del proprio sistema di dovuta diligenza.

5.    Conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 12, paragrafo 3, la Commissione decide in merito al riconoscimento di un organismo di controllo entro tre mesi dalla presentazione della domanda di riconoscimento da parte di tale organismo o di una raccomandazione da parte dell'autorità competente di uno Stato membro ai fini del riconoscimento dell'organismo in questione .

La decisione di concedere il riconoscimento a un organismo di controllo deve essere comunicata dalla Commissione all'autorità competente dello Stato membro che ha giurisdizione su quell'organismo, unitamente a una copia della richiesta, entro 15 giorni dalla data della decisione.

Le autorità competenti dello Stato membro eseguono i controlli , incluse verifiche sul campo, con cadenza regolare , o in base a indicazioni comprovate di terzi, per assicurarsi che gli organismi di controllo rispettino i requisiti di cui al paragrafo 1. Le relazioni concernenti i controlli sono rese pubbliche.

Se a seguito dei suddetti controlli le autorità competenti accertano che gli organismi di controllo non osservano i requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 o 1 e 3, ne informano immediatamente la Commissione, cui trasmettono tutte le relative prove al riguardo.

6.    In conformità della procedura di regolamentazione di cui all'articolo 12, paragrafo 3, la Commissione revoca il riconoscimento di un organismo di controllo se ha accertato che quest'ultimo non rispetta più i requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 o 1 e 3 .

7.   Le autorità competenti comunicano alla Commissione entro due mesi la decisione di raccomandare la concessione, il rifiuto o la revoca del riconoscimento di qualunque organismo di controllo.

8.   La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo.

Le misure volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

Articolo 7

Elenco degli organismi di controllo

La Commissione pubblica l'elenco degli organismi di controllo riconosciuti ▐ nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, e sul proprio sito web e lo aggiorna periodicamente.

Articolo 8

Misure di controllo e verifica

1.   Le autorità competenti effettuano i controlli per verificare che gli operatori rispettino i requisiti di cui all'articolo 3, paragrafi 1 , 2 e 3 e all'articolo 4, paragrafo 1.

2.     I controlli sono effettuati secondo un piano annuale e/o sulla base di indicazioni comprovate fornite da terzi, o ogniqualvolta l'autorità competente dello Stato membro sia in possesso di informazioni che mettono in dubbio l'osservanza da parte dell'operatore dei requisiti dei sistemi della dovuta diligenza di cui al presente regolamento.

3.     I controlli possono includere, tra l'altro:

a)

l'esame dei sistemi tecnici e gestionali e delle procedure di dovuta diligenza e di valutazione dei rischi di cui si avvalgono gli operatori;

b)

l'esame della documentazione e dei registri atti a dimostrare il corretto funzionamento dei sistemi e delle procedure;

c)

controlli a campione, incluse verifiche sul campo.

4.     Le autorità competenti dispongono di un sistema di tracciabilità affidabile per seguire i percorsi dei prodotti del legno soggetti a commercio internazionale nonché di sistemi di controllo pubblici per valutare la prestazione degli operatori nel conformarsi ai loro obblighi e per aiutarli a individuare i fornitori di legname e di prodotti derivati ad alto rischio.

5.   Gli operatori garantiscono l'assistenza necessaria per facilitare l'esecuzione dei controlli di cui al paragrafo 1 , in particolare per quanto riguarda l'accesso ai locali e la presentazione di documentazione o registri .

6.    Se, in esito ai controlli di cui al paragrafo 1, si presume che l'operatore abbia violato gli obblighi di cui all'articolo 3, le autorità competenti possono , a norma della propria legislazione nazionale, avviare un'indagine completa della violazione e, conformemente al diritto nazionale e a seconda della gravità della violazione, adottare misure immediate che possono tra l'altro comprendere:

a)

la cessazione immediata delle attività commerciali; nonché

b)

il sequestro del legname e dei prodotti del legno.

7.     Qualsiasi misura immediata adottata dalle autorità competenti è di natura tale da impedire la continuazione della violazione in questione e da consentire alle autorità competenti di completare le proprie indagini.

8.     Qualora le autorità competenti trovino che sul piano tecnico e gestionale i sistemi e le procedure di dovuta diligenza e di valutazione del rischio non siano sufficienti, esse impongono all'operatore di adottare misure correttive.

Articolo 9

Registrazione dei controlli

1.   Le autorità competenti tengono registri dei controlli di cui all'articolo 8, paragrafo 1, dove indicano in particolare la natura e i risultati dei controlli e le eventuali misure correttive che devono essere adottate. I registri dei controlli effettuati devono essere mantenuti per un minimo di 10 anni.

2.    I registri di cui al paragrafo 1 sono resi pubblici su Internet come stabilito dalla direttiva 2003/4/CE.

Articolo 10

Cooperazione

1.   Le autorità competenti cooperano tra di loro, con le autorità amministrative di paesi terzi e con la Commissione per garantire il rispetto del presente regolamento.

2.   Le autorità competenti si scambiano informazioni sui risultati dei controlli di cui all'articolo 8, paragrafo 1, con le autorità competenti di altri Stati membri e con la Commissione.

Articolo 11

Autorità competenti

1.   Gli Stati membri designano una o più autorità competenti per l'applicazione del presente regolamento. Tali autorità sono dotate di poteri sufficienti per attuare il presente regolamento monitorandone l'applicazione, indagando sulle presunte violazioni in cooperazione con i servizi doganali e segnalando le violazioni alle autorità giudiziarie in tempo utile.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione i nominativi e i recapiti delle autorità competenti entro il 31 dicembre … . Gli Stati membri comunicano alla Commissione eventuali modifiche dei nominativi e dei recapiti delle autorità competenti.

2.   La Commissione pubblica su Internet l'elenco delle autorità competenti. L'elenco è tenuto aggiornato.

Articolo 12

Comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato sul commercio del legname, di seguito il «comitato».

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

3.     Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Articolo 13

Sviluppo dei requisiti di sostenibilità

Entro …  (11) , la Commissione presenta una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio concernente una norma comunitaria per tutto il legname e i prodotti del legno provenienti da foreste naturali al fine di conseguire i più elevati requisiti di sostenibilità.

Articolo 14

Gruppo consultivo

1.     È istituito un gruppo consultivo composto da rappresentanti delle parti interessate, comprendente, tra l'altro, rappresentanti della filiera foresta-legno, dei proprietari di foreste, di organizzazioni non governative e di associazioni di consumatori, e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2.     I rappresentanti di Stati membri possono partecipare alle riunioni, di propria iniziativa o su invito del gruppo consultivo.

3.     Il gruppo consultivo stabilisce un proprio regolamento che viene pubblicato sul sito web della Commissione.

4.     La Commissione fornisce il supporto tecnico e logistico necessario al gruppo consultivo e provvede alle attività di segreteria delle sue riunioni.

5.     Il gruppo consultivo esamina e formula pareri su questioni relative all'applicazione del presente regolamento sollevate dal presidente di propria iniziativa oppure su richiesta dei membri del gruppo consultivo o del comitato.

6.     La Commissione trasmette i pareri del gruppo consultivo al comitato.

Articolo 15

Modifiche

La Commissione può accrescere l'elenco del legname e dei prodotti del legno di cui all'allegato, tenendo conto delle caratteristiche tecniche, degli usi finali e dei processi di produzione.

Le misure, volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

Articolo 16

Sanzioni

Gli Stati membri adottano disposizioni relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni previste possono essere penali o amministrative, devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive e, se del caso, fra l'altro includono:

a)

sanzioni pecuniarie commisurate:

al grado del danno ambientale;

al valore dei prodotti del legno interessati dalla violazione;

alle perdite fiscali e al danno economico causati dalla violazione;

b)

il sequestro del legname e dei prodotti derivati;

c)

il divieto temporaneo di commercializzazione del legname e dei prodotti del legno.

In caso di procedimenti giudiziari pendenti, gli operatori sospendono l'approvvigionamento di legname e dei prodotti del legno provenienti dalle zone in questione.

Le sanzioni pecuniarie rappresentano almeno cinque volte il valore dei prodotti del legno ottenuti commettendo una violazione grave. Nel caso di una violazione grave ripetuta in un periodo di cinque anni, le sanzioni pecuniarie aumentano progressivamente fino ad un valore pari ad almeno otto volte quello dei prodotti derivati del legno ottenuti commettendo una violazione grave.

Salvo altrimenti disposto dalla normativa comunitaria in materia di fondi pubblici, gli Stati membri non erogano aiuti pubblici a titolo di regimi nazionali o comunitari ad operatori riconosciuti colpevoli di gravi violazioni alle disposizioni del presente regolamento, prima che siano state adottate misure correttive e siano state applicate sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.

Gli Stati membri notificano tali disposizioni in materia di sanzioni alla Commissione entro 31 dicembre … e le notificano immediatamente qualsiasi successiva modifica ad esse apportata.

Articolo 17

Relazioni

1.   Gli Stati membri presentano alla Commissione per la prima volta entro … (12) e successivamente ogni due anni, una relazione sull'applicazione del presente regolamento nel corso del biennio precedente.

2.   Sulla base di tali relazioni la Commissione redige a sua volta una relazione da presentare al Parlamento europeo e al Consiglio.

3.     In sede di elaborazione della relazione di cui al paragrafo 2, la Commissione tiene conto dei progressi registrati per quanto concerne la conclusione e la messa in atto di FLEGT VPA adottati ai sensi del regolamento (CE) n. 2173/2005. La Commissione valuta la necessità di riesaminare il presente regolamento alla luce dell'esperienza ricavata dal funzionamento dei FLEGT VPA e della loro efficacia nell'affrontare il problema del legname illegale.

Articolo 18

Modifica della direttiva 2008/99/CE

La direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente (13) è modificata nel modo seguente, con effetto a partire dal …  (14) :

1.

all'articolo 3 è aggiunta la seguente lettera:

«i bis)

la messa a disposizione sul mercato di legname o prodotti del legno di provenienza illegale.»

2.

all'allegato A, è aggiunto il seguente trattino:

«Regolamento (CE) n. …/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del … che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legname e prodotti del legno.»

Articolo 19

Riesame

Entro …  (15) , e in seguito ogni cinque anni, la Commissione effettua un riesame del funzionamento del presente regolamento per quanto riguarda il suo oggetto e il suo obiettivo, e trasmette al Parlamento europeo le proprie conclusioni e, sulla base di queste, proposte di modifica.

Il riesame si concentra su:

un'analisi dettagliata ed esaustiva della ricerca e sviluppo nel settore della silvicoltura sostenibile;

l'impatto del presente regolamento sul mercato interno, in particolare per quanto riguarda la situazione della concorrenza e la capacità di nuovi operatori di stabilirsi nel mercato;

la situazione delle PMI sul mercato e l'impatto del presente regolamento sulle loro attività.

Articolo 20

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal … (16).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ║

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente


(1)  GU C ║.

(2)  GU C ║.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 22 aprile 2009.

(4)   GU L 242, del 10.9.2002, pag. 1.

(5)  COM(2003)0251 del 21.5.2003.

(6)  GU L 347 del 30.12.2005, pag. 1.

(7)  GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.

(8)  GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26.

(9)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(10)   Due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

(11)   Un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento

(12)  30 aprile del terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.

(13)  GU L 328, del 6.12.2008, pag. 28.

(14)   Un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

(15)   Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

(16)  ║ Un anno dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Mercoledì 22 aprile 2009
ALLEGATO

Legname e prodotti del legno quali classificati nella nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 (1) del Consiglio e ai quali si applica il presente regolamento

1.

I prodotti elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 2173/2005 cui si applica il sistema di licenze FLEGT;

2.

Pasta di legno e carta dei capitoli 47, 48 e 49 della nomenclatura combinata (NC), con l'eccezione di prodotti a base di bambù e riciclati (avanzi e cascami);

3.

Mobili in legno dei codici NC 9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 e 9403 90 30;

4.

Edifici prefabbricati del codice NC 9406 00 20;

5.

Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili del codice NC 4401;

6.

Lavori di falegnameria o lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli per pavimenti e le tavole di copertura ( «shingles» e «shakes»), legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa del codice NC 4418;

7.

Pannelli di particelle, pannelli detti «oriented strand board» (OSB) e pannelli simili di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici del codice NC 4410;

8.

Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici del codice NC 4411;

9.

Legno detto «addensato», in blocchi, tavole, listelli o profilati del codice NC 4413 00 00;

10.

Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili del codice NC 4414 00;

11.

Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno bare del codice NC 4415;

12.

Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio del codice NC 4416 00 00.

13.

Altri prodotti del legno inclusi nelle categorie NC 94 e 95, compresi giocattoli di legno e accessori sportivi.

(1)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).


8.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 184/162


Mercoledì 22 aprile 2009
Livello minimo degli stock di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi *

P6_TA(2009)0226

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 aprile 2009 sulla proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi (COM(2008)0775 – C6-0511/2008 – 2008/0220(CNS))

2010/C 184 E/40

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0775),

visto l'articolo 100 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0511/2008),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0214/2009),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 1

Proposta di direttiva

Considerando 1

(1)

L'approvvigionamento di petrolio greggio e prodotti petroliferi da parte della Comunità continua a rivestire un'importanza notevole, soprattutto per quanto riguarda il settore dei trasporti e l'industria chimica.

(1)

L'approvvigionamento di petrolio greggio e prodotti petroliferi da parte della Comunità continua a rivestire un'importanza notevole, soprattutto per quanto riguarda il settore dei trasporti e l'industria chimica ed energetica . L'interruzione dell'approvvigionamento di petrolio greggio e di prodotti petroliferi o l'inadeguatezza delle scorte potrebbero causare gravi perdite finanziarie alle imprese e paralizzare altri settori dell'economia come pure la vita quotidiana dei cittadini dell'Unione.

Emendamento 2

Proposta di direttiva

Considerando 1 bis (nuovo)

 

(1 bis)

Il petrolio greggio resta una delle fonti più importanti di energia primaria e continuerà ad esserlo nei decenni a venire. Allo stesso tempo, sarà sempre più complesso per gli Stati membri garantire un approvvigionamento costante di petrolio greggio a prezzi ragionevoli.

Emendamento 3

Proposta di direttiva

Considerando 2

(2)

La concentrazione crescente della produzione, il calo delle riserve petrolifere come pure l' aumento del consumo di prodotti petroliferi a livello mondiale contribuiscono ad aumentare i rischi di difficoltà di approvvigionamento.

(2)

La concentrazione crescente della produzione, il calo delle riserve petrolifere come pure il costante aumento del consumo di prodotti petroliferi a livello mondiale contribuiscono ad aumentare sensibilmente i rischi di difficoltà di approvvigionamento.

Emendamento 4

Proposta di direttiva

Considerando 2 bis (nuovo)

 

(2 bis)

Parallelamente alle misure volte a creare un clima favorevole agli investimenti finalizzati alla prospezione e allo sfruttamento delle riserve petrolifere all'interno e all'esterno dell'Unione europea, essenziale per garantire l'approvvigionamento petrolifero a lungo termine, la costituzione di riserve petrolifere è un mezzo comprovato per compensare le interruzioni dell'approvvigionamento a breve termine.

Emendamento 5

Proposta di direttiva

Considerando 2 ter (nuovo)

 

(2 ter)

Il livello di dipendenza degli Stati membri dalle importazioni di petrolio per coprire il proprio fabbisogno energetico è estremamente elevato.

Emendamento 6

Proposta di direttiva

Considerando 4 bis (nuovo)

 

(4 bis)

L'Unione europea è un attore globale e la sua politica intesa ad accrescere la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dovrebbe dunque formare parte integrante degli obiettivi strategici delle sue relazioni con i paesi candidati e i paesi vicini.

Emendamento 7

Proposta di direttiva

Considerando 4 ter (nuovo)

 

(4 ter)

È opportuno che la Commissione provveda affinché gli otto Stati membri che non sono membri dell'Agenzia internazionale per l'energia (AIE)  (1) siano coinvolti in condizioni di parità nelle decisioni e nelle misure adottate dall'Unione europea in consultazione con l'AIE.

Emendamento 8

Proposta di direttiva

Considerando 5 bis (nuovo)

 

(5 bis)

È opportuno che la Commissione rappresenti e difenda adeguatamente gli interessi degli Stati membri che non sono membri dell'AIE.

Emendamento 9

Proposta di direttiva

Considerando 7

(7)

Le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles dell'8 e 9 marzo 2007 segnalano la crescente importanza dell'attuazione da parte della Comunità di una politica energetica integrata, che combini l'azione a livello europeo con quella a livello degli Stati membri. È pertanto essenziale armonizzare i meccanismi di stoccaggio messi in atto dai diversi Stati membri.

(7)

Le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles dell'8 e 9 marzo 2007 segnalano la crescente importanza dell'attuazione da parte della Comunità di una politica energetica integrata, che combini l'azione a livello europeo con quella a livello degli Stati membri. È pertanto essenziale garantire la compatibilità tra i vari meccanismi di stoccaggio messi in atto dai diversi Stati membri.

Emendamento 10

Proposta di direttiva

Considerando 7 bis (nuovo)

 

(7 bis)

Le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre 2008 pongono l'accento sulla volontà dell'Unione di creare meccanismi di solidarietà tra gli Stati membri per i casi di interruzione dell'approvvigionamento energetico e suggeriscono di porre in essere tutti gli strumenti necessari a tale fine. L'esistenza di un sistema efficace e coordinato a livello comunitario per la detenzione di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi è un altro tassello importante per dare attuazione pratica al principio della solidarietà energetica.

Emendamento 11

Proposta di direttiva

Considerando 8

(8)

La disponibilità di scorte petrolifere e la capacità di garantire la fornitura di energia costituiscono elementi essenziali della sicurezza pubblica degli Stati membri e della Comunità. L'esistenza di organismi o servizi centrali di stoccaggio nella Comunità contribuisce al raggiungimento di questi obiettivi. Per permettere ai diversi Stati membri interessati una migliore utilizzazione della loro legislazione nazionale allo scopo di definire lo statuto dei rispettivi organismi centrali di stoccaggio, contenendo nel contempo gli oneri a carico dei consumatori finali dovuti alle attività di stoccaggio, è sufficiente, in un contesto in cui le riserve petrolifere possono essere detenute in qualsiasi luogo della Comunità e da parte di qualsiasi organismo o servizio centrale all'uopo previsto , escludere scopi di lucro .

(8)

La disponibilità di scorte petrolifere e la capacità di garantire la fornitura di energia costituiscono elementi essenziali della sicurezza pubblica degli Stati membri e della Comunità. L'esistenza di organismi o servizi centrali di stoccaggio nella Comunità potrebbe contribuire al raggiungimento di questi obiettivi in modo efficiente in termini di costi . In un contesto in cui le riserve petrolifere possono essere detenute in qualsiasi luogo della Comunità e da qualsiasi organismo o servizio centrale all'uopo previsto, gli Stati membri dovrebbero poter utilizzare al meglio la loro legislazione nazionale allo scopo di definire lo statuto dei rispettivi organismi centrali di stoccaggio e le condizioni alle quali essi delegano lo stoccaggio ad altri Stati membri o ad altre entità di stoccaggio , contenendo nel contempo gli oneri a carico dei consumatori finali dovuti alle attività di stoccaggio.

Emendamento 12

Proposta di direttiva

Considerando 8 bis (nuovo)

 

(8 bis)

Per ridurre l'onere finanziario per gli utilizzatori finali, gli Stati membri dovrebbero prevedere una maggiore cooperazione tra gli organismi centrali di stoccaggio nonché l'istituzione di organismi di stoccaggio regionali.

Emendamento 13

Proposta di direttiva

Considerando 9

(9)

Dati gli obiettivi della legislazione comunitaria in materia di scorte petrolifere e le eventuali preoccupazioni concernenti la sicurezza di alcuni Stati membri, nonché l'auspicio di aumentare il rigore e la trasparenza dei meccanismi di solidarietà tra gli Stati membri, è necessario limitare al territorio nazionale il campo d'azione degli organismi centrali che operano senza intermediari.

soppresso

Emendamento 14

Proposta di direttiva

Considerando 12

(12)

Dati il fabbisogno connesso con l'attuazione di politiche di emergenza, il ravvicinamento dei meccanismi nazionali di stoccaggio e la necessità di garantire una migliore visibilità, soprattutto in caso di crisi, sui livelli delle scorte, è necessario che gli Stati membri e la Comunità dispongano dei mezzi per rafforzare i controlli sulle scorte.

(12)

Date le esigenze connesse con l'attuazione di politiche di emergenza, la garanzia di compatibilità tra i meccanismi nazionali di stoccaggio e la necessità di garantire una migliore visibilità, soprattutto in caso di crisi, sui livelli delle scorte, è necessario che gli Stati membri dispongano dei mezzi per rafforzare i controlli sulle scorte.

Emendamento 15

Proposta di direttiva

Considerando 12 bis (nuovo)

 

(12 bis)

Ferma restando l'opportunità che gli Stati membri dispongano della flessibilità necessaria per scegliere le modalità di stoccaggio più idonee alle loro caratteristiche geografiche e organizzative, occorre stabilire tutti i meccanismi del caso affinché sia possibile fornire in ogni momento alla Commissione dati precisi e affidabili sui livelli delle scorte.

Emendamento 16

Proposta di direttiva

Considerando 12 ter (nuovo)

 

(12 ter)

Occorre rafforzare il ruolo svolto dagli Stati membri quanto alla detenzione e alla gestione di scorte obbligatorie di petrolio per le situazioni di emergenza.

Emendamento 17

Proposta di direttiva

Considerando 14

(14)

Al fine di migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento nella Comunità, le scorte acquisite in proprietà dagli Stati membri o dagli organismi centrali, dette “scorte specifiche”, costituite a seguito di decisioni adottate dagli Stati membri, dovrebbero corrispondere alle effettive necessità nei casi di emergenza . È inoltre necessario che queste scorte godano di uno statuto giuridico proprio che ne garantisca la disponibilità assoluta in caso di emergenza. In tale prospettiva è opportuno che gli Stati membri interessati adottino le misure occorrenti per tutelare in maniera incondizionata le scorte in questione da qualsiasi misura di esecuzione forzata.

(14)

Al fine di migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento nella Comunità, conformemente alla presente direttiva le scorte disponibili dovrebbero essere sufficienti per soddisfare la domanda almeno per il periodo specificato . È inoltre necessario che queste scorte godano di uno statuto giuridico proprio che ne garantisca la disponibilità assoluta in caso di emergenza. In tale prospettiva è opportuno che gli Stati membri interessati adottino le misure occorrenti per tutelare in maniera incondizionata le scorte in questione da qualsiasi misura di esecuzione forzata.

Emendamento 18

Proposta di direttiva

Considerando 15

(15)

In questa fase è opportuno che siano i singoli Stati membri interessati a fissare, in modo indipendente e su base volontaria, i volumi che gli organismi centrali o gli Stati membri dovrebbero acquisire.

(15)

In questa fase è opportuno che siano i singoli Stati membri interessati a fissare in anticipo , in modo indipendente e su base volontaria, i volumi che gli organismi centrali o gli Stati membri dovrebbero acquisire.

Emendamento 19

Proposta di direttiva

Considerando 18

(18)

La frequenza di aggiornamento degli inventari delle scorte e i termini entro i quali devono essere messi a disposizione, stabiliti dalla direttiva 2006/67/CE, appaiono sfasati rispetto ai diversi sistemi di gestione delle scorte petrolifere utilizzati in altre parti del mondo. In una risoluzione sulle ripercussioni a livello macroeconomico dell'aumento dei prezzi dell'energia, il Parlamento europeo si è dichiarato a favore di un aumento della frequenza delle informazioni.

(18)

La frequenza di aggiornamento degli inventari delle scorte e i termini entro i quali devono essere messi a disposizione, stabiliti dalla direttiva 2006/67/CE, appaiono sfasati rispetto ai diversi sistemi di gestione delle scorte petrolifere utilizzati in altre parti del mondo. In una risoluzione sulle ripercussioni a livello macroeconomico dell'aumento dei prezzi dell'energia, il Parlamento europeo si è dichiarato a favore di un aumento della frequenza delle informazioni. Nel contempo è necessario garantire che i dati siano accurati e non richiedano rettifiche settimanali o mensili, come spesso ancora succede nell'Unione europea.

Emendamento 20

Proposta di direttiva

Considerando 21

(21)

Tali obiettivi impongono inoltre di estendere a scorte diverse da quelle di sicurezza e specifiche l'obbligo di compilazione e comunicazione delle rilevazioni statistiche, prevedendo la trasmissione di tali rilevazioni con cadenza settimanale .

(21)

Tali obiettivi impongono inoltre di estendere a scorte diverse da quelle di sicurezza e specifiche l'obbligo di compilazione e comunicazione delle rilevazioni statistiche, prevedendo la trasmissione di tali rilevazioni con cadenza mensile . Tenendo conto dei risultati dello studio di fattibilità da realizzare sull'efficacia della presentazione di rilevazioni settimanali sulle scorte commerciali di petrolio, è opportuno che la Commissione sia autorizzata a richiedere agli Stati membri di presentare tali rilevazioni con cadenza settimanale, a condizione che si possa garantire che successivamente saranno necessari soltanto adeguamenti minimi e che ciò offre chiari vantaggi sotto il profilo della trasparenza del mercato.

Emendamento 21

Proposta di direttiva

Considerando 23

(23)

È possibile che nei resoconti trasmessi alla Commissione si registrino sfasature o errori. Le persone impiegate dai servizi della Commissione o che agiscono su mandato degli stessi dovrebbero dunque poter verificare la consistenza delle scorte e la veridicità dei documenti di cui si avvalgono gli Stati membri.

(23)

È possibile che nei resoconti trasmessi alla Commissione si registrino sfasature o errori. Nel caso di sospetti ragionevoli, le persone impiegate dai servizi della Commissione o che agiscono su mandato degli stessi dovrebbero dunque , congiuntamente con le autorità di controllo abilitate degli Stati membri, poter verificare la consistenza delle scorte e la veridicità dei documenti di cui si avvalgono gli Stati membri.

Emendamento 22

Proposta di direttiva

Considerando 25

(25)

La tutela delle persone in relazione al trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri è disciplinata dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, mentre la tutela delle persone in relazione al trattamento dei dati personali da parte della Commissione è prevista dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati. Tali atti legislativi impongono, in particolare, che il trattamento dei dati personali sia giustificato da un obiettivo legittimo e che i dati a carattere personale raccolti in modo accidentale siano immediatamente cancellati.

(25)

La tutela delle persone in relazione al trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri è disciplinata dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, mentre la tutela delle persone in relazione al trattamento dei dati personali da parte della Commissione è prevista dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati. Le disposizioni della presente direttiva dovrebbero fare salve le disposizioni della direttiva 95/46/CE e del regolamento (CE) n 45/2001.

Emendamento 23

Proposta di direttiva

Considerando 29

(29)

Poiché per le scorte specifiche non è previsto un livello minimo obbligatorio uniforme a livello comunitario e visto il numero di nuovi meccanismi introdotti dalla presente direttiva, l'applicazione della stessa dovrebbe essere oggetto di una valutazione relativamente rapida dopo la sua entrata in vigore.

(29)

Poiché per le scorte specifiche non è previsto un livello minimo obbligatorio uniforme a livello comunitario, e visto il numero di nuovi meccanismi introdotti dalla presente direttiva, l'applicazione della stessa dovrebbe essere oggetto di una valutazione al più tardi entro tre anni dalla sua entrata in vigore , tenendo conto dello studio in corso sui costi e benefici delle misure intese ad accrescere la trasparenza del mercato petrolifero, in particolare mediante la trasmissione di dati settimanali sulle scorte commerciali di petrolio .

Emendamento 24

Proposta di direttiva

Articolo 2 – comma 1 – lettera e

e)

“decisione internazionale effettiva di messa in circolazione delle scorte”: qualsiasi decisione in vigore adottata dal consiglio di direzione dell'Agenzia internazionale per l'energia intesa a garantire la messa in circolazione delle scorte di petrolio o di prodotti petroliferi di uno Stato membro;

e)

“decisione internazionale effettiva di messa in circolazione delle scorte”: qualsiasi decisione in vigore adottata dal consiglio di direzione dell'AIE intesa a garantire la messa in circolazione delle scorte di petrolio o di prodotti petroliferi di un paese membro dell'AIE ;

Emendamento 25

Proposta di direttiva

Articolo 2 – comma 1 – lettera l bis (nuova)

 

l bis)

“situazione d'emergenza”: una situazione in cui si verifica un'interruzione grave dell'approvvigionamento di petrolio greggio o di prodotti petroliferi.

Emendamento 26

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 4

4.   Le modalità e i metodi di calcolo degli obblighi di stoccaggio di cui al presente articolo possono essere modificati conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

4.   Le modalità e i metodi di calcolo degli obblighi di stoccaggio di cui al presente articolo possono essere modificati conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 24, paragrafo 2 , previa consultazione degli esperti e delle parti interessate .

Emendamento 27

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 3

3.   Le modalità e i metodi di calcolo del livello delle scorte di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere modificati conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

3.   Le modalità e i metodi di calcolo del livello delle scorte di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere modificati conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 24, paragrafo 2 , previa consultazione degli esperti e delle parti interessate .

Emendamento 28

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1

1.   Gli Stati membri garantiscono in permanenza l'accessibilità fisica e la disponibilità delle scorte di sicurezza e delle scorte specifiche, ai sensi dell'articolo 9, che si trovano sul loro territorio nazionale e stabiliscono le modalità di identificazione, di contabilità e di controllo di dette scorte in modo da consentire in qualsiasi momento una verifica delle stesse. Per le scorte di sicurezza e le scorte specifiche che fanno parte di quelle detenute da operatori economici, o che sono mescolate con tali scorte, deve essere tenuta una contabilità separata.

1.   Gli Stati membri garantiscono in permanenza l'accessibilità fisica e la disponibilità delle scorte di sicurezza e delle scorte specifiche, ai sensi dell'articolo 9, che si trovano sul loro territorio nazionale e stabiliscono le modalità di identificazione, di contabilità e di controllo di dette scorte in modo da consentire in qualsiasi momento una verifica delle stesse. Tali modalità sono stabilite con il previo accordo della Commissione. Per le scorte di sicurezza e le scorte specifiche che fanno parte di quelle detenute da operatori economici, o che sono mescolate con tali scorte, deve essere tenuta una contabilità separata.

Emendamento 29

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1

1.   Gli Stati membri elaborano e aggiornano in permanenza un inventario dettagliato di tutte le scorte di sicurezza da essi detenute, che non costituiscono scorte specifiche ai sensi dell'articolo 9. In particolare l'inventario deve contenere tutte le informazioni atte a localizzare con precisione le scorte di cui trattasi , a determinarne la consistenza, il proprietario e l'esatta natura facendo riferimento alle categorie di cui all'allegato C, punto 3.1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. ****** del Parlamento europeo e del Consiglio, del ****** , relativo alle statistiche dell'energia.

1.   Gli Stati membri elaborano e aggiornano in permanenza un inventario dettagliato di tutte le scorte di sicurezza da essi detenute, che non costituiscono scorte specifiche ai sensi dell'articolo 9. In particolare l'inventario deve contenere informazioni concernenti il deposito, la raffineria o il centro di stoccaggio in cui si trovano le scorte di cui trattasi e la consistenza, il proprietario e l'esatta natura facendo riferimento alle categorie di cui all'allegato C, punto 3.1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell'energia (2).

Emendamento 30

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2

Nei trenta giorni successivi all'anno civile al quale si riferiscono i resoconti, gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione copia dell'inventario delle scorte esistenti l'ultimo giorno di ciascun anno civile.

Nei quarantacinque giorni successivi all'anno civile al quale si riferiscono i resoconti, gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione copia dell'inventario delle scorte esistenti l'ultimo giorno di ciascun anno civile.

Emendamento 31

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 3 bis (nuovo)

 

La Commissione garantisce il carattere riservato dei singoli dati contenuti nei registri.

Emendamento 32

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo)

 

Qualora tali obblighi siano delegati tramite un accordo allo Stato membro sul cui territorio si trovano dette scorte o all'organismo centrale di stoccaggio istituito da tale Stato membro, l'accordo contiene disposizioni che stabiliscono:

a)

la responsabilità dello Stato membro o dell'organismo centrale di stoccaggio di garantire in qualsiasi momento informazioni accurate sul livello delle scorte;

b)

il termine entro il quale lo Stato membro deve consegnare le scorte di sicurezza acquisite, costituite, detenute o gestite nel suo territorio allo Stato membro che ha delegato tali compiti;

c)

sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, da applicare qualora lo Stato membro o l'organismo centrale di stoccaggio non rispettino le condizioni fissate nell'accordo.

Emendamento 33

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 4 – lettera b

b)

pubblicare con almeno sei mesi di anticipo le condizioni alle quali offrono detti servizi agli operatori economici.

b)

pubblicare con almeno tre mesi di anticipo le condizioni alle quali offrono detti servizi agli operatori economici.

Emendamento 34

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

b)

a uno o più degli altri organismi centrali di stoccaggio in grado di provvedere al mantenimento delle scorte, o

b)

a uno o più degli altri organismi centrali di stoccaggio in grado di provvedere al mantenimento delle scorte , a condizione che sia concluso un accordo tra lo Stato membro interessato e gli Stati membri che deterranno le scorte , o

Emendamento 35

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1

1.   Gli Stati membri possono impegnarsi irrevocabilmente a mantenere un livello minimo di scorte petrolifere – da determinarsi sulla base dei giorni di consumo – nel rispetto del presente articolo (di seguito “scorte specifiche”).

1.   Gli Stati membri possono impegnarsi a mantenere un livello minimo di scorte petrolifere – da determinarsi sulla base dei giorni di consumo – nel rispetto del presente articolo (di seguito “scorte specifiche”).

Emendamento 36

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 3 – alinea

3.   Le scorte specifiche concernono esclusivamente le categorie di prodotti di seguito elencate, quali definite nell'allegato B, punto 4, del regolamento (CE) n. ****** del Parlamento europeo e del Consiglio, del ******, relativo alle statistiche dell'energia ;

3.   Le scorte specifiche possono concernere esclusivamente le categorie di prodotti conformi alla normativa comunitaria, in particolare per quanto concerne le caratteristiche dei carburanti e la protezione dell'ambiente, di seguito elencate, quali definite nell'allegato B, punto 4, del regolamento (CE) n. 1099/2008 :

Emendamento 37

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 5 – comma 1

5.   Gli Stati membri che hanno deciso di mantenere scorte specifiche trasmettono alla Commissione un avviso, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, in cui è indicato il livello delle scorte specifiche che si impegnano irrevocabilmente a mantenere per ciascuna categoria in modo permanente. Il livello minimo obbligatorio così notificato è unico e si applica in modo identico a tutte le categorie di scorte specifiche utilizzate da uno Stato membro.

5.   Gli Stati membri che hanno deciso di mantenere scorte specifiche trasmettono alla Commissione un avviso, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, in cui è indicato il livello delle scorte specifiche che si impegnano a mantenere per ciascuna categoria in modo permanente e il periodo durante il quale si assume tale impegno . Il livello minimo obbligatorio così notificato è unico e si applica in modo identico a tutte le categorie di scorte specifiche utilizzate da uno Stato membro.

Emendamento 38

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1

1.   Gli Stati membri compilano, e aggiornano in permanenza, un inventario dettagliato di tutte le scorte specifiche detenute sul loro territorio nazionale, nel quale sono riportate in particolare tutte le informazioni che consentono di localizzare con precisione le scorte in questione.

1.   Gli Stati membri compilano, e aggiornano in permanenza su base mensile , un inventario dettagliato di tutte le scorte specifiche detenute sul loro territorio nazionale, nel quale sono riportate in particolare tutte le informazioni concernenti il deposito, la raffineria o il centro di stoccaggio in cui si trovano le scorte in questione.

Emendamento 39

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 2

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una copia dell'inventario entro otto giorni dalla presentazione di una richiesta in tal senso da parte dei servizi della Commissione, effettuata entro un termine di dieci anni dalla data cui si riferiscono i dati richiesti.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una copia dell'inventario entro dieci giorni lavorativi dalla presentazione di una richiesta in tal senso da parte dei servizi della Commissione, effettuata entro un termine di tre anni dalla data cui si riferiscono i dati richiesti.

Emendamento 40

Proposta di direttiva

Articolo 11 – comma 1 bis (nuovo)

 

Tutti gli accordi stipulati tra uno Stato membro e un organismo centrale di stoccaggio contengono disposizioni che stabiliscono:

a)

la responsabilità dello Stato membro o dell'organismo centrale di stoccaggio di garantire in qualsiasi momento informazioni accurate sul livello delle scorte;

b)

il termine entro il quale lo Stato membro deve consegnare le scorte di sicurezza acquisite, costituite, detenute o gestite nel suo territorio allo Stato membro che ha delegato tali compiti;

c)

sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, da applicare qualora lo Stato membro o l'organismo centrale di stoccaggio non rispettino le condizioni fissate nell'accordo.

Emendamento 41

Proposta di direttiva

Articolo 15

1.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione rilevazioni statistiche settimanali relative al livello delle scorte commerciali detenute sul loro territorio nazionale , avendo cura di proteggere il carattere sensibile dei dati ed evitando di menzionare i nominativi dei proprietari delle scorte in questione.

1.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione rilevazioni statistiche mensili relative al livello delle scorte commerciali detenute sul loro territorio nazionale, avendo cura di proteggere il carattere sensibile dei dati ed evitando di menzionare i nominativi dei proprietari delle scorte in questione.

2.   Sulla base delle rilevazioni trasmesse dagli Stati membri, la Commissione pubblica una rilevazione statistica settimanale relativa alle scorte commerciali nella Comunità utilizzando livelli aggregati.

2.   Sulla base delle rilevazioni trasmesse dagli Stati membri, la Commissione pubblica una rilevazione statistica mensile relativa alle scorte commerciali nella Comunità utilizzando livelli aggregati.

3.   La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 24, paragrafo 2, le modalità di applicazione dei paragrafi 1 e 2.

3.   La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 24, paragrafo 2, le modalità di applicazione dei paragrafi 1 e 2.

 

3 bis.     Alla luce della sua valutazione di cui all'articolo 23, la Commissione può imporre agli Stati membri di trasmettere rilevazioni statistiche settimanali, anziché mensili, relative alle scorte commerciali di petrolio, qualora un esame approfondito della fattibilità e dell'efficacia delle rilevazioni statistiche settimanali dimostri che esse offrono chiari vantaggi a livello di trasparenza del mercato e che di norma non sono necessarie significative correzioni dei dati raccolti ai fini delle rilevazioni statistiche.

Emendamento 42

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 1

1.   I servizi della Commissione possono decidere in qualsiasi momento di effettuare controlli delle scorte di sicurezza e delle scorte specifiche negli Stati membri. Per la preparazione di tali controlli i servizi della Commissione possono richiedere la consulenza del gruppo di coordinamento.

1.    In caso di sospetti ragionevoli, i servizi della Commissione possono decidere in qualsiasi momento di effettuare controlli delle scorte di sicurezza e delle scorte specifiche negli Stati membri. Per la preparazione di tali controlli i servizi della Commissione possono richiedere la consulenza del gruppo di coordinamento.

Emendamento 43

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 2

2.   Gli obiettivi delle azioni di controllo di cui al paragrafo 1 non contemplano la raccolta di dati personali. I dati personali trovati nel corso dei controlli non sono raccolti e neppure presi in considerazione, inoltre in caso di raccolta accidentale sono immediatamente distrutti.

2.   Gli obiettivi delle azioni di controllo di cui al paragrafo 1 non contemplano il trattamento di dati personali. I dati personali trovati nel corso dei controlli non sono raccolti e neppure presi in considerazione, inoltre in caso di raccolta accidentale sono immediatamente distrutti.

Emendamento 44

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 4

4.   Gli Stati membri provvedono affinché, nel corso delle azioni di controllo di cui al paragrafo 1, le persone responsabili del mantenimento e della gestione delle scorte di sicurezza e delle scorte specifiche sul loro territorio collaborino con le persone impiegate o incaricate dai servizi della Commissione.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché, nel corso delle azioni di controllo di cui al paragrafo 1, le persone responsabili del mantenimento e della gestione delle scorte di sicurezza e delle scorte specifiche sul loro territorio collaborino con i funzionari o gli agenti incaricati dei servizi della Commissione.

Emendamento 45

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 7

7.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare la conservazione dei dati, delle registrazioni, delle rilevazioni e dei documenti relativi alle scorte di sicurezza e alle scorte specifiche per una durata di almeno 10 anni .

7.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare la conservazione dei dati, delle registrazioni, delle rilevazioni e dei documenti relativi alle scorte di sicurezza e alle scorte specifiche per una durata di almeno tre anni .

Emendamento 46

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafi 3 e 4

3.   Quando è in vigore una decisione internazionale effettiva di messa in circolazione delle scorte, gli Stati membri interessati possono utilizzare le loro scorte di sicurezza e quelle specifiche per far fronte agli obblighi internazionali che incombono loro in virtù di tale decisione. In questo caso gli Stati membri informano immediatamente la Commissione che può convocare il gruppo di coordinamento o consultare i membri dello stesso per posta elettronica, in particolare allo scopo di valutare gli effetti della messa in circolazione.

3.    La Commissione opera in stretta cooperazione con le organizzazioni internazionali abilitate a decidere la messa in circolazione delle scorte e rafforza il coordinamento multilaterale e bilaterale in proposito a livello mondiale. Quando è in vigore una decisione internazionale effettiva di messa in circolazione delle scorte, gli Stati membri interessati possono utilizzare le loro scorte di sicurezza e quelle specifiche per far fronte agli obblighi internazionali che incombono loro in virtù di tale decisione. In questo caso gli Stati membri informano immediatamente la Commissione che può convocare il gruppo di coordinamento o consultare i membri dello stesso per posta elettronica, in particolare allo scopo di valutare gli effetti della messa in circolazione.

4.   Qualora la Comunità o uno Stato membro incontrino difficoltà di approvvigionamento di petrolio e prodotti petroliferi, la Commissione convoca con la massima sollecitudine il gruppo di coordinamento, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa. Il gruppo di coordinamento esamina la situazione e la Commissione stabilisce se vi sia un'interruzione grave dell'approvvigionamento.

4.   Qualora la Comunità o uno Stato membro incontrino difficoltà di approvvigionamento di petrolio e prodotti petroliferi, la Commissione convoca con la massima sollecitudine il gruppo di coordinamento, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa. Entro 24 ore dalla richiesta di convocazione, ogni Stato membro fa in modo di poter essere rappresentato di persona o con mezzi elettronici alle riunioni del gruppo di coordinamento. Il gruppo di coordinamento esamina la situazione sulla base dell'impegno a rispettare il principio della solidarietà tra gli Stati membri e di una valutazione obiettiva dell'impatto economico e sociale e la Commissione stabilisce se vi sia un'interruzione grave dell'approvvigionamento basandosi sulla valutazione del gruppo di coordinamento .

Se constata un'interruzione grave dell'approvvigionamento, la Commissione può autorizzare la messa in circolazione totale o parziale dei quantitativi all'uopo proposti dagli Stati membri interessati.

Se constata un'interruzione grave dell'approvvigionamento, la Commissione può autorizzare la messa in circolazione totale o parziale dei quantitativi all'uopo proposti dagli Stati membri interessati.

Emendamento 47

Proposta di direttiva

Articolo 23

Nei tre anni successivi all'entrata in vigore della presente direttiva la Commissione procede a una valutazione della sua applicazione, esaminando in particolare l'opportunità di imporre a tutti gli Stati membri un livello minimo obbligatorio di scorte specifiche.

Al più tardi nei tre anni successivi all'entrata in vigore della presente direttiva la Commissione procede a una valutazione della sua applicazione, esaminando in particolare :

a)

se i dati sulle scorte sono precisi e se sono trasmessi entro i termini stabiliti;

b)

se i livelli delle scorte commerciali di petrolio debbano essere comunicati a cadenza settimanale o mensile;

c)

se sia opportuno imporre a tutti gli Stati membri un livello minimo obbligatorio di scorte specifiche.

Emendamento 48

Proposta di direttiva

Articolo 26 – paragrafo 1 – comma 1

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 20XX. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 20XX , ad eccezione degli Stati membri ai quali si applica un periodo transitorio per la costituzione di scorte di petrolio o di prodotti petroliferi in virtù del trattato di adesione all'Unione europea, nel qual caso il termine di attuazione è la data in cui termina il periodo transitorio . Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Emendamento 49

Proposta di direttiva

Allegato III – paragrafo 11

Ai fini del calcolo delle loro scorte, gli Stati membri riducono del 10 % i quantitativi delle scorte calcolate secondo il metodo in precedenza indicato. Tale riduzione si applica a tutti i quantitativi di cui si tiene conto per un determinato calcolo.

Ai fini del calcolo delle loro scorte, gli Stati membri riducono del 5 % i quantitativi delle scorte calcolate secondo il metodo in precedenza indicato. Tale riduzione si applica a tutti i quantitativi di cui si tiene conto per un determinato calcolo.


(1)   Bulgaria, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Romania e Slovenia.

(2)   GU L 304 del 14.11.2008, pag. 1.


8.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 184/174


Mercoledì 22 aprile 2009
Rete informativa di allarme sulle infrastrutture tecniche (CIWIN) *

P6_TA(2009)0227

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 aprile 2009 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa a una rete informativa di allarme sulle infrastrutture critiche (CIWIN) (COM(2008)0676 – C6-0399/2008 – 2008/0200(CNS))

2010/C 184 E/41

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0676),

visti l'articolo 308 del trattato CE e l'articolo 203 del trattato Euratom, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C6-0399/2008),

visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

visti gli articoli 51 e 35 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0228/2009),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

invita la Commissione, a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, qualora il Consiglio non abbia deciso in merito, a valutare il disposto dell'articolo 196 (Protezione civile) quale potenziale base giuridica per la presente proposta e a considerare, al momento opportuno, la possibilità di presentare nuovamente la proposta al Parlamento;

6.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 1

Proposta di decisione

Considerando 1

(1)

Le conclusioni del Consiglio sulla prevenzione, la preparazione e la risposta in caso di attentati terroristici e il programma di solidarietà dell'Unione europea sulle conseguenze delle minacce e degli attentati terroristici adottato nel dicembre 2004 hanno appoggiato l'intenzione della Commissione di proporre un programma europeo per la protezione delle infrastrutture critiche, ed espresso il proprio accordo sulla costituzione, ad opera della Commissione, di una rete informativa di allarme sulle infrastrutture critiche (Critical Infrastructure Warning Information Network, CIWIN) (1).

(1)

Le conclusioni del Consiglio sulla prevenzione, la preparazione e la risposta in caso di attentati terroristici e il programma di solidarietà dell'Unione europea sulle conseguenze delle minacce e degli attentati terroristici adottato nel dicembre 2004 hanno appoggiato l'intenzione della Commissione di proporre un programma europeo per la protezione delle infrastrutture critiche, ed espresso il proprio accordo sulla costituzione, ad opera della Commissione, di una rete informativa di allarme sulle infrastrutture critiche (Critical Infrastructure Warning Information Network, CIWIN) (2).

Emendamento 2

Proposta di decisione

Considerando 4

(4)

Diversi incidenti che hanno colpito le infrastrutture critiche in Europa, come il blackout europeo del 2006, hanno dimostrato la necessità di un migliore e più efficiente scambio di informazioni per prevenire o limitare questo tipo di avvenimenti.

(4)

Diversi incidenti che hanno colpito le infrastrutture critiche in Europa, come il blackout europeo del 2006, hanno dimostrato la necessità di un migliore e più efficiente scambio di informazioni e di una più approfondita conoscenza delle prassi adottate dai diversi Stati membri per prepararsi e prevenire questo tipo di avvenimenti.

Emendamento 3

Proposta di decisione

Considerando 5

(5)

È opportuno predisporre un sistema d'informazione che permetta agli Stati membri e alla Commissione di scambiarsi dati e messaggi d'allarme relativi alla protezione delle infrastrutture critiche (PIC) , di rafforzare il dialogo in tale ambito, e di favorire l'integrazione e un migliore coordinamento dei programmi di ricerca PIC sparsi e frammentati a livello nazionale.

(5)

È pertanto opportuno predisporre un sistema d'informazione che permetta agli Stati membri e alla Commissione di scambiarsi dati relativi alla PIC , di rafforzare il dialogo in tale ambito, e di favorire l'integrazione e un migliore coordinamento dei programmi di ricerca PIC sparsi e frammentati a livello nazionale.

Emendamento 4

Proposta di decisione

Considerando 6

(6)

La CIWIN dovrebbe contribuire al miglioramento della protezione delle infrastrutture critiche nell'UE fornendo un sistema d'informazione tale da facilitare la cooperazione fra Stati membri, e offrendo un'alternativa efficace e rapida ai ponderosi metodi di ricerca di dati sulle infrastrutture critiche nella Comunità.

(6)

La CIWIN dovrebbe contribuire al miglioramento della protezione delle infrastrutture critiche nell'UE fornendo un sistema d'informazione tale da facilitare la cooperazione e il coordinamento fra Stati membri, e offrendo un'alternativa efficace e rapida ai ponderosi metodi di ricerca di dati sulle infrastrutture critiche nella Comunità. Essa dovrebbe, in particolare, promuovere lo sviluppo di adeguate misure volte ad agevolare lo scambio e la divulgazione di informazioni, migliori prassi ed esperienze tra gli Stati membri.

Emendamento 5

Proposta di decisione

Considerando 6 bis (nuovo)

 

(6 bis)

La prima valutazione della CIWIN dovrebbe anche prevedere un'analisi approfondita della necessità di dotare la CIWIN di una nuova funzione tecnica, ossia di un sistema di allarme rapido (SAR). Detta funzione dovrebbe consentire agli Stati membri e alla Commissione di segnalare allarmi su rischi immediati e su minacce alle infrastrutture critiche tenendo conto di tutti i requisiti indispensabili ai fini della sicurezza.

Emendamento 6

Proposta di decisione

Considerando 7

(7)

La CIWIN dovrebbe, in particolare, incoraggiare l'elaborazione di misure adeguate per poter agevolare lo scambio di migliori pratiche e poter costituire uno strumento per la trasmissione di informazioni relative a minacce immediate ed allarmi in condizioni di sicurezza.

soppresso

Emendamento 7

Proposta di decisione

Considerando 8

(8)

La CIWIN dovrebbe evitare i doppioni e rispettare le caratteristiche, la perizia, i dispositivi e gli ambiti di competenza specifici di ciascuno dei sistemi di allarme rapido (SAR) settoriali esistenti.

(8)

Nello sviluppo e nella valutazione del nuovo sistema di informazione gli Stati membri e la Commissione dovrebbero garantire che la CIWIN eviti i doppioni e rispetti le caratteristiche, la perizia, i dispositivi e gli ambiti di competenza specifici di ciascuno dei sistemi di allarme rapido (SAR) settoriali esistenti.

Emendamento 8

Proposta di decisione

Considerando 10

(10)

Data l'interdipendenza fra le infrastrutture critiche degli Stati membri e i diversi livelli di protezione che questi offrono, la creazione di uno strumento comunitario orizzontale e intersettoriale per lo scambio di informazioni e messaggi d'allarme in ambito PIC aumenterebbe la sicurezza dei cittadini.

(4 bis)

Data l'interdipendenza fra le infrastrutture critiche degli Stati membri e i diversi livelli di protezione delle infrastrutture critiche (PIC) che questi offrono, la creazione di uno strumento comunitario orizzontale e intersettoriale per lo scambio di informazioni in ambito PIC aumenterebbe la sicurezza dei cittadini.

Emendamento 9

Proposta di decisione

Considerando 10 bis (nuovo)

 

(10 bis)

L'adozione di misure nel settore della protezione civile figura tra le azioni della Comunità di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera u), del trattato CE. La creazione della CWIN è pertanto necessaria per consentire alla Comunità di raggiungere uno degli obiettivi stabiliti dal trattato.

Emendamento 11

Proposta di decisione

Considerando 17

(17)

La presente decisione rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

(17)

La presente decisione rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti all'articolo 6 del trattato UE e contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

Emendamento 12

Proposta di decisione

Articolo 1

La presente decisione istituisce un sistema sicuro di informazione , comunicazione e allarme – la rete informativa di allarme sulle infrastrutture critiche (Critical Infrastructure Warning Information Network - CIWIN) – per assistere gli Stati membri nello scambio di informazioni sulle minacce e i punti vulnerabili che sono loro comuni , nonché sulle misure e le strategie appropriate per limitare i rischi legati alla protezione delle infrastrutture critiche.

La presente decisione istituisce un sistema sicuro di informazione e comunicazione – la rete informativa di allarme sulle infrastrutture critiche (Critical Infrastructure Warning Information Network - CIWIN) – per assistere gli Stati membri nello scambio di informazioni sui punti vulnerabili, nonché sulle misure e le strategie appropriate per limitare i rischi legati alla protezione delle infrastrutture critiche.

Emendamento 13

Proposta di decisione

Articolo 2 – comma 2

«Infrastruttura critica»: quelle strutture, sistemi o parti di essi, situati negli Stati membri, che sono essenziali per il mantenimento delle funzioni vitali della società, la salute, la sicurezza e il benessere economico o sociale dei cittadini, e la cui perturbazione o distruzione avrebbe gravi conseguenze in uno Stato membro ove non si riuscisse a mantenere tali funzioni.

«Infrastruttura critica»: quelle strutture, sistemi o parti di essi, situati negli Stati membri, che sono essenziali per il mantenimento delle funzioni vitali della società, la salute, la sicurezza , la catena di approvvigionamento e il benessere economico o sociale dei cittadini, e la cui perturbazione o distruzione avrebbe gravi conseguenze in uno Stato membro ove non si riuscisse a mantenere tali funzioni.

Emendamento 14

Proposta di decisione

Articolo 2 – comma 3

«Stato membro partecipante»: ogni Stato membro che abbia firmato un memorandum d'intesa con la Commissione.

soppresso

Emendamento 15

Proposta di decisione

Articolo 3

Articolo 3

Partecipazione

La partecipazione alla CIWIN e il suo uso sono aperti a tutti gli Stati membri. La partecipazione alla rete è subordinata alla firma di un memorandum di intesa che contiene i requisiti tecnici e di sicurezza ad essa applicabili, e informazioni sui siti con cui sarà interconnessa.

soppresso

Emendamento 16

Proposta di decisione

Articolo 4 – titolo

Funzioni

Funzione e struttura

Emendamento 17

Proposta di decisione

Articolo 4 – paragrafo 1

(1)   La CIWIN comporta le due funzioni seguenti:

(a)

un forum elettronico per lo scambio di informazioni riguardanti la protezione delle infrastrutture critiche;

(b)

un sistema di allarme rapido tramite il quale gli Stati membri partecipanti e la Commissione possono segnalare minacce e rischi immediati a danno delle infrastrutture critiche.

(1)   La CIWIN è progettata come un forum elettronico per lo scambio di informazioni riguardanti la protezione delle infrastrutture critiche .

Emendamento 18

Proposta di decisione

Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

(1 bis)     La piattaforma tecnica della CIWIN è presente in almeno una sede sicura in ogni Stato membro.

Emendamento 19

Proposta di decisione

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 2

Le aree fisse figurano nel sistema in modo permanente. Il loro contenuto può essere adattato, ma esse non possono venire eliminate o rinominate , né possono esserne aggiunte di nuove . L'allegato I contiene un elenco delle aree fisse.

Le aree fisse figurano nel sistema in modo permanente. Il loro contenuto può essere adattato, ma esse non possono venire eliminate e rinominate. L'allegato I contiene un elenco delle aree fisse. Tale elenco non preclude l'inserimento di nuove aree qualora il funzionamento del sistema ne evidenzi la necessità.

Emendamento 20

Proposta di decisione

Articolo 5 – paragrafo 1

(1)   Gli Stati membri partecipanti designano un responsabile CIWIN e ne informano la Commissione. Spetta al responsabile CIWIN accordare o rifiutare il diritto d'accesso alla CIWIN nello Stato membro.

(1)   Gli Stati membri designano un responsabile CIWIN e ne informano la Commissione. Spetta al responsabile CIWIN accordare o rifiutare il diritto d'accesso alla CIWIN nello Stato membro.

 

(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame)

Emendamento 21

Proposta di decisione

Articolo 5 – paragrafo 2

(2)   Gli Stati membri partecipanti forniscono l'accesso alla CIWIN conformemente alle disposizioni adottate dalla Commissione.

(2)   Gli Stati membri forniscono l'accesso alla CIWIN conformemente alle disposizioni d'uso adottate dalla Commissione.

Emendamento 22

Proposta di decisione

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b

(b)

dell'elaborazione di disposizioni sulle condizioni d'uso del sistema, in particolare sulla riservatezza, la trasmissione, la conservazione, la registrazione e la cancellazione delle informazioni. La Commissione fissa inoltre le condizioni e le procedure di concessione dell'accesso completo o selettivo alla CIWIN.

(b)

dell'elaborazione di disposizioni d'uso sulle condizioni d'uso del sistema, in particolare sulla riservatezza, la trasmissione, la conservazione, la registrazione e la cancellazione delle informazioni. La Commissione fissa inoltre le condizioni e le procedure di concessione dell'accesso completo o selettivo alla CIWIN.

Emendamento 23

Proposta di decisione

Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

(3 bis)     La Commissione controlla il funzionamento del sistema CIWIN.

Emendamento 24

Proposta di decisione

Articolo 7 – paragrafo 2

(2)   Il diritto di accesso ai documenti è in funzione delle necessità dell'utente e deve sempre rispettare le specifiche istruzioni dell'autore quanto alla protezione e alla distribuzione dei documenti stessi.

(2)   Il diritto di accesso ai documenti è in funzione delle necessità dell'utente , che rispetta sempre le specifiche istruzioni dell'autore quanto alla protezione e alla distribuzione dei documenti stessi.

Emendamento 25

Proposta di decisione

Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

2 bis)     Negli Stati membri lo scambio di informazioni sensibili caricate nella CIWIN tra utenti autorizzati e terzi è subordinato alla previa autorizzazione del titolare di tali informazioni ed è conforme alla legislazione comunitaria e nazionale vigente in materia.

Emendamento 26

Proposta di decisione

Articolo 7 bis (nuovo)

 

Articolo 7 bis

Requisiti relativi alle informazioni inserite nella CIWIN

Per qualsiasi informazione o documento caricati nel sistema sarà possibile una traduzione automatica.

La Commissione, in collaborazione con i punti di contatto PIC, elabora un elenco di parole chiave per ogni settore che potrebbero essere utilizzate durante il caricamento o la ricerca di informazioni nella CIWIN.

Emendamento 27

Proposta di decisione

Articolo 8

La Commissione elabora e aggiorna regolarmente disposizioni d'uso della CIWIN, contenenti tutti i dettagli sulle sue funzioni e compiti .

La Commissione elabora e aggiorna regolarmente le disposizioni d'uso della CIWIN, contenenti tutti i dettagli sulla sua funzione e sul suo ruolo.

Emendamento 28

Proposta di decisione

Articolo 8 – comma 1 bis (nuovo)

 

Tali disposizioni d'uso sono stabilite conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (3).

Emendamento 29

Proposta di decisione

Articolo 10 – comma 1

La Commissione riesamina e valuta il funzionamento della CIWIN ogni tre anni e presenta regolarmente relazioni agli Stati membri.

La Commissione riesamina e valuta il funzionamento della CIWIN ogni tre anni sulla base di indicatori appositamente elaborati per il monitoraggio dei progressi compiuti e presenta regolarmente relazioni a tutti gli Stati membri , al Parlamento europeo, al Comitato delle regioni e al Comitato economico e sociale europeo .

Emendamento 30

Proposta di decisione

Articolo 10 – comma 2

La prima relazione, da presentarsi entro tre anni dall'entrata in vigore di questa decisione, indica in particolare quali elementi della rete comunitaria debbano essere migliorati o adattati. Contiene inoltre ogni proposta ritenuta necessaria dalla Commissione ai fini della modifica o dell'adattamento della presente decisione.

La prima relazione, da presentarsi entro tre anni dall'entrata in vigore di questa decisione, indica in particolare quali elementi della rete comunitaria debbano essere migliorati o adattati e valuta in particolare la partecipazione di ogni Stato membro al sistema CIWIN nonché la possibilità di aggiornare la CIWIN per includervi la funzione di sistema di allarme rapido (SAR). Essa contiene inoltre ogni proposta ritenuta necessaria dalla Commissione ai fini della modifica o dell'adattamento della presente decisione.

Emendamento 31

Proposta di decisione

Articolo 11

La presente decisione si applica dal 1° gennaio 2009 .

La presente decisione ha effetto il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Emendamento 32

Proposta di decisione

Allegato II – punto 3

(3)

Aree «Allarme», che possono essere create in caso di allarme lanciato nel SAR, e che costituiranno il canale di comunicazione durante le attività PIC.

soppresso


(1)   14894/04.

(2)   Documento del Consiglio n. 15232/04.

(3)   GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.


8.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 184/181


Mercoledì 22 aprile 2009
Istituzione di una rete europea di protezione delle personalità *

P6_TA(2009)0228

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 aprile 2009 sull'iniziativa del Regno dei Paesi Bassi per l'adozione di una decisione del Consiglio che modifica la decisione 2002/956/GAI relativa all'istituzione di una rete europea di protezione delle personalità (16437/2008 – C6-0029/2009 – 2009/0801(CNS))

2010/C 184 E/42

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista l'iniziativa del Regno dei Paesi Bassi (16437/2008),

visti l'articolo 30, paragrafo 1, lettere a) e c), e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c), del trattato UE,

visto l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0029/2009),

visti gli articoli 93 e 51 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0193/2009),

1.

approva l'iniziativa del Regno dei Paesi Bassi;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente l'iniziativa del Regno dei Paesi Bassi;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché al governo del Regno dei Paesi Bassi.


8.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 184/182


Mercoledì 22 aprile 2009
Programmi nazionali per la ristrutturazione del settore del cotone *

P6_TA(2009)0229

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 aprile 2009 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 637/2008 per quanto riguarda i programmi nazionali per la ristrutturazione del settore del cotone (COM(2009)0037 – C6-0063/2009 – 2009/0008(CNS))

2010/C 184 E/43

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2009)0037),

visto l'atto di adesione del 1979, in particolare il paragrafo 6 del protocollo n. 4 concernente il cotone, ad esso allegato,

visto l'articolo 37, paragrafo 2, terzo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0063/2009),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6-0200/2009),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 1

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 1 bis (nuovo)

 

(1 bis)

La riforma entrata in vigore il 1o gennaio 2006 ha comportato una riduzione draconiana della produzione di cotone in Spagna che ha posto in grave pericolo la sopravvivenza del settore, imponendo così una ristrutturazione immediata dell'industria della sgranatura.


8.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 184/183


Mercoledì 22 aprile 2009
Protocollo di attuazione della convenzione delle Alpi nell'ambito dei trasporti (protocollo sui trasporti) *

P6_TA(2009)0230

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 aprile 2009 sulla proposta di decisione del Consiglio sulla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo di attuazione della convenzione delle Alpi nell'ambito dei trasporti (protocollo «Trasporti») (COM(2008)0895 – C6-0073/2009 – 2008/0262(CNS))

2010/C 184 E/44

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2008)0895),

visti l'articolo 71 e l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, del trattato CE,

visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0073/2009),

visti l'articolo 51 e l'articolo 83, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0219/2009),

1.

approva la conclusione del protocollo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


8.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 184/184


Mercoledì 22 aprile 2009
Bilancio rettificativo n. 2/2009

P6_TA(2009)0231

Risoluzione del Parlamento europeo del 22 aprile 2009 sul progetto di bilancio rettificativo n. 2/2009 dell'Unione europea per l'esercizio 2009, sezione III - Commissione (6953/2009 – C6-0077/2009 – 2009/2010(BUD))

2010/C 184 E/45

Il Parlamento europeo,

visti l'articolo 272 del trattato CE e l'articolo 177 del trattato Euratom,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1), in particolare gli articoli 37 e 38,

visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2009, definitivamente adottato il 18 dicembre 2008 (2),

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (3),

visto il progetto preliminare di bilancio rettificativo n. 2/2009 dell'Unione europea per l'esercizio 2009, presentato dalla Commissione il 2 febbraio 2009 (COM(2009)0032),

visto il progetto di bilancio rettificativo n. 2/2009, stabilito dal Consiglio il 26 febbraio 2009 (6953/2009 – C6-0077/2009),

visti l'articolo 69 e l'allegato IV del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A6-0192/2009),

A.

considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 2 al bilancio generale 2009 contiene gli elementi seguenti: l'inclusione nel bilancio comunitario della tabella dell'organico dell'impresa comune sul sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR - Single European Sky ATM Research), le modifiche apportate alla tabella dell'organico del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (CEPCM), le modifiche apportate alla tabella dell'organico dell'Agenzia ferroviaria europea (ERA) e la modifica del commento della voce di bilancio relativa all'azione preparatoria «Servizi operativi GMES» (Global Monitoring for Environment and Security),

B.

considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 2/2009 è inteso a inserire formalmente tali adeguamenti nel bilancio2009,

1.

prende atto del progetto preliminare di bilancio rettificativo n. 2/2009;

2.

approva il progetto di bilancio rettificativo n. 2/2009 senza modifiche;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(2)  GU L 69 del 13.3.2009.

(3)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.


8.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 184/185


Mercoledì 22 aprile 2009
Progetto di bilancio rettificativo n. 3/2009

P6_TA(2009)0232

Risoluzione del Parlamento europeo del 22 aprile 2009 sul progetto di bilancio rettificativo n. 3/2009 dell'Unione europea per l'esercizio 2009, Sezione III - Commissione (8153/2009 – C6-0118/2009 – 2009/2017(BUD))

2010/C 184 E/46

Il Parlamento europeo,

visti l'articolo 272 del trattato CE e l'articolo 177 del trattato Euratom,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1), in particolare gli articoli 37 e 38,

visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2009, definitivamente adottato il 18 dicembre 2008 (2),

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (3),

visto il progetto preliminare di bilancio rettificativo n. 3/2009 dell'Unione europea per l'esercizio 2009, presentato dalla Commissione il 6 marzo 2009 (COM(2009)0110),

visto il progetto di bilancio rettificativo n. 3/2009, stabilito dal Consiglio il 30 marzo 2009 (8153/2009 – C6-0118/2009),

visti l'articolo 69 e l'allegato IV del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A6-0194/2009),

A.

considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 3 al bilancio 2009 riguarda l'adeguamento delle risorse proprie in base alla decisione 2007/436/CE, Euratom del 7 giugno 2007 con effetto retroattivo dal 1o gennaio 2007;

B.

considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 3/2009 è inteso a inserire formalmente tali adeguamenti nel bilancio 2009,

1.

prende atto del progetto preliminare di bilancio rettificativo n. 3/2009;

2.

approva il progetto di bilancio rettificativo n. 3/2009 senza modifiche;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(2)  GU L 69 del 13.3.2009.

(3)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.


8.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 184/186


Mercoledì 22 aprile 2009
Norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ***II

P6_TA(2009)0241

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 aprile 2009 relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (14539/2/2008 – C6-0024/2009 – 2007/0195(COD))

2010/C 184 E/47

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione comune del Consiglio (14539/2/2008 – C6-0024/2009),

vista la sua posizione in prima lettura (1) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0528),

visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

visto l'articolo 62 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6-0216/2009),

1.

approva la posizione comune quale emendata;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Testi approvati del 18.6.2008, P6_TA(2008)0294.


Mercoledì 22 aprile 2009
P6_TC2-COD(2007)0195

Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 22 aprile 2009 in vista dell'adozione della direttiva 2009/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in seconda lettura corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2009/72/CE)


8.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 184/187


Mercoledì 22 aprile 2009
Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia ***II

P6_TA(2009)0242

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 aprile 2009 relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (14541/1/2008 – C6-0020/2009 – 2007/0197(COD))

2010/C 184 E/48

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione comune del Consiglio (14541/1/2008 – C6-0020/2009),

vista la sua posizione in prima lettura (1) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0530),

vista la proposta modificata della Commissione (COM(2008)0908),

visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

visto l'articolo 62 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6-0235/2009),

1.

approva la posizione comune quale emendata;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Testi approvati del 18.6.2008, P6_TA(2008)0296.


Mercoledì 22 aprile 2009
P6_TC2-COD(2007)0197

Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 22 aprile 2009 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in seconda lettura corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (CE) n. 713/2009)


8.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 184/188


Mercoledì 22 aprile 2009
Accesso alla rete: scambi transfrontalieri di energia elettrica ***II

P6_TA(2009)0243

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 aprile 2009 relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 (14546/2/2008 – C6-0022/2009 – 2007/0198(COD))

2010/C 184 E/49

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione comune del Consiglio (14546/2/2008 – C6-0022/2009),

vista la sua posizione in prima lettura (1) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0531),

visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

visto l'articolo 62 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6-0213/2009),

1.

approva la posizione comune quale emendata;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Testi approvati del 18.6.2008, P6_TA(2008)0295.


Mercoledì 22 aprile 2009
P6_TC2-COD(2007)0198

Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 22 aprile 2009 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in seconda lettura corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (CE) n. 714/2009)


8.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 184/189


Mercoledì 22 aprile 2009
Norme comuni per il mercato interno del gas naturale ***II

P6_TA(2009)0244

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 aprile 2009 relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (14540/2/2008 – C6-0021/2009 – 2007/0196(COD))

2010/C 184 E/50

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione comune del Consiglio (14540/2/2008 – C6-0021/2009),

vista la sua posizione in prima lettura (1) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0529),

visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

visto l'articolo 62 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6-0238/2009),

1.

approva la posizione comune quale emendata;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Testi approvati del 9.7.2008, P6_TA(2008)0347.


Mercoledì 22 aprile 2009
P6_TC2-COD(2007)0196

Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 22 aprile 2009 in vista dell'adozione della direttiva 2009/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in seconda lettura corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2009/73/CE)


8.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 184/190


Mercoledì 22 aprile 2009
Accesso alle reti di trasporto del gas naturale ***II

P6_TA(2009)0245

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 aprile 2009 sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 (14548/2/2008 – C6-0023/2009 – 2007/0199(COD))

2010/C 184 E/51

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione comune del Consiglio (14548/2/2008 – C6-0023/2009),

vista la sua posizione in prima lettura (1) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0532),

visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

visto l'articolo 62 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6-0237/2009),

1.

approva la posizione comune quale emendata;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Testi approvati del 9.7.2008, P6_TA(2008)0346.


Mercoledì 22 aprile 2009
P6_TC2-COD(2007)0199

Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 22 aprile 2009 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in seconda lettura corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (CE) n. 715/2009)


8.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 184/191


Mercoledì 22 aprile 2009
Interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee (ISA) ***I

P6_TA(2009)0246

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 aprile 2009 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulle soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee (ISA) (COM(2008)0583 – C6-0337/2008 – 2008/0185(COD))

2010/C 184 E/52

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0583),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 156 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0337/2008),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6-0136/2009),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


Mercoledì 22 aprile 2009
P6_TC1-COD(2008)0185

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 22 aprile 2009 in vista dell'adozione della decisione n. …/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee (ISA)

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, la decisione n. 922/2009/CE)


8.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 184/192


Mercoledì 22 aprile 2009
Macchine per l'applicazione di antiparassitari ***I

P6_TA(2009)0247

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 aprile 2009 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente le macchine per l'applicazione di antiparassitari, che modifica la direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006 relativa alle macchine (COM(2008)0535 – C6-0307/2008 – 2008/0172(COD))

2010/C 184 E/53

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0535),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0307/2008),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A6-0137/2009),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione;

3.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


Mercoledì 22 aprile 2009
P6_TC1-COD(2008)0172

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 22 aprile 2009 in vista dell'adozione della direttiva 2009/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine per l'applicazione di pesticidi

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2009/127/CE)

Mercoledì 22 aprile 2009
ALLEGATO

Mercoledì 22 aprile 2009
Dichiarazione della Commissione sulla standardizzazione di macchine per l'applicazione di antiparassitari

Per supportare i requisiti essenziali inclusi nel punto 2.4 dell'allegato I, la Commissione ha affidato al CEN il compito di elaborare norme armonizzate per ogni categoria di macchine per l'applicazione di antiparassitari sulla base delle migliori tecniche disponibili al fine di prevenire l'esposizione accidentale dell'ambiente agli antiparassitari. In particolare, il compito affidato richiede le norme in grado di definire i criteri e le specifiche tecniche per il montaggio di schermatura meccanica, tunnel a spruzzo e sistemi di assistenza pneumatica per la spruzzatura, per prevenire la contaminazione di fonti idriche durante il riempimento e svuotamento nonché specifiche precise per le istruzioni del fabbricante onde evitare la dispersione di antiparassitari, tenendo in conto tutti i parametri pertinenti, quali ugelli, pressione, altezza della barra irrorante, velocità del vento, temperatura e umidità dell'aria e velocità di guida.


8.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 184/193


Mercoledì 22 aprile 2009
Etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante ***I

P6_TA(2009)0248

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 aprile 2009 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali (COM(2008)0779 – C6-0411/2008 – 2008/0221(COD))

2010/C 184 E/54

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0779),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0411/2008),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0218/2009),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


Mercoledì 22 aprile 2009
P6_TC1-COD(2008)0221

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 22 aprile 2009 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n…/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione ║ ,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

La mobilità sostenibile è una grande sfida per la Comunità, di fronte al cambiamento climatico e alla necessità di sostenere la competitività europea, come è stato enfatizzato nella comunicazione della Commissione dell'8 luglio 2008,«Rendere i trasporti più ecologici» (4).

(2)

La comunicazione della Commissione del 19 ottobre 2006, dal titolo«Piano d'azione per l'efficienza energetica: Concretizzare le potenzialità» (5), ha messo in luce la possibilità di ridurre il consumo totale di energia del 20 % entro il 2020, presentando un elenco di azioni mirate, tra le quali l'etichettatura dei pneumatici.

(3)

I pneumatici, soprattutto a causa della resistenza al rotolamento, rappresentano tra il 20 e il 30 % del consumo di carburante dei veicoli. Una riduzione della resistenza al rotolamento dei pneumatici può pertanto contribuire in maniera significativa all'efficienza energetica dei trasporti su strada e quindi alla diminuzione delle emissioni.

(4)

I pneumatici sono caratterizzati da una serie di parametri correlati. Migliorare un parametro, quale l'efficienza energetica, può avere ripercussioni negative su altri, ad esempio l'aderenza sul bagnato, mentre perfezionare quest'ultimo parametro può nuocere alla rumorosità esterna di rotolamento. Occorre incoraggiare i fabbricanti di pneumatici ad ottimizzare tutti i parametri , senza pregiudicare i livelli di sicurezza già conseguiti .

(5)

I pneumatici che riducono il consumo di carburante sono convenienti dal punto di vista dei costi, in quanto il risparmio di carburante compensa notevolmente il prezzo d'acquisto più alto dovuto a costi di produzione maggiori.

(6)

║ Il regolamento (CE) n..../2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del…, [sui requisiti dell’omologazione per tipo riguardo alla sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati] (6) fissa prescrizioni minime sulla resistenza al rotolamento dei pneumatici. Grazie agli sviluppi tecnologici è possibile ridurre in modo significativo, al di là delle prescrizioni minime, le perdite di energia dovute alla resistenza del pneumatico ║. Per ridurre l'impatto ambientale dei trasporti su strada è pertanto opportuno fissare disposizioni che incoraggino gli utenti finali ad acquistare pneumatici che riducono il consumo di carburante, fornendo informazioni armonizzate su questo parametro.

(7)

Al fine di aumentare la comprensione e la sensibilizzazione della resistenza al rotolamento, un calcolatore del risparmio di carburante, come quello già esistente per i pneumatici C3, costituirebbe uno strumento efficace per dimostrare i risparmi potenziali di carburante, denaro e CO2.

(8)

Il rumore del traffico stradale è un disturbo non irrilevante ed ha effetti nocivi sulla salute. ║ Il regolamento (CE) n..../2009 [sui requisiti dell’omologazione per tipo riguardo alla sicurezza generale dei veicoli a motore…] ║ fissa prescrizioni minime sulla rumorosità esterna di rotolamento dei pneumatici. Grazie agli sviluppi tecnologici è possibile ridurre in modo significativo la rumorosità esterna di rotolamento al di là delle prescrizioni minime. Per ridurre il rumore del traffico stradale è pertanto opportuno fissare disposizioni che incoraggino gli utenti finali ad acquistare pneumatici che riducono la rumorosità esterna di rotolamento, fornendo informazioni armonizzate su questo parametro.

(9)

Fornendo informazioni armonizzate sulla rumorosità esterna di rotolamento dei pneumatici si favorirebbe anche l'attuazione di misure contro il rumore prodotto dal traffico stradale e si contribuirebbe a far meglio conoscere il ruolo dei pneumatici nel rumore del traffico, nel quadro della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (7).

(10)

║ Il regolamento (CE) n..../2009 [sui requisiti dell’omologazione per tipo riguardo alla sicurezza generale degli autoveicoli] ║ fissa prescrizioni minime sull'aderenza sul bagnato dei pneumatici. Grazie agli sviluppi tecnologici è possibile migliorare in modo significativo l'aderenza sul bagnato al di là delle prescrizioni minime, riducendo in tal modo lo spazio di frenata sul bagnato. Per migliorare la sicurezza stradale è pertanto opportuno fissare disposizioni che incoraggino gli utenti finali ad acquistare pneumatici che abbiano una buona aderenza sul bagnato, fornendo informazioni armonizzate su questo parametro.

(11)

Vi sono anche altri parametri, quali l'aquaplaning o il comportamento in curva, che incidono sulla sicurezza stradale. In questa fase, tuttavia, non si dispone ancora di metodi di prova armonizzati per questi parametri. Occorre pertanto prevedere la possibilità, in una fase successiva e se necessario, di fissare disposizioni sull'armonizzazione delle informazioni destinate agli utenti finali sui suddetti parametri.

(12)

I pneumatici da neve e i pneumatici invernali hanno parametri specifici non del tutto comparabili con quelli dei pneumatici normali. Al fine di garantire che gli utenti finali possano prendere decisioni giuste e consapevoli, i parametri di tali pneumatici dovrebbero essere indicati in modo tale da essere equiparati ai pneumatici normali.

(13)

Le informazioni sui parametri dei pneumatici fornite sotto forma di etichetta standard possono influenzare gli utenti finali nei loro acquisti, facendoli propendere per pneumatici più sicuri, silenziosi e che riducono il consumo di carburante. I fabbricanti di pneumatici dovrebbero a loro volta essere indotti a ottimizzare questi parametri, gettando così le basi per un consumo e una produzione più sostenibili.

(14)

I fabbricanti, i fornitori e i distributori di pneumatici dovrebbero essere incoraggiati a conformarsi alle disposizioni del presente regolamento prima del 2012, per accelerare il riconoscimento del sistema di etichettatura e il conseguimento dei relativi benefici.

(15)

Una molteplicità delle norme applicabili all'etichettatura dei pneumatici ║ ostacolerebbe gli scambi intracomunitari e aumenterebbe gli oneri amministrativi e il costo delle prove a carico dei fabbricanti di pneumatici.

(16)

I pneumatici di ricambio rappresentano il 78 % del mercato. È pertanto giustificato informare gli utenti finali sulle caratteristiche di questo tipo di pneumatici così come su quelle dei pneumatici montati nei veicoli nuovi.

(17)

I consumatori, tra cui i gestori di parchi veicoli e le imprese di trasporto, hanno bisogno di essere più informati sulla capacità dei pneumatici di ridurre il consumo di carburante, dal momento che non possono facilmente mettere a confronto le caratteristiche delle varie marche di pneumatici in assenza di un sistema di etichettatura e di prove armonizzate. È quindi opportuno includere i pneumatici di classe C1, C2 e C3 nell'ambito d'applicazione del regolamento .

(18)

L'etichetta energetica che classifica i prodotti in base ad una scala da A a G, applicata agli apparecchi domestici in conformità della direttiva 1992/75/CE del Consiglio, del 22 settembre 1992, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (8), è del tutto nota ai consumatori e si è dimostrata efficace nell'incentivare l'uso di apparecchi a minor consumo d'energia. Sarebbe opportuno avvalersi dello stesso sistema per indicare il consumo di carburante dei pneumatici.

(19)

La presenza di un'etichetta sui pneumatici nei punti di vendita, nonché nella documentazione tecnica promozionale, dovrebbe far sì che i distributori e i potenziali utenti finali ricevano informazioni armonizzate sulle caratteristiche dei pneumatici in relazione al consumo di carburante, all'aderenza sul bagnato e alla rumorosità esterna di rotolamento.

(20)

Alcuni utenti finali scelgono i loro pneumatici prima di recarsi nel punto di vendita o li comprano per corrispondenza. Affinché anch'essi possano scegliere il prodotto con consapevolezza in base ad informazioni armonizzate su consumo di carburante, aderenza sul bagnato e rumorosità esterna di rotolamento, è opportuno che le etichette compaiano in tutta la documentazione tecnica promozionale, anche in quella reperibile via internet.

(21)

È opportuno che agli acquirenti potenziali siano fornite informazioni supplementari standardizzate che illustrino ogni parte dell'etichetta, ossia consumo di carburante, aderenza sul bagnato e rumorosità e la loro rilevanza, includendo anche un calcolatore del risparmio di carburante che indichi il risparmio medio di carburante e la riduzione media di CO2 e dei costi. Tali informazioni dovrebbero essere fornite sul sito web dell'Unione europea relativo all'etichettatura dei pneumatici nonché mediante opuscoli e cartelloni informativi in tutti i punti vendita. L'indirizzo del sito web dovrebbe essere chiaramente indicato sull'etichetta nonché in tutta la documentazione tecnica promozionale.

(22)

Le informazioni dovrebbero essere fornite in conformità ai metodi armonizzati di prova di cui al ║ regolamento (CE) n..../2009 [sui requisiti dell’omologazione per tipo riguardo alla sicurezza generale dei veicoli a motore…], in modo che gli utenti finali possano mettere a confronto pneumatici diversi e i fabbricanti ridurre la spesa per le prove.

(23)

Al fine di rispondere alla sfida di ridurre le emissioni di CO2 del trasporto stradale, è opportuno che gli Stati membri istituiscano incentivi a favore dei pneumatici che riducono il consumo di carburante. Tali incentivi dovrebbero essere conformi agli articoli 87 e 88 del trattato. Al fine di evitare la frammentazione del mercato interno è necessario determinare categorie di risparmio minimo di carburante .

(24)

Affinché gli obiettivi prestabiliti siano raggiunti e per garantire condizioni eque all'interno della Comunità, è fondamentale che i fabbricanti, i fornitori e i distributori rispettino le disposizioni relative all'etichettatura. Spetta pertanto agli Stati membri stabilire misure efficaci, anche sorvegliando il mercato, compiendo regolari controlli ex post e comminando sanzioni efficaci, tali da garantire l'attuazione delle disposizioni del presente regolamento .

(25)

Gli Stati membri dovrebbero sforzarsi, in sede di attuazione delle disposizioni pertinenti del presente regolamento, di astenersi dall'adottare misure che impongano obblighi ingiustificati, burocratici ed eccessivamente complessi alle piccole e medie imprese (PMI) e, qualora possibile, di considerare le speciali necessità e i vincoli finanziari e amministrativi delle PMI.

(26)

Ai fini di una corretta valutazione dell'attuazione del presente regolamento, si dovrebbe eseguire un riesame inteso ad accertare se siano necessarie modifiche. Tale riesame dovrebbe incentrarsi, in particolare, sulla comprensione dell'etichetta da parte dei consumatori, incluso il parametro relativo alla rumorosità e sull'adeguamento agli sviluppi tecnologici.

(27)

È opportuno adottare le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (9).

(28)

In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di introdurre prescrizioni sulla classificazione dei pneumatici di classe C2 e C3 in relazione all'aderenza sul bagnato, come pure rispetto ad altri parametri fondamentali diversi dal consumo di carburante, aderenza sul bagnato e rumorosità esterna di rotolamento, e la facoltà di adeguare gli allegati al progresso tecnico. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento , anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Finalità e ambito d'applicazione

Il presente regolamento si prefigge di aumentare la sicurezza e l'efficienza ambientale ed economica dei trasporti su strada promuovendo l'uso di pneumatici sicuri e silenziosi e che riducono il consumo di carburante.

Il presente regolamento istituisce un quadro relativo alle informazioni armonizzate sui parametri dei pneumatici da fornire mediante l'etichettatura , per consentire ai consumatori di fare una scelta informata al momento dell'acquisto dei pneumatici .

Articolo 2

Ambito d'applicazione

1.    Il presente regolamento si applica ai pneumatici di classe C1, C2 e C3.

2.   In deroga al paragrafo 1, il presente regolamento non si applica:

a)

ai pneumatici ricostruiti;

b)

ai pneumatici da fuori strada professionali;

c)

ai pneumatici progettati per essere montati soltanto su veicoli immatricolati per la prima volta prima del 1o ottobre 1990;

d)

ai pneumatici di scorta ad uso temporaneo di tipo T;

e)

ai pneumatici di categorie di velocità inferiori a 80 km/h;

f)

ai pneumatici il cui diametro nominale non superi 254 mm o sia superiore a 635 mm;

g)

ai pneumatici muniti di dispositivi supplementari volti a migliorare le caratteristiche di trazione, quali i pneumatici chiodati.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento s'intende per:

1)

«pneumatici di classe C1, C2 e C3», le classi di pneumatici di cui all'articolo 8 del ║ regolamento (CE) n..../2009 [sui requisiti dell’omologazione per tipo riguardo alla sicurezza generale dei veicoli a motore…];

2)

«pneumatico di scorta a uso temporaneo di tipo T», un pneumatico di scorta destinato a un uso temporaneo ad una pressione più elevata di quella ammessa per pneumatici standard e rinforzati;

3)

«pneumatico da neve» indica un pneumatico la cui scolpitura, composizione o struttura del battistrada sono destinate principalmente a ottenere su suolo innevato prestazioni migliori di quelle di un pneumatico normale riguardo alla sua capacità di avviare o mantenere il moto del veicolo;

4)

«punto di vendita», un luogo in cui i pneumatici sono esposti o offerti in vendita, comprese le sale d'esposizione di autovetture per quanto concerne i pneumatici esposti non montati sui veicoli;

5)

«documentazione tecnica promozionale», manuali tecnici, opuscoli, volantini e cataloghi a stampa, utilizzati nella commercializzazione di pneumatici o veicoli e destinati agli utenti finali o ai distributori, che descrivono i parametri specifici di un pneumatico e che sono elettronici o pubblicati su Internet , diversi dalla pubblicità nei media ;

6)

«documentazione tecnica», le informazioni relative ai pneumatici, tra cui il fabbricante e la marca; la descrizione del tipo o del gruppo di pneumatici oggetto della dichiarazione delle categorie di appartenenza rispetto al consumo di carburante, aderenza sul bagnato e valore misurato del rumore esterno di rotolamento; i risultati delle prove e la precisione delle stesse;

7)

« calcolatore del risparmio di carburante » , uno strumento fornito sui siti web dedicati all'etichettatura dei pneumatici per presentare il risparmio medio potenziale di carburante, di CO2 e in termini di costi per i pneumatici di classe C1, C2 e C3;

8)

« sito web dell'Unione europea relativo all'etichettatura dei pneumatici » , una fonte centrale on line di informazioni esplicative e supplementari, gestita dalla Commissione, relativamente a ciascuna delle voci dell'etichetta del pneumatico e comprendente un calcolatore del risparmio di carburante;

9)

«fabbricante», una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio;

10)

«importatore», una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che immette sul mercato comunitario un prodotto proveniente da un paese terzo;

11)

«fornitore», il fabbricante, il suo rappresentante autorizzato nella Comunità o l'importatore;

12)

«distributore», una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, che non sia il fornitore o l’importatore, che mette in commercio un pneumatico;

13)

«messa in commercio» indica la fornitura, a titolo oneroso o gratuito, di un prodotto affinché sia distribuito o usato sul mercato comunitario nel corso di un’attività commerciale;

14)

«utente finale», un consumatore, anche un gestore di parco veicoli o un'impresa di trasporti stradali, che acquista o si suppone che acquisterà un pneumatico;

15)

«parametro fondamentale», un parametro del pneumatico, quale la resistenza al rotolamento, l'aderenza sul bagnato o la rumorosità esterna di rotolamento, che durante l'uso ha un impatto rilevante sull'ambiente, sulla sicurezza stradale o sulla salute.

Articolo 4

Competenze della Commissione

1.     La Commissione istituisce e gestisce, entro il settembre 2010, il sito web dell'Unione europea relativo all'etichettatura dei pneumatici, quale fonte di riferimento per informazioni esplicative su ogni voce dell'etichetta.

2.     Il sito web contiene:

a)

una spiegazione dei pittogrammi stampati sull'etichetta;

b)

un calcolatore del risparmio di carburante che illustra il potenziale risparmio di carburante e di denaro e la riduzione delle emissioni di CO2 ottenibili montando pneumatici a bassa resistenza al rotolamento per i modelli delle classi C1, C2 e C3;

c)

una dichiarazione che metta in rilievo che un effettivo risparmio di carburante e la sicurezza stradale dipendono fortemente dal comportamento dei conducenti, e in particolare che:

i)

una guida compatibile con l'ambiente può ridurre notevolmente il consumo di carburante;

ii)

la pressione dei pneumatici deve essere controllata regolarmente per una massima aderenza sul bagnato e un alto risparmio di carburante;

iii)

occorre sempre rispettare le distanze di sicurezza.

Articolo 5

Responsabilità dei fornitori di pneumatici

Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di pneumatici si conformino alle seguenti prescrizioni:

1)

i fornitori garantiscono che i pneumatici di classe C1 e C2 consegnati ai distributori e agli utenti finali siano dotati di un 'etichetta, da apporre in vari modi o mediante un autoadesivo incollato sul battistrada, sulla quale siano indicati il consumo di carburante e la classe di appartenenza rispetto all'aderenza sul bagnato nonché il valore misurato del rumore esterno di rotolamento, di cui, rispettivamente, all'allegato I, parti A, B e C ;

2)

il formato dell'autoadesivo e dell'etichetta di cui al punto 1 è quello prescritto nell'allegato II;

3)

nella documentazione tecnica promozionale i fornitori dichiarano le categorie d'appartenenza rispetto al consumo di carburante e all'aderenza sul bagnato, nonché il valore misurato del rumore esterno di rotolamento, come previsto nell'allegato I e nell'ordine indicato nell'allegato III. Per i pneumatici C2 e C3 è indicato anche il coefficiente di resistenza al rotolamento misurato ;

4)

i fornitori mettono la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali, su richiesta, per un periodo di almeno cinque anni dalla data di messa in commercio dell'ultimo pneumatico di un determinato tipo; la documentazione tecnica è sufficientemente dettagliata da consentire alle autorità di verificare la precisione delle informazioni indicate sull'etichetta in relazione al consumo di carburante, aderenza sul bagnato e rumorosità esterna di rotolamento;

5)

i fornitori indicano i valori relativi al coefficiente di resistenza al rotolamento (espresso in kg/t), all'indice di aderenza sul bagnato (espresso come indice di prestazione G, comparato al pneumatico standard di riferimento) e alle emissioni di rumore (espresse in dB) misurati durante i test di omologazione per tipo, in una banca dati accessibile al pubblico.

Articolo 6

Responsabilità dei distributori di pneumatici

Gli Stati membri provvedono affinché i distributori di pneumatici si conformino alle seguenti prescrizioni:

1)

i distributori garantiscono che l'autoadesivo o l'etichetta, consegnati dai fornitori in conformità al punto 1 dell'articolo 5, o una versione più dettagliata dell'etichetta, quale indicata all'allegato II, punto 3, siano disponibili e chiaramente visibili, rispettivamente, sul pneumatico o nelle sue immediate vicinanze nel punto vendita ;

2)

qualora i pneumatici offerti in vendita non siano visibili agli utenti finali, i distributori forniscono loro una documentazione circa le categorie d'appartenenza dei pneumatici rispetto al consumo di carburante e all'aderenza sul bagnato, nonché il valore misurato del rumore esterno di rotolamento;

3)

per quanto concerne i pneumatici di classe C1, C2 e C3 , i distributori forniscono la versione dettagliata dell'etichetta quale indicata all'allegato II, punto 3 o 4, in cui sono indicati la categoria d'appartenenza rispetto al consumo di carburante, la classe di appartenenza rispetto all'aderenza sul bagnato e il valore misurato del rumore esterno di rotolamento, come indicato all'allegato I, rispettivamente alle parti A, B e C, su o con le fatture rilasciate agli utenti finali all'atto dell'acquisto dei pneumatici. ▐

Articolo 7

Responsabilità dei fornitori e dei distributori di veicoli

Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori e i distributori di veicoli si conformino alle seguenti prescrizioni:

1)

i fornitori e i distributori di veicoli forniscono informazioni sui pneumatici montati sui veicoli nuovi. Tali informazioni includono la categoria di appartenenza rispetto al consumo di carburante, di cui all'allegato I, parte A, il valore misurato del rumore esterno di rotolamento, di cui all'allegato I, parte C, e, per i pneumatici di classe C1, la categoria di appartenenza rispetto all'aderenza sul bagnato, di cui all'allegato I, parte B, nell'ordine specificato all'allegato III. Tali informazioni sono incluse almeno nella documentazione tecnica promozionale elettronica e sono fornite agli utenti finali prima della vendita del veicolo ;

2)

qualora diversi tipi di pneumatici possano essere montati su un veicolo nuovo, ma agli utenti finali non sia data la possibilità di scelta, l'informazione di cui al punto 1 indica le categorie più basse d'appartenenza rispetto al consumo di carburante e all'aderenza sul bagnato, nonché il valore massimo misurato del rumore esterno di rotolamento di questi tipi di pneumatici;

3)

qualora agli utenti finali sia data la possibilità di scegliere tra diversi tipi di pneumatici da montare su un veicolo nuovo, si applicano le seguenti lettere a) o b):

a)

qualora agli utenti finali sia data la possibilità di scegliere tra diversi diametri di pneumatici, ma non tra altri parametri del tipo di pneumatico, l'informazione di cui al punto 1 deve indicare per ogni diametro di pneumatico la categoria di appartenenza rispetto al consumo di carburante, all'aderenza sul bagnato e al valore del rumore esterno di rotolamento, misurata per tutti i tipi di pneumatico con detto diametro;

b)

salvo nei casi di cui alla lettera a), l'informazione di cui al punto 1 deve indicare la categoria di appartenenza rispetto al consumo di carburante, all'aderenza sul bagnato e al valore del rumore esterno di rotolamento, misurata per tutti i tipi di pneumatico che l'utente finale può scegliere.

Articolo 8

Metodi di prova armonizzati

Le informazioni da fornire a norma degli articoli 5, 6 e 7 sulle categorie d'appartenenza rispetto al consumo di carburante e all'aderenza sul bagnato, nonché il valore misurato del rumore esterno di rotolamento dei pneumatici si ottengono avvalendosi dei metodi di prova armonizzati di cui all'allegato I. I test armonizzati devono poter fornire agli utenti finali una classificazione affidabile e pienamente rappresentativa delle caratteristiche testate.

Articolo 9

Procedura di verifica

1.   Gli Stati membri, in conformità alla procedura di cui all'allegato IV, valutano la conformità delle categorie dichiarate rispetto al consumo di carburante e all'aderenza sul bagnato ai sensi dell'allegato I, parti A e B, e del valore misurato del rumore esterno di rotolamento ai sensi dell'allegato I, parte C ║.

2.     Tali verifiche non pregiudicano nessuna omologazione per i veicoli o i pneumatici ottenuta conformemente alla direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (10) o del regolamento (CE) n…/2009 riguardante i requisiti di omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore…]. Per la valutazione della conformità, gli Stati membri fanno anche riferimento, ove applicabile, alla documentazione relativa all'omologazione per tipo dei pneumatici e alla pertinente documentazione di sostegno messa a disposizione dal fornitore.

3.     Gli Stati membri garantiscono che le autorità competenti istituiscono un sistema di ispezioni ordinarie e straordinarie presso i punti vendita per garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 10

Mercato interno

1.   Ove siano rispettate le disposizioni del presente regolamento , gli Stati membri non vietano né limitano la messa in commercio di pneumatici per motivi attinenti alle informazioni sui prodotti oggetto del presente regolamento .

2.   Salvo qualora sia comprovato il contrario, gli Stati membri considerano le etichette e le informazioni sui prodotti conformi al presente regolamento . Possono chiedere ai fornitori di presentare la documentazione tecnica , a norma dell'articolo 5, punto 4, al fine di valutare la precisione dei valori dichiarati.

Articolo 11

Incentivi

Gli Stati membri non offrono incentivi a favore di pneumatici inferiori alla categoria C in relazione sia al consumo di carburante sia all'aderenza sul bagnato ai sensi dell'allegato I, rispettivamente parti A e B .

Articolo 12

Modifica e adeguamento al progresso tecnico

Le seguenti misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento , anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 2:

1)

introduzione di prescrizioni sulla classificazione dei pneumatici di classe C2 e C3 in relazione all'aderenza sul bagnato, purché si disponga di metodi di prova armonizzati;

2)

introduzione di prescrizioni relative ai pneumatici da neve o pneumatici invernali;

3)

adeguamento degli allegati da I a IV al progresso tecnico.

Articolo 13

Applicazione e sanzioni

1.    Gli Stati membri, mediante un costante scambio di informazioni, garantiscono una stretta cooperazione in materia di vigilanza del mercato, ai fini di una coerente attuazione del presente regolamento. Gli Stati membri adottano le misure appropriate per effettuare regolari controlli ex-post al fine di garantire che i pneumatici non debitamente etichettati siano messi in conformità o ritirati dal mercato .

2.     Gli Stati membri introducono le misure che stabiliscono le sanzioni nei casi di violazione delle disposizioni del presente regolamento, incluse le sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni adottate a norma del presente regolamento e le disposizioni che ne garantiscono l'applicazione.

3.     Tali misure sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

4.    Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione tali misure e qualsiasi successiva modifica.

Articolo 14

Comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato.

2.   Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, in combinato disposto con l'articolo 8.

Articolo 15

Riesame

1.    Entro tre anni dalla data di applicazione del presente regolamento , la Commissione ne riesamina l'applicazione, valutando tra l'altro:

a)

l'efficacia dell'etichetta in termini di sensibilizzazione dei consumatori;

b)

la necessità di estendere il programma di etichettatura ai pneumatici ricostruiti;

c)

la necessità di introdurre nuovi parametri o categorie di pneumatici;

d)

le informazioni sui parametri dei pneumatici fornite dai fornitori e dai distributori di veicoli agli utenti finali.

2.     La Commissione, sulla base di tale riesame e dopo una valutazione di impatto e un sondaggio presso i consumatori, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio corredata, se del caso, da una proposta di modifica del presente regolamento.

Articolo 16

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso è applicato a decorrere dal 1o novembre 2012.

Tuttavia gli articoli 5 e 6 non si applicano a pneumatici prodotti anteriormente al 1o luglio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ║

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  Parere del 25 marzo 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU C ║

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 22 aprile 2009.

(4)  COM(2008)0433.

(5)  COM(2006)0545.

(6)  GU L .

(7)  GU L 189 del 18.7.2002, pag. 12.

(8)  GU L 297 del 13.10.1992, pag. 16.

(9)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(10)  GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.

Mercoledì 22 aprile 2009
ALLEGATO I

Classificazione dei parametri dei pneumatici

Parte A:   categorie relative al consumo di carburante

La categoria relativa al consumo di carburante deve essere determinata in base al coefficiente di resistenza al rotolamento (RRC), secondo una scala da A a G indicata di seguito, con misurazioni effettuate in conformità del ║ regolamento UN/ECE ║ .

Pneumatici С1

Pneumatici С2

Pneumatici С3

RRC in kg/t

Categoria consumo di carburante

RRC in kg/t

Categoria consumo di carburante

RRC in kg/t

Categoria consumo di carburante

RRC≤6,5

A

RRC≤5,5

A

RRC≤4,0

A

6,6≤RRC≤7,7

B

5,6≤RRC≤6,7

B

4,1≤RRC≤5,0

B

7,8≤RRC≤9,0

C

6,8≤RRC≤8,0

C

5,1≤RRC≤6,0

C

Vuoto

D

Vuoto

D

6,1≤RRC≤7,0

D

9,1≤RRC≤10,5

E

8,1≤RRC≤9,2

E

7,1≤RRC≤8,0

E

10,6≤RRC≤12,0

F

9,3≤RRC≤10,5

F

RRC≥8,1

F

RRC≥12,1

G

RRC≥10,6

G

Vuoto

G

Parte B:   categorie relative all'aderenza sul bagnato

La categoria relativa all'aderenza sul bagnato per i pneumatici di classe C1 deve essere determinata in base all'indice di aderenza sul bagnato (G), secondo la scala da A a G indicata di seguito, con misurazioni effettuate in conformità al regolamento UN/ECE n. 117 recante disposizioni uniformi relative all'omologazione dei pneumatici per quanto concerne le emissioni sonore prodotte dal rotolamento e l'aderenza sul bagnato (1).

G

Categoria aderenza sul bagnato

155≤G

A

140≤G≤154

B

125≤G≤139

C

Vuoto

D

110≤G≤124

E

G≤109

F

Vuoto

G

Parte C:   rumorosità esterna di rotolamento

Il valore misurato del rumore esterno di rotolamento è dichiarato in decibel e misurato in conformità al regolamento UN/ECE n. 117 recante disposizioni uniformi relative all'omologazione dei pneumatici per quanto concerne le emissioni sonore prodotte dal rotolamento e l'aderenza sul bagnato.

Parte D    

 

Per i pneumatici a bassa rumorosità in base alla classificazione di seguito indicata, l'indicazione del valore misurato del rumore esterno di rotolamento misurato in dB è completata dall'«indicazione di bassa rumorosità»:

Categorie di rumore esterno di rotolamento (dB(A))

 

C1

C2

C3

Indicazione di bassa rumorosità (2)

≤68

≤69

≤70


(1)  GU L 231 del 29.8.2008, pag. 19.

(2)   Indicazione di bassa rumorosità:

Image

Mercoledì 22 aprile 2009
ALLEGATO II

Formato dell'etichetta

L'autoadesivo di cui al punto 1 dell'articolo 5, e al punto 1 dell'articolo 6, è composto da due parti: 1) un'etichetta stampata secondo il formato indicato di seguito e 2) uno spazio in cui figurano il nome del fornitore e la gamma di pneumatici, le dimensioni, l'indice di carico, la categoria di velocità e altre specifiche tecniche (in appresso «spazio della marca»).

1.   Modello dell'etichetta

1.1.

L'etichetta stampata sull'autoadesivo, di cui al punto 1 dell'articolo 5, e al punto 1 dell'articolo 6, deve essere conforme all'immagine sottostante:

Image

1.2.

Al modello di etichetta è aggiunto l'elemento seguente:

Indirizzo del sito web dell'Unione europea relativo all'etichettatura dei pneumatici, apposto alla base dell'etichetta in un formato di grandi dimensioni.

1.3.

L'immagine seguente indica le specifiche dell'etichetta:

Image

1.4.

L'etichetta deve essere larga almeno 75 mm e alta 110 mm. Se l'etichetta è stampata in un formato maggiore, il contenuto deve comunque rimanere proporzionato alle specifiche di cui sopra.

1.5.

L'etichetta deve soddisfare le seguenti prescrizioni:

a)

per quanto concerne i colori, si utilizza la quadricromia CMYK – ciano, magenta, giallo e nero – e si indicano in base al seguente esempio: 00-70-X-00: 0 % ciano, 70 % magenta, 100 % giallo, 0 % nero;

b)

i numeri indicati di seguito si riferiscono alle didascalie di cui al punto 1.3.

Image

Consumo di carburante

Pittogramma: larghezza: 19,5 mm, altezza: 18,5 mm – Riquadro del pittogramma: tratto: 3,5 pt, larghezza: 26 mm, altezza: 23 mm – Riquadro per la classificazione: tratto: 1 pt – Estremità del riquadro: tratto: 3,5 pt, larghezza: 36 mm - Colore: X-10-00-05.

Image

Aderenza sul bagnato

Pittogramma: larghezza: 19 mm, altezza: 19 mm – Riquadro per il pittogramma: tratto: 3,5 pt, larghezza: 26 mm, altezza: 23 mm – Riquadro per la classificazione: tratto: 1 pt – Estremità del riquadro: tratto: 3,5 pt, larghezza: 26 mm - Colore: X-10-00-05.

Image

Rumorosità esterna di rotolamento

Pittogramma: larghezza: 23 mm, altezza: 15 mm – Riquadro per il pittogramma: tratto: 3,5 pt, larghezza: 26 mm, altezza: 24 mm – Riquadro per il valore: tratto: 1 pt – Estremità del riquadro: tratto: 3,5 pt, altezza: 24 mm - Colore: X-10-00-05.

Image

Bordo dell'etichetta: tratto: 1,5 pt – Colore: X-10-00-05.

Image

Scala A-G

Frecce: altezza: 4,75 mm, spazio intermedio: 0,75 mm, tratto nero: 0,5 pt – colori:

A: X-00-X-00;

B: 70-00-X-00;

C: 30-00-X-00;

D: 00-00-X-00;

E: 00-30-X-00;

F: 00-70-X-00;

G: 00-X-X-00.

Testo: Helvetica Bold 12 pt, 100 % bianco, contorno nero: 0,5 pt.

Image

Classificazione

Frecce: larghezza: 16 mm, altezza: 10 mm, 100 % nero.

Testo: Helvetica Bold 27 pt, 100 % bianco.

Image

Linee della scala: tratto: 0,5 pt, spaziatura tratteggiata: 5,5 mm, 100 % nero.

Image

Testo della scala: Helvetica Bold 11 pt, 100 % nero.

Image

Valore del rumore

Riquadro: larghezza: 25 mm, altezza: 10 mm, 100 % nero.

Testo: Helvetica Bold 20 pt, 100 % bianco.

Testo dell'unità: Helvetica Bold Regular per «(A)» 13 pt, 100 % bianco.

Image

Simbolo UE: larghezza: 9 mm, altezza: 6 mm.

Image

Riferimento del regolamento: Helvetica Regular 7,5 pt, 100 % nero.

Riferimento della classe di pneumatico: Helvetica Bold 7,5 pt, 100 % nero.

c)

Lo sfondo deve essere bianco.

1.6.

La classe di pneumatico (C1, C2 o C3) deve essere indicata nell'etichetta nel formato prescritto nell'immagine di cui al punto 1.3.

2.   Spazio della marca

║ I fornitori devono aggiungere sull'autoadesivo, oltre all'etichetta, il proprio nome, la gamma di pneumatici, le dimensioni, l'indice di carico, la categoria di velocità e altre specifiche tecniche in qualsiasi colore, formato e grafica, a condizione che lo spazio occupato da tali dati sia in un rapporto massimo di 4:5 con le dimensioni dell'etichetta e purché il messaggio che li accompagna non sia in contrasto con il messaggio dell'etichetta.

3.     Formato dell'etichetta esplicativa estesa

La versione esplicativa dell'etichetta di cui all'articolo 6, deve essere conforme all'illustrazione in appresso, e il testo tradotto nella lingua del punto di vendita. Tale versione dell'etichetta deve essere fornita sulla o con la fattura al cliente, a meno che ciò non comporti un onere eccessivo per il distributore, nel qual caso devono essere fornite informazioni conformemente all'allegato II, punto 4.

Image

4.     Formato delle informazioni sulla ricevuta

Nel caso in cui i costi per la stampa dell'etichetta esplicativa di cui all'allegato II, punto 3, rappresentino un onere eccessivo per il distributore, l'informazione dell'etichetta è fornita conformemente a quanto illustrato in appresso:

Image

Mercoledì 22 aprile 2009
ALLEGATO III

Informazioni fornite nella documentazione tecnica promozionale

1.

Le informazioni sui pneumatici sono fornite nell'ordine seguente:

i)

classe relativa al consumo di carburante (║ da A a G);

ii)

classe relativa all'aderenza sul bagnato (║ da A a G);

iii)

valore misurato del rumore esterno di rotolamento (dB).

2.

Tali informazioni devono soddisfare le seguenti prescrizioni:

i)

facilità di lettura;

ii)

facilità di comprensione;

iii)

se la classificazione di un determinato tipo di pneumatico varia a seconda delle dimensioni o di altri parametri, si deve indicare lo scarto tra il pneumatico che offre le migliori prestazioni e quello peggiore.

3.

I fornitori devono inoltre mettere a disposizione sul loro sito web:

i)

un link al sito web dell'Unione europea relativo all'etichettatura dei pneumatici;

ii)

una spiegazione dei pittogrammi stampati sull'etichetta e il calcolatore del risparmio di carburante, fornito nel sito web dell'Unione europea relativo all'etichettatura dei pneumatici ;

iii)

una dichiarazione che metta in rilievo ║ che un effettivo risparmio di carburante e la sicurezza stradale dipendono fortemente dal comportamento dei conducenti, in particolare:

una guida compatibile con l'ambiente può ridurre notevolmente il consumo di carburante;

la pressione dei pneumatici deve essere controllata regolarmente per una massima aderenza sul bagnato e un alto risparmio di carburante;

occorre sempre rispettare le distanze di sicurezza.

Mercoledì 22 aprile 2009
ALLEGATO IV

Procedura di verifica

La conformità delle categorie dichiarate rispetto al consumo di carburante e all'aderenza sul bagnato, come pure il valore misurato del rumore esterno di rotolamento sono valutati per ogni tipo o gruppo di pneumatico definito dal fornitore, in base alla procedura seguente:

1)

dapprima si procede alla prova di un solo pneumatico. Se il valore misurato è conforme alla classe dichiarata o al valore misurato del rumore esterno di rotolamento, la prova si considera superata;

2)

se il valore misurato non è conforme alla classe dichiarata o al valore misurato del rumore esterno di rotolamento, si verificano altri tre pneumatici. Il valore medio che risulta dalla misurazione dei quattro pneumatici sottoposti a prova è utilizzato per valutare la conformità alle informazioni dichiarate.


8.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 184/212


Mercoledì 22 aprile 2009
Modifica del regolamento (CE) n. 717/2007 (telefonia mobile) e della direttiva 2002/21/CE (comunicazioni elettroniche) ***I

P6_TA(2009)0249

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 aprile 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 717/2007 relativo al roaming sulle reti mobili pubbliche all'interno della Comunità e la direttiva 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (COM(2008)0580 – C6-0333/2008 – 2008/0187(COD))

2010/C 184 E/55

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0580),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0333/2008),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione per la cultura e l'istruzione (A6-0138/2009),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


Mercoledì 22 aprile 2009
P6_TC1-COD(2008)0187

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 22 aprile 2009 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 717/2007 relativo al roaming sulle reti mobili pubbliche all'interno della Comunità e la direttiva 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (CE) n. 544/2009)


8.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 184/213


Mercoledì 22 aprile 2009
Obblighi in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e scissioni ***I

P6_TA(2009)0250

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 aprile 2009 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 77/91/CEE, 78/855/CEE e 82/891/CEE del Consiglio e la direttiva 2005/56/CE per quanto riguarda gli obblighi in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e scissioni (COM(2008)0576 – C6-0330/2008 – 2008/0182(COD))

2010/C 184 E/56

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0576),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 44, paragrafo 2 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0330/2008),

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 7 aprile 2009, di approvare la proposta quale emendata, in conformità dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, primo trattino, del trattato CE,

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per i problemi economici e monetaria (A6-0247/2009),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


Mercoledì 22 aprile 2009
P6_TC1-COD(2008)0182

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 22 aprile 2009 in vista dell'adozione della direttiva 2009/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 77/91/CEE, 78/855/CEE e 82/891/CEE del Consiglio e la direttiva 2005/56/CE per quanto riguarda gli obblighi in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e scissioni

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2009/109/CE)


8.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 184/214


Mercoledì 22 aprile 2009
Accesso alle attività di assicurazione diretta e di riassicurazione e al loro esercizio (Solvibilità II) (rifusione) ***I

P6_TA(2009)0251

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 aprile 2009 sulla proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accesso alle attività di assicurazione e di riassicurazione e al loro esercizio (rifusione) (COM(2008)0119 – C6-0231/2007 – 2007/0143(COD))

2010/C 184 E/57

(Procedura di codecisione: rifusione)

Il Parlamento europeo,

viste la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0361) e la proposta modificata (COM(2008)0119),

visti l'articolo 251, paragrafo 2 e l'articolo 47, paragrafo 2 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0231/2007),

visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi (1),

visto l'impegno preso dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 1o aprile 2009, di adottare la proposta quale emendata, in conformità dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, primo trattino, del trattato CE,

visti gli articoli 80 bis e 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione giuridica (A6-0413/2008),

A.

considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali,

1.

approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione e quale emendata in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.


Mercoledì 22 aprile 2009
P6_TC1-COD(2007)0143

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 22 aprile 2009 in vista dell'adozione della direttiva 2009/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accesso alle attività di assicurazione e di riassicurazione e al loro esercizio (SOLVIBILITÀ II) (rifusione)

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2009/138/CE)


8.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 184/215


Mercoledì 22 aprile 2009
Accordo commerciale interinale con il Turkmenistan *

P6_TA(2009)0253

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 aprile 2009 sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Turkmenistan, dall'altra (5144/1999 – COM(1998)0617 - C5-0338/1999 – 1998/0304(CNS))

2010/C 184 E/58

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta di decisione del Consiglio e della Commissione (COM(1998)0617),

visto l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Turkmenistan, dall'altra (5144/1999),

vista la sua risoluzione del 15 marzo 2001 sulla situazione nel Turkmenistan (1),

vista la sua risoluzione del 23 ottobre 2003 sul Turkmenistan e sull'Asia centrale (2),

vista la sua risoluzione del 20 febbraio 2008 su una strategia comunitaria per l'Asia centrale (3),

visti l'articolo 133 e l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, del trattato CE,

visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0338/1999),

visti l'articolo51 e l'articolo 83, paragrafo 7, del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della commissione per gli affari esteri (A6-0085/2006),

1.

approva la conclusione dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e del Turkmenistan.


(1)  GU C 343 del 5.12.2001, pag. 310.

(2)  GU C 82 E dell'1.4.2004, pag. 639.

(3)  Testi approvati, P6_TA(2008)0059.


8.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 184/216


Mercoledì 22 aprile 2009
Quadro comunitario per la sicurezza nucleare *

P6_TA(2009)0254

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 aprile 2009 sulla proposta di direttiva del Consiglio che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare (COM(2008)0790 – C6-0026/2009 – 2008/0231(CNS))

2010/C 184 E/59

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0790),

visti gli articoli 31 e 32 del trattato Euratom, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C6-0026/2009),

visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

visti gli articoli 51 e 35 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0236/2009),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 119, secondo comma, del trattato Euratom e a garantire che le disposizioni di legge previste dal trattato Euratom per l'adozione della presente proposta siano state rispettate, in particolare, la consultazione del gruppo di esperti a norma dell'articolo 31 del trattato Euratom;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 1

Proposta di direttiva

Considerando 6

(6)

Ogni Stato membro è libero di stabilire il proprio mix energetico tuttavia, dopo un periodo di riflessione, l'interesse per la costruzione di nuovi impianti è aumentato e alcuni Stati membri hanno deciso di rilasciare licenze per questi impianti. Inoltre, nei prossimi anni dovrebbero pervenire, dai titolari di licenze, richieste di estensione della durata di vita degli impianti nucleari .

(6)

Ogni Stato membro è libero di stabilire il proprio mix energetico.

Emendamento 2

Proposta di direttiva

Considerando 7

(7)

A tal fine, occorre elaborare buone pratiche per guidare le autorità di regolamentazione nelle loro decisioni sull'estensione della durata di vita degli impianti nucleari.

(7)

La sicurezza nucleare è una questione di interesse comunitario, che dovrebbe essere presa in considerazione nel caso di decisioni relative alla concessione di licenze per nuovi impianti e/o all'estensione del ciclo di vita di impianti nucleari. A tal fine, occorre elaborare buone prassi per guidare le autorità di regolamentazione e gli Stati membri in sede di decisione sulla concessione o meno di licenze per nuovi impianti nonché nelle loro decisioni sull'estensione della durata di vita degli impianti nucleari.

Emendamento 3

Proposta di direttiva

Considerando 9

(9)

Il costante miglioramento della sicurezza nucleare presuppone che i sistemi di gestione istituiti e i titolari delle licenze garantiscano un elevato livello di sicurezza per la popolazione.

(9)

Il costante miglioramento della sicurezza nucleare presuppone che i sistemi di gestione istituiti e i titolari delle licenze nonché i gestori dei rifiuti garantiscano il massimo livello di sicurezza possibile per la popolazione.

Emendamento 4

Proposta di direttiva

Considerando 10

(10)

I principi fondamentali e i requisiti fissati dall'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA) costituiscono un insieme di pratiche su cui si devono fondare i requisiti di sicurezza nazionale. Gli Stati membri hanno contribuito considerevolmente al miglioramento di questi principi fondamentali e requisiti.

(10)

I principi fondamentali , i requisiti e gli orientamenti fissati dall'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA) costituiscono un insieme di norme e di prassi su cui si devono fondare i requisiti di sicurezza nazionale. Gli Stati membri hanno contribuito considerevolmente al miglioramento di questi principi fondamentali , requisiti e orientamenti . Tali norme dovrebbero riflettere le migliori prassi internazionali in materia di obblighi di sicurezza e costituire pertanto una buona base per la normativa comunitaria. Esse non possono essere introdotte nel diritto comunitario facendo semplicemente riferimento nella presente direttiva alla raccolta di norme di sicurezza dell'IAEA n. SF-1 (2006). Dovrebbe pertanto essere aggiunto alla presente direttiva un allegato contenente i principi fondamentali di sicurezza.

Emendamento 5

Proposta di direttiva

Considerando 13

(13)

La trasmissione, accurata e tempestiva, di informazioni al pubblico su questioni nucleari importanti dovrebbe fondarsi su un elevato livello di trasparenza su temi concernenti la sicurezza degli impianti nucleari.

(13)

La trasmissione, accurata e tempestiva, di informazioni ai lavoratori del settore nucleare e al pubblico su questioni nucleari importanti dovrebbe fondarsi su un elevato livello di trasparenza su temi concernenti la sicurezza degli impianti nucleari.

Emendamento 6

Proposta di direttiva

Considerando 13 bis (nuovo)

 

(13 bis)

Per garantire l'accesso alle informazioni, la partecipazione pubblica e la trasparenza, gli Stati membri dovrebbero prendere tutte le necessarie misure per applicare gli obblighi sanciti dalle convenzioni internazionali che già prevedono le necessarie prescrizioni in ambito nazionale, internazionale o transfrontaliero, quale la convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (convenzione di Århus, 25 giugno 1998) (1).

Emendamento 7

Proposta di direttiva

Considerando 15

(15)

Per garantire l' attuazione effettiva delle prescrizioni di sicurezza per gli impianti nucleari, gli Stati membri devono istituire autorità di regolamentazione sotto forma di autorità indipendenti. È opportuno fornire alle autorità di regolamentazione le competenze e le risorse adeguate per espletare i propri compiti.

(15)

Per garantire l'effettiva regolamentazione degli impianti nucleari, gli Stati membri devono istituire autorità di regolamentazione sotto forma di autorità indipendenti da interessi che possano indebitamente condizionare le decisioni relative a questioni di sicurezza nucleare . È opportuno fornire alle autorità di regolamentazione le competenze e le risorse adeguate per espletare i propri compiti.

Emendamento 8

Proposta di direttiva

Considerando 19

(19)

Le autorità di regolamentazione responsabili della sicurezza degli impianti nucleari negli Stati membri dovrebbero cooperare principalmente mediante il Gruppo ad alto livello sulla sicurezza nucleare e la gestione dei residui che ha elaborato dieci principi per la regolamentazione della sicurezza nucleare. Il Gruppo europeo deve contribuire al quadro per la sicurezza nucleare al fine di migliorarlo costantemente,

(19)

Le autorità di regolamentazione responsabili della supervisione degli impianti nucleari negli Stati membri dovrebbero cooperare principalmente mediante il Gruppo ad alto livello sulla sicurezza nucleare e la gestione dei residui . Il Gruppo ad alto livello ha elaborato dieci principi per la regolamentazione della sicurezza nucleare che sono importanti ai fini della presente direttiva . Il Gruppo europeo deve contribuire al quadro per la sicurezza nucleare al fine di migliorarlo costantemente,

Emendamento 9

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1

1.   La presente direttiva mira a conseguire, mantenere e migliorare costantemente la sicurezza nucleare nella Comunità e rafforzare il ruolo delle autorità nazionali di regolamentazione.

1.   La direttiva mira a istituire un quadro regolamentare comunitario in materia di sicurezza nucleare nell'Unione europea. Essa pone le fondamenta per disposizioni legislative e regolamentari in materia di sicurezza nucleare negli Stati membri e mira a conseguire, mantenere e migliorare costantemente la sicurezza nucleare nella Comunità e rafforzare il ruolo delle autorità nazionali di regolamentazione.

Emendamento 11

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 2

2.   Si applica alla progettazione, la scelta del sito, la costruzione, la manutenzione, l'esercizio e la disattivazione degli impianti nucleari, attività che impongono di tenere conto della sicurezza a norma del quadro legislativo e regolamentare dello Stato membro interessato.

2.   Si applica alla progettazione, la scelta del sito, la costruzione, la manutenzione, la messa in funzione, l'esercizio e la disattivazione degli impianti nucleari e alle attività svolte dai subappaltatori impiegati dagli operatori , attività che impongono di tenere conto della sicurezza a norma del quadro legislativo e regolamentare dello Stato membro interessato.

Emendamento 12

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 1

(1)

«impianto nucleare», un impianto di produzione di combustibile nucleare, un reattore di ricerca (comprendente le strutture subcritiche e critiche), una centrale nucleare, una struttura per lo stoccaggio del combustibile esaurito, un impianto di arricchimento o di ritrattamento;

(1)

«impianto nucleare», un impianto di produzione di combustibile nucleare, un reattore di ricerca (comprendente le strutture subcritiche e critiche), una centrale nucleare, una struttura per lo stoccaggio del combustibile esaurito e dei residui radioattivi , un impianto di arricchimento o di ritrattamento , comprese le installazioni per la manipolazione e il trattamento delle sostanze radioattive generate durante il funzionamento di un impianto ;

Emendamento 13

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 3

(3)

« materiale radioattivo », qualsiasi materiale che contiene uno o più radionuclidi, la cui attività e concentrazione non possono essere trascurate ai fini della radioprotezione;

(3)

« sostanza radioattiva », qualsiasi materiale che contiene uno o più radionuclidi, la cui attività e concentrazione non possono essere trascurate ai fini della radioprotezione;

Emendamento 14

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 8

(8)

«autorità di regolamentazione», uno o più organismi autorizzati dallo Stato membro a concedere licenze in quello Stato membro e sovrintendere alla scelta del sito, alla progettazione, alla costruzione, alla messa in funzione, all'esercizio e alla disattivazione di impianti nucleari ;

(8)

«autorità di regolamentazione», un'autorità o un sistema di autorità designati da uno Stato membro e investiti dell'autorità giuridica di condurre il processo regolamentare, compresa la questione delle autorizzazioni, e pertanto la regolamentazione della sicurezza nucleare, della sicurezza radiologica, la sicurezza dei rifiuti radioattivi e la sicurezza dei trasporti ;

Emendamento 15

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 9

(9)

«licenza», qualsiasi autorizzazione che l'autorità di regolamentazione rilascia al richiedente e che gli conferisce la responsabilità in materia di scelta del sito, progettazione, costruzione, messa in funzione, esercizio o disattivazione di un impianto nucleare;

(9)

«licenza», qualsiasi autorizzazione che un governo o un'autorità nazionale approvata da tale governo rilascia al richiedente e che gli conferisce la responsabilità in materia di scelta del sito, progettazione, costruzione, messa in funzione, esercizio o disattivazione di un impianto nucleare;

Emendamento 16

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 10

(10)

«reattori di potenza nuovi», i reattori di potenza cui viene rilasciata un'autorizzazione di esercizio dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

(10)

«reattori di potenza nuovi», i reattori di potenza cui viene rilasciata un'autorizzazione di costruzione dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

Emendamento 17

Proposta di direttiva

Articolo 3 – titolo

Responsabilità e quadro per la sicurezza degli impianti nucleari

Quadro giuridico per la sicurezza degli impianti nucleari

Emendamento 18

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1

1.     La responsabilità primaria per la sicurezza degli impianti nucleari, per la loro durata di vita, spetta al titolare della licenza sotto il controllo dell'autorità di regolamentazione. Le misure di sicurezza e i controlli da realizzare in un impianto nucleare sono stabiliti solo dall'autorità di regolamentazione e realizzati dal titolare della licenza.

Al titolare di una licenza incombe la responsabilità primaria per la sicurezza per l'intera durata di vita degli impianti nucleari fino a quando non viene esonerato dal controllo di regolamentazione. Questa responsabilità del titolare di una licenza non può essere delegata.

soppresso

Emendamento 19

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2

2.    Gli Stati membri istituiscono e mantengono un quadro legislativo e regolamentare che disciplina la sicurezza degli impianti nucleari. Tale quadro comprende prescrizioni di sicurezza nazionali, un sistema di concessione di licenze e di controllo degli impianti nucleari e il divieto di esercizio senza una licenza ed un sistema di supervisione regolamentare che prevede anche le misure di esecuzione necessarie.

1.    Gli Stati membri istituiscono e mantengono un quadro legislativo e regolamentare , basato sulle buone prassi comunitarie e internazionali disponibili, che disciplina la sicurezza degli impianti nucleari. Tale quadro comprende prescrizioni di sicurezza nazionali, un sistema di concessione di licenze e di controllo degli impianti nucleari e il divieto di esercizio senza una licenza ed un sistema di supervisione regolamentare , attraverso la sospensione, la modifica o la revoca delle licenze, che prevede anche le misure di esecuzione necessarie.

Emendamento 20

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

2 bis.     Gli Stati membri provvedono a introdurre una normativa che preveda il ritiro della licenza di esercizio di un impianto nucleare in caso di gravi violazioni delle condizioni di una licenza.

Emendamento 21

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 ter (nuovo)

 

2 ter.     Gli Stati membri garantiscono che tutte le organizzazioni impegnate in attività direttamente correlate agli impianti nucleari definiscano politiche atte a dare priorità alla sicurezza nucleare.

Emendamento 22

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 quater (nuovo)

 

2 quater.     Gli Stati membri assicurano che almeno ogni dieci anni l'autorità di regolamentazione sia oggetto, insieme al sistema nazionale di regolamentazione, di una valutazione inter pares internazionale finalizzata al costante miglioramento dell'infrastruttura di regolamentazione.

Gli Stati membri notificano alla Commissione i risultati della valutazione internazionale inter pares.

Emendamento 23

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 quinquies (nuovo)

 

2 quinquies.     Gli Stati membri possono imporre misure di sicurezza più rigorose di quelle stabilite dalla presente direttiva.

Emendamento 24

Proposta di direttiva

Articolo 4 – titolo

Autorità di regolamentazione

Designazione e responsabilità delle autorità di regolamentazione

Emendamento 25

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo -1 (nuovo)

 

-1.     Gli Stati membri designano un organismo nazionale di regolamentazione incaricato della regolamentazione, supervisione e valutazione della sicurezza degli impianti nucleari.

Emendamento 26

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1

1.   Gli Stati membri provvedono a che l' autorità di regolamentazione sia effettivamente indipendente da tutte le organizzazioni il cui compito è promuovere, gestire impianti nucleari o pubblicizzarne i benefici per la società e libero da qualsiasi influenza che possa incidere sulla sicurezza.

1.   Gli Stati membri garantiscono l'effettiva indipendenza dell' autoritàdi regolamentazione. A tal fine, gli Stati membri provvedono affinché, nell'esercizio delle competenze conferitele dalla presente direttiva:

a)

l'autorità di regolamentazione sia giuridicamente distinta e funzionalmente indipendente da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato e, in particolare, dalle organizzazioni il cui compito è promuovere, gestire impianti nucleari o pubblicizzarne i benefici per la società , e libero da qualsiasi influenza che possa incidere sulla sicurezza;

b)

il personale dell'autorità di regolamentazione e le persone responsabili della sua gestione agiscano in maniera indipendente da qualsiasi interesse commerciale e non accettino né ricevano istruzioni da alcun governo o altri soggetti pubblici o privati, nell'esercizio delle funzioni di regolamentazione.

Tale requisito lascia impregiudicata la stretta cooperazione, se del caso, con altre pertinenti autorità nazionali.

Emendamento 27

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 2

2.    L' autorità di regolamentazione è dotata di poteri, competenze e risorse umane e finanziarie adeguati per l'espletamento delle responsabilità ad essa assegnate. Sorveglia e regolamenta la sicurezza nucleare degli impianti nucleari e assicura l'effettiva attuazione delle prescrizioni , condizioni e regolamentazioni di sicurezza.

2.    Gli Stati membri assicurano che l' autorità di regolamentazione disponga di poteri, competenze e risorse umane e finanziarie adeguati per l'espletamento delle responsabilità ad essa assegnate. L'organismo di regolamentazione sorveglia e regolamenta la sicurezza nucleare degli impianti nucleari e assicura il rispetto delle prescrizioni di sicurezza e delle condizioni per la concessione delle licenze applicabili .

Emendamento 28

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 3

3.     L'autorità di regolamentazione concede licenze e controlla l'applicazione della regolamentazione in materia di scelta del sito, progettazione, costruzione, messa in funzione, esercizio o disattivazione degli impianti nucleari.

soppresso

Emendamento 29

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

3 bis.     Gli Stati membri assicurano che l'organismo di regolamentazione effettui valutazioni, investigazioni e controlli in materia di sicurezza nucleare e che, laddove necessario, svolga azioni di attuazione presso impianti nucleari nel corso del loro intero ciclo di vita, anche durante la disattivazione.

Emendamento 30

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 3 ter (nuovo)

 

3 ter.     Gli Stati membri assicurano che l'organismo di regolamentazione sia abilitato a ordinare la sospensione del funzionamento di qualsiasi impianto nucleare nei casi in cui la sicurezza non sia garantita.

Emendamento 31

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 4

4.     Le autorità di regolamentazione garantiscono che i titolari delle licenze dispongano del personale adeguato in termini numerici e di qualifiche.

soppresso

Emendamento 32

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 5

5.     Almeno ogni dieci anni l'autorità di regolamentazione si sottopone, insieme al sistema nazionale di regolamentazione, ad una valutazione inter pares internazionale finalizzata al costante miglioramento dell'infrastruttura di regolamentazione.

soppresso

Emendamento 33

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 5 bis (nuovo)

 

5 bis.     Le autorità di regolamentazione degli Stati membri si scambiano le migliori prassi normative e sviluppano una visione comune dei requisiti internazionalmente riconosciuti in materia di sicurezza nucleare.

Emendamento 34

Proposta di direttiva

Articolo 5

Gli Stati membri informano il pubblico sulle procedure e i risultati delle attività di sorveglianza sulla sicurezza nucleare. Garantiscono inoltre che le autorità di regolamentazione informino in modo adeguato il pubblico nei settori di loro competenza. L'accesso alle informazioni sarà garantito, conformemente alle prescrizioni nazionali e internazionali vigenti in materia.

Gli Stati membri informano il pubblico e la Commissione sulle procedure e i risultati delle attività di sorveglianza sulla sicurezza nucleare e informano immediatamente il pubblico in caso di incidenti . Garantiscono inoltre che le autorità di regolamentazione informino in modo adeguato il pubblico nei settori di loro competenza. L'accesso alle informazioni sarà garantito, conformemente alle prescrizioni nazionali e internazionali vigenti in materia.

Emendamento 35

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1

1.   Gli Stati membri rispettano i principi fondamentali dell'AIEA (Principi fondamentali dell'AIEA: Fundamental safety principles, IAEA Safety Standard Series No. SF-1 (2006)). Osservano inoltre le prescrizioni e gli obblighi previsti dalla Convenzione sulla sicurezza nucleare (IAEA INFCIRC 449 del 5 luglio 1994) .

1.    In materia di scelta del sito, progettazione, costruzione, esercizio e disattivazione di un impianto nucleare, gli Stati membri applicano le parti dei principi fondamentali dell'AIEA (Principi fondamentali dell'AIEA: Fundamental safety principles, IAEA Safety Standard Series No. SF-1 (2006)) che sono pertinenti ai fini della creazione di un quadro comunitario per la sicurezza nucleare, come precisato nell'allegato . Essi applicano inoltre le prescrizioni e gli obblighi previsti dalla Convenzione sulla sicurezza nucleare  (2) .

Emendamento 36

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2

Assicurano in particolare che i principi applicabili stabiliti nei principi fondamentali di sicurezza dell'AIEA siano attuati per garantire un elevato livello di sicurezza negli impianti nucleari; questi comprendono dispositivi efficaci contro i potenziali rischi radiologici, la prevenzione e la reazione in caso di incidenti radiologici, la gestione del problema dell'invecchiamento, la gestione a lungo termine di tutti i materiali radioattivi prodotti e l'informazione della popolazione e delle autorità degli Stati vicini.

soppresso

Emendamento 37

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 2

2.   Inoltre, per quanto concerne la sicurezza dei nuovi reattori nucleari, gli Stati membri mirano a elaborare ulteriori prescrizioni di sicurezza, conformemente al principio del costante miglioramento della sicurezza, sulla base dei livelli di sicurezza elaborati dalla WENRA e in stretta collaborazione con il Gruppo ad alto livello sulla sicurezza nucleare e la gestione dei rifiuti.

2.    Ai fini della concessione della licenza di costruzione per nuovi reattori nucleari, gli Stati membri mirano a elaborare ulteriori prescrizioni di sicurezza, che riflettano il costante miglioramento dell'esperienza operativa dei reattori esistenti, la comprensione maturata dalle analisi per impianti operativi, delle metodologie e della tecnologia di punta e i risultati della ricerca in materia di sicurezza .

Emendamento 38

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

2 bis.     La Commissione garantisce che tutti i paesi terzi che intendono aderire o stanno negoziando la loro adesione all'Unione europea rispettino, quanto meno, le norme previste dalla presente direttiva e i principi enunciati nell'allegato, come previsto dalla AIEA.

Emendamento 39

Proposta di direttiva

Articolo 7 – titolo

Obblighi dei titolari delle licenze

Responsabilità dei titolari delle licenze

Emendamento 40

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo -1 (nuovo)

 

-1.     Gli Stati membri assicurano che la responsabilità primaria per la sicurezza di un impianto nucleare durante tutto il suo ciclo di vita ricada sul titolare della licenza. Tale responsabilità non può essere delegata.

Emendamento 41

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 1

1.   I titolari delle licenze progettano, costruiscono, operano e disattivano i loro impianti nucleari conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 6 , paragrafi 1 e 2 .

1.    Gli Stati membri garantiscono che i titolari delle licenze siano responsabili della progettazione, della costruzione, dell'esercizio e della disattivazione dei loro impianti nucleari conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 6.

Emendamento 42

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 2

2.    I titolari delle licenze istituiscono e attuano sistemi di gestione che sono regolarmente verificati dall'autorità di regolamentazione.

2.    Gli Stati membri assicurano che i titolari delle licenze istituiscano e attuino sistemi di gestione che sono regolarmente verificati dall'autorità di regolamentazione.

Emendamento 44

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

3 bis.     Gli Stati membri garantiscono che l'idoneità e le qualifiche del personale dei titolari della licenze siano periodicamente valutate dall'autorità di regolamentazione, quale requisito per garantire la sicurezza nucleare, sulla base di una relazione presentata dai titolari delle licenze in merito alla valutazione delle questioni di lavoro, quali salute, sicurezza e cultura della sicurezza, qualifiche e formazione, numero di dipendenti e ricorso a subappaltatori.

Emendamento 45

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 3 ter (nuovo)

 

3 ter.     Ogni tre anni le autorità di regolamentazione competenti presentano alla Commissione e alle parti sociali europee una relazione sulla sicurezza nucleare e sulla cultura della sicurezza. La Commissione, in consultazione con le parti sociali europee, può proporre miglioramenti ai fini della sicurezza nucleare, tra cui il massimo livello possibile di tutela della salute nell'Unione europea.

Emendamento 46

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 1

1.     Le azioni di valutazione, investigazione, controllo e, laddove necessario, attuazione in materia di sicurezza nucleare sono realizzate dall'autorità di regolamentazione per l'intera durata di vita degli impianti, anche nel corso della fase di disattivazione.

soppresso

Emendamento 47

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 2

2.     L'autorità di regolamentazione ha facoltà di ritirare la licenza di esercizio in caso di violazioni, serie o ripetute, della sicurezza nell'impianto nucleare.

soppresso

Emendamento 48

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 3

3.     L'autorità di regolamentazione ha facoltà di ordinare la sospensione dell'esercizio di un impianto nucleare se ritiene che la sicurezza non sia pienamente garantita.

soppresso

Emendamento 49

Proposta di direttiva

Articolo 9

Gli Stati membri, separatamente e nell'ambito della cooperazione transnazionale, garantiscono adeguate opportunità di istruzione e formazione per la formazione teorica e pratica continua in materia di sicurezza nucleare.

Onde costituire risorse umane adeguate a livello nazionale e preservare le conoscenze nel settore nucleare, gli Stati membri garantiscono adeguate opportunità di istruzione e formazione per la formazione teorica e pratica di base e continua in materia di sicurezza nucleare, ivi compresi i programmi di scambio, e, ove necessario, nell'ambito della cooperazione transnazionale.

Emendamento 50

Proposta di direttiva

Articolo 10

Articolo 10

Priorità alla sicurezza

Gli Stati membri possono imporre misure di sicurezza più rigorose di quelle stabilite dalla presente direttiva.

soppresso

Emendamento 51

Proposta di direttiva

Articolo 11

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sull'attuazione della presente direttiva [entro tre anni dall'entrata in vigore] e, successivamente, ogni tre anni . Sulla base della prima relazione, la Commissione presenta una relazione al Consiglio sui progressi realizzati nell'attuazione della presente direttiva, corredata se del caso, da proposte legislative.

Gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito all' attuazione della presente direttiva nello stesso momento e con la stessa frequenza delle loro relazioni nazionali per le riunioni di verifica della Convenzione per la sicurezza nucleare . Sulla base di tale relazione, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sui progressi realizzati nell'attuazione della presente direttiva, corredata se del caso, da proposte legislative.

Emendamento 52

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 1

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [due anni dalla data di cui all'articolo 13]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva .

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [due anni dalla data di cui all'articolo 13]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Emendamento 53

Proposta di direttiva

Allegato (nuovo)

 

Allegato

OBIETTIVO DI SICUREZZA

L'obiettivo fondamentale di sicurezza consiste nel tutelare i lavoratori e la popolazione dagli effetti nocivi delle radiazioni ionizzanti che possono essere causati dagli impianti nucleari.

1.

Onde garantire la tutela dei lavoratori e della popolazione, l'esercizio degli impianti nucleari è inteso a conseguire le più rigorose norme di sicurezza ragionevolmente conseguibili tenendo conto di fattori economici e sociali.

Oltre alle disposizioni in materia di protezione della salute di cui alla direttiva 96/29/Euratom (norme fondamentali Euratom), sono adottate le seguenti misure:

riduzione del rischio di eventi suscettibili di provocare una perdita di controllo del cuore di un reattore nucleare, una reazione nucleare a catena, una sorgente radioattiva e

attenuazione degli effetti di simili eventualità, ove dovessero verificarsi.

2.

Si tiene conto dell'obiettivo fondamentale di sicurezza per tutti gli impianti nucleari e per tutte le fasi del ciclo di funzionamento di un impianto nucleare.

PRINCIPI DI SICUREZZA

Principio 1:     Responsabilità per la sicurezza

Ciascuno Stato membro assicura che la responsabilità primaria della sicurezza di un impianto nucleare competa al titolare della relativa autorizzazione ed effettua gli opportuni interventi affinché ogni titolare di autorizzazione si assuma le proprie responsabilità.

Ciascuno Stato membro garantisce che il titolare della licenza abbia adottato disposizioni al fine di:

creare e mantenere le necessarie competenze;

fornire una formazione e informazioni adeguate;

istituire procedure e disposizioni miranti al mantenimento della sicurezza in qualsiasi condizione;

verificare l'idoneità della progettazione e l'adeguatezza della qualità degli impianti nucleari;

garantire il controllo in condizioni di sicurezza di tutto il materiale radioattivo utilizzato, prodotto o immagazzinato;

garantire il controllo in condizioni di sicurezza di tutti i rifiuti radioattivi prodotti;

per espletare la responsabilità per la sicurezza di un impianto nucleare.

Le suddette responsabilità sono espletate conformemente agli obiettivi e ai requisiti di sicurezza applicabili, stabiliti o approvati dall'autorità di regolamentazione e il loro espletamento è garantito mediante l'attuazione di un sistema di gestione.

Principio 2:     Capacità di direzione e gestione per la sicurezza

Devono essere stabilite e mantenute capacità di direzione e di gestione efficaci presso tutte le organizzazioni che si occupano di sicurezza nucleare.

2.1.

Deve essere dimostrata una capacità di direzione per le questioni di sicurezza ai massimi livelli di un'organizzazione. È posto in essere e mantenuto un efficace sistema di gestione, che integri tutti gli elementi della gestione affinché le prescrizioni di sicurezza siano stabilite e applicate in modo coerente con altre prescrizioni, tra cui quelle relative alle prestazioni umane e alla qualità e alla sicurezza, e affinché le altre prescrizioni o esigenze non compromettano la sicurezza.

Il sistema di gestione assicura inoltre la promozione di una cultura della sicurezza, la valutazione regolare del livello di sicurezza e l'applicazione degli insegnamenti tratti dall'esperienza.

2.2.

È integrata nel sistema di gestione una cultura della sicurezza che regoli le attitudini e i comportamenti in materia di sicurezza di tutti gli organismi e i soggetti interessati. La cultura della sicurezza comprende:

un impegno individuale e collettivo alla sicurezza da parte dei dirigenti, dei quadri e del personale a tutti i livelli;

la responsabilità delle organizzazioni e dei singoli a tutti i livelli per quanto riguarda la sicurezza;

misure atte a favorire un atteggiamento critico e la volontà di apprendere e a scoraggiare il lassismo in materia di sicurezza.

2.3.

Il sistema di gestione riconosce l'insieme delle interazioni tra gli individui a tutti i livelli con la tecnologia e le organizzazioni. Per evitare errori umani e organizzativi significativi in materia di sicurezza, si tiene conto dei fattori umani e si favoriscono comportamenti corretti e buone prassi.

Principio 3:     Valutazione della sicurezza

Sono effettuate valutazioni esaustive e sistematiche della sicurezza prima della costruzione e della messa in funzione di un impianto nucleare e per tutto il ciclo del suo funzionamento. È adottato un approccio graduale che tenga conto dell'entità dei potenziali rischi derivanti dagli impianti nucleari.

3.1.

L'autorità di regolamentazione esige una valutazione della sicurezza nucleare per tutti gli impianti nucleari che sia coerente con un approccio graduale. La valutazione della sicurezza prevede l'analisi sistematica del normale funzionamento e dei relativi effetti, del modo in cui possono verificarsi avarie e delle loro conseguenze. Essa riguarda le necessarie misure di sicurezza per controllare i rischi, mentre le caratteristiche di progettazione e il dispositivo di sicurezza sono valutati per accertare che assolvono le funzioni di sicurezza previste. Qualora, ai fini della sicurezza, siano richieste misure di controllo o interventi da parte dell'operatore, viene effettuata una valutazione preliminare della sicurezza per dimostrare la validità e l'affidabilità delle disposizioni adottate. Il rilascio di un'autorizzazione per un impianto nucleare è subordinato alla capacità di uno Stato membro di dimostrare all'autorità di regolamentazione l'adeguatezza delle misure di sicurezza proposte dal titolare di una licenza.

3.2.

La prevista valutazione della sicurezza è ripetuta, in tutto o in parte a seconda dei casi, in un secondo tempo durante l'esercizio dell'impianto, per tener conto delle nuove condizioni (quali l'applicazione di nuove norme o innovazioni scientifiche e tecnologiche), dei riscontri derivanti dall'esperienza di esercizio, delle modifiche e degli effetti dell'obsolescenza. Per le operazioni che si protraggono per lunghi periodi di tempo, le valutazioni sono riesaminate e ripetute in base alle necessità. Tali operazioni possono continuare soltanto se i suddetti riesami dimostrano che le misure di sicurezza restano adeguate.

3.3.

Nell'ambito della necessaria valutazione della sicurezza, sono individuati e analizzati i fattori precursori di eventuali incidenti (eventi scatenanti in grado di creare le condizioni favorevoli al verificarsi di un incidente) e sono adottate le misure intese ad evitarli.

3.4.

Onde rafforzare ulteriormente la sicurezza, sono messi a punto procedimenti per il riscontro e l'analisi dell'esperienza di esercizio nei propri impianti e in quelli di altri, tra cui gli eventi scatenanti, i fattori precursori di incidenti, gli episodi di sfiorato incidente e azioni non autorizzate, affinché sia possibile trarre e condividere i debiti insegnamenti e adottare le misure del caso.

Principio 4:     Ottimizzazione della sicurezza

Gli Stati membri provvedono affinché gli impianti nucleari siano ottimizzati in modo tale da garantire il massimo livello di sicurezza ragionevolmente conseguibile senza ostacolarne indebitamente l'esercizio.

4.1.

L'ottimizzazione della sicurezza impone di giudicare l'importanza relativa di diversi fattori, tra cui:

la probabilità del verificarsi di eventi prevedibili e le relative conseguenze;

l'entità e la distribuzione delle dosi di radiazione ricevute;

fattori economici, sociali e ambientali derivanti dai rischi da radiazioni;

L'ottimizzazione della protezione implica altresì l'impiego di prassi corrette e di buon senso, nei limiti del possibile, nello svolgimento delle attività quotidiane.

Principio 5:     Prevenzione e attenuazione

Gli Stati membri assicurano che siano compiuti tutti gli sforzi concreti per prevenire i guasti e gli incidenti nucleari nei propri impianti nucleari e attenuarne le conseguenze.

5.1.

Ciascuno Stato membro provvede affinché i titolari delle licenze compiano tutti gli sforzi concreti:

per prevenire il verificarsi di anomalie o guasti tali da comportare una perdita di controllo;

per prevenire l'aggravamento di eventuali anomalie o guasti del genere che si verificano; e

per attenuare le eventuali conseguenze nocive di un incidente;

mettendo a punto una difesa in profondità.

5.2.

L'attuazione del concetto di difesa in profondità garantisce che nessun errore tecnico, umano od organizzativo possa comportare effetti nocivi e riduce a un livello molto basso la probabilità di una concomitanza di avarie tale da comportare effetti nocivi importanti.

5.3.

L'attuazione della difesa in profondità consiste nel combinare diversi livelli consecutivi e indipendenti di protezione che dovrebbero andare in avaria contemporaneamente prima che siano causati effetti nocivi ai lavoratori o alla popolazione. I livelli della difesa in profondità includono:

un'appropriata scelta del sito;

un'idonea progettazione dell'impianto nucleare, che consiste in:

un'elevata qualità della progettazione e della costruzione;

un'elevata affidabilità dei componenti e delle apparecchiature;

sistemi di controllo, limitazione e protezione nonché funzioni di sorveglianza;

un'idonea organizzazione con:

un sistema di gestione efficace, caratterizzato da un forte impegno per la cultura della sicurezza da parte della dirigenza;

procedure e prassi operative esaustive;

procedure esaustive di gestione degli incidenti;

capacità di gestione delle emergenze.

Principio 6:     Preparazione e risposta alle emergenze

Gli Stati membri provvedono all'adozione di disposizioni ai fini della preparazione alle emergenze e alla capacità di reazione in caso di incidenti negli impianti nucleari, ai sensi della direttiva 96/29/Euratom.


(1)   GU L 124 del 17.5.2005, pag. 1; GU L 164 del 16.6.2006, pag. 17 e regolamento (CE) n. 1367/2006, GU L 264 del 25.09.2006, pag. 13.

(2)   GU L 318 dell'11.12.1999, pag. 20 e GU L 172 del 6.5.2004, pag. 7.


8.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 184/232


Mercoledì 22 aprile 2009
Regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca *

P6_TA(2009)0255

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 aprile 2009 sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (COM(2008)0721 – C6-0510/2008 – 2008/0216(CNS))

2010/C 184 E/60

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0721),

visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0510/2008),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per la pesca e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0253/2009),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 4

(4)

Le disposizioni in materia di controllo risultano attualmente disperse in un gran numero di testi giuridici complessi e spesso sovrapposti tra loro. Alcuni elementi del regime di controllo vengono attuati in modo inadeguato dagli Stati membri, il che comporta l'applicazione di misure insufficienti e divergenti in risposta alle infrazioni alle norme della politica comune della pesca e compromette in tal modo la creazione di condizioni di parità per tutti i pescatori comunitari. Occorre pertanto consolidare, razionalizzare e semplificare il regime esistente e tutti gli obblighi ivi contenuti, in particolare tramite la riduzione della doppia normativa e degli oneri amministrativi.

(4)

Le disposizioni in materia di controllo risultano attualmente disperse in un gran numero di testi giuridici complessi e spesso sovrapposti tra loro. Alcuni elementi del regime di controllo vengono attuati in modo inadeguato dagli Stati membri, e la Commissione non ha proposto tutti i regolamenti di attuazione richiesti dal regolamento (CEE) n. 2847/93. Ne consegue che vengono applicate misure insufficienti e divergenti in risposta alle infrazioni alle norme della politica comune della pesca , compromettendo in tal modo la creazione di condizioni di parità per tutti i pescatori comunitari. Occorre pertanto consolidare, razionalizzare e semplificare il regime esistente e tutti gli obblighi ivi contenuti, in particolare tramite la riduzione della doppia normativa e degli oneri amministrativi.

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 14 bis (nuovo)

 

(14 bis)

La politica comune della pesca concerne la conservazione, la gestione e lo sfruttamento delle risorse acquatiche viventi, per cui tutti i tipi di attività che sfruttano tali risorse sono posti sullo stesso piano, che si tratti di attività commerciali o non commerciali. Sarebbe discriminatorio sottoporre la pesca commerciale a controlli e limiti rigorosi esentandone ampiamente la pesca non commerciale.

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 19

(19)

È opportuno che le attività e i metodi di controllo siano basati sulla gestione del rischio e che venga fatto uso in modo sistematico e completo di procedure di verifica incrociata.

(19)

È opportuno che le attività e i metodi di controllo siano basati sulla gestione del rischio e che gli Stati membri facciano uso in modo sistematico e completo di procedure di verifica incrociata. È altresì necessario che gli Stati membri si scambino le informazioni pertinenti.

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Considerando 24

(24)

È necessario creare una rete di sorveglianza marittima integrata che colleghi i sistemi di sorveglianza, monitoraggio, identificazione e tracciabilità utilizzati ai fini della sicurezza marittima, della protezione dell'ambiente marino, del controllo della pesca, del controllo delle frontiere, dell'applicazione generale della legge e della facilitazione degli scambi. La rete deve essere in grado di mettere a disposizione in modo continuo le informazioni relative alle attività nel settore marittimo al fine di consentire un tempestivo processo decisionale. Ciò a sua volta consentirebbe alle autorità pubbliche impegnate in attività di sorveglianza di fornire un servizio più efficace ed efficiente in termini di rapporto costi/benefici. A tal fine è essenziale che i dati dei sistemi di identificazione automatica, dei sistemi di controllo dei pescherecci via satellite di cui al regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite, e dei dispositivi di rilevamento dei pescherecci raccolti nel quadro del presente regolamento siano trasmessi alle altre autorità pubbliche incaricate di svolgere le attività di sorveglianza sopra menzionate affinché queste ultime possano utilizzarli.

(24)

È necessario creare una rete di sorveglianza marittima integrata , adattata alle diverse realtà degli Stati membri, che colleghi i sistemi di sorveglianza, monitoraggio, identificazione e tracciabilità utilizzati ai fini della sicurezza marittima, della protezione dell'ambiente marino, del controllo della pesca, del controllo delle frontiere, dell'applicazione generale della legge e della facilitazione degli scambi. La rete deve essere in grado di mettere a disposizione in modo continuo le informazioni relative alle attività nel settore marittimo al fine di consentire un tempestivo processo decisionale. Ciò a sua volta consentirebbe alle autorità pubbliche impegnate in attività di sorveglianza di fornire un servizio più efficace ed efficiente in termini di rapporto costi/benefici. A tal fine è essenziale che i dati dei sistemi di identificazione automatica, dei sistemi di controllo dei pescherecci via satellite di cui al regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite, e dei dispositivi di rilevamento dei pescherecci raccolti nel quadro del presente regolamento siano trasmessi alle altre autorità pubbliche incaricate di svolgere le attività di sorveglianza sopra menzionate affinché queste ultime possano utilizzarli.

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Considerando 29

(29)

Occorre conferire alla Commissione le competenze necessarie per chiudere un'attività di pesca in caso di esaurimento del contingente di uno Stato membro o di un TAC. La Commissione deve essere inoltre abilitata a detrarre contingenti e a rifiutare trasferimenti o scambi di contingenti al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca da parte degli Stati membri.

(29)

Occorre conferire alla Commissione le competenze necessarie per chiudere un'attività di pesca in caso di esaurimento del contingente di uno Stato membro o di un TAC.

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Considerando 34

(34)

Le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento devono essere adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. Tutte le misure adottate dalla Commissione ai fini dell'attuazione del presente regolamento devono essere conformi al principio di proporzionalità.

(34)

Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione , quale modificata dalla decisione 2006/512/CE del Consiglio, del 17 luglio 2006 . Tutte le misure adottate dalla Commissione ai fini dell'attuazione del presente regolamento devono essere conformi al principio di proporzionalità.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Considerando 39

(39)

Conformemente al principio di proporzionalità, ai fini del conseguimento dell'obiettivo fondamentale di garantire un'attuazione efficace della politica comune della pesca è necessario e opportuno istituire un regime completo e uniforme di controlli. Conformemente all'articolo 5, terzo comma, del trattato, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

(39)

Conformemente al principio di proporzionalità, ai fini del conseguimento dell'obiettivo fondamentale di garantire un'attuazione efficace della politica comune della pesca è necessario e opportuno istituire un regime completo e uniforme di controlli , tenendo conto del fatto che la piccola pesca e la pesca artigianale sono chiaramente diverse dalla pesca industriale, di sussistenza e ricreativa e che un sistema di regolamenti di controllo dovrebbe rispecchiare in modo adeguato tali differenze . Conformemente all'articolo 5, terzo comma, del trattato, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Articolo 1

Il presente regolamento istituisce un regime comunitario di controllo, monitoraggio, sorveglianza, ispezione ed esecuzione (in appresso: «regime comunitario di controllo») delle norme della politica comune della pesca.

Il presente regolamento istituisce un regime comunitario di controllo, al fine di assicurare il rispetto della normativa della politica comune della pesca.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Articolo 4 – punto 1

(1)

«attività di pesca»: qualsiasi attività connessa alla ricerca del pesce, alla cala, alla posa e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasbordo, alla conservazione a bordo, alla trasformazione a bordo, al trasferimento e alla messa in gabbia di pesci e prodotti della pesca;

(1)

«attività di pesca»: qualsiasi attività connessa alla ricerca del pesce, alla cala, alla posa e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasbordo, alla conservazione a bordo, allo sbarco, alla trasformazione a bordo, al trasferimento, alla messa in gabbia e all'ingrasso di pesci e prodotti della pesca;

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Articolo 4 – punto 6 bis (nuovo)

 

(6 bis)

«infrazione grave»: le attività elencate all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio;

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Articolo 4 – punto 7 bis (nuovo)

 

(7 bis)

«pesca ricreativa»: le attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse acquatiche viventi per fini ricreativi o sportivi e che comprendono, tra l'altro, la pesca ricreativa con canna, la pesca sportiva, i tornei di pesca e altre forme di pesca ricreativa;

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Articolo 4 – punto 8

(8)

«autorizzazione di pesca»: un'autorizzazione di pesca rilasciata a un peschereccio comunitario in aggiunta alla sua licenza di pesca, che gli consente di esercitare l'attività di pesca nelle acque comunitarie in generale e/o attività di pesca specifiche per un periodo stabilito, in una zona determinata o per un certo tipo di pesca secondo particolari condizioni;

(8)

«autorizzazione di pesca»: un'autorizzazione di pesca rilasciata a un peschereccio comunitario in aggiunta alla sua licenza di pesca, che gli consente di esercitare l'attività di pesca e/o attività di pesca specifiche per un periodo stabilito, in una zona determinata o per un certo tipo di pesca secondo particolari condizioni;

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Articolo 4 – punto 17

(17)

«trasformazione»: il processo di preparazione della presentazione. Include la pulizia, la sfilettatura, la refrigerazione, il confezionamento, l'inscatolamento, la congelazione, l'affumicamento, la salatura, la cottura, la marinatura, l'essiccatura o la preparazione del pesce per l'immissione sul mercato in ogni altro modo;

(17)

«trasformazione»: il processo di preparazione della presentazione. Include la sfilettatura, il confezionamento, l'inscatolamento, la congelazione, l'affumicamento, la salatura, la cottura, la marinatura, l'essiccatura o la preparazione del pesce per l'immissione sul mercato in ogni altro modo;

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1

1.   Gli Stati membri controllano le attività esercitate nel quadro della politica comune della pesca da ogni persona fisica o giuridica sul loro territorio e nelle acque soggette alla loro sovranità o giurisdizione, in particolare la pesca, i trasbordi, i trasferimenti di pesce nelle gabbie o in impianti di acquacoltura inclusi gli impianti di ingrasso, lo sbarco, l'importazione, il trasporto, la commercializzazione e il magazzinaggio di prodotti della pesca.

1.   Gli Stati membri controllano le attività esercitate nel quadro della politica comune della pesca da ogni persona fisica o giuridica sul loro territorio e nelle acque soggette alla loro sovranità o giurisdizione, in particolare la pesca, le attività di acquacoltura, i trasbordi, i trasferimenti di pesce nelle gabbie o in impianti di acquacoltura inclusi gli impianti di ingrasso, lo sbarco, l'importazione, il trasporto, la commercializzazione e il magazzinaggio di prodotti della pesca.

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 4

4.   Ogni Stato membro provvede affinché il controllo, l'ispezione, il monitoraggio, la sorveglianza e l'esecuzione delle norme siano effettuati in maniera non discriminatoria per quanto concerne la scelta dei settori, dei pescherecci o delle persone da sottoporre a ispezione e sulla base della gestione dei rischi.

4.   Ogni Stato membro provvede affinché il controllo, l'ispezione, il monitoraggio, la sorveglianza e l'esecuzione delle norme siano effettuati in maniera non discriminatoria per quanto concerne i settori, i pescherecci o le persone e sulla base della gestione dei rischi.

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3

3.   Lo Stato membro di bandiera sospende temporaneamente la licenza di pesca di un peschereccio soggetto a un fermo temporaneo deciso da tale Stato membro e la cui autorizzazione di pesca è stata sospesa conformemente all'articolo 45, paragrafo 1, lettera d) , del regolamento (CE) n. 1005/2008.

3.   Lo Stato membro di bandiera sospende temporaneamente la licenza di pesca di un peschereccio soggetto a un fermo temporaneo deciso da tale Stato membro e la cui autorizzazione di pesca è stata sospesa conformemente all'articolo 45, punto 4, del regolamento (CE) n. 1005/2008.

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 4

4.   Lo Stato membro di bandiera ritira in via definitiva la licenza di pesca di un peschereccio oggetto di una misura di adattamento della capacità prevista all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2371/2002 o la cui autorizzazione di pesca è stata ritirata conformemente all'articolo 45, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1005/2008.

4.   Lo Stato membro di bandiera ritira in via definitiva la licenza di pesca di un peschereccio oggetto di una misura di adattamento della capacità prevista all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2371/2002 o la cui autorizzazione di pesca è stata ritirata conformemente all'articolo 45, punto 4, del regolamento (CE) n. 1005/2008.

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera f

f)

attività di pesca con attrezzi di fondo in zone non soggette alla responsabilità di un'organizzazione regionale di gestione della pesca;

f)

attività di pesca con attrezzi di fondo in acque internazionali non soggette alla responsabilità di un'organizzazione regionale di gestione della pesca ; è redatta una lista degli attrezzi di cui alla presente disposizione ;

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2

2.   Un peschereccio di lunghezza complessiva superiore a 10 metri deve avere installato a bordo un dispositivo pienamente funzionante che ne consenta la localizzazione e identificazione automatica da parte del sistema di controllo dei pescherecci grazie alla trasmissione a intervalli regolari di dati relativi alla sua posizione. Tale dispositivo consente inoltre il rilevamento del peschereccio da parte del centro di controllo della pesca dello Stato membro di bandiera. Per i pescherecci di lunghezza complessiva compresa tra 10 e 15 metri, il presente paragrafo si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012 .

2.   Un peschereccio di lunghezza complessiva superiore a 10 metri deve avere installato a bordo un dispositivo pienamente funzionante che ne consenta la localizzazione e identificazione automatica da parte del sistema di controllo dei pescherecci grazie alla trasmissione a intervalli regolari di dati relativi alla sua posizione. Tale dispositivo consente inoltre il rilevamento del peschereccio da parte del centro di controllo della pesca dello Stato membro di bandiera. Per i pescherecci di lunghezza complessiva compresa tra 10 e 15 metri, il presente paragrafo si applica a decorrere dal 1o luglio 2013 .

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

2 bis.     L'assistenza finanziaria per l'installazione dei dispositivi collegati al sistema di controllo dei pescherecci è ammissibile a al finanziamento a titolo dell'articolo 8, lettera a), del regolamento (CE) n. 861/2006. La quota di cofinanziamento a carico del bilancio comunitario è pari all'80 %.

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 6 – lettera a

a)

se operano esclusivamente nelle acque territoriali dello Stato membro di bandiera, o

a)

se operano esclusivamente nelle acque territoriali dello Stato membro di bandiera, e

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 2

2.   La Commissione può chiedere a uno Stato membro di utilizzare un sistema di rilevamento delle navi con riguardo ad un determinato tipo di pesca e in un particolare momento.

2.   La Commissione , dopo aver documentalmente comprovato il mancato rispetto delle misure di controllo o dei rapporti scientifici, può chiedere a uno Stato membro di utilizzare un sistema di rilevamento delle navi con riguardo ad un determinato tipo di pesca e in un particolare momento.

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 3

3.   La tolleranza autorizzata nelle stime dei quantitativi in chilogrammi di pesce detenuto a bordo, registrate nel giornale di bordo, è del 5 % .

3.   La tolleranza autorizzata nelle stime dei quantitativi in chilogrammi di pesce detenuto a bordo, registrate nel giornale di bordo, è del 10 % .

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

1 bis.     L'assistenza finanziaria per l'installazione di giornali di bordo elettronici è ammissibile a finanziamento a titolo dell'articolo 8, lettera a), del regolamento (CE) n. 861/2006. La quota di cofinanziamento a carico del bilancio comunitario è pari all'80 %.

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo

2.   Il paragrafo 1 si applica ai pescherecci comunitari di lunghezza complessiva compresa fra 15 e 24 metri a decorrere dal 1o luglio 2011, e ai pescherecci comunitari di lunghezza complessiva compresa fra 10 e 15 metri a decorrere dal 1o gennaio 2012 . I pescherecci comunitari di lunghezza complessiva inferiore a 15 metri possono essere esentati dagli obblighi di cui al paragrafo 1:

2.   Il paragrafo 1 si applica ai pescherecci comunitari di lunghezza complessiva compresa fra 15 e 24 metri a decorrere dal 1o luglio 2011, e ai pescherecci comunitari di lunghezza complessiva compresa fra 10 e 15 metri a decorrere dal 1o luglio 2013 . I pescherecci comunitari di lunghezza complessiva inferiore a 15 metri possono essere esentati dagli obblighi di cui al paragrafo 1:

a)

se operano esclusivamente nelle acque territoriali dello Stato membro di bandiera, o

a)

se operano esclusivamente nelle acque territoriali dello Stato membro di bandiera, e

b)

se non trascorrono mai un tempo superiore alle 24 ore in mare dalla partenza al ritorno in porto.

b)

se non trascorrono mai un tempo superiore alle 24 ore in mare dalla partenza al ritorno in porto.

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 1 – alinea

1.   Fatte salve le disposizioni specifiche contenute nei piani pluriennali, i comandanti dei pescherecci comunitari o i loro rappresentanti comunicano alle autorità competenti dello Stato membro del quale desiderano utilizzare i porti o i luoghi di sbarco, almeno quattro ore prima dell'ora di arrivo prevista nel porto, salvo se le autorità competenti hanno autorizzato un'entrata prima di tale termine, le informazioni seguenti:

1.   Fatte salve le disposizioni specifiche contenute nei piani pluriennali, i comandanti dei pescherecci comunitari o i loro rappresentanti , aventi a bordo specie soggette a limiti di cattura o di sforzo, comunicano alle autorità competenti dello Stato membro del quale desiderano utilizzare i porti o i luoghi di sbarco, almeno quattro ore prima dell'ora di arrivo prevista nel porto, salvo se le autorità competenti hanno autorizzato un'entrata prima di tale termine, le informazioni seguenti:

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera d

d)

le date della bordata di pesca e le zone in cui sono state effettuate le catture;

d)

le date della bordata di pesca e le zone in cui sono state effettuate le catture; la zona interessata è definita allo stesso livello di dettaglio che nel quadro dell'articolo 14, paragrafo 1;

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera f

f)

i quantitativi di ciascuna specie detenuti a bordo , anche se il quantitativo è pari a zero ;

f)

quantitativi di ogni specie detenuti a bordo;

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 4

4.    La Commissione , conformemente alla procedura prevista all'articolo 111, può esonerare talune categorie di pescherecci dall' obbligo di cui al paragrafo 1 per un periodo limitato, che può essere rinnovato, ovvero disporre un altro termine di notifica, tenuto conto, tra l'altro, del tipo di prodotto della pesca, della distanza tra le zone di pesca, dei luoghi di sbarco e dei porti nei quali i pescherecci in questione sono registrati.

4.    Il Consiglio, su proposta della Commissione , può stabilire, per talune categorie di pescherecci, l' obbligo di cui al paragrafo 1 per un periodo limitato, che può essere rinnovato, ovvero disporre un altro termine di notifica, tenuto conto, tra l'altro, del tipo di prodotto della pesca, della distanza tra le zone di pesca, dei luoghi di sbarco e dei porti nei quali i pescherecci in questione sono registrati.

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 17 – punto 4 bis (nuovo)

 

4 bis.     Le autorità competenti dello Stato membro di cui il comandante di un peschereccio desideri utilizzare il porto o le strutture per lo sbarco, dopo averne fatto domanda almeno quattro ore prima dell'ora prevista per l'arrivo in porto, rilasciano al comandante del peschereccio l'autorizzazione richiesta entro due ore dalla ricezione della domanda.

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 3

3.   La dichiarazione di trasbordo indica il quantitativo di prodotti della pesca per specie che è stato trasbordato, la data e il luogo di ciascuna cattura, i nomi dei pescherecci coinvolti e i porti di trasbordo e di destinazione. I comandanti di entrambi i pescherecci sono responsabili dell'accuratezza delle dichiarazioni.

3.   La dichiarazione di trasbordo indica il quantitativo di prodotti della pesca per specie che è stato trasbordato, la data e il luogo di ciascuna cattura, i nomi dei pescherecci coinvolti e i porti di trasbordo e di destinazione. I comandanti di entrambi i pescherecci sono responsabili dell'accuratezza delle dichiarazioni. La zona interessata è definita allo stesso livello di dettaglio di cui all'articolo 14, paragrafo 1.

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 4

4.     La Commissione, conformemente alla procedura prevista all'articolo 111, può esonerare talune categorie di pescherecci dall'obbligo di cui al paragrafo 1 per un periodo limitato e rinnovabile, ovvero disporre un altro termine di notifica, tenuto conto, tra l'altro, del tipo di prodotto della pesca, della distanza tra le zone di pesca, dei luoghi di sbarco e dei porti nei quali i pescherecci in questione sono registrati.

soppresso

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 4

4.     Al momento di concedere l'autorizzazione di sbarco, le autorità competenti attribuiscono un numero unico di sbarco (NUS) all'operazione di sbarco e ne informano il comandante del peschereccio. Se lo sbarco viene interrotto, per poterlo riprendere deve essere chiesta l'autorizzazione.

soppresso

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 2

2.   Fatte salve le disposizioni specifiche contenute nei piani pluriennali, il comandante di un peschereccio comunitario di lunghezza complessiva superiore a 10 metri, o il suo rappresentante, trasmette i dati della dichiarazione di sbarco per via elettronica alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera al più tardi entro due ore dal completamento dello sbarco.

Fatte salve le disposizioni specifiche contenute nei piani pluriennali, il comandante di un peschereccio comunitario di lunghezza complessiva superiore a 10 metri, o il suo rappresentante, trasmette i dati della dichiarazione di sbarco per via elettronica alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera al più tardi entro sei ore dal completamento dello sbarco.

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 4

4.   Il paragrafo 2 si applica ai pescherecci comunitari di lunghezza complessiva compresa fra 15 e 24 metri a decorrere dal 1o luglio 2011, e ai pescherecci comunitari di lunghezza complessiva compresa fra 10 e 15 metri a decorrere dal 1o gennaio 2012 . I pescherecci comunitari di lunghezza complessiva inferiore a 15 metri possono essere esentati dagli obblighi di cui al paragrafo 2:

4.   Il paragrafo 2 si applica ai pescherecci comunitari di lunghezza complessiva compresa fra 15 e 24 metri a decorrere dal 1o luglio 2011, e ai pescherecci comunitari di lunghezza complessiva compresa fra 10 e 15 metri a decorrere dal 1o luglio 2013 . I pescherecci comunitari di lunghezza complessiva inferiore a 15 metri possono essere esentati dagli obblighi di cui al paragrafo 2:

a)

se operano esclusivamente nelle acque territoriali dello Stato membro di bandiera, o

a)

se operano esclusivamente nelle acque territoriali dello Stato membro di bandiera, e

b)

se non trascorrono mai un tempo superiore alle 24 ore in mare dalla partenza al ritorno in porto.

b)

se non trascorrono mai un tempo superiore alle 24 ore in mare dalla partenza al ritorno in porto.

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 5

5.   Per i pescherecci esonerati dagli obblighi di cui al paragrafo 2, il comandante o il suo rappresentante registrano al momento dello sbarco e trasmettono il più presto possibile, e comunque entro 24 ore dallo sbarco, una dichiarazione di sbarco alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio è avvenuto lo sbarco.

5.   Per i pescherecci esonerati dagli obblighi di cui al paragrafo 2, il comandante o il suo rappresentante registrano al momento dello sbarco e trasmettono il più presto possibile, e comunque entro 24 ore dallo sbarco, una dichiarazione di sbarco alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio è avvenuto lo sbarco , che la trasmettono senza indugio allo Stato membro di bandiera .

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 1

1.   Ciascuno Stato membro registra tutti i dati pertinenti relativi alle possibilità di pesca di cui al presente capo, espressi sia in termini di catture che di sforzo di pesca, e conserva gli originali di tali dati per un periodo di tre anni o più, conformemente alla normativa nazionale.

1.   Ciascuno Stato membro registra tutti i dati pertinenti relativi alle possibilità di pesca di cui al presente capo, espressi in termini di catture , di rigetti in mare e di sforzo di pesca, e conserva gli originali di tali dati per un periodo di tre anni o più, conformemente alla normativa nazionale. I dati in formato elettronico sono conservati per almeno dieci anni.

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 3

3.   Tutte le catture di pesci appartenenti ad uno stock o ad un gruppo di stock soggetti a contingenti, effettuate dai pescherecci comunitari, sono imputate al relativo contingente applicabile, per lo stock o il gruppo di stock di cui trattasi, allo Stato membro di bandiera indipendentemente dal luogo di sbarco.

3.   Tutte le catture e i rigetti in mare di pesci appartenenti ad uno stock o ad un gruppo di stock soggetti a contingenti, effettuate dai pescherecci comunitari, sono imputate al relativo contingente applicabile, per lo stock o il gruppo di stock di cui trattasi, allo Stato membro di bandiera indipendentemente dal luogo di sbarco.

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 3

3.   La decisione di cui al paragrafo 2 è resa pubblica dallo Stato membro interessato e comunicata immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C). A decorrere dalla data in cui la decisione è stata resa pubblica dallo Stato membro interessato, gli Stati membri provvedono affinché nessun quantitativo dei pesci in questione venga conservato a bordo, sbarcato, messo in gabbia o trasbordato dai pescherecci battenti bandiera dello Stato membro interessato nelle loro acque o sul loro territorio.

3.   La decisione di cui al paragrafo 2 è resa pubblica dallo Stato membro interessato e comunicata immediatamente alla Commissione, che informa gli altri Stati membri. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C). A decorrere dalla data in cui la decisione è stata resa pubblica dallo Stato membro interessato, gli Stati membri verificano, mediante la relativa documentazione, che nessun quantitativo dei pesci in questione , pescato dopo la data di chiusura, venga conservato a bordo, sbarcato, messo in gabbia o trasbordato dai pescherecci battenti bandiera dello Stato membro interessato nelle loro acque o sul loro territorio.

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 3

3.   Le detrazioni e le successive attribuzioni sono operate tenendo conto prioritariamente delle specie e delle zone per cui sono state fissate le possibilità di pesca. Le detrazioni o attribuzioni possono essere effettuate nel corso dell'anno in cui è sorto il pregiudizio o nel corso dell'anno o degli anni successivi .

3.   Le detrazioni e le successive attribuzioni sono operate tenendo conto prioritariamente delle specie e delle zone per cui sono state fissate le possibilità di pesca. Le detrazioni o attribuzioni possono essere effettuate nel corso dell'anno in cui è sorto il pregiudizio o nel corso dell'anno successivo .

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Articolo 28 bis (nuovo)

 

Articolo 28 bis

Trasferimento di contingenti non utilizzati

1.     Qualora i contingenti di uno Stato membro non siano utilizzati, per intero o parzialmente, durante l'anno per il quale sono stati concessi, potranno essere utilizzati, nel corso dello stesso anno, da altri Stati membri. La Commissione informa in primo luogo gli Stati interessati, chiedendo loro di confermare che non intendono utilizzare dette possibilità di pesca. A seguito di tale conferma, la Commissione valuta il totale delle possibilità di pesca non utilizzate e ne informa gli Stati membri, prima di adottare la decisione sulla loro riassegnazione, in stretta collaborazione con gli Stati membri interessati.

2.     La trasmissione delle richieste ai sensi del presente articolo non pregiudica in alcun modo la ripartizione delle possibilità di pesca o il loro scambio tra gli Stati membri a norma dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002.

3.     Modalità dettagliate di applicazione del presente articolo, in particolare quelle relative alle condizioni di utilizzo o trasferimento dei contingenti, sono stabilite conformemente alla procedura di cui all'articolo 111.

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 33

Articolo 33

Trasbordi in porto

I pescherecci comunitari che praticano attività di pesca su specie oggetto di un piano pluriennale non trasferiscono le proprie catture a bordo di un altro peschereccio o di un veicolo senza averle precedentemente sbarcate affinché vengano pesate in un centro per la vendita all'asta o in un altro organismo autorizzato dagli Stati membri.

soppresso

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 4 bis (nuovo)

 

4 bis.     Gli Stati membri possono designare un porto che non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 4 al fine di evitare che pescherecci debbano percorrere una distanza superiore alle 50 miglia per entrare in porto.

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Articolo 37 – paragrafo 2 – alinea

2.   Per i tipi di pesca per i quali è consentito detenere a bordo più di due tipi di attrezzi, l'attrezzo che non viene utilizzato deve essere sistemato in modo da non risultare agevolmente utilizzabile, rispettando le seguenti condizioni:

2.   Per i tipi di pesca per i quali è consentito detenere a bordo più di un tipo di attrezzi, l'attrezzo che non viene utilizzato deve essere sistemato in modo da non risultare agevolmente utilizzabile, rispettando le seguenti condizioni:

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Articolo 41 – paragrafo 1

1.   Il comandante di un peschereccio registra tutti i rigetti di un volume superiore a 15 kg in equivalente peso vivo e comunica senza indugio, se possibile per via elettronica, questa informazione alle autorità competenti a cui fa capo.

1.   Il comandante di un peschereccio registra tutti i rigetti di un volume superiore a 15 kg in equivalente peso vivo per retata e per bordata di pesca e comunica senza indugio, se possibile per via elettronica, questa informazione alle autorità competenti a cui fa capo. La Commissione prende in considerazione un programma per l'installazione di attrezzature di controllo tramite video al fine di assicurare il rispetto del presente regolamento. I pesci rilasciati nelle attività di pesca ricreativa non costituiscono rigetti o mortalità alieutica ai fini del presente regolamento.

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Articolo 42

Per i pescherecci equipaggiati di sistema di controllo dei pescherecci, gli Stati membri verificano sistematicamente che le informazioni ricevute dai centri di controllo della pesca corrispondano alle attività registrate nel giornale di bordo, servendosi dei dati del sistema di controllo e, ove disponibili, dei dati forniti da osservatori. I risultati di tali controlli incrociati sono registrati su supporto informatico e conservati per un periodo di tre anni .

Per i pescherecci equipaggiati di sistema di controllo dei pescherecci, gli Stati membri verificano sistematicamente che le informazioni ricevute dai centri di controllo della pesca corrispondano alle attività registrate nel giornale di bordo, servendosi dei dati del sistema di controllo e, ove disponibili, dei dati forniti da osservatori. I risultati di tali controlli incrociati sono registrati su supporto informatico e conservati per un periodo di dieci anni .

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Capitolo IV – sezione 4

L'intera sezione 4 è soppressa.

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Articolo 47 – paragrafo 1

1.   La pesca ricreativa praticata a bordo di una nave nelle acque comunitarie e diretta ad uno stock oggetto di un piano pluriennale è soggetta al rilascio di un'autorizzazione da parte dello Stato membro di bandiera .

La pesca ricreativa praticata a bordo di una nave nelle acque marittime comunitarie e diretta ad uno stock oggetto di un piano pluriennale di ricostituzione può essere valutata dallo Stato membro nelle cui acque è praticata . Non è compresa la pesca con canna/mulinello da riva.

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Articolo 49 – paragrafo 2

2.    Le catture effettuate nell'ambito della pesca ricreativa su stock oggetto di un piano pluriennale sono registrate dallo Stato membro di bandiera.

2.    Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento gli Stati membri possono stimare l'impatto della pesca ricreativa praticata nelle loro acque e trasmettono le informazioni alla Commissione. Lo Stato membro interessato e la Commissione, sulla base del parere del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca, stabiliscono quali attività di pesca ricreativa esercitano un impatto significativo sugli stock ittici. Per le attività con un impatto significativo, lo Stato membro in questione, in stretta collaborazione con la Commissione, mette a punto un sistema di controllo che consente di stimare con accuratezza le catture totali effettuate nell'ambito della pesca ricreativa per ciascuno stock ittico. La pesca ricreativa rispetta gli obiettivi della politica comune della pesca.

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Articolo 47 – paragrafo 3

3.   Le catture effettuate nell'ambito della pesca ricreativa di specie oggetto di un piano pluriennale sono imputate al relativo contingente dello Stato membro di bandiera. Gli Stati membri interessati determinano la parte di tali contingenti da riservare esclusivamente alla pesca ricreativa.

3.    Quando un'attività di pesca ricreativa risulta esercitare un impatto significativo, le catture sono imputate al relativo contingente dello Stato membro di bandiera. Lo Stato membro interessato può determinare la parte di tale contingente da riservare esclusivamente a quell'attività di pesca ricreativa.

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Articolo 48 – paragrafo 3

3.    Qualora sia stata stabilita una taglia minima per una determinata specie gli operatori responsabili della vendita, del magazzinaggio o del trasporto devono poter comprovare l'origine geografica dei prodotti espressa con riferimento a una sottozona e a una divisione o sottodivisione o, se del caso, a un rettangolo statistico in cui si applicano limiti di cattura in conformità della normativa comunitaria .

3.   Gli operatori responsabili della vendita, del magazzinaggio o del trasporto devono poter comprovare l'origine geografica dei prodotti espressa allo stesso livello di dettaglio di cui all'articolo 14, paragrafo 1 .

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Articolo 50 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

 

d bis)

la zona di cattura, definita allo stesso livello di dettaglio di cui all'articolo 14, paragrafo 1.

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Articolo 54 – paragrafo 1

1.   Entro due ore dalla prima vendita, gli acquirenti registrati, i centri d'asta registrati o gli altri organismi o persone responsabili della prima immissione in commercio dei prodotti della pesca sbarcati in uno Stato membro trasmettono per via elettronica una nota di vendita alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio ha luogo la prima vendita. Se tale Stato membro non è lo Stato di bandiera della nave che ha sbarcato il pesce, una volta ricevute le informazioni pertinenti esso provvede affinché una copia della nota di vendita sia trasmessa alle autorità competenti dello Stato di bandiera. I suddetti acquirenti, centri d'asta, organismi o persone sono responsabili dell'esattezza della nota di vendita.

1.   Entro sei ore dalla prima vendita, gli acquirenti registrati, i centri d'asta registrati o gli altri organismi o persone responsabili della prima immissione in commercio dei prodotti della pesca sbarcati in uno Stato membro trasmettono per via elettronica una nota di vendita alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio ha luogo la prima vendita. Se tale Stato membro non è lo Stato di bandiera della nave che ha sbarcato il pesce, una volta ricevute le informazioni pertinenti esso provvede affinché una copia della nota di vendita sia trasmessa senza indugio alle autorità competenti dello Stato di bandiera. I suddetti acquirenti, centri d'asta, organismi o persone sono responsabili dell'esattezza della nota di vendita.

Emendamento 54

Proposta di regolamento

Articolo 55 – lettera e

e)

il nome o il codice Alpha FAO di ogni specie, nonché la relativa origine geografica espressa con riferimento a una sottozona e a una divisione o sottodivisione in cui si applicano limiti di cattura in conformità della normativa comunitaria ;

e)

il nome o il codice Alpha FAO di ogni specie, nonché la relativa origine geografica espressa allo stesso livello di dettaglio di cui all'articolo 14, paragrafo 1 ;

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Articolo 55 – lettera e bis (nuova)

 

e bis)

la quantità di ciascuna specie espressa in chilogrammi di peso vivo;

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Articolo 63 – paragrafo 6

6.   Tutti i costi generati dalle attività degli osservatori ai sensi del presente articolo sono a carico degli Stati membri di bandiera. Gli Stati membri possono addebitare una parte o la totalità di tali costi agli operatori delle navi battenti la loro bandiera che hanno partecipato all'attività di pesca considerata.

6.   Tutti i costi generati dalle attività degli osservatori ai sensi del presente articolo sono a carico degli Stati membri di bandiera e della Commissione .

Emendamento 57

Proposta di regolamento

Articolo 69

Gli Stati membri istituiscono e tengono aggiornata una base di dati elettronica in cui inseriscono tutti i rapporti di ispezione e di sorveglianza compilati dai loro funzionari.

Gli Stati membri istituiscono e tengono aggiornata una base di dati elettronica in cui inseriscono tutti i rapporti di ispezione e di sorveglianza , compresi i rapporti degli osservatori, compilati dai loro funzionari.

Emendamento 58

Proposta di regolamento

Articolo 78

Lo Stato membro di ispezione può altresì trasferire il perseguimento dell'infrazione alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera , dello Stato membro di immatricolazione o dello Stato membro di cui il trasgressore è cittadino, d'intesa con quest'ultimo Stato membro e sempre che ciò possa meglio garantire il conseguimento dello scopo di cui all'articolo 81, paragrafo 2.

Lo Stato membro di ispezione può altresì trasferire il perseguimento dell'infrazione alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera o dello Stato membro di cui il trasgressore è cittadino, d'intesa con quest'ultimo Stato membro e sempre che ciò possa meglio garantire il conseguimento dello scopo di cui all'articolo 81, paragrafo 2.

Emendamento 59

Proposta di regolamento

Articolo 82 – paragrafo 1

1.   Gli Stati membri provvedono affinché le persone fisiche che hanno commesso un'infrazione grave o le persone giuridiche dichiarate responsabili di un'infrazione grave siano passibili di sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive, conformemente alla gamma di sanzioni e di misure previste al capo IX del regolamento (CE) n. 1005/2008.

1.   Gli Stati membri provvedono affinché le persone fisiche che hanno commesso un'infrazione grave o le persone giuridiche dichiarate responsabili di un'infrazione grave siano colpite in linea di principio da sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive, conformemente alla gamma di sanzioni e di misure previste al capo IX del regolamento (CE) n. 1005/2008.

Emendamento 61

Proposta di regolamento

Articolo 82 – paragrafo 6 bis (nuovo)

 

6 bis.     Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori dichiarati responsabili di un'infrazione grave alle norme della politica comune della pesca non siano ammessi a beneficiare del Fondo europeo per la pesca, degli accordi di partenariato nel settore della pesca e degli altri aiuti pubblici. Le sanzioni di cui al presente capitolo sono accompagnate da altre sanzioni o misure, in particolare la restituzione degli aiuti o delle sovvenzioni pubbliche percepite da pescherecci INN durante il periodo di finanziamento in questione.

Emendamento 62

Proposta di regolamento

Articolo 84 – paragrafo 1

1.   Gli Stati membri applicano un sistema di punti di penalità in base al quale la commissione di un'infrazione alle norme della politica comune della pesca dà luogo all'assegnazione di un numero adeguato di punti di penalità al titolare dell'autorizzazione di pesca.

1.   Gli Stati membri applicano un sistema di punti di penalità in base al quale la commissione di un'infrazione grave alle norme della politica comune della pesca dà luogo all'assegnazione di un numero adeguato di punti di penalità al titolare dell'autorizzazione di pesca.

Emendamento 63

Proposta di regolamento

Articolo 84 – paragrafo 2

2.   Se una persona fisica ha commesso un'infrazione o una persona giuridica è dichiarata responsabile di un'infrazione alle norme della politica comune della pesca, al titolare dell'autorizzazione di pesca è assegnato un numero adeguato di punti di penalità. Il titolare dell'autorizzazione di pesca può presentare ricorso in conformità della legislazione nazionale.

2.   Se una persona fisica ha commesso un'infrazione grave o una persona giuridica è dichiarata responsabile di un'infrazione grave alle norme della politica comune della pesca, al titolare dell'autorizzazione di pesca è assegnato un numero adeguato di punti di penalità. Il titolare dell'autorizzazione di pesca può presentare ricorso in conformità della legislazione nazionale.

Emendamento 64

Proposta di regolamento

Articolo 84 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

2 bis.     Il titolare di un'autorizzazione di pesca non è ammesso al beneficio delle sovvenzioni comunitarie e degli aiuti pubblici nazionali durante il periodo in cui gli sono stati assegnati punti di penalità.

Emendamento 65

Proposta di regolamento

Articolo 84 – paragrafo 4

4.     Nel caso di un'infrazione grave i punti di penalità assegnati corrispondono ad almeno la metà dei punti di cui al paragrafo 3.

soppresso

Emendamento 66

Proposta di regolamento

Articolo 84 – paragrafo 5

5.   Se il titolare di un'autorizzazione sospesa non commette una nuova infrazione nei tre anni successivi all'ultima infrazione, tutti i punti figuranti sull'autorizzazione di pesca sono annullati.

5.   Se il titolare di un'autorizzazione sospesa non commette una nuova infrazione grave nei tre anni successivi all'ultima infrazione grave , tutti i punti figuranti sull'autorizzazione di pesca sono annullati.

Emendamento 67

Proposta di regolamento

Articolo 84 – paragrafo 7

7.   Gli Stati membri istituiscono inoltre un sistema di punti di penalità in base al quale al comandante e agli ufficiali di una nave che abbiano violato le norme della politica comune della pesca è assegnato un numero adeguato di punti di penalità.

7.   Gli Stati membri istituiscono inoltre un sistema di punti di penalità in base al quale al comandante o capitano di una nave che abbiano violato le norme della politica comune della pesca è assegnato un numero adeguato di punti di penalità.

Emendamento 68

Proposta di regolamento

Articolo 85 – paragrafo 1

1.   Gli Stati membri registrano in una base di dati nazionale tutte le infrazioni alle norme della politica comune della pesca commesse da navi battenti la loro bandiera o da loro cittadini, con l'indicazione delle sanzioni applicate e del numero di punti assegnati. Gli Stati membri registrano nella base di dati nazionale anche le infrazioni commesse da navi battenti la loro bandiera o da loro cittadini e perseguite in altri Stati membri, previa notifica della decisione giudiziaria definitiva da parte dello Stato membro competente, conformemente all'articolo 82.

1.   Gli Stati membri registrano in una base di dati nazionale tutte le infrazioni alle norme della politica comune della pesca commesse da responsabili di navi battenti la loro bandiera o da loro cittadini, con l'indicazione delle sanzioni applicate e del numero di punti assegnati. Gli Stati membri registrano nella base di dati nazionale anche le infrazioni commesse da navi battenti la loro bandiera o da loro cittadini e perseguite in altri Stati membri, previa notifica della decisione giudiziaria definitiva da parte dello Stato membro competente, conformemente all'articolo 82.

Emendamento 69

Proposta di regolamento

Articolo 85 – paragrafo 3

3.   Se uno Stato membro chiede a un altro Stato membro informazioni in relazione al perseguimento di un'infrazione, quest'altro Stato membro fornisce le pertinenti informazioni sulle navi e sulle persone in questione.

3.   Se uno Stato membro chiede a un altro Stato membro informazioni in relazione al perseguimento di un'infrazione, quest'altro Stato membro fornisce senza indugio le pertinenti informazioni sulle navi e sulle persone in questione.

Emendamento 70

Proposta di regolamento

Articolo 85 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

3 bis.     Le informazioni relative alle infrazioni commesse e per le quali è stata pronunciata una condanna nei confronti dei pescherecci e delle persone in questione saranno pubblicate nell'area del sito web accessibile al pubblico di cui all'articolo 107.

Emendamento 71

Proposta di regolamento

Articolo 91 – paragrafo 4

4.   All'ispezione possono presenziare funzionari dello Stato membro interessato, i quali, su richiesta, assistono i funzionari della Commissione nello svolgimento delle loro mansioni.

4.   All'ispezione presenziano sempre funzionari dello Stato membro interessato, i quali, su richiesta, assistono i funzionari della Commissione nello svolgimento delle loro mansioni.

Emendamento 72

Proposta di regolamento

Articolo 95 – paragrafo 1 – lettera a

a)

le disposizioni del presente regolamento sono state disattese in conseguenza di atti od omissioni direttamente imputabili allo Stato membro interessato, e che

soppresso

Emendamento 73

Proposta di regolamento

Articolo 96 – paragrafo 1

1.   Se uno Stato membro viene meno ai propri obblighi relativi all'attuazione di un piano pluriennale e la Commissione ha motivo di ritenere che tale inosservanza comporti conseguenze particolarmente rilevanti per lo stock considerato, essa può chiudere temporaneamente le attività di pesca interessate dalle carenze riscontrate.

1.   Se uno Stato membro viene meno ai propri obblighi relativi all'attuazione di un piano pluriennale e la Commissione ha le prove che tale inosservanza comporti conseguenze particolarmente rilevanti per lo stock considerato, essa può chiudere temporaneamente le attività di pesca interessate dalle carenze riscontrate.

Emendamento 74

Proposta di regolamento

Articolo 97 – paragrafo 1 – alinea

1.   Se constata che uno Stato membro ha superato il contingente, la quota o la parte di uno stock o di un gruppo di stock ad esso assegnati, la Commissione, nell'anno o negli anni successivi, procede a detrazioni dal contingente, dalla quota o dalla parte annuale assegnati a tale Stato membro applicando un fattore moltiplicatore conformemente alla seguente tabella:

1.   Se constata che uno Stato membro ha superato il contingente, la quota o la parte di uno stock o di un gruppo di stock ad esso assegnati, la Commissione, nell'anno successivo , procede a detrazioni dal contingente, dalla quota o dalla parte annuale assegnati a tale Stato membro applicando un fattore moltiplicatore conformemente alla seguente tabella:

Emendamento 75

Proposta di regolamento

Articolo 97 – paragrafo 1 – tabella

Livello di superamento rispetto agli sbarchi autorizzati

Fattore moltiplicatore

Fino al 5 %

Superamento * 1,0

Dal 5 al 10 %

Superamento * 1,1

Dal 10 al 20 %

Superamento * 1,2

Dal 20 al 40 %

Superamento * 1,4

Dal 40 al 50 %

Superamento * 1,8

Superamento di oltre il 50 %

Superamento * 2,0

Livello di superamento rispetto agli sbarchi autorizzati

Fattore moltiplicatore

Primo 10 %

Detrazione = superamento x 1,00

Successivo 10 % sino al 20 % in totale

Detrazione = superamento x 1,10

Successivo 20 % sino al 40 % in totale

Detrazione = superamento x 1,20

Superamento di oltre il 40 %

Detrazione = superamento x 1,40

Nota: Gli intervalli percentuali sono sostituiti da quelli fissati all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti.

Emendamento 76

Proposta di regolamento

Articolo 97 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

1 bis.     Se il contingente, la quota o la parte di uno stock o di un gruppo di stock assegnati ad uno Stato membro non sono superiori a 100 tonnellate, la riduzione per superamento del contingente è attuata in modo lineare piuttosto che percentuale, tranne nel caso di specie soggette a un piano pluriennale, nel qual caso si applica il paragrafo 1.

Emendamento 77

Proposta di regolamento

Articolo 97 – paragrafo 2

2.   Il fattore di cui al paragrafo 1 è raddoppiato se nei due anni precedenti uno Stato membro ha superato ripetutamente il contingente, la quota o la parte dello stock o del gruppo di stock ad esso assegnati e se tale superamento ha ripercussioni particolarmente negative per lo stock considerato o se allo stock si applica un piano pluriennale.

2.   Il fattore di cui al paragrafo 1 è raddoppiato se nei due anni precedenti uno Stato membro ha superato ripetutamente il contingente, la quota o la parte dello stock o del gruppo di stock particolarmente sensibili al sovrasfruttamento o soggetti a un piano pluriennale.

Emendamento 78

Proposta di regolamento

Articolo 97 – paragrafo 3

3.     Se uno Stato membro effettua catture da uno stock soggetto a contingenti senza disporre di un contingente, di una quota o di una parte di detto stock o gruppo di stock, la Commissione, nell'anno o negli anni successivi, può operare detrazioni dai contingenti di altri stock o gruppi di stock assegnati a tale Stato membro, conformemente al paragrafo 1.

soppresso

Emendamento 79

Proposta di regolamento

Articolo 98

Articolo 98

Detrazioni di contingenti per inadempimento degli obiettivi della politica comune della pesca

1.     Se esistono prove dell'inosservanza, da parte di uno Stato membro, delle norme in materia di conservazione, controllo, ispezione o esecuzione previste nell'ambito della politica comune della pesca e del fatto che questo può costituire una grave minaccia per la conservazione delle risorse acquatiche viventi o per il corretto funzionamento del sistema comunitario di controllo e di esecuzione, la Commissione può procedere a detrazioni dai contingenti, dalle quote o dalle parti annuali di uno stock o gruppo di stock assegnati a tale Stato membro.

2.     La Commissione comunica per iscritto allo Stato membro interessato le proprie conclusioni e fissa un termine massimo di dieci giorni lavorativi entro il quale lo Stato membro deve dimostrare che l'attività di pesca di cui trattasi può essere esercitata in modo sostenibile.

3.     Le misure di cui al paragrafo 1 si applicano solo se lo Stato membro non dà seguito alla richiesta della Commissione entro il termine stabilito al paragrafo 2 o se la risposta è considerata insoddisfacente o chiaramente indicativa del fatto che non sono stati presi gli opportuni provvedimenti.

4.     Le modalità di applicazione del presente articolo, e in particolare le modalità di fissazione dei quantitativi in questione, sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 111.

soppresso

Emendamento 80

Proposta di regolamento

Articolo 100

Articolo 100

Rifiuto di scambio di contingenti

La Commissione può escludere la possibilità di effettuare scambi di contingenti conformemente all'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002:

a)

per i contingenti che hanno formato oggetto di un superamento di oltre il 10 % del contingente assegnato ad uno degli Stati membri considerati in uno dei due anni immediatamente precedenti, oppure

b)

se lo Stato membro in questione non adotta misure atte a garantire una corretta gestione delle possibilità di pesca degli stock considerati, in particolare in quanto non si avvale di un sistema informatizzato di convalida ai sensi dell'articolo 102 o non utilizza in misura sufficiente i sistemi che forniscono i dati a tale sistema di convalida.

soppresso

Emendamento 81

Proposta di regolamento

Articolo 101 – paragrafo 1

1.   Se, anche alla luce dei risultati di un campionamento effettuato dalla Commissione, vi sono prove del fatto che le attività di pesca praticate e/o le misure adottate da uno o da alcuni Stati membri rischiano di compromettere la politica comune della pesca o costituiscono una minaccia per l'ecosistema marino e che la situazione esige un intervento immediato, la Commissione, su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro o di propria iniziativa, può decidere misure di emergenza di durata non superiore a un anno . La Commissione può adottare una nuova decisione volta a prorogare le misure di emergenza per un periodo non superiore a sei mesi.

1.   Se, anche alla luce dei risultati di un campionamento effettuato dalla Commissione, vi sono prove del fatto che le attività di pesca praticate e/o le misure adottate da uno o da alcuni Stati membri rischiano di compromettere la politica comune della pesca o costituiscono una minaccia per l'ecosistema marino e che la situazione esige un intervento immediato, la Commissione, su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro o di propria iniziativa, può decidere misure di emergenza di durata non superiore a sei mesi . La Commissione può adottare una nuova decisione volta a prorogare le misure di emergenza per un periodo non superiore a sei mesi.

Emendamento 82

Proposta di regolamento

Articolo 101 – paragrafo 2 – lettera g

g)

il divieto per le navi battenti bandiera dello Stato membro interessato di praticare la pesca nelle acque soggette alla giurisdizione di altri Stati membri;

g)

il divieto per le navi battenti bandiera dello Stato membro interessato di praticare la pesca nelle acque soggette alla giurisdizione di altri Stati membri o di un paese terzo, oppure in alto mare ;

Emendamento 83

Proposta di regolamento

Articolo 101 – paragrafo 3

3.   Gli Stati membri trasmettono la richiesta di cui al paragrafo 1 contemporaneamente alla Commissione e agli Stati membri interessati. Gli altri Stati membri possono presentare osservazioni scritte alla Commissione entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. La Commissione adotta una decisione entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

3.   Gli Stati membri trasmettono la richiesta di cui al paragrafo 1 contemporaneamente alla Commissione e agli Stati membri interessati. Gli altri Stati membri possono presentare osservazioni scritte alla Commissione entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. La Commissione adotta una decisione entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

Emendamento 84

Proposta di regolamento

Articolo 101 – paragrafo 5

5.   Gli Stati membri interessati possono deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della notifica.

5.   Gli Stati membri interessati possono deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento della notifica.

Emendamento 85

Proposta di regolamento

Articolo 104 – paragrafo 2

2.   I nomi delle persone fisiche sono comunicati alla Commissione o a un altro Stato membro solo se tale comunicazione è esplicitamente prevista dal presente regolamento o necessaria al fine di prevenire o perseguire infrazioni o verificare violazioni presunte. I dati di cui al paragrafo 1 sono trasmessi solo se sono aggregati ad altri dati in modo tale da non consentire l'identificazione diretta o indiretta di persone fisiche.

2.   I dati personali sono comunicati alla Commissione o a un altro Stato membro solo se tale comunicazione è esplicitamente prevista dal presente regolamento o necessaria al fine di prevenire o perseguire infrazioni o verificare violazioni presunte. I dati di cui al paragrafo 1 sono trasmessi solo se sono aggregati ad altri dati in modo tale da non consentire l'identificazione diretta o indiretta di persone fisiche.

Emendamento 86

Proposta di regolamento

Articolo 105 – paragrafo 1

1.   Gli Stati membri e la Commissione prendono tutte le misure necessarie per garantire il trattamento riservato dei dati raccolti e ricevuti nell'ambito del presente regolamento e l'osservanza di tutte le norme in materia di segreto professionale e commerciale dei dati.

1.   Gli Stati membri e la Commissione prendono tutte le misure necessarie per garantire il trattamento riservato dei dati raccolti e ricevuti nell'ambito del presente regolamento e l'osservanza di tutte le norme in materia di segreto professionale e commerciale dei dati , conformemente a tutte le disposizioni applicabili previste dal regolamento (CE) n. 45/2001 e dalla direttiva 95/46/CE .

Emendamento 87

Proposta di regolamento

Articolo 105 – paragrafo 4

4.     I dati trasmessi nell'ambito del presente regolamento a persone che lavorano per le competenti autorità, i tribunali, altre autorità pubbliche e la Commissione o l'organismo da essa designato, la cui divulgazione metterebbe a repentaglio:

a)

la tutela della privacy e dell'integrità dell'individuo, conformemente alla legislazione comunitaria sulla protezione dei dati personali,

b)

gli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica, compresa la proprietà intellettuale,

c)

i procedimenti giurisdizionali e la consulenza legale, oppure

d)

l'obiettivo di ispezioni o indagini,

possono essere comunicati solo se ciò è necessario per far cessare o vietare un'infrazione alle norme della politica comune della pesca e se l'autorità che li comunica ne autorizza la divulgazione.

soppresso

Emendamento 88

Proposta di regolamento

Articolo 108 – paragrafo 3

3.   Ogni Stato membro fornisce alla Commissione e all'organismo da essa designato un accesso remoto alla zona protetta del proprio sito web. Lo Stato membro concede l'accesso ai funzionari della Commissione sulla base di certificati elettronici rilasciati dalla Commissione o dall'organismo da essa designato.

3.   Ogni Stato membro fornisce alla Commissione e all'organismo da essa designato un accesso remoto alla zona protetta del proprio sito web. Lo Stato membro concede l'accesso ai funzionari della Commissione sulla base di certificati elettronici rilasciati dalla Commissione o dall'organismo da essa designato.

 

I paesi terzi ricevono i dati di cui al paragrafo 1, lettere b), d) e f) relativamente ai pescherecci comunitari che presentano domanda per ottenere la licenza a pescare nelle loro acque. I dati sono forniti su richiesta del paese terzo interessato e senza indugi, a condizione che quest'ultimo garantisca per iscritto la riservatezza di detti dati. Il trasferimento di dati personali in conformità della presente disposizione si considera conforme alle disposizioni dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera d) della direttiva 95/46/CE.

Emendamento 89

Proposta di regolamento

Articolo 112

Regolamento (CE) n. 768/2005

Articolo 17 bis – paragrafo 1 – comma 1

1.   Fatte salve le competenze di esecuzione attribuite dal trattato alla Commissione, l'Agenzia assiste la Commissione nella valutazione e nel controllo dell'applicazione delle norme della politica comune della pesca da parte degli Stati membri. L'Agenzia può procedere ad ispezioni presso pubbliche autorità e operatori privati negli Stati membri. A tal fine, conformemente alle disposizioni giuridiche vigenti nello Stato membro interessato, l'Agenzia può:

1.   Fatte salve le competenze di esecuzione attribuite dal trattato alla Commissione, l'Agenzia assiste la Commissione nella valutazione e nel controllo dell'applicazione delle norme della politica comune della pesca da parte degli Stati membri. L'Agenzia può procedere , con i suoi propri mezzi, ad ispezioni presso pubbliche autorità e operatori privati negli Stati membri. A tal fine, conformemente alle disposizioni giuridiche vigenti nello Stato membro interessato, l'Agenzia può:


8.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 184/253


Mercoledì 22 aprile 2009
Conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche *

P6_TA(2009)0256

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 aprile 2009 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche (COM(2008)0324 – C6-0282/2008 – 2008/0112(CNS))

2010/C 184 E/61

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0324),

visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0282/2008),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per la pesca (A6-0206/2009),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 7 bis (nuovo)

 

(7 bis)

Dal momento che tanto le norme omogenee generalmente applicabili in tutte le zone quanto quelle specifiche applicabili a livello regionale rivestono la medesima importanza per la gestione della pesca, è opportuno che entrambe siano adottate dal Consiglio.

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 12 bis (nuovo)

 

(12 bis)

Quale ulteriore misura chiarificatrice, onde evitare future controversie dovute a un'interpretazione errata delle norme e in linea con l'approccio adottato di recente, è opportuno che la Commissione integri le disposizioni del presente regolamento pubblicando un allegato contenente figure esplicative relative alle caratteristiche degli attrezzi da pesca.

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 13 bis (nuovo)

 

(13 bis)

Onde evitare situazioni tali da provocare distorsioni della concorrenza o da generare confusione tra gli operatori e i consumatori e che potrebbero determinare il mancato rispetto delle taglie minime, le norme dovrebbero applicarsi anche ai prodotti d'importazione. A tale fine è opportuno che la Commissione presenti non appena possibile una proposta di modifica del regolamento (CE) n. 104/2000 (1) onde armonizzare le taglie biologiche e le taglie commerciali.

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Considerando 15

(15)

Quando in una zona viene superato il massimale fissato per le catture accessorie, le navi devono spostarsi senza indugio in un'altra zona.

(15)

Per garantire l'adeguata protezione delle risorse marine, salvaguardare i siti di riproduzione e le aree sensibili e ridurre i rigetti, occorre imporre restrizioni all'attività di pesca in zone e periodi determinati e con determinati attrezzi e dispositivi.

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Considerando 17

(17)

La Commissione e gli Stati membri devono essere autorizzati a prendere adeguate misure provvisorie da attuare in tempo reale nel caso in cui la conservazione delle risorse risulti gravemente minacciata.

(17)

La Commissione dovrebbe essere autorizzata a prendere adeguate misure provvisorie , di propria iniziativa o su richiesta debitamente motivata degli Stati membri , da attuare in tempo reale nel caso in cui la conservazione delle risorse risulti gravemente minacciata.

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Considerando 19

(19)

Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento , comprese disposizioni specifiche per ogni zona di competenza di un consiglio consultivo regionale, sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

(19)

Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Articolo 2 bis (nuovo)

 

Articolo 2 bis

Regolamenti regionali

Su proposta della Commissione, il Consiglio adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 37 del trattato, le misure specifiche applicabili nelle varie regioni corrispondenti ai diversi consigli consultivi regionali (CCR).

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Articolo 3 - lettera b

b)

«sfogliara»: rete da traino mantenuta aperta orizzontalmente da un'asta;

b)

«sfogliara»: rete da traino mantenuta aperta orizzontalmente da un'asta , che consiste in un tubo rotondo di acciaio sostenuto da due slitte; tale struttura è trascinata sul fondale marino;

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Articolo 3 - lettera e

e)

«sacco»: gli ultimi 8 m di un attrezzo trainato, misurati dalla sagola di chiusura, quando la dimensione di maglia è pari o superiore a 80 mm e gli ultimi 20 metri di un attrezzo trainato, misurati dalla sagola di chiusura, quando la dimensione di maglia è inferiore a 80 mm;

e)

«sacco»: gli ultimi 6 m di un attrezzo trainato, misurati dalla sagola di chiusura, quando la dimensione di maglia è pari o superiore a 80 mm e gli ultimi 20 metri di un attrezzo trainato, misurati dalla sagola di chiusura, quando la dimensione di maglia è inferiore a 80 mm;

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

3 bis.     Nel caso dei piccoli pelagici (sardine, acciughe, suri e sgombri) è mantenuta la possibilità che il 10 % delle catture sia costituito da esemplari sotto taglia.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Articolo 5

Norma della rete unica

Combinazioni di reti

È vietato tenere a bordo , nel corso di una bordata di pesca, una combinazione di reti appartenenti a più classi di dimensione di maglia.

1.     Il Consiglio disciplina, su proposta della Commissione, i casi in cui i pescherecci possono tenere a bordo una o più combinazioni di reti appartenenti a più classi di dimensione di maglia nel corso di un'unica bordata di pesca .

 

2.     I criteri tengono conto di quanto segue:

a)

la distanza tra il porto di origine della nave in questione e la zona di pesca;

b)

la misura in cui la pesca praticata è una pesca multispecie e l'importanza economica delle specie accessorie rispetto alla/alle specie bersaglio;

c)

l'eventualità che le operazioni di pesca durante una determinata bordata siano effettuate con una rete con maglie di dimensioni superiori a quelle previste dal presente regolamento.

 

3.     Il contenuto del presente articolo è regolamentato nel quadro dell'articolo 2 bis del presente regolamento.

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Articolo 6 - paragrafo 2 - lettera a

a)

fissare una fodera di rinforzo all'esterno del sacco , se la pesca è praticata con attrezzi trainati aventi dimensioni di maglia inferiori a 80 mm . La dimensione di maglia della fodera di rinforzo è pari ad almeno il doppio della dimensione di maglia del sacco;

a)

fissare una fodera di rinforzo all'esterno del sacco. La dimensione di maglia della fodera di rinforzo è pari ad almeno il doppio della dimensione di maglia del sacco;

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

 

b bis)

utilizzare fodere di rinforzo all'esterno del sacco sulle navi autorizzate a montare reti da traino con maglie di dimensioni pari o superiore a 60 mm nelle zone CIEM VIII, IX e X;

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Articolo 6 - paragrafo 3 - lettera d

d)

attrezzi trainati con maglie di dimensioni pari o superiori a 80 mm aventi più di 100 maglie aperte e meno di 40 maglie aperte su qualsiasi circonferenza del sacco, ad eccezione della giuntura o delle ralinghe;

soppresso

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Articolo 6 - paragrafo 4

4.     In deroga al paragrafo 2, lettera a), e al paragrafo 3, lettere b), d) ed e), la dimensione di maglia di 80 mm è sostituita da una dimensione di 60 mm se la pesca è praticata nelle zone CIEM VIII, IX e X.

soppresso

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2

2.   Il tempo di immersione delle reti da imbrocco e dei tramagli non deve superare le 48 ore .

2.   Il tempo di immersione delle reti da imbrocco e dei tramagli non deve superare le 24 ore .

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3

3.   Nelle attività di pesca praticate con reti da imbrocco e tramagli è vietato utilizzare più di 50 km di reti.

3.   Nelle attività di pesca praticate con reti da imbrocco e tramagli è vietato utilizzare più di 40 km di reti.

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 9 - paragrafo 1

1.   In deroga all'articolo 8, è consentito l'utilizzo di reti da imbrocco con maglie di dimensioni pari o superiori a 120 mm e inferiori a 150 mm a nord di 48°N o con maglie di dimensioni pari o superiori a 100 mm e inferiori a 130 mm a sud di 48°N in acque la cui profondità indicata sulle carte nautiche sia inferiore a 600 metri , a condizione che le reti non siano immerse a una profondità superiore a 100 maglie, abbiano un rapporto di armamento non inferiore a 0,5 e siano dotate di galleggianti o di dispositivi equivalenti. Ciascuna rete avrà una lunghezza massima di 5 miglia nautiche e la lunghezza totale di tutte le reti calate contemporaneamente non potrà essere superiore a 25 km per nave. Il tempo massimo di immersione non potrà superare 24 ore.

1.   In deroga all'articolo 8, è consentito l'utilizzo di reti da imbrocco con maglie di dimensioni pari o superiori a 120 mm e inferiori a 150 mm a nord di 48°N o con maglie di dimensioni pari o superiori a 100 mm e inferiori a 130 mm a sud di 48°N in acque la cui profondità indicata sulle carte nautiche sia inferiore a 400 metri , a condizione che le reti non siano immerse a una profondità superiore a 100 maglie, abbiano un rapporto di armamento non inferiore a 0,5 e siano dotate di galleggianti o di dispositivi equivalenti. Ciascuna rete avrà una lunghezza massima di 5 miglia nautiche e la lunghezza totale di tutte le reti calate contemporaneamente non potrà essere superiore a 25 km per nave. Il tempo massimo di immersione non potrà superare 24 ore , tranne quando le condizioni atmosferiche impediscono il recupero delle reti .

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2

2.   In deroga all'articolo 8, è consentito l'utilizzo di reti da imbrocco con maglie di dimensioni pari o superiori a 250 mm in acque la cui profondità indicata sulle carte nautiche sia inferiore a 600 metri, a condizione che le reti non siano immerse a una profondità superiore a 15 maglie, abbiano un rapporto di armamento non inferiore a 0,33 e non siano dotate di galleggianti o di dispositivi equivalenti. Ciascuna rete avrà una lunghezza massima di 10 km. La lunghezza totale di tutte le reti calate contemporaneamente non potrà essere superiore a 100 km per nave. Il tempo massimo di immersione non potrà superare 72 ore.

2.   In deroga all'articolo 8, è consentito l'utilizzo di reti da imbrocco con maglie di dimensioni pari o superiori a 250 mm in acque la cui profondità indicata sulle carte nautiche sia inferiore a 600 metri, a condizione che le reti non siano immerse a una profondità superiore a 15 maglie, abbiano un rapporto di armamento non inferiore a 0,33 e non siano dotate di galleggianti o di dispositivi equivalenti. Ciascuna rete avrà una lunghezza massima di 10 km. La lunghezza totale di tutte le reti calate contemporaneamente non potrà essere superiore a 60 km per nave. Il tempo massimo di immersione non potrà superare 72 ore.

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1

1.   Se le catture di pesci sotto taglia superano il 10 % del quantitativo totale delle catture effettuate in una retata, la nave si sposta di almeno cinque miglia nautiche dal luogo della cala prima di continuare la pesca.

1.   Se il peso delle catture di pesci sotto taglia ai sensi dell'allegato I supera il 10 % del peso totale delle catture effettuate in una retata e ciò si ripete per tre retate consecutive , la nave si sposta di almeno cinque miglia nautiche dal luogo della cala prima di continuare la pesca.

 

Fatto salvo il disposto del comma precedente, per la pesca locale e la pesca costiera che presentano caratteristiche peculiari dovute tanto alla profondità e composizione dei fondali quanto alla distanza dalla costa, previo parere scientifico che comprovi tutto ciò, l'obbligo di spostarsi può riguardare una distanza inferiore alle cinque miglia nautiche, a condizione che si assicuri che l'attività di pesca non venga effettuata in una zona con una concentrazione di novellame.

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2

2.    Se in una cala le percentuali minime e massime di specie bersaglio, escluse le catture sotto taglia di tali specie, che è consentito catturare con la forcella di dimensioni di maglia autorizzata per tali specie e detenere a bordo non corrispondono alle percentuali fissate nelle modalità di applicazione adottate in conformità dell'articolo 22, la nave si sposta immediatamente di almeno 10 miglia nautiche dal luogo della cala e, nel corso di tutta la cala successiva, tiene una distanza minima di 10 miglia nautiche dal luogo della cala precedente.

2.    Su proposta della Commissione, il Consiglio stabilisce le zone e i periodi di divieto corrispondenti nel quadro dell'articolo 2 bis del presente regolamento.

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 12

È vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare, immagazzinare, sbarcare, vendere, esporre o mettere in vendita organismi marini catturati con metodi che prevedano l'impiego di esplosivi, di veleni o narcotici, di corrente elettrica o di qualsiasi tipo di proiettile.

È vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare, immagazzinare, sbarcare, vendere, esporre o mettere in vendita organismi marini catturati con metodi che prevedano l'impiego di esplosivi, di veleni o narcotici, di corrente elettrica o di qualsiasi tipo di proiettile , ad esclusione della pesca con sfogliare con impiego di corrente elettrica .

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 16 - paragrafo 1

1.   In presenza di gravi minacce per la conservazione di alcune specie o di alcuni fondali di pesca, in particolare nel caso in cui si riscontri una concentrazione elevata di giovanili, e quando qualsiasi indugio potrebbe causare un danno difficilmente riparabile, uno Stato membro può adottare le opportune misure di conservazione per le acque soggette alla sua sovranità o giurisdizione. Lo Stato membro interessato provvede a garantire che tali misure non siano discriminatorie nei confronti dei pescherecci di altri Stati membri.

1.   In presenza di gravi minacce per la conservazione di alcune specie o di alcuni fondali di pesca, in particolare nel caso in cui si riscontri una concentrazione elevata di giovanili, e quando qualsiasi indugio potrebbe causare un danno difficilmente riparabile, uno Stato membro può adottare le opportune misure di conservazione per le acque soggette alla sua sovranità o giurisdizione. Lo Stato membro interessato provvede a garantire che tali misure non siano discriminatorie nei confronti dei pescherecci di altri Stati membri. I consigli consultivi regionali competenti e la Commissione vengono interpellati prima di applicare tali misure.

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 2

2.   Nel caso in cui qualsiasi ritardo nella riduzione o nell'eliminazione dei rigetti potrebbe causare un danno difficilmente riparabile, lo Stato membro interessato può adottare opportune misure di conservazione non discriminatorie per le acque soggette alla sua sovranità o giurisdizione, in conformità dell'articolo 16 .

2.   Nel caso in cui qualsiasi ritardo nella riduzione o nell'eliminazione dei rigetti potrebbe causare un danno difficilmente riparabile, la Commissione può adottare , di propria iniziativa o su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro , opportune misure di conservazione non discriminatorie per le acque soggette alla sovranità o giurisdizione dello Stato membro interessato . Il consiglio consultivo regionale competente e la Commissione vengono interpellati prima di applicare tali misure.

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 21 bis (nuovo)

 

Articolo 21 bis

Normativa futura

Le norme relative alla regolamentazione dei seguenti elementi delle misure tecniche sono adottate con un regolamento del Consiglio:

a)

le percentuali minima e massima di specie bersaglio tra le risorse acquatiche viventi detenute a bordo;

b)

le forcelle di dimensioni di maglia ammissibili per ogni specie bersaglio;

c)

disposizioni volte a ridurre o a eliminare i rigetti e a migliorare la selettività degli attrezzi da pesca;

d)

misure intese a limitare le attività di pesca in periodi specifici e/o nelle zone specifiche di cui all'articolo 2 sulla base delle migliori informazioni scientifiche disponibili, ai fini della protezione degli habitat marini nelle zone considerate.

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 22

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002. Esse prevedono in particolare:

Ulteriori misure tecniche di applicazione del presente regolamento finalizzate alla protezione degli habitat marini o delle risorse della pesca sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

(a)

le percentuali minima e massima di specie bersaglio tra le risorse acquatiche viventi detenute a bordo;

(b)

le forcelle di dimensioni di maglia ammissibili per ogni specie bersaglio;

(c)

disposizioni volte a ridurre o a eliminare i rigetti e a migliorare la selettività degli attrezzi da pesca;

(d)

misure intese a limitare le attività di pesca in periodi specifici e/o nelle zone specifiche di cui all'articolo 2 sulla base delle migliori informazioni scientifiche disponibili, ai fini della protezione degli habitat marini nelle zone considerate;

(e)

altre misure tecniche per la protezione degli habitat marini o delle risorse della pesca.

 

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

2 bis.     L'entrata in vigore del presente regolamento prevede un periodo per l'adeguamento delle flotte di pesca e l'adozione di una regolamentazione complementare.


(1)   Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22).


Giovedì 23 aprile 2009

8.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 184/260


Giovedì 23 aprile 2009
Accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus (rifusione) ***II

P6_TA(2009)0275

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 aprile 2009 relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus (rifusione) (11786/1/2008 – C6-0016/2009 – 2007/0097(COD))

2010/C 184 E/62

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione comune del Consiglio (11786/1/2008 – C6-0016/2009) (1),

vista la sua posizione in prima lettura (2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0264),

visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

visto l'articolo 62 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0215/2009),

1.

approva la posizione comune quale emendata;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 62 E del 17.3.2009, pag. 25.

(2)  Testi approvati del 5.6.2008, P6_TA(2008)0249.


Giovedì 23 aprile 2009
P6_TC2-COD(2007)0097

Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 23 aprile 2009 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme comuni per l'accesso al mercato dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 (rifusione)

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in seconda lettura corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (CE) n. …)


8.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 184/261


Giovedì 23 aprile 2009
Norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada ***II

P6_TA(2009)0276

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 aprile 2009 relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (11783/1/2008 – C6-0015/2009 – 2007/0098(COD))

2010/C 184 E/63

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione comune del Consiglio (11783/1/2008 – C6-0015/2009) (1),

vista la sua posizione in prima lettura (2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0263),

visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

visto l'articolo 62 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0210/2009),

1.

approva la posizione comune quale emendata;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 62 E del 17.3.2009, pag. 1.

(2)  Testi approvati del 21.5.2008, P6_TA(2008)0217.


Giovedì 23 aprile 2009
P6_TC2-COD(2007)0098

Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 23 aprile 2009 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in seconda lettura corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (CE) n. …)


8.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 184/262


Giovedì 23 aprile 2009
Accesso al mercato internazionale del trasporto merci su strada (rifusione) ***II

P6_TA(2009)0277

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 aprile 2009 relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme comuni per l'accesso al mercato del trasporto internazionale di merci su strada (rifusione) (11788/1/2008 – C6-0014/2009 – 2007/0099(COD))

2010/C 184 E/64

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione comune del Consiglio (11788/1/2008 – C6-0014/2009) (1),

vista la sua posizione in prima lettura (2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0265),

visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

visto l'articolo 62 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0211/2009),

1.

approva la posizione comune quale emendata;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 62 E del 17.3.2009, pag. 46.

(2)  Testi approvati del 21.5.2008, P6_TA(2008)0218.


Giovedì 23 aprile 2009
P6_TC2-COD(2007)0099

Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 23 aprile 2009 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme comuni per l'accesso al mercato del trasporto internazionale di merci su strada (rifusione)

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in seconda lettura corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (CE) n. …)


8.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 184/263


Giovedì 23 aprile 2009
Rendimento energetico nell'edilizia (rifusione) ***I

P6_TA(2009)0278

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 aprile 2009 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rendimento energetico nell'edilizia (rifusione) (COM(2008)0780 – C6-0413/2008 – 2008/0223(COD))

2010/C 184 E/65

(Procedura di codecisione – rifusione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0780),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 175, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0413/2008),

visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi (1),

vista la lettera in data 3 febbraio 2009 della commissione giuridica alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia a norma dell'articolo 80 bis, paragrafo 3, del suo regolamento,

visti gli articoli 80 bis e 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della commissione giuridica (A6-0254/2009),

A.

considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne le disposizioni rimaste immutate dei testi esistenti, la proposta si limita ad una mera codificazione di tali disposizioni, senza modificazioni sostanziali,

1.

approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione e, quale emendata in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.


Giovedì 23 aprile 2009
P6_TC1-COD(2008)0223

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 aprile 2009 in vista dell'adozione della direttiva 2009/…CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul rendimento energetico nell'edilizia (rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia (4) è stata modificata (5). Essa deve essere nuovamente sottoposta a modifiche sostanziali ed è quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione.

(2)

Le risorse naturali, alla cui utilizzazione accorta e razionale fa riferimento l'articolo 174 del trattato, comprendono i prodotti petroliferi, il gas naturale e i combustibili solidi, che pur costituendo fonti essenziali di energia sono anche le principali sorgenti delle emissioni di biossido di carbonio.

(3)

Poiché gli edifici sono responsabili del 40 % del consumo globale di energia nell'Unione europea, la riduzione del consumo energetico e l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili nel settore dell'edilizia costituiscono un capitolo importante delle misure necessarie per ridurre la dipendenza energetica dell'Unione europea e le emissioni di gas serra. Unitamente ad un maggior utilizzo di energia da fonti rinnovabili, le misure adottate per ridurre il consumo di energia nell'Unione europea consentiranno a quest'ultima di conformarsi al protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e di rispettare il proprio impegno a lungo termine di mantenere l'aumento della temperatura globale al di sotto di 2 °C, nonché il suo impegno a lungo termine di ridurre entro il 2020 le emissioni globali di gas serra di almeno il 20 % al di sotto dei livelli del 1990 e del 30 % in caso di accordo internazionale . La riduzione del consumo energetico e il maggior utilizzo di energia da fonti rinnovabili rappresentano inoltre uno strumento importante per promuovere la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, gli sviluppi tecnologici, la creazione di nuove opportunità occupazionali e lo sviluppo regionale, in particolare nelle zone rurali.

(4)

La gestione del fabbisogno energetico è un importante strumento che consente alla Comunità di influenzare il mercato mondiale dell'energia e quindi la sicurezza degli approvvigionamenti nel medio e lungo termine.

(5)

Il Consiglio europeo del marzo 2007 ha sottolineato la necessità di aumentare l'efficienza energetica nella Comunità per conseguire l'obiettivo di ridurre del 20 % il consumo energetico della Comunità entro il 2020 e ha chiesto che venga data rapida e piena attuazione alle priorità definite nella comunicazione della Commissione dal titolo«Piano d'azione per l'efficienza energetica: Concretizzare le potenzialità». Il piano d'azione ha identificato le principali potenzialità di risparmio energetico efficaci in termini di costi nel settore dell'edilizia. Nella sua risoluzione del 31 gennaio 2008, il Parlamento europeo ha invitato a rafforzare le disposizioni della direttiva 2002/91/CE e, in varie occasioni, da ultimo nella sua risoluzione del 3 febbraio 2009 sulla seconda revisione strategica in materia energetica  (6), ha chiesto che fosse reso vincolante l'obiettivo del 20 % di efficienza energetica nel 2020. Inoltre, la decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (7), fissa gli obiettivi nazionali vincolanti di riduzione delle emissioni di CO 2 per i quali il rendimento energetico nel settore edilizio rivestirà importanza cruciale e la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili (8) dispone la promozione del rendimento energetico nel quadro di un obiettivo vincolante per l'energia da fonti rinnovabili che costituisca il 20 % del consumo energetico totale dell'Unione europea entro il 2020.

(6)

Il Consiglio europeo del marzo 2007 ha ribadito l'impegno della Comunità nei confronti di uno sviluppo comunitario dell'energia da fonti rinnovabili, approvando l'obiettivo vincolante di una quota del 20 % di energia da fonti rinnovabili entro il 2020. La direttiva 2009/28/CE stabilisce un quadro comune per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili. Essa sottolinea la necessità di inserire un fattore di energia da fonti rinnovabili per soddisfare requisiti minimi di rendimento energetico ai sensi della direttiva 2002/91/CE, al fine di accelerare la definizione di livelli minimi per l'uso di energia da fonti rinnovabili negli edifici.

(7)

L'energia impiegata nel settore residenziale e terziario, composto per la maggior parte di edifici, rappresenta circa il 40 % del consumo finale di energia della Comunità. Essendo questo un settore in espansione, i suoi consumi di energia e quindi le sue emissioni di biossido di carbonio sono destinati ad aumentare.

(8)

È necessario predisporre interventi più concreti al fine di realizzare il grande potenziale di risparmio energetico nell'edilizia, tuttora inattuato, e di ridurre l'ampio divario tra le risultanze dei diversi Stati membri in questo settore.

(9)

Misure per l'ulteriore miglioramento del rendimento energetico degli edifici dovrebbero tenere conto delle condizioni climatiche e locali, nonché dell'ambiente termico interno e dell'efficacia sotto il profilo dei costi. Tali misure non dovrebbero pregiudicare altre prescrizioni sull'edilizia quali l'accessibilità, la sicurezza e l'uso cui è destinato l'edificio.

(10)

Il rendimento energetico degli edifici dovrebbe essere calcolato in base ad una metodologia comune, con variabili oggettive che tengono conto delle diversità climatiche a livello nazionale e regionale e che consideri, oltre alle caratteristiche termiche, una serie di altri fattori che svolgono un ruolo di crescente importanza, come il tipo di impianto di riscaldamento e condizionamento, raffreddamento e ventilazione, il riciclo di calore, il controllo per zone, l'impiego di fonti di energia rinnovabili, gli elementi passivi di riscaldamento e raffreddamento, i sistemi di occultamento, la qualità dell'aria interna, un'adeguata misurazione dell' illuminazione naturale, sistemi di isolamento ed illuminazione, sistemi di monitoraggio e controllo e le caratteristiche architettoniche dell'edificio. Tale metodologia comune dovrebbe tener conto del rendimento energetico annuale di un edificio e non essere basata unicamente sul periodo in cui il riscaldamento è necessario. Tale metodologia comune dovrebbe tener conto delle attuali norme europee.

(11)

Gli Stati membri dovrebbero fissare requisiti minimi di rendimento energetico degli edifici. Tali requisiti andrebbero fissati in modo da conseguire un equilibrio ottimale in funzione dei costi tra gli investimenti necessari e i risparmi energetici realizzati nel ciclo di vita di un edificio. Occorrerebbe prevedere la possibilità per gli Stati membri di sottoporre a revisione periodica i propri requisiti minimi di rendimento energetico per gli edifici alla luce del progresso tecnologico.

(12)

La presente direttiva si applica fatti salvi gli articoli 87 e 88 del Trattato. Pertanto la nozione di incentivo utilizzata nella presente direttiva non dovrebbe essere interpretata come inclusiva di aiuti di Stato.

(13)

La Commissione dovrebbe elaborare un metodo comune che consenta di calcolare livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di rendimento energetico. Tale metodo dovrebbe essere coerente con quello utilizzato nella normativa comunitaria applicabile ai requisiti di rendimento per i prodotti, i componenti e i sistemi tecnici di costruzione che compongono l'edificio. Gli Stati membri dovrebbero avvalersi di tale metodo comune per adottare i con i requisiti minimi di rendimento energetico ▐. I risultati di tale calcolo e i dati a tal fine utilizzati dovrebbero formare oggetto di relazioni periodiche alla Commissione. Tali relazioni dovrebbero consentire alla Commissione di valutare i progressi compiuti dagli Stati membri per stabilire requisiti minimi di rendimento energetico ottimali sotto il profilo dei costi. ▐ Detto metodo ▐ dovrebbe essere applicato dagli Stati membri per la revisione e la definizione dei rispettivi requisiti minimi di rendimento energetico.

(14)

Gli edifici influiscono notevolmente sul consumo energetico a lungo termine. Considerato il lungo ciclo di ristrutturazione degli attuali edifici , i nuovi edifici e gli edifici esistenti che subiscono una importante ristrutturazione dovrebbero essere assoggettati a requisiti minimi di rendimento energetico stabiliti in funzione delle locali condizioni climatiche. Dato che in genere il potenziale dell'applicazione dei sistemi energetici alternativi non è analizzato in profondità, dovrebbero essere presi in considerazione sistemi energetici alternativi per i nuovi edifici e quelli esistenti , a prescindere dalle loro dimensioni, in base al principio che prevede di garantire in primo luogo la riduzione al livello minimo, ottimale sotto il profilo dei costi, del fabbisogno energetico per il riscaldamento ed il raffreddamento .

(15)

A prescindere dalle dimensioni degli edifici, una ristrutturazione importante costituisce un'opportunità per migliorare il rendimento energetico dell'intero edificio mediante misure efficaci sotto il profilo dei costi. La definizione dei requisiti concernenti tali misure garantirà che non si creino ostacoli che potrebbero scoraggiare la realizzazione di importanti lavori di ristrutturazione .

(16)

Gli studi dimostrano che il settore dell'edilizia risente di inefficienze, a causa delle quali i costi per gli utilizzatori finali sono notevolmente maggiori dei costi ottimali. I calcoli dimostrano che i costi di costruzione potrebbero essere ridotti addirittura del 30-35 % grazie a una riduzione degli sprechi nella maggior parte dei processi di costruzione e per la maggior parte dei prodotti. Le inefficienze nel settore dell'edilizia rappresentano una grave minaccia per le finalità della presente direttiva, dal momento che i costi indebitamente elevati della costruzione e ristrutturazione peggiorano il rapporto costo-efficacia e riducono quindi il rendimento energetico nel settore. Onde garantire che la presente direttiva sia applicata correttamente, è opportuno che la Commissione analizzi il funzionamento del mercato dell'edilizia e presenti le proprie conclusioni e raccomandazioni al Parlamento europeo e al Consiglio. Gli Stati membri dovrebbero impegnarsi a garantire una politica dei prezzi trasparente nel settore dell'edilizia e della ristrutturazione, adottando altresì opportune misure per eliminare gli ostacoli che impediscono a nuovi concorrenti, nella fattispecie alle PMI, di accedere al mercato e alle agevolazioni e infrastrutture pertinenti.

(17)

Al fine di incrementare il rendimento energetico degli elettrodomestici e degli impianti di riscaldamento e raffreddamento, è necessario sviluppare e applicare la tecnologia informatica, ponendosi come obiettivo i cosiddetti «edifici intelligenti».

(18)

È necessario istituire misure volte ad aumentare il numero di edifici che non solo rispettano i requisiti minimi vigenti, ma garantiscono anche il rendimento energetico più elevato possibile . A tal fine gli Stati membri dovrebbero elaborare piani nazionali intesi ad aumentare il numero di edifici a consumo netto di energia nullo e provvedere alla trasmissione regolare di tali piani alla Commissione.

(19)

Al fine di limitare gli oneri di comunicazione degli Stati membri, dovrebbe essere possibile integrare le relazioni prescritte dalla presente direttiva nei piani d'azione in materia di efficienza energetica previsti all'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici ║ (9). In ogni Stato membro il settore pubblico dovrebbe svolgere un ruolo esemplare in materia di rendimento energetico nell'edilizia; i piani nazionali dovrebbero pertanto fissare obiettivi più ambiziosi per gli edifici occupati da enti pubblici.

(20)

È opportuno incoraggiare gli Stati membri ad adottare misure supplementari rispetto a quelle previste nella presente direttiva per promuovere il miglioramento del rendimento energetico degli edifici. Tali misure possono comprendere incentivi fiscali e finanziari per le industrie, i proprietari e i locatari, fra cui aliquote IVA ridotte sui lavori di ristrutturazione.

(21)

Gli Stati membri dovrebbero evitare una regolamentazione dei prezzi dell'energia distorsiva per i consumatori che non incentiva il risparmio energetico.

(22)

Ai potenziali acquirenti e locatari di un edificio (o di sue parti) dovrebbero essere forniti, attraverso l'attestato di certificazione energetica, dati corretti sul rendimento energetico dell'edificio e consigli pratici per migliorare tale rendimento. I proprietari e i locatari di edifici commerciali dovrebbero essere tenuti anche a scambiarsi informazioni sul consumo effettivo di energia, onde garantire che siano disponibili tutti i dati del caso per prendere decisioni informate sulle migliorie necessarie. L'attestato dovrebbe recare informazioni riguardanti l'incidenza effettiva degli impianti di riscaldamento e raffreddamento sul fabbisogno energetico dell'edificio, il consumo di energia primaria e le emissioni di biossido di carbonio. I proprietari degli edifici dovrebbero avere la possibilità di richiedere la certificazione o un attestato aggiornato in qualsiasi momento, non solo nel momento in cui gli edifici sono affittati, venduti o ristrutturati.

(23)

Le autorità pubbliche dovrebbero dare l'esempio e attuare le raccomandazioni di cui all'attestato di certificazione energetica entro il suo periodo di validità. Gli Stati membri dovrebbero includere, nei loro piani nazionali, misure volte ad incitare le autorità pubbliche ad adottare tempestivamente i miglioramenti in materia di rendimento energetico e ad attuare le raccomandazioni contenute nell'attestato di certificazione energetica entro il suo periodo di validità. Nel mettere a punto i piani nazionali, gli Stati membri dovrebbero consultare i rappresentanti degli enti locali e regionali.

(24)

In conformità dei requisiti relativi all'installazione di contatori intelligenti di cui alla direttiva 2006/32/CE, proprietari e locatari dovrebbero ricevere informazioni precise e in tempo reale sul consumo energetico degli edifici da essi occupati.

(25)

Gli edifici occupati dalle pubbliche autorità o aperti al pubblico dovrebbero dare l'esempio dimostrando che gli aspetti riguardanti l'ambiente e l'energia sono presi in considerazione; tali edifici dovrebbero pertanto essere sottoposti alla certificazione energetica ad intervalli regolari. I relativi dati sulle prestazioni energetiche andrebbero resi pubblici affiggendo gli attestati in luogo visibile. Se gli Stati membri decidono di includere l'utilizzo dell'energia fra i requisiti per la certificazione energetica, dovrebbe essere possibile adottare un approccio per sito, in base al quale un insieme di edifici vicini tra loro e occupati dallo stesso ente avrebbe contatori in comune.

(26)

La garanzia del riconoscimento reciproco degli attestati di certificazione energetica rilasciati da altri Stati membri è da ritenersi importante per lo sviluppo di un mercato transfrontaliero dei servizi finanziari e di altra natura a sostegno del rendimento energetico. A tal fine, la Commissione dovrebbe stabilire norme minime comuni per il contenuto e la presentazione di attestati e per l'accreditamento di esperti. Ogni attestato di certificazione energetica dovrebbe essere disponibile sia nella lingua del proprietario che del locatario, in modo da formulare raccomandazioni di facile comprensione.

(27)

Negli ultimi anni si osserva una crescente proliferazione degli impianti di condizionamento dell'aria nei paesi europei. Ciò pone gravi problemi di carico massimo, che comportano un aumento del costo dell'energia elettrica e uno squilibrio del bilancio energetico di tutti gli Stati membri. Dovrebbe essere accordata priorità alle strategie che contribuiscono a migliorare il rendimento termico degli edifici durante il periodo estivo. A tal fine, occorrerebbe sviluppare maggiormente le tecniche di raffreddamento passivo, soprattutto quelle che contribuiscono a migliorare le condizioni climatiche interne e il microclima intorno agli edifici .

(28)

L'ispezione regolare, da parte di personale qualificato, degli impianti di riscaldamento e condizionamento contribuisce a garantire la corretta regolazione in base alle specifiche del prodotto e quindi un rendimento ottimale sotto il profilo ambientale, energetico e della sicurezza. È bene sottoporre l'intero impianto di riscaldamento e condizionamento ad una perizia indipendente a intervalli regolari nel suo ciclo di vita, in particolare prima della ║ sostituzione o di interventi di miglioramento. Al fine di ridurre al minimo gli oneri amministrativi gravanti sui proprietari e sui locatari di edifici, gli Stati membri dovrebbero garantire che ogni attestato di certificazione energetica comprenda un'ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento e che, per quanto possibile, le ispezioni degli impianti di riscaldamento e di condizionamento si svolgano contemporaneamente.

(29)

Un approccio comune in materia di certificazione energetica degli edifici e ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento, svolte da esperti qualificati e accreditati, la cui indipendenza deve essere garantita in base a criteri obiettivi, contribuirà alla creazione di un contesto omogeneo per le iniziative di risparmio energetico degli Stati membri nel settore edile e introdurrà un elemento di trasparenza sul mercato immobiliare comunitario, a beneficio dei potenziali acquirenti o locatari dell'immobile. Al fine di garantire la qualità della certificazione energetica e dell'ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento in tutta la Comunità, ogni Stato membro dovrebbe istituire un sistema di controllo indipendente.

(30)

Le autorità locali e regionali sono fondamentali per la corretta attuazione della presente direttiva. I loro rappresentanti dovrebbero essere consultati su ogni aspetto della sua attuazione a livello nazionale o regionale. I pianificatori locali e gli ispettori degli edifici dovrebbero ricevere orientamenti e risorse adeguati per svolgere le necessarie operazioni.

(31)

Qualora l'accesso alla professione di installatore o l'esercizio della stessa siano regolamentati, le precondizioni per il riconoscimento delle qualifiche professionali sono definite dalla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, sul riconoscimento delle qualifiche professionali (10). La presente direttiva si applica pertanto fatta salva la direttiva 2005/36/CE. Anche se la direttiva 2005/36/CE fissa i requisiti per il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali, in particolare per gli architetti, è tuttavia necessario assicurarsi che, nei loro piani e progetti, architetti e urbanisti prendano adeguatamente in considerazione tecnologie atte a garantire un rendimento energetico elevato. Gli Stati membri dovrebbero pertanto fornire orientamenti precisi. Ciò dovrebbe avvenire senza pregiudizio delle disposizioni della direttiva 2005/36/CE, in particolare degli articoli 46 e 49.

(32)

Le misure necessarie per l'esecuzione della presente direttiva dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (11).

(33)

In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare prescrizioni tecniche per adeguare al progresso tecnico determinate parti del quadro generale illustrato nell'allegato I, per definire un metodo comune di calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di rendimento energetico e per fissare una definizione di energia netta zero, tenendo conto delle normali condizioni climatiche regionali e delle modifiche previste in tali condizioni climatiche nel corso del tempo . Tali misure di portata generale e ║ intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(34)

Dato che attualmente alle applicazioni per l'illuminazione è imputabile approssimativamente il 14 % del consumo energetico nell'Unione europea e che sistemi di illuminazione all'avanguardia possono condurre a un risparmio di energia superiore all’80 %, pur mantenendo condizioni di illuminazione conformi agli standard europei (un contributo poco sfruttato per consentire all'Unione europea di conseguire gli obiettivi del 2020), la Commissione dovrebbe prendere misure adeguate ai fini dell'adozione di una direttiva sulla progettazione dell'illuminazione a complemento delle misure e degli obiettivi definiti nella presente direttiva. Un maggiore rendimento energetico derivante da una migliore progettazione dell'illuminazione e dall’uso di fonti di luce energeticamente efficienti in conformità delle disposizioni della direttiva 2009/…CE del Parlamento europeo e del Consiglio del …[relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia (rifusione)]  (12) relativa al consumo energetico dei prodotti è considerata un contributo significativo al miglioramento del rendimento energetico nell'edilizia.

(35)

Poiché, a causa della complessità del settore dell'edilizia e dell'incapacità dei mercati immobiliari nazionali di rispondere in modo adeguato alle sfide in materia di rendimento energetico , gli obiettivi di miglioramento del rendimento energetico negli edifici non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle loro dimensioni e degli effetti dell'azione in questione, essere ║ realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare disposizioni, in base al principio di sussidiarietà sancito dall 'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(36)

L'obbligo di recepire la presente direttiva nel diritto interno deve essere limitato alle disposizioni che costituiscono modificazioni sostanziali della direttiva precedente. L'obbligo di recepire le disposizioni immutate deriva dalla direttiva precedente.

(37)

La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione della direttiva indicati nell' allegato VI, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva promuove il miglioramento del rendimento energetico degli edifici nella Comunità, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni per quanto riguarda il clima degli ambienti interni e dei livelli ottimali, sotto il profilo dei costi, del rendimento energetico .

Le disposizioni in essa contenute riguardano:

a)

▐ una metodologia per il calcolo del rendimento energetico integrato, dei componenti dell'edificio e dei sistemi tecnici per l'edilizia ;

b)

l'applicazione di requisiti minimi di rendimento energetico degli edifici di nuova costruzione e di loro parti;

c)

l'applicazione di requisiti minimi di rendimento energetico degli edifici esistenti ▐ sottoposti a importanti ristrutturazioni, nonché dei componenti dell'edificio e dei sistemi tecnici per l'edilizia, ove essi siano sottoposti a sostituzione o miglioramento ;

d)

i piani e gli obiettivi nazionali destinati ad aumentare il numero di edifici a energia netta zero ;

e)

la certificazione energetica degli edifici o di loro parti;

f)

l'ispezione periodica degli impianti di riscaldamento e condizionamento d'aria negli edifici;

g)

i sistemi di controllo indipendenti per gli attestati di certificazione energetica e i rapporti di ispezione ;

h)

i requisiti di istruzione, formazione e reciproco riconoscimento tra Stati membri per i certificatori del rendimento energetico degli edifici e per gli ispettori dei sistemi di riscaldamento e condizionamento;

i)

i piani nazionali volti ad eliminare di ostacoli ai sensi della legislazione in materia di costruzione, affitto e conservazione del patrimonio e a creare incentivi finanziari.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni:

1)   «edificio»: una costruzione provvista di tetto e di muri, per la quale l'energia è utilizzata per il condizionamento del clima degli ambienti interni;

2)     «nuovo edificio» :

un edificio per il quale la relativa licenza di costruzione è ottenuta dopo l'entrata in vigore della presente direttiva;

3)     «parti di un edificio» :

gli appartamenti o le unità di un condominio destinate ad un uso distinto;

4)     «edificio a energia netta zero» :

un edificio in cui, grazie al suo elevato livello di efficienza energetica, il consumo complessivo annuo di energia primaria è pari o inferiore alla produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili in situ;

5)   «sistema tecnico per l'edilizia»: apparecchio tecnico per il riscaldamento, il raffreddamento, la ventilazione, la produzione di acqua calda, l'illuminazione e la produzione di elettricità, sistemi di misurazione, monitoraggio e controllo, o per una combinazione di tali funzioni;

6)   «rendimento energetico di un edificio»: la quantità di energia, calcolata o misurata, necessaria per soddisfare il fabbisogno energetico primario connesso ad un uso normale dell'edificio, espresso in kWh/mq all'anno compresa, in particolare, l'energia utilizzata per il riscaldamento, la produzione di acqua calda, il raffreddamento, la ventilazione, e l'illuminazione integrata, tenuto conto dei guadagni solari passivi, della protezione solare e dell'illuminazione naturale ;

7)   «energia primaria»: energia da fonti rinnovabili e non rinnovabili che non ha subito alcun processo di conversione o trasformazione;

8)     «energia da fonti rinnovabili» :

energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili quali energia eolica, solare, geotermica, aerotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;

9)   «involucro di un edificio»: gli elementi integrati di un edificio che ne separano l'interno dall'ambiente esterno ▐;

10)     «componente dell'edificio» :

una parte singola di un edificio che influisce sul rendimento energetico di quest'ultimo e non rientra nella definizione di sistema tecnico per l'edilizia e che include le finestre, i sistemi di occultamento, le porte esterne, i muri, le fondamenta, la lastra di fondazione, il soffitto, il tetto e i sistemi di isolamento;

11)   «ristrutturazione importante»: la ristrutturazione di un edificio quando

12)   «norma europea»: una norma adottata dal Comitato europeo di normazione, dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica e dall'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione e resa disponibile per uso pubblico;

13)   «attestato del rendimento energetico»: un documento riconosciuto dallo Stato membro o da una persona giuridica da esso designata, in cui figura il valore risultante dal calcolo del rendimento energetico di un edificio, o di sue parti, effettuato seguendo una metodologia comune adottata in conformità dell'articolo 3;

14)   «cogenerazione»: la produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica e/o meccanica;

15)   «livello ottimale in funzione dei costi»: il livello in cui l'analisi costi/benefici calcolata sul ciclo di vita di un edificio è positiva , tenendo conto almeno dell'attuale valore netto dei costi di investimento, di manutenzione e di funzionamento (compresi i costi energetici), di manutenzione e degli eventuali utili derivanti dalla produzione di energia e degli eventuali costi di smaltimento;

16)   «sistema di condizionamento d'aria»: il complesso dei componenti necessari per un sistema di trattamento dell'aria interna, compresa la ventilazione;

17)   «caldaia»: il complesso bruciatore-focolare, che permette di trasferire a un liquido il calore prodotto dalla combustione;

18)   «potenza nominale utile»: la potenza termica massima, espressa in kW, specificata e garantita dal costruttore come potenza che può essere sviluppata in regime di funzionamento continuo rispettando i rendimenti utili indicati dal costruttore;

19)   «pompa di calore»: una macchina, un dispositivo/impianto che trasferisce calore dall'ambiente naturale quali l' aria, l 'acqua o la terra verso edifici o applicazioni industriali, invertendo il flusso naturale del calore in modo tale che esso passi da una minore ad una maggiore temperatura. La quantità di energia ambientale catturata da pompe di calore che possa essere considerata energia rinnovabile ai fini della presente direttiva è quella stabilita ai sensi della direttiva 2009/28/CE ;

20)     «povertà energetica» :

la situazione in cui una famiglia deve spendere più del 10 % del proprio reddito per le bollette energetiche al fine di riscaldare la propria abitazione in modo accettabile sulla base dei livelli raccomandati dall'Organizzazione mondiale della Sanità;

21)     «sistema di illuminazione» :

la combinazione di componenti necessarie a fornire un determinato livello di luce;

22)     «sistema di riscaldamento o raffreddamento urbano» :

la distribuzione di energia termica sotto forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati, da una fonte centrale di produzione verso una pluralità di edifici tramite una rete per il riscaldamento o il raffreddamento di spazi o di processi o per la produzione di acqua calda;

23)     «progettazione dell'illuminazione» :

un sistema o un disegno che illustra nel dettaglio la configurazione e la distribuzione degli apparecchi per l'illuminazione, comprese le relative attrezzature di controllo.

Articolo 3

Adozione di una metodologia comune di calcolo del rendimento integrato degli edifici

1.     La Commissione, dopo aver consultato le parti interessate e in particolare i rappresentanti degli enti locali, regionali e nazionali, elabora, entro il 31 marzo 2010 una metodologia comune di calcolo del rendimento energetico degli edifici in conformità del quadro generale di cui all'allegato I.

Tali misure, di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

2.     Gli Stati membri applicano tale metodologia comune .

3.     Il rendimento energetico degli edifici è espresso in modo trasparente e comprende anche un indicatore della domanda di energia primaria.

Articolo 4

Fissazione di requisiti minimi di rendimento energetico

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che siano istituiti requisiti minimi di rendimento energetico per gli edifici esistenti, i componenti, i sistemi tecnici per l'edilizia e le loro parti, al fine di raggiungere perlomeno livelli ottimali in funzione dei costi, e che tali requisiti siano calcolati conformemente alla metodologia comune di cui all'articolo 3.

Nel fissare tali requisiti, gli Stati membri consultano le autorità pubbliche e altri soggetti interessati e possono distinguere tra gli edifici già esistenti e quelli di nuova costruzione, nonché tra diverse categorie di edifici.

Tali requisiti sono coerenti con le altre normative comunitarie applicabili e tengono conto delle condizioni generali del clima degli ambienti interni e delle condizioni di illuminazione interna ed esterna allo scopo di evitare eventuali effetti negativi quali una ventilazione inadeguata e un'illuminazione naturale inadeguata , nonché delle condizioni locali, dell'uso cui l'edificio è destinato e della sua età.

I requisiti sono riveduti a scadenze regolari che non devono superare i quattro anni e, se necessario, aggiornati in funzione dei progressi tecnici nel settore dell'edilizia.

Il disposto del presente articolo non osta a che gli Stati membri sostengano la costruzione di nuovi edifici, l'esecuzione di ristrutturazioni importanti o il miglioramento di componenti e sistemi tecnici che vanno oltre i requisiti minimi stabiliti dalla presente direttiva.

2.   Gli Stati membri possono decidere di non istituire o di non applicare i requisiti di cui al paragrafo 1 per le seguenti categorie di fabbricati:

a)

edifici ufficialmente protetti come patrimonio designato o in virtù del loro speciale valore architettonico o storico, nella misura in cui il rispetto di uno specifico requisito minimo di rendimento energetico implicherebbe un'alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto;

b)

edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose;

c)

fabbricati temporanei con un tempo di utilizzo previsto non inferiore a diciotto mesi, siti industriali, officine ed edifici agricoli non residenziali a basso fabbisogno energetico, nonché edifici agricoli non residenziali utilizzati in un settore disciplinato da un accordo nazionale settoriale sul rendimento energetico;

d)

fabbricati indipendenti con una metratura utile totale inferiore a 50 m2 .

3.   A decorrere dal 30 giugno 2012 gli Stati membri concedono incentivi solo per la costruzione o la sostanziale ristrutturazione di edifici o di loro parti, compresi i componenti degli edifici, il cui risultato sia perlomeno conforme ai requisiti minimi di rendimento energetico fissati in base ai risultati del calcolo di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

4.    Gli Stati membri sottopongono a revisione i loro requisiti minimi di rendimento energetico in conformità del paragrafo 1 e provvedono affinché tali requisiti perlomeno conformi ai risultati del calcolo di cui all'articolo 5, paragrafo 2 entro il 30 giugno 2015 .

5.     Gli Stati membri prevedono sovvenzioni e consulenza tecnica per gli edifici o i centri storici affinché lancino programmi specifici di adeguamento all'efficienza energetica.

6.     I sistemi per la produzione di energia e le misure di isolamento situati nei centri storici sono oggetto di valutazioni dell'impatto visivo.

Articolo 5

Calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di rendimento energetico

1.   La Commissione, previa consultazione delle parti interessate e in particolare i rappresentanti degli enti locali, regionali e nazionali e sulla base dei principi di cui all'allegato IV, elabora, entro il 31 marzo 2010 , un metodo comune per calcolare livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di rendimento energetico degli edifici o di loro parti. Tale metodo comune può riferirsi alle norme europee applicabili e:

distingue tra edifici di nuova costruzione ed edifici esistenti e tra diverse categorie di edifici ;

rispecchia le diverse condizioni climatiche esistenti nei vari Stati membri e i probabili cambiamenti di tali condizioni per la durata dell'edificio in questione, e

stabilisce ipotesi o metodi di calcolo comuni per i costi energetici.

La Commissione riesamina e, se necessario, aggiorna il metodo comparativo ogni cinque anni.

Tali misure, di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all' articolo 22, paragrafo 2.

2.   Gli Stati membri calcolano livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di rendimento energetico avvalendosi del metodo comune stabilito conformemente al paragrafo 1 e di parametri pertinenti, quali le condizioni climatiche ▐ .

Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutti i dati e le ipotesi utilizzati come base per il calcolo, nonché i risultati del calcolo stesso. I dati comunicati sono inclusi nei piani d'azione in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2006/32/CE. Tale relazione è trasmessa ogni tre anni alla Commissione. La prima relazione è trasmessa entro il 30 giugno 2011.

3.   La Commissione pubblica una relazione sui progressi compiuti dagli Stati membri nell'attuazione del presente articolo .

Articolo 6

Edifici di nuova costruzione

1.   Gli Stati membri provvedono affinché gli edifici di nuova costruzione soddisfino i requisiti minimi di rendimento energetico fissati conformemente all'articolo 4 e alle disposizioni dell'articolo 9 .

Per gli edifici di nuova costruzione gli Stati membri promuovono l'uso di sistemi alternativi ad alta efficienza. Questi sistemi alternativi possono includere, senza peraltro limitarsi ad essi :

a)

i sistemi di fornitura energetica decentrati basati su energie da fonti rinnovabili;

b)

la cogenerazione;

c)

i sistemi di riscaldamento e climatizzazione a distanza (complesso di edifici/condomini), se disponibili, in particolare quelli interamente o parzialmente basati sulle energie rinnovabili ;

d)

le pompe di calore ;

e)

le apparecchiature TIC per fini di monitoraggio e controllo .

Articolo 7

Edifici esistenti

Gli Stati membri provvedono affinché ║ il rendimento energetico degli edifici che subiscono ristrutturazioni importanti o dei componenti e sistemi tecnici per l'edilizia o loro parti messi a norma o sostituiti sia migliorato al fine di soddisfare almeno i requisiti minimi di rendimento energetico per quanto tecnicamente, funzionalmente ed economicamente fattibile. Gli Stati membri stabiliscono i requisiti minimi di rendimento energetico in conformità dell'articolo 4 tenendo conto del disposto dell'articolo 9 . I requisiti sono fissati sia per i sistemi che per i componenti dell'edificio ristrutturati, allorché questi sono messi a norma o sostituiti, sia per l'insieme dell'edificio ristrutturato, nel caso di una ristrutturazione importante .

Gli Stati membri si adoperano affinché, per gli edifici oggetto di importanti ristrutturazioni, siano esaminati e presi in considerazione i seguenti sistemi alternativi ad elevata efficienza:

a)

sistemi di fornitura energetica decentrati basati su energie da fonti rinnovabili;

b)

cogenerazione;

c)

sistemi di riscaldamento e climatizzazione a distanza (complesso di edifici/condomini), se disponibili, in particolare quelli interamente o parzialmente basati sulle energie rinnovabili;

d)

pompe di calore;

e)

apparecchiature TIC per fini di monitoraggio e controllo.

Articolo 8

Sistemi tecnici e componenti per l'edilizia

1.   Gli Stati membri stabiliscono requisiti minimi di rendimento energetico per i componenti e sistemi tecnici per l'edilizia installati e messi in funzione negli edifici e che non sono disciplinati dalla direttiva 2009/…CE [relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia] e relativi provvedimenti di attuazione . I requisiti riguardano i casi di nuova installazione, sostituzione o messa a norma di dispositivi operativi, sistemi tecnici e componenti per l'edilizia e di loro parti e si applicano nella misura in cui essi sono tecnicamente e funzionalmente fattibili .

I requisiti riguardano in particolare i seguenti componenti:

a)

caldaie, altri generatori o scambiatori di calore di impianti di riscaldamento, compresi i sistemi di riscaldamento e climatizzazione a distanza ;

b)

scaldacqua in sistemi di produzione di acqua calda;

c)

unità centrali di condizionamento d'aria o generatori di freddo in impianti di condizionamento d'aria ;

d)

sistemi di illuminazione installati;

e)

componenti per l'edilizia.

2.   I requisiti minimi di rendimento energetico fissati in conformità del paragrafo 1 sono conformi alle normative applicabili ai componenti dell'impianto e ai componenti per l'edilizia e sono basati su una corretta installazione di tali componenti e su una regolazione e un controllo adeguati dell'intero sistema. Nel caso dei sistemi tecnici per l'edilizia , detti requisiti garantiscono che essi siano adeguatamente tarati quando vengono messi in funzione, che negli impianti di riscaldamento ad acqua venga raggiunto un corretto equilibrio idraulico e che i componenti utilizzati siano di tipo e dimensioni adeguati tenuto conto dell'uso previsto del sistema tecnico per l'edilizia.

3.     In conformità dell'allegato I della direttiva 2009/…CE del Parlamento europeo e del Consiglio del …[relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica] (13), gli Stati membri provvedono affinché siano installati contatori intelligenti in tutti gli edifici di nuova costruzione e in tutti gli edifici oggetto di importanti ristrutturazioni e ogni volta che un contatore viene sostituito, e promuovono all'occorrenza l'installazione di sistemi di controllo attivo come i sistemi di automazione, controllo e monitoraggio.

Articolo 9

Edifici a consumo netto di energia nullo

1.   Gli Stati membri elaborano piani nazionali destinati ad aumentare il numero di edifici a consumo netto di energia nullo .

Gli Stati membri provvedono a che entro il 31 dicembre 2018 tutti gli edifici di nuova costruzione raggiungano l'obiettivo minimo di un consumo netto di energia nullo.

Gli Stati membri fissano obiettivi percentuali minimi per gli edifici a consumo netto di energia nullo, da raggiungere entro il 2015 e il 2020, rispettivamente, misurati in percentuale rispetto al numero totale di edifici e per la percentuale rispetto alla metratura utile ▐.

Obiettivi distinti sono fissati per:

a)

gli edifici residenziali di nuova costruzione e ristrutturati;

b)

gli edifici non residenziali di nuova costruzione e ristrutturati;

c)

gli edifici occupati da enti pubblici.

Gli Stati membri fissano ▐ obiettivi distinti per gli edifici nuovi e per quelli già esistenti di cui alla lettera c) , che sono almeno tre anni prima dei rispettivi obiettivi fissati nel presente articolo, tenendo conto del ruolo esemplare che gli enti pubblici dovrebbero svolgere in materia di rendimento energetico degli edifici.

2.   Il piano nazionale di cui al paragrafo 1 è predisposto previa consultazione di tutti gli stakeholder interessati, fra cui le autorità locali e regionali e comprende in particolare i seguenti elementi:

a)

obiettivi intermedi corrispondenti alla percentuale ║ nel 2015 e nel 2020 rispettivamente, rispetto al numero totale di edifici e alla metratura utile totale ;

b)

informazioni sulle disposizioni nazionali in relazione ai livelli minimi di energia da fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici oggetto di ristrutturazioni significative, ai sensi della direttiva 2009/28/CE e degli articoli 6 e 7 della presente direttiva;

c)

una sintesi di tutte le politiche e misure adottate per promuovere tali edifici e delle informazioni date in merito ;

d)

programmi nazionali, regionali o locali per sostenere misure di promozione di tali edifici, quali incentivi fiscali, strumenti finanziari o aliquote IVA ridotte.

3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il piano nazionale di cui al paragrafo 1 entro il 30 giugno 2011 e essi trasmettono ogni tre anni alla Commissione una relazione sull'attuazione del piano nazionale. Il piano nazionale e la relazione di attuazione sono inclusi nei piani d'azione in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2006/32/CE.

4.     Entro due mesi dalla comunicazione del piano nazionale da parte di uno Stato membro ai sensi del paragrafo 3, la Commissione, tenendo pienamente conto del principio di sussidiarietà, può respingere tale piano, o qualsiasi sua parte, adducendo il motivo che esso non rispetta tutti i requisiti di cui al presente articolo. In tale caso lo Stato membro interessato propone modifiche al piano in questione. Entro un mese dal ricevimento di tali proposte, la Commissione accetta il piano emendato o richiede ulteriori modifiche. La Commissione e lo Stato membro interessato adottano tutte le misure ragionevoli per raggiungere un accordo sul piano nazionale entro cinque mesi dalla data della comunicazione iniziale.

5.   La Commissione, sulla base della definizione di cui all'articolo 2, adotta una definizione particolareggiata comune degli edifici a consumo netto di energia nullo entro e non oltre il 31 dicembre 2010 .

Tali misure, di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo cui all' articolo 22, paragrafo 2.

6.    Entro il 30 giugno 2012, e successivamente con periodicità triennale, la Commissione pubblica una relazione sui progressi realizzati dagli Stati membri per aumentare il numero di edifici a consumo netto di energia nullo . Sulla base di tale relazione la Commissione elabora un piano d'azione e, se necessario, propone misure intese ad aumentare il numero di tali edifici.

Articolo 10

Incentivi finanziari e barriere di mercato

1.     Entro il 30 giugno 2011 gli Stati membri predispongono piani nazionali corredati di proposte di interventi, per ottemperare agli obblighi contemplati nella presente direttiva mediante la riduzione degli ostacoli giuridici e di mercato attualmente esistenti, lo sviluppo di nuovi strumenti finanziari e fiscali e il rafforzamento di quelli esistenti, al fine di aumentare l'efficienza energetica degli edifici di nuova costruzione e di quelli già costruiti.

Gli interventi proposti sono adeguati, efficaci, trasparenti e non discriminatori, favoriscono l'attuazione delle raccomandazioni contenute nell'attestato di certificazione energetica, mirano a incoraggiare decisi miglioramenti del rendimento energetico degli edifici che altrimenti non sarebbero stati economicamente fattibili, ed includono interventi a favore delle famiglie a rischio di povertà energetica.

Gli Stati membri pongono a raffronto i rispettivi strumenti finanziari e fiscali con quelli elencati nell'allegato V e, senza pregiudizio per la legislazione nazionale, danno attuazione ad almeno due delle misure contemplate in tale allegato.

2.     Gli Stati membri trasmettono i piani nazionali alla Commissione includendoli nei piani d'azione in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2006/32/CE e li aggiornano con periodicità triennale.

3.     Entro e non oltre il 30 giugno 2010 la Commissione, dopo una valutazione di impatto, presenta opportune proposte legislative per rafforzare gli attuali strumenti finanziari della Comunità e introdurne di nuovi, allo scopo di favorire l'attuazione delle presente direttiva.

Le proposte considerano i seguenti elementi:

a)

nel contesto della revisione del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale  (14) per il prossimo periodo di programmazione, un significativo aumento del massimale della dotazione del Fondo europeo di sviluppo regionale che può essere utilizzato per sostenere l'efficienza energetica, compresi gli investimenti nel teleriscaldamento e nel teleraffreddamento e nelle energie rinnovabili collegate all'edilizia abitativa e una proroga dell'ammissibilità di tali progetti;

b)

uso di altri fondi comunitari per finanziare la ricerca/sviluppo, campagne di informazione o la formazione nel campo dell'efficienza energetica;

c)

istituzione, entro il 2020, di un Fondo per l'efficienza energetica alimentato da contributi a carico del bilancio comunitario, della Banca europea per gli investimenti e degli Stati membri, che funga da leva finanziaria per gli investimenti pubblici e privati nell'aumento dell'efficienza energetica degli edifici, inclusi quelli nel settore dell'impiego delle energie rinnovabili negli edifici o loro componenti. Tale Fondo per l'efficienza energetica è integrato nella programmazione di altri interventi di assistenza strutturale della Comunità. I criteri di allocazione delle risorse del fondo sono definiti in conformità con il regolamento del Consiglio (CE) n. 1083/2006 dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione (15) e sono implementati entro e non oltre il 2014;

d)

aliquote ridotte dell'IVA per servizi e prodotti nel campo dell'efficienza energetica, incluso l'impiego delle energie rinnovabili negli edifici o loro componenti.

Articolo 11

Attestato di certificazione energetica

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per l'istituzione di un sistema di certificazione energetica degli edifici. L'attestato di certificazione energetica comprende il rendimento energetico di un edificio e valori di riferimento quali requisiti minimi di rendimento energetico che consentano ai proprietari o locatari dell'edificio, o di sue parti, di valutare ▐ il rendimento energetico dell'edificio stesso e di raffrontarlo facilmente con altri edifici residenziali o non residenziali. Per gli edifici non residenziali esso può includere, ove appropriato, la quantità di energia reale consumata annualmente come indicato all'allegato I.

Quando un edificio viene venduto o affittato prima di essere costruito, il venditore fornisce una precisa valutazione scritta del suo futuro rendimento energetico .

2.   L'attestato comprende raccomandazioni per l'ottimizzazione in termini di costi del rendimento energetico dell'edificio o di sue parti.

Le raccomandazioni che figurano nell'attestato di certificazione energetica riguardano:

a)

le misure attuate in occasione di una ristrutturazione importante dell'involucro di un edificio , inclusi i sistemi di isolamento, o dei sistemi tecnici per l'edilizia; ▐

b)

le misure attuate per singole parti o elementi di un edificio, a prescindere da ristrutturazioni importanti dell'involucro dell'edificio, inclusi i sistemi di isolamento, o dei sistemi tecnici per l'edilizia.

3.   Le raccomandazioni riportate nell'attestato di certificazione energetica devono essere tecnicamente fattibili per l'edificio considerato e recare informazioni chiare, che includano come minimo un'indicazione precisa del potenziale di risparmio energetico calcolato della misura in questione, il valore netto attuale e i costi di investimento per l'edificio o il tipo di edificio specifico . La valutazione dei costi è basata su una serie di condizioni standard, che includono almeno la valutazione del risparmio energetico, i prezzi dell'energia , gli incentivi fiscali e finanziari e i tassi di interesse per gli investimenti necessari per attuare le raccomandazioni.

4.     Gli Stati membri assicurano che le amministrazioni pubbliche e gli altri organismi che concedono finanziamenti per l'acquisto e la ristrutturazione di edifici tengano conto del rendimento energetico e delle raccomandazioni riportate negli attestati di certificazione energetica per determinare il livello e le condizioni degli incentivi finanziari, delle misure fiscali e dei crediti.

5.   L'attestato di certificazione energetica deve precisare se il proprietario o locatario può ottenere informazioni più particolareggiate sulle raccomandazioni formulate nel certificato. Esso reca inoltre informazioni sui provvedimenti da adottare per attuare le raccomandazioni, sugli incentivi fiscali e finanziari e sulle possibilità di finanziamento disponibili .

6.     Le amministrazioni pubbliche, tenendo conto del ruolo di guida che gli enti pubblici dovrebbero svolgere in materia di rendimento energetico degli edifici, danno attuazione alle raccomandazioni riportate nell'attestato di certificazione energetica rilasciato per gli edifici da esse occupati, entro il suo periodo di validità.

7.   La certificazione per gli appartamenti o le unità di un condominio destinate ad un uso distinto può fondarsi:

a)

su una certificazione comune dell'intero edificio per i condomini dotati di un impianto termico comune ovvero

b)

sulla valutazione del rendimento energetico di tale appartamento o unità .

8.   La certificazione delle abitazioni monofamiliari può fondarsi sulla valutazione di un altro edificio rappresentativo che sia simile per struttura, dimensione e rendimento energetico effettivo, sempre che l'esperto che rilascia l'attestato sia in grado di garantire tale corrispondenza.

9.   La validità dell'attestato di rendimento energetico è di dieci anni al massimo.

10.     La Commissione adotta, entro il 30 giugno 2010, orientamenti che precisino gli standard minimi relativi al contenuto, alla lingua e alla presentazione degli attestati di certificazione energetica.

Tale misura intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

11.     Ogni Stato membro riconosce gli attestati rilasciati da un altro Stato membro in conformità di tali orientamenti e non limita la libertà di prestare servizi finanziari per motivi legati a un attestato rilasciato da un diverso Stato membro.

12.     Entro il 2011, sulla base delle informazioni pervenute dagli Stati membri e in consultazione con i settori interessati, la Commissione adotta un sistema comune volontario a livello di Unione europea per la certificazione del rendimento energetico degli edifici non residenziali.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali di tale direttiva, anche completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

Entro il 2012, gli Stati membri nei rispettivi territori il sistema di certificazione volontario a livello di Unione europea di cui al primo comma, che verrà affiancato ai sistemi di certificazione nazionali.

Articolo 12

Rilascio dell'attestato di certificazione energetica

1.   Gli Stati membri provvedono affinché un attestato di certificazione energetica sia rilasciato per gli edifici, o per loro parti, costruiti, venduti o affittati e per gli edifici frequentemente visitati dal pubblico con una metratura utile totale di oltre 250 m 2 e per gli edifici occupati da enti pubblici.

2.   Gli Stati membri dispongono che, in caso di costruzione di un edificio o di sue parti, l'attestato di certificazione energetica sia trasmesso al proprietario dal venditore o dall'esperto indipendente di cui all' articolo 17, che rilascia il certificato ║.

3.   Gli Stati membri dispongono che, in caso di vendita di un edificio o di sue parti, l'indicatore numerico di rendimento energetico che figura nell'attestato di certificazione energetica sia riportato in tutti gli annunci di vendita dell'edificio o di sue parti e che l'attestato stesso sia presentato al potenziale acquirente.

L'attestato di certificazione energetica è trasmesso dal venditore all'acquirente al più tardi alla conclusione del contratto di vendita.

4.   Gli Stati membri dispongono che, in caso di locazione di un edificio o di sue parti, l'indicatore numerico di rendimento energetico che figura nell'attestato di certificazione energetica sia riportato in tutti gli annunci di locazione dell'edificio o di sue parti e che l'attestato stesso sia presentato al potenziale locatario.

L'attestato di certificazione energetica è trasmesso dal proprietario al locatario al più tardi alla conclusione del contratto di locazione.

5.     Il proprietario di un edificio può chiedere in qualunque momento a un perito accreditato di produrre, ricalcolare e aggiornare un attestato di certificazione energetica, indipendentemente dal fatto che l'edificio sia in costruzione, in corso di rinnovo, in affitto o venduto.

6.   Gli Stati membri possono escludere le categorie di edifici di cui all'articolo 4, paragrafo2, dall'applicazione dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo.

Articolo 13

Affissione dell'attestato di certificazione energetica

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che negli edifici occupati da amministrazioni pubbliche o negli edifici con una metratura utile totale di oltre 250 m 2 frequentemente visitati dal pubblico l'attestato di certificazione energetica sia affisso in un luogo chiaramente visibile per il pubblico.

Articolo 14

Ispezione degli impianti di riscaldamento

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prescrivere ispezioni periodiche degli impianti di riscaldamento dotati di caldaie che utilizzano combustibile liquido o solido non rinnovabile e aventi una potenza nominale utile superiore a 20 kW. Tali ispezioni includono una valutazione del rendimento della caldaia e del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno termico dell'edificio. Gli Stati membri possono sospendere tali ispezioni in presenza di un sistema di monitoraggio e controllo elettronico.

2.   Gli Stati membri possono fissare frequenze di ispezione diverse in funzione del tipo e della potenza nominale utile della caldaia dell'impianto di riscaldamento. Tali frequenze sono fissate dagli Stati membri tenendo conto dei costi che comporta l'ispezione dell'impianto di riscaldamento e del risparmio energetico previsto che potrebbe derivarne.

3.   Gli impianti di riscaldamento dotati di caldaie la cui potenza nominale utile è superiore a 100 kW sono ispezionati almeno ogni due anni.

Per le caldaie a gas, questo periodo può essere esteso a quattro anni.

4.   In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3 gli Stati membri possono decidere di adottare provvedimenti atti ad assicurare che sia fornita agli utenti una consulenza in merito alla sostituzione delle caldaie, ad altre modifiche dell'impianto di riscaldamento o a soluzioni alternative al fine di valutare l'efficienza e il corretto dimensionamento della caldaia. L'impatto globale di tale approccio deve essere equipollente a quello di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.

Gli Stati membri che decidono di applicare le misure di cui al primo comma presentano alla Commissione, al più tardi entro il 30 giugno 2011, una relazione sull'equipollenza tra tali misure e le misure previste ai paragrafi 1, 2 e 3. La relazione suddetta è trasmessa alla Commissione ogni tre anni. Essa può essere inclusa nei piani d'azione in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2006/32/CE.

Qualora la Commissione ritenga che la relazione da parte degli Stati membri di cui al secondo comma non dimostri l'equivalenza di una misura di cui al primo comma, essa può, entro sei mesi dal ricevimento della relazione, chiedere che lo Stato membro fornisca prove ulteriori o attui specifiche misure supplementari. Qualora, entro un anno dalla presentazione di tale richiesta, la Commissione non sia soddisfatta delle prove fornite o delle misure supplementari attuate, può revocare la deroga.

Articolo 15

Ispezione degli impianti di condizionamento d'aria

1.   Gli Stati membri stabiliscono le misure necessarie affinché gli impianti di condizionamento d'aria e ventilazione, nonché le pompe di calore reversibili la cui potenza nominale utile è superiore a 5 kW vengano periodicamente ispezionati. L'ispezione contempla una valutazione dell'efficienza dell'impianto di condizionamento e del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno di raffreddamento dell'edificio. L'ispezione dei sistemi di ventilazione comprende un'analisi dei flussi d'aria.

Gli Stati membri possono sospendere tali ispezioni in presenza di un sistema di controllo elettronico che consenta il monitoraggio a distanza dell'efficienza e della sicurezza dei sistemi.

2.   Gli Stati membri possono fissare frequenze di ispezione diverse in funzione del tipo e della potenza nominale utile dell'impianto di condizionamento d'aria , dell'impianto di ventilazione o della pompa di calore reversibile . Tali frequenze sono fissate dagli Stati membri tenendo conto dei costi di ispezione e del risparmio energetico previsto che potrebbe derivarne.

3.     Nel definire le misure di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri garantiscono, per quanto economicamente e tecnicamente fattibile, che le ispezioni siano eseguite conformemente a quanto previsto per le ispezioni in materia di impianti di riscaldamento ed altri sistemi tecnici di cui all'articolo 14 della presente direttiva e per le ispezioni in materia di perdite di cui al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas fluorurati ad effetto serra (16).

4.     In deroga ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono adottare misure atte ad assicurare che sia fornita agli utenti una consulenza in merito alla sostituzione degli impianti di condizionamento d'aria o ad altre modifiche degli stessi, che possono includere ispezioni per valutare l'efficienza e il corretto dimensionamento dell'impianto di condizionamento d'aria. L'impatto globale di tale approccio deve essere equivalente a quello di cui ai paragrafi 1 e 2.

Gli Stati membri che decidono di applicare le misure di cui al primo comma presentano alla Commissione, entro il 30 giugno 2011, una relazione sull'equivalenza tra tali misure e le misure previste ai paragrafi 1 e 2. La relazione suddetta è trasmessa alla Commissione ogni tre anni. Essa può essere inclusa nei piani d'azione in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2006/32/CE.

Qualora la Commissione ritenga che la relazione presentata dagli Stati membri di cui al secondo comma non dimostri l'equivalenza di una misura di cui al primo comma, essa può, entro sei mesi dal ricevimento della relazione, chiedere che lo Stato membro fornisca prove ulteriori o attui specifiche misure supplementari. Se, entro un anno dalla presentazione di tale richiesta, la Commissione non sia soddisfatta delle prove fornite o delle misure supplementari attuate, può revocare la deroga.

Articolo 16

Rapporti di ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento d'aria

1.   Il presente articolo si applica ai rapporti di ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento d'aria.

2.   Un rapporto di ispezione è elaborato a scadenze regolari per ogni impianto ispezionato. Il rapporto comprende i seguenti elementi:

a)

un raffronto del rendimento energetico dell'impianto ispezionato con quello

i)

del migliore impianto disponibile realizzabile; e

ii)

di un impianto di tipo analogo in cui tutti i componenti presentano il livello di rendimento energetico richiesto dalla normativa applicabile;

b)

le raccomandazioni per migliorare, con interventi efficaci rispetto ai costi, il rendimento energetico dell'impianto dell'edificio o di parti dell'edificio.

Le raccomandazioni di cui alla lettera b) devono riferirsi in modo specifico all'impianto considerato e comprendere informazioni chiare sul loro rapporto costo-efficacia. La valutazione del rapporto costo-efficacia deve essere basata su una serie di condizioni standard, quali la valutazione del risparmio energetico, i prezzi dell'energia e i tassi di interesse per gli investimenti.

3.   Il rapporto di ispezione è trasmesso dall'ispettore al proprietario o locatario dell'edificio.

Articolo 17

Esperti indipendenti

1.    Gli Stati membri si assicurano che la certificazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento d'aria vengano effettuate in maniera indipendente da periti qualificati e riconosciuti, operanti come lavoratori autonomi o come dipendenti di enti pubblici o di organismi privati.

Il riconoscimento dei periti è effettuato tenendo conto della loro competenza e indipendenza.

2.     Gli Stati membri garantiscono il reciproco riconoscimento delle qualifiche e dell'accreditamento nazionali.

3.     Entro il 2011 la Commissione fissa linee guida, tra cui raccomandazioni in materia di standard minimi per la formazione regolare dei periti.

Tale misura intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

4.     Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico le informazioni concernenti la formazione e l'accreditamento. Gli Stati membri istituiscono un registro di periti qualificati ed accreditati liberamente consultabile.

Articolo 18

Sistema di controllo indipendente

1.   Gli Stati membri provvedono affinché sia istituito un sistema di controllo indipendente in conformità dell'allegato II per gli attestati di certificazione energetica e i rapporti di ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento d'aria. Gli Stati membri istituiscono meccanismi di enforcement distinti per le organizzazioni responsabili per l'enforcement dei certificati di rendimento energetico e per i rapporti di ispezione degli impianti di riscaldamento e di condizionamento d'aria.

2.   Gli Stati membri possono delegare l'attuazione del sistema di controllo indipendente purché gli Stati membri assicurino che il sistema di controllo indipendente sia attuato in conformità dell'allegato II.

3.   Gli Stati membri dispongono che gli attestati di certificazione energetica e i rapporti di ispezione di cui al paragrafo 1 siano registrati o messi a disposizione delle autorità competenti o degli organismi da queste incaricati dell'attuazione del sistema di controllo indipendente che ne facciano richiesta.

Articolo 19

Revisione

La Commissione, assistita dal comitato di cui all' articolo 22, valuta la presente direttiva e ne considera la revisione entro il 2015, alla luce dell'esperienza acquisita e dei progressi compiuti nel corso della sua applicazione e, se necessario, presenta proposte concernenti tra l'altro:

a)

metodi per valutare il rendimento energetico degli edifici in funzione del consumo di energia primaria e delle emissioni di biossido di carbonio;

b)

incentivi generali a favore di misure di rendimento energetico negli edifici ;

c)

l'istituzione di un obbligo a livello comunitario che preveda l'obbligo del consumo netto di energia nullo per gli edifici esistenti.

Articolo 20

Informazione

1.    Gli Stati membri adottano le misure necessarie per informare i proprietari e i locatari di edifici o di loro parti sui diversi metodi e sulle diverse prassi che contribuiscono a migliorare il rendimento energetico.

2.    In particolare, gli Stati membri forniscono ai proprietari o locatari di edifici informazioni sugli attestati di rendimento energetico e sui rapporti di ispezione, anche per quanto riguarda le loro finalità e i loro obiettivi, sulle misure atte a migliorare il rendimento energetico degli edifici in modo economicamente conveniente e sulle conseguenze finanziarie che la mancata adozione di tali misure comporterebbe a medio e lungo termine nonché sugli strumenti finanziari all'uopo disponibili. Le campagne di informazione sono intese a incoraggiare i proprietari e i locatari ad attenersi almeno ai requisiti minimi di cui agli articoli 4 e 9 .

Su richiesta, la Commissione assiste gli Stati membri nella realizzazione di campagne di informazione ai fini del paragrafo 1 e del primo comma del presente paragrafo, che possono essere oggetto di programmi comunitari.

3.     Gli Stati membri provvedono affinché le autorità locali e regionali siano coinvolte nello sviluppo di programmi di informazione, formazione e sensibilizzazione.

4.     Gli Stati membri garantiscono altresì, in cooperazione con le autorità locali e regionali, consulenza e formazione adeguate per i responsabili dell'attuazione della presente direttiva mediante la pianificazione e l'applicazione effettiva delle norme edilizie. Le iniziative di consulenza e formazione pongono in particolare l'accento sull'importanza di migliorare il rendimento energetico e permettono di valutare la combinazione ottimale di miglioramenti in materia di efficienza energetica, di impiego di energie rinnovabili e di utilizzo di sistemi di teleriscaldamento e raffreddamento urbano in sede di pianificazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione di aree industriali o residenziali.

5.     I proprietari e i locatari di edifici commerciali sono tenuti a scambiarsi informazioni sul consumo effettivo di energia.

6.     Gli Stati membri forniscono alla Commissione informazioni in materia di:

a)

regimi di sostegno a livello nazionale, regionale e locale per la promozione dell'efficienza energetica e l'uso di energia da fonti rinnovabili negli edifici;

b)

la quota di energia da fonti rinnovabili utilizzata nel settore edilizio a livello nazionale e regionale, comprese le informazioni specifiche sulla eventuale provenienza delle energie rinnovabili da impianti in loco, tele-riscaldamento e -raffreddamento urbani o cogenerazione.

Tali informazioni sono incluse nei piani d'azione in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2006/32/CE.

7.     Gli Stati membri adottano le misure necessarie per formare un maggior numero di installatori e per garantire una formazione a un livello di competenze più elevato per l'installazione e l'integrazione delle tecnologie energeticamente efficienti e rinnovabili necessarie, per consentir loro di svolgere il ruolo chiave ad essi spettante ai fini del miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici.

8.     Entro il 2010, la Commissione istituisce un sito web contenente le seguenti informazioni:

a)

la versione più recente dei piani d'azione in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2006/32/CE;

b)

informazioni sulle misure attualmente in vigore a livello comunitario per migliorare l'efficienza energetica degli edifici, inclusi gli strumenti finanziari o fiscali applicabili e i particolari relativi alle richieste da presentare e agli indirizzi da contattare;

c)

informazioni sui piani d'azione nazionali e sulle misure nazionali, regionali e locali attualmente in vigore in ciascuno Stato membro per migliorare il rendimento energetico degli edifici, inclusi gli strumenti finanziari o fiscali applicabili e i particolari relativi alle richieste da presentare e agli indirizzi da contattare;

d)

esempi di migliori prassi a livello nazionale, regionale e locale sul miglioramento del rendimento energetico degli edifici.

Le informazioni di cui al primo comma sono presentate in un formato facilmente accessibile e comprensibile da parte di locatari, proprietari e imprese di tutti gli Stati membri nonché dalle autorità locali, regionali e nazionali. Esse sono presentate in una forma tale da aiutare le persone e i soggetti di cui sopra ad accedere facilmente all'assistenza messa a loro disposizione per migliorare il rendimento energetico degli edifici e per confrontare gli interventi di assistenza posti in essere nei diversi Stati membri.

Articolo 21

Adeguamento dell'allegato I al progresso tecnico

La Commissione adegua al progresso tecnico i punti 3 e 4 dell'allegato I .

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all' articolo 22, paragrafo 2.

Articolo 22

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Articolo 23

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate in forza della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie a garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano dette disposizioni alla Commissione entro il 31 dicembre 2010 e la informano senza indugio di eventuali successive modifiche delle stesse. Gli Stati membri forniscono la prova dell'efficacia delle norme relative alle sanzioni nei piani d'azione in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2006/32/CE.

Articolo 24

Recepimento

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2010, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli da 2 a 18, 20 e 23 e agli allegati I e II della presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola da cui risulti la concordanza tra queste ultime e quelle della presente direttiva.

Gli Stati membri applicano le disposizioni relative agli articoli 2, 3, 9, da 11 a 13, 17, 18, 20 e 23 al più tardi a decorrere dal 31 dicembre 2010.

Gli Stati membri applicano le disposizioni relative agli articoli da 4 a 8, da 14 a 16, e 18 sono applicate al più tardi a decorrere dal 31 dicembre 2010 agli edifici occupati da enti pubblici e a decorrere dal 31 gennaio 2012 agli altri edifici.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l'indicazione che i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva, contenuti nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti, devono essere intesi come riferimenti fatti alla presente direttiva. Le modalità di detto riferimento nonché la forma redazionale di detta indicazione sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 25

Abrogazione

La direttiva 2002/91/CE, modificata dal regolamento indicato nell'allegato III, parte A, è abrogata con effetto dal 1 febbraio 2012, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini per il recepimento nell'ordinamento nazionale e l'applicazione della direttiva indicati nell' allegato VI, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all' allegato VI.

Articolo 26

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 27

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto ║

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  Parere del 13 maggio 2009 (non ancora pubblicato nella GU).

(2)  Parere del 21 aprile 2009 (non ancora pubblicato nella GU).

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 23 aprile 2009.

(4)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 65.

(5)  Cfr. Allegato VI, parte A.

(6)   Testi approvati, P6_TA(2009)0038

(7)   GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136.

(8)   GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.

(9)  GU L 114 del 27.4.2006, pag. 64.

(10)   GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.

(11)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(12)   GU L …(COD(2008)0151).

(13)   GU L …(COD(2007)0195).

(14)   GU L 210 del 31.7.2006, pag. 1.

(15)   GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.

(16)   GU L 161 del 14.6.2006, pag. 1.

Giovedì 23 aprile 2009
ALLEGATO I

Quadro generale per il calcolo del rendimento energetico degli edifici (di cui all' articolo 3)

1.

Il rendimento energetico di un edificio è determinato sulla base della quantità di energia primaria , reale o calcolata, consumata annualmente per soddisfare i vari bisogni connessi con un uso normale dell'edificio e corrisponde al fabbisogno energetico per il riscaldamento e il raffreddamento (energia necessaria per evitare un surriscaldamento) atto a mantenere la temperatura desiderata dell'edificio. I consumi sono eventualmente compensati dall'energia prodotta in loco da fonti di energia rinnovabile.

2.

Il rendimento energetico degli edifici è espresso in modo chiaro e comprende anche un indicatore numerico ▐ del consumo di energia primaria , espresso in kWh/m2 all'anno .

Il metodo di calcolo del rendimento energetico degli edifici tiene conto delle norme europee e della pertinente legislazione comunitaria, compresa la direttiva 2009/28/CE .

In fase di valutazione del rendimento energetico dell'impiego di energia elettrica in un edificio, il fattore di conversione dell'energia finale in energia primaria tiene conto della media annua ponderata del pertinente mix di combustibili usato per la produzione di energia elettrica.

3.

Ai fini della determinazione del metodo di calcolo si deve tener conto almeno dei seguenti aspetti:

a)

le seguenti caratteristiche termiche effettive dell'edificio, comprese le sue divisioni interne

i)

capacità termica;

ii)

isolamento ottenuto con i materiali a minore conducibilità termica disponibili ;

iii)

riscaldamento passivo;

iv)

elementi di raffreddamento; e

v)

ponti termici;

b)

impianto di riscaldamento e di produzione di acqua calda, comprese le relative caratteristiche di isolamento;

c)

impianti di condizionamento d'aria , compresi i sistemi di raffreddamento ;

d)

ventilazione naturale e meccanica, compresa eventualmente l'ermeticità all'aria;

e)

sistemi di illuminazione incorporati risultanti da una progettazione dell'illuminazione che tenga conto dei livelli di illuminazione adeguati alle attività svolte in un ambiente, della presenza di persone, della disponibilità di un livello adeguato di luce naturale, dell'adozione di gradi di illuminazione che rispettino le diverse attività e del fatto se l'impianto è destinato al settore residenziale o non residenziale ▐;

f)

progettazione, posizione e orientamento degli edifici, compreso il clima esterno;

g)

sistemi solari passivi e protezione solare;

h)

qualità climatica interna, incluso il clima degli ambienti interni progettato;

i)

carichi interni.

4.

Il calcolo deve tener conto, se del caso, dei vantaggi insiti nelle seguenti opzioni:

a)

condizioni locali di esposizione al sole, sistemi solari attivi ed altri impianti di generazione di calore ed elettricità a partire da fonti energetiche rinnovabili;

b)

sistemi di cogenerazione dell'elettricità;

c)

sistemi di riscaldamento e condizionamento a distanza (complesso di edifici/condomini);

d)

illuminazione naturale.

5.

Ai fini del calcolo è necessario classificare adeguatamente gli edifici secondo le seguenti categorie:

a)

abitazioni monofamiliari di diverso tipo;

b)

condomini (di appartamenti);

c)

uffici;

d)

strutture scolastiche;

e)

ospedali;

f)

alberghi e ristoranti;

g)

impianti sportivi;

h)

esercizi commerciali per la vendita all'ingrosso o al dettaglio;

i)

edifici logistici e per la vendita all'ingrosso;

j)

altri tipi di fabbricati impieganti energia.

Giovedì 23 aprile 2009
ALLEGATO II

Sistemi di controllo indipendenti per gli attestati di certificazione energetica e i rapporti di ispezione

1.

Le autorità competenti o gli organismi da queste delegati per l'attuazione del sistema di controllo indipendente selezionano in modo casuale e sottopongono a verifica almeno lo 0,5 % di tutti gli attestati di rendimento energetico rilasciati da ciascun perito nel corso di un anno. Qualora un perito indipendente rilasci un numero troppo basso di certificati, le autorità o gli organismi competenti selezionano in modo causale almeno un certificato e lo sottopongono a verifica . La verifica è effettuata ad uno dei tre livelli di seguito indicati (ciascun livello di verifica è applicato almeno per una percentuale statisticamente significativa degli attestati selezionati):

a)

controllo della validità dei dati utilizzati ai fini della certificazione energetica dell'edificio e dei risultati riportati nell'attestato;

b)

controllo dei dati e verifica dei risultati riportati nell'attestato, comprese le raccomandazioni formulate;

c)

controllo esaustivo dei dati utilizzati ai fini della certificazione energetica dell'edificio, verifica esaustiva dei risultati indicati nell'attestato, comprese le raccomandazioni formulate, e visita in loco dell'edificio per verificare la corrispondenza tra le specifiche riportate nell'attestato di certificazione energetica e l'edificio certificato.

2.

Se da tali controlli si evince il mancato rispetto delle norme, le autorità o gli organismi competenti selezionano in modo casuale cinque ulteriori certificati rilasciati dallo stesso perito e li sottopongono a verifica. Le autorità o gli organismi competenti impongono sanzioni al perito qualora i controlli aggiuntivi dimostrino che le norme non sono state rispettate; le violazioni più gravi possono essere perseguite con il ritiro dell'accreditamento del perito.

3.

Le autorità competenti o gli organismi da queste delegati per l'attuazione del sistema di controllo indipendente selezionano in modo casuale e sottopongono a verifica almeno lo 0,1 % di tutti i rapporti di ispezione rilasciati da ciascun perito nel corso di un anno. Qualora un perito indipendente presenti un numero troppo basso di relazioni di ispezione, le autorità o gli organismi competenti selezionano in modo causale almeno una relazione di ispezione e la sottopongono a verifica. La verifica è effettuata ad uno dei tre livelli di seguito indicati (ciascun livello di verifica è applicato almeno per una percentuale statisticamente significativa dei rapporti di ispezione selezionati):

a)

controllo della validità dei dati utilizzati per la stesura del rapporto di ispezione relativo al sistema tecnico per l'edilizia e verifica dei risultati riportati nel rapporto medesimo;

b)

controllo dei dati e verifica dei risultati riportati nel rapporto di ispezione, comprese le raccomandazioni formulate;

c)

controllo esaustivo dei dati utilizzati per la stesura del rapporto di ispezione relativo al sistema tecnico per l'edilizia, verifica esaustiva dei risultati riportati nel rapporto di ispezione, comprese le raccomandazioni formulate, e visita in loco dell'edificio per verificare la corrispondenza tra le specifiche riportate nel rapporto di ispezione e il sistema tecnico per l'edilizia sottoposto ad ispezione.

4.

Se da tali controlli si evince il mancato rispetto delle norme, le autorità o gli organismi competenti selezionano in modo casuale cinque ulteriori rapporti di ispezione presentati dallo stesso perito e li sottopongono a verifica. Le autorità o gli organismi competenti impongono sanzioni al perito qualora i controlli aggiuntivi dimostrino che le norme non sono state rispettate; le violazioni più gravi possono essere perseguite con il ritiro dell'accreditamento del perito.

Giovedì 23 aprile 2009
ALLEGATO III

Parte A

Direttiva abrogata e modifica successiva

(di cui all'articolo 25)

Direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 1 del 4.1.2003, pag. 65)

 

Regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 311 del 21.11.2008, pag. 1 )

unicamente il punto 9.9 dell'allegato

Parte B

Termini per il recepimento nell'ordinamento nazionale e l'applicazione

(di cui all'articolo 25)

Direttiva

Termine di recepimento

Data di applicazione

2002/91/CE

4 gennaio 2006

4 gennaio 2009 unicamente per gli articoli 7, 8 e 9

Giovedì 23 aprile 2009
ALLEGATO IV

Principi per un metodo comune di calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi

In sede di definizione di una metodologia comune di calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi la Commissione prende in considerazione almeno i seguenti principi:

definire edifici di riferimento caratterizzati dalla loro funzionalità e posizione geografica, comprese le condizioni climatiche interne ed esterne, e rappresentativi di dette caratteristiche. Gli edifici di riferimento includono edifici residenziali e non residenziali, sia nuovi che già esistenti;

definire pacchetti tecnici (ad esempio, isolamento dell'involucro dell'edificio o di alcune sue parti, o sistemi tecnici più efficienti dal punto di vista energetico) di misure di efficienza e approvvigionamento energetici da sottoporre a valutazione;

definire pacchetti tecnici completi volti a realizzare edifici a consumo netto di energia nullo;

valutare il fabbisogno energetico per il riscaldamento e il raffreddamento, l'energia fornita, l'energia rinnovabile prodotta in loco, l'energia primaria consumata e le emissioni di CO2 degli edifici di riferimento (compresi i pacchetti tecnici definiti e applicati);

valutare i corrispondenti costi di investimento connessi al settore energetico, i costi dell'energia e altri costi di gestione dei pacchetti tecnici applicati agli edifici di riferimento, sia dalla prospettiva della società che dalla prospettiva del proprietario o dell'investitore;

valutare i costi relativi alla manodopera regionale/locale, compresi i materiali;

Attraverso il calcolo dei costi del ciclo di vita di un edificio sulla base dei pacchetti tecnici di misure applicati a un edificio di riferimento e il confronto di detti costi con il rendimento energetico e le emissioni di CO2, si ricava l'efficienza in termini di costi dei vari livelli di requisiti minimi di rendimento energetico.

Giovedì 23 aprile 2009
ALLEGATO V

Strumenti finanziari destinati a migliorare il rendimento energetico degli edifici

Fatta salva la legislazione nazionale, gli Stati membri attuano almeno due fra i seguenti strumenti finanziari:

a)

riduzioni IVA per il risparmio energetico, l'alto rendimento energetico e i beni e servizi basati sulle energie rinnovabili;

b)

altre riduzioni fiscali per i beni e servizi basati sul risparmio energetico o gli edifici efficienti sotto il profilo energetico, incluse le riduzioni sulle imposte sul reddito o sugli immobili;

c)

sovvenzioni dirette;

d)

prestiti a tassi d'interesse sovvenzionati o a tasso agevolato;

e)

programmi di aiuti;

f)

programmi di garanzia dei prestiti;

g)

obblighi per o accordi con i fornitori di energia per fornire assistenza finanziaria a tutte le categorie di consumatori.

Giovedì 23 aprile 2009
ALLEGATO VI

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 2002/91/CE

Presente direttiva

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2, frase introduttiva

Articolo 2, frase introduttiva

Articolo 2, punto 1)

Articolo 2, punto 1)

-

Articolo 2, punto 5)

Articolo 2, punto 2)

Articolo 2, punto 6) e allegato I

-

Articolo 2, punti 7), 9), 11) e 12)

Articolo 2, punto 3)

Articolo 2, punto 13)

Articolo 2, punto 4)

Articolo 2, punto 14)

-

Articolo 2, punto 15)

Articolo 2, punto 5)

Articolo 2, punto 16)

Articolo 2, punto 6)

Articolo 2, punto 17)

Articolo 2, punto 7)

Articolo 2, punto 18)

Articolo 2, punto 8)

Articolo 2, punto 19)

Articolo 3

Articolo 20 e allegato I

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 2

-

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 2

-

Articolo 4, paragrafo 3

-

Articolo 4, paragrafo 4

-

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 6, paragrafo 1

-

Articolo 6

Articolo 7

-

Articolo 8

-

Articolo 9

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 11, paragrafo 7, articolo 12,paragrafi 1, 2, 3,5 e 6

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 11, paragrafi 1 e 2

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 13

-

Articolo 12, paragrafi 4, 7 e 8

Articolo 8, frase introduttiva

Articolo 14, frase introduttiva

Articolo 8, lettera a)

Articolo 14, paragrafi 1 e 3

-

Articolo 14, paragrafo 2

Articolo 8, lettera b)

Articolo 14, paragrafo 4

Articolo 9

Articolo 15, paragrafo 1

-

Articolo 15, paragrafo 2

-

Articolo 16

Articolo 10

Articolo 17

-

Articolo 18

Articolo 11, frase introduttiva

Articolo 19, frase introduttiva

Articolo 11, lettera a)

-

-

Articolo 19, lettera a)

Articolo 11, lettera b)

Articolo 19, lettera b)

Articolo 12

Articolo 20

Articolo 13

Articolo 21

Articolo 14, paragrafo 1

Articolo 22, paragrafo 1

Articolo 14, paragrafo 2

Articolo 22, paragrafo 2

-

Articolo 23

Articolo 15, paragrafo 1

Articolo 24, paragrafi 1 e 2

Articolo 15, paragrafo 2

-

-

Articolo 25

Articolo 16

Articolo 26

Articolo 17

Articolo 27

Allegato

Allegato I

-

Allegati da II a VI


8.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 184/292


Giovedì 23 aprile 2009
Agenzie di rating del credito ***I

P6_TA(2009)0279

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 aprile 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (COM(2008)0704 – C6-0397/2008 – 2008/0217(COD))

2010/C 184 E/66

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

viste la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0704),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0397/2008),

visto l'impegno preso dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 23 aprile 2009, di adottare la proposta quale emendata, in conformità dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, primo trattino, del trattato CE,

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione giuridica (A6-0191/2009),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


Giovedì 23 aprile 2009
P6_TC1-COD(2008)0217

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 aprile 2009 in vista in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (CE) n. …)


8.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 184/293


Giovedì 23 aprile 2009
Diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne ***I

P6_TA(2009)0280

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 aprile 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori (COM(2008)0816 – C6-0476/2008 – 2008/0246(COD))

2010/C 184 E/67

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0816),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 71, paragrafo 1, e l'articolo 80, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0476/2008),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e il parere della commissione giuridica (A6-0209/2009),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


Giovedì 23 aprile 2009
P6_TC1-COD(2008)0246

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 aprile 2009 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71, paragrafo 1, e l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione ║,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

L'azione comunitaria nel settore del trasporto marittimo dovrebbe essere rivolta, fra l'altro, a garantire un elevato livello di protezione dei passeggeri, simile a quella offerta da altri modi di trasporto. Inoltre, occorre tenere in debita considerazione le esigenze generali in materia di protezione dei consumatori ║ .

(2)

Poiché il passeggero marittimo è la parte più debole del contratto di trasporto, è opportuno salvaguardare i diritti di tali passeggeri indipendentemente dalla loro nazionalità o dal loro luogo di residenza nella Comunità.

(3)

Il mercato unico dei servizi passeggeri via mare e per vie navigabili interne dovrebbe andare a vantaggio dei cittadini in generale. È pertanto opportuno garantire alle persone con disabilità e a mobilità ridotta, a causa di disabilità, età o altri motivi, la possibilità di utilizzare i servizi marittimi passeggeri commerciali a condizioni simili a quelle a disposizione degli altri cittadini. Le persone con disabilità e a mobilità ridotta hanno gli stessi diritti di tutti gli altri cittadini alla libera circolazione, alla libertà di scelta e alla non discriminazione.

(4)

Alla luce dell'articolo 9 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e al fine di fornire alle persone con disabilità e a mobilità ridotta la possibilità di viaggiare via mare e per vie navigabili interne a condizioni simili a quelle di cui godono gli altri cittadini, si dovrebbero stabilire norme in materia di non discriminazione e assistenza durante il viaggio. Queste persone devono quindi avere accesso al trasporto e non essere escluse a causa della loro disabilità o mancanza di mobilità ▐ . Dovrebbero godere del diritto di assistenza nei porti, ai punti di imbarco/sbarco dove non esistono porti, nonché a bordo delle navi passeggeri. Per favorire l'inclusione sociale, l'assistenza in questione dovrebbe essere fornita alle persone interessate gratuitamente. I vettori dovrebbero fissare norme in materia di accessibilità, basandosi di preferenza sul sistema europeo di normalizzazione.

(5)

Nella progettazione di eventuali nuovi porti e terminal, come pure in occasione di lavori di ristrutturazione profonda, gli organi di gestione dei porti e i vettori che li gestiranno dovrebbero ▐ tener conto delle esigenze delle persone con disabilità e a mobilità ridotta. Analogamente, i vettori dovrebbero ▐ tenere conto di tali esigenze in sede di progettazione e di ammodernamento delle navi passeggeri, in conformità della direttiva 98/18/CE del Consiglio, del 17 marzo 1998, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (4).

(6)

L'assistenza fornita nei porti situati sul territorio di uno Stato membro al quale si applica il trattato dovrebbe, tra l'altro, permettere alle persone con disabilità e a mobilità ridotta di spostarsi da un determinato punto di arrivo in un porto a una nave passeggeri e dalla nave passeggeri a un determinato punto di partenza dal porto, inclusi l'imbarco e lo sbarco.

(7)

L'assistenza dovrebbe essere finanziata in modo da ripartire i costi equamente fra tutti i passeggeri che utilizzano un determinato vettore ed evitare di scoraggiare il trasporto di persone con disabilità e a mobilità ridotta. Si ritiene che la modalità di finanziamento dell'assistenza più efficace sia un diritto, incluso nel prezzo di base del biglietto, applicato a ogni passeggero che utilizza un determinato vettore. I diritti dovrebbero essere decisi e applicati in modo pienamente trasparente.

(8)

Nell'organizzare l'assistenza alle persone con disabilità e a mobilità ridotta, nonché la formazione del proprio personale, i vettori dovrebbero tenere conto della raccomandazione dell'Organizzazione marittima internazionale sulla progettazione e la gestione di navi da passeggeri al fine di rispondere alle necessità degli anziani e dei disabili (5).

(9)

Le disposizioni relative all'imbarco di persone con disabilità o a mobilità ridotta non dovrebbero pregiudicare le vigenti norme generali in materia di imbarco di passeggeri stabilite a livello internazionale, comunitario o nazionale.

(10)

I passeggeri dovrebbero essere adeguatamente informati in caso di cancellazione o ritardo di un servizio. Tali informazioni dovrebbero aiutare i passeggeri a prendere le misure necessarie ed eventualmente ottenere informazioni circa collegamenti alternativi.

(11)

Si dovrebbero ridurre gli inconvenienti subiti dai passeggeri a causa della cancellazione del loro viaggio o di lunghi ritardi. A tale scopo i passeggeri dovrebbero ricevere la necessaria assistenza e avere la possibilità di cancellare il viaggio e ottenere il rimborso del biglietto o il riavviamento a condizioni soddisfacenti.

(12)

I vettori dovrebbero prevedere un risarcimento dei passeggeri in caso di ritardo o cancellazione di un servizio, in percentuale del prezzo del biglietto, fatto salvo quando il ritardo o la cancellazione è dovuto a circostanze straordinarie, che non avrebbero potuto essere evitate neppure prendendo tutte le misure ragionevoli.

(13)

I vettori dovrebbero collaborare per adottare disposizioni a livello nazionale o europeo per migliorare l'assistenza offerta ai passeggeri ogniqualvolta il loro viaggio viene interrotto, in particolare in caso di ritardi prolungati.

(14)

Il presente regolamento non dovrebbe incidere sui diritti dei passeggeri definiti dalla direttiva 90/314/CEE del Consiglio concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti «tutto compreso» (6). In caso di cancellazione di un viaggio con circuito tutto compreso per motivi diversi dalla cancellazione del servizio di trasporto marittimo il presente regolamento non dovrebbe applicarsi.

(15)

I passeggeri dovrebbero essere correttamente informati dei loro diritti ai sensi del presente regolamento, affinché possano esercitarli in modo efficace. Fra i diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne dovrebbe rientrare l'ottenimento di informazioni relative al servizio prima e durante il viaggio. Tutte le informazioni dovrebbero essere fornite ai passeggeri anche in formati ▐ accessibili alle persone con disabilità e a mobilità ridotta.

(16)

Gli Stati membri dovrebbero verificare e assicurare il rispetto del presente regolamento nonché nominare un apposito organismo incaricato di farlo eseguire. Tale supervisione non incide sui diritti dei passeggeri di ricorrere ai mezzi giudiziari di ricorso conformemente alla legislazione nazionale.

(17)

I passeggeri dovrebbero essere in grado di esercitare i propri diritti mediante procedure di reclamo appropriate applicate dai vettori o, se del caso, mediante trasmissione di reclami all'organismo designato a questo fine dallo Stato membro interessato.

(18)

I reclami in materia di assistenza nei porti o ai punti di imbarco/sbarco devono essere indirizzati all'organismo incaricato dell' esecuzione del presente regolamento designato dallo Stato membro in cui è situato il porto. I reclami in materia di assistenza da parte di un vettore marittimo dovrebbero essere indirizzati all'organismo incaricato dell'esecuzione del presente regolamento designato dallo Stato membro che ha rilasciato la licenza di esercizio al vettore. L'organismo designato per l'esecuzione del presente regolamento dovrebbe avere il potere e la capacità di esaminare singoli reclami e di agevolare la risoluzione extragiudiziale delle controversie.

(19)

La Commissione dovrebbe proporre regole chiare in materia di diritti dei passeggeri relativamente a responsabilità, accessibilità e diritti delle persone con disabilità o delle persone a mobilità ridotta ai punti di trasferimento dei passeggeri tra terra e mare o nel trasporto per vie navigabili interne.

(20)

Gli Stati membri dovrebbero stabilire sanzioni per le infrazioni al presente regolamento e provvedere affinché vengano applicate. Le sanzioni, che possono prevedere il pagamento di un risarcimento al passeggero interessato, dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

(21)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire la garanzia di livelli elevati ed equivalenti di protezione e assistenza ai passeggeri in tutti gli Stati membri e la garanzia per gli operatori economici di condizioni armonizzate all'interno di un mercato unico, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(22)

In caso di una futura iniziativa legislativa europea relativa ai diritti dei passeggeri, sarebbe sensato adottare un approccio legislativo orizzontale che copra tutti i mezzi di trasporto, alla luce della necessità di utilizzare il trasporto combinato.

(23)

L'esecuzione del presente regolamento dovrebbe basarsi sul regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori («regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori») (7). Occorre pertanto modificare di conseguenza tale regolamento.

(24)

La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (8) dovrebbe essere applicata rigorosamente al fine di garantire il rispetto della vita privata dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne, nonché di garantire che l'informazione richiesta serva unicamente a ottemperare agli obblighi di assistenza fissati dal presente regolamento e non sia utilizzata a danno dei passeggeri.

(25)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, segnatamente, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce regole che disciplinano:

1)

la non discriminazione fra i passeggeri riguardo alle condizioni di trasporto offerte dai vettori;

2)

la non discriminazione e l'assistenza obbligatoria nei confronti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta;

3)

gli obblighi dei vettori nei confronti dei passeggeri in caso di cancellazione o di ritardo;

4)

le informazioni minime da fornire ai passeggeri;

5)

il trattamento dei reclami;

6)

l'esecuzione dei diritti dei passeggeri.

Articolo 2

Ambito d'applicazione

1.   Il presente regolamento si applica al trasporto commerciale di passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne con navi passeggeri , comprese le crociere, fra o nei porti o in qualsiasi punto di imbarco/sbarco situato sul territorio di uno Stato membro a cui si applica il trattato.

2.   Gli Stati membri possono esonerare servizi coperti dai contratti di servizio pubblico se tali contratti garantiscono ai passeggeri un livello di diritti simile a quello previsto dal presente regolamento.

3.     Gli Stati membri sono autorizzati ad escludere dall'ambito di applicazione del presente regolamento i servizi di trasporto urbano e suburbano, qualora assicurino che gli obiettivi perseguiti dal presente regolamento possono essere raggiunti grazie a disposizioni normative e garantiscono ai passeggeri diritti ad un livello comparabile a quello prescritto dal presente regolamento.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)   «persona con disabilità» o «persona a mobilità ridotta»:: qualsiasi persona la cui mobilità sia ridotta, nell'uso del trasporto, a causa di qualsiasi disabilità fisica (sensoriale o locomotoria, permanente o temporanea), disabilità o handicap mentale o psicosociale , o per qualsiasi altra causa di disabilità, o per ragioni di età, e la cui condizione richieda un'attenzione adeguata e un adattamento del servizio fornito a tutti i passeggeri per rispondere alle esigenze specifiche di detta persona;

b)   «cancellazione»: la mancata effettuazione di un servizio originariamente previsto e per il quale sia stato prenotato almeno un posto;

c)   «ritardo»: la differenza di tempo tra l'ora di partenza o di arrivo prevista del passeggero secondo l'orario pubblicato e l'ora della sua partenza o del suo arrivo effettivo o previsto;

d)   «vettore»: una persona che ha concluso, o per conto della quale sia stato concluso un contratto di trasporto, o il vettore di fatto, indipendentemente dal fatto che il trasporto venga realizzato effettivamente da lui o da un vettore di fatto, eccettuati gli operatori turistici;

e)   «servizio passeggeri marittimo commerciale»: un servizio di trasporto marittimo di passeggeri operato da un vettore su una rotta di linea o non di linea e offerto al pubblico a titolo oneroso, sia singolarmente sia come parte di un pacchetto;

f)   «vettore di fatto»: la persona diversa dal vettore e dall'operatore turistico, che esegue effettivamente la totalità o parte del trasporto;

g)   «porto»: una zona di terra e di mare appositamente predisposta e dotata di attrezzature che le consentono, in via principale, di accogliere naviglio, effettuare operazioni di carico, scarico, deposito di merci, presa in consegna e riconsegna di tali merci per trasporto interno e l'imbarco e lo sbarco delle navi passeggeri;

h)   «punto di imbarco/sbarco»: una zona di terra e di mare diversa da un porto, dove avviene regolarmente l'imbarco/sbarco dei passeggeri;

i)   «nave»: le imbarcazioni marittime o per la navigazione interna , ad esclusione dei veicoli a cuscino d'aria;

j)   «contratto di trasporto»: un contratto di trasporto fra un vettore ▐ e un passeggero per la fornitura di uno o più servizi di trasporto , indipendentemente dal fatto che il biglietto sia stato acquistato presso un vettore, un operatore turistico, un venditore di biglietti o su internet ;

k)   «biglietto»: un documento in corso di validità che dà diritto al trasporto o un titolo equivalente in forma non cartacea, compresa la forma elettronica, emesso o autorizzato dal vettore o dal suo venditore di biglietti autorizzato;

l)   «venditore di biglietti»: qualsiasi intermediario che venda servizi di trasporto marittimo , compresi i servizi venduti come parte del pacchetto, per conto di un vettore o di un operatore turistico ;

m)   «operatore turistico»: l'organizzatore ▐, diverso dal vettore, ai sensi dell'articolo 2, punto 2, della direttiva 90/314/CEE;

n)   «prenotazione»: un'autorizzazione su carta o in forma elettronica che dà diritto al trasporto in base a piani personalizzati di trasporto precedentemente confermati;

o)   «nave passeggeri»: qualsiasi nave che trasporti più di dodici passeggeri;

p)   «autorità portuale» o «ente di gestione del porto»: l'organismo al quale la normativa nazionale affida, insieme ad altre attività o in via esclusiva, il compito di amministrare e gestire infrastrutture portuali e coordinare e controllare le attività degli operatori presenti in un porto o sistema portuale. Può comprendere più organismi distinti o essere responsabile di più porti;

q)   «crociera»: un'attività di navigazione per passeggeri completata da alloggio e altri servizi, di durata superiore a un giorno (pernottamento), che non costituisce un servizio passeggeri regolare o di linea fra due o più porti, ma con passeggeri che di norma tornano nel porto di imbarco;

r)     «formati accessibili» :

quelli che permettono a tutti i passeggeri di consultare le stesse informazioni utilizzando testo, Braille, audio, video e/o formati elettronici. Esempi di formati accessibili sono, anche se l'elenco non è esaustivo e può variare con gli sviluppi tecnologici, i pittogrammi, gli annunci vocali e la sottotitolazione;

s)     «passeggero» :

la persona che viaggia in virtù di un contratto di trasporto, ad eccezione delle persone che accompagnano veicoli, rimorchi o beni trasportati come carichi o beni commerciali;

t)     «arrivo» :

il momento effettivo in cui l'imbarcazione attracca all'ormeggio di destinazione;

u)     «partenza» :

il momento effettivo in cui l'imbarcazione lascia l'ormeggio;

v)     «prezzo del biglietto» :

l'importo pagato per il trasporto e l'alloggio a bordo. Sono esclusi i costi dei pasti, delle altre attività e degli acquisti effettuati a bordo;

w)     «forza maggiore» : un evento o una circostanza che non sarebbero stati evitabili neanche con ogni ragionevole misura, come guerre, invasioni, azioni condotte da nemici stranieri, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerre civili, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, potere militare o usurpazione di potere, confische militari o illegali, attività terroristiche, nazionalizzazioni, sanzioni statali, blocchi, embarghi, contenziosi di lavoro, scioperi, serrate, guasti, black-out elettrici o calamità naturali come incendi, inondazioni, terremoti, bufere, uragani. I casi di forza maggiore possono anche essere causati da condizioni estreme di marea, forti venti, onde che superino altezze significative e formazione di ghiaccio .

Articolo 4

Contratto di trasporto e condizioni contrattuali non discriminatorie

1.   I vettori forniscono ai passeggeri una prova della conclusione del contratto di trasporto mediante emissione di uno o più biglietti. Il biglietto fa fede, fino a prova contraria, della conclusione del contratto e garantisce così i diritti previsti dal presente regolamento.

2.   Fatti salvi gli obblighi di servizi pubblico che prevedono tariffe sociali, le condizioni contrattuali e le tariffe applicate dai vettori e altri venditori di biglietti vengono offerte al pubblico senza alcuna discriminazione in base alla nazionalità o al luogo di residenza dell'acquirente finale o al luogo di stabilimento del vettore o del venditore di biglietti nella Comunità.

Articolo 5

Inammissibilità di deroghe

1.   Gli obblighi stabiliti dal presente regolamento non sono oggetto di restrizioni o rinuncia, in particolare per effetto di clausole derogatorie o restrittive del contratto di trasporto.

2.   I vettori possono offrire al passeggero condizioni contrattuali più favorevoli delle condizioni fissate nel presente regolamento.

Capo II

Diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta

Articolo 6

Divieto di rifiutare il trasporto

1.   I vettori, i venditori di biglietti e gli operatori turistici non rifiutano, per motivi di disabilità o mobilità ridotta:

a)

di accettare una prenotazione, o di emettere un biglietto, per un viaggio a cui si applica il presente regolamento;

b)

di imbarcare una persona con disabilità o a mobilità ridotta in un porto o punto di imbarco/sbarco, purché la persona interessata sia in possesso di un biglietto valido o di una prenotazione.

2.   Le prenotazioni e i biglietti sono offerti alle persone con disabilità e alla persone a mobilità ridotta senza costi aggiuntivi.

Articolo 7

Deroghe e condizioni speciali

1.   In deroga alle disposizioni dell'articolo 6, i vettori, i venditori di biglietti o gli operatori turistici possono rifiutare ▐ di accettare una prenotazione per una persona con disabilità o a mobilità ridotta, di emettere un biglietto a suo favore o di imbarcarla, ▐ se la struttura della nave passeggeri rende fisicamente impossibile l'imbarco o il trasporto della persona con disabilità o a mobilità ridotta e se a questa non può essere offerto il normale livello di servizio in modo sicuro, dignitoso e concretamente fattibile .

Qualora una prenotazione non sia accettata per i motivi indicati al primo comma, ▐ i vettori, i venditori di biglietti o gli operatori turistici compiono sforzi ragionevoli per proporre un'alternativa accettabile alla persona in questione.

In caso di prenotazione anticipata, alla persona con disabilità o a mobilità ridotta cui sia stato rifiutato l'imbarco ▐ e all'eventuale accompagnatore in applicazione del paragrafo 2 è offerto il diritto al rimborso o a riavviamento, come previsto dall'allegato I. ▐

2.   ▐ Un vettore, un venditore di biglietti o un operatore turistico può esigere che una persona con disabilità o a mobilità ridotta sia accompagnata da un'altra persona in grado di fornirle l'assistenza richiesta, se ciò è strettamente necessario.

3.   Quando un vettore, un venditore di biglietti o un operatore turistico esercita una deroga a norma dei paragrafi 1 o 2, informa immediatamente la persona con disabilità o a mobilità ridotta delle ragioni ivi sottese. Su richiesta, il vettore, il venditore di biglietti o l'operatore turistico comunicano tali ragioni per iscritto alla persona con disabilità o a mobilità ridotta entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta.

Articolo 8

Accessibilità e informazione

1.   I vettori stabiliscono, sotto il controllo degli organismi nazionali di applicazione e con la partecipazione attiva ▐ delle organizzazioni rappresentative dei porti, delle persone con disabilità e a mobilità ridotta ▐, norme di accesso non discriminatorie applicabili al trasporto di persone con disabilità e a mobilità ridotta e loro accompagnatori , nonché eventuali restrizioni al loro trasporto o a quello di attrezzature per la mobilità dovute alla struttura delle navi passeggeri, al fine di ottemperare ai pertinenti requisiti di sicurezza. Queste norme definiscono tutte le condizioni di accesso al servizio marittimo in questione, compresa l'accessibilità delle navi gestite e dei servizi offerti a bordo e delle attrezzature di assistenza ivi installate .

2.   Le norme di cui al paragrafo 1 sono messe a disposizione del pubblico da parte dei vettori o dei venditori di biglietti , in forma fisica o su internet, almeno al momento della prenotazione, in formati accessibili, secondo modalità adeguate, e nelle stesse lingue in cui l'informazione viene normalmente fornita a tutti i passeggeri. Nel fornire le informazioni particolare attenzione è prestata alle esigenze delle persone con disabilità o a mobilità ridotta.

3.   Su richiesta i vettori mettono a disposizione in formati accessibili le norme internazionali, comunitarie o nazionali che stabiliscono i requisiti di sicurezza su cui si basano le norme di accesso non discriminatorio.

4.   Gli operatori turistici mettono a disposizione le norme di cui al paragrafo 1 che si applicano alle tratte comprese nei viaggi, nelle vacanze e nei circuiti «tutto compreso» da essi organizzati, venduti o proposti.

5.   I vettori, i loro venditori di biglietti o operatori turistici garantiscono che tutte le informazioni pertinenti relative alle condizioni del trasporto, le informazioni sul viaggio e le informazioni sull'accessibilità dei servizi nonché una conferma scritta della prestazione di assistenza siano disponibili in formati accessibili per le persone con disabilità e a mobilità ridotta, comprese prenotazioni e informazioni online.

Articolo 9

Diritto all'assistenza nei porti

1.   In caso di partenza, transito o arrivo di una persona con disabilità o a mobilità ridotta in un porto, il vettore è responsabile di fornire gratuitamente all'interessato l'assistenza di cui all'allegato II per salire sul servizio in partenza o scendere dal servizio in arrivo per cui ha acquistato un biglietto, senza pregiudizio delle norme di accesso di cui all'articolo 8, paragrafo 1. L'assistenza va adattata alle esigenze individuali della persona con disabilità o della persona a mobilità ridotta.

2.   Il vettore può fornire direttamente l'assistenza o concludere contratti di fornitura di detta assistenza con una o più altre parti. Il vettore può concludere tale contratto o contratti di propria iniziativa o su richiesta, anche di un'autorità portuale, e tenendo conto dei servizi esistenti presso il porto in questione.

Quando un vettore conclude un contratto con una o più altre parti per la fornitura di assistenza, resta responsabile di fornire tale assistenza e di garantire il rispetto delle norme di qualità di cui all'articolo 14, paragrafo 1.

3.   Per finanziare l'assistenza nei porti, i vettori possono, su base non discriminatoria, applicare un diritto specifico a tutti i passeggeri Il diritto specifico è ragionevole, proporzionato ai costi e trasparente.

4.   I vettori mettono a disposizione dell'organismo o degli organismi responsabili dell'esecuzione, designati a norma dell’articolo 27, paragrafo 1, un resoconto annuale verificato dei diritti riscossi e dei costi sostenuti per quanto riguarda l'assistenza alle persone con disabilità e a mobilità ridotta.

5.     A norma dell'articolo 12, l'ente di gestione del porto ha il compito, se necessario, di rendere accessibile il porto alle persone disabili e alle persone a mobilità ridotta.

Articolo 10

Diritto all'assistenza nei punti di imbarco / sbarco

Dove non esistono porti per una destinazione o tratta particolare, l'assistenza viene organizzata dal vettore nel punto di imbarco/sbarco in conformità dell'articolo 9.

Articolo 11

Diritto all'assistenza a bordo delle navi

I vettori forniscono gratuitamente alle persone con disabilità o a mobilità ridotta che partono da un porto a cui si applica il presente regolamento, vi arrivano o vi transitano per lo meno l'assistenza di cui all'allegato III.

Articolo 12

Condizioni alle quali è fornita l'assistenza

I vettori, gli enti di gestione dei porti, i venditori di biglietti e gli operatori turistici cooperano al fine di fornire assistenza alle persone con disabilità o a mobilità ridotta a norma degli articoli 9, 10 e 11 come segue:

a)

l'assistenza è fornita a condizione che il tipo di assistenza richiesta dalla persona disabile o a mobilità ridotta sia notificato all'atto della prenotazione o con almeno 48 ore di anticipo al vettore, al venditore di biglietti o all'operatore turistico da cui è stato acquistato il biglietto , a meno che il fornitore di assistenza e il passeggero concordino un periodo di notifica più breve, ad eccezione delle crociere, in cui la necessità di assistenza è notificata al momento della prenotazione . Qualora il biglietto consenta viaggi multipli, è sufficiente una sola notifica, purché sia fornita un'adeguata informazione sugli orari dei viaggi successivi;

b)

i vettori, i venditori di biglietti e gli operatori turistici adottano tutte le misure necessarie per chiedere alle persone con disabilità o a mobilità ridotta se abbiano esigenze di assistenza e per ricevere dalle stesse le notifiche relative a tali necessità. Il passeggero riceve la conferma dell'avvenuta notifica delle esigenze di assistenza . Questi obblighi si applicano a tutti i loro punti vendita, comprese le vendite telefoniche o via internet;

c)

se non vengono effettuate notifiche in conformità della lettera a), i vettori, i venditori di biglietti e gli operatori turistici fanno tutto il possibile per garantire che l'assistenza venga fornita in modo tale che la persona con disabilità o a mobilità ridotta possa salire sul servizio in partenza, prendere il servizio in coincidenza o scendere dal servizio in arrivo per cui ha acquistato un biglietto;

d)

fatti salvi i poteri delle altre entità per quanto riguarda zone ubicate al di fuori delle strutture portuali, l'ente di gestione del porto o un'altra persona autorizzata designa i punti di arrivo e di partenza entro i confini portuali, sia all'interno che all'esterno dei terminal a seconda dei casi, presso cui le persone con disabilità o a mobilità ridotta possono annunciare il proprio arrivo e l'assistenza richiesta; tali punti vengono chiaramente segnalati e offrono informazioni di base riguardo al porto e all'assistenza fornita in formati accessibili;

e)

l'assistenza è fornita a condizione che la persona con disabilità o a mobilità ridotta si presenti nel punto designato:

a un'ora stabilita dal vettore a condizione che non preceda di più di sessanta minuti l'orario di partenza previsto, ║

qualora non sia stato stabilito un orario, almeno trenta minuti prima dell'orario di imbarco previsto , salvo quanto diversamente concordato fra il passeggero e chi fornisce l'assistenza, o

nel caso delle crociere, a un'ora stabilita dal vettore che non preceda di più di sessanta minuti l'orario di check-in;

f)

se una persona con disabilità o a mobilità ridotta ha bisogno di un cane da assistenza, tale cane viene sistemato a condizione che venga fornita notifica al vettore, al venditore di biglietti o all'operatore turistico in conformità delle norme nazionali applicabili in materia di trasporto di cani da assistenza riconosciuti a bordo di navi passeggeri, se tali norme esistono.

Articolo 13

Trasmissione delle informazioni a terzi

1.   Quando la fornitura di assistenza è stata data in appalto, se il vettore riceve una notifica di richiesta di assistenza almeno quarantotto ore prima dell'orario di partenza previsto, trasmette le informazioni in questione affinché l'appaltatore le riceva non appena possibile e in ogni caso almeno trentasei ore prima dell'orario di partenza previsto di tale viaggio.

2.   Quando la fornitura di assistenza è stata data in appalto, se il vettore ▐ non riceve una notifica di richiesta di assistenza almeno quarantotto ore prima dell'orario di partenza previsto, trasmette le informazioni all'appaltatore non appena possibile.

Articolo 14

Norme di qualità per l'assistenza

1.   In collaborazione con le organizzazioni che rappresentano i passeggeri con disabilità e a mobilità ridotta, i vettori fissano le norme di qualità per l'assistenza di cui agli allegati II e III e stabiliscono le risorse necessarie per rispettarle.

2.   Nel fissare dette norme, si tiene pienamente conto delle politiche e dei codici di condotta riconosciuti a livello internazionale riguardanti l'agevolazione del trasporto di persone con disabilità o a mobilità ridotta, in particolare la raccomandazione dell'Organizzazione marittima internazionale sulla progettazione e la gestione di navi da passeggeri al fine di rispondere alle necessità degli anziani e dei disabili.

3.   I vettori pubblicano le proprie norme di qualità in formati accessibili .

Articolo 15

Formazione

I vettori:

a)

assicurano che il proprio personale, compreso il personale alle dipendenze di un subappaltatore, che fornisce un'assistenza diretta alle persone disabili e a mobilità ridotta abbia le conoscenze per soddisfare le necessità di tali persone, a seconda della disabilità o della riduzione di mobilità;

b)

forniscono una formazione incentrata sull'assistenza e sulla sensibilizzazione alla disabilità, come descritto all'allegato IV, a tutto il loro personale ▐ che lavora nel porto a diretto contatto con i viaggiatori;

c)

assicurano che tutti i nuovi dipendenti che entrano in contatto diretto con i passeggeri ricevano una formazione sulla disabilità e che tutto il personale segua al momento opportuno corsi di aggiornamento in materia.

Articolo 16

Risarcimento per sedie a rotelle e attrezzature per la mobilità

1.    A parte i casi in cui il passeggero proprietario dell'attrezzatura è già stato indennizzato a norma del regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente (9), nel caso in cui le sedie a rotelle, le altre attrezzature per la mobilità o parti di esse vengano perse o danneggiate durante la movimentazione nel porto o il trasporto a bordo delle navi, il passeggero cui appartengono è risarcito ▐, a seconda di chi era responsabile dell'attrezzatura al momento della perdita o del danno.

Se necessario, si fa tutto il possibile per fornire rapidamente attrezzatura di sostituzione adatta alle esigenze del passeggero interessato .

2.   L'importo del risarcimento dovuto ai sensi del presente articolo non ha limiti.

Capo III

Obblighi dei vettori in caso di interruzione del viaggio

Articolo 17

Fornitura di informazioni

1.   In caso di ritardo, il vettore ║ o, se appropriato, l'ente di gestione del porto ne informa i passeggeri ▐ non oltre trenta minuti dopo la partenza prevista o un'ora prima dell'arrivo previsto. Se l'informazione è disponibile, il vettore informa i passeggeri degli orari previsti di partenza e di arrivo.

2.   Se i passeggeri perdono una coincidenza a causa di un ritardo, il vettore di fatto compie sforzi ragionevoli per informare i passeggeri interessati in merito a coincidenze alternative.

3.     Il vettore o l'ente di gestione del porto provvedono a che i passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta ricevano le informazioni prescritte dai paragrafi 1 e 2 in formati accessibili.

Articolo 18

Diritto all'assistenza

1.   Quando un vettore prevede ragionevolmente che un servizio marittimo passeggeri subisca un ritardo superiore a sessanta minuti rispetto all'orario previsto di partenza, deve offrire gratuitamente ai passeggeri pasti e bevande in quantità ragionevole in proporzione ai tempi di attesa, se sono disponibili sulla nave o in porto o possono essere ragionevolmente forniti.

2.   In caso di ritardo che renda necessario un soggiorno di una o più notti o un soggiorno supplementare rispetto a quello previsto dal passeggero, ▐ i passeggeri ricevono gratuitamente la sistemazione in albergo o di altro tipo e il trasporto tra il porto e la sistemazione, oltre ai pasti e alle bevande di cui al paragrafo 1. I costi della sistemazione e del trasporto supplementari a carico del vettore non possono essere superiori al doppio del prezzo del biglietto.

3.   Se il servizio marittimo non può più essere proseguito, i vettori organizzano, ove possibile e quanto prima, servizi di trasporto alternativi per i passeggeri.

4.   Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3, il vettore di fatto presta particolare attenzione alle esigenze delle persone con disabilità e a mobilità ridotta e dei loro accompagnatori.

Articolo 19

Itinerari alternativi e rimborso

1.   Quando un vettore prevede ragionevolmente che un servizio marittimo passeggeri subisca un ritardo superiore a centoventi minuti rispetto all'orario previsto di partenza, il passeggero immediatamente:

a)

riceve l'offerta di servizi di trasporto alternativi a condizioni ragionevoli o, se ciò non è praticabile, viene informato in merito a servizi di trasporto alternativi offerti da altri operatori di trasporti;

b)

si vede offerto il rimborso del prezzo del biglietto se decide di non effettuare il viaggio con il vettore .

Il rimborso di cui alla lettera b) avviene a condizioni identiche a quelle previste per il risarcimento di cui all'articolo 20 , paragrafi 3, 4 e 5 .

2.    In deroga al paragrafo 1, i passeggeri di una crociera sono riavviati o rimborsati in a norma delle disposizioni della direttiva 90/314/CEE.

Articolo 20

Risarcimento del prezzo del biglietto

1.   Fermo restando il diritto al trasporto, il passeggero può chiedere al vettore un risarcimento in caso di ritardo all'arrivo ▐ . I risarcimenti minimi sono fissati come segue:

a)

il 25 % del prezzo del biglietto in caso di ritardo compreso tra sessanta e centodiciannove minuti;

b)

il 50 % del prezzo del biglietto in caso di ritardo pari o superiore a centoventi minuti.

c)

Il 100 % del prezzo del biglietto se il vettore non fornisce servizi alternativi o le informazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a).

2.   Il paragrafo 1 non si applica ai passeggeri di una crociera . Questi possono pretendere un risarcimento in conformità della direttiva 90/314/CEE.

3.   Il risarcimento è effettuato entro un mese dalla presentazione della relativa domanda. Il risarcimento può essere effettuato mediante buoni e/o altri servizi se le condizioni sono flessibili (per quanto riguarda in particolare il periodo di validità e la destinazione). Il risarcimento è effettuato in denaro su richiesta del passeggero.

4.     Qualora il vettore abbia annunciato con almeno tre giorni di anticipo rispetto all'orario di partenza previsto la cancellazione o il rinvio della traversata o un aumento del tempo di percorrenza, il diritto al risarcimento decade.

Articolo 21

Forza maggiore

Gli obblighi stabiliti agli articoli 18, 19 e 20 non si applicano nei casi di forza maggiore che impediscano la prestazione del servizio di trasporto.

Articolo 22

Ulteriori richieste risarcitorie

Nessuna disposizione del presente regolamento impedisce ai passeggeri di rivolgersi ai tribunali nazionali per ottenere risarcimenti connessi a perdite dovute a cancellazione o ritardo dei servizi di trasporto. Il risarcimento accordato in virtù del presente regolamento può essere dedotto da qualsiasi risarcimento complementare accordato.

Articolo 23

Misure aggiuntive a favore dei passeggeri

Sotto il controllo degli organismi nazionali incaricati dell'applicazione, i vettori collaborano al fine di adottare disposizioni a livello nazionale ed europeo, con la partecipazione degli interessati, delle organizzazioni professionali e delle associazioni dei consumatori, dei passeggeri , dei porti e delle persone con disabilità. Queste misure sono volte a migliorare l'assistenza ai passeggeri, in particolare in caso di ritardi prolungati, interruzione o cancellazione dei servizi.

Capo IV

Informazione dei passeggeri e trattamento dei reclami

Articolo 24

Il diritto all'informazione sul viaggio

Gli enti di gestione dei porti e i vettori forniscono ai passeggeri informazioni adeguate per tutto il viaggio in formati accessibili e nelle lingue abituali . Particolare attenzione viene prestata alle esigenze delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta.

Articolo 25

Informazioni sui diritti dei passeggeri

1.   I vettori provvedono affinché, al più tardi alla partenza, i passeggeri dispongano di informazioni appropriate e comprensibili sui diritti ad essi conferiti dal presente regolamento. Se le informazioni sono state fornite dal vettore o dal vettore di fatto, l'altro non è obbligato a fornire le stesse informazioni. Le informazioni sono fornite in formati accessibili e nelle lingue abituali . Nel fornire le informazioni particolare attenzione viene prestata alle esigenze delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta.

2.   I vettori e gli enti di gestione dei porti garantiscono che le informazioni sui diritti dei passeggeri previste dal presente regolamento siano a disposizione del pubblico sia a bordo delle navi che nei porti. Tali informazioni includono i dati necessari per contattare l'organismo o gli organismi designati dagli Stati membri a norma dell’articolo 27, paragrafo 1.

Articolo 26

Reclami

1.    Le autorità degli Stati membri istituiscono un meccanismo indipendente per il trattamento dei reclami , accessibile a tutti i passeggeri comprese le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta, per i diritti e gli obblighi contemplati dal presente regolamento.

2.   I passeggeri possono presentare un reclamo a un vettore entro un mese dal giorno in cui il servizio è stato prestato o avrebbe dovuto essere prestato. Entro venti giorni lavorativi, il destinatario del reclamo fornisce una risposta motivata o, in casi giustificati, informa il passeggero della data entro la quale può aspettarsi una risposta. Il tempo necessario per rispondere non supera i due mesi dal ricevimento del reclamo.

3.   Se non viene data una risposta entro i termini di cui al paragrafo 2, il reclamo si considera accettato.

Capo V

ontrollo dell'applicazione e organismi nazionali ad essa preposti

Articolo 27

Organismi nazionali preposti al controllo dell'applicazione

1.   Ogni Stato membro designa un organismo incaricato dell'applicazione del presente regolamento. Ogni organismo adotta le misure necessarie per vigilare sull'introduzione delle norme di accessibilità di cui all'articolo 8 nonché garantire l'osservanza di tali norme e la tutela dei diritti dei passeggeri ▐ . Per quanto riguarda l'organizzazione, le decisioni di finanziamento, la struttura giuridica e il processo decisionale, ogni organismo è indipendente da interessi commerciali .

2.   Gli Stati membri informano la Commissione dell'organismo designato a norma del presente articolo e dello stesso.

3.   Ogni passeggero può presentare un reclamo in merito a presunte infrazioni al presente regolamento all'organismo appropriato di cui al paragrafo 1 ▐ designato da uno Stato membro.

4.   Gli Stati membri che hanno scelto di esonerare taluni servizi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, garantiscono la realizzazione di un meccanismo simile ai fini della tutela dei diritti dei passeggeri.

Articolo 28

Relazione sull'applicazione del presente regolamento

1.   Il 1o giugno di ogni anno gli organismi designati ai sensi dell’articolo 27 pubblicano una relazione sull'attività dell'anno precedente, che contiene fra l'altro:

a)

una descrizione delle azioni adottate per applicare le disposizioni del presente regolamento,

b)

un riferimento alla procedura applicabile alla risoluzione di reclami individuali,

c)

una sintesi delle norme in materia di accessibilità per le persone con disabilità e a mobilità ridotta applicabili nello Stato membro di appartenenza;

d)

dati aggregati sui reclami , compresi l'esito e i tempi di risoluzione degli stessi ;

e)

dati sulle sanzioni applicate;

f)

altre questioni rilevanti ai fini di una migliore applicazione del presente regolamento.

2.   Per potere redigere tale relazione gli organismi di esecuzione tengono statistiche sui reclami individuali, per argomento e società interessata. Su richiesta, tali dati vengono messi a disposizione della Commissione o delle autorità investigative nazionali fino a tre anni dopo la data dell'evento.

Articolo 29

Cooperazione tra gli organismi preposti all'applicazione

Gli organismi nazionali di cui all’articolo 27, paragrafo 1, si scambiano informazioni sulle loro rispettive attività e sui principi e sulle pratiche decisionali adottate per assicurare ai passeggeri una protezione coerente in tutta la Comunità. La Commissione li assiste in questo compito.

Articolo 30

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono il regime sanzionatorio applicabile alle infrazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni previste , che possono comprendere l'ingiunzione a versare un indennizzo al passeggero interessato, devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione e provvedono a notificare immediatamente le eventuali successive modificazioni.

Capo VI

Disposizioni finali

Articolo 31

Relazione

Entro  (10), la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul suo funzionamento e i suoi effetti. Se del caso, la relazione è accompagnata da apposite proposte normative che attuano in modo più dettagliato le disposizioni del presente regolamento o lo modificano.

Articolo 32

Modifica del regolamento (CE) n. 2006/2004

Nell'allegato V del regolamento (CE) n. 2006/2004 è aggiunto il seguente punto ║:

«19.

Regolamento (CE) n. …/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, [relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori]  (11).

Articolo 33

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal …  (12). Gli articoli 6, 7, 26, 27 e 30 si applicano a decorrere dal …  (13).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ║

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C ║

(2)  GU C ║

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 23 aprile 2009.

(4)  GU L 144 del 15.5.1998, pag. 1.

(5)  IMO - Comitato per la sicurezza marittima, circ. 735, 24 giugno 1996, al momento dell'adozione del presente regolamento.

(6)  GU L 158 del 23.06.1990, pag. 59.

(7)  GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1.

(8)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(9)   GU L 131 del 28.5.2009, pag. 24.

(10)  Tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

(11)  GU C ║»

(12)  Due anni dopo la pubblicazione del presente regolamento.

(13)  Un anno dopo la pubblicazione del presente regolamento.

Giovedì 23 aprile 2009
ALLEGATO I

Diritto al rimborso o al riavviamento in caso di prenotazione anticipata per le persone con disabilità e a mobilità ridotta

1.

Dove si fa riferimento al presente allegato, alle persone con disabilità e a mobilità ridotta viene offerta la scelta fra:

(a)

rimborso entro sette giorni, pagato in contanti, mediante trasferimento bancario elettronico, con versamenti o assegni bancari, o, previo accordo firmato dal passeggero, del costo completo del biglietto al prezzo a cui è stato acquistato, per la parte o le parti del viaggio non effettuato, e per la parte o le parti già effettuate se il viaggio non serve più allo scopo originario del passeggero, più, se pertinente,

un viaggio di ritorno verso il punto di partenza iniziale, non appena possibile; oppure

(b)

il riavviamento verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, non appena possibile; oppure

(c)

il riavviamento verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, ad una data successiva di suo gradimento, a seconda delle disponibilità di biglietti.

2.

Il paragrafo 1, lettera a), si applica anche ai passeggeri i cui viaggi rientrano in un servizio «tutto compreso», ad esclusione del diritto al rimborso qualora tale diritto sussista a norma della direttiva 90/314/CEE ║.

3.

Qualora una città o regione sia servita da più porti e un vettore di fatto offra a un passeggero un viaggio per un porto di destinazione diverso da quello prenotato dal passeggero, le spese di trasferimento del passeggero dal porto di arrivo a quello per il quale era stata effettuata la prenotazione o a un’altra destinazione vicina, concordata con il passeggero, sono a carico del vettore di fatto.

Giovedì 23 aprile 2009
ALLEGATO II

Assistenza nei porti

Assistenza e misure necessarie per consentire alle persone con disabilità e a mobilità ridotta di:

comunicare l’arrivo in un porto e la richiesta di assistenza,

spostarsi dal punto di ingresso al banco dell’accettazione (se esiste) o alla nave,

adempiere alle formalità di registrazione del passeggero e dei bagagli, se necessario,

procedere dal banco dell’accettazione (se esiste) alla nave, espletando i controlli per l’emigrazione, doganali e di sicurezza,

imbarcarsi sulla nave, avvalendosi dei mezzi necessari ;

procedere dal portellone della nave al posto a sedere o al settore,

riporre e recuperare il bagaglio a bordo;

procedere dal posto a sedere al portellone della nave;

sbarcare dalla nave, mediante elevatori, sedie a rotelle o altra assistenza specifica necessaria;

ritirare i bagagli (se necessario), completando i controlli per l’immigrazione e doganali,

procedere dalla sala ritiro bagagli o dal punto di sbarco a un punto di uscita designato,

recarsi ai servizi igienici in caso di necessità.

Quando una persona a mobilità ridotta è assistita da un accompagnatore, questa persona deve, qualora ne sia richiesta, poter prestare la necessaria assistenza in porto nonché per l’imbarco e lo sbarco.

Gestione di tutte le necessarie attrezzature per la mobilità, comprese le sedie a rotelle elettriche.

Sostituzione temporanea di attrezzatura per la mobilità danneggiata o smarrita, tenendo presente che la sostituzione con ausili comparabili potrebbe non essere fattibile, curando comunque che gli ausili di sostituzione abbiano caratteristiche tecniche e funzionali simili .

Assistenza a terra per cani da assistenza riconosciuti, ove opportuno.

Comunicazione in formato accessibile di informazioni necessarie per le operazioni di imbarco e di sbarco.

Giovedì 23 aprile 2009
ALLEGATO III

Assistenza a bordo delle navi

Trasporto sulla nave degli cani da assistenza riconosciuti, nel rispetto della regolamentazione nazionale.

Oltre agli apparecchi medici, trasporto di al massimo due attrezzature per la mobilità per persona con disabilità o a mobilità ridotta, comprese sedie a rotelle elettriche.

Comunicazione delle informazioni essenziali sull’itinerario in formato accessibile.

Realizzazione di ogni sforzo ragionevole al fine di attribuire, su richiesta, i posti a sedere tenendo conto delle esigenze delle ║ persone con disabilità o a mobilità ridotta, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e limitatamente alla disponibilità.

Se necessario, assistenza alle persone affinché possano raggiungere i servizi igienici.

Qualora una persona con disabilità o a mobilità ridotta sia assistita da una persona di accompagnamento, la società di navigazione effettua ogni sforzo ragionevole per attribuire a tale persona un posto a sedere vicino alla persona con disabilità o a mobilità ridotta.

Giovedì 23 aprile 2009
ALLEGATO IV

Formazione in materia di disabilità

Sensibilizzazione alla disabilità

La formazione del personale che lavora a diretto contatto con i viaggiatori riguarda i seguenti aspetti:

sensibilizzazione alle disabilità fisiche, sensoriali (uditive e visive), nascoste o di apprendimento e trattamento adeguato dei passeggeri che ne sono colpiti, compresa la capacità di distinguere fra le varie abilità di individui con mobilità, orientamento o comunicazione ridotta;

barriere incontrate da persone a mobilità ridotta, comprese barriere attitudinali, ambientali/fisiche, organizzative;

cani da assistenza riconosciuti, loro ruolo ed esigenze;

capacità di far fronte a situazioni inattese;

abilità interpersonali e metodi di comunicazione con non udenti e ipoudenti, ipovedenti, persone che soffrono di disturbi del linguaggio o persone con difficoltà di apprendimento;

generale consapevolezza degli orientamenti dell'IMO riguardo alla progettazione e la gestione di navi da passeggeri al fine di rispondere alle necessità degli anziani e dei disabili;

capacità di maneggiare con cura sedie a rotelle e altri ausili alla mobilità al fine di evitare danni (per tutto il personale addetto alla movimentazione dei bagagli se del caso).

Formazione incentrata sull'assistenza alla disabilità

La formazione del personale che assiste direttamente persone a mobilità ridotta riguarda i seguenti aspetti:

come aiutare gli utilizzatori di sedie a rotelle a sedersi sulla sedia a rotelle e ad alzarsi;

capacità di fornire assistenza alle persone a mobilità ridotta che viaggiano con un cane da assistenza ▐ , compreso il ruolo e le esigenze di tali cani ;

tecniche per scortare passeggeri non vedenti e ipovedenti ▐;

conoscenza dei tipi di attrezzatura che possono assistere le persone a mobilità ridotta e del modo di utilizzare tali attrezzature;

utilizzo delle attrezzature di assistenza all'imbarco e allo sbarco e conoscenza delle procedure adeguate di assistenza all'imbarco e allo sbarco che tutelano la sicurezza e la dignità delle persone a mobilità ridotta;

sufficiente comprensione dell'esigenza di assistenza affidabile e professionale, nonché consapevolezza della possibilità che alcuni passeggeri con disabilità provino sensazioni di vulnerabilità durante il viaggio a causa della loro dipendenza dall'assistenza fornita;

conoscenza delle tecniche di pronto intervento.


8.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 184/312


Giovedì 23 aprile 2009
Diritti dei passeggeri nel trasporto con autobus ***I

P6_TA(2009)0281

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 aprile 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori (COM(2008)0817 – C6-0469/2008 – 2008/0237(COD))

2010/C 184 E/68

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0817),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 71, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0469/2008),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0250/2009),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


Giovedì 23 aprile 2009
P6_TC1-COD(2008)0237

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 aprile 2009 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione ║,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

L'azione comunitaria nel settore del trasporto con autobus dovrebbe essere rivolta, tra l'altro, a garantire un livello elevato di protezione dei passeggeri, simile a quello offerto da altri modi di trasporto, qualunque sia la loro destinazione. Occorre inoltre tenere in debita considerazione le esigenze relative alla protezione dei consumatori in generale.

(2)

Poiché le persone che viaggiano in autobus sono la parte più debole del contratto di trasporto, è opportuno salvaguardare i diritti di questi viaggiatori, indipendentemente dalla loro nazionalità o dal loro luogo di residenza nella Comunità.

(3)

Qualora gli Stati membri assicurino ai passeggeri, mediante misure regolamentari alternative, un livello di diritti comparabile a quello previsto dal presente regolamento, essi dovrebbero poter escludere i servizi di trasporto urbano e suburbano dal campo d'applicazione del regolamento stesso. Tali misure dovrebbero tener conto delle carte dei diritti dei passeggeri delle reti di trasporto pubblico multimodale, che trattano le questioni di cui all'articolo 1 del presente regolamento. È opportuno che la Commissione esamini la possibilità di stabilire un insieme di diritti comuni dei passeggeri quanto ai trasporti urbani, suburbani e regionali che copra tutti i modi di trasporto, e che essa presenti al Parlamento una relazione corredata, se del caso, di una proposta legislativa.

(4)

È opportuno che gli Stati membri incoraggino lo sviluppo di carte dei passeggeri per i servizi di autobus urbani, suburbani e regionali che illustrino gli impegni dei vettori, al fine di accrescere la qualità del servizio e rispondere meglio alle esigenze dei passeggeri.

(5)

Le misure dell'Unione europea volte a migliorare i diritti dei passeggeri per quanto riguarda i trasporti effettuati con autobus dovrebbero tener conto delle caratteristiche specifiche di questo settore, che è costituito essenzialmente da piccole e medie imprese.

(6)

I passeggeri dovrebbero poter fruire di norme sulla responsabilità simili a quelle vigenti in altri modi di trasporto in caso di incidenti che provochino decesso o lesioni.

(7)

I passeggeri dovrebbero avere il diritto di ricevere anticipi di pagamento destinati a coprire le loro esigenze economiche immediate a seguito di un incidente.

(8)

I passeggeri danneggiati a seguito di un sinistro coperto da una garanzia assicurativa dovrebbero comunque rivolgere in via preliminare la richiesta di risarcimento, ai sensi del presente regolamento, al vettore dell'autobus, e solo in caso di mancato adempimento da parte di quest'ultimo possono richiedere l'intervento dell'impresa assicuratrice.

(9)

Le imprese che esercitano l'attività di trasporto con autobus dovrebbero essere responsabili per la perdita o il danneggiamento del bagaglio dei viaggiatori secondo condizioni simili a quelle vigenti in altri modi di trasporto.

(10)

I servizi di trasporto viaggiatori effettuati con autobus dovrebbero andare a beneficio di tutti i cittadini. Di conseguenza, le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta dovuta a disabilità, all'età o ad altri fattori dovrebbero avere opportunità simili a quelle disponibili per gli altri cittadini per quanto concerne la possibilità di usufruire dei servizi di trasporto effettuato con autobus ║. Le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta hanno gli stessi diritti di tutti gli altri cittadini alla libera circolazione, alla libertà di scelta e alla non discriminazione.

(11)

Alla luce dell'articolo 9 della convenzione dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità e al fine di offrire alle persone con disabilità e a mobilità ridotta la possibilità di effettuare viaggi con autobus a condizioni simili a quelle di cui godono gli altri cittadini, si dovrebbero stabilire norme in materia di non discriminazione e assistenza durante il viaggio. Queste persone dovrebbero quindi avere accesso al trasporto e non essere escluse a causa della loro disabilità o mancanza di mobilità, se non per motivi giustificati di sicurezza previsti dalla legge. Esse dovrebbero godere del diritto di assistenza nelle stazioni degli autobus e a bordo dei veicoli, anche per l'imbarco e lo sbarco. Per favorire l'inclusione sociale, l'assistenza in questione dovrebbe essere fornita alle persone interessate senza oneri aggiuntivi. I vettori dovrebbero fissare norme in materia di accessibilità, basandosi di preferenza sul sistema europeo di normalizzazione.

(12)

È necessario che le imprese che forniscono servizi di trasporto a mezzo autobus impartiscano una formazione specifica al proprio personale in modo che questo sia in grado di assistere correttamente le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta. Tale formazione dovrebbe essere fornita nel quadro della direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e la formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri (4). Gli Stati membri dovrebbero sostenere, per quanto possibile, le imprese che forniscono servizi di trasporto a mezzo autobus nella messa a punto e nella realizzazione di adeguati programmi di formazione.

(13)

Nella progettazione delle nuove stazioni, come pure in occasione di lavori di ristrutturazione, gli organismi di gestione dovrebbero ▐ tenere conto , senza eccezione, delle esigenze delle persone con disabilità e a mobilità ridotta. In ogni caso i gestori delle stazioni degli autobus devono designare i punti nei quali tali persone possono comunicare il loro arrivo e le necessità di ricevere assistenza.

(14)

Analogamente, i vettori dovrebbero tener conto di tali esigenze al momento di decidere le caratteristiche dei veicoli nuovi e l'ammodernamento di quelli esistenti.

(15)

Gli Stati membri dovrebbero migliorare le infrastrutture esistenti qualora ciò sia necessario per consentire ai vettori di garantire l'accesso alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta nonché di prestare loro un'adeguata assistenza.

(16)

Le misure dell'Unione europea volte a migliorare la mobilità senza barriere dovrebbero promuovere, in via prioritaria, l'accesso libero e senza barriere alle stazioni e alle fermate degli autobus.

(17)

Conformemente alle conclusioni del progetto COST 349 su accessibilità degli autobus e dei pullman granturismo, la Commissione dovrebbe proporre azioni per la realizzazione, alle stazioni e alle fermate degli autobus, di infrastrutture accessibili e interoperabili in tutta l'Unione europea.

(18)

Fra i diritti di cui godono i passeggeri che viaggiano su autobus rientra il diritto di ricevere informazioni in merito al servizio prima e durante il viaggio. Tutte le informazioni essenziali fornite ai passeggeri che viaggiano su autobus dovrebbero essere fornite in formati alternativi accessibili alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta.

(19)

Il presente regolamento non dovrebbe avere l'effetto di restringere i diritti dei vettori di chiedere un risarcimento a qualsiasi soggetto, compresi i terzi, in conformità della legislazione applicabile.

(20)

Si dovrebbero limitare i disagi subiti dai viaggiatori a causa della cancellazione del loro viaggio o di un ritardo prolungato. A tale scopo i passeggeri dovrebbero ricevere la necessaria assistenza e le necessarie informazioni. I passeggeri dovrebbero avere la possibilità di cancellare il viaggio e farsi rimborsare il prezzo del biglietto oppure ottenere un ravviamento a condizioni soddisfacenti ovvero informazioni su servizi di trasporto alternativi. Se i vettori omettono di fornire ai passeggeri l'assistenza necessaria, questi dovrebbero avere il diritto di ottenere un risarcimento in denaro.

(21)

I vettori dovrebbero collaborare per adottare disposizioni a livello nazionale o europeo allo scopo di migliorare le cure e l'assistenza offerte ai passeggeri ogni qualvolta il loro viaggio venga interrotto, in particolare in caso di ritardi prolungati.

(22)

Il presente regolamento non deve incidere sui diritti dei viaggiatori sanciti dalla direttiva 90/314/CEE del 13 giugno 1990 del Consiglio concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti «tutto compreso» (5). Il presente regolamento non si applica in caso di cancellazione di un viaggio con circuito tutto compreso per motivi diversi dalla cancellazione del servizio di trasporto con autobus.

(23)

I passeggeri dovrebbero essere pienamente informati dei diritti ad essi conferiti dal presente regolamento, in modo da poterli effettivamente esercitare.

(24)

I passeggeri dovrebbero essere posti in grado di esercitare i propri diritti mediante adeguate procedure di reclamo, organizzate dai vettori o, se del caso, mediante presentazione dei reclami agli organismi designati a questo fine dallo Stato membro interessato.

(25)

Gli Stati membri dovrebbero verificare l'osservanza del presente regolamento da parte dei vettori e designare un apposito organismo incaricato di assicurarne l'effettiva applicazione. Tale vigilanza non pregiudica il diritto dei passeggeri di adire gli organi giurisdizionali, conformemente alle norme procedurali nazionali.

(26)

Gli Stati membri dovrebbero istituire un sistema sanzionatorio per le violazioni del presente regolamento e assicurare l'applicazione di queste sanzioni. Le sanzioni dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

(27)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, segnatamente la garanzia di livelli di protezione e assistenza elevati ed equivalenti in tutti gli Stati membri nel trasporto effettuato per mezzo di autobus non possono essere realizzati in misura sufficiente dai soli Stati membri e possono dunque, a causa della loro significativa dimensione internazionale essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità, enunciato nello stesso articolo.

(28)

Il presente regolamento lascia impregiudicata la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (6).

(29)

L'attuazione del presente regolamento dovrebbe basarsi sul regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europea e del Consiglio del 27 ottobre 2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori («regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori») (7). È pertanto necessario modificare di conseguenza il suddetto regolamento.

(30)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali ed è conforme ai i principi riconosciuti, segnatamente, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce regole che disciplinano:

1)

la non discriminazione fra i passeggeri in relazione alle condizioni di trasporto offerte dai vettori;

2)

la responsabilità dei vettori nel caso di incidenti che provochino il decesso o lesioni dei passeggeri o la perdita o il danneggiamento del loro bagaglio;

3)

la non discriminazione e l'assistenza obbligatoria nei confronti delle persone con disabilità e a mobilità ridotta che viaggiano in autobus;

4)

gli obblighi dei vettori nei confronti dei passeggeri in caso di cancellazione o di ritardo;

5)

le informazioni minime da fornire ai passeggeri;

6)

il trattamento dei reclami;

7)

l'effettiva applicazione dei diritti dei passeggeri.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica al trasporto di passeggeri effettuato da autolinee mediante servizi regolari.

2.   Gli Stati membri possono escludere dall'applicazione del presente regolamento i servizi di trasporto urbano e suburbano, ▐ disciplinati da contratti di servizio pubblico, qualora tali contratti garantiscano ai passeggeri un livello di diritti simile a quello previsto dal presente regolamento.

3.   Ai servizi occasionali si applica esclusivamente il Capo II.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)

«vettore», un'impresa di trasporto autorizzata, nello Stato di stabilimento, a effettuare trasporti con autobus in conformità delle condizioni sull'accesso al mercato stabilite dalla legislazione nazionale e un'impresa di trasporto titolare di una licenza comunitaria in corso di validità rilasciata ai sensi del regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativo alla fissazione di norme comuni per i trasporti internazionali di viaggiatori effettuati con autobus  (8) per l'esercizio di attività di trasporto internazionale di passeggeri;

2)

«servizi occasionali», i servizi di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 684/92;

3)

«servizi regolari», i servizi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 684/92;

4)

«contratto di trasporto», il contratto di trasporto stipulato da un vettore ▐ e un passeggero per la fornitura di uno o più servizi di trasporto, indipendentemente dal fatto che il biglietto sia stato acquistato presso un vettore, un operatore turistico o un venditore di biglietti ;

5)

«biglietto», un documento in corso di validità che dà diritto al trasporto o un titolo equivalente in forma non cartacea, compresa la forma elettronica, emesso o autorizzato dal vettore o dal suo venditore di biglietti autorizzato;

6)

«venditore di biglietti», qualsiasi operatore turistico o intermediario che venda servizi di trasporto in autobus, anche all'interno di un pacchetto, per conto del vettore ▐;

7)

«operatore turistico» (tour operator), l'organizzatore ▐ ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 ▐ della direttiva 90/314/CEE;

8)

«persona con disabilità» o «persona a mobilità ridotta», qualsiasi persona la cui mobilità sia ridotta, nell'uso del trasporto, a causa di qualsiasi disabilità fisica (sensoriale e locomotoria, permanente o temporanea), a causa di una disabilità o handicap mentale, o per qualsiasi altra causa di disabilità, o per ragioni di età, e la cui condizione richieda un'attenzione adeguata e un adattamento del servizio fornito a tutti i passeggeri per rispondere alle esigenze specifiche di detta persona;

9)

«prenotazione», un'autorizzazione su carta o in forma elettronica che dà diritto al trasporto in base a piani personalizzati di trasporto precedentemente confermati;

10)

«ente di gestione della stazione», l'organismo al quale la normativa di uno Stato membro affida l'organizzazione e la responsabilità della gestione di una stazione di autobus;

11)

«cancellazione», la mancata effettuazione di un servizio specifico originariamente previsto e per il quale sia stato effettivamente prenotato almeno un posto;

12)

«ritardo», la differenza di tempo fra l'ora di partenza o di arrivo prevista del passeggero secondo l'orario pubblicato e l'ora della sua partenza o del suo arrivo effettivo o previsto ;

13)

«formati accessibili», la possibilità per i passeggeri di accedere alle stesse informazioni, ad esempio in formato testo, braille, audio, video e/o in formato elettronico.

Articolo 4

Contratto di trasporto e condizioni contrattuali non discriminatorie

1.   Il vettore fornisce ai passeggeri una prova della conclusione del contratto di trasporto mediante emissione di uno o più biglietti. Il biglietto fa fede, fino a prova contraria, della conclusione del contratto e garantisce in tal modo i diritti previsti dal presente regolamento.

2.   Fatti salvi gli obblighi di servizio pubblico che prevedono tariffe sociali, le condizioni contrattuali e le tariffe applicate dai vettori o da altri venditori di biglietti vengono offerte al pubblico senza alcuna discriminazione basata sulla nazionalità e sul luogo di residenza dell'acquirente finale o sul luogo di stabilimento del vettore, dei venditori di biglietti nella Comunità.

Articolo 5

Inammissibilità di deroghe, esclusioni e limitazioni

1.   Gli obblighi stabiliti dal presente regolamento non sono oggetto di alcuna limitazione, esclusione o rinuncia, segnatamente per effetto di clausole derogatorie o restrittive nel contratto di trasporto.

2.   I vettori possono offrire condizioni contrattuali più favorevoli ai passeggeri di quelle sancite dal presente regolamento.

Capo II

Responsabilità delle autolinee nei confronti dei passeggeri e del loro bagaglio

Articolo 6

Responsabilità in caso di decesso e lesioni dei passeggeri

1.   In conformità del presente capo, il vettore è responsabile della perdita o dei danni risultanti dal decesso o dalle lesioni personali ▐ subite dai passeggeri a causa di incidenti verificatisi durante l'effettuazione del servizio di trasporto con autobus e avvenuti mentre il passeggero si trova all'interno del veicolo o al momento di salirvi o discendervi.

2.   La responsabilità extracontrattuale del vettore per i danni non è soggetta ad alcun limite pecuniario, sia esso stabilito da leggi, convenzioni o contratti.

3.   Per tutte le richieste di risarcimento danni fino al limite di 220 000EUR per passeggero, il vettore non può escludere o limitare la propria responsabilità provando di aver esercitato la diligenza prescritta dal paragrafo 4, lettera a) , a meno che l'importo totale del risarcimento complessivo richiesto ecceda l'importo per il quale è richiesta l'assicurazione obbligatoria, in conformità della seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (9), a titolo del diritto nazionale dello Stato membro in cui l'autobus è normalmente basato. In siffatta situazione, la responsabilità è limitata a codesto importo .

4.   Il vettore non è responsabile ai sensi del paragrafo 1:

a)

se l'incidente è stato causato da circostanze estranee all'esercizio dei servizi di trasporto con autobus o che il vettore, nonostante la diligenza richiesta dalle particolarità del caso di specie, non poteva evitare e alle cui conseguenze non poteva ovviare;

b)

nella misura in cui l'incidente sia dovuto a colpa o negligenza del passeggero.

5.   Nessuna disposizione del presente regolamento:

a)

implica che il vettore è l'unica parte responsabile del pagamento dei danni; ovvero

b)

limita il diritto del vettore di esercitare il diritto di regresso contro terzi secondo quanto previsto dall'ordinamento nazionale.

Articolo 7

Risarcimento

1.   In caso di morte del passeggero il risarcimento dei danni a fronte della responsabilità di cui all'articolo 6 comprende:

a)

le spese necessarie conseguenti al decesso del passeggero, in particolare quelle del trasporto della salma e delle esequie;

b)

se la morte non è sopravvenuta immediatamente, il risarcimento dei danni previsto al paragrafo 2.

2.   In caso di lesioni personali o di ogni altro pregiudizio all'incolumità fisica o psichica del passeggero, il risarcimento dei danni comprende:

a)

le spese necessarie, in particolare quelle relative alle cure e al trasporto;

b)

la riparazione del danno causato, sia per l'incapacità lavorativa totale o parziale, sia per l'accrescimento dei bisogni.

3.   Se con la morte del passeggero vengono private del loro sostentamento persone verso le quali egli, in virtù delle disposizioni di legge, aveva o avrebbe avuto un'obbligazione alimentare, queste persone devono essere egualmente indennizzate per tale perdita.

Articolo 8

Pagamenti anticipati

1.   In caso di morte o di lesioni personali ▐ del passeggero causate da un incidente che sia in relazione con la prestazione di servizi di trasporto con autobus, e qualora il passeggero non sia coperto da alcuna altra polizza di assicurazione di viaggio, il vettore effettua, senza indugio e in ogni caso entro quindici giorni dall'identificazione della persona fisica avente diritto al risarcimento, i pagamenti anticipati eventualmente necessari per soddisfare le immediate necessità economiche proporzionalmente al danno subito , sempre che esistano ragionevoli indizi che le cause sono imputabili al vettore .

2.   Senza pregiudizio del paragrafo 1, un pagamento anticipato non è inferiore a 21 000 EUR per passeggero in caso di decesso.

3.   Il pagamento anticipato non costituisce riconoscimento di responsabilità e può essere detratto da qualsiasi ulteriore importo dovuto sulla base del presente regolamento, ma non è rimborsabile, salvo nei casi in cui il danno è dovuto a negligenza o errore del passeggero, quando il beneficiario del pagamento anticipato non risulti la persona avente diritto al risarcimento o quando l'entità del danno effettivamente subito è inferiore all'importo del pagamento anticipato .

Articolo 9

Responsabilità per lo smarrimento e il danneggiamento del bagaglio

1.   Il vettore è responsabile per lo smarrimento o il danneggiamento del bagaglio posto sotto la loro responsabilità. L'indennizzo massimo è fissato a 1 800 EUR per passeggero.

2.   In caso di incidenti verificatisi in relazione con la prestazione di servizio di trasporto con autobus, il vettore è responsabile della perdita totale o parziale o del danno degli effetti personali che il viaggiatore portava sulla sua persona o come colli a mano. L'indennizzo massimo è fissato a 1 300 EUR per passeggero.

3.    Un vettore non è ritenuto responsabile di un danno ai sensi dei paragrafi 1 e 2:

a)

se il danno è stato causato da circostanze estranee all'esercizio dei servizi di trasporto con autobus che il vettore, nonostante la diligenza richiesta dalle particolarità del caso di specie, non poteva evitare e alle cui conseguenze non poteva ovviare;

b)

nella misura in cui il danno sia dovuto a errore o negligenza del passeggero.

Capo III

Diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta

Articolo 10

Divieto di rifiutare il trasporto

1.   I vettori, i venditori di biglietti e gli operatori turistici non rifiutano, per motivi di disabilità o di mobilità ridotta:

a)

di accettare la prenotazione per un servizio di trasporto o di emettere un biglietto per un viaggio ai quali si applica il presente regolamento;

b)

di imbarcare una persona con disabilità o a mobilità ridotta, purché l'interessato sia in possesso di un biglietto valido o di una prenotazione.

2.   Le prenotazioni e i biglietti sono offerti alle persone con disabilità e a mobilità ridotta senza oneri aggiuntivi.

Articolo 11

Deroghe e condizioni speciali

1.   In deroga alle disposizioni dell'articolo 10, i vettori o i venditori di biglietti o gli operatori turistici possono rifiutare, per motivi di disabilità o mobilità ridotta, di accettare una prenotazione o di emettere un biglietto o di imbarcare una persona con disabilità o a mobilità ridotta:

a)

se la struttura del veicolo rende fisicamente o di fatto impossibile l'imbarco o il trasporto della persona con disabilità o a mobilità ridotta;

b)

se il veicolo o le infrastrutture presso il luogo di partenza o di arrivo o lungo il percorso non sono attrezzati in modo tale da garantire la sicurezza del trasporto di persone con disabilità e a mobilità ridotta.

Qualora una prenotazione non sia accettata per i motivi indicati al primo comma, lettere a) o b), il vettore, il venditore di biglietti o l'operatore turistico compie ogni ragionevole sforzo per proporre un'alternativa accettabile alla persona in questione.

2.   Alla persona con disabilità o a mobilità ridotta cui sia stato rifiutato l'imbarco a causa della sua disabilità o mobilità ridotta viene offerto di scegliere tra il diritto al rimborso e ad altri servizi di trasporto ragionevoli fino al luogo di destinazione con durata comparabile.

3.   ▐ Il vettore, il venditore di biglietti o l'operatore turistico può esigere che le persone con disabilità o a mobilità ridotta siano accompagnate da un'altra persona in grado di fornire assistenza, se questa è strettamente necessaria , qualora:

a)

si applichino le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a) o b), oppure

b)

il personale di bordo del veicolo in questione sia costituito unicamente da una persona, che è alla guida del veicolo e che non può fornire alla persona disabile o alla persona con mobilità ridotta l'assistenza specificata all'allegato I.

4.   Se il vettore o il venditore di biglietti o l'operatore turistico si avvalgono della deroga di cui al paragrafo 1, informano immediatamente la persona con disabilità o a mobilità ridotta delle ragioni che lo giustificano o, a richiesta, le comunicano per iscritto tali ragioni entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta .

Articolo 12

Accessibilità e informazione

1.   I vettori istituiscono, in cooperazione con le organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità o a mobilità ridotta e degli organismi responsabili del controllo dell'applicazione di cui all'articolo 27, norme di accesso non discriminatorie applicabili al trasporto di persone con disabilità e a mobilità ridotta e ai loro accompagnatori , allo scopo di soddisfare le prescrizioni di sicurezza applicabili. Queste norme devono fissare tutte le condizioni di accesso al servizio di autotrasporto in questione, compresa l'accessibilità dei veicoli adibiti al trasporto e la loro dotazione di attrezzature a bordo nonché le attrezzature di assistenza installate .

2.   Le norme di cui al paragrafo 1 vengono messe a disposizione del pubblico a cura dei vettori o dei venditori di biglietti almeno al momento della prenotazione, in formati accessibili, e nelle stesse lingue in cui l'informazione viene normalmente fornita a tutti i passeggeri. Particolare attenzione viene prestata alle esigenze delle persone con disabilità o delle persone a mobilità ridotta.

3.   A richiesta, i vettori mettono a disposizione immediatamente le norme internazionali, comunitarie o nazionali che stabiliscono i requisiti di sicurezza su cui si basano le norme di accesso non discriminatorie. Tali norme devono essere fornite in formati accessibili.

4.   Gli operatori turistici mettono a disposizione le norme di cui al paragrafo 1 che si applicano alle tratte comprese nei viaggi, nelle vacanze e nei circuiti «tutto compreso» da essi organizzati, venduti i proposti.

5.   I vettori, i venditori di biglietti o gli operatori turistici provvedono affinché tutte le informazioni pertinenti riguardanti le condizioni di trasporto, le informazioni sul viaggio e le informazioni sull'accessibilità dei servizi , comprese le prenotazioni e le informazioni on-line, siano rese disponibili in formati ▐ accessibili per le persone con disabilità e a mobilità ridotta, nonché per le persone che non sono in grado di viaggiare senza assistenza per la loro avanzata o giovane età e i loro accompagnatori.

Articolo 13

Diritto all'assistenza

1.   È responsabilità dei gestori delle stazioni di autobus e dei vettori prestare gratuitamente alle persone con disabilità o a mobilità ridotta un'adeguata assistenza come specificato nell'allegato I, prima, ▐ dopo e, se possibile, durante il viaggio. L'assistenza va adeguata alle esigenze individuali delle persone con disabilità o della persona a mobilità ridotta.

2.   I gestori delle stazioni di autobus e i vettori possono fornire direttamente l'assistenza o possono subappaltare tale fornitura a uno o più soggetti. Possono sottoscrivere tali contratti di propria iniziativa o a richiesta.

Quando subappaltano a uno o più soggetti la fornitura della suddetta assistenza, i gestori delle stazioni di autobus e i vettori rimangono responsabili della fornitura dell'assistenza.

3.   Le disposizioni del presente capo non impediscono ai gestori dei terminali e ai vettori di fornire un'assistenza di livello superiore a quella indicata nell'allegato I né di fornire servizi aggiuntivi rispetto a quelli ivi specificati.

Articolo 14

Diritto di assistenza nelle stazioni di autobus

1.   Al più tardi sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri designano le stazioni di autobus nelle quali dev'essere prestata l'assistenza alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta, tenendo conto della necessità di garantire l'accessibilità dei servizi nel maggior numero possibile di località. Gli Stati membri ne informano la Commissione. La Commissione rende disponibile su internet un elenco delle stazioni di autobus designate.

2.   Il gestore della stazione designato da uno Stato membro a norma del paragrafo 1 è responsabile della prestazione dell'assistenza indicata nella parte a) dell'allegato I, senza oneri aggiuntivi alle persone con disabilità e a mobilità ridotta, purché la persona interessata soddisfi le condizioni indicate all'articolo 16.

3.     Qualora sia richiesto l'uso di un cane da assistenza riconosciuto, l'animale è ammesso a condizione che il vettore o il venditore di biglietti o l'operatore turistico ne abbiano ricevuto notifica in conformità della normativa nazionale applicabile in materia di trasporto di cani da assistenza.

Articolo 15

Diritto all'assistenza a bordo

Il vettore fornisce gratuitamente alle persone con disabilità o a mobilità ridotta, durante l'imbarco e lo sbarco dagli autobus, come minimo, l'assistenza di cui alla parte b) dell'allegato I, purché la persona interessata soddisfi le condizioni di cui all'articolo 16.

Articolo 16

Condizioni alle quali è fornita l'assistenza

1.   I vettori, i gestori delle stazioni di autobus, i venditori di biglietti e gli operatori turistici cooperano al fine di fornire assistenza alle persone con disabilità o a mobilità ridotta a condizione che al vettore, al gestore della stazione, al venditore di biglietti e all'operatore turistico sia comunicata, con un preavviso di almeno 24 ore, la necessità che tale persona ha di ricevere questa assistenza , a meno che un termine di notifica più breve sia proposto dal fornitore di assistenza o sia concordato tra il fornitore di assistenza e il passeggero .

2.   I vettori, i venditori di biglietti e gli operatori turistici adottano tutte le misure necessarie per fare in modo di ricevere le notifiche di richiesta di assistenza da parte delle persone con disabilità o a mobilità ridotta. Il passeggero riceve una conferma attestante che le sue esigenze di assistenza sono state notificate. Tali obblighi si applicano a tutti i loro punti di vendita, compresa la vendita per telefono e via Internet.

3.   In mancanza della notifica di cui al paragrafo 1, i vettori, i gestori delle stazioni, i venditori di biglietti e gli operatori turistici fanno ogni ragionevole sforzo per assicurare che l'assistenza sia fornita in modo tale che la persona con disabilità o a mobilità ridotta possa salire sul servizio in partenza, prendere il servizio in coincidenza o scendere dal servizio in arrivo per il quale ha acquistato il biglietto.

4.   L'assistenza viene fornita a condizione che la persona interessata si presenti al punto indicato:

all'ora stabilita in anticipo dal vettore a condizione che non preceda di più di 60 minuti l'orario di partenza stabilito, ovvero

qualora non sia stato stabilito un orario, almeno 30 minuti prima dell'orario di partenza stabilito, salvo diversamente proposto dal fornitore di assistenza o diversamente concordato tra il fornitore di assistenza e il passeggero .

5.   Il gestore di una stazione designato da uno Stato membro a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, tenuto conto delle condizioni locali e fatte salve le competenze di altri soggetti in relazione alle zone situate all'esterno del perimetro della stazione, designa i punti di arrivo e di partenza all'interno della stazione o in punti che esso controlla direttamente, tanto all'interno quanto all'esterno degli edifici della stazione, in cui le persone con disabilità o a mobilità ridotta possono annunciare il loro arrivo e chiedere assistenza.

6.   I punti designati di cui al paragrafo 5 sono chiaramente segnalati , accessibili e riconoscibili dalle persone con disabilità e a mobilità ridotta e offrono, in formati accessibili, le necessarie informazioni in merito alla stazione, nonché all'assistenza ivi fornita.

Articolo 17

Trasmissione delle informazioni a terzi

1.   Quando la fornitura dell'assistenza è stata ceduta in appalto, il vettore o il venditore di biglietti o l'operatore turistico, se ricevono notifica di richiesta di assistenza con un preavviso di almeno 48 ore sull'orario di partenza stabilito, trasmettono le informazioni pertinenti in modo che l'impresa appaltatrice riceva la notifica con almeno 36 ore di preavviso sull'orario di partenza stabilito per il viaggio.

2.   Quando la fornitura di assistenza è stata ceduta in appalto, se il vettore o il venditore di biglietti o l'operatore turistico non hanno ricevuto una notifica di richiesta di assistenza con un preavviso di almeno 48 ore prima dell'ora di partenza stabilita per il viaggio, trasmettono tale informazione in modo che l'impresa appaltatrice riceva la notifica non appena possibile.

Articolo 18

Formazione

I vettori e i gestori delle stazioni di autobus :

a)

assicurano che il proprio personale, compreso il personale alle dipendenze di un subappaltatore, che fornisce un'assistenza diretta alle persone con disabilità e a mobilità ridotta, abbia le conoscenze per soddisfare le necessità di tali persone, a seconda delle disabilità o dell'handicap motorio;

b)

forniscono una formazione incentrata sull'assistenza e sulla sensibilizzazione alla disabilità, come descritto nell'allegato II, a tutto il personale alle loro dipendenze che lavora a diretto contatto con i passeggeri;

c)

assicurano che, dopo l'assunzione, tutti i nuovi dipendenti ricevano una formazione sulla disabilità e che tutto il personale al momento opportuno corsi di aggiornamento in materia.

Articolo 19

Risarcimento per sedie a rotelle e attrezzature per la mobilità

1.   Quando le sedie a rotelle, le altre attrezzature per la mobilità o parti di esse vengono perse o risultino danneggiate durante la movimentazione nella stazione degli autobus o il trasporto a bordo degli autobus, il passeggero al quale appartengono è risarcito dal vettore o dal gestore della stazione, a seconda di chi era responsabile dell'attrezzatura al momento della perdita o del danno.

Se necessario, deve essere fatto ogni sforzo per fornire rapidamente un'attrezzatura di sostituzione avente caratteristiche tecniche e funzionali analoghe a quelle dell'attrezzatura persa o danneggiata .

2.     Il vettore non è responsabile ai sensi del paragrafo 1:

a)

se la perdita o il danno sono stati causati da circostanze estranee all'esercizio dei servizi di trasporto con autobus e che il vettore, nonostante la diligenza richiesta dalle particolarità del caso di specie, non poteva evitare e alle cui conseguenze non poteva ovviare;

b)

nella misura in cui la perdita o il danno siano dovuti a colpa o negligenza del passeggero.

3.   L'importo del risarcimento dovuto ai sensi del presente articolo è equivalente alla perdita effettivamente subita .

Capo IV

Obblighi dei vettori in caso di interruzione del viaggio

Articolo 20

Responsabilità nel caso di cancellazione e ritardo prolungato

1.    Il vettore è responsabile delle cancellazioni , dell'overbooking e ▐ dei ritardi alla partenza superiori a due ore. Il vettore è responsabile unicamente delle cancellazioni e dei ritardi derivanti da circostanze che può controllare. Tale responsabilità non include i ritardi dovuti a ingorghi nonché a controlli alle frontiere e/o dei veicoli. In tutti i casi in cui il vettore è responsabile :

a)

ai passeggeri coinvolti devono essere offerti servizi di trasporto alternativi senza costi aggiuntivi e a condizioni ragionevoli o, qualora ciò sia impraticabile, devono essere informati dell'esistenza di adeguati servizi di trasporto alternativi forniti da altre imprese di trasporto;

b)

i passeggeri coinvolti devono ottenere il rimborso del prezzo del biglietto, qualora non accettino i servizi di trasporto alternativi di cui alla lettera a);

c)

oltre al rimborso di cui alla lettera b), i passeggeri coinvolti hanno diritto di ricevere un indennizzo pari al 50 % del prezzo del biglietto se il vettore non è in grado di fornire servizi alternativi o l'informazione di cui alla lettera a). L'indennizzo viene corrisposto entro un mese dalla presentazione della relativa domanda ;

d)

qualora decidano di accettare i servizi di trasporto alternativi offerti, i passeggeri coinvolti hanno diritto di ricevere un indennizzo pari al 50 % del prezzo del biglietto senza perdere il loro diritto al trasporto. Il prezzo del biglietto è il prezzo integrale pagato dal passeggero per la parte ritardata del viaggio. L'indennizzo viene corrisposto entro un mese dalla presentazione della relativa domanda;

e)

ai passeggeri coinvolti devono essere offerti pasti e bevande in rapporto con il tempo di attesa, se possono essere ragionevolmente forniti;

f)

ai passeggeri coinvolti devono essere offerti una sistemazione in albergo o una sistemazione di altro tipo e il trasporto fra la stazione e il luogo di sistemazione, qualora si renda necessario un pernottamento prima di poter proseguire il viaggio;

g)

quando l'autobus diventa inutilizzabile, ai passeggeri coinvolti deve essere offerto il trasporto dal luogo in cui si trova il veicolo inutilizzabile verso un idoneo punto di attesa e/o una stazione di autobus da cui il viaggio possa proseguire.

2.     Nei casi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, il vettore è responsabile per i ritardi all'arrivo superiori a due ore qualora il ritardo sia dovuto:

a negligenza e colpa del conducente o

a un guasto tecnico del veicolo.

In tali casi, come minimo:

a)

i passeggeri coinvolti hanno diritto di ricevere un indennizzo pari al 50 % del prezzo del biglietto; il prezzo del biglietto è il prezzo integrale pagato dal passeggero per la parte ritardata del viaggio. L'indennizzo viene corrisposto entro un mese dalla presentazione della relativa domanda;

b)

i passeggeri coinvolti hanno diritto all'assistenza di cui al paragrafo 1, lettere c ter), c quater) e c quinquies) del presente articolo.

3.     Il vettore è esonerato da tale responsabilità qualora la cancellazione o il ritardo possano essere attribuiti ad una delle seguenti cause:

a)

circostanze estranee all'esercizio dei servizi di trasporto con autobus e che il vettore, nonostante la diligenza richiesta dalle particolarità del caso di specie, non poteva evitare e alle cui conseguenze non poteva ovviare;

b)

negligenza del passeggero o

c)

un comportamento di terzi che il vettore, nonostante la diligenza richiesta dalle particolarità del caso di specie, non poteva evitare e alle cui conseguenze non poteva ovviare.

Articolo 21

Fornitura di informazioni

1.   In caso di ritardo il vettore o, se del caso, il gestore della stazione degli autobus informa i passeggeri degli orari probabili di partenza e di arrivo non appena questa informazione sia disponibile, ma non oltre 30 minuti dopo l'orario previsto per la partenza o un'ora prima dell'orario previsto per l'arrivo. Tali informazioni sono fornite anche in formati accessibili alle persone con disabilità e a mobilità ridotta.

2.   Se i passeggeri perdono una coincidenza a causa del ritardo, il vettore fa ogni ragionevole sforzo per informare i passeggeri coinvolti dell'esistenza di coincidenze alternative.

Articolo 22

Ulteriori richieste risarcitorie

Il presente regolamento lascia impregiudicati i diritti del passeggero a un risarcimento supplementare . Il risarcimento concesso ai sensi del presente regolamento può essere detratto da detto risarcimento.

Articolo 23

Misure aggiuntive a favore dei passeggeri

I vettori collaborano al fine di adottare disposizioni a livello nazionale o europeo, con la partecipazione degli interessati, delle associazioni professionali e delle associazioni dei consumatori, dei passeggeri e delle persone con disabilità. Queste misure sono volte a migliorare l'assistenza ai passeggeri, in particolare in caso di ritardo prolungato ed interruzione o cancellazione del viaggio , dando la priorità ai passeggeri con esigenze particolari dovute a disabilità, mobilità ridotta, malattia, età avanzata, gravidanza, e riguardano anche i bambini e gli accompagnatori .

In caso di ritardo prolungato e di interruzione o cancellazione del viaggio, l'assistenza si concentra sulla fornitura ai passeggeri di assistenza medica nonché di alimenti e bevande, ove necessario, di informazioni regolarmente aggiornate e, se del caso, sulla predisposizione di trasporti alternativi e di una sistemazione.

Capo V

Informazione dei passeggeri e trattamento dei reclami

Articolo 24

Il diritto all'informazione sul viaggio

I gestori dei terminali e i vettori forniscono ai passeggeri informazioni adeguate per tutto il viaggio in formati accessibili .

Articolo 25

Informazioni sui diritti dei passeggeri

║ I vettori e i gestori delle stazioni degli autobus provvedono affinché ai passeggeri siano fornite informazioni adeguate e comprensibili in merito ai diritti ad essi conferiti dal presente regolamento, al più tardi al momento della partenza e durante il loro viaggio. Le informazioni sono fornite in formati accessibili . Queste informazioni comprendono i dati necessari per contattare l'organismo designato dallo Stato membro a norma dell'articolo 27, paragrafo 1 per garantire l'osservanza del presente regolamento.

Articolo 26

Reclami

1.   I vettori istituiscono un meccanismo , qualora esso non esista già, per il trattamento dei reclami per i diritti e gli obblighi contemplati dal presente regolamento che sia accessibile a tutti i passeggeri, compresi i passeggeri con disabilità e a mobilità ridotta .

2.   I passeggeri possono inoltrare un reclamo a un vettore entro un mese dal giorno in cui il servizio è stato prestato o avrebbe dovuto essere prestato. Entro 20 giorni lavorativi il destinatario del reclamo fornisce una risposta motivata o, in casi giustificati, informa il passeggero della data entro la quale può aspettarsi una risposta. Il tempo necessario per rispondere non supera i due mesi dal ricevimento del reclamo.

3.   Se non viene data una risposta entro i termini di cui al paragrafo 2, il reclamo si considera accettato.

4.     I vettori pubblicano ogni anno una relazione in cui figurano il numero e l'oggetto dei reclami ricevuti, il numero medio di giorni che sono stati necessari per rispondervi e le misure correttive adottate.

Capo VI

Controllo dell'applicazione e organismi nazionali di tutela

Articolo 27

Organismi nazionali preposti al controllo dell'applicazione

1.   Ogni Stato membro designa uno o più organismi responsabili del controllo dell'applicazione del presente regolamento. Ciascun organismo adotta le misure necessarie per garantire la tutela dei diritti dei passeggeri, compresa l'osservanza delle norme in materia di accessibilità di cui all'articolo 12. Per quanto riguarda l'organizzazione, le decisioni di finanziamento, la struttura giuridica e il processo decisionale, ogni organismo è indipendente ▐.

2.   Gli Stati membri informano la Commissione dell'organismo o degli organismi designati a norma del presente articolo e delle loro relative competenze.

3.     Tali organismi cooperano con le organizzazioni che rappresentano i vettori e i consumatori, comprese le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta.

4.   Ogni passeggero può presentare un reclamo in merito a presunte infrazioni al presente regolamento all'organismo appropriato di cui al paragrafo 1.

5.   Gli Stati membri che hanno scelto di esonerare taluni servizi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, garantiscono la realizzazione di un meccanismo simile ai fini della tutela dei diritti dei passeggeri.

Articolo 28

Relazione sull'applicazione del presente regolamento

1.   Il 1o giugno di ogni anno gli organismi designati a norma dell'articolo 27, paragrafo 1, pubblicano una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente che contiene, tra l'altro:

a)

una descrizione delle iniziative prese per applicare le disposizioni del presente regolamento;

b)

un riferimento alla procedura applicabile alla risoluzione di reclami individuali;

c)

una sintesi delle norme in materia di accessibilità delle persone con disabilità e a mobilità ridotta applicabili nello Stato membro di appartenenza;

d)

dati aggregati sui reclami nonché sul loro esito e sui relativi tempi di soluzione ;

e)

dati sulle sanzioni applicate;

f)

altre questioni rilevanti ai fini di una migliore applicazione del presente regolamento.

2.   Per poter redigere tali relazioni, gli organismi di tutela tengono statistiche sui reclami individuali, per argomento e impresa interessata. A richiesta, tali dati vengono messi a disposizione della Commissione o delle autorità investigative nazionali fino a tre anni dopo la data dell'evento.

Articolo 29

Cooperazione fra gli organismi nazionali di tutela

Gli organismi nazionali di cui all'articolo 27, paragrafo 1, si scambiano informazioni in merito alle loro rispettive attività, sui principi e sulle prassi decisionali adottati per assicurare ai passeggeri una tutela coerente in tutta la Comunità. La Commissione li assiste in questo compito.

Articolo 30

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono il regime sanzionatorio applicabile alle infrazioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'effettiva applicazione. Le sanzioni previste , che possono contemplare il pagamento di un indennizzo al passeggero interessato, devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione e le comunicano immediatamente le eventuali successive modificazioni.

Capo VII

Disposizioni finali

Articolo 31

Relazione

Entro … (10), la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla sua applicazione e i suoi effetti. Se del caso, la relazione è accompagnata da apposite proposte legislative che attuano in modo più dettagliato le disposizioni del presente regolamento o lo modificano.

Articolo 32

Modifica del regolamento (CE) n. 2006/2004

Nell'allegato al regolamento (CE) n. 2006/2004 è aggiunto il seguente punto:

«18.

Regolamento (CE) n. … del Parlamento e del Consiglio del … relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori (“Regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori”) (GU L …).»

Articolo 33

Entrata in vigore

1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.   Esso ha effetto dal …  (11).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ║,

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C …

(2)  GU C ║

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 23 aprile 2009.

(4)   GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4.

(5)  GU L 158 del 23.6.1990, pag. 59.

(6)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(7)  GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1.

(8)   GU L 74 del 20.3.1992, pag. 1.

(9)   GU L 8 dell'11.1.1984, pag. 17.

(10)  Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

(11)  Due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Giovedì 23 aprile 2009
ALLEGATO I

Assistenza fornita alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta

a)

Assistenza nelle stazioni di autobus

L'assistenza e le misure necessarie per consentire alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta di:

comunicare il proprio arrivo alla stazione e la richiesta di assistenza nei punti designati;

spostarsi dai punti designati allo sportello della biglietteria, alla sala d'aspetto e alla zona di imbarco.

b)

Assistenza a bordo

L'assistenza e le misure necessarie per consentire alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta di:

salire a bordo del veicolo, mediante elevatori, sedie a rotelle o altre attrezzature necessarie;

riporre il bagaglio a bordo;

recuperare il bagaglio;

scendere dal veicolo;

recarsi ai servizi igienici, ove possibile;

portare a bordo dell'autobus, nella misura del possibile, un cane da assistenza riconosciuto;

recarsi al posto a sedere;

ottenere le informazioni essenziali relative al viaggio in formati accessibili;

salire e scendere durante le pause di un viaggio, se fattibile.

Giovedì 23 aprile 2009
ALLEGATO II

Formazione in materia di disabilità

a)

Sensibilizzazione alla disabilità

La formazione del personale che lavora a diretto contatto con i passeggeri riguarda i seguenti aspetti:

sensibilizzazione alle disabilità fisiche, sensoriali (uditive e visive), nascoste o di apprendimento, e trattamento adeguato dei passeggeri che ne sono affetti, compresa la capacità di distinguere fra le varie abilità di individui con mobilità, orientamento o comunicazione ridotta;

barriere incontrate da persone a mobilità ridotta, comprese barriere attitudinali, ambientali/fisiche, organizzative;

cani da assistenza riconosciuti, loro ruolo ed esigenze;

capacità di far fronte a situazioni inattese;

abilità interpersonali e metodi di comunicazione con persone non udenti, ipoudenti, ipovedenti, che soffrono di disturbi del linguaggio o con difficoltà di apprendimento;

capacità di maneggiare con cura sedie a rotelle e altri ausili alla mobilità al fine di evitare danni (per tutto il personale addetto alla manutenzione dei bagagli, se del caso).

b)

Formazione incentrata sull'assistenza alla disabilità

La formazione del personale che assiste direttamente persone a mobilità ridotta riguarda i seguenti aspetti:

come aiutare gli utilizzatori di sedie a rotelle a sedersi sulla sedia a rotelle e ad alzarsi;

capacità di fornire assistenza alle persone a mobilità ridotta che viaggiano con un cani da assistenza riconosciuto, compreso il ruolo e le esigenze di tali cani;

tecniche per scortare passeggeri non vedenti e ipovedenti e per trattare e trasportare cani da assistenza riconosciuti , tenendo presente che i cani da assistenza sono addestrati a obbedire unicamente ai comandi del padrone e che non dovrebbero essere trattati dal personale in servizio ;

conoscenza dei tipi di attrezzatura che possono assistere le persone a mobilità ridotta e del modo di utilizzare tali attrezzature;

utilizzo delle attrezzature di assistenza all'imbarco e allo sbarco e conoscenza delle procedure adeguate di assistenza all'imbarco e allo sbarco che tutelano la sicurezza e la dignità delle persone a mobilità ridotta;

sufficiente comprensione dell'esigenza di fornire un'assistenza affidabile e professionale, nonché consapevolezza della possibilità che alcuni passeggeri con disabilità provino sensazioni di vulnerabilità durante il viaggio a causa della loro dipendenza dall'assistenza fornita;

conoscenza delle tecniche di pronto intervento.


8.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 184/331


Giovedì 23 aprile 2009
Durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi ***I

P6_TA(2009)0282

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 aprile 2009 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/116/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi (COM(2008)0464 – C6-0281/2008 – 2008/0157(COD))

2010/C 184 E/69

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0464),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 47, paragrafo 2, 55 e 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0281/2008),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione per la cultura e l'istruzione (A6-0070/2009),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


Giovedì 23 aprile 2009
P6_TC1-COD(2008)0157

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 aprile 2009 in vista dell'adozione della direttiva 2009/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/116/CE ║ concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, e gli articoli 55 e 95,

vista la proposta della Commissione ║,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi della direttiva 2006/116/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi (3), la durata della protezione per gli artisti, interpreti o esecutori e i produttori di fonogrammi è cinquanta anni.

(2)

Per gli artisti, interpreti o esecutori questo periodo ha inizio con l'esecuzione o, quando la fissazione dell'esecuzione è pubblicata o comunicata al pubblico nei cinquanta anni che seguono l'esecuzione, ▐ dopo la prima pubblicazione o la prima comunicazione al pubblico, a seconda di quale dei due eventi si è verificato prima.

(3)

Per i produttori di fonogrammi il periodo inizia con la fissazione del fonogramma o con la sua pubblicazione nei cinquanta anni che seguono la fissazione o, qualora non sia pubblicato, dalla sua comunicazione al pubblico nei cinquanta anni che seguono la fissazione.

(4)

L'importanza, riconosciuta a livello sociale, del contributo creativo degli artisti, interpreti o esecutori deve riflettersi in un livello di protezione che riconosca i loro apporti artistici e creativi.

(5)

Gli artisti, interpreti o esecutori iniziano in genere la loro carriera in giovane età e l'attuale durata della protezione (cinquanta anni), applicabile alle fissazioni delle esecuzioni ▐, è spesso insufficiente a proteggere le esecuzioni per tutto l'arco della loro vita. Taluni artisti, interpreti o esecutori, pertanto, si trovano a dover far fronte a un calo di reddito negli ultimi anni di vita, senza spesso potersi avvalere dei loro diritti per evitare o limitare usi discutibili delle loro esecuzioni che possono avvenire quando essi sono ancora in vita.

(6)

I ricavi derivanti dai diritti esclusivi di riproduzione e messa a disposizione, come stabilito dalla direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (4), come pure dall'equo compenso per riproduzioni per uso privato ai sensi della stessa direttiva e dai diritti esclusivi di distribuzione e noleggio ai sensi della direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (5), devono essere a disposizione degli artisti, interpreti o esecutori almeno per tutto l'arco della loro vita.

(7)

La durata della protezione per le fissazioni di esecuzioni e per i fonogrammi deve pertanto essere estesa a settanta anni dopo il relativo momento d'inizio .

(8)

I diritti sulla fissazione dell'esecuzione devono tornare agli artisti, interpreti o esecutori qualora , ai sensi della convenzione internazionale sulla protezione degli artisti, interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e delle organizzazioni radiofoniche, un produttore di fonogrammi non metta in vendita un numero congruo di copie di un fonogramma che, in assenza di estensione della durata, sarebbe caduto nel pubblico dominio, o non metta a disposizione del pubblico lo stesso fonogramma. Detta opzione deve essere disponibile alla scadenza di un congruo lasso di tempo concesso al produttore di fonogrammi per realizzare queste due azioni di valorizzazione. I diritti del produttore di fonogrammi sul fonogramma in parola devono pertanto scadere per evitare una situazione in cui tali diritti coesistano con quelli che gli artisti, interpreti o esecutori hanno sulla fissazione dell'esecuzione, nella misura in cui questi ultimi diritti non siano più trasferiti o ceduti al produttore di fonogrammi.

(9)

Quando avviano una relazione contrattuale con un produttore di fonogrammi, gli artisti, interpreti o esecutori sono tenuti di norma a trasferire o cedere ai produttori di fonogrammi i loro diritti esclusivi di riproduzione, distribuzione, noleggio e messa a disposizione delle fissazioni delle loro esecuzioni. In contropartita alcuni artisti, interpreti o esecutori ricevono un anticipo sulle royalties e ulteriori pagamenti soltanto quando il produttore di fonogrammi abbia recuperato l'importo dell'anticipo e operato alcune detrazioni previste dal contratto. Altri artisti, interpreti o esecutori trasferiscono o cedono di solito i loro diritti esclusivi dietro corresponsione di un pagamento unico (remunerazione non ricorrente). Si tratta del caso specifico di artisti, interpreti o esecutori che hanno un ruolo meno importante e il cui nome non viene menzionato (artisti non affermati) , come pure talvolta di alcuni altri artisti, interpreti o esecutori il cui nome viene menzionato (artisti affermati) . ▐

(10)

Per garantire che gli artisti che hanno trasferito i loro diritti esclusivi ai produttori di fonogrammi ▐ beneficino effettivamente di tale estensione, deve essere introdotta una serie di misure ▐ di accompagnamento ▐.

(11)

Una prima misura di accompagnamento ▐ deve stabilire l'obbligo per i produttori di fonogrammi di accantonare, almeno una volta all'anno, un importo pari al 20 % dei ricavi dei diritti esclusivi di riproduzione, distribuzione e messa a disposizione dei fonogrammi . I «ricavi» corrispondono ai ricavi derivanti per il produttore di fonogrammi prima della detrazione delle spese .

(12)

I pagamenti devono essere riservati esclusivamente agli artisti, interpreti o esecutori le cui esecuzioni siano fissate su fonogramma e che abbiano trasferito o ceduto i loro diritti esclusivi al produttore di fonogrammi dietro corresponsione di un pagamento unico. I pagamenti accantonati su tale base devono essere distribuiti ai singoli artisti, interpreti o esecutori non affermati almeno una volta all'anno. ▐ La relativa distribuzione è affidata a società di gestione collettiva e possono applicarsi le disposizioni nazionali sulle entrate non distribuibili. Per evitare oneri eccessivi connessi alla raccolta e alla gestione di queste entrate, gli Stati membri possono regolamentare i limiti in cui le micro imprese sono tenute a contribuire qualora siffatti pagamenti risultassero irragionevoli rispetto ai costi della raccolta e della gestione delle entrate in causa.

(13)

Tuttavia, l'articolo 5 della direttiva 2006/115/CE ║ garantisce già agli artisti un diritto irrinunciabile a un'equa remunerazione per il noleggio, tra l'altro, di fonogrammi. Analogamente, nella prassi contrattuale gli artisti, interpreti o esecutori non trasferiscono di solito ai produttori di fonogrammi i loro diritti a una remunerazione equa e unica per la radiodiffusione e comunicazione al pubblico, come stabilito dall'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115/CE e a un equo compenso per riproduzioni per uso privato, come previsto dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29/CE. Pertanto, ai fini del calcolo dell'importo globale che un produttore di fonogrammi è tenuto a destinare al pagamento delle remunerazioni supplementari, non si deve tenere conto dei ricavi che il produttore di fonogrammi ha ottenuto dal noleggio di fonogrammi o dalla remunerazione equa e unica per la radiodiffusione e comunicazione al pubblico o dall'equo compenso per copia privata.

(14)

La seconda misura di accompagnamento al fine di riequilibrare i contratti in virtù dei quali gli artisti, interpreti o esecutori trasferiscono i propri diritti esclusivi, in cambio di royalties, al produttore di fonogrammi, sarebbe la proroga della durata di protezione ad un'ulteriore condizione, vale a dire una «nuova piattaforma» per quegli artisti, interpreti o esecutori che abbiano ceduto i suddetti diritti esclusivi ai produttori di fonogrammi in cambio di royalties o remunerazione. Affinché gli artisti, interpreti o esecutori possano beneficiare pienamente della proroga della durata di protezione, gli Stati membri garantiscono che, nell'ambito di accordi tra produttori di fonogrammi ed artisti, interpreti o esecutori, vengano corrisposte a questi ultimi, durante il periodo di proroga, royalties o remunerazione svincolate da pagamenti anticipati o detrazioni previste dal contratto.

(15)

Ai fini della certezza del diritto si deve stabilire che, in assenza di chiare indicazioni del contrario nel contratto , un trasferimento o una cessione contrattuali dei diritti sulla fissazione di un'esecuzione, conclusi prima della data entro la quale gli Stati membri devono adottare le misure di attuazione della presente direttiva, devono continuare a produrre i loro effetti nel periodo di estensione della durata.

(16)

Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di stabilire che talune condizioni contrattuali che prevedono una remunerazione ricorrente possano essere rinegoziate a vantaggio di artisti, interpreti o esecutori e predisporre procedure qualora la rinegoziazione non vada a buon fine.

(17)

Poiché gli obiettivi delle misure di accompagnamento proposte non possono essere sufficientemente conseguiti dagli Stati membri, in quanto misure nazionali in questo ambito porterebbero a una distorsione della concorrenza o inciderebbero sull'ambito di applicazione dei diritti esclusivi di un produttore di fonogrammi, che sono definiti dalla legislazione comunitaria e possono essere quindi conseguiti in maniera migliore a livello comunitario, è opportuno che la Comunità adotti misure in conformità del principio di sussidiarietà, come stabilito dall'articolo 5 del trattato. Conformemente al principio di proporzionalità enunciato nel citato articolo, la presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi auspicati.

(18)

La presente direttiva non pregiudica le norme e gli accordi nazionali che sono compatibili con le sue disposizioni, ad esempio i contratti collettivi conclusi negli Stati membri tra le organizzazioni che rappresentano gli artisti, interpreti o esecutori e le organizzazioni che rappresentano i produttori.

(19)

In taluni Stati membri le composizioni musicali con testo beneficiano di un periodo unico di protezione, calcolato a decorrere dalla morte del coautore che muore per ultimo, mentre in altri Stati membri si applicano periodi di protezione separati per la musica e il testo. Le composizioni musicali con testo sono in gran prevalenza scritte a più mani. Ad esempio, un'opera è spesso il frutto di un librettista ▐ e di un compositore ▐. Inoltre, in generi musicali come il jazz, il rock e la musica pop, il processo creativo è spesso di natura collaborativa.

(20)

Di conseguenza l'armonizzazione della durata della protezione per le composizioni musicali con testo , in cui parole e musica sono state create per essere utilizzate insieme , è incompleta, il che dà origine ad ostacoli alla libera circolazione delle merci e dei servizi, ad esempio dei servizi di gestione collettiva transfrontalieri. Per garantire la rimozione di tali ostacoli, a tutte queste opere, oggetto di protezione alla data entro la quale gli Stati membri devono recepire la presente direttiva, dovrebbe applicarsi la stessa durata armonizzata di protezione in tutti gli Stati membri.

(21)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2006/116/CE.

(22)

Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio», gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti per quanto possibile, la concordanza tra la direttiva e i provvedimenti di recepimento,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 2006/116/CE

La direttiva 2006/116/CE è modificata come segue:

1)

all'articolo 1 è aggiunto il seguente paragrafo:

«7.   La durata della protezione di una composizione musicale con testo scade settanta anni dopo la morte dell'ultima persona sopravvissuta fra le seguenti persone, a prescindere dal fatto che esse siano o meno riconosciute quali coautori: l'autore del testo e il compositore della composizione musicale, purché entrambi i contributi siano stati specificamente creati per la rispettiva composizione musicale con testo. »

2)

l'articolo 3 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Tuttavia:

se una fissazione dell'esecuzione con un mezzo diverso dal fonogramma è lecitamente pubblicata o lecitamente comunicata al pubblico durante detto periodo, i diritti scadono cinquanta anni dopo la data della prima pubblicazione o, se è anteriore, dopo quella della prima comunicazione al pubblico;

se una fissazione dell'esecuzione in un fonogramma è lecitamente pubblicata o lecitamente comunicata al pubblico durante detto periodo, i diritti scadono settanta anni dopo la data della prima pubblicazione o, se è anteriore, dopo quella della prima comunicazione al pubblico.»

b)

al paragrafo 2, nella seconda e nella terza frase ║, il numero «cinquanta» è sostituito dal numero « settanta » ;

c)

sono inseriti i seguenti paragrafi:

« 2 bis.     Se, dopo il 50o anno dalla debita pubblicazione del fonogramma o, in mancanza di tale pubblicazione, dopo il 50o anno dalla debita comunicazione al pubblico, il produttore del fonogramma non mette più in vendita un numero congruo di copie del fonogramma o non lo mette a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, l'artista, interprete o esecutore può mettere fine al contratto con cui ha trasferito o ceduto i suoi diritti di fissazione dell'esecuzione al produttore di fonogrammi (nel prosieguo: un “contratto di trasferimento o cessione”). Il diritto di porre fine al contratto può essere esercitato se il produttore di fonogrammi, entro un anno dalla notifica dell'artista, interprete o esecutore dell'intenzione di porre fine al contratto, non realizza le due azioni di valorizzazione di cui alla frase che precede. L'artista, interprete o esecutore non può rinunciare a tale facoltà di recedere dal contratto. Qualora un fonogramma contenga la fissazione delle esecuzioni di una pluralità di artisti, interpreti o esecutori, gli artisti, interpreti o esecutori possono mettere fine al contratto di trasferimento o cessione in conformità delle pertinenti disposizioni nazionali. In caso di risoluzione del contratto di trasferimento o cessione in virtù del presente paragrafo, i diritti del produttore di fonogrammi sul fonogramma scadono.

2 ter.     Qualora un contratto di trasferimento o cessione conferisca all'artista, interprete o esecutore il diritto a esigere una remunerazione non ricorrente, l'artista, interprete o esecutore ha il diritto di ottenere una remunerazione annua supplementare da parte del produttore di fonogrammi per ogni anno completo immediatamente dopo il 50o anno dalla debita pubblicazione del fonogramma o, in mancanza di tale pubblicazione, dopo il 50o anno dalla debita comunicazione al pubblico. L'artista, interprete o esecutore non può rinunciare al il diritto a ottenere tale remunerazione annua supplementare.

2 quater.     L'importo complessivo che il produttore di fonogrammi deve destinare ai pagamenti della remunerazione supplementare di cui al paragrafo 2 ter corrisponde al 20 % dei ricavi per lui derivanti nel corso dell'anno precedente quello in cui va versata detta remunerazione dalla riproduzione, distribuzione e messa a disposizione dei fonogrammi in oggetto, dopo il 50o anno dalla debita pubblicazione del fonogramma o, in mancanza di tale pubblicazione, dopo il 50o anno dalla debita comunicazione al pubblico.

Gli Stati membri provvedono a che i produttori di fonogrammi siano tenuti, dietro richiesta, a fornire agli artisti, interpreti o esecutori aventi diritto a una remunerazione annua supplementare di cui al paragrafo 2 ter, a seguito di una richiesta di questi ultimi, le informazioni eventualmente necessarie per garantire il pagamento della stessa.

2 quinquies.     Gli Stati membri provvedono a che il diritto a ottenere la remunerazione annua supplementare di cui al paragrafo 2 ter sia amministrato da società di gestione collettiva.

2 sexies.     Qualora un artista, interprete o esecutore abbia diritto a pagamenti ricorrenti, da questi non viene detratto alcun pagamento anticipato né alcuna deduzione concordata contrattualmente dopo il 50o anno dalla debita pubblicazione del fonogramma o, in mancanza di tale pubblicazione, dopo il 50o anno dalla debita comunicazione al pubblico.»;

3)

all'articolo 10 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«5.   L'articolo 3, paragrafi da 1 a 2 sexies, nella versione fornita dalla direttiva …/…/CE (6) , si applica alle fissazioni di esecuzioni e fonogrammi per i quali l'artista, interprete o esecutore, e il produttore di fonogrammi sono ancora protetti in virtù delle presenti disposizioni al  (7), e alle fissazioni di esecuzioni e fonogrammi posti in essere dopo detta data.

6.     l'articolo 1, paragrafo 7, aggiunto dalla direttiva …/…/CE (6), si applica alle composizioni musicali con testo, di cui almeno la composizione musicale o il testo sono protetti in almeno uno Stato membro anteriormente al … (7), e alle composizioni musicali con testo prodotte dopo tale data.

Il primo comma non pregiudica eventuali atti di sfruttamento economico eseguiti anteriormente al … (7). Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per proteggere in particolare i diritti acquisiti dei terzi.

4)

è inserito il seguente articolo ║:

«Articolo 10 bis

Misure transitorie relative all'attuazione della direttiva …/…/CE (8) .

1.   In assenza di chiare indicazioni contrattuali del contrario, un contratto di trasferimento o cessione concluso anteriormente al  (9) , ▐ continua a essere in vigore oltre la data alla quale, in virtù dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, nella formulazione precedente alle modifiche apportate dalla direttiva (8), l'artista, interprete o esecutore ▐ non sarebbe più protetto .

2.     Gli Stati membri possono disporre che i contratti di trasferimento o cessione che autorizzano un esecutore a ricevere pagamenti ricorrenti e che sono conclusi anteriormente al … (9) possano essere modificati dopo il 50o anno dalla debita pubblicazione del fonogramma o, in mancanza di tale pubblicazione, dopo il 50o anno dalla debita comunicazione al pubblico.

Articolo 2

Relazione

La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale entro … (10), una relazione sull'applicazione della presente direttiva, alla luce dello sviluppo del mercato digitale e, se del caso, presenta una proposta di ulteriore modifica della direttiva 2006/116/CE.

Articolo 3

Valutazione

La Commissione procede ad una valutazione della eventuale necessità di una proroga del termine di protezione dei diritti di esecutori e produttori nel settore audiovisivo e riferisce in merito ai risultati di tale valutazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo entro il 1o gennaio 2010. Se del caso, la Commissione presenta una proposta di ulteriore modifica della direttiva 2006/116/CE.

Articolo 4

Attuazione

1.   Gli Stati membri mettono in vigore entro  (11) le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni ▐ .

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 5

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore venti giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 6

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ║,

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  Parere del 14 gennaio 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 23 aprile 2009.

(3)  GU L 372 del 27.12.2006, pag. 12.

(4)  GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10.

(5)  GU L 376 del 27.12.2006, pag. 28.

(6)  GU L …

(7)  Due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva di modifica.»

(8)  Due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva di modifica.

(9)  Cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva di modifica.»

(10)  Cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva di modifica.

(11)  Due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.


8.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 184/338


Giovedì 23 aprile 2009
Sistemi di trasporto intelligenti nel settore dei trasporti stradali e interfacce con altri modi di trasporto ***I

P6_TA(2009)0283

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 aprile 2009 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto (COM(2008)0887 – C6-0512/2008 – 2008/0263(COD))

2010/C 184 E/70

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0887),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 71, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0512/2008),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0226/2009),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


Giovedì 23 aprile 2009
P6_TC1-COD(2008)0263

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 aprile 2009 in vista dell'adozione della direttiva 2009/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione ║,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

L'aumento del trasporto stradale, associato alla crescita dell'economia europea e delle esigenze di mobilità dei cittadini, costituisce una delle cause principali dell'incremento della congestione dell'infrastruttura stradale e del consumo energetico, nonché di problemi ambientali e sociali.

(2)

La risposta a queste grandi sfide non può limitarsi a misure tradizionali, ad esempio l'ampliamento dell'infrastruttura esistente per il trasporto stradale. L'innovazione avrà un ruolo di primo piano nella ricerca di soluzioni adeguate per la Comunità.

(3)

I sistemi di trasporto intelligenti (ITS) sono applicazioni avanzate che, senza essere dotate di intelligenza in senso proprio, mirano a fornire servizi innovativi relativamente ai modi di trasporto e alla gestione del traffico e che consentono a vari utenti di essere meglio informati e di fare un uso più sicuro, maggiormente coordinato e più «intelligente» delle reti di trasporto.

(4)

L'applicazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione al settore del trasporto stradale e alle interfacce con altri modi di trasporto (ITS) darà un contributo significativo al miglioramento delle prestazioni ambientali, dell'efficienza, compresa l'efficienza energetica, della sicurezza del trasporto stradale e della mobilità dei passeggeri e delle merci, assicurando allo stesso tempo il funzionamento del mercato interno e aumentando i livelli di competitività e di occupazione.

(5)

Sono stati sviluppati varie applicazioni avanzate e vari meccanismi comunitari per diversi modi di trasporto, come quello ferroviario (ERTMS e STI-ATTM), marittimo e per vie navigabili interne (LRITS, SafeSeaNet, VTMIS, RIS), aereo (SESAR) e su strada, ad esempio per il trasporto di bestiame.

(6)

I progressi realizzati nell'applicazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione ad altri modi di trasporto dovrebbero ora tradursi in sviluppi nel settore del trasporto stradale, in particolare al fine di accrescere l'integrazione tra il trasporto stradale e altri modi di trasporto.

(7)

In alcuni Stati membri sono già utilizzate applicazioni nazionali di tali tecnologie nel settore del trasporto stradale, ma la loro diffusione frammentaria e non coordinata rende impossibile qualsiasi continuità geografica dei servizi ITS in tutta la Comunità.

(8)

Per garantire una diffusione coordinata ed effettiva degli ITS nella Comunità occorre introdurre specifiche comuni. In primo luogo, occorre dare la priorità a quattro ambiti principali di sviluppo e di diffusione degli ITS.

(9)

Occorre che le specifiche comuni prendano tra l'altro in considerazione l'esperienza e i risultati già acquisiti in questo settore e ne facciano tesoro, in particolare nel quadro dell'iniziativa «eSafety» (4), lanciata dalla Commissione nell'aprile 2002. Nel quadro di tale iniziativa la Commissione ha creato il forum «eSafety» per promuovere e attuare raccomandazioni a sostegno dello sviluppo, della diffusione e dell'utilizzo dei sistemi «eSafety».

(10)

È opportuno che i veicoli utilizzati principalmente per il loro interesse storico e che sono stati originariamente immatricolati, omologati e/o messi in servizio prima dell'entrata in vigore della presente direttiva e delle relative misure di attuazione non siano interessati dalle norme e procedure definite dalla direttiva stessa.

(11)

È necessario che gli ITS si basino su sistemi interoperabili basati su standard aperti e pubblici, accessibili su base non discriminatoria a tutti i fornitori e a tutti gli utenti di applicazioni e di servizi.

(12)

Per il futuro è necessario garantire l'interoperabilità delle applicazioni e dei servizi introdotti con la diffusione degli ITS e assicurare, se del caso, la retrocompatibilità delle applicazioni e dei servizi ITS.

(13)

La diffusione e l'utilizzo delle applicazioni e dei servizi ITS comporteranno il trattamento di dati personali. Occorre che il trattamento venga effettuato conformemente alle norme comunitarie, definite tra l'altro dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (5) e dalla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (6).

(14)

La diffusione e l'utilizzo di applicazioni e di servizi ITS, e in particolare di servizi di informazione sul traffico e sulla mobilità, comporteranno il trattamento e l'utilizzo di dati sulle strade, sul traffico e sulla mobilità contenuti in documenti detenuti da organismi pubblici degli Stati membri. Occorre che il trattamento e l'utilizzo avvengano nel rispetto delle norme comunitarie definite nella direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (7).

(15)

La direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  (8) istituisce un quadro di regole per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, mentre le direttive 2002/24/CE (9) e 2003/37/CE (10) del Parlamento europeo e del Consiglio riguardano rispettivamente l'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e l'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate. Le disposizioni di queste direttive, mentre disciplinano le apparecchiature relative agli ITS installate a bordo dei veicoli, non si applicano però alle apparecchiature e al software ITS esterni delle infrastrutture stradali, le quali pertanto restano soggette alle procedure di omologazione nazionali.

(16)

Per quanto riguarda le applicazioni e i servizi ITS per i quali sono necessari servizi accurati e garantiti di sincronizzazione e posizionamento, occorre utilizzare infrastrutture satellitari o ogni altra tecnologia che offra un livello di precisione equivalente , come le comunicazioni specializzate a breve raggio (DSRC)  (11).

(17)

Occorre che le principali parti in causa, quali i fornitori di servizi ITS, le associazioni di utenti ITS, gli operatori del trasporto e gli esercenti di impianti, i rappresentanti delle imprese produttrici, le parti sociali, le associazioni professionali e le autorità locali, abbiano la possibilità di consigliare la Commissione sugli aspetti tecnici e commerciali della diffusione degli ITS nella Comunità.

(18)

Le misure necessarie per l'esecuzione della presente direttiva dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (12).

(19)

In particolare, ║ la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare misure per modificare gli allegati e fissare specifiche più dettagliate per lo sviluppo, l'attuazione e l'utilizzo di ITS interoperabili. Tali misure di portata generale e ║ intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola con ║ nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(20)

Per garantire un approccio coordinato, occorre che la Commissione assicuri coerenza tra i lavori del comitato istituito dalla presente direttiva e i lavori del comitato istituito dalla direttiva 2004/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità (13), del comitato istituito dal regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti stradale (14) e del comitato istituito dalla direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (15).

(21)

Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire assicurare la diffusione coordinata e l'uso di ITS interoperabili nella Comunità, non può essere ║ realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato; la presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

La presente direttiva istituisce un quadro di regole per la diffusione e l'utilizzo coordinati e coerenti di ITS, compresi quelli interoperabili, nella Comunità e per l'elaborazione delle specifiche necessarie a tale scopo.

Essa si applica a tutti gli ITS destinati ai viaggiatori, ai veicoli e all'infrastruttura, nonché alla loro interazione, nel settore del trasporto stradale , compreso quello urbano, e alle interfacce con altri modi di trasporto.

L'applicazione della presente direttiva e delle misure di cui all'articolo 4 non pregiudica le prescrizioni degli Stati membri in materia di ordine pubblico e pubblica sicurezza.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

a)

«sistemi di trasporto intelligenti (ITS)», sistemi nei quali sono applicati tecnologie dell'informazione e della comunicazione a sostegno del trasporto stradale (in particolare infrastruttura, veicoli e utenti) , della gestione del traffico e della mobilità nonché delle interfacce con altri modi di trasporto , inclusa una tariffazione interoperabile con l'emissione di biglietti multimodali ;

b)

«interoperabilità», la capacità dei sistemi e dei processi industriali che li sottendono di scambiare dati e di condividere informazioni e conoscenze;

c)

«applicazione ITS», strumento operativo per l'applicazione degli ITS;

d)

«servizio ITS», diffusione di un'applicazione ITS tramite un quadro organizzativo e operativo chiaramente definito allo scopo di contribuire a migliorare la sicurezza degli utenti, l'efficienza, il comfort e/o a facilitare o supportare le operazioni di trasporto e la mobilità;

e)

«fornitori di servizi ITS», fornitore pubblico o privato di servizi ITS;

f)

«utente ITS», utente di applicazioni o di servizi ITS, tra cui i viaggiatori , gli utenti vulnerabili dei trasporti , gli utenti e gli esercenti dell'infrastruttura di trasporto stradale, i gestori di flotte e gli operatori di servizi di emergenza;

g)

«dispositivo nomade», mezzo di comunicazione o di informazione che il conducente può portare a bordo del veicolo e utilizzare mentre guida, quali telefoni cellulari, sistemi di navigazione o i personal computer da tasca;

h)

«piattaforma», ambiente funzionale, tecnico e operativo che permette la diffusione, la fornitura o l'utilizzo delle applicazioni e dei servizi ITS;

i)

«utenti vulnerabili dei trasporti», gli utenti dei trasporti non motorizzati, quali pedoni e ciclisti, nonché i motociclisti e le persone con disabilità o a mobilità ridotta;

j)

«livello minimo delle applicazioni e dei servizi ITS», il livello di base delle applicazioni e dei servizi ITS che rappresentano elementi indispensabili della Rete transeuropea di trasporto (RTE-T).

Articolo 3

Diffusione degli ITS

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire la diffusione e l'utilizzo coordinati di applicazioni e servizi ITS interoperabili efficaci nella Comunità.

2.     Gli Stati membri garantiscono, ove possibile, la retrocompatibilità delle applicazioni e dei servizi ITS all'interno della Comunità.

3.   In particolare, gli Stati membri:

a)

assicurano che gli utenti e i fornitori di servizi ITS abbiano accesso a dati affidabili e regolarmente aggiornati sul trasporto stradale;

b)

assicurano che dati sul traffico stradale e sulla mobilità, nonché altre informazioni pertinenti possano essere scambiati tra i centri competenti di informazione e di controllo del traffico in diverse regioni o in diversi Stati membri;

c)

applicano gli ITS a tutti i modi di trasporto e alle interfacce tra di essi, assicurando un livello elevato di integrazione fra tutti i modi di trasporto;

d)

adottano le misure necessarie per integrare i sistemi ITS di sicurezza a bordo dei veicoli e nell'infrastruttura stradale, e per sviluppare interfacce uomo-macchina affidabili, in particolare per i dispositivi nomadi;

e)

adottano le misure necessarie per integrare in un'unica piattaforma le varie applicazioni ITS che richiedono lo scambio di informazioni e di comunicazioni tra i veicoli e l'infrastruttura stradale;

f)

evitano di creare frammentazione e discontinuità geografica .

4.   Ai fini delle applicazioni e dei servizi ITS che richiedono servizi di sincronizzazione e posizionamento a livello mondiale, continui, precisi e garantiti, sono utilizzate infrastrutture satellitari o ogni tecnologia che offra livelli equivalenti di precisione , come ad esempio il DSRC .

5.   Quando adottano le misure previste ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri esigono il rispetto dei principi di cui all'allegato I.

6.     Gli Stati membri tengono conto delle caratteristiche morfologiche delle regioni geograficamente isolate e delle distanze da percorrere per raggiungerle derogando, se necessario, al principio dell'efficienza dei costi enunciato nell'allegato I.

Articolo 4

Specifiche

1.   La Commissione definisce le specifiche per la diffusione e l'utilizzo degli ITS ▐ nei seguenti settori prioritari:

a)

uso ottimale dei dati relativi alle strade, al traffico e alla mobilità;

b)

continuità dei servizi ITS di gestione del traffico e del trasporto merci nei corridoi di trasporto europei e nelle conurbazioni;

c)

sicurezza stradale;

d)

integrazione del veicolo nell'infrastruttura di trasporto.

2.     La Commissione definisce le specifiche per la diffusione e l'utilizzo obbligatori del livello minimo delle applicazioni e dei servizi ITS, in particolare nei seguenti settori:

a)

predisposizione di servizi d'informazione sul traffico e la mobilità in tempo reale a livello dell'Unione europea;

b)

dati e procedure per la fornitura gratuita di un livello minimo di servizi universali d'informazione sul traffico;

c)

introduzione armonizzata, in tutto il territorio europeo, del sistema elettronico di chiamata di emergenza (eCall);

d)

misure appropriate relativamente ad aree di parcheggio sicure per gli automezzi pesanti e i veicoli commerciali e a sistemi di parcheggio e prenotazione controllati telematicamente.

3.     In caso di lavori di costruzione o manutenzione nell'ambito della rete stradale transeuropea (TERN) cofinanziati dalla Comunità, la Commissione definisce le specifiche per la diffusione e l'utilizzo necessari degli ITS oltre il livello minimo delle applicazioni e dei servizi ITS.

4.   Le specifiche rispettano i principi enunciati all'allegato I e comprendono almeno gli elementi essenziali di cui all'allegato II.

5.     Per garantire l'interoperabilità e la ripartizione delle responsabilità, la Commissione integra, se del caso, gli elementi essenziali di cui all'allegato II con specifiche per la pianificazione, l'attuazione e l'utilizzo operativo dei servizi ITS e definisce il contenuto dei servizi nonché gli obblighi dei fornitori di servizi.

6.     Le specifiche fissano inoltre le condizioni alle quali gli Stati membri, d'intesa con la Commissione, possono imporre norme supplementari per la fornitura dei servizi in questione su tutto il loro territorio o su parte di esso.

7.     Le misure di cui ai paragrafi da 1 a 6, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 9, paragrafo 3.

8     Prima dell'adozione delle specifiche di cui ai paragrafi 5 e 6, la Commissione effettua un'adeguata valutazione d'impatto.

9.    I principi e/o gli elementi essenziali supplementari delle specifiche non previsti dalla presente direttiva sono inseriti nell'allegato I o nell'allegato II secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato.

Articolo 5

Omologazione delle apparecchiature e del software ITS relativi all'infrastruttura stradale

1.   Se lo impongono ragioni di efficienza, in particolare energetica, di sicurezza o di tutela dell'ambiente, le apparecchiature e i software ITS che non rientrano nel campo di applicazione delle direttive 2002/24/CE, 2003/37/CE e 2007/46/CE sono omologati prima della loro messa in servizio.

2.     Le specifiche sulla responsabilità relative alle apparecchiature e al software ITS di cui al paragrafo 1 sono comunicate agli organismi nazionali responsabili dell'omologazione delle apparecchiature e del software ITS disciplinati dalla presente direttiva.

3.   Gli Stati membri notificano alla Commissione gli organismi nazionali responsabili dell'omologazione delle apparecchiature e del software ITS disciplinati dalla presente direttiva , compreso l'accreditamento dei fornitori di software ITS . La Commissione comunica le informazioni agli altri Stati membri.

4.   Tutti gli Stati membri riconoscono le omologazioni emesse dagli organismi nazionali degli altri Stati membri di cui al paragrafo 3.

5.     Le apparecchiature e il software ITS possono essere immessi sul mercato e posti in servizio se, quando siano correttamente installati e sottoposti a manutenzione nonché utilizzati conformemente alla loro destinazione, non pregiudicano la sicurezza e la salute delle persone né l'ambiente, conformemente alla legislazione comunitaria in materia, né, eventualmente, la sicurezza dei beni.

6.     Le apparecchiature e il software ITS sono ritenuti rispondenti alle specifiche adottate in base all'articolo 4 se conformi alle norme nazionali o europee eventualmente esistenti in materia, a norma della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (16).

Articolo 6

Comitato per le norme e regolamentazioni tecniche

Se uno Stato membro o la Commissione ritengono che le norme di cui all'articolo 5, paragrafo 6 non corrispondono completamente alle specifiche adottate conformemente all'articolo 4, lo Stato membro interessato o la Commissione interpellano il comitato permanente istituito dall'articolo 5 della direttiva 98/34/CE, esponendo i loro motivi. Il comitato esprime un parere d'urgenza.

Sulla scorta del parere del comitato, la Commissione notifica agli Stati membri se le norme in questione devono essere escluse o meno dalle comunicazioni di cui all'articolo 5 della presente direttiva.

Articolo 7

Disposizioni sulla tutela dei dati personali, la sicurezza e l'utilizzo delle informazioni

1.   Gli Stati membri assicurano che la raccolta, la conservazione e il trattamento dei dati personali nel quadro del funzionamento degli ITS avvenga nel rispetto delle norme comunitarie in materia di tutela delle libertà e dei diritti fondamentali delle persone, in particolare le direttive 95/46/CE e 2002/58/CE.

2.     Per garantire la tutela della vita privata, nel quadro del funzionamento di un'applicazione e/o di un servizio ITS è incoraggiato, se del caso, l'utilizzo di dati anonimi.

3.     I dati personali sono utilizzati esclusivamente nella misura in cui il loro trattamento è necessario per il funzionamento di un'applicazione e/o di un servizio ITS.

4.     Nel caso delle categorie particolari di dati di cui all’articolo 8 della direttiva 95/46/CE, il trattamento di tali dati è effettuato soltanto se la persona interessata ha dato il proprio consenso esplicito ed informato a tale trattamento.

5.   ▐ Gli Stati membri assicurano che i dati e le registrazioni ITS siano protetti contro utilizzi impropri, in particolare l'accesso non autorizzato, l'alterazione o la perdita e che non possano essere utilizzati per finalità diverse da quelle indicate nella presente direttiva .

6.   Si applica la direttiva 2003/98/CE ║.

Articolo 8

Programmazione

1.     La Commissione prepara un programma di lavoro annuale sulla base degli elementi essenziali enunciati nell'allegato II adotta il primo di tali programmi … (17) al più tardi.

2.     La Commissione tiene conto dei risultati del lavoro svolto dai comitati istituiti ai sensi di altri atti comunitari, concernenti diversi ambiti degli ITS, tra cui il gruppo consultivo europeo sugli ITS di cui all'articolo 10.

3.     La Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri, garantisce la coerenza complessiva e la complementarità della diffusione degli ITS con le altre politiche, le altre azioni e gli altri programmi comunitari pertinenti.

4.     La Commissione coopera attivamente con gli organismi europei e internazionali di normalizzazione in merito alle disposizioni di cui agli allegati I e II.

5.     La Commissione decide in merito a quanto segue secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 9, paragrafo 2, in merito:

a)

all'adozione e alla modifica dei programmi di lavoro annuali;

b)

alla determinazione dei settori prioritari per la cooperazione internazionale.

Il programma di lavoro annuale e i settori prioritari per la cooperazione internazionale sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea.

6.     Conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 9, paragrafo 3, al più tardi … (18), la Commissione adotta un programma di lavoro corredato di obiettivi e di scadenze per l'applicazione degli elementi essenziali enunciati nell'allegato II.

Articolo 9

Comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato, denominato comitato europeo sugli ITS ║ , composto di rappresentati degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2.     Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell'articolo 8 della medesima.

Il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Articolo 10

Gruppo consultivo europeo sugli ITS

1.    La Commissione istituisce un gruppo consultivo europeo sugli ITS, con compiti di consulenza sugli aspetti tecnici e commerciali della diffusione e dell'utilizzo degli ITS nella Comunità. Il gruppo è composto di rappresentanti ad alto livello dei fornitori di servizi ITS, delle associazioni di utenti, degli operatori del trasporto e degli esercenti di impianti, delle imprese produttrici, delle parti sociali, delle associazioni professionali, delle autorità locali e di altri soggetti pertinenti.

2.     La Commissione garantisce che i membri del gruppo consultivo europeo sugli ITS siano competenti e che all'interno del gruppo i settori industriali e gli utenti interessati dalle misure eventualmente proposte dalla Commissione nel quadro della presente direttiva siano adeguatamente rappresentati.

3.     Il gruppo consultivo europeo sugli ITS è invitato a esprimere un parere tecnico in merito alla definizione delle specifiche di cui all'articolo 4.

4.     I lavori del gruppo consultivo europeo sugli ITS sono condotti in modo trasparente.

Articolo 11

Relazioni

1.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione entro … (19) una relazione dettagliata sulle attività e sui progetti nazionali riguardanti i settori prioritari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, contenente almeno le informazioni di cui all'allegato III.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro … (20) i piani di azione nazionali in materia di ITS per i successivi cinque anni, contenenti almeno le informazioni di cui all'allegato III.

3.   Successivamente gli Stati membri riferiscono annualmente sui progressi compiuti nell'attuazione dei piani.

4.   La Commissione riferisce ogni sei mesi al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai progressi realizzati nell'attuazione della presente direttiva; essa correda la sua relazione di un'analisi sul funzionamento delle norme enunciate negli allegati I e II e valuta la necessità di apportare modifiche alla direttiva .

In particolare, la Commissione riferisce ogni sei mesi al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alla situazione del finanziamento e presenta, se del caso, una proposta per l'attuazione del livello minimo delle applicazioni e dei servizi ITS.

Articolo 12

Attuazione

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il … (21). Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 13

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 14

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ║

Per il Consiglio

Il presidente

Per il Parlamento europeo

Il presidente


(1)  Parere del 13 maggio 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU C ║

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 23 aprile 2009.

(4)  http://www.esafetysupport.org/download/European_Commission/048-esafety.pdf.

(5)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(6)  GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.

(7)  GU L 345 del 31.12.2003, pag. 90.

(8)  GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.

(9)  GU L 124 del 9.05.2002, pag. 1.

(10)  GU L 171 del 9.7.2003, pag. 1.

(11)  Cfr. il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio ║ (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1) e il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ║ (GU L 196 del 24.7.2008, pag. 1).

(12)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(13)  GU L 166 del 30.4.2004, pag. 124.

(14)  GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8.

(15)  GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.

(16)   GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37 .

(17)   Tre mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.

(18)   Sei mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.

(19)  Sei mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.

(20)  Due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

(21)   Dodici mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.

Giovedì 23 aprile 2009
ALLEGATO I

PRINCIPI PER LA DIFFUSIONE DEGLI ITS DI CUI ALL'ARTICOLO 3

La scelta e la diffusione delle applicazioni e dei servizi ITS si basano su una valutazione delle esigenze, nel rispetto dei seguenti principi:

a)

efficacia – la capacità di contribuire concretamente alla soluzione dei principali problemi del trasporto stradale in Europa (ad esempio riduzione della congestione e delle emissioni, miglioramento dell'efficienza energetica, potenziamento della sicurezza e risoluzione delle questioni concernenti gli utenti vulnerabili dei trasporti );

b)

efficienza dei costi – il rapporto tra costi e mezzi impiegati per raggiungere gli obiettivi;

c)

continuità geografica – la capacità di assicurare servizi continui in tutta la Comunità e lungo le sue frontiere esterne , in particolare sulla RTE-T;

d)

interoperabilità – la capacità dei sistemi di scambiare dati e di permettere la condivisione di informazioni e di conoscenze;

e)

grado di maturità – il livello di sviluppo;

f)

intermodalità – il trasferimento del traffico merci dalla strada al trasporto marittimo a corto raggio, al trasporto ferroviario e per vie d'acqua interne o a una combinazione di modi di trasporto in cui i percorsi stradali sono i più efficienti possibile.

Giovedì 23 aprile 2009
ALLEGATO II

ELEMENTI ESSENZIALI DELLE SPECIFICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 4

(1)

Uso ottimale dei dati relativi alle strade, al traffico e alla mobilità

Le specifiche per l'uso ottimale dei dati relativi alle strade, al traffico e alla mobilità comprendono i seguenti elementi:

(a)

la definizione dei requisiti necessari affinché gli utenti ITS dispongano in tempo reale e al di là delle frontiere di informazioni precise sul traffico e sulla mobilità, in particolare:

la disponibilità di dati pubblici in tempo reale sulle strade e sul traffico utilizzati dai fornitori di servizi ITS per le informazioni in tempo reale sul traffico e sulla mobilità;

l'agevolazione dello scambio elettronico transfrontaliero tra le autorità pubbliche e le principali parti in causa e i pertinenti fornitori di servizi ITS;

l'aggiornamento tempestivo, da parte delle autorità pubbliche interessate e delle principali parti in causa, dei dati pubblici sulle strade e sul traffico utilizzati per le informazioni in tempo reale sul traffico e la mobilità;

l'aggiornamento tempestivo, da parte dei fornitori di servizi ITS, delle informazioni in tempo reale sul traffico e sulla mobilità;

(b)

la definizione dei requisiti necessari affinché le autorità pubbliche interessate raccolgano i dati sulle strade e sul traffico (ivi compresi, ad esempio, i piani sul traffico, la normativa stradale e gli itinerari raccomandati, in particolare per gli automezzi pesanti) e li comunichino ai fornitori di servizi ITS, in particolare:

l'accesso dei fornitori di servizi ITS ai dati pubblici sulle strade e sul traffico (ivi compresi, ad esempio, i piani sul traffico, la normativa stradale e gli itinerari raccomandati) raccolti dalle autorità pubbliche interessate;

l'agevolazione dello scambio elettronico tra le autorità pubbliche interessate e i fornitori di servizi ITS;

l'aggiornamento tempestivo, da parte delle autorità pubbliche interessate, dei dati pubblici sulle strade e sul traffico (ad esempio i piani sul traffico, la normativa stradale e gli itinerari raccomandati);

l'aggiornamento tempestivo, da parte dei fornitori di servizi ITS, dei servizi e delle applicazioni ITS che utilizzano questi dati;

(c)

la definizione dei requisiti necessari affinché i dati pubblici sulle strade e sul traffico utilizzati per le carte digitali siano accurati e accessibili ai fabbricanti di carte digitali e ai fornitori di servizi di cartografia digitale, in particolare:

l'accesso dei fabbricanti di carte digitali e dei fornitori di servizi di cartografia digitale ai dati pubblici sulle strade e sul traffico, per la realizzazione delle carte digitali;

l'agevolazione dello scambio elettronico tra le autorità pubbliche interessate e le principali parti in causa e i fabbricanti e fornitori privati di carte digitali;

l'aggiornamento tempestivo dei dati pubblici sulle strade e sul traffico da parte delle autorità pubbliche interessate e delle parti in causa;

l'aggiornamento tempestivo delle carte digitali da parte dei fabbricanti di carte digitali e dei fornitori di servizi di cartografia digitale;

(d)

la definizione di requisiti minimi per la fornitura gratuita di «messaggi universali sul traffico» a tutti gli utenti della strada, nonché per il loro contenuto minimo, in particolare:

l'utilizzo di un elenco standard di fatti relativi alla sicurezza stradale («messaggi universali sul traffico»), che dovrebbero essere comunicati gratuitamente agli utenti ITS;

la compatibilità dei «messaggi universali sul traffico» e la loro integrazione nei servizi ITS per informazioni in tempo reale sul traffico e la mobilità.

(2)

Continuità dei servizi ITS di gestione del traffico e del trasporto merci nei corridoi di trasporto europei e nelle conurbazioni

Le specifiche per la continuità e l'interoperabilità dei servizi di gestione del traffico e del trasporto merci nei corridoi di trasporto europei e nelle conurbazioni comprendono i seguenti elementi:

(a)

la definizione di requisiti minimi/obbligatori per la continuità dei servizi ITS per il trasporto merci e passeggeri nei corridoi di trasporto e per i vari modi di trasporto, in particolare:

l'agevolazione dello scambio elettronico di dati e di informazioni sul traffico al di là delle frontiere, tra regioni o zone urbane e interurbane, tra i centri di informazione/di controllo del traffico interessati;

l'utilizzo di flussi di informazioni o di interfacce di traffico standardizzati tra i centri di informazione/di controllo del traffico interessati.

(b)

la definizione delle misure necessarie per l'utilizzo di tecnologie ITS innovative ║ dispositivi di identificazione a radiofrequenza (Radio Frequency Identification Devices (RFID), comunicazioni specializzate a breve raggio (DSRC) o Galileo/EGNOS) nella realizzazione di applicazioni ITS (in particolare la localizzazione e il tracciamento delle merci durante il trasporto e tra un modo di trasporto e l'altro) per la logistica del trasporto merci (eFreight), in particolare:

l'accesso degli sviluppatori di applicazioni ITS alle pertinenti tecnologie ITS e il relativo uso;

l'integrazione dei risultati della localizzazione (mediante, ad esempio, dispositivi RFID , DSRC e/o Galileo/EGNOS) negli strumenti e nei centri di gestione del traffico;

(c)

la definizione delle misure necessarie per sviluppare un'architettura ITS per la mobilità urbana, tra cui un approccio integrato e multimodale alla pianificazione della mobilità, alla domanda di trasporto e alla gestione del traffico, in particolare:

l'accesso dei centri di controllo urbani ai dati riguardanti i trasporti pubblici, la pianificazione della mobilità, la domanda di trasporto, i dati sul traffico e sui parcheggi;

l'agevolazione dello scambio elettronico di dati tra i diversi centri di controllo urbani per i trasporti pubblici o privati e per tutti i modi di trasporto possibili;

l'integrazione di tutti i dati e di tutte le informazioni pertinenti in un'architettura unica;

(d)

la definizione delle misure necessarie per assicurare servizi ITS continui all'interno della Comunità e lungo le sue frontiere esterne.

(3)

Sicurezza stradale

Le specifiche per le applicazioni ITS per la sicurezza stradale comprendono i seguenti elementi:

(a)

la definizione delle misure necessarie per l'introduzione armonizzata del servizio elettronico paneuropeo di chiamata di emergenza (eCall), in particolare:

la disponibilità a bordo dei necessari dati ITS da scambiare;

la disponibilità nei centri di infrastruttura stradale (punti di accesso al servizio pubblico) delle apparecchiature necessarie per ricevere i dati trasmessi dai veicoli;

l'agevolazione degli scambi elettronici di dati tra i veicoli e i centri di infrastruttura stradale (punti di accesso al servizio pubblico).

(b)

la definizione delle misure necessarie per garantire la sicurezza degli utenti della strada per quanto riguarda l'IUM installata a bordo e l'utilizzo di dispositivi nomadi, nonché la sicurezza dei mezzi di comunicazione a bordo;

(c)

la definizione delle misure finalizzate a garantire la sicurezza degli utenti vulnerabili dei trasporti mediante il ricorso a sistemi di gestione della mobilità per i fornitori di servizi e gli utenti in relazione alla diffusione di sistemi avanzati di assistenza alla guida (Advanced Driving Assistance Systems - ADAS) e all'interfaccia uomo-macchina (Human machine interface);

(d)

la definizione delle misure necessarie per garantire la sicurezza e il comfort degli utenti della strada vulnerabili per tutte le applicazioni ITS;

(e)

la definizione delle misure necessarie per fornire aree di parcheggio sicure per gli automezzi pesanti e i veicoli commerciali e sistemi di parcheggio e di prenotazione basati su ITS, in particolare:

la disponibilità di un numero sufficiente di aree di parcheggio;

l'accesso degli utenti alle informazioni sui parcheggi stradali;

la facilitazione dello scambio elettronico di dati tra i siti di parcheggio, i centri e i veicoli;

l'integrazione di pertinenti tecnologie ITS sia nei veicoli che nelle aree di parcheggio che consentano l'aggiornamento delle informazioni sulla disponibilità di posti di parcheggio ai fini di prenotazione.

(4)

Integrazione del veicolo nell'infrastruttura di trasporto

Le specifiche ITS per l'integrazione del veicolo nell'infrastruttura di trasporto comprendono i seguenti elementi:

(a)

la definizione delle misure necessarie per integrare diverse applicazioni ITS in una piattaforma di bordo aperta, basate in particolare su:

la definizione di requisiti funzionali delle applicazioni ITS esistenti o previste;

la definizione di un'architettura di sistema aperto che garantisca l'interoperabilità/l'interconnessione con i sistemi e gli impianti infrastrutturali;

l'integrazione «plug and play» di future nuove applicazioni ITS o di versioni aggiornate nella piattaforma di bordo aperta;

l'uso di procedure di standardizzazione per l'adozione dell'architettura e delle specifiche relative alla piattaforma di bordo aperta;

(b)

la definizione delle misure necessarie per proseguire lo sviluppo e l'attuazione di sistemi cooperativi (infrastruttura del veicolo), in particolare:

l'agevolazione dello scambio di dati e di informazioni tra i veicoli, tra il veicolo e l'infrastruttura e tra le infrastrutture;

l'accesso delle rispettive parti (veicolo o infrastruttura stradale) ai dati e alle informazioni pertinenti da scambiare;

l'utilizzo di un formato standard di messaggio per lo scambio di dati tra il veicolo e l'infrastruttura;

la definizione di un'infrastruttura di comunicazione per ogni tipo di scambio ║ di dati e informazioni tra veicoli ║, tra veicolo e infrastruttura e tra infrastrutture;

la definizione di un quadro normativo relativo all'IUM che affronti le questioni legate alla responsabilità e consenta di adattare in modo più affidabile al comportamento umano le caratteristiche funzionali degli ITS in materia di sicurezza;

l'uso di una procedura di standardizzazione per l'adozione delle rispettive architetture.

Giovedì 23 aprile 2009
ALLEGATO III

ORIENTAMENTI RELATIVI AL CONTENUTO DELLA RELAZIONE SULLE AZIONI NAZIONALI IN MATERIA DI ITS DI CUI ALL' ARTICOLO 11

(1)

La relazione riguardante i settori prioritari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, trasmessa dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 11 coprono il livello nazionale. Se necessario, possono tuttavia essere estesi al livello regionale e/o al livello locale prescelto.

(2)

La relazione da trasmettere ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, contiene almeno le seguenti informazioni:

(a)

la vigente strategia nazionale in materia di ITS;

(b)

gli obiettivi e la loro giustificazione;

(c)

una breve descrizione della situazione della diffusione degli ITS e delle condizioni quadro;

(d)

i settori prioritari per le azioni in corso e le relative misure;

(e)

un'indicazione del modo in cui la strategia e le azioni o le misure sostengano la diffusione coordinata e interoperabile delle applicazioni ITS e la continuità dei servizi nella Comunità (cfr. articolo 4, paragrafo 1).

(3)

La relazione da trasmettere ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, contiene almeno le seguenti informazioni:

(a)

la strategia nazionale in materia di ITS, compresi gli obiettivi;

(b)

una descrizione dettagliata della diffusione degli ITS e delle condizioni quadro;

(c)

i settori prioritari previsti per le azioni e le relative misure, tra cui un'indicazione del modo in cui esse affrontano i settori prioritari di cui all'articolo 4, paragrafo 1;

(d)

i dettagli dell'attuazione delle azioni in corso e previste, in particolare:

gli strumenti,

le risorse,

la consultazione e le parti in causa attive,

le grandi tappe,

la sorveglianza.


8.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 184/353


Giovedì 23 aprile 2009
Programma Marco Polo II ***I

P6_TA(2009)0284

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 aprile 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1692/2006 che istituisce il secondo programma «Marco Polo» relativo alla concessione di contributi finanziari comunitari per migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporto merci («Marco Polo II») (COM(2008)0847 – C6-0482/2008 – 2008/0239(COD))

2010/C 184 E/71

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0847),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 71, paragrafo 1 e 80, paragrafo 2 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0482/2008),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e il parere della commissione per i bilanci (A6-0217/2009),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


Giovedì 23 aprile 2009
P6_TC1-COD(2008)0239

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 aprile 2009 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1692/2006 che istituisce il secondo programma «Marco Polo» relativo alla concessione di contributi finanziari comunitari per migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporto merci («Marco Polo II»)

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (CE) n. 923/2009)


8.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 184/354


Giovedì 23 aprile 2009
Rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo ***I

P6_TA(2009)0285

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 aprile 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo (COM(2008)0852 – C6-0509/2008 – 2008/0247(COD))

2010/C 184 E/72

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0852),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 71, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0509/2008),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0220/2009),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


Giovedì 23 aprile 2009
P6_TC1-COD(2008)0247

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 aprile 2009 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione ║ ,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

Nell'ambito della strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione e della strategia per lo sviluppo sostenibile della Comunità, la realizzazione di un mercato ferroviario interno, in particolare per il trasporto merci, è un elemento essenziale per conseguire l'obiettivo di una mobilità sostenibile.

(2)

La direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria ║ (4) rappresenta una tappa importante nella realizzazione del mercato ferroviario interno.

(3)

Per essere competitivi rispetto agli altri modi di trasporto, i servizi ferroviari nazionali e internazionali di trasporto merci, aperti alla concorrenza dal 1o gennaio 2007, dovrebbero poter beneficiare di un'infrastruttura ferroviaria di buona qualità, che garantisca in particolare la fornitura di servizi di trasporto merci in buone condizioni per quanto riguarda la velocità commerciale e i tempi di percorrenza e dovrebbe essere affidabile, nel senso che il servizio da essi fornito corrisponda effettivamente agli impegni contrattuali sottoscritti con gli operatori ferroviari.

(4)

Se da un lato la liberalizzazione del trasporto merci per ferrovia ha permesso l'accesso alla rete di nuovi operatori, dall'altro i meccanismi di mercato non sono sufficienti per organizzare, disciplinare e rendere sicuro il traffico. Ottimizzare e garantire l'affidabilità di quest'ultimo presuppone in particolare un rafforzamento delle procedure di cooperazione e di assegnazione delle linee ferroviarie tra i gestori dell'infrastruttura.

(5)

Il Consiglio, riunitosi il7 ║ aprile 2008, è giunto alla conclusione che occorre favorire l'uso efficace delle infrastrutture e, ove necessario, migliorare le capacità di infrastruttura ferroviaria con misure adottate a livello europeo e nazionale, in particolare mediante l'adozione di testi legislativi.

(6)

Viste queste premesse, la realizzazione di una rete ferroviaria per un trasporto merci competitivo sulla quale i treni merci potranno circolare in buone condizioni e transitare agevolmente da una rete nazionale all'altra permetterebbe di migliore le condizioni di utilizzo dell'infrastruttura.

(7)

Per realizzare una rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo, le iniziative già adottate in materia di infrastruttura ferroviaria dimostrano che la creazione di corridoi internazionali rispondenti alle esigenze specifiche di uno o più segmenti del trasporto merci chiaramente identificati, rappresenta il metodo più adatto.

(8)

La costituzione della rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo dovrebbe essere coerente con la rete transeuropea di trasporto («TEN-T») e i corridoi del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario («ERTMS») . A tal fine, è necessario garantire lo sviluppo coordinato ▐ delle reti, e in particolare, l'integrazione dei corridoi internazionali per il trasporto merci per ferrovia nella rete TEN-T esistente e nei corridoi ERTMS . Inoltre, occorre stabilire a livello comunitario regole armonizzate relative a tali corridoi merci. Ove opportuno, la creazione dei corridoi in oggetto dovrebbe essere sostenuta finanziariamente nell'ambito dei programmi TEN-T , ricerca e Marco Polo, nonché di altre politiche o fondi comunitari quali il Fondo di coesione .

(9)

La creazione di un corridoio per il trasporto merci deve tener conto della particolare importanza che riveste il progetto di ampliamento della rete TEN-T per i paesi destinatari dalla Politica europea di vicinato, allo scopo di garantire una migliore interconnessione con le infrastrutture ferroviarie di paesi terzi europei.

(10)

Nell'ambito di un corridoio merci è opportuno assicurare un buon coordinamento fra gli Stati membri e i gestori dell'infrastruttura interessati, accordare un'agevolazione migliore e sufficiente al traffico merci, istituire un numero sufficiente di collegamenti efficaci con gli altri modi di trasporto al fine di sviluppare una rete per il trasporto merci efficiente ed integrata, e stabilire condizioni propizie allo sviluppo della concorrenza tra i fornitori di trasporto merci per ferrovia.

(11)

La creazione di un corridoio merci dovrebbe essere basata su proposte formulate dagli Stati membri in consultazione con i gestori dell'infrastruttura. In una seconda fase dovrebbe essere approvata a livello europeo secondo una procedura trasparente e chiaramente definita. I criteri per la creazione di corridoi merci dovrebbero essere definiti in un modo adeguato alle esigenze specifiche degli Stati membri e dei gestori dell'infrastruttura che lasci loro un margine di decisione e di gestione sufficiente ▐.

(12)

Per incentivare il coordinamento fra gli Stati membri e i gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie , ogni corridoio dovrebbe essere sostenuto da un organo di gestione, composto dai diversi gestori dell'infrastruttura interessati dal corridoio in oggetto.

(13)

Per rispondere alle esigenze del mercato, le modalità di creazione di un corridoio merci dovrebbero essere presentate in un piano di attuazione che dovrebbe comprendere l'identificazione e il calendario della realizzazione delle azioni suscettibili di migliorare le prestazioni del trasporto merci per ferrovia. Inoltre, per garantire che le azioni previste o attuate per la creazione di un corridoio merci rispondano alle esigenze o alle aspettative del mercato, tutte le imprese ferroviarie che ne fruiscono dovrebbero essere consultate periodicamente, secondo procedure adeguate definite dall'organo di gestione .

(14)

Per assicurare la coerenza e la continuità delle capacità di infrastruttura disponibili lungo il corridoio merci, occorre coordinare e pianificare gli investimenti a favore del corridoio fra gli Stati membri , i gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie interessati come pure, eventualmente, fra gli Stati membri e i paesi terzi europei, secondo una logica che risponda alle esigenze del corridoio. Il programma di realizzazione dovrebbe essere pubblicato per informare le imprese ferroviarie che possono operare lungo il corridoio. Gli investimenti dovrebbero includere progetti di intervento relativi allo sviluppo di sistemi interoperabili e all'aumento della capacità dei treni.

(15)

Per le stesse ragioni anche i lavori pesanti di manutenzione, che molto spesso hanno profonde ripercussioni sulle capacità dell'infrastruttura ferroviaria, dovrebbero essere coordinati a livello di corridoio ed essere oggetto di una pubblicazione aggiornata.

(16)

Per favorire lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia nella Comunità è altresì necessario predisporre infrastrutture e sistemi destinati allo sviluppo di servizi di trasporto intermodale per il traffico merci.

(17)

Gli Stati membri interessati e le autorità nazionali di sicurezza competenti lungo il corridoio merci possono concludere accordi sul riconoscimento reciproco dei veicoli, da un lato, e delle qualifiche dei macchinisti, dall'altro. Le autorità di sicurezza degli Stati membri interessati dal corridoio merci dovrebbero cooperare per assicurare l'attuazione degli accordi summenzionati.

(18)

Per agevolare le domande di capacità di infrastruttura per i servizi internazionali di trasporto merci per ferrovia, è opportuno istituire uno sportello unico per ogni corridoio merci. A tal fine è opportuno basarsi sulle iniziative esistenti, in particolare quelle avviate da RailNetEurope, un organismo che costituisce uno strumento di coordinamento dei gestori dell'infrastruttura e fornisce determinati servizi agli operatori del trasporto merci internazionale.

(19)

Tenuto conto delle differenze fra i calendari di programmazione degli orari per i vari tipi di traffico, è auspicabile che le domande di capacità di infrastruttura per il traffico passeggeri siano compatibili con le domande relative al traffico merci, tenendo conto in particolare della rispettiva rilevanza socioeconomica. I diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura dovrebbero variare in funzione della qualità e dell'affidabilità della linea ferroviaria assegnata.

(20)

I treni che effettuano il trasporto di merci particolarmente sensibili ai tempi di trasporto e alla puntualità , così come definite dall'organo di gestione, dovrebbero poter beneficiare di una priorità sufficiente in caso di perturbazione del traffico.

(21)

Per assicurare lo sviluppo della concorrenza fra fornitori di servizi di trasporto merci per ferrovia lungo il corridoio merci, i candidati diversi dalle imprese ferroviarie o dalle loro associazioni dovrebbero essere in grado di domandare capacità di infrastruttura.

(22)

Per ottimizzare la gestione del corridoio merci e assicurare una maggiore fluidità e migliori prestazioni dei servizi internazionali di trasporto merci per ferrovia, occorre provvedere a un buon coordinamento fra gli organi di controllo del traffico ferroviario ripartiti sulle varie reti del corridoio merci. Per assicurare un utilizzo più efficiente delle infrastrutture ferroviarie, è necessario coordinare la gestione di queste infrastrutture e dei terminal strategici situati lungo il corridoio.

(23)

Per agevolare l'accesso alle informazioni sull'utilizzo delle principali infrastrutture del corridoio merci e assicurare un accesso non discriminatorio, è auspicabile mettere a disposizione di tutti i fornitori di servizi di trasporto merci internazionale per ferrovia un prospetto informativo che raccoglie tutte le informazioni pertinenti.

(24)

Per misurare secondo criteri obiettivi i benefici delle azioni volte a creare il corridoio merci e assicurare un controllo efficace delle azioni, occorre adottare e pubblicare regolarmente degli indicatori di prestazioni del servizio lungo il corridoio in questione. È opportuno che la definizione di «indicatori di prestazioni» sia elaborata in consultazione con i soggetti interessati che forniscono e utilizzano servizi ferroviari di trasporto merci.

(25)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, ossia la realizzazione di una rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo composta da corridoi merci, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle sue dimensioni o dei suoi effetti, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità sancito dallo stesso articolo.

(26)

Per il coordinamento degli investimenti e la gestione delle capacità e del traffico occorrono regole eque, fondate su una cooperazione fra i gestori dell'infrastruttura che devono fornire un servizio di qualità agli operatori del trasporto merci nel contesto di un corridoio ferroviario internazionale.

(27)

Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento devono essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (5).

(28)

In particolare, occorre conferire alla Commissione il potere di stabilire le condizioni e i criteri necessari per l'attuazione del presente regolamento. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo con ║ nuovi elementi non essenziali, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(29)

L'obiettivo del presente regolamento è quello di migliorare l'efficienza del trasporto merci per ferrovia rispetto ad altri modi di trasporto, sebbene un siffatto obiettivo debba essere perseguito anche attraverso azioni politiche e il coinvolgimento finanziario degli Stati membri e dell'Unione europea. Il coordinamento dovrebbe essere garantito al massimo livello tra gli Stati membri al fine di assicurare il più efficiente funzionamento possibile dei corridoi merci. L'impegno finanziario nel settore delle infrastrutture e delle attrezzature tecniche, quali l'ERTMS, dovrebbe mirare ad accrescere la capacità e l'efficienza del trasporto merci per ferrovia, in parallelo agli obiettivi del presente regolamento,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

ASPETTI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento stabilisce le regole per la realizzazione e l'organizzazione della rete ferroviaria europea lungo corridoi ferroviari internazionali per favorire un trasporto merci competitivo (║ «corridoi merci»). Stabilisce le regole per la selezione e l'organizzazione dei corridoi merci e determinati principi cooperativi concernenti la pianificazione degli investimenti, la gestione delle capacità e del traffico.

2.   Il presente regolamento si applica alla gestione e all'utilizzo di infrastrutture ferroviarie adibite ai servizi ferroviari nazionali e internazionali. Sono escluse:

a)

le reti locali e regionali autonome adibite ai servizi di trasporto passeggeri che circolano su un'infrastruttura ferroviaria , salvo qualora detti servizi siano espletati su una tratta di un corridoio merci ;

b)

le reti adibite unicamente alla prestazione di servizi passeggeri urbani e suburbani;

c)

le reti regionali adibite unicamente alla prestazione di servizi merci regionali da un'impresa ferroviaria esclusa dall'ambito di applicazione della direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie  (6), finché non vi siano richieste di utilizzo della capacità della rete da parte di un altro richiedente;

d)

le infrastrutture ferroviarie private adibite unicamente alle operazioni merci del proprietario.

Articolo 2

Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2001/14/CE.

2.   Oltre alle definizioni di cui al paragrafo 1, si intende per:

a)

«corridoio merci», l'insieme delle linee ferroviarie stabilite sul territorio degli Stati membri e, ove opportuno, di paesi terzi europei che collegano due o più terminal strategici compresi un asse principale, linee alternative e linee di collegamento, così come le infrastrutture ferroviarie e le relative attrezzature nei terminal merci, gli scali di smistamento e di formazione nonché i binari di raccordo a questi ultimi , tra cui tutti i servizi ferroviari di cui all'allegato II della direttiva 2001/14/CE ;

b)

«piano di attuazione», il documento che presenta la strategia, le azioni e i mezzi che le parti interessate intendono attuare per sviluppare nel corso di un determinato periodo le attività necessarie e sufficienti per realizzare il corridoio merci;

c)

«lavori pesanti di manutenzione», gli interventi o le riparazioni dell'infrastruttura ferroviaria e delle relative attrezzature che, pianificati con almeno un anno di anticipo, sono necessari alla circolazione dei treni lungo il corridoio merci che richiedono una riserva di capacità di infrastruttura di cui all'articolo 28 della direttiva 2001/14/CE;

d)

«terminal», l'impianto situato lungo il corridoio merci appositamente attrezzato per permettere di effettuare operazioni di carico e/o scarico dai treni merci e l'integrazione dei servizi ferroviari di merci con i servizi stradali, marittimi, fluviali e aerei, oppure la formazione o la modifica della composizione dei treni merci;

e)

«terminal strategico», il terminal del corridoio merci, aperto a tutti i candidati e che già svolge o si prevede che svolga in futuro un ruolo importante nel trasporto merci per ferrovia lungo il corridoio merci;

f)

«sportello unico», l'organismo comune istituito da ciascun gestore dell'infrastruttura del corridoio merci che fornisce ai candidati la possibilità di domandare una linea ferroviaria per un percorso che attraversa almeno una frontiera.

CAPO II

PROGETTAZIONE E GESTIONE DELLA RETE FERROVIARIA EUROPEA PER UN TRASPORTO MERCI COMPETITIVO

Articolo 3

Selezione dei corridoi merci

1.   ║ Il corridoio merci collega almeno due Stati membri, e permette l'esercizio di servizi ferroviari nazionali e internazionali di trasporto merci ▐. Il corridoio presenta le seguenti caratteristiche:

a)

fa parte della rete TEN-T o è quanto meno compatibile con essa, ovvero, se del caso, con i corridoi ERTMS. Ove opportuno, possono rientrare nel corridoio alcune sezioni non incluse nella rete TEN-T, con un volume elevato o potenzialmente elevato di traffico merci ;

b)

permette uno sviluppo significativo del traffico merci per ferrovia e tiene conto dei grandi flussi di scambi e di trasporto merci ;

c)

è giustificato sulla base di un'analisi socioeconomica che comprende gli impatti sugli elementi del sistema di trasporto in cui l'assegnazione delle capacità di infrastruttura del corridoio merci incide significativamente sui traffici merci e passeggeri. Viene inclusa l'analisi degli effetti principali in termini di costi esterni;

d)

permette una migliore interconnessione tra gli Stati membri di confine e i paesi terzi europei;

e)

si fonda su un piano di attuazione.

2.   Gli Stati membri interessati decidono la realizzazione o la modifica di un corridoio merci dopo aver comunicato alla Commissione le loro intenzioni, corredandole di una proposta elaborata in collaborazione con i gestori dell'infrastruttura interessati e tenendo conto delle iniziative e dei pareri delle imprese ferroviarie che utilizzano il corridoio, o sono interessate a farlo, nonché dei criteri di cui all'allegato. Le imprese ferroviarie interessate possono partecipare a tale processo qualora siano interessate da ingenti investimenti.

3.   I corridoi merci sono istituiti secondo le seguenti modalità:

a)

al massimo entro il …  (7), il territorio di ciascuno Stato membro che conta almeno due collegamenti ferroviari diretti con altri Stati membri deve accogliere almeno una proposta di corridoio merci;

b)

al massimo entro il …  (8), il territorio di ciascuno Stato membro deve annoverare almeno ▐ un corridoio merci .

4.   La Commissione prende atto delle proposte di realizzazione di corridoi merci di cui al paragrafo 2 ed esamina la loro conformità ai criteri di valutazione di cui all'allegato. Essa può formulare le obiezioni o le proposte di modifica che ritiene opportune.

5.   Il corridoio merci può comprendere elementi delle reti ferroviarie di paesi terzi europei. Ove opportuno, questi elementi devono essere compatibili con la politica per la rete TEN-T.

6.   In caso di difficoltà fra due o più Stati membri relativamente alla realizzazione o modifica di un corridoio merci che riguarda l'infrastruttura ferroviaria situata sul loro territorio, la Commissione, su domanda di uno degli Stati membri interessati, consulta in materia il comitato di cui all'articolo 18. Il parere del comitato è comunicato agli Stati membri interessati. Gli Stati membri interessati tengono conto di questo parere per trovare una soluzione.

7.   Le misure intese a modificare ║ elementi non essenziali del presente regolamento adeguando l'allegato sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 3.

Articolo 4

Gestione dei corridoi merci

1.   Gli Stati membri interessati da un corridoio merci cooperano per assicurare lo sviluppo del corridoio conformemente al piano di attuazione. Definiscono gli obiettivi generali del corridoio merci e assicurano che il piano di attuazione sia concepito per conseguirli.

2.   Per ciascun corridoio merci i gestori dell'infrastruttura interessati ║ istituiscono un organo di gestione incaricato di definire il piano di attuazione del corridoio merci, guidarne la realizzazione e aggiornarlo. Le imprese ferroviarie interessate o le associazioni di imprese ferroviarie che utilizzano il corridoio regolarmente possono partecipare su base regolare a tale organo con funzione consultiva. L'organo di gestione informa periodicamente delle proprie attività gli Stati membri interessati e, se necessario, la Commissione e i coordinatori europei dei progetti prioritari della rete TEN-T integrati dal corridoio merci, di cui all'articolo 17bis della decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti  (9).

3.     Gli Stati membri interessati possono istituire un comitato esecutivo incaricato di autorizzare il piano di attuazione del corridoio definito dall'organo di gestione e di supervisionarne la realizzazione. In tal caso, i singoli membri del comitato esecutivo ricevono mandato dalle autorità competenti degli Stati membri.

4.   L'organo di gestione è un soggetto giuridico indipendente. Può essere costituito da un gruppo europeo di interesse economico ai sensi del regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio  (10) e usufruire dello statuto di un gruppo di questo tipo.

5.   I membri dell'organo di gestione designano il direttore, il cui mandato ha una durata di almeno tre anni.

6.   È istituito un gruppo di lavoro composto dai gestori e proprietari dei terminal strategici del corridoio merci , inclusi i porti marittimi e fluviali, di cui all'articolo 9. Il gruppo di lavoro può emettere un parere sulle proposte presentate dall'organo di gestione che hanno conseguenze dirette sugli investimenti e la gestione dei terminal strategici. L'organo di gestione non può adottare decisioni contrarie a tale parere.

Articolo 5

Misure di attuazione del corridoio merci

1.   Il piano di attuazione, approvato e adeguato su base regolare dall'organo di gestione, comprende almeno :

a)

una descrizione delle caratteristiche del corridoio merci , incluse le eventuali strozzature, e il programma di attuazione delle misure necessarie per facilitare la sua realizzazione ▐;

b)

gli elementi essenziali dello studio di mercato di cui al paragrafo 2;

c)

gli obiettivi dell'organo di gestione e il suo programma di miglioramento delle prestazioni del corridoio merci, in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 16 .

2.   Viene eseguito e aggiornato periodicamente uno studio di mercato riguardante l'evoluzione del traffico registrata e prevista lungo il corridoio merci e gli elementi del sistema di trasporto connessi a quest'ultimo , allo scopo di sviluppare o di adattare, se necessario, il suo piano di attuazione . Lo studio esamina l'evoluzione dei vari tipi di traffico e comprende gli elementi principali dell'analisi socioeconomica di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), nonché i possibili scenari per quanto concerne i costi e i benefici e l'impatto finanziario a lungo termine .

3.   È definito un programma di realizzazione e miglioramento delle prestazioni del corridoio merci che comprende in particolare gli obiettivi comuni, le scelte tecniche e il calendario degli interventi necessari sull'infrastruttura ferroviaria e le relative attrezzature per attuare le misure di cui agli articoli da 7 a 16. Tali misure evitano o riducono al minimo le restrizioni che potrebbero ripercuotersi sulla capacità ferroviaria.

Articolo 6

Consultazione dei richiedenti

1.   Per favorire la partecipazione adeguata dei richiedenti ║ che possono utilizzare il corridoio merci, l'organo di gestione instaura determinati meccanismi di consultazione.

2.   I richiedenti che intendono utilizzare il corridoio merci , inclusi gli operatori del trasporto merci per ferrovia, gli operatori del trasporto passeggeri, i caricatori, gli spedizionieri e i loro organi rappresentativi, sono consultati dall'organo di gestione prima dell'approvazione del piano di attuazione e in occasione del relativo aggiornamento. In caso di disaccordo fra l'organo di gestione e i richiedenti, questi ultimi possono rivolgersi agli organismi di regolamentazione di cui all'articolo 17 .

CAPO III

INVESTIMENTI NEL CORRIDOIO MERCI

Articolo 7

Programmazione degli investimenti

1.   L'organo di gestione elabora e approva:

a)

un piano comune di investimenti nell'infrastruttura per il corridoio merci a lungo termine, vale a dire per un periodo di almeno dieci anni;

b)

se opportuno, un piano comune di investimenti a medio termine (almeno due anni) a favore del corridoio merci.

I piani di investimento stabiliscono l'elenco dei progetti previsti per l'estensione, il rinnovo o la risistemazione delle infrastrutture ferroviarie e delle loro attrezzature esistenti lungo il corridoio , delle relative esigenze finanziarie e delle fonti di finanziamento .

2.   I piani di investimento di cui al paragrafo 1 comprendono una strategia relativa alla realizzazione di sistemi interoperabili lungo il corridoio merci che soddisfa i requisiti essenziali e le specifiche tecniche di interoperabilità applicabili alle reti ferroviarie di cui alla direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (rifusione)  (11). Questa strategia, che si basa sull'analisi del rapporto fra i costi e i benefici dell'installazione dei sistemi in questione, deve essere coerente con i piani nazionali ed europei di installazione dei sistemi interoperabili, in particolare con il piano di installazione dell'ERTMS , nonché con le interconnessioni transfrontaliere e i sistemi interoperabili con i paesi terzi europei, ove opportuno .

3.   Se necessario, i piani di investimento citano il contributo comunitario previsto a titolo del programma TEN-T o di qualsiasi altra politica, fondo o programma, e ne giustificano la coerenza di strategia con questi ultimi .

4.   I piani di investimento di cui al paragrafo 1 comprendono ▐ una strategia relativa all'aumento della capacità dei treni merci in circolazione lungo il corridoio merci , vale a dire, l'eliminazione delle strozzature individuate, il miglioramento dell'infrastruttura esistente e la costruzione di nuove infrastrutture . La strategia può includere misure volte ad aumentare la lunghezza, lo scartamento dei binari, il profilo di carico, la gestione della velocità, il carico trasportato o il carico per asse autorizzati per i treni che circolano lungo il corridoio.

5.   I piani di investimento di cui al paragrafo 1 sono pubblicati nella relazione di cui all'articolo 15 e aggiornati periodicamente. Fanno parte del piano di attuazione del corridoio merci.

Articolo 8

Coordinamento dei lavori

I gestori dell'infrastruttura del corridoio merci coordinano , secondo modalità e un calendario idonei e in conformità dei rispettivi impegni contrattuali di cui all'articolo 6 della direttiva 2001/14/CE, la loro programmazione di tutti i lavori sull' infrastruttura e sulle relative attrezzature che potrebbero limitare la capacità disponibile sulla rete .

Articolo 9

Terminal strategici

1.   In sintonia con il gruppo di lavoro di cui all'articolo 4, paragrafo 6, l'organo di gestione adotta una strategia integrata relativa allo sviluppo di terminal strategici affinché siano in grado di rispondere alle esigenze del trasporto merci per ferrovia che circola lungo il corridoio merci, in particolare quali hub intermodali lungo il corridoio merci. Tale strategia include la cooperazione con le autorità regionali, locali e nazionali, l'acquisizione di terreni per la costruzione di terminal per il trasporto di merci per ferrovia e l'accesso a fondi per sostenere tali sviluppi. L'organo di gestione assicura che sia costruito un numero sufficiente di terminal in punti strategici, sulla base del volume di traffico previsto .

2.   L'organo di gestione adotta le misure adeguate per realizzare tale strategia e la riesamina periodicamente.

CAPO IV

GESTIONE DEL CORRIDOIO MERCI

Articolo 10

Sportello unico per le domande di linee internazionali

1.   L'organo di gestione istituisce uno sportello unico per rispondere alle domande di linee ferroviarie per un treno merci che attraversa almeno una frontiera lungo il corridoio merci o che utilizza diverse reti.

2.     I singoli gestori dell'infrastruttura di un corridoio merci possono essere designati a gestire il punto d'accesso dello sportello unico per la presentazione delle domande di linee ferroviarie internazionali.

3.   Gli organi di controllo interessati di cui all'articolo 17 ║ assicurano che le attività dello sportello unico siano esercitate in condizioni trasparenti e non discriminatorie.

Articolo 11

Categorie standard di linee ferroviarie nei corridoi merci

1.   L'organo di gestione definisce e aggiorna periodicamente diverse categorie standard di linee ferroviarie per il traffico merci, valide lungo l'intero corridoio merci. Almeno una di queste categorie ║ comprende una linea ferroviaria con tempi di trasporto efficienti e la garanzia di puntualità (traffico merci rapido).

2.   I criteri di definizione delle categorie standard di traffico merci sono adottati dall'organo di gestione previa consultazione dei richiedenti che potrebbero utilizzare il corridoio merci.

Articolo 12

Linee assegnate ai treni merci

1.    Oltre ai casi menzionati all' articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2001/14/CE, i gestori dell'infrastruttura interessati mantengono una riserva di capacità , sulla base della valutazione delle esigenze del mercato in termini di riserva di capacità. I gestori dell'infrastruttura pubblicano l'orario di servizio della linea ferroviaria necessario per soddisfare le esigenze del traffico merci rapido internazionale per l'esercizio successivo prima dell'esercizio annuale di definizione dell'orario di servizio di cui all'articolo 18 della direttiva 2001/14/CE e basandosi sul traffico merci constatato e sullo studio di mercato di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del presente regolamento.

2.   I gestori dell'infrastruttura mantengono , a seguito della valutazione preliminare della necessità di costituire una riserva di capacità per domande ad hoc, una siffatta riserva , garantendo nel contempo un livello adeguato di qualità della linea ferroviaria assegnata in termini di tempi di percorrenza e di orario adattato al traffico merci rapido, nell'ambito dell'orario di servizio definitivo per permettere di rispondere in modo rapido e appropriato alle richieste ad hoc di capacità di cui all'articolo 23 della direttiva 2001/14/CE. ▐

3.   Fatti salvi i casi di forza maggiore, una linea ferroviaria assegnata a un'operazione di traffico merci rapido a norma del presente articolo non può essere annullata meno di un mese prima dell'orario di servizio se il candidato interessato non fornisce il proprio consenso a favore di tale annullamento. Il candidato può deferire la questione all'organismo di regolamentazione. Come indicato all'articolo 27 della direttiva 2001/14/CE, nel prospetto informativo della rete, il gestore dell'infrastruttura può specificare le condizioni in base alle quali terrà conto dei precedenti livelli di utilizzo delle linee ferroviarie nella determinazione delle priorità nella procedura di assegnazione.

4.   I gestori dell'infrastruttura del corridoio merci e il gruppo di lavoro di cui all'articolo 4, paragrafo 6, istituiscono determinate procedure per assicurare il coordinamento ottimale dell'assegnazione delle capacità a norma del presente articolo, tenendo conto dell'accesso ai terminal strategici di cui all'articolo 9.

5.     I gestori dell'infrastruttura includono nelle condizioni di uso una tariffa per le linee assegnate ma che alla fine non sono utilizzate. Il livello di tale tariffa è adeguato, efficace e tale da avere un effetto dissuasivo.

Articolo 13

Richiedenti autorizzati

In deroga all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2001/14/CE, i richiedenti diversi dalle imprese ferroviarie e dalle loro associazioni internazionali possono richiedere linee ferroviarie per il trasporto merci quando queste ultime riguardano diverse sezioni del corridoio merci.

Articolo 14

Gestione del traffico

1.    A seguito di una proposta dell'organo di gestione del corridoio merci e nel rispetto dei principi e programmi di cui al paragrafo 2, i gestori dell'infrastruttura del corridoio merci stabiliscono e pubblicano le regole di priorità fra i diversi tipi di linee ferroviarie, in particolare quelle assegnate ai treni in ritardo, in caso di perturbazione della circolazione in ogni troncone del corridoio merci nel prospetto informativo della rete di cui all'articolo 3 e all'allegato I della direttiva 2001/14/CE.

2.   Le regole di priorità di cui al paragrafo 1 ║ devono prevedere quanto meno , fatta eccezione per le ore di punta, in relazione alle quali il presente paragrafo non è applicabile, che la linea ferroviaria assegnata a un treno merci rapido che rispetta le disposizioni iniziali previste dalla linea ferroviaria sia rispettata nella misura del possibile o quanto meno riduca al minimo i ritardi globali, ponendo l'accento in particolare sul traffico merci rapido. L'organo di gestione, insieme con i richiedenti, elabora e pubblica:

a)

i principi di regolamentazione dei treni intesi a garantire che i treni merci rapidi ricevano il miglior trattamento possibile per quanto riguarda l'assegnazione della capacità ridotta;

b)

i piani di emergenza in caso di perturbazione sul corridoio, basati su tali principi.

Ogni Stato membro, attraverso il gestore dell'infrastruttura, definisce le ore di punta nel prospetto informativo della rete. Le ore di punta riguardano solo i giorni lavorativi e sono limitate ad un massimo di 3 ore la mattina e di 3 ore il pomeriggio. Per la definizione delle ore di punta si tiene conto del traffico passeggeri regionale e su lunghe distanze.

3.   I gestori dell'infrastruttura del corridoio merci attuano delle procedure di coordinamento della gestione del traffico lungo il corridoio merci.

4.   I gestori dell'infrastruttura del corridoio merci e il gruppo di lavoro di cui all'articolo 4, paragrafo 6, istituiscono determinate procedure per assicurare il coordinamento ottimale fra l'esercizio dell'infrastruttura ferroviaria e quello dei terminal strategici di cui all'articolo 9.

Articolo 15

Informazioni sulle condizioni di utilizzo del corridoio merci

L'organo di gestione stabilisce e pubblica una relazione che contiene:

a)

tutte le informazioni contenute nei prospetti informativi delle reti nazionali che riguardano il corridoio merci, elaborati conformemente alla procedura di cui all'articolo 3 della direttiva 2001/14/CE;

b)

l'elenco e le caratteristiche dei terminal strategici e tutte le informazioni riguardanti le condizioni e modalità di accesso agli stessi.

Articolo 16

Qualità del servizio lungo il corridoio merci

1.   I gestori dell'infrastruttura del corridoio merci assicurano la coerenza fra i sistemi di prestazioni in vigore lungo il corridoio merci di cui all'articolo 11 della direttiva 2001/14/CE. Tale coerenza è verificata dagli organismi di regolamentazione, che cooperano tra loro ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1 del presente regolamento.

2.   Per misurare la qualità del servizio e la capacità dei servizi nazionali e internazionali di trasporto merci per ferrovia lungo il corridoio merci, l'organo di gestione consulta i richiedenti che si prevede utilizzeranno i corridoi e gli utenti dei servizi del trasporto merci per ferrovia sugli indicatori di prestazioni del corridoio merci. Dopo tale consultazione, l'organo di gestione li definisce e li pubblica almeno una volta all'anno.

Articolo 17

Organismi di regolamentazione

1.   Gli organismi di regolamentazione di cui all'articolo 30 della direttiva 2001/14/CE competenti per il corridoio merci cooperano per monitorare le attività internazionali dei gestori dell'infrastruttura e dei richiedenti lungo il corridoio merci. Si consultano e scambiano informazioni. Ove opportuno, richiedono le informazioni necessarie ai gestori dell'infrastruttura dello Stato membro per il quale sono competenti. I gestori dell'infrastruttura e gli altri terzi coinvolti nell'assegnazione delle capacità internazionali sono tenuti a fornire agli organismi di regolamentazione interessati tutte le informazioni necessarie sulle linee ferroviarie internazionali e le capacità di cui sono responsabili.

2.   In caso di reclamo da parte di un richiedente in materia di servizi internazionali di trasporto merci per ferrovia o nell'ambito di un'indagine d'ufficio, l'organismo di regolamentazione interessato consulta l'organismo di regolamentazione degli altri Stati membri sul cui territorio passa il corridoio merci in questione e richiede le informazioni necessarie prima di prendere una decisione. Gli altri organismi di regolamentazione forniscono tutte le informazioni che essi stessi hanno il diritto di chiedere in virtù della legislazione nazionale. Ove opportuno, l'organismo di regolamentazione che ha ricevuto il reclamo o che ha avviato l'indagine d'ufficio trasferisce il fascicolo all'organismo di regolamentazione competente per adottare le misure pertinenti relativamente alle parti interessate secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafi 5 e 6, della direttiva 2001/14/CE .

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18

Comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto dell'articolo 8 della stessa.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Articolo 19

Deroga

Ove opportuno, uno Stato membro può derogare alle disposizioni del presente regolamento. A tal fine trasmette alla Commissione una domanda motivata di deroga. La Commissione adotta una decisione in proposito, secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 18, paragrafo 2, tenendo conto della situazione geografica e dello sviluppo dei servizi ferroviari di trasporto merci nello Stato membro che ha presentato la domanda di deroga.

Articolo 20

Controllo dell'applicazione

A partire dalla realizzazione del corridoio merci, ogni due anni gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione una relazione che illustra i risultati della cooperazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1. La Commissione analizza tale relazione e ne informa il comitato di cui all'articolo 18.

Articolo 21

Relazione

La Commissione esamina periodicamente l'applicazione del presente regolamento. Essa elabora una relazione destinata al Parlamento europeo e al Consiglio, per la prima volta entro  (12) e successivamente ogni tre anni.

Articolo 22

Revisione

Se, in caso di revisione degli orientamenti per la rete TEN-T secondo le modalità di cui all'articolo 18, paragrafo 3, della decisione n. 1692/96/CE, la Commissione conclude che è opportuno adattare il presente regolamento agli orientamenti in questione, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta tesa a modificare il presente regolamento di conseguenza. Analogamente, alcune decisioni adottate nel quadro del presente regolamento possono comportare la necessità di rivedere gli orientamenti per la rete TEN-T.

Articolo 23

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ║

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C ║

(2)  GU C ║

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 23 aprile 2009.

(4)  GU L 75 del 15.3.2001, pag. 29.

(5)   GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(6)  GU L 237 del 24.8.1991, pag. 25 .

(7)  Dodici mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

(8)  Trentasei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

(9)  GU L 228 del 9.9.1996, pag. 1.

(10)  GU L 199 del 31.7.1985, pag. 1.

(11)  GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1.

(12)  Cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Giovedì 23 aprile 2009
ALLEGATO

Criteri di valutazione delle proposte di realizzazione di un corridoio merci

La selezione dei corridoi merci di cui all'articolo 3 e l'aggiornamento della rete ferroviaria per un trasporto merci competitivo sono effettuati secondo i criteri seguenti:

a)

deve esistere una lettera di intenti degli Stati membri interessati che conferma la volontà di istituire il corridoio merci;

b)

quando l'itinerario del corridoio merci coincide con una sezione (o parte di sezione) di uno o più progetti prioritari della rete TEN-T (1), quest'ultima è integrata nel corridoio merci, tranne quando è dedicata ai servizi di trasporto passeggeri;

c)

il corridoio merci di cui è proposta l'istituzione attraversa il territorio di almeno tre Stati membri o di almeno due Stati membri se la distanza fra i nodi ferroviari serviti dal corridoio proposto è superiore a 500 chilometri;

d)

la fattibilità economica e i benefici socioeconomici del corridoio merci;

e)

la coerenza di tutti i corridoi merci proposti dagli Stati membri per realizzare una rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo;

f)

la coerenza con le reti ferroviarie europee esistenti, fra cui i corridoi ERTMS e i corridoi definiti da RailNetEurope;

g)

la presenza di una buona interconnessione con gli altri modi di trasporto, soprattutto grazie a una rete adeguata di terminal strategici, anche relativamente ai porti marittimi e le zone interne;

h)

l'approccio proposto per attuare le disposizioni di cui agli articoli da 4 a 16.


(1)  Cfr. l'allegato III della decisione n. 1692/96/CE.


8.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 184/368


Giovedì 23 aprile 2009
Diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera ***I

P6_TA(2009)0286

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 aprile 2009 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera (COM(2008)0414 – C6-0257/2008 – 2008/0142(COD))

2010/C 184 E/73

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0414),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0257/2008),

visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

visti gli articoli 51 e 35 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione giuridica e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6-0233/2009),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


Giovedì 23 aprile 2009
P6_TC1-COD(2008)0142

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 aprile 2009 in vista dell'adozione della direttiva 2009/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione ║,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

sentito il garante europeo della protezione dei dati (3),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (4),

considerando quanto segue:

(1)

Secondo l'articolo 152, paragrafo 1, del trattato CE ║ nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività della Comunità deve essere garantito un livello elevato di protezione della salute umana. Conseguentemente occorre garantire un elevato livello di tutela della salute umana anche nel caso in cui la Comunità agisca a norma di altre disposizioni del trattato.

(2)

Dal momento che sono soddisfatte le condizioni per il ricorso all'articolo 95 del trattato in quanto base giuridica, la Comunità si affida a questa base anche nel caso in cui la protezione della sanità pubblica sia un elemento determinante delle scelte operate; a questo proposito l'articolo 95, paragrafo 3, del trattato CE, dispone esplicitamente che ▐ sia garantito un elevato livello di protezione della salute umana, tenuto conto, in particolare, degli eventuali nuovi sviluppi fondati su riscontri scientifici.

(3)

Il 9 giugno 2005 il Parlamento europeo ha adottato, con 554 voti favorevoli e 12 contrari, una risoluzione sulla mobilità dei pazienti e sugli sviluppi delle cure sanitarie nell'Unione europea (5), in cui ha chiesto certezza del diritto e chiarezza sui diritti e le procedure per i pazienti, gli operatori sanitari e gli Stati membri.

(4)

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi giuridici generali sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (6) («la Carta»). Il diritto di accedere all'assistenza sanitaria e il diritto di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali costituiscono diritti fondamentali riconosciuti dall'articolo 35 della Carta ║. Nello specifico la presente direttiva deve essere attuata e applicata in conformità ai seguenti diritti: rispetto della vita privata e della vita familiare, protezione dei dati di carattere personale, uguaglianza davanti alla legge, non discriminazione e diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, secondo quanto previsto in base ai principi giuridici generali e contenuto negli articoli 7, 8, 20, 21 e 47 della Carta.

(5)

I sistemi sanitari della Comunità, che sono uno degli elementi centrali dell'alto livello di protezione sociale europeo, contribuiscono alla coesione e alla giustizia sociali e allo sviluppo sostenibile ║. Essi fanno parte dell'ampia gamma di servizi di interesse generale.

(6)

La presente direttiva rispetta e non pregiudica la facoltà di ciascuno Stato membro di decidere il tipo di assistenza sanitaria che ritiene opportuno. Nessuna disposizione della presente direttiva dovrebbe essere interpretata in modo tale da compromettere le fondamentali scelte etiche degli Stati membri.

(7)

Come sancito in varie occasioni dalla Corte di giustizia, pur riconoscendone la nature specifica, tutti i tipi di cure sanitarie rientrano nell'ambito di applicazione del trattato ║.

(8)

Su alcuni aspetti dell'assistenza sanitaria transfrontaliera, in particolare il rimborso delle cure sanitarie prestate in uno Stato membro diverso da quello in cui il destinatario delle cure è residente, la Corte di giustizia si è già pronunciata. ▐ É importante affrontare questi temi in uno specifico atto legislativo comunitario, così da pervenire a una più generale ed efficace applicazione dei principi elaborati dalla Corte di giustizia attraverso singole pronunce.

(9)

Il Consiglio ║, nelle conclusioni dell'1 e 2 giugno 2006 (7) sui valori e principi comuni dei sistemi sanitari dell'Unione europea («Conclusioni del Consiglio dell'1 e 2 giugno 2006»), ha adottato una dichiarazione sui valori e principi comuni e ha riconosciuto come particolarmente valida un'iniziativa sulle cure sanitarie transfrontaliere che offra ai cittadini europei chiarezza sui loro diritti allorché si spostano da uno Stato membro all'altro, per assicurare la certezza del diritto.

(10)

La presente direttiva mira a istituire un quadro generale per la prestazione di assistenza sanitaria transfrontaliera sicura, efficiente e di qualità nella Comunità in relazione alla mobilità dei pazienti ▐ nonché a un livello di protezione elevato della salute, nel pieno rispetto delle competenze degli Stati membri riguardanti la definizione delle prestazioni sociali di carattere sanitario, l'organizzazione e la fornitura di cure sanitarie, dell'assistenza medica , come pure delle prestazioni di sicurezza sociale, in particolare di quelle per malattia.

(11)

La presente direttiva concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera si applica a tutti i tipi di cure sanitarie; come ha confermato la Corte di giustizia, né la loro natura particolare né la modalità della loro organizzazione o del loro finanziamento li esclude dall'ambito di applicazione del principio fondamentale della libera circolazione. Per quanto riguarda le cure di lungo periodo, la presente direttiva non si applica all'assistenza e al sostegno fornito alle famiglie o ai singoli che, nell'arco di un lungo periodo di tempo, si trovano in condizioni particolare necessità di assistenza, sostegno o cure nella misura in cui ciò comporti determinati trattamenti o sostegno specialistici forniti da un sistema di sicurezza sociale, compresi in particolare i servizi di assistenza a lungo termine ritenuti necessari per permettere alla persona che necessiti cure di condurre una vita il più possibile completa e indipendente. La presente direttiva non si applica, ad esempio, alle residenze per anziani o all'assistenza fornita ad anziani o a bambini da assistenti sociali, personale volontario o operatori diversi dagli operatori sanitari.

(12)

La presente direttiva non si applica ai trapianti di organi. In considerazione della loro specifica natura, essi saranno disciplinati da una direttiva distinta.

(13)

Ai fini della presente direttiva il concetto di «assistenza sanitaria transfrontaliera»comprende esclusivamente il ricorso all 'assistenza sanitaria in uno Stato diverso da quello in cui il paziente risulta persona assicurata. Si tratta della cosiddetta «mobilità del paziente».

(14)

Come riconosciuto dagli Stati membri nelle conclusioni del Consiglio dell'1 e 2 giugno 2006, esiste una serie di principi operativi condivisi dai sistemi sanitari di tutta la Comunità – principi che comprendono la qualità, la sicurezza, l'assistenza basata sulle prove e l'etica, il coinvolgimento del paziente, il risarcimento e la riservatezza dei dati personali, anche in relazione al loro trattamento. I pazienti, gli operatori sanitari e le autorità responsabili dei sistemi sanitari devono poter contare sul rispetto di questi principi condivisi e sull'esistenza di strutture che diano ad essi attuazione in tutta la Comunità. È quindi opportuno stabilire che spetti alle autorità dello Stato membro sul cui territorio viene prestata l'assistenza sanitaria garantire il rispetto dei principi operativi. Ciò è necessario se si vuole che i pazienti abbiano fiducia nell'assistenza sanitaria transfrontaliera, condizione questa indispensabile per realizzare la mobilità dei pazienti e ▐ conseguire un elevato livello di protezione della salute. Nonostante tali principi comuni è tuttavia accettato che gli Stati membri adottino decisioni diverse in base a motivi etici per quanto riguarda la disponibilità di alcuni trattamenti nonché le effettive condizioni di accesso. La presente direttiva lascia impregiudicata la diversità di valori etici.

(15)

Dato che non è possibile sapere in anticipo se il paziente cui un dato fornitore di assistenza sanitaria presterà cure sanitarie provenga da un altro Stato membro o dal suo stesso Stato membro, è necessario che i requisiti volti a garantire la prestazione dell'assistenza sanitaria secondo principi comuni e ║ chiari standard di qualità e di sicurezza si applichino a tutti i tipi di cure sanitarie; ciò al fine di assicurare la libertà della prestazione e della fruizione di cure sanitarie transfrontaliere, che costituisce l'obiettivo della presente direttiva. Le autorità degli Stati membri devono rispettare i superiori valori comuni di universalità, accesso a un'assistenza di qualità, equità e solidarietà – valori che le istituzioni comunitarie e tutti gli Stati membri hanno già ampiamente riconosciuto come condivisi dai sistemi sanitari in tutta Europa. Gli Stati membri devono inoltre garantire il rispetto di tali valori anche in relazione ai pazienti e ai cittadini di altri Stati membri e devono assicurare un trattamento equo di tutti i pazienti in base al loro bisogno di assistenza sanitaria e non al regime di sicurezza sociale dello Stato membro cui appartengono. Nel far questo gli Stati membri devono rispettare i principi della libera circolazione delle persone nel mercato interno, della non discriminazione, fra l'altro, in base alla nazionalità ▐, nonché la necessità e la proporzionalità di eventuali restrizioni della libera circolazione. La presente direttiva non impone tuttavia in alcun modo ai fornitori di assistenza sanitaria di accettare pazienti di altri Stati membri per trattamenti programmati o di accordare loro una priorità a danno di altri pazienti che presentino analoghi bisogni sanitari, danno che può configurarsi ad esempio in un allungamento dei tempi di attesa. Per consentire ai pazienti di compiere una scelta informata quando chiedono assistenza sanitaria in un altro Stato membro, gli Stati membri dovrebbero garantire che i pazienti ottengano su richiesta le pertinenti informazioni sugli standard sanitari e di qualità applicati nello Stato membro di cura nonché sulle caratteristiche dell'assistenza sanitaria fornita da uno specifico prestatore. Tali informazioni dovrebbero inoltre essere messe a disposizione in formati facilmente accessibili ai disabili.

(16)

Peraltro i pazienti provenienti da altri Stati membri devono godere dello stesso tipo di prestazioni dei cittadini dello Stato membro nel quale vengono erogate le cure e, in base ai principi generali di parità e non discriminazione, riconosciuti nell'articolo 21 della Carta, non devono essere oggetto di discriminazioni fondate sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali. Gli Stati membri possono operare distinzioni nelle cure prestate a diversi gruppi di pazienti soltanto se sono in grado di dimostrare che questa prassi sia giustificata da motivi legittimi di natura medica, come ad esempio nel caso di misure specifiche destinate alle donne o per alcuni gruppi di età (ad esempio, vaccinazioni gratuite per bambini ed anziani). Peraltro, dal momento che la presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta ║, deve essere attuata e applicata nel rispetto dei principi di uguaglianza davanti alla legge e di non discriminazione conformemente ai principi giuridici generali, contenuti negli articoli 20 e 21 della Carta. La presente direttiva si applica fatte salve le disposizioni della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (8) , della direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura (9), della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (10), e della direttiva 2009/…/CE del Consiglio sull'attuazione del principio di pari trattamento tra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale (11), e altre direttive recanti attuazione dell'articolo 13 del trattato ║. In vista di questo la presente direttiva dispone che i pazienti godano dello stesso trattamento dei cittadini dello Stato membro nel quale sono fornite le cure, ivi compresa la protezione dalla discriminazione garantita dalla normativa comunitaria, nonché dalla legislazione dello Stato membro nel quale sono fornite le cure.

(17)

Gli Stati membri dovrebbero garantire che, in applicazione della presente direttiva, i pazienti non siano incoraggiati contro la loro volontà a ricevere trattamenti al di fuori del proprio Stato membro di affiliazione.

(18)

Occorre attuare misure specifiche per garantire alle donne un accesso equo ai sistemi sanitari pubblici e all'assistenza per loro specifica, in particolare l'assistenza sanitaria ginecologica e riproduttiva.

(19)

In ogni caso le eventuali misure adottate dagli Stati membri per garantire la prestazione dell'assistenza sanitaria in base a chiari standard di qualità e di sicurezza non dovrebbero costituire nuove barriere alla libera circolazione dei professionisti della sanità, sancita dal trattato ║ e disciplinata, in particolare, dalla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (12).

(20)

E' opportuno che si compiano sforzi sistematici e continui al fine di garantire il miglioramento degli standard di qualità e sicurezza, in linea con le Conclusioni del Consiglio europeo dell'1 e 2 giugno 2006, e tenendo conto dei progressi della scienza medica internazionale e delle buone prassi mediche generalmente riconosciute, nonché della nuova tecnologia sanitaria.

(21)

Secondo le ricerche, nel 10 % dei casi l'assistenza sanitaria sarebbe causa di danni. È quindi essenziale garantire che gli Stati membri dispongano di sistemi (fra i quali la fornitura di servizi postoperatori) per affrontare i presunti casi di danni derivanti dall'assistenza sanitaria quali definiti dallo Stato membro di cura, così da evitare che la mancanza di fiducia in questi meccanismi costituisca un ostacolo al ricorso all'assistenza sanitaria transfrontaliera. La copertura danni e il risarcimento a carico del sistema dello Stato membro di cura dovrebbe lasciare impregiudicata la possibilità per gli Stati membri di estendere la copertura offerta dal proprio sistema nazionale ai pazienti del proprio Stato membro che si avvalgono di un'assistenza sanitaria in un altro Stato membro quando il ricorso alle cure in un altro Stato membro sia più opportuno per il paziente stesso, soprattutto nel caso in cui esse rappresentino per lui una vera necessità.

(22)

Gli Stati membri dovrebbero garantire l'esistenza di meccanismi volti a garantire la tutela dei pazienti e il risarcimento di danni nell'ambito dell'assistenza sanitaria fornita sul loro territorio e che tali meccanismi siano appropriati alla natura o alla portata del rischio. Spetta però a ciascuno Stato membro determinare la natura e/o le modalità di tali meccanismi.

(23)

La protezione dei dati di carattere personale è un diritto fondamentale sancito dall'articolo 8 della Carta ║. La continuità dell'assistenza sanitaria transfrontaliera è subordinata al trasferimento di dati personali concernenti la salute del paziente, che dovrebbero poter circolare liberamente da uno Stato membro all'altro; nello stesso tempo però andrebbero protetti i diritti fondamentali della persona. La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (13) riconosce il diritto di accesso del singolo ai propri dati personali relativi alla salute, quali quelli contenuti nella cartella clinica del paziente, che attengono, ad esempio, alla diagnosi, ai risultati degli esami, al parere dei medici curanti e ad eventuali terapie o interventi praticati. Tali disposizioni si applicano anche all'assistenza sanitaria transfrontaliera oggetto della presente direttiva. Il paziente dovrebbe essere in grado di bloccare il rilascio dei suoi dati in qualsiasi momento e di ricevere conferma che i suoi dati siano stati cancellati.

(24)

In relazione all'assistenza sanitaria prestata in un altro Stato membro, la Corte di giustizia ha in varie sentenze riconosciuto il diritto al rimborso dei costi cui deve provvedere il regime obbligatorio di sicurezza sociale presso il quale il paziente è assicurato. La Corte di giustizia ha statuito che le disposizioni del trattato ▐ comprendono la libertà, da parte dei destinatari delle cure sanitarie, comprese le persone che devono ricevere cure mediche, di recarsi in un altro Stato membro per fruire di tali cure. ▐ Il diritto comunitario non lede la competenza degli Stati membri di organizzare i rispettivi sistemi sanitari e di sicurezza sociale ▐.

(25)

Conformemente ai principi sanciti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e senza con ciò compromettere l'equilibrio finanziario dei sistemi sanitari e di sicurezza sociale degli Stati membri, è opportuno garantire una maggiore certezza del diritto in ordine al rimborso dei costi dell'assistenza sanitaria ai pazienti, come pure ai professionisti della sanità, ai fornitori di assistenza sanitaria e agli istituti della sicurezza sociale.

(26)

La direttiva non tratta le questioni inerenti all'assunzione dei costi dell'assistenza sanitaria che si renda necessaria per ragioni mediche nel corso di un soggiorno temporaneo delle persone assicurate in un altro Stato membro prestazioni in natura per malattia e non pregiudica neppure i diritti del paziente di essere autorizzati a ricevere in un altro Stato membro delle cure se sono soddisfatte le condizioni di cui ai regolamenti sul coordinamento dei regimi di sicurezza sociale, in particolare dall'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (14) e l'articolo 20 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (15).

(27)

▐ Ai pazienti dovrebbe essere garantito un livello di copertura dei costi dell'assistenza sanitaria e dei prodotti ad essa inerenti quando è prestata in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di affiliazione perlomeno corrispondente a quello che sarebbe stato loro riconosciuto per una cura identica o con lo stesso grado di efficacia prestata , o nel caso di prodotti, acquistati, nello Stato membro di iscrizione. In tal modo viene pienamente rispettata la competenza degli Stati membri in merito alla determinazione dell'entità dell'assicurazione malattia concessa ai propri cittadini e si evita qualsiasi incidenza rilevante sul finanziamento dei sistemi sanitari nazionali. La legislazione nazionale degli Stati membri può comunque prevedere il rimborso dei costi delle cure alle tariffe vigenti nello Stato membro di cura ove ne consegua un evidente beneficio per il paziente. Questo può verificarsi in particolare nel caso di cure sanitarie prestate tramite le reti di riferimento europee, di cui all'articolo 17 della presente direttiva.

(28)

Per il paziente quindi i due sistemi sono coerenti, e si applica la presente direttiva o il regolamento (CEE) n. 1408/71. In ogni caso, ad un assicurato che chieda l'autorizzazione di ricevere in un altro Stato membro cure sanitarie adattate alle sue condizioni di salute dovrebbe essere sempre concessa l'autorizzazione conformemente alle condizioni di cui ai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CE) n. 883/2004 qualora le cure in questione non possano essere prestate entro termini giustificabili da un punto di vista clinico, tenendo presente lo stato di salute e il probabile decorso della malattia. Il paziente non dovrebbe essere privato dei diritti più vantaggiosi garantiti da tali regolamenti qualora le condizioni siano soddisfatte.

(29)

Il paziente può scegliere il meccanismo che preferisce, ma in nessun caso, se l'applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 è più vantaggiosa per il paziente, questo dovrebbe essere privato dei diritti da esso garantiti.

(30)

Il paziente non dovrebbe comunque trarre alcun vantaggio economico dall'assistenza sanitaria prestata o dai prodotti acquistati in un altro Stato membro e di conseguenza l'assunzione dei costi dovrebbe limitarsi unicamente ai costi effettivi ▐. Gli Stati membri possono decidere di coprire gli altri costi connessi, come ad esempio il trattamento terapeutico, a condizione che il costo totale non superi l'importo rimborsabile nello Stato membro di affiliazione.

(31)

La presente direttiva non mira neppure a far nascere alcun diritto al rimborso per cure o per l'acquisto di prodotti in un altro Stato membro ove dette cure o detti prodotti non siano compresi tra le prestazioni previste dalla legislazione dello Stato membro di affiliazione del paziente. Allo stesso tempo la presente direttiva non impedisce agli Stati membri di estendere il proprio regime di prestazioni in natura all'assistenza sanitaria prestata e ai prodotti acquistati in un altro Stato membro a norma della medesima. La presente direttiva riconosce che il diritto alle cure mediche non è sempre stabilito dagli Stati membri a livello nazionale e che questi ultimi possono organizzare i propri sistemi di assistenza sanitaria e sicurezza sociale in modo tale da poter stabilire il diritto alle cure mediche a livello regionale o locale.

(32)

Qualora siano disponibili più metodi di trattamento di una determinata malattia o lesione, il paziente dovrebbe avere il diritto al rimborso di tutti i metodi di trattamento che siano sufficientemente dimostrati e riconosciuti dalla scienza medica a livello internazionale, anche se non sono disponibili nello Stato Membro di affiliazione del paziente.

(33)

La direttiva non prevede neppure il trasferimento tra Stati membri dei diritti di sicurezza sociale né altra forma di coordinamento tra i regimi di sicurezza sociale. Le disposizioni in tema di autorizzazione preventiva e di rimborso delle cure sanitarie prestate in un altro Stato membro mirano unicamente a rendere effettiva la libertà di prestazione di cure sanitarie sia per i pazienti sia per i fornitori di assistenza sanitaria e ad eliminare nello Stato membro di affiliazione del paziente gli ostacoli ingiustificati all'esercizio di questa libertà fondamentale. Pertanto la presente direttiva rispetta pienamente le differenze tra i sistemi sanitari nazionali e le responsabilità degli Stati membri relative all'organizzazione e prestazione di servizi sanitari e assistenza medica.

(34)

La presente direttiva prevede inoltre che un paziente abbia il diritto di ricevere, nello Stato membro di cura ogni medicinale o dispositivo medico del quale sia in esso autorizzata l'immissione in commercio , anche se detto medicinale o dispositivo medico non è autorizzato all'immissione in commercio nel suo Stato membro di affiliazione allorché ▐ sia elemento indispensabile di detto specifico trattamento efficace per il paziente in un altro Stato membro.

(35)

Per la fruizione dell'assistenza sanitaria e il relativo rimborso gli Stati membri possono mantenere – anche per i pazienti che ricorrono all'assistenza sanitaria in un altro Stato membro – condizioni e formalità di carattere generale e criteri di ammissibilità, come l'obbligo di rivolgersi a un medico di medicina generale prima di consultare uno specialista o prima di accedere a cure ospedaliere, purché tali condizioni siano necessarie, adeguate allo scopo e non siano discrezionali né discriminatorie. È quindi opportuno stabilire che queste condizioni e formalità di carattere generale siano applicate in modo obiettivo, trasparente e non discriminatorio, siano preventivamente note, si fondino essenzialmente su valutazioni d'ordine medico e non impongano a carico dei pazienti che intendono avvalersi dell'assistenza sanitaria in un altro Stato membro alcun onere aggiuntivo rispetto a quelli imposti ai pazienti che vengono curati nel proprio Stato membro di affiliazione; infine è opportuno che le decisioni vengano adottate con la massima tempestività possibile. Tutto questo fatti salvi i diritti degli Stati membri a definire criteri o condizioni per l'autorizzazione preventiva nel caso di pazienti che chiedano cure sanitarie nello Stato membro d'iscrizione.

(36)

È opportuno considerare cure non ospedaliere ogni assistenza sanitaria che non si configuri come cure ospedaliere a norma della presente direttiva. Considerata la giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di libera circolazione dei servizi, è opportuno non istituire l'obbligo di un'autorizzazione preventiva per il rimborso da parte del sistema obbligatorio di sicurezza sociale dello Stato membro di affiliazione delle cure non ospedaliere erogate in un altro Stato membro. Se e in quanto il rimborso di tali cure resti nei limiti della copertura garantita dal regime di assicurazione malattia dello Stato membro di affiliazione, l'assenza di autorizzazione preventiva non pregiudica l'equilibrio finanziario dei sistemi di sicurezza sociale.

(37)

Manca una definizione di che cosa si intenda per cure ospedaliere nei vari sistemi sanitari della Comunità e interpretazioni discordi potrebbero costituire un ostacolo all'esercizio della libertà dei pazienti di fruire di servizi sanitari. Per superare tale ostacolo occorre una definizione comunitaria di cure ospedaliere. Per cure ospedaliere si intendono di solito quelle che richiedono il ricovero del paziente per la notte. Può tuttavia anche essere opportuno sottoporre alla stessa disciplina delle cure ospedaliere anche determinati altri tipi di cure che richiedano l'utilizzo di un'infrastruttura sanitaria e di apparecchiature mediche altamente specializzate e costose (ad esempio scanner ad alta tecnologia usati a fini diagnostici) oppure comportino un rischio particolare per il paziente o la popolazione (ad esempio, terapie di malattie contagiose gravi). ▐

(38)

Dai dati disponibili emerge che i sistemi sanitari degli Stati membri e la sostenibilità finanziaria dei loro sistemi di sicurezza sociale non saranno compromessi se i principi della libera circolazione concernenti la fruizione di assistenza sanitaria in un altro Stato membro saranno applicati nei limiti della copertura garantita dal regime obbligatorio di assicurazione malattia dello Stato membro di affiliazione. La Corte di giustizia ha tuttavia riconosciuto che non si può escludere che un rischio di grave alterazione dell'equilibrio finanziario del sistema previdenziale oppure l'obiettivo di mantenere un servizio medico-ospedaliero equilibrato ed accessibile possa costituire un motivo imperativo di interesse generale atto a giustificare un ostacolo al principio della libera prestazione dei servizi. La Corte di giustizia ha anche affermato che il numero di infrastrutture ospedaliere, la loro ripartizione geografica, la loro organizzazione e le attrezzature di cui sono dotate, o ancora la natura dei servizi medici che sono in grado di fornire, devono poter fare oggetto di una programmazione. La presente direttiva dovrebbe prevedere un sistema di autorizzazione preventiva per la copertura dei costi delle cure ospedaliere ricevute in un altro Stato membro nel caso in cui siano rispettate le seguenti condizioni: se le cure fossero state prestate sul suo territorio, sarebbero state a carico dal sistema di sicurezza sociale e il conseguente flusso di pazienti in uscita determinato dall'attuazione della direttiva compromette o potrebbe compromettere gravemente l'equilibrio finanziario del regime di sicurezza sociale e/o il flusso di pazienti in uscita compromette o potrebbe compromettere gravemente la programmazione e la razionalizzazione che il settore ospedaliero effettua per evitare l'eccesso di capacità degli ospedali, lo squilibrio nell'offerta di cure ospedaliere, gli sprechi e la dispersione a livello logistico e finanziario, il mantenimento di un servizio medico-ospedaliero equilibrato e aperto a tutti oppure il mantenimento delle strutture sanitarie o delle competenze mediche sul territorio dello Stato membro interessato. Poiché la valutazione del preciso impatto di un flusso di pazienti in uscita previsto comporta postulati e calcoli complicati, la presente direttiva prevede la possibilità di un sistema di autorizzazione preliminare se vi sono motivi sufficienti per prevedere che il sistema di sicurezza sociale risulti seriamente compromesso. Questo dovrebbe coprire anche i casi di autorizzazioni preliminari già esistenti che sono conformi alle condizioni di cui all'articolo 8.

(39)

In ogni caso, se uno Stato membro decidesse di istituire un sistema di autorizzazione preventiva per farsi carico dei costi delle cure ospedaliere o specializzate prestate in altri Stati membri a norma della presente direttiva, anche i costi di dette cure dovrebbero essere rimborsati dallo Stato membro di affiliazione in misura corrispondente ai costi che il sistema avrebbe coperto se una cura identica o con lo stesso grado di efficacia per il paziente fosse stata prestata nello Stato membro di affiliazione, senza che tale copertura superi il costo effettivo dell'assistenza sanitaria ricevuta. Ove però ricorrano le condizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1408/71, il rilascio dell'autorizzazione e l'erogazione delle prestazioni dovrebbe avvenire a norma del regolamento. Questa disciplina si applica in particolare ai casi in cui l'autorizzazione sia rilasciata al termine di un riesame della domanda in sede amministrativa o giurisdizionale e l'interessato abbia fruito delle cure in un altro Stato membro. In tal caso non si dovrebbero applicare gli articoli 6, 7, 8 e 9 della presente direttiva. Ciò è in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia, che ha stabilito che i pazienti cui sia stata negata autorizzazione con un diniego successivamente giudicato infondato sono legittimati ad ottenere il rimborso integrale dei costi delle cure ricevute in un altro Stato membro, in base alle disposizioni della legislazione dello Stato membro di cura.

(40)

L'autorizzazione preventiva dovrebbe poter essere rifiutata unicamente nel contesto di una procedura equa e trasparente. Le regole definite dagli Stati membri per la presentazione di una richiesta di autorizzazione nonché le ragioni possibili di un rifiuto della stessa dovrebbero essere comunicate in anticipo. I casi di rifiuto dovrebbero essere limitati a quanto necessario ed essere proporzionati agli obiettivi che presiedono alla messa in atto di un sistema di autorizzazione preventiva.

(41)

I pazienti affetti da patologie potenzialmente letali che sono in lista d'attesa per terapie nel proprio Stato membro di affiliazione e che abbiano urgente necessità di assistenza possono essere esentati dall'autorizzazione preventiva, in quanto si tratta di una procedura che potrebbe impedire ai pazienti in questione di fruire di cure tempestive in un altro Stato membro.

(42)

Le procedure in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera istituite dagli Stati membri dovrebbero offrire ai pazienti garanzie di obiettività, non discriminazione e trasparenza, in modo da assicurare che le decisioni delle autorità nazionali vengano assunte con tempestività e nel rispetto dei principi generali cui si è fatto riferimento e delle circostanze proprie di ogni singolo caso. Ciò vale anche per il rimborso erogato per i costi di assistenza sanitaria sostenuti in un altro Stato membro successivamente al rientro in patria del paziente. È opportuno che le decisioni in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera siano di norma adottate entro quindici giorni di calendario. Detto termine dovrebbe però essere ridotto ove lo giustifichi l'urgenza delle cure in questione. In ogni caso queste disposizioni generali dovrebbero lasciare impregiudicate le procedure di riconoscimento e le norme concernenti la prestazione dei servizi di cui alla direttiva 2005/36/CE.

(43)

È necessaria un'informazione adeguata su tutti gli aspetti essenziali dell'assistenza sanitaria transfrontaliera in modo che i pazienti possano concretamente esercitare i loro diritti all'assistenza sanitaria transfrontaliera. Il meccanismo più efficiente per fornire tali informazioni consiste nell'istituzione all'interno di ogni Stato membro di punti di contatto centrali cui i pazienti possano rivolgersi e che siano in grado di fornire informazioni sull'assistenza sanitaria transfrontaliera tenendo conto anche del sistema sanitario dello Stato membro in questione. Dato che i problemi relativi a singoli aspetti dell'assistenza sanitaria transfrontaliera richiederanno anche un collegamento tra le autorità dei vari Stati membri, tali punti di contatto centrali dovrebbero anche dar vita a una rete che consenta di affrontare questi temi nel modo più efficiente. Tali punti di contatto dovrebbero cooperare tra loro e consentire ai pazienti di compiere scelte informate per quanto concerne l'assistenza sanitaria transfrontaliera. Dovrebbero fornire inoltre informazioni sulle opzioni disponibili per affrontare eventuali problemi connessi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, in particolare sui meccanismi di composizione stragiudiziale delle controversie transfrontaliere. In fase di sviluppo delle modalità per la fornitura di informazioni sull'assistenza sanitaria transnazionale, gli Stati membri dovrebbero tenere conto della necessità di fornire informazioni in forma accessibile e delle potenziali fonti di assistenza supplementare per i pazienti vulnerabili, i disabili e le persone con esigenze complesse.

(44)

Quando sono prestate cure sanitarie ad un paziente in uno Stato membro che non è il paese in cui il paziente è assicurato, è essenziale che il paziente conosca in anticipo quali norme saranno applicabili. Un livello equivalente di trasparenza occorre ▐ nel caso in cui siano prestate cure transfrontaliere , quali la telemedicina . In questi casi alle cure sanitarie si applicano le norme della legislazione dello Stato in cui vengono prestate le cure, conformemente ai principi generali di cui all'articolo 5, della presente direttiva, dal momento che, conformemente alle disposizioni dell'articolo 152, paragrafo 5, del trattato l'organizzazione e la fornitura di servizi sanitari e assistenza medica spetta agli Stati membri. In tal modo il paziente potrà fare una scelta informata e si eviteranno malintesi e incomprensioni, facendo sì che si instauri un elevato livello di fiducia fra paziente ed operatore sanitario.

(45)

Dovrebbero essere gli Stati membri a decidere la struttura e il numero dei punti di contatto nazionali, che potrebbero anche essere inglobati in centri informativi esistenti o integrare le attività di questi ultimi, purché risulti chiaro che essi costituiscono anche punti di contatto nazionali per l'assistenza sanitaria transfrontaliera. I punti di contatto nazionali dovrebbero disporre di mezzi adeguati per fornire informazioni sui principali aspetti dell'assistenza sanitaria transfrontaliera e offrire assistenza pratica ai pazienti che ne avessero bisogno. Gli Stati membri dovrebbero garantire la partecipazione di organismi che rappresentino i professionisti della sanità in tali attività. . L'esistenza di punti di contatto nazionali non dovrebbe impedire agli Stati membri di istituire, a livello regionale o locale, altri punti di contatto collegati, in base all'organizzazione specifica dei rispettivi sistemi sanitari. I punti di contatto nazionali dovrebbero essere atti a fornire ai pazienti informazioni utili sull'assistenza sanitaria transfrontaliera e ad assisterli. Ciò non dovrebbe includere la consulenza giuridica.

(46)

La cooperazione tra i fornitori, i fruitori e le autorità di regolamentazione dei vari Stati membri a livello nazionale, regionale o locale è necessaria così da garantire la sicurezza, la qualità e l'efficienza di questa forma di assistenza. Ciò vale soprattutto per la cooperazione nelle regioni frontaliere, dove la prestazione transfrontaliera dell'assistenza sanitaria può rappresentare la forma di organizzazione più efficiente dell'assistenza sanitaria per le popolazioni interessate, ma richiede la cooperazione tra i sistemi sanitari di vari Stati membri per essere fornita su basi continuative. La cooperazione potrebbe riguardare: la programmazione congiunta, l'adeguamento o il riconoscimento reciproco di procedure e standard, l'interoperabilità dei rispettivi sistemi nazionali basati sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e meccanismi pratici in grado di garantire la continuità delle cure o facilitare la prestazione transfrontaliera – temporanea o occasionale – di assistenza sanitaria da parte dei professionisti della sanità. ▐

(47)

La Commissione dovrebbe favorire la cooperazione tra gli Stati membri nei settori descritti al capo IV della presente direttiva e, secondo quanto contemplato dall'articolo 152, paragrafo 2, del trattato CE, può prendere – in stretto contatto con gli Stati membri – ogni iniziativa utile ad agevolare e promuovere detta cooperazione. Occorre prestare particolare attenzione al possibile ricorso al Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT).

(48)

Nel caso di medicinali autorizzati nello Stato membro di affiliazione del paziente in forza della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (16) , compresa la futura direttiva in materia di medicinali falsificati e farmacovigilanza, e prescritti a un determinato paziente in un altro Stato membro, le relative prescrizioni dovrebbero in linea di massima poter essere riconosciute in ambito medico o nelle farmacie e utilizzate nello Stato membro del paziente. La soppressione di ostacoli normativi e amministrativi a tale riconoscimento non pregiudica la necessità del consenso del medico curante del paziente o del farmacista nei singoli casi, ove ciò trovi la sua giustificazione nella protezione della salute umana e risulti necessario e proporzionato rispetto a tale obiettivo. Il riconoscimento da parte del medico non dovrebbe pregiudicare neppure la decisione dello Stato membro di affiliazione in merito all'inclusione di quei medicinali tra le prestazioni accordate dal sistema di sicurezza sociale cui il paziente è affiliato , né la validità delle disposizioni nazionali in materia di determinazione dei pressi e di pagamento . L'attuazione del principio del riconoscimento sarà agevolata dall'adozione delle misure necessarie a tutelare la sicurezza del paziente e ad evitare un cattivo uso o la confusione dei medicinali.

(49)

Le reti di riferimento europee dovrebbero fornire assistenza sanitaria a tutti i pazienti le cui patologie richiedono una concentrazione particolare di risorse o di competenze per la prestazione di un'assistenza di qualità, economicamente efficiente e a costi ragionevoli; esse potrebbero fungere anche da punti nevralgici per la formazione e la ricerca in campo medico, la diffusione delle informazioni e la valutazione. L'individuazione e lo sviluppo delle reti di riferimento europeo dovrebbero avvenire in base a un meccanismo che punti a realizzare un accesso paritario a livello europeo, da parte di tutti i pazienti e dei professionisti della sanità, a un comune patrimonio di competenze di alto livello in un dato ambito medico.

(50)

L'evoluzione tecnologica nella prestazione transfrontaliera di cure sanitarie mediante il ricorso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione può rendere poco chiaro l'esercizio delle competenze di sorveglianza da parte degli Stati membri; ciò può quindi ostacolare la libera circolazione delle cure sanitarie e da questa modalità di prestazione possono derivare ulteriori rischi per la protezione della salute. Nella prestazione transfrontaliera di cure sanitarie che si avvale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, vengono impiegati in tutta la Comunità formati e standard tra loro profondamente diversi e incompatibili e ciò ostacola questa modalità di prestazione dell'assistenza sanitaria transfrontaliera e determina rischi per la protezione della salute. È dunque necessaria un'armonizzazione comunitaria in questi settori e per questo occorre conferire alla Commissione il potere di adottare le misure di esecuzione che consentano di stabilire e aggiornare con sufficiente rapidità le competenze e gli standard nel settore, in linea con i progressi costanti delle tecnologie e tecniche in questione.

(51)

L'interoperabilità delle soluzioni di sanità elettronica dovrebbe essere realizzata nel rispetto delle norme nazionali in materia di fornitura di servizi sanitari adottate per la tutela del paziente, compresa la legislazione sulle farmacie internet, in particolare i divieti nazionali relativi agli ordini per corrispondenza di medicinali soggetti ad obbligo di prescrizione conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia e alla direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 1997 riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza (17).

(52)

Per un monitoraggio, una programmazione e una gestione efficienti dell'assistenza sanitaria in generale e di quella transfrontaliera in particolare occorrono le tradizionali statistiche e dati complementari sull'assistenza sanitaria transfrontaliera, la cui produzione dovrebbe essere, per quanto possibile, integrata negli attuali sistemi di raccolta dati in modo da consentire un monitoraggio adeguato e una programmazione che tengano conto dell'assistenza sanitaria transfrontaliera. Detti sistemi comprendono adeguate strutture comunitarie, quali il sistema statistico comunitario, il regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (18), il sistema di informazione sanitaria istituito nel quadro del programma di cui alla decisione n. 1786/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che adotta un programma d'azione comunitario nell'ambito della sanità pubblica (2003-2008) (19) e altre attività di monitoraggio, come quelle condotte dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie istituito dal regolamento (CE) n. 851/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, con il quale si crea un Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (20).

(53)

I progressi costanti della scienza medica e delle tecnologie sanitarie rappresentano al tempo stesso una sfida e un'opportunità per i sistemi sanitari degli Stati membri. Tuttavia, la valutazione delle ▐ tecnologie sanitarie nonché la possibile restrizione dell'accesso a nuove tecnologie mediante talune decisioni di organismi amministrativi sollevano una serie di questioni fondamentali di carattere sociale che richiedono il contributo di un vasto gruppo di parti interessate nonché l'attuazione di un modello di amministrazione sostenibile. Di conseguenza, qualsiasi forma di cooperazione dovrebbe coinvolgere non solo le autorità competenti di tutti gli Stati membri , bensì anche tutte le parti interessate, compresi i professionisti della sanità, i rappresentanti dei pazienti e l'industria. Inoltre, tale cooperazione dovrebbe fondarsi su principi sostenibili di buona amministrazione quale la trasparenza, l'apertura, l'obiettività e l'imparzialità delle procedure .

(54)

Le misure necessarie all'attuazione della presente direttiva devono essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (21).

(55)

In particolare la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare, in collaborazione con gli esperti e le parti interessate competenti, un elenco di condizioni e criteri specifici che le reti di riferimento europee devono soddisfare e le procedure per l'istituzione di reti di riferimento europee. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(56)

Poiché l'obiettivo della presente direttiva, ovvero l'istituzione di un quadro generale per la prestazione di cure sanitarie transfrontaliere efficienti, sicuri e di qualità nell'Unione europea, non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri e può dunque, a motivo delle dimensioni dell'azione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(57)

Lo Stato membro di affiliazione e lo Stato membro di cura dovrebbero assicurare, mediante previa cooperazione bilaterale e in consultazione con il paziente, che in uno dei due Stati membri siano messi a disposizione un post-trattamento e un sostegno adeguati dopo le cure mediche autorizzate e che al paziente siano fornite chiare informazioni circa le opzioni e i costi del post-trattamento. A tal fine, lo Stato membro dovrebbe adottare misure volte ad assicurare chei dati necessari di natura medica e sociale siano trasferiti tenendo in debito conto la riservatezza dei dati del paziente, e che i professionisti in campo medico e sociale di entrambi i paesi possano consultarsi l'un l'altro per garantire al paziente la massima qualità delle cure e del post-trattamento (compreso il sostegno sul piano sociale).

(58)

Agevolando la libera circolazione dei pazienti all'interno dell'Unione europea, la presente direttiva contribuisce a determinare una concorrenza tra i prestatori di servizi sanitari. Tale concorrenza è in grado di contribuire ad un aumento della qualità dell'assistenza sanitaria per tutti e alla creazione di centri di eccellenza,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Obiettivo

La presente direttiva stabilisce norme relative all'accesso ad un'assistenza sanitaria sicura e di qualità in un altro Stato membro e istituisce meccanismi di cooperazione tra gli Stati membri in materia di assistenza sanitaria, nel pieno rispetto delle competenze nazionali relative all'organizzazione e alla prestazione dell'assistenza sanitaria .

Nell'applicazione della presente direttiva gli Stati membri tengono conto dei principi relativi ad un'assistenza di buona qualità e all'uguaglianza.

Articolo 2

Ambito di applicazione

La presente direttiva si applica alla prestazione di assistenza sanitaria transfrontaliera , indipendentemente dalle relative modalità di organizzazione, di prestazione e di finanziamento o dalla sua natura pubblica o privata. Essa non pregiudica l'attuale quadro giuridico di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come previsto dal regolamento (CEE) n. 1408/71 e dal successivo regolamento (CE) n. 883/2004.

La presente direttiva non si applica ai servizi sanitari mirati principalmente all'assistenza di lunga durata, ivi compresi i servizi prestati su un lungo periodo allo scopo di sostenere le persone che necessitano di assistenza nello svolgimento di compiti quotidiani e di routine.

La presente direttiva non si applica ai trapianti di organi.

Articolo 3

Rapporto con altre disposizioni comunitarie

1.   La presente direttiva si applica lasciando impregiudicati:

a)

la direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

b)

la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico») (22);

c)

la direttiva 95/46/CE relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (23);

d)

il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (24) e la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano;

e)

la direttiva 2001/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione della sperimentazione clinica di medicinali ad uso umano (25);

f)

la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (26) ;

g)

la direttiva 2000/43/CE ║ che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica;

h)

la direttiva 2004/113/CE che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura;

i)

la direttiva 2000/78/CE che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;

j)

la direttiva 2009/…/CE recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale;

k)

i regolamenti sul coordinamento dei regimi di sicurezza sociale, in particolare l'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e dal regolamento (CE) n. 883/2004 ║ relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale;

l)

il regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) (27) ;

m)

la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti (28);

n)

la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani (29);

o)

la direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita (30), per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

2.    La presente direttiva non tratta le questioni inerenti all'assunzione dei costi dell'assistenza sanitaria che si renda necessaria per ragioni mediche nel corso di un soggiorno temporaneo delle persone assicurate in un altro Stato membro . La presente direttiva non pregiudica neppure i diritti dei pazienti di essere autorizzati a ricevere cure in un altro Stato membro se sono soddisfatte le condizioni di cui ai regolamenti sul coordinamento dei regimi di sicurezza sociale, in particolare l'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 1408/71 e l'articolo 20 del regolamento (CE) n. 883/2004 .

3.   Gli Stati membri applicano le disposizioni della presente direttiva nel rispetto ║ del trattato ║.

Articolo 4

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

a)

«assistenza sanitaria»: servizi e prodotti sanitari, come prodotti farmaceutici e dispositivi medici, forniti o prescritti da professionisti della sanità a pazienti, al fine di valutare, mantenere o ristabilire il loro stato di salute o di prevenire l'insorgenza di patologie , indipendentemente dalle loro modalità di organizzazione, di prestazione e di finanziamento a livello nazionale o dalla loro natura pubblica o privata;

b)

«dati sanitari»: qualsiasi informazione attinente alla salute fisica o mentale di un soggetto o alla prestazione di servizi sanitari a tale paziente, che può includere: informazioni sulla registrazione del soggetto ai fini della prestazione di servizi sanitari; informazioni sui pagamenti o l'ammissibilità all'assistenza sanitaria riguardo al soggetto; un numero, simbolo o elemento specifico attribuito ad un soggetto per identificarlo in modo univoco a fini sanitari; qualsiasi informazione sul soggetto raccolta nel corso della prestazione di servizi sanitari allo stesso; informazioni derivanti da prove o esami effettuati su una parte del corpo o una sua sostanza; l'identificazione di una persona (professionista della sanità) in qualità di fornitore dell'assistenza sanitaria al paziente;

c)

«assistenza sanitaria transfrontaliera»: assistenza sanitaria prestata in uno Stato membro diverso da quello nel quale il paziente è persona assicurata ▐;

d)

«professionista della sanità»: medico, infermiere responsabile dell'assistenza generale, odontoiatra, ostetrica o farmacista ai sensi della direttiva 2005/36/CE o altro professionista che eserciti attività nel settore dell'assistenza sanitaria, l'accesso alle quali sia riservato a una professione regolamentata secondo la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2005/36/CE , o una persona che eserciti legalmente attività nel settore dell'assistenza sanitaria nello Stato membro di cura ;

e)

«fornitore di assistenza sanitaria»: qualsiasi professionista della sanità secondo la definizione di cui alla lettera d) o qualsiasi persona ▐ giuridica che fornisca legalmente assistenza sanitaria nel territorio di uno Stato membro;

f)

«paziente»: qualsiasi persona fisica la quale fruisca o intenda fruire di assistenza sanitaria in uno Stato membro;

g)

«persona assicurata»: una persona assicurata ai sensi degli definizione di cui all' articolo 1, paragrafo c), del regolamento (CE) n. 883/2004 o secondo la definizione di cui alle condizioni delle polizze dei regimi privati di assicurazione malattia ;

h)

«Stato membro di affiliazione»: Stato membro nel quale il paziente è persona assicurata o Stato membro in cui il paziente risiede, se non è uguale al precedente.

Qualora, a causa rispettivamente dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CE) n. 883/2004, l'organismo di assicurazione malattia nello Stato membro di residenza del paziente sia responsabile per l'erogazione delle prestazioni in base alla legislazione di tale Stato, tale Stato membro è considerato come lo Stato membro di affiliazione ai fini della presente direttiva ;

i)

«Stato membro di cura»: Stato membro nel cui territorio viene effettivamente prestata l'assistenza sanitaria transfrontaliera;

j)

«dispositivo medico»: un dispositivo medico ai sensi della direttiva 93/42/CEE, del Consiglio del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici (31), della direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi (32) o della direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro (33);

k)

«prodotti utilizzati nell'assistenza sanitaria»: prodotti, quali i dispositivi medici e i medicinali, che sono utilizzati per preservare o migliorare lo stato di salute di una persona;

l)

«medicinale»: medicinale ai sensi della direttiva 2001/83/CE;

m)

«prescrizione»: prescrizione medica ai sensi della direttiva 2001/83/CE, comprese quelle rilasciate e trasmesse per via elettronica (prescrizioni elettroniche);

n)

«tecnologie sanitarie»: un prodotto medicinale, un dispositivo medico o procedure mediche o chirurgiche come pure le misure per la prevenzione, la diagnosi o la cura delle malattie utilizzate nel settore dell'assistenza sanitaria;

o)

«danno»: quale definito nell'ambito dell' assistenza sanitaria transfrontaliera con riferimento al quadro giuridico esistente nello Stato membro di cura e restando sottinteso che tale definizione può variare da uno Stato membro all'altro;

p)

«cartella clinica del paziente» o «anamnesi medica»: l'insieme dei documenti contenenti dati, valutazioni e informazioni di qualsiasi tipo sullo stato e sull'evoluzione clinica di un paziente nell'intero processo di cura .

CAPO II

AUTORITÀ DEGLI STATI MEMBRI RESPONSABILI DEL RISPETTO DEI PRINCIPI COMUNI IN MATERIA DI ASSISTENZA SANITARIA

Articolo 5

Competenze delle autorità dello Stato membro di cura

1.    Gli Stati membri in cui sono prestate le cure sono responsabili dell'organizzazione e della fornitura dell'assistenza sanitaria. In questo contesto e tenuto conto dei principi di universalità, accesso a un'assistenza di qualità, uguaglianza e solidarietà, essi definiscono standard chiari di qualità ▐ per l'assistenza sanitaria fornita sul loro territorio e garantiscono l'osservanza della vigente normativa comunitaria in materia di standard di sicurezza e che:

a)

quando l'assistenza sanitaria è fornita in uno Stato membro diverso da quello in cui il paziente è assicurato, detta assistenza sia fornita conformemente alla normativa in vigore nello Stato membro di cura ;

b)

l'assistenza sanitaria di cui alla lettera a) sia fornita in base a standard e orientamenti di qualità definiti dallo Stato membro di cura ;

c)

ai pazienti e ai fornitori di assistenza sanitaria di altri Stati membri siano fornite informazioni dal punto di contatto nazionale dello Stato membro di cura, tra l'altro per via elettronica, in merito a standard e orientamenti di qualità, comprese le disposizioni sulla vigilanza e sulla disponibilità, la qualità e la sicurezza, le opzioni di cura, i prezzi, i risultati dell'assistenza sanitaria prestata, l'accessibilità per le persone con disabilità e i dati sullo status di iscrizione dei fornitori di assistenza sanitaria, sulla loro copertura assicurativa o su altri mezzi di tutela personale o collettiva per la loro responsabilità professionale;

d)

i fornitori di assistenza sanitaria forniscano tutte le informazioni pertinenti che consentano ai pazienti di compiere una scelta informata ▐;

e)

i pazienti dispongano dei mezzi per effettuare denunce e del diritto di chiedere risarcimenti del danno eventualmente subito a causa dell'assistenza sanitaria ricevuta e che siano previsti meccanismi per riconoscere gli strumenti di tutela ;

f)

per le cure fornite sul loro territorio esistano sistemi di assicurazione di responsabilità professionale o garanzia o analoghi meccanismi ▐ commisurati alla natura e alla portata del rischio;

g)

il diritto fondamentale alla vita privata con riguardo al trattamento dei dati personali sia protetto conformemente alle misure nazionali che attuano le norme comunitarie relative alla tutela dei dati personali, in particolare le direttive 95/46/CE e 2002/58/CE;

h)

i pazienti di altri Stati membri saranno trattati in modo non discriminatorio rispetto ai pazienti dello Stato membro di cura, ivi compresa la protezione dalla discriminazione diretta e indiretta in base alla razza, alla religione o alle convinzioni personali, alla disabilità, all'età o all'orientamento sessuale, conformemente alla normativa comunitaria e alla legislazione nazionale in vigore nello Stato membro di cura. La presente direttiva non impone tuttavia ai fornitori di assistenza sanitaria in uno Stato membro di fornire assistenza sanitaria ad una persona assicurata proveniente da un altro Stato membro o di dare priorità alla fornitura di assistenza sanitaria ad una persona assicurata proveniente da un altro Stato membro a scapito di una persona che presenta analoghe esigenze sanitarie ed è una persona assicurata dello Stato membro di cura;

i)

i pazienti che hanno fruito di cure abbiano diritto ad una nota scritta o elettronica di tali cure e di tutte le raccomandazioni mediche per la continuità terapeutica.

2.     Le autorità pubbliche dello Stato membro di cura controllano regolarmente l'accessibilità, la qualità e la situazione finanziaria dei loro sistemi sanitari sulla base dei dati raccolti a norma dell'articolo 21.

3.     Al fine di garantire nel miglior modo la sicurezza dei pazienti, gli Stati membri di cura e gli Stati membri di affiliazione fanno sì che:

a)

i pazienti dispongano di un mezzo per effettuare denunce, e che ad essi siano riconosciuti strumenti di tutela e risarcimenti del danno eventualmente subito a causa dell'assistenza sanitaria ricevuta;

b)

gli standard di qualità e sicurezza dello Stato membro di cura siano resi pubblici in un linguaggio e in un formato chiari e accessibili per i cittadini;

c)

sia contemplato un diritto alla continuità delle cure segnatamente attraverso la trasmissione di dati medici pertinenti concernenti il paziente, nel debito rispetto delle disposizioni del paragrafo 1, lettera g) e a norma dell'articolo 15, e i pazienti che hanno ricevuto un trattamento abbiano diritto ad una cartella clinica, scritta o elettronica, in cui siano registrati il trattamento in questione e qualsiasi parere medico ai fini della continuità delle cure;

d)

in caso di complicazioni risultanti da un'assistenza sanitaria prestata all'estero o qualora risulti necessario un proseguimento delle cure mediche particolare, lo Stato membro di affiliazione garantisca una copertura dei costi equivalente a quella prevista per l'assistenza sanitaria ricevuta nel suo territorio;

e)

vi sia, fra loro, uno scambio di informazioni immediato e sistematico riguardo ai fornitori di assistenza sanitaria o agli operatori sanitari ogniqualvolta una misura di regolamentazione si oppone alla loro registrazione o al loro diritto a prestare servizi.

4.     La Commissione, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 22, paragrafo 2, adotta le misure necessarie per raggiungere un livello di sicurezza comune dei dati sanitari a livello nazionale, tenendo conto delle norme tecniche esistenti in questo settore.

5.   Se e in quanto ciò sia necessario per agevolare la prestazione dell'assistenza sanitaria transfrontaliera, la Commissione, basandosi su un livello di protezione elevato della salute, in collaborazione con gli Stati membri può elaborare orientamenti per facilitare l'attuazione del paragrafo 1.

6.     Ai fini del presente articolo, gli Stati membri istituiscono un meccanismo trasparente per il calcolo dei costi dell'assistenza sanitaria prestata. Il meccanismo di calcolo è basato su criteri obiettivi, non discriminatori e preventivamente noti ed è applicato al pertinente livello amministrativo qualora lo Stato membro di cura sia dotato di un sistema sanitario decentrato.

7.     In considerazione della grande importanza, soprattutto per i pazienti, di salvaguardare la qualità e la sicurezza alle cure transfrontaliere, le organizzazioni che prendono parte all'elaborazione di standard e orientamenti di cui ai paragrafi 1 e 5 coinvolgono almeno le organizzazioni dei pazienti (in particolare quelle di carattere transfrontaliero).

CAPO III

ASSISTENZA SANITARIA TRANSFRONTALIERA

Articolo 6

Competenze delle autorità dello Stato membro di affiliazione

1.   Fatto salvo quanto disposto dalla presente direttiva, in particolare dagli articoli 7, 8 e 9, lo Stato membro di affiliazione garantisce che alle persone assicurate che si recano in un altro Stato membro per avvalersi dell'assistenza sanitaria o che intendono avvalersi dell'assistenza sanitaria in un altro Stato membro non sia impedita la fruizione dell'assistenza sanitaria ivi erogata qualora le cure in questione siano comprese tra le prestazioni – previste dalla legislazione , dai regolamenti amministrativi, dagli orientamenti e dai codici di condotta delle professioni mediche dello Stato membro di affiliazione – cui la persona assicurata ha diritto. Lo Stato membro di affiliazione, fatto salvo il regolamento (CEE) n. 1408/71 e, a partire dalla sua data di applicazione, il regolamento (CE) n. 883/2004, rimborsa allo Stato membro di cura o alla persona assicurata i costi che sarebbero stati coperti dal suo sistema obbligatorio di sicurezza sociale se una assistenza sanitaria con lo stesso grado di efficacia fosse stata erogata sul suo territorio. Se uno Stato membro di affiliazione respinge il rimborso di un simile trattamento, quello Stato membro deve fornire una giustificazione medica per la sua decisione. In ogni caso, spetta allo Stato membro di affiliazione determinare quale assistenza sanitaria sia pagata indipendentemente da dove viene prestata.

I pazienti affetti da malattie rare dovrebbero avere il diritto di accesso all'assistenza sanitaria in un altro Stato membro e di ottenere il rimborso, anche se il trattamento in questione non è tra le prestazioni previste dalla legislazione dello Stato membro di affiliazione.

2.   I costi relativi all'assistenza sanitaria erogata in un altro Stato membro sono rimborsati o pagati direttamente dallo Stato membro di affiliazione conformemente a quanto previsto dalla presente direttiva in misura corrispondente ai costi che il sistema avrebbe coperto nel caso della medesima patologia nelle stesse condizioni di cui al paragrafo 1, nello Stato membro di affiliazione, senza che tale copertura superi il costo effettivo dell'assistenza sanitaria ricevuta.

3.     I costi supplementari in cui può incorrere una persona con disabilità che riceve cure sanitarie in un altro Stato membro a causa di una o più disabilità sono rimborsati dallo Stato membro di affiliazione conformemente alla legislazione nazionale e a condizione che detti costi siano sufficientemente documentati. Gli Stati membri possono decidere di coprire altri costi collegati, come ad esempio il trattamento terapeutico e le spese di alloggio e di viaggio.

4.   Lo Stato membro di affiliazione può, in ordine alla prestazione dell'assistenza sanitaria e all'assunzione a proprio carico dei relativi costi, applicare al paziente che ricorre all'assistenza sanitaria in un altro Stato membro le stesse condizioni, criteri di ammissibilità e formalità di natura normativa ed amministrativa , stabiliti a livello locale, nazionale o regionale, che imporrebbe per la prestazione di detta assistenza sanitaria sul suo territorio, purché tali condizioni e formalità non siano discriminatorie e non ostacolino la libera circolazione dei pazienti, dei servizi e delle merci, come prodotti farmaceutici e i dispositivi medici, e siano conosciute in anticipo. Può essere previsto l'obbligo di sottoporre la persona assicurata a una valutazione, ai fini dell'applicazione di tali condizioni, criteri o formalità, da un professionista della sanità o un amministratore sanitario che fornisce servizi per il sistema obbligatorio di sicurezza sociale dello Stato membro di affiliazione, qualora detta valutazione sia obbligatoria anche ai fini dell'accesso ai servizi sanitari nello Stato membro di affiliazione .

5.    Ai fini del presente articolo, gli Stati membri dispongono di un meccanismo trasparente per il calcolo dei costi dell'assistenza sanitaria prestata in un altro Stato membro che il sistema obbligatorio di sicurezza sociale o un altro sistema pubblico obbligatorio deve assumersi . Il meccanismo è fondato su criteri obiettivi, non discriminatori e preventivamente noti, e i costi rimborsati in base a questo meccanismo non sono inferiori a quelli che sarebbero stati coperti se tale assistenza sanitaria identica o analoga fosse stata prestata nel territorio dello Stato membro di affiliazione. Detto meccanismo è altresì applicato al pertinente livello amministrativo qualora lo Stato membro di affiliazione sia dotato di un sistema sanitario decentrato.

6.   Ai pazienti che si avvalgono dell'assistenza sanitaria di uno Stato membro diverso dal proprio Stato membro di affiliazione o che cercano di avvalersi dell'assistenza sanitaria in un altro Stato membro è garantito l'accesso alla propria cartella clinica, nel rispetto delle misure nazionali che attuano le norme comunitarie relative alla tutela dei dati personali, in particolare le direttive 95/46/CE e 2002/58/CE. Nel caso in cui le cartelle cliniche siano disponibili in forma elettronica, i pazienti devono vedersi garantito il diritto di ottenere una copia di tali documenti o il diritto di accedervi a distanza. I dati sono trasmessi solo con l'esplicita autorizzazione scritta del paziente o dei suoi familiari.

7.     Le disposizioni del presente capo non pregiudicano la conclusione di accordi contrattuali transfrontalieri per l'assistenza sanitaria prevista.

Articolo 7

Cure non ospedaliere

Lo Stato membro di affiliazione non subordina all'autorizzazione preventiva il rimborso dei costi delle cure non ospedaliere prestate in un altro Stato membro o dell'acquisto in un altro Stato membro di prodotti inerenti all'assistenza sanitaria qualora il suo sistema di sicurezza sociale si sarebbe fatto carico dei costi di queste cure se esse fossero state prestate sul suo territorio o dei suddetti prodotti se essi fossero stati acquistati sul suo territorio .

Articolo 8

Cure ospedaliere ▐

1.   Ai fini del rimborso delle cure sanitarie prestate in un altro Stato membro a norma della presente direttiva, la definizione di cure ospedaliere , come stabilita dallo Stato membro di affiliazione, si limita a :

a)

l'assistenza sanitaria che richiede il ricovero del paziente per almeno una notte ; o

b)

un'assistenza sanitaria altamente specializzata e/o che richiede l'utilizzo di un'infrastruttura sanitaria o di apparecchiature mediche ▐ costose; o

c)

un'assistenza sanitaria che comporta un rischio particolare per il paziente o la popolazione.

2.   Lo Stato membro di affiliazione può prevedere un sistema di autorizzazione preventiva per il rimborso da parte del suo sistema di sicurezza sociale dei costi delle cure ospedaliere prestate in un altro Stato membro purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a)

se l'assistenza sanitaria fosse stata fornita sul suo territorio, sarebbe stata presa a carico dal sistema di sicurezza sociale dello Stato membro; nonché

b)

l'assenza di autorizzazione preventiva potrebbe compromettere gravemente o essere suscettibile di compromettere :

i)

l'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale dello Stato membro; e/o

ii)

la programmazione e la razionalizzazione che il settore ospedaliero effettua per evitare l'eccesso di capacità degli ospedali, lo squilibrio nell'offerta di cure ospedaliere, gli sprechi e la dispersione a livello logistico e finanziario, il mantenimento di un servizio medico-ospedaliero equilibrato e aperto a tutti, oppure il mantenimento delle strutture sanitarie o delle competenze mediche sul territorio dello Stato membro interessato.

Un tale sistema non pregiudica il regolamento (CEE) n. 1408/71 e, a partire dalla sua data di applicazione, il regolamento (CE) n. 883/2004.

3.   Il sistema di autorizzazione preventiva si applica fermo restando l'articolo 3, paragrafo 2 ed è proporzionato e limitato a quanto necessario , si basa su criteri chiari e trasparenti , e non deve costituire uno strumento di discriminazione arbitraria né un ostacolo alla libera circolazione dei pazienti .

4.     Laddove sia stata richiesta e accordata un'autorizzazione preventiva, lo Stato membro di affiliazione assicura che i pazienti siano tenuti a pagare anticipatamente soltanto gli eventuali costi che avrebbero dovuto sostenere con tale modalità se le cure fossero state fornite nell'ambito del sistema sanitario del suo Stato membro di affiliazione. Per tutti gli altri costi, gli Stati membri prevedono il trasferimento diretto dei fondi tra gli enti erogatori e i fornitori di cure.

5.     Devono essere resi disponibili a livello locale/regionale sistemi di domanda di autorizzazione preventiva che siano accessibili e trasparenti per i pazienti. Le norme che regolano la domanda e il rifiuto dell'autorizzazione preventiva devono essere disponibili in anticipo rispetto alla domanda, in modo che quest'ultima possa essere effettuata in modo equo e trasparente.

6.     Ai pazienti che intendono avvalersi dell'assistenza sanitaria in un altro Stato membro è garantito il diritto di richiedere un'autorizzazione preventiva nello Stato membro di affiliazione.

7.   Lo Stato membro di affiliazione mette a disposizione del pubblico le informazioni sul sistema di autorizzazione preventiva approvato a norma del paragrafo 3 , ivi comprese le procedure di ricorso in caso di negata autorizzazione .

8.     Nel caso di eventuali richieste di autorizzazione da parte di una persona assicurata al fine di ricevere cure sanitarie in un altro Stato membro, lo Stato membro di affiliazione accerta se sono osservate le condizioni fissate dal regolamento (CE) n. 883/2004 e in questo caso rilascia l'autorizzazione preventiva conformemente a detto regolamento.

9.     I pazienti con patologie rare non sono soggetti all'autorizzazione preventiva.

Articolo 9

Garanzie procedurali relative all'assistenza sanitaria transfrontaliera

1.   Lo Stato membro di affiliazione garantisce che le procedure amministrative relative all' assistenza sanitaria transfrontaliera connesse all'autorizzazione preventiva di cui all'articolo 8, paragrafo 2, il rimborso dei costi per l'assistenza sanitaria sostenuti in un altro Stato membro e le altre condizioni e formalità di cui all'articolo 6, paragrafo 4, si fondino su criteri obiettivi, non discriminatori e resi preventivamente pubblici, i quali siano altresì necessari e proporzionati all'obiettivo da conseguire. In ogni caso ad un assicurato sarà sempre concessa l'autorizzazione conformemente ai regolamenti sul coordinamento della sicurezza sociale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera k), della presente direttiva quando sono rispettate le condizioni dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera c) e articolo 22, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71.

2.   Qualsiasi sistema procedurale di questo tipo è di facile accesso e tale da garantire la trattazione obiettiva e imparziale delle domande entro i termini ragionevoli preventivamente stabiliti e resi pubblici dagli Stati membri.

3.     Gli Stati membri di affiliazione assicurano che ai pazienti che hanno ottenuto un'autorizzazione preventiva per l'assistenza sanitaria transfrontaliera sia solo richiesto di effettuare pagamenti anticipati o supplementari ai sistemi sanitari e/o agli operatori nello Stato membro di cura, nella misura in cui tali pagamenti sarebbero richiesti nello Stato membro di affiliazione.

4.   Gli Stati membri, nello stabilire i termini entro i quali devono essere evase le domande di assistenza sanitaria transfrontaliera e nell'esaminare tali domande, tengano conto:

a)

della particolare patologia;

b)

delle circostanze individuali;

c)

dell'intensità del dolore del paziente;

d)

della natura della disabilità del paziente;

e)

della capacità del paziente di esercitare un'attività professionale.

5.     I sistemi di domanda di autorizzazione preventiva sono resi disponibili al livello adeguato all'amministrazione del servizio sanitario dello Stato membro e devono essere accessibili e trasparenti per i pazienti. Le norme che regolano la domanda e il rifiuto dell'autorizzazione preventiva devono essere disponibili in anticipo rispetto alla domanda, in modo che quest'ultima possa essere effettuata in modo equo e trasparente.

6.   Gli Stati membri garantiscono che eventuali decisioni amministrative o mediche e relative all 'assistenza sanitaria transfrontaliera siano soggette , su una base caso per caso, a un parere medico o a un controllo amministrativo e possano anche essere impugnate con ricorso giurisdizionale, che preveda anche provvedimenti provvisori.

7.     La Commissione effettua uno studio di fattibilità per la creazione di una camera di compensazione al fine di facilitare i rimborsi transfrontalieri delle spese ai sensi della presente direttiva, di sistemi sanitari e aree di valuta, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio e, se del caso, presenta una proposta legislativa.

Articolo 10

Notifica preventiva

Gli Stati membri possono offrire ai pazienti un sistema volontario di notifica preventiva, grazie al quale, a fronte di tale notifica, il paziente riceve una conferma scritta con l'indicazione dell'importo massimo che sarà corrisposto. La conferma scritta può essere presentata all'ospedale dove sono somministrate le cure, che sono quindi rimborsate direttamente a tale ospedale dallo Stato membro di affiliazione.

Articolo 11

Mediatore europeo dei pazienti

La Commissione presenta una proposta legislativa volta a istituire un mediatore europeo dei pazienti entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva. Il Mediatore europeo dei pazienti esamina le loro denunce in materia di autorizzazione preventiva, rimborso delle spese o danni e, se del caso, svolge la sua funzione di mediazione al riguardo. Si ricorre al Mediatore europeo dei pazienti solo una volta esperite tutte le opzioni di denuncia nell'ambito dello Stato membro interessato.

Articolo 12

Informazione del paziente in merito alla fruizione dell'assistenza sanitaria in un altro Stato membro

1.   Gli Stati membri di affiliazione garantiscono l'esistenza di meccanismi di facile accesso, anche per via elettronica, i quali consentano di fornire tempestivamente ai pazienti che le richiedano le informazioni in merito all'assistenza sanitaria in un altro Stato membro e alle condizioni applicabili, comprese le informazioni sulle prestazioni cui il paziente ha diritto, sulle procedure per accedervi e sui mezzi di ricorso e tutela qualora al paziente vengano negate tali prestazioni, fra l'altro in relazione all'eventuale danno causato dall'assistenza sanitaria ricevuta in un altro Stato membro. Tali informazioni sono pubblicate in formati facilmente accessibili alle persone con disabilità. Gli Stati membri consultano le parti interessate, comprese le organizzazioni dei pazienti, per assicurarsi che le informazioni siano chiare ed accessibili. Nelle informazioni sulle cure transfrontaliere si opera una chiara distinzione tra i diritti che i pazienti hanno in virtù della presente direttiva e i diritti risultanti dai regolamenti sul coordinamento dei regimi di sicurezza sociale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera k).

2.     Oltre alle informazioni delineate al paragrafo 1, lo Stato membro rende facilmente accessibili per via elettronica informazioni sui professionisti della sanità e sui fornitori di assistenza sanitaria in esso registrati, includendovi il nome, il numero di registrazione, l'indirizzo presso il quale il professionista della sanità esercita la sua professione ed eventuali restrizioni a tale esercizio.

Articolo 13

Norme applicabili all'assistenza sanitaria fornita in un altro Stato membro

1.   Quando l'assistenza sanitaria è fornita in uno Stato membro diverso da quello in cui il paziente è assicurato, ▐ detta assistenza sanitaria è fornita conformemente alla legislazione in vigore nello Stato membro in cui vengono prestate le cure, conformemente all'articolo 5.

2.   Questo articolo non si applica al riconoscimento delle qualifiche professionali.

Articolo 14

Punti di contatto nazionali per l'assistenza sanitaria transfrontaliera

1.   Gli Stati membri designano i punti di contatto nazionali per l'assistenza sanitaria transfrontaliera e ne comunicano il nome e le coordinate alla Commissione. Gli Stati membri garantiscono che le organizzazioni di pazienti, i fondi di assicurazione malattia e i fornitori di assistenza sanitaria siano inclusi nei punti di contatto nazionali. I punti di contatto nazionali sono istituiti in modo efficiente e trasparente.

L'informazione sull'esistenza dei punti di contatto nazionali è divulgata in tutti gli Stati membri in modo che i pazienti abbiano facilmente accesso all'informazione.

2.     I punti di contatto nazionali per l'assistenza sanitaria transfrontaliera possono anche essere inglobati nei centri informativi esistenti negli Stati membri.

3.   Il punto di contatto nazionale nello Stato membro di affiliazione ▐ diffonde e fornisce ai pazienti e ai professionisti della sanità, se del caso su un sito web, informazioni concernenti le cure sanitarie che possono essere ricevute in un altro Stato membro e i termini e le condizioni applicabili, in particolare i diritti connessi all'assistenza sanitaria transfrontaliera di cui all'articolo 6. I punti di contatto nazionali aiutano i pazienti a proteggere i loro diritti e a chiedere un risarcimento adeguato in caso di pregiudizio causato dal ricorso a cure sanitarie in un altro Stato membro ▐.

4.     Il punto di contatto nazionale dello Stato membro di cura diffonde e fornisce ai pazienti, se del caso su un sito web, informazioni concernenti le questioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c) e sulla protezione dei dati personali, il livello di accessibilità alle strutture sanitarie per le persone con disabilità, le procedure di denuncia e gli strumenti di tutela disponibili in relazione all'assistenza sanitaria prestata nello Stato membro di cura. Il punto di contatto nazionale , in particolare, informa i pazienti e i professionisti della sanità, se del caso, in merito agli strumenti di regolamentazione dei professionisti e dei fornitori e agli strumenti mediante i quali può essere intrapresa un'azione disciplinare, alle opzioni disponibili per risolvere le controversie e lo assiste nell'individuare il meccanismo di composizione stragiudiziale idoneo per la specifica fattispecie ▐.

5.     Il punto di contatto nazionale in uno Stato membro coopera strettamente con le altre autorità competenti, con i punti di contatto nazionali degli altri Stati membri, con le organizzazioni dei pazienti e con la Commissione.

6.     I punti di contatto nazionali forniscono le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3, in formati facilmente accessibili per le persone con disabilità.

7.   Conformemente alla procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2, la Commissione stabilisce:

a)

le misure necessarie alla gestione della rete dei punti di contatto nazionali di cui al presente articolo;

b)

la natura e la tipologia dei dati che devono essere raccolti e scambiati all'interno della rete;

c)

orientamenti in merito alle informazioni per i pazienti di cui al paragrafi 2 e 3, del presente articolo.

CAPO IV

COOPERAZIONE IN MATERIA DI CURE SANITARIE

Articolo 15

Obbligo di cooperare

1.   Gli Stati membri si prestano l'assistenza reciproca necessaria per l'attuazione della presente direttiva.

2.   Gli Stati membri facilitano la cooperazione concernente l'assistenza sanitaria transfrontaliera prestata a livello regionale e locale oppure mediante l'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, la cooperazione relativa all'assistenza sanitaria transfrontaliera prestata a titolo temporaneo o su base ad hoc ed altre forme di cooperazione transfrontaliera.

3.     Gli Stati membri, in particolare i paesi confinanti, possono concludere accordi concernenti il mantenimento o il potenziale ulteriore sviluppo degli accordi di cooperazione.

4.     Gli Stati membri garantiscono che gli albi in cui sono iscritti i professionisti della sanità possano essere consultati dalle autorità competenti di altri Stati membri.

5.     Gli Stati membri possono scambiarsi informazioni, immediatamente in modo proattivo,in merito alle procedure disciplinari e penali a carico di professionisti sanitari, ove queste abbiano un impatto sulla loro registrazione o sul diritto a prestare i loro servizi.

Articolo 16

Riconoscimento delle prescrizioni rilasciate in un altro Stato membro

1.   Gli Stati membri, per un medicinale la cui immissione in commercio è autorizzata sul loro territorio a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE, garantiscono che le prescrizioni di tale medicinale rilasciate in un altro Stato membro a un determinato paziente da un soggetto autorizzato possano essere utilizzate sul loro territorio. Essi garantiscono altresì il divieto di qualsiasi limitazione del riconoscimento di singole prescrizioni salvo laddove:

a)

esse siano circoscritte a quanto necessario, proporzionate ai fini della tutela della salute umana, non discriminatorie o

b)

fondate su dubbi legittimi e giustificati circa l'autenticità o il contenuto di una singola prescrizione o sullo status di chi l'ha rilasciata .

Il riconoscimento di tale prescrizione non pregiudica:

i)

le norme nazionali che regolano la prescrizione e la fornitura di medicinali, compresa la sostituzione con medicinali generici;

ii)

le norme nazionali che regolano il rimborso delle prescrizioni comunitarie transfrontaliere;

iii)

qualsiasi dovere professionale o etico che imporrebbe al farmacista di rifiutarsi di fornire il medicinale se la prescrizione fosse stata rilasciata nello Stato membro di affiliazione.

2.   Per agevolare l'attuazione del paragrafo 1 la Commissione adotta:

a)

misure che consentano al farmacista o ad altro professionista della sanità di verificare se la prescrizione sia autentica e se sia stata rilasciata in un altro Stato membro da un soggetto autorizzato mediante l'elaborazione di un modello comunitario di prescrizione, e in grado di supportare l'interoperabilità delle prescrizioni elettroniche; le clausole di protezione dei dati si considerano incorporate fin dalla fase iniziale di tale processo di elaborazione;

b)

misure che garantiscano la corretta identificazione dei medicinali prescritti in uno Stato membro e dispensati in un altro e la comprensibilità per il paziente delle informazioni relative al medicinale , nonché chiarezza in merito alle diverse denominazioni utilizzate per un medesimo medicinale ;

c)

misure volte a garantire, se necessario, la comunicazione tra il soggetto che rilascia la prescrizione e il soggetto che fornisce il medicinale, al fine di assicurare la piena comprensione della terapia, nel rispetto della riservatezza dei dati del paziente.

3.     Se nello Stato membro di cura viene rilasciata una prescrizione per un medicinale che non è normalmente disponibile su prescrizione medica nello Stato membro di affiliazione, spetta a quest'ultimo decidere se autorizzarlo in via eccezionale oppure fornire un medicinale alternativo ritenuto altrettanto efficace.

4.   Le misure di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c) , sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 22, paragrafo 2. ▐

5.   Il paragrafo 1 non si applica ai medicinali soggetti a prescrizione medica speciale di cui all'articolo 71, paragrafo 2, della direttiva 2001/83/CE.

Articolo 17

Reti di riferimento europee

1.   Gli Stati membri facilitano lo sviluppo delle reti di riferimento europee dei fornitori di assistenza sanitaria , in particolare nel settore delle malattie rare. Essi valorizzano le esperienze di cooperazione sanitaria realizzatesi all'interno dei Gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT) . Le reti restano sempre aperte ai nuovi fornitori di assistenza sanitaria che intendano aderirvi purché essi soddisfino tutte le condizioni e tutti i criteri previsti.

2.   Le reti di riferimento europee hanno come obiettivo:

a)

concorrere alla realizzazione, a beneficio dei pazienti e dei sistemi di assistenza sanitaria nel loro complesso, delle potenzialità della cooperazione europea in materia di assistenza sanitaria altamente specializzata derivanti dalle innovazioni della scienza medica e delle tecnologie sanitarie;

b)

contribuire alla condivisione di conoscenze sulla prevenzione delle malattie e sul trattamento delle principali patologie ad ampia diffusione;

c)

contribuire a promuovere l'accesso a un'assistenza sanitaria di qualità ed economicamente efficiente da parte di tutti i pazienti affetti da patologie che richiedono una particolare concentrazione di risorse o competenze;

d)

incrementare al massimo un uso economicamente efficiente delle risorse, concentrandole laddove opportuno;

e)

contribuire alla condivisione delle conoscenze e alla formazione dei professionisti della sanità;

f)

fornire parametri di riferimento per la qualità e la sicurezza e contribuire allo sviluppo e alla diffusione delle migliori pratiche all'interno della rete e al suo esterno;

g)

aiutare gli Stati membri che hanno un numero insufficiente di pazienti con una particolare patologia, o non dispongono delle tecnologie o delle competenze, a fornire una gamma completa di servizi altamente specializzati di livello qualitativo molto elevato ;

h)

istituire strumenti che permettano di utilizzare al meglio le risorse di assistenza sanitaria esistenti in caso di incidenti gravi, in particolare nelle zone transfrontaliere.

3.   La Commissione adotta , in collaborazione con gli esperti e le parti interessate competenti :

a)

un elenco di condizioni e criteri specifici che le reti di riferimento europee devono soddisfare, segnatamente un elenco delle aree da coprire in riferimento alle malattie più rare e le condizioni e i criteri di ammissione alle reti di riferimento europee dei fornitori di assistenza sanitaria, in modo da garantire, in particolare, che dette reti:

i)

dispongano di adeguate capacità di diagnosi, follow-up e gestione dei pazienti, se del caso documentate dai risultati positivi raggiunti;

ii)

dispongano di capacità sufficiente e svolgano attività tali da poter prestare servizi utili e mantenere la qualità dei servizi prestati;

iii)

siano in grado di fornire consulenza specialistica, effettuare o confermare le diagnosi, elaborare e rispettare orientamenti sulle buone pratiche, e attuare la misurazione dei risultati e il controllo di qualità;

iv)

siano in grado di dimostrare un'impostazione pluridisciplinare;

v)

apportino competenze ed esperienza di alto livello, documentate da pubblicazioni, sovvenzioni o titoli onorifici, attività didattiche e di formazione;

vi)

apportino un notevole contributo alla ricerca;

vii)

partecipino ad attività di sorveglianza epidemiologica, quali la tenuta di registri;

viii)

abbiano stretti legami e collaborino con altri centri e reti di esperti a livello nazionale e internazionale, e abbiano la capacità di lavorare in rete;

ix)

abbiano stretti legami e collaborino con le associazioni dei pazienti ove esistenti;

x)

abbiano collegamenti appropriati ed efficaci con i fornitori di tecnologie;

b)

la procedura per l'istituzione di reti di riferimento europee.

4.   Le misure di cui al paragrafo 3, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva tramite integrazioni, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 22, paragrafo 3.

Articolo 18

Aree di prova

La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, può designare regioni frontaliere quali aree di prova in cui possano essere testate, analizzate e valutate iniziative di assistenza sanitaria transfrontaliera innovative.

Articolo 19

Sanità elettronica (e-health)

La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 22, paragrafo 2, le misure specifiche necessarie alla realizzazione dell'interoperabilità dei sistemi basati sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nel settore dell'assistenza sanitaria, ove gli Stati membri decidano di introdurli. Queste misure sono conformi alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati in ciascuno Stato membro e riflettono altresì l'evoluzione delle tecnologie sanitarie e della scienza medica , comprese la telemdicina e la telepsichiatria, e rispettano il diritto fondamentale alla protezione dei dati personali ▐. Esse precisano in particolare gli standard e la semantica di interoperabilità degli opportuni sistemi basati sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di garantire la prestazione efficiente, sicura e di qualità dei servizi sanitari transfrontalieri.

Gli Stati membri assicurano che l'uso della sanità elettronica e di altri servizi di telemedicina:

a)

aderisca agli stessi standard di qualità e sicurezza della professione medica che sono validi per la prestazione di assistenza sanitaria non elettronica;

b)

offra ai pazienti una protezione adeguata, segnatamente attraverso l'introduzione di requisiti normativi appropriati per i medici, simili a quelli che sono validi per la prestazione di assistenza sanitaria non elettronica.

Articolo 20

Cooperazione in materia di gestione delle ▐ tecnologie sanitarie

1.    La Commissione, in consultazione con il Parlamento europeo, favorisce la creazione di una rete che collega fra loro le autorità o gli organismi nazionali responsabili della valutazione delle tecnologie sanitarie. La rete è fondata sui principi di buona governance, in cui rientrano la trasparenza, l'oggettività, la correttezza procedurale e il pieno coinvolgimento delle parti interessate in rappresentanza di tutti i gruppi pertinenti, tra cui – ma non solo – i professionisti della sanità, i rappresentanti dei pazienti, le parti sociali, gli scienziati e le imprese del settore, nel rispetto delle competenze degli Stati membri nel settore della valutazione delle tecnologie sanitarie.

2.   L'obiettivo della rete di valutazione delle tecnologie sanitarie consiste nel:

a)

sostenere la cooperazione fra autorità o organismi nazionali;

b)

individuare soluzioni sostenibili per conciliare gli obiettivi di accesso ai farmaci, remunerazione dell'innovazione e gestione dei bilanci sanitari;

c)

sostenere la messa a disposizione di informazioni obiettive, affidabili, tempestive, trasparenti e trasferibili sull'efficacia a breve e a lungo termine delle tecnologie sanitarie e rendere possibile uno scambio efficace delle informazioni fra le autorità o gli organismi nazionali ;

d)

analizzare la natura e la tipologia delle informazioni che possono essere oggetto degli scambi.

3.   Gli Stati membri designano le autorità o gli organismi nazionali che partecipano alla rete secondo quanto indicato al paragrafo 1 e comunicano alla Commissione i nominativi e i particolari dei punti di contatto per le autorità o gli organismi nazionali in questione.

4.   La Commissione, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 22, paragrafo 2, adotta le misure necessarie per la messa a punto e la gestione e il funzionamento trasparente della rete ▐.

5.     La Commissione consente l'adesione alla rete solamente alle autorità che soddisfano i principi di buona governance di cui al paragrafo 1.

Articolo 21

Raccolta dei dati a fini statistici e di monitoraggio

1.   Gli Stati membri raccolgono, a fini di monitoraggio, dati statistici ▐ relativi alla prestazione dell'assistenza sanitaria transfrontaliera, alle cure erogate, ai fornitori di questa assistenza e ai pazienti, ai costi e ai risultati. Essi raccolgono tali dati nel quadro dei rispettivi sistemi generali di raccolta dei dati relativi all'assistenza sanitaria, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie sulla produzione delle statistiche e sulla protezione dei dati personali , e in particolare dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE .

2.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, almeno con cadenza annuale, i dati di cui al paragrafo 1, salvo i dati già raccolti a norma della direttiva 2005/36/CE.

3.   Fatte salve le misure adottate in attuazione del programma statistico comunitario e quelle adottate per attuare il regolamento (CE) n. 1338/2008, la Commissione adotta le misure per dare attuazione al presente articolo secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

CAPO V

MECCANISMO DI ATTUAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22

Comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. In tale contesto, la Commissione assicura che siano adeguatamente consultati esperti dei gruppi di pazienti e dei gruppi professionali interessati, in particolare nel contesto della messa in atto della presente direttiva, e fornisce una relazione ragionata in merito a dette consultazioni.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

I termini di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE sono fissati a tre mesi.

Ove le misure di esecuzione riguardino il trattamento di dati personali, è consultato il Garante europeo della protezione dei dati.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Articolo 23

Relazioni

Entro cinque anni dalla data di cui all'articolo 25, paragrafo 1, la Commissione redige una relazione sul funzionamento della direttiva , corredata di statistiche sui deflussi e afflussi di pazienti risultanti dalla stessa direttiva e la presenta al Parlamento europeo e al Consiglio.

A tale scopo e fatto salvo il disposto dell'articolo 25, lo Stato membro comunica alla Commissione ogni misura introdotta, modificata o mantenuta al fine di attuare le procedure di cui agli articoli 8 e 9.

Articolo 24

Riferimenti ad altri atti legislativi

A decorrere dalla data di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 ║:

i riferimenti al regolamento (CEE) n. 1408/71 ║ contenuti nella presente direttiva si intendono fatti al regolamento (CE) n. 883/2004;

i riferimenti all'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 1408/71 ║ contenuti nella presente direttiva si intendono fatti all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 883/2004.

Articolo 25

Recepimento

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro … (34).

Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 26

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 27

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto ║

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  Parere del 4 dicembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU C 120, 28.5.2009, pag. 65.

(3)  GU C 128 del 6.6.2009, pag. 20 .

(4)  Posizione del Parlamento europeo del 23 aprile 2009.

(5)   GU C 124 E del 25.5.2006, pag. 543.

(6)  GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.

(7)  GU C 146 del 22.6.2006, pag. 1.

(8)   GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.

(9)   GU L 373 del 21.12.2004, pag. 37.

(10)   GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.

(11)   GU L …

(12)  GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22. ║

(13)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(14)  GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2. ║

(15)  GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.

(16)  GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67. ║

(17)   GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19.

(18)   GU L 354 del 31.12.2008, pag. 70.

(19)  GU L 271 del 9.10.2002, pag. 1.

(20)  GU L 142 del 30.4.2004, pag. 1.

(21)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. ║

(22)   GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.

(23)  GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37. ║

(24)  GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1. ║

(25)  GU L 121 dell'1.5.2001, pag. 34.

(26)  GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1.

(27)  GU L 210 del 31.7.2006, pag 19.

(28)   GU L 33 dell'8.2.2003, pag. 30.

(29)   GU L 102 del 7.4.2004, pag. 48.

(30)   GU L 228 dell'11.8.1992, pag.1.

(31)   GU L 169 del 12.7.1993, pag.1.

(32)   GU L 189 del 20.7.1990, pag. 17.

(33)   GU L 331 del 7.12.1998, pag. 1.

(34)  Un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva.


8.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 184/395


Giovedì 23 aprile 2009
Sicurezza dei pazienti *

P6_TA(2009)0287

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 aprile 2009 sulla proposta di raccomandazione del Consiglio sulla sicurezza dei pazienti, comprese la prevenzione e la lotta contro le infezioni nosocomiali (COM(2008)0837 – C6-0032/2009 – 2009/0003(CNS))

2010/C 184 E/74

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0837),

visto l'articolo 152, paragrafo 4 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0032/2009),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0239/2009),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 1

Proposta di raccomandazione

Considerando 2

(2)

Si stima che negli Stati membri dell'UE una quota compresa tra l'8 % e il 12 % dei pazienti ricoverati presso ospedali soffrono di eventi sfavorevoli mentre ricevono cure sanitarie.

(2)

Si stima che negli Stati membri dell'UE una quota compresa tra l'8 % e il 12 % dei pazienti ricoverati presso ospedali soffrono di eventi sfavorevoli mentre ricevono cure sanitarie , ossia un numero compreso tra 6,7 e 15 milioni di pazienti ospedalizzati ed oltre 37 milioni di pazienti che hanno richiesto cure sanitarie primarie .

Emendamento 2

Proposta di raccomandazione

Considerando 2 bis (nuovo)

 

(2 bis)

Si ritiene che le infezioni nosocomiali colpiscano in media un paziente su venti, ossia ogni anno 4,1 milioni di pazienti nell'Unione europea, e che circa 37 000 decessi siano dovuti ogni anno alle conseguenze di tali infezioni.

Emendamento 3

Proposta di raccomandazione

Considerando 3

(3)

La scarsa sicurezza dei pazienti rappresenta un grave problema per la sanità pubblica, ma anche un elevato onere economico per le scarse risorse sanitarie disponibili. Gli eventi sfavorevoli sono in larga misura prevenibili, sia nel settore ospedaliero che in quello delle cure primarie, e la maggior parte di essi sono riconducibili a fattori sistemici.

(3)

La scarsa sicurezza dei pazienti rappresenta un grave problema per la sanità pubblica, ma anche un elevato onere economico per le scarse risorse sanitarie disponibili. Gli eventi sfavorevoli , ivi compresi quelli dovuti a errori di diagnosi e/o di cura, sono in larga misura prevenibili sia nel settore ospedaliero che in quello delle cure primarie, e la maggior parte di essi sono riconducibili alla limitata dotazione finanziaria nonché a fattori sistemici.

Emendamento 4

Proposta di raccomandazione

Considerando 6 bis (nuovo)

 

(6 bis)

Tra gli eventi sfavorevoli correlati alle cure sanitarie, le infezioni nosocomiali sono facilmente evitabili. Occorre che gli Stati membri si dotino di strumenti per ridurre del 20 % il numero di persone colpite ogni anno da eventi sfavorevoli in seno all'Unione europea.

Emendamento 5

Proposta di raccomandazione

Considerando 7

(7)

Dalle indagini condotte in materia emerge che gli Stati membri dell'UE si collocano su livelli diversi per quanto riguarda lo sviluppo e l'attuazione di strategie efficaci e comprensive volte a tutelare la sicurezza dei pazienti. La presente iniziativa mira quindi a creare un quadro volto a stimolare sviluppi politici e azioni future, sia negli Stati membri che tra Stati membri, al fine di affrontare le sfide chiave che attendono l'UE nel settore della sicurezza dei pazienti.

(7)

Dalle indagini condotte in materia emerge che gli Stati membri dell'UE si collocano su livelli diversi per quanto riguarda lo sviluppo e l'attuazione di strategie efficaci e comprensive volte a tutelare la sicurezza dei pazienti. La presente iniziativa mira quindi a creare un quadro volto a stimolare sviluppi politici e azioni future, sia negli Stati membri che tra Stati membri, al fine di affrontare le sfide chiave che attendono l'UE nel settore della sicurezza dei pazienti , segnatamente la responsabilità delle istituzioni e dei centri sanitari nei confronti della salute delle persone . In virtù dell'articolo 152 del trattato CE, comunque, tali misure non devono compromettere le competenze degli Stati membri.

Emendamento 6

Proposta di raccomandazione

Considerando 8

(8)

È opportuno informare i pazienti e metterli in grado di agire attivamente, coinvolgendoli nel processo volto a garantirne la sicurezza; essi dovrebbero essere informati sui livelli di sicurezza e sul modo di reperire informazioni accessibili e complete sulle procedure di reclamo e ricorso.

(8)

È opportuno informare i pazienti e metterli in grado di agire attivamente, coinvolgendoli nel processo volto a garantirne la sicurezza; essi dovrebbero essere informati sui livelli di sicurezza e sul modo di reperire informazioni accessibili e complete sulle procedure di reclamo e ricorso. È tuttavia di competenza del singolo Stato membro stabilire il tipo e la procedura di indennizzo.

Emendamento 7

Proposta di raccomandazione

Considerando 10

(10)

È necessario raccogliere dati comparabili e aggregati a livello comunitario per elaborare programmi, strutture e politiche di sicurezza dei pazienti efficaci e trasparenti; al fine di agevolare l'apprendimento reciproco, è necessario elaborare, in cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione europea, una terminologia comune e indicatori comuni riguardo alla sicurezza dei pazienti, tenendo conto del lavoro svolto dalle organizzazioni internazionali competenti.

(10)

È necessario raccogliere dati comparabili e aggregati a livello comunitario per elaborare programmi, strutture e politiche di sicurezza dei pazienti efficaci e trasparenti . Tali dati dovrebbero essere utilizzati solo per controllare le infezioni nosocomiali, ai fini della sicurezza dei pazienti. al fine di agevolare l'apprendimento reciproco, è necessario elaborare, in cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione europea, una terminologia comune e indicatori comuni riguardo alla sicurezza dei pazienti, tenendo conto del lavoro svolto dalle organizzazioni internazionali competenti.

Emendamento 8

Proposta di raccomandazione

Considerando 11

(11)

Gli strumenti delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, come le cartelle sanitarie elettroniche o le «e-prescrizioni», possono contribuire a migliorare la sicurezza dei pazienti, ad esempio analizzando in maniera sistematica le possibili interazioni tra prodotti farmaceutici o le allergie a determinati prodotti farmaceutici.

(11)

Gli strumenti delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, come le cartelle sanitarie elettroniche o le «e-prescrizioni», possono contribuire a migliorare la sicurezza dei pazienti, ad esempio analizzando in maniera sistematica le possibili interazioni tra prodotti farmaceutici o le allergie a determinati prodotti farmaceutici come riconosciuto dalla raccomandazione 2008/594/CE della Commissione, del 2 luglio 2008, sull'interoperabilità transfrontaliera dei sistemi di cartelle cliniche elettroniche (1) .

Emendamento 9

Proposta di raccomandazione

Considerando 12 bis (nuovo)

 

(12 bis)

Dal momento che le persone anziane sono più facilmente vittime di infezioni nel corso di ricoveri ospedalieri, sarebbe opportuno analizzare le esigenze di questo specifico gruppo di pazienti al fine di adottare iniziative che permettano di soddisfarle e di favorire così la loro riabilitazione e la loro guarigione.

Emendamento 10

Proposta di raccomandazione

Considerando 15

(15)

I dati disponibili sulle infezioni nosocomiali sono insufficienti per consentire alle reti di sorveglianza di procedere a raffronti significativi tra singole istituzioni, per sorvegliare l'epidemiologia dei patogeni associati alle cure sanitarie e per valutare e guidare le politiche in materia di prevenzione e lotta contro le infezioni nosocomiali. Di conseguenza è necessario creare e rafforzare sistemi di sorveglianza a livello delle istituzioni sanitarie nonché a livello regionale e nazionale.

(15)

I dati disponibili sulle infezioni nosocomiali sono insufficienti per consentire alle reti di sorveglianza di procedere a raffronti significativi tra singole istituzioni, per sorvegliare l'epidemiologia dei patogeni associati alle cure sanitarie e per valutare e guidare le politiche in materia di prevenzione e lotta contro le infezioni nosocomiali. Di conseguenza è necessario creare e rafforzare sistemi di sorveglianza a livello delle istituzioni sanitarie nonché a livello regionale e nazionale. Il miglioramento della raccolta di informazioni a livello regionale, nazionale ed europeo dovrebbe permettere di stabilire più facilmente le correlazioni dirette esistenti tra la qualità delle politiche, dei sistemi e delle strutture attuati in materia di sicurezza dei pazienti e i risultati ottenuti in tale settore.

Emendamento 11

Proposta di raccomandazione

Considerando 15 bis (nuovo)

 

(15 bis)

Occorre che gli Stati membri siano in grado di ridurre il numero di persone colpite dalle infezioni nosocomiali. Tra i vari strumenti cui si potrebbe ricorrere vi è l'assunzione di un maggior numero di infermieri specializzati nel controllo delle infezioni.

Emendamento 12

Proposta di raccomandazione

Considerando 15 ter (nuovo)

 

(15 ter)

Gli Stati membri e le loro istituzioni sanitarie dovrebbero inoltre prendere in considerazione l'impiego di personale di collegamento al fine di assistere a livello clinico il personale infermieristico specializzato nei servizi di pronto soccorso e nelle strutture della comunità;

Emendamento 13

Proposta di raccomandazione

Considerando 15 quater (nuovo)

 

(15 quater)

Per ridurre il numero di eventi sfavorevoli legati alle cure sanitarie, gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a definire obiettivi a livello locale e nazionale per l'assunzione di personale sanitario specializzato nel controllo delle infezioni, tenendo conto dell'obiettivo raccomandato di un infermiere per 250 letti d'ospedale entro il 2015.

Emendamento 14

Proposta di raccomandazione

Considerando 16 bis (nuovo)

 

(16 bis)

La Commissione dovrebbe presentare proposte intese a impedire la circolazione di farmaci contraffatti e i danni ai pazienti e al personale sanitario dovuti a ferite prodotte da aghi per iniezione.

Emendamento 15

Proposta di raccomandazione

Parte I – capitolo I bis (nuovo) – titolo

 

Emendamento 16

Proposta di raccomandazione

Parte I – capitolo I bis (nuovo) – punto 1

 

1)

Gli Stati membri dovrebbero dotarsi degli strumenti necessari per ridurre del 20 % il numero di persone colpito ogni anno, in seno all'Unione europea, da eventi sfavorevoli a seguito di cure sanitarie, cosa che corrisponde all'obiettivo di ridurre tali eventi di 900 000 casi all'anno entro il 2015.

Emendamento 17

Proposta di raccomandazione

Parte I – capitolo II – punto 1 – lettera a

(a)

La nomina dell'autorità o delle autorità responsabili per la sicurezza dei pazienti sul proprio territorio;

(a)

La nomina delle autorità responsabili per la sicurezza dei pazienti sul proprio territorio ai diversi livelli di amministrazione statale e comunale, nonché il controllo e il coordinamento delle misure intese a migliorare la sanità pubblica ;

Emendamento 18

Proposta di raccomandazione

Parte I – capitolo II – punto 1 – lettera c

(c)

Il sostegno allo sviluppo di sistemi, procedure e strumenti più sicuri, compreso l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

(c)

Il sostegno allo sviluppo di sistemi, procedure e strumenti più sicuri e di più facile utilizzo , compreso l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Emendamento 19

Proposta di raccomandazione

Parte I – capitolo II – punto 2 – lettera b bis (nuova)

 

b bis)

La fornitura ai pazienti di informazioni riguardo al rischio derivante dalle cure e all'avvio di procedure giudiziarie intese a facilitare la richiesta di indennizzi per danni alla salute anche nei confronti delle aziende farmaceutiche.

Emendamento 20

Proposta di raccomandazione

Parte I – capitolo II – punto 3 – lettera a

(a)

Fornire informazioni adeguate sulla portata, i tipi e le cause di errori, eventi sfavorevoli e situazioni che hanno quasi provocato degli incidenti;

(a)

Fornire informazioni adeguate sulla portata, i tipi e le cause di errori, eventi sfavorevoli e situazioni che hanno quasi provocato degli incidenti e indicare l'identità delle persone responsabili ;

Emendamento 21

Proposta di raccomandazione

Parte I – capitolo II – punto 3 – lettera b bis (nuova)

 

(b bis)

Garantire che tra le autorità sanitarie dei singoli Stati membri avvenga uno scambio di informazioni confidenziali sul personale sanitario riconosciuto colpevole di negligenza o di errori professionali.

Emendamento 22

Proposta di raccomandazione

Parte I – capitolo II – punto 4 – lettera b bis (nuova)

 

(b bis)

Fornire insegnamento e formazione adeguati a tutto il personale sanitario per metterlo in grado di utilizzare la tecnologia medica in modo appropriato, conformemente alle funzioni e alle specifiche indicate nei manuali di istruzioni, al fine di evitare i rischi per la salute e gli eventi sfavorevoli, compresi quelli causati da un involontario riutilizzo del materiale.

Emendamento 23

Proposta di raccomandazione

Parte I – capitolo II – punto 5 – lettera c

(c)

Alla raccolta e condivisione di dati e informazioni comparabili a livello UE sul tipo e numero di risultati ottenuti in materia di sicurezza dei pazienti, al fine di agevolare l'apprendimento reciproco e procurare le informazioni necessarie per individuare le priorità.

(c)

Alla raccolta e condivisione di dati e informazioni comparabili a livello UE sul tipo e numero di risultati ottenuti in materia di sicurezza dei pazienti, al fine di agevolare l'apprendimento reciproco e procurare le informazioni necessarie per individuare le priorità. La natura, i costi e l'utilizzo dei dati raccolti non dovrebbero essere sproporzionati rispetto all'utilità presunta. La raccolta dei dati dovrebbe essere finalizzata soltanto a raggiungere l'obiettivo di riduzione delle infezioni nosocomiali grazie all'apprendimento in comune.

Emendamento 24

Proposta di raccomandazione

Parte I – capitolo II – punto 6 – lettera b bis (nuova)

 

(b bis)

L'incentivazione, in tutta l'Unione europea, delle possibilità di cooperazione nonché di scambio di esperienze e di buone prassi tra i manager ospedalieri, le equipe mediche e i gruppi di pazienti in materia di iniziative locali per la sicurezza dei pazienti.

Emendamento 25

Proposta di raccomandazione

Parte I – capitolo III – punto 1 – lettera -a (nuova)

 

(-a)

Introdurre efficaci meccanismi di valutazione del rischio, ivi compreso un esame diagnostico dei pazienti prima dell'accettazione in ospedale, per poter riconoscere rapidamente i casi che richiedono ulteriori misure precauzionali;

Emendamento 26

Proposta di raccomandazione

Parte I – capitolo III – punto 1 – lettera -a bis (nuova)

 

(-a bis)

Prevedere un'adeguata tutela del personale sanitario attraverso vaccinazioni, profilassi post-esposizione, esami diagnostici di routine, dotazione di attrezzature di protezione personale e utilizzo di tecnologie mediche che riducano l'esposizione a infezioni emotrasmesse;

Emendamento 27

Proposta di raccomandazione

Parte I – capitolo III – punto 1 – lettera -a ter (nuova)

 

(-a ter)

Prevedere un'efficace prevenzione di infezioni e limitarne la diffusione negli istituti di lungodegenza e riabilitazione;

Emendamento 28

Proposta di raccomandazione

Parte I – capitolo III – punto 1 – lettera b

(b)

Migliorare la prevenzione e la lotta contro le infezioni a livello delle istituzioni sanitarie;

(b)

Migliorare la prevenzione e la lotta contro le infezioni a livello delle istituzioni sanitarie e garantire il massimo livello di pulizia, igiene e, ove necessario, asepsi per quanto riguarda:

i)

il materiale correlato all'accoglienza e al soggiorno dei pazienti;

ii)

il materiale medico e paramedico, le apparecchiature elettromedicali al servizio dei pazienti e la distribuzione dei farmaci;

iii)

le strutture sanitarie addette alle cure dei pazienti;

Emendamento 29

Proposta di raccomandazione

Parte I – capitolo III – punto 1 – lettera b bis (nuova)

 

(b bis)

Promuovere l'igiene delle mani tra il personale sanitario;

Emendamento 30

Proposta di raccomandazione

Parte I – capitolo III – punto 1 – lettera b ter (nuova)

 

(b ter)

Migliorare la prevenzione e la lotta contro la diffusione di malattie tra il personale medico e paramedico e la trasmissione delle stesse da tale personale, attuando le dovute politiche di profilassi, ivi comprese le necessarie campagne di vaccinazione del personale.

Emendamento 31

Proposta di raccomandazione

Parte I – capitolo III – punto 1 – lettera d

(d)

Intensificare l'istruzione e la formazione del personale sanitario a livello degli Stati membri e a livello delle istituzioni sanitarie;

(d)

Intensificare l'istruzione e la formazione del personale sanitario e paramedico a livello degli Stati membri e a livello delle istituzioni sanitarie , con un'attenzione particolare alle infezioni nosocomiali e alla resistenza dei virus agli antibiotici ;

Emendamento 32

Proposta di raccomandazione

Parte I – capitolo III – punto 1 – lettera e

(e)

Migliorare il livello di informazione dei pazienti;

(e)

Migliorare il livello di informazione dei pazienti attraverso la rete socio-sanitaria come pure mediante campagne d'informazione periodica sui giornali, alla radio, alla televisione e su Internet ;

Emendamento 33

Proposta di raccomandazione

Parte I – capitolo III – punto 1 – lettera f

(f)

Sostenere la ricerca.

(f)

Sostenere la ricerca , tra l'altro nel settore delle potenziali applicazioni medicali delle nanotecnologie e dei nanomateriali .

Emendamento 34

Proposta di raccomandazione

Parte I – capitolo III – punto 1 – lettera f bis (nuova)

 

(f bis)

Informare il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie in merito all'insorgere di ogni infezione nosocomiale che interessi un numero significativo di pazienti.

Emendamento 35

Proposta di raccomandazione

Parte I – capitolo III – punto 1 – lettera f ter (nuova)

 

(f ter)

Condurre campagne di sensibilizzazione destinate all'opinione pubblica e al personale sanitario con l'obiettivo di ridurre le prassi che comportano una resistenza antimicrobica.

Emendamento 36

Proposta di raccomandazione

Parte II – titolo

Emendamento 37

Proposta di raccomandazione

Parte II – punto 1 bis (nuovo)

 

(1 bis)

La Commissione dovrebbe individuare i punti in cui la vigente normativa comunitaria potrebbe essere rafforzata per migliorare la sicurezza dei pazienti, ad esempio garantendo che, in caso di trasferimento degli operatori sanitari in un altro paese europeo, le autorità di regolazione delle professioni sanitarie si scambino informazioni su eventuali procedure disciplinari concluse o ancora in corso nei confronti di singoli e non solo sulle loro qualifiche originarie.

Emendamento 38

Proposta di raccomandazione

Parte II – punto 1 ter (nuovo)

 

(1 ter)

La Commissione è invitata ad elaborare, sulla base della «Guida pratica sulla prevenzione delle infezioni nosocomiali», elaborata nel 2002 dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (2), un documento destinato ai pazienti sulla prevenzione delle infezioni nosocomiali.

Emendamento 39

Proposta di raccomandazione

Allegato 1 – Definizioni – Evento sfavorevole – colonna 2

Incidente con conseguenze negative per un paziente, implicanti una disabilità fisica strutturale o funzionale, e/o qualsiasi effetto negativo che ne deriva.

Incidente, sopravvenuto durante la somministrazione di cure mediche, con conseguenze negative per un paziente, implicanti una disabilità , permanente o temporanea, fisica strutturale o funzionale, e/o qualsiasi effetto negativo che ne deriva.

Emendamento 40

Proposta di raccomandazione

Allegato 1 – Definizioni – Istituzione sanitaria – colonna 2

Un'istituzione in cui personale sanitario presta cure secondarie o cure specialistiche.

Un'istituzione sanitaria pubblica, non pubblica o caritativa in cui personale sanitario o volontari prestano cure secondarie o cure specialistiche.

Emendamento 41

Proposta di raccomandazione

Allegato 1 – Definizioni – Sicurezza dei pazienti – colonna 2

Libertà dei pazienti da danni non necessari o danni potenziali associati alle cure sanitarie.

Assenza di eventi sfavorevoli. Un evento sfavorevole è definito come un evento pregiudizievole imputabile al trattamento piuttosto che alla patologia. Un evento sfavorevole può essere evitabile o meno.

Emendamento 42

Proposta di raccomandazione

Allegato 1 – Definizioni –Personale di collegamento addetto alla lotta contro le infezioni – colonna 2

Personale sanitario che lavora in servizi/dipartimenti clinici e funge da collegamento tra i propri servizi/dipartimenti e l'equipe di prevenzione e lotta contro le infezioni. Personale di collegamento addetto alla lotta contro le infezioni che contribuisce alla prevenzione e alla lotta contro le infezioni presso i propri servizi/dipartimenti clinici e fornisce feedback all'equipe di prevenzione e lotta contro le infezioni.

Personale sanitario che lavora nei settori in questione e funge da collegamento tra il proprio settore d'attività e l'equipe di prevenzione e lotta contro le infezioni. Personale di collegamento addetto alla lotta contro le infezioni che contribuisce alla prevenzione e alla lotta contro le infezioni presso il proprio settore e fornisce feedback all'equipe di prevenzione e lotta contro le infezioni.

Emendamento 43

Proposta di raccomandazione

Allegato 2 – capitolo 1 – punto 1 – lettera b bis (nuova)

 

(b bis)

L'accettazione e la facilitazione dell'utilizzo di strumenti delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, come ad esempio istruzioni per l'uso elettroniche, affinché gli utenti migliorino la conoscenza dei prodotti medici.

Emendamento 44

Proposta di raccomandazione

Allegato 2 – capitolo 1 – punto 4 – lettera c bis (nuova)

 

(c bis)

La formazione e l'aggiornamento adeguati di tutto il personale sanitario per metterlo in grado di utilizzare le tecnologie mediche con competenza, conformemente alle funzioni e alle specifiche indicate nei manuali di istruzione, al fine di evitare i rischi sanitari e gli eventi sfavorevoli, inclusi quelli causati da un involontario riutilizzo degli strumenti.

Emendamento 45

Proposta di raccomandazione

Allegato 2 – parte 1 – punto 7 – lettera a bis (nuova)

 

(a bis)

Stimolando la ricerca, tra l'altro, nelle applicazioni mediche delle nanotecnologie e dei nanomateriali.

Emendamento 46

Proposta di raccomandazione

Allegato 2 – capitolo 2 – punto 1 – lettera a – trattino 2

l'integrazione di misure di prevenzione e di controllo nei piani di assistenza medica dei pazienti;

l'integrazione di misure di prevenzione e di controllo nei piani di assistenza medica dei pazienti , comprese le necessarie campagne di vaccinazione del personale ;


(1)   GU L 190 del 18.7.2008, pag. 37.

(2)   OMS, Guida pratica sulla prevenzione delle infezioni nosocomiali, prima edizione, dicembre 2002 (seconda edizione pubblicata nel 2008).


8.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 184/404


Giovedì 23 aprile 2009
Azione europea nel settore delle malattie rare *

P6_TA(2009)0288

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 aprile 2009 sulla proposta di raccomandazione del Consiglio su un'azione europea nel settore delle malattie rare (COM(2008)0726 – C6-0455/2008 – 2008/0218(CNS))

2010/C 184 E/75

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0726),

visto l'articolo 152, paragrafo 4 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0455/2008),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6-0231/2009),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 1

Proposta di raccomandazione

Considerando 1

(1)

Le malattie rare costituiscono una minaccia per la salute dei cittadini europei in quanto patologie potenzialmente letali o cronicamente debilitanti, caratterizzate da bassa prevalenza ed elevato grado di complessità.

(1)

Le malattie rare costituiscono una minaccia per la salute dei cittadini europei in quanto patologie potenzialmente letali o cronicamente debilitanti, caratterizzate da bassa prevalenza ed elevato grado di complessità, ma poiché esistono molti tipi diversi di malattie rare, il numero complessivo delle persone colpite è decisamente elevato.

Emendamento 2

Proposta di raccomandazione

Considerando 2

(2)

Per il periodo 1o gennaio 1999 – 31 dicembre 2003 è stato adottato il programma d'azione comunitaria sulle malattie rare, concernente anche le patologie di origine genetica. Secondo il programma si definiscono malattie rare quelle che presentano una prevalenza uguale o inferiore a 5 casi ogni 10 000 persone nell'Unione europea.

(2)

Per il periodo 1o gennaio 1999 – 31 dicembre 2003 è stato adottato il programma d'azione comunitaria sulle malattie rare, concernente anche le patologie di origine genetica. Secondo il programma si definiscono malattie rare quelle che presentano una prevalenza uguale o inferiore a 5 casi ogni 10 000 persone nell'Unione europea, un numero da valutare su base statistica e da sottoporre a revisione scientifica.

Emendamento 3

Proposta di raccomandazione

Considerando 2 bis (nuovo)

 

(2 bis)

Sulla base di questa incidenza statistica, le malattie rare dovrebbero essere meticolosamente catalogate e riesaminate periodicamente da un comitato scientifico, in modo da stabilire la necessità di eventuali aggiunte.

Emendamento 4

Proposta di raccomandazione

Considerando 4

(4)

Secondo le stime esistono attualmente tra 5 000 e 8 000 malattie rare, che colpiscono tra il 6 e l'8 % della popolazione nel corso della vita. Nell'Unione europea le persone colpite sono quindi tra 27 e 36 milioni. Nella maggior parte dei casi si tratta di persone che soffrono di patologie meno frequenti, che colpiscono una persona su 100 000 o meno.

(4)

Secondo le stime esistono attualmente tra 5 000 e 8 000 malattie rare, che colpiscono tra il 6 e l'8% della popolazione nel corso della vita. Anche se le singole malattie rare sono caratterizzate da una bassa prevalenza, il numero complessivo delle persone colpite è molto elevato, collocandosi nell'Unione europea tra 27 e 36 milioni. Nella maggior parte dei casi si tratta di persone che soffrono di patologie meno frequenti, che colpiscono una persona su 100 000 o meno.

Emendamento 5

Proposta di raccomandazione

Considerando 5

(5)

Queste malattie, per la loro bassa prevalenza e per la loro specificità, richiedono un approccio globale, basato su interventi specifici e combinati volti a prevenire un'elevata morbilità o, laddove sia evitabile, una mortalità precoce e a migliorare la qualità della vita e il potenziale socioeconomico delle persone colpite.

(5)

Queste malattie, per la loro bassa prevalenza, la loro specificità e l'elevato numero complessivo di casi richiedono un approccio globale, basato su interventi specifici e combinati, anche in partenariato con paesi terzi come gli Stati Uniti, volti a prevenire un'elevata morbilità o, laddove sia evitabile, una mortalità precoce e a migliorare la qualità della vita e il potenziale socioeconomico delle persone colpite sia nei paesi sviluppati sia in quelli in via di sviluppo .

Emendamento 6

Proposta di raccomandazione

Considerando 8

(8)

Per migliorare il coordinamento e la coerenza delle iniziative nazionali, regionali e locali riguardanti le malattie rare, tutte le attività nazionali nel settore delle malattie rare vanno integrate in piani nazionali per le malattie rare.

(8)

Per migliorare il coordinamento e la coerenza delle iniziative nazionali, regionali e locali nonché la collaborazione tra i centri di ricerca nel settore delle malattie rare, tutte le attività nazionali nel settore delle malattie rare vanno integrate in piani nazionali per le malattie rare.

Emendamento 7

Proposta di raccomandazione

Considerando 13

(13)

Il valore aggiunto comunitario delle reti europee di riferimento è particolarmente elevato per le malattie rare, dato il carattere poco frequente di tali condizioni, che implica sia un numero limitato di pazienti che scarsità di competenze all'interno di un unico paese. Per garantire ai pazienti affetti da malattie rare un accesso paritario ad assistenza di alto livello è quindi indispensabile riunire le competenze a livello europeo.

(13)

Il valore aggiunto comunitario delle reti europee di riferimento è particolarmente elevato per le malattie rare, dato il carattere poco frequente di tali condizioni, che implica sia un numero limitato di pazienti che scarsità di competenze all'interno di un unico paese. Per garantire ai pazienti affetti da malattie rare un accesso paritario ad informazioni accurate, ad una diagnosi appropriata e tempestiva e ad un' assistenza di alto livello è quindi indispensabile riunire le competenze a livello europeo.

Emendamento 8

Proposta di raccomandazione

Considerando 14 bis (nuovo)

 

(14 bis)

Il 12 ottobre 2008 il forum farmaceutico ha adottato la sua relazione finale che propone orientamenti per consentire agli Stati membri, alle parti interessate e alla Commissione di potenziare i propri sforzi volti a garantire un accesso più facile e più rapido ai medicinali orfani nell'Unione europea.

Emendamento 9

Proposta di raccomandazione

Considerando 20

(20)

I pazienti e i loro rappresentanti devono quindi essere coinvolti in tutte le fasi dei processi di elaborazione delle politiche e decisionali. Le loro attività devono essere promosse e sostenute attivamente, anche dal punto di vista finanziario, in ogni Stato membro.

(20)

I pazienti e i loro rappresentanti devono quindi essere coinvolti in tutte le fasi dei processi di elaborazione delle politiche e decisionali. Le loro attività devono essere promosse e sostenute attivamente, anche dal punto di vista finanziario, in ogni Stato membro nonché a livello di Unione europea, attraverso reti paneuropee di sostegno ai pazienti affetti da malattie rare specifiche .

Emendamento 10

Proposta di raccomandazione

Raccomandazioni agli Stati membri – sezione 1 – alinea

1.

di elaborare piani nazionali per le malattie rare al fine di garantire ai pazienti che ne soffrono un accesso universale ad un'assistenza di livello qualitativamente elevato, compresi gli strumenti diagnostici, i trattamenti e i medicinali orfani in tutto il territorio nazionale, su una base equa e solidale in tutta l'UE e, in particolare:

1.

di elaborare piani nazionali per le malattie rare al fine di garantire ai pazienti che ne soffrono un accesso universale ad un'assistenza di livello qualitativamente elevato, compresi gli strumenti diagnostici, i trattamenti e i medicinali orfani, come pure la riabilitazione e l'educazione alla convivenza con la malattia, in tutto il territorio nazionale, su una base equa e solidale in tutta l'UE e, in particolare:

Emendamento 11

Proposta di raccomandazione

Raccomandazioni agli Stati membri – sezione 1 – punto 1

(1)

di elaborare e adottare entro la fine del 2011 una strategia completa ed integrata volta a guidare e strutturare tutti gli interventi pertinenti nel settore delle malattie rare sotto forma di piani nazionali per le malattie rare;

(1)

di elaborare e adottare entro la fine del 2010 una strategia completa ed integrata volta a guidare e strutturare tutti gli interventi pertinenti nel settore delle malattie rare sotto forma di piani nazionali per le malattie rare;

Emendamento 12

Proposta di raccomandazione

Raccomandazioni agli Stati membri – sezione 1 – punto 3

(3)

di definire un numero limitato di interventi prioritari all'interno del piano nazionale per le malattie rare, con obiettivi concreti, scadenze chiare, strutture di gestione e rendiconti periodici;

(3)

di definire un numero limitato di interventi prioritari all'interno del piano nazionale per le malattie rare, con obiettivi concreti, scadenze chiare, finanziamenti significativi e ben precisi , strutture di gestione e rendiconti periodici;

Emendamento 13

Proposta di raccomandazione

Raccomandazioni agli Stati membri – sezione 1 – punto 3 bis (nuovo)

 

(3 bis)

di dichiarare se dispongono di centri specializzati e di compilare un catalogo di esperti;

Emendamento 14

Proposta di raccomandazione

Raccomandazioni agli Stati membri – sezione 1 – punto 5

(5)

di inserire nei piani nazionali disposizioni volte a garantire un accesso equo ad assistenza di livello qualitativamente elevato, compresi gli strumenti diagnostici, i trattamenti e i medicinali orfani, per tutti i pazienti affetti da malattie rare nel loro territorio nazionale, con l'obiettivo finale di garantire accesso paritario ad un'assistenza di qualità su base equa e solidale in tutta l'Unione europea.

(5)

di inserire nei piani nazionali disposizioni volte a garantire un accesso equo ad un'assistenza di livello qualitativamente elevato, compresi gli strumenti diagnostici, le misure di prevenzione primaria, i trattamenti e i medicinali orfani, come pure la riabilitazione e l'educazione alla convivenza con la malattia, per tutti i pazienti affetti da malattie rare nel loro territorio nazionale, con l'obiettivo finale di garantire accesso paritario ad un'assistenza di qualità su base equa e solidale in tutta l'Unione europea , in base ai principi definiti nel documento dal titolo «Improving access to Orphan Medicines for all Affected EU citizens» (Migliorare l'accesso ai medicinali orfani per tutti i cittadini dell'UE interessati), adottato dal Forum farmaceutico di alto livello .

Emendamento 15

Proposta di raccomandazione

Raccomandazioni agli Stati membri – sezione 1 – punto 5 bis (nuovo)

 

(5 bis)

di incoraggiare gli sforzi per prevenire le malattie rare ereditarie attraverso:

a)

consulenza ai genitori portatori della malattia sugli aspetti genetici; e

b)

se del caso, fatta salva la legislazione nazionale esistente e sempre su base volontaria, una selezione di embrioni sani precedente l'impianto.

Emendamento 16

Proposta di raccomandazione

Raccomandazioni agli Stati membri – sezione 1 – punto 5 ter (nuovo)

 

(5 ter)

di prevedere, nei piani nazionali, misure eccezionali di messa a disposizione di medicinali che non hanno l'autorizzazione di immissione in commercio, allorché sussiste una reale esigenza di sanità pubblica, e di garantire che i pazienti colpiti da malattie rare abbiano accesso ai medicinali in questione, allorché non sussistano alternative terapeutiche appropriate e disponibili in uno Stato membro e il rapporto rischio/beneficio si presuma positivo.

Emendamento 17

Proposta di raccomandazione

Raccomandazioni agli Stati membri – sezione 1 – punto 5 quater (nuovo)

 

(5 quater)

di istituire a livello nazionale gruppi consultivi multilaterali che riuniscano tutte le parti interessate per orientare i governi nell'elaborazione e nella messa in atto di piani d'azione nazionali per le malattie rare; tali gruppi dovrebbero garantire che i governi siano correttamente informati e che le decisioni prese a livello nazionale rispecchino i punti di vista e i bisogni della società;

Emendamento 18

Proposta di raccomandazione

Raccomandazioni agli Stati membri – sezione 1 – punto 5 quinquies (nuovo)

 

(5 quinquies)

di incoraggiare il finanziamento della cura delle malattie rare a livello nazionale di modo che, qualora gli Stati membri non desiderino o non possano disporre di centri di eccellenza, tale finanziamento centrale nazionale sia utilizzato per garantire che i pazienti possano recarsi in un centro di un altro paese. Tuttavia, è altresì fondamentale che tale bilancio distinto sia rivisto annualmente e adeguato in base alle conoscenze acquisite sui pazienti che hanno necessitato di cure nel corso di quel determinato anno e sulle nuove terapie eventualmente disponibili. Ciò dovrebbe avvenire con il contributo delle commissioni consultive multilaterali.

Emendamento 19

Proposta di raccomandazione

Raccomandazioni agli Stati membri – sezione 2 – punto 1

(1)

adottare nell'Unione europea una definizione comune delle malattie rare quali malattie che presentano una prevalenza uguale o inferiore a 5 casi ogni 10 000 persone;

(1)

adottare nell'Unione europea una definizione comune delle malattie rare quali malattie che presentano una prevalenza uguale o inferiore a 5 casi ogni 10 000 persone , come numero valido per tutta l'Unione europea, ma è molto importante conoscere l'esatta distribuzione per ciascuno Stato membro ;

Emendamento 20

Proposta di raccomandazione

Raccomandazioni agli Stati membri – sezione 2 – punto 4

(4)

sostenere a livello nazionale o regionale reti di informazione, registri e basi di dati specifici su tali malattie.

(4)

sostenere, in particolare con mezzi finanziari, a livello europeo, nazionale o regionale reti di informazione, registri e basi di dati specifici su tali malattie, in cui figurino informazioni regolarmente aggiornate accessibili al pubblico via internet .

Emendamento 21

Proposta di raccomandazione

Raccomandazioni agli Stati membri – sezione 3 – punto 3

(3)

promuovere la partecipazione dei ricercatori e del laboratori nazionali ai progetti di ricerca sulle malattie rare finanziati a livello comunitario;

(3)

promuovere la partecipazione dei ricercatori e dei laboratori nazionali ai progetti di ricerca sulle malattie rare finanziati a livello comunitario e sfruttare le possibilità offerte dal regolamento (CE) n. 141/2000 concernente i medicinali orfani;

Emendamento 22

Proposta di raccomandazione

Raccomandazioni agli Stati membri – sezione 3 – punto 3 bis (nuovo)

 

(3 bis)

promuovere la condivisione di conoscenze e la cooperazione tra ricercatori, laboratori e progetti di ricerca nell'Unione europea e istituzioni analoghe nei paesi terzi, al fine di apportare vantaggi globali non solo all'Unione europea, ma anche ai paesi più poveri e in via di sviluppo, che hanno maggiori difficoltà a destinare risorse alla ricerca sulle malattie rare;

Emendamento 23

Proposta di raccomandazione

Raccomandazioni agli Stati membri – sezione 3 – punto 4

(4)

inserire nei piani nazionali per le malattie rare disposizioni volte a promuovere la ricerca sulle malattie rare, anche quella riguardante la sanità pubblica e gli aspetti sociali, con l'obiettivo specifico di elaborare strumenti quali infrastrutture trasversali nonché progetti relativi a determinate malattie.

(4)

inserire nei piani nazionali per le malattie rare disposizioni volte a promuovere la ricerca sulle malattie rare, anche quella riguardante la sanità pubblica e gli aspetti sociali, con l'obiettivo specifico di elaborare strumenti quali infrastrutture trasversali nonché progetti relativi a determinate malattie, programmi di riabilitazione e programmi che educano alla convivenza con la malattia, come pure la ricerca su test e strumenti diagnostici ;

Emendamento 24

Proposta di raccomandazione

Raccomandazioni agli Stati membri – sezione 3 – punto 4 bis (nuovo)

 

(4 bis)

prevedere un finanziamento adeguato e di lungo termine, in particolare attraverso partenariati pubblico-privato, al fine di sostenere gli sforzi di ricerca a livello nazionale ed europeo e di garantirne la sostenibilità;

Emendamento 25

Proposta di raccomandazione

Raccomandazioni agli Stati membri – sezione 4 – punto 1

(1)

identificare centri di competenza nazionali o regionali nel loro territorio nazionale entro la fine del 2011 e di promuovere la creazione di tali centri, laddove non esistano già, inserendo nei loro piani nazionali per le malattie rare disposizioni relative alla creazione di centri di competenza nazionali o regionali;

(1)

identificare centri di competenza nazionali o regionali nel loro territorio nazionale entro la fine del 2011 e di promuovere la creazione di tali centri, laddove non esistano già, inserendo nei loro piani nazionali per le malattie rare disposizioni relative alla creazione di centri di competenza nazionali o regionali; fornire assistenza nella compilazione di cataloghi delle malattie rare e degli esperti di malattie rare;

Emendamento 26

Proposta di raccomandazione

Raccomandazioni agli Stati membri – sezione 4 – punto 3

(3)

organizzare percorsi sanitari per i pazienti attraverso la collaborazione con gli esperti del settore nazionali o dall'estero, se necessario; sostenere, ove necessario per garantire un accesso universale all'assistenza sanitaria specifica necessaria, l'assistenza sanitaria transfrontaliera, compresa la mobilità dei pazienti, dei professionisti e degli operatori del settore sanitario, nonché la fornitura di servizi tramite le tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

(3)

organizzare percorsi sanitari europei per i pazienti affetti da malattie rare attraverso la collaborazione con gli esperti del settore nazionali o di altri paesi, se necessario; sostenere, ove necessario per garantire un accesso universale all'assistenza sanitaria specifica necessaria, l'assistenza sanitaria transfrontaliera, compresa la mobilità dei pazienti e delle competenze attraverso un sostegno alla mobilità dei dati , dei professionisti e degli operatori del settore sanitario, nonché la fornitura di servizi tramite le tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

Emendamento 27

Proposta di raccomandazione

Raccomandazioni agli Stati membri – sezione 4 – punto 5

(5)

garantire che i centri di competenza nazionali o regionali aderiscano agli standard definiti dalle reti europee di riferimento per le malattie rare tenendo debitamente conto delle necessità e delle aspettative dei pazienti e dei professionisti.

(5)

garantire che i centri di competenza nazionali o regionali aderiscano agli standard definiti dalle reti europee di riferimento per le malattie rare tenendo debitamente conto delle necessità e delle aspettative dei pazienti e dei professionisti e coinvolgendo i pazienti nelle attività di tali centri ;

Emendamento 28

Proposta di raccomandazione

Raccomandazioni agli Stati membri – sezione 4 – punto 5 bis (nuovo)

 

(5 bis)

incoraggiare, possibilmente con finanziamenti o cofinanziamenti dell'Unione europea, ospedali e centri di competenza a predisporre una formazione specifica per i professionisti in alcune malattie rare consentendo loro di acquisire le relative competenze.

Emendamento 29

Proposta di raccomandazione

Raccomandazioni agli Stati membri – sezione 5 – punto 1 – lettera b

b)

orientamenti europei sullo screening della popolazione e sui test diagnostici;

b)

orientamenti europei sullo screening della popolazione e sui test diagnostici, compresi test genetici come lo screening dell'eterozigote e la diagnosi per biopsia del corpo polare, che garantiscono una sperimentazione di qualità elevata e la possibilità di fornire consigli genetici appropriati, rispettando nel contempo la diversità etica degli Stati membri ;

Emendamento 30

Proposta di raccomandazione

Raccomandazioni agli Stati membri – sezione 5 – punto 1 – lettera c

c)

rapporti di valutazione condivisi tra gli Stati membri sul valore aggiunto terapeutico dei medicinali orfani a livello comunitario , al fine di ridurre al minimo i tempi di attesa per l'accesso ai medicinali orfani per i pazienti che soffrono di malattie rare.

c)

rapporti di valutazione nazionali sul valore aggiunto clinico dei medicinali orfani a livello dell'Unione europea, nel quadro dell'Agenzia europea dei medicinali (EMEA), in cui sono raccolte le conoscenze e le competenze europee in materia, al fine di ridurre al minimo i tempi di attesa per l'accesso ai medicinali orfani per i pazienti che soffrono di malattie rare.

Emendamento 31

Proposta di raccomandazione

Raccomandazioni agli Stati membri – sezione 5 – punto 1 – lettera c bis (nuova)

 

c bis)

un programma di aiuto strutturale e di investimento a favore della base di dati Orphanet che faciliti l'accesso alle conoscenze sulle malattie rare.

Emendamento 32

Proposta di raccomandazione

Raccomandazioni agli Stati membri – sezione 6

6.

Empowerment (rafforzamento del ruolo) delle organizzazioni dei pazienti

6.

Empowerment (rafforzamento del ruolo) delle organizzazioni di pazienti indipendenti

(1)

intervenire per garantire che i pazienti e i loro rappresentanti siano debitamente consultati in tutte le fasi dell'elaborazione delle politiche e del processo decisionale nel settore delle malattie rare, anche per l'istituzione e la gestione dei centri di competenza e delle reti europee di riferimento nonché per l'elaborazione dei piani nazionali;

(1)

intervenire per garantire che i pazienti e i loro rappresentanti indipendenti siano debitamente consultati in tutte le fasi dell'elaborazione delle politiche e del processo decisionale nel settore delle malattie rare, anche per l'istituzione e la gestione dei centri di competenza e delle reti europee di riferimento nonché per l'elaborazione dei piani nazionali;

(2)

sostenere le attività svolte dalle organizzazioni di pazienti, quali sensibilizzazione, rafforzamento delle capacità e formazione, scambio di informazioni e prassi ottimali, costituzione di reti, coinvolgimento dei pazienti molto isolati;

(2)

sostenere le attività svolte dalle organizzazioni di pazienti indipendenti , quali sensibilizzazione, rafforzamento delle capacità e formazione, scambio di informazioni e prassi ottimali, costituzione di reti, coinvolgimento dei pazienti molto isolati;

 

(2 bis)

garantire che siano previste risorse per le organizzazioni di pazienti non direttamente legate a singole società farmaceutiche;

 

(2 ter)

facilitare l'accesso dei pazienti alle informazioni esistenti a livello europeo sui medicinali, le terapie o i centri di cura, negli Stati membri o in paesi terzi, che forniscono assistenza sanitaria specifica per le malattie da cui sono affetti;

(3)

inserire nei piani nazionali per le malattie rare disposizioni sul sostegno alle organizzazioni di pazienti e sulla loro consultazione, come indicato ai punti 1 e 2.

(3)

inserire nei piani nazionali per le malattie rare disposizioni sul sostegno alle organizzazioni di pazienti e sulla loro consultazione, come indicato ai punti 1 e 2 ; garantire che i piani nazionali assicurino l'identificazione dei centri di competenza nazionali e regionali e la compilazione dei cataloghi di esperti in malattie rare.

Emendamento 33

Proposta di raccomandazione

Raccomandazioni alla Commissione – sezione -1 (nuova)

 

-1.

a sostenere in maniera duratura «Orphanet», un sito web europeo e uno «sportello unico» che fornisca informazioni:

a)

sull'esistenza di ricerche specifiche sulle malattie rare, sui loro risultati e sulla fruibilità da parte dei pazienti,

b)

sui medicinali disponibili per ciascuna malattia rara,

c)

sulla terapia disponibile in ciascuno Stato membro per ciascuna malattia rara;

d)

sui centri sanitari specializzati esistenti negli Stati membri o in paesi terzi per ciascuna malattia rara;

Emendamento 34

Proposta di raccomandazione

Raccomandazioni alla Commissione – sezione 1

1.

a riferire, entro la fine del quinto anno successivo all'adozione della raccomandazione, in merito alla sua attuazione al Consiglio, al Parlamento, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni basandosi sulle informazioni fornite dagli Stati membri, ad analizzare l'efficacia delle misure proposte e a valutare la necessità di ulteriori azioni ;

1.

a riferire in merito all' attuazione della presente raccomandazione, al Consiglio, al Parlamento, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, basandosi sulle informazioni fornite dagli Stati membri, entro la fine del 2012, anno in cui essa proporrà le azioni di attuazione comprendenti, tra l'altro:

a)

le misure di bilancio necessarie per rendere efficace il programma comunitario sulle malattie rare;

b)

la creazione delle relative reti di centri di competenza;

c)

la raccolta di dati epidemiologici sulle malattie rare;

d)

la mobilità di esperti e professionisti;

e)

la mobilità dei pazienti; e

f)

la valutazione della necessità di ulteriori azioni ai fini del miglioramento della vita dei pazienti affetti da malattie rare e delle loro famiglie.


Venerdi 24 aprile 2009

8.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 184/413


Venerdi 24 aprile 2009
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità *

P6_TA(2009)0312

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (COM(2008)0530 – C6-0116/2009 – 2008/0170(CNS))

2010/C 184 E/76

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2008)0530),

vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità («la Convenzione»), adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006,

visti l'articolo 13, paragrafo 1, e l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, del trattato CE,

visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0116/2009),

visti l'articolo 51 e l'articolo 83, paragrafo 7, del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e il parere della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6-0229/2009),

1.

approva la conclusione della Convenzione;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


8.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 184/414


Venerdi 24 aprile 2009
Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità *

P6_TA(2009)0313

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (COM(2008)0530 – C6-0117/2009 – 2008/0171(CNS))

2010/C 184 E/77

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2008)0530),

visto il protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità («il Protocollo opzionale»), adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006,

visti l'articolo 13, paragrafo 1, e l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, del trattato CE,

visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0117/2009),

visti l'articolo 51 e l'articolo 83, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e il parere della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6-0230/2009),

1.

approva la conclusione del protocollo opzionale;

2.

invita gli Stati membri e la Commissione a riferire ogni tre anni al Consiglio e al Parlamento sullo stato di applicazione del protocollo opzionale in base ai rispettivi settori di competenza;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


8.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 184/415


Venerdi 24 aprile 2009
Statistiche sui prodotti fitosanitari ***II

P6_TA(2009)0318

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui prodotti fitosanitari (11120/2/2008 – C6-0004/2009 – 2006/0258(COD))

2010/C 184 E/78

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione comune del Consiglio (11120/2/2008 – C6-0004/2009) (1),

vista la sua posizione in prima lettura (2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0778),

visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

visto l'articolo 62 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0256/2009),

1.

approva la posizione comune quale emendata;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 38 E del 17.2.2009, pag. 1.

(2)  GU C 66 E del 20.3.2009, pag. 98.


Venerdi 24 aprile 2009
P6_TC2-COD(2006)0258

Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 24 aprile 2009 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui prodotti fitosanitari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1)

previa consultazione del Comitato delle Regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

La decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (3), ha riconosciuto la necessità di un'ulteriore riduzione dell'impatto dei pesticidi, in particolare dei prodotti fitosanitari impiegati in agricoltura, sulla salute umana e sull'ambiente. La decisione ha messo in luce l'esigenza di un impiego più sostenibile dei pesticidi e ha sollecitato una significativa riduzione globale dei rischi e dell'impiego di pesticidi, coerentemente con la necessaria protezione dei raccolti.

(2)

Nella comunicazione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo dal titolo “Verso una strategia tematica per l'impiego sostenibile dei pesticidi”, la Commissione ha riconosciuto la necessità di disporre di statistiche dettagliate, armonizzate e aggiornate sulle vendite e sull'impiego dei pesticidi a livello comunitario. Tali statistiche si rendono necessarie ai fini della valutazione delle politiche dell'Unione europea sullo sviluppo sostenibile e del calcolo di pertinenti indicatori sui rischi per la salute e l'ambiente correlati all'impiego dei pesticidi.

(3)

È indispensabile disporre di statistiche comunitarie comparabili e armonizzate sulle vendite e sull'impiego dei pesticidi al fine di sviluppare e monitorare la legislazione e le politiche comunitarie nel contesto della strategia tematica per l'impiego sostenibile dei pesticidi.

(4)

Poiché gli effetti della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (4), non saranno visibili se non ben oltre il 2006, quando sarà completata la prima valutazione dei principi attivi usati nei biocidi, né la Commissione né la maggior parte degli Stati membri dispongono attualmente di conoscenze o esperienza sufficienti per proporre ulteriori misure in merito ai biocidi. L'ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbe pertanto essere limitato ai prodotti fitosanitari cui si riferisce il regolamento (CE) n. …/… del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, [relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari] (5), con riguardo ai quali è già stata acquisita una vasta esperienza di rilevazione dei dati.

(5)

Come dimostra l'esperienza maturata dalla Commissione nell'arco di molti anni nella rilevazione di dati sulle vendite e sull'impiego dei prodotti fitosanitari, è necessario disporre di una metodologia armonizzata per la rilevazione di dati statistici a livello comunitario sia nella fase di immissione sul mercato sia presso gli utenti. Inoltre, considerato l'intento di calcolare accurati indicatori di rischio conformemente agli obiettivi della strategia tematica per l'impiego sostenibile dei pesticidi, è necessario che le statistiche siano dettagliate fino al livello delle sostanze attive.

(6)

Tra le diverse opzioni di rilevazione dei dati esaminate nella valutazione dell'impatto della strategia tematica per l'impiego sostenibile dei pesticidi è stata giudicata migliore quella della rilevazione obbligatoria di dati, in quanto consente lo sviluppo di dati accurati e attendibili sull'immissione sul mercato e sull'impiego dei prodotti fitosanitari in maniera rapida e con un buon rapporto costi/benefici.

(7)

Il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie (6), costituisce il quadro di riferimento per le disposizioni del presente regolamento. In particolare, esso richiede che le statistiche presentino i caratteri dell'imparzialità, affidabilità, pertinenza, rapporto costi/benefici, segreto statistico e trasparenza.

(8)

La trasmissione di dati coperti dal segreto statistico è disciplinata dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 322/97 e del regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio, dell'11 giugno 1990, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici coperti dal segreto (7). Le misure adottate conformemente a questi regolamenti garantiscono la protezione fisica e logica dei dati riservati e prevengono il verificarsi di casi di divulgazione illecita o di utilizzo a fini diversi da quelli statistici quando vengono prodotte e diffuse statistiche comunitarie.

(9)

La necessaria tutela della riservatezza dei dati di valore commerciale dovrebbe essere assicurata tra l'altro da un'appropriata aggregazione in sede di pubblicazione delle statistiche.

(10)

Al fine di garantire risultati comparabili, le statistiche sui prodotti fitosanitari dovrebbero essere prodotte secondo una disaggregazione stabilita, in una forma appropriata ed entro un determinato periodo di tempo a decorrere dalla fine di un anno di riferimento come definito negli allegati del presente regolamento.

(11)

Le misure necessarie per l'esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (8).

(12)

In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di definire la superficie trattata e di adeguare l'allegato III. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(13)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'istituzione di un quadro di riferimento comune per l'elaborazione sistematica di statistiche comunitarie sulla immissione sul mercato e sull'impiego dei prodotti fitosanitari, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(14)

Il comitato del programma statistico, istituito con la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio (9), è stato consultato,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto, ambito di applicazione e obiettivi

1.   Il presente regolamento istituisce un quadro comune di riferimento per la produzione sistematica di statistiche comunitarie sull'immissione sul mercato e sull'impiego dei pesticidi che sono prodotti fitosanitari a norma dell'articolo 2, lettera a), punto i).

2.   Le statistiche si applicano:

ai quantitativi annuali dei prodotti fitosanitari immessi sul mercato conformemente all'allegato I;

ai quantitativi annuali dei prodotti fitosanitari impiegati in agricoltura conformemente all'allegato II.

3.   Le statistiche sono utili in particolare, insieme ad altri dati pertinenti, ai fini dell'articolo 14 della direttiva …/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, [che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell'impiego sostenibile dei pesticidi] (10).

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)

“prodotti fitosanitari”, i prodotti fitosanitari di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. …/… [relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari];

b)

“sostanze”, le sostanze quali definite all'articolo 3, punto 2 del regolamento (CE) n. …/…+, comprese le sostanze attive, gli antidoti agronomici e i sinergizzanti;

c)

“sostanze attive”, le sostanze attive di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. …/… [relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari];

d)

“antidoti agronomici”, gli antidoti agronomici di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. …/… [relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari];

e)

“sinergizzanti”, i sinergizzanti di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CE) n. …/… [relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari];

f)

“immissione sul mercato”, l'immissione sul mercato di cui all'articolo 3, punto 8 del regolamento (CE) n. …/… [relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari];

g)

“titolare dell'autorizzazione”, il titolare dell'autorizzazione quale definito all'articolo 3, punto 20 del regolamento (CE) n. …/… [relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari];

h)

“impiego agricolo”, l'applicazione, di qualsiasi tipo essa sia, di un prodotto fitosanitario, direttamente o indirettamente associata alla produzione di prodotti vegetali nel contesto dell'attività economica di un'azienda agricola;

i)

“utilizzatore professionale”, l'utilizzatore professionale quale definito all'articolo 3, punto 1 della direttiva …/…/CE [che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell'impiego sostenibile dei pesticidi];

j)

“azienda agricola”, l'azienda agricola quale definita nel regolamento (CE) n. …/… del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, [relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola] (11).

Articolo 3

Rilevazione, trasmissione e trattamento dei dati

1.   Gli Stati membri raccolgono i dati necessari ai fini della specificazione delle caratteristiche elencate negli allegati I e II mediante:

indagini;

obblighi riguardo all'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari; in particolare obblighi ai sensi dell'articolo 67 del regolamento (CE) n. …/… [relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari];

obblighi a carico degli utilizzatori professionali sulla base dei registri sull'impiego di prodotti fitosanitari; in particolare, obblighi ai sensi dell'articolo 67 del regolamento (CE) n. …/… [relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari];

fonti amministrative, oppure

una combinazione di tali strumenti, incluse le procedure di stima statistica sulla base di modelli o di stime di esperti.

2.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i risultati statistici, compresi i dati riservati, secondo il calendario e con la periodicità specificata negli allegati I e II. I dati sono presentati secondo la classificazione fornita nell'allegato III.

3.   Gli Stati membri trasmettono i dati in forma elettronica, conformemente ad un appropriato formato tecnico che la Commissione (Eurostat) deve adottare secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

4.   Per motivi di riservatezza, la Commissione (Eurostat) provvede, prima della loro pubblicazione, all'aggregazione dei dati secondo le categorie o le classi chimiche dei prodotti specificate nell'allegato III, tenendo adeguatamente conto della protezione dei dati riservati nei singoli Stati membri. A norma dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 322/97, i dati riservati sono utilizzati dalle autorità nazionali e dalla Commissione (Eurostat) esclusivamente a fini statistici.

Articolo 4

Valutazione della qualità

1.   Ai fini del presente regolamento, ai dati da trasmettere si applicano i seguenti criteri di valutazione della qualità:

«pertinenza»: il grado in cui le statistiche rispondono alle esigenze attuali e potenziali degli utenti;

«accuratezza»: la vicinanza fra le stime e i valori reali non noti;

«tempestività»: l'intervallo di tempo che intercorre fra la disponibilità delle informazioni e l'evento o il fenomeno che esse descrivono;

«puntualità»: l'intervallo di tempo intercorrente fra la data della pubblicazione dei dati e la data prevista per la loro consegna;

«accessibilità» e «chiarezza»: le condizioni alle quali e le modalità con le quali gli utilizzatori possono ottenere, utilizzare e interpretare i dati;

«comparabilità»: la misurazione dell'impatto delle differenze tra i concetti di statistica applicata e gli strumenti e le procedure di misurazione, quando le statistiche si comparano per aree geografiche, ambiti settoriali o periodi di tempo;

«coerenza»: la possibilità di combinare i dati in modo attendibile secondo modalità differenti e per usi diversi.

2.   Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) relazioni sulla qualità dei dati trasmessi, come specificato negli allegati I e II. La Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei dati trasmessi.

Articolo 5

Misure di esecuzione

1.   La Commissione adotta il formato tecnico appropriato per la trasmissione dei dati secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

2.   La Commissione adotta la definizione di «superficie trattata» di cui alle sezione 2 dell'allegato II. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 6, paragrafo 3.

3.   La Commissione può modificare la classificazione armonizzata delle sostanze definite nell'allegato III per adattarla alle modifiche dell'elenco delle sostanze attive adottato secondo l'articolo 78, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. …/… [relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari]. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 6, paragrafo 3.

Articolo 6

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Articolo 7

Relazione

Ogni cinque anni la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento. Tale relazione valuta in particolare la qualità dei dati trasmessi, di cui all'articolo 4, l'onere gravante su imprese, aziende agricole e amministrazioni nazionali e l'utilità di tali statistiche nel contesto della strategia tematica per l'impiego sostenibile dei pesticidi, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi enunciati all'articolo 1. Se del caso, contiene proposte miranti a migliorare ulteriormente la qualità dei dati e a ridurre gli oneri che gravano su imprese, aziende agricole e amministrazioni nazionali.

La prima relazione è trasmessa entro il 1o gennaio … (12).

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ║

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 256 del 27.10.2007, pag. 86.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 12 marzo 2008 (GU C 66 E del 20.3.2009, pag. 98), posizione comune del Consiglio del 20 novembre 2008 (GU C 38 E del 17.2.2009, pag. 1) e posizione del Parlamento europeo del 24 aprile 2009.

(3)  GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.

(4)  GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

(5)  GU L ║

(6)  GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1.

(7)  GU L 151 del 15.6.1990, pag. 1.

(8)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(9)  GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

(10)  GU L

(11)  GU L

(12)  Otto anni dall'adozione del presente regolamento.

Venerdi 24 aprile 2009
ALLEGATO I

Statistiche sull'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari

SEZIONE 1

Copertura

Le statistiche riguardano le sostanze elencate nell'allegato III contenute nei prodotti fitosanitari immessi sul mercato in ciascuno Stato membro. Si richiede di prestare particolare attenzione onde evitare eventuali doppi conteggi nel caso di nuovi condizionamenti del prodotto o di trasferimento di autorizzazioni tra titolari di un'autorizzazione.

SEZIONE 2

Variabili

È rilevata la quantità di ciascuna sostanza elencata nell'allegato III contenuta nei prodotti fitosanitari immessisul mercato.

SEZIONE 3

Unità di misura

I dati sono espressi in chilogrammi di sostanza.

SEZIONE 4

Periodo di riferimento

Il periodo di riferimento è l'anno civile.

SEZIONE 5

Primo periodo di riferimento, periodicità e trasmissione dei risultati

1.

Il primo periodo di riferimento è il secondo anno civile successivo al… (1).

2.

Gli Stati membri trasmettono dati per ciascun anno civile successivo al primo periodo di riferimento.

3.

I dati sono trasmessi alla Commissione (Eurostat ) entro dodici mesi dalla fine dell'anno di riferimento.

SEZIONE 6

Relazione sulla qualità

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) una relazione sulla qualità, di cui all'articolo 4, nella quale si specifica:

la metodologia utilizzata per la rilevazione dei dati;

gli aspetti pertinenti alla qualità secondo la metodologia utilizzata per la rilevazione dei dati;

una descrizione delle stime, delle aggregazioni e dei metodi di esclusione utilizzati.

La relazione è trasmessa alla Commissione (Eurostat) entro qunidici mesi dalla fine dell'anno di riferimento.


(1)  La data di entrata in vigore del presente regolamento.

Venerdi 24 aprile 2009
ALLEGATO II

Statistiche sugli impieghi agricoli dei prodotti fitosanitari

SEZIONE 1

Copertura

1.

Le statistiche riguardano le sostanze elencate nell'allegato III contenute nei prodotti fitosanitari impiegati in agricoltura per una specifica coltivazione selezionata in ciascuno Stato membro.

2.

Ciascuno Stato membro stabilisce la selezione delle coltivazioni da coprire nel periodo quinquennale di cui alla sezione 5. La selezione deve essere rappresentativa delle coltivazioni dello Stato membro e delle sostanze impiegate.

Nel selezionare le coltivazioni si tiene conto delle coltivazioni di maggiore interesse per i piani d'azione nazionali di cui all'articolo 4 della direttiva …/…/CE [che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell'impiego sostenibile dei pesticidi].

SEZIONE 2

Variabili

Per ciascuna coltivazione selezionata sono rilevate le seguenti variabili:

a)

la quantità di ciascuna sostanza elencata nell'allegato III contenuta nei prodotti fitosanitari impiegati per tale coltivazione,

b)

la superficie trattata con ciascuna sostanza.

SEZIONE 3

Unità di misura

1.

Le quantità di sostanze impiegate sono espresse in chilogrammi.

2.

Le superfici trattate sono espresse in ettari.

SEZIONE 4

Periodo di riferimento

1.

Il periodo di riferimento è, in linea di principio, un periodo massimo di dodici mesi comprendente tutti i trattamenti fitosanitari associati alla coltivazione.

2.

Il periodo di riferimento è notificato come l'anno in cui la raccolta è iniziata.

SEZIONE 5

Primo periodo di riferimento, periodicità e trasmissione dei risultati

1.

Per ciascun periodo quinquennale gli Stati membri elaborano statistiche sull'impiego dei prodotti fitosanitari per ciascuna coltivazione selezionata entro un periodo di riferimento definito nella sezione 4.

2.

Gli Stati membri possono scegliere il periodo di riferimento in un qualsiasi momento del periodo quinquennale. La scelta può essere effettuata indipendentemente per ciascuna coltivazione selezionata.

3.

Il primo periodo quinquennale ha inizio dal primo anno civile successivo al… (1).

4.

Gli Stati membri trasmettono dati per ciascun periodo quinquennale.

5.

I dati sono trasmessi alla Commissione (Eurostat) entro dodici mesi dalla fine di ciascun periodo quinquennale.

SEZIONE 6

Relazione sulla qualità

Contemporaneamente alla trasmissione dei risultati, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) una relazione sulla qualità, di cui all'articolo 4, in cui sono precisati:

il piano della metodologia di campionamento;

la metodologia utilizzata per rilevare i dati;

una stima dell'importanza relativa delle coltivazioni considerate con riferimento ai quantitativi complessivi di prodotti fitosanitari impiegati;

gli aspetti pertinenti alla qualità secondo la metodologia utilizzata per la rilevazione dei dati;

un confronto tra i dati sui prodotti fitosanitari impiegati durante il periodo quinquennale e sui prodotti fitosanitari immessi sul mercato nel corrispondente quinquennio.


(1)  La data di entrata in vigore del presente regolamento.

Venerdi 24 aprile 2009
ALLEGATO III

Classificazione armonizzata delle sostanze

GRUPPI PRINCIPALI

Codice

Classe chimica

Denominazione comune delle sostanze

CAS RN (1)

CIPAC (2)

Categorie di prodotti

 

 

Nomenclatura comune

 

 

Fungicidi e battericidi

F0

 

 

 

 

Fungicidi inorganici

F1

 

 

 

 

 

F1.1

COMPOSTI DI RAME

TUTTI I COMPOSTI DI RAME

 

44

 

F1.1

 

POLTIGLIA BORDOLESE

8011-63-0

44

 

F1.1

 

IDROSSIDO DI RAME

20427-59-2

44

 

F1.1

 

OSSICLORURO DI RAME

1332-40-7

44

 

F1.1

 

SOLFATO DI RAME TRIBASICO

1333-22-8

44

 

F1.1

 

OSSIDO DI RAME (I)

1319-39-1

44

 

F1.1

 

ALTRI SALI DI RAME

 

44

 

F1.2

ZOLFO INORGANICO

ZOLFO

7704-34-9

18

 

F1.3

ALTRI FUNGICIDI INORGANICI

ALTRI FUNGICIDI INORGANICI

 

 

Fungicidi a base di carbammati e ditiocarbammati

F2

 

 

 

 

 

F2.1

FUNGICIDI CARBANILATI

DIETHOFENCARB

87130-20-9

513

 

F2.2

FUNGICIDI CARBAMMATI

BENTHIAVALICARB

413615-35-7

744

 

F2.2

 

IPROVALICARB

140923-17-7

399

 

F2.2

 

PROPAMOCARB

24579-73-5

620

 

F2.3

FUNGICIDI DITIOCARBAMMATI

MANCOZEB

8018-01-7

34

 

F2.3

 

MANEB

12427-38-2

61

 

F2.3

 

METIRAM

9006-42-2

478

 

F2.3

 

PROPINEB

12071-83-9

177

 

F2.3

 

THIRAM

137-26-8

24

 

F2.3

 

ZIRAM

137-30-4

31

Fungicidi a base di benzimidazoli

F3

 

 

 

 

 

F3.1

FUNGICIDI BENZIMIDAZOLICI

CARBENDAZINA

10605-21-7

263

 

F3.1

 

FUBERIDAZOLE

3878-19-1

525

 

F3.1

 

THIABENDAZOLE

148-79-8

323

 

F3.1

 

TIOFANATO-METIL

23564-05-8

262

Fungicidi a base di imidazoli e triazoli

F4

 

 

 

 

 

F4.1

FUNGICIDI CONAZOLICI

BITERTANOL

55179-31-2

386

 

F4.1

 

BROMUCONAZOLO

116255-48-2

680

 

F4.1

 

CYPROCONAZOLO

94361-06-5

600

 

F4.1

 

DIFENOCONAZOLO

119446-68-3

687

 

F4.1

 

DINICONAZOLO

83657-24-3

690

 

F4.1

 

EPOXICONAZOLO

106325-08-0

609

 

F4.1

 

ETRIDIAZOLO

2593-15-9

518

 

F4.1

 

FENBUCONAZOLO

114369-43-6

694

 

F4.1

 

FLUQUINCONAZOLO

136426-54-5

474

 

F4.1

 

FLUSILAZOLO

85509-19-9

435

 

F4.1

 

FLUTRIAFOL

76674-21-0

436

 

F4.1

 

HEXACONAZOLE

79983-71-4

465

 

F4.1

 

IMAZALIL (ENILCONAZOLO)

58594-72-2

335

 

F4.1

 

METCONAZOLO

125116-23-6

706

 

F4.1

 

MYCLOBUTANIL

88671-89-0

442

 

F4.1

 

PENCONAZOLO

66246-88-6

446

 

F4.1

 

PROPICONAZOLO

60207-90-1

408

 

F4.1

 

PROTHIOCONAZOLE

178928-70-6

745

 

F4.1

 

TEBUCONAZOLO

107534-96-3

494

 

F4.1

 

TETRACONAZOLO

112281-77-3

726

 

F4.1

 

TRIADIMENOL

55219-65-3

398

 

F4.1

 

TRICICLAZOLO

41814-78-2

547

 

F4.1

 

TRIFLUMIZOLO

99387-89-0

730

 

F4.1

 

TRITICONAZOLO

131983-72-7

652

 

F4.2

FUNGICIDI IMIDAZOLICI

CIAZOFAMIDE

120116-88-3

653

 

F4.2

 

FENAMIDONE

161326-34-7

650

 

F4.2

 

TRIAZOXIDE

72459-58-6

729

Fungicidi a base di morfoline

F5

 

 

 

 

 

F5.1

FUNGICIDI MORFOLINICI

DIMETOMORF

110488-70-5

483

 

F5.1

 

DODEMORF

1593-77-7

300

 

F5.1

 

FENPROPIMORF

67564-91-4

427

Altri fungicidi

F6

 

 

 

 

 

F6.1

FUNGICIDI AZOTO ALIFATICI

CYMOXANIL

57966-95-7

419

 

F6.1

 

DODINE

2439-10-3

101

 

F6.1

 

GUAZATINA

108173-90-6

361

 

F6.2

FUNGICIDI AMMIDICI

BENALAXIL

71626-11-4

416

 

F6.2

 

BOSCALID

188425-85-6

673

 

F6.2

 

FLUTOLANIL

66332-96-5

524

 

F6.2

 

MEPRONIL

55814-41-0

533

 

F6.2

 

METALAXIL

57837-19-1

365

 

F6.2

 

METALAXYL-M

70630-17-0

580

 

F6.2

 

PROCLORAZ

67747-09-5

407

 

F6.2

 

SILTHIOFAM

175217-20-6

635

 

F6.2

 

TOLYLFLUANID

731-27-1

275

 

F6.2

 

ZOXAMIDE

156052-68-5

640

 

F6.3

FUNGICIDI ANILIDICI

CARBOXIN

5234-68-4

273

 

F6.3

 

FENHEXAMID

126833-17-8

603

 

F6.4

FUNGICIDI-BATTERICIDI ANTIBIOTICI

KASUGAMICINA

6980-18-3

703

 

F6.4

 

POLYOXINS

11113-80-7

710

 

F6.4

 

STREPTOMICINA

57-92-1

312

 

F6.5

FUNGICIDI AROMATICI

CHLOROTHALONIL

1897-45-6

288

 

F6.5

 

DICLORAN

99-30-9

150

 

F6.6

FUNGICIDI DICARBOSSIMIDICI

IPRODIONE

36734-19-7

278

 

F6.6

 

PROCYMIDONE

32809-16-8

383

 

F6.7

FUNGICIDI DINITROANILINICI

FLUAZINAM

79622-59-6

521

 

F6.8

FUNGICIDI DINITROFENOLICI

DINOCAP

39300-45-3

98

 

F6.9

FUNGICIDI FOSFORGANICI

FOSETYL

15845-66-6

384

 

F6.9

 

TOLCLOFOS-METILE

57018-04-9

479

 

F6.10

FUNGICIDI OSSAZOLICI

HYMEXAZOL

10004-44-1

528

 

F6.10

 

FAMOXADONE

131807-57-3

594

 

F6.10

 

VINCLOZOLIN

50471-44-8

280

 

F6.11

FUNGICIDI FENILPIRROLICI

FLUDIOXONIL

131341-86-1

522

 

F6.12

FUNGICIDI FTALIMMIDICI

CAPTAN

133-06-2

40

 

F6.12

 

FOLPET

133-07-3

75

 

F6.13

FUNGICIDI PIRIMIDINICI

BUPIRIMATE

41483-43-6

261

 

F6.13

 

CYPRODINIL

121552-61-2

511

 

F6.13

 

FENARIMOL

60168-88-9

380

 

F6.13

 

MEPANIPYRIM

110235-47-7

611

 

F6.13

 

PIRIMETANIL

53112-28-0

714

 

F6.14

FUNGICIDI CHINOLINICI

QUINOXYFEN

124495-18-7

566

 

F6.14

 

8-HYDROXYQUINOLINE SULFATE

134-31-6

677

 

F6.15

FUNGICIDI CHINONICI

DITHIANON

3347-22-6

153

 

F6.16

FUNGICIDI STROBILURINICI

AZOXISTROBINA

131860-33-8

571

 

F6.16

 

DIMOXYSTROBIN

149961-52-4

739

 

F6.16

 

FLUOXASTROBIN

361377-29-9

746

 

F6.16

 

KRESOXYM-METILE

143390-89-0

568

 

F6.16

 

PICOXYSTROBINE

117428-22-5

628

 

F6.16

 

PYRACLOSTROBINE

175013-18-0

657

 

F6.16

 

TRIFLOXYSTROBINE

141517-21-7

617

 

F6.17

FUNGICIDI UREICI

PENCYCURON

66063-05-6

402

 

F6.18

FUNGICIDI NON CLASSIFICATI

ACIBENZOLAR

126448-41-7

597

 

F6.18

 

ACIDO BENZOICO

65-85-0

622

 

F6.18

 

DICLOROFENE

97-23-4

325

 

F6.18

 

FENPROPIDIN

67306-00-7

520

 

F6.18

 

METRAFENONE

220899-03-6

752

 

F6.18

 

2-PHENYPHENOL

90-43-7

246

 

F6.18

 

SPIROXAMINA

118134-30-8

572

 

F6.19

ALTRI FUNGICIDI

ALTRI FUNGICIDI

 

 

Erbicidi, essiccanti e antimuschio

H0

 

 

 

 

Erbicidi a base di fenossifitoormoni

H1

 

 

 

 

 

H1.1

ERBICIDI FENOSSICI

2,4-D

94-75-7

1

 

H1.1

 

2,4-DB

94-82-6

83

 

H1.1

 

DICHLORPROP-P

15165-67-0

476

 

H1.1

 

MCPA

94-74-6

2

 

H1.1

 

MCPB

94-81-5

50

 

H1.1

 

MECOPROP

7085-19-0

51

 

H1.1

 

MECOPROP-P

16484-77-8

475

Erbicidi a base di triazine e di triazinoni

H2

 

 

 

 

 

H2.1

ERBICIDI METILTIOTRIAZINICI

METOPROTRINA

841-06-5

94

 

H2.2

ERBICIDI TRIAZINICI

SIMETRYN

1014-70-6

179

 

H2.2

 

TERBUTILAZINA

5915-41-3

234

 

H2.3

ERBICIDI TRIAZINONICI

METAMITRON

41394-05-2

381

 

H2.3

 

METRIBUZIN

21087-64-9

283

Erbicidi a base di ammidi e di anilidi

H3

 

 

 

 

 

H3.1

ERBICIDI AMMIDICI

BEFLUBUTAMID

113614-08-7

662

 

H3.1

 

DIMETHENAMID

87674-68-8

638

 

H3.1

 

FLUPOXAM

119126-15-7

8158

 

H3.1

 

ISOXABEN

82558-50-7

701

 

H3.1

 

NAPROPAMIDE

15299-99-7

271

 

H3.1

 

PETHOXAMIDE

106700-29-2

665

 

H3.1

 

PROPYZAMIDE

23950-58-5

315

 

H3.2

ERBICIDI ANILIDICI

DIFLUFENICAN

83164-33-4

462

 

H3.2

 

FLORASULAM

145701-23-1

616

 

H3.2

 

FLUFENACET

142459-58-3

588

 

H3.2

 

METOSULAM

139528-85-1

707

 

H3.2

 

METAZACHLOR

67129-08-2

411

 

H3.2

 

PROPANIL

709-98-8

205

 

H3.3

ERBICIDI CLOROACETANILIDICI

ACETOCHLOR

34256-82-1

496

 

H3.3

 

ALACLOR

15972-60-8

204

 

H3.3

 

DIMETHACHLOR

50563-36-5

688

 

H3.3

 

PRETILACLOR

51218-49-6

711

 

H3.3

 

PROPACLOR

1918-16-7

176

 

H3.3

 

S-METOLACLOR

87392-12-9

607

Erbicidi a base di carbammati di biscarbammati

H4

 

 

 

 

 

H4.1

ERBICIDI BISCARBAMMATI

CLORPROFAM

101-21-3

43

 

H4.1

 

DESMEDIFAM

13684-56-5

477

 

H4.1

 

FENMEDIFAM

13684-63-4

77

 

H4.2

ERBICIDI CARBAMMATI

ASULAM

3337-71-1

240

 

H4.2

 

CARBETAMIDE

16118-49-3

95

Erbicidi a base di derivati di dinitroaniline

H5

 

 

 

 

 

H5.1

ERBICIDI DINITROANILINICI

BENFLURALIN

1861-40-1

285

 

H5.1

 

BUTRALIN

33629-47-9

504

 

H5.1

 

ETHALFLURALIN

55283-68-6

516

 

H5.1

 

ORYZALIN

19044-88-3

537

 

H5.1

 

PENDIMETHALIN

40487-42-1

357

 

H5.1

 

TRIFLURALIN

2582-09-8

183

Erbicidi a base di derivati di urea, di uracili o di sulfonilurea

H6

 

 

 

 

 

H6.1

ERBICIDI SULFONILUREICI

AMIDOSULFURON

120923-37-7

515

 

H6.1

 

AZIMSULFURON

120162-55-2

584

 

H6.1

 

BENSULFURON

99283-01-9

502

 

H6.1

 

CLORSULFURON

64902-72-3

391

 

H6.1

 

CINOSULFURON

94593-91-6

507

 

H6.1

 

ETHOXISULFURON

126801-58-9

591

 

H6.1

 

FLAZASULFURON

104040-78-0

595

 

H6.1

 

FLUPYRSULFURON

150315-10-9

577

 

H6.1

 

FORAMSULFURON

173159-57-4

659

 

H6.1

 

IMAZOSULFURON

122548-33-8

590

 

H6.1

 

IODOSULFURON

185119-76-0

634

 

H6.1

 

MESOSULFURON

400852-66-6

663

 

H6.1

 

METSULFURON

74223-64-6

441

 

H6.1

 

NICOSULFURON

111991-09-4

709

 

H6.1

 

OXASULFURON

144651-06-9

626

 

H6.1

 

PRIMISULFURON

113036-87-6

712

 

H6.1

 

PROSULFURON

94125-34-5

579

 

H6.1

 

RIMSULFURON

122931-48-0

716

 

H6.1

 

SULFOSULFURON

141776-32-1

601

 

H6.1

 

TIFENSULFURON

79277-67-1

452

 

H6.1

 

TRIASULFURON

82097-50-5

480

 

H6.1

 

TRIBENURON

106040-48-6

546

 

H6.1

 

TRIFLUSULFURON

135990-29-3

731

 

H6.1

 

TRITOSULFURON

142469-14-5

735

 

H6.2

ERBICIDI URACILICI

LENACIL

2164-08-1

163

 

H6.3

ERBICIDI UREICI

CLORTOLURON

15545-48-9

217

 

H6.3

 

DIURON

330-54-1

100

 

H6.3

 

FLUOMETURON

2164-17-2

159

 

H6.3

 

ISOPROTURON

34123-59-6

336

 

H6.3

 

LINURON

330-55-2

76

 

H6.3

 

METABENZTIAZURON

18691-97-9

201

 

H6.3

 

METOBROMURON

3060-89-7

168

 

H6.3

 

METOXURON

19937-59-8

219

Altri erbicidi

H7

 

 

 

 

 

H7.1

ERBICIDI ARILOSSIFENOSSI-PROPIONATI

CLODINAFOP

114420-56-3

683

 

H7.1

 

CYHALOFOP

122008-85-9

596

 

H7.1

 

DICLOFOP

40843-25-2

358

 

H7.1

 

FENOXAPROP-P

113158-40-0

484

 

H7.1

 

FLUAZIFOP-P-BUTILE

79241-46-6

395

 

H7.1

 

HALOXIFOP

69806-34-4

438

 

H7.1

 

HALOXYFOP-R

72619-32-0

526

 

H7.1

 

PROPAQUIZAFOP

111479-05-1

713

 

H7.1

 

QUIZALOFOP

76578-12-6

429

 

H7.1

 

QUIZALOFOP-P

94051-08-8

641

 

H7.2

ERBICIDI BENZOFURANICI

ETOFUMESATE

26225-79-6

233

 

H7.3

ERBICIDI DERIVATI DALL'ACIDO BENZOICO

CHLORTHAL

2136-79-0

328

 

H7.3

 

DICAMBA

1918-00-9

85

 

H7.4

ERBICIDI BIPIRIDILICI

DIQUAT

85-00-7

55

 

H7.4

 

PARAQUAT

4685-14-7

56

 

H7.5

ERBICIDI DELLA FAMIGLIA DEI CICLOESANDIONI

CLETODIM

99129-21-2

508

 

H7.5

 

CICLOXIDIM

101205-02-1

510

 

H7.5

 

TEPRALOXIDIM

149979-41-9

608

 

H7.5

 

TRALKOXIDIM

87820-88-0

544

 

H7.6

ERBICIDI DIAZINICI

PYRIDATE

55512-33-9

447

 

H7.7

ERBICIDI DICARBOSSIMIDICI

CINIDON-ETILE

142891-20-1

598

 

H7.7

 

FLUMIOXAZIN

103361-09-7

578

 

H7.8

ERBICIDI DERIVATI DALL'ETERE DI DIFENILE

ACLONIFEN

74070-46-5

498

 

H7.8

 

BIFENOX

42576-02-3

413

 

H7.8

 

NITROFEN

1836-75-5

170

 

H7.8

 

OXIFLUORFEN

42874-03-3

538

 

H7.9

ERBICIDI IMIDAZOLINONICI

IMAZAMETABENZ

100728-84-5

529

 

H7.9

 

IMAZAMOX

114311-32-9

619

 

H7.9

 

IMAZETAPIR

81335-77-5

700

 

H7.10

ERBICIDI INORGANICI

SULFAMATO DI AMMONIO

7773-06-0

679

 

H7.10

 

CLORATI

7775-09-9

7

 

H7.11

ERBICIDI ISOSSAZOLICI

ISOXAFLUTOLE

141112-29-0

575

 

H7.12

ERBICIDI MORFATTINICI

FLURENOLO

467-69-6

304

 

H7.13

ERBICIDI NITRILICI

BROMOXINIL

1689-84-5

87

 

H7.13

 

DICLOBENIL

1194-65-6

73

 

H7.13

 

IOXINIL

1689-83-4

86

 

H7.14

ERBICIDI FOSFORGANICI

GLUFOSINATO

51276-47-2

437

 

H7.14

 

GLIFOSATO

1071-83-6

284

 

H7.15

ERBICIDI FENILPIRAZOLICI

PYRAFLUFEN

129630-19-9

605

 

H7.16

ERBICIDI PIRIDAZINONICI

CHLORIDAZON

1698-60-8

111

 

H7.16

 

FLURTAMONE

96525-23-4

569

 

H7.17

ERBICIDI PIRIDIN-CARBOSSAMMIDI

PICOLINAFEN

137641-05-5

639

 

H7.18

ERBICIDI DERIVATI DALL'ACIDO PIRIDINCARBOSSILICO

CLOPIRALID

1702-17-6

455

 

H7.18

 

PICLORAM

1918-02-1

174

 

H7.19

ERBICIDI DERIVATI DALL'ACIDO PIRIDILOSSIACETICO

FLUOROXIPIR

69377-81-7

431

 

H7.19

 

TRICLOPIR

55335-06-3

376

 

H7.20

ERBICIDI CHINOLINICI

QUINCLORAC

84087-01-4

493

 

H7.20

 

QUINMERAC

90717-03-6

563

 

H7.21

ERBICIDI TIADIAZINICI

BENTAZONE

25057-89-0

366

 

H7.22

ERBICIDI TIOCARBAMMATI

EPTC

759-94-4

155

 

H7.22

 

MOLINATE

2212-67-1

235

 

H7.22

 

PROSULFOCARB

52888-80-9

539

 

H7.22

 

TIOBENCARB

28249-77-6

388

 

H7.22

 

TRI-ALLATE

2303-17-5

97

 

H7.23

ERBICIDI TRIAZOLICI

AMITROL

61-82-5

90

 

H7.24

ERBICIDI TRIAZOLINONICI

CARFENTRAZONE

128639-02-1

587

 

H7.25

ERBICIDI TRIAZOLONICI

PROPOXYCARBAZONE

145026-81-9

655

 

H7.26

ERBICIDI TRICHETONICI

MESOTRIONE

104206-82-8

625

 

H7.26

 

SULCOTRIONE

99105-77-8

723

 

H7.27

ERBICIDI NON CLASSIFICATI

CLOMAZONE

81777-89-1

509

 

H7.27

 

FLUROCLORIDONE

61213-25-0

430

 

H7.27

 

QUINOCLAMINE

2797-51-5

648

 

H7.27

 

METAZOLO

20354-26-1

369

 

H7.27

 

OXADIARGIL

39807-15-3

604

 

H7.27

 

OXADIAZON

19666-30-9

213

 

H7.27

ALTRI ERBICIDI, ESSICCANTI E ANTIMUSCHIO

ALTRI ERBICIDI, ESSICCANTI E ANTIMUSCHIO

 

 

Insetticidi e acaricidi

I0

 

 

 

 

Insetticidi a base di piretroidi

I1

 

 

 

 

 

I1.1

INSETTICIDI PIRETROIDI

ACRINATRINA

101007-06-1

678

 

I1.1

 

ALFA CIPERMETRINA

67375-30-8

454

 

I1.1

 

BETA CIFLUTRINA

68359-37-5

482

 

I1.1

 

BETA-CIPERMETRINA

65731-84-2

632

 

I1.1

 

BIFENTRINA

82657-04-3

415

 

I1.1

 

CIFLUTRINA

68359-37-5

385

 

I1.1

 

CIPERMETRINA

52315-07-8

332

 

I1.1

 

DELTAMETRINA

52918-63-5

333

 

I1.1

 

ESFENVALERATE

66230-04-4

481

 

I1.1

 

ETOFENPROX

80844-07-1

471

 

I1.1

 

GAMMA-CIALOTRINA

76703-62-3

768

 

I1.1

 

LAMBDA-CIALOTRINA

91465-08-6

463

 

I1.1

 

TAU-FLUVALINATE

102851-06-9

432

 

I1.1

 

TEFLUTRIN

79538-32-2

451

 

I1.1

 

ZETA-CIPERMETRINA

52315-07-8

733

Insetticidi a base di idrocarburi clorati

I2

 

 

 

 

 

I2.1

INSETTICIDI ORGANOCLORURATI

DICOFOL

115-32-2

123

 

I2.1

 

TETRASUL

2227-13-6

114

Insetticidi a base di carbammati e di ossima-carbammati

I3

 

 

 

 

 

I3.1

INSETTICIDI OSSIMA-CARBAMMATI

METOMIL

16752-77-5

264

 

I3.1

 

OXAMIL

23135-22-0

342

 

I3.2

INSETTICIDI CARBAMMATI

BENFUROCARB

82560-54-1

501

 

I3.2

 

CARBARIL

63-25-2

26

 

I3.2

 

CARBOFURAN

1563-66-2

276

 

I3.2

 

CARBOSULFAN

55285-14-8

417

 

I3.2

 

FENOXYCARB

79127-80-3

425

 

I3.2

 

FORMETANATE

22259-30-9

697

 

I3.2

 

METIOCARB

2032-65-7

165

 

I3.2

 

PIRIMICARB

23103-98-2

231

Insetticidi a base di organofosfati

I4

 

 

 

 

 

I4.1

INSETTICIDI FOSFORGANICI

AZINFOS METILE

86-50-0

37

 

I4.1

 

CADUSAFOS

95465-99-9

682

 

I4.1

 

CLORPIRIFOS

2921-88-2

221

 

I4.1

 

CLORPIRIFOS-METILE

5589-13-0

486

 

I4.1

 

COUMAPHOS

56-72-4

121

 

I4.1

 

DIAZINON

333-41-5

15

 

I4.1

 

DICLORVOS

62-73-7

11

 

I4.1

 

DIMETOATO

60-51-5

59

 

I4.1

 

ETOPROFOS

13194-48-4

218

 

I4.1

 

FENAMIFOS

22224-92-6

692

 

I4.1

 

FENITROTION

122-14-5

35

 

I4.1

 

FOSTIAZATO

98886-44-3

585

 

I4.1

 

ISOFENFOS

25311-71-1

412

 

I4.1

 

MALATION

121-75-5

12

 

I4.1

 

METAMIDOFOS

10265-92-6

355

 

I4.1

 

NALED

300-76-5

195

 

I4.1

 

OXIDEMETON-METILE

301-12-2

171

 

I4.1

 

FOSALONE

2310-17-0

109

 

I4.1

 

FOSMET

732-11-6

318

 

I4.1

 

FOXIM

14816-18-3

364

 

I4.1

 

PIRIMIFOS-METILE

29232-93-7

239

 

I4.1

 

TRICLORFON

52-68-6

68

Insetticidi a base di prodotti biologici e botanici

I5

 

 

 

 

 

I5.1

INSETTICIDI BIOLOGICI

AZADIRACTINA

11141-17-6

627

 

I5.1

 

NICOTINA

54-11-5

8

 

I5.1

 

PIRETRINE

8003-34-7

32

 

I5.1

 

ROTENONE

83-79-4

671

Altri insetticidi

I6

 

 

 

 

 

I6.1

INSECTTICIDI PRODOTTI MEDIANTE FERMENTAZIONE

ABAMECTINA

71751-41-2

495

 

I6.1

 

MILBEMECTINA

51596-10-2

51596-11-3

660

 

I6.1

 

SPINOSAD

168316-95-8

636

 

I6.3

INSETTICIDI BENZOILUREICI

DIFLUBENZURON

35367-38-5

339

 

I6.3

 

FLUFENOXURON

101463-69-8

470

 

I6.3

 

HEXAFLUMURON

86479-06-3

698

 

I6.3

 

LUFENURON

103055-07-8

704

 

I6.3

 

NOVALURON

116714-46-6

672

 

I6.3

 

TEFLUBENZURON

83121-18-0

450

 

I6.3

 

TRIFLUMURON

64628-44-0

548

 

I6.4

INSETTICIDI CARBAZATI

BIFENAZATE

149877-41-8

736

 

I6.5

INSETTICIDI DIACILIDRAZINICI

METOXIFENOZIDE

161050-58-4

656

 

I6.5

 

TEBUFENOZIDE

112410-23-8

724

 

I6.6

REGOLATORI DELLA CRESCITA DEGLI INSETTI

BUPROFEZIN

69327-76-0

681

 

I6.6

 

CIROMAZINA

66215-27-8

420

 

I6.6

 

EXITIAZOX

78587-05-0

439

 

I6.7

FEROMONI DI INSETTI

(E,Z)-9-DODECENIL ACETATO

35148-19-7

422

 

I6.8

INSETTICIDI A BASE DI NITROGUANIDINE

CLOTIANIDIN

210880-92-5

738

 

I6.8

 

THIAMETHOXAM

153719-23-4

637

 

I6.9

INSETTICIDI STANNORGANICI

AZOCICLOTIN

41083-11-8

404

 

I6.9

 

CIEXATIN

13121-70-5

289

 

I6.9

 

FENBUTATIN OSSIDO

13356-08-6

359

 

I6.10

INSETTICIDI DELLA FAMIGLIA DELLE OSSADIAZINE

INDOXACARB

173584-44-6

612

 

I6.11

INSETTICIDI DELLA FAMIGLIA DEI DIFENILETERI

PYRIPROXYFEN

95737-68-1

715

 

I6.12

INSETTICIDI (FENIL-)PIRAZOLICI

FENPYROXIMATE

134098-61-6

695

 

I6.12

 

FIPRONIL

120068-37-3

581

 

I6.12

 

TEBUFENPIRAD

119168-77-3

725

 

I6.13

INSETTICIDI DELLA FAMIGLIA DELLE PIRIDINE

PYMETROZINE

123312-89-0

593

 

I6.14

INSETTICIDI DELLA FAMIGLIA DELLE PIRIDILMETILAMMINE

ACETAMIPRID

135410-20-7

649

 

I6.14

 

IMIDACLOPRID

138261-41-3

582

 

I6.14

 

THIACLOPRID

111988-49-9

631

 

I6.15

INSETTICIDI A BASE DI ESTERE DI SOLFITO

PROPARGITE

2312-35-8

216

 

I6.16

INSETTICIDI TETRAZINICI

CLOFENTEZINE

74115-24-5

418

 

I6.17

INSETTICIDI A BASE DI ACIDO TETRONICO

SPIRODICLOFEN

148477-71-8

737

 

I6.18

INSETTICIDI (CARBAMOIL-) TRIAZOLICI

TRIAZAMATE

112143-82-5

728

 

I6.19

INSETTICIDI UREICI

DIAFENTHIURON

80060-09-9

8097

 

I6.20

INSETTICIDI NON CLASSIFICATI

ETOXAZOLE

153233-91-1

623

 

I6.20

 

FENAZAQUIN

120928-09-8

693

 

I6.20

 

PYRIDABEN

96489-71-3

583

 

I6.21

ALTRI INSETTICIDI -ACARICIDI

ALTRI INSETTICIDI -ACARICIDI

 

 

Molluschicidi, totale:

M0

 

 

 

 

Molluschicidi

M1

 

 

 

 

 

M1.1

MOLLUSCHICIDI CARBAMMATI

TIODICARB

59669-26-0

543

 

M1.2

ALTRI MOLLUSCHICIDI

FOSFATO FERRICO

10045-86-0

629

 

M1.2

 

METALDEIDE

108-62-3

62

 

M1.2

 

ALTRI MOLLUSCHICIDI

 

 

Regolatori della crescita delle piante, totale:

PGR0

 

 

 

 

Regolatori fisiologici della crescita delle piante

PGR1

 

 

 

 

 

PGR1.1

REGOLATORI FISIOLOGICI DELLA CRESCITA DELLE PIANTE

CLORMEQUAT

999-81-5

143

 

PGR1.1

 

CYCLANILIDE

113136-77-9

586

 

PGR1.1

 

DAMINOZIDE

1596-84-5

330

 

PGR1.1

 

DIMETHIPIN

55290-64-7

689

 

PGR1.1

 

DIPHENYLAMINE

122-39-4

460

 

PGR1.1

 

ETEFON

16672-87-0

373

 

PGR1.1

 

ETHOXYQUIN

91-53-2

517

 

PGR1.1

 

FLORCHLORFENURON

68157-60-8

633

 

PGR1.1

 

FLURPRIMIDOL

56425-91-3

696

 

PGR1.1

 

IMAZAQUIN

81335-37-7

699

 

PGR1.1

 

IDRAZIDE MALEICA

51542-52-0

310

 

PGR1.1

 

MEPIQUAT

24307-26-4

440

 

PGR1.1

 

1-METHYLCYCLOPROPENE

3100-04-7

767

 

PGR1.1

 

PACLOBUTRAZOL

76738-62-0

445

 

PGR1.1

 

CALCIO-PROESADIONE

127277-53-6

567

 

PGR1.1

 

SODIUM 5-NITROGUAIACOLATE

67233-85-6

718

 

PGR1.1

 

SODIUM O-NITROPHENOLATE

824-39-5

720

 

PGR1.1

 

TRINEXAPAC-ETHYL

95266-40-3

8349

Inibitori di germinazione

PGR2

 

 

 

 

 

PGR2.2

INIBITORI DI GERMINAZIONE

CARVONE

99-49-0

602

 

PGR2.2

 

CLORPROFAM

101-21-3

43

Altri regolatori della crescita delle piante

PGR3

 

 

 

 

 

PGR3.1

ALTRI REGOLATORI DELLA CRESCITA DELLE PIANTE

ALTRI REGOLATORI DELLA CRESCITA DELLE PIANTE

 

 

Altri prodotti fitosanitari, totale:

ZR0

 

 

 

 

Oli minerali

ZR1

 

 

 

 

 

ZR1.1

OLI MINERALI

OLI DI PETROLIO

64742-55-8

29

Oli vegetali

ZR2

 

 

 

 

 

ZR2.1

OLI VEGETALI

OLI DI CATRAME

 

30

Sterilizzanti del terreno (incl. nematicidi)

ZR3

 

 

 

 

 

ZR3.1

BROMURO DI METILE

BROMURO DI METILE

74-83-9

128

 

ZR3.2

ALTRI STERILIZZANTI DEL TERRENO

CLOROPICRINA

76-06-2

298

 

ZR3.2

 

DAZOMET

533-74-4

146

 

ZR3.2

 

1,3-DICLOROPROPENE

542-75-6

675

 

ZR3.2

 

METAM-SODIO

137-42-8

20

 

ZR3.2

 

ALTRI STERILIZZANTI DEL TERRENO

 

 

Rodenticidi

ZR4

 

 

 

 

 

ZR4.1

RODENTICIDI

BRODIFACOUM

56073-10-0

370

 

ZR4.1

 

BROMADIOLONE

28772-56-7

371

 

ZR4.1

 

CLORALOSE

15879-93-3

249

 

ZR4.1

 

CLOROFACINONE

3691-35-8

208

 

ZR4.1

 

COUMATETRALYL

5836-29-3

189

 

ZR4.1

 

DIFENACOUM

56073-07-5

514

 

ZR4.1

 

DIFETIALONE

104653-34-1

549

 

ZR4.1

 

FLOCOUMAFEN

90035-08-8

453

 

ZR4.1

 

WARFARIN

81-81-2

70

 

ZR4.1

 

ALTRI RODENTICIDI

 

 

Tutti gli altri prodotti fitosanitari

ZR5

 

 

 

 

 

ZR5.1

DISINFETTANTI

ALTRI DISINFETTANTI

 

 

 

ZR5.2

ALTRI PRODOTTI FITOSANITARI

ALTRI PRODOTTI FITOSANITARI

 

 


(1)  Chemical Abstracts Service Registry Numbers (numeri del Chemical Abstracts Service (CAS)).

(2)  Collaborative International Pesticides Analytical Council.


8.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 184/439


Venerdi 24 aprile 2009
Specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (rifusione) ***I

P6_TA(2009)0319

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (rifusione) (COM(2008)0399 – C6-0277/2008 – 2008/0151(COD))

2010/C 184 E/79

(Procedura di codecisione - rifusione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0399),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0277/2008),

visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi (1),

vista la lettera in data 9 ottobre 2008 della commissione giuridica alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare a norma dell'articolo 80 bis, paragrafo 3, del suo regolamento,

visti gli articoli 80 bis e 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6-0096/2009),

A.

considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali,

1.

approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento, del Consiglio e della Commissione e quale emendata in appresso;

2.

prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione;

3.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.


Venerdi 24 aprile 2009
P6_TC1-COD(2008)0151

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 aprile 2009 in vista dell'adozione della direttiva 2009/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (rifusione)

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2009/125/CE).

Venerdi 24 aprile 2009
ALLEGATO

Venerdi 24 aprile 2009
Dichiarazione della Commissione

«La Commissione dichiara che l'adozione della proposta estensione dell'ambito di applicazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia non inciderà sull'attuazione del programma di lavoro attuale.

Inoltre, la Commissione terrà debitamente conto dell'esperienza acquisita con la direttiva all'atto di definire il programma di lavoro e di proporre nuove misure di esecuzione a titolo della direttiva rifusa. In linea con l'articolo 15, paragrafo 2, lettera c), della direttiva e con i principi del miglioramento della regolamentazione, la Commissione curerà in particolare di garantire il mantenimento della coerenza complessiva della legislazione dell'Unione europea relativa ai prodotti.

Infine, in sede di valutazione dell'opportunità di estendere l'ambito di applicazione della direttiva ai prodotti non connessi all'energia a norma dell'articolo 21, la Commissione esaminerà la necessità di adeguare la metodologia per l'individuazione e la copertura di importanti parametri ambientali per tali prodotti.»


8.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 184/441


Venerdi 24 aprile 2009
Condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione ***I

P6_TA(2009)0320

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione (COM(2008)0311 – C6-0203/2008 – 2008/0098(COD))

2010/C 184 E/80

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0311),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0203/2008),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e il parere della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6-0068/2009),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


Venerdi 24 aprile 2009
P6_TC1-COD(2008)0098

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 aprile 2009 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea e in particolare l’articolo 95,

vista la proposta della Commissione ║,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2)

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

Secondo le norme vigenti negli Stati membri, i lavori di costruzione devono essere eseguiti in modo da non mettere a repentaglio la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni e da non danneggiare l'ambiente naturale o creato dall’uomo .

(2)

Tali norme influiscono direttamente sui requisiti dei prodotti da costruzione. Tali requisiti si riflettono perciò su norme e omologazioni tecniche nazionali per i prodotti e su altre specifiche e disposizioni tecniche nazionali legate ai prodotti da costruzione. A causa delle loro differenze, tali requisiti ostacolano il commercio all’interno della Comunità.

(3)

La direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti i prodotti da costruzione (4), mirava a rimuovere gli ostacoli tecnici al commercio nel campo dei prodotti da costruzione per migliorarne la libera circolazione in seno al mercato interno.

(4)

Al fine di raggiungere tale obiettivo, la direttiva 89/106/CEE prevedeva l’introduzione di norme armonizzate per i prodotti da costruzione e il rilascio di omologazioni tecniche europee.

(5)

Per semplificare e chiarire la normativa vigente e migliorare la trasparenza e l’efficacia dei provvedimenti in atto occorre sostituire la direttiva 89/106/CEE.

(6)

Occorre adottare procedure semplificate per compilare le dichiarazioni di prestazione al fine di alleviare l’onere finanziario delle PMI e in particolare delle microimprese.

(7)

Il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, fissa i requisiti in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (5) e la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE del Consiglio  (6) forniscono un contesto giuridico orizzontale per la commercializzazione dei prodotti in seno al mercato interno. Il presente regolamento dovrebbe perciò tener conto di tale contesto normativo.

(8)

I prodotti fabbricati in cantiere non dovrebbero essere considerati come rientranti nella nozione di fornitura di prodotti edili sul mercato comunitario. I costruttori che incorporano i propri prodotti da costruzione nell'opera devono avere la possibilità, senza esservi obbligati, di dichiarare la prestazione di tali prodotti a norma del presente regolamento.

(9)

L'eliminazione degli ostacoli tecnici nel settore delle costruzioni può essere ottenuta solo se per valutare la prestazione dei prodotti della costruzione si introdurranno specifiche tecniche armonizzate.

(10)

La prestazione di un prodotto da costruzione è definita non solo in termini di capacità tecniche e caratteristiche essenziali, ma anche sulla base degli aspetti sanitari e di sicurezza legati all'utilizzo del prodotto durante il suo intero ciclo di vita.

(11)

Le specifiche tecniche armonizzate dovrebbero includere prove, calcoli e altri mezzi, di cui alle norme armonizzate e ai Documenti Europei di Valutazione (EAD) atti a valutare la prestazione rispetto alle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione.

(12)

I metodi che gli Stati membri applicano alle costruzioni e le altre norme nazionali sulle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione sono conformi alle specifiche tecniche armonizzate.

(13)

È necessario che i lavori rispondano ad appositi requisiti di base che siano il punto di partenza per preparare mandati e norme armonizzate e per elaborare gli EAD dei prodotti da costruzione.

(14)

Per valutare l'uso sostenibile delle risorse e l'impatto delle costruzioni edili sull'ambiente, si deve ricorrere alle dichiarazioni ambientali di prodotto («Environmental Product Declarations – EPD»).

(15)

Laddove pertinente, deve essere incoraggiato l'uso, nelle norme armonizzate, di classi di prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione, onde tener conto, per determinate opere, della diversità dei requisiti edilizi di base nonché delle differenti caratteristiche climatiche, geologiche e geografiche e d’altro tipo degli Stati membri. Qualora la Commissione non le abbia ancora stabilite esse dovranno essere fissate dagli organismi europei di normalizzazione, sulla base di un mandato riveduto

(16)

Riguardo alle caratteristiche essenziali, nelle specifiche tecniche armonizzate dovrebbero essere fissati livelli di prestazione, che i prodotti da costruzione degli Stati membri devono soddisfare per tener conto in taluni tipi di lavori di diversi livelli di requisiti di base nonché di differenze climatiche, geologiche e geografiche e di differenze d’altro tipo che prevalgano negli Stati membri.

(17)

Il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) e il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) sono riconosciuti come gli organismi competenti ad adottare norme armonizzate ai sensi degli orientamenti generali (7) per la cooperazione tra la Commissione e i due suddetti organismi, firmati il 28 marzo 2003.

(18)

Le norme armonizzate dovrebbero fornire gli strumenti adatti alla valutazione armonizzata della prestazione rispetto alle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione. Le norme armonizzate dovrebbero essere fissate in base ai mandati adottati dalla Commissione, relativi alle corrispondenti famiglie di prodotti da costruzione, in conformità dell’articolo 6 della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche  (8) . La Commissione dovrebbe intraprendere azioni volte ad ampliare l'area di prodotto disciplinata dalle norme armonizzate.

(19)

È necessario che le organizzazioni che rappresentano le professioni principali operanti nella progettazione, nella produzione e nell'impiego dei prodotti da costruzione facciano parte degli organismi tecnici europei, per accertarsi che essi operino in modo equo e trasparente e per garantire l'efficacia del mercato.

(20)

Al fine di garantire la comprensibilità delle informazioni fornite dal fabbricante, la dichiarazione di prestazione è redatta nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il prodotto viene immesso sul mercato. Qualora uno Stato membro abbia più lingue ufficiali, la scelta della lingua utilizzata per la stesura della dichiarazione di prestazione è operata con l'accordo del destinatario.

(21)

Le procedure di cui alla direttiva 89/106/CEE per valutare la prestazione rispetto alle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione non coperti da una norma armonizzata dovrebbero essere semplificate per renderle più trasparenti e ridurre i costi per i costruttori di prodotti da costruzione.

(22)

Per permettere ai costruttori e agli importatori di prodotti da costruzione di elaborare una dichiarazione di prestazione dei prodotti da costruzione che non sono coperti da una norma armonizzata o non lo sono integralmente , è necessario introdurre una Valutazione Tecnica Europea.

(23)

Costruttori e importatori di prodotti da costruzione dovrebbero poter chiedere di effettuare Valutazioni Tecniche Europee per i loro prodotti in base agli orientamenti per l’omologazione tecnica europea di cui alla direttiva 89/106/CEE. Occorre perciò garantire che tali orientamenti continuino a essere validi in quanto EAD.

(24)

È opportuno che la redazione di ▐ EAD e la pubblicazione delle Valutazioni Tecniche Europee sia affidata a Organismi di Valutazione Tecnica (TAB) designati dagli Stati membri. Affinché i TAB abbiano le necessarie competenze per svolgere tali mansioni, è opportuno che i requisiti della loro designazione siano fissati a livello comunitario. Perciò occorre anche prevedere valutazioni periodiche dei TAB da parte dei TAB di altri Stati membri.

(25)

I TAB dovrebbero istituire un’organizzazione preposta a coordinare e garantire la trasparenza delle procedure per redigere gli EAD e per pubblicare le Valutazioni Tecniche Europee. Tale organizzazione dovrebbe in particolare garantire un’adeguata informazione del fabbricante e, se del caso, l'audizione, da parte dei gruppi di lavoro istituiti dai TAB, di un esperto scientifico indipendente e/o di un’organizzazione professionale designata dal costruttore.

(26)

Tra le caratteristiche essenziali, vanno distinte le caratteristiche i cui requisiti minimi in termini di livelli o di classi di prestazione sono stabiliti dalla Commissione secondo l’opportuna procedura di comitatologia, e le caratteristiche che si applicano indipendentemente dal luogo di immissione sul mercato.

(27)

La commercializzazione di prodotti da costruzione coperti da una norma armonizzata o per i quali è stata pubblicata una Valutazione Tecnica Europea, dovrebbe essere accompagnata, riguardo alle caratteristiche essenziali del prodotto, da una dichiarazione di prestazione conforme alle pertinenti specifiche tecniche armonizzate.

(28)

È necessario adottate procedure semplificate per compilare le dichiarazioni di prestazione al fine di alleviare l’onere finanziario delle PMI e in particolare delle microimprese.

(29)

Per far sì che la dichiarazione di prestazione sia precisa e affidabile, si valuterà la prestazione del prodotto da costruzione, e se ne controllerà la produzione nello stabilimento, in base a un adeguato sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione.

(30)

Data la specificità di prodotti da costruzione e la particolare importanza del sistema per valutarli, le procedure di valutazione della conformità previste dalla decisione n. 768/2008/CE e i moduli elencati da tale decisione, non sono adeguati per tali prodotti. Occorre pertanto fissare metodi specifici per valutare e verificare la costanza di prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione.

(31)

Dati i vari significati attribuiti al marchio CE per i prodotti da costruzione, rispetto ai principi generali di cui al regolamento (CE) n. 765/2008, occorre attuare provvedimenti particolari per chiarire l’obbligo di apporre il marchio CE ai prodotti da costruzione e le conseguenze di tale affissione.

(32)

Affiggendo o facendo affiggere il marchio CE ad un prodotto da costruzione , il costruttore, il rappresentante autorizzato o l'importatore dovrebbe assumersi la responsabilità della conformità del prodotto alla dichiarazione di prestazione.

(33)

Il marchio CE dovrebbe essere apposto a tutti i prodotti da costruzione, per i quali il costruttore abbia redatto una dichiarazione di prestazione in conformità al presente regolamento. ▐

(34)

Il marchio CE dovrebbe rappresentare l’unica indicazione di conformità del prodotto da costruzione alla dichiarazione di prestazione e ai requisiti della normativa comunitaria di armonizzazione applicabile . Si possono tuttavia utilizzare altri marchi, purché contribuiscano a migliorare la protezione degli utenti dei prodotti da costruzione e non siano disciplinati dalla normativa comunitaria di armonizzazione.

(35)

Per evitare inutili prove sui prodotti da costruzione, la cui prestazione sia stata già sufficientemente dimostrata da risultati stabilmente acquisiti in precedenza o da altri dati, occorre che il costruttore possa dichiarare, alle condizioni stabilite nelle specifiche tecniche armonizzate o in una decisione della Commissione, un certo livello o una classe di prestazione senza prove o senza prove aggiuntive.

(36)

Per evitare di ripetere prove già effettuate, il costruttore di un prodotto da costruzione dovrebbe poter usare i risultati di prove ottenuti da terzi.

(37)

Per diminuire i costi di commercializzazione delle microimprese, se i prodotti in questione non suscitano gravi preoccupazioni di sicurezza, è necessario prevedere procedure semplificate per valutare e verificare la costanza di prestazione.

(38)

Per consentire un'efficace vigilanza del mercato e garantire un elevato livello di tutela dei consumatori, è importante che le procedure semplificate per la dichiarazione di un determinato livello o di una determinata classe di prestazione, che non prevedono prove o prove complementari, non siano applicate agli importatori che immettono sul mercato un prodotto con il proprio nome o il proprio marchio o che modificano un prodotto da costruzione già immesso sul mercato in modo da poter condizionare la conformità alla prestazione dichiarata. Ciò riguarda l'utilizzo di risultati stabili di precedenti prove o di altri dati esistenti e l'utilizzo dei risultati di prova ottenuti da terzi. Ciò riguarda altresì la procedura semplificata che si applica alle microimprese.

(39)

Per prodotti da costruzione progettati e fabbricati singolarmente, il costruttore dovrebbe poter seguire procedure semplificate per valutare e verificare la costanza di prestazione se ║ la conformità del prodotto commercializzato alle norme vigenti può essere dimostrata.

(40)

È importante garantire accessibilità alle norme tecniche nazionali, in modo che le imprese, soprattutto le PMI, possano raccogliere informazioni affidabili e precise sulle norme in vigore nello Stato membro in cui intendono commercializzare i loro prodotti. I Punti di Contatto Prodotti istituiti dal regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative all’applicazione di determinate norme tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE (9), dovrebbero perciò fornire informazioni anche sulle norme applicabili all’incorporazione, all'assemblaggio o all'installazione di un tipo specifico di prodotto da costruzione. Essi dovrebbero inoltre fornire al costruttore tutte le informazioni relative alle procedure di ricorso disponibili in caso di contestazione delle condizioni d’accesso al marchio CE di uno o più dei suoi prodotti, e in particolare le procedure di ricorso appropriate contro le decisioni adottate in seguito alla valutazione.

(41)

Al fine di garantire un’applicazione omogenea e coerente della legislazione comunitaria di armonizzazione, l’effettiva sorveglianza sul mercato dovrebbe essere affidata agli Stati membri. Il regolamento (CE) n. 765/2008 ║ fornisce le condizioni di base per il funzionamento di tale sorveglianza del mercato.

(42)

La responsabilità degli Stati membri sul loro territorio riguardo alla sicurezza, alla salute e ad altri aspetti coperti dai requisiti essenziali delle costruzioni, dovrebbe essere riconosciuta in una clausola di salvaguardia, contenente adeguate misure di protezione.

(43)

Data la necessità di garantire in tutta la Comunità un livello uniforme di prestazione degli organismi che valutano e verificano la costanza di prestazione dei prodotti da costruzione e poiché tutti gli organismi dovrebbero assolvere alle loro funzioni allo stesso livello e in condizioni di concorrenza leale, occorre fissare i requisiti cui devono rispondere gli organismi di valutazione delle prestazioni che intendano essere notificati nell’ambito delle finalità del presente regolamento. È inoltre opportuno prevedere la disponibilità di informazioni adeguate su tali organismi e il loro controllo.

(44)

Per garantire coerenza e qualità alla valutazione e alla verifica della costanza di prestazione dei prodotti da costruzione, è anche necessario fissare requisiti applicabili alle autorità responsabili della notifica alla Commissione e agli altri Stati membri degli organismi che svolgono tali mansioni.

(45)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, cioè il raggiungimento dell’effettivo funzionamento del mercato interno per i prodotti da costruzione ottenuto grazie a specifiche tecniche armonizzate che descrivano la prestazione dei prodotti da costruzione, non può essere raggiunto in misura sufficiente dagli Stati membri e, per le sue dimensioni e i suoi effetti, può perciò essere meglio realizzato a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. In conformità del principio di proporzionalità di cui al medesimo articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per raggiungere tale obiettivo.

(46)

Le misure necessarie per l'esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (10).

(47)

In particolare, la Commissione dovrebbe avere il poter di fissare le condizioni alle quali la dichiarazione di prestazione può essere accessibile su un sito web, di stabilire il periodo durante il quale i costruttori, gli importatori e i distributori dovrebbero conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione di prestazione disponibile, di stabilire le classi di prestazione rispetto alle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione, a introdurre il sistema per valutare e verificare la costanza della prestazione dichiarata di un dato prodotto da costruzione o di una data famiglia di prodotti da costruzione, di stabilire il formato della Valutazione Tecnica Europea, di stabilire le procedure per valutare i TAB e di modificare gli allegati da I a IV. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, ║ devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(48)

Occorre tener conto dei mandati in corso per la fissazione di norme europee armonizzate. Il CEN dovrebbe elaborare norme che chiariscano il requisito fondamentale n. 7, intitolato «Uso sostenibile delle risorse naturali».

(49)

Il requisito fondamentale n. 7 dovrebbe tenere conto della riciclabilità dei lavori di costruzione, dei loro materiali e delle loro parti dopo la demolizione, della durata delle costruzioni e dell’utilizzo, nelle costruzioni, di materie prime e secondarie ecologicamente compatibili.

(50)

Essendo necessario un certo tempo affinché il presente regolamento funzioni correttamente, la sua applicazione, escluse le disposizioni relative alla designazione dei TAB, delle autorità di notifica e degli organismi notificati, nonché all’istituzione di un’organizzazione di TAB e all’istituzione del Comitato permanente, dovrebbe essere rinviata.

(51)

La Commissione e gli Stati membri, in collaborazione con le parti interessate, dovrebbero lanciare campagne informative destinate al settore edile, in particolare agli operatori economici e agli utenti, sulla creazione di un linguaggio tecnico comune, sulla ripartizione delle responsabilità tra i singoli operatori economici, sull'apposizione del marchio CE ai prodotti da costruzione e sulla revisione dei requisiti fondamentali dei lavori e i sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione.

(52)

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di revisione del sistema europeo di normalizzazione al fine di aumentare la trasparenza del sistema nel suo complesso e, in particolare, di garantire una partecipazione equilibrata delle parti interessate nei comitati tecnici degli organismi europei di normalizzazione e di prevenire i conflitti di interessi tra di essi. Occorre al contempo adottare iniziative intese ad accelerare sia l'adozione di norme europee che la loro traduzione in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea, in particolare la traduzione degli orientamenti per le PMI,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento fissa le condizioni per la commercializzazione dei prodotti da costruzione stabilendo le norme per descrivere la prestazione di tali prodotti riguardo alle loro caratteristiche essenziali e quelle per l’uso del marchio CE sui prodotti in questione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1.

«prodotto da costruzione» ║ qualsiasi prodotto, o insieme di prodotti, costruito e commercializzato per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse, con il risultato che lo smantellamento del prodotto riduce la prestazione dell’opera di costruzione e lo smantellamento o la sostituzione del prodotto costituiscono operazioni di costruzione;

2.

« prodotti non coperti o non interamente coperti da una norma armonizzata » qualsiasi prodotto da costruzione le cui caratteristiche e prestazioni essenziali non possono essere pienamente valutate secondo una norma armonizzata esistente, perché tra l'altro:

a)

il prodotto non rientra nel campo d’applicazione di nessuna norma armonizzata esistente;

b)

il prodotto non soddisfa una o più definizioni tecniche di caratteristiche incluse in tali norme armonizzate;

c)

una o più caratteristiche essenziali del prodotto non sono adeguatamente coperte da nessuna di queste norme armonizzate; oppure

d)

uno o più metodi di prova necessari per valutare la prestazione del prodotto sono mancanti o non applicabili;

3.

«costruzioni» ║ lavori e opere edili e di genio civile;

4.

«caratteristiche essenziali» ║ le caratteristiche del prodotto da costruzione che si riferiscono ai requisiti di base delle costruzioni di cui all’allegato I . Per quanto riguarda le caratteristiche essenziali, stabilite nelle specifiche tecniche armonizzate, occorre operare una distinzione tra:

a)

caratteristiche nel luogo in cui il costruttore o l'importatore intende immettere il suo prodotto sul mercato; e

b)

caratteristiche che devono essere notificate a prescindere dal luogo in cui il prodotto viene immesso sul mercato e per le quali i requisiti minimi in termini di livelli o classi di prestazione sono determinati per ciascuna famiglia di prodotti di cui all'allegato V, tabella 1, e secondo il tipo di applicazione dagli organismi europei di normalizzazione, con l'accordo della Commissione e del comitato permanente per la costruzione di cui all'articolo 51, paragrafo 1.

Se del caso, per ciascuna famiglia di prodotti da costruzione di cui all'allegato V, tabella 1, le caratteristiche di cui alla lettera (b) del presente punto sono stabilite dalla Commissione, in conformità con la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 51, paragrafo 2; esse riguardano tra l'altro questioni di interesse generale quali l'ambiente, la sicurezza e la valutazione di eventuali rischi per la salute durante l'intero ciclo di vita del prodotto da costruzione;

5.

«prestazione del prodotto da costruzione» la prestazione relativa alle singole caratteristiche essenziali espresse in termini di valore, livello, classe e valore soglia o per mezzo di una descrizione;

6.

«livello di soglia» un valore minimo di prestazione del prodotto. Il livello di soglia può essere di natura tecnica o regolamentare e riferirsi ad un'unica caratteristica oppure a un insieme di caratteristiche;

7.

«classe» la gamma di prestazioni di un prodotto delimitata da un valore minimo e da un valore massimo di prestazione. Una classe può riferirsi ad un'unica caratteristica oppure a un insieme di caratteristiche;

8.

«specifiche tecniche armonizzate» ║ le norme armonizzate e i Documenti Europei di Valutazione;

9.

«valutazione tecnica europea» una valutazione basata su un Documento europeo di valutazione e riservata ai prodotti da costruzione non coperti o coperti solo parzialmente da una norma armonizzata;

10.

«norma armonizzata» una norma adottata da uno degli organismi europei di normalizzazione di cui all’allegato I della direttiva 98/34/CE, in seguito a una richiesta della Commissione, fatta in conformità all’articolo 6 di tale direttiva;

11.

«Documento Europeo di Valutazione» un documento che è adottato dall’organizzazione degli Organismi di Valutazione Tecnica ai fini del rilascio di una Valutazione Tecnica Europea e che riguarda un prodotto non coperto o coperto solo parzialmente da una norma armonizzata;

12.

«operatori economici» il fabbricante, l’importatore, il distributore e il mandatario;

13.

«costruttore» qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrichi un prodotto da costruzione o che abbia fabbricato un prodotto siffatto e lo commercializzi, con il suo nome o con il suo marchio;

14.

«importatore» ║ una persona fisica o giuridica, stabilita nella Comunità, che immetta sul mercato comunitario un prodotto da costruzione proveniente da un paese terzo;

15.

«distributore» qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, che non sia il costruttore o l’importatore, e che commercializzi un prodotto da costruzione;

16.

«mandatario» ║ qualsiasi persona fisica o giuridica, stabilita nella Comunità, che abbia ricevuto dal costruttore il mandato di agire a suo nome per specifiche mansioni;

17.

«commercializzazione» la fornitura, a titolo oneroso o gratuito, di un prodotto da costruzione perché sia distribuito o usato sul mercato comunitario, nel corso di un’attività commerciale; sono esclusi:

a)

i prodotti trasformati in cantiere da un utente per uso proprio nell’ambito della propria attività professionale;

b)

i prodotti costruiti dentro e/o fuori dal cantiere e incorporati dal costruttore in un’opera senza essere immessi sul mercato.

18.

«immissione sul mercato» la prima messa a disposizione di un prodotto da costruzione sul mercato comunitario;

19.

«ritiro» ║ un provvedimento volto a impedire la commercializzazione di un prodotto da costruzione da parte della catena di fornitura;

20.

«richiamo» ║ un provvedimento volto a ottenere la restituzione di un prodotto da costruzione già commercializzato;

21.

«accreditamento» il significato assegnatogli dal regolamento (CE) n. 765/2008;

22.

«utente» qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della sicurezza dell'incorporazione di un prodotto da costruzione nelle opere di costruzione;

23.

«organismo di valutazione tecnica» un organismo designato da uno Stato membro a partecipare allo sviluppo dei Documenti Europei di Valutazione e a valutare la prestazione delle caratteristiche essenziali di prodotti da costruzione non coperti o coperti solo parzialmente da una norma armonizzata nelle aree di prodotto di cui all'allegato V;

24.

«tipo di prodotto» ║ la prestazione di un prodotto da costruzione, prodotto a partire da una data combinazione di materie prime o di altri elementi in uno specifico processo di produzione;

25.

«controllo della produzione in fabbrica» ║ il controllo interno e permanente della produzione svolto dal costruttore, che garantisce la conformità del processo di produzione del prodotto da costruzione e del prodotto finale così ottenuto alle specifiche tecniche ;

26.

«microimpresa» ║ le piccolissime imprese, già definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (11);

27.

«ciclo di vita» ║ le fasi consecutive e collegate della vita di un prodotto, dalla acquisizione della materia prima o dalla generazione a partire da risorse naturali allo smaltimento finale;

28.

«kit» una serie di almeno due componenti distinti che devono essere assemblati per essere installati in modo permanente nelle opere al fine di per diventare un “sistema assemblato”.

Articolo 3

Requisiti di base delle costruzioni e caratteristiche essenziali del prodotto

║ Le caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione sono elencate in apposite specifiche tecniche armonizzate concernenti i requisiti di base delle costruzioni, precisati nell’allegato I.

CAPITOLO II

Dichiarazione di prestazione e marchio CE

Articolo 4

Modalità per redigere la dichiarazione di prestazione

1.   Il costruttore o l’importatore all’atto di immettere sul mercato un prodotto da costruzione redigono una dichiarazione di prestazione se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a)

il prodotto da costruzione rientra in una norma armonizzata; ▐

b)

per il prodotto da costruzione è stata rilasciata una Valutazione Tecnica Europea .

2.   Gli Stati membri presumono che la dichiarazione di prestazione redatta dal costruttore o dall’importatore sia precisa e affidabile.

Articolo 5

Contenuto della dichiarazione di prestazione

1.   La dichiarazione di prestazione descrive la prestazione dei prodotti da costruzione riguardo alle due tipologie di caratteristiche essenziali di tali prodotti di cui all’articolo 2, paragrafo 4 , in conformità delle pertinenti specifiche tecniche armonizzate.

2.   La dichiarazione di prestazione contiene le seguenti informazioni:

a)

il tipo di prodotto per il quale essa è stata redatta;

b)

l'elenco completo delle caratteristiche essenziali indicate nelle specifiche tecniche armonizzate per il prodotto da costruzione e , per ciascuna caratteristica essenziale, i valori dichiarati, le classi o i livelli di prestazione oppure la menzione «prestazione non determinata» ;

c)

il numero di riferimento e il titolo della norma armonizzata, del Documento Europeo di Valutazione o della Documentazione Tecnica Specifica, usati per la valutazione di ciascuna caratteristica essenziale;

d)

l’uso generico previsto, stabilito dalla specifica tecnica armonizzata;

e)

le indicazioni relative alla procedura seguita per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione; se il sistema applicabile per la valutazione della prestazione è stato sostituito dalla procedura semplificata di cui all'articolo 27 o 28, il costruttore dichiara quanto segue: «STD - Procedura semplificata»;

f)

le informazioni sulle sostanze pericolose contenute nel prodotto da costruzione, di cui all'allegato IV e le indicazioni relative alle sostanze pericolose che devono essere dichiarate in base ad altre disposizioni di armonizzazione della legislazione comunitaria.

Articolo 6

Forma della dichiarazione di prestazione

1.   Ciascun prodotto immesso sul mercato é munito di una copia della dichiarazione di prestazione in forma cartacea o spedita per via elettronica .

Se tuttavia a un unico cliente viene consegnata una partita dello stesso prodotto, quest’ultimo può essere accompagnato da una sola copia della dichiarazione di prestazione.

2.    Il costruttore spedisce una copia cartacea della dichiarazione di prestazione, qualora il destinatario lo richieda .

3.   In deroga ai precedenti commi 1 e 2, il contenuto della dichiarazione di prestazione può essere reso noto su un sito Web se ciò avviene alle condizioni fissate dalla Commissione.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 51, paragrafo 2.

4.   La dichiarazione di prestazione è redatta in base al modello di cui all’allegato III , nella lingua o nelle lingue dello Stato membro in cui il prodotto è commercializzato .

Articolo 7

Uso del marchio CE

1.   Il marchio CE é apposto ai prodotti da costruzione, per i quali il costruttore ha redatto una dichiarazione di prestazione in conformità agli articoli 4, 5 e 6. In mancanza di una dichiarazione di prestazione, il marchio CE non può essere apposto.

Il marchio CE non può essere apposto ai prodotti da costruzione se il costruttore non ha redatto una dichiarazione di prestazione in conformità degli articoli 4, 5 e 6.

Affiggendo o facendo affiggere il marchio CE, il costruttore , o, se del caso, l’importatore, diviene responsabile della conformità del prodotto da costruzione alla dichiarazione di prestazione.

2.   Il marchio CE è l’unico marchio che attesta la conformità del prodotto da costruzione alle dichiarazione di prestazione.

Gli Stati membri non introducono disposizioni nazionali o ritirano tutte le referenze a marcature di conformità diverse dal marchio CE.

3.   Sul loro territorio o sotto la loro responsabilità, gli Stati membri non proibisconoostacolano la commercializzazione o l’uso di prodotti da costruzione recanti il marchio CE se nello Stato membro interessato i requisiti per tale uso corrispondono alla dichiarazione di prestazione.

4.   Gli Stati membri garantiscono che l’uso dei prodotti da costruzione recanti il marchio CE non sia impedito da norme o condizioni imposte da organismi pubblici o da organismi privati che agiscano come imprese pubbliche o che agiscano come organismi pubblici grazie a una posizione di monopolio o a un pubblico mandato, se i requisiti per tale uso nello Stato membro interessato corrispondono alla dichiarazione di prestazione.

Articolo 8

Regole e condizioni per l’apposizione del marchio CE

1.   Il marchio CE è disciplinato dai principi generali fissati dall’articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008.

2.   Il marchio CE è apposto in modo visibile, leggibile e indelebile sul prodotto da costruzione , su un’apposita targhetta ▐, sull’imballaggio o sui documenti di accompagnamento.

3.   Al marchio CE seguono il nome o il marchio di identificazione del costruttore e il codice di identificazione unico del prodotto da costruzione.

4.   Il marchio CE è apposto sul prodotto prima della sua immissione sul mercato. Esso può essere seguito da un pittogramma o da qualsiasi altro marchio che indichi un rischio o un impiego particolare.

5.     Gli Stati membri si avvalgono dei meccanismi esistenti per garantire una corretta applicazione del regime che disciplina la marcatura CE e promuovono le azioni opportune contro l'uso improprio della marcatura. Gli Stati membri prevedono altresì sanzioni per le infrazioni, incluse sanzioni penali per le infrazioni gravi. Tali sanzioni sono proporzionate alla gravità dell'infrazione.

Articolo 9

I «Punti di Contatto Prodotti»

1.    Ogni Stato membro fa sì che, sul proprio territorio, i «Punti di Contatto Prodotti» istituiti ai sensi del regolamento (CE) n. 764/2008 forniscano anche informazioni chiare e di facile comprensione su:

a)

tutte le norme tecniche o i regolamenti applicabili all’incorporazione, all’assemblaggio o all’installazione di un tipo specifico di prodotto da costruzione sul suo territorio ;

b)

ove del caso, le possibilità di ricorso di cui tutti i costruttori dispongono per contestare le condizioni di accesso al marchio CE di uno o più dei loro prodotti, in particolare le procedure di ricorso appropriate contro le decisioni adottate in seguito alla valutazione.

2.     I «Punti di Contatto Prodotti» sono indipendenti da qualunque organismo od organizzazione che partecipa alla procedura di accesso alla marcatura CE. Linee guida sul ruolo e le competenze dei punti di contatto sono elaborate dalla Commissione ed adottate dal comitato di cui all'articolo 51, paragrafo 1.

CAPITOLO III

Obblighi degli operatori economici

Articolo 10

Obblighi dei costruttori

1.   I costruttori redigono la documentazione tecnica richiesta descrivendo tutti gli elementi pertinenti relativi alla certificazione della prestazione dichiarata.

I costruttori redigono la dichiarazione di prestazione in conformità agli articoli 4, 5 e 6 e appongono il marchio CE in conformità degli articoli 7 e 8.

2.   Per ogni famiglia di prodotti da costruzione, i costruttori conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione di prestazione per il periodo fissato dalla Commissione in base al ciclo di vita e al ruolo del prodotto nelle costruzioni.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 51, paragrafo 2.

3.   I costruttori instaurano procedure per garantire la validità della dichiarazione di prestazione nelle produzioni in serie. Occorre tener conto adeguatamente delle modifiche nel tipo di prodotto e nelle relative specifiche tecniche armonizzate.

4.   I costruttori appongono sui loro prodotti un numero per tipo, lotto, serie o per ogni altro elemento che ne consenta l’identificazione ▐ o ▐ forniscono le informazioni prescritte sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto.

5.   I costruttori indicano il loro nome, marchio registrato o commerciale e indirizzo cui possono essere contattati sul prodotto da costruzione o ▐ sul suo imballaggio o sul documento di accompagnamento.

6.   I costruttori che ritengano o abbiano motivo di credere che un prodotto da costruzione da essi commercializzato non sia conforme alla dichiarazione di prestazione, modificano immediatamente il prodotto per renderlo conforme oppure lo ritirano dal mercato e lo richiamano dagli utenti finali. A tal fine, essi informano di ciò senza indugio le autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno commercializzato il prodotto, sottolineando i dati relativi alla non conformità e le correzioni introdotte.

7.   I costruttori, su richiesta motivata delle autorità nazionali competenti, forniscono loro l’informazione e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del prodotto da costruzione alla dichiarazione di prestazione. Su richiesta di tali autorità, i costruttori cooperano con esse per qualsiasi azione tesa a evitare i rischi presentati dai prodotti da costruzione che commercializzano.

Articolo 11

Mandatari

1.   I costruttori possono nominare, mediante un mandato scritto, un rappresentante autorizzato.

La redazione della documentazione tecnica non può far parte del mandato del rappresentante autorizzato.

2.   Se il costruttore nomina un mandatario, questi svolge almeno i seguenti compiti:

a)

tiene la dichiarazione di prestazione e la documentazione tecnica a disposizione di autorità nazionali di sorveglianza per il periodo di cui all’articolo 10, paragrafo 2;

b)

fornisce, su richiesta delle autorità nazionali competenti, tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del prodotto alla dichiarazione di prestazione;

c)

coopera con le autorità competenti, se queste lo richiedono, per qualsiasi azione intesa ad evitare i rischi presentati dai prodotti che rientrano nel loro mandato.

Articolo 12

Obblighi degli importatori

1.   Nel commercializzare un prodotto da costruzione nella Comunità gli importatori applicano scrupolosamente le prescrizioni del presente regolamento.

2.   Prima di commercializzare un prodotto da costruzione, l’importatore si assicura che il costruttore abbia valutato e verificato la costanza della prestazione dichiarata. Egli si assicura anche che il costruttore abbia redatto la documentazione tecnica di cui al primo comma dell’articolo 10, paragrafo 1. Gli importatori redigono la dichiarazione di prestazione ai sensi degli articoli 4, 5 e 6. Essi verificano inoltre che il prodotto sia munito del marchio CE, sia accompagnato dai documenti richiesti e che il costruttore abbia rispettato i requisiti di cui all’articolo 10, paragrafi 4) e 5).

Un importatore che ritenga o abbia ragione di credere che il prodotto da costruzione non sia conforme alla dichiarazione di prestazione, non può commercializzarlo finché non sia conforme alla dichiarazione di prestazione che lo accompagna o finché non sia corretta la dichiarazione di prestazione.

3.   Gli importatori indicano il loro nome, marchio registrato o commerciale e indirizzo cui possono essere contattati sul prodotto da costruzione o, se ciò fosse impossibile, sul suo imballaggio o sul documento di accompagnamento.

4.   Gli importatori garantiscono che, quando un prodotto da costruzione è sotto la loro responsabilità, le condizioni di conservazione o di trasporto non ne compromettano la conformità alla dichiarazione di prestazione.

5.   Gli importatori che ritengano o abbiano motivo di credere che un prodotto da costruzione da essi commercializzato non sia conforme alla dichiarazione di prestazione, modificano immediatamente il prodotto per renderlo conforme oppure lo ritirano dal mercato e lo richiamano dagli utenti finali. Senza indugio, essi informano di ciò le autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno commercializzato il prodotto, sottolineando i dati relativi alla non conformità e le correzioni introdotte.

6.   Gli importatori conservano per il periodo di cui all’articolo 10, paragrafo 2, la dichiarazione di prestazione, tenendola a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato; essi garantiscono inoltre che, a richiesta, la documentazione tecnica sia messa a disposizione di tali autorità.

7.   Gli importatori, su richiesta motivata delle autorità nazionali competenti, forniscono loro l’informazione e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del prodotto da costruzione alla dichiarazione di prestazione. Su richiesta di tali autorità, gli importatori cooperano con esse per qualsiasi azione tesa a evitare i rischi presentati dai prodotti da costruzione che commercializzano.

Articolo 13

Obblighi dei distributori

1.   Quando commercializzano un prodotto, i distributori applicano scrupolosamente le prescrizioni del presente regolamento.

2.   Prima di commercializzare un prodotto da costruzione, i distributori verificano che il prodotto rechi il marchio CE e sia accompagnato dai documenti richiesti dal presente regolamento nonché da istruzioni e informazioni sulla sicurezza scritte in una lingua di facile comprensione per gli utenti dello Stato membro in cui il prodotto è commercializzato e che il produttore e l’importatore abbiano soddisfatto i requisiti di cui all’articolo 10, paragrafi 4) e 5), e rispettivamente all’articolo 12, paragrafo 3).

Un distributore che ritenga o abbia ragione di credere che un prodotto da costruzione non sia conforme alla dichiarazione di prestazione, non può commercializzarlo finché non sia conforme alla dichiarazione di prestazione che lo accompagna o finché non sia corretta la dichiarazione di prestazione. A tal fine, il distributore informa il costruttore o l’importatore nonché le autorità di sorveglianza del mercato, se il prodotto presenta dei rischi.

3.   Il distributore garantisce che, quando un prodotto da costruzione è sotto la sua responsabilità, le condizioni di conservazione o di trasporto non ne compromettano la conformità alla dichiarazione di prestazione.

4.   I distributori che ritengano o abbiano motivo di credere che un prodotto da costruzione da essi commercializzato non sia conforme alla dichiarazione di prestazione, modificano immediatamente il prodotto per renderlo conforme oppure lo ritirano dal mercato e lo richiamano dagli utenti finali. Essi informano immediatamente le autorità nazionali degli Stati membri in cui lo hanno commercializzato, sottolineando in particolare i dati relativi alla non conformità e le correzioni introdotte.

5.   I distributori, su richiesta motivata delle autorità nazionali competenti, forniscono loro l’informazione e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del prodotto da costruzione alla dichiarazione di prestazione. Su richiesta di tali autorità, i distributori cooperano con esse per qualsiasi azione tesa a evitare i rischi presentati dai prodotti da costruzione che commercializzano.

Articolo 14

Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori

Se un importatore, o un distributore, commercializza un prodotto da costruzione con il proprio nome o marchio di fabbrica o ne modifica uno già in commercio in misura tale da influenzare la conformità alla dichiarazione di prestazione, è considerato, ai fini del presente regolamento, un costruttore e sarà perciò soggetto agli obblighi del costruttore ai sensi dell’articolo 10.

Articolo 15

Identificazione degli operatori economici

A richiesta, gli operatori economici devono essere in grado di indicare alle autorità di sorveglianza sul mercato, per il periodo di cui all’articolo 10, paragrafo 2, quanto segue:

a)

qualsiasi operatore economico che abbia loro fornito un prodotto;

b)

qualsiasi operatore economico cui essi abbiano fornito un prodotto.

CAPITOLO IV

Specifiche tecniche armonizzate

Articolo 16

Norme armonizzate

1.   Le norme armonizzate sono stabilite dagli organismi europei di normalizzazione, di cui all’allegato I della direttiva 98/34/CE in base alle richieste presentate dalla Commissione in conformità all’articolo 6 , paragrafo 3, primo trattino, di tale direttiva e dal Comitato permanente, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, di tale direttiva .

Gli organismi europei di normalizzazione garantiscono che nessuna categoria di attori di un dato settore sia rappresentata in misura superiore al 25 % dei partecipanti in seno a una commissione tecnica o ad un gruppo di lavoro. Se una o più categorie di attori non può partecipare o sceglie di non partecipare al gruppo di lavoro, tale requisito può essere riesaminato con l'accordo di tutti i partecipanti.

2.   Le norme armonizzate stabiliscono metodi e criteri per valutare la prestazione e la durevolezza dei prodotti da costruzione riguardo alle loro caratteristiche essenziali.

Le norme armonizzate stabiliscono, se del caso, l'uso generalmente previsto dei prodotti; esse indicano altresì le caratteristiche, i cui requisiti minimi sono stabiliti, in termini di livelli o classi di prestazione, dalla Commissione, nell’ambito della procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 51, paragrafo 2, per ciascuna famiglia di prodotti di cui all’allegato V, tabella 1, e per tipo di applicazione.

Per valutare la prestazione dei prodotti da costruzione riguardo alle loro caratteristiche essenziali le norme armonizzate indicano eventualmente metodi meno onerosi di quelli basati su prove.

3.   Gli organismi europei di normalizzazione specificano nelle norme armonizzate il controllo della produzione in fabbrica applicabile, che tiene conto delle particolari condizioni del processo di produzione del prodotto da costruzione interessato.

4.   La Commissione valuta la conformità al relativo mandato delle norme armonizzate fissate dagli organismi europei di normalizzazione.

La Commissione pubblica sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea l’elenco dei riferimenti alle norme armonizzate, conformi ai pertinenti mandati, e fissa la data dell’applicabilità di tali norme.

La Commissione pubblica tutti gli aggiornamenti dell’elenco.

Articolo 17

Obiezioni formali a norme armonizzate

1.   Se uno Stato membro, o la Commissione, ritiene che una norma armonizzata non soddisfi del tutto i requisiti fissati dal pertinente mandato, la Commissione o lo Stato membro interessato sottopone la questione al comitato permanente istituito dall’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 98/34/CE, motivando tale decisione. Il comitato, consultati i competenti organismi europei di normalizzazione, esprime il suo parere senza indugi.

2.   A seguito del parere espresso dal comitato, la Commissione decide se pubblicare o non pubblicare sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea i riferimenti alla norma armonizzata in questione o se pubblicarle parzialmente, conservarle, conservarle parzialmente o eliminarle.

3.   La Commissione informa l’organismo di normalizzazione europeo interessato e, se necessario, chiede la revisione delle norme armonizzate interessate.

4.     Quando una norma armonizzata è stata approvata da un organismo di normalizzazione europeo, il comitato di cui all'articolo 51, paragrafo 1, può assumersi il compito di effettuare tutte le verifiche per garantire che la norma risponda ai requisiti stabiliti nel mandato conferito dalla Commissione o da uno Stato membro.

Articolo 18 ║

Livelli o classi di prestazione

1.   La Commissione può stabilire classi di prestazione riguardo alle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 51, paragrafo 2.

2.   Se la Commissione non stabilisce classi di prestazione riguardo alle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione, esse possono essere stabilite nelle norme armonizzate dagli organismi europei di normalizzazione.

Se la Commissione ha stabilito classi di prestazione riguardo alle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione, gli organismi europei di normalizzazione usano tali classi nelle norme armonizzate , in base a un mandato riveduto.

3.    Se previsto dal relativo mandato gli organismi europei di normalizzazione stabiliscono nelle specifiche tecniche armonizzate i livelli di prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali ed eventualmente agli usi finali previsti, cui i prodotti da costruzione degli Stati membri dovranno attenersi .

4.     La Commissione può fissare le condizioni alle quali, senza prove o senza prove ulteriori, un prodotto da costruzione possa essere considerato conforme a un certo livello o classe di prestazione.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 51, paragrafo 2.

Qualora la Commissione non definisca dette condizioni esse potranno essere stabilite dagli organismi europei di normalizzazione in norme armonizzate, sulla base di un mandato riveduto

5.   Gli Stati membri possono introdurre livelli o classi di prestazione cui i prodotti da costruzione dovranno conformarsi , riguardo alle caratteristiche essenziali dei prodotti stessi, solo in base a sistemi di classificazione stabiliti dagli organismi europei di normalizzazione nelle norme armonizzate o dalla Commissione.

Articolo 19 ║

Valutazione e verifica della costanza della prestazione

1.   Si valuta la prestazione dichiarata, verificandone la costanza, dei prodotti da costruzione riguardo alle loro caratteristiche essenziali in conformità a uno dei sistemi indicati nell’allegato VI.

2.   La Commissione stabilisce quale sistema sia applicabile a un dato prodotto da costruzione, o a una data famiglia di prodotti da costruzione, secondo i criteri che seguono:

a)

l’importanza del ruolo del prodotto rispetto ai requisiti di base delle costruzioni;

b)

la natura del prodotto;

c)

l’effetto della variabilità delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione nel periodo in cui il prodotto viene impiegato;

d)

i possibili difetti di fabbricazione del prodotto.

In ciascun caso, la Commissione sceglie il sistema meno oneroso a parità di sicurezza dell'incorporazione del prodotto da costruzione nell'opera di costruzione .

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 51, paragrafo 2.

3.   Il sistema così scelto e le informazioni in merito al suo uso generico previsto, sono indicati nei mandati per le norme armonizzate e nelle specifiche tecniche armonizzate.

Articolo 20 ║

Documento Europeo di Valutazione

1.    Per i prodotti da costruzione coperti o coperti solo parzialmente da una norma armonizzata, il Documento Europeo di Valutazione (EAD) è adottato dall’organizzazione degli Organismi di Valutazione Tecnica di cui all’articolo 25, paragrafo 1, in seguito alla richiesta di Valutazione Tecnica Europea di un costruttore o di un importatore, conforme alla procedura dell’allegato II.

2.   L’organizzazione degli Organismi di Valutazione Tecnica di cui all’articolo 25, paragrafo 1 stabilisce nell’EAD metodi e criteri, per valutare la prestazione riguardo alle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione, che siano pertinenti all’uso voluto dal costruttore.

3.   L’organizzazione degli Organismi di Valutazione Tecnica di cui all’articolo 25, paragrafo 1 determina nell’EAD il controllo specifico della produzione in fabbrica da applicare, tenendo conto delle condizioni particolari del processo di produzione del prodotto da costruzione interessato.

4.     Quando la Commissione ritiene che sia stato raggiunto un sufficiente livello di competenza tecnica e scientifica per quanto concerne un EAD, incarica gli organismi europei di normalizzazione di elaborare una norma armonizzata sulla base di tale EAD.

Articolo 21 ║

Valutazione Tecnica Europea

1.   Per i prodotti da costruzione non coperti o coperti solo parzialmente da una norma armonizzata , la Valutazione Tecnica Europea (ETA) è rilasciata da un Organismo di Valutazione Tecnica, su richiesta di un costruttore o di un importatore, in base a un EAD e in conformità alla procedura di cui all’allegato II.

2.   La Commissione stabilisce il formato dell’ETA.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 51, paragrafo 2.

CAPITOLO V

Organismi di Valutazione Tecnica

Articolo 22 ║

Designazione degli Organismi di Valutazione Tecnica

1.   Gli Stati membri possono designare gli Organismi di Valutazione Tecnica (TAB) per le aree di prodotto di cui alla tabella 1 dell’allegato V.

Gli Stati membri che hanno designato un TAB ne comunicano nome, indirizzo e aree di prodotto, per le quali è designato, agli altri Stati membri e alla Commissione.

2.   La Commissione rende pubblico l’elenco dei TAB con le aree di prodotto per le quali sono designati.

La Commissione rende pubblicamente disponibili tutti gli aggiornamenti a tale elenco.

Articolo 23 ║

Requisiti dei TAB

1.   Il TAB deve rispondere ai requisiti precisate nella tabella 2 dell’allegato V.

2.   Se un TAB non soddisfa più i requisiti di cui al paragrafo 1), lo Stato membro ne ritira la designazione.

3.   Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri delle procedure nazionali di valutazione e di controllo sulle attività dei TAB, e di tutte le modifiche a tali informazioni. La Commissione rende pubbliche tali informazioni.

Articolo 24 ║

Valutazione dei TAB

1.   I TAB verificheranno che gli altri TAB soddisfino i rispettivi criteri della tabella 2 dell’allegato V.

La valutazione sarà gestita dall’organizzazione di cui all’articolo 25, paragrafo 1 e avrà luogo una volta ogni quattro anni nelle aree di prodotto di cui alla tabella 1 dell’allegato V, per le quali i TAB sono stati designati.

2.   La Commissione fissa delle procedure di valutazione trasparenti , comprese modalità d’appello appropriate e accessibili contro le decisioni prese a seguito della valutazione.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 51, paragrafo 2.

Un TAB non può essere valutato da un altro TAB dallo stesso Stato membro.

3.   L’organizzazione di cui all’articolo 25, paragrafo 1), comunica i risultati delle valutazioni sui TAB a tutti gli Stati membri e alla Commissione.

La Commissione, insieme agli Stati membri, controlla il rispetto delle regole e il corretto funzionamento della valutazione dei TAB.

Articolo 25 ║

Coordinamento dei TAB

1.   I TAB danno vita a un’organizzazione per la valutazione tecnica, nel prosieguo denominata “Organizzazione dei TAB”.

2.   L’Organizzazione dei TAB svolge le seguenti mansioni:

a)

coordinare l’applicazione delle regole e delle procedure di cui all’articolo 19 e all’allegato II nonché fornire il sostegno chiesto a tal fine;

b)

informare la Commissione due volte l’anno su tutte le questioni relative alla preparazione degli EAD e su tutti gli aspetti relativi all’interpretazione delle regole e delle procedure di cui all’articolo 19 e all’allegato II;

c)

adottare gli EAD;

d)

organizzare la valutazione dei TAB;

e)

garantire il coordinamento dei TAB;

f)

garantire in seno all'Organizzazione dei TAB la parità di trattamento di questi ultimi;

g)

verificare la trasparenza delle procedure di cui all’articolo 19 e all’allegato II e la consultazione del costruttore nell’ambito di tali procedure.

3.   La Commissione può assistere l’Organizzazione dei TAB quando questa svolge le mansioni di cui al punto (e) del paragrafo 2. A tal fine, la Commissione può concludere con l’Organizzazione dei TAB accordi quadro di collaborazione.

4.   Gli Stati membri garantiscono che i TAB contribuiscano con risorse umane e finanziarie all’Organizzazione dei TAB.

CAPITOLO VI

PROCEDURE SEMPLIFICATE

Articolo 26 ║

Uso della Documentazione Tecnica Specifica

1.   Determinando il tipo di prodotto, il costruttore può sostituire la prova per tipo o il calcolo per tipo con una Documentazione Tecnica Specifica (STD) da cui risulti:

a)

che, per una o più caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione da lui commercializzato, si ritiene che esso raggiunga un certo livello o una certa classe di prestazione senza prove o calcoli, o senza prove o calcoli ulteriori, in conformità alle condizioni precisate nelle pertinenti specifiche tecniche armonizzate o nella decisione della Commissione; oppure

b)

che il prodotto da costruzione da lui commercializzato condivide il tipo di prodotto con un altro prodotto da costruzione, fabbricato da un altro costruttore e già provato in conformità alle pertinenti specifiche tecniche armonizzate. Se queste condizioni sono soddisfatte, il costruttore è autorizzato a dichiarare che la prestazione corrisponde interamente o parzialmente ai risultati di prova di quest’altro prodotto; il costruttore può usare i risultati di prova ottenuti da un altro costruttore solo dopo esserne stato autorizzato da quest’ultimo, che resta responsabile della precisione, affidabilità e stabilità di tali risultati; oppure

c)

che il prodotto da costruzione da lui commercializzato è un insieme di componenti, che egli assembla in base a precise istruzioni del fornitore dell’insieme o di una sua componente, il quale ha già collaudato l’insieme o la componente per una o più caratteristiche essenziali in conformità alle pertinenti specifiche tecniche. Se queste condizioni sono soddisfatte, il costruttore è autorizzato a dichiarare che la prestazione corrisponde interamente o parzialmente ai risultati di prova dell’insieme o della componente, a lui forniti.

Il costruttore può usare i risultati di prova ottenuti da un altro costruttore o fornitore di sistemi solo dopo esserne stato autorizzato da quest’ultimo o dal fornitore di sistemi , che resta responsabile della precisione, affidabilità e stabilità di tali risultati di prova.

Il costruttore rimane responsabile della conformità del prodotto da costruzione a tutte le prestazioni dichiarate secondo le pertinenti specifiche tecniche armonizzate. Il costruttore provvede a che la prestazione del prodotto non sia compromessa in una fase successiva del processo di fabbricazione o di assemblaggio.

2.    La STD è verificata dal competente organismo di certificazione indicato nell'allegato VI se il prodotto da costruzione di cui al paragrafo 1 appartiene a una famiglia di prodotti da costruzione per la quale il sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione applicabile è ▐ di cui all'allegato V,

il sistema 1+ o 1 per i prodotti corrispondenti all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a) (senza prove o calcoli ulteriori - WT/WFT);

il sistema 1+, 1 o 3 per i prodotti corrispondenti all'articolo 26, paragrafo 1, lettera b) (condivisione di risultati);

il sistema 1+ o 1 per i prodotti corrispondenti all'articolo 26, paragrafo 1, lettera c) (cascading).

3.     Il presente articolo non si applica agli importatori che immettono sul mercato un prodotto con il proprio nome o marchio o modificano un prodotto da costruzione già immesso sul mercato in misura tale da condizionare la conformità alla prestazione dichiarata, ai sensi dell’articolo 14.

Articolo 27 ║

Uso della Documentazione Tecnica Specifica da parte di microimprese che fabbricano prodotti da costruzione

1.   Le microimprese che fabbricano prodotti da costruzione possono sostituire il sistema per valutare la dichiarazione di prestazione del prodotto da costruzione con una STD. L’STD deve dimostrare la conformità del prodotto da costruzione ai requisiti stabiliti.

2.   Se il prodotto da costruzione, di cui al paragrafo 1, appartiene a una famiglia di prodotti da costruzione per la quale il sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione applicabile è il sistema 1+ o 1, di cui all’allegato VI, la STD é verificata dal relativo organismo di certificazione di cui all’allegato VI.

3.     La Documentazione Tecnica Specifica garantisce un livello equivalente per quanto riguarda la salute e la sicurezza delle persone e altri aspetti di interesse pubblico. Il costruttore resta responsabile della conformità del prodotto alle caratteristiche indicate nella dichiarazione di prestazione. Il costruttore fornisce indicazioni sull'uso finale previsto del prodotto.

4.     Entro il … (12) la Commissione elabora una relazione sull'attuazione del presente articolo valutando, tra l'altro, se la sua applicazione possa essere estesa ad altre imprese, se esso debba essere adattato per la produzione in piccole serie o se debba essere abrogato. La Commissione presenta tale relazione al Parlamento europeo e al Consiglio corredandola, se del caso, di proposte legislative.

5.     Il presente articolo non si applica agli importatori che immettono sul mercato un prodotto con il proprio nome o marchio o modificano un prodotto da costruzione già immesso sul mercato in misura tale da condizionare la conformità alla prestazione dichiarata, ai sensi dell’articolo 14.

Articolo 28 ║

Uso della Documentazione Tecnica Specifica per prodotti fabbricati individualmente

1.   Per un prodotto da costruzione non progettato e fabbricato in serie ma in risposta a un ordine specifico e installato in una singola opera identificata, il costruttore può sostituire il sistema vigente per valutare la prestazione con una STD che dimostri la conformità del prodotto ai requisiti stabiliti. La STD assicura un livello equivalente di sicurezza e affidabilità delle prestazioni in relazione ai requisiti costruttivi essenziali.

2.   Se il prodotto da costruzione, di cui al paragrafo 1, appartiene a una famiglia di prodotti da costruzione per la quale il sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione applicabile è il sistema 1+ o 1, di cui all’allegato VI, la STD è verificata dal relativo organismo di certificazione di cui all’allegato VI.

CAPITOLO VII

Autorità notificanti e organismi notificati

Articolo 29 ║

Notifica

Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi autorizzati a svolgere mansioni di terzi nel processo di valutazione e verifica della costanza di prestazione ai sensi del presente regolamento.

Articolo 30 ║

Autorità notificanti

1.   Gli Stati membri designano un’autorità notificante, responsabile di organizzare ed eseguire le procedure necessarie a valutare e notificare gli organismi autorizzati a svolgere mansioni di terzi nel processo di valutazione e verifica della costanza della dichiarazione di prestazione ai fini del presente regolamento, nonché di controllare gli organismi notificati, riguardo alla conformità con quanto previsto all’articolo 33.

2.   Se la notifica si fonda su un certificato di accreditamento, gli Stati membri possono decidere che la valutazione e il controllo di cui al paragrafo 1 siano effettuati dai loro organismi nazionali di accreditamento ai sensi e in conformità del regolamento (CE) n. 765/2008.

3.   Se l’autorità notificante delega, subappalta o affida in altro modo la valutazione, la notifica o il controllo di cui al paragrafo 1, a un organismo che non sia un ente pubblico, tale organismo delegato deve essere una persona giuridica e soddisfare mutatis mutandis i requisiti di cui all’articolo 33. Tale organismo inoltre deve aver adottato disposizioni per soddisfare le responsabilità risultanti dalle sue attività.

4.   L’autorità notificante assume la piena responsabilità delle mansioni svolte dall’organismo cui le ha delegate o altrimenti affidate.

5.     L'autorità notificante verifica che le valutazioni di conformità siano effettuate in modo appropriato, senza imporre oneri superflui alle imprese e tenendo nel debito conto la dimensione dell'impresa, le specificità del settore delle costruzioni e la sua struttura, il grado di complessità tecnologica del prodotto in questione e la natura, il volume e la periodicità del processo di produzione.

Articolo 31 ║

Requisiti relativi alle autorità notificanti

1.   L’autorità notificante è istituita in modo che non sorgano conflitti d’interesse con gli organismi notificati.

2.   L’autorità notificante è organizzata e gestita in modo da salvaguardare l’obiettività e l’imparzialità delle sue attività.

3.   L’autorità notificante è organizzata in modo che ogni decisione relativa alla notifica dell’organismo di valutazione della prestazione sia presa da persone competenti, diverse da quelle che hanno eseguito la valutazione.

4.   L’autorità notificante non offresvolge attività eseguite da organismi notificati, né presta servizi di consulenza su base commerciale o concorrenziale.

5.   L’autorità notificante salvaguarda la riservatezza delle informazioni ottenute.

6.   L’autorità notificante dispone di un numero sufficiente di dipendenti, atti a eseguire correttamente i suoi compiti.

Articolo 32 ║

Obbligo d’informazione delle autorità notificanti

Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri delle procedure nazionali di valutazione e notifica degli organismi di valutazione della prestazione e di controllo degli organismi notificati, e di tutte le modifiche a tali informazioni.

La Commissione rende pubbliche tali informazioni.

Articolo 33 ║

Requisiti relativi agli organismi notificati

1.   Ai fini della notifica, un organismo di valutazione della prestazione deve rispettare i requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 11.

2.   L’organismo di valutazione della prestazione è istituito secondo la legislazione nazionale e ha personalità giuridica.

3.   L’organismo di valutazione della prestazione è un organismo terzo indipendente dall’organizzazione o dal prodotto da costruzione che esso valuta.

Un organismo, appartenente a un’associazione di imprese o a una federazione professionale che rappresenti imprese coinvolte nella progettazione, fabbricazione, fornitura, assemblaggio, uso o manutenzione di prodotti da costruzione che esso valuta, può essere considerato un organismo di tale tipo purché sia dimostrate la sua indipendenza e l’assenza di qualsiasi conflitto d’interesse.

4.   L’organismo di valutazione della prestazione, il suo gruppo dirigente e il personale che svolge mansioni di terzi nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione dichiarata non sono progettisti, produttori, fornitori, installatori, acquirenti, proprietari, utenti o addetti alla manutenzione dei prodotti da costruzione che valutano, né mandatari di una qualunque di tali parti. Ciò non esclude l’uso di prodotti valutati necessari al funzionamento dell’organismo notificato o l’uso di prodotti a scopo personale.

Essi si astengono inoltre dall’intervenire direttamente nella progettazione, fabbricazione o costruzione, commercializzazione, installazione, uso o manutenzione di tali prodotti da costruzione né rappresenteranno le parti interessate a tali attività. Né esercitano alcuna attività che possa confliggere con la loro indipendenza o il giudizio e l’integrità relativi alle attività per le quali sono stati notificati.

L’organismo notificato fa sì che le attività delle sue filiali o dei suoi subappaltatori non compromettano la riservatezza, obiettività e imparzialità della valutazione e/o dell’attività di verifica.

5.   L’organismo notificato e il suo personale svolgono , in maniera del tutto trasparente nei confronti del costruttore, le mansioni di terzi nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione, al massimo livello di integrità professionale e di competenza tecnica richiesta nel campo specifico e si sottraggono a tutte le pressioni e gli incentivi, soprattutto finanziari, che possano influenzare il loro giudizio o i risultati dell’attività di valutazione e/o di verifica, soprattutto se provenienti da persone o gruppi interessati ai risultati di tali attività.

6.   L’organismo notificato svolge tutte le mansioni di terzi nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione assegnate a tale organismo ai sensi dell’allegato VI e per le quali è stato notificato, sia che tali mansioni siano svolte dall’organismo notificato stesso o che lo siano a suo nome e sotto la sua responsabilità.

In ogni momento e per ogni sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione e per ogni tipo o categoria dei prodotti da costruzione, caratteristiche e mansioni per le quali è stato notificato, l’organismo notificato deve disporre:

a)

del personale con conoscenze tecniche ed esperienza sufficienti e adeguate allo svolgimento delle mansioni di terzi nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione;

b)

di descrizioni delle procedure con cui si effettua la valutazione della prestazione, a garanzia della trasparenza e della capacità di riprodurre tali procedure. Esso disporrà anche di metodi e di procedure per distinguere tra mansioni svolte in quanto organismo notificato e attività di tipo diverso;

c)

di procedure per svolgere attività tenendo conto della dimensione, del settore, della struttura delle imprese, del grado di complessità tecnologica del prodotto in questione e della natura - in massa o in serie - del processo di produzione.

Esso dispone dei mezzi necessari per eseguire in modo appropriato i compiti tecnici e amministrativi connessi alle attività per le quali è stato notificato e ha accesso a tutti gli strumenti o impianti necessari.

7.   Il personale che esegue le attività, per le quali l’organismo è stato notificato, possiede:

a)

una solida formazione tecnica e professionale che copra tutte le mansioni di terzi nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione dichiarata nel campo d’applicazione pertinente per il quale l’organismo è stato notificato;

b)

buone conoscenze dei requisiti relativi alle valutazioni e verifiche che essi effettuano e l’autorità necessaria a eseguire tali operazioni;

c)

buone conoscenze e adeguata capacità di comprensione delle norme armonizzate applicabili e delle pertinenti disposizioni del regolamento;

d)

la capacità di redigere i certificati, la documentazione e le relazioni per dimostrare che le valutazioni e le verifiche sono state eseguite.

8.   L’imparzialità dell’organismo notificato, del suo gruppo dirigente e del personale addetto alle valutazioni deve essere garantita.

La remunerazione del gruppo dirigente dell’organismo notificato e del personale addetto alle valutazioni non deve dipendere dal numero di valutazioni effettuate o dai risultati di tali valutazioni.

9.   L’organismo notificato sottoscrive un’assicurazione di responsabilità civile a meno che la responsabilità non sia assunta dallo Stato conformemente alla legislazione nazionale o che la valutazione e/o verifica siano effettuate sotto la responsabilità diretta dello Stato membro stesso.

10.   Il personale dell’organismo notificato è vincolato al segreto professionale riguardo a tutte le informazioni ottenute nello svolgimento delle sue mansioni ai sensi dell’allegato VI, tranne che nei confronti delle competenti autorità amministrative dello Stato membro in cui svolge la sua attività. I diritti di proprietà dovranno essere tutelati.

11.   L’organismo notificato partecipa ad attività di normalizzazione pertinenti e alle attività del gruppo di coordinamento degli organismi notificati, istituito ai sensi del presente regolamento, o garantisce che il suo personale addetto alle valutazioni ne sia informato, e applica in linea generale le decisioni e i documenti amministrativi prodotti da tale gruppo.

12.     Gli organismi notificati informano i propri clienti e prestano loro consulenza nel loro migliore interesse.

Articolo 34

Presunzione di conformità

Se un organismo di valutazione della prestazione può dimostrare la sua conformità ai criteri fissati nelle pertinenti norme armonizzate, o in parti di esse, i cui riferimenti siano stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, si presume che esso soddisfi i requisiti stabiliti dall’articolo 33 nella misura in cui le norme armonizzate applicabili soddisfano tali requisiti.

Articolo 35 ║

Filiali e subappaltatori degli organismi notificati

1.   L’organismo notificato che subappalta attività specifiche legate alle mansioni di terzi nel processo di valutazione e verifica della costanza di prestazione o si serve di una filiale, deve garantire che il subappaltatore o la filiale rispettino i requisiti di cui all’articolo 33 e informarne l’autorità notificante.

2.   L'organismo notificato si assume l’intera responsabilità delle mansioni eseguite da eventuali subappaltatori o filiali.

3.   Le attività possono essere subappaltate o fatte eseguire da una filiale solo con il consenso del cliente.

4.   L’organismo notificato tiene a disposizione delle autorità nazionali i documenti relativi alla valutazione delle qualifiche del subappaltatore o della filiale nonché del lavoro da essi svolto ai sensi dell’allegato VI.

Articolo 36 ║

Prove in presenza di testimoni

1.   Per ragioni tecniche, economiche o logistiche, è possibile che gli organismi notificati decidano di effettuare, o di far effettuare sotto la loro direzione, le prove di cui all’allegato VI nello stabilimento di produzione, usando l’apparecchiatura di prova del laboratorio interno del costruttore, o, con l’autorizzazione preventiva di quest’ultimo, in un laboratorio pubblico o privato, usando l’apparecchiatura di prova di tale laboratorio.

2.   Prima di effettuare tali prove, l’organismo notificato controlla se l’apparecchiatura di prova sia munita di un adeguato sistema di calibratura e se esso sia operativo.

Articolo 37 ║

Domanda di notifica

1.   Un organismo che intenda essere autorizzato a svolgere mansioni di terzi nel processo di valutazione e verifica della costanza di prestazione presenta una domanda di notifica all’autorità notificante dello Stato membro in cui è stabilito.

2.   La domanda è accompagnata da una descrizione delle attività da svolgere, dalle procedure di valutazione e/o verifica per le quali l’organismo sostiene di essere competente e, se esiste, da un certificato di accreditamento rilasciato dall’organismo nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008, attestante che l’organismo rispetta i requisiti di cui all’articolo 33.

3.   Se l’organismo interessato non può produrre un certificato di accreditamento, fornirà all’autorità notificante una documentazione che permetta di verificare, riconoscere e controllare periodicamente la sua conformità alle prescrizioni di cui all’articolo 33.

Articolo 38 ║

Procedura di notifica

1.   Le autorità notificanti possono notificare solo organismi che soddisfino i requisiti di cui all’articolo 33.

2.   Essi effettuano la notifica alla Commissione e agli altri Stati membri tramite lo strumento di notifica elettronico sviluppato e gestito dalla Commissione.

Eccezionalmente, per notifiche orizzontali, di cui al paragrafo 3, 2o comma, per le quali non esiste uno strumento elettronico adeguato, si accetta la copia su carta della notifica.

3.   La notifica elenca i dettagli completi delle funzioni da eseguire, i riferimenti alle pertinenti specifiche tecniche armonizzate e, ai fini del sistema di cui al punto 1.4 dell’allegato VI, le caratteristiche essenziali per le quali l’organismo è competente.

I riferimenti alle pertinenti specifiche tecniche armonizzate non sono però necessari se ricorrono i seguenti casi di caratteristiche essenziali:

a)

reazione al fuoco;

b)

resistenza al fuoco;

c)

comportamento in caso di incendio esterno;

d)

assorbimento del rumore.

4.   Se una notifica non si fonda su un certificato di accreditamento, l’autorità notificante fornisce alla Commissione e agli altri Stati membri una documentazione che permetta di attestare la competenza dell’organismo notificato e la presenza di meccanismi atti a garantire che l’organismo sarà regolarmente controllato e continuerà a soddisfare i requisiti stabiliti dall’articolo 33.

5.   L’organismo interessato può svolgere attività di organismo notificato solo se la Commissione e gli altri Stati membri non sollevano alcuna obiezione entro due settimane dalla notifica, se si usa un certificato di accreditamento, ed entro due mesi dalla notifica, se non si usa l’accreditamento.

Solo un organismo siffatto è considerato organismo notificato ai fini del presente regolamento.

6.   La Commissione e gli altri Stati membri sono informati di eventuali successive modifiche di rilievo della notifica.

Articolo 39 ║

Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati

1.   La Commissione assegna un numero di identificazione a ogni organismo notificato.

Essa assegna un solo numero, anche se l’organismo è notificato con diversi atti comunitari.

2.   La Commissione rende pubblico l’elenco degli organismi notificati ai sensi del presente regolamento, compresi i numeri di identificazione loro assegnati e le attività per le quali sono stati notificati.

La Commissione provvede all’aggiornamento di tale elenco.

Articolo 40 ║

Modifiche della notifica

1.   Se un’autorità notificante accerta o viene informata del fatto che un organismo notificato non soddisfa più i requisiti di cui all’articolo 33 o non ottempera più ai suoi obblighi, essa limita, sospende o ritira la notifica a seconda della gravità del mancato rispetto dei requisiti o della violazione degli obblighi. L’autorità notificante ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri.

2.   In caso di ritiro, limitazione o sospensione della notifica o di cessazione dell’attività da parte dell’organismo notificato, lo Stato membro notificante fa sì che i fascicoli siano trattati da un altro organismo notificato o tenuti a disposizione, a richiesta, delle autorità notificante e di vigilanza del mercato.

Articolo 41 ║

Contestazione della competenza degli organismi notificati

1.   La Commissione indaga tutti i casi in cui dubiti, o in cui siano sollevati dubbi, sulla competenza di un organismo notificato o sulla sua capacità di ottemperare alle prescrizioni e responsabilità cui è soggetto.

2.   A richiesta, lo Stato membro notificante fornisce alla Commissione, tutte le informazioni sul fondamento della notifica o sul mantenimento della competenza dell’organismo interessato.

3.   La Commissione garantisce la riservatezza di tutte le informazioni raccolte nel corso delle sue indagini.

4.   Se la Commissione accerta che un organismo notificato non soddisfa, o non soddisfa più, i requisiti della notifica, essa ne informa lo Stato membro notificante cui chiede i necessari interventi correttivi inclusa, se necessario, la revoca della notifica.

Articolo 42 ║

Obblighi degli organismi notificati sul piano operativo

1.   Gli organismi notificati svolgono mansioni di terzi conformemente ai metodi di valutazione e verifica della costanza di prestazione, di cui all’allegato VI.

2.   Le valutazioni e le verifiche della costanza di prestazione sono effettuate in misura proporzionata, evitando oneri eccessivi agli operatori economici. L’attività degli organismi notificati tiene conto della dimensione, del settore, della struttura delle imprese, della complessità tecnologica relativa dei prodotti da costruzione e del tipo di produzione - se di serie o no.

Essi rispettano tuttavia il rigore imposto al prodotto dal presente regolamento e dal ruolo del prodotto stesso nella sicurezza delle costruzioni.

3.   Se, durante un controllo teso a verificare la costanza delle prestazioni del prodotto fabbricato, un organismo notificato accerti che un prodotto da costruzione non ha più la stessa prestazione del prodotto-tipo, esso chiede al costruttore opportuni interventi correttivi e se necessario sospende o ritira il suo certificato.

4.   In mancanza di interventi correttivi o se questi non producono l’effetto desiderato, l’organismo notificato limita, sospende o ritira il certificato, a seconda dei casi.

Articolo 43 ║

Obbligo di informazione degli organismi notificati

1.   Gli organismi notificati informano l’autorità notificante:

a)

di eventuali rifiuti, limitazioni, sospensioni o ritiri di certificati;

b)

di qualunque circostanza che influisca sull’ampiezza e sulle condizioni della notifica;

c)

di qualunque richiesta d’informazioni loro rivolta dalle autorità di sorveglianza di mercato sull’attività di valutazione e/o verifica della costanza della prestazione;

d)

a richiesta, delle mansioni di terzi conformi ai metodi di valutazione e verifica della costanza della prestazione svolte nell’ambito della loro notifica e di ogni altra attività svolta, anche transfrontaliera e in subappalto.

2.   Gli organismi notificati forniscono agli altri organismi notificati ai sensi del presente regolamento che, sugli stessi prodotti da costruzione, svolgono analoghe mansioni di terzi secondo i metodi di valutazione e verifica della costanza della prestazione, le informazioni sulle questioni connesse ai risultati negativi e, a richiesta, positivi emersi da tali valutazioni e/o verifiche.

Articolo 44 ║

Scambio di esperienze

La Commissione provvede a organizzare uno scambio di esperienze tra le autorità nazionali degli Stati membri che sono responsabili della politica di notifica.

Articolo 45 ║

Coordinamento degli organismi notificati

La Commissione istituisce e fa funzionare correttamente un sistema di coordinamento e cooperazione tra gli organismi notificati ai sensi dell’articolo 29, sotto forma di gruppi di organismi notificati a livello sia settoriale che intersettoriale.

Gli Stati membri incoraggiano gli organismi da essi notificati a partecipare ai lavori di tali gruppi, direttamente o mediante rappresentanti designati.

CAPITOLO VIII

Sorveglianza del mercato e procedure di salvaguardia

Articolo 46 ║

Procedura applicabile ai prodotti che comportano rischi a livello nazionale

1.   Se le autorità di vigilanza del mercato di uno degli Stati membri hanno preso provvedimenti ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 765/2008 o hanno sufficienti ragioni per ritenere che un prodotto da costruzione non soddisfi le prestazioni dichiarate e/o rappresenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per altri ambiti, di cui al presente regolamento, tutelati in quanto di pubblico interesse, esse effettuano, insieme agli operatori economici interessati, una valutazione del prodotto interessato che investa tutti i requisiti di cui al presente regolamento. Gli operatori economici interessati cooperano con le autorità di sorveglianza di mercato in tutti i modi che si rendono necessari.

Se, nel corso della valutazione, le autorità di vigilanza del mercato concludono che il prodotto da costruzione non soddisfa i requisiti di cui al presente regolamento, esse chiedono immediatamente all’operatore economico interessato opportuni interventi correttivi per rendere il prodotto conforme ai suddetti requisiti, ritirarlo o richiamarlo dal mercato entro un termine ragionevole e proporzionato alla natura del rischio.

Le autorità di sorveglianza di mercato informano l’organismo notificato competente.

Alle misure di cui sopra si applica l’articolo 19 del regolamento (CE) n. 765/2008.

2.   Se le autorità di vigilanza del mercato ritengono che la non conformità non si limiti al territorio nazionale, esse informano la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e degli interventi che esse hanno chiesto all’operatore economico di prendere.

3.   L’operatore economico adotta le misure correttive necessarie nei confronti di tutti i prodotti da costruzione interessati da esso commercializzati nell’intera Comunità.

4.   Se l’operatore economico interessato non prende adeguate misure correttive entro il periodo di cui al 2o comma del paragrafo 1, le autorità di vigilanza del mercato attuano misure provvisorie appropriate per proibire o limitare la commercializzazione del prodotto da costruzione, ritirarlo o richiamarlo.

Esse informano immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri dei provvedimenti da esse adottati.

5.   Le informazioni di cui al paragrafo 4 conterranno tutti i particolari disponibili, soprattutto riguardo ai dati che identificano il prodotto da costruzione non conforme, la sua origine, la natura dei rischi comportati, la natura e la durata delle misure nazionali adottate nonché i punti di vista dell’operatore economico interessato. In particolare, le autorità di vigilanza del mercato indicano se l’inadempienza sia dovuta a uno dei motivi che seguono:

a)

non conformità del prodotto a requisiti sanitari o di sicurezza delle persone o ad altri aspetti di tutela di interessi pubblici stabiliti dal presente regolamento;

b)

lacune delle specifiche tecniche armonizzate o della STD.

6.   Gli Stati membri, diversi da quello che avvia la procedura, informano senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri di tutti i provvedimenti adottati, di ogni altra informazione a loro disposizione sulla non conformità del prodotto interessato e, in caso di disaccordo con la disposizione nazionale notificata, delle loro obiezioni.

7.   Se, entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 4, non è stata sollevata alcuna obiezione da parte di uno Stato membro o della Commissione contro la misura provvisoria presa da uno Stato membro nei confronti del prodotto da costruzione interessato, la misura è ritenuta giustificata.

8.   Gli Stati membri fanno sì che, riguardo al prodotto da costruzione interessato, siano adottati adeguati provvedimenti restrittivi come il ritiro immediato del prodotto dal loro mercato.

Articolo 47 ║

Procedura di salvaguardia comunitaria

1.   Se in esito alla procedura di cui all’articolo 46, paragrafi 3 e 4, vengono sollevate obiezioni contro una misura nazionale di uno Stato membro o se la Commissione ritiene che il provvedimento nazionale sia contrario alla normativa comunitaria, la Commissione si consulta immediatamente con gli Stati membri e con gli operatori economici interessati e valuta il provvedimento nazionale. In base ai risultati di tale valutazione, la Commissione decide se la misura sia giustificata o no.

La Commissione indirizza la propria decisione a tutti gli Stati membri e la comunica immediatamente ad essi e agli operatori economici interessati.

2.   Se la disposizione nazionale è ritenuta giustificata, tutti gli Stati membri ritirano dal proprio mercato il prodotto non conforme. Gli Stati membri informano di ciò la Commissione. Se il provvedimento nazionale è ritenuto ingiustificato, esso è revocato dallo Stato membro interessato.

3.   Se la disposizione nazionale è ritenuta giustificata e la non conformità del prodotto è attribuita a carenze delle norme armonizzate di cui all’articolo 46, paragrafo 5, lettera b), la Commissione deve informare il/i competente/i organismo/i di normalizzazione e sottoporre la materia al comitato permanente di cui all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 98/34/CE. Il Comitato consulta il competente organismo europeo di normalizzazione ed esprime senza indugi il suo parere.

Se si ritiene che la disposizione nazionale sia giustificata e la non conformità del prodotto da costruzione è attribuita a carenze dell’EAD o della STD come indicato all’articolo 46, paragrafo 5), lettera b), la Commissione adotta misure adeguate.

Articolo 48 ║

Prodotti da costruzione conformi ma che comportano rischi per la salute e la sicurezza

1.   Se uno Stato membro, effettuata una valutazione ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 1), ritiene che un prodotto da costruzione, pur conforme al presente regolamento, presenti rischi per la salute o la sicurezza delle persone o per altri ambiti tutelati in quanto di interesse pubblico, chiede all’operatore economico interessato di far sì che il prodotto, all’atto della commercializzazione, cessi di presentare tali rischi o venga eventualmente ritirato dal mercato o richiamato entro un lasso di tempo ragionevole, proporzionato alla natura del rischio.

2.   L’operatore economico apporta le necessarie correzioni nei confronti di tutti i prodotti da costruzione interessati che egli commercializza nell’intera Comunità.

3.   Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri. Le informazioni includono tutti i particolari disponibili, soprattutto riguardo ai dati necessari all’identificazione del prodotto da costruzione interessato, alla sua origine e alla sua catena di fornitura, alla natura dei rischi connessi nonché alla natura e alla durata delle disposizioni nazionali adottate.

4.   La Commissione si consulta immediatamente con gli Stati membri e gli operatori economici interessati e procede alla valutazione della disposizione nazionale. In base ai risultati della valutazione, la Commissione decide se la misura sia giustificata o no e propone, eventualmente, opportune misure.

5.   La Commissione indirizza la propria decisione a tutti gli Stati membri e la comunica immediatamente ad essi e agli operatori economici interessati.

Articolo 49 ║

Non conformità formale

1.   Fatto salvo l’articolo 46, uno Stato membro che giunga a una delle conclusioni che seguono, chiede all’operatore economico interessato di porre fine alla non conformità contestata:

a)

marchio CE apposto in violazione dell’articolo 7 o dell’articolo 8;

b)

marchio CE non apposto, benché richiesto in conformità all’articolo 7, paragrafo 1;

c)

dichiarazione di prestazione non redatta, benché richiesta in conformità all’articolo 4;

d)

dichiarazione di prestazione non redatta in conformità agli articoli 4, 5 e 6;

e)

documentazione tecnica non disponibile o non completa.

2.   Se la non conformità di cui al paragrafo 1 permane, lo Stato membro, con adeguate misure, limita o proibisce la commercializzazione del prodotto da costruzione o lo richiama o lo ritira dal mercato.

CAPITOLO IX

Disposizioni finali

Articolo 50 ║

Modifiche degli allegati

1.   La Commissione può modificare gli allegati da I a VI.

2.   Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 51, paragrafo 2.

Articolo 51 ║

Comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato, denominato Comitato permanente per la costruzione.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5, lettera a), punti da 1) a 4), e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto di quanto disposto dall’articolo 8 della stessa.

3.     Gli Stati membri si assicurano che i membri del comitato di cui al paragrafo 1 siano indipendenti dalle parti coinvolte nella valutazione della conformità dei prodotti da costruzione.

Articolo 52 ║

Abrogazione

1.   La direttiva 89/106/CEE è abrogata.

2.   I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 53 ║

Disposizioni transitorie

1.   I prodotti da costruzione commercializzati ai sensi della direttiva 89/106/CEE prima dell’1 luglio 2011 sono ritenuti conformi al presente regolamento.

2.   I costruttori e gli importatori possono redigere una dichiarazione di prestazione in base a un certificato o a una dichiarazione di conformità che sia stata pubblicata, ai sensi della direttiva 89/106/CEE, prima dell’1 luglio 2011.

3.   Gli orientamenti per l'omologazione tecnica europea, pubblicati prima del 1o luglio 2011 in conformità all'articolo 11 della direttiva 89/106/CEE e le interpretazioni comuni delle procedure di valutazione dei prodotti da costruzione adottate dall'Organizzazione europea per il benestare tecnico (EOTA) anteriormente al 1o luglio 2011 ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE possono essere utilizzati come EAD. Quando la Commissione ritiene che sia stato raggiunto un sufficiente livello di competenza tecnica e scientifica per quanto concerne un orientamento per l'omologazione tecnica europea, dà mandato agli organismi europei di normalizzazione di elaborare una norma armonizzata sulla base di tale orientamento, ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 4.

4.   Fino all’1 luglio 2011, i costruttori e gli importatori possono usare, come Valutazioni Tecniche Europee, le omologazioni tecniche europee conformi all’articolo 9 della direttiva 89/106/CEE per il periodo in cui tali omologazioni sono in corso di validità.

Articolo 54 ║

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Gli articoli da 3 a 21, gli articoli 26, 27, 28, ║ da 46 a 50, 52 e 53 nonché gli allegati I, II, III e VI si applicano dall’1 luglio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ║

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  Parere del 25 febbraio 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU C ║

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 24 aprile 2009.

(4)  GU L 40 dell’11.2.1989, pag. 12. ║

(5)  GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30.

(6)   GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82 .

(7)   GU C 91 del 16.4.2003, pag. 7 .

(8)   GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37 .

(9)   GU L 218 del 13.8.2008, pag. 21 .

(10)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. ║

(11)  GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

(12)   Cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Venerdi 24 aprile 2009
ALLEGATO I

Requisiti fondamentali delle costruzioni

Le costruzioni, nel complesso e nelle loro singole parti, devono essere adatte all’uso cui sono destinate , tenuto conto della salute e della sicurezza delle persone interessate per tutto il ciclo di vita dei lavori .

I requisiti di base delle costruzioni devono essere soddisfatti per un periodo di tempo economicamente adeguato con una normale manutenzione.

1.   RESISTENZA MECCANICA E STABILITÀ

Le costruzioni devono essere concepite e costruite in modo che i carichi cui possono essere sottoposte durante la costruzione e l’uso non provochino:

(a)

il crollo, totale o parziale, della costruzione;

(b)

gravi deformazioni di inammissibile portata;

(c)

danni ad altre parti della costruzione, o a impianti principali o accessori, in seguito a una grave deformazione degli elementi portanti;

(d)

danni accidentali sproporzionati alla causa che li ha provocati.

2.   SICUREZZA IN CASO DI INCENDIO

Le costruzioni devono essere concepite e costruite in modo che, in caso di incendio:

(a)

la capacità portante dell’edificio possa essere garantita per un determinato periodo di tempo;

(b)

la produzione e la propagazione del fuoco e del fumo all’interno delle costruzioni siano limitate;

(c)

la propagazione del fuoco a costruzioni vicine sia limitata;

(d)

si tenga conto della sicurezza delle squadre di soccorso.

3.   IGIENE, SALUTE E AMBIENTE

Le costruzioni devono essere concepite e costruite in modo da non rappresentare una minaccia per l’igiene e la salute dei lavoratori, degli occupanti e dei vicini durante tutto il loro ciclo di vita e da non esercitare un impatto eccessivo, per tutto il loro ciclo di vita, sulla qualità dell’ambiente o sul clima, durante la loro costruzione, uso e demolizione, in particolare a causa di uno dei seguenti eventi:

(a)

sviluppo di gas tossici;

(b)

emissione di sostanze pericolose, composti organici volatili (VOC), gas a effetto serra o particolato pericoloso nell’aria interna o esterna;

(c)

emissione di radiazioni pericolose;

(d)

emissione di sostanze pericolose nell’acqua potabile, nelle falde freatiche, nelle acque o nel suolo marino;

(e)

scarico scorretto di acque reflue, emissione di gas di combustione o scorretta eliminazione di rifiuti solidi o liquidi;

(f)

presenza di umidità in parti o sulle superfici delle costruzioni.

4.   SICUREZZA NELL’IMPIEGO

Le costruzioni devono essere concepite e costruite in modo che il loro funzionamento o uso non comporti rischi inaccettabili di incidenti, come scivolamenti, cadute, collisioni, bruciature, folgorazioni, ferimenti a seguito di esplosioni.

5.   PROTEZIONE CONTRO IL RUMORE

Le costruzioni devono essere concepite e costruite in modo che il rumore cui sono sottoposti gli occupanti e le persone situate in prossimità si mantenga a livelli che non nuocciano alla loro salute e tali da consentire soddisfacenti condizioni di sonno, di riposo e di lavoro.

6.   RISPARMIO ENERGETICO E RITENZIONE DEL CALORE

Le costruzioni e i relativi impianti di riscaldamento, illuminazione, raffreddamento e aerazione devono essere concepiti e costruiti in modo che il consumo di energia durante l'uso sia moderato, tenuto conto delle condizioni climatiche del luogo e il benessere termico degli occupanti. I prodotti da costruzione devono inoltre essere efficienti dal punto di vista energetico e utilizzare meno energia possibile durante il loro ciclo di vita.

7.   USO SOSTENIBILE DELLE RISORSE NATURALI

Le costruzioni devono essere concepite, costruite e demolite in modo che l’uso delle risorse naturali sia sostenibile e garantisca almeno quanto segue:

(a)

la riciclabilità delle costruzioni, dei loro materiali e delle loro parti dopo demolizione;

(b)

la durata delle costruzioni;

(c)

l’uso nelle costruzioni di materie prime e secondarie ecologicamente compatibili.

Venerdi 24 aprile 2009
ALLEGATO II

Procedura per l’adozione del Documento Europeo di Valutazione (EAD) e il rilascio della Valutazione Tecnica Europea (ETA) per i prodotti da costruzione non coperti o coperti solo parzialmente da una norma armonizzata

1.

L’Organismo di Valutazione Tecnica (TAB) effettua la valutazione e rilascia la Valutazione Tecnica Europea (ETA) nell’area del prodotto per il quale esso è stato designato.

Le disposizioni del presente allegato relative ai costruttori si applicano anche agli importatori.

2.

L’elaborazione e l’adozione del Documento Europeo di Valutazione (EAD) avvengono in conformità ai punti da 2.1 a 2.11.

2.1.

In accordo con gli Organismi di Valutazione Tecnica (TAB) del mercato di destinazione prescelto, il TAB competente effettua la valutazione secondo le disposizioni del secondo contratto e del progetto di programma di lavoro, rilascia la corrispondente Valutazione Tecnica Europea e la trasmette alla Commissione e a tutti gli altri TAB designati per la stessa area di prodotto, di cui alla tabella 1 dell’allegato V.

2.2.

Il TAB cui perviene una richiesta di ETA (nel prosieguo, il “TAB responsabile”) per un prodotto da costruzione informa l’Organizzazione dei TAB, di cui all’articolo 25, paragrafo 1, e la Commissione del contenuto della richiesta e del riferimento alla decisione della Commissione per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione, che il TAB intende applicare a tale prodotto, o della mancanza di tale decisione della Commissione.

2.3.

D'intesa con gli altri TAB, il TAB competente effettua la valutazione secondo le disposizioni del secondo contratto e del progetto di programma di lavoro, rilascia la corrispondente Valutazione Tecnica Europea e la trasmette alla Commissione e a tutti gli altri TAB designati per le stesse aree di prodotto (cfr. tabella 1 dell’allegato V).

2.4.

Il TAB responsabile si procura, in collaborazione con il costruttore, le informazioni pertinenti sul prodotto e sul suo uso previsto. Il TAB responsabile informa il costruttore se il prodotto sia coperto, del tutto o in parte, da un’altra specifica tecnica armonizzata. Il TAB responsabile redige poi un primo contratto da stipulare con il costruttore, che definisca i termini per elaborare il programma di lavoro.

2.5.

Entro un mese dalla conclusione del primo contratto, il costruttore presenta al TAB responsabile una memoria tecnica sul prodotto, il suo uso previsto e le modalità di controllo della produzione in fabbrica, applicate dal costruttore.

2.6.

Entro u n mese dal ricevimento della memoria tecnica, il TAB responsabile prepara e invia al costruttore il progetto di secondo contratto e il progetto di programma di lavoro, contenente dettagli di tutti gli aspetti e le azioni che esso intraprenderà per valutare la prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotto rispetto al suo uso previsto. Il progetto di programma di lavoro comprende almeno le parti che seguono:

(a)

parte 1: il programma di valutazione, con i metodi di prova, di calcolo, di descrizione, i parametri e tutti gli altri mezzi, come i criteri di valutazione ritenuti adatti a identificare il prodotto, per valutare la prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotti rispetto all’uso previsto e gli aspetti di durata per le caratteristiche essenziali corrispondenti;

(b)

parte 2: le attività relative all’ispezione iniziale dell’impianto in cui è fabbricato il prodotto oggetto della richiesta;

(c)

parte 3: i luoghi in cui saranno effettuate le prove;

(d)

parte 4: tempo e costi previsti.

2.7.

Dopo la conclusione del secondo contratto, comprendente il programma di lavoro convenuto tra TAB responsabile e costruttore, il TAB responsabile invia la parte 1 del programma di lavoro e la parte della memoria tecnica contenente la descrizione del prodotto e del suo uso previsto, a tutti gli altri TAB designati per la stessa area di prodotti da costruzione, di cui alla tabella 1 dell’allegato V. Tali TAB danno vita a un gruppo di lavoro, coordinato dal TAB responsabile.

Il costruttore può richiedere al sopracitato gruppo di lavoro l’audizione di un esperto scientifico indipendente di sua scelta, al fine di completare le informazioni messe a disposizione dei TAB. Il gruppo di lavoro ha l’obbligo di procedere a tale audizione.

Entro due settimane dal ricevimento da parte di tutti i TAB interessati di tali documenti del TAB responsabile, il gruppo di lavoro redige il progetto di EAD, contenente i metodi di valutazione e i criteri della prestazione per le caratteristiche essenziali pertinenti, basati sulla parte 1 del programma di lavoro e sui contributi tecnici pertinenti e giustificati forniti dai suoi membri.

2.8.

Il progetto di EAD è poi comunicato dal TAB responsabile a tutti gli altri TAB, insieme alla parte della memoria tecnica contenente la descrizione del prodotto e del suo uso previsto.

Entro due settimane, gli altri TAB comunicano al TAB responsabile le informazioni pertinenti relative ai regolamenti edilizi nazionali e altre eventuali norme giuridiche o amministrative applicabili al prodotto e al suo uso previsto. Il TAB responsabile informa i membri del gruppo di lavoro e il costruttore del contenuto di tali contributi.

2.9.

Consultato il gruppo di lavoro, il TAB responsabile acclude tali contributi al progetto di EAD, che invia all’Organizzazione dei TAB di cui all’articolo 25, paragrafo 1. Dopo avere comunicato il progetto definitivo di EAD al costruttore, che ha una settimana per reagire, e previa consultazione di almeno un'organizzazione professionale nominata dal costruttore, qualora lo desideri, l’Organizzazione dei TAB approva l’EAD in quanto documento provvisorio. L’Organizzazione dei TAB invia una copia dell’EAD provvisorio approvato al costruttore e alla Commissione. Se, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento, la Commissione comunica le sue osservazioni sull’EAD provvisorio all’Organizzazione dei TAB, quest’ultima modifica l’EAD di conseguenza. Trascorso tale periodo, il TAB responsabile inizia i preparativi per effettuare la valutazione.

2.10.

Il TAB responsabile effettua la valutazione secondo le disposizioni dell’EAD provvisorio approvato e pubblicherà successivamente il corrispondente ETA.

2.11.

Non appena il TAB responsabile avrà pubblicato il primo ETA in base a un dato EAD provvisorio, quest’ultimo è corretto se necessario dall’Organizzazione dei TAB in base a una proposta del TAB responsabile. L’EAD finale è poi approvato dall’Organizzazione dei TAB e inviato alla Commissione. La Commissione pubblica il riferimento all’EAD definitivo nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

3.

Una volta pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il riferimento all’EAD definitivo, gli ETA chiesti successivamente, relativi a prodotti da costruzione con caratteristiche essenziali simili a quelle della prima richiesta per uso previsto, sono preparati in conformità a tale EAD definitivo.

4.

Un rappresentante della Commissione può partecipare, come osservatore, a tutte le riunioni del gruppo di lavoro di cui al punto 2.7.

5.

Se l’EAD non è approvato da tutti i TAB e dal costruttore, l’Organizzazione dei TAB sottopone la questione alla Commissione per un'adeguata soluzione.

Venerdi 24 aprile 2009
ALLEGATO III

1.

N. … (codice unico di identificazione del prodotto)

2.

Nome o marchio di identificazione e indirizzo del costruttore (del suo mandatario):

3.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del costruttore:

4.

Identificazione di prodotto (che ne permetta la tracciabilità) e menzione dell’uso generico previsto :

5.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme alle prestazioni dichiarate al punto 7.

6.

L’organismo …notificato (eventualmente nome e codice)

ha effettuato …(descrizione dell’intervento)

seguendo il sistema … (n). di valutazione e di verifica della costanza delle prestazioni

e ha rilasciato … (il certificato di conformità del prodotto, il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica, eventualmente, le relazioni di prova):

7.

Dichiarazione di prestazione (elenco, livelli o classi e riferimento alla specifica tecnica corrispondente/documentazione tecnica specifica usate per valutare la prestazione delle caratteristiche essenziali dichiarate)

Nome della caratteristica essenziale dichiarata

Livello o classe di prestazione della caratteristica essenziale dichiarata

Riferimento alla specifica tecnica armonizzata/documentazione tecnica specifica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firmato a nome e per conto di: …

(luogo e data del rilascio)

(nome e cognome, funzione) (firma)

Venerdi 24 aprile 2009
ALLEGATO IV

Sostanze pericolose da dichiarare nella dichiarazione di prestazione

1.     Sostanze estremamente problematiche

(a)

sostanze che figurano nell’elenco delle sostanze candidate all’autorizzazione di REACH (regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche (1);

(b)

sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) secondo REACH (regolamento (CE) n. 1907/2006);

(c)

sostanze molto persistenti o molto bioaccumulabili (vPvB) secondo REACH (regolamento (CE) n. 1907/2006);

(d)

sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione delle categorie 1 e 2 di cui alla direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (2).

2.     Sostanze oggetto di determinate classificazioni

Sostanze che rispondono ai criteri di classificazione di cui alla direttiva 67/548/CEE nelle seguenti categorie:

(a)

sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione della categoria 3;

(b)

sostanze caratterizzate da tossicità cronica (R48);

(c)

sostanze pericolose per l'ambiente con possibili effetti a lungo termine (R50-53);

(d)

sostanze pericolose per lo strato di ozono (R59);

(e)

sostanze che possono provocare sensibilizzazione in caso di inalazione (R42);

(f)

sostanze che possono provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43).

3.     Sostanze pericolose prioritarie

Sostanze pericolose prioritarie elencate nell'allegato X della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (3) (cd. “direttiva quadro Acque”).


(1)   GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(2)   GU 196 del 16.8.1967, pag. 1.

(3)   GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

Venerdi 24 aprile 2010
ALLEGATO V

Aree di prodotto e requisiti degli Organismi di Valutazione Tecnica

Tabella 1 –   Aree di prodotto

Codice dell’area

Area di prodotto

Famiglie di prodotti da costruzione

A

INGEGNERIA CIVILE

Geotessili e prodotti connessi - Impianti fissi per il traffico - Pavimentazioni, lastricature e rifiniture di strade - Granulati - Prodotti per la costruzione di strade - Condotte, serbatoi e accessori non in contatto con acqua destinata al consumo umano - Alloggiamenti per pavimenti comprese pavimentazioni sospese, strade e altre zone di traffico - Calcestruzzo asfaltico ultrasottile - Prodotti per reti fognarie - Protezione contro smottamenti - Sistemi di impermeabilizzazione per coperture di ponti da applicare liquidi - Giunti di dilatazione per i ponti stradali

B

UNITÀ DA COSTRUZIONE,TOTALMENTE/PARZIALMENTE PREFABBRICATE

Kit prefabbricati per costruzione di strutture e blocchi in legno - Kit per costruzione di celle frigorifere, kit per il rivestimento di celle frigorifere - Unità prefabbricate da costruzione - Kit per costruzione di strutture in cemento – Kit per costruzione di strutture metalliche

C

MATERIALI E COMPONENTI PORTANTI

Prodotti e accessori in legno per strutture - Cementi, calci e altri leganti idraulici – Acciaio per cemento armato e preteso - Prodotti e accessori per strutture metalliche – Prodotti per calcestruzzo, malta e malta liquida - Sostegni per strutture – Prodotti prefabbricati in cemento – Kit di scale prefabbricate – Travi e sostegni leggeri, compositi, a base di legno – Kit per la messa in tensione di strutture pretese - Bulloni di ancoraggio

D

RIVESTIMENTI PER TETTI ED EDIFICI

Kit per facciate a intercapedine – Coperture, lucernari, finestre per tetti e accessori – Prodotti in vetro piano, profilato e a blocchi - Porte e finestre esterne e interne, aperture e lucernari per tetti – Kit di impermeabilizzazione per tetti, applicati liquidi – Kit per rivestimenti di pareti esterne – Strutture di vetro incollato – Kit di membrane di impermeabilizzazione flessibili fissate meccanicamente al tetto – Kit di tettoie autoportanti trasparenti - Pannelli prefabbricati portanti pretesi con ossatura in legno e pannelli leggeri compositi autoportanti

E

COMPONENTI/KIT DA COSTRUZIONE INTERNI/ESTERNI

Impianti sanitari - Pannelli a base di legno - Muratura e prodotti connessi – Finiture interne ed esterne di pareti e soffitti - Prodotti in gesso – Kit divisori interni – Kit di rivestimento stagno per pavimenti e pareti di locali umidi – Kit di casseforme permanenti non portanti composti di blocchi o pannelli cavi di materiali isolanti e/o di calcestruzzo

F

RISCALDAMENTO/VENTILAZIONE/ISOLAMENTO

Camini, condotti e prodotti specifici – Apparecchi da riscaldamento - Prodotti per isolamento termico – Kit compositi per l’isolamento termico esterno – Kit per isolamento di tetti invertiti - Rivestimenti

G

SIGILLATURA/ADESIVI PER FISSAGGI

Adesivi da costruzione – Perni per giunti/connettori strutturali – Lastre da chiodatura tridimensionali - Bulloni d’ancoraggio/viti – Lastre per pareti in acciaio inossidabile. - Profilati cavi prefabbricati - Dispositivo di fissaggio per rivestimenti di pareti esterne e per tetti piatti o pendenti - Connettore per elementi sandwich in cemento – giunti di impermeabilizzazione al gas e all’acqua per condotte che attraversa pareti e pavimenti – Kit di profilati e giunti impermeabili - Mastici d’impermeabilizzazione per giunti – Fissaggi elastici sospesi – Tiranti - Fissaggi puntuali – Idrorepellenti e trattamenti per superfici - Dispositivi di fissaggio e livellamento per tetti, pareti e applicazioni interne - Prodotti di impermeabilizzazione/trattamenti

H

PROTEZIONE ANTINCENDIO E PRODOTTI CONNESSI

Allarmi antincendio, rivelatori d’incendi, impianti fissi di lotta antincendio, prodotti contro gli incendi e i fumi e di protezione contro le esplosioni – Dispositivi tagliafuoco e di circoscrizione del fuoco e prodotti di protezione dal fuoco.

I

INSTALLAZIONI ELETTRICHE

Tutti i prodotti da costruzione riferibili alle installazioni elettriche.

J

INSTALLAZIONI A GAS

Tutti i prodotti da costruzione riferibili alle installazioni a gas.

K

RIFORNIMENTO IDRICO E ACQUE REFLUE

Kit costituito da collettore con chiusura parzialmente meccanica, montato in un pozzetto senza collettore – Kit per chiusino, fatto di copertura e giunti multifunzione in plastica – Kit di condotte per acqua fredda e calda, anche destinata a uso umano - Sistemi di condotte di scarico e fogne, con o senza pressione – Raccordo flessibile per condotte di scarico e fogne, a gravità e a pressione - Toilette a compostazione


Tabella 2 –   Requisiti degli Organismi di Valutazione Tecnica

Competenza

Descrizione della competenza

Requisiti

1.

Analisi dei rischi

Individuare possibili rischi e benefici dell’uso di prodotti da costruzione innovativi in mancanza di informazioni tecniche confermate/consolidate riguardo alle loro prestazioni una volta impiegati nelle costruzioni.

Un TAB sarà indipendente dalle parti interessate e da ogni tipo di interesse particolare.

Un TAB disporrà inoltre di personale con le seguenti caratteristiche:

(a)

obiettività e solida capacità di giudizio tecnico;

(b)

conoscenza approfondita della normativa vigente e delle altre disposizioni degli Stati membri nelle aree di prodotto alle quali è designato;

(c)

comprensione generale della pratica costruttiva e conoscenza tecnica dettagliata nelle aree di prodotto alle quali è designato;

(d)

conoscenza dettagliata degli aspetti tecnici del processo di costruzione e dei rischi specifici ad esso connessi;

(e)

conoscenza dettagliata delle vigenti norme armonizzate e dei metodi di prova nelle aree di prodotto alle quali è designato;

(f)

adeguate competenze linguistiche.

2.

Fissare criteri tecnici

Tradurre il risultato di analisi dei rischi in criteri tecnici per valutare il comportamento e la prestazione dei prodotti da costruzione rispetto alla soddisfazione delle norme nazionali applicabili;

fornire l’informazione tecnica necessaria a chi partecipi al processo di costruzione come potenziali utenti dei prodotti da costruzione (costruttori, progettisti, contraenti, installatori).

3.

Fissare metodi di valutazione

Concepire e convalidare metodi (prove o calcoli) atti a valutare la prestazione dei prodotti da costruzione rispetto alle caratteristiche essenziali, tenendo conto dell’attuale stato della tecnica.

 

4.

Determinare il controllo specifico della produzione in fabbrica

Comprendere e valutare il processo di fabbricazione del prodotto specifico per individuare misure atte a garantire la costanza del prodotto durante la fabbricazione.

Riguardo al controllo della produzione in fabbrica, un TAB disporrà di personale con adeguate conoscenze della relazione tra processo produttivo e caratteristiche del prodotto.

5.

Valutare il prodotto

Riguardo alle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione valutarne le prestazioni in base a metodi e a criteri armonizzati.

Oltre ai requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3, un TAB disporrà dei mezzi necessari e dell’attrezzatura per valutare le prestazioni rispetto alle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione nell’ambito delle aree di prodotto alle quali è designato.

6.

Gestione generale

Garantire coerenza, affidabilità, obiettività e tracciabilità applicando costantemente adeguati metodi gestionali.

Un TAB disporrà di:

(a)

una documentazione comprovante il rispetto di comportamenti amministrativi corretti;

(b)

politiche e procedure di sostegno a favore della riservatezza delle informazioni sensibili in seno al TAB e a tutti i suoi partner;

(c)

un sistema di controllo dei documenti che garantisca registrazione, tracciabilità, manutenzione e archiviazione di tutti i documenti di lavoro;

(d)

un meccanismo di audit interno e di analisi gestionale per il regolare controllo della conformità ad appropriati metodi di gestione;

(e)

una procedura per trattare obiettivamente ricorsi e denunce.

Venerdi 24 aprile 2009
ALLEGATO VI

VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE

1.   SISTEMI DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE

1.1.

Sistema 1+ - Dichiarazione della prestazione rispetto alle caratteristiche essenziali del prodotto fatta dal costruttore in base agli elementi che seguono:

(a)

il costruttore effettua:

(i)

il controllo della produzione in fabbrica (FPC);

(ii)

altre prove su campioni prelevati in fabbrica secondo i piani di prova prescritti;

(b)

l’organismo notificato rilascia il certificato di conformità del prodotto fondandosi sui seguenti elementi:

(i)

determinazione del tipo di prodotto in base a prove del tipo (compreso il campionamento), a calcoli del tipo, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto;

(ii)

l’ispezione iniziale della fabbrica e dell’FPC;

(iii)

sorveglianza, valutazione e verifica continue dell’FPC;

(iv)

prova di controllo di campioni prelevati in fabbrica.

1.2.

Sistema 1 - Dichiarazione della prestazione rispetto alle caratteristiche essenziali del prodotto fatta dal costruttore in base agli elementi che seguono:

(a)

il costruttore effettua:

(i)

il controllo della produzione nella fabbrica;

(ii)

altre prove su campioni prelevati in fabbrica dal costruttore secondo i piani di prova prescritti;

(b)

l’organismo notificato rilascia il certificato di conformità del prodotto fondandosi sui seguenti elementi:

(i)

determinazione del tipo di prodotto in base a prove del tipo (compreso il campionamento), a calcoli del tipo, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto;

(ii)

l’ispezione iniziale della fabbrica e dell’FPC;

(iii)

sorveglianza, valutazione e verifica continue dell’FPC.

1.3.

Sistema 2+ - Dichiarazione della prestazione rispetto alle caratteristiche essenziali del prodotto fatta dal costruttore in base agli elementi che seguono:

(a)

il costruttore effettua:

(i)

determinazione del tipo di prodotto in base a prove del tipo (compreso il campionamento), a calcoli del tipo, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto;

(ii)

il controllo della produzione nella fabbrica;

(iii)

altre prove su campioni prelevati in fabbrica secondo i piani di prova prescritti;

(b)

l’organismo notificato rilascia il certificato di conformità dell’FPC fondandosi sui seguenti elementi:

(i)

l’ispezione iniziale della fabbrica e dell’FPC;

(ii)

sorveglianza, valutazione e verifica continue dell’FPC.

1.4.

Sistema 3 - Dichiarazione della prestazione rispetto alle caratteristiche essenziali del prodotto fatta dal costruttore in base agli elementi che seguono:

(a)

il costruttore effettua il controllo della produzione in fabbrica;

(b)

l’organismo notificato determina il tipo di prodotto in base alla prova del tipo (grazie al campionamento effettuato dal costruttore), al calcolo del tipo, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto.

1.5.

Sistema 4 - Dichiarazione della prestazione rispetto alle caratteristiche essenziali del prodotto fatta dal costruttore in base agli elementi che seguono:

(a)

il costruttore effettua:

(i)

la determinazione del tipo di prodotto in base a prove del tipo, a calcoli del tipo, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto;

(ii)

il controllo della produzione in fabbrica;

(b)

l’organismo notificato non ha mansioni da svolgere.

2.   ORGANISMI COINVOLTI NELLA VALUTAZIONE E NELLA VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE

Riguardo alla funzione degli organismi notificati coinvolti nella valutazione e nella verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione, si distingue tra:

(1)

organismo di certificazione un organismo notificato, governativo o no, munito della competenza e della responsabilità necessarie a rilasciare una certificazione conforme a determinate norme procedurali e gestionali;

(2)

organismo d’ispezione: un organismo notificato avente l’organizzazione, il personale, la competenza e l’integrità per svolgere, secondo criteri specificati, le seguenti funzioni: valutazione delle operazioni di controllo della qualità dei costruttori, raccomandazione che siano accettate e successivo audit nonché scelta e valutazione dei prodotti da costruzione in fabbrica, secondo criteri specifici;

(3)

laboratorio di prova: un laboratorio notificato che misura, esamina, verifica, calibra o determina in altro modo le caratteristiche o la prestazione dei materiali o dei prodotti da costruzione.


8.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 184/483


Venerdi 24 aprile 2009
Pagamenti transfrontalieri nella Comunità ***I

P6_TA(2009)0321

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità (COM(2008)0640 – C6-0352/2008 – 2008/0194(COD))

2010/C 184 E/81

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0640),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0352/2008),

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 25 marzo 2009, di approvare la proposta quale emendata, in conformità dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, primo trattino, del trattato CE,

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione giuridica (A6-0053/2009),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


Venerdi 24 aprile 2009
P6_TC1-COD(2008)0194

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 aprile 2009 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità e che abroga il regolamento (CE) n. 2560/2001

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (CE) n. 924/2009)


8.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 184/484


Venerdi 24 aprile 2009
Attività degli istituti di moneta elettronica ***I

P6_TA(2009)0322

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (COM(2008)0627 – C6-0350/2008 – 2008/0190(COD))

2010/C 184 E/82

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0627),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 47, paragrafo 2 e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0350/2008),

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 25 marzo 2009, di approvare la proposta quale emendata, in conformità dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, primo trattino, del trattato CE,

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0056/2009),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


Venerdi 24 aprile 2009
P6_TC1-COD(2008)0190

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 aprile 2009 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2009/110/CE)


8.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 184/485


Venerdi 24 aprile 2009
Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano ***I

P6_TA(2009)0323

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (COM(2008)0345 – C6-0220/2008 – 2008/0110(COD))

2010/C 184 E/83

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0345),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b) del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0220/2008),

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio con lettera del 1o aprile 2009 di approvare la proposta quale emendata, in conformità dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, primo trattino, del trattato CE,

vista la portata delle competenze attribuite alla Commissione dal futuro regolamento [recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano] («regolamento futuro»),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6-0087/2009),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

invita la Commissione a elaborare il proprio progetto di misura per l'attuazione del regolamento futuro con quella necessaria competenza tecnica che era palesemente presente durante le discussioni e prima della data di applicazione del regolamento futuro, affinché i suggerimenti più specifici del Parlamento per trattare alcuni aspetti tecnici possano essere presi in considerazione in tale progetto di misura;

4.

invita la Commissione a presentare tale progetto di misura al Parlamento europeo per uno scambio di opinioni prima di avviare la procedura di regolamentazione con controllo, al fine di facilitare l'esercizio dei diritti di partecipazione del Parlamento;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


Venerdi 24 aprile 2009
P6_TC1-COD(2008)0110

Posizione del Parlamento europeo definito in prima lettura il 24 aprile 2009 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale)

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (CE) n. 1069/2009)


8.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 184/486


Venerdi 24 aprile 2009
Meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri *

P6_TA(2009)0324

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 332/2002 che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (COM(2009)0169 – C6-0134/2009 – 2009/0053(CNS))

2010/C 184 E/84

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2009)0169),

visto l'articolo 308 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0134/2009),

visti il regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (1) e la posizione del Parlamento del 6 settembre 2001 sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (2),

viste la sua posizione del 20 novembre 2008 (3) sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 332/2002 e la sua risoluzione della stessa data sull'istituzione di un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (4),

visto il parere della Banca centrale europea del 20 aprile 2009 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 332/2002 che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri,

visti gli articoli 51 e 134 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0268/2009),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai governi degli Stati membri.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 1

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 332/2002

Articolo 3 bis

La Commissione e gli Stati membri interessati concludono un memorandum di intesa che illustra le condizioni stabilite dal Consiglio.

La Commissione e gli Stati membri interessati concludono un memorandum di intesa che illustra le condizioni stabilite dal Consiglio. La Commissione trasmette tale memorandum d'intesa al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento 2

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 332/2002

Articolo 5

1.   La Commissione adotta le misure necessarie per accertare a intervalli regolari, in collaborazione con il Comitato economico e finanziario, che la politica economica dello Stato membro beneficiario di un prestito della Comunità risponda al programma di riassetto e alle altre eventuali condizioni decise dal Consiglio a norma dell'articolo 3. A tale scopo, lo Stato membro mette a disposizione della Commissione tutte le informazioni necessarie e coopera pienamente con la stessa. In funzione dei risultati dell'accertamento e previo parere del Comitato economico e finanziario, la Commissione decide riguardo al versamento delle quote successive.

1.   La Commissione adotta le misure necessarie per accertare a intervalli regolari, in collaborazione con il Comitato economico e finanziario, che la politica economica dello Stato membro beneficiario di un prestito della Comunità risponda al programma di riassetto e alle altre eventuali condizioni decise dal Consiglio a norma dell'articolo 3 nonché al memorandum d'intesa di cui all'articolo 3 bis . A tale scopo, lo Stato membro mette a disposizione del Parlamento europeo e della Commissione tutte le informazioni necessarie e coopera pienamente con quest'ultima . In funzione dei risultati dell'accertamento e previo parere del Comitato economico e finanziario, la Commissione decide riguardo al versamento delle quote successive.

Il Consiglio decide sulle eventuali modifiche da apportare alle condizioni di politica economica stabilite inizialmente.

2.   Il Consiglio decide sulle eventuali modifiche da apportare alle condizioni di politica economica stabilite inizialmente in linea con i principali obiettivi economici della Comunità .

Emendamento 3

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 6 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 332/2002

Articolo 10

 

6 bis.

L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

Il Consiglio esamina ogni due anni, in base a una relazione presentatagli dalla Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo e previo parere del Comitato economico e finanziario, se il meccanismo istituito continui ad essere adeguato, nel suo principio di base, nelle sue modalità e nei suoi massimali, alle esigenze che hanno indotto a istituirlo.»


(1)  GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1.

(2)  GU C 72 E del 21.3.2002, pag. 312.

(3)  Testi approvati, P6_TA(2008)0560.

(4)  Testi approvati, P6_TA(2008)0562.


8.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 184/488


Venerdi 24 aprile 2009
Tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi *

P6_TA(2009)0325

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (COM(2008)0727 – C6-0464/2008 – 2008/0215(CNS))

2010/C 184 E/85

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0727),

visto l'articolo 94 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0464/2008),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione giuridica (A6-0244/2009),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 26

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 9 bis (nuovo)

 

(9 bis)

Conformemente alle decisioni del Consiglio ECOFIN del maggio 1999 e del novembre 2000, la scelta iniziale di escludere tutti i prodotti finanziari innovativi dal campo di applicazione della direttiva 2003/48/CE era accompagnata da una dichiarazione esplicita secondo la quale tale questione sarebbe stata riesaminata in occasione della prima revisione della direttiva stessa, al fine di trovare una definizione per tutti i titoli equivalenti ai crediti, garantendo così l'efficacia della direttiva in un contesto mutevole e prevenendo distorsioni di mercato. È dunque opportuno includere nel campo di applicazione della direttiva tutti i prodotti finanziari innovativi. La definizione di pagamento di interessi deve pertanto riferirsi ad ogni introito derivante da investimenti di capitale il cui rendimento sia fissato ex ante e la cui transazione generi proventi sostanzialmente analoghi agli interessi. Allo scopo di garantirne una coerente interpretazione in tutti gli Stati membri, tale disposizione va completata con un elenco dei prodotti finanziari interessati. La Commissione dovrebbe adottare detto elenco secondo la procedura di regolamentazione stabilita nella decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (1).

Emendamento 1

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 10 bis (nuovo)

 

(10 bis)

La Comunità dovrebbe promuovere la governance globale in materia fiscale, conformemente alle conclusioni del Consiglio del 23 ottobre 2006, che hanno invitato la Commissione a vagliare la possibilità di negoziare accordi particolari con Hong Kong, Macao e la Repubblica di Singapore sulla tassazione dei risparmi, allo scopo di concludere un accordo internazionale finalizzato all'applicazione di misure equivalenti a quelle attuate dagli Stati membri ai sensi della direttiva 2003/48/CE.

Emendamento 2

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 12 bis (nuovo)

 

(12 bis)

Nelle conclusioni del Consiglio del 21 gennaio 2003 si è considerato che gli Stati Uniti d'America applicano misure equivalenti a quelle previste dalla direttiva 2003/48/CE. Al fine di garantire un'imposizione effettiva, è tuttavia opportuno ricondurre alcune forme e dispositivi giuridici nel campo di applicazione dell'allegato I della direttiva 2003/48/CE.

Emendamento 3

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 13 bis (nuovo)

 

(13 bis)

All'atto della revisione del funzionamento della direttiva 2003/48/CE, la Commissione dovrebbe prestare particolare attenzione a determinati tipi di reddito da capitale, quali il reddito risultante da prodotti di assicurazione sulla vita, le rendite, gli swaps e alcune pensioni, non ancora rientranti nel campo di applicazione di tale direttiva.

Emendamento 4

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto -1 (nuovo)

Direttiva 2003/48/CE

Considerando 8

 

-1)

Il considerando 8 è sostituito dal seguente:

«(8)

La presente direttiva ha il duplice obiettivo di consentire, da un lato, che i redditi da risparmio sotto forma di pagamento di interessi corrisposti in uno Stato membro a beneficiari effettivi che siano persone fisiche, residenti ai fini fiscali in un altro Stato membro, siano soggetti a un'imposizione effettiva secondo la legislazione del loro Stato membro di residenza e, dall'altro, di garantire un minimo di imposizione effettiva dei redditi da risparmio sotto forma di interessi corrisposti in uno Stato membro a beneficiari effettivi che siano persone fisiche, residenti ai fini fiscali in un altro Stato membro.»

Emendamento 5

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto -1 bis (nuovo)

Direttiva 2003/48/CE

Considerando 19

 

-1 bis)

Il considerando 19 è sostituito dal seguente:

«19)

Gli Stati membri che applicano la ritenuta alla fonte dovrebbero trasferire la maggior parte del gettito derivante dalla ritenuta alla fonte allo Stato membro di residenza del beneficiario effettivo degli interessi. La parte di gettito che gli Stati membri interessati riescono a trattenere alla fonte dovrebbe essere proporzionata ai costi amministrativi sostenuti per la gestione del meccanismo di ripartizione del gettito, tenendo conto dei costi che si sosterrebbero nello scambio delle informazioni.»

Emendamento 6

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto -1 ter (nuovo)

Direttiva 2003/48/CE

Considerando 24 bis (nuovo)

 

-1 ter)

È aggiunto il seguente considerando:

«(24 bis)

Fino a quando Hong Kong, Singapore e altri paesi e territori elencati nell'allegato I non applicheranno misure identiche o equivalenti a quelle previste dalla presente direttiva, la fuga di capitali verso tali paesi e territori potrebbe compromettere il conseguimento degli obiettivi della presente direttiva. È quindi necessario che la Comunità prenda iniziative adeguate per garantire il raggiungimento, con tali paesi e territori, di un accordo che preveda l'applicazione di dette misure.»

Emendamento 7

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto -1 quater (nuovo)

Direttiva 2003/48/CE

Articolo 1 – paragrafo 1

 

-1 quater)

All'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.     La presente direttiva ha come obiettivi:

di permettere che i redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi corrisposti in uno Stato membro a beneficiari effettivi che siano persone fisiche, residenti ai fini fiscali in un altro Stato membro, siano soggetti a un'effettiva imposizione secondo la legislazione di quest'ultimo Stato membro;

di garantire un minimo di imposizione effettiva dei redditi da risparmio sotto forma di interessi corrisposti in uno Stato membro a beneficiari effettivi che siano persone fisiche, residenti ai fini fiscali in un altro Stato membro.»

Emendamento 8

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2003/48/CE

Articolo 1 – paragrafo 2

«2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i compiti necessari per l'attuazione della presente direttiva siano eseguiti dagli agenti pagatori stabiliti sul loro territorio, a prescindere dal luogo di stabilimento del debitore del credito, o dell'emittente del titolo, che produce il pagamento di interessi.»

«2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i compiti necessari per l'attuazione della presente direttiva siano eseguiti dagli operatori economici e dagli agenti pagatori stabiliti sul loro territorio, a prescindere dal luogo di stabilimento del debitore del credito, o dell'emittente del titolo, che produce il pagamento di interessi.»

Emendamento 9

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2 – lettera a – punto i

Direttiva 2003/48/CE

Articolo 2 – paragrafo 1 – alinea

Ai fini della presente direttiva, e fatto salvo il disposto dell'articolo 4, paragrafo 2, per «beneficiario effettivo» si intende qualsiasi persona fisica che percepisce un pagamento di interessi o qualsiasi persona fisica a favore della quale è attribuito un pagamento di interessi, a meno che essa dimostri che tale pagamento non è stato percepito o attribuito a suo vantaggio, ossia:

1.   Ai fini della presente direttiva, e fatto salvo il disposto dell'articolo 4, paragrafo 2, per «beneficiario effettivo» si intende qualsiasi persona fisica che percepisce o che dovrebbe avere percepito un pagamento di interessi o qualsiasi persona fisica a favore della quale è attribuito o dovrebbe essere attribuito un pagamento di interessi, a meno che essa dimostri che tale pagamento non è stato percepito o attribuito a suo vantaggio, ossia:

Emendamento 10

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2003/48/CE

Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

b)

per le relazioni contrattuali avviate o, in mancanza di relazioni contrattuali, per le transazioni effettuate a decorrere dal 1o gennaio 2004, l'agente pagatore determina l'identità del beneficiario effettivo costituita dal nome, dall'indirizzo, dal luogo e dalla data di nascita e, se il beneficiario effettivo ha il proprio indirizzo o prova in altro modo di avere la residenza fiscale in uno degli Stati membri di cui all'allegato II, dal codice fiscale o dato equivalente attribuito da tale Stato membro.

b)

per le relazioni contrattuali avviate o, in mancanza di relazioni contrattuali, per le transazioni effettuate a decorrere dal 1o gennaio 2004, l'agente pagatore determina l'identità del beneficiario effettivo costituita dal nome, dall'indirizzo, dal luogo e dalla data di nascita e, se il beneficiario effettivo ha il proprio indirizzo o prova in altro modo di avere la residenza fiscale in uno degli Stati membri di cui all'allegato II, dal codice fiscale o dato equivalente attribuito da tale Stato membro , quando tale codice fiscale o dato equivalente risulti dalla documentazione presentata per l'identificazione .

Emendamento 11

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2003/48/CE

Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 2

I dati di cui alla lettera b) del primo comma vengono determinati sulla base del passaporto o della carta di identità ufficiale o di un altro documento ufficiale di cui all'allegato II presentato dal beneficiario effettivo. I dati di tale tipo che non compaiono sul passaporto, sulla carta di identità ufficiale o sul documento ufficiale vengono stabiliti sulla base di qualsiasi altro documento ufficiale attestante l'identità presentato dal beneficiario effettivo e rilasciato da un'autorità pubblica del paese in cui quest'ultimo ha il proprio indirizzo o prova in altro modo di avere la residenza fiscale.

I dati di cui alla lettera b) del primo comma vengono determinati sulla base di un passaporto o di una carta di identità ufficiale o di un altro documento ufficiale di cui all'allegato II presentato dal beneficiario effettivo. I dati di tale tipo che non compaiono su un passaporto, su una carta di identità ufficiale o su un altro documento ufficiale vengono stabiliti sulla base di qualsiasi altro documento ufficiale attestante l'identità presentato dal beneficiario effettivo e rilasciato da un'autorità pubblica del paese in cui quest'ultimo ha il proprio indirizzo o prova in altro modo di avere la residenza fiscale.

Emendamento 12

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2003/48/CE

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 2

Ai fini del primo comma, la sede di direzione effettiva di un dispositivo giuridico si considera situata nel paese in cui ha l'indirizzo permanente la persona che in via principale ne detiene la titolarità e ne gestisce i beni e i redditi.

Ai fini del primo comma, la sede di direzione effettiva di un dispositivo giuridico si considera situata nel paese in cui ha l'indirizzo permanente la persona che in via principale ne detiene la titolarità e ne gestisce i beni o i redditi.

Emendamento 13

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2003/48/CE

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 7

Qualsiasi operatore economico che effettua o attribuisce un pagamento di interessi a un'entità o dispositivo giuridico di cui all'elenco che figura nell'allegato III comunica all'autorità competente del suo Stato membro di stabilimento la denominazione e la sede di direzione effettiva dell'entità o, nel caso di un dispositivo giuridico, il nome e l'indirizzo permanente della persona che in via principale ne detiene la titolarità e ne gestisce i beni e i redditi, e l'importo totale degli interessi pagati o attribuiti all'entità o dispositivo giuridico. Se la sede di direzione effettiva dell'entità o del dispositivo giuridico si trova in un altro Stato membro, l'autorità competente trasmette tali informazioni all'autorità competente dell'altro Stato membro.

Qualsiasi operatore economico che effettua o attribuisce un pagamento di interessi a un'entità o dispositivo giuridico di cui all'elenco che figura nell'allegato III comunica all'autorità competente del suo Stato membro di stabilimento la denominazione e la sede di direzione effettiva dell'entità o, nel caso di un dispositivo giuridico, il nome e l'indirizzo permanente della persona che in via principale ne detiene la titolarità e ne gestisce i beni o i redditi, e l'importo totale degli interessi pagati o attribuiti all'entità o dispositivo giuridico. Se la sede di direzione effettiva dell'entità o del dispositivo giuridico si trova in un altro Stato membro, l'autorità competente trasmette tali informazioni all'autorità competente dell'altro Stato membro.

Emendamento 14

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2003/48/CE

Articolo 4 – paragrafo 3

3.     Le entità o i dispositivi giuridici di cui al paragrafo 2 le cui attività o i cui redditi non sono immediatamente attribuibili ad alcun beneficiario effettivo al momento del ricevimento di un pagamento di interessi possono scegliere di essere trattati, ai fini della presente direttiva, come organismi d'investimento collettivo o altri fondi o sistemi di investimento collettivo di cui al paragrafo 2, lettera a).

Se un'entità o dispositivo giuridico esercita tale opzione, lo Stato membro in cui ha la sede di direzione effettiva rilascia un certificato a tale effetto. L'entità o dispositivo giuridico presenta il certificato all'operatore economico che effettua o attribuisce il pagamento di interessi.

Gli Stati membri defniscono norme dettagliate riguardo a questa opzione per le entità e gli istituti giuridici la cui sede di direzione effettiva si trova sul loro territorio e garantiscono che l'entità o il dispositivo giuridico che ha esercitato tale opzione agisca come agente pagatore ai sensi del paragrafo 1, a concorrenza dell'intero importo dei pagamenti di interessi ricevuti, in ogni occasione in cui un beneficiario effettivo ha immediatamente diritto alle sue attività o ai suoi redditi.

soppresso

Emendamento 27

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2003/48/CE

Articolo 6 – paragrafo -1 (nuovo)

 

-1.     Fatte salve le disposizioni stabilite nei paragrafi seguenti di questo articolo, il principio generale della presente direttiva è che per «pagamento di interessi» si intende ogni introito derivante da investimenti di capitale il cui rendimento sia fissato ex ante e la cui transazione generi proventi sostanzialmente analoghi agli interessi. Allo scopo di garantirne una coerente interpretazione in tutti gli Stati membri, tale disposizione è completata da un elenco dei prodotti finanziari interessati. La Commissione adotta detto elenco entro … [data specificata all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2009/…/CE del Consiglio che modifica la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi] secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 18 ter, paragrafo 2, della presente direttiva.

Emendamento 15

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2003/48/CE

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c – punto ii

ii)

entità o dispositivi giuridici che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 4, paragrafo 3;

soppresso

Emendamento 16

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2003/48/CE

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera d – punto ii

ii)

entità o dispositivi giuridici che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 4, paragrafo 3;

soppresso

Emendamento 35

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Directive 2003/48/EC

Articolo 6 – comma 1 – lettera e

e)

profitti derivanti da contratti di assicurazione vita che prevedano una copertura contro il rischio biometrico che, espressa come media sulla durata del contratto, sia inferiore al 5 % del capitale assicurato e il rendimento effettivo dei quali sia interamente legato agli interessi o redditi dei tipi di cui alle lettere a), a bis), b), c) e d); a tale scopo si considerano profitti dei contratti di assicurazione vita qualsiasi differenza fra gli importi erogati a titolo di un contratto di assicurazione vita e la somma di tutti i pagamenti effettuati all’assicuratore a titolo dello stesso contratto.

e)

per i contratti di assicurazione:

i)

la differenza fra la prestazione assicurativa e il cumulo dei premi versati in caso di riscatto del contratto per assicurazioni pensionistiche miste, sempre che non si tratti di un vitalizio;

(ii)

profitti derivanti da contratti di assicurazione vita che prevedano una copertura contro il rischio biometrico che, espressa come media sulla durata del contratto, sia inferiore al 10 % del capitale assicurato iniziale, il cui rendimento effettivo sia interamente legato agli interessi o sia espresso o direttamente legato a quote e le cui attività sottostanti siano investite per oltre il 40 % in redditi dei tipi di cui alle lettere a), a bis), b), c) e d).

Allorché per un contratto di assicurazione a capitale variabile un agente pagatore non disponga di informazioni circa la percentuale delle attività sottostanti investita in crediti o nei titoli in questione, tale percentuale si considera superiore al 40 %.

A tale scopo si considerano profitti da contratti di assicurazione vita qualsiasi differenza fra gli importi erogati a titolo di un contratto di assicurazione vita e la somma di tutti i pagamenti effettuati all'assicuratore a titolo dello stesso contratto.

Qualora il sottoscrittore del contratto, la persona assicurata e il beneficiario non siano gli stessi, la copertura contro il rischio biometrico si considera inferiore al 10 %.

Emendamento 36

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2003/48/CE

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

 

e bis)

Proventi da prodotti strutturati. I prodotti strutturati sono titoli per i quali l'ammontare del rendimento dovuto dipende dall'evoluzione di parametri di base concordati di qualsivoglia natura. Viene considerata reddito anche la differenza fra il costo dell'acquisizione e le entrate provenienti da cessione, rimborso o riscatto del prodotto strutturato;

Emendamento 37

Poposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2003/48/CE

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera e ter (nuova)

 

e ter)

dividendi riscossi da un istituto finanziario o di credito per conto del beneficiario effettivo.

Emendamento 18

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2003/48/CE

Articolo 6 – paragrafo 9

9.   Il reddito di cui al paragrafo 1, lettera a bis), viene considerato un pagamento di interessi solo nella misura in cui i titoli che producono tale reddito sono stati emessi per la prima volta a decorrere dal 1o dicembre 2008 .

9.   Il reddito di cui al paragrafo 1, lettera a bis), viene considerato un pagamento di interessi solo nella misura in cui i titoli che producono tale reddito sono stati emessi per la prima volta sei mesi dopo la data di pubblicazione della presente direttiva o dopo tale data .

Emendamento 19

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2003/48/CE

Articolo 6 – paragrafo 10

10.   I profitti dei contratti di assicurazione vita vengono considerati un pagamento di interessi in conformità al paragrafo 1, lettera e), solo nella misura in cui i contratti di assicurazione vita che danno origine a tali profitti sono stati sottoscritti per la prima volta a decorrere dal 1o dicembre 2008 .

10.   I profitti dei contratti di assicurazione vita vengono considerati un pagamento di interessi in conformità al paragrafo 1, lettera e), solo nella misura in cui i contratti di assicurazione vita che danno origine a tali profitti sono stati sottoscritti per la prima volta almeno sei mesi dopo la data di pubblicazione della presente direttiva o dopo tale data .

Emendamento 20

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)

Direttiva 2003/48/CE

Articolo 10 – paragrafo 2

 

(5 bis)

All'articolo 10, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«Il periodo transitorio termina al più tardi il 1o luglio 2014 o alla fine del primo esercizio tributario successivo all'ultima delle date in appresso, a condizione che tali date non siano successive al 1o luglio 2014:

la data di entrata in vigore dell'ultimo accordo tra la Comunità europea, a seguito di una decisione all'unanimità del Consiglio, e i seguenti paesi: Confederazione svizzera, Principato del Liechtenstein, Repubblica di San Marino, Principato di Monaco, Principato di Andorra, che prevede lo scambio di informazioni su richiesta come definito nel modello di accordo dell'OCSE sullo scambio di informazioni in materia fiscale del 18 aprile 2002 (in seguito denominato “modello di accordo dell'OCSE”) riguardo ai pagamenti di interessi, quali definiti nella presente direttiva, corrisposti da agenti pagatori stabiliti nei rispettivi territori a beneficiari effettivi residenti nel territorio cui si applica la direttiva, oltre all'applicazione simultanea da parte degli stessi paesi di una ritenuta alla fonte su tali pagamenti ad un'aliquota definitiva per i periodi corrispondenti di cui all'articolo 11, paragrafo 1,

la data in cui il Consiglio conviene all'unanimità che gli Stati Uniti d'America si sono impegnati a procedere allo scambio di informazioni su richiesta come definito nel modello di accordo dell'OCSE riguardo ai pagamenti di interessi, quali definiti nella presente direttiva, corrisposti da agenti pagatori stabiliti nel loro territorio a beneficiari effettivi residenti nel territorio cui si applica la direttiva,

la data in cui il Consiglio conviene all'unanimità che Hong Kong, Singapore e altri paesi e territori elencati nell'allegato I si sono impegnati a procedere allo scambio di informazioni su richiesta come definito nel modello di accordo dell'OCSE riguardo ai pagamenti di interessi, quali definiti nella presente direttiva, corrisposti da agenti pagatori stabiliti nel loro territorio a beneficiari effettivi residenti nel territorio cui si applica la direttiva.»

Emendamento 21

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 6 bis (nuovo)

Direttiva 2003/48/CE

Articolo 12 – paragrafi 1 e 2

 

6 bis)

All'articolo 12, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.    Gli Stati membri che prelevano una ritenuta alla fonte ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1 trattengono il 10 % del gettito di tale ritenuta e trasferiscono il 90 % allo Stato membro di residenza del beneficiario effettivo degli interessi.

2.   Gli Stati membri che prelevano una ritenuta alla fonte ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5, trattengono il 10 % del gettito di tale ritenuta e trasferiscono il 90 % agli altri Stati membri nella stessa proporzione applicata per i trasferimenti effettuati a norma del paragrafo 1 del presente articolo.»

Emendamento 22

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 10

Direttiva 2003/48/CE

Articolo 18

(10)

All' articolo 18 la prima frase è sostituita dalla seguente:

«La Commissione presenta al Consiglio ogni tre anni una relazione sul funzionamento della presente direttiva sulla base delle statistiche di cui all'allegato V, che ogni Stato membro fornisce alla Commissione.»

(10)

L' articolo 18 è sostituito dal seguente:

«Articolo 18

Riesame

1.     Entro il 31 dicembre 2010 la Commissione presenta uno studio comparativo che analizza i vantaggi e le debolezze sia del sistema di scambio delle informazioni che del sistema della ritenuta alla fonte, così da valutare l'obiettivo di un'effettiva soppressione della frode e dell'evasione fiscale. Lo studio comparativo dovrebbe prendere in considerazione, in particolare, gli aspetti della trasparenza, del rispetto della sovranità fiscale degli Stati membri, della giustizia fiscale e dell'onere amministrativo relativ

2.    La Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento europeo ogni tre anni una relazione sul funzionamento della presente direttiva sulla base delle statistiche di cui all'allegato V, che ogni Stato membro fornisce alla Commissione. Sulla base di tali relazioni e dello studio di cui al paragrafo 1, e in particolare in relazione alla fine del periodo transitorio di cui all'articolo 10, paragrafo 2, la Commissione propone al Consiglio, se del caso, le modifiche alla direttiva che appaiono necessarie per garantire un'imposizione effettiva sui redditi da risparmio e per eliminare distorsioni indesiderate della concorrenza.

3.     Nel quadro dello studio e delle relazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione esamina in particolare se sia opportuno estendere il campo di applicazione della presente direttiva a tutte le fonti di redditi finanziari, compresi i dividendi e le plusvalenze, nonché ai pagamenti effettuati a tutte le persone giuridiche.»

Emendamento 23

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 11

Direttiva 2003/48/CE

Articolo 18 ter – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

3 bis.     La Commissione, assistita dal comitato, valuta ogni due anni, a decorrere dal 1o gennaio 2010, le procedure, i documenti e i formati di cui all'articolo 18 bis e adotta le misure necessarie per il loro perfezionamento, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18 ter, paragrafo 2.

Emendamento 24

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato – punto 2

Direttiva 2003/48/CE

Allegato I

TESTO DELLA COMMISSIONE

Venerdi 24 aprile 2009
ALLEGATO I

“Elenco delle forme giuridiche delle entità e dei dispositivi giuridici a cui si applica l'articolo 2, paragrafo 3, poiché la loro sede di direzione effettiva si trova nel territorio di paesi o giurisdizioni specifici

1.

Entità o dispositivi giuridici la cui sede di direzione effettiva si trova in un paese o in una giurisdizione al di fuori dell'ambito territoriale della direttiva quale definito all'articolo 7 e diversi da quelli elencati all'articolo 17, paragrafo 2:

Antigua e Barbuda

International business company

Bahamas

Trust

Foundation (Fondazione)

International business company

Bahrein

Financial trust

Barbados

Trust

Belize

Trust

International business company

Bermuda

Trust

Brunei

Trust

International business company

International trust

International Limited Partnership

Isole Cook

Trust

International trust

International company (Società internazionale)

International partnership

Costa Rica

Trust

Gibuti

Società esente

Trust (straniero)

Dominica

Trust

International business company

Figi

Trust

Polinesia francese

Société (Società)

Société de personnes (Società di persone)

Société en participation (Associazione in partecipazione)

Trust (straniero)

Guam

Company (Società di capitali)

Sole proprietorship (Impresa individuale)

Società di persone

Trust (straniero)

Guatemala

Trust

Fundación (Fondazione)

Hong Kong

Trust

Kiribati

Trust

Labuan (Malesia)

Offshore company

Malaysian offshore bank

Offshore limited partnership

Offshore trust

Libano

Società che beneficiano del regime delle società offshore

Macao

Trust

Fundação (Fondazione)

Maldive

Tutte le società di capitali, società di persone e trust stranieri

Isole Marianne settentrionali

Foreign sales corporation

Offshore banking corporation

Trust (straniero)

Isole Marshall

Trust

Maurizio

Trust

Global business company cat. 1 and 2

Micronesia

Company (Società)

Società di persone

Trust (straniero)

Nauru

Trusts/nominee company

Company (Società)

Società di persone

Impresa individuale

Disposizioni testamentarie straniere

Patrimonio straniero

Altre forme di società negoziate con il governo

Nuova Caledonia

Société (Società)

Société civile (Società civile)

Société de personnes (Società di persone)

Impresa comune

Successione

Trust (straniero)

Niue

Trust

International business company

Panama

Fideicomiso (Trust)

Fundación de interés privado (Fondazione)

Palau

Company (Società)

Società di persone

Impresa individuale

Ufficio di rappresentanza

Credit union (Cooperativa finanziaria)

Cooperative (Cooperativa)

Trust (straniero)

Filippine

Trust

Porto Rico

Estate

Trust

International banking entity

Saint Kitts e Nevis

Trust

Foundation (Fondazione)

Società esente

Saint Lucia

Trust

Saint Vincent e Grenadine

Trust

Samoa

Trust

International trust

International company (Società internazionale)

Offshore bank

Offshore insurance company

International partnership

Limited partnership

Seicelle

Trust

International business company

Singapore

Trust

Isole Salomone

Company (Società di capitali)

Partnership (Società di persone)

Trust

Sudafrica

Trust

Tonga

Trust

Tuvalu

Trust

Provident fund (Fondo di previdenza)

Emirati arabi uniti

Trust

Isole Vergini americane

Trust

Società esente

Uruguay

Trust

Vanuatu

Trust

Società esente

International company (Società internazionale)

2.

Entità e dispositivi giuridici la cui sede di direzione effettiva si trova in un paese o una giurisdizione di cui all'articolo 17, paragrafo 2, e ai quali, in attesa dell'adozione da parte del paese o della giurisdizione in questione di disposizioni equivalenti a quelle dell'articolo 4, paragrafo 2, si applica l'articolo 2, paragrafo 3:

Andorra

Trust

Anguilla

Trust

Aruba

Stichting (Fondazione)

Società che beneficiano del regime delle società offshore

Isole Vergini britanniche

Trust

International business company

Isole Cayman

Trust

Società esente

Guernsey

Trust

Zero tax company (Società soggetta a imposta ad aliquota zero)

Isola di Man

Trust

Jersey

Trust

Liechtenstein

Anstalt (Trust)

Stiftung (Fondazione)

Monaco

Trust

Fondation (Fondazione)

Montserrat

Trust

Antille olandesi

Trust

Stichting (Fondazione)

San Marino

Trust

Fondazione

Svizzera

Trust

Fondazione

Turks e Caicos

Società esente

Limited partnership

Trust”

EMENDAMENTO

Venerdi 24 aprile 2009
ALLEGATO I

1.

Le forme giuridiche delle entità e dei dispositivi giuridici cui si applica l'articolo 2, paragrafo 3 includono:

le compagnie a responsabilità limitata per azioni, per garanzia o in base ad un altro meccanismo;

le società a responsabilità limitata per azioni, per garanzia o in base ad un altro meccanismo;

le compagnie o le società internazionali;

le compagnie o le società commerciali internazionali;

le compagnie o le società esenti;

le compagnie o le società strutturate in celle patrimonialmente distinte;

le compagnie o le società strutturate in celle con personalità giuridica;

le banche internazionali, comprese le compagnie di denominazione simile;

le banche offshore, comprese le compagnie di denominazione simile;

le compagnie o le società di assicurazione;

le compagnie o le società di riassicurazione;

le cooperative;

le cooperative di credito;

le società di persone di qualsiasi tipo, fra cui, in particolare, quelle in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, internazionali e commerciali internazionali;

le società in partecipazione;

i trust;

le strutture di liquidazione;

le fondazioni;

le successioni;

i fondi di qualsiasi tipo;

le succursali di qualsiasi entità o dispositivo qui elencato;

gli uffici di rappresentanza di qualsiasi entità o dispositivo qui elencato;

le sedi permanenti di qualsiasi entità e dispositivo qui elencato;

la fondazione multiforme, qualunque sia la sua descrizione.

2.

I paesi o le giurisdizioni specifici al di fuori dell'ambito territoriale della direttiva quale definito all'articolo 7 e diversi da quelli elencati all'articolo 17, paragrafo 2, nei quali l'articolo 2, paragrafo 3 si applica per quanto attiene alle forme giuridiche delle entità e dei dispositivi giuridici di cui nella parte 1 del presente allegato se vi si trova la loro sede di direzione effettiva sono, fra l'altro:

Anjouan

Antigua e Barbuda

Bahamas

Bahrein

Barbados

Belize

Bermuda

Brunei

Isole Cook

Costa Rica

Gibuti

Dominica

Dubai

Isole Figi

Polinesia francese

Ghana

Grenada

Guam

Guatemala

Hong Kong

Kiribati

Labuan (Malesia)

Libano

Liberia

Macao

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia

Maldive

Montenegro

Isole Marianne settentrionali

Isole Marshall

Maurizio

Micronesia

Nauru

Nuova Caledonia

Niue

Panama

Palau

Filippine

Porto Rico

Saint Kitts e Nevis

Saint Lucia

Saint Vincent e Grenadine

Samoa

São Tomé e Príncipe

Seicelle

Singapore

Isole Salomone

Somalia

Sudafrica

Tonga

Tuvalu

Emirati arabi uniti

Stato USA del Delaware

Stato USA del Nevada

Isole Vergini americane

Uruguay

Vanuatu

3.

I paesi o le giurisdizioni specifici elencati all'articolo 17, paragrafo 2 nei quali l'articolo 2, paragrafo 3 si applica, in attesa dell'adozione da parte del paese o della giurisdizione in questione di disposizioni equivalenti a quelle dell'articolo 4, paragrafo 2, per quanto attiene alle forme giuridiche delle entità e dei dispositivi giuridici di cui nella parte 1 del presente allegato se vi si trova la loro sede di direzione effettiva sono, fra l'altro:

Andorra

Anguilla

Aruba

Isole Vergini britanniche

Isole Cayman

Guernsey, Alderney o Sark

Isola di Man

Jersey

Liechtenstein

Monaco

Montserrat

Antille olandesi

San Marino

Sark

Svizzera

Turks e Caicos

4.

Tutte le forme giuridiche delle entità e dei dispositivi giuridici di cui nella parte 1 del presente allegato sono coperte dall'articolo 2, paragrafo 3 se la loro sede di direzione effettiva si trova in uno dei paesi o delle giurisdizioni specifici di cui nelle parti 2 e 3 del presente allegato, alle condizioni seguenti:

a.

uno dei paesi o una delle giurisdizioni di cui nelle parti 2 e 3 può chiedere al comitato di cui all'articolo 18 ter che una qualsiasi delle forme giuridiche delle entità e dei dispositivi giuridici di cui nella parte 1 non sia più considerata di sua competenza a motivo del fatto che la sede di direzione effettiva delle forme giuridiche delle entità e dei dispositivi giuridici in questione non potrebbe trovarsi nel suo territorio o del fatto che un'imposizione adeguata degli interessi pagati a tali entità o dispositivi giuridici è in realtà garantita;

b.

il comitato pubblica la sua decisione motivata entro un termine di tre mesi dalla presentazione della domanda e le forme giuridiche delle entità e dei dispositivi giuridici figurano come ritirate dall'ambito di applicazione della parte 1 in quanto non più di competenza del paese o della giurisdizione che ha presentato la domanda per un periodo determinato, che non può superare due anni prorogabili, su richiesta presentata dal paese o dalla giurisdizione, non prima del termine di sei mesi dalla data di scadenza.

Emendamento 25

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato – punto 2

Direttiva 2003/48/CE

Allegato III

TESTO DELLA COMMISSIONE

Venerdi 24 aprile 2009
ALLEGATO III

Elenco degli «agenti pagatori all'atto del ricevimento» si sensi dell'articolo 4, paragrafo 2

NOTA INTRODUTTIVA

Sono elencati i trust e dispositivi giuridici simili per gli Stati membri che non dispongono di un regime fiscale nazionale applicabile al reddito percepito per conto di tali dispositivi giuridici dalla persona che in via principale ne detiene la titolarità e ne gestisce i beni e i redditi e che è residente sul loro territorio. L'elenco riguarda trust e dispositivi giuridici simili che hanno la sede di direzione effettiva dei loro beni mobili in tali paesi (residenza del fiduciario principale o altro amministratore responsabile dei beni mobili), indipendentemente dalle leggi in base alle quali tali trust o dispositivi giuridici simili sono stati creati.

Paesi

Elenco di entità e dispositivi

Osservazioni

Belgio

Société de droit commun / maatschap (Società di diritto civile o società commerciale priva di personalità giuridica)

Société momentanée / tijdelijke handelsvennootschap (Società priva di personalità giuridica il cui obiettivo è effettuare uno o più operazioni commerciali specifiche)

Société interne / stille handelsvennootschap (Società priva di personalità giuridica mediante cui una o più persone hanno un interesse in operazioni gestite per loro conto da una o più altre persone)

«Trust» o dispositivo giuridico simile

Si vedano gli articoli 46, 47 e 48 del codice belga delle società.

Queste «società» (viene indicato il nome in francese e in neerlandese) non hanno personalità giuridica e, dal punto di vista fiscale, è applicabile un approccio della trasparenza.

Bulgaria

Drujestvo sys specialna investicionna cel (Società di investimento a scopo specifico)

Investicionno drujestvo (società di investimento, non coperta dall'articolo 6)

«Trust» o dispositivo giuridico simile

Entità esente dall'imposta sul reddito delle società.

In Bulgaria i trust possono essere oggetto di emissione pubblica e sono esonerati dall'imposta sul reddito delle società.

Repubblica ceca

Veřejná obchodní společnost (ver. obch. spol. o V.O.S.)

Sdruženi (Associazione)

Družstvo (Cooperativa)

Evropské hospodářské zájmové sdružení (EHZS) (Gruppo europeo di interesse economico (GEIE))

«Trust» o dispositivo giuridico simile

 

Danimarca

Interessentskaber (Società in nome collettivo)

Kommanditselskaber (Società in accomandita semplice)

Partnerselskaber (Società di persone)

Europæisk økonomisk firmagrupper (EØFG) (Gruppo europeo di interesse economico (GEIE))

«Trust» o dispositivo giuridico simile

 

Germania

Gesellschaft bürgerlichen Rechts (Società di diritto civile)

Kommanditgesellschaft — KG, offene Handelsgesellschaft — OHG (Società di persone a finalità commerciale)

Europäische Wirtschaftliche Interessenvereinigung (Gruppo europeo di interesse economico (GEIE))

 

Estonia

Täisühing- TÜ (Società in nome collettivo)

Usaldusühing-UÜ (Società in accomandita semplice)

«Trust» o dispositivo giuridico simile

Le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice sono soggette a imposta come entità separate; tutti i redditi da esse distribuiti sono considerati dividendi (soggetti all'imposta di distribuzione)

l'Irlanda

Partnership and investment club (società di persone e club di investimenti)

European economic interest grouping (Gruppo europeo di interesse economico (GEIE))

I fiduciari residenti irlandesi sono soggetti a imposta sulle entrate del trust.

Grecia

Omorrythmos Eteria (OE) (Società in nome collettivo)

Eterorrythmos Eteria (EE) (Società in accomandita semplice)

«Trust» o dispositivo giuridico simile

Le società di persone sono soggette all'imposta sul reddito delle società. Tuttavia, fino al 50 % dei profitti delle società di persone è tassato in capo ai singoli soci all'aliquota dell'imposta personale.

Spagna

Entità soggette al sistema di imposizione sulla distribuzione dei profitti:

Sociedad civil con o sin personalidad jurídica (Società di diritto civile con o senza personalità giuridica),

Agrupación europea de interés económico (AEIE) (Gruppo europeo di interesse economico (GEIE))

Herencias yacentes (Successione)

Comunidad de bienes (Proprietà congiunta)

Altre entità prive di personalità giuridica che costituiscono un'unità economica separata o un gruppo di attività separato (articolo 35, paragrafo 4, della Ley General Tributaria).

«Trust» o dispositivo giuridico simile

 

Francia

Société en participation (Impresa comune)

Société ou association de fait (Società di fatto)

Indivision (Proprietà congiunta)

«Trust» o dispositivo giuridico simile

 

Italia

Società semplice

Entità non commerciale priva di personalità giuridica

«Trust» o dispositivo giuridico simile

La categoria delle entità trattate come «società semplici» comprende: «società di fatto», che non hanno come obiettivo attività commerciali, e «associazioni» organizzate da artisti o professionisti per l'esercizio della propria arte o professione nel quadro di forme associative prive di personalità giuridica.

La categoria delle entità non commerciali prive di personalità giuridica è ampia e può includere vari tipi di organizzazioni: associazioni, consorzi, comitati, organizzazioni senza scopo di lucro e altro.

Cipro

Syneterismos (Società di persone)

syndesmos o somatio (Associazione)

Synergatikes (Cooperativa)

«Trust» o dispositivo giuridico simile

Ekswxwria Eteria (Società offshore)

I trust creati nell'ambito della giurisdizione cipriota sono considerati entità trasparenti dal diritto nazionale.

Lettonia

Pilnsabiedrība (Società in nome collettivo)

Komandītsabiedrība (Società in accomandita semplice)

Eiropas Ekonomisko interešu grupām (EEIG) (Gruppo europeo di interesse economico (GEIE))

Biedrības un nodibinājumi (Associazione e fondazione)

Lauksaimniecības kooperatīvi (Cooperativa agricola)

«Trust» o dispositivo giuridico simile

 

Lituania

Europos ekonominių interesų grupės (Gruppo europeo di interesse economico (GEIE))

Asociacija (Associazione)

«Trust» o dispositivo giuridico simile

Gli interessi e le plusvalenze ottenuti dalle associazioni su azioni e obbligazioni sono esonerati dall'imposta sul reddito delle società.

Lussemburgo

Société en nom collectif (Società in nome collettivo)

Société en commandite simple (Società in accomandita semplice)

«Trust» o dispositivo giuridico simile

 

Ungheria

«Trust» o dispositivo giuridico simile

Il diritto nazionale ungherese tratta i trust come «entità».

Malta

Soċjetà in akomonditia (Società in accomandita) il cui capitale non è diviso in azioni

Arrangement in participation (Associazione in partecipazione)

Investment club (Club di investimento)

Soċjetà Kooperattiva (Società cooperativa)

Le società in accomandita il cui capitale è diviso in azioni sono soggette all'imposta generale sulle società.

Paesi Bassi

Vennootschap onder firma (Società in nome collettivo)

Commanditaire vennootschap (Società in accomandita semplice)

Europese economische samenwerkingsverbanden (EESV) (Gruppo europeo di interesse economico (GEIE))

Vereniging (Associazione)

Stichting (Fondazione)

«Trust» o dispositivo giuridico simile

Le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e i GEIE sono trasparenti a fini fiscali.

Verenigingen (associazioni) e stichtingen (fondazioni) sono esenti da imposta se non svolgono attività commerciali.

Austria

Personengesellschaft (Società di persone)

Offene Personengesellschaft (Società in nome collettivo)

Kommanditgesellschaft, KG (Società in accomandita semplice)

Gesellschaft nach bürgerlichem Recht, GesBR (Società di diritto civile)

Offene Erwerbsgeselllschaft (OEG) (Società professionale in nome collettivo)

Kommandit-Erwerbsgesellschaft (Società professionale in accomandita semplice)

Stille Gesellschaft (Società dormiente)

Einzelfirma (Società individuale)

Wirtschaftliche Interessenvereinigung (Gruppo europeo di interesse economico (GEIE))

Privatstiftung (Fondazione privata)

«Trust» o dispositivo giuridico simile

La società di persone è considerata trasparente anche se è vista come un'entità ai fini della contabilizzazione dei profitti. Trattato come una «società di persone» normale.

Soggetta a imposta come una società di capitali;il reddito da interessi è tassato a un'aliquota ridotta del 12,5 %.

Polonia

Spólka jawna (Sp. j.) (Società in nome collettivo)

Spólka komandytowa (Sp. k.) (Società in accomandita semplice)

Spólka komandytowo-akcyjna (S.K.A.) (Società in accomandita pera azioni)

Spólka partnerska (Sp. p.) (Società professionale)

Europejskie ugrupowanie interesów gospodarczych (EUIG) (Gruppo europeo di interesse economico (GEIE))

«Trust» o dispositivo giuridico simile

 

Portogallo

Sociedade civil (Società di diritto civile) non costituta in persona giuridica commerciale

Persone giuridiche impegnate in attività professionali determinate in cui tutti i partner sono persone fisiche in possesso di qualifiche nella stessa professione

Agrupamento de Interesse Económico (AIE) (Gruppo nazionale di interesse economico)

Agrupamento Europeu de Interesse Económico (AEIE) (Gruppo europeo di interesse economico (GEIE))

Sociedada gestora de participacoes sociais (SGPS) (Società di partecipazione controllata da un gruppo familiare o interamente posseduta da un massimo di cinque membri)

Herança jacente (Successione),

Associazione priva di personalità giuridica

Società offshore che opera in zone di libero scambio a Madeira o sull'Isola di Santa Maria (Azzorre)

«Trust» o dispositivo giuridico simile

Le società di diritto civile non costitute in persone giuridiche commerciali, le persone giuridiche impegnate in attività professionali determinate, le ACE (tipo di impresa comune con personalità giuridica), i GEIE e le società che detengono attività controllate da un gruppo familiare o interamente possedute da un massimo di cinque membri sono trasparenti sul piano fiscale.

Altre società di persone con personalità giuridica sono trattate come società di capitali e soggette a imposta secondo le norme generali sulla fiscalità delle imprese.

Le società offshore che operano in zone di libero scambio a Madeira o sull'Isola di Santa Maria (Azzorre) sono esonerate dall'imposta sulle società e dalla ritenuta alla fonte su dividendi, interessi, royalties e pagamenti similari effettuati alla società madre straniera.

Gli unici trust ammessi dal diritto portoghese sono quelli creati a titolo di un regime giuridico straniero da pesone giuridiche nell'International Business Centre of Madeira; le attività del trust costituiscono una parte autonoma del patrimonio della persona giuridica che agisce da fiduciario.

Romania

Association (Società di persone)

Cooperative (Cooperativa)

«Trust» o dispositivo giuridico simile

 

Slovenia

Samostojni podjetnik (Impresa individuale)

«Trust» o dispositivo giuridico simile

 

Slovacchia

Verejná obchodná spoločnosť (Società in nome collettivo)

Európske združenie hospodárskych záujmov (Gruppo europeo di interesse economico (GEIE))

Komanditná spoločnosť (Società in accomandita semplice) per quanto riguarda i redditi attribuiti ai soci accomandatari

Združenie (Associazione)

Entità non costituite al fine di condurre affari: associazioni di categoria, associazioni civiche volontarie, Nadácia (fondazioni)

«Trust» o dispositivo giuridico simile

La base imponibile è calcolata prima per la società in accomandita semplice nel suo complesso e quindi ripartita fra i soci accomandatari e i soci accomandanti. Le quote di profitto percepite dai soci accomandatari della società in accomandita semplice sono tassate a livello di tali soci. Il reddito restante dei soci accomandanti è tassato inizialmente a livello della società secondo le norme vigenti per le società di capitali.

Il reddito esente include il reddito derivante da attività che costituiscono lo scopo di costituzione dell'organizzazione, fatta eccezione per il reddito soggetto al regime di ritenuta alla fonte.

Finlandia

yksityisliike (Impresa non registrata)

avoin yhtiö / öppet bolag (Società di persone)

kommandiittiyhtiö / kommanditbolag (Società in accomandita semplice)

kuolinpesä / dödsbo (Successione)

eurooppalaisesta taloudellisesta etuyhtymästä (ETEY) / europeiska ekonomiska intressegrupperingar (gruppo europeo di interesse economico (GEIE))

«Trust» o dispositivo giuridico simile

 

Svezia

handelsbolag (Società in nome collettivo)

kommanditbolag (Società in accomandita semplice)

enkelt bolag (Società di persone semplice)

«Trust» o dispositivo giuridico simile

 

Regno Unito

General partnership (Società in nome collettivo)

Limited partnership (Società in accomandita semplice)

Limited liability partnership (Società a responsabilità limitata)

GEIE

Investment club (Club di investimento) in cui i membri hanno diritto a una quota specifica delle attività

Le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice, le società a responsabilità limitata e i GEIE sono trasparenti a fini fiscali.

EMENDAMENTO

Venerdi 24 aprile 2009
ALLEGATO III

Elenco degli «agenti pagatori all'atto del ricevimento» si sensi dell'articolo 4, paragrafo 2

NOTA INTRODUTTIVA

Sono elencati i trust e dispositivi giuridici simili per gli Stati membri che non dispongono di un regime fiscale nazionale applicabile al reddito percepito per conto di tali dispositivi giuridici dalla persona che in via principale ne detiene la titolarità e ne gestisce i beni e i redditi e che è residente sul loro territorio. L'elenco riguarda trust e dispositivi giuridici simili che hanno la sede di direzione effettiva dei loro beni mobili in tali paesi (residenza del fiduciario principale o altro amministratore responsabile dei beni mobili), indipendentemente dalle leggi in base alle quali tali trust o dispositivi giuridici simili sono stati creati.

Paesi

Elenco di entità e dispositivi

Osservazioni

Belgio

Société de droit commun / maatschap (Società di diritto civile o società commerciale priva di personalità giuridica)

Société momentanée / tijdelijke handelsvennootschap (Società priva di personalità giuridica il cui obiettivo è effettuare uno o più operazioni commerciali specifiche)

Société interne / stille handelsvennootschap (Società priva di personalità giuridica mediante cui una o più persone hanno un interesse in operazioni gestite per loro conto da una o più altre persone)

Trust , fondazione o dispositivo giuridico simile

Si vedano gli articoli 46, 47 e 48 del codice belga delle società.

Queste «società» (viene indicato il nome in francese e in neerlandese) non hanno personalità giuridica e, dal punto di vista fiscale, è applicabile un approccio della trasparenza.

Bulgaria

Drujestvo sys specialna investicionna cel (Società di investimento a scopo specifico)

Investicionno drujestvo (società di investimento, non coperta dall'articolo 6)

Trust , fondazione o dispositivo giuridico simile

Entità esente dall'imposta sul reddito delle società.

In Bulgaria i trust possono essere oggetto di emissione pubblica e sono esonerati dall'imposta sul reddito delle società.

Repubblica ceca

Veřejná obchodní společnost (ver. obch. spol. o V.O.S.)

Sdruženi (Associazione)

Družstvo (Cooperativa)

Evropské hospodářské zájmové sdružení (EHZS) (Gruppo europeo di interesse economico (GEIE))

«Trust» , fondazione o dispositivo giuridico simile

 

Danimarca

Interessentskaber (Società in nome collettivo)

Kommanditselskaber (Società in accomandita semplice)

Partnerselskaber (Società di persone)

Europæisk økonomisk firmagrupper (EØFG) (Gruppo europeo di interesse economico (GEIE))

«Trust» , fondazione o dispositivo giuridico simile

 

Germania

Gesellschaft bürgerlichen Rechts (Società di diritto civile)

Kommanditgesellschaft — KG, offene Handelsgesellschaft — OHG (Società di persone a finalità commerciale)

Europäische Wirtschaftliche Interessenvereinigung (Gruppo europeo di interesse economico (GEIE))

«Trust», fondazione o dispositivo giuridico simile

 

Estonia

Täisühing- TÜ (Società in nome collettivo)

Usaldusühing-UÜ (Società in accomandita semplice)

«Trust», fondazione o dispositivo giuridico simile

Le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice sono soggette a imposta come entità separate; tutti i redditi da esse distribuiti sono considerati dividendi (soggetti all'imposta di distribuzione)

l'Irlanda

Partnership and investment club (società di persone e club di investimenti)

European economic interest grouping (Gruppo europeo di interesse economico (GEIE))

«General partnership» (Società in nome collettivo)

«Limited partnership» (Società in accomandita semplice)

«Investment partnership» (Società d'investimento)

«Non-resident limited liability company» (Società a responsabilità limitata non residente)

«Irish common contractual fund» (Fondo contrattuale comune irlandese)

«Trust», fondazione o dispositivo giuridico simile

I fiduciari residenti irlandesi sono soggetti a imposta sulle entrate del trust.

Grecia

Omorrythmos Eteria (OE) (Società in nome collettivo)

Eterorythmos Eteria (EE) (Società in accomandita semplice)

«Trust» , fondazione o dispositivo giuridico simile

Le società di persone sono soggette all'imposta sul reddito delle società. Tuttavia, fino al 50 % dei profitti delle società di persone è tassato in capo ai singoli soci all'aliquota dell'imposta personale.

Spagna

Entità soggette al sistema di imposizione sulla distribuzione dei profitti:

Sociedad civil con o sin personalidad jurídica (Società di diritto civile con o senza personalità giuridica),

Agrupación europea de interés económico (AEIE) (Gruppo europeo di interesse economico (GEIE))

Herencias yacentes (Successione)

Comunidad de bienes (Proprietà congiunta)

Altre entità prive di personalità giuridica che costituiscono un'unità economica separata o un gruppo di attività separato (articolo 35, paragrafo 4, della Ley General Tributaria).

«Trust», fondazione o dispositivo giuridico simile

 

Francia

Société en participation (Impresa comune)

Société ou association de fait (Società di fatto)

Indivision (Proprietà congiunta)

«Trust» , fondazione o dispositivo giuridico simile

 

Italia

Società semplice

Entità non commerciale priva di personalità giuridica

«Trust» , fondazione o dispositivo giuridico simile

La categoria delle entità trattate come «società semplici» comprende: «società di fatto» (irregular or «de facto» partnerships), which do not have commercial activities as their purpose, and «associazioni» (associations) organised by artists or professional persons for the practice of their art or profession in associative forms with no legal personality.

La categoria delle entità non commerciali prive di personalità giuridica è ampia e può includere vari tipi di organizzazioni: associations, syndicates, committees, non-profit organisations and others.

Cipro

Syneterismos (Società di persone)

syndesmos o somatio (Associazione)

Synergatikes (Cooperativa)

«Trust» , fondazione o dispositivo giuridico simile

Ekswxwria Eteria (Società offshore)

I trust creati nell'ambito della giurisdizione cipriota sono considerati entità trasparenti dal diritto nazionale.

Lettonia

Pilnsabiedrība (Società in nome collettivo)

Komandītsabiedrība (Società in accomandita semplice)

Eiropas Ekonomisko interešu grupām (EEIG) (Gruppo europeo di interesse economico (GEIE))

Biedrības un nodibinājumi (Associazione e fondazione)

Lauksaimniecības kooperatīvi (Cooperativa agricola)

«Trust» , fondazione o dispositivo giuridico simile

 

Lituania

Europos ekonominių interesų grupės (Gruppo europeo di interesse economico (GEIE))

Asociacija (Associazione)

«Trust» , fondazione o dispositivo giuridico simile

Gli interessi e le plusvalenze ottenuti dalle associazioni su azioni e obbligazioni sono esonerati dall'imposta sul reddito delle società.

Lussemburgo

Société en nom collectif (Società in nome collettivo)

Société en commandite simple (Società in accomandita semplice)

«Trust» , fondazione o dispositivo giuridico simile

 

Ungheria

«Trust» , fondazione o dispositivo giuridico simile

Il diritto nazionale ungherese tratta i trust come «entità».

Malta

Soċjetà in akomonditia (Società in accomandita) il cui capitale non è diviso in azioni

Arrangement in participation (Associazione in partecipazione)

Investment club (Club di investimento)

Soċjetà Kooperattiva (Società cooperativa)

«Trust», fondazione o dispositivo giuridico simile

Le società in accomandita il cui capitale è diviso in azioni sono soggette all'imposta generale sulle società.

Netherlands

Vennootschap onder firma (Società in nome collettivo)

Commanditaire vennootschap (Società in accomandita semplice)

Europese economische samenwerkingsverbanden (EESV) (Gruppo europeo di interesse economico (GEIE))

Vereniging (Associazione)

Stichting (Fondazione)

«Trust» , fondazione o dispositivo giuridico simile

Le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e i GEIE sono trasparenti a fini fiscali.

Verenigingen (associazioni) e stichtingen (fondazioni) sono esenti da imposta se non svolgono attività commerciali.

Austria

Personengesellschaft (Società di persone)

Offene Personengesellschaft (Società in nome collettivo)

Kommanditgesellschaft, KG (Società in accomandita semplice)

Gesellschaft nach bürgerlichem Recht, GesBR (Società di diritto civile)

Offene Erwerbsgeselllschaft (OEG) (Società professionale in nome collettivo)

Kommandit-Erwerbsgesellschaft (Società professionale in accomandita semplice)

Stille Gesellschaft (Società dormiente)

Einzelfirma (Società individuale)

Europäische Wirtschaftliche Interessenvereinigung (Gruppo europeo di interesse economico (GEIE))

Privatstiftung (Fondazione privata)

«Trust» , fondazione o dispositivo giuridico simile

La società di persone è considerata trasparente anche se è vista come un'entità ai fini della contabilizzazione dei profitti. Trattato come una «società di persone» normale.

Soggetta a imposta come una società di capitali;

il reddito da interessi è tassato a un'aliquota ridotta del 12,5 %.

Polonia

Spólka jawna (Sp. j.) (Società in nome collettivo)

Spólka komandytowa (Sp. k.) (Società in accomandita semplice)

Spólka komandytowo-akcyjna (S.K.A.) (Società in accomandita pera azioni)

Spólka partnerska (Sp. p.) (Società professionale)

Europejskie ugrupowanie interesów gospodarczych (EUIG) (Gruppo europeo di interesse economico (GEIE))

«Trust» , fondazione o dispositivo giuridico simile

 

Portogallo

Sociedade civil (Società di diritto civile) non costituta in persona giuridica commerciale

Persone giuridiche impegnate in attività professionali determinate in cui tutti i partner sono persone fisiche in possesso di qualifiche nella stessa professione

Agrupamento de Interesse Económico (AIE) (Gruppo nazionale di interesse economico)

Agrupamento Europeu de Interesse Económico (AEIE) (Gruppo europeo di interesse economico (GEIE))

Sociedada gestora de participacoes sociais (SGPS) (Società di partecipazione controllata da un gruppo familiare o interamente posseduta da un massimo di cinque membri)

Herança jacente (Successione),

Associazione priva di personalità giuridica

Società offshore che opera in zone di libero scambio a Madeira o sull'Isola di Santa Maria (Azzorre)

«Trust» , fondazione o dispositivo giuridico simile

Le società di diritto civile non costitute in persone giuridiche commerciali, le persone giuridiche impegnate in attività professionali determinate, le ACE (tipo di impresa comune con personalità giuridica), i GEIE e le società che detengono attività controllate da un gruppo familiare o interamente possedute da un massimo di cinque membri sono trasparenti sul piano fiscale.

Altre società di persone con personalità giuridica sono trattate come società di capitali e soggette a imposta secondo le norme generali sulla fiscalità delle imprese.

Le società offshore che operano in zone di libero scambio a Madeira o sull'Isola di Santa Maria (Azzorre) sono esonerate dall'imposta sulle società e dalla ritenuta alla fonte su dividendi, interessi, royalties e pagamenti similari effettuati alla società madre straniera.

Gli unici trust ammessi dal diritto portoghese sono quelli creati a titolo di un regime giuridico straniero da pesone giuridiche nell'International Business Centre of Madeira; le attività del trust costituiscono una parte autonoma del patrimonio della persona giuridica che agisce da fiduciario.

Romania

Association (Società di persone)

Cooperative (Cooperativa)

«Trust» , fondazione o dispositivo giuridico simile

 

Slovenia

Samostojni podjetnik (Impresa individuale)

«Trust» , fondazione o dispositivo giuridico simile

 

Slovacchia

Verejná obchodná spoločnosť (Società in nome collettivo)

Európske združenie hospodárskych záujmov (Gruppo europeo di interesse economico (GEIE))

Komanditná spoločnosť (Società in accomandita semplice) per quanto riguarda i redditi attribuiti ai soci accomandatari

Združenie (association)

Entità non costituite al fine di condurre affari: associazioni di categoria, associazioni civiche volontarie, Nadácia (fondazioni)

«Trust» , fondazione o dispositivo giuridico simile

La base imponibile è calcolata prima per la società in accomandita semplice nel suo complesso e quindi ripartita fra i soci accomandatari e i soci accomandanti. Le quote di profitto percepite dai soci accomandatari della società in accomandita semplice sono tassate a livello di tali soci. Il reddito restante dei soci accomandanti è tassato inizialmente a livello della società secondo le norme vigenti per le società di capitali.

Il reddito esente include il reddito derivante da attività che costituiscono lo scopo di costituzione dell'organizzazione, fatta eccezione per il reddito soggetto al regime di ritenuta alla fonte.

Finlandia

yksityisliike (Impresa non registrata)

avoin yhtiö / öppet bolag (Società di persone)

kommandiittiyhtiö / kommanditbolag (Società in accomandita semplice)

kuolinpesä / dödsbo (Successione)

eurooppalaisesta taloudellisesta etuyhtymästä (ETEY) / europeiska ekonomiska intressegrupperingar (gruppo europeo di interesse economico (GEIE))

«Trust», fondazione o dispositivo giuridico simile

 

Svezia

handelsbolag (Società in nome collettivo)

kommanditbolag (Società in accomandita semplice)

enkelt bolag (Società di persone semplice)

«Trust» , fondazione o dispositivo giuridico simile

 

Regno Unito

General partnership (Società in nome collettivo)

Limited partnership (Società in accomandita semplice)

Limited liability partnership (Società a responsabilità limitata)

GEIE

Investment club (Club di investimento) in cui i membri hanno diritto a una quota specifica delle attività

«Trust», fondazione o dispositivo giuridico simile

Entità o dispositivi giuridici la cui sede di direzione effettiva ricade nella giurisdizione di Gibilterra, tra cui:

le compagnie a responsabilità limitata per azioni, per garanzia o in base ad un altro meccanismo;

le società a responsabilità limitata per azioni, per garanzia o in base ad un altro meccanismo;

le compagnie o le società internazionali;

le compagnie o le società commerciali internazionali;

le compagnie o le società esenti;

le compagnie o le società strutturate in celle patrimonialmente distinte;

le compagnie o le società strutturate in celle con personalità giuridica;

le banche internazionali, comprese le compagnie di denominazione simile;

le banche offshore, comprese le compagnie di denominazione simile;

le compagnie o le società di assicurazione;

le compagnie o le società di riassicurazione;

le cooperative;

le cooperative di credito;

le società di persone di qualsiasi tipo, fra cui, in particolare, quelle in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, internazionali e commerciali internazionali;

le società in partecipazione;

i trust;

le strutture di liquidazione;

le fondazioni;

le successioni;

i fondi di qualsiasi tipo;

le succursali di qualsiasi entità o dispositivo qui elencato;

gli uffici di rappresentanza di qualsiasi entità o dispositivo qui elencato;

le sedi permanenti di qualsiasi entità e dispositivo qui elencato;

la fondazione multiforme, qualunque sia la sua descrizione.

General partnerships, limited partnerships; limited liability partnerships and EEIGs are transparent for tax purposes.


(1)   GU L 184, del 17.7.1999, pag. 23.


8.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 184/519


Venerdi 24 aprile 2009
Sistema comune IVA per quanto concerne la frode fiscale connessa alle importazioni e ad altre operazioni transfrontaliere *

P6_TA(2009)0326

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto in relazione all'evasione fiscale connessa all'importazione e a altre operazioni transfrontaliere (COM(2008)0805 – C6-0039/2009 – 2008/0228(CNS))

2010/C 184 E/86

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0805),

visto l'articolo 93 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0039/2009),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0189/2009),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 1

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 5

(5)

L'IVA è dovuta dal debitore di imposta alle autorità fiscali. Per garantire il pagamento dell'IVA gli Stati membri tuttavia possono disporre che in idonee circostanze un'altra persona sia ritenuta solidalmente responsabile del pagamento dell'IVA in questione.

(5)

L'IVA è dovuta dal debitore di imposta alle autorità fiscali. Per garantire il pagamento dell'IVA gli Stati membri tuttavia possono disporre che in idonee circostanze un'altra persona sia ritenuta solidalmente responsabile del pagamento dell'IVA in questione. Se si avvalgono di tale possibilità, gli Stati membri dovrebbero garantire che ogni misura di contrasto alle frodi sia proporzionata e mirata a coloro che hanno commesso frodi.

Emendamento 2

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 6

(6)

Per garantire che un fornitore di beni che contribuisce a una perdita di IVA nel momento in cui i beni forniti esentati dall'IVA sono acquistati da un'altra persona, possa essere ritenuto solidalmente responsabile del pagamento dell'IVA dovuta sugli acquisti intracomunitari dei beni in oggetto in uno Stato membro in cui il fornitore interessato non è stabilito (fornitore non stabilito), è appropriato prevedere detta possibilità.

(6)

Per garantire che un fornitore di beni che contribuisce a una perdita di IVA nel momento in cui i beni forniti esentati dall'IVA sono acquistati da un'altra persona possa essere ritenuto solidalmente responsabile del pagamento dell'IVA dovuta sugli acquisti intracomunitari dei beni in oggetto in uno Stato membro in cui il fornitore interessato non è stabilito (fornitore non stabilito), è appropriato prevedere detta possibilità. Entro il … (1) la Commissione dovrebbe valutare il funzionamento della responsabilità in solido e, se del caso, presentare una proposta di modifica al riguardo.

Emendamento 3

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 205 – paragrafo 2

2.   Nella situazione di cui all'articolo 200, la persona che cede beni in conformità alle condizioni di cui all'articolo 138 è responsabile in solido per l'assolvimento dell'IVA dovuta sulle acquisizioni intracomunitarie di tali beni se non ha rispettato l'obbligo di cui agli articoli 262 e 263 di trasmettere un elenco riepilogativo contenente le informazioni relative alla cessione o se l'elenco riepilogativo che egli ha trasmesso non contiene le informazioni relative alla cessione in questione come prescritto dall'articolo 264 .

2.   Nella situazione di cui all'articolo 200, la persona che cede beni in conformità all'articolo 138 è responsabile in solido per l'assolvimento dell'IVA dovuta sulle acquisizioni intracomunitarie di tali beni se non ha rispettato l'obbligo di cui agli articoli 262 e 263 di trasmettere un elenco riepilogativo contenente le informazioni relative alla cessione o se l'elenco riepilogativo che ha trasmesso non contiene le informazioni relative alla cessione in questione come prescritto dall'articolo 264 .

 

Prima di considerare una persona che cede beni in conformità all'articolo 138 responsabile in solido, le autorità cui tale persona è tenuta a trasmettere l'elenco riepilogativo a norma dell'articolo 262 le notificano la sua inosservanza e le danno la possibilità di giustificare il suo errore entro un termine non inferiore a due mesi.

Tuttavia il primo comma non si applica nei seguenti casi:

Il primo comma non si applica se:

(a)

l'acquirente ha trasmesso per il periodo nel quale l'imposta è divenuta esigibile sulla transazione in oggetto una dichiarazione IVA come disposto all'articolo 250, contenente tutte le informazioni sull'operazione avvenuta;

(a)

l'acquirente ha trasmesso per il periodo nel quale l'imposta è divenuta esigibile sulla transazione in oggetto una dichiarazione IVA come disposto all'articolo 250, contenente tutte le informazioni sull'operazione avvenuta;

(b)

la persona che ha effettuato cessioni di beni in conformità con le condizioni di cui all'articolo 138 può debitamente giustificare alle autorità competenti il suo errore riferito al primo comma, del presente paragrafo e queste ultime accolgono dette giustificazioni.

(b)

la persona che ha effettuato cessioni di beni in conformità all'articolo 138 può debitamente giustificare alle autorità competenti cui deve essere trasmesso l'elenco riepilogativo ai sensi dell'articolo 262 il suo errore riferito al primo comma del presente paragrafo ; o

 

(c)

sono trascorsi più di due anni tra la cessione dei beni e la data alla quale la persona che li ha ceduti in conformità all'articolo 138 ha ricevuto la notifica di cui al secondo comma del presente paragrafo.

Emendamento 4

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 bis (nuovo)

 

Articolo 1 bis

Valutazione della Commissione

Entro il … (2) la Commissione redige una relazione di valutazione dell'impatto della responsabilità in solido prevista dall'articolo 205 della direttiva 2006/112/CE, ivi compreso il suo impatto sui costi amministrativi per i fornitori e sul gettito fiscale ottenuto dagli Stati membri. Se opportuno, e a condizione che la Commissione sia in grado di dimostrare che la base dati VIES («Value-added tax Information Exchange System», il sistema di scambio di informazioni sull'IVA) e lo scambio d'informazioni fra Stati membri funzionano correttamente, la Commissione stessa presenta una proposta volta a modificare l'articolo 205 della direttiva 2006/112/CE.


(1)   Cinque anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva.

(2)   Cinque anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva.