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ISSN 1725-2466 doi:10.3000/17252466.C_2010.177.ita |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 177 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
53o anno |
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Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia dell’Unione europea |
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2010/C 177/01 |
Versione consolidata del regolamento di procedura della Corte di giustizia del 19 giugno 1991 |
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2010/C 177/02 |
Versione consolidata del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991 |
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2010/C 177/03 |
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IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia dell’Unione europea
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2.7.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 177/1 |
VERSIONE CONSOLIDATA DEL
REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
(2010/C 177/01)
La presente edizione coordina:
il regolamento di procedura della Corte di giustizia dell’Unione europea del 19 giugno 1991 (GU L 176 del 4.7.1991, pag. 7, e GU L 383 del 29.12.1992, pag. 117 — rettifiche) e le modifiche risultanti dagli atti seguenti:
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1. |
Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee del 21 febbraio 1995 (GU L 44 del 28.2.1995, pag. 61), |
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2. |
Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee dell’11 marzo 1997 (GU L 103 del 19.4.1997, pag. 1, e GU L 351 del 23.12.1997, pag. 72 — rettifiche), |
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3. |
Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee del 16 maggio 2000 (GU L 122 del 24.5.2000, pag. 43), |
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4. |
Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee del 28 novembre 2000 (GU L 322 del 19.12.2000, pag. 1), |
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5. |
Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee del 3 aprile 2001 (GU L 119 del 27.4.2001, pag. 1), |
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6. |
Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee del 17 settembre 2002 (GU L 272 del 10.10.2002, pag. 24, e GU L 281 del 19.10.2002, pag. 24 -rettifiche), |
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7. |
Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee dell’8 aprile 2003 (GU L 147 del 14.6.2003, pag. 17), |
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8. |
Decisione 10 giugno 2003 relativa ai giorni festivi, come modificata, allegata al regolamento di procedura (GU L 172 del 10.7.2003, pag. 12), |
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9. |
Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee del 19 aprile 2004 (GU L 132 del 29.4.2004, pag. 2), |
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10. |
Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee del 20 aprile 2004 (GU L 127 del 29.4.2004), |
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11. |
Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee del 12 luglio 2005 (GU L 203 del 4.8.2005, pag. 19), |
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12. |
Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee del 18 ottobre 2005 (GU L 288 del 29.10.2005, pag. 51), |
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13. |
Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee del 18 dicembre 2006 (GU L 386 del 29.12.2006, pag. 44, e GU L 332 del 18.12.2007, pagg. 108 e 109 — rettifiche), |
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14. |
Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee del 15 gennaio 2008 (GU L 24 del 29.1.2008, pag. 39), |
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15. |
Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee del 23 giugno 2008 (GU L 200 del 29.7.2008, pag. 20), |
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16. |
Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee dell’8 luglio 2008 (GU L 200 del 29.7.2008, pag. 18), |
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17. |
Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee del 13 gennaio 2009 (GU L 24 del 28.1.2009, pag. 8), |
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18. |
Modifiche del regolamento di procedura del 23 marzo 2010 (GU L 92 del 13.4.2010, pag. 12). |
La presente edizione non ha valore giuridico. Pertanto, sono stati omessi i visti e i «considerando».
Versione consolidata del
Regolamento di procedura della Corte di giustizia
del 19 giugno 1991 (1)
INDICE
|
Disposizione preliminare (art. 1) |
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Titolo primo |
– Dell’ordinamento della Corte |
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Capo primo |
– Dei giudici e degli avvocati generali (artt. 2-6) |
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Capo secondo |
– Della presidenza della Corte e della costituzione delle Sezioni (artt. 7-11) |
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Capo secondo bis |
– Dei collegi giudicanti (artt. 11 bis-sexies) |
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Capo terzo |
– Della cancelleria |
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Sezione prima |
– Del cancelliere e dei cancellieri aggiunti (artt. 12-19) |
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Sezione seconda |
– Degli uffici della Corte (artt. 20-23) |
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Capo quarto |
– Dei relatori aggiunti (art. 24) |
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Capo quinto |
– Del funzionamento della Corte (artt. 25-28) |
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Capo sesto |
– Del regime linguistico (artt. 29-31) |
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Capo settimo |
– Dei diritti e doveri degli agenti, consulenti ed avvocati (artt. 32-36) |
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Titolo secondo |
– Del procedimento |
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Capo primo |
– Della fase scritta (artt. 37-43) |
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Capo primo bis |
– Della relazione preliminare e della rimessione ai collegi giudicanti (artt. 44-44-bis) |
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Capo secondo |
– Dell’istruzione della causa e delle misure preparatorie |
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Sezione prima |
– Dei mezzi istruttori (artt. 45-46) |
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Sezione seconda |
– Della citazione e dell’audizione dei testimoni e dei periti (artt. 47-53) |
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Sezione terza |
– Della chiusura dell’istruzione (art. 54) |
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Sezione quarta |
– Delle misure preparatorie (art. 54 bis) |
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Capo terzo |
– Della fase orale (artt. 55-62) |
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Capo terzo bis |
– Dei procedimenti accelerati (art. 62 bis) |
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Capo quarto |
– Delle sentenze (artt. 63-68) |
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Capo quinto |
– Delle spese (artt. 69-75) |
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Capo sesto |
– Del gratuito patrocinio (art. 76) |
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Capo settimo |
– Della rinuncia agli atti (artt. 77 e 78) |
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Capo ottavo |
– Delle notifiche (art. 79) |
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Capo nono |
– Dei termini (artt. 80-82) |
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Capo decimo |
– Della sospensione del procedimento (art. 82 bis) |
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Titolo terzo |
– Dei procedimenti speciali |
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Capo primo |
– Della sospensione dell’esecuzione e degli altri provvedimenti urgenti mediante procedimento sommario (artt. 83-90) |
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Capo secondo |
– Degli incidenti (artt. 91 e 92) |
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Capo terzo |
– Dell’intervento (art. 93) |
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Capo quarto |
– Delle sentenze in contumacia e dell’opposizione (art. 94) |
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Capo quinto |
– (Artt. 95 e 96 abrogati) |
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Capo sesto |
– Dei mezzi straordinari di ricorso |
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Sezione prima |
– Dell’opposizione di terzo (art. 97) |
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Sezione seconda |
– Della revocazione (artt. 98-100) |
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Capo settimo |
– Dei ricorsi contro le decisioni del collegio arbitrale (art. 101) |
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Capo ottavo |
– Dell’interpretazione delle sentenze (art. 102) |
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Capo nono |
– Delle domande di pronuncia pregiudiziale e degli altri procedimenti in materia d’interpretazione (artt. 103-104 ter) |
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Capo decimo |
– Dei procedimenti speciali previsti dagli articoli 103, 104 e 105 TCEEA (artt. 105 e 106) |
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Capo undicesimo |
– Dei pareri (artt. 107-109) |
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Capo dodicesimo |
– (art. 109 bis abrogato) |
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Capo tredicesimo |
– Della definizione delle controversie previste dall’articolo 35 del Trattato sull’Unione nella sua versione vigente prima dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona (art. 109 ter) |
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Titolo quarto |
– Delle impugnazioni proposte contro le decisioni del Tribunale (artt. 110-123) |
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Titolo quarto bis |
– Del riesame delle decisioni del Tribunale (artt. 123 bis-123 sexies) |
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Titolo quinto |
– Dei procedimenti previsti dall’accordo SEE (artt. 123 septies e 123 octies) |
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Disposizioni finali (artt. 124-127) |
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Allegato |
– Decisione sui giorni festivi |
DISPOSIZIONE PRELIMINARE
Articolo 1
Nel presente regolamento:
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— |
le disposizioni del Trattato sull’Unione europea sono designate con il numero dell’articolo seguito dalla sigla «TUE», |
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— |
le disposizioni del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea sono designate con il numero dell’articolo in questione di detto Trattato seguito dalla sigla «TFUE», |
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— |
le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità europea dell’Energia atomica sono designate con il numero dell’articolo seguito dalla sigla «TCEEA», |
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— |
il Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea è denominato «Statuto», |
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— |
l’Accordo sullo Spazio economico europeo è denominato «Accordo SEE». |
Ai fini dell’applicazione del presente regolamento:
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— |
il termine «istituzioni» designa le istituzioni dell’Unione e gli organi o gli organismi creati dai Trattati o da un atto emanato per la loro attuazione e che possono essere parti in giudizio dinanzi alla Corte; |
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— |
il termine «Autorità di vigilanza AELS» designa l’Autorità di vigilanza prevista dall’Accordo SEE. |
TITOLO PRIMO
DELL’ORDINAMENTO DELLA CORTE
C a p o I
DEI GIUDICI E DEGLI AVVOCATI GENERALI
Articolo 2
Il periodo in cui i giudici esercitano le loro funzioni decorre dalla data a tale scopo stabilita nell’atto di nomina. Qualora l’atto suddetto non precisi la data, il periodo decorre dalla data dell’atto stesso.
Articolo 3
Prima di assumere le loro funzioni, i giudici, alla prima udienza pubblica della Corte cui partecipano dopo la loro nomina, prestano il seguente giuramento:
«Giuro di esercitare le mie funzioni in piena imparzialità e secondo coscienza e di nulla divulgare del segreto delle deliberazioni».
Subito dopo aver prestato giuramento, i giudici sottoscrivono una dichiarazione con la quale assumono solenne impegno di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica, in particolare i doveri di onestà e di delicatezza per quanto riguarda l’accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi.
Articolo 4
Nei casi in cui la Corte è chiamata a decidere se un giudice non sia più in possesso dei requisiti prescritti ovvero non soddisfi più agli obblighi derivanti dalla sua carica, il presidente invita l’interessato a comparire in camera di consiglio, senza l’assistenza del cancelliere, per presentare le sue osservazioni.
Articolo 5
Gli articoli 2, 3 e 4 del presente regolamento si applicano agli avvocati generali.
Articolo 6
L’ordine di precedenza fra i giudici e gli avvocati generali è determinato, senza distinzioni, dall’anzianità di nomina.
Se l’anzianità è pari, si tiene conto dell’età.
I giudici e avvocati generali uscenti che vengano rinominati conservano la loro anzianità.
C a p o II
DELLA PRESIDENZA DELLA CORTE E DELLE SEZIONI
Articolo 7
Subito dopo il rinnovo parziale previsto dall’articolo 253 TFUE, i giudici eleggono tra loro, per la durata di tre anni, il presidente della Corte.
Se il presidente della Corte cessa dal mandato prima della scadenza normale, si procede alla sua sostituzione per il periodo restante.
Le elezioni contemplate dal presente articolo si svolgono a scrutinio segreto. È eletto il giudice che ottiene i voti di oltre la metà dei giudici che compongono la Corte. Se nessun giudice ottiene tale maggioranza, si procede ad altri scrutini sino a che essa sia raggiunta.
Articolo 8
Il presidente dirige le attività e gli uffici della Corte; ne presiede le udienze e le deliberazioni in camera di consiglio.
Articolo 9
La Corte costituisce nel suo ambito più sezioni di cinque e di tre giudici, in conformità a quanto previsto dall’articolo 16 dello Statuto, e decide dell’assegnazione ad esse dei giudici.
La Corte designa la sezione o le sezioni di cinque giudici che, per un periodo di un anno, sono incaricate delle cause di cui all’articolo 104 ter.
L’assegnazione dei giudici alle sezioni e la designazione della sezione o delle sezioni incaricate delle cause di cui all’articolo 104 ter sono rese note mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Sin dal deposito del ricorso in una causa, il presidente della Corte di giustizia designa il giudice relatore.
Per le cause di cui all’articolo 104 ter, il giudice relatore è scelto tra i giudici della sezione designata conformemente al paragrafo 1, su proposta del presidente di tale sezione. Qualora la sezione decida di non sottoporre la causa al procedimento d’urgenza, il presidente della Corte può riattribuire la causa a un giudice relatore assegnato a un’altra sezione.
Il presidente della Corte adotta le disposizioni necessarie in caso di assenza o d’impedimento di un giudice relatore.
Per le cause rimesse a un collegio giudicante conformemente all’articolo 44, paragrafo 3, il termine «Corte» nel presente regolamento designa detto collegio.
Per le cause rimesse a una sezione di cinque o di tre giudici, i poteri del presidente della Corte sono esercitati dal presidente della sezione.
Articolo 10
Subito dopo l’elezione del presidente della Corte, i giudici eleggono, per una durata di tre anni, i presidenti delle sezioni di cinque giudici.
I giudici eleggono, per la durata di un anno, i presidenti delle sezioni di tre giudici.
La Corte nomina, per la durata di un anno, il primo avvocato generale.
Si applica l’articolo 7, paragrafi 2 e 3.
Le elezioni e la nomina effettuate in forza del presente paragrafo sono rese note mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Subito dopo la designazione del giudice relatore da parte del presidente, il primo avvocato generale decide in merito all’assegnazione delle cause agli avvocati generali. In caso di assenza o d’impedimento di un avvocato generale, adotta le disposizioni necessarie.
Articolo 11
In caso di assenza o d’impedimento del presidente della Corte o in caso di vacanza della presidenza, questa viene assunta da uno dei presidenti delle sezioni di cinque giudici secondo l’ordine stabilito dall’articolo 6 del presente regolamento.
In caso di assenza o d’impedimento simultanei del presidente della Corte e dei presidenti delle sezioni di cinque giudici, o in caso di simultanea vacanza delle loro cariche, la presidenza viene assunta da uno dei presidenti delle sezioni di tre giudici, secondo l’ordine stabilito dall’articolo 6 del presente regolamento.
In caso di assenza o d’impedimento simultanei del presidente della Corte e di tutti i presidenti di sezione, o in caso di simultanea vacanza delle loro cariche, la presidenza viene assunta da uno degli altri giudici secondo l’ordine stabilito dall’articolo 6 del presente regolamento.
C a p o II bis
DEI COLLEGI GIUDICANTI
Articolo 11 bis
La Corte si riunisce nei collegi giudicanti seguenti:
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— |
la seduta plenaria, che comprende tutti i giudici; |
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— |
la grande sezione, che comprende tredici giudici, conformemente alle disposizioni dell’articolo 11 ter; |
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— |
le sezioni che comprendono cinque o tre giudici, conformemente alle disposizioni dell’articolo 11 quater. |
Articolo 11 ter
La grande sezione è composta, per ciascuna causa, dal presidente della Corte, dai presidenti delle sezioni di cinque giudici, dal giudice relatore e dal numero di giudici necessario per arrivare a tredici. Questi ultimi giudici sono nominati in base all’elenco di cui al paragrafo 2 e seguendo l’ordine di quest’ultimo. Il punto di inizio sull’elenco è, per ciascuna causa rinviata dinanzi alla grande sezione, il nome del giudice che segue immediatamente l’ultimo giudice nominato a partire dall’elenco per la causa precedentemente rinviata dinanzi a tale collegio giudicante.
Dopo l’elezione del presidente della Corte e dei presidenti delle sezioni di cinque giudici, viene redatto un elenco degli altri giudici ai fini della determinazione della composizione della grande sezione. Questo elenco segue, in modo alternato, l’ordine stabilito dall’articolo 6 del presente regolamento e l’ordine inverso: il primo giudice su questo elenco è il primo secondo l’ordine stabilito nel detto articolo, il secondo giudice nell’elenco è l’ultimo secondo quest’ordine, il terzo giudice è il secondo secondo quest’ordine, il quarto giudice è il penultimo secondo quest’ordine, e così via.
L’elenco è reso noto mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Nelle cause che, dall’inizio di un anno di rinnovo parziale dei giudici e sino a quando tale rinnovo sia avvenuto, sono rinviate dinanzi alla grande sezione, fanno parte del collegio anche due giudici supplenti. Svolgono funzione di giudici supplenti i due giudici che figurano sull’elenco di cui al paragrafo 2 immediatamente dopo l’ultimo giudice nominato per la composizione della grande sezione nella causa.
I giudici supplenti sostituiscono nell’ordine dell’elenco di cui al paragrafo 2, i giudici eventualmente impossibilitati a partecipare alla decisione della causa.
Articolo 11 quater
Le sezioni di cinque giudici e di tre giudici sono composte, per ciascuna causa, dal presidente della sezione, dal giudice relatore e dal numero di giudici necessario per arrivare, rispettivamente, a cinque e a tre giudici. Questi ultimi giudici sono nominati in base agli elenchi di cui al paragrafo 2 seguendo l’ordine dei medesimi. Il punto d’inizio su tali elenchi è, per ciascuna causa rinviata dinanzi ad una sezione, il nome del giudice che segue immediatamente l’ultimo giudice nominato a partire dall’elenco per la causa precedentemente rinviata dinanzi alla sezione in questione.
Per la composizione delle sezioni di cinque giudici, dopo l’elezione dei presidenti delle dette sezioni, vengono stabiliti gli elenchi comprendenti tutti i giudici assegnati alla sezione interessata, ad eccezione del presidente della medesima. Gli elenchi sono formati in modo identico all’elenco di cui all’articolo 11 ter, paragrafo 2.
Per la composizione delle sezioni di tre giudici, dopo l’elezione dei presidenti delle dette sezioni vengono formati gli elenchi comprendenti tutti i giudici assegnati alla sezione interessata, ad eccezione del presidente della medesima. Gli elenchi sono formati seguendo l’ordine stabilito dall’articolo 6 del presente regolamento.
Gli elenchi di cui al presente paragrafo sono resi noti mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 11 quinquies
Quando la Corte ritiene che più cause debbano essere decise congiuntamente da un medesimo collegio, la composizione di quest’ultimo è quella stabilita per la causa la cui relazione preliminare è stata esaminata per prima.
Quando una sezione a cui una causa è stata assegnata rinvia, in virtù dell’articolo 44, paragrafo 4, la causa dinanzi alla Corte ai fini della sua riassegnazione ad un collegio giudicante più ampio, tale collegio comprende i membri della sezione che ha declinato la propria competenza.
Articolo 11 sexies
Un membro del collegio giudicante, in caso di impedimento, è sostituito da un giudice, seguendo l’ordine degli elenchi di cui agli articoli 11 ter, paragrafo 2, o 11 quater, paragrafo 2.
In caso di impedimento del presidente della Corte, le funzioni di presidente della grande sezione vengono assunte conformemente alle disposizioni dell’articolo 11.
In caso di impedimento del presidente di una sezione di cinque giudici, le funzioni di presidente della sezione vengono assunte dal presidente di una sezione di tre giudici, se del caso seguendo l’ordine stabilito dall’articolo 6 del presente regolamento, oppure, se nessun presidente di una sezione di tre giudici fa parte del collegio, da uno degli altri giudici seguendo l’ordine stabilito dal detto articolo 6.
In caso di impedimento del presidente di una sezione di tre giudici, le funzioni di presidente della sezione vengono assunte da un giudice del collegio seguendo l’ordine stabilito dall’articolo 6 del presente regolamento.
C a p o III
DELLA CANCELLERIA
Sezione prima — Del cancelliere e dei cancellieri aggiunti
Articolo 12
La Corte nomina il cancelliere.
Il presidente informa i membri della Corte, due settimane prima della data stabilita per la nomina, delle candidature che sono state presentate.
Le proposte devono essere corredate di tutte le informazioni relative all’età, alla nazionalità, ai titoli universitari, alle conoscenze linguistiche, agli incarichi attuali e precedenti ed all’esperienza giudiziaria ed eventualmente internazionale dei candidati.
Si procede alla nomina con le modalità previste dall’articolo 7, paragrafo 3, del presente regolamento.
Il cancelliere è nominato per un periodo di sei anni. Può essere rinominato.
Le disposizioni dell’articolo 3 del presente regolamento si applicano al cancelliere.
Il cancelliere può essere esonerato dalle sue funzioni soltanto se non sia più in possesso dei requisiti prescritti ovvero non soddisfi più agli obblighi derivanti dalla sua carica; la Corte decide dopo aver posto il cancelliere in grado di presentare le proprie osservazioni.
Se il cancelliere cessa dalle funzioni prima del termine del suo mandato, la Corte nomina il suo successore per un periodo di sei anni.
Articolo 13
La Corte può nominare, secondo la procedura prevista per la nomina del cancelliere, uno o più cancellieri aggiunti, incaricati di assistere il cancelliere o di sostituirlo nei limiti stabiliti dalle istruzioni per il cancelliere previste dall’articolo 15 del presente regolamento.
Articolo 14
Il presidente designa i funzionari o altri dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di cancelliere in caso di assenza o di impedimento di quest’ultimo e dei cancellieri aggiunti o di vacanza dei loro posti.
Articolo 15
Le istruzioni per il cancelliere sono stabilite dalla Corte, su proposta del presidente.
Articolo 16
La cancelleria tiene, sotto la responsabilità del cancelliere, un registro in cui sono cronologicamente iscritti tutti gli atti processuali ed i documenti depositati a loro sostegno, nell’ordine della loro produzione.
Il cancelliere annota l’avvenuta iscrizione nel registro sugli originali e, a richiesta delle parti, sulle copie che esse presentano a tal fine.
Le iscrizioni nel registro e le annotazioni previste dal paragrafo 2 hanno valore di atti pubblici.
Le modalità per la tenuta del registro sono stabilite dalle istruzioni per il cancelliere previste dall’articolo 15 del presente regolamento.
Qualsiasi interessato può consultare il registro ed ottenere copie od estratti in base alla tariffa della cancelleria, fissata dalla Corte su proposta del cancelliere.
Qualsiasi parte in causa può inoltre ottenere, in base alla tariffa di cancelleria, copie conformi degli atti processuali e copie esecutive delle ordinanze e delle sentenze.
Nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea è pubblicato un avviso indicante la data d’iscrizione dell’atto introduttivo, il nome e il domicilio delle parti, l’oggetto della controversia, le conclusioni dell’atto introduttivo, nonché i motivi e i principali argomenti addotti.
La Corte trasmette al Consiglio o alla Commissione europea, quando non siano parti in causa, copia del ricorso e del controricorso, esclusi i relativi allegati, affinché possano accertare se l’inapplicabilità d’un loro atto sia invocata ai sensi dell’articolo 277 TFUE. Copia del ricorso e del controricorso è del pari trasmessa al Parlamento europeo per consentirgli di accertare se l’inapplicabilità di un atto adottato congiuntamente da esso e dal Consiglio sia invocata ai sensi dell’articolo 277 TFUE.
Articolo 17
Sotto l’autorità del presidente, il cancelliere riceve, trasmette e conserva tutti gli atti e documenti e provvede alle notifiche previste dal presente regolamento.
Il cancelliere assiste la Corte, il presidente, i presidenti delle sezioni ed i giudici in tutti gli atti del loro ufficio.
Articolo 18
Il cancelliere custodisce i sigilli. Egli è responsabile degli archivi e provvede alle pubblicazioni della Corte.
Articolo 19
Con riserva di quanto dispongono gli articoli 4 e 27 del presente regolamento, il cancelliere assiste alle riunioni della Corte e delle sezioni.
Sezione Seconda — Degli uffici della Corte
Articolo 20
I funzionari e gli altri dipendenti della Corte sono nominati secondo le modalità stabilite nel regolamento relativo allo Statuto del personale.
Prima di assumere le loro funzioni, i funzionari prestano, davanti al presidente assistito dal cancelliere, il seguente giuramento:
«Giuro di esercitare con piena lealtà, discrezione e coscienza le funzioni affidatemi dalla Corte di giustizia dell’Unione europea».
Articolo 21
La Corte, su proposta del cancelliere, stabilisce e modifica il piano organizzativo dei suoi uffici.
Articolo 22
La Corte istituisce un servizio linguistico composto da esperti che comprovino di possedere un’adeguata cultura giuridica ed un’ampia conoscenza di più lingue ufficiali della Corte.
Articolo 23
All’amministrazione della Corte, alla gestione finanziaria ed alla contabilità provvede, sotto l’autorità del presidente, il cancelliere con il concorso di un amministratore.
C a p o IV
DEI RELATORI AGGIUNTI
Articolo 24
Qualora lo ritenga necessario per lo studio e l’istruzione delle cause introdotte, la Corte propone, ai sensi dell’articolo 13 dello Statuto, la nomina di relatori aggiunti.
I relatori aggiunti hanno segnatamente il compito di:
|
— |
assistere il presidente nei procedimenti sommari; |
|
— |
assistere i giudici relatori nell’espletamento delle loro mansioni. |
Nell’adempimento delle loro funzioni i relatori aggiunti rispondono, a seconda del caso, al presidente della Corte, al presidente di una delle sezioni o ad un giudice relatore.
Prima di assumere le loro funzioni i relatori aggiunti prestano davanti alla Corte il giuramento previsto dall’articolo 3 del presente regolamento.
C a p o V
DEL FUNZIONAMENTO DELLA CORTE
Articolo 25
Il giorno e l’ora delle riunioni della grande sezione e della seduta plenaria vengono stabiliti dal presidente.
Il giorno e l’ora delle riunioni delle sezioni di cinque e di tre giudici vengono stabiliti dal presidente di ciascuna sezione.
Per tenere una o più riunioni determinate, la Corte può scegliere un luogo diverso dalla propria sede.
Articolo 26
Se, a causa di assenza o d’impedimento, i giudici sono in numero pari, il giudice meno anziano ai sensi dell’articolo 6 del presente regolamento si astiene dal partecipare alla deliberazione, a meno che non sia il giudice relatore. In tal caso il giudice che lo precede immediatamente nell’ordine di precedenza si astiene dal partecipare alla deliberazione.
Se, convocata la grande sezione o la seduta plenaria, risulta che il quorum di cui all’articolo 17, terzo o quarto comma, dello Statuto non è raggiunto, il presidente rinvia la seduta fino a che non sia raggiunto detto quorum.
Se, in una sezione di cinque o di tre giudici, il quorum di cui all’articolo 17, secondo comma, dello Statuto non è raggiunto e non risulta possibile sostituire i giudici mancanti conformemente all’articolo 11 sexies, il presidente della sezione ne informa il presidente della Corte che designa un altro giudice per completare la sezione.
Articolo 27
La Corte delibera in camera di consiglio.
Alle deliberazioni prendono parte soltanto i giudici che sono intervenuti all’udienza ed eventualmente il relatore aggiunto incaricato dello studio della causa.
Ciascuno dei giudici che prende parte alla deliberazione esprime il suo parere motivandolo.
Prima che un punto da decidere sia sottoposto a votazione, ogni giudice può richiedere che esso venga formulato in una lingua di sua scelta e comunicato per iscritto alla Corte.
Le conclusioni adottate dalla maggioranza dei giudici in esito alla discussione finale determinano la decisione della Corte. I voti vengono espressi nell’ordine inverso a quello stabilito dall’articolo 6 del presente regolamento.
In caso di divergenza sull’oggetto, sul tenore e sull’ordine delle questioni o sull’interpretazione del voto, decide la Corte.
Gli avvocati generali prendono parte con voto deliberativo alle decisioni della Corte in materia amministrativa. Il cancelliere assiste a tali deliberazioni, salvo diversa decisione della Corte.
Quando è riunita senza l’assistenza del cancelliere, la Corte incarica il giudice meno anziano ai sensi dell’articolo 6 del presente regolamento di redigere, se del caso, il verbale, che viene sottoscritto dal presidente e da tale giudice.
Articolo 28
Salvo speciale decisione della Corte, le ferie giudiziarie sono fissate come segue:
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— |
dal 18 dicembre al 10 gennaio; |
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— |
dalla domenica che precede il giorno di Pasqua alla seconda domenica dopo Pasqua; |
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— |
dal 15 luglio al 15 settembre. |
Durante le ferie giudiziarie, all’ufficio di presidenza, nel luogo in cui la Corte ha sede, provvede sia il presidente tenendosi in contatto con il cancelliere, sia un presidente di sezione od un altro giudice che egli inviti a sostituirlo.
Durante le ferie giudiziarie, il presidente può, in caso d’urgenza, convocare i giudici e gli avvocati generali.
La Corte osserva le festività legalmente riconosciute del luogo in cui ha sede.
La Corte può accordare permessi ai giudici ed agli avvocati generali per giustificati motivi.
C a p o VI
DEL REGIME LINGUISTICO
Articolo 29
Le lingue processuali sono il bulgaro, ceco, il danese, l’estone, il finlandese, il francese, il greco, l’inglese, l’irlandese, l’italiano, il lettone, il lituano, il maltese, l’olandese, il polacco, il portoghese, il romeno, lo slovacco, lo sloveno, lo spagnolo, lo svedese, il tedesco e l’ungherese.
La lingua processuale è scelta dal ricorrente, salve le disposizioni che seguono:
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a) |
se il convenuto è uno Stato membro od una persona fisica o giuridica appartenente ad uno Stato membro, la lingua processuale è quella ufficiale di tale Stato; in caso di pluralità di lingue ufficiali il ricorrente ha facoltà di scegliere quella che preferisce; |
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b) |
su richiesta congiunta delle parti, può essere autorizzato l’uso parziale o totale di un’altra delle lingue indicate nel paragrafo 1 del presente articolo; |
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c) |
su richiesta di una parte, sentiti l’altra parte e l’avvocato generale, può essere autorizzato, in deroga a quanto disposto alle lettere a) e b), l’uso parziale o totale di un’altra delle lingue indicate nel paragrafo 1 del presente articolo quale lingua processuale; la predetta richiesta non può essere presentata dalle istituzioni dell’Unione europea. |
Nelle ipotesi contemplate dall’articolo 103 del presente regolamento, la lingua ufficiale è quella del giudice nazionale che rinvia alla Corte. Su richiesta debitamente motivata di una delle parti della causa principale, sentiti l’altra parte della causa principale e l’avvocato generale, può essere autorizzato l’uso di un’altra delle lingue indicate nel paragrafo 1 del presente articolo nel corso della fase orale.
Il presidente può decidere in merito alle richieste suindicate; egli può e, allorché vuole dare seguito alla richiesta senza l’accordo di tutte le parti, deve deferire la richiesta alla Corte.
La lingua processuale va usata segnatamente nelle memorie e nelle difese orali delle parti, ivi compresi gli atti e documenti allegati, ed altresì nei processi verbali e nelle decisioni della Corte.
Ogni atto o documento prodotto in allegato che sia redatto in una lingua diversa da quella processuale è corredato di una traduzione nella lingua processuale.
Tuttavia, quando trattasi di atti o documenti voluminosi, è ammessa la presentazione di traduzioni per estratto. La Corte può in qualunque momento ordinare, d’ufficio o ad istanza di parte, una traduzione più completa od integrale.
In deroga a quanto precede, gli Stati membri possono servirsi della propria lingua ufficiale quando intervengano in una causa pendente dinanzi alla Corte o quando partecipino ad uno dei procedimenti pregiudiziali di cui all’articolo 103. Questa disposizione si applica sia ai documenti scritti sia alle dichiarazioni orali. La traduzione nella lingua processuale è effettuata, in ciascun caso, a cura del cancelliere.
Gli Stati parti contraenti dell’accordo SEE diversi dagli Stati membri nonché l’autorità di vigilanza AELS possono servirsi di una delle lingue indicate nel paragrafo 1, diversa dalla lingua processuale, quando intervengano in una causa pendente dinanzi alla Corte o quando partecipino ad uno dei procedimenti pregiudiziali di cui all’articolo 23 dello Statuto. Questa disposizione si applica sia ai documenti scritti sia alle dichiarazioni orali. La traduzione nella lingua processuale è effettuata, in ciascun caso, a cura del cancelliere.
Gli Stati terzi che partecipano a un procedimento pregiudiziale conformemente all’articolo 23, quarto comma, dello Statuto possono essere autorizzati a servirsi di una delle lingue indicate nel paragrafo 1, diversa da quella processuale. Questa disposizione si applica sia ai documenti scritti sia alle dichiarazioni orali. La traduzione nella lingua processuale è effettuata, in ciascun caso, a cura del cancelliere.
Se un testimone od un perito dichiari di non potersi correttamente esprimere in una delle lingue indicate nel paragrafo 1 del presente articolo, la Corte lo autorizza ad esprimersi in un’altra lingua. Il cancelliere provvede alla traduzione nella lingua processuale.
Il presidente della Corte ed i presidenti di sezione nella direzione delle discussioni, il giudice relatore nella relazione preliminare e nella relazione d’udienza, i giudici e gli avvocati generali quand’abbiano da formulare domande, e questi ultimi per le loro conclusioni, possono usare una delle lingue indicate nel paragrafo 1 del presente articolo, diversa da quella processuale. Il cancelliere provvede alla traduzione nella lingua processuale.
Articolo 30
Su richiesta d’un giudice, dell’avvocato generale o d’una parte, il cancelliere provvede alla traduzione nelle lingue di loro scelta indicate nel paragrafo 1 dell’articolo 29 di tutto quanto è stato detto o scritto nel corso del procedimento dinanzi alla Corte.
Le pubblicazioni della Corte sono redatte nelle lingue indicate nell’articolo 1 del regolamento n. 1 del Consiglio.
Articolo 31
I testi redatti nella lingua processuale o, se del caso, in un’altra lingua autorizzata a norma dell’articolo 29 del presente regolamento fanno fede.
C a p o VII
DEI DIRITTI E DOVERI DEGLI AGENTI, CONSULENTI ED AVVOCATI
Articolo 32
Gli agenti, i consulenti e gli avvocati che intervengono dinanzi alla Corte ovvero dinanzi a un’autorità giudiziaria da essa delegata mediante rogatoria godono dell’immunità per le parole pronunziate e gli scritti prodotti relativi alla causa od alle parti.
Gli agenti, consulenti ed avvocati fruiscono inoltre dei seguenti privilegi e facilitazioni:
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a) |
tutti gli atti e documenti relativi alla causa sono esenti da perquisizione ed insequestrabili; in caso di contestazione, le autorità doganali e di polizia possono porre sotto sigilli gli atti ed i documenti di cui trattasi, trasmettendoli senza ritardo alla Corte per la loro verifica in presenza del cancelliere e dell’interessato; |
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b) |
gli agenti, consulenti ed avvocati hanno diritto all’assegnazione delle valute necessarie all’espletamento del loro incarico; |
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c) |
gli agenti, consulenti ed avvocati fruiscono della libertà di trasferirsi nei limiti necessari all’espletamento del loro incarico. |
Articolo 33
Per fruire dei privilegi, immunità e facilitazioni menzionati nell’articolo precedente, gli interessati devono previamente comprovare la loro qualità:
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a) |
gli agenti, mediante un documento ufficiale rilasciato dal loro mandante, che ne trasmette immediatamente copia al cancelliere; |
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b) |
i consulenti e gli avvocati, mediante un’attestazione sottoscritta dal cancelliere. La validità di tale attestazione è limitata ad un termine prefisso; può tuttavia venir prorogata o ridotta a seconda della durata del procedimento. |
Articolo 34
I privilegi, le immunità e le facilitazioni di cui è fatta menzione nell’articolo 32 del presente regolamento sono accordati esclusivamente nell’interesse della causa.
La Corte può togliere l’immunità qualora ritenga che ciò non pregiudichi l’interesse della causa.
Articolo 35
Se la Corte ritiene che il comportamento di un consulente o di un avvocato dinanzi alla Corte o ad un magistrato sia incompatibile col decoro della Corte o con le esigenze di buona amministrazione della giustizia, o che tale consulente o avvocato usi dei diritti inerenti alle sue funzioni per scopi diversi da quelli per i quali tali diritti gli sono stati riconosciuti, essa ne informa l’interessato. Se la Corte ne informa le autorità competenti da cui dipende l’interessato, copia della lettera inviata a tali autorità è trasmessa a quest’ultimo.
Per gli stessi motivi, la Corte, in qualsiasi momento, sentiti l’interessato e l’avvocato generale, può escludere mediante ordinanza l’interessato dal patrocinio della causa. Detta ordinanza è immediatamente esecutiva.
Se un consulente od un avvocato è escluso dal patrocinio di una causa, il procedimento è sospeso fino alla scadenza del termine impartito dal presidente alla parte interessata per designare un altro consulente od avvocato.
Le decisioni adottate in esecuzione del presente articolo possono essere revocate.
Articolo 36
Le disposizioni del presente capo si applicano ai professori ammessi a patrocinare dinanzi alla Corte ai sensi dell’articolo 19 dello Statuto.
TITOLO SECONDO
DEL PROCEDIMENTO
C a p o I
DELLA FASE SCRITTA
Articolo 37
L’originale di ogni atto processuale dev’essere sottoscritto dall’agente o dall’avvocato della parte.
L’atto, corredato di tutti gli allegati in esso menzionati, è depositato con cinque copie per la Corte e tante copie in più quante sono le parti in causa. Le copie devono essere autenticate dalla parte che le deposita.
Le istituzioni devono inoltre produrre, nei termini fissati dalla Corte, la traduzione nelle altre lingue indicate nell’articolo 1 del regolamento n. 1 del Consiglio di ogni loro atto processuale. Si applica l’ultimo comma del paragrafo precedente.
Tutti gli atti processuali devono essere datati. Ai fini dei termini processuali si terrà conto soltanto della data del deposito in cancelleria.
Ad ogni atto processuale dev’essere allegato un fascicolo degli atti o documenti invocati a sostegno, corredato di un indice di tali atti e documenti.
Qualora, a causa della mole di un atto o documento, ne siano esibiti soltanto degli estratti, l’intero documento, o copia completa di esso, dev’essere depositato in cancelleria.
Salve restando le disposizioni dei paragrafi da 1 a 5, la data in cui una copia dell’originale firmato di un atto processuale, compreso l’indice degli atti e documenti menzionato nel paragrafo 4, perviene alla cancelleria mediante telecopia, o qualsiasi altro mezzo tecnico di comunicazione di cui dispone la Corte, è presa in considerazione ai fini dell’osservanza dei termini processuali, purché l’originale firmato dell’atto, corredato degli allegati e delle copie menzionati nel paragrafo 1, secondo comma, sia depositato in cancelleria entro i dieci giorni successivi. L’articolo 81, paragrafo 2, non è applicabile a tale termine di 10 giorni.
Salve restando le disposizioni dei paragrafi 1, primo comma, e dei paragrafi da 2 a 5, la Corte, mediante decisione, può stabilire a quali condizioni un atto processuale trasmesso alla cancelleria per via elettronica viene considerato l’originale di tale atto. Tale decisione è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 38
Il ricorso di cui all’articolo 21 dello Statuto deve contenere:
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a) |
il nome e il domicilio del ricorrente; |
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b) |
la designazione della parte contro cui il ricorso è proposto; |
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c) |
l’oggetto della controversia e l’esposizione sommaria dei motivi dedotti; |
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d) |
le conclusioni del ricorrente; |
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e) |
se del caso, le offerte di prova. |
Ai fini del procedimento il ricorso deve contenere l’elezione di domicilio nel luogo in cui ha sede la Corte. In esso dev’essere indicato il nome della persona che è stata autorizzata a ricevere tutte le notifiche e ne ha fatto accettazione.
Oltre all’elezione di domicilio di cui al primo comma o invece di questa, il ricorso può contenere la menzione che l’avvocato o l’agente acconsente a che gli siano inviate notifiche mediante telecopia o qualsiasi altro mezzo tecnico di comunicazione.
Se il ricorso non è conforme a quanto prescritto dal primo e dal secondo comma, tutte le notifiche alla parte interessata relative al procedimento sono effettuate, fino a che tale difetto non sia stato sanato, mediante lettera raccomandata indirizzata all’agente o all’avvocato della parte. In tal caso, in deroga all’articolo 79, paragrafo 1, la notifica si considera avvenuta regolarmente col deposito della lettera raccomandata presso l’ufficio postale del luogo in cui ha sede la Corte.
L’avvocato che assiste o rappresenta una parte deve depositare in cancelleria un certificato da cui risulti che egli è abilitato a patrocinare dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato parte contraente dell’Accordo SEE.
Al ricorso devono essere allegati, ove occorra, i documenti indicati dall’articolo 21, secondo comma, dello Statuto.
Se il ricorrente è una persona giuridica di diritto privato, deve allegare al ricorso:
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a) |
il proprio Statuto o un estratto recente del registro delle imprese o un estratto recente del registro delle associazioni o qualsiasi altra prova della sua esistenza giuridica; |
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b) |
la prova che il mandato all’avvocato è stato regolarmente conferito da un rappresentante a ciò legittimato. |
I ricorsi proposti ai sensi dell’articolo 273 TFUE devono essere corredati di una copia della clausola compromissoria intervenuto tra gli Stati membri interessati.
Se il ricorso non è conforme a quanto stabilito dai paragrafi da 3 a 6 del presente articolo, il cancelliere impartisce al ricorrente un adeguato termine per regolarizzare il ricorso o produrre i documenti. In difetto della regolarizzazione del ricorso o della produzione di documenti alla scadenza del termine suddetto, la Corte, sentito l’avvocato generale, decide se l’inosservanza delle summenzionate prescrizioni comporti l’irricevibilità del ricorso per vizio di forma.
Articolo 39
Il ricorso è notificato al convenuto. Nell’ipotesi prevista dal paragrafo 7 dell’articolo precedente, la notifica è effettuata dopo la regolarizzazione del ricorso o dopo che la Corte ne avrà riconosciuta la ricevibilità con riguardo alle condizioni di forma enunciate dall’articolo precedente.
Articolo 40
Nel termine di un mese dalla notifica del ricorso, il convenuto deve presentare un controricorso contenente:
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a) |
il nome e il domicilio del convenuto; |
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b) |
gli argomenti di fatto e di diritto invocati; |
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c) |
le conclusioni del convenuto; |
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d) |
le offerte di prova. |
Si applica l’articolo 38, paragrafi da 2 a 5, del presente regolamento.
Il termine previsto dal paragrafo precedente può essere prorogato dal presidente su richiesta motivata del convenuto.
Articolo 41
Il ricorso ed il controricorso possono essere integrati da una replica del ricorrente e da una controreplica del convenuto.
Il presidente fissa la data entro la quale gli atti suddetti devono essere depositati.
Articolo 42
Le parti possono, anche nella replica e nella controreplica, proporre nuovi mezzi di prova a sostegno delle loro argomentazioni, motivando il ritardo nella presentazione dei mezzi suddetti.
E’ vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento.
Se, durante il procedimento, una delle parti deduce motivi nuovi ai sensi del comma precedente, il presidente può, dopo la scadenza dei normali termini processuali, su relazione del giudice relatore e sentito l’avvocato generale, impartire all’altra parte un termine per controdedurre su tali motivi.
La decisione sulla ricevibilità di un motivo nuovo è riservata alla sentenza definitiva.
Articolo 43
Dopo aver sentito le parti e l’avvocato generale, il presidente, se l’assegnazione prevista dall’articolo 10, paragrafo 2, ha già avuto luogo, può in qualsiasi momento, per ragioni di connessione, disporre mediante ordinanza la riunione di più cause relative allo stesso oggetto, ai fini della fase scritta od orale o della sentenza definitiva. Egli può nuovamente separarle. Il presidente può deferire tali questioni alla Corte.
C a p o I bis
DELLA RELAZIONE PRELIMINARE E DELLA RIMESSIONE AI COLLEGI GIUDICANTI
Articolo 44
Il presidente fissa la data per la presentazione alla riunione generale della Corte della relazione preliminare del giudice relatore, a seconda dei casi,
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a) |
dopo il deposito della controreplica; |
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b) |
quando non è stata depositata la replica o la controreplica alla scadenza del termine fissato a norma dell’articolo 41, paragrafo 2; |
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c) |
quando la parte interessata ha dichiarato di rinunciare alla presentazione della replica o della controreplica; |
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d) |
in caso di applicazione del procedimento accelerato di cui all’articolo 62 bis, quando il presidente fissa la data dell’udienza. |
La relazione preliminare contiene proposte sull’opportunità di mezzi istruttori o di altre misure preparatorie, nonché sul collegio giudicante al quale sia opportuno rimettere la causa. La relazione contiene del pari la proposta del giudice relatore sull’eventuale omissione dell’udienza dibattimentale conformemente all’articolo 44 bis nonché sull’eventuale omissione delle conclusioni dell’avvocato generale in osservanza dell’articolo 20, quinto comma, dello Statuto.
La Corte, sentito l’avvocato generale, decide in merito alle proposte del giudice relatore.
La Corte rimette alle sezioni di cinque o di tre giudici qualsiasi causa per la quale è adita nella misura in cui la difficoltà, o l’importanza della causa, o particolari circostanze non richiedono la rimessione dinanzi alla grande sezione.
Tuttavia, la rimessione di una causa dinanzi a una sezione di cinque o di tre giudici non è ammessa qualora uno Stato membro o un’istituzione dell’Unione, parte nel procedimento, abbia chiesto che la causa sia decisa dalla grande sezione. Ai sensi di questa disposizione, per «parte» s’intende qualsiasi Stato membro o qualsiasi istituzione che sia parte originaria o parte interveniente nella controversia, o che abbia depositato osservazioni scritte nell’ambito di uno dei procedimenti pregiudiziali di cui all’articolo 103. Una domanda quale quella prevista dal presente comma non può essere proposta nelle cause fra l’Unione e i suoi dipendenti.
La Corte si riunisce in seduta plenaria quando è adita in osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 16, quarto comma, dello Statuto. Ove reputi che un giudizio rivesta un’importanza eccezionale, essa, conformemente all’articoloo16, quinto comma, dello Statuto, può rinviare la causa alla seduta plenaria.
Il collegio giudicante al quale è stata rimessa una causa può, in qualsiasi stadio del procedimento, rinviare la causa alla Corte affinché essa venga rimessa a un collegio più importante.
Se si procede all’istruzione, il collegio giudicante, se non vi provvede esso stesso, può incaricarne il giudice relatore.
Se si inizia la fase orale senza istruzione, il presidente del collegio giudicante ne fissa la data.
Articolo 44 bis
Salvo quanto previsto da disposizioni particolari del presente regolamento, il procedimento dinanzi alla Corte comporta anche una fase orale. Tuttavia la Corte, dopo la presentazione delle memorie contemplate dall’articolo 40, paragrafo 1, ed eventualmente dall’articolo 41, paragrafo 1, su relazione del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, e se nessuna delle parti presenta una domanda che indichi i motivi per i quali desidera essere sentita, può decidere diversamente. La domanda dev’essere presentata entro tre settimane dalla notifica alla parte della chiusura della fase scritta del procedimento. Questo termine può essere prorogato dal presidente.
C a p o II
DELL’ISTRUZIONE DELLA CAUSA E DELLE MISURE PREPARATORIE
Sezione prima — Dei mezzi istruttori
Articolo 45
La Corte, sentito l’avvocato generale, dispone i mezzi istruttori che ritiene opportuni mediante ordinanza che specifica i fatti da provare. Le parti sono sentite prima che la Corte decida i mezzi istruttori previsti dal paragrafo 2, lettere c), d) ed e).
L’ordinanza è notificata alle parti.
Salvo quanto stabiliscono gli articoli 24 e 25 dello Statuto, i mezzi istruttori comprendono:
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a) |
la comparizione personale delle parti; |
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b) |
la richiesta di informazioni e la produzione di documenti; |
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c) |
la prova testimoniale; |
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d) |
la perizia; |
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e) |
il sopralluogo. |
L’avvocato generale partecipa all’assunzione dei mezzi istruttori.
Sono riservati la prova contraria e l’ampliamento dei mezzi di prova.
Articolo 46
Le parti possono assistere all’assunzione dei mezzi istruttori.
Sezione seconda — Della citazione e dell’audizione dei testimoni e dei periti
Articolo 47
La Corte, d’ufficio o su richiesta delle parti e sentito l’avvocato generale, ordina l’accertamento di determinati fatti per mezzo di testimoni. L’ordinanza precisa i fatti da accertare.
I testimoni sono citati dalla Corte, o d’ufficio o su richiesta delle parti o dell’avvocato generale.
La richiesta di una parte per l’assunzione di un testimone deve precisare i fatti sui quali esso deve essere sentito e le ragioni che ne giustificano l’audizione.
I testimoni di cui è ritenuta necessaria l’audizione sono citati mediante ordinanza della Corte, che contiene:
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a) |
il cognome, il nome, la professione e il domicilio dei testimoni; |
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b) |
l’indicazione dei fatti sui quali i testimoni debbono essere sentiti; |
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c) |
eventualmente, la menzione delle disposizioni adottate dalla Corte per il rimborso delle spese sopportate dai testimoni e delle sanzioni ad essi applicabili in caso di mancata comparizione. |
La suddetta ordinanza è notificata alle parti ed ai testimoni.
La Corte può subordinare la citazione dei testimoni di cui le parti hanno richiesto l’audizione al previo versamento presso la cassa della Corte di un deposito, di cui stabilisce l’ammontare, che garantisca il rimborso delle spese da liquidare.
La cassa della Corte anticipa le spese necessarie per i testimoni citati d’ufficio.
Accertata l’identità dei testimoni, il presidente li informa che dovranno confermare le loro dichiarazioni nel modo stabilito dal presente regolamento.
I testimoni depongono dinanzi alla Corte, previa convocazione delle parti. Dopo la deposizione, il presidente può, su richiesta delle parti o d’ufficio, porre domande ai testimoni.
La stessa facoltà spetta a ciascun giudice ed all’avvocato generale.
Il presidente può consentire ai rappresentanti delle parti di porre domande ai testimoni.
Dopo aver reso la deposizione, il testimone presta il seguente giuramento:
«Giuro di aver detto la verità, tutta la verità, nient’altro che la verità».
La Corte, sentite le parti, può dispensare il testimone dal prestare giuramento.
Il cancelliere redige il verbale in cui sono riprodotte le deposizioni dei testimoni.
Il verbale è sottoscritto dal presidente o dal giudice relatore incaricato di procedere all’audizione nonché dal cancelliere. Prima di queste firme, il testimone deve poter verificare il contenuto del verbale e firmarlo.
Il verbale ha valore di atto pubblico.
Articolo 48
I testimoni regolarmente citati sono tenuti ad ottemperare alla citazione ed a presentarsi all’udienza.
Se un testimone regolarmente citato non si presenta dinanzi alla Corte, questa può infliggergli una sanzione pecuniaria non superiore, al massimo, a 5 000 euro (2) e ordinare una nuova citazione del testimone a sue spese.
La stessa sanzione può essere inflitta ad un testimone che, senza motivo legittimo, si rifiuti di deporre, di prestare giuramento o di fare la dichiarazione solenne che può eventualmente sostituirlo.
La sanzione pecuniaria inflitta può essere revocata qualora il testimone dimostri alla Corte di essere stato legittimamente impedito. La sanzione pecuniaria può essere ridotta su richiesta del testimone qualora questo dimostri che essa è sproporzionata ai suoi redditi.
All’esecuzione forzata delle sanzioni o dei provvedimenti adottati in base al presente articolo si procede in conformità agli articoli 280 e 299 TFUE e 164 TCEEA.
Articolo 49
La Corte può disporre perizie. L’ordinanza con la quale si nomina il perito ne precisa l’incarico e fissa il termine per la presentazione della sua relazione.
Il perito riceve copia dell’ordinanza e di tutti gli altri documenti necessari all’espletamento del suo incarico. E’ sottoposto al controllo del giudice relatore, il quale può assistere alle operazioni peritali ed è tenuto al corrente dello svolgimento dell’incarico affidato al perito.
La Corte può chiedere alle parti o ad una di esse il versamento di un deposito che garantisca il rimborso delle spese della perizia.
Su richiesta del perito, la Corte può disporre di procedere all’audizione di testimoni, che sono sentiti in conformità a quanto disposto dall’articolo 47 del presente regolamento.
Il perito può esprimere il suo parere soltanto sui quesiti che gli sono stati espressamente sottoposti.
Dopo il deposito della relazione, la Corte può ordinare che il perito venga sentito, previa convocazione delle parti.
Il presidente può consentire ai rappresentanti delle parti di porre domande al perito.
Dopo il deposito della relazione, il perito presta dinanzi alla Corte il seguente giuramento:
«Giuro di aver eseguito il mio incarico con coscienza e assoluta imparzialità».
La Corte, sentite le parti, può dispensare il perito dal prestare giuramento.
Articolo 50
Se una parte ricusa un testimone od un perito per incapacità, indegnità o per ogni altro motivo, o se un testimone od un perito si rifiuta di deporre, di prestare giuramento o di fare la dichiarazione solenne che lo sostituisce, la Corte provvede.
La ricusazione di un testimone o di un perito deve essere fatta dalla parte nel termine di due settimane decorrenti dalla notifica dell’ordinanza che cita il testimone o che nomina il perito, mediante un atto indicante i motivi della ricusazione e le prove offerte.
Articolo 51
I testimoni ed i periti hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. Può essere loro concesso dalla cassa della Corte un anticipo su queste spese.
I testimoni hanno inoltre diritto ad un’indennità compensativa di mancato guadagno ed i periti ad un onorario per le loro prestazioni. Le indennità suddette sono pagate dalla cassa della Corte ai testimoni ed ai periti dopo che essi hanno adempiuto i loro doveri o il loro incarico.
Articolo 52
La Corte può, su richiesta delle parti o d’ufficio, disporre rogatorie per l’audizione di testimoni o periti secondo le modalità che saranno determinate dal regolamento previsto dall’articolo 125 del presente regolamento.
Articolo 53
Il cancelliere redige verbale di ogni udienza. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal cancelliere ed ha valore di atto pubblico.
Le parti possono prendere visione in cancelleria di ogni verbale o relazione peritale ed ottenerne copia a loro spese.
Sezione terza — Della chiusura dell’istruzione
Articolo 54
Dopo l’espletamento dell’istruttoria, il presidente, salvo che la Corte decida di assegnare alle parti un termine per presentare osservazioni scritte, fissa la data d’inizio della fase orale.
Se è stato fissato un termine per la presentazione di osservazioni scritte, il presidente fissa la data dell’inizio della fase orale alla scadenza di tale termine.
Sezione quarta — Delle misure preparatorie
Articolo 54 bis
Il giudice relatore e l’avvocato generale possono chiedere alle parti di fornire, entro un determinato termine, qualsiasi informazione relativa ai fatti, qualsiasi documento o qualsiasi elemento che essi giudichino pertinenti. Le risposte e i documenti ottenuti vengono comunicati alle altre parti.
C a p o III
DELLA FASE ORALE
Articolo 55
Salvo la priorità delle decisioni previste dall’articolo 85 del presente regolamento, la Corte conosce delle cause per le quali è stata adita nell’ordine secondo il quale è compiuta la loro istruzione. Tra più cause di cui l’istruzione sia compiuta contemporaneamente, l’ordine è determinato dalla data d’iscrizione dell’atto introduttivo nel registro.
Il presidente, a motivo di circostanze particolari, può disporre che una causa venga decisa con priorità.
Il presidente, sentite le parti e l’avvocato generale, può, a motivo di circostanze particolari, d’ufficio o su domanda di una parte, disporre che la decisione di una causa venga differita. Qualora le parti di una causa ne chiedano di comune accordo il rinvio, il presidente può accordarlo.
Articolo 56
Il presidente apre e dirige il dibattimento ed esercita la polizia dell’udienza.
La decisione di procedere a porte chiuse comporta il divieto di pubblicare le discussioni.
Articolo 57
Il presidente, nel corso del dibattimento, può porre domande agli agenti, consulenti o avvocati delle parti.
La stessa facoltà spetta a ciascun giudice ed all’avvocato generale.
Articolo 58
Le parti possono partecipare alla discussione orale solo per il tramite dei loro agenti, consulenti o avvocati.
Articolo 59
L’avvocato generale presenta le sue conclusioni orali motivate prima della chiusura della fase orale.
Dopo le conclusioni dell’avvocato generale, il presidente dichiara chiusa la fase orale.
Articolo 60
La Corte, sentito l’avvocato generale, può in qualsiasi momento, conformemente all’articolo 45, paragrafo 1, sia disporre un mezzo istruttorio, sia prescrivere la rinnovazione o l’ampliamento di ogni atto di istruzione. Essa può incaricare il giudice relatore di provvedervi.
Articolo 61
La Corte, sentito l’avvocato generale, può ordinare la riapertura della fase orale.
Articolo 62
Il cancelliere redige verbale di ogni udienza. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal cancelliere ed ha valore di atto pubblico.
Le parti possono prendere visione in cancelleria di ogni verbale ed ottenerne copia a loro spese.
C a p o III bis
DEI PROCEDIMENTI ACCELERATI
Articolo 62 bis
Su istanza del ricorrente o del convenuto, il presidente può in via eccezionale, su proposta del giudice relatore, sentiti la controparte e l’avvocato generale, decidere di far statuire mediante un procedimento accelerato che deroga alle disposizioni del presente regolamento quando la particolare urgenza della causa richiede che la Corte statuisca il più rapidamente possibile.
L’istanza diretta a far statuire mediante un procedimento accelerato dev’essere proposta con atto separato al momento del deposito del ricorso o del controricorso.
Qualora si applichi il procedimento accelerato, il ricorso e il controricorso possono essere integrati da una replica e da una controreplica soltanto se il presidente lo ritiene necessario.
L’interveniente può presentare un’istanza d’intervento soltanto se il presidente lo ritiene necessario.
Sin dal deposito del controricorso o, se la decisione di fare statuire mediante un procedimento accelerato viene adottata solo dopo il deposito di detto atto, sin da quando tale decisione viene adottata, il presidente fissa la data dell’udienza, che è immediatamente comunicata alle parti. Egli può rinviare la data dell’udienza quando ciò è richiesto dall’organizzazione di mezzi istruttori o di altre misure preparatorie.
Salvo restando l’articolo 42, le parti possono integrare i loro argomenti e fare offerte di prova nel corso della fase orale. Esse motivano il ritardo nella presentazione delle offerte di prova.
La Corte statuisce, sentito l’avvocato generale.
C a p o IV
DELLE SENTENZE
Articolo 63
La sentenza contiene:
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l’indicazione che essa è pronunciata dalla Corte; |
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— |
la data in cui è pronunciata; |
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l nome del presidente e dei giudici che hanno partecipato alla deliberazione; |
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il nome dell’avvocato generale; |
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il nome del cancelliere; |
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l’indicazione delle parti; |
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i nomi degli agenti, consulenti o avvocati delle parti; |
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le conclusioni delle parti; |
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la menzione che l’avvocato generale è stato sentito; |
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l’esposizione sommaria dei fatti; |
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la motivazione; |
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il dispositivo, ivi compresa la decisione relativa alle spese. |
Articolo 64
La sentenza è pronunciata in pubblica udienza, previa convocazione delle parti.
L’originale della sentenza, sottoscritto dal presidente, dai giudici che hanno partecipato alla deliberazione e dal cancelliere, è munito del sigillo della Corte e depositato in cancelleria; la sentenza è notificata in copia autentica a ciascuna delle parti.
Sull’originale della sentenza il cancelliere annota la data della pronuncia.
Articolo 65
La sentenza ha forza obbligatoria dal giorno in cui è pronunciata.
Articolo 66
Senza pregiudizio delle disposizioni relative all’interpretazione delle sentenze, gli errori materiali o di calcolo o le altre evidenti inesattezze possono essere rettificate dalla Corte, d’ufficio o su richiesta di una delle parti, purché tale richiesta sia proposta nel termine di due settimane a decorrere dalla pronuncia della sentenza.
Le parti, debitamente avvertite dal cancelliere, possono presentare osservazioni scritte nel termine impartito dal presidente.
La Corte provvede in camera di consiglio, sentito l’avvocato generale.
L’originale dell’ordinanza che prescrive la rettifica è allegato all’originale della sentenza rettificata. A margine dell’originale della sentenza rettificata è fatta annotazione dell’ordinanza suddetta.
Articolo 67
Se la Corte ha omesso di statuire su un capo isolato delle conclusioni o sulle spese, la parte che intende dolersene deve adire la Corte mediante istanza nel termine di un mese a decorrere dalla notifica della sentenza.
La suddetta istanza è notificata all’altra parte, cui il presidente fissa un termine per la presentazione di osservazioni scritte.
Dopo la presentazione delle suddette osservazioni, la Corte, sentito l’avvocato generale, statuisce contemporaneamente sulla ricevibilità e sul merito della domanda.
Articolo 68
Una raccolta della giurisprudenza della Corte è pubblicata a cura del cancelliere.
C a p o V
DELLE SPESE
Articolo 69
Si provvede sulle spese con la sentenza o l’ordinanza che pone fine alla causa.
La parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
Quando vi siano più parti soccombenti, la Corte decide sulla ripartizione delle spese.
Se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, ovvero per motivi eccezionali, la Corte può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese.
La Corte può condannare una parte, anche se non soccombente, a rimborsare all’altra le spese che le ha causato e che la Corte riconosce come superflue o defatigatorie.
Gli Stati membri e le istituzioni intervenuti nella causa sopportano le proprie spese.
Gli Stati parti contraenti dell’Accordo SEE diversi dagli Stati membri nonché l’Autorità di vigilanza AELS sopportano anch’essi le proprie spese quando sono intervenuti nella causa.
La Corte può decidere che una parte interveniente diversa da quelle indicate nei commi precedenti sopporti le proprie spese.
La parte che rinuncia agli atti è condannata alle spese se l’altra parte conclude in tal senso nelle sue osservazioni sulla rinuncia agli atti. Tuttavia, su domanda della parte che rinuncia agli atti, le spese sono poste a carico dell’altra parte se ciò appare giustificato dal comportamento di quest’ultima.
In caso di accordo tra le parti sulle spese, si provvede secondo l’accordo.
In mancanza di conclusioni sulle spese, ciascuna parte sopporta le proprie spese.
In caso di non luogo a provvedere, la Corte decide sulle spese in via equitativa.
Articolo 70
Nelle cause fra l’Unione e i suoi dipendenti le spese sostenute dalle istituzioni restano a loro carico, salvo il disposto dell’articolo 69, paragrafo 3, secondo comma, del presente regolamento.
Articolo 71
Le spese che una parte ha dovuto sostenere per l’esecuzione forzata devono essere rimborsate dalla parte avversa secondo la tariffa vigente nello Stato nel cui territorio essa viene effettuata.
Articolo 72
Il procedimento dinanzi alla Corte è gratuito, con riserva delle disposizioni seguenti:
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a) |
se la Corte ha dovuto sopportare delle spese che avrebbero potuto essere evitate, essa può, sentito l’avvocato generale, condannare al rimborso la parte che le ha provocate; |
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b) |
le spese di ogni lavoro di copia o di traduzione effettuato su richiesta di una parte, e che il cancelliere considera come straordinarie, devono essere rimborsate dalla parte in base alla tariffa prevista dall’articolo 16, paragrafo 5, del presente regolamento. |
Articolo 73
Senza pregiudizio di quanto dispone l’articolo precedente, sono considerate spese ripetibili:
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a) |
le somme e le indennità dovute ai testimoni ed ai periti ai sensi dell’articolo 51 del presente regolamento; |
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b) |
le spese indispensabili sostenute dalle parti per la causa, in particolare le spese di viaggio e di soggiorno ed il compenso all’agente, consulente o avvocato. |
Articolo 74
Se vi è contestazione sulle spese ripetibili, il collegio giudicante a cui la causa era stata assegnata statuisce mediante ordinanza non impugnabile su domanda della parte interessata, sentite le osservazioni dell’altra parte e le conclusioni dell’avvocato generale.
Le parti possono richiedere, ai fini dell’esecuzione, una copia esecutiva dell’ordinanza.
Articolo 75
La cassa della Corte e i suoi debitori effettuano i loro pagamenti in euro.
Quando le spese ripetibili sono state sostenute in una valuta diversa dall’euro o gli atti che danno luogo a rifusione sono stati compiuti in un paese di cui l’euro non è la valuta, il cambio delle valute viene effettuato al corso di cambio di riferimento della Banca centrale europea del giorno del pagamento.
C a p o VI
DEL GRATUITO PATROCINIO
Articolo 76
Se una parte si trova nell’impossibilità di affrontare in tutto o parzialmente le spese di causa, può chiedere in qualsiasi momento l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio.
La domanda deve essere corredata di tutte le informazioni da cui risulti che il richiedente si trova in stato di bisogno ed in particolare di un certificato dell’autorità competente che attesti la sua indigenza.
Se la domanda è presentata prima del ricorso che il richiedente intende proporre, in essa deve esserne sommariamente esposto l’oggetto.
Per la presentazione della domanda non è prescritta l’assistenza di un avvocato.
Il presidente designa il giudice relatore. La Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, rinvia la domanda ad un collegio giudicante, il quale decide se debba concedersi o meno l’ammissione al beneficio, totale o parziale, del gratuito patrocinio. Esso esamina se l’azione non appaia manifestamente infondata.
Il collegio giudicante provvede mediante ordinanza. In caso di rifiuto totale o parziale dell’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio, l’ordinanza motiva il rifiuto.
Il collegio giudicante può revocare in qualsiasi momento, d’ufficio o su richiesta di parte, l’ammissione al gratuito patrocinio se nel corso del procedimento mutano i presupposti in considerazione dei quali la si era concessa.
In caso di ammissione al gratuito patrocinio, la cassa della Corte anticipa le spese.
La decisione che provvede sulle spese può disporre la distrazione a favore della cassa della Corte di somme anticipate per il gratuito patrocinio.
Il cancelliere ne effettua il recupero nei confronti della parte condannata a pagarle.
C a p o VII
DELLA RINUNCIA AGLI ATTI
Articolo 77
Se, prima che la Corte abbia statuito, le parti si accordano per risolvere la vertenza ed informano la Corte che rinunciano ad ogni pretesa, il presidente ordina la cancellazione della causa dal ruolo e provvede sulle spese conformemente all’articolo 69, paragrafo 5, considerate, eventualmente, le proposte formulate in tal senso dalle parti.
Questa disposizione non si applica ai ricorsi previsti dagli articoli 263 e 265 TFUE.
Articolo 78
Se il ricorrente comunica per iscritto alla Corte che intende rinunciare agli atti, il presidente ordina la cancellazione della causa dal ruolo e provvede sulle spese conformemente all’articolo 69, paragrafo 5.
C a p o VIII
DELLE NOTIFICHE
Articolo 79
Le notifiche previste dal presente regolamento sono fatte, a cura del cancelliere, al domicilio eletto dal destinatario sia con invio, mediante plico raccomandato con ricevuta di ritorno, di una copia dell’atto da notificare, sia rimettendone copia verso ricevuta.
Le copie dell’atto da notificare sono estratte ed autenticate dal cancelliere, salvo quando trattasi di atti provenienti dalle parti stesse in conformità all’articolo 37, paragrafo 1, del presente regolamento.
Quando, conformemente all’articolo 38, paragrafo 2, secondo comma, il destinatario ha acconsentito a che gli siano inviate notifiche mediante telecopia o qualsiasi altro mezzo tecnico di comunicazione, la notifica di ogni atto processuale, ad eccezione delle sentenze e delle ordinanze della Corte, può essere effettuata trasmettendo una copia del documento con tale mezzo.
Se, per ragioni d’ordine tecnico o a causa della natura o del volume dell’atto, detta trasmissione non può aver luogo, l’atto è notificato, in mancanza di elezione di domicilio del destinatario, al recapito di quest’ultimo secondo le modalità prescritte nel paragrafo 1. Il destinatario ne viene avvertito mediante telecopia o qualsiasi altro mezzo tecnico di comunicazione. In tal caso una lettera raccomandata si considera essere stata consegnata al destinatario il decimo giorno successivo al suo deposito presso l’ufficio postale del luogo in cui ha sede la Corte, a meno che la ricevuta di ritorno non attesti che la ricezione ha avuto luogo in una data diversa o a meno che il destinatario non comunichi al cancelliere, entro tre settimane dall’avvertimento mediante telecopia o altro mezzo tecnico di comunicazione, che la notifica non gli è pervenuta.
C a p o IX
DEI TERMINI
Articolo 80
I termini processuali previsti dai Trattati, dallo Statuto della Corte e dal presente regolamento si computano nel modo seguente:
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a) |
se un termine espresso in giorni, in settimane, in mesi o in anni deve essere calcolato dal momento in cui si verifica un evento o si compie un atto, il giorno nel quale si verifica tale evento o si compie tale atto non è incluso nel termine; |
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b) |
un termine espresso in settimane, in mesi o in anni scade con lo spirare del giorno che, nell’ultima settimana, nell’ultimo mese o nell’ultimo anno, ha lo stesso nome o lo stesso numero del giorno in cui si è verificato l’evento o è stato compiuto l’atto a partire dai quali il termine dev’essere calcolato. Se in un termine espresso in mesi o in anni il giorno determinato per la sua scadenza manca nell’ultimo mese, il termine scade con lo spirare dell’ultimo giorno di detto mese; |
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c) |
quando un termine è espresso in mesi e in giorni, si tiene conto dapprima dei mesi interi e poi dei giorni; |
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d) |
i termini comprendono i giorni festivi legali, le domeniche e i sabati; |
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e) |
i termini non sono sospesi durante le ferie giudiziarie. |
Se il giorno di scadenza del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo legale, la scadenza è prorogata sino alla fine del successivo giorno non festivo.
La lista dei giorni festivi legali stabilita dalla Corte è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 81
Quando un termine per l’impugnazione di un atto di un’istituzione decorre dalla pubblicazione dell’atto, tale termine dev’essere calcolato, ai sensi dell’articolo 80, paragrafo 1, lettera a), a partire dalla fine del quattordicesimo giorno successivo alla data della pubblicazione dell’atto nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
I termini processuali sono aumentati di un termine forfettario in ragione della distanza di dieci giorni.
Articolo 82
I termini fissati dal presente regolamento possono essere prorogati dall’autorità che li ha stabiliti.
Il presidente e i presidenti di sezione possono conferire delega di firma al cancelliere per fissare taluni termini che essi sono competenti a stabilire ai sensi del presente regolamento o per accordarne la proroga.
C a p o X
DELLA SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO
Articolo 82 bis
Il procedimento può essere sospeso:
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a) |
nei casi previsti dall’articolo 54, terzo comma, dello Statuto, con ordinanza emessa dalla Corte sentito l’avvocato generale; |
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b) |
in tutti gli altri casi, con decisione del presidente, presa dopo aver sentito l’avvocato generale e, tranne nei procedimenti pregiudiziali di cui all’articolo 103, le parti. |
La ripresa del procedimento può essere ordinata o decisa secondo le stesse modalità.
Le ordinanze e le decisioni di cui al presente paragrafo sono notificate alle parti.
La sospensione del procedimento decorre dalla data indicata nell’ordinanza o nella decisione di sospensione o, in mancanza di tale indicazione, dalla data dell’ordinanza o della decisione.
Durante il periodo di sospensione nessun termine processuale scade nei confronti delle parti.
Qualora l’ordinanza o la decisione di sospensione non ne abbia fissato il termine, la sospensione scade alla data indicata nell’ordinanza o nella decisione di ripresa del procedimento o, in mancanza di tale indicazione, alla data di questa ordinanza o decisione.
A partire dalla data di ripresa, i termini processuali cominciano nuovamente a decorrere dall’inizio.
TITOLO TERZO
DEI PROCEDIMENTI SPECIALI
C a p o I
DELLA SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE E DEGLI ALTRI PROVVEDIMENTI URGENTI MEDIANTE PROCEDIMENTO SOMMARIO
Articolo 83
La domanda, ai sensi degli articoli 278 TFUE e 157 TCEEA, per la sospensione dell’esecuzione di un atto di un’istituzione è ricevibile solo se il richiedente ha impugnato tale atto in un ricorso dinanzi alla Corte.
La domanda relativa agli altri provvedimenti provvisori contemplati dall’articolo 279 TFUE è ricevibile solo se è proposta da chi è parte in una causa per la quale la Corte è stata adita e si riferisce alla causa stessa.
Le domande previste dal paragrafo precedente debbono precisare l’oggetto della causa, i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l’adozione del provvedimento provvisorio richiesto.
La domanda va presentata con atto separato e nei modi previsti dagli articoli 37 e 38 del presente regolamento.
Articolo 84
La domanda è notificata all’altra parte, cui il presidente fissa un breve termine per presentare le sue osservazioni scritte od orali.
Il presidente decide se sia il caso di disporre un’istruttoria.
Il presidente può accogliere la domanda anche prima che l’altra parte abbia presentato le sue osservazioni. Tale provvedimento può essere successivamente modificato o revocato anche d’ufficio.
Articolo 85
Il presidente provvede personalmente o deferisce l’esame della domanda alla Corte.
In caso di assenza o impedimento del presidente, si applica l’articolo 11 del presente regolamento.
Se l’esame della domanda è stato deferito alla Corte, questa provvede d’urgenza, sentito l’avvocato generale. Si applica l’articolo precedente.
Articolo 86
Sulla domanda si provvede mediante ordinanza motivata non impugnabile, che è immediatamente notificata alle parti.
L’esecuzione dell’ordinanza può essere subordinata alla prestazione da parte del richiedente di una cauzione, di cui l’ammontare e le modalità sono determinate tenuto conto delle circostanze.
L’ordinanza può fissare la data di cessazione di efficacia del provvedimento. In difetto di tale indicazione, il provvedimento cessa d’avere efficacia dalla pronuncia della sentenza definitiva.
L’ordinanza ha carattere provvisorio e non pregiudica la pronuncia della Corte nel merito.
Articolo 87
Su richiesta di una delle parti, l’ordinanza può in qualsiasi momento essere modificata o revocata in seguito a mutamento delle circostanze.
Articolo 88
Il rigetto della domanda relativa a provvedimenti provvisori non impedisce alla parte richiedente di presentare una nuova domanda basata su fatti nuovi.
Articolo 89
Le disposizioni del presente capo si applicano alla domanda di sospensione dell’esecuzione forzata delle decisioni della Corte o degli atti di altre istituzioni, proposta ai sensi degli articoli 280 e 299 TFUE e 164 TCEEA.
L’ordinanza che accoglie la domanda fissa, se del caso, la data in cui il provvedimento provvisorio cessa d’aver efficacia.
Articolo 90
Le domande previste dall’articolo 81, terzo e quarto comma, TCEEA devono indicare:
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a) |
il nome ed il domicilio delle persone od imprese sottoposte al controllo; |
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b) |
l’oggetto e lo scopo del controllo. |
Il presidente provvede mediante ordinanza. Si applica l’articolo 86 del presente regolamento.
In caso d’assenza o impedimento del presidente si applica l’articolo 11 del presente regolamento.
C a p o II
DEGLI INCIDENTI
Articolo 91
Se una parte chiede alla Corte di statuire su un’eccezione od un incidente senza impegnare la discussione nel merito, essa deve proporre la sua domanda con atto separato.
La domanda deve esporre le ragioni di fatto e di diritto su cui è basata, enunciare le conclusioni ed essere corredata dei documenti richiamati a sostegno.
Depositato l’atto introduttivo della domanda, il presidente fissa all’altra parte un termine per presentare per iscritto i suoi mezzi difensivi e le sue conclusioni.
Salvo contraria decisione della Corte, il procedimento sulla domanda incidentale prosegue oralmente.
La Corte, sentito l’avvocato generale, provvede sulla domanda incidentale o rinvia al merito.
Se la Corte respinge la domanda incidentale o rinvia al merito, il presidente fissa un nuovo termine per la prosecuzione della causa.
Articolo 92
Quando la Corte è manifestamente incompetente a conoscere di un atto introduttivo o quando l’atto introduttivo è manifestamente irricevibile, la Corte, sentito l’avvocato generale, può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.
La Corte può, in qualsiasi momento, sentite le parti, rilevare d’ufficio l’irricevibilità per motivi di ordine pubblico o dichiarare che il ricorso è divenuto privo di oggetto e che non vi è più luogo a statuire; la decisione è adottata nelle forme previste dall’articolo 91, paragrafi 3 e 4, del presente regolamento.
C a p o III
DELL’INTERVENTO
Articolo 93
L’istanza d’intervento va proposta entro sei settimane dalla pubblicazione dell’avviso di cui all’articolo 16, paragrafo 6.
L’istanza d’intervento deve contenere:
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a) |
l’indicazione della causa di cui trattasi; |
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b) |
il nome delle parti della causa; |
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c) |
il nome e il domicilio dell’interveniente; |
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d) |
l’elezione di domicilio dell’interveniente nel luogo in cui ha sede la Corte; |
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e) |
le conclusioni a sostegno delle quali l’interveniente chiede d’intervenire; |
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f) |
l’esposizione delle circostanze che comprovano il diritto di intervenire quando l’istanza è proposta ai sensi dell’articolo 40, secondo o terzo comma, dello Statuto. |
L’interveniente deve farsi rappresentare a norma dell’articolo 19 dello Statuto.
Si applicano gli articoli 37 e 38 del presente regolamento.
L’istanza d’intervento è notificata alle parti.
Il presidente, prima di statuire sull’istanza d’intervento, pone le parti in grado di presentare osservazioni scritte od orali.
Il presidente statuisce sull’istanza d’intervento con ordinanza o deferisce l’esame dell’istanza alla Corte.
Se il presidente dichiara ammissibile l’intervento, l’interveniente riceve comunicazione di tutti gli atti processuali notificati alle parti. Tuttavia, a richiesta d’una delle parti, il presidente può escludere da tale comunicazione documenti segreti o riservati.
L’interveniente accetta il procedimento nello stato in cui questo si trova all’atto del suo intervento.
Il presidente fissa il termine entro il quale l’interveniente può presentare una memoria d’intervento.
La memoria d’intervento deve contenere:
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a) |
le conclusioni dell’interveniente dirette al sostegno o al rigetto, totale o parziale, delle conclusioni di una delle parti; |
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b) |
i motivi e gli argomenti dedotti dall’interveniente; |
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c) |
eventualmente, le offerte di prova. |
Dopo il deposito della memoria d’intervento il presidente fissa, se del caso, un termine entro il quale le parti possono rispondere a detta memoria.
L’istanza d’intervento proposta dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 1, ma prima della decisione di iniziare la fase orale prevista dall’articolo 44, paragrafo 3, può essere presa in considerazione. In tal caso, se il presidente dichiara ammissibile l’intervento, l’interveniente può presentare le sue osservazioni durante la fase orale, qualora questa abbia luogo.
C a p o IV
DELLE SENTENZE IN CONTUMACIA E DELL’OPPOSIZIONE
Articolo 94
Se il convenuto, avuta regolare notifica del ricorso, non vi risponde nelle forme e nei termini prescritti, il ricorrente può chiedere alla Corte di accogliere le sue conclusioni.
La suddetta domanda è notificata al convenuto. La Corte può decidere di aprire la fase orale sulla domanda.
Prima di emettere la sentenza contumaciale, la Corte, sentito l’avvocato generale, accerta se il ricorso è ricevibile, se sono state regolarmente adempiute le formalità prescritte e se le conclusioni del ricorrente appaiono fondate. Può disporre mezzi istruttori.
La sentenza contumaciale è esecutiva. Tuttavia la Corte può sospenderne l’esecuzione sino a che essa abbia statuito sull’opposizione proposta ai sensi del paragrafo seguente, o subordinarne l’esecuzione alla prestazione di una cauzione di cui l’ammontare e le modalità sono determinati tenuto conto delle circostanze; tale cauzione è liberata in difetto di opposizione o in caso di rigetto.
Avverso la sentenza contumaciale è ammessa opposizione.
Questa va proposta nel termine di un mese a decorrere dalla notifica della sentenza; va presentata nelle forme prescritte dagli articoli 37 e 38 del presente regolamento.
Avvenuta la notifica dell’opposizione, il presidente fissa all’altra parte un termine per la presentazione delle sue osservazioni scritte.
Il procedimento è proseguito conformemente agli articoli 44 e seguenti del presente regolamento.
La Corte statuisce con sentenza contro la quale non è ammessa opposizione.
L’originale della sentenza è allegato a quello della sentenza contumaciale. A margine della sentenza contumaciale viene fatta annotazione della sentenza pronunciata sull’opposizione.
C a p o V
Articolo 95
(abrogato)
Articolo 96
(abrogato)
C a p o VI
DEI MEZZI STRAORDINARI DI RICORSO
Sezione prima — Dell’opposizione di terzo
Articolo 97
Gli articoli 37 e 38 del presente regolamento si applicano all’opposizione di terzo; l’atto di opposizione deve inoltre:
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a) |
specificare la sentenza opposta; |
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b) |
indicare per quali motivi la sentenza opposta pregiudica i diritti del terzo opponente; |
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c) |
indicare per quali motivi il terzo opponente non ha potuto partecipare alla causa principale. |
L’opposizione è proposta contro tutte le parti della causa principale.
Se la sentenza è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, l’opposizione va proposta nel termine di due mesi dalla pubblicazione.
Su richiesta del terzo opponente può essere ordinata la sospensione dell’esecuzione della sentenza opposta. Si applicano le disposizioni del titolo terzo, capo I, del presente regolamento.
La sentenza opposta è modificata nei limiti in cui l’opposizione di terzo è accolta.
L’originale della sentenza pronunciata sull’opposizione di terzo è allegato all’originale della sentenza opposta. A margine della sentenza opposta viene fatta annotazione della sentenza pronunciata sull’opposizione di terzo.
Sezione seconda — Della revocazione
Articolo 98
La revocazione va proposta entro il termine di tre mesi a decorrere dal giorno in cui il proponente ha avuto notizia del fatto su cui la domanda di revocazione si basa.
Articolo 99
Gli articoli 37 e 38 del presente regolamento si applicano alla domanda di revocazione; questa deve inoltre:
|
a) |
specificare la sentenza impugnata; |
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b) |
indicare i punti della sentenza oggetto di impugnazione; |
|
c) |
specificare i fatti su cui la domanda è basata; |
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d) |
indicare i mezzi di prova tendenti a dimostrare l’esistenza di fatti che legittimano la revocazione e l’osservanza del termine previsto dall’articolo precedente. |
La domanda di revocazione va proposta contro tutte le parti nei confronti delle quali fu pronunciata la sentenza impugnata.
Articolo 100
Senza pregiudicare il merito, la Corte, sentito l’avvocato generale e viste le osservazioni scritte delle parti, statuisce mediante sentenza, resa in camera di consiglio, sulla ricevibilità della domanda.
Se la Corte dichiara ricevibile la domanda, procede all’esame nel merito e statuisce mediante sentenza in conformità alle norme del presente regolamento.
L’originale della sentenza di revocazione è allegato all’originale della sentenza revocata. A margine dell’originale della sentenza revocata viene fatta annotazione della sentenza di revocazione.
C a p o VII
DEI RICORSI CONTRO LE DECISIONI DEL COLLEGIO ARBITRALE
Articolo 101
Il ricorso previsto dall’articolo 18, secondo comma, TCEEA deve contenere:
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a) |
il nome ed il domicilio del ricorrente; |
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b) |
la qualità del firmatario; |
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c) |
l’indicazione della decisione del collegio arbitrale impugnata; |
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d) |
l’indicazione delle parti avverse; |
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e) |
l’esposizione sommaria dei fatti; |
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f) |
i motivi e le conclusioni del ricorrente. |
Si applicano gli articoli 37, paragrafi 3 e 4, e 38, paragrafi 2, 3 e 5, del presente regolamento.
Inoltre deve essere allegata al ricorso una copia conforme della decisione impugnata.
Depositato il ricorso, il cancelliere della Corte invita il cancelliere del collegio arbitrale a trasmettere alla Corte di giustizia il fascicolo della vertenza.
Il procedimento è proseguito in applicazione degli articoli 39, 40 e 55 e seguenti del presente regolamento.
La Corte statuisce mediante sentenza. In caso di annullamento della decisione del collegio, la Corte, ove occorra, rinvia la vertenza al collegio stesso.
C a p o VIII
DELL’INTERPRETAZIONE DELLE SENTENZE
Articolo 102
La domanda d’interpretazione va proposta in conformità agli articoli 37 e 38 del presente regolamento. Essa deve precisare inoltre:
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a) |
la sentenza di cui trattasi; |
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b) |
i passaggi di cui si chiede l’interpretazione. |
La domanda va proposta contro tutte le parti nei confronti delle quali fu pronunciata la sentenza.
La Corte, dopo aver posto le parti in grado di presentare le loro osservazioni, sentito l’avvocato generale, statuisce mediante sentenza.
L’originale della sentenza interpretativa è allegato all’originale della sentenza interpretata. A margine della sentenza interpretata viene fatta annotazione della sentenza interpretativa.
C a p o IX
DELLE DOMANDE DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALEE DEGLI ALTRI PROCEDIMENTI IN MATERIA D’INTERPRETAZIONE
Articolo 103
Nelle ipotesi previste dall’articolo 23 dello Statuto, il procedimento è disciplinato dalle disposizioni del presente regolamento, con riserva degli adattamenti imposti dalla natura del rinvio pregiudiziale.
Il paragrafo 1 si applica alle domande di pronuncia pregiudiziale contemplate dal protocollo relativo all’interpretazione, da parte della Corte di giustizia, della convenzione 29 febbraio 1968 sul reciproco riconoscimento delle società e delle persone giuridiche e dal protocollo relativo all’interpretazione, da parte della Corte di giustizia, della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, protocolli firmati a Lussemburgo il 3 giugno 1971, come pure ai procedimenti contemplati dall’articolo 4 del protocollo ultimo nominato.
Il paragrafo 1 si applica anche alle domande di pronuncia pregiudiziale che possono essere previste da accordi successivi.
Articolo 104
Le decisioni dei giudici nazionali di cui all’articolo 103 sono comunicate agli Stati membri nella versione originale, accompagnata da una traduzione nella lingua ufficiale dello Stato destinatario. Se ciò è opportuno a causa dell’ampiezza della decisione del giudice nazionale, tale traduzione è sostituita dalla traduzione nella lingua ufficiale dello Stato destinatario di un sunto della decisione che servirà di base alla presa di posizione di tale Stato. Il sunto include il testo integrale della o delle questioni proposte in via pregiudiziale. Tale sunto comprende in particolare, in quanto tali elementi figurino nella decisione del giudice nazionale, l’oggetto della causa principale, gli argomenti essenziali delle parti nella causa principale, una presentazione succinta della motivazione del rinvio, nonché la giurisprudenza e le disposizioni del diritto dell’Unione e nazionali fatte valere.
Nei casi previsti dall’articolo 23, terzo comma, dello Statuto le decisioni dei giudici nazionali sono comunicate agli Stati parti contraenti dell’Accordo SEE diversi dagli Stati membri nonché all’Autorità di vigilanza AELS nella versione originale, accompagnate da una traduzione della decisione, se del caso da un sunto, in una delle lingue indicate nell’articolo 29, paragrafo 1, scelta dal destinatario.
Quando uno Stato terzo ha il diritto di partecipare ad un procedimento pregiudiziale conformemente all’articolo 23, quarto comma, dello Statuto, la decisione del giudice nazionale gli è comunicata nella versione originale, accompagnata da una traduzione della decisione, se del caso da un sunto, in una delle lingue indicate nell’articolo 29, paragrafo 1, scelta dallo Stato terzo interessato.
Nei procedimenti pregiudiziali la Corte tiene conto, per quanto riguarda la rappresentanza e la comparizione delle parti della causa principale, delle norme di procedura vigenti dinanzi ai giudici nazionali che hanno effettuato il rinvio.
Qualora una questione pregiudiziale sia identica ad una questione sulla quale la Corte ha già statuito, o qualora la soluzione di tale questione possa essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza, la Corte, dopo aver sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata contenente riferimento alla precedente sentenza o alla giurisprudenza pertinente.
La Corte può altresì statuire con ordinanza motivata, dopo aver informato il giudice del rinvio, dopo aver sentito le eventuali osservazioni degli interessati di cui all’articolo 23 dello Statuto e dopo aver sentito l’avvocato generale, qualora la soluzione della questione pregiudiziale non dia adito a dubbi ragionevoli.
Salvo quanto disposto dal paragrafo precedente, il procedimento pregiudiziale dinanzi alla Corte comporta anche una fase orale. Tuttavia, la Corte, dopo la presentazione delle memorie od osservazioni di cui all’articolo 23 dello Statuto, su relazione del giudice relatore, dopo aver informato gli interessati che, a norma delle sopra citate disposizioni, hanno il diritto di depositare tali memorie od osservazioni e se nessuno di essi presenta una domanda che indichi i motivi per i quali desidera essere sentito, può, sentito l’avvocato generale, decidere diversamente. La domanda dev’essere presentata entro tre settimane dalla notifica alla parte o all’interessato delle memorie od osservazioni scritte depositate. Questo termine può essere prorogato dal presidente.
La Corte, sentito l’avvocato generale, può chiedere chiarimenti al giudice nazionale.
Spetta al giudice nazionale statuire sulle spese del procedimento pregiudiziale.
In casi particolari la Corte può concedere, a titolo di gratuito patrocinio, un sussidio destinato ad agevolare la rappresentanza o la comparizione di una parte.
Articolo 104 bis
Su domanda del giudice nazionale, il presidente, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può decidere in via eccezionale di trattare una domanda pregiudiziale secondo un procedimento accelerato che deroga alle disposizioni del presente regolamento qualora le circostanze invocate comprovino l’urgenza straordinaria di statuire sulla questione proposta in via pregiudiziale.
In questo caso il presidente fissa immediatamente la data dell’udienza, che sarà comunicata alle parti della causa principale e agli altri interessati di cui all’articolo 23 dello Statuto contestualmente alla notifica del provvedimento di rinvio.
Le parti e gli altri interessati menzionati nel comma precedente possono depositare, entro un termine fissato dal presidente e che non può essere inferiore a 15 giorni, eventuali memorie od osservazioni scritte. Il presidente può invitare le parti e gli altri interessati di cui trattasi a limitare le loro memorie od osservazioni scritte ai punti di diritto essenziali sollevati dalla questione pregiudiziale.
Le eventuali memorie od osservazioni scritte sono comunicate prima dell’udienza alle parti e agli altri interessati sopra menzionati.
La Corte statuisce sentito l’avvocato generale.
Articolo 104 ter
Un rinvio pregiudiziale che sollevi una o più questioni relative ai settori previsti dal titolo V della parte terza del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, su domanda del giudice nazionale o, in via eccezionale, d’ufficio, può essere sottoposto a un procedimento d’urgenza che deroga alle disposizioni del presente regolamento.
La domanda del giudice nazionale deve esporre le circostanze di diritto e di fatto che comprovano l’urgenza e giustificano l’applicazione di tale procedimento derogatorio, ed indica, per quanto possibile, la soluzione che tale giudice propone alle questioni pregiudiziali.
Se il giudice nazionale non ha presentato alcuna domanda diretta all’adozione del procedimento d’urgenza, il presidente della Corte, qualora l’applicazione di tale procedimento sembri, prima facie, imporsi, può chiedere alla sezione di seguito indicata di verificare la necessità di sottoporre il rinvio al detto procedimento.
La decisione di sottoporre un rinvio al procedimento d’urgenza è adottata dalla sezione designata, su relazione del giudice relatore, sentito l’avvocato generale. La composizione della sezione è determinata conformemente all’articolo 11 quater il giorno dell’assegnazione della causa al giudice relatore qualora l’applicazione del procedimento d’urgenza sia richiesta dal giudice nazionale o, se l’applicazione di tale procedimento è esaminata su domanda del presidente della Corte, il giorno in cui tale domanda è presentata.
Qualora il giudice nazionale abbia chiesto l’applicazione del procedimento d’urgenza o qualora il presidente abbia chiesto alla sezione designata di esaminare la necessità di sottoporre il rinvio a tale procedimento, il rinvio pregiudiziale ai sensi del paragrafo precedente è immediatamente notificato a cura del cancelliere alle parti in causa dinanzi al giudice nazionale, allo Stato membro a cui appartiene quest’ultimo nonché alle istituzioni di cui all’articolo 23, primo comma, dello Statuto alle condizioni previste da tale disposizione.
La decisione di sottoporre o di non sottoporre il rinvio pregiudiziale al procedimento d’urgenza è immediatamente notificata al giudice nazionale nonché alle parti, allo Stato membro e alle istituzioni di cui al comma precedente. La decisione di sottoporre il rinvio al procedimento d’urgenza fissa il termine entro il quale questi ultimi possono depositare memorie o osservazioni scritte. La decisione può precisare i punti di diritto sui quali devono vertere tali memorie o osservazioni scritte e può fissare la lunghezza massima di tali scritti.
Non appena avvenuta la notifica di cui al primo comma, il rinvio pregiudiziale è inoltre comunicato agli interessati di cui all’articolo 23 dello Statuto diversi dai destinatari della notifica, e la decisione di sottoporre o di non sottoporre il rinvio al procedimento d’urgenza è comunicata ai medesimi non appena avvenuta la notifica di cui al secondo comma.
Le parti e gli altri interessati di cui all’articolo 23 dello Statuto sono informati non appena possibile della data prevedibile dell’udienza.
Qualora il rinvio non sia sottoposto al procedimento d’urgenza, il procedimento prosegue conformemente alle disposizioni dell’articolo 23 dello Statuto e alle disposizioni applicabili del presente regolamento.
Il rinvio pregiudiziale sottoposto a procedimento d’urgenza nonché le memorie o le osservazioni scritte depositate sono notificati agli interessati di cui all’articolo 23 dello Statuto diversi dalle parti e dagli interessati di cui al primo comma del paragrafo precedente. Il rinvio pregiudiziale è accompagnato da una traduzione, se del caso da un sunto, alle condizioni fissate dall’articolo 104, paragrafo 1.
Le memorie o le osservazioni scritte depositate vengono, inoltre, notificate alle parti e agli altri interessati di cui al primo comma del paragrafo precedente.
La data dell’udienza è comunicata alle parti e agli altri interessati con le notifiche previste ai commi precedenti.
La sezione, in casi di estrema urgenza, può decidere di omettere la fase scritta del procedimento di cui al paragrafo 2, secondo comma, di questo articolo.
La sezione designata statuisce, sentito l’avvocato generale.
Essa può decidere di riunirsi in collegio di tre giudici. In tal caso, essa è composta dal presidente della sezione designata, dal giudice relatore e dal primo o, se del caso, dai primi due giudici designati in base all’elenco di cui all’articolo 11 quater, paragrafo 2, al momento della determinazione della composizione della sezione designata, conformemente al paragrafo 1, quarto comma, di questo articolo.
Essa può anche decidere di rinviare la causa alla Corte ai fini della sua assegnazione a un collegio giudicante più ampio. Il procedimento d’urgenza prosegue dinanzi al nuovo collegio, se del caso dopo la riapertura della fase orale del procedimento.
Gli atti processuali previsti dal presente articolo si considerano depositati con la trasmissione alla cancelleria, mediante telecopiatrice o qualsiasi altro mezzo tecnico di comunicazione di cui disponga la Corte, di una copia dell’originale firmato nonché degli atti e documenti invocati a sostegno, con l’indice di cui all’articolo 37, paragrafo 4. L’originale dell’atto e gli allegati citati sopra sono trasmessi alla cancelleria della Corte.
Le notifiche e le comunicazioni previste dal presente articolo possono essere effettuate trasmettendo una copia del documento mediante telecopiatrice o qualsiasi altro mezzo tecnico di comunicazione di cui dispongano la Corte e il destinatario.
C a p o X
DEI PROCEDIMENTI SPECIALI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 103, 104 E 105 TCEEA
Articolo 105
Nell’ipotesi prevista dall’articolo 103, terzo comma, TCEEA, l’istanza, presentata in quattro copie conformi, è notificata alla Commissione europea.
L’istanza va corredata del progetto dell’accordo o della convenzione di cui trattasi, delle osservazioni rivolte dalla Commissione europea allo Stato ricorrente e di tutti gli altri documenti a sostegno.
La Commissione europea presenta alla Corte le sue osservazioni entro il termine di dieci giorni, che può essere prorogato dal presidente, sentito lo Stato ricorrente.
Una copia conforme delle suddette osservazioni è notificata allo Stato ricorrente.
Depositata l’istanza, il presidente designa il giudice relatore. Subito dopo questa designazione, il primo avvocato generale decide in merito all’assegnazione della causa a un avvocato generale.
La Corte provvede in camera di consiglio, sentito l’avvocato generale.
Gli agenti o consulenti dello Stato ricorrente e della Commissione europea sono sentiti a loro richiesta.
Articolo 106
Nelle ipotesi previste dagli articoli 104, ultimo comma, e 105, ultimo comma, TCEEA si applicano gli articoli 37 e seguenti del presente regolamento.
L’istanza è comunicata allo Stato cui appartiene la persona o l’impresa contro la quale l’istanza è diretta.
C a p o XI
DEI PARERI
Articolo 107
Se la domanda di parere previo prevista dall’articolo 218 TFUE è presentata dal Parlamento europeo, essa va notificata al Consiglio, alla Commissione europea e agli Stati membri. Se la domanda è presentata dal Consiglio, essa va notificata alla Commissione europea e al Parlamento europeo. Se la domanda è presentata dalla Commissione europea, essa va notificata al Consiglio, al Parlamento europeo e agli Stati membri. Se la domanda è presentata da uno degli Stati membri, essa va notificata al Consiglio, alla Commissione europea, al Parlamento europeo e agli altri Stati membri.
Il presidente fissa alle istituzioni ed agli Stati cui la domanda è notificata il termine per presentare le loro osservazioni scritte.
Il parere può riguardare tanto la compatibilità con le disposizioni dei Trattati di un accordo progettato quanto la competenza dell’Unione o delle sue istituzioni a concludere tale accordo.
Articolo 108
Pervenuta una domanda di parere previo ai sensi dell’articolo precedente, il presidente della Corte designa il giudice relatore.
La Corte, sentiti gli avvocati generali, emette in camera di consiglio un parere motivato.
Il parere, sottoscritto dal presidente, dai giudici che hanno preso parte alla deliberazione e dal cancelliere, è notificato al Consiglio, alla Commissione europea, al Parlamento europeo e agli Stati membri.
Articolo 109
(Abrogato)
C a p o XII
DELLE DOMANDE DI INTERPRETAZIONE PREVISTE DALL’ARTICOLO 68 CE
Articolo 109 bis
(Abrogato)
C a p o XIII
DELLA DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE PREVISTE DALL’ARTICOLO 35 DEL TRATTATO SULL’UNIONE NELLA SUA VERSIONE VIGENTE PRIMA DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL TRATTATO DI LISBONA
Articolo 109 ter
Nel caso di controversie fra Stati membri, previste dall’articolo 35, paragrafo 7, TUE nella sua versione vigente prima dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona come mantenuto in vigore dal protocollo n. 36, allegato ai Trattati, la Corte è adita con una domanda di una parte della controversia. La domanda viene notificata agli altri Stati membri e alla Commissione europea.
Nel caso di controversie fra Stati membri e la Commissione europea, previste dall’articolo 35, paragrafo 7, TUE nella sua versione vigente prima dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona come mantenuto in vigore dal protocollo n. 36, allegato ai Trattati, la Corte è adita con una domanda di una parte della controversia. La domanda viene notificata agli altri Stati membri, al Consiglio e alla Commissione europea se è proposta da uno Stato membro. La domanda viene notificata agli Stati membri e al Consiglio se è proposta dalla Commissione europea.
Il presidente impartisce alle istituzioni e agli Stati membri cui la domanda è notificata un termine per la presentazione delle loro osservazioni scritte.
Pervenuta la domanda di cui al paragrafo precedente, il presidente designa il giudice relatore. Subito dopo, il primo avvocato generale attribuisce la domanda a un avvocato generale.
La Corte statuisce sulla controversia con sentenza, dopo la presentazione delle conclusioni dell’avvocato generale.
Il procedimento sulla domanda comporta una fase orale qualora uno Stato membro o una delle istituzioni di cui al paragrafo 1 lo richieda.
Lo stesso procedimento si applica quando un accordo stipulato fra gli Stati membri conferisce alla Corte la competenza a statuire su una controversia fra Stati membri o fra Stati membri e un’istituzione.
TITOLO QUARTO
DELLE IMPUGNAZIONI PROPOSTE CONTRO LE DECISIONI DEL TRIBUNALE
Articolo 110
Nel giudizio d’impugnazione promosso contro le decisioni del Tribunale contemplato negli articoli 56 e 57 dello Statuto, la lingua processuale è identica a quella dell’impugnata decisione del Tribunale, fermo restando quanto disposto dall’articolo 29, paragrafo 2, lettere b) e c), e paragrafo 3, quarto comma, del presente regolamento.
Articolo 111
L’impugnazione è proposta con il deposito di un ricorso presso la cancelleria della Corte o del Tribunale.
La cancelleria del Tribunale trasmette immediatamente il fascicolo del giudizio di primo grado e, se del caso, l’atto d’impugnazione alla cancelleria della Corte.
Articolo 112
L’atto d’impugnazione contiene:
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a) |
il nome e il domicilio della parte che propone l’impugnazione, detta ricorrente; |
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b) |
l’indicazione delle altre parti del procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale; |
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c) |
i motivi e gli argomenti di diritto; |
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d) |
le conclusioni del ricorrente. |
L’articolo 37 e l’articolo 38, paragrafi 2 e 3, del presente regolamento si applicano all’impugnazione.
La decisione del Tribunale che costituisce oggetto di gravame deve essere allegata all’atto d’impugnazione. Va fatta menzione della data in cui la decisione impugnata è stata notificata al ricorrente.
Se l’atto d’impugnazione non è conforme all’articolo 38, paragrafo 3, o al paragrafo 2 del presente articolo, si applica l’articolo 38, paragrafo 7, del presente regolamento.
Articolo 113
Le conclusioni dell’atto di impugnazione debbono avere per oggetto:
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— |
l’annullamento totale o parziale della decisione del Tribunale; |
|
— |
l’accoglimento, totale o parziale, delle conclusioni presentate in primo grado, esclusa ogni nuova conclusione. |
L’impugnazione non può modificare l’oggetto del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale.
Articolo 114
L’atto di impugnazione è notificato a tutte le parti del procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale. Si applica l’articolo 39 del presente regolamento.
Articolo 115
Ogni parte del procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale può presentare una comparsa di risposta nel termine di due mesi a decorrere dalla notifica dell’atto d’impugnazione. Questo termine non può essere prorogato.
La comparsa di risposta contiene:
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a) |
il nome e il domicilio della parte che la presenta; |
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b) |
la data in cui è stato notificato a tale parte l’atto d’impugnazione; |
|
c) |
i motivi e gli argomenti di diritto; |
|
d) |
le conclusioni. |
Si applicano l’articolo 37 e l’articolo 38, paragrafi 2 e 3, del presente regolamento.
Articolo 116
Le conclusioni della comparsa di risposta devono avere per oggetto:
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— |
il rigetto totale o parziale dell’impugnazione oppure l’annullamento totale o parziale della decisione del Tribunale; |
|
— |
l’accoglimento, totale o parziale, delle conclusioni presentate in primo grado, esclusa ogni nuova conclusione. |
La comparsa di risposta non può modificare l’oggetto del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale.
Articolo 117
L’atto d’impugnazione e la comparsa di risposta possono essere integrati con una replica e con una controreplica se il presidente, a seguito di una domanda in tal senso proposta dal ricorrente nel termine di sette giorni a decorrere dalla notifica della comparsa di risposta, lo ritenga necessario e autorizzi espressamente il deposito di una replica per consentire al ricorrente di difendere il suo punto di vista o per acquisire elementi utili alla decisione sull’impugnazione. Il presidente fissa la data in cui la replica dev’essere presentata e, all’atto della notifica di tale atto, la data in cui la controreplica dev’essere presentata.
Quando le conclusioni di una comparsa di risposta sono volte all’annullamento totale o parziale della decisione del Tribunale in base ad un motivo che non sia stato dedotto nell’atto d’impugnazione, il ricorrente o qualsiasi altra parte può presentare una replica il cui oggetto è limitato a tale motivo entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica della comparsa di risposta. Il paragrafo 1 si applica a tutte le memorie successive a tale replica.
Articolo 118
Fatte salve le disposizioni che seguono, l’articolo 42, paragrafo 2, e gli articoli 43, 44, 55-90, 93, 95-100 e 102 del presente regolamento si applicano al procedimento d’impugnazione promosso dinanzi alla Corte contro una decisione del Tribunale.
Articolo 119
Quando l’impugnazione è in tutto o in parte manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, la Corte, su relazione del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può respingere in qualsiasi momento, totalmente o parzialmente, l’impugnazione con ordinanza motivata.
Articolo 120
Dopo la presentazione delle memorie contemplate dall’articolo 115, paragrafo 1, ed eventualmente dall’articolo 117, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento, la Corte può decidere, su relazione del giudice relatore, sentiti l’avvocato generale e le parti, di statuire sull’impugnazione senza trattazione orale, a meno che una delle parti presenti una domanda indicando i motivi per i quali desidera essere sentita. Tale domanda dev’essere presentata entro tre settimane dalla notifica alla parte della chiusura della fase scritta. Questo termine può essere prorogato dal presidente.
Articolo 121
La relazione di cui all’articolo 44, paragrafo 2, viene presentata alla Corte dopo che le memorie di cui all’articolo 115, paragrafo 1, e, se del caso, dall’articolo 117, paragrafi 1 e 2, sono state depositate. Se dette memorie non sono presentate, la stessa procedura si applica dopo la scadenza del termine per il loro deposito.
Articolo 122
Quando l’impugnazione è respinta, o quando l’impugnazione è accolta e la controversia viene definitivamente decisa dalla Corte, quest’ultima statuisce sulle spese.
Nelle cause fra l’Unione e i suoi dipendenti:
|
— |
l’articolo 70 del presente regolamento si applica soltanto alle impugnazioni proposte dalle istituzioni; |
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— |
in deroga all’articolo 69, paragrafo 2, del presente regolamento, la Corte può decidere, nelle impugnazioni proposte dai funzionari o altri dipendenti di un’istituzione, che le spese vengano ripartite fra le parti, nella misura richiesta dall’equità. |
Se l’impugnazione viene ritirata si applica l’articolo 69, paragrafo 5.
Quando l’impugnazione proposta da uno Stato membro o da un’istituzione non intervenuti nella controversia dinanzi al Tribunale è accolta, la Corte può disporre che le spese vengano ripartite fra le parti o che la parte ricorrente vincitrice rimborsi a una parte soccombente le spese che la sua impugnazione le ha provocato.
Articolo 123
L’istanza d’intervento proposta alla Corte in un giudizio d’impugnazione deve essere depositata prima della scadenza del termine di un mese a decorrere dalla pubblicazione di cui all’articolo 16, paragrafo 6.
TITOLO QUARTO BIS
DEL RIESAME DELLE DECISIONI DEL TRIBUNALE
Articolo 123 bis
Qualora la Corte decida, conformemente all'articolo 62, secondo comma, dello Statuto, di riesaminare una decisione del Tribunale, la lingua processuale è quella della decisione del Tribunale che è oggetto del riesame, fermo restando quanto disposto dall'articolo 29, paragrafo 2, lettere b) e c), e dall’articolo 29, paragrafo 3, commi quarto e quinto, del presente regolamento.
Articolo 123 ter
È istituita una sezione speciale al fine di decidere, alle condizioni fissate all'articolo 123 quinquies, se si debba riesaminare una decisione del Tribunale conformemente all'articolo 62 dello Statuto.
Tale sezione è composta dal presidente della Corte e da quattro dei presidenti di sezione di cinque giudici designati seguendo l'ordine stabilito all'articolo 6 del presente regolamento.
Articolo 123 quater
Non appena fissata la data per la pronuncia di una decisione da emettere ai sensi dell’articolo 256, paragrafo 2 o 3, TFUE, la cancelleria del Tribunale ne informa la cancelleria della Corte. Essa comunica a quest'ultima tale decisione sin dalla sua pronuncia.
Articolo 123 quinquies
La proposta del primo avvocato generale di riesaminare una decisione del Tribunale viene trasmessa al presidente della Corte e, contemporaneamente, il cancelliere è informato di tale trasmissione. Qualora la decisione del Tribunale sia stata emessa ai sensi dell'articolo 256, paragrafo 3, TFUE, il cancelliere avvisa subito della proposta di riesame il Tribunale, il giudice nazionale, le parti in causa dinanzi a quest’ultimo nonché gli altri interessati di cui all’articolo 62 bis, secondo comma, dello Statuto.
Sin dalla ricezione della proposta di riesame il presidente designa il giudice relatore tra i giudici della sezione prevista all'articolo 123 ter.
Tale sezione decide, su relazione del giudice relatore, se si debba riesaminare la decisione del Tribunale. Nella decisione di riesaminare la decisione del Tribunale vengono indicate le questioni oggetto del riesame.
Qualora la decisione del Tribunale sia stata emessa ai sensi dell'articolo 256, paragrafo 2, TFUE, il Tribunale, le parti del procedimento dinanzi a quest'ultimo nonché gli altri interessati di cui all’articolo 62 bis, secondo comma, dello Statuto sono subito avvisati dal cancelliere della decisione della Corte di riesaminare la decisione del Tribunale.
Qualora la decisione del Tribunale sia stata emessa ai sensi dell'articolo 256, paragrafo 3, TFUE, il Tribunale e il giudice nazionale, le parti in causa dinanzi a quest'ultimo nonché gli altri interessati di cui all’articolo 62 bis, secondo comma, dello Statuto sono subito avvisati dal cancelliere della decisione della Corte di riesaminare o di non riesaminare la decisione del Tribunale. La decisione di riesaminare la decisione del Tribunale è oggetto di un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 123 sexies
La decisione di riesaminare una decisione del Tribunale è notificata alle parti e agli altri interessati di cui all'articolo 62 bis, secondo comma, dello Statuto. La notifica agli Stati membri e agli Stati parti contraenti dell'accordo SEE diversi dagli Stati membri, nonché all'Autorità di vigilanza AELS, è accompagnata da una traduzione della decisione della Corte alle condizioni previste all'articolo 104, paragrafo 1, commi primo e secondo, del presente regolamento. La decisione della Corte viene inoltre comunicata al Tribunale e, qualora si tratti di una decisione emessa da quest'ultimo ai sensi dell'articolo 256, paragrafo 3, TFUE, al giudice nazionale interessato.
Entro il termine di un mese dalla notifica prevista al comma precedente, le parti e gli altri interessati ai quali la decisione della Corte sia stata notificata possono depositare memorie od osservazioni scritte sulle questioni oggetto di riesame.
Sin dalla decisione di riesaminare una decisione del Tribunale, il primo avvocato generale attribuisce il riesame a un avvocato generale.
Dopo aver designato il giudice relatore, il presidente fissa la data in cui quest'ultimo presenta alla riunione generale della Corte una relazione preliminare. Tale relazione include le proposte del giudice relatore sull’adozione di eventuali misure preparatorie, sul collegio giudicante al quale occorre rinviare il riesame e sulla necessità di prevedere un'udienza dibattimentale, nonché sulle modalità della presa di posizione dell'avvocato generale. La Corte, sentito l'avvocato generale, decide sul seguito da dare alle proposte del giudice relatore.
Qualora la decisione del Tribunale oggetto di riesame sia stata emessa ai sensi dell'articolo 256, paragrafo 2, TFUE, la Corte statuisce sulle spese.
TITOLO QUINTO
DEI PROCEDIMENTI PREVISTI DALL’ACCORDO SEE
Articolo 123 septies
Nell’ipotesi prevista dall’articolo 111, paragrafo 3, dell’Accordo SEE (3) la Corte è adita con una domanda proposta dalle Parti contraenti parti della controversia. La domanda è notificata alle altre Parti contraenti, alla Commissione europea, all’Autorità di vigilanza AELS e, eventualmente, agli altri interessati ai quali sarebbe notificata una domanda pregiudiziale che sollevasse la stessa questione di interpretazione della normativa dell’Unione.
Il presidente impartisce alle Parti contraenti e agli altri interessati ai quali la domanda è notificata un termine per la presentazione di osservazioni scritte.
La domanda è proposta in una delle lingue indicate nell’articolo 29, paragrafo 1. Si applicano le disposizioni dei paragrafi da 3 a 5 del detto articolo. Si applica, mutatis mutandis, l’articolo 104, paragrafo 1.
Pervenuta la domanda di cui al paragrafo precedente, il presidente designa il giudice relatore. Subito dopo, il primo avvocato generale attribuisce la domanda ad un avvocato generale.
La Corte emette una decisione motivata sulla domanda in camera di consiglio, sentito l’avvocato generale.
La decisione della Corte, firmata dal presidente, dai giudici che hanno preso parte alle deliberazioni e dal cancelliere, è notificata alle Parti contraenti e agli altri interessati menzionati nel paragrafo 1.
Articolo 123 octies
Nell’ipotesi prevista dall’articolo 1 del protocollo 34 dell’Accordo SEE la domanda del giudice nazionale è notificata alle parti della causa, alle Parti contraenti, alla Commissione europea, all’Autorità di vigilanza AELS e, eventualmente, agli altri interessati ai quali sarebbe notificata una domanda pregiudiziale che sollevasse la stessa questione di interpretazione della normativa dell’Unione.
Se la domanda non è proposta in una delle lingue indicate nell’articolo 29, paragrafo 1, essa è accompagnata da una traduzione in una delle dette lingue.
Entro due mesi dalla notifica, le parti, le Parti contraenti e gli altri interessati di cui al primo comma hanno il diritto di presentare memorie ovvero osservazioni scritte.
Il procedimento è disciplinato dalle disposizioni del presente regolamento, con riserva degli adattamenti imposti dalla natura della domanda.
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 124
Il presidente ammonisce le persone chiamate a prestare giuramento dinanzi alla Corte in qualità di testimoni o di periti a dire la verità o ad eseguire il loro incarico con coscienza e assoluta imparzialità e ne richiama l’attenzione sulle conseguenze penali previste dal loro diritto nazionale in caso di violazione di tale dovere.
Il testimone presta giuramento conformemente all’articolo 47, paragrafo 5, primo comma, oppure nelle forme stabilite dal suo diritto nazionale.
Qualora il diritto nazionale del testimone preveda, in materia di procedura giudiziaria, accanto al giuramento, o in sua vece, o congiuntamente ad esso, la possibilità di fare una dichiarazione che lo sostituisca, il testimone può fare questa dichiarazione alle condizioni e nelle forme prescritte dal suo diritto nazionale.
Qualora il diritto nazionale non preveda né il giuramento né la dichiarazione solenne, si segue la procedura di cui al paragrafo 1.
Per i periti vale analogamente il paragrafo 2, ma in luogo dell’articolo 47, paragrafo 5, primo comma, subentra l’articolo 49, paragrafo 6, primo comma, del presente regolamento di procedura.
Articolo 125
La Corte, sentiti i governi interessati e salva l’osservanza dell’articolo 253 TFUE, adotta, per quanto la concerne, un regolamento addizionale che stabilisce le norme relative:
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a) |
alle rogatorie; |
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b) |
alle domande di gratuito patrocinio; |
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c) |
alle denunce da parte della Corte per falsa testimonianza o falsa perizia, ai sensi dell’articolo 30 dello Statuto. |
Articolo 125 bis
La Corte può emanare istruzioni pratiche relative, in particolare, alla preparazione e allo svolgimento delle udienze dinanzi ad essa e al deposito di memorie o di osservazioni scritte.
Articolo 126
Il presente regolamento sostituisce il regolamento di procedura della Corte di giustizia dell’Unione europea del 4 dicembre 1974 ( Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 350 del 28 dicembre 1974, pag. 1), da ultimo modificato il 15 maggio 1991.
Articolo 127
Il presente regolamento, autentico nelle lingue di cui all’articolo 29, paragrafo 1, dello stesso regolamento, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla sua pubblicazione.
(1) GU L 176 del 4.7.1991, pag. 7, con rettifiche in GU L 383 del 29.12.1992, pag. 117, con le modifiche del 21 febbraio 1995, pubblicate nella GU L 44 del 28.2.1995, pag. 61, dell’11 marzo 1997, pubblicate nella GU L 103 del 19.4.1997, pag. 1, con rettifiche in GU L 351 del 23.12.1997, pag. 72, del 16 maggio 2000, pubblicate nella GU L 122 del 24.5.2000, pag. 43, del 28 novembre 2000, pubblicate nella GU L 322 del 19.12.2000, pag. 1, del 3 aprile 2001, pubblicate nella GU L 119 del 27.4.2001, pag. 1, del 17.9.2002, pubblicate nella GU L 272 del 10.10.2002, pag. 24, con rettifiche in GU L 281 del 19.10.2002, pag. 24, dell’8.4.2003, pubblicate nella GU L 147 del 14.6.2003, pag. 17, e per l’allegato del regolamento, la decisione della Corte 10 giugno 2003 pubblicata nella GU L 172 del 10.7.2003, pag. 12, del 19 aprile 2004, pubblicate nella GU L 132 del 29.4.2004, pag. 2, del 20 aprile 2004, pubblicate nella GU L 127 del 29.4.2004, pag. 107, del 12 luglio 2005, pubblicate nella GU L 203 del 4.8.2005, pag. 19, del 18 ottobre 2005, pubblicate nella GU L 288 del 29.10.2005, pag. 51, del 18 dicembre 2006, pubblicate nella GU L 386 del 29.12.2006, pag. 44, del 15 gennaio 2008, pubblicate nella GU L 24 del 29.1.2008, pag. 39, del 23 giugno 2008, pubblicate nella GU L 200 del 29.7.2008, pag. 20, dell’8 luglio 2008, pubblicate nella GU L 200 del 29.7.2008, pag. 18, del 13 gennaio 2009, pubblicate nella GU L 24 del 28.1.2009, pag. 8, e del 23 marzo 2010, pubblicate nella GU L 92 del 13.4.2010, pag. 12.
(2) V. articolo 2 del regolamento (CE) del Consiglio 17 giugno 1997, n. 1103, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro (GU L 162 del 19.6.1997, pag. 1).
ALLEGATO
DECISIONE SUI GIORNI FESTIVI
LA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA,
visto l’articolo 80, paragrafo 2, del regolamento di procedura, che la incarica di stabilire l’elenco dei giorni festivi legali,
DECIDE:
Articolo 1
L’elenco dei giorni festivi legali ai sensi dell’articolo 80, paragrafo 2, del regolamento di procedura rimane stabilito come segue:
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— |
il giorno di Capodanno; |
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— |
il lunedì di Pasqua; |
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— |
il 1o maggio; |
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— |
l’Ascensione; |
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— |
il lunedì di Pentecoste; |
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— |
il 23 giugno; |
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— |
il 15 agosto; |
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— |
il 1o novembre; |
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— |
il 25 dicembre; |
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— |
il 26 dicembre. |
I giorni festivi legali menzionati nel primo comma sono quelli stabiliti per la sede della Corte di giustizia.
Articolo 2
Le disposizioni contenute nell’articolo 80, paragrafo 2, del regolamento di procedura si riferiscono esclusivamente ai giorni festivi legali menzionati dall’articolo 1 della presente decisione.
Articolo 3
La presente decisione, che costituisce l’allegato del regolamento di procedura, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
|
2.7.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 177/37 |
TRIBUNALE
VERSIONE CONSOLIDATA DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA DEL TRIBUNALE
REGOLAMENTO DI PROCEDURA DEL TRIBUNALE
(2010/C 177/02)
La presente edizione coordina:
il regolamento di procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità europee del 2 maggio 1991 (GU L 136 del 30.5.1991, pag. 1, e GU L 317 del 19.11.1991, pag. 34 — rettifica) e le modifiche risultanti dagli atti seguenti:
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1. |
Modifiche del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità europee del 15 settembre 1994 (GU L 249 del 24.9.1994, pag. 17), |
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2. |
Modifiche del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità europee del 17 febbraio 1995 (GU L 44 del 28.2.1995, pag. 64), |
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3. |
Modifiche del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità europee del 6 luglio 1995 (GU L 172 del 22.7.1995, pag. 3), |
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4. |
Modifiche del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità europee del 12 marzo 1997 (GU L 103 del 19.4.1997, pag. 6, e GU L 351 del 23.12.1997, pag. 72 — rettifica), |
|
5. |
Modifiche del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità europee del 17 maggio 1999 (GU L 135 del 29.5.1999, pag. 92), |
|
6. |
Modifiche del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità europee del 6 dicembre 2000 (GU L 322 del 19.12.2000, pag. 4), |
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7. |
Modifiche del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità europee del 21 maggio 2003 (GU L 147 del 14.6.2003, pag. 22), |
|
8. |
Decisione del Consiglio 19 aprile 2004, 2004/406/CE, Euratom, recante modifica dell'articolo 35, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 132 del 29.4.2004, pag. 3), |
|
9. |
Modifiche del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità europee del 21 aprile 2004 (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 108), |
|
10. |
Modifiche del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità europee del 12 ottobre 2005 (GU L 298 del 15.11.2005, pag. 1), |
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11. |
Decisione del Consiglio 18 dicembre 2006, 2006/956/CE, Euratom, recante modifica del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità europee per quanto riguarda il regime linguistico (GU L 386 del 29.12.2006, pag. 45), |
|
12. |
Modifiche del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità europee del 12 giugno 2008 (GU L 179 dell'8.7.2008, pag. 12), |
|
13. |
Modifiche del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità europee del 14 gennaio 2009 (GU L 24 del 28.1.2009, pag. 9), |
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14. |
Decisione del Consiglio 16 febbraio 2009, 2009/170/CE, Euratom, recante modifica del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità europee per quanto riguarda il regime linguistico applicabile alle impugnazioni proposte contro le decisioni del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (GU L 60 del 4.3.2009, pag. 3), |
|
15. |
Modifiche del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità europee del 7 luglio 2009 (GU L 184 del 16.7.2009, pag. 10), |
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16. |
Modifiche del regolamento di procedura del Tribunale del 26 marzo 2010 (GU L 92 del 13.4.2010, pag. 14). |
La presente edizione non ha valore giuridico. Pertanto, sono stati omessi i visti e i «considerando».
VERSIONE CONSOLIDATA DEL
REGOLAMENTO DI PROCEDURA DEL TRIBUNALE
DEL 2 MAGGIO 1991 (1)
SOMMARIO
|
Disposizione preliminare (art. 1) |
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|
Titolo primo |
– Dell'ordinamento del Tribunale |
|
Capo I |
– Della presidenza e dei membri del Tribunale (artt. 2-9) |
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Capo II |
– Della costituzione delle sezioni e della designazione dei giudici relatori e degli avvocati generali (artt. 10-19) |
|
Capo III |
– Della cancelleria |
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Sezione prima |
– Del cancelliere (artt. 20-27) |
|
Sezione seconda |
– Degli uffici (artt. 28-30) |
|
Capo IV |
– Del funzionamento del Tribunale (artt. 31-34) |
|
Capo V |
– Del regime linguistico (artt. 35-37) |
|
Capo VI |
– Dei diritti e doveri degli agenti, consulenti ed avvocati (artt. 38-42) |
|
Titolo secondo |
– Del procedimento |
|
Capo I |
– Della fase scritta (artt. 43-54) |
|
Capo II |
– Della fase orale (artt. 55-63) |
|
Capo III |
– Delle misure di organizzazione del procedimento e dei mezzi istruttori |
|
Sezione prima |
– Delle misure di organizzazione del procedimento (art. 64) |
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Sezione seconda |
– Dei mezzi istruttori (artt. 65-67) |
|
Sezione terza |
– Della citazione e dell'audizione dei testimoni e dei periti (artt. 68-76) |
|
Capo III bis |
– Dei procedimenti accelerati (art. 76 bis) |
|
Capo IV |
– Della sospensione del procedimento e della declinazione di competenza del Tribunale (artt. 77-80) |
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Capo V |
– Delle sentenze (artt. 81-86) |
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Capo VI |
– Delle spese (artt. 87-93) |
|
Capo VII |
– Del gratuito patrocinio (artt. 94-97) |
|
Capo VIII |
– Della rinuncia agli atti (artt. 98 e 99) |
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Capo IX |
– Delle notifiche (art. 100) |
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Capo X |
– Dei termini (artt. 101-103) |
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Titolo terzo |
– Dei procedimenti speciali |
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Capo I |
– Della sospensione dell'esecuzione e degli altri provvedimenti urgenti mediante procedimento sommario (artt. 104-110) |
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Capo II |
– Degli incidenti (artt. 111-114) |
|
Capo III |
– Dell'intervento (artt. 115 e 116) |
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Capo IV |
– Delle sentenze del Tribunale pronunziate dopo annullamento e rinvio (att. 117-121) |
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Capo IV bis |
– Delle decisioni del Tribunale pronunziate dopo riesame e rinvio (artt. 121 bis-121 quinquies) |
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Capo V |
– Delle sentenze in contumacia e dell'opposizione (art. 122) |
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Capo VI |
– Dei mezzi straordinari di ricorso |
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Sezione prima |
– Dell'opposizione di terzo (artt. 123 e 124) |
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Sezione seconda |
– Della revocazione (artt. 125-128) |
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Sezione terza |
– Dell'interpretazione delle sentenze (art. 129) |
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Titolo quarto |
– Del contenzioso relativo ai diritti della proprietà intellettuale (artt. 130-136) |
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Titolo quinto |
– Delle impugnazioni proposte contro le decisioni del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (artt. 136 bis-149) |
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Disposizioni finali (artt. 150 e 151) |
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DISPOSIZIONE PRELIMINARE
Articolo 1
Nelle disposizioni del presente regolamento:
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— |
le disposizioni del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea sono designate con il numero dell’articolo in questione di detto Trattato seguito dalla sigla «TFUE»; |
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— |
le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità europea dell’Energia atomica sono designate con il numero dell’articolo in questione seguito dalla sigla «TCEEA»; |
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— |
il Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea è denominato «Statuto»; |
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— |
l'Accordo sullo Spazio economico europeo è denominato «Accordo SEE». |
Ai fini dell'applicazione del presente regolamento:
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— |
i termini «istituzione» o «istituzioni» designano le istituzioni dell’Unione e gli organi o gli organismi creati dai Trattati o da un atto emanato per la loro attuazione e che possono essere parti in giudizio dinanzi al Tribunale; |
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— |
il termine «Autorità di vigilanza AELS» designa l'autorità di vigilanza prevista dall'Accordo SEE. |
TITOLO PRIMO
DELL'ORDINAMENTO DEL TRIBUNALE
Capo I
DELLA PRESIDENZA E DEI MEMBRI DEL TRIBUNALE
Articolo 2
In linea di massima, ciascun membro del Tribunale svolge le funzioni di giudice.
I membri del Tribunale sono denominati in prosieguo «giudici».
Ogni giudice, tranne il presidente, può svolgere in una determinata causa le funzioni di avvocato generale alle condizioni stabilite dagli articoli 17, 18 e 19.
I riferimenti all'avvocato generale nel presente regolamento si applicano solo qualora un giudice sia stato designato come avvocato generale.
Articolo 3
Il periodo in cui i giudici esercitano le loro funzioni decorre dalla data a tale scopo stabilita nell'atto di nomina. Qualora l'atto suddetto non precisi la data, il periodo decorre dalla data dell'atto stesso.
Articolo 4
Prima di assumere le loro funzioni, i giudici prestano dinanzi alla Corte di giustizia il seguente giuramento:
«Giuro di esercitare le mie funzioni in piena imparzialità e secondo coscienza e di nulla divulgare del segreto delle deliberazioni».
Subito dopo aver prestato giuramento, i giudici sottoscrivono una dichiarazione con la quale assumono solenne impegno di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica, in particolare i doveri di onestà e di delicatezza per quanto riguarda l'accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi.
Articolo 5
Nei casi in cui la Corte di giustizia è chiamata a decidere, previa consultazione del Tribunale, se un giudice non sia più in possesso dei requisiti prescritti ovvero non soddisfi più agli obblighi derivanti dalla sua carica, il presidente del Tribunale invita l'interessato a comparire in camera di consiglio, senza l'assistenza del cancelliere, per presentare le sue osservazioni.
Il parere del Tribunale è motivato.
Il parere in cui si constati che un giudice non è più in possesso dei requisiti prescritti ovvero non soddisfa più agli obblighi derivanti dalla sua carica deve ricevere almeno i voti della maggioranza dei giudici del Tribunale. In questo caso, la ripartizione dei voti è comunicata alla Corte di giustizia.
La votazione ha luogo a scrutinio segreto; l'interessato non partecipa alla deliberazione.
Articolo 6
L'ordine di precedenza fra i giudici, eccettuati il presidente del Tribunale e i presidenti di sezione, è determinato, senza distinzioni, dall'anzianità di nomina.
Se l'anzianità è pari, si tiene conto dell'età.
I giudici uscenti che vengano rinominati conservano la loro anzianità.
Articolo 7
Subito dopo il rinnovo parziale previsto dall’articolo 254 TFUE, i giudici eleggono tra loro, per la durata di tre anni, il presidente del Tribunale.
Se il presidente del Tribunale cessa dal mandato prima della scadenza normale, si procede alla sua sostituzione per il periodo restante.
Le elezioni contemplate dal presente articolo si svolgono a scrutinio segreto. È eletto il giudice che ottiene i voti di oltre la metà dei giudici che compongono il Tribunale. Se nessun giudice ottiene tale maggioranza, si procede ad altri scrutini sino a che essa sia raggiunta.
Articolo 8
Il presidente del Tribunale dirige le attività e gli uffici del Tribunale; ne presiede le udienze plenarie e le deliberazioni in camera di consiglio.
Il presidente del Tribunale presiede la grande sezione.
Se il presidente del Tribunale è assegnato a una sezione composta di tre o di cinque giudici, egli la presiede.
Articolo 9
In caso di assenza o d'impedimento del presidente del Tribunale o in caso di vacanza della presidenza, questa viene assunta da uno dei presidenti di sezione secondo l'ordine stabilito dall'articolo 6.
In caso di assenza o di impedimento simultaneo del presidente del Tribunale e dei presidenti di sezione, o in caso di simultanea vacanza delle loro cariche, la presidenza viene assunta da uno degli altri giudici secondo l'ordine stabilito dall'articolo 6.
Capo II
DELLA COSTITUZIONE DELLE SEZIONI E DELLA DESIGNAZIONE DEI GIUDICI RELATORI E DEGLI AVVOCATI GENERALI
Articolo 10
Il Tribunale costituisce nel suo ambito sezioni composte di tre e di cinque giudici ed una grande sezione composta da tredici giudici e stabilisce quali giudici assegnare ad esse.
La decisione adottata in conformità del presente articolo è resa nota mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 11
Le cause di cui il Tribunale è investito sono giudicate dalle sezioni composte di tre o di cinque giudici conformemente all'articolo 10.
Le cause possono essere giudicate dal Tribunale in seduta plenaria o dalla grande sezione alle condizioni fissate dagli articoli 14, 51, 106, 118, 124, 127 e 129.
Le cause possono essere giudicate da un giudice unico quando gli sono rimesse alle condizioni fissate dagli articoli 14 e 51 o gli sono attribuite ai sensi dell'articolo 124, dell'articolo 127, paragrafo 1, o dell'articolo 129, paragrafo 2.
Per le cause attribuite o rimesse a una sezione il termine «Tribunale» designa, nel presente regolamento, tale sezione. Per le cause rimesse o attribuite a un giudice unico il termine «Tribunale» utilizzato nel presente regolamento designa anche tale giudice.
Articolo 12
Il Tribunale fissa i criteri secondo i quali le cause sono ripartite fra le sezioni.
Questa decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 13
Non appena è stato depositato l'atto introduttivo, il presidente del Tribunale assegna la causa ad una delle sezioni.
Il presidente della sezione propone al presidente del Tribunale, per ciascuna causa attribuita alla sezione, la designazione di un giudice relatore; il presidente del Tribunale statuisce.
Articolo 14
Qualora la difficoltà in diritto o l'importanza della causa o circostanze particolari lo giustifichino, la causa può essere rimessa al Tribunale in seduta plenaria, alla grande sezione o ad una sezione composta di un numero di giudici diverso.
1. Le cause seguenti, attribuite a una sezione composta di tre giudici, possono essere giudicate dal giudice relatore in funzione di giudice unico quando vi si prestano, tenuto conto dell'insussistenza di difficoltà delle questioni di diritto o di fatto sollevate, dell'importanza limitata della causa e dell'insussistenza di altre circostanze particolari e quando sono state rimesse secondo le condizioni previste dall'articolo 51:
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a) |
le cause promosse ai sensi dell'articolo 270 TFUE; |
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b) |
le cause promosse ai sensi dell'articolo 263, quarto comma, dell'articolo 265, terzo comma, e dell'articolo 268 TFUE, e che sollevano soltanto questioni già chiarite da una giurisprudenza consolidata o fanno parte di una serie di cause aventi lo stesso oggetto, una delle quali è già stata decisa con forza di giudicato; |
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c) |
le cause promosse ai sensi dell'articolo 272 TFUE. |
2. La rimessione a un giudice unico è esclusa:
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a) |
per le cause che sollevano questioni relative alla validità di un atto di portata generale; |
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b) |
per le cause vertenti sull'applicazione:
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c) |
per le cause contemplate dall'articolo 130, paragrafo 1. |
3. Il giudice unico rinvia la causa alla sezione se constata che i presupposti di tale rimessione non sussistono più.
Le decisioni di rimessione di cui ai paragrafi 1 e 2 sono adottate secondo le condizioni previste all'articolo 51.
Articolo 15
I giudici eleggono tra loro, in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 3, i presidenti delle sezioni composte di tre e di cinque giudici.
I presidenti delle sezioni composte di cinque giudici sono eletti per la durata di tre anni. Il loro mandato può essere rinnovato una sola volta.
I presidenti delle sezioni composte di cinque giudici sono eletti immediatamente dopo l'elezione del Presidente del Tribunale di cui all'articolo 7, paragrafo 1.
I presidenti delle sezioni composte di tre giudici sono eletti per un periodo determinato.
In caso di cessazione dal mandato di un presidente di sezione prima della scadenza normale delle sue funzioni, si procede alla sua sostituzione per il periodo restante.
Il risultato delle elezioni è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 16
Per le cause attribuite o rimesse alle sezioni, i poteri del presidente sono esercitati dal presidente della sezione.
Per le cause rimesse o attribuite a un giudice unico i poteri del presidente, ad eccezione di quelli contemplati dagli articoli 105 e 106, sono esercitati da tale giudice.
Articolo 17
Il Tribunale, quando è riunito in seduta plenaria, è assistito da un avvocato generale designato dal presidente del Tribunale.
Articolo 18
Il Tribunale, quando siede in sezione, può essere assistito da un avvocato generale se ritiene che lo esigano la difficoltà in diritto o la complessità in fatto della causa.
Articolo 19
La decisione di procedere alla designazione di un avvocato generale per una determinata causa è presa dal Tribunale in seduta plenaria su domanda della sezione alla quale la causa è attribuita o rimessa.
Il presidente del Tribunale designa il giudice che deve esercitare le funzioni di avvocato generale nella causa suddetta.
Capo III
DELLA CANCELLERIA
Sezione prima — Del cancelliere
Articolo 20
Il Tribunale nomina il cancelliere.
Il presidente del Tribunale informa i giudici, due settimane prima della data stabilita per la nomina, delle candidature che sono state presentate.
Le proposte devono essere corredate di tutte le informazioni relative all'età, alla nazionalità, ai titoli universitari, alle conoscenze linguistiche, alle funzioni attuali e precedenti ed all'esperienza giudiziaria ed eventualmente internazionale dei candidati.
Si procede alla nomina con le modalità previste dall'articolo 7, paragrafo 3.
Il cancelliere è nominato per un periodo di sei anni. Può essere rinominato.
Prima di assumere le sue funzioni, il cancelliere presta dinanzi al Tribunale il giuramento previsto dall'articolo 4.
Il cancelliere può essere esonerato dalle sue funzioni soltanto se non sia più in possesso dei requisiti prescritti ovvero non soddisfi più agli obblighi derivanti dalla sua carica; il Tribunale decide dopo aver posto il cancelliere in grado di presentare le proprie osservazioni.
Se il cancelliere cessa dalle funzioni prima del termine del suo mandato, il Tribunale nomina il suo successore per un periodo di sei anni.
Articolo 21
Il Tribunale può nominare, secondo la procedura prevista per la nomina del cancelliere, uno o più cancellieri aggiunti, incaricati di assistere il cancelliere o di sostituirlo nei limiti stabiliti dalle istruzioni per il cancelliere previste dall'articolo 23.
Articolo 22
Il presidente del Tribunale designa i funzionari o altri dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di cancelliere in caso di assenza od impedimento di quest'ultimo e, eventualmente, del cancelliere aggiunto o in caso di vacanza dei loro posti.
Articolo 23
Le istruzioni per il cancelliere sono stabilite dal Tribunale, su proposta del presidente del Tribunale.
Articolo 24
La cancelleria tiene, sotto la responsabilità del cancelliere, un registro in cui sono cronologicamente iscritti tutti gli atti processuali ed i documenti depositati a loro sostegno, nell'ordine della loro produzione.
Il cancelliere annota l'avvenuta iscrizione nel registro sugli originali e, a richiesta delle parti, sulle copie che esse presentano a tal fine.
Le iscrizioni nel registro e le annotazioni previste dal paragrafo 2 hanno valore di atti pubblici.
Le modalità per la tenuta del registro sono stabilite dalle istruzioni per il cancelliere previste dall'articolo 23.
Qualsiasi interessato può consultare il registro ed ottenere copie od estratti in base alla tariffa della cancelleria, fissata dal Tribunale su proposta del cancelliere.
Qualsiasi parte in causa può inoltre ottenere, in base alla tariffa di cancelleria, copie conformi degli atti processuali e copie esecutive delle ordinanze e delle sentenze.
Nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea è pubblicato un avviso indicante la data d'iscrizione dell'atto introduttivo, il nome e il domicilio delle parti, l'oggetto della controversia, le conclusioni dell'atto introduttivo, nonché i motivi e i principali argomenti addotti.
Il Tribunale trasmette al Consiglio o alla Commissione europea, quando non siano parti in causa, copia del ricorso e del controricorso, esclusi i relativi allegati, affinché possano accertare se l'inapplicabilità di un loro atto sia invocata ai sensi dell'articolo 277 TFUE. Copia del ricorso e del controricorso è del pari trasmessa al Parlamento europeo per consentirgli di accertare se l’inapplicabilità di un atto adottato congiuntamente da esso e dal Consiglio sia invocata ai sensi dell'articolo 277 TFUE.
Articolo 25
Sotto l'autorità del presidente, il cancelliere riceve, trasmette e conserva tutti gli atti e documenti e provvede alle notifiche previste dal presente regolamento.
Il cancelliere assiste il Tribunale, il presidente ed i giudici in tutti gli atti del loro ufficio.
Articolo 26
Il cancelliere custodisce i sigilli. Egli è responsabile degli archivi e provvede alle pubblicazioni del Tribunale.
Articolo 27
Con riserva di quanto dispongono gli articoli 5 e 33, il cancelliere assiste alle riunioni del Tribunale e delle sezioni.
Sezione seconda — Degli uffici
Articolo 28
I funzionari e altri dipendenti incaricati di assistere direttamente il presidente, i giudici e il cancelliere sono nominati secondo le modalità stabilite nel regolamento relativo allo Statuto del personale. Essi dipendono dal cancelliere sotto l'autorità del presidente del Tribunale.
Articolo 29
I funzionari e altri dipendenti indicati nell'articolo 28 prestano, davanti al presidente del Tribunale e alla presenza del cancelliere, il giuramento previsto dall'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte di giustizia.
Articolo 30
All'amministrazione del Tribunale, alla gestione finanziaria ed alla contabilità provvede, sotto l'autorità del presidente del Tribunale, il cancelliere con la collaborazione degli uffici della Corte di giustizia.
Capo IV
DEL FUNZIONAMENTO DEL TRIBUNALE
Articolo 31
Il giorno e l'ora delle riunioni del Tribunale vengono stabiliti dal presidente.
Per tenere una o più riunioni determinate, il Tribunale può scegliere un luogo diverso dalla sede del Tribunale.
Articolo 32
Se, a causa di assenza o d'impedimento, i giudici sono in numero pari, il giudice meno anziano ai sensi dell'articolo 6 si astiene dal partecipare alla deliberazione, a meno che non sia il giudice relatore. In tal caso il giudice che lo precede immediatamente nell'ordine di precedenza si astiene dal partecipare alla deliberazione.
Se, a seguito della designazione di un avvocato generale ai sensi dell'articolo 17, i giudici sono in numero pari nel Tribunale in seduta plenaria, il presidente del Tribunale designa prima dell'udienza, secondo un turno prestabilito dal Tribunale e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, il giudice che non parteciperà alla decisione della causa.
Se, convocata la seduta plenaria, risulta che il quorum non è raggiunto, il presidente del Tribunale rinvia la seduta fino a che il quorum non sia raggiunto.
Se, in una delle sezioni composte di tre o di cinque giudici, il quorum di tre giudici non è raggiunto, il presidente della sezione ne informa il presidente del Tribunale che designa un altro giudice per completare la sezione.
Il quorum della grande sezione è di nove giudici. Se tale quorum non è raggiunto, il presidente del Tribunale designa un altro giudice per completare la sezione.
Se, nella grande sezione o in una delle sezioni composte da cinque giudici, a causa di assenza o di impedimento di un giudice verificatisi anteriormente alla data di apertura della fase orale del procedimento, il numero dei giudici di cui all'articolo 10, paragrafo 1, non è raggiunto, tale sezione è integrata da un giudice designato dal presidente del Tribunale al fine di ristabilire il numero di giudici previsto.
Se in una delle sezioni, composte di tre o cinque giudici, il numero dei giudici assegnati alla sezione è superiore rispettivamente a tre o cinque, il presidente della sezione determina i giudici che devono partecipare alla decisione della causa.
In caso di assenza o di impedimento del giudice unico al quale la causa è rimessa o attribuita, il presidente del Tribunale designa un altro giudice a sostituirlo.
Articolo 33
Il Tribunale delibera in camera di consiglio.
Alle deliberazioni prendono parte soltanto i giudici che sono intervenuti all'udienza.
Ciascuno dei giudici che prende parte alla deliberazione esprime il suo parere motivandolo.
Prima che un punto da decidere sia sottoposto a votazione, ogni giudice può richiedere che esso venga formulato in una lingua di sua scelta e comunicato per iscritto agli altri giudici.
Le conclusioni adottate dalla maggioranza dei giudici in esito alla discussione finale determinano la decisione del Tribunale. I voti vengono espressi nell'ordine inverso a quello stabilito dall'articolo 6 del presente regolamento.
In caso di divergenza sull'oggetto, sul tenore e sull'ordine delle questioni o sull'interpretazione del voto, decide il Tribunale.
Quando le deliberazioni del Tribunale vertono su questioni amministrative, il cancelliere vi assiste, salvo diversa decisione del Tribunale.
Quando è riunito senza l'assistenza del cancelliere, il Tribunale incarica il giudice meno anziano ai sensi dell'articolo 6 di redigere, se del caso, il verbale, che viene sottoscritto dal presidente e da tale giudice.
Articolo 34
Salvo speciale decisione del Tribunale, le ferie giudiziarie sono fissate come segue:
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— |
dal 18 dicembre al 10 gennaio; |
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— |
dalla domenica che precede il giorno di Pasqua alla seconda domenica dopo Pasqua; |
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— |
dal 15 luglio al 15 settembre. |
Durante le ferie giudiziarie, all'ufficio di presidenza, nel luogo in cui il Tribunale ha sede, provvede sia il presidente tenendosi in contatto con il cancelliere, sia un presidente di sezione od un altro giudice che egli inviti a sostituirlo.
Durante le ferie giudiziarie, il presidente può, in caso d'urgenza, convocare i giudici.
Il Tribunale osserva le festività legalmente riconosciute del luogo in cui ha sede.
Il Tribunale può accordare permessi ai giudici per giustificati motivi.
Capo V
DEL REGIME LINGUISTICO
Articolo 35
Le lingue processuali sono il bulgaro, il ceco, il danese, l'estone, il finlandese, il francese, il greco, l'inglese, l'irlandese, l'italiano, il lettone, il lituano, il maltese, l'olandese, il polacco, il portoghese, il romeno, lo slovacco, lo sloveno, lo spagnolo, lo svedese, il tedesco e l'ungherese.
La lingua processuale è scelta dal ricorrente salve le disposizioni che seguono:
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a) |
se il convenuto è uno Stato membro o una persona fisica o giuridica appartenente a uno Stato membro, la lingua processuale è quella ufficiale di tale Stato; in caso di pluralità di lingue ufficiali il ricorrente ha facoltà di scegliere quella che preferisce. |
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b) |
su richiesta congiunta delle parti, può essere autorizzato l'uso parziale o totale di un'altra delle lingue indicate nel paragrafo 1 del presente articolo; |
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c) |
su richiesta di una parte, sentiti l'altra parte e l'avvocato generale, può essere autorizzato, in deroga a quanto disposto alla lettera b), l'uso parziale o totale di un'altra delle lingue indicate nel paragrafo 1 del presente articolo quale lingua processuale; la predetta richiesta non può essere presentata dalle istituzioni. |
Il presidente può decidere in merito alle richieste suindicate; egli può e, allorché vuole dare seguito alla richiesta senza l'accordo di tutte le parti, deve deferire la richiesta al Tribunale.
La lingua processuale va usata segnatamente nelle memorie e nelle difese orali delle parti, ivi compresi gli atti e documenti allegati, ed altresì nei processi verbali e nelle decisioni del Tribunale.
Ogni atto o documento prodotto in allegato che sia redatto in una lingua diversa da quella processuale è corredato di una traduzione nella lingua processuale.
Tuttavia, quando trattasi di atti o documenti voluminosi, è ammessa la presentazione di traduzioni per estratto. Il Tribunale può in qualunque momento ordinare, d'ufficio o ad istanza di parte, una traduzione più completa od integrale.
In deroga a quanto precede, gli Stati membri possono servirsi della propria lingua ufficiale quando intervengano in una causa pendente dinanzi al Tribunale. Questa disposizione si applica sia ai documenti scritti sia alle dichiarazioni orali. La traduzione nella lingua processuale è effettuata, in ciascun caso, a cura del cancelliere.
Gli Stati parti contraenti dell'Accordo SEE diversi dagli Stati membri nonché l'Autorità di vigilanza AELS possono servirsi di una delle lingue indicate nel paragrafo 1, diversa dalla lingua processuale, quando intervengano in una causa pendente dinanzi al Tribunale. Questa disposizione si applica sia ai documenti scritti sia alle dichiarazioni orali. La traduzione nella lingua processuale è effettuata, in ciascun caso, a cura del cancelliere.
Se un testimone od un perito dichiari di non potersi correttamente esprimere in una delle lingue indicate nel paragrafo 1 del presente articolo, il Tribunale lo autorizza ad esprimersi in un'altra lingua. Il cancelliere provvede alla traduzione nella lingua processuale.
Il presidente nella direzione delle discussioni, il giudice relatore nella relazione preliminare e nella relazione d'udienza, i giudici e l'avvocato generale quand'abbiano da formulare domande, e quest'ultimo per le sue conclusioni, possono usare una delle lingue indicate nel paragrafo 1 del presente articolo, diversa da quella processuale. Il cancelliere provvede alla traduzione nella lingua processuale.
Articolo 36
Su richiesta d'un giudice, d'un avvocato generale o d'una parte, il cancelliere provvede alla traduzione nelle lingue di loro scelta indicate nel paragrafo 1 dell'articolo 35 di tutto quanto è stato detto o scritto nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale.
Le pubblicazioni del Tribunale sono redatte nelle lingue indicate nell'articolo 1 del regolamento n. 1 del Consiglio.
Articolo 37
I testi redatti nella lingua processuale o, se del caso, in un'altra lingua autorizzata a norma dell'articolo 35 fanno fede.
Capo VI
DEI DIRITTI E DOVERI DEGLI AGENTI, CONSULENTI ED AVVOCATI
Articolo 38
Gli agenti, i consulenti e gli avvocati che intervengono dinanzi al Tribunale ovvero dinanzi a un'autorità giudiziaria da esso delegata mediante rogatoria godono dell'immunità per le parole pronunziate e gli scritti prodotti relativi alla causa od alle parti.
Gli agenti, consulenti ed avvocati fruiscono inoltre dei seguenti privilegi e facilitazioni:
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a) |
tutti gli atti e documenti relativi alla causa sono esenti da perquisizione ed insequestrabili; in caso di contestazione, le autorità doganali e di polizia possono porre sotto sigilli gli atti ed i documenti di cui trattasi, trasmettendoli senza ritardo al Tribunale per la loro verifica in presenza del cancelliere e dell'interessato; |
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b) |
gli agenti, consulenti ed avvocati hanno diritto all'assegnazione delle valute necessarie all'espletamento del loro incarico; |
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c) |
gli agenti, consulenti ed avvocati fruiscono della libertà di trasferirsi nei limiti necessari all'espletamento del loro incarico. |
Articolo 39
Per fruire dei privilegi, immunità e facilitazioni menzionati nell'articolo precedente, gli interessati devono previamente comprovare la loro qualità:
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a) |
gli agenti, mediante un documento ufficiale rilasciato dal loro mandante, che ne trasmette immediatamente copia al cancelliere; |
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b) |
i consulenti e gli avvocati, mediante un'attestazione sottoscritta dal cancelliere. La validità di tale attestazione è limitata ad un termine prefisso; può tuttavia venir prorogata o ridotta a seconda della durata del procedimento. |
Articolo 40
I privilegi, le immunità e le facilitazioni di cui è fatta menzione nell'articolo 38 sono accordati esclusivamente nell'interesse della causa.
Il Tribunale può togliere l'immunità qualora ritenga che ciò non pregiudichi l'interesse della causa.
Articolo 41
Il Tribunale, qualora ritenga che il comportamento di un consulente o avvocato dinanzi al Tribunale, al presidente, ad un giudice o al cancelliere, sia incompatibile con il decoro del Tribunale stesso o con le esigenze di buona amministrazione della giustizia, ovvero qualora ritenga che detto consulente o avvocato usi dei diritti inerenti alle sue funzioni per scopi diversi da quelli per i quali tali diritti gli sono stati riconosciuti, ne dà comunicazione all'interessato. Il Tribunale può informare in merito gli organismi alla cui autorità l'interessato è soggetto; copia della comunicazione inviata a tali organismi è trasmessa a quest'ultimo.
Per gli stessi motivi, il Tribunale, sentito l'interessato, può disporne in qualsiasi momento l'esclusione dal procedimento mediante ordinanza. Detta ordinanza è immediatamente esecutiva.
Se un consulente od un avvocato è escluso dal patrocinio di una causa, il procedimento è sospeso fino alla scadenza del termine impartito dal presidente alla parte interessata per designare un altro consulente od avvocato.
Le decisioni adottate in esecuzione del presente articolo possono essere revocate.
Articolo 42
Le disposizioni del presente capo si applicano ai professori ammessi a patrocinare dinanzi al Tribunale ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto.
TITOLO SECONDO
DEL PROCEDIMENTO
Capo I
DELLA FASE SCRITTA
Articolo 43
L'originale di ogni atto processuale dev'essere sottoscritto dall'agente o dall'avvocato della parte.
L'atto, corredato di tutti gli allegati in esso menzionati, è depositato con cinque copie per il Tribunale e tante copie in più quante sono le parti in causa. Le copie devono essere autenticate dalla parte che le deposita.
Le istituzioni devono inoltre produrre, nei termini fissati dal Tribunale, la traduzione nelle altre lingue indicate nell'articolo 1 del regolamento n. 1 del Consiglio di ogni loro atto processuale. Si applica l'ultimo comma del paragrafo precedente.
Tutti gli atti processuali devono essere datati. Ai fini dei termini processuali si terrà conto soltanto della data del deposito in cancelleria.
Ad ogni atto processuale dev'essere allegato un fascicolo degli atti e documenti invocati a sostegno, corredato di un indice di tali atti e documenti.
Qualora, a causa della mole di un atto o documento, ne siano esibiti soltanto degli estratti, l'intero documento, o copia completa di esso, dev'essere depositato in cancelleria.
Salve restando le disposizioni dei paragrafi da 1 a 5, la data in cui una copia dell'originale firmato di un atto processuale, compreso l'indice degli atti e documenti menzionato nel paragrafo 4, perviene alla cancelleria mediante telecopia, o qualsiasi altro mezzo tecnico di comunicazione di cui dispone il Tribunale, è presa in considerazione ai fini dell'osservanza dei termini processuali, purché l'originale firmato dell'atto, corredato degli allegati e delle copie menzionati nel paragrafo 1, secondo comma, sia depositato in cancelleria entro i dieci giorni successivi. L'articolo 102, paragrafo 2, non si applica al detto termine di 10 giorni.
Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, primo comma e dei paragrafi da 2 a 5, il Tribunale può, con decisione, determinare le condizioni alle quali un atto di procedura trasmesso elettronicamente alla cancelleria è considerato essere l'originale di tale atto. La decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 44
Il ricorso di cui all'articolo 21 dello Statuto deve contenere:
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a) |
il nome e il domicilio del ricorrente; |
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b) |
la designazione della parte contro cui il ricorso è proposto; |
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c) |
l'oggetto della controversia e l'esposizione sommaria dei motivi dedotti; |
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d) |
le conclusioni del ricorrente; |
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e) |
se del caso, le offerte di prova. |
Ai fini del procedimento il ricorso deve contenere l'elezione di domicilio nel luogo in cui ha sede il Tribunale. In esso dev'essere indicato il nome della persona che è stata autorizzata a ricevere tutte le notifiche e ne ha fatto accettazione.
Oltre all'elezione di domicilio di cui al primo comma o invece di questa, il ricorso può contenere la menzione che l'avvocato o l'agente acconsente a che gli siano inviate notifiche mediante telecopia o qualsiasi altro mezzo tecnico di comunicazione.
Se il ricorso non è conforme a quanto prescritto dal primo e dal secondo comma, tutte le notifiche alla parte interessata relative al procedimento sono effettuate, fino a che tale difetto non sia stato sanato, mediante lettera raccomandata indirizzata all'agente o all'avvocato della parte. In tal caso, in deroga all'articolo 100, paragrafo 1, la notifica si considera avvenuta regolarmente col deposito della lettera raccomandata presso l'ufficio postale del luogo in cui ha sede il Tribunale.
L'avvocato che assiste o rappresenta una parte deve depositare in cancelleria un certificato da cui risulti che egli è abilitato a patrocinare dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato parte contraente dell'Accordo SEE.
Al ricorso devono essere allegati, ove occorra, i documenti indicati dall'articolo 21, secondo comma, dello Statuto.
Se il ricorrente è una persona giuridica di diritto privato, deve allegare al ricorso:
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a) |
il proprio statuto o un estratto recente del registro delle imprese o un estratto recente del registro delle associazioni o qualsiasi altra prova della sua esistenza giuridica; |
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b) |
la prova che il mandato all'avvocato è stato regolarmente conferito da un rappresentante a ciò legittimato. |
Il ricorso presentato in forza di una clausola compromissoria contenuta in un contratto di diritto pubblico o privato stipulato dall’Unione o per conto di essa a norma dell'articolo 272 TFUE dev'essere corredato di una copia del contratto che contiene detta clausola.
Se il ricorso non è conforme a quanto stabilito dai paragrafi da 3 a 5 del presente articolo, il cancelliere impartisce al ricorrente un adeguato termine per regolarizzare il ricorso o produrre i documenti. In difetto della regolarizzazione del ricorso o della produzione di documenti alla scadenza del termine suddetto, il Tribunale decide se l'inosservanza delle summenzionate prescrizioni comporti l'irricevibilità del ricorso per vizio di forma.
Articolo 45
Il ricorso è notificato al convenuto. Nell'ipotesi prevista dal paragrafo 6 dell'articolo precedente, la notifica è effettuata dopo la regolarizzazione del ricorso o dopo che il Tribunale ne avrà riconosciuta la ricevibilità con riguardo alle condizioni di forma enunciate dall'articolo precedente.
Articolo 46
Nel termine di due mesi dalla notifica del ricorso, il convenuto deve presentare un controricorso contenente:
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a) |
il nome e il domicilio del convenuto; |
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b) |
gli argomenti di fatto e di diritto invocati; |
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c) |
le conclusioni del convenuto; |
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d) |
le offerte di prove. |
Si applica l'articolo 44, paragrafi da 2 a 5.
Nelle controversie tra l’Unione e i suoi dipendenti il controricorso dev'essere corredato del reclamo ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto del personale e della decisione di rigetto con l'indicazione delle date di proposizione e di notifica.
Il termine previsto dal precedente paragrafo 1 può, in presenza di circostanze eccezionali, essere prorogato dal presidente su richiesta motivata del convenuto.
Articolo 47
Il ricorso e il controricorso possono essere integrati da una replica del ricorrente e da una controreplica del convenuto, a meno che il Tribunale, sentito l'avvocato generale, non decida che un secondo scambio di memorie non è necessario perché il contenuto del fascicolo di causa è abbastanza completo da consentire alle parti di sviluppare i loro motivi e argomenti nel corso della fase orale. Tuttavia, il Tribunale può ancora autorizzare le parti a completare il fascicolo se il ricorrente presenta una domanda motivata in tal senso entro due settimane dalla notifica di detta decisione.
Il presidente fissa la data entro la quale gli atti suddetti devono essere depositati.
Articolo 48
Le parti possono, anche nella replica e nella controreplica, proporre nuovi mezzi di prova a sostegno delle loro argomentazioni, motivando il ritardo nella presentazione dei mezzi suddetti.
È vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento.
Se, durante il procedimento, una delle parti deduce dei motivi nuovi ai sensi del comma precedente, il presidente può, dopo la scadenza dei normali termini processuali, su relazione del giudice relatore e sentito l'avvocato generale, impartire all'altra parte un termine per controdedurre su tali motivi.
Il giudizio sulla ricevibilità di un motivo nuovo è riservato alla sentenza che conclude il procedimento.
Articolo 49
In qualsiasi fase del procedimento il Tribunale, sentito l'avvocato generale, può disporre qualsiasi misura di organizzazione del procedimento o qualsiasi mezzo istruttorio ai sensi degli articoli 64 e 65 o prescrivere il rinnovo o l'ampliamento di qualsiasi atto istruttorio.
Articolo 50
Il presidente, sentite le parti e l'avvocato generale, può in qualsiasi momento, per ragioni di connessione, disporre mediante ordinanza la riunione di più cause relative allo stesso oggetto, ai fini della fase scritta od orale o della sentenza definitiva. Egli può nuovamente separarle. Il presidente può rimettere tali questioni al Tribunale.
Gli agenti, i consulenti e gli avvocati di tutte le parti nelle cause riunite, ivi comprese le parti intervenenti, possono consultare presso la cancelleria gli atti processuali notificati alle parti nelle altre cause interessate. Su domanda di una parte, il presidente, fatto salvo l'articolo 67, paragrafo 3, nel rispetto del diritto di difesa delle altre parti, può tuttavia escludere da tale consultazione gli atti segreti o riservati.
Articolo 51
Nei casi stabiliti dall'articolo 14, paragrafo 1, la sezione investita della causa o il presidente del Tribunale può, in qualsiasi momento del procedimento, d'ufficio o su richiesta di una parte, proporre al Tribunale in seduta plenaria la rimessione della causa a questo, alla grande sezione o ad una sezione composta di un numero di giudici diverso. La decisione di rimessione di una causa dinanzi a un collegio giudicante più ampio è adottata dal Tribunale in seduta plenaria, sentito l’avvocato generale.
La causa dev'essere trattata da una sezione composta di almeno cinque giudici quando lo richiedano uno Stato membro o un'istituzione dell’Unione parti nel procedimento.
La decisione di assegnare una causa a un giudice unico nei casi stabiliti dall'articolo 14, paragrafo 2, è adottata all'unanimità, sentite le parti, dalla sezione composta di tre giudici dinanzi alla quale pende la causa.
Quando uno Stato membro o un'istituzione dell’Unione parti nel procedimento si oppongano a che una causa sia giudicata da un giudice unico, essa dev'essere mantenuta o rimessa dinanzi alla sezione della quale fa parte il giudice relatore.
Articolo 52
Salvo restando l'articolo 49, il presidente fissa la data per la presentazione al Tribunale della relazione preliminare del giudice relatore, a seconda dei casi,
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a) |
dopo il deposito della controreplica; |
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b) |
dopo la scadenza del termine fissato ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 2, quando non è stata depositata la replica o la controreplica; |
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c) |
quando la parte interessata ha dichiarato di rinunciare alla presentazione della replica o della controreplica; |
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d) |
quando il Tribunale ha deciso che, conformemente all'articolo 47, paragrafo 1, il ricorso e il controricorso non devono essere integrati da una replica e da una controreplica; |
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e) |
quando il Tribunale ha deciso che, conformemente all'articolo 76 bis, paragrafo 1, si deve statuire mediante un procedimento accelerato. |
La relazione preliminare contiene proposte sull'opportunità di misure di organizzazione del procedimento o di mezzi istruttori, nonché sull'eventuale rimessione della causa al Tribunale in seduta plenaria, alla grande sezione o ad un'altra sezione del Tribunale composta di un numero di giudici diverso.
Il Tribunale, sentito l'avvocato generale, decide in merito alle proposte del giudice relatore.
Articolo 53
Se il Tribunale decide di iniziare la fase orale senza disporre misure di organizzazione del procedimento e senza assumere mezzi istruttori, il presidente ne fissa la data.
Articolo 54
Salvi restando le misure di organizzazione del procedimento o i mezzi istruttori che possono essere disposti nella fase orale, qualora nella fase scritta siano stati disposti misure di organizzazione del procedimento o mezzi istruttori e tali misure o mezzi siano stati eseguiti, il presidente fissa la data d'inizio della fase orale.
Capo II
DELLA FASE ORALE
Articolo 55
Il Tribunale conosce delle cause per le quali è stato adito nell'ordine secondo il quale è compiuta la loro istruzione. Tra più cause di cui l'istruzione sia compiuta contemporaneamente, l'ordine è determinato dalla data d'iscrizione dell'atto introduttivo nel registro.
Il presidente può disporre, a motivo di circostanze particolari, che una causa venga decisa con priorità.
Il presidente, sentite le parti e l'avvocato generale, può, a motivo di circostanze particolari, d'ufficio o su domanda di una parte, disporre che la decisione di una causa venga differita. Qualora le parti di una causa ne chiedano di comune accordo il rinvio, il presidente può accordarlo.
Articolo 56
Il presidente apre e dirige il dibattimento ed esercita la polizia dell'udienza.
Articolo 57
La decisione di procedere a porte chiuse comporta il divieto di pubblicare le discussioni.
Articolo 58
Il presidente, nel corso del dibattimento, può porre domande agli agenti, consulenti o avvocati delle parti.
La stessa facoltà spetta a ciascun giudice ed all'avvocato generale.
Articolo 59
Le parti possono partecipare alla discussione orale solo per il tramite dei loro agenti, consulenti o avvocati.
Articolo 60
Quando in una causa non è stato designato un avvocato generale, il presidente dichiara chiusa la fase orale alla fine del dibattimento.
Articolo 61
L'avvocato generale, quando presenta le sue conclusioni per iscritto, le deposita in cancelleria perché siano comunicate alle parti.
Dopo la lettura o il deposito delle conclusioni dell'avvocato generale, il presidente dichiara chiusa la fase orale.
Articolo 62
Il Tribunale, sentito l'avvocato generale, può ordinare la riapertura della fase orale.
Articolo 63
Il cancelliere redige verbale di ogni udienza. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal cancelliere ed ha valore di atto pubblico.
Le parti possono prendere visione in cancelleria di ogni verbale ed ottenerne copia a loro spese.
DELLE MISURE DI ORGANIZZAZIONE DEL PROCEDIMENTO E DEI MEZZI ISTRUTTORI
Sezione prima — Delle misure di organizzazione del procedimento
Article 64
Le misure di organizzazione del procedimento mirano a garantire, nelle migliori condizioni, la messa a punto delle cause, lo svolgimento dei procedimenti e la composizione delle liti. Esse sono decise dal Tribunale, sentito l'avvocato generale.
Le misure di organizzazione del procedimento hanno, in particolare, lo scopo di:
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a) |
garantire il buono svolgimento della fase scritta e della fase orale e facilitare la produzione delle prove; |
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b) |
determinare i punti sui quali le parti devono completare la loro argomentazione o che richiedono istruttoria; |
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c) |
precisare la portata delle conclusioni e dei motivi e argomenti delle parti e chiarire i punti tra di esse controversi; |
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d) |
agevolare la composizione amichevole delle liti. |
Le misure di organizzazione del procedimento possono consistere in particolare:
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a) |
nell'interrogazione delle parti; |
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b) |
nell'invitare le parti a pronunciarsi per iscritto od oralmente su taluni aspetti della controversia; |
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c) |
nel chiedere informazioni o ragguagli alle parti o a terzi; |
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d) |
nel chiedere la presentazione di documenti o di qualsiasi prova concernente la causa; |
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e) |
nel convocare a riunioni gli agenti delle parti o le parti in persona. |
Ciascuna parte può, in qualsiasi momento del procedimento, proporre l'adozione o la modifica di misure di organizzazione del procedimento. In tal caso le altre parti sono sentite prima che tali misure siano disposte mediante ordinanza.
Qualora le circostanze del procedimento lo esigano, il Tribunale comunica alle parti le misure da esso previste dando loro l'occasione di presentare oralmente o per iscritto le loro osservazioni.
Qualora il Tribunale riunito in seduta plenaria o in grande sezione decida di disporre mediante ordinanza misure di organizzazione del procedimento e non vi proceda esso stesso, ne incarica la sezione alla quale la causa è stata inizialmente attribuita oppure il giudice relatore.
Qualora una sezione decida di disporre mediante ordinanza misure di organizzazione del procedimento e non vi proceda essa stessa, ne incarica il giudice relatore.
L'avvocato generale partecipa alle misure di organizzazione del procedimento.
Sezione seconda — Dei mezzi istruttori
Articolo 65
Salvo quanto stabiliscono gli articoli 24 e 25 dello Statuto, i mezzi istruttori comprendono:
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a) |
la comparizione personale delle parti; |
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b) |
la richiesta di informazioni e la produzione di documenti; |
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c) |
la prova testimoniale; |
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d) |
la perizia; |
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e) |
il sopralluogo. |
Articolo 66
Il Tribunale, sentito l'avvocato generale, dispone i mezzi istruttori che ritiene opportuni mediante ordinanza che specifica i fatti da provare. Le parti sono sentite prima che il Tribunale decida i mezzi istruttori previsti dall'articolo 65, lettere c), d) ed e).
L'ordinanza è notificata alle parti.
Sono riservati la prova contraria e l'ampliamento dei mezzi di prova.
Articolo 67
Se il Tribunale dispone, in seduta plenaria o in grande sezione, di aprire un'istruttoria e non vi provvede esso stesso, ne incarica la sezione alla quale la causa è stata inizialmente attribuita o il giudice relatore.
Se una sezione dispone di aprire un'istruttoria e non vi provvede essa stessa, ne incarica il giudice relatore.
L'avvocato generale partecipa all'assunzione dei mezzi istruttori.
Le parti possono assistere all'assunzione dei mezzi istruttori.
Salvo restando l'articolo 116, paragrafi 2 e 6, il Tribunale prende in considerazione solo documenti e atti dei quali gli avvocati e gli agenti delle parti hanno potuto avere conoscenza o sui quali essi hanno potuto pronunciarsi.
Quando il Tribunale è chiamato a verificare il carattere riservato, nei confronti di una o più parti, di un documento che può risultare pertinente ai fini della pronuncia su una controversia, tale documento non è comunicato alle parti durante la fase della suddetta verifica.
Quando un documento il cui accesso sia stato negato da un'istituzione è stato prodotto dinanzi al Tribunale nell'ambito di un ricorso relativo alla legittimità di tale diniego, il documento in questione non è comunicato alle altre parti.
Sezione terza — Della citazione e dell'audizione dei testimoni e dei periti
Articolo 68
Il Tribunale, d'ufficio o su richiesta delle parti e sentite le parti e l'avvocato generale, ordina l'accertamento di determinati fatti per mezzo di testimoni. L'ordinanza precisa i fatti da accertare.
I testimoni sono citati dal Tribunale, sia d'ufficio che su richiesta delle parti o dell'avvocato generale.
La richiesta di una parte per l'assunzione di un testimone deve precisare i fatti sui quali esso deve essere sentito e le ragioni che ne giustificano l'audizione.
I testimoni di cui è ritenuta necessaria l'audizione sono citati mediante ordinanza, che contiene:
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a) |
il cognome, il nome, la professione e il domicilio dei testimoni; |
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b) |
l'indicazione dei fatti sui quali i testimoni debbono essere sentiti; |
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c) |
eventualmente, la menzione delle disposizioni adottate dal Tribunale per il rimborso delle spese sopportate dai testimoni e delle sanzioni applicabili in caso di mancata comparizione. |
La suddetta ordinanza è notificata alle parti ed ai testimoni.
Il Tribunale può subordinare la citazione dei testimoni di cui le parti hanno richiesto l'audizione al previo versamento presso la cassa del Tribunale di un deposito, di cui stabilisce l'ammontare, che garantisca il rimborso delle spese da liquidare.
La cassa del Tribunale anticipa le spese necessarie per i testimoni citati d'ufficio.
Accertata l'identità dei testimoni, il presidente li informa che dovranno confermare le loro dichiarazioni secondo le modalità precisate dal seguente paragrafo 5 e dall'articolo 71.
I testimoni depongono dinanzi al Tribunale, previa convocazione delle parti. Dopo la deposizione, il presidente può, su richiesta delle parti o d'ufficio, porre domande ai testimoni.
La stessa facoltà spetta a ciascun giudice ed all'avvocato generale.
Il presidente può consentire ai rappresentanti delle parti di porre domande ai testimoni.
Con riserva di quanto disposto dall'articolo 71, dopo aver reso la deposizione il testimone presta il seguente giuramento:
«Giuro di aver detto la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità».
Il Tribunale, sentite le parti, può dispensare il testimone dal prestare giuramento.
Il cancelliere redige il verbale in cui sono riprodotte le deposizioni del testimone.
Il verbale è sottoscritto dal presidente o dal giudice relatore incaricato di procedere all'audizione nonché dal cancelliere. Prima di queste firme, il testimone deve poter verificare il contenuto del verbale e firmarlo.
Il verbale ha valore di atto pubblico.
Articolo 69
I testimoni regolarmente citati sono tenuti ad ottemperare alla citazione ed a presentarsi all'udienza.
Se un testimone regolarmente citato non si presenta dinanzi al Tribunale, questo può infliggergli una sanzione pecuniaria non superiore, nel massimo, a 5 000 euro (2) e ordinare una nuova citazione del testimone a sue spese.
La stessa sanzione può essere inflitta ad un testimone che, senza motivo legittimo, si rifiuti di deporre, di prestare giuramento o di fare la dichiarazione solenne che può eventualmente sostituirlo.
La sanzione pecuniaria inflitta può essere revocata qualora il testimone dimostri al Tribunale di essere stato legittimamente impedito. La sanzione pecuniaria può essere ridotta su richiesta del testimone qualora questi dimostri che essa è sproporzionata rispetto ai suoi redditi.
All'esecuzione forzata delle sanzioni o dei provvedimenti adottati in base al presente articolo si procede in conformità agli articoli 280 e 299 TFUE e 164 TCEEA.
Articolo 70
Il Tribunale può disporre perizie. L'ordinanza con la quale si nomina il perito ne precisa l'incarico e fissa il termine per la presentazione della sua relazione.
Il perito riceve copia dell'ordinanza e di tutti gli altri documenti necessari all'espletamento del suo incarico. È sottoposto al controllo del giudice relatore, il quale può assistere alle operazioni peritali ed è tenuto al corrente dello svolgimento dell'incarico affidato al perito.
Il Tribunale può chiedere alle parti o ad una di esse il versamento di un deposito che garantisca il rimborso delle spese della perizia.
Su richiesta del perito, il Tribunale può disporre di procedere all'audizione di testimoni, che sono sentiti in conformità a quanto disposto dall'articolo 68.
Il perito può esprimere il suo parere soltanto sui quesiti che gli sono stati espressamente sottoposti.
Dopo il deposito della relazione, il Tribunale può ordinare che il perito venga sentito, previa convocazione delle parti.
Il presidente può consentire ai rappresentanti delle parti di porre domande al perito.
Con riserva di quanto disposto dall'articolo 71, dopo il deposito della relazione il perito presta dinanzi al Tribunale il seguente giuramento:
«Giuro di aver eseguito il mio incarico con coscienza e assoluta imparzialità».
Il Tribunale, sentite le parti, può dispensare il perito dal prestare giuramento.
Articolo 71
Il presidente ammonisce le persone chiamate a prestare giuramento dinanzi al Tribunale in qualità di testimoni o di periti a dire la verità o ad eseguire il loro incarico con coscienza e assoluta imparzialità e ne richiama l'attenzione sulle conseguenze penali previste dal loro diritto nazionale in caso di violazione di tale dovere.
Il testimone e il perito prestano giuramento conformemente all'articolo 68, paragrafo 5, primo comma, e, rispettivamente, all'articolo 70, paragrafo 6, primo comma, oppure nelle forme stabilite dal loro diritto nazionale.
Qualora il diritto nazionale del testimone o del perito preveda, in materia di procedura giudiziaria, accanto al giuramento, o in sua vece, o congiuntamente ad esso, la possibilità di fare una dichiarazione che lo sostituisca, il testimone e il perito possono fare questa dichiarazione alle condizioni e nelle forme prescritte dal loro diritto nazionale.
Qualora il diritto nazionale non preveda né il giuramento né la dichiarazione solenne, si segue la procedura di cui al paragrafo 1.
Articolo 72
Il Tribunale, sentito l'avvocato generale, può decidere di denunciare qualsiasi falsa testimonianza o qualsiasi falsa dichiarazione di perito commessa sotto giuramento, dinanzi ad esso, all'autorità competente, di cui all'allegato III del regolamento addizionale al regolamento di procedura della Corte di giustizia, dello Stato membro le cui autorità giudiziarie sono competenti a perseguirlo, tenendo conto di quanto dispone l'articolo 71.
La decisione del Tribunale è trasmessa a cura del cancelliere. Nella decisione sono esposti i fatti e le circostanze sui quali è basata la denuncia.
Articolo 73
Se una parte ricusa un testimone od un perito per incapacità, indegnità o per ogni altro motivo, o se un testimone od un perito si rifiuta di deporre, di prestare giuramento o di fare la dichiarazione solenne che lo sostituisce, il Tribunale provvede.
La ricusazione di un testimone o di un perito deve essere fatta dalla parte nel termine di due settimane decorrenti dalla notifica dell'ordinanza che cita il testimone o che nomina il perito, mediante un atto indicante i motivi della ricusazione e le prove offerte.
Articolo 74
I testimoni ed i periti hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. Può essere loro concesso dalla cassa del Tribunale un anticipo su queste spese.
I testimoni hanno inoltre diritto ad un'indennità compensativa di mancato guadagno ed i periti ad un onorario per le loro prestazioni. Le indennità suddette sono pagate dalla cassa del Tribunale ai testimoni ed ai periti dopo che essi hanno adempiuto i loro doveri o il loro incarico.
Articolo 75
Il Tribunale può, su richiesta delle parti o d'ufficio, disporre rogatorie per l'audizione di testimoni o di periti.
La rogatoria è disposta mediante ordinanza; questa deve indicare: il cognome, il nome, la professione e l'indirizzo dei testimoni o dei periti, i fatti sui quali i testimoni o i periti saranno sentiti, il nome delle parti, dei loro agenti, avvocati o consulenti ed il loro domicilio eletto ed altresì, sommariamente, l'oggetto della causa.
L'ordinanza è notificata alle parti a cura del cancelliere.
Il cancelliere trasmette l'ordinanza all'autorità competente, di cui all'allegato I del regolamento addizionale al regolamento di procedura della Corte di giustizia, dello Stato membro nel cui territorio dovranno essere sentiti i testimoni o i periti. Se necessario, l'ordinanza viene tradotta nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro destinatario. La traduzione viene allegata al testo originale.
L'autorità designata a norma del comma precedente trasmette l'ordinanza all'autorità giudiziaria competente secondo il proprio diritto interno.
L'autorità giudiziaria competente provvede all'esecuzione della rogatoria in conformità alle disposizioni del proprio diritto interno. Dopo l'esecuzione, l'autorità giudiziaria competente trasmette all'autorità di cui al primo comma l'ordinanza che ha disposto la rogatoria, gli atti relativi all'esecuzione e una distinta delle spese. Tali documenti vengono trasmessi al cancelliere.
Il cancelliere provvede alla traduzione degli atti nella lingua processuale.
Il Tribunale provvede al rimborso delle spese cui la rogatoria ha dato luogo, con riserva di porle, se del caso, a carico delle parti.
Articolo 76
Il cancelliere redige verbale di ogni udienza. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal cancelliere ed ha valore di atto pubblico.
Le parti possono prendere visione in cancelleria di ogni verbale o relazione peritale ed ottenerne copia a loro spese.
Capo III bis
DEI PROCEDIMENTI ACCELERATI
Articolo 76 bis
In considerazione della particolare urgenza e delle circostanze della causa, il Tribunale, su istanza del ricorrente o del convenuto, sentiti le altre parti e l'avvocato generale, può decidere di statuire mediante un procedimento accelerato.
L'istanza diretta a far statuire mediante un procedimento accelerato dev'essere proposta con atto separato al momento del deposito del ricorso o del controricorso. In tale istanza può essere contenuta l'indicazione che taluni motivi o argomenti o taluni passi del ricorso o del controricorso vengono dedotti unicamente nel caso in cui non sarà statuito mediante procedimento accelerato, in particolare accludendo all'istanza una versione ridotta del ricorso nonché un elenco dei soli allegati di cui tener conto nel caso in cui si dovesse statuire mediante procedimento accelerato.
In deroga all'articolo 55, le cause sulle quali il Tribunale ha deciso di statuire mediante un procedimento accelerato sono giudicate con priorità.
In deroga all'articolo 46, paragrafo 1, qualora il ricorrente abbia richiesto, a termini del precedente paragrafo 1, di statuire mediante procedimento accelerato, il termine per il deposito del controricorso è di un mese. Qualora il Tribunale decida di non accogliere tale istanza, alla parte convenuta viene concesso un termine supplementare di un mese per presentare o, a seconda dei casi, integrare il controricorso. I termini previsti nel presente comma possono essere prorogati ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 3.
In sede di procedimento accelerato le memorie di cui agli articoli 47, paragrafo 1, e 116, paragrafi 4 e 5, possono essere depositate soltanto se il Tribunale lo autorizza nell'ambito delle misure di organizzazione del procedimento adottate ai sensi dell'articolo 64.
Salvo restando l'articolo 48, le parti possono integrare i loro argomenti e fare offerte di prova nel corso della fase orale. Esse motivano il ritardo nella presentazione delle offerte di prova.
La decisione del Tribunale di statuire mediante procedimento accelerato può essere accompagnata da condizioni relative al volume e alle modalità di presentazione delle memorie delle parti, al successivo svolgimento del procedimento o ai motivi ed argomenti in merito ai quali il Tribunale sarà chiamato a pronunciarsi.
Qualora una delle parti non si conformi ad una di tali condizioni, la decisione di statuire mediante procedimento accelerato può essere revocata. In tal caso, il procedimento viene proseguito secondo la procedura ordinaria.
Capo IV
DELLA SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO E DELLA DECLINAZIONE DI COMPETENZA DEL TRIBUNALE
Articolo 77
Salvi restando gli articoli 123, paragrafo 4, 128 e 129, paragrafo 4, un procedimento pendente può essere sospeso:
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a) |
nei casi previsti dall'articolo 54, terzo comma, dello Statuto; |
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b) |
quando dinanzi alla Corte di giustizia è proposta impugnazione contro una pronunzia del Tribunale che decide parzialmente la controversia nel merito, che pone termine a un incidente di procedura relativo a un'eccezione di incompetenza o di irricevibilità o che respinge un'istanza d'intervento; |
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c) |
su richiesta congiunta delle parti; |
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d) |
in altri casi particolari, qualora lo richieda la buona amministrazione della giustizia. |
Articolo 78
La decisione di sospensione del procedimento è adottata mediante ordinanza del presidente, sentite le parti e l'avvocato generale; il presidente può rimettere la questione al Tribunale. La prosecuzione del procedimento è decisa secondo le stesse modalità. Le ordinanze contemplate dal presente articolo sono notificate alle parti.
Articolo 79
La sospensione del procedimento decorre dalla data indicata nell'ordinanza di sospensione o, in mancanza di tale indicazione, dalla data dell'ordinanza.
Durante il periodo di sospensione non scade alcun termine processuale, ad eccezione del termine d'intervento previsto dall'articolo 115, paragrafo 1.
Qualora l'ordinanza di sospensione non ne abbia fissato il termine, la sospensione scade alla data indicata nell'ordinanza di ripresa del procedimento o, in mancanza di tale indicazione, alla data di questa ordinanza.
A partire dalla data di ripresa, i termini processuali cominciano nuovamente a decorrere dall'inizio.
Articolo 80
Le decisioni di declinazione di competenza previste dall'articolo 54, terzo comma, dello Statuto, sono prese dal Tribunale con ordinanza notificata alle parti.
Capo V
DELLE SENTENZE
Articolo 81
La sentenza contiene:
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— |
l'indicazione che essa è pronunciata dal Tribunale; |
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— |
la data in cui è pronunciata; |
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— |
il nome del presidente e dei giudici che hanno partecipato alla deliberazione; |
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il nome dell'avvocato generale eventualmente designato; |
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il nome del cancelliere; |
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l'indicazione delle parti; |
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— |
i nomi degli agenti, consulenti o avvocati delle parti; |
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le conclusioni delle parti; |
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eventualmente, la menzione che l'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni; |
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— |
l'esposizione sommaria dei fatti; |
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— |
la motivazione; |
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— |
il dispositivo, ivi compresa la decisione relativa alle spese. |
Articolo 82
La sentenza è pronunciata in pubblica udienza, previa convocazione delle parti.
L'originale della sentenza, sottoscritto dal presidente, dai giudici che hanno partecipato alla deliberazione e dal cancelliere, è munito del sigillo e depositato in cancelleria; la sentenza è notificata in copia autentica a ciascuna delle parti.
Sull'originale della sentenza il cancelliere annota la data della pronuncia.
Articolo 83
La sentenza ha forza obbligatoria dal giorno in cui è pronunciata, con riserva di quanto disposto dall'articolo 60 dello Statuto.
Articolo 84
Senza pregiudizio delle disposizioni relative all'interpretazione delle sentenze, gli errori materiali o di calcolo o le altre evidenti inesattezze possono essere rettificate dal Tribunale, d'ufficio o su richiesta di una delle parti proposta nel termine di due settimane a decorrere dalla pronuncia della sentenza.
Le parti, debitamente avvertite dal cancelliere, possono presentare osservazioni scritte nel termine impartito dal presidente.
Il Tribunale provvede in camera di consiglio.
L'originale dell'ordinanza che prescrive la rettifica è allegato all'originale della sentenza rettificata. A margine dell'originale della sentenza rettificata è fatta annotazione dell'ordinanza suddetta.
Articolo 85
Se il Tribunale ha omesso di statuire sulle spese, la parte che intende dolersene deve adirlo mediante istanza nel termine di un mese a decorrere dalla notifica della sentenza.
La suddetta istanza è notificata all'altra parte cui il presidente fissa un termine per la presentazione di osservazioni scritte.
Dopo la presentazione delle suddette osservazioni il Tribunale, sentito l'avvocato generale, statuisce contemporaneamente sulla ricevibilità e sul merito della domanda.
Articolo 86
La giurisprudenza del Tribunale è pubblicata a cura del cancelliere.
Capo VI
DELLE SPESE
Articolo 87
Si provvede sulle spese con la sentenza o l'ordinanza che pone fine alla causa.
La parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
Quando vi siano più parti soccombenti, il Tribunale decide sulla ripartizione delle spese.
Se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, ovvero per motivi eccezionali, il Tribunale può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese.
Il Tribunale può condannare una parte, anche se non soccombente, a rimborsare all'altra le spese che le ha causato e che siano riconosciute come superflue o defatigatorie.
Gli Stati membri e le istituzioni intervenuti nella causa sopportano le proprie spese.
Gli Stati parti contraenti dell'Accordo SEE diversi dagli Stati membri nonché l'Autorità di vigilanza AELS sopportano anch'essi le proprie spese quando sono intervenuti nella causa.
Il Tribunale può ordinare che una parte interveniente diversa da quelle indicate nel comma precedente sopporti le proprie spese.
La parte che rinuncia agli atti è condannata alle spese se l'altra parte conclude in tal senso nelle sue osservazioni sulla rinuncia agli atti. Tuttavia, su domanda della parte che rinuncia agli atti, le spese sono poste a carico dell'altra parte se ciò appare giustificato dal comportamento di quest'ultima.
In caso di accordo tra le parti sulle spese, si provvede secondo l'accordo.
In mancanza di conclusioni sulle spese, ciascuna parte sopporta le proprie spese.
In caso di non luogo a provvedere, il Tribunale decide sulle spese in via equitativa.
Articolo 88
Nelle cause tra l’Unione e i suoi dipendenti, le spese sostenute dalle istituzioni restano a loro carico, salvo il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, secondo comma.
Articolo 89
Le spese che una parte ha dovuto sostenere per l'esecuzione forzata devono essere rimborsate dalla parte avversa secondo la tariffa vigente nello Stato nel cui territorio essa viene effettuata.
Articolo 90
Il procedimento dinanzi al Tribunale è gratuito, con riserva delle disposizioni seguenti:
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a) |
se il Tribunale ha dovuto sopportare delle spese che avrebbero potuto essere evitate, esso può condannare al rimborso la parte che le ha provocate; |
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b) |
le spese di ogni lavoro di copia o di traduzione effettuato su richiesta di una parte, che il cancelliere considera come straordinarie, devono essere rimborsate dalla parte in base alla tariffa prevista dall'articolo 24, paragrafo 5. |
Articolo 91
Senza pregiudizio di quanto dispone l'articolo precedente, sono considerate spese ripetibili:
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a) |
le somme e le indennità dovute ai testimoni ed ai periti ai sensi dell'articolo 74; |
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b) |
le spese indispensabili sostenute dalle parti per la causa, in particolare le spese di viaggio e di soggiorno ed il compenso all'agente, consulente o avvocato. |
Articolo 92
Se vi è contestazione sulle spese ripetibili, il Tribunale statuisce mediante ordinanza non impugnabile su domanda della parte interessata, sentite le osservazioni dell'altra parte.
Le parti possono richiedere, ai fini dell'esecuzione, una copia esecutiva dell'ordinanza.
Articolo 93
La cassa del Tribunale e i suoi debitori effettuano i pagamenti in euro.
Qualora spese ripetibili siano state sostenute in una valuta diversa dall'euro o qualora atti che danno luogo a rifusione siano stati compiuti in un paese di cui l'euro non costituisca la valuta ufficiale, il cambio delle valute è effettuato sulla base del corso di riferimento della Banca Centrale Europea del giorno del pagamento.
Capo VII
DEL GRATUITO PATROCINIO
Articolo 94
Per garantire l'accesso effettivo alla giustizia, per i procedimenti dinanzi al Tribunale viene concesso il beneficio del gratuito patrocinio, nel rispetto delle regole di seguito enunciate.
Il gratuito patrocinio copre, in tutto o in parte, le spese connesse all'assistenza ed alla rappresentanza in giudizio dinanzi al Tribunale. Tali spese sono a carico della cassa del Tribunale.
Ogni persona fisica che, in ragione della propria situazione economica, si trovi nell'incapacità totale o parziale di far fronte alle spese di cui al precedente paragrafo 1 ha il diritto di beneficiare del gratuito patrocinio.
La situazione economica viene valutata tenendo conto di elementi oggettivi quali il reddito, il patrimonio posseduto e la situazione familiare.
Il gratuito patrocinio viene negato qualora l'azione per la quale venga richiesto appaia manifestamente irricevibile o manifestamente infondata.
Articolo 95
Il gratuito patrocinio può essere richiesto anteriormente o successivamente alla presentazione del ricorso.
Per la presentazione della relativa domanda non è prescritta l'assistenza di un avvocato.
La domanda di gratuito patrocinio deve essere corredata di tutte le informazioni e di tutti i documenti giustificativi che consentano di valutare la situazione economica del richiedente, quale un certificato rilasciato dall'autorità nazionale competente attestante tale situazione economica.
Qualora la domanda venga presentata anteriormente alla proposizione del ricorso, il richiedente deve esporre sommariamente l'oggetto del ricorso previsto, i fatti e gli argomenti a sostegno dello stesso. Documenti giustificativi al riguardo devono essere allegati alla domanda.
Il Tribunale può prevedere, conformemente all'articolo 150, l'utilizzazione obbligatoria di un formulario per la presentazione della domanda di gratuito patrocinio.
Articolo 96
Prima di pronunciarsi sulla domanda di gratuito patrocinio, il Tribunale invita l'altra parte a presentare osservazioni scritte, salvo che, alla luce degli elementi forniti, non risulti già la insussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 94, paragrafo 2, o la sussistenza di quelli previsti dal successivo paragrafo 3.
La decisione sulla domanda di gratuito patrocinio è adottata dal presidente mediante ordinanza. Egli può rimettere la questione al Tribunale.
L'ordinanza di diniego del gratuito patrocinio è motivata.
Nell'ordinanza con cui viene concesso il gratuito patrocinio, un avvocato è designato per rappresentare l'interessato.
Ove l'interessato non abbia egli stesso proposto un avvocato o qualora la scelta da questi fatta non sia approvata, il cancelliere trasmette l'ordinanza di concessione del gratuito patrocinio e copia della domanda all'autorità nazionale competente indicata nell'allegato II del regolamento addizionale al regolamento di procedura della Corte di giustizia. L'avvocato incaricato di rappresentare il richiedente è designato sulla base delle proposte trasmesse dalla detta autorità.
L'ordinanza di concessione del gratuito patrocinio può stabilire un importo che sarà versato all'avvocato incaricato di rappresentare l'interessato o fissare un limite massimo che le spese e gli onorari dell'avvocato non potranno, in via di principio, superare. Nell'ordinanza può essere previsto un contributo dell'interessato alle spese di cui all'articolo 94, paragrafo 1, in considerazione delle sue condizioni economiche.
La presentazione della domanda di gratuito patrocinio sospende il termine previsto per la presentazione di ricorso sino alla data di notificazione dell'ordinanza che decide su tale domanda ovvero, nell'ipotesi prevista al secondo comma del paragrafo 3, dell'ordinanza che designa l'avvocato incaricato di rappresentare il richiedente.
In caso di mutamento, in corso di giudizio, dei presupposti in considerazione dei quali il gratuito patrocinio è stato concesso, il presidente può, sentito l'interessato, revocare il beneficio sia d'ufficio sia su domanda. Egli può altresì rimettere la questione al Tribunale.
L'ordinanza di revoca del gratuito patrocinio è motivata.
Le ordinanze emesse ai sensi del presente articolo non sono impugnabili.
Articolo 97
In caso di ammissione al gratuito patrocinio, il presidente può disporre, su domanda dell'avvocato dell'interessato, il versamento di un anticipo all'avvocato medesimo.
Nel caso in cui, per effetto della decisione che conclude il procedimento, il beneficiario del gratuito patrocinio debba sopportare le proprie spese, il presidente fissa, con ordinanza motivata non impugnabile, le spese e gli onorari dell'avvocato che sono a carico della cassa del Tribunale. Il presidente può rimettere la questione al Tribunale.
Nel caso in cui, nella decisione che conclude il procedimento, il Tribunale abbia condannato un'altra parte a sopportare le spese del beneficiario del gratuito patrocinio, la parte medesima è tenuta a rimborsare alla cassa del Tribunale le somme anticipate per effetto del beneficio concesso.
In caso di contestazione ovvero nel caso in cui la parte medesima non dia seguito alla domanda del cancelliere di rimborso di tali somme, il presidente statuisce con ordinanza motivata non impugnabile. Il presidente può rimettere la questione al Tribunale.
In caso di soccombenza del beneficiario del gratuito patrocinio, il Tribunale, pronunciandosi sulle spese nella decisione che conclude il procedimento, può disporre, per ragioni di equità, che una o più altre parti sopportino le proprie spese ovvero che queste siano sopportate, in tutto o in parte, dalla cassa del Tribunale a titolo di gratuito patrocinio.
Capo VIII
DELLA RINUNCIA AGLI ATTI
Articolo 98
Se, prima che il Tribunale abbia statuito, le parti si accordano per risolvere la vertenza ed informano il Tribunale che rinunciano ad ogni pretesa, il presidente ordina la cancellazione della causa dal ruolo e provvede sulle spese conformemente all'articolo 87, paragrafo 5, considerate, eventualmente, le proposte formulate in tal senso dalle parti.
Questa disposizione non si applica ai ricorsi previsti dagli articoli 263 e 265 TFUE.
Articolo 99
Se il ricorrente comunica per iscritto al Tribunale che intende rinunciare agli atti, il presidente ordina la cancellazione della causa dal ruolo e provvede sulle spese conformemente all'articolo 87, paragrafo 5.
Capo IX
DELLE NOTIFICHE
Articolo 100
Le notifiche previste dal presente regolamento sono fatte, a cura del cancelliere, al domicilio eletto dal destinatario sia con invio, mediante plico raccomandato con ricevuta di ritorno, di una copia dell'atto da notificare, sia rimettendone copia verso ricevuta.
Le copie dell'atto da notificare sono estratte ed autenticate dal cancelliere, salvo quando trattisi di atti provenienti dalle parti stesse in conformità all'articolo 43, paragrafo 1.
Quando, conformemente all'articolo 44, paragrafo 2, secondo comma, il destinatario ha acconsentito a che gli siano inviate notifiche mediante telecopia o qualsiasi altro mezzo tecnico di comunicazione, la notifica di ogni atto processuale, ivi comprese le sentenze e le ordinanze del Tribunale, può essere effettuata trasmettendo una copia del documento con tale mezzo.
Le sentenze e le ordinanze notificate ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto agli Stati membri e alle istituzioni che non erano parti della controversia sono trasmesse a questi ultimi mediante telecopia o qualsiasi altro mezzo tecnico di comunicazione.
Se, per ragioni d'ordine tecnico o a causa del volume dell'atto, detta trasmissione non può aver luogo, l'atto è notificato, in mancanza di elezione di domicilio del destinatario, al recapito di quest'ultimo secondo le modalità prescritte nel paragrafo 1. Il destinatario ne viene avvertito mediante telecopia o qualsiasi altro mezzo tecnico di comunicazione. In tal caso una lettera raccomandata si considera essere stata consegnata al destinatario il decimo giorno successivo al suo deposito presso l'ufficio postale del luogo in cui ha sede il Tribunale, a meno che la ricevuta di ritorno non attesti che la ricezione ha avuto luogo in una data diversa o a meno che il destinatario non comunichi al cancelliere, entro tre settimane dall'avvertimento mediante telecopia o altro mezzo tecnico di comunicazione, che la notifica non gli è pervenuta.
Capo X
DEI TERMINI
Articolo 101
I termini processuali previsti dai Trattati, dallo Statuto e dal presente regolamento si computano nel modo seguente:
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a) |
se un termine espresso in giorni, in settimane, in mesi o in anni deve essere calcolato dal momento in cui si verifica un evento o si compie un atto, il giorno nel quale si verifica tale evento o si compie tale atto non è incluso nel termine; |
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b) |
un termine espresso in settimane, in mesi o in anni scade con lo spirare del giorno che, nell'ultima settimana, nell'ultimo mese o nell'ultimo anno, ha lo stesso nome o lo stesso numero del giorno in cui si è verificato l'evento o è stato compiuto l'atto a partire dai quali il termine dev'essere calcolato. Se in un termine espresso in mesi o in anni il giorno determinato per la sua scadenza manca nell'ultimo mese, il termine scade con lo spirare dell'ultimo giorno di detto mese; |
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c) |
quando un termine è espresso in mesi e in giorni, si tiene conto dapprima dei mesi interi e poi dei giorni; |
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d) |
i termini comprendono i giorni festivi legali, le domeniche e i sabati; |
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e) |
i termini non sono sospesi durante le ferie giudiziarie. |
Se il giorno di scadenza del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo legale, la scadenza è prorogata sino alla fine del successivo giorno non festivo.
La lista dei giorni festivi legali stabilita dalla Corte di giustizia e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea vale anche per il Tribunale.
Articolo 102
Quando un termine per l'impugnazione di un atto di un'istituzione decorre dalla pubblicazione dell'atto, tale termine dev'essere calcolato, ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, lettera a), a partire dalla fine del quattordicesimo giorno successivo alla data della pubblicazione dell'atto nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
I termini processuali sono aumentati di un termine forfettario in ragione della distanza di dieci giorni.
Articolo 103
I termini fissati dal presente regolamento possono essere prorogati dall'autorità che li ha stabiliti.
Il presidente può conferire delega di firma al cancelliere per fissare taluni termini che egli è competente a stabilire ai sensi del presente regolamento o per accordarne la proroga.
TITOLO TERZO
DEI PROCEDIMENTI SPECIALI
Capo I
DELLA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE E DEGLI ALTRI PROVVEDIMENTI URGENTI MEDIANTE PROCEDIMENTO SOMMARIO
Articolo 104
La domanda, ai sensi degli articoli 278 TFUE e 157 TCEEA, per la sospensione dell'esecuzione di un atto di un'istituzione è ricevibile solo se il richiedente ha impugnato tale atto in un ricorso dinanzi al Tribunale.
La domanda relativa agli altri provvedimenti provvisori contemplati dall’articolo 279 TFUE è ricevibile solo se è proposta da chi è parte in una causa per la quale il Tribunale è stato adito e si riferisce alla causa stessa.
Le domande previste dal paragrafo precedente debbono precisare l'oggetto della causa, i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l'adozione del provvedimento provvisorio richiesto.
La domanda va presentata con atto separato e nei modi previsti dagli articoli 43 e 44.
Articolo 105
La domanda è notificata all'altra parte, cui il presidente del Tribunale fissa un breve termine per presentare le sue osservazioni scritte od orali.
Il presidente del Tribunale decide se sia il caso di disporre un'istruttoria.
Il presidente del Tribunale può accogliere la domanda anche prima che l'altra parte abbia presentato le sue osservazioni. Tale provvedimento può essere successivamente modificato o revocato anche d'ufficio.
Articolo 106
In caso di assenza o di impedimento del presidente del Tribunale, questi è sostituito, in qualità di giudice per i provvedimenti provvisori, da un altro giudice designato secondo le modalità fissate con la decisione adottata dal Tribunale ai sensi dell'articolo 10.
Articolo 107
Sulla domanda si provvede mediante ordinanza motivata, che è immediatamente notificata alle parti.
L'esecuzione dell'ordinanza può essere subordinata alla prestazione da parte del richiedente di una cauzione, di cui l'ammontare e le modalità sono determinate tenuto conto delle circostanze.
L'ordinanza può fissare la data di cessazione di efficacia del provvedimento. In difetto di tale indicazione, il provvedimento cessa d'avere efficacia dalla pronuncia della sentenza definitiva.
L'ordinanza ha carattere provvisorio e non pregiudica la pronuncia del Tribunale nel merito.
Articolo 108
Su richiesta di una delle parti, l'ordinanza può, in qualsiasi momento, essere modificata o revocata in seguito a mutamento delle circostanze.
Articolo 109
Il rigetto della domanda relativa a provvedimenti provvisori non impedisce alla parte richiedente di presentare una nuova domanda basata su fatti nuovi.
Articolo 110
Le disposizioni del presente capo si applicano alla domanda di sospensione dell'esecuzione forzata delle decisioni del Tribunale o degli atti di altre istituzioni, proposta ai sensi degli articoli 280 e 299 TFUE e 164 TCEEA.
L'ordinanza che accoglie la domanda fissa, se del caso, la data in cui il provvedimento provvisorio cessa d'aver efficacia.
Capo II
DEGLI INCIDENTI
Articolo 111
Quando è manifestamente incompetente a conoscere di un ricorso o quando il ricorso è manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto, il Tribunale, sentito l'avvocato generale, può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.
Articolo 112
Il rinvio di una causa alla Corte di giustizia, ai sensi dell'articolo 54, secondo comma, dello Statuto, è disposto, in caso d'incompetenza manifesta, senza proseguire il procedimento e con ordinanza motivata.
Articolo 113
Il Tribunale può in qualsiasi momento, d'ufficio, pronunciarsi, sentite le parti, sui motivi di irricevibilità di ordine pubblico o dichiarare che il ricorso è diventato privo di oggetto e che non vi è più luogo a statuire; la decisione è adottata nelle forme previste dall'articolo 114, paragrafi 3 e 4.
Articolo 114
Se una parte chiede al Tribunale di statuire sull'irricevibilità, sull'incompetenza o su un incidente senza impegnare la discussione nel merito, essa deve proporre la sua domanda con atto separato.
La domanda deve esporre le ragioni di fatto e di diritto su cui è basata, enunciare le conclusioni ed essere corredata dei documenti richiamati a sostegno.
Depositato l'atto introduttivo della domanda, il presidente fissa all'altra parte un termine per presentare per iscritto le sue conclusioni ed i suoi argomenti in fatto e in diritto.
Salvo contraria decisione del Tribunale, il procedimento sulla domanda incidentale prosegue oralmente.
Il Tribunale, sentito l'avvocato generale, provvede sulla domanda incidentale o rinvia al merito. Rinvia la causa alla Corte di giustizia se essa rientra nella competenza di quest'ultima.
Se il Tribunale respinge la domanda incidentale o rinvia al merito, il presidente fissa un nuovo termine per la prosecuzione della causa.
Capo III
DELL'INTERVENTO
Articolo 115
L'istanza d'intervento va proposta entro sei settimane dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 24, paragrafo 6, oppure, con riserva dell'articolo 116, paragrafo 6, prima della decisione di iniziare la fase orale prevista dall'articolo 53.
L'istanza d'intervento deve contenere:
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a) |
l'indicazione della causa di cui trattasi; |
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b) |
il nome delle parti della causa; |
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c) |
il nome e il domicilio dell'interveniente; |
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d) |
l'elezione di domicilio dell'interveniente nel luogo in cui ha sede il Tribunale; |
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e) |
le conclusioni a sostegno delle quali l'interveniente chiede d'intervenire; |
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f) |
l'esposizione delle circostanze che comprovano il diritto di intervenire quando l'istanza è proposta ai sensi dell'articolo 40, secondo o terzo comma, dello Statuto. |
Si applicano gli articoli 43 e 44.
L'interveniente deve farsi rappresentare a norma dell'articolo 19 dello Statuto.
Articolo 116
L'istanza d'intervento è notificata alle parti.
Il presidente, prima di statuire sull'istanza d'intervento, pone le parti in grado di presentare osservazioni scritte od orali.
Il presidente statuisce sull'istanza d'intervento con ordinanza o deferisce l'esame dell'istanza al Tribunale. L'ordinanza dev'essere motivata in caso di rigetto dell'istanza.
Se un intervento per il quale l'istanza è stata proposta entro il termine di sei settimane prescritto dall'articolo 115, paragrafo 1, è dichiarato ammissibile, l'interveniente riceve comunicazione di tutti gli atti processuali notificati alle parti. Tuttavia, a richiesta d'una delle parti, il presidente può escludere da tale comunicazione documenti segreti o riservati.
L'interveniente accetta il procedimento nello stato in cui questo si trova all'atto del suo intervento.
Nei casi previsti dal precedente paragrafo 2 il presidente fissa il termine entro il quale l'interveniente può presentare una memoria d'intervento.
La memoria d'intervento deve contenere:
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a) |
le conclusioni dell'interveniente dirette al sostegno o al rigetto, totale o parziale, delle conclusioni di una delle parti; |
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b) |
i motivi e gli argomenti dedotti dall'interveniente; |
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c) |
eventualmente, le offerte di prova. |
Dopo il deposito della memoria d'intervento il presidente fissa, se del caso, un termine entro il quale le parti possono rispondere a detta memoria.
Se l'istanza d'intervento è stata proposta dopo la scadenza del termine di sei settimane prescritto dall'articolo 115, paragrafo 1, l'interveniente può presentare le sue osservazioni, in base alla relazione d'udienza che gli è comunicata, durante la fase orale.
Capo IV
DELLE SENTENZE DEL TRIBUNALE PRONUNZIATE DOPO ANNULLAMENTO E RINVIO
Articolo 117
Quando la Corte di giustizia annulla una sentenza o un'ordinanza del Tribunale e decide di rinviare la causa a quest'ultimo, il Tribunale è investito della causa con la sentenza di rinvio.
Articolo 118
Quando la Corte di giustizia annulla una sentenza o un'ordinanza di una sezione, il presidente del Tribunale può attribuire la causa a un'altra sezione composta dello stesso numero di giudici.
Quando la Corte di giustizia annulla una sentenza o un'ordinanza pronunziata dal Tribunale in seduta plenaria o dalla grande sezione, la causa è attribuita al collegio che ha pronunciato la suddetta decisione.
Quando la Corte di giustizia annulla una sentenza o un'ordinanza pronunziata da un giudice unico, il presidente del Tribunale attribuisce la causa a una sezione composta di tre giudici della quale non fa parte tale giudice.
Nei casi previsti dai paragrafi 1, 2 e 2 bis, si applicano gli articoli 13, paragrafo 2, 14, paragrafo 1, e 51.
Articolo 119
Quando, dinanzi al Tribunale, la fase scritta del procedimento si è conclusa al momento della pronunzia della sentenza di rinvio, il procedimento si svolge secondo le seguenti modalità:
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a) |
Entro due mesi dalla notifica della sentenza della Corte di giustizia al ricorrente, questi può depositare una memoria contenente osservazioni scritte. |
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b) |
Entro il mese successivo alla comunicazione di tale memoria al convenuto, questi può depositare una memoria contenente osservazioni scritte. Il termine assegnato al convenuto per il deposito di tale memoria non può in nessun caso essere inferiore al termine di due mesi dalla notifica a lui fatta della sentenza della Corte di giustizia. |
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c) |
Entro il mese successivo alla comunicazione simultanea delle osservazioni del ricorrente e del convenuto all'interveniente, questi può depositare una memoria contenente osservazioni scritte. Il termine assegnato all'interveniente per il deposito di tale memoria non può in nessun caso essere inferiore al termine di due mesi dalla notifica a lui fatta della sentenza della Corte di giustizia. |
Quando, dinanzi al Tribunale, la fase scritta del procedimento non si era conclusa al momento della pronunzia della sentenza di rinvio, essa è ripresa nello stato in cui si trovava, in forza delle misure di organizzazione del procedimento che il Tribunale adotta.
Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale può autorizzare il deposito di memorie integrative contenenti osservazioni scritte.
Articolo 120
Il procedimento si svolge secondo le disposizioni del Titolo secondo del presente regolamento.
Articolo 121
Il Tribunale provvede sulle spese relative ai procedimenti instaurati dinanzi ad esso e al procedimento d'impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia.
Capo IV bis
DELLE DECISIONI DEL TRIBUNALE PRONUNZIATE DOPO RIESAME E RINVIO
Articolo 121 bis
Quando la Corte di giustizia riesamina una sentenza o un’ordinanza del Tribunale e decide di rinviare la causa a quest’ultimo, il Tribunale è investito della causa con la sentenza di rinvio.
Articolo 121 ter
Quando la Corte di giustizia rinvia una causa che è stata inizialmente giudicata da una sezione, il presidente del Tribunale può attribuire la causa a un’altra sezione composta dello stesso numero di giudici.
Quando la Corte di giustizia rinvia una causa che è stata inizialmente giudicata dal Tribunale in seduta plenaria o dalla grande sezione, la causa è attribuita al collegio che ha pronunciato la suddetta decisione.
Nei casi previsti dai paragrafi 1 e 2, si applicano gli articoli 13, paragrafo 2, 14, paragrafo 1, e 51, paragrafo 1.
Articolo 121 quater
Entro il termine di un mese dalla notifica della sentenza della Corte di giustizia, le parti del procedimento dinanzi al Tribunale possono depositare le loro osservazioni sulle conclusioni che devono essere tratte da tale sentenza ai fini della soluzione della controversia. Tale termine è improrogabile.
Il Tribunale può invitare le parti del procedimento dinanzi ad esso pendente a depositare memorie, a titolo di misure di organizzazione del procedimento, e decidere di sentirle nell’ambito di una trattazione orale.
Articolo 121 quinquies
Il Tribunale provvede sulle spese relative al procedimento instaurato dinanzi ad esso dopo il riesame.
Capo V
DELLE SENTENZE IN CONTUMACIA E DELL'OPPOSIZIONE
Articolo 122
Se il convenuto, avuta regolare notifica del ricorso, non vi risponde nelle forme e nei termini prescritti, il ricorrente può chiedere al Tribunale di accogliere le sue conclusioni.
La suddetta domanda è notificata al convenuto. Il Tribunale può decidere di aprire la fase orale sulla domanda.
Prima di emettere la sentenza contumaciale, il Tribunale, sentito l'avvocato generale, accerta se il ricorso è ricevibile, se sono state regolarmente adempiute le formalità prescritte e se le conclusioni del ricorrente appaiono fondate. Può disporre mezzi istruttori.
La sentenza contumaciale è esecutiva. Tuttavia il Tribunale può sospenderne l'esecuzione sino a che esso abbia statuito sull'opposizione proposta ai sensi del paragrafo seguente, o subordinarne l'esecuzione alla prestazione di una cauzione di cui l'ammontare e le modalità sono determinati tenuto conto delle circostanze; tale cauzione è liberata in difetto di opposizione o in caso di rigetto.
Avverso la sentenza contumaciale è ammessa opposizione. Questa va proposta nel termine di un mese a decorrere dalla notifica della sentenza; va presentata nelle forme prescritte dagli articoli 43 e 44.
Avvenuta la notifica dell'opposizione, il presidente fissa all'altra parte un termine per la presentazione delle sue osservazioni scritte.
Il procedimento è proseguito secondo le disposizioni del titolo secondo del presente regolamento.
Il Tribunale statuisce con sentenza contro la quale non è ammessa opposizione. L'originale della sentenza è allegato a quello della sentenza contumaciale. A margine della sentenza contumaciale viene fatta annotazione della sentenza pronunciata sull'opposizione.
Capo VI
DEI MEZZI STRAORDINARI DI RICORSO
Sezione prima — Dell'opposizione di terzo
Articolo 123
Gli articoli 43 e 44 del presente regolamento si applicano all'opposizione di terzo; l'atto di opposizione deve inoltre:
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a) |
specificare la sentenza opposta; |
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b) |
indicare per quali motivi la sentenza opposta pregiudica i diritti del terzo opponente; |
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c) |
indicare per quali motivi il terzo opponente non ha potuto partecipare alla causa principale dinanzi al Tribunale. |
L'opposizione è proposta contro tutte le parti della causa principale.
Se la sentenza è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, l'opposizione va proposta nel termine di due mesi dalla pubblicazione.
Su richiesta del terzo opponente può essere ordinata la sospensione dell'esecuzione della sentenza opposta. Si applicano le disposizioni del titolo terzo, capo I, del presente regolamento.
La sentenza opposta è modificata nei limiti in cui l'opposizione di terzo è accolta.
L'originale della sentenza pronunciata sull'opposizione di terzo è allegato all'originale della sentenza opposta. A margine della sentenza opposta viene fatta annotazione della sentenza pronunciata sull'opposizione di terzo.
Quando l'impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia e l'opposizione di terzo dinanzi al Tribunale sono dirette contro la stessa sentenza del Tribunale, il Tribunale, sentite le parti, può sospendere il procedimento fino alla pronunzia della sentenza della Corte di giustizia.
Articolo 124
L'opposizione di terzo è attribuita alla sezione che ha pronunziato la sentenza opposta; è attribuita al Tribunale in seduta plenaria o alla grande sezione se esso o essa ha pronunziato tale sentenza. Se la sentenza è stata pronunziata da un giudice unico, l'opposizione di terzo è attribuita a tale giudice.
Sezione seconda — Della revocazione
Articolo 125
Salvo restando il termine di dieci anni previsto dall'articolo 44, terzo comma, dello Statuto, la revocazione va proposta entro il termine di tre mesi a decorrere dal giorno in cui il proponente ha avuto notizia del fatto su cui la domanda di revocazione si basa.
Articolo 126
Gli articoli 43 e 44 si applicano alla domanda di revocazione; questa deve inoltre:
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a) |
specificare la sentenza impugnata; |
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b) |
indicare i punti della sentenza oggetto di impugnazione; |
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c) |
specificare i fatti su cui la domanda è basata; |
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d) |
indicare i mezzi di prova tendenti a dimostrare l'esistenza di fatti che legittimano la revocazione e l'osservanza del termine previsto dall'articolo precedente. |
La domanda di revocazione va proposta contro tutte le parti nei confronti delle quali fu pronunciata la sentenza impugnata.
Articolo 127
La domanda di revocazione è attribuita alla sezione che ha pronunziato la sentenza con essa impugnata; è attribuita al Tribunale in seduta plenaria o alla grande sezione se esso o essa ha pronunziato tale sentenza. Se la sentenza è stata pronunziata da un giudice unico, la domanda di revocazione è attribuita a tale giudice.
Senza pregiudicare il merito, il Tribunale, sentito l'avvocato generale e viste le osservazioni scritte delle parti, statuisce sulla ricevibilità della domanda.
Se il Tribunale dichiara ricevibile la domanda, procede all'esame nel merito e statuisce mediante sentenza in conformità alle norme del presente regolamento.
L'originale della sentenza di revocazione è allegato all'originale della sentenza revocata. A margine dell'originale della sentenza revocata viene fatta annotazione della sentenza di revocazione.
Articolo 128
Quando l'impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia e la domanda di revocazione dinanzi al Tribunale sono dirette contro la stessa sentenza del Tribunale, il Tribunale, sentite le parti, può sospendere il procedimento fino alla pronunzia della sentenza della Corte di giustizia.
Sezione terza — Dell'interpretazione delle sentenze
Articolo 129
La domanda d'interpretazione va proposta in conformità agli articoli 43 e 44. Essa deve precisare inoltre:
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a) |
la sentenza di cui trattasi; |
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b) |
i passaggi di cui si chiede l'interpretazione. |
La domanda va proposta contro tutte le parti nei confronti delle quali fu pronunciata la sentenza.
La domanda d'interpretazione è attribuita alla sezione che ha pronunziato la sentenza che costituisce oggetto di tale domanda; è attribuita al Tribunale in seduta plenaria o alla grande sezione se esso o essa ha pronunziato tale sentenza. Se la sentenza è stata pronunziata da un giudice unico, la domanda d'interpretazione è attribuita a tale giudice.
Il Tribunale, dopo aver posto le parti in grado di presentare le loro osservazioni e sentito l'avvocato generale, statuisce mediante sentenza.
L'originale della sentenza interpretativa è allegato all'originale della sentenza interpretata. A margine della sentenza interpretata viene fatta annotazione della sentenza interpretativa.
Quando l'impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia e la domanda d'interpretazione dinanzi al Tribunale riguardano la stessa sentenza, il Tribunale, sentite le parti, può sospendere il procedimento fino alla pronunzia della sentenza della Corte di giustizia.
TITOLO QUARTO
DEL CONTENZIOSO RELATIVO AI DIRITTI DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE
Articolo 130
Fatte salve le disposizioni specifiche del presente titolo, le disposizioni del presente regolamento si applicano ai ricorsi diretti contro l'Ufficio di armonizzazione a livello di mercato interno (marchi, disegni e modelli) e contro l'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (in prosieguo denominato: l'«Ufficio»), riguardanti l'applicazione delle norme relative ad un regime della proprietà intellettuale.
Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai ricorsi diretti contro l'Ufficio che non siano preceduti da un procedimento dinanzi a una commissione di ricorso.
Articolo 131
Il ricorso dev'essere redatto in una delle lingue di cui all'articolo 35, paragrafo 1, scelta dal ricorrente.
La lingua nella quale è redatto il ricorso diventa la lingua processuale se la parte ricorrente era l'unica parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso o se nessun'altra parte in detto procedimento vi si oppone entro un termine fissato a questo scopo dal cancelliere dopo il deposito del ricorso.
Se entro tale termine le parti nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso informano il cancelliere del loro accordo sulla scelta, come lingua processuale, di una delle lingue di cui all'articolo 35, paragrafo 1, questa lingua diventa la lingua processuale dinanzi al Tribunale.
In caso di opposizione entro il suddetto termine alla scelta della lingua processuale operata dalla parte ricorrente ed in mancanza di accordo al riguardo tra le parti nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, la lingua nella quale la richiesta di registrazione è stata depositata dinanzi all'Ufficio diventa la lingua processuale. Tuttavia, se, su richiesta motivata di una delle parti e sentite le altre parti, il presidente constata che l'uso di tale lingua non consente a tutte le parti nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso di seguire il procedimento e di assicurare la propria difesa e che solo l'uso di un'altra lingua tra quelle di cui all'articolo 35, paragrafo 1, consente di ovviare alla situazione, il presidente può designare quest'ultima come lingua processuale; il presidente può deferire la questione al Tribunale.
Nelle memorie e negli altri atti processuali trasmessi al Tribunale nonché nel corso del procedimento orale la parte ricorrente può usare la lingua che ha scelto conformemente al paragrafo 1 e ciascuna delle altre parti può usare una lingua che ha scelto tra quelle di cui all'articolo 35, paragrafo 1.
Qualora, a norma del paragrafo 2, una lingua diversa da quella nella quale è redatto il ricorso diventi la lingua processuale, il cancelliere provvede affinché sia assicurata la traduzione del ricorso nella lingua processuale.
Ciascuna parte è tenuta, entro un termine ragionevole fissato all'uopo dal cancelliere, a produrre la traduzione nella lingua processuale delle memorie o degli atti processuali diversi dal ricorso da essa depositati in una lingua diversa dalla lingua processuale in applicazione delle disposizioni del paragrafo 3. La fedeltà della traduzione, che fa fede ai sensi dell'articolo 37, deve essere certificata dalla parte che la produce. Se tale traduzione non è prodotta entro il termine fissato, la memoria o l'atto processuale in questione sono ritirati dagli atti.
Il cancelliere provvede a che quanto viene detto nel corso del procedimento orale sia tradotto nella lingua processuale e, a richiesta di una parte, in un'altra lingua da questa usata conformemente al paragrafo 3.
Articolo 132
Fatte salve le altre disposizioni dell'articolo 44, il ricorso deve contenere i nomi di tutte le parti nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso e gli indirizzi che esse avevano indicato per le notifiche da effettuare nel corso di detto procedimento.
La decisione impugnata della commissione di ricorso dev'essere allegata al ricorso e deve essere indicata la data alla quale tale decisione è stata notificata al ricorrente.
Se il ricorso non è conforme a quanto stabilito dal paragrafo 1, si applica l'articolo 44, paragrafo 6.
Articolo 133
Il cancelliere informa l'Ufficio e tutte le parti nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso della presentazione del ricorso. Egli procede alla notifica dello stesso dopo che è stata determinata la lingua processuale conformemente alle disposizioni dell'articolo 131, paragrafo 2.
Il ricorso è notificato all'Ufficio in quanto convenuto nonché alle parti nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso diverse dal ricorrente. La notifica avviene nella lingua processuale.
La notifica del ricorso ad una parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso è effettuata mediante plico raccomandato, con ricevuta di ritorno, presso l'indirizzo indicato dalla parte interessata per le notifiche da effettuare nel corso del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.
Sin dalla notifica del ricorso l'Ufficio invia al Tribunale gli atti del procedimento svoltosi dinanzi alla commissione di ricorso.
Articolo 134
Le parti nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso diverse dal ricorrente possono partecipare al procedimento dinanzi al Tribunale in quanto parti intervenienti presentando un controricorso nelle forme ed entro i termini prescritti.
Gli intervenienti ai sensi del paragrafo 1 godono degli stessi diritti procedurali di cui godono le parti principali.
Essi possono aderire alle conclusioni di una parte principale e possono formulare conclusioni e motivi autonomi rispetto a quelli delle parti principali.
Un interveniente ai sensi del paragrafo 1 può, nel suo controricorso presentato a norma dell'articolo 135, paragrafo 1, formulare conclusioni dirette all'annullamento o alla riforma della decisione della commissione di ricorso su un punto non sollevato nel ricorso e presentare motivi non addotti nel ricorso.
Tali conclusioni o motivi formulati nel controricorso dell'interveniente divengono privi di oggetto in caso di rinuncia agli atti da parte del ricorrente.
In deroga all'articolo 122, il procedimento contumaciale non si applica quando un interveniente ai sensi del paragrafo 1 ha replicato al ricorso nelle forme e nei termini prescritti.
Articolo 135
L'Ufficio e le parti del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso diverse dal ricorrente presentano controricorsi entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica dello stesso.
L'articolo 46 si applica ai controricorsi.
Il ricorso e i controricorsi possono essere integrati da repliche e controrepliche delle parti, compresi gli intervenienti di cui all'articolo 134, paragrafo 1, qualora il presidente, in seguito ad una domanda motivata presentata nel termine di due settimane a decorrere dalla notifica dei controricorsi o delle repliche, lo ritenga necessario e lo autorizzi per consentire alla parte interessata di difendere il suo punto di vista.
Il presidente fissa il termine per la presentazione di dette memorie.
Fatto salvo quanto precede, nei casi di cui all'articolo 134, paragrafo 3, le altre parti possono, entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica loro effettuata del controricorso, presentare una memoria il cui oggetto si limiti a replicare alle conclusioni e ai motivi presentati per la prima volta nel controricorso di un interveniente. Tale termine può essere prorogato dal presidente dietro richiesta motivata della parte interessata.
Le memorie delle parti non possono modificare l'oggetto della controversia dinanzi alla commissione di ricorso.
Articolo 135 bis
Dopo la presentazione delle memorie contemplate dall'articolo 135, paragrafo 1, ed eventualmente dall'articolo 135, paragrafi 2 e 3, il Tribunale può decidere, su relazione del giudice relatore, sentiti l'avvocato generale e le parti, di statuire sul ricorso senza trattazione orale, a meno che una delle parti presenti una domanda indicando i motivi per i quali chiede di essere sentita. Tale domanda deve essere presentata entro il termine di un mese a decorrere dalla notifica alla parte medesima della chiusura della fase scritta del procedimento. Tale termine può essere prorogato dal presidente.
Articolo 136
Qualora sia accolto un ricorso contro una decisione di una commissione di ricorso, il Tribunale può disporre che l'Ufficio sopporterà unicamente le proprie spese.
Le spese indispensabili sostenute dalle parti per il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, nonché le spese sostenute per la produzione, di cui all'articolo 131, paragrafo 4, secondo comma, delle traduzioni delle memorie o degli altri atti nella lingua processuale sono considerate spese ripetibili.
Qualora siano prodotte traduzioni inesatte, si applica l'articolo 87, paragrafo 3, secondo comma.
TITOLO QUINTO
DELLE IMPUGNAZIONI PROPOSTE CONTRO LE DECISIONI DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL'UNIONE EUROPEA
Articolo 136 bis
Nel giudizio d’impugnazione promosso contro le decisioni del Tribunale della funzione pubblica contemplato negli articoli 9 e 10 dell’allegato allo Statuto, la lingua processuale è identica a quella dell’impugnata decisione del Tribunale della funzione pubblica, fermo restando quanto disposto dall’articolo 35, paragrafo 2, lett. b) e c), e paragrafo 3, quarto comma, del presente regolamento.
Articolo 137
L'impugnazione è proposta con il deposito di un ricorso presso la cancelleria del Tribunale o del Tribunale della funzione pubblica.
La cancelleria del Tribunale della funzione pubblica trasmette immediatamente il fascicolo del giudizio di primo grado e, se del caso, l'atto di impugnazione alla cancelleria del Tribunale.
Articolo 138
L'atto di impugnazione contiene:
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a) |
il nome e il domicilio della parte che propone l'impugnazione, detta ricorrente; |
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b) |
l'indicazione delle altre parti del procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale della funzione pubblica; |
|
c) |
i motivi e gli argomenti di diritto; |
|
d) |
le conclusioni del ricorrente. |
L'articolo 43 e l'articolo 44, paragrafi 2 e 3, si applicano all'impugnazione.
La decisione del Tribunale della funzione pubblica che costituisce oggetto di gravame deve essere allegata all'atto di impugnazione. Va fatta menzione della data in cui la decisione impugnata è stata notificata al ricorrente.
Se l'atto di impugnazione non è conforme all'articolo 44, paragrafo 3, o al paragrafo 2 del presente articolo, si applica l'articolo 44, paragrafo 6.
Articolo 139
Le conclusioni dell'atto di impugnazione debbono avere per oggetto:
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a) |
l'annullamento totale o parziale della decisione del Tribunale della funzione pubblica; |
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b) |
l'accoglimento, totale o parziale, delle conclusioni presentate in primo grado, esclusa ogni nuova conclusione. |
L'impugnazione non può modificare l'oggetto del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.
Articolo 140
L'atto di impugnazione è notificato a tutte le parti del procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale della funzione pubblica. Si applica l'articolo 45.
Articolo 141
Ogni parte del procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale della funzione pubblica può presentare una comparsa di risposta nel termine di due mesi a decorrere dalla notifica dell'atto di impugnazione. Questo termine non può essere prorogato.
La comparsa di risposta contiene:
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a) |
il nome e il domicilio della parte che la presenta; |
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b) |
la data in cui è stato notificato a tale parte l'atto di impugnazione; |
|
c) |
i motivi e gli argomenti di diritto; |
|
d) |
le conclusioni. |
Si applicano l'articolo 43 e l'articolo 44, paragrafi 2 e 3.
Articolo 142
Le conclusioni della comparsa di risposta devono avere per oggetto:
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a) |
il rigetto, totale o parziale, dell'impugnazione ovvero l'annullamento, totale o parziale, della decisione del Tribunale della funzione pubblica; |
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b) |
l'accoglimento, totale o parziale, delle conclusioni presentate in primo grado, esclusa ogni nuova conclusione. |
La comparsa di risposta non può modificare l'oggetto del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.
Articolo 143
L'atto di impugnazione e la comparsa di risposta possono essere integrati con una replica e una controreplica se il presidente, a seguito di una domanda in tal senso proposta dal ricorrente nel termine di sette giorni a decorrere dalla notifica della comparsa di risposta, lo ritenga necessario e autorizzi espressamente la presentazione di una replica per consentire al ricorrente di difendere il suo punto di vista o per acquisire elementi utili alla decisione sull'impugnazione. Il presidente fissa la data entro cui la replica deve essere presentata e, all'atto della notifica di questa, la data entro cui la controreplica deve essere presentata.
Quando le conclusioni di una comparsa di risposta sono volte all'annullamento totale o parziale della decisione del Tribunale della funzione pubblica in base ad un motivo che non sia stato dedotto nell'atto di impugnazione, il ricorrente o qualsiasi altra parte può presentare una replica il cui oggetto è limitato a tale motivo entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica della comparsa di risposta. Il paragrafo 1 si applica a tutte le memorie successive a tale replica.
Articolo 144
Fatte salve le disposizioni che seguono, l'articolo 48, paragrafo 2, gli articoli 49, 50, l'articolo 51, paragrafo 1, gli articoli 52, 55-64, 76 bis-110, l'articolo 115, paragrafi 2 e 3, e gli articoli 116, 123-127 e 129 si applicano al procedimento di impugnazione promosso dinanzi al Tribunale contro una decisione del Tribunale della funzione pubblica.
Articolo 145
Quando l'impugnazione è, in tutto o in parte manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, il Tribunale, su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, può respingere in qualsiasi momento, totalmente o parzialmente, l'impugnazione con ordinanza motivata.
Articolo 146
Dopo la presentazione delle memorie contemplate dall'articolo 141, paragrafo 1, ed eventualmente dall'articolo 143, paragrafi 1 e 2, il Tribunale può decidere, su relazione del giudice relatore, sentiti l'avvocato generale e le parti, di statuire sull'impugnazione senza trattazione orale, a meno che una delle parti presenti una domanda indicando i motivi per i quali chiede di essere sentita. Tale domanda deve essere presentata entro il termine di un mese a decorrere dalla notifica alla parte medesima della chiusura della fase scritta del procedimento. Tale termine può essere prorogato dal presidente.
Articolo 147
La relazione di cui all'articolo 52 viene presentata al Tribunale successivamente al deposito delle memorie contemplate all'articolo 141, paragrafo 1, e, se del caso, all'articolo 143, paragrafi 1 e 2. Nel caso in cui tali memorie non vengano presentate, la stessa procedura si applica dopo la scadenza del termine per il loro deposito.
Articolo 148
Quando l'impugnazione è respinta o quando l'impugnazione è accolta e la controversia viene decisa dal Tribunale, quest'ultimo statuisce sulle spese.
L'articolo 88 si applica unicamente alle impugnazioni proposte dalle istituzioni.
In deroga all'articolo 87, paragrafo 2, il Tribunale può decidere, nelle impugnazioni proposte dai funzionari o da altri dipendenti di un'istituzione, che le spese vengano ripartite fra le parti, nella misura richiesta dall'equità.
Se l'impugnazione viene ritirata si applica l'articolo 87, paragrafo 5.
Articolo 149
L'istanza d'intervento proposta al Tribunale in un giudizio di impugnazione deve essere depositata prima della scadenza del termine di un mese a decorrere dalla pubblicazione di cui all'articolo 24, paragrafo 6.
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 150
Il Tribunale può emanare istruzioni pratiche relative, in particolare, alla preparazione e allo svolgimento delle udienze dinanzi ad esso e al deposito di memorie o di osservazioni scritte.
Articolo 151
Il presente regolamento, autentico nelle lingue di cui all'articolo 35, paragrafo 1, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla sua pubblicazione.
(1) GU L 136 del 30.5.1991, con rettifica nella GU L 317 del 19.11.1991, pag. 34, modificato il 15 settembre 1994 (GU L 249 del 24.9.1994, pag. 17), il 17 febbraio 1995 (GU L 44 del 28.2.1995, pag. 64), il 6 luglio 1995 (GU L 172 del 22.7.1995, pag. 3), il 12 marzo 1997 (GU L 103 del 19.4.1997, pag. 6, con rettifica nella GU L 351 del 23.12.1997, pag. 72), il 17 maggio 1999 (GU L 135 del 29.5.1999, pag. 92), il 6 dicembre 2000 (GU L 322 del 19.12.2000, pag. 4), il 21 maggio 2003 (GU L 147 del 14.6.2003, pag. 22), il 19 aprile 2004 (GU L 132 del 29.4.2004, pag. 3), il 21 aprile 2004 (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 108), il 12 ottobre 2005 (GU L 298 del 15.11.2005, pag. 1), il 18 dicembre 2006 (GU L 386 del 29.12.2006, pag. 45), il 12 giugno 2008 (GU L 179 dell’8.7.2008, pag. 12), il 14 gennaio 2009 (GU L 24 del 28.1.2009, pag. 9), il 16 febbraio 2009 (GU L 60 del 4.3.2009, pag. 3), il 7 luglio 2009 (GU L 184 del 16.7.2009, pag. 10) e il 26 marzo 2010 (GU L 92 del 13.4.2010, pag. 14).
(2) Regolamento (CE) del Consiglio 17 giugno 1997, n. 1103, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro (GU L 162 del 19.6.1997, pag. 1).
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2.7.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 177/71 |
TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBLICA DELL'UNIONE EUROPEA
VERSIONE CONSOLIDATA DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA
(2010/C 177/03)
La presente edizione coordina:
il regolamento di procedura del Tribunale della Funzione pubblica dell’Unione europea del 25 luglio 2007 (GU L 225 del 29.8.2007, pag. 1, e GU L 69 del 13.3.2008, pag. 37 — rettifica) e le modifiche risultanti dagli atti seguenti:
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1. |
Modifica del regolamento di procedura del Tribunale della Funzione pubblica dell’Unione europea del 14 gennaio 2009 (GU L 24 del 28.1.2009, pag. 10), |
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2. |
Modifiche del regolamento di procedura del Tribunale della Funzione pubblica dell’Unione europea del 17 marzo 2010 (GU L 92 del 13.04.10, pag. 17). |
La presente edizione non ha valore giuridico. Pertanto, sono stati omessi i visti e i «considerando».
VERSIONE CONSOLIDATA DEL
REGOLAMENTO DI PROCEDURA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA
del 25 luglio 2007 (1)
DISPOSIZIONE PRELIMINARE
Articolo 1
Definizioni
1. Nelle disposizioni del presente regolamento:
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le disposizioni del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea sono designate con il numero dell’articolo in questione di detto Trattato seguito dalla sigla «TFUE»; |
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le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica sono designate con il numero dell’articolo seguito dalla sigla «TCEEA»; |
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il Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea è denominato «Statuto»; |
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il regolamento che istituisce lo Statuto dei funzionari dell’Unione europea e il Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione è denominato «Statuto dei funzionari». |
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento:
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il termine «Tribunale» designa il Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea o, per le cause trattate da una sezione o da un giudice unico, tale sezione o tale giudice; |
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il termine «presidente del Tribunale» designa esclusivamente il presidente dell'organo giurisdizionale, mentre il termine «presidente» designa il presidente del collegio giudicante; |
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i termini «istituzione» o «istituzioni» designano le istituzioni dell’Unione così come gli organi e gli organismi creati dai trattati o da un atto adottato per la loro esecuzione e che possono essere parti dinanzi al Tribunale. |
TITOLO PRIMO
DELL'ORGANIZZAZIONE DEL TRIBUNALE
DELLA PRESIDENZA E DEI MEMBRI DEL TRIBUNALE
Articolo 2
Periodo in cui i giudici esercitano le loro funzioni
1. Il periodo in cui i giudici esercitano le loro funzioni decorre dalla data a tale scopo stabilita nell'atto di nomina.
2. Qualora l'atto suddetto non precisi la data, il periodo decorre dalla data dell'atto stesso.
Articolo 3
Prestazione di giuramento
1. Prima di assumere le loro funzioni, i giudici prestano dinanzi alla Corte di giustizia il seguente giuramento:
«Giuro di esercitare le mie funzioni in piena imparzialità e secondo coscienza e di nulla divulgare del segreto delle deliberazioni».
2. Subito dopo aver prestato giuramento, i giudici sottoscrivono una dichiarazione con la quale assumono solenne impegno di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica, in particolare i doveri di onestà e di delicatezza per quanto riguarda l'accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi.
Articolo 4
Revoca delle funzioni di un giudice e decadenza da esse
1. Nei casi in cui la Corte di giustizia è chiamata a decidere, previa consultazione del Tribunale, se un giudice non sia più in possesso dei requisiti prescritti ovvero non soddisfi più agli obblighi derivanti dalla sua carica, il presidente del Tribunale invita l'interessato a comparire in camera di consiglio, senza l'assistenza del cancelliere, per presentare le sue osservazioni.
2. Il parere del Tribunale è motivato.
3. Il parere in cui si constati che un giudice non è più in possesso dei requisiti prescritti ovvero non soddisfa più agli obblighi derivanti dalla sua carica deve ricevere i voti, almeno, della maggioranza dei giudici del Tribunale. In questo caso, la ripartizione dei voti è comunicata alla Corte di giustizia.
4. La votazione ha luogo a scrutinio segreto; l'interessato non partecipa alla deliberazione.
Articolo 5
Ordine di precedenza
1. L'ordine di precedenza fra i giudici, eccettuati il presidente del Tribunale e i presidenti di sezione, è determinato, senza distinzioni, dall'anzianità di nomina.
2. Se l'anzianità è pari, si tiene conto dell'età.
3. I giudici uscenti che vengano rinominati conservano la loro anzianità.
Articolo 6
Elezione del presidente del Tribunale
1. Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, dell'allegato I dello Statuto, i giudici eleggono tra loro, per la durata di tre anni, il presidente del Tribunale. Il suo mandato è rinnovabile.
2. Se il presidente del Tribunale cessa dal mandato prima della scadenza normale, si procede alla sua sostituzione per il periodo restante.
3. Le elezioni contemplate dal presente articolo si svolgono a scrutinio segreto. È eletto il giudice che ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei giudici che compongono il Tribunale. Se nessun giudice ottiene tale maggioranza, si procede ad altri scrutini sino a che essa sia raggiunta.
4. Il nome del presidente del Tribunale viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 7
Attribuzioni del presidente del Tribunale
1. Il presidente del Tribunale dirige le attività e gli uffici del Tribunale.
2. Egli presiede le udienze e le deliberazioni in camera di consiglio:
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della seduta plenaria; |
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della sezione che si riunisce con cinque giudici; |
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di ciascuna sezione che si riunisce con tre giudici alla quale venga assegnato. |
Articolo 8
Sostituzione del presidente del Tribunale
In caso di assenza o d'impedimento del presidente del Tribunale o in caso di vacanza della presidenza, questa viene assunta secondo l'ordine stabilito in applicazione dell'articolo 5.
DEI COLLEGI GIUDICANTI
Articolo 9
Collegi giudicanti
In applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'allegato I dello Statuto, il Tribunale statuisce in seduta plenaria, in sezioni di cinque giudici, in sezioni di tre giudici o nella persona di un giudice unico.
Articolo 10
Costituzione delle sezioni
1. Il Tribunale costituisce al suo interno sezioni che si riuniscono con tre giudici. Esso può costituire una sezione che si riunisce con cinque giudici.
2. Il Tribunale decide in merito all'assegnazione dei giudici alle sezioni. Qualora il numero dei giudici assegnati a una sezione sia superiore al numero dei membri del collegio giudicante, esso decide relativamente alla modalità di designazione dei giudici partecipanti al collegio giudicante.
3. Le decisioni adottate in conformità del presente articolo sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 11
Presidenti di sezione
1. Conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, dell'allegato I dello Statuto, i giudici eleggono tra loro, per tre anni, i presidenti delle sezioni che si riuniscono con tre giudici. L'elezione viene effettuata in conformità alla procedura prevista all'articolo 6, paragrafo 3. Il loro mandato può essere rinnovato.
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4.
3. I presidenti di sezione dirigono i lavori della loro sezione e ne presiedono le udienze nonché le deliberazioni.
4. In caso di assenza o d'impedimento del presidente di una sezione o in caso di vacanza della presidenza, la sezione è presieduta da un suo membro secondo l'ordine stabilito in applicazione dell'articolo 5.
5. Se il presidente del Tribunale, in via eccezionale, deve integrare il collegio giudicante, egli lo presiede.
Articolo 12
Collegio giudicante ordinario — Assegnazione delle cause alle sezioni
1. Fatti salvi gli articoli 13 e 14, il Tribunale si riunisce in sezioni di tre giudici.
2. Il Tribunale fissa i criteri secondo i quali le cause sono assegnate alle suddette sezioni.
3. La decisione prevista al paragrafo precedente è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 13
Rimessione di una causa al Tribunale in seduta plenaria o alla sezione che si riunisce con cinque giudici
1. Qualora la difficoltà delle questioni di diritto sollevate o l'importanza della causa o circostanze particolari lo giustifichino, la causa può essere rimessa al Tribunale in seduta plenaria o alla sezione che si riunisce con cinque giudici.
2. La decisione di rimessione è adottata dal Tribunale in seduta plenaria su proposta della sezione investita della causa o di qualsiasi membro del Tribunale. La detta decisione può essere adottata in qualsiasi fase del procedimento.
Articolo 14
Rimessione di una causa a un giudice unico
1. Le cause attribuite a una sezione che si riunisce con tre giudici possono essere giudicate dal giudice relatore in funzione di giudice unico quando vi si prestano, tenuto conto dell'insussistenza di difficoltà delle questioni di diritto o di fatto sollevate, dell'importanza limitata della causa e dell'insussistenza di altre circostanze particolari.
La rimessione al giudice unico è esclusa per le cause che sollevano questioni relative alla validità di un atto di portata generale.
2. La decisione di rimessione è adottata all'unanimità, sentite le parti, dalla sezione dinanzi alla quale pende la causa. La detta decisione può essere adottata in qualsiasi fase del procedimento.
3. In caso di assenza o di impedimento del giudice unico al quale la causa è stata rimessa, il presidente designa un altro giudice per sostituirlo.
4. Il giudice unico rinvia la causa alla sezione se constata che non ricorrono più le condizioni di cui al paragrafo 1.
5. Per le cause trattate da un giudice unico i poteri del presidente sono esercitati da tale giudice.
DELLA CANCELLERIA E DEI SERVIZI
Sezione prima — Della cancelleria
Articolo 15
Nomina del cancelliere
1. Il Tribunale nomina il cancelliere.
2. Il presidente del Tribunale informa i giudici, due settimane prima della data stabilita per la nomina, delle candidature che sono state presentate.
3. Si procede alla nomina con le modalità previste dall'articolo 6, paragrafo 3.
4. Il nome del cancelliere eletto viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
5. Il cancelliere è nominato per un periodo di sei anni. Può essere rinominato.
6. Prima di assumere le sue funzioni, il cancelliere presta dinanzi al Tribunale il giuramento previsto dall'articolo 3.
Articolo 16
Cessazione dalle funzioni del cancelliere
1. Il cancelliere può essere esonerato dalle sue funzioni soltanto se non sia più in possesso dei requisiti prescritti ovvero non soddisfi più agli obblighi derivanti dalla sua carica; il Tribunale decide dopo aver posto il cancelliere in grado di presentare le proprie osservazioni.
2. Se il cancelliere cessa dalle funzioni prima del termine del suo mandato, il Tribunale nomina il suo successore per un periodo di sei anni.
Articolo 17
Cancelliere aggiunto
Il Tribunale può nominare, secondo la procedura prevista per la nomina del cancelliere, un cancelliere aggiunto, incaricato di assistere il cancelliere o di sostituirlo nei limiti stabiliti dalle istruzioni per il cancelliere previste dall'articolo 19, paragrafo 4.
Articolo 18
Assenza o impedimento del cancelliere
Il presidente del Tribunale designa i funzionari o altri dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di cancelliere in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo e, eventualmente, del cancelliere aggiunto o in caso di vacanza dei loro posti.
Articolo 19
Funzioni del cancelliere
1. Il cancelliere assiste il Tribunale, il presidente del Tribunale ed i giudici nell'adempimento delle loro funzioni. Egli è responsabile dell'organizzazione e delle attività della cancelleria, sotto l'autorità del presidente del Tribunale.
2. Il cancelliere custodisce i sigilli. Egli è responsabile degli archivi e provvede alle pubblicazioni del Tribunale. Sotto l'autorità del presidente del Tribunale, il cancelliere riceve, trasmette e conserva tutti i documenti e provvede alle notifiche previste dal presente regolamento.
3. Con riserva di quanto dispongono gli articoli 4, 16, paragrafo 1, e 27, il cancelliere assiste alle riunioni del Tribunale.
4. Su proposta del suo presidente, il Tribunale stabilisce le sue istruzioni per il cancelliere, che vengono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 20
Tenuta del registro
1. La cancelleria tiene, sotto la responsabilità del cancelliere, un registro in cui sono iscritti tutti gli atti processuali ed i documenti depositati a loro sostegno.
2. Le modalità per la tenuta del registro sono stabilite dalle istruzioni per il cancelliere previste dall'articolo 19, paragrafo 4.
3. Chiunque abbia un interesse comprovato può consultare il registro in cancelleria ed ottenere copie o estratti in base alla tariffa della cancelleria, fissata dal Tribunale su proposta del cancelliere.
4. Qualsiasi parte in causa può inoltre ottenere, in base alla tariffa di cancelleria, copie conformi supplementari degli atti processuali nonché delle ordinanze e delle sentenze.
5. Nessuna persona terza, privata o pubblica, può accedere al fascicolo di causa o agli atti processuali senza espressa autorizzazione del presidente, sentite le parti. Tale autorizzazione può essere concessa soltanto su domanda scritta, corredata di elementi che comprovino dettagliatamente il legittimo interesse alla consultazione del fascicolo.
Sezione seconda — Degli uffici
Articolo 21
Funzionari e altri dipendenti
1. I funzionari e altri dipendenti incaricati di assistere direttamente il presidente del Tribunale, i giudici e il cancelliere sono nominati secondo le modalità stabilite nello Statuto dei funzionari. Essi dipendono dal cancelliere sotto l'autorità del presidente del Tribunale.
2. Essi prestano dinanzi al presidente del Tribunale, in presenza del cancelliere, il seguente giuramento:
«Giuro di esercitare con piena lealtà, discrezione e coscienza le funzioni affidatemi dal Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea».
Articolo 22
Amministrazione e gestione finanziaria del Tribunale
All'amministrazione, alla gestione finanziaria e alla contabilità del Tribunale provvede, sotto l'autorità del presidente del Tribunale, il cancelliere con la collaborazione degli uffici della Corte di giustizia e del Tribunale dell’Unione europea.
DEL FUNZIONAMENTO DEL TRIBUNALE
Articolo 23
Giorno, ora e luogo delle riunioni del Tribunale
1. Il giorno e l'ora delle riunioni del Tribunale vengono stabiliti dal presidente.
2. Per tenere una o più riunioni determinate, il Tribunale può scegliere un luogo diverso dalla sede del Tribunale.
Articolo 24
Quorum
Il Tribunale può validamente riunirsi solo qualora il seguente quorum sia rispettato:
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cinque giudici per la seduta plenaria; |
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tre giudici per la sezione che si riunisce con cinque giudici e per le sezioni che si riuniscono con tre giudici. |
Articolo 25
Assenza o impedimento di un giudice
1. Se, a seguito dell'assenza o dell'impedimento di un giudice, il quorum non viene raggiunto, il presidente rinvia la seduta fino a che l'assenza o l'impedimento non sia cessato.
2. Al fine di raggiungere il quorum nell'ambito di una sezione, il presidente, qualora lo esiga la buona amministrazione della giustizia, può anche completare il collegio giudicante con un altro giudice della stessa sezione o, in mancanza, proporre al presidente del Tribunale di designare un giudice di un'altra sezione. Il giudice sostituto è designato a turno seguendo l'ordine stabilito all'articolo 5, ad esclusione, per quanto possibile, del presidente del Tribunale e dei presidenti di sezione.
3. Se il collegio giudicante viene completato in applicazione del paragrafo precedente dopo l'udienza, è riaperta la fase orale del procedimento.
Articolo 26
Assenza o impedimento anteriormente all'udienza di un giudice della sezione che si riunisce con cinque giudici
Qualora, nella sezione che si riunisce con cinque giudici, un giudice sia assente o impedito anteriormente all'udienza, il presidente del Tribunale designa un altro giudice, seguendo, a turno, l'ordine stabilito all'articolo 5. Se il numero di cinque giudici non può essere ripristinato, l'udienza può tuttavia tenersi, purché il quorum sia raggiunto.
Articolo 27
Deliberazione
1. Il Tribunale delibera in camera di consiglio.
2. Alle deliberazioni prendono parte soltanto i giudici riunitisi all'udienza.
3. Conformemente agli articoli 17, primo comma, dello Statuto e 5, primo comma, dell'allegato I del detto Statuto, il Tribunale può deliberare validamente soltanto in numero dispari.
Qualora, nella sezione che si riunisce con cinque giudici o in seno alla seduta plenaria, i giudici, a seguito di assenza o impedimento, siano in numero pari, il giudice con la posizione meno elevata nell'ordine di precedenza stabilito in applicazione dell'articolo 5 si astiene dal partecipare alla deliberazione, a meno che non si tratti del giudice relatore. In quest'ultima ipotesi, spetta al giudice che lo precede immediatamente nell'ordine di precedenza astenersi dal partecipare alla deliberazione.
4. Ciascuno dei giudici che prende parte alla deliberazione esprime il suo parere motivandolo.
Prima che un punto da decidere sia sottoposto a votazione, ogni giudice può richiedere che esso venga formulato in una lingua di sua scelta e comunicato per iscritto agli altri giudici.
Le conclusioni adottate dalla maggioranza dei giudici in esito alla discussione finale determinano la decisione del Tribunale. I voti vengono espressi nell'ordine inverso a quello stabilito in applicazione dell'articolo 5.
In caso di divergenza sull'oggetto, sul tenore e sull'ordine delle questioni o sull'interpretazione del voto, decide il Tribunale.
5. Quando le deliberazioni del Tribunale vertono su questioni amministrative, il cancelliere vi assiste, salvo diversa decisione del Tribunale.
6. Quando è riunito senza l'assistenza del cancelliere, il Tribunale incarica il giudice con la posizione meno elevata nell'ordine di precedenza di cui all'articolo 5 di redigere, se del caso, il verbale, che viene sottoscritto dal presidente e da tale giudice.
Articolo 28
Ferie giudiziarie
1. Salvo speciale decisione del Tribunale, le ferie giudiziarie sono fissate come segue:
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dal 18 dicembre al 10 gennaio, |
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dalla domenica che precede il giorno di Pasqua alla seconda domenica dopo Pasqua, |
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dal 15 luglio al 15 settembre. |
2. Durante le ferie giudiziarie, all'ufficio di presidenza del Tribunale, nel luogo in cui il Tribunale ha sede, provvede vuoi il presidente del Tribunale tenendosi in contatto con il cancelliere, vuoi un presidente di sezione oppure un altro giudice che egli inviti a sostituirlo.
Il presidente del Tribunale può, in caso d'urgenza, convocare i giudici.
3. Il Tribunale osserva le festività legalmente riconosciute del luogo in cui ha sede.
4. Il Tribunale può accordare permessi ai giudici per giustificati motivi.
DEL REGIME LINGUISTICO
Articolo 29
Regime linguistico
In forza dell’art. 257, sesto comma, TFUE, dell'articolo 64 dello Statuto e dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'allegato I del detto Statuto, le disposizioni del regolamento di procedura del Tribunale dell’Unione europea relative al regime linguistico sono applicabili al Tribunale.
DEI DIRITTI E DEGLI OBBLIGHI DEI RAPPRESENTANTI DELLE PARTI
Articolo 30
Privilegi, immunità e facilitazioni
1. I rappresentanti delle parti che intervengono dinanzi al Tribunale ovvero dinanzi a un'autorità giudiziaria da esso delegata mediante rogatoria godono dell'immunità per le parole pronunciate e gli scritti prodotti relativi alla causa o alle parti.
2. I rappresentanti delle parti fruiscono inoltre dei seguenti privilegi e facilitazioni:
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a) |
tutti gli atti e documenti relativi alla causa sono esenti da perquisizione ed insequestrabili; in caso di contestazione, le autorità doganali e di polizia possono porre sotto sigilli gli atti ed i documenti di cui trattasi, trasmettendoli senza ritardo al Tribunale per la loro verifica in presenza del cancelliere e dell'interessato; |
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b) |
i rappresentanti delle parti hanno diritto all'assegnazione delle valute necessarie all'espletamento del loro incarico; |
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c) |
i rappresentanti delle parti fruiscono della libertà di trasferirsi nei limiti necessari all'espletamento del loro incarico. |
3. I privilegi, le immunità e le facilitazioni di cui è fatta menzione nei paragrafi 1 e 2 sono accordati esclusivamente nell'interesse della causa.
4. Il Tribunale può togliere l'immunità qualora ritenga che ciò non pregiudichi l'interesse della causa.
Articolo 31
Qualità dei rappresentanti delle parti
Per fruire dei privilegi, immunità e facilitazioni menzionati nell'articolo 30, gli interessati devono previamente comprovare la loro qualità:
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a) |
gli agenti, mediante un documento ufficiale rilasciato dal loro mandante, che ne trasmette immediatamente copia al cancelliere; |
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b) |
i consulenti e gli avvocati, mediante un'attestazione sottoscritta dal cancelliere. La validità di tale attestazione è limitata ad un termine prefisso; può tuttavia venir prorogata o ridotta a seconda della durata del procedimento. |
Articolo 32
Esclusione dal procedimento
1. Il Tribunale, qualora ritenga che il comportamento di un rappresentante di una parte dinanzi al Tribunale, al presidente, ad un giudice o al cancelliere sia incompatible con il decoro del Tribunale stesso o con le esigenze di buona amministrazione della giustizia, ovvero qualora ritenga che detto rappresentante usi dei diritti inerenti alle sue funzioni per scopi diversi da quelli per i quali tali diritti gli sono stati riconosciuti, ne dà comunicazione all'interessato. Il Tribunale può informare in merito gli organismi alla cui autorità l'interessato è soggetto; copia della comunicazione inviata a tali organismi è trasmessa a quest'ultimo.
Per gli stessi motivi, il Tribunale, sentito l'interessato, può disporne in qualsiasi momento l'esclusione dal procedimento mediante ordinanza. Tale ordinanza è immediatamente esecutiva.
2. Se un rappresentante di una parte è escluso dal patrocinio di una causa, il procedimento è sospeso fino alla scadenza del termine impartito dal presidente alla parte interessata per consentirle di designare un altro rappresentante.
3. Le decisioni adottate in esecuzione del presente articolo possono essere revocate.
TITOLO SECONDO
DEL PROCEDIMENTO
DELLA FASE SCRITTA DEL PROCEDIMENTO
Articolo 33
Disposizioni generali
1. La fase scritta del procedimento comprende la presentazione del ricorso e del controricorso, nonché, alle condizioni previste all'articolo 41, la presentazione di una replica e di una controreplica.
2. Il presidente fissa le date o i termini di presentazione degli atti processuali.
Articolo 34
Deposito degli atti processuali
1. L'originale di ogni atto processuale dev'essere sottoscritto dal rappresentante della parte.
L'atto, corredato di tutti gli allegati in esso menzionati, è depositato con cinque copie per il Tribunale e tante copie in più quante sono le parti in causa. Le copie devono essere autenticate dalla parte che le deposita.
2. Le istituzioni devono inoltre produrre, nei termini fissati dal Tribunale, la traduzione nelle altre lingue indicate nell'articolo 1 del regolamento n. 1 del Consiglio di ogni atto processuale che da esse promana. Si applica l'ultimo comma del paragrafo 1.
3. Tutti gli atti processuali devono essere datati. Ai fini dei termini processuali si terrà conto soltanto della data del deposito in cancelleria.
4. Ad ogni atto processuale dev'essere allegato un fascicolo degli atti e documenti invocati a sostegno, corredato di un indice di tali atti e documenti.
5. Qualora, a causa della mole di un atto o documento, ne siano esibiti soltanto degli estratti, l'intero documento, o copia completa di esso, dev'essere depositato in cancelleria.
6. Salve restando le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4, la data in cui una copia dell'originale firmato di un atto processuale, compreso l'indice degli atti e documenti menzionato nel paragrafo 4, perviene alla cancelleria mediante qualsiasi mezzo tecnico di comunicazione di cui dispone il Tribunale è presa in considerazione ai fini dell'osservanza dei termini processuali, purché l'originale firmato dell'atto, corredato degli allegati e delle copie menzionati nel paragrafo 1, secondo comma, sia depositato in cancelleria entro dieci giorni dal ricevimento della copia dell'originale. L'articolo 100, paragrafo 3, non si applica al detto termine di dieci giorni.
7. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 1, primo comma, e da 2 a 4, il Tribunale può, con decisione, determinare le condizioni alle quali un atto di procedura trasmesso elettronicamente alla cancelleria è considerato essere l'originale di tale atto. La decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 35
Ricorso
1. Il ricorso di cui all'articolo 21 dello Statuto deve contenere:
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a) |
il nome e il domicilio del ricorrente; |
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b) |
l'indicazione della qualità e dell'indirizzo del firmatario; |
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c) |
la designazione della parte contro cui il ricorso è proposto; |
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d) |
l'oggetto della controversia e le conclusioni del ricorrente; |
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e) |
i motivi e gli argomenti di fatto e di diritto dedotti; |
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f) |
se del caso, le offerte di prova. |
2. Al ricorso devono essere allegati, se del caso:
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a) |
l'atto di cui è richiesto l'annullamento; |
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b) |
il reclamo ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari e la decisione con cui viene presa posizione sul reclamo con indicazione delle date di presentazione e di notifica. |
3. Ai fini del procedimento il ricorso deve contenere:
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— |
l'elezione di domicilio nel luogo in cui ha sede il Tribunale, con indicazione del nome della persona autorizzata a ricevere tutte le notifiche; |
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o l'indicazione di qualsiasi mezzo tecnico di comunicazione di cui disponga il Tribunale, mediante il quale il rappresentante del ricorrente accetta di ricevere tutte le notifiche; |
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— |
ovvero entrambe le summenzionate modalità di trasmissione delle notifiche. |
4. Se il ricorso non è conforme a quanto prescritto al paragrafo 3, tutte le notifiche alla parte interessata relative al procedimento sono effettuate, fino a che tale difetto non sia stato sanato, mediante lettera raccomandata indirizzata al rappresentante della parte. In tal caso, in deroga all'articolo 99, paragrafo 1, la notifica si considera avvenuta regolarmente col deposito della lettera raccomandata presso l'ufficio postale del luogo in cui ha sede il Tribunale.
5. L'avvocato del ricorrente è tenuto a depositare in cancelleria un certificato da cui risulti che egli è abilitato a patrocinare dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo.
Articolo 36
Regolarizzazione
Se il ricorso non è conforme a quanto stabilito all'articolo 35, paragrafo 1, lett. a), b) e c), paragrafo 2 o paragrafo 5, il cancelliere impartisce al ricorrente un adeguato termine per regolarizzare il ricorso. In difetto della regolarizzazione del ricorso alla scadenza del termine suddetto, il Tribunale decide se l'inosservanza delle summenzionate prescrizioni comporti l'irricevibilità del ricorso per vizio di forma.
Articolo 37
Notifica del ricorso e avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale
1. Il ricorso è notificato al convenuto. Nelle ipotesi previste all'articolo 36, la notifica è effettuata dopo la regolarizzazione del ricorso o, in mancanza, dopo che il Tribunale ne abbia riconosciuta la ricevibilità.
2. Nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea è pubblicato un avviso indicante la data del deposito del ricorso, le parti, l'oggetto e la descrizione della controversia e le conclusioni del ricorso.
Articolo 38
Assegnazione iniziale di una causa a un collegio giudicante
Non appena è stato depositato il ricorso, il presidente del Tribunale assegna la causa ad una sezione che si riunisce con tre giudici conformemente ai criteri previsti all'articolo 12, paragrafo 2.
Il presidente di tale sezione propone al presidente del Tribunale, per ogni causa attribuita, la designazione di un giudice relatore; il presidente del Tribunale statuisce.
Articolo 39
Controricorso
1. Nel termine di due mesi dalla notifica del ricorso, il convenuto deve presentare un controricorso contenente:
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a) |
il nome e il domicilio del convenuto; |
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b) |
l'indicazione della qualità e dell'indirizzo del firmatario; |
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c) |
le conclusioni del convenuto; |
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d) |
i motivi e gli argomenti di fatto e di diritto dedotti; |
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e) |
se del caso, le offerte di prova. |
Si applica l'articolo 35, paragrafi 3 e 4.
L'avvocato che assiste il convenuto deve depositare in cancelleria un certificato da cui risulti che egli è abilitato a patrocinare dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo.
2. Il termine previsto sopra al paragrafo 1 può, in presenza di circostanze eccezionali, essere prorogato dal presidente su richiesta motivata del convenuto.
Articolo 40
Trasmissione al Consiglio e alla Commissione europea
Il Tribunale trasmette al Consiglio o alla Commissione europea, quando non siano parti in causa, copia del ricorso e del controricorso, esclusi i relativi allegati, affinché possano accertare se l'inapplicabilità di un loro atto sia invocata ai sensi dell'articolo 277 TFUE.
Articolo 41
Secondo scambio di memorie
In applicazione dell'articolo 7, paragrafo 3, dell'allegato I dello Statuto, il Tribunale può decidere, d'ufficio o su domanda motivata del ricorrente, che è necessario un secondo scambio di memorie scritte per integrare il fascicolo.
Articolo 42
Proposta di nuovi mezzi di prova
Le parti possono ancora proporre nuovi mezzi di prova a sostegno delle loro argomentazioni sino alla fine dell'udienza, purché il ritardo nella presentazione di questi ultimi sia debitamente giustificato.
Articolo 43
Motivi nuovi
1. È vietata la deduzione di motivi nuovi dopo il primo scambio di memorie, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento.
2. Se, durante il procedimento, una delle parti deduce dei motivi nuovi, il presidente può, dopo la scadenza dei normali termini processuali, su relazione del giudice relatore, impartire all'altra parte un termine per controdedurre su tali motivi.
Il giudizio sulla ricevibilità di un motivo nuovo è riservato alla decisione che conclude il procedimento.
Articolo 44
Documenti e atti — Riservatezza — Anonimato
1. Salvo restando l'articolo 109, paragrafo 5, il Tribunale prende in considerazione solo documenti e atti dei quali i rappresentanti delle parti hanno potuto avere conoscenza e sui quali essi hanno potuto pronunciarsi.
2. Quando il Tribunale è chiamato a verificare il carattere riservato, nei confronti di una o più parti, di un documento che può risultare pertinente ai fini della pronuncia su una controversia, tale documento non è comunicato alle parti prima della fine della suddetta verifica. Il Tribunale può chiedere con ordinanza che sia prodotto il detto documento.
3. Quando un documento al quale sia stato negato l’accesso da un'istituzione è stato prodotto dinanzi al Tribunale nell'ambito di un ricorso relativo alla legittimità di tale diniego, il documento in questione non è comunicato alle altre parti.
4. Su domanda motivata o d'ufficio, il Tribunale può omettere il nome del ricorrente o di altre persone, menzionati nell'ambito del procedimento, o anche taluni dati nelle pubblicazioni relative ad una causa, se sussiste un interesse legittimo tale da giustificare che l'identità di una persona o il contenuto di tali dati sia tenuto riservato.
Articolo 45
Relazione preliminare
1. Dopo l’ultimo scambio delle memorie delle parti, il presidente fissa la data per la presentazione al Tribunale della relazione preliminare del giudice relatore.
2. La relazione preliminare contiene proposte sull'opportunità di misure di organizzazione del procedimento o di mezzi istruttori, sulle possibilità di una composizione amichevole della controversia, nonché sull'eventuale rimessione della causa al Tribunale in seduta plenaria, alla sezione che si riunisce con cinque giudici o al giudice relatore che statuisce in qualità di giudice unico.
3. Il Tribunale decide in merito alle proposte del giudice relatore.
Articolo 46
Connessione — Riunione
1. Nell'interesse di una buona amministrazione della giustizia, il presidente, sentite le parti, può in qualsiasi momento, per ragioni di connessione, disporre mediante ordinanza la riunione di più cause, ai fini della fase scritta o orale o della decisione definitiva. Egli può nuovamente separarle. Il presidente può rimettere tali questioni al Tribunale.
2. Quando determinate cause, assegnate a collegi giudicanti diversi, possono essere riunite per ragioni di connessione, il presidente del Tribunale decide in merito alla loro riassegnazione.
3. I rappresentanti delle parti nelle cause riunite possono consultare presso la cancelleria gli atti processuali notificati alle parti nelle altre cause interessate. Su domanda di una parte, il presidente, fatto salvo l'articolo 44, paragrafi 1 e 2, può tuttavia escludere da tale consultazione gli atti segreti o riservati.
Articolo 47
Ordine di trattazione delle cause
1. Il Tribunale tratta le cause per le quali è stato adito secondo l'ordine in cui si trovano istruite.
2. Il presidente può disporre, a motivo di circostanze particolari, che una causa venga trattata con priorità.
3. Il presidente, sentite le parti, può, a motivo di circostanze particolari, segnatamente per facilitare la composizione amichevole della controversia, d'ufficio o su domanda di una parte, disporre che la trattazione di una causa venga differita.
DELLA FASE ORALE DEL PROCEDIMENTO
Articolo 48
Svolgimento dell'udienza
1. Fatte salve le disposizioni specifiche del presente regolamento che consentono al Tribunale di decidere con ordinanza e fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, il procedimento dinanzi al Tribunale prevede un'udienza.
2. Qualora abbia avuto luogo un secondo scambio di memorie e il Tribunale reputi che non sia necessario lo svolgimento di un'udienza, esso può decidere, con il consenso delle parti, di statuire senza udienza.
Articolo 49
Data dell'udienza
Il presidente fissa la data dell'udienza.
Articolo 50
Assenza delle parti all'udienza
I rappresentanti delle parti, debitamente invitati all'udienza, qualora non intendano intervenirvi, sono tenuti ad informarne tempestivamente la cancelleria.
Qualora i rappresentanti di tutte le parti abbiano comunicato che non interverranno all'udienza, il Tribunale può decidere la chiusura della fase orale del procedimento.
Articolo 51
Svolgimento dell'udienza
1. Il presidente apre e dirige il dibattimento ed esercita la polizia dell'udienza.
2. La decisione di procedere a porte chiuse comporta il divieto di pubblicare le discussioni.
3. Le parti possono partecipare alla discussione orale solo per il tramite del loro rappresentante.
4. Il presidente e ciascun giudice, nel corso del dibattimento, possono:
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a) |
porre domande ai rappresentanti delle parti; |
|
b) |
invitare le parti stesse a pronunciarsi su taluni aspetti della controversia. |
Articolo 52
Chiusura della fase orale del procedimento
1. Il presidente dichiara chiusa la fase orale alla fine del dibattimento.
2. Il Tribunale può ordinare la riapertura della fase orale.
Articolo 53
Verbale dell'udienza
1. Il cancelliere redige verbale di ogni udienza. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal cancelliere e ha valore di atto pubblico.
2. Le parti possono prendere visione in cancelleria di ogni verbale ed ottenerne copia a proprie spese.
DELLE MISURE DI ORGANIZZAZIONE DEL PROCEDIMENTO E DEI MEZZI ISTRUTTORI
Articolo 54
Disposizioni generali
1. Le misure di organizzazione del procedimento e i mezzi istruttori mirano a garantire, nelle migliori condizioni, l'istruzione delle cause, lo svolgimento dei procedimenti e la composizione delle liti.
Essi possono essere adottati o modificati in qualsiasi fase del procedimento.
2. Ciascuna parte può, in qualsiasi fase del procedimento, proporre l'adozione o la modifica di misure di organizzazione del procedimento e di mezzi istruttori. In tal caso le altre parti sono sentite prima che tali misure siano disposte.
3. Qualora le circostanze del procedimento lo esigano, il giudice relatore o, eventualmente, il Tribunale comunica alle parti le misure da esso previste al fine di consentire loro di presentare oralmente o per iscritto le rispettive osservazioni.
Sezione prima — Delle misure di organizzazione del procedimento
Articolo 55
Oggetto e tipologia
1. Le misure di organizzazione del procedimento mirano a:
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a) |
garantire il buon svolgimento della fase scritta e della fase orale e facilitare la produzione delle prove; |
|
b) |
determinare i punti sui quali le parti devono completare la loro argomentazione o che richiederebbero un mezzo istruttorio; |
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c) |
precisare la portata delle conclusioni e dei motivi e argomenti delle parti e chiarire i punti tra di esse controversi. |
2. Le misure di organizzazione del procedimento possono consistere in particolare:
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a) |
nell'interrogazione delle parti; |
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b) |
nell'invitare le parti a pronunciarsi per iscritto o oralmente su taluni aspetti della controversia; |
|
c) |
nel chiedere informazioni o ragguagli alle parti; |
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d) |
nel chiedere alle parti la presentazione di documenti o di qualsiasi prova concernente la causa; |
|
e) |
nel convocare a riunioni le parti. |
Articolo 56
Procedura
Fatto salvo l'articolo 44, paragrafo 2, le misure di organizzazione del procedimento sono disposte dal giudice relatore, a meno che quest'ultimo non deferisca la questione al Tribunale a causa della portata delle misure previste o della loro importanza per la composizione della lite. Esse sono portate a conoscenza delle parti a cura del cancelliere.
Sezione seconda — Dei mezzi istruttori
Articolo 57
Tipologia
Salvo quanto stabiliscono gli articoli 24 e 25 dello Statuto, i mezzi istruttori comprendono:
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a) |
la comparizione delle parti stesse; |
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b) |
la richiesta di informazioni o di ragguagli a terzi; |
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c) |
la richiesta a terzi di presentare determinati documenti o qualsiasi prova concernente la causa; |
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d) |
la prova testimoniale; |
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e) |
la perizia; |
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f) |
il sopralluogo. |
Articolo 58
Procedura
1. I mezzi istruttori sono decisi dal Tribunale.
2. La decisione relativa ai mezzi previsti all'articolo 57, lett. d), e) ed f), è adottata mediante ordinanza, che specifica i fatti da provare, sentite le parti.
La decisione relativa ai mezzi previsti all'articolo 57, lett. a), b) e c), è portata a conoscenza delle parti a cura del cancelliere.
3. Le parti possono assistere all'assunzione dei mezzi istruttori.
4. Se il Tribunale dispone di adottare un mezzo istruttorio e non vi provvede esso stesso, ne incarica il giudice relatore.
5. Una parte può sempre fornire la prova contraria o presentare un ampliamento delle proposte di mezzi di prova.
Sezione terza — Della citazione e dell'audizione dei testimoni e dei periti
Articolo 59
Citazione dei testimoni
1. Il Tribunale, d'ufficio o su richiesta di una delle parti, ordina l'accertamento di determinati fatti per mezzo di testimoni.
La richiesta di una parte per l'assunzione di un testimone deve precisare i fatti sui quali esso deve essere sentito e le ragioni che ne giustificano l'audizione.
2. I testimoni di cui è ritenuta necessaria l'audizione sono citati dal Tribunale mediante ordinanza, che contiene:
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a) |
il cognome, il nome, la professione e il domicilio dei testimoni; |
|
b) |
la data e il luogo dell'audizione; |
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c) |
l'indicazione dei fatti sui quali i testimoni debbono essere sentiti; |
|
d) |
eventualmente, la menzione delle disposizioni adottate dal Tribunale per il rimborso delle spese sopportate dai testimoni e delle sanzioni applicabili in caso di mancata comparizione. |
3. Il Tribunale, in casi eccezionali, può subordinare la citazione dei testimoni di cui le parti hanno richiesto l'audizione al previo versamento presso la cassa del Tribunale di un deposito, di cui stabilisce l'ammontare, che garantisca il rimborso delle spese da liquidare.
La cassa del Tribunale anticipa le spese necessarie per i testimoni citati d'ufficio.
Articolo 60
Audizione dei testimoni
1. Accertata l'identità dei testimoni, il presidente li informa che dovranno confermare le loro dichiarazioni secondo le modalità precisate dal paragrafo 2 e dall'articolo 63.
I testimoni depongono dinanzi al Tribunale, previa convocazione delle parti. Dopo la deposizione, il presidente e ciascun giudice possono, su richiesta delle parti o d'ufficio, porre domande ai testimoni.
Il presidente può consentire ai rappresentanti delle parti di porre domande ai testimoni.
2. Con riserva di quanto disposto dall'articolo 63, dopo aver reso la deposizione il testimone presta il seguente giuramento:
«Giuro di dire la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità».
Il Tribunale, sentite le parti, può dispensare il testimone dal prestare giuramento.
3. Il cancelliere redige il verbale in cui sono riprodotte le deposizioni del testimone.
Il verbale è sottoscritto dal presidente o dal giudice relatore incaricato di procedere all'audizione nonché dal cancelliere. Prima di queste firme, il testimone deve poter verificare il contenuto del verbale e firmarlo.
Il verbale ha valore di atto pubblico.
Articolo 61
Obblighi dei testimoni
1. I testimoni regolarmente citati sono tenuti ad ottemperare alla citazione ed a presentarsi all'udienza.
2. Se un testimone regolarmente citato non si presenta dinanzi al Tribunale, questo può infliggergli una sanzione pecuniaria non superiore a 5 000 euro e ordinare una nuova citazione a spese del testimone.
La stessa sanzione può essere inflitta ad un testimone che, senza motivo legittimo, si rifiuti di deporre, di prestare giuramento o di fare la dichiarazione solenne che può eventualmente sostituirlo.
3. La sanzione pecuniaria inflitta può essere revocata qualora il testimone dimostri al Tribunale di essere stato legittimamente impedito. La sanzione pecuniaria può essere ridotta su richiesta del testimone qualora questi dimostri che essa è sproporzionata rispetto ai suoi redditi.
4. All'esecuzione forzata delle sanzioni o dei provvedimenti adottati in base al presente articolo si procede in conformità agli articoli 280 e 299 TFUE e all’articolo 164 TCEEA.
Articolo 62
Perizia
1. Il Tribunale può disporre perizie d'ufficio o su richiesta di una delle parti. L'ordinanza con la quale si nomina il perito ne precisa l'incarico e fissa il termine per la presentazione della sua relazione.
2. Il perito riceve copia dell'ordinanza e di tutti gli altri documenti necessari all'espletamento del suo incarico. È sottoposto al controllo del giudice relatore, il quale può assistere alle operazioni peritali ed è tenuto al corrente dello svolgimento dell'incarico affidato al perito.
Il Tribunale può chiedere alle parti o ad una di esse il versamento di un deposito che garantisca il rimborso delle spese della perizia.
3. Su richiesta del perito, il Tribunale può disporre di procedere all'audizione di testimoni, che sono sentiti in conformità a quanto disposto dall'articolo 60.
4. Il perito può esprimere il suo parere soltanto sui quesiti che gli sono stati espressamente sottoposti.
5. Dopo il deposito della relazione, il Tribunale può ordinare che il perito venga sentito, previa convocazione delle parti.
Il presidente può consentire ai rappresentanti delle parti di porre domande al perito.
6. Con riserva di quanto disposto dall'articolo 63, dopo il deposito della relazione il perito presta dinanzi al Tribunale il seguente giuramento:
«Giuro di aver eseguito il mio incarico con coscienza e assoluta imparzialità».
Il Tribunale, sentite le parti, può dispensare il perito dal prestare giuramento.
Articolo 63
Giuramento
1. Il presidente ammonisce le persone chiamate a prestare giuramento dinanzi al Tribunale in qualità di testimoni o di periti a dire la verità o ad eseguire il loro incarico con coscienza e assoluta imparzialità e ne richiama l'attenzione sulle conseguenze penali previste dal loro diritto nazionale in caso di violazione di tale dovere.
2. Il testimone e il perito prestano giuramento conformemente all'articolo 60, paragrafo 2, primo comma, e, rispettivamente, all'articolo 62, paragrafo 6, primo comma, oppure nelle forme stabilite dal loro diritto nazionale.
3. Qualora il diritto nazionale del testimone o del perito preveda, in materia di procedura giudiziaria, accanto al giuramento, o in sua vece, o congiuntamente ad esso, la possibilità di fare una dichiarazione che lo sostituisca, il testimone e il perito possono fare questa dichiarazione alle condizioni e nelle forme prescritte dal loro diritto nazionale.
Qualora il diritto nazionale non preveda né il giuramento né la dichiarazione solenne, si segue la procedura di cui al paragrafo 1.
Articolo 64
Falsa testimonianza — Falsa dichiarazione del perito
1. Il Tribunale può decidere di denunciare qualsiasi falsa testimonianza o qualsiasi falsa dichiarazione di perito commessa sotto giuramento, dinanzi ad esso, all'autorità competente, di cui all'allegato III del regolamento addizionale al regolamento di procedura della Corte di giustizia, dello Stato membro le cui autorità giudiziarie sono competenti a procedere penalmente al riguardo, tenendo conto di quanto dispone l'articolo 63.
2. La decisione del Tribunale è trasmessa a cura del cancelliere. Nella decisione sono esposti i fatti e le circostanze sui quali è basata la denuncia.
Articolo 65
Ricusazione
1. Se una parte ricusa un testimone o un perito per incapacità, indegnità o per ogni altro motivo, o se un testimone o un perito si rifiuta di deporre, di prestare giuramento o di fare la dichiarazione solenne che lo sostituisce, il Tribunale provvede con ordinanza motivata.
2. La ricusazione di un testimone o di un perito deve essere fatta dalla parte nel termine di due settimane decorrenti dalla notifica dell'ordinanza che cita il testimone o che nomina il perito, mediante un atto indicante i motivi della ricusazione e le prove offerte.
Articolo 66
Rimborso delle spese — Indennità
1. I testimoni e i periti hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. Può essere loro concesso dalla cassa del Tribunale un anticipo su queste spese.
2. I testimoni hanno inoltre diritto a un'indennità compensativa di mancato guadagno e i periti a un onorario per le loro prestazioni. Le indennità suddette sono pagate dalla cassa del Tribunale ai testimoni e ai periti dopo che essi hanno adempiuto i loro doveri o il loro incarico.
Articolo 67
Rogatoria
1. Il Tribunale può, su richiesta delle parti o d'ufficio, disporre rogatorie per l'audizione di testimoni o di periti.
2. La rogatoria è disposta mediante ordinanza; questa deve indicare: il cognome, il nome, la professione e l'indirizzo dei testimoni o dei periti, i fatti sui quali i testimoni o i periti saranno sentiti, il nome delle parti, dei loro rappresentanti ed il loro indirizzo ed altresì, sommariamente, l'oggetto della causa.
3. Il cancelliere trasmette l'ordinanza all'autorità competente, di cui all'allegato I del regolamento addizionale al regolamento di procedura della Corte di giustizia, dello Stato membro nel cui territorio dovranno essere sentiti i testimoni o i periti. Se necessario, l'ordinanza viene tradotta nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro destinatario. La traduzione viene allegata al testo originale.
L'autorità designata a norma del primo comma trasmette l'ordinanza all'autorità giudiziaria competente secondo il suo diritto interno.
L'autorità giudiziaria competente provvede all'esecuzione della rogatoria in conformità alle disposizioni del proprio diritto interno. Dopo l'esecuzione, l'autorità giudiziaria competente trasmette all'autorità di cui al primo comma l'ordinanza che ha disposto la rogatoria, gli atti relativi all'esecuzione e una distinta delle spese. Tali documenti vengono trasmessi al cancelliere.
Il cancelliere provvede alla traduzione degli atti nella lingua processuale.
4. Il Tribunale si accolla le spese cui la rogatoria ha dato luogo, con riserva di porle, se del caso, a carico delle parti.
DELLA COMPOSIZIONE AMICHEVOLE DELLE CONTROVERSIE
Articolo 68
Modalità
1. In ogni fase del procedimento il Tribunale può esaminare le possibilità di una composizione amichevole di tutta o parte della controversia tra il ricorrente e il convenuto, proporre una o più soluzioni tali da porre fine alla controversia e adottare tutte le misure necessarie al fine di agevolare tale soluzione.
Esso può in particolare:
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— |
invitare le parti o i terzi a fornire informazioni o ragguagli; |
|
— |
invitare le parti o i terzi a produrre documenti; |
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— |
convocare a riunioni i rappresentanti delle parti, le parti stesse o qualsiasi funzionario o altro dipendente dell'istituzione autorizzato a trattare un eventuale accordo. |
2. Il paragrafo 1 si applica anche nell'ambito di un procedimento sommario.
3. Il Tribunale può incaricare il giudice relatore, assistito dal cancelliere, di esperire un tentativo di composizione amichevole della controversia o di applicare le misure da esso disposte a tal fine.
Articolo 69
Accordo delle parti
1. Se il ricorrente e il convenuto si accordano, dinanzi al Tribunale o al giudice relatore, sulla soluzione che pone fine alla controversia, i termini di tale accordo possono essere accertati in un verbale firmato dal presidente o dal giudice relatore, nonché dal cancelliere. L'accordo quale accertato nel verbale ha valore di atto pubblico.
La causa è cancellata dal ruolo con ordinanza motivata del presidente.
Il presidente constata, su richiesta del ricorrente e del convenuto, i termini dell'accordo nell'ordinanza di cancellazione dal ruolo.
2. Se il ricorrente e il convenuto informano il Tribunale di aver raggiunto un accordo, in una sede diversa dal Tribunale, sulla soluzione da dare alla controversia e precisano che rinunciano a ogni pretesa, il presidente ordina la cancellazione della causa dal ruolo.
3. Il presidente statuisce sulle spese secondo l'accordo o, in mancanza, secondo il suo libero apprezzamento.
Articolo 70
Composizione amichevole e procedimento giurisdizionale
Nell'ambito del procedimento giurisdizionale il Tribunale e le parti non possono utilizzare i pareri espressi, i suggerimenti formulati, le proposte presentate, le concessioni effettuate o i documenti predisposti ai fini della composizione amichevole.
DELLA SOSPENSIONE DEI PROCEDIMENTI E DELLA DECLINAZIONE DI COMPETENZA A FAVORE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA E DEL TRIBUNALE DELL’UNIONE EUROPEA
Articolo 71
Casi di sospensione e procedimento
1. Salvi restando gli articoli 117, paragrafo 4, 118, paragrafo 4, e 119, paragrafo 4, un procedimento pendente può essere sospeso:
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a) |
quando il Tribunale e, rispettivamente, il Tribunale dell’Unione europea o la Corte di giustizia siano investiti di cause che sollevino lo stesso problema d'interpretazione o mettano in questione la validità dello stesso atto, e sino alla pronuncia della sentenza del Tribunale dell’Unione europea o della Corte di giustizia; |
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b) |
quando dinanzi al Tribunale dell’Unione europea sia proposta impugnazione contro una pronuncia del Tribunale che decida parzialmente una controversia nel merito, che ponga termine a un incidente processuale relativo a un'eccezione di incompetenza o di irricevibilità o che respinga un'istanza d'intervento; |
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c) |
su richiesta congiunta delle parti; |
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d) |
in altri casi particolari, qualora lo richieda la buona amministrazione della giustizia. |
2. La decisione di sospensione del procedimento è adottata mediante ordinanza motivata del presidente, sentite le parti; il presidente può deferire la questione al Tribunale.
3. Ogni decisione di ripresa del procedimento prima del termine della sospensione o prevista all'articolo 72, paragrafo 2, è adottata secondo le stesse modalità.
Articolo 72
Durata ed effetti della sospensione
1. La sospensione del procedimento decorre dalla data indicata nell'ordinanza di sospensione o, in mancanza di tale indicazione, dalla data dell'ordinanza.
2. Qualora l'ordinanza di sospensione non ne abbia fissato il termine, la sospensione scade alla data indicata nell'ordinanza di ripresa del procedimento o, in mancanza di tale indicazione, alla data di questa ordinanza.
3. Durante il periodo di sospensione non scade alcun termine processuale, ad eccezione del termine d'intervento previsto dall'articolo 109, paragrafo 1.
I termini processuali cominciano nuovamente a decorrere dall’inizio dalla data in cui cessa la sospensione.
Articolo 73
Declinazione di competenza
1. Conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, dell'allegato I dello Statuto, quando il Tribunale constata che il ricorso di cui è investito rientra nella competenza della Corte di giustizia o del Tribunale dell’Unione europea, lo rinvia alla Corte di giustizia o al Tribunale dell’Unione europea.
2. Il Tribunale statuisce con ordinanza motivata.
DELLA RINUNCIA AGLI ATTI, DEL NON LUOGO A STATUIRE E DEGLI INCIDENTI PROCESSUALI
Articolo 74
Rinuncia agli atti
Se il ricorrente comunica al Tribunale, per iscritto o in udienza, che intende rinunciare agli atti, il presidente ordina la cancellazione della causa dal ruolo e provvede sulle spese conformemente all'articolo 89, paragrafo 5.
Articolo 75
Non luogo a statuire
Se il Tribunale constata che il ricorso è diventato privo di oggetto e che non vi è più luogo a statuire, può in qualsiasi momento, sentite le parti, adottare d'ufficio un'ordinanza motivata.
Articolo 76
Ricorso manifestamente destinato al rigetto
Quando il Tribunale è manifestamente incompetente a conoscere di un ricorso o di alcune sue conclusioni o quando il ricorso è, in tutto o in parte, manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto, il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.
Articolo 77
Motivi di irricevibilità di ordine pubblico
Il Tribunale può in qualsiasi momento, d'ufficio, pronunciarsi, sentite le parti, sui motivi di irricevibilità di ordine pubblico. Se ritiene di essere sufficientemente edotto, il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.
Articolo 78
Domanda di statuire senza impegnare la discussione nel merito
1. Se una parte chiede al Tribunale di statuire sull’irricevibilità, sull’incompetenza o su un incidente senza impegnare la discussione nel merito, essa deve proporre la sua domanda con atto separato. La domanda di statuire sull’irricevibilità dev’essere presentata entro il termine di un mese dalla notifica del ricorso.
La domanda deve esporre le ragioni di fatto e di diritto su cui è basata, enunciare le conclusioni ed essere corredata dei documenti richiamati a sostegno.
2. Depositato l’atto introduttivo della domanda, il presidente fissa all’altra parte un termine per presentare per iscritto le sue conclusioni ed i suoi argomenti in fatto e in diritto.
Salvo contraria decisione del Tribunale, il procedimento sulla domanda incidentale prosegue oralmente.
3. Il Tribunale provvede sulla domanda con ordinanza motivata o rinvia al merito.
Se il Tribunale respinge la domanda o rinvia al merito, il presidente fissa un nuovo termine per la prosecuzione della causa.
4. Il Tribunale rinvia la causa alla Corte di giustizia o al Tribunale dell’Unione europea se la causa rientra nella competenza di questi ultimi.
DELLE SENTENZE E DELLE ORDINANZE
Articolo 79
Sentenza
La sentenza contiene:
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— |
l'indicazione che essa è pronunciata dal Tribunale, |
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— |
la data in cui è pronunciata, |
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— |
il nome del presidente e dei giudici che hanno partecipato alla deliberazione, con indicazione del giudice relatore, |
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— |
il nome del cancelliere, |
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l'indicazione delle parti, |
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— |
i nomi dei rappresentanti delle parti, |
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— |
le conclusioni delle parti, |
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— |
l'esposizione sommaria dei fatti, |
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— |
la motivazione, |
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— |
il dispositivo, ivi compresa la decisione relativa alle spese. |
Articolo 80
Pronuncia della sentenza
1. La sentenza è pronunciata in pubblica udienza. Le parti sono debitamente avvertite della data della pronuncia.
2. L'originale della sentenza, sottoscritto dal presidente, dai giudici che hanno partecipato alla deliberazione e dal cancelliere, è munito del sigillo e depositato in cancelleria; la sentenza è notificata in copia autentica a ciascuna delle parti a cura del cancelliere.
3. Sull'originale della sentenza il cancelliere annota la data della pronuncia.
Articolo 81
Ordinanza
1. Ogni ordinanza contiene:
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— |
l'indicazione che essa è pronunciata dal Tribunale, dal presidente del Tribunale o del collegio giudicante, |
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— |
la data della sua adozione, |
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il nome del presidente e, se del caso, dei giudici che hanno partecipato alla sua adozione, con indicazione del giudice relatore, |
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— |
il nome del cancelliere, |
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— |
l'indicazione delle parti, |
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— |
i nomi dei rappresentanti delle parti, |
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— |
il dispositivo, ivi compresa, eventualmente, la decisione relativa alle spese. |
2. Nei casi in cui il presente regolamento prevede che un'ordinanza debba essere motivata, essa contiene inoltre:
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le conclusioni delle parti, |
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— |
l'esposizione sommaria dei fatti, |
|
— |
la motivazione. |
Articolo 82
Adozione dell'ordinanza
L'originale dell'ordinanza, sottoscritto dal presidente, è munito del sigillo e depositato in cancelleria; l'ordinanza è notificata in copia autentica a ciascuna delle parti a cura del cancelliere.
Articolo 83
Decorrenza della forza vincolante
1. La sentenza ha forza vincolante dal giorno in cui è pronunciata, con riserva di quanto disposto dall'articolo 12, paragrafo 1, dell'allegato I dello Statuto.
2. Le ordinanze hanno forza vincolante dal giorno della loro notifica, con riserva di quanto disposto in senso contrario dal presente regolamento e dall'articolo 12, paragrafo 1, dell'allegato I dello Statuto.
Articolo 84
Rettifica di decisioni
1. Gli errori materiali o di calcolo o altre evidenti inesattezze possono essere rettificate, sentite le parti, con ordinanza del Tribunale, d'ufficio o su richiesta di una delle parti proposta nel termine di un mese a decorrere dalla notifica della decisione da rettificare.
2. L'originale dell'ordinanza che prescrive la rettifica è allegato all'originale della decisione rettificata. A margine dell'originale della decisione rettificata è fatta annotazione dell'ordinanza.
Articolo 85
Omessa decisione sulle spese
1. Se il Tribunale ha omesso di statuire sulle spese, la parte che intende dolersene deve adirlo mediante istanza nel termine di un mese a decorrere dalla notifica della decisione.
2. La suddetta istanza è notificata all'altra parte, cui il presidente fissa un termine per la presentazione di osservazioni scritte.
3. Dopo la presentazione delle suddette osservazioni il Tribunale statuisce contemporaneamente sulla ricevibilità e sul merito della domanda.
DELLE SPESE
Articolo 86
Decisione sulle spese
Si provvede sulle spese con la sentenza o l'ordinanza che pone fine alla causa.
Articolo 87
Attribuzione delle spese — Regole generali
1. Fatte salve le altre disposizioni del presente capo, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
2. Per ragioni di equità, il Tribunale può decidere che una parte soccombente sia condannata solo parzialmente alle spese, o addirittura che non debba essere condannata a tale titolo.
Articolo 88
Spese superflue o defatigatorie
Una parte, anche se non soccombente, può essere condannata parzialmente o addirittura totalmente alle spese, qualora ciò appaia giustificato in ragione del suo comportamento, compreso quello precedente alla presentazione del ricorso, in particolare qualora essa abbia causato all'altra parte spese che siano riconosciute superflue o defatigatorie.
Articolo 89
Attribuzione delle spese — Casi particolari
1. Quando vi siano più parti soccombenti, il Tribunale decide sulla ripartizione delle spese.
2. Se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, il Tribunale può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese.
3. In mancanza di conclusioni sulle spese, ciascuna parte sopporta le proprie spese.
4. L'interveniente sopporta le proprie spese.
5. La parte che rinuncia agli atti è condannata alle spese se l'altra parte conclude in tal senso nelle sue osservazioni sulla rinuncia agli atti. Tuttavia, su domanda della parte che rinuncia agli atti, le spese sono poste a carico dell'altra parte se ciò appare giustificato dal comportamento di quest'ultima.
6. In caso di non luogo a provvedere, il Tribunale decide sulle spese in via equitativa.
7. In caso di accordo tra le parti sulle spese, si provvede secondo l'accordo.
Articolo 90
Spese di esecuzione forzata
Le spese che una parte ha dovuto sostenere per l'esecuzione forzata devono essere rimborsate dalla parte avversa secondo la tariffa vigente nello Stato nel cui territorio l'esecuzione forzata viene effettuata.
Articolo 91
Spese ripetibili
Fatte salve le disposizioni dell’articolo 94, sono considerate spese ripetibili:
|
a) |
le somme e le indennità dovute ai testimoni e ai periti ai sensi dell'articolo 66; |
|
b) |
le spese sostenute dalle parti per la causa, in particolare le spese di viaggio e di soggiorno ed il compenso del rappresentante, se sono indispensabili. |
Articolo 92
Contestazione sulle spese
1. Se vi è contestazione sull’importo e sulla natura delle spese ripetibili, il Tribunale statuisce mediante ordinanza motivata su domanda della parte interessata, sentite le osservazioni dell'altra parte.
Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, dell'allegato I dello Statuto, la detta ordinanza non è impugnabile.
2. Le parti possono richiedere, ai fini dell'esecuzione, una copia esecutiva dell'ordinanza.
Articolo 93
Pagamento
1. La cassa del Tribunale e i suoi debitori effettuano i loro pagamenti in euro.
2. Qualora spese ripetibili siano state sostenute in una valuta diversa dall'euro o qualora atti che danno luogo a rifusione siano stati compiuti in un paese di cui l'euro non costituisca la valuta ufficiale, il cambio delle valute è effettuato sulla base del corso di riferimento della Banca centrale europea del giorno del pagamento.
Articolo 94
Spese giudiziarie
Il procedimento dinanzi al Tribunale è gratuito, fatte salve le disposizioni seguenti:
|
a) |
se il Tribunale ha dovuto sopportare spese che avrebbero potuto essere evitate, in particolare se il ricorso è manifestamente ingiustificato, esso può condannare la parte che le ha provocate a rimborsarle integralmente o in parte, senza che l’ammontare di tale rimborso possa eccedere la somma di 2 000 euro ; |
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b) |
le spese di ogni lavoro di copia o di traduzione effettuato su richiesta di una parte, che il cancelliere considera come straordinarie, devono essere rimborsate dalla parte in base alla tariffa prevista dall'articolo 20. |
DEL GRATUITO PATROCINIO
Articolo 95
Requisiti sostanziali
1. Per garantire l'accesso effettivo alla giustizia, per i procedimenti dinanzi al Tribunale viene concesso il beneficio del gratuito patrocinio, nel rispetto delle regole di seguito enunciate.
Il gratuito patrocinio copre, in tutto o in parte, le spese connesse all'assistenza e alla rappresentanza in giudizio dinanzi al Tribunale. Tali spese sono a carico della cassa del Tribunale.
2. Ogni persona fisica che, in ragione della propria situazione economica, si trovi nell'incapacità totale o parziale di far fronte alle spese di cui al precedente paragrafo 1 ha il diritto di beneficiare del gratuito patrocinio.
La situazione economica viene valutata tenendo conto di elementi oggettivi quali il reddito, il patrimonio posseduto e la situazione familiare.
3. Il gratuito patrocinio viene negato qualora l'azione per la quale venga richiesto appaia manifestamente irricevibile o manifestamente infondata.
Articolo 96
Requisiti formali
1. Il gratuito patrocinio può essere richiesto anteriormente o successivamente alla presentazione del ricorso.
Per la presentazione della relativa domanda non è prescritta l'assistenza di un avvocato.
2. La domanda di gratuito patrocinio deve essere corredata di tutte le informazioni e di tutti i documenti giustificativi che consentano di valutare la situazione economica del richiedente, quale un certificato rilasciato dall'autorità nazionale competente attestante tale situazione economica.
Qualora la domanda venga presentata anteriormente alla proposizione del ricorso, il richiedente deve esporre sommariamente l'oggetto del ricorso previsto, i fatti e gli argomenti a sostegno dello stesso. Documenti giustificativi al riguardo devono essere allegati alla domanda.
3. Il Tribunale può prevedere, conformemente all'articolo 120, l'utilizzazione obbligatoria di un formulario per la presentazione della domanda di gratuito patrocinio.
Articolo 97
Procedura
1. Prima di pronunciarsi sulla domanda di gratuito patrocinio, il Tribunale invita l'altra parte a presentare osservazioni scritte, salvo che, alla luce degli elementi forniti, non risulti già l'insussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 95, paragrafo 2, o la sussistenza di quelli previsti dal paragrafo 3 dello stesso articolo.
2. La decisione sulla domanda di gratuito patrocinio è adottata mediante ordinanza dal presidente del Tribunale o, se la causa è stata già assegnata a una sezione, dal presidente. Egli può rimettere la questione al Tribunale.
L'ordinanza di diniego del gratuito patrocinio è motivata.
3. Nell'ordinanza con cui viene concesso il gratuito patrocinio, un avvocato è designato per rappresentare l'interessato.
Ove l'interessato non abbia egli stesso proposto un avvocato o qualora la sua scelta non sia approvata, il cancelliere trasmette l'ordinanza di concessione del gratuito patrocinio e copia della domanda all'autorità nazionale competente indicata nell'allegato II del regolamento addizionale al regolamento di procedura della Corte di giustizia. L'avvocato incaricato di rappresentare il richiedente è designato sulla base delle proposte trasmesse dalla detta autorità.
L'ordinanza di concessione del gratuito patrocinio può stabilire un importo che sarà versato all'avvocato incaricato di rappresentare l'interessato o fissare un limite massimo che le spese e gli onorari dell'avvocato non potranno, in via di principio, superare. Nell'ordinanza può essere previsto un contributo dell'interessato alle spese di cui all'articolo 95, paragrafo 1, in considerazione delle sue condizioni economiche.
4. La presentazione della domanda di gratuito patrocinio sospende il termine previsto per la presentazione del ricorso sino alla data di notificazione dell'ordinanza che decide su tale domanda ovvero, nell'ipotesi prevista al paragrafo 3, secondo comma, dell'ordinanza che designa l'avvocato incaricato di rappresentare il richiedente.
5. In caso di mutamento, in corso di giudizio, dei presupposti in considerazione dei quali il gratuito patrocinio è stato concesso, il presidente può, sentito l'interessato, revocare il beneficio sia d'ufficio sia su domanda. Egli può altresì rimettere la questione al Tribunale.
L'ordinanza di revoca del gratuito patrocinio è motivata.
6. Le ordinanze emesse ai sensi del presente articolo non sono impugnabili.
Articolo 98
Anticipi — Presa a carico delle spese
1. In caso di ammissione al gratuito patrocinio, il presidente può disporre, su domanda dell'avvocato dell'interessato, il versamento di un anticipo all'avvocato medesimo.
2. Nel caso in cui, per effetto della decisione che conclude il procedimento, il beneficiario del gratuito patrocinio debba sopportare le proprie spese, il presidente fissa, con ordinanza motivata non impugnabile, le spese e gli onorari dell'avvocato che sono a carico della cassa del Tribunale. Il presidente può rimettere la questione al Tribunale.
3. Nel caso in cui, nella decisione che conclude il procedimento, il Tribunale abbia condannato un'altra parte a sopportare le spese del beneficiario del gratuito patrocinio, la parte medesima è tenuta a rimborsare alla cassa del Tribunale le somme anticipate per effetto del beneficio concesso.
In caso di contestazione ovvero nel caso in cui la parte medesima non dia seguito alla domanda del cancelliere di rimborso di tali somme, il presidente statuisce con ordinanza motivata non impugnabile. Il presidente può rimettere la questione al Tribunale.
4. In caso di soccombenza del beneficiario del gratuito patrocinio, il Tribunale, pronunciandosi sulle spese nella decisione che conclude il procedimento, può disporre, per ragioni di equità, che una o più altre parti sopportino le proprie spese ovvero che queste siano sopportate, in tutto o in parte, dalla cassa del Tribunale a titolo di gratuito patrocinio.
DELLE NOTIFICHE
Articolo 99
Notifiche
1. Le notifiche previste dal presente regolamento sono fatte, a cura del cancelliere:
|
— |
in caso di elezione di domicilio del destinatario nel luogo in cui il Tribunale ha la propria sede, mediante plico raccomandato con ricevuta di ritorno, di una copia dell'atto da notificare o rimettendone copia verso ricevuta o, |
|
— |
quando, conformemente agli articoli 35, paragrafo 3, o 39, paragrafo 1, secondo comma, il destinatario ha acconsentito a che siano eseguite notifiche nei suoi confronti mediante un mezzo tecnico di comunicazione di cui disponga il Tribunale, con questo stesso mezzo. |
Le copie dell'atto da notificare sono estratte ed autenticate dal cancelliere, salvo quando trattisi di atti provenienti dalle parti stesse in conformità all'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma.
2. Se ragioni d'ordine tecnico, connesse segnatamente al volume dell'atto, lo richiedono o se l'atto da notificare è una sentenza o un'ordinanza, l'atto è notificato, in mancanza di elezione di domicilio del destinatario, al recapito di quest'ultimo secondo le modalità prescritte nel paragrafo 1, primo trattino. Il destinatario ne viene avvertito mediante telecopia o qualsiasi altro mezzo tecnico di comunicazione di cui disponga il Tribunale. In tal caso una lettera raccomandata si considera essere stata consegnata al destinatario il decimo giorno successivo al suo deposito presso l'ufficio postale del luogo in cui ha sede il Tribunale, a meno che la ricevuta di ritorno non attesti che la ricezione ha avuto luogo in una data diversa o a meno che il destinatario non comunichi al cancelliere, entro tre settimane dall'avvertimento mediante telecopia o un altro mezzo tecnico di comunicazione, che la notifica non gli è pervenuta.
DEI TERMINI
Articolo 100
Calcolo dei termini — Termine forfettario in ragione della distanza
1. I termini processuali previsti dai trattati, dallo Statuto e dal presente regolamento si computano nel modo seguente:
|
a) |
se un termine espresso in giorni, in settimane, in mesi o in anni deve essere calcolato dal momento in cui si verifica un evento o si compie un atto, il giorno nel quale si verifica tale evento o si compie tale atto non è incluso nel termine; |
|
b) |
un termine espresso in settimane, in mesi o in anni scade con lo spirare del giorno che, nell'ultima settimana, nell'ultimo mese o nell'ultimo anno, ha lo stesso nome o lo stesso numero del giorno in cui si è verificato l'evento o è stato compiuto l'atto a partire dai quali il termine dev'essere calcolato. Se in un termine espresso in mesi o in anni il giorno determinato per la sua scadenza manca nell'ultimo mese, il termine scade con lo spirare dell'ultimo giorno di detto mese; |
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c) |
quando un termine è espresso in mesi e in giorni, si tiene conto dapprima dei mesi interi e poi dei giorni; |
|
d) |
i termini comprendono i giorni festivi legali, le domeniche e i sabati; |
|
e) |
i termini non sono sospesi durante le ferie giudiziarie. |
2. Se il giorno di scadenza del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo legale, la scadenza è prorogata sino alla fine del successivo giorno non festivo.
La lista dei giorni festivi legali stabilita dalla Corte di giustizia e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea vale anche per il Tribunale.
3. I termini processuali sono aumentati di un termine forfettario in ragione della distanza di dieci giorni.
Articolo 101
Proroga — Delega di firma
1. I termini fissati dal presente regolamento possono essere prorogati dall'autorità che li ha stabiliti.
2. Il presidente può conferire delega di firma al cancelliere per fissare taluni termini che egli è competente a stabilire ai sensi del presente regolamento o per accordarne la proroga.
TITOLO TERZO
DEI PROCEDIMENTI SPECIALI
DELLA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE E DEGLI ALTRI PROVVEDIMENTI URGENTI MEDIANTE PROCEDIMENTO SOMMARIO
Articolo 102
Domande di provvedimenti urgenti
1. La domanda, ai sensi degli articoli 278 TFUE e 157 TCEEA, per la sospensione dell'esecuzione di un atto di un'istituzione è ricevibile solo se il richiedente ha impugnato tale atto in un ricorso dinanzi al Tribunale.
La domanda relativa agli altri provvedimenti provvisori contemplati dall’articolo 279 TFUE è ricevibile solo se è proposta da chi è parte in una causa per la quale il Tribunale è adito e se si riferisce alla causa stessa.
Tali domande possono essere presentate dal momento del deposito del reclamo previsto all'articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari, alle condizioni previste all'articolo 91, paragrafo 4, del detto Statuto.
2. Le domande previste dal paragrafo precedente debbono precisare l'oggetto della causa, i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l'adozione del provvedimento provvisorio richiesto.
3. La domanda va presentata con atto separato e nei modi previsti dagli articoli 34 e 35.
Articolo 103
Competenza del presidente del Tribunale
1. Il presidente del Tribunale statuisce sulle domande presentate in applicazione dell'articolo 102, paragrafo 1.
2. In caso di assenza o di impedimento del presidente del Tribunale, questi è sostituito da un altro giudice designato secondo le modalità fissate con una decisione del Tribunale pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 104
Procedura
1. La domanda è notificata all'altra parte, cui il presidente del Tribunale fissa un breve termine per presentare le sue osservazioni scritte o orali.
2. Il presidente del Tribunale decide, se del caso, in merito alle misure di organizzazione del procedimento e ai mezzi istruttori.
3. Il presidente del Tribunale può accogliere la domanda anche prima che l'altra parte abbia presentato le sue osservazioni. Tale provvedimento può essere successivamente modificato o revocato, anche d'ufficio.
Articolo 105
Decisione sui provvedimenti urgenti
1. Sulla domanda si provvede mediante ordinanza motivata.
2. L'esecuzione dell'ordinanza può essere subordinata alla prestazione da parte del richiedente di una cauzione, di cui l'ammontare e le modalità sono determinate tenuto conto delle circostanze.
3. L'ordinanza può fissare la data di cessazione di efficacia del provvedimento. In difetto di tale indicazione, il provvedimento cessa d'avere efficacia dalla pronuncia della sentenza definitiva.
4. L'ordinanza ha solo carattere provvisorio e non pregiudica la pronuncia del Tribunale nel merito.
Articolo 106
Mutamento delle circostanze
Su richiesta di una delle parti, l'ordinanza può, in qualsiasi momento, essere modificata o revocata in seguito a mutamento delle circostanze.
Articolo 107
Nuova domanda
Il rigetto della domanda relativa a provvedimenti provvisori non impedisce alla parte richiedente di presentare una nuova domanda basata su fatti nuovi.
Articolo 108
Sospensione dell'esecuzione forzata
Le disposizioni del presente capo si applicano alla domanda di sospensione dell'esecuzione forzata di un atto di un'istituzione, proposta ai sensi degli articoli 280 e 299 TFUE e dell’articolo 164 TCEEA.
L'ordinanza che accoglie la domanda fissa, se del caso, la data in cui il provvedimento provvisorio cessa d'aver efficacia.
DELL'INTERVENTO
Articolo 109
Istanza d'intervento
1. Ogni istanza d'intervento deve essere proposta entro quattro settimane dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 37, paragrafo 2.
2. L'istanza d'intervento deve contenere:
|
a) |
l'indicazione della causa di cui trattasi; |
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b) |
il nome delle parti della causa; |
|
c) |
il nome e il domicilio dell'interveniente; |
|
d) |
l'elezione di domicilio dell'interveniente nel luogo in cui ha sede il Tribunale o l'indicazione del mezzo tecnico di comunicazione di cui dispone il Tribunale, mediante il quale il suo rappresentante accetta di ricevere qualsiasi notifica; |
|
e) |
le conclusioni dell'interveniente dirette al sostegno o al rigetto delle conclusioni del ricorrente; |
|
f) |
l'esposizione delle circostanze che comprovano il diritto di intervenire ai sensi dell'articolo 40, secondo comma, dello Statuto o sul fondamento di una disposizione specifica. |
3. Si applicano gli articoli 34 e 35.
4. L'interveniente deve farsi rappresentare a norma dell'articolo 19 dello Statuto.
5. L'istanza d'intervento è notificata alle parti, al fine di consentire loro di presentare le proprie osservazioni scritte o orali e di indicare alla cancelleria, eventualmente, i documenti che esse reputano segreti o riservati e che, di conseguenza, non intendono veder comunicati agli intervenienti.
6. Il presidente statuisce sull'istanza d'intervento con ordinanza o deferisce l'esame dell'istanza al Tribunale. L'ordinanza dev'essere motivata in caso di rigetto dell'istanza.
Articolo 110
Modalità dell’intervento
1. Se un intervento è dichiarato ammissibile, il presidente fissa il termine entro il quale l'interveniente può presentare una memoria d'intervento.
2. L'interveniente riceve comunicazione di tutti gli atti processuali notificati alle parti. Tuttavia, a richiesta d'una delle parti, il presidente può escludere da tale comunicazione documenti segreti o riservati.
3. La memoria di intervento deve contenere:
|
a) |
le conclusioni dell'interveniente; |
|
b) |
i motivi e gli argomenti dedotti dall'interveniente; |
|
c) |
eventualmente, le offerte di prova. |
4. Le conclusioni dell’interveniente sono ricevibili solo qualora mirino al sostegno, totale o parziale, delle conclusioni di una delle parti.
5. Dopo il deposito della memoria d'intervento il presidente fissa un termine entro il quale le parti possono rispondere per iscritto a tale memoria o invita le parti a presentare la loro risposta nel corso della fase orale del procedimento.
6. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, l'interveniente è equiparato a una parte, salvo disposizioni contrarie.
Articolo 111
Invito a intervenire
1. In qualsiasi fase del procedimento il presidente, sentite le parti, può invitare ogni persona, ogni istituzione o ogni Stato membro interessato alla soluzione della controversia a render noto al Tribunale se intende intervenire nel procedimento. Nell'invito è menzionato l'avviso previsto all'articolo 37, paragrafo 2.
2. Se la persona, l'istituzione o lo Stato membro interessato comunica al Tribunale, entro il termine fissato dal presidente, che intende intervenire, il presidente ne informa le parti, al fine di consentire loro di indicare alla cancelleria, eventualmente, i documenti che esse reputano segreti o riservati e che, di conseguenza, intendono non veder comunicati alla persona, all'istituzione o allo Stato membro interessato.
Si applica l'articolo 110, paragrafo 2.
3. La persona, l'istituzione o lo Stato membro interessato presenta la sua memoria d'intervento entro un mese dalla comunicazione degli atti processuali.
Si applicano gli articoli 34, 35, 109, paragrafi 2, lett. da a) a e), e 4, e 110, paragrafi da 3 a 6.
DELLE IMPUGNAZIONI E DELLE CAUSE RINVIATE PREVIO ANNULLAMENTO
Articolo 112
Condizioni dell'impugnazione avverso le decisioni del Tribunale
Alle condizioni previste agli articoli 9-12 dell'allegato I dello Statuto, può essere proposta impugnazione dinanzi al Tribunale dell’Unione europea avverso le sentenze e le ordinanze del Tribunale.
Articolo 113
Rinvio previo annullamento — Assegnazione della causa rinviata
1. Quando, dopo aver annullato una sentenza o un'ordinanza del Tribunale, il Tribunale dell’Unione europea rinvia la causa a quest'ultimo in forza dell'articolo 13 dell'allegato I dello Statuto, il Tribunale è adito con la sentenza di rinvio.
2. Il presidente del Tribunale assegna la causa al collegio giudicante che ha pronunciato la decisione annullata o a un altro collegio giudicante.
Tuttavia, qualora la decisione annullata sia stata pronunciata da un giudice unico, il presidente del Tribunale assegna la causa ad una sezione che si riunisce con tre giudici della quale non faccia parte tale giudice.
Articolo 114
Procedura di esame della causa rinviata
1. Entro due mesi dalla notifica della sentenza del Tribunale dell’Unione europea al ricorrente, quest'ultimo può depositare una memoria contenente osservazioni scritte.
2. Entro il mese successivo alla comunicazione di tale memoria al convenuto, questi può depositare una memoria contenente osservazioni scritte. Il termine assegnato al convenuto per il deposito di tale memoria non può in nessun caso essere inferiore al termine di due mesi dalla notifica nei suoi confronti della sentenza del Tribunale dell’Unione europea.
3. Entro il mese successivo alla comunicazione simultanea delle osservazioni del ricorrente e del convenuto all'interveniente, quest'ultimo può depositare una memoria contenente osservazioni scritte. Il termine assegnato all'interveniente per il deposito di tale memoria non può in nessun caso essere inferiore al termine di due mesi dalla notifica nei suoi confronti della sentenza del Tribunale dell’Unione europea.
4. In deroga ai paragrafi da 1 a 3, quando, dinanzi al Tribunale, la fase scritta del procedimento non si era conclusa al momento della pronuncia della sentenza di rinvio, essa è ripresa nello stato in cui si trovava, in forza delle misure di organizzazione del procedimento che il Tribunale adotta.
5. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale può autorizzare il deposito di memorie integrative contenenti osservazioni scritte.
6. Il procedimento si svolge secondo le disposizioni del titolo secondo del presente regolamento.
Articolo 115
Spese
Il Tribunale statuisce sulle spese relative, da una parte, ai procedimenti instaurati dinanzi ad esso e, dall'altra, al procedimento d'impugnazione dinanzi al Tribunale dell’Unione europea.
DELLE SENTENZE IN CONTUMACIA E DELL'OPPOSIZIONE
Articolo 116
Procedura
1. Se il convenuto, avuta regolare notifica del ricorso, non vi risponde nelle forme e nei termini prescritti, il ricorrente può chiedere al Tribunale di accogliere le sue conclusioni.
La suddetta domanda è notificata al convenuto. Il Tribunale può decidere di aprire la fase orale sulla domanda.
2. Prima di emettere la sentenza contumaciale, il Tribunale accerta se il ricorso è ricevibile, se sono state regolarmente adempiute le formalità prescritte e se le conclusioni del ricorrente appaiono fondate. Può disporre mezzi istruttori.
3. La sentenza contumaciale è esecutiva.
Tuttavia il Tribunale può sospenderne l'esecuzione sino a che esso non abbia statuito sull'opposizione proposta ai sensi del paragrafo 4, o subordinarne l'esecuzione alla prestazione di una cauzione di cui l'ammontare e le modalità sono determinati tenuto conto delle circostanze; tale cauzione è liberata in difetto di opposizione o in caso di rigetto.
4. Avverso la sentenza contumaciale è ammessa opposizione.
L'opposizione va proposta nel termine di un mese a decorrere dalla notifica della sentenza.
Essa va presentata nelle forme prescritte dagli articoli 34 e 35.
5. Avvenuta la notifica dell'opposizione, il presidente del collegio giudicante fissa all'altra parte un termine per la presentazione delle sue osservazioni scritte.
Il procedimento prosegue secondo le disposizioni del titolo secondo del presente regolamento.
6. Il Tribunale statuisce con sentenza contro la quale non è ammessa opposizione. L'originale della sentenza è allegato a quello della sentenza contumaciale. A margine dell'originale della sentenza contumaciale viene fatta annotazione della sentenza pronunciata sull'opposizione.
DEI MEZZI STRAORDINARI DI RICORSO
Articolo 117
Dell'opposizione di terzo
1. Conformemente all'articolo 42 dello Statuto, può essere proposta opposizione di terzo contro una decisione pronunciata senza che il terzo opponente sia stato chiamato in causa, qualora tale decisione sia pregiudizievole ai suoi diritti.
Se la decisione opposta è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la domanda deve essere presentata entro i due mesi successivi alla pubblicazione.
2. Gli articoli 34 e 35 si applicano all'opposizione di terzo; l'atto di opposizione deve inoltre:
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a) |
specificare la decisione opposta; |
|
b) |
indicare per quali motivi la decisione opposta pregiudica i diritti del terzo opponente; |
|
c) |
indicare per quali motivi il terzo opponente non ha potuto partecipare alla causa principale dinanzi al Tribunale. |
L'opposizione è proposta contro tutte le parti della causa principale.
L'opposizione di terzo è assegnata al collegio giudicante che ha pronunciato la decisione opposta.
3. La decisione opposta è modificata nei limiti in cui l'opposizione di terzo è accolta.
L'originale della sentenza pronunciata sull'opposizione di terzo è allegato all'originale della decisione opposta. A margine dell'originale della decisione opposta viene fatta annotazione della sentenza pronunciata sull'opposizione di terzo.
4. Quando l'impugnazione dinanzi al Tribunale dell’Unione europea e l'opposizione di terzo dinanzi al Tribunale sono dirette contro la stessa decisione del Tribunale, quest'ultimo, sentite le parti, può sospendere il procedimento fino alla pronuncia della sentenza del Tribunale dell’Unione europea.
5. Su istanza del terzo opponente può essere ordinata la sospensione dell'esecuzione della decisione opposta. Si applicano le disposizioni del titolo terzo, capo I, del presente regolamento.
Articolo 118
Dell'interpretazione delle decisioni del Tribunale
1. Conformemente all'articolo 43 dello Statuto, in caso di difficoltà sul senso e sulla portata di una sentenza, spetta al Tribunale interpretarla, su domanda di una parte o di un'istituzione che dimostri di avervi interesse.
La domanda d'interpretazione non è soggetta ad alcun termine.
2. Gli articoli 34 e 35 si applicano alla domanda d'interpretazione; questa deve inoltre:
|
a) |
precisare la decisione di cui trattasi; |
|
b) |
indicare i passaggi di cui si chiede l'interpretazione. |
La domanda è proposta contro tutte le parti della decisione di cui è chiesta l'interpretazione.
La domanda d'interpretazione è attribuita al collegio giudicante che ha pronunciato la decisione che costituisce oggetto della suddetta domanda.
3. Il Tribunale, dopo aver posto le parti in grado di presentare le loro osservazioni, statuisce mediante sentenza.
L'originale della sentenza interpretativa è allegato all'originale della decisione interpretata. A margine dell'originale della decisione interpretata viene fatta annotazione della sentenza interpretativa.
4. Quando l'impugnazione dinanzi al Tribunale dell’Unione europea e la domanda d'interpretazione dinanzi al Tribunale riguardano la stessa decisione del Tribunale, quest'ultimo, sentite le parti, può sospendere il procedimento fino alla pronuncia della sentenza del Tribunale dell’Unione europea.
Articolo 119
Della revocazione
1. La revocazione di una decisione del Tribunale può essere richiesta, conformemente all'articolo 44 dello Statuto, solo in seguito alla scoperta di un fatto di natura tale da avere un'influenza decisiva e che, prima della pronuncia della decisione, era ignoto al Tribunale e alla parte che domanda la revocazione.
Salvo restando il termine di dieci anni previsto dall'articolo 44, terzo comma, dello Statuto, la revocazione va proposta entro il termine di tre mesi a decorrere dal giorno in cui il proponente ha avuto notizia del fatto su cui la domanda di revocazione si basa.
2. Gli articoli 34 e 35 si applicano alla domanda di revocazione; questa deve inoltre:
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a) |
specificare la decisione impugnata; |
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b) |
indicare i punti della decisione oggetto di impugnazione; |
|
c) |
specificare i fatti su cui la domanda è basata; |
|
d) |
indicare i mezzi di prova tendenti a dimostrare l'esistenza di fatti che legittimano la revocazione e l'osservanza del termine previsto dal paragrafo 1 del presente articolo. |
La domanda va proposta contro tutte le parti nei confronti delle quali fu pronunciata la decisione impugnata.
La domanda di revocazione è assegnata al collegio giudicante che ha pronunciato la decisione impugnata.
3. Il Tribunale statuisce mediante sentenza sulla ricevibilità della domanda alla luce delle osservazioni scritte delle parti.
Se il Tribunale dichiara la domanda ricevibile, il procedimento prosegue in forma orale, salvo contraria decisione del Tribunale. Quest'ultimo statuisce mediante sentenza.
L'originale della sentenza che prevede la revocazione è allegato all'originale della decisione revocata. A margine dell'originale della decisione revocata viene fatta annotazione della sentenza che prevede la revocazione.
4. Quando l'impugnazione dinanzi al Tribunale dell’Unione europea e la domanda di revocazione dinanzi al Tribunale riguardano la stessa decisione del Tribunale, quest'ultimo, sentite le parti, può sospendere il procedimento fino alla pronuncia della sentenza del Tribunale dell’Unione europea.
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 120
Istruzioni pratiche del Tribunale
Il Tribunale può emanare istruzioni pratiche relative, in particolare, alla preparazione e allo svolgimento delle udienze dinanzi ad esso, alla composizione amichevole delle controversie nonché alla presentazione e al deposito di memorie e di osservazioni scritte.
Articolo 121
Pubblicazione del regolamento di procedura
Il presente regolamento, autentico nelle lingue processuali di cui al regolamento di procedura del Tribunale dell’Unione europea, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla sua pubblicazione.
Articolo 122
Disposizioni transitorie in materia di spese
Le disposizioni del capo VIII del titolo secondo, relative alle spese, si applicano esclusivamente alle cause intentate dinanzi al Tribunale e ciò dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento.
Le disposizioni del regolamento di procedura del Tribunale dell’Unione europea pertinenti in materia restano applicabili mutatis mutandis alle cause pendenti dinanzi al Tribunale anteriormente a tale data.
INDICE
|
DISPOSIZIONE PRELIMINARE |
|
|
Articolo 1 |
Definizioni |
|
TITOLO PRIMO |
DELL'ORGANIZZAZIONE DEL TRIBUNALE |
|
|
DELLA PRESIDENZA E DEI MEMBRI DEL TRIBUNALE |
|
Articolo 2 |
Periodo in cui i giudici esercitano le loro funzioni |
|
Articolo 3 |
Prestazione di giuramento |
|
Articolo 4 |
Revoca delle funzioni di un giudice e decadenza da esse |
|
Articolo 5 |
Ordine di precedenza |
|
Articolo 6 |
Elezione del presidente del Tribunale |
|
Articolo 7 |
Attribuzioni del presidente del Tribunale |
|
Articolo 8 |
Sostituzione del presidente del Tribunale |
|
|
DEI COLLEGI GIUDICANTI |
|
Articolo 9 |
Collegi giudicanti |
|
Articolo 10 |
Costituzione delle sezioni |
|
Articolo 11 |
Presidenti di sezione |
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Articolo 12 |
Collegio giudicante ordinario — Assegnazione delle cause alle sezioni |
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Articolo 13 |
Rimessione di una causa al Tribunale in seduta plenaria o alla sezione che si riunisce con cinque giudici |
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Articolo 14 |
Rimessione di una causa a un giudice unico |
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DELLA CANCELLERIA E DEI SERVIZI |
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Sezione prima – |
Della cancelleria |
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Articolo 15 |
Nomina del cancelliere |
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Articolo 16 |
Cessazione dalle funzioni del cancelliere |
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Articolo 17 |
Cancelliere aggiunto |
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Articolo 18 |
Assenza o impedimento del cancelliere |
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Articolo 19 |
Funzioni del cancelliere |
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Articolo 20 |
Tenuta del registro |
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Sezione seconda – |
Degli uffici |
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Articolo 21 |
Funzionari e altri dipendenti |
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Articolo 22 |
Amministrazione e gestione finanziaria del Tribunale |
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DEL FUNZIONAMENTO DEL TRIBUNALE |
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Articolo 23 |
Giorno, ora e luogo delle riunioni del Tribunale |
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Articolo 24 |
Quorum |
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Articolo 25 |
Assenza o impedimento di un giudice |
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Articolo 26 |
Assenza o impedimento anteriormente all'udienza di un giudice della sezione che si riunisce con cinque giudici |
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Articolo 27 |
Deliberazione |
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Articolo 28 |
Ferie giudiziarie |
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DEL REGIME LINGUISTICO |
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Articolo 29 |
Regime linguistico |
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DEI DIRITTI E DEGLI OBBLIGHI DEI RAPPRESENTANTI DELLE PARTI |
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Articolo 30 |
Privilegi, immunità e facilitazioni |
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Articolo 31 |
Qualità dei rappresentanti delle parti |
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Articolo 32 |
Esclusione dal procedimento |
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TITOLO SECONDO |
DEL PROCEDIMENTO |
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DELLA FASE SCRITTA DEL PROCEDIMENTO |
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Articolo 33 |
Disposizioni generali |
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Articolo 34 |
Deposito degli atti processuali |
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Articolo 35 |
Ricorso |
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Articolo 36 |
Regolarizzazione |
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Articolo 37 |
Notifica del ricorso e avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale |
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Articolo 38 |
Assegnazione iniziale di una causa a un collegio giudicante |
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Articolo 39 |
Controricorso |
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Articolo 40 |
Trasmissione al Consiglio e alla Commissione |
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Articolo 41 |
Secondo scambio di memorie |
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Articolo 42 |
Proposta di nuovi mezzi di prova |
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Articolo 43 |
Motivi nuovi |
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Articolo 44 |
Documenti e atti — Riservatezza — Anonimato |
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Articolo 45 |
Relazione preliminare |
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Articolo 46 |
Connessione — Riunione |
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Articolo 47 |
Ordine di trattazione delle cause |
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DELLA FASE ORALE DEL PROCEDIMENTO |
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Articolo 48 |
Svolgimento dell'udienza |
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Articolo 49 |
Data dell'udienza |
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Articolo 50 |
Assenza delle parti all'udienza |
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Articolo 51 |
Svolgimento dell'udienza |
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Articolo 52 |
Chiusura della fase orale del procedimento |
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Articolo 53 |
Verbale dell'udienza |
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DELLE MISURE DI ORGANIZZAZIONE DEL PROCEDIMENTO E DEI MEZZI ISTRUTTORI |
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Articolo 54 |
Disposizioni generali |
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Sezione prima – |
Delle misure di organizzazione del procedimento |
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Articolo 55 |
Oggetto e tipologia |
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Articolo 56 |
Procedura |
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Sezione seconda – |
Dei mezzi istruttori |
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Articolo 57 |
Tipologia |
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Articolo 58 |
Procedura |
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Sezione terza – |
Della citazione e dell'audizione dei testimoni e dei periti |
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Articolo 59 |
Citazione dei testimoni |
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Articolo 60 |
Audizione dei testimoni |
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Articolo 61 |
Obblighi dei testimoni |
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Articolo 62 |
Perizia |
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Articolo 63 |
Giuramento |
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Articolo 64 |
Falsa testimonianza — Falsa dichiarazione del perito |
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Articolo 65 |
Ricusazione |
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Articolo 66 |
Rimborso delle spese — Indennità |
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Articolo 67 |
Rogatoria |
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DELLA COMPOSIZIONE AMICHEVOLE DELLE CONTROVERSIE |
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Articolo 68 |
Modalità |
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Articolo 69 |
Accordo delle parti |
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Articolo 70 |
Composizione amichevole e procedimento giurisdizionale |
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DELLA SOSPENSIONE DEI PROCEDIMENTI E DELLA DECLINAZIONE DI COMPETENZA A FAVORE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA E DEL TRIBUNALE DELL’UNIONE EUROPEA |
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Articolo 71 |
Casi di sospensione e procedimento |
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Articolo 72 |
Durata ed effetti della sospensione |
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Articolo 73 |
Declinazione di competenza |
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DELLA RINUNCIA AGLI ATTI, DEL NON LUOGO A STATUIRE E DEGLI INCIDENTI PROCESSUALI |
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Articolo 74 |
Rinuncia agli atti |
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Articolo 75 |
Non luogo a statuire |
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Articolo 76 |
Ricorso manifestamente destinato al rigetto |
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Articolo 77 |
Motivi di irricevibilità di ordine pubblico |
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Articolo 78 |
Domanda di statuire senza impegnare la discussione nel merito |
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DELLE SENTENZE E DELLE ORDINANZE |
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Articolo 79 |
Sentenza |
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Articolo 80 |
Pronuncia della sentenza |
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Articolo 81 |
Ordinanza |
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Articolo 82 |
Adozione dell'ordinanza |
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Articolo 83 |
Decorrenza della forza vincolante |
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Articolo 84 |
Rettifica di decisioni |
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Articolo 85 |
Omessa decisione sulle spese |
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DELLE SPESE |
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Articolo 86 |
Decisione sulle spese |
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Articolo 87 |
Attribuzione delle spese — Regole generali |
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Articolo 88 |
Spese superflue o defatigatorie |
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Articolo 89 |
Attribuzione delle spese — Casi particolari |
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Articolo 90 |
Spese di esecuzione forzata |
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Articolo 91 |
Spese ripetibili |
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Articolo 92 |
Contestazione sulle spese |
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Articolo 93 |
Pagamento |
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Articolo 94 |
Spese giudiziarie |
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DEL GRATUITO PATROCINIO |
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Articolo 95 |
Requisiti sostanziali |
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Articolo 96 |
Requisiti formali |
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Articolo 97 |
Procedura |
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Articolo 98 |
Anticipi — Presa a carico delle spese |
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DELLE NOTIFICHE |
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Articolo 99 |
Notifiche |
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DEI TERMINI |
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Articolo 100 |
Calcolo dei termini — Termine forfettario in ragione della distanza |
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Articolo 101 |
Proroga — Delega di firma |
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TITOLO TERZO |
DEI PROCEDIMENTI SPECIALI |
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DELLA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE E DEGLI ALTRI PROVVEDIMENTI URGENTI MEDIANTE PROCEDIMENTO SOMMARIO |
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Articolo 102 |
Domande di provvedimenti urgenti |
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Articolo 103 |
Competenza del presidente del Tribunale |
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Articolo 104 |
Procedura |
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Articolo 105 |
Decisione sui provvedimenti urgenti |
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Articolo 106 |
Mutamento delle circostanze |
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Articolo 107 |
Nuova domanda |
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Articolo 108 |
Sospensione dell'esecuzione forzata |
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DELL'INTERVENTO |
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Articolo 109 |
Istanza d'intervento |
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Articolo 110 |
Modalità dell’intervento |
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Articolo 111 |
Invito a intervenire |
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DELLE IMPUGNAZIONI E DELLE CAUSE RINVIATE PREVIO ANNULLAMENTO |
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Articolo 112 |
Condizioni dell'impugnazione avverso le decisioni del Tribunale |
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Articolo 113 |
Rinvio previo annullamento — Assegnazione della causa rinviata |
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Articolo 114 |
Procedura di esame della causa rinviata |
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Articolo 115 |
Spese |
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DELLE SENTENZE IN CONTUMACIA E DELL'OPPOSIZIONE |
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Articolo 116 |
Procedura |
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DEI MEZZI STRAORDINARI DI RICORSO |
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Articolo 117 |
Dell'opposizione di terzo |
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Articolo 118 |
Dell'interpretazione delle decisioni del Tribunale |
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Articolo 119 |
Della revocazione |
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DISPOSIZIONI FINALI |
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Articolo 120 |
Istruzioni pratiche del Tribunale |
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Articolo 121 |
Pubblicazione del regolamento di procedura |
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Articolo 122 |
Disposizioni transitorie in materia di spese |
Indice
(1) GU L 225 del 29.8.2007, pag. 1, con rettifica nella GU L 69 del 13.3.2008, pag. 37, modificato il 14 gennaio 2009, (GU L 24 del 28.1.2009, pag. 10), e il 17 marzo 2010, (GU L 92 del 13.4.2010, pag. 17).