ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.C_2010.171.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 171

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

53o anno
30 giugno 2010


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2010/C 171/01

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5805 — 3i/Vedici Groupe) ( 1 )

1

2010/C 171/02

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5793 — Dalkia CZ/NWR Energy) ( 1 )

1

2010/C 171/03

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5802 — RWE Energy/Mitgas) ( 1 )

2

2010/C 171/04

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5871 — KKR/Triton/Ambea) ( 1 )

2

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2010/C 171/05

Decisione del Consiglio, del 24 giugno 2010, recante nomina della metà dei membri del consiglio di amministrazione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare

3

 

Commissione europea

2010/C 171/06

Tassi di cambio dell'euro

5

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

 

Commissione europea

2010/C 171/07

Avviso di apertura di un'inchiesta di salvaguardia a norma dei regolamenti (CE) n. 260/2009 e n. 625/2009 del Consiglio per quanto riguarda le importazioni di modem per rete geografica senza fili (WWAN)

6

2010/C 171/08

Avviso di apertura di un procedimento anti-dumping concernente le importazioni di modem per rete geografica senza fili (WWAN) originari della Repubblica popolare cinese

9

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2010/C 171/09

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5778 — Novartis/Alcon) ( 1 )

14

2010/C 171/10

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5876 — Turmed/RACC/JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

15

2010/C 171/11

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5836 — Bilfinger Berger/Hertel/FridayEuroTech) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

16

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

30.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 171/1


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.5805 — 3i/Vedici Groupe)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2010/C 171/01

In data 21 maggio 2010 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua francese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32010M5805. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


30.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 171/1


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.5793 — Dalkia CZ/NWR Energy)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2010/C 171/02

In data 12 maggio 2010 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32010M5793. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


30.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 171/2


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.5802 — RWE Energy/Mitgas)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2010/C 171/03

In data 17 giugno 2010 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32010M5802. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


30.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 171/2


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.5871 — KKR/Triton/Ambea)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2010/C 171/04

In data 25 giugno 2010 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32010M5871. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

30.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 171/3


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 2010

recante nomina della metà dei membri del consiglio di amministrazione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare

2010/C 171/05

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l’articolo 25, paragrafo 1,

visto l’elenco dei candidati presentato al Consiglio dalla Commissione europea,

visto il parere espresso dal Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

È fondamentale garantire l’indipendenza, l’elevata qualità scientifica, la trasparenza e l’efficienza dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare («EFSA»). È altresì indispensabile la collaborazione con gli Stati membri.

(2)

La metà dei membri del consiglio di amministrazione dell’Autorità giungerà al termine del proprio mandato il 30 giugno 2010.

(3)

Le candidature sono state esaminate al fine di nominare sette nuovi membri del consiglio di amministrazione sulla scorta della documentazione fornita dalla Commissione e del parere espresso dal Parlamento europeo. L’obiettivo è di garantire i più alti livelli di competenza, una vasta gamma di pertinenti conoscenze specialistiche, ad esempio in materia di gestione e di amministrazione pubblica, e la più ampia distribuzione geografica possibile nell’ambito dell’Unione.

(4)

Tre degli attuali membri del consiglio di amministrazione dell’EFSA hanno esperienza in organizzazioni che rappresentano i consumatori e altri raggruppamenti con interessi nella catena alimentare; pertanto, almeno uno dei nuovi membri del consiglio di amministrazione dell’EFSA dovrebbe parimenti avere una siffatta esperienza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le seguenti persone sono nominate membri del consiglio di amministrazione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare per il periodo dal 1o luglio 2010 al 30 giugno 2014:

Diána Bánáti (2)

Manuel Barreto Dias

Marianne Elvander (2)

Milan Kováč

Stella Michaelidou-Canna

Jan Mousing

Pieter Vanthemsche (3)

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

J. BLANCO LÓPEZ


(1)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.

(2)  Attuale membro del consiglio di amministrazione dell’EFSA.

(3)  Esperienza in organizzazioni che rappresentano altri raggruppamenti con interessi nella catena alimentare.


Commissione europea

30.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 171/5


Tassi di cambio dell'euro (1)

29 giugno 2010

2010/C 171/06

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,2198

JPY

yen giapponesi

108,31

DKK

corone danesi

7,4486

GBP

sterline inglesi

0,81040

SEK

corone svedesi

9,5241

CHF

franchi svizzeri

1,3258

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

7,9085

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,753

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

286,76

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7093

PLN

zloty polacchi

4,1603

RON

leu rumeni

4,3738

TRY

lire turche

1,9303

AUD

dollari australiani

1,4250

CAD

dollari canadesi

1,2812

HKD

dollari di Hong Kong

9,4958

NZD

dollari neozelandesi

1,7579

SGD

dollari di Singapore

1,7075

KRW

won sudcoreani

1 484,96

ZAR

rand sudafricani

9,3180

CNY

renminbi Yuan cinese

8,2918

HRK

kuna croata

7,1973

IDR

rupia indonesiana

11 052,67

MYR

ringgit malese

3,9692

PHP

peso filippino

56,609

RUB

rublo russo

38,1300

THB

baht thailandese

39,564

BRL

real brasiliano

2,1946

MXN

peso messicano

15,6591

INR

rupia indiana

56,7020


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

30.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 171/6


Avviso di apertura di un'inchiesta di salvaguardia a norma dei regolamenti (CE) n. 260/2009 e n. 625/2009 del Consiglio per quanto riguarda le importazioni di modem per rete geografica senza fili (WWAN)

2010/C 171/07

La Commissione ha ricevuto una richiesta del governo belga a norma dell'articolo 2 dei regolamenti (CE) n. 260/2009 (1) e n. 625/2009 (2) del Consiglio («i regolamenti sulla salvaguardia»).

La richiesta riguarda i modem per rete geografica senza fili (WWAN), dotati di antenna di radioricezione, che consentono la connettività dei dati su protocollo internet (IP) ai dispositivi informatici, compresi i router Wi-Fi con modem WWAN (router Wi-Fi/WANN).

La Commissione ha analizzato l'adempimento delle condizioni per l'apertura di un'inchiesta a norma dei regolamenti (CE) n. 260/2009 e n. 625/2009.

1.   Richiesta

Nella propria richiesta il Belgio ha informato la Commissione che l'andamento delle importazioni di modem WWAN sembra indicare la necessità di misure di salvaguardia e ha fornito gli elementi di prova disponibili nel rispetto dei criteri stabiliti all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 260/2009 e all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 625/2009.

2.   Prodotto in esame

Il prodotto in esame è costituito da modem per rete geografica senza fili (WWAN), dotati di antenna di radioricezione, che consentono la connettività dei dati su protocollo internet (IP) ai dispositivi informatici, compresi i router Wi-Fi con modem WWAN (router Wi-Fi/WANN) («il prodotto in esame»).

Il prodotto in esame è attualmente classificato ai codici NC ex 8517 62 00 ed ex 8471 80 00. Tali codici vengono forniti a titolo puramente indicativo.

3.   Aumento delle importazioni e pregiudizio

Secondo la denuncia, vi è un solo produttore UE del prodotto simile o direttamente concorrente che ha sede in Belgio, ma parte della produzione viene effettuata in altri Stati membri dell'Unione.

Il Belgio ha fornito elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto in esame nell'Unione stanno registrando un rapido incremento, sia in termini assoluti sia relativamente alla produzione e al consumo UE, e che in particolare dal 2006 al 2009 sono aumentate di oltre 4 100 punti percentuali.

I volumi e le condizioni delle importazioni in esame avrebbero avuto, tra le altre conseguenze, un impatto negativo sui prezzi dei prodotti simili o direttamente concorrenti nell'Unione, sulla quota di mercato detenuta, sui quantitativi venduti e sul livello dei prezzi praticati dai produttori UE (3), con grave pregiudizio per questi ultimi.

4.   Procedimento

In base al disposto dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 260/2009 e dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 625/2009, la Commissione ha consultato i comitati consultivi costituiti a norma dei rispettivi articoli 4 dei regolamenti (CE) n. 260/2009 e 625/2009. In seguito a tale consultazione è risultata chiara l'esistenza di elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un'inchiesta e la Commissione apre pertanto un'inchiesta in conformità dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 260/2009 e dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 625/2009.

4.1.    Ambito dell'inchiesta

L'inchiesta stabilirà se l'applicazione di misure di salvaguardia sia giustificata a norma dei regolamenti (CE) n. 260/2009 e n. 625/2009 del Consiglio. In particolare, si accerterà se, a seguito di sviluppi imprevisti, l'aumento delle importazioni del prodotto in esame nell'Unione e/o le condizioni in cui avviene l'importazione siano tali da causare o rischiare di causare un grave pregiudizio per i produttori UE.

a)   Questionari

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori noti del prodotto simile o direttamente concorrente nell'Unione, agli esportatori/produttori e agli importatori noti del prodotto in esame, nonché a tutte le associazioni note di produttori/esportatori e importatori del prodotto in esame.

In ogni caso, tutte le parti interessate sono invitate a contattare via fax la Commissione quanto prima e comunque entro il termine indicato al paragrafo 5, lettera a), del presente avviso, eventualmente per richiedere un questionario.

b)   Raccolta di informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare osservazioni, presentare informazioni e fornire elementi di prova pertinenti. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine fissato al paragrafo 5, lettera b), del presente avviso.

La Commissione procederà inoltre all'audizione delle parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di poter essere effettivamente danneggiate dall'esito dell'inchiesta e di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta va presentata entro il termine fissato al paragrafo 5, lettera c), del presente avviso.

4.2.    Procedura di valutazione dell'interesse dell'Unione

Qualora si accerti che il notevole aumento delle importazioni del prodotto in esame nell'Unione e/o le condizioni in cui avviene l'importazione siano tali da causare o rischiare di causare un grave pregiudizio per i produttori comunitari e da giustificare l'applicazione di misure di salvaguardia, si deciderà se intervenire nell'interesse dell'Unione in base a una valutazione complessiva di tutti i vari interessi, inclusi quelli dell'industria, degli utilizzatori e dei consumatori dell'Unione.

Affinché la Commissione possa tener conto, in base a validi elementi, di tutte le osservazioni e informazioni per decidere se l'istituzione delle misure sia nell'interesse dell'Unione, i produttori e gli importatori UE, le loro associazioni rappresentative, nonché le associazioni rappresentative degli utilizzatori e dei consumatori, possono manifestarsi e fornire informazioni alla Commissione entro il termine di cui al paragrafo 5, lettera c), del presente avviso, purché dimostrino l'esistenza di un nesso oggettivo tra la loro attività e il prodotto in esame. Entro lo stesso termine, le parti che si sono manifestate nei tempi previsti possono altresì chiedere un'audizione, precisando i motivi particolari per i quali dovrebbero essere sentite. Si precisa che ogni informazione fornita verrà presa in considerazione soltanto se suffragata da validi elementi di prova al momento della presentazione.

5.   Termini

a)   Questionari

Le parti interessate che desiderino ricevere un questionario devono farne richiesta quanto prima e comunque entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

b)   Termine entro cui le parti devono manifestarsi, rispondere al questionario e fornire ogni altra informazione

Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi contattando la Commissione, comunicare le loro osservazioni, rispondere al questionario e fornire qualsiasi altra informazione entro 21 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione ai fini dell'inchiesta. È importante notare che al rispetto di detto termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti dai regolamenti (CE) n. 260/2009 e n. 25/2009.

c)   Audizioni

A norma dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 260/2009 e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 625/2009, tutte le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro 21 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

6.   Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

Tutte le informazioni utili vanno comunicate alla Commissione. Tutte le osservazioni e le richieste delle parti interessate devono essere presentate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto), complete di nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono, fax e/o telex della parte interessata.

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: N-105 04/092

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGÏE

Fax +32 22956505

7.   Omessa collaborazione

Qualora le informazioni non vengano fornite entro i termini stabiliti o lo svolgimento dell'inchiesta sia gravemente ostacolato, possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e potranno essere utilizzati i dati disponibili.

8.   Consigliere-auditore

Le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della DG Commercio che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione che si occupano dell'inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le richieste di audizione dei terzi. Può organizzare un'audizione con una singola parte interessata e mediare in modo da garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

La richiesta di audizione con il consigliere-auditore deve essere motivata e presentata per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta la richiesta va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le successive richieste di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

Il consigliere-auditore si attiva anche per l'organizzazione di un'audizione delle parti che consenta la presentazione delle diverse posizioni e delle relative controargomentazioni su questioni concernenti, tra l'altro, l'incremento delle importazioni, il pregiudizio, il nesso di causalità e l'interesse dell'Unione.

Per ulteriori informazioni e le modalità di contatto, le parti interessate sono invitate a consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore all'interno del sito web della DG Commercio:

(http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm).

9.   Calendario dell'inchiesta

A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 260/2009 e dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 625/2009, l'inchiesta deve possibilmente concludersi entro nove mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

In circostanze eccezionali questo periodo può essere prorogato al massimo di altri due mesi. In tal caso la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, indicando la durata della proroga e fornendone sinteticamente le motivazioni.


(1)  GU L 84 del 31.3.2009, pag. 1.

(2)  GU L 185 del 17.7.2009, pag. 1.

(3)  L'espressione «produttori UE» comprende i «produttori comunitari», di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio, e i «produttori comunitari di prodotti analoghi o direttamente concorrenti», di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 625/2009 del Consiglio.


30.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 171/9


Avviso di apertura di un procedimento anti-dumping concernente le importazioni di modem per rete geografica senza fili (WWAN) originari della Repubblica popolare cinese

2010/C 171/08

La Commissione ha ricevuto una denuncia, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), secondo la quale le importazioni di modem per rete geografica senza fili (WWAN) originari della Repubblica popolare cinese sarebbero oggetto di pratiche di dumping e provocherebbero un pregiudizio importante per l'industria dell'Unione.

1.   Denuncia

La denuncia è stata presentata il 3 giugno 2010 da Option NV (d'ora in poi «il denunziante») solo produttore di modem per rete geografica senza fili (WWAN) nell'Unione europea, che rappresenta il 100 % della produzione totale dell'Unione.

2.   Prodotto in esame

Il prodotto soggetto ad esame sono i modem per rete geografica senza fili (WWAN) con antenna radio e che forniscono la connettività in protocollo Internet alle apparecchiature informatiche, compresi i router Wi-Fi aventi un modem WWAN (router WWAN/Wi-Fi), (d'ora in poi «il prodotto in esame»).

3.   Denuncia di dumping  (2)

Il prodotto che si presume oggetto di dumping è il prodotto in esame, originario della Repubblica popolare cinese (d'ora in poi il «paese in questione») attualmente classificato nei codici NC ex 8517 62 00 e x 8471 80 00. Tali codici NC sono forniti a titolo puramente informativo.

Dal momento che, ai sensi di quanto disposto all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, il paese in questione è considerato un paese non retto da un'economia di mercato, e in mancanza di una produzione nota del prodotto in questione al di fuori dell'Unione europea e del paese in questione, il denunziante ha stabilito il valore normale per il paese in questione sulla base dei prezzi realmente pagati o pagabili nella Comunità per un prodotto simile, se necessario debitamente adeguati per includere un equo margine di profitto.

La denuncia di dumping si basa su un confronto tra il valore normale stabilito in tal modo e i prezzi all'esportazione (franco fabbrica) del prodotto in esame venduto all'esportazione nell'Unione.

Su questa base, i margini di dumping calcolati sono importanti per il paese esportatore in questione.

4.   Denuncia del pregiudizio

Il denunziante ha fornito elementi di prova da cui risulta che le importazioni del prodotto in esame proveniente dal paese in questione sono globalmente aumentate in termini assoluti e in termini di quote di mercato.

Risulta prima facie dagli elementi di prova forniti dal denunziante che i volumi e i prezzi del prodotto importato in esame hanno avuto, tra le altre conseguenze, un impatto negativo sulle quantità vendute, sui prezzi praticati e sulla quota di mercato detenuta dalle industrie dell'Unione, il che ha provocato sostanziali effetti negativi sulle prestazioni generali, sulla situazione finanziaria e sulla situazione dell'occupazione nell'industria dell'Unione.

5.   Procedure

Avendo determinato, previa consultazione del Comitato consultivo, che la denuncia è stata presentata dall'industria dell'Unione o a suo nome e che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione apre un'inchiesta, conformemente all'articolo 5 del regolamento di base.

Tale inchiesta determinerà se il prodotto in esame originario del paese in questione è oggetto di pratiche di dumping e se queste ultime hanno causato un pregiudizio all'industria dell'Unione. Se le conclusioni sono affermative, l'inchiesta determinerà se l'imposizione di misure non sarebbe contraria all'interesse dell'Unione.

5.1.    Procedura di determinazione del dumping

I produttori esportatori (3) del prodotto in esame originario del paese in questione sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione. A tal fine, essi devono inviare un questionario contenente informazioni su, tra l'altro, la struttura delle loro società, le attività delle loro società in rapporto con il prodotto in esame e le vendite di tale prodotto, i costi di produzione, le vendite del prodotto sul mercato interno del paese in questione e le esportazioni verso l'Unione.

5.1.1   Inchiesta presso i produttori esportatori

Al fine di ottenere le informazioni che ritiene necessarie alla sua inchiesta per quanto riguarda i produttori esportatori del paese in questione, la Commissione invierà questionari ai produttori esportatori noti del paese in questione, ad eventuali associazioni note di produttori esportatori e alle autorità del paese esportatore. Tutti i produttori esportatori e tutte le associazioni di produttori esportatori sono invitati a mettersi immediatamente in contatto con la Commissione, a mezzo fax o posta elettronica, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo indicazione contraria, al fine di farsi conoscere e richiedere un questionario.

I produttori esportatori e le associazioni di produttori esportatori devono rinviare il questionario riempito entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo indicazione contraria.

5.1.2   Procedura concernente i produttori esportatori nel paese in questione non retto da economia di mercato

5.1.2.1.   Selezione di un paese a economia di mercato

Fatto salvo quanto disposto alla successiva sezione 5.1.2.2 e conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a) del regolamento di base, nel caso delle importazioni provenienti dalla Repubblica popolare cinese, il valore normale è determinato sulla base del prezzo o del valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato. In mancanza di una produzione nota del prodotto in esame al di fuori dell'Unione europea e della Repubblica popolare cinese, si conclude che non esiste un paese terzo ad economia di mercato appropriato. In tali circostanze, si prevede di stabilire il valore normale, conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a) del regolamento di base, a partire da un'altra base equa, vale a dire a partire dai prezzi realmente pagati o pagabili nella Comunità per un prodotto simile, se necessario debitamente adeguati per includere un equo margine di profitto. Le parti interessate sono invitate a presentare le loro osservazioni concernenti tale scelta entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

5.1.2.2.   Trattamento dei produttori esportatori nel paese in questione non retto da un'economia di mercato

Conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera b) del regolamento di base, i produttori esportatori individuali del paese in questione i quali ritengano che prevalgono per loro le condizioni di un'economia di mercato per quanto riguarda la fabbricazione e la vendita del prodotto in esame possono presentare una richiesta debitamente motivata in tal senso (d'ora in poi «la domanda del TEM», trattamento riservato alle imprese operanti in economia di mercato). Tale trattamento sarà concesso se dalla domanda risulta che i criteri enunciati all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base (4) sono rispettati. Il margine di dumping dei produttori esportatori cui sarà concesso tale trattamento sarà calcolato, nella misura del possibile e fatta salva l'utilizzazione dei dati disponibili conformemente all'articolo 18 del regolamento di base, basandosi sul loro valore normale e sui prezzi all'esportazione, a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b) del regolamento di base.

I produttori esportatori individuali del paese in questione possono inoltre chiedere, come soluzione alternativa, un trattamento individuale. Per ottenere tale trattamento, i produttori esportatori devono provare che essi soddisfano i criteri elencati all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base. (5) Il margine di dumping dei produttori esportatori che beneficiano del trattamento individuale («TI») sarà calcolato sulla base dei loro prezzi all'esportazione. Il valore normale per questi produttori esportatori sarà basato sui valori stabiliti per il paese ad economia di mercato scelto come indicato di seguito.

a)   Trattamento di società che opera in condizioni di economia di mercato (TEM)

La Commissione invierà i formulari di domanda di TEM a tutti i produttori esportatori noti del paese in questione, a tutte le associazioni note di produttori esportatori e alle autorità del paese in questione. Tutti i produttori esportatori che intendono presentare una domanda in tal senso devono richiedere il formulario corrispondente alla Commissione entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il modulo debitamente riempito deve quindi essere rinviato entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo indicazione contraria.

b)   Trattamento individuale (TI)

Per presentare una domanda di trattamento individuale, i produttori esportatori del paese in questione devono inviare il modulo di domanda di trattamento di società che opera nelle condizioni di economia di mercato riempiendo le sezioni relative al trattamento individuale entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo indicazione contraria.

5.1.3   Inchiesta presso importatori indipendenti  (6)  (7)

Considerando il numero potenzialmente elevato di importatori indipendenti coinvolti nel procedimento e al fine di concludere l'inchiesta entro i termini stabiliti, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti coperti dall'inchiesta selezionando un campione (d'ora in poi «il campionamento»). Tale campionamento sarà effettuato conformemente all'articolo 17 del regolamento di base.

Al fine di consentire alla Commissione di decidere se è necessario procedere mediante campionamento e per determinare eventualmente la composizione del campione, tutti gli importatori indipendenti o i loro rappresentanti sono invitati a farsi conoscere dalla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo indicazione contraria, fornendo alla Commissione le seguenti informazioni sulle loro società:

il nome, l'indirizzo, l'indirizzo di posta elettronica, i numeri di telefono e di fax e il nome della persona da contattare;

le attività precise della società in rapporto con il prodotto in esame;

il fatturato totale durante il periodo compreso tra il 1o aprile 2009 e il 31 marzo 2010;

il volume in unità e il valore in EUR delle importazioni e delle rivendite sul mercato dell'Unione, nel corso del periodo tra il 1o aprile 2009 e il 31 marzo 2010, del prodotto in esame originario del paese in questione;

i nomi e le attività precise di tutte le società collegate (8) che partecipano alla produzione e/o alla vendita del prodotto in esame;

qualunque altra informazione pertinente in grado di aiutare la Commissione a determinare la composizione del campione.

Comunicando le precedenti informazioni, la società accetta di essere eventualmente inserita nel campione. Se la società è inserita nel campione, dovrà riempire un questionario ed accettare una visita nei suoi locali al fine di verificare la sua risposta («verifica in loco»). Se la società comunicherà il suo rifiuto ad essere eventualmente inserita nel campione, si riterrà che essa non ha cooperato all'inchiesta. Le conclusioni della Commissione per gli importatori che non avranno cooperato saranno basate sui dati disponibili e potranno essere per loro meno favorevoli che se avessero cooperato.

Al fine di ottenere le informazioni che ritiene necessarie per la selezione del campione di importatori indipendenti, la Commissione può inoltre prendere contatto con eventuali associazioni note di importatori.

Tutte le parti interessate che intendono fornire altre informazioni utili per la selezione del campione, ad esclusione delle informazioni sopra indicate, devono farlo entro 21 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo indicazione contraria.

Se il campionamento è necessario gli importatori possono essere selezionati in funzione del maggiore volume rappresentativo di vendite del prodotto in esame effettuate nell'Unione sul quale può ragionevolmente vertere l'inchiesta, tenuto conto del tempo disponibile. Tutti gli importatori indipendenti noti e le associazioni note di importatori saranno informati dalla Commissione sulle imprese selezionate per il campione.

Al fine di ottenere le informazioni che ritiene necessarie all'inchiesta, la Commissione invierà questionari agli importatori indipendenti inseriti nel campione e alle eventuali associazioni note di importatori. Queste parti dovranno rinviare il questionario debitamente riempito entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo indicazione contraria. Il questionario riempito dovrà contenere informazioni su, fra l'altro, la struttura delle loro società, le attività di tali società in relazione con il prodotto in esame e le vendite di tale prodotto.

5.2.    Procedura per la determinazione del pregiudizio

Il termine «pregiudizio» designa un pregiudizio importante causato all'industria dell'Unione, una minaccia di pregiudizio importante all'industria o un ritardo importante nella creazione di tale industria. La determinazione del pregiudizio si basa su elementi di prova positivi e comprende un esame obiettivo del volume delle importazioni oggetto di dumping, del loro effetto sui prezzi nel mercato dell'Unione e del loro impatto sull'industria dell'Unione. I produttori dell'Unione che fabbricano il prodotto in esame sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione al fine di determinare se l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio importante.

5.2.1   Inchiesta presso i produttori nell'Unione

Al fine di ottenere le informazioni che ritiene necessarie all'inchiesta per quanto riguarda i produttori dell'Unione, la Commissione invierà questionari ai produttori dell'Unione noti e ad eventuali associazioni note di produttori dell'Unione. Tutti i produttori dell'Unione e tutte le associazioni di produttori dell'Unione sono invitati a mettersi immediatamente in contatto con la Commissione, a mezzo fax o posta elettronica, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo indicazione contraria, al fine di farsi conoscere e di chiedere un questionario.

I produttori dell'Unione e le associazioni di produttori dell'Unione devono rinviare il questionario riempito entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo indicazione contraria. Il questionario riempito dovrà contenere in particolare informazioni sulla struttura delle loro società, sulla situazione finanziaria di tali società, sulle attività di tali società in relazione con il prodotto in esame, sui costi di produzione e sulle vendite del prodotto in esame.

5.3.    Procedura di valutazione dell'interesse dell'Unione

Nel caso in cui venga stabilita l'esistenza di un dumping e di un pregiudizio che ne deriva, si determinerà, conformemente all'articolo 21 del regolamento di base, se è nell'interesse dell'Unione l'imposizione di misure anti-dumping. I produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro organizzazioni rappresentative, i fornitori e le loro associazioni rappresentative, nonché le organizzazioni di consumatori rappresentative sono invitati a farsi conoscere entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo indicazione contraria. Al fine di partecipare all'inchiesta, le organizzazioni di consumatori rappresentative devono dimostrare, entro lo stesso termine, che esiste un collegamento obiettivo tra le loro attività ed il prodotto in esame.

Le parti che si fanno conoscere entro i termini sopra indicati possono fornire alla Commissione informazioni relative alla questione di sapere se l'istituzione di misure non sarebbe contraria all'interesse dell'Unione, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo indicazione contraria. Tali informazioni possono essere fornite sia in formato libero, sia riempiendo un questionario predisposto dalla Commissione. In ogni caso, le informazioni presentate in virtù dell'articolo 21 del regolamento di base saranno prese in considerazione solo se sostenute da elementi di prova concreti al momento della presentazione.

5.4.    Altre osservazioni scritte

Fatte salve le disposizioni del presente avviso, tutte le parti interessate sono invitate a far conoscere il loro punto di vista, a presentare informazioni e a fornire elementi di prova a sostegno della loro posizione. Salvo indicazione contraria, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

5.5.    Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione responsabili dell'inchiesta

Tutte le parti interessate possono chiedere di essere ascoltate dai servizi d'inchiesta della Commissione. Le domande di audizione devono essere presentate per iscritto ed essere debitamente motivate. Per le audizioni relative a questioni riguardanti la fase iniziale dell'inchiesta, la domanda deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Successivamente, le domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nella sua comunicazione con le parti.

5.6.    Procedura per presentare osservazioni scritte e inviare i questionari riempiti e la corrispondenza

Tutte le comunicazioni effettuate dalle parti interessate, comprese le informazioni fornite per la selezione del campione, i formulari riempiti di richiesta del trattamento di società che opera in condizioni di economia di mercato, i questionari riempiti e i loro aggiornamenti, devono essere presentate per iscritto, sia su carta che in formato elettronico, indicando il nome, l'indirizzo, l'indirizzo di posta elettronica, nonché i numeri di telefono e di fax delle parti interessate. Se una parte interessata non può comunicare le sue osservazioni e le sue domande in formato elettronico per motivi tecnici, deve informarne immediatamente la Commissione.

Tutte le osservazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, i questionari riempiti e la corrispondenza fornita dalle parti interessate per i quali è richiesto un trattamento confidenziale dovranno recare la dicitura «consultazione limitata» (9).

Le parti interessate che presentano informazioni indicanti la dicitura «consultazione limitata» sono pregate di fornirne riassunti non confidenziali in virtù dell'arti 19, paragrafo 2, del regolamento di base, recanti la dicitura «Versione destinata ad essere consultata dalle parti interessate». Tali riassunti devono essere sufficientemente particolareggiati affinché la sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato possa essere adeguatamente compresa. Se una parte interessata che fornisce un'informazione riservata non presenta un riassunto non riservato nel formato richiesto e con il necessario livello di qualità, l'informazione in questione può non essere presa in considerazione.

Indirizzo di corrispondenza della Commissione:

Commissione europea

Direzione generale Commercio

Direzione H

Ufficio: N-105 04/092

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22956505

6.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro i termini fissati opporre ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, in base ai dati disponibili, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e, per tale motivo, vengono raggiunte conclusioni sulla base dei dati disponibili, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base, può risultare per questa parte una situazione meno favorevole di quella che si sarebbe avuta se la parte avesse collaborato.

7.   Consigliere auditore

Le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere auditore della DG Commercio, che agisce come intermediario tra le parti interessate e i servizi d'inchiesta della Commissione. Esamina le domande di accesso al fascicolo, le controversie concernenti la riservatezza dei documenti, le domande di proroga dei termini e le domande di audizione presentate da terzi. Il consigliere auditore può organizzare un'audizione con una singola parte e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

Le richieste di audizione da parte del consigliere auditore devono essere presentate per iscritto ed essere debitamente motivate. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta, la domanda deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Successivamente, le domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici fissati dalla Commissione nella sua comunicazione con le parti.

Il consigliere auditore può inoltre dare la possibilità di organizzare un'audizione delle parti per consentire loro di presentare opinioni divergenti e di presentare controdeduzioni su questioni riguardanti, tra l'altro, il dumping, il pregiudizio, il legame di causalità e l'interesse dell'Unione. Tale audizione ha luogo, in generale, entro la fine della quarta settimana che segue la comunicazione delle conclusioni provvisorie.

Per ottenere maggiori informazioni e le coordinate di contatto le parti interessate possono consultare le pagine web dedicate al consigliere auditore sul sito internet della DG Commercio: (http://ec.europa.eu/trade/issues/respectrules/ho/index_en.htm)

8.   Calendario dell'inchiesta

Conformemente all'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base, l'inchiesta viene conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base, possono essere imposte misure provvisorie entro 9 mesi dalla pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

9.   Trattamento di dati personali

Gli eventuali dati personali raccolti nell'ambito della presente inchiesta saranno trattati conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (10).


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  Il dumping è la pratica consistente nel vendere un prodotto all'esportazione («prodotto in questione») a un prezzo inferiore al suo «valore normale». Il valore normale è di solito considerato come un prezzo comparabile per il «prodotto simile» sul mercato interno del paese esportatore. L'espressione «prodotto simile» designa un prodotto simile sotto tutti gli aspetti al prodotto in questione ovvero, in mancanza di tale prodotto, un prodotto che gli rassomiglia notevolmente.

(3)  Un produttore esportatore è qualunque società del paese in questione che produce ed esporta il prodotto in esame nel mercato dell'Unione, sia direttamente sia attraverso un intermediario, compresa qualunque società collegata che partecipa alla produzione, alle vendite interne o alle esportazioni del prodotto in questione. Gli esportatori non produttori non possono di solito usufruire di un'aliquota di dazio individuale.

(4)  I produttori esportatori devono in particolare dimostrare che: i) le decisioni concernenti i prezzi e i costi sono adottate tenendo conto dei segnali del mercato e senza un intervento significativo dello Stato; ii) le imprese dispongono di una serie ben definita di documenti contabili soggetti a revisione contabile indipendente e che sono di applicazione in ogni caso in linea con le norme internazionali in materia di contabilità; iii) non vi sono distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato; iv) le leggi in materia fallimentare e di proprietà garantiscono certezza del diritto e stabilità; v) le conversioni del tasso di cambio sono effettuate ai tassi di mercato.

(5)  I produttori esportatori devono in particolare dimostrare che: i) nel caso di imprese di proprietà interamente o parzialmente straniera o di joint venture, sono liberi di rimpatriare i capitali e i profitti; ii) i prezzi e i quantitativi dei prodotti esportati, come pure le condizioni di vendita, sono determinati liberamente; iii) la maggior parte delle azioni appartiene a privati, che i funzionari statali che ricoprono cariche nel consiglio di amministrazione o si trovano in una posizione direttiva chiave sono in minoranza o che la società è sufficientemente libera dall'ingerenza dello Stato; iv) le conversioni del tasso di cambio vengono effettuate ai tassi di mercato; v) l'ingerenza dello Stato non è tale da consentire l'elusione dei dazi qualora si concedano aliquote diverse ai singoli esportatori.

(6)  Solo gli importatori che non sono collegati a produttori esportatori possono essere inseriti nel campione. Gli importatori collegati a produttori esportatori devono riempire l'allegato 1 del questionario per tali produttori esportatori. Per la definizione di parte collegata si veda la nota 8.

(7)  I dati forniti da importatori indipendenti possono essere utilizzati anche per aspetti della presente inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.

(8)  Conformemente all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione concernente l'applicazione del Codice doganale comunitario, due o più persone si considerano collegate solo se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) una persona qualsiasi possegga, controlli o detenga, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una o dell'altra e l'una controlli direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente una terza persona; h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenente alla stessa famiglia solo persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie; ii) ascendenti o discendenti, in linea diretta, di primo grado; iii) fratelli e sorelle (germani e unilineari); iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado; v) zii/zie e nipoti; vi) suoceri e generi o nuore; vii) cognati e cognate; (G U L 253, dell'11.10.1993, pag. 1). In questo contesto, «persona» significa qualunque persona fisica o giuridica.

(9)  Questo documento è confidenziale ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) e dell'articolo 6 dell'Accordo dell'OMC relativo all'attuazione dell'articolo VI del GATT del 1994 (Accordo anti-dumping. E' inoltre protetto in virtù dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(10)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

30.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 171/14


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.5778 — Novartis/Alcon)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2010/C 171/09

1.

In data 18 giugno 2010 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Novartis AG («Novartis», Svizzera) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell'impresa Alcon Inc. («Alcon», Svizzera) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Novartis: sviluppo, produzione, distribuzione e marketing di prodotti medicinali (anche specialità oftalmologiche); lenti a contatto e prodotti per la manutenzione delle lenti; vaccini umani e prodotti zoosanitari,

Alcon: sviluppo, produzione e distribuzione di prodotti oftalmologici e, in misura minore, di prodotti per la cura di affezioni otorinolaringoiatriche.

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5778 — Novartis/Alcon, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).


30.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 171/15


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.5876 — Turmed/RACC/JV)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2010/C 171/10

1.

In data 22 giugno 2010 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Turmed S.L. («Turmed», Spagna), operante con la denominazione commerciale «Orizonia» e controllata in comune da The Carlyle Group (USA) e da Vista Desarrollo S.A. («Vista Desarrollo», Spagna), e Real Automovil Club de Catalunya («RACC», Spagna) acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune di una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune («JV»), mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Turmed: fornitura di servizi turistici tramite agenzie di viaggio all'ingrosso e al dettaglio, voli, hotel e vendite via Internet,

The Carlyle Group: gruppo di investimento operante in diversi settori tra cui aerospaziale e difesa, trasporti, energia, immobiliare e servizi finanziari,

Vista Desarrollo: fondo di investimenti che detiene partecipazioni temporanee in attività non finanziarie,

RACC: club automobilistico spagnolo operante nella fornitura di servizi ai propri membri (incluse agenzie di viaggi), attività sportive e difesa dei diritti degli automobilisti,

JV: fornitura di servizi turistici in Spagna.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5876 — Turmed/RACC/JV, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).


30.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 171/16


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.5836 — Bilfinger Berger/Hertel/FridayEuroTech)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2010/C 171/11

1.

In data 18 giugno 2010 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1) («il regolamento sulle concentrazioni»). Con tale operazione le imprese BIS Industrial Services Nederland B.V. («BIS»), appartenente a Bilfinger Berger AG («Bilfinger Berger», Germania), e Hertel Beheer BV («Hertel»), appartenente a Hertel Holding B.V. («Hertel Holding», Paesi Bassi), acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune di FridayEuroTech Holding B.V. («FET», Paesi Bassi) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Bilfinger Berger: ingegneria civile, costruzioni, progetti e servizi industriali,

Hertel: ingegneria civile, costruzioni, servizi di difesa, servizi industriali,

FET: servizi di somministrazione di lavoro temporaneo.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5836 — Bilfinger Berger/Hertel/FridayEuroTech, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).