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ISSN 1725-2466 doi:10.3000/17252466.C_2010.168.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 168 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
53o anno |
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Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2010/C 168/01 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5885 — Altarea/Predica/ABP/Aldeta) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2010/C 168/02 |
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2010/C 168/03 |
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2010/C 168/04 |
Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo(Pubblicazione di titoli e riferimenti di specifiche comunitarie a norma del regolamento) ( 1 ) |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI |
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2010/C 168/05 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI |
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Corte di giustizia |
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2010/C 168/06 |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2010/C 168/07 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5924 — Trident/Hellman & Friedman/Sedgwick) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2010/C 168/08 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5889 — United Air Lines/Continental Airlines) ( 1 ) |
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ALTRI ATTI |
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Commissione europea |
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2010/C 168/09 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
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26.6.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 168/1 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.5885 — Altarea/Predica/ABP/Aldeta)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2010/C 168/01
In data 22 giugno 2010 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua francese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32010M5885. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
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26.6.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 168/2 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
25 giugno 2010
2010/C 168/02
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
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USD |
dollari USA |
1,2294 |
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JPY |
yen giapponesi |
109,99 |
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DKK |
corone danesi |
7,4434 |
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GBP |
sterline inglesi |
0,82360 |
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SEK |
corone svedesi |
9,5610 |
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CHF |
franchi svizzeri |
1,3533 |
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ISK |
corone islandesi |
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NOK |
corone norvegesi |
7,9885 |
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BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
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CZK |
corone ceche |
25,795 |
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EEK |
corone estoni |
15,6466 |
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HUF |
fiorini ungheresi |
285,00 |
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LTL |
litas lituani |
3,4528 |
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LVL |
lats lettoni |
0,7085 |
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PLN |
zloty polacchi |
4,1235 |
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RON |
leu rumeni |
4,2860 |
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TRY |
lire turche |
1,9440 |
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AUD |
dollari australiani |
1,4219 |
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CAD |
dollari canadesi |
1,2799 |
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HKD |
dollari di Hong Kong |
9,5631 |
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NZD |
dollari neozelandesi |
1,7422 |
|
SGD |
dollari di Singapore |
1,7113 |
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KRW |
won sudcoreani |
1 494,35 |
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ZAR |
rand sudafricani |
9,3975 |
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CNY |
renminbi Yuan cinese |
8,3476 |
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HRK |
kuna croata |
7,1993 |
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IDR |
rupia indonesiana |
11 152,12 |
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MYR |
ringgit malese |
3,9943 |
|
PHP |
peso filippino |
57,110 |
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RUB |
rublo russo |
38,3100 |
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THB |
baht thailandese |
39,839 |
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BRL |
real brasiliano |
2,1879 |
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MXN |
peso messicano |
15,6183 |
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INR |
rupia indiana |
56,9030 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
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26.6.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 168/3 |
Comunicazione della Commissione relativa all’autorità competente per il rilascio dei certificati di origine nell’ambito del regolamento (CE) n. 891/2009
2010/C 168/03
Con il regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 254 del 26 settembre 2009 , è stato aperto un contingente tariffario di importazione per lo zucchero originario del Brasile.
L'articolo 10 del suddetto regolamento precisa che l'immissione in libera pratica dei prodotti importati nell'ambito di tale contingente è subordinata alla presentazione di un certificato di origine.
L'autorità indicata di seguito è autorizzata a rilasciare i certificati di origine a norma del suddetto regolamento.
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Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior — MDIC |
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Departamento de Operações de Comércio Exterior — DECEX |
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Esplanada dos Ministérios, Bloco J, sala 306 |
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Brasília — DF |
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CEP 70053-900 |
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BRASIL |
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26.6.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 168/3 |
Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo (1)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(Pubblicazione di titoli e riferimenti di specifiche comunitarie a norma del regolamento)
2010/C 168/04
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Organizzazione |
Riferimento |
Numero di edizione |
Titolo della specifica comunitaria |
Data di edizione |
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ETSI (2) |
EN 303 212 |
V1.1.1 |
Airport Collaborative Decision Making (A-CDM) (Procedura decisionale basata su collaborazione applicata agli aeroporti); specifica comunitaria da applicare a norma del regolamento (CE) n. 552/2004 sull'interoperabilità (Cielo unico europeo) (3) |
giugno 2010 |
(1) GU L 96 del 31.3.2004, pag. 26.
(2) European Telecommunications Standards Institute: 650 Route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis Cedex, FRANCE, tel. +33 492944200, fax +33 493654716.
(3) http://www.etsi.org
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
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26.6.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 168/4 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001
2010/C 168/05
Aiuto n.: XA 77/10
Stato membro: Regno Unito
Regione: Scotland
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Loch Lomond & The Trossachs National Park Natural Heritage Grant Scheme 2010.
Base giuridica: National Parks (Scotland) Act 2000.
Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione.
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: La spesa annua prevista è di 90 000,00 GBP (102 065,15 EUR) tra il 1o aprile 2010 e il 31 marzo 2011 e l'importo massimo concesso a ogni singolo beneficiario non dovrà essere superiore a 20 000,00 GBP (22 683,95 EUR).
Intensità massima di aiuti: Gli aiuti saranno concessi unicamente per investimenti destinati alla tutela o alla valorizzazione del patrimonio naturale e potranno essere erogati in base alle aliquote seguenti:
Le decisioni relative all'aliquota da applicare verranno prese caso per caso, analizzando se si tratta di un elemento produttivo o non produttivo, se l'aiuto comporta un aumento della capacità produttiva, se l'azienda si trova o meno in una zona svantaggiata e se il richiedente è un giovane agricoltore che effettua un investimento nei primi cinque anni dall'insediamento.
Data di applicazione: 6 maggio 2010 (o dal momento in cui viene concesso l'accordo della Commissione europea).
Durata del regime o dell'aiuto individuale: Il termine per la presentazione delle nuove domande è il 16 marzo 2011.
Il termine per i pagamenti finali ai beneficiari è il 31 marzo 2011.
Obiettivo dell'aiuto: Il Natural Heritage Grant Scheme è un regime di sovvenzioni in conto capitale destinato a promuovere e fornire un sostegno a misure di conservazione e miglioramento del patrimonio naturale del Loch Lomond & The Trossachs National Park, nonché a farne conoscere e apprezzare le particolari qualità. Il National Park Plan è uno strumento statutario che indica le particolari attività il cui finanziamento è considerato prioritario per conseguire gli obiettivi fissati conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1857/2006.
Settore economico: Tutte le PMI del settore della produzione agricola registrate nel SIGC che si trovano nel parco nazionale.
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:
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Loch Lomond & The Trossachs National Park Authority |
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National Park Headquarters |
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Carrochan Road |
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Balloch |
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Glasgow |
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Scotland |
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G83 8EG |
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UNITED KINGDOM |
Sito web: http://www.lochlomondtrossachs.org/images/stories/Looking%20After/PDF/NHGS/NHGS%20notes%20appendix.pdf
Altre informazioni: Non si tratta di un nuovo regime bensì della proroga di un regime preesistente (XA 182/07). L'unica modifica proposta consiste nel prolungare di un anno il suddetto regime e aumentarne il bilancio di 90 000 GBP. Dalla proroga resta escluso il sostegno all'assistenza tecnica, che era invece previsto dal regime XA 182/07.
V Avvisi
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Corte di giustizia
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26.6.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 168/6 |
INVITO A PRESENTARE CANDIDATURE
per il posto di cancelliere della Corte di giustizia dell’Unione europea
2010/C 168/06
Il posto di cancelliere della Corte di giustizia dell’Unione europea sarà prossimamente vacante. Il cancelliere sarà designato secondo la procedura prevista all’art. 12 del regolamento di procedura della Corte.
Il cancelliere è nominato per un mandato di 6 anni. La sua posizione e le sue condizioni di impiego sono disciplinate dallo Statuto della Corte e dal regolamento di procedura della Corte nonché dal Trattamento economico dei membri della Commissione e della Corte di giustizia (regolamento del Consiglio 25 luglio 1967, n. 422/67/CEE).
Natura delle funzioni
Il cancelliere assiste la Corte di giustizia nell’esercizio delle sue funzioni giurisdizionali. A tale titolo, egli assolve i compiti descritti all’art. 17 del regolamento di procedura della Corte.
Peraltro, il cancelliere è il segretario generale dell’istituzione, che è composta da tre organi giurisdizionali: la Corte di giustizia, il Tribunale e il Tribunale della funzione pubblica. Sotto l’autorità del Presidente della Corte, egli assicura l’amministrazione dell’istituzione e ne dirige il personale ed i servizi. Egli esercita, su delega della Corte, le funzioni di ordinatore degli stanziamenti che figurano nel bilancio dell’istituzione.
Competenze richieste
I candidati dovranno:
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— |
essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione europea, |
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— |
possedere una formazione giuridica completa sanzionata da un diploma di livello universitario, nonché una conoscenza approfondita del diritto dell’Unione europea e del funzionamento dei suoi organi giurisdizionali, |
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disporre di 15 anni di esperienza professionale, di cui una parte significativa in funzioni di responsabilità ad altissimo livello, |
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— |
possedere un’ottima conoscenza della lingua francese ed una buona conoscenza di un’altra lingua ufficiale dell’Unione europea. La conoscenza di altre lingue ufficiali sarà tenuta in considerazione. |
Presentazione delle candidature
Le candidature dovranno pervenire alla Corte di giustizia, unicamente mediante posta elettronica, all’indirizzo Greffier.CJUE@curia.europa.eu entro il 18 luglio 2010. Alle candidature occorre allegare un curriculum vitae che fornisca tutte le informazioni sull’età, la cittadinanza, i titoli universitari, le conoscenze linguistiche, le occupazioni attuali e precedenti, nonché sull’eventuale esperienza giudiziaria e internazionale dei candidati.
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
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26.6.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 168/8 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.5924 — Trident/Hellman & Friedman/Sedgwick)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2010/C 168/07
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1. |
In data 18 giugno 2010 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Hellman & Friedman Capital Partners VI, L.P. («HFCP VI», Regno Unito), uno dei fondi di private equity controllati da Hellman & Friedman LLC (denominati, insieme a Hellman & Friedman LLC, «H&F», Stati Uniti) e Trident IV, L.P. («Trident IV», Stati Uniti), uno dei fondi di private equity controllati da Stone Point Capital LLC (denominati, insieme a Stone Point Capital LLC, «Trident», Stati Uniti), acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune di Sedgwick, Inc., comprese le varie società che controlla direttamente o indirettamente, mediante contratto di gestione o altri mezzi. |
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2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
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3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
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4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5924 — Trident/Hellman & Friedman/Sedgwick, al seguente indirizzo:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).
(2) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).
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26.6.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 168/9 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.5889 — United Air Lines/Continental Airlines)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2010/C 168/08
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1. |
In data 21 giugno 2010 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa United Air Lines, Inc. («United», Stati Uniti) procede a una fusione nel pieno senso giuridico del termine, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, con Continental Airlines, Inc. («Continental», Stati Uniti). |
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2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
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3. |
A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo. |
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4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5889 — United Air Lines/Continental Airlines, al seguente indirizzo:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).
ALTRI ATTI
Commissione europea
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26.6.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 168/10 |
Pubblicazione di una domanda di modifica, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari
2010/C 168/09
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (1). Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione.
DOMANDA DI MODIFICA
REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO
Domanda di modifica ai sensi dell’articolo 9
«ROBIOLA DI ROCCAVERANO»
N. CE: IT-PDO-0217-0024-13.09.2005
IGP ( ) DOP ( X )
1. Voce del disciplinare interessata dalla modifica:
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— |
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Denominazione del prodotto |
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— |
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Descrizione del prodotto |
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Zona geografica |
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Prova dell'origine |
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Metodo di ottenimento |
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Legame |
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Etichettatura |
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— |
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Condizioni nazionali |
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— |
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Altro (da precisare) |
2. Tipo di modifica:
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— |
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Modifica del documento unico o della scheda riepilogativa |
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— |
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Modifica del disciplinare della DOP o IGP registrata per la quale né il documento unico né la scheda riepilogativa sono stati pubblicati |
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— |
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Modifica del disciplinare che non richiede modifiche del documento unico pubblicato [articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 510/2006] |
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— |
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Modifica temporanea del disciplinare derivante dall’imposizione da parte delle autorità pubbliche di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie [articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/2006] |
3. Modifica (modifiche):
3.1. Descrizione del prodotto:
Si introduce la possibilità di affinamento del prodotto.
Mentre nel precedente disciplinare non veniva fatta menzione circa la possibilità di far maturare il prodotto, è ormai procedura diffusa e molto apprezzata dal mercato, sottoporre una parte della produzione di Robiola di Roccaverano a periodi più o meno lunghi di maturazione. Questa pratica è andata a recuperare una antica tradizione.
Si modifica il parametro relativo allo scalzo. Il limite inferiore passa da 4 cm a 2,5 cm. Tale modifica si è resa necessaria in quanto negli ultimi anni la quantità di robiola che viene prodotta con latte di capra in purezza è notevolmente aumentata. Inoltre si è tornati ad usare in maniera massiccia i contenitori di coagulazione detti «bicchieroni» o in dialetto locale «Pignatin», i quali possono contenere una quantità massima di latte di 1,8 litri a fronte di una capacità massima di 2 litri. Utilizzando questi contenitori, per poter avere una sinerisi del siero caratteristica della Robiola di Roccaverano non è possibile riempire i contenitori di quantità maggiori di latte. Inoltre, utilizzando latte caprino in purezza o in prevalenza, si ottiene per le caratteristiche proprie della composizione chimico-fisiche del latte di capra un’altezza dello scalzo inferiore rispetto alle Robiole di Roccaverano ottenute con una quantità di latte vaccino e di pecora predominanti.
3.2. Metodo di ottenimento:
Si è abbassato il tenore minimo di grasso sulla s.s. che passa da 45 % a 40 %. Anche questa modifica è legata al fatto che negli ultimi anni la percentuale di Robiola ottenuta da latte caprino in purezza o miscelato è notevolmente aumentata. La composizione media del latte di capra comporta un tenore in grasso sulla s.s. minore.
Si è modificata la % della sostane proteiche e delle ceneri. Da sempre la Robiola di Roccaverano si è ottenuta utilizzando il latte presente in azienda indipendentemente dalla specie di origine. La Robiola nasce quindi come formaggio a coagulazione acida di latte misto (caprino, ovino e bovino) le cui caratteristiche sono definite oltre che alla tecnologia di produzione utilizzata, dai rapporti esistenti fra il latte delle tre specie. Pertanto la percentuale delle sostanze proteiche e delle ceneri è fortemente influenzata dal tipo di latte utilizzato.
È’ stata modificata la percentuale massima di latte vaccino utilizzabile che passa dall’85 % al 50 %. Inoltre è stata modificata la percentuale di latte ovino che non può superare il 50 %. Tale modifica si è resa necessaria in quanto già dagli anni novanta si assiste negli allevamenti della zona ad una scomparsa o a una forte riduzione dell’allevamento bovino e ovino che viene sostituito da quello caprino. I motivi di questa trasformazione sono molteplici tra i quali non certamente secondari sono i minori costi di impianto e di gestione dell’allevamento caprino, la maggiore rusticità degli animali e la possibilità di utilizzo delle ampie aree incolte presenti nella zona. Inoltre spesso questa scelta è legata anche ad un ritorno a vecchie tradizioni di un territorio di produzione della Robiola di Roccaverano in cui tra il 1950 e il 1960 l’allevamento bovino ed ovino era molto modesto e relegato quasi esclusivamente alla produzione di forza lavoro, mentre molto diffuso era quello caprino. Inoltre l’utilizzo da parte dei produttori di questa modifica richiesta al disciplinare in protezione transitoria ha portato ad un aumento qualitativo del prodotto commercializzato (premiato anche in varie manifestazioni nazionali ed internazionali) e conseguentemente ad un ampliamento della base produttiva con l’inserimento di nuove aziende condotte da giovani agricoltori in un territorio marginale e svantaggiato come è quello della Langa Astigiana e paesi contermini.
Sia nella scheda che nel disciplinare sono state inserite le razze caprine ovine e bovine che vengono impiegate per la produzione del latte utilizzato nella produzione di Robiola di Roccaverano; è stata specificata l’alimentazione del bestiame.
3.3. Zona Geografica:
Nella scheda la zona geografica è stata descritta in maniera più dettagliata per renderla conforme alla nuova normativa.
3.4. Prova dell’origine:
Nella scheda e nel disciplinare è stata esplicitata la prova dell’origine così come richiesto dal regolamento comunitario.
3.5. Legame:
Nella scheda e nel disciplinare sono stati riportati gli elementi che dimostrano che la Robiola di Roccaverano è originaria della zona geografica nonché informazione sul legame. Tali elementi risultano già agli atti della Commissione in quanto parte integrante della documentazione in base alla quale è stata ottenuta la registrazione.
3.6. Etichettatura:
Vengono esplicitate le norme specifiche relative all’etichettatura inserendo il codice identificativo dell’azienda nonché il logo della denominazione per garantire un’immediata riconoscibilità del prodotto e quindi garantire al consumatore un’informazione chiara e completa.
Inoltre vengono indicate obbligatoriamente in etichetta le varie percentuali di latte utilizzato, ciò al fine di porre maggiore chiarezza e trasparenza circa gli ingredienti contenuti nel formaggio anche in considerazione della sempre maggiore importanza che allergie e intolleranze alimentari hanno assunto negli ultimi anni.
3.7. Altro:
Viene riportata in maniera chiara che le operazioni di confezionamento devono avvenire in zona di produzione, vista l’impossibilità al momento della produzione di marchiare in modo indelebile il formaggio stesso, in quanto privo di crosta e a pasta fresca e molle. La mancanza di crosta inoltre comporta per il formaggio rischi di disidratazione, ossidazione nonché alterazione a carico della componente lipidica.
SCHEDA RIEPILOGATIVA
REGOLAMENTO N. (CE) 510/2006 DEL CONSIGLIO
«ROBIOLA DI ROCCAVERANO»
N. CE: IT-PDO-0217-0024-13.09.2005
DOP ( X ) IGP ( )
La presente scheda riepilogativa presenta a fini informativi gli elementi principali del disciplinare.
1. Servizio competente dello Stato membro:
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Nome: |
Ministero delle politiche agricole e forestali |
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Indirizzo: |
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Tel. |
+39 0646655104 |
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Fax |
+39 0646655306 |
|||
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E-mail: |
saco7@politicheagricole.gov.it |
2. Associazione:
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Nome: |
Consorzio per la Tutela del Formaggio Robiola di Roccaverano |
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Indirizzo: |
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|||
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Tel. |
+39 014488465 |
|||
|
Fax |
+39 014493350 |
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E-mail: |
info@robioladiroccaverano.com |
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Composizione: |
Produttori/trasformatori ( X ) altro ( ) |
3. Tipo di prodotto:
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Classe 1.3 — |
Formaggi |
4. Disciplinare:
[sintesi dei requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006]
4.1. Nome:
«Robiola di Roccaverano»
4.2. Descrizione:
La Robiola di Roccaverano si produce per l’intero arco dell’anno, è un formaggio ottenuto con l’impiego della cagliata lattica, fresco sottoposto a maturazione, o affinato.
La DOP «Robiola di Roccaverano» si presenta cilindrica a facce piane leggermente orlate con scalzo leggermente convesso. Il diametro delle facce è compreso tra 10 e 14 cm., con altezza dello scalzo da 2,5 a 4 cm. Il peso di una forma varia dai 250 ai 400 grammi.
I parametri di riferimento la Robiola di Roccaverano relativi al grasso, alle sostanze proteiche e alle ceneri sono:
Grasso: minimo 40 % sul secco
Sostanze proteiche: minimo 34 % sul secco
Ceneri: minimo 3 % sulla materia secca
Le caratteristiche sensoriali del formaggio «Robiola di Roccaverano», in base al grado di maturazione, vengono distinte in:
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prodotto fresco dal quarto al decimo giorno di maturazione: crosta: può presentarsi sotto forma di una lieve fioritura naturale di muffe o essere inesistente; aspetto esteriore: bianco latte oppure paglierino; pasta: di colore bianco latte; struttura: cremosa, morbida; sapore e aroma: delicato, saporito e/o leggermente acidulo. |
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prodotto affinato all’undicesimo giorno di maturazione: crosta: presenta una fioritura naturale di muffe; aspetto esteriore: bianco crema, paglierino oppure leggermente rossiccia; pasta: di colore bianco latte; struttura: morbida leggermente compatta con il protrarsi della affinatura, può essere cremosa nel sottocrosta saporito. |
4.3. Zona geografica:
La zona geografica comprende il territorio amministrativo dei seguenti comuni: provincia di Asti: Bubbio, Cessole, Loazzolo, Mombaldone, Monastero Bormida, Olmo Gentile, Roccaverano, San Giorgio Scarampi, Serole e Vesime; provincia di Alessandria: Castelletto d’Erro, Denice, Malvicino, Merana, Montechiaro d’Acqui, Pareto, Ponti, Spigno Monferrato ed il territorio del comune di Cartosio ubicato sulla sponda sinistra del torrente Erro.
4.4. Prova dell’origine:
Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l’iscrizione in appositi elenchi gestiti dalla struttura di controllo, degli allevatori, dei produttori, degli stagionatori, dei confezionatori nonché attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità del prodotto. Gli appezzamenti di prato, prato-pascolo e bosco devono essere iscritti in un elenco tenuto dall’Organismo di controllo. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo.
4.5. Metodo di ottenimento:
Per la produzione della Robiola di Roccaverano si adopera latte crudo intero di capra delle razze Roccaverano e Camosciata Alpina e loro incroci, di pecora di razza Pecora delle Langhe e di vacca delle razze Piemontese e Bruna Alpina e loro incroci, proveniente esclusivamente dall’area di produzione con le seguenti percentuali: latte crudo intero di capra in purezza o in rapporto variabile in misura minima del 50 % con latte crudo intero di vacca e/o pecora in misura massima del 50 %, proveniente da mungiture consecutive, effettuate in un arco di tempo tra le 24 e le 48 ore. Inoltre si prescrive di indicare in etichetta le percentuali di latte utilizzati nella produzione del formaggio.
L’alimentazione degli ovi-caprini è ottenuta dal pascolamento degli animali nel periodo compreso fra il 1o marzo ed il 30 novembre e dall’utilizzo di foraggi verdi e/o conservati e granella di cereali, leguminose, oleose e loro trasformazioni. L'alimentazione delle vacche è costituita dal pascolamento e da foraggi verdi e/o conservati e granella di cereali, leguminose, oleose e loro trasformazioni.
L’alimentazione di tutti gli animali deve provenire dalla zona di produzione per una quota superiore al 80 %.
Il latte è addizionato con caglio di origine animale non prima che sia iniziato il processo di acidificazione e ad una temperatura compresa tra i 18 °C e i 24 °C e viene lasciato a riposo per un tempo di coagulazione da 8 a 36 ore in funzione delle condizioni climatiche ed ambientali di lavorazione. La sosta negli stampi si protrae fino a 48 ore con rivoltamenti periodici al fine di favorire lo spurgo del siero.
La salatura deve essere effettuata a secco sulle due facce del prodotto durante i rivoltamenti oppure al termine del processo di formatura. La maturazione naturale viene effettuata conservando il prodotto fresco in appositi locali per almeno tre giorni dal momento della messa negli stampi. Dal quarto giorno dalla messa negli stampi è consentita la vendita o la prosecuzione della maturazione in azienda e/o a carico degli affinatori. La Robiola di Roccaverano è considerata affinata a partire dal decimo giorno dalla messa negli stampi.
Le operazioni di confezionamento devono avvenire in zona di produzione, poiché il formaggio è a pasta fresca e molle e la mancanza di crosta comporta per il formaggio rischi di disidratazione, ossidazione nonché alterazione a carico della componente lipidica.
Inoltre, non è possibile, al momento della produzione, marchiare in modo indelebile il formaggio stesso, in quanto privo di crosta.
4.6. Legame:
Il terreno è di natura argilloso con sottofondo marnoso, in alcune zone i movimenti di assestamento hanno dato luogo a terreni caratteristici di natura colluviale con strato argilloso molto profondo ed elevata capacità idrica con indice di fertilità molto accentuato. Il clima è quello tipico continentale caratterizzato da freddi intensi, abbondanti nevicate, successioni frequenti di gelo e disgelo nell'inverno e da temperature estive elevate alle quali si giunge con brusco passaggio verso la fine di giugno. Le precipitazioni atmosferiche presentano un ristretto campo di variazioni e la piovosità media annua è di 300 mm con punte bassissime nel periodo primaverile estivo per cui si possono avere annate molto siccitose.
Questo ambiente pedoclimatico determina la produzione di una massa foraggera tipica che si ottiene dai prati e prati-pascoli. Si tratta di prati polifiti con una predominanza di essenze graminacee (circa il 75 %) e leguminose (25 % circa) a cui si aggiungono numerose piante aromatiche ed officinali. Le principale graminacee sono: il loglio (Lolium spp.), l'erba mazzolina (Dactylis glomerata), le festuche (Festuca spp.), la poa (Poa spp.) il paleino, etc. Le principali leguminose sono: trifoglio montano (Trifolium montanum), ginestrino (Lotus corniculatus), millefoglio (Achillea spp.) etc. Fra le erbe aromatiche e profumate, oltre al paleino ricordiamo tutta la serie delle ombrellifere come la carota selvatica (Daucus carota carota), il cardo (Cirsium arvense), la salvia (Salvia officinalis), la lavanda (Lavandula latifolia), molte specie di timo (Thymus spp.), la ruta (Ruta graveolens), la rosa selvatica (Rosa canina canina) etc. Da questa massa foraggera dove le sostanze nutritive, sotto forma di rapporto carboidrico-proteico-vitaminico, sono in equilibrio naturale si trae un alimento di alta qualità per gli allevamenti ovini e caprini, nonché per il bestiame bovino. Le caratteristiche peculiari della flora con i vari profumi ed aromi si trovano conseguentemente anche nel latte per cui il formaggio «Robiola di Roccaverano» assume una fragranza che lo distingue da ogni altro formaggio.
Il bestiame ovino e caprino bruca anche nei boschi i quali oltre a rappresentare una vera difesa del suolo, servono anche a difendere il bestiame dagli eccessi di caldo nel periodo estivo.
In un manoscritto a firma del Sacerdote Pistone in data 1899 viene riportata la storia dal 960 al 1860 della parrocchia di Roccaverano e sue frazioni. Fra le notizie storiche di interesse politico emergono anche elementi di ordine economico che servono a mettere in rilievo l'importanza della «Robiola» come il fatto che nel Comune di Roccaverano vengono tenute cinque fiere annue. In tali occasioni si vendono per l’esportazione «eccellenti formaggi di Robiole»; si parla esplicitamente di esportazione perché la Robiola già in quei tempi era un formaggio conosciuto non solo nell'Italia, ma anche in Francia. Da ciò emerge che la «Robiola» già allora, non è ritenuto un qualsiasi generico formaggio perché presenta caratteristiche diverse da tutti gli altri formaggi. La robiola che si ottiene a livello artigianale si conserva anche per 6 mesi in barattoli di vetro, con olio, o ponendo le forme nella paglia.
4.7. Organismo di controllo:
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Nome: |
I.N.O.Q. |
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Indirizzo: |
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Tel. |
+39 0172911323 |
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Fax |
+39 0172911320 |
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E-mail: |
inoq@isiline.it |
4.8. Etichettatura:
All'atto dell'immissione al consumo, al formaggio deve essere applicato un sigillo adesivo che chiude la confezione e su cui viene riportato il logo della denominazione costituito da una «R» stilizzata. Nel simbolo grafico della «R» maiuscola stilizzata di colore marrone è disegnata una torre con i merli sovrastanti ispirata alla storica torre del Comune di Roccaverano; l'occhiello della «R» rappresenta una forma di Robiola di Roccaverano e nella gamba sottostante un fregio colorato di verde e di giallino/verde che ricorda i prati e l'andamento sinuoso tipico delle colline della Langa. Il tutto inserito in una corona circolare di colore verde scuro recante la scritta in bianco a carattere maiuscolo «Robiola di Roccaverano» e con in basso al centro un piccolo fiore stilizzato di colore bianco. Tutto il logo è stampato su sfondo bianco. Alla base del logo della denominazione viene riportato il codice identificativo dell'azienda produttrice e il numero progressivo di etichetta: su sfondo ocra per la Robiola di Roccaverano prodotta con solo latte di capra, e su sfondo bianco per quelle ottenute da latte misto. É obbligatorio comunque indicare in etichetta le varie percentuali di latte utilizzato. Ogni singola forma viene immessa al consumo intera, confezionata e munita di sigillo.
(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.