ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.C_2010.163.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 163

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

53o anno
23 giugno 2010


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2010/C 163/01

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5872 — Warburg Pincus/Poundland) ( 1 )

1

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2010/C 163/02

Tassi di cambio dell'euro

2

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2010/C 163/03

Procedura nazionale per l'attribuzione di diritti limitati di traffico aereo in Bulgaria

3

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

Consiglio

2010/C 163/04

Pubblico appello per la presentazione di candidature per la nomina di giudici presso il Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea

13

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2010/C 163/05

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5865 — Teva/Ratiopharm) ( 1 )

15

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2010/C 163/06

Pubblicazione di una domanda di modifica, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

16

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

23.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 163/1


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.5872 — Warburg Pincus/Poundland)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2010/C 163/01

In data 14 giugno 2010 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32010M5872. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

23.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 163/2


Tassi di cambio dell'euro (1)

22 giugno 2010

2010/C 163/02

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,2258

JPY

yen giapponesi

111,09

DKK

corone danesi

7,4419

GBP

sterline inglesi

0,83400

SEK

corone svedesi

9,5580

CHF

franchi svizzeri

1,3622

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

7,9330

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,788

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

280,43

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7084

PLN

zloty polacchi

4,0601

RON

leu rumeni

4,2315

TRY

lire turche

1,9165

AUD

dollari australiani

1,4012

CAD

dollari canadesi

1,2533

HKD

dollari di Hong Kong

9,5379

NZD

dollari neozelandesi

1,7364

SGD

dollari di Singapore

1,6945

KRW

won sudcoreani

1 449,75

ZAR

rand sudafricani

9,2792

CNY

renminbi Yuan cinese

8,3521

HRK

kuna croata

7,2010

IDR

rupia indonesiana

11 061,54

MYR

ringgit malese

3,9403

PHP

peso filippino

55,998

RUB

rublo russo

38,0075

THB

baht thailandese

39,630

BRL

real brasiliano

2,1749

MXN

peso messicano

15,3960

INR

rupia indiana

56,7440


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

23.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 163/3


Procedura nazionale per l'attribuzione di diritti limitati di traffico aereo in Bulgaria

2010/C 163/03

Conformemente all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 847/2004 relativo alla negoziazione e all'applicazione di accordi in materia di servizi aerei stipulati dagli Stati membri con i paesi terzi, la Commissione europea pubblica la procedura nazionale di seguito riportata affinché sia diffusa presso tutti i titolari dell'Unione europea di diritti di traffico interessati, nella misura in cui essi siano limitati da accordi in materia di servizi aerei stipulati con paesi terzi.

MINISTERO DEI TRASPORTI, DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI

REGOLAMENTO N. 847

del 15 gennaio 2010

che istituisce una procedura nazionale per concedere ai vettori aerei dell'Unione europea stabiliti nella Repubblica di Bulgaria l'accesso al mercato dei servizi aerei concordati nell'ambito di accordi internazionali conclusi tra la Repubblica di Bulgaria e paesi terzi

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Il presente regolamento stabilisce i termini e le procedure per concedere ai vettori aerei dell'Unione europea stabiliti nella Repubblica di Bulgaria l'accesso al mercato dei servizi aerei concordati nell'ambito di accordi internazionali conclusi tra la Repubblica di Bulgaria e paesi terzi.

Art. 2.

Qualora un accordo internazionale concluso con un paese terzo preveda limitazioni al numero di vettori aerei idonei ad essere designati per prestare un servizio concordato o per l'utilizzo di diritti di traffico, come: limitazioni alla frequenza delle operazioni, la capacità offerta o il numero di punti da servire, l'accesso al mercato per un servizio concordato deve essere concesso al termine di una procedura di gara svolta in conformità al presente regolamento.

CAPO II

INFORMAZIONI

Art. 3.

(1)

Sui siti Internet del Ministero dei trasporti, delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni e della Direzione generale per l'amministrazione dell'aviazione civile sono pubblicate e periodicamente aggiornate informazioni relative a:

1.

gli accordi internazionali conclusi dalla Repubblica di Bulgaria con paesi terzi, i servizi concordati, le rotte specifiche e altri diritti di traffico;

2.

il numero di vettori aerei che possono essere designati in base a tali accordi;

3.

il numero di designazioni effettuate e la data della loro entrata in vigore;

4.

la frequenza e la capacità negoziate;

5.

la frequenza e la capacità in base all'atto di designazione;

6.

i negoziati bilaterali programmati tra la Repubblica di Bulgaria e i paesi terzi;

7.

le ordinanze ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, dell'articolo 18 e dell'articolo 19, entro tre giorni dalla loro emissione;

8.

un elenco dei soggetti che hanno trasmesso una domanda preliminare per la designazione a operare un servizio aereo commerciale o una candidatura alla procedura di gara, entro 5 giorni dal ricevimento della candidatura;

9.

le relazioni preliminari e finali della commissione di cui all'articolo 17, paragrafi 1 e 3;

10.

le sentenze relative a ricorsi in appello contro le ordinanze del Ministero dei trasporti, delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni.

(2)

Il Ministero dei trasporti, delle tecnologie dell'informazione e delle Comunicazioni e il Direttore generale della Direzione generale per l'amministrazione dell'aviazione civile nominano, tramite ordinanza, le persone che, per un periodo di tre anni, sono responsabili della pubblicazione delle informazioni di cui al paragrafo 1.

CAPO III

CONDIZIONI GENERALI PER OTTENERE L'ACCESSO AL MERCATO

Art. 4.

L'accesso al mercato per un servizio concordato può essere concesso a qualunque vettore aereo dell'Unione europea stabilito nella Repubblica di Bulgaria che:

1.

sia in possesso di una licenza di esercizio valida e di un certificato di operatore aereo;

2.

non sia soggetto ad un divieto operativo per i voli nel territorio dell'Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull'identità del vettore aereo effettivo e che abroga l'articolo 9 della direttiva 2004/36/CE.

CAPO IV

DOMANDA PRELIMINARE DI DESIGNAZIONE

Art. 5.

(1)

Qualsiasi persona in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 può presentare alla Direzione generale per l'amministrazione dell'aviazione civile una domanda preliminare di designazione per svolgere un servizio concordato.

(2)

La domanda preliminare deve contenere:

1.

copie certificate dal richiedente della licenza di esercizio e del certificato di operatore aereo;

2.

la prova che la persona in questione risponde ai requisiti di cui all'articolo 4;

3.

informazioni relative alla designazione per cui si presenta la domanda (servizio concordato, rotta specifica, orari di decollo e atterraggio, tipo di aeromobile, capacità e frequenza programmate).

Art. 6.

Qualora il servizio per cui viene presentata la domanda sia soggetto a limitazioni dei diritti di traffico, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda preliminare il Ministero dei trasporti, delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni emette un'ordinanza con cui avvia una procedura di gara.

Art. 7.

Qualora il servizio concordato per il quale viene presentata la domanda non sia soggetto a limitazioni dei diritti di traffico, l'accesso al mercato è concesso senza procedura di gara, ai sensi del capo VI.

CAPO V

PROCEDURA DI GARA PER L'ACCESSO AL MERCATO

Art. 8.

1)

La procedura di gara viene aperta con ordinanza del Ministero dei trasporti, delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni.

2)

La procedura è aperta su iniziativa del Ministero dei trasporti, delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni su proposta della Direzione generale per l'amministrazione dell'aviazione civile o secondo quanto previsto dall'articolo 6.

3)

L'ordinanza indica almeno il servizio concordato, il numero di candidati che possono essere designati, le frequenze e/o capacità disponibili, le norme che disciplinano la procedura, la data limite per l'invio delle candidature e la data, l'ora e il luogo in cui le candidature saranno aperte.

4)

La data limite per l'invio delle candidature è stabilita dall'ordinanza di cui al paragrafo 1 e decorre almeno 45 giorni dopo la data di emissione dell'ordinanza.

5)

Quando l'ordinanza di cui al paragrafo 1 è pubblicata sui siti Internet del Ministero dei trasporti, delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni e della Direzione generale per l'amministrazione dell'aviazione civile, le informazioni relative alla procedura di gara sono pubblicate contemporaneamente in due quotidiani nazionali. Le informazioni contengono almeno indicazione del servizio per cui è aperta la procedura di gara, della data limite per la presentazione delle candidature, della data di organizzazione della gara e dei siti Internet sui quali è stata pubblicata l'ordinanza.

6)

Se la procedura di gara viene aperta a seguito di una domanda preliminare di cui all'articolo 5, le informazioni relative alla gara sono inviate anche ai soggetti che hanno presentato le domande.

Art. 9.

1)

Le candidature alla gara sono inviate alla Direzione generale per l'amministrazione dell'aviazione civile in una busta sigillata e non trasparente dal richiedente stesso, o da un suo rappresentante autorizzato, di persona o tramite posta. Sulla busta devono essere indicati l'indirizzo postale, il numero di telefono e, se possibile, il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica del richiedente, nonché il servizio per cui si invia la richiesta.

2)

Al ricevimento della candidatura, sulla busta viene apposto un timbro che indica il numero progressivo di arrivo, la data e l'ora di ricevimento. Questi dati sono annotati in un registro.

3)

Le candidature pervenute dopo la data limite o in busta danneggiata sono escluse dalla procedura di gara. Queste circostanze sono annotate nel registro di cui al paragrafo 2.

4)

Tutti i documenti inviati sono redatti in lingua bulgara, in originale o copia certificata dal candidato. I documenti in lingua straniera sono accompagnati da traduzione certificata in lingua bulgara.

Art. 10.

1)

Le candidature devono indicare il servizio concordato, la capacità programmata e la frequenza del servizio.

2)

Devono essere allegate alla domanda, di cui costituiscono parte integrante:

1.

copie certificate dal richiedente del suo certificato di operatore aereo e della licenza di esercizio, nonché informazioni dettagliate relative alle modalità di identificazione (per i richiedenti i cui certificati e licenze non sono stati emessi dalla Direzione generale per l'amministrazione dell'aviazione civile);

2.

un piano economico per lo sviluppo del servizio concordato per 36 mesi dalla data prevista per l'inizio delle operazioni, che comprenda:

a)

un'indagine di mercato del traffico con indicatori quantitativi, se pertinente, per: i flussi di traffico esistenti per il servizio concordato (diretti, di transito, con origine in Bulgaria o in altri paesi); i tassi di crescita previsti per questi flussi; la ripartizione del traffico esistente per tipi di passeggeri (lavoro, turismo, altri); il traffico che sarà generato, compresa una suddivisione per tipi di passeggeri; le tariffe aeree proposte e i prezzi finali per ogni tipo di passeggeri; i servizi aggiuntivi rispetto al trasporto aereo che il richiedente intende offrire per il servizio concordato; i vantaggi (in termini di prezzi, qualità e/o altri) dei servizi proposti per gli utenti; la ripartizione di tali vantaggi in base all'origine dei flussi di traffico;

b)

tratta, orari di decollo e atterraggio;

c)

previsioni di entrate e spese;

d)

investimento e informazioni sulle fonti di finanziamento per la prestazione del servizio concordato;

e)

tipo di aeromobili, capacità e configurazione;

f)

percentuale di carico utile prevista;

g)

collegamenti del servizio concordato con altri servizi aerei, se esistono;

h)

accesso dei consumatori ai servizi proposti (rete di vendita dei biglietti, servizi Internet); informazioni sul sistema di prenotazione utilizzato, se esistono;

i)

informazioni sulla collaborazione commerciale con altri vettori aerei, se esistono;

j)

data di inizio e durata della prestazione del servizio concordato;

k)

eventuali altre informazioni di rilievo ai fini della valutazione.

Art. 11.

1)

La procedura di gara è organizzata da una commissione nominata dal Ministero dei trasporti, delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni, costituita da due rappresentanti di detto Ministero e da tre rappresentanti della Direzione generale per l'amministrazione dell'aviazione civile.

2)

L'ordinanza indica anche i membri supplenti.

3)

La composizione della commissione viene annunciata dopo la data limite per la presentazione delle candidature.

4)

Al momento della nomina, i membri della commissione dichiarano per iscritto:

1.

di non avere nessun interesse materiale nella concessione dell'accesso al mercato ai candidati;

2.

di non essere collegati, a titolo della legge sul commercio, ai vettori candidati o ai membri degli organismi di gestione o di controllo dei vettori candidati;

3.

di non avere un interesse privato, ai sensi della legge per la prevenzione e la divulgazione dei conflitti di interessi, nella designazione di uno specifico vettore aereo.

5)

La commissione esamina le candidature e i documenti pervenuti, stabilisce l'ammissibilità dei candidati alla fase di valutazione e valuta e giudica i candidati ammessi.

Art. 12.

1)

La commissione comincia la sua attività il giorno indicato nell'ordinanza con cui viene aperta la procedura di gara ed entro 30 giorni presenta una relazione preliminare sull'attività svolta.

2)

Eventuali variazioni della data e dell'ora di apertura delle candidature sono comunicate ai candidati per iscritto.

3)

La commissione apre le buste nell'ordine di ricezione e stila un elenco dei documenti contenuti.

4)

I candidati, o loro rappresentanti autorizzati, possono essere presenti alle attività della commissione di cui al paragrafo 3.

5)

La commissione verifica che i candidati rispondano ai requisiti di cui all'articolo 4 e che le candidature siano conformi ai requisiti di cui all'articolo 10.

6)

In qualunque momento la commissione può verificare le informazioni fornite dai candidati e, se necessario, chiedere che siano fornite, in forma scritta ed entro un determinato arco di tempo, prove supplementari di quanto affermato nelle candidature.

Art. 13.

1)

La commissione esclude dalla gara e non ammette alla fase di valutazione i candidati che non rispondano ai requisiti di cui all'articolo 4 o che non hanno presentato, entro la data limite di cui al paragrafo 2, i documenti richiesti ai sensi dell'articolo 10.

2)

Se la commissione rileva la mancanza di un documento richiesto ai sensi dell'articolo 10, ne dà notifica al candidato che dispone di 10 giorni dalla data di ricezione della notifica per fornire il documento mancante.

3)

Tutte le comunicazioni tra la commissione e i candidati avvengono in forma scritta. Le notifiche sono consegnate di persona con firma per ricevimento, oppure inviate tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o via fax.

Art. 14.

Durante la procedura di gara i candidati devono notificare immediatamente alla commissione eventuali variazioni nelle circostanze di cui agli articoli 4 e 10.

Art. 15.

1)

La commissione valuta i candidati mettendo a confronto le candidature e attribuendo 5 punti ad ognuno dei seguenti elementi:

1.

qualità dei servizi proposti - rotta, frequenze, tipo e configurazione dell'aeromobile, tipo di operazioni (di linea o charter; passeggeri, merci o miste; con aeromobili di proprietà/noleggiati senza equipaggio oppure noleggiati con equipaggio; code-sharing; servizi diretti o indiretti), durata dell'esercizio, continuità dell'esercizio, collegamenti del servizio concordato con altri servizi aerei, se presenti, e servizi aggiuntivi;

2.

risposta alle principali categorie di domanda del pubblico e/o di sviluppo del mercato garantendo l'accesso a nuove rotte o estendendo le rotte esistenti;

3.

vantaggi per i consumatori (ad es. servizi offerti, come vendita di biglietti e accesso dei consumatori a tali servizi);

4.

rapporto qualità/prezzo del servizio di trasporto aereo;

5.

solidità del piano economico;

6.

promozione della concorrenza tra vettori aerei, compresi i servizi forniti dai nuovi entranti;

7.

uso economicamente efficace dei diritti di traffico;

8.

contributo alla protezione dell'ambiente (riduzione dei livelli di rumore e delle emissioni nocive).

2)

La commissione stila una graduatoria dei candidati in ordine discendente in base al punteggio complessivo ottenuto per tutti i criteri. Il candidato con il punteggio più elevato si colloca al primo posto della graduatoria.

Art. 16.

1)

Le decisioni della commissione sono adottate a maggioranza dei suoi membri.

2)

La commissione prepara una relazione sui risultati della procedura di gara, che deve essere firmata da tutti i suoi membri.

3)

Qualora un membro della commissione si opponga alla decisione adottata, deve firmare la relazione e allegare alla stessa il proprio parere in forma scritta.

4)

Se, per ragioni oggettive, un membro della commissione non è in grado di svolgere le proprie mansioni e non può essere sostituito da un altro membro, il Ministero dei trasporti, delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni emette un'ordinanza con cui nomina un nuovo membro.

Art. 17.

1)

Dopo aver valutato tutte le candidature pervenute la commissione redige una relazione preliminare, che viene pubblicata sui siti Internet ufficiali del Ministero dei trasporti, delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni e della Direzione generale per l'amministrazione dell'aviazione civile.

2)

I candidati hanno la possibilità di commentare la relazione preliminare non oltre 20 giorni dalla data di pubblicazione e di trasmettere eventuali documenti supplementari. La commissione può richiedere informazioni aggiuntive rilevanti per la procedura di valutazione, fissando una data limite per l'invio, che non può superare 10 giorni dalla data di ricevimento della domanda.

3)

La commissione esamina i commenti e le informazioni inviate entro una settimana dalla data limite di cui al paragrafo 2 e prepara una relazione finale che trasmette al Ministro dei trasporti, delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni, entro tre giorni lavorativi dalla sua stesura.

Art. 18.

Non oltre cinque giorni dal ricevimento delle relazioni della commissione il Ministro dei trasporti, delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni emette un'ordinanza con cui annuncia, motivandola, la graduatoria dei candidati e indica il vettore che si colloca al primo posto ed è pertanto considerato idoneo ad essere designato per prestare il servizio concordato.

Art. 19.

1)

Se un solo candidato partecipa alla procedura di gara, il Ministro dei trasporti, delle tecnologie dell'informazione delle comunicazioni adotta la decisione con cui concede l'accesso al mercato, purché il candidato risponda ai requisiti di cui all'articolo 4 e se la candidatura contiene le informazioni e i documenti di cui all'articolo 10.

2)

La conformità è valutata dalla commissione nominata dal Ministro dei trasporti, delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 11.

3)

Se il candidato e la candidatura rispondono ai requisiti, la commissione propone che il Ministro dei trasporti, delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni dichiari il candidato idoneo ad essere designato per prestare il servizio concordato.

4)

Il Ministro dei trasporti, delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni emette l'ordinanza di cui al paragrafo 3 non oltre cinque giorni dalla conclusione dei lavori della commissione e compie le azioni necessarie per designare il candidato secondo i termini e le condizioni dell'accordo internazionale pertinente.

5)

Se il candidato e la candidatura non rispondono ai requisiti, la commissione propone che il Ministro dei trasporti, delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni emetta un'ordinanza che nega l'accesso al mercato.

Art. 20.

Il presidente della commissione notifica ai candidati, per iscritto, l'esito della procedura di gara non oltre tre giorni dopo la data in cui sono emesse le ordinanze di cui agli articoli 18 e 19.

Art. 21.

1)

Il candidato che si situa al primo posto della graduatoria viene designato per fornire il servizio concordato secondo i termini e le procedure dell'accordo internazionale pertinente.

2)

Non oltre 10 giorni dopo la data limite per la presentazione di ricorsi contro l'ordinanza di cui all'articolo 18, e se non sono stati presentati ricorsi durante tale arco di tempo, il Ministro dei trasporti, delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni compie le azioni necessarie per avviare la procedura di designazione.

Art. 22.

1)

Se il vettore aereo designato non ottiene l'autorizzazione all'esercizio dalla Parte dell'accordo internazionale deve immediatamente informare del rifiuto la Direzione generale per l'amministrazione dell'aviazione civile per iscritto.

2)

Il Direttore generale della Direzione generale per l'amministrazione dell'aviazione civile avvia uno scambio di corrispondenza con l'autorità competente della Parte dell'accordo internazionale per stabilire le ragioni del rifiuto di cui al paragrafo 1.

3)

Se il rifiuto dell'autorizzazione all'esercizio è giustificato ai sensi dell'accordo internazionale, il Ministro dei trasporti, delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni emette un'ordinanza con cui designa il candidato successivo nella graduatoria idoneo a fornire il servizio concordato e avvia la procedura necessaria per la sua designazione.

Art. 23.

Se non pervengono candidature per la partecipazione alla procedura di gara o se nessuno dei candidati risponde ai requisiti di cui all'articolo 4 o nessuno dei candidati è stato ammesso alla fase di valutazione di cui all'articolo 13, la commissione propone che il Ministro dei trasporti, delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni emetta un'ordinanza per porre termine alla procedura di gara.

CAPO VI

CONCESSIONE DELL'ACCESSO AL MERCATO IN ASSENZA DI PROCEDURA DI GARA

Art. 24.

Qualora un accordo internazionale con un paese terzo non preveda limiti ai diritti di traffico, l'accesso al mercato viene concesso senza lo svolgimento di una procedura di gara a tutti i soggetti che inviano una candidatura e che rispondono ai requisiti di cui all'articolo 4.

Art. 25.

1)

Le domande per l'accesso al mercato senza procedura di gara sono inviate alla Direzione generale per l'amministrazione dell'aviazione civile in una busta sigillata e non trasparente dal richiedente stesso, oppure da un suo rappresentante autorizzato, di persona o tramite posta. Sulla busta devono essere indicati l'indirizzo postale, il numero di telefono e, se possibile, il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica del richiedente, nonché l'indicazione della linea per cui si invia la richiesta.

2)

Nella richiesta devono essere indicati il servizio concordato, la rotta, gli orari di decollo e atterraggio, il tipo di aeromobile, la capacità prevista, la frequenza del servizio, le tariffe e i prezzi finali per il trasporto di passeggeri.

Art. 26.

Le domande trasmesse ai sensi dell'articolo 25 sono esaminate dalla Direzione generale per l'amministrazione dell'aviazione civile non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento.

Art. 27.

1)

La Direzione generale per l'amministrazione dell'aviazione civile verifica che il richiedente risponda ai requisiti di cui all'articolo 25 e rispetti le disposizioni di cui all'articolo 4.

2)

Se la domanda è formalmente corretta e il candidato risponde ai requisiti del presente regolamento, la Direzione generale per l'amministrazione dell'aviazione civile propone che il Ministro dei trasporti, delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni avvii la procedura per designare il candidato idoneo a prestare il servizio concordato.

Art. 28.

Le disposizioni di cui al capo V si applicano a tutte le questioni non trattate nel presente capo.

CAPO VII

DIRITTI E OBBLIGHI DEI VETTORI AEREI DESIGNATI

Art. 29.

1)

Il diritto di accesso al mercato per il servizio concordato viene acquisito all'entrata in vigore della decisione con cui viene designato il vettore aereo conformemente all'accordo internazionale applicabile e alla legge sull'aviazione civile.

2)

Il diritto di accesso al mercato per il servizio concordato ha durata illimitata salvo quanto diversamente previsto dalla decisione di designazione. Tale diritto non è trasferibile né cedibile.

Art. 30.

In presenza di una delle circostanze di cui all'articolo 32 o all'articolo 34, paragrafo 5, il diritto di accesso al mercato è revocato all'entrata in vigore della decisione che annulla la designazione.

Art. 31.

1)

Il vettore aereo designato comincia a fornire il servizio concordato non più tardi di sei mesi dall'entrata in vigore della decisione di designazione.

2)

Il vettore aereo designato non può interrompere la fornitura del servizio concordato per un periodo superiore a sei mesi.

3)

Se il vettore aereo designato non è in grado di fornire il servizio concordato per ragioni indipendenti dalla sua volontà, deve informarne il Ministro dei trasporti, delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni e il Direttore generale della Direzione generale per l'amministrazione dell'aviazione civile in forma scritta non oltre 7 giorni dopo il verificarsi dell'interruzione.

4)

Il vettore aereo designato deve rispettare i termini dell'accordo internazionale e della decisione di designazione e utilizzare in modo razionale i diritti che gli sono concessi.

Art. 32.

Previa consultazione del vettore designato, il Direttore generale della Direzione generale per l'amministrazione dell'aviazione civile propone che il Ministro dei trasporti, delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni avvii la procedura per revocare la designazione se il vettore aereo:

1.

comunica alla Direzione generale per l'amministrazione dell'aviazione civile che intende porre fine alla prestazione del servizio concordato;

2.

non avvia il servizio nei sei mesi successivi alla designazione, oppure interrompe la fornitura del servizio concordato per oltre sei mesi, salvo i casi in cui l'interruzione sia dovuta a ragioni indipendenti dalla sua volontà;

3.

non soddisfa più i requisiti di cui all'articolo 4, a meno che non avesse ottenuto una licenza temporanea ai sensi del regolamento (CE) n. 1008/2008, articolo 9, paragrafo 1;

4.

non rispetta i termini della decisione di designazione o dell'accordo internazionale.

CAPO VIII

CONTROLLO

Art. 33.

1)

Le verifiche della conformità al presente regolamento sono svolte ai sensi della legge sull'aviazione civile, articolo 16 ter, paragrafo 1, commi 1, 3 e 4, e articolo 13, paragrafi 2, 3, e 4.

2)

In qualunque momento la Direzione generale per l'amministrazione dell'aviazione civile può verificare che i vettori aerei designati rispettino i requisiti stabiliti dagli accordi internazionali e dal presente regolamento e che siano conformi ai termini della decisione di designazione.

Art. 34.

1)

Qualsiasi vettore aereo dell'Unione europea stabilito nel territorio della Repubblica di Bulgaria può contestare presso la Direzione generale per l'amministrazione dell'aviazione civile la designazione di un altro vettore aereo adducendo come motivazione il fatto che quest'ultimo non fa un uso razionale dei diritti di traffico concessi per la prestazione del servizio concordato soggetto a limitazioni dei diritti di traffico.

2)

Il ricorso è considerato ricevibile se viene trasmesso non prima di tre anni dall'entrata in vigore della decisione di designazione o in seguito a esame.

3)

Il Ministro dei trasporti, delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nomina una commissione ai sensi dell'articolo 11 per esaminare il ricorso entro 30 giorni dalla sua introduzione.

4)

I ricorsi contengono le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 10.

5)

La commissione propone che il Ministro dei trasporti, delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni emetta un'ordinanza per avviare una procedura di gara secondo i termini di cui al capo V se ritiene che il vettore aereo che ha presentato il ricorso possa fare un uso più razionale dei diritti di traffico rispetto al vettore aereo designato.

6)

La commissione suggerisce che il Ministro dei trasporti, delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni emetta un'ordinanza con cui nega l'apertura di una procedura di gara se ritiene che il vettore aereo che ha presentato il ricorso non possa garantire un uso più razionale dei diritti di traffico rispetto al vettore aereo designato.

Art. 35.

Le decisioni del Ministro dei trasporti, delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni e del Direttore generale della Direzione generale per l'amministrazione dell'aviazione civile possono essere oggetto di un ricorso in conformità al Codice di procedura amministrativa.

Disposizione supplementare

§ 1.

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1.

«piano economico» quanto indicato all'articolo 2, paragrafo 12, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU L 293 del 31.10.2008), di seguito: «il regolamento (CE) n. 1008/2008»;

2.

«vettore aereo della Comunità», quanto definito all'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 1008/2008;

3.

«capacità», il numero di posti che possono essere messi in vendita su un servizio concordato per un dato periodo di tempo;

4.

«accordo internazionale con un paese terzo», un accordo bilaterale o multilaterale o un accordo relativo a servizi aerei (di trasporto aereo) con un paese terzo conformemente all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 847/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo alla negoziazione e all'applicazione di accordi in materia di servizi aerei stipulati dagli Stati membri con i paesi terzi (GU L 157 del 30.4.2004);

5.

«licenza di esercizio», qualsiasi licenza rilasciata in conformità al regolamento (CE) n. 1008/2008 o del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei;

6.

«punto di esercizio», qualsiasi città/aeroporto indicato dalle Parti di un accordo internazionale, attraverso cui passa la rotta concordata;

7.

«diritti di traffico», i diritti relativi ad: accesso alle rotte, scelta dei vettori aerei, offerta di capacità o di frequenza di esercizio, sorvolo, soste tecniche, posizionamento dell'aeromobile, sostituzione dell'aeromobile, code-sharing, franchising, noleggio di aeromobile, fornitura di servizi intermodali, fornitura di trasporto passeggeri, merci e/o posta, uso delle libertà dell'aria, ecc.

Disposizioni transitorie e finali

§ 2.

Il presente regolamento è pubblicato sulla base della Legge sull'aviazione civile, articolo 7, paragrafo 3, terza frase e articolo 50, paragrafo 5.

§ 3.

Il presente regolamento stabilisce misure nazionali per l'attuazione dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 847/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo alla negoziazione e all'applicazione di accordi in materia di servizi aerei stipulati dagli Stati membri con i paesi terzi.

§ 4.

Il regolamento n. 2408 del 31 maggio 2005 relativo all'accesso ai mercati per i vettori aerei (GU della Repubblica di Bulgaria, n. 48, del 10.6.2005) è abrogato.

§ 5.

1)

I diritti di traffico limitati concessi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento possono essere utilizzati in conformità del presente regolamento e possono essere revocati sulla base di quanto previsto dal presente regolamento.

2)

In relazione alle designazioni fatte prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, il primo ricorso di cui all'articolo 34 sarà considerato ammissibile se presentato entro cinque anni dall'entrata in vigore della decisione di designazione.

§ 6.

Entro sette giorni lavorativi dopo la pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Bulgaria il Ministro dei trasporti, delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni ne invia il testo alla Commissione europea per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea come previsto dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 847/2004 relativo alla negoziazione e all'applicazione di accordi in materia di servizi aerei stipulati dagli Stati membri con i paesi terzi.

Aleksandar TSVETKOV

Il Ministro dei trasporti, delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni


V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Consiglio

23.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 163/13


Pubblico appello per la presentazione di candidature per la nomina di giudici presso il Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea

2010/C 163/04

1.

Il Consiglio ha deciso, con decisione 2004/752/CE, Euratom (1) di istituire il Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea. Il Tribunale, che si affianca al Tribunale dell'Unione europea e ha sede presso quest'ultimo, è competente a pronunciarsi in primo grado sulle controversie tra l'Unione e i suoi agenti, ai sensi dell'articolo 270 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le controversie tra gli organi o tra gli organismi e il loro personale, per le quali la competenza è attribuita alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

2.

Il Tribunale della funzione pubblica è composto di sette giudici, tra cui viene scelto il presidente. Il loro mandato dura sei anni ed è rinnovabile. I giudici sono nominati dal Consiglio, che delibera all'unanimità, previa consultazione di un comitato composto di sette personalità scelte tra ex giudici della Corte di giustizia e del Tribunale dell'Unione europea e tra giuristi di notoria competenza. Il comitato fornisce un parere sull'idoneità dei candidati all'esercizio delle funzioni di giudice del Tribunale della funzione pubblica. Esso integra il parere con un elenco di candidati che possiedono un'esperienza di alto livello adeguata alla funzione. Tale elenco dovrà comprendere un numero di candidati corrispondente almeno al doppio del numero dei giudici che dovranno essere nominati.

3.

Lo status e le condizioni generali di esercizio delle funzioni di giudice sono stabiliti dall'allegato I, articolo 5 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea. Le retribuzioni, pensioni e indennità degli stessi sono fissati dal regolamento (CE, Euratom) n. 202/2005 del Consiglio del 18 gennaio 2005, che modifica il regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale di primo grado (2).

4.

Poiché il mandato di tre giudici del Tribunale della funzione pubblica scade il 30 settembre 2011, è lanciato un appello per la presentazione di candidature in vista della nomina di tre giudici per il periodo dal 1o ottobre 2011 al 30 settembre 2017.

5.

Dal combinato disposto dell'articolo 257 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dall'allegato I, articolo 3 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, risulta che i candidati alle funzioni di giudice devono soddisfare i seguenti requisiti:

offrire tutte le garanzie di indipendenza,

possedere la capacità per l'esercizio di funzioni giurisdizionali,

avere la cittadinanza dell'Unione.

È specificato ai candidati che, oltre ai requisiti minimi, il detto comitato dovrà prendere in considerazione in particolare la capacità dei candidati di lavorare all'interno di una struttura collegiale in un ambiente internazionale e multilingue nonché la natura, l'importanza e la durata della loro esperienza inerente alle funzioni che essi dovranno esercitare.

6.

I candidati integreranno la loro candidatura con un curriculum vitae e con una lettera di motivazione nonché con fotocopie dei documenti giustificativi.

Le candidature devono essere trasmesse al seguente indirizzo:

General Secretariat of the Council of the European Union

Call for applications for the Civil Service Tribunal

Office 20 40 GM 23

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Le candidature devono essere spedite esclusivamente con lettera raccomandata, entro il 23 luglio 2010 (fa fede il timbro postale).

Per agevolare l'esame delle candidature, i candidati sono invitati a trasmettere il loro curriculum vitae e la lettera di motivazione anche per posta elettronica, preferibilmente in Word (non utilizzare il formato PDF) al seguente indirizzo:

cdstfp@consilium.europa.eu

Tale trasmissione non sostituisce la spedizione con lettera raccomandata né incide sull'ammissibilità delle candidature.


(1)  GU L 333 del 9.11.2004, pag. 7.

(2)  GU L 33 del 5.2.2005, pag. 1.


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

23.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 163/15


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.5865 — Teva/Ratiopharm)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2010/C 163/05

1.

In data 14 giugno 2010 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa Teva Pharmaceutical Industries Limited («Teva», Israele) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo esclusivo delle imprese Merckle GmbH, CT Arzneimittel GmbH e AbZ-Pharma GmbH (collettivamente denominate «gruppo Merckle/Ratiopharm» o «Ratiopharm», Germania) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Teva: sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti farmaceutici generici e di specialità medicinali, nonché di prodotti biofarmaceutici e di principi attivi per uso farmaceutico,

Ratiopharm: sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti farmaceutici generici e di prodotti biofarmaceutici.

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5865 — Teva/Ratiopharm, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).


ALTRI ATTI

Commissione europea

23.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 163/16


Pubblicazione di una domanda di modifica, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

2010/C 163/06

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (1). Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOMANDA DI MODIFICA

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

Domanda di modifica ai sensi dell’articolo 9

«CHIANTI CLASSICO»

N. CE: IT-PDO-0105-0108-05.12.2003

IGP ( ) DOP ( X )

1.   Voce del disciplinare interessata dalla modifica:

Denominazione del prodotto

Image

Descrizione del prodotto

Zona geografica

Image

Prova dell'origine

Image

Metodo di ottenimento

Legame

Etichettatura

Condizioni nazionali

Altro (da precisare)

2.   Tipo di modifica:

Image

Modifica del documento unico o della scheda riepilogativa

Modifica del disciplinare della DOP o IGP registrata per la quale né il documento unico né la scheda riepilogativa sono stati pubblicati

Modifica del disciplinare che non richiede modifiche del documento unico pubblicato [articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 510/2006]

Modifica temporanea del disciplinare derivante dall’imposizione da parte delle autorità pubbliche di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie [articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/2006]

3.   Modifica (modifiche):

3.1.   Descrizione del prodotto:

A seguito dell’emanazione del regolamento (CE) n. 640/2008 si è modificata la valutazione organolettica eliminando i termini «fruttato di oliva» e «erba e/o foglia». La nuova scheda organolettica prevede intervalli di intensità più ampi. Tali intervalli risultano più ampi dei precedenti anche in virtù delle variazioni climatiche che si sono verificate nelle ultime annate.

Nella valutazione chimica il valore dei tocoferoli è maggiore di 140 ppm ed il valore dell’acido oleico è maggiore del 72 %.

L’indicazione relativa ai tocoferoli totali che devono essere maggiori di 140 ppm, invece del valore di 150 ppm indicati nel precedente disciplinare di produzione, trova la sua giustificazione nelle caratteristiche del metodo di analisi utilizzato per tale determinazione. L’attribuzione di tale valore, 150 ppm, era avvenuta dall’analisi di una serie di campioni di olio prodotti nel territorio del Chianti Classico e dagli studi effettuati nell’arco di un decennio sulle caratteristiche qualitative dell’olio, in tale ambito i tocoferoli furono determinati con il metodo analitico messo a punto dall’Istituto per le sostanze grasse di Milano. Attualmente, invece, il Laboratorio incaricato dell’analisi qualitativa dell’olio utilizza un altro standard nel metodo analitico per la determinazione dei tocoferoli. Le differenze di rilevazione determinano una lettura, sia pur modesta, in difetto del risultato finale solo perché è variato il sistema di rilevazione. Pertanto la proposta di abbassamento del valore dei tocoferoli a 140 ppm deve essere considerata come un adeguamento analitico e non come un abbassamento del livello.

Per ciò che concerne il valore dell’acido oleico, l’andamento climatico sfavorevole di alcune stagioni ha determinato un processo di maturazione delle olive con ritardi nell’avvio dei principali fenomeni biochimici, facendo riscontrare valori inferiori di tale parametro.

3.2.   Prova dell’origine:

Si propone la modifica in questione al fine di aggiornare la scheda riepilogativa ai requisiti del regolamento (CE) n. 510/2006.

3.3.   Metodo di ottenimento:

Negli impianti di estrazione viene stabilita che la temperatura utilizzata non sia superiore ai valori di 27 °C.

Tale modifica si è resa necessaria al fine di poter commercializzare come «estratti a freddo» l’olio «Chianti Classico».

La domanda di modifica è stata presentata dal Consorzio Olio DOP Chianti Classico, Via degli Scopeti 155, Località Sant’Andrea in Percussiva, San Casciano Val di Pesa (FI).

Costituita con atto pubblico il 1o dicembre 1989 è la medesima Associazione che ha presentato la richiesta di registrazione della denominazione «Chianti Classico». Inoltre, il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «olivicoltori» che rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata. Nel medesimo Consorzio sono rappresentati anche le categorie degli «imbottigliatori» e dei «molitori».

SCHEDA RIEPILOGATIVA

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

«CHIANTI CLASSICO»

N. CE: IT-PDO-0117-0108-05.12.2003

DOP ( X ) IGP ( )

La presente scheda riepilogativa presenta a fini informativi gli elementi principali del disciplinare.

1.   Servizio competente dello Stato membro:

Nome:

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

Indirizzo:

Via XX Settembre 20

00187 Roma RM

ITALIA

Tel.

+39 0646655106

Fax

+39 0646655306

E-mail:

saco7@politicheagricole.gov.it

2.   Associazione:

Nome:

Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Chianti Classico»

Indirizzo:

Via Scopeti 155

Sant’Andrea in Percussiva

50026 San Casciano in Val di Pesa FI

ITALIA

Tel.

+39 0558228511

Fax

+39 0558228173

E-mail:

oliodop@chianticlassico.com

Composizione:

Produttori/trasformatori ( X ) altro ( )

3.   Tipo di prodotto:

Classe 1.5 —

Olio Extra Vergine di Oliva.

4.   Disciplinare:

[sintesi dei requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006].

4.1.   Nome:

«Chianti Classico»

4.2.   Descrizione:

L’olio extra vergine di oliva «Chianti Classico» è prodotto con olive di oliveti iscritti all’Albo, costituiti per almeno l’80 % da piante delle varietà Frantoio, Correggiolo, Moraiolo, Leccino, da sole o congiuntamente, ed un massimo del 20 % da piante di altre varietà della zona.

Le caratteristiche che il prodotto deve possedere all’atto dell’immissione al consumo sono le seguenti:

acidità (espressa in acido oleico) max 0,5 %,

numero di perossidi max 12 (meq di ossigeno),

estinzione all’ultravioletto K 232 max 2,1 e K 270 max 0,2,

tenore di acido oleico > del 72 %,

CMP totali (antiossidanti fenolici, metodo della Stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi) maggiori di 150 ppm,

tocoferoli totali maggiori di 140 ppm.

L’olio inoltre deve essere:

di colore da verde intenso a verde con sfumature dorate,

con aroma netto di olio di oliva e di fruttato.

In particolare la scheda di assaggio con Panel — test deve risultare:

a)

fruttato verde 3-8;

b)

amaro 2-8;

c)

piccante 2-8.

4.3.   Zona geografica:

La zona di produzione dell'olio del «Chianti Classico» comprende, nelle provincie di Siena e di Firenze, i territori amministrativi dei seguenti Comuni: Castellina in Chianti, Gaiole in Chianti, Radda in Chianti e Greve in Chianti per l’intera superficie, Castelnuovo Berardenga limitatamente ai territori di S. Giusmé e Vagliagli, nonché determinate parti dei Comuni di Barberino Val d’Elsa, Poggibonsi, San Casciano in Val di Pesa e Tavarnelle Val di Pesa.

Tale zona corrisponde a quella delimitata per il territorio del vino «Chianti Classico», già descritta nel decreto interministeriale del 31 luglio 1932, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Republica Italiana n. 209 del 9 settembre 1932.

4.4.   Prova dell’origine:

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna i prodotti in entrata ed i prodotti in uscita. A tal fine è obbligatoria da parte di tutti i soggetti coinvolti nella filiera, la compilazione di appositi documenti di trasporto previsti dal piano di controllo. I documenti di trasporto devono accompagnare gli spostamenti di ogni partita di olive e/o di olio, devono indicare tutte le informazioni necessarie a garantire l’origine del prodotto di cui al punto 4.3 e devono essere consultabili dall’organismo di controllo nell’ambito delle verifiche ispettive. In questo modo, e attraverso l’iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall’organismo di controllo, degli oliveti, dei produttori, dei frantoiani e degli imbottigliatori, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

4.5.   Metodo di ottenimento:

La coltivazione dell’olivo in questa zona è compresa tra le isoiete di 650 mm ed 850 mm, le isoterme di 12,5 °C e 15 °C, in oliveti con altitudine superiore ai 200 m slm, su suoli collinari a pH subalcalino. Sono esclusi dalla produzione dell’olio del «Chianti Classico», gli oliveti non conformi o locati in fasce del territorio ove non è possibile garantirne la corretta conduzione od ove le caratteristiche ambientali e di suolo sono dissimili dal resto del territorio.

Le olive devono essere direttamente staccate dalla pianta, raccolte eventualmente su reti o teli, trasportate e conservate in cassette sovrapponibili forate su 5 lati, in strati non superiori ai 30 cm. L’eventuale conservazione delle olive deve avvenire in appositi locali freschi e ventilati e per non più di tre giorni dalla raccolta. Il trasporto al frantoio può avvenire nelle stesse cassette o in altri recipienti idonei. E’ vietato l’uso di sacchi o balle.

La conservazione nei frantoi prima della molitura, deve avvenire in locali ed in contenitori idonei a garantire la conservazione delle caratteristiche di pregio del prodotto conferito.

La trasformazione delle olive deve avvenire entro le ventiquattro ore dal conferimento nei frantoi, che devono essere situati nell’ambito della zona di produzione.

L'estrazione dell’olio del «Chianti Classico» deve essere fatta, dopo lavaggio delle olive con acqua a temperatura ambiente, con metodi meccanici e fisici leali e costanti, che prevedano una temperatura degli impianti di estrazione non superiori a 27 gradi, metodi in ogni modo accertati come idonei a non modificare le caratteristiche fisico-chimiche ed organolettiche tipiche e tradizionali.

Per ogni specifico produttore, od altro avente diritto, è ammessa la miscelazione di partite successive di trasformazione delle olive per la stessa unità aziendale. Nell’ambito del territorio di cui punto 4.3, sono consentiti il trasferimento e la miscelazione anche a produttori diversi per partite di olive e di olio in possesso dei requisiti previsti nel disciplinare stesso. In nessun caso l’olio «Chianti Classico» può essere mescolato ad altri oli, anche extravergini, in ogni modo prodotti fuori dell'area di cui al punto 4.3, o anche ottenuti nella stessa zona ma in anni precedenti o per partite ricavate da olive staccate dopo la data di raccolta prevista al 31 dicembre di ogni anno.

La produzione di olio non può superare 650 chilogrammi per ettaro per oliveti con densità di almeno 200 piante.

Per gli impianti con densità inferiore, la produzione non può superare 3,25 chilogrammi a pianta.

L'olio del «Chianti Classico» deve essere prodotto esclusivamente con olive sane, ottenute secondo le più adeguate norme agronomiche.

I locali ed i recipienti di stoccaggio dell’olio devono essere tali da garantire la conservazione ottimale del prodotto.

L'olio conforme alle norme del disciplinare deve essere imbottigliato entro tre mesi dalla avvenuta notifica di idoneità. Trascorso tale periodo, l’olio per essere imbottigliato, dovrà essere sottoposto nuovamente alla pratica della campionatura.

E’ consentito l’imbottigliamento dell’olio del «Chianti Classico» sino al 31 ottobre dell’anno successivo a quello di produzione e la immissione al consumo al successivo mese di febbraio.

L’annata di produzione deve essere sempre chiaramente evidenziata nella etichettatura dell’olio del «Chianti Classico».

L'olio del «Chianti Classico» dovrà essere confezionato nella zona di produzione, in contenitori di vetro, nei volumi definiti e con quantità nominali fino a 5 (cinque) litri; per confezioni da tre a cinque litri possono essere utilizzati anche contenitori metallici. Le confezioni devono essere chiuse ermeticamente, in modo che l’apertura rompa il sigillo di garanzia.

4.6.   Legame:

Il prodotto deve le sue caratteristiche alle particolari condizioni pedoclimatiche della regione. La zona è una placca abbastanza omogenea per terreno e clima, caratterizzata da autunni tiepidi ed asciutti (prima di dicembre, poche piogge anche se ad alta intensità), notoriamente idonei a fornire carattere e gusto all’olio; inoltre, la raccolta precoce tradizionalmente necessaria per sfuggire alle prime gelate autunnali che possono danneggiare i frutti, anche se penalizza la quantità, contribuisce a dare quel «vigore» organolettico per cui l’olio è caratteristico.

L’ambiente, nel suo insieme, è al limite di coltivazione (isoterme 13 e 14,5), e questo influenza anche il ciclo di fruttificazione, con raccolta di frutti all’inizio della maturazione e, tradizionalmente, staccati direttamente dalla pianta; le esigenze termiche determinano anche la forma della pianta (in genere vaso aperto) e quindi anche la distribuzione del calore e della luce nella chioma.

Il territorio ha specifiche peculiarità climatiche ed idrogeologiche ed è geograficamente ben definito fin dal 1300.

L’olio del «Chianti Classico» ha una tradizione secolare tramandata di generazione in generazione; incrementi demografici, motivi religiosi legati a riti e cerimonie che imponevano l’uso dell’olio, e non ultimo motivi nutrizionali legati al regime alimentare delle popolazioni che vivevano tra Siena e Firenze, determinarono con il passare degli anni un forte impulso alla produzione di olio di oliva, trasformando ampie zone boschive in oliveti e vigneti contribuendo alla esaltazione dello straordinario fascino del paesaggio toscano racchiuso tra le città di Firenze e Siena.

Un riconoscimento ancora più specifico alla zona di produzione fu la promulgazione di un editto del 1716 con il quale il Duca Cosimo III tracciava gli attuali confini del territorio per riconoscere il pregio e la peculiarità delle produzioni viticole ed olivicole della zona; una sorta di DOP «ante litteram». Nel 1819, il «trattato teorico-pratico completo sull’ulivo» di G. Tavanti elencava già le principali varietà esistenti nella zona del Chianti Classico.

Le pratiche colturali, le particolari condizioni pedoclimatiche della zona e le specifiche conoscenze e ricerche legate alla coltura di queste piante contribuiscono all’ottenimento di olio extravergine di ottima qualità e dalle particolari caratteristiche.

4.7.   Organismo di controllo:

Nome:

Camera di Commercio Industria, Agricoltura e Artigianato di Firenze Servizio attività e promozione agricoltura. Ufficio certificazioni olio d’oliva e altri prodotti tipici

Indirizzo:

Piazza dei Giudici 3

50122 Firenze FI

ITALIA

Tel.

+39 0552795507

Fax

+39 0552795522

E-mail:

4.8.   Etichettatura:

Sulle etichette dei contenitori, oltre alle normali dizioni previste dalle leggi e dalle norme commerciali, deve essere riportata la dizione «Olio Extravergine di Oliva Chianti Classico», seguita immediatamente dalla dicitura «Denominazione di Origine Protetta», riportando evidente e con caratteri indelebili l’annata di produzione.

Alla denominazione è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal disciplinare. E’ tuttavia consentito l’uso di marchi di consorzi, nomi di aziende, tenute, fattorie ed indicazioni toponomastiche che fanno riferimento a località veritiere di produzione delle olive.

Il nome della denominazione deve figurare in etichetta in caratteri chiari, indelebili, con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell’etichetta; i caratteri grafici per le eventuali diciture aggiuntive non potranno in ogni modo superare il 50 % della dicitura di denominazione prevista.


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.