ISSN 1725-2466 doi:10.3000/17252466.C_2010.163.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 163 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
53o anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2010/C 163/01 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5872 — Warburg Pincus/Poundland) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2010/C 163/02 |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI |
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2010/C 163/03 |
Procedura nazionale per l'attribuzione di diritti limitati di traffico aereo in Bulgaria |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI |
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Consiglio |
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2010/C 163/04 |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2010/C 163/05 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5865 — Teva/Ratiopharm) ( 1 ) |
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ALTRI ATTI |
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Commissione europea |
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2010/C 163/06 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
23.6.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 163/1 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.5872 — Warburg Pincus/Poundland)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2010/C 163/01
In data 14 giugno 2010 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32010M5872. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
23.6.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 163/2 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
22 giugno 2010
2010/C 163/02
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,2258 |
JPY |
yen giapponesi |
111,09 |
DKK |
corone danesi |
7,4419 |
GBP |
sterline inglesi |
0,83400 |
SEK |
corone svedesi |
9,5580 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,3622 |
ISK |
corone islandesi |
|
NOK |
corone norvegesi |
7,9330 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
25,788 |
EEK |
corone estoni |
15,6466 |
HUF |
fiorini ungheresi |
280,43 |
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
LVL |
lats lettoni |
0,7084 |
PLN |
zloty polacchi |
4,0601 |
RON |
leu rumeni |
4,2315 |
TRY |
lire turche |
1,9165 |
AUD |
dollari australiani |
1,4012 |
CAD |
dollari canadesi |
1,2533 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
9,5379 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,7364 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,6945 |
KRW |
won sudcoreani |
1 449,75 |
ZAR |
rand sudafricani |
9,2792 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
8,3521 |
HRK |
kuna croata |
7,2010 |
IDR |
rupia indonesiana |
11 061,54 |
MYR |
ringgit malese |
3,9403 |
PHP |
peso filippino |
55,998 |
RUB |
rublo russo |
38,0075 |
THB |
baht thailandese |
39,630 |
BRL |
real brasiliano |
2,1749 |
MXN |
peso messicano |
15,3960 |
INR |
rupia indiana |
56,7440 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
23.6.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 163/3 |
Procedura nazionale per l'attribuzione di diritti limitati di traffico aereo in Bulgaria
2010/C 163/03
Conformemente all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 847/2004 relativo alla negoziazione e all'applicazione di accordi in materia di servizi aerei stipulati dagli Stati membri con i paesi terzi, la Commissione europea pubblica la procedura nazionale di seguito riportata affinché sia diffusa presso tutti i titolari dell'Unione europea di diritti di traffico interessati, nella misura in cui essi siano limitati da accordi in materia di servizi aerei stipulati con paesi terzi.
MINISTERO DEI TRASPORTI, DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI
REGOLAMENTO N. 847
del 15 gennaio 2010
che istituisce una procedura nazionale per concedere ai vettori aerei dell'Unione europea stabiliti nella Repubblica di Bulgaria l'accesso al mercato dei servizi aerei concordati nell'ambito di accordi internazionali conclusi tra la Repubblica di Bulgaria e paesi terzi
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. |
Il presente regolamento stabilisce i termini e le procedure per concedere ai vettori aerei dell'Unione europea stabiliti nella Repubblica di Bulgaria l'accesso al mercato dei servizi aerei concordati nell'ambito di accordi internazionali conclusi tra la Repubblica di Bulgaria e paesi terzi. |
Art. 2. |
Qualora un accordo internazionale concluso con un paese terzo preveda limitazioni al numero di vettori aerei idonei ad essere designati per prestare un servizio concordato o per l'utilizzo di diritti di traffico, come: limitazioni alla frequenza delle operazioni, la capacità offerta o il numero di punti da servire, l'accesso al mercato per un servizio concordato deve essere concesso al termine di una procedura di gara svolta in conformità al presente regolamento. |
CAPO II
INFORMAZIONI
Art. 3. |
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CAPO III
CONDIZIONI GENERALI PER OTTENERE L'ACCESSO AL MERCATO
Art. 4. |
L'accesso al mercato per un servizio concordato può essere concesso a qualunque vettore aereo dell'Unione europea stabilito nella Repubblica di Bulgaria che:
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CAPO IV
DOMANDA PRELIMINARE DI DESIGNAZIONE
Art. 5. |
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Art. 6. |
Qualora il servizio per cui viene presentata la domanda sia soggetto a limitazioni dei diritti di traffico, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda preliminare il Ministero dei trasporti, delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni emette un'ordinanza con cui avvia una procedura di gara. |
Art. 7. |
Qualora il servizio concordato per il quale viene presentata la domanda non sia soggetto a limitazioni dei diritti di traffico, l'accesso al mercato è concesso senza procedura di gara, ai sensi del capo VI. |
CAPO V
PROCEDURA DI GARA PER L'ACCESSO AL MERCATO
Art. 8. |
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Art. 9. |
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Art. 10. |
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Art. 11. |
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Art. 12. |
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Art. 13. |
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Art. 14. |
Durante la procedura di gara i candidati devono notificare immediatamente alla commissione eventuali variazioni nelle circostanze di cui agli articoli 4 e 10. |
Art. 15. |
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Art. 16. |
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Art. 17. |
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Art. 18. |
Non oltre cinque giorni dal ricevimento delle relazioni della commissione il Ministro dei trasporti, delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni emette un'ordinanza con cui annuncia, motivandola, la graduatoria dei candidati e indica il vettore che si colloca al primo posto ed è pertanto considerato idoneo ad essere designato per prestare il servizio concordato. |
Art. 19. |
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Art. 20. |
Il presidente della commissione notifica ai candidati, per iscritto, l'esito della procedura di gara non oltre tre giorni dopo la data in cui sono emesse le ordinanze di cui agli articoli 18 e 19. |
Art. 21. |
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Art. 22. |
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Art. 23. |
Se non pervengono candidature per la partecipazione alla procedura di gara o se nessuno dei candidati risponde ai requisiti di cui all'articolo 4 o nessuno dei candidati è stato ammesso alla fase di valutazione di cui all'articolo 13, la commissione propone che il Ministro dei trasporti, delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni emetta un'ordinanza per porre termine alla procedura di gara. |
CAPO VI
CONCESSIONE DELL'ACCESSO AL MERCATO IN ASSENZA DI PROCEDURA DI GARA
Art. 24. |
Qualora un accordo internazionale con un paese terzo non preveda limiti ai diritti di traffico, l'accesso al mercato viene concesso senza lo svolgimento di una procedura di gara a tutti i soggetti che inviano una candidatura e che rispondono ai requisiti di cui all'articolo 4. |
Art. 25. |
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Art. 26. |
Le domande trasmesse ai sensi dell'articolo 25 sono esaminate dalla Direzione generale per l'amministrazione dell'aviazione civile non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento. |
Art. 27. |
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Art. 28. |
Le disposizioni di cui al capo V si applicano a tutte le questioni non trattate nel presente capo. |
CAPO VII
DIRITTI E OBBLIGHI DEI VETTORI AEREI DESIGNATI
Art. 29. |
|
Art. 30. |
In presenza di una delle circostanze di cui all'articolo 32 o all'articolo 34, paragrafo 5, il diritto di accesso al mercato è revocato all'entrata in vigore della decisione che annulla la designazione. |
Art. 31. |
|
Art. 32. |
Previa consultazione del vettore designato, il Direttore generale della Direzione generale per l'amministrazione dell'aviazione civile propone che il Ministro dei trasporti, delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni avvii la procedura per revocare la designazione se il vettore aereo:
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CAPO VIII
CONTROLLO
Art. 33. |
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Art. 34. |
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Art. 35. |
Le decisioni del Ministro dei trasporti, delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni e del Direttore generale della Direzione generale per l'amministrazione dell'aviazione civile possono essere oggetto di un ricorso in conformità al Codice di procedura amministrativa. |
Disposizione supplementare
§ 1. |
Ai fini del presente regolamento si intende per:
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Disposizioni transitorie e finali
§ 2. |
Il presente regolamento è pubblicato sulla base della Legge sull'aviazione civile, articolo 7, paragrafo 3, terza frase e articolo 50, paragrafo 5. |
§ 3. |
Il presente regolamento stabilisce misure nazionali per l'attuazione dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 847/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo alla negoziazione e all'applicazione di accordi in materia di servizi aerei stipulati dagli Stati membri con i paesi terzi. |
§ 4. |
Il regolamento n. 2408 del 31 maggio 2005 relativo all'accesso ai mercati per i vettori aerei (GU della Repubblica di Bulgaria, n. 48, del 10.6.2005) è abrogato. |
§ 5. |
|
§ 6. |
Entro sette giorni lavorativi dopo la pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Bulgaria il Ministro dei trasporti, delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni ne invia il testo alla Commissione europea per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea come previsto dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 847/2004 relativo alla negoziazione e all'applicazione di accordi in materia di servizi aerei stipulati dagli Stati membri con i paesi terzi. |
Aleksandar TSVETKOV
Il Ministro dei trasporti, delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni
V Avvisi
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Consiglio
23.6.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 163/13 |
Pubblico appello per la presentazione di candidature per la nomina di giudici presso il Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea
2010/C 163/04
1. |
Il Consiglio ha deciso, con decisione 2004/752/CE, Euratom (1) di istituire il Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea. Il Tribunale, che si affianca al Tribunale dell'Unione europea e ha sede presso quest'ultimo, è competente a pronunciarsi in primo grado sulle controversie tra l'Unione e i suoi agenti, ai sensi dell'articolo 270 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le controversie tra gli organi o tra gli organismi e il loro personale, per le quali la competenza è attribuita alla Corte di giustizia dell'Unione europea. |
2. |
Il Tribunale della funzione pubblica è composto di sette giudici, tra cui viene scelto il presidente. Il loro mandato dura sei anni ed è rinnovabile. I giudici sono nominati dal Consiglio, che delibera all'unanimità, previa consultazione di un comitato composto di sette personalità scelte tra ex giudici della Corte di giustizia e del Tribunale dell'Unione europea e tra giuristi di notoria competenza. Il comitato fornisce un parere sull'idoneità dei candidati all'esercizio delle funzioni di giudice del Tribunale della funzione pubblica. Esso integra il parere con un elenco di candidati che possiedono un'esperienza di alto livello adeguata alla funzione. Tale elenco dovrà comprendere un numero di candidati corrispondente almeno al doppio del numero dei giudici che dovranno essere nominati. |
3. |
Lo status e le condizioni generali di esercizio delle funzioni di giudice sono stabiliti dall'allegato I, articolo 5 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea. Le retribuzioni, pensioni e indennità degli stessi sono fissati dal regolamento (CE, Euratom) n. 202/2005 del Consiglio del 18 gennaio 2005, che modifica il regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale di primo grado (2). |
4. |
Poiché il mandato di tre giudici del Tribunale della funzione pubblica scade il 30 settembre 2011, è lanciato un appello per la presentazione di candidature in vista della nomina di tre giudici per il periodo dal 1o ottobre 2011 al 30 settembre 2017. |
5. |
Dal combinato disposto dell'articolo 257 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dall'allegato I, articolo 3 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, risulta che i candidati alle funzioni di giudice devono soddisfare i seguenti requisiti:
È specificato ai candidati che, oltre ai requisiti minimi, il detto comitato dovrà prendere in considerazione in particolare la capacità dei candidati di lavorare all'interno di una struttura collegiale in un ambiente internazionale e multilingue nonché la natura, l'importanza e la durata della loro esperienza inerente alle funzioni che essi dovranno esercitare. |
6. |
I candidati integreranno la loro candidatura con un curriculum vitae e con una lettera di motivazione nonché con fotocopie dei documenti giustificativi.
Le candidature devono essere spedite esclusivamente con lettera raccomandata, entro il 23 luglio 2010 (fa fede il timbro postale). Per agevolare l'esame delle candidature, i candidati sono invitati a trasmettere il loro curriculum vitae e la lettera di motivazione anche per posta elettronica, preferibilmente in Word (non utilizzare il formato PDF) al seguente indirizzo: cdstfp@consilium.europa.eu Tale trasmissione non sostituisce la spedizione con lettera raccomandata né incide sull'ammissibilità delle candidature. |
(1) GU L 333 del 9.11.2004, pag. 7.
(2) GU L 33 del 5.2.2005, pag. 1.
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
23.6.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 163/15 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.5865 — Teva/Ratiopharm)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2010/C 163/05
1. |
In data 14 giugno 2010 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa Teva Pharmaceutical Industries Limited («Teva», Israele) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo esclusivo delle imprese Merckle GmbH, CT Arzneimittel GmbH e AbZ-Pharma GmbH (collettivamente denominate «gruppo Merckle/Ratiopharm» o «Ratiopharm», Germania) mediante acquisto di quote. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5865 — Teva/Ratiopharm, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).
ALTRI ATTI
Commissione europea
23.6.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 163/16 |
Pubblicazione di una domanda di modifica, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari
2010/C 163/06
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (1). Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione.
DOMANDA DI MODIFICA
REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO
Domanda di modifica ai sensi dell’articolo 9
«CHIANTI CLASSICO»
N. CE: IT-PDO-0105-0108-05.12.2003
IGP ( ) DOP ( X )
1. Voce del disciplinare interessata dalla modifica:
— |
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Denominazione del prodotto |
— |
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Descrizione del prodotto |
— |
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Zona geografica |
— |
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Prova dell'origine |
— |
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Metodo di ottenimento |
— |
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Legame |
— |
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Etichettatura |
— |
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Condizioni nazionali |
— |
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Altro (da precisare) |
2. Tipo di modifica:
— |
|
Modifica del documento unico o della scheda riepilogativa |
— |
|
Modifica del disciplinare della DOP o IGP registrata per la quale né il documento unico né la scheda riepilogativa sono stati pubblicati |
— |
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Modifica del disciplinare che non richiede modifiche del documento unico pubblicato [articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 510/2006] |
— |
|
Modifica temporanea del disciplinare derivante dall’imposizione da parte delle autorità pubbliche di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie [articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/2006] |
3. Modifica (modifiche):
3.1. Descrizione del prodotto:
A seguito dell’emanazione del regolamento (CE) n. 640/2008 si è modificata la valutazione organolettica eliminando i termini «fruttato di oliva» e «erba e/o foglia». La nuova scheda organolettica prevede intervalli di intensità più ampi. Tali intervalli risultano più ampi dei precedenti anche in virtù delle variazioni climatiche che si sono verificate nelle ultime annate.
Nella valutazione chimica il valore dei tocoferoli è maggiore di 140 ppm ed il valore dell’acido oleico è maggiore del 72 %.
L’indicazione relativa ai tocoferoli totali che devono essere maggiori di 140 ppm, invece del valore di 150 ppm indicati nel precedente disciplinare di produzione, trova la sua giustificazione nelle caratteristiche del metodo di analisi utilizzato per tale determinazione. L’attribuzione di tale valore, 150 ppm, era avvenuta dall’analisi di una serie di campioni di olio prodotti nel territorio del Chianti Classico e dagli studi effettuati nell’arco di un decennio sulle caratteristiche qualitative dell’olio, in tale ambito i tocoferoli furono determinati con il metodo analitico messo a punto dall’Istituto per le sostanze grasse di Milano. Attualmente, invece, il Laboratorio incaricato dell’analisi qualitativa dell’olio utilizza un altro standard nel metodo analitico per la determinazione dei tocoferoli. Le differenze di rilevazione determinano una lettura, sia pur modesta, in difetto del risultato finale solo perché è variato il sistema di rilevazione. Pertanto la proposta di abbassamento del valore dei tocoferoli a 140 ppm deve essere considerata come un adeguamento analitico e non come un abbassamento del livello.
Per ciò che concerne il valore dell’acido oleico, l’andamento climatico sfavorevole di alcune stagioni ha determinato un processo di maturazione delle olive con ritardi nell’avvio dei principali fenomeni biochimici, facendo riscontrare valori inferiori di tale parametro.
3.2. Prova dell’origine:
Si propone la modifica in questione al fine di aggiornare la scheda riepilogativa ai requisiti del regolamento (CE) n. 510/2006.
3.3. Metodo di ottenimento:
Negli impianti di estrazione viene stabilita che la temperatura utilizzata non sia superiore ai valori di 27 °C.
Tale modifica si è resa necessaria al fine di poter commercializzare come «estratti a freddo» l’olio «Chianti Classico».
La domanda di modifica è stata presentata dal Consorzio Olio DOP Chianti Classico, Via degli Scopeti 155, Località Sant’Andrea in Percussiva, San Casciano Val di Pesa (FI).
Costituita con atto pubblico il 1o dicembre 1989 è la medesima Associazione che ha presentato la richiesta di registrazione della denominazione «Chianti Classico». Inoltre, il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «olivicoltori» che rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata. Nel medesimo Consorzio sono rappresentati anche le categorie degli «imbottigliatori» e dei «molitori».
SCHEDA RIEPILOGATIVA
REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO
«CHIANTI CLASSICO»
N. CE: IT-PDO-0117-0108-05.12.2003
DOP ( X ) IGP ( )
La presente scheda riepilogativa presenta a fini informativi gli elementi principali del disciplinare.
1. Servizio competente dello Stato membro:
Nome: |
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali |
|||
Indirizzo: |
|
|||
Tel. |
+39 0646655106 |
|||
Fax |
+39 0646655306 |
|||
E-mail: |
saco7@politicheagricole.gov.it |
2. Associazione:
Nome: |
Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Chianti Classico» |
||||
Indirizzo: |
|
||||
Tel. |
+39 0558228511 |
||||
Fax |
+39 0558228173 |
||||
E-mail: |
oliodop@chianticlassico.com |
||||
Composizione: |
Produttori/trasformatori ( X ) altro ( ) |
3. Tipo di prodotto:
Classe 1.5 — |
Olio Extra Vergine di Oliva. |
4. Disciplinare:
[sintesi dei requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006].
4.1. Nome:
«Chianti Classico»
4.2. Descrizione:
L’olio extra vergine di oliva «Chianti Classico» è prodotto con olive di oliveti iscritti all’Albo, costituiti per almeno l’80 % da piante delle varietà Frantoio, Correggiolo, Moraiolo, Leccino, da sole o congiuntamente, ed un massimo del 20 % da piante di altre varietà della zona.
Le caratteristiche che il prodotto deve possedere all’atto dell’immissione al consumo sono le seguenti:
— |
acidità (espressa in acido oleico) max 0,5 %, |
— |
numero di perossidi max 12 (meq di ossigeno), |
— |
estinzione all’ultravioletto K 232 max 2,1 e K 270 max 0,2, |
— |
tenore di acido oleico > del 72 %, |
— |
CMP totali (antiossidanti fenolici, metodo della Stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi) maggiori di 150 ppm, |
— |
tocoferoli totali maggiori di 140 ppm. |
L’olio inoltre deve essere:
— |
di colore da verde intenso a verde con sfumature dorate, |
— |
con aroma netto di olio di oliva e di fruttato. |
In particolare la scheda di assaggio con Panel — test deve risultare:
a) |
fruttato verde 3-8; |
b) |
amaro 2-8; |
c) |
piccante 2-8. |
4.3. Zona geografica:
La zona di produzione dell'olio del «Chianti Classico» comprende, nelle provincie di Siena e di Firenze, i territori amministrativi dei seguenti Comuni: Castellina in Chianti, Gaiole in Chianti, Radda in Chianti e Greve in Chianti per l’intera superficie, Castelnuovo Berardenga limitatamente ai territori di S. Giusmé e Vagliagli, nonché determinate parti dei Comuni di Barberino Val d’Elsa, Poggibonsi, San Casciano in Val di Pesa e Tavarnelle Val di Pesa.
Tale zona corrisponde a quella delimitata per il territorio del vino «Chianti Classico», già descritta nel decreto interministeriale del 31 luglio 1932, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Republica Italiana n. 209 del 9 settembre 1932.
4.4. Prova dell’origine:
Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna i prodotti in entrata ed i prodotti in uscita. A tal fine è obbligatoria da parte di tutti i soggetti coinvolti nella filiera, la compilazione di appositi documenti di trasporto previsti dal piano di controllo. I documenti di trasporto devono accompagnare gli spostamenti di ogni partita di olive e/o di olio, devono indicare tutte le informazioni necessarie a garantire l’origine del prodotto di cui al punto 4.3 e devono essere consultabili dall’organismo di controllo nell’ambito delle verifiche ispettive. In questo modo, e attraverso l’iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall’organismo di controllo, degli oliveti, dei produttori, dei frantoiani e degli imbottigliatori, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.
4.5. Metodo di ottenimento:
La coltivazione dell’olivo in questa zona è compresa tra le isoiete di 650 mm ed 850 mm, le isoterme di 12,5 °C e 15 °C, in oliveti con altitudine superiore ai 200 m slm, su suoli collinari a pH subalcalino. Sono esclusi dalla produzione dell’olio del «Chianti Classico», gli oliveti non conformi o locati in fasce del territorio ove non è possibile garantirne la corretta conduzione od ove le caratteristiche ambientali e di suolo sono dissimili dal resto del territorio.
Le olive devono essere direttamente staccate dalla pianta, raccolte eventualmente su reti o teli, trasportate e conservate in cassette sovrapponibili forate su 5 lati, in strati non superiori ai 30 cm. L’eventuale conservazione delle olive deve avvenire in appositi locali freschi e ventilati e per non più di tre giorni dalla raccolta. Il trasporto al frantoio può avvenire nelle stesse cassette o in altri recipienti idonei. E’ vietato l’uso di sacchi o balle.
La conservazione nei frantoi prima della molitura, deve avvenire in locali ed in contenitori idonei a garantire la conservazione delle caratteristiche di pregio del prodotto conferito.
La trasformazione delle olive deve avvenire entro le ventiquattro ore dal conferimento nei frantoi, che devono essere situati nell’ambito della zona di produzione.
L'estrazione dell’olio del «Chianti Classico» deve essere fatta, dopo lavaggio delle olive con acqua a temperatura ambiente, con metodi meccanici e fisici leali e costanti, che prevedano una temperatura degli impianti di estrazione non superiori a 27 gradi, metodi in ogni modo accertati come idonei a non modificare le caratteristiche fisico-chimiche ed organolettiche tipiche e tradizionali.
Per ogni specifico produttore, od altro avente diritto, è ammessa la miscelazione di partite successive di trasformazione delle olive per la stessa unità aziendale. Nell’ambito del territorio di cui punto 4.3, sono consentiti il trasferimento e la miscelazione anche a produttori diversi per partite di olive e di olio in possesso dei requisiti previsti nel disciplinare stesso. In nessun caso l’olio «Chianti Classico» può essere mescolato ad altri oli, anche extravergini, in ogni modo prodotti fuori dell'area di cui al punto 4.3, o anche ottenuti nella stessa zona ma in anni precedenti o per partite ricavate da olive staccate dopo la data di raccolta prevista al 31 dicembre di ogni anno.
La produzione di olio non può superare 650 chilogrammi per ettaro per oliveti con densità di almeno 200 piante.
Per gli impianti con densità inferiore, la produzione non può superare 3,25 chilogrammi a pianta.
L'olio del «Chianti Classico» deve essere prodotto esclusivamente con olive sane, ottenute secondo le più adeguate norme agronomiche.
I locali ed i recipienti di stoccaggio dell’olio devono essere tali da garantire la conservazione ottimale del prodotto.
L'olio conforme alle norme del disciplinare deve essere imbottigliato entro tre mesi dalla avvenuta notifica di idoneità. Trascorso tale periodo, l’olio per essere imbottigliato, dovrà essere sottoposto nuovamente alla pratica della campionatura.
E’ consentito l’imbottigliamento dell’olio del «Chianti Classico» sino al 31 ottobre dell’anno successivo a quello di produzione e la immissione al consumo al successivo mese di febbraio.
L’annata di produzione deve essere sempre chiaramente evidenziata nella etichettatura dell’olio del «Chianti Classico».
L'olio del «Chianti Classico» dovrà essere confezionato nella zona di produzione, in contenitori di vetro, nei volumi definiti e con quantità nominali fino a 5 (cinque) litri; per confezioni da tre a cinque litri possono essere utilizzati anche contenitori metallici. Le confezioni devono essere chiuse ermeticamente, in modo che l’apertura rompa il sigillo di garanzia.
4.6. Legame:
Il prodotto deve le sue caratteristiche alle particolari condizioni pedoclimatiche della regione. La zona è una placca abbastanza omogenea per terreno e clima, caratterizzata da autunni tiepidi ed asciutti (prima di dicembre, poche piogge anche se ad alta intensità), notoriamente idonei a fornire carattere e gusto all’olio; inoltre, la raccolta precoce tradizionalmente necessaria per sfuggire alle prime gelate autunnali che possono danneggiare i frutti, anche se penalizza la quantità, contribuisce a dare quel «vigore» organolettico per cui l’olio è caratteristico.
L’ambiente, nel suo insieme, è al limite di coltivazione (isoterme 13 e 14,5), e questo influenza anche il ciclo di fruttificazione, con raccolta di frutti all’inizio della maturazione e, tradizionalmente, staccati direttamente dalla pianta; le esigenze termiche determinano anche la forma della pianta (in genere vaso aperto) e quindi anche la distribuzione del calore e della luce nella chioma.
Il territorio ha specifiche peculiarità climatiche ed idrogeologiche ed è geograficamente ben definito fin dal 1300.
L’olio del «Chianti Classico» ha una tradizione secolare tramandata di generazione in generazione; incrementi demografici, motivi religiosi legati a riti e cerimonie che imponevano l’uso dell’olio, e non ultimo motivi nutrizionali legati al regime alimentare delle popolazioni che vivevano tra Siena e Firenze, determinarono con il passare degli anni un forte impulso alla produzione di olio di oliva, trasformando ampie zone boschive in oliveti e vigneti contribuendo alla esaltazione dello straordinario fascino del paesaggio toscano racchiuso tra le città di Firenze e Siena.
Un riconoscimento ancora più specifico alla zona di produzione fu la promulgazione di un editto del 1716 con il quale il Duca Cosimo III tracciava gli attuali confini del territorio per riconoscere il pregio e la peculiarità delle produzioni viticole ed olivicole della zona; una sorta di DOP «ante litteram». Nel 1819, il «trattato teorico-pratico completo sull’ulivo» di G. Tavanti elencava già le principali varietà esistenti nella zona del Chianti Classico.
Le pratiche colturali, le particolari condizioni pedoclimatiche della zona e le specifiche conoscenze e ricerche legate alla coltura di queste piante contribuiscono all’ottenimento di olio extravergine di ottima qualità e dalle particolari caratteristiche.
4.7. Organismo di controllo:
Nome: |
Camera di Commercio Industria, Agricoltura e Artigianato di Firenze Servizio attività e promozione agricoltura. Ufficio certificazioni olio d’oliva e altri prodotti tipici |
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Indirizzo: |
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Tel. |
+39 0552795507 |
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Fax |
+39 0552795522 |
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E-mail: |
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4.8. Etichettatura:
Sulle etichette dei contenitori, oltre alle normali dizioni previste dalle leggi e dalle norme commerciali, deve essere riportata la dizione «Olio Extravergine di Oliva Chianti Classico», seguita immediatamente dalla dicitura «Denominazione di Origine Protetta», riportando evidente e con caratteri indelebili l’annata di produzione.
Alla denominazione è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal disciplinare. E’ tuttavia consentito l’uso di marchi di consorzi, nomi di aziende, tenute, fattorie ed indicazioni toponomastiche che fanno riferimento a località veritiere di produzione delle olive.
Il nome della denominazione deve figurare in etichetta in caratteri chiari, indelebili, con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell’etichetta; i caratteri grafici per le eventuali diciture aggiuntive non potranno in ogni modo superare il 50 % della dicitura di denominazione prevista.
(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.