ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.C_2010.151.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 151

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

53o anno
10 giugno 2010


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2010/C 151/01

Tassi di cambio dell'euro

1

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

Autorità europea per la sicurezza alimentare

2010/C 151/02

Invito a manifestare interesse a partecipare ai gruppi di esperti scientifici dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (Parma, Italia)

2

2010/C 151/03

Invito a manifestare interesse all’iscrizione nella lista di riserva dei gruppi di esperti scientifici e del comitato scientifico dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (Parma, Italia)

8

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

 

Commissione europea

2010/C 151/04

Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato (PET) originari, tra l'altro, dell'India

15

2010/C 151/05

Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure compensative applicabili alle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato (PET) originari dell'India

17

2010/C 151/06

Avviso relativo alle misure antidumping in vigore nei confronti delle importazioni nell'Unione di alcuni tipi di polietilentereftalato originario, fra l'altro, di Taiwan: modifica della ragione sociale di una società soggetta a un'aliquota individuale del dazio antidumping

19

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2010/C 151/07

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5863 — Merck/Millipore) ( 1 )

20

2010/C 151/08

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5899 — Warburg Pincus/Silver Lake/Interactive Data Corporation) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

21

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2010/C 151/09

Avviso informativo a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio — Paesi beneficiari del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo dal 1o luglio 2010 al 31 dicembre 2011

22

2010/C 151/10

Pubblicazione di una domanda a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

23

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

10.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 151/1


Tassi di cambio dell'euro (1)

9 giugno 2010

2010/C 151/01

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,2010

JPY

yen giapponesi

109,99

DKK

corone danesi

7,4388

GBP

sterline inglesi

0,82590

SEK

corone svedesi

9,6177

CHF

franchi svizzeri

1,3762

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

7,9535

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,892

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

281,80

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7075

PLN

zloty polacchi

4,1124

RON

leu rumeni

4,2157

TRY

lire turche

1,9184

AUD

dollari australiani

1,4476

CAD

dollari canadesi

1,2529

HKD

dollari di Hong Kong

9,3681

NZD

dollari neozelandesi

1,7951

SGD

dollari di Singapore

1,6967

KRW

won sudcoreani

1 499,14

ZAR

rand sudafricani

9,2893

CNY

renminbi Yuan cinese

8,2005

HRK

kuna croata

7,2420

IDR

rupia indonesiana

11 111,88

MYR

ringgit malese

3,9855

PHP

peso filippino

55,947

RUB

rublo russo

38,0615

THB

baht thailandese

39,129

BRL

real brasiliano

2,2164

MXN

peso messicano

15,4208

INR

rupia indiana

56,4723


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Autorità europea per la sicurezza alimentare

10.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 151/2


Invito a manifestare interesse a partecipare ai gruppi di esperti scientifici dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (Parma, Italia)

2010/C 151/02

L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) è la chiave di volta dell’Unione europea (UE) per quanto riguarda la valutazione del rischio in relazione alla sicurezza degli alimenti e dei mangimi. In stretta collaborazione con le autorità nazionali, e in aperta consultazione con le parti interessate, l’EFSA fornisce consulenza scientifica indipendente nonché una comunicazione chiara sui rischi esistenti ed emergenti.

L’Autorità ha istituito una procedura di selezione il cui scopo è redigere una lista di riserva di:

ESPERTI SCIENTIFICI CHE INTENDANO PARTECIPARE A DUE GRUPPI DI ESPERTI SCIENTIFICI

«Gruppo di esperti scientifici sugli additivi alimentari e sulle fonti di nutrienti aggiunti agli alimenti» (ANS) e «Gruppo di esperti scientifici sui materiali a contatto con gli alimenti, gli enzimi, gli aromatizzanti e i coadiuvanti tecnologici» (CEF)

Rif.: EFSA/E/2010/001

Il presente invito si rivolge a esperti in campo scientifico che intendano partecipare al gruppo di esperti scientifici sugli additivi alimentari e sulle fonti di nutrienti aggiunti agli alimenti o al gruppo di esperti scientifici sui materiali a contatto con gli alimenti, gli enzimi, gli aromatizzanti e i coadiuvanti tecnologici dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare, allo scopo di individuare gli esperti scientifici più idonei a ricoprire questo incarico scientifico presenti in Europa.

L’AUTORITÀ EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE

L’EFSA è la pietra angolare del sistema UE di valutazione del rischio in relazione alla sicurezza degli alimenti e dei mangimi e la sua consulenza scientifica sui rischi attuali ed emergenti sta alla base delle politiche e delle decisioni dei gestori del rischio in seno alle istituzioni europee e negli Stati membri dell’UE. L’impegno più delicato dell’Autorità è quello di fornire una consulenza scientifica trasparente e indipendente e una comunicazione chiara fondata sulle metodologie e sui dati scientifici più aggiornati di cui si dispone.

L’EFSA riunisce i migliori esperti europei nella valutazione del rischio nel settore della sicurezza degli alimenti e dei mangimi, che operano in modo indipendente presso un’organizzazione autonoma e autogovernata, per fornire alle istituzioni europee e agli Stati membri una consulenza scientifica di massimo livello.

L’Autorità opera nel rispetto dei principi fondamentali dell’eccellenza scientifica, dell’apertura, della trasparenza, dell’indipendenza e della tempestività. Grazie alla sua filosofia di lavoro indipendente, aperta e trasparente, l’EFSA è in grado di fornire la migliore consulenza scientifica possibile e, quindi, di contribuire al rafforzamento del sistema europeo della sicurezza degli alimenti e dei mangimi.

Per maggiori informazioni sull’EFSA si rimanda al suo regolamento istitutivo:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002R0178:20090807:IT:PDF

Il ruolo dei gruppi di esperti scientifici e del comitato scientifico dell’EFSA

I gruppi di esperti scientifici hanno il compito di formulare i pareri scientifici dell’Autorità e di fornire consulenza a seconda delle necessità, ciascuno all’interno della propria sfera di competenza.

I gruppi di esperti scientifici sono costituiti di norma da 21 esperti scientifici indipendenti.

I membri del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici sono nominati con mandato triennale rinnovabile due volte e devono partecipare e contribuire attivamente a tutte le riunioni del gruppo di esperti scientifici nelle quali vengano adottati pareri, relazioni scientifiche o documenti orientativi. Si prevede che il comitato scientifico e i gruppi di esperti scientifici si riuniscano tra sei e dieci volte all’anno (a seconda della mole di lavoro), nell’ambito di riunioni di due giorni tenute di regola a Parma, in Italia. I membri dei gruppi di esperti scientifici sono inoltre tenuti a partecipare, ove del caso, a gruppi di lavoro. Le riunioni si svolgono in inglese e la maggior parte dei documenti è redatta in tale lingua. I candidati dovrebbero tenere debitamente in conto che le riunioni richiedono solitamente un lavoro preparatorio.

L’EFSA, ai sensi del suo regolamento finanziario, sostiene le spese di viaggio degli esperti e corrisponde loro un’indennità di soggiorno e giornaliera. Verrà corrisposta un’indennità speciale pari a 300 EUR per ogni giornata completa di presenza alle riunioni.

Gruppo di esperti scientifici sugli additivi alimentari e sulle fonti di nutrienti aggiunti agli alimenti (ANS)

Il gruppo di esperti scientifici ANS si occupa di questioni relative alla sicurezza nell’impiego di:

additivi alimentari (nuove domande di autorizzazione e riesame di tutti gli additivi alimentari autorizzati prima del 20 gennaio 2009),

fonti di nutrienti aggiunti agli alimenti (ad esempio fonti di vitamine e minerali) e altre sostanze aggiunte agli alimenti a fini nutrizionali,

altre sostanze aggiunte intenzionalmente, tra cui sostanze aggiunte a fini diversi da quelli tecnologici, ad esempio con proprietà funzionali, enzimi ed aromatizzanti esclusi.

Il lavoro del gruppo si svolge principalmente nell’ambito dei procedimenti di autorizzazione. Esso svolge attività di valutazione del rischio con l’intento di fornire pareri scientifici e consulenze scientifiche ai gestori del rischio. Il gruppo di esperti scientifici fornisce inoltre consulenze scientifiche all’industria per la preparazione di nuove applicazioni.

Per ulteriori dettagli si rimanda alla sezione del sito web dell’EFSA relativa al gruppo di esperti scientifici ANS.

Esperienza richiesta: valutazione della sicurezza di sostanze chimiche e/o prodotti botanici, valutazione della sicurezza di additivi alimentari, valutazione della sicurezza di fonti di nutrienti, chimica: organica, analitica, sintetica inorganica (in particolare per l’identificazione chimica e per le specifiche di sostanze chimiche), valutazione dell’esposizione e valutazione quantitativa del rischio, alimentazione umana, approcci dietetici, assunzioni di riferimento, tossicologia (preferibilmente applicata alla valutazione del rischio delle sostanze chimiche), meccanismi di azione, tossicocinetica e tossicodinamica, patologia e fisiologia, carcinogenicità, genotossicità e mutagenicità, allergenicità e immunotossicità, tossicità riproduttiva e per lo sviluppo, tecnologia alimentare (processi di produzione e impiego degli additivi alimentari e/o coadiuvanti tecnologici), sperimentazione tossicologica su animali da laboratorio, metodi alternativi di sperimentazione tossicologica.

Gruppo di esperti scientifici sui materiali a contatto con gli alimenti, gli enzimi, gli aromatizzanti e i coadiuvanti tecnologici (CEF)

Il gruppo di esperti scientifici sui materiali a contatto con gli alimenti, gli enzimi, gli aromatizzanti e i coadiuvanti tecnologici (CEF) fornisce consulenze indipendenti ed emette pareri su questioni scientifiche relative alla sicurezza nell’impiego di:

materiali a contatto con gli alimenti,

enzimi alimentari,

aromatizzanti,

coadiuvanti tecnologici,

e si occupa di questioni relative alla sicurezza dei processi alimentari.

Il gruppo di esperti scientifici valuta sostanze chimiche e processi ai fini della loro autorizzazione. Esso fornisce inoltre pareri scientifici urgenti in caso di sostanze di sua competenza contenute negli alimenti.

Per ulteriori dettagli si rimanda alla sezione del sito web dell’EFSA relativa al gruppo di esperti scientifici CEF.

Esperienza richiesta: valutazione del rischio nel settore di attività del gruppo di esperti scientifici sopra descritto, comprendente uno o più argomenti fra i seguenti: tossicologia (preferibilmente applicata alla valutazione del rischio delle sostanze chimiche), meccanismi di azione, tossicocinesi e tossicodinamica, patologia e fisiologia, carcinogenicità, genotossicità e mutagenicità, allergenicità e immunotossicità, tossicità riproduttiva e per lo sviluppo, metodi alternativi di sperimentazione tossicologica, chimica, biochimica, consumo alimentare e valutazione dell’esposizione, tecnologia alimentare e microbiologia nel settore di attività del gruppo di esperti scientifici sopra descritto.

Per maggiori informazioni riguardo alla selezione dei membri del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici si rimanda alla «Decisione del direttore esecutivo relativa alla selezione di membri del comitato scientifico, dei gruppi di esperti scientifici e di esperti esterni».

http://www.efsa.europa.eu/en/home/doc/selectionofexperts_decision_signed.pdf

Per maggiori informazioni sui gruppi di esperti scientifici:

http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753820_ScientificPanels.htm

Per maggiori informazioni sull’istituzione e sulle attività dei gruppi di esperti scientifici e dei loro gruppi di lavoro si rimanda alla «Decisione del consiglio di amministrazione relativa all’istituzione e alle attività del comitato scientifico, dei gruppi di esperti scientifici e dei loro gruppi di lavoro».

http://www.efsa.europa.eu/en/keydocs/docs/paneloperation.pdf

Procedura di selezione

Nell'atto di candidatura si chiede ai candidati di indicare in ordine di preferenza la scelta fra i due gruppi di esperti scientifici, se intendono presentare la loro candidatura per partecipare ai gruppi di esperti scientifici ANS e CEF e/o se vogliono essere inseriti nella lista di riserva generale dei gruppi di esperti scientifici e del comitato scientifico.

Requisiti

Qualifiche ed esperienza

A.   Criteri di ammissione

i)

Un livello di formazione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari della durata di almeno quattro (4) anni, certificato da un diploma, in uno dei seguenti ambiti: tossicologia, chimica, biochimica, microbiologia, alimentazione, tecnologia alimentare, farmacia o biologia o altri settori collegati.

ii)

Oltre ai requisiti di cui sopra, almeno dieci (10) anni di esperienza professionale nell’ambito di attività pertinenti al gruppo o ai gruppi di esperti scientifici, maturati dopo il conseguimento del diploma richiesto.

iii)

Eccellente conoscenza della lingua inglese.

iv)

I candidati sono tenuti a compilare la dichiarazione di interessi allegata all’atto di candidatura in maniera esauriente, precisa e completa; si rammenta che la mancata compilazione di questa parte dell’atto di candidatura in maniera completa comporterà il rigetto della candidatura.

v)

I candidati devono essere cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, di un paese dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA) o di uno dei paesi candidati all’adesione all’Unione. Anche gli esperti provenienti da paesi terzi possono presentare la propria candidatura, ma queste candidature saranno prese in considerazione solo se tra gli esperti dei paesi di cui alla frase precedente non è possibile reperire il livello di esperienza richiesto.

B.   Criteri di selezione

Esperienza di valutazione scientifica del rischio e/o formulazione di pareri scientifici in campi correlati alla sicurezza degli alimenti e dei mangimi in generale e, in particolare, nei settori di competenza del comitato scientifico o del gruppo di esperti scientifici selezionato.

Comprovata preparazione scientifica di alto livello in uno o, preferibilmente, diversi campi correlati all’area di competenza del comitato scientifico o del gruppo di esperti scientifici selezionato.

Esperienza di revisione paritetica (peer review) di pubblicazioni e lavori scientifici, di preferenza nei campi correlati al settore di competenza del comitato scientifico o del gruppo di esperti scientifici selezionato.

Capacità di esaminare informazioni e fascicoli complessi, spesso provenienti da un’ampia gamma di discipline e fonti scientifiche, nonché di redigere bozze di relazioni e pareri scientifici.

Esperienza professionale in un ambiente multidisciplinare, di preferenza in un contesto internazionale.

Esperienza nella gestione di progetti in ambiti scientifici.

Comprovate capacità comunicative derivanti da esperienze d’insegnamento, di presentazioni in pubblico, dalla partecipazione attiva a riunioni e da pubblicazioni.

Gli atti di candidatura che soddisfano i requisiti di ammissibilità saranno sottoposti a una valutazione comparativa da parte dell’EFSA sulla base dei criteri di selezione di cui sopra. L’EFSA si riserva il diritto di chiedere il parere di terzi circa l’esperienza professionale dei candidati, ai fini della loro candidatura. I membri dei gruppi di esperti scientifici saranno designati dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore esecutivo.

Per i candidati che, pur soddisfacendo i requisiti di idoneità, non siano stati nominati, sussiste la possibilità di essere inseriti nella lista di riserva. Ove acconsenta, ciascun candidato può essere nominato per un gruppo di esperti scientifici per cui non abbia dato specifica preferenza. Può inoltre essere invitato a partecipare alle attività di un gruppo di esperti scientifici in qualità di esperto esterno di un gruppo di lavoro del comitato scientifico o di un gruppo di lavoro di un gruppo di esperti scientifici.

In caso di necessità specifiche, si può procedere alla sostituzione di membri dei gruppi di esperti scientifici o, a seconda delle circostanze, all’aumento del loro numero. Le sostituzioni o i nuovi membri saranno selezionati dalla lista di riserva e saranno proposti al consiglio di amministrazione dal direttore esecutivo, previa consultazione del presidente del gruppo di esperti scientifici.

Tutti i candidati idonei saranno invitati ad iscriversi nella banca dati di esperti.

Per maggiori informazioni sulla banca dati degli esperti dell’EFSA:

http://www.efsa.europa.eu/EFSA/AboutEfsa/WhoWeAre/efsa_locale-1178620753820_1178712806106.htm

Indipendenza e dichiarazioni d’impegno e d’interessi

I membri dei gruppi di esperti scientifici sono nominati a titolo personale. I candidati sono tenuti a includere una dichiarazione con la quale, in caso di selezione, si impegnano ad agire in modo indipendente da qualsiasi influenza esterna, unitamente a una dichiarazione d’interessi suscettibili di pregiudicare la loro indipendenza [si veda il criterio di ammissione iv]. I candidati sono responsabili del contenuto della dichiarazione presentata, che sarà valutata dall’EFSA ai sensi della politica in materia di dichiarazioni di interessi.

Per maggiori informazioni sulla dichiarazione di interessi:

politica dell’EFSA in materia di dichiarazioni di interessi:

http://www.efsa.europa.eu/en/keydocs/docs/doipolicy.pdf

documento guida relativo alle dichiarazioni di interessi:

http://www.efsa.europa.eu/en/keydocs/docs/doiguidance.pdf

procedura per identificare e gestire potenziali conflitti di interessi:

http://www.efsa.europa.eu/en/keydocs/docs/doiconflicts.pdf#

Pari opportunità

Nell’ambito delle sue procedure l’EFSA applica i principi della parità di trattamento.

Presentazione delle candidature

I candidati dovranno presentare la propria candidatura e la dichiarazione di interessi on-line, attraverso il sito web dell’EFSA: http://www.efsa.europa.eu

Le candidature inviate tramite posta elettronica non verranno accettate.

I candidati sono gentilmente invitati a compilare il modulo di candidatura in inglese, per facilitare il processo di selezione.

Tutti i candidati che presentano una candidatura a seguito del presente invito a manifestare interesse saranno informati per posta sull’esito della procedura di selezione.

I dati personali richiesti dall’EFSA ai candidati saranno trattati nel rispetto del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (1). Scopo del trattamento dei dati personali inviati dai candidati è la gestione delle candidature ai fini di una possibile preselezione e selezione presso l’EFSA.

Termine ultimo per l’invio delle candidature

Le candidature devono essere inviate entro e non oltre il 15 settembre 2010 a mezzanotte (ora locale, GMT + 1). Per le candidature trasmesse tramite posta raccomandata farà fede il timbro postale.

Si noti che, a causa del numero elevato di candidature inviate all’Autorità, all’approssimarsi del termine per la presentazione delle candidature il sistema può avere problemi nell’elaborazione di quantitativi enormi di dati. Pertanto, si suggerisce ai candidati di inviare l’atto di candidatura con largo anticipo rispetto al termine ultimo.

Nota:

in caso di incoerenza o difformità tra la versione in lingua inglese e le versioni in altre lingue del presente documento, fa fede la versione inglese.


(1)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


10.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 151/8


Invito a manifestare interesse all’iscrizione nella lista di riserva dei gruppi di esperti scientifici e del comitato scientifico dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (Parma, Italia)

2010/C 151/03

L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) è la chiave di volta dell’Unione europea (UE) per quanto riguarda la valutazione del rischio in relazione alla sicurezza degli alimenti e dei mangimi. In stretta collaborazione con le autorità nazionali, e in aperta consultazione con le parti interessate, l’EFSA fornisce consulenza scientifica indipendente nonché una comunicazione chiara sui rischi esistenti ed emergenti.

L’Autorità desidera garantire costantemente un adeguato equilibrio tra provenienza geografica, genere e competenze necessarie fra i membri dei gruppi di esperti scientifici e del comitato scientifico. L’Autorità ha pertanto istituito una procedura di selezione il cui scopo è redigere una lista di riserva di:

ESPERTI SCIENTIFICI CHE INTENDANO PARTECIPARE AI GRUPPI DI ESPERTI SCIENTIFICI E AL COMITATO SCIENTIFICO DELL’EFSA

con comprovata esperienza ed eccellenza scientifica nella valutazione scientifica del rischio e/o nella formulazione di pareri scientifici in materia di sicurezza degli alimenti e dei mangimi

Rif.: EFSA/E/2010/002

Il presente invito si rivolge a esperti in campo scientifico con una preparazione scientifica in ambiti quali: tossicologia umana, ecotossicologia, tossicologia veterinaria, scienze ambientali, chimica, biochimica, tecnologia alimentare, farmacologia, medicina veterinaria, medicina umana, alimentazione animale, farmacia, biologia, bioscienze, agronomia/scienze agrarie, microbiologia degli alimenti, epidemiologia, tossicologia e medicina del lavoro, salute pubblica e/o altri settori collegati alla salute pubblica.

L’AUTORITÀ EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE

L’EFSA è la pietra angolare del sistema UE di valutazione del rischio in relazione alla sicurezza degli alimenti e dei mangimi e la sua consulenza scientifica sui rischi attuali ed emergenti sta alla base delle politiche e delle decisioni dei gestori del rischio in seno alle istituzioni europee e negli Stati membri dell’UE. L’impegno più delicato dell’Autorità è quello di fornire una consulenza scientifica trasparente e indipendente e una comunicazione chiara fondata sulle metodologie e sui dati scientifici più aggiornati di cui si dispone.

L’EFSA riunisce i migliori esperti europei nella valutazione del rischio nel settore della sicurezza degli alimenti e dei mangimi, che operano in modo indipendente presso un’organizzazione autonoma e autogovernata, per fornire alle istituzioni europee e agli Stati membri una consulenza scientifica di massimo livello.

L’Autorità opera nel rispetto dei principi fondamentali dell’eccellenza scientifica, dell’apertura, della trasparenza, dell’indipendenza e della tempestività. Grazie alla sua filosofia di lavoro indipendente, aperta e trasparente, l’EFSA è in grado di fornire la migliore consulenza scientifica possibile e, quindi, di contribuire al rafforzamento del sistema europeo della sicurezza degli alimenti e dei mangimi.

Per maggiori informazioni sull’EFSA si rimanda al suo regolamento istitutivo:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002R0178:20090807:IT:PDF

Il ruolo dei gruppi di esperti scientifici e del comitato scientifico dell’EFSA

I gruppi di esperti scientifici hanno il compito di formulare i pareri scientifici dell’Autorità e di fornire consulenza a seconda delle necessità, ciascuno all’interno della propria sfera di competenza. I gruppi di esperti scientifici sono costituiti di norma da 21 esperti scientifici indipendenti. I membri del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici sono nominati con mandato triennale rinnovabile due volte e devono partecipare e contribuire attivamente a tutte le riunioni del gruppo di esperti scientifici nelle quali vengano adottati pareri, relazioni scientifiche o documenti orientativi. Si prevede che il comitato scientifico e i gruppi di esperti scientifici si riuniscano tra sei e dieci volte all’anno (a seconda della mole di lavoro), nell’ambito di riunioni di due giorni tenute di regola a Parma, in Italia. I membri dei gruppi di esperti scientifici sono inoltre tenuti a partecipare, ove del caso, a gruppi di lavoro. Le riunioni si svolgono in inglese e la maggior parte dei documenti è redatta in tale lingua. I candidati dovrebbero tenere debitamente in conto che le riunioni richiedono solitamente un lavoro preparatorio.

I presidenti di ciascun gruppo di esperti scientifici sono anche membri del comitato scientifico dell’EFSA assieme ad altri sei esperti scientifici.

L’EFSA, ai sensi del suo regolamento finanziario, sostiene le spese di viaggio degli esperti e corrisponde loro un’indennità di soggiorno e giornaliera. Verrà corrisposta un’indennità speciale pari a 300 EUR per ogni giornata completa di presenza alle riunioni.

I gruppi di esperti scientifici e il comitato scientifico svolgono attività di valutazione del rischio con l’intento di fornire pareri scientifici e consulenza scientifica ai gestori del rischio. Ciò contribuisce a fornire una base solida alle politiche e alle normative europee, oltre a coadiuvare i responsabili della gestione dei rischi al momento di adottare le decisioni.

Gruppo di esperti scientifici sulla salute e benessere degli animali (AHAW)

Il gruppo di esperti scientifici AHAW fornisce consulenza scientifica indipendente su tutti gli aspetti attinenti alle patologie e al benessere degli animali. La sua attività è dedita principalmente agli animali destinati alla produzione alimentare, pesci inclusi.

Per ulteriori dettagli si rimanda alla sezione del sito web dell’EFSA relativa al gruppo di esperti scientifici AHAW.

Gruppo di esperti scientifici sugli additivi alimentari e sulle fonti di nutrienti aggiunti agli alimenti (ANS)

Il gruppo di esperti scientifici ANS si occupa di questioni relative alla sicurezza nell’impiego di:

additivi alimentari (nuove domande di autorizzazione e riesame di tutti gli additivi alimentari autorizzati prima del 20.1.2009),

fonti di nutrienti aggiunti agli alimenti (ad esempio fonti di vitamine e minerali) e altre sostanze aggiunte agli alimenti a fini nutrizionali,

altre sostanze aggiunte intenzionalmente, tra cui sostanze aggiunte a fini diversi da quelli tecnologici, ad esempio con proprietà funzionali, enzimi ed aromatizzanti esclusi.

Il lavoro del gruppo si svolge principalmente nell’ambito dei procedimenti di autorizzazione. Il gruppo di esperti scientifici fornisce inoltre consulenze scientifiche all’industria per la preparazione di nuove applicazioni.

Per ulteriori dettagli si rimanda alla sezione del sito web dell’EFSA relativa al gruppo di esperti scientifici ANS.

Gruppo di esperti scientifici sui pericoli biologici (BIOHAZ)

Il gruppo di esperti scientifici BIOHAZ fornisce consulenza scientifica indipendente sui pericoli biologici in materia di sicurezza alimentare e di tossinfezioni alimentare, tra cui:

le zoonosi (malattie animali trasmissibili all’uomo) di origine alimentare,

le encefalopatie spongiformi trasmissibili (BSE/TSE),

la microbiologia alimentare,

l’igiene degli alimenti e la gestione dei rifiuti ad essa correlata.

Il gruppo BIOHAZ è il principale responsabile delle attività dell’EFSA nel campo della BSE e della TSE.

Per ulteriori dettagli si rimanda alla sezione del sito web dell’EFSA relativa al gruppo di esperti scientifici BIOHAZ.

Gruppo di esperti scientifici sui materiali a contatto con gli alimenti, gli enzimi, gli aromatizzanti e i coadiuvanti tecnologici (CEF)

Il gruppo di esperti scientifici sui materiali a contatto con gli alimenti, gli enzimi, gli aromatizzanti e i coadiuvanti tecnologici (CEF) fornisce consulenze indipendenti ed emette pareri su questioni scientifiche relative alla sicurezza nell’impiego di:

materiali a contatto con gli alimenti,

enzimi alimentari,

aromatizzanti,

coadiuvanti tecnologici,

e si occupa di questioni relative alla sicurezza dei processi alimentari.

Il gruppo di esperti scientifici valuta sostanze chimiche e processi ai fini della loro autorizzazione. Esso fornisce inoltre consulenze scientifiche urgenti in caso di sostanze di sua competenza contenute negli alimenti.

Per ulteriori dettagli si rimanda alla sezione del sito web dell’EFSA relativa al gruppo di esperti scientifici CEF.

Gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare (CONTAM)

Il gruppo di esperti scientifici CONTAM fornisce consulenza scientifica indipendente sui contaminanti nella catena alimentare e le sostanze indesiderate, quali ad esempio agenti intossicanti naturali, micotossine e residui di sostanze non autorizzate non trattate da un altro gruppo di esperti.

Per ulteriori dettagli si rimanda alla sezione del sito web dell’EFSA relativa al gruppo di esperti scientifici CONTAM.

Gruppo di esperti scientifici sugli additivi, prodotti o sostanze usati nei mangimi (FEEDAP)

Il gruppo di esperti scientifici FEEDAP fornisce consulenza scientifica indipendente in materia di sicurezza e/o efficacia degli additivi e dei prodotti o delle sostanze usati nei mangimi. In particolare, il gruppo ne valuta la sicurezza e/o l’efficacia per le specie bersaglio, l’utilizzatore, il consumatore di prodotti di origine animale e l’ambiente. Inoltre, il gruppo scientifico studia l’efficacia delle sostanze e/o dei prodotti chimici e biologici destinati a essere impiegati intenzionalmente nei mangimi.

Il gruppo di esperti scientifici FEEDAP svolge gran parte delle sue attività relativamente a sostanze che devono essere valutate dall’EFSA prima che ne venga autorizzato l’impiego nell’Unione europea.

Per ulteriori dettagli si rimanda alla sezione del sito web dell’EFSA relativa al gruppo di esperti scientifici FEEDAP.

Gruppo di esperti scientifici sugli organismi geneticamente modificati (GMO)

Il gruppo di esperti scientifici GMO fornisce consulenza scientifica indipendente in merito alla sicurezza di:

organismi geneticamente modificati (OGM) come vegetali, animali e microrganismi,

alimenti e mangimi geneticamente modificati.

Il gruppo svolge molto del proprio lavoro nell’ambito delle domande di autorizzazione poiché, prima di poter essere autorizzati nell’Unione europea, tutti gli alimenti e i mangimi geneticamente modificati devono essere valutati dall’EFSA.

Per ulteriori dettagli si rimanda alla sezione del sito web dell’EFSA relativa al gruppo di esperti scientifici GMO.

Gruppo di esperti scientifici sui prodotti dietetici, l’alimentazione e le allergie (NDA)

Il gruppo di esperti scientifici NDA si occupa di questioni relative a prodotti dietetici (ossia alimenti intesi a soddisfare specifici requisiti nutrizionali di particolari gruppi della popolazione), alimentazione umana e allergie alimentari. Esso fornisce inoltre consulenze su argomenti correlati, come i nuovi alimenti (alimenti o sostanze che non sono stati consumati in misura significativa nell’Unione europea prima del 15 maggio 1997).

Il lavoro condotto dal gruppo si fonda sull’analisi di dati e informazioni scientifiche al fine di valutare i rischi, ad esempio in riferimento ad allergie alimentari e nuovi alimenti, e fornire consulenza scientifica in materia di alimentazione umana e valore nutrizionale di alimenti, ingredienti alimentari e prodotti. Nell’ambito delle proprie attività il gruppo valuta inoltre se le indicazioni nutrizionali in merito ai benefici per la salute e al valore nutrizionale dei prodotti alimentari siano scientificamente affidabili e giustificate e svolge un lavoro sulle assunzioni di riferimento della popolazione. Per maggiori informazioni in merito al ruolo dell’EFSA in relazione alle indicazioni nutrizionali e sulla salute, consultare la sezione «Indicazioni nutrizionali e sulla salute: approfondimento» e/o visitare la sezione del sito web dell’EFSA relativa al gruppo di esperti scientifici NDA.

Gruppo di esperti scientifici sulla salute dei vegetali (PLH)

Il gruppo di esperti scientifici PLH fornisce consulenza scientifica indipendente sui rischi posti da organismi nocivi ai vegetali che possono nuocere a vegetali, prodotti vegetali o biodiversità nell’Unione europea, analizzando e valutando tali rischi in riferimento alla sicurezza della catena alimentare.

Per ulteriori dettagli si rimanda alla sezione del sito web dell’EFSA relativa al gruppo di esperti scientifici PLH.

Gruppo di esperti scientifici sui prodotti fitosanitari e i loro residui (PPR)

Il gruppo di esperti scientifici PPR fornisce consulenza scientifica indipendente sulla valutazione del rischio dei prodotti fitosanitari (più comunemente noti come pesticidi) e i loro residui, esaminando i rischi per gli utilizzatori e/o gli operatori del settore, i consumatori e l’ambiente.

Il gruppo lavora in stretta collaborazione con l’unità Revisione tra pari della valutazione del rischio dei pesticidi (PRAPeR), che effettua una revisione tra pari a livello europeo dei principi attivi utilizzati nei prodotti fitosanitari nuovi o già esistenti. Il gruppo di esperti scientifici PPR viene interpellato per un parere su questioni che non possono essere risolte nell’ambito di questa procedura o nel caso in cui siano necessari ulteriori orientamenti scientifici, perlopiù nel campo della tossicologia, dell’ecotossicologia, del destino e del comportamento dei pesticidi e dei loro residui. Un’altra attività è l’aggiornamento dei documenti orientativi europei già esistenti nell’ambito della valutazione del rischio dei prodotti fitosanitari e l’elaborazione di altri documenti in nuovi campi del sapere scientifico.

Per ulteriori informazioni sulle attività dell’EFSA nella sfera dei pesticidi, consultare la pagina di «Approfondimento» sui pesticidi. Per ulteriori dettagli si rimanda alla sezione del sito web dell’EFSA relativa al gruppo di esperti scientifici PPR.

Comitato scientifico (SC)

Il comitato scientifico è composto dai presidenti dei gruppi di esperti scientifici e da altri sei esperti scientifici.

Il comitato scientifico dell’EFSA ha il compito di contribuire alle attività dei gruppi scientifici dell’EFSA in questioni scientifiche di natura orizzontale e di fornire consulenze strategiche al direttore esecutivo dell’Autorità. È inoltre responsabile del coordinamento generale, necessario per garantire la coerenza dei pareri stilati dai vari gruppi di esperti scientifici. Il comitato scientifico concentra le proprie attività sullo sviluppo di metodologie armonizzate di valutazione del rischio nei settori in cui non sono ancora stati definiti approcci a livello paneuropeo.

Per ulteriori dettagli si rimanda alla sezione del sito web dell’EFSA relativa al comitato scientifico.

Per maggiori informazioni riguardo alla selezione dei membri del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici si rimanda alla «Decisione del direttore esecutivo relativa alla selezione di membri del comitato scientifico, dei gruppi di esperti scientifici e di esperti esterni».

http://www.efsa.europa.eu/en/keydocs/docs/expertselection.pdf

Per maggiori informazioni sui gruppi di esperti scientifici:

http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753820_ScientificPanels.htm

Per maggiori informazioni sull’istituzione e sulle attività dei gruppi di esperti scientifici e dei loro gruppi di lavoro si rimanda alla «Decisione del consiglio di amministrazione relativa all’istituzione e alle attività del comitato scientifico, dei gruppi di esperti scientifici e dei loro gruppi di lavoro».

http://www.efsa.europa.eu/en/keydocs/docs/paneloperation.pdf

Procedura di selezione

Nell'atto di candidatura si chiede ai candidati di indicare in ordine di preferenza la scelta fra i gruppi di esperti scientifici, se intendono presentare la loro candidatura per partecipare ai gruppi di esperti scientifici ANS e CEF e/o se vogliono essere inseriti nella lista di riserva generale dei gruppi di esperti scientifici e del comitato scientifico.

Requisiti

Qualifiche ed esperienza

A.   Criteri di ammissione

i)

Un livello di formazione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari della durata di almeno quattro (4) anni, certificato da un diploma, nei seguenti ambiti: tossicologia, ecotossicologia, scienze ambientali, chimica, biochimica, tecnologia alimentare, farmacologia, medicina veterinaria, medicina umana, alimentazione animale, farmacia, biologia, bioscienze, agronomia/scienze agrarie, microbiologia degli alimenti, epidemiologia, tossicologia e medicina del lavoro, salute pubblica e/o altri settori collegati alla salute pubblica o altri settori collegati.

ii)

Oltre ai requisiti di cui sopra, almeno dieci (10) anni di esperienza professionale nell’ambito di attività pertinenti al gruppo o ai gruppi di esperti scientifici selezionati, maturati dopo il conseguimento del diploma richiesto.

iii)

Eccellente conoscenza della lingua inglese.

iv)

I candidati sono tenuti a compilare la dichiarazione di interessi allegata all’atto di candidatura in maniera esauriente, precisa e completa; si rammenta che la mancata compilazione di questa parte dell’atto di candidatura in maniera completa comporterà il rigetto della candidatura.

v)

i candidati devono essere cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, di un paese dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA) o di uno dei paesi candidati all’adesione all’Unione. Anche gli esperti provenienti da paesi terzi possono presentare la propria candidatura, ma queste candidature saranno prese in considerazione solo se tra gli esperti dei paesi di cui alla frase precedente non è possibile reperire il livello di esperienza richiesto.

B.   Criteri di selezione

Esperienza di valutazione scientifica del rischio e/o formulazione di pareri scientifici in campi correlati alla sicurezza degli alimenti e dei mangimi in generale e, in particolare, nei settori di competenza del comitato scientifico o dei gruppi di esperti scientifici selezionati.

Comprovata preparazione scientifica di alto livello in uno o, preferibilmente, diversi campi correlati all’area di competenza del comitato scientifico o del gruppo di esperti scientifici selezionato.

Esperienza di revisione paritetica (peer review) di pubblicazioni e lavori scientifici nei campi correlati al settore di competenza del comitato scientifico o del gruppo di esperti scientifici selezionato.

Capacità di esaminare informazioni e fascicoli complessi, spesso provenienti da un’ampia gamma di discipline e fonti scientifiche, nonché di redigere bozze di relazioni e pareri scientifici.

Esperienza professionale in un ambiente multidisciplinare, di preferenza in un contesto internazionale.

Esperienza nella gestione di progetti in ambiti scientifici.

Comprovate capacità comunicative derivanti da esperienze d’insegnamento, di presentazioni in pubblico, dalla partecipazione attiva a riunioni e da pubblicazioni.

Gli atti di candidatura che soddisfano i requisiti di ammissibilità saranno sottoposti a una valutazione comparativa da parte dell’EFSA sulla base dei criteri di selezione di cui sopra. L’EFSA si riserva il diritto di chiedere il parere di terzi circa l’esperienza professionale dei candidati, ai fini della loro candidatura.

I candidati che soddisfano i requisiti di idoneità saranno iscritti nella lista di riserva. Ove acconsenta, ciascun candidato può essere nominato per un gruppo di esperti scientifici per cui non abbia dato specifica preferenza. Può inoltre essere invitato a partecipare alle attività di un gruppo di esperti scientifici in qualità di esperto esterno di un gruppo di lavoro del comitato scientifico o di un gruppo di lavoro di un gruppo di esperti scientifici.

In caso di necessità specifiche, si può procedere alla sostituzione di membri dei gruppi di esperti scientifici o, a seconda delle circostanze, all’aumento del loro numero. Le sostituzioni o i nuovi membri saranno selezionati dalla lista di riserva e saranno proposti al consiglio di amministrazione dal direttore esecutivo, previa consultazione del presidente del gruppo di esperti scientifici.

Tutti i candidati idonei saranno invitati ad iscriversi nella banca dati di esperti.

Per maggiori informazioni sulla banca dati degli esperti dell’EFSA:

http://www.efsa.europa.eu/EFSA/AboutEfsa/WhoWeAre/efsa_locale-1178620753820_1178712806106.htm

Indipendenza e dichiarazioni d’impegno e d’interessi

I membri dei gruppi di esperti scientifici sono nominati a titolo personale. I candidati sono tenuti a includere una dichiarazione con la quale, in caso di selezione, si impegnano ad agire in modo indipendente da qualsiasi influenza esterna, unitamente a una dichiarazione d’interessi suscettibili di pregiudicare la loro indipendenza (si veda il criterio di ammissione iv). I candidati sono responsabili del contenuto della dichiarazione presentata, che sarà valutata dall’EFSA ai sensi della politica in materia di dichiarazioni di interessi.

Per maggiori informazioni sulla dichiarazione di interessi:

politica dell’EFSA in materia di dichiarazioni di interessi:

http://www.efsa.europa.eu/en/keydocs/docs/doipolicy.pdf

documento guida relativo alle dichiarazioni di interessi:

http://www.efsa.europa.eu/en/keydocs/docs/doiguidance.pdf

procedura per identificare e gestire potenziali conflitti di interessi:

http://www.efsa.europa.eu/en/keydocs/docs/doiconflicts.pdf#

Pari opportunità

Nell’ambito delle sue procedure l’EFSA applica i principi della parità di trattamento.

Presentazione delle candidature

I candidati dovranno presentare la propria candidatura e la dichiarazione di interessi on-line, attraverso il sito web dell’EFSA: http://www.efsa.europa.eu

Le candidature inviate tramite posta elettronica non verranno accettate.

I candidati sono gentilmente invitati a compilare il modulo di candidatura in inglese, per facilitare il processo di selezione. Si ricorda inoltre che l’eccellente conoscenza della lingua inglese costituisce un criterio di ammissione.

Tutti i candidati che presentano una candidatura a seguito del presente invito a manifestare interesse saranno informati per posta sull’esito della procedura di selezione.

I dati personali richiesti dall’EFSA ai candidati saranno trattati nel rispetto del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (1). Scopo del trattamento dei dati personali inviati dai candidati è la gestione delle candidature ai fini di una possibile preselezione e selezione presso l’EFSA.

Termine ultimo per l’invio delle candidature

Le candidature devono essere inviate entro e non oltre il 15 settembre 2010 a mezzanotte (ora locale, GMT + 1). Per le candidature trasmesse tramite posta raccomandata farà fede il timbro postale.

Si noti che, a causa del numero estremamente elevato di candidature inviate all’Autorità, all’approssimarsi del termine per la presentazione delle candidature il sistema può avere problemi nell’elaborazione di quantitativi enormi di dati. Pertanto, si suggerisce ai candidati di inviare l’atto di candidatura con largo anticipo rispetto al termine ultimo.

Nota:

In caso di incoerenza o difformità tra la versione in lingua inglese e le versioni in altre lingue del presente documento, fa fede la versione inglese.


(1)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

10.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 151/15


Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato (PET) originari, tra l'altro, dell'India

2010/C 151/04

La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»).

1.   Domanda di riesame

La domanda è stata presentata da Reliance Industries Limited («il richiedente»), un produttore esportatore dell'India.

Il riesame si limita alla verifica delle pratiche di dumping per quanto concerne il richiedente.

2.   Prodotto

Il prodotto in esame è polietilentereftalato (PET), avente un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g, conformemente alla norma ISO 1628-5, originario dell'India («il prodotto in esame»), attualmente classificato nel codice NC 3907 60 20.

3.   Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 192/2007 del Consiglio (2) sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato (PET) originari, tra l'altro, dell'India, modificato dal regolamento (CE) n. 1286/2008 del Consiglio (3).

4.   Motivazione del riesame

La domanda, presentata a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, si fonda sugli elementi di prova prima facie, forniti dal richiedente, da cui risulta che, per quanto riguarda quest'ultimo, le circostanze in base alle quali sono state istituite le misure sono cambiate e che tali cambiamenti sono di carattere duraturo.

Il richiedente ha fornito prove a prima vista sufficienti del fatto che, per quanto lo riguarda, per eliminare il dumping, non è più necessario applicare la misura al livello attuale. Il richiedente sostiene in particolare che, successivamente all'introduzione delle misure in vigore, sono avvenuti cambiamenti importanti nei costi di produzione della società che hanno comportato un abbassamento sostanziale del margine di dumping. Un confronto tra i prezzi applicati dal richiedente sul mercato interno e i suoi prezzi all'esportazione nell'Unione indica che il margine di dumping sembra notevolmente più basso rispetto all'attuale livello della misura.

Pertanto, per eliminare il dumping non sembra più essere necessario mantenere le misure al livello attuale, che è stato fissato in base al livello di dumping precedentemente accertato.

5.   Procedura di determinazione del dumping

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame intermedio parziale, la Commissione avvia il riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

L'inchiesta valuterà la necessità di mantenere, abrogare o modificare le misure esistenti per quanto concerne il richiedente.

Se si dovesse accertare che le misure vanno abrogate o modificate in relazione al richiedente, potrebbe essere necessario modificare l'aliquota del dazio attualmente applicabile alle importazioni del prodotto in esame da altre società in India.

a)   Questionari

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari al richiedente e alle autorità del paese esportatore interessato. Le informazioni e i relativi elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine fissato al punto 6, lettera a), del presente avviso.

b)   Raccolta di informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare osservazioni, a presentare eventuali informazioni non contenute nelle risposte al questionario e a fornire i relativi elementi di prova. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine di cui al punto 6, lettera a).

La Commissione può inoltre procedere all'audizione delle parti interessate, a condizione che esse ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. La domanda in tal senso va presentata entro il termine fissato al punto 6, lettera b).

6.   Termini

a)   Termine entro cui le parti devono manifestarsi, rispondere al questionario e fornire ogni altra informazione

Salvo quanto altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni, presentare le risposte al questionario e fornire ogni altra informazione entro 37 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, affinché tali osservazioni e informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta. Si noti che l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali elencati nel regolamento di base è subordinato al rispetto di tale termine.

b)   Audizioni

Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere un'audizione alla Commissione entro lo stesso termine di 37 giorni.

7.   Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto), complete di nome, indirizzo, indirizzo e-mail e numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza, inviate dalle parti interessate in forma riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (4) e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea

Direzione-generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: N-105 4/92

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22956505

8.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e si potranno utilizzare i dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base. Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e si ricorre ai dati disponibili, l'esito dell'inchiesta potrà essere meno favorevole di quello che sarebbe stato se la parte avesse collaborato.

9.   Calendario dell'inchiesta

Secondo quanto disposto dall'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, l'inchiesta si concluderà entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

10.   Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (5).

11.   Consigliere auditore

Se le parti interessate ritengono di avere difficoltà a esercitare i loro diritti di difesa, possono chiedere l'intervento del consigliere auditore della DG Commercio, che funge da mediatore tra le parti interessate e i servizi della Commissione; ove necessario offre mediazione su questioni procedurali attinenti alla tutela degli interessi delle parti nel presente procedimento, in particolare su temi relativi all'accesso al fascicolo, alla riservatezza, alla proroga dei termini e al trattamento delle osservazioni presentate in forma scritta e/o orale. Per ulteriori informazioni, e per le modalità di contatto, le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere auditore nel sito Internet della DG Commercio (http://ec.europa.eu/trade).


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU L 59 del 27.2.2007, pag. 1.

(3)  GU L 340 del 19.12.2008, pag. 1

(4)  La dicitura significa che il documento è destinato unicamente a uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). Si tratta di un documento riservato ai sensi dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).

(5)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


10.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 151/17


Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure compensative applicabili alle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato (PET) originari dell'India

2010/C 151/05

La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale, in conformità dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»).

1.   Domanda di riesame

La domanda è stata presentata da Reliance Industries Limited («il richiedente»), un produttore esportatore dell'India.

Il riesame si limita alla verifica dell'esistenza di sovvenzioni per quanto concerne il richiedente.

2.   Prodotto

Il prodotto in esame è il polietilentereftalato (PET), avente un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g, conformemente alla norma ISO 1628-5, originario dell'India («il prodotto in esame»), attualmente classificato nel codice NC 3907 60 20.

3.   Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 193/2007 del Consiglio (2) sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato (PET) originari dell'India, modificato dal regolamento (CE) n. 1286/2008 del Consiglio (3).

4.   Motivazione del riesame

Il richiedente ha fornito elementi di prova prima facie da cui risulta che, per quanto riguarda il richiedente, le circostanze in base alle quali sono state adottate le misure sono cambiate in modo significativo e che tali cambiamenti sono duraturi.

Il richiedente afferma che per eliminare le sovvenzioni compensabili non è più necessario mantenere le misure sulle importazioni del prodotto oggetto del riesame al livello attuale. Il richiedente ha fornito elementi sufficienti a dimostrare che l'importo delle sue sovvenzioni è diminuito ben al di sotto dell'aliquota del dazio ad esso applicabile attualmente. Questa riduzione del livello generale di sovvenzione è dovuta principalmente ad un calo significativo dei vantaggi ottenuti tramite il regime di credito sui dazi d'importazione (DEPB — Duty Entitlement Passbook Scheme).

In considerazione di quanto precede, la Commissione ritiene che, per quanto concerne la società Reliance Industries Limited, sussistono elementi di prova sufficienti secondo cui le circostanze alla base delle sovvenzioni sono cambiate in modo significativo e i cambiamenti sono duraturi; pertanto, le misure in vigore dovrebbero essere riesaminate.

5.   Procedura per la determinazione dell'esistenza di sovvenzioni

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame intermedio parziale, la Commissione avvia un riesame a norma dell'articolo 19 del regolamento di base, al fine di accertare se le misure debbano essere abrogate o modificate in relazione al richiedente.

In tal caso, potrebbe essere necessario modificare l'aliquota del dazio attualmente applicabile alle importazioni del prodotto in esame da altre società in India.

a)   Questionari

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari al richiedente e alle autorità del paese esportatore interessato. Le informazioni e i relativi elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine fissato al punto 6, lettera a), del presente avviso.

b)   Raccolta di informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare osservazioni, a presentare eventuali informazioni non contenute nelle risposte al questionario e a fornire le relative prove a sostegno. Le informazioni e gli elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine di cui al punto 6, lettera a), del presente avviso.

La Commissione può inoltre procedere all'audizione delle parti interessate, a condizione che esse ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta deve essere presentata entro i termini di cui al punto 6, lettera b), del presente avviso.

6.   Termini

a)   Termine entro cui le parti devono manifestarsi, rispondere al questionario e fornire ogni altra informazione

Salvo quanto altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni, presentare le risposte al questionario e fornire ogni altra informazione entro 37 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, affinché tali osservazioni e informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta. Si noti che l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali elencati nel regolamento di base è subordinato al rispetto di tale termine.

b)   Audizioni

Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere un'audizione alla Commissione entro lo stesso termine di 37 giorni.

7.   Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate vanno formulate in forma scritta (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto), complete di nome, indirizzo, indirizzo e-mail e numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte al questionario e la corrispondenza fornite dalle parti interessate su base riservata vanno contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (4) e, in conformità dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: N-105 4/92

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22956505

8.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità dell'articolo 28 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e si potranno utilizzare i dati disponibili, in conformità dell'articolo 28 del regolamento di base. Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e si ricorre ai dati disponibili, l'esito dell'inchiesta potrà essere meno favorevole per tale parte rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se essa avesse collaborato.

9.   Calendario dell'inchiesta

A norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento di base, l'inchiesta verrà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

10.   Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (5).

11.   Consigliere-auditore

Se le parti interessate ritengono di avere difficoltà a esercitare i propri diritti di difesa, possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della DG Commercio, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione; ove necessario offre mediazione su questioni procedurali attinenti alla tutela dei loro interessi nel presente procedimento, in particolare su questioni riguardanti l'accesso al fascicolo, la riservatezza, la proroga dei termini e il trattamento delle osservazioni presentate in forma scritta e/o orale. Per ulteriori informazioni e le modalità di contatto, gli interessati possono consultare le pagine del sito Internet della DG Commercio (http://ec.europa.eu/trade).


(1)  GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.

(2)  GU L 59 del 27.2.2007, pag. 34.

(3)  GU L 340 del 19.12.2008, pag. 1.

(4)  La dicitura significa che il documento è destinato unicamente a uso interno. Esso è protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). Si tratta di un documento riservato a norma dell'articolo 29 del regolamento di base e dell'articolo 12 dell'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.

(5)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


10.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 151/19


Avviso relativo alle misure antidumping in vigore nei confronti delle importazioni nell'Unione di alcuni tipi di polietilentereftalato originario, fra l'altro, di Taiwan: modifica della ragione sociale di una società soggetta a un'aliquota individuale del dazio antidumping

2010/C 151/06

Le importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originario di Taiwan sono soggette a un dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento (CE) n. 192/2007 (1) del Consiglio.

La società Far Eastern Textile Ltd con sede a Taiwan, le cui importazioni nell'Unione di alcuni tipi di polietilentereftalato sono soggette a un dazio antidumping individuale di 36,3 EUR/t, imposto dall'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 192/2007, ha informato la Commissione che il 13 ottobre 2009 ha cambiato la propria ragione sociale in Far Eastern New Century Corporation.

La società ha dichiarato che tale modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota individuale di dazio antidumping ad essa applicata sotto la precedente ragione sociale Far Eastern Textile Ltd.

La Commissione ha esaminato le informazioni fornite e ha concluso che la modifica della ragione sociale non pregiudica in alcun modo le conclusioni del regolamento (CE) n. 192/2007. Il riferimento di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 192/2007 a:

Far Eastern Textile Ltd

va pertanto inteso come riferimento a:

Far Eastern New Century Corporation

Il codice addizionale TARIC A808, attribuito in precedenza a Far Eastern Textile Ltd, è applicato a Far Eastern New Century Corporation.


(1)  GU L 59 del 27.2.2007, pag. 1.


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

10.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 151/20


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.5863 — Merck/Millipore)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2010/C 151/07

1.

In data 2 giugno 2010 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa Merck KGaA («Merck», Germania) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell’impresa Millipore Corporation («Millipore», Stati Uniti) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Merck: fabbricazione e fornitura di prodotti farmaceutici e chimici, compresi prodotti nel campo delle scienze della vita,

Millipore: sviluppo, produzione e vendita di strumenti e servizi nel campo delle scienze della vita.

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5863 — Merck/Millipore, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).


10.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 151/21


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.5899 — Warburg Pincus/Silver Lake/Interactive Data Corporation)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2010/C 151/08

1.

In data 31 maggio 2010 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Silver Lake Partners III, L.P., controllata da Silver Lake Group L.L.C. («Silver Lake», Stati Uniti), e le imprese Warburg Pincus Private Equity X, L.P. e Warburg Pincus X Partners, L.P., controllate congiuntamente da Warburg Pincus & Co. («Warburg Pincus», Stati Uniti), acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni il controllo comune di Interactive Data Corporation (Stati Uniti) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Silver Lake: fondi di investimento operanti a livello globale, principalmente nel settore delle industrie tecnologiche, delle industrie basate sulle tecnologie e delle industrie in crescita correlate,

Warburg Pincus: private equity globale,

Interactive Data Corporation: fornitura di dati finanziari, analisi e soluzioni correlate.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5899 — Warburg Pincus/Silver Lake/Interactive Data Corporation, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).


ALTRI ATTI

Commissione europea

10.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 151/22


Avviso informativo a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio

Paesi beneficiari del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo dal 1o luglio 2010 al 31 dicembre 2011

2010/C 151/09

Il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, del 22 luglio 2008, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 («il regolamento») stabilisce il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo (SPG+). All'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), punto ii), il regolamento prevede la possibilità di concedere l'SPG+ a decorrere dal 1o luglio 2010 ai paesi in via di sviluppo che abbiano presentato una richiesta in tal senso entro il 30 aprile 2010.

Prima del 30 aprile 2010 la Commissione ha ricevuto dalla Repubblica del Panama una richiesta di beneficiare del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo a decorrere dal 1o luglio 2010. La Commissione ha esaminato la richiesta in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento e il 9 giugno 2010 ha adottato la decisione 2010/318/UE sui paesi beneficiari del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo per il periodo dal 1o luglio 2010 al 31 dicembre 2011, come previsto dal regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (1), che concede l'SPG+ alla Repubblica del Panama a decorrere dal 1o luglio 2010.

In conformità dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento, i paesi a cui è stato concesso l'SPG+ a norma della decisione 2008/938/CE della Commissione, del 9 dicembre 2008, sull'elenco dei paesi beneficiari del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 (2) non devono presentare nuovamente una richiesta di SPG+ in conformità dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e continuano a beneficiare dell'SPG+.


(1)  GU L del 10.6.2010.

(2)  GU L 334 del 12.12.2008, pag. 90.


10.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 151/23


Pubblicazione di una domanda a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

2010/C 151/10

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 (1) del Consiglio. Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro un termine di sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOMANDA DI MODIFICA

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

Domanda di modifica a norma dell'articolo 9

«CEREZAS DE LA MONTAÑA DE ALICANTE»

N. CE: ES-PGI-0117-0099-12.04.2005

IGP ( X ) DOP ( )

1.   Voce del disciplinare interessata dalla modifica:

Denominazione del prodotto

Image

Descrizione del prodotto

Image

Zona geografica

Prova dell'origine

Metodo di ottenimento

Legame

Etichettatura

Condizioni nazionali

Altro (da precisare)

2.   Tipo di modifica:

Modifica del documento unico o della scheda riepilogativa

Image

Modifica del disciplinare della DOP o dell'IGP registrata, per la quale né il documento unico né la scheda riepilogativa sono stati pubblicati

Modifica del disciplinare che non richiede modifiche del documento unico pubblicato [articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 510/2006]

Modifica temporanea del disciplinare derivante dall'imposizione da parte delle autorità pubbliche di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie [articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/2006]

3.   Modifiche:

3.1.   Descrizione del prodotto:

Il significativo miglioramento delle tecniche di coltivazione della ciliegia nelle zone tutelate dall'IGP ha influito sul miglioramento del calibro di questi frutti. Sono stati effettuati alcuni studi per esaminare la possibilità di applicare, a livello dell'agricoltore, una classe supplementare per i calibri superiori a 28 mm e per indagare sulle conseguenze commerciali di questa nuova classe. I risultati sono stati straordinari in quanto la ciliegia così ottenuta è di qualità superiore, ha maggiore volume ed è più carnosa; ciò si traduce in un migliore risultato economico con una differenza di prezzo più accentuata; l'agricoltore arriva infatti a percepire circa 1,50 EUR o più per chilogrammo. Di conseguenza, il Consejo Regulador intende includere questa nuova categoria, battezzata Extra Valls 28, nell'offerta dei prodotti tutelati.

3.2.   Zona geografica:

La zona di produzione è stata estesa a cinque comuni supplementari (Alcoy, Biar, Castalla, Confrides e Jijona). Tali comuni presentano caratteristiche simili a quelle della zona attuale dal punto di vista dell'orografia, del suolo, del clima, delle varietà, delle tecniche di coltivazione, dell'incidenza economica e sociale nonché della storia.

SCHEDA RIEPILOGATIVA

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

«CEREZAS DE LA MONTAÑA DE ALICANTE»

N. CE: ES-PGI-0117-0099-12.04.2005

DOP ( ) IGP ( X )

Nella presente scheda riepilogativa sono contenuti a fini informativi i principali elementi del disciplinare.

1.   Servizio competente dello Stato membro:

Nome:

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Dirección General de Industria y Mercados Alimentarios. Subdirección General Calidad Diferenciada y Agricultura Ecológica

Indirizzo:

Paseo de la Infanta Isabel, 1

28071 Madrid

ESPAÑA

Tel.

+34 913475361 / 84774

Fax

+34 913475770

E-mail:

2.   Associazione richiedente:

Nome:

Cerezas Montaña Alicante, Coop. V.

Indirizzo:

Crta. Albaida-Denia, s/n. 2

03788 Alpatro-La Vall de Gallinera (Alicante)

ESPAÑA

Tel.

+34 966406700

Fax

+34 966406611

E-mail:

infocoop@cerezas.org

Composizione:

produttori/trasformatori ( X ) altro ( )

3.   Tipo di prodotto:

Classe: 1.6 —

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati.

4.   Disciplinare:

[sintesi delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006].

4.1.   Nome:

«Cerezas de la Montaña de Alicante»

4.2.   Descrizione:

Frutti delle varietà «Burlat», «Tilagua», «Planera», «Nadal», «Picota» e «Picota Ambrunesa» (varietà principali), «Stark Hardy Geant», «Bing» e «Van» (varietà impollinatrici), provenienti dal «Prunus avium, L», «Prunus cerasum, L» o da loro ibridi, destinati al consumo umano sotto forma di frutti freschi.

Le categorie delle ciliegie protette sono le seguenti: «Extra» e «Primera», e, ai fini della commercializzazione, devono essere classificate in:

Extra Valls 28,

Extra Valls,

Extra Normal,

Primera.

Il loro calibro varia in funzione delle varietà.

Per le varietà Burlat e Stark Hardy Geant il calibro è il seguente:

Extra Valls 28 e +: maggiore o pari a 28 mm,

Extra Valls: maggiore o pari a 26 mm,

Extra Normal: maggiore o pari a 24 mm,

Primera: maggiore o pari a 22 mm.

Per le varietà Tilagua, Planera, Nadal, Picota e Picota Ambrunesa il calibro è il seguente:

Extra Valls 28 e +: maggiore o pari a 28 mm,

Extra Valls: maggiore o pari a 25 mm,

Extra Normal: maggiore o pari a 23 mm,

Primera: maggiore o pari a 21 mm.

4.3.   Zona geografica:

La zona di produzione si trova a nord della provincia di Alicante e a sud della provincia di Valenza. Essa è costituita dai terreni ubicati nei comuni di Agres, Alcocer de Planes, Alcoy, Alfafara, Almudaina, Beneixama, Beniarrés, Benillup, Benimarfull, Biar, Castalla, Cocentaina, Confrides, Cuatretondeta, Gaianes, Gorga, Ibi, Jijona, Lorcha, Millena, Muro de Alcoy, Penáguila, Planes, Tollos, Vall d'Alcalá, Vall de Ebo, Vall de Gallinera, Vall de Laguart, e Villena della provincia di Alicante e Bocairent e Ontinyent della provincia di Valenza.

4.4.   Prova dell'origine:

Gli elementi comprovanti che il prodotto è originario della zona geografica sono:

le caratteristiche del prodotto:

le ciliegie provenienti da questa zona presentano alcune caratteristiche specifiche citate nella parte relativa alla descrizione del prodotto, caratteristiche che le legano al loro ambiente naturale ed alle loro condizioni di coltivazione e di elaborazione;

tali caratteristiche non sono sufficienti a garantire la loro origine poiché soltanto i consumatori della zona o le persone maggiormente abituate a consumare questi frutti sono in grado di riconoscere il prodotto e di metterlo in relazione con l'ambiente naturale. Questo è il motivo per cui occorre garantirne l'origine mediante:

i controlli e la certificazione.

Sono questi gli elementi fondamentali che garantiscono l'origine del prodotto. Si tratta dei seguenti procedimenti:

1)

le ciliegie appartengono alle varietà autorizzate di piantagioni debitamente registrate, site nella zona di produzione;

2)

le pratiche di coltivazione, nelle piantagioni registrate, devono essere autorizzate dal Consejo Regulador;

3)

le ciliegie sono confezionate ed imballate presso imprese registrate e sotto la supervisione degli ispettori abilitati dal Consejo;

Il Consejo Regulador mette in atto un Programma di sorveglianza che stabilisce le attività da svolgere per verificare la conformità con i requisiti fissati per quanto riguarda la coltivazione ed il condizionamento del prodotto. Inoltre, il prodotto è soggetto ad analisi organolettiche atte a controllarne la qualità;

vengono imballate e commercializzate con la garanzia della loro origine, confermata dalla controetichetta numerata del Consejo Regulador, soltanto le ciliegie che abbiano superato tutti i controlli effettuati durante il procedimento;

la tracciabilità seguita lungo l'intero processo che va dal frutteto al destinatario finale garantisce al consumatore l'origine del prodotto.

il numero di contro-etichette rilasciate dal Consejo Regulador all'impresa incaricata dell'imballaggio dipende dalla quantità di frutti consegnati dall'agricoltore e dalla capienza degli imballaggi nei quali il prodotto viene poi commercializzato.

4.5.   Metodo di ottenimento:

Le ciliegie delle varietà autorizzate provengono da particelle registrate. La raccolta ed il trasporto sono effettuati con cura nel rispetto dei requisiti stabiliti dal Consejo Regulador per la campagna corrispondente.

I processi di condizionamento e di imballaggio sono i seguenti:

 

ricevimento in fabbrica e prestoccaggio: allo scopo di migliorarne il colore, i frutti possono essere conservati in un luogo coperto e ben aerato durante un periodo adeguato;

 

selezione: per eliminare i frutti che presentano difetti o debole colorazione o che sono danneggiati, marci, ecc.;

 

classificazione: le ciliegie sono classificate secondo il loro colore e calibro in modo da ottenere una buona uniformità;

 

imballaggio: il prodotto viene messo nell'imballaggio. Ogni singolo imballaggio deve essere di contenuto omogeneo e può contenere soltanto frutti della stessa origine, della stessa varietà, della stessa qualità e di calibro assolutamente uniforme. La parte visibile del contenuto dell'imballaggio deve essere rappresentativa del tutto;

 

condizionamento: le ciliegie devono essere condizionate in modo da garantire una protezione adeguata del prodotto. I materiali adoperati all'interno dell'imballaggio, in particolare la carta, devono essere nuovi, puliti e tali da non causare una alterazione dei frutti.

4.6.   Legame:

Il legame tra la coltivazione delle ciliegie e la zona di produzione dell'indicazione geografica protetta può essere stabilito mediante diversi aspetti storici, topografici, agroclimatici nonché mediante le tecniche di coltivazione e di manipolazione adoperate:

a)   storico

Le ciliegie, come altri prodotti ortofrutticoli, fanno parte delle coltivazioni tradizionali della regione di Alicante e di Valenza e vengono spesso coltivate in aziende a conduzione familiare che da sempre affidano questo prodotto alle industrie di imballaggio, presenti nella zona, prima dell'immissione sul mercato.

L'albero del ciliegio fu introdotto dai romani che ne migliorarono la coltivazione, segnatamente mediante selezione. Lo sviluppo di questa coltivazione nella zona di cui trattasi ha raggiunto il proprio apogeo in epoca araba.

Il decreto del 16 dicembre 1986, della Conselleria de Agricultura y Pesca, della Comunità autonoma di Valenza, ha stabilito in via provvisoria la Denominazione «Cerezas de la Montaña de Alicante».

b)   Naturale

—   Orografia

La zona di produzione costituisce uno dei rilievi montagnosi più elevati della Comunità autonoma di Valenza, e fa parte dei contrafforti della sotto-catena prebetica, con un rilievo tipicamente strutturale ed un'alternanza di strutture anticlinali e sinclinali.

—   Suolo

Nelle montagne si trovano formazioni di calcare cretaceo mentre nelle valli predominano le marne.

I suoli di questa regione sono caratterizzati dall'elevato contenuto di carbonato di calcio e dalla scarsità di materia organica.

Va segnalata anche la presenza di suoli caratterizzati da un'illuviazione di argilla talvolta molto accentuata.

—   Clima

Il clima è di tipo mediterraneo temperato, con tempertaure più fredde e con precipitazioni più frequenti rispetto al resto della provincia.

La temperatura media annua oscilla fra i 13 e i 15,5 °C, con precipitazioni medie annue comprese fra 350 e 650 mm.

—   Idrografia

I principali fiumi che attraversano la regione sono il Serpis o Alcoy e il Girona. Il primo nasce dalla confluenza di numerosi sorgenti delle montagne di Mariola e di Carrascal; i suoi affluenti sono, a destra, il Gorga e il Penáguila e, a sinistra, l'Agres. Il secondo nasce nella montagna di Llombay, attraversa le valli di Alcalá, Ebo e Laguart, sfociando nel mar Mediterraneo.

4.7.   Struttura di controllo:

Nome:

Indicación Geográfica Protegida «Cerezas de la Montaña de Alicante». El Organismo de control responde a los criterios recogidos en el artículo 11 párrafo 3 del Reglamento (CE) no 510/2006

Indirizzo:

Crta. Albaida-Denia, s/n. 2

03788 Alpatro-La Vall de Gallinera (Alicante)

ESPAÑA

Tel.

+34 966406640

Fax

+34 966406640

E-mail:

crigpcerezas@hotmail.com

4.8.   Etichettatura:

Le etichette sono soggette all'autorizzazione del Consejo Regulador. Vi figura obbligatoriamente la dicitura «Indicación Geográfica Protegida Cerezas de la Montaña de Alicante». Le controetichette vengono numerate e rilasciate dal Consejo Regulador.


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.