ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.C_2010.149.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 149

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

53o anno
8 giugno 2010


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2010/C 149/01

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5796 — ENI/Mobil Oil Austria) ( 1 )

1

2010/C 149/02

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5807 — ENI/Fox Energy) ( 1 )

1

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2010/C 149/03

Tassi di cambio dell'euro

2

2010/C 149/04

Decisione n. A3, del 17 dicembre 2009, relativa alla totalizzazione dei periodi di distacco ininterrotti maturati a norma dei regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 )

3

2010/C 149/05

Decisione n. H5, del 18 marzo 2010, concernente la cooperazione nella lotta alla frode ed agli errori nel quadro del regolamento (CE) n. 883/2004 del Consiglio e regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativi al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ( 2 )

5

 

Corte dei conti

2010/C 149/06

Relazione speciale n. 1/2010 Le procedure doganali semplificate per le importazioni sono controllate in maniera efficace?

8

 

V   Avvisi

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2010/C 149/07

Pubblicazione di una domanda a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari

9

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

 

(2)   Testo rilevante ai fini del SEE e dell'accordo CE/Svizzera

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

8.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 149/1


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.5796 — ENI/Mobil Oil Austria)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2010/C 149/01

In data 27 maggio 2010 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32010M5796. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


8.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 149/1


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.5807 — ENI/Fox Energy)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2010/C 149/02

In data 2 giugno 2010 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32010M5807. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

8.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 149/2


Tassi di cambio dell'euro (1)

7 giugno 2010

2010/C 149/03

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1959

JPY

yen giapponesi

109,86

DKK

corone danesi

7,4377

GBP

sterline inglesi

0,82460

SEK

corone svedesi

9,6449

CHF

franchi svizzeri

1,3911

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

7,9370

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,898

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

285,70

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7083

PLN

zloty polacchi

4,1503

RON

leu rumeni

4,2359

TRY

lire turche

1,9110

AUD

dollari australiani

1,4607

CAD

dollari canadesi

1,2672

HKD

dollari di Hong Kong

9,3325

NZD

dollari neozelandesi

1,7917

SGD

dollari di Singapore

1,6945

KRW

won sudcoreani

1 477,54

ZAR

rand sudafricani

9,3031

CNY

renminbi Yuan cinese

8,1706

HRK

kuna croata

7,2553

IDR

rupia indonesiana

11 126,46

MYR

ringgit malese

3,9853

PHP

peso filippino

56,010

RUB

rublo russo

37,9690

THB

baht thailandese

39,046

BRL

real brasiliano

2,2232

MXN

peso messicano

15,4749

INR

rupia indiana

56,3210


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


8.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 149/3


DECISIONE N. A3

del 17 dicembre 2009

relativa alla totalizzazione dei periodi di distacco ininterrotti maturati a norma dei regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE e dell'accordo CE/Svizzera)

2010/C 149/04

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE,

visto l’articolo 72, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (1), ai sensi del quale la commissione amministrativa è incaricata di trattare ogni questione amministrativa e di interpretazione derivante dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

visto l’articolo 12 del regolamento (CE) n. 883/2004,

visti gli articoli 5 e da 14 a 21 del regolamento (CE) n. 987/2009,

considerando quanto segue:

(1)

Ai fini della presente decisione, con il termine «distacco» s'intende qualsiasi periodo maturato dai lavoratori dipendenti o dai lavoratori autonomi durante il quale una persona svolge la propria attività in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente a norma delle disposizioni degli articoli: 14, paragrafo 1, 14 bis, paragrafo 1, 14 ter, paragrafo 1 o 14 ter, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio (3) e degli articoli 12, paragrafo 1 o 12, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 883/2004.

(2)

Le disposizioni dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 883/2004, che prevede un'eccezione alla regola generale di cui all’articolo 11, paragrafo 3, lettera a) del medesimo regolamento, mirano in particolare a facilitare la libera prestazione di servizi da parte dei datori di lavoro che distaccano lavoratori dipendenti in Stati membri diversi da quello in cui hanno sede, nonché la libertà dei lavoratori dipendenti di spostarsi verso altri Stati membri. Tali disposizioni mirano anche a superare gli ostacoli che possono impedire la libertà di circolazione dei lavoratori nonché a incoraggiare la compenetrazione economica evitando complicazioni amministrative, in particolare ai lavoratori e alle imprese.

(3)

Le condizioni essenziali per l'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento sopraccitato sono l'esistenza di una relazione diretta tra il datore di lavoro e il lavoratore da questi assunto e l'esistenza di legami tra il datore di lavoro e lo Stato membro in cui ha sede la sua attività. La condizione essenziale per l'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento sopraccitato è l'esercizio abituale di un'attività sostanziale simile nello Stato membro in cui la persona è stabilita.

(4)

A norma del regolamento (CEE) n. 1408/71, la durata prevedibile del distacco non può superare 12 mesi, con un prolungamento massimo di ulteriori 12 mesi in seguito a circostanze imprevedibili. A norma del regolamento (CE) n. 883/2004, la durata prevedibile del distacco non può superare 24 mesi complessivi.

(5)

Qualsivoglia prolungamento del periodo di distacco ininterrotto oltre la durata massima prevista nei regolamenti richiede un accordo in conformità all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1408/71 o all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 883/2004.

(6)

Il regolamento (CE) n. 883/2004 non contiene nessuna disposizione transitoria esplicita relativa alla totalizzazione dei periodi di distacco maturati a norma dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CE) n. 883/2004. L'intenzione del legislatore è stata di prolungare la durata massima prevedibile del distacco da 12 a 24 mesi. Le procedure e le altre condizioni per il distacco non sono notevolmente cambiate.

(7)

Al fine di garantire la continuità giuridica tra i regolamenti vecchi e nuovi e di assicurare l'applicazione uniforme delle regole relative al distacco durante il periodo di transizione tra i regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CE) n. 883/2004,

Deliberando secondo le modalità stabilite all’articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004,

HA DECISO QUANTO SEGUE:

1.

Tutti i periodi di distacco maturati a norma del regolamento (CEE) n. 1408/71 saranno considerati per il calcolo del periodo di distacco ininterrotto conformemente all'applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004, cosicché la durata complessiva del distacco ininterrotto maturato in base all'applicazione di entrambi i regolamenti non possa superare 24 mesi.

2.

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Si applica dalla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 987/2009.

La presidente della commissione amministrativa

Lena MALMBERG


(1)  GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1

(2)  GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.

(3)  GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2.


8.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 149/5


DECISIONE N. H5

del 18 marzo 2010

concernente la cooperazione nella lotta alla frode ed agli errori nel quadro del regolamento (CE) n. 883/2004 del Consiglio e regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativi al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

(Testo rilevante ai fini del SEE e dell'accordo CE/Svizzera)

2010/C 149/05

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE,

visto l’articolo 72, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (1), ai sensi del quale la commissione amministrativa è incaricata di trattare ogni questione amministrativa e di interpretazione derivante dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009 Parlamento europeo e del Consiglio (2),

visto l’articolo 76 del regolamento (CE) n. 883/2004,

visti gli articoli 2, paragrafo 2, 20, 52 e 87, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 987/2009,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all'articolo 76 del regolamento (CE) n. 883/2004 le autorità competenti e le istituzioni sono invitate a cooperare per garantire la corretta applicazione del regolamento.

(2)

Le misure volte a combattere la frode e gli errori sono strettamente connesse ai settori della sicurezza sociale quali definiti dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 e mirano a far sì che i contributi siano versati allo Stato membro interessato e che le prestazioni non siano concesse indebitamente od ottenute in modo fraudolento.

(3)

L'azione di lotta alla frode e agli errori costituisce quindi parte della corretta applicazione dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009.

(4)

Una cooperazione più stretta e più efficace tra le autorità competenti e le istituzioni rappresenta un fattore essenziale per conrtrastare la frode e gli errori.

(5)

L'identificazione delle persone è di importanza fondamentale per la gestione dei regolamenti, tanto per individuare le persone nella banca dati di un'istituzione quanto per garantire che le persone siano quelle che dichiarano di essere.

(6)

L'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 987/2009 rileva che, in sede di raccolta, trasmissione o trattamento di dati personali ai sensi della propria legislazione ai fini dell'applicazione dei regolamenti, gli Stati membri garantiscono che le persone interessate possano esercitare pienamente i loro diritti per quanto concerne la tutela dei dati personali, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di protezione delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati.

(7)

L'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 987/2009 consente all'istituzione competente, in caso di dubbio, di chiedere all'istituzione del luogo di dimora o di residenza di verificare le informazioni fornite dalla persona interessata oppure la validità di un documento.

(8)

Una cooperazione efficace per la lotta alla frode ed agli errori implica l'utilizzazione dei meccanismi che forniscono informazioni sui cambiamenti nella legislazione applicabile e sugli articoli 20 e 52 del regolamento (CE) n. 987/2009.

Deliberando secondo le modalità stabilite all’articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004,

HA DECISO QUANTO SEGUE:

Aspetti generali

1.

Ai fini della corretta applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009, le autorità e le istituzioni degli Stati membri coopereranno nella lotta alla frode e agli errori.

2.

Una volta all'anno la commissione amministrativa discute in merito alla cooperazione in materia di frode e di errori. La discussione sarà basata su relazioni volontarie degli Stati membri in merito alla loro esperienza ed ai progressi ottenuti al riguardo. Nell'allegato 1 figurano suggerimenti circa il contenuto di tali relazioni.

3.

Gli Stati membri designano un punto di contatto per frodi ed errori al quale le autorità competenti o le istituzioni possono comunicare i rischi di frode ed abusi o le sistematiche difficoltà causa di ritardi e di errori. Tale punto di contatto è inserito in un elenco da pubblicare a cura del Segretariato della commissione amministrativa.

Errori

4.

Per limitare i rischi di errori, le autorità competenti e le istituzioni adottano misure per far sì che le informazioni siano fornite correttamente e tempestivamente, in particolare laddove venga utilizzato il sistema di scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale. A tal fine, le autorità competenti e le istituzioni devono:

a)

assicurarsi che le informazioni trasmesse elettronicamente, mediante documenti elettronici standard, alle autorità o alle istituzioni di altri Stati membri siano soggette a un processo di controllo della qualità, specialmente per quanto riguarda l'identificazione della persona interessata e il numero di identificazione personale (PIN); e

b)

informare la commissione tecnica e la commissione amministrativa di qualsiasi sistematica difficoltà, causa di ritardi o di errori, nello scambio di informazioni ai fini dei regolamenti.

Comunicazione di decesso

5.

Quanto alla cooperazione in merito alla comunicazione di decesso:

a)

gli Stati membri condividono attraverso la commissione amministrativa qualsiasi pratica innovativa da loro introdotta in questo settore, oppure riferiscono su qualsiasi ostacolo alla cooperazione al riguardo;

b)

gli Stati membri rivedono le proprie attività contro la mancata dichiarazione di decesso in casi transfrontalieri, allo scopo di assicurare che, per quanto possibile, tali attività siano coerenti con le migliori pratiche in questo settore. Nell'allegato 2 figura un elenco delle migliori pratiche conosciute;

c)

le richieste di informazioni da parte di istituzioni o di autorità competenti in merito alla comunicazione di decesso sono trattate nel più breve tempo possibile dalla parte che le riceve.

Richieste di informazioni

6.

Tenendo conto della necessità di agire conformemente alle disposizioni comunitarie in materia di protezione delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, le autorità competenti e le istituzioni cooperano in caso di richieste, da parte di altri Stati membri, relativamente alle informazioni per la lotta alla frode e per la corretta applicazione dei regolamenti. Prima di rifiutare eventuali richieste a motivo dalla protezione dei dati, essi effettuano un’attenta valutazione dell'aspetto giuridico.

7.

Qualora una richiesta di informazioni mirante alla lotta alla frode e agli errori riguardi dati relativi all'applicazione dei regolamenti di coordinamento, ma non sia trattata direttamente da un'istituzione o da un'autorità competente, l'istituzione o l'autorità competente in questione aiuta l'istituzione o l'autorità richiedente a individuare terzi quali fonte ufficiale delle informazioni e offre i suoi buoni uffici nei rapporti con i terzi in questione.

Clausola di riesame

8.

La presente decisione è riesaminata al più tardi entro la fine del secondo anno successivo alla sua entrata in vigore.

9.

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essa si applica a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla sua pubblicazione.

La presidente della commissione amministrativa

José Maria MARCO GARCÍA


(1)  GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.

(2)  GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.


ALLEGATO 1

Aspetti da trattare, tra l'altro, nelle relazioni annuali degli Stati membri in materia di frode e di errori

1.

Iniziative intraprese durante l'anno per combattere la frode e gli errori nei casi stabiliti dai regolamenti.

2.

Problemi specifici nell'applicazione delle norme di coordinamento che potrebbero comportare quantomeno rischi di frode e di errori.

3.

Accordi e intese di cooperazione bilaterale con altri Stati membri dell'UE stipulati per combattere la frode e gli errori.

4.

Nell'ambito delle prestazioni in natura, misure adottate per promuovere il rispetto da parte delle istituzioni e dei prestatori di assistenza sanitaria delle norme di coordinamento, nonché per fornire informazioni ai cittadini.


ALLEGATO 2

Migliori pratiche per contrastare la mancata comunicazione di decesso nei casi transfrontalieri  (1)

 

Creazione di un sistema di comunicazione diretta del decesso dello Stato ospitante

 

Confronto dei dati

 

Richiesta di controllo amministrativo da parte dello Stato ospitante

 

Accesso agli atti di decesso tra istituzioni sanitarie

 

Certificato di esistenza in vita

 

Presenza fisica diretta nello stato ospitante


(1)  Per un resoconto più completo di tali migliori pratiche consultare la sezione 9.2 della relazione del gruppo di verifica ad hoc di lotta alla frode e agli errori della commissione amministrativa, del 16 novembre 2009, pubblicata come nota CASSTM 560/09.


Corte dei conti

8.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 149/8


Relazione speciale n. 1/2010 «Le procedure doganali semplificate per le importazioni sono controllate in maniera efficace?»

2010/C 149/06

La Corte dei conti europea informa che è stata pubblicata la sua relazione speciale n. 1/2010 «Le procedure doganali semplificate per le importazioni sono controllate in maniera efficace?»

La relazione è disponibile, per essere consultata o scaricata, sul sito Internet della Corte dei conti europea: http://www.eca.europa.eu

La relazione può anche essere ottenuta in versione cartacea e CD-ROM, gratuitamente, facendone richiesta al seguente indirizzo:

Cour des comptes européenne

Unité «Communication et rapports»

12, rue Alcide De Gasperi

1615 Luxembourg

LUXEMBOURG

Tel. +352 4398-1

E-mail: euraud@eca.europa.eu

oppure compilando un buono d'ordine elettronico su EU-Bookshop.


V Avvisi

ALTRI ATTI

Commissione europea

8.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 149/9


Pubblicazione di una domanda a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari

2010/C 149/07

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (1). La dichiarazione di opposizione deve pervenire alla Commissione entro un termine di sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOCUMENTO UNICO

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

«CARCIOFO SPINOSO DI SARDEGNA»

N. CE: IT-PDO-0005-0687-06.03.2008

IGP ( ) DOP ( X )

1.   Denominazione:

«Carciofo Spinoso di Sardegna»

2.   Stato membro o paese terzo:

Italia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare:

3.1.   Tipo di prodotto (Allegato III):

Classe 1.6:

ortofrutticoli e cereali freschi e trasformati.

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di (1):

Il «Carciofo Spinoso di Sardegna» si ottiene con l’ecotipo locale «Spinoso Sardo» riconducibile alla specie botanica «Cynara scolymus» e si caratterizza per le peculiarità morfologiche indicate di seguito: pianta poliennale rizomatosa di taglia media con inserzione del capolino principale ad un’altezza che varia dai 45 ai 70 cm, portamento assurgente, attitudine pollonifera elevata, produzione scalare. Foglia di colore verde spinescente di dimensioni medie ed eterofillia elevata che si manifesta con la presenza di numerose foglie a lamina intera ed altre foglie lobate o più frequentemente pennatosette. Capolino conico allungato, mediamente compatto, con altezza minima di 6 cm e diametro compreso tra 6 e 13 cm, brattee esterne di colore verde con ampie sfumature violetto-brunastre, grandi, allungate, ad apice appuntito terminante con una spina gialla; brattee interne di colore giallo paglierino con venature violette; peduncolo di lunghezza tra i 10 ed i 40 cm [come da deroga concessa con regolamento (CE) n. 1466/2003] e spessore medio tra 1 e 3,5 cm.

Il «Carciofo Spinoso di Sardegna» DOP deve possedere le seguenti caratteristiche:

Fisiche: forma: capolino conico allungato mediamente compatto; colore: verde con ampie sfumature violetto-brunastre; presenza di spine di colore giallo nelle brattee; struttura del gambo: parte interna poco fibrosa, tenera ed edibile; parte edibile: non inferiore al 30 % del peso del capolino fresco.

Chimiche: Contenuto in carboidrati non inferiore a 2,5 g su 100 g di sostanza fresca; contenuto in polifenoli non inferiore a 50 mg in 100 g di sostanza fresca; sodio: non superiore a 0,125 g su 100 g di sostanza fresca; ferro: non superiore a 0,80 mg su 100 g di sostanza fresca.

Organolettiche: profumo: intenso di cardo e floreale; consistenza: brattee carnose e allo stesso tempo tenere e croccanti alla base; gusto: corposo con equilibrata sintesi di amarognolo e dolciastro per la presenza di derivati polifenolici e cinarina; astringenza: la presenza dei tannini, componenti naturali del carciofo, è poco avvertita in quanto controbilanciata da sensazioni prevalenti di dolce, derivanti dalla presenza importante di carboidrati. Il tradizionale consumo allo stato crudo del «Carciofo Spinoso di Sardegna», che riguarda oltrechè il capolino anche il gambo, consente una maggiore valorizzazione dei principi nutrizionali in esso contenuti. Può ottenere il riconoscimento DOP solo il «Carciofo Spinoso di Sardegna» appartenente alle categorie commerciali «Extra» e «I».

3.3.   Materie prime (solo per i prodotti trasformati):

3.4.   Alimenti per animali (solo per prodotti di origine animale):

3.5.   Fasi specifiche della produzione che devono avvenire nella zona geografica identificata:

Tutte le fasi di produzione del «Carciofo Spinoso di Sardegna» sono effettuate all’interno del territorio di cui al punto 4.

3.6.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, condizionamento, ecc.:

Per consentire il tradizionale consumo allo stato crudo del «Carciofo Spinoso di Sardegna», vista la facile deperibilità del prodotto, intesa come perdita delle caratteristiche di freschezza, ovvero brillantezza e turgore, a carico del capolino, del gambo, e delle foglie, è necessario ridurre al minimo le manipolazioni e sottoporlo al condizionamento immediatamente dopo la fase della raccolta. Tale vincolo garantisce un sicuro vantaggio in termini di freschezza per effetto di minori fenomeni ossidativi e traspirativi ai quali il prodotto andrebbe incontro, alterandone di conseguenza le caratteristiche fisiche, organolettiche e chimiche.

Il «Carciofo Spinoso di Sardegna» viene immesso al consumo utilizzando le seguenti confezioni chiuse e con l’apposizione del logo: vassoi da 2 a 12 capolini interi e/o porzionati; cestini in materiale per alimenti da 500 g a 5 kg; cassette in legno, cartone e plastica per alimenti dai 4 ai 60 capolini.

Sono fatti salvi i materiali considerati idonei al confezionamento del prodotto dalla vigente normativa comunitaria in materia. Ogni confezione deve contenere «Carciofo Spinoso di Sardegna» della stessa categoria merceologica. La parte visibile del contenuto di ogni confezione, inoltre, deve essere rappresentativa dell’insieme.

3.7.   Norme specifiche relative all’etichettatura:

Le etichette apposte sulle confezioni devono recare: la denominazione «Carciofo Spinoso di Sardegna» DOP ed il logo comunitario; la categoria extra o I; il calibro; il numero di capolini; ogni altra indicazione prevista dalle leggi vigenti; il logo.

Il logo della denominazione è la raffigurazione stilizzata di un carciofo spinoso umanizzato attraverso la sovrapposizione di un sorriso, la testa dell’ortaggio diventa una vera e propria testa, le foglie si trasformano in braccia aperte e si distendono in un gesto amichevole e accogliente. Il messaggio che si coglie è quello di un prodotto dal gusto dolce nonostante la spinosità dell’aspetto.

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La DOP deve figurare in etichetta in caratteri chiari, indelebili, con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell’etichetta e tale da poter essere distinta nettamente dal complesso delle altre indicazioni le quali possono comparire in dimensioni dimezzate rispetto ai caratteri con cui viene trascritta la DOP. Alla Denominazione d’Origine Protetta indicata è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista, mentre è consentito l’uso di ragioni sociali e marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

4.   Definizione concisa della zona geografica:

Il «Carciofo Spinoso di Sardegna» deve essere coltivato e condizionato nelle zone di produzione che ricadono nei territori dei seguenti comuni:

 

Provincia di Cagliari: Assemini, Assemini Isola Amministrativa (I.A.), Barrali, Castiadas, Decimomannu, Decimoputzu, Donori, Elmas, Escolca (I.A.), Guasila, Mandas, Maracalagonis, Monastir, Muravera, Nuraminis, Serdiana, Pimentel, Pula, Quartu Sant’ Elena, Quartucciu, Samatzai, San Sperate, San Vito, Selargius, Selegas, Sestu, Sinnai (I.A.), Ussana, Uta, Villanovafranca, Villaputzu, Villasimius, Villasor, Villaspeciosa.

 

Provincia del Carbonia-Iglesias: Giba, Masainas, Piscinas, San Giovanni Suergiu, Santadi, Sant’Anna Arresi, Tratalias, Villaperuccio.

 

Provincia del Medio Campidano: Furtei, Gonnosfanadiga, Pabillonis, Pauli Arbarei, Samassi, San Gavino Monreale, Sanluri, Sardara, Segariu, Serramanna, Serrenti, Villacidro, Villamar.

 

Provincia di Oristano: Arborea, Baratili San Pietro, Bauladu, Bosa, Cabras, Cuglieri, Flussio, Magomadas, Marrubiu, Milis, Mogoro, Narbolia, Nurachi, Ollastra, Oristano, Palmas Arborea, Riola Sardo, San Nicolò Arcidano, Santa Giusta, San Vero, Siamaggiore, Seneghe, Sennariolo, Simaxis, Solarussa, Terralba, Tramatza, Tresnuraghes, Uras, Zeddiani, Zerfaliu.

 

Provincia di Nuoro: Dorgali, Galtellì, Irgoli, Loculi, Onifai, Orosei, Posada, Siniscola, Torpè.

 

Provincia dell’Ogliastra: Arzana (I.A.), Barisardo, Baunei, Cardedu, Girasole, Lanusei (I.A.), Loceri (I.A.), Lotzorai, Tertenia, Tortolì.

 

Provincia di Sassari: Alghero, Banari, Castelsardo, Florinas, Ittiri, Montresta, Olmedo, Ossi, Valledoria, Viddalba, Villanova Monteleone, Porto Torres, Putifigari, Uri, Santa Maria Coghinas, Sassari, Usini, Sedini, Sennori, Sorso, Tissi.

 

Provincia della Olbia-Tempio: Badesi, Budoni, San Teodoro.

La suddetta area di produzione è quella in cui il «Carciofo Spinoso di Sardegna» risulta essere tradizionalmente coltivato. In questi territori si ritrovano contemporaneamente tutte le caratteristiche di vocazionalità pedoclimatica idonee alla coltivazione e si è sviluppato contestualmente tutto il patrimonio di esperienze, tradizioni e capacità tecnico-colturali che garantiscono la caratterizzazione del prodotto.

5.   Legame con la zona geografica:

5.1.   Specificità della zona geografica:

Tutti i terreni compresi nell’area di produzione individuata al punto 4, in cui viene coltivato il «Carciofo Spinoso di Sardegna» sono di origine alluvionale, freschi ricchi di fosforo, ferro, magnesio, calcio, potassio e di sostanza organica, tendenzialmente a reazione neutra o leggermente sub-alcalina.

La temperatura media invernale è di 11,3 °C, mentre quella estiva risulta di circa 24 °C. Le brinate sono rarissime, eccezionali le nevicate. La distribuzione annua delle piogge è notevolmente irregolare, presentando un picco durante la stagione invernale ed un assenza quasi totale nel corso dell'estate.

5.2.   Specificità del prodotto:

Le caratteristiche peculiari del «Carciofo Spinoso di Sardegna» sono la limitata astringenza, il sapore gradevole, conferito dall’equilibrata sintesi di amarognolo e dolciastro, e la tenerezza della polpa che ne favorisce il consumo allo stato crudo. Altre caratteristiche sono la ricchezza in polifenoli ed altri elementi nutritivi e livelli di sodio e ferro particolarmente contenuti.

Infine, ma non certo meno importante, la particolare conformazione del capolino che, presentando brattee strettamente appressate le une alle altre, lo preserva dalla penetrazione di sostanze esterne nocive, garantendone la salubrità.

5.3.   Legame causale fra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP):

Le caratteristiche che giustificano la richiesta di riconoscimento del «Carciofo Spinoso di Sardegna» come DOP e che lo differenziano dagli altri prodotti della stessa specie merceologica sono: astringenza limitata, sapore gradevole, dovuto alla equilibrata sintesi di amarognolo e dolciastro, tenerezza della polpa che ne favorisce il consumo allo stato crudo, ricchezza di elementi nutritivi dalla spiccata azione depurativa per l’organismo (stimolazione della diuresi, disintossicazione del fegato, diminuzione del colesterolo nel sangue), carboidrati in misura importante, sali minerali, ferro, potassio, fosforo e diverse tipologie di vitamine, in particolare del Gruppo A.

Queste peculiarità trovano il loro fondamento nel forte legame con il territorio isolano particolarmente vocato sia per le tradizionali tecniche di coltivazione che per le favorevoli condizioni pedo-climatiche e morfologiche. La buona quantità di calcio, magnesio e potassio di cui è dotata la stragrande maggioranza dei terreni su cui il carciofo è coltivato è la principale responsabile della caratteristica di resistenza della pianta alle condizioni di stress derivanti dalle alte temperature e dalla bassa umidità relativa. Allo stesso modo questi terreni «freschi», profondi, di origine principalmente alluvionale e senza ristagno idrico, determinano un’ottima capacità di scambio garantendo il completo assorbimento da parte della pianta del fosforo, ferro e potassio e altri sali minerali elementi responsabili delle caratteristiche descritte al punto 5.2.

I fattori climatici influenzano la qualità del «Carciofo Spinoso di Sardegna» in quanto condizionano le funzioni generali della pianta come la fotosintesi, l’assunzione dell’acqua e delle sostanze nutritive. La luce è un fattore climatico molto importante nel determinare le caratteristiche qualitative del «Carciofo Spinoso di Sardegna» ed in particolare l’intensità della radiazione, anche nei mesi invernali, influenza la produzione di sostanze di riserva quali i carboidrati che ne determinano il sapore, rendendo il carciofo particolarmente adatto ad essere consumato crudo. Si osserva del resto che l’intensità di insolazione in tutto l’areale di produzione risulta omogenea in quanto le differenze di latitudine tra le aree vocate sia quelle settentrionali che quelle meridionali sono irrilevanti ai fini del corretto sviluppo della pianta.

Oltre a questa vocazionalità intrinseca del territorio, la risorsa umana con la sua tradizione, esperienza e capacità consente, attraverso le operazioni manuali di raccolta, cernita e calibratura, la selezione del carciofo migliore. Le operazioni di dicioccatura e di scarducciatura effettuate da personale locale altamente specializzato contribuiscono all’ottenimento di un prodotto selezionato. L’ottimale combinazione di fattori agronomici quali l’epoca di impianto, la densità colturale, il sapiente impiego di irrigazione, la concimazione e i mezzi di lotta fitosanitaria, saggiamente utilizzati dall’uomo, nonché la durata limitata delle carciofaie da 1 a 3 anni, con la conseguente vigoria delle piante, accentuano la naturale predisposizione del «Carciofo Spinoso di Sardegna» al consumo crudo.

Da un punto di vista storico la produzione, la cultura del carciofo e, in particolare il suo legame con l’ambiente, trovano le radici sin dal periodo dei Fenici e, percorrendo i vari secoli, sino ai nostri giorni dove rappresenta una delle economie cardine dell’agricoltura isolana e nazionale. Testimonianze scritte della presenza del carciofo in Sardegna sono riscontrabili già nella seconda metà del XVIII secolo nel trattato del nobile sassarese Andrea Manca dell’Arca che, nella sua opera «Agricoltura di Sardegna» pubblicata nel 1780, intitola un paragrafo: «Cardo e Carciofo. Propagazione. Varietà. Coltivazione. Uso.» Dimostrazione dell’esistenza del «Carciofo Spinoso di Sardegna» nei primi decenni del secolo scorso si trovano anche nello scritto di Max Leopold Wagner in «La vita rustica della Sardegna riflessa nella lingua», pubblicata a Heidelberg in Germania nel 1921. Sin dai primi decenni del '900 si assiste poi, ad un importante rinnovamento dell' agricoltura isolana e si passa, anche per il carciofo, da una produzione destinata all’autoconsumo ad una produzione specializzata, orientata verso i mercati di consumo nazionali ed internazionali. È in questo periodo di grande evoluzione commerciale che si diffonde la notorietà del «Carciofo Spinoso di Sardegna», infatti «nei mercati della penisola il carciofo non veniva certamente commercializzato in modo indistinto e anonimo;»«l’essere di Sardegna rappresentava di fatto una certificazione di qualità e origine sin dai primi anni del '900 gradita e richiesta dai consumatori», come si evince da numerose fonti. L’origine storica del prodotto ha portato il consumatore ad identificare nel corso dei tempi, il «Carciofo Spinoso di Sardegna» con l’immagine della Sardegna stessa tanto che, nel linguaggio comune, si parla di «Carciofo Spinoso di Sardegna» nei menù di diversi ristoranti, nelle etichette aziendali e nei documenti commerciali; da qui nasce l’esigenza di formalizzare l’uso consolidato di tale denominazione, in modo da rendere indissolubile il legame fra le caratteristiche del prodotto ed il territorio sardo, tutelando i consumatori ed i produttori da eventuali utilizzi scorretti ed indebiti.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare:

Questa Amministrazione ha attivato la procedura nazionale di opposizione pubblicando la proposta di riconoscimento della DOP «Carciofo Spinoso di Sardegna» sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 25 del 30 gennaio 2008.

Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile:

sul seguente link http://www.politicheagricole.it/DocumentiPubblicazioni/Search_Documenti_Elenco.htm? txtTipoDocumento=Disciplinare%20in%20esame%20UE&txtDocArgomento=Prodotti%20di%20Qualit%E0>Prodotti%20Dop,%20Igp%20e%20Stg

oppure

accedendo direttamente all’home page del sito del Ministero (http://www.politicheagricole.it) e cliccando poi su «Prodotti di Qualità» (a sinistra dello schermo) ed infine su «Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE [regolamento (CE) n. 510/2006]».


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.