ISSN 1725-2466 doi:10.3000/17252466.CE2010.137.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 137E |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
53o anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
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I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri |
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RISOLUZIONI |
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Parlamento europeo |
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Giovedì 2 aprile 2009 |
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2010/C 137E/01 |
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2010/C 137E/02 |
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2010/C 137E/03 |
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2010/C 137E/04 |
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2010/C 137E/05 |
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2010/C 137E/06 |
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2010/C 137E/07 |
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2010/C 137E/08 |
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2010/C 137E/09 |
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III Atti preparatori |
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Parlamento europeo |
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Giovedì 2 aprile 2009 |
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2010/C 137E/10 |
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2010/C 137E/11 |
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2010/C 137E/12 |
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2010/C 137E/13 |
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2010/C 137E/14 |
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2010/C 137E/15 |
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2010/C 137E/16 |
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2010/C 137E/17 |
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2010/C 137E/18 |
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2010/C 137E/19 |
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2010/C 137E/20 |
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2010/C 137E/21 |
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2010/C 137E/22 |
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Significato dei simboli utilizzati
(La procedura di applicazione é fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione) Emendamenti politici: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono indicate dal simbolo ▐. Correzioni e adeguamenti tecnici dei servizi: il testo nuovo o modificato è evidenziato in corsivo semplice e le soppressioni sono indicate dal simbolo ║. |
IT |
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I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri
RISOLUZIONI
Parlamento europeo SESSIONE 2008-2009 Sedute dal 2 aprile 2009 Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 241 E del 8.10.2009. TESTI APPROVATI
Giovedì 2 aprile 2009
27.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 137/1 |
Giovedì 2 aprile 2009
Istruzione per i figli dei migranti
P6_TA(2009)0202
Risoluzione del Parlamento europeo del 2 aprile 2009 sull'istruzione per i figli dei migranti (2008/2328(INI))
2010/C 137 E/01
Il Parlamento europeo,
visti gli articoli 149 e 150 del trattato CE,
visto l'articolo 14 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,
visto il Libro verde della Commissione del 3 luglio 2008 dal titolo «Migrazione e mobilità: le sfide e le opportunità per i sistemi d'istruzione europei» (COM(2008)0423),
vista la direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, relativa alla formazione scolastica dei figli dei lavoratori migranti (1),
vista la direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (2),
viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000,
viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo del 13 e 14 marzo 2008,
vista la sua risoluzione del 13 ottobre 2005 sull'integrazione degli immigrati in Europa grazie alle scuole e a un insegnamento plurilingue (3),
vista la sua risoluzione del 27 settembre 2007 sull'efficienza e l'equità nei sistemi europei d'istruzione e formazione (4),
vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2008 sull'educazione degli adulti: Non è mai troppo tardi per apprendere (5),
vista la sua risoluzione del 23 settembre 2008 sul miglioramento della qualità della formazione degli insegnanti (6),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, del 25 febbraio 2009, sul Libro verde della Commissione dal titolo «Migrazione e mobilità: le sfide e le opportunità per i sistemi d'istruzione europei»,
visto l’articolo 45 del suo regolamento,
vista la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione (A6-0125/2009),
A. |
considerando che il Consiglio europeo del 13 e 14 marzo 2008 ha chiesto agli Stati membri di migliorare i livelli di istruzione degli allievi appartenenti a famiglie migranti, |
B. |
considerando che l'Anno europeo del dialogo interculturale 2008 ha offerto un quadro propizio per avviare la discussione sulle sfide e le opportunità dei sistemi d'istruzione dell'Unione europea, |
C. |
considerando che la migrazione all'interno dell'Unione e l'immigrazione verso l'Unione sono aumentate negli ultimi decenni, modificando in molti luoghi la composizione delle scuole, |
D. |
considerando che le differenze culturali ostacolano spesso la comprensione e il dialogo tra allievi, nonché tra allievi e insegnanti, |
E. |
considerando che è chiaramente dimostrato che il livello d'istruzione dei figli di migranti è notevolmente inferiore a quello dei figli di non migranti; che nelle scuole è elevato il numero di bambini provenienti da un contesto migratorio che si trovano in una posizione socioeconomica debole, |
F. |
considerando il fatto che spesso il talento dei bambini migranti rimane celato e inutilizzato comportando svantaggi sociali, culturali ed economici per l'intera società, |
G. |
considerando che l'istruzione scolastica fino a una certa età è un diritto di base nonché un obbligo per i bambini, a prescindere dal contesto a cui appartengono, come sancito dall'articolo 14 della Carta dei diritti fondamentali, che richiede anche l'osservanza delle leggi nazionali in materia d'istruzione, |
H. |
considerando che il contenuto e l'organizzazione dell'istruzione e della formazione sono aspetti di competenza nazionale e che le strategie devono essere definite e attuate a livello nazionale o regionale, |
I. |
considerando che la migrazione può arricchire la scuola in termini di cultura e d'istruzione, ma può anche, in assenza di misure di accompagnamento adeguate, comportare serie divergenze, |
J. |
considerando che gli Stati membri devono riformare i propri sistemi nazionali di istruzione e formazione; che devono collaborare tra loro al fine di sviluppare gli strumenti politici necessari alla gestione delle conseguenze della migrazione, |
K. |
considerando che la sempre maggiore diversità della popolazione scolastica, imputabile a una più forte migrazione, rappresenta una sfida per la professione dell'insegnamento, che non riceve una formazione su come affrontare in modo adeguato questa nuova forma di diversità in classe, |
1. |
accoglie con favore il summenzionato Libro verde della Commissione del 3 luglio 2008; |
2. |
ritiene che sia opportuno che la Commissione affronti le conseguenze per i sistemi d'istruzione degli Stati membri non solo della migrazione all'interno dell'Unione ma anche dell'immigrazione verso l'Unione; |
3. |
sottolinea che i lavoratori all'interno dell'Unione europea possono essere meno disponibili a lavorare all'estero se sussiste il rischio che i loro figli soffrano dal punto di vista dell'istruzione, e che un'istruzione soddisfacente per i bambini migranti è legata alla libera circolazione dei lavoratori; |
4. |
è dell'avviso che siano necessari maggiori sforzi a livello di Unione europea in quanto tutti gli Stati membri devono affrontare sfide simili al riguardo; ricorda che la percentuale di bambini migranti nella scuola è destinata ad aumentare in futuro; |
5. |
rammenta che l'istituzione di centri di sostegno per gli immigrati legali è uno strumento fondamentale poiché consente agli immigrati stessi di affrontare con efficacia tutti gli ostacoli all'integrazione (questioni legate al lavoro, istruzione, salute, e così via) con l'assistenza di un professionista; |
6. |
incoraggia lo sviluppo negli Stati membri di un modello di partenariato tra le scuole e le comunità che consenta ai bambini i cui genitori lavorano all'estero di trarre vantaggio da programmi di assistenza, di sostegno e di consulenza dalla comunità; |
7. |
ribadisce che i bambini e gli adulti migranti devono avere, ed essere pronti a sfruttare, l'opportunità di apprendere la lingua del paese ospitante ai fini della piena integrazione; |
8. |
chiede ai governi degli Stati membri di garantire l'istruzione ai figli di migranti legali, inclusi l'insegnamento delle lingue ufficiali del paese ospitante e la promozione delle loro lingue e delle loro culture d'origine; |
9. |
reputa fondamentale che i genitori, e soprattutto le madri, dei figli di migranti siano coinvolti nei programmi per l'insegnamento delle lingue ufficiali del paese ospitante, per assicurare che i bambini non siano separati dalla società e per aiutarli a integrarsi nella scuola; |
10. |
ritiene che salvaguardare e promuovere il multilinguismo debba essere parte di ogni percorso scolastico; insiste affinché l'apprendimento delle lingue sia incoraggiato dall'età prescolare nell'ottica di favorire l'inclusione dei migranti; è dell'avviso tuttavia che il ruolo attribuito all'insegnamento della lingua madre nel programma scolastico e nell'organizzazione dello stesso debba essere lasciato alla competenza specifica degli Stati membri; |
11. |
chiede, riguardo ai bambini che accompagnano i genitori che si trasferiscono in un altro Stato membro per lavoro, che siano affrontate le difficoltà cui devono far fronte nell'iscriversi a scuola ad un livello corrispondente a quello in cui studiavano nello Stato membro d'origine; |
12. |
ribadisce l'importanza del coinvolgimento diretto delle famiglie e di altri membri della comunità locale, poiché la responsabilità dell'integrazione sociale spetta all'intera società e non solo alle scuole; sottolinea che gli organismi che prestano consulenza in campo sociale agli immigrati devono essere incoraggiati a collaborare nel fornire informazioni più adeguate in merito all'istruzione e alla formazione professionale nell'ambito del mercato del lavoro del paese ospitante; |
13. |
riconosce l'importanza del ruolo della società civile impegnata nel settore dell'immigrazione che, parallelamente al sistema d'istruzione ufficiale, può fornire un contributo essenziale in ambiti quali, ad esempio, l'insegnamento della lingua del paese d'accoglienza; |
14. |
sottolinea la necessità di integrare nella società i migranti e le categorie sociali, quali i Rom; rimarca che l'integrazione deve basarsi sui principi di pari opportunità nell'istruzione, garantendo pari accesso a un'istruzione di qualità; respinge qualsiasi soluzione, temporanea o permanente, che si basi sulla segregazione e su un'istruzione inadeguata o le comporti; |
15. |
sottolinea l'importanza di sviluppare capacità di comunicazione interculturali nei bambini, sia migranti sia dei paesi ospitanti, e ritiene che la capacità di comunicare la propria cultura e di comprendere la cultura e i valori degli altri costituisca un elemento centrale della competenza chiave «consapevolezza ed espressione culturale»; |
16. |
suggerisce di fornire ai migranti legali un ulteriore sostegno in termini finanziari e amministrativi a favore di corsi di lingua tenuti da personale formato che comprenda anche la lingua madre dei migranti; |
17. |
insiste sull'importanza per i bambini migranti di apprendere la propria lingua madre e la lingua del paese di residenza, nonché di acquisire capacità di scrittura e lettura fin dall'età prescolare; |
18. |
riconosce l'importanza di introdurre nei programmi scolastici ore di insegnamento ai migranti nella loro lingua madre, al fine di garantire la conservazione del loro patrimonio culturale; |
19. |
sottolinea l'importanza dello sport nell'istruzione e nella formazione e il suo ruolo fondamentale per l'integrazione e l'inclusione sociale di coloro che provengono da contesti meno privilegiati; raccomanda che la politica sociale degli Stati membri tenga pienamente conto dell'essenziale ruolo svolto dallo sport ai fini dell'integrazione per le popolazioni migranti; |
20. |
sottolinea l'importanza di coinvolgere i giovani migranti in un'ampia serie di attività extracurricolari, poiché si tratta di un ottimo metodo di integrazione sociale; |
21. |
sottolinea che tanto prima e più efficacemente i bambini e i giovani migranti si integrano nelle scuole, tanto migliori saranno i loro risultati a scuola, nell'istruzione post-obbligatoria e nel mercato del lavoro; è fermamente convinto che l'istruzione pre-primaria precoce rafforzi considerevolmente tali prospettive e chiede pertanto agli Stati membri di accrescere la partecipazione dei migranti nel ciclo di apprendimento pre-primario; |
22. |
raccomanda agli Stati membri di evitare di creare scuole simili a ghetti o classi speciali per figli di migranti, e di promuovere una politica dell'istruzione inclusiva, in virtù della quale i bambini siano assegnati alle classi in base al livello d'istruzione e alle esigenze individuali; |
23. |
ritiene che nelle scuole frequentate da figli di migranti il programma scolastico dovrebbe prestare molta più attenzione alle loro esigenze, e che gli insegnanti dovrebbero ricevere una formazione che includa competenze interculturali per consentire loro di affrontare nel modo più efficace possibile la diversità nella scuola; |
24. |
ribadisce che l'istruzione degli adulti rivolta ai migranti può favorire l'integrazione sia dei migranti adulti che dei loro figli e sottolinea pertanto la necessità di promuovere con decisione l'apprendimento permanente per i genitori migranti; |
25. |
esprime preoccupazione per il livello elevato di abbandono prematuro della scuola da parte dei figli di migranti e ritiene che debbano essere compiuti sforzi per garantire il completamento degli studi da parte dei figli di migranti; |
26. |
sottolinea che un sistema d'istruzione di alta qualità deve essere aperto a tutti; |
27. |
è convinto che le misure volte a migliorare l'istruzione dei bambini migranti vadano a beneficio dell'intera società; |
28. |
ritiene che la formazione dei docenti dovrebbe essere interdisciplinare e preparare questi ultimi ad affrontare approcci basati su diversità e istruzione multiculturale e multilingue; |
29. |
è favorevole a regimi di mobilità che consentano di reclutare insegnanti del paese d'origine per facilitare il contatto dei figli di migranti con la cultura e la civiltà del loro paese d'origine; |
30. |
sottolinea che la qualità della formazione degli insegnanti dovrebbe essere focalizzata in termini di missioni degli insegnanti; |
31. |
sottolinea, in questo particolare contesto, l'importanza della mobilità dei docenti come parte integrante dei loro programmi di formazione; è dell'avviso che gli insegnanti dovrebbero avere la possibilità di trascorrere uno o due semestri presso università ospitanti all'estero; |
32. |
ritiene che le scuole abbiano bisogno di insegnanti immigrati, poiché offrono un'esperienza importante ai loro colleghi, rappresentano l'esito positivo dell'integrazione sociale e potrebbero costituire un modello per i bambini in difficoltà; |
33. |
sottolinea l'importanza di una formazione specifica per gli insegnanti che affronti espressamente la particolare situazione dei bambini migranti, la necessità di una loro integrazione riuscita in sistemi di istruzione tradizionale nonché di un loro migliore livello di istruzione; |
34. |
ribadisce la necessità di servizi di consulenza per consentire ai bambini e ai giovani migranti di affrontare lo shock culturale e di adattarsi alla società ospitante; |
35. |
propone che i singoli Stati membri elaborino programmi d'istruzione finalizzati al miglioramento della consapevolezza delle questioni in materia di diritti umani, ponendo l'accento sull'uguaglianza, sull'inclusione e sulla libertà personale, per evitare la xenofobia e la segregazione, che potrebbero sembrare inevitabili quando sono coinvolti migranti e che possono diffondersi in modo spaventosamente rapido; |
36. |
insiste sulla necessità che tutti i migranti e i non migranti beneficino della parità di trattamento; ritiene che le istituzioni scolastiche e i singoli insegnanti debbano considerare la diversità come una situazione normale, trattare ogni singola persona con rispetto e offrire ai migranti il sostegno di cui hanno bisogno; |
37. |
apprezza il contributo dell'istruzione non formale nel fornire ai giovani migranti valide competenze, complementari a quelle acquisite nelle scuole, e chiede alle scuole di cooperare più intensamente con i fornitori di istruzione non formale, ad esempio le organizzazioni giovanili; |
38. |
ribadisce che la discriminazione fondata sulla razza e sull'etnia nell'ambito dell'istruzione è vietata ai sensi della direttiva 2000/43/CE, e chiede di bandire qualsiasi discriminazione, inclusa quella fondata sulla nazionalità e sullo status di residenza, nel campo dell'istruzione; |
39. |
riconosce che le attuali disposizioni della direttiva 77/486/CEE non corrispondono alla nuova realtà sociale dell'Unione; sostiene con forza il processo di consultazione avviato dalla Commissione; |
40. |
sottolinea che la diversità nelle scuole dovrebbe essere incentivata e attenzione e sostegno dovrebbero essere indirizzati a specifici a gruppi più vulnerabili di migranti, incluse le giovani migranti; |
41. |
ritiene che la direttiva 77/486/CEE debba essere modificata contemplandovi l'istruzione di bambini cittadini di paesi terzi o di bambini i cui genitori non sono cittadini di Stati membri; |
42. |
riconosce l'importanza dell'attuale legislazione europea che garantisce il diritto allo studio degli studenti provenienti da paesi terzi, come ad esempio le direttive 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (7) e la direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (8); esorta la Commissione ad un'azione di monitoraggio costante su ogni tipo di atto o azione intrapresi negli Stati membri il cui fine sia quello di diminuire o cancellare i diritti acquisiti; |
43. |
chiede che le scuole con un'elevata percentuale di bambini immigranti siano dotate del personale adeguato e delle strutture necessarie per gestire la sfida posta da classi eterogenee e consentire loro di offrire un insegnamento di qualità; chiede alla Commissione e al Consiglio di avviare un dialogo tra gli Stati membri nel quadro del metodo aperto di coordinamento aperto al fine di scambiare migliori pratiche e sviluppare un'agenda comune volta ad affrontare le lacune nell'istruzione degli immigranti; |
44. |
invita la Commissione a riferire regolarmente sui progressi compiuti nell'ambito dell'integrazione dei bambini migranti nel sistema scolastico degli Stati membri; |
45. |
rileva che i grandi centri urbani devono avere ed esercitare il diritto di coordinare le politiche volte a promuovere l'integrazione dei figli di migranti con le politiche e le strategie riguardanti gli alloggi, i servizi (all'infanzia), il mercato del lavoro, la salute e il benessere, tutte aree che hanno un effetto comprovato sui risultati scolastici dei figli di migranti e sulla riuscita della loro integrazione nella società; |
46. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale, al Comitato delle regioni nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri. |
(1) GU L 199 del 6.8.1977, pag. 32.
(2) GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.
(3) GU C 233 E del 28.9.2006, pag. 121.
(4) GU C 219 E del 28.8.2008, pag. 300.
(5) GU C 41 E del 19.2.2009, pag. 46.
(6) Testi approvati, P6_TA(2008)0422.
(7) GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.
(8) GU L 16 del 23.1.2004, pag. 44.
27.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 137/6 |
Giovedì 2 aprile 2009
Diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri
P6_TA(2009)0203
Risoluzione del Parlamento europeo del 2 aprile 2009 sull’applicazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (2008/2184(INI))
2010/C 137 E/02
Il Parlamento europeo,
visti l’articolo 18 del trattato CE e l’articolo 45 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (la «Carta dei diritti fondamentali»),
vista la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (1),
vista la sua risoluzione del 15 novembre 2007 sull’applicazione della direttiva 2004/38/CE (2), con la quale ha invitato la Commissione a presentare, senza ritardi, una valutazione esauriente dello stato di attuazione e del corretto recepimento della direttiva da parte degli Stati membri, accompagnata da eventuali proposte necessarie, e ha incaricato la commissione competente di effettuare una valutazione dei problemi riscontrati nel recepimento della direttiva, di mettere in evidenza le migliori prassi nonché le misure che potrebbero portare a discriminazioni tra cittadini dell’Unione, e di affrontare il tema della libera circolazione,
vista la sua risoluzione del 4 dicembre 2003 sull’adozione di misure riguardanti il rimpatrio delle salme (3),
visti il documento di lavoro della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del 13 giugno 2008 (4), il questionario inviato ai parlamenti nazionali degli Stati membri e i riscontri pervenuti,
vista la relazione sulla visita ai centri di accoglienza chiusi destinati a immigrati e richiedenti asilo in Belgio, effettuata da una delegazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (5),
vista la sua risoluzione del 5 febbraio 2009 sull'attuazione nell'Unione europea della direttiva 2003/9/CE sulle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo e dei rifugiati: visite della commissione per le libertà civili dal 2005 al 2008 (6),
visti la sua risoluzione del 10 luglio 2008 sul censimento dei rom su base etnica in Italia (7), il parere del proprio servizio giuridico sulla compatibilità delle circostanze aggravanti nei confronti dei cittadini dell’Unione che soggiornino illegalmente in un altro Stato membro, nonché la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni sulla visita della delegazione in Italia,
vista la relazione della Commissione del 15 febbraio 2008, intitolata «Quinta relazione della Commissione sulla cittadinanza dell’Unione (1o maggio 2004 – 30 giugno 2007)» (COM(2008)0085),
vista la 25a relazione annuale della Commissione del 18 novembre 2008, sul controllo dell’applicazione del diritto comunitario (2007) (COM(2008)0777),
vista la sua risoluzione del 2 aprile 2009 sui problemi e le prospettive concernenti la cittadinanza europea (8),
vista la relazione dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali, intitolata «Omofobia e discriminazione basata sull'orientamento sessuale negli Stati membri»,
vista la relazione della Commissione del 10 dicembre 2008, sull’applicazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri (COM(2008)0840) (la «relazione della Commissione»),
viste le conclusioni del Consiglio Giustizia e affari interni del 27 novembre 2008 sugli «Abusi ed usi illeciti del diritto alla libera circolazione delle persone»,
viste le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE) in materia di cittadinanza dell'Unione e di libera circolazione delle persone, come nelle cause C-127/08 (sentenza Metock), C-33/07 (sentenza Jipa) e C-524/06 (sentenza Huber),
visto il progetto di relazione interlocutoria dal titolo «Studio comparativo riguardante l'applicazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri», richiesto dalla commissione giuridica ed elaborato dallo European Citizen Action Service (ECAS),
visto l'articolo 45 del suo regolamento,
visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione giuridica (A6-0186/2009),
A. |
considerando che, secondo la summenzionata Quinta relazione sulla cittadinanza dell’Unione, al 1o gennaio 2006 circa 8,2 milioni di cittadini dell’Unione esercitavano il loro diritto di risiedere in un altro Stato membro, e che milioni di cittadini dell’Unione circolano ogni anno all’interno dei suoi confini, |
B. |
considerando che la libera circolazione è parte integrante dei concetti di diritti dell’uomo e di cittadinanza dell’Unione e costituisce uno dei diritti e delle libertà fondamentali riconosciuti ai cittadini dell'Unione in virtù dei trattati, |
C. |
considerando che la direttiva 2004/38/CE attua i principi sanciti dai trattati disponendo che i cittadini dell’Unione, nonché i loro familiari, possono circolare liberamente nell’intera Unione indipendentemente dal loro paese d’origine, |
D. |
considerando che gli Stati membri erano tenuti a recepire la direttiva 2004/38/CE entro il 30 aprile 2006, e che la Commissione avrebbe dovuto pubblicare la propria relazione sull’applicazione della direttiva entro il 30 aprile 2008, |
E. |
considerando che, a quasi cinque anni dall’adozione della direttiva 2004/38/CE, sono rese infine disponibili informazioni sul recepimento e sull’applicazione pratica della stessa, sia pur con un certo ritardo rispetto ai termini stabiliti dalla direttiva, |
F. |
considerando che il Parlamento ha più volte manifestato preoccupazione riguardo alle modalità di attuazione della libera circolazione da parte di taluni Stati membri, |
G. |
considerando che è stato recentemente instaurato un dialogo costruttivo tra la Commissione, il Parlamento e alcuni Stati membri, |
H. |
considerando che tale dialogo ha reso possibile la modifica delle legislazioni nazionali nella misura necessaria a garantirne la conformità alla normativa comunitaria, |
I. |
considerando che, secondo la relazione della Commissione, il recepimento della direttiva 2004/38/CE è nel complesso deludente, dal momento che non vi è un singolo Stato membro che abbia recepito in modo effettivo e corretto l’intera direttiva, e, per giunta, non vi è un singolo articolo della direttiva che sia stato recepito in modo effettivo e corretto in tutti gli Stati membri, |
J. |
considerando che i due principali casi di violazione sistematica dei diritti fondamentali dei cittadini dell'Unione, identificati tra numerosi altri dalla relazione della Commissione, riguardano il diritto d'ingresso e di soggiorno dei familiari che sono cittadini di paesi terzi e l’obbligo per i cittadini dell’Unione di presentare, a sostegno della domanda di soggiorno, documenti aggiuntivi non previsti dalla direttiva 2004/38/CE, quali il permesso di lavoro o i documenti comprovanti una situazione abitativa accettabile, |
K. |
considerando che la Commissione ha sinora ricevuto più di 1 800 denunce individuali, 40 interrogazioni parlamentari e 33 petizioni, e che in forza di ciò essa ha registrato 115 denunce e avviato 5 procedimenti di infrazione per inadeguata applicazione della direttiva 2004/38/CE, |
L. |
considerando che nella sua relazione la Commissione afferma che non è necessaria, nella fase attuale, alcuna modifica alla direttiva 2004/38/CE, ma che deve essere profuso il massimo impegno per garantirne l’adeguata applicazione mediante l’istituzione di un gruppo di esperti, la raccolta di informazioni, dati e buone prassi attraverso un apposito questionario, nonché la pubblicazione, nel 2009, di orientamenti sulle questioni più problematiche, per assicurare la piena e corretta attuazione della direttiva, |
M. |
considerando che diversi parlamenti nazionali hanno risposto al questionario della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (9), e che, nel caso di alcuni Stati membri, la risposta a detto questionario è pervenuta da entrambe le camere parlamentari (10), |
N. |
considerando che i rappresentanti dei parlamenti nazionali hanno avuto l’opportunità di esporre ulteriormente i rispettivi punti di vista nel corso della riunione del comitato congiunto sui progressi compiuti nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, svoltasi il 19 e 20 gennaio 2009, |
O. |
considerando che il suo servizio giuridico, consultato al riguardo dalla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, ha concluso che le disposizioni pertinenti del diritto comunitario si oppongono ad una legislazione nazionale che consideri circostanza aggravante generale, rispetto ad un reato o ad un delitto commesso, il solo fatto che la persona in questione sia cittadina di uno Stato membro in presenza irregolare sul territorio di un altro Stato membro, |
P. |
considerando che nelle sentenze della CGCE in materia di libera circolazione, e in particolare in quelle relative alle cause Metock, Jipa e Huber, si affermano i seguenti principi:
|
Q. |
considerando che, secondo la summenzionata relazione relativa alla visita presso i centri di accoglienza chiusi per richiedenti asilo e immigrati in Belgio, la detenzione di cittadini comunitari presso centri di accoglienza per cittadini di paesi terzi, immigrati irregolari, appare sconcertante e sproporzionata, soprattutto se è vero che essa può essere imposta per una semplice infrazione amministrativa. I dati forniti dalle autorità belghe in materia sono preoccupanti, |
R. |
considerando che, nelle sue già citate conclusioni del 27 novembre 2008, il Consiglio «Giustizia e affari interni» ha chiesto alla Commissione di presentare, all’inizio del 2009, una dichiarazione interpretativa che fornisca orientamenti sul funzionamento della direttiva 2004/38/CE, e di valutare ogni misura idonea e necessaria al riguardo, |
S. |
considerando che le informazioni acquisite, in particolare attraverso le risposte dei parlamenti nazionali al questionario del Parlamento europeo, hanno consentito, sfortunatamente senza fornire un quadro esauriente e indicativo di tutti gli Stati membri, di identificare le seguenti problematiche principali, anche alla luce della relazione della Commissione:
|
T. |
considerando che in alcuni Stati membri si registrano differenze significative per quanto concerne i documenti d’identità dei cittadini di quello Stato e i cittadini dell’Unione originari di un altro Stato membro, i quali incontrano difficoltà a dimostrare di essere cittadini dell’Unione residenti, il che da un punto di vista pratico rappresenta un grave ostacolo per l’esercizio dei loro diritti e per la loro integrazione nella vita sociale e d’affari, |
U. |
considerando che le carenze manifestate dagli Stati membri nel recepimento della direttiva 2004/38/CE recante applicazione dell’articolo 18 del trattato CE richiedono una condanna, e che, quand’anche non indebolisca l’efficacia e la necessità della direttiva, tale situazione comporta di fatto la mancata applicazione di uno dei principali diritti fondanti dell’Unione europea, quali conferiti ai cittadini dell’Unione dai trattati, |
V. |
considerando che, in base alla comunicazione della Commissione del 18 novembre 2008 sulle ripercussioni della libera circolazione dei lavoratori nel contesto dell'allargamento dell'Unione europea (COM(2008)0765) nel corso della prima fase di attuazione (1o gennaio 2007 – 31 dicembre 2008) delle disposizioni transitorie, i lavoratori migranti provenienti dai paesi che hanno aderito all’Unione europea nel 2004 e nel 2007 hanno avuto un impatto positivo sulle economie degli Stati membri, |
W. |
considerando che quattro Stati membri dell’Unione europea a 15 non hanno aperto i loro mercati del lavoro ai lavoratori provenienti dagli Stati membri dell’Unione europea a 8, |
X. |
considerando che undici Stati membri hanno notificato alla Commissione la loro volontà di mantenere in vigore dal 1o gennaio 2009 le restrizioni sui loro mercati del lavoro nei confronti dei cittadini di Romania e Bulgaria, |
Applicazione della direttiva 2004/38/CE
1. |
chiede agli Stati membri di rispettare lo spirito e la lettera dell’articolo 18 del trattato CE e dell’articolo 45 della Carta dei diritti fondamentali che conferisce ai cittadini il diritto fondamentale alla libera circolazione, attuando pienamente e con urgenza, a tal fine, la direttiva 2004/38/CE e rivedendo e modificando senza ritardi le legislazioni nazionali e le prassi amministrative contrarie al diritto comunitario, tenendo particolarmente conto della relazione della Commissione e della giurisprudenza della CGCE; nota che diverse disposizioni della legislazione nella maggior parte degli Stati membri sono contrarie alla lettera e allo spirito della direttiva, minando così i diritti della libera circolazione e della cittadinanza dell’Unione, e rileva che le prassi amministrative nazionali molto spesso frappongono notevoli ostacoli all'esercizio da parte dei cittadini dei loro diritti; |
2. |
chiede agli Stati membri di dare piena attuazione ai diritti sanciti dall’articolo 2 e dall’articolo 3 della direttiva 2004/38/CE, e di riconoscere tali diritti non soltanto ai coniugi di sesso diverso, ma anche ai partner legati da un’unione registrata, ai membri del nucleo familiare e ai partner – comprese le coppie dello stesso sesso riconosciute da uno Stato membro – a prescindere dalla loro nazionalità e fatto salvo il loro mancato riconoscimento nel diritto civile di un altro Stato membro, in accordo con i principi di reciproco riconoscimento, uguaglianza, non discriminazione, dignità e rispetto della vita privata e familiare; invita gli Stati membri a tenere presente che la direttiva impone l’obbligo di riconoscere la libera circolazione di tutti i cittadini dell’Unione (comprese le coppie dello stesso sesso), senza imporre il riconoscimento dei matrimoni fra persone dello stesso sesso; a tale riguardo, esorta la Commissione a formulare orientamenti rigorosi, traendo spunto dalle conclusioni contenute nella relazione dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali nonché a monitorare tali questioni; |
3. |
invita la Commissione a formulare proposte adeguate, nel quadro del programma di Stoccolma, al fine di garantire la libera circolazione senza alcuna discriminazione fondata sulle motivazioni di cui all’articolo 13 del trattato CE, e a trarre spunto dall’analisi e dalle conclusioni contenute nella relazione dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali; |
4. |
chiede agli Stati membri, nel rendere effettivo il diritto di libera circolazione e libero soggiorno, di non gravare i cittadini dell’Unione e i loro familiari, compresi i familiari di paesi terzi, di oneri amministrativi ingiustificati in quanto non espressamente previsti dalla direttiva 2004/38/CE, contrari al diritto comunitario e di ostacoli ingiustificati all’esercizio di una libertà che è direttamente contemplata dal trattato CE e non dipende dall’adempimento delle prassi amministrative; richiama l’attenzione degli Stati membri sul fatto che è loro dovere agevolare l’espletamento delle prassi amministrative legate all’esercizio del diritto alla libera circolazione e li invita a registrare e a comunicare tutte le decisioni amministrative e giudiziarie basate sull’articolo 3, paragrafo 2 della direttiva; ricorda agli Stati membri che è loro dovere agevolare l’ingresso dei familiari dei cittadini dell’Unione provenienti dai paesi terzi, onde consentire a tali cittadini di vivere una vita familiare normale nello Stato membro ospitante; |
5. |
chiede agli Stati membri che li prevedono di adottare il medesimo formato per i documenti personali d’identità dei propri cittadini e dei cittadini dell’Unione provenienti dagli altri Stati membri, fatte salve le differenze rilevabili all’interno dei documenti (19); |
6. |
invita la Commissione a verificare attentamente che leggi e prassi in vigore negli Stati membri non violino i diritti conferiti ai cittadini dell’Unione dal trattato CE e dalla direttiva e non comportino un onere eccessivo per i cittadini dell’Unione e i loro familiari limitando indirettamente il loro diritto alla libera circolazione, segnatamente in relazione ai concetti di «risorse sufficienti», «onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato ospitante», e «motivi gravi/imperativi di ordine pubblico o pubblica sicurezza»; invita inoltre la Commissione ad accertare l’esistenza e il funzionamento di garanzie concrete e procedurali, nonché di meccanismi di tutela giuridica e della possibilità di ricorrere in giudizio contro i provvedimenti di allontanamento; ricorda che ogni limitazione del diritto fondamentale alla libera circolazione deve essere interpretata restrittivamente; |
7. |
rileva che i cittadini di determinati Stati membri e di talune comunità etniche sembrano essere presi di mira in alcuni Stati membri, e sottolinea che gli Stati membri sono tenuti a dare attuazione alla direttiva 2004/38/CE senza operare tra i cittadini dell’Unione e i loro familiari alcuna discriminazione fondata sui motivi di cui all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali; invita la Commissione, il Consiglio e tutti gli Stati membri a garantire che, in particolare, non sussista alcuna discriminazione per motivi di razza o di origine etnica, né nella pratica né nella legislazione, nonché a sorvegliare la situazione; |
8. |
rileva che i provvedimenti di ordine pubblico o di pubblica sicurezza dovrebbero rispettare il principio di proporzionalità ed essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale dell'individuo interessato; tale comportamento personale deve rappresentare una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare interessi fondamentali della società; al riguardo, invita gli Stati membri a prevedere una sistematica revisione delle segnalazioni nazionali ai fini del rifiuto d’ingresso a carico dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari (20); ricorda che le eccezioni di ordine pubblico non possono essere invocate per fini economici o per fini di prevenzione generale; |
9. |
constata che non tutti gli Stati membri hanno dato attuazione all’articolo 35 della direttiva 2004/38/CE, che consente loro di adottare le misure necessarie per rifiutare, estinguere o revocare i diritti alla libera circolazione in caso di abuso di diritto o frode, quale ad esempio un matrimonio fittizio, a condizione che dette misure siano proporzionate e non discriminatorie, e che siano rispettate le garanzie procedurali; richiama inoltre l’attenzione sulle possibilità offerte da detto articolo; |
10. |
invita la Commissione a esercitare un controllo sull’osservanza, nella pratica, dell’articolo 24 della direttiva 2004/38/CE, sulla parità di trattamento e il divieto di discriminazione in base alla nazionalità, anche alla luce dei considerando 20 e 31 di detta direttiva e dell’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali, che riconoscono ai cittadini dell’Unione e ai loro familiari che si trasferiscono in un altro Stato membro il diritto alla parità di trattamento rispetto ai cittadini di tale Stato per ciò che concerne le materie rientranti nell'ambito di applicazione del trattato CE, ed esorta gli Stati membri ad adottare i provvedimenti necessari per superare quanto prima le attuali carenze e porre fine alle violazioni del diritto comunitario senza ritardi; |
11. |
chiede la revoca o la revisione del regime transitorio, che tuttora impone restrizioni alla libera circolazione dei lavoratori cittadini degli Stati membri che hanno aderito all’Unione europea il 1o maggio 2004 e il 1o gennaio 2007, e che comporta una sostanziale, dannosa discriminazione tra cittadini comunitari; chiede di applicare la clausola di preferenza a tutti i cittadini dell’Unione e di completare la creazione del mercato unico; |
12. |
invita la Commissione e gli Stati membri, nell’attuazione della direttiva 2004/38/CE, a considerare i potenziali effetti discriminatori dei regimi di previdenza sociale e dell’accesso ai servizi di interesse generale, che potrebbero costituire delle barriere alla libera circolazione; |
13. |
invita il Consiglio a definire una strategia allo scopo di garantire la libera circolazione dei cittadini e dei lavoratori dell’Unione nonché il loro accesso al mercato del lavoro negli Stati membri ospitanti, a pubblicizzare i risultati e gli effetti positivi della libera circolazione dei cittadini e dei lavoratori per gli Stati membri ospitanti e per l'Unione europea, e chiede alla Commissione di avviare uno studio al fine di individuare le attuali e future carenze di forza lavoro nell'Unione europea, e il potenziale contributo ad una crescita economica sostenuta dei lavoratori di tutti gli Stati membri che abbiano pieno accesso al mercato del lavoro dell'Unione europea; |
14. |
chiede alla Commissione e agli Stati membri di riesaminare le limitazioni, le restrizioni e i termini attualmente previsti dalla direttiva 2004/38/CE per il godimento del diritto di libera circolazione di cui all’articolo 39 della medesima, e di valutare l’impatto di un’eventuale eliminazione delle discriminazioni esistenti tra cittadini dell’Unione per ciò che concerne il loro pieno godimento del diritto di libera circolazione e del diritto di cittadinanza europea sanciti dal trattato; |
Metodologia per l’attuazione
15. |
nota che le carenze nel recepimento della direttiva 2004/38/CE dimostrano che la Commissione non è stata in grado di garantire un'applicazione coerente e tempestiva della direttiva da parte degli Stati membri e neanche di trattare il gran numero di ricorsi presentati dai cittadini in relazione all'applicazione della direttiva stessa; |
16. |
condivide l’impostazione proposta dalla Commissione, che prevede la verifica continua ed esaustiva dell’attuazione della direttiva 2004/38/CE, il sostegno agli Stati membri nel garantire la piena e corretta applicazione della stessa attraverso la pubblicazione di appositi orientamenti nel primo semestre del 2009 e l’apertura di un procedimento nei confronti degli Stati membri la cui legislazione e/o prassi nazionale sia in contrasto con la direttiva; chiede alla Commissione di sviluppare e presentare al Parlamento una politica di attuazione coerente, efficace e trasparente, che garantisca l'applicazione del diritto di libera circolazione; ritiene che la mancanza di risorse finanziarie e umane assegnate all'interno della Commissione per affrontare il recepimento e l'applicazione della direttiva rappresenta un grave ostacolo per la capacità della Commissione di controllare credibilmente l'applicazione della direttiva in tutti gli Stati membri e pertanto per l'unità del diritto in questo settore così importante per i cittadini dell'Unione; |
17. |
chiede agli Stati membri di avviare le procedure necessarie per attuare i citati orientamenti entro la fine del 2009 e per adattare le rispettive legislazioni e prassi nazionali, e li esorta a trasmettere detti orientamenti alle autorità competenti, monitorandone l’applicazione; |
18. |
invita la Commissione ad elaborare orientamenti con criteri comuni in relazione all'importo minimo delle risorse considerate sufficienti e a chiarire su quali basi gli Stati membri dovrebbero tenere conto «della situazione personale dell'interessato», ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2004/38/CE; |
19. |
chiede alla Commissione di mettere a punto nei suoi orientamenti un meccanismo di interpretazione uniforme per categorie normative quali «ordine pubblico», «pubblica sicurezza», «sanità pubblica» e di chiarire in che modo gli elementi di cui tenere conto, quali la durata del soggiorno, l’età, lo stato di salute, la situazione familiare e economica, l’integrazione sociale e culturale, i legami con il paese d'origine, abbiano attinenza con la decisione di allontanamento di cui all'articolo 28, paragrafo 1 della direttiva 2004/38/CE; |
20. |
riconosce le restrizioni sul rimpatrio delle salme dei cittadini dell’Unione e invita la Commissione a presentare un codice di condotta, a cui gli Stati membri potrebbero attenersi, al fine di garantire che il rimpatrio delle salme costituisca il corollario della libera circolazione dei cittadini; |
21. |
invita la Commissione a incrementare gli stanziamenti e a istituire una nuova linea di bilancio per finanziare i progetti nazionali e locali volti all'integrazione dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari residenti in un altro Stato membro, come definiti agli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE; |
22. |
chiede alla Commissione di stabilire un termine ultimo per l’attuazione degli orientamenti, decorso il quale sia prevista la presentazione di un procedimento di inadempimento, e chiede alla stessa di essere pienamente coinvolto e regolarmente informato degli sviluppi in questo ambito; |
23. |
chiede alla Commissione di istituire, in materia di libera circolazione, un sistema di valutazione reciproca eseguita da squadre di esperti designati dagli Stati membri e dal Parlamento, coadiuvati dalla Commissione e dal Segretariato generale del Consiglio e operanti sulla base di missioni in loco, senza invadere le competenze conferite alla Commissione dai trattati; |
24. |
invita la Commissione a richiedere dagli Stati membri relazioni periodiche che includano dati statistici relativi alla libera circolazione, indicando ad esempio il numero di casi in cui i diritti di ingresso e di soggiorno sono stati negati e il numero di espulsioni effettuate e le relative motivazioni; |
25. |
chiede agli Stati membri di assistere i propri cittadini residenti in un altro Stato membro fornendo alle proprie rappresentanze diplomatiche e consolari tutte le necessarie informazioni sulla libera circolazione; |
26. |
invita la Commissione a verificare la presenza in ciascuno Stato membro di sistemi di trattamento dei dati personali relativi ai cittadini dell'Unione non aventi la nazionalità dello Stato membro interessato, controllando se tali sistemi contengano unicamente i dati necessari per l'applicazione della direttiva 2004/38/CE e delle disposizioni nazionali necessarie al suo recepimento; chiede, inoltre, alla Commissione di verificare se tali sistemi siano in atto per finalità di lotta alla criminalità e chiede agli Stati membri che dispongono di tali sistemi di procedere alla loro revisione in conformità di quanto stabilito nella sentenza Huber; |
27. |
invita gli Stati membri che dispongono di leggi incompatibili con quanto stabilito nella causa Metock a rivedere urgentemente tali leggi e chiede alla Commissione di avviare un procedimento contro tali Stati in caso di inadempimento; |
28. |
accoglie con favore l’intento della Commissione di rafforzare la consapevolezza dei cittadini comunitari sui diritti conferiti loro dalla direttiva 2004/38/CE e di distribuire una guida semplificata per i cittadini dell’Unione che sfrutti al meglio le potenzialità di Internet, e ricorda agli Stati membri il loro obbligo, ai sensi dell’articolo 34 della direttiva, di informare i cittadini dei loro diritti in materia di libera circolazione; a tale riguardo, chiede agli Stati membri di istituire uffici di assistenza e informazione sui diritti alla libera circolazione; |
*
* *
29. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri. |
(1) GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.
(2) GU C 282 E del 6.11.2008, pag. 428.
(3) GU C 89 E del 14.4.2004, pag. 162.
(4) PE 407.933v01-00
(5) PE 404.465v02-00
(6) Testi approvati, P6_TA(2009)0047
(7) Testi approvati, P6_TA(2008)0361
(8) Testi approvati, P6_TA(2009)0204
(9) Austria, Belgio, Cipro, Repubblica ceca, Grecia, Spagna, Italia, Lituania, Polonia, Romania, Slovenia, Slovacchia.
(10) Belgio, Repubblica ceca e Romania
(11) Sentenza Metock
(12) Sentenza Jipa
(13) Sentenza Huber
(14) In Italia, a Cipro, in Polonia e in Slovacchia, i matrimoni tra persone dello stesso sesso non costituiscono una base per il riconoscimento del diritto alla libera circolazione, mentre Polonia e Slovacchia non riconoscono le unioni registrate, anche qualora certificate in un altro Stato membro; le informazioni fornite al riguardo dalla Commissione, dalla FRA e dalle ONG confermano l’incertezza del diritto su questo tema
(15) Come dimostrano numerose petizioni e lettere di rimostranze indirizzate alle istituzioni dell’Unione europea, taluni Stati membri sono riluttanti a riconoscere pienamente i diritti dei familiari provenienti da paesi terzi; ad esempio, le normative vigenti in Regno Unito, Lituania e Polonia impediscono l’ingresso dei familiari provenienti da paesi terzi qualora sprovvisti di visto. Gli ostacoli amministrativi e giuridici che interessano i familiari cittadini di paesi terzi sono estremamente problematici. La legislazione del Regno Unito impedisce l'ingresso nel paese senza visto ad un familiare non comunitario in possesso di una carta di soggiorno rilasciata da un altro paese e le prassi amministrative del Regno Unito sono tali da creare notevoli ostacoli all'esercizio dei diritti della libera circolazione provocati dalla lunghezza dei tempi e dall'ampiezza della documentazione necessaria per il trattamento delle richieste di carte di soggiorno per i familiari che sono cittadini di paesi terzi; in Estonia i cittadini di paesi terzi incontrano difficoltà quando cercano di entrare nel paese con una carta di soggiorno rilasciata da un altro Stato membro e i familiari appartenenti a paesi terzi che richiedono un visto devono pagare la tassa del visto; in Italia i cittadini di paesi terzi che chiedono il ricongiungimento familiare devono dimostrare la legittimità dell'origine delle proprie risorse economiche, il cui importo non può essere inferiore all'indennità sociale annua
(16) Ad esempio in relazione alla legislazione italiana che chiede ai cittadini dell'Unione europea di provare l'autenticità delle proprie «risorse sufficienti»
(17) Ad esempio, l’articolo 235 del Codice penale italiano prevede l’allontanamento degli stranieri condannati alla reclusione per un tempo pari o superiore ai due anni
(18) In alcuni paesi (ad esempio in Grecia), la normativa nazionale consente alle autorità competenti di richiedere il casellario giudiziario di un cittadino comunitario che abbia presentato domanda di iscrizione, mentre, in altri Stati membri (quali Belgio e Spagna), vengono emesse carte d’identità specifiche per i cittadini degli altri Stati membri dell’Unione; in altri Stati membri (Spagna), oltre al certificato di iscrizione, ai cittadini comunitari viene assegnato un numero identificativo per stranieri, necessario per lavorare o iscriversi al sistema di previdenza sociale; in Italia, i cittadini comunitari sono tenuti a dimostrare la «legittimità» delle loro risorse
(19) La non conformità delle prassi amministrative al diritto comunitario ha un notevole impatto negativo sui diritti dei cittadini. Ad esempio, il proliferare di diverse carte d'identità e di soggiorno all'interno degli Stati membri ha reso confuso e problematico l'esercizio da parte dei cittadini dell'Unione del loro diritto alla libera circolazione; in Spagna oltre al certificato di registrazione i cittadini dell'Unione ricevono un numero di identità estera necessario per lavorare o per iscriversi al regime di sicurezza sociale spagnolo, che anche la Francia ha mantenuto un ambiguo titolo di soggiorno volontario, oltre al certificato di registrazione rilasciato ai cittadini dell'Unione e che le autorità di Stati membri quali la Repubblica Ceca, la Svezia e il Belgio, chiedono documenti aggiuntivi per il rilascio delle carte di soggiorno o impongono condizioni non elencate nella direttiva
(20) Nelle legislazioni estone ed ungherese manca un chiaro riferimento all'esclusione dei fini economici per quanto riguarda i provvedimenti di allontanamento. Nelle legislazioni ungherese e rumena manca qualsiasi riferimento all'esclusione di precedenti detenzioni di carattere penale e di fini di prevenzione generale
27.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 137/14 |
Giovedì 2 aprile 2009
Problemi e prospettive della cittadinanza europea
P6_TA(2009)0204
Risoluzione del Parlamento europeo del 2 aprile 2009 sui problemi e le prospettive concernenti la cittadinanza europea (2008/2234(INI))
2010/C 137 E/03
Il Parlamento europeo,
vista la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e in particolare il Titolo V, intitolato «Cittadinanza»,
vista la relazione della Commissione del 15 febbraio 2008 intitolata «Quinta relazione della Commissione sulla cittadinanza dell’Unione (1o maggio 2004 – 30 giugno 2007)» (COM(2008)0085),
vista la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (1) (la direttiva sulla libera circolazione),
visto il parere di iniziativa del Comitato delle regioni del 9 ottobre 2008«Diritti dei cittadini: promozione dei diritti fondamentali e dei diritti derivanti dalla cittadinanza europea» (2),
visti l’articolo 45 e l’articolo 112, paragrafo 2, del suo regolamento,
vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per il mercato interno e protezione dei consumatori, della commissione giuridica, della commissione affari costituzionali e della commissione per i diritti della donna e l’uguaglianza di genere (A6-0182/2009),
A. |
considerando che il mercato comune e l’integrazione economica sono prossimi a un effettivo completamento, nonostante la base giuridica per la cittadinanza dell’Unione sia ancora in fase di sviluppo, |
B. |
considerando che l’articolo 17 del trattato CE, introdotto dal trattato di Maastricht, afferma che «è cittadino dell’Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro» e che tale principio è stato ulteriormente sviluppato dal trattato di Amsterdam, il quale sancisce che «la cittadinanza dell’Unione costituisce un complemento della cittadinanza nazionale e non sostituisce quest’ultima», |
C. |
considerando che la cittadinanza dell’Unione va pertanto ad aggiungersi alla cittadinanza degli Stati membri e, di conseguenza, la sua concessione è disciplinata da ciascuno Stato membro sulla base delle proprie leggi, che differiscono da uno Stato membro all’altro, |
D. |
considerando che l’identità di cittadino dell’Unione può fondarsi esclusivamente sull’identità nazionale e che sarebbe opportuno richiamare l’attenzione della Commissione sul fatto che coloro che vivono in condizioni di povertà estrema o hanno un basso livello di scolarizzazione (fra cui i Rom), non hanno accesso a tutte quelle informazioni che potrebbero motivare la loro consapevolezza europea; considerando che la loro crescente esclusione dalle società europee sminuisce il valore sia della loro cittadinanza che della cittadinanza dell’Unione, |
E. |
considerando tuttavia che, ferma restando la competenza dei singoli Stati membri nel determinare i modi di acquisto e perdita della cittadinanza, il Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ha approvato «l’obiettivo di offrire ai cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente in maniera prolungata l’opportunità di ottenere la cittadinanza dello Stato membro in cui risiedono», |
F. |
considerando che tutti i cittadini dell’Unione hanno il diritto di elettorato attivo e passivo alle elezioni amministrative ed europee nello Stato membro di residenza alle stesse condizioni dei cittadini di quello Stato membro, |
G. |
considerando che garantire il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni locali dello Stato di residenza è per i cittadini dell’Unione indispensabile al fine di creare un sentimento di genuina appartenenza al suddetto Stato membro, |
H. |
considerando che in alcuni Stati membri il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni locali ed europee, conferito ai cittadini dell’Unione dall’articolo 19 del trattato CE, è attualmente compromesso al punto che i cittadini dell’Unione originari di un altro Stato membro non sono autorizzati a divenire membri dei partiti politici dello Stato membro in cui dovrebbero esercitare tale diritto, |
I. |
considerando che la possibilità di rivolgersi alla commissione per le petizioni del Parlamento e al Mediatore europeo rappresenta un importanze mezzo di ricorso extragiudiziario di cui dispongono i cittadini dell’Unione, |
J. |
considerando che l’allargamento dell’Unione europea ha determinato un notevole incremento nel numero di cittadini dell’Unione che risiedono al di fuori del proprio Stato membro di origine, |
K. |
considerando che l’articolo 20 del trattato CE, sebbene purtroppo circoscritto al caso in cui un cittadino di uno Stato membro si trovi nel territorio di un paese terzo nel quale il suo Stato membro non è rappresentato, conferisce a ciascun cittadino dell’Unione la tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro debitamente rappresentato in detto paese terzo; considerando che tale diritto non può essere esercitato correttamente in assenza di norme pratiche e protocolli chiari e vincolanti che le autorità consolari sono tenute a seguire, |
L. |
considerando che, sebbene lo stesso articolo 20 del trattato CE imponga agli Stati membri l’obbligo di stabilire «tra loro le disposizioni necessarie e avviare i negoziati internazionali richiesti per garantire detta tutela», di fatto finora è stato adottato un solo atto vincolante, vale a dire la decisione 95/553/CE (3), entrata in vigore nel 2002, che consta di una sola pagina e che omette completamente di istituire un vero e proprio sistema teso ad assistere e lenire i disagi dei cittadini comunitari che si trovino all’estero in una situazione di crisi, |
M. |
considerando che una protezione efficace da parte delle autorità consolari e diplomatiche accordata senza distinzione da tutti gli Stati membri a tutti i cittadini dell’Unione europea al di fuori del territorio dell’Unione europea contribuirebbe in modo rilevante, in special modo nelle situazioni di crisi e di sofferenza personale, alla comprensione, da parte di tali cittadini, dei vantaggi di essere parte dell’Unione europea, |
1. |
plaude al fatto che il trattato di Lisbona garantisce a un milione di cittadini dell’Unione di diversi Stati membri la possibilità di invitare collettivamente la Commissione a presentare proposte legislative, e ritiene che un simile diritto giuridico accrescerà significativamente tra gli europei la consapevolezza della cittadinanza dell’Unione; ricorda che la trasparenza e la partecipazione democratica devono essere raggiunte attraverso varie forme di partenariato fra l’Unione europea e gli Stati membri, le istituzioni regionali e locali, le parti sociali e la società civile; invita la Commissione a elaborare procedure trasparenti e facilmente comprensibili per l’attuazione dell’iniziativa sulla cittadinanza, al fine di assicurare ai cittadini dell’Unione un’effettiva facoltà di iniziativa legislativa immediatamente dopo l’entrata in vigore del trattato di Lisbona; pur auspicando che non sia necessario, sottolinea che la Commissione dovrebbe integrare tale diritto di iniziativa nelle proprie politiche a prescindere dallo status definitivo del trattato; |
2. |
rileva che il diritto dei cittadini dell’Unione di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri non può essere considerato in modo isolato rispetto agli altri diritti e principi fondamentali dell’Unione europea, quali la libertà di movimento dei lavoratori e la libera prestazione di servizi; invita, pertanto, gli Stati membri a eliminare le attuali barriere introdotte in conformità dei trattati di adesione, onde consentire a ciascun cittadino di esercitare tutti i suoi diritti; |
3. |
raccomanda, alla luce dei principi fondamentali di libera circolazione, non discriminazione e diritti dei cittadini sanciti dal trattato CE, che la Commissione continui a impiegare tutti i mezzi disponibili per ottenere al più presto l’abolizione delle rimanenti disposizioni transitorie imposte ai nuovi Stati membri; |
4. |
esprime preoccupazione per la scarsa attuazione delle direttive in vigore, specialmente la direttiva sulla libera circolazione, da cui derivano numerosi problemi relativi alla libertà di circolazione e ad altri diritti dei cittadini dell’Unione, e invita tutte le parti a recepire e ad attuare correttamente e pienamente l’acquis comunitario; |
5. |
invita la Commissione a redigere un elenco degli ostacoli che affrontano i cittadini dell’Unione che intendano avvalersi in modo totale e incondizionato della libera circolazione delle persone e di altri vantaggi consolidati a loro favore e chiede alla Commissione di includere tali risultati in un quadro di valutazione, in modo da garantire che tali ostacoli siano affrontati in modo radicale ed efficace; |
6. |
alla luce dei risultati dell’Eurobarometro Flash 213 (sondaggio dell’Eurobarometro del 2007), secondo cui soltanto il 31 % dei partecipanti si considera ben informato sui propri diritti di cittadino dell’Unione, ritiene urgente adottare un approccio efficace in materia di informazione e comunicazione, al fine di sensibilizzare i cittadini dell’Unione in merito ai loro diritti e doveri e di aiutare gli stessi ad assumere un ruolo attivo nel processo decisionale dell’Unione europea, consentendo l’esercizio effettivo della democrazia partecipativa; |
7. |
prende atto con rammarico che la Quinta relazione sulla cittadinanza dell’Unione non contiene alcuna proposta concreta relativa all’esercizio da parte dei cittadini dei loro diritti e del dovere degli Stati membri di tutelare tali diritti in pratica; chiede che la Sesta relazione sia in tal senso più proattiva; |
8. |
esprime il proprio disappunto per il fatto che nella fase di preparazione della Quinta relazione, la Commissione abbia omesso di consultare la società civile e si aspetta che tale consultazione abbia luogo nel quadro dei preparativi della Sesta relazione, conformemente all’impegno assunto dalla Commissione; |
9. |
invita la Commissione a rivedere il suo programma «Europa per i cittadini» al fine di migliorare la comunicazione con i comuni cittadini dell’Unione europea e di assicurarne un’ampia divulgazione; osserva che, nonostante il sostegno strutturale ai serbatoi di pensiero e agli istituti di ricerca situati a Bruxelles sia importante, tali organismi fanno ben poco per informare persone diverse da quelle già informate; invita la Commissione a riorientare i propri finanziamenti verso organizzazioni della società civile e delle parti sociali regionali e locali con sede al di fuori di Bruxelles e a introdurre, in futuro, programmi simili al programma «Gioventù in azione 2007-2013», che sta riscuotendo grande successo, al fine di aiutare le autorità governative locali e regionali a informare i propri residenti sui loro diritti in quanto cittadini dell’Unione; dal momento che le proposte relative al multilinguismo non dovrebbero essere limitate alle principali lingue ufficiali/degli Stati membri, invita gli Stati membri a divulgare informazioni sulla cittadinanza dell’Unione anche nelle lingue regionali e minoritarie; |
10. |
è del parere che, considerando, fra l’altro, l’esiguo numero di cittadini comunitari residenti in uno Stato membro diverso da quello di provenienza che si avvalgono del diritto di voto o di eleggibilità alle elezioni europee o locali nel proprio luogo di residenza nonché degli ostacoli di natura pratica che troppo spesso intralciano i potenziali elettori nell’esercizio dei loro diritti, le elezioni europee del 2009 dovrebbero essere considerate come un’opportunità per elaborare e attuare un piano d’azione paneuropeo volto a promuovere l’identità europea dei cittadini dell’Unione e ad aumentare in tali cittadini la consapevolezza dei loro diritti; |
11. |
chiede una maggiore partecipazione delle donne alla vita politica e al processo decisionale ai fini dell’integrazione europea; a tale scopo, ritiene necessario far sì che le donne siano le beneficiarie di campagne di sensibilizzazione più incisive, affinché possano esercitare pienamente i loro diritti in quanto cittadini dell’Unione ed essere più attive all’interno dei gruppi politici, della vita politica e nel quadro delle attività delle autorità locali dello Stato membro di residenza; |
12. |
sottolinea la necessità di lanciare campagne di informazione migliori e più efficaci che promuovano i diritti della cittadinanza dell’Unione fra ai giovani, ad esempio introducendo un «programma sulla cittadinanza» nelle scuole e nelle università, allo scopo di preparare le generazioni più giovani alla cittadinanza attiva; |
13. |
ritiene che gli Stati membri debbano integrare la dimensione europea nei programmi scolastici delle scuole primarie e secondarie; |
14. |
invita le università europee ad adottare tutte le misure finanziarie che sono nelle loro possibilità al fine di incrementare la percentuale di studenti che partecipano a scambi nell’ambito del programma Erasmus; |
15. |
invita la Commissione a proporre ulteriori direttive, consolidate e chiarificate, volte a migliorare la libera circolazione e altri diritti dei cittadini dell’Unione in altri settori, tra cui quelli della mobilità professionale, della portabilità delle pensioni e dei diritti sociali, e del riconoscimento reciproco dei titoli di studio e delle qualifiche professionali; |
16. |
ricorda che il pieno esercizio del diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio dell’Unione europea sarà possibile unicamente se, tra le altre misure, sarà istituito anche un sistema efficace per il riconoscimento delle qualifiche professionali; esorta pertanto la Commissione e gli Stati membri, nell’ambito delle rispettive competenze, a consentire maggiormente ai cittadini dell’Unione in possesso di qualifiche professionali ottenute in uno Stato membro di accedere a una professione analoga in un altro Stato membro e di esercitarla alle stesse condizioni dei cittadini di quest’ultimo Stato membro; |
17. |
invita gli Stati membri a riesaminare le loro leggi sulla cittadinanza e ad esplorare le possibilità di rendere più agevole per i cittadini non nazionali l’acquisizione della cittadinanza e il godimento dei pieni diritti, superando in tal modo la discriminazione fra cittadini nazionali e non nazionali, in particolare a favore dei cittadini dell’Unione; |
18. |
ritiene auspicabile favorire lo scambio di esperienze sui sistemi di naturalizzazione in essere nei diversi Stati membri, al fine di pervenire, pur nel rispetto della competenza dei singoli Stati membri nel determinare i modi di acquisto e perdita della cittadinanza, ad un maggiore coordinamento quanto ai criteri ed alle procedure di accesso alla cittadinanza dell’Unione, in maniera tale da limitare le discriminazioni che i diversi regimi giuridici comportano; |
19 |
ritiene che gli apolidi che risiedono stabilmente in uno Stato membro si trovano in una posizione unica nell’Unione europea; esprime preoccupazione per le richieste ingiustificate o non strettamente necessarie imposte loro da alcuni Stati membri per l’ottenimento della cittadinanza; a tale riguardo invita gli Stati membri in questione a trovare sistematicamente soluzioni eque, basate sulle raccomandazioni delle organizzazioni internazionali; è del parere che gli apolidi che risiedono stabilmente negli Stati membri dovrebbero godere del diritto di voto nelle elezioni locali; |
20. |
ricorda agli Stati membri, alle autorità locali e agli immigrati che tutti i punti dei principi fondamentali comuni per la politica di integrazione degli immigrati nell’Unione europea (14615/04) adottati dal Consiglio devono essere applicati equamente; |
21. |
ritiene l’integrazione degli immigrati un prerequisito fondamentale per l’esercizio dei loro diritti nel loro Stato membro di residenza; invita pertanto gli Stati membri a dare rapida e piena attuazione alle raccomandazioni formulate dalla Commissione nella sua Comunicazione del 1o settembre 2005 intitolata «Un’agenda comune per l’integrazione - Quadro per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi nell’Unione europea» (COM(2005)0389); |
22. |
è del parere che l’Unione europea e gli Stati membri condividano la responsabilità di promuovere l’inclusione dei Rom quali cittadini dell’Unione, allo scopo di consentire loro di beneficiare appieno degli incentivi offerti dall’Unione europea per tutte le iniziative volte a promuovere i loro diritti e l’inclusione delle loro comunità, ad esempio nel settore dell’istruzione, dell’occupazione o della partecipazione civica; |
23. |
sottolinea che la cittadinanza dell’Unione implica doveri oltre che diritti; richiama in particolare l’attenzione sul dovere di osservare le leggi dello Stato in cui il cittadino dell’Unione interessato risiede e di rispettare la cultura degli altri individui; |
24. |
sottolinea che i problemi linguistici o di capacità comunicative non dovrebbero essere utilizzati come pretesto per negare l’accesso a diritti sociali cui un individuo potrebbe avere titolo in quanto residente di uno Stato membro, incluso il diritto alle prestazioni sociali concesse da un’autorità nazionale o locale; |
25. |
invita la Commissione a indagare sul ruolo e la condotta dei servizi nazionali preposti a tutelare il benessere dei minori al fine di garantire il rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione tra i cittadini dell’Unione; sottolinea che un genitore dovrebbe poter parlare ai figli nella propria lingua madre e che la nazionalità e la lingua non dovrebbero essere utilizzate come giustificazione per negare ai genitori l’accesso ai propri figli; |
26. |
rinnova il suo invito agli Stati membri a rispettare il diritto dei cittadini dell’Unione di viaggiare all’interno dell’Unione europea con carta d’identità o passaporto nazionale in corso di validità e a non limitare tali spostamenti per ragioni di sicurezza o per altri motivi, in particolare nel settore dei viaggi aerei e marittimi; |
27 |
invita gli Stati membri e le autorità locali ad adottare ulteriori misure volte a facilitare la circolazione dei cittadini dell’Unione tra gli Stati membri, con particolare riferimento a questioni pratiche quali, tra le tante altre cose, il rilascio dei permessi di soggiorno e di lavoro, il trasferimento dell’immatricolazione dei veicoli, il riconoscimento delle polizze di assicurazione personale o sulla responsabilità civile auto emesse in un altro Stato membro, il trasferimento dei dati medici, la chiarezza delle norme relative al rimborso delle spese mediche che molto spesso non funzionano correttamente nonostante i tentativi di armonizzazione a livello dell’Unione europea; invita la Commissione a raccogliere tutte le informazioni attinenti e a metterle a disposizione dei cittadini dell’Unione europea; |
28. |
raccomanda che venga completato lo Spazio europeo di giustizia affinché gli aspetti transfrontalieri della cittadinanza legati alla vita personale e familiare possano essere tutelati in maniera efficace attraverso norme comuni nel settore del diritto privato internazionale; a tale scopo, esorta la Commissione a sviluppare un approccio coerente e a presentare le necessarie proposte legislative; |
29. |
chiede alla Commissione di mettere a disposizione finanziamenti per formare i funzionari pubblici locali e regionali degli Stati membri che si occupano di immigrazione intracomunitaria nei fondamenti della legislazione comunitaria che si applica nei rispettivi settori, nonché per aiutare le amministrazioni a rispondere alle domande concernenti eventuali differenze e conflitti tra la legislazione nazionale e quella comunitaria; a tale riguardo plaude alla creazione, da parte della Commissione, della rete per la risoluzione di problemi on line SOLVIT e chiede che venga ulteriormente rafforzata e promossa; auspica che gli Stati membri contribuiscano, attraverso un incremento di risorse umane, oltre che finanziarie, al rafforzamento dei centri nazionali SOLVIT; sollecita autorità regionali e locali e gli Stati membri a cooperare per lo scambio di buone prassi e per identificare modi efficaci per affrontare la situazione degli immigrati intracomunitari; |
30. |
ritiene necessario promuovere meglio Europe Direct presso tutti i cittadini e raccomanda che la Commissione coordini a tal fine una campagna mediatica a livello dell’Unione europea; chiede alla Commissione di controllare la proliferazione di siti web relativi a Europe Direct e SOLVIT e di concentrare le informazioni chiave e i contatti su specifici siti web di riferimento; |
31. |
invita la Commissione a realizzare una Carta europea dei diritti dei consumatori per mettere a disposizione dei cittadini informazioni di facile accesso sui problemi più comuni da essi incontrati; |
32. |
accoglie con favore l’iniziativa della Commissione intitolata Piano d’azione su un approccio integrato per l’offerta di servizi di assistenza sul mercato unico a cittadini e imprese («Action plan on an integrated approach for providing Single Market Assistance Services to citizens and businesses» - SEC(2008)1882) volta a evitare la frammentazione dei punti di contatto e, come sottolineato nella direttiva servizi (4), incoraggia la creazione di punti di singolo contatto per servizi e beni in ciascuno Stato membro; |
33. |
ricorda agli Stati membri e alle autorità locali che il concetto di cittadinanza dell’Unione include il principio di non discriminazione di tutti i cittadini dell’Unione, e non solo dei cittadini di un particolare Stato membro; esorta la Commissione ad approfondire la sua analisi della situazione dei migranti intracomunitari e a intraprendere le misure opportune al fine di garantire che essi godano effettivamente dei diritti di cittadini dell’Unione; |
34. |
ricorda che il diritto alla libera circolazione è un pilastro della cittadinanza dell’Unione ed è pertanto fortemente preoccupato per il fatto che nessuno Stato membro abbia ancora correttamente e pienamente attuato la direttiva sulla libera circolazione; |
35. |
saluta con favore l’iniziativa della Commissione volta a promuovere la conoscenza delle nuove disposizioni stabilite nella direttiva sulla libera circolazione, inclusa la pubblicazione della guida «Come trarre maggior profitto dalla direttiva 2004/38/CE», ma si rammarica del fatto che le 16 000 copie della guida, pubblicata in 19 lingue, rappresentano un quantitativo troppo limitato rispetto al numero totale degli abitanti dell’Unione; invita la Commissione a garantire che tali informazioni siano rese ampiamente disponibili alle autorità locali e regionali, in considerazione del fatto che esse rappresentano la prima fonte di informazione per molti cittadini e che la maggior parte dei problemi e delle violazioni dei diritti dei cittadini dell’Unione si verifica a livello locale; |
36. |
sottolinea che il diritto di libera circolazione e di libero soggiorno, che è parte integrante della cittadinanza dell’Unione, ha un enorme impatto sulla vita familiare e sulle scelte formative e professionali delle donne; invita pertanto la Commissione a prendere in considerazione le esigenze specifiche delle donne in tale ambito; |
37. |
ricorda le disposizioni della direttiva sulla libera circolazione che conferiscono ai cittadini dell’Unione il diritto di risiedere in un altro Stato membro, a condizione che non gravino sul sistema di assistenza sociale; osserva, tuttavia, che gli Stati membri dovrebbero rispettare le sentenze della Corte di giustizia europea (5) che, ai fini della direttiva, hanno fornito un’interpretazione del significato dell’espressione «risorse economiche sufficienti»; |
38. |
invita la Commissione a verificare attentamente che leggi e prassi in vigore presso i singoli Stati membri non violino i diritti conferiti ai cittadini dell’Unione dal trattato CE e dalla direttiva sulla libera circolazione, segnatamente in relazione ai concetti di «risorse sufficienti», «onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante», «gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza» e «motivi imperativi di pubblica sicurezza»; invita inoltre la Commissione ad accertare l’esistenza e il funzionamento di garanzie concrete e procedurali, nonché di meccanismi di tutela giuridica e della possibilità di ricorrere in giudizio contro i provvedimenti di allontanamento; ricorda che ogni limitazione del diritto fondamentale alla libera circolazione deve essere interpretata restrittivamente; |
39. |
chiede agli Stati membri, nel rendere effettivo il diritto alla libera circolazione, di non gravare i cittadini dell’Unione e i loro familiari di oneri amministrativi ingiustificati in quanto non espressamente previsti dalla direttiva sulla libera circolazione, contrari al diritto comunitario e di ostacolo all’esercizio di una libertà che, indipendente dall’adempimento delle prassi amministrative, è direttamente contemplata dal trattato CE; rammenta agli Stati membri che è loro dovere agevolare l’espletamento delle prassi amministrative legate all’esercizio del diritto alla libera circolazione; |
40. |
chiede agli Stati membri di non adottare atti legislativi che impongano sanzioni sproporzionate o discriminatorie nei confronti di cittadini dell’Unione, quali, ad esempio, la detenzione in caso di allontanamento dal territorio dello Stato membro ospitante, il riconoscimento di una circostanza aggravante nel fatto che un cittadino dell’Unione che abbia commesso un reato abbia in precedenza soggiornato irregolarmente in un altro Stato membro o l’allontanamento automatico di un cittadino dell’Unione in conseguenza di una condanna penale a suo carico; |
41. |
accoglie con grande favore l’intenzione della Commissione di introdurre nel programma di Stoccolma misure volte a fronteggiare i problemi che i cittadini dell’Unione incontrano nel corso del loro ciclo di vita nell’Unione europea; chiede alla Commissione di proporre, nel contesto di tale quadro, adeguate misure, anche nel settore del diritto civile, per attuare definitivamente il principio della parità di trattamento non solo riguardo alle merci, ai capitali e ai servizi, ma anche in relazione alle persone, senza discriminazioni, come sancito all’articolo 13 del trattato CE, dal momento che la situazione attuale è discriminatoria, costituisce una barriera alla libera circolazione ed è contraria ai comuni valori europei dell’uguaglianza e della non discriminazione; |
42. |
sottolinea che garantire il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni locali dello Stato di residenza è una precondizione indispensabile per ogni politica di integrazione efficace; |
43. |
invita gli Stati membri a garantire che tutti i cittadini dell’Unione residenti in uno Stato membro diverso da quello di appartenenza ricevano tutte le informazioni necessarie riguardo al loro diritto di voto in occasione delle elezioni locali ed europee; |
44. |
si rammarica per l’esiguo numero di cittadini dell’Unione residenti in uno Stato membro diverso dal proprio che si avvalgono del diritto di voto o di eleggibilità alle elezioni europee o amministrative nel proprio luogo di residenza; sottolinea gli ostacoli di natura pratica che troppo spesso intralciano i potenziali elettori nell’esercizio dei loro diritti; esorta la Commissione, gli Stati membri e le autorità locali, in vista delle imminenti elezioni europee del 2009, a lanciare efficaci campagne di informazione paneuropee sui diritti elettorali dei cittadini dell’Unione e a dispensare consigli pratici su come esercitarli a livello locale; |
45. |
invita gli Stati membri a lanciare sui media nazionali e locali, fra cui televisione, radio e Internet, campagne di informazione nelle lingue ufficiali dell’Unione europea per far conoscere ai cittadini dell’Unione i loro diritti di voto e di eleggibilità, nonché le procedure di registrazione, che dovrebbero essere quanto più possibile semplici; |
46. |
si compiace dell’iniziativa della Commissione di modificare la direttiva 93/109/CE del Consiglio, del 6 dicembre 1993, relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell’Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini (6) introducendo misure che riducano gli oneri a carico dei candidati e degli Stati membri; |
47. |
chiede che in tutti gli Stati membri siano attuate le necessarie riforme delle procedure elettorali europee, al fine di renderle più simili tra loro e individuare metodi di promozione della cittadinanza europea attiva e chiede che, una volta completate le suddette riforme, siano condotte opportune campagne d’informazione in merito; |
48. |
osserva che per i cittadini dell’Unione che risiedono in uno Stato membro diverso dal proprio esistono notevoli divergenze rispetto ai diritti elettorali esercitabili alle elezioni parlamentari nazionali nei rispettivi Stati membri di origine; deplora il fatto che in tal modo molti cittadini dell’Unione si ritrovano privati di tali diritti sia nello Stato membro di origine sia in quello di adozione; esorta gli Stati membri a collaborare al fine di consentire agli elettori residenti al di fuori del proprio Stato membro di origine di esercitare pienamente i propri diritti elettorali nello Stato membro di residenza, offrendo un adeguato numero di seggi elettorali su tutto il territorio e facilitando le operazioni di registrazione degli elettori; invita inoltre gli Stati membri ad adottare le necessarie disposizioni giuridiche per garantire il diritto di voto a tutti i cittadini dell’Unione in transito in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d’origine in occasione delle proprie elezioni parlamentari nazionali; |
49. |
ritiene che la nascita ed il diffondersi di partiti politici a livello europeo rappresenti lo strumento più efficace a sostegno del diritto di eleggibilità di un cittadino dell’Unione che si trovi in uno Stato di residenza diverso da quello di cittadinanza; auspica quindi un rafforzamento dei partiti europei, anche attraverso un maggiore sostegno finanziario; |
50. |
chiede alla Commissione, al Consiglio e agli Stati membri di migliorare l’efficacia reale dell’articolo 19 del trattato CE, garantendo che tutti i cittadini dell’Unione abbiamo la facoltà di divenire membri dei partiti politici dello Stato membro in cui risiedono; |
51. |
è del parere che la cittadinanza dell’Unione garantisca gli stessi diritti a tutti i cittadini dell’Unione, indipendentemente dal fatto di risiedere all’interno dell’Unione stessa o in un paese terzo; esorta la Commissione ad analizzare la situazione dei cittadini dell’Unione residenti al di fuori del territorio dell’Unione europea e ad adottare i provvedimenti necessari per garantire che i loro diritti di cittadinanza divengano effettivi; |
52. |
ricorda che l’articolo 20 del trattato CE riconosce ai cittadini dell’Unione il diritto di godere, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui hanno la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato, e sottolinea l’importanza di una simile disposizione come punto di principio, nella misura in cui è intesa a riconoscere la dimensione esterna della cittadinanza dell’Unione; |
53. |
saluta con favore la presentazione, da parte della Commissione, di un piano d’azione per il periodo 2007-2009 nella sua comunicazione del 5 dicembre 2007 dal titolo «Per un’efficace tutela consolare nei paesi terzi: il contributo dell’Unione europea» (COM(2007)0767); invita gli Stati membri e la Commissione a proseguire nell’attuazione delle raccomandazioni del Libro verde della Commissione del 28 novembre 2006 sulla protezione diplomatica e consolare dei cittadini dell’Unione nei paesi terzi (COM(2006)0712) e di quelle contenute nella risoluzione del Parlamento dell’11 dicembre 2007 (7) sullo stesso argomento; |
54. |
invita gli Stati membri che ancora non avessero provveduto in tal senso, a stampare l’articolo 20 del trattato CE all’interno dei rispettivi passaporti nazionali accanto alle informazioni nazionali, come richiesto dalla relazione Barnier e dalle conclusioni del Consiglio del 15 giugno 2006; invita la Commissione a fornire agli uffici preposti al rilascio dei passaporti di ciascuno Stato membro un opuscolo che illustri i diritti di cui sopra e descriva a caratteri generali le misure che sostengono l’articolo 20 del trattato CE; richiede che l’opuscolo venga distribuito ai cittadini al momento del ritiro del passaporto; invita la Commissione a creare una pagina web sul sito «Europa» al fine di pubblicare informazioni pratiche sulla tutela consolare e agevolare l’accesso alle comunicazioni degli Stati membri sui consigli di viaggio, come richiesto dalla Commissione nel piano d’azione del 2007; |
55. |
esorta la Commissione ad attivare un numero telefonico europeo gratuito, che compaia sul passaporto accanto all’articolo 20 del trattato CE, grazie al quale in situazioni d’emergenza i cittadini dell’Unione possano accedere alle informazioni nella propria lingua riguardanti i consolati degli Stati membri, in modo da garantire loro la necessaria assistenza; |
56. |
invita la Commissione e il Consiglio ad adottare ulteriori direttive e misure volte a rafforzare l’acquis comunitario nel settore della tutela diplomatica e consolare e a emanare norme legalmente vincolanti per l’attuazione dell’articolo 20 del trattato CE; |
57. |
invita l’Unione ad intraprendere ulteriori misure volte a tutelare i suoi cittadini nei paesi terzi, compresa l’adozione di provvedimenti finalizzati ad impedire che i cittadini dell’Unione siano sottoposti alla pena di morte; |
58. |
invita gli Stati membri ad adempire correttamente agli obblighi derivanti dall’articolo 20 del trattato CE e pertanto a stabilire tra loro le disposizioni necessarie e ad avviare i negoziati internazionali richiesti per garantire la tutela dei cittadini dell’Unione all’esterno dell’Unione europea, rivolgendo una particolare attenzione all’approvazione di protocolli d’azione vincolanti che i servizi consolari nei paesi terzi sono tenuti a rispettare nelle situazioni di emergenza, crisi umanitaria o di sicurezza; |
59. |
si compiace per la recente adozione da parte del Consiglio delle linee direttrici relative all’attuazione del concetto di Stato guida in materia consolare (8) per la nomina di uno Stato guida in caso di gravi crisi e chiede un’interpretazione più ampia dell’articolo 20 del trattato CE per quanto concerne la protezione attualmente offerta dalle autorità consolari e diplomatiche ai cittadini dell’Unione; |
60. |
invita la Commissione a continuare i negoziati sull’esenzione dal visto per i viaggi nei paesi terzi da parte di tutti gli Stati membri e dei cittadini dell’Unione; sottolinea l’ingiustizia secondo cui alcuni cittadini dell’Unione sono soggetti all’obbligo di visto, mentre altri hanno la possibilità di viaggiare nell’ambito di programmi nazionali di esenzione dall’obbligo di visto; |
61. |
ritiene che il riconoscimento del diritto di petizione come un diritto fondamentale dei cittadini dell’Unione imporrebbe, quantomeno, alla Commissione di fornire motivazioni sufficienti per non seguire una raccomandazione del Parlamento; |
62. |
invita il Consiglio e la Commissione a sviluppare una più stretta collaborazione con la commissione per le petizioni del Parlamento e con il Mediatore europeo al fine di assicurare a ciascun cittadino dell’Unione un più efficace esercizio dei propri diritti; |
63. |
si compiace dell’istituzione dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali e dell’adozione della decisione 2007/252/CE del Consiglio, del 19 aprile 2007, che istituisce il programma specifico «Diritti fondamentali e cittadinanza» per il periodo 2007-2013 come parte del programma generale «Diritti fondamentali e giustizia» (9) volto a promuovere lo sviluppo di una società europea fondata sul rispetto dei diritti fondamentali, compresi i diritti derivati dalla cittadinanza dell’Unione; |
64. |
invita i parlamenti nazionali a partecipare sempre più attivamente alla realizzazione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia; la cooperazione fra i parlamenti nazionali e le istituzioni comunitarie dovrebbe agevolare l’adeguamento della legislazione e delle pratiche nazionali in fase di recepimento del diritto comunitario e intensificare i contatti con i cittadini, sensibilizzandoli sui diritti connessi allo status di cittadino dell’Unione; |
65. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri. |
(1) GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.
(2) GU C 325 del 19.12.2008, pag. 76.
(3) Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 19 dicembre 1995, riguardante la tutela dei cittadini dell’Unione europea da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari (GU L 314 del 28.12.1995, pag. 73).
(4) Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).
(5) Tra le altre, le cause C-424/98, Commissione/Repubblica italiana, e C-184/99, Grzelczyk.
(6) GU L 329 del 30.12.1993, pag. 34.
(7) GU C 323 E del 18.12.2008, pag. 120.
(8) GU C 317 del 12.12.2008, pag. 6.
(9) GU L 110 del 27.4.2007, pag. 33.
27.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 137/22 |
Giovedì 2 aprile 2009
Valutazione semestrale del dialogo UE-Bielorussia
P6_TA(2009)0212
Risoluzione del Parlamento europeo del 2 aprile 2009 sulla valutazione semestrale del dialogo UE-Bielorussia
2010/C 137 E/04
Il Parlamento europeo,
viste le sue precedenti risoluzioni sulla situazione in Bielorussia, in particolare quella del 15 gennaio 2009 sulla strategia dell'Unione europea nei confronti della Bielorussia (1),
viste le conclusioni del Consiglio affari generali e relazioni esterne sulla Bielorussia del 16 marzo 2009 che prevedono una sospensione ulteriore delle sanzioni del divieto di rilascio del visto a funzionari bielorussi, incluso il Presidente Alexander Lukashenko, e proroga le misure restrittive,
vista la comunicazione della Commissione del 3 dicembre 2008 sull'iniziativa per un partenariato orientale (COM(2008)0823),
vista la dichiarazione della Commissione del 21 novembre 2006 sulla volontà dell'Unione europea di rinnovare la sua relazione con la Bielorussia ed il suo popolo nel quadro della politica europea di vicinato (PEV),
visto l'articolo 103, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. |
considerando che il Consiglio nelle summenzionate conclusioni del 16 marzo 2009 ha confermato la sua disponibilità ad approfondire le relazioni con la Bielorussia, a condizione che quest'ultima compia progressi nel cammino verso la democrazia, i diritti dell'uomo e lo stato di diritto e ad aiutare la Bielorussia a raggiungere tali obiettivi, |
B. |
considerando che il Consiglio, dopo aver valutato gli sviluppi in Bielorussia a seguito della decisione presa nell'ottobre 2008 sulla sospensione temporanea delle restrizioni di viaggio imposte a taluni funzionari della Bielorussia, conformemente ai termini fissati dalla posizione comune del Consiglio 2008/844/PESC (2), ha deciso di mantenere la sospensione dell'applicazione di tali restrizioni di viaggio per un periodo di 9 mesi, |
C. |
considerando che il Consiglio ha deciso di prorogare di un anno le misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia, previste dalla posizione comune 2006/276/PESC, |
D. |
considerando che l'Unione europea continua ad essere preoccupata per la situazione dei diritti umani in Bielorussia e per i recenti casi di violazioni perpetrate in tale ambito, |
E. |
considerando che, in risposta ai passi positivi compiuti dalla Bielorussia, la Commissione ha già avviato un intenso dialogo con tale paese in settori quali l'energia, l'ambiente, le dogane, il trasporto e la sicurezza alimentare ed ha confermato la sua disponibilità ad estendere ulteriormente la portata di tali colloqui tecnici, vantaggiosi per entrambe le parti, sulla base del fatto che in tale dialogo non dovrebbe essere incluso alcun progetto di costruire una centrale nucleare di modello non-occidentale ai confini dell'Unione europea, |
F. |
considerando che il Consiglio ha incluso la Bielorussia nella sua iniziativa per un «partenariato orientale», che la Commissione ha avviato nella summenzionata comunicazione del 3 dicembre 2008 allo scopo di intensificare la cooperazione con diversi paesi dell'Europa orientale, |
G. |
considerando che il ministro bielorusso per gli affari esteri, Syarhei Martynau, ha dichiarato che la Bielorussia vede positivamente la partecipazione all'iniziativa del partenariato orientale, aggiungendo che il suo paese intende partecipare a tale iniziativa, |
H. |
considerando che il Comitato per la protezione dei giornalisti si è rivolto alle autorità bielorusse affinché rinnovino l'accreditamento di Andrzej Poczobut, un corrispondente locale del più grande quotidiano polacco, Gazeta Wyborcza, e affinché indaghino sui recenti maltrattamenti subiti da lui e dalla sua famiglia nella città occidentale bielorussa di Hrodna, a causa delle sue critiche nei confronti delle politiche governative; considerando che il 17 marzo 2009 ad Andrzej Poczobut è stata imposta una multa di 148 EUR per aver riferito sulla riunione dell'Unione dei polacchi in Bielorussia, |
1. |
sostiene la decisione del Consiglio di prorogare di un anno le misure restrittive nei confronti di taluni funzionari bielorussi, mantenendo nello stesso tempo la sospensione di nove mesi dell'applicazione delle restrizioni di viaggio imposte a taluni funzionari della Bielorussia; |
2. |
continua a essere preoccupato per la situazione dei diritti umani in Bielorussia e per i recenti casi di violazioni in questo ambito; auspica l'avvio di un dialogo sui diritti umani con la Bielorussia in un futuro prossimo; |
3. |
si compiace dell'intensificarsi del dialogo di alto livello UE-Bielorussia, che include contatti bilaterali, e dell'approfondita cooperazione tecnica avviata dalla Commissione al fine di costruire una comprensione reciproca e di fornire l'opportunità di affrontare le preoccupazioni e i temi d'interesse comune; |
4. |
ritiene che l'intensificarsi del dialogo politico tra l'Unione europea e la Bielorussia debba dipendere dall'abolizione delle restrizioni alla libertà e dalla cessazione delle violenze contro chi partecipa a proteste dell'opposizione e contro gli attivisti dei diritti umani; chiede, in tale ambito, l'immediato rilascio degli imprenditori Mikalai Autukhovich, Yury Liavonau e Uladzimir Asipenka e dell'attivista dell'opposizione giovanile Artsiom Dubski, nonché la revisione delle sentenze che impongono restrizioni alla libertà per gli undici partecipanti alla manifestazione del gennaio 2008; |
5. |
si compiace ed incoraggia ulteriormente la continuazione della cooperazione della Bielorussia con l'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani (ODIHR) dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OCSE) sulla legislazione elettorale; |
6. |
insiste affinché l'opposizione democratica bielorussa e la società civile siano incluse nel dialogo fra l'Unione europea e la Bielorussia; |
7. |
invita il governo bielorusso a utilizzare i prossimi nove mesi per dimostrare di aver compiuto progressi sensibili nei seguenti settori:
|
8. |
invita il Governo della Bielorussia a prevedere immediatamente una moratoria su tutte le sentenze di morte e sulle esecuzioni, al fine di giungere all'abolizione della pena di morte (come previsto dalla risoluzione 62/149 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 18 dicembre 2007, relativa ad una moratoria sull'uso della pena di morte), a commutare senza indugio le sentenze di tutti i prigionieri attualmente nel braccio della morte in periodi di detenzione, a portare la legislazione interna in linea con gli obblighi del paese nell'ambito dei trattati internazionali sui diritti umani e a garantire che i criteri internazionalmente riconosciuti per l'equo processo siano rigorosamente rispettati; |
9. |
invita le autorità bielorusse a riconoscere l'Unione dei polacchi in Bielorussia presieduta da Angelika Borys, rieletta presidente al Congresso dell'Unione dei polacchi il 15 marzo 2009; |
10. |
invita il Consiglio e la Commissione, qualora la Bielorussia soddisfi i suddetti criteri nel corso dei prossimi nove mesi, a esaminare la possibilità di abolire il divieto di viaggio in via permanente, nonché a prendere misure che ne facilitino il progresso economico e sociale e ad accelerare il processo di reintegrazione della Bielorussia nella famiglia europea delle nazioni democratiche; |
11. |
invita il Consiglio e la Commissione a prendere ulteriori misure per liberalizzare le procedure di visto per i cittadini bielorussi, in quanto tale iniziativa è d'importanza cruciale per raggiungere l'obiettivo principale della politica dell'Unione europea nei confronti della Bielorussia, ossia renderla parte dei processi europeo e regionale, contribuendo a rendere irreversibile il processo di democratizzazione del paese; sollecita il Consiglio e la Commissione, in tale contesto, a esaminare la possibilità di ridurre il costo dei visti per i cittadini bielorussi che entrano nella zona Schengen, semplificando le procedure di rilascio di tali visti; |
12. |
invita la Commissione a fare pieno ed efficace uso di tutte le possibilità per sostenere gli sviluppi democratici e della società civile bielorussa mediante lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (3) (EIDHR); sollecita la Commissione a informare regolarmente e pienamente il Parlamento europeo sul modo in cui i finanziamenti a titolo di EIDHR vengono spesi; |
13. |
invita la Commissione ad accordare un sostegno finanziario al canale televisivo indipendente bielorusso Belsat e a sollecitare il governo bielorusso a procedere alla registrazione ufficiale di Belsat in Bielorussia; invita il Governo bielorusso, quale segno di buona volontà e di cambiamento positivo, a permettere all'«Università europea di studi umanistici» (EHU) bielorussa in esilio a Vilnius (Lituania) di tornare legalmente in Bielorussia sulla base di garanzie reali di poter operare liberamente e di reinsediarsi a Minsk in condizioni adatte per il suo futuro, consentendo in particolare all'EHU di poter ricreare la propria biblioteca a Minsk nel corso del 2009, fornendole i locali e creando le condizioni per consentire le ampie raccolte in bielorusso, russo, inglese, tedesco e francese, aperte e accessibili a tutti; |
14. |
invita il Consiglio e la Commissione a prendere in considerazione misure volte a migliorare il clima imprenditoriale, commerciale, gli investimenti, l'energia, le infrastrutture dei trasporti e la cooperazione transfrontaliera tra l'Unione europea e la Bielorussia in modo da contribuire al benessere e alla prosperità dei cittadini bielorussi, potenziandone la capacità di comunicare con l'Unione europea e di viaggiarvi liberamente; |
15. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri, al Segretario generale delle Nazioni Unite, alle Assemblee parlamentari dell'OSCE e del Consiglio d'Europa, al Segretariato della Comunità di Stati indipendenti e al parlamento e al governo della Bielorussia. |
(1) Testi approvati, P6_TA(2009)0027.
(2) Posizione comune del Consiglio 2008/844/PESC, del 10 novembre 2008, che modifica la posizione comune 2006/276/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 56).
(3) Regolamento (CE) n. 1889/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (GU L 386 del 29.12.2006, pag. 1).
27.5.2010 |
IT |
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CE 137/25 |
Giovedì 2 aprile 2009
Coscienza europea e totalitarismo
P6_TA(2009)0213
Risoluzione del Parlamento europeo del 2 aprile 2009 su coscienza europea e totalitarismo
2010/C 137 E/05
Il Parlamento europeo,
vista la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo delle Nazioni Unite,
vista la risoluzione 260 (III) A sul genocidio, approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 9 dicembre 1948,
visti gli articoli 6 e 7 del trattato sull’Unione europea,
vista la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,
vista la decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale (1),
vista la risoluzione 1481 dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, del 25 gennaio 2006, relativa alla necessità di una condanna internazionale dei crimini dei regimi totalitari comunisti,
vista la sua dichiarazione del 23 settembre 2008 sulla proclamazione del 23 agosto quale «Giornata europea di commemorazione delle vittime dello stalinismo e del nazismo» (2),
viste le sue numerose precedenti risoluzioni sulla democrazia e il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, tra cui la risoluzione del 12 maggio 2005 sul sessantesimo anniversario della fine della Seconda guerra mondiale in Europa, l’8 maggio 1945 (3), la risoluzione del 23 ottobre 2008 sulla commemorazione dell’Holodomor (4), e quella del 15 gennaio 2009 su Srebrenica (5),
visti i comitati Verità e Giustizia istituiti in varie parti del mondo, che hanno aiutato coloro che sono vissuti sotto numerosi ex regimi autoritari e totalitari a superare le loro divergenze e pervenire alla riconciliazione,
viste le dichiarazioni rese dal suo Presidente e dai gruppi politici il 4 luglio 2006, settanta anni dopo il colpo di Stato del Generale Franco in Spagna,
visto l’articolo 103, paragrafo 4, del suo regolamento,
A. |
considerando che gli storici concordano sul fatto che non sono possibili interpretazioni assolutamente oggettive dei fatti storici e che non esistono narrazioni storiche oggettive; che, tuttavia, gli storici professionisti utilizzano strumenti scientifici per studiare il passato sforzandosi di essere quanto più possibile imparziali, |
B. |
considerando che nessun organo o partito politico detiene il monopolio sull’interpretazione della storia e che tali organi e partiti non possono proclamarsi oggettivi, |
C. |
considerando che le interpretazioni politiche ufficiali dei fatti storici non dovrebbero essere imposte attraverso decisioni a maggioranza dei parlamenti; che un parlamento non può legiferare sul passato, |
D. |
considerando che un obiettivo fondamentale del processo di integrazione europea è di assicurare in futuro il rispetto dei diritti fondamentali e dello Stato di diritto e che gli articoli 6 e 7 del trattato sull’Unione europea costituiscono idonei meccanismi per il conseguimento di questo obiettivo, |
E. |
considerando che le interpretazioni distorte della storia possono alimentare politiche esclusiviste fomentando quindi l’odio e il razzismo, |
F. |
considerando che le memorie del tragico passato dell’Europa devono essere mantenute vive, in modo da onorare la vittime, condannare i colpevoli e porre le basi di una riconciliazione basata sulla verità e la memoria, |
G. |
considerando che in Europa, nel corso del XX secolo, milioni di persone sono state deportate, incarcerate, torturate e assassinate da regimi totalitari e autoritari; che, tuttavia, occorre riconoscere l’unicità dell’Olocausto, |
H. |
considerando che l’esperienza storica dominante dell’Europa occidentale è stata il nazismo e che i paesi dell’Europa centrale e orientale hanno vissuto sia l’esperienza del comunismo che del nazismo; che occorre promuovere la comprensione del duplice retaggio dittatoriale di tali paesi, |
I. |
considerando che, fin dall’inizio, l’integrazione europea è stata una risposta alle sofferenze inflitte da due guerre mondiali e dalla tirannia nazista, che ha portato all’Olocausto e all’espansione dei regimi comunisti totalitari e antidemocratici nell’Europa centrale e orientale, nonché un mezzo per superare profonde divisioni e ostilità in Europa attraverso la cooperazione e l’integrazione, ponendo fine alle guerre e garantendo la democrazia sul continente, |
J. |
considerando che il processo di integrazione europea ha avuto successo e ha creato a un’Unione europea comprendente paesi dell’Europa centrale e orientale che hanno vissuto sotto regimi comunisti dalla fine della Seconda guerra mondiale ai primi anni ’90, e considerando che le precedenti adesioni di Grecia, Spagna e Portogallo, paesi oppressi per lungo tempo da regimi fascisti, hanno contribuito a garantire la democrazia nel Sud dell’Europa, |
K. |
considerando che l’Europa non sarà unita fino a quando non sarà in grado di creare una visione comune della propria storia, non riconoscerà il nazismo, lo stalinismo e i regimi fascisti e comunisti come retaggio comune e non avvierà un dibattito onesto e approfondito sui crimini da essi perpetrati nel secolo scorso, |
L. |
considerando che nel 2009 un’Europa riunificata celebrerà il 20° anniversario del crollo delle dittature comuniste nell’Europa centrale e orientale e della caduta del muro di Berlino, il che dovrebbe essere l’occasione sia per una maggiore consapevolezza del passato e il riconoscimento del ruolo delle iniziative civiche democratiche, sia per un impulso a rafforzare il senso di solidarietà e di coesione, |
M. |
considerando che è altresì importante ricordare coloro che si sono attivamente opposti al giogo totalitario e che dovrebbero trovare il loro posto nella coscienza degli europei come eroi dell’epoca totalitaria per la loro dedizione, la fedeltà agli ideali, l’onore e il coraggio, |
N. |
considerando che nell’ottica delle vittime è ininfluente quale regime li abbia privati della libertà oppure torturati o uccisi per un pretesto qualsiasi, |
1. |
esprime rispetto per tutte le vittime dei regimi totalitari e antidemocratici dell’Europa e rende omaggio a coloro i quali hanno combattuto contro la tirannia e l’oppressione; |
2. |
rinnova il suo impegno a favore di un’Europa pacifica e prospera, fondata sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello stato di diritto e del rispetto dei diritti umani; |
3. |
sottolinea l’importanza di mantenere vive le memorie del passato, perché non può esservi riconciliazione senza verità e memoria; riconferma la sua posizione unanime contro ogni potere totalitario, a prescindere da qualunque ideologia; |
4. |
ricorda che i più recenti atti di genocidio e crimini contro l’umanità in Europa avevano ancora luogo nel luglio 1995 e che è necessaria una vigilanza costante per combattere idee e tendenze non democratiche, xenofobe, autoritarie e totalitarie; |
5. |
sottolinea che, per rafforzare la consapevolezza europea dei crimini commessi dai regimi totalitari e non democratici, occorre promuovere delle documentazioni e dei resoconti che testimonino del tragico passato europeo, in quanto non può esserci riconciliazione senza memoria; |
6. |
deplora che, vent’anni dopo il crollo delle dittature comuniste nell’Europa centrale e orientale, in alcuni Stati membri sia ancora indebitamente limitato l’accesso a documenti di importanza personale o necessari per la ricerca scientifica; chiede che in tutti gli Stati membri si compia un autentico sforzo per l’apertura completa degli archivi, compresi quelli degli ex servizi di sicurezza interni, della polizia segreta e delle agenzie di intelligence; ma che si adottino anche provvedimenti volti a garantire che tale processo non sia strumentalizzato a fini politici; |
7. |
condanna fermamente e inequivocabilmente tutti i crimini contro l’umanità e le massicce violazioni dei diritti umani commesse da tutti i regimi comunisti totalitari e autoritari; esprime simpatia e comprensione nei confronti delle vittime di tali reati e delle loro famiglie, riconoscendone le sofferenze; |
8. |
dichiara che l’integrazione europea, in quanto modello di pace e di riconciliazione, rappresenta una libera scelta dei popoli europei a impegnarsi per un futuro comune, e che l’Unione europea ha una responsabilità particolare nel promuovere e salvaguardare la democrazia e il rispetto dei diritti umani e dello stato di diritto, sia all’interno che all’esterno del suo territorio; |
9. |
invita la Commissione e gli Stati membri a impegnarsi ulteriormente per rafforzare l’insegnamento della storia europea ed evidenziare la conquista storica dell’integrazione europea e il forte contrasto tra il tragico passato e l’ordine sociale pacifico e democratico che caratterizza oggi l’Unione europea; |
10. |
è convinto che un’opportuna conservazione della memoria storica, una rivalutazione globale della storia europea e il riconoscimento a livello europeo di tutti gli aspetti storici dell’Europa moderna rafforzeranno l’integrazione europea; |
11. |
invita in tale contesto il Consiglio e la Commissione a sostenere e difendere le attività delle organizzazioni non governative quali «Memorial» nella Federazione russa, attivamente impegnate nella ricerca e raccolta di documenti relativi ai crimini commessi durante il periodo stalinista; |
12. |
ribadisce il suo vivo sostegno a una giustizia internazionale rafforzata; |
13. |
chiede l’istituzione di una piattaforma della memoria e della coscienza europee, per sostenere la creazione di reti e cooperazione tra istituti di ricerca nazionali specializzati in storia dei regimi totalitari, nonché di un centro/memoriale paneuropeo di documentazione per le vittime di tutti i regimi totalitari; |
14. |
chiede il rafforzamento degli attuali strumenti finanziari pertinenti, al fine di sostenere la ricerca storico-scientifica sulle questioni sopra delineate; |
15. |
chiede che il 23 agosto sia proclamata «Giornata europea di commemorazione» delle vittime di tutti i regimi totalitari e autoritari, da ricordare con dignità e imparzialità; |
16. |
è convinto che l’obiettivo finale della divulgazione e della valutazione dei crimini commessi dai regimi comunisti totalitari sia la riconciliazione che può essere raggiunta attraverso l’ammissione di responsabilità, la richiesta di perdono e il rafforzamento di una rinascita morale; |
17. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai parlamenti degli Stati membri, ai governi e parlamenti dei paesi candidati, ai governi e parlamenti dei paesi associati all’Unione europea nonché ai governi e parlamenti dei membri del Consiglio d’Europa. |
(1) GU L 328 del 6.12.2008, pag. 55.
(2) Testi approvati, P6_TA(2008)0439.
(3) GU C 92 E del 20.4.2006, pag. 392.
(4) Testi approvati, P6_TA(2008)0523.
(5) Testi approvati, P6_TA(2009)0028.
27.5.2010 |
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CE 137/28 |
Giovedì 2 aprile 2009
Ruolo della cultura nello sviluppo delle regioni europee
P6_TA(2009)0214
Risoluzione del Parlamento europeo del 2 aprile 2009 sul ruolo della cultura nello sviluppo delle regioni europee
2010/C 137 E/06
Il Parlamento europeo,
vista la Convenzione dell'UNESCO del 2005 sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali,
viste le conclusioni del Consiglio, del 24 maggio 2007, sul contributo dei settori culturale e creativo al raggiungimento degli obiettivi di Lisbona (1),
vista la decisione n. 1855/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce il programma Cultura (2007 – 2013) (2),
vista la sua risoluzione del 10 aprile 2008 sulle industrie culturali in Europa (3),
vista la sua risoluzione del 10 aprile 2008 sull'agenda europea della cultura in un mondo in via di globalizzazione (4),
visto l'articolo 108, paragrafo 5, del suo regolamento,
A. |
considerando che lo spirito europeo sta diventando uno strumento di sempre maggiore importanza per avvicinare i cittadini europei in modo tale da rispettare le loro differenti identità linguistiche e culturali, |
B. |
considerando che le culture europee rappresentano fattori strategici per lo sviluppo dell'Europa a livello locale, regionale e nazionale, così come a livello delle sue istituzioni europee centrali, |
C. |
considerando che le città e le regioni stanno divenendo attori europei in quanto condividono l'ideale europeo e contribuiscono allo sviluppo dell'Unione europea, |
D. |
considerando che sembra dimostrata l'efficacia dei progetti culturali basati sulle iniziative della società civile per il rafforzamento e lo sviluppo delle regioni, |
E. |
considerando che le conferenze regionali costituiscono un eccellente modo tramite il quale la società civile può portare avanti i suoi progetti e le sue proposte, scambiare le migliori prassi e condurre un dialogo tra le parti competenti, |
1. |
sottolinea che le strategie di sviluppo regionale e locale che inglobano la cultura, la creatività e le arti contribuiscono in ampia misura a migliorare la qualità della vita nelle regioni e città europee promuovendo la diversità culturale, la democrazia, la partecipazione e il dialogo interculturale; |
2. |
esorta la Commissione a presentare un Libro verde con un possibile ventaglio di iniziative culturali contemporanee miranti a rafforzare lo sviluppo culturale delle regioni europee; |
3. |
invita la Commissione, insieme con le autorità regionali e la società civile locale, a sostenere le conferenze regionali; |
4. |
chiede che siano svolte azioni e campagne di sensibilizzazione sul ruolo dei progetti culturali ai fini dello sviluppo regionale; |
5. |
esorta le parti interessate ad adoperarsi per un'attuazione rapida ed efficiente di detti progetti; |
6. |
si attende che la Commissione presenti quanto prima al Parlamento lo studio sull’influenza della cultura a livello regionale e locale, indicando le sue conclusioni e le azioni che intende intraprendere su tale base; |
7. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Comitato delle regioni. |
(1) GU C 311 del 21.12.2007, pag. 7.
(2) GU L 372 del 27.12.2006, pag. 1.
(3) Testi approvati, P6_TA(2008)0123.
(4) Testi approvati, P6_TA(2008)0124.
27.5.2010 |
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CE 137/29 |
Giovedì 2 aprile 2009
Nuovo accordo UE-Russia
P6_TA(2009)0215
Raccomandazione del Parlamento europeo destinata al Consiglio del 2 aprile 2009 sul nuovo accordo UE-Russia (2008/2104(INI))
2010/C 137 E/07
Il Parlamento europeo,
vista la proposta di raccomandazione destinata al Consiglio presentata da Janusz Onyszkiewicz a nome del gruppo ALDE sulle relazioni tra l’Unione europea e la Russia (B6-0373/2007),
visto l’accordo di partenariato e cooperazione (APC) tra le Comunità europee e i loro Stati membri da una parte e la Federazione russa dall’altra (1) entrato in vigore il 1o dicembre 1997, che sarebbe dovuto scadere nel 2007, e non essere prorogato automaticamente,
vista la decisione del Consiglio del 26 maggio 2008 di avviare negoziati con la Federazione russa su un nuovo accordo e vista la ripresa di questi negoziati nel dicembre 2008,
visto l’obiettivo dell’Unione europea e della Russia, affermato nella dichiarazione comune rilasciata a seguito del vertice di San Pietroburgo, il 31 maggio 2003, di creare uno spazio economico comune, uno spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia, uno spazio di cooperazione nel settore della sicurezza esterna e uno spazio di ricerca e di istruzione, inclusi gli aspetti culturali e le tabelle di marcia successivamente adottate,
visto l’accordo tra la Comunità europea e la Federazione Russa del 25 maggio 2006 di facilitazione del rilascio dei visti ai cittadini dell’Unione europea e della Federazione russa (2),
visti la Carta europea dell'energia firmata il 17 dicembre 1991 e il successivo trattato sulla Carta dell’energia aperto alla firma il 17 dicembre 1994, entrato in vigore nell’aprile 1998 e giuridicamente vincolante per tutte le parti contraenti che lo hanno ratificato e per quelle che non hanno rinunciato all’applicazione provvisoria del trattato in attesa della sua entrata in vigore a norma dell’articolo 45, paragrafo 2, e il dialogo sull’energia UE-Russia istituito nel 6o vertice UE-Russia di Parigi del 30 ottobre 2000,
visto il protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla convenzione UN/ECE sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero («Convenzione di Espoo»),
vista la sua risoluzione dell’8 luglio 2008 sull'impatto ambientale del gasdotto di cui è prevista la realizzazione nel Mar Baltico per collegare Russia e Germania (3),
vista l’interruzione senza precedenti della fornitura di gas russo all’Unione europea nel gennaio 2009,
viste le consultazioni UE-Russia sui diritti umani e sulla loro mancanza di risultati tangibili,
visti la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e i relativi protocolli (CEDU),
visti i correnti negoziati sull’adesione della Federazione russa all’Organizzazione mondiale del commercio (OMC),
viste le numerose relazioni affidabili da parte di ONG internazionali e russe sulle continue gravi violazioni dei diritti umani perpetrate in Russia, le sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo relative alla Cecenia e molti casi simili pendenti di fronte alla Corte,
viste le sue precedenti risoluzioni sulla Federazione russa, in particolare quelle del 18 dicembre 2008 (4) sulle aggressioni nei confronti dei difensori del diritti umani in Russia e processo per l'uccisione di Anna Politkovskaya, del 13 marzo 2008 (5) sulla Russia, del 10 maggio 2007 sul vertice UE-Russia in programma a Samara il 18 maggio 2007 (6), del 19 giugno 2008 sul vertice UE-Russia del 26-27 giugno 2008 a Khanty-Mansiysk (7), del 25 ottobre 2006 sulle relazioni tra Russia ed Unione europea in seguito all’assassinio della giornalista russa Anna Politkovskaya (8), del 14 novembre 2007 sul vertice UE-Russia (9) e del 13 dicembre 2006 sul vertice UE-Russia del 24 novembre 2006 a Helsinki (10),
vista la sua risoluzione del 26 maggio 2005 sulle relazioni UE/Russia (11),
vista la sua risoluzione del 19 giugno 2007 sulle relazioni economiche e commerciali dell’UE e la Russia (12) che stabilisce che «la situazione dei diritti dell’uomo in Russia dovrebbe essere parte integrale dell’agenda politica UE-Russia» e che «una cooperazione economica efficace ed estesa tra la Russia e l’Unione europea si debba basare su standard elevati di democrazia e principi di libero mercato»,
vista la sua risoluzione del 3 settembre 2008 sulla situazione in Georgia (13),
vista la sua risoluzione del 26 settembre 2007 su una politica estera comune dell'Europa in materia di energia (14),
viste le sue risoluzioni del 17 gennaio 2008 sull'approccio in materia di politica regionale per il Mar Nero (15) e su «Una politica UE più efficace per il Caucaso meridionale: dalle promesse alle azioni» (16),
vista la dichiarazione comune del Consiglio di partenariato permanente UE-Russia su libertà, sicurezza e giustizia del 22 novembre 2007,
vista la comunicazione comune dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa e dell’Assemblea parlamentare OSCE sulle elezioni della Duma russa svolte il 2 dicembre 2007,
visti l'articolo 114, paragrafo 3, e l'articolo 83, paragrafo 5, del suo regolamento,
visti la relazione della commissione per gli affari esteri e i pareri della commissione per il commercio internazionale e della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6-0140/2009),
A. |
considerando che le relazioni con la Russia rivestono un’importanza strategica ai fini della cooperazione pragmatica; considerando che la Russia è membro permanente del Consiglio di sicurezza dell’ONU, membro del G8, terzo partner commerciale dell’Unione europea, quarto partner commerciale della zona euro e un fornitore di energia essenziale per l’Unione europea; considerando che l’Unione europea condivide con la Russia non solo interessi economici e commerciali ma anche l’obiettivo di agire nell'arena internazionale, nonché una responsabilità nelle questioni globali e nelle questioni concernenti i paesi europei comuni vicini; considerando che profonde relazioni di cooperazione e di buon vicinato tra l'Unione europea e la Russia dovrebbero essere basate sul rispetto reciproco e sui valori comuni della democrazia, sul rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto nonché sulla cooperazione per quanto riguarda le questioni internazionali e che pertanto possono avere un’importanza chiave per la stabilità, la sicurezza e la prosperità dell’intera Europa; considerando che le relazioni tra l'Unione europea e la Russia devono basarsi sul rispetto reciproco ma anche sul rispetto di ciascuna parte della sovranità delle nazioni situate nel loro vicinato, |
B. |
considerando che l’Unione europea è fondata su valori comuni quali la democrazia, il rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto e considerando che il pieno rispetto di detti valori deve essere una delle priorità principali nel perseguire una profonda cooperazione con qualsiasi Stato terzo, |
C. |
considerando che la cooperazione tra Unione europea e Russia è vantaggiosa per la stabilità internazionale; considerando inoltre che la Russia ha la responsabilità di contribuire alla stabilità finanziaria e politica e al senso di sicurezza in Europa e nel mondo, in particolare adottando e mantenendo un approccio responsabile e pacifico nei comuni paesi confinanti; considerando che l’Unione europea è già impegnata con la Russia con riferimento all’Afghanistan, al Medio Oriente e ai Balcani nonché in seno all’ONU e all’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) nell’elaborare prospettive ed approcci comuni nei confronti di altri settori chiave della sicurezza quali la proliferazione nucleare, il controllo degli armamenti e il disarmo, la lotta al terrorismo, al traffico di droga e al crimine organizzato, il cambiamento climatico e la crisi economica e finanziaria globale, |
D. |
considerando che le dichiarazioni della nuova amministrazione USA sulla politica nei confronti della Russia, in particolare quelle del Vicepresidente Joe Biden e del Segretario di Stato Hillary Clinton, mostrano, nel quadro di una politica USA nuova ed aperta, una disponibilità a cooperare per un mondo più stabile e sicuro, |
E. |
considerando che il contrattacco sproporzionato della Russia, provocato dall'entrata di truppe georgiane nell'Ossezia del sud, la sua estensione ad altri territori della Georgia con il ricorso a forze blindate e alla forza aerea nonché l'azione militare massiccia e gratuita in Abkhazia, inclusi gli attacchi e l'occupazione di porti marittimi georgiani, seguiti dal riconoscimento delle due enclavi secessioniste dell'Ossezia del sud e della Abkhazia, mette in questione la disponibilità della Russia di costruire, con l'Unione europea, uno spazio comune di sicurezza in Europa; considerando che un ulteriore sviluppo del partenariato strategico dell'Unione europea con la Russia deve includere un dialogo approfondito sulla sicurezza, basato sugli impegni delle due parti nei confronti dei loro valori condivisi, sul rispetto del diritto internazionale e dell'integrità territoriale nonché sugli impegni e sugli obblighi derivanti dalla Carta di Helsinki, |
F. |
considerando che i negoziati per un nuovo accordo volto ad approfondire la cooperazione tra l’Unione europea e la Federazione russa non legittimano in alcun modo lo status quo vigente in Georgia, mentre rimane valido l’obbligo per la Russia di dare piena attuazione agli accordi firmati il 12 agosto e l’8 settembre 2008 per quanto riguarda il conflitto nell'Ossezia del sud e in Abkhazia, visto che l'osservanza di tali accordi è una condizione sine qua non per il riuscito completamento dei colloqui, in cui dev'essere inclusa la rinuncia di tutte le parti all’uso della forza contro paesi vicini, |
G. |
considerando che, soprattutto dopo gli avvenimenti in Georgia, le posizioni delle parti sul Kosovo e sul vicinato comune risultano più distanti che mai, |
H. |
considerando che la conclusione di un accordo sulla cooperazione futura riveste la massima importanza per l’ulteriore sviluppo e intensificazione della cooperazione tra le due parti; considerando che la politica dell’Unione europea nei confronti della Russia deve basarsi sull’unità e la solidarietà e che l'Unione europea deve disporre di un approccio comune e parlare con un’unica voce; considerando che gli Stati membri dell’Unione europea devono informare gli altri Stati membri potenzialmente interessati dagli accordi bilaterali con la Russia e consultarsi con essi a tempo debito, |
I. |
considerando che il nuovo accordo comprensivo volto a sostituire l’attuale APC deve rappresentare un miglioramento in termini qualitativi e riflettere l’intera gamma della cooperazione, le nuove realtà del XXIo secolo e l’osservanza dei principi delle relazioni internazionali e il rispetto delle norme democratiche e dei diritti umani, |
J. |
considerando che il trattato sulle forze convenzionali (CFE) firmato nel 1990 da sedici paesi membri della NATO e sei del Patto di Varsavia, modificato nel 1999, rappresenta il più importante accordo in materia di disarmo della storia per quanto riguarda gli armamenti convenzionali; considerando che tale trattato è stato ratificato da Russia, Bielorussia e Ucraina ma non dalla NATO che ha accantonato la questione; considerando altresì che la Russia nel frattempo ha sospeso l'applicazione del trattato, |
K. |
considerando che le ultime elezioni parlamentari e presidenziali russe si sono svolte in condizioni nettamente inferiori agli standard europei quanto all'accesso degli osservatori elettorali internazionali, alla capacità dei partiti dell’opposizione di organizzare e schierare i candidati, all’equità e indipendenza dei media e alla neutralità degli enti pubblici, con pesanti deroghe agli obblighi che incombono alla Russia in forza della sua posizione di membro del Consiglio d'Europa e dell'OSCE, |
L. |
considerando che la Federazione russa è membro del Consiglio d’Europa e pertanto si è impegnata a rispettare gli obiettivi del Consiglio, in particolare a promuovere la democrazia e il rispetto dei diritti dell’uomo e a consolidare la democrazia e la stabilità in Europa; considerando che l’Unione europea deve difendere strenuamente il principio per cui il rispetto dello Stato di diritto e degli attuali impegni in detta organizzazione sono fondamentali per il successo del partenariato Unione europea-Russia, |
M. |
considerando che da numerose relazioni delle ONG e di esperti indipendenti risulta che la legislazione 2006 sulle ONG e altre misure prese dal governo russo, incluse la legislazione antiestremismo e l’estensione del controllo statale a importanti settori dei media, erodono gravemente la libertà di espressione e ostacolano i diritti umani e le attività della società civile in Russia, |
N. |
considerando che la persistente incarcerazione permanere dei prigionieri politici e il trattamento riservato ai difensori dei diritti umani sono in contrasto con l’impegno della Federazione russa di rafforzare lo Stato di diritto in Russia e di porre fine al «nichilismo giuridico», |
O. |
considerando che l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa e diverse organizzazioni indipendenti per la difesa dei diritti umani hanno sollevato seri dubbi riguardo agli standard di giustizia in Russia, con riferimento, tra l’altro, alla mancanza di indipendenza della magistratura, alla negazione del giusto processo agli imputati coinvolti in cause politicamente controverse, all'atteggiamento vessatorio e persecutorio nei confronti degli avvocati difensori e al riemergere dei processi e della detenzione dei prigionieri politici nel sistema penale russo, |
P. |
considerando che la Federazione russa si è astenuta dall’intraprendere azioni efficaci per porre fine alle continue violenze e all'impunità di chi perpetra azioni criminose, nonostante il fatto che la Corte europea dei diritti dell’uomo in un crescente numero di sentenze abbia ritenuto la Russia responsabile di gravi e sistematiche violazioni dei diritti dell’uomo, tra cui esecuzioni senza processo, tortura e scomparse forzate, |
Q. |
considerando che i principi che sottendono le relazioni economiche e commerciali fra l’Unione europea e la Federazione russa devono essere la reciprocità, la sostenibilità, la trasparenza, la prevedibilità, l’affidabilità, la non discriminazione e la buona governance; considerando che il nuovo accordo deve essere giuridicamente vincolante e dovrebbe prevedere chiari meccanismi di risoluzione delle controversie, |
R. |
considerando che la recente crisi delle forniture di gas all’Unione europea, che ha lasciato milioni di cittadini in Bulgaria, in Slovacchia e in altri paesi dell’Unione europea senza riscaldamento e acqua calda nelle gelide temperature invernali, suscita gravi preoccupazioni riguardo all’affidabilità dell’approvvigionamento energetico russo, |
S. |
considerando che, in termini di sicurezza energetica, le relazioni tra l’Unione europea e la Russia rappresentano un grande potenziale per un’interdipendenza reciproca positiva e costruttiva, purché il partenariato si basi sul principio della non discriminazione e della parità di trattamento e su condizioni di mercato pari, come previsto dal TCE; considerando che la recente crisi del gas ha dimostrato la necessità di adottare e osservare una serie di norme basate, come minimo, sull’attuale TCE; considerando che una relazione sicura nel campo dell’energia tra l’Unione europea e la Russia poggia del pari sulla trasparenza degli scambi di energia nei paesi di transito; considerando che le politiche energetiche della Russia sono state caratterizzate, in pratica, da abusi monopolistici e coercitivi, in particolare il diniego dei diritti di passaggio di paesi terzi, le interruzioni di fornitura e la violazione dei diritti di proprietà, |
T. |
considerando che il Consiglio europeo di Bruxelles del 15 e 16 giugno 2006 ha raccomandato la conclusione del negoziato sul protocollo di transito della Carta europea dell’energia, che si assicuri la ratifica del TCE da parte di tutti i firmatari della Carta e che si inviti la Commissione, soprattutto in vista della recente crisi del gas, a definire gli elementi di un accordo con la Russia sull’energia a completamento dell'attuale APC, che ha valore vincolante, oppure nel quadro dell'accordo successivo all'APC; considerando che il TCE è già giuridicamente vincolante per tutti gli Stati membri dell’Unione europea e per la Russia, in quanto firmatario ai sensi dell’articolo 45, |
U. |
considerando che una stretta collaborazione nel campo della politica energetica e la definizione di una strategia a lungo termine in materia di energia costituiscono un requisito indispensabile per lo sviluppo equilibrato sia dell’economia dell’Unione europea sia di quella russa, |
V. |
considerando che spesso l’Union europea è stata incapace di parlare con una sola voce nelle sue relazioni con la Russia; considerando che in seno al Consiglio dovrebbe esistere un meccanismo funzionante, sotto la responsabilità dell’Alto rappresentante, tale da consentire agli Stati membri di consultarsi con sufficiente anticipo riguardo a problematiche bilaterali con la Russia che potrebbero avere ripercussioni su altri Stati membri e sull’Unione europea nel suo complesso, |
W. |
considerando che l’attuale crisi economica, che colpisce profondamente sia la Russia sia l’Unione europea, offre l’opportunità di rilanciare le relazioni bilaterali partendo da una comprensione reciproca migliore e più franca, che eviti i sospetti e le mancanze del passato e crei le basi per la definizione e il potenziamento di veri valori comuni condivisi, |
1. |
rivolge al Consiglio e alla Commissione le seguenti raccomandazioni e chiede loro di tenerne conto al momento di proseguire i negoziati:
|
2. |
chiede al Consiglio e alla Commissione di tenere regolarmente e pienamente informato il Parlamento e la sua commissione per gli affari esteri dei progressi dei negoziati e rammenta loro che l'APC necessiterà dell'approvazione del Parlamento; |
3. |
ritiene che il rafforzamento dei reciproci obblighi giuridici attraverso la rapida conclusione dell'APC e l'adesione della Russia all'OMC siano importanti; |
4. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio e, per conoscenza, alla Commissione e alla Duma di Stato nonché al governo e al presidente della Federazione russa. |
(1) GU L 327 del 28.11.1997, pag. 1.
(2) GU L 129 del 17.5.2007, pag. 27.
(3) Testi approvati, P6_TA(2008)0336.
(4) Testi approvati, P6_TA(2008)0642.
(5) Testi approvati, P6_TA(2008)0105.
(6) GU C 76 E del 27.3.2008, pag. 95.
(7) Testi approvati, P6_TA(2008)0309.
(8) GU C 313 E del 20.12.2006, pag. 271.
(9) GU C 282 E del 6.11.2008, pag. 329.
(10) GU C 317 E del 23.12.2006, pag. 474.
(11) GU C 117 E del 18.5.2006, pag. 235.
(12) GU C 146 E del 12.6.2008, pag. 95.
(13) Testi approvati, P6_TA(2008)0396.
(14) GU C 219 E del 28.8.2008, pag. 206.
(15) GU C 41 E del 19.2.2009, pag. 64.
(16) GU C 41 E del 19.2.2009, pag. 53.
(17) Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).
27.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 137/38 |
Giovedì 2 aprile 2009
Preoccupazioni per la salute connesse ai campi elettromagnetici
P6_TA(2009)0216
Risoluzione del Parlamento europeo del 2 aprile 2009 sulle preoccupazioni per la salute connesse ai campi elettromagnetici (2008/2211(INI))
2010/C 137 E/08
Il Parlamento europeo,
visti gli articoli 137, 152 e 174 del trattato CE che perseguono un livello elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente, nonché la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori,
vista la raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz (1) e la relazione della Commissione del 1o settembre 2008 sull’applicazione di detta raccomandazione (COM(2008)0532),
vista la direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (2),
vista la direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità (3) e le norme di sicurezza armonizzate relative ai telefoni cellulari e alle stazioni di base,
vista la direttiva 2006/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (4),
vista la sua risoluzione del 4 settembre 2008 sulla valutazione intermedia del piano d'azione europeo per l'ambiente e la salute 2004-2010 (5),
vista la sua posizione del 10 marzo 1999 sulla proposta di raccomandazione del Consiglio relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz (6),
visto l’articolo 45 del proprio regolamento,
vista la relazione della commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0089/2009),
A. |
considerando che i campi elettromagnetici (CEM) esistono in natura e sono sempre stati presenti sulla terra; che tuttavia nel corso degli ultimi decenni l’esposizione ambientale a fonti di CEM antropogeniche è aumentata costantemente a causa della domanda di elettricità, di tecnologie senza filo sempre più avanzate e dei cambiamenti intervenuti nell’organizzazione sociale, al punto che ogni cittadino, attualmente, è esposto a una complessa moltitudine di campi elettrici e magnetici di diverse frequenze, sia a casa sia sul luogo di lavoro, |
B. |
considerando che la tecnologia delle apparecchiature senza filo (telefono cellulare, Wifi/Wimax, Bluetooth, telefono a base fissa «DECT») emette CEM che possono avere effetti negativi sulla salute umana, |
C. |
considerando che, malgrado la maggior parte dei cittadini europei, in particolare i giovani da 10 a 20 anni, faccia uso del telefono cellulare, oggetto utile, funzionale e alla moda, permangono incertezze sui possibili rischi per la salute, in particolare dei giovani il cui cervello è ancora in fase di sviluppo, |
D. |
considerando che la controversia in seno alla comunità scientifica sui possibili rischi sanitari dovuti ai CEM si è accentuata dal 12 luglio 1999, ovvero da quando, attraverso la raccomandazione 1999/519/CE, sono stati fissati limiti di esposizione della popolazione ai CEM da 0 Hz a 300 GHz, |
E. |
considerando che l’assenza di conclusioni formali della comunità scientifica non ha impedito a taluni governi nazionali o regionali, in almeno nove Stati membri dell’Unione europea, ma anche in Cina, Svizzera e Russia, di fissare limiti di esposizione cosiddetti preventivi, quindi inferiori a quelli proposti dalla Commissione e dal suo comitato scientifico indipendente, il comitato scientifico sui rischi emergenti e recentemente identificati (7), |
F. |
considerando che è necesssario trovare un equilibrio tra le azioni intraprese allo scopo di limitare l’esposizione della popolazione in generale ai CEM e i miglioramenti apportati alla qualità della vita, in termini di sicurezza, dai dispositivi che emettono campi elettromagnetici, |
G. |
considerando che fra i progetti scientifici che suscitano sia interesse sia polemica figura lo studio epidemiologico Interphone finanziato dall’Unione europea con un importo di 3 800 000 EUR, principalmente a titolo del quinto Programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico (8), le cui conclusioni sono attese dal 2006, |
H. |
considerando tuttavia che talune conoscenze sembrano essere unanimemente riconosciute, in particolare quelle che riguardano il carattere individuale delle reazioni a un’esposizione di microonde, la necessità di effettuare, in via prioritaria, test di esposizione su scala reale al fine di valutare gli effetti non termici associati ai campi delle radiofrequenze (RF) e la particolare vulnerabilità dei bambini in caso di esposizione a campi elettromagnetici (9), |
I. |
considerando che l'Unione europea ha fissato valori limite di esposizione per proteggere i lavoratori dagli effetti dei CEM; che, in base al principio di precauzione, bisognerebbe adottare misure analoghe anche per la popolazione interessata, quali i residenti e i consumatori, |
J. |
considerando che dalla relazione speciale Eurobarometro sui campi elettromagnetici (n. 272a del giugno 2007) è emerso che la maggior parte dei cittadini ritiene di non essere adeguatamente informata dalle autorità pubbliche circa le misure intese a proteggere i cittadini dai CEM, |
K. |
considerando che è necessario continuare a condurre studi sulle frequenze intermedie e molto basse al fine di trarre conclusioni in merito ai loro effetti sulla salute, |
L. |
considerando che l’utilizzo dell’immagine a risonanza magnetica (MRI) non deve essere ostacolato dalla direttiva 2004/40/CE in quanto la tecnologia MRI è all’avanguardia della ricerca, della diagnosi e del trattamento di malattie a rischio per la vita dei pazienti in Europa, |
M. |
considerando che la norma di sicurezza MRI IEC/EN 60601-2-33 stabilisce valori limite per i campi elettromagnetici intesi a escludere qualsiasi rischio per i pazienti e i lavoratori, |
1. |
esorta la Commissione a procedere alla revisione e a informare il Parlamento del fondamento scientifico e l’adeguatezza dei limiti CEM fissati dalla raccomandazione 1999/519/CE; ritiene che tale revisione debba essere effettuata dal comitato scientifico sui rischi emergenti e recentemente identificati; |
2. |
esorta a prendere in particolare considerazione gli effetti biologici al momento della valutazione del potenziale impatto sulla salute della radiazione elettromagnetica, specialmente alla luce del fatto che alcuni studi hanno evidenziato gli effetti più dannosi ai livelli più bassi; invita a condurre una ricerca attiva finalizzata a valutare i potenziali problemi per la salute mettendo a punto soluzioni che annullino o riducano la modulazione pulsante e d'ampiezza delle frequenze usate per la trasmissione; |
3. |
sottolinea che, contestualmente o in alternativa alla modifica delle norme europee per i CEM, la Commissione dovrebbe elaborare, di concerto con gli esperti degli Stati membri e dei settori industriali interessati (società elettriche, operatori telefonici e produttori di apparecchi elettrici inclusi i telefoni cellulari), una guida alle opzioni tecnologiche disponibili in grado di ridurre l’esposizione di un determinato luogo ai CEM; |
4. |
precisa che gli attori industriali nonché i gestori delle infrastrutture e le autorità competenti possono intervenire sin d’ora su taluni fattori, quali la messa a punto di disposizioni concernenti la distanza fra un dato luogo e i trasmettitori o l’altezza del luogo rispetto all’altezza dell’antenna e la direzione dell’antenna di trasmissione rispetto alle aree residenziali, allo scopo evidente di rassicurare e proteggere meglio le popolazioni che vivono in prossimità delle apparecchiature in questione; esorta a installare in modo ottimale le antenne e i trasmettitori nonché a condividerli tra i fornitori di servizi, al fine di limitare la proliferazione di antenne e trasmettitori posizionati in modo non adeguato; invita la Commissione e gli Stati membri a elaborare orientamenti in tal senso; |
5. |
invita gli Stati membri e gli enti locali e territoriali a creare un sistema unico di autorizzazione all'installazione di antenne e ripetitori, nonché ad inserire tra i piani di urbanizzazione anche un Piano territoriale per lo sviluppo delle antenne; |
6. |
esorta le autorità responsabili di autorizzare l’installazione delle antenne di telefonia mobile a siglare accordi con gli operatori del settore in merito alla condivisione delle infrastrutture allo scopo di ridurre il volume e l’esposizione dei cittadini ai campi elettromagnetici; |
7. |
riconosce il valore degli sforzi compiuti a livello di comunicazione mobile e di altre tecnologie senza filo che emettono CEM per evitare di danneggiare l’ambiente e, in particolare, per affrontare il cambiamento climatico; |
8. |
ritiene che, alla luce della moltiplicazione delle azioni giudiziarie e delle misure intraprese dalle autorità pubbliche con l’effetto di una moratoria sull'installazione di nuove apparecchiature che generano CEM, sia opportuno favorire, nell’interesse generale, soluzioni basate sul dialogo fra attori industriali, poteri politici, autorità militari e comitati di difesa dei residenti per quanto riguarda i criteri di installazione di nuove antenne GSM o di linee ad alta tensione, e garantire che almeno le scuole, gli asili, le case di riposo e gli istituti sanitari siano tenuti a specifica distanza, stabilita da criteri scientifici, da apparecchiature di questo tipo; |
9. |
invita gli Stati membri a rendere disponibili ai cittadini, congiuntamente con gli operatori del settore, mappe indicanti l’esposizione alle linee elettriche ad alta tensione, alle radiofrequenze e alle microonde, soprattutto quelle generate da antenne di telecomunicazione, ripetitori radio e antenne telefoniche; chiede che tali informazioni siano pubblicate su un sito internet per consentirne la facile consultazione da parte dei cittadini e che siano divulgate attraverso i media; |
10. |
propone che la Commissione prenda in considerazione la possibilità di utilizzare i finanziamenti delle reti transeuropee nel settore dell’energia per esaminare gli effetti dei CEM a frequenze molto basse, segnatamente nelle linee elettriche; |
11. |
chiede alla Commissione di iniziare, nel corso della legislatura 2009-2014, un programma ambizioso di biocompatibilità elettromagnetica fra le onde antropogeniche e quelle emesse naturalmente da un corpo umano, al fine di valutare in maniera definitiva se le microonde hanno effetti nocivi sulla salute umana; |
12. |
chiede alla Commissione di presentare una relazione annuale sul livello di radiazione elettromagnetica nell’Unione europea, sulle sue fonti e sulle azioni intraprese nell’Unione europea per tutelare maggiormente la salute umana e l’ambiente; |
13. |
invita la Commissione a trovare una soluzione per accelerare l’attuazione della direttiva 2004/40/CE e quindi per garantire che i lavoratori beneficino di un'effettiva protezione dai CEM, analoga a quella contro il rumore (10) e le vibrazioni (11) prevista da altri due testi comunitari; chiede altresì di inserire una deroga ai sensi dell’articolo 1 di detta direttiva; |
14. |
deplora il sistematico rinvio, dal 2006, della pubblicazione delle conclusioni dello studio epidemiologico internazionale Interphone, il cui obiettivo è valutare se esiste una relazione fra l’uso del telefono cellulare e alcuni tipi di cancro, in particolare i tumori del cervello, del nervo uditivo e della ghiandola parotide; |
15. |
sottolinea in questo contesto l’appello alla prudenza lanciato dalla coordinatrice dello studio Interphone, Elisabeth Cardis, la quale, sulla base delle conoscenze attuali, raccomanda per i bambini un utilizzo ragionevole del cellulare e un maggiore ricorso al telefono fisso; |
16. |
ritiene in ogni caso che sia compito della Commissione, che ha fornito un contribuito importante al finanziamento di questo studio internazionale, chiedere ai responsabili del progetto i motivi della mancata pubblicazione definitiva e informare immediatamente in caso di risposta il Parlamento e gli Stati membri; |
17. |
suggerisce altresì alla Commissione, ai fini di una maggiore efficienza politica e di bilancio, di utilizzare una parte dei finanziamenti comunitari destinati agli studi sui CEM per sostenere una campagna globale di sensibilizzazione dei giovani europei in merito alle buone prassi nell'ambito dell'utilizzo del telefono cellulare, ad esempio l’uso di kit vivavoce, la riduzione della durata delle telefonate, lo spegnimento del cellulare in caso di non utilizzo (ad esempio in classe) e il posizionamento in zone con buona ricezione quando si telefona; |
18. |
ritiene che tali campagne di sensibilizzazione dovrebbero anche familiarizzare i giovani europei con i rischi per la salute causati dagli elettrodomestici e con l’importanza di spegnere tali apparecchiature anziché lasciarle in modalità stand-by; |
19. |
invita la Commissione e gli Stati membri ad aumentare i finanziamenti per la ricerca e lo sviluppo al fine di valutare i potenziali effetti negativi a lungo termine delle frequenze radio emesse dalla telefonia mobile; auspica altresì un aumento degli inviti a presentare proposte volte ad esaminare gli effetti negativi dell’esposizione multipla a diverse fonti di CEM, in particolare se risultano coinvolti dei bambini; |
20. |
propone di aggiungere al mandato del Gruppo europeo per l’etica delle scienze e delle nuove tecnologie una missione di valutazione dell’integrità scientifica al fine di aiutare la Commissione a prevenire la possibile insorgenza delle situazioni di rischio, dei conflitti d'interesse o addirittura delle frodi che potrebbero verificarsi in un contesto di accresciuta concorrenza per i ricercatori; |
21. |
invita la Commissione, riconoscendo le preoccupazioni pubbliche che via via si palesano in numerosi Stati membri, a collaborare con tutte le parti interessate, ad esempio esperti nazionali, organizzazioni non governative e settori industriali, allo scopo di migliorare la disponibilità e l’accesso ad informazioni aggiornate comprensibili ai non addetti ai lavori in materia di tecnologie senza filo e di norme di protezione; |
22. |
invita la Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti e l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) a essere più trasparenti e aperte al dialogo con tutte le parti interessate per quanto concerne la definizione delle norme; |
23. |
denuncia la conduzione di campagne di marketing particolarmente aggressive da parte di taluni operatori telefonici in occasione delle festività di fine anno e di altre occasioni speciali, ad esempio la vendita di telefoni cellulari destinati esclusivamente ai bambini o le offerte «minuti gratuiti» mirate per gli adolescenti; |
24. |
propone che l’Unione europea inserisca nella sua politica di qualità dell’aria interna lo studio degli elettrodomestici «senza filo», ad esempio il Wifi per l’accesso a internet e il telefono digitale cordless «DECT», che in questi ultimi anni si sono diffusi nei luoghi pubblici e nelle abitazioni esponendo i cittadini a un’emissione continua di microonde; |
25. |
chiede, nella costante preoccupazione di migliorare l'informazione dei consumatori, che siano modificate le norme tecniche del Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica in modo da imporre un obbligo di etichettatura relativo alla potenza di emissione che preveda l'indicazione, per ciascun apparecchio funzionante «senza fili», del fatto che lo stesso emette microonde; |
26. |
invita il Consiglio e la Commissione a favorire, in collaborazione con gli Stati membri e il Comitato delle regioni, l’elaborazione di una norma unica che consenta di ridurre al minimo l’esposizione dei cittadini in caso di ampliamento della rete di linee elettriche ad alta tensione; |
27. |
è particolarmente preoccupato del fatto che le compagnie assicurative tendano a escludere la copertura dei rischi legati ai CEM dalle polizze di responsabilità civile; tale circostanza dimostra chiaramente che gli assicuratori europei già applicano una loro versione del principio di precauzione; |
28. |
invita gli Stati membri a seguire l’esempio della Svezia e a considerare disabili le persone affette da elettroipersensibilità garantendo loro adeguata protezione e pari opportunità; |
29. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Comitato delle regioni e all'OMS. |
(1) GU L 199 del 30.7.1999, pag. 59.
(2) GU L 159 del 30.4.2004, pag. 1.
(3) GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10.
(4) GU L 374 del 27.12.2006, pag. 10.
(5) Testi approvati, P6_TA(2008)0410.
(6) GU C 175 del 21.6.1999, pag. 129.
(7) Parere del 21 marzo 2007 adottato durante la 16a riunione plenaria del comitato.
(8) Programma Qualità della vita, contratto QLK4-1999-01563.
(9) Studio STOA del marzo 2001 sugli «effetti psicologici e ambientali delle radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti», PE 297.574.
(10) Direttiva 2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) (GU L 42 del 15.2.2003, pag. 38).
(11) Direttiva 2002/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni) (GU L 177 del 6.7.2002, pag. 13).
27.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 137/43 |
Giovedì 2 aprile 2009
Scuole migliori: un ordine del giorno per la cooperazione europea
P6_TA(2009)0217
Risoluzione del Parlamento europeo del 2 aprile 2009 su «Migliorare le scuole: un ordine del giorno per la cooperazione europea» (2008/2329(INI))
2010/C 137 E/09
Il Parlamento europeo,
visti gli articoli 149 e 150 del trattato CE in materia di istruzione, formazione professionale e gioventù,
visto l'articolo 14 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sul diritto all'istruzione,
vista la comunicazione della Commissione, del 3 luglio 2008, «Migliorare le competenze per il 21o secolo: un ordine del giorno per la cooperazione europea in materia scolastica» (COM(2008)0425),
vista la comunicazione della Commissione, del 16 dicembre 2008, «Un quadro strategico aggiornato per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione» (COM(2008)0865),
vista la comunicazione della Commissione, del 12 novembre 2007, «L'apprendimento permanente per la conoscenza, la creatività e l'innovazione - Progetto di relazione congiunta 2008 del Consiglio e della Commissione sull'attuazione del programma di lavoro Istruzione e formazione 2010» (COM(2007)0703),
visto il programma di lavoro decennale «Istruzione e formazione 2010» (1) e le successive relazioni intermedie congiunte sullo stato di attuazione del programma,
vista la decisione n. 1720/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce un programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente (2),
vista la raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente (3),
viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo del 13-14 marzo 2008, segnatamente la sezione «Investire nelle persone e modernizzare i mercati del lavoro»,
vista la risoluzione del Consiglio, del 15 novembre 2007, sull'istruzione e la formazione quali propulsori fondamentali della strategia di Lisbona (4),
vista la relazione all'UNESCO della Commissione internazionale sull'istruzione per il XXI secolo,
viste le conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 21 novembre 2008, su «Preparare i giovani per il XXI secolo: un ordine del giorno per la cooperazione europea in materia scolastica» (5),
vista la sua risoluzione del 26 febbraio 2004 sul ruolo degli istituti scolastici e dell'istruzione ai fini dell'ottimizzazione dell'accesso pubblico alla cultura (6),
vista la sua risoluzione dell'8 settembre 2005 sulle opzioni di sviluppo del sistema delle scuole europee (7),
vista la sua risoluzione del 27 settembre 2007 sull'efficienza e l'equità nei sistemi europei d'istruzione e formazione (8),
vista la sua risoluzione del 13 novembre 2007 su ruolo dello sport nell'educazione (9),
vista la sua risoluzione del 23 settembre 2008 sul miglioramento della qualità della formazione degli insegnanti (10),
vista la sua risoluzione del 18 dicembre 2008 sull'apprendimento permanente per la conoscenza, la creatività e l'innovazione - attuazione del programma di lavoro «Istruzione e formazione 2010» (11),
visto l'articolo 45 del suo regolamento,
vista la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione (A6-0124/2009),
A. |
considerando che gli Stati membri sono responsabili per l'organizzazione, il contenuto e la riforma dell'istruzione scolastica; che lo scambio d'informazioni e buone prassi, nonché la cooperazione nell'ambito delle sfide comuni, sono eccellenti strumenti a sostegno delle riforme; considerando inoltre che la Commissione ha un ruolo importante da svolgere nel favorire tale cooperazione, |
B. |
considerando che i cambiamenti economici e sociali nell'Unione europea, i fattori che condizionano il mercato unico e le nuove opportunità ed esigenze di un'economia globalizzata stanno creando una serie di sfide comuni per tutti i sistemi d'istruzione nazionali, rendendo ancor più necessaria la cooperazione a livello europeo nel settore dell'istruzione e della formazione, |
C. |
considerando che le sensibili disparità tra i rispettivi rendimenti dei sistemi d'istruzione nell'Unione europea potrebbero tradursi in un aumento delle disparità di sviluppo socioeconomico tra gli Stati membri e compromettere la realizzazione degli obiettivi della strategia di Lisbona, |
D. |
considerando che sono necessari interventi più sistematici per rafforzare il ruolo dell'istruzione nel cosiddetto «triangolo della conoscenza» (ricerca, innovazione e istruzione), riguardo al quale l'Unione sostiene la strategia a lungo termine per lo sviluppo futuro, la competitività e la coesione sociale, nonché l'inclusione dell'istruzione tra le priorità del prossimo ciclo del processo di Lisbona, |
E. |
considerando che i traguardi di riferimento sono strumenti importanti per portare avanti ulteriori riforme, poiché consentono di misurare i progressi verso obiettivi comuni ben definiti, |
F. |
considerando che il Consiglio ha adottato per il 2010 tre traguardi di riferimento relativi all'istruzione scolastica, concernenti gli abbandoni scolastici prematuri, la capacità di lettura e il completamento dell'istruzione secondaria superiore; considerando che i progressi verso il raggiungimento di questi tre traguardi sono ancora insufficienti, |
G. |
considerando che l'acquisizione delle abilità di base e delle competenze fondamentali da parte di tutti i giovani e il miglioramento dei livelli d'istruzione conseguiti sono fattori cruciali per il raggiungimento degli obiettivi dell'agenda di Lisbona, |
H. |
considerando che il livello d'istruzione raggiunto dai giovani ha ripercussioni dirette sulle prospettive di lavoro, l'integrazione sociale, gli ulteriori percorsi d'istruzione o formazione e il reddito che essi avranno in futuro, |
I. |
considerando che l'istruzione delle donne ha particolare influenza sul rendimento scolastico delle comunità; che l'istruzione incompleta o inadeguata delle studentesse non soltanto può nuocere a loro stesse, ma può anche trasmettere svantaggi alla generazione successiva, |
J. |
considerando che le disuguaglianze e gli abbandoni scolastici prematuri generano elevati costi socioeconomici e hanno un effetto pregiudizievole sulla coesione sociale; che ogni forma di segregazione scolastica abbassa il livello complessivo dei sistemi d'istruzione nazionali, |
K. |
considerando che si osserva attualmente un allarmante aumento della violenza nelle scuole, assieme a manifestazioni di razzismo e xenofobia in ambito scolastico, come risultato di due tendenze fondamentali nella scuola attuale - il multiculturalismo e l'accentuazione delle differenze di classe - che sono aggravate dalla mancanza, nel sistema dell'istruzione, di adeguati interventi o meccanismi di sostegno e di contatto per gli studenti, |
L. |
considerando che i modelli scolastici inclusivi promuovono l'integrazione degli studenti appartenenti a categorie svantaggiate e degli studenti con esigenze pedagogiche speciali, e rafforzano la solidarietà fra studenti provenienti da contesti diversi, |
M. |
considerando che una buona istruzione prescolare favorisce significativamente l'integrazione dei gruppi svantaggiati (ad esempio i bambini provenienti da minoranze o da famiglie a basso reddito), può contribuire ad aumentare i livelli delle competenze generali, riduce le differenze in materia d'istruzione ed è essenziale per rafforzare l'equità e ridurre i tassi di abbandono scolastico, |
N. |
considerando che le scuole rivestono un'importanza cruciale per la vita sociale, per l'istruzione dei bambini e per il loro sviluppo personale, nonché per trasmettere loro le conoscenze, le competenze e i valori necessari per partecipare a una società democratica e per vivere una cittadinanza attiva, |
O. |
considerando che nell'attuale crisi finanziaria ed economica globale l'istruzione e la formazione svolgono un ruolo chiave nello sviluppo di competenze e know-how di tipo innovativo e nel garantire la libera circolazione delle conoscenze come strumento ideale per la ripresa economica e per ridare slancio al mercato del lavoro; osservando tuttavia che il principale obiettivo del processo decisionale nel settore dell'istruzione e della formazione non consiste nel rispondere alle esigenze del mercato e ai criteri di occupabilità, bensì nel garantire che gli allievi raggiungano un livello complessivo di conoscenze che soddisfi criteri educativi uniformi, risultante nel pieno sviluppo della personalità, |
P. |
considerando che i programmi scolastici, nonché i metodi d'insegnamento e di valutazione, dovrebbero consentire a ciascuno studente di acquisire le competenze fondamentali e di sviluppare appieno le sue potenzialità; che il benessere psicofisico degli studenti e un ambiente di apprendimento piacevole sono fattori cruciali per ottenere risultati positivi nell'apprendimento, |
Q. |
considerando che un'istruzione ad ampio raggio, che comprenda materie quali arte e musica, può contribuire a promuovere la realizzazione personale, la fiducia in se stessi e lo sviluppo della creatività e del pensiero innovativo, |
R. |
considerando che la spesa per l'istruzione dovrebbe essere indirizzata soprattutto alle aree che producono i maggiori miglioramenti in termini di prestazioni e sviluppo degli studenti, |
S. |
considerando che la qualità dell'insegnamento è riconosciuta come il fattore più importante in ambito scolastico per il raggiungimento di risultati da parte degli studenti, |
T. |
considerando che la mobilità e gli scambi possono promuovere le competenze interculturali, linguistiche, sociali e tematiche, motivare maggiormente insegnanti e studenti e contribuire a migliorare le competenze pedagogiche degli insegnanti, |
U. |
considerando che le scuole non sono che un elemento di un insieme di fattori che condividono con altri la responsabilità collettiva dell'istruzione dei giovani, |
V. |
considerando che è necessario creare una cultura della valutazione nei sistemi di istruzione e formazione, al fine di garantire un monitoraggio efficace e a lungo termine della loro evoluzione, |
W. |
considerando che, nella sua citata risoluzione dell'8 settembre 2005, il Parlamento europeo ha sottolineato la necessità di riformare il sistema di governo delle scuole europee così da rispondere alle sfide attuali connesse in particolare all'allargamento e alle sue conseguenze, |
1. |
accoglie favorevolmente la summenzionata comunicazione della Commissione dal 3 luglio 2008 e i settori sui quali propone di concentrare la cooperazione futura; |
2. |
accoglie favorevolmente la summenzionata comunicazione della Commissione del 16 dicembre 2008 e le misure che suggerisce; |
3. |
condivide il parere secondo cui l'istruzione scolastica dovrebbe essere una priorità chiave per il prossimo ciclo della strategia di Lisbona; |
4. |
plaude all'accordo esistente tra gli Stati membri a cooperare in ambiti chiave dell'istruzione scolastica; esorta gli Stati membri a cogliere appieno tale opportunità per apprendere gli uni dagli altri; |
Migliorare le competenze di tutti gli studenti
5. |
esorta gli Stati membri ad adoperarsi al meglio per fornire a ogni giovane le competenze di base indispensabili per poter proseguire nell'apprendimento, e a continuare ad impegnarsi per attuare la raccomandazione 2006/962/CE e per raggiungere i «traguardi di riferimento» precedentemente concordati; |
6. |
è preoccupato per l'attuale tendenza alla diminuzione della capacità degli studenti di leggere, scrivere e della diminuzione delle loro conoscenze e abilità numeriche e matematiche, ed esorta gli Stati membri ad adottare ogni misura necessaria per invertire tale tendenza; |
7. |
raccomanda che gli Stati membri prendano in ulteriore considerazione strategie per ridurre gli squilibri di genere nelle competenze di base; |
8. |
esorta gli Stati membri a proseguire i loro sforzi volti a ridurre il numero degli studenti che abbandonano prematuramente la scuola; sottolinea la necessità di individuare gli studenti a rischio il prima possibile e di fornire loro un sostegno aggiuntivo e attività di apprendimento dopo la scuola, nonché di sostenerli durante la transizione da un livello scolastico al successivo, fornendo metodi di apprendimento personalizzati per coloro che ne hanno bisogno; |
9. |
rileva che nell'Unione europea si osserva tra i giovani una preoccupante mancanza di capacità di concentrazione; invita pertanto la Commissione a condurre uno studio che analizzi le cause principali di tale mancanza di concentrazione tra gli alunni; |
10. |
ritiene che le scuole debbano fornire un'istruzione di alta qualità a tutti i ragazzi ed avere obiettivi ambiziosi per tutti gli studenti, offrendo nel contempo una gamma di opzioni di studio e un sostegno supplementare per tener conto delle loro esigenze individuali; |
11. |
invita perciò gli Stati membri ad assicurare che le loro politiche d'istruzione conseguano un equilibrio tra eguaglianza e qualità, ponendo l'accento sulle misure di agevolazione sociale per alunni e studenti provenienti da ambienti svantaggiati e sull'adattamento del processo d'apprendimento alle loro necessità individuali, offrendo in tal modo pari opportunità in termini di accesso all'istruzione; |
12. |
esorta inoltre gli Stati membri ad aumentare l'accesso delle categorie svantaggiate alla formazione professionale e agli studi universitari del miglior livello, tra l'altro attraverso la predisposizione e la divulgazione di adeguati sistemi di borse di studio; |
13. |
sostiene modelli scolastici inclusivi, nell'ambito dei quali le comunità scolastiche rispecchino la società in termini di diversità, evitando ogni forma di segregazione; |
14. |
esorta pertanto gli Stati membri a perseguire l'obiettivo della completa desegregazione delle classi e degli istituti rom nell'istruzione elementare, come pure a monitorare e abolire la prassi illegale di inserire i bambini rom in classi per disabili mentali; |
15. |
ritiene importante che i giovani, già nel corso della loro formazione elementare, superiore e universitaria, siano preparati alla flessibilità nel mercato del lavoro in previsione della sua mutabilità, ossia dei possibili rapidi mutamenti delle esigenze dei datori di lavoro; |
16. |
chiede che i programmi scolastici siano ammodernati e migliorati in modo da rispecchiare le odierne realtà sociali, economiche, culturali e tecniche e in modo da essere strettamente connessi col mondo dell'industria e delle imprese e col mercato del lavoro; |
17. |
è tuttavia del parere che la riforma del sistema dell'istruzione debba essere principalmente finalizzata allo sviluppo pieno e poliedrico dell'individuo, alla cultura del rispetto dei diritti umani e della giustizia sociale, all'apprendimento permanente per lo sviluppo personale e professionale, alla tutela dell'ambiente e al benessere individuale e collettivo; rileva che, in tale contesto, l'armonizzazione delle conoscenze così acquisite con le esigenze del mercato è certamente una delle priorità dei sistemi d'istruzione, ma non ne rappresenta l'obiettivo primo e fondamentale; |
18. |
ritiene che le scuole debbano cercare non soltanto di migliorare l'occupabilità, ma anche di dare a tutti i giovani l'opportunità di sviluppare appieno le loro potenzialità, secondo le attitudini personali; sottolinea l'importanza di creare un ambiente di apprendimento in cui i giovani possano acquisire competenze democratiche di base tali da consentire loro di partecipare attivamente alla società civile; |
19. |
ritiene che tutti i bambini debbano ricevere, fin dalla più tenera età, l'opportunità di acquisire competenze musicali, artistiche, manuali, fisiche, sociali e civiche; crede quindi fermamente che l'educazione musicale, l'educazione artistica e l'educazione fisica debbano essere obbligatoriamente incluse nel programma scolastico; |
20. |
è convinto che i bambini debbano imparare le lingue straniere fin da piccoli, in linea con le conclusioni del Consiglio europeo di Barcellona del 2002; apprezza la proposta di un nuovo traguardo di riferimento, in base al quale almeno l'80 % degli alunni del primo ciclo dell'insegnamento secondario dovrebbe imparare almeno due lingue straniere; sottolinea l'importanza di continuare l'insegnamento delle lingue straniere nell'istruzione secondaria superiore per assicurare che i giovani acquisiscano competenze linguistiche di alto livello; invita gli Stati membri a considerare la possibilità di assumere un maggior numero di professori madrelingua per l'insegnamento delle lingue; |
21. |
sottolinea l'importanza dell'istruzione nel settore delle TIC e dell'alfabetizzazione mediatica; reputa importante istruire gli allievi sull'uso e sulle applicazioni dei nuovi mezzi di comunicazione e della tecnologia digitale; |
22. |
apprezza il contributo dell'istruzione informale nel fornire ai giovani preziose competenze, complementari a quelle acquisite in ambito scolastico, ed incita le scuole a collaborare più intensamente con quanti dispensano un'istruzione informale come nel caso delle organizzazioni giovanili; |
Scuole e insegnanti di alta qualità
23. |
ritiene che l'istruzione di qualità sia un diritto per ogni bambino, e che una Carta europea dei diritti degli alunni rappresenterebbe un primo ed importante passo per garantire tale diritto; |
24. |
invita gli Stati membri e i governi regionali competenti a investire nell'istruzione prescolare, per garantire istituti prescolari e di custodia dei bambini di alta qualità, con insegnanti e operatori adeguatamente formati, e per garantirne l'accessibilità economica; appoggia la proposta di un nuovo traguardo di riferimento sul tasso di partecipazione all'istruzione prescolare; |
25. |
è del parere che l'istruzione pubblica debba restare principalmente un settore finanziato dallo Stato, che contribuisce all'equità e all'inclusione sociale; plaude tuttavia alle iniziative che puntano a sviluppare una fruttuosa collaborazione con il settore privato e ad esplorare nuovi potenziali metodi di finanziamento complementare; |
26. |
ritiene che andrebbe concesso un sostegno supplementare agli istituti d'istruzione pubblici che si trovano in situazioni finanziarie più sfavorevoli, in particolare quelli ubicati nelle regioni più povere dell'Unione europea; |
27. |
ritiene che un ambiente didattico di buona qualità, che offra infrastrutture, materiali e tecnologie moderni, sia uno dei presupposti per conseguire un'istruzione di alta qualità nelle scuole; |
28. |
ritiene che la qualità e i risultati dell'insegnamento richiedano inoltre programmi esigenti e rigorosi e una valutazione regolare degli allievi, tale da responsabilizzarli riguardo ai progressi che compiono; |
29. |
invita gli Stati membri ad accordare alle scuole la necessaria autonomia nel trovare soluzioni ai problemi specifici che devono affrontare nel loro contesto locale, nonché l'appropriata flessibilità nella definizione dei programmi, dei metodi d'insegnamento e dei sistemi di valutazione, pur riconoscendo la necessità di garantire la comparabilità dei sistemi delle qualifiche a livello europeo; |
30. |
considera la valutazione un utile strumento per migliorare la qualità dei sistemi d'istruzione; sottolinea tuttavia che ogni sistema di valutazione e verifica non dovrebbe puntare solo alla valutazione quantitativa dei risultati e del rendimento degli alunni, il che porterebbe a una gerarchia sociale degli istituti scolastici e creerebbe sistemi d'istruzione «a più velocità», ma dovrebbe anche valutare il sistema stesso e i metodi che impiega, tenendo chiaramente conto dello specifico contesto socioeconomico in cui opera ciascuna scuola; |
31. |
ritiene che la qualità dell'istruzione e il livello dei suoi risultati dipendano anche in larga misura dal rispetto dell'autorità dell'insegnante in classe; |
32. |
reputa che la composizione del corpo docente debba rispecchiare il più possibile la crescente diversità delle società europee, al fine di offrire modelli di riferimento a tutti gli allievi; al riguardo, incoraggia una riflessione sulla necessità di attrarre un maggior numero di uomini verso la professione d'insegnante, in particolare nella scuola elementare; |
33. |
è convinto della necessità di fornire agli insegnanti tanto un'istruzione iniziale di alta qualità, fondata sulla teoria e sulla pratica, quanto un coerente processo di sviluppo e supporto professionale continuo, allo scopo di tenere gli insegnanti aggiornati, durante tutta la loro carriera, sulle competenze richieste nella società basata sulla conoscenza; ritiene che le politiche di formazione e assunzione degli insegnanti debbano essere finalizzate ad attirare i candidati più capaci, e che gli insegnanti debbano godere di livelli di riconoscimento sociale, di status e di remunerazione consoni all'importanza dei loro compiti; |
34. |
auspica fortemente che al maggior numero possibile di studenti e insegnanti sia data l'opportunità di partecipare a progetti di mobilità e di partenariato scolastico; sottolinea l'importanza a tal fine del programma Comenius; sottolinea la necessità di ridurre ulteriormente gli oneri amministrativi per le scuole che si candidano nell'ambito di tale progetto; plaude alla creazione del programma Comenius Regio; sostiene la proposta di elaborare un nuovo traguardo di riferimento concernente la mobilità; |
35. |
raccomanda che gli insegnanti, compresi quelli di materie artistiche, siano incoraggiati a sfruttare al massimo i programmi di mobilità nazionali ed europei, e che la mobilità divenga parte integrante della loro formazione e della loro carriera; |
36. |
raccomanda di coinvolgere i genitori nella vita scolastica e di condurre un'opera di sensibilizzazione riguardo all'influenza che le condizioni di vita e le attività extrascolastiche possono avere sull'acquisizione di capacità e competenze a scuola, riconoscendo che il tentativo di compensare le disuguaglianze in fatto d'istruzione unicamente attraverso le politiche dell'istruzione si è rivelato infruttuoso; |
37. |
raccomanda vivamente la creazione di partenariati tra la scuola e la collettività per combattere il problema della violenza nelle scuole, che minaccia di propagarsi a tutta la società; |
38. |
ritiene che tutte le scuole debbano promuovere l'acquisizione di competenze democratiche sostenendo i consigli degli studenti e consentendo agli studenti di condividere la responsabilità della scuola con i genitori, gli insegnanti e i consigli scolastici; |
39. |
invita gli Stati membri e la Commissione a cooperare strettamente per promuovere l'attuazione del sistema scolastico europeo nei rispettivi sistemi d'istruzione degli Stati membri; invita la Commissione a prevedere l'inclusione delle Scuole europee nelle attività della rete Eurydice; |
40. |
chiede alla Commissione di riferire regolarmente sui progressi compiuti a seguito delle due summenzionate comunicazioni, in modo da poter valutare il rendimento dei sistemi di istruzione e formazione nell'Unione europea, prestando particolare attenzione all'acquisizione delle competenze fondamentali da parte degli alunni; |
*
* *
41. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri. |
(1) GU C 142 del 14.6.2002, pag. 1.
(2) GU L 327 del 24.11.2006, pag. 45.
(3) GU L 394 del 30.12.2006, pag. 10.
(4) GU C 300 del 12.12.2007, pag. 1.
(5) GU C 319 del 13.12.2008, pag. 20.
(6) GU C 98 E del 23.4.2004, pag. 179.
(7) GU C 193 E del 17.8.2006, pag. 333.
(8) GU C 219 E del 28.8.2008, pag. 300.
(9) GU C 282 E del 6.11.2008, pag. 131.
(10) Testi approvati, P6_TA(2008)0422.
(11) Testi approvati, P6_TA(2008)0625.
III Atti preparatori
Parlamento europeo
Giovedì 2 aprile 2009
27.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 137/50 |
Giovedì 2 aprile 2009
Informazione nei settori veterinario e zootecnico *
P6_TA(2009)0196
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 2 aprile 2009 sulla proposta di decisione del Consiglio recante rettifica della direttiva 2008/73/CE del Consiglio che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell’informazione in campo veterinario e zootecnico e che modifica le direttive 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE nonché le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE (COM(2009)0045 – C6-0079/2009 – 2009/0016(CNS))
2010/C 137 E/10
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2009)0045),
visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0079/2009),
visti l'articolo 51 e l'articolo 43, paragrafo 1 del suo regolamento,
vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6-0141/2009),
1. |
approva la proposta della Commissione; |
2. |
invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento; |
3. |
chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione; |
4. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. |
27.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 137/51 |
Giovedì 2 aprile 2009
Statistiche comunitarie sulla società dell'informazione ***I
P6_TA(2009)0197
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 2 aprile 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 808/2004 relativo alle statistiche comunitarie sulla società dell'informazione (COM(2008)0677 – C6-0381/2008 – 2008/0201(COD))
2010/C 137 E/11
(Procedura di codecisione: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0677),
visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 285, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0381/2008),
visto il parere del comitato del programma statistico, istituito con la decisione del Consiglio 89/382/CEE, Euratom (1),
visti l'articolo 51 e l'articolo 43, paragrafo 2, del suo regolamento,
vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6-0128/2009),
1. |
approva la proposta della Commissione quale emendata; |
2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; |
3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. |
(1) GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.
Giovedì 2 aprile 2009
P6_TC1-COD(2008)0201
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 2 aprile 2009 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 808/2004 relativo alle statistiche comunitarie sulla società dell'informazione
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (CE) n. 1006/2009)
27.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 137/52 |
Giovedì 2 aprile 2009
Accordo CE/Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli *
P6_TA(2009)0198
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 2 aprile 2009 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera recante modifica dell'allegato 11 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (15523/2008 – COM(2008)0685 – C6-0028/2009 – 2008/0202(CNS))
2010/C 137 E/12
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2008)0685),
visto il progetto di accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera recante modifica dell'allegato 11 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli (15523/2008),
visti gli articoli 37 e 133 e l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b), del trattato CE,
visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0028/2009),
visti l'articolo 51 e l'articolo 83, paragrafo 7, del suo regolamento,
vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A6-0122/2009),
1. |
approva la conclusione dell'accordo; |
2. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Confederazione svizzera. |
27.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 137/53 |
Giovedì 2 aprile 2009
Reciproco riconoscimento delle decisioni sulle misure cautelari *
P6_TA(2009)0199
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 2 aprile 2009 sul progetto di decisione quadro del Consiglio sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure cautelari in alternativa all'arresto provvisorio (17002/2008 – C6-0009/2009 – 2006/0158(CNS))
2010/C 137 E/13
(Procedura di consultazione - nuova consultazione)
Il Parlamento europeo,
visto il progetto del Consiglio (17002/2008),
vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2006)0468),
vista la sua posizione del 29 novembre 2007 (1),
visto l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b), del trattato UE,
visto l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE, a norma del quale è stato nuovamente consultato dal Consiglio (C6-0009/2009),
visti gli articoli 93, 51 e l'articolo 55, paragrafo 3 del suo regolamento,
vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0147/2009),
1. |
approva il progetto del Consiglio quale emendato; |
2. |
invita il Consiglio a modificare di conseguenza l'iniziativa; |
3. |
invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento; |
4. |
chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il progetto o sostituirlo con un nuovo testo; |
5. |
si dichiara intenzionato, nel caso in cui il presente testo non fosse adottato prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, a esaminare qualsiasi ulteriore proposta nel quadro della procedura di urgenza, in stretta cooperazione con i parlamenti nazionali; |
6. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. |
PROGETTO DEL CONSIGLIO |
EMENDAMENTO |
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Emendamento 1 |
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Progetto di decisione quadro Considerando 13 bis (nuovo) |
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Emendamento 2 |
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Progetto di decisione quadro Considerando 17 bis (nuovo) |
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Emendamento 3 |
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Progetto di decisione quadro Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo) |
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2 bis. Ai fini della presente decisione quadro, una persona è considerata come non residente quando la sua residenza legittima ed abituale è stabilita in uno Stato membro diverso dagli Stati membri in cui il procedimento è in corso. |
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Emendamento 4 |
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Progetto di decisione quadro Articolo 4 – lettera a |
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Emendamento 5 |
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Progetto di decisione quadro Articolo 4 – lettera d bis (nuova) |
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Emendamento 6 |
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Progetto di decisione quadro Articolo 4 – lettera d ter (nuova) |
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Emendamento 7 |
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Progetto di decisione quadro Articolo 5 bis (nuovo) |
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Articolo 5 bis Dati personali Il trattamento dei dati personali ai fini della presente decisione quadro è conforme almeno ai principi fondamentali stabiliti nella decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (2) e nella Convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento automatizzato dei dati personali e successivi protocolli. |
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Emendamento 8 |
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Progetto di decisione quadro Articolo 6 – paragrafo 2 |
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2. In deroga al paragrafo 1 e fatto salvo il paragrafo 3, gli Stati membri possono designare autorità non giudiziarie quali autorità competenti per l'adozione delle decisioni a norma della presente decisione quadro, purché tali autorità siano competenti dell'adozione di decisioni di tipo analogo ai sensi della legislazione e delle procedure nazionali. |
soppresso |
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Emendamento 9 |
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Progetto di decisione quadro Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova) |
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Emendamento 10 |
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Progetto di decisione quadro Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera c |
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soppresso |
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Emendamento 11 |
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Progetto di decisione quadro Articolo 9 – paragrafo 1 |
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1. La decisione sulle misure cautelari può essere trasmessa all'autorità competente dello Stato membro in cui la persona risiede legalmente e abitualmente nei casi in cui la persona, essendo stata informata delle misure in questione, acconsenta a ritornare in detto Stato. |
1. La decisione sulle misure cautelari può essere trasmessa all'autorità competente dello Stato membro in cui la persona risiede legalmente e abitualmente nei casi in cui la persona, essendo stata informata accuratamente delle misure in questione, in una lingua che capisce , acconsenta a ritornare in detto Stato. |
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Emendamento 12 |
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Progetto di decisione quadro Articolo 13 – paragrafo 2 |
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2. La misura cautelare adattata non è più severa della misura cautelare originariamente disposta. |
2. La misura cautelare adattata ha carattere esclusivamente tecnico e non impone di per sé obblighi supplementari alla persona interessata. La misura cautelare adattata non è più severa della misura cautelare originariamente disposta. |
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Emendamento 13 |
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Progetto di decisione quadro Articolo 14 – paragrafo 1 |
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1. I seguenti reati, se punibili nello Stato di emissione con una pena detentiva o una misura privativa della libertà personale della durata massima non inferiore a tre anni e quali definiti dalla legge di detto Stato, danno luogo, ai sensi della presente decisione quadro e senza verifica della doppia incriminabilità del fatto, al riconoscimento della decisione sulle misure cautelari:
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soppresso |
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Emendamento 14 |
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Progetto di decisione quadro Articolo 14 – paragrafo 2 |
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2. Il Consiglio può decidere in qualsiasi momento, deliberando all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo alle condizioni stabilite dall'articolo 39, paragrafo 1 del trattato sull'Unione europea, di aggiungere altre fattispecie di reato all'elenco di cui al paragrafo 1. Il Consiglio esamina, alla luce della relazione sottopostagli ai sensi dell'articolo 27 della presente decisione quadro, se sia opportuno estendere o modificare tale elenco. |
soppresso |
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Emendamento 15 |
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Progetto di decisione quadro Articolo 14 – paragrafo 3 |
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3. Per quanto riguarda i reati diversi da quelli elencati nel paragrafo 1, lo Stato di esecuzione può subordinare il riconoscimento della decisione sulle misure cautelari alla condizione che essa si riferisca a fatti che costituiscono reato anche ai sensi della legge dello Stato di esecuzione, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla denominazione del reato stesso. |
soppresso |
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Emendamento 16 |
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Progetto di decisione quadro Articolo 14 – paragrafo 4 |
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4. All'atto dell'adozione della presente decisione quadro ciascuno Stato membro può dichiarare, mediante una dichiarazione notificata al Segretariato generale del Consiglio, che, per motivi di ordine costituzionale, non applicherà il paragrafo 1 per taluni o per tutti i reati di cui al paragrafo 1. Tali dichiarazioni possono essere ritirate in qualsiasi momento. Tali dichiarazioni o ritiri di dichiarazioni sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
soppresso |
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Emendamento 17 |
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Progetto di decisione quadro Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera d |
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soppresso |
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Emendamento 18 |
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Progetto di decisione quadro Articolo 21 – paragrafo 1 |
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1. Se l'autorità competente dello Stato di emissione ha emesso un mandato di arresto o qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza , la persona è consegnata conformemente alla decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo. |
1. Se, in caso di violazione della misura cautelare , l'autorità competente dello Stato di emissione ha emesso un mandato di arresto, la persona è consegnata conformemente alla decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo. |
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Emendamento 19 |
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Progetto di decisione quadro Articolo 21 – paragrafo 3 |
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3. In sede di recepimento della presente decisione quadro o in una fase successiva, ogni Stato membro può comunicare al Segretariato generale del Consiglio che, nella decisione in merito alla consegna della persona interessata allo Stato di emissione, applicherà anche l'articolo 2, paragrafo 1 della decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo. |
soppresso |
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Emendamento 20 |
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Progetto di decisione quadro Articolo 21 – paragrafo 4 |
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4. Il Segretariato generale del Consiglio mette a disposizione di tutti gli Stati membri e della Commissione le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo precedente. |
soppresso |
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Emendamento 21 |
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Progetto di decisione quadro Allegato I – certificato – lettera f – punto 2 |
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soppresso |
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Emendamento 22 |
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Progetto di decisione quadro Allegato I – certificato – lettera f – punto 3 |
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soppresso |
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Emendamento 23 |
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Progetto di decisione quadro Allegato 1 – certificato – lettera g – punto 3 – comma 1 – trattino 3 bis (nuovo) |
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Emendamento 24 |
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Progetto di decisione quadro Allegato I – certificato – lettera g – punto 3 – comma 2 – trattino 3 |
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obbligo di depositare una data somma di denaro o di fornire un altro tipo di garanzia, pagabile in rate stabilite oppure in un'unica soluzione; |
soppresso |
(1) GU C 297 E del 20.11.2008, pag. 116.
(2) GU L 350 del 30.12.2008, pag. 60.
27.5.2010 |
IT |
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CE 137/61 |
Giovedì 2 aprile 2009
Nuovi tipi di costi che possono beneficiare di un contributo del FSE ***I
P6_TA(2009)0200
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 2 aprile 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo dell'FSE (COM(2008)0813 – C6-0454/2008 – 2008/0232(COD))
2010/C 137 E/14
(Procedura di codecisione: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0813),
visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 148 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0454/2008),
visto l'articolo 51 del suo regolamento,
visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per lo sviluppo regionale (A6-0116/2009),
1. |
approva la proposta della Commissione; |
2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; |
3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. |
27.5.2010 |
IT |
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CE 137/61 |
Giovedì 2 aprile 2009
FESR, FSE e Fondo di coesione: disposizioni relative alla gestione finanziaria ***
P6_TA(2009)0201
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 2 aprile 2009 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria (17575/2008 – C6-0027/2009 – 2008/0233(AVC))
2010/C 137 E/15
(Procedura del parere conforme)
Il Parlamento europeo,
vista la proposta di regolamento del Consiglio (COM(2008)0803 / 17575/2008),
vista la richiesta di parere conforme presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 161, paragrafo 3, del trattato CE (C6-0027/2009),
visto l'articolo 75, paragrafo 1, del suo regolamento,
visti la raccomandazione della commissione per lo sviluppo regionale e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A6-0127/2009),
1. |
esprime il suo parere conforme sulla proposta di regolamento del Consiglio; |
2. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. |
27.5.2010 |
IT |
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CE 137/62 |
Giovedì 2 aprile 2009
Statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi ***II
P6_TA(2009)0205
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 2 aprile 2009 relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio (15248/2/2008 – C6-0065/2009 – 2007/0233(COD))
2010/C 137 E/16
(Procedura di codecisione: seconda lettura)
Il Parlamento europeo,
vista la posizione comune del Consiglio (15248/2/2008 – C6-0065/2009),
vista la sua posizione in prima lettura (1) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0653),
visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,
visto l'articolo 67 del suo regolamento,
vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per il commercio internazionale (A6-0126/2009),
1. |
approva la posizione comune; |
2. |
constata che l'atto è adottato in conformità della posizione comune; |
3. |
incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE; |
4. |
incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; |
5. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. |
(1) Testi approvati del 23.9.2008, P6_TA(2008)0414.
27.5.2010 |
IT |
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CE 137/63 |
Giovedì 2 aprile 2009
Determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale ***II
P6_TA(2009)0206
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 2 aprile 2009 relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (15079/2/2008 – C6-0005/2009 – 2007/0064(COD))
2010/C 137 E/17
(Procedura di codecisione: seconda lettura)
Il Parlamento europeo,
vista la posizione comune del Consiglio (1) (15079/2/2008 – C6-0005/2009),
vista la sua posizione in prima lettura (2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0194),
visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,
visto l'articolo 67 del suo regolamento,
vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0048/2009),
1. |
approva la posizione comune; |
2. |
constata che l'atto è adottato in conformità della posizione comune; |
3. |
incarica il suo Presidente di firmare l'atto, congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE; |
4. |
incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; |
5. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. |
(1) GU C 33 E del 10.2.2009, pag. 30.
(2) Testi approvati del 17.6.2008, P6_TA(2008)0285.
27.5.2010 |
IT |
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CE 137/64 |
Giovedì 2 aprile 2009
Investimenti nell'efficienza energetica e nelle energie rinnovabili nell'edilizia abitativa a titolo del FESR ***I
P6_TA(2009)0207
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 2 aprile 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale per quanto riguarda l'ammissibilità degli investimenti a favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili nell'edilizia abitativa (COM(2008)0838 – C6-0473/2008 – 2008/0245(COD))
2010/C 137 E/18
(Procedura di codecisione: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0838),
visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 162 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0473/2008),
visto l'articolo 51 del suo regolamento,
vista la relazione della commissione per lo sviluppo regionale (A6-0134/2009),
1. |
approva la proposta della Commissione quale emendata; |
2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; |
3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. |
Giovedì 2 aprile 2009
P6_TC11-COD(2008)0245
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 2 aprile 2009 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale per quanto riguarda l'ammissibilità degli investimenti a favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili nell'edilizia abitativa
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (CE) n. 397/2009)
27.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 137/65 |
Giovedì 2 aprile 2009
Codice comunitario dei visti ***I
P6_TA(2009)0208
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 2 aprile 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un Codice comunitario dei visti (COM(2006)0403 – C6-0254/2006 – 2006/0142(COD))
2010/C 137 E/19
(Procedura di codecisione: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio COM(2006)0403),
visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 62, paragrafo 2, lettera a) e lettera b), punto ii), del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0254/2006),
visto l'articolo 51 del suo regolamento,
vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0161/2008),
1. |
approva la proposta della Commissione quale emendata; |
2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; |
3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. |
Giovedì 2 aprile 2009
P6_TC11-COD(2006)0142
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 2 aprile 2009 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un Codice comunitario dei visti (Codice dei visti)
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (CE) n. 810/2009)
27.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 137/66 |
Giovedì 2 aprile 2009
Sistema per il marchio comunitario di qualità ecologica ***I
P6_TA(2009)0209
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 2 aprile 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un sistema per il marchio comunitario di qualità ecologica (Ecolabel) (COM(2008)0401 – C6-0279/2008 – 2008/0152(COD))
2010/C 137 E/20
(Procedura di codecisione: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0401),
visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 175, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6–0279/2008),
visto l'articolo 51 del suo regolamento,
visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A6–0105/2009),
1. |
approva la proposta della Commissione quale emendata; |
2. |
prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione; |
3. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; |
4. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. |
Giovedì 2 aprile 2009
P6_TC1-COD(2008)0152
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 2 aprile 2009 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un sistema per il marchio comunitario di qualità ecologica (Ecolabel UE)
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (CE) n. …)
Giovedì 2 aprile 2009
ALLEGATO
Giovedì 2 aprile 2009
DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE
Indipendentemente dall'adozione del regolamento sul marchio di qualità ecologica, la Commissione conferma la sua intenzione di proporre un regolamento sull'etichettatura ecologica dei prodotti della pesca prima della fine dell'anno fondato soprattutto su criteri di pesca sostenibile.
Lo studio di cui all'articolo 6, paragrafo 6 del regolamento sul marchio di qualità ecologica riguardante aspetti supplementari, quali il trattamento, il preimballaggio, l'imballaggio e il trasporto, che esaminerà se sia fattibile estendere il campo di applicazione del regolamento sul marchio di qualità ecologica ai prodotti alimentari, compresi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura, non influenzerà o pregiudicherà l'adozione di tale regolamento.
27.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 137/67 |
Giovedì 2 aprile 2009
Adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) ***I
P6_TA(2009)0210
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 2 aprile 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (COM(2008)0402 – C6-0278/2008 – 2008/0154(COD))
2010/C 137 E/21
(Procedura di codecisione: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0402),
visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 175, paragrafo 1 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6–0278/2008),
visto l'articolo 51 del suo regolamento,
vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6–0084/2009),
1. |
approva la proposta della Commissione quale emendata; |
2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; |
3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. |
Giovedì 2 aprile 2009
P6_TC11-COD(2008)0154
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 2 aprile 2009 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001e le decisioni 2001/681/CE e 2006/193/CE della Commissione
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (CE) n. …)
27.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 137/68 |
Giovedì 2 aprile 2009
Parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale *
P6_TA(2009)0211
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 2 aprile 2009 sulla proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale (COM(2008)0426 – C6-0291/2008 – 2008/0140(CNS))
2010/C 137 E/22
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0426),
visto l'articolo 13, paragrafo 1, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0291/2008),
visto l'articolo 51 del suo regolamento,
visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione giuridica e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6-0149/2009),
1. |
approva la proposta della Commissione quale emendata; |
2. |
invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE; |
3. |
invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento; |
4. |
chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione; |
5. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. |
TESTO DELLA COMMISSIONE |
EMENDAMENTO |
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Emendamento 1 |
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Proposta di direttiva Considerando 2 |
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Emendamento 2 |
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Proposta di direttiva Considerando 2 bis (nuovo) |
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Emendamento 3 |
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Proposta di direttiva Considerando 2 ter (nuovo) |
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Emendamento 4 |
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Proposta di direttiva Considerando 2 quater (nuovo) |
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Emendamento 5 |
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Proposta di direttiva Considerando 2 quinquies (nuovo) |
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Emendamento 6 |
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Proposta di direttiva Considerando 3 |
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Emendamento 7 |
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Proposta di direttiva Considerando 4 |
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Emendamento 8 |
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Proposta di direttiva Considerando 4 bis (nuovo) |
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Emendamento 9 |
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Proposta di direttiva Considerando 7 bis (nuovo) |
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Emendamento 11 |
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Proposta di direttiva Considerando 8 |
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Emendamento 12 |
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Proposta di direttiva Considerando 9 |
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Emendamento 13 |
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Proposta di direttiva Considerando 9 bis (nuovo) |
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Emendamento 14 |
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Proposta di direttiva Considerando 9 ter (nuovo) |
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Emendamento 15 |
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Proposta di direttiva Considerando 11 |
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Emendamento 16 |
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Proposta di direttiva Considerando 12 |
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Emendamento 17 |
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Proposta di direttiva Considerando 12 bis (nuovo) |
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Emendamento 82 |
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Proposta di direttiva Considerando 12 ter (nuovo) |
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Emendamento 19 |
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Proposta di direttiva Considerando 12 quater (nuovo) |
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Emendamento 20 |
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Proposta di direttiva Considerando 12 quinquies (nuovo) |
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Emendamento 21 |
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Proposta di direttiva Considerando 12 sexies (nuovo) |
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Emendamento 22 |
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Proposta di direttiva Considerando 12 septies (nuovo) |
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Emendamenti 10 e 23 |
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Proposta di direttiva Considerando 13 |
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Emendamento 24 |
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Proposta di direttiva Considerando 14 bis (nuovo) |
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Emendamento 83 |
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Proposta di direttiva Considerando 15 |
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Emendamento 26 |
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Proposta di direttiva Considerando 15 bis (nuovo) |
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Emendamento 27 |
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Proposta di direttiva Considerando 16 |
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Emendamento 28 |
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Proposta di direttiva Considerando 17 |
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Emendamento 85 |
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Proposta di direttiva Considerando 18 |
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Emendamento 30 |
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Proposta di direttiva Considerando 19 |
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Emendamento 31 |
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Proposta di direttiva Considerando 19 bis (nuovo) |
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Emendamento 32 |
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Proposta di direttiva Considerando 21 |
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Emendamento 34 |
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Proposta di direttiva Considerando 25 |
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Emendamento 35 |
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Proposta di direttiva Considerando 26 |
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Emendamento 36 |
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Proposta di direttiva Considerando 31 bis (nuovo) |
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Emendamento 37 |
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Proposta di direttiva Articolo 1 |
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La presente direttiva stabilisce un quadro generale per la lotta alla discriminazione per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale, al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio di parità di trattamento anche in campi diversi dall'occupazione. |
1. La presente direttiva stabilisce un quadro generale per la lotta alla discriminazione , compresa la multidiscriminazione, per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale, al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio di parità di trattamento anche in campi diversi dall'occupazione. 2. Sussiste multidiscriminazione quando la discriminazione è fondata:
3. Nella presente direttiva la multidiscriminazione e i motivi multipli di discriminazione sono interpretati di conseguenza. |
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Emendamento 38 |
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Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 2 |
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2. Ai fini del paragrafo 1:
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2. Ai fini del paragrafo 1:
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Emendamento 39 |
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Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 3 |
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3. Le molestie sono da considerarsi, ai sensi del paragrafo 1, una discriminazione in caso di comportamento indesiderato adottato per uno dei motivi di cui all'articolo 1 avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo. |
3. Ferma restando la libertà di espressione, le molestie sono da considerarsi, ai sensi del paragrafo 1, una discriminazione in caso di comportamento indesiderato adottato per uno dei motivi di cui all'articolo 1 avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo. In questo contesto, il concetto di molestia può essere definito conformemente alle normative nazionali e alle prassi degli Stati membri. |
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Emendamento 40 |
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Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 4 |
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4. L'istruzione di discriminare persone per uno dei motivi di cui all'articolo 1, è da considerarsi discriminazione ai sensi del paragrafo 1. |
4. L'istruzione o la richiesta, basata su una relazione gerarchica, di discriminare persone per uno dei motivi di cui all'articolo 1 è da considerarsi discriminazione ai sensi del paragrafo 1. |
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Emendamento 41 |
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Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 4 bis (nuovo) |
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4 bis. Le discriminazioni fondate su supposizioni riguardo alla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale di una persona, o dovute al fatto che essa frequenta persone di una determinata religione o aventi determinate convinzioni personali, o una disabilità, un'età o un orientamento sessuale determinati, sono da considerarsi discriminazione ai sensi del paragrafo 1. |
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Emendamento 42 |
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Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 5 |
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5. Il rifiuto di una soluzione ragionevole in un caso particolare, come previsto all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) della presente direttiva, nei confronti di persone con disabilità è considerato discriminazione ai sensi del paragrafo 1. |
5. Il rifiuto di una soluzione ragionevole in un caso particolare, come previsto all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) della presente direttiva, nei confronti di persone con disabilità o di persone legate a una persona con disabilità, laddove detta soluzione sia necessaria per consentire a tali persone di fornire un'assistenza personale ad una persona con disabilità, è considerato discriminazione ai sensi del paragrafo 1. |
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Emendamento 43 |
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Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 6 |
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6. Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che le disparità di trattamento in ragione dell'età non costituiscano discriminazione laddove nell'ambito del diritto nazionale esse siano giustificate da una finalità legittima e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari. In particolare, la presente direttiva non preclude la possibilità di fissare un'età specifica per l'accesso alle prestazioni sociali, all'istruzione o a taluni beni o servizi. |
6. La presente direttiva non preclude le disparità di trattamento in ragione dell'età laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate da una finalità legittima e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati , proporzionati, necessari ed efficaci . |
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Emendamenti 87 e 44 |
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Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 7 |
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7. Fatto salvo il paragrafo 2, nell'ambito dell'offerta dei servizi finanziari gli Stati membri possono consentire differenze proporzionate di trattamento ove, per il prodotto in questione, i fattori età e disabilità siano determinanti nella valutazione dei rischi, in base a dati attuariali o statistici pertinenti e accurati. |
7. Fatto salvo il paragrafo 2, nell'ambito dell'offerta di servizi assicurativi, bancari e di altri servizi finanziari le differenze proporzionate di trattamento ove, per il prodotto in questione, i fattori età e disabilità siano determinanti nella valutazione dei rischi, in base a principi attuariali pertinenti, a dati statistici accurati pertinenti o a conoscenze mediche, non considerate discriminatorie a fini della presente direttiva. Tali dati dovrebbero essere precisi, recenti e pertinenti e essere disponibili su richiesta in modo accessibile . I fattori attuariali e di rischio dovrebbero riflettere i cambiamenti positivi in termini di aspettativa di vita e di invecchiamento attivo, nonché la maggiore mobilità e accessibilità a favore delle persone con disabilità. Il fornitore del servizio deve poter dimostrare in modo obiettivo l'esistenza di rischi significativamente più elevati e garantire che le differenze di trattamento siano obiettivamente e ragionevolmente giustificate da un fine legittimo e che i mezzi per raggiungere tale fine siano proporzionati, necessari ed efficaci. |
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Emendamento 45 |
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Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 8 |
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8. La presente direttiva lascia impregiudicate le misure generali previste dalla legislazione nazionale che, in una società democratica, sono necessarie alla sicurezza pubblica, alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione dei reati e alla tutela della salute e dei diritti e delle libertà altrui. |
8. La presente direttiva lascia impregiudicate le misure generali previste dalla legislazione nazionale che, in una società democratica, sono necessarie e proporzionate rispetto alla sicurezza pubblica, alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione dei reati e alla tutela della salute e dei diritti e delle libertà altrui. |
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Emendamento 46 |
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Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 8 bis (nuovo) |
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8 bis. La presente direttiva riconosce che il diritto alla riservatezza è un mezzo per combattere le discriminazioni di cui al presente articolo. |
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Emendamento 47 |
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Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 – primo comma – lettera d |
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Emendamento 48 |
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Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 – primo comma – lettera d bis (nuova) |
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Emendamento 49 |
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Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2 |
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La lettera d) si applica agli individui solo se esercitano una propria attività commerciale o professionale. |
La lettera d) non si applica alle transazioni tra soggetti privati per i quali tali operazioni non costituiscono un' attività commerciale o professionale |
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Emendamento 50 |
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Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 2 |
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2. La presente direttiva lascia impregiudicate le normative nazionali in materia di stato coniugale o di famiglia e diritti di riproduzione . |
2. La presente direttiva non modifica la ripartizione delle competenze tra l'Unione europea e i suoi Stati membri . |
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Emendamenti 89 e 51 |
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Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 3 |
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3. La presente direttiva non pregiudica le responsabilità degli Stati membri per i contenuti dell'insegnamento, le attività e l 'organizzazione dei propri sistemi d'istruzione , inclusa la messa a disposizione dell'insegnamento speciale . Gli Stati membri possono prevedere differenze di trattamento nell'accesso ad istituiti scolastici basate su una religione o convinzione. |
3. La presente direttiva non si applica ai contenuti dell'insegnamento, alle attività e all 'organizzazione dei sistemi d'istruzione nazionali; gli Stati membri garantiscono tuttavia il diritto all’istruzione delle persone con disabilità, senza discriminazioni e sulla base delle pari opportunità. Gli Stati membri provvedono a che, nel determinare il tipo appropriato di istruzione o di formazione, siano rispettate le opinioni delle persone con disabilità . Gli Stati membri possono consentire, solo sulla base di giustificazioni oggettive, differenze di trattamento nell'accesso ad istituiti scolastici basate su una religione o convinzione allorché s'intenda esigere, sulla base di giustificazioni oggettive, che gli individui agiscano in buona fede e con lealtà rispetto all'ethos dell'organizzazione, purché ciò non giustifichi discriminazioni su nessun'altra base e purché vi siano altri istituti scolastici geograficamente accessibili che costituiscono un'alternativa ragionevole, al fine di evitare una discriminazione indiretta. Gli Stati membri garantiscono che ciò non comporti la negazione del diritto all'istruzione. |
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Emendamenti 95 e 52 |
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Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 4 |
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4. La presente direttiva non pregiudica la legislazione nazionale che garantisce la laicità dello stato, delle istituzioni o degli organismi statali, dell'istruzione o riguardanti lo status e le attività delle organizzazioni fondate su una religione o convinzione. Inoltre, lascia impregiudicata la legislazione nazionale a favore della parità dei sessi . |
4. La presente direttiva non si applica alle normative nazionali che garantiscono la laicità dello stato, delle istituzioni o degli organismi statali, dell'istruzione o riguardanti lo status, le attività e la struttura giuridica delle chiese e altre organizzazioni fondate su una religione o convinzione ove ciò esuli dalle competenze dell’Unione europea . Nei casi in cui le attività delle chiese o di altre organizzazioni fondate su una religione o convinzione rientrino nella sfera di competenza dell'Unione europea, esse sono coperte dalle disposizioni dell'Unione contro la discriminazione. Inoltre, lascia impregiudicata la legislazione nazionale che garantisce la parità tra uomini e donne . |
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Emendamento 53 |
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Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 5 |
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5. La presente direttiva non riguarda le differenze di trattamento basate sulla nazionalità e non pregiudica le disposizioni e le condizioni relative all'ingresso e al soggiorno di cittadini di paesi terzi e di apolidi nel territorio degli Stati membri, né qualsiasi trattamento derivante dalla condizione giuridica dei cittadini dei paesi terzi o degli apolidi interessati. |
5. La presente direttiva non riguarda le differenze di trattamento basate sulla nazionalità e non pregiudica le disposizioni e le condizioni relative all'ingresso e al soggiorno di cittadini di paesi terzi e di apolidi nel territorio degli Stati membri, né qualsiasi trattamento derivante dalla condizione giuridica dei cittadini dei paesi terzi o degli apolidi interessati. Le discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale che sono presentate come differenze di trattamento basate sulla nazionalità sono trattate come discriminazione ai sensi dell'articolo 1. |
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Emendamento 91 |
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Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 5 bis (nuovo) |
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5 bis. I settori della pubblicità e dei media sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva. |
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Emendamento 55 |
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Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 1 – alinea |
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1. Per garantire il rispetto del principio di parità di trattamento delle persone con disabilità: |
1. Per garantire il rispetto del principio di parità di trattamento delle persone con disabilità , in base al quale la disabilità deve essere intesa alla luce della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e persone con patologie croniche : |
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Emendamento 97 |
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Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a |
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Emendamento 57 |
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Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b |
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Emendamento 98 |
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Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 2 |
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2. Per valutare se le misure necessarie per ottemperare al paragrafo 1 costituiscano un onere sproporzionato si deve tenere conto, in particolare, della dimensione, delle risorse dell'organizzazione, della sua natura, del costo previsto, del ciclo di vita dei beni e servizi, nonché dei possibili benefici del migliore accesso per le persone con disabilità . Tale soluzione non è sproporzionata allorché l'onere è compensato in modo sufficiente da misure esistenti nel quadro della politica di parità di trattamento dello Stato membro. |
2. Le misure per assicurare l'accesso effettivo e non discriminatorio non devono costituire un onere sproporzionato o richiedere modifiche sostanziali. Per valutare se la misura in questione costituisca un onere sproporzionato si deve esaminare se la misura in questione sia impraticabile o insicura e non possa essere resa praticabile e sicura attraverso una ragionevole modifica di norme, politiche o prassi esistenti o la rimozione delle barriere architettoniche, comunicative o al trasporto, o ancora attraverso la fornitura di sussidi o servizi ausiliari. Per modifica sostanziale si intende una modifica dei beni e servizi o della natura dell'esercizio, della professione o dell'attività di entità tale da far sì che il bene o servizio effettivamente fornito sia completamente diverso. Dette soluzioni ragionevoli non comportano necessariamente significativi cambiamenti strutturali agli edifici la cui struttura è specificamente protetta dalla legislazione nazionale in ragione del loro valore storico, culturale o architettonico. Tale soluzione non è considerata sproporzionata quando l'onere è compensato in modo sufficiente da misure dello Stato membro interessato . Il principio di soluzioni ragionevoli e onere sproporzionato deve essere interpretato alla luce della direttiva 2000/78/CE e della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. |
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Emendamento 60 |
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Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 3 |
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3. La presente direttiva non pregiudica le disposizioni della normativa comunitaria o delle regole nazionali relative all'accessibilità di particolari beni o servizi. |
3. La presente direttiva non pregiudica le disposizioni della normativa comunitaria o delle regole nazionali relative all'accessibilità di particolari beni o servizi. Tuttavia, ogniqualvolta sia possibile, le istituzioni dell'Unione europea e gli Stati membri adottano misure per incoraggiare i fornitori di beni e servizi, in particolare di prodotti finiti, a progettare soluzioni accessibili, per esempio tramite appalti pubblici. I prodotti e i servizi accessibili sono quelli progettati in modo tale da poter essere utilizzati da tutti gli utenti. |
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Emendamento 61 |
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Proposta di direttiva Articolo 5 |
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Allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità, il principio di parità di trattamento non impedisce a uno Stato membro di mantenere o adottare misure specifiche dirette a evitare o compensare svantaggi connessi alla religione o alle convinzioni personali, alla disabilità, all'età o all'orientamento sessuale. |
Allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità, il principio di parità di trattamento non impedisce a uno Stato membro di mantenere o adottare misure specifiche dirette a evitare o compensare svantaggi connessi alla religione o alle convinzioni personali, alla disabilità, all'età o all'orientamento sessuale , o di consentirne l'adozione da parte del settore pubblico, privato o del volontariato . |
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Emendamento 62 |
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Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 1 |
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1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le persone che si ritengono lese, in seguito alla mancata applicazione nei loro confronti del principio di parità di trattamento, possano accedere, anche dopo la cessazione del rapporto presumibilmente affetto da discriminazione, a procedimenti giudiziari e/o amministrativi, compresi, ove lo ritengono opportuno, i procedimenti di conciliazione finalizzati all'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente direttiva. |
1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le persone che si ritengono lese, in seguito alla mancata applicazione nei loro confronti del principio di parità di trattamento, possano accedere effettivamente , anche dopo la cessazione del rapporto presumibilmente affetto da discriminazione, a procedimenti giudiziari e/o amministrativi, compresi, ove lo ritengono opportuno, i procedimenti di conciliazione finalizzati all'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente direttiva. |
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Emendamento 64 |
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Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo) |
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3 bis. Gli Stati membri introducono nel loro ordinamento giuridico interno le misure necessarie a garantire che il danno subito dalla persona lesa a causa di una discriminazione ai sensi della presente direttiva sia realmente ed effettivamente indennizzato o risarcito secondo modalità da essi fissate, in modo dissuasivo e proporzionato rispetto al danno subito. |
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Emendamento 65 |
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Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 2 |
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2. Il paragrafo 1 non impedisce agli Stati membri di imporre un regime probatorio più favorevole alla parte attrice. |
2. Il paragrafo 1 non impedisce agli Stati membri di imporre un regime più favorevole alla parte attrice. |
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Emendamento 66 |
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Proposta di direttiva Articolo 9 bis (nuovo) |
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Articolo 9 bis Promozione dell'uguaglianza Gli Stati membri promuovono attivamente l'uguaglianza fra le persone indipendentemente dalla loro religione o convinzione personale, disabilità, età o orientamento sessuale nel formulare ed attuare disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative, politiche e attività nei settori che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva. |
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Emendamento 86 |
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Proposta di direttiva Articolo 10 |
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Gli Stati membri dispongono che le disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva, nonché quelle già in vigore in questo settore, siano portate a conoscenza delle persone interessate con i mezzi opportuni e a livello di tutto il territorio nazionale. |
Gli Stati membri dispongono che le disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva, nonché quelle già in vigore in questo settore, siano portate a conoscenza delle persone interessate con i mezzi opportuni , compreso Internet, e a livello di tutto il territorio nazionale. Al fine di promuovere il principio di parità di trattamento gli Stati membri organizzano campagne di informazione e di sensibilizzazione ad hoc nonché attività di formazione. |
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Emendamento 68 |
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Proposta di direttiva Articolo 11 |
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Al fine di promuovere il principio di parità di trattamento gli Stati membri incoraggiano il dialogo con le parti interessate, in particolare le organizzazioni non governative che, conformemente alle rispettive legislazioni e prassi nazionali, hanno un interesse legittimo a contribuire alla lotta contro la discriminazione fondata sui motivi oggetto della presente direttiva. |
Al fine di promuovere il principio di parità di trattamento gli Stati membri incoraggiano il dialogo con le parti interessate, in particolare le organizzazioni non governative ; tali consultazioni vertono anche sul monitoraggio dell'attuazione della direttiva. |
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Emendamento 69 |
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Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 1 |
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1. Gli Stati membri istituiscono uno o più organismi di parità di tutte le persone indipendentemente dalla loro religione o convinzioni personali, disabilità, età o dal loro orientamento sessuale. Tali organismi possono far parte di organi incaricati di difendere, a livello nazionale, i diritti umani o di tutelare i diritti degli individui, inclusi i diritti tutelati dagli atti comunitari, tra cui le direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE. |
1. Gli Stati membri istituiscono uno o più organismi , operanti autonomamente e adeguatamente finanziati, per la promozione della parità di tutte le persone indipendentemente dalla loro religione o convinzioni personali, disabilità, età o dal loro orientamento sessuale. Gli Stati membri provvedono affinché l'organismo o gli organismi abbiano competenza nei settori disciplinati dalla presente direttiva e negli ambiti dell'occupazione e dell'impiego ai sensi della direttiva 2000/78/CE. Tali organismi possono far parte di organi incaricati di difendere, a livello nazionale, i diritti tutelati da altri atti comunitari, tra cui le direttive 2000/43/CE , 2000/78/CE e 2004/113/CE. |
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Emendamento 70 |
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Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 2 – trattino -1 (nuovo) |
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Emendamento 71 |
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Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 2 – trattino -1 bis (nuovo) |
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Emendamento 72 |
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Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 2 – trattino 2 |
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Emendamento 73 |
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Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 2 – trattino 3 bis (nuovo) |
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Emendamento 74 |
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Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo) |
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2 bis. Gli Stati membri dotano tali organismi di risorse sufficienti a svolgere i propri compiti in maniera efficace e accessibile. |
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Emendamento 75 |
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Proposta di direttiva Articolo 13 – lettera a |
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Emendamento 76 |
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Proposta di direttiva Articolo 14 |
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Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni possono prevedere un risarcimento dei danni, non possono essere limitate dalla previa fissazione di una soglia massima e devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. |
Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni possono prevedere un risarcimento dei danni, non possono essere limitate dalla previa fissazione di una soglia massima, devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e portare alla cessazione della condotta discriminatoria e alla rimozione dei suoi effetti . |
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Emendamenti 59 e 77 |
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Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 2 |
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2. Al fine di tenere conto di condizioni particolari, gli Stati membri all'occorrenza possono stabilire che l'obbligo di fornire un accesso effettivo di cui all'articolo 4 deve essere attuato entro il … [e al più tardi] quatto [anni dopo l'adozione] . Gli Stati membri che intendono utilizzare questo periodo supplementare informano la Commissione entro la data di cui al paragrafo 1, motivando la loro decisione . |
2. Al fine di ottemperare all' obbligo di fornire accesso effettivo e non discriminatorio alle infrastrutture, politiche o procedure esistenti di cui all'articolo 4 , paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri possono, ove necessario, disporre di un periodo supplementare di dieci anni dal termine di recepimento per ottemperare a tale obbligo . Gli Stati membri che intendano fare ricorso a tale periodo supplementare presentano alla Commissione un piano per l'adempimento progressivo delle prescrizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1 , lettera a), includendovi gli obiettivi, gli strumenti e un calendario. Ogni Stato membro che decide di fare ricorso al periodo supplementare riferisce ogni sei mesi alla Commissione sulle misure prese per fornire l'accesso effettivo e non discriminatorio e sui progressi compiuti nell'attuazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a). La Commissione riferisce ogni sei mesi al Consiglio. |
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Emendamento 78 |
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Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 1 |
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1. Entro il … e successivamente ogni cinque anni, gli Stati membri e gli organismi nazionali di parità trasmettono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per consentirle di redigere una relazione destinata al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della presente direttiva. |
1. Entro il … e successivamente ogni cinque anni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per consentirle di redigere una relazione destinata al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della presente direttiva. |
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Emendamento 79 |
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Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 1 bis (nuovo) |
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1 bis. Entro … anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, deve entrare in vigore un quadro giuridico comunitario in materia di non discriminazione sotto forma di una direttiva unica che consolidi e sostituisca tutte le direttive esistenti basate sull'articolo 13 del trattato CE, compresa la presente direttiva. La nuova direttiva deve prevedere un pari livello di protezione per ogni motivo di discriminazione. |
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Emendamento 80 |
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Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 2 |
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2. La relazione della Commissione tiene conto, ove opportuno, delle posizioni delle parti sociali e delle organizzazioni non governative competenti, nonché dell'Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali. Conformemente al principio dell'integrazione di genere, la relazione fornisce altresì una valutazione dell'impatto delle disposizioni adottate su donne e uomini. Alla luce delle informazioni ricevute, la relazione contiene all'occorrenza proposte volte a rivedere e aggiornare la presente direttiva. |
2. La relazione della Commissione tiene conto, ove opportuno, delle posizioni delle parti sociali e delle organizzazioni non governative competenti, nonché dell'Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali. Essa include un esame delle prassi correnti degli Stati membri in relazione all'articolo 2, paragrafo 7, per quanto riguarda la considerazione data all'età o alla disabilità quale fattore nel calcolo dei premi e delle prestazioni. Conformemente al principio dell'integrazione di genere, la relazione fornisce altresì una valutazione dell'impatto delle disposizioni adottate su donne e uomini. La relazione contiene anche informazioni circa la multidiscriminazione, non solo per quanto riguarda la discriminazione fondata sulla religione o le convinzioni personali, l'orientamento sessuale, l'età e le disabilità, ma anche la discriminazione fondata sul genere, la razza e l'origine etnica. Alla luce delle informazioni ricevute, la relazione contiene all'occorrenza proposte volte a rivedere e aggiornare la presente direttiva. |
(1) GU L 134, del 30.4.2004, pag. 114.
(2) GU L 26, del 31.1.2003, pag. 41.