ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.C_2010.131.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 131

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

53o anno
20 maggio 2010


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2010/C 131/01

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata [Caso COMP/M.5812 — Société Lyonnaise des Eaux/Sociétés de distribution d'eau et d'assainissement (II)] ( 1 )

1

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2010/C 131/02

Tassi di cambio dell'euro

2

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

 

Commissione europea

2010/C 131/03

Avviso riguardante misure antidumping sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato originari dell'India e la riapertura parziale dell'inchiesta per il riesame intermedio riguardante le importazioni di fogli di polietilene tereftalato originari dell'India

3

2010/C 131/04

Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese

6

2010/C 131/05

Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni meccanismi per la legatura di fogli originari della Thailandia

13

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

20.5.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 131/1


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

[Caso COMP/M.5812 — Société Lyonnaise des Eaux/Sociétés de distribution d'eau et d'assainissement (II)]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2010/C 131/01

In data 18 marzo 2010 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua francese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32010M5812. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

20.5.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 131/2


Tassi di cambio dell'euro (1)

19 maggio 2010

2010/C 131/02

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,2270

JPY

yen giapponesi

112,49

DKK

corone danesi

7,4406

GBP

sterline inglesi

0,85805

SEK

corone svedesi

9,6075

CHF

franchi svizzeri

1,4043

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

7,8020

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,727

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

279,50

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7074

PLN

zloty polacchi

4,0830

RON

leu rumeni

4,1965

TRY

lire turche

1,9418

AUD

dollari australiani

1,4476

CAD

dollari canadesi

1,2837

HKD

dollari di Hong Kong

9,5725

NZD

dollari neozelandesi

1,8111

SGD

dollari di Singapore

1,7137

KRW

won sudcoreani

1 429,76

ZAR

rand sudafricani

9,5695

CNY

renminbi Yuan cinese

8,3772

HRK

kuna croata

7,2630

IDR

rupia indonesiana

11 279,05

MYR

ringgit malese

3,9908

PHP

peso filippino

56,152

RUB

rublo russo

37,7800

THB

baht thailandese

39,700

BRL

real brasiliano

2,2480

MXN

peso messicano

15,7547

INR

rupia indiana

56,8780


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

20.5.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 131/3


Avviso riguardante misure antidumping sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato originari dell'India e la riapertura parziale dell'inchiesta per il riesame intermedio riguardante le importazioni di fogli di polietilene tereftalato originari dell'India

2010/C 131/03

Con la sentenza del 17 novembre 2009 nella causa T-143/06 il Tribunale dell'Unione europea ha annullato il regolamento (CE) n. 366/2006 del Consiglio, del 27 febbraio 2006, recante modifica del regolamento (CE) n. 1676/2001 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato (PET) originarie, tra l'altro, dell'India (1), in quanto istituisce un dazio antidumping nei confronti della società MTZ Polyfilms Ltd (MTZ Polyfilms). Successivamente al riesame in previsione della scadenza, le misure istituite dal regolamento (CE) n. 1676/2001 erano state confermate dal regolamento (CE) n. 1292/2007 (2).

In applicazione della sentenza del 17 novembre 2009 le importazioni nell'Unione europea di fogli di polietilene tereftalato fabbricati dalla MTZ Polyfilms Ltd non sono più soggette alle misure antidumping di cui al regolamento (CE) n. 366/2006 e confermate dal regolamento (CE) n. 1292/2007.

1.   Informazioni alle autorità doganali

I dazi antidumping definitivi versati in applicazione del regolamento (CE) n. 366/2006 e del regolamento (CE) n. 1292/2007 sulle importazioni nell'Unione europea di fogli di polietilene tereftalato attualmente classificati ai codici NC ex 3920 62 19 ed ex 3920 62 90, originari dell'India, fabbricati dalla MTZ Polyfilms (codice addizionale TARIC A031) vanno rimborsati o sgravati. Conformemente alla vigente legislazione doganale, il rimborso o lo sgravio deve essere chiesto alle autorità doganali nazionali. Tuttavia, quando tale richiesta non può essere effettuata a norma della suddetta legislazione perché il relativo termine è già scaduto prima della pubblicazione del presente avviso, oppure nei casi in cui il termine scade poco dopo la pubblicazione del presente avviso, la scadenza non si applica. Gli importatori interessati dal presente avviso sono comunque invitati a presentare le loro richieste di rimborso il più presto possibile.

Inoltre, le importazioni nell'Unione europea di fogli di polietilene tereftalato fabbricati dalla MTZ Polyfilms Ltd non sono più soggette alle misure antidumping di cui al regolamento (CE) n. 366/2006 e confermate dal regolamento (CE) n. 1292/2007.

2.   Riapertura parziale dell'inchiesta antidumping per il riesame intermedio

Il Tribunale dell'Unione europea, con la sentenza del 17 novembre 2009, ha annullato il regolamento (CE) n. 366/2006 del Consiglio perché ha ritenuto che fosse stato adottato su una base giuridica scorretta. Il Tribunale dell'Unione europea ha ritenuto in particolare che l'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (3) (il regolamento di base) non potesse fungere da base giuridica che consente alle istituzioni, nel determinare il prezzo all'esportazione, di non applicare la metodologia prescritta dall'articolo 2, paragrafi 8 e 9 del regolamento di base.

La giurisprudenza (4) riconosce che, nei casi in cui un procedimento comprende diverse fasi amministrative, l'annullamento di una di queste fasi non annulla l'intero procedimento. Il procedimento antidumping è un esempio di procedimento composto da più fasi. Di conseguenza, l’annullamento di parti del regolamento antidumping che istituisce misure definitive non implica l’annullamento dell’intero procedimento precedente l’adozione del regolamento in questione. D’altro canto, le istituzioni europee sono tenute a norma dell’articolo 266 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a dare esecuzione alla sentenza del Tribunale dell'Unione del 17 novembre 2009. Di conseguenza le istituzioni dell'Unione, nell'attuare la sentenza, hanno la possibilità di porre rimedio agli aspetti del regolamento impugnato che hanno determinato l'annullamento dello stesso (5). Va ricordato che tutte le altre conclusioni di cui al regolamento impugnato, che non sono interessate dalle conseguenze della sentenza, restano valide.

La Commissione ha quindi deciso di riaprire l'inchiesta antidumping per il riesame intermedio riguardante le importazioni di fogli di polietilene tereftalato originari, tra l'altro, dell'India, al fine di attuare la suddetta sentenza del Tribunale per quanto concerne la MTZ Polyfilms. Qualora la MTZ Polyfilms dovesse ritenere che altri aspetti delle conclusioni che hanno portato all'adozione del regolamento (CE) n. 366/2006 non siano più validi, è opportuno che presenti una richiesta di riesame debitamente motivata, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

3.   Procedimento

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che la riapertura parziale dell'inchiesta antidumping per il riesame intermedio è giustificata, la Commissione avvia la riapertura dell'inchiesta antidumping per il riesame intermedio relativa alle importazioni di fogli di polietilene tereftalato originari, tra l'altro, dell'India avviata a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base mediante un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (6).

La riapertura si limita all'attuazione della suddetta sentenza per quanto concerne la MTZ Polyfilms.

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni, a presentare eventuali informazioni e a fornire gli elementi di prova pertinenti. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine di cui al punto 4, lettera a).

La Commissione può inoltre procedere all'audizione delle parti interessate, a condizione che esse ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. La domanda in tal senso va presentata entro il termine fissato al punto 4, lettera b).

4.   Termini

a)   Termine entro il quale le parti devono manifestarsi e inviare informazioni

Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni e fornire qualsiasi altra informazione entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, affinché sia possibile tener conto di tali osservazioni e informazioni nel corso dell'inchiesta. È importante notare che al rispetto di tale termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base.

b)   Audizioni

Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere un'audizione alla Commissione entro lo stesso termine di 20 giorni.

5.   Comunicazioni scritte e corrispondenza

Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto) e indicare nome, indirizzo, indirizzo e-mail e numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso e la corrispondenza fornite dalle parti interessate su base riservata vanno contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (7) e, in conformità dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: N-105 04/92

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22956505

6.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e si potranno utilizzare i dati disponibili a norma dell'articolo 18 del regolamento di base. Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e si ricorre ai dati disponibili, l'esito dell'inchiesta potrà essere meno favorevole di quello che sarebbe stato se la parte avesse collaborato.

7.   Trattamento dei dati personali

Va osservato che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (8).

8.   Consigliere-auditore

Le parti interessate che ritengano di incontrare difficoltà nell'esercizio dei loro diritti di difesa, possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della DG Commercio. Il consigliere-auditore funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione offrendo, se necessario, una mediazione su questioni procedurali relative alla tutela dei loro interessi in questo procedimento, in particolare per quanto riguarda l'accesso alla pratica, la riservatezza, la proroga dei termini e il trattamento delle comunicazioni scritte e/o orali. Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto, le parti interessate possono consultare le pagine Internet dedicate al consigliere-auditore sul sito della DG Commercio (http://ec.europa.eu/trade).


(1)  GU L 68 dell'8.3.2006, pagg. 6.

(2)  GU L 288 del 6.11.2007, pagg. 1.

(3)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(4)  Causa T-2/95 Industrie des poudres sphériques (IPS) contro Consiglio, Racc. 1998, pag. II-3939.

(5)  Causa C-458/98P Industrie del poudres sphériques (IPS) contro Consiglio, Racc. 2000 pag. I-8147.

(6)  GU C 1 del 4.1.2005, pag. 5.

(7)  La dicitura significa che il documento è destinato unicamente a uso interno. Esso è protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). Si tratta di un documento riservato ai sensi dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).

(8)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


20.5.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 131/6


Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese

2010/C 131/04

La Commissione ha ricevuto una denuncia ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), secondo la quale le importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, originari della Repubblica popolare cinese, sono oggetto di dumping e provocano pertanto un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione.

1.   Denuncia

La denuncia è stata presentata il 6 aprile 2010 dalle società Saint-Gobain Vertex s.r.o., Tolnatext Fonalfeldolgozo, Valmieras «Stikla Skiedra» AS e Vitrulan Technical Textiles GmbH («i denunzianti») a nome di produttori che rappresentano una parte notevole, in tal caso superiore al 25 %, della produzione totale dell'Unione di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta.

2.   Prodotto in esame

Il prodotto oggetto della presente inchiesta è costituito da tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm, di peso superiore a 35 g/m2 («il prodotto in esame»).

3.   Denuncia di dumping  (2)

Il prodotto che secondo la denuncia sarebbe oggetto di dumping è il prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese («il paese interessato»), attualmente classificabile ai codici NC ex 7019 40 00, ex 7019 51 00, ex 7019 59 00, ex 7019 90 91 ed ex 7019 90 99. Tali codici vengono forniti a titolo puramente indicativo.

Dato che a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, il paese interessato è considerato come un paese non retto da un'economia di mercato, i denunzianti hanno determinato il valore normale delle importazioni dal paese interessato in base al prezzo in un paese terzo ad economia di mercato, ovvero gli Stati Uniti d'America. La denuncia di dumping si basa sul confronto tra il valore normale, così stabilito, e i prezzi all'esportazione (franco fabbrica) del prodotto in esame esportato nell'Unione.

Su tale base, i margini di dumping calcolati risultano rilevanti per il paese esportatore interessato.

4.   Denuncia di pregiudizio

I denunzianti hanno dimostrato che le importazioni del prodotto in esame dal paese interessato complessivamente sono aumentate sia in termini assoluti sia in termini di quota di mercato.

Gli elementi di prova prima facie presentati dai denunzianti evidenziano che il volume e i prezzi delle importazioni del prodotto in esame hanno portato tra l'altro a ripercussioni negative sui quantitativi venduti, sul livello dei prezzi praticati e sulla quota di mercato detenuta dall'industria dell'Unione, con gravi effetti negativi sui risultati complessivi e sulla situazione finanziaria dell'industria dell'Unione.

5.   Procedimento

Dopo aver stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che la denuncia è stata presentata da o per conto dell'industria dell'Unione e che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione apre un'inchiesta a norma dell'articolo 5 del regolamento di base.

L'inchiesta determinerà se il prodotto in esame originario del paese interessato sia oggetto di dumping e se tale dumping abbia arrecato un pregiudizio all'industria dell'Unione. Se tali fatti saranno riscontrati, l'inchiesta valuterà se sia nell'interesse dell'Unione istituire misure.

5.1.    Procedura di determinazione del dumping

I produttori esportatori (3) del prodotto in esame del paese interessato sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.

5.1.1.   Produttori esportatori oggetto dell'inchiesta

a)   Campionamento

In considerazione del numero potenzialmente elevato di produttori esportatori nel paese interessato coinvolti nel presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro i termini fissati, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori esportatori oggetto dell'inchiesta selezionando un campione (tale processo viene anche chiamato «campionamento»). Il campionamento è effettuato secondo quanto prevede l'articolo 17 del regolamento di base.

Al fine di consentire alla Commissione di decidere se il campionamento sia necessario e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, sono invitati a contattare la Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo altrimenti disposto, fornendo le seguenti informazioni sulla o sulle loro società:

ragione sociale, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare,

fatturato in valuta locale e volume in m2 delle esportazioni del prodotto in esame verso l'Unione durante il periodo dell'inchiesta («PI»), compreso tra il 1o aprile 2009 e il 31 marzo 2010, indicati per ciascuno dei 27 Stati membri (4) separatamente e in totale,

fatturato in valuta locale e volume in m2 delle vendite del prodotto in esame effettuate sul mercato interno durante il PI, 1o aprile 2009-31 marzo 2010,

descrizione dettagliata delle attività della società relative al prodotto in esame a livello mondiale,

ragione sociale e descrizione dettagliata delle attività di tutte le società collegate (5) coinvolte nella produzione e/o nella vendita (sul mercato interno e/o all'esportazione) del prodotto in esame,

qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione.

I produttori esportatori dovrebbero inoltre indicare se, qualora non fossero inclusi nel campione, desiderino ricevere un questionario e altri formulari da completare al fine di richiedere un margine di dumping individuale, conformemente alla sezione b) riportata in seguito.

Inviando le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disponibile all'eventuale inserimento nel campione. La società eventualmente scelta per far parte del campione dovrà rispondere a un questionario e accettare una visita nei propri locali per la verifica delle risposte fornite («verifica in loco»). Se la società indica che non è disposta a essere eventualmente inclusa nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conclusioni della Commissione sui produttori esportatori non disposti a collaborare sono basate sui dati disponibili e l'esito dell'inchiesta potrebbe essere meno favorevole per tale parte rispetto a quanto lo sarebbe stato se essa avesse collaborato.

Al fine di ottenere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione di produttori esportatori, la Commissione contatterà inoltre le autorità del paese interessato e potrebbe contattare anche tutte le associazioni note di produttori esportatori.

Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione (informazioni diverse da quelle sopraelencate) devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Se sarà necessario un campione, i produttori esportatori potrebbero essere selezionati sulla base del massimo volume rappresentativo di esportazioni verso l'Unione che possa essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. La Commissione comunicherà i nominativi delle società selezionate per l'inserimento nel campione a tutti i produttori esportatori noti, alle autorità del paese interessato e alle associazioni di produttori esportatori.

Tutti i produttori esportatori inseriti nel campione devono presentare un questionario debitamente compilato entro 37 giorni dalla data di notifica del loro inserimento nel campione, salvo diversa indicazione.

Le società che avranno accettato di essere incluse nel campione, ma che non saranno state selezionate, saranno considerate disposte a collaborare («produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione»). Fatta salva la sezione b) riportata qui di seguito, il dazio antidumping che può essere applicato alle importazioni dei produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione non supererà la media ponderata del margine di dumping stabilito per i produttori esportatori inseriti nel campione.

b)   Margine di dumping individuale per le società non incluse nel campione

I produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione possono richiedere, a norma dell'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento di base, che la Commissione fissi il loro margine di dumping individuale («margine di dumping individuale»). I produttori esportatori che desiderino chiedere l'applicazione di un margine di dumping individuale devono richiedere un questionario e altri moduli conformemente alla sezione a) riportata in precedenza e restituirli debitamente compilati entro i termini specificati qui di seguito. Le risposte al questionario devono essere presentate entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diversa indicazione. Va sottolineato che, per consentire alla Commissione di determinare margini di dumping individuali per tali produttori esportatori nel paese non retto da un'economia di mercato, deve essere dimostrato che essi soddisfano i criteri per il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («TEM») o per lo meno quelli relativi al trattamento individuale («TI»), come specificato al punto 5.1.2.2.

Si informano tuttavia i produttori esportatori che chiedono un margine di dumping individuale che la Commissione potrebbe decidere di non determinare per essi tale margine se, ad esempio, il numero di produttori esportatori è così elevato da rendere tale determinazione indebitamente gravosa e da impedire la tempestiva conclusione dell'inchiesta.

5.1.2.   Procedura relativa ai produttori esportatori nel paese interessato non retto da un'economia di mercato

5.1.2.1.   Scelta di un paese a economia di mercato

Fatte salve le disposizioni di cui al punto 5.1.2.2, a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, nel caso di importazioni dalla Repubblica popolare cinese il valore normale è determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato. A tale scopo la Commissione seleziona un paese terzo ad economia di mercato adeguato. La Commissione ha provvisoriamente selezionato gli Stati Uniti d'America. Le parti interessate sono invitate a comunicare se ritengano o meno opportuna tale scelta entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

5.1.2.2.   Trattamento dei produttori esportatori nel paese interessato non retto da un'economia di mercato

A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, i singoli produttori esportatori del paese interessato che ritengano che nel loro caso prevalgano condizioni dell'economia di mercato relativamente alla produzione e alla vendita del prodotto in esame, possono presentare una richiesta debitamente motivata a tal fine («richiesta TEM»). Il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («TEM») sarà accordato se la valutazione della richiesta TEM mostrerà che i criteri stabiliti dall'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base (6) sono soddisfatti. Il margine di dumping dei produttori esportatori a cui verrà accordato il TEM sarà calcolato, per quanto possibile e fatto salvo l'uso dei dati disponibili a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, impiegando il loro valore normale e i loro prezzi all'esportazione a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b) del regolamento di base.

I singoli produttori esportatori nel paese interessato potrebbero inoltre, o in alternativa, richiedere il trattamento individuale («TI»). Per ottenere il TI tali produttori esportatori devono dimostrare di soddisfare i criteri fissati dall'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base (7). Il margine di dumping dei produttori esportatori a cui viene accordato il TI sarà calcolato sulla base dei loro prezzi all'esportazione. Il valore normale per i produttori esportatori a cui viene accordato il TI sarà fondato sui valori fissati per il paese terzo ad economia di mercato selezionato, come indicato in precedenza.

a)   Trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato (TEM)

La Commissione invierà moduli di richiesta TEM a tutti i produttori esportatori del paese interessato inclusi nel campione e ai produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione che desiderino fare domanda di un margine di dumping individuale, a tutte le associazioni note di produttori esportatori e alle autorità del paese interessato.

Tutti i produttori esportatori che richiedono il TEM devono inviare un modulo di richiesta TEM compilato entro 15 giorni dalla data di notifica della selezione del campione o della decisione di non selezionare un campione, salvo altrimenti disposto.

b)   Trattamento individuale (TI)

Ai fini della richiesta del TI, i produttori esportatori del paese interessato inclusi nel campione e i produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione che desiderino fare domanda di un margine di dumping individuale devono inviare il modulo di richiesta TEM debitamente compilato per quanto riguarda le sezioni relative al TI entro 15 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo altrimenti disposto.

5.1.3.   Importatori non collegati oggetto dell'inchiesta  (8)  (9)

Considerato il numero potenzialmente elevato di importatori indipendenti interessati dal presente procedimento e al fine di permettere l'espletamento dell'inchiesta entro i termini previsti, la Commissione può limitare a un numero ragionevole il numero degli importatori indipendenti da sottoporre all'inchiesta mediante la scelta di un campione (tecnica nota come «campionamento»). Il campionamento è effettuato secondo quanto prevede l'articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in caso positivo, di selezionare un campione, tutti gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo altrimenti disposto, fornendo le seguenti informazioni sulla o sulle loro società:

ragione sociale, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare,

descrizione dettagliata delle attività societarie relative al prodotto in esame,

volume in m2 e valore in euro delle importazioni e delle rivendite del prodotto in esame originario del paese interessato effettuate sul mercato dell'Unione durante il periodo 1o aprile 2009-31 marzo 2010,

ragione sociale e descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società collegate (10) coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame,

qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione.

Inviando le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disponibile all'eventuale inserimento nel campione. La società eventualmente scelta per far parte del campione dovrà rispondere a un questionario e accettare una visita nei propri locali per la verifica delle risposte fornite («verifica in loco»). Se la società indica che non è disposta a essere eventualmente inclusa nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conclusioni della Commissione relative agli importatori che non collaborano si basano sui dati disponibili e l'esito dell'inchiesta può essere meno favorevole rispetto alle conclusioni che eventualmente sarebbero state raggiunte se la parte avesse collaborato.

Al fine di raccogliere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione degli importatori indipendenti, la Commissione può contattare anche le associazioni note di importatori.

Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione (informazioni diverse da quelle sopraelencate) devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Ove sia necessario costituire un campione, la selezione degli importatori può essere effettuata in base al massimo volume rappresentativo delle vendite nell'Unione che possa essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. La Commissione comunicherà le società selezionate per l'inserimento nel campione a tutti gli importatori indipendenti noti e a tutte le associazioni note di importatori.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari agli importatori indipendenti inclusi nel campione e a tutte le associazioni note di importatori. Tali parti devono inviare il questionario compilato entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo altrimenti disposto. Il questionario completato dovrà contenere informazioni riguardanti, tra l'altro, la struttura societaria, le attività societarie relative al prodotto in esame e le vendite del prodotto in esame.

5.2.    Procedura per la determinazione del pregiudizio

Per «pregiudizio» si intende un pregiudizio notevole o la minaccia di un pregiudizio notevole a danno dell'industria dell'Unione, oppure un grave ritardo nella creazione di tale industria. La determinazione del pregiudizio si fonda su prove positive e implica un esame obiettivo del volume delle importazioni oggetto di dumping, del loro effetto sui prezzi nel paese importatore e del conseguente impatto di tali importazioni sull'industria dell'Unione. Per stabilire se tale industria subisca un pregiudizio notevole, i produttori dell'Unione del prodotto in esame sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.

5.2.1.   Produttori dell'Unione oggetto dell'inchiesta

Considerato il numero potenzialmente elevato di produttori dell'Unione interessati dal presente procedimento e al fine di permettere l'espletamento dell'inchiesta entro i termini previsti, la Commissione può limitare a un numero ragionevole il numero dei produttori dell'UE da sottoporre all'inchiesta mediante la scelta di un campione (tecnica nota come «campionamento»). Il campionamento è effettuato secondo quanto prevede l'articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in caso positivo, di selezionare un campione, tutti i produttori dell'Unione o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo altrimenti disposto, fornendo le seguenti informazioni sulla o sulle loro società:

ragione sociale, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare,

descrizione dettagliata delle attività della società relative al prodotto in esame a livello mondiale,

valore in euro delle vendite del prodotto in esame realizzate sul mercato dell'Unione nel periodo compreso tra il 1o aprile 2009 e il 31 marzo 2010,

volume in m2 delle vendite del prodotto in esame realizzate sul mercato dell'Unione nel periodo compreso tra il 1o aprile 2009 e il 31 marzo 2010,

volume in m2 della produzione del prodotto in esame nel periodo compreso tra il 1o aprile 2009 e il 31 marzo 2010,

se del caso, il volume in m2 delle importazioni nell'Unione del prodotto in esame fabbricato nel paese interessato nel periodo compreso tra il 1o aprile 2009 e il 31 marzo 2010,

ragione sociale e descrizione dettagliata delle attività di tutte le società collegate (11) coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame (prodotto nell'Unione o nel paese interessato);

qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione.

Inviando le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disponibile all'eventuale inserimento nel campione. La società eventualmente scelta per far parte del campione dovrà rispondere a un questionario e accettare una visita nei propri locali per la verifica delle risposte fornite («verifica in loco»). Se la società indica che non è disposta a essere eventualmente inclusa nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conclusioni della Commissione relative ai produttori dell'Unione che non collaborano si basano sui dati disponibili e l'esito dell'inchiesta può essere meno favorevole rispetto alle conclusioni che eventualmente sarebbero state raggiunte se la parte avesse collaborato.

Al fine di ottenere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione di produttori dell'Unione, la Commissione può inoltre contattare tutte le associazioni note di produttori dell'UE.

Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni elencate sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo altrimenti disposto.

Se sarà necessario un campione, i produttori dell'Unione potrebbero essere selezionati sulla base del massimo volume rappresentativo di vendite nell'UE che possa essere adeguatamente esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione comunicherà le società selezionate per l'inserimento nel campione a tutti i produttori dell'Unione noti e a tutte le associazioni note di produttori dell'Unione.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori dell'Unione inclusi nel campione e alle associazioni note di produttori UE. Tali parti devono inviare il questionario compilato entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diversa indicazione. Il questionario completato dovrà contenere informazioni riguardanti, tra l'altro, la struttura della o delle loro società, la situazione finanziaria della o delle società, le attività societarie relative al prodotto in esame, i costi di produzione e le vendite del prodotto in esame.

5.3.    Procedura di valutazione dell'interesse dell'Unione

Qualora venisse accertata l'esistenza del dumping e del pregiudizio, si deciderà, a norma dell'articolo 21 del regolamento di base, se l'adozione di misure antidumping sia contraria o meno all'interesse dell'Unione. Salvo diversa indicazione i produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative e le organizzazioni rappresentative degli utilizzatori e dei consumatori sono invitati a manifestarsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Ai fini della partecipazione all'inchiesta, le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare, entro lo stesso termine, l'esistenza di un collegamento oggettivo tra le loro attività e il prodotto in esame.

Salvo diversa indicazione, le parti che si manifestano entro il suddetto termine possono fornire alla Commissione, entro 37 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, informazioni sull'esistenza di un interesse dell'Unione all'istituzione delle misure. Queste informazioni possono essere fornite sotto forma di testo libero o mediante la compilazione di un questionario elaborato dalla Commissione. Le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 saranno comunque prese in considerazione solo se suffragate, all'atto della loro presentazione, da elementi di prova oggettivi.

5.4.    Altre comunicazioni scritte

Nel rispetto di quanto previsto dal presente avviso, tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni, a presentare informazioni e a fornire i relativi elementi di prova. Salvo diversamente specificato, le informazioni e gli elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

5.5.    Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione responsabili dell'inchiesta

Tutte le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione responsabili dell'inchiesta. La relativa richiesta, debitamente motivata, deve essere presentata per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta la richiesta deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le successive richieste di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

5.6.    Procedura per la presentazione di comunicazioni scritte e per l'invio dei questionari compilati e della corrispondenza

Qualsiasi comunicazione trasmessa dalle parti interessate, comprese le informazioni inviate per la selezione del campione, i moduli di richiesta TEM compilati, i questionari compilati e i relativi aggiornamenti, deve essere effettuata per iscritto sia in formato cartaceo che elettronico, e deve indicare la ragione sociale, l'indirizzo, l'indirizzo e-mail e i numeri di telefono e di fax della parte interessata. La parte interessata che per motivi tecnici non sia in grado di presentare le comunicazioni e le richieste in formato elettronico ne deve dare immediata comunicazione alla Commissione.

Tutte le comunicazioni scritte per cui si richiede un trattamento riservato, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, i questionari compilati e la corrispondenza inviati dalle parti interessate, devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (12).

Le parti interessate che trasmettono informazioni contrassegnate da tale dicitura sono tenute, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, a fornire un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate». Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato affinché la sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato possa essere adeguatamente compresa. Le informazioni riservate per le quali la parte interessata che le ha prodotte non fornisca un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta potranno non essere prese in considerazione.

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: N-105 04/92

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22956505

6.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e potranno essere utilizzati i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta può essere meno favorevole rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se la parte avesse collaborato.

7.   Consigliere-auditore

Le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della DG Commercio che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione che si occupano dell'inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le richieste di audizione dei terzi. Può organizzare un'audizione con una singola parte interessata e mediare in modo da garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

La richiesta motivata di audizione con il consigliere-auditore deve essere presentata per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta la richiesta deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le successive richieste di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

Il consigliere-auditore offrirà inoltre la possibilità di organizzare un'audizione di più parti, il che consentirebbe la presentazione di pareri diversi e di controdeduzioni su questioni concernenti, tra l'altro, il dumping, il pregiudizio, il nesso di causalità e l'interesse dell'Unione. Tale audizione si tiene di norma entro la fine della quarta settimana dalla comunicazione delle conclusioni provvisorie.

Per ulteriori informazioni e le modalità di contatto, visitare le pagine dedicate al consigliere-auditore all'interno del sito web della DG Commercio: (http://ec.europa.eu/trade/issues/respectrules/ho/index_en.htm).

8.   Calendario dell'inchiesta

A norma dell'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base, l'inchiesta sarà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base, possono essere istituite misure provvisorie entro 9 mesi dalla pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

9.   Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti durante la presente inchiesta sono trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (13).


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  Il dumping consiste nella pratica di vendere un prodotto all'esportazione («il prodotto in esame») a un prezzo inferiore al suo «valore normale». Per valore normale si intende di norma un prezzo comparabile del prodotto «simile» praticato sul mercato interno nel paese esportatore. Con il termine «prodotto simile» si intende un prodotto simile sotto tutti gli aspetti al prodotto in esame oppure, in mancanza di un tale prodotto, un altro prodotto che abbia caratteristiche molto somiglianti a quelle del prodotto in esame.

(3)  Per produttore esportatore si intende qualsiasi società nel paese interessato che produce ed esporta il prodotto in esame sul mercato dell'Unione, direttamente o tramite terzi, comprese le società a essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato interno o nelle esportazioni del prodotto in esame. Gli esportatori non produttori non hanno di norma diritto a un'aliquota del dazio individuale.

(4)  I 27 Stati membri dell'Unione europea sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca, Regno Unito, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

(5)  A norma dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione riguardante l'applicazione del codice doganale comunitario, due o più persone sono considerate legate solo se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) una persona qualsiasi possegga, controlli o detenga, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore vii) cognati e cognate. (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1). In questo contesto per «persona» si intendono persone fisiche o giuridiche.

(6)  In particolare i produttori esportatori devono dimostrare che: i) le decisioni in materia di politica commerciale e di costi sono adottate in risposta ai segnali del mercato e senza significative interferenze da parte dello Stato; ii) le imprese dispongono di una serie di documenti contabili di base soggetti a revisione contabile indipendente e che sono d'applicazione in ogni caso in linea con le norme internazionali in materia di contabilità; iii) non vi sono distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato; iv) le leggi in materia fallimentare e di proprietà garantiscono certezza del diritto e stabilità e v) le conversioni del tasso di cambio sono effettuate ai tassi di mercato.

(7)  In particolare i produttori esportatori devono dimostrare che: i) nel caso di imprese di proprietà interamente o parzialmente straniera o di joint venture, sono liberi di rimpatriare i capitali e i profitti; ii) i prezzi e i quantitativi dei prodotti esportati, come pure le condizioni di vendita, sono determinati liberamente; iii) la maggior parte delle azioni appartengono a privati. I funzionari statali che ricoprono cariche nel consiglio di amministrazione o si trovano in una posizione direttiva chiave sono in minoranza o la società è sufficientemente libera dall'ingerenza dello Stato; iv) le conversioni del tasso di cambio vengono effettuate ai tassi di mercato e v) l'ingerenza dello Stato non è tale da consentire l'elusione dei dazi qualora si concedano aliquote diverse ai singoli esportatori.

(8)  Possono essere oggetto del campionamento solo gli importatori indipendenti dai produttori esportatori. Gli importatori collegati ai produttori esportatori devono compilare l'allegato 1 del questionario di questi ultimi. Per la definizione di «parte collegata» si rinvia alla nota 5.

(9)  I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere utilizzati anche per aspetti dell'inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.

(10)  Per la determinazione di «parte collegata» si rinvia alla nota 5.

(11)  Per la determinazione di «parte collegata» si rinvia alla nota 5.

(12)  Il presente documento è un documento riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009 pag. 51) e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (Accordo antidumping). È inoltre protetto in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(13)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


20.5.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 131/13


Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni meccanismi per la legatura di fogli originari della Thailandia

2010/C 131/05

La Commissione ha ricevuto una denuncia a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), secondo la quale le importazioni di alcuni meccanismi per la legatura di fogli originari della Thailandia sono oggetto di dumping e arrecano pertanto un notevole pregiudizio all'industria dell'UE.

1.   Denuncia

La denuncia è stata presentata il 6 aprile 2010 dalla ditta Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH («il denunziante») che rappresenta una proporzione maggioritaria dei produttori, in questo caso oltre il 50 %, della produzione totale nell'Unione di alcuni meccanismi per la legatura di fogli.

2.   Prodotto in esame

Ai fini del presente regolamento, i meccanismi per la legatura di fogli sono costituiti da almeno due lamine o fili di acciaio su cui sono fissati almeno quattro semianelli in filo metallico e che sono tenuti insieme da una lamina di acciaio esterna. Il sistema di apertura è a trazione oppure con un dispositivo d'acciaio a scatto, fissato al meccanismo («il prodotto in esame»).

3.   Denuncia di dumping  (2)

Il prodotto che sarebbe oggetto di dumping è il prodotto in esame originario della Thailandia («il paese interessato»), attualmente classificato al codice NC ex 8305 10 00. Il codice NC è indicato a titolo puramente informativo.

In assenza di dati affidabili sui prezzi applicati sul mercato interno del paese interessato, la denuncia di dumping si basa su un confronto tra il valore normale costruito (costi di produzione, SGAV e profitti) e il prezzo all'esportazione (franco fabbrica) del prodotto in esame venduto all'esportazione nell'Unione europea (UE).

Su tale base, i margini di dumping calcolati risultano rilevanti per il paese esportatore interessato.

4.   Denuncia di pregiudizio

In base alle informazioni contenute nella denuncia, è evidente che le importazioni del prodotto in esame dal paese interessato sono aumentate in termini di quota di mercato.

Secondo gli elementi di prova prima facie presentati dal denunziante, il volume e i prezzi delle importazioni del prodotto in esame avrebbero, tra l'altro, avuto ripercussioni negative sui quantitativi venduti dall'industria dell'Unione e sulla quota di mercato da essa detenuta, compromettendo gravemente l'andamento generale, la situazione finanziaria e il livello occupazionale di tale industria dell'Unione.

5.   Procedura

Dopo aver stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che la denuncia è stata presentata da o per conto dell'industria dell'Unione e che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione apre un'inchiesta a norma dell'articolo 5 del regolamento di base.

L'inchiesta determinerà se il prodotto in esame originario del paese interessato sia oggetto di dumping e se tale dumping abbia arrecato un pregiudizio all'industria dell'Unione. Se tali fatti saranno riscontrati, l'inchiesta valuterà se sia nell'interesse dell'Unione istituire misure.

5.1.    Procedura di determinazione del dumping

I produttori esportatori (3) del prodotto in esame del paese interessato sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.

5.1.1.   Produttori esportatori oggetto dell'inchiesta

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta relativa ai produttori esportatori del paese interessato, la Commissione invierà questionari ai produttori esportatori noti del paese interessato, a ogni associazione nota di produttori esportatori e alle autorità del paese esportatore. Salvo disposizione diversa, tutti i produttori esportatori e tutte le associazioni di produttori esportatori sono invitati a contattare immediatamente la Commissione via fax o per posta elettronica, entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, per manifestarsi e richiedere un questionario.

Salvo indicazione contraria, i produttori esportatori dell'UE e le associazioni di produttori esportatori dell'UE devono presentare il questionario debitamente compilato entro 37 giorni della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

5.1.2.   Inchiesta sugli importatori indipendenti  (4)  (5)

Considerato il numero potenzialmente elevato di importatori indipendenti interessati dal presente procedimento e al fine di permettere l'espletamento dell'inchiesta entro i termini previsti, la Commissione può limitare a un numero ragionevole il numero degli importatori indipendenti da sottoporre all'inchiesta mediante la scelta di un campione (tecnica nota come «campionamento»). Il campionamento è effettuato secondo quanto prevede l'articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in caso positivo, di selezionare un campione, tutti gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a manifestarsi alla Commissione Salvo diversamente specificato, le suddette parti devono manifestarsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, comunicando i seguenti dati circa le loro società:

ragione sociale, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare,

descrizione dettagliata delle attività societarie relative al prodotto in esame,

volume in pezzi e valore in euro delle importazioni e delle rivendite effettuate sul mercato dell'Unione dal 1o aprile 2009 al 31 marzo 2010,

denominazione e descrizione dettagliata delle attività di tutte le società collegate (6) coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame,

qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione.

Inviando le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disponibile all'eventuale inserimento nel campione. La società eventualmente scelta per far parte del campione dovrà rispondere a un questionario e accettare una visita nei propri locali per la verifica delle risposte fornite («verifica in loco»). Se la società indica che non è disposta a essere eventualmente inclusa nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conclusioni della Commissione relative agli importatori che non collaborano si basano sui dati disponibili e l'esito dell'inchiesta può essere meno favorevole rispetto alle conclusioni che eventualmente sarebbero state raggiunte se la parte avesse collaborato.

Al fine di raccogliere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione degli importatori indipendenti, la Commissione può contattare anche le associazioni note di importatori.

Salvo diversa indicazione, tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione (informazioni diverse da quelle sopraelencate) devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Ove sia necessario costituire un campione, la selezione degli importatori può essere effettuata in base al massimo volume rappresentativo delle vendite nell'Unione che possa essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. La Commissione comunicherà le società selezionate per l'inserimento nel campione a tutti gli importatori indipendenti noti e a tutte le associazioni note di importatori.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari agli importatori indipendenti inclusi nel campione e a tutte le associazioni note di importatori. Tali parti devono inviare il questionario compilato entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo indicazione diversa. Il questionario completato dovrà contenere informazioni riguardanti, tra l'altro, la struttura societaria, le attività societarie relative al prodotto in esame e le vendite del prodotto in esame.

5.2.    Procedura per la determinazione del pregiudizio

Per «pregiudizio» si intende un pregiudizio notevole o la minaccia di un pregiudizio notevole a danno dell'industria dell'Unione, oppure un grave ritardo nella creazione di tale industria. La determinazione del pregiudizio si fonda su prove positive e implica un esame obiettivo del volume delle importazioni oggetto di dumping, del loro effetto sui prezzi nel paese importatore e del conseguente impatto di tali importazioni sull'industria dell'Unione. Per stabilire se tale industria subisca un pregiudizio notevole, i produttori dell'Unione del prodotto in esame sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.

5.2.1.   Inchiesta sui produttori dell'Unione

Al fine di raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta per quanto riguarda i produttori dell'Unione, la Commissione invierà questionari ai produttori noti dell'UE e a tutte le associazioni note di produttori dell'UE. Salvo disposizione contraria, tutti i produttori dell'UE e tutte le associazioni di produttori dell'UE sono invitati a contattare immediatamente la Commissione per fax o e-mail, entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, per manifestarsi e richiedere un questionario.

Salvo diversa indicazione, i produttori dell'UE e le associazioni di produttori dell'UE devono presentare il questionario debitamente compilato entro 37 giorni della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il questionario completato dovrà contenere informazioni riguardanti, tra l'altro, la struttura della o delle loro società, la situazione finanziaria della o delle società, le attività societarie relative al prodotto in esame, i costi di produzione e le vendite del prodotto in esame.

5.3.    Procedura di valutazione dell'interesse dell'Unione

Qualora fosse accertata l'esistenza del dumping e del pregiudizio, si deciderà, a norma dell'articolo 21 del regolamento di base, se l'adozione di misure antidumping sia contraria o meno all'interesse dell'Unione. Salvo diversa indicazione, i produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utenti rappresentativi e le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a manifestarsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Ai fini della partecipazione all'inchiesta, le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare, entro lo stesso termine, l'esistenza di un collegamento oggettivo tra le loro attività e il prodotto in esame.

Salvo disposizione contraria, le parti che si manifestano entro il suddetto termine possono fornire alla Commissione, entro 37 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, informazioni sull'esistenza di un interesse dell'Unione all'istituzione delle misure. Queste informazioni possono essere fornite sotto forma di testo libero o mediante la compilazione di un questionario elaborato dalla Commissione. Le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 saranno comunque prese in considerazione solo se suffragate, all'atto della loro presentazione, da elementi di prova oggettivi.

5.4.    Altre comunicazioni scritte

Nel rispetto di quanto previsto dal presente avviso, tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni, a presentare informazioni e a fornire i relativi elementi di prova. Salvo diversamente specificato, le informazioni e gli elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

5.5.    Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione responsabili dell'inchiesta

Tutte le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione responsabili dell'inchiesta. La relativa richiesta, debitamente motivata, deve essere presentata per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta la richiesta deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le successive richieste di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

5.6.    Procedura per la presentazione di comunicazioni scritte e per l'invio dei questionari compilati e della corrispondenza

Tutte le comunicazioni delle parti interessate, compresi i dati presentati per la selezione del campione, i questionari compilati e i relativi aggiornamenti, vanno presentate per iscritto in formato cartaceo ed elettronico, complete di nome, indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica e numeri di telefono e di fax della parte interessata. La parte interessata che per motivi tecnici non sia in grado di presentare le comunicazioni e le richieste in formato elettronico ne deve dare immediata comunicazione alla Commissione.

Devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (7) tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate, compresi i dati richiesti nel presente avviso, i questionari compilati e la corrispondenza, per cui venga richiesto il trattamento riservato.

Le parti interessate che comunicano informazioni recanti tale dicitura sono invitate a presentare, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato contrassegnato dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate». Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato affinché la sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato possa essere adeguatamente compresa. Le informazioni riservate per le quali la parte interessata che le ha prodotte non fornisca un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta potranno non essere prese in considerazione.

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: N-105 04/092

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22956505

6.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e potranno essere utilizzati i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta può essere meno favorevole per tale parte rispetto alle conclusioni che eventualmente sarebbero state raggiunte se essa avesse collaborato.

7.   Consigliere — auditore

Le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della DG Commercio che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione che si occupano dell'inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le richieste di audizione dei terzi. Può organizzare un'audizione con una singola parte interessata e mediare in modo da garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

La richiesta motivata di audizione con il consigliere-auditore deve essere presentata per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta la richiesta deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le successive richieste di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

Il consigliere-auditore offrirà inoltre la possibilità di organizzare un'audizione di più parti, il che consentirebbe la presentazione di pareri diversi e di controdeduzioni su questioni concernenti, tra l'altro, il dumping, il pregiudizio, il nesso di causalità e l'interesse dell'Unione. Tale audizione si tiene di norma entro la fine della quarta settimana dalla comunicazione delle conclusioni provvisorie.

Per ulteriori informazioni e le modalità di contatto, visitare le pagine dedicate al consigliere-auditore all'interno del sito web della DG Commercio: (http://ec.europa.eu/trade/issues/respectrules/ho/index_en.htm).

8.   Calendario dell'inchiesta

A norma dell'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base, l'inchiesta sarà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base, possono essere istituite misure provvisorie entro 9 mesi dalla pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

9.   Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (8).


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 53.

(2)  Il dumping consiste nella pratica di vendere un prodotto all'esportazione («il prodotto in esame») a un prezzo inferiore al suo «valore normale». Per valore normale si intende di norma un prezzo comparabile del prodotto «simile» praticato sul mercato interno nel paese esportatore. Con il termine «prodotto simile» si intende un prodotto simile sotto tutti gli aspetti al prodotto in esame oppure, in mancanza di un tale prodotto, un altro prodotto che abbia caratteristiche molto somiglianti a quelle del prodotto in esame.

(3)  Per produttore esportatore si intende qualsiasi società nel paese interessato che produce ed esporta il prodotto in esame sul mercato dell'Unione, sia direttamente sia tramite terzi, comprese le società a essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato interno o nelle esportazioni del prodotto in esame. Gli esportatori non produttori hanno di norma diritto a un'aliquota del dazio individuale.

(4)  Possono essere oggetto del campionamento solo gli importatori produttori indipendenti dai produttori esportatori. Gli importatori collegati ai produttori esportatori devono compilare l'allegato 1 del questionario di questi ultimi. Per la definizione di «parte collegata» si rinvia alla nota 6.

(5)  I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere utilizzati anche per aspetti dell'inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.

(6)  A norma dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione riguardante l'applicazione del codice doganale comunitario, due o più persone sono considerate legate solo se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) una persona qualsiasi possegga, controlli o detenga, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) uno di essi controlli l'altro in forma diretta o indiretta; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. (GU L 253 del 11.10.1993, pag. 1). In questo contesto per «persona» si intendono persone fisiche o giuridiche.

(7)  Si tratta di un documento riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). È inoltre protetto in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(8)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.